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Il caso Foodora e le collaborazioni ex art. 2 D.Lgs. 81/2015 Avv. Renato Scorcelli Milano, 20 febbraio 2019 1 Avv. Renato Scorcelli [email protected]

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Il caso Foodora e le collaborazioni

ex art. 2 D.Lgs. 81/2015

Avv. Renato Scorcelli

Milano, 20 febbraio 2019

1Avv. Renato Scorcelli [email protected]

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Quadro normativo di riferimento

• Art. 2094 c.c. → Lavoro subordinato

• Art. 409, n. 3, c.p.c. (come modificato da L. 22 maggio 2017 n. 81)→ Collaborazioni Coordinate e Continuative

• Art. 2 D.Lgs. 81/2015→ Collaborazioni Organizzate dalCommittente

• Art. 2222 Cod. Civ. → Lavoro autonomo tout court

2Avv. Renato Scorcelli [email protected]

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Quadro normativo di riferimento

Art. 2094 c.c.

Prestatore di lavoro subordinato

«È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa,

prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore»

3Avv. Renato Scorcelli [email protected]

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Quadro normativo di riferimento

Art. 409 n. 3 c.p.c.

(come modificato da art. 15, co. 1, lett. a), L. 22 maggio 2017 n. 81)

«Si osservano le disposizioni del presente capo nellecontroversie relative a (…):

3) rapporti di collaborazione che si concretino in unaprestazione di opera continuativa e coordinata,prevalentemente personale, anche se non a caratteresubordinato.

4Avv. Renato Scorcelli [email protected]

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Quadro normativo di riferimento

Art. 409 n. 3 c.p.c.

(come modificato da art. 15, co. 1, lett. a), L. 22 maggio 2017 n. 81)

«La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispettodelle modalità di coordinamento stabilite di comune accordodalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attivitàlavorativa»

5Avv. Renato Scorcelli [email protected]

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Quadro normativo di riferimento

Art. 2, co. 1, D.Lgs. 81/2015«Collaborazioni organizzate dal committente»

«A decorrere dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro

subordinato anche ai rapporti di collaborazione:

a) «che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali»

b) «continuative»

c) «e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con

riferimento ai tempi e al luogo di lavoro»

6Avv. Renato Scorcelli [email protected]

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Quadro normativo di riferimento

7Avv. Renato Scorcelli [email protected]

Art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c. Art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015

- prestazione d’opera continuativa - - continuative

- prevalentemente personale - prestazioni di lavoro esclusivamente personali

- coordinata (→ «nel rispetto delle modalità dicoordinamento stabilite di comune accordodalle parti, il collaboratore organizzaautonomamente l’attività lavorativa»)

- le cui modalità di esecuzione sono organizzate

dal committente anche con riferimento ai tempi

e al luogo di lavoro

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Quadro normativo di riferimento

Art. 2, co. 2 e 3 , D.Lgs. 81/2015«Collaborazioni organizzate dal committente»

- La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento

alle collaborazioni disciplinate da accordi collettivi nazionali con la previsione dei determinati

trattamenti economici e normativi;

altre ipotesi elencate dalla norma (art. 2, comma 2)

- Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all’art. 76 D.Lgs. 276/2003 la

certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1 (art. 2, comma 3)

8Avv. Renato Scorcelli [email protected]

ESCLUSIONI - CERTIFICAZIONE

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Art. 2, co. 1, D.Lgs. 81/2015

Circolare Min. Lav. 1° dicembre 2016 n. 3

Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato se

il collaboratore deve:

- osservare determinati orari di lavoro;

- prestare l’attività in luoghi di lavoro individuati dal committente;

a fronte di prestazioni continuative ed esclusivamente personali

9Avv. Renato Scorcelli [email protected]

= ripetizione della prestazione

in un determinato arco

temporale

= prestazioni svolte personalmente

dal titolare del rapporto, senza

ausilio di altri soggetti

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Art. 2, co. 1, D.Lgs. 81/2015

Circolare Min. Lav. 1° dicembre 2016 n. 3

• «le medesime conseguenze legate ad una riqualificazione del rapporto,semplificando di fatto l’attività del personale ispettivo che, in tali ipotesi, potrà limitarsi adaccertare la sussistenza di una etero-organizzazione»

• «l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamentoretributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso ilicenziamenti illegittimi, ecc.) normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavorosubordinato»

10Avv. Renato Scorcelli [email protected]

CONSEGUENZE

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Art. 2, co. 1, D.Lgs. 81/2015

Dottrina

Orientamenti maggioritari:

1. norma che introduce una presunzione (assoluta o relativa) di subordinazione(«norma sanzionatoria»)

2. norma che individua un nuovo tipo (o sotto-tipo) contrattuale dellaparasubordinazione ( «norma di fattispecie»)

3. norma che estende le tutele tipiche del rapporto di lavoro subordinato adeterminate collaborazioni autonome, senza alterarne la qualificazione («norma didisciplina»)

4. ulteriore specificazione legislativa del concetto di subordinazione con conseguentel’inutilità della disposizione («norma apparente»)

11Avv. Renato Scorcelli [email protected]

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Giurisprudenza

Trib. Torino 7 maggio 2018 n. 778 – Pres. Buzano (caso Foodora)

12Avv. Renato Scorcelli [email protected]

Ciclofattorini (c.d. «riders») che effettuano consegne dei pasti a domicilio nell’ambito di

contratti di collaborazione stipulati con un’impresa che ne gestisce l’attività

lavorativa attraverso una piattaforma digitale

Esclude natura subordinata del rapporto di lavoro

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Giurisprudenza

Trib. Torino 7 maggio 2018 n. 778 – Pres. Buzano

13Avv. Renato Scorcelli [email protected]

MOTIVAZIONI

1. Volontà delle parti → volta a costituire un rapporto di lavoro autonomo, sia pure a carattere

coordinato e continuativo;

2. Esclusione assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del datore → inesistenza

dell’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa (i lavoratori potevano dare disponibilità per

uno dei turni indicati, ma non erano obbligati a farlo; la società poteva accettare la disponibilità

data e inserirli nei turni richiesti, ma poteva anche non farlo);

3. Esclusione potere disciplinare → i lavoratori potevano revocare la disponibilità già data o non

presentarsi senza alcuna conseguenza

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Giurisprudenza

Trib. Torino 7 maggio 2018 n. 778 – Pres. Buzano

14Avv. Renato Scorcelli [email protected]

Rigetta la domanda subordinata sull’applicazione art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015

in quanto la norma «non ha un contenuto capace di produrre nuovi effetti giuridici sul

piano della disciplina applicabile alle diverse tipologie di rapporti di lavoro»

Tesi della «norma apparente»

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Giurisprudenza

Trib. Milano 10 settembre 2018 n. 1853 – est. Dossi

(caso Glovo → fattispecie analoga)

Esclude natura subordinata del rapporto di lavoro:

1. Esclusione assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del datore : «nei limiti deglislot messi a disposizione dalla convenuta, il ricorrente era libero di decidere se e quandolavorare. (…) Tale elemento rappresenta un fattore essenziale dell’autonomia organizzativa,che si traduce nella libertà di stabilire la quantità e la collocazione temporale dellaprestazione lavorativa, i giorni di lavoro e quelli di riposo e il loro numero» senza rischio disanzioni;

2. No potere disciplinare: «l’attribuzione di punteggi, espressione del gradimento correlato algrado di affidabilità del prestatore, non è assimilabile all’esercizio del potere disciplinare,poiché tale sistema non dà luogo all’applicazione di sanzioni afflittive (…) ma solo ad unarimodulazione delle modalità di coordinamento in funzione dell’interesse del committente aduna più efficiente gestione dell’attività».

15Avv. Renato Scorcelli [email protected]

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Giurisprudenza

Trib. Milano 10 settembre 2018 n. 1853 – est. Dossi

«(…) non si ravvisa subordinazione in senso tecnico, ossia soggezione del prestatore aordini puntuali e direttive specifiche (…)

1. non solo perché il prestatore non ha l’obbligo di accedere alla piattaforma,

2. ma anche perché, ad accesso avvenuto, non è obbligato ad accettare leconsegne segnalate dalla app

3. e l’eventuale rifiuto non determina l’applicazione di una sanzione (…) eneppure la risoluzione o sospensione del rapporto, ma unicamente la riduzione dellefuture possibilità di scegliere giorni e orari in cui prestare attività»

16Avv. Renato Scorcelli [email protected]

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Giurisprudenza

Trib. Milano 10 settembre 2018 n. 1853 – est. Dossi

Esclude applicazione dell’art. 2 D.Lgs. 81/2015 (pur in assenza di specifica domanda sul punto)

Per insussistenza di etero-organizzazione:

1. il rider sceglie autonomamente tempi di lavoro e di riposo manifestando la propriadisponibilità a lavorare in determinati giorni e orari

2. la richiesta del committente di svolgere il lavoro entro un determinato termine non configuraorganizzazione dei tempi di lavoro

17Avv. Renato Scorcelli [email protected]

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Trib. Milano 10 settembre 2018 n. 1853 – est. Dossi

(caso Foodora)

indagine di merito

esclude c.d. eterorganizzazione

Trib. Torino 7 maggio 2018 n. 778 –Pres. Buzano

(caso Glovo)

giudizio sulla natura della norma

esclude natura precettiva dell’art. 2 D.Lgs.81/2015

18Avv. Renato Scorcelli [email protected]

Giurisprudenza

CONFRONTO SU APPLICAZIONE ART. 2 Dlgs. 81/2015

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Giurisprudenza

Corte d’Appello di Torino, 4 febbraio 2019, n. 26

conferma esclusione natura subordinata, ma riforma sentenza di I grado applicando

art. 2 D.Lgs. 81/2015

non condivisibile tesi del Tribunale secondo cui la norma non ha contenuto precettivo (normaapparente) → per la CdA «tale valutazione è preclusa ad un organo giudicante, tenuto adapplicare le leggi, anche se si tratta di norma di non facile interpretazione stante il sottile confinetra il dettato dell’art. 2 D.Lgs. 81/2015 e l’art. 2094 c.c.»

19Avv. Renato Scorcelli [email protected]

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Corte d’Appello di Torino, 4 febbraio 2019, n. 26

tertium genus

rispetto a rapporto di lavoro subordinato e collaborazioni coordinate continuative ex art. 409 n. 3 c.p.c.

COLLABORAZIONE ETERO-ORGANIZZATA

≠ da ETERODIREZIONE (lavoro subordinato) → no obbligo di rendere la prestazione lavorativa, noesercizio del potere direttivo e disciplinare

≠ da COORDINAZIONE (collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 n. 3 c.p.c.) → no gestioneautonoma dei tempi e dei luoghi di lavoro

20Avv. Renato Scorcelli [email protected]

Giurisprudenza

COLLABORAZIONE ETERO-ORGANIZZATA EX ART. 2

D.LGS. 81/2015

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effettiva integrazione funzionale del lavoratorenell’organizzazione produttiva del committente, il qualedetermina le modalità dell’attività lavorativa delcollaboratore (quid pluris rispetto a semplicecoordinazione ex art. 409 n. 3 c.p.c.)

la committente stabiliva turni, zone di partenza, indirizzie tempi di consegna

non occasionalità, svolgimento di attività reiterate neltempo (anche se intervallate) al fine di soddisfarebisogni delle parti

i lavoratori avevano svolto attività lavorativa in favoredella committente per diversi mesi

21Avv. Renato Scorcelli [email protected]

Giurisprudenza

Corte d’Appello di Torino, 4 febbraio 2019, n. 26

COLLABORAZIONE ETERO-ORGANIZZATA

ETERORGANIZZAZIONE CONTINUATIVITÀ

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22Avv. Renato Scorcelli [email protected]

Giurisprudenza

Corte d’Appello di Torino, 4 febbraio 2019, n. 26

1. l’applicazione dell’art. 2 D.Lgs. 81/2015 non comporta la costituzione di un rapporto

di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti

ma si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione

autonoma etero-organizzata che continuano a mantenere la loro natura

Tesi della «norma di disciplina»

CONSEGUENZE

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23Avv. Renato Scorcelli [email protected]

Giurisprudenza

Corte d’Appello di Torino, 4 febbraio 2019, n. 26

CONSEGUENZE

2. applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato limitatamente a:

- sicurezza e igiene

- retribuzione diretta e differita

- inquadramento professionale

- limiti di orario

- ferie

- previdenza

No tutela contro i licenziamenti illegittimi stante la natura autonoma del rapporto

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in contrasto con il tenore letterale dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (v. circolare Min. Lav. n.

3/2016)

24Avv. Renato Scorcelli [email protected]

Giurisprudenza

Corte d’Appello di Torino, 4 febbraio 2019, n. 26

No tutela contro i licenziamenti illegittimi

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25Avv. Renato Scorcelli [email protected]

Giurisprudenza

Corte d’Appello di Torino, 4 febbraio 2019, n. 26

Requisito della «continuatività»

nozione molto ampia → sufficiente mera non occasionalità della prestazione

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Applicazione anche degli obblighi in capo al lavoratore previsti per il rapporto di lavoro subordinato (fedeltà, diligenza, etc.) ?

Art. 2 D.lgs. 81/2015 “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato” (non le sole tutele)

(nel caso deciso dalla sentenza, i riders spesso lavoravano per più committenticontemporaneamente…)

26Avv. Renato Scorcelli [email protected]

Giurisprudenza

Corte d’Appello di Torino, 4 febbraio 2019, n. 26

Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato

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27Avv. Renato Scorcelli [email protected]

Giurisprudenza

Corte d’Appello di Torino, 4 febbraio 2019, n. 26

Art. 2 D.Lgs. 81/2015 trova applicazione anche nei casi in cui :

→il collaboratore nello svolgimento della prestazione si sia uniformato a tempi e

modi di svolgimento della prestazione concordati con il committente in sede

contrattuale?

→nel contratto le parti abbiano previsto la facoltà per il collaboratore di avvalersi di

collaboratori ma ciò non si sia verificato nel corso del rapporto?

→il committente decida solo i tempi o solo i luoghi della prestazione e non

entrambi?

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28Avv. Renato Scorcelli [email protected]

Conclusioni

Quattro tipologie di rapporto di lavoro

1. lavoro subordinato (art. 2094 c.c.)

2. collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.,

come modificato da art. 15, comma 1, lett. a), Legge 22 maggio 2017 n. 81)

3. collaborazioni eterorganizzate (art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015)

4. lavoro autonomo tout court (art. 2222 c.c.)

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Avv. Renato Scorcelli

29

Galleria San Babila 4/C

20122 Milano

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