IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE · Art. 3: il contratto è regolato dalla legge scelta...

38
IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE ITCG UMBERTO I PROF. ALESSANDRO MARINELLI A.S.2015/2016

Transcript of IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE · Art. 3: il contratto è regolato dalla legge scelta...

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE

ITCG UMBERTO IPROF. ALESSANDRO MARINELLIA.S.2015/2016

Le fasi della compravendita internazionale

Contrattazioni (offerta e conferma ordine)Stipulazione del contrattoEsecuzione dell'ordine● Predisposizione dei documenti accompagnatori● Trasporto● Sdoganamento● Consegna della merce● Contatti con le banche● Ritiro merce e documenti trasporto e assicurazione

Le fasi della compravendita internazionale

Le operazioni di compravendita internazionale coinvolgono vari aspetti della gestione aziendale e soggetti esterni (spedizionieri, imprese di trasporto, banche, assicurazioni)

È necessario avere una visione d'insieme delle operazioni per poter svolgere al meglio le proprie e controllare quelle svolte da terzi.

Tutte le fasi sono egualmente importanti.

Le fasi della compravendita internazionale

ESPORTATORE IMPORTATOREContratto di compravendita

Produzione

Documenti (trasporto,

fatturazione, assicurazione)

TrasportoDogana

Consegna della merce

all'importatore

Ritiro della merce e dei documenti di trasporto e

assicurazione

Banca dell'importatore

Banca dell'esportatore

Spedizioniere

Spedizioniere

La legge applicabile

● Può essere quella del paese del venditore, del paese del compratore o di un paese terzo

● Convenzione di Roma - Regolamento Roma I (legge applicabile per paesi UE)

● Convenzione di Vienna del 1980 (UNCITRAL) (norme regolatrici del contratto di vendita)

● Lex mercatoria (usi, prassi, principi UNIDROIT)

Regolamento Roma I

Regolamento comunitario 593/2008 (Regolamento Roma I) ha sostituito la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Art. 3: il contratto è regolato dalla legge scelta delle parti, in assenza di scelta espressa il contratto è regolato dalla legge dello stato con cui presenta il collegamento più stretto, che si presume sussistere col paese in cui risiede la parte che deve fornire la prestazione caratteristica.

Regolamento Roma I

Art. 4.1 Legge applicabile ad alcune tipologie contrattuali: ● vendita: legge del paese di residenza del venditore; ● distribuzione: legge del paese di residenza del

distributore ● beni immobili: legge del paese ove si trovano● trasporto di merci: legge del paese ove il vettore ha la

sede principale

La scelta della legge applicabile

È opportuno scegliere la legge applicabile attraverso la previsione di un'espressa clausola contrattuale

Non fare confusione tra legge applicabile e foro competente.(Non è vero che scegliendo il foro competente in un certo paese, ne discenda l'applicazione del diritto di questo paese.)

La forma del contratto

In generale, non è sempre necessaria la forma scritta per la stipula di contratto internazionale.

Le obbligazioni si assumono anche per comportamenti concludenti.

Tanto vale utilizzare sin dall'inizio la forma scritta, che eviterà equivoci quanto ai contenuti dell'accordo.

La lingua del contratto

Soluzione 1: scrivere il contratto in due lingue con lo stesso valore legale (rischio di equivoci, solo se i testi corrispondono perfettamente anche nel significato giuridico, es. legale esperto nelle due lingue)

Soluzione 2: attribuire ad un solo testo il valore legale (l'altro semplice traduzione non ufficiale)

Soluzione 3: ricorrere direttamente ad una terza lingua (es. inglese)

Modalità di risoluzione delle controversie

Giurisdizione ordinaria

Arbitrato: affidamento a uno o più soggetti terzi (gli arbitri) dell'incarico di risolvere una controversia, mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguita, anche in via forzata.

Il ricorso alla giurisdizione ordinaria 1

● Regolamento 44/2001 (sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile

e commerciale) ex paesi UE (che ha sostituito la

Convenzione di Bruxelles del 1968) e dalla Convenzione di Lugano del 2007 ex EFTA tranne FL (in questi paesi il riconoscimento è particolarmente facile, vi è quindi un notevole spazio per una strategia volta ad attrarre la controparte davanti ai giudici del nostro paese)

Il ricorso alla giurisdizione ordinaria 2

● Accordi bilaterali: valutare caso per caso (es. RSM, Brasile, Argentina, Turchia, Russia, Cina, ...)

● Regime generale previsto dalla L. 218/1995 (sistema

italiano di diritto internazionale privato) per l'efficacia delle sentenze straniere in Italia

Arbitrato

Vantaggi ● È possibile collegio giudicante a nazionalità mista ● Facile riconoscimento (grazie alla Convenzione di New York) ● Maggiore rapidità (un solo grado di giudizio) ● Minore formalismo● RiservatezzaSvantaggi ● Costo elevato (per piccole cause) ● Necessità ricorso a specialisti tecnici e legali● Inefficacia per certe materie sottratte all'arbitrato (diritti

indisponibili, lavoratori, consumatori, ...)

La Convenzione di New York del 1958

Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere

trattato internazionale multilaterale

La Convenzione di Vienna 1980

Costituisce la legge italiana in materia di vendita internazionalea) se il contratto è stipulato da un'impresa italiana con una controparte residente in uno Stato contraente l'applicazione della Convenzione è automatica (art. 1.1)b) quando le parti abbiano scelto di sottoporre il contratto di vendita alla Convenzione o alla legge di uno Stato aderente alla Convenzione

La Convenzione di Vienna 1980

...c) quando le parti abbiano scelto di sottoporre il contratto di vendita alla Convenzione o alla legge di uno Stato aderente alla Convenzione.

La scelta della legge italiana comporta l'applicabilità della Convenzione di Vienna.

I contenuti della Convenzione di Vienna

La Convenzione di Vienna 1980 disciplina solo le regole relative alla formazione del contratto e i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto (art. 4).

Gli altri elementi rimangono disciplinati dalla legge applicabile.

E' pertanto opportuno, anche nei rapporti con controparti di Stati aderenti alla Convenzione, procedere alla scelta espressa della legge applicabile al contratto di vendita.

I contenuti della Convenzione di Vienna

Il contratto di vendita non necessita della forma scritta.

Per alcuni Stati è necessaria la forma scritta: Argentina, Armenia, Bielorussia, Cile, Cina, Estonia, Lettonia, Lituania, Paraguay, Russia, Ucraina e Ungheria

Equiparati espressamente alla forma scritta il telegrafo ed il telex (si desume anche il fax)

I contenuti della Convenzione di Vienna

Difetti di conformità: vanno denunciati i vizi entro un termine ragionevole e al massimo entro due anni dalla consegna

In caso di inadempimento:● Richiesta di adempimento● Risoluzione del contratto (se essenziale)● Riduzione del prezzo (per non conformità)● Risarcimento del danno

I contenuti della Convenzione di Vienna

Obblighi del compratore: consistono essenzialmente nel pagare il prezzo e prendere in consegna la merce

La Convenzione non regola il passaggio di proprietà (che

rimane disciplinato dalla legge nazionale applicabile) ma regola solo il passaggio del rischio

I contenuti della Convenzione di Vienna

La Convenzione regola il passaggio del rischio:● alla consegna nel luogo stabilito● se non è stabilito il luogo il rischio passa alla consegna

al primo trasportatore● se non c'è trasporto il rischio passa alla consegna al

compratore

Non si trasferisce il rischio della merce non ancora identificata

Quadro di sintesi parte 1

1)Le fasi della compravendita internazionale2)La legge applicabile

● Il Regolamento Roma I3)La forma del contratto4)La lingua del contratto5)Le modalità di risoluzione delle controversie

● L'arbitrato● Convenzione di New York● Il ricorso alla giurisdizione ordinaria

6)La Convenzione di Vienna

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE

PARTE 2

La redazione del contratto di compravendita internazionale

Condizioni generali di vendita

È opportuno disporre di un modello di contratto da utilizzare nei rapporti di fornitura da sottoporre preventivamente al cliente.

Nelle condizioni generali di vendita stabiliremo:● Legge applicabile● Metodi di soluzione delle controversie● Garanzie

Condizioni particolari di vendita

Definito l'accordo per le condizioni generali di vendita, è necessario soltanto l'accordo sulle condizioni particolari di vendita:● Oggetto● Prezzo● Modalità di pagamento● Termini di consegna

Modelli di contratto

Modelli di contratto (es. CCI) frutto di una comparazione di numerosi contratti singoli, permettono di ottenere, nel modo più semplice e rapido, uno sguardo d'insieme sui problemi e sulle soluzioni tipiche adottate dagli operatori con riferimento ad un determinato tipo contrattuale.

Incoterms 2010

Clausole di consegna della merce emanate dalla Camera di commercio internazionale di Parigi

- n. 11 incotermsdi cui n. 4 per trasporto via mare

- EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, DAT, DDP

Incoterms 2010

Gli elementi fondamentali disciplinati da ciascuna clausola sono tre:● Il soggetto, venditore o compratore, che si fa carico del trasporto,

direttamente o tramite l'intermediario● Il luogo e il momento della consegna della merce, in cui i rischi di

danneggiamento o perdita della merce si trasferiscono dal venditore al compratore

● Il soggetto che si fa carico degli altri adempimenti del trasporto, come l'emissione dei documenti, le operazioni doganali e l'eventuale assicurazione della merce durante il trasporto.

Incoterms per tutte le modalità di trasporto 1/3

EXW (Ex Works – franco fabbrica o franco magazzino venditore): il venditore consegna la merce nei suoi locali e non è tenuto né a caricare la merce sul veicolo fornito dal compratore né a sostenere qualunque altra spesa.

FCA (Free Carrier – franco vettore nel luogo convenuto): il venditore ha l'obbligo di trasferire la merce al vettore incaricato di effettuare il trasporto, che di solito la riceve in un terminale di trasporto (stazione merci, deposito per container, terminale multiuso o altro simile punto di ricezione).

Incoterms per tutte le modalità di trasporto 2/3

CPT (Carriage Paid To ... – trasporto pagato sino a …) e CIP (Carriage and Insurance Paid to … - trasporto e assicurazione pagati sino a …).

DAT (Delivered At Terminal – consegnato al terminal): significa che il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore, dopo averla scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo (nave, aereo, camion, treno, ecc), nel terminal specificato presso il porto o il luogo di destinazione indicati nel contratto di vendita. Per terminal si intende qualsiasi luogo coperto o scoperto come la banchina, l'area portuale di stoccaggio dei container, il terminal stradale, ferroviario o aereo, il magazzino, ecc.

Incoterms per tutte le modalità di trasporto 3/3

DAP (Delivered At Place – consegnato al luogo): il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore in uno specifico luogo del paese di destinazione concordato tra le parti. Il punto di consegna è a bordo del mezzo con cui è stata trasportata la merce fino al luogo di destinazione stabilito; la merce deve essere messa a disposizione del compratore pronta per lo scarico.

DDP (Delivered Duty Paid – reso sdoganato a …): il venditore deve mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto all'interno del Paese d'importazione sopportando i rischi e le spese, compresi i dazi, le tasse e gli altri oneri per l'espletamento delle formalità doganali.

Incoterms per trasporto marittimo 1/2

FAS (Free Alongside Ship – Franco lungo bordo della nave): il venditore consegna la merce sottobordo della nave sulla banchina o su mezzi galleggianti nel porto d'imbarco convenuto; il compratore deve sopportare le spese e i rischi a partire dal quel momento, compresi quelli di caricamento.

FOB (Free On Board – franco a bordo): il venditore consegna la merce nel porto di imbarco convenuto facendole superare la murata della nave; il compratore deve sopportare tutte le spese e i rischi a partire da quel momento.

Incoterms per trasporto marittimo 2/2

CFR (Cost and Freight – costo e nolo): Il venditore deve sostenere il costo del trasporto sino al porto di destinazione, ma i rischi di perdite o danni alla merce gravano sul compratore dal momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

CIF (Cost, Insurance and Freight – costo, assicurazione e nolo): il venditore deve sostenere sia il costo del trasporto sia quello dell'assicurazione marittima contro i rischi di perdite o danni alla merce che gravano sul compratore dal momento in cui la merce supera la murata della nave.

Quadro di sintesi parte 2

1)La redazione del contratto● Condizioni generali di vendita● Condizioni particolari di vendita

2)Incoterms 2010● Incoterms per tutte le modalità di trasporto● Incoterms per il trasporto marittimo