P. Russo 1 I valori aziendali Il sistema dei valori finanziari ed economici.
I REATI ECONOMICI FINANZIARI - Maria Bruccoleri...I REATI ECONOMICI FINANZIARI AGGIOTAGGIO Studio...
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I REATI ECONOMICI
FINANZIARI
AGGIOTAGGIO
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PREMESSA
Nello specifico settore dei reati finanziari, il legislatore è stato, in quest’ultimo
decennio, assai prolifico. Le diverse modifiche legislative, spesso legate a fatti
di cronaca, hanno alternato sostanziali depenalizzazioni ad aumenti di pena
improvvisi, talvolta , persino eccessivi. Peraltro, la crisi economica ha avuto
una notevole incidenza circa la sussistenza dei reati tributari e finanziari
commessi dall’imprenditore.
In questa sede, ci occuperemo dei più importanti reati finanziari:
1) Insider trading o abuso di mercato: commesso da chi utilizza
informazioni privilegiate, ovvero, non di pubblico dominio, al fine di trarne
un vantaggio.
2) Aggiotaggio: diffusione di notizie false al fine di determinare rialzi o
ribassi dei prezzi in borsa, allo scopo di trarne un guadagno.
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PRINCIPALI REATI FINANZIARI Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.; Art. 501 c.p.; 185 TUF)
Cartello (Normativa antitrust nazionale e internazionale)
Contrabbando
Contrasto di interessi
Criminalità economica
Falso il bilancio
Fondo nero
Front running
High frequency trading
Insider trading (Art. 181 TUF)
Manipolazione del mercato
Riciclaggio di denaro (Art. 648 bis c.p.)
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AGGIOTAGGIO IMP: in tema di aggiotaggio si registra, a differenza di quanto accade per l’insider trading,
una esigua produzione scientifica.
Tale reato è stato trascurato, anche, dagli organi legislativi europei in quanto, fino alla direttiva
2003/6/CE, non vi era un corpo di norme unitario che lo regolasse.
l’aggiotaggio ha quale scopo quello di cambiare il prezzo del titolo su un mercato
finanziario, oppure la percezione del valore fondamentale del titolo, da parte degli agenti
sul mercato. Ciò può avvenire secondo due modalità:
1. MANIPOLAZIONE OPERATIVA (market based manipulation)
2. MANIPOLAZIONE INFORMATIVA (information based manipulation)
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MANIPOLAZIONE OPERATIVA
• Si realizza direttamente sui mercati
finanziari mediante l’effettuazione di
operazioni di negoziazione, anche,
simulate.
• I prezzi possono essere alterati sia con
operazioni effettive sia con operazioni
fittizie.
• Alcuni prezzi hanno un’importanza
informativa superiore agli altri, come il
prezzo di apertura e chiusura.
• La concentrazione della proprietà, la
capitalizzazione e la liquidità sono
elementi che impattano sulla probabilità
che su un titolo quotato vi siano alcuni
comportamenti manipolativi.
MANIPOLAZIONE INFORMATOVA
Si concreta nella diffusione di
informazioni false o tendenziose,
riguardanti la società emittente i
titoli quotati sui mercati
finanziari.
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INFORMATION BASED MANIPULATION
• Si tratta di quei casi collegati al ruolo fondamentale che le
informazioni svolgono per qualsiasi investimento finanziario.
Una fattispecie tipica di tale manipolazione di mercato consiste
nella diffusione di comunicazioni false su eventi societari o
sulla situazione della società, con lo scopo di influenzare i prezzi
dei titoli quotati.
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INFORMATION BASED MANIPULATION
NEL 2001:
• Gli analisti finanziari furono accusati di essere al
centro di pesanti conflitti di interesse, a causa dei
report e delle raccomandazioni d’investimento da essi
forniti.
• La crisi generalizzata dei mercati finanziari di tutto il
mondo, dopo lo scoppio della bolla speculativa del 2000,
ha determinato una crisi di fiducia nei reports emanati
dalle banche d’affari.
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IL RUOLO DEGLI ANALISTI FINANZIARI
Si tratta di soggetti che possono trovarsi in una situazione
di conflitto di interessi, in quanto si trovano ad esercitare
almeno un’altra delle seguenti funzioni:
Attività di investiment banking
Prestazione di servizi di commercial banking
Brokeraggio
Emissione di strumenti derivati, le cui attività sottostanti
sono i titoli della società oggetto di studio.
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Nel 2002 le dieci banche di maggior prestigio
statunitensi hanno pagato una multa di 1.435
milioni di dollari, di cui 900 milioni per avere
ingannato gli investitori con ricerche di dubbia
attendibilità, 450 milioni per finanziare l’attività
di ricerca indipendente e 85 milioni per la
formazione.
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DIFFERENZE TRA ABUSO DI INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE E AGGIOTAGGIO
Insider trading
• L’agente cerca di non far percepire
la propria presenza sul mercato;
• La condotta è sempre basata sullo
sfruttamento di un’informazione
privilegiata;
• Gli agenti operano sempre nella
direzione che il valore
dell’informazione in loro possesso
determina sui prezzi dei titoli.
Abuso di informazioni
privilegiate
• L’agente è interessato a rendere
pubblica, al mercato, la propria
condotta;
• Non necessariamente la
condotta si basa sullo
sfruttamento di informazioni
privilegiate;
• La direzione dell’operatività non
è univoca.
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IL RUOLO DELLA CONSOB
Ha definito una procedura che consente l’individuazione di
una potenziale presenza, sul mercato, di fenomeni di insider
trading o aggiotaggio.
Tale procedura dovrebbe mettere in luce, per ogni titolo, la
presenza di qualche anomalia di mercato (c.d. failure)
La Consob individua variabili finanziarie che diventano “alert”
di possibili fenomeni di abuso di mercato
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VARIABILI FINANZIARIE
• Volumi di negoziazione del titolo.
• Rendimenti del titolo.
• Concentrazione di mercato statica, intesa come il
numero degli intermediari e la relativa quota-parte dei
volumi negoziati.
• Concentrazione di mercato dinamica, ovvero,
l’andamento della quota-parte dei volumi di
negoziazione di ciascun intermediario su uno specifico
titolo.
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UNA PROCEDURA DI MARKET ABUSE
DETECTION PRODUCE UN
ALERT
QUANDO L’ANDAMENTO OSSERVATO DELLA
VARIABILE FINANZIARIA DESCRITTA NON RISULTA
COERENTE CON LE IPOTESI PREDITTIVE DEL
SOTTESO MODELLO DI RIFERIMENTO
IDENTIFICATE MEDIANTE SOGLIE DINAMICHE
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I RISULTATI OTTENUTI
A partire dalla L. n. 157/1991 la Consob ha segnalato alla
autorità giudiziaria oltre 140 casi di abuso di mercato.
L’azione di vigilanza avviene per mezzo di:
1. Strumenti operativi: analisi dell’operatività degli
intermediari, dei registri degli ordini e delle operazioni
e la ricerca di notizie sull’emittente:
2. Strumenti di analisi: valutano l’obiettivo di valutare
l’impatto economico di una condotta di abuso di
mercato, sull’integrità dei mercati e l’eventuale danno
agli investitori.
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VANTAGGI DEL MARKET ABUSE
DETECTION
• STRUMENTO EFFICACE PER UN CORRETTO
SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI
ASSEGNATI DAL LEGISLATORE ALLE AUTORITA’
DI VIGILANZA
CONSENTE DI ACCERTARE LA POTENZIALE
PRESENZA DI ABUSI DI MERCATO
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LA NORMATIVA A LIVELLO EUROPEO
• DIRETTIVA 89/592/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989:
coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da
persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading);
• DIRETTIVA 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
28 gennaio 2003: informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato;
• DIRETTIVA 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003:
definizione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e
la definizione di manipolazione del mercato.
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LA NORMATIVA A LIVELLO EUROPEO
• DIRETTIVA 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003:
corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e
comunicazione al pubblico di conflitti di interesse;
• REGOLAMENTO (CE) n. 2273/2003 della Commissione del 22
dicembre 2003: deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie
per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari.
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LA NORMATIVA A LIVELLO EUROPEO
• REGOLAMENTO UE N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16/04/2014, che ha stabilito l’abrogazione della Direttiva
2003/6/CE con effetto dal 3/7/2016. Si salda con la disciplina della
Direttiva 2014/57/UE, adottata il 16/04/2014 dal Parlamento Europeo e
dal Consiglio.
La manifestazione di riforma è volta a capovolgere il rapporto tra
sanzione penale e amministrativa delineata dalla Direttiva 2003.
Le principali fattispecie di abusi di mercato, nei casi più gravi e se
commessi con dolo, devono essere sanzionate a titolo di reato e le
relative sanzioni devono essere effettive, proporzionate e
dissuasive.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 501 c.p.
“Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate
o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci ovvero dei valori
ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
cinquecentosedici euro a venticinquemilaottocentoventidue euro [501bis].
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono
raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o
largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta
nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici[28, 32quater, 518]”.
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AGGIOTAGGIO
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AGGIOTAGGIO
RIFERIMENTI NORMATIVI
ART. 2637 c.c.
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“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,
quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico
ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni”.
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AGGIOTAGGIO
RIFERIMENTI NORMATIVI
ART. 185 TUF
“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a
provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del
colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a),
numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e
dell’arresto fino a tre anni”.
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CRONOSTORIA DEL REATO
IMP: In un primo momento, il legislatore, con la modifica del d.lgs. 61 del 2002, aveva riunito
nell’art. 2637 c.c. le tre ipotesi di aggiotaggio extra codicem (penale): 1) aggiotaggio bancario;
2) aggiotaggio su strumenti finanziari; 3) manovre fraudolente sui titoli della società.
Legge comunitaria 18.04.2005, n. 62: ha ristretto l’ambito di applicazione dell’art. 2637 c.c.
agli strumenti finanziari NON quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
CONSEGUENZE:
Gli strumenti finanziari quotati divengono oggetto materiale del nuovo delitto di cui all’art.
185 (Manipolazione del mercato), e del nuovo illecito amministrativo di cui all’art. 187 bis d.lgs.
N. 58 del 1998 e succ. mod.
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RILIEVI SANZIONATORI
Con l’entrata in vigore della L. n. 62/2005, i penalisti hanno proceduto ad una attenta
rivisitazione della problematica relativa ai rapporti fra illecito penale e illecito amministrativo, i
cui reciproci confini appaiono sempre più sfumati, aprendo la strada alla elaborazione di nuovi
concetti nel quadro di una “seducente” teoria generale dell’illecito.
IMP: La Cassazione (sent. 3.5.2006, n. 15199), ha rilevato come “l’intero intervento
sanzionatorio, nella materia del c.d. market abuse, si caratterizzi per una ricorrente replica di norme
incriminatrici penali in identici illeciti amministrativi”.
CONSEGUENZA: notevoli problemi interpretativi e “genesi” dell’orientamento, come in
sentenza “Grande Stevens”.
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ART. 2637 C.C.
SOGGETTI ATTIVI
ED ELEMENTO SOGGETTIVO SOGGETTO ATTIVO: reato COMUNE.
ELEMENTO SOGGETTIVO: DOLO GENERICO: consistente nella coscienza e volontà di diffondere notizie
false ovvero di porre in essere operazioni simulate o altri artifici, unitamente alla consapevolezza dell’idoneità di tali
condotte a cagionare gli eventi di pericolo tipizzati dalla norma incriminatrice.
CONDOTTA TIPICA: reato di mera condotta. Non è necessario che si verifichi l’evento di alterazione del prezzo,
ciò che conta è che la condotta sia idonea a provocare l’alterazione del prezzo. (Reato di pericolo).
- “Diffusione di notizie false”: propalazione presso un numero indeterminato di persone di “notizie” che possono
riguardare la situazione patrimoniale della società, direttamente gli strumenti finanziari, singole banche o gruppi
bancari, ma anche rivestire più generale carattere economico, finanziario e commerciale o, ancora, riferirsi ad aspetti
politico-sociali. IMP: le notizie devono essere false NON corrispondenti al vero!
- “Compimento di operazioni simulate o l’utilizzo di altri artifici”
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AGGIOTAGGIO FINANZIARIO
ART. 185 TUF BENE GIURIDICO PROTETTO: tutelare l’integrità del mercato finanziario e gli investitori dal fenomeno del c.d.
market abuse, ovvero da quelle condotte manipolative in grado di alterare la
regolare formazione del prezzo degli strumenti finanziari, garantendo la
trasparenza del mercato.
CONTOTTA TIPICA: diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifizi, qualora siano
concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti
finanziari.
SOGGETTO ATTIVO: reato COMUNE può essere commesso da CHIUNQUE diffonde notizie false (c.d.
aggiotaggio informativo), o pone in essere operazioni simulate o raggiri (c.d. aggiotaggio manipolativo)
ELEMENTO SOGGETTIVO: DOLO GENERICO: non rileva il perseguimento di finalità particolari. Sarà sufficiente
la coscienza e volontà di diffondere notizie false oppure porre in essere operazioni simulate o altri artifici, unitamente
alla consapevolezza dell'idoneità di tali condotte a cagionare una sensibile alterazione dei prezzi degli strumenti
finanziari.
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AGGIOTAGGIO BANCARIO
Si caratterizza per l’idoneità delle condotte “ad incidere in modo significativo
sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari”.
IMP: il termine affidamento rimanda alla fiducia, mentre il richiamo alla “stabilità”
evoca una componente prevalentemente economica.
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DIFFERENZE TRA
INSIDER TRADING E AGGIOTAGGIO
IN SINTESI:
1. Prospettiva di massimizzazione dei profitti per l’agente: un agente che manipola l’andamento di
un titolo (c.d. market manipulator o anche semplicemente manipulator) può avere interesse a rendere
manifesta sul mercato la propria condotta, mentre un agente che effettua transazioni con la finalità di
sfruttare il valore di una informazione privilegiata (c.d. insider trader o anche semplicemente insider)
cerca di non rendere percepibile la propria presenza sul mercato.
2. L’insider trading è sempre fondato sullo sfruttamento di un’informazione privilegiata, mentre
l’aggiotaggio non lo è necessariamente.
3. Gli insider operano sempre nella direzione che il valore dell’informazione in loro possesso determina
nell’andamento dei prezzi del titolo, mentre per i manipulator la direzione dell’operatività non è univoca
ed è comunque collegata alla tipologia di condotta manipolativa.
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AGGIOTAGGIO E FALSE
COMUNICAZIONI SOCIALI: QUALI
RAPPORTI?
IL CASO PARMALAT
• Il caso “Parmalat” offre il destro per una valutazione circa le differenze strutturali tra l’aggiotaggio informativo e le false
comunicazioni sociali (Artt. 2621 e 2622 c.c.):
SOGGETTI ATTIVI
• False comunicazioni sociali: i soggetti attivi sono elencati tassativamente (Artt. 2621 e 2622 c.c.)
• Aggiotaggio: reato a soggettività allargata/comune può essere commesso da “CHIUNQUE”
BENE TUTELATO
• Aggiotaggio: regolare andamento del mercato Sul punto: Direttiva 2003/6/CE: “gli abusi di mercato ledono l’integrità dei
mercati e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati”.
• False comunicazioni sociali: l’art. 2622 c.c. tutela l’integrità del patrimonio della società, mentre il 2621 c.c. tutela l’interesse
dei soci, creditori sociali e terzi alla fedele rappresentazione della situazione economica della società.
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…..ed ancora OGGETTO MATERIALE DEL REATO
• Aggiotaggio: strumenti finanziari
• False comunicazioni sociali: le norme incriminatrici elencano gli strumenti portatori delle false comunicazioni
sociali, al di fuori dei quali il mendacio non assume rilevanza penale: bilanci, relazioni, comunicazioni sociali
previste dalla legge.
ELEMENTO SOGGETTIVO
• False comunicazioni sociali: infedeltà di bilancio,contrassegnata dal consilium fraudis, animus decipiendi e animus
nocendi: DOLO SPECIFICO ED INTENZIONALE.
• Aggiotaggio: DOLO GENERICO
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GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO
2013
• Corte di Cassazione, sezione 5 penale, sentenza 29 gennaio 2013, n. 4324
• Corte di Cassazione, sezione 2 penale, sentenza 21 marzo 2013, n. 12989
• Corte di Cassazione, sezione 5 penale, sentenza 30 dicembre 2013, n. 51897
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GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO
2014
• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale – Sentenza 30 gennaio 2014, n. 4619
• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale – sentenza 30 gennaio 2014, n. 4677.
• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale – sentenza 26 febbraio 2014, n. 9369 (Aggiotaggio manipolativo –
Natura del reato).
• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale - Sentenza 4 marzo 2014, n. 10265
• Corte di Cassazione, Sezione 1 penale – Sentenza 14 maggio 2014, n. 19915 (Manipolazione del mercato).
• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale – Sentenza 13 giugno 2014, n. 25450 (Manipolazione del mercato)
• Corte di Cassazione, Sezione 1 penale - Sentenza 17 luglio 2014, n. 31617
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GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO
2015
• Corte di Cassazione, sezione 1 penale, sentenza 27 marzo 2015, n. 13027
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE