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III trimestre 2010 Poste Italiane Spedizione in abbonamento postale 70% D.C.B. Torino N. 3 - Anno 2010 Corso Giacomo Matteotti n. 0 10121 Torino

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III trimestre 2010

Poste ItalianeSpedizione in abbonamento postale 70%D.C.B. TorinoN. 3 - Anno 2010

Corso Giacomo Matteotti n. 010121 Torino

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CSA

Centro Studi Amministrativi

Associazione scientifico-culturale, senza fini di lucro, operante dal 1983, è composta dadocenti universitari, magistrati, liberi professionisti, studiosi, dipendenti pubblici.

Agenzia Formativa, riconosciuta dalla Regione Piemonte e certificata UNI EN ISO9001:2000

Pubblica la rivista periodica di dottrina, giurisprudenza e legislazione “Quaderni

Amministrativi”.

Scopi del Centro

Promuovere e curare la trattazione e l'approfondimento di problemi culturali, economici,fiscali, amministrativi ed urbanistici degli operatori pubblici e privati con convegni, congres-si, seminari, conferenze e corsi.

Fornisce, con la propria struttura operativa, servizi di assistenza e consulenza in materia tec-nica, amministrativa, finanziaria, fiscale, urbanistica ed edilizia.

Attua corsi – con propria Agenzia Formativa – riconosciuta dalla Regione Piemonte, per laformazione ed aggiornamento del personale e per le varie categorie professionali validi per iconcorsi .

L'obiettivo del CSA è quello di elaborare e diffondere specifiche conoscenze nel settore dellaP.A. in generale, degli EE.LL., ASL ed Aziende Pubbliche e, in particolare, promuovere uncambiamento della cultura degli operatori che dirigono, ai vari livelli di responsabilità, gli EntiPubblici.

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QUADERNI AMMINISTRATIVI

Periodico di dottrina, giurisprudenza e legislazione del Centro Studi Amministrativi di Torino

Direttore Responsabile: Dr. Vittorio Boianelli

COMITATO SCIENTIFICO:Avv. Monica BOIANELLI – Avv. Giovanni MONTACCINI – Prof. Franco GABOARDI

COLLABORATORIDott. Giuseppe AMELIO - Prefetto di Novara; Dr. Domenico PIZZALA - Direttore finanziario della Città diTorino; Dr. avv. Giancarlo ASTEGIANO - Magistrato della Corte dei Conti - Milano; Dr. Franco BIANCAR-DI - Coordinatore Amministrativo A.S.L. Torino; Prof. Dario CASALINI, Docente Diritto Europeo appalti pub-blici - Università di Torino; Dott. ssa Roberta VIGOTTI - Magistrato TAR Piemonte; Dott. FrancescoDURASTANTE - Dirigente Dipartimento Fiscalità - Ministro Economia e Finanze - Roma; Dott. MarioPISCHEDDA - Magistrato - Corte dei Conti - Roma; Dott. Sebastiano BONO - Dirigente A.S.L. -Orbassano; Avv. Monica BOIANELLI - Libero Professionista esperta diritto amministrativo - TO; D.ssaPaola FORNARI - Collaboratrice amm.va - Università Milano - Bicocca - Dr. Giuseppe DE PASCALE giàDirettore settore Formazione - Regione Piemonte - TO; Dr. Prof. Mario FANTOZZI - Commercialista eTriburitarista in Torino; Dr. Francesco INCANDELA - Già Segret. Generale Comune di Torino DifensoreCivico Regione Piemonte; Dott. Franco MEISTRO – Resp. Area Amm.va Comune di Bergeggi (SV); D.ssaConcetta DI STASI - Direttore Sezione Uff. Prov.le IVA - Torino; Prof. Piero PADRINI - Assist. Rag.Pubblica Università di Torino; Dr. Pier Vittorio NOTARI - Resp. Uff. Legislativo Consiglio RegionalePiemonte; Dr. Francesco PITERÀ - già Segretario Generale Città di Genova; Prof. Mario REY - DocenteScienze delle Finanze e Diritto Finanziario Università di Torino; Prof. Luigi PUDDU - Ordinario RagioneriaPubblica - Università - Economia e Commercio; Dott. Sergio Camillo SORTINO - Direttore Generale -Comune di Alpignano (TO); Dr. Carlo SELVAGGIO - Direttore Sezione Enti Locali Corte dei Conti - Roma;Dr. Alfonso PALMIERI - Dirigente Settore Trasporti Prov. - TO; Prof. Avv. Sergio VINCIGUERRA - PresideFacoltà Giurisprudenza - Ordinario di Diritto Penale dell’Università di Torino; Prof. Ugo REPPUCCI - Cons.Capo Corte dei Conti di Torino; Dott. Pio TUCCI - Giudice Tribunale di Torino; Dr. Umberto REALFONZO- Magistrato TAR - Lazio; Avv. Paolo LOTTI - Magistrato Tar Piemonte; Prof. Franco GABOARDI -Docente di Diritto Amministrativo e di Contabilità Pubblica - Università di Torino; Prof. Giuseppe DICLAU-DIO - Direttore Mare Nostrum - Madrid; Ing. Franco FIORIO PLA- già Direttore Servizi Tecnici LL.PP. -Comune di Torino; Prof. Matteo LONGO - Assistente Diritto Amministrativo ed Europeo Appalti Pubblici -Università Torino; Prof. Paolo VINÇON - Docente Semiologia - Università Torino; Avv. Matteo BARBERO- Professore a contratto di diritto e finanza pubblica presso il Politecnico di Torino – II^ Facoltà di Architettura- Dirigente Direzione Programmazione e Statistica - Settore Programmazione - Regione Piemonte; Prof.Federico FONTANA - Docente di Ragioneria Generale, Analisi e Contabilità dei Costi e Reporting pres-so la Facoltà di Economia di Genova*; Dr. Vito CONTINELLA - già Segretario Generale comune Asti;Dr. Teodoro PASSINI - già Segretario Generale comune Alassio

Direzione – Redazione – Amministrazione

Centro Studi Amministrativi10121 Torino – C.so Giacomo Matteotti n. 0 – tel. 011.5887415 – fax 011.542704–9471448E-mail: [email protected] -Web: www.csa-torino.it

Abbonamento annuo alla rivista euro 75,00 da versarsi sul c/c postale n. 22587109 intestato a C.S.A. –Corso Giacomo Matteotti n. 0 – 10121 TorinoRegistrazione Tribunale di Torino n. 3324/83 del 13-9-1983Registrazione Editori Prefettura di Torino n. 838/83Iscrizione ROC n. 548

Fotocomposizione e stampa: TipoLitografica M.Bigliardi - 10023 Chieri (TO)

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INDICE

La nullità del provvedimento amministrativoDott. Davide Continella pag. 3

L’efficacia del provvedimento amministrativo Dott. Davide Continella pag. 9

L’esecutorietà del provvedimento amministrativo Dott. Davide Continella pag. 13

Corte Costituzionale n. 17 del 28-04-2010 – Elezioni: incompatibilità ed ineleggi-bilità – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale pag. 16

Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010 - A.V.C.R.Requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi pag. 28

Trasmissione dei certificati di malattia - Presidenza del Consiglio dei Ministri –Circolare 11 marzo 2010, n. 1 - Indicazioni operative per la trasmissione pervia telematica dei certificati di malattia pag. 52

D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 - Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pag. 58

Tribunale di Pistoia - Sentenza N.459/2009 - Segretario Provinciale - Retribuzionedi posizione - Riconoscimento - Art. 41, c. 5 CCNL 2001 pag. 71

Tribunale di Pistoia - Sentenza n. 601/2009 - Segretario Comunale - Retribuzione di posizione indennità c.d. di galleggiamento pag. 73

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 - Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 pag. 75

Pubblicazione bilanci:- Comune di Alessandria ........................................................................................... pag. 82- Comune di Argenta ................................................................................................. pag. 83- Comune di Canosa di Puglia ……………………................................................... pag. 84- Comune di Città di Castello …………………….................................................... pag. 85 - Comune di Ferrara …..…………….………………………………………........... pag. 86- Comune di Imola ……...……………...................................................................... pag. 87 - Comune di Massa …...……………………………………………………………. pag. 88- Comune di Padova ……..……………………..….…………………….…………. pag. 89- Comune di Parma .....……………………………………………………………… pag. 90- Comune di Pesaro ………………………................................................................ pag. 91- Comune di Sant’Antimo .......................................................................................... pag. 92- Provincia di Como ................................................................................................... pag. 93- Provincia di Lecco..……………………………………………………………….. pag. 94- Provincia di Lodi……………………...................................................................... pag. 95 - Consorzio Socio-assistenziale CISS Chivasso……………………………………. pag. 96

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LA NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ai sensi dell’art. 21-bis della L. 241/90

IntroduzionePrima dell’entrata in vigore della l. n. 15/2005 nel nostro ordinamento mancava una dispo-sizione che disciplinasse la nullità del provvedimento amministrativo. È, quindi, evidente l’importanza che assumono gli orientamenti dottrinali e, soprattutto,quelli giurisprudenziali successivi all’introduzione di tale istituto, per quanto riguarda il pro-filo sostanziale della nullità, il riparto di giurisdizione e l’ambito soggettivo di applicazionedella disposizione.Partendo, perciò, dalla situazione anteriore all’entrata in vigore dell’art. 21-septies dellalegge 241/90, ci si soffermerà sulla disciplina introdotta dalla nuova disposizione, richia-mando i recenti interventi della dottrina e, principalmente, della giurisprudenza in ordine aidiversi aspetti della nullità sopra evidenziati.

La nullità del provvedimento amministrativo prima dell’entrata in vigore dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990La tradizionale impostazione della dottrina era nel senso di escludere la categoria della nul-lità del provvedimento amministrativo1.Conseguentemente, secondo questa impostazione, l’invalidità degli atti amministrativi sirisolveva nell’annullabilità in base alla disciplina dettata dall’art. 26 del T.U. delle leggi sulConsiglio di Stato.Tuttavia, in alcuni casi la Cassazione (sent. n. 1657 del 1949) aveva considerato particolar-mente gravi i vizi del provvedimento amministrativo riconducibili alla nozione di carenzadi potere, dando luogo ad una patologia, diversa dall’annullabilità, in grado di determinarela permanenza in capo al destinatario dell’atto di situazioni di diritto soggettivo tutelabilidavanti al giudice ordinario.In altri casi era stata la stessa legge a parlare di nullità (art. 3 del T.U. sul pubblico impiegodel 1957 in tema di assunzioni senza concorso, art. 282 del T.U. com. prov. 1934 in tema diadozione di deliberazioni di modifica o revoca di precedenti deliberazioni esecutive nonfacenti menzione della revoca o della modifica).Ciò nonostante permanevano dubbi circa l’applicabilità della categoria generale della nulli-tà dei provvedimenti amministrativi.Prima della svolta su tale problematica operata dal Consiglio di Stato con una serie di deci-sioni del 19922, la giurisprudenza aveva comunque individuato alcune eccezionali ipotesi dinullità del provvedimento amministrativo:a) nel caso di contrasto dell’atto con le statuizioni contenute in un giudicato dal quale deri-

vi non già un semplice vincolo all’attività discrezionale, ma un obbligo talmente puntua-le da non lasciare spazio alcuno all’esercizio di poteri dell’Amministrazione3;

b) nel caso di assoluta carenza di potere in capo all’amministrazione emanante, in quantol’atto sia stato adottato nonostante l’incompetenza assoluta 4;

c) nell’ipotesi di mancanza totale di uno degli elementi essenziali dell’atto, nonostante leincertezze circa l’esatta individuazione di tali elementi 5.

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le suddette decisioni del 1992, inizia unanuova fase, qualificando come vera e propria nullità (secondo il codice civile) quella previ-

1 Sul punto vedi Cerulli Irelli V., Corso di diritto amministrativo, 2000,Giappichelli Editore-Torino, p.6252 Cons. St., A..P., n. 1 del 29/2/1992, n. 2 del 29/2/1992, n. 5 del 5/3.1992, n. 6 del 5/3/1992, n. 10 del9/9/19923 Cons. Stato, A.P., 11/3/1984, n.6; Cons. Stato, Sez VI, 31/1/1986, n. 784 Cons. Stato, Sez. IV, 14/12/1979, n. 1158; TAR Abruzzo, Pescara, 10/1/1984, n. 115 Cons. Stato, Sez. IV, 14/9/1979, n. 1158

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sta da alcune leggi finalizzate al contenimento della spesa pubblica, relative all’assunzionedi personale senza il previo svolgimento di alcun concorso (art. 3, sesto comma, del T.U.10.1.1957 n. 3, art. 12 D.L.C.P.S. 4.4.1947 n. 207 e art. 4 D.P.R.31.3.1971 n. 276).Tale cambiamento di rotta viene ben accolto dal legislatore (che ripropone la sanzione dellanullità nelle ipotesi previste dalla legge sulla “prorogatio” degli organi amministrativi - D.L.16.5.1994 n.293, convertito in L. 15.7.1994 n.444-), dalla dottrina 6 e dalla giurisprudenza,la quale ravvisa fattispecie di nullità del provvedimento amministrativo:a) nel caso di atti adottati in violazione 7 o elusione del giudicato 8;b) nei casi espressamente previsti dalle norme 9;c) nel caso di atti mancanti di taluno degli elementi essenziali, quali la radicale carenza di

potere dell’autorità emanante, il difetto di forma, della volontà, dell’oggetto o del desti-natario10.

L’art. 21-septiesLa nuova norma recepisce nella sostanza i suddetti orientamenti giurisprudenziali, trasfor-mandoli in prescrizioni legislative.Il comma 1, infatti, codifica le seguenti ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo:1) mancanza di elementi essenziali;2) difetto assoluto di attribuzione;3) violazione o elusione del giudicato;4) negli altri casi espressamente previsti dalla legge.Tali ipotesi di nullità costituiscono, secondo il Consiglio di Stato, un numero chiuso11.Nei paragrafi che seguono si esaminano queste diverse fattispecie di nullità del provvedi-mento amministrativo.

Nullità del provvedimento per assenza degli elementi essenzialiTale fattispecie di nullità ricalca il codice civile che, al secondo comma dell’art. 1418, stabi-lisce la nullità del contratto per la mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c. (ecioè: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta dallalegge sotto pena di nullità). Sennonché, nel diritto amministrativo non esiste una norma che individui gli elementi essen-ziali del provvedimento amministrativo.Neanche in dottrina si registra una posizione unanime al riguardo.Così, gli elementi essenziali dell’atto amministrativo sarebbero costituiti, secondo il San-dulli12, dal soggetto, dall’oggetto, dalla forma, dal contenuto e dalla finalità; secondo ilVirga13, dall’agente, dalla volontà, dall’oggetto, dalla forma, dal contenuto, dal fine tipico edal destinatario. Abitualmente, comunque, vengono individuati, quali elementi essenziali del provvedimentoamministrativo, il soggetto, l’oggetto, il contenuto, la causa, la volontà e la forma14.È, perciò, nullo il provvedimento amministrativo nel caso in cui:

6 V. in proposito V. Italia-G. Landi-G.Potenza, Manuale do diritto amministrativo, Milano, Giuffrè Editore,2002, p. 239 ss.7 Cons. Stato, Sez IV, 14/2/2000, n. 7578 Cons. Stato, Sez. IV, n.1001/2000; Sez. V, n.1231/1996 ; n.1329/19999 Cons. Stato, Sez. V, 13/21998, n.166,10 Cons. Stato, Sez. VI, 14/7/1999, n. 948 11 Cons. Stato, Sez. VI, 3/3/200612 Sandulli A.M., “Manuale di diritto amministrativo”, Napoli, 1984, 64513 Virga P., “Diritto amministrativo. Atti e ricorsi.”, II, Giuffrè, Milano, 1987, 3914 così Villata R. “L’atto amministrativo”, in Mazzarolli L., Pericu G., Romano A., Roversi Monaco F.A.,Scoca F.G.(a cura di), Diritto amministrativo, I, 2^ ed., Monduzzi, Bologna, 2001, 1458

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a) non provenga da un’autorità amministrativa preposta per legge alla sua emanazione (peresempio nell’ipotesi di atto adottato dall’usurpatore di funzione pubblica). In particolare, ilConsiglio di Stato 15 (dopo aver evidenziato la possibilità di ricorrere alla disposizione inesame anche nell’ipotesi di nullità strutturale, ossia nel caso in cui il provvedimentodell’Autorità amministrativa manchi di un elemento essenziale) ha affermato che l’abusod’ufficio del Sindaco determina l’interruzione del rapporto di immedesimazione organicacon il Comune e, pertanto, il provvedimento da egli adottato è affetto da nullità insanabile,in quanto equiparabile al provvedimento adottato da soggetto sfornito dai necessari poteri dirappresentanza..Tuttavia non manca in dottrina chi16 non ritenga il soggetto elemento essenziale dell’atto, inquanto la figura soggettiva titolare del potere attribuito dalla legge per l’emanazione di unprovvedimento amministrativo si colloca al di fuori della fattispecie medesima;b) manchi l’oggetto, vale a dire la cosa su cui il provvedimento incide; ciò accade quandol’oggetto non esiste (inesistenza materiale), come ad esempio nel caso di espropriazione diun immobile inesistente, oppure quando l’oggetto esiste ma non può essere giuridicamenteoggetto dell’atto, come nel caso di espropriazione di un immobile ubicato in territorio di unaltro Stato;c) manchi il contenuto, consistente nell’aspetto sostanziale dell’atto17, ovvero nella somma-toria degli effetti (costitutivi, modificativi o estintivi) che l’atto è destinato a produrre; nonè poi sufficiente che l’atto abbia un contenuto qualsiasi, ma occorre che il suo contenuto siadeterminato o almeno determinabile, possibile e lecito, secondo quanto stabilito dall’art.1346 c.c.;d) risulti assente la causa o perché manca in maniera assoluta ogni scopo dell’atto o perchéil fine dell’atto è illecito, ovvero vietato dalla legge penale;e) risulti assente la volontà sotto il profilo giuridico in quanto, ad esempio, l’atto è statoassunto dall’organo della P.A. poiché costrettovi da violenza fisica, oppure in presenza disimulazione assoluta, ove l’atto sia formato al solo scopo di trarre in inganno un terzo;f) manchi la forma, perché lo specifico atto non riveste la forma solenne ad substantiam pre-scritta dall’ordinamento giuridico18.

3.2 Nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzioneSecondo autorevole dottrina, il vizio di nullità definito come difetto assoluto di attribuzioneha luogo “in quei casi in cui il contenuto dell’atto inerisca ad una sfera giuridica in ordinealla quale all’agente non sia riconosciuta dall’ordinamento……una effettività dipotere…..Ciò si verifica, a es., nell’ipotesi che un ente pubblico operi fuori della sferad’azione sua propria…, esorbitando quindi dall’ambito della “capacità riconosciutagli…,ovvero nell’ipotesi che un’autorità amministrativa invada abusivamente la sfera di un pote-re diverso…., ovvero ancora agisca nell’esercizio di una potestà, amministrativa sì, ma nonrientrante, non solo nella sua competenza, ma anche nelle attribuzioni di quel massimo com-plesso organizzatorio dell’Amministrazione… in cui tale competenza si inserisce…, con laconseguenza di non poter disporre al riguardo, in base all’ordinamento,…di alcuna forzaoperativa”19.Secondo il Consiglio di Stato20, la nullità ricorre quando l’atto costituisce manifestazione dipoteri spettanti ad organi che operino in settori del tutto diversi, ovvero sia destinato a spie-

15 Cons. Stato, Sez. V, 4/3/2008, n. 89016 Galli R. e Galli D., “Corso di diritto amministrativo”, II, 3^ ed., Cedam, Padova, 2001, 73117 Sandulli A.M., “Manuale di diritto amministrativo”, Napoli, 1984, 66218 La giurisprudenza è di tale avviso, soprattutto con riferimento all’assenza di sottoscrizione:TAR LAZIO,Roma, Sez. I,1.2.1995, n. 3219 Sandulli A.M., “Manuale di diritto amministrativo”, Napoli, 1984, 64820 Cons. Stato, Sez IV, 28/2/1992, n. 210

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gare efficacia al di fuori dell’area fisica su cui insiste l’ente territoriale di cui tali organi fac-ciano parte.L’espressione “difetto assoluto di attribuzione” richiama la nozione, tradizionale in giuri-sprudenza , di carenza di potere 21.Tuttavia, l’art. 21-septies riconduce alla categoria della nullità del provvedimento ammini-strativo solo il difetto “assoluto” di attribuzione, il quale evoca la c.d. “carenza in astratto delpotere”, cioè la mancanza in astratto della norma giuridica attributiva del potere esercitatocon il provvedimento amministrativo, con ciò (ad avviso della giurisprudenza 22 e della dot-trina 23) facendo implicitamente rientrare nell’area dell’annullabilità per violazione di leggela categoria della c.d. nullità per carenza di potere in concreto.Coerentemente, è stato stabilito 24 che la dichiarazione di pubblica utilità che non rechi l’in-dicazione dei termini per l’esercizio del potere espropriativo non è nulla e/o inesistente (conconseguente radicamento della cognizione dell’a.g.o.), ma semplicemente annullabile perviolazione di legge a seguito di ricorso al g.a..

3.3 Nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicatoAnche tale fattispecie di nullità dell’atto amministrativo recepisce il consolidato orientamen-to della giurisprudenza 25 e della dottrina 26, anche se non mancavano tesi che collocavanola violazione e l’elusione del giudicato tra le figure sintomatiche dell’eccesso di potere; quin-di, fra le cause di annullabilità dell’atto 27.La violazione del giudicato ricorre allorché l’atto è in rapporto di diretta difformità dalla sta-tuizione contenuta nella sentenza. Al riguardo, il Consiglio di Stato28 ha avuto modo di precisare che in presenza di un obbli-go specifico di provvedere, desumibile dal giudicato, l’atto adottato dalla P.A. in parziale ototale difformità dallo stesso giudicato è radicalmente nullo e, dunque, contestabile non giànelle forme del giudizio di impugnazione, bensì mediante richiesta di ottemperanza. L’elusione del giudicato ricorre quando, pur in mancanza di apparente contrasto con il giu-dicato, il comportamento complessivo dell’amministrazione è tale da svuotare la sentenzadella sua effettiva portata.

Nullità del provvedimento “negli altri casi espressamente previsti dalla legge”La quarta ed ultima categoria di atti nulli riguarda le ipotesi previste da disposizioni di leggeche espressamente comminano la nullità 29.A titolo esemplicativo, si segnalano i seguenti casi di nullità espressa del provvedimentoamministrativo:a) assunzioni nella P.A senza concorso (l’art.3, co.mma 6, del D.P.R. 10.1.1957 n. 3);

21 Vedi per es. Cons. Stato, Sez. VI, 30.1.1991, n.5822 TAR Lazio, Roma, Sez. II, 9/2/2009, n. 1337; TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 9/2/2006 n. 363, e 8/5/2006n. 994; TAR Campania Napoli, Sez.V, 17/2/2006 n. 213723 Cerulli Irelli Vincenzo, “Verso un più compiuto assetto della disciplina generale dell’azione amministrativa”, in“ASTRID Rassegna” n.4 del 200524; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 9/2/2009, n. 1337; TAR Campania Napoli, Sez.V, 28/4/2005 n.502525 Cons. Stato, Sez. IV, 20.3.1992, n.304, Sez. V, 13/2/1998, n.166, Cons. giust. amm. sic., Sez giurisdiz.,28/9/1998, n.50726 Per tutti V.B.G. Mattarella, Il provvedimento, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Dirittoamministrativo generale, Milano, Giuffrè Editore, 2003, Tomo I, p. 101427 P. Virga, Diritto amministrativo, Vol. II, Atti e ricorsi, Milano, Giuffrè Editore, 2001, p. 128; Cons. Stato,Sez.V, 31.3.1992 n.26928 Cons. Stato, Sez. IV, 14/2/2000 n.75729 Una elencazione puntuale viene effettuata da Tenore, “L’impatto della legge n.241 del 1990 novellata dalleleggi n.15 ed 80 del 2005”, Padova, 2005, p. 200, nota 303

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b) violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori daparte delle pubbliche amministrazioni che si avvalgono delle forme contrattuali flessibilidi assunzione e di impiego del personale (art. 36, comma 2, del D. lgs. n.165/2001);

c) assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle tassative ipotesi previste (art. 52,comma 5, del D. lgs. n.165/2001);

d) provvedimenti di spesa delle unità sanitarie locali non indicanti idonea copertura finan-ziaria (art.49, comma 4, legge 23/12/1978, n.833);

e) provvedimenti di inquadramento nella qualifica superiore del personale previsto dal quar-to comma dell’art. 4 della L. 11 luglio 1980 n. 312, in difformità alle disposizioni deicommi 1 e 2 dell’art.1 del D.L. n. 9/1986, convertito con modificazioni dalla L.n.78/1986, come stabilito dal comma 3 dello stesso D.L.;

f) atti emanati dal titolare dell’organo, una volta scaduto e trascorsi 45 giorni dalla scaden-za, e atti emanati dal titolare scaduto eccedenti l’ordinaria amministrazione (art. 3, comma2, e art. 6, comma 2, della L. prorogatio (D. lgs. n.444/1994).

4. Autorevole dottrina 30 suggerisce, comunque, di identificare con particolare cautela leipotesi di nullità espressamente previste dalla legge, considerata l’improprietà del linguag-gio di cui si è fatto uso in passato.

Conseguenze derivanti dalla nullità del provvedimento amministrativoL’art. 21-septies non fa alcun riferimento alle conseguenze effettuali della nullità del prov-vedimento amministrativo.Ad avviso della dottrina, il legislatore non è intervenuto al riguardo in quanto tali conseguen-ze sono esattamente quelle indicate dal codice civile, in quanto applicabili al provvedimen-to amministrativo (le norme che meno si prestano ad essere estese al provvedimento ammi-nistrativo sono quelle relative alla conversione del contratto nullo, alla nullità parziale e allanullità del contratto pluriennale) 31.Ne deriva che:• al pari del contratto nullo, il provvedimento amministrativo nullo non è capace di produr-

re effetti giuridici; • l’azione diretta a far valere la nullità è imprescrittibile (il giudice può essere, cioè, adito

in ogni tempo senza necessità di rispettare alcun temine di decadenza, né di prescrizione);• la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.Anche la giurisprudenza 32 ha sottolineato come la nullità del provvedimento amministrati-vo costituisca ormai una categoria della patologia dell’atto che possa essere fatta valere dachiunque vi abbia interesse e senza preclusioni temporali, essendo il diritto di agire in giu-dizio per ottenerne la declaratoria imprescrittibile e la relativa azione non soggetta a terminidecadenziali.

5. Riparto della giurisdizioneOvviamente, il provvedimento nullo non è idoneo a determinare la degradazione del dirittosoggettivo in interesse legittimo, sicchè la tutela giurisdizionale del diritto soggettivo si svol-ge davanti al giudice ordinario.Tuttavia, avverte la dottrina33, ciò non significa che la giurisdizione appartenga sempre algiudice ordinario, allorquando si controverta in materia di nullità di provvedimenti ammini-strativi; il g.o. è, infatti, competente quando l’atto nullo lede diritti soggettivi, mentre è con-fermata la giurisdizione del g.a. quando l’atto nullo è lesivo di interessi legittimi. Soltanto le

30 De Roberto, “La legge generale sell’azione amministrativa”, Torino, 2005, p.3631 G. Carlotti, “Il nuovo provvedimento amministrativo(Leggi n.15 e n.80 del 2005)” CEDAM, Padova, 2005, p.35732 TAR Puglia, Bari, Sez. I, 29/4/2008, n. 104333 Cerulli Irelli V., Principii del diritto amministrativo, II, 2005, Giappichelli Editore-Torino, p.237

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questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione delgiudicato sono attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del g.a., a prescindere dallasituazione soggettiva coinvolta. Ciò si spiega col fatto “in questi casi il discrimine tra nulli-tà e annullabilità, data la sempre perplessa vicenda dell’esecuzione del giudicato, è assaistretto, e ciò rende estremamente opportuno il conferimento della competenza in via esclu-siva al giudice amministrativo”. La citata disposizione non prevede, a contrariis, una sortadi giurisdizione esclusiva del G.O. sulle controversie afferenti gli atti amministrativi affettida altre cause di nullità. Analogamente la giurisprudenza 34 ha precisato come la giurisdizione in ordine agli attiamministrativi nulli vada determinata in base al consueto criterio basato sulla consistenza(interesse legittimo o diritto soggettivo) della posizione soggettiva azionata dal soggetto chese ne ritiene leso. Di conseguenza, “sono di pertinenza del G.O. le controversie nelle qualil’atto nullo abbia preteso di incidere su un diritto soggettivo preesistente, mentre rimarran-no radicati innanzi al G.A. i casi in cui, a fronte dell’atto nullo, sussista un interesse legitti-mo pretensivo”.

Inesistenza del provvedimento amministrativo Secondo la dottrina civilistica 35, il negozio inesistente è “quello non identificabile nemme-no come tale, o che comunque rende anche a livello sociale impossibile l’identificazione del-l’interesse che le parti intendono perseguire. L’inesistenza non è dunque una categoria giu-ridica, ma una categoria sociale, come tale inutilizzabile in un quadro di ricostruzione nor-mativa della realtà”.Quindi in tali casi, secondo la dottrina amministrativa 36, “l’atto non è riconoscibile cometale anche nella sua apparenza esteriore e perciò resta allo stato di fatto giuridicamente irri-levante”.Prima del riconoscimento della nullità come autonoma patologia dell’atto amministrativo, lafigura dell’inesistenza aveva goduto di una certa fortuna, in quanto veniva utilizzata dallaCorte di Cassazione 37 ai fini del riparto della giurisdizione. Riteneva, infatti, la SupremaCorte che, a fronte di un atto inesistente e quindi di carenza assoluta di potere amministrati-vo, non potessero sussistere interessi legittimi, ma soltanto diritti soggettivi, con conseguen-te giurisdizione del giudice ordinario.Ma oggi, si ritiene in dottrina 38, “si può tranquillamente convenire sulla irrimediabile per-dita di gran parte della sua utilità pratica, trattandosi di vizio ormai rifluito, proprio in forzadell’art. 21-septies, nell’alveo della nullità del provvedimento amministrativo per difettoassoluto di attribuzione”.

Davide ContinellaDottore in Scienze Politiche

34 TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 19.11.2008, n. 545635 F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, 9^ ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001, p.96336 Cerulli Irelli V., Principii del diritto amministrativo, II, 2005,Giappichelli Editore-Torino, p.23537 Cass. Sez. U., 18.11.1997, n. 1143838 G. Carlotti, “Il nuovo provvedimento amministrativo(Leggi n.15 e n.80 del 2005)” cit.,

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L’EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVOai sensi dell’art. 21-bis della L. 241/90

1. Efficacia del provvedimento limitativo della sfera dei privati Com’è noto, il provvedimento amministrativo è perfetto quando sono stati posti in esseretutti gli elementi necessari per la sua giuridica esistenza; è valido quando è conforme alla fat-tispecie normativa che lo disciplina; è efficace quando è idoneo a produrre i suoi effetti.L’efficacia consegue al completamento di una apposita fase del procedimento definita,appunto, fase integrativa dell’efficacia.Tale fase del procedimento è solo eventuale. Essa viene in essere soltanto nell’ipotesi in cuila legge subordina la produzione degli effetti al compimento di ulteriori adempimenti: comu-nicazioni o notificazioni, pubblicazioni, controlli, etc.Se la legge non prevede queste ulteriori formalità, il momento della perfezione coincide conil momento dell’efficacia. L’art. 21-bis della L. 241/90, introdotto dall’art. 14 della legge n. 15 del 2005, non contieneuna disciplina generale dell’efficacia del provvedimento amministrativo, ma detta quattroregole con riguardo ai soli atti amministrativi sfavorevoli.Anteriormente alla riforma, la giurisprudenza enuncia il principio secondo cui i provvedi-menti amministrativi non appartengono alla categoria degli atti recettizi. Ciò comporta che la relativa efficacia non sia condizionata dalla comunicazione del loro con-tenuto al destinatario.Secondo la riferita impostazione, la natura recettizia dell’atto costituisce, pertanto, l’eccezio-ne desumibile dalla volontà della legge o dalla sua natura (ipotesi che ricorre quando sianecessaria la collaborazione del destinatario) 1.Al riguardo, autorevole dottrina attribuisce la natura di atti recettizi ai “provvedimenti chemodificano o estinguono il rapporto di impiego, agli atti espropriativi, agli atti punitivi, agliatti di ritiro, cioè quelli di annullamento, sospensione, revoca, abrogazione, i quali incidonosulle posizioni giuridiche che erano state create dagli atti che vengono ritirati” 2.La giurisprudenza amministrativa 3 qualifica come atti recettivi quelli che “creano obblighiin capo ai destinatari, ovvero oneri, che non possono considerarsi produttivi di effetti se nonnel momento in cui vengano portati a conoscenza del destinatario”.Nella materia interviene, come sopra detto, il nuovo art.21-bis che codifica la regola dellarecettizietà dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, prevedendo normesulle modalità della comunicazione e sui casi in cui la regola tollera eccezioni (clausola moti-vata di immediata efficacia, provvedimenti cautelari e urgenti).Nei paragrafi che seguono verrà esaminato tale regime innovativo.

L’obbligo di comunicazione individuale dei provvedimenti sfavorevoli Anzitutto, l’art. 21-bis recepisce le ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali sopra accenna-te, stabilendo che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non è in gradodi produrre alcun effetto nei confronti dei singoli destinatari, qualora non venga preventiva-mente comunicato a ciascuno di essi in forma individuale.Al riguardo, è stato rilevato in dottrina 4 che “essendo l’efficacia - come idoneità dell’atto aprodurre effetti giuridici - una caratteristica consustanziata dell’atto amministrativo, lanorma contenuta nell’art. 21-bis, che limitatamente ai provvedimenti limitativi delle sfera

1 Cons. Stato, Sez.IV, 30/11/1992, n. 990; Sez. IV, 12/3/1992, n.276; Sez.VI, 20/5/2002, n. 2725 2 Virga, Il provvedimento amministrativo”, 1972, p.2973 Cons. Stato, Sez. IV, 25/11/1992, n. 978; TAR Friuli-Venezia Giulia, 2/4/1993, n. 122; Cons. giust.amm. Reg. Sic., 25/3/1987, n. 78 4 F.Castiello, La nuova attività amministrativa, Rimini, 2006, p. 513

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giuridica dei destinatari la sospende fino al momento della comunicazione, è da intendere nelsenso che l’atto recettizio dev’essere non solo adottato ma anche comunicato nel terminefinale del relativo procedimento, assurgendo la comunicazione al rango di elemento costitu-tivo dell’efficacia degli atti con effetti pregiudizievoli”. La comunicazione, in quanto distinta dalla notificazione, può avvenire in qualsiasi forma(servizio postale o consegna a mano degli interessati).In caso di irreperibilità del destinatario del provvedimento, l’amministrazione può avvalersidello strumento della notifica agli irreperibili, con le modalità appositamente stabilite pertale ipotesi dal codice di procedura civile. Il rinvio deve intendersi riferito all’art. 143 delc.p.c. che recita: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destina-tario e non vi è il procuratore previsto dall’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notifica-zione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, sequesta è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altracopia nell’albo dell’ufficiale giudiziario davanti al quale si procede”Da quanto sopra esposto, consegue che l’omessa comunicazione comporterà l’inefficaciadell’atto, benché perfetto e valido.Per “provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati” devono intendersi “quelli dacui da cui derivi una lesione ovvero una deminutio giuridico-patrimoniale nonché quelli chenegano il riconoscimento (o ne determinano l’attribuzione solo in parte) di uno specificobene della vita connesso a una situazione di interesse legittimo pretensivo ovvero di dirittosoggettivo” 5.Dubbi, invece, sussistono in dottrina sulla qualificazione di quei provvedimenti che sianoampliativi della sfera giuridica dei destinatari, ma a cui conseguono oneri, modalità, obbli-ghi o limiti a carico degli stessi destinatari.Certa giurisprudenza 6 (avuto riguardo alle singole disposizioni che costituiscono il contenu-to del provvedimento) ascrive tali atti nel novero di quelli recettizi.Viene, tuttavia, preferito in dottrina 7 l’orientamento contrario, “atteso che nella qualificazio-ne di un atto non può aversi riguardo alla natura delle singole ed eterogenee situazioni giu-ridiche nascenti dal provvedimento, ma alla unitaria funzione giuridica del provvedimentomedesimo”.

La pubblicità in luogo della comunicazioneLa novella dispone che, nel caso in cui per il numero dei destinatari la comunicazione per-sonale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvederàmediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta da essa medesima stabilite.In tal caso, il momento iniziale dell’efficacia dell’atto deve individuarsi nel giorno di sca-denza del periodo di pubblicazione.La decisione dell’amministrazione di sostituire la comunicazione individuale con la pubbli-cità deve essere motivata ed inserita nel testo del provvedimento adottato.La gravosità della comunicazione individuale dovrà essere apprezzata dall’amministrazionein termini sia finanziari (dimensioni del bilancio) che organizzativi (dimensione degli uffi-ci), tenendo presente l’entità del pregiudizio subito dai destinatari.Comunque, la gravosità deve essere particolare e, cioè, di una certa intensità; non basta,quindi, una semplice difficoltà ad effettuare le comunicazioni di cui trattasi, ma qualcosa inpiù costituito dalla previsione di un peggioramento delle normali condizioni operative dellaP.A.

5 R. Giovagnoli e M. Fratini, Le nuove regole dell’azione amministrativa al vaglio della giurispruden-za, Invalidità e autotutela, Tomo. II, p. 156 TAR puglia, Sez. II, 29/2/1996, n. 65 7 R. Giovagnoli e M. Fratini, Le nuove regole dell’azione amministrativa al vaglio della giurispruden-za, Invalidità e autotutela, Tomo. II, p. 16

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La seconda ipotesi in cui la P.A. può non dar luogo alla comunicazione individuale, sosti-tuendola con idonee forme di pubblicità, si ha quando la stessa comunicazione non sia “pos-sibile”.Secondo autorevole dottrina 8, poiché in astratto la comunicazione personale non è maiimpossibile (neanche in presenza di una moltitudine di destinatari oppure quando si tratti dipersone irreperibili, stante il disposto del primo periodo del comma 1 dell’art. 21-bis), “sem-bra verosimile che il legislatore abbia inteso alludere ai destinatari originariamente indeter-minati, come avviene nel caso degli atti generali e di quelli a contenuto normativo”.Le forme di pubblicità, sostitutive della comunicazione individuale, devono essere “idonee”(e cioè tali da assicurare la conoscibilità del provvedimento) e scelte “di volta in volta” dal-l’amministrazione medesima, con ampia discrezionalità nell’ambito sia delle forme di pub-blicità istituzionalizzate (come l’affissione all’albo pretorio o la pubblicazione sulla GazzettaUfficiale) che di quelle non tipizzate (quali gli avvisi sui quotidiani, i messaggi radio-televi-sivi, etc).La citata dottrina ritiene che l’amministrazione incontri due soli limiti nella detta scelta:a) quello della ragionevolezza (nel senso che la scelta dovrà essere calibrata sulle prevalen-

ti caratteristiche dei destinatari);b) le forme di pubblicità dovranno essere meno onerose rispetto alla comunicazione indivi-

duale.

La clausola di immediata efficaciaIl legislatore fa salvo il potere dell’amministrazione di dichiarare immediatamente efficacigli atti limitativi della sfera giuridica dei privati, sempre sulla base di idonea motivazione,già al momento dell’adozione dell’atto, anticipando così l’efficacia dell’atto ad una faseanteriore alla comunicazione dello stesso al destinatario, ad eccezione dei soli provvedimen-ti sanzionatori.La norma è ovviamente diretta a salvaguardare le esigenze di celerità dell’azione ammini-strativa, facendole prevalere su quelle di difesa delle situazioni giuridiche del destinatario.L’amministrazione deve, perciò, operare un bilanciamento delle due esigenze, motivandoadeguatamente le ragioni che stanno alla base delle scelta operata.La norma è stata, comunque, soggetta a severe critiche sotto un duplice profilo: a) della vani-ficazione del principio della natura recettizia dei provvedimenti sfavorevoli; b) della moti-vazione della deroga non sufficientemente precisata, suggerendosi al riguardo che essadebba consistere nella necessità di far fronte ad un pericolo per l’interesse pubblico che, perla sua eccezionalità, non consente di differire l’esecuzione del provvedimento 9.Si è detto sopra che la clausola di immediata efficacia non può essere apposta ai provvedi-menti aventi carattere sanzionatorio, vale a dire ai provvedimenti di natura affittiva.Per questi ultimi il legislatore ha ritenuto prevalente la tutela del diritto del cittadino ad unatempestiva difesa, rispetto alle esigenze di celerità dell’azione amministrativa.Non risulta, tuttavia, agevole l’individuazione dei provvedimenti aventi carattere sanziona-torio, specialmente con riguardo alle cc.dd. “misure ripristinatorie” (es. ordine di demolizio-ne ex art. 31 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380) e ad alcuni atti di ritiro (es. le decadenze), risultan-do controversa la loro natura afflittiva. In linea di massima, secondo una dottrina 10, “può tuttavia riconoscersi natura sanzionatoriaa tutti i provvedimenti, adottati dall’amministrazione nell’ambito di un rapporto di suprema-

8 G. Carlotti, Il nuovo provvedimento amministrativo (Leggi n. 15 e n. 80 del 2005), CEDAM, 2005,p. 2129 Auciello, Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso, La nuovadisciplina dell’azione amministrativa, a cura di Tomei, Padova, 2005, p.492 ss.10 Sul punto, v. G. Carlotti, Il nuovo provvedimento amministrativo, cit.,pag. 218 ss.

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zia generale o speciale, diretti a diminuire il patrimonio giuridico del destinatario, in ragio-ne di un pregresso comportamento di questi, consistito nella violazione di un precetto lega-le ed altresì connotato da un atteggiamento antidoveroso della volontà”.

L’immediata efficacia dei provvedimenti cautelari ed urgentiIn ultimo, il legislatore introduce un ulteriore temperamento al principio generale di comu-nicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, nell’ipotesi di prov-vedimenti cautelari (caratterizzati da temporaneità e strumentalità) ed urgenti (con i quali laP.A. fa fronte al verificarsi di eventi che necessitano di interventi indilazionabili).Essi sono immediatamente efficaci, indipendentemente dalla comunicazione ai loro desti-natari.La dottrina 11 si è chiesta se i provvedimenti cautelari od urgenti siano solo quelli definiti talidalla legge o se invece sia configurabile “una categoria generale di atti cautelari ed urgentiidentificabili sulla scorta di connotati ontologici, a prescindere cioè da qualsiasi esplicitaqualificazione”, accogliendo la seconda soluzione. Ciò, sulla base dell’elaborazione giuri-sprudenziale formatasi in merito all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimentoex art. 7 della L n. 241/1990, che esonera la P.A dall’obbligo di tale comunicazione ove sus-sistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità.La giurisprudenza amministrativa 12 (richiamata dalla citata dottrina) ha infatti statuito chepossa derogarsi dall’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, in relazione adalcune “tipologie procedimentali caratterizzate da una intrinseca esigenza di celerità del pro-cedimento”, quali, ad esempio, il procedimento elettorale (contrassegnato da una scansionepredeterminata per legge delle varie fasi), quello di localizzazione dei programmi costrutti-vi ex art. 51 L.865/1971, i provvedimenti contingibili ed urgenti.Ovviamente, in ordine alle specifiche ragioni cautelari o d’urgenza che giustifichino l’imme-diata efficacia ad un determinato provvedimento, si esplicherà il controllo giurisdizionale.Un’ulteriore conseguenza, derivante dal testo legislativo, è rappresentata dal fatto che devo-no considerarsi immediatamente efficaci, senza necessità di apposita comunicazione, anchei provvedimenti cautelari ed urgenti aventi carattere sanzionatorio.

Davide Continella

11 G. Carlotti, Il nuovo provvedimento amministrativo, cit., pag. 220 ss. .12 Cons. Stato, Commissione Speciale, 12.1.1998, n. 1404

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L’ESECUTORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ai sensi dell’art. 21-ter della L. 241/90

L’esecutorietà del provvedimento amministrativo e il suo fondamento giuridicoL’art. 21-ter della L. 241/90, introdotta dall’art. 14 della L. 15/2005, contiene una disciplinagenerale dell’esecuzione coattiva in via amministrativa del provvedimento amministrativo,colmando una lacuna del nostro ordinamento.L’esecutorietà è una potestà dell’amministrazione volta ad imporre unilateralmente l’osser-vanza del provvedimento “superando l’eventuale inottemperanza degli amministrati anchecon l’impiego di mezzi esecutivi e senza necessità di rivolgersi al giudice”1.Essa postula l’efficacia del provvedimento, ma discende direttamente dal principio di auto-tutela, che è il potere in virtù del quale la P.A. può autonomamente realizzare l’intento con-creto di cura del pubblico interesse voluto dal provvedimento contro coloro che vi si oppon-gono 2.L’esecutorietà è ipotizzabile soltanto per quegli atti amministrativi costitutivi di obblighi (didare, di facere, di non facere e di pati), che necessitano di un’attuazione, concretantesi in unamodificazione della realtà materiale.Non ha senso, invece, estendere l’esecutorietà ai provvedimenti autoesecutivi (destinati adispiegare la loro efficacia sul piano esclusivamente giuridico, senza che abbisognino dialcun concreto atto di adempimento), a quelli dichiarativi (es. gli atti di qualificazione di per-sone o cose), ai provvedimenti autorizzatori o concessori (nei cui confronti non si pongonoproblemi di esecuzione da parte dei destinatari) e a quelli negativi.La dottrina ha lungamente discusso sul fondamento giuridico dell’esecutorietà, individuan-dolo:- nella c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi 3;- nell’imperatività del provvedimento, di cui costituirebbe manifestazione 4

- in una sorta di attributo generale del provvedimento amministrativo 5;- nel principio di legalità (tesi attualmente prevalente in dottrina 6).Quest’ultima impostazione rifiuta l’esistenza di un principio generale di esecutorietà deiprovvedimenti amministrativi fuori dai casi in cui l’ordinamento lo disponga.La giurisprudenza, dal canto suo, ha utilizzato la formula dell’esecutorietà per legittimarel’azione amministrativa in situazioni tra loro disomogenee e non riconducibili ad un’unicacategoria 7.Di recente, si registra una certa tendenza giurisprudenziale a prediligere la tesi che propen-de per la rigorosa applicazione del principio di legalità anche all’esercizio del potere di auto-tutela esecutiva 8.La nuova norma, accogliendo la tesi prevalente in dottrina, afferma in materia il principio di

1 Sacchi Morsiani, voce Esecuzione amministrativa, in Enc. Giur. Treccani2 F. Macioce, L’azione amministrativa, Commento all’art. 21-ter, Giuffrè 2005, p.8293 In tema, C. Carbone, Sulla presunzione di legittimità dell’atto amministrativo, in Giuris.Costituz.,1980, 2, I, 4484 Virga, Diritto amministrativo, II, Atti e ricorsi, Milano, 1995, p.1005 N. Paoloantonio, Considerazioni su esecutorietà ed esecutività del provvedimento amministrativonella riforma della l. 241/90, in GiustAmm.it, 20056 A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, p. 615; Cassese, Le basi del dirittoamministrativo, Milano, Fiuffrè, 2003, p. 340; Casetta, Provvedimento e atto amministrativo, inDigesto disc. pubbl., Torino, 1996, p. 2537 Cons. Stato, Sez: V, 18/3/1991, n.280; Sez. VI, 28/11/1992, n. 12889; Sez VI, 17/10/1988, n. 1152;Sez. IV, 19.12.1988, n.1073; TAR Lazio, Sez.III, 23/5/1989, n.1052 8 TAR Valle d’Aosta, 17/3/2005, n. 34; contra, però, TAR Sicilia, SezIII, 13/6/2006, n.1476

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stretta legalità, da intendersi nel senso che l’esecutorietà del provvedimento è ravvisabileunicamente nei casi previsti dalla legge.La disposizione stabilisce, infatti, che :- le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obbli-

ghi nei loro confronti “nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge” (primo periodo del1°comma) ;

- nel caso di inottemperanza dell’interessato, le pubbliche amministrazioni, previa diffida,possono provvedere all’esecuzione coattiva “nelle ipotesi e con le modalità previste dallalegge” (terzo periodo del 1°comma).

Ne deriva che, ogni qualvolta manchi una previsione legislativa (statale o regionale), la P.A.dovrà attuare gli obblighi imposti con i suoi provvedimenti, ricorrendo ai normali rimedi giu-risdizionali.

La facoltatività dell’esecuzione coattiva amministrativaIl citato primo periodo del 1°comma dell’art. 21-ter prevede che il ricorso alla potestà ese-cutoria sia una facoltà e non un obbligo: “le pubbliche amministrazioni possono imporrecoattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti”.Anche il terzo periodo del 1°comma ripete che le pubbliche amministrazioni possono (e nondebbono) provvedere all’esecuzione coattiva degli obblighi imposti.La dottrina 9 avverte che entrambi i periodi attengono all’esecutorietà, ma tra di essi esisteuna differenza oggettiva, riferendosi il primo a tutti i tipi di obblighi imponibili dalla P.A,mentre il secondo attiene a quegli obblighi per il cui adempimento sia richiesta la collabora-zione del destinatario. Il primo periodo rappresenta “la fase genetica dell’esecutorietà”, men-tre il secondo costituisce “la fase attuativa dell’esecutorietà”.Quindi, la P.A non è tenuta ad avvalersi della potestà esecutoria, ben potendo in determina-ti casi gli amministratori decidere, se ritenuto opportuno, “di compensare la perdita di cele-rità derivante dal decorso de tempi tecnici imposti dal ricorso all’autorità giurisdizionale conla maggiore certezza dell’azione esecutiva che una pronuncia giudiziaria può assicurare” 10.

Il contenuto del provvedimento costitutivo di obblighi Il secondo periodo del 1° comma dell’art. 21-ter stabilisce, innovativamente, che il provve-dimento costitutivo di obblighi deve indicare il termine e le modalità dell’esecuzione daparte del soggetto obbligato.Gli obblighi cui fa riferimento la norma possono essere di vario genere:a) obblighi di fare fungibili;b) obblighi di fare infungibili;c) obblighi di non fare;d) obblighi di consegnare;e) obblighi di dare;f) obblighi di sopportare.La disposizione rafforza la posizione del soggetto obbligato, che viene messo nella condi-zione di conoscere anticipatamente il termine entro cui adempiere all’obbligo primario e lerelative modalità di esecuzione.Crescono, così, le possibilità di tutela per l’interessato nel caso in cui:a) l’amministrazione nel fissare il termine e le modalità di esecuzione non rispetti i principi

di ragionevolezza e di proporzionalità (perché il tempo concesso all’obbligato non è con-gruo e tale da permettere lo spontaneo adempimento; oppure, perché le modalità esecuti-ve non sono quelle strettamente necessarie, ma aggravano ingiustificatamente la posizio-ne giuridica ed economica dell’interessato);

9 G. Carlotti, Il nuovo provvedimento amministrativo, cit., pag. 251 ss.10 G. Carlotti, cit., p.255

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b) i contenuti del provvedimento non raggiungano un sufficiente grado di specificazione;3. l’amministrazione, nella successiva fase coercitiva, si discosti da quanto contenuto nelprovvedimento costitutivo dell’obbligo.

L’obbligo della previa diffidaIl terzo periodo dell’art. 21-ter compie una decisa scelta in favore dell’interessato, introdu-cendo l’obbligo della previa diffida, in caso di inottemperanza all’obbligo primario contenu-to nel provvedimento amministrativo.Detta diffida è volta ad escludere che il ricorso all’esecuzione coattiva possa aver luogosenza che siano stati invitati prima gli interessati ad eseguire essi stessi l’obbligo primario(per il principio di gradualità cui è ispirato il nostro ordinamento) 11.La diffida rappresenta, pertanto, il primo atto del connesso procedimento esecutivo; conse-guentemente, essa deve essere comunicata personalmente all’interessato, ai sensi dell’art. 7L. 241/90, e conformarsi a quanto stabilito dal successivo art. 8 della stessa legge.La diffida, come qualsiasi altro atto di intimazione, conterrà un termine per l’eventualeadempimento spontaneo da parte dell’interessato.La necessità del termine è imposta, altresì, dalla circostanza che l’amministrazione potràprocedere all’esecuzione d’ufficio solo dopo aver accertato l’inadempimento dell’obbligato.La diffida dovrà essere motivata e menzionare la circostanza del sopravvenuto decorso deltermine originariamente concesso per l’adempimento degli obblighi; dovrà, inoltre, contene-re l’avvertimento sulle conseguenze scaturenti dall’eventuale persistenza dell’inottemperan-za.

L’esecuzione coattiva delle obbligazioni pecuniarieIl 2° comma dell’art. 21-ter stabilisce che, ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventiad oggetto somme di denaro, si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei cre-diti dello Stato.Quest’ultima si articola in due distinti procedimenti:quello di iscrizione a ruolo delle somme dovute, definito anche di riscossione coattiva esat-toriale, regolato dal D.P.R. 602/1973, nel testo modificato dal d.lgs. 26.2.1999, n. 46 e,recentemente, dalla legge n. 350/2003, con cui tale forma di riscossione è stata resa applica-bile non solo ai crediti dello Stato, ma anche a tutte le entrate degli altri enti pubblici, esclu-si quelli economici, e, facoltativamente, a quelle delle regioni, delle province, dei comuni edegli altri enti locali;quello di ingiunzione per la riscossione coattiva dei crediti dello Stato e di altri enti pubbli-ci, disciplinato dal r.d. 639/1910.Quello indicato sub a) è un procedimento amministrativo articolato alla stregua dei procedi-menti giudiziari di esecuzione coattiva.In ordine, invece, al procedimento sub b), si controverte in dottrina sulla natura giuridica del-l’ingiunzione, da taluno considerata un titolo esecutivo stragiudiziale, da altri un atto aven-te efficacia giurisdizionale e da altri ancora un atto amministrativo. La giurisprudenza ha assegnato a tale ingiunzione il valore, al contempo, di titolo esecutivoe di atto di precetto12, acquistando, in virtù della vidimazione, il carattere dell’esecutoritàche trova fondamento nell’ “imperatività del provvedimento amministrativo, intesa comecapacità di produrre direttamente effetti giuridici modificativi della sfera giuridica dei priva-ti 13.

Davide ContinellaDottore in Scienze Politiche

11 Sacchi Morsiani, op. cit., p. 5.12 Cassazione Civile, Sez. I, 11/6/2003, n. 9421.13 TAR Sicilia, Sez. III, 13/6/2006, n.1476

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Corte Costituzionale n. 17 del 28-04-2010

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 14 aprile 2010, n. 143

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità (cause di) - Norme della Regione Siciliana -Incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessoredi un Comune di grandi dimensioni - Omessa previsione - Eccezione di inammissibi-lità per genericità delle censure - Reiezione.

- Legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge dellaRegione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22.

- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 122, primo comma; Statuto della Regione Siciliana, art.5; legge 2 luglio 2004, n. 165, art. 2, comma 1, lett. c).

Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità (cause di) - Norme della Regione Siciliana -Incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore diun Comune di grandi dimensioni - Omessa previsione - Eccepita inammissibilità percarente descrizione della fattispecie - Reiezione.

- Legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge dellaRegione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22.

- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 122, primo comma; Statuto della Regione Siciliana, art.5; legge 2 luglio 2004, n. 165, art. 2, comma 1, lett. c).

Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità (cause di) - Norme della Regione Siciliana -Incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessoredi un Comune di grandi dimensioni - Omessa previsione - Eccepita inammissibilità inragione della ritenuta motivazione per relationem dell’ordinanza di rimessione -Reiezione.

- Legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge dellaRegione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22.

- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 122, primo comma; Statuto della Regione Siciliana, art.5; legge 2 luglio 2004, n. 165, art. 2, comma 1, lett. c).

Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità (cause di) - Norme della Regione Siciliana -Incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessore diun Comune di grandi dimensioni - Omessa previsione - Eccepita inammissibilità peromesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.

- Legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge dellaRegione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22.

- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 122, primo comma; Statuto della Regione Siciliana, art. 5;legge 2 luglio 2004, n. 165, art. 2, comma 1, lett. c).

Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità (cause di) - Norme della Regione Siciliana -Incompatibilità della carica di deputato regionale con quella sopravvenuta di assessoredi un Comune di grandi dimensioni - Omessa previsione - Eccepita inammissibilità dellaquestione sollevata in riferimento all’art. 122, Cost. per omessa motivazione circa l’appli-cabilità di tale parametro alla Regione Siciliana - Reiezione.

- Legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge dellaRegione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22.

- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 122, primo comma; Statuto della Regione Siciliana, art.5; legge 2 luglio 2004, n. 165, art. 2, comma 1, lett. c).

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Elezioni - Incompatibilità ed ineleggibilità (cause di) - Norme della Regione Siciliana -Incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco oassessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione supe-riore ai ventimila abitanti - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianzanell’accesso alle cariche elettive sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto allealtre Regioni - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazionederivante dal cumulo delle due cariche - Illegittimità costituzionale in parte qua -Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge dellaRegione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22.

- Costituzione, artt. 3, 51 e 97; legge 2 luglio 2004, n. 165, artt. 2, comma 1, lett. c) e 3,comma 1, lett. a); (Costituzione, art. 122, primo comma; Statuto della Regione Siciliana,art. 5).

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUA-RANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, GiuseppeFRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951,n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), come modificata dallalegge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità edi incompatibilità dei deputati regionali) promosso dal Tribunale di Palermo, nel procedi-mento vertente tra A.R. e G.A. ed altri, con ordinanza del 23 gennaio 2009 iscritta al n.185 del registro ordinanze 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,1ª serie speciale, dell’anno 2009. Visti gli atti di costituzione di A. R., di G. A. e della Regione siciliana; Udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo; Uditi gli avvocati Antonio Catalioto per A. R., Mario Caldarera e Grazia Gringeri per G.A.,Michele Arcadipane e Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 23 gennaio 2009, ha sollevatoquestione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n.29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), «così come modificata dallalegge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del deputatoregionale che sia anche assessore di un Comune» di grandi dimensioni. Ciò in riferimen-to agli artt. 3, 51, 97, 122 della Costituzione e all’art. 5 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455(Approvazione dello statuto della Regione siciliana). Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta decadenza di undeputato della Regione siciliana per sopravvenuta incompatibilità, «causata dall’esserestato nominato vice sindaco del Comune di Messina», il ricorrente ha eccepito questione dilegittimità costituzionale della legge citata, dal momento che l’omessa previsione di dettacausa di incompatibilità determinerebbe «una disparità di trattamento con la normativanazionale che prevede(va) tale incompatibilità, senza che vi siano le ragioni giustificativeindividuate dalla giurisprudenza» costituzionale.

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L’omissione censurata, quindi, contrasterebbe con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché con iprincipi fondamentali stabiliti dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazio-ne dell’art. 122, primo comma, della Costituzione), e, in particolare, dall’art. 2, comma 1,lettera c), di detta legge. Secondo il rimettente la questione sarebbe rilevante, dal momento che il suo accoglimentodeterminerebbe una diversa valutazione del ricorso introduttivo del giudizio. Né, stante ildivieto di interpretazione estensiva delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, il risulta-to sarebbe «raggiungibile con un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme». La censura non sarebbe manifestamente infondata sia in relazione ai parametri evocati dalricorrente nel giudizio a quo (artt. 3, 51, 97 e 122 Cost.), sia anche in relazione all’art. 2,comma 1, lettera c), della legge n. 165 del 2004, sia se si ritenga che «tale corpo normativodisciplini direttamente i criteri della legislazione elettorale nelle Regioni speciali, sia se talecorpo normativo si debba ritenere espressione dei principi fondamentali dell’ordinamento aiquali anche le Regioni a statuto speciale devono attenersi». Il Tribunale afferma, inoltre, la violazione dell’art. 5 dello statuto regionale, in quanto lamancata previsione dell’incompatibilità in conseguenza delle innovazioni introdotte dallalegge 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità deideputati regionali), potrebbe dar luogo ad «un conflitto di interessi fra l’impegno del depu-tato a tutelare il bene inseparabile dell’Italia e della Regione e quello di rappresentare gliinteressi del Comune».

2. - La Regione siciliana è intervenuta nel giudizio, chiedendo che la questione sia dichiara-ta inammissibile sia perché sarebbe carente la descrizione della fattispecie oggetto del giu-dizio a quo, sia perché il rimettente avrebbe omesso di tentare un’interpretazione conformea Costituzione delle disposizioni censurate. Inammissibili sarebbero, inoltre, le censure formulate in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost.,in quanto motivate per relationem con rinvio agli atti di parte. Osserva ancora la Regione che la potestà legislativa primaria di cui ha la titolarità in mate-ria, giustificherebbe la diversa disciplina da essa dettata rispetto alle altre Regioni in mate-ria di ineleggibilità e incompatibilità. Inammissibile, e comunque infondata sarebbe la censura sollevata in relazione all’art. 122Cost., in assenza di precise argomentazioni circa l’applicabilità di tale ultima disposizionecostituzionale, alla Regione siciliana. Inoltre, l’art. 2 della legge n. 165 del 2004 non potrebbe essere parametro interposto, sia inquanto questa legge non sarebbe applicabile alla Regione siciliana, sia a fronte delle previ-sioni di incompatibilità disciplinate dallo statuto siciliano, normativa di rango costituziona-le. Infatti le cause di incompatibilità sarebbero quelle tassativamente elencate nell’art. 3dello statuto, da leggersi in connessione con l’art. 9, il quale rinvia ad una legge regionale laprevisione di incompatibilità con l’ufficio di deputato regionale. Inconferente sarebbe, poi,il parametro di cui all’art. 5 dello statuto. Nel merito, la difesa regionale afferma l’infondatezza delle questioni, dal momento che laRegione è titolare in materia di potestà legislativa primaria.

3. - È intervenuto G. A., resistente nel giudizio a quo, il quale ha eccepito, innanzitutto,l’inammissibilità della questione per «assoluta indeterminatezza dei termini normativi» dellamedesima, avendo il Tribunale censurato l’intera legge n. 29 del 1951, senza indicare lenorme della medesima sospettate di incostituzionalità. Ulteriore profilo di inammissibilità sarebbe costituito dalla violazione del principio di autosuf-ficienza dell’ordinanza di rimessione, in quanto il Tribunale, nel motivarela non manifestainfondatezza della questione, si sarebbe limitato a rinviare ai parametri evocati dal ricorrente. Inammissibile sarebbe, poi, la censura riferita all’art. 5 dello statuto, dal momento che essoriguarda la formula di giuramento dei deputati regionali.

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Analoga conclusione è prospettata in relazione all’art. 2 della legge n. 165 del 2004, cheriguarderebbe unicamente le Regioni a statuto ordinario, mentre per la Regione siciliana laregolamentazione della materia sarebbe contenuta nella legge costituzionale 31 gennaio2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statutospeciale e delle province autonome di Trento e Bolzano) e nella legge regionale di attua-zione n. 22 del 2007. La questione prospettata sarebbe inammissibile anche in considerazione del carattere discre-zionale della materia delle cause di incompatibilità, di modo che la pronuncia additiva richie-sta dal rimettente non sarebbe costituzionalmente obbligata. Nell’esercizio della propria discrezionalità, il legislatore siciliano ha ritenuto di disciplinarela materia prevedendo l’ineleggibilità alla carica di deputato regionale dei sindaci e degliassessori di determinati Comuni, non invece l’incompatibilità. Ciò determinerebbe, ad avvi-so della parte privata, l’irrilevanza della questione prospettata. Infine, la parte privata osserva come tra i principi generali dell’ordinamento che il legislato-re regionale deve rispettare non vi sarebbe quello della necessaria incompatibilità del depu-tato regionale con la carica di sindaco o assessore comunale, mentre il vigente art. 65 deld.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) siriferirebbe all’ordinamento degli enti locali e quindi «può interessare la posizione di sinda-co od assessore, ma non la carica di deputato regionale».

4. - È intervenuto anche A. R., ricorrente nel procedimento principale, per il quale la que-stione sollevata dal Tribunale di Palermo sarebbe fondata. L’interveniente fa presente che, anteriormente alle modifiche introdotte dalla leggeregionale n. 22 del 2007, l’ufficio di deputato regionale era incompatibile con la caricadi sindaco o di assessore di Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti in forzadel combinato disposto dall’art. 8, comma 1, n. 4, e dall’art. 62, comma 3, della leggeregionale n. 29 del 1951. Solo la riforma del 2007 avrebbe rimosso tale causa di incom-patibilità. Benché nella materia in questione la Regione sia titolare di potestà legislativa primaria, aisensi dell’art. 9 dello statuto, come modificato con legge costituzionale n. 2 del 2002, tutta-via essa deve svolgersi nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblicae in armonia con la Costituzione. La legge n. 165 del 2004, di attuazione dell’art. 122 Cost., ha - tra l’altro - individuato fra iprincipi fondamentali quello secondo cui la disciplina delle incompatibilità deve essereapplicata alle cause di ineleggibilità sopravvenute «in caso di conflitto tra le funzioni svol-te dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali ealtre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a pecu-liari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’am-ministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva». La legislazione siciliana, avendo abrogato la preesistente causa di incompatibilità, determi-nerebbe un privilegio nei confronti dei deputati regionali, in difetto di quelle particolarisituazioni ambientali cui la costante giurisprudenza costituzionale ha subordinato la possi-bilità di introdurre discipline differenziate rispetto a quella nazionale: anzi, la piu’ recentelegislazione siciliana avrebbe eliminato questa causa di incompatibilità nel momento in cuiha mantenuto quale causa di ineleggibilità la carica di sindaco o assessore di Comune dellaRegione con popolazione superiore a 20 mila abitanti (così addirittura abbassando il pre-cedente limite, che era fissato a 40 mila abitanti).

5. - In prossimità dell’udienza pubblica A.R. ha depositato una memoria nella quale replicaanaliticamente alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controparte. In primo luogo, sarebbe inesistente la prospettata indeterminatezza della questione, dalmomento che l’ordinanza indicherebbe in modo chiaro sia il petitum, cioè l’incompatibilità

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del deputato regionale che sia anche assessore di un ente locale, sia la causa petendi, cioè lasituazione di conflitto tra le due cariche. Inoltre, si precisa che è censurata la legge regionale n. 29 del 1951 così come successiva-mente modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, «talchè l’indagine è ben circoscrittaal solo art. 1 di cui si compone la legge di riforma». Anche l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza dell’or-dinanza di rimessione sarebbe infondata, dal momento che l’atto introduttivo del giudiziopresenterebbe tutti i requisiti richiesti dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Analoga conclusione varrebbe per l’eccepito difetto di motivazione sulla rilevanza, dalmomento che il Tribunale avrebbe puntualmente argomentato la sussistenza di tale requi-sito. Sarebbe, inoltre, evidente l’interesse del ricorrente all’accoglimento della questione. Quanto al mancato tentativo di fornire un’interpretazione conforme a Costituzione dellalegge censurata, il Tribunale avrebbe motivato sul punto, rilevando che ciò non sarebbe pos-sibile, stante il divieto di interpretare in modo estensivo le cause di ineleggibilità e incom-patibilità. Infondata sarebbe, altresì, l’eccezione di inammissibilità per essere l’ordinanza motivata perrelationem. Il rimettente, infatti, nel richiamare i parametri evocati dal ricorrente nel giudi-zio principale, non rinvia ad altri atti, ma alla stessa ordinanza di rimessione ove i detti para-metri sono stati riportati. In ordine alla eccepita inammissibilità della pronuncia additiva sollecitata dal giudice aquo, si osserva come l’intervento della Corte si limiterebbe a ripristinare la disciplinaprevigente. Nel merito, si rileva che, pur essendo il legislatore siciliano titolare di potestà normativa pri-maria nella materia, nella specie mancherebbero quelle situazioni particolari, esclusive delterritorio della Regione che sole giustificherebbero norme derogatorie del divieto di cumu-lo tra le cariche in questione.

6. - In prossimità dell’udienza pubblica G.A. ha depositato una memoria nella quale, oltrea ribadire le difese svolte nell’atto di intervento, sostiene l’inammissibilità del tentativo delricorrente nel giudizio a quo di integrare i termini normativi della questioneprospettata dal Tribunale, individuando disposizioni diverse da quelle censurate dal rimet-tente. La parte privata afferma, inoltre, che la questione, per come formulata dal giudice a quo,sarebbe volta a censurare un’omissione legislativa e perciò sarebbe inammissibile. Ulterioreprofilo di inammissibilità deriverebbe dal petitum formulato dal Tribunale, il quale consi-sterebbe nella richiesta alla Corte di una pronuncia manipolativa con effetti aggiuntivi, purin presenza di una riserva di legge. Una scelta del genere nel settore elettorale sarebbe riser-vata alla discrezionalità del legislatore, al quale spetterebbe di individuare il regime norma-tivo più appropriato e proporzionato, che potrebbe consistere non solo nel configurare unacausa di incompatibilità, ma anche nel prevedere l’obbligo di astenersi o di dichiarare l’esi-stenza di un conflitto di interessi. La difesa della parte privata contesta poi che il Tribunale ritenga direttamente applicabili allaRegione siciliana l’art. 122 Cost. e la legge n. 165 del 2004, i quali, invece, si riferirebbe-ro soltanto alle Regioni a statuto ordinario. Infine, nella memoria si ribadisce l’inconferenza dell’art. 5 dello statuto, evocato quale para-metro dal rimettente.

Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Palermo dubita della legittimità costituzionale della legge della Regionesiciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana),«così come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevedel’incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un Comune» di grandi

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dimensioni. Ciò in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 122 della Costituzione e all’art. 5 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana). La suddetta legge 5 dicembre 2007, n. 22, (Norme in materia di ineleggibilità e di incom-patibilità dei deputati regionali) ha, infatti, eliminato la precedente previsione della incom-patibilità della carica di deputato regionale con l’ufficio di sindaco o di assessore nei Comunipiu’ popolosi della Regione. Ciò sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. in relazione al principio di eguaglianza,nella importante materia della accessibilità alle cariche elettive, dal momento che determi-nerebbe una disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni, tenute ad una sostanziale uni-formità secondo la costante giurisprudenza di questa Corte. Contrasterebbe, inoltre, con l’art.122 Cost. e i principi espressi dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazionedell’articolo 122, primo comma, della Costituzione) e, in particolare, dall’art. 2, comma 1,lettera c) di detta legge «sia che si ritenga che tale corpo normativo disciplini direttamente icriteri» della legislazione elettorale anche delle Regioni a statuto speciale, sia che si ritenga-no tali norme espressione di principi generali dell’ordinamento cui anche tali Regioni devo-no attenersi. Al tempo stesso, la possibilità di svolgere contemporaneamente le funzioni di consigliereregionale e di amministratore locale in un Comune avente una significativa popolazionecontrasterebbe con il principio costituzionale del buon andamento della pubblica ammini-strazione, in quanto non impedirebbe il verificarsi del conflitto di interessi ravvisabile nelcontemporaneo esercizio di funzioni legislative e politiche nell’Assemblea regionale e digestione in un ente locale, che sotto molti profili risente delle scelte operate dalla Regione. Sarebbe infine violato anche l’art. 5 dello statuto regionale, poiché la mancata previsionedell’incompatibilità tra la carica di deputato dell’Assemblea regionale e quella di assessoredi un popoloso Comune darebbe luogo ad «un conflitto di interessi fra l’impegno del depu-tato a tutelare il bene inseparabile dell’Italia e della Regione e quello di rappresentare gliinteressi del Comune».

2. - La questione è ammissibile, essendo infondate le molteplici eccezioni di inammissibili-tà sollevate dalle difese della Regione siciliana e del resistente nel giudizio principale. 2.1 - Innanzitutto, si eccepisce che le censure formulate dal rimettente avrebbero ad oggettol’intera legge regionale n. 29 del 1951, senza che siano specificamente individuate le normesospettate di incostituzionalità. Ciò comporterebbe l’assoluta indeterminatezza dei termininormativi della questione e dunque l’inammissibilità della medesima. È ben vero che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l’impugnazione di un’in-tera legge o corpo normativo, senza che siano precisate le disposizioni censurate,«risulta inficiata da genericità ed eterogeneità tali da determinare l’inammissibilitàdella questione così sollevata» (sentenze n. 235 del 2009, n. 372 del 2008). Ciò inquanto la genericità delle censure non consente l’individuazione della questioneoggetto dello scrutinio di costituzionalità. Tuttavia, sono considerate ammissibili leimpugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvol-te nelle censure, ovvero allorché sia possibile individuare con chiarezza le normecensurate. Nel caso oggetto del presente giudizio è palese che il giudice a quo non si è riferito generi-camente alla legge regionale n. 29 del 1951, ma ha censurato questa legge «come modifi-cata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità deldeputato regionale che sia anche assessore di un Comune». D’altra parte, la legge regionalen. 22 del 2007 è specificamente volta ad innovare le previgenti norme in materia di ineleg-gibilità e di incompatibilità dei deputati regionali. Conseguentemente, benché non siano state nominativamente indicate dal rimettente, ledisposizioni censurate sono certamente identificabili in quelle che disciplinano le causedi incompatibilità all’ufficio di deputato regionale.

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2.2. - La difesa della Regione ha,inoltre, eccepito l’inammissibilità della questione per«carenza di descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo». In realtà, il Tribunale di Palermo nell’ordinanza di rimessione ha dato conto, per quanto inmodo sintetico, della fattispecie al suo esame, riferendo che il giudizio è promosso da uncandidato non eletto e che ha ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta decadenza di undeputato regionale dalla sua carica per sopravvenuta incompatibilità conseguente alla nomi-na del medesimo a vice-sindaco del Comune di Messina. Riferisce, inoltre, il giudice a quoche il ricorrente ha eccepito l’illegittimità costituzionale della legge reg. n. 29 del 1951,come modificata dalla legge reg. n. 22 del 2007, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost. Gli elementi di fatto riportati dal giudice a quo, per quanto scarni, appaiono sufficienti a con-sentire alla Corte una valutazione della rilevanza della questione, di tal che anche tale ecce-zione deve essere rigettata. 2.3. - Destituita di fondamento appare, altresì, l’eccezione di inammissibilità, formulata siadalla difesa regionale, sia dalla parte resistente nel giudizio principale, in ragione della moti-vazione solo indiretta dell’ordinanza, poiché svolta per relationem agli scritti difensivi delleparti. Anzitutto, il rimettente, prima di affermare la non manifesta infondatezza della que-stione «in relazione ai parametri invocati dal ricorrente, da intendersi qui integralmente tra-scritti e a cui espressamente si rinvia per brevità», ha sintetizzato le relative motivazioni, dimodo che le argomentazioni a sostegno delle censure risultano chiaramente dalla stessaordinanza di rimessione, senza rinvio ad atti ad essa esterni. Inoltre, ai parametri individuati dal ricorrente il Tribunale ne aggiunge altri, motivandoli spe-cificamente e formulando distinte censure. 2.4. - Del pari infondata è l’eccezione, formulata dalla Regione, di inammissibilità delle que-stioni per omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione. In realtà, il giudice a quo si fa espressamente carico di tale onere, ma esclude in modo nonimplausibile che sia possibile addivenire ad «un’interpretazione costituzionalmente orienta-ta delle norme, visto il divieto di interpretare in modo estensivo le cause di ineleggibilità eincompatibilità». 2.5. - La Regione siciliana ha eccepito l’inammissibilità della questione prospettata anche inriferimento all’art. 122 Cost., in quanto il giudice rimettente avrebbe evocato come parame-tro una norma del titolo V della Costituzione senza motivare in ordine alla sua applicabilitàalla Regione siciliana. Anche tale eccezione deve essere rigettata, dal momento che il Tribunale, pur se in modosintetico, fornisce una motivazione sufficiente sul punto, là dove lamenta la violazionedell’art. 2 della legge n. 165 del 2004 quale norma interposta all’art. 122 Cost., sia se «siritenga che tale corpo normativo (art. 122 Cost. ed art. 2, comma 1, lettera c, della leggen. 165 del 2004) disciplini direttamente i criteri di legislazione sulla materia elettoraleanche delle Regioni a statuto speciale, sia se tale corpo normativo si debba ritenereespressione dei principi fondamentali dell’ordinamento ai quali anche le Regioni a statu-to speciale devono attenersi nel disciplinare una materia comunque assegnata alla loroautonomia».

3. - In via preliminare alla considerazione del merito della questione posta, appare opportu-no richiamare le recenti modificazioni operate dal legislatore siciliano in tema di incompati-bilità dei consiglieri regionali. Anteriormente alle modifiche introdotte nel 2007, la legge regionale n. 29 del 1951 (cheera già stata oggetto, nel corso del tempo, di numerosi interventi di modifica) prevedevaall’art. 8, comma 1, alinea 4, che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale «iSindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che sianocapoluoghi di Provincia regionale o sedi delle attuali Amministrazioni straordinarie delleProvince, nonché i Presidenti e gli Assessori di dette amministrazioni». Al tempo stesso, ilcomma 3 dell’art. 62 della medesima legge prevedeva che «l’ufficio di deputato regiona-

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le è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi» indicati - tra l’altro - nel comma 1 del-l’art. 8. La legge regionale n. 22 del 2007, all’originario scopo di uniformare la disciplina regiona-le di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati regionali a quella dettata per i componentidel Parlamento (come emerge dai lavori preparatori di questa legge), ha modificato le causedi ineleggibilità previste dall’art. 8 della legge reg. n. 29 del 1951 e ha introdotto un capoCapo III concernente specificamente la disciplina delle incompatibilità, mentre ha fattovenir meno il precedente parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità, aven-do abrogato, tramite l’art.1, comma 6, lettera a), l’art. 62 della legge regionale n. 29 del1951 (il parallelismo, invece, continua ad essere previsto dal comma 2 del nuovo art. 10-quinquies per alcune specifiche cause di ineleggibilità sopravvenuta). A seguito di tali modifiche, per quanto interessa gli amministratori locali, sono ineleggibilia deputato regionale: «a) i presidenti e gli assessori delle province regionali; b) i sindaci egli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell’ultimo censimento generale della popolazione». Al tempo stesso, essendo stato abrogato l’art. 62, la successiva assunzione di questi inca-richi amministrativi locali da parte di un deputato regionale non comporta piu’ incompa-tibilità. Successivamente all’ordinanza di rimessione, la legge regionale n. 29 del 1951 è stataulteriormente modificata dalla legge regionale 10 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ine-leggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), con cui si è inciso sulla disciplina deldecorso del termine per esercitare il diritto di opzione nell’ipotesi in cui l’incompatibi-lità sia stata accertata in sede giudiziale, e si è stabilito che le nuove disposizioni si appli-cano anche ai giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina (art.10-sexies della legge n. 29 del 1951).

4. - Nel merito, la questione è fondata. 4.1 - La potestà legislativa della Regione siciliana in materia elettorale differisce da quelladelle Regioni ordinarie, dal momento che essa, ai sensi dell’art. 3, primo comma, e del-l’art. 9, terzo comma, dello statuto speciale (sostituiti ad opera dell’art. 1 della legge costi-tuzionale 31 gennaio 2001, n. 2 recante «Disposizioni concernenti l’elezione diretta deiPresidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e diBolzano»), è titolare in materia di potestà legislativa di tipo primario, la quale deve peral-tro svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico dellaRepubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto. Per quanto attiene specificamen-te al tema posto dal presente giudizio, l’art. 3, settimo comma, dello statuto determina diret-tamente alcune incompatibilità e l’art. 9 rinvia alla legge regionale al fine di introdurrealtre «eventuali incompatibilità con l’ufficio di Deputato regionale o con la titolaritàdi altre cariche o uffici». Questa Corte, attraverso una costante giurisprudenza, non di rado relativa a leggi della stes-sa Regione siciliana, ha affermato che l’esercizio del potere legislativo da parte delleRegioni in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggi-bilità e la incompatibilità alle cariche elettive incontra necessariamente il limite del rispettodel principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51 Cost. In que-st’ambito, di recente, la sentenza n. 288 del 2007 ha affermato che «questa Corte in speci-fico riferimento alla potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in tema di ine-leggibilità ed incompatibilità dei consiglieri degli enti locali (di cui agli artt. 14, lettera o, e15, terzo comma, dello statuto) ha in molte occasioni affermato che la disciplina regio-nale d’accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legi-slazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale discen-dente dall’identità di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettivecomunità locali, quale che sia la Regione di appartenenza».

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E, benché la Corte abbia ritenuto che la potestà legislativa della Regione siciliana in temadi elezioni dell’Assemblea regionale sia piu’ ampia rispetto a quella relativa alle elezionidegli enti locali (sentenze n. 162 e n. 20 del 1985; n. 108 del 1969), anch’essa, tuttavia,incontra sicuramente un limite nell’esigenza di garantire che sia rispettato il diritto di elet-torato passivo in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale. Infatti, proprio il principio di cui all’art. 51 Cost. svolge «il ruolo di garanzia generale diun diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviola-bilità (ex art. 2 della Costituzione)» (sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del1990). La giurisprudenza costituzionale ha, peraltro, piu’ volte precisato che il riconoscimento ditali limiti non vuol dire disconoscere la potestà legislativa primaria di cui è titolare laRegione, ma significa tutelare il fondamentale diritto di elettorato passivo, trattandosi «di undiritto che, essendo intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disci-plinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessicostituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tracittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il luogo di appartenenza» (cfr. ex plurimissentenza n. 235 del 1988). Pertanto, nell’esercizio di una competenza legislativa come quella prevista dallo statu-to siciliano, si possono anche diversificare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, maoccorre che ciò avvenga sulla base di «condizioni peculiari locali», che quindi «debbonoessere congruamente e ragionevolmente apprezzati[e] dal legislatore siciliano» (sentenza n.276 del 1997). Né questa conclusione muta se la legislazione regionale - come nel caso in esame - tendead ampliare (e non a ridurre) per una categoria di soggetti il diritto di elettorato passivorispetto alle regole vigenti in generale, dal momento che anche una disciplina di questotipo comprime indirettamente gli analoghi diritti di altri soggetti interessati. In tal senso si sono pronunciate la sentenza n. 84 del 1994, relativa ad un’ipotesi di sop-pressione di una fattispecie di ineleggibilità alla carica di deputato regionale, prevista inve-ce sia per i membri del Parlamento, sia per i consiglieri regionali nelle Regioni a statutoordinario, e la sentenza n. 463 del 1992, relativa alla mancata previsione di un’ipotesi di ine-leggibilità alla carica di consigliere comunale. In entrambi questi casi (aventi ad oggetto leggi della Regione siciliana) la Corte ha ritenu-to che discipline differenziate sono legittime sul piano costituzionale, solo se trovano ragio-nevole fondamento in situazioni peculiari idonee a giustificare il trattamento privilegiatoriconosciuto dalle disposizioni censurate. 4.2. - Non vi è dubbio che la legge regionale n. 22 del 2007, abrogando l’art. 62 della leggeregionale n. 29 del 1951 ed in particolare la previsione della incompatibilità sopravvenu-ta per avere il deputato regionale assunto durante il suo mandato l’incarico di sindaco o diassessore comunale, ha posto in essere (senza che fosse palesata alcuna specifica ragione)una disciplina che si allontana da una linea di tendenza ben radicata nell’ordinamento giuri-dico. Nella previgente legislazione statale relativa alla incompatibilità dei consiglieri delleRegioni ad autonomia ordinaria era previsto che «l’ufficio di consigliere regionale fosseincompatibile con quello .... di presidente e di assessore di Giunta provinciale e di sindaco edi assessore di comuni compresi nella Regione» e che queste incompatibilità fossero rileva-bili anche se successive all’elezione al Consiglio regionale (artt. 6 e 7, terzo comma, dellalegge 17 febbraio 1968, n.108, recante «Norme per le elezioni dei Consigli regionali delleRegioni a statuto normale»).Anche la successiva legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità edincompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscriziona-le e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), disponeche «le cariche di presidente e di assessore di Giunta provinciale, di sindaco e di assessore

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dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di con-sigliere regionale» e che l’effetto di decadenza si produce in presenza di cause di incom-patibilità «sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa» (artt.4, primo comma, e 6, secondo comma, della legge n. 154 del 1981, la quale è stata abro-gata dall’art. 274 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’or-dinamento degli enti locali», facendosi espressamente «salve le disposizioni previste per iconsiglieri regionali»). Dunque, per tale legge il cumulo degli uffici rileva come causa di incompatibilità anche nelcaso in cui esso sia sopravvenuto all’elezione, imponendo di esercitare l’opzione in favo-re di una delle due cariche ricoperte. Anche il vigente d.lgs. n. 267 del 2000, nel disciplinare le cause ostative al cumulo dellecariche elettive, prevede non solo la incompatibilità con l’ufficio di consigliere regionale deipresidenti ed assessori provinciali e dei sindaci ed assessori di un Comune compreso nel ter-ritorio regionale, ma anche che «le cause di incompatibilità, sia che esistano al momentodella elezione, sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cari-che» (artt. 65, comma 1, e 68, comma 2). È altrettanto vero, tuttavia, che una simile scelta normativa va apprezzata con riferimento alprocesso, attivatosi nelle Regioni ordinarie, di allentamento della rigida disciplina unitariadel regime di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, originato dalla revi-sione dell’art. 122 Cost. e concretamente avviato dall’indirizzo legislativo che ne è seguito. Infatti, la legge n. 165 del 2004, con cui si è posta in essere la disciplina statale di cornice,relativa, tra l’altro, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità che qui interessano, lasciaampio spazio, salvo talune ipotesi più analitiche, ad una articolazione, da parte dellegislato-re regionale, delle concrete fattispecie rilevanti: esse, man mano che le Regioni ordinarielegifereranno, sono destinate a trovare applicazione in luogo di quanto previsto dalla leggen. 154 del 1981, che continua nel frattempo a spiegare efficacia, in virtù del principio dicontinuità dell’ordinamento giuridico (ordinanze n. 223 del 2003 e n. 383 del 2002). è evidente che la Regione siciliana non può incontrare, nell’esercizio della propria pote-stà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi dell’art. 122 Cost., si impongo-no alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell’art. 10 della legge costitu-zionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione). Nelcontempo, sulla base della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, la suddettaRegione non potrà però sottrarsi, se non laddove ricorrano «condizioni peculiari locali»,all’applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano espressivi del-l’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. Tra tali principi, assume rilievo il vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggi-bilità sopravvenute come cause di incompatibilità. L’art. 2, comma 1, lettera c) della leggen. 165 del 2004 stabilisce, infatti, che debba applicarsi la disciplina delle incompatibili-tà alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, «qualora ricorrano» casi di con-flitto fra le funzioni dei consiglieri regionali «e altre situazioni o cariche, comprese quel-le elettive, suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle Regioni, di com-promettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il liberoespletamento della carica elettiva» (artt. 2, comma 1, lettera c, e 3, comma 1, lettera a, didetta legge). Ciò che emerge dalla legislazione nazionale relativa alle Regioni ordinarie è, dunque, laprevisione del parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità soprav-venute, con riguardo all’esigenza, indicata dalla legge, di preservare la libertà nell’eserci-zio della carica di consigliere, ocomunquei principi espressi dall’art. 97 Cost. con riguardoall’operato della pubblica amministrazione. Non si tratta, pertanto, di applicare un principio fondamentale - tipico di una materia legisla-tiva ripartita - ad una Regione dotata di potestà legislativa primaria, ma di dedurre,anche dalla ripetizione nella legge n. 165 del 2004 del principio secondo cui il consigliere

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regionale non può assumere durante il proprio mandato alcuni uffici che gli avrebberoprecluso la eleggibilità, l’esistenza di una situazione contrastante con gli artt. 3 e 51 Cost. Né a queste conclusioni si oppongono nei lavori preparatori della legge n. 22 del 2007,ragioni speciali o esclusive della realtà siciliana che possano giustificare l’adozione di unadisciplina diversa rispetto a quella posta a livello nazionale. 4.3. - Pertanto, la Regione siciliana è tenuta a prevedere come causa di incompatibilità lasopravvenienza di una ipotesi già costituente ragione di ineleggibilità, ove sussista la con-dizione prevista dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004. Ciò posto, va rilevato che, in base all’art. 8 della legge regionale n. 29 del 1951, non sonoeleggibili a deputato regionale i sindaci e gli assessori dei Comuni, compresi nel territoriodella Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell’ul-timo censimento generale della popolazione. Resta allora da verificare se, nel caso in esame, il cumulo tra l’ufficio regionale e quellolocale sia suscettibile di compromettere il libero espletamento della carica o comunque iprincipi tutelati dall’art. 97 Cost., giacché, in tal caso, illegittimamente il legislatore sicilia-no avrebbe omesso di assicurare il parallelismo tra cause di ineleggibilità e cause di incom-patibilità verificatesi dopo l’elezione a deputato regionale. Questa Corte ha già avuto modo di ritenere, sia pure in linea di principio, contrario all’art.97 Cost. il predetto cumulo delle cariche. Infatti nella sentenza n. 201 del 2003 - sia pure con riferimento all’ipotesi speculare previ-sta dall’art. 65 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggisull’ordinamentodegli enti locali), il quale configura l’incompatibilità dei sindaci e degli assessori alla cari-ca di consigliere regionale - si è affermato che tale disposizione esprime il principio secon-do cui esistono «ragioni che ostano all’unione nella stessa persona delle cariche di sindacoo assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la leggepredisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione pos-sano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni localie, in ultima istanza, sull’efficienza e sull’imparzialità delle funzioni, secondo quella cheè la ratio delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell’art. 97,primo comma, della Costituzione (sentenze n. 97 del 1991 e n. 5 del 1978). In sintesi: ilco-esercizio delle cariche in questione è, a quei fini, in linea di massima, da escludere». Dunque, questa Corte ha individuato l’esistenza di un divieto di cumulo di cariche oveciò si ripercuota negativamente sull’efficienza e imparzialità delle funzioni ed ha affer-mato che tale principio trova fondamento costituzionale nell’art. 97 Cost. (su tale fondamen-to delle cause di incompatibilità, si vedano, altresì, le sentenze n. 44 del 1997 e n. 235 del1988). Nella citata pronuncia (sentenza n. 201 del 2003), peraltro, la Corte ha anche chiarito chedopo la riforma dell’art. 122 Cost. le Regioni possono operare scelte diverse nello svolgi-mento del principio in questione, nel senso di introdurre anche temperamenti alla radica-le esclusione del cumulo tra le due cariche. E tuttavia tale potere discrezionale trova unlimite nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo dellefunzioni, con la conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una sostan-ziale elusione (nella fattispecie esaminata in questa sentenza la Corte ha dichiarato l’ille-gittimità di una disposizione della legge di una Regione che si risolveva, in concreto, inun sostanziale svuotamento del principio in quanto circoscriveva l’operatività della causaostativa ad ipotesi del tutto marginali). È altresì desumibile da questa sentenza che unanon irragionevole causa di affievolimento del divieto in questione può essere costituita dalleridotte dimensioni territoriali del Comune, ove il consigliere regionale venga a ricoprire lacarica di sindaco o assessore. Con specifico riferimento alla realtà siciliana, siffatta consi-derazione ha trovato spazio nella previsione del già rammentato art. 8 della legge reg. n. 29del 1951, che limita l’ineleggibilità all’ufficio di deputato regionale ai soli amministratoridei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.

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Nel medesimo modo, potrà stimarsi non difforme dall’art. 97 Cost. la corrispondente pre-visione che si impone, in virtù del principio del parallelismo sopra richiamato, con riguar-do alla speculare causa di incompatibilità. Dunque, il combinato disposto degli art. 3, 51 e 97 Cost. impone alla Regione siciliana diintrodurre a motivo di incompatibilità all’ufficio di deputato regionale la sopravvenutaricorrenza della causa di ineleggibilità della carica di sindaco e di assessore, con riferimen-to ai soli Comuni con popolazione superiore alla soglia di ventimila abitanti. 4.4. - Come agevolmente deducibile da quanto appena osservato, la dichiarazione di incosti-tuzionalità della omessa previsione della causa di incompatibilità in esame non può ritener-si preclusa dall’essere la materia riservata alla discrezionalità del legislatore, come eccepi-to dalla parte privata resistente nel giudizio a quo, giacchè il limite dimensionale cui sirapporta l’operatività della causa di incompatibilità discende direttamente ed univocamentedall’assetto normativo vigente nella Regione siciliana. Nel caso in esame, la Corte deve infatti dare attuazione ai principi sopra individuati deldivieto del cumulo delle cariche e del parallelismo fra le cause di ineleggibilità e quelle diincompatibilità sopravvenute. Il legislatore siciliano, con la legge reg. n. 22 del 2007 se daun lato ha disatteso tali principi, ha dall’altro lato contestualmente rideterminato la cate-goria della ineleggibilità a consigliere regionale dei sindaci e degli assessori dei Comuni,compresi nel territorio della Regione, circoscrivendola a quelli con popolazione superiore aventimila abitanti. Questa Corte dàsemplicemente attuazione al principio sopra individuato, che impone diconfigurare l’incompatibilitànelle medesime ipotesi ed entro gli stessi limiti in cui la leggeregionale prevede una causa di ineleggibilità. Di conseguenza deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge regionale n.29 del 1951, nella parte in cui non prevede l’incompatibilitàtra l’ufficio di deputato regio-nale e la sopravvenuta caricadi sindaco o assessore di un Comune, compreso nel territoriodella Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

5. - Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal rimettente.

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n.29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), così come modificata dallalegge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibi-lità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio dideputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compresonel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

Il Presidente: Amirante Il redattore: De Siervo Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010

Requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili

interpretativi ed applicativi.

Indice1. Premessa

2. Inquadramento generaleObblighi della stazione appaltante Applicazione agli appalti sotto soglia Possesso dei requisiti Acquisizione d’ufficio delle informazioni Oneri dei partecipanti Obblighi di comunicazione al casellario e di consultazione Procedimento in contradditorio Inapplicabilità ad aziende e società sottoposte a sequestro o confisca

3. Stato di fallimento o procedure analoghe (articolo 38, comma 1, lett. a) Soppressione dell’amministrazione controllata Esclusione in caso di liquidazione coatta amministrativa Ammissibilità alla gara dell’operatore in liquidazione volontaria Ammissibilità alla gara dell’operatore in amministrazione straordinaria Esclusione in caso di concordato preventivo

4. Misure di prevenzione (articolo 38, comma 1, lett. b) Esclusione per chi è soggetto a misure di prevenzione Autonomia del procedimento per l’applicazione delle misure Pendenza del procedimento Estensione dell’incapacità a contrarre Riabilitazione Esclusione per condanne per determinati reati Informative interdittive Informativa supplementare atipica

5. Sentenze di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale e reati di parte-cipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (articolo 38, comma1, lett. c) Esclusione per reati gravi Incidenza sulla moralità professionale Gravità del reato Fattispecie di reato rilevanti Portata dell’espressione «in danno dello Stato o della Comunità» Esclusione ex se per determinati reati comunitari Partecipazione ad un’organizzazione criminaleEspresso riferimento al decreto penale di condanna Riabilitazione ed estinzione Contenuti dell’obbligo dichiarativo Profili soggettivi della causa di esclusione Interruzione del nesso di identificazione tra operatore e condannato Dichiarazione relativa ai soggetti cessati

6. Divieto di intestazione fiduciaria (articolo 38, comma 1, lett. d)

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Esclusione per intestazione fiduciaria Caratteri e finalità Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie

7. Violazioni in materia di sicurezza ed obblighi derivanti da rapporti di lavoro (articolo 38,comma 1, lett. e) Esclusione per violazione della normativa in materia di sicurezza Individuazione delle fattispecie Valutazione della gravità Definitività

8. Negligenza ed errori gravi nell’attività professionale (articolo 38, comma 1, lett. f) Violazione del dovere di diligenza con dolo o colpa grave Valutazione della stazione appaltante Esclusione per errore grave attinente all’attività professionale

9. Irregolarità fiscali (articolo 38, comma 1, lett. g) Esclusione per irregolarità fiscale salvo completa regolarizzazione Violazioni definitivamente accertate Durata dell’efficacia ostativa

10. Falsa dichiarazione (articolo 38, comma 1, lett. h) Falsa dichiarazione con grave colpevolezza Obbligo di segnalazione all’Autorità Decorrenza del termine Annotazione nel casellario informatico Valutazione da parte dell’Autorità

11. Irregolarità contributive (articolo 38, comma 1, lett. i) Irregolarità contributiva Soglia di gravità del DURC Definitività dell’accertamento Validità temporale

12. Normativa sul collocamento dei soggetti disabili (articolo 38, comma 1, lett. l) Esclusione per mancato rispetto della normativa sui disabili

13. Sanzioni interdittive (articolo 38, comma 1, lett. m) Esclusione automatica dipendente da specifiche norme di legge Sanzione interdittiva ex d.lgs. n. 231/2001 Sanzione interdittiva ex art. 14 d.lgs. n. 81/2008 Provvedimento interdittivo Norma di chiusura

14. Sospensione o revoca dell’attestazione SOA (articolo 38, comma 1, lett. m-bis) Sospensione o revoca dell’attestazione SOA per falsa documentazione o dichiarazioni men-daci

15. Omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione (articolo 38, comma 1, lett.m-ter)Esclusione per omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione Comunicazione del procuratore della Repubblica Ambito di applicazione soggettiva ed esimenti Decorrenza del periodo triennale

16. Rapporti di controllo e collegamento sostanziale (articolo 38, comma 1, lett. m-quater) Esclusione per accertata imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale Evoluzione normativa Allegato

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1. PremessaQuesta Autorità, con le determinazioni n. 16/23 del 5 dicembre 2001 e n. 13 del 15 luglio2003, ha fornito indicazioni interpretative in merito ai requisiti generali per la partecipazio-ne alle procedure di affidamento degli appalti e di concessione di lavori pubblici ai sensi del-l’articolo 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.Alla luce del mutato assetto normativo introdotto dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (d’orainnanzi «Codice») si è ritenuto opportuno riesaminare la materia, tenendo conto dei quesitipervenuti e delle questioni poste all’attenzione dell’Autorità. A tal fine, in attuazione delledisposizioni di cui all’art. 8 del Codice, l’Autorità ha predisposto un documento riassuntivodelle tematiche apparse di maggior rilievo, individuate in base alle indicazioni emerse dallaprassi applicativa ed all’impatto atteso sui destinatari del provvedimento (stazioni appaltan-ti ed operatori privati). In applicazione del principio di collaborazione e di ascolto delleistanze degli operatori, l’Autorità ha avviato una formale procedura di consultazione preven-tiva online e un’audizione per garantire la partecipazione diretta e fattiva delle amministra-zioni e delle categorie interessate. L’Autorità ha adottato la seguente determinazione, pertan-to, con una consapevole valutazione di impatto positivo sotto il profilo di una maggiore cer-tezza dei rapporti, di una più accentuata garanzia delle procedure, di una migliore efficienzadelle relazioni di mercato.

2. Inquadramento generaleObblighi della stazione appaltanteLa norma recepisce il contenuto dell’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE, senza distingue-re tra cause di esclusione obbligatoria e facoltativa, come invece avviene nella citata diretti-va: pertanto, in presenza di una delle ipotesi ricomprese nell’articolo 38, sussiste l’obbligoin capo alla stazione appaltante di escludere il concorrente, nonché l’impossibilità di stipu-lare il contratto ovvero il subappalto, essendo venuta meno l’affidabilità morale e l’elemen-to fiduciario dell’operatore economico.

Applicazione agli appalti sotto soglia La normativa in questione si applica sia agli appalti di importo superiore alle soglie comu-nitarie sia a quelli di importo inferiore in base all’articolo 121 del Codice, con riferimento ailavori, ed all’articolo 124, comma 7, per quanto attiene ai servizi e alle forniture; tale ultimadisposizione demanda al regolamento attuativo di disciplinare, secondo criteri di semplifica-zione rispetto alle norme dettate dal Codice per gli appalti di importo superiore alle sogliecomunitarie, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici, con ciò implicitamentestabilendo che, fino a tale momento, trova integrale applicazione l’articolo 38. Peraltro, loschema di regolamento attuativo, approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri,conferma l’applicabilità di tutti i requisiti generali previsti dall’articolo 38.

Possesso dei requisitiI requisiti elencati devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla garaal momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di par-tecipazione nel caso di procedure ristrette e devono perdurare per tutto lo svolgimento dellaprocedura di affidamento fino alla stipula del contratto.Nel caso di subappalto, momento saliente è quello del rilascio dell’autorizzazione.A norma del comma 2 dell’articolo 38, l’operatore economico può attestare il possesso ditutti i requisiti elencati nel comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva, nella quale devonoessere anche indicate le eventuali condanne per le quali sia stato accordato il beneficio dellanon menzione, in conformità all’articolo 77-bis del d.P.R. n. 445/2000.a91

Acquisizione d’ufficio delle informazioniLe stazioni appaltanti, ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000, effettuano la verificadel possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 38 e dichiarati dagli operatori economici in

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autocertificazione, acquisendo «d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, daparte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per ilreperimento delle informazioni o dei dati richiesti»; si evidenzia che, ai sensi della legge 28gennaio 2009 n. 2 , le stazioni appaltanti pubbliche devono acquisire d’ufficio il DocumentoUnico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), anche attraverso strumenti informatici.

Oneri dei partecipantiCiascun operatore economico partecipante ha, quindi, l’onere di dichiarare tutte le situazio-ni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine genera-le espressamente previsti dalla norma.

Obblighi di comunicazione al casellario e di consultazioneCon le modalità e nei termini di cui alle determinazioni n. 1 del 2005 e n. 1 del 2008, sussi-ste l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all’Autorità, informandone contestual-mente l’operatore economico, le esclusioni dalle gare, ivi comprese quelle disposte per leipotesi di falsa dichiarazione, affinché vengano annotate nel casellario informatico (cfr. arti-colo 27 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 ed articolo 7, comma 10, del Codice). La segnala-zione all’Autorità non è limitata al caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine specialein sede di controllo a campione, ai sensi dell’art. 48 del Codice, ma va effettuata anche aseguito di difetto dei requisiti di ordine generale, come più volte affermato dal giudice ammi-nistrativo di secondo grado (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n.4906; Cons. Stato,sez. V, 12 febbraio 2007, n.554; Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2004, n.5792). Ciò risultaanche in linea con quanto espressamente disposto nello schema di regolamento ex articolo 5del Codice sopra citato per quanto concerne l’inserimento dei dati nel casellario informaticopresso l’Osservatorio.Le stazioni appaltanti sono, inoltre, tenute a consultare il casellario informatico nel corsodelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per l’individuazione degli operatorieconomici nei cui confronti sussistano cause di esclusione, secondo le procedure attualmen-te indicate sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it).

Procedimento in contradditorioCon l’operatore economico escluso, per aver fornito dati o documenti non veritieri circa ilpossesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di gara, viene instauratoun procedimento in contraddittorio ai fini dell’annotazione nel casellario informatico, comedisciplinato dall’allegato alla presente determinazione; l’Autorità può comminare la sanzio-ne pecuniaria prevista dall’articolo 6, comma 11, del Codice.

Inapplicabilità ad aziende e società sottoposte a sequestro o confisca Deve, inoltre, essere tenuto presente che la legge 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato l’arti-colo 38, introducendo un nuovo comma (1-bis), ai sensi del quale l’articolo 38 non si appli-ca alle aziende o alle società che sono sottoposte a misure di sequestro o confisca. Il seque-stro e la confisca dei patrimoni illeciti, come noto, possono essere disposti, secondo i casi,sia in sede di giudizio penale sia in sede di procedimento finalizzato all’applicazione di unamisura di prevenzione.

3. Stato di fallimento o procedure analoghe (articolo 38, comma 1, lett. a)La disposizione esclude i soggetti «che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coat-ta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiara-zione di una di tali situazioni».Essa consente alle stazioni appaltanti di escludere un operatore economico qualora lo stessoversi in uno stato di crisi tale da comprometterne l’affidabilità economica e porre in discus-sione l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.Lo stato di insolvenza è accertato con la sentenza dichiarativa del fallimento, che comporta,pertanto, l’obbligo di esclusione del soggetto fallito.

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Soppressione dell’amministrazione controllataNell’articolo non compare il riferimento all’amministrazione controllata, compresa fra lecause di esclusione dall’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE (come pure dalla previgentenormativa in materia di appalti pubblici), a motivo della intervenuta soppressione dell’isti-tuto per effetto dell’articolo 147, comma 1, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che ha abrogato iltitolo IV «Dell’Amministrazione controllata», articoli 187-193, della legge fallimentare (r.d.16 marzo 1942, n. 267).

Esclusione in caso di liquidazione coatta amministrativaLa liquidazione coatta amministrativa può conseguire ad accertamento giudiziale dello statod’insolvenza con sentenza del tribunale, ai sensi dell’articolo 195 della legge fallimentare.

Ammissibilità alla gara dell’operatore in liquidazione volontariaDiversamente, la liquidazione volontaria non attesta uno stato di insolvenza tale da integra-re una causa di esclusione; si condivide in tal senso l’orientamento espresso in merito dalgiudice amministrativo di seconda istanza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 6 aprile 2006, n.1873), tenuto conto del fatto che con la liquidazione volontaria è ammessa la continuazione,anche parziale, dell’attività di impresa ai sensi dell’articolo 2490 c.c..

Ammissibilità alla gara dell’operatore in amministrazione straordinariaAnche l’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 non costituisceuna causa di esclusione dalla partecipazione alla gara, considerata l’incertezza del rinvio allesituazioni analoghe contenuto nell’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE e perché l’autoriz-zazione all’esercizio provvisorio, rilasciata in tale procedura, è volta alla conservazione del-l’impresa, cui viene consentito di continuare ad operare nel mercato in funzione del risana-mento dell’azienda.

Esclusione in caso di concordato preventivoUna differente valutazione deve essere effettuata nei confronti delle imprese sottoposte aconcordato preventivo, alla luce dell’espresso riferimento all’istituto contenuto nell’articolo38. Quindi, in aderenza alla lettera della legge, le imprese sottoposte a concordato preventi-vo non possono partecipare alle gare. De jure condendo, si rileva l’opportunità di un ulterio-re approfondimento della problematica, anche alla luce della rivisitazione dell’istituto ope-rata dal citato d.lgs. n. 5/2006, che sembra tesa a valorizzare l’obiettivo della riattivazionedell’attività imprenditoriale, in linea con quanto già avviene nel caso dell’amministrazionestraordinaria.La disposizione della lett. a) va coordinata con quanto previsto dal d.P.R. n.34/2000, il cuiarticolo 17, comma 1, lett. h) contempla, tra i requisiti generali ai fini della qualificazioneper le imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, l’inesistenza di una procedura diamministrazione straordinaria. Tale disposizione deve essere letta alla luce dell’articolo 253,comma 3 del Codice sopra citato e dell’articolo 40, comma 4, lett. d) del Codice, ove è pre-visto che il regolamento di attuazione ex articolo 5 definisce i requisiti di ordine generale aifini della qualificazione in conformità all’articolo 38; lo schema di regolamento, in via diapprovazione, stabilisce che detti requisiti sono quelli contenuti all’art.38. Si ritiene, pertan-to, che, anche in attesa dell’entrata in vigore del regolamento, le fattispecie rilevanti per otte-nere l’attestazione non possano discostarsi da quelle individuate dal legislatore per la parte-cipazione alle procedure di affidamento.

4. Misure di prevenzione (articolo 38, comma 1, lett. b)a103Esclusione per chi è soggetto a misure di prevenzioneLa disposizione si riferisce a soggetti «nei cui confronti è pendente procedimento per l’appli-cazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575;l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il diret-tore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta di

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società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società inaccomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tec-nico, se si tratta di altro tipo di società». Rispetto alla precedente formulazione in materia dilavori pubblici, la norma precisa che la pericolosità sociale per le società in accomandita sem-plice va accertata rispetto, oltre che al direttore tecnico, ai soli soci accomandatari e non indi-stintamente rispetto a tutti i soci. Inoltre, è stato previsto l’espresso riferimento alle cause osta-tive di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 che sancisce il divieto di con-cludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguar-danti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo,i noli a caldo e le forniture con posa in opera, determinato dal provvedimento definitivo diapplicazione della misura di prevenzione ai sensi del comma 2 del citato articolo 10.Il legislatore ha, in tal modo, attribuito rilievo alle (distinte) fattispecie dell’attività procedi-mentale che precede l’emanazione del provvedimento definitivo e dell’avvenuta irrogazionedella misura di prevenzione.

Autonomia del procedimento per l’applicazione delle misureIn via generale, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione è autonomoe distinto rispetto al procedimento penale. Perciò, la valutazione della pericolosità sociale,cui è subordinata l’applicazione della misura sanzionatoria, non implica necessariamentel’esistenza di un’eventuale condanna penale.Il procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione può prendere avvio dalmomento della richiesta al tribunale dell’applicazione della sorveglianza speciale da partedel questore, del procuratore nazionale antimafia o del procuratore della Repubblica, cuisegue l’iscrizione nei registri istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica epresso la cancelleria dei tribunali ai sensi dell’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Pendenza del procedimentoAi fini della definizione dell’ambito di applicazione della causa di esclusione, pertanto, ilprocedimento è da ritenersi pendente quando sia avvenuta l’annotazione della richiesta diapplicazione della misura nei menzionati registri.L’incapacità alla partecipazione alle gare è, quindi, prevista per la pendenza del procedimen-to, in quanto nel caso di avvenuta irrogazione della misura, si applica la causa ostativa allaconclusione di contratti di appalto prevista al menzionato articolo 10 della legge 31 maggio1965, n. 575, espressamente richiamato nella disposizione in commento.

Estensione dell’incapacità a contrarre L’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione può estendersi ai conviventi e aglienti di cui il soggetto, sottoposto a misura di sicurezza, è rappresentante o gestore, ai sensidel comma 4 del citato articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. L’estensione dell’in-capacità in esame, con durata quinquennale, agli indicati ulteriori soggetti non opera auto-maticamente, ma necessita di un’ apposita pronuncia del tribunale.

RiabilitazioneAi sensi dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, decorsi tre anni dalla cessazionedella misura di prevenzione, l’interessato può richiedere la riabilitazione che, se concessa,determina il venir meno degli effetti pregiudizievoli connessi a detta misura. Gli indiziati diappartenere ad associazioni di tipo mafioso o indiziati di uno dei reati di cui all’articolo 51,comma 3-bis del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quin-quies, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356) possono richiedere la riabilitazione dopo cinque anni dalla ces-sazione della misura di prevenzione.

Esclusione per condanne per determinati reatiL’articolo 10, comma 5-ter della legge n. 31 maggio 1965, n. 575 dispone, altresì, il divietodi concludere contratti di appalto con la pubblica amministrazione anche nei confronti delle

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persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in gradodi appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis del codice di procedurapenale, ovvero per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis (associazione ditipo mafioso anche straniera) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predettoarticolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stessoarticolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti opsicotrope).

Informative interdittiveAi sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e dell’articolo 10 del d.P.R. 3 giugno1998, n.252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti aggiudicatoridevono acquisire informazioni, inoltrando al prefetto specifica richiesta, prima di stipulare,approvare o autorizzare i contratti d’importo superiore alla soglia comunitaria ovvero per isubcontratti d’importo superiore ad euro 154.937,07. La stessa norma prevede, poi, due tipidi informative c.d. interdittive, che impediscono la contrattazione: a) l’informazione prefet-tizia che comunica la sussistenza, a carico dei soggetti responsabili dell’operatore economi-co ovvero dei soggetti familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, dellecause di divieto o di sospensione dei procedimenti (vale a dire cause di divieto, sospensio-ne, decadenza, previste dall’articolo 10 della citata legge n. 575/1965); b) l’informazioneprefettizia da cui risultino eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condiziona-re le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Informativa supplementare atipicaLa prassi dell’amministrazione, sviluppatasi sulla base dell’esegesi delle norme vigenti esostenuta dall’elaborazione giurisprudenziale, conosce anche un terzo tipo d’informativaprefettizia, la c.d. informativa supplementare atipica. Questa è fondata sull’accertamento dielementi i quali, pur denotando il pericolo di collegamento tra l’operatore economico e la cri-minalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità prevista dall’articolo 4 del d.lgs.8 agosto 1994, n. 490 per dar vita ad un effetto legale di divieto a contrarre. L’applicazionedella norma ai contratti ad evidenza pubblica trova riscontro nell’articolo 113 del r.d. 23maggio 1924, n. 827, secondo il quale per gravi motivi d’interesse pubblico o dello Stato, ilMinistro o l’autorità delegata può negare l’approvazione ai contratti, anche se riconosciutiregolari. In breve, l’informativa supplementare o atipica non preclude assolutamente e inde-rogabilmente la sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario, ma consente all’ammini-strazione appaltante di non stipulare il contratto sulla base di ragioni d’interesse pubblico.Tale potere di informazione atipica è espressione di un principio generale di collaborazionefra pubbliche amministrazioni, principio che viene in rilievo soprattutto quando siano ingioco interessi alla tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e dello svolgimento legaledelle attività economiche.

5. Sentenze di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale e reati di parte-cipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (articolo 38, comma1, lett. c)

Esclusione per reati graviLa preclusione alla partecipazione alle gare d’appalto contemplata alla lettera c), derivantedalla pronuncia di particolari sentenze di condanna, è da considerare alla stregua di unamisura cautelare stabilita dal legislatore al fine di evitare che la pubblica amministrazionecontratti con soggetti la cui condotta illecita sia valutata incompatibile con la realizzazionedi progetti d’interesse collettivo e con l’esborso di denaro pubblico. Non è, naturalmente,sufficiente la mera pendenza di un procedimento penale, ma deve trattarsi, in ogni caso, disentenze definitive. La disposizione detta una disciplina omogenea per tutte le categorie di

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appalti, superando le disarmonie e difficoltà interpretative che caratterizzavano la normativaprevigente con riferimento alle differenti formulazioni utilizzate dalle norme in tema di lavo-ri rispetto a quelle in tema di forniture e servizi.Le novità di maggior rilievo rispetto alla previgente disciplina delle cause di esclusionesono:a) la ridefinizione dei reati rilevanti ai fini dell’esclusione, connotati per lagravità e l’incidenza sulla moralità professionale, come già per i servizi e le forniture (e nonpiù sull’affidabilità morale e professionale), e il danno dello Stato o della Comunità europea;b) la previsione di una categoria specifica di reati di rilievo comunitario a fronte dei quali lastazione appaltante è tenuta a comminare in ogni caso l’esclusione, indipendentemente daqualsiasi valutazione in ordine alla gravità o all’incidenza sulla moralità professionale.

Incidenza sulla moralità professionalePer quanto riguarda l’incidenza sulla moralità professionale, il richiamo a questo concetto,in luogo dell’affidabilità morale e professionale, comporta una restrizione del campo diapplicazione della causa di esclusione limitando la rilevanza a quei fatti illeciti che manife-stano una radicale contraddizione con i principi deontologici della professione.L’espressione «moralità professionale» deve intendersi riferita non solo alle competenzeprofessionali ma, in senso più ampio ed articolato, alla condotta e alla gestione di tutta l’at-tività professionale. La giurisprudenza ha precisato che l’espressione moralità deve essereriferita ad ogni reato commesso nell’esercizio di una attività professionale, da chiunque eser-citata, con il solo limite della sua riconducibilità eziologica ad una attività lato sensu profes-sionale, senza alcun obbligo di circoscriverne l’ambito al settore degli appalti pubblici, o piùin generale, a quello dei contratti. Tale valutazione, quindi, va effettuata non in astratto, conriguardo al mero titolo del reato, ma tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, delpeso specifico dei reati ascritti e della prestazione che la ditta dovrà espletare se risulteràaggiudicataria.

Gravità del reatoQuanto alla gravità del reato, si tratta di un ulteriore elemento che deve essere oggetto divalutazione da parte della stazione appaltante rientrando, quindi, nell’ambito di quell’attivi-tà di ponderazione circostanziata e selettiva che la stessa è chiamata a svolgere a fronte dellasingola, concreta, fattispecie di reato, prendendo in esame tutti gli elementi che possono inci-dere negativamente sul vincolo fiduciario quali, ad esempio, l’elemento psicologico, l’epo-ca e la circostanza del fatto, il tempo trascorso dalla condanna, le eventuali recidive, il beneleso dal comportamento delittuoso, in relazione anche all’oggetto ed alle caratteristiche del-l’appalto.In assenza di parametri normativi fissi e predeterminati, la verifica dell’incidenza dei reatisulla moralità professionale delle imprese partecipanti alle gare di appalto attiene dunqueall’esercizio del potere discrezionale tecnico della pubblica amministrazione, che con ade-guata e congrua motivazione valuta l’idoneità del reato ad integrare la causa di esclusione inesame.

Fattispecie di reato rilevantiLe fattispecie di reato rilevanti ai fini dell’esclusione sono quelle relative a fatti la cui natu-ra e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazioneappaltante, per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto e laloro incidenza sul rapporto fiduciario; tra queste, si citano, a titolo esemplificativo, i reaticontro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, i reatiin materia ambientale, economica, finanziaria.In ogni caso, la stazione appaltante è chiamata ad effettuare una concreta valutazione dell’in-cidenza della condanna sul vincolo fiduciario, mediante una accurata indagine sul singolofatto, avendo riguardo al tipo di rapporto che deve essere instaurato, alla gravità del reato inrelazione alla tipologia del rapporto ed alle condizioni che, in concreto, inducono a ritenere

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che un vincolo contrattuale con quel determinato soggetto non debba essere costituito, non-ché a dare contezza, attraverso congrua motivazione, di avere effettuato la suddetta disami-na.

Portata dell’espressione «in danno dello Stato o della Comunità»L’espressione «in danno dello Stato o della Comunità» va letta nel più ampio contesto dellafattispecie indicata alla lettera c) e non si riferisce a tipologie di reato qualificate: una simi-le restrizione, infatti, non si evince né dalle direttive comunitarie né dall’ordinamento pena-le italiano, che non contempla una categoria di reati in danno dello Stato o della Comunità.Pertanto, indipendentemente dallo specifico oggetto giuridico della singola norma incrimi-natrice, deve trattarsi di reati idonei a creare allarme sociale rispetto ad interessi di naturapubblicistica. Gli interessi, cioè, che dovrebbero essere perseguiti attraverso l’appalto, conciò per nulla limitando la portata della disposizione rispetto alla formulazione precedente-mente contenuta nel d.P.R. n. 554/1999. Anzi, con il riferimento al danno alla Comunitàeuropea, il legislatore ha operato un ampliamento dei reati potenzialmente incidenti sullamoralità professionale, specificando che assumono rilievo anche i reati che esprimono con-trarietà a interessi pubblici di espressione comunitaria, nonché i reati commessi nel territo-rio di altri Stati della Comunità europea. Tale interpretazione appare, inoltre, conforme allalogica di integrazione del mercato.

Esclusione ex se per determinati reati comunitariLa seconda novità di rilievo nella nuova formulazione del requisito dell’inesistenza dei reatiostativi è l’introduzione di una categoria di reati sottratti alla valutazione discrezionale dellastazione appaltante, in presenza dei quali l’esclusione opera ex se. Si tratta dei reati di par-tecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definitidagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE, rispetto aiquali il legislatore comunitario ha già effettuato una valutazione della gravità e dell’inciden-za sulla moralità professionale, ritenendoli rilevanti ai fini dell’esclusione e sottraendoli, per-tanto, a qualsiasi ulteriore ponderazione della stazione appaltante, stante il chiaro tenore let-terale della norma che non si presta ad interpretazioni restrittive.Il legislatore italiano ha effettuato un rinvio espresso agli atti comunitari: in tal modo sipotranno ricomprendere le eventuali nuove fattispecie di futura introduzione.

Partecipazione ad un’organizzazione criminaleCon riguardo alla «partecipazione ad un’organizzazione criminale», si deve fare riferimentoall’articolo 2, par. 1, dell’azione comune 98/733/GAI del Consiglio europeo (si veda ora ladecisione quadro 2008/841/GAI). Indicativamente, si tratta di associazione per delinqueresemplice (articolo 416 c.p.), di associazione di tipo mafioso anche straniera (articolo 461-bisc.p.). Quanto alla nozione di «corruzione», la direttiva rinvia all’articolo 3 dell’atto delConsiglio del 26 maggio 1987 ed all’articolo 3, par. 1, dell’azione comune 98/742/GAI delConsiglio (si veda ora la decisione quadro 2003/568/GAI). Orientativamente, tali disposizio-ni possono essere riferite alla fattispecie di corruzione attiva (articolo 321 in relazione agliartt. 318 e 319 c.p.). Con riguardo alla «frode», la normativa comunitaria fa riferimentoall’articolo 1 della convenzione relativa agli interessi finanziari delle Comunità europee, sti-pulata ai sensi dell’articolo K 3 del Trattato UE. Tra le fattispecie astrattamente riconducibi-li a quanto previsto a tale convenzione, limitata ai fatti commessi in danno delle Comunitàeuropee, possono citarsi a titolo esemplificativo la malversazione (articolo 316-bis c.p.), laindebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo 316-ter c.p.), la truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche ( articolo 640-bis c.p.) e di indebito conseguimentodi contributi comunitari (articolo 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898). Per l’ipotesi di «rici-claggio», infine, la direttiva rinvia all’articolo l della direttiva 91/308/CE (si veda ora ladirettiva 2005/60/CE), che potrebbe comprendere il riciclaggio (articolo 648-bis c.p.) e l’im-piego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie(articolo 648-ter c.p.).

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Nell’ordinamento interno erano comunque già previste alcune tipologie di reato che compor-tano «l’incapacità di contrattare con la p.a.», nelle ipotesi di cui all’articolo 32-quater delcodice penale: malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni a dannodello Stato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli incan-ti, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture, asso-ciazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, infortuni sul lavoro, manovre specu-lative, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, usura, nonchépeculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delleComunità europee e di funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri.

Espresso riferimento al decreto penale di condannaUlteriore elemento di novità che si rinviene nell’attuale formulazione della causa di esclu-sione di cui alla lett. c) è il riferimento espresso al decreto penale di condanna, tra le tipolo-gie di pronunciamenti rilevanti ai fini dell’esclusione.

Riabilitazione ed estinzioneL’effetto ostativo dei reati considerati nella disposizione viene meno a seguito delle pronun-ce di riabilitazione e di estinzione. A tale riguardo, si richiama l’avviso della Cassazionesecondo cui «la situazione di fatto da cui origina la causa di estinzione del reato per diveni-re condizione di diritto abbisogna, per espressa statuizione di legge, dell ‘intervento ricogni-tivo del giudice dell’esecuzione il quale è tenuto, nell’assolvimento di un suo preciso dove-re funzionale, ad emettere il relativo provvedimento di estinzione ai sensi dell’art. 676c.p.p.» (Cass., sez. IV pen., 27 febbraio 2002, n. 11560 e, in senso conforme, Cons. Stato,sez. VI, 10 dicembre 2009 n. 7740).Ne consegue che, alla luce anche della clausola di salvaguardia contenuta nella parte finaledella lett. c), «resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale edell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale», una volta pronunciata dal giudicedi sorveglianza la riabilitazione del condannato, di cui all’art. 178 c.p. (derivandone l’estin-zione del reato e delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna) ovveroriconosciuto dal tribunale estinto il reato per il decorso del termine di cinque anni o due anni(a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione), ai sensi dell’articolo 445, comma 2,c.p.p., resta preclusa alla stazione appaltante la possibilità di valutare negativamente, ai finidell’ammissione alla specifica gara, i fatti di cui alla inflitta sentenza di condanna. Inoltre,anche se non esplicitato dall’ultimo periodo della lettera c) dell’articolo 38, logicamenteresta salva anche la procedura di estinzione, analoga a quella di cui all’articolo 445, comma2 c.p.p., prevista dall’articolo 460, comma 5, c.p.p..

Contenuti dell’obbligo dichiarativoL’insussistenza delle cause interdittive di cui alla lettera c) può essere autocertificata sullabase della previsione di cui all’articolo 38, comma 2. Gli operatori economici hanno pertan-to l’obbligo di dichiarare qualsiasi condanna o violazione relativa alle fattispecie indicatealla lett. c), con l’eccezione di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l’estin-zione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione penale, in appli-cazione dell’articolo 445, comma 2, c.p.p. e dell’articolo 460, comma 5 c.p.p. essendo venu-ta meno la rilevanza penale delle stesse (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II-quater, 22 luglio 2009, n.7483)., Va rammentato che, ai sensi dell’art.33 del d.P.R. 14 novembre 2002, n.313, il con-corrente può effettuare una visura, presso l’Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficaciacertificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzionenei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso d.P.R. 313/02.La valutazione della gravità della condanna dichiarata, e della sua incidenza sulla «moralitàprofessionale», non è rimessa all’apprezzamento dell’impresa concorrente ma alla valutazio-ne della stazione appaltante.Al fine di evitare possibili incertezze applicative, appare necessario che le stazioni appaltan-ti non si limitino a richiedere agli operatori economici partecipanti di dichiarare, in autocer-

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tificazione, l’inesistenza di condanne incidenti sulla moralità professionale, ovvero di dichia-rare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alla lett. c) dell’articolo 38, comma 1,del Codice, ma prescrivano nei disciplinari di gara che la dichiarazione relativa al possessodei requisiti autocertificabili, in merito alla lett. c), contenga l’attestazione circa l’assenza disentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di penepatteggiate e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se presenti, l’elencazione di tali prece-denti penali.

Profili soggettivi della causa di esclusionePer quanto attiene al profilo soggettivo, la disposizione individua i seguenti soggetti: il tito-lare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, incaso di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta disocietà in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e ildirettore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.E’ irrilevante la circostanza che la condanna dell’amministratore o del direttore tecnico siaintervenuta per fatti antecedenti alla data di assunzione nell’incarico presso l’operatore eco-nomico partecipante alla gara, ovvero per fatti non correlati ad eventuale interesse o vantag-gio dell’operatore stesso. Ciò in quanto la condanna penale dei titolari, amministratori o deldirettore tecnico dell’impresa, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lett. c), costituisce circo-stanza incidente sull’affidabilità professionale dell’operatore economico nel suo complesso,nel senso che, dalla stessa, stante la rilevanza ed il ruolo del condannato nell’organizzazio-ne aziendale e delle decisioni da esso assunte, deriva un’attenuazione della moralità com-plessiva dell’impresa concorrente ed una limitazione della sua capacità di partecipare allegare ed alla stipulazione dei contratti di appalto.

Interruzione del nesso di identificazione tra operatore e condannatoTale limitazione si protrae per i tre anni successivi alla cessazione della carica del soggettocondannato. Esiste la possibilità, tuttavia, per l’operatore economico interessato e con riferi-mento a detto triennio, di interrompere il nesso di identificazione adottando «atti o misure dicompleta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata», tenendo conto, in particola-re, che il recupero dell’affidabilità dell’impresa non avviene automaticamente per effettodella semplice sostituzione del soggetto inquisito. è, infatti, ininfluente la circostanza chel’operatore economico abbia cessato di avvalersi dell’amministratore o del direttore tecnicocondannati, tranne nel caso in cui dimostri di averli per tale ragione estromessi dall’incaricoe di essersi completamente dissociato dalla condotta penalmente sanzionata. A titolo esem-plificativo, la dissociazione potrebbe consistere nell’estromissione del soggetto dalla com-pagine sociale e/o da tutte le cariche sociali con la prova concreta che non vi sono collabo-razioni in corso, il licenziamento ed il conseguente avvio di un’azione risarcitoria, la denun-cia penale.Il concorrente deve, in altri termini, fornire alla stazione appaltante una ricostruzione stori-ca delle cariche sociali nell’arco dell’ultimo triennio, al fine di consentire la verifica in ordi-ne alla sussistenza o meno del requisito, nonché gli elementi per provare la dissociazionequalora esistano condanne penali.

Dichiarazione relativa ai soggetti cessatiLa dichiarazione sostitutiva è rilasciata dai soggetti indicati dalla disposizione anche se ditenore negativo, nel caso in cui il soggetto cessato non abbia subito condanne (cfr. pareridell’Autorità n. 11 del 20 settembre 2007 e n. 237 del 5 novembre 2008). Può ritenersi, tut-tavia, ammissibile, con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il legale rappresentante,ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, produca una dichiarazione sostitu-tiva dell’atto di notorietà «per quanto a propria conoscenza», specificando le circostanze cherendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esem-pio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione da partedei soggetti interessati.

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6. Divieto di intestazione fiduciaria (articolo 38, comma 1, lett. d)Esclusione per intestazione fiduciariaL’esclusione dei soggetti «che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto all’ar-ticolo 17, 3° comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55» contemplata dalla disposizione inesame, è del tutto nuova per gli appalti di servizi e forniture, mentre riproduce esattamentequanto già previsto dall’articolo 75, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 554/1999, per i lavori pub-blici, con il fine di contrastare il rischio di infiltrazioni occulte delle organizzazioni mafiosenell’esecuzione degli stessi.

Caratteri e finalitàLa disciplina in tema di intestazione fiduciaria dei soggetti appaltatori si ricollega all’esigen-za di evitare che la stazione appaltante perda il controllo del vero imprenditore che ha par-tecipato alla gara; sicché, tranne il caso in cui l’intestazione fiduciaria concerna società appo-sitamente autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (le quali, a loro volta,abbiano comunicato all’amministrazione l’identità dei fiducianti), l’acclarata intestazionefiduciaria comporta l’esclusione dalla partecipazione alle gare e la preclusione alla stipula-zione dei contratti.Per la configurazione dell’ipotesi in esame, non è necessario il trasferimento di beni dai fidu-cianti al soggetto fiduciario, essendo sufficiente che a quest’ultimo sia conferita, attraversoidonei strumenti negoziali, la legittimazione ad esercitare i diritti o le facoltà, necessari perla gestione dei beni, che possono rimanere formalmente in capo al fiduciante.

Regolamento per il controllo delle composizioni azionarieCon d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 è stato emanato il «regolamento per il controllo dellecomposizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di opere pubbliche», al quale deve farsirinvio per quanto attiene agli obblighi specifici posti a carico delle società aggiudicatrici edai controlli sui relativi adempimenti. La ratio del regolamento, volto alla prevenzione delladelinquenza di tipo mafioso, consente un’interpretazione estensiva dell’articolo 1, nel sensoche, per le società il cui capitale non è rappresentato da azioni, la dichiarazione circa l’esi-stenza di diritti reali di godimento o di garanzia deve intendersi riferita alle quote aventi paridiritto.

7. Violazioni in materia di sicurezza ed obblighi derivanti da rapporti di lavoro (articolo 38,comma 1, lett. e)

Esclusione per violazione della normativa in materia di sicurezzaLa disposizione esclude i soggetti «che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accer-tate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavo-ro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio» ed è riferita ad ogni violazione di obbli-ghi derivanti dai rapporti di lavoro diversi da quelli contributivi e assistenziali, in quantoquesti ultimi sono stati riconosciuti dal legislatore, per la prima volta, in via autonoma allalettera i). Lo scopo della previsione è, prevalentemente, quello di assicurare e di perseguireil più ampio rispetto della normativa in materia di sicurezza.Per infrazioni alle norme in materia di sicurezza - e di ogni altro obbligo derivante dal rap-porto di lavoro - debbono intendersi infrazioni disciplinate da varie normative, nell’ambitodelle quali è opportuno citare il d.lgs. n. 14 agosto 1996, n. 494 ed il d.lgs. 19 settembre1994, n. 626, poi confluiti nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (recante il testo unico in materia ditutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), a sua volta da ultimo modificato dald.lgs. 3 agosto 2009, n.106.

Individuazione delle fattispecieIn via esemplificativa, ai fini dell’individuazione delle violazioni degli obblighi in materiadi sicurezza o derivanti dai rapporti di lavoro, diversi da quelli contributivi e assistenziali, sipuò fare riferimento a quelle indicate nell’allegato A al decreto del Ministero del lavoro e

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della previdenza sociale 24 ottobre 2007 sul D.U.R.C. (in vigore dal 30 dicembre 2007) enell’allegato I al d.lgs. n. 81/2008 cui fa espresso rinvio l’articolo 14 del citato testo unico(esposizione a rischi di carattere generale, di caduta dall’alto, di seppellimento, di elettrocu-zione, di amianto).Per quanto concerne il richiamato decreto, all’articolo 9, comma 1, sono individuate le irre-golarità da parte del datore di lavoro alle disposizioni penali e amministrative in materia ditutela delle condizioni di lavoro, ostative al rilascio del Documento Unico di RegolaritàContributiva (D.U.R.C.), per i periodi indicati dal medesimo allegato con riferimento a cia-scuna violazione.

Valutazione della gravitàLe infrazioni per essere rilevanti ai fini dell’esclusione devono essere «gravi» e «debitamen-te accertate», intendendosi per tali quelle definitivamente accertate. La valutazione della lorogravità è rimessa al discrezionale apprezzamento della stazione appaltante, secondo i criterigià individuati nel commento alla lettera c), e deve essere congruamente motivata.

DefinitivitàLa definitività dell’accertamento può discendere, a seconda dei casi, da una sentenza passa-ta in giudicato (laddove la violazione configuri un reato) ovvero da un provvedimento ammi-nistrativo divenuto inoppugnabile (qualora si tratti di mero illecito amministrativo).La disposizione prevede, inoltre, che le violazioni risultino dai dati in possessodell’Osservatorio.L’evoluzione della disciplina in materia di sicurezza, di particolare importanza e delicatez-za, consente, tuttavia, di attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione, alle informazionicomunque pervenute nella disponibilità della stazione appaltante.

8. Negligenza ed errori gravi nell ‘attività professionale (articolo 38, comma 1, lett. f)

Violazione del dovere di diligenza con dolo o colpa graveLa disposizione è il risultato di una sintesi tra quanto previsto alla lettera f) dell’articolo 75d.P.R. n. 554/1999 per i lavori pubblici («grave negligenza o malafede») e quanto dispostodall’articolo 1 l del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 per le forniture e dall’articolo 12 del d.lgs.n. 17 marzo 1995, n. 157 per i servizi (errore grave commesso nell’esercizio dell’attività pro-fessionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova) di modo che ciascun settore, lavori da unaparte e forniture e servizi dall’altra, risulta arricchito da quanto previsto nella previgente nor-mativa per l’altro settore. Sono, in dettaglio, esclusi i soggetti che «secondo motivata valu-tazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecu-zione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hannocommesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qual-siasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante».Ai fini della configurazione delle ipotesi in esame, non basta che le prestazioni non sianostate eseguite a regola d’arte ovvero in maniera non rispondente alle esigenze del commit-tente, occorrendo, invece, una violazione del dovere di diligenza nell’adempimento qualifi-cata da un atteggiamento psicologico doloso o comunque gravemente colposo dell’impresa.

Valutazione della stazione appaltanteNon si ritiene che la grave negligenza e la malafede debbano essere accertate in sede giuri-sdizionale, dovendosi ritenere sufficiente la valutazione fatta dalla stessa stazione appaltan-te, in sede amministrativa, del comportamento tenuto in altri e precedenti rapporti contrat-tuali dall’impresa che intende partecipare alla nuova procedura di affidamento. Tale lineainterpretativa poggia, oltre che sul dato testuale - dal momento che, ove il legislatore ha rite-nuto necessario l’accertamento definitivo o il passaggio in giudicato della sentenza, lo harichiesto espressamente - sulla considerazione che la clausola di esclusione di cui alla lette-ra t) non ha carattere sanzionatorio ma si pone l’obiettivo di salvaguardare l’elemento fidu-

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ciario, che deve necessariamente essere presente nei confronti dell’impresa e che è stato evi-dentemente compromesso in presenza di un giudizio formulato dalla stessa stazione appal-tante circa la grave negligenza commessa dall’aspirante partecipante, con la conseguenzadell’illegittimità dell’esclusione disposta sulla base di vicende delle quali sia obiettivamen-te verificabile la modesta lesività.La valutazione di esclusione deve comunque essere sempre motivata, essendo connessa anozioni ampie e generiche quali quelle di grave negligenza e malafede, che richiedono unaadeguata motivazione in punto di fatto e di diritto, a seguito di un accertamento obiettivo,basato su elementi concreti, oggettivi e ragionevoli.Riguardo la corretta individuazione della «stessa stazione appaltante», come già sostenutonella determinazione n. 8/2004 nella vigenza del d.P.R. 554/1999, si ritiene che debba farsiriferimento alla amministrazione considerata come soggetto dotato di una personalità giuri-dica autonoma e non alle sue articolazioni, anche territoriali. Conseguentemente sono daconsiderarsi commesse nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltanteche bandisce la gara la grave negligenza o la malafede compiute nell’ambito di un rapportonegoziale intercorso con un soggetto che costituisce una mera articolazione interna, priva dipersonalità giuridica autonoma, della stazione appaltante stessa.

Esclusione per errore grave attinente all’attività professionaleLa nuova formulazione della lettera f) del comma 1 dell’articolo 38 del Codice che, recepen-do quanto disposto dall’articolo 45, comma 2, lettera d), della direttiva 2004/18/CE, analo-go al cit. articolo 24 della previgente direttiva, prevede espressamente, quale causa di esclu-sione, anche l’errore grave nell’esercizio di attività professionale accertato con qualsiasimezzo di prova, determina il superamento del precedente avallo interpretativo. L’erroregrave riguarda, più in generale, la attività professionale dell’imprenditore e quindi la suareale capacità tecnica e professionale.La rilevanza dell’errore grave non è circoscritta ai casi occorsi nell’ambito di rapporti con-trattuali intercorsi con la stazione appaltante che bandisce la gara, ma attiene indistintamen-te a tutta la precedente attività professionale dell’impresa, in quanto elemento sintomaticodella perdita del requisito di affidabilità e capacità professionale ed influente sull’idoneitàdell’impresa a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico che la sta-zione appaltante persegue. Anche con riferimento all’errore grave, la stazione appaltante ètenuta ad esprimere una valutazione che deve essere supportata da congrua motivazione.L’accertamento dell’errore grave può avvenire con qualsiasi mezzo di prova e, quindi, puòrisultare sia da fatti certificati in sede amministrativa o giurisdizionale, che da fatti attestatida altre stazioni appaltanti o anche da fatti resi noti attraverso altre modalità.

9. Irregolarità fiscali (articolo 38, comma 1, lett. g)

Esclusione per irregolarità fiscale salvo completa regolarizzazioneSono esclusi dalla partecipazione alle gare «coloro che hanno commesso violazioni, defini-tivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secon-do la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti». La disposizione riprodu-ce quasi fedelmente quanto previsto per i lavori pubblici dalla lettera g) dell’articolo 75 deld.P.R. n. 554/1999 con l’unica variazione della sostituzione del termine «irregolarità» con iltermine «violazioni», mentre introduce una novità sostanziale per il settore dei servizi e delleforniture richiedendo, ai fini dell’esclusione, l’accertamento definitivo della violazione.La definitività dell’accertamento consegue ad una decisione giurisdizionale o ad un attoamministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile.

Violazioni definitivamente accertateÈ stato, peraltro, chiarito dalla Corte di Giustizia (cfr. sez. I, 9 febbraio 2006, C226/04 e C-228/04) e sancito dai giudici amministrativi nazionali, che laddove l’impresa si sia avvalsa

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di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usu-fruito di condono fiscale o previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione o ridu-zione del debito, la stessa deve essere considerata in regola, a condizione che provi di averpresentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure, entro il termine di scadenza per la pre-sentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero di presentazione dell’offerta.L’operatore economico deve dimostrare di avere beneficiato di tali misure o di avere propo-sto i predetti ricorsi entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte o delledomande di partecipazione in caso di procedure ristrette. Tale condizione è essenziale, inquanto il requisito della regolarità tributaria, costituendo presupposto per la partecipazionealla procedura di affidamento, deve sussistere al momento della scadenza del termine di par-tecipazione ed essere mantenuto per tutto lo svolgimento della gara fino all’aggiudicazione(T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 12 giugno 2008, n. 1479; T.A.R. Lazio, sez. III, 5 marzo 2009, n.2279). Pertanto, così come sarebbe irrilevante un adempimento tardivo (cfr. Cons. Stato, sez.IV, 30 gennaio 2006, n. 288) per converso, ai fini dell’esclusione, la definitività dell’accer-tamento deve parimenti sussistere al momento della presentazione dell’offerta o delladomanda di partecipazione (per il certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema infor-mativo dell’anagrafe tributaria si veda la circolare n. 34/E dell’Agenzia delle Entrate del 25maggio 2007).

Durata dell’efficacia ostativaPer quanto concerne la durata dell’efficacia ostativa delle violazioni degli obblighi relativial pagamento delle imposte e tasse, tenuto conto che il rapporto tra il fisco e i contribuenti èdi tipo continuativo e le irregolarità sono, pertanto, suscettibili di essere sanate a seguito diaccordi transattivi o di adempimenti satisfattivi, ciò che rileva ai fini della partecipazione aduna gara di appalto è che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delleofferte o delle domande di partecipazione, l’operatore economico non versi in una situazio-ne di irregolarità tributaria definitivamente accertata. L’eventuale violazione di obblighi rela-tivi al pagamento delle imposte e tasse, definitivamente accertata, perde la sua efficacia osta-tiva alla partecipazione alle gare di appalto se e quando l’operatore economico regolarizzacompletamente la propria posizione.

10. Falsa dichiarazione (articolo 38, comma 1, lett. h)

Falsa dichiarazione con grave colpevolezzaLa disposizione esclude i soggetti «che nell’anno antecedente la data di pubblicazione delbando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevan-ti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultantidai dati in possesso dell’Osservatorio». Essa ripropone esattamente quanto già previsto dald.P.R. n. 554/1999 per i lavori pubblici; costituisce, invece, una novità per i servizi e le for-niture, dal momento che la previgente normativa richiedeva espressamente, ai fini dell’esclu-sione, la sussistenza dell’elemento soggettivo della grave colpevolezza della falsa dichiara-zione e non comminava la sanzione dell’esclusione di durata annuale.Nel caso in cui la stazione appaltante riscontri sul casellario informatico la presenza diun’annotazione a carico di un operatore economico per falsa dichiarazione, l’esclusione dallagara è, quindi, automatica (per l’anno previsto dalla norma), vale a dire che costituisce un’at-tività vincolata, senza possibilità di esercitare alcuna discrezionalità. Ovviamente, se la sta-zione appaltante riscontra, in corso di gara, una falsa dichiarazione, essa procede ciò nondi-meno all’esclusione. L’aver reso false dichiarazioni sul possesso dei requisiti e delle condi-zioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara integra, infatti, una causa autono-ma di esclusione.La modifica introdotta dal d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. terzo decreto correttivo),attraverso l’espresso riferimento all’affidamento dei subappalti, ha chiarito che gli effetticorrelati alla disposizione sono estesi anche alle dichiarazioni dei subappaltatori risultate

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mendaci a seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante, superando le perplessitàsorte in passato al riguardo.

Obbligo di segnalazione all’AutoritàLa sanzione dell’esclusione ed il correlato obbligo di segnalazione al casellario informaticotrova oggi applicazione generalizzata anche agli appalti di servizi e forniture, in virtù del-l’estensione operata dal citato terzo decreto correttivo al Codice.Le stazioni appaltanti devono, quindi, segnalare all’Autorità tutti i casi di non corrisponden-za, con riferimento ai requisiti e condizioni per la partecipazione alle gare, tra le dichiarazio-ni rese dai partecipanti e la successiva acquisita documentazione; l’Autorità, a seguito dellasegnalazione, provvede alla diretta iscrizione del dato nel casellario informatico (cfr. deter-minazioni n. 1/2005 e n. 1/2008).La genericità ed onnicomprensività della formulazione della norma in questione induce aritenere che l’obbligo di segnalazione non sia limitato ai requisiti oggettivi, di capacità tec-nico-organizzativa ed economico-finanziaria, ma sussista anche in caso di false dichiarazio-ni sul possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez.VI, 4 agosto 2009, n. 4906). Peraltro, nello schema di regolamento in via di approvazione èespressamente previsto all’articolo 8 l’inserimento nel casellario informatico pressol’Osservatorio delle notizie relative alle false dichiarazioni rese in merito ai requisiti e allecondizioni rilevanti per la partecipazione alle gare e per l’affidamento dei subappalti.

Decorrenza del termineIl termine annuale entro il quale è operante l’esaminata preclusione, come previsto dall’arti-colo 8, comma 2, lettera s) dello schema di regolamento attuativo del Codice, decorre dalladata di iscrizione nel casellario informatico dell’informazione in ordine alle dichiarazioninon veritiere rese dall’operatore economico (analogamente per la sospensione ex articolo 48,da uno a dodici mesi, disposta dal Consiglio dell’Autorità); ciò in quanto, diversamente argo-mentando, l’efficacia concreta della preclusione finirebbe con l’essere legata unicamente adun elemento accidentale, quale la tempestività della comunicazione eseguita dalla stazioneappaltante in merito all’operatore economico che ha reso la falsa dichiarazione.

Annotazione nel casellario informaticoLa segnalazione della falsa dichiarazione all’Autorità è strettamente consequenziale allaesclusione dalla gara: pertanto, l’Autorità annota l’informazione ricevuta da parte della sta-zione appaltante, fatto salvo il caso di inesistenza in punto di fatto dei presupposti o di incon-ferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante.La più recente giurisprudenza al riguardo afferma che «prima di disporre l’iscrizione nelcasellario, l’Autorità procede alle verifiche del caso. La determinazione n. 1/2008 disponeinfatti che l’Autorità posta a conoscenza del provvedimento di esclusione disposto dalla sta-zione appaltante e dell’eventuale dichiarazione non veritiera resa dall’operatore economico,procede alla puntuale e completa annotazione dei contenuti nel casellario informatico, «salvoil caso che consti l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l’inconferenzadella notizia comunicata dalla stazione appaltante» (Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, nn.4906, 4905 e 4907).

Valutazione da parte dell’AutoritàLa valutazione di inconferenza della notizia o dell’inesistenza in punto di fatto dei presup-posti per l’annotazione implica, infatti, un apprezzamento da parte dell’Autorità circa i fattioggetto della dichiarazione mendace, che appare tanto più doveroso laddove si consideril’effetto interdittivo che consegue alla stessa consegue.Recenti pronunce hanno ulteriormente precisato che «secondo quanto affermato dalla stessaAutorità di vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 1 del 2008, nel caso in cuidetta Autorità sia portata a conoscenza del provvedimento di esclusione disposto dalla sta-zione appaltante e dell’eventuale dichiarazione non veritiera resa dall’operatore economico,

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l’Autorità medesima ‘procede alla puntuale e completa annotazione dei relativi contenuti nelCasellario informatico, salvo il caso che consti l’inesistenza in punto di fatto dei presuppo-sti o comunque l’inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante’; la clauso-la di salvezza riportata nell ‘ultima proposizione è idonea a radicare un potere valutativo cheimpone l’analisi delle eventuali esimenti addotte dall’impresa al fine di escludere la propriaresponsabilità per dichiarazioni non veritiere, non comprendendosi altrimenti a quali situa-zioni essa (con locuzioni generiche, quale ad es. l»’inconferenza») si riferisca.» (T.A.R.Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2009, nn. 11068,11090 e 11091).Si osserva, poi, che l’esclusione annuale dalle gare disposta in via automatica, a prescinde-re da ogni valutazione circa la gravità del comportamento colpevole del dichiarante sarebbein contrasto con l’articolo 45, par. 2, lett. g), della direttiva 2004/18/CE. Questo dispone chepuò essere escluso dalla partecipazione alla gara ogni operatore economico «che si sia resogravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essererichieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni».Conseguentemente, un’applicazione automatica della sanzione interdittiva annuale, sembradifficilmente compatibile con i principi generali di diritto comunitario applicabili in materiadi appalti pubblici e, segnatamente, con il principio di proporzionalità.Quindi, alla luce della normativa comunitaria e nel rispetto dei principi di legalità, del con-traddittorio, di proporzionalità e del giusto procedimento, l’Autorità ritiene doveroso assicu-rare un contraddittorio preventivo all’annotazione nel casellario informatico, mediante lacomunicazione di avvio del relativo procedimento (ex articolo 7 della legge 7 agosto 1990,n. 241) e riconoscendo all’impresa ed alla stazione appaltante il diritto di parteciparvi (exarticolo 10 della stessa legge). Tale contraddittorio è disciplinato nell’allegato alla presentedeterminazione.Sempre nell’ottica di garantire l’applicazione delle garanzie partecipative e dei principi cita-ti, le stazioni appaltanti sono tenute ad informare contestualmente l’operatore economicointeressato dell’invio della segnalazione all’Autorità.

11. Irregolarità contributive (articolo 38, comma 1, lett. i)

Irregolarità contributivaLa lettera i) è stata introdotta dal legislatore come una autonoma causa di esclusione rappre-sentata dall’aver «commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in mate-ria di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato incui sono stabiliti «.A seguito dell’entrata in vigore della disciplina di cui agli articoli 2 del d.l. 25 settembre2002, n. 210 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266)e 3, comma 8, lett. b-bis del d.lgs. n. 14 agosto 1996, n. 494 (si veda ora il d.lgs. 9 aprile2008, n. 81) è stato introdotto il documento unico di regolarità contributiva (DURC), certi-ficato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto con-cerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla basedella rispettiva normativa di riferimento.Il procedimento di rilascio di tale documento è stato recentemente semplificato attraversol’introduzione al comma 10 dell’articolo 16-bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (conver-tito in legge dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), dell’obbligo in capo alle stazioni appaltantipubbliche di acquisire d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il D.U.R.C. dagliistituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Soglia di gravità del DURCAttualmente, il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007e la circolare esplicativa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 30gennaio 2008, n. 5, costituiscono il principale riferimento in materia. II decreto, nel regola-mentare le modalità di rilascio ed i contenuti del D.U.R.C., definisce i parametri di valuta-

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zione fissando una soglia di «gravità» dell’inadempimento e limitando, di fatto, la discrezio-nalità delle stazioni appaltanti in ordine alla attività di verifica alle stesse demandata in meri-to alla sussistenza del requisito. In particolare, il decreto ministeriale ha previsto, all’artico-lo 8, comma 3, che, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio delD.U.R.C. uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimentoa ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Scostamento non grave è conside-rato quello inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a cia-scun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giornisuccessivi al rilascio del D.U.R.C..Pertanto, in presenza di un D.U.R.C. da cui emerga una irregolarità contributiva grave nelsenso chiarito, le stazioni appaltanti sono tenute a prendere atto della certificazione senzapoterne in alcun modo sindacare le risultanze (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009 n.7255; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2009, n.1458). Tale interpretazione riconduce ilD.U.R.C. nel novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata aisensi dell’articolo 2700 c.c., e facenti piena prova fino a querela di falso.Conseguenza di quanto evidenziato è, inoltre, che il procedimento di rilascio della certifica-zione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara ed èsottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione èperaltro competente a conoscere il giudice ordinario (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 23 gennaio2008, n. 147).

Definitività dell’accertamentoIn caso di irregolarità contributiva, la definitività dell’accertamento è insita nella circostan-za che l’operatore economico, che ha regolarmente presentato la denuncia mensile delleretribuzioni soggette a contribuzione percepite dai lavoratori occupati, ha l’obbligo di versa-re quanto dovuto e dichiarato, alle scadenze mensili o, comunque, periodiche di cui egli stes-so è a conoscenza. La definitività dell’accertamento sussiste altresì nel caso di ingiustificatasospensione della rateizzazione di un debito contributivo pregresso autorizzato dall’Istitutocompetente. Anche la mancata sospensione della cartella amministrativa, conseguente all’as-senza di ricorso amministrativo o giudiziario, comporta la definitività dell’accertamento(articolo 8, comma 1, del d.m. 24 ottobre 2007).Come chiarito agli articoli 5 e 8 del richiamato d.m. 24 ottobre 2007, nel caso, invece, in cuil’operatore economico si sia avvalso di rimedi giudiziari, avverso atti di accertamento deldebito o abbia usufruito di condono previdenziale o abbia ottenuto «formalmente» unarateizzazione di detto debito, lo stesso può essere considerato in regola con gli obblighi pre-videnziali.Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politichesociali con l’interpello n. 64 del 31 luglio 2009, ove fra l’altro si fa presente che il decorsodel termine assegnato per la decisione di un ricorso amministrativo è considerato quale silen-zio-rigetto, con conseguente impossibilità di rilasciare il D.U.R.C., in assenza di pendenzadi ricorso giudiziario.Il requisito della regolarità contributiva deve sussistere fin dal momento della presentazionedella domanda di partecipazione (essendo irrilevanti eventuali adempimenti tardivi) e pertutta la durata della procedura di gara, fino alla aggiudicazione ed alla sottoscrizione del con-tratto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2876; Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio2006, n. 288; Cons. Stato, 27 dicembre 2004, n. 8215).

Validità temporalePer quanto concerne la validità temporale del D.U.R.C., si ritiene che, anche in un’ottica disemplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, allacertificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall’arti-colo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni,

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dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori neicantieri edili (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2009 n. 2304).In merito al distinto profilo dell’obbligo di iscrizione alla cassa edile per le imprese che ese-guono lavori pubblici pur applicando contratti collettivi di lavoro differenti, può ritenersi chela certificazione vada in tal caso rilasciata dall’INPS e dall’INAIL, spettando il rilascio delD.U.R.C. alla Cassa edile solo per le imprese inquadrate nel settore dell’edilizia (cfr. inter-pello Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 56 del 23 dicembre 2008).L’attestazione di regolarità contributiva è richiesta anche nelle procedure di acquisizione ineconomia di beni, servizi e lavori, ad esclusione dell’ipotesi di amministrazione diretta exarticolo 125, comma 3, del Codice (cfr. interpello n.10/2009 del Ministero del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali).

12. Normativa sul collocamento dei soggetti disabili (articolo 38, comma 1, lett. l)a154Esclusione per mancato rispetto della normativa sui disabiliLa lettera l) commina l’esclusione per i soggetti che «non presentino la certificazione di cuiall’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2». Essa fa riferi-mento al rispetto della disciplina in materia di lavoro dei disabili, già operante nella vigen-za della precedente normativa ma non inclusa tra i requisiti generali di partecipazione.L’articolo 17 della citata legge n. 68/1999 è stato di recente modificato dall’articolo 40,comma 5, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale ha previsto che le imprese partecipanti agare di appalto devono presentare preventivamente alle pubbliche amministrazioni ladichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme chedisciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione. È stata, in tal modo, recepitadal legislatore l’indicazione del Ministero del lavoro fornita con la circolare n. 10/2003, inmerito all’estensione anche a tale fattispecie della disciplina in materia di autocertificazio-ne; la circolare precisa, altresì, che spetta alle amministrazioni, in sede di verifica del requi-sito, effettuare i necessari accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzio-ni di collocamento.La previsione ha un chiaro contenuto di ordine pubblico e la sua applicazione non viene fattadipendere dall’inserimento o meno dell’obbligo ivi previsto fra le specifiche clausole dellesingole gare, con la conseguenza che il bando, privo di riferimento agli obblighi derivantidalla norma legislativa anzidetta, deve intendersi dalla stessa comunque integrato (cfr. Cons.di Stato, sez. V, 24 gennaio 2007, n. 256).

13. Sanzioni interdittive (articolo 38, comma 1, lett. m)

Esclusione automatica dipendente da specifiche norme di leggeLa disposizione si riferisce a casi di esclusione dalla partecipazione alle gare che derivanodall’applicazione di specifiche norme di legge e, in particolare, sancisce il divieto di parte-cipazione alle gare per i soggetti «nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittivadi cui all’art. 9, co. 2, lett. c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comportail divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittividi cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Sanzione interdittiva ex d.lgs. n. 231/2001Il primo riferimento è alla esclusione dalla gara derivante dall’applicazione del d.lgs. 8giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministra-tivi dipendenti da reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da persone cherivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli stessi o dadipendenti. L’articolo 9 del decreto citato indica, tra le sanzioni amministrative che il giu-dice può comminare nel caso venga accertata la responsabilità dell’ente il «divieto di con-

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trarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubbli-co servizio».

Sanzione interdittiva ex art.14 d.lgs. n. 81/2008Viene poi in rilievo una ipotesi specifica di violazione delle norme di sicurezza disciplinataall’articolo 14 del testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106),in passato limitata ai cantieri edili ed oggi estesa a tutte le attività imprenditoriali. In parti-colare, al comma 1 del citato articolo 14 è previsto che «...ferme restando le attribuzioni delcoordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 92, comma 1, lett.e), gli organi di vigi-lanza del Ministero del lavoro (...) anche su segnalazione di amministrazioni pubbliche (...)possono adottare provvedimenti di sospensione (...) dell’attività imprenditoriale interessatadalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documenta-zione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sulluogo del lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salu-te e della sicurezza... individuate con decreto del Ministero del lavoro (...). In attesa dell’ado-zione del decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoroche costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’atti-vità imprenditoriale sono quelle individuate nell’allegato I.» In presenza di tali violazionipuò essere adottato un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche ammi-nistrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche per la durata individuata in relazionealle diverse percentuali dei lavoratori irregolari e, comunque, non superiore a due anni.a159Provvedimento interdittivoDal tenore della richiamata normativa si evince che, affinché possa determinarsi l’esclusio-ne dalla procedura di gara, non è sufficiente la pendenza del procedimento di cui all’artico-lo 14 del d.lgs n. 81/2008, ma è necessaria l’applicazione del menzionato provvedimentointerdittivo la cui efficacia decorre dalla data di notifica all’operatore economico interessatodi cui è data notizia sul casellario.

Norma di chiusuraLa disposizione di cui alla lett. m) contiene, infine, una norma di chiusura del sistema cheprevede che gli effetti preclusivi ivi previsti sono conseguenti ad ogni «altra sanzione checomporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione». L’articolo 32-quater delcodice penale prevede, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione», qualepena accessoria della condanna definitiva per alcuni reati particolarmente gravi (malversa-zione, corruzione, associazione a delinquere di stampo mafioso, etc.), se commessi in dannoo a vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa.

14. Sospensione o revoca dell’attestazione SOA (articolo 38, comma I, lett. m-bis)

Sospensione o revoca dell’attestazione SOA per falsa documentazione o dichiarazioni men-daciIl decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, c.d. secondo correttivo del Codice, ha inseritonell’articolo 38 un’ulteriore causa di esclusione per i soggetti «nei cui confronti sia stataapplicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per averprodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informati-co». Il terzo correttivo del Codice (d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152) ha modificato la previ-sione in esame, eliminando il riferimento alla sospensione o decadenza dell’attestazione daparte della sola Autorità.Quanto alla suddetta fattispecie di esclusione dalle gare d’appalto, il dies a quo decorre dalladata di inserimento del provvedimento di decadenza dell’attestazione nel casellario informa-tico da parte dell’Autorità, tenuto conto che la norma si riferisce a decadenze dell’attestatoSOA «risultanti dal casellario informatico».

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Le stazioni appaltanti, in sede di gara, allorché riscontrino dalla consultazione del casella-rio informatico, una decadenza dell’attestazione per falso devono escludere l’operatoreeconomico, per carenza del requisito in argomento. Se, tuttavia, dal casellario risulti chel’operatore economico ha ottenuto una nuova attestazione, ciò implica che la stessa siastata rilasciata in coerenza con quanto stabilito nella deteminazione n. 6 del 15 novembre2006. Tale determinazione prevede che la non imputabilità della falsità all’impresa acqui-sta rilevanza ai fini del rilascio di nuova attestazione; infatti, in caso di falso non imputa-bile, sussisterà il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa ilpossesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento del-l’attestazione di qualificazione ai sensi dell’art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000. Tale ipo-tesi comporta che nel casellario informatico oltre all’annotazione relativa alla decadenzadell’attestazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci saràinserita nei confronti dell’operatore economico anche l’informazione circa il rilascio diuna nuova attestazione.

15. Omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione (articolo 38, comma 1, lett. m-ter)

Esclusione per omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione Con la legge 15 luglio 2009, n. 94 (recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»)è stata inserita una nuova causa di esclusione alle gare indicata con la lettera m-ter) ed unalimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione di tutte le ipotesi elencate al primocomma dell’articolo 38. La disposizione preclude la partecipazione alle gare ai soggetti «dicui alla precedente lett. b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento perl’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendostati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 cod. pen. aggravati ai sensi del-l’art.7 del d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio1991, n.203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorranoi casi previsti dall’art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.

Comunicazione del procuratore della RepubblicaLa circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta dirinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubbli-cazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che haomesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cuiall’art.6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio».a166Ambito di applicazione soggettiva ed esimentiLa novella normativa si applica, pertanto, ai soggetti elencati alla lettera b) dell’articolo 38(il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tec-nico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se sitratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentan-za o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) i quali devono essere esclusi dallegare nel caso in cui non abbiano denunciato all’autorità giudiziaria di essere stati vittime deireati di concussione o estorsione aggravata. Questa disposizione non opera quando il fatto èstato commesso, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689,nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato dinecessità o di legittima difesa.In altri termini, la causa di esclusione di cui alla lettera m- ter) non opera se la mancatadenuncia sia riconducibile allo stato di necessità nel quale si trova la vittima del reato. Siritiene che l’indagine e la verifica circa la sussistenza di tale circostanza esimente debbanoessere svolte dal procuratore della Repubblica, il quale provvederà a trasmettere all’Autoritàl’informazione relativa alla omessa denuncia solo a seguito dell’esito negativo di dettoaccertamento.

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La mancata denuncia deve emergere dagli indizi alla base della richiesta del pubblico mini-stero di rinvio a giudizio dell’imputato formulata nei tre anni anteriori alla pubblicazione delbando. L’Autorità, a propria volta, dovrà pubblicare sul casellario informatico la comunica-zione della mancata denuncia unitamente al nominativo del soggetto che ha omesso didenunciare. Di tale pubblicazione sarà data informazione al soggetto stesso al fine di evita-re che l’operatore economico incorra nella falsa dichiarazione in merito al requisito.

Decorrenza del periodo triennaleSi ritiene, poi che il periodo triennale decorra dalla data di richiesta di rinvio a giudizio,costituendo tale data il momento in cui si realizza sul piano sostanziale la fattispecie ostati-va; laddove il processo penale si concluda, entro il suddetto termine dei tre anni, con una sen-tenza di assoluzione o di non luogo a procedere, viene meno il presupposto della causa diesclusione, con conseguente cancellazione dell’annotazione.

16. Rapporti di controllo e collegamento sostanziale (articolo 38, comma 1, lett. m-quater)

Esclusione per accertata imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionaleCon il decreto legge 25 settembre 2009, n.135, (articolo 3), convertito con legge 20 novem-bre 2009, n. 166, in materia di attuazione di obblighi comunitari, è stata apportata una modi-fica all’articolo 38, al fine di superare le censure mosse dalla Corte di giustizia delleComunità europee all’articolo 34, comma 2, del Codice. Tale disposizione prevedeva l’inam-missibilità della partecipazione alla medesima gara per le imprese che siano fra di loro in unadelle situazioni di controllo e collegamento ai sensi dell’articolo 2359 c.c., comportando unobbligo in via assoluta ed automatica per le amministrazioni aggiudicatrici di escludere iconcorrenti che siano nelle suddette situazioni. Il giudice comunitario, con sentenza 19 mag-gio 2009, causa C-538/07, ha ammesso la facoltà per gli Stati membri di integrare l’elenco(ritenuto tassativo secondo precedenti pronunce della Corte) delle cause di esclusione con-cernenti l’affidabilità morale e professionale degli imprenditori, contenuto nelle direttive inmateria di appalti pubblici; ciò, in quanto eventuali ulteriori ipotesi preclusive sono dirette agarantire il rispetto dei principi di parità di trattamento dei concorrenti e di trasparenza dellaprocedura. Il giudice ha, tuttavia, ravvisato violazione del principio di proporzionalità lad-dove la normativa nazionale, sulla base di una presunzione assoluta di reciproca influenzanella formulazione delle offerte, stabiliva un divieto in ordine alla situazione di controllo ecollegamento ai sensi dell’articolo 2359 c.c., senza la possibilità di prova contraria, senzacioè consentire al concorrente di dimostrare che detto rapporto non ha influito sul rispettivocomportamento nella procedura di gara, con conseguente limitazione della concorrenza.a170Evoluzione normativaIl legislatore nazionale, in ottemperanza alla decisione del giudice comunitario, ha elimina-to dalla normativa codicistica tale divieto automatico, mantenendo comunque la fattispecieimpeditiva relativa alla mancanza, sul piano sostanziale, di una reale alterità soggettiva. E’stato dunque soppresso l’articolo 34, comma 2, del Codice, prevedendo altresì all’articolo 38un’ulteriore causa di esclusione consistente nel trovarsi «in una situazione di controllo di cuiall’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazio-ne di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro deci-sionale». E’ stato inoltre introdotto, al comma 2 dell’articolo 38, l’obbligo di autocertificarea) l’assenza di situazioni di controllo e collegamento o b) che tali situazioni non hanno influi-to sulla presentazione dell’offerta, allegando, in busta separata, la documentazione idonea adimostrare che la stessa è stata formulata in modo autonomo. Tali documenti, di carattereprobatorio, potrebbero essere, a titolo esemplificativo statuti, documenti riguardanti l’orga-nizzazione aziendale, visure storiche.È altresì disposto che la stazione appaltante esclude i concorrenti a seguito dell’accertamen-to, dopo l’apertura dell’offerta economica, della imputabilità delle offerte al medesimo cen-

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tro decisionale, sulla base di univoci elementi (cfr. sentenza Corte giustizia citata: «Il com-pito di accertare se il rapporto di controllo in questione abbia esercitato un’influenza sul con-tenuto delle rispettive offerte (...) richiede un esame e una valutazione dei fatti che spetta alleamministrazioni aggiudicatrici effettuare»).In tal modo, la disciplina interna consente alle imprese di provare l’insussistenza dei rischidi turbativa della selezione, essendo possibile, ad esempio, che imprese di un gruppo conser-vino una sfera di autonomia nella gestione della loro politica commerciale e delle loro atti-vità economiche, che impedisca l’insorgenza di commistioni (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 9dicembre 2009, n. 12679). L’autocertificazione nell’ipotesi sub a) (assenza di controllo) devefare riferimento anche a situazioni di controllo di fatto e attestare, in ogni caso, la piena auto-nomia del dichiarante nella formulazione dell’offerta. Parimenti, nell’ipotesi sub b) (presen-za di controllo) devono essere dichiarate anche situazioni di controllo di fatto, ferma restan-do l’attestazione circa l’autonomia nella elaborazione dell’ offerta.

In base a quanto sopra considerato,

Il ConsiglioRitiene che:la valutazione dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 38 del codice dei contratti pub-blici debba avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nella presente determinazione, alfine di garantire i principi di trasparenza e corretta competitività;le stazioni appaltanti trasmettono all’Autorità, dandone contestuale informazione all’opera-tore economico, le comunicazioni relative alle cause di esclusione, secondo quanto previstonelle determinazioni n.1/2005 e n.1/2008 ed utilizzando i moduli ad esse allegati, opportu-namente adattati, nelle more del completamento dell’informatizzazione dei processi;l’iscrizione nel casellario informatico dell’annotazione nei confronti dell’operatore econo-mico escluso per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rile-vanti per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi della lettera h) dell’articolo 38, èeffettuata dall’Autorità previo contraddittorio con le parti interessate e secondo quanto pre-visto nell’allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione, che sostituisce le determinazioni n. 16/23 del 2001 e n. 13 del2003, entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Relatore: Piero Calandra Il Presidente: Luigi Giampaolino Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 Febbraio 2010 Il Segretario: Maria Esposito

AllegatoRegole del procedimento per l’iscrizione nel casellario dell’annotazione nei confronti del-l’operatore economico escluso per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed allecondizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi della lettera h) del-l’articolo 38 del d.lgs n. 163 del 2006.

Art 1Avvio del procedimento

L’Autorità nel caso in cui la segnalazione inviata dalla Stazione Appaltante risulti incomple-ta, formula una richiesta di integrazione documentale, con la specificazione dei documentida allegare e dei termini entro cui le informazioni devono essere fornite.La richiesta di integrazione sarà altresì inviata per conoscenza all’operatore economicosegnalato.

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Qualora la documentazione e/o le informazioni richieste alla Stazione Appaltante non ven-gano fornite ovvero vengano fornite in ritardo rispetto ai termini assegnati, l’Autorità avviail procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 6, comma 11, del Codice.Una volta acquisita la segnalazione, idoneamente integrata con gli allegati richiesti,l’Autorità dispone l’avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti nei con-fronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e alla StazioneAppaltante.Nella comunicazione di avvio del procedimento saranno almeno indicati:l’oggetto del procedimento; il termine per l’invio di eventuali memorie e documentazione allegata, nonché per eventua-li controdeduzioni; l’ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento; il responsabile del procedimento; il termine di conclusione del procedimento; l’indicazione di un referente, con i relativi contatti, per eventuali richieste di chiarimenti ocomunicazioni successive.Il Responsabile del Procedimento può convocare in audizione e/o richiedere documenti,informazioni e chiarimenti alle Stazioni Appaltanti, agli Operatori Economici nonché adogni altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell’esame del procedi-mento in corso.Qualora la documentazione richiesta non venga fornita entro i termini indicati nella richie-sta, l’Autorità avvia il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 6, comma 11 delCodice.

Art. 2Termini di conclusione del procedimento

Per la conclusione del procedimento l’Autorità fissa un termine non superiore a 90 giorni,decorrenti dalla notifica dell’avvio del procedimento.In caso di necessità di ulteriori acquisizioni documentali e/o richieste di audizione formula-te dalle parti o disposte dall’Autorità, il termine per la pronuncia da parte dell’Autorità restasospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria e alla presentazione dellecontrodeduzioni e comunque per un periodo non superiore a 40 giorni.

Art. 3Comunicazione del termine infraprocedimentale

Il Responsabile del Procedimento invia alle parti una comunicazione contenente la data deltermine infraprocedimentale per l’acquisizione degli ulteriori elementi probatori, per laeventuale richiesta motivata di audizione in Consiglio e per ogni eventuale ulteriore difesa,nonché un’indicazione sintetica delle risultanze emerse dall’esame della documentazioneacquisita.Il termine di cui al comma precedente non potrà risultare superiore a 15 giorni dalla data diricevimento della comunicazione.Di regola, non saranno accettati e tenuti in considerazione ulteriori documenti e fatti nuoviprodotti successivamente al termine infraprocedimentale di acquisizione degli elementi pro-batori.All’esito dell’istruttoria l’ufficio competente sottopone la questione al Consiglio per la deci-sione e provvede a comunicare alle parti interessate la relativa conclusione.

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Presidenza del Consiglio dei ministri - Circolare 11 marzo 2010, n. 1

Indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati

di malattia, ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo 27

ottobre 2009, n. 150

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del

decreto legislativo n. 165 del 2001

Premessa.L’art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 69del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il certificato medico atte-stante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica,direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia,secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica deicertificati medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l’INPS lo inviaimmediatamente, sempre per via telematica, all’amministrazione di appartenenza dellavoratore. La citata norma specifica che l’inosservanza degli obblighi di trasmissionetelematica come sopra descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazio-ne, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla conven-zione.Le regole tecniche applicabili al settore privato sono contenute nel decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 5-bis, deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, recante «Attuazione dell’art. 1, comma 810, lettera c), della legge27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sani-taria, nell’ambito del Sistema pubblico di connettività», e nel decreto del Ministero dellasalute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministerodell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, del 26 febbraio 2010 adottato ai sensi del-l’art. 8 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisce lemodalità per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malat-tia all’INPS per il tramite del Sistema di accoglienza centrale (SAC), reso disponibile dalMinistero dell’economia e delle finanze.In tale contesto normativo, la presente circolare intende fornire alcune indicazioni ope-

rative per l’attuazione delle nuove disposizioni.Nell’evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, che non dovranno più provvedere, entroi due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata a/ro recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni, con la presente circola-re si intende:dare informazioni ai medici sulle modalità con cui devono essere effettuate la compilazionee l’invio della predetta certificazione;dare informazione ai lavoratori del settore pubblico circa oneri e vantaggi della nuova pro-cedura;descrivere gli adempimenti delle amministrazioni per la corretta ricezione delle attestazionidi malattia trasmessi per via telematica;individuare un periodo transitorio, durante il quale sarà possibile per i medici utilizzare anco-ra il certificato cartaceo in alternativa a quello redatto e inviato con modalità telematiche; fornire informazioni circa le sanzioni previste nel nuovo art. 55-septies del decreto legislati-vo n. 165 del 2001.

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Il certificato e l’attestato di malattia (intendendosi con tale ultima espressione il certificatoche non contiene l’esplicitazione della diagnosi in osservanza alla normativa in materia diprotezione dei dati personali) sono redatti secondo il fac-simile di cui agli allegati A e B delcitato decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010.

1. Soggetti tenuti alla trasmissione telematica.

Ai sensi dell’art. 55-septies citato, sono tenuti ad effettuare la trasmissione telematica deicertificati i seguenti soggetti:i medici dipendenti del SSN;i medici in regime di convenzione con il SSN.

Tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare le iniziative necessarie per ricevere lecertificazioni e provvedere ai conseguenti adempimenti.

2. Sistema di trasmissione dei certificati di malattia.

Tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell’econo-mia e delle finanze, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 26 marzo 2008, sarà possibile per i medici effettuare le operazioni di predisposizio-ne e invio telematico dei certificati di malattia, nonchè le operazioni di annullamento o ret-tifica di certificati già inviati.Il medico curante potrà usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalità multicanale, in par-ticolare, secondo le seguenti modalità:

a) il medico potrà utilizzare il proprio sistema software gestionale, opportunamente integra-to a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie, al fine di poterusufruire dei servizi erogati dal SAC per effettuare le operazioni di predisposizione e inviotelematico dei certificati di malattia, le operazioni di annullamento o rettifica di certificatigià inviati, nonchè le operazioni di stampa della copia cartacea dei certificati e dei relativiattestati. Le specifiche tecniche dei servizi erogati dal SAC in modalità web services sonorese disponibili sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPS,secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo2008;

b) il medico curante potrà procedere alle operazioni di predisposizione e di invio dei datidei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati giàinviati, nonchè alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattiae dell’attestato di malattia, attraverso apposito sistema WEB. Il sistema WEB consenti-rà anche di inviare copia in formato pdf del certificato di malattia e dell’attestato dimalattia alla casella di posta elettronica, certificata o meno, indicata dal lavoratore, non-chè di inviare al numero di cellulare indicato del lavoratore un SMS contenente i datiessenziali dell’attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi,nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del medico). L’accesso al sistemaWEB è possibile attraverso link che saranno pubblicati anche sui siti del Ministero dellasalute, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPS. I servizi erogati trami-te sistema WEB garantiscono i medesimi livelli di sicurezza di quelli erogati tramiteweb services;

c) potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi erogati dal SAC,quali, ad esempio, sistemi di call center, anche basati su risponditori automatici. La disponi-bilità di tali ulteriori canali e le relative modalità di fruizione saranno comunicate attraversoi siti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPS. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, inoltre, alcu-ne regioni stanno predisponendo Sistemi di accoglienza regionali (SAR) che, una volta ope-

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rativi, forniranno direttamente ai medici che operano nell’ambito regionale i servizi neces-sari per effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malat-tia e cureranno l’inoltro degli stessi al SAC.

3. Utilizzo del sistema da parte del medico.

Per poter accedere ai servizi erogati dal SAC, il medico deve disporre di apposite credenzia-li di accesso (costituite da un codice identificativo e da un PINCODE) rese disponibili secon-do modalità che saranno comunicate sui siti internet del Ministero dell’economia e dellefinanze e dell’INPS.Una volta completata la procedura di compilazione e di invio del certificato di malattiaall’INPS, utilizzando una delle modalità di cui al paragrafo 2, il medico rilascia al lavorato-re copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia ovvero, anche in alternativa, inol-tra alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore una copiadi tali documenti in formato pdf.In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia carta-cea del certificato e dell’attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elet-tronica o di posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti informato pdf, il medico provvede comunque a comunicare al lavoratore il numero diprotocollo univoco del certificato emesso. A tale fine il medico potrà inviare al nume-ro di cellulare indicato del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali dell’attesta-to di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e cognome dellavoratore, nome e cognome del medico), utilizzando le funzionalità messe a disposi-zione dal SAC (lettera b del paragrafo 2).In caso di indisponibilità dei servizi erogati dal SAC, di cui al paragrafo 2, il medico

rilascia al lavoratore il certificato in forma cartacea.

4. Oneri e vantaggi per il lavoratore.

È cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante o alla struttura sanita-ria pubblica la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale.Il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso una delle pubbliche amministra-zioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e deve fornire allostesso l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza(o domicilio abituale) in precedenza comunicato all’amministrazione.Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di malat-tia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi alla pro-pria casella di posta elettronica o posta elettronica certificata.In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea delcertificato e dell’attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o diposta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti in formato pdf, illavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificatoemesso.L’invio telematico effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’at-testazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata a/r alla propria ammini-strazione entro due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, fermo restando l’ob-bligo di quest’ultimo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di repe-ribilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all’amministrazione per i suc-cessivi controlli medico fiscali.L’INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia rela-tive ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del cer-tificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà infatti accedere direttamente al sistema I.N.P.S.per visualizzare il relativo attestato.

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5. Trasmissione dell’attestato di malattia dall’INPS all’amministrazione del lavorato-re e adempimenti delle amministrazioni.

L’INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certifi-cati ricevuti, secondo le seguenti modalità:a) mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali che sono rese dispo-nibili dall’INPS medesimo: entro venti giorni dalla data della presente circolare, il datore dilavoro pubblico dovrà richiedere all’INPS le apposite credenziali di accesso secondo lemodalità comunicate dall’INPS medesimo tramite il proprio sito istituzionale;b) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro: il

datore di lavoro pubblico deve comunicare il proprio indirizzo di casella di posta elettronicacertificata all’istituto nazionale di previdenza (INPS o INPDAP) che gestisce la posizioneassicurativa dei propri dipendenti (ovvero ad entrambi nel caso in cui la singola amministra-zione abbia dipendenti iscritti sia all’INPS che all’INPDAP), secondo tempi e modalità resenote dall’INPS e dall’INPDAP tramite i rispettivi siti istituzionali.Previo assenso da parte del lavoratore, il datore di lavoro dovrà inoltrare alla casella di postaelettronica nominativa, ovvero alla casella di posta elettronica certificata CEC-PAC, rilascia-ta dall’amministrazione al lavoratore medesimo, gli attestati di malattia ad esso relativi entro24 ore dalla ricezione.

6. Tempi di attuazione e sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione pervia telematica della certificazione medica.

Al fine di garantire l’effettivo adempimento della trasmissione per via telematica dei certifi-cati, considerati i notevoli vantaggi che derivano dall’applicazione del sistema in termini dieconomicità ed efficienza, il decreto legislativo ha introdotto specifiche disposizioni a carat-tere sanzionatorio. In proposito, l’art. 55-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del2001 prevede:

«L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra descritti costituisceillecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici con-venzionati, la decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi col-lettivi».

Per assicurare un’applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare itempi e le modalità di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell’esigenza di una suaintroduzione graduale ed uniforme sul territorio nazionale.A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto del Ministero dellasalute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero del-l’economia e delle finanze 26 febbraio 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-na, il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di inviodei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati giàinviati, secondo le modalità di cui al paragrafo n. 2.Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodoprecedente, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio car-taceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti.Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3 mesi dalla predetta pubblica-zione in Gazzetta Ufficiale, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telema-tica.Per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare interventi dimessa a punto dello stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per ladurata di un mese, sarà attuato un collaudo generale del sistema, secondo modalità definited’intesa con il Ministero della salute e con il Ministero dell’economia e delle finanze, non-chè con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

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La responsabilità per mancata trasmissione telematica del certificato con l’eventuale irroga-zione delle sanzioni connesse si configura solo all’esito dei periodi transitorio e di collaudo(complessivamente per un periodo pari a 4 mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispeciederogatorie, limitate nel tempo e riferite a specifiche aree territoriali, a carattere ecceziona-le, da individuare con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione,d’intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, per lequali continua a non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo indicato nel cita-to decreto.Le fattispecie di illecito disciplinare riguardano i soggetti tenuti alla trasmissione telematicacome indicati nel paragrafo 1, con la precisazione che nei confronti dei medici convenziona-ti viene in rilievo la responsabilità convenzionale regolata negli appositi accordi.Premesso che nell’art. 55-septies, comma 4, sono già individuate la struttura dell’illecito, lecondotte sanzionate, l’ipotesi di reiterazione, la sanzione del licenziamento ovvero, per imedici in rapporto convenzionale con le ASL, della decadenza dalla convenzione, rimanesalva la possibilità per gli accordi ed i contratti collettivi di introdurre eventuali disposizio-ni integrative nei limiti della norma primaria espressamente qualificata come inderogabile. Organi competenti ad irrogare le sanzioni sono le ASL da cui dipendono i medici o con lequali i medici sono in rapporto di convenzione (in questo secondo caso, su proposta del col-legio arbitrale).Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazionedelle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispon-dente trasmissione telematica da parte dell’INPS, ricevano dal dipendente un attestato dimalattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia alla ASL di riferimentoentro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella diposta elettronica certificata dell’azienda di riferimento del medico. Le ASL, per i successiviadempimenti di competenza e ai fini dell’accertamento della reiterazione, possono acquisireelementi informativi anche dall’INPS.Con riferimento alla struttura dell’illecito disciplinare ascrivibile ai soggetti destinatari degliadempimenti, l’elemento materiale dell’inosservanza degli obblighi di trasmissione per viatelematica va ravvisato in una condotta attiva, e cioè nella violazione delle prescrizioni(invio a soggetto diverso, invio in forma cartacea, invio di informazioni incomplete o erra-te, invio della certificazione con ingiustificato ritardo), ovvero nella totale omissione degliadempimenti richiesti (mancato invio).Sotto il profilo soggettivo, la colpa, secondo i tradizionali canoni dell’imperizia, della negli-genza e dell’imprudenza, va verificata anche in relazione alla disponibilità e al funzionamen-to dei mezzi telematici richiesti.Costituisce, ad esempio, ipotesi di inesigibilità e quindi di insussistenza dell’illecito discipli-nare, l’invio non tempestivo della certificazione medica per temporanea interruzione dellaconnessione internet.In concreto, nell’irrogazione della sanzione si deve tener conto della gravità della violazio-ne o omissione, nonchè del grado della colpa in concreto accertate ed ascrivibili al soggettoobbligato, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzione. Si chiarisce, con riferimento alla reiterazione, che la sanzione più grave del licenziamentoper il dipendente pubblico o della decadenza dalla convenzione per il medico convenziona-to può essere comminata solo in caso di recidiva, ovvero in sede di irrogazione di una nuovasanzione a carico di soggetto già sanzionato per la violazione dell’obbligo di trasmissionetelematica dei certificati.

7. Raccomandazioni finali.

Si invitano le amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a cono-scenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti.

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In particolar modo si chiede al Ministero della salute, alle regioni e province autonome, alleaziende sanitarie e agli ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione pressogli esercenti la professione medica.

Roma, 11 marzo 2010Il Ministro per la pubblica

amministrazione e l’innovazioneBrunetta

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2010Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 4, foglio n. 238

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DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010, n. 53

Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure

di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti(G.U. n. 84 del 12 aprile 2010)

Art. 1. Termine dilatorio per la stipulazione del contratto(articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b),

direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modifi-cati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato:«decreto legislativo n. 163 del 2006», sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «articolo 109,decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; artico-lo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalladirettiva 2007/66/CE»;

b) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «L’esecuzione di urgenza di cuial presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 edurante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contrat-to previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente nonprevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzioneimmediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’inte-resse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comu-nitari.»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:«10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’inviodell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi del-l’articolo 79. 10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degliinviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offertae non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invitoo queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 59 e in caso diappalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 60. 10-ter. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale doman-da cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione del-l’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizioneche entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o lapubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del meri-to all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame delladomanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 245, comma2-quater, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza con-cedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare,con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esamedella domanda cautelare.».

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Art. 2. Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva

(articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies,paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis, 2-quater,

2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificatidalla direttiva 2007/66/CE)

1. L’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è così modificato: a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «articolo 24,comma 10, legge n. 62/2005» sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere b)ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondotrattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a),secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;

b) al comma 5 la lettera a), è sostituita dalla seguente:«a) l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superio-re a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti icandidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura oofferta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono intermini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bandoo la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronunciagiurisdizionale definitiva;»;

c) nel comma 5, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:«b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, tempestivamen-

te e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla letteraa) del presente comma.»;

d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:«5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomanda-ta con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certifica-ta ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo è espressamente autorizzato dalconcorrente, al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indi-cato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta onotificazione, dell’avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatariomediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all’indiriz-zo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La comunicazione èaccompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli ele-menti di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva l’applicazione del comma 4; l’onere puòessere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis), mediante l’invio dei verba-li di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazionerelativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviata. La comunicazione del-l’aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione sono,rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l’ogget-tiva impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell’elevato numero di destinatari,della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell’impossibilità di recapito della posta elet-tronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato. 5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza deltermine dilatorio per la stipulazione del contratto. 5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell’accesso previsti dall’articolo 13, l’accesso agliatti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensidel presente articolo è consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei prov-vedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta diaccesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento

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dell’accesso adottati ai sensi dell’articolo 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicanose ci sono atti per i quali l’accesso è vietato o differito, e indicano l’ufficio presso cui l’ac-cesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l’accesso sia consentito duran-te tutto l’orario in cui l’ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio. 5-quinquies. Il bando o l’avviso con cui si indice la gara o l’invito nelle procedure senzabando fissano l’obbligo del candidato o concorrente di indicare, all’atto di presentazionedella candidatura o dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l’avvi-so possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l’indirizzo di posta elet-tronica o il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni.».

Art. 3. Avviso volontario per la trasparenza preventiva(articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3-bis, direttiva 89/665/CEE e

articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:«Art. 79-bis. Avviso volontario per la trasparenza preventiva (articolo 44, comma 1, letterah), legge n. 88/2009; articolo 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. L’avviso volontario per la trasparenza preventiva il cui formato è stabilito, per i contrat-ti di rilevanza comunitaria, dalla Commissione europea secondo la procedura di consulta-zione di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CE e di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti informazioni:a) denominazione e recapito della stazione appaltante;b) descrizione dell’oggetto del contratto;c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza la pre-via pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti di rilevanzacomunitaria e per quelli sotto soglia;d) denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è avvenuta l’ag-giudicazione definitiva;e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.».

Art. 4. Misure di incentivazione dell’accordo bonario(articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1, legge n. 88/2009)

1. All’articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «d.P.R. n.554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1), legge n.88/2009»;

b) al comma 5 le parole: «apposizione dell’ultima delle riserve di cui al comma 1» sonosostituite dalle seguenti: «costituzione della commissione»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed è nomi-nato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato oi componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delleamministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra

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avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti airispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 241, comma 5,per la nomina a presidente del collegio arbitrale.»;

d) al comma 10, le parole: «del 50%» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;

e) il comma 16 è sostituito dal seguente: «16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudiceordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espres-so della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonché in caso di inutile decor-so dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.».

Art. 5. Disposizioni razionalizzatrici dell’arbitrato(articolo 44, comma 3, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, legge n. 88/2009)

1. All’articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n.266/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5),legge n. 88/2009»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell’avviso con cui indice la gara ovvero,per le procedure senza bando, nell’invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola com-promissoria. L’aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale casonon è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dallaconoscenza dell’aggiudicazione. E’ vietato in ogni caso il compromesso.»;

c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, muniti di precipui requisiti diindipendenza, e comunque tra coloro che nell’ultimo triennio non hanno esercitato le fun-zioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo,ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio della difesa costituisca adempimento di dovered’ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettua-ta in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell’articolo 829,primo comma, n. 3, del codice di procedura civile»;

d) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi dell’articolo 240»;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con ilsuo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dallapronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pariall’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versa-to all’Autorità.»;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civileè preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il depositodel lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti origi-nali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d’ufficio. Su richiesta di parte il rispet-tivo originale è restituito, con attestazione dell’avvenuto deposito, ai fini degli adempimen-ti di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile.»;

g) il comma 11 è abrogato;

h) al comma 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio arbitrale determina nel lodo defi-

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nitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbi-tri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398,e applica le tariffe fissate in detto decreto.»;

2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il compenso per il collegio arbitrale, com-prensivo dell’eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l’importodi 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;

3) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’ordinanza di liquidazione del compenso edelle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costitui-sce titolo per l’ingiunzione di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile.»;

i) dopo il comma 12 è inserito il seguente:«12-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, secondo comma, del codice di proceduracivile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giu-dizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell’accoglimento.»;

l) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbi-trale è liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall’applica-zione delle tabelle ivi previste.»;

m) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delleregole di diritto relative al merito della controversia. L’impugnazione è proposta nel termi-ne di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso dicentoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.15-ter. Su istanza di parte la Corte d’appello può sospendere, con ordinanza, l’efficaciadel lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l’articolo 351 del codice di pro-cedura civile. Quando sospende l’efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione dispo-sta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. Intal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza ocamera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall’ordinan-za di sospensione; all’udienza pronunzia sentenza a norma dell’articolo 281-sexies delcodice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio prov-vede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l’assunzione in unaudienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi pre-cedenti.».

2. All’articolo 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n.266/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n.88/2009)»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.»;

c) al comma 7 le parole: «nomina il segretario» sono sostituite dalle seguenti: «nomina, senecessario, il segretario»;

d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con i criteri di cui all’articolo241, comma 13».

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Art. 6. Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale(articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva

89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. Al decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo l’articolo 243 è inserito il seguente:

«Art. 243-bis. Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale (articolo44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEEe articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)1. Nelle materie di cui all’articolo 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricor-so giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della inten-zione di proporre un ricorso giurisdizionale. 2. L’informazione di cui al comma 1 è fatta mediante comunicazione scritta e sottoscrittadall’interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazionedei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudi-zio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori.L’interessato può avvalersi dell’assistenza di un difensore. La comunicazione può esserepresentata fino a quando l’interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale.L’informazione è diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dalpresente comma può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblicadella commissione di gara ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediata-mente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara. 3. L’informativa di cui al presente articolo non impedisce l’ulteriore corso del procedimentodi gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall’arti-colo 11, comma 10, né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale. 4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1,comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall’interessato, stabilendose intervenire o meno in autotutela. L’inerzia equivale a diniego di autotutela. 5. L’omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l’inerzia della stazione appaltantecostituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, non-ché ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile. 6. Il provvedimento con cui si dispone il non luogo a provvedere, anche ai sensi dell’ultimoperiodo del comma 4, non è impugnabile autonomamente e può essere contestato congiun-tamente all’atto cui si riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest’ultimo, da pro-porsi nel termine di quindici giorni.».

Art. 7. Giurisdizione

1. All’articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 è aggiunto il seguenteperiodo: «La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contrat-to a seguito di annullamento dell’aggiudicazione e alle sanzioni alternative.».

Art. 8. Tutela processuale

(articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), legge n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4,articolo 2-quater, direttiva 89/665/CEE, articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, e articolo 2-quater,

direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. All’articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modi-ficazioni: a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n.80/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), legge

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n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater, direttiva 89/665/CEE e articolo 2,paragrafi 3 e 3-bis, articolo 2-quater, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva2007/66/CE», e le parole: «articolo 23-bis, legge n. 1034/1971;» sono soppresse;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di inca-richi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, rela-tivi a lavori, servizi o forniture, di cui all’articolo 244, nonché i connessi provvedimentidell’Autorità, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativoregionale competente.»;

c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque esse-re più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso diaggiudicazione definitiva di cui all’articolo 65 e all’articolo 225, a condizione che tale avvi-so contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare ilcontratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazionidi cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, ilricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dalla data di stipulazione delcontratto.2-bis. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli seguenti si applica l’arti-colo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.2-ter. Quando è impugnata l’aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce delpatrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso dettaAvvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore allanotifica presso l’Avvocatura, e al solo fine dell’operatività della sospensione obbligatoriadel termine per la stipulazione del contratto.2-quater. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale è inderogabilee il relativo difetto è rilevato, anche d’ufficio, prima di ogni altra questione, e pronunciato,con ordinanza in sede di primo esame della domanda cautelare ovvero, in mancanza di que-sta, nella prima udienza di merito. L’ordinanza indica il tribunale amministrativo regionalecompetente, davanti al quale il processo deve essere riassunto entro quindici giorni decor-renti da quando diventa definitiva l’ordinanza che declina la competenza. L’ordinanza delgiudice adito che dichiara la propria incompetenza è impugnabile nel termine di quindicigiorni dalla comunicazione o notificazione con il regolamento di competenza. Il regolamen-to può essere altresì richiesto d’ufficio alla prima udienza dal giudice indicato come com-petente dal tribunale adito. La questione di competenza inderogabile può comunque esserefatta valere anche con il regolamento di competenza.2-quinquies. I termini processuali sono stabiliti in: a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiuntiavverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazionedegli atti ai sensi dell’articolo 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, auto-nomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8;b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell’atto con-tenente i motivi aggiunti, dell’appello avverso l’ordinanza cautelare;c) trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale, decorrenti dalla notificazione delricorso principale;d) quindici giorni per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati;e) quindici giorni per l’appello avverso l’ordinanza cautelare decorrenti dalla sua comuni-cazione o, se anteriore, notificazione.

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2-sexies. In luogo della prova della notificazione può essere depositata la prova che il ricor-so è stato consegnato per le notifiche o spedito; la prova delle eseguite notifiche va deposi-tata appena è disponibile e comunque entro l’udienza o camera di consiglio in cui la causaè discussa.2-septies. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati conricorso per motivi aggiunti.2-octies. Il processo, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cau-telare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito ad una udienza fissata d’uf-ficio e da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delleparti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato avviso alle parti a cura della segre-teria, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno venti giorni liberi prima della data del-l’udienza.2-nonies. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio oassicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordi-nanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o disponeil rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltresessanta giorni. 2-decies. Il dispositivo della sentenza che definisce il giudizio è pubblicatoentro sette giorni dalla data dell’udienza.2-undecies. Tutti gli atti di parte devono essere sintetici e la sentenza che decide il ricorso èredatta, ordinariamente, in forma semplificata.2-duodecies. In caso di domanda cautelare, le parti a cui è notificato il ricorso possono pre-sentare istanze e memorie, in relazione ad essa, entro cinque giorni dalla ricevuta notifica-zione. La domanda cautelare è comunque trattata alla prima udienza utile in camera di con-siglio, decorso il predetto termine di cinque giorni. Il giudice decide interinalmente sulladomanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, ose solleva o vengono proposti incidenti processuali.2-terdecies. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano anche nel giudizio diappello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l’ordinanzacautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appel-lo avverso il dispositivo al fine di ottenerne la sospensione.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le disposizioni recate dai commi da 3 a 7 non si applicano ai giudizi davanti alConsiglio di Stato, per i quali le istanze cautelari restano disciplinate dai restanti commi delpresente articolo e dalle vigenti disposizioni relative al giudizio cautelare nel processoamministrativo ordinario in quanto da detti commi richiamate.».

Art. 9. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni

(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7,2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies,

2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l’articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 245-bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni (articolo 44, comma 1, let-tera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis,direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva2007/66/CE)

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1. Il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto neiseguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione dellagravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declarato-ria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazio-ne del dispositivo o opera in via retroattiva: a) se l’aggiudicazione definitiva è avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avvi-so con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dalpresente codice;b) se l’aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affi-damento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l’omissione dellapubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unioneeuropea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione èprescritta dal presente codice;c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’articolo11, comma 10, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avva-lersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione,aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità delricorrente di ottenere l’affidamento;d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termineper la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiu-dicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 10-ter, qualora tale violazione, aggiun-gendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricor-rente di ottenere l’affidamento.

2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualoravenga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generaleimponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l’altro,quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i resi-dui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall’esecutore attuale. Gli interessieconomici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circo-stanze eccezionali in cui l’inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate,avuto anche riguardo all’eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nelcontratto nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporta l’obbligo di rinnovare lagara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente alcontratto, che comprendono fra l’altro i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del con-tratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambiodell’operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di ineffica-cia. 3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono tra-smesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. 4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l’ineffica-cia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all’articolo 245-quater. 5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non trova applicazionequando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura: a) abbia con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento dichiarato diritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indiceuna gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana sia consentita dal presente codice;

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b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quellisotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell’ar-ticolo 79-bis, in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto;c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno diecigiorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di cui allalettera b).».

Art. 10. Inefficacia del contratto negli altri casi

(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7,2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quin-quies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE;

23° considerando, direttiva 2007/66/CE)1. Dopo l’articolo 245-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente: «Art. 245-ter. Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo 44, comma 1, lettera f) elettera h), legge delega; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva2007/66/CE).1. Fuori dei casi indicati dagli articoli 245-bis e 245-quater, comma 3, il giudice che annul-la l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone ladecorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibili-tà per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello statodi esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui ilvizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la relativa doman-da sia stata proposta.».

Art. 11. Sanzioni alternative

(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7,2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies,

2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23°considerando, direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l’articolo 245-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:«Art. 245-quater. Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n.88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e arti-coli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificatidalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE).

1. Nei casi di cui all’articolo 245-bis, comma 4, il giudice amministrativo individua leseguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente: a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5 percento al 5 per cento del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che èversata all’entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8«Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministra-tive, con esclusione di quelle aventi natura tributaria» - entro sessanta giorni dal passaggioin giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, siapplica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo.La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero del-l’economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad

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un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione deldispositivo. 2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni, assicurando il rispetto del principio del con-traddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionateal valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all’opera svol-ta dalla stazione appaltante per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della vio-lazione. In ogni caso l’eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzio-ne alternativa e si cumula con le sanzioni alternative. 3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto è stato stipu-lato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero èstato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizio-ne del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, quando la violazione nonabbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della sti-pulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affi-damento.».

Art. 12. Tutela in forma specifica e per equivalente

1. Dopo l’articolo 245-quater del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente1. L’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto è comunquecondizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 245-bis e245-ter. Se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone, su domanda e a favo-re del solo ricorrente avente titolo all’aggiudicazione, il risarcimento per equivalente deldanno da questi subito e provato. 2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto ladomanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valu-tata dal giudice ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile.».

Art. 13. Modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture strategiche

(articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega; articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEEe articolo 2, paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. All’articolo 246 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n.80/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega; arti-colo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE,come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;

b) al comma 1 le parole: «le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, legge 6 dicembre1971, n. 1034 si applicano per quanto non espressamente previsto dai commi 2, 3, 4 delpresente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «oltre alle disposizioni degli articoli244, 245, 245-bis, 245-quater e 245-quinquies si applicano le previsioni del presentearticolo»;

c) il comma 2 è abrogato;

d) nel comma 4, le parole: «La sospensione» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restan-do l’applicazione degli articoli 245-bis e 245-quater, al di fuori dei casi in essi contempla-ti, la sospensione».

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Art. 14. Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell’Unioneeuropea

(articolo 44, comma 3, lettera l) legge n. 88/2009; articoli 3 e 4, direttiva 89/665/CEE earticoli 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l’articolo 251 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente: «Art. 251-bis. Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell’Unioneeuropea (articolo 44, comma 3, lettera l) legge n. 88/2009; articoli 3 e 4 direttiva89/665/CEE e articoli 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva2007/66/CE)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee ricevedalla Commissione europea la notifica prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva89/665/CEE e dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalladirettiva 2007/66/CE.

2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al comma 1, la Presidenzadel Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, comunica alla Commis-sione europea, alternativamente:a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stato posto rimedio;c) una notifica che la procedura di affidamento del contratto relativo a lavori, servizi o for-niture è stata sospesa dalla stazione appaltante di propria iniziativa oppure da parte delcompetente organo a cui è stato proposto il ricorso.

3. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera b), può anchefondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce già l’oggetto di un ricorso. Intale caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche euro-pee informa la Commissione europea dell’esito del ricorso non appena ne viene a cono-scenza.

4. In caso di notifica che una procedura di affidamento del contratto relativo a lavori, ser-vizi o forniture è stata sospesa conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza delConsiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissioneeuropea la cessazione della sospensione o l’avvio di un’altra procedura di affidamento inparte o del tutto collegata alla procedura precedente. Tale notifica deve confermare che allaviolazione presunta sia stato posto rimedio o includere una conclusione motivata per spie-gare perché non vi sia stato posto rimedio.

5. Al fine dell’esercizio delle competenze di cui ai commi che precedono, la Presidenza delConsiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, chiede le notizie utili alla sta-zione appaltante e può chiedere notizie sullo stato del procedimento di ricorso alla segrete-ria dell’organo presso cui pende. La richiesta è formulata per iscritto, e trasmessa con mezziceleri. La risposta è resa per iscritto, con la massima tempestività e comunque non oltre settegiorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa con mezzi celeri.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie for-nisce alla Commissione europea le informazioni sul funzionamento delle procedure nazio-nali di ricorso, richieste dalla stessa Commissione nell’ambito del Comitato consultivo pergli appalti pubblici. A tal fine può chiedere le occorrenti informazioni ai Presidenti deiTribunali amministrativi regionali e al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base dieventuali protocolli d’intesa, nonché, all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici relativia lavori, servizi e forniture e alle stazioni appaltanti.

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7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee comuni-ca ogni anno alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adot-tate dai propri organi di ricorso conformemente all’articolo 245-bis, comma 2.».

Art. 15. Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie (articolo 44, comma 3, lettera c), e comma 4, legge n. 88/2009)

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, è abrogato l’articolo 20, commi 8 e 8-bis, del decre-to-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2; l’articolo 11, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006,così come modificato dall’articolo 1, si applica anche ai contratti di cui all’articolo 20 delcitato decreto-legge n. 185 del 2008, se l’aggiudicazione definitiva sia successiva alla datadi entrata in vigore del presente decreto.

2. All’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le lettere a) e c) del comma 1;

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: « b) i provvedimenti relativi alle pro-cedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di operepubbliche o di pubblica utilità;».

3. All’articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenta-ri in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «per ipredetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalleseguenti: «per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove».

4. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, limitatamen-te agli interventi previsti nel citato articolo 20, per i quali siano già stati nominati i relativicommissari o vengano nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto.

5. E’ abrogato l’articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 si applica ai bandi, avvisi di gara e inviti pub-blicati successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, nonché ai contratti aggiu-dicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali.

Art. 16. Norma finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a cari-co della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cuial presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazio-ne vigente.

Tribunale Pistoia

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Sentenza 459/09

TRIBUNALE DI PISTOIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott. Giuseppe De Marzo, ha pronun-ciato la seguente

SENTENZAnella causa civile in primo grado, iscritta al n. 405/2009 del Ruolo della Sezione controver-sie di lavoro

TRALauletta Rocco, con l’avv. Mauro Montini - Ricorrente -

EProvincia di Pistoia, con l’avv. Lucia Coppola - Resistente -

OGGETTO: retribuzioneFatto e diritto

La questione introdotta, con ricorso depositato il 10 aprile 2009, dal dott. Lauletta segreta-rio generale dell’Amministrazione provinciale di Pistoia dal 1° aprile 2006, attiene all’inter-pretazione dell’art. 41, comma 5 del CCNL del 16 maggio 2001. In particolare, secondo ilricorrente, la nozione di retribuzione di posizione assunta dal comma 5, al fine di farnediscendere la necessaria equivalenza. nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dellacapacità di spesa, con la retribuzione di posizione spettante alla funzione dirigenziale più ele-vata nell’ente, deve essere determinata prescindendo dalla maggiorazione che, ai sensi celcomma 4 del medesimo art. 41, può essere attribuita ai segretari generali, alle condizioni ealla stregua dei criteri e dei parametri di riferimento della contrattazione decentrata integra-tiva nazionale.L’Amministrazione provinciale ritiene, invece, che gli effetti perequativi perseguiti dall’art.41, comma 5 non possono ignorare i risultati cui si giunge attraverso le maggiorazioni di cuial comma 4, che comunque incidono sul quantum della retribuzione di posizione.Pur dandosi atto che le regole contrattuali non brillano per univocità, ritiene il giudicante chela soluzione propugnata dal ricorrente sia quella che, a livello sistematico, meglio coglie laportata sistematica delle pattuizioni.Posto infatti che la maggiorazione della retribuzione di posizione può discendere (e, nellaspecie, è conseguita), ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. A2 del contratto collettivo integrati-vo del 22 dicembre 2003, dell’attribuzione al segretario di attività gestionali incarichi spe-ciali o progetti speciali, la considerazione della stessa nell’ambito della retribuzione di posi-zione, ai fini dell’interpretazione del comma 5 dell’art. 41 sopra citato, finirebbe per realiz-zare una discriminazione peggiorativa in danno dei funzionari più gravati di compiti.Tale soluzione appare intrinsecamente irragionevole e inosservante del principio di corri-spettività della remunerazione delle prestazioni. E ciò senza considerare gli aspetti previden-ziali, puntualmente messi in luce dal ricorrente e relativi al fatto che le maggiorazioni di cuial comma 4 dell’art. 5 sono incluse nella quota B della pensione, a differenza della retribu-zione di posizione di base, considerata ai fini del calcolo della quota A (v. nota Impdap del9 gennaio 2007, prot. 5731/06, che giunge a tali conclusioni nell’nterpretazione dell’art. 41cit. in relazione all’art. 13 d. lgs. 503/1992).Tenuto conto della controvertibilità delle questioni esaminate, ricorrono giusti motivi percompensare le spese del processo.

P.Q.M.

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Il giudice, dott. Giuseppe De Marzo, definitivamente pronunciando sulla domanda propostada Lauletta Rocco nei confronti della Provincia di Pistoia, l’accoglie e, per l’effetto:

1) accetta il diritto del ricorrente alla determinazione sin dal 1° aprile 2006, della retribuzio-ne di posizione ai sensi dell’art. 41, comma 5 del CCNL del 16 maggio 2001 dei segre-tari comunali e provinciali;

2) condanna l’Amministrazione provinciale alla corresponsione delle relative differenzeretributive, oltre interessi legali come per legge, e alla regolarizzazione della posizionecontributiva;

3) compensa le spese.

Termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Pistoia, 10 dicembre 2009

Il Cancelliere IL GIUDICE DEL LAVOROAnna Maria Marata Dott. Giuseppe De Marzo

TRIBUNALE DI PISTOIADepositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009

Il Calcelliere ClAnna Maria Marata

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TRIBUNALE DI PISTOIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott. Giuseppe De Marzo, ha pro-nunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 601/2009 del Ruolo della Sezione con-troversie di lavoro

TRABaldanzini Antonio, con l’avv. Massimo Brancoli

- Ricorrente -

E

Comune di Montecatini Terme, con l’avv. Rossana Parlanti- Resistente-

OGGETTO: retribuzione

Fatto e diritto

Il dott. Baldanzini, con ricorso depositato il 4 giugno 2009, premesso: di essere stato indi-viduato con decreto sindacale n. 18 dell’undici maggio 2006 come Segretario Generalepresso il Comune di Montecatini Terme e di essersi visto conferire in seguito attivitàgestionali e incarichi speciali dettagliatamente descritti nell’atto introduttivo; che, condecreto sindacale n. 39 del 17 novembre 2008, gli era stata riconosciuta la maggiorazionedella retribuzione di posizione, sulla base dell’esame delle condizioni, criteri e parametriprevisti dall’art. 1del Contratto Collettivo Integrativo, nella misura del 10% della retribu-zione di posizione, con decorrenza a partire dal 9 maggio 2006; che, tuttavia, tali maggio-razioni dovevano, secondo l’avviso dell’Amministrazione, ritenersi incluse nella retribu-zione di posizione annua in godimento al Segretario Generale, per effetto del cd. galleg-giamento, ovvero dell’incremento della retribuzione sino a concorrenza dell’importo rela-tivo alla fascia A dell’area dirigenziale; tutto ciò premesso, ha chiesto la condannadell’Ammini-strazione al pagamento: a) della maggiorazione della retribuzione di posizio-ne, ex art. 24, comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi delComune di Montecatini Terme, dal momento che il Comune non aveva nominato ilDirettore Generale; b) della maggiorazione della retribuzione di posizione per l’attribuzio-ne di funzioni aggiuntive, ai sensi dell’art. 41, comma 4 del CCNL dei Segretari comuna-li e provinciali.

Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Montecatini Terme ha contestato il fondamentodella pretesa.

Con riferimento alla prima maggiorazione richiesta appare condivisibile la difesa delComune che ha invocato la disapplicazione del proprio regolamento, per contrasto conl’art. 45, comma 1 d.lgs. 165/2001, che demanda alla contrattazione collettiva la definizio-ne del trattamento economico fondamentale e accessorio dei pubblici dipendenti.

Ora, l’art. 44 del CCNL applicabile prevede la corresponsione di un’indennità in favoredel segretario cui siano state positivamente conferite funzioni di Direttore generale (ciòche non è accaduto nella specie) e non per il mero fatto che un Direttore generale non siastato nominato (secondo il presupposto assunto dall’art. 24 dell’invocato Regolamento).

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La seconda questione introdotta dal ricorrente attiene all’interpretazione dell’art. 41,comma 5 del CCNL del 16 maggio 2001. In particolare, secondo il ricorrente, la nozionedi retribuzione di posizione assunta dal comma 5, al fine di farne discendere la necessariaequivalenza, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, conla retribuzione di posizione spettante alla funzione dirigenziale più elevata nell’ente, deveessere determinata, prescindendo dalla maggiorazione che, ai sensi del comma 4 del mede-simo art. 41, può essere attribuita ai segretari generali, alle condizioni e alla stregua deicriteri e dei parametri di riferimento della contrattazione decentrata integrativa nazionale.

L’Amministrazione provinciale ritiene, invece, che gli effetti perequativi perseguiti dal-l’art. 41, comma 5 non possono ignorare i risultati cui si giunge attraverso le maggiorazio-ni di cui al comma 4, che comunque incidono sul quantum della retribuzione di posizione.

Pur dandosi atto che le regole contrattuali non brillano per univocità, ritiene il giudicanteche la soluzione propugnata dal ricorrente sia quella che, a livello sistematico, megliocoglie la portata sistematica delle pattuizioni.

Posto infatti che la maggiorazione della retribuzione di posizione può discendere (e, nellaspecie, è conseguita), ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. A2 del contratto collettivo inte-grativo del 22 dicembre 2003, dall’attribuzione al segretario di attività gestionali, incari-chi speciali o progetti speciali, la considerazione della stessa nell’ambito della retribuzio-ne di posizione, ai fini dell’interpretazione del comma 5 dell’art. 41 sopra citato, finireb-be per realizzare una discriminazione peggiorativa in danno dei funzionari più gravati dicompiti.

Tale soluzione appare intrinsecamente irragionevole e inosservante del principio di corri-spettività della remunerazione delle prestazioni. E ciò senza considerare gli aspetti previ-denziali, puntualmente messi in luce dal ricorrente e relativi al fatto che le maggiorazionidi cui al comma 4 dell’art. 5 sono include nella quota B della pensione, a differenza dellaretribuzione di posizione di base, considerata ai fini del calcolo della quota A (v. notaINPDAP del 9 gennaio 2007, prot. 5731/06, che giunge a tali conclusioni nell’interpreta-zione dell’art. 41 cit. in relazione all’art. 13 d. lgs. 503/1992).

Pertanto, fermo restando che non è sindacabile dal g.o. – soprattutto in assenza di rilieviche dimostrino l’irragionevolezza della scelta – la percentuale del 10% di maggiorazionericonosciuta con il decreto sindacale n. 39 del 17 novembre 2008, può soltanto riconoscer-si il diritto del ricorrente alla percezione di tale maggiorazione in aggiunta alla retribuzio-ne di posizione in godimento per effetto del cd. galleggiamento.

Tenuto conto della controvertibilità delle questioni esaminate, ricorrono giusti motivi percompensare le spese del processo.

P.Q.M.

Il giudice, dott. Giuseppe De Marzo, definitivamente pronunciando sulle domande pro-poste, rigettata ogni altra richiesta: a) accerta il diritto del ricorrente di percepire lamaggiorazione della retribuzione di posizione, nella misura riconosciuta con il decretosindacale n. 39 del 17 novembre 2008, in aggiunta alla retribuzione di posizione ingodimento, per effetto del cd. galleggiamento; b) condanna l’Amministra-zione conve-nuta alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre interessi legali comeper legge; c) compensa le spese.

Pistoia, 8 febbraio 2010

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Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio

patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42

(G.U. n. 134 dell’11 giugno 2010)

Art. 1. Oggetto1. Nel rispetto della Costituzione, con le disposizioni del presente decreto legislativo e conuno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i benistatali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropo-litane e Regioni. 2. Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima valorizza-zione funzionale.

Art. 2. Parametri per l’attribuzione del patrimonio1. Lo Stato, previa intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attri-buire a titolo non oneroso a: Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo cri-teri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correla-zione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale, in base a quanto previ-sto dall’articolo 3.

2. Gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, chepossono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà, nei casi previsti dall’articolo 3, qualora unbene non sia attribuito a un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato pro-cede, sulla base delle domande avanzate, all’attribuzione del medesimo bene a un ente terri-toriale di un diverso livello di governo.

4. L’ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell’interesse della collet-tività rappresentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del beneattribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresenta-ta. Ciascun ente assicura l’informazione della collettività circa il processo di valorizzazione,anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente può indireforme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispetti-vi Statuti.

5. I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolita-ne e Regioni, anche in quote indivise, sulla base dei seguenti criteri: a) sussidiarietà, adeguatezza e territorialità. In applicazione di tali criteri, i beni sono attri-buiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per l’entità o tipo-logia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario richiedano l’attri-buzione a Province, Città metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormenteidonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione tenendo conto del rappor-to che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale; b) semplificazione. In applicazione di tale criterio, i beni possono essere inseriti dalleRegioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure dicui all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, per assicurare la massima valorizzazione deibeni trasferiti, la deliberazione da parte dell’ente territoriale di approvazione del piano dellealienazioni e valorizzazioni è trasmessa ad un’apposita Conferenza di servizi, che opera aisensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succes-sive modificazioni, a cui partecipano il Comune, la Provincia, la Città metropolitana e la

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Regione interessati, volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni comun-que denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica. Sono fatte salve le pro-cedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali, con le modalitàivi stabilite. La determinazione finale della Conferenza di servizi costituisce provvedimentounico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e ne fissa i limiti ei vincoli; c) capacità finanziaria, intesa come idoneità finanziaria necessaria a soddisfare le esigenzedi tutela, gestione e valorizzazione dei beni; d) correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e lefunzioni effettivamente svolte o esercitate dall’ente cui è attribuito il bene e le esigenze ditutela, gestione e valorizzazione del bene stesso; e) valorizzazione ambientale. In applicazione di tale criterio la valorizzazione del bene è rea-lizzata avendo riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche,culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salva-guardia dei valori ambientali.

Art. 3. Attribuzione e trasferimento dei beni

1. Ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base allanormativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propo-sta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme peril federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competen-ti per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo:a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marit-timo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) ed i beni del demanio idrico di cui all’articolo5, comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idri-co di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari disuperficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, e le miniere di cui all’articolo 5,comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative per-tinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.

2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferi-to ai sensi della lettera a) del comma 1, tenendo conto dell’entità delle risorse idriche cheinsistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla mede-sima, è destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di una intesa conclusa fra laRegione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idri-co. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia stataconclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo conto dei medesimi criteri, laquota da destinare alle singole Province, attraverso l’esercizio del potere sostitutivo di cuiall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell’attribuzione aduno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l’inserimen-to in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministriadottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislati-vo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 3 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporticon le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base delle disposizionidi cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo. I beni possono essere individuati sin-golarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche

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relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti eai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decretidel Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale.

4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, leRegioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui alcomma 3 presentano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazio-ne nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, un’apposita domanda di attribuzioneall’Agenzia del demanio. Le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene, la rela-tiva tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo sono contenute inuna relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente. Per ibeni che negli elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la domanda di attribu-zione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare lefinalità e le modalità prevalenti di utilizzazione. Sulla base delle richieste di assegnazionepervenute è adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, riguardante l’attribuzione dei beni, che produce effet-ti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascri-zione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.

5.Qualora l’ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indica-ti nella relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all’artico-lo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini assicurare la migliore utilizzazione del bene,anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato di cui al comma 6.

6. I beni per i quali non è stata presentata la domanda di cui al comma 4 del presente artico-lo ovvero al comma 3 dell’articolo 2, confluiscono, in base ad un decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri adottato con la procedura di cui al comma 3, in un patrimonio vinco-lato affidato all’Agenzia del demanio o all’amministrazione che ne cura la gestione, cheprovvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d’intesa con le Regioni e gli Entilocali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa. Decorsitrentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di inserimen-to nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si è proceduto alla stipula degli accordi diprogramma ovvero dei protocolli d’intesa rientrano nella piena disponibilità dello Stato epossono essere comunque attribuiti con i decreti di cui all’articolo 7.

Art. 4. Status dei beni

1. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dal-l’articolo 111 del codice di procedura civile, entrano a far parte del patrimonio disponibiledei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, ad eccezione di quel-li appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regi-me stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal mede-simo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comu-nitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza. Ove ne ricor-rano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione di benidemaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, puòdisporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l’inclusione nel patri-monio indisponibile. Per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni dema-niali ai sensi del presente articolo, l’eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall’am-ministrazione dello Stato ai sensi dell’articolo 829, primo comma, del codice civile. Sui pre-detti beni non possono essere costituiti diritti di superficie.

2. Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deidecreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 3, commi 1 e 4, quarto

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periodo. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, concontestuale immissione di ciascuna Regione ed ente locale nel possesso giuridico e subentroin tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti daivincoli storici, artistici e ambientali.

3. I beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far parte del patrimoniodisponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possonoessere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l’adozione delle varian-ti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termi-ne di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell’Agenzia del demanio o dell’Agenziadel territorio, secondo le rispettive competenze.

Art. 5. Tipologie dei beni

1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costi-tuiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti aisensi dell’articolo 3 a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti: a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall’articolo822 del codice civile e dall’articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quel-li direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e dibonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codi-ce civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:

1) dei fiumi di ambito sovraregionale;2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un’intesa tra le Regioniinteressate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;

c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile sta-tale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall’ar-ticolo 698 del codice della navigazione;d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gliimmobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni delloStato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili delloStato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esuccessive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e interna-zionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvoquanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; i beni oggettodi accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione deirispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decre-to; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate inuso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto iparchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionalisono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicitàe di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.

3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al comma 2 trasmettono, in modo adegua-tamente motivato, ai sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beniimmobili di cui richiedono l’esclusione. L’Agenzia del demanio può chiedere chiarimenti inordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri perlocazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro il predetto termine anche l’Agenziadel demanio compila l’elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi quarantacinque

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giorni, previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta gior-ni, con provvedimento del direttore dell’Agenzia l’elenco complessivo dei beni esclusi daltrasferimento è redatto ed è reso pubblico, a fini notiziali, con l’indicazione delle motivazio-ni pervenute, sul sito internet dell’Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elen-co può essere integrato o modificato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo,previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 3 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunquein uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, inquanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale,non oggetto delle procedure di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all’artico-lo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre2009, n. 191, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazio-ne dello strumento militare finalizzati all’efficace ed efficiente esercizio delle citate fun-zioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla norma-tiva vigente.

5. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, nell’ambito di specificiaccordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo cultura-le, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all’articolo 112, comma 4, del codice dei beni cul-turali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modi-ficazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decre-to, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell’articolo 54, comma3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.

6. Nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall’Agenzia deldemanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all’attività portuale esuscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazionedell’Autorità portuale, se istituita, o della competente Autorità marittima.

7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1 i beni costituenti la dotazione dellaPresidenza della Repubblica, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato dellaRepubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonché agli organi di rile-vanza costituzionale.

Art. 6. Valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare

1. Al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacità finanzia-ria degli enti territoriali, anche in attuazione del criterio di cui all’articolo 2, comma 5, lette-ra c), i beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, attraverso leprocedure per l’approvazione delle varianti allo strumento urbanistico di cui all’articolo 2,comma 5, lettera b), essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobilia-re istituiti ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e succes-sive modificazioni, ovvero dell’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86. Ciascunbene è conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l’approvazionedelle varianti allo strumento urbanistico, per un valore la cui congruità è attestata, entro iltermine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell’Agenzia del demanio odell’Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.

2. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4-bis, deldecreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile2009, n. 33, può partecipare ai fondi di cui al comma 1.

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3. Agli apporti di beni immobili ai fondi effettuati ai sensi del presente decreto si applicano,in ogni caso, le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 14-bis della legge 25 gen-naio 1994, n. 86.

Art. 7. Decreti biennali di attribuzione

1. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,adottati ogni due anni su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regionie con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali sulla basedelle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto legislativo, possono esse-re attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.

2. Gli enti territoriali interessati possono individuare e richiedere ulteriori beni non inseritiin precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del direttore dell’Agenzia del demanio.Tali beni sono trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensidel comma 1. A tali richieste è allegata una relazione attestante i benefici derivanti alle pub-bliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro miglio-re valorizzazione in sede locale.

Art. 8. Utilizzo ottimale di beni pubblici da parte degli enti territoriali

1. Gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per losvolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite, possono procedere a consultazionitra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche all’uopo convocando appo-site Conferenze di servizi coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo dele-gato. Le risultanze delle consultazioni sono trasmesse al Ministero dell’economia e dellefinanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza epossono essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente.

Art. 9. Disposizioni finali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità e altri adempimenti necessari per l’attuazione del presen-te decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministrodell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro per la semplifica-zione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti conle Regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 3 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalità, per ridurre, a decor-rere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qual-siasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla ridu-zione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consigliodei Ministri di cui agli articoli 3 e 7.

3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presentedecreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per unimporto corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzio-ne dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità indivi-duati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare leoccorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa inte-ressati.

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4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministrodell’economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al pre-sente decreto legislativo, è assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle fun-zioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trferimento dellefunzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di fun-zioni.

5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazionedegli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto non-ché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimibeni siano stati conferiti sono acquisite dall’ente territoriale per un ammontare pari al settan-tacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debitodell’ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, aspese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo perl’ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’in-terno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federali-smo, sono definite le modalità di applicazione del presente comma. Ciascuna Regione o entelocale può procedere all’alienazione di immobili attribuiti ai sensi del presente decreto legi-slativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell’Agenzia deldemanio o dell’Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L’attestazione è resaentro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

6. Nell’attuazione del presente decreto legislativo è comunque assicurato il rispetto di quan-to previsto dall’articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

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ENTRATE SPESE

Denominazione

Previsioni di

competenza da

bilancio anno 2010

Accertamenti da

conto consuntivo

anno 2008

Denominazione

Previsioni di

competenza da

bilancio anno 2010

Impegni da conto

consuntivo anno

2008

Avanzo di Amministrazione

applicato - -

Disavanzo di Amministrazione

applicato 799.943,00 -

Tributarie 43.828.500,00 29.018.100,48 Correnti 96.391.255,00 88.661.129,84

Contributi e trasferimenti 34.751.669,00 36.911.885,15 Rimborsi quote di capitale

(di cui dallo Stato) 24.273.320,00 27.856.039,76 per mutui in ammortamento 7.078.000,00 6.023.995,21

(di cui dalle Regioni) 7.599.921,00 8.082.990,19

Extratributarie 15.811.029,00 25.071.758,82

(di cui per proventi servizi

pubblici) 8.083.346,00 10.383.724,14

Totale entrate di parte

corrente 94.391.198,00 91.001.744,45 Totale spese di parte corrente 104.269.198,00 94.685.125,05

Alienazione di beni e

trasferimenti 72.204.136,00 12.908.749,54 Spese di investimento 73.236.136,00 12.427.643,46

(di cui dallo Stato) 3.124.136,00 14.135,17

(di cui dalle Regioni) 10.565.000,00 2.117.000,00

Assunzione prestiti 111.310.000,00 81.514.681,51

(di cui per anticipazioni di

tesoreria) 100.000.000,00 74.685.121,51

Totale entrate conto capitale 183.514.136,00 94.423.431,05 Totale spese conto capitale 73.236.136,00 12.427.643,46

Rimborso anticipazione di

tesoreria ed altri 100.400.000,00 74.685.121,51

Partite di giro 27.220.000,00 20.681.579,00 Partite di giro 27.220.000,00 20.681.579,00Totale 305.125.334,00 206.106.754,50 Totale 305.125.334,00 202.479.469,02

Disavanzo di gestione - 3.627.285,48- Avanzo di gestione - -

TOTALE GENERALE 305.125.334,00 202.479.469,02 TOTALE GENERALE 305.125.334,00 202.479.469,02

Ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2010 ed al conto

consuntivo 2008:

1 - Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

2 - La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo

l'analisi economico-funzionale è la seguente:

Amminist.

generale

Istruzione e

culturaAbitazioni Attività sociali Trasporti

Attività

economicheTOTALE

Personale 17.928.143,47 - - 3.318.379,20 - - 21.246.522,67

Acquisto di beni e servizi 13.751.959,93 7.885.619,03 85.800,00 3.378.885,55 1.248.518,00 692.924,81 27.043.707,32

Interessi passivi 6.954.734,40 - - - - - 6.954.734,40

Investimenti effettuati

direttamente dall'Amm.ne 2.921.007,43 1.520.000,00 2.197.477,33 1.490.000,00 - - 8.128.484,76

Investimenti indiretti - - - - - - -

41.555.845,23 9.405.619,03 2.283.277,33 8.187.264,75 1.248.518,00 692.924,81 63.373.449,15

3 - Le risultanze finali a tutto il 31 dicembre 2008 desunte dal consuntivo:Disavanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2008................................................................................................ 2.399.827,58- Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 2008........................................................ -Avanzo di amministrazione disponibile al 31dicembre 2008....................................................................................................... -

Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo dell'anno 2008.... -

4 - Le princiapli entrate e spese per abitante, desunte dal conto consuntivo sono le seguenti:

Entrate correnti 971,45 Spese correnti 946,47di cui: di cui:

tributarie 309,77 personale 338,53contributi e trasferimenti 394,04 acquisto beni e servizi 353,81

altre entrate correnti 267,64 altre spese correnti 254,12

IL SINDACO

CITTÀ DI ALESSANDRIA

Prof. Piercarlo FABBIO

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83

Provincia di Ferrara

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 25 Febbraio 1987 n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2010 e al conto consuntivo 2008:

1 - Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti :

DENOMINAZIONE

Previsioni di

competenza

bilancio

anno 2010

Accertamenti da

conto

consuntivo

anno 2008

DENOMINAZIONE

Previsioni di

competenza

bilancio

anno 2010

Impegni da

conto

consuntivo

anno 2008

- Avanzo di amministrazione 0 - Disavanzo di amministrazione 0

- Tributarie 5.566.046,75 5.493.919,07 - Correnti 15.253.637,96 15.894.026,57

- Contributi e trasferimenti 6.452.331,36 6.379.152,29

- Rimborso quote di capitale per

mutui e prestiti obbligazionari in

ammortamento 2.289.117,94 2.380.601,55

(di cui dallo Stato) 5.025.229,46 4.591.228,34

(di cui dalle Regioni) 288.027,94 469.222,72

- Extratributarie 5.149.377,79 6.246.841,34

(di cui per proventi servizi pubblici) 3.817.313,67 5.236.565,87

Totale entrate di parte corrente 17.167.755,90 18.119.912,70 Totale spese di parte corrente 17.542.755,90 18.274.628,12

- Alienazione di beni e trasferimenti 1.511.664,00 3.796.377,56 - Spese di investimento 2.481.664,00 4.596.340,66

(di cui dallo Stato) 0,00 133.401,44

(di cui dalle Regioni) 558.200,00 626.187,03

- Assunzione prestiti 5.874.978,18 2.069.711,22

(di cui per anticipazioni di tesoreria) 4.529.978,18 1.502.711,22

Totale entrate conto capitale 7.386.642,18 5.866.088,78 Totale spese conto capitale 2.481.664,00 4.596.340,66

- Rimborso anticipazione di

tesoreria ed altri 4.529.978,18 1.502.711,22

- Partite di giro 2.268.849,93 1.767.045,82 - Partite di giro 2.268.849,93 1.767.045,82

Totale 26.823.248,01 25.753.047,30 Totale 26.823.248,01 26.140.725,82

- Disavanzo di gestione 387.678,52 - Avanzo di gestione 0,00

TOTALE GENERALE 26.823.248,01 26.140.725,82 TOTALE GENERALE 26.823.248,01 26.140.725,82

2 - La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi economico-funzionale è

la seguente :

Amministrazione

generale

Istruzione e

cultura Abitazioni Attività sociali Trasporti

Attività

economiche TOTALE

Personale 2.467.712,56 305.103,67 0,00 502.255,32 0,00 0,00 3.275.071,55

Acquisto di beni e servizi 1.798.118,68 1.516.245,64 0,00 460.872,17 530.874,00 83.199,79 4.389.310,28

Interessi passivi 340.432,38 75.466,00 0,00 39.105,86 857.049,24 0,00 1.312.053,48

Investimenti effettuatidirettamentedall'Amministrazione 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimenti indiretti 46.619,48 75.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 142.619,48

TOTALE 4.652.883,10 1.971.815,31 0,00 1.002.233,35 1.387.923,24 104.199,79 9.119.054,79

IL SINDACO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Fiorentini Antonio) Travasoni dott.ssa Patrizia

4 – Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

Entrate correnti � 805,01Spese correnti � 706,12

di cui: di cui:

- Tributarie � 244,08 - Personale � 207,39

- Contributi e trasferimenti � 283,40 - Acquisto di beni e servizi � 221,48

- Altre entrate correnti � 277,53 - Altre spese correnti � 277,25

805,01 706,12

3 – La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal consuntivo:

- avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell’anno 2008: � 828.474,47

- residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell’anno 2008: �

- avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2008: � 828.474,47

- ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata

al conto consuntivo dell’anno 2008: � 0

COMUNE DI ARGENTAProvincia di Ferrara

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84

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Il Sindaco: FRANCESCO VENTOLA

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85

Ai sensi della L. 67 del 25/02/1987 si pubblicano i dati relativi al bilancio preventivo 2010 ed al conto consuntivo 2009

1. Le notizie relative alle entrate e le spese sono le seguenti:

(in euro)

ENTRATE SPESE

Previsioni di Accertam. Previsioni di Impegni

competenza Rendiconto competenza Rendiconto

Denominazione Bilancio anno 2010 Anno 2009 Denominazione Bilancio anno 2010 Anno 2009

€uro €uro €uro €uro

Tributarie 14.036.100,00 13.316.264,00 Correnti 34.082.198,00 36.165.288,00

Contributi e trasferimenti 13.565.649,00 15.124.428,00

(di cui da Stato) 9.032.117,00 10.781.341,00

Per rimborso di quote di capitale per

mutui in ammortamento 1.867.782,00 1.813.399,00

(di cui da Regione) 2.919.647,00 3.793.139,00

Extratributarie 7.798.231,00 9.285.173,00

( di cui per proventi servizi pubblici) 5.075.085,00 7.353.670,00

TOTALE ENTRATE PARTE CORRENTE 35.399.980,00 37.725.865,00 TOTALE SPESE PARTE CORRENTE 35.949.980,00 37.978.687,00

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 16.772.000,00 9.093.629,00 Spese di investimento 18.192.000,00 11.691.524,00

(di cui da Stato) 2.237.000,00 920.036,00

(di cui da Regione) 12.945.000,00 6.846.925,00

Accensione di prestiti 1.970.000,00 2.150.245,00

( di cui per anticipazione di tesoreria) - -

TOTALE ENTRATE IN C.CAPITALE 18.742.000,00 11.243.874,00 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 18.192.000,00 11.691.524,00

Rimborso anticipazioni di Tesoreria - -

Servizi per conto terzi 5.946.858,00 3.369.079,00 Servizi per conto terzi 5.946.858,00 3.369.079,00

Totale 60.088.838,00 52.338.818,00 Totale 60.088.838,00 53.039.290,00

Avanzo di amministrazione applicato - 909.247,00

Totale generale 60.088.838,00 53.248.065,00 * Totale generale 60.088.838,00 53.039.290,00 *

( g )

* Nota: Il saldo (positivo) della gestione dell'esercizio 2009 è pari a € 208.775,00 a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione di € 909.247,00

( )

Amministrazione

Generale

Funz. 1

Giustizia e

polizia locale

Funz. 2-3

Istruzione e

Cultura

Funz. 4-5

Sport e

Turismo

Funz. 6-7

Viabilità e

Trasporti

Funz. 8

Territorio e

Ambiente

Funz. 9

Settore

Sociale

Funz. 10

Attività

economica

Funz. 11-12

Totale

Personale 4.835.769,00 864.574,00 555.759,00 321.655,00 69.328,00 1.152.853,00 2.210.688,00 191.533,00 10.202.159,00

Acquisto beni 214.573,00 36.491,00 56.241,00 17.836,00 63.400,00 10.945,00 167.700,00 - 567.186,00

Prestazione di servizi 3.120.444,00 129.020,00 3.490.614,00 1.192.701,00 3.418.327,00 5.641.849,00 2.087.689,00 661.596,00 19.742.240,00

Utilizzo di beni di terzi 259.887,00 14.810,00 1.200,00 30.000,00 305.897,00

Trasferimenti 211.921,00 368.303,00 44.980,00 336.906,00 1.196.453,00 163.500,00 2.322.063,00

Oneri finanziari 1.367.458,00 145.026,00 1.512.484,00

Imposte e tasse 1.360.198,00 674,00 1.347,00 3.000,00 1.406,00 1.366.625,00

oneri straordinari 83.218,00 567,00 53.649,00 9.200,00 146.634,00

Investimenti 544.284,00 - 1.233.200,00 60.000,00 785.385,00 7.716.206,00 1.106.449,00 246.000,00 11.691.524,00

TOTALE 11.997.752,00 1.045.462,00 5.704.791,00 1.638.372,00 4.336.440,00 15.058.781,00 6.811.179,00 1.264.035,00 47.856.812,00

3 - L'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell'esercizio 2009 è di € 842.259,00

4 - le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

(in euro)

Abitanti al 31/12/2009 n. 40.455

Entrate correnti € 932,54 Spese correnti € 893,96

di cui: di cui:

Tributarie € 329,16 Personale € 252,19

Contributi e trasf. € 373,86 Acquisto beni e servizi € 502,03

Extra tributarie € 229,52 Altre spese correnti € 139,75

Il Dirigente del Settore Bilancio, Entrate e Tributi

dott.ssa Gigliola Del Gaia

COMUNE CITTÀ DI CASTELLO(Provincia di Perugia)

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86

Ai sensi dell’art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2010 e al

conto consuntivo 2008 (1):

1 - le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

ENTRATE SPESE

Denominazione

Previsioni dicompetenza dabilancio ANNO

2010

Accertamenti da conto consuntivo

ANNO 2008 Denominazione

Previsioni dicompetenza dabilancio ANNO

2010

Accertamenti da conto consuntivo

ANNO 2008

� Avanzo amm.ne ……………….. 17.000,00 - � Disavanzo amm.ne............................... - -� Tributarie................................... 42.521.000,00 39.348.238,36 � Correnti................................................. 115.724.217,19 119.047.988,35

� Contributi e trasferimenti………. (di cui dello Stato)...................... (di cui delle Regioni)……………

50.269.755,3944.213.686,09

5.056143,98

49.736.707,7644.232.335,73

4.285.583,22

� Rimborso quote di capitale per mutui inammortamento...................................... 12.449.492,14 10.892.724,78

� Extratributarie............................(di cui per proventi servizi pubblici.)...................................

28.365.953,9412.549.000,00

29.857.707,4510.933.864,23

Totale entrate di parte corrente...... 121.173.709,33 118.942.653,57 Totale spese di parte corrente.................. 128.173.709,33 129.940.713,13

� Alienazione di beni trasferimenti (di cui dall Stato)........................ (di cui dalle Regioni).................

70.911.680,201.925.000,00

13.083.660,00

52.578.007,64

4.146.639,27

4.597.268,54

� Spese di investimento........................... 76.988.663,70 62.807.001,96

� Assunzione di prestiti................. (di cui per anticipazioni di

tesoreria)………………………

41.076.983,5028.000.000,00

15.049.173,230,00

Totale entrate conto capitale......... 111.988.663,70 67.627.180,87 Totale spese conto capitale..................... 76.988.663,70 62.807.001,96

� Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri........................................................ 28.000.000,00 0,00

� Partite di giro............................. 24.195.000,00 16.417.393,08 � Partite di giro........................................ 24.195.000,00 16.417.393,08

Totale............................ 257.357.373,03 202.987.227,52 Totale................................... 257.357.373,03 209.165.108,17

� Disavanzo di gestione................ - - � Avanzo di gestione............................... - -

TOTALE GENERALE............ 257.357.373,03 202.987.227,52 TOTALE GENERALE................. 257.357.373,03 209.165.108,17

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunto dal consuntivo, secondo l’analisi degli interventi è la seguente: Amministra-

zione gen.leIstruzione e

cultura Abitazioni Attività sociali Trasporti Attività

economica TOTALE

� Personale............................... 15.763.318,90 14.070.244,64 434.572,65 8.129.593,74 - 799.563,60 39.197.293,53� Acquisto beni e servizi........... 10.729.273,46 9.137.835,99 52.308,00 12.632.400,89 9.615,65 149.985,66 32.711.419,65� Interessi passivi..................... 1.977.148,89 1.176.336,04 76.253,04 409.499,99 327.524,34 361.388,73 4.328.151,03 � Investimenti effettuati diret-

tamente dall’amministrazione 3.478.672,61 1.516.039,75 3.518.659,56 889.961,99 - 50.000,00 9.453.333,91

� Investimenti indiretti............... 96.800,00 - 585.673,95 31.975,66 - 99.265,60 813.715,21

32.045.213,86 25.900.456,42 4.667.467,20 22.093.432,27 337.139,99 1.460.203,59 86.503.913,33

2 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal consuntivo:

� Avanzo di amministrazione del conto consuntivo dell’anno 2008 + � 2.292.476,82

� Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell’anno - --------------------

Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2008 + � 2.292.476,82

� Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti della elencazione allegata al conto consuntivo

dell’anno 2008

3 - le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

Entrate correnti � 884,57 Spese correnti � 885,35 di cui: di cui:� Tributarie � 292,63 � personale � 379,59 � contributi e trasferimenti � 369,89 � acquisto beni e servizi � 335,37 � altre entrate correnti � 222,05 � altre spese correnti � 170,39

IL SINDACO

Firmato: Avv.Tiziano Tagliani

(1) - i dati si riferiscono all’ultimo consuntivo approvato.

COMUNE DI FERRARA

(1) - i dati si riferiscono all’ultimo consuntivo approvato.

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87

1 - le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

(in euro)

ENTRATEPrevisioni di

competenza da

bilancio

Accertamenti da

conto del bilancio

Previsioni di

competenza da

bilancio

Impegni da conto

del bilancio

ANNO 2010 ANNO 2008 ANNO 2010 ANNO 2008

- Avanzo di amministrazione………….. 687.650,00 5.206.004,00 - Disavanzo di amministrazione…………….. // //

- Tributarie………………………………. 21.841.000,00 21.459.702,39 - Correnti……………………………………….. 57.884.661,00 57.070.198,58

- Contributi e Trasferimenti……………. 17.951.843,00 18.201.222,60 - Rimborso quote di capitale per mutui in

(di cui dallo Stato)…………………….. 17.550.221,00 17.502.089,55 ammortamento………………………………. 3.931.837,00 3.559.146,74

(di cui dalle Regioni)………………….. 105.000,00 163.166,29

- Extratributarie…………………………. 23.433.657,00 21.739.493,22

(di cui per proventi servizi pubblici)…. 9.298.166,00 7.513.784,43

Totale entrate di parte corrente……… 63.226.500,00 61.400.418,21 Totale spese di parte corrente……………… 61.816.498,00 60.629.345,32

- Alienazione di beni e trasferimenti….. 21.874.154,00 23.230.778,59 - Spese di investimento………………………. 27.131.806,00 37.656.189,12

(di cui dallo Stato)…………………….. 417.504,00 508.139,90

(di cui dalle Regioni)………………….. 1.495.000,00 2.631.041,46

- Assunzione prestiti…………………… 3.160.000,00 9.570.826,00

(di cui per anticipazioni di tesoreria)… // // Totale spese in conto capitale……………… 27.131.806,00 37.656.189,12

Totale entrate conto capitale………… 25.034.154,00 32.801.604,59 - Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri // //

- Servizi per conto terzi………………… 8.255.000,00 7.144.040,45 - Servizi per conto terzi……………………….. 8.255.000,00 7.144.040,45

Totale 97.203.304,00 106.552.067,25 Totale 97.203.304,00 105.429.574,89

- Disavanzo di gestione………………… // // - Avanzo di gestione………………………….. // 1.122.492,36

TOTALE GENERALE 97.203.304,00 106.552.067,25 TOTALE GENERALE 97.203.304,00 106.552.067,25

DENOMINAZIONE

SPESE

DENOMINAZIONE

COMUNE DI IMOLA(Provincia di Bologna)

- Acquisto beni e servizi……………….. 6.065.059,74 8.271.736,43 // 1.973.866,13 653.847,00 256524,54 17.221.033,84

- Interessi passivi……………………….. 950.073,15 1.548.427,36 // 151.180,02 // 1981,38 2.651.661,91

- Investimenti effettuati dirett. dall'Am-

ministr. ……………………………….. 3.613.089,36 3.460.393,40 // 149.000,00 // // 7.222.482,76

- Investimenti indiretti…………………… 145.231,80 // 2.653.961,00 700.000,00 // // 3.499.192,80

TOTALE 19.449.301,68 17.809.881,00 2.653.961,00 5.742.197,83 653.847,00 585.853,92 46.895.042,43

3 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal consuntivo:

(in euro)

- Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2008 � 4.309.615,66

- Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 2008 - � 0

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2008 � 4.309.615,66

- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo dell'anno 2008 � //

4 - le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

(in euro)

Entrate correnti………..……………… � 902,70 Spese correnti………………….. � 839,04

di cui: di cui:

- tributarie……………………………….. � 315,50 - personale……………………….. � 298,42

- contributi e trasferimenti……………… � 267,59 - acquisto beni e servizi………….. � 342,69

- altre entrate correnti………………….. � 319,61 - altre spese correnti…………….. � 197,93

Imola, lì 26 aprile 2010

TIMBRO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ECONOMICO-FINANZIARIO

(DOTT.SSA BRUNA GUALANDI)

Amministrazione

generale Istruzione e cultura Attività sociali Trasporti Attività economica TOTALE

- Personale………………………………. 8.675.847,63 4.529.323,81 // 2.768.151,68 // 327.348,00 16.300.671,12

Abitazioni

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunto dal consuntivo, secondo l'analisi economico-funzionale è laseguente:

(in euro)

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2010 e al conto consuntivo 2008(1):

1 - le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

(1) I dati si riferiscono all'ultimo consuntivo approvato.

IL DIRIGENTE DEL SETTOREECONOMICO-FINANZIARIO

(DOTT.SSA BRUNA GUALANDI)

Page 90: III trimestre 2010 - CSA trim 2010.pdf · ... nullità del contratto per la mancanza di ... accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta

1) le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

ENTRATE SPESE

DENOMINAZIONE BILANCIO 2010 RENDICONTO 2009 DENOMINAZIONE BILANCIO 2010 RENDICONTO 2009

Avanzo di Ammnistrazione Disavanzo di Ammnistrazione

Tributarie 36.364.013,00 36.294.366,24 Spese Correnti 68.726.309,00 70.708.228,41

Contributi e Trasferimenti 18.415.434,00 20.136.540,10 Spese rimborso prestiti 19.493.905,00 6.838.191,47

(di cui dallo Stato) 15.355.296,00 16.514.591,78 (Rimborsi per anticipazioni) 12.000.000,00 0,00

(di cui dalla Regione) 2.660.439,00 3.188.485,55 (Rimborsi per prestiti obbligazionari ) 2.370.597,00 2.317.554,66

(Rimborsi quota capitale mutui) 5.123.308,00 4.520.636,81

Extratributarie 20.076.517,00 21.633.935,98

(di cui proventi servizi pubblici) 10.569.800,00 10.104.634,09

Totale entrate parte corrente 74.855.964,00 78.064.842,32 Totale spese parte corrente 88.220.214,00 77.546.419,88

ALIENAZIONE BENI E TRASFER.TI 52.938.751,00 15.735.949,40 Spese Investimento 62.451.501,00 24.595.784,88

(di cui dallo Stato) 20.601,00 10.601,54

(di cui dalla Regione) 16.148.650,00 6.474.422,40

ASSUNZIONE DI PRESTITI 22.877.000,00 9.573.948,34

(di cui per anticipazioni) 12.000.000,00 0,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 75.815.751,00 25.309.897,74 TOTALE SPESA CONTO CAPITALE 62.451.501,00 24.595.784,88

SERVIZIO CONTO TERZI 9.400.000,00 7.620.616,91 SERVIZI CONTO TERZI 9.400.000,00 7.620.616,91

Totale Servizi conto Terzi 9.400.000,00 7.620.616,91 Totale Servizi Conto Terzi 9.400.000,00 7.620.616,91

TOTALE 160.071.715,00 110.995.356,97 TOTALE 160.071.715,00 109.762.821,67

DISAVANZO DI GESTIONE COMP. AVANZO DI GESTIONE COMP. 1.232.535,30

TOTALE GENERALE 160.071.715,00 110.995.356,97 TOTALE GENERALE 160.071.715,00 110.995.356,97

Ammin. Gen. Istruz. e Cultura Gest. Terr.amb. Attivita' soc. Viabilità e trasp. Svil.econ. Totali

Personale 10.080.600,68 602.454,00 1.075.382,00 2.104.156,00 449.432,00 418.476,00 14.730.500,68

Acquisto beni e servizi 380.590,88 266.947,01 34.012,38 135.114,00 65.000,00 3.379,80 885.044,07

Interessi passivi 2.200.673,93 108.299,56 795.205,44 29.945,97 370.620,52 112.984,35 3.284.729,77

Investimenti effettuati direttamente 3.248.145,48 1.603.203,96 7.198.548,73 354.929,27 2.400.603,00 20.000,00 18.073.575,92

Investimenti indiretti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI MASSAAi sensi dell’art. 6 della Legge 26 Febbraio 1987 n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio Preventivo esercizio 2010 ed al conto del bilancio 2009

1) le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

3) la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2009 desunta dal conto del bilancio:

a) Avanzo di amministrazione dal conto del bilancio dell'anno 2009 3.137.606,04

c) Avanzo di amministrazione non vincolato al 31 dicembre 2009 1.244.976,04

4) le principali entrate e spese per abitante desunte dal conto del bilancio sono le seguenti:

Entrate correnti 1105,01 Spese Corr. 1.000,88

Di cui Di cui

Tributarie 513,75 Personale 239,02Contr.eTrasf. 285,03 Acqu. Beni 78,95

Altre entrate corr. 306,23 Altre spese 682,91

F.to IL SINDACO

(Roberto Pucci)

2) la classificazione delle principali spese correnti ed in conto capitale, desunte dal conto del bilancio , secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente:

88

Page 91: III trimestre 2010 - CSA trim 2010.pdf · ... nullità del contratto per la mancanza di ... accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta

89

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 25/2/1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio di Previsione 2010 e al Conto Consuntivo 2008.

1) Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti (importi espressi in euro):

ENTRATE SPESE

DenominazionePrevisioni del Bilancio 2010

Consuntivo 2008Accertamenti

DenominazionePrevisioni del Bilancio 2010

Consuntivo 2008Impegni

Avanzo di Ammistrazione 0,00 914.820,00Disavanzo diamministrazione

0,00 0,00

- Tributarie 122.318.276,00 82.435.055,55 Correnti 252.523.044,00 207.463.996,52

- Contributi e trasferimenti 87.612.305,00 82.275.555,63

(di cui dallo Stato) (57.116.812,00) (60.151.076,52)Rimborso quote capitale in ammortamento

12.612.147,00 10.375.553,23

(di cui dalla Regione) (25.045.015,00) (20.767.191,99)(di cui rimborsoprestiti obbligazionari)

(816.386,00) (816.385,02)

Extratributarie 49.604.610,00 52.484.910,06 Rimborso

finanziamenti a breve termine

0,00 0,00

(di cui proventi per servizi pubblici) (28.144.331,00) (26.696.576,52)

Totale entrate di parte corrente 259.535.191,00 218.110.341,24Totale spese di partecorrente

265.135.191,00 217.839.549,75

- Alienazione beni e trasferimenti 170.517.871,00 48.684.442,44 Spese diinvestimento

177.847.871,00 59.466.386,91

(di cui dallo Stato) (4.509.322,00) (7.695.808,24)

(di cui dalla Regione) (2.341.375,00) (2.245.503,26)

- Assunzioni di prestiti 72.930.000,00 73.323.019,01

(di cui anticipazioni di Tesoreria) (60.000.000,00) (58.846.019,01)Rimborsoanticipazioni di

Tesoreria

60.000.000,00 58.846.019,01

Totale entrate conto capitale 243.447.871,00 122.007.461,45Totale spese di

investimento237.847.871,00 118.312.405,92

Entrate da servizi per conto terzi 38.237.141,00 27.398.840,09 Spese per servizi per conto terzi

38.237.141,00 27.398.840,09

TOTALE 541.220.203,00 367.516.642,78 TOTALE 541.220.203,00 363.550.795,76

Disavanzo di gestione 0 0 Avanzo di gestione 0 3.965.847,02

TOTALE GENERALE 541.220.203,00 367.516.642,78 TOTALE GENERALE 541.220.203,00 367.516.642,78

COMUNE DI PADOVASettore Risorse Finanziarie

2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale desunte dal Conto Consuntivo 2008, secondo un analisi economico funzionale, è

la seguente (importi espressi in euro):

Funzioni di

amministra-zione e

controllo

Funzioni di

Giustizia e Sicurezza

Funzioni di

Istruzione eCultura

Funzioni

sociali e abitative

Funzioni

Trasporti eviabilità

Funzioni di

sviluppoeconomico e

altri

Totale

Personale 28.008.404,37 12.587.292,13 11.930.788,00 17.777.193,00 3.935.180,00 2.880.669,64 77.119.527,14

Acquisto beni consumo,

prestazioni servizi, utilizzo benidi terzi

26.195.574,97 6.242.791,59 13.660.103,35 25.877.426,43 20.173.095,84 1.601.874,30 93.750.866,48

Interessi passivi 1.708.906,00 0,00 0,00 1.112.164,00 3.587.401,00 817.204,00 7.225.675,00

Altre spese correnti 5.212.090,31 1.030.314,94 5.983.648,60 15.611.999,56 270.347,68 1.259.526,81 29.367.927,90

Investimenti 13.270.640,88 724.579,00 73.833,00 2.866.127,43 35.635.534,98 6.895.671,62 59.466.386,91

TOTALE 74.395.616,53 20.584.977,66 31.648.372,95 63.244.910,42 63.601.559,50 13.454.946,37 266.930.383.43

3) Il risultato d’esercizio al 31 dicembre 2008, desunto dal Conto Consuntivo è il seguente (importi espressi in euro):

- Avanzo di amministrazione dell’esercizio 2008 euro 3.537.848,85;4) Le principali entrate e spese per abitante (n. 211.936), ricavate dal Conto Consuntivo 2008 sono le seguenti (importi espressi in euro):

ENTRATE CORRENTI euro 1.024,82 SPESE CORRENTI euro 978,89

di cui: di cui:Tributarie euro 388,96 Personale euro 363,87Contributi e trasferimenti euro 388,21 Acquisto beni e servizi euro 413,55

Altre entrate correnti euro 247,65 Altre spese correnti euro 201,47

IL SINDACO

Flavio Zanonato

Page 92: III trimestre 2010 - CSA trim 2010.pdf · ... nullità del contratto per la mancanza di ... accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta

COMUNE DI PARMA

Ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio

preventivo 2010 e al conto consuntivo 2008 (1):

1) le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

Entrate (euro) Spese (euro)

Denominazione Previsioni di Accertamenti da Denominazione Previsioni di Impegni da conto

competenza da conto consuntivo competenza da consuntivo annobilancio anno

2010 anno 2008bilancio anno

2010 2008

Avanzo amministrazione 1.780.000,00 0,00Disavanzo amministrazione 0,00 0,00

Tributarie 63.062.100,00 59.728.847,61Correnti 195.377.135,94 207.894.411,09

Rimborso quote di capitale per

Contributi e trasferimenti 66.108.362,11 67.042.707,18mutui in ammortamento 12.742.341,87 11.525.021,69

(di cui dallo Stato) 44.182.140,46 47.216.479,67

(di cui dalle Regioni) 5.238.198,45 4.238.658,78

Extratributarie 54.949.015,70 67.091.793,26

(di cui per proventi serv. Pubbl) 21.838.500,00 20.385.025,70

Tot.entrate di parte corrente 185.899.477,81 193.863.348,05Tot. Spesa di parte corrente 208.119.477,81 219.419.432,78

Spese di investimento 175.997.525,00 97.304.388,44

Alienazione di beni e trasf. 161.614.425,00 96.343.990,37

(di cui dallo Stato) 17.003.000,00 7.459.550,00

(di cui dalle Regioni) 7.358.000,00 1.133.590,40

Assunzioni prestiti 46.603.100,00 27.510.000,00

(di cui per anticip. tesoreria) 10.000.000,00 0,00

Tot. Entrate conto capitale 208.217.525,00 123.853.990,37Tot. Spesa conto capitale 175.997.525,00 97.304.388,44

Rimborso anticipazione di

tesoreria ed altri 10.000.000,00 0,00

Partite di giro 29.369.000,00 22.954.115,38Partite di giro 29.369.000,00 22.954.115,38

Totale 423.486.002,81 340.671.453,80Totale 423.486.002,81 339.677.936,60

Disavanzo di gestione 0,00 Avanzo di gestione 0,00 993.517,20

TOTALE GENERALE 423.486.002,81 340.671.453,80TOTALE GENERALE 423.486.002,81 340.671.453,80

90

2) la classificazione delle principali spese correnti e in c/capitale, desunte dal

consuntivo 2008 secondo l'analisi economico-funzionale, è la seguente: (euro)

Amministrazione Istruzione e Abitazioni Attività Sociali Viabilità e Attività

Generale Cultura Trasporti Economiche Totale

Personale 19.752.579,83 11.069.922,08 211.840,57 10.934.843,50 873.242,40 556.758,39 43.399.186,77

Acquisto beni e servizi 15.481.335,90 22.242.219,09 54.114,93 30.405.914,08 12.302.257,47 199.102,79 80.684.944,26

Interessi passivi 440.820,63 2.113.001,84 169.666,82 615.412,96 1.157.756,98 29.931,19 4.526.590,42

Investimenti 41.199.990,39 18.299.370,72 3.811.692,26 4.055.286,46 17.096.594,58 1.051.159,60 85.514.094,01

Totale 76.874.726,75 53.724.513,73 4.247.314,58 46.011.457,00 31.429.851,43 1.836.951,97 214.124.815,46

COMUNE DI PARMA

3) La risultanza finale a tutto il 31.12.08 desunta dal consuntivo:Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2008 10.347.010,97Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del contoconsuntivo dell'anno 0,00Avanzo di amministrazione disponibile 10.347.010,97Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazioneallegata al conto consuntivo dell’anno 20084) Le principali entrate e spese per abitante, desunte dal consuntivo, sono le seguenti:

(euro)

Entrate correnti 1.062,91 Spese correnti 1.139,84di cui: di cui:

tributarie 327,48 personale 301,73acquisto beni e

contributi e trasferimenti 367,58 servizi 517,65altre spese

altre entrate correnti 367,85 correnti 320,46

Il Sind aco(Dr. Pietro Vignali)

(1) I dati si riferiscono all'ultimo consuntivo approvato

Page 93: III trimestre 2010 - CSA trim 2010.pdf · ... nullità del contratto per la mancanza di ... accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta

91

Ai sensi dell art. 6 della legge 25 febbraio 1987 n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2010 e al conto consuntivo 2008(1)

1. Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti (in euro)

ENTRATE

PREVISIONI DI PREVISIONI DI

DENOMINAZIONE COMPETENZA DA DENOMINAZIONE COMPETENZA DA

BILANCIO 2010 BILANCIO 2010

Euro Euro Euro Euro

Avanzo di amministrazione 170.000,00 Disavanzo di amministrazione

Tributarie 27.360.000,00 27.882.833,82 Correnti 75.252.499,00 74.073.499,13

Contributi e traferimenti 30.526.149,00 30.644.789,63

Rimborso quote di capitale per mutui

in ammortamento 2.799.530,00 3.098.439,56

(di cui dallo Stato) 23.935.315,00 24.604.904,82

(di cui dalle Regioni) 4.555.717,00 4.213.044,88

Extratributarie 19.424.280,00 19.223.944,00

(di cui proventi dei servizi pubblici) 13.231.980,00 11.466.948,78

Totale entrate di parte corrente 77.310.429,00 77.751.567,45 Totale spese di parte corrente 78.052.029,00 77.171.938,69

Alienazione beni e trasferimenti 13.328.650,00 8.237.845,25 Spesa di investimento 19.898.050,00 14.008.679,77

(di cui dallo Stato) 265.650,00 33.607,33

(di cui dalle Regioni) 2.082.000,00 2.025.156,72

Assunzione di prestiti 26.541.000,00 3.794.594,00

(di cui anticipazioni di tesoreria) 19.400.000,00 -

Totale entrate conto capitale 39.869.650,00 12.032.439,25 Totale spese conto capitale 19.898.050,00 14.008.679,77

Rimborso anticipazioni di tesoreria 19.400.000,00 -

Partite di giro 11.838.000,00 10.191.294,91 Partite di giro 11.838.000,00 10.191.294,91

TOTALE 129.188.079,00 99.975.301,61 TOTALE 129.188.079,00 101.371.913,37

Disavanzo di gestione 1.396.611,76 Avanzo di gestione

TOTALE GENERALE 129.188.079,00 101.371.913,37 TOTALE GENERALE 129.188.079,00 101.371.913,37

(1) i dati si riferiscono all'ultimo consuntivo approvato

ACCERTAMENTI

DA CONTO

CONSUNTIVO 2008

SPESE

IMPEGNI

DA CONTO

CONSUNTIVO 2008

2. La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunta dal consuntivo, secondo l'analisi

economico - funzionale è la seguente (in euro)

AMMINISTRAZIONE

GENERALE

ISTRUZIONE E

CULTURA

TERRITORIO E

AMBIENTEATTIVITA' SOCIALI TRASPORTI E VIABILITA'

ATTIVITA'

ECONOMICHETOTALI

Personale 12.831.932,34 6.069.499,41 1.612.554,96 5.169.317,31 214.244,93 496.018,78 26.393.567,73

Acquisti di beni e servizi 6.286.779,43 7.526.356,22 2.238.372,06 10.734.690,66 3.529.483,94 256.629,83 30.572.312,14

Trasferimenti 261.793,93 1.265.377,14 44.500,00 2.092.709,05 10.327,00 748.141,00 4.422.848,12

Interessi passivi 461.802,15 329.344,42 119.365,77 99.158,79 1.627.078,52 - 2.636.749,65

Investimenti effettuati direttamente

dall'Amministrazione 1.904.514,66 1.329.614,91 1.147.193,87 188.620,62 7.112.533,76 61.000,00 11.743.477,82

Investimenti indiretti - 77.980,01 111.705,18 - - 189.685,19

TOTALI 21.746.822,51 16.520.192,10 5.239.966,67 18.396.201,61 12.493.668,15 1.561.789,61 75.958.640,65

3. La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008, desunta dal consuntivo (in euro):

Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2008 8.357.585,83

Avanzo vincolato 1.028.024,85

Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2008 7.329.560,98

Ammontare dei debiti fuori bilancio esistenti e risultanti

dalla elencazione allegata al conto consuntivo dell'anno 2008 314.349,77

4. Le principali entrate e spese per abitante, desunte dal consuntivo, sono le seguenti (in euro):

ENTRATE CORRENTI 831,67 SPESE CORRENTI 792,33

di cui di cui

tributarie 298,25 personale 323,08

contributi e trasferimenti 327,79 acquisto beni e servizi 349,81

altre entrate correnti 205,63 altre spese correnti 119,43

IL SINDACO

COMUNE DI PESAROAi sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987 n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2010 e al conto consuntivo 2008(1)

1. Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti (in euro)

IL SINDACOf.to (Luca Ceriscioli)

Page 94: III trimestre 2010 - CSA trim 2010.pdf · ... nullità del contratto per la mancanza di ... accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta

Tributarie Correnti

Contributi e trasferimenti

-di cui dallo Stato

-di cui dalla Regione Totale spese correnti

Extratributarie Spese di investimento

Totale spese in c/capitale

Totale entrate correnti

Alienazione di beni e trasfer. Servizi per c/terzi

-di cui dallo Stato TOTALE

-di cui dalla Regione Disavanzo di amministrazione

Assunzioni di prestiti

Totale entrate in c/capitale

Servizi per c/terzi

TOTALE

Avanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE TOTALE GENERALE

Ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987 n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio di previsione 2010 ed al Rendiconto della gestione 2008:

SPESE

7.539.572,20

6.886.721,05

195.935,15

2.703.872,63

8.752.760,00

947.500,00

Rimborso anticipazioni di cassa

Rimborso quote di capitale per mutui

in ammortamento

-di cui per proventi dai servizi

pubblici

5.034.773,59

6.690.565,12

2.645.756,79

14.994.154,43

11.089.458,70

45.962.126,02

Provincia di Napoli

Previsioni di competenza

Bilancio anno 2010

Importi in euro Importi in euro Importi in euro

Impegni di competenza

Rendiconto della gestione

anno 2008

Accertamenti di competenza

Rendiconto della gestione

anno 2008

ENTRATE

Denominazione Denominazione

Importi in euro

6.491.904,82

198.660,30

Previsioni di competenza

Bilancio anno 2010

20.317.756,44

537.418,05

46.909.626,02 31.555.342,45

3.563.596,00

9.635.068,06

-di cui per anticipazioni di cassa

1.910.695,10

19.878.512,89

9.959.380,84

4.522.270,00

3.456.506,36

18.089.081,91

2.329.598,87

0,00

7.301.583,63

31.555.342,45

0,00

46.909.626,02

46.909.626,02

0,00

4.522.270,00

11.089.458,70

1.475.111,99

3.000,00

5.129,99

4.989,97

0,00

32.410.767,90

18.027.763,23

329.262,53

18.357.025,76

5.896.733,06

5.896.733,06

20.855.174,49

10.442.722,83

10.442.722,83

0,00

7.020.102,36

7.301.583,63

32.410.767,90

COMUNE DI SANT’ANTIMOProvincia di Napoli

Spese correnti

7.091.978,45

25.374,81

Importi in euro

18.027.763,23

11.215.496,20

Residui passivi perenti

Avanzo/Disavanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2008

Ammontare dei debiti fuori bilancio

Importi in euro

Le principali entrate e spese per abitante, desunte dal Rendiconto della gestione 2008, sono le seguenti:

0,00

Descrizione Descrizione

di cui:

Entrate correnti

5.245.403,31

1.566.863,72- contributi e trasferimenti

19.395.081,91

- tributarie

di cui:

- personale8.752.760,00

- altre entrate correnti

- acquisto di beni e servizi

- altre spese correnti

6.690.565,12

3.951.756,79

343.770,96

Personale

La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal Rendiconto della gestione 2008, secondo l'analisi economico-funzionale, è la seguente:

Descrizione

3.563.596,00

10.119,96

10.729.753,95

Importi in euro

5.245.403,31

1.566.863,72

Descrizione

Avanzo di amministrazione

Acquisto di beni e servizi

Interessi passivi

Investimenti effettuati direttamente dall'Amministrazione

Investimenti indiretti

Importi in euro

7.091.978,45

Risultanze a tutto il 31.12.2007, desunte dal Rendiconto della gestione 2007:

TOTALE

92

IL DIRIGENTE DEL SETTOREFINANZIARIO

dr Gianluigi Di Ronza

Ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987 n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio di previsione 2010 ed al Rendiconto della gestione 2008:

Page 95: III trimestre 2010 - CSA trim 2010.pdf · ... nullità del contratto per la mancanza di ... accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta

93

PROVINCIA DI COMO

2 - La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l’analisi economico-funzionale è la seguente:

Page 96: III trimestre 2010 - CSA trim 2010.pdf · ... nullità del contratto per la mancanza di ... accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta

94

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25 febbraio 1987 n. 67 si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2010 e al rendiconto della gestione 2008 (1)1) Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

ENTRATE SPESE

Denominazione Previsione Accertamenti Denominazione Previsioni Impegni

di competenza da rendiconto di competenza da rendiconto

da bilancio gestione da bilancio gestione

anno 2010 anno 2008 anno 2010 anno 2008

dati in Euro dati in Euro dati in Euro dati in Euro

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione - -

Tributarie 24.908.524,00 27.591.536,56 Correnti 50.222.100,00 43.087.145,66

Contributi e trasferimenti 18.792.887,00 15.182.556,76 Rimborso quote capitale per mutui

(di cui dallo Stato �. ..) 540.501,00 532.993,99 in ammortamento 1.873.000,00 1.796.684,50

(di cui dalle Regioni �. ..) 16.617.506,00 13.483.360,11

Extratributarie 9.403.434,00 6.105.167,62

(di cui per proventi servizi pubblici) 756.500,00 1.075.724,62

TOTALE ENTRATE CORRENTI 53.104.845,00 48.879.260,94 TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE 52.095.100,00 44.883.830,16

Alienazione di beni e trasferimenti 6.518.080,00 5.824.906,64

(di cui dallo Stato �. ..) 234.580,00 1.145.000,00

(di cui dalle Regioni �. ..) 1.979.000,00 2.630.437,90

Assunzioni di prestiti 12.704.500,00 1.702.573,00 Spese di investimento 20.232.325,00 17.158.578,09

(di cui per anticipazioni di Tesoreria) - - TOTALE SPESE CONTO CAPITALE 20.232.325,00 17.158.578,09

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 19.222.580,00 7.527.479,64

Rimborso anticip.di tesoreria ed altri - -

Partite di giro 4.433.719,00 3.546.707,22 Partite di giro 4.433.719,00 3.546.707,22

TOTALE 76.761.144,00 59.953.447,80 TOTALE 76.761.144,00 65.589.115,47

Disavanzo di gestione - 5.635.667,67 Avanzo di gestione - -

TOTALE GENERALE 76.761.144,00 65.589.115,47 TOTALE GENERALE 76.761.144,00 65.589.115,47

Amm.ne Istruzione Abitazione Attività Trasporti Attività TOTALE

generale e cultura sociali economica

Personale 3.632.748,98 604.996,44 - 173.417,51 200.475,17 1.031.250,13 5.642.888,23

Acquisto beni e servizi 3.862.075,90 6.384.366,97 - 932.565,49 6.022.233,40 1.756.088,82 18.957.330,58

Interessi passivi 895.695,41 256.167,30 - - - - 1.151.862,71

Investimenti effettuati direttamente

dall'Amministrazione 1.348.537,00 4.463.952,31 - - 651.549,00 26.052,85 6.490.091,16

Trasferimenti Investimenti indiretti 51.105,00 457.577,63 - 406.000,00 467.893,00 1.429.180,25 2.811.755,88

9.790.162,29 12.167.060,65 - 1.511.983,00 7.342.150,57 4.242.572,05 35.053.928,56

PROVINCIA DI LECCO

2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi economico - funzionale, è la seguente:

3) La risultanza finale a tutto il 31/12/2008 desunta dal rendiconto di gestione è la seguente:

Avanzo di amministrazione del rendiconto della gestione anno 2008 3.627.915,23Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del rendiconto della gestione anno 2008 -

Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2008 3.627.915,23Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegataal rendiconto della gestione anno 2008 -

4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

Entrate correnti 1 45,87 Spese correnti 128,58di cui: di cui:tributarie 8 2,34 personale 27,51contributi e trasferimenti 4 5,31 acquisto beni e servizi 69,10altre entrate correnti 1 8,22 altre spese correnti 31,97

(1) I dati si riferiscono all'ultimo rendiconto approvato.

IL DIRIGENTE SETTORE BILANCIOConti dott. Corrado

IL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALENava Daniele

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95

Previsioni di Accertamenti Previsioni di Impegni

competenza da conto competenza da conto

Denominazione da bilancio consuntivo Denominazione da bilancio consuntivo

Anno 2010 (in Euro) Anno 2009 (in Euro) Anno 2010 (in Euro) Anno 2009 (in Euro)

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione

Tributarie 18.690.000,00 18.638.735,93

Contributi - Trasferimenti 4.052.277,00 6.034.162,39 Correnti 23.936.120,00 24.305.551,48

(di cui da Stato) 76.000,00 189.970,63

(da Regione) 3.095.246,00 4.658.263,07

Extratributarie 2.457.631,00 2.303.878,51 Rimborso quote capitale per 939.700,00 1.345.567,79

(di cui da servizi pubblici) 430.000,00 297.941,63 mutui in ammortamento

Totale entrate correnti 25.199.908,00 26.976.776,83 Totale spese correnti 24.875.820,00 25.651.119,27

Alienazione beni e trasferim. 7.950.583,00 3.541.010,44

(di cui da Stato) 0,00 0,00 Spese di investimento 9.166.915,00 10.753.442,27

(da Regione) 3.365.000,00 1.375.827,68

Assunzione prestiti 892.244,00 5.050.531,63

(di cui anticipazioni tesoreria)

Totale entrata conto capitale 8.842.827,00 8.591.542,07 Totale spese conto capitale 9.166.915,00 10.753.442,27

Rimborso anticipazioni di 3.710.000,00 3.149.080,42

Partite di giro 3.710.000,00 3.149.080,42 tesoreria ed altri

Totale 37.752.735,00 38.717.399,32 Totale 37.752.735,00 39.553.641,96

Disavanzo di gestione Avanzo di gestione

TOTALE GENERALE 37.752.735,00 38.717.399,32 TOTALE GENERALE 37.752.735,00 39.553.641,96

2) la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente:

Personale

Acquisto beni e servizi

Interessi passivi

Investimenti effettuati direttamente

Investimenti indiretti

TOTALE

Amminist.

generaleIstruz. e

cultura

Abitazioni Attività

socialiTrasporti Attività

economicaTOTALE

3.915.178,35

3.434.481,65

364.593,27

307.995,26

72.000,00

8.094.248,53

639.308,02

3.357.266,19

374.038,91

2.304.000,00

6.674.613,12

125.356,30

339.255,49

36.000,00

500.611,79

146.357,46

244.765,85

391.123,31

1.029.682,53

728.625,67

287.704,00

431.344,65

2.477.356,85

5.855.882,66

8.104.394,85

738.632,18

2.935.699,26

503.344,65

18.137.953,60

PROVINCIA DI LODIAi sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2010 ed alconsuntivo 2009(1):DATI IN EURO

1) Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

ENTRATE

3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2009 desunta dal consuntivo (in EURO)

Avanzo del conto consuntivo dell'anno 2009 1.942.834,64

Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2009 -

Avanzo disponibile al 31 dicembre 2009 1.942.834,64

Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultati dalla elencazione allegata al conto consuntivo dell'anno 2009 -

4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti: (in EURO)

Entrate correnti 120,63 Spese correnti 114,70

di cui tributarie 83,35 di cui personale 38,82

contributi e trasferimenti 26,98 acquisto beni e servizi 49,24

altre entrate correnti 10,30 altre spese correnti 20,63

(1) i dati si riferiscono all'ultimo consuntivo approvato IL PRESIDENTE(Avv. Pietro Foroni)

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96

RESIDUI ANNI PRECEDENTI

RESIDUI ANNO 2009

TOTALE

Fondo cassa al 31/12/2009

2.772.628,65�

Residui attivi 119.106,97� 3.704.238,07� 3.823.345,04�

Totale attivo 6.595.973,69�

Residui passivi 577.068,45� 5.238.174,14� 5.815.242,59�

Debiti fuori bilancio -�

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2009

780.731,10�

IL DIRETTORE GENERALE(GRANDI dott.ssa Adriana)

I dati riassuntivi risultano i seguenti:

C.I.S.S. – CHIVASSOCONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Contabilità, si porta a conoscenza che gli atti del rendiconto della gestione

2009, approvato con deliberazione A.C. n. 14 del 29.04.2010, sono depositati presso la segreteria consortile dal

14/06/2010 per 30 gg.

C.I.S.S. CHIVASSOCONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

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- È possibile associarsi al Centro con un contributo annuo di € 105,00 beneficiando, sulle ini-ziative della riduzione del 20%, con diritto a soluzione di quesiti e ricezione gratuita della rivi-sta “Quaderni Amministrativi”

- Pubblicazione su “Quaderni Amministrativi” del bilancio, con l’invio gratuito della rivista ela pubblicazione sul web al sito del CSA. La collaborazione alla rivista, è aperta a tutti.

- Comitato tecnico-scientifico assistenza e consulenza nel quadro dell'europrogettazione (levarie fasi del progetto, procedure, criteri di valutazione, le norme amministrative e contabilida osservare, la rendicontazione) secondo i requisiti comunitari

Su Internet al proprio sito: www.csa-torino.it sono riportate tutte le informazioni sull’organizzazione e le iniziative programmate.

Eventuali ulteriori notizie possono essere richieste alla Segreteria del Centro sede di Torino

Tel. 011.5887415 – 011.9471448 oppure a fax 011.542704

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