IL DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2012, N. 161 · rappresentativo secondo la norma Uni 10802....

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IL DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2012, N. 161 “REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO“ LUCI ED OMBRE DEL PREDETTO D.M. Campionamento e aspetti CHIMICI. Dott. Chim. Giuseppe Cabizza 21/02/2013

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IL DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2012, N. 161

“REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE

DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO“ LUCI ED OMBRE DEL PREDETTO D.M. Campionamento e aspetti CHIMICI.

Dott. Chim. Giuseppe Cabizza 21/02/2013

IL DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2012, N. 161 “REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO“

• L'uscita del decreto ministeriale in materia di terra e rocce di scavo ha sicuramente destato l'interesse da parte di tutti gli operatori del settore. In misura maggiore di voi Geologi e di conseguenza anche dei Chimici.

• Ci sono tanti aspetti positivi nello stesso, primo tra tutti aver dato certezza in molteplici casi precedentemente lasciati alle pur legittime ma spesso discordanti interpretazioni dei soggetti preposti al controllo.

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Il campionamento dei materiali da scavo.

• Occorre tenere bene a mente le dimensioni delle masse che dobbiamo investigare da cui ottenere poi un campione da inviare al laboratorio.

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• Avremo a che fare con masse dell’ordine del migliaio di tonnellate da ridurre a 1 kg.

• Ed in laboratorio il campione da 1 kg dovrà essere ridotto a 0,2 grammi circa per la ricerca dei metalli.

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• Allegato 2 – Procedure di campionamento in fase di progettazione

• La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio.

• Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella tabella seguente.

Dimensioni dell’area Punti di prelievo

Inferiore a 2.500 mq Minimo 3

Tra 2.500 e 10.000 mq 3+1 ogni 2.500 mq

Oltre 10.000 mq 7+1 ogni 5.000 mq

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• Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento andrà effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, salva diversa previsione del Piano di Utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, ad esempio, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso dovrà essere effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

• Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione dovrà essere effettuata prevedendo almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso dovrà essere effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

• La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo:

• — campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna; • — campione 2: nella zona di fondo scavo; • — campione 3: nella zona intermedia tra i due;

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• Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche possono essere almeno due: uno per ciascun metro di profondità.

• Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione sarà composto da più spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media.

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• Qualora si riscontri la presenza di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, dovrà prevedere:

• — l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai riporti, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;

• — la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine antropica.

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• Allegato 8 – procedure di campionamento in fase esecutiva.

• Le attività di campionamento durante l'esecuzione dell'opera possono essere condotte a cura dell'esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in una delle seguenti modalità:

• — su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione,

• — direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento,

• — sul fondo o sulle pareti di corpi idrici superficiali; • — nell'intera area di intervento.

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• I materiali da scavo saranno disposti in cumuli nelle aree di caratterizzazione in quantità comprese tra 3.000 e 5.000 mc in funzione dell'eterogeneità del materiale e dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale.

• Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da verificare, il numero (m) dei cumuli da campionare è dato dalla seguente formula:

• m = k n1/3 (regola non chiara) • dove k=5 mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in

modo casuale. (Il campo di validità della formula è n>m, al di fuori di detto campo (per n < m) si dovrà procedere alla caratterizzazione di tutto il materiale).

• Qualora previsto, il campionamento sui cumuli è effettuato sul materiale tal quale, in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma Uni 10802.

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• Scavo

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• Preparazione del campione

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•Alcune perplessità:

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• Il D.M. all'allegato 2 prevede "almeno 3 punti di prelievo per superfici inferiori a 2.500 mq";

• poi prevede che "per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi possono essere almeno due: uno per ciascun metro di profondità".

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• Fino all’entrata in vigore di questo decreto era lasciata al Chimico la decisione del come eseguire la verifica di conformità delle terre e rocce al D.Lgs. 152/06.

• La scelta degli analiti da ricercare era “abbastanza libera”.

• Ora con il nuovo decreto la tabella degli analiti è certa anche se minimale (Allegato 4).

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• Art.1 Definizioni

• comma 1, lettera b) I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;

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• Nell'istante in cui si procede all'analisi chimica del terreno e delle rocce di scavo, si deve presumere che tale analisi si rende necessaria in quanto esiste un fondato dubbio su una sua possibile contaminazione, o che non si sia in possesso di un numero sufficiente di conoscenze relative al terreno scavato, tali da non potere escludere la contaminazione.

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• Se si parte da questo presupposto, ha poco senso il set analitico individuato nel decreto ministeriale sotto un profilo squisitamente tecnico in quanto non si comprende l'accuratezza richiesta come sensibilità di fondo del metodo.

• Ormai l'analisi dei metalli dà informazioni ampie su un numero ben più elevato di quelli inseriti nel decreto ministeriale.

• Non sembra peraltro comprensibile la limitazione della ricerca degli idrocarburi policiclici aromatici, tenuto conto che una delle principali fonti di formazione degli stessi è la combustione incompleta di materiale agricolo, pratica che viene spesso condotta sui terreni.

• Ancora una volta bisogna notare come il decreto ministeriale riportando lo stesso errore del decreto in materia di bonifica dei siti industriali, si riferisca non già alle sostanze, che secondo il criterio di classificazione dei rifiuti rendono gli stessi pericolosi o meno, ma al componente sotto forma atomica della sostanza stessa.

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Parametri Unità di misura Campione Valori Limite 1

Stato fisico --- Solido -------

Residuo a 110 °C % p/p 93,5 -------

Residuo a 550 °C % p/p 82,3 -------

Peso specifico g/cm3 1,2 --------

Antimonio mg/Kg < 0,1 30

Arsenico mg/Kg 0,6 50

Cadmio mg/Kg 0,19 10

Cromo tot mg/Kg < 0,5 800

Cromo VI mg/Kg < 0,5 15

Mercurio mg/Kg < 0,1 5

Nichel mg/Kg 0,48 500

Piombo mg/Kg 0,09 1000

Rame mg/Kg 0,77 600

Stagno mg/Kg < 0,5 350

Vanadio mg/Kg < 0,5 250

Zinco mg/Kg <0,5 1500

Fenoli mg/Kg < 0,2 60

Idrocarburi C > 12 mg/Kg < 1,0 750

Amianto % < 0.01 0,01 %

Parametri Unità di misura Campione Valori Limite 1

Arsenico; mg/Kg 50

Cadmio; mg/Kg 10

Cobalto; mg/Kg 250

Nichel; mg/Kg 500

Piombo; mg/Kg 1000

Rame; mg/Kg 600

Zinco; mg/Kg 1500

Mercurio; mg/Kg 5

Idrocarburi C>12; mg/Kg 750

Cromo totale; mg/Kg 800

Cromo VI; mg/Kg 15

Amianto; % 0,01%

BTEX (*) mg/kg 100

IPA (*) mg/kg 100

21/02/2013 1 Tab. 1B, Parte IV, All. 5, D.Lgs. 152/2006

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• (*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 152 del 2006 e s.m.i.

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• COMMENTO: Sulla base della provenienza del campione e delle analisi effettuate con rife- rimento alle disposizioni di cui all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e dal confronto con i valori soglia di contaminazione nel suolo di cui alla Tabella 1, colonna B, All. 5, parte IV, il materiale in questione può essere destinato all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati e pertanto È ESCLUSO dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla parte IV del citato Decreto (Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati).

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• Ancora una volta bisogna notare come il decreto ministeriale riportando lo stesso errore del decreto in materia di bonifica dei siti industriali, si riferisca non già alle sostanze, che secondo il criterio di classificazione dei rifiuti rendono gli stessi pericolosi o meno, ma al componente sotto forma atomica della sostanza stessa.

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• Prendiamo per esempio l’Arsenico. In un materiale non troveremo mai l'arsenico allo stato elementare, ma troveremo un suo composto come ad esempio l’acido arsenico H3AsO4 o i meglio i suoi Sali alcalini terrosi coma l’Arseniato di Calcio Ca3(AsO4)2. Secondo la classificazione delle sostanze pericolose, le due sostanze contribuiscono diversamente alla pericolosità del materiale, benché la concentrazione assoluta dell’Arsenico possa risultare molto differente.

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• In buona sostanza il limite di 50 mg/kg su s.s. della Tabella 1 Colonna B Allegato 5 alla Parte IV al D.lgs. 152/06 per l’Arsenico lascia parecchio il tempo che trova.

• Analogo ragionamento può essere esteso gli altri metalli.

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Parametri Unità di misura Campione Valori Limite 1

Stato fisico --- Solido -------

Residuo a 110 °C % p/p 93,5 -------

Residuo a 550 °C % p/p 82,3 -------

Peso specifico g/cm3 1,2 --------

Antimonio mg/Kg < 0,1 30

Arsenico mg/Kg 0,6 50

Cadmio mg/Kg 0,19 10

Cromo tot mg/Kg < 0,5 800

Cromo VI mg/Kg < 0,5 15

Mercurio mg/Kg < 0,1 5

Nichel mg/Kg 0,48 500

Piombo mg/Kg 0,09 1000

Rame mg/Kg 0,77 600

Stagno mg/Kg < 0,5 350

Vanadio mg/Kg < 0,5 250

Zinco mg/Kg <0,5 1500

Fenoli mg/Kg < 0,2 60

Idrocarburi C > 12 mg/Kg < 1,0 750

Amianto % < 0.01 0,01 %

Parametri Unità di misura Campione Valori Limite 1

Arsenico; mg/Kg 50

Cadmio; mg/Kg 10

Cobalto; mg/Kg 250

Nichel; mg/Kg 500

Piombo; mg/Kg 1000

Rame; mg/Kg 600

Zinco; mg/Kg 1500

Mercurio; mg/Kg 5

Idrocarburi C>12; mg/Kg 750

Cromo totale; mg/Kg 800

Cromo VI; mg/Kg 15

Amianto; % 0,01%

BTEX (*) mg/kg 100

IPA (*) mg/kg 100

21/02/2013 1 Tab. 1B, Parte IV, All. 5, D.Lgs. 152/2006

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Commento all’analisi (dall’allegato 4): I materiali da scavo sono utilizzabili per reinterri, riempimenti,

rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:

• — se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. 152/06, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;

• — se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).

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