I vantaggi del Nuovo Regolamento Europeo Privacy - di Monica Gobbato- festivalICT 2015

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I VANTAGGI DEL NUOVO

REGOLAMENTO PRIVACYEUROPEO

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SOMMARIORatio RegolamentoAccountability (nel senso di rendere conto in concreto).

Nuova CulturaPrincipio di trasparenza E CONSERVAZIONE della

documentazioneDiritti dell'interessatoPrivacy by Design e by DefaultNuovi Ruoli: Privacy OfficerNotifica delle violazioniCertificazioniValutazioni di impatto

REGOLAMENTO REGOLAMENTO HA UNA SUA HA UNA SUA RATIORATIO

Applicabile contemporaneamente in tutti gli Stati membri

Non ha bisogno di legge di recepimento

Non solo EuropaNorma

extraterritoriale. Si applica a tutti i flussi normativi verso residenti UE

ACCOUNTABILITY art.22Responsabilita' del Titolare

IL Titolare mediante misure adeguate deve DIMOSTRARE che il suo trattamento è conforme al presente Regolamento

Le misure adeguate comprendono:

1) conservazione della documentazione

2) l’esecuzione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 33;

3) il rispetto dei requisiti di autorizzazione preventiva o di consultazione

4) la designazione di un privacy officer

PRINCIPIO DI TRASPARENZACONSENSO DEVE ESSERE ESPLICITO

TRASPARENZA REALE nn burocrazia ed eccesso di info. Occorre sintesi fondata sul reale censimento dei trattamenti

Trovare modalità semplici

NELL'AMBITO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Occorrono soluzioni organizzative e tecnologiche affinchè la richiesta sia agevole

DIRITTO ALLA RETTIFICA E ALL'OBLIO

DIRITTO ALLA PORTABILITA' DEI DATI

Può essere chiesta a qualunque Titolare

PORTABILITA' DEI DATI

Art 18L’interessato ha il diritto quando

i dati sono trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere dal responsabile del trattamento copia dei dati trattati in un formato strutturato che sia di uso comune e gli consenta di farne ulteriore uso.

PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT

Art. 23Al momento di determinare i mezzi

del trattamento e all’atto del trattamento stesso, il responsabile del trattamento, tenuto conto dell’evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, mette in atto adeguate misure e procedure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell’interessato

CONSERVAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONE

Art. 28Si inquadra nei grandi obblighi di

trasparenzaE deve essere quella dichiarata

all'interessato Diventa una cosa molto seriaTra i compiti del Privacy Officer

PRIVACY OFFICERRientra nella

nuova definizione dei Ruoli

Dubbi se abbia un ruolo di vigilanza o garanzia

Formazione, esperienza e certificazione

NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI

Ogniqualvolta si verifichi una violazione di sicurezza occorre notificarlo PRIMA Al Garante

Poi all'interessato

CERTIFICAZIONI

Si incoraggia

l’istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati garantito dai responsabili del trattamento e dagli incaricati del trattamento

VALUTAZIONI D'IMPATTOArt.33 Quando il trattamento,

per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento effettua una valutazione dell’impatto del trattamento previsto sulla protezione deidati personali.

la valutazione sistematica e globale di aspetti della personalità dell’interessato

il trattamento di informazioni concernenti la vita sessuale, lo stato di salute, la razza e l’origine etnica oppure destinate alla prestazione di servizi sanitari o a ricerche epidemiologiche o indagini su malattie mentali o infettive

il trattamento di dati personali in archivi su larga scala riguardanti minori, datigenetici o dati biometrici

ENTRATA IN VIGORE

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere da [due anni dalla data di cui al paragrafo 1].