IeFP e lavoro nella Programmazione Fse 2014/20 e nel Job’s Act · Fondi, ma in questo caso si...

32
IeFP e lavoro nella Programmazione Fse 2014/20 e nel Job’s Act Ciofs 16 luglio 2015

Transcript of IeFP e lavoro nella Programmazione Fse 2014/20 e nel Job’s Act · Fondi, ma in questo caso si...

IeFP e lavoro nella Programmazione Fse 2014/20

e nel Job’s Act

Ciofs

16 luglio 2015

Le novità (principali) del nuovo ciclo

- È finanziabile tutta la IeFP, anche i primi anni in obbligo scolastico. Per essa è prevista una specifica azione affidata in modo esplicito al finanziamento dei PO regionali.

- I PON sono molto più rilevanti, soprattutto nel Mezzogiorno, le Regioni e i POR perdono terreno

- Si va verso un sistema di UCS (Unità di Costo Standard)

- L’assistenza tecnica può essere utilizzata anche per rafforzare gli enti di formazione

La collocazione della IeFP

- naturalmente nell’Obiettivo Tematico 10 Istruzione e Formazione, nel Risultato Atteso 1 Dispersione scolastica, Azione 7: 10.1.7

- ma anche nell’OT 8, Priorità di investimento ii (integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni,… anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani), Risultato Atteso 1 Aumentare l’occupazione dei giovani

Finanziabilità IeFP (1)

Le raccomandazioni del Consiglio d’Europa

Nel 2013 nella quarta Raccomandazione il Consiglio afferma “l’esigenza di migliorare la transizione scuola-lavoro, richiedendo il rafforzamento dell’istruzione professionalizzante e della formazione professionale, una maggiore efficienza dei servizi pubblici per l’impiego e di quelli di orientamento e consulenza per gli studenti del ciclo terziario.

Sollecita inoltre ulteriori interventi per ridurre l’abbandono scolastico e per migliorare la qualità della scuola”

Finanziabilità IeFP (2)

Le raccomandazioni del Consiglio d’Europa

nel 2014 la sesta Raccomandazione recitava: “rendere operativo il sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici per migliorare i risultati della scuola e ridurre i tassi di abbandono scolastico; accrescere l'apprendimento basato sul lavoro negli istituti per l'istruzione e la formazione professionale del ciclo secondario superiore e rafforzare l'istruzione terziaria professionalizzante; istituire un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze…”

Finanziabilità IeFP (3)

Le Raccomandazioni sono punto di partenza dell’Accordo di Partenariato del 28 ottobre 2014

Il Regolamento Fse specifica che tutte le azioni finalizzate al miglioramento del sistema istruzione, ivi compresa la scuola dell’infanzia, sono spesa ammissibile.

Non c’è più l’assoluto divieto di intervenire nel segmento dell’obbligo

Resta il valore “addizionale e complementare” dei Fondi, ma in questo caso si tratta di “istituire” e rafforzare un sistema ritenuto prioritario

Nelle prime proposte delle regioni c’era molta confusione.

L’Accordo di Partenariato mette ordine sulle azioni:

1. target disoccupati di lunga durata Vs disabilità

2. percorsi formativi/scolastici Vs percorsi di politica attiva globalmente intesi

Finanziabilità IeFP (4) In quale OT?

Finanziabilità IeFP (5) In quale OT? “Per il target disoccupati di lunga durata e soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, gli interventi [8] riguardano direttamente ed unicamente l’inserimento-reinserimento lavorativo di tali soggetti; gli interventi per i lavoratori svantaggiati che hanno necessità di realizzare percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva (comprensiva, ad esempio, di sostegno al reddito, inserimento lavorativo, servizi personalizzati) vengono trattati all’interno dell’Obiettivo Tematico 9 “Inclusione sociale”.

In particolare il target delle persone con disabilità viene sostanzialmente preso in carico dall’Obiettivo Tematico 9, sia sul fronte degli interventi di politica attiva specificamente destinati a tale target, che su quello degli interventi rivolti alle persone disabili con maggiori fragilità, che richiedono una presa in carico più ampia.

Infine, onde evitare stigmatizzazioni per tale target di popolazione, le misure prese in carico dall’Obiettivo Tematico 8 sono indirizzate ai destinatari indicati nei risultati attesi, indipendentemente che si tratti di persone con disabilità o meno.” (AdP)

Finanziabilità IeFP (6) In quale OT? “il tema dell’occupazione è strettamente correlato con quello dell’istruzione/formazione e dell’innalzamento delle competenze

La tipologia di interventi proposta in relazione all’Obiettivo Tematico 8 “Occupazione” è, quindi, fortemente interconnessa con quella dell’Obiettivo Tematico 10 relativo a istruzione e formazione, dal quale non si può prescindere per delineare un quadro completo delle azioni che si intendono implementare. Esempio di ciò sono gli interventi previsti nell’Obiettivo Tematico 10 per l’attuazione di un sistema efficace ed efficiente di convalida, certificazione e riconoscimento delle competenze e degli standard formativi e professionali e per il riconoscimento delle qualifiche nell’ambito degli strumenti di trasparenza definiti a livello europeo (ad esempio: il Quadro Europeo delle Qualifiche). Il riconoscimento delle competenze, così come la trasparenza delle qualifiche, infatti, sono elementi che assumono notevole rilevanza anche ai fini occupazionali,... “ (AdP)

Finanziabilità IeFP (7) In quale OT? “In questo quadro si segnala, inoltre, come la demarcazione tra gli interventi realizzati in OT 8 e quelli in OT 10, soprattutto sul versante delle competenze della manodopera e dell’istruzione e formazione tecnica, si sostanzia in base alla tipologia di azione posta in essere: in OT 10 vengono supportati i percorsi formativi, mentre in OT 8 viene data evidenza ai percorsi di politica attiva globalmente intesi, laddove, l’eventuale percorso di formazione potrebbe costituire una componente del pacchetto di misure di politica attiva offerta. Tale pacchetto può comprendere, tra le sue misure di politica attiva globalmente intese, ad esempio percorsi di apprendistato, incentivi, percorsi di orientamento, tirocini ed anche percorsi formativi.” (AdP) Quindi? In tutti e due gli OT!

IeFP nei PON - Il PON Istruzione non prevede azioni specifiche,

neppure a titolarità degli istituti professionali statali (scaricati quindi anche i percorsi sussidiari integrativi e complementari ai finanziamenti previsti sui PO delle Regioni!),

- Il PON Occupazione (Ministero del lavoro): prevede soprattutto “azioni di sistema”, di “accompagnamento”

- Il PON Youth Guarantee prevede due azioni specifiche la 2 – A Formazione mirata all’inserimento lavorativo (fino a 200 ore) e 2 – B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi

PON Sistemi di politiche attive per l’occupazione (1)

• Titolarità del Ministero del Lavoro (molte parti affidate alla diretta gestione di Italia Lavoro, poche parti a Isfol) … forse principale sostegno per la futura Agenzia Nazionale del Lavoro

• Dotazione di € 2,176,505,801.00

• Molto integrato con Youth Guarantee

PON Sistemi di politiche attive per l’occupazione (2)

Ambiti di intervento

• Occupazione (OT 8) (oltre 1.856 Milioni di €)

• Istruzione e formazione (OT 10) (107 M€)

istituzionale (OT 11) (114 M€)

Tipologia di azioni

• Azioni di sistema

• Azioni dirette di carattere sperimentale

PON Occupazione (3) Sull’OT 10 istruzione e formazione

10.i)-Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce e promozione uguaglianza di accesso a un’istruzione (...). I risultati attesi:

- 10i.1– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa a parità di contesto e con attenzione a specifici target,

- 10i.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.

PON OCCUPAZIONE (4) 10i 1 si prevedono azioni di sistema per: - Aumento del tasso di partecipazione ai percorsi di IeFP, anche nel IV anno nonché quelli realizzati in apprendistato . - Aumento del tasso di iscrizione dei giovani ai percorsi di IeFP a 14 anni

(direttamente quindi dalla scuola secondaria di I grado). - Aumento del tasso di successo di tali percorsi (dato dal numero di

qualificati e diplomati sugli iscritti ai primi anni). - Aumento del tasso di conseguimento del titolo per i giovani assunti con

l’apprendistato di primo livello. - Aumento del tasso di conseguimento del diploma di scuola secondaria

con l’apprendistato di alta formazione. - Aumento del tasso di occupazione dei qualificati e diplomati nei percorsi

di IeFP. - Aumento del numero di giovani che dopo la qualifica o il diploma

proseguono gli studi (ultimi anni della scuola secondaria superiore, IFTS, percorsi post-qualifica e post diploma).

- il più vasto utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro come metodologia didattica integrante dei curricula formativi, anche in esercizio di apprendistato per le classi terminali dell’istruzione tecnica e professionale;

PON Occupazione (5) RA1: La Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale prevede azioni di sistema relative a:

• L’implementazione e manutenzione del Repertorio nazionale delle qualificazioni e dei titoli di studio;

• La referenziazione al quadro EQF delle qualificazioni regionali e del Repertorio nazionale;

• Predisposizione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni professionali referenziato all’EQF;

• Attivazione di servizi di convalida e certificazione degli apprendimenti acquisiti anche in contesti non formali e informali in tutte le Regioni

• Diffusione degli strumenti di attestazione e certificazione omogenei a livello nazionale definiti d’intesa fra Stato e Regioni

• Definizione standard di servizio e applicazione Piano Nazionale della qualità dell’Istruzione e della Formazione

PON Occupazione (6)

Parlare a moglie perché suocera intenda…

Prioritarie le azioni di sistema:

Obiettivo prioritario è creare le condizioni di contesto - istituzionale ed operativo - perché il Ministero dell’Istruzione porti a buon fine il percorso che conduca all’emanazione del Regolamento previsto dall’art15, comma 4 del D.lgs 226/05 relativo alle “modalità di accertamento del rispetto essenziale dei livelli delle prestazioni” che le regioni debbono garantire in merito ai Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

IeFP nei PO Regionali

- Le regioni in cui la IeFP è solida (Piemonte, Liguria e Veneto) vedono l’azione 10.1.7 tra le quattro principali del PO, finanziata in modo significativo.

- In alcune, es Emilia Romagna, non è neppure nominata,

- In quasi tutte le altre potrebbe essere recuperata sulla priorità di investimento 8ii occupazione giovani, come supporto al politiche di avvio al lavoro

IeFP e PO Regionali: il caso siciliano - Il POR Fse siciliano vale 840 milioni (nel

periodo 2007/13 valeva 2.100 milioni!)

- All’istruzione OT 10 assegnati 257 milioni,

- Al 10.1 Dispersione: assegnati 81,8 milioni da utilizzarsi per: –10.1.1. dispersione nella scuola,

–10.1.5 stage e alternanza,

–10.1.6 orientamento

–10.1.7 IeFP

IeFP nei PO Regionali

In tutte le altre regioni, talvolta anche in queste, la parte più rilevante delle risorse è collocata sulla priorità di investimento 8.ii aumentare l’occupazione dei giovani. Essa è in generale concepita in un’ottica molto lavorista. La formazione è nel migliore dei casi “strumento” per il lavoro e in molti casi non è neppure nominata in modo esplicito. Si articola in un insieme complesso di attività, le cui principali sono:

IeFP nei PO Regionali

8.1.1 Misure di politica attiva come: incentivi all’assunzione, apprendistato e altre misure di integrazione i Istruzione, Formazione e Lavoro, mobilità professionale,

8.1.2 Formazione per l’apprendistato

8. 1.5 profiling, accompagnamento al lavoro, orientamento, bilancio di competenze, inserimento un percorsi formativi di NEET,

8.1.6 sostegno alla creazione di impresa

IeFP nei PO Regionali Un esempio è il Lazio, al 10.1.7 sono destinati 17 milioni di euro, all’ 8 ii 151 milioni, per tirocini, apprendistato, percorsi IeFP per il lavoro.

Ma Sardegna, Emilia Romagna, e quasi tutte le altre regioni insistono soprattutto sul tema: sbocco lavorativo.

Uno spazio da costruire, sperimentare, normare

Uno spazio che può effettivamente esistere solamente se di appoggia sulla presenza di un forte sistema di IeFP

IeFP e Job‘s act (1)

articolo 3.

Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi … uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

IeFP e Job‘s act (2)

Articolo 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonche' operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

IeFP e Job‘s act (3)

q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale

v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;

IeFP e Job‘s act (4) Art. 41, comma 3, D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. (Disciplina organica contratti di lavoro, L. 183/2014) L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

IeFP e Job‘s act (5) Art. 41, comma 3, D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente

iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che puo

essere svolto in apprendistato, nonche

il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda

impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente

iscritto e non puo

essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonche

per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

IeFP e Job‘s act (6) Art. 46., D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze (1) 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita

e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005. 2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013,

di competenza: a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali; b) dell'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

IeFP e Job‘s act (7) Art. 46., D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze (2) 3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali

istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, regioni, province autonome e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della universita

e della ricerca, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu

rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 4. Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate dall'istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013, e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.

IeFP e Job‘s act (8) Articolo 32 Incentivi per il contratto di apprendistato per lo qualifica, iI diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca 3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo attuativo di cui alla legge n. 183 del 2014, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il sistema di formazione duale

1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,

2. Alternanza scuola-lavoro ex D.lgs 77/2005

3. Impresa formativa simulata (propedeutico all’alternanza o all’apprendistato, soprattutto per gli studenti 14enni)

La sperimentazione: nodi normativi

- Sperimentazione nazionale Vs regionale

- Questione enti L. 40/87

- Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale e delle regolamentazioni regionali di cui art 43 e 46 del D.lgs 81

- Quali qualifiche, generaliste o specifiche?