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15/03/2013 1 I TRASPORTI INTERNAZIONALI © Silvia Ceraolo I TRASPORTI INTERNAZIONALI TRASPORTO di persone di merci nazionali internazionali c/proprio c/terzi

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I TRASPORTI INTERNAZIONALI

© Silvia Ceraolo

I TRASPORTI INTERNAZIONALI

TRASPORTO

di personedi merci

nazionali internazionali

c/proprio c/terzi

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I TRASPORTI INTERNAZIONALI

Negli ultimi decenni, il tema dei trasportiinternazionali ha via via assuntoun’importanza crescente in relazione a:• esplosione dei traffici internazionali, anche in

seguito alla progressiva apertura dei mercati• riduzione di tempi e costi di trasporto• modifiche delle modalità di trasporto• “velocizzazione” delle attività economiche

I TRASPORTI INTERNAZIONALI

servizi di trasporto e logistica internazionale

=

trasferimento fisico delle merci oggetto di un

contratto (tipicamente: la compravendita) da

un luogo di partenza ad un luogo di

destinazione sito in un altro Stato

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IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

art. 1470 c.c.

La vendita è il contratto che ha per

oggetto il trasferimento della proprietà

di una cosa o il trasferimento di un altro

diritto verso il corrispettivo di un prezzo

OBBLIGHI NEL CONTRATTO DICOMPRAVENDITA

art. 1476 comma 1 n.1)obbligazioni principali del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono:1) consegnare la cosa al compratore2) fargli acquistare la proprietà della cosa3) garantire il compratore dall’evizione e dai

vizi della cosa

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I TRASPORTI INTERNAZIONALI

Il venditore però non può ignorare il temafondamentale della logistica e del trasporto per:• impatto sui costi di impresa• considerazioni di carattere commerciale

− garantire ai clienti un servizio di consegna economico,rapido e sicuro

− controllare la consegna delle merci− controllare un elemento che influisce sul prezzo di

ingresso del prodotto

• controllo dei rischi (qualità, perdite, avarie,furti, ecc.)

• implicazioni contrattuali, fiscali, doganali,amministrative

I TRASPORTI INTERNAZIONALI

evitare il pregiudizio diffuso tra molti operatori nei confronti del trasporto, ossia quello di considerarlo come una trafila di

adempimenti burocratici, da delegare preferibilmente al compratore.

Controllare il trasporto significa controllare gli tutti gli aspetti accessori relativi alla

consegna(operazioni doganali, documenti, informazioni sui

requisiti di sicurezza del carico, operazioni di verifica necessarie secondo la regolamentazione

del Paese acquirente, ecc.)

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I TRASPORTI INTERNAZIONALI

Le spese accessorie al contratto di vendita

(quindi anche quelle di spedizione o trasporto)

sono a carico direttamente o indirettamente

dal compratore.

I TRASPORTI INTERNAZIONALI

Il trasporto internazionale è regolato da

norme di diritto civile e commerciale, di diritto

assicurativo, di diritto amministrativo, di

diritto doganale, di diritto comunitario e di

diritto internazionale, oltre che dalla

normativa interna e internazionale sulla

fiscalità diretta (= IVA)

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LE NORME PRINCIPALI

• codice civile− artt. da 1678 a 1702 (contratto di trasporto)− artt. da 1703 a 1741 (mandato)

Si applicano al trasporto via terra (stradale eferroviario) e a quello marittimo e aereo perquanto non regolato dalle norme specialisulla navigazione marittima ed aerea

• l. 22 agosto 1985 n. 450 (risarcimento delvettore stradale per perdita o avaria)

• codice della navigazione marittima, interna eaerea

LE NORME PRINCIPALI

Convenzioni internazionali:• sul trasporto marittimo

− Convenzione di Bruxelles del 25/08/1924(unificazione regole su polizza di carico)

− Protocollo di Bruxelles del 23/02/1968 (modificadella suindicata Convenzione)

− Protocollo di Bruxelles del 21/12/1979 (modificadella suindicata Convenzione)

− Regole di Amburgo = convenzione delle NazioniUnite sul trasporto di merci via mare del31/03/1978

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LE NORME PRINCIPALI

Convenzioni internazionali:• sul trasporto aereo

− Convenzione di Montreal del 28/05/1999 (regolesu polizza di carico)

• sul trasporto ferroviario− Convenzione CO.T.I.F. relativa ai trasporti

internazionali ferroviari (Berna, 09/05/1980)− Protocollo di Vilnius del 03/06/1999 (modifica alla

Convenzione)

LE NORME PRINCIPALI

Convenzioni internazionali:• sul trasporto stradale

− Convenzione C.M.R. di Ginevra del 19/05/1956(contratto di trasporto internazionale di merci sustrada)

− Protocollo di Ginevra del 05/07/1978 (modificadella Convenzione)

− Convenzione europea per il trasporto di mercipericolose [A.D.R.] di Ginevra del 30/09/1957

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MODALITÀ DI TRASPORTO

• via fiume o canale• per condotta• stradale• ferroviario• marittimo• aereo• intermodale

MODALITÀ DI TRASPORTO

In via generale:• trasporto via fiume o canale: residuale• trasporto per condotta: merci allo stato liquido o

gassoso• trasporto stradale: destinazioni a breve e medio

raggio, door to door, merci deperibili, consegnequotidiane

• trasporto ferroviario: merci pesanti, destinazionia medio raggio

• trasporto marittimo: è la forma più comune perle lunghe distanze

• trasporto aereo: spedizioni urgenti, mercideperibili sul lungo raggio, merci ad alto valoreaggiunto = che giustifichino gli alti costi ingenti

• intermodale: combinazione di due o più modalità

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MODALITÀ DI TRASPORTO

La prevalenza di una modalità o l’altradipende da:• struttura geo-morfologica del Paese• evoluzione storica• composizione del tessuto produttivo e

commerciale• fattori di mercato• scelte politiche

MODALITÀ DI TRASPORTO

L’impresa deve effettuare scelte corrette

relativamente al mezzo e alla modalità di

trasporto, al suo specifico iter, allo

spedizioniere e al vettore, valutando in

relazione alle specifiche caratteristiche di

ogni spedizione

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MODALITÀ DI TRASPORTO

Un’innovazione introdotta nel secondo

dopoguerra ha letteralmente rivoluzionato il

settore della logistica e dei trasporti,

provocando lo sviluppo dei trasporti

internazionali e favorendo quindi l’esplosione

del commercio con l’estero e

l’internazionalizzazione delle imprese.

Quale?

IL CONTAINER

parallelepipedo in metallo di dimensioni standard, adoperabile praticamente per ogni tipologia di merce, impilabile e riutilizzabile, usato per trasporto di merce di un unico mittente o per spedizioni in groupage

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IL CONTAINER

Vantaggi della containerizzazione:• riduzione dei costi• standardizzazione e automazione delle

operazioni di carico/scarico• facilità di stivaggio• contenimento dei tempi di carico/scarico• adattabilità a diversi mezzi di trasporto ⇒

sviluppo dell’intermodalità• la merce non viene manipolata ⇒

riduzione di danneggiamenti, perdite efurti

IL CONTAINER

• con l’utilizzo dei container i vari ambienti ditrasporto integrano in un’unica lineaininterrotta dall'origine a destinazione

• non sostituisce l'imballaggio vero e proprio, inparticolare in piccole partite o in merci che, amonte o a valle del trasporto internazionale,sono inoltrate ancora con mezzi di tipotradizionale

• alcune merci non necessitano di imballaggio ocontainerizzazione (es. tubi)

• attualmente però si stima che circa il 90%delle merci trasportate con cargo attraversol'uso di circa 200 milioni di TEU/anno

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IL CONTAINER

Le dimensioni (larghezza x lunghezza xprofondità) sono state standardizzate dall’ISO:• 20 piedi = 2,438 x 6,058 x 2,591 m• 40 piedi = 2,438 x 12,192 x 2,591 m• il 20 piedi è l'unità di misura base delle

capacità di carico dei mezzi, definita TEU(Twewty-Feet Equivalent Unit)

IL CONTAINER

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IL CONTAINER

1 – 2 TEU

1 – 20 TEU

60 – 400 TEU

100 – 8000 TEU

IL CONTAINER

• ogni container è numerato e registrato con un codicedi undici caratteri alfanumerici che lo identificaunivocamente

• oltre alle dimensioni, sono standardizzati anche gliattacchi presenti sugli angoli del contenitore per ilfissaggio sui vari mezzi di trasporto.

• per usi particolari esistono anche dei container ISOcisterna, frigoriferi, open top (con tetto apribile) e conpareti laterali apribili, ma non sono molto diffusi

• nel trasporto su strada l'utilizzo diffuso di palletstandard di 120 × 80 cm di base (non affiancabiliall'interno di un container ISO) ha fatto nascere lasoluzione ibrida delle casse mobili, contenitori con“zampe” con pareti laterali più sottili e pertanto unasuperficie utile interna leggermente maggiore

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IL CONTAINER

nolo container

a pieno caricoFCL

a carico parzialeLCL

nolo condiviso

groupage

NOLO A PIENO CARICO

• FCL = Full Container Load• la merce è indirizzata da un unico esportatore a un

unico destinatario• usato da chi deve inviare ad un unico ricevente merce di

volume o quantità tale da riempire almeno un 20 piedi• solitamente i carichi completi hanno tariffe forfettarie

indipendenti dal fattore di riempimento. Ove possibilequindi l’azienda esportatrice dovrebbe concordare conl'acquirente forniture che consentano di sfruttare il FLC

NB: FCL non significa che il contenitore è caricato per ilmassimo peso o volume consentito, ma solo che viè un unico destinatario

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IL GROUPAGE

• raggruppamento di piccoli carichi provenienti damittenti diversi di un dato Paese e indirizzate adestinatari diversi di un altro Paese

• lo spedizioniere consolida le partite di merce (= leraggruppa) nella sua CFS, abbinandole per― destinazione― volume― peso― caratteristiche intrinseche (per evitare contaminazioni e

danneggiamenti)― compatibilità merceologica― pericolosità― (trattamento doganale)

• il mittente deve fornire tutta la documentazione sullapartita, poiché sono a suo carico i danni derivanti daerronee o omesse indicazioni in merito allapericolosità o alle caratteristiche della merce

L’IMBALLAGGIO

• contiene, protegge, conserva e rende manipolabili le merci,• le decisioni legate alla logistica devono essere effettuate anche in

relazione all’imballaggio, perché i rischi che possono accadere allemerci (ad es., schiacciamento, furto, rottura, bagnamento, ecc.) sonodiversi a seconda del modo di trasporto utilizzato e secondo il numerodelle eventuali rotture di carico (= trasbordi da un mezzo di trasportoad un altro).

• è necessario mantenere il costo del packaging ad un livelloaccettabile, senza però sottovalutare o ignorare i vincoli di caratteretecnico e normativo delle vendite sui mercati esteri

• è importante scegliere l’imballaggio corretto sia in relazione alleesigenze funzionali (solidità, maneggevolezza, sicurezza, ecc.) sia aicosti indiretti. Si deve cioè evitare che l'imballaggio incrementieccessivamente il peso e/o il volume complessivo generando cosìsensibili costi indiretti (trasporto, manipolazioni, possibile mancatasaturazione delle portate dei mezzi, ecc)

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LO STOCCAGGIO

• lotto economico = quantità minima di unaspedizione, che permetta di sfruttarecondizioni tariffarie ottimali

• bisogna però evitare lunghi stoccaggi,perché si traducono in immobilizzazione dicapitali (con inevitabili ripercussione suglioneri finanziari e sulla liquidità aziendale)e aumenti di spese

• è fondamentale pianificare attentamente iflussi legati alla logistica

OBBLIGHI NEL CONTRATTO DICOMPRAVENDITA

ART. 1510 COMMA 2Luogo della consegna

Salvo patto o uso contrario, se la cosa

venduta deve essere trasportata da un

luogo all’altro il venditore si libera

dall’obbligo della consegna rimettendo

la cosa al vettore o allo spedizioniere

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SPEDIZIONIERE / VETTORE

VETTOREart. 1878

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, versocorrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogoall’altro

SPEDIZIONIEREart. 1737

Il contratto di spedizione è un mandato col quale lospedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nomeproprio e per conto del mandante, un contratto ditrasporto e di compiere le operazioni accessorie

VETTORE

• esegue il trasferimento fisico delle merci,utilizzando mezzi propri o altrui (ad es.noleggiati)

• risponde dell'integrità del carico e dellaconsegna delle merci a destino

• poiché è contrattualmente obbligato atrasferire le merci, è tenuto ad unaobbligazione di risultato

• è il vettore quindi che risponde del risultatofinale del trasporto = consegna delle merci adestino

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SPEDIZIONIERE

• è l’intermediario che organizza l'intera spedizione

• è tenuto a compiere tutte le operazioni accessorie allaspedizione = tutti gli atti materiali, giuridici e formalistrumentali o conseguenti alla conclusione del negozio ditrasporto, tra cui:

− l’assicurazione delle merci (se prevista dalle parti o dagli usi o dallenorme)

− gli accertamenti peritali

− la custodia della merce, il deposito, il magazzinaggio, il carico e loscarico, la pesatura della merce

− il ritiro e la consegna della merce;

− la consegna della merce al trasportatore

− tutte le operazioni necessarie o utili al trasporto (es. trasbordo dellamerce negli scali intermedi, la scorta della merce, la riscossione deicrediti se così concordato, ecc);

SPEDIZIONIERE

• si occupa dell'evasione di tutte le praticheburocratiche necessarie e del reperimento deimezzi di trasporto più idonei

• deve avere propri corrispondenti esteri

• agisce come mandatario dell’azienda, stipulandoin nome proprio ma per conto dell’azienda uncontratto di trasporto con un vettore

• opera su preciso incarico affidatogli del mandantecommittente o, in mancanza di istruzioni, “nelmigliore interesse del medesimo” (art. 1739 c.c.).

• è tenuto unicamente ad un’obbligazione di mezzi= compimento di atti giuridici

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SPEDIZIONIERE DOGANALE

• (doganalista)

• è una tipologia particolare di spedizioniere acui l’impresa delega la rappresentanzadiretta (= in nome e per conto) dell’aziendadogana

• per esercitare deve superare un esame diStato per l’ottenimento dell’autorizzazione(patentino) e l’iscrizione all’Albo

RESPONSABILITÀ DEL VETTORE

• è responsabile della perdita e dell'avaria delle coseconsegnategli da quando le riceve a quando le consegna aldestinatario, a meno che, in caso perdite o avarie, nondimostri l'esistenza di una causa di esonero daresponsabilità:− caso fortuito− natura o vizi delle cose− vizi dell’imballaggio− operato del mittente o del destinatario− circostanze che il vettore non poteva evitare o alle cui

conseguenze non poteva rimediare• la responsabilità permane anche in caso di mancato ritiro,

da parte del destinatario, della merce ovvero nel caso di omessa trasmissione di istruzioni da parte del mittente; in tali casi opera il regime giuridico del deposito � è tenuto a custodire la merce, conservandola nel medesimo stato in cui si trovava al momento del ritiro da parte del mittente

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RESPONSABILITÀ DELLO SPEDIZIONIERE

è responsabile degli errori derivanti

dall’inosservanza delle istruzioni ricevute

dall’azienda mandante e della scelta negligente di

un vettore non adeguato

SPEDIZIONIERE / VETTORE• la distinzione tradizionale è oggi superata dall’evoluzione

che le figure dello spedizioniere e del vettore, che offronoservizi logistici e di trasporto diversi e integrati

• nella pratica il generico termine “spedizioniere”identifica oggi una gamma di attività diverse,complesse ed eterogenee che in caso di controversienon è facile inquadrare in precise categorie giuridiche,con conseguente difficoltà di individuare responsabilitàe norme applicabili

⇒• importante formalizzare un contratto di trasporto

scritto, nel quale si individuino le pattuizioni traimpresa e trasportatore, i rispettivi diritti ed obblighi ela regolamentazione delle correlate responsabilità

• NO incarichi verbali o istruzioni incomplete

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IL CONTRATTO DI TRASPORTO

Art. 1678 c.c.Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso

corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro

Natura giuridica:● consensuale: affinché il contratto si perfezioni, non

occorre la consegna materiale della cosa da trasportareal vettore, tranne nei trasporti a mezzo ferrovia(contratto reale)

● tipico: la legge regolamenta il contratto, pur nonimponendo la forma scritta

● se stipulato dal venditore, produce effetti a favore diun soggetto terzo (destinatario) che non è parte delcontratto

● è una prestazione accessoria alla compravendita (comeil contratto di assicurazione)

TRASPORTI

DOCUMENTI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE

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I DOCUMENTI DI TRASPORTO

• i documenti da predisporre in una transazione

internazionale variano notevolmente in relazione

alla tipologia di merce e al Paese di destinazione

• si distingue tra

― documenti di identificazione e certificazione

― documenti di assicurazione

― documenti di trasporto

I DOCUMENTI DI TRASPORTO

• comprovano l’esistenza e il contenuto del contratto di

trasporto

• comprovano l’avvenuta spedizione della merce

• consentono di individuare le responsabilità connesse

all’esecuzione del trasporto

• certificano la presa in carico delle merci da parte del vettore,

l’assunzione dell’obbligo di custodirle, trasportarle nonché

quello di riconsegnarle al destinatario

• legittimano il viaggio

• se riportano il conteggio del nolo: documento contabile

• se riportano il valore della merce: documento assicurativo

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DOCUMENTI DEL TRASPORTO MARITTIMO

Attesta il carico della merce a bordo della nave

nominativamente indicata e serve per la richiesta di

trasporto da porto a porto.

Viene rilasciata in 2-3 originali (“gioco completo” o “giro

completo” = l’insieme di tutti gli originali emessi) ed è su

moduli a stampa predisposti dal vettore su cui sono

riportate, tra l’altro, le condizioni generali che disciplinano

il trasporto

BILL OF LADING (B/L)= polizza di carico

DOCUMENTI DEL TRASPORTO MARITTIMO

• rilasciata dal capitano della nave (=master) o dallacompagnia di navigazione (=carrier) o dai suoiagenti (=agents)

• fin da epoca remota ha la funzione supplementaredi rappresentare le merci in essa descritte edincorporate, consentendone il trasferimentomediante semplice trasmissione del documento �

girata (in bianco o nominativa).

È cioè un titolo negoziabile

BILL OF LADING= polizza di carico.

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DOCUMENTI DEL TRASPORTO MARITTIMO

Può essere emessa:

a) a soggetto nominato (polizza nominativa) = la polizza èintestata ad una persona (fisica o giuridica) determinatache, per effetto di ciò, è legittimato ad ottenere dal vettorela consegna delle merci indicate nel documento

b) al portatore = non indica alcun soggetto ma contiene laclausola espressa che è al portatore o la clausola all'ordinesenza indicare di chi è emessa

c) all'ordine = quando è emessa all'ordine del soggetto in essaindicato; il suo trasferimento avviene mediante girata

BILL OF LADING= polizza di carico

DOCUMENTI DEL TRASPORTO MARITTIMO

• polizza di carico priva del requisito dellanegoziabilità

• consente al possessore di ritirare le merciindipendentemente dalla presentazione di unesemplare del documento

• diffuso nella pratica grazie all’informatizzazione

LETTERA DI VETTURA MARITTIMA

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DOCUMENTI DEL TRASPORTO MARITTIMO

• polizza di carico che indica un punto interno e non un portocome luogo di consegna delle merci. Il trasporto è pertantoeffettuato mediante almeno due mezzi diversi

• lo spedizioniere si fa carico del trasporto tra il luogo di invioe di destinazione, compresi i percorsi antecedenti osuccessivi al viaggio marittimo.

• lo spedizioniere amplia così la sua attività tipica assumendoanche la veste di vettore

• nella pratica è anche spesso usata per “coprire” un trasportoassunto cumulativamente da più vettori in forza di un unicocontratto

• è un contratto atipico

THROUGH BILL OF LADING= polizza diretta di carico

DOCUMENTI DEL TRASPORTO MARITTIMO

• nella pratica l’attività di trasporto si modifica molto rapidamente e glioperatori del trasporto (spedizionieri, agenti marittimi, operatori diterminal) tendono ad ampliare la propria offerta di servizi (stoccaggio,marcatura dei colli o degli imballaggi, groupage, trasporto vero eproprio, deconsolidazione, distribuzione) assumendo talvolta anche laveste di vettori

• ciò a portato alla creazione di documenti di trasporto diversi da quellitradizionali, indicati con denominazioni diverse (ad es. house bill oflading, multimodal transport document, FIATA bill of lading, ecc.)

• non sono espressamente disciplinati dalla legge (atipicità) che, tuttavia,non esclude la possibilità di emettere titoli diversi da quelli previsti

• sono efficaci in quanto accettati e generalmente riconosciuti da partedei soggetti interessati all’esercizio dei diritti in essi incorporati

ALTRI DOCUMENTI

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DOCUMENTI DEL TRASPORTO AEREO

• documento emesso dal vettore o dallo spedizioniereagente IATA nel momento della presa in carico dellamerce

• attesta il carico della merce su un mezzo aereo (stivadi aerei passeggeri opp. all-cargo=freighters) ecomprova il contratto di trasporto aereo e (sul retro) lecondizioni ad esso applicabili

• ha valore fiscale e contabile perché vale come fatturadel nolo aereo (poiché vi è indicato il corrispettivopattuito per il trasporto)

AIR WAY BILL (AWB)= lettera di vettura aerea

DOCUMENTI DEL TRASPORTO AEREO

• ha valore doganale poiché una copia della AWB deveessere presentata alle Autorità doganali al momentodello sdoganamento

• ha valore di contratto di assicurazione quando sirichiede al vettore aereo anche la copertura dei rischi

• per la legge italiana l'originale di pertinenza delcaricatore For the Shipper sarebbe un titolo di creditotrasmissibile mediante girata ma in base agli accordiIATA l’AWB non incorpora le merci e non è un titolonegoziabile

AIR WAY BILL (AWB)= lettera di vettura aerea

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DOCUMENTI DEL TRASPORTO AEREO

• la AWB è composta generalmente da 3 originali e6 copie:― originale n.1 = per il vettore aereo emittente (carrier), prova

del contratto di trasporto

― originale n.2 = accompagna la merce fino a destino e vienerilasciata al destinatario al momento della consegna dellemerci (attestazione)

― originale n.3 = consegnato al mittente dopo la convalida,cioè dopo l’indicazione di data e luogo del contratto e firmadel mittente (o suo agente), prova dell’accettazione dellecondizioni di trasporto

AIR WAY BILL (AWB)= lettera di vettura aerea

DOCUMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO

• attesta il contratto di trasporto ferroviario• dev’essere presentato unitamente alla merce alla

stazione di partenza• la ferrovia accetta il trasporto apponendo timbro, data

e firma e perfezionando così il contratto• alcuni sistemi giuridici (tra cui quello italiano e quello

inglese) prevedono la trasmissibilità tramite girata mala Convenzione di Berna del ‘52 (che lo regola)stabilisce che non è un documento negoziabile ⇒ nonè necessario esibirlo per ottenere la consegna dellamerce all’arrivo

RAILWAY BILL (RWB)= lettera di vettura ferroviaria

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DOCUMENTI DEL TRASPORTO STRADALE

• attesta sia l’avvenuta presa in carico della merce da parte delvettore sia il suo obbligo di curarne il trasporto da una localitàall’altra e è il documento probatorio del contratto di trasporto

• non è titolo negoziabile.

• è solitamente emesso in 4 originali firmati dal mittente e dalvettore― originale 1 per il mittente― originale 2 per il destinatario (accompagna le merci fino a

destino)― originale 3 per il vettore― originale 4 per l’eventuale spedizioniere

• ha valore fiscale perché è utile a provare il trasferimento fisico dellemerci nelle cessioni intracomunitarie ai fini del loro trattamento IVA

C.M.R.(Co nve n t i on d e Me r chand i s e p a r Ro u t e , G i ne v ra ‘ 5 6 )

DOCUMENTI DEL TRASPORTO INTERMODALE

• copre più modalità di trasporto, dalla località dipartenza a quella di arrivo

• usata soprattutto per le spedizioni di containerquando è utile avere un unico documento ditrasporto per la totalità del percorso

COMBINED BILL OF LADING= polizza di trasporto combinato

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TRASPORTI

DANNO,

RESPONSABILITÀ,

RISARCIMENTO

DANNI

• la merce durante il trasporto può subiredanneggiamenti, cali o perdite a seguito diaggressioni meccaniche e chimiche (urti,pressioni, vibrazioni, caduta, corrosione,inquinamento, ecc.), impatti climatici(pioggia, umidità, freddo, caldo), furti, attivandalici, danneggiamenti fortuiti,incidenti durante le operazioni di carico,scarico, trasporto, magazzinaggio,trasbordo, stivaggio ecc.

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RISARCIMENTO DEL DANNO

• è diretta conseguenza della responsabilitàcontrattuale

• l’importo deve risarcire:− il danno emergente = perdita patrimoniale

subita dal danneggiato, quantificatooggettivamente o in via equitativa dal giudiceo arbitro

− il lucro cessante = il mancato guadagno che ildanneggiato non potrà realizzare, valutato dalgiudice o arbitro con equo apprezzamento

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RISARCIMENTO DEL DANNO

art. 1696 c.c.il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose

trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna

• il vettore, in caso di danni a lui imputabilipotrebbe così trovarsi a dover risarciresomme ingenti, assolutamente eccessiverispetto all’entità del corrispettivo richiestoper il trasporto

• ⇒ le convenzioni internazionali stabilisconomassimali di risarcimento

LIMITI AL RISARCIMENTO DEL DANNO

MODALITÀ DITRASPORTO

CONVENZIONE LIMITE DIRISARCIMENTO

terrestre Conv. Marchandise Par Route

∼ 10 € / Kg lordo

ferroviario Conv. CIM ∼ 22,78 € / Kg lordo

marittimo Conv. di Bruxelles ∼893 € per colli interi∼2,68 € / Kg lordo

aereo Conv. di Varsavia ∼ 22,78 € / Kg lordo

NB: è una tabella semplificata

La responsabilità è esclusa in caso di forza maggiore, eventi fortuiti e inevitabili – vizi propri della merce o imballaggio – colpa dell’avente diritto – prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare i danni (applicabile solo alcuni casi)

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TRASPORTI

ASSICURAZIONE SULLE

MERCI

L’ASSICURAZIONE

• viene stipulata dall’impresa per tutelarsidai rischi di cali, perdite o danneggiamentinon coperti (extra franchigia o esclusionedi responsabilità

• il premio per la copertura dei rischi varia(anche sensibilmente) a seconda del tipodi trasporto e del viaggio

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L’ASSICURAZIONE

• a parità di modalità e di viaggio, sulladeterminazione del premio influisconol'imballaggio, le modalità di trasporto e disollevamento del carico

• il vizio di imballaggio spesso è equiparato aivizi propri della merce che l'assicuratoreconsidera a carico dell'assicurato ⇒ evitare divanificare le garanzie assicurative conpresunte economie realizzate in fase diconfezionamento e/o imballaggio

• stipulata volontariamente o obbligatoria perle norme in vigore del Paese di destinazione

TRASPORTI

PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI LOGISTICI E DI

TRASPORTO

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TRASPORTI

quali sono le modalità di trasporto ideali?

dipende!

Funzioni aziendali coinvolte:• Acquisti• Commerciale (pattuizioni, costi, consegne rapide

ed efficaci)• Amministrazione (adempimenti documentari e

contabili)• Marketing (controllo prezzo e distribuzione)• Qualità e after sales• Finanza (incorporarecosti di trasporto nel prezzo

riduce l’esposizione complessiva)• Magazzino (velocità di turnover, imballaggi

standard)• Logistica (ottimizzare entrate/uscite di merci,

trattare costi migliori, gestire i fornitori affidabili

TRASPORTI

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Si valutano:• dimensioni e struttura aziendale• fatturato export• politiche commerciali• tipologia di merce• caratteristiche delle forniture• ……..

TRASPORTI

grazie per l’attenzione