Il decreto 78/2010 Manovra correttiva 2010-2013 Norme di diretto interesse per i dipendenti...

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Il decreto 78/2010 Manovra correttiva 2010-2013 Norme di diretto interesse per i dipendenti pubblici

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Il decreto 78/2010Manovra correttiva 2010-2013

Norme di diretto interesse

per i dipendenti pubblici

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• Art. 7 (soppressione di enti pubblici)• Art. 9 (contenimento della spesa in materia di

impiego pubblico)• Art. 12 (Interventi in materia previdenziale)• Art. 14 (Patto di stabilità interno e altre

disposizioni per Regioni- Province e Comuni)

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IMPORTANTE

I limiti imposti al Turn-Over per le P.A. (art. 9 per le Funzioni Centrali e art. 14 per gli Enti territoriali) pare non siano previsti per la Sanità, in quanto mai esplicitamente citata, se non sulla riduzione dei contratti di lavoro flessibile (art. 9 comma 28).

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ART. 7

• Soppresse IPSEMA e ISPESL – Funzioni attribuite all’INAIL

• Soppresso l’IPOST – Funzioni attribuite all’INPS

• Soppresso l’Istituto Affari Sociali – Funzioni attribuite all’ISFOL

• Soppresso l’Ente di Previdenza per pittori, scultori, ecc – Funzioni attribuite all’ENPALS

• Soppresso l’ISAE – Funzioni attribuite al Ministero dell’Economia

• Soppresso l’Ente Italiano Montagna – Funzioni attribuite alla PCM

ATTENZIONE: Soppressa la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari – Funzioni attribuite alla CCIAA di PARMA

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Art. 7

• I dipendenti degli Enti soppressi sono trasferiti agli Enti subentranti e mantengono il trattamento economico in godimento. Se più elevato, viene riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici (?????)

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Art. 7

• Modifica degli Organi di INPS, INAIL e INPDAP, che diventano:

– IL PRESIDENTE

– IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

– IL COLLEGIO DEI SINDACI

– IL DIRETTORE GENERALE

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ART. 7

Chi fa parte del Collegio dei Sindaci degli Enti soppressi diventa DIRIGENTE GENERALE presso il Ministero del Lavoro e presso il Ministero dell’Economia per esigenze di consulenza, studio e ricerca (sic!)

Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i Collegi dei Sindaci degli enti soppressi cessano, ma……. Se non viene attribuito lo stesso incarico presso il Collegio dei Sindaci degli Enti subentranti, viene loro conferito un posto di livello dirigenziale generale dall’Amministrazione di competenza

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Art. 9 – Commi 1-2

• Lo stipendio dei singoli dipendenti pubblici resta congelato al 2010, fatta salva la IVC.

• Dal 2011 al 2013 la quota di stipendio tra 90mila e 150mila € è ridotta del 5% e quella superiore a 150mila € del 10%. I tagli non hanno effetti previdenziali, per cui si presume che vi sia copertura contributiva sulla parte “tagliata”

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Art. 9 – Comma 4

I contratti relativi al biennio 2008/2009 non possono determinare aumenti superiori al 3,2%. (non si applica quindi l’aumento dello 0,8% per la sanità e l-1,5% per le Autonomie Locali)

La disposizione si applica anche ai contratti già stipulati e le norme difformi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del decreto ed i trattamenti retributivi vanno conseguentemente adeguati (nulla si dice rispetto al recupero delle somme eccedenti il 3,2 % già stanziati e pagati con la Contrattazione Integrativa.)

La norma non si applica al comparto Sicurezza-difesa ed ai Vigili del Fuoco.

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Art. 9 – Commi 5-12

Per il quadriennio 2010/2013 nelle Funzioni Centrali si potrà assumere massimo il 20% del numero di dipendenti cessati l’anno precedente, sia in termini numerici che in termini di spesa (per gli Enti Locali vedere art. 14)

Nel 2014 il tetto sale al 50% e nel 2015 al 100%.

Dal 2010 nel Comparto Sicurezza e Vigili del Fuoco le assunzioni non possono superare il numero del personale cessato.

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Art. 9 – Comma 16

• In conseguenza dei risparmi per il personale dipendente e convenzionato, è rideterminato il finanziamento per gli Enti del SSN:

- riduzione di 418 ml € per il 2011 e di 1.132 ml € a decorrere dal 2012

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Art. 9 – Comma 17

Non si dà luogo, SENZA POSSIBILITA’ DI RECUPERO, ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010/12.

E’ fatta salva l’erogazione della Indennità di Vacanza Contrattuale

Questo comma si applica anche al personale convenzionato con il SSN (v. comma 24)

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Art. 9 – Comma 21

Negli anni 2011-12-13 sono aboliti gli adeguamenti retributivi e gli scatti di anzianità automatici dei dipendenti pubblici non contrattualizzati (Comparto Sicurezza, Magistrati) senza possibilità di recupero.

Per il personale contrattualizzato, le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree durante i predetti anni hanno effetti solo ai fini giuridici (ma come si faranno, senza Contrattazione Integrativa e risorse a disposizione? ??????)

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Art. 9 comma 28

• Dal 2011 le Amministrazioni delle Funzioni Centrali devono ridurre del 50% i costi per TUTTE le tipologie di lavoro flessibile, compresi quelli di diretta collaborazione con gli Organi Politici

• Queste norme costituiscono principi generali ai quali si devono adeguare le Regioni, le Province Autonome e gli Enti del SSN

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Art. 9 – Comma 29

Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.

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Art. 9 – Comma 31

Dall’entrata in vigore del Decreto i trattenimenti in servizio (personale con 40 anni di contributi) possono essere effettuati solo nell’ambito dei limiti imposti al turn-over.

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Art. 9 – Comma 32

E’ possibile attribuire ad un dirigente, alla scadenza di un incarico, una posizione economica inferiore, anche senza una valutazione negativa.

Non si applicano le norme che garantiscono il trattamento economico più favorevole.

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Art. 9 – Comma 33

Il 10% delle risorse determinate dalle maggiori entrate collegate alla lotta all’evasione (art. 12 legge n. 140/97) vengono destinate:

1. Al 50% per finanziare il fondo di assistenza per i finanzieri

2. Per il restante 50% a finanziare il fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze e i dipendenti civili dell’Amm.ne economico-finanziaria, iscritti dal 1’ gennaio 2010

RESTANO OVVIAMENTE I TAGLI PREVISTI SU QUESTO FONDO DALLA L. 133/08

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Art. 12 – commi 1-4

Dall’anno 2011 riduzione ad UNA delle quattro finestre annuali previste per le pensioni.

Vale per tutti i lavoratori dipendenti, per le pensioni di vecchiaia, di anzianità ed anche con i 40 anni di contributi.

La pensione verrà erogata 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti.

Le nuove regole non si applicano al personale della Scuola, per il quale resta la vecchia normativa

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Art. 12 – commi 5 e 6

I lavoratori in mobilità potranno andare in pensione con le vecchie regole NEL LIMITE DI 10.000 UNITA’………

L’INPS dovrà provvedere al monitoraggio e, una volta raggiunto il fatidico numero, NON PRENDERA’ PIU’ IN ESAME ULTERIORI DOMANDE DI PENSIONAMENTO

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Art. 12 – Commi 7-9

I trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici saranno rateizzati:

in due rate in caso di importi da 90.000 a 150.000 €

in tre rate per gli importi superiori ai 150.000 €

L’INPDAP provvede alla corresponsione delle liquidazioni entro 105 giorni per le cessazioni dal servizio per limiti di età, decesso, inabilità e limiti di servizio, entro 270 giorni in tutti gli altri casi.

LE NUOVE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO AI COLLOCAMENTI A RIPOSO PER LIMITI DI ETA’ ENTRO IL 30/11/2010 O ALLE DOMANDE DI CESSAZIONE PRESENTATE ED ACCOLTE PRIMA DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO , A CONDIZIONE CHE LA CESSAZIONE AVVENGA PRIMA DEL 30/11/2010

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Art. 9 – comma 10

CON EFFETTO DELLE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVE MATURATE DAL 1’ GENNAIO 2011 E’ ESTESO ANCHE AI DIPENDENTI PUBBLICI IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 30/12/2000 IL CALCOLO DELLA LIQUIDAZIONE SECONDO LE REGOLE DEL TFR (ART. 2120 CODICE CIVILE) CON APPLICAZIONE DELLA ALIQUOTA DEL 6,91% (nulla dice sul contributo attualmente a carico dei lavoratori)

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Art. 14 – Commi 1 - 6

Vengono individuati i tagli ai trasferimenti nel triennio 2011/2013.

Per le Regioni si tratta di 14,5 miliardi complessivi, per gli Enti Locali e’ di 7,8 miliardi, di cui 6,5 in carico ai Comuni.

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Art. 14 – Commi 7-8

• Gli Enti sottoposti al patto di stabilità devono ridurre la spesa di personale IN VALORE ASSOLUTO e non più in rapporto alla spesa corrente.

• Rientrano nel calcolo gli oneri sostenuti per i contratti flessibili.

• Sono abolite le precedenti norme sulle spese di personale

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Art. 14 – Commi 9-10

Gli Enti locali possono assumere nella misura massima del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

Se le spese per il personale superano il 40% della spesa corrente non si possono effettuare assunzioni.

Queste disposizioni si applicano dal 1/1/2011 con riferimento alle cessazioni verificatesi nel 2010.

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Art. 14 – Commi 25-27

Individua, in attesa delle specifica legge, le FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI, che sono

a) Funzioni generali di Amministrazione, gestione e controllo nel limite del 70% delle spese

b) Polizia locale

asili nido, assistenza scolastica e refezione, edilizia scolastica

viabilità e trasporti

territorio e ambiente, tranne edilizia residenziale pubblica e locale e servizio idrico integrato

funzioni del settore sociale

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Art. 14 – commi 28-29

I Comuni con meno di 5.000 abitanti DEVONO svolgere le Funzioni Fondamentali in forma associata e la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa

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Art. 14 – commi 30-31

I Comuni con più di 100.000 abitanti non sono obbligati in nessun caso alla gestione associata.

Entro 90 giorni sarà individuato per decreto il numero minimo di abitanti che le forme associate di gestione devono raggiungere.

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Art. 14 – Comma 32

I Comuni con meno di 30.000 abitanti non possono avere partecipazioni societarie, e da 30 a 50mila possono averne solo UNA.

La norma non si applica alle società con partecipazione paritaria costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.

Entro il 31 dicembre 2010 vanno messe in liquidazione le società non consentite.