IL COSTO DEL LAVORO ART. 81, COMMA 3-BIS ABROGATO DA ART. 44, COMMA … · il costo del lavoro art....
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IL COSTO DEL LAVORO
ART. 81, COMMA 3-BIS
ABROGATO DA ART. 44,
COMMA 2, L. 214-11
PAOLO LOTTI
CONSIGLIERE DI STATO
Il costo del personale: il nuovo art. 81 del
Codice
• «1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
• 2. Le stazioni appaltanti, scelgono, fra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
…
• 3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
• 3-bis. L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
RAPPORTO CON ART. 87
• Il d.l. n. 70/2011 ha poi abrogato la lettera g) del comma 2 dell’articolo 87 del Codice.
• 2. Le giustificazioni [di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,] possono riguardare, a titolo esemplificativo (2):
• [g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione .]
• Lettera abrogata dall'articolo 4, comma 2, lett. e-ter) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
…
• [ e) il rispetto delle norme vigenti in tema
di sicurezza e condizioni di lavoro ] (3);
• Lettera abrogata dall'articolo 1, comma
909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
…
• L’avvenuta abrogazione è certamente da
condividere in quanto la disposizione
stabiliva che le giustificazioni dell’anomalia
dell’offerta potessero riguardare anche il
costo del lavoro determinato
periodicamente in apposite tabelle dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
…
• Sarebbe come consentire ribassi
ottenuti attraverso l’impiego di lavoro
nero o di manodopera non qualificata.
IMPORTANZA DELLA NORMA
• Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 23 giugno 2011, n. 3807, ha evidenziato l’importanza dell’elemento “costo del lavoro”, che travalica l’ambito della gara di appalto in riferimento al quale è apprezzato ai fini della congruità dell’offerta presentata, atteso che esso ha in realtà riguardo ai valori fondamentali di solidarietà, uguaglianza e libertà che si rinvengono nel principio di retribuzione adeguata e sufficiente di cui all’articolo 36 della Costituzione.
COS’E’ IL COSTO DEL LAVORO?
• Se si intende il costo complessivo del
lavoro, la disposizione poteva ritenersi
connessa alla produttività e quindi alla
lettera a) dello stesso comma 2.
• “a) l'economia del procedimento di
costruzione, del processo di fabbricazione,
del metodo di prestazione del servizio;”
Problemi applicativi
• La determinazione del costo del personale
in fase di indizione dei bandi di gara pone
ulteriori notevoli problemi operativi in
relazione a talune tipologie di appalti:
• non tutti i lavori e le forniture sono
riconducibili alla logica del servizio ad alta
intensità di manodopera conoscibile ex
ante dalle stazioni appaltanti.
PRIMA DELLA RIFORMA
• Prima della novella normativa, la
salvaguardia di tali valori era assicurata
mediante una verifica ex post in un’ottica
giustificativa della sostenibilità dell’offerta.
…
• Come sostenuto dalle direttive comunitarie
e dal Consiglio di Stato (Sezione V, 23
giugno 2011, n. 3807), l’indagine sulla
congruità dell’offerta deve
necessariamente coinvolgere non solo e
non tanto gli aspetti logico-formali
dell’offerta e delle sue giustificazioni, …
…
• quanto piuttosto il concreto substrato materiale e organizzativo della struttura dell’impresa aggiudicataria, onde accertare e verificare che effettivamente il costo del lavoro indicato nell’offerta sia obiettivamente (e non solo soggettivamente) idoneo ad assicurare il pieno rispetto dei valori e dei principi costituzionali sopra indicati.
PRIMA LETTURA CONDIVISIBILE
• Il comma 3-bis dell’articolo 81 del Codice
potrebbe essere interpretato come obbligo
di effettuare la verifica della congruità del
costo del lavoro su due piani:
• - una prima fase consistente nella verifica
della produttività presentata dal
concorrente;
…
• - una seconda fase consistente nella verifica del
livello e del numero del personale necessario
per garantire la produttività presentata e nella
verifica dei corrispondenti minimi salariali
previsti nella giustificazione.
• Tale verifica andrebbe fatta sempre
sull’aggiudicatario anche nel caso la gara si sia
svolta con la procedura dell’esclusione
automatica.
Sullo stesso piano il costo del
personale ed il costo della
sicurezza • La lettura della disposizione può prestarsi, in realtà, a
due diverse interpretazioni:
• Secondo una prima interpretazione la stazione appaltante dovrebbe indicare ex ante nel bando di gara l’importo del costo del lavoro.
• Di conseguenza l’importo complessivo posto a base di gara dovrebbe essere suddiviso in tre parti:
• - una pari al costo del lavoro (tempo previsto per esecuzione del lavoro moltiplicato per i minimi salariali),
• - una pari al costo della sicurezza,
• - una pari al costo dei materiali, dei noli a caldo e a freddo, delle attrezzature e delle spese generali nonché all’utile delle imprese.
…
• Dal momento che sulle prime due parti la
norma sembra non consentire ribassi, ne
deriva che il confronto concorrenziale si
svolge su una percentuale (molto ridotta
per commesse ad alta intensità di lavoro)
del costo complessivo con l’effetto di
incentivare le imprese a presentare ribassi
maggiori al crescere della loro produttività;
TUTTAVIA…
• tali ribassi non sarebbero verificabili in
nessun modo se non con riferimento al
costo dei materiali, dei noli a caldo e a
freddo, delle attrezzature e delle spese
generali nonché all’utile.
…
• Occorre inoltre domandarsi come possa
funzionare il meccanismo di
aggiudicazione qualora si utilizzi il criterio
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, criterio che implica
necessariamente la presentazione da
parte delle imprese di proposte
progettuali o di proposte migliorative
del progetto posto a base di gara.
…
• Per i lavori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2,
del Codice, a base di gara si può porre anche il
solo progetto preliminare. Inoltre, va anche
rammentato che i contratti di lavori pubblici
vanno stipulati fondamentalmente a corpo
(articolo 53, comma 4 del Codice) e l’offerta
va presentata mediante il criterio dell’offerta
a prezzi unitari: tale meccanismo di gara
appare difficilmente conciliabile con la novella
normativa.
ALTRE PROBLEAMTICHE
• Le imprese concorrenti possono in diversi casi applicare – del tutto legittimamente – CCNL diversi tra loro, pur operando nel medesimo settore o comparto merceologico.
• Occorre considerare anche l’articolo 8 del recentissimo decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che attribuisce alla contrattazione aziendale il potere di derogare ad ogni norma di legge o di contrattazione collettiva nazionale: come si può “scorporare” nel bando di gara un importo unico a priori valevole per tutti i casi e per tutte le imprese candidate o concorrenti alle gare?
…
• Le imprese godono di agevolazioni fiscali,
contributive e previdenziali legate a fattori
contingenti non di certo facilmente quantificabili
(si pensi alle percentuali INAIL o INPS, agli
sgravi contributivi per determinate
agevolazioni di carattere sociale, etc): come
è possibile individuare tutte queste variabili e
riportarle in bando un importo unico a priori
valevole per tutti i casi e per tutte le
imprese candidate o concorrenti alle gare?
BANDI ITACA (ISTITUTO PER L’INNOVAZIONE E
TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE)
• In base a tale interpretazione della norma, sono state fornite puntuali indicazioni sulla redazione dei progetti e dei bandi di gara nel documento “Prime indicazioni per l’applicazione delle modificazioni introdotte all’art. 81 del codice dei contratti pubblici dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del dl 70/2011”, redatto dal gruppo di lavoro interregionale “Codice contratti” operante presso ITACA, scaricabile dal sito www.itaca.org.
IMPOSSIBILE QUANTIFICARE EX
ANTE I COSTI • Quindi è impossibile interpretare la norma nel
senso che la stessa pone l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare ex ante nel bando di gara, oltre agli oneri per la sicurezza specifica, anche il costo del personale e gli oneri per la sicurezza generica.
• Di conseguenza, preso atto della grande confusione creatasi e dei tanti bandi di gara recentemente pubblicati basati su tale pessima interpretazione, occorre urgentemente un intervento del legislatore per chiarire la reale portata della novella.
PROBLEMI PER LA STAZIONE
APPALTANTE
• Se per i lavori pubblici si potrebbe risalire
al costo del personale in fase di
progettazione sulla base delle analisi dei
prezzi in base alle quali si redigono gli
elenchi prezzi ed in base alle disposizioni
contenute nel comma 3 dell’articolo 39 del
dpr n. 207 in merito alla “tabella della
incidenza della manodopera”, …
…
• per molti servizi (per esempio i servizi di progettazione, i servizi informatici, i servizi assistenziali) e per le forniture (che possono essere prodotte anche in paesi esteri) è del tutto impossibile evidenziare il costo del personale in sede di progettazione del servizio o della fornitura in quanto ciò presupporrebbe una conoscenza del settore che le stazioni appaltanti non hanno.
…
• Normalmente, in questi casi gli importi
posti a base di gara sono individuati ai
sensi dell’articolo 89, comma 1, del
Codice con riferimento al miglior prezzo
di mercato trattandosi in generale di
servizi o forniture standard, ma il miglior
prezzo di mercato non specifica il costo
del personale.
ART. 89, COMMA 1 CODICE
• (“1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile”).
COSTO ORARIO E NUMERO DI
ORE
• Inoltre, è evidente come la quantificazione del costo del personale dipenda anche, qualitativamente e quantitativamente, dalle prestazioni offerte nella proposta progettuale qualora la gara si svolga sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criterio considerato da molti come il migliore per l’ aggiudicazione delle commesse pubbliche.
…
• Se per costo del personale si intende la
somma complessiva dei corrispettivi pagati al
personale per eseguire una prestazione
qualsiasi sia la sua natura (lavoro, servizio o
fornitura), esso è connesso a due elementi:
il costo orario del personale ed il numero di
ore per cui è utilizzato . La disposizione si fa
carico di uno solo dei due elementi, quello
del costo orario, stabilendo che non può
essere inferiore al minimo salariale.
…
• Del resto il tempo di impiego del personale
dipende dalla natura della prestazione e
dalla organizzazione dell’impresa.
• L’esecuzione di una stessa prestazione, quindi,
può comportare fra due imprese la necessità
di impiegare manodopera per un tempo
diverso a causa di una differente
organizzazione produttiva e/o di una diversa
attrezzatura impiegata.
SECONDA INTERPRETAZIONE
• Occorre una diversa interpretazione, nel rispetto degli obiettivi che si è posto il legislatore: contrastare il lavoro nero ed il lavoro sottopagato.
• A parere dell’Autorità, questo obiettivo verrebbe perseguito in modo più efficace verificando il rispetto della normativa sulla manodopera, nella fase di esecuzione delle commesse.
• A tale scopo soccorre la normativa sul documento unico di regolarità contributiva. (articolo 6, del dpr n. 207/2010).
…
• Finora il costo del lavoro è sempre stato inteso come costo complessivo della manodopera e la verifica della correttezza del costo del lavoro era parte della verifica di congruità dell’offerta. In sostanza, fermo restando che il costo orario era quello dei minimi salariali, la verifica riguardava la produttività (tempi e organizzazione) del personale proposta dal concorrente.
• In realtà ciò avveniva ex comma 2, lettera a), dell’articolo 87 del Codice.
…
• Di conseguenza, il ribasso offerto può essere giustificato da un’organizzazione imprenditoriale più efficiente e dall’impiego di attrezzature che rendano il lavoro della manodopera più produttivo, tutelando al contempo il costo del personale.
• Questa interpretazione trova fondamento anche alla normativa comunitaria (articolo 55 della direttiva 2004/18/CE) che afferma: “Se per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta in questione.”
• Tale disposizione è stata recepita negli articoli 87 e 88 del Codice.
QUINDI COME DETTO…
• Alla luce di queste considerazioni la disposizione di cui al comma 3-bis dell’articolo 81 del Codice potrebbe essere interpretata come obbligo di effettuare la verifica della congruità del costo del lavoro su due piani:
• - una prima fase consistente nella verifica della produttività presentata dal concorrente;
• - una seconda fase consistente nella verifica del livello e del numero del personale necessario per garantire la produttività presentata e nella verifica dei corrispondenti minimi salariali previsti nella giustificazione.
• Tale verifica andrebbe fatta sempre sull’aggiudicatario anche nel caso la gara si sia svolta con la procedura dell’esclusione automatica.
Art. 86, comma 3-bis
• Il secondo periodo del comma 3-bis dell’articolo 86 del Codice, non toccato dalla novella normativa, precisa che il costo del lavoro è quello determinato periodicamente in apposite tabelle del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, quindi, si riferiva ai minimi salariali.
• Il comma 3-bis dell’articolo 81 fa invece riferimento ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
• Dunque, in sede di anomalia resta necessario valutare il rispetto del costo del lavoro, atteso che è rimasto in vigore l’art. 86, co. 3-bis, codice.
QUADRO DI INCIDENZA PER
LAVORI PUBBLICI
• Il legislatore ha previsto, all’articolo 33,
comma 1, lettera f), del dpr n. 207/2010,
confermando quanto previsto dall’articolo
35, comma 1, lettera l) del dpr n.
554/1999, la redazione del quadro di
incidenza della manodopera.
…
• All’articolo 39, comma 3, del dpr n. 207/2010 si stabilisce che “Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all’articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro.”
• Tale disposizione non sussiste per i servizi e per le forniture.
PROGETTO DEFINITIVO
• L’articolo 32, comma 1, del dpr n. 207/2010, con riferimento al progetto definitivo, dispone: “Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari.
• Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata.
…
• Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b del codice, le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s).
• Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.”
PROGETTO ESECUTIVO
• Parimenti l’articolo 42, comma 2, del d.pr n. 207/2010, con riferimento al progetto esecutivo, dispone: “Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s).
• Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.”
…
• L’unica soluzione possibile sembra essere che l’elenco dei prezzi unitari in base al quale si redige il computo metrico indichi, oltre al costo della lavorazione, anche la percentuale di manodopera necessaria per l’esecuzione della quantità unitaria della lavorazione cui si riferisce il prezzo unitario in modo che sulla base dei computi metrici si possa individuare “l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro”.
…
• Tale incidenza è determinata sulla base di
analisi dei prezzi delle singole
lavorazioni che prevedono una specifica
produttività ritenuta corretta dai redattori
degli elenchi.
• Va osservato che da tempo alcuni prezzari
regionali prevedono l’incidenza della
manodopera per ogni prezzo unitario.
…
• Spesso, non solo i prezzi unitari di
una stessa lavorazione sono diversi nei
prezzari regionali ma sono diverse
anche le incidenze della manodopera.
Questo non sempre trova adeguate
giustificazioni.
ART. 196 REGOLAMENTO
• Quanto illustrato consente una corretta
applicazione della disposizione di cui
all’art. 196 (Disposizioni in materia di
documento unico di regolarità
contributiva in sede di esecuzione dei
lavori) del dpr 207/2010 che ha la
finalità di verificare il rispetto nei
cantieri della normativa in materia di
lavoro che è l’obiettivo della novella.
ART. 196 REGOLAMENTO
• “1. Le casse edili, in base all’accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile, ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all’incidenza della mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto.
• Della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all’intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 6, comma 3, lettera e).”
…
• La norma comporta che il direttore dei
lavori indichi quale deve essere
l’incidenza della manodopera per quel
contratto e che la Cassa edile
verifichi che tale percentuale è stata
rispettata.
Il direttore dei lavori
determinare i dati:
• a) qualora il contratto ha ad oggetto, ai sensi
del’articolo 53, comma 2, del codice, lettera a),
la sola esecuzione dei lavori, sulla base del
quadro dell’incidenza della manodopera di cui
all’articolo 39, comma 3 (Regolamento),
revisionato sulla base dell’incidenza della
manodopera prevista nell’analisi dei prezzi
presentate dall’esecutore, ai sensi dell’articolo
88, comma 1, del Codice, in sede di verifica
della congruità delle offerta;
…
• b) qualora il contratto abbia ad oggetto, ai sensi del’articolo 53, comma 2, del Codice, lettera a), la sola esecuzione dei lavori e sia stato aggiudicato con la procedura dell’esclusione automatica, sulla base del quadro dell’incidenza della manodopera di cu all’articolo 39, comma 3, revisionato sulla base di valutazioni tecniche connesse al ribasso di aggiudicazione;
…
• c) qualora il contratto abbia ad oggetto,
ai sensi del’articolo 53, comma 2, del
Codice, lettere b) e c) la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla
base del quadro dell’incidenza della
manodopera di cui all’articolo 39, comma
3, allegato al progetto esecutivo redatto
dall’esecutore.
QUINDI…
• In tutti e tre i casi l’incidenza della mano d’opera indicata dal concorrente (costruita con le stessa procedura con cui è stata costruita quella del progetto) consente in sede di verifica della congruità di ritenere anomala l’offerta se l’incidenza è molto diversa da quella prevista nella tabella posta a base di gara o non risulta sufficientemente giustificata.
• Ciò conduce il concorrente a fornire dati che può giustificare e lo obbliga in sede di esecuzione a rispettare quelle incidenze indicate in sede di offerta.
COSTI DELLA SICUREZZA
• L’aggiudicazione avviene al netto degli
oneri di sicurezza:
• non si capisce se quelli “generali”
(relativi agli oneri di sicurezza interni
all’impresa) o quelli della sicurezza
“specifica” (quelli del “piano di
sicurezza” o del “DUVRI”)
COSTI PER LA SICUREZZA
SPECIFICI
• Necessari per l’eliminazione dei rischi
da interferenze, che derivano dalla stima
effettuata nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC), ai sensi dell’art.
100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
secondo le indicazioni dell’allegato XV
ed in particolare del punto 4;
Costi della sicurezza “generica”
(costi indiretti) • Afferenti l’esercizio dell’attività svolta da ciascuna
impresa (rischi propri dell’appaltatore), strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni ma non riconducibili agli oneri stimati previsti al punto 4 dell’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, quali i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), la sorveglianza sanitaria, la formazione dei lavoratori, ecc., contenuti nella quota percentuale prevista nel regolamento attuativo dei contratti pubblici, ossia quali quota-parte delle spese generali (art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, come indicato nel richiamo ai contenuti delle spese generali afferenti l’impresa – precedente art. 34 del D.P.R. n. 554/1999).
…
• Solo per i primi la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC o analisi della stazione appaltante quando il PSC non sia previsto).
• Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati (come previsto nell’Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008).
• Questi costi devono essere tenuti distinti dall’importo soggetto a ribasso d’asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell’art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006.
• Di conseguenza, tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e, pertanto, congrui per definizione.
…
• I costi per la sicurezza “generica” afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, invece, dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta e saranno sottoposti alla verifica di congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006.
• Tale quota di costo, rappresentata dalla percentuale di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 (Nuovo regolamento d’attuazione del Codice dei contratti pubblici), quale componente del costo sicurezza proprio dell’appaltatore.
ART. 32 REGOLAMENTO
• Tale quota, tuttavia, non rappresenta un costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso, secondo le previsioni dell’art. 131 del d.lgs. n. 163/2006, ma un costo che il progettista è tenuto ad indicare separatamente nel Quadro Economico di progetto rispetto alla quota attinente l’esecuzione dei lavori (ai sensi del’ex art. 17 del D.P.R. n. 554/1999, ora art. 16 del D.P.R. n. 207/2010).
• Al contrario tali oneri della sicurezza “generica”, essendo già compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, sono contenuti nel costo dell’opera, risultando, come sopra già richiamato, secondo i disposti della normativa in vigore, un “di cui” delle spese generali stesse.
TESI PIU’ CONDIVISIBILE
(molto rumore per nulla…) • Si può affermare che il comma 3-bis dell’art.
81 è norma destinata unicamente agli operatori economici, i quali nel formulare la loro offerta economica dovranno evidenziare dettagliatamente i costi del loro personale e della sicurezza generica, sulla base della contrattazione collettiva di riferimento e di tutte le restanti componenti che rappresentano delle variabili assolutamente soggettive e non certo generalizzabili per tutti gli operatori economici interessati alla procedura di gara:
…
• tipologia di lavoratori coinvolti nell’appalto,
• contrattazione collettiva o aziendale di riferimento,
• inquadramento professionale,
• percentuali INPS, INAIL,
• Cassa edile applicabili,
• sgravi contributivi o fiscali particolari (ad es. per alcune cooperative),
• tipologie contrattuali che godono di riduzioni contributive e fiscali (ad es. per i lavoratori disabili o in mobilità),
• misure di sicurezza aziendali, etc..
…
• Resta inteso che l’individuazione della
soglia di anomalia sarà comunque fatta
considerando l’offerta economica nel suo
complesso, ovvero comprensiva anche
delle spese di personale e degli oneri della
sicurezza “generica”.
…
• Dunque, la novella in esame non comporta, anche se scritta male, che la componente “costo del personale” e “sicurezza generica” debba sfuggire a qualsivoglia controllo; infatti, l’art. 86, comma 3 bis, prevede che “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
• (comma introdotto dall’articolo 1, comma 909, lettera a), della legge n. 296/2006, poi così sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 123/2007).
…
• Il fatto che il decreto sviluppo abbia eliminato la lettera g) del comma 2 dell’art. 87 del Codice, ciò in quanto mera ripetizione del citato art. 86, comma 3, bis.
• Inoltre, per una più coerente ed ordinata esposizione delle norme, il legislatore del decreto sviluppo avrebbe dovuto abrogare anche il comma 3 dell’art. 87 del Codice, che prevede che “Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”, o meglio ancora avrebbe dovuto spostare tale inciso nel citato art. 86, comma 3 bis.
PRONTUARIO
• 1) la stazione appaltante fissa l’importo
a base di gara evidenziando solo gli oneri
della sicurezza “specifica” (piano di
sicurezza e DUVRI) non soggetti a
ribasso, senza “nettare” le componenti
costo del personale ed altri oneri di
sicurezza “generica”;
…
• 2) gli operatori economici presentano
l’offerta al “netto” del costo del
personale e degli altri oneri di sicurezza
“generica”, ai sensi dell’art. 81, comma
3-bis, evidenziandoli comunque nella
stessa offerta;
…
• 3) la stazione appaltante tiene conto
dell’intera offerta così prodotta ai fini
dell’aggiudicazione e della determinazione della
soglia di anomalia, sulla base del fatto che la
parola “altresì” non ha introdotto un terzo
criterio di aggiudicazione ma vuole molto più
semplicemente costringere gli operatori
economici ad evidenziare fin da subito la
componente costo del personale ed oneri della
sicurezza generica;
…
• 4) se necessario, la stazione appaltante
procederà alla verifica della congruità delle
offerte sospette di essere anormalmente basse,
ivi compresa la verifica relativa al costo del
personale e degli altri oneri di sicurezza
“generica” evidenziati dagli operatori economici.
• Se così non fosse, ci troveremo di fronte ad
offerte non confrontabili