I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature...

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Ordine degli Ingegneri di Monza e Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza Brianza 19 febbraio 2013 19 febbraio 2013 1 1 I rischi connessi all I rischi connessi all uso di macchine e uso di macchine e attrezzature di lavoro attrezzature di lavoro (GRU A TORRE (GRU A TORRE - - PLE PLE - - CARRELLI TELESCOPICI, ECC.) CARRELLI TELESCOPICI, ECC.) PARTE PRIMA Aspetti di alterità rispetto alla normativa previgente A cura di A cura di Dott. Dott. Milko TROISI Milko TROISI

Transcript of I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature...

  • Ordine degli Ingegneri di Monza e Ordine degli Ingegneri di Monza e BrianzaBrianza19 febbraio 201319 febbraio 2013

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    I rischi connessi allI rischi connessi all’’uso di macchine e uso di macchine e attrezzature di lavoroattrezzature di lavoro

    (GRU A TORRE(GRU A TORRE--PLEPLE--CARRELLI TELESCOPICI, ECC.) CARRELLI TELESCOPICI, ECC.)

    PARTE PRIMAAspetti di alterità rispetto alla normativa previgente

    A cura di A cura di Dott.Dott. Milko TROISIMilko TROISI

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    OBIETTIVOOBIETTIVOIl Il D.lgs.D.lgs. n. 81/2008, il DM 11 aprile 2011 ed i n. 81/2008, il DM 11 aprile 2011 ed i

    recenti provvedimenti del MLPS, per quanto recenti provvedimenti del MLPS, per quanto

    concerne determinate attrezzature di lavoro, concerne determinate attrezzature di lavoro,

    hanno introdotto fattori di complicazione nelle hanno introdotto fattori di complicazione nelle

    modalitmodalitàà connesse alla gestione delle verifiche connesse alla gestione delle verifiche

    periodiche e novitperiodiche e novitàà nellnell’’uso in sicurezza di uso in sicurezza di

    determinate attrezzature di lavoro.determinate attrezzature di lavoro.

    LL’’incremento quantitativo delle informazioni e la incremento quantitativo delle informazioni e la

    parcellizzazione delle stesse comporta parcellizzazione delle stesse comporta

    necessariamente un aggiornamento specifico.necessariamente un aggiornamento specifico.

    Pertanto, la finalitPertanto, la finalitàà di questo incontro di questo incontro èè quella di quella di

    fornire gli strumenti finalizzati alla gestione delle fornire gli strumenti finalizzati alla gestione delle

    attivitattivitàà connesse:connesse:

    alle verifiche periodichealle verifiche periodiche

    nellnell’’uso, in sicurezza, di talune attrezzature di uso, in sicurezza, di talune attrezzature di

    lavoro.lavoro.

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    Di cosa stiamo parlando?Di cosa stiamo parlando?

    ……unun particolare tipo di attrezzature particolare tipo di attrezzature di lavorodi lavoro

    (comprese nell(comprese nell’’Allegato VII del Allegato VII del D.lgs.D.lgs. n. 81/08)n. 81/08)

    Il legislatore ha previsto, per talune attrezzature di lavoro, Il legislatore ha previsto, per talune attrezzature di lavoro, un regime un regime

    speciale rispetto alle restanti.speciale rispetto alle restanti.

    Infatti, oltre ai controlli (manutenzione), cosInfatti, oltre ai controlli (manutenzione), cosìì come disposto dallcome disposto dall’’art. art.

    71, commi 4 e 8 del 71, commi 4 e 8 del D.lgs.D.lgs. n. 81/2008 e n. 81/2008 e s.m.is.m.i, dette attrezzature devono , dette attrezzature devono

    essere sottoposte a verifiche periodiche (essere sottoposte a verifiche periodiche (cfrcfr. art. 71, comma 11, del . art. 71, comma 11, del

    citato decreto).citato decreto).

    La legislazione La legislazione previgenteprevigente gigiàà prevedeva tale obbligo.prevedeva tale obbligo.

    Rispetto agli strumenti normativi precedenti (DPR 547/55, Rispetto agli strumenti normativi precedenti (DPR 547/55, D.lgs.D.lgs. n. n.

    626/94) le novit626/94) le novitàà principali consistono nellprincipali consistono nell’’obbligo, in capo al datore obbligo, in capo al datore

    di lavoro, di sottoporre le attrezzature di lavoro a verifica pedi lavoro, di sottoporre le attrezzature di lavoro a verifica periodica e riodica e

    ll’’abilitazione, da parte del MLPS, di Soggetti Pubblici e Privati abilitazione, da parte del MLPS, di Soggetti Pubblici e Privati per per

    ll’’effettuazione delle verifiche periodiche la cui competenza esclueffettuazione delle verifiche periodiche la cui competenza esclusiva siva

    era attribuita alle ASL e allera attribuita alle ASL e all’’ISPESL.ISPESL.

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    controlli e verifiche sono obblighi in controlli e verifiche sono obblighi in capo al datore di lavoro, capo al datore di lavoro, mama……....

    Articolo 92 Articolo 92 -- Obblighi del coordinatore per lObblighi del coordinatore per l’’esecuzione dei esecuzione dei lavori lavori D.lgs.D.lgs. n. 81/08)n. 81/08)

    segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contsegnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle estazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alimprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli le disposizioni degli articoli 94, articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’’articolo 100, ove articolo 100, ove previsto, e previsto, e propone la sospensione dei lavori, lpropone la sospensione dei lavori, l’’allontanamento delle imprese allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del cono dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contrattotratto. .

    Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, motivazione, il il coordinatore per lcoordinatore per l’’esecuzione desecuzione dàà comunicazione dellcomunicazione dell’’inadempienza alla inadempienza alla Azienda UnitAzienda Unitàà Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del LavoroSanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoroterritorialmente competenti;territorialmente competenti;

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    controlli e verifiche sono obblighi in controlli e verifiche sono obblighi in capo al datore di lavoro, capo al datore di lavoro, mama……....

    Articolo 95, comma 1, lett. d), Articolo 95, comma 1, lett. d), D.lgs.D.lgs. n. 81/08 n. 81/08 --Misure generali di Misure generali di tutela dei lavoritutela dei lavori

    I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante lI datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’’esecuzione esecuzione

    delldell’’opera osservano le misure generali di tutela di cui allopera osservano le misure generali di tutela di cui all’’articolo 15 e articolo 15 e

    curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: la la

    manutenzione, il controllomanutenzione, il controllo prima dellprima dell’’entrata in servizio e il entrata in servizio e il

    controllo periodico degli apprestamenti, controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di delle attrezzature di

    lavorolavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difettidegli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che che

    possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratoripossono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;;

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    Cosa succede se il DL nonCosa succede se il DL nonsottopone?sottopone?

    ai controlli di cui allai controlli di cui all’’art. 71, comma 4 e 8 del art. 71, comma 4 e 8 del D.lgs.D.lgs.

    n. 81/2008 e n. 81/2008 e s.m.is.m.i, le suddette attrezzature di , le suddette attrezzature di

    lavoro?lavoro?

    La fattispecie La fattispecie de quade qua èè punita con la pena alternativa punita con la pena alternativa

    delldell’’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a

    6.400 euro (art. 87, comma 2, lett. c).6.400 euro (art. 87, comma 2, lett. c).

    a verifica periodica, ex art. 71, comma 11, a verifica periodica, ex art. 71, comma 11, D.lgs.D.lgs. n. n.

    81/2008 e 81/2008 e s.m.is.m.i, le suddette attrezzature di lavoro?, le suddette attrezzature di lavoro?

    La fattispecie La fattispecie de quade qua èè punita con una sanzione punita con una sanzione

    amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800

    (art. 87, comma 4, lett. b).(art. 87, comma 4, lett. b).

    SANZIONE PENALESANZIONE PENALE

    SANZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVAAMMINISTRATIVA

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    Controllo e Verifica PeriodicaControllo e Verifica Periodica

    CONTROLLOCONTROLLO

    VERIFICAVERIFICA

    PERIODICAPERIODICA

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    ControlloControlloIn riferimento alle attrezzature di lavoro:In riferimento alle attrezzature di lavoro:

    LL’’art. 71, comma 7, art. 71, comma 7, lett.lett.bb), ), D.LgsD.Lgs. n. 81/2008 dispone che in caso di . n. 81/2008 dispone che in caso di

    riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interiparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati ressati

    siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compitsiano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti;i;

    LL’’art. 71, comma 8, dispone che siano sottoposte ad interventi di art. 71, comma 8, dispone che siano sottoposte ad interventi di

    controllo periodici con una frequenza stabilita sulla base dellecontrollo periodici con una frequenza stabilita sulla base delle

    indicazioni fornite dai fabbricantiindicazioni fornite dai fabbricanti, , ovvero dalle norme di ovvero dalle norme di

    buona tecnicabuona tecnica o, in caso non fossero presenti, dei codici di buona o, in caso non fossero presenti, dei codici di buona

    prassi.prassi.

    Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono sGli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di tato di

    conservazione e lconservazione e l’’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di

    lavoro e devono essere effettuati da lavoro e devono essere effettuati da ««persona competentepersona competente»» ..

    Facendo generico riferimento alla Facendo generico riferimento alla ««persona competentepersona competente»» la fattispecie la fattispecie

    ha scontato un apparente ha scontato un apparente ««deficit di determinatezzadeficit di determinatezza»» in quanto il in quanto il

    legislatore non ha specificato le caratteristiche ovvero le conolegislatore non ha specificato le caratteristiche ovvero le conoscenze scenze

    tecniche che deve possedere questa persona.tecniche che deve possedere questa persona.

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    Controllo Controllo Allo scopo, utili strumenti di riferimento potrebbero Allo scopo, utili strumenti di riferimento potrebbero

    essere costituiti dalle essere costituiti dalle ««norme tecnichenorme tecniche»»[1] [1]

    Esempi non esaustivi:Esempi non esaustivi:

    UNI ISO 9927:1997 [2] UNI ISO 9927:1997 [2] –– tecnico espertotecnico esperto

    UNI ISO 18893:2011 [3] UNI ISO 18893:2011 [3] –– persona qualificatapersona qualificata

    [1] Si veda l[1] Si veda l’’art. 2, lettera u), art. 2, lettera u), D.LgsD.Lgs. n. 81/2008, . n. 81/2008, «“«“norma tecnicanorma tecnica””: : specifica specifica

    tecnica, approvata e pubblicata da untecnica, approvata e pubblicata da un’’organizzazione internazionale, da un organizzazione internazionale, da un

    organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazioneorganismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui , la cui

    osservanza non sia obbligatoriaosservanza non sia obbligatoria»»..

    [2] Norma UNI ISO 9927[2] Norma UNI ISO 9927--1:21997, 1:21997, ««Apparecchi di sollevamentoApparecchi di sollevamento-- IspezioniIspezioni--

    GeneralitGeneralitàà»»..

    [3]Norma UNI ISO 18893:2011, [3]Norma UNI ISO 18893:2011, ““Piattaforme di lavoro mobili elevabili. Principi di Piattaforme di lavoro mobili elevabili. Principi di

    sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamentosicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento””;;

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    Controllo Controllo

    Per quanto concerne gli apparecchi di sollevamento, i requisiti Per quanto concerne gli apparecchi di sollevamento, i requisiti minimi del personale di minimi del personale di

    manutenzione sono definiti al punto 4.1.2.2 della norma UNI ISOmanutenzione sono definiti al punto 4.1.2.2 della norma UNI ISO 2381523815--1:2011 [1] 1:2011 [1]

    Il personale di manutenzione deve essere:Il personale di manutenzione deve essere:

    competente;competente;

    pienamente familiare con il macchinario su cui gli si chiede di pienamente familiare con il macchinario su cui gli si chiede di intervenire e con i intervenire e con i

    pericoli connessi;pericoli connessi;

    Adeguatamente istruito e addestratoAdeguatamente istruito e addestrato, anche tramite sua , anche tramite sua frequenza a corsifrequenza a corsi

    adatti in cui si utilizzi unadatti in cui si utilizzi un’’attrezzatura specifica; e a conoscenza del punto 10 della ISO attrezzatura specifica; e a conoscenza del punto 10 della ISO

    1248012480--1:1997 (p.e. procedure e le precauzioni da attuare nelle operazi1:1997 (p.e. procedure e le precauzioni da attuare nelle operazioni di oni di

    sollevamento).sollevamento).

    [1] Norma UNI ISO 23815[1] Norma UNI ISO 23815--1:2011, 1:2011, ««Apparecchi di sollevamento: Manutenzione. Parte 1: Apparecchi di sollevamento: Manutenzione. Parte 1:

    GeneralitGeneralità»à»..

  • 1111

    Controlli Controlli …….straordinari.straordinari

    finalizzati a garantire il mantenimento di buone finalizzati a garantire il mantenimento di buone

    condizioni di sicurezza, ogni volta che condizioni di sicurezza, ogni volta che

    intervengano eventi eccezionali che possano intervengano eventi eccezionali che possano

    avere conseguenze pregiudizievoli per la avere conseguenze pregiudizievoli per la

    sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali :sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali :

    riparazioni trasformazioni;riparazioni trasformazioni;

    incidentiincidenti,,

    fenomeni naturalifenomeni naturali ;;

    periodi prolungati di inattivitperiodi prolungati di inattivitàà..

    LL’’indagine supplementare (vedi approfondimento) per gru messe in eindagine supplementare (vedi approfondimento) per gru messe in esercizio da oltre 20 anni.sercizio da oltre 20 anni.

  • 1212

    Controlli Controlli ……..scritti ..scritti riportati sul registro di controlloriportati sul registro di controllo

    (comma 9) :(comma 9) :I risultati dei I risultati dei

    controllicontrolli di cui al comma 8 di cui al comma 8

    devono essere riportati per devono essere riportati per

    iscrittoiscritto e, almeno quelli e, almeno quelli

    relativi agli ultimi 3 anni, relativi agli ultimi 3 anni,

    devono essere conservati e devono essere conservati e

    tenuti a disposizione degli tenuti a disposizione degli

    organi di vigilanza.organi di vigilanza.

  • 1313

    Controlli Controlli ……..scritti ..scritti riportati sul registro di controlloriportati sul registro di controllo

    (comma 10) : Qualora (comma 10) : Qualora le le

    attrezzature di lavoroattrezzature di lavoro di cui al di cui al

    comma 8 siano comma 8 siano usate al di fuori usate al di fuori

    della sede della sede delldell’’unitunitàà produttivaproduttiva

    devono essere accompagnate da devono essere accompagnate da

    un documento attestante un documento attestante

    ll’’esecuzione dellesecuzione dell’’ultimo ultimo

    controllo con esito positivocontrollo con esito positivo..

  • Tipologia di

    controllo/verifica

    Soggetto

    IncaricatoPeriodicità

    D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

    Funi e catene delle attrezzaturePersonale

    competente

    Trimestrale/

    indicazione del

    costruttore

    Allegato VI, punto 3.1.2.

    Controllo InizialePersonale

    competente

    Dopo una nuovainstallazioneo montaggio

    Art. 71, comma 8, punto a)

    Controlli periodiciPersonale

    competente

    Stabilita dal- Costruttore

    - Norme di buona tecnica- Codice buona prassi

    Art. 71, comma 8, punto b)

    Controlli straordinariPersonale

    competenteDopo eventi eccezionali Art. 71, comma 8, punto a)

    Verifiche periodicheINAIL-ASL-Soggetti

    AbilitatiVariabile Art. 71, comma 11, All VII

    Controlli Controlli TIPOLOGIA DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE PREVISTI DAL TIPOLOGIA DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE PREVISTI DAL D.LgsD.Lgs. n. 81/2008. n. 81/2008

    APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO)APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO)

  • 1515

    Verifica PeriodicaVerifica Periodica

    LE ATTREZZATURE SOGGETTE A VERIFICALE ATTREZZATURE SOGGETTE A VERIFICA

    DEFINIZIONIDEFINIZIONI

    GLI ATTORIGLI ATTORI

    DM 11 APRILE 2011DM 11 APRILE 2011

    LA PRASSI AMMINISTRATIVALA PRASSI AMMINISTRATIVA

    ESEMPIESEMPI

    LE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A LE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICAVERIFICA

  • 1616

    Verifica periodicaVerifica periodicaLE ATTREZZATURE SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHELE ATTREZZATURE SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE

    Sono riportate nellSono riportate nell’’Allegato VII Allegato VII del del D.lgs.D.lgs. n. 81/2008 e n. 81/2008 e s.m.is.m.i..Il legislatore ha previsto Il legislatore ha previsto periodicitperiodicitàà diverse.diverse.Per le attrezzature soggette a Per le attrezzature soggette a verifica, le variabili che verifica, le variabili che determinato la periodicitdeterminato la periodicitààsono: sono:

    il settore di impiego,

    il tipo (fisso o mobile/trasferibile);

    anno di fabbricazione APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

    (cose e persone)

    Categoria; tipo di fluido ATTREZZATURE IN

    PRESSIONE

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    Verifica PeriodicaVerifica PeriodicaLE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE LE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE

    I sistemi di movimentazione e sospensione di I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati allestimenti scenici, comunemente denominati ““macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o pipiùù funifuni””, non rispondono alla definizione di , non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306UNI ISO 4306--1*, in quanto i limiti di tali macchine 1*, in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 71, comma 11, del dell'articolo 71, comma 11, del D.LgsD.Lgs. n.81/2008 e . n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nellelencate nell’’Allegato VII del succitato decreto. Resta Allegato VII del succitato decreto. Resta fermo che il datore di lavoro fermo che il datore di lavoro èè tenuto ad ottemperare tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui allagli obblighi di cui all’’articolo 71, commi 4 e 8 del articolo 71, commi 4 e 8 del D.LgsD.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. n. 81/2008 e s.m.i.((cfrcfr. punto 5, Circolare . punto 5, Circolare Min.Min. lavoro, circ. 13 agosto lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23 2012, n. 23 -- D.M. 11.4.2011 concernente la D.M. 11.4.2011 concernente la Disciplina delle modalitDisciplina delle modalitàà di effettuazione delle di effettuazione delle verifiche periodiche di cui allverifiche periodiche di cui all’’All.All. VII del VII del dlgsdlgs n. 81/08 n. 81/08 nonchnonchéé i criteri per li criteri per l’’abilitazione dei soggetti di cui abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71 all'art. 71 co.co. 13).13).

    Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti sceniciSistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

    *“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa” UNI ISO 4301-1

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    Verifica PeriodicaVerifica PeriodicaLE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHELE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE

    Pertanto, non si configurano come PLE destinale a Pertanto, non si configurano come PLE destinale a spostare persone alle posizioni di lavoro ( norma UNI spostare persone alle posizioni di lavoro ( norma UNI EN 280 punto 1.1).EN 280 punto 1.1).Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale dpreveda nel manuale d’’uso la possibilituso la possibilitàà di utilizzare di utilizzare ll’’attrezzatura per svolgere attivitattrezzatura per svolgere attivitàà in quota (quali ad in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui allperiodiche di cui all’’articolo 71, comma 11, del articolo 71, comma 11, del D.LgsD.Lgs. . n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.((cfrcfr. punto 7, Circolare . punto 7, Circolare Min.Min. lavoro, 13 agosto 2012, lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 n. 23 -- D.M. 11.4.2011 ,concernente la Disciplina D.M. 11.4.2011 ,concernente la Disciplina delle modalitdelle modalitàà di effettuazione delle verifiche di effettuazione delle verifiche periodiche di cui allperiodiche di cui all’’All.All. VII del VII del dlgsdlgs n. 81/08 nonchn. 81/08 nonchéé i i criteri per lcriteri per l’’abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71 abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71 ,comma 13).,comma 13).

    Carrelli Carrelli commissionatoricommissionatorisono carrelli con posto di guida sollevabile, concepiti per opersono carrelli con posto di guida sollevabile, concepiti per operazioni di azioni di pickingpicking

    (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature)(prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature)

  • 1919

    Verifica PeriodicaVerifica PeriodicaLE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE LE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE

    definitiva definitiva Ponte Sviluppabile su CarroPonte Sviluppabile su Carro““qualsiasi ripiano atto a ricevere persone e qualsiasi ripiano atto a ricevere persone e cose se installato su proprio carro di base, cose se installato su proprio carro di base, avente la possibilitavente la possibilitàà di essere variato di di essere variato di quota rispetto a quella di riposo, per quota rispetto a quella di riposo, per ll’’intervento di apparecchiatura di manovra intervento di apparecchiatura di manovra comunque azionatacomunque azionata””..Per effetto di tale definizione, la stessa Per effetto di tale definizione, la stessa circolare non considerava PSC e quindi circolare non considerava PSC e quindi non soggetti a collaudo e successive non soggetti a collaudo e successive verifiche periodiche le seguenti verifiche periodiche le seguenti attrezzature di lavoro:attrezzature di lavoro:--““I ponti di lavoro realizzati a tubi e giunti o I ponti di lavoro realizzati a tubi e giunti o a telai innestabili, dotati di a telai innestabili, dotati di ruotineruotine di basedi base””;;--““Le piattaforme di carico sviluppabili a Le piattaforme di carico sviluppabili a colonna o a forbice destinate a realizzare colonna o a forbice destinate a realizzare piani di continuitpiani di continuitàà con altri piani fissi o con altri piani fissi o mobili quando siano destinate a sostenere mobili quando siano destinate a sostenere materiali non accompagnati da personemateriali non accompagnati da persone”” ;;

    Circolare dellCircolare dell’’ENPI n.5ENPI n.5--9, del 13 gennaio 1978, 9, del 13 gennaio 1978,

  • 2020

    Non trova applicazione la direttiva Non trova applicazione la direttiva macchine alla cesta porta persona. macchine alla cesta porta persona. Secondo la nuova direttiva macchine, Secondo la nuova direttiva macchine, recepita con il recepita con il D.LgsD.Lgs 17/2010, costituisce 17/2010, costituisce erronea applicazione della marcatura CE erronea applicazione della marcatura CE (art 13).(art 13).

    Non possono essere provviste della marcatura CENon possono essere provviste della marcatura CE

  • 2121

    Verifica PeriodicaVerifica PeriodicaLE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE LE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE

    il punto 3.1.4 dellil punto 3.1.4 dell’’allegato VI del allegato VI del D.lgs.D.lgs.nn.81.81/2008 dispone che il sollevamento di /2008 dispone che il sollevamento di persone persone èè permesso soltanto con permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine (tal fine (p.ep.e.: PLE .: PLE -- Piattaforme di Lavoro Piattaforme di Lavoro Elevabili o PLAC Elevabili o PLAC --Piattaforme di Lavoro Piattaforme di Lavoro AutosollevantiAutosollevanti su Colonne).su Colonne).La combinazione carrello elevatore/cesta La combinazione carrello elevatore/cesta porta persone non soddisfa i requisiti porta persone non soddisfa i requisiti fondamentali di sicurezza;fondamentali di sicurezza;

    Ceste porta persone Ceste porta persone

  • 2222

    Verifica PeriodicaVerifica PeriodicaLE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE LE ATTREZZATURE NON SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE

    il punto 3.1.4 dellil punto 3.1.4 dell’’allegato VI del allegato VI del D.lgs.D.lgs. nn.81.81/2008 Il sollevamento di persone /2008 Il sollevamento di persone èèpermesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previstpermesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.i a tal fine.A titolo eccezionaleA titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone , possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano pattrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate rese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnicabuona tecnicache prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di registrazione di tale controllo.tale controllo.

    Ceste porta persone Ceste porta persone

    «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente econ le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validatedalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione (art. 2 – lett. v) D.lgs. n. 81/2008)

  • 2323

    i. quando si tratta di operare in situazioni i. quando si tratta di operare in situazioni di emergenza;di emergenza;iiii. per attivit. per attivitàà la cui esecuzione la cui esecuzione èènecessaria per prevenire situazioni di necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;organizzare misure di salvataggio;

    Trattasi di caso eccezionale:Trattasi di caso eccezionale:

    Parere della commissione “Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro” inerente concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI

    al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

  • 2424

    iiiiii. quando per l. quando per l’’effettuazione di effettuazione di determinate operazioni rese necessarie determinate operazioni rese necessarie dalla specificitdalla specificitàà del sito o del contesto del sito o del contesto lavorativo lavorativo le attrezzature disponibili o le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercatoragionevolmente reperibili sul mercatonon garantiscono maggiori condizioni di non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.sicurezza.

    Trattasi di caso eccezionale:Trattasi di caso eccezionale:

    Parere della commissione “Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro” inerente concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI

    al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

  • 2525

    A seguito dellA seguito dell’’emanazione del citato parere, si emanazione del citato parere, si èè ritenuto opportuno individuare specifiche ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezzaprocedure operative di sicurezza di tali di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nellnell’’uso, uso, sempre unicamente nei casi gisempre unicamente nei casi giààindicati dalla Commissione consultiva indicati dalla Commissione consultiva permanentepermanente per la salute e sicurezza sul per la salute e sicurezza sul lavoro. Esse costituiscono indicazioni di natura lavoro. Esse costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalitfornire ai medesimi indicazioni circa le modalitààoperative relative alloperative relative all’’utilizzo delle attrezzature utilizzo delle attrezzature nei casi in questione.nei casi in questione.

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la LetterIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Lettera circolare del 10 febbraio 2011, ha a circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanentereso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza per la salute e sicurezza

    sul lavoro, di cui allsul lavoro, di cui all’’articolo 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e articolo 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.is.m.i., che ., che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parereparere sul concetto di sul concetto di ““eccezionaliteccezionalità”à” di di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.lgs.D.lgs. n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone

    con attrezzature di lavoro non previste a tal fine.con attrezzature di lavoro non previste a tal fine.

  • 26

    Deve mettere a disposizione dei Deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai lavoratori attrezzature idonee ai

    fini della salute e sicurezza e fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere. adeguate al lavoro da svolgere.

    Deve prendere le misure Deve prendere le misure necessarie affinchnecessarie affinchéé le le

    attrezzature di lavoro siano attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in installate ed utilizzate in

    conformitconformitàà alle istruzioni dalle istruzioni d’’uso uso ((cfrcfr. art. 71 . art. 71 d.lgs.d.lgs. 81/2008)81/2008)

    OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

  • 27

    La figura riporta La figura riporta unun’’operazione molto operazione molto pericolosa. Nella specie un pericolosa. Nella specie un operatore, al fine di liberare operatore, al fine di liberare ll’’imbracatura incastrata nel imbracatura incastrata nel braccio di una gru sottostante, braccio di una gru sottostante, ha impropriamente utilizzato ha impropriamente utilizzato una benna per elevarsi in una benna per elevarsi in quota.quota.

    ESEMPIO DI CASO NON ECCEZIONALI (1)ESEMPIO DI CASO NON ECCEZIONALI (1)

  • 28

    ESEMPI DI CASI NON ECCEZIONALI (2)ESEMPI DI CASI NON ECCEZIONALI (2)

  • 29

    Fattispecie:Fattispecie:““avendo necessitavendo necessitàà di svolgere dei lavori ad di svolgere dei lavori ad altezza di circa 6 metri, alcuni lavoratori altezza di circa 6 metri, alcuni lavoratori posizionavano un posizionavano un cestellocestello sopra le forche sopra le forche di un muletto, facendosi sollevare verso il di un muletto, facendosi sollevare verso il luogo di lavoro, ma a causa della luogo di lavoro, ma a causa della instabilitinstabilitàà del cesto, che si ribaltava, uno del cesto, che si ribaltava, uno di essi cadeva da un'altezza di circa di essi cadeva da un'altezza di circa cinque metri, battendo il capo in terra e cinque metri, battendo il capo in terra e decedendo per le gravi lesioni patitedecedendo per le gravi lesioni patite””..

    ESEMPIO DI CASO NON ECCEZIONALI (3)ESEMPIO DI CASO NON ECCEZIONALI (3)

    INFORTUNIO MORTALE INFORTUNIO MORTALE –– Corte di Cassazione Corte di Cassazione -- Sezione Quarta Penale, Sentenza 23 Sezione Quarta Penale, Sentenza 23 febbraio 2010, n.7267febbraio 2010, n.7267

  • 30

    Il datore di lavoro aveva fornito al lavoratore normali mezzi per sollevare le persone ad altezza del piano di lavoro; infatti in cantiere era presente un sollevatore idoneo alla lavorazione che doveva essere fatta dal lavoratore ad altezza di cinque metri.Pertanto, la scelta della vittima e del suo compagno di lavoro per accelerare i tempi di lavorazione, visto il momentaneo utilizzo del da parte di altri, di usare in modo improprio il carrello elevatore, doveva essere considerata un'iniziativa del tutto autonoma, abnorme e fuori da alcuna prevedibilità.

    ESEMPIO DI CASO NON ECCEZIONALI (3)ESEMPIO DI CASO NON ECCEZIONALI (3)

    INFORTUNIO MORTALE INFORTUNIO MORTALE –– Corte di Cassazione Corte di Cassazione -- Sezione Quarta Penale, Sentenza 23 Sezione Quarta Penale, Sentenza 23 febbraio 2010, n.7267febbraio 2010, n.7267

  • 31

    Motivazioni condanna:

    quando in un caso come quello di specie, la condotta tenuta dai due lavoratori è del tutto imprevedibile, il rischio che determina non ègovernabile, tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente dei due lavoratori (tra cui la vittima).

    ESEMPIO DI CASO NON ECCEZIONALI (3)ESEMPIO DI CASO NON ECCEZIONALI (3)

    INFORTUNIO MORTALE INFORTUNIO MORTALE –– Corte di Cassazione Corte di Cassazione -- Sezione Quarta Penale, Sentenza 23 Sezione Quarta Penale, Sentenza 23 febbraio 2010, n.7267febbraio 2010, n.7267

  • 3232

    Verifica periodicaVerifica periodicaLE ATTREZZATURE SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHELE ATTREZZATURE SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE

    Verificaannuale

    Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con

    modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego qualicostruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

    Verificaannuale

    Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaformaguidata verticalmente

    VerificabiennalePiattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

    VerificaannualeCarrelli semoventi a braccio telescopico

    VerificabiennalePonti sospesi e relativi argani

    VerificaannualePonti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

    intervento / periodicitàAttrezzatura

  • 3333

    Verifica Periodica Verifica Periodica

    DEFINIZIONEDEFINIZIONEPunto 2 Punto 2 –– Allegato II del DM 11 Aprile 2011Allegato II del DM 11 Aprile 2011

    a) a) Verifica periodica (VP):Verifica periodica (VP): Le VP sono Le VP sono finalizzate ad accertare la conformitfinalizzate ad accertare la conformitààalle modalitalle modalitàà di installazione previste di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni ddal fabbricante nelle istruzioni d’’uso, lo uso, lo stato di manutenzione e stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche origine dal fabbricante e specifiche delldell’’attrezzatura di lavoro, lattrezzatura di lavoro, l’’efficienza efficienza dei dispositivi di sicurezza e di dei dispositivi di sicurezza e di controllo.controllo.

    b) b) Prima verifica periodica (PV):Prima verifica periodica (PV): La PV La PV èèla prima delle verifiche periodiche di cui la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione tecnica di identificazione delldell’’attrezzatura di lavoro.attrezzatura di lavoro.

  • 3434

    Verifica Periodica Verifica Periodica

    documentazione necessariadocumentazione necessaria

    Verifica periodica successiva alla Verifica periodica successiva alla prima (VP): prima (VP): In aggiunta alla documentazione della In aggiunta alla documentazione della PV;PV;Verbale PV;Verbale PV;Eventuali verbali VP;Eventuali verbali VP;Eventuali attestazioni componenti Eventuali attestazioni componenti sostituiti (es. funi, ganci,RC,ecc);sostituiti (es. funi, ganci,RC,ecc);Evidenza formazioneEvidenza formazione--addestramentoaddestramento;;Eventuali misure organizzative (es. Eventuali misure organizzative (es. interferenze, ecc.);interferenze, ecc.);Eventuale indagine supplementareEventuale indagine supplementare

    Prima verifica periodica (PV): Prima verifica periodica (PV): Messa in servizio/immatricolazione;Messa in servizio/immatricolazione;Manuale istruzioni;Manuale istruzioni;Dichiarazione CE attrezzatura di lavoro Dichiarazione CE attrezzatura di lavoro o libretto ENPI/ISPESL;o libretto ENPI/ISPESL;Registro di controllo;Registro di controllo;dichiarazione di corretta installazione dichiarazione di corretta installazione (ove previsto),(ove previsto),diagramma delle portate (ove previsto),diagramma delle portate (ove previsto),diagramma delldiagramma dell’’area di lavoro (ovearea di lavoro (oveprevisto),previsto),

    Articolo 92 Articolo 92 -- Obblighi del coordinatore per lObblighi del coordinatore per l’’esecuzione dei lavori esecuzione dei lavori D.lgs.D.lgs. n. 81/08)n. 81/08)

    ……segnalasegnala al committente o al responsabile dei lavorile inosservanze alleal committente o al responsabile dei lavorile inosservanze alle disposizioni delldisposizioni dell’’articolo articolo 95……....

  • 3535

    Indagine supplementareIndagine supplementare

    DEFINIZIONEDEFINIZIONE

    Punto 2 Punto 2 –– Allegato II del DM 11 Aprile 2011: Allegato II del DM 11 Aprile 2011: Indagine supplementare:Indagine supplementare: AttivitAttivitààfinalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, pfinalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nellrodottisi nell’’utilizzo utilizzo delldell’’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. noncattrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. nonchhéé a stabilire la a stabilire la vita residua in cui la macchina potrvita residua in cui la macchina potràà ancora operare in condizioni di sicurezza con le ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.eventuali relative nuove portate nominali.

    Punto 3.2.3 Punto 3.2.3 –– Allegato II del DM 11 Aprile 2011 :Allegato II del DM 11 Aprile 2011 :Indagine supplementareIndagine supplementare::Nel corso delle verifiche periodiche, Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui

    ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzatoponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al puntlavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera c) , o 2, lettera c) , effettuate secondo le norme tecniche.effettuate secondo le norme tecniche.

  • 3636

    DEFINIZIONI DEFINIZIONI Indagine supplementare. Chi la deve fare?Indagine supplementare. Chi la deve fare?

    INGEGNERE ESPERTO (Punto 5.2.2 della norma INGEGNERE ESPERTO (Punto 5.2.2 della norma UNI ISO 9927UNI ISO 9927--1) 1)

    Chi Chi èè ll’’Ingegnere Esperto? La definizione Ingegnere Esperto? La definizione èècontenuta nellcontenuta nell’’allegato A della ISO 9927allegato A della ISO 9927‐‐1:2009 1:2009 ““(nonch(nonchéé nella precedente UNI ISO 9927nella precedente UNI ISO 9927‐‐1:1997) 1:1997) ““Sono ingegneri pratici in progettazione, Sono ingegneri pratici in progettazione, costruzione o manutenzione degli apparecchi di costruzione o manutenzione degli apparecchi di sollevamento, con conoscenza sufficiente delle sollevamento, con conoscenza sufficiente delle relative norme e regolamenti, che hanno relative norme e regolamenti, che hanno l'attrezzatura necessaria per effettuare l'ispezione e l'attrezzatura necessaria per effettuare l'ispezione e possono giudicare la condizione di sicurezza possono giudicare la condizione di sicurezza dell'apparecchio di sollevamento e decidono quali dell'apparecchio di sollevamento e decidono quali misure devono essere adottate per assicurare un misure devono essere adottate per assicurare un ulteriore funzionamento sicuroulteriore funzionamento sicuro””..

  • 3737

    DEFINIZIONI DEFINIZIONI Indagine supplementare. Chi la deve fare?Indagine supplementare. Chi la deve fare?

  • 3838

    Messa in servizio o immatricolazioneMessa in servizio o immatricolazione

    per sottoporre una attrezzatura di lavoro, riportata in Allegatoper sottoporre una attrezzatura di lavoro, riportata in Allegato VII del VII del D.lgs.D.lgs. n. 81/2008, a n. 81/2008, a PV o VP, PV o VP, èè necessario denunciarne la necessario denunciarne la ““messa in servizio o immatricolazionemessa in servizio o immatricolazione”” della della stessa allstessa all’’INAIL.INAIL.

    ““ Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore data di entrata in vigore del presente decreto, undel presente decreto, un’’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nellattrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’’allegato VII del allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne ddecreto legislativo n. 81/2008, ne dàà immediata comunicazione allimmediata comunicazione all’’INAIL per consentire la INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati;gestione della relativa banca dati;LL’’INAIL assegna allINAIL assegna all’’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavorolavoro”” punto 5.1.1. Dm 11 Aprile 2011punto 5.1.1. Dm 11 Aprile 2011””..

  • 3939

    GLI ATTORIGLI ATTORII titolari della funzione (TDF)I titolari della funzione (TDF)

    Ai sensi dellAi sensi dell’’articolo 71, commi 11 e articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008 12, del decreto legislativo n. 81/2008 ll’’INAIL INAIL èè titolare della prima delle titolare della prima delle verifiche periodicheverifiche periodiche da effettuarsi da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla nel termine di sessanta giorni dalla richiesta; richiesta;

    le ASL sono titolari delle verifiche le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla primaperiodiche successive alla prima, , da effettuarsi nel termine di trenta da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.(giorni dalla richiesta.(Cfr.Cfr. anche art. 2, anche art. 2, comma 1, DM 11 Aprile 2011).comma 1, DM 11 Aprile 2011).

  • 4040

    GLI ATTORIGLI ATTORII Soggetti Abilitati pubblici e privati (SA)I Soggetti Abilitati pubblici e privati (SA)

    articolo 71, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 81/2008:articolo 71, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 81/2008:

    12. 12. Per lPer l’’effettuazione delle verificheeffettuazione delle verifiche di cui al comma 11, di cui al comma 11, le ASL e lle ASL e l’’ISPESL possono ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitatiavvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati . I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e risacquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione;pubblica titolare della funzione;13. Le modalit13. Le modalitàà di effettuazione delle verifiche periodiche di cui alldi effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’’ALLEGATO VII, nonchALLEGATO VII, nonchéé i i criteri per lcriteri per l’’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma preabilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti cedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politicon Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali19, di concerto con il che sociali19, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza perMinistro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra manente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto;mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto;

  • 4141

    GLI ATTORIGLI ATTORIApplicabilitApplicabilitàà delldell’’articolo 26 del articolo 26 del D.LgsD.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con . n. 81/2008 e s.m.i. con

    riferimento alle attivitriferimento alle attivitàà di verifica periodica delle attrezzature di lavorodi verifica periodica delle attrezzature di lavoro

    Le attivitLe attivitàà di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggdi verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione etti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come e dai soggetti abilitati devono intendersi come ““servizi di natura intellettualeservizi di natura intellettuale””, e pertanto, in , e pertanto, in conformitconformitàà alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dellalle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell’’articolo 26, del articolo 26, del D.LgsD.Lgs. n. 81/2008 e . n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello ss.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.tesso articolo.Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazResta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per lione vigente per l’’effettuazione effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, delle verifiche periodiche sono in possesso, ““opeope legislegis””, dei requisiti tecnico professionali di , dei requisiti tecnico professionali di cui allcui all’’articolo 26, comma 1, del articolo 26, comma 1, del D.LgsD.Lgs. n. 81/2008 e . n. 81/2008 e s.m.is.m.i..

    ((cfrcfr. punto 2, Circolare . punto 2, Circolare Min.Min. lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 -- D.M. 11.4.2011 concernente la D.M. 11.4.2011 concernente la Disciplina delle modalitDisciplina delle modalitàà di effettuazione delle verifiche periodiche di cui alldi effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’’Allegato VII del Allegato VII del D.lgs.D.lgs. n. 81/08 nonchn. 81/08 nonchéé i criteri per li criteri per l’’abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13)abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13)

  • 4242

    GLI ATTORIGLI ATTORICosa deve fare un SA nel caso di riscontro di violazioni?Cosa deve fare un SA nel caso di riscontro di violazioni?

    Punto 3.2.2. DM 11 Aprile 2011: Punto 3.2.2. DM 11 Aprile 2011: ““Le eventuali violazioni. riferite al punto 3.1.2. e 3.2.1 devonoLe eventuali violazioni. riferite al punto 3.1.2. e 3.2.1 devonoessere comunicate allessere comunicate all’’organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui arispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e lle disposizioni legislative e regolamentari di regolamentari di recepimentorecepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve esseredelle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve esseresegnalata al soggetto titolare della funzionesegnalata al soggetto titolare della funzione””..

  • 4343

    IL DM 11 APRILE 2011 IL DM 11 APRILE 2011 in sintesi cosa dispone?in sintesi cosa dispone?

    I I requisiti che devono possedere i SA;che devono possedere i SA;

    Gli Gli obblighi, per questi SA, di iscrizione nell, per questi SA, di iscrizione nell’’elenco del TDF; Per il DL di individuare il SA elenco del TDF; Per il DL di individuare il SA allall’’atto della richiesta di verifica periodicaatto della richiesta di verifica periodica

    Le Le definizioni di PV; di VP ed indagine supplementare (Allegato II);di PV; di VP ed indagine supplementare (Allegato II);

    Le Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonchdi effettuazione della prima delle verifiche nonchéé delle verifiche successive delle verifiche successive (Allegato II); abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei (Allegato II); abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti abilitati (Allegato III); soggetti abilitati (Allegato III);

    Le Le procedure amministrative connesse alle verifiche periodiche (messa in servizio, richiestconnesse alle verifiche periodiche (messa in servizio, richiesta a verifica, ecc.)verifica, ecc.)

  • 4444

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA

    MESSA IN SERVIZIO o IMMATRICOLAZIONEMESSA IN SERVIZIO o IMMATRICOLAZIONE

    LA PRIMA VERIFICA PERIODICALA PRIMA VERIFICA PERIODICA

    LE VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMALE VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA

  • 4545

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA

    MESSA IN SERVIZIO o IMMATRICOLAZIONEMESSA IN SERVIZIO o IMMATRICOLAZIONE

    Punto 5.1.1. Punto 5.1.1. –– Allegato II Allegato II -- DM 11 Aprile 2011. DM 11 Aprile 2011. ““l datore di lavoro che mette in servizio, l datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decrsuccessivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, uneto, un’’attrezzatura di lavoro attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nellfra quelle riportate nell’’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dallegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dàà immediata immediata comunicazione allcomunicazione all’’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati.INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati.LL’’INAIL assegna allINAIL assegna all’’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lattrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.avoro.

    EE’’ utile precisare il seguente distinguo tra utile precisare il seguente distinguo tra ““messa in serviziomessa in servizio”” e e ““richiesta di prima verifica richiesta di prima verifica periodicaperiodica””. . L'obbligo di denunciare l'installazione di una macchina al DiparL'obbligo di denunciare l'installazione di una macchina al Dipartimento INAIL territorialmente timento INAIL territorialmente competente discende dal disposto dell'articolo 11, comma 3, del competente discende dal disposto dell'articolo 11, comma 3, del D.P.R. 459/96 (rif. Art. 18 D. D.P.R. 459/96 (rif. Art. 18 D. LgsLgs. 17/10). . 17/10). La denuncia di installazione di una macchina al Dipartimento INALa denuncia di installazione di una macchina al Dipartimento INAIL territorialmente IL territorialmente competente competente non ha il significato di richiesta di prima verificanon ha il significato di richiesta di prima verifica..

  • 4646

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA

    MESSA IN SERVIZIO o IMMATRICOLAZIONEMESSA IN SERVIZIO o IMMATRICOLAZIONE

    La denuncia di installazione di una macchina al Dipartimento INALa denuncia di installazione di una macchina al Dipartimento INAIL territorialmente IL territorialmente competente competente non ha il significato di richiesta di prima verifica.non ha il significato di richiesta di prima verifica.

    ECCEZIONI:Punto 5.1.2. ECCEZIONI:Punto 5.1.2. –– DM 11 Aprile 2011:Per i DM 11 Aprile 2011:Per i carrelli semoventi a braccio carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di Lavoro autosollevanti su colonne,telescopico, le piattaforme di Lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e gli ascensori e montacarichi da cantiere, con cabina/piattaforma guidata verticamontacarichi da cantiere, con cabina/piattaforma guidata verticalmentelmente e gli e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui allidroestrattori a forza centrifuga, di cui all’’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, giallegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, giààmessi in servizio alla data di entrata in vigore del presente demessi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di prima creto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dellverifica periodica costituisce adempimento dell’’obbligo di comunicazione allobbligo di comunicazione all’’INAIL per le INAIL per le finalitfinalitàà di cui al punto 5.1.1..di cui al punto 5.1.1..

  • 4747

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA

    MESSA IN SERVIZIO o IMMATRICOLAZIONE (il modello)MESSA IN SERVIZIO o IMMATRICOLAZIONE (il modello)

  • 4848

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA

    LA PRIMA VERIFICA PERIODICALA PRIMA VERIFICA PERIODICA

    5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per lper l’’esecuzione della prima esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dalldelle verifiche periodiche stabilito dall’’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lafunzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere allvoro deve richiedere all’’INAIL INAIL ll’’esecuzione della prima delle verifiche periodiche. comunicando iesecuzione della prima delle verifiche periodiche. comunicando il luogo presso il quale l luogo presso il quale èèdisponibile ldisponibile l’’attrezzatura per lattrezzatura per l’’esecuzione della verifica.esecuzione della verifica.AllAll’’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzionpubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in e si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura (art. grado di provvedere direttamente con la propria struttura (art. 2, comma 2. DM 11 Aprile 2, comma 2. DM 11 Aprile 2011) nel termine temporale di 60 gg. (2011) nel termine temporale di 60 gg. (CfrCfr. art. 71, comma 11, . art. 71, comma 11, D.lgs.D.lgs. n. 81/2008).n. 81/2008).

  • 4949

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA. ACQUISTO DI GRU A TORRE (SETTORE COSTRLA PRASSI AMMINISTRATIVA. ACQUISTO DI GRU A TORRE (SETTORE COSTRUZIONI UZIONI ––PERIODICITAPERIODICITA’’ ANNUALE)ANNUALE)

    ACQUISTO (es. 20/11/2011)

    MESSA IN SERVIZIO ALL’INAIL

    (30/11/2011)

    Richiesta PV all’INAIL individuando il SA

    (ENTRO IL 30/09/2012)

    NO, in quanto si è avvalsa del SA indicato dal DL il

    quale effettua la PV

    INAIL EFFETTUA PV ENTRO 60 gg?

    RILASCIO VERBALE PV

    Es.30/11/2012

    NO, sono trascorsi 60 gg. Il DL deve avvalersi del SA il

    quale effettua la PV

  • 5050

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA

    LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (esempio)LA PRIMA VERIFICA PERIODICA (esempio)

  • 5151

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA

    LA VERIFICA PERIODICA periodica successiva alla primaLA VERIFICA PERIODICA periodica successiva alla prima

    Punto 5.2.1. Punto 5.2.1. –– DM 11 Aprile 2011 Con la periodicitDM 11 Aprile 2011 Con la periodicitàà prevista dallprevista dall’’allegato VII del decreto allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza dlegislativo n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di el relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio llavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l’’esecuzione delle verifiche esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso ilperiodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale quale èè disponibile disponibile ll’’attrezzatura per lattrezzatura per l’’esecuzione delle stesse.esecuzione delle stesse.AllAll’’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzionpubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in e si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura (art. grado di provvedere direttamente con la propria struttura (art. 2, comma 2. DM 11 Aprile 2, comma 2. DM 11 Aprile 2011) nel termine temporale di 30 gg. (2011) nel termine temporale di 30 gg. (CfrCfr. art. 71, comma 11, . art. 71, comma 11, D.lgs.D.lgs. n. 81/2008).n. 81/2008).

  • 5252

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA

    ATTREZZATURA provvista di verbale PV o VP precedente datato

    30/11/2012*

    Richiesta VP all’ASL/ARPA

    individuando il SA

    (ENTRO IL 30/10/2013)

    NO, in quanto si èavvalsa del SA il quale

    effettua la VPASL EFFETTUA VP

    ENTRO 30 gg?

    RILASCIO VERBALE VP

    NO, sono trascorsi 30 gg. Il DL deve avvalersi del SA il quale effettua

    la VP

    * Ovvero libretto ENPI/ISPESL

  • 5353

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA

    ASPETTI COMUNIASPETTI COMUNIALLA PRIMA VERIFICA PERIODICA O PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMAALLA PRIMA VERIFICA PERIODICA O PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA

    Punto 5.3.1. Punto 5.3.1. –– DM 11 Aprile 2011 Per le operazioni di verifica il datore di lDM 11 Aprile 2011 Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere avoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto. e i a vigilanza di un preposto. e i mezzi necessari per lmezzi necessari per l’’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione;misurazione;5.3.2. La documentazione concernente le verifiche nonch5.3.2. La documentazione concernente le verifiche nonchéé le denunce di cui al decreto le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui allcomunicazioni di messa in servizio di cui all’’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve essere della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo in cui tenuta presso il luogo in cui ll’’attrezzatura viene utilizzata;attrezzatura viene utilizzata;5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL compe5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la tente per territorio la cessazione dellcessazione dell’’esercizio, lesercizio, l’’eventuale trasferimento di proprieteventuale trasferimento di proprietàà delldell’’attrezzatura di lavoro e lo attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per lspostamento delle attrezzature per l’’inserimento in banca dati.inserimento in banca dati.

  • 5454

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA

    Circolare n. 11, del 25 maggio 2012, del Ministero del Lavoro e Circolare n. 11, del 25 maggio 2012, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:delle Politiche Sociali:

    LA RICHIESTA ELA RICHIESTA E’’ CONSIDERATA VALIDA SE:CONSIDERATA VALIDA SE:Ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestaOve trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dellta dell’’impresa utilizzatrice impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell(o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell’’impresa utilizzatrice) o impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;richiedente;Deve riportare lDeve riportare l’’indirizzo completo presso cui si trova lindirizzo completo presso cui si trova l’’attrezzatura di lavoro da verificare, attrezzatura di lavoro da verificare, nonchnonchéé i dati fiscali ( sede legale, codice fiscale, partiva IVA) ed ii dati fiscali ( sede legale, codice fiscale, partiva IVA) ed i riferimenti telefonici;riferimenti telefonici;Deve contenere i dati identificativi dellDeve contenere i dati identificativi dell’’attrezzatura di lavoro, ovvero: tipologia attrezzatura di lavoro, ovvero: tipologia delldell’’attrezzatura di lavoro; matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL oattrezzatura di lavoro; matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti , nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministesospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche ro del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbricSociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;a e costruttore;Deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensiDeve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi delldell’’art.2, comma 2 del DM 11 art.2, comma 2 del DM 11 aprile 2011. Il datore dovraprile 2011. Il datore dovràà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nellindividuare tale soggetto tra quelli iscritti nell’’elenco locale elenco locale delldell’’ASL/INAILASL/INAILData di richiesta (VARIA A SECONDA DEL MEZZO DI TRASMISSIONE es.Data di richiesta (VARIA A SECONDA DEL MEZZO DI TRASMISSIONE es. fax, pec, fax, pec, A.R.,ecc.)A.R.,ecc.)

    ASPETTI COMUNIASPETTI COMUNIALLA PRIMA VERIFICA PERIODICA O PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMAALLA PRIMA VERIFICA PERIODICA O PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA

  • 5555

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA

    Circolare Circolare Min.Min. lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 -- D.M. 11.4.2011 concernente la D.M. 11.4.2011 concernente la ““Disciplina delle Disciplina delle modalitmodalitàà di effettuazione delle verifiche periodiche di cui alldi effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’’Allegato VII del Allegato VII del D.lgs.D.lgs. n. 81/08 n. 81/08

    nonchnonchéé i criteri per li criteri per l’’abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13,abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13,

    Richiesta per piRichiesta per piùù attrezzature;attrezzature;Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso (uso (cfrcfr. anche art.72, . anche art.72, comma 2, comma 2, D.lgs.D.lgs. n. 81/2008);n. 81/2008);Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattivitAttrezzature di lavoro soggette a periodi di inattivitàà;;Spostamento di attrezzature di lavoroSpostamento di attrezzature di lavoro

    ASPETTI COMUNIASPETTI COMUNIALLA PRIMA VERIFICA PERIODICA O PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMAALLA PRIMA VERIFICA PERIODICA O PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA

  • 5656

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA

    Raccordo con la disciplina Raccordo con la disciplina previgenteprevigente al D.M. 11.04.2011 al D.M. 11.04.2011

    in materia di verifiche in materia di verifiche periodiche delle attrezzature periodiche delle attrezzature

    di lavorodi lavoroPer le attrezzature di lavoro, riportate Per le attrezzature di lavoro, riportate

    nellnell’’Allegato VII del Allegato VII del D.LgsD.Lgs. n. . n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in 81/2008 e s.m.i., fabbricate in

    attuazione di direttive comunitarie attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si di prodotto e marcate CE, si

    procederprocederàà secondo le modalitsecondo le modalitààindicate di seguitoindicate di seguito..

  • 5757

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA MACCHINE PROVVISTE DI MARCATURE CE MACCHINE PROVVISTE DI MARCATURE CE -- MESSE IN SERVIZIO PRIMA DELLMESSE IN SERVIZIO PRIMA DELL’’ENTRATA ENTRATA

    IN VIGORE DEL DM 11 APRILE 2011IN VIGORE DEL DM 11 APRILE 2011

    In caso di attrezzature di lavoro di nuova In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme (piattaforme autosollevantiautosollevanti su colonne, carrelli su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantieremontacarichi da cantiere, , idroestrattoriidroestrattori a forza a forza centrifuga) e gicentrifuga) e giàà in servizio alla data di entrata in in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dalldecorsi i termini previsti dall’’Allegato VII del Allegato VII del D.LgsD.Lgs. . n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica deve richiedere la prima verifica periodica allall’’INAIL, secondo la procedura prevista dal punto INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2 dell5.1.2 dell’’Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, del punto citato, ““la richiesta di prima verifica la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dellperiodica costituisce adempimento dell’’obbligo obbligo di comunicazione alldi comunicazione all’’INAILINAIL””. L. L’’INAIL provvederINAIL provvederààallall’’effettuazione della prima verifica periodica effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalitsecondo i tempi e le modalitàà previsti dal D.M. previsti dal D.M. 11.04.2011.11.04.2011.Circolare Circolare Min.Min. lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 -- D.M. D.M. 11.4.201111.4.2011

  • 5858

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA

    seseLL’’INAIL ex ISPESL ha giINAIL ex ISPESL ha giàà provveduto alla provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle verifiche secondo a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997;M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997;Se prima della data di entrata in vigore del Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.201 1, lD.M. 11.04.201 1, l’’attrezzatura di lavoro era attrezzatura di lavoro era gigiàà stata sottoposta a verifiche periodiche stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n. stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97;162054/97;

    ll’’attrezzatura di lavoro continuerattrezzatura di lavoro continuerààad essere sottoposta alle verifiche ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla primaperiodiche successive alla primaCircolare Circolare Min.Min. lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 -- D.M. D.M. 11.4.201111.4.2011

    MACCHINE PROVVISTE DI MARCATURE CE MACCHINE PROVVISTE DI MARCATURE CE -- MESSE IN SERVIZIO PRIMA DELLMESSE IN SERVIZIO PRIMA DELL’’ENTRATA ENTRATA IN VIGORE DEL DM 11 APRILE 2011IN VIGORE DEL DM 11 APRILE 2011

  • 5959

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA ponteggi sospesi motorizzatiponteggi sospesi motorizzati

    per le quali il datore di lavoro avesse giper le quali il datore di lavoro avesse giàà provveduto a comunicare la messa in provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialiservizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

    si possono individuare i seguenti casi:si possono individuare i seguenti casi:a) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha gia) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha giààprovveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 adprovveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 adeffettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 9 del 12.01.2001, ldel 12.01.2001, l’’attrezzatura di lavoro verrattrezzatura di lavoro verràà sottoposta alle sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicitpreviste dal regime delle periodicitàà stabilite dallstabilite dall’’Allegato VII del Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto llibretto l’’attrezzatura sarattrezzatura saràà sottoposta alla prima delle verifiche sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalitperiodiche secondo le modalitàà previste dal D.M. 11.04.2011..previste dal D.M. 11.04.2011..Circolare Circolare Min.Min. lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 -- D.M. 11.4.2011D.M. 11.4.2011

  • 6060

    LA PRASSI AMMINISTRATIVA LA PRASSI AMMINISTRATIVA

    rimangono soggette al rimangono soggette al previgenteprevigente regime regime omologativoomologativo. Al termine dell. Al termine dell’’iter iter omologativoomologativo, , effettuato in via esclusiva effettuato in via esclusiva dall’INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.successive alla prima.Le attrezzature che non abbiano subito Le attrezzature che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgenteprevigente regime di collaudo. Al termine del regime di collaudo. Al termine del collaudo, da effettuarsi secondo le procedure collaudo, da effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982, dette attrezzature del D.M. 04.03.1982, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.periodiche successive alla prima.Circolare Circolare Min.Min. lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 lavoro, 13 agosto 2012, n. 23 -- D.M. D.M. 11.4.201111.4.2011

    MACCHINE MACCHINE NONNON PROVVISTE DI MARCATURE CE PROVVISTE DI MARCATURE CE -- MESSE IN SERVIZIO PRIMA MESSE IN SERVIZIO PRIMA DELLDELL’’ENTRATA IN VIGORE DEL DM 11 APRILE 2011ENTRATA IN VIGORE DEL DM 11 APRILE 2011

  • 6161

    FINE PARTE PRIMAFINE PARTE PRIMA