Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) file28/7/2016 Sito Istituzionale della...

26
28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJYE… 1/26 Torna alla pagina precedente Pubblicato il 28/07/2016 N. 03426/2016REG.PROV.COLL. N. 01909/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2015, proposto da Maria Grazia Micieli, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via Paisiello, 55; contro Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi (in seguito, O.N.B.), in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Malinconico, Andrea Falzone e Federico Freni, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284; Consiglio Nazionale dei

Transcript of Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) file28/7/2016 Sito Istituzionale della...

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJYE… 1/26

Torna alla pagina precedentePubblicato il 28/07/2016

N. 03426/2016REG.PROV.COLL.N. 01909/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1909

del 2015, proposto da Maria Grazia Micieli,

rappresentata e difesa dall'avv. Franco

Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso

lo stesso in Roma, Via Paisiello, 55;

contro

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi

(in seguito, O.N.B.), in persona del suo

legale rappresentante “pro tempore”,

rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo

Malinconico, Andrea Falzone e Federico

Freni, con domicilio eletto presso l’avv.

Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio

Emanuele II n. 284; Consiglio Nazionale dei

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJYE… 2/26

Biologi (in seguito, C.N.B.), in persona del

suo legale rappresentante “pro tempore”,

rappresentato e difeso dagli avvocati

Gianfranco Tobia e Mario Esposito, con

domicilio eletto presso l’avv. Gianfranco

Tobia in Roma, viale Mazzini, 11; Ministero

della Giustizia e Ministero della Salute, in

persona dei ministri in carica, rappresentati e

difesi per legge dall'Avvocatura generale

dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

nei confronti di

Luciano Atzori, Pietro Miraglia, Franco

Scicchitano, Ermanno Calcatelli, Antonio

Costantini, Domenico Laurenti, Pierluigi

Pecoraro, Pietro Sapia, Gianni Zocchi;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO -ROMA -

SEZIONE III, n. 951/2015, resa tra le parti,

concernente procedimento elettorale per il

rinnovo del Consiglio dell'Ordine e del

Consiglio nazionale dei biologi;

Visto il ricorso in appello, con i relativi

allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi,

del Consiglio Nazionale dei Biologi e dei

Ministeri della giustizia e della salute;

Viste le memorie difensive prodotte dalle

parti a sostegno delle rispettive difese;

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJYE… 3/26

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 9 giugno

2016 il cons. Marco Buricelli e uditi per le

parti gli avvocati Scoca, Caselli, Tobia,

Esposito, Malinconico, Freni e Falzone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto

quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Data la ricostruzione analitica dei tratti

salienti della controversia che si rinviene

nella sentenza impugnata, non si considera

necessario ripercorrere in dettaglio la

vicenda oggetto del presente giudizio.

Al riguardo appare sufficiente rammentare

che:

- la dr. ssa Maria Grazia Micieli ha

partecipato alle elezioni per il rinnovo

dell'O.N.B. del quale in passato, prima della

declaratoria di illegittimità delle elezioni

precedenti, aveva avuto modo di fare parte.

Infatti il Tar Lazio, con alcune sentenze

pronunciate nel 2012, aveva accertato la

legittimità di alcune delibere del C.N.B. di

accoglimento di taluni ricorsi amministrativi,

proposti ai sensi e per gli effetti di cui agli

articoli 22 e seguenti della l. n. 396 del 1967,

dichiarative dell'illegittimità delle elezioni al

medesimo Organo consiliare e - appunto -

all'O.N.B., indette nel 2010;

-le nuove elezioni, indette nel giugno del

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJYE… 4/26

2012 per entrambi gli Organi, si sono

caratterizzate per un clima di tensione,

dovuto a contestazioni - di candidati ed

elettori - che riguardavano soprattutto il

voto per corrispondenza, il che, oltre a

implicazioni in sede penale, ha portato anche

alla sospensione del procedimento elettorale

a causa delle dimissioni del Presidente del

Seggio e di due componenti. Il

procedimento elettorale è quindi ripreso per

concludersi nell’ottobre del 2012;

-la ricorrente e odierna appellante non è

risultata eletta, avendo riportato 1368 voti,

740 di meno dell’ultimo degli eletti, il dott.

D. L. Laurendi, che ha ottenuto 2108 voti;

-nell’ottobre del 2012 la dr. ssa Micieli ha

impugnato i risultati e gli atti del

procedimento elettorale dinanzi al C.N.B.,

ex art. 22 e seguenti della l. n. 396 del 1967,

con un ricorso pressoché identico, nei

contenuti, a un altro ricorso proposto dal

dott. Alfonso Modica avverso gli atti del

contestuale procedimento di elezione dei

componenti del C.N.B.;

-con il ricorso la dr. ssa Micieli ha dedotto

censure di illegittimità la cui accertata

fondatezza non si sarebbe limitata a

comportare la "correzione" dei risultati

elettorali comportando invece effetti di tipo

demolitorio per l'intero procedimento. In un

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJYE… 5/26

primo tempo il ricorso non è stato deciso da

parte del C.N.B. sicché la Micieli si è rivolta

al Tar del Lazio ex art. 117 del c.p.a. avverso

il silenzio;

-in seguito, dopo che il C.N.B., nel luglio del

2013, ha deciso il ricorso amministrativo

respingendolo, la dr. ssa Micieli ha proposto

un ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 del

cod. proc. amm. con svariate censure,

valevole anche come ricorso autonomo;

-con ordinanza interlocutoria n. 3921 del

2014 il Tar ha disposto una verificazione sul

materiale elettorale, segnatamente con

riferimento alle schede relative alla votazione

per posta (le schede richieste dagli elettori

per l’esercizio del voto per posta risultano

essere state 10637; gli iscritti all’Ordine che

hanno votato per posta, 5681, mentre 184

iscritti hanno votato presso il seggio), dopo

di che, con la sentenza in epigrafe, il ricorso

per motivi aggiunti è stato respinto.

In sintesi il Tar:

-ha considerato legittima l’autenticazione

della firma, da parte di ciascun elettore,

mediante autocertificazione eseguita sulla

busta contenente la scheda di votazione per

posta, disattendendo la tesi della ricorrente

secondo la quale l’autenticazione della

sottoscrizione del votante mediante lettera,

sulla busta contenente la scheda di

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJYE… 6/26

votazione, andava necessariamente effettuata

per mezzo di un pubblico ufficiale terzo

rispetto all’elettore (v. da pag. 11 a pag. 14

sent.);

-sul secondo motivo aggiunto, con il quale

erano state dedotte talune irregolarità della

procedura di voto in quanto il seggio

elettorale non avrebbe svolto un controllo

adeguato del voto esercitato per

corrispondenza, sicché alcuni elettori

avrebbero votato presso il seggio elettorale

pur avendo già votato per posta e, inoltre,

1066 schede elettorali non sarebbero

pervenute ai richiedenti, 451 di queste

sarebbero ritornate al mittente per un errore

di spedizione e per altre 615 non vi sarebbe

stata la prova del loro invio; sul secondo

motivo aggiunto la sentenza (v. da pag. 15)

ha richiamato le risultanze dell’attività di

verificazione disposta nel 2014, all’esito della

quale non sono emersi elementi atti a

confermare la fondatezza delle censure

articolate con il ricorso. Nella sentenza si

osserva in particolare che il C.N.B. ha

adottato tutte le cautele possibili per

garantire il buon esito della spedizione delle

oltre 10.000 raccomandate contenenti le

schede di votazione per posta, e per

consentire l’esercizio del voto per

corrispondenza, non rientrando tra gli

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJYE… 7/26

obblighi del C.N.B. anche quello di garantire

l’effettiva ricezione delle buste con le schede

elettorali, come preteso dalla ricorrente.

Nella sentenza si rimarca che dall’esito della

verificazione non si ricavano conferme circa

casi di “doppia votazione”, presso il seggio e

per posta, in misura tale da colmare la

differenza, notevole, di voti esistente tra la

ricorrente e l’ultimo degli eletti; né risultano

confermate condotte tali da far considerare

alterato l’esito della consultazione elettorale

o compromessa in via definitiva l’affidabilità

del risultato finale. In particolare, non risulta

comprovato che le 1066 schede, che la

ricorrente aveva indicato come non

pervenute ai richiedenti, siano state utilizzate

in modo illegittimo per favorire candidati

che hanno preceduto la Micieli nella

graduatoria dei partecipanti all’elezione; la

consistente differenza di voti (740) esistente

tra l’ultimo degli eletti, con 1218 voti (il dott.

Laurendi), e la ricorrente, che ha riportato

1368 voti, dovrebbe indurre a ipotizzare

un’alterazione del voto di evidenti

proporzioni che, tuttavia, non è dato

riscontrare dai verbali di scrutinio, né dagli

accertamenti svolti dal verificatore. Inoltre,

595 raccomandate sono state restituite al

mittente con varie motivazioni, sicché i

plichi non inviati risultano pari a 471 (1066 –

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJYE… 8/26

595), per cui anche a voler ipotizzare che

tutte le 471 schede di voto siano state

utilizzate in danno della ricorrente, l’esito

dell’elezione non risulta modificato alla

stregua del principio della prova di

resistenza, avuto riguardo allo scarto di voti,

pari a 740, esistente tra il Laurendi, ultimo

degli eletti (2108 voti), e la ricorrente (1368),

posto che sottraendo all’ultimo degli eletti i

voti assegnati con le 471 schede che non

sarebbero state inviate per posta, il Laurendi

conserverebbe comunque un vantaggio di

269 sulla Micieli;

-ha respinto anche il terzo e il quarto motivo

aggiunto. Il terzo motivo, il quale si basava

sull’affermata mancanza di pubblicità delle

operazioni di scrutinio. E il quarto, rilevando

che il C.N.B. aveva deciso l’impugnazione

presentata in sede amministrativa dalla dott.

ssa Micieli all’esito di un’attività istruttoria

adeguata e sufficientemente approfondita

per la quale è stata acquisita la

documentazione necessaria compatibilmente

con le esigenze di riservatezza connesse

all’indagine svolta dalla competente Procura

della Repubblica.

2. La dr. ssa Micieli ha proposto appello con

cinque motivi.

In particolare, con il primo motivo

l’appellante deduce che la sentenza avrebbe

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJYE… 9/26

errato nel considerare legittima

l’autenticazione della firma, da parte

dell’elettore, nel caso di voto per posta, sulla

busta contenente la scheda di votazione, con

la semplice allegazione di un documento di

riconoscimento, vale a dire avvalendosi

dell’autocertificazione di cui al combinato

disposto degli articoli 21 e 38, comma 2, del

d.P.R. n. 445 del 2000, anziché interpretare

l’inciso “firma del votante autenticata nei

modi di legge” di cui all’art. 3, comma 7, del

d.P.R. n. 169 del 2005, sul riordino del

sistema elettorale degli organi di ordini

professionali, nel senso di esigere

necessariamente l’autenticazione della firma

del votante per posta per mezzo di un

pubblico ufficiale, e ciò per una serie

concomitante di ragioni esposte con

l’appello. L’interpretazione propugnata

dall’appellante, nel senso dell’esclusione

dell’autocertificazione, è l’unica in grado di

garantire il controllo della genuinità e della

personalità del voto, ed è quella proposta dal

Ministero della giustizia, al quale spetta la

vigilanza sull’Ordine dei biologi, con la

circolare del 12 settembre 2005.

Con il secondo motivo l’appellante,

premesso e ribadito che oltre un migliaio di

elettori non si sono visti recapitare la scheda

elettorale, pur avendola richiesta alla

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 10/26

Segreteria dell’O.N.B. , insiste nel rilevare

che l’Amministrazione è tenuta a curare tutti

gli adempimenti relativi, non solo all’invio,

ma anche alla ricezione delle schede

elettorali da parte di coloro che ne hanno

fatto richiesta. Tale interpretazione è l’unica

che consente di garantire l’effettività del

diritto di voto, sicché nel caso in esame gli

appellati avrebbero dovuto comprovare non

solo l’invio delle schede ma anche l’avvenuto

recapito delle stesse da parte degli interessati.

Con l’appello sono sottoposti a critica la

verificazione e i risultati in essa riportati, e

viene chiesta, ove occorra, una nuova

verificazione, ex art. 66 del cod. proc. amm. .

Sub 3. vengono in rilievo, ad avviso

dell’appellante, ipotesi di doppie votazioni e

di indebite votazioni di schede elettorali da

parte di terzi non legittimati, con

conseguenti dubbi di inquinamento delle

consultazioni elettorali ed erroneità della

statuizione di rigetto del Tar sul punto, e ciò

sotto plurimi profili.

Con il quarto motivo l’appellante lamenta

“omessa pronuncia e violazione dell’art. 112

c.p.c.” da parte del Tar con riguardo alla

censura, proposta in primo grado e rimasta

priva di riscontro da parte del giudice,

attinente a un indebito ruolo partecipativo

che il Commissario straordinario dell’O.N.B.

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 11/26

avrebbe assunto nel corso delle operazioni di

voto, privando il Seggio elettorale di

prerogative solo a esso riconosciute,

segnatamente con riferimento alla verifica se

le (oltre seimila) raccomandate contenenti

schede di voto fossero conformi, o no, alla

prescrizioni di cui all’art. 3, comma 7, del

d.P.R. n. 169 del 2005, in tal modo

assumendo un ruolo attivo, nelle operazioni

elettorali, non riconosciuto al Commissario

straordinario da nessuna disposizione.

Infine, sub 5. L’appellante ha dedotto la

mancanza di ogni pubblicità nell’avvio della

fase di scrutinio delle schede, lamentando

inoltre che la possibilità di assistere allo

scrutinio e al conteggio dei voti non è stata

riconosciuta a ogni interessato ma solamente

a un numero ridottissimo di persone.

Si sono costituiti per resistere il C.N.B. e il

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi,

concludendo per la dichiarazione di

inammissibilità e comunque per il rigetto

dell’appello nel merito.

In prossimità dell’udienza di discussione le

parti hanno illustrato le rispettive posizioni

con memorie conclusive e hanno prodotto

documentazione.

I Ministeri della salute e della giustizia si

sono costituiti per eccepire il proprio difetto

di legittimazione passiva, asserendo di non

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 12/26

essere coinvolti nel giudizio sotto alcun

profilo.

3. L’appello è fondato e va accolto con

riferimento al primo motivo, con il quale

l’appellante, nel dedurre la violazione

dell’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 169 del

2005 e dei principi di trasparenza e di buon

andamento di cui all’art. 97 Cost., nonché il

vizio di eccesso di potere per violazione di

circolari, difetto di istruttoria e illogicità, ha

confutato argomentazioni e conclusioni della

sentenza in ordine alla questione relativa

all’autenticazione della firma dell’elettore che

vota per posta sulla busta contenente la

scheda di votazione.

3.1. In via preliminare va accolta l’eccezione

di difetto di legittimazione passiva formulata

dai Ministeri della salute e della giustizia,

destinatari del ricorso in appello, dato che

nella controversia non vengono coinvolti in

via diretta atti o provvedimenti delle

amministrazioni statali suindicate.

3.2. Sempre preliminarmente va respinta,

poiché infondata, l’eccezione dell’O.N.B.,

riproposta nell’atto di appello, di irricevibilità

per tardività del primo motivo del ricorso di

primo grado, eccezione formulata

sull’assunto della omessa tempestiva

impugnazione, da parte della dr. ssa Micieli,

della determina del 6 giugno 2012 (i motivi

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 13/26

aggiunti dinanzi al Tar del Lazio contro la

decisione del C.N.B. sul ricorso

amministrativo sono stati proposti soltanto

nel settembre del 2013) con la quale il

Commissario straordinario dell’O.N.B.

aveva indetto nuove elezioni disciplinando,

tra l’altro, le modalità di autenticazione della

firma del votante per posta sulla busta chiusa

contenente la scheda elettorale; modalità di

autenticazione che, per l’appellato, andavano

obbligatoriamente contestate e impugnate

entro sessanta giorni dal provvedimento di

indizione delle elezioni, affisso all’albo

dell’Ente e trasmesso a tutti biologi.

Diversamente da quanto sostiene l’O.N.B., e

come condivisibilmente osserva l’appellante,

il provvedimento di indizione delle elezioni,

per la parte che riguardava la procedura di

autenticazione della firma relativamente al

voto per posta, era da ritenersi chiaramente

privo, di suo, di carattere lesivo immediato e

diretto dell’interesse, l’effetto lesivo concreto

e attuale derivando –e non potendo che

sorgere- dall’esito del procedimento

elettorale, dovendosi avere riguardo quindi al

momento in cui l’appellante non è risultata

eletta. E in relazione all’atto di

proclamazione degli eletti, datato 5 ottobre

2012, il ricorso amministrativo, preventivo e

necessario, proposto innanzi al C.N.B. ex

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 14/26

articoli 22 e seguenti della l. n. 396 del 1967

contro il risultato finale delle elezioni e

avverso gli atti del procedimento, tra i quali

vi è anche la determina del 6 giugno 2012,

nella parte relativa alle modalità di

autenticazione in discussione, risulta

certamente tempestivo.

3.3. Venendo adesso al merito della censura,

è opportuno rammentare che con

riferimento al voto tramite corrispondenza la

busta contenente le schede di votazione per

elezione conteneva a pag. 2 la dicitura che

segue: “dichiaro che questa busta,

pervenutami dall’Ordine Nazionale dei

Biologi, contiene le schede di votazione per

il rinnovo dei Consigli dell’Ordine Nazionale

dei Biologi; dichiaro altresì, attesto e

certifico, ai sensi della Legge 127/97 e

successive modifiche, che è mia la firma

sotto apposta”. Seguiva uno spazio e la

parola “Firma” (autentica secondo

normativa vigente)”.

Va rammentato poi che con la sentenza

impugnata (v. da pag 11 a pag. 14) il Tar ha

considerato legittima l’autocertificazione, da

parte di ciascun elettore, della firma sulla

busta contenente la scheda nei casi di

votazione per posta, con conseguente

reiezione del motivo, rilevando quanto

segue:

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 15/26

-la disciplina di cui all’art. 14 della l. n. 53 del

1990 sulla competenza ad eseguire

autenticazioni previste dal t. u. sulle elezioni

alla Camera dei deputati e dalle altre

disposizioni richiamate nel citato art. 14,

attribuita a notai, giudici di pace, cancellieri e

agli altri soggetti pubblici menzionati nel

citato art. 14 è del tutto peculiare e risulta

delimitata ai soli procedimenti elettorali

tassativamente individuati dall’art. 14

mediante il richiamo alle disposizioni sulla

elezione alla Camera dei deputati e alle altre

disposizioni specificamente elencate nella

disposizione, tra le quali non rientrano quelle

che riguardano l’O.N.B. , la cui disciplina si

rinviene nel combinato disposto di cui alla l.

n. 396 del 1967 e al d.P.R. n. 169 del 2005.

Quella del 1990 è come detto una disciplina

peculiare, l’ambito operativo della quale è

delimitato all’elezione di organi politici, con

la conseguente impossibilità di applicazione

diretta a un procedimento elettorale, come

quello in esame, che riguarda la

composizione di organi prettamente

amministrativi, con il conseguente

assoggettamento alla disciplina ordinaria

sulle autenticazioni di cui al combinato

disposto degli articoli 21 e 38 del d.P.R. n.

445 del 2000;

-con riferimento all’elezione dei biologi

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 16/26

vigeva l’art. 34, ultimo comma, della l. n. 396

1967, sull’Ordinamento della professione di

biologo, disposizione che, sul voto per

posta, prevedeva l’autenticazione della firma

del votante, sulla busta contenente la scheda

di votazione, da far pervenire prima della

chiusura delle votazioni al presidente del

seggio, da parte del sindaco o del notaio. La

norma è stata però abrogata dall’art. 10,

comma 2/f), del d.P.R. n. 169 del 2005;

-l’art. 3 comma 7 del regolamento per il

riordino del sistema elettorale e della

composizione degli organi di ordini

professionali, di cui al d.P.R. n. 169 del 2005,

nell’innovare, con effetto derogativo e

abrogatorio, la precedente diversa previsione

sull’autenticazione delle firme nel voto per

corrispondenza, di cui al citato art. 34,

ultimo comma, della l. n. 396 del 1967,

disponendo che l’elettore fa pervenire

all’Ordine, prima della chiusura della

votazione, la scheda di voto in una busta

chiusa “sulla quale è apposta la firma del

votante autenticata nei modi di legge,

nonché la dichiarazione che la busta

contiene la scheda di votazione”, non

richiede più, come avveniva in passato,

l’espressa autenticazione della firma da parte

di un pubblico ufficiale. Nell’autenticazione

“nei modi di legge”, ex art. 3, comma 7, del

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 17/26

d.P.R. n. 169 del 2005 rientra quella prevista

dal combinato disposto di cui agli articoli 21

e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, in tema di

autenticazione delle sottoscrizioni di

“istanze” o “dichiarazioni sostitutive di atti

di notorietà” da produrre a organi della P. A.

(art. 21), secondo le modalità di cui all’art. 38

dello stesso decreto, ossia sottoscrizione e

presentazione, alla P. A. destinata a ricevere

l’espressione di voto, dell’istanza o della

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,

unitamente a copia fotostatica non

autenticata di un documento d’identità del

sottoscrittore. L’autenticazione della

sottoscrizione apposta sulla busta

contenente la scheda elettorale può essere

considerata alla stregua di un’istanza rivolta

alla P. A. “destinata a ricevere l’espressione

di voto”;

-né può ritenersi che l’autenticazione debba

necessariamente esprimersi nei modi indicati

dall’art. 30 del d.P.R. n. 445 del 2000 il quale

disciplina la ben diversa e complessa

fattispecie della “legalizzazione delle firme”,

per la quale è necessaria l’attestazione di un

pubblico ufficiale;

-il ricorso all’autocertificazione nella

votazione per posta rende più agevole

l’esercizio del diritto di voto, anche avuto

riguardo al principio di semplificazione di

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 18/26

cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 241 del

1990.

Argomentazioni e conclusioni della sentenza

di primo grado non persuadono.

E’ vero che, diversamente da ciò che si

ritiene con l’appello, l’art. 34, ultimo comma,

della l. n. 396 del 1967, sull’autenticazione

della firma dell’elettore, da parte del sindaco

o del notaio, nel caso di votazione per

corrispondenza, risulta abrogato in via di

delegificazione dall’art. 10 del d.P.R. n. 169

del 2005.

La questione cruciale da risolvere consiste

dunque nello stabilire quale sia il significato

da dare all’espressione, di cui all’art. 3,

comma 7, del d.P.R. n. 169 del 2005, sul

riordino del sistema elettorale e della

composizione degli organi di ordini

professionali, applicabile anche ai

procedimenti elettorali relativi all’Ordine dei

biologi, “firma del votante” –sulla busta

chiusa contenente la scheda di votazione-

“autenticata nei modi di legge”.

Il fatto che il citato art. 3, comma 7, del

regolamento menzioni l’autenticazione della

firma del votante “nei modi di legge” non

significa di per sé che per effetto della

disposizione del 2005 sia da considerarsi

ammissibile l’autocertificazione quale

strumento di autenticazione.

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 19/26

A questo riguardo, sotto un primo profilo

l’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, pur

intitolato “autenticazione delle

sottoscrizioni”, si riferisce all’autenticazione

delle sottoscrizioni di istanze o di

dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà

da produrre agli organi delle P. A.,

rimandando, per le modalità

dell’autenticazione, all’art. 38 del medesimo

d.P.R. il quale a sua volta fa riferimento alle

modalità di invio e di sottoscrizione delle

istanze e delle dichiarazioni sostitutive in

discussione.

A differenza di quanto si è ritenuto in

sentenza, il combinato disposto di cui agli

articoli 21 e 38 sopra citati si riferisce a

istanze o a dichiarazioni sostitutive (sulle

quali ultime si vedano gli articoli 46 e 47 del

d.P.R. n. 445 del 2000), alle quali non è

riconducibile l’espressione di voto, per sua

natura segreta, personale, non delegabile

(cfr. art. 48 Cost.) e da esercitarsi sempre

previo accertamento rigoroso della identità

del votante da parte dei componenti il seggio

elettorale; accertamento che avviene o per

riconoscimento personale o per ricognizione

del documento di identità esibito.

Nel caso dell’espressione del voto per

corrispondenza non viene dunque in

questione né un’istanza e neppure un atto

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 20/26

destinato a certificare stati, qualità o fatti

(cfr. articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del

2000). La dichiarazione di voto mediante

lettera è altra cosa rispetto alle istanze o alle

dichiarazioni sostitutive.

Ora è indubbio che attraverso il voto per

corrispondenza è favorita la partecipazione

degli iscritti alle elezioni per il rinnovo degli

organi degli ordini professionali, in una

prospettiva di “incoraggiamento”

all’esercizio del diritto di voto anche per gli

iscritti che risiedano lontano dall’unico

seggio centrale.

Tuttavia, il “favor voti” e le esigenze di

semplificazione, poste in risalto delle

appellate, incontrano un limite invalicabile

nella necessità di garantire trasparenza,

genuinità e personalità nell’esercizio del

diritto di voto.

In particolare, l’osservanza del principio

della personalità del voto impone modalità

rigorose di controllo affinché esso sia

garantito.

E l’autenticazione del pubblico ufficiale

terzo rispetto all’elettore è l’unica condizione

idonea ad assicurare il controllo anzidetto.

Pertanto, nella ipotesi del voto per

corrispondenza occorre l’autenticazione

della firma per mezzo di un pubblico

ufficiale, con esclusione

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 21/26

dell’autocertificazione che, viceversa, non

garantisce alcun controllo diretto sull’identità

del votante.

Soltanto con le modalità suddette viene

garantito un controllo rigoroso sulla identità

del votante “per posta”, analogamente a

quanto avviene nei casi di votazione

personale (in disparte il rilievo

dell’appellante, non privo tuttavia di una sua

forza suggestiva, secondo cui sono stati

proprio la mancanza di controlli da parte di

soggetti terzi e l’impiego delle

autocertificazioni a rendere possibile la

formazione di numerose schede elettorali in

ipotesi false, come risulta dalla richiesta della

Procura della Repubblica di Roma di rinvio a

giudizio, in atti).

Nella votazione mediante lettera

l’autenticazione della firma del votante sulla

busta chiusa che contiene la scheda di voto è

da considerarsi attività equipollente a quella

svolta presso il seggio elettorale dai

componenti il seggio medesimo, i quali

accertano l’identità dell’elettore.

In questo contesto viene in rilievo la

disposizione di cui all’art. 14 della l. n. 53 del

1990 che, come bene osserva l’appellante,

rappresenta un canone legittimo

d’interpretazione dell’inciso di cui all’art. 3,

comma 7, del d.P.R. n. 169 del 2005.

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 22/26

Indipendentemente dall’ambito operativo

della disposizione stessa, il citato art. 14 ben

può essere preso a riferimento –e va difatti

preso a riferimento esulandosi, per quanto

riguarda l’espressione del voto, dal campo di

applicazione di cui ai citati articoli 21 e 38-

per risolvere un dubbio sulla corretta

interpretazione del citato art. 3 comma 7.

Viene in considerazione in particolare quel

“segmento” dell’art. 14 in cui si menzionano,

tra i soggetti competenti all’autenticazione,

notai, giudici di pace, cancellieri e

collaboratori delle cancellerie delle corti di

appello e dei tribunali, segretari delle procure

della Repubblica, presidenti delle province,

sindaci, assessori comunali e provinciali,

presidenti e vice presidenti dei consigli

circoscrizionali, segretari comunali e

provinciali, funzionari incaricati dal sindaco

e dal presidente della provincia e altri

soggetti ancora, con una estensione del

novero dei soggetti abilitati all’autenticazione

rispetto alle previsioni contenute,

originariamente, nelle disposizioni dei singoli

ordinamenti professionali. E del resto

l’autenticazione da parte di uno dei numerosi

pubblici ufficiali menzionati nel citato art.

14, come giustamente sottolinea l’appellante,

non determina nessun aggravio particolare

per gli elettori interessati.

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 23/26

Vanno dunque condivise –ma sono state

disattese dall’Amministrazione, e lo stesso

Tar non sembra averne tenuto conto,

ritenendole in contrasto con norme di diritto

positivo- le circolari del Ministero della

giustizia, organo di alta vigilanza anche nei

confronti dell’Ordine dei biologi, emanate

nel settembre del 2005, e in particolare la

circolare prot. n. 2/13.9/Q del 12 settembre

2005 sulle modalità di espressione del voto

mediante lettera. In particolare, è tutt’altro

che illegittima l’interpretazione ministeriale

dell’inciso “firma autenticata nei modi di

legge” nel senso di estendere l’ambito

operativo del criterio di cui al citato art. 14

anche all’elezione “de qua”, avuto riguardo

alle peculiarità e alle specificità delle regole

che governano i procedimenti elettorali, a

garanzia della libera espressione della

volontà del corpo elettorale.

Nè vi è alcun contrasto tra i contenuti delle

circolari ricordate dall’appellante e il

combinato disposto degli articoli 21 e 38 del

d.P.R. n. 445 del 2000, da interpretare nel

senso che l’autocertificazione non può

trovare applicazione per quanto riguarda le

dichiarazioni di voto (che, giova ripetere,

non sono istanze) nelle competizioni

elettorali in generale e nello specifico in

quella per cui è causa.

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 24/26

Il combinato disposto degli articoli 21 e 38,

non trovando applicazione con riguardo alle

dichiarazioni di voto nei procedimenti

elettorali, non rappresenta un parametro

normativo dal quale far discendere

un’ipotetica contrarietà a legge della circolare

del 12 settembre 2005.

Viene perciò in questione una circolare

interpretativa tutt’altro che illegittima oltre

che vincolante per il sistema ordinistico –

professionale (Cons. Stato, sez. VI, n. 4859

del 2012), con la conseguente illegittimità

dell’esercizio del potere amministrativo che

se ne discosti.

Del resto, a quanto consta gli Ordini

professionali diversi dall’Ordine dei biologi,

assoggettati alle disposizioni di cui al d.P.R.

n. 169 del 2005, a cominciare dagli Ordini

dei geologi e dei chimici, destinatari della

circolare ministeriale del 12 settembre 2005,

non risultano avere messo in discussione le

indicazioni interpretative specificate sopra,

utilizzando modalità di autenticazione della

firma dell’elettore, nei casi di voto per

corrispondenza, per mezzo di pubblico

ufficiale, e non consentendo

l’autocertificazione.

In definitiva, poiché le formalità

sull’autenticazione del voto per

corrispondenza richiesta dal citato art. 3,

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 25/26

comma 7, mediante il rinvio

all’autenticazione della firma del votante nei

modi di legge, non risultano osservate;

considerato che le schede elettorali inviate

per posta (come si è rilevato, dagli atti

risultano espressi 5681 voti per lettera e 184

presso il seggio) risultano prive di

autenticazione da parte di un pubblico

ufficiale terzo rispetto all’elettore (la

circostanza è incontestata), ne discende,

giocoforza, l’illegittimità dell’operato

dell’Amministrazione e delle operazioni di

voto e, in accoglimento del gravame,

l’annullamento dei risultati elettorali,

restando assorbito ogni altro motivo

d’appello non esplicitamente esaminato.

Tuttavia, nelle peculiarità della controversia

e, sotto taluni aspetti, nella complessità delle

questioni trattate, si ravvisano ragioni

eccezionali per compensare integralmente

tra le parti le spese di entrambi i gradi del

giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta), definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe

proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in

riforma della sentenza impugnata e in

accoglimento del ricorso di primo grado

annulla gli atti dell’elezione in epigrafe.

28/7/2016 Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Document Viewer

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KBSHWTRR45FL55LVAXJY… 26/26

© 2014 giustiziaamministrativa.it Guida al sitoMappa del sitoAccessibilitàRegole di accessoInformativa privacy

Condizioni di utilizzo

Spese di entrambi i gradi del giudizio

compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita

dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di

consiglio del 9 giugno 2016 con l'intervento

dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTEMarco Buricelli Sergio Santoro

IL SEGRETARIO