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Il Bail-In del CapitaleIl Bail-In: chi perde L’ordine di priorità per il Bail-In è il seguente:...
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Casalecchio di Reno, 28 gennaio 2016 1
Giorgio Gattei Toni Iero
Il Bail-In del Capitale Le mani sui nostri risparmi
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La costituzione italiana
Articolo 47 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
La crisi eterna
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La sequenza delle crisi nell’area dell’euro
2000 - 2008
2008 - 2009 Recessione
2010 - 2012 Eccesso di debito pubblico (PIGS)
2015 - ? Eccesso di risparmio privato
Eccesso di debito privato (PIGS)
Lo stato dell’arte
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Il circuito del risparmio
Risparmio privato = reddito - consumi
Stato Imprese Azioni Obbligazioni
Banche Azioni Obbligazioni Depositi
Famiglie
Altre banche
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I flussi tra banche commerciali e Banca Centrale Europea
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Depositi degli istutiti di credito europei presso BCE
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Prestiti BCE agli istituti di credito europei
BCE – 22/01/2016
• Nella settimana del 22/01/16 sono in leggero calo sia i depositi (-0,9%) sia i prestiti (-0,1%).
• Sempre nella settimana del 22/01/16, il rapporto
depositi/prestiti si attesta a 141,6%. Tre settimane prima aveva raggiunto il massimo assoluto per il periodo di osservazione, 143,2%.
Dati in €/mld
Tasso sui depositi: -0,30%
Dati in €/mld
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La qualità del credito bancario
Banca d’Italia (TDB30261)
Sono inclusi i dati afferenti alla Cassa Depositi e Prestiti.
I crediti deteriorati
Valori in milioni di euro II trim 2015 % tot Finz. Var II trim 15 su II trim 14
Sofferenze Lorde 195.315 10,1% 15,0%
Partite Incagliate 113.017 5,9% 9,9%
Finanziamenti ristrutturati 17.562 0,9% 11,6%
Finanziamenti Scaduti/Sconfin. 11.222 0,6% -29,1%Totale Deteriorati 337.116 17,5% 1,6%
Totale Finanziamenti 1.927.311 0,8%
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Se il peso dei crediti deteriorati diventa insostenibile …
Liquidazione: la banca fallisce. I danni sono a carico degli azionisti
Bail-Out: salvataggio esterno. Se interviene lo Stato il costo è a carico dei contribuenti
Bail-In: salvataggio interno. Il danno è a carico di azionisti, obbligazionisti e depositanti oltre i 100.000 euro
Il Bail-In del capitale
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Regole armonizzate (Single Rulebook)
Fondo di Risoluzione Unico
Fondo di Tutela Unico
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UNIONE BANCARIA
L’Unione Bancaria Europea
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Il primo pilastro: chi vigila su chi
Banca Centrale Europea Comitato di vigilanza unico
Banche significative
(1.200)
Banche non significative
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Autorità nazionali
Banche più significative identificate dai seguenti criteri: i) il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di EUR; ii) il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante
supera il 20 %, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di EUR;
iii) su richiesta dell’autorità nazionale; iv) inoltre la BCE può, di propria iniziativa, considerare un ente di importanza
significativa quando questo ha stabilito filiazioni in più di uno Stato membro partecipante. Quelli per i quali è stata richiesta o ricevuta assistenza finanziaria pubblica dal FESF o dal MES non sono considerati meno significativi;
v) la BCE assolve i compiti attribuitile dal presente regolamento nei confronti dei tre enti creditizi più significativi in ciascuno Stato membro partecipante, salvo circostanze particolari.
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Il secondo pilastro: chi risolve cosa
Banca Centrale Europea Comitato Unico di Risoluzione
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Banche significative
(1.200) Banche non significative
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Autorità nazionali
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Il secondo pilastro: il (futuro) Fondo di Risoluzione Unico
Comitato Unico di Risoluzione
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Fondo di Risoluzione Unico
Il SRF è alimentato dai contributi versati dalle banche appartenenti agli Stati aderenti al SRM Il SRF è articolato in compartimenti nazionali destinati a fondersi nel corso dei prossimi otto anni (periodo transitorio, destinato a concludersi nel 2023). A tale data le risorse disponibili nel SRF dovranno raggiungere circa l’1% dei depositi garantiti di tutte le banche autorizzate nei Paesi partecipanti al SRM. Il SRF ha accesso, nel periodo transitorio, a versamenti da parte degli Stati coinvolti in piani di risoluzione (da fonti nazionali o dall’ESM, European Stability Mechanism). È previsto un meccanismo di mutual borrowing tra fondi nazionali Il SRF è operativo dal 1/1/2016. Le prime contribuzioni dovranno essere versate entro il 30/6/2016
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Il terzo pilastro: la Garanzia di Tutela dei Depositi Unica
La Commissione Europea prevede un periodo di transizione che terminerà nel 2024 con la creazione di un fondo unico. Fino ad allora continueranno a operare i sistemi nazionali Gli interventi dei DGS nazionali possono costituire aiuti di Stato laddove vadano oltre il loro compito di rimborso dei depositanti aventi diritto alla tutela
Comunicazione della Commissione Europea del 30 luglio 2013 (operativa dal 1° agosto 2013) 63. Gli interventi dei fondi di garanzia dei depositi per rimborsare i titolari dei conti in conformità con gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi non costituiscono aiuti di Stato. Il ricorso a tali fondi o a fondi simili per favorire la ristrutturazione degli enti creditizi può tuttavia costituire aiuto di Stato. Anche se i fondi in questione potrebbero provenire dal settore privato, essi possono costituire aiuti nella misura in cui sono soggetti al controllo dello Stato e la decisione relativa all’utilizzo dei fondi è imputabile allo Stato. La Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato concessi sotto forma di interventi di questo tipo alla luce della presente comunicazione.
L’ipotesi di un sistema unico europeo di garanzia dei depositi è stato, di fatto, accantonato per il veto posto dalla Germania
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Regole armonizzate (Single Rulebook)
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L’Unione Bancaria Europea
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Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito dalle Autorità di risoluzione. L’obiettivo è evitare interruzioni dei servizi essenziali offerti dalla banca. Perciò occorre ripristinare le condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca, eventualmente liquidando le parti restanti L’alternativa alla risoluzione è la liquidazione: in Italia continuerà ad essere applicata la liquidazione coatta amministrativa prevista dal Testo unico bancario
La risoluzione di una banca
Le Autorità di risoluzione possono sottoporre una banca a risoluzione in presenza di tutte le sequenti condizioni: • La banca è in dissesto o a rischio di dissesto • Si ritiene che interventi di natura privata (come aumenti di capitale) non siano in grado
di evitare il dissesto dell’intermediario • Sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria comprometterebbe la stabilità sistemica
e non salvaguarderebbe i depositanti e i clienti. La risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico
Cos’è?
Quando si attua la risoluzione?
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Gli strumenti di risoluzione di una banca
Le Autorità di risoluzione possono: • Vendere una parte delle attività ad un acquirente privato • Trasferire temporaneamente attività e passività ad un’entità (bridge bank) costituita e
gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato
• Trasferire le attività deteriorate ad un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempo ragionevoli
• Applicare il Bail-In, ossia svalutare azioni e crediti per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali
L’intervento pubblico è ammesso solo in casi straordinari per evitare che la crisi del singolo intermediario si ripercuota sull’intero sistema finanziario. L’intervento pubblico richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso un Bail-In che copra almeno l’8% del totale del passivo
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Il Bail-In: chi perde
L’ordine di priorità per il Bail-In è il seguente: • Gli azionisti • I detentori di altri titoli di capitale • Gli altri creditori subordinati • I creditori chirografari e la parte eccedente i 100.000 euro dei depositi di grandi
aziende (regime transitorio fino al 2019) • I privati e le PMI per la parte di depositi superiore ai 100.000 euro • Il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al Bail-In al posto dei depositanti
protetti
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Non possono essere svalutati, nè convertiti in capitale: • I depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, ossia quelli fino a 100.000 euro • Le passività garantite (come i covered bond) • Le passività derivanti da detenzione di beni della clientela o in virtù di un rapporto
fiduciario (cassette di sicurezza, titoli di terzi in deposito) • Le passività interbancarie (con esclusione dei rapporti infragruppo) con durata
originaria inferiore ai 7 giorni • Le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata
residua inferiore a 7 giorni • I debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purchè privilegiati dalla
normativa fallimentare In circostanze eccezionali, le autorità, con l’autorizzazione della Commissione Europea, possono escludere dal Bail-In ulteriori passività. Le perdite non assorbite da tali creditori possono essere trasferite al SRF. Il fondo può intervenire nella misura massima del 5% del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un Bail-In pari all’8% delle passività totali.
Il Bail-In: chi non perde
La “necessità” capitalistica di distruggere il risparmio privato
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Risparmio, reddito, consumi e investimenti
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S = Y – C
Oggi S > I
Risparmio = Reddito – Consumi
Risparmio maggiore degli investimenti
STAGNAZIONE SECOLARE
L’equilibrio settoriale
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( S – I ) = ( G – T ) + ( X – M )
S = risparmio privato I = investimenti privati G = spesa pubblica T = tasse e imposte X = esportazioni M = importazioni
Se ( S – I ) allora ( G – T ) + ( X – M )
Saldo privato
Saldo pubblico
Saldo estero
I saldi dell’Italia
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milioni di euro
saldo privati
saldo pubblico
saldo estero
2010 36.080 -68.120 -32.040 2011 31.559 -56.951 -25.392 2012 64.208 -48.100 16.1082013 85.186 -47.309 37.8772014 100.250 -49.039 51.211
2015 * 103.006 -50.974 52.032
Istat
* Il 2015 è stato stimato sulla base dei dati disponibili al 30 giugno, semplicemente raddoppiandoli
La dinamica dei tre saldi
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Ma se in prospettiva ( X – M ) ↓ contrazione commercio estero Ma se in prospettiva ( G – T ) ↓ riequilibrio di bilancio allora ( S – I ) ↓