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I DEBITI

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Classificazione, rilevazione e valutazione dei debiti

I DEBITI

• Rappresentano obbligazioni a pagare importi definiti ad una data stabilita

• Sono riepilogati in bilancio nella classe D del passivo patrimoniale

• La classificazione è prevalentemente per natura del soggetto creditore.

• Per ogni voce devono essere dettagliati gli importi esigibili oltre il termine dell’esercizio successivo.

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STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) Patrimonio Netto

B) Fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto per lavoro subordinato

D) Debiti 1. obbligazioni; 2. obbligazioni convertibili; 3. debiti verso soci per finanziamenti; 4. debiti verso banche; 5. debiti verso altri finanziatori; 6. acconti; 7. debiti verso fornitori; 8. debiti rappresentati da titoli di credito; 9. debiti verso imprese controllate; 10. debiti verso imprese collegate; 11. debiti verso controllanti; 11-bis debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 12. debiti tributari; 13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14. altri debiti.

E) Ratei e risconti

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Momento di iscrizione

Il debito deve essere iscritto quando i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono trasferiti.

Quando avviene il trasferimento dei rischi e benefici?

• Per l’acquisto di beni si realizza con il passaggio del titolo di proprietà (generalmente coincide con il momento di ricevimento del bene)

• Per i servizi si realizza quando la prestazione è stata effettuata.

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Rilevazione iniziale e valutazione successiva: il criterio del costo ammortizzato

D.Lgs. n. 139/2015 , art. 2426, n. 8

• Per i bilanci che iniziano dal 1° gennaio 2016, i debiti si devono valutare «secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale».

• Inizialmente: i debiti dovranno essere iscritti al valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni derivanti dalla transazione che ha generato il debito.

• Sono considerati costi di transazione le commissioni e gli onorari pagati a consulenti, mediatori finanziari e notai, i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti.

• L’ammortamento dei costi di transazione integra gli interessi passivi calcolati al tasso nominale.

Segue…

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La considerazione del valore attuale

Art. 2426, 1° comma, n. 8

Occorre tenere conto del «fattore temporale» nella valutazione dei debiti.

Come?

• In sede di rilevazione iniziale si deve CONFRONTARE il tasso di interesse contrattuale con i tassi di interesse di mercato.

• Tasso di interesse di mercato tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame.

Segue…

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Il tasso contrattuale DIVERGE dal tasso di mercato, quando:

• nel caso di debiti finanziari, quando la società ottiene dei finanziamenti a tasso agevolato (o da altre società del gruppo o grazie a contributi pubblici);

• nel caso di debiti commerciali, quando la società ottiene delle dilazioni significative dal fornitore senza applicazione di interessi espliciti o con interessi a tassi agevolati.

In questo caso:

Il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito.

[Il valore di iscrizione iniziale del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione come definiti in precedenza.]

La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a Conto Economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

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Disposizioni transitorie per l’applicazione del criterio del costo ammortizzato e possibili deroghe

La società può semplificare i criteri di valutazione in 3 casi:

• L’art. 12 del D.Lgs. n. 139/2015 permette di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai debiti già esistenti in bilancio alla data del 1° gennaio 2016.

• Il criterio della irrilevanza. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

• Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese possono non applicare il criterio del costo ammortizzato e del «fattore temporale». Per esse, molto semplicemente, i debiti potranno apparire in bilancio al loro valore nominale.

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Casi particolari

1. Debiti da estinguersi tramite beni in natura devono essere valutati al valore di mercato dei beni da consegnare come pagamento.

2. Debiti, sia per capitale che per eventuali interessi relativi, soggetti a condizione sospensiva non essendo ancora certi fino all’avverarsi della condizione, sono iscritti tra fondi rischi se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione.

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Contenuto della nota integrativa

L’art 2427 c.c. , richiede di indicare:

• I criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore;

• Le variazioni intervenute da un esercizio all’altro;

• Distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali;

• la suddivisione degli interessi passivi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri;

• le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

• I finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

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L’OIC 19, richiede di indicare:

• la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale;

• il tasso di interesse applicato ai prestiti obbligazionari

• la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire ed acconti corrisposti in corso d’opera a fronte di lavori eseguiti;

• la suddivisione dei debiti verso banche tra: i debiti per conto corrente, debiti per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine;

• la natura dei creditori e la composizione della voce D14 «altri debiti»;

• l’ammontare dei debiti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul Conto Economico;

• il riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società.

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Obbligazioni e obbligazioni convertibili

• Forma di finanziamento a medio lungo termine, alla quale possono far ricorso le società per azioni e le società in accomandita per azioni.

• I debiti inseriti in questa voce sono i debiti della società verso coloro che hanno sottoscritto o acquistato successivamente le obbligazioni emesse.

Obbligazioni convertibili

Strumento finanziario derivato Contratto primario + Lo strumento finanziario derivato incorporato (opzione di conversione in azioni) deve essere scorporato ai sensi del documento OIC sugli «Strumenti finanziari derivati».

Criterio del costo ammortizzato

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Le fasi del prestito obbligazionario

• Emissione (e sottoscrizione) del prestito: • alla pari; • sotto la pari; • sopra la pari.

• Collocamento delle obbligazioni sul mercato in una data:

• coincidente con la data di decorrenza degli interessi; • anteriore rispetto alla data di decorrenza degli interessi; • successiva rispetto alla data di decorrenza degli interessi.

Liquidazione e pagamento degli interessi periodici;

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I prestiti obbligazionari convertibili

• Caratteristiche: • deliberazione dell’assemblea straordinaria;

• contestuale aumento formale del capitale sociale.

• Condizioni essenziali: • il capitale sociale deve essere interamente versato da parte dei soci;

• le obbligazioni non possono essere emesse sotto la pari.

• Rimborso del prestito:

• estrazione a sorte delle obbligazioni da rimborsare; • rimborso proporzionale del V.N. di tutte le obbligazioni; • mediante acquisto delle obbligazioni sul mercato.

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Riacquisto sul mercato di obbligazioni

• Se la società riacquista sul mercato proprie obbligazioni contabilmente l’operazione si rappresenta come se si fosse rimborsata quella parte di prestito.

Debito obbligazionario corrispondente alle obbligazioni riacquistate cancellato dallo Stato Patrimoniale, a fronte della riduzione di liquidità per il riacquisto.

• La differenza tra valore contabile del debito e l’esborso di liquidità rilevata nel Conto Economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari.

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• Si qualificano come tali avendo riguardo all’esistenza di un obbligo di restituzione (OIC 19).

• Si devono indicare in prospetto «i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori».

Debiti verso soci per finanziamenti

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• L’ottenimento di finanziamenti bancari a lungo termine dipende dal rispetto di alcuni parametri finanziari, i cosiddetti covenant.

• Se tali parametri non vengono rispettati, ciò comporta penalizzazioni in termini di tassi di interesse applicati o richiesta di rimborso a breve termine.

• OIC 19: nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, tale da comportare la immediata esigibilità del debito, «essa classifica il debito come esigibile entro l’esercizio».

Debiti verso banche Nei debiti verso banche si riepilogano i conti riferiti alle forme tecniche di finanziamento bancario: • mutui, anticipazioni, aperture di credito, ecc.

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OIC 19: Trattamento contabile del prefinanziamento.

In attesa dell’erogazione di un prestito a lungo termine (es. un finanziamento da parte di enti pubblici), gli istituti bancari anticipano la liquidità mediante un prestito ponte, destinato poi ad essere sostituito dal prestito a lungo termine.

Il prestito a breve, ottenuto mediante apertura di credito, è classificato come importo esigibile oltre l’esercizio successivo, se: • Il prestito viene assunto specificamente

come prefinanziamento nel periodo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il completamento delle formalità, esperite le quali l’istituto finanziatore effettua l’erogazione del mutuo.

• Il prestito dovrà, a norma del contratto di apertura di credito, essere rimborsato alla banca che ha concesso il prestito a breve direttamente dall’istituto che effettua il finanziamento a medio o lungo termine all’atto dell’erogazione del mutuo.

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Debiti per finanziamenti ricevuti da parte di soggetti non bancari e non soci, quali ad esempio società di factoring, commercial papers, enti pubblici.

Debiti verso altri finanziatori

Acconti Tale voce raccoglie gli anticipi ricevuti da clienti (già fatturati o da fatturare) finché l’anticipo non è stornato per l’emissione della fattura definitiva. Debiti verso fornitori Riguardano gli acquisti di beni e servizi che hanno trovato come contropartita un costo.

Devono essere iscritti portando a sottrazione le riduzioni di debito per sconti, abbuoni, premi e resi eventualmente concessi.

Comprendono ovviamente anche le fatture da ricevere.

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Cambiali passive commerciali e cambiali finanziarie.

Gli importi iscritti in questa voce potrebbero trovare collocazione anche in altre voci.

«Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia

necessario alla comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto».

Debiti rappresentati da titoli di credito

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Accolgono sia debiti commerciali sia debiti di finanziamento contratti dalla società nei confronti delle controllate, collegate, controllanti.

La distinta indicazione dei debiti verso questi enti discende dalla volontà del legislatore di porre in evidenza i rapporti entro il gruppo.

Debiti verso controllate, collegate, controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Debiti tributari Questa voce comprende i debiti per i vari tributi dovuti dall’azienda: imposte sul reddito (IRES-IRAP), IVA, ICI, ecc.

Non comprendono debiti per imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza voce B.2 del passivo «fondi per rischi ed oneri».

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale Comprende i debiti verso INPS, INAIL, ENASARCO ed altri istituti di categoria per somme ancora da versare.

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• Debiti verso dipendenti, inclusivi anche delle ferie maturate e non godute. (es. le ferie sono retribuite e maturano per competenza. Se in un esercizio non sono state sfruttate dai dipendenti, rinviandole ad esercizi successivi, l’azienda deve comunque stanziare il costo corrispondente).

• Debiti verso obbligazionisti per interessi maturati e obbligazioni estratte e debiti verso soci per dividendi da distribuire o rimborsi di capitale.

• Debiti verso amministratori e sindaci. (OIC 19)

Altri debiti

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Il concetto di ristrutturazione dei debiti

«Il creditore, per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso,

concessione che altrimenti non avrebbe accordato».

Beneficio per il debitore Perdita per il creditore

Compensata dal recupero delle condizioni

di equilibrio del debitore, tali da permettere

l’adempimento del resto degli impegni presi

con il creditore.

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QUANDO?

• il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria tale da non permettere il regolare adempimento delle proprie obbligazioni;

• il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto che gli causa una perdita.

TIPI DI DEBITO

• Di finanziamento

• Di fornitura

• Di natura tributaria o previdenziale

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La concessione può riguardare:

• l’ammontare del capitale da rimborsare (valore a scadenza del debito);

• l’ammontare degli interessi maturati (anche moratori) e non ancora pagati;

• l’ammontare degli interessi che matureranno dal momento della concessione fino al momento dell’estinzione dell’obbligazione (interessi maturandi);

• la tempistica originaria dei pagamenti (a titolo di capitale e/o interessi) che il debitore avrebbe dovuto effettuare, con lo spostamento in avanti delle scadenze;

• accettare in pagamento, quale modalità di estinzione parziale del debito, un’attività il cui valore risulti inferiore rispetto al valore contabile del debito.

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La Legge Fallimentare prevede tre istituti, volti a salvaguardare la continuità aziendale evitando la liquidazione della combinazione produttiva:

• l’accordo stragiudiziale, che non prevede alcuna azione specifica da parte del Tribunale ma si risolve nell’autonoma contrattazione tra impresa in crisi e creditori per ottenere benefici finanziari stabilendo la non applicabilità dell’azione revocatoria «sugli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore…»

• l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il quale dispone che «l’imprenditore in stato di crisi può domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori…». In questo caso il tribunale interviene per omologare l’accordo.

• il concordato preventivo, il quale prevede che «l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano» contenente le proposte per il soddisfacimento dei creditori. Trattandosi di vera e propria procedura concorsuale, il tribunale interviene in misura più incisiva.

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Il momento del perfezionamento giuridico

Perché ci interessa? Per gli effetti contabili e i riflessi di bilancio. • in caso di concordato preventivo, il perfezionamento coincide con la data

in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale; • in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, il perfezionamento

coincide con la data in cui l’accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l’accordo preveda che la sua efficacia sia subordinata all’omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell’omologa;

• in caso di piano di risanamento attestato, qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, il perfezionamento coincide con la data di adesione dei creditori;

• in caso di altre operazioni di ristrutturazione del debito, diverse rispetto a quelle esplicitamente previste dalla legge fallimentare, il perfezionamento coincide con la data di perfezionamento dell’accordo tra le parti.

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Consistono sia in impatti contabili sia in informativa integrativa.

Perché la ristrutturazione produca impatti contabili si richiedono congiuntamente due condizioni:

• Che l’accordo di ristrutturazione sia perfezionato dal punto di vista giuridico;

• Che l’effetto di tale accordo consista nella riduzione del debito per effetto della applicazione del criterio di valutazione dei debiti applicato.

In assenza anche di una sola delle due condizioni, le ristrutturazioni origineranno solo informazioni da inserire in Nota Integrativa.

I riflessi contabili

Si parlerà di rinegoziazioni

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Quando si producono gli effetti?

Dipende dalla

VALUTAZIONE DEI DEBITI

COSTO AMMORTIZZATO VALORE NOMINALE

• Effetto contabile : casi di riduzione del debito esistente, sotto forma di capitale o di debiti per interessi già maturati

• Nessun effetto contabile: riduzione interessi da maturare e dilazione nella tempistica dei pagamenti

Riduzione del valore attuale del debito in tutti i casi, con conseguente riflesso contabile.

Utile da ristrutturazione

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Effetti della ristrutturazione nel caso di valutazione al valore nominale

EFFETTI CONTABILI, quando?

1. Riduzione dell’ammontare del capitale da rimborsare

2. Riduzione dell’ammontare degli interessi maturati e non ancora pagati

Un riscadenzamento del debito può portare anche ad una riclassificazione nel bilancio dalla classe dei debiti esigibili entro il prossimo esercizio a quella dei debiti esigibili oltre il prossimo esercizio.

Debiti per interessi passivi xxxxxxx

Utile da ristrutturazione (C.E.) xxxxxxx

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Effetti della ristrutturazione nel caso di valutazione al costo ammortizzato

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Contabilmente.. Si dovrà rilevare la riduzione del debito al netto dei costi di transazione. La differenza è rilevata quale provento finanziario da ristrutturazione.

Ad ogni fine esercizio si provvederà quindi a incrementare il valore del debito per gli interessi calcolati al TIR e ridurlo per ogni pagamento per rimborsi effettuati.

Debito finanziamento vecchio xxxxx

Banca c/c per oneri di transazione xxxxx

Proventi finanziari xxxxx

Debiti finanziamento nuovo xxxxx

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Altre modalità di ristrutturazione dei debiti

- L’ estinzione del debito mediante conversione in capitale, che si sostanzia in un aumento di capitale sociale tipicamente pari al debito che viene così annullato;

- L’ estinzione del debito mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile, dove l’aumento del capitale sociale diviene quindi solo eventuale ed effettuabile in un momento successivo dopo la conversione del prestito;

- La rinuncia di crediti da parte del socio/creditore, caso in cui il debito si annulla a fronte di riserva di capitale come posta del netto

- La estinzione del debito con cessione di attività direttamente ai creditori o dopo preventiva dismissione del bene e conseguente uso del ricavato a rimborso del debito.

Contabilmente ciò implica la rilevazione di una plus(minus)valenza come componente reddituale per la differenza tra:

il valore del debito annullato e il valore contabile dell’attività ceduta

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I costi connessi alla ristrutturazione

• Costi di consulenza professionale quali spese legali e notarili;

• Compensi per soggetti incaricati della predisposizione del piano e per professionisti incaricati dell’attestazione della validità del piano;

• Compensi per attività di due diligence;

• Commissioni e oneri per servizi finanziari.

Compensi

Retainer fee Success fee

Componente dovuta Componente di remunerazione eventuale (fissa o variabile) riconosciuta solo al verificarsi di alcune

condizioni (es. sottoscrizione dell’accordo).

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• Per le società che applicano il costo ammortizzato:

I costi di transazione sostenuti riducono il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito

• Per le società che non applicano il costo ammortizzato:

I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito.

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Informazione integrativa sulle ristrutturazioni dei debiti

L’informazione in Nota Integrativa.

OBIETTIVO: spiegare ai lettori le cause della difficoltà finanziaria, le sue vie di soluzione e la persistenza dei presupposti della continuità aziendale.

QUANDO:

• Nell’esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore per la ristrutturazione del debito;

• Nell’esercizio in cui la ristrutturazione del debito diviene efficace tra le parti, momento nel quale si possono manifestare gli effetti contabili.

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L’informativa integrativa riguarda:

• Lo stato di difficoltà finanziaria, le cause relative ed una chiara ed esaustiva rappresentazione dell’esposizione debitoria;

• La chiara indicazione nella Nota Integrativa e/o nella Relazione sulla Gestione della importanza della ristrutturazione per la salvaguardia della continuità gestionale;

• I tratti principali dell’operazione di ristrutturazione del debito e dei relativi effetti sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito, evidenziando i valori di tali indicatori prima e dopo la ristrutturazione.

Si devono poi evidenziare:

• I proventi e/o oneri derivanti dalla ristrutturazione iscritti nel Conto Economico;

• Per gruppo di debiti le modalità di ristrutturazione seguite;

• Il beneficio a Conto Economico derivante dalla ristrutturazione;

• La durata residua del debito ante e post-ristrutturazione;

• Il tasso contrattuale ante e post-ristrutturazione e il tasso d’interesse effettivo dell’operazione ante e post-ristrutturazione;

• La natura e l’ammontare dei costi connessi all’operazione mdi ristrutturazione.