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CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE 1 12 aprile 2012 Dott. Enrico Maria Vidali

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  • CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE

    L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE

    1 12 aprile 2012

    Dott. Enrico Maria Vidali

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 446/97 il presupposto dell'IRAP e' costituito dall'esercizio abituale di un'attività, autonomamente organizzata, diretta a produrre o scambiare beni o a prestare servizi, ancorché tale attività non abbia carattere commerciale.

    2 12 aprile 2012

    La qualifica di ente non commerciale deve comunque essere verificata sulla base dell’attività effettivamente svolta, così come previsto dall’art. 149 del TUIR: “Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano […] alle associazioni sportive dilettantistiche.” La circolare del 22/04/2003 n. 21 chiarisce espressamente che per le società sportive dilettantistiche di capitali l'assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria degli enti in questione. Nei confronti delle società sportive dilettantistiche non possono, quindi, trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali, recate dagli articoli 143 e seguenti del TUIR, ivi comprese quelle contenute nell'art. 149, concernente gli enti non commerciali di tipo associativo.

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    3 12 aprile 2012

    LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE

    La determinazione della base imponibile degli enti privati non commerciali e' disciplinata dall'art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97. In particolare occorre distinguere se l’ente svolge esclusivamente attività istituzionale o anche attività commerciale:

    Enti che svolgono esclusivamente attività

    istituzionale Metodo retributivo

    Enti che svolgono anche attività commerciale

    Metodo misto

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    4 12 aprile 2012

    Metodo misto

    Per gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale, l’applicazione del metodo “misto” differirà a seconda del regime di determinazione del reddito applicato:

    Reddito determinato in modo ordinario

    Reddito determinato in modo forfetario

    Oneri promiscui

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    5 12 aprile 2012

    DEDUZIONI - Art. 11 D.Lgs. n. 446/1997 Co. 1, Lett. a), n. 1) - Deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) . Co. 1, lett. a), nn. 2) e 3) – Deduzione forfetaria per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato pari ad euro 4.600, maggiorato ad euro 9.200 per i lavoratori impiegati nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La deduzione deve essere ragguagliata alla durata periodo d’imposta e alla durata del periodo lavorativo. Co. 1. lett. a), n. 4 – Contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro e relativi a dipendenti a tempo indeterminato. Co 1, lett. a), n. 5 – Deducibilità delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo. (Anche metodo “retributivo”) Co. 4-bis 1 – Deduzione di euro 1.800 per ogni lavoratore dipendente, a tempo determinato o indeterminato, impiegato nel periodo d’imposta fino ad un massimo di 5. La deduzione spetta fino a quando i proventi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superano la somma di euro 400.000.

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    6 12 aprile 2012

    LIMITI ALLE DEDUZIONI di cui all’ Art. 11, co. 1 e 4-bis 1 D.Lgs. n. 446/1997 Le deduzioni per: • Co. 1, Lett. a), n. 1) - Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul

    lavoro, • Co. 1, lett. a), nn. 2) e 3) - Deduzione forfetaria per ciascun dipendente assunto a tempo

    indeterminato, • Co. 1. lett. a), n. 4 - Contributi assistenziali e previdenziali, • Co. 4-bis 1 - Deduzione di euro 1.800 per ogni lavoratore dipendente,

    Spettano solo per i dipendenti impiegati nell’attività commerciale. Nel caso di dipendenti impiegati in modo promiscuo sia nell’attività istituzionale che in quella commerciale, l’importo della deduzione deve essere ridotto dell’importo forfetariamente imputabile all’attività istituzionale determinato in base al seguente rapporto:

    Proventi relativi all’attività istituzionale / ammontare complessivo dei proventi e dei ricavi

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    7 12 aprile 2012

    LIMITI ALLE DEDUZIONI di cui all’Art. 11, co. 1 e 4-bis 1 D.Lgs. n. 446/1997

    La fruizione delle seguenti deduzioni: • Co. 1, lett. a), nn. 2) e 3) - Deduzione forfetaria per ciascun dipendente assunto a tempo

    indeterminato, • Co. 1. lett. a), n. 4 Deduzione Contributi assistenziali e previdenziali ,

    sono alternative alla: • Co 1, lett. a), n. 5 - Deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con

    contratto di formazione lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo • Co. 4-bis 1 - Deduzione di euro 1.800 per ogni lavoratore dipendente.

    Le deduzioni di cui ai commi 1 e 4-bis 1 vengono determinate separatamente per

    ciascun dipendente e l’importo complessivo non può eccedere l’onere a carico

    del datore di lavoro.

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    8 12 aprile 2012

    DEDUZIONI Art. 17. co. 1, del DL 185/2008 e art. 44 del Dl 78/2010 Sono deducibili i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati corrisposti ai ricercatori e docenti residenti all’estero che rientrano in Italia (Anche metodo “retributivo”)

    ULTERIORE DEDUZIONE PER I SOGGETTI “MINORI” Art. 11, co. 4-bis, D.Lgs. 446/97

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    9 12 aprile 2012

    METODO “RETRIBUTIVO”

    Retribuzioni spettanti al personale dipendente +

    Altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR, +

    Compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quello corrisposti per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, ex art. 67, co. 1, lett. l), del TUIR

    - Deduzione Co 1, lett. a), n. 5, D.Lgs 446/097 per le spese per apprendisti, disabili, personale assunto

    con contratto di formazione lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo -

    Deduzione Art. 17. co. 1, del DL 185/2008 e art. 44 del Dl 78/2010 per le spese per redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati corrisposti ai ricercatori e docenti residenti all’estero che rientrano in

    Italia -

    Ulteriore deduzione per soggetti minori ex art. 11, co. 4-bis, D.Lgs. 446/97 =

    Valore della produzione netta

    ENTI CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    10 12 aprile 2012

    RETRIBUZIONI SPETTANTI AI LAVORATORI DIPENDENTI L'ammontare delle retribuzioni spettanti (vale il criterio di competenza) da considerare ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP e' quello rilevante ai fini previdenziali, determinato a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314: "Art. 12 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi). 1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 49,

    comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.

    2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi”

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    11 12 aprile 2012

    ESCLUSIONE COMPENSI EROGATI AI SENSI DELL’ART. 67, co. 1, lett. m), del TUIR

    Per effetto delle modifiche apportate all'art. 11, comma 1, lett. b), n. 2 D.Lgs. 446/1997 sono deducibili ai fini IRAP, indipendentemente dalla modalità di determinazione del reddito: •le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche; •I compendi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale non professionale erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    12 12 aprile 2012

    DETERMINAZIONE DEL REDDITO IN MODO ORDINARIO

    In questo caso l’applicazione del metodo “misto” comporta la determinazione di due basi imponibili:

    ENTI CHE SVOLGONO ANCHE ATTIVITA’ COMMERCIALI METODO “MISTO”

    Attività istituzionale determinata in base al

    metodo retributivo

    Attività commerciale determinata con regime

    ordinario Oneri promiscui

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    13 12 aprile 2012

    VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALE

    Per gli enti che svolgono anche attività commerciale e che determinano il redito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR la base imponibile relativa a tali attività e' determinata secondo le disposizioni dell'art. 5, co. 1, del D.Lgs. 446/97: Differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del codice civile con esclusione delle voci di cui ai numeri come risultanti dal conto economico: 9) - Costo del personale, 10) lett. c) - Svalutazione delle immobilizzazioni, 10) lett. d) - Svalutazione dei crediti, 12) - Accantonamenti per rischi, 13) - Altri accantonamenti.

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    14 12 aprile 2012

    VARIAZIONI IN AUMENTO 1. i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all’art. 50 del TUIR,

    comprese le collaborazioni coordinate e continuative; 2. i costi per lavoro autonomi occasionale compresi quelli sostenuti a fronte

    dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all’art. 67, co. 1, lett. L), del TUIR;

    3. gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all’art. 53, co. 2, lett. c), del TUIR; 4. i costi per attività commerciali occasionali di cui all’art. 67, co. 1, lett. i), del TUIR; 5. la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria; 6. le perdite su crediti; 7. l’imposta comunale sugli immobili; 8. le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni

    strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa..

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    15 12 aprile 2012

    VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 1. utilizzo fondi rischi e oneri deducibili; 2. le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni

    strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa..

    Valore della produzione lorda -

    Deduzioni Art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs 446/097 -

    Deduzione Art. 17. co. 1, del DL 185/2008 e art. 44 del Dl 78/2010 per le spese per redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati corrisposti ai ricercatori e docenti residenti all’estero che rientrano in

    Italia -

    Deduzione art. 11, co. 4 - bis 1, D.Lgs 446/97, Deduzione di euro 1.800 per ogni lavoratore dipendente -

    Ulteriore deduzione per soggetti minori ex art. 11, co. 4-bis, D.Lgs. 446/97 =

    Valore della produzione netta

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    16 12 aprile 2012

    ESCLUSIONE EX Art. 143, co. 1, TUIR Per gli enti non commerciali non generano reddito le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2425 del codice civile resi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

    ESCLUSIONE EX Art 148 TUIR Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. Sono decommercializzate le prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Obbligo di presentazione del modello EAS, introdotto dall’art. 30 del DL 29.11.2008 n. 185 (conv. L. 28.1.2009 n. 2) per beneficiare della decommercializzazione.

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    17 12 aprile 2012

    DETERMINAZIONE DEL REDDITO IN MODO FORFETARIO Legge 16 dicembre 1991 n. 398 - Art. 145 del TUIR

    Reddito d’impresa determinato forfetariamente

    + Retribuzioni spettanti al personale dipendente

    + Altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR,

    + Compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quello corrisposti per l’assunzione

    di obblighi di fare, non fare o permettere, ex art. 67, co. 1, lett. l), del TUIR +

    Interessi passivi di competenza, compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria -

    Deduzioni Art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs 446/097 -

    Deduzione art. 11, co. 4 - bis 1, D.Lgs 446/97, Deduzione di euro 1.800 per ogni lavoratore dipendente -

    Ulteriore deduzione per soggetti minori ex art. 11, co. 4-bis, D.Lgs. 446/97 =

    Valore della produzione netta

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    18 12 aprile 2012

    RIPARTIZIONE TERRITORIALE Se l’attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l’impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale. il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all’ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato. Le retribuzioni vanno assunte per l’importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come sostituito dall’articolo 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e Continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l’importo contrattualmente spettante. Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

  • L’IRAP negli Enti Sportivi non Commerciali

    19 12 aprile 2012

    ALIQUOTA APPLICABILE Ai sensi del comma 1 dell’articolo 16, l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 3,9 per cento. Le regioni hanno facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 del citato articolo 16 fino ad un massimo di 0,92 punti percentuale; la variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Con riferimento alle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia, l’aliquota di cui all’articolo 16, comma 1 (3,9 per cento) e quelle incrementate o ridotte per effetto di disposizioni regionali emanate in base al comma 3 dell’articolo 16, devono essere maggiorate di 0,92 punti percentuale.