Il Decreto legislativo 8/02/2007, n°20 sulla promozione ... · risparmi di energia primaria pari...

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Il Decreto legislativo 8/02/2007, n°20 sulla

promozione della cogenerazione

Il ruolo del GSE

2 IndiceIndice

� La cogenerazione: informazioni generali

� Il D.lgs. 8/02/07, n°20 sulla promozione della cogenerazione

� Il ruolo del GSE

3 La cogenerazione: informazioni generaliLa cogenerazione: informazioni generali

risparmi di energia primaria pari mediamente al 20- 30% (gas, olio combustibile, ...)risparmi di energia primaria pari mediamente al 20- 30% (gas, olio combustibile, ...)

Vantaggi

riduzione delle emissioni climalteranti (in particol are CO2) connessi al risparmio di energia primariariduzione delle emissioni climalteranti (in particol are CO2) connessi al risparmio di energia primaria

minori perdite di distribuzione per il sistema elet trico nazionale per gli impianti di piccola tagliaminori perdite di distribuzione per il sistema elet trico nazionale per gli impianti di piccola taglia

sostituzione di modalità di fornitura di calore piùinquinantisostituzione di modalità di fornitura di calore piùinquinanti

La cogenerazione

È la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica (eventualmente anche energia meccanica)

4 La cogenerazione: informazioni generaliLa cogenerazione: informazioni generali

Risparmio Energetico

20 elettricità

64 calore

20 elettricità

80

50

130 combustibile

16 perdite

30 perdite

64 calore

100 combustibile

Produzione combinataProduzione combinata16 perdite

cogenerazione

Risparmio del 30% di energia primaria

Produzione separataProduzione separata

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Principali tipologie di impianto

Parte del calore presente nel vapore viene utilizza to per scopi diversi dalla generazione di energia elettrica (ad es. teleriscaldamento, industria, ecc )

Parte del calore presente nel vapore viene utilizza to per scopi diversi dalla generazione di energia elettrica (ad es. teleriscaldamento, industria, ecc )

La cogenerazione: informazioni generaliLa cogenerazione: informazioni generali

Turbina a vapore Turbina a vapore

I motori più comuni impiegano il gas metano o il gasolio come combustibile. Viene recuperato il calore contenuto nei fumi di scarico e nei fluidi d i raffreddamento del motore

I motori più comuni impiegano il gas metano o il gasolio come combustibile. Viene recuperato il calore contenuto nei fumi di scarico e nei fluidi d i raffreddamento del motore

Motori a combustione interna

Motori a combustione interna

L’energia termica è recuperata dai fumi caldi tramit e l’utilizzo di appositi scambiatori di calore.L’energia termica è recuperata dai fumi caldi tramit e l’utilizzo di appositi scambiatori di calore.

Turbine a gasTurbine a gas

Il calore dei fumi caldi in uscita da una turbina a gas alimenta una caldaia a recupero (GVR) che produce i l vapore per una turbina tradizionale. Parte del calo re presente nel vapore viene quindi utilizzato per sco pi diversi dalla generazione di energia elettrica.

Il calore dei fumi caldi in uscita da una turbina a gas alimenta una caldaia a recupero (GVR) che produce i l vapore per una turbina tradizionale. Parte del calo re presente nel vapore viene quindi utilizzato per sco pi diversi dalla generazione di energia elettrica.

Cicli combinatiCicli combinati

6 La cogenerazione: informazioni generaliLa cogenerazione: informazioni generali

Centrale di cogenerazione composta da 3 cicli combinati da

390 MW (Enipower – Brindisi)

Centrale di cogenerazione ROSEN - RosignanoEnergia (350 MW)

Impianti di cogenerazione di grande taglia

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Impianti di piccola cogenerazione (Pn<1MWe)

La cogenerazione: informazioni generaliLa cogenerazione: informazioni generali

Motore a combustione interna per uso cogenerativo

Esempio di impianto compatto di piccola cogenerazione

8 La cogenerazione: informazioni generaliLa cogenerazione: informazioni generali

Impianti di micro-cogenerazione (Pn<50 kWe)

Sistema compatto di cogenerazione con turbina a gas (potenze da 30 a 100 kWe)

Microturbina di potenza inferiore a 1 kW (prototipo)

9 IndiceIndice

� La cogenerazione: informazioni generali

� Il D.lgs. 8/02/07, n°20 sulla promozione della cogenerazione

� Il ruolo del GSE

10 Il Il DlgsDlgs . 8/02/07, n. 8/02/07, n°°20 sulla Cogenerazione: normativa preesistente20 sulla Cogenerazione: normativa preesistente

Normativa di riferimento

� Decreto Legislativo n°79/99 : l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas viene incaricata di definire i criteri per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione.

� Delibera AEEG n°42 del 19 marzo 2002 : sono definiti impianti di cogenerazione quelli che soddisfano due condizioni: un risparmioenergetico (IRE) del 10% almeno e un limite termico (incidenza dell’energia termica nel totale dell’energia prodotta) pari ad almeno il 15%.

� Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo : è cogenerazione ad alto rendimento quella che realizza un risparmio di energia primaria pari ad almeno Il 10%.

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Quantifica la quota di energia termica utile prodotta annualmente

rispetto alla totale produzione di energia elettrica e calore

Quantifica la quota di energia termica utile prodotta annualmente

rispetto alla totale produzione di energia elettrica e calore

Quantifica il risparmio di energia primaria conseguito da una sezione

di cogenerazione rispetto alla produzione separata delle

medesime quantità di energia elettrica e termica

Quantifica il risparmio di energia primaria conseguito da una sezione

di cogenerazione rispetto alla produzione separata delle

medesime quantità di energia elettrica e termica

Il Il DlgsDlgs . 8/02/07, n. 8/02/07, n°°20 sulla Cogenerazione: normativa preesistente20 sulla Cogenerazione: normativa preesistente

Cosa intende l’attuale normativa per cogenerazione?

Un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore può essere considerato “cogenerativo” soltanto se soddisfa determinati requisiti qualitativi.

AEEG 42/02

AEEG 42/02

IRE - Indice Risparmio EnergeticoIRE - Indice Risparmio Energetico LT – Limite TermicoLT – Limite Termico

IRE > 10%IRE > 10% LT > 15%LT > 15%

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Benefici riconosciuti alla cogenerazione (legislazione preesistente al Dlgs 8/02/2007, n. 20)

� Esenzione dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi

� Dispacciamento prioritario: obbligo di utilizzazione prioritaria, a paritàdi prezzo offerto, dell’energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediamente cogenerazione (D.lgs. 79/99).

� Condizioni particolari per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA:possibilità di cessione al gestore di rete locale a prezzi incentivati (delibera AEEG 34/05)

� Rilascio dei titoli di efficienza energetica: rilascio dei “certificati bianchi” a fronte della riduzione certificata dei consumi di energia, anche mediante sistemi di cogenerazione (DM 20 luglio 2004).

Il Il DlgsDlgs . 8/02/07, n. 8/02/07, n°°20 sulla Cogenerazione: normativa preesistente20 sulla Cogenerazione: normativa preesistente

13 Il Il DlgsDlgs . 8/02/07, n. 8/02/07, n°°20 sulla cogenerazione20 sulla cogenerazione

Il Decreto Legislativo 8/02/2007, n°20 sulla promozio ne della cogenerazione

Cogenerazione ad alto rendimento : è la produzione combinata di energia elettrica e calore ed eventualmente meccanica che rispetti precisi limiti in termini di risparmio energetico e di produzione minima di energia termica (fino al 2010 restano confermati i valori di IREmin e LTmin stabiliti dalla delibera AEEG 42/02).

Piccola cogenerazione : unità di cogenerazione con capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe.

Micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con capacità di generazione installata inferiore a 50 kWe.

Individuazione delle misure volte a promuovere a livello nazionale l’uso estensivo della cogenerazione

ad alto rendimento per accrescere l’efficienza energetica e per salvaguardare l’ambiente

Individuazione delle misure volte a promuovere a livello nazionale l’uso estensivo della cogenerazione

ad alto rendimento per accrescere l’efficienza energetica e per salvaguardare l’ambiente

OBIETTIVOOBIETTIVO

DEFINIZIONIDEFINIZIONI

14 Il Il D.lgs.D.lgs. 8/02/07, n8/02/07, n°°20 sulla cogenerazione20 sulla cogenerazione

I punti fondamentali del Dlgs 8/02/2007, n°20 sulla promozione della cogenerazione

� GSE identificato come soggetto attuatore (art. 4);

� confermati fino al 2010 i criteri introdotti dalla delibera AEEG 42/02 per il riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento (indici IRE e LT) (art. 3);

� il GSE rilascia la Garanzia di Origine di elettricità prodotta da impianti che operano in cogenerazione ad alto rendimento (art. 4);

� obbligo di comunicazione al GSE dei dati relativi al proprio impianto da parte di tutti gli esercenti di officina elettrica (art. 10);

� abolizione della possibilità di emettere CV per gli impianti in cogenerazione abbinata al teleriscaldamento , fatti salvi i diritti acquisiti definiti nell’art. 14 del medesimo decreto;

15 Il Il D.lgs.D.lgs. 8/02/07, n8/02/07, n°°20 sulla cogenerazione20 sulla cogenerazione

Rapporti e comunicazioni previsti dal D.lgs. 8/02/07, n°20 sulla cogenerazione

� Il GSE entro 12 mesi dall’uscita del decreto, elabora un rapporto contenente un’analisi del potenziale nazionale per la realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento (art. 5);

� entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni 4 anni il MSE, di concerto con il MATT, pubblica una relazione sulla applicazione del decreto (art. 9);

� entro il 31 dicembre 2007 ed in seguito su base annuale, il MSE presenta alla Commissione Europea dati ed informazioni sulla produzione nazionale di elettricità e di calore mediante cogenerazione. Tali dati ed informazioni, trasmessi anche al MATT, comprendono anche i dati relativi alla capacità di cogenerazione e ai combustibili usati per la cogenerazione (art. 9).

� le amministrazioni pubbliche, che effettuano agevolazioni a sostegno della cogenerazione, trasmettono al GSE le informazioni relative agli impianti medesimi, alle modalità di sostegno e alla erogazione delle agevolazioni stesse (art 10).

16 Il Il DlgsDlgs . 8/02/07, n. 8/02/07, n°°20 sulla promozione della cogenerazione20 sulla promozione della cogenerazione

Decreti e delibere AEEG previsti dal Dlgs. 8/02/07, n°20

AEEG: disciplina le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione elettrica ad alto rendimento con potenza non superiore a 200 kW

MSE e MATT: definizione dei criteri per l’incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento.

AEEG: disciplina le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione elettrica ad alto rendimento con potenza non superiore a 200 kW

MSE e MATT: definizione dei criteri per l’incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento.

Decreto legislativo n°20 dell’8 febbraio 2007

Entro 6 m

esi

Entro 3 m

esi

AEEG: disciplina le condizioni tecnico-economiche per la connessione delle unità di cogenerazione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi.

AEEG: disciplina le condizioni tecnico-economiche per la connessione delle unità di cogenerazione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi.

MSE: stabilisce le modalità tecniche delle comunicazioni nei confronti del GSE dei dati di officina elettrica degli esercenti obbligati a farne denuncia. Verranno previste modalità semplificate per gli impianti di piccola e micro-cogenerazione.

MSE: stabilisce le modalità tecniche delle comunicazioni nei confronti del GSE dei dati di officina elettrica degli esercenti obbligati a farne denuncia. Verranno previste modalità semplificate per gli impianti di piccola e micro-cogenerazione.

17 IndiceIndice

� La cogenerazione: informazioni generali

� Aspetti normativi: il D.lgs. 8/02/07, n°20 sulla promozione della cogenerazione

� Il ruolo del GSE

18 Il ruolo del GSEIl ruolo del GSE

Principali attività affidate al GSE

� rilascio della Garanzia di Origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento (art. 4 comma 2);

� elaborazione delle procedure tecniche per il rilascio della Garanzia di Origine, da sottoporre al MSE entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs (art 4 comma 8).

� istituzione di un sistema informatico ad accesso controllato per la verifica dei dati contenuti nella Garanzia d’Origine (art. 4, comma 6).

� elaborazione di un rapporto contenente un'analisi del potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento, con riferimento ad ogni regione e provincia autonoma (art 5);

� istituzione di una banca dati sulla cogenerazione (art. 10);

� verifica di attendibilità dei dati forniti da chi richiede la garanzia d’origine; verifica della conformità di tali dati alle disposizioni del Dlgs; controlli sugli impianti in esercizio sulla base di un programma annuale (art. 4, comma 7);

� trasmissione a Terna di dati sulla cogenerazione da utilizzare a fini statistici;

19 Il ruolo del GSEIl ruolo del GSE

Garanzia di Origine (art. 4)

� La garanzia di origine può essere rilasciata qualora l'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh (con arrotondamento commerciale);

� entro 3 mesi il GSE adotta e sottopone all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico le procedure tecniche per il rilascio di tale certificazione;

� Il GSE dovrà rilasciare la GO secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, dopo aver verificato l’attendibilità dei dati forniti dal richiedente;

� Il GSE dovrà provvedere a istituire un sistema informatico ad accesso controllato anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine (prevista l’evoluzione dell’esistente sistema informatico RICOGE)

La Garanzia di Origine puo' essere utilizzata dai produttori per attestare la provenienza dell'energia

elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

La Garanzia di Origine puo' essere utilizzata dai produttori per attestare la provenienza dell'energia

elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

20 Il ruolo del GSEIl ruolo del GSE

Potenziale nazionale cogenerazione ad alto rendimen to (art 5)

Il rapporto dovrà contenere:

� la valutazione del potenziale nazionale di cogenerazione, con particolare riferimento agli anni 2010, 2015 e 2020, includendo una stima dei costi ;

� il tipo di produzione separata di elettricità e calore e di energia meccanica che la cogenerazione potrebbe sostituire;

� una stima della domanda di raffreddamento e riscaldamento utile che si presti all’applicazione della cogenerazione. Tale stima dovrà essere effettuata per ogni regione e provincia autonoma italiana;

� un’analisi del tipo di tecnologie e di combustibili che è possibile utilizzare per realizzare il potenziale di cogenerazione;

� la suddivisione del potenziale in aggiornamento della capacità esistente ed in costruzione di nuova capacità ;

� un analisi degli ostacoli che impediscono la realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento (ad es. impedimenti autorizzativi, costi dei combustibili....)

Il GSE dovrà predisporre, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto, un rapporto contenente un’analisi del potenziale nazionale per la realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento , evidenziando separatamente il potenziale della

piccola e micro -cogenerazione

Il GSE dovrà predisporre, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto, un rapporto contenente un’analisi del potenziale nazionale per la realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento , evidenziando separatamente il potenziale della

piccola e micro -cogenerazione

21 Il ruolo del GSEIl ruolo del GSE

Potenziale nazionale cogenerazione ad alto rendimen to

Al fine di predisporre il rapporto richiesto all’articolo 5 del decreto, si prevede di istituire un tavolo tecnico presieduto e condotto dal GSE, prevedendo il coinvolgimento di:

a) Soggetti Istituzionali

AEEG, MAP, MATTM, ISTAT e RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali), Regioni (rappresentante).

b) Enti di ricerca e Associazioni di categoria

CESI Ricerca, AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano), AIEE ( Associazione Italiana Economisti dell’energia); FIRE (Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia), CTI (Comitato Termotecnico Italiano), ASSOELETTRICA; FEDERELETTRICA e GIPC (Gruppo interassociativo Piccola Cogenerazione).

Proposta di istituzione di un tavolo tecnico

Proposta di istituzione di un tavolo tecnico

22 Il ruolo del GSEIl ruolo del GSE

Potenziale nazionale cogenerazione ad alto rendimen to

Sviluppo del Rapporto POCAR (POtenziale Cogenerazione Alto Rendimento)

� Il GSE curerà direttamente le attività principali per l’elaborazione del Rapporto POCAR avvalendosi in particolare del CESI Ricerca.

� Per lo sviluppo dello Rapporto verranno utilizzati al meglio i bacini informativi sulla cogenerazione detenuti da AEEG, AEEI, FIRE, ISTAT, CTI, AIRU, GIPC, RENAEL, Regioni ed altri.

� Il coinvolgimento dei suddetti soggetti dovrebbe avvenire senza oneri per il GSE, giacché per la maggior parte dei partecipanti si tratterebbe di compitiistituzionali di studio e/o di approfondimenti previsti dai rispettivi statuti.

Proposta di istituzione di un tavolo tecnico

Proposta di istituzione di un tavolo tecnico