I soggetti del diritto internazionale: gli individui ed altre entità sui generis · 2017-02-27 ·...

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I soggetti del diritto internazionale: gli individui ed altre entità sui generis

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I soggetti del diritto internazionale: gli individui ed altre entità sui

generis

La posizione tradizionale

• Destinatari naturali delle norme di diritto internazionale sono gli Stati

• Individui come “oggetti” o “beneficiari” delle norme internazionali – Norme sui crimina juris gentium (ad es. pirateria) si

limitano ad attribuire obblighi e poteri repressivi agli Stati – Interesse dell’individuo è tutelato dal diritto internazionale

solo nella misura in cui lo Stato di nazionalità decida di proteggerlo nei confronti degli altri Stati (cd. protezione diplomatica)

• Intermediazione normativa degli ordinamenti interni – Attività degli individui è disciplinata dalle regole

internazionali soltanto nella misura in cui queste siano recepite negli ordinamenti interni

Il processo di Norimberga: oltre il paradigma tradizionale

• Rilevanza autonoma della tutela della persona umana nel diritto internazionale

– Introduzione della categoria dei crimini contro l’umanità (Art. 6, Accordo di Londra (1945))

• Responsabilità penale individuale per crimini internazionali dinanzi ad un Tribunale internazionale

La posizione degli individui nel diritto internazionale dopo Norimberga

• Il movimento convenzionale a favore dei diritti umani

• La repressione dei crimini internazionali

Il movimento convenzionale a favore dei diritti umani

• Il punto di partenza: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948)

• Strumenti universali (alcuni esempi): – Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni

forma di discriminazione razziale (1965)

– Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966)

– Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979)

– Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)

– Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità (2006)

Il movimento convenzionale a favore dei diritti umani

• Strumenti regionali (alcuni esempi):

– Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950)

– Convenzione americana sui diritti umani (1969)

– Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1981)

– Carta araba dei diritti dell’uomo (1994/2004)

Il movimento convenzionale a favore dei diritti umani

Caratteri comuni • Catalogo di posizioni giuridiche sostanziali

attribuite agli individui

• Istituzione di un’istanza internazionale (Comitato/Corte) competente a ricevere doglianze individuali su mancato rispetto dei diritti umani

• Ambito di applicazione soggettivo limitato (solo nei confronti degli Stati che hanno ratificato)

• Assenza di strumenti di attuazione coercitiva azionabili dall’individuo sul piano internazionale

Il movimento convenzionale a favore dei diritti umani

Elementi di differenziazione

• Natura giurisdizionale del procedimento

• Previsione del potere di ricorso/reclamo individuale in uno strumento separato

• Natura vincolante della decisione dell’organo internazionale di controllo

La repressione dei crimini internazionali

• Norme incriminatrici di natura propriamente internazionale

– Fonte internazionale (ad es. lo Statuto della Corte penale internazionale)

– Irrilevanza della qualificazione data dal diritto interno

La repressione dei crimini internazionali

• Attività repressiva esercitata dalla comunità internazionale, direttamente o indirettamente, attraverso – tribunali internazionali (ad es. Corte penale

internazionale, Tribunale per la ex Jugoslavia) – tribunali misti (ad es. Tribunale speciale per il

Libano, Corte speciale per la Sierra Leone, e così via)

– tribunali nazionali (principio di universalità della giurisdizione penale)

– l’adozione di sanzioni individuali da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

Caratteri della soggettività di diritto internazionale degli individui

• Limitata – Individui sono titolari di posizioni giuridiche sostanziali e

procedurali attive e passive – Individui non partecipano direttamente alla formazione

delle norme internazionali né possono ottenerne, in via diretta, l’attuazione coercitiva

• Incompleta – Non necessaria corrispondenza tra posizioni giuridiche

sostanziali e procedurali

• Squilibrata – Illimitata portata soggettiva degli obblighi vs. limitato

ambito di applicazione dei diritti – Precarietà della titolarità delle posizioni giuridiche attive, il

cui esercizio riposa sulla volontà degli Stati

Le imprese private sono dotate di soggettività internazionale?

Il contenuto della soggettività di diritto internazionale delle imprese private

• Norme attributive di posizioni giuridiche sostanziali attive – Norme in materia di protezione degli investimenti

stranieri

– Corporate Human Rights

• Norme attributive di posizioni giuridiche processuali attive – Commissioni reclami (ad es. Tribunale Iran-Stati Uniti)

– Sistemi di risoluzione delle controversie tra Stato e investitore (ad es. Convenzione ICSID del 1965)

– Corti a tutela dei diritti umani (ad es. Corte EDU)

Il contenuto della soggettività di diritto internazionale delle imprese private

• Norme attributive di posizioni giuridiche passive – Incertezza sull’applicabilità alle imprese private delle

norme sostanziali che vietano i crimini internazionali – Assenza di giurisdizione dei tribunali penali internazionali e

misti sulle imprese private (ad es. art. 1, Statuto della Corte penale internazionale)

• Norme attributive di posizioni giuridiche passive – Le imprese non partecipano direttamente alla formazione

delle norme internazionali

• Norme disciplinanti l’attuazione coercitiva – In ambito ICSID, alle imprese private è riconosciuto il

potere di ottenere l’attuazione coattiva dei propri diritti, attraverso l’esecuzione forzata delle decisioni arbitrali favorevoli (art. 54, Convenzione ICSID)

Altre entità sui generis

• Santa Sede (≠ Città del Vaticano) – Treaty-making power (i cd. Concordati) – Ruolo di osservatore presso le OO.II. – Norme sull’immunità dalla giurisdizione

• Sovrano Ordine di Malta – Riconoscimento del trattamento riservato ai soggetti sovrani

da parte di un certo numero di Stati cattolici (tra cui l’Italia)

• Comitato Internazionale per Croce Rossa – Treaty-making power (Accordi di sede) – Ruolo di osservatore presso le OO.II. – Ruolo di “ente protettore” ai sensi delle Convenzioni di

Ginevra – Diritti procedurali (art. 73(4), Regole di procedura e prova

della Corte penale internazionale)