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Il contratto di rete: una opportunità per la

crescita

Dott. Marco Gobbato – Università di [email protected]

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Introduzione (1)

Le opportunità offerte dalla disciplina delle reti di imprese riguardano essenzialmente la riduzione dei costi transattivi. Infatti: le parti affrontano costi nella stesura e

nell’implementazione degli accordi:Hanno bassi incentivi all’innovazione organizzativaTuttavia la scarsa definizione degli obblighi si potrebbe

tradurre in una maggiore incertezza nella fase di esecuzione e in una maggiore litigiosità

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Introduzione (2)

Dunque non sempre la configurazione giuridico – organizzativa adottata dalle parti risulta adeguata rispetto alle finalità che esse intendono perseguire:I modelli impiegati potrebbero essere sovradimensionati (e

dunque eccessivamente costosi) oppurepotrebbero produrre una frammentazione eccessiva che

impedisce forme di negoziazione unitaria

La disciplina del contratto di rete individua alcuni elementi costitutivi del contratto, spinge le parti a valorizzare la pianificazione strategica e nel contempo introduce una spiccata flessibilità nelle forme di governo

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Il contratto di rete: gli interventi legislativi

Art. 3 comma 4-ter d.l. n. 5 del 2009, conv. dalla l. n. 33 del 2009 e modificato con l. 99/09

D.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 (cd. Manovra correttiva)

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Il contratto di rete: la disciplina oggi in vigore

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, (i) a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero

(ii) a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora

(iii) ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

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Il contratto di rete: caratteristiche e conclusione

Un contratto bilaterale o plurilateraleE’ un contratto tra imprenditori:

Non può farvi parte una associazione di categoria, ma può esserlo una impresa da questa controllata (es. società di servizi)

E’ sempre possibile stipulare contratti di collaborazione collegati al CR con soggetti che non vi possono partecipare

Soggetti non imprenditori possono far parte dell’organo comuneDeve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticataIl contratto è soggetto a iscrizione nel registro delle imprese

presso cui è iscritto ciascun partecipante

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Il contratto di rete: obiettivi ed attività L’importanza di definire concretamente gli obiettivi strategici.

Sotto il profilo civilistico – non tanto sotto il profilo formale, ma quale articolazione del progetto industriale che le parti condividono

Sotto il profilo fiscale, l’asseverazione comporta una valutazione del programma di rete e la “sussistenza degli elementi propri del contratto di rete” (Circolare AG 14/04/2011)

Sotto il profilo antitrust, “è auspicabile che le imprese individuino chiaramente l’oggetto della cooperazione” per dimostrare le finalità pro-competitive ed escludere che il contratto realizzi finalità anti-concorrenziali (Comunicazione AGCM 16 maggio 2011)

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Esempio esplicitazione obblighiPer la realizzazione dello scopo della rete e per il raggiungimento

degli obiettivi strategici ciascuna impresa partecipante è tenuta a collaborare secondo correttezza e buona fede alla realizzazione del programma di rete. In particolare è tenuta a:

(a)mettere a disposizione della rete le informazioni in suo possesso utili alla realizzazione dello scopo della rete;

(b)mantenere la riservatezza sulle informazioni scambiate e non impiegarle al di fuori degli scopi indicati dal contratto di rete;

(c)informare la rete di eventuali conflitti di interessi con la rete o con imprese partecipanti alla rete;

(d)collaborare lealmente con la rete e le altre imprese per il raggiungimento degli obiettivi strategici e l’attuazione del programma di rete;

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Le attività (1)

1. Una forma leggera di rete, diretta allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica. Es: imprese, riunite sotto il CR, che richiedano lo svolgimento

di una attività di ricerca a una società esterna e con il CR regolano le modalità di scambio delle informazioni tra società e imprese in rete e, ulteriormente, tra queste ultime

E’ possibile anche lo scambio di prestazioni oltre che di informazioni. Es: nell’edilizia CR tra progettista, appaltatore e committente che regola lo scambio di prestazioni bilaterali

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Le attività (2)

2. Una forma più intensa avente ad oggetto la collaborazione in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle imprese Presenza di uno scopo comune ma non di un esercizio in

comune dell’attivitàEs: imprese, riunite sotto il CR, che producono uno stesso bene

(es. bene alimentare) definendo uno standard qualitativo comune

Es: creazione di un marchio comune per beni prodotti dalle singole imprese con predisposizione di un disciplinare al cui rispetto sono tenute tutte le imprese parti del CR

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Le attività (3)

3. Contratto per l’esercizio di una attività in comuneE’ sostanzialmente quanto previsto dal testo previgenteEs: svolgimento di una attività di ricerca in comune tra più

imprese. Il CR consente anche di individuare le modalità di allocazione

dei diritti sulla conoscenza, le modalità di impiego della stessa e l’individuazione di obblighi che permangono anche in caso di recesso dell’impresa (es. segretezza e/o non concorrenza)

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Nella pratica è frequente riscontrare una combinazione delle diverse attività

Esempi:Scambio di conoscenze e informazioni in vista dello

svolgimento di una attività comune di ricerca finalizzata all’erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese

Promozione di una attività di ricerca scientifica presso un soggetto terzo; creazione di una banca dati per la definizione di disciplinari di qualità; realizzazione di iniziative di promozione dei prodotti realizzati seguendo il disciplinare

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Governance e rappresentanza (1)

Le scelte principali riguardano:Gli organi che possono essere istituiti e la loro

composizioneIl riparto delle competenze tra partecipanti e organi

istituitiIl ruolo dell’organo comune nell’integrazione del

contenuto delle obbligazioni stabilite inizialmente

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Governance e rappresentanza (2)

L’organo comune è facoltativo: reti senza OC / reti con OC Composizione dell’OC potrebbe essere varia:

Tutti i contraenti o una parte di essi (con o senza la presenza di soggetti terzi)

Un solo soggetto, scelto tra i contraenti, oppure un solo soggetto terzo (anche una società-organo)

E’ possibile costituire più organi con funzioni diverse (es. organi tecnici, organi di controllo, organi con la funzione di dirimere le controversie)

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Possono essere costituiti più organi: esempioCR con funzione di definire alcuni standard tecnici di

produzione Viene costituito un organo tecnico partecipato in parte da

membri delle imprese aderenti in parte da terzi qualificati per la stesura degli standard che risponde all’OC

Contraenti

Organo tecnico Organo comune

CR

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Governance e rappresentanza (3)L’OC ha il compito di eseguire il contratto oppure “una o più

fasi di esso”. Dunque l’OC potrebbe eseguire solo alcune fasi del CR

Possono aversi diversi assetti di governance a seconda della ripartizione dei compiti affidati all’OC e di quelli riservati ai partecipanti

Dunque l’OC potrebbe assumere poteri anche con riguardo alla governance interna:Esempio: elaborazione e stesura di regolamenti per

l’esecuzione del programma; elaborazione programma di attività; predisposizione di piani di gestione della logistica; validazione dei progetti di ricerca proposti dai partecipanti della rete.

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Governance e rappresentanza (4)

In presenza di OC, gli obblighi delle parti contraenti vengono determinati sia dal programma di rete, sia dal contratto di mandato, sia dalla stessa attività dell’OC che dunque contribuisce ad integrare il contenuto delle obbligazioni iniziali (Cafaggi, 2010)

Se il programma di rete è dettagliato allora minore sarà l’attività di completamento dell’OC, mentre di frequente il programma di rete lascia notevole discrezionalità all’OC

In quest’ultimo caso è opportuno indicare un obbligo delle parti di rispettare le indicazioni dell’OC e di predisporre un monitoraggio

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Il profilo patrimoniale

Riguarda la ripartizione dei costi, degli utili e delle eventuali perdite realizzate dalla rete

Fondo comune: prima obbligatorio, ora facoltativoModello 1: Reti senza fondo comuneModello 2: Reti con fondo comune

Costituito con i conferimenti dei partecipanti e da eventuali contributi futuri

Costituito con patrimoni destinati dalle imprese partecipanti

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Reti prive di patrimonio autonomo

Non sussiste alcun patrimonio della rete in quanto tale (ulteriore rispetto a quello dei partecipanti)

Due possibili scenari

1. Le parti possono convenire un riparto delle spese e costi con pagamento a carico di ciascuna e non individuare specifiche risorse in comuneEs. CR per definizione di standard tecnici poi adottati

collettivamente che non comporta l’acquisto di risorse comuni (es. acquisto di macchinari, costituzione fondo spese correnti)

2. Le parti potrebbero aprire conti bancari co-intestati o acquistare beni in regime di comune (es. bene immobile o macchinario) stabilendo le regole del suo impiego tra i membri del CR o dell’impiego da parte di terzi

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Reti con patrimonio autonomo (1)

In questo caso il contratto richiede di indicare:La misura e i criteri di valutazione dei conferimenti

iniziali e degli eventuali contributi successiviLe regole di gestione del fondoDichiarare se sia possibile un conferimento sotto

forma di istituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell’art. 2247bis del c.c.

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Reti con patrimonio autonomo (2)La legge rinvia alla disciplina consortile “in quanto

compatibile”. Se si applica la disciplina consortile, il fondo comune si può considerare patrimonio autonomo:Per le obbligazioni contratte in nome e per conto della rete

risponde solamente il fondo comune; per le obbligazioni contratte dal rappresentante nell’interesse di una sola delle imprese della rete rispondono in solido il fondo comune e il patrimonio della impresa partecipante

Se non si applica la disciplina consortile:Per le obbligazioni contratte in nome e per conto della rete

rispondono solidalmente tutti i partecipanti della rete (o coloro nel cui nome è stata contratta l’obbligazione). Si possono impiegare in prima istanza le risorse del fondo

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Profili fiscali (1): la normativa della l.122/2010

Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete […], al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato […] se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. […] L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000 […]

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Profili fiscali (2): le norme successive

C(2010) 8939 del 26 gennaio 2011. Decisione della Commissione Europea con cui le agevolazioni fiscali di cui alla l. 122/2010 non sono considerati aiuti di stato

D.M. 25 febbraio 2011 che individua i requisiti degli organismi che asseverano il programma comune di rete

Circolare Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2011 N. 15/E

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Profili fiscali (3)Per accedere all’agevolazione è necessario che:L’impresa aderisca al contratto di reteSia istituito un fondo patrimonialeVi sia l’asseverazione del programma di reteVi sia l’accantonamento a riserva della quota degli utili e che questi

siano impiegati per realizzare gli investimenti previsti nel programma di rete entro l’esercizio successivo La riserva deve essere specificamente denominata e distinta dalle

altre eventuali riserve presenti nel patrimonio nettoL’importo agevolabile non deve superare 1 mln euro per impresa

(anche se partecipa a più di un CR) per ciascun esercizio (2011, 2012, 2013)

Secondo alcuni (Mariotti, 2010), il termine di un anno per realizzare gli investimenti non è perentorio

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Profili fiscali (4)

La riserva può essere impiegata per:Costi relativi agli investimenti individuati nel programma di

rete (es. costi per acquisto o utilizzo beni o servizi e costi personale)

Copertura delle perdite di esercizioCause di revoca dell’agevolazione:

Quando la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio (es. viene distribuita ai soci)

Quando viene meno l’adesione del contratto di rete (per recesso o per il venir meno contestuale di tutte le imprese aderenti)

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Conclusioni: i vantaggi del CR (1)Impegna le parti ad esplicitare e articolare gli obiettivi in

termini condivisi nell’ambito del programma di reteLascia ampia autonomia contrattuale alle imprese, pur

indicando schemi flessibili per la governance e per la gestione delle risorseSi possono dunque avere configurazioni di rete molto “leggere”

per una collaborazione che riguarda attività limitate oppure sempre più complesse per collaborazioni ampie e strategiche

Diverse possono essere anche le combinazioni rispetto all’assetto patrimoniale: si possono avere reti con ampia articolazione degli obblighi interni ma senza una dimensione patrimoniale autonoma

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Conclusioni: i vantaggi del CR (2)Un ultimo profilo importante (ma trascurato nell’impiego dei

modelli preesistenti) riguarda la gestione della conoscenzaLa previsione di obblighi che operano sia in pendenza di

contratto sia in seguito contribuiscono ad incentivare la partecipazione delle imprese e la collaborazioneEsempio: la previsione di obblighi di riservatezza accanto ad

obblighi di fornire alla rete le informazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi del contratto incentiva il trasferimento

La definizione dell’allocazione dei diritti sulla conoscenza prodotta produce gli incentivi alla collaborazione e riduce la litigiosità una volta che l’innovazione è stata prodotta

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L’importante fase dell’implementazione Le istituzioni rappresentanti dei diversi interessi sono

chiamate ad un importante ruolo di guida all’implementazione del CR mediante l’individuazione di possibili modelli attuativi che tengano conto anche del settore in cui il CR viene concluso

Il ruolo delle politiche regionali nella promozione del contratto di rete Es: Giunta Regione Marche – Delibera n. 1495 del 18 ottobre

2010 - “Promozione interventi a favore dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi per il rafforzamento del sistema organizzativo e per favorire l´integrazione delle filiere produttive, delle reti di imprese e dei processi di aggregazione di imprese”