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Pietro Amati per
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PROCEDURA PER ENTRARE IN AULA
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Contratto di assicurazione,
norme previste dal codice civile, interpretazione e deroghe
Pietro Amati per 6
1 - Il contratto in generale
2 - Contratto di assicurazione - norme generali
3 - Concetti di dolo e colpa
4 - Soggetti interessati
5 - Dichiarazioni precontrattuali
6 - Durata e decorrenza dell'assicurazione
7 - Premio e sue caratteristiche
8 - Coassicurazione diretta ed indiretta
9 - Contratto di assicurazione e sua evoluzione
10 - Onere della prova
11 - Obbligo di salvataggio e di denuncia
12 - Sinistri cagionati con dolo e colpa grave
13 - Diritto di rivalsa
14 - Prescrizione
NORME SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – IL PERCORSO
Pietro Amati per
Libro Quarto - Delle obbligazioni
Titolo I - Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1320)
Titolo II - Dei contratti in generale (Artt. 1321-1469)
Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986)
Titolo IV - Delle promesse unilaterali (Artt. 1987-1991)
Titolo V- Dei titoli di credito (Artt. 1992-2027)
Titolo VI - Della gestione di affari (Artt. 2028-2032)
Titolo VII - Del pagamento dell’indebito (Artt. 2033-2040)
Titolo VIII - Dell'arricchimento senza causa (Artt. 2041-2042)
Titolo IX - Dei fatti illeciti (Artt. 2043-2059)
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DOVE SIAMO - 1
Pietro Amati per
I - Della vendita (1470-1547
II - Del riporto (1548-1551)
III - Della permuta (1552-1555)
IV - Del contratto estimatorio (1556-1558)
V - Della somministrazione (1559-1570)
VI - Della locazione (1571-1654)
VII- Dell'appalto (1655-1677)
VIII - Del trasporto (1678-1702)
IX - Del mandato (1703-1741)
X - Del contratto di agenzia (1741-1753)
XI - Della mediazione (1754-1765)
XII - Del deposito (1766-1797)
XIII - Del sequestro convenzionale (1798-1802)
XIV - Del comodato (1803-1812)
XV - Del mutuo (1813-1822)
XVI - Del conto corrente (1823-1833)
XVII - Dei contratti bancari (1834-1860)
XVIII - Della rendita perpetua (1861-1871)
XIX - Della rendita vitalizia (1872-1881)
XX - Dell'assicurazione (1882-1932)
XXI - Del giuoco e della scommessa (1933-1935)
XXII - Della fideiussione (1936-1957)
XXIII - Del mandato di credito (1958-1959)
XXIV - Dell'anticresi (1960-1964)
XXV - Della transazione (1965-1976)
XXVI - Della cessione dei beni ai creditori (1977-1986)
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DOVE SIAMO - 2
Titolo III - Dei singoli contratti
CAPI
Pietro Amati per
CAPO XX - Dell'assicurazione.
Sezione I - Disposizioni generali.
Art. 1882 Nozione.
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore,
verso pagamento di un premio,
si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti,
del danno ad esso prodotto da un sinistro,
ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita
umana.
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DOVE SIAMO - 3
Pietro Amati per
Sezione I - Disposizioni generali (segue)
Art. 1883 - Esercizio delle assicurazioni.
Art. 1884 - Assicurazioni mutue.
Art. 1885 - Assicurazioni contro i rischi della navigazione.
Art. 1886 - Assicurazioni sociali.
Art. 1887 - Efficacia della proposta.
Art. 1888 - Prova del contratto.
Art. 1889 - Polizze all'ordine e al portatore.
Art. 1890 - Assicurazione in nome altrui.
Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
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DOVE SIAMO - 4
Pietro Amati per
Sezione I - Disposizioni generali (segue)
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.
Art. 1895 - Inesistenza del rischio.
Art. 1896 - Cessazione del rischio durante l'assicurazione.
Art. 1897 - Diminuzione del rischio.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio.
Art. 1899 - Durata dell'assicurazione.
Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei
dipendenti.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio.
Art. 1902 - Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa.
Art. 1903 - Agenti di assicurazione.
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DOVE SIAMO - 4
Pietro Amati per
Sezione II - Dell'assicurazione contro i danni.
Art. 1904 - Interesse all'assicurazione.
Art. 1905 - Limiti del risarcimento.
Art. 1906 - Danni cagionati da vizio della cosa.
Art. 1907 - Assicurazione parziale.
Art. 1908 - Valore della cosa assicurata.
Art. 1909 - Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori.
Art. 1911 - Coassicurazione.
Art. 1912 - Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.
Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
Art. 1914 - Obbligo di salvataggio.
Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile.
Art. 1918 - Alienazione delle cose assicurate.
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DOVE SIAMO - 5
Pietro Amati per
Sezione III – Dell’assicurazione sulla vita
Art. 1919 - Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.
Art. 1920 - Assicurazione a favore di un terzo.
Art. 1921 - Revoca del beneficio.
Art. 1922 - Decadenza dal beneficio.
Art. 1923 - Diritti dei creditori e degli eredi.
Art. 1924 - Mancato pagamento dei premi.
Art. 1925 - Riscatto e riduzione della polizza.
Art. 1926 - Cambiamento di professione dell'assicurato.
Art. 1927 - Suicidio dell'assicurato.
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DOVE SIAMO - 6
Pietro Amati per
Sezione IV – Della riassicurazione
Art. 1928 Prova [2952 comma 2].
Art. 1929 Efficacia del contratto.
Art. 1930 Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.
Art. 1931 Compensazione dei crediti e debiti.
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DOVE SIAMO - 6
Sezione V – disposizioni finali
Art. 1932 Norme inderogabili.
Pietro Amati per
Il contratto in generale
15
Pietro Amati per
Art. 1321 C.C. – Nozione
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere
fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
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IL CONTRATTO INGENERALE: DEFINIZIONE
Pietro Amati per 17
IL CONTRATTO IN GENERALE: LE FONTI GIURIDICHE
CODICE CIVILE
LIBRO IVDELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO IIDEI CONTRATTI IN
GENERALE
Art. 1321 – Nozione
Un contratto ...
Art. 1325 - I requisiti del contratto
Con validi requisiti ...
Art. 1323 - Norme regolatrici del contratto
Quando rispetta la norme generali
del titolo II, libro IV c.c. ...
Art. 1322 - Autonomia contrattuale
Con contenuti liberamente scelti anche diversi dai tipi codificati ...
Art. 1372 - Efficacia del contratto
Ha valore di legge tra le parti.
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Art. 1325 - Indicazione dei requisiti
I requisiti del contratto sono:
• l'accordo delle parti
volontà comune delle parti di dar vita al regolamento contrattuale
• la causa
ragione essenziale del contratto - deve essere lecita e degnadi tutela
• l'oggetto
prestazione del contratto - deve essere possibile, lecito e determinato
• la forma
mediante la quale la volontà delle parti deve manifestarsi all’esterno
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IL CONTRATTO IN GENERALE: I REQUISITI
Pietro Amati per 19
IL CONTRATTO IN GENERALE: L’ACCORDO TRA LE PARTI
CONCLUSIONE del contratto
L’accordo si può formare in modo simultaneo o per fasi successive;
in questo ultimo caso le dichiarazioni di volontà prendono il nome di proposta eaccettazione: fatta la proposta, se la controparte accetta il contratto, siconclude.
scambio di duedichiarazionidi volontà
ACCORDO(delle parti)
dichiarazione con cui unaparte offre all’altra laconclusione del contratto
PROPOSTA
dichiarazione con cui la parte che ricevedà il suo consenso al contratto cosìcome risulta nella proposta
ACCETTAZIONE
Pietro Amati per 20
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1370 Interpretazione contro l'autore della clausola.
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari
predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Art. 1363 Interpretazione complessiva delle clausole.
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre …
Art. 1366 Interpretazione di buona fede.
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Art. 1362 - Intenzione dei contraenti.
… indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti …
Alcuni articoli sul contratto in generale che interessano particolarmente il
contratto di assicurazione:
Pietro Amati per 21
ALCUNI ESEMPI PER IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
L'interpretazione di un contratto di assicurazione deve procedere, in ragione
della natura sinallagmatica del vincolo, alla luce del principio di necessaria
corrispondenza tra ammontare del premio dovuto dall'assicurato e contenuto
dell'obbligazione dell'assicuratore, sicché proprio la determinazione del
premio di polizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione
del tipo e del limite massimo del rischio assicurato, onde possa reputarsi in
concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni.
(polizza furto "a primo rischio assoluto" contestata dalla Compagnia che la
considerava a «valore intero»)
Cassazione civile, sez. III, 30/04/2010, n. 10596
Pietro Amati per 22
ALCUNI ESEMPI PER IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
La predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo vietata in linea
di principio al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale
non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie professionali, non
rientra tuttavia nelle attività "tipiche" previste per il consulente del lavoro. Tale
attività di predisposizione non rientra pertanto nella copertura
assicurativa di una polizza avente ad oggetto "la responsabilità civile derivante
all'assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di consulente
del lavoro".
Cassazione civile, sez. III, 31/08/2009, n. 18912
Pietro Amati per 23
ALCUNI ESEMPI PER IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Poiché l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine
alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del
giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei
canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da una congrua
motivazione.
(l’attività di curatore fallimentare, svolta normalmente anche se non
esclusivamente da avvocati e costituente un'attività professionale remunerata
secondo una tariffa, e non una carica o un ufficio, rientra nella garanzia
assicurativa del professionista)
Cassazione civile, sez. III, 15/02/2007, n. 3468
Pietro Amati per 24
ALCUNI ESEMPI PER IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Nell’interpretare la clausola di un contratto di assicurazione, con il quale
l’assicuratore si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi sia
tenuto a pagare a norma degli art. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il
giudice del merito deve individuare la volontà delle parti, secondo i criteri di
cui agli art. 1362 ss. c.c., tenendo presente il contenuto normativo delle
disposizioni legali, cui le parti hanno rinviato al momento della stipula del
contratto di assicurazione. In particolare, dovrà interpretare l’art. 10, comma 1,
del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel senso che esso, nel regime anteriore al d.lg.
23 febbraio 2000 n. 38, afferma la responsabilità civile del datore di lavoro per
danno biologico e non patrimoniale e la sottrae dalla copertura dell’assicurazione
obbligatoria e, quindi, alla regola dell’esonero.
Cassazione civile, sez. III, 23/04/2008, n. 10597
Pietro Amati per
Contratto di assicurazione
Norme generali
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Pietro Amati per
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
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È una scrittura privata (contratto) tra assicurato ed assicuratore, compilata in più
esemplari.
Caratteristiche
• Costituisce il documento probatorio tipico anche se non esclusivo.
• Il suo rilascio presuppone l'accettazione della proposta dell'assicurato.
• La polizza di assicurazione, generalmente, non rappresenta requisito di validità del
contratto in quanto quest'ultimo si perfeziona nel momento in cui il proponente ha
notizia dell'accettazione dell'assicuratore indipendentemente dall'emissione della
polizza e dalla sua consegna.
Pietro Amati per
Art. 165. - Raccordo con le disposizioni del codice civile
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i
contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono
disciplinati dalle norme del codice civile.
Art. 167. - Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
1. È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata
o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato.
La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso
non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o
dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
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CODICE CIVILE E NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Pietro Amati per
LA RIPARTIZIONE DEI RAMI ASSICURATIVI
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Danni
Vita
Auto
R.E.rami elementari
R.C. Auto
A.R.D. (CRV)auto rischi diversi
IncendioFurto
InfortuniMalattie
R.C. generale…
Previdenza
Prodottifinanziari
Pietro Amati per 29
PARTE GIURIDICA(per tutti i rami)
Perchè ed in quali limiti è valido tra le parti un contratto assicurativo
Gerarchie delle norme giuridiche
Norme sui contratti in generale
Norme sul contratto di assicurazione
PARTE NORMATIVA
(di ramo)
Le definizioni
Le dichiarazioni dell’Assicurato
La descrizione del rischio
Le Condizioni Generali inerenti i contratti
assicurativi in genere inerenti il ramo ... Le garanzie
complementari
Condizioni e garanzie aggiuntive
PARTE TARIFFARIA
(di ramo)
Struttura ed uso della tariffa
Significato teorico del tasso di premio puro
Calcolo del tasso lordo attraverso la tariffa
LA POLIZZA NELLE SUE PARTICOLARITA’
Pietro Amati per
Nel caso in cui il codice civile disponga diversamente rispetto a quello previsto
nella polizza,
vale quello che è scritto nel codice o quello previsto in polizza?
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GERARCHIA DELLE NORME GIURIDICHE
Pietro Amati per 31
GERARCHIA DELLE NORME GIURIDICHE
È VALIDO QUANTO PREVISTO DAL CODICE O QUANTO SCRITTO IN POLIZZA ?
Sussiste la seguenteGERARCHIA DI VALIDITA’:
1. Articoli inderogabili del c.c.2. Condizioni di polizza3. Altri articoli del c.c
L’EVENTO è CONSIDERATODAL CODICE CIVILE
CON NORME INDEROGABILI?
È VALIDO IL CODICE CIVILE
SI
Pietro Amati per 32
GERARCHIA DELLE NORME GIURIDICHE
È VALIDO QUANTO PREVISTO DAL CODICE O QUANTO SCRITTO IN POLIZZA ?
Sussiste la seguenteGERARCHIA DI VALIDITA’:
1. Articoli inderogabili del c.c.2. Condizioni di polizza3. Altri articoli del c.c
L’EVENTO è CONSIDERATODAL CODICE CIVILE
CON NORME INDEROGABILI?
È VALIDO IL CODICE CIVILE
SI NO
L’EVENTO E’ CONSIDERATOIN POLIZZA
SONO VALIDE LE CONDIZIONI DI POLIZZA
SI
Pietro Amati per 33
GERARCHIA DELLE NORME GIURIDICHE
È VALIDO QUANTO PREVISTO DAL CODICE O QUANTO SCRITTO IN POLIZZA ?
Sussiste la seguenteGERARCHIA DI VALIDITA’:
1. Articoli inderogabili del c.c.2. Condizioni di polizza3. Altri articoli del c.c
L’EVENTO è CONSIDERATODAL CODICE CIVILE
CON NORME INDEROGABILI?
È VALIDO IL CODICE CIVILE
SI
LE PARTI SI ACCORDANOO RICORRONO IN GIUDIZIO
NOSIL’EVENTO E’ CONSIDERATO
DAL CODICE CIVILE
NO
NO
L’EVENTO E’ CONSIDERATOIN POLIZZA
SONO VALIDE LE CONDIZIONI DI POLIZZA
SI
Pietro Amati per 34
Valida esclusivamente per i contratti di assicurazione.
Prevede l’inderogabilità,
se non in senso più favorevole all’assicurato,
di alcuni articoli del codice civile.
LA TUTELA PREVISTA DALL’ART. 1932 C.C.
Le deroghe in senso meno favorevole all’assicurato
sono inefficaci e sostituite di diritto
dalle corrispondenti disposizioni di legge.
Pietro Amati per 35
LE NORME INDEROGABILI - ART. 1932 C.C.
L’art. 1932 del c.c. rende inderogabili i seguenti articoli
1887 .................................. efficacia della proposta
1892/1893 ......................... dichiarazioni inesatte e reticenze
1894 .................................. assicurazioni in nome e per conto di terzi
1897 .................................. diminuzione del rischio
1898 .................................. aggravamento del rischio
1899 II^ comma .............. durata dell’assicurazione
1901 .................................. mancato pagamento del premio (propoga tacita)
1903 II^ comma .............. agenti di assicurazione (competenza territoriale)
1914 II^ comma .............. obbligo di salvataggio (spese)
1915 II^ comma .............. inadempimento dell’obbligo di avviso e di salvataggio
1917 III^-IV^ comma ...... assicurazione della R.C.
1926 .................................. cambiamento di professione dell’assicurato
Pietro Amati per 36
LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Come contratto In generale
Requisiti
• Accordo tra le parti• Causa• Oggetto• Forma
• Polizza• Trasferimento del rischio• Rischio • Ad probationem
+LE PARTICOLARITÀ:
Bilaterale ed oneroso Premio Vs garanziaAleatorio RischioDi durata ProrogaPer adesione Proposta
Come contratto Di assicurazione
Pietro Amati per
Contratti tipici o nominati: disciplinati dalla legge (la vendita, l’appalto, il deposito, il
muto, ecc. ecc.). Il contratto di assicurazione è un contratto tipico, trovando disciplina
negli artt. 1882 e ss. del codice civile.
Contratti atipici o non nominati: non disciplinati dalla legge, ma realizzati dalle parti
nell’ambito dell’autonomia contrattuale ad esse concesse dalla legge (art. 1322 c.c.). (il
leasing, il franchising, il factoring).
Contratti a prestazioni corrispettive: le prestazioni di contenuto patrimoniale sono
poste a carico di entrambe le parti (la compravendita). A questa categoria di contratti
appartiene anche il contratto di assicurazione, ove a corrispettivo della prestazione
dell’assicuratore vi è il pagamento del premio dell’assicurato.
Contratti aleatori: ove all’atto della stipulazione ciascuna parte ignora se da essa ne
trarrà vantaggio o svantaggio (la rendita vitalizia, l’assicurazione, il gioco e la
scommessa).
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TIPOLOGIA DI CONTRATTI
Pietro Amati per
Contratti per adesione: assumono questa denominazione quei contratti, solitamente
standardizzati, le cui condizioni sono predisposte da una parte e vengono offerti per
accettazione all’altra parte. Per evitare abusi da parte di chi li predispone le condizioni
di contratto il legislatore ha stabilito che esse sono efficaci nei confronti dell’altro
contraente, se costui le ha conosciute o è stato posto nella condizione di conoscerle,
usando l’ordinaria diligenza (art. 1341 c.c. primo comma).
Di recente il legislatore ha introdotto più ampie tutele nei confronti del contraente più
debole.
Contratti di durata: appartengo a questa categoria i contratti ove almeno una delle
prestazioni si protrae nel tempo. I contratti di durata si distinguono in contratti ad
esecuzione continuata (ad esempio la locazione) e in contratti ad esecuzione periodica
(ad esempio la somministrazione). Il contratto di assicurazione è un contratto ad
esecuzione continuata in quanto l’assicuratore presta la garanzia per tutto il periodo per
il quale egli ne ha assunto la copertura.
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TIPOLOGIA DI CONTRATTI
Pietro Amati per 39
CONTRATTI PER ADESIONE
Esempi:
Imprese telefoniche,
Istituti bancari
Imprese di trasporto pubblico
Imprese di assicurazione,
ecc.
In un contratto per adesione,
una parte predispone i contenuti e le clausole del contratto
e l’altra parte vi aderisce
(cosiddetti contratti di massa).
In un normale contratto,
le Parti concordano i contenuti e le clausole del contratto.
Pietro Amati per 40
FUNZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – ART. 1882 C.C.
obbligo Assicuratore:
1. indennizzare l’assicurato da un sinistro
(funzione indennitaria),
o
2. pagare un capitale o una rendita
(funzione previdenziale).
Pagamento del premio Contraente
rapporto “sinallagmatico”
Pietro Amati per 41
LA PROVA DEL CONTRATTO – ART. 1888 C.C.
La forma scritta è prevista:
per dimostrare l’esistenza del contratto,
ma non per la sua validità (1325 c.c.);
non è ammessa la prova testimoniale
ma solo quella documentale.
L’assicuratore è obbligato:
a consegnare al contraente la polizza o
a rilasciarne un duplicato.
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
Pietro Amati per 42
Non requisito di validità,
ma prova del contratto.
LA POLIZZA
Ulteriori documenti (allegati, quietanze, appendici).
Contenuto della polizza
dati e informazioni in generale (frontespizio di polizza)
definizioni
condizioni generali di assicurazione
condizioni particolari (dattiloscritte e non)
condizioni aggiuntive (dattiloscritte e non).
Pietro Amati per 43
CLAUSOLE DI DELIMITAZIONE
1. Del rischio assicurato.
2. Di responsabilità dell’assicuratore.
(clausole vessatorie e/o abusive)
Pietro Amati per 44
IL RISCHIO – DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
Identificazione
Valutazione
Rischi inassicurabili
• Per legge• Per motivi tecnici
Delimitazioni del rischio
• Qualitative• Quantitative
Rischio = possibilità che si verifichi l’evento (dannoso)
Premio assicurativo in funzione del rischio
Pietro Amati per 45
LE DELIMITAZIONI DEL RISCHIO
DESCRIZIONI
Nella sua qualita' di...
Con non piu' di ...
Ed adibito a ...
...
DEFINIZIONI
Incendio
Fabbricati
Cassaforte
...
CONDIZIONI
Generali
Particolari
Aggiuntive
...
LIMITATIVE DEL RISCHIO
Causali
Spaziali
Temporali
QUALITATIVE
Franchigie
Scoperti
Max. Risarcimenti
QUANTITATIVE
Pietro Amati per 46
LA DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Nella polizza infortuni:
attività primaria, attività secondarie …
Nella polizza furto:
beni assicurati, mezzi di chiusura e di custodia, sorveglianza armata …
Nella polizza di responsabilità civile:
lavori effettuati da terzi, attività complementari ed accessorie…
…
Attenzione agli stampati già “confezionati”.
L’importanza della descrizione del rischio:
Pietro Amati per 47
DELIMITAZIONI QUANTITATIVE
Ha la funzione di:
evitare l’intervento dell’assicuratore per i danni di lieve entità;
ridurre conseguentemente i costi di gestione del contratto;
comportare una riduzione del premio (non sempre).
Può essere:
assoluta: si applica sempre;
relativa: si applica fino ad un determinato parametro fissato, oltre il quale decade.
La franchigia
importo sottratto all’indennizzo del sinistro in:
• cifra fissa,
• in percentuale rispetto al capitale assicurato (es. infortuni)
• in giorni (es.: diaria da interruzione di attività).
Pietro Amati per 48
DELIMITAZIONI QUANTITATIVE
Ha la funzione di:
rendere partecipe l’assicurato delle conseguenze economiche del sinistro
ridurre il premio (non sempre).
Lo scoperto
E’ una percentuale, riferita solitamente al danno, che resta a carico
dell’assicurato.
Pietro Amati per 49
DELIMITAZIONI QUANTITATIVE
I limiti di indennizzo trovano frequente applicazione nell’assicurazione:
• incendio per eventi sociopolitici, eventi naturali, inondazioni e allagamenti,
terremoti ecc..
• della R.C. in tantissime ricorrenze come limitazioni di massimali (sia per
evento che per durate stabilite nel tempo).
Alle volte la fissazione di un massimo di indennizzo rappresenta una
condizione di assicurabilità del rischio anche per motivi dettati dai contratti di
riassicurazione.
Limite massimo della prestazione dell’assicuratore rispetto al capitaleassicurato.
Ciò indipendentemente dalle forma assicurativa (valore intero o primo rischio)
Il massimo risarcimento
Pietro Amati per 50
Clausole vessatorie legittime o illegittime
LE CLAUSOLE VESSATORIE ED ABUSIVE
b) abusive
contrarie a disposizioni inderogabili di legge.
Clausole abusive sempre illegittime
a) vessatorie
squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno di una parte ed a favore
dell’altra;
Pietro Amati per 51
LE CLAUSOLE VESSATORIE – ART. 1341 – 1342 C.C.
Sono considerate vessatorie le clausole che stabiliscono
A favore di chi le ha predisposte:
limitazioni di responsabilità;
facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione.
A carico dell’altro contraente:
decadenze;
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;
restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
tacita proroga o rinnovazione del contratto;
clausole compromissorie;
deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Pietro Amati per
LE CLAUSOLE VESSATORIE – ART. 1341 – 1342 C.C.
52
Non hanno effetto, se non approvate specificamente per iscritto.
Condizioni di efficacia
preventiva conoscenza;
possibilità di conoscenza.
L’art. 1342 c.c. stabilisce inoltre che le clausole aggiunte (dattiloscritte) a
quelle predisposte, prevalgono su queste ultime, fermo restando che anche
le clausole aggiunte sono prive di effetto, se vessatorie e non approvate
specificamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341, secondo comma.
Pietro Amati per 53
LE CLAUSOLE VESSATORIE – ART. 1341 – 1342 C.C.
Sono state, ad esempio, considerate clausole vessatorie:
• la clausola per la regolazione premio nella polizza RCTCassazione civile, sez. III, 11/06/2010, n. 14065Cassazione civile, sez. III, 14/07/2009, n. 16394Cassazione civile, sez. III, 18 febbraio 2005, n. 3370
• il “claims made” nella polizza RCTCassazione civile, sez. III, 15 marzo 2005, n. 5624
• il fenomeno elettrico-fulmine ad impianti elettroniciTribunale Torino, 13 gennaio 2003
• la proroga tacita nei contratti per adesioneCassazione civile, sez. III, 10 maggio 2001, n. 6510
• la riduzione dell'indennizzo in caso di concorrenza di più coperture assicurativeCassazione civile sez. III, 15 gennaio 1997, n. 373
• Il patto di polizza che nega per una determinata situazione la coperturaassicurativaCassazione civile sez. I, 21 ottobre 1994, n. 8643
…
Pietro Amati per 54
LE CLAUSOLE ABUSIVE
Consumatori professionisti o imprenditori
Consumatore = persona fisica
Professionista o imprenditore = persona fisica o giuridica, pubblica oprivata
D. Lgs. 6 settembre 2005, n.206 - Codice del consumo
(Ex art. 1469 bis c.c.)
Art. 33. - Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
Art. 34. - Accertamento della vessatorietà delle clausole
Art. 35. - Forma e interpretazione
Art. 36. - Nullità di protezione
Art. 37. - Azione inibitoria
Pietro Amati per
LE CLAUSOLE ABUSIVE
• Le clausole dichiarate vessatorie sono nulle e quindi decadono, mentre il
contratto rimane valido per il resto (art. 36, primo comma).
• La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere
rilevata d’ufficio dal giudice (art. 36, terzo comma).
• Le associazioni dei consumatori e dei professionisti, nonché le Camere di
commercio, possono agire in giudizio per chiedere il divieto d’uso di clausole
abusive da parte di singoli professionisti o di loro associazioni (azione
inibitoria contro l’utilizzo di clausole abusive) (art. 37, primo comma).
55
Pietro Amati per 56
LE CLAUSOLE ABUSIVE
Nel contratto di assicurazione contro i danni sono state considerate abusive, leclausole che:
a) prevedono la facoltà di recesso dell'assicuratore dopo ogni sinistro, anche se analoga facoltà èconcessa all'assicurato;
b) stabiliscono un termine pari o superiore a 60 giorni prima della scadenza del contratto per l'utiledisdetta;
c) prevedono arbitrati obbligatori, anche se irrituali, o perizie contrattuali;
d) derogano al foro del luogo di residenza o domicilio dell'assicurato;
e) nella polizza assistenza giudiziaria, limitano la garanzia alle controversie causate da fatti verificatisinel periodo di validità della garanzia, e denunciate entro dodici mesi dalla cessazione del contratto;
f) consentono all'assicuratore, nel caso di esistenza di più assicurazioni per lo stesso rischio, ed ovela somma degli indennizzi spettanti in base alle diverse polizze superi l'ammontare del danno, dipagare solo la propria quota proporzionale;
g) vietano all'assicurato di transigere la lite col danneggiante senza il consenso dell'assicuratore;
h) obbligano l'assicurato al pagamento di un premio maggiore nel caso di aggravamenti del rischio,anche se non dipesi da dolo o colpa grave dell'assicurato stesso.
Pietro Amati per
L'esclusione dall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore, di
clausole vessatorie, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro
esclusivo del consumatore (o delle altre), è consentita solo quando la clausola
abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed
individuale, non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune
determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime,
(cosiddetta negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto
che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle
caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore.
Cassazione civile, sez. III, 20/08/2010, n. 18785
57
LE CLAUSOLE ABUSIVE – LA «TRATTATIVA»
Onere della prova: a carico dell’assicuratore
Pietro Amati per
Concetti di dolo e di colpa
58
Pietro Amati per 59
L’ELEMENTO SOGGETTIVO
Colpa (anche grave) = senza l’intenzione
Dolo = con l’intenzione
Colpa: evento anche preveduto ma non voluto dall’agente per
negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti.
• Lievissima, lieve, grave, volontaria
Dolo: evento preveduto e voluto come conseguenza della propria azione
od omissione.
Colpa e dolo: art. 43 del codice penale
Pietro Amati per 60
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE – IN GENERALE
Nel diritto civile
Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere (art. 428 - art. 2046
c.c.)
Legittima difesa (art. 2044 c.c.)
Stato di necessità (art. 2045 c.c.)
Nel diritto penale
Forza maggiore (art. 45 c.p.)
Adempimento di un dovere (art. 51 c.p.)
Esercizio di un diritto (art.51 c.p.)
Consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.)
Pietro Amati per 61
IL BUON PADRE DI FAMIGLIA – ART. 1176 1^ COMMA
“Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre difamiglia”.
Chi è costui?
Il buon padre di famiglia non è soltanto la figura del cosidetto uomo medio, di comuneintelligenza, ma è la figura del
modello di cittadino avveduto,
che vive in un determinato ambiente sociale,
secondo i tempi,
le abitudini,
i rapporti economici e
il clima storico-politico,
e che risponde perciò ad un concetto deontologico, derivante dalla coscienza generale.
Cassazione Civile, 11 gennaio 1951 n.49
Pietro Amati per 62
IL BRAVO PROFESSIONISTA - ART. 1176 2^ COMMA
L’eccezione:
Se problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde solo in
caso di dolo o di colpa grave (Art. 2236 c.c.)
... sicchè la diligenza che esso deve impiegare è quella posta dal professionista
di preparazione professionale e di attenzione medie
... implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale.
“Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell'attività esercitata”
Pietro Amati per
Particolarmente importante per:
- Dichiarazioni inesatte o reticenze (art. 1892 c.c.)
- Sinistri cagionati con dolo e colpa grave (art. 1900 c.c.)
- Denuncia di sinistro (art. 1913 c.c.)
- Coassicurazione (art. 19190 c.c.)
63
NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Pietro Amati per
Sinistri cagionati
con dolo e colpa grave
64
Pietro Amati per
Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o
dei dipendenti.
I. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa
grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto
contrario per i casi di colpa grave [1917].
II. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa
grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
III. …
65
COSA PREVEDE IN CODICE CIVILE
Un falegname lascia la stufetta accesa mentre si reca a prendere un caffè al bar.
Purtroppo scoppia un incendio e viene appurato che è stata proprio la stufetta a
provocare l’incendio.
Il sinistro è in copertura?
Pietro Amati per
SINISTRI CON DOLO E COLPA GRAVE – ART. 1900 C.C.
Se l’evento (anche doloso) è provocato da persone diverse (es. dipendenti) daquelle nominate, il codice prevede la validità della garanzia.
La clausola contraria costituisce clausola vessatoria ex art. 1341 c.c.
Cassazione civile, sez. I, 18 ottobre 1990 n. 10170
La norma, relativamente alla colpa grave, è derogabile con “patto contrario”
che deve risultare specificatamente per iscritto in polizza.
Il sinistro cagionato con dolo o colpa grave dal contraente, dall’assicurato e dal
beneficiario è escluso dalla garanzia
66
Pietro Amati per 67
CLAUSOLE DI MERCATO
Colpa grave contraente / assicurato -
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, devono intendersi
compresi in garanzia i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente o
dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
Colpa grave contraente / assicurato -
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione e relativamente
agli eventi per i quali è prestata la garanzia, la Società indennizza i danni
materiali e diretti causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei
rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
La presente estensione di garanzia è efficace a condizione che il Contraente o
l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.
Pietro Amati per 68
NELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
Auto
Anche il danno dolosamente provocato dal conducente del veicolo è copertodall'assicurazione obbligatoria,
salvo rivalersi (l’Assicuratore) nei confronti dell'assicurato - o del conducente.
Cassazione civile sez. III, 18 febbraio 1997, n. 1502
Rischi diversi
Il sinistro cagionato con colpa (grave, media, lieve) dà luogo ugualmente allaprestazione dell’assicuratore in quanto le norme previste per la responsabilità civile nonprevedono differenziazione per i “gradi di colpa”.
Cassazione civile sez. I, 17 luglio 1993, n. 7971, Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 1990 n. 2863, Cassazionecivile, sez. I, 6 agosto 1988 n. 4860, Cassazione civile, sez. I, 17 ottobre 1983 n. 6071, Cassazione civile,sez. I, 30 aprile 1981 n. 2652, Cassazione civile, sez. I, 25 novembre 1980 n. 6265, Cassazione civile, sez. I,30 ottobre 1979 n. 5679
ContrariaCassazione civile sez. I, 4 febbraio 1992 n. 1214
Pietro Amati per
Soggetti interessati
69
Pietro Amati per 70
I SOGGETTI
il contraente
l’assicurato
il beneficiario
dall’altra parte
possono o identificarsi nella stessa persona
o essere soggetti distinti.
l’assicuratore,
da una parte e
Sono sempre presenti:
Pietro Amati per 71
L’ASSICURATORE
Deve possedere validi requisiti
Art. 1883 c.c. - Esercizio delle assicurazioni.
L'impresa di assicurazione [2195 n. 4] non può essere esercitata che da un
istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle
norme stabilite dalle leggi speciali.
Prestazione:
indennizzare l’assicurato (rami danni);
o
pagare un capitale o una rendita (ramo vita).
Pietro Amati per 72
IL CONTRAENTE
Obbligo: pagamento del premio
per conto altrui o per conto di chi spetta
in nome altrui;
in nome e per conto proprio;
Colui che stipula il contratto:
Pietro Amati per 73
ASSICURAZIONE IN NOME ALTRUI
Se rappresentante sprovvisto di poteri
Invalidità del contratto:
definitivamente;
temporaneamente
Obblighi del falso rappresentante:
quelli derivanti dal contratto (pagamento dei premi).
Stipula del rappresentante
in nome e nell’interesse del rappresentato.
Pietro Amati per 74
ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O DI CHI SPETTA
i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato;
l’assicuratore può opporre all’assicurato
tutte le eccezioni opponibili al contraente.
Stipula di un soggetto
nell’interesse di un altro soggetto (assicurato)
non identificato nominativamente;
identificato successivamente o in occasione del sinistro.
Esempi:
spedizioniere;
titolare di una rimessa pubblica di veicoli;
albergatore;
utilizzatore di un bene in leasing.
Pietro Amati per
LA CONDIZIONE DI POLIZZA
75
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.
• Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere
esercitati che dal Contraente e dalla Società.
• Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari
all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
• L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti
anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
• L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato
se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Pietro Amati per 76
ASSICURATO E BENEFICIARIO
La persona che beneficia della prestazione assicurativa
L'assicuratore deve provare di aver pagato l'indennità all'avente diritto.
Cassazione civile sez. i, 8 luglio 1994, n. 6455
Assicurato
Beneficiario
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
L’assicuratore può opporre all’assicurato le eccezioni derivanti dal contratto,
opponibili al contraente.
Pietro Amati per 77
OBBLIGHI PREVISTI
In caso di sinistro
a) adoperarsi per contenere il danno,
b) comunicare all’assicuratore l’eventuale sinistro,
c) altri obblighi previsti nel contratto (es. conservare le tracce ed i residui del sinistro).
Durante il contratto
a) comunicare le variazioni del rischio,
b) comunicare la stipula di nuovi contratti.
Prima della conclusione del contratto
a) dichiarare le caratteristiche del rischio,
b) firmare il contratto,
c) pagare il premio.
Dell’assicurato/contraente
Pietro Amati per 78
I SOGGETTI INTERESSATI - RIASSUNTO
CONTRAENTE ASSICURATO BENEFICIARIO
Colui che stipula
In nome altrui(Art. 1890 C.C.)
Per conto altrui o per conto di chi spetta(Art. 1891 C.C.)
Colui il cui interesse è protetto
dall’assicurazione
ASSICURATORE
Il soggetto che si obbliga ad eseguire le prestazioni pattuite
La persona che beneficia della
prestazione assicurativa
In nomeproprio
Pietro Amati per
Dichiarazioni pre-contrattuali
79
Pietro Amati per 80
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Diversità tra le dichiarazioni e la realtà
=
dichiarazioni inesatte o reticenze
Due tipologie (articoli inderogabili)
con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.)
senza con dolo o colpa grave (art. 1893 c.c.)
Caratteristiche corrispondenti alla realtà
L’Assicuratore ha la necessità di:
valutare il rischio;
quotare il rischio.
Pietro Amati per 81
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Conseguenze sul sinistro:
nel termine indicato (tre mesi) nessuna copertura
Conseguenze sul contratto:
Recesso entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza
(l’assicuratore)
Nullità - artt. 1418, 1424 c.c.
il contratto nullo non produce effetti giuridici.
Con dolo o colpa grave
Pietro Amati per 82
Annullamento invocabile solo quando
l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso
o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni.
Cassazione civile, sez. III, 25 febbraio 2002, n. 2740Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2001, n. 2148Cassazione civile sez. III, 10 giugno 1998, n. 5770…
GLI ELEMENTI ESSENZIALI PER L’ART. 1892 C.C.
Sono tre:
1. una dichiarazione inesatta o una reticenza;
2. l'influenza di tale dichiarazione o reticenza;
3. esistenza del dolo o della colpa grave.
Pietro Amati per 83
Onere della prova
degli elementi dell’azione di annullamento
a carico dell’assicuratore.
Cass. Civ. - Sezione III, sentenza 17 dicembre 2004 n. 23504
IL SIGNIFICATO DI DOLO E L’ONERE DELLA PROVA
Sufficiente la coscienza e la volontà di dire il falso o di tacere il vero.
Impedire all’assicuratore di identificare la vera entità del rischio.
Indurlo in errore su un presupposto essenziale del consenso.
Pietro Amati per 84
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Conseguenze sul contratto:
annullamento entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
Annullabilità - artt. 1425, 1446 c.c.
il contratto annullabile produce i suoi effetti fino a quando non è stato impugnato
Conseguenze sul sinistro:
indennizzo proporzionale tra il premio pagato dal Contraente e quello
richiesto con la conoscenza delle reali caratteristiche del rischio.
Senza dolo o colpa grave
Pietro Amati per
AVVERTENZA
Assicurazione in nome o per conto di terzi.
Nei casi in cui Contraente e Assicurato siano diversi (art. 1894 del C.C.), la
conoscenza da parte del terzo Assicurato è parificata a quella del
Contraente.
85
Pietro Amati per 86
Mancata inclusione di determinati quesiti,
esclusione a carico dell'assicurato di un comportamento reticente.
Tribunale Monza, 1 dicembre 2004
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2003, n. 17840Cassazione civile, sez. III, 12 maggio 1999, n. 4682Cassazione civile sez. III, 12 ottobre 1998, n. 10086…
L’IMPORTANZA DEL QUESTIONARIO
Apposito questionario fornito dall’assicuratore …
Pietro Amati per 87
LA CONOSCENZA DELL’ASSICURATORE
Tuttavia, la conoscenza dell'impresa assicurativa non può essere confusa con
quella dei soggetti che non abbiano il potere di rappresentarla.
Cassazione civile, sez. III, 13 novembre 1987 n. 8352
Non comportano l’applicazione degli art. 1892 e 1893 c.c..
Circostanze conosciute dall’assicuratore:
perché notorie,
Cassazione civile, sez. III, 19 dicembre 2000, n. 15939
tramite agenti con potere di rappresentanza o che comunque abbianoinformato la Compagnia.
Cassazione civile sez. III, 21 aprile 1999, n. 3962
Pietro Amati per 88
VERIFICA DELLE “DICHIARAZIONI” DEL CONTRAENTE
In generale
Non aver subito sinistri negli ultimi … anni.
Non aver in corso altre assicurazioni.
Non aver avuto polizze annullate a seguito di sinistro negli ultimi … anni.
In particolare notizie anche tecniche sulla tipologia della copertura richiesta.
Un esempio per la polizza incendio.
Pietro Amati per
ESEMPIO POLIZZA INCENDIO
Abbiamo chiesto se: nello stesso fabbricato ci sono supermercati, night club, sedi di partiti o sindacati,
autorimesse, stazioni di servizio, ….
a meno di 20 metri esistono industrie, boschi, depositi di infiammabili o di sostanza
esplosive, ….
Lo abbiamo informato delle procedure previste per la liquidazione del danno?
Si è spiegato: cosa si intende per “materiali incombustibili”, “infiammabili”, “merci speciali”?
che la polizza copre solo i “danni diretti e materiali”?
la portata della garanzia fenomeno elettrico, eventi socio politici, eventi atmosferici …?
cosa si intende per “valore a nuovo”?
e la regola proporzionale?
…
Precedenti sinistri: veramente non vi sono mai stati sinistri, ad esempio danni elettrici o dannid’acqua?
Pietro Amati per
IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Art. 183. - Regole di comportamento
1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli
assicurati;b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o
previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;c) …
Art. 185. - Nota informativa
1. …2. …3. … con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle
nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai dirittie agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai terminidi prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo oall'autorità eventualmente competente.
4. … le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione dellecaratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contrattoed alle operazioni in conflitto di interesse. ...
Pietro Amati per
IL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DELL’OTTOBRE 2006
Art. 49 - (Informativa precontrattuale)
…
4. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto
di assicurazione, gli intermediari (o i loro addetti) consegnano al
contraente…
A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano
al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della
copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed
ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta.
Pietro Amati per
REGOLAMENTO ISVAP (ora IVASS) N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010
PARTE I - Disposizioni di carattere generale
PARTE II - Obblighi di informativa
• Titolo I - Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi vita
• Capo I - Informativa precontrattuale
• Capo II - Informativa in corso di contratto
• Capo III - Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile
• Titolo II - Obblighi di informativa in corso di contratto per unit linked, index linked e per le operazioni di capitalizzazione
• Titolo III - Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni
• Capo I - Informativa precontrattuale
• Capo II - Informativa in corso di contratto
PARTE III - Pubblicità dei prodotti assicurativi
PARTE IV- Disposizioni specifiche
• Capo I – Lingua da utilizzare nei contratti di assicurazione
• Capo II - Contratti con partecipazione agli utili
• Capo III - Contratti unit linked
• Capo IV - Contratti infortuni e malattia
• Capo V – Polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento
PARTE V – Altre disposizioni
PARTE VI - Disposizioni transitorie e finali
92
COME FARE
Pietro Amati per
Le “nuove regole” di informativa per l’intermediario
(Normativa Europea, Codice delle assicurazioni, normative IVASS)
adesione consapevole del cliente alla proposta assicurativa.
Due punti fermi:
1. non basta la firma su un modulo prestampato
2. l’importanza delle dichiarazioni precontrattuali.
IL CONSENSO INFORMATO
Pietro Amati per 94
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI - RIASSUNTO
CONSEGUENZE
SENZA DOLO O COLPA GRAVE
ART 1893 C.C.
L’assicuratore può ANNULLARLO
entro tre mesi dalla conoscenza
CON DOLO O COLPA GRAVE
ART. 1892 C.C.
Dopo il termine per il recesso
INTERO INDENNIZZO
L’assicuratore può RECEDERLO
entro tre mesi dalla conoscenza
Dopo il termine per l’impugnazione
INTERO INDENNIZZO
Prima del termine per il recesso
INDENNIZZO PROPORZIONALE
SUL CONTRATTO
Prima del termine per l’impugnazione
NESSUN INDENNIZZO
SUL SINISTRO
Pietro Amati per 95
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Altre assicurazioni (esonero dichiarazione)
A parziale deroga delle condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato è esonerato
dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre preesistenti assicurazioni sugli enti assicurati.
Circostanze esterne influenti sul rischio (incendio) -
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il
rischio quando le stesse si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli stabilimenti assicurati.
Danni precedenti
La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione
nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocata dalla
Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro.
Pietro Amati per 96
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Buona fedeL’omissione della dichiarazione da parte della Ditta assicurata di una circostanza eventualmente
aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione
della presente polizza durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni,
sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che
l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior
rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Buona fede (compresa colpa grave)L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come
le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o
durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali
omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una
volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere
la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le
circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera
annualità in corso).
Pietro Amati per 97
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Descrizione del rischio (incendio)
La Società prende atto che i processi di lavorazione, la forza motrice, l'uso e/o il
deposito di infiammabili e di merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti e
tutti i servizi tecnici, commerciali, sociali, aziendali ed ausiliari sono quelli che la tecnica
inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di
adottare, escluso l'impiego di energia nucleare e sorgenti radioattive, salvo se usate per
scopi diagnostici e/o di analisi.
L'assicurazione opera perciò per il completo ciclo di lavorazione, comprendendo ogni
operazione preliminare, complementare ed accessoria, nulla escluso ne' eccettuato.
Descrizione del rischio (RCT-RCO)
L’assicurazione vale, inoltre, per tutte le attività (preliminari, primarie, secondarie,
complementari ed accessorie) e lavorazioni inerenti, anche non direttamente, il rischio
dedotto in polizza, nonché per l’organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative,
culturali, sportive o aventi carattere sociale.
Pietro Amati per 98
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Esonero denunce infermità (infortuni)
Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazionida cui gli Assicurati stessi fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero inseguito sopravvenire.
Minorazioni (esonero obbligo denuncia - infortuni) -
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le infermità e/o difetti fisici dei quali i singoliassicurati fossero affetti, restando efficiente la garanzia e con l'intesa che nella liquidazione delleindennità in caso di sinistro la Società terrà conto della preesistente infermità, mutilazione odifetto fisico secondo le risultanze del referto medico, calcolando e riconoscendo il danno diretta-mente causato dall'infortunio.
Malattie preesistenti non riconosciute (malattia)
L’assicurazione vale anche per le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta disituazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto.
L’Assicurato, tuttavia, decade da ogni diritto all’indennizzo qualora egli o il Contraente fossero aconoscenza di dette situazioni patologiche preesistenti ed avesse sottaciuto tale circostanza allaSocietà.
Pietro Amati per
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Clausola di universalità (incendio)
Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso
descritto fatta eccezione per l'area dello stesso.
Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve
ritenersi tutto assicurato.
Qualora un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una
delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse
dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verrà attribuita alla partita
"macchinario".
99
Pietro Amati per
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Accettazione delle caratteristiche del rischio
La Società dichiara di avere preso visione del rischio e che al momento della
stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la
valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente
polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.
Resta però l'obbligo all'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento
che comporti un aggravamento di rischio, fermo quant'altro disposto.
Clausola difficilmente accettata dall’assicuratore
100
Pietro Amati per
Durata e decorrenza
dell’assicurazione
101
Pietro Amati per 102
DURATA DELL’ASSICURAZIONE - ART. 1899 C.C.
L’effetto non va confuso con l’efficacia.
(pagamento del premio)
L'agente di assicurazione può fissare pattiziamente l'ora di decorrenza.
Cassazione Civile sez. I, 24 dicembre 1994, n. 11142
L’assicurazione ha effetto
dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto
e termina
alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata stabilita.
Pietro Amati per 103
DURATA DELL’ASSICURAZIONE - ART. 1899 C.C.
1^ modifica
Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7 (Bersani) - Art. 5. Misure per la concorrenza e per la
tutela del consumatore nei servizi assicurativi
In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente
dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (contratti
stipulati dal 3 aprile 2007).
Per i contratti precedenti la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata
a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre
anni.
Recesso dal contratto con preavviso di __ mesi
Art. 33 Codice del consumo: vessatorio un termine eccessivamente anticipato
Pietro Amati per
DURATA DELL’ASSICURAZIONE - ART. 1899 C.C
2^ modifica
Legge 23 luglio 2009, n. 99 - "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia"
Art. 21 - Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: «L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale,
può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del
premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.
In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il
quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e
con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata
esercitata».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
104
Pietro Amati per
D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Art. 22 - Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato
assicurativo
«Art. 170-bis (Durata del contratto).
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una
durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo
1899, primo e secondo comma, del codice civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi
eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto
dell'articolo 170, comma 3.
3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La
nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato.».
105
DURATA DELL’ASSICURAZIONE - ART. 1899 C.C
Pietro Amati per 106
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Non tacito rinnovo
A deroga delle condizioni generali di assicurazione, il presente contratto non verrà
tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.
Disdettabilità
La Società e l'Assicurato hanno facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalle
garanzie prestate con la presente polizza (o parte delle garanzie di polizza)
mediante preavviso di giorni ___ da darsi con lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte della Società sarà rimborsata la quota parte di premio netto
pagato e non goduto.
In caso di recesso da parte dell'Assicurato il premio pagato sarà interamente
incamerato dalla Società.
Pietro Amati per
Premio e sue caratteristiche
107
Pietro Amati per 108
IL PREMIO: COS’E’
E’ condizione essenziale per l’efficacia del contratto.
In genere è determinato in misura fissa.
E’ indivisibile (può essere frazionato).
Deve esser pagato anticipatamente.
=Corrispettivo per ottenere le prestazioni assicurative
(Rapporto “sinallagmatico” premio - garanzia).
Pietro Amati per 109
IL PREMIO: COMPOSIZIONE TECNICA
caricamenti:
costi di acquisizione,
spese per i sinistri,
spese di amministrazione in generale,
margine di profitto sperato.
Premio imponibile:
premio puro:
costo dei sinistri (danni);
capitale, rendita e riscatto (vita);
+
Pietro Amati per 110
PREMIO: IL PAGAMENTO
Sono persone legittimate a ricevere il pagamento:
quelle munite del potere di rappresentanza della Compagnia;
altre persone incaricate di rilasciare la quietanza;
Il Broker, ove previsto nel contratto.
Chi deve pagarlo
Il contraente
Il rappresentato
Il falso procuratore
Il curatore fallimentare
Pietro Amati per 111
PREMIO: IL PAGAMENTO
Come deve essere pagato
In contanti (art. 1277 c.c.)
Dove deve essere pagato
al domicilio del creditore (art. 1182. c.c.)
Anche se l'agente di un'assicurazione instaura la prassi di riscuotere i
premi, anche se con ritardo rispetto alla scadenza, presso il domicilio
dell'assicurato
Cassazione civile sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1322
Pietro Amati per
ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
1. Il pagamento del premio eseguito in
buona fede all'intermediario o ai suoi
collaboratori si considera effettuato
direttamente all'impresa di
assicurazione.
2. Ciò vale anche nei confronti dei broker
esclusivamente se tali attività sono
espressamente previste
dall'accordo sottoscritto con
l'impresa, compresi i contratti in
coassicurazione.
Codice delle assicurazioni – art.118 Regolamento ISVAP n. 5 – art.55
Stesse cose del c.d.a.
Inoltre, per i Broker:
ove l’accordo di cui sia stato stipulato con
un intermediario iscritto nella sezione
A, tale accordo deve essere ratificato
dall’impresa;
Pietro Amati per
COME DEVE ESSERE PAGATO IL PREMIO
Gli intermediari possono ricevere, a titolo di pagamento dei premi:
a) assegni bancari, postali o circolari, non trasferibili, intestati o girati alla Compagnia,
oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di
pagamento elettronico.
Regolamento ISVAP n. 5 – art.47
Il divieto non opera per le coperture del ramo RCA e garanzie accessorie.
Per i contratti di assicurazione contro i danni contante ammesso fino a
settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante per premi relativi a
contratti di assicurazione sulla vita.
Pietro Amati per 114
Premio non pagato inadempimento dell'obbligazione
Premi successivi al primo anno
sospensione dopo il periodo di tolleranza.
PREMIO: MANCATO PAGAMENTO
Se risoluzione del contratto (art. 1901 co. 3), l'effetto retroattivo della
risoluzione non dalla scadenza del premio ma dallo spirare del periodo di
tolleranza.
Cassazione civile, sez. III, 5 gennaio 1981, n. 25
assicurazione sospesa.
Pietro Amati per
PREMIO: MANCATO PAGAMENTO
115
1 4 5 7 86 9132 10 11 12
Sospensione dell’assicurazione
Periodo ditolleranza
Risoluzione delcontratto
Termine perla prescrizione
• L’assicurazione è riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento delpremio.
• L’Assicuratore non è obbligato per i sinistri avvenuti durante il periodo disospensione.
Pietro Amati per 116
Se l'assicuratore non agisce entro sei mesi
contratto risolto di diritto
Termine di prescrizione per il pagamento del premio (2952 c.c.)
un anno
PREMIO: MANCATO PAGAMENTO – RISOLUZIONE DI DIRITTO E PRESCRIZIONE
Entro tale termine, deve essere iniziato il giudizio mediante notifica dell'atto di citazioneall'assicurato …
Cassazione civile, sez. III, 10 novembre 2003, n. 16830
Ingiunzione: l'azione deve ritenersi esperita solo con la notifica del ricorso e del decreto.
Cassazione civile sez. I, 29 luglio 1995, n. 8367
Pietro Amati per 117
… il rilascio del certificato assicurativo impegna inderogabilmente
l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di
assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che
per tale periodo sia stato o meno pagato il premio …
Cassazione civile, sez. III, 1 luglio 2002, n. 9554
Possibilità di rivalsa della Compagnia
PREMIO: MANCATO PAGAMENTO – PARTICOLARITA’ PER LA RCA
R.C. Auto
validità della garanzia
=
possesso del certificato e contrassegno
Pietro Amati per 118
RIASSUNTO MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Premio stabilito nel contratto
(prima annualità)
Premi successivi al primo
(anche frazionato)
L’assicurazione non è efficace fino alle ore 24 del
giorno del pagamento.
L’assicurazione è sospesa dalle ore 24 del 15°giorno dopo quello di scadenza e riprende efficaciadalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore non agisce per la riscossione entro 6 mesi dalla
scadenza del premio (termine di decadenza).
L’assicuratore ha comunque diritto al premio
scaduto entro il termine di prescrizione (1 anno).
Pietro Amati per 119
TIPOLOGIA DEL PREMIO DI POLIZZA
Si ha premio:
costante (invariato);
per rischio (esempio un viaggio);
indicizzato (esempio legato indice ISTAT);
con regolazione (valori mutevoli, esempio fatturato).
Pietro Amati per 120
PREMIO CALCOLATO CON ELEMENTI VARIABILI
2° - Pagamento del premio nei termini previsti in polizza
… obbligazione accessoria, rispetto a quella del pagamento del premio,
… in difetto, sospensione della garanzia assicurativa
… non obbligo, da parte dell'assicuratore, di sollecitare l'assicurato alla trasmissione dei
dati
Cassazione civile, sez. III, 19 dicembre 2003, n. 19561,Cassazione civile sez. III, 23 maggio 1997, n. 4612Cassazione civile, sez. II, 30 ottobre 1990, n. 10527…
1° - Comunicazione
delle variazioni intervenute nel periodo di tempo considerato
Obblighi dell’Assicurato
Pietro Amati per 121
PREMIO CALCOLATO CON ELEMENTI VARIABILI
… la clausola in esame, …, assume chiaro carattere di onerosità e come tale richiedela specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli articoli 1342, comma 2, e1341, comma 2 del Codice civile.
Cassazione Civile, Sezione III, n. 3370 del 18/02/2005
Le novità
L’inadempimento dell’assicurato - che deve comunicare alla fine del periodo
considerato i “dati variabili” alla compagnia ai fini della determinazione del premio - si
riferisce a un’obbligazione civile che ha natura diversa (e autonoma) rispetto a
quelle indicate nell’articolo 1901 c.c. (che dispone la sospensione della garanzia
assicurativa in caso di mancato pagamento del premio) e quindi non comporta, in
maniera automatica, l’interruzione della garanzia.
Cassazione – S.U. civili – 11 gennaio-28 febbraio 2007, n. 4631
Pietro Amati per 122
PREMIO CALCOLATO CON ELEMENTI VARIABILI
L'effettuazione della comunicazione ripristina la garanzia assicurativa.
Cassazione civile sez. I, 11 maggio 1994, n. 4596
L'onere di provare l'avvenuta comunicazione degli elementi variabili incombe
sull'assicurato.
Cassazione civile, sez. III, 25 giugno 1985 n. 3817
Il termine "può" fornire un ulteriore termine all'assicurato per le comunicazioni
suddette deve interpretarsi come dovuto.
Cassazione civile, sezione Lavoro, n. 12647 del 13 giugno 2005
Pietro Amati per 123
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Clausola broker
Il Contraente dichiara (e la Società prende atto) di avere affidato la gestione del
presente contratto a: ………….. ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente
assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Stessa.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal
Contraente alla ____________ che provvederà al versamento alla Compagnia
Assicuratrice.
Resta intesa l'efficacia liberatoria per il Contraente, anche a termini dell'art.1901 C.C.,
del pagamento così effettuato.
Pietro Amati per 124
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Termini pagamento dei premi -
A parziale deroga di quanto previsto dalle C.G.A., si conviene di prorogare a
giorni trenta i termini per il pagamento del premio.
Termini per la regolazione premio
A parziale deroga delle "Norme che regolano l'Assicurazione della
Responsabilità Civile", i termini previsti per la regolazione premio, s'intendono
così modificati:
1. il Contraente deve fornire i dati necessari per la regolazione del premio
entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo;
2. le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro
30 giorni dalla relativa comunicazione.
Pietro Amati per 125
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Partecipazione agli utili
La Società si impegna a concedere all’Assicurata la partecipazione agli eventuali utili,
con le modalità di seguito riportate.
Relativamente all’annualità ____________ si redigerà un bilancio nel quale :
all’attivo sarà conteggiato il totale dei premi imponibili, ivi compreso il premio imponibile
aggiuntivo per regolazione fluttuante ;
al passivo sarà conteggiato :
• il ___% dei premi imponibili per spese di gestione polizza ed eventuale gestione
sinistri ;
• il totale dei sinistri pagati e/o riservati.
Il ___% dell’eventuale saldo positivo sarà versato all’Assicurata.
La partecipazione agli utili per ciascuna annualità dovrà essere, a cominciare da quella
in corso, liquidata dalla Società entro e non oltre il __________ dell’anno successivo.
Pietro Amati per
La coassicurazione
126
Pietro Amati per 127
Coassicurazione
(Art. 1911 c.c. – coassicurazione)
stesso rischio
unico contratto ripartito tra più assicuratori
Assicurazione plurima
(Art. 1910 c.c. - Assicurazione presso diversi assicuratori)
stesso rischio
più contratti con diversi assicuratori.
ASSICURAZIONE PLURIMA E COASSICURAZIONE
Pietro Amati per 128
ASSICURAZIONE PLURIMA
Norma valida anche se le assicurazioni siano state contratte da soggetti
diversi.
Cassazione civile sez. I, 23 dicembre 1993, n. 12763
Se omissione dolosa esonero degli assicuratori a corrispondere l’indennizzo
- dolo (comportamento preordinato al fine di conseguire un indennizzo maggiore del danno
effettivamente subito) -
Cassazione civile, sez. I, 22 novembre 1980 n. 6211
Informazione a ciascun assicuratore dell’esistenza delle altre assicurazioni
In caso di stipula di più assicurazioni
Pietro Amati per
In caso di sinistro
Obbligo di avviso a ciascun assicuratore
indennità dovuta secondo il rispettivo contratto,
nel limite del danno subito (principio indennitario).
129
L’assicuratore che ha pagato
ha diritto di regresso verso gli altri assicuratori.
ASSICURAZIONE PLURIMA
Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra gli altri assicuratori
Pietro Amati per 130
Accordo con un solo assicuratore.
LA COASSICURAZIONE
Può essere dimostrata anche mediante atti scritti diversi dalla polizza.
(Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2001, n. 4799)
Non valido il mero riferimento contenuto nella quietanza di pagamento.
(Cassazione Civile, sez. III, 16 marzo 2005 n. 5678)
Non solidarietà tra gli assicuratori.
(Cassazione civile, sez. un., 10 aprile 2002, n. 5119)
Uno degli assicuratori assume la veste di assicuratore delegatario.
Suddivisione del rischio con altri assicuratori.
Pietro Amati per 131
LA COMPAGNIA DELEGATARIA
Se sottoscrive la polizza in nome e per conto di altro coassicuratore, in assenza
di una valida procura o di successiva ratifica, ne risponde a titolo di
responsabilità extracontrattuale quale "falsus procurator“ .
Cassazione civile sez. III, 13 gennaio 1997, n. 261
Cassazione civile sez. I, 9 maggio 1996, n. 4348)
Non si obbliga verso il contraente e l'assicurato a pagare l'intera indennità.
Cassazione civile, sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1712
Riceve dal contraente o dall’assicurato le comunicazioni inerenti al
contratto,
riscuote il premio,
rilascia al contraente la polizza e ogni altro documento contrattuale anche in
nome e per conto degli altri coassicuratori.
Pietro Amati per 132
LA CLAUSOLA DI DELEGA
La clausola di delega conferisce soltanto alla delegata il potere di gestire
stragiudizialmente la polizza per tutte le coassicuratrici e non, salva espressa
volontà in tal senso, il potere di rappresentanza processuale.
Cassazione , sez. III civile, 12 luglio 2005 n° 14590
Cassazione civile sez. III, 12 dicembre 1997, n. 12610
Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1994, n. 9891
Pietro Amati per 133
VALIDITA’ DELLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
La comunicazione fatta alla delegataria interrompe la prescrizione nei confronti
delle coassicuratrici.
Cassazione civile, sez. III. 19 maggio 2004 n. 9469Cassazione civile, sez. I, 28 agosto 2000, n. 11228
La comunicazione fatta alla delegataria non interrompe la prescrizione nei
confronti delle coassicuratrici.
Cassazione civile, sez. III. 28 gennaio 2005, n. 1754Cassazione civile, sez. III, 29 novembre 2004 n. 22386Cassazione civile, sez. III, 9 giugno 2003, n. 9194
Fatta dal contraente/assicurato in caso di sinistro,
interpretazioni discordi.
Pietro Amati per 134
Fatta dalla delegataria al contraente/assicurato
Le richieste connesse alla richiesta di pagamento dei premi o delle rate di
premio scaduti sono valide anche per i coassicuratori.
Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2002, n. 6812
VALIDITA’ DELLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
Pietro Amati per 135
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Altre assicurazioni (esonero dichiarazione)
A parziale deroga delle condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato è esonerato
dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre preesistenti assicurazioni sugli enti
assicurati.
R.C. incrociata
Nel caso siano indicate in polizza per designazione e/o adesione più persone giuridiche
e/o fisiche, con denominazione e/o qualifica di Assicurato, le garanzie del presente
contratto operano tra le stesse considerandole terze tra loro, fermo restando che la
somma delle eventuali indennità a carico della Società assicuratrice non può in alcun
caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza.
La Società assicuratrice, a seguito di quanto sopra esposto, rinuncia in tutti i casi al
diritto di surroga/rivalsa tra e nei confronti dei soggetti citati.
Pietro Amati per 136
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Coassicurazione e delega
L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse ètenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto,esclusa ogni responsabilità solidale.Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alladisdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresaall'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria a nome e per conto ditutte le Coassicuratrici.Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascunadi esse solo dopo la firma dell'atto relativo.La delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o diimporti comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilasciodelle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanzeeventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di polizza" daesse firmati ed allegati alla presente, oppure dall'"Estratto unico" firmato dalla SocietàDelegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.
Pietro Amati per 137
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Assicurazione integrativa (I^ e II^ rischio)
Premesso che l'Assicurato dichiara che per lo stesso rischio esiste altra assicurazione con laSpett. _____________ con polizza n._____________ scadente il ___________ per i seguentimassimali:1)2)la presente polizza opera in secondo rischio rispetto alla polizza sopra citata per i casi dallastessa previsti, mentre opererà in primo rischio per tutti i danni che non sono contemplati datale copertura, ma coperti dalla presente polizza.
Assicurazione integrativa (II^ rischio)
Premesso che l'Assicurato dichiara che per lo stesso rischio esiste altra assicurazione con laSpett. _____________ con polizza n._____________ scadente il ___________ per i seguentimassimali:1)2)la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, e per i massimaliindicati nella presente polizza: ciò anche nell'eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale oparziale dell'altra assicurazione, nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischiorimarranno a carico dell'Assicurato.
Pietro Amati per 138
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Coesistenza di assicurazione trasporti.
Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate
o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto anche da
polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per
la parte di danno che eventualmente eccede i valori coperti dalle polizze di
sicurtà contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma con la
presente polizza assicurata.
Il Contraente o l'Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione
alla Società della o delle polizze originali di sicurtà contro i rischi di trasporto
concernenti le merci colpite dal sinistro.
Pietro Amati per
Contratto di assicurazione
e sua evoluzione
139
Pietro Amati per 140
LE POSSIBILITA’
Cessa di esistere Si aggrava Diminuisce
Il rischio durante il contratto
Pietro Amati per 141
ART. 1896 C.C. - CESSAZIONE DEL RISCHIO
Contraente: obbligo pagamento dei premi
fino alla comunicazione o conoscenza dell’assicuratore;
… la cessazione del rischio comporta "ipso iure" lo scioglimento del
contratto di assicurazione fermo restando l’obbligo a carico dell'assicurato
della corresponsione del premio relativo al periodo assicurativo in corso …
Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5081
Effetto: il contratto si scioglie
Pietro Amati per 142
DIMINUZIONE DEL RISCHIO - ART. 1897 C.C.
COMUNICAZIONE ASSICURATO
POSSIBILITA’ ASSICURATORE
RECEDERE DAL CONTRATTO(entro due mesi dalla conoscenza)
RIDURRE IL PREMIO(alla prima scadenza)
L’art. 1897 c.c. è derogabile solo a favore dell’assicurato)
NON RIDUZIONE dei valori assicurati
MA ELIMINAZIONE processi pericolosi, adozione di mezzi di protezione ...
Pietro Amati per 143
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Diminuzione dei valori / alienazione cose assicurate -
Viene convenuto che, in caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione di
premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo sarà immediata e che la
Società rimborserà la corrispondente quota di premio anticipata e non goduta
escluse le imposte.
Ciò anche nel caso di alienazione delle cose assicurate e l'Assicurato sarà
altresì esonerato, in questo caso, da ogni pagamento di penale prevista.
Diminuzione del rischio
A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si
conviene che, in caso di diminuzione del rischio, la riduzione di premio
conseguente sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di
premio anticipata e non goduta, con la sola esclusione delle imposte.
Pietro Amati per 144
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Inattività dello stabilimento (incendio)
Se lo stabilimento si rende inattivo, si conviene tra le parti che il tasso per fabbricati,
macchinari e rischio locativo, sarà ridotto al __% di quello in corso. La corrispondente
riduzione del premio (escluse le imposte), comincerà dal giorno successivo all’avvenuta
notifica dell’inattività.
Durante l’inattività é data facoltà al Contraente o all’Assicurato di mettere le macchine e gli
impianti per cinque giorni consecutivi o non di ogni mese, allo scopo della loro
osservazione. Se lo stabilimento inattivo viene rimesso in attività il Contraente o l’Assicurato
é obbligato a darne comunicazione alla Società e ad integrare il premio per stabilimento
attivo. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto ad
entrambi detti obblighi, si applica il disposto dell’ultimo comma dell’Art. 1898 del Codice
Civile.
Pietro Amati per 145
Rischio originario
situazioni non prevedute nè prevedibili
rischio più gravoso per l'assicuratore.
ART. 1898 C.C. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'aggravamento del rischio deve essere comunicato dal contraente (o anche
dall'assicurato).
Caratteristiche:
alterazione dell’equilibrio tra rischio e premio
novità della situazione creatasi
permanenza e stabilità della situazione sopravvenuta
Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 1987 n. 3563
Pietro Amati per 146
ART. 1898 C.C. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Comunicazione assicurato o conoscenza dell’assicuratore
Possibilità assicuratore
Recedere dal contratto(entro un mese dalla conoscenza)
Accettazione assicurato:
nuove condizioni concordate
Non accettazione assicurato:
scioglimento del contratto
Chiedere la modifica del contratto
Con effetto immediato(se l’assicuratore non avrebbe consentito all’assicurazione)
Dopo il termine per il recesso il contratto prosegue alle condizioni
in corso
Con effetto dopo 15 giorni (se fosse richiesto un premio
maggiore)
Pietro Amati per 147
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - IN CASO DI SINISTRO
Rischio non assicurabile:
NESSUN INDENNIZZO
Rischio assicurabile a condizioni diverse:
INDENNIZZO PROPORZIONALE
Dopo i termini per il recesso INDENNIZZO TOTALE
Prima che siano trascorsiI termini per il recesso
Pietro Amati per 148
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Buona fede
L’omissione della dichiarazione da parte della Ditta assicurata di una circostanzaeventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all’attodella stipulazione della presente polizza durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto alrisarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute inbuona fede e con l’intesa che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggiorpremio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui lacircostanza aggravante si è verificata.
Buona fede (compresa colpa grave)
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio,così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione delcontratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni,sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando ildiritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino unpremio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premiocon decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro,conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
Pietro Amati per 149
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Contiguità e vicinanze pericolose (incendio)
Con riferimento al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione in
generale, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità
o a distanza minore di m. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose
assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Rinuncia osservanza dichiarazioni o avvisi
La Società rinuncia alla osservanza di dichiarazioni o avvisi qualora la Ditta
assicurata non abbia avuto conoscenza dei casi verificatosi per fatto altrui, fuori
dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.
Pietro Amati per 150
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Inattività dello stabilimento (incendio)
Se lo stabilimento si rende inattivo, si conviene tra le parti che il tasso per
fabbricati, macchinari e rischio locativo, sarà ridotto al 70% di quello in corso.
La corrispondente riduzione del premio (escluse le imposte), comincerà dal
giorno successivo all’avvenuta notifica dell’inattività.
Durante l’inattività é data facoltà al Contraente o all’Assicurato di mettere le
macchine e gli impianti per cinque giorni consecutivi o non di ogni mese, allo
scopo della loro osservazione. Se lo stabilimento inattivo viene rimesso in
attività il Contraente o l’Assicurato é obbligato a darne comunicazione alla
Società e ad integrare il premio per stabilimento attivo. Se il sinistro si verifica
prima che il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti
obblighi, si applica il disposto dell’ultimo comma dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Pietro Amati per 151
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Modifiche dei beni assicurati (incendio)
E' in facoltà dell'Assicurato di variare o modificare il complesso dei fabbricati ed
impianti aggiungendo - se del caso - anche nuovi fabbricati ed impianti che
resteranno compresi nei valori assicurati senza che la Ditta sia obbligata a
darne avviso alla Società.
Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei
fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni quali indicate nella presente
polizza.
In casi di modifiche nei fabbricati e impianti e/o in caso di costruzione di nuovi
fabbricati e/o di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende
prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di
costruzione, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera
nell'ambito dello stabilimento.
Pietro Amati per
Alienazione delle cose assicurate
152
Pietro Amati per 153
ALIENAZIONE DELLE COSE ASSICURATE - ART. 1918 C.C.
Il Contraente è obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla
data di alienazione:
se non comunica all’assicuratore l’alienazione;
se non comunica all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione.
Non è causa di scioglimento del contratto.
La norma non si applica all'assicurazione obbligatoria responsabilità civile
veicoli o natanti.
Pietro Amati per 154
ART. 1918 C.C. - ALIENAZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Salvo:
comunicazione dell’acquirente, entro 10 giorni dalla scadenza della rata
successiva, che non intende subentrare nel contratto,
(spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo in corso);
notifica dell’assicuratore all’acquirente, entro 10 giorni dalla notizia
dell’alienazione, del recesso dal contratto con preavviso di 15 giorni.
La duplice comunicazione:
libera il contraente;
determina il trasferimento all’acquirente del contratto.
(diritti e obblighi)
Pietro Amati per 155
DA NON CONFONDERE CON IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA
L’acquirente dell’azienda
è tenuto a subentrare nei contratti stipulati precedentemente
salvo che non sia convenuto diversamente fra le parti
(art. 2558 c.c.).
… l’articolo 2558 si riferisce ai contratti normalmente e usualmente stipulati
dall’imprenditore come, ad esempio, quelli di somministrazione con i fornitori, di
assicurazione, d’appalto, …
Cass. Civ. - sezione Lavoro, sentenza 2 marzo 2002 n. 3045
Cassazione civile, sezione I, 8 luglio 1987 n. 5938
Pietro Amati per 156
E NEMMENO CON IL MUTAMENTO DELLA RAGIONE SOCIALE
Il mutamento della ragione sociale e la trasformazione della società da Snc a
Sas (o altra Società) non comporta cambiamento dell’ente giuridico e, per
quanto in discussione,
inefficacia della polizza ed esonero dal pagamento del premio,
… essendo pacifico in giurisprudenza che la trasformazione del tipo sociale non
comporta l’estinzione della società e la correlativa creazione di una nuova, ma
determina unicamente una modifica dell’atto costitutivo e implica la continuità
del soggetto.
Cassazione civile , sez. I, 09 marzo 1995, n. 2736Cassazione civile , sez. II, 30 luglio 1992, n. 9124
Pietro Amati per 157
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Diminuzione dei valori / alienazione cose assicurate
Viene convenuto che, in caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione di
premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo sarà immediata e che la
Società rimborserà la corrispondente quota di premio anticipata e non goduta
escluse le imposte.
Ciò anche nel caso di alienazione delle cose assicurate e l'Assicurato sarà
altresì esonerato, in questo caso, da ogni pagamento di penale prevista.
Pietro Amati per
Onere della prova
158
Pietro Amati per 159
Sono nulli i patti (troppo gravosi)
con i quali è invertito l’onere della prova.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Chi vuol far valere un diritto
deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
LE REGOLE - ARTT. 2697 – 2698 C.C.
Pietro Amati per 160
L’ONERE DELLA PROVA
Onere
Assicurato
Eccezioni per negare o limitare il dannoAssicuratore
Evento previsto in polizza
Esistenza della polizza
Nesso di causalità
Entità del danno
Pietro Amati per 161
ONERI PER L’ASSICURATO
l’entità dei danni subiti
Cassazione civile, sez. III, 29 novembre 2004, n. 22386
compreso il caso di una "All risks policy"
Cassazione civile, sez. III, 12 febbraio 1998, n. 1473
che si è verificato un evento coperto dalla garanzia
Cassazione civile sez. III, 17 maggio 1997, n. 4426
Incombe sull’assicurato l’onere di dimostrare
Pietro Amati per 162
ONERI PER L’ASSICURATORE
L'inesattezza delle dichiarazioni inesatte o reticenti, nonchè il dolo e la colpa grave del
contraente che le ha rese.
Cassazione civile sez. III, 25 marzo 1999, n. 2815
Cassazione civile, sez. I, 21 luglio 1990 n. 7456
La data nella quale si è manifestato l'evento dannoso coperto, se intende opporre la
prescrizione annuale del diritto.
Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2004, n. 701
Tanto il dolo quanto la colpa rilevante ex comma 2 art. 1915 c.c.
Tribunale Bolzano 7 novembre 1984
La colpa grave dell'assicurato o del beneficiario a norma dell'art. 1900 c.c.Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 1981 n. 2005
Così come spetta all’Assicuratore l’onere di provare:
Pietro Amati per 163
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Dimostrazione di danno -
A dimostrazione del danno relativamente agli enti assicurati alle partite tutte, la
Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la
documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di
esibire, od, in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Pietro Amati per
Obbligo di salvataggio
e di denuncia
164
Pietro Amati per 165
OBBLIGO DI SALVATAGGIO – ART. 1914 C.C.
È facoltà dell'assicuratore intervenire direttamente ed assumere la direzione deilavori.
senza pregiudizio per i suoi diritti;
anticipandone le spese se richiesto.
Le spese di salvataggio gravano sull’assicuratore:
in funzione dei rispettivi interessi (con l’assicurato)
anche se il loro ammontare, sommato a quello del danno, supera il valore dellasomma assicurata
anche se non si raggiunge lo scopo di evitare o ridurre il danno;
purché non siano state fatte inconsideratamente (onere della prova a caricodell’assicuratore).
anche per i danni subiti dalle cose assicurate per causa dell'azione di salvataggio(equiparazione ai danni diretti e materiali).
Pietro Amati per
LE SPESE DI SALVATAGGIO
166
• Mentre, di solito, sono abbastanza chiare quelle che riguardano i danni
diretti ai beni, non sempre è così per quelle della R.C., a fronte delle
possibili richieste da parte degli assicurati.
• Non si può pretendere, poiché le scale sono pericolanti e qualcuno si può far
male, di invocare ciò come “spese di salvataggio” addebitando le spese
all’assicuratore.
• Il concetto del “buon padre di famiglia” stabilisce, invece, che l’assicurato
deve fare tutto ciò che gli è possibile per evitare possibili danni: non a caso
la polizza si riferisce alla copertura dei soli fatti “accidentali” e non è certo
accidentale il fatto di aspettare che qualcuno si faccia male per le scale
pericolanti ed invocare il “salvataggio”.
Pietro Amati per 167
LA DENUNCIA DEL SINISTRO – ART.1913 C.C.
È atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione.
Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1642
L'assicuratore nei contratti impone la forma scritta, ad esempio, mediante lettera
raccomandata.
Cassazione civile sez. lav., 14 maggio 1998, n. 4889
Il ritardo, in ogni caso, non può mai superare due anni, ai sensi della prescrizione
prevista dall’art. 2952 C.C.
Deve essere effettuata entro tre giorni e deve fornire all'assicuratore tutti i dati
necessari.
Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1642
Temporalità e caratteristiche della denuncia per ottenere l'indennizzo
Pietro Amati per 168
DOLOSA = perdita dell’indennizzoCOLPOSA = indennizzo ridotto in
funzione del pregiudizio sofferto
INADEMPIMENTO DEL SALVATAGGIO O DELLA DENUNCIA – ART. 1915 C.C.
Inosservanza – art. 1915 C.C.
in caso di omissione dolosa, perde il diritto all’indennità… è sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di nonosservarlo
Cassazione civile, sez. III, 8 aprile 1997, n. 3044.
in caso di omissione colposa, ha diritto ad una indennità ridotta inragione del pregiudizio sofferto dall’Assicuratore.
Inderogabile ai sensi dell’art. 1932 c.c.
L'assicurato che non adempie all'obbligo dell'avviso o del salvataggio:.
Pietro Amati per 169
Recesso dal contratto:
sinistro denunciato e fino al 60º giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.
UNA CLAUSOLA PRESENTE IN TUTTE LE POLIZZE
Il recesso può anche riguardare:
un solo settore;
una sola garanzia;
ha effetto immediato e non dalla scadenza annuale.
la Compagnia (o le Parti, nei contratti del “consumatore)
può (possono) recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni.
In tal caso spetta il rimborso della parte di premio netto per il rischio non corso.
Pietro Amati per 170
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Termini denuncia sinistri
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, i tempi di denuncia previstisono elevati rispettivamente a:
(avviso sinistro): 5 giorni lavorativi;
(dichiarazione dell'Autorità): 10 giorni lavorativi,
da quando il Contraente ne viene a conoscenza.
Guasti prodotti dall’assicurato e/o da terzi
A completamento delle C.G.A. e con riferimento a quanto previsto dall’art. 1914 del CodiceCivile, sono parificati ai danni incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell’Autorità, anchequelli prodotti dall’Assicurato e/o terzi allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannososia esso incendio o uno dei rischi assicurati con la presente polizza.
Parificazione ai danni da incendio
Fermo quanto stabilito dalle C.G.A., sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fattiper ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo diimpedire e/o di arrestare l'incendio, compresi quelli degli impianti fissi di estinzione qualoraesistessero.
Pietro Amati per
Diritto di rivalsa
171
Pietro Amati per 172
IL DIRITTO DI SURROGA - ART. 1916 C.C.
L'assicuratore che ha pagato il danno al danneggiato
• può (diritto disponibile e non obbligatorio) rivalersi sul terzo responsabile;
• azione vietata nei confronti di: figli, affiliati, ascendenti, parenti o affini
dell'assicurato e coniuge, salvo il caso di dolo.
Subentro dell’assicuratore nell'identica posizione sostanziale e processuale
dei danneggiati verso il terzo.
Trasferimento di credito dall'assicurato – danneggiato all'assicuratore.
Posto per evitare l’ingiusto arricchimento del danneggiato.
Pietro Amati per 173
IL DIRITTO DI SURROGA - ART. 1916 C.C.
Risarcimento residuo ridotto in misura pari all'ammontare della indennità
versata dall'assicuratore.
Assicurato non più legittimato a pretendere il risarcimento dal terzo
responsabile.
Trasferimento dei diritti non automatico, ma subordinato ad una
manifestazione di volontà da parte dell’assicuratore.
L'assicuratore può subentrare se:
abbia eseguito la sua prestazione;
indennizzo in base a condizioni contrattuali;
l'indennità sia riferita al danno provocato da un terzo responsabile.
Pietro Amati per 174
IL DIRITTO DI SURROGA - ART. 1916 C.C.
3. se l'assicurato ottiene il rimborso dall'assicuratore non potrà più chiedere il
risarcimento al terzo responsabile;
2. se l’assicurato-danneggiato ottiene solo in parte il rimborso dal terzo
responsabile potrà chiedere il residuo dell'indennizzo all'assicuratore;
1. se l’assicurato-danneggiato ottiene totalmente il rimborso dal terzo
responsabile non potrà più chiedere l'indennizzo all'assicuratore;
Le quattro possibilità
4. se l'assicurato ottiene parzialmente il rimborso dall'assicuratore potrà
chiedere il risarcimento per la parte residua al terzo responsabile..
Pietro Amati per 175
È facoltà dell’assicuratore rinunciare “al diritto di surroga”
purchè l’assicurato vi rinunci a sua volta
(eccezione assicurazione infortuni e malattia).
ALTRE CARATTERISTICHE
L’assicurato può essere responsabile di un pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione, esempio:
riconoscendo la propria responsabilità;
aderendo a transazioni o rinunce;
non interrompendo la prescrizione.
Pietro Amati per 176
POSSIBILI CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI MERCATO
Rinuncia alla rivalsa (generica)
Si da atto che la Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante ai termini dell'art.1916
del C.C. nei confronti dei terzi per danni risarcibili ai sensi di polizza ed imputabili a detti
terzi, escluso il caso di dolo.
Rinuncia alla rivalsa (nominativa)
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916
del Codice Civile nei confronti di ______________________
purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Rinuncia alla rivalsa (persone e società collegate)
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916
del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a
norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché
l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Pietro Amati per
La prescrizione
177
Pietro Amati per 178
FONDAMENTO RAZIONALE DELLA PRESCRIZIONE
Regole generali
ogni diritto si estingue se il titolare non lo esercita nei termini previsti (art. 2934
c.c.).
Motivazioni
1. certezza nei rapporti giuridici,
2. reperire prove a distanza di tempo,
3. situazione di diritto e situazione di fatto.
Ogni patto contrario è nullo (art. 2936 c.c.)
Termine posto dalla legge per esercitare i diritti.
Pietro Amati per 179
ALCUNI TERMINI DI PRESCRIZIONE
Prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione (art. 2952 c.c.)
• Si prescrive in un anno: il diritto dell’assicuratore al premio scaduto;
• Si prescrive in due anni: il diritto dell’assicurato alla prestazione da parte
dell’assicuratore.
R.C. Contrattuale(art. 2946 c.C.): .................................................................................................. anni 10
Fatto illecito(art. 2947, comma 1°, cod. civ.) ......................................................................... anni 5
Responsabilità civile veicoli, natanti e imbarcazioni da diporto(art. 2947, comma 2°) ......................................................................................... anni 2
Contratto di spedizione e di trasporto(art. 2951 c.C.): ................................................................................................... anni 1
In presenza di reatose stabilita una prescrizione più lunga si applica anche nell'azione civile(art. 2947, comma 3°, cod. civ.)
Pietro Amati per
Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore
delle polizza vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è così
sostituito:
«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di
riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda.».
180
D. L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 - ULTERIORI MISURE URGENTI …
Pietro Amati per 181
Diritto dell’assicuratore ai premi loro scadenza.
DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
Diritti dell’assicurato:
nelle assicurazioni sulla vita:
• dal giorno del sinistro;
• dalla data di scadenza delle rate (rendite).
nelle assicurazioni contro i danni:
• regola generale: dal giorno del sinistro o dal giorno della conoscenza
del danno;
• assicurazioni di R.C.: dal giorno di ricevimento richiesta o azione del
terzo;
Pietro Amati per 182
LA GIURISPRUDENZA
Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine iniziale di decorrenza
decorre dalla data di tale richiesta del terzo.
Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2001, n. 8600Cassazione civile, sez. III, 9 maggio 2001, n. 6426Cassazione civile sez. III, 17 maggio 1997, n. 4426
Onere di provare la data in cui si è manifestato l'evento a carico
dell’assicuratore
Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2004, n. 701
Se prevista una perizia contrattuale, dal momento della conclusione di tale
procedura.
Cassazione civile, sez. III, 29 luglio 2004, n. 14487Cassazione civile, sez. III, 10 gennaio 2003, n. 194
Pietro Amati per 183
LA GIURISPRUDENZA
In cui si verifica l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e non
nel momento in cui interviene la valutazione del grado di invalidità.
Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2004, n. 701
in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti
dalla garanzia assicurativa.
Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2002, n. 2587
Cassazione civile sez. III, 13 febbraio 1998, n. 1563Cassazione civile sez. III, 4 dicembre 1997, n. 12329
Nel caso di sinistro infortuni
La prescrizione decorre dal momento:
Pietro Amati per 184
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
La prescrizione può essere:
Sospesa – art.. 2941 e segg. c.c.
Interrotta: artt. 2943 e segg. c.c.
Pietro Amati per 185
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE (ARTT. 2941, 2942 C.C.)
Se giudizio penale a carico dell'assicurato (o di persona della quale egli debbarispondere per legge), consequenziale impedimento della prescrizione del dirittoall'indennizzo.
In senso positivo:Cassazione civile sez. III, 10 settembre 1999, n. 9608Cassazione civile sez. III, 2 luglio 1998, n. 6458Cassazione civile sez. III, 24 maggio 1997, n. 4637Cassazione civile sez. I, 24 febbraio 1992, n. 2264…
In senso negativo:Cassazione civile, sez. III, 4 aprile 2003, n. 5322Cassazione civile sez. III, 21 dicembre 1999, n. 14387Cassazione civile sez. III, 6 febbraio 1998, n. 1296Cassazione civile sez. I, 19 marzo 1993, n. 3294…
Impedire che il periodo di prescrizione termini prima che:
il credito del titolare sia diventato liquido ed esigibile
il diritto del titolare non sia prescritto.
Pietro Amati per 186
INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE (ARTT. 2943, 2944 C.C.)
La pattuizione dell'ammontare dell'indennizzo tra l'assicuratore e l'assicurato vale adinterrompere il termine annuale di prescrizione.
Cassazione civile, sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1642
Se previsto l'uso della raccomandata per qualsiasi comunicazione, quelle in forma diversenon sono idonee ad interrompere la prescrizione.
Cassazione civile, sez. III, 26 marzo 2001, n. 4350
La richiesta di perizia contrattuale è idonea ad interrompere il corso della prescrizione.
Cassazione civile, sez. III, 5 dicembre 2001, n. 15410
Il risarcimento parziale del danno da parte dell'assicuratore non ha efficacia interruttivanei confronti dell'assicurato.
Cassazione civile, sez. III, 12 giugno 1999, n. 5821
Il decorso può essere interrotto con: una domanda giudiziale;
la costituzione in mora del debitore.
Pietro Amati per 187
EFFETTI DELL’INTERRUZIONE (ART. 2945 C.C.)
L'atto per essere valido deve essere:
posto in essere dal titolare del diritto (o suo rappresentante);
riferito alla materia nel quale la prescrizione è rilevata;
una chiara manifestazione di volontà di far valere il diritto.
Mediante l'interruzione, inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Pietro Amati per
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188
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Pietro Amati per 190
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Pietro Amati per
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191
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Farne una copia e spedirlo unitamente alla copia di un documento di identità valido.
Attenzione: questa procedura è indispensabile per ottenere l’attestato.
Una copia del test viene spedita in maniera automatica all’indirizzo email dell’iscrizione.
Pietro Amati per
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTE
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