Il Bilancio Consolidato degli Enti Locali · Il bilancio consolidato diventa realtà per la...
Transcript of Il Bilancio Consolidato degli Enti Locali · Il bilancio consolidato diventa realtà per la...
La prima scadenza del 30/09/2017
Il bilancio consolidato diventa realtà per la stragrande maggioranza degli
enti locali: entro il 30 settembre gli enti territoriali in armonizzazione
contabile debbono consolidare i conti con i propri enti e organismi
partecipati secondo le modalità e i criteri individuati nel principio
applicato di cui all' allagato n. 4/4 del d.lgs. 118/2001.
Soggetti Interessati
L’adempimento riguarda:
Regioni e gli Enti locali
(Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni).
Enti locali con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti possono differire il consolidamento all'esercizio 2017, ai sensi dell'articolo 233-bis del TUEL
30 settembre 2018.
Il perimetro del consolidamento
Gli Enti debbono innanzitutto individuare i soggetti che costituiscono
“il gruppo amministrazione pubblica” seguendo a tal fine le indicazioni fornite al paragrafo 2 dell’allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011.
Gruppo amministrazione pubblica
Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprendegli enti e gli organismi strumentali, le società controllate epartecipate da un’amministrazione pubblica. La definizionedel gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad unanozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”,anche nei casi in cui non è presente un legame dipartecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate.
Gruppo amministrazione pubblica
Nel perimetro di consolidamento vanno incluse anche le societàpartecipate in liquidazione, atteso che la normativa diriferimento non ne prevede una esplicita esclusione o deroga.
Su tale argomento è intervenuta la Corte dei conti, sezione dicontrollo della Sicilia, con la delibera n. 60/2014/Par,precisando che “non solo la vigente normativa non esclude dalperimetro del consolidamento le società in liquidazione”, maanche che «le finalità del consolidamento contabile prescindonodalle prospettive di continuità operativa della società».
Gruppo amministrazione pubblica
La Corte ha poi chiarito che della società in liquidazione saràutilizzato il bilancio «intermedio» di liquidazione ex articolo2490 del Codice civile relativo all'esercizio al quale si riferisceil bilancio consolidato.
La predisposizione degli Elenchi
Una volta individuati i soggetti interessati al consolidamento occorrepredisporre due distinti elenchi concernenti:
1) Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione
pubblica, evidenziando i soggetti che a loro volta sono a capo di un gruppo
di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2) Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato. La versione dei due elenchi definitiva viene approvata dalla
Giunta ed è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.
Soggetti Esclusi
Non tutti i bilanci degli organismi che gravitano nell’orbita dell’entecapogruppo vanno necessariamente consolidati: gli enti e le società delgruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseritinell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:
Irrilevanza;
Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;
Esistenza di procedure che determinano restrizione gravi e durature dei
diritti della controllante (procedure concorsuali, eccetera).
Soggetti Esclusi N.B.
Nel caso in cui non risultano enti o società controllate o partecipate
oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del
rendiconto dichiara formalmente che l'ente capogruppo non ha enti o
società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio
applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e,
di conseguenza, non procede all'approvazione del bilancio consolidato
relativo all'esercizio precedente.
Comunicazioni
Comunicazioni ai componenti del gruppo
E’ importante che l’ente capogruppo provveda ad impartire
delle precise direttive riguardanti:
Pagina seguente ……………
Comunicazioni
a) Modalità e termini di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti, dei
bilanci consolidati e di ogni utile informazione per attuare il consolidamento dei
conti: la definizione della tempistica di trasmissione documentale riveste
carattere strategico per la tempestiva e corretta elaborazione del
documento finale;
b) La elencazione dei documenti di ausilio per la corretta interpretazione dei dati
contabili e dei rapporti interni al gruppo: l’assenza di idonee informazioni
potrebbe dar vita ad un coacervo di dati contabili di difficile
interpretazione, con riflessi facilmente immaginabili in sede di costruzione del
documento.
La Redazione del documento
La redazione del documento sembra preoccupare non poco i responsabili
finanziari, molti dei quali ritengono l’adempimento estremamente
complesso. In realtà, il bilancio consolidato è un documento, in linea di
principio, relativamente semplice da redigere, a condizione che si
conoscano perfettamente i meccanismi applicativi della contabilità
generale. Le difficoltà, invece, possono essere più o meno complesse in
relazione alla dimensione del gruppo oggetto di consolidamento, piuttosto
che dalla presenza di casi particolari come l’esistenza di società quotate in
borsa che per fortuna sono fattispecie assai limitate.
La Redazione del documento
A prescindere dalle differenti difficoltà legate al contesto
specifico, il bilancio consolidato è costituito dal conto
economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato
a cui sono allegati la relazione sulla gestione consolidata (che
comprende la nota integrativa) e la relazione del collegio dei
revisori dei conti dell'ente capogruppo (art. 11 bis del Dlgs
118/2011).
La Redazione del documento
Il principio applicato di cui all'allegato n. 4/4 del Dlgs 118/2011, nel
definirne le modalità e i criteri, nella sua parte conclusiva rinvia ai principi
contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Oic (Organismo italiano
di contabilità) per quanto non specificatamente previsto: tale rinvio
richiama il responsabile finanziario nella redazione del documento
consolidato, tra l'altro, al principio Oic 17 (bilancio consolidato e
metodo del patrimonio netto) recentemente modificato nel dicembre
2016 per tenere conto sia delle novità introdotte nell'ordinamento dal
D.lgs 139/2015 (che ha attuato la direttiva 2013/34/Ue) sia del
coordinamento con altri principi contabili.
Il principio Oic 17
Dal rinvio all'Oic 17 deriva immediatamente che:
a) in caso di prima predisposizione del bilancio consolidato, le
norme non richiedono di presentare il bilancio comparativo
dell'esercizio precedente;
b) l'articolo 29, comma 6, Dlgs 127/91 permette la redazione
del bilancio consolidato in migliaia di euro anziché in unità
euro.
Leliminazionedelle operazioni infragruppo per il bilancio consolidato
Nell’ambito dell’iter di predisposizione del bilancio
consolidato degli Enti locali assume particolare im-
portanza la fase dell’eliminazione delle partite in-
fragruppo che risulta strettamente coerente con la
concezione a cui si ispira proprio tale documento, che
dovrebbe contemplare soltanto le operazioni che i
componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato
con i terzi estranei al gruppo.
Leliminazionedelle operazioni infragruppo per il bilancio consolidato
Il bilancio consolidato, infatti, è destinato a rap-
presentare e riflettere la situazione patrimoniale-fi-
nanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato
economico conseguito, di un’unica entità economica
composta da una pluralità di soggetti giuridici che, in
tale contesto, vedono superata la loro distinzione
formale.
Leliminazionedelle operazioni infragruppo per il bilancio consolidato
“devono essere eliminati in sede di consolidamento le
operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono
semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del
gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i
saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti”.
Leliminazionedelle operazioni infragruppo per il bilancio consolidato
La sterilizzazione delle partite infragruppo non
interessano esclusivamente l’aspetto finanziario (ossia i
debiti e crediti) ma anche la dimensione economica
laddove necessario (ossia i costi e i ricavi) e, dall’altra
parte, possono riguardare non solo i rapporti tra la
capogruppo ed i diversi soggetti partecipati (controllati)
ma anche tra questi ultimi.
Leliminazionedelle operazioni infragruppo per il bilancio consolidato
La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano
l’importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto
effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste
passive del patrimonio o singoli componenti del conto econo-
mico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali
che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i
proventi per trasferimen- ti o contributi o i costi ed i ricavi
concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di
rettifica, invece, hanno un effetto diverso, incidendo
sul risultato economico.
Leliminazionedelle operazioni infragruppo per il bilancio consolidato
I.V.A. SULLE OPERAZIONI ISTITUZIONALI
Relativa a “contratti di servizio in ambito istituzionale”,
che comportano una indetraibilità dell’IVA addebitata
dalle partecipate (e da queste ultime considerata come
debito nei confronti dell’erario).
PRESTAZIONE SERVIZI ADDEBITATI ALL’ENTE LOCALE PER FINI ISTITUZIONALI
IVA A DEBITO (DEBITO) IVA INDETRAIBILE (COSTO)
SOCIETA’ ENTE LOCALE
L’impostaNon è oggetto di elisione, con la conseguenza che l’imposta sul valore
aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali
l’IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del
conto economico consolidato. Peraltro, assume particolare rilievo la
clausola generale comunque contemplata dal principio contabile,
secondo la quale l’eliminazione di dati contabili può essere evitata se
relativa ad ope razioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il
motivo nella nota integrativa
DEBITO DA FINANZIAMENTO
Stato patrimoniale Ente Locale
Saldo
31/12
Rettifica Valore da
consolidare
Debiti vs.
partecipata
1000 -1000 0
In proposito, occorre sottolineare che, laddove uno dei crediti in
gioco sia stato oggetto di svalutazione (con costituzione
dell’apposito fondo rischi su crediti) occorre procedere congiunta-
mente alla sterilizzazione, con effetti anche a livello di risultati di
intesi, del corrispondente accantonamento con il conseguente
ripristino del valore nominale del credito.
Conto economico Partecipata
Saldo
31/12
Rettifica Valore da
consolidare
Svalutazione
credito
50 -50 0
Imposte sul
reddito
500 +25 525
Occorre, al riguardo, che per procedere correttamente si
rende altresì indispensabile neutralizzare gli impatti
fiscali, calcolando l’onere tributario relativo al costo
che, proprio per la sterilizzazione dell’accantonamento
al fondo svalutazione crediti, è venuto meno in funzione
dell’eliminazione dell’operazione infragruppo.
Stato patrimoniale Partecipata
Saldo
31/12
Rettifica Valore da
consolidare
Fondo sval.
crediti
50 -50 0
Fondo imposte
differite
100 +25 125
Parallelamente, la redazione del bilancio
consolida- to implica e presuppone la
sterilizzazione dei costi e ricavi reciproci.
Esempio di riflesso economico per l’IVAConto economico Ente locale
Saldo
31/12
Rettifica Valore da
consolidare
Costi per servizi 1000 -100
(imponibile)
900
Conto economico Partecipata
Saldo
31/12
Rettifica Valore da
consolidare
Ricavi delle
prestazioni
500 -100
(imponibile)
400
Riflessione sul nuovo adempimento
Una riflessione sul nuovo strumento contabile è doverosa: il
bilancio consolidato dopo anni di rinvii e di discussioni circa la
sua utilità arriva al traguardo, con non poche resistenze da
parte della Pubblica Amministrazione. C’è chi teme che anche
questo appuntamento possa rivelarsi l’ennesimo
adempimento privo di concreti benefici.
Riflessione sul nuovo adempimento
Si ritiene che l’utilità di uno strumento dipende sempre dalla capacità di
attuarlo in modo corretto e funzionale; occorre iniziare a pensare che la
contabilità “utile” non sia solo quella finanziaria. Solo un occhio miope può non
vedere l’utilità del consolidamento dei conti; solo una mente impreparata può
considerare il “consolidamento dei conti” una mera tecnica contabile,
ignorando la sua vera natura di strumento di gestione in grado di sopperire
alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le
proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e società partecipate.
Riflessione sul nuovo adempimento
Il bilancio consolidato è uno strumento che se correttamente usato potrà
mettere fine all’esistenza di “gruppi” aziendali non governati dagli Enti
locali, che ne subiscono, spesso, sole le conseguenze negative fino a
compromettere gli equilibri finanziari; uno strumento informativo e
gestionale che potrà contribuire a mutare lo scenario attuale delle holding
comunali dove spesso le società vengono viste, a ragion veduta, come veri
cancri da estirpare o, nella migliore delle ipotesi, soggetti antagonisti all’ente
capogruppo e non come strumenti di una politica condivisa nell’interesse
collettivo.