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Pietro Amati per Il portale della tecnica e della formazione assicurativa Siete collegati in videoconferenza Il corso avrà inizio alle ore 09,10 Per problemi tecnici: Sig.ra Alessandra tel. 335.7352272 Per altre problematiche: Sig. Amati tel. 339.4404477 Pietro Amati per Vi ricordiamo che per un buon collegamento è utile: chiudere le applicazioni aperte, in particolare tutti quei programmi che possono occupare «banda» e impedire di ricevere il segnale della videoconferenza, quali programmi di posta elettronica (windows messanger, outlook …) skype, bluetooth, windows media player, ecc. Potete, inoltre, cliccando sul tasto F11, visualizzare a pieno schermo la videoconferenza. Cliccando nuovamente il tasto F11 ritornerete nella situazione iniziale. ALCUNI SUGGERIMENTI

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Pietro Amati per

Il portale della tecnica edella formazione assicurativa

Siete collegati in videoconferenza

Il corso avrà inizio alle ore 09,10

Per problemi tecnici: Sig.ra Alessandra tel. 335.7352272

Per altre problematiche: Sig. Amati tel. 339.4404477

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Vi ricordiamo che per un buon collegamento è utile:

chiudere le applicazioni aperte, in particolare tutti quei programmi che

possono occupare «banda» e impedire di ricevere il segnale della

videoconferenza, quali

• programmi di posta elettronica (windows messanger, outlook …)

• skype, bluetooth, windows media player, ecc.

Potete, inoltre, cliccando sul tasto F11, visualizzare a pieno schermo la

videoconferenza.

Cliccando nuovamente il tasto F11 ritornerete nella situazione iniziale.

ALCUNI SUGGERIMENTI

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Pietro Amati per

Contratto di assicurazione,

norme previste dal codice civile, interpretazione e deroghe

Pietro Amati per 6

1 - Il contratto in generale

2 - Contratto di assicurazione - norme generali

3 - Concetti di dolo e colpa

4 - Soggetti interessati

5 - Dichiarazioni precontrattuali

6 - Durata e decorrenza dell'assicurazione

7 - Premio e sue caratteristiche

8 - Coassicurazione diretta ed indiretta

9 - Contratto di assicurazione e sua evoluzione

10 - Onere della prova

11 - Obbligo di salvataggio e di denuncia

12 - Sinistri cagionati con dolo e colpa grave

13 - Diritto di rivalsa

14 - Prescrizione

NORME SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – IL PERCORSO

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Pietro Amati per

Libro Quarto - Delle obbligazioni

Titolo I - Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1320)

Titolo II - Dei contratti in generale (Artt. 1321-1469)

Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986)

Titolo IV - Delle promesse unilaterali (Artt. 1987-1991)

Titolo V- Dei titoli di credito (Artt. 1992-2027)

Titolo VI - Della gestione di affari (Artt. 2028-2032)

Titolo VII - Del pagamento dell’indebito (Artt. 2033-2040)

Titolo VIII - Dell'arricchimento senza causa (Artt. 2041-2042)

Titolo IX - Dei fatti illeciti (Artt. 2043-2059)

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DOVE SIAMO - 1

Pietro Amati per

I - Della vendita (1470-1547

II - Del riporto (1548-1551)

III - Della permuta (1552-1555)

IV - Del contratto estimatorio (1556-1558)

V - Della somministrazione (1559-1570)

VI - Della locazione (1571-1654)

VII- Dell'appalto (1655-1677)

VIII - Del trasporto (1678-1702)

IX - Del mandato (1703-1741)

X - Del contratto di agenzia (1741-1753)

XI - Della mediazione (1754-1765)

XII - Del deposito (1766-1797)

XIII - Del sequestro convenzionale (1798-1802)

XIV - Del comodato (1803-1812)

XV - Del mutuo (1813-1822)

XVI - Del conto corrente (1823-1833)

XVII - Dei contratti bancari (1834-1860)

XVIII - Della rendita perpetua (1861-1871)

XIX - Della rendita vitalizia (1872-1881)

XX - Dell'assicurazione (1882-1932)

XXI - Del giuoco e della scommessa (1933-1935)

XXII - Della fideiussione (1936-1957)

XXIII - Del mandato di credito (1958-1959)

XXIV - Dell'anticresi (1960-1964)

XXV - Della transazione (1965-1976)

XXVI - Della cessione dei beni ai creditori (1977-1986)

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DOVE SIAMO - 2

Titolo III - Dei singoli contratti

CAPI

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Pietro Amati per

CAPO XX - Dell'assicurazione.

Sezione I - Disposizioni generali.

Art. 1882 Nozione.

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore,

verso pagamento di un premio,

si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti,

del danno ad esso prodotto da un sinistro,

ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita

umana.

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DOVE SIAMO - 3

Pietro Amati per

Sezione I - Disposizioni generali (segue)

Art. 1883 - Esercizio delle assicurazioni.

Art. 1884 - Assicurazioni mutue.

Art. 1885 - Assicurazioni contro i rischi della navigazione.

Art. 1886 - Assicurazioni sociali.

Art. 1887 - Efficacia della proposta.

Art. 1888 - Prova del contratto.

Art. 1889 - Polizze all'ordine e al portatore.

Art. 1890 - Assicurazione in nome altrui.

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

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DOVE SIAMO - 4

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Pietro Amati per

Sezione I - Disposizioni generali (segue)

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Art. 1895 - Inesistenza del rischio.

Art. 1896 - Cessazione del rischio durante l'assicurazione.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio.

Art. 1899 - Durata dell'assicurazione.

Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei

dipendenti.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio.

Art. 1902 - Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa.

Art. 1903 - Agenti di assicurazione.

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DOVE SIAMO - 4

Pietro Amati per

Sezione II - Dell'assicurazione contro i danni.

Art. 1904 - Interesse all'assicurazione.

Art. 1905 - Limiti del risarcimento.

Art. 1906 - Danni cagionati da vizio della cosa.

Art. 1907 - Assicurazione parziale.

Art. 1908 - Valore della cosa assicurata.

Art. 1909 - Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

Art. 1911 - Coassicurazione.

Art. 1912 - Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile.

Art. 1918 - Alienazione delle cose assicurate.

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DOVE SIAMO - 5

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Sezione III – Dell’assicurazione sulla vita

Art. 1919 - Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.

Art. 1920 - Assicurazione a favore di un terzo.

Art. 1921 - Revoca del beneficio.

Art. 1922 - Decadenza dal beneficio.

Art. 1923 - Diritti dei creditori e degli eredi.

Art. 1924 - Mancato pagamento dei premi.

Art. 1925 - Riscatto e riduzione della polizza.

Art. 1926 - Cambiamento di professione dell'assicurato.

Art. 1927 - Suicidio dell'assicurato.

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DOVE SIAMO - 6

Pietro Amati per

Sezione IV – Della riassicurazione

Art. 1928 Prova [2952 comma 2].

Art. 1929 Efficacia del contratto.

Art. 1930 Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 1931 Compensazione dei crediti e debiti.

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DOVE SIAMO - 6

Sezione V – disposizioni finali

Art. 1932 Norme inderogabili.

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Pietro Amati per

Il contratto in generale

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Pietro Amati per

Art. 1321 C.C. – Nozione

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere

fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

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IL CONTRATTO INGENERALE: DEFINIZIONE

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Pietro Amati per 17

IL CONTRATTO IN GENERALE: LE FONTI GIURIDICHE

CODICE CIVILE

LIBRO IVDELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO IIDEI CONTRATTI IN

GENERALE

Art. 1321 – Nozione

Un contratto ...

Art. 1325 - I requisiti del contratto

Con validi requisiti ...

Art. 1323 - Norme regolatrici del contratto

Quando rispetta la norme generali

del titolo II, libro IV c.c. ...

Art. 1322 - Autonomia contrattuale

Con contenuti liberamente scelti anche diversi dai tipi codificati ...

Art. 1372 - Efficacia del contratto

Ha valore di legge tra le parti.

Pietro Amati per

Art. 1325 - Indicazione dei requisiti

I requisiti del contratto sono:

• l'accordo delle parti

volontà comune delle parti di dar vita al regolamento contrattuale

• la causa

ragione essenziale del contratto - deve essere lecita e degnadi tutela

• l'oggetto

prestazione del contratto - deve essere possibile, lecito e determinato

• la forma

mediante la quale la volontà delle parti deve manifestarsi all’esterno

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IL CONTRATTO IN GENERALE: I REQUISITI

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Pietro Amati per 19

IL CONTRATTO IN GENERALE: L’ACCORDO TRA LE PARTI

CONCLUSIONE del contratto

L’accordo si può formare in modo simultaneo o per fasi successive;

in questo ultimo caso le dichiarazioni di volontà prendono il nome di proposta eaccettazione: fatta la proposta, se la controparte accetta il contratto, siconclude.

scambio di duedichiarazionidi volontà

ACCORDO(delle parti)

dichiarazione con cui unaparte offre all’altra laconclusione del contratto

PROPOSTA

dichiarazione con cui la parte che ricevedà il suo consenso al contratto cosìcome risulta nella proposta

ACCETTAZIONE

Pietro Amati per 20

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausola.

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari

predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole.

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre …

Art. 1366 Interpretazione di buona fede.

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

Art. 1362 - Intenzione dei contraenti.

… indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti …

Alcuni articoli sul contratto in generale che interessano particolarmente il

contratto di assicurazione:

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ALCUNI ESEMPI PER IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'interpretazione di un contratto di assicurazione deve procedere, in ragione

della natura sinallagmatica del vincolo, alla luce del principio di necessaria

corrispondenza tra ammontare del premio dovuto dall'assicurato e contenuto

dell'obbligazione dell'assicuratore, sicché proprio la determinazione del

premio di polizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione

del tipo e del limite massimo del rischio assicurato, onde possa reputarsi in

concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni.

(polizza furto "a primo rischio assoluto" contestata dalla Compagnia che la

considerava a «valore intero»)

Cassazione civile, sez. III, 30/04/2010, n. 10596

Pietro Amati per 22

ALCUNI ESEMPI PER IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo vietata in linea

di principio al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale

non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie professionali, non

rientra tuttavia nelle attività "tipiche" previste per il consulente del lavoro. Tale

attività di predisposizione non rientra pertanto nella copertura

assicurativa di una polizza avente ad oggetto "la responsabilità civile derivante

all'assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di consulente

del lavoro".

Cassazione civile, sez. III, 31/08/2009, n. 18912

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ALCUNI ESEMPI PER IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Poiché l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine

alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del

giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei

canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da una congrua

motivazione.

(l’attività di curatore fallimentare, svolta normalmente anche se non

esclusivamente da avvocati e costituente un'attività professionale remunerata

secondo una tariffa, e non una carica o un ufficio, rientra nella garanzia

assicurativa del professionista)

Cassazione civile, sez. III, 15/02/2007, n. 3468

Pietro Amati per 24

ALCUNI ESEMPI PER IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Nell’interpretare la clausola di un contratto di assicurazione, con il quale

l’assicuratore si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi sia

tenuto a pagare a norma degli art. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il

giudice del merito deve individuare la volontà delle parti, secondo i criteri di

cui agli art. 1362 ss. c.c., tenendo presente il contenuto normativo delle

disposizioni legali, cui le parti hanno rinviato al momento della stipula del

contratto di assicurazione. In particolare, dovrà interpretare l’art. 10, comma 1,

del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel senso che esso, nel regime anteriore al d.lg.

23 febbraio 2000 n. 38, afferma la responsabilità civile del datore di lavoro per

danno biologico e non patrimoniale e la sottrae dalla copertura dell’assicurazione

obbligatoria e, quindi, alla regola dell’esonero.

Cassazione civile, sez. III, 23/04/2008, n. 10597

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Contratto di assicurazione

Norme generali

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Pietro Amati per

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

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È una scrittura privata (contratto) tra assicurato ed assicuratore, compilata in più

esemplari.

Caratteristiche

• Costituisce il documento probatorio tipico anche se non esclusivo.

• Il suo rilascio presuppone l'accettazione della proposta dell'assicurato.

• La polizza di assicurazione, generalmente, non rappresenta requisito di validità del

contratto in quanto quest'ultimo si perfeziona nel momento in cui il proponente ha

notizia dell'accettazione dell'assicuratore indipendentemente dall'emissione della

polizza e dalla sua consegna.

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Art. 165. - Raccordo con le disposizioni del codice civile

1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i

contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono

disciplinati dalle norme del codice civile.

Art. 167. - Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate

1. È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata

o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.

2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato.

La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso

non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o

dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni

assicurative.

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CODICE CIVILE E NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Pietro Amati per

LA RIPARTIZIONE DEI RAMI ASSICURATIVI

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Danni

Vita

Auto

R.E.rami elementari

R.C. Auto

A.R.D. (CRV)auto rischi diversi

IncendioFurto

InfortuniMalattie

R.C. generale…

Previdenza

Prodottifinanziari

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Pietro Amati per 29

PARTE GIURIDICA(per tutti i rami)

Perchè ed in quali limiti è valido tra le parti un contratto assicurativo

Gerarchie delle norme giuridiche

Norme sui contratti in generale

Norme sul contratto di assicurazione

PARTE NORMATIVA

(di ramo)

Le definizioni

Le dichiarazioni dell’Assicurato

La descrizione del rischio

Le Condizioni Generali inerenti i contratti

assicurativi in genere inerenti il ramo ... Le garanzie

complementari

Condizioni e garanzie aggiuntive

PARTE TARIFFARIA

(di ramo)

Struttura ed uso della tariffa

Significato teorico del tasso di premio puro

Calcolo del tasso lordo attraverso la tariffa

LA POLIZZA NELLE SUE PARTICOLARITA’

Pietro Amati per

Nel caso in cui il codice civile disponga diversamente rispetto a quello previsto

nella polizza,

vale quello che è scritto nel codice o quello previsto in polizza?

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GERARCHIA DELLE NORME GIURIDICHE

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Pietro Amati per 31

GERARCHIA DELLE NORME GIURIDICHE

È VALIDO QUANTO PREVISTO DAL CODICE O QUANTO SCRITTO IN POLIZZA ?

Sussiste la seguenteGERARCHIA DI VALIDITA’:

1. Articoli inderogabili del c.c.2. Condizioni di polizza3. Altri articoli del c.c

L’EVENTO è CONSIDERATODAL CODICE CIVILE

CON NORME INDEROGABILI?

È VALIDO IL CODICE CIVILE

SI

Pietro Amati per 32

GERARCHIA DELLE NORME GIURIDICHE

È VALIDO QUANTO PREVISTO DAL CODICE O QUANTO SCRITTO IN POLIZZA ?

Sussiste la seguenteGERARCHIA DI VALIDITA’:

1. Articoli inderogabili del c.c.2. Condizioni di polizza3. Altri articoli del c.c

L’EVENTO è CONSIDERATODAL CODICE CIVILE

CON NORME INDEROGABILI?

È VALIDO IL CODICE CIVILE

SI NO

L’EVENTO E’ CONSIDERATOIN POLIZZA

SONO VALIDE LE CONDIZIONI DI POLIZZA

SI

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Pietro Amati per 33

GERARCHIA DELLE NORME GIURIDICHE

È VALIDO QUANTO PREVISTO DAL CODICE O QUANTO SCRITTO IN POLIZZA ?

Sussiste la seguenteGERARCHIA DI VALIDITA’:

1. Articoli inderogabili del c.c.2. Condizioni di polizza3. Altri articoli del c.c

L’EVENTO è CONSIDERATODAL CODICE CIVILE

CON NORME INDEROGABILI?

È VALIDO IL CODICE CIVILE

SI

LE PARTI SI ACCORDANOO RICORRONO IN GIUDIZIO

NOSIL’EVENTO E’ CONSIDERATO

DAL CODICE CIVILE

NO

NO

L’EVENTO E’ CONSIDERATOIN POLIZZA

SONO VALIDE LE CONDIZIONI DI POLIZZA

SI

Pietro Amati per 34

Valida esclusivamente per i contratti di assicurazione.

Prevede l’inderogabilità,

se non in senso più favorevole all’assicurato,

di alcuni articoli del codice civile.

LA TUTELA PREVISTA DALL’ART. 1932 C.C.

Le deroghe in senso meno favorevole all’assicurato

sono inefficaci e sostituite di diritto

dalle corrispondenti disposizioni di legge.

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Pietro Amati per 35

LE NORME INDEROGABILI - ART. 1932 C.C.

L’art. 1932 del c.c. rende inderogabili i seguenti articoli

1887 .................................. efficacia della proposta

1892/1893 ......................... dichiarazioni inesatte e reticenze

1894 .................................. assicurazioni in nome e per conto di terzi

1897 .................................. diminuzione del rischio

1898 .................................. aggravamento del rischio

1899 II^ comma .............. durata dell’assicurazione

1901 .................................. mancato pagamento del premio (propoga tacita)

1903 II^ comma .............. agenti di assicurazione (competenza territoriale)

1914 II^ comma .............. obbligo di salvataggio (spese)

1915 II^ comma .............. inadempimento dell’obbligo di avviso e di salvataggio

1917 III^-IV^ comma ...... assicurazione della R.C.

1926 .................................. cambiamento di professione dell’assicurato

Pietro Amati per 36

LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Come contratto In generale

Requisiti

• Accordo tra le parti• Causa• Oggetto• Forma

• Polizza• Trasferimento del rischio• Rischio • Ad probationem

+LE PARTICOLARITÀ:

Bilaterale ed oneroso Premio Vs garanziaAleatorio RischioDi durata ProrogaPer adesione Proposta

Come contratto Di assicurazione

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Pietro Amati per

Contratti tipici o nominati: disciplinati dalla legge (la vendita, l’appalto, il deposito, il

muto, ecc. ecc.). Il contratto di assicurazione è un contratto tipico, trovando disciplina

negli artt. 1882 e ss. del codice civile.

Contratti atipici o non nominati: non disciplinati dalla legge, ma realizzati dalle parti

nell’ambito dell’autonomia contrattuale ad esse concesse dalla legge (art. 1322 c.c.). (il

leasing, il franchising, il factoring).

Contratti a prestazioni corrispettive: le prestazioni di contenuto patrimoniale sono

poste a carico di entrambe le parti (la compravendita). A questa categoria di contratti

appartiene anche il contratto di assicurazione, ove a corrispettivo della prestazione

dell’assicuratore vi è il pagamento del premio dell’assicurato.

Contratti aleatori: ove all’atto della stipulazione ciascuna parte ignora se da essa ne

trarrà vantaggio o svantaggio (la rendita vitalizia, l’assicurazione, il gioco e la

scommessa).

37

TIPOLOGIA DI CONTRATTI

Pietro Amati per

Contratti per adesione: assumono questa denominazione quei contratti, solitamente

standardizzati, le cui condizioni sono predisposte da una parte e vengono offerti per

accettazione all’altra parte. Per evitare abusi da parte di chi li predispone le condizioni

di contratto il legislatore ha stabilito che esse sono efficaci nei confronti dell’altro

contraente, se costui le ha conosciute o è stato posto nella condizione di conoscerle,

usando l’ordinaria diligenza (art. 1341 c.c. primo comma).

Di recente il legislatore ha introdotto più ampie tutele nei confronti del contraente più

debole.

Contratti di durata: appartengo a questa categoria i contratti ove almeno una delle

prestazioni si protrae nel tempo. I contratti di durata si distinguono in contratti ad

esecuzione continuata (ad esempio la locazione) e in contratti ad esecuzione periodica

(ad esempio la somministrazione). Il contratto di assicurazione è un contratto ad

esecuzione continuata in quanto l’assicuratore presta la garanzia per tutto il periodo per

il quale egli ne ha assunto la copertura.

38

TIPOLOGIA DI CONTRATTI

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Pietro Amati per 39

CONTRATTI PER ADESIONE

Esempi:

Imprese telefoniche,

Istituti bancari

Imprese di trasporto pubblico

Imprese di assicurazione,

ecc.

In un contratto per adesione,

una parte predispone i contenuti e le clausole del contratto

e l’altra parte vi aderisce

(cosiddetti contratti di massa).

In un normale contratto,

le Parti concordano i contenuti e le clausole del contratto.

Pietro Amati per 40

FUNZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – ART. 1882 C.C.

obbligo Assicuratore:

1. indennizzare l’assicurato da un sinistro

(funzione indennitaria),

o

2. pagare un capitale o una rendita

(funzione previdenziale).

Pagamento del premio Contraente

rapporto “sinallagmatico”

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Pietro Amati per 41

LA PROVA DEL CONTRATTO – ART. 1888 C.C.

La forma scritta è prevista:

per dimostrare l’esistenza del contratto,

ma non per la sua validità (1325 c.c.);

non è ammessa la prova testimoniale

ma solo quella documentale.

L’assicuratore è obbligato:

a consegnare al contraente la polizza o

a rilasciarne un duplicato.

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

Pietro Amati per 42

Non requisito di validità,

ma prova del contratto.

LA POLIZZA

Ulteriori documenti (allegati, quietanze, appendici).

Contenuto della polizza

dati e informazioni in generale (frontespizio di polizza)

definizioni

condizioni generali di assicurazione

condizioni particolari (dattiloscritte e non)

condizioni aggiuntive (dattiloscritte e non).

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Pietro Amati per 43

CLAUSOLE DI DELIMITAZIONE

1. Del rischio assicurato.

2. Di responsabilità dell’assicuratore.

(clausole vessatorie e/o abusive)

Pietro Amati per 44

IL RISCHIO – DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

Identificazione

Valutazione

Rischi inassicurabili

• Per legge• Per motivi tecnici

Delimitazioni del rischio

• Qualitative• Quantitative

Rischio = possibilità che si verifichi l’evento (dannoso)

Premio assicurativo in funzione del rischio

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Pietro Amati per 45

LE DELIMITAZIONI DEL RISCHIO

DESCRIZIONI

Nella sua qualita' di...

Con non piu' di ...

Ed adibito a ...

...

DEFINIZIONI

Incendio

Fabbricati

Cassaforte

...

CONDIZIONI

Generali

Particolari

Aggiuntive

...

LIMITATIVE DEL RISCHIO

Causali

Spaziali

Temporali

QUALITATIVE

Franchigie

Scoperti

Max. Risarcimenti

QUANTITATIVE

Pietro Amati per 46

LA DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Nella polizza infortuni:

attività primaria, attività secondarie …

Nella polizza furto:

beni assicurati, mezzi di chiusura e di custodia, sorveglianza armata …

Nella polizza di responsabilità civile:

lavori effettuati da terzi, attività complementari ed accessorie…

Attenzione agli stampati già “confezionati”.

L’importanza della descrizione del rischio:

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Pietro Amati per 47

DELIMITAZIONI QUANTITATIVE

Ha la funzione di:

evitare l’intervento dell’assicuratore per i danni di lieve entità;

ridurre conseguentemente i costi di gestione del contratto;

comportare una riduzione del premio (non sempre).

Può essere:

assoluta: si applica sempre;

relativa: si applica fino ad un determinato parametro fissato, oltre il quale decade.

La franchigia

importo sottratto all’indennizzo del sinistro in:

• cifra fissa,

• in percentuale rispetto al capitale assicurato (es. infortuni)

• in giorni (es.: diaria da interruzione di attività).

Pietro Amati per 48

DELIMITAZIONI QUANTITATIVE

Ha la funzione di:

rendere partecipe l’assicurato delle conseguenze economiche del sinistro

ridurre il premio (non sempre).

Lo scoperto

E’ una percentuale, riferita solitamente al danno, che resta a carico

dell’assicurato.

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Pietro Amati per 49

DELIMITAZIONI QUANTITATIVE

I limiti di indennizzo trovano frequente applicazione nell’assicurazione:

• incendio per eventi sociopolitici, eventi naturali, inondazioni e allagamenti,

terremoti ecc..

• della R.C. in tantissime ricorrenze come limitazioni di massimali (sia per

evento che per durate stabilite nel tempo).

Alle volte la fissazione di un massimo di indennizzo rappresenta una

condizione di assicurabilità del rischio anche per motivi dettati dai contratti di

riassicurazione.

Limite massimo della prestazione dell’assicuratore rispetto al capitaleassicurato.

Ciò indipendentemente dalle forma assicurativa (valore intero o primo rischio)

Il massimo risarcimento

Pietro Amati per 50

Clausole vessatorie legittime o illegittime

LE CLAUSOLE VESSATORIE ED ABUSIVE

b) abusive

contrarie a disposizioni inderogabili di legge.

Clausole abusive sempre illegittime

a) vessatorie

squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno di una parte ed a favore

dell’altra;

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Pietro Amati per 51

LE CLAUSOLE VESSATORIE – ART. 1341 – 1342 C.C.

Sono considerate vessatorie le clausole che stabiliscono

A favore di chi le ha predisposte:

limitazioni di responsabilità;

facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione.

A carico dell’altro contraente:

decadenze;

limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;

restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

tacita proroga o rinnovazione del contratto;

clausole compromissorie;

deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Pietro Amati per

LE CLAUSOLE VESSATORIE – ART. 1341 – 1342 C.C.

52

Non hanno effetto, se non approvate specificamente per iscritto.

Condizioni di efficacia

preventiva conoscenza;

possibilità di conoscenza.

L’art. 1342 c.c. stabilisce inoltre che le clausole aggiunte (dattiloscritte) a

quelle predisposte, prevalgono su queste ultime, fermo restando che anche

le clausole aggiunte sono prive di effetto, se vessatorie e non approvate

specificamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341, secondo comma.

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Pietro Amati per 53

LE CLAUSOLE VESSATORIE – ART. 1341 – 1342 C.C.

Sono state, ad esempio, considerate clausole vessatorie:

• la clausola per la regolazione premio nella polizza RCTCassazione civile, sez. III, 11/06/2010, n. 14065Cassazione civile, sez. III, 14/07/2009, n. 16394Cassazione civile, sez. III, 18 febbraio 2005, n. 3370

• il “claims made” nella polizza RCTCassazione civile, sez. III, 15 marzo 2005, n. 5624

• il fenomeno elettrico-fulmine ad impianti elettroniciTribunale Torino, 13 gennaio 2003

• la proroga tacita nei contratti per adesioneCassazione civile, sez. III, 10 maggio 2001, n. 6510

• la riduzione dell'indennizzo in caso di concorrenza di più coperture assicurativeCassazione civile sez. III, 15 gennaio 1997, n. 373

• Il patto di polizza che nega per una determinata situazione la coperturaassicurativaCassazione civile sez. I, 21 ottobre 1994, n. 8643

Pietro Amati per 54

LE CLAUSOLE ABUSIVE

Consumatori professionisti o imprenditori

Consumatore = persona fisica

Professionista o imprenditore = persona fisica o giuridica, pubblica oprivata

D. Lgs. 6 settembre 2005, n.206 - Codice del consumo

(Ex art. 1469 bis c.c.)

Art. 33. - Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

Art. 34. - Accertamento della vessatorietà delle clausole

Art. 35. - Forma e interpretazione

Art. 36. - Nullità di protezione

Art. 37. - Azione inibitoria

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Pietro Amati per

LE CLAUSOLE ABUSIVE

• Le clausole dichiarate vessatorie sono nulle e quindi decadono, mentre il

contratto rimane valido per il resto (art. 36, primo comma).

• La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere

rilevata d’ufficio dal giudice (art. 36, terzo comma).

• Le associazioni dei consumatori e dei professionisti, nonché le Camere di

commercio, possono agire in giudizio per chiedere il divieto d’uso di clausole

abusive da parte di singoli professionisti o di loro associazioni (azione

inibitoria contro l’utilizzo di clausole abusive) (art. 37, primo comma).

55

Pietro Amati per 56

LE CLAUSOLE ABUSIVE

Nel contratto di assicurazione contro i danni sono state considerate abusive, leclausole che:

a) prevedono la facoltà di recesso dell'assicuratore dopo ogni sinistro, anche se analoga facoltà èconcessa all'assicurato;

b) stabiliscono un termine pari o superiore a 60 giorni prima della scadenza del contratto per l'utiledisdetta;

c) prevedono arbitrati obbligatori, anche se irrituali, o perizie contrattuali;

d) derogano al foro del luogo di residenza o domicilio dell'assicurato;

e) nella polizza assistenza giudiziaria, limitano la garanzia alle controversie causate da fatti verificatisinel periodo di validità della garanzia, e denunciate entro dodici mesi dalla cessazione del contratto;

f) consentono all'assicuratore, nel caso di esistenza di più assicurazioni per lo stesso rischio, ed ovela somma degli indennizzi spettanti in base alle diverse polizze superi l'ammontare del danno, dipagare solo la propria quota proporzionale;

g) vietano all'assicurato di transigere la lite col danneggiante senza il consenso dell'assicuratore;

h) obbligano l'assicurato al pagamento di un premio maggiore nel caso di aggravamenti del rischio,anche se non dipesi da dolo o colpa grave dell'assicurato stesso.

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Pietro Amati per

L'esclusione dall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore, di

clausole vessatorie, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro

esclusivo del consumatore (o delle altre), è consentita solo quando la clausola

abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed

individuale, non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune

determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime,

(cosiddetta negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto

che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle

caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore.

Cassazione civile, sez. III, 20/08/2010, n. 18785

57

LE CLAUSOLE ABUSIVE – LA «TRATTATIVA»

Onere della prova: a carico dell’assicuratore

Pietro Amati per

Concetti di dolo e di colpa

58

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Pietro Amati per 59

L’ELEMENTO SOGGETTIVO

Colpa (anche grave) = senza l’intenzione

Dolo = con l’intenzione

Colpa: evento anche preveduto ma non voluto dall’agente per

negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti.

• Lievissima, lieve, grave, volontaria

Dolo: evento preveduto e voluto come conseguenza della propria azione

od omissione.

Colpa e dolo: art. 43 del codice penale

Pietro Amati per 60

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE – IN GENERALE

Nel diritto civile

Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere (art. 428 - art. 2046

c.c.)

Legittima difesa (art. 2044 c.c.)

Stato di necessità (art. 2045 c.c.)

Nel diritto penale

Forza maggiore (art. 45 c.p.)

Adempimento di un dovere (art. 51 c.p.)

Esercizio di un diritto (art.51 c.p.)

Consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.)

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Pietro Amati per 61

IL BUON PADRE DI FAMIGLIA – ART. 1176 1^ COMMA

“Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre difamiglia”.

Chi è costui?

Il buon padre di famiglia non è soltanto la figura del cosidetto uomo medio, di comuneintelligenza, ma è la figura del

modello di cittadino avveduto,

che vive in un determinato ambiente sociale,

secondo i tempi,

le abitudini,

i rapporti economici e

il clima storico-politico,

e che risponde perciò ad un concetto deontologico, derivante dalla coscienza generale.

Cassazione Civile, 11 gennaio 1951 n.49

Pietro Amati per 62

IL BRAVO PROFESSIONISTA - ART. 1176 2^ COMMA

L’eccezione:

Se problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde solo in

caso di dolo o di colpa grave (Art. 2236 c.c.)

... sicchè la diligenza che esso deve impiegare è quella posta dal professionista

di preparazione professionale e di attenzione medie

... implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale.

“Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività

professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura

dell'attività esercitata”

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Pietro Amati per

Particolarmente importante per:

- Dichiarazioni inesatte o reticenze (art. 1892 c.c.)

- Sinistri cagionati con dolo e colpa grave (art. 1900 c.c.)

- Denuncia di sinistro (art. 1913 c.c.)

- Coassicurazione (art. 19190 c.c.)

63

NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Pietro Amati per

Sinistri cagionati

con dolo e colpa grave

64

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Pietro Amati per

Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o

dei dipendenti.

I. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa

grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto

contrario per i casi di colpa grave [1917].

II. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa

grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

III. …

65

COSA PREVEDE IN CODICE CIVILE

Un falegname lascia la stufetta accesa mentre si reca a prendere un caffè al bar.

Purtroppo scoppia un incendio e viene appurato che è stata proprio la stufetta a

provocare l’incendio.

Il sinistro è in copertura?

Pietro Amati per

SINISTRI CON DOLO E COLPA GRAVE – ART. 1900 C.C.

Se l’evento (anche doloso) è provocato da persone diverse (es. dipendenti) daquelle nominate, il codice prevede la validità della garanzia.

La clausola contraria costituisce clausola vessatoria ex art. 1341 c.c.

Cassazione civile, sez. I, 18 ottobre 1990 n. 10170

La norma, relativamente alla colpa grave, è derogabile con “patto contrario”

che deve risultare specificatamente per iscritto in polizza.

Il sinistro cagionato con dolo o colpa grave dal contraente, dall’assicurato e dal

beneficiario è escluso dalla garanzia

66

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Pietro Amati per 67

CLAUSOLE DI MERCATO

Colpa grave contraente / assicurato -

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, devono intendersi

compresi in garanzia i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente o

dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Colpa grave contraente / assicurato -

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione e relativamente

agli eventi per i quali è prestata la garanzia, la Società indennizza i danni

materiali e diretti causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei

rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

La presente estensione di garanzia è efficace a condizione che il Contraente o

l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

Pietro Amati per 68

NELLA RESPONSABILITA’ CIVILE

Auto

Anche il danno dolosamente provocato dal conducente del veicolo è copertodall'assicurazione obbligatoria,

salvo rivalersi (l’Assicuratore) nei confronti dell'assicurato - o del conducente.

Cassazione civile sez. III, 18 febbraio 1997, n. 1502

Rischi diversi

Il sinistro cagionato con colpa (grave, media, lieve) dà luogo ugualmente allaprestazione dell’assicuratore in quanto le norme previste per la responsabilità civile nonprevedono differenziazione per i “gradi di colpa”.

Cassazione civile sez. I, 17 luglio 1993, n. 7971, Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 1990 n. 2863, Cassazionecivile, sez. I, 6 agosto 1988 n. 4860, Cassazione civile, sez. I, 17 ottobre 1983 n. 6071, Cassazione civile,sez. I, 30 aprile 1981 n. 2652, Cassazione civile, sez. I, 25 novembre 1980 n. 6265, Cassazione civile, sez. I,30 ottobre 1979 n. 5679

ContrariaCassazione civile sez. I, 4 febbraio 1992 n. 1214

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Pietro Amati per

Soggetti interessati

69

Pietro Amati per 70

I SOGGETTI

il contraente

l’assicurato

il beneficiario

dall’altra parte

possono o identificarsi nella stessa persona

o essere soggetti distinti.

l’assicuratore,

da una parte e

Sono sempre presenti:

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Pietro Amati per 71

L’ASSICURATORE

Deve possedere validi requisiti

Art. 1883 c.c. - Esercizio delle assicurazioni.

L'impresa di assicurazione [2195 n. 4] non può essere esercitata che da un

istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle

norme stabilite dalle leggi speciali.

Prestazione:

indennizzare l’assicurato (rami danni);

o

pagare un capitale o una rendita (ramo vita).

Pietro Amati per 72

IL CONTRAENTE

Obbligo: pagamento del premio

per conto altrui o per conto di chi spetta

in nome altrui;

in nome e per conto proprio;

Colui che stipula il contratto:

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Pietro Amati per 73

ASSICURAZIONE IN NOME ALTRUI

Se rappresentante sprovvisto di poteri

Invalidità del contratto:

definitivamente;

temporaneamente

Obblighi del falso rappresentante:

quelli derivanti dal contratto (pagamento dei premi).

Stipula del rappresentante

in nome e nell’interesse del rappresentato.

Pietro Amati per 74

ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O DI CHI SPETTA

i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato;

l’assicuratore può opporre all’assicurato

tutte le eccezioni opponibili al contraente.

Stipula di un soggetto

nell’interesse di un altro soggetto (assicurato)

non identificato nominativamente;

identificato successivamente o in occasione del sinistro.

Esempi:

spedizioniere;

titolare di una rimessa pubblica di veicoli;

albergatore;

utilizzatore di un bene in leasing.

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Pietro Amati per

LA CONDIZIONE DI POLIZZA

75

Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

• Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere

esercitati che dal Contraente e dalla Società.

• Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari

all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

• L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti

anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

• L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato

se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Pietro Amati per 76

ASSICURATO E BENEFICIARIO

La persona che beneficia della prestazione assicurativa

L'assicuratore deve provare di aver pagato l'indennità all'avente diritto.

Cassazione civile sez. i, 8 luglio 1994, n. 6455

Assicurato

Beneficiario

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

L’assicuratore può opporre all’assicurato le eccezioni derivanti dal contratto,

opponibili al contraente.

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Pietro Amati per 77

OBBLIGHI PREVISTI

In caso di sinistro

a) adoperarsi per contenere il danno,

b) comunicare all’assicuratore l’eventuale sinistro,

c) altri obblighi previsti nel contratto (es. conservare le tracce ed i residui del sinistro).

Durante il contratto

a) comunicare le variazioni del rischio,

b) comunicare la stipula di nuovi contratti.

Prima della conclusione del contratto

a) dichiarare le caratteristiche del rischio,

b) firmare il contratto,

c) pagare il premio.

Dell’assicurato/contraente

Pietro Amati per 78

I SOGGETTI INTERESSATI - RIASSUNTO

CONTRAENTE ASSICURATO BENEFICIARIO

Colui che stipula

In nome altrui(Art. 1890 C.C.)

Per conto altrui o per conto di chi spetta(Art. 1891 C.C.)

Colui il cui interesse è protetto

dall’assicurazione

ASSICURATORE

Il soggetto che si obbliga ad eseguire le prestazioni pattuite

La persona che beneficia della

prestazione assicurativa

In nomeproprio

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Pietro Amati per

Dichiarazioni pre-contrattuali

79

Pietro Amati per 80

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Diversità tra le dichiarazioni e la realtà

=

dichiarazioni inesatte o reticenze

Due tipologie (articoli inderogabili)

con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.)

senza con dolo o colpa grave (art. 1893 c.c.)

Caratteristiche corrispondenti alla realtà

L’Assicuratore ha la necessità di:

valutare il rischio;

quotare il rischio.

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Pietro Amati per 81

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Conseguenze sul sinistro:

nel termine indicato (tre mesi) nessuna copertura

Conseguenze sul contratto:

Recesso entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza

(l’assicuratore)

Nullità - artt. 1418, 1424 c.c.

il contratto nullo non produce effetti giuridici.

Con dolo o colpa grave

Pietro Amati per 82

Annullamento invocabile solo quando

l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso

o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni.

Cassazione civile, sez. III, 25 febbraio 2002, n. 2740Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2001, n. 2148Cassazione civile sez. III, 10 giugno 1998, n. 5770…

GLI ELEMENTI ESSENZIALI PER L’ART. 1892 C.C.

Sono tre:

1. una dichiarazione inesatta o una reticenza;

2. l'influenza di tale dichiarazione o reticenza;

3. esistenza del dolo o della colpa grave.

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Pietro Amati per 83

Onere della prova

degli elementi dell’azione di annullamento

a carico dell’assicuratore.

Cass. Civ. - Sezione III, sentenza 17 dicembre 2004 n. 23504

IL SIGNIFICATO DI DOLO E L’ONERE DELLA PROVA

Sufficiente la coscienza e la volontà di dire il falso o di tacere il vero.

Impedire all’assicuratore di identificare la vera entità del rischio.

Indurlo in errore su un presupposto essenziale del consenso.

Pietro Amati per 84

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Conseguenze sul contratto:

annullamento entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

Annullabilità - artt. 1425, 1446 c.c.

il contratto annullabile produce i suoi effetti fino a quando non è stato impugnato

Conseguenze sul sinistro:

indennizzo proporzionale tra il premio pagato dal Contraente e quello

richiesto con la conoscenza delle reali caratteristiche del rischio.

Senza dolo o colpa grave

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Pietro Amati per

AVVERTENZA

Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nei casi in cui Contraente e Assicurato siano diversi (art. 1894 del C.C.), la

conoscenza da parte del terzo Assicurato è parificata a quella del

Contraente.

85

Pietro Amati per 86

Mancata inclusione di determinati quesiti,

esclusione a carico dell'assicurato di un comportamento reticente.

Tribunale Monza, 1 dicembre 2004

Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2003, n. 17840Cassazione civile, sez. III, 12 maggio 1999, n. 4682Cassazione civile sez. III, 12 ottobre 1998, n. 10086…

L’IMPORTANZA DEL QUESTIONARIO

Apposito questionario fornito dall’assicuratore …

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Pietro Amati per 87

LA CONOSCENZA DELL’ASSICURATORE

Tuttavia, la conoscenza dell'impresa assicurativa non può essere confusa con

quella dei soggetti che non abbiano il potere di rappresentarla.

Cassazione civile, sez. III, 13 novembre 1987 n. 8352

Non comportano l’applicazione degli art. 1892 e 1893 c.c..

Circostanze conosciute dall’assicuratore:

perché notorie,

Cassazione civile, sez. III, 19 dicembre 2000, n. 15939

tramite agenti con potere di rappresentanza o che comunque abbianoinformato la Compagnia.

Cassazione civile sez. III, 21 aprile 1999, n. 3962

Pietro Amati per 88

VERIFICA DELLE “DICHIARAZIONI” DEL CONTRAENTE

In generale

Non aver subito sinistri negli ultimi … anni.

Non aver in corso altre assicurazioni.

Non aver avuto polizze annullate a seguito di sinistro negli ultimi … anni.

In particolare notizie anche tecniche sulla tipologia della copertura richiesta.

Un esempio per la polizza incendio.

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Pietro Amati per

ESEMPIO POLIZZA INCENDIO

Abbiamo chiesto se: nello stesso fabbricato ci sono supermercati, night club, sedi di partiti o sindacati,

autorimesse, stazioni di servizio, ….

a meno di 20 metri esistono industrie, boschi, depositi di infiammabili o di sostanza

esplosive, ….

Lo abbiamo informato delle procedure previste per la liquidazione del danno?

Si è spiegato: cosa si intende per “materiali incombustibili”, “infiammabili”, “merci speciali”?

che la polizza copre solo i “danni diretti e materiali”?

la portata della garanzia fenomeno elettrico, eventi socio politici, eventi atmosferici …?

cosa si intende per “valore a nuovo”?

e la regola proporzionale?

Precedenti sinistri: veramente non vi sono mai stati sinistri, ad esempio danni elettrici o dannid’acqua?

Pietro Amati per

IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Art. 183. - Regole di comportamento

1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli

assicurati;b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o

previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;c) …

Art. 185. - Nota informativa

1. …2. …3. … con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle

nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai dirittie agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai terminidi prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo oall'autorità eventualmente competente.

4. … le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione dellecaratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contrattoed alle operazioni in conflitto di interesse. ...

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Pietro Amati per

IL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DELL’OTTOBRE 2006

Art. 49 - (Informativa precontrattuale)

4. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto

di assicurazione, gli intermediari (o i loro addetti) consegnano al

contraente…

A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano

al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della

copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed

ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta.

Pietro Amati per

REGOLAMENTO ISVAP (ora IVASS) N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010

PARTE I - Disposizioni di carattere generale

PARTE II - Obblighi di informativa

• Titolo I - Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi vita

• Capo I - Informativa precontrattuale

• Capo II - Informativa in corso di contratto

• Capo III - Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile

• Titolo II - Obblighi di informativa in corso di contratto per unit linked, index linked e per le operazioni di capitalizzazione

• Titolo III - Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni

• Capo I - Informativa precontrattuale

• Capo II - Informativa in corso di contratto

PARTE III - Pubblicità dei prodotti assicurativi

PARTE IV- Disposizioni specifiche

• Capo I – Lingua da utilizzare nei contratti di assicurazione

• Capo II - Contratti con partecipazione agli utili

• Capo III - Contratti unit linked

• Capo IV - Contratti infortuni e malattia

• Capo V – Polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento

PARTE V – Altre disposizioni

PARTE VI - Disposizioni transitorie e finali

92

COME FARE

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Pietro Amati per

Le “nuove regole” di informativa per l’intermediario

(Normativa Europea, Codice delle assicurazioni, normative IVASS)

adesione consapevole del cliente alla proposta assicurativa.

Due punti fermi:

1. non basta la firma su un modulo prestampato

2. l’importanza delle dichiarazioni precontrattuali.

IL CONSENSO INFORMATO

Pietro Amati per 94

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI - RIASSUNTO

CONSEGUENZE

SENZA DOLO O COLPA GRAVE

ART 1893 C.C.

L’assicuratore può ANNULLARLO

entro tre mesi dalla conoscenza

CON DOLO O COLPA GRAVE

ART. 1892 C.C.

Dopo il termine per il recesso

INTERO INDENNIZZO

L’assicuratore può RECEDERLO

entro tre mesi dalla conoscenza

Dopo il termine per l’impugnazione

INTERO INDENNIZZO

Prima del termine per il recesso

INDENNIZZO PROPORZIONALE

SUL CONTRATTO

Prima del termine per l’impugnazione

NESSUN INDENNIZZO

SUL SINISTRO

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Pietro Amati per 95

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Altre assicurazioni (esonero dichiarazione)

A parziale deroga delle condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato è esonerato

dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre preesistenti assicurazioni sugli enti assicurati.

Circostanze esterne influenti sul rischio (incendio) -

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il

rischio quando le stesse si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli stabilimenti assicurati.

Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione

nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocata dalla

Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro.

Pietro Amati per 96

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Buona fedeL’omissione della dichiarazione da parte della Ditta assicurata di una circostanza eventualmente

aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione

della presente polizza durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni,

sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che

l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior

rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Buona fede (compresa colpa grave)L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come

le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o

durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali

omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una

volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere

la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le

circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera

annualità in corso).

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Pietro Amati per 97

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Descrizione del rischio (incendio)

La Società prende atto che i processi di lavorazione, la forza motrice, l'uso e/o il

deposito di infiammabili e di merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti e

tutti i servizi tecnici, commerciali, sociali, aziendali ed ausiliari sono quelli che la tecnica

inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di

adottare, escluso l'impiego di energia nucleare e sorgenti radioattive, salvo se usate per

scopi diagnostici e/o di analisi.

L'assicurazione opera perciò per il completo ciclo di lavorazione, comprendendo ogni

operazione preliminare, complementare ed accessoria, nulla escluso ne' eccettuato.

Descrizione del rischio (RCT-RCO)

L’assicurazione vale, inoltre, per tutte le attività (preliminari, primarie, secondarie,

complementari ed accessorie) e lavorazioni inerenti, anche non direttamente, il rischio

dedotto in polizza, nonché per l’organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative,

culturali, sportive o aventi carattere sociale.

Pietro Amati per 98

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Esonero denunce infermità (infortuni)

Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazionida cui gli Assicurati stessi fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero inseguito sopravvenire.

Minorazioni (esonero obbligo denuncia - infortuni) -

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le infermità e/o difetti fisici dei quali i singoliassicurati fossero affetti, restando efficiente la garanzia e con l'intesa che nella liquidazione delleindennità in caso di sinistro la Società terrà conto della preesistente infermità, mutilazione odifetto fisico secondo le risultanze del referto medico, calcolando e riconoscendo il danno diretta-mente causato dall'infortunio.

Malattie preesistenti non riconosciute (malattia)

L’assicurazione vale anche per le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta disituazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto.

L’Assicurato, tuttavia, decade da ogni diritto all’indennizzo qualora egli o il Contraente fossero aconoscenza di dette situazioni patologiche preesistenti ed avesse sottaciuto tale circostanza allaSocietà.

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Pietro Amati per

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Clausola di universalità (incendio)

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso

descritto fatta eccezione per l'area dello stesso.

Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve

ritenersi tutto assicurato.

Qualora un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una

delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse

dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verrà attribuita alla partita

"macchinario".

99

Pietro Amati per

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Accettazione delle caratteristiche del rischio

La Società dichiara di avere preso visione del rischio e che al momento della

stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la

valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente

polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

Resta però l'obbligo all'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento

che comporti un aggravamento di rischio, fermo quant'altro disposto.

Clausola difficilmente accettata dall’assicuratore

100

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Pietro Amati per

Durata e decorrenza

dell’assicurazione

101

Pietro Amati per 102

DURATA DELL’ASSICURAZIONE - ART. 1899 C.C.

L’effetto non va confuso con l’efficacia.

(pagamento del premio)

L'agente di assicurazione può fissare pattiziamente l'ora di decorrenza.

Cassazione Civile sez. I, 24 dicembre 1994, n. 11142

L’assicurazione ha effetto

dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto

e termina

alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata stabilita.

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Pietro Amati per 103

DURATA DELL’ASSICURAZIONE - ART. 1899 C.C.

1^ modifica

Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7 (Bersani) - Art. 5. Misure per la concorrenza e per la

tutela del consumatore nei servizi assicurativi

In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente

dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (contratti

stipulati dal 3 aprile 2007).

Per i contratti precedenti la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata

a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre

anni.

Recesso dal contratto con preavviso di __ mesi

Art. 33 Codice del consumo: vessatorio un termine eccessivamente anticipato

Pietro Amati per

DURATA DELL’ASSICURAZIONE - ART. 1899 C.C

2^ modifica

Legge 23 luglio 2009, n. 99 - "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione

delle imprese, nonché in materia di energia"

Art. 21 - Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi

3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai

seguenti: «L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale,

può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del

premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.

In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il

quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e

con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata

esercitata».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente

alla data di entrata in vigore della presente legge.

104

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Pietro Amati per

D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Art. 22 - Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato

assicurativo

«Art. 170-bis (Durata del contratto).

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una

durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo

1899, primo e secondo comma, del codice civile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi

eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto

dell'articolo 170, comma 3.

3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La

nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato.».

105

DURATA DELL’ASSICURAZIONE - ART. 1899 C.C

Pietro Amati per 106

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Non tacito rinnovo

A deroga delle condizioni generali di assicurazione, il presente contratto non verrà

tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

Disdettabilità

La Società e l'Assicurato hanno facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalle

garanzie prestate con la presente polizza (o parte delle garanzie di polizza)

mediante preavviso di giorni ___ da darsi con lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società sarà rimborsata la quota parte di premio netto

pagato e non goduto.

In caso di recesso da parte dell'Assicurato il premio pagato sarà interamente

incamerato dalla Società.

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Pietro Amati per

Premio e sue caratteristiche

107

Pietro Amati per 108

IL PREMIO: COS’E’

E’ condizione essenziale per l’efficacia del contratto.

In genere è determinato in misura fissa.

E’ indivisibile (può essere frazionato).

Deve esser pagato anticipatamente.

=Corrispettivo per ottenere le prestazioni assicurative

(Rapporto “sinallagmatico” premio - garanzia).

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Pietro Amati per 109

IL PREMIO: COMPOSIZIONE TECNICA

caricamenti:

costi di acquisizione,

spese per i sinistri,

spese di amministrazione in generale,

margine di profitto sperato.

Premio imponibile:

premio puro:

costo dei sinistri (danni);

capitale, rendita e riscatto (vita);

+

Pietro Amati per 110

PREMIO: IL PAGAMENTO

Sono persone legittimate a ricevere il pagamento:

quelle munite del potere di rappresentanza della Compagnia;

altre persone incaricate di rilasciare la quietanza;

Il Broker, ove previsto nel contratto.

Chi deve pagarlo

Il contraente

Il rappresentato

Il falso procuratore

Il curatore fallimentare

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Pietro Amati per 111

PREMIO: IL PAGAMENTO

Come deve essere pagato

In contanti (art. 1277 c.c.)

Dove deve essere pagato

al domicilio del creditore (art. 1182. c.c.)

Anche se l'agente di un'assicurazione instaura la prassi di riscuotere i

premi, anche se con ritardo rispetto alla scadenza, presso il domicilio

dell'assicurato

Cassazione civile sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1322

Pietro Amati per

ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

1. Il pagamento del premio eseguito in

buona fede all'intermediario o ai suoi

collaboratori si considera effettuato

direttamente all'impresa di

assicurazione.

2. Ciò vale anche nei confronti dei broker

esclusivamente se tali attività sono

espressamente previste

dall'accordo sottoscritto con

l'impresa, compresi i contratti in

coassicurazione.

Codice delle assicurazioni – art.118 Regolamento ISVAP n. 5 – art.55

Stesse cose del c.d.a.

Inoltre, per i Broker:

ove l’accordo di cui sia stato stipulato con

un intermediario iscritto nella sezione

A, tale accordo deve essere ratificato

dall’impresa;

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Pietro Amati per

COME DEVE ESSERE PAGATO IL PREMIO

Gli intermediari possono ricevere, a titolo di pagamento dei premi:

a) assegni bancari, postali o circolari, non trasferibili, intestati o girati alla Compagnia,

oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di

pagamento elettronico.

Regolamento ISVAP n. 5 – art.47

Il divieto non opera per le coperture del ramo RCA e garanzie accessorie.

Per i contratti di assicurazione contro i danni contante ammesso fino a

settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante per premi relativi a

contratti di assicurazione sulla vita.

Pietro Amati per 114

Premio non pagato inadempimento dell'obbligazione

Premi successivi al primo anno

sospensione dopo il periodo di tolleranza.

PREMIO: MANCATO PAGAMENTO

Se risoluzione del contratto (art. 1901 co. 3), l'effetto retroattivo della

risoluzione non dalla scadenza del premio ma dallo spirare del periodo di

tolleranza.

Cassazione civile, sez. III, 5 gennaio 1981, n. 25

assicurazione sospesa.

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Pietro Amati per

PREMIO: MANCATO PAGAMENTO

115

1 4 5 7 86 9132 10 11 12

Sospensione dell’assicurazione

Periodo ditolleranza

Risoluzione delcontratto

Termine perla prescrizione

• L’assicurazione è riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento delpremio.

• L’Assicuratore non è obbligato per i sinistri avvenuti durante il periodo disospensione.

Pietro Amati per 116

Se l'assicuratore non agisce entro sei mesi

contratto risolto di diritto

Termine di prescrizione per il pagamento del premio (2952 c.c.)

un anno

PREMIO: MANCATO PAGAMENTO – RISOLUZIONE DI DIRITTO E PRESCRIZIONE

Entro tale termine, deve essere iniziato il giudizio mediante notifica dell'atto di citazioneall'assicurato …

Cassazione civile, sez. III, 10 novembre 2003, n. 16830

Ingiunzione: l'azione deve ritenersi esperita solo con la notifica del ricorso e del decreto.

Cassazione civile sez. I, 29 luglio 1995, n. 8367

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Pietro Amati per 117

… il rilascio del certificato assicurativo impegna inderogabilmente

l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di

assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che

per tale periodo sia stato o meno pagato il premio …

Cassazione civile, sez. III, 1 luglio 2002, n. 9554

Possibilità di rivalsa della Compagnia

PREMIO: MANCATO PAGAMENTO – PARTICOLARITA’ PER LA RCA

R.C. Auto

validità della garanzia

=

possesso del certificato e contrassegno

Pietro Amati per 118

RIASSUNTO MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Premio stabilito nel contratto

(prima annualità)

Premi successivi al primo

(anche frazionato)

L’assicurazione non è efficace fino alle ore 24 del

giorno del pagamento.

L’assicurazione è sospesa dalle ore 24 del 15°giorno dopo quello di scadenza e riprende efficaciadalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore non agisce per la riscossione entro 6 mesi dalla

scadenza del premio (termine di decadenza).

L’assicuratore ha comunque diritto al premio

scaduto entro il termine di prescrizione (1 anno).

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Pietro Amati per 119

TIPOLOGIA DEL PREMIO DI POLIZZA

Si ha premio:

costante (invariato);

per rischio (esempio un viaggio);

indicizzato (esempio legato indice ISTAT);

con regolazione (valori mutevoli, esempio fatturato).

Pietro Amati per 120

PREMIO CALCOLATO CON ELEMENTI VARIABILI

2° - Pagamento del premio nei termini previsti in polizza

… obbligazione accessoria, rispetto a quella del pagamento del premio,

… in difetto, sospensione della garanzia assicurativa

… non obbligo, da parte dell'assicuratore, di sollecitare l'assicurato alla trasmissione dei

dati

Cassazione civile, sez. III, 19 dicembre 2003, n. 19561,Cassazione civile sez. III, 23 maggio 1997, n. 4612Cassazione civile, sez. II, 30 ottobre 1990, n. 10527…

1° - Comunicazione

delle variazioni intervenute nel periodo di tempo considerato

Obblighi dell’Assicurato

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Pietro Amati per 121

PREMIO CALCOLATO CON ELEMENTI VARIABILI

… la clausola in esame, …, assume chiaro carattere di onerosità e come tale richiedela specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli articoli 1342, comma 2, e1341, comma 2 del Codice civile.

Cassazione Civile, Sezione III, n. 3370 del 18/02/2005

Le novità

L’inadempimento dell’assicurato - che deve comunicare alla fine del periodo

considerato i “dati variabili” alla compagnia ai fini della determinazione del premio - si

riferisce a un’obbligazione civile che ha natura diversa (e autonoma) rispetto a

quelle indicate nell’articolo 1901 c.c. (che dispone la sospensione della garanzia

assicurativa in caso di mancato pagamento del premio) e quindi non comporta, in

maniera automatica, l’interruzione della garanzia.

Cassazione – S.U. civili – 11 gennaio-28 febbraio 2007, n. 4631

Pietro Amati per 122

PREMIO CALCOLATO CON ELEMENTI VARIABILI

L'effettuazione della comunicazione ripristina la garanzia assicurativa.

Cassazione civile sez. I, 11 maggio 1994, n. 4596

L'onere di provare l'avvenuta comunicazione degli elementi variabili incombe

sull'assicurato.

Cassazione civile, sez. III, 25 giugno 1985 n. 3817

Il termine "può" fornire un ulteriore termine all'assicurato per le comunicazioni

suddette deve interpretarsi come dovuto.

Cassazione civile, sezione Lavoro, n. 12647 del 13 giugno 2005

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Pietro Amati per 123

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Clausola broker

Il Contraente dichiara (e la Società prende atto) di avere affidato la gestione del

presente contratto a: ………….. ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente

assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Stessa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal

Contraente alla ____________ che provvederà al versamento alla Compagnia

Assicuratrice.

Resta intesa l'efficacia liberatoria per il Contraente, anche a termini dell'art.1901 C.C.,

del pagamento così effettuato.

Pietro Amati per 124

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Termini pagamento dei premi -

A parziale deroga di quanto previsto dalle C.G.A., si conviene di prorogare a

giorni trenta i termini per il pagamento del premio.

Termini per la regolazione premio

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'Assicurazione della

Responsabilità Civile", i termini previsti per la regolazione premio, s'intendono

così modificati:

1. il Contraente deve fornire i dati necessari per la regolazione del premio

entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo;

2. le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro

30 giorni dalla relativa comunicazione.

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Pietro Amati per 125

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Partecipazione agli utili

La Società si impegna a concedere all’Assicurata la partecipazione agli eventuali utili,

con le modalità di seguito riportate.

Relativamente all’annualità ____________ si redigerà un bilancio nel quale :

all’attivo sarà conteggiato il totale dei premi imponibili, ivi compreso il premio imponibile

aggiuntivo per regolazione fluttuante ;

al passivo sarà conteggiato :

• il ___% dei premi imponibili per spese di gestione polizza ed eventuale gestione

sinistri ;

• il totale dei sinistri pagati e/o riservati.

Il ___% dell’eventuale saldo positivo sarà versato all’Assicurata.

La partecipazione agli utili per ciascuna annualità dovrà essere, a cominciare da quella

in corso, liquidata dalla Società entro e non oltre il __________ dell’anno successivo.

Pietro Amati per

La coassicurazione

126

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Pietro Amati per 127

Coassicurazione

(Art. 1911 c.c. – coassicurazione)

stesso rischio

unico contratto ripartito tra più assicuratori

Assicurazione plurima

(Art. 1910 c.c. - Assicurazione presso diversi assicuratori)

stesso rischio

più contratti con diversi assicuratori.

ASSICURAZIONE PLURIMA E COASSICURAZIONE

Pietro Amati per 128

ASSICURAZIONE PLURIMA

Norma valida anche se le assicurazioni siano state contratte da soggetti

diversi.

Cassazione civile sez. I, 23 dicembre 1993, n. 12763

Se omissione dolosa esonero degli assicuratori a corrispondere l’indennizzo

- dolo (comportamento preordinato al fine di conseguire un indennizzo maggiore del danno

effettivamente subito) -

Cassazione civile, sez. I, 22 novembre 1980 n. 6211

Informazione a ciascun assicuratore dell’esistenza delle altre assicurazioni

In caso di stipula di più assicurazioni

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Pietro Amati per

In caso di sinistro

Obbligo di avviso a ciascun assicuratore

indennità dovuta secondo il rispettivo contratto,

nel limite del danno subito (principio indennitario).

129

L’assicuratore che ha pagato

ha diritto di regresso verso gli altri assicuratori.

ASSICURAZIONE PLURIMA

Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra gli altri assicuratori

Pietro Amati per 130

Accordo con un solo assicuratore.

LA COASSICURAZIONE

Può essere dimostrata anche mediante atti scritti diversi dalla polizza.

(Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2001, n. 4799)

Non valido il mero riferimento contenuto nella quietanza di pagamento.

(Cassazione Civile, sez. III, 16 marzo 2005 n. 5678)

Non solidarietà tra gli assicuratori.

(Cassazione civile, sez. un., 10 aprile 2002, n. 5119)

Uno degli assicuratori assume la veste di assicuratore delegatario.

Suddivisione del rischio con altri assicuratori.

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Pietro Amati per 131

LA COMPAGNIA DELEGATARIA

Se sottoscrive la polizza in nome e per conto di altro coassicuratore, in assenza

di una valida procura o di successiva ratifica, ne risponde a titolo di

responsabilità extracontrattuale quale "falsus procurator“ .

Cassazione civile sez. III, 13 gennaio 1997, n. 261

Cassazione civile sez. I, 9 maggio 1996, n. 4348)

Non si obbliga verso il contraente e l'assicurato a pagare l'intera indennità.

Cassazione civile, sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1712

Riceve dal contraente o dall’assicurato le comunicazioni inerenti al

contratto,

riscuote il premio,

rilascia al contraente la polizza e ogni altro documento contrattuale anche in

nome e per conto degli altri coassicuratori.

Pietro Amati per 132

LA CLAUSOLA DI DELEGA

La clausola di delega conferisce soltanto alla delegata il potere di gestire

stragiudizialmente la polizza per tutte le coassicuratrici e non, salva espressa

volontà in tal senso, il potere di rappresentanza processuale.

Cassazione , sez. III civile, 12 luglio 2005 n° 14590

Cassazione civile sez. III, 12 dicembre 1997, n. 12610

Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1994, n. 9891

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Pietro Amati per 133

VALIDITA’ DELLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

La comunicazione fatta alla delegataria interrompe la prescrizione nei confronti

delle coassicuratrici.

Cassazione civile, sez. III. 19 maggio 2004 n. 9469Cassazione civile, sez. I, 28 agosto 2000, n. 11228

La comunicazione fatta alla delegataria non interrompe la prescrizione nei

confronti delle coassicuratrici.

Cassazione civile, sez. III. 28 gennaio 2005, n. 1754Cassazione civile, sez. III, 29 novembre 2004 n. 22386Cassazione civile, sez. III, 9 giugno 2003, n. 9194

Fatta dal contraente/assicurato in caso di sinistro,

interpretazioni discordi.

Pietro Amati per 134

Fatta dalla delegataria al contraente/assicurato

Le richieste connesse alla richiesta di pagamento dei premi o delle rate di

premio scaduti sono valide anche per i coassicuratori.

Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2002, n. 6812

VALIDITA’ DELLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

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Pietro Amati per 135

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Altre assicurazioni (esonero dichiarazione)

A parziale deroga delle condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato è esonerato

dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre preesistenti assicurazioni sugli enti

assicurati.

R.C. incrociata

Nel caso siano indicate in polizza per designazione e/o adesione più persone giuridiche

e/o fisiche, con denominazione e/o qualifica di Assicurato, le garanzie del presente

contratto operano tra le stesse considerandole terze tra loro, fermo restando che la

somma delle eventuali indennità a carico della Società assicuratrice non può in alcun

caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza.

La Società assicuratrice, a seguito di quanto sopra esposto, rinuncia in tutti i casi al

diritto di surroga/rivalsa tra e nei confronti dei soggetti citati.

Pietro Amati per 136

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Coassicurazione e delega

L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse ètenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto,esclusa ogni responsabilità solidale.Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alladisdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresaall'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria a nome e per conto ditutte le Coassicuratrici.Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascunadi esse solo dopo la firma dell'atto relativo.La delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o diimporti comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilasciodelle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanzeeventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di polizza" daesse firmati ed allegati alla presente, oppure dall'"Estratto unico" firmato dalla SocietàDelegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

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Pietro Amati per 137

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Assicurazione integrativa (I^ e II^ rischio)

Premesso che l'Assicurato dichiara che per lo stesso rischio esiste altra assicurazione con laSpett. _____________ con polizza n._____________ scadente il ___________ per i seguentimassimali:1)2)la presente polizza opera in secondo rischio rispetto alla polizza sopra citata per i casi dallastessa previsti, mentre opererà in primo rischio per tutti i danni che non sono contemplati datale copertura, ma coperti dalla presente polizza.

Assicurazione integrativa (II^ rischio)

Premesso che l'Assicurato dichiara che per lo stesso rischio esiste altra assicurazione con laSpett. _____________ con polizza n._____________ scadente il ___________ per i seguentimassimali:1)2)la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, e per i massimaliindicati nella presente polizza: ciò anche nell'eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale oparziale dell'altra assicurazione, nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischiorimarranno a carico dell'Assicurato.

Pietro Amati per 138

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Coesistenza di assicurazione trasporti.

Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate

o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto anche da

polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per

la parte di danno che eventualmente eccede i valori coperti dalle polizze di

sicurtà contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma con la

presente polizza assicurata.

Il Contraente o l'Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione

alla Società della o delle polizze originali di sicurtà contro i rischi di trasporto

concernenti le merci colpite dal sinistro.

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Pietro Amati per

Contratto di assicurazione

e sua evoluzione

139

Pietro Amati per 140

LE POSSIBILITA’

Cessa di esistere Si aggrava Diminuisce

Il rischio durante il contratto

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Pietro Amati per 141

ART. 1896 C.C. - CESSAZIONE DEL RISCHIO

Contraente: obbligo pagamento dei premi

fino alla comunicazione o conoscenza dell’assicuratore;

… la cessazione del rischio comporta "ipso iure" lo scioglimento del

contratto di assicurazione fermo restando l’obbligo a carico dell'assicurato

della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso …

Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5081

Effetto: il contratto si scioglie

Pietro Amati per 142

DIMINUZIONE DEL RISCHIO - ART. 1897 C.C.

COMUNICAZIONE ASSICURATO

POSSIBILITA’ ASSICURATORE

RECEDERE DAL CONTRATTO(entro due mesi dalla conoscenza)

RIDURRE IL PREMIO(alla prima scadenza)

L’art. 1897 c.c. è derogabile solo a favore dell’assicurato)

NON RIDUZIONE dei valori assicurati

MA ELIMINAZIONE processi pericolosi, adozione di mezzi di protezione ...

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Pietro Amati per 143

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Diminuzione dei valori / alienazione cose assicurate -

Viene convenuto che, in caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione di

premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo sarà immediata e che la

Società rimborserà la corrispondente quota di premio anticipata e non goduta

escluse le imposte.

Ciò anche nel caso di alienazione delle cose assicurate e l'Assicurato sarà

altresì esonerato, in questo caso, da ogni pagamento di penale prevista.

Diminuzione del rischio

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si

conviene che, in caso di diminuzione del rischio, la riduzione di premio

conseguente sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di

premio anticipata e non goduta, con la sola esclusione delle imposte.

Pietro Amati per 144

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Inattività dello stabilimento (incendio)

Se lo stabilimento si rende inattivo, si conviene tra le parti che il tasso per fabbricati,

macchinari e rischio locativo, sarà ridotto al __% di quello in corso. La corrispondente

riduzione del premio (escluse le imposte), comincerà dal giorno successivo all’avvenuta

notifica dell’inattività.

Durante l’inattività é data facoltà al Contraente o all’Assicurato di mettere le macchine e gli

impianti per cinque giorni consecutivi o non di ogni mese, allo scopo della loro

osservazione. Se lo stabilimento inattivo viene rimesso in attività il Contraente o l’Assicurato

é obbligato a darne comunicazione alla Società e ad integrare il premio per stabilimento

attivo. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto ad

entrambi detti obblighi, si applica il disposto dell’ultimo comma dell’Art. 1898 del Codice

Civile.

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Pietro Amati per 145

Rischio originario

situazioni non prevedute nè prevedibili

rischio più gravoso per l'assicuratore.

ART. 1898 C.C. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'aggravamento del rischio deve essere comunicato dal contraente (o anche

dall'assicurato).

Caratteristiche:

alterazione dell’equilibrio tra rischio e premio

novità della situazione creatasi

permanenza e stabilità della situazione sopravvenuta

Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 1987 n. 3563

Pietro Amati per 146

ART. 1898 C.C. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Comunicazione assicurato o conoscenza dell’assicuratore

Possibilità assicuratore

Recedere dal contratto(entro un mese dalla conoscenza)

Accettazione assicurato:

nuove condizioni concordate

Non accettazione assicurato:

scioglimento del contratto

Chiedere la modifica del contratto

Con effetto immediato(se l’assicuratore non avrebbe consentito all’assicurazione)

Dopo il termine per il recesso il contratto prosegue alle condizioni

in corso

Con effetto dopo 15 giorni (se fosse richiesto un premio

maggiore)

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Pietro Amati per 147

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - IN CASO DI SINISTRO

Rischio non assicurabile:

NESSUN INDENNIZZO

Rischio assicurabile a condizioni diverse:

INDENNIZZO PROPORZIONALE

Dopo i termini per il recesso INDENNIZZO TOTALE

Prima che siano trascorsiI termini per il recesso

Pietro Amati per 148

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Buona fede

L’omissione della dichiarazione da parte della Ditta assicurata di una circostanzaeventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all’attodella stipulazione della presente polizza durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto alrisarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute inbuona fede e con l’intesa che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggiorpremio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui lacircostanza aggravante si è verificata.

Buona fede (compresa colpa grave)

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio,così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione delcontratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni,sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando ildiritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino unpremio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premiocon decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro,conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

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Pietro Amati per 149

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Contiguità e vicinanze pericolose (incendio)

Con riferimento al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione in

generale, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità

o a distanza minore di m. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose

assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Rinuncia osservanza dichiarazioni o avvisi

La Società rinuncia alla osservanza di dichiarazioni o avvisi qualora la Ditta

assicurata non abbia avuto conoscenza dei casi verificatosi per fatto altrui, fuori

dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.

Pietro Amati per 150

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Inattività dello stabilimento (incendio)

Se lo stabilimento si rende inattivo, si conviene tra le parti che il tasso per

fabbricati, macchinari e rischio locativo, sarà ridotto al 70% di quello in corso.

La corrispondente riduzione del premio (escluse le imposte), comincerà dal

giorno successivo all’avvenuta notifica dell’inattività.

Durante l’inattività é data facoltà al Contraente o all’Assicurato di mettere le

macchine e gli impianti per cinque giorni consecutivi o non di ogni mese, allo

scopo della loro osservazione. Se lo stabilimento inattivo viene rimesso in

attività il Contraente o l’Assicurato é obbligato a darne comunicazione alla

Società e ad integrare il premio per stabilimento attivo. Se il sinistro si verifica

prima che il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti

obblighi, si applica il disposto dell’ultimo comma dell’Art. 1898 del Codice Civile.

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Pietro Amati per 151

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Modifiche dei beni assicurati (incendio)

E' in facoltà dell'Assicurato di variare o modificare il complesso dei fabbricati ed

impianti aggiungendo - se del caso - anche nuovi fabbricati ed impianti che

resteranno compresi nei valori assicurati senza che la Ditta sia obbligata a

darne avviso alla Società.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei

fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni quali indicate nella presente

polizza.

In casi di modifiche nei fabbricati e impianti e/o in caso di costruzione di nuovi

fabbricati e/o di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende

prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di

costruzione, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera

nell'ambito dello stabilimento.

Pietro Amati per

Alienazione delle cose assicurate

152

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Pietro Amati per 153

ALIENAZIONE DELLE COSE ASSICURATE - ART. 1918 C.C.

Il Contraente è obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla

data di alienazione:

se non comunica all’assicuratore l’alienazione;

se non comunica all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione.

Non è causa di scioglimento del contratto.

La norma non si applica all'assicurazione obbligatoria responsabilità civile

veicoli o natanti.

Pietro Amati per 154

ART. 1918 C.C. - ALIENAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Salvo:

comunicazione dell’acquirente, entro 10 giorni dalla scadenza della rata

successiva, che non intende subentrare nel contratto,

(spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo in corso);

notifica dell’assicuratore all’acquirente, entro 10 giorni dalla notizia

dell’alienazione, del recesso dal contratto con preavviso di 15 giorni.

La duplice comunicazione:

libera il contraente;

determina il trasferimento all’acquirente del contratto.

(diritti e obblighi)

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Pietro Amati per 155

DA NON CONFONDERE CON IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA

L’acquirente dell’azienda

è tenuto a subentrare nei contratti stipulati precedentemente

salvo che non sia convenuto diversamente fra le parti

(art. 2558 c.c.).

… l’articolo 2558 si riferisce ai contratti normalmente e usualmente stipulati

dall’imprenditore come, ad esempio, quelli di somministrazione con i fornitori, di

assicurazione, d’appalto, …

Cass. Civ. - sezione Lavoro, sentenza 2 marzo 2002 n. 3045

Cassazione civile, sezione I, 8 luglio 1987 n. 5938

Pietro Amati per 156

E NEMMENO CON IL MUTAMENTO DELLA RAGIONE SOCIALE

Il mutamento della ragione sociale e la trasformazione della società da Snc a

Sas (o altra Società) non comporta cambiamento dell’ente giuridico e, per

quanto in discussione,

inefficacia della polizza ed esonero dal pagamento del premio,

… essendo pacifico in giurisprudenza che la trasformazione del tipo sociale non

comporta l’estinzione della società e la correlativa creazione di una nuova, ma

determina unicamente una modifica dell’atto costitutivo e implica la continuità

del soggetto.

Cassazione civile , sez. I, 09 marzo 1995, n. 2736Cassazione civile , sez. II, 30 luglio 1992, n. 9124

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Pietro Amati per 157

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Diminuzione dei valori / alienazione cose assicurate

Viene convenuto che, in caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione di

premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo sarà immediata e che la

Società rimborserà la corrispondente quota di premio anticipata e non goduta

escluse le imposte.

Ciò anche nel caso di alienazione delle cose assicurate e l'Assicurato sarà

altresì esonerato, in questo caso, da ogni pagamento di penale prevista.

Pietro Amati per

Onere della prova

158

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Pietro Amati per 159

Sono nulli i patti (troppo gravosi)

con i quali è invertito l’onere della prova.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti

deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Chi vuol far valere un diritto

deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

LE REGOLE - ARTT. 2697 – 2698 C.C.

Pietro Amati per 160

L’ONERE DELLA PROVA

Onere

Assicurato

Eccezioni per negare o limitare il dannoAssicuratore

Evento previsto in polizza

Esistenza della polizza

Nesso di causalità

Entità del danno

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Pietro Amati per 161

ONERI PER L’ASSICURATO

l’entità dei danni subiti

Cassazione civile, sez. III, 29 novembre 2004, n. 22386

compreso il caso di una "All risks policy"

Cassazione civile, sez. III, 12 febbraio 1998, n. 1473

che si è verificato un evento coperto dalla garanzia

Cassazione civile sez. III, 17 maggio 1997, n. 4426

Incombe sull’assicurato l’onere di dimostrare

Pietro Amati per 162

ONERI PER L’ASSICURATORE

L'inesattezza delle dichiarazioni inesatte o reticenti, nonchè il dolo e la colpa grave del

contraente che le ha rese.

Cassazione civile sez. III, 25 marzo 1999, n. 2815

Cassazione civile, sez. I, 21 luglio 1990 n. 7456

La data nella quale si è manifestato l'evento dannoso coperto, se intende opporre la

prescrizione annuale del diritto.

Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2004, n. 701

Tanto il dolo quanto la colpa rilevante ex comma 2 art. 1915 c.c.

Tribunale Bolzano 7 novembre 1984

La colpa grave dell'assicurato o del beneficiario a norma dell'art. 1900 c.c.Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 1981 n. 2005

Così come spetta all’Assicuratore l’onere di provare:

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Pietro Amati per 163

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Dimostrazione di danno -

A dimostrazione del danno relativamente agli enti assicurati alle partite tutte, la

Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la

documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di

esibire, od, in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Pietro Amati per

Obbligo di salvataggio

e di denuncia

164

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Pietro Amati per 165

OBBLIGO DI SALVATAGGIO – ART. 1914 C.C.

È facoltà dell'assicuratore intervenire direttamente ed assumere la direzione deilavori.

senza pregiudizio per i suoi diritti;

anticipandone le spese se richiesto.

Le spese di salvataggio gravano sull’assicuratore:

in funzione dei rispettivi interessi (con l’assicurato)

anche se il loro ammontare, sommato a quello del danno, supera il valore dellasomma assicurata

anche se non si raggiunge lo scopo di evitare o ridurre il danno;

purché non siano state fatte inconsideratamente (onere della prova a caricodell’assicuratore).

anche per i danni subiti dalle cose assicurate per causa dell'azione di salvataggio(equiparazione ai danni diretti e materiali).

Pietro Amati per

LE SPESE DI SALVATAGGIO

166

• Mentre, di solito, sono abbastanza chiare quelle che riguardano i danni

diretti ai beni, non sempre è così per quelle della R.C., a fronte delle

possibili richieste da parte degli assicurati.

• Non si può pretendere, poiché le scale sono pericolanti e qualcuno si può far

male, di invocare ciò come “spese di salvataggio” addebitando le spese

all’assicuratore.

• Il concetto del “buon padre di famiglia” stabilisce, invece, che l’assicurato

deve fare tutto ciò che gli è possibile per evitare possibili danni: non a caso

la polizza si riferisce alla copertura dei soli fatti “accidentali” e non è certo

accidentale il fatto di aspettare che qualcuno si faccia male per le scale

pericolanti ed invocare il “salvataggio”.

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Pietro Amati per 167

LA DENUNCIA DEL SINISTRO – ART.1913 C.C.

È atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione.

Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1642

L'assicuratore nei contratti impone la forma scritta, ad esempio, mediante lettera

raccomandata.

Cassazione civile sez. lav., 14 maggio 1998, n. 4889

Il ritardo, in ogni caso, non può mai superare due anni, ai sensi della prescrizione

prevista dall’art. 2952 C.C.

Deve essere effettuata entro tre giorni e deve fornire all'assicuratore tutti i dati

necessari.

Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1642

Temporalità e caratteristiche della denuncia per ottenere l'indennizzo

Pietro Amati per 168

DOLOSA = perdita dell’indennizzoCOLPOSA = indennizzo ridotto in

funzione del pregiudizio sofferto

INADEMPIMENTO DEL SALVATAGGIO O DELLA DENUNCIA – ART. 1915 C.C.

Inosservanza – art. 1915 C.C.

in caso di omissione dolosa, perde il diritto all’indennità… è sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di nonosservarlo

Cassazione civile, sez. III, 8 aprile 1997, n. 3044.

in caso di omissione colposa, ha diritto ad una indennità ridotta inragione del pregiudizio sofferto dall’Assicuratore.

Inderogabile ai sensi dell’art. 1932 c.c.

L'assicurato che non adempie all'obbligo dell'avviso o del salvataggio:.

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Pietro Amati per 169

Recesso dal contratto:

sinistro denunciato e fino al 60º giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

UNA CLAUSOLA PRESENTE IN TUTTE LE POLIZZE

Il recesso può anche riguardare:

un solo settore;

una sola garanzia;

ha effetto immediato e non dalla scadenza annuale.

la Compagnia (o le Parti, nei contratti del “consumatore)

può (possono) recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni.

In tal caso spetta il rimborso della parte di premio netto per il rischio non corso.

Pietro Amati per 170

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Termini denuncia sinistri

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, i tempi di denuncia previstisono elevati rispettivamente a:

(avviso sinistro): 5 giorni lavorativi;

(dichiarazione dell'Autorità): 10 giorni lavorativi,

da quando il Contraente ne viene a conoscenza.

Guasti prodotti dall’assicurato e/o da terzi

A completamento delle C.G.A. e con riferimento a quanto previsto dall’art. 1914 del CodiceCivile, sono parificati ai danni incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell’Autorità, anchequelli prodotti dall’Assicurato e/o terzi allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannososia esso incendio o uno dei rischi assicurati con la presente polizza.

Parificazione ai danni da incendio

Fermo quanto stabilito dalle C.G.A., sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fattiper ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo diimpedire e/o di arrestare l'incendio, compresi quelli degli impianti fissi di estinzione qualoraesistessero.

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Pietro Amati per

Diritto di rivalsa

171

Pietro Amati per 172

IL DIRITTO DI SURROGA - ART. 1916 C.C.

L'assicuratore che ha pagato il danno al danneggiato

• può (diritto disponibile e non obbligatorio) rivalersi sul terzo responsabile;

• azione vietata nei confronti di: figli, affiliati, ascendenti, parenti o affini

dell'assicurato e coniuge, salvo il caso di dolo.

Subentro dell’assicuratore nell'identica posizione sostanziale e processuale

dei danneggiati verso il terzo.

Trasferimento di credito dall'assicurato – danneggiato all'assicuratore.

Posto per evitare l’ingiusto arricchimento del danneggiato.

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Pietro Amati per 173

IL DIRITTO DI SURROGA - ART. 1916 C.C.

Risarcimento residuo ridotto in misura pari all'ammontare della indennità

versata dall'assicuratore.

Assicurato non più legittimato a pretendere il risarcimento dal terzo

responsabile.

Trasferimento dei diritti non automatico, ma subordinato ad una

manifestazione di volontà da parte dell’assicuratore.

L'assicuratore può subentrare se:

abbia eseguito la sua prestazione;

indennizzo in base a condizioni contrattuali;

l'indennità sia riferita al danno provocato da un terzo responsabile.

Pietro Amati per 174

IL DIRITTO DI SURROGA - ART. 1916 C.C.

3. se l'assicurato ottiene il rimborso dall'assicuratore non potrà più chiedere il

risarcimento al terzo responsabile;

2. se l’assicurato-danneggiato ottiene solo in parte il rimborso dal terzo

responsabile potrà chiedere il residuo dell'indennizzo all'assicuratore;

1. se l’assicurato-danneggiato ottiene totalmente il rimborso dal terzo

responsabile non potrà più chiedere l'indennizzo all'assicuratore;

Le quattro possibilità

4. se l'assicurato ottiene parzialmente il rimborso dall'assicuratore potrà

chiedere il risarcimento per la parte residua al terzo responsabile..

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Pietro Amati per 175

È facoltà dell’assicuratore rinunciare “al diritto di surroga”

purchè l’assicurato vi rinunci a sua volta

(eccezione assicurazione infortuni e malattia).

ALTRE CARATTERISTICHE

L’assicurato può essere responsabile di un pregiudizio arrecato al diritto di

surrogazione, esempio:

riconoscendo la propria responsabilità;

aderendo a transazioni o rinunce;

non interrompendo la prescrizione.

Pietro Amati per 176

POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO

Rinuncia alla rivalsa (generica)

Si da atto che la Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante ai termini dell'art.1916

del C.C. nei confronti dei terzi per danni risarcibili ai sensi di polizza ed imputabili a detti

terzi, escluso il caso di dolo.

Rinuncia alla rivalsa (nominativa)

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916

del Codice Civile nei confronti di ______________________

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Rinuncia alla rivalsa (persone e società collegate)

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916

del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a

norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché

l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

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Pietro Amati per

La prescrizione

177

Pietro Amati per 178

FONDAMENTO RAZIONALE DELLA PRESCRIZIONE

Regole generali

ogni diritto si estingue se il titolare non lo esercita nei termini previsti (art. 2934

c.c.).

Motivazioni

1. certezza nei rapporti giuridici,

2. reperire prove a distanza di tempo,

3. situazione di diritto e situazione di fatto.

Ogni patto contrario è nullo (art. 2936 c.c.)

Termine posto dalla legge per esercitare i diritti.

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Pietro Amati per 179

ALCUNI TERMINI DI PRESCRIZIONE

Prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione (art. 2952 c.c.)

• Si prescrive in un anno: il diritto dell’assicuratore al premio scaduto;

• Si prescrive in due anni: il diritto dell’assicurato alla prestazione da parte

dell’assicuratore.

R.C. Contrattuale(art. 2946 c.C.): .................................................................................................. anni 10

Fatto illecito(art. 2947, comma 1°, cod. civ.) ......................................................................... anni 5

Responsabilità civile veicoli, natanti e imbarcazioni da diporto(art. 2947, comma 2°) ......................................................................................... anni 2

Contratto di spedizione e di trasporto(art. 2951 c.C.): ................................................................................................... anni 1

In presenza di reatose stabilita una prescrizione più lunga si applica anche nell'azione civile(art. 2947, comma 3°, cod. civ.)

Pietro Amati per

Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore

delle polizza vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è così

sostituito:

«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di

riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il

fatto su cui il diritto si fonda.».

180

D. L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 - ULTERIORI MISURE URGENTI …

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Pietro Amati per 181

Diritto dell’assicuratore ai premi loro scadenza.

DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE

Diritti dell’assicurato:

nelle assicurazioni sulla vita:

• dal giorno del sinistro;

• dalla data di scadenza delle rate (rendite).

nelle assicurazioni contro i danni:

• regola generale: dal giorno del sinistro o dal giorno della conoscenza

del danno;

• assicurazioni di R.C.: dal giorno di ricevimento richiesta o azione del

terzo;

Pietro Amati per 182

LA GIURISPRUDENZA

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine iniziale di decorrenza

decorre dalla data di tale richiesta del terzo.

Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2001, n. 8600Cassazione civile, sez. III, 9 maggio 2001, n. 6426Cassazione civile sez. III, 17 maggio 1997, n. 4426

Onere di provare la data in cui si è manifestato l'evento a carico

dell’assicuratore

Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2004, n. 701

Se prevista una perizia contrattuale, dal momento della conclusione di tale

procedura.

Cassazione civile, sez. III, 29 luglio 2004, n. 14487Cassazione civile, sez. III, 10 gennaio 2003, n. 194

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Pietro Amati per 183

LA GIURISPRUDENZA

In cui si verifica l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e non

nel momento in cui interviene la valutazione del grado di invalidità.

Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2004, n. 701

in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti

dalla garanzia assicurativa.

Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2002, n. 2587

Cassazione civile sez. III, 13 febbraio 1998, n. 1563Cassazione civile sez. III, 4 dicembre 1997, n. 12329

Nel caso di sinistro infortuni

La prescrizione decorre dal momento:

Pietro Amati per 184

SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

La prescrizione può essere:

Sospesa – art.. 2941 e segg. c.c.

Interrotta: artt. 2943 e segg. c.c.

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Pietro Amati per 185

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE (ARTT. 2941, 2942 C.C.)

Se giudizio penale a carico dell'assicurato (o di persona della quale egli debbarispondere per legge), consequenziale impedimento della prescrizione del dirittoall'indennizzo.

In senso positivo:Cassazione civile sez. III, 10 settembre 1999, n. 9608Cassazione civile sez. III, 2 luglio 1998, n. 6458Cassazione civile sez. III, 24 maggio 1997, n. 4637Cassazione civile sez. I, 24 febbraio 1992, n. 2264…

In senso negativo:Cassazione civile, sez. III, 4 aprile 2003, n. 5322Cassazione civile sez. III, 21 dicembre 1999, n. 14387Cassazione civile sez. III, 6 febbraio 1998, n. 1296Cassazione civile sez. I, 19 marzo 1993, n. 3294…

Impedire che il periodo di prescrizione termini prima che:

il credito del titolare sia diventato liquido ed esigibile

il diritto del titolare non sia prescritto.

Pietro Amati per 186

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE (ARTT. 2943, 2944 C.C.)

La pattuizione dell'ammontare dell'indennizzo tra l'assicuratore e l'assicurato vale adinterrompere il termine annuale di prescrizione.

Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1642

Se previsto l'uso della raccomandata per qualsiasi comunicazione, quelle in forma diversenon sono idonee ad interrompere la prescrizione.

Cassazione civile, sez. III, 26 marzo 2001, n. 4350

La richiesta di perizia contrattuale è idonea ad interrompere il corso della prescrizione.

Cassazione civile, sez. III, 5 dicembre 2001, n. 15410

Il risarcimento parziale del danno da parte dell'assicuratore non ha efficacia interruttivanei confronti dell'assicurato.

Cassazione civile, sez. III, 12 giugno 1999, n. 5821

Il decorso può essere interrotto con: una domanda giudiziale;

la costituzione in mora del debitore.

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Pietro Amati per 187

EFFETTI DELL’INTERRUZIONE (ART. 2945 C.C.)

L'atto per essere valido deve essere:

posto in essere dal titolare del diritto (o suo rappresentante);

riferito alla materia nel quale la prescrizione è rilevata;

una chiara manifestazione di volontà di far valere il diritto.

Mediante l'interruzione, inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Pietro Amati per

Se non trovate più il messaggio inviato per l’invito al corso, dove era indicato anche

l’indirizzo per eseguire il test, potete collegarvi a

http://www.assiweb.net/videoconferences/

e in corrispondenza del giorno e del corso frequentato cliccare su «esegui test»

PROCEDURA PER PROCEDERE CON IL TEST

188

Cliccare su

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Pietro Amati per 189

PROCEDURA PER PROCEDERE CON IL TEST

Per scaricare le domande del test su carta

Una volta avuto accessoalla pagina del testinserire i propri dati

Quindi procedere con il test

Pietro Amati per 190

PROCEDURA PER PROCEDERE CON IL TEST

Eseguire i test scegliendola risposta giusta tra quelleProspettate.

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Pietro Amati per

PROCEDURA PER OTTENERE L’ATTESTATO

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Scaricare il modello, compilarlo e firmarlo.

Farne una copia e spedirlo unitamente alla copia di un documento di identità valido.

Attenzione: questa procedura è indispensabile per ottenere l’attestato.

Una copia del test viene spedita in maniera automatica all’indirizzo email dell’iscrizione.

Pietro Amati per

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NOTE

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