IL CONCORDATO PREVENTIVO ORDINARIO - LAF Online · Introduzione: natura e finalità...

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1 IL CONCORDATO PREVENTIVO 1. Introduzione: natura e finalità dell’istituto. Il concordato preventivo è disciplinato dagli artt. 160 ss della legge fallimentare ed è uno strumento deputato a risolvere la crisi di impresa attraverso un accordo tra debitore e creditori, sotto il controllo giudiziario. L’istituto è stato recentemente oggetto di modifiche normative ad opera del decreto legge n. 83/2012 (cd. Decreto Sviluppo ) 1 , convertito in legge n. 134/2012, e dal decreto legge n. 179/2012 (cd. Decreto Sviluppo bis ), convertito in legge n. 221/2012 2 , nell’ottica di consentire all’imprenditore in crisi di accedere a nuove forme di tutela per sostenere la continuità aziendale e cercando quindi di evitare il fallimento dell’impresa. Sin dall’introduzione del concordato preventivo , si è discusso circa la sua natura, essendo esso connotato da profili rilevanti sia sul piano pubblicistico, sia su quello negoziale. Mentre per la teoria contrattualistica o privatistica, il concordato è un contratto tra il debitore e la massa dei creditori, secondo la teoria processualistica o pubblicistica esso è un procedimento diretto a consentire la sistemazione dell’esposizione debitoria mediante il controllo esercitato dall’autorità giurisdizionale 3 . A partire dalla riforma del 2007 4 e, in generale, in seguito alle diverse modifiche che 1 Tra le principali novità introdotte dal cd. Decreto Sviluppo si ricordano: la possibilità per il debitore di depositare domanda di ammissione al concordato preventivo cd in bianco (art. 161), rinviando a un momento successivo il deposito della proposta, del piano e della documentazione; la possibilità per il debitore di chiedere al Tribunale l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso (art. 169 bis legge fall.); il divieto, a seguito della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventi definitivo, per i creditori per titolo o causa anteriore, sotto pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 168); l’inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la pubblicazione del ricorso (art. 168); il cd. concordato con continuità aziendale (art. 186 bis) che consente al debitore di proporre domanda di concordato prevedendo nel piano la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; la facoltà per il debitore, in sede di deposito della domanda di concordato, di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (182 quinquies) e a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi in quanto tali prestazioni risultino essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (art. 182 quinquies comma 3). 2 Il cd. Decreto Sviluppo bis ha introdotto il principio secondo cui tutte le comunicazioni devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata (art. 171 legge fall.). 3 Mauro Vitiello, “Il nuovo Concordato preventivo”, pag. 2, in www. 3.unisi.it. 4 D. Lgs. 169 del 12 settembre 2007.

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IL CONCORDATO PREVENTIVO

1. Introduzione: natura e finalità dell’istituto.

Il concordato preventivo è disciplinato dagli artt. 160 ss della legge fallimentare ed è

uno strumento deputato a risolvere la crisi di impresa attraverso un accordo tra debitore e

creditori, sotto il controllo giudiziario.

L’istituto è stato recentemente oggetto di modifiche normative ad opera del decreto

legge n. 83/2012 (cd. Decreto Sviluppo)1, convertito in legge n. 134/2012, e dal decreto

legge n. 179/2012 (cd. Decreto Sviluppo bis), convertito in legge n. 221/20122, nell’ottica di

consentire all’imprenditore in crisi di accedere a nuove forme di tutela per sostenere la

continuità aziendale e cercando quindi di evitare il fallimento dell’impresa.

Sin dall’introduzione del concordato preventivo, si è discusso circa la sua natura,

essendo esso connotato da profili rilevanti sia sul piano pubblicistico, sia su quello

negoziale.

Mentre per la teoria contrattualistica o privatistica, il concordato è un contratto tra il

debitore e la massa dei creditori, secondo la teoria processualistica o pubblicistica esso è

un procedimento diretto a consentire la sistemazione dell’esposizione debitoria mediante

il controllo esercitato dall’autorità giurisdizionale3.

A partire dalla riforma del 20074 e, in generale, in seguito alle diverse modifiche che

1 Tra le principali novità introdotte dal cd. Decreto Sviluppo si ricordano: la possibilità per il debitore di depositare domanda di ammissione al concordato preventivo cd in bianco (art. 161), rinviando a un momento successivo il deposito della proposta, del piano e della documentazione; la possibilità per il debitore di chiedere al Tribunale l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso (art. 169 bis legge fall.); il divieto, a seguito della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventi definitivo, per i creditori per titolo o causa anteriore, sotto pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 168); l’inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la pubblicazione del ricorso (art. 168); il cd. concordato con continuità aziendale (art. 186 bis) che consente al debitore di proporre domanda di concordato prevedendo nel piano la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; la facoltà per il debitore, in sede di deposito della domanda di concordato, di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (182 quinquies) e a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi in quanto tali prestazioni risultino essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (art. 182 quinquies comma 3).

2 Il cd. Decreto Sviluppo bis ha introdotto il principio secondo cui tutte le comunicazioni devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata (art. 171 legge fall.).

3 Mauro Vitiello, “Il nuovo Concordato preventivo”, pag. 2, in www. 3.unisi.it.

4 D. Lgs. 169 del 12 settembre 2007.

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si sono succedute nel tempo, l’opinione prevalente propende per la tesi per cui il

concordato preventivo è un contratto tra debitore e creditori.

Si valorizza infatti, da un lato, la significativa riduzione dei poteri di intervento del

tribunale, con conseguente attenuazione della rilevanza dell’aspetto pubblicistico, e

dall’altro il fatto che la normativa stessa (art. 186 legge fall.5) rinvia, per il caso di

risoluzione del concordato, ai principi civilistici riguardanti la risoluzione del contratto per

inadempimento.

Si rileva pertanto che lo spirito che ha animato le diverse riforme che si sono

succedute sino a oggi6 è stato quello di valorizzare al massimo l'autonomia delle

pattuizioni concordatarie, riconoscendo ai creditori libertà di autodeterminazione nella

valutazione della convenienza della proposta concordataria e correlativamente

ridimensionando il ruolo del giudice, chiamato a svolgere un controllo di legalità7.

Stante quanto sopra, alla procedura di concordato preventivo sono riconosciute

due finalità alternative, dipendenti dalla libera esplicazione dell’autonomia privata:

a) il soddisfacimento dei creditori mediante modelli tipicamente liquidatori,

preordinati a evitare il fallimento;

b) il risanamento dell’impresa, perseguibile attraverso operazioni idonee alla

prosecuzione dell’attività da parte dell’imprenditore o di terzi 8.

2. Il ricorso e la documentazione allegata.

La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta

con ricorso al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale e va

accompagnata, a norma dell’art. 161 legge fall.,:

5 Secondo l’art. 186 legge fall. “ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.

6 La riforma delle procedure concorsuali è stata attuata con modifiche al R.D. n. 267/1942 è stata realizzata in tre tempi con il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 (convertito della legge 14 maggio 2005 n. 80); con il decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5 e con il decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169. Recentemente la legge fallimentare è stata ulteriormente modificata dal cd. Decreto sviluppo (d.l. n. 83/2012 conv. in legge n 134/2012) e dal cd. Decreto sviluppo bis (d.l. 179/2012, conv. il legge 221/2012).

7 Lino Guglielmucci, “Diritto Fallimentare”, Giappichelli Editore, pag. 323.

8 Bonfatti, in Le procedure concorsuali a cura di Caiafa, Cedam Padova 2011, II, pag. 1377 ss.

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- dal piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di

adempimento della proposta:

da una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e

finanziaria dell'impresa;

da uno stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei

creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

dall'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso

del debitore;

dal valore dei beni e dall’indicazione dei creditori particolari degli eventuali soci

illimitatamente responsabili.

Una copia della domanda, a cura della Cancelleria, è inviata al pubblico ministero,

e, entro il giorno successivo al deposito, al Registro delle imprese per la pubblicazione (art.

161 legge fall.).

In seguito alla recente modifica dell'art. 161 legge fall., il debitore può scegliere se

depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente alla

documentazione richiesta dalla norma e sopra specificata ovvero (cd. proposta

concordataria differita o cd. concordato in bianco) presentare unicamente la richiesta di

concordato (così beneficiando della protezione da azioni esecutive, ai sensi dell’art. 168

legge fall.9), e rinviando a un momento successivo il deposito del piano e della

documentazione (deposito che, a norma dell’art. 161 comma 6 legge fall., deve comunque

avvenire entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni,

prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni).

Entro gli stessi termini il debitore può, in alternativa alla procedura di concordato

preventivo, richiedere la conversione del concordato in una procedura di omologazione di

accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fall.10.

In questo modo, quindi, il debitore può svolgere le attività necessarie alla

predisposizione del piano di concordato, senza il rischio di aggressioni al suo patrimonio

da parte dei creditori e godendo degli effetti protettivi ex art. 168 legge fall. 9 A norma dell’art. 168 legge fall. “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e

fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato”.

10 Maffei Alberto Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, ed. VI, Cedam 2013, pag. 1087 ss.

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3. Il contenuto del “piano”.

Nell’ipotesi ordinaria, l'imprenditore che si trova in stato di crisi può presentare, a

norma dell’art. 160 legge fall., un piano il quale può prevedere, nelle forme più atipiche,

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi

forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi

compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni,

quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli

di debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato

ad un assuntore;

c) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi

economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

A norma dell'art. 161 comma 3 legge fall., la proposta può prevedere che i creditori

muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il

piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione

della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al

valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione

indicata nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.

67, terzo comma, lettera d)11.

Con il piano previsto dall'art. 161 legge fall., il debitore può quindi sottoporre ai

creditori una proposta che preveda le forme del loro soddisfacimento, così tendendo alla

riduzione concordataria dei crediti, ovvero cercare il soddisfacimento dei creditori

mediante una vera e propria ristrutturazione aziendale 12, prevedendo ad esempio la

dismissione dei beni, l'abbandono di determinati settori di attività e il potenziamento e di

altri, etc.

11 Secondo l’art. 67 terzo comma lettera d), si deve trattare di un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b), il quale deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. “Il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore (art. 67 legge fall.)”.

12 Lino Guglielmucci, op. cit., pag. 323.

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Al momento della presentazione della domanda di concordato, il debitore può

chiedere al Tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili

eventualmente garantiti da pegno o ipoteca, a condizione che essi siano funzionali alla

migliore soddisfazione dei creditori (art. 182 quinquies legge fall.).

L’art. 186 bis legge fall.13 ha introdotto specifiche disposizioni in tema di

concordato con continuità d’impresa.

In tal caso, il debitore può presentare una proposta di concordato che preveda:

a) la prosecuzione dell’attività di impresa;

b ) la cessione dell’azienda in esercizio;

c ) il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova

costituzione (art. 186 bis legge fall.). In questa ipotesi la relazione del professionista deve

attestare che la prosecuzione dell’attività di impresa è funzionale al miglior

soddisfacimento dei creditori.

4. segue: la proposta di concordato contenente la suddivisione in classi di

creditori.

A norma dell’art. 160 comma 1 lett. c) legge fall. la proposta di concordato può

prevedere la suddivisione dei creditori in classi, rispettando un criterio di omogeneità di

posizione giuridica e di interessi economici degli appartenenti a ciascuna delle classi.

La suddivisione in classi rappresenta un’attenuazione del principio della par

condicio creditorum, giustificata dalla volontà di favorire la definizione della crisi

dell’impresa grazie a un accordo tra debitore e suoi creditori.

Il principio della par condicio non è però espunto dal concordato preventivo in

quanto, all’interno della stessa classe, i creditori devono ricevere lo stesso trattamento14.

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Una importante novità introdotta dal Decreto Sviluppo è stata l’introduzione della c.d.

proposta differita (13). L’imprenditore può ora presentare la domanda concordataria allegando solo i bilanci degli

ultimi tre esercizi ma si riserva di allegare la proposta (che ne è l’essenza), il piano (che la sostiene) e la documentazione di supporto comprensiva della Relazione del professionista attestatore, il tutto in funzione di celerità, di approfondimento ma anche di opzione rispetto all’alternativa strada dell’art. 182 bis L.F.

In tal modo la società debitrice potrà presentare unicamente la richiesta di concordato beneficiando fin da subito della protezione da azioni esecutive e cautelari rimandando il deposito del piano a un momento successivo stabilito dal giudice tra 60 o 120 giorni, prorogabili di ulteriori 60 giorni (13).

Nello stesso termine può poi scegliere di depositare un ricorso ex art. 182 bis (accordi di ristrutturazione dei debiti), fatti salvi gli effetti prodotti dal ricorso fino all’omologazione.

14 Ivan Libero Nocera, “Abuso del diritto nella formazione delle classi nel concordato preventivo”,

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La creazione di classi omogenee rappresenta quindi il limite previsto dalla legge

all’autonomia del proponente di stabilire un trattamento diversificato per creditori

appartenenti a classi differenti.

La formazione delle classi ed il trattamento differenziato tra creditori

economicamente disomogenei sono soggetti prima al controllo giudiziale in sede di

ammissibilità, poi a quello dei creditori in sede di approvazione del concordato e di nuovo

a quello del tribunale in sede di omologa15.

Con riguardo al sindacato sulla domanda di concordato preventivo contenente la

suddivisione in classi dei creditori, il giudice, in fase di ammissione e al fine di verificare

che sia rispettato il principio della necessaria omogeneità della posizione giuridica di

ciascun creditore all’interno della stessa classe e/o dei loro interessi economici (art. 160

lett. c legge fall.), deve effettuare una valutazione che vada al di là dell’accertamento

dell'esistenza dei presupposti del concordato e della regolarità e completezza della

documentazione, dovendo anche verificare la correttezza dei criteri di formazione delle

diverse classi, nonché il fatto che il trattamento riservato ai creditori all’interno di ciascuna

sia paritario.

5. La relazione del professionista.

Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla Relazione di un

professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui

all’articolo 67, comma 3, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità

del piano medesimo.

Al professionista (assimilabile, secondo Cassazione Sezioni Unite n. 1521 del 2013, a

un ausiliario del giudice) è attribuita la funzione di certificare l’attendibilità della

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa e l’attuabilità delle modalità

di soddisfacimento dei crediti, sì da esonerare il tribunale da indagini che

comprometterebbero la speditezza del procedimento a da assicurare, al tempo stesso, una

corretta e completa informazione dei creditori.

Per quanto riguarda l’attestazione della veridicità dei dati aziendali la dottrina e la

giurisprudenza16 ritengono che sia insufficiente la verifica limitata alla corrispondenza

formale dei dati contabili con quelli rappresentati nella proposta e nei suoi allegati,

essendo necessario compiere un giudizio di asseverazione delle risultanze della contabilità

in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, nn. 3-4 2012, pagg. 390 e 391.

15 Ivan Libero Nocera, “Abuso del diritto nella formazione delle classi nel concordato preventivo”, in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, nn. 3-4 2012, pagg. 396 ss.

16 Maffei Alberto Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, ed. VI, Cedam 2013, pag. 1079 ss.

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dell’impresa.

La disamina deve riguardare sia le attività che le passività attuali e potenziali,

nonché le informazioni rilevanti ai fini della fattibilità del piano, come ad esempio, il

portafoglio degli ordini.

Il professionista deve altresì attestare la fattibilità del piano sotto il profilo della

ripartizione del passivo in privilegiato e chirografario, nel rispetto delle cause di

prelazione.

Nel caso in cui il professionista esponga, nell’attestazione o nella relazione,

dichiarazioni o informazioni false ovvero ometta di fornire informazioni rilevanti, egli è

responsabile penalmente ai sensi dell’art. 236 bis legge fall17.

6. La decisione del tribunale. I presupposti di ammissibilità della proposta di

concordato preventivo.

Ai sensi dell’art. 160 legge fall., le condizioni di ammissibilità della domanda di

concordato preventivo sono:

1. la qualifica di imprenditore commerciale del soggetto che propone la domanda e

la sussistenza dei requisiti di fallibilità ex art. 1 l. fall;

2. lo stato di crisi del debitore.

In tema di presupposti di ammissibilità del concordato preventivo, recentemente la

Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che anche la fattibilità del piano, definita

come prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati,

rappresenta un requisito di ammissibilità della domanda concordataria, ai sensi del

combinato disposto ex artt. 162, 160 c. 1 e 2, art. 16118, la cui mancanza originaria o

sopravvenuta determina l’inammissibilità o l’arresto della procedura.

17 A norma dell’art. 236 legge fall. “è punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Nel caso di concordato preventivo si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;

3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo;

4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori”.

18 Cass. SU del 23.1.2013, n. 1521.

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7. Il requisito di natura soggettiva.

Il primo presupposto di ammissibilità alla procedura di concordato preventivo ha

natura soggettiva e si concreta nello status di imprenditore commerciale, assoggettabile a

fallimento ai sensi dell’art. 1 legge fall., di colui che presenta domanda di concordato.

A norma dell'art. 1 legge fall. “non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul

concordato preventivo gli imprenditori (…) i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti

requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o

dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo

annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data del deposito

dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un

ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.

Il riferimento esplicito alla nozione di imprenditore non assoggettabile al fallimento e al

concordato preventivo esclude ogni possibilità che la detta nozione sia contaminata da

riferimenti alla nozione civilistica di piccolo imprenditore19 ex art. 208320 c.c.

Sono esclusi dall’assoggettabilità alle procedure concorsuali e, quindi, anche dal

concordato, gli enti pubblici (art. 1 legge fall.), salvo che abbiano per oggetto esclusivo o

principale attività commerciale.

Non è assoggettabile a concordato preventivo anche l’imprenditore agricolo21.

8.Il requisito di natura oggettiva: lo stato di crisi.

Mentre in passato il presupposto oggettivo per la presentazione della domanda di

concordato preventivo era l'insolvenza del debitore, intesa come incapacità di adempiere

regolarmente alle proprie obbligazioni, oggi il concordato può trovare applicazione

qualora l'imprenditore versi in generale stato di crisi, intesa come situazione di difficoltà o

di tensione finanziaria, anche meno grave della decozione, o come condizione di

insolvenza anche non definitiva e reversibile.

Anche l'imprenditore che non sia ancora insolvente, ma rischi di diventarlo, può

quindi presentare domanda per l’ammissione al concordato preventivo.

19 Mauro Vitiello, “op. cit., pag. 5. 20

Secondo l’art. 2083 c.c., “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

21 Maffei Alberto Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, ed. VI, Cedam 2013, pag. 1050 ss.

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Per evitare un’utilizzazione fraudolenta dell’istituto, meramente finalizzata

all’esdebitazione22 o alla realizzazione di operazioni di risanamento aziendale attraverso

l’espropriazione dei debitori23, è necessario che si verifichi attentamente l’esistenza di un

effettivo stato di crisi del debitore.

A tale scopo, alcune decisioni hanno individuato, ad esempio, la soglia minima di

crisi nella illiquidità momentanea, assimilabile alla temporanea difficoltà ad adempiere24.

La nozione di crisi (requisito oggettivo per l’accesso al concordato preventivo) è

quindi più ampia di quella di insolvenza (requisito oggettivo per la dichiarazione di

fallimento.

Pertanto, nei casi in cui il concordato preventivo sia dichiarato inammissibile,

improcedibile, revocato o risolto, la dichiarazione di fallimento non è più una conseguenza

automatica dell'arresto della prima procedura, potendo il fallimento essere dichiarato solo

a seguito di apposita istanza di parte o richiesta del PM e dovendo il giudice accertare

previamente l’esistenza dello stato di insolvenza (artt. 162 c. 2, 173, 179 e 180 c. 7 legge

fall.).

9. La fattibilità del piano quale requisito di ammissibilità alla procedura alla luce

di Cassazione Sezioni Unite n. 1521/2013.

Tra i presupposti a cui gli artt. 160 e 161 legge fall. subordinano l’ammissibilità della

proposta di concordato preventivo, come precisato dalla Corte di Cassazione, con

sentenza resa a Sezioni Unite n. 1521 del 2013, c’è anche quello concernente la veridicità

dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

La fattibilità del piano deve essere intesa come prognosi circa la possibilità di

realizzazione della proposta nei termini prospettati25.

In passato, il requisito della fattibilità del piano era inteso da una parte della

giurisprudenza non come un requisito di ammissibilità della domanda ma come un

requisito di regolarità o validità della proposta26. Pertanto, se ne ammetteva l’allegazione

anche in un momento successivo al decreto di ammissione alla procedura.

Secondo altro orientamento, consolidatori dopo l'entrata in vigore della riforma del

2007, invece la fattibilità del piano doveva intendersi come un requisito sostanziale

22 Panzani, La riforma organica delle procedure concorsuali, Ipsoa, Milano, 2008, pag. 1014.

23 Terranova, “AA.VV. Le soluzioni concordate della crisi di impresa”, Giappichelli Editore, 2007, pag. 43.

24 Trib. Roma del 1.2.2006.

25 Cass. SU n. 1521 del 2013.

26 Luciano Panzani, Il concordato preventivo. Prima giurisprudenza sul concordato preventivo, in www.tuttocamere.it.

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condizionante l’ammissibilità della domanda di concordato27.

Alla luce della pronuncia delle SU la fattibilità del piano è un requisito di

ammissibilità della domanda di concordato preventivo, soggetta a un controllo diretto da

parte del giudice sia in sede di ammissione, sia nelle fasi successive e fino al decreto di

omologazione.

Essa non va però confusa con la convenienza della proposta, vale a dire con il

giudizio di merito inerente alla stessa, il quale è sottratto al Tribunale (salvo il caso dell'art.

180 quarto comma28) e rimesso ai creditori in sede di votazione della proposta di

concordato.

Il sindacato sulla fattibilità è diretto e non mediato per il solo tramite

dell’attestazione del professionista.

Ciò in quanto, la relazione del professionista è da considerarsi alla stregua di una

perizia, potendo quindi il giudice discostarsi dal giudizio formulato dal professionista.

Secondo la Cassazione, il giudice dovrà valutare la sussistenza del requisito della

fattibilità, tenendo conto delle concrete modalità proposte dal debitore per la

composizione della propria esposizione debitoria, alla luce della causa concreta del

concordato, consistente nel superamento dello stato di crisi dell’imprenditore e nel

soddisfacimento dei creditori in misura sia pur minimale e in tempi ragionevolmente

contenuti.

10. Gli effetti della presentazione del ricorso.

Gli effetti della presentazione del ricorso sono in parte disciplinati dall’art. 168 bis

legge fall., che non distingue tra domanda di concordato in senso proprio e domanda di

concordato cd. in bianco.

In particolare, in seguito alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese:

a) i creditori per titolo o causa anteriore alla pubblicazione del ricorso nel registro

delle imprese non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o

cautelari sul patrimonio del debitore. La norma nega quindi, anche se in via temporanea, il

diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata. Il divieto è esteso a qualsiasi

27 Mauro Vitiello,op. cit., pag. 6.

28 Secondo la disposizione richiamata, “se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”.

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iniziativa del creditore29 volta a realizzare unilateralmente, al di fuori della procedura

concorsuale, il contenuto dell’obbligazione del debitore concordatario (art. 168 comma 1

legge fall).

b) Le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (art. 168

comma 2 legge fall).

c) I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai

creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’art.

167 legge fall30.

d) Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione nel

registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 168 comma 4 legge

fall.).

e) Con il deposito della domanda di concordato si determina la cristallizzazione

della massa passiva e l’inopponibilità delle formalità iscritte a far tempo dalla data della

presentazione della domanda di concordato.

f) Infine, a norma dell’art. 182 sexies legge fall., nell’arco di tempo intercorrente tra

la domanda di concordato e l’eventuale omologa dello stesso, rimangono sospesi gli

obblighi civilistici connessi alla conservazione e quindi alla ricostituzione del capitale

sociale (artt. 244631, 244732, 2482 bis33 e ter34, 248435 c.c.) e ciò a tutela degli amministratori

29 Si tratta della cd. autotutela esecutiva: a titolo di esempio, rimane quindi preclusa anche la possibilità di richiedere la vendita della cosa oggetto di pegno, ai sensi dell’art. 2796 e dell’art. 2797 c.c..

30 Secondo l'art. 167 comma 2 legge fall. “i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato”.

31 Secondo l'art 2446 c.c., “quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436”.

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dell’impresa. Restano inoperanti inoltre le cause di scioglimento della società.

32 Secondo l'art. 2447 c.c., “se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.

33 Secondo l'art. 2482 bis c.c., “quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

34 Secondo l'art. 2482 ter c.c., “se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo”.

E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

35 Secondo l'art. 2484 c.c., “le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;

5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;

6) per deliberazione dell'assemblea;

7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma”.

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11. L'amministrazione dei beni durante la procedura.

A norma dell'art. 167 legge fall., durante la procedura l’imprenditore conserva

l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni nonché la gestione dell’impresa, salvo le

limitazioni connesse alla finalità satisfattoria del concordato preventivo, che impone che

ogni atto sia funzionale all’esecuzione del concordato (cd. spossessamento attenuato).

Il debitore, quindi, non perde la sua capacità giuridica e continua ad amministrare i

suoi beni e a gestire l’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale nominato dal

tribunale.

Tuttavia, per gli atti di straordinaria amministrazione (tra cui ad es. gli atti di

alienazione di beni immobili36; l’esecuzione di un contratto preliminare di vendita di

immobile37), che potrebbero incidere in misura rilevante sul patrimonio del debitore, è

necessaria la preventiva autorizzazione del giudice delegato (il quale può anche

determinare una soglia di valore sotto alla quale l'autorizzazione non è necessaria, art. 167

comma 3 legge fall.).

In mancanza di autorizzazione, l’atto è inefficace nei confronti dei creditori anteriori

al concordato (art. 167 comma 2 legge fall.).

12. La facoltà per il debitore di chiedere l'autorizzazione allo scioglimento dei

contratti in corso di esecuzione (art. 169 bis c.p.c.).

Prima dell’introduzione dell'art. 169 bis da parte del cd. Decreto Sviluppo38, la legge

fallimentare era priva di una apposita regolamentazione riguardante gli effetti

dell’ammissione al concordato preventivo sui rapporti giuridici preesistenti.

Si affermava tuttavia39, in conseguenza della ritenuta inapplicabilità al concordato

preventivo degli artt. 72 ss legge fall. disciplinanti gli effetti del fallimento sui rapporti

giuridici preesistenti, che i rapporti contrattuali in corso fossero regolati dalle norme di

diritto comune, così potendosi ricorrere, ad esempio, allo strumento della risoluzione

consensuale40, dell'azione di adempimento e della risoluzione per inadempimento41.

36 Cfr. Cass. 1892 del 1964.

37 Cfr. Cass. 1357 del 1999.

38 Decreto legge 83/2012, conv. in legge n. 187/2012.

39 Nigro - Vattermoli, Diritto della crisi di impresa, 2012, pag. 373; Vitiello, in Procedure concorsuali e rapporti pendenti, a cura di Sanzo, Zanichelli, pag. 374. 40

Secondo l’art. 1372 c.c. “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

41 Secondo l’art. 1453 c.c. “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non

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Ciò in quanto si valorizzava la funzione conservativa della procedura di concordato

preventivo, volta a favorire il superamento della crisi e consentire la prosecuzione

dell’esercizio dell’impresa.

Con l’introduzione dell’art. 169 bis legge fall. si riconosce al debitore che presenta

ricorso per l’ammissione al concordato preventivo la facoltà di richiedere al Tribunale, sia

in sede di deposito del ricorso sia a seguito dell’ammissione, l’autorizzazione a sciogliersi

dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso ovvero

l’autorizzazione alla sospensione del contratto, anche se per un termine non superiore a 60

giorni, prorogabile una sola volta.

La facoltà è esclusa per i rapporti di lavoro subordinato, per i contratti preliminari

di vendita di immobili ad uso abitativo trascritti, per i finanziamenti destinati a uno

specifico affare, per le locazione di beni immobili (art. 169 bis comma 4, che rinvia agli

artt. 7242 c. 8, 72 ter43 e 8044 legge fall.).

adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”.

42 Secondo l'art. 72 legge fall. rubricato “Rapporti pendenti”, “se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art. 72-bis. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente.

43 Secondo l'art. 72-ter, rubricato “Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare”, “il

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Secondo la disciplina vigente quindi, in linea di principio, nel concordato

preventivo i rapporti contrattuali proseguono ma il debitore può chiedere l’autorizzazione

alla sospensione o allo scioglimento dei contratti, anche contro la volontà del contraente in

bonis.

Secondo alcune pronunce di merito, l’autorizzazione ex art. 169 bis legge fall. può

essere richiesta qualora lo scioglimento o la sospensione appaiano necessarie o almeno

opportune per dare esecuzione al piano concordatario.45

La disciplina sui contratti pendenti trova poi completamento nel 186 bis L.F. (che ha

introdotto il concordato c.d. “con continuità”).

In tal caso, i contratti pendenti, anche se stipulati con la pubblica amministrazione,

non si risolvono con l’apertura della procedura concordataria anche in presenza di

clausole negoziali specifiche in tal senso (che diventano inefficaci), purché l’esperto ne

abbia attestato la loro coerenza con il piano e la ragionevole capacità di adempimento

dell’impresa debitrice.

Con riferimento alla posizione del terzo che abbia subito un pregiudizio per effetto

dell’autorizzazione allo scioglimento, egli ha diritto a un indennizzo equivalente al danno

subito (art. 169 bis comma 2 legge fall.), che si ritiene essere comprensivo del danno

fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.

In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.

Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.

Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile”.

44 Secondo l'art. 80 legge fall., rubricato “Contratto di locazione di immobili”, “il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto. Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.

In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.

45 Cfr. Trib. La Spezia del 25.10.2012.

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emergente e del lucro cessante46.

Il diritto all’indennizzo del terzo contraente in bonis, secondo il disposto di cui

all’art. 169 bis legge fall, è soddisfatto come credito anteriore al concordato e quindi

l’imprenditore ha la possibilità di sottoporlo a falcidia o prevederne la soddisfazione non

regolare, nei termini previsti per i titolari di crediti dello stesso rango.

E’ anche possibile formare una classe dei creditori che abbiano subito la

sospensione o lo scioglimento del contratto ex art. 169 bis legge fall., riservando loro un

trattamento diverso da quello applicato agli altri creditori.47

13. La pronuncia del Tribunale sulla domanda di concordato preventivo.

Nel caso in cui il Tribunale riscontri l’esistenza dei presupposti di ammissibilità

della domanda di concordato preventivo, pronuncia il relativo decreto ai sensi dell’art. 163

legge fall.

La verifica della ricorrenza dei presupposti ex art. 162 comma 2 e 163 legge fall.

viene condotta su base documentale e il Tribunale può anche utilizzare le informazioni

eventualmente acquisite in sede di audizione del debitore ex art. 162 c. 2 legge fall.48 o

raccogliere ulteriori informazioni, ad esempio sentendo in camera di consiglio i creditori

che abbiano presentato istanza di fallimento o il professionista che abbia redatto la

relazione ex 161 legge fall49.

In sede di disamina della domanda di concordato preventivo, il Tribunale, d'ufficio

o su istanza del debitore, può anche concedere al debitore un termine per integrare la

proposta di concordato preventivo, depositando qualsiasi documento utile a comprovare

l’ammissibilità del concordato o a suffragare una modificazione della proposta (art. 162

comma 1 legge fall).

Con il decreto di ammissibilità il Tribunale emana altresì i provvedimenti

ordinatori relativi alla nomina del giudice delegato e del commissario giudiziale, fissa la

data di adunanza dei creditori e determina la somma necessaria per le spese presunte

necessarie (art. 163 legge fall.).

Il tribunale, quale organo della procedura, conserva il potere generale di controllo

46 Maffei Alberto Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, op. cit., pag. 1135 ss.

47 Cfr. Trib. La Spezia del 24.10.2012.

48 Secondo la disposizione richiamata, “il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore”.

49 Maffei Alberto Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, op. cit., pag.1093 ss.

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sull’intero svolgimento della procedura, potere che si concreta, oltre che nell’eventuale

sostituzione del giudice delegato e del commissario giudiziale e nella liquidazione del

compenso a quest’ultimo, nella decisione dei reclami proposti contro gli atti del giudice

delegato (art. 164 legge fall.); nel potere di revocare l’ammissione al concordato ove venga

accertato il compimento di atti in frode o non autorizzati (art. 173 legge fall.) o venga

accertato il venir meno delle condizioni di ammissibilità della procedura; nella

competenza ad omologare (art. 180 legge fall.), risolvere o annullare il concordato (art. 186

legge fall.) , nel potere di autorizzare, prima del decreto di ammissione, lo scioglimento e

la sospensione (art. 169 bis legge fall.) dei contratti in corso di esecuzione50.

Nel caso in cui il Tribunale non riscontri la sussistenza dei requisiti di ammissibilità

del concordato ex artt. 161 e 162 legge fall., dichiara l’inammissibilità della domanda.

L’inammissibilità della proposta di concordato preventivo non comporta più la

dichiarazione d’ufficio di fallimento.

L’eventuale fallimento conseguirà solo in caso di istanza dei creditori o richiesta del

PM, previo accertamento della qualità di imprenditore commerciale del fallendo e dello

stato di insolvenza dello stesso.

50 Maffei Alberto Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, op. cit., pag. 1141 ss.

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14. La convocazione dei creditori e la relazione del commissario giudiziale (artt.

171 e 172 legge fall.).

Dopo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, a norma dell'art. 171

comma 1 legge fall., il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell’elenco dei

creditori sulla base delle scritture contabili, al fine di determinare quali di essi abbiano

diritto di partecipare alla votazione del concordato, restando impregiudicata ogni

decisione sulla sussistenza e misura dei crediti e sull'applicazione dei diritti di

prelazione51.

Egli deve inoltre inviare ai medesimi creditori, a mezzo di posta elettronica

certificata se l’indirizzo risulta dal registro delle imprese e, in ogni altro a mezzo

raccomandata (art. 171 comma 2 L.F. (52) ), un avviso contenente la proposta e la data di

convocazione per l’udienza fissata dal Tribunale, il decreto di ammissione, il suo indirizzo

di posta elettronica certificata. Nello stesso avviso è contenuto l’avvertimento che tutte le

successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo di posta

elettronica certificata.

Nel caso in cui il messaggio di posta elettronica non viene ricevuto o il creditore

non comunica il suo indirizzo di posta elettronica certificata il commissario esegue le

comunicazioni mediante deposito degli avvisi in cancelleria.

A norma dell'art. 172 legge fall. egli redige l'inventario, accertando la consistenza e

il valore del patrimonio del debitore.

L'inventario ha carattere estimativo, e non meramente descrittivo, e ha la funzione

51 Cfr. Cass. n. 2104 del 2002.

52 Art. 171 L.F. “Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche.

Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.

Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.

Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.

In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.

Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136”.

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di consentire ai creditori di valutare la convenienza della proposta del creditore e per il

controllo della fattibilità del piano53.

Il commissario giudiziale redige inoltre una relazione (art. 172 legge fall.) attestante

le cause del dissesto, la condotta del debitore, le proposte di concordato e le garanzie

offerte ai creditori, la quale deve essere depositata in cancelleria e comunicata ai creditori

almeno dieci giorni prima dell'adunanza ex art. 174 legge fall. La relazione costituisce il

principale strumento cognitivo utilizzabile dai creditori per l'espressione del diritto di

voto54.

Si è affermato in giurisprudenza che, in esito alle indagini sull'ammontare del

passivo e dell'attivo realizzabile, il commissario giudiziale formula la propria prognosi

sulla percentuale di soddisfacimento dei crediti falcidiati e, più in generale, sulla fattibilità

del piano55.

15. L'adunanza dei creditori.

All’udienza fissata per l’adunanza dei creditori davanti al giudice, il Commissario

illustra la propria relazione e il giudice dispone che si proceda alla votazione ai fini del

calcolo delle maggioranze (art. 174 legge fall.).

A norma dell’art. 174 legge fall., all'adunanza deve presenziare personalmente il

debitore (solo nel caso di suo assoluto impedimento egli potrà farsi rappresentare da un

mandatario speciale) e possono partecipare tutti creditori per titolo o causa anteriore alla

pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

La legittimazione a intervenire in adunanza deve essere tenuta distinta dalla

titolarità del diritto di voto56.

Infatti, l’art. 177 legge fall. afferma che possono intervenire anche:

a) i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia

contestata, dei quali la proposta di concordato preveda l'integrale pagamento, anche se

non hanno diritto al voto (salvo che non rinuncino in tutto od in parte al diritto di

prelazione, nel qual caso, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono

equiparati ai creditori chirografari. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la

proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale,

sono equiparati invece ai chirografari per la parte residua del credito.

b) i titolari di crediti concorsuali prededucibili;

53 Cfr. Trib. Bologna, 25.1.2006.

54 Cfr. Cass. 13817 del 2011.

55 Cfr. Trib. Salerno del 28.3.2008.

56 Maffei Alberto Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, op. cit. pag. 1163 ss.

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c) i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati di regresso, i quali hanno interesse a

presenziare, in quanto esposti alle azioni dei creditori ex art. 184 legge fall.57

d) Sono esclusi invece i creditori successivi alla pubblicazione della domanda di

concordato nel registro delle imprese.

L’inizio delle operazioni di voto segna il limite oltre il quale la proposta non può

più essere modificata (art. 175 comma legge fall.).

Si è stabilito che, prima di tale momento e fino a quanto il giudice non dichiari

aperta la votazione, possono però essere proposte delle modifiche al concordato.

Occorre rilevare come alla deliberazione dei creditori in adunanza è affidato il

giudizio riguardante la convenienza della proposta concordataria.

Infatti, in seguito alla modifica dell’art. 180 legge fall., il tribunale è legittimato a

decidere con una valutazione di merito inerente al concordato nel caso in cui sia proposta

opposizione da parte di un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero,

nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, da parte dei creditori dissenzienti che

rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestino la convenienza della

proposta.

16. La deliberazione del concordato preventivo.

A norma dell’art. 177 legge fall.:

a) legittimati al voto sono tutti i creditori chirografari per titolo o causa anteriore

alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo,

indipendentemente dall'esigibilità del credito (e quindi sono legittimati anche i titolari di

crediti sottoposti a condizione o gravati da un patto di preventiva esclusione di un

obbligato principale)58. I creditori successivi non sono legittimati al voto, avendo diritto di

essere pagati integralmente e immediatamente59.

b) Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i

suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatario dei loro crediti da

meno di un anno prima della proposta di concordato (art. 177 comma 4 legge fall).

Con riferimento alle maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato:

57 Secondo l'art. 184 comma 1 legge fall., “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”.

58 In questo senso, Maffei Alberto Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, ed. VI, Cedam 2013.

59 Pacchi, Il nuovo concordato preventivo, Ipsoa, pag. 215.

21

1) se il piano non prevede la formazione di classi di creditori, per l'approvazione del

concordato è necessario che i voti favorevoli rappresentino la maggioranza dei crediti

ammessi al voto, vale a dire una somma superiore al 50 % del complessivo ammontare dei

crediti chirografari per titolo o causa anteriore alla pubblicazione nel registro delle

imprese della domanda di concordato e di quelli equiparati, ai fini del voto, ai creditori

chirografari ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 17760 legge fall.

2) Se il piano prevede la formazione di classi, oltre alla maggioranza assoluta dei

crediti ammessi al voto occorre che la maggioranza dei crediti sia raggiunta anche

all'interno del maggior numero di classi, vale a dire che nell'ambito della maggioranza

delle classi i voti favorevoli devono rappresentare più del 50 % dei crediti ammessi al voto

inseriti in ciascuna classe.

Tra le novità della recente riforma del 201261, il legislatore ha introdotto il principio

del consenso presunto.

In particolare, l'art. 178 comma 2 legge fall., come modificato dal cd. Decreto

Sviluppo, prevede che, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, i creditori

possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma, fax, posta elettronica, lettera e,

in mancanza di dissenso, i creditori devono ritenersi consenzienti e come tali venire

considerati ai fini della maggioranza dei crediti.

60 Secondo l’art. 177 legge fall. “il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato”.

61 Decreto legge n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012.

22

17. Improcedibilità del concordato per mancata approvazione e regime delle

impugnazioni.

A norma dell'art. 179 legge fall., nel caso in cui il concordato venga approvato,

Tribunale fissa l'udienza per la comparizione delle parti in camere di consiglio ex art. 180

legge fall62.

Nel caso in cui non si raggiungano le maggioranze richieste, invece, il giudice

delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, perché pronunci l’improcedibilità del

concordato (art. 179 legge fall.)

Il decreto di improcedibilità determina la cessazione di tutti gli effetti prodotti dal

decreto di ammissione al concordato preventivo e la chiusura della procedura.

Il decreto di improcedibilità non è soggetto a reclamo (art. 179 che rinvia all’art. 162

legge fall., a norma del quale il decreto che dichiara l’inammissibilità della domanda di

concordato non è soggetto a reclamo).

E’ soggetta invece a reclamo l’eventuale sentenza dichiarativa di fallimento che

venga pronunciata qualora, a fronte di una specifica istanza del creditore o di richiesta del

PM, il giudice verifichi la sussistenza dei presupposti per il fallimento.

Con il predetto reclamo è possibile far valere anche le doglianze riguardanti la

declaratoria di improcedibilità (art. 162 comma 3 legge fall.).

62 A norma dell’art. 180 legge fall. “se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto”.

23

Nell'ipotesi in cui non sia dichiarato il fallimento, all'imprenditore tornato in bonis

si riconosce la possibilità di presentare una nuova proposta di concordato preventivo.

18. La revoca dell’ammissione al concordato e la dichiarazione di fallimento.

L’art. 173 legge fall. dispone la revoca dell’ammissione al concordato qualora si

verifichi una delle cause indicate dalla norma stessa, subordinando la dichiarazione di

fallimento alla presentazione di una apposita istanza del creditore o della richiesta del PM

e all’accertamento dei relativi presupposti.

In particolare, sono cause di revoca dell’ammissione al concordato ai sensi dell’art.

173 legge fall.:

1) l’aver perpetrato condotte fraudolente prima dell’apertura della procedura con la

finalità di fuorviare la valutazione della proposta;

2) l’occultamento di parte dell’attivo (vale a dire il nascondimento materiale del

bene) e la dissimulazione di parte del passivo (vale a dire il nascondimento giuridico,

mediante atti di simulazione);

3) l’omessa denuncia di crediti e dell’esposizione di passività inesistenti (ad es.,

infedele redazione dell’elenco dei creditori, anche supportata dall’alterazione delle

scritture contabili);

4) aver posto in essere altri atti di frode (es. atti preordinati all’elusione della

reiezione della domanda, quali la rappresentazione di un attivo superiore a quello

effettivo63, o ad esempio, fatti di bancarotta posti in essere anteriormente alla proposta, ma

ad essa ricollegabili sul piano cronologico e causale64).

La Corte di Cassazione65 è intervenuta sull’interpretazione del concetto di

atto in frode nella disciplina riformata, ritenendo che esso debba essere accertato dal

Commissario Giudiziale e scoperto, essendo prima ignorato dagli organi della procedura e

dai creditori.

Inoltre, i comportamenti previsti dalla norma e “gli altri” che, ai sensi dell’art. 173

legge fall., determinano la revoca del concordato, sono accomunati dall’attitudine a

ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento. Nel caso in cui invece

emergesse la prova che determinati comportamenti depauperativi del patrimonio siano

stati posti in essere con la finalità di avvalersi dello strumento del concordato, ponendo i

creditori di fronte a una situazione di pregiudicate o insussistenze garanzie patrimoniali in

modo da indurli ad accettare una proposta comunque migliore della prospettiva

63 Cfr. Trib. Mantova 18.9.2008.

64 Cfr. CDA L’Aquila del 10.10.12; Trib. Monza del 25.11.2011; Trib. Milano del 24.11.11.

65 Cfr. Cass. n. 13818 del 23.6.2011.

24

liquidatoria, si configurerebbe un’ipotesi di abuso del diritto e cioè dell’abuso dello

strumento del concordato in violazione del principio di buona fede con conseguente

inammissibilità del concordato66.

5) Il compimento, durante la procedura di concordato, di atti non autorizzati a

norma dell’art. 167 legge fall.67 o comunque diretti a frodare le ragione dei creditori (cioè

diretti a perseguire interessi contrastanti con la funzione del concordato68).

6) La mancanza delle condizioni di ammissibilità del concordato, sia essa originaria

o sopravvenuta: recentemente le Sezioni Unite69, hanno statuito che anche in sede di

verifica ex art. 173 legge fall. il giudice può sindacare sulla fattibilità giuridica della

proposta e quindi disporre la revoca dell’ammissione al concordato preventivo qualora

siano venuti meno quei presupposti la cui mancanza iniziale non avrebbe consentito

l’accesso alla procedura, tra i quali deve includersi la fattibilità giuridica del piano e

l’idoneità della proposta a realizzare la causa concreta del concordato preventivo,

individuabile nel superamento della situazione di crisi e nel soddisfacimento dei creditori

in misura sia pur minimale ed in tempi ragionevolmente contenuto.

E’ evidente che l’art. 173 legge fall. rappresenta una norma cardine nell’ambito del

concordato preventivo, destina nata a fare da contrappeso all’esaltazione dell’aspetto

contrattualistico dell’istituto in quanto, attraverso il controllo della legittimità dei

comportamenti del debitore e della permanenza delle condizioni di ammissibilità del

concordato, al tribunale viene riservato un ruolo di garanzia del rispetto delle regole di

correttezza e buona fede che presiedono all’esercizio del potere di autoregolamentazione

della crisi attribuito all’imprenditore.

Il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato si apre con il decreto

che ordina la convocazione del debitore in camera di consiglio, che è comunicato al PM e

ai creditori.

Esso si chiude con il decreto di revoca ovvero con il decreto che, negandone i

presupposti, dichiara il non luogo a provvedere.

19. Rapporto tra concordato preventivo e dichiarazione di fallimento: la teoria

66 Cfr. Cass. 13817 del 2011; n. 13818 del 2011 e n. 13819 del 11.

67 Secondo l'art. 167 comma 2 legge fall. “i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato”.

68 Cfr Trib. Reggio Emilia del 15.1.1981.

69 Cfr. Cass. SU del 23.1.2013, n. 1521.

25

della consecuzione.

A norma dell’art. 69 bis legge fall. (introdotto dal cd. Decreto Sviluppo70) qualora la

declaratoria di fallimento segua alla presentazione della domanda di concordato, i termini

a ritroso di cui agli artt. 6471, 6572, 6773 e 69 si applicano a decorrere dalla data di

70 D.l. 83/12, conv. in legge n. 134/12).

71 Secondo l'art. 64 legge fall. rubricato “Atti a titolo gratuito”,Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.

72 Secondo l'art. 65 legge fall. rubricato “Pagamenti”,”sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”.

73 Secondo l'art. 67 legge fall.rubricato “Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie”, ”sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio (1);

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore (1);

26

pubblicazione della relativa istanza nel registro delle imprese.

Con la riforma del 201274 è stato quindi consacrato a livello normativo il principio,

elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie75, della cd. consecuzione di

procedure, dalla cui applicazione discendeva, già in passato, la possibilità che, nel caso in

cui, durante la procedura di concordato preventivo fosse sopraggiunta la dichiarazione di

fallimento, gli effetti della sentenza di fallimento avrebbero potuto retrodatarsi alla data

della presentazione della domanda di concordato76.

Il principio della consecuzione tra procedure, che consente di considerare

unitariamente le due diverse procedure qualora l’una sfoci, senza soluzione di continuità,

nell’altra, si trova applicato anche dall’art. 182 bis ultimo comma legge fall. e dall’art. 161

comma 6 legge fall.

A norma dell’art. 182 bis ultimo comma legge fall. nel caso in cui, a seguito del

deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, l’imprenditore depositi una domanda

di concordato preventivo, si consente la conservazione degli effetti prodottisi con il

deposito della domanda relativa alla prima procedura.

Secondo l’art. 161 comma 6 legge fall., in tema di cd. concordato in bianco, nel

termine fissato dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della

documentazione prescritta dai commi precedenti, l'imprenditore, in alternativa e con

conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, può depositare

domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, comma 1 legge fall.

20. L’omologazione. Premessa.

Il giudizio di omologazione (art. 184 legge fall.) si svolge davanti al tribunale in

camera di consiglio.

Il parere del commissario giudiziale sull’omologazione è obbligatorio: esso ha la

funzione di fornire al tribunale una piena informazione su ogni circostanza utile ai fini

dell’espletamento dei propri compiti accertativi e valutativi.

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161 (2);

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali”.

74 Cd. Decreto Sviluppo, decreto legge 83/2012, conv. il legge 134/2012.

75 Maffei Alberto Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, ed. VI, Cedam 2013.

76 Cfr. Trib. Verona del 26.7.2012.

27

La normativa disciplina diversamente il procedimento di omologazione a seconda

che vengano o meno proposte opposizioni.

In assenza di opposizioni l’omologazione è subordinata alla verifica della regolarità

della procedura e dell’esito della votazione, per cui non è prevista alcuna attività

istruttoria.

In caso di opposizioni, invece, il procedimento assume carattere contenzioso: il

tribunale, sulla base dell’istruttoria disposta, anche d’ufficio, omologa o rigetta il

concordato in dipendenza del rigetto o dell’accoglimento dell’opposizione ed emettendo,

in ogni, caso decreto motivato soggetto a reclamo.

21. L’omologazione in presenza di opposizioni.

In caso di opposizioni, il tribunale è investito dell’accertamento dei fatti che, sulla

base dei motivi in concreto dedotti, impedirebbero l’omologazione.

Se non sono previste diverse classi di creditori, può trattarsi:

1) di opposizioni attinenti alla regolarità formale del procedimento o all’esito della

votazione;

2) di opposizione riguardante la fattibilità del piano sia sotto il profilo

dell’inattuabilità della forma di soddisfacimento dei crediti ivi prevista, sia sotto il profilo

dell’inidoneità delle operazioni programmate a consentire il soddisfacimento nella misura

promessa;

3) di opposizione fondata sull’inesistenza dei presupposti di ammissibilità della

proposta;

4) di opposizione riguardante il compimento di condotte fraudolente, anteriori o

successive alla procedura che ne possono causare l’arresto;

5) di opposizione basata su contestazioni circa la convenienza della proposta,

sempre che provenga da debitori dissenzienti rappresentati il venti per cento dei crediti

ammessi al voto.

Se sono previste classi di creditori, può trattarsi di:

1) opposizione proposta per ciascuno dei motivi proponibili in assenza di classi;

2) opposizione basata sulla non correttezza dei criteri di formazione delle classi;

3) opposizione proposta da un creditore appartenente a una classe dissenziente.

Al di fuori delle ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 180 legge fall.77 al tribunale

77 Secondo l'art. 180 comma 4 legge fall., “se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una

28

non è consentita una valutazione sulla convenienza della proposta di concordato

preventivo, costituendo uno dei principi informatori della riforma quello

dell’autodeterminazione dei creditori nella scelta della soluzione concordataria rispetto

all’alternativa della liquidazione fallimentare.

22. Segue: il sindacato del tribunale in merito alla fattibilità del piano in sede di

omologazione in assenza di opposizioni.

Nel caso di omologazione del concordato in assenza di opposizione, si è discusso se

il tribunale, in ossequio ai principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della

disponibilità dell’oggetto del processo, debba limitarsi a verificare la regolarità della

procedura e l’esito della valutazione78, ovvero se sussista un potere dovere di esercitare un

controllo sulla fattibilità del piano79, a prescindere da iniziative di parte.

Secondo l’art. 180 della legge fall.: “se non sono proposte opposizioni il Tribunale,

verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione”, omologa con decreto motivato

non soggetto a reclamo.

Secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 1521 del 2013), anche in sede di omologazione

si deve procedere alla verifica del requisito della fattibilità del piano, posto che la verifica

in ordine alla regolarità della procedura presuppone il controllo che anche nel prosieguo

della stessa non siano venuti meno quei presupposti la cui mancanza iniziale non avrebbe

consentito l’accesso.

Tra i detti requisiti vi è anche la fattibilità giuridica del piano e la idoneità della

proposta a realizzare la causa del concordato preventivo individuabile nel superamento

della situazione di crisi e nel soddisfacimento dei creditori in misura sia pure minimale ed

in tempi ragionevolmente contenuti.

L’interpretazione della disposizione in commento secondo cui“se non sono proposte

opposizioni il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione”, omologa

il concordato non può tuttavia prescindere dalla necessità di un suo coordinamento con

l’art. 173 comma 3, che prevede la revoca dell’ammissione al concordato preventivo

qualora in qualunque momento risultino mancanti le condizioni prescritte per la

ammissibilità del concordato.

Ne consegue che qualora, dopo l’approvazione del concordato da parte dei creditori

classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”.

78 Cfr. Cass. 21860 del 2010, n. 3586 del 2011, n. 13817 del 2011.

79 Cfr. Cass. 18864 del 2011.

29

emergano fondate incertezze in merito all’attuabilità del piano, il controllo del tribunale

dovrà essere esercitato nell’ambito del procedimento di cui all’art. 173 e non in sede di

omologazione80.

23. La rilevanza del divieto di abuso del diritto nell'utilizzazione dello strumento

concordatario.

Il concordato preventivo rappresenta uno strumento che l'ordinamento riconosce al

debitore al fine del risanamento e della composizione della crisi di impresa.

Occorre evitare che esso sia utilizzato in modo abusivo e quindi in modo da

determinare una ingiustificata sproporzione tra il beneficio del titolare del diritto (il

debitore) ed il sacrifico cui è soggetta la controparte (i creditori).

Il divieto di abuso del diritto rappresenta un principio cardine nell'ordinamento che

si ricollega immediatamente al principio secondo cui le parti devono comportarsi secondo

buona fede (art. 1375 c.c.).

La giurisprudenza è ormai pacifica nell'affermare che“l'obbligo di buona fede oggettiva o

correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di

solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica”81. “Il principio deve essere inteso

come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost., e

la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di

agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi

contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (…..) il criterio della

buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od

integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi.

La buona fede, in sostanza, serve a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell'equilibrio e della

proporzione. Criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva è quello

dell'abuso del diritto.

In questa prospettiva, il principio di buona fede è quindi divenuto strumento

equitativo che consente al giudice di sindacare il contenuto del contratto, intervenendo

qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti

e prevenire o reprimere l’abuso del diritto.

In applicazione dei principi generali, si è ritenuto che il limite e contrappeso

all’autonomia negoziale rappresentato dal principio di buona fede debba, a fortiori, trovare

applicazione nelle procedure concorsuali, dove sono molteplici i soggetti coinvolti e gli

80 Cfr. Trib Nocera Inferiore del 19.7.2010.

81 Cfr. Cass. 20106 del 2009.

30

interessi da tutelare82.

In particolare:

secondo la giurisprudenza, vi è abuso dello strumento concordatario in violazione

del principio di buona fede qualora emerga la prova che determinati comportamenti

depauperativi del patrimonio siano stati posti in essere con la prospettiva e la finalità di

avvalersi dello strumento del concordato preventivo, ponendo i creditori di fronte ad una

situazione di pregiudicate o insussistenti garanzie patrimoniali, in modo da indurli ad

accettare una proposta comunque migliore della prospettiva liquidatoria. In presenza di

una tale condotta, il concordato non è ammissibile in quanto rappresenterebbe il risultato

utile della preordinata attività contraria al richiamato principio della buona fede83.

Eventuali comportamenti abusivi possono nascondersi in sede di richiesta di

concessione del termine di cui all’articolo 161, c. 6, legge fall. e, in particolare, nel caso in

cui siano già pendenti procedimenti per la dichiarazione di fallimento.

In sede di omologazione del concordato, si è affermato che la connotazione

privatistica riconosciuta al concordato non esclude che il giudice possa svolgere un

giudizio sostanziale sul concordato, invocando i principi di buona fede e divieto di abuso

del diritto, quali limiti generali all’autonomia privata in ambito privatistico84.

Nel caso di proposta che preveda la suddivisione dei creditori in classi, il

tribunale è chiamato a svolgere un controllo di legittimità finalizzato ad una tutela

sostanziale del ceto dei chirografari contro possibili abusi del debitore o di altri creditori

che intendano forzare il raggiungimento della maggioranza, valendosi quindi degli effetti

dell’estensione del concordato anche ai non aderenti all’accordo.

Va precisato che nel concordato preventivo, il debitore ha ampia autonomia nella

formazione delle classi e inevitabilmente persegue lo scopo di raccogliere il consenso

adeguato all’approvazione della proposta. Tale finalità è dunque certamente lecita, ma

può essere raggiunta mediante comportamenti compiuti ledendo il principio di

correttezza e quindi in modo abusivo.

Di conseguenza, l’obiettivo dell’autorità giudiziaria dovrà focalizzarsi sulla causa in

concreto che regge la creazione di una classe, verificando che ciascuna classe sia sorretta

da una ragionevole giustificazione tecnica, senza arrestare la propria indagine alla verifica

della sussistenza di caratteristiche astrattamente idonee a rendere una classe omogenea e

differente dalle altre.

82 Cfr. Giani, “Contenuto e limiti del giudizio di omologazione nel concordato preventivo”, 2011, in www.ilcaso.it.

83 Cfr. Cass. del 23 giugno 2011, n. 13818.

84 Cfr. Giani, “Contenuto e limiti del giudizio di omologazione nel concordato preventivo”, 2011, in www.ilcaso.it.

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Nel caso in cui venga accertato il comportamento abusivo del debitore teso alla

formazione di un maggiore o minore numero di classi all’esclusivo fine di manipolare il

consenso, così deformando il diritto al dissenso di una o più di esse85,, il giudice potrà

quindi imporre la creazione di nuove classi o la modifica di quelle costituite in autonomia.

Si è affermato in tal caso che si realizza un abuso dello strumento concordatario in quanto

non è legittima la creazione di una classe come escamotage finalizzato alla precostituzione di un

gruppo di creditori a priori assenziente86.

85 Ivan Libero Nocera, “Abuso del diritto nella formazione delle classi nel concordato preventivo”, in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, nn. 3-4 2012.

86 Cfr. Tribunale di Milano, decreto del 19.7.2011.

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24. La prededucibilità dei crediti.

L’art. 182 quater legge fall. disciplina il tema della prededucibilità dei crediti

nell’ambito del concordato preventivo.

In particolare, secondo il primo comma della norma richiamata, i crediti derivanti

da finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo

di cui agli articoli 160, sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.

Inoltre, sono parificati ai predetti crediti, quelli derivanti da finanziamenti erogati in

funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato

preventivo qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160, purché la

prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie

la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.

Per effetto del richiamo, da parte dell’art. 160 legge fall. (relativamente alla

disciplina della prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in

esecuzione del concordato) all’art. 111 comma 2 legge fall., dettato in tema di fallimento, si

richiama l’interpretazione corrente dell’art. 111 legge fall. nella parte in cui sancisce la

prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.

I crediti sorti in occasione della procedura sono quelli derivanti dagli atti compiuti

dal debitore nel corso del concordato preventivo, i quali sono prededucibili nel successivo

fallimento se e in quanto detti atti saranno efficaci ex art 16787 legge fall., cioè se e in

quanto detti atti siano stati adottati nel rispetto dei principi che governano

l’amministrazione dei beni in fase di concordato.

Essi sono considerati prededucibili in quanto, trovando causa nell’amministrazione

dei beni o nell’esercizio dell’impresa nel corso del concordato preventivo, sono sottoposti

alla sorveglianza del commissario giudiziale e all’autorizzazione del giudice delegato, così

offrendo sufficiente garanzia che i relativi debiti siano stati assunti per perseguire interessi

non contrastanti con le finalità della procedura.

I crediti sorti in funzione della procedura presuppongono che il negozio da cui

traggono origine sia finalizzato all’ammissione al concordato preventivo ovvero agli

87 Secondo l’art. 167 legge fall. “durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma”.

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obiettivi previsti dal piano e pertanto vanno inclusi nella categoria sia quelli sorti prima

dell’apertura della procedura (ad es. il credito del professionista che abbia predisposto la

domanda di concordato), sia quelli venuti a esistenza nel periodo intercorrente tra la

proposta e l’omologazione (ad es. il credito conseguente al finanziamento necessario per

costituire il deposito delle spese di procedura ovvero i debiti contratti per la continuazione

dell’esercizio dell’impresa che sia prevista dal piano quale condizione per il suo

risanamento, sia quelli derivanti dall’attività compiuta nella fase di esecuzione del

concordato88).

Le disposizioni dettate dall’art. 182 quater legge fall. commi 1 e 2 si applicano

anche, in deroga agli articoli 246789 e 249790 quinquies del codice civile, ai finanziamenti

effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare ed inoltre

quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di

ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.

Sono inoltre prededucibili, a norma dell’art. 161 comma 7 legge fall., i crediti sorti

dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo cd. in bianco e prima dell’apertura

della procedura per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore.

25. L’esecuzione del concordato.

Il decreto di omologazione determina, a norma dell’art. 181 legge fall., la chiusura

della procedura di concordato preventivo e l’apertura della fase dell’esecuzione.

Nonostante l’esecuzione del concordato coinvolga interessi di natura pubblicistica

connessi al recupero dell’impresa in crisi e alla tutela della generalità dei creditori, la

regolamentazione delle modalità esecutive del concordato che sia stato omologato è

lasciata all’autonomia del debitore, che ha l’onere di prevederle nel piano senza che

l’autorità giurisdizionale possa interferire91.

Nel caso in cui il piano non preveda tale soluzione o qualora se ne ravvisi

88 Maffei Alberto Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, ed. VI, Cedam 2013.

89 Secondo l’art. 2467 c.c., “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”.

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

90 Secondo l’art. 2497 quinquies c.c., “ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467”.

91 Maffei Alberto Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, ed. VI, Cedam 2013.

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l’opportunità, il tribunale può affidare l’esecuzione ad un liquidatore (nel caso vi sia

dell’attivo da liquidare) o ad un organo di nomina giudiziale, accollando le spese al

debitore.

In forza dell’omologazione il debitore acquista il diritto di estinguere le proprie

obbligazioni attraverso le modalità e i tempi previsti dal piano e, correlativamente, è

tenuto all’adempimento degli impegni assunti nella proposta.

26. La risoluzione del concordato.

L’art. 186 legge fall. disciplina l’ipotesi di inadempimento del concordato

prevedendo la possibilità di risoluzione dello stesso, qualora l’inadempimento non sia di

scarsa importanza.

Il richiamo al principio della risoluzione per inadempimento e al principio per cui il

concordato non può essere risolto se l'inadempimento è di scarsa importanza (art. 186 c. 2

legge fall.) viene invocato a conferma della natura contrattuale dell’istituto92.

Sono stati considerati fatti di inadempimento giustificanti la risoluzione del

concordato: la mancata esecuzione delle azioni programmate per il soddisfacimento dei

crediti; la mancata costituzione delle garanzie promesse, ove ciò incida sul

soddisfacimento dei creditori nella misura prevista93; l’inosservanza delle modalità

esecutive previste dal piano e il mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti nel

piano; l’inadempimento che riguardi almeno un quarto delle obbligazioni concordatarie94.

Legittimato a chiedere la risoluzione è ogni singolo creditore che vanti un interesse

ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e, quindi, nei cui confronti l’inadempimento produca

effetti, sia direttamente sia indirettamente.

In ossequio ad esigenze di certezza, la risoluzione può essere chiesta nel termine,

stabilito a pena di decadenza in funzione di esigenze di certezza, di un anno dalla

scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.

La peculiarità della risoluzione prevista in tema di concordato preventivo sta nel

fatto che l’inadempimento non è idoneo a provocare l’inefficacia del patto concordatario

nei confronti della collettività.

27. L'Annullamento del concordato.

Se, successivamente all’omologazione, emergono comportamenti dolosi del

92 Maffei Alberto Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, ed. VI, Cedam 2013.

93 Cfr. Trib. Roma del 15.7.2011.

94 Cfr. Tribunale di Milano del 25.1.2010.

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debitore idonei a rappresentare falsamente la convenienza della proposta ed e a viziare il

consenso dei creditori95, è possibile chiedere l’annullamento del concordato (art. 186 legge

fall.).

Rappresentano ipotesi di annullamento:

a) la dolosa esagerazione del passivo, e quindi, ad esempio, l’esposizione di

debiti inesistenti o l'indicazione di importi superiori a quelli dovuti96;

b) la sottrazione di parte rilevante dell'attivo, cioè l'occultamento di beni o di

diritti;

c) la dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo, e quindi il compimento

di atti giuridici finalizzati a creare l'apparente estraneità di beni o diritti rispetto al

patrimonio del debitore97, anche mediante alienazioni simulate o intestazioni fiduciarie98.

Le ipotesi di annullabilità sono tassative.

La legittimazione spetta al commissario giudiziale e a ogni creditore, purché

anteriore alla dichiarazione di apertura del concordato preventivo, anche se rimasto

estraneo alla procedura.

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta

del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo

adempimento previsto nel concordato.

Il procedimento di annullamento è lo stesso di quello previsto per la risoluzione.

95 Cfr. Trib. Ascoli Piceno del 18.12.2009.

96 Cfr. Bonsignori, pag. 530

97 Cfr. Filocamo, pag. 2241.

98 Cfr. Trib Ascoli Piceno del 19.12.2009.

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Vorrei concludere il mio intervento citandoVi la seguente frase di Albert Einstein:

”Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo.

La crisi è la miglior cosa che possa accadere a persone e interi paesi perché è proprio la crisi a

portare il progresso. La creatività nasce dal bisogno, come il giorno nasce dalla notte oscura. E‘ nella

crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie.

Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce le sue sconfitte e i

suoi errori alla crisi, violenta il proprio talento e rispetta più i problemi che le soluzioni.

La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. Lo sbaglio delle persone e dei paesi è la pigrizia nel

trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è routine, una lenta agonia. Senza

crisi non ci sono meriti. E‘ nella crisi che il meglio di ognuno di noi affiora. Parlare di crisi è creare

movimento; adagiarsi su di essa vuol dire esaltare il conformismo. Invece di questo, lavoriamo duro!

L'unica crisi minacciosa è la tragedia di non voler lottare per superarla.”

Grazie.

Avv. Antonio Ferraguto