Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contratto di assicurazione.

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Procedure concorsualie risanamento d’impresa

Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti

Il contratto di assicurazioneGianfranco Benvenuto

Milano, 26 maggio 2017

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1-il contratto di assicurazione

• 1882 c.c. “l’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”

• causa tipica è il trasferimento di un rischio legato all’accadimento di eventi particolari ( sinistri, danni a cose o persone, malattie, morte) in capo all’assicuratore che si obbliga a rivalere l’assicurato delle relative conseguenze patrimoniali.

• L’assicurazione è contratto aleatorio: pone a carico dell’assicuratore una prestazione il cui adempimento non è prevedibile al momento della stipulazione del contratto.

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2- Il contratto di assicurazione nel fallimento

• l’art 82 l.f. Inquadramento generale nell’ambito della riforma

• L’abrogazione implicita dell’art 82 l.f. per contrarietà all’art 72 6° co l.f.

• la tesi è tuttavia smentita dalla giurisprudenza di legittimità che sostiene che non c’è alcuna lacuna da colmare e che il rapporto di assicurazione non può essere interpretato alla stregua dell’art 72 l.f.: Cass 22/04/2013 n 9676

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3- Quali tipi di assicurazione rientrano nell’art 82

• i danni da Responsabilità civile (1917 c.c.)• loss occurance e made claims• Atipicità dell’assicurazione made claims (Cass 7273/2013 e

Cass 5624/2005)• Cass. S.U. n 8271/2008 ha stabilito che ”l’assicurazione

sulla vita si scioglie automaticamente in caso di fallimento dell’assicurato o del beneficiario mentre l’art 82 l.f. esclude un siffatto scioglimento unicamente con riguardo all’assicurazione contro i danni”.

• La criticità per il curatore• si ritiene che l’assicurazione made claims sia estranea all’art

82 l.f. e sia regolata dall’art 72 6°

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4- L’assicurazione per conto di chi spetta

• L’assicurazione per conto altrui o di chi spetta: non c’è corrispondenza tra il soggetto contraente e il beneficiario delle prestazioni dell’assicurazione (1891)

• Nell’assicurazione per conto di chi spetta ( art 1891) l’assicurato ossia colui che ha il diritto di essere sollevato dal rischio è diverso dal contraente che paga il premio; la titolarità del diritto di indennizzo è in capo all’acquirente destinatario della merce e non in capo al venditore.

• Oppure può trattarsi di persona indeterminata al momento della stipulazione del contratto ma che si troverà a disporre della cosa assicurata al momento dell’evento dannoso ( es cose depositate in magazzini generali / art 1529: vendita di cose in viaggio)

• Si soddisfano le esigenze di libera circolazione dei beni con oggettivazione dell’interesse assicurato

• L’art 82 non si applica a questi tipi di assicurazione

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5- clausola di vincolo - il contratto a favore di terzi; la polizza fideiussoria

• la c.d. clausola di vincolo con cui si pattuisce che il pagamento dell’indennizzo avvenga previo consenso di una terza persona o direttamente nelle mani di questa

• L’assicurazione a favore di un terzo le parti convengono (secondo lo schema dell’art 1411cc) che la prestazione dell’assicurazione venga rivolta a favore non dell’assicurato ma di un terzo (il figlio, il coniuge, una fondazione) già designato o da designare in un momento successivo.

• In presenza di una clausola di vincolo la curatela può revocare ai sensi dell’art 1411 se non è stata ancora accettata (T Roma 27/11/1985)

• La polizza fideiussoria ha funzione di cauzione e non è retto dal principio indennitario; in questo caso infatti se oggetto del contratto è l’adempimento o l’insolvenza, la prestazione dell’assicurazione coincide con quella del contratto garantito assumendo perciò natura solutoria(anche questa forma di assicurazione non è disciplinata dall’art 82 in quanto copre un inadempimento e non un evento dannoso)

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6-assicurazione vita/malattia/danno bio

• L’assicurazione sulla vita non rientra nella previsione dell’art 82 perché la norma fa riferimento solo all’ass.ne contro i danni (Cass S.U. 8271/2008);

• le somme dovute ex art 1923 co 1 al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva e dunque rimangono escluse dal fall.to ex art 46 n5 l’indennizzo non può essere avocato all’attivo fall.re.

• Le polizze c.d. index linked o unit linked non avrebbero perciò finalità previdenziale.

• L’indennizzo per la liquidazione del danno biologico o morale alla persona fisica del fallito ha natura strettamente personale e si sottrae al fall.to (Cass 2719/2007) (46 n 1 l.f.)

• Se l’assicurato ha riscosso l’indennità prima del fall.to questa è acquisita al fall.to in quanto si è confusa nel patrimonio

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7- Principi applicati al contratto di assicurazione

• L’assicurazione contro i danni è retta dal principio indennitario: 1908• se non diversamente pattuito (tramite c.d. accordo conservativo/polizza

stimata) l’assicuratore è tenuto a corrispondere il valore al momento del sinistro anche se assicurato per un maggior valore

• la vendita del bene non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione e rimane obbligato se non comunica l’alienazione (1918); i diritti e gli obblighi passano all’acquirente solo se comunicati

• se il contratto prosegue i premi devono essere pagati in prededuzioneanche con riferimento al premio scaduto prima del fall.to;

• La prescrizione del diritto al pagamento del premio (1 anno)• La prescrizione dei diritti al pagamento dell’indennità (2 anni)• In caso di deperimento o perdita di bene gravato da pegno, ipoteca il

creditore estende la propria garanzia sull’indennità dovuta dall’assicuratore se questa è corrisposta dopo la dichiarazione di fall.to (art 2742)

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8- Patologie del contratto di assicurazione contro i danni

• nullità se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio viene a mancare l’interesse dell’assicurato al risarcimento del danno (1904 c.c.);

• l’assicurazione è improseguibile se:– il bene non è rinvenuto in inventario (1896); – Comunque vi sia un cessazione del rischio: (si pensi all’assicurazione

per danni da sciopero del personale) si ritiene che i premi vadano al chirografo e non in prededuzione (principio di utilità concreta).

• L’aggravamento del rischio va comunicato con tempestività (si pensi ai furti in azienda non più presidiata) – l’assicurazione può recedere entro un mese dalla comunicazione: – in questo caso spettano in prededuzione i premi relativi al periodo in

corso al momento in cui è stato comunicato il recesso (1898 4 co).

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9-Assicurazione R.C.

• Il credito del danneggiato– per il sinistro verificatosi dopo il fall.to dell’assicurato anche a seguito di richiesta (doverosa) del

curatore va pagato in prededuzione;

– per i sinistri anteriori si esclude che l’assicurazione mantenga la facoltà di pagare direttamente al danneggiato ex art 1917 co2 così come il curatore non può rivolgere conforme richiesta all’assicurazione se non violando la par condicio.

• Il pagamento diretto è consentito nella r.c. auto

• L’art 82 si applica anche all’assicurazione r.c. auto o in ordine alla quale, per garantirne in ogni caso l’efficacia e per evitare che il curatore sia costretto a stipulare una nuova polizza di assicurazione, non è configurabile il patto contrario.

• quando sia proposta domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della r.c. il fall.to del primo comporta l’improseguibilità del giudiziocon devoluzione dell’azione dinnanzi al trib fall.re a meno che dopo la sua riassunzione nei confronti del curatore il danneggiato: a) rinunci ad ogni pretesa nei confronti del fall.to ovvero b) dichiari formalmente che la condanna nei confronti del fallito deve intendersi eseguibile solo nell’ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis (Cass 10640/2012).

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I rapporti pendenti

Grazie

Avv Gianfranco Benvenuto