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47 47 I QUADERNI DI Spedizione Abbonamento Postale 45% art. 2 comma 20/b legge 662/96 filiale di Roma ANNO XV - Lire 3.000 - Supplemento al n. 125 di Impresa Artigiana del 13 dicembre 2001 LA SRL ARTIGIANA Nuova opportunità creditizia e finanziaria

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LA SRL ARTIGIANANuova opportunitàcreditizia e finanziaria

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Roma, Dicembre 2001

La Societa a responsabilità limitatacon qualifica artigiana

Uno strumento efficace per accedere a nuoveopportunità creditizie e per rafforzare la struttura

QUESTO QUADERNO È STATO CURATO DALL’UFFICIO LEGISLAZIONE E RAPPORTI PARLAMENTARI

CON LA COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI CONFEDERALI COMPETENTI

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pag. 7PresentazioneUn traguardo di rilevanza storica

pag. 11Le clausole statutarie come strumento pergestire la S.R.L. sulla base delle esigenze deisoci

pag. 17Società a responsabilità limitata artigiane pluri-personali e riferimenti all’artigianato

pag. 25La nuova S.R.L. “artigiana”: prime considera-zioni

pag. 33Società a responsabilità limitata con qualificaartigiana: riflessi previdenziali e assicurativi

pag. 39Riconoscimento della qualifica artigiana allaS.R.L. con pluralità di soci. Riflessi sul piano delladisciplina contrattuale e lavoristica

pag. 43Qualifica artigiana della S.R.L. e classificazionecontributiva. Volontarietà, convenienza e con-trollo

pag. 47L’impegno dell’INPS ad un controllo di chiarez-za interpretativa e di equilibrio nella verificadelle situazioni concrete

pag. 53Premi speciali per i soci artigiani e settorializza-zione delle tariffe dei premi per i dipendenti

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pag. 55La S.R.L. artigiana: un nuovo strumento per supera-re il “capitalismo familiare” ed un punto di parten-za per nuove opportunità creditizie e finanziarie

pag. 59Un progetto per una rete trasparente dei mer-cati informali dei capitali di rischio delle PMI

pag. 63La disciplina fiscale della S.R.L.: un regime di tas-sazione articolato e complesso da calare gra-dualmente nella realtà societaria dell’artigianato

pag. 73Stimolare la capitalizzazione della S.R.L. artigia-na e salvaguardarne l’identità

pag. 75Osservazioni conclusive e valutazioni sugli indi-rizzi interpretativi utili per l’applicazione dellenorma

pag. 87Allegati

pag. 119Indice

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S PRESENTAZIONE

UN TRAGUARDO DI

RILEVANZA STORICA

ono molti anni che il nostro settore attendevaquesto momento: poterci finalmente incontra-re per esaminare insieme il nuovo istituto dellaSocietà a responsabilità limitata con qualificaartigiana.Il risultato - che il mondo dell'artigianato haconseguito grazie al proprio impegno fermoed assiduo - è tutt'altro che scontato.

Un lungo percorso irto di ostacoli

Il nostro cammino è iniziato addirittura dai primiperiodi del 1990 quando lo Stato italiano avevaavviato gli adempimenti necessari al recepimentodella nota direttiva comunitaria sulle società aresponsabilità limitata con unico socio: un istitutoeuropeo concepito appositamente per lo svilup-po delle piccole imprese ma che, paradossal-mente, il Governo del nostro Paese aveva appli-cato a tutte le piccole imprese degli altri settorieconomici escludendo proprio il settore più signi-ficativo e traente: quello dell'artigianato.Ricordate sicuramente quanto spreco di tempo edi risorse abbiamo dovuto sopportare per otte-nere dal Parlamento, con un ritardo di 8 anni, ilriconoscimento della qualifica artigiana della S.R.L.unipersonale: quello è stato il primo stadio di unlungo percorso tracciato dal mondo dell'artigia-nato che oggi ci ha portato ad un traguardo dirilevanza storica: il superamento della tradizio-nale incompatibilità fra qualifica artigiana edelimitazione di responsabilità patrimoniale.Ma gli ostacoli sono stati infiniti.Nel corso del lungo dibattito parlamentare sulCollegato economico alla Finanziaria 2000 (du-rato per circa un anno e mezzo), a fronte dellaportata innovativa della norma sulla S.R.L. arti-giana, si sono verificate reazioni drastiche: l'op-posizione è venuta da parte di varie Forze politi-che; lo stesso Governo, in un primo periodo, hapreso le distanze dal provvedimento; varie Or-ganizzazioni rappresentative delle imprese si sonoschierate in senso contrario; gli stessi sindacatidel lavoratori hanno sollevato dubbi; ed in que-sta situazione abbiamo anche registrato forti re-azioni critiche da parte del mondo accademico:ricordiamo tutti la radicale e durissima critica del

LUCIANO PETRACCHI

PRESIDENTE CONFARTIGIANATO

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Prof. Gustavo Visentini che è sceso in campocontestando sotto ogni profilo la nuova norma.Voglio ricordare per un momento le valutazionicritiche emerse durante la discussione sul prov-vedimento. La possibilità di costituire nell'artigia-nato società a responsabilità limitata è stata equi-parata ad una scelta incostituzionale - in contra-sto con l'art. 45 sulla tutela e lo sviluppo dell'ar-tigianato - in quanto con essa si sarebbe trasfor-mato l'artigiano in un "capitalista", permettendo-gli di "spersonalizzarsi" in società di capitali, distrutturare l'organizzazione attorno al capitalesociale e di provocare l'industrializzazione dellaproduzione. Tale scelta, in sostanza, complete-rebbe il processo di "travisamento" della figuradell'artigiano, già avviato permettendogli di usa-re la società "unipersonale" a responsabilità limi-tata, provocherebbe l'abbandono dell'artigianatoper la piccola industria e, cosa ancor più grave,sarebbe mascherata come se rispondesse anco-ra ad un principio di tutela costituzionale !

Le obiezioni di uno schieramen-

to drastico e strumentale

Uno schieramento così drastico contro la nuovanorma è stata provocata evidentemente da fattoridi varia natura:- innanzitutto quelle critiche sono state suggeriteda posizioni palesemente pregiudiziali rispetto alsuperamento del principio della responsabilitàillimitata e personale dei soci-artigiani;- quelle stesse valutazioni critiche, camuffatesotto la parvenza di rilievi di illegittimità costitu-zionale, erano rivolte a denunciare l'introduzionedi un presunto doppio binario concorrenziale consituazioni di privilegio a favore del settore artigia-no rispetto alla piccola industria; ma, come tuttisanno, non esistono situazioni concorrenziali diprivilegio a favore del settore artigiano rispettoagli altri settori: anzi negli ultimi anni abbiamoassistito ad una politica economica mirata al-l'esatto contrario;- in realtà non possiamo sottacere il fatto cheuna così fiera opposizione sia stata provocata dainteressi economici ed organizzativi contrari al-l'ampliamento della sfera operativa delle società

artigiane; ricordiamo tutti quando da più parti siè affermato che a causa di questa norma leimprese italiane di media dimensione si sareb-bero scorporate e frantumate in piccole impreseper poter entrare nel nostro settore al mero finedi beneficiare delle relative agevolazioni e come,di fatto, il tessuto imprenditoriale del Paese sa-rebbe stato condannato al "nanismo" dimensio-nale !- così come non possiamo dimenticare come glistessi sindacati del lavoratori abbiano sollevatoalcune perplessità paventando il timore di unariduzione delle tutele e delle condizioni di tratta-mento dei lavoratori dipendenti.Ebbene, nonostante le difficoltà e gli ostacoliapparentemente insormontabili, siamo riusciti asuperare le palesi contraddizioni di quelle criticheed a tagliare il traguardo conseguendo un risul-tato di rilevanza sicuramente strategica per ilsettore artigiano.

Un risultato di rilevanza strate-

gica: il rafforzamento finanziario del

settore artigiano

In sostanza con il nuovo istituto si riconoscono ipresupposti affinché la società artigiana possarafforzare la propria struttura finanziaria senzaperdere la propria peculiare connotazione, assi-curando che nelle medesime mani della mag-gioranza dei soci artigiani si concentrino capitale,direzione, organizzazione ed amministrazione, egarantendo, soprattutto, il rispetto del principiodella preminenza funzionale del lavoro rispettoal capitale.Non ci stancheremo mai di evidenziare il fattoche le società del settore artigiano sono impresenelle quali proprietà e controllo, patrimonio deititolari e patrimonio delle loro famiglie sono ec-cessivamente confusi, fino a nuocere allo stessofunzionamento della società. Per questa catego-ria di società si pone il problema della preclusio-ne giuridica di ricevere risparmio e partecipazio-ne di capitale di investimento; il che aggrava lecondizioni oggettive di sottocapitalizzazione di tali

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imprese le quali sono subordinate alle stringenticondizioni di accesso al credito bancario qualeunica alternativa di finanziamento oltre alla di-sponibilità del patrimonio personale e familiare.E proprio al fine di consentire alle società artigia-ne di evolversi e di sviluppare le proprie potenzialitàeconomiche, la nuova norma pone le condizioniper rafforzare la loro struttura finanziaria e perfavorire il loro accesso alla partecipazione dicapitale esterno in modo da affrontare le condi-zioni sempre più complesse della concorrenzanei mercati.Questo non significa trasformare in modo artifi-cioso e mascherato l'impresa artigiana in piccolaindustria, né vuol dire industrializzare automati-camente il processo produttivo della società arti-giana.L'utilizzo degli strumenti societari offerti dal dirittocommerciale e la partecipazione esterna di capi-tale di rischio possono consentire all'impresa ar-tigiana di rafforzare l'introduzione di fattori diammodernamento e di innovazione nel proces-so produttivo; in tal senso l'impresa artigianapotrebbe conseguire un sicuro aumento dellaproduttività, un maggiore incremento dell'occu-pazione, una più ampia stabilità finanziaria, ul-teriori possibilità di penetrazione commerciale,un sostanziale miglioramento del livello di qua-lità del processo e del prodotto: ma sempre entrolimiti compatibili con la dimensione organizzativatipica dell'impresa artigiana basata sulla compo-nente essenziale del lavoro professionale e qua-lificato dei soci-artigiani e sulla preminenza fun-zionale del lavoro complessivamente organizza-to rispetto al capitale.

Il "circuito virtuoso" con gli altri

settori economici

Sarebbe erroneo pensare che il rafforzamentofinanziario delle società artigiane rimanga unfenomeno fine a sé stesso, limitato al settoredell'artigianato; al contrario, tale innovazioneconsentirebbe alle società artigiane di cresceresotto il profilo delle potenzialità produttive inne-scando un circuito virtuoso nei confronti degli altrisettori economici, dall'industria al commercio al

terziario, rispetto ai quali le imprese artigiane,essendo diffuse in modo capillare sul territoriocon forti articolazioni subsettoriali, stringono re-lazioni commerciali di fornitura e subfornitura;tanto che l'artigianato può essere validamenteconsiderato come elemento connettivo imprescin-dibile del tessuto economico e produttivo, sia alivello locale, sia sul piano nazionale.In sostanza il riconoscimento della qualifica arti-giana alla S.R.L. pluripersonale potrebbe rappre-sentare come un "anello" ideale di collegamentograduale fra il mondo artigiano e gli altri settorieconomici, in primo luogo quello industriale, conevidenti, quanto consistenti benefìci per tutto ilsistema produttivo del Paese.

Un progresso di civiltà giuridica

ed un elemento di equità nella di-

mensione europea

Né possiamo sottovalutare il fatto che questainnovazione legislativa, oltre ad introdurre nel-l'ordinamento un elemento di civiltà giuridica,costituisce un presupposto di equità in quantotende ad assicurare l'applicazione di un sistemadi salvaguardia sociale e previdenziale nei con-fronti dei soci impegnati con il proprio lavoro nelprocesso produttivo.Ma la norma assume rilevanza strategica anchein funzione di un obiettivo imprescindibile: avvi-cinare l'artigianato italiano alla dimensione euro-pea, in modo da eliminare barriere alla libertà distabilimento delle imprese in piena conformità alPiano di Azione Europeo diretto a privilegiareinterventi per il rafforzamento della struttura fi-nanziaria delle Piccole Imprese e delle ImpreseArtigiane stimolando forme di partecipazione dicapitale quale presupposto per la loro liberaespansione nel mercato.

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I LE CLAUSOLE

STATUTARIE COME

STRUMENTO PER

GESTIRE LA S.R.L.

SULLA BASE DELLE

ESIGENZE DEI SOCI

ANGELO BUSANI, NOTAIO IN PARMA

l compito è quello di presentare in lineesommarie al mondo dell'artigianato, agli ope-ratori dell'artigianato e dell'organizzazione checi ospita, lo strumento delle S.R.L. soprattuttodal punto di vista statutario, strumento che ègià conosciuto, perché la possibilità della S.R.L.unipersonale era già vigente, ma nella sostanza(lo si vede anche nell'attività pratica) era unostrumento poco praticato ed acquisito daglioperatori del settore.Si tratta di passare in rassegna alcune princi-pali clausole statutarie, proprie degli statutiche la Categoria dovrà da ora in poi affron-tare e che la Confartigianato potrebbe pro-porre ai propri associati, in modo da esami-nare gli snodi decisivi e da effettuare le primeriflessioni opportune sull'argomento.

La norma come progresso giuri-

dico. La S.R.L. artigiana come stru-

mento efficace per gli operatori

E' ovvio che, per ogni tipologia di clausolastatutaria necessiterebbe un convegno ad hoc,e quindi è comprensibile la maniera schematicain cui deve essere costretta la trattazione. Vo-levo riprendere innanzi tutto un concetto che ilPresidente, nell'introduzione, ha già enuncia-to: questa norma coincide effettivamente conun progresso in termini di civiltà giuridica; aglioperatori del settore sarà sicuramente noto tuttoil cammino di contraddizioni e di battaglie, dianeliti, per giungere oggi a questa normativa,però è ben strano a chi osserva il fenomenodal di fuori, come la nostra categoria profes-sionale, che solo oggi si giunga a conseguirequesto risultato, e che si sia confuso per anniil concetto di personalità della prestazione e dipreponderanza dell'elemento personale dellasocietà, con la caratteristica della società aresponsabilità limitata, la quale, come noto,venne introdotta nel nostro ordinamento con ilcodice del 1942, proprio per essere un "ponte"intermedio tra le società di persone e le socie-tà anonime nelle quali si spersonalizza evi-dentemente la figura del socio e la figura delpartecipe all'attività sociale.

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La responsabilità limitata come

"simulacro" nei rapporti con il mon-

do bancario

La S.R.L., ce lo dice l'attività di tutti i giorni e celo dicono le norme, è la società fatta per go-dere della responsabilità limitata; che è poiuna responsabilità limitata per modo di dire,dato che tutte le volte che si viene a che farecon il mondo bancario poi piovono le richiestedi garanzie personali; dal che discende che,nei fatti, la barriera della responsabilità limi-tata resta più o meno un simulacro.Al che la vera consulenza da fare non è tantosull'ambizione alla limitazione di responsabi-lità della struttura societaria, quanto alla tuteladel patrimonio personale di coloro che parte-cipano all'attività imprenditoriale, formalmen-te a responsabilità limitata, ma in pratica aresponsabilità illimitata stante le fideiussionida dare necessariamente alle banche.Comunque, benché ci si trovi di fronte a talidifficoltà reali, è ben strano che solo dopodecenni si arrivi a concepire che anche nelmondo artigianale la società a responsabilitàlimitata può costituire uno strumento idoneoche non ne snaturi l'attività, ma che consenteagli operatori di usufruire di uno strumentoben più efficace rispetto a quelli di cui gli ope-ratori disponevano in passato.

La ripartizione delle clausole

statutarie

Nel campo delle S.R.L. c'è da stare molto at-tenti, perché il legislatore del codice civile inun modo un po' strano, in quanto da un latoha riprodotto testualmente delle norme dispo-ste in tema di società per azioni, d'altro lato hadisposto poche norme specifiche per la socie-tà a responsabilità limitata e molto spesso ha,invece, fatto mero richiamo, testuale, numeri-co, alle norme dettate dal codice stesso per lasocietà per azioni. E il lavoro più improbo epiù delicato degli interpreti e degli operatori èproprio comprendere l'impatto che le normedell'S.p.A. hanno sulle S.R.L., specie in quelleparti in cui quelle norme non sono richiama-

te, o sono richiamate parzialmente o male; dimodo che - si legge sui libri e si studia usual-mente - c'è sempre il dilemma se le normenon richiamate non si applichino in quantonon richiamate, o se le medesime norme siapplichino comunque per identità di fenome-no. Quindi questo è un problema che si vivequotidianamente e si deve valutare ad ognicomma dello statuto che noi vogliamo appre-stare.Detto questo, veniamo agli statuti che potrem-mo proporre ai vostri associati, ai nostri clien-ti. Innanzi tutto, vi è da dire che lo statuto siarticola normalmente in alcune partizioni dicarattere generale. Nell'esordio degli statuti simettono i dati anagrafici delle società, la de-nominazione, la sede, l'oggetto, la durata, ilcapitale; nella seconda parte dello statutousualmente si collocano le norme che presie-dono ai trasferimenti di quote per limitarle piùo meno intensamente; in una terza parte distatuti si mettono le norme sull'assemblea esull'amministrazione e sul collegio sindacale.Vi è poi una parte finale degli statuti ove sipongono le norme sui bilanci e sulla divisionedegli utili, e spesso sulle clausolecompromissorie. Questa è la struttura statutariache normalmente la prassi propone e che invia di principio viene utilizzata.

La denominazione sociale

E passiamo in rassegna le norme statutarie.Per quanto riguarda la denominazione socialepropria delle società a base non personale -prescindendo dagli aspetti legati all'eventualeutilizzazione del sostantivo o dell'aggettivo "ar-tigiano" o "artigianale", che la legge riservasolo a coloro che sono iscritti all'Albo delleimprese artigiane e che può essere risolto conapposite clausole integrative statutarie (n.d.r.:confrontare lo statuto allegato) - la S.R.L., comenoto, può avere qualsiasi tipo di denomina-zione, non vi è richiesta specifica nel codicecivile, salvo che nella denominazione stessa visia l'espressione S.R.L., o società a responsa-

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bilità limitata, vale a dire l'indicazione del rap-porto sociale.Il nome può essere di fantasia, può fare rife-rimento all'attività, può essere il nome di unsocio, può essere la denominazione di un luo-go, insomma la fantasia qui non ha limiti. E'chiaro che, se comprendiamo il nome di unsocio nella ragione sociale, costui non vienead assumere, per ciò stesso, l'illimitata respon-sabilità, in quanto non si applicano alle socie-tà di capitale le norme per analoghi problemidettati in campo di società di persone.Altro problema abbastanza superabile è quel-lo se nella denominazione sociale sia com-preso il nome di un socio che poi ha cessatodi far parte della società per cessione di quoteo per morte: ebbene, si può tranquillamenteritenere che chi abbia consentito laricomprensione del proprio nome nella ragio-ne sociale e nella denominazione sociale nonpossa pretendere il cambiamento una voltauscito dalla società.

L'oggetto sociale

Quanto all'oggetto della società, è usuale com-piere una specie di tripartizione.In un primo comma si nette usualmente l'atti-vità propria della società.In un secondo comma per prassi si poneun'espressione del tipo: la società può assu-mere agenzie, commissioni, rappresentanzee mandati, nonché compiere tutte le operazio-ni commerciali, ecc. E' una clausola di sfogoche serve specialmente nei rapporti con lebanche o nei rapporti con terzi abbastanzapignoli, che non intravedendo l'attività specifi-ca scritta nell'oggetto sociale, discettano sulpunto se poi l'amministratore del caso specifi-co stia compiendo o meno attività extra-ogget-to. Quindi, è una clausola di sfogo che servea dire che tutto ciò che è inerente e conse-guente all'attività esplicitata nel primo comma,all'attività propria della società, può essere tran-quillamente svolta, ed è compito degli ammi-nistratori (si può fare riferimento al banalissimocaso dell'acquisto di un veicolo).In un terzo comma - in conformità alla prassi

giurisprudenziale (che poi come è noto è ces-sata perché non ci sono più le omologhe)secondo la quale è emersa ed è diventata prassioperativa quotidiana l'esigenza richiesta daigiudici di esplicitare nell'oggetto sociale innegativo tutto ciò che la società non avrebbepotuto compiere - viene prevista unaesplicitazione negativa di attività che, in parti-colare, riguarda le attività finanziarie; era unapretesa dei giudici di dire che la società puòiscriversi nell'oggetto, può svolgere attività fi-nanziaria ma non deve essere attività preva-lente, non deve essere attività svolta nei con-fronti del pubblico, in ciò scimmiottando unadizione legislativa specifica: a tale richiestagiurisprudenziale, nella elaborazione degli sta-tuti ci si è adeguati.

La durata

Detto questo dell'oggetto, la durata. Il consi-glio pratico è di non mettere una durata bre-ve, specie in considerazione dei finanziamentiche la società possa acquisire, in quanto lebanche, ogni volta che vedono una durata dellasocietà inferiore a quella della durata del fi-nanziamento, pretendono la proroga delladurata medesima; il che comporta costi perandare a cambiare gli statuti.Peraltro, pur prevedendo una durata breve,non è neppure consigliabile prevederla lun-ghissima, in considerazione del fatto che i socipotrebbero puntare anche sulla data di sca-denza per andare in pensione o per cessarel'attività della società; pertanto, la fissazione diuna durata a caso può non essere confacenteai desideri concreti del caso specifico. Abbia-mo imparato (anche in base alla prassi matu-rata a contatto con la realtà associativa terri-toriale della Confartigianato) una regola che,pur se non codificata, risulta comunque op-portuna: essa consiste nel fare riferimento allapresumibile durata della vita lavorativa del piùgiovane dei soci interessati alla società. In talsenso la prassi sarebbe: ci sono due soci, unodi 40 e uno di 30 anni; prevediamo la durata

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di 20-30 anni, che potrebbe corrispondere allavita lavorativa del socio più giovane.

La sede

Quanto alla sede, è opportuno citare che ildomicilio dei soci si intende eletto presso ildomicilio risultante dal libro dei soci. Vennegiudicata illegittima in una pluralità di pro-nunce giurisprudenziali l'espressione "per ef-fetto della quale il domicilio dei soci si inten-deva eletto presso la società", il che rendeva difatto impossibile ai soci, che fossero un po'assenti rispetto all'attività della società, di rice-vere notifiche di comunicazione al proprio verodomicilio, perché il domicilio si intendeva quellodella società; tanto che la giurisprudenza hacondannato questa clausola come illegittima.

Il capitale. Diritto di opzione. Fi-

nanziamento dei soci

Quanto al capitale (superata l'ultima fase del 2001durante la quale risultava vietato costituire socie-tà con capitale in lire, essendo già obbligatorio ilcapitale in Euro) , anche se l'obbligo di versa-mento presso un istituto di credito è pari ad al-meno i 3/10 dei conferimenti in danaro, è op-portuno, anzi, nei fatti, necessario, che sia sotto-scritto ed integralmente versato un capitale socia-le di almeno 10.000 euro. Come noto, in caso disocietà unipersonale non si possono versare i 3/10, ma vanno versati i 10/10.Nell'articolo del capitale è opportuno esplicitareche in futuro i conferimenti del capitale stessopossono essere effettuati anche in natura, datoche c'è una strana norma del codice che prevedeche i conferimenti in natura possono essere fattisolo se lo statuto esplicitamente lo consente. Nulladi male se non c'è, purché prima di fare iconferimenti in natura si deliberi di modificare lostatuto e di aggiungere una clausola che prevedai conferimenti in natura; in sostanza uno statutobene elaborato prevede che in futuro i conferimentipossono avvenire anche in natura.E' opportuno anche, nel medesimo articolo delcapitale, inserire la disciplina dell'esercizio del dirittodi opzione in caso di futuro aumento del capitale

sociale: questo perché l'art. 2441 del codice civileche disciplina l'esercizio del diritto di opzione nellaS.p.A. è richiamato in modo assai difettoso dalladisciplina della S.R.L. (ex art. 2495 in tema diaumento del capitale); se leggete la disciplina dellaS.R.L. quando fa richiamo al 2441, potrete con-statare che il richiamo opera solo con riferimentoal primo comma dell'articolo, quindi soltanto aduna specifica parte della disciplina dell'opzione insede di aumento del capitale.A questo riguardo i giuristi si sono arrovellati neldire che quello è un richiamo che si intende fattoal testo originario della norma, nella versione incui la norma stessa era (prima delle diversemodifiche ed integrazioni apportate ad essa)quando veniva richiamato il primo comma. La-sciando andare questi discorsi di ricostruzioneinterpretativa, se noi prendiamo il testo del 2441dettato in tema di S.p.A. e lo riproponiamo den-tro gli statuti di una S.R.L., mutatis mutandis,cambiando la parola "azioni" con "quote" e adat-tando il testo del 2441 ad una società nonazionaria, rendiamo solo un buon servizio ai nostriassociati e ai nostri clienti per il fatto che gli dia-mo statutariamente una disciplina decente deldiritto di opzione senza consentire il sorgere dicontroversie e litigi per il caso in cui venga au-mentato il capitale sociale e vi sia qualcuno chedubiti se aderire o meno all'aumento di capitalestesso.E' opportuno, sempre nell'articolo del capitale o lìvicino, inserire anche la clausola del cosiddettofinanziamento soci. Voi sapete che la legge ban-caria, e poi una delibera del comitatointerministeriale per il credito e il risparmio, han-no esplicitamente imposto, negli statuti delle so-cietà una clausola per effetto della quale la socie-tà stessa possa acquisire finanziamenti da partedei soci; in sostanza, dato che in mancanza diquesta clausola vi è il rischio di potere esseretacciati di abusiva raccolta di risparmio presso ilpubblico, è opportuno che in ogni statuto vi siauna clausola che preveda che la società puòacquisire finanziamenti presso i soci, e può ac-

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quisire somme con diritto al rimborso.Nella prassi statutaria, poi, di volta in volta visono clausole generiche come quella detta ades-so, o clausole più specifiche che riproducono neltesto dello statuto l'esatta dizione di questa nor-ma, ad esempio che i finanziamenti soci posso-no essere effettuati solamente da chi si è iscrittoal libro soci da almeno tre mesi e che detengauna partecipazione pari almeno al 2% del capi-tale, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato;quindi, alternativamente, nella prassi o ci sonoclausole generiche o clausole specifiche; fatto stache una clausola del genere risulta necessaria,altrimenti l'attività di finanziamento soci potrebbeincorrere nel rischio di essere ritenuta illecita.Un grandissimo capitolo sarebbe poi da dedica-re al problema del trasferimento quote, nel sen-so che negli statuti di S.R.L., proprio per la perso-nalità di partecipazione dei soci, è usuale appor-re clausole di gradimento, di prelazione; è usua-le addirittura mettere clausole che impediscanoradicalmente (perché nelle S.R.L. si può) il trasfe-rimento delle quote a terzi. Ecco, l'invito è a fareclausole "decenti" sotto questo aspetto, perché"dribblare" una prelazione con clausole pocospecializzate è assai facile; una clausola diprelazione fatta bene prevede il caso della com-pravendita di partecipazione, e quindi concorrispettivo fungibile di denaro, ma prevedeanche il caso del trasferimento con corrispettivoinfungibile; pensate alla permuta della quota conun altro bene, al caso del conferimento della quotain un'altra società, tutte fattispecie giuridiche oveal trasferimento della quota non corrisponde uncorrispettivo fungibile ma corrisponde unacontroprestazione infungibile, casi nei quali clau-sole di prelazione come quella che si può chia-mare "despecializzata" non funzionano affatto; equindi, anche, attenzione a prevedere queste clau-sole in modo da renderle effettivamente operati-ve quando occorre.Altra clausola che si potrebbe inserire (ma qui vavisto caso per caso con ogni singola società)consiste nel prevedere che anche la donazionedella partecipazione possa essere prelazionata, ead esempio sostituita mediante la dazione di unasomma a chi fosse il donatario della quota stes-

sa: è argomento che necessiterebbe di appro-fondimento circostanziato.

La consolidazione in caso di de-

cesso del socio

E' opportuno, negli statuti di S.R.L., inserireanche le cosiddette clausole di consolidazione nelcaso di morte di un socio, proprio per la naturapersonalissima della partecipazione dei singolialla S.R.L..Che cosa vuol dire clausola di consolidazione? Viè noto che, a differenza delle società di personedove la quota, in caso di morte del socio, si tra-muta in un credito, nel caso delle società di ca-pitali, la quota cade in successione come qualsi-asi altro bene, con il diritto degli eredi di diveniresoci della società. Badate bene: divenire soci diuna società di capitali non vuol dire diritto di venirea bussare alla porta il giorno dopo e dire"Buongiorno, sono qui, cosa c'è da fare stamat-tina?" Sia chiaro che in una società di capitali nonsi entra dalla porta, il socio ha diritto solo di es-sere chiamato alle assemblee ordinarie in sedeannuale, per il bilancio e l'elezione cariche, ele-zione amministratori e sindaci; però fatto sta chela compagine stretta e limitata di una S.R.L. èuna struttura appetibile per essere ritenuta tra-sparente anche agli eredi, magari sgraditi, di unsocio defunto.Ebbene, è spesso opportuno negli statuti di S.R.L.,prevedere una clausola statutaria che dispongache, in caso di morte di un socio, gli altro socipossono decidere se liquidare o meno la quotadel socio defunto. Nel caso in cui non decidanodi liquidarla, gli eredi subentrano in società edacquisiscono la qualità di soci; nel caso in cuiinvece i soci decidano di liquidare la quota deldefunto, sarà un problema di liquidare, e di eri-gere una situazione patrimoniale, sarà un pro-blema di determinare l'avviamento, fatto sta chegli eredi del socio defunto vengono ad acquisireun diritto di credito, e non acquisiscono la quotache viene rispalmata sugli altri soci, e pertantofuoriescono dalla società, e la società conti-nua con il nucleo originario ed evita la pre-

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senza di persone sgradite o non ritenute ca-paci.

L'assemblea totalitaria. Convo-

cazioni. Amministratori

Per quanto riguarda l'assemblea, è opportunoinserire nello statuto sociale la previsione dellosvolgimento in forma totalitaria dell'assembleaperché l'assemblea totalitaria è una di quelle fa-mose previsioni contenute nel codice per le socie-tà per azioni, ma che non è stranamente richia-mata per le S.R.L.. Quindi, invece di andare adiscutere se si applichi o meno quella norma, èmeglio infilarla nello statuto per dar modo a questasocietà di svolgere tranquillamente assemblee nonconvocate in forma totalitaria.Gli ultimi orientamenti (li avrete letti anche su IlSole 24 Ore) sono di poter consentire anche leconvocazioni d'assemblea, oltre che di consiglio,mediante sistemi elettronici, mediante telefax;ultima acquisizione è quella di poter svolgere,anche se il problema in una società di limitatedimensioni non è così urgente ed emergente, siaassemblee che consigli, in audioconferenza ovideoconferenza; il tutto assistito da particolariclausole statutarie che garantiscano il diritto dipartecipazione effettivo, nonché la possibilità diidentificare esattamente l'interlocutore posiziona-to in un luogo distante.Sui quorum vi è massima libertà di stabilirli, perchéil codice dà ampio margine alle clausole statutarie.Sugli amministratori è opportuna la clausola pereffetto della quale gli amministratori possonoanche essere non soci; seppur premesso che nellanuova norma sulle S.R.L. artigiane vi debba es-sere una prevalenza di soci artigiani, è ammessoche la restante parte degli amministratori possa-no anche non essere artigiani. Pertanto possonoessere anche soci estranei, amministratori nonsoci; tuttavia, la normativa sulle S.R.L. dice chel'amministratore deve coincidere con il socio, equindi è opportuna una clausola statutaria chedisattivi questa coincidenza biunivoca e consentaanche nelle S.R.L., come accade nelle S.p.A., diavere anche amministratori non soci, sia purecon la limitazione di cui sopra, per effetto deilimiti dimensionali, anche al livello di organo am-

ministrativo, che la legge impone per quanto ri-guarda le società artigiane da iscrivere nell'albodegli artigiani.Sugli amministratori, vi è da dire anche che èopportuna l'introduzione negli statuti della clau-sola per effetto della quale ad essi, oltre al com-penso e al rimborso di spesa, può essere dato ilcosiddetto trattamento di fine mandato, il tuttoattraverso i sistemi assicurativi e previdenziali omediante destinazione di quote di utili, insommacome volete voi, fatto sta che questa clausola èopportuna per legittimare l'appostamento in bi-lancio dei relativi fondi.E' opportuno poi negli statuti, così dice il codicecivile, inserire la previsione che il consiglio diAmministrazione, se venga appunto scelto unorgano amministrativo pluripersonale, possadelegare tutte le sue funzioni, o parte di esse,dato che la nomina di un consigliere delegato odi un comitato esecutivo presuppone una previ-sione statutaria ad hoc.Infine, negli statuti è ovviamente opportuno enecessario disciplinare come l'amministrazioneavvenga ed a chi sia affidata la rappresentanzadella società: qui le clausole si sbizzarrisconoperché, a seconda del minore o maggiore gradodi fiducia, o della natura più o meno personalisticadella partecipazione dei singoli alla società e allasua amministrazione, le clausole sono di ognitipo: vi è la possibilità della completa disgiunzione,vi è quella della completa congiunzione, vi è quelladi separare la cosiddetta ordinaria amministra-zione dalla straordinaria amministrazione, disbizzarrirsi con tutte le modalità pratiche e ope-rative che, caso per caso, vengono sollecitate dallaparticolare società che ci apprestiamo a gestirevolta per volta, o dalla personalità dei singoli sociche compongono la società indicata.

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R SOCIETÀ A

RESPONSABILITÀ

LIMITATA ARTIGIANE

PLURIPERSONALI E

RIFERIMENTI

ALL’ARTIGIANATO

Premesse

Delimitazione del tema

ingrazio gli organizzatori di questa inizia-tiva per l'invito a partecipare al dibattito, chemostra una continuità con quello, svolto inquesto stesso luogo il 2 giugno 1999, nel qualeVincenzo Allegri e Giorgio Marasà osservava-no che la preclusione del modello della socie-tà a responsabilità limitata pluripersonale alleimprese artigiane era frutto di un pregiudiziodi abbinamento dell'assunzione di responsa-bilità richiesta dalla legge speciale all'artigia-no con la illimitatezza del rischio economico,e di una preoccupazione non più giustificabiledell'ingresso di elementi tradizionalmente ca-pitalistici nel settore dell'artigianato.Preciso subito che intendo soffermarmi su unproblema specifico introdotto dalla disciplinadell'articolo 13 della legge n. 57 del 2001,creato dalla eventuale presenza di riferimentiall'artigianato nell'atto costitutivo e/o nello sta-tuto di una società a responsabilità limitatapluripersonale. Ricordo poi per inciso che l'art.5 della legge n. 443 del 1985 preclude alleimprese non iscritte all'albo delle imprese ar-tigiane l'utilizzazione di nomi o segni evocantil'artigianato.Ho scelto l'argomento perché ritengo che la"riconoscibilità" di una S.R.L. artigiana cometale segnala un nodo posto dalla modificalegislativa ed assai dibattuto anche in sede diapprovazione parlamentare; nodo che la leg-ge ha a mio avviso sostanzialmente rinviatoagli interpreti ed agli operatori.Si consente infatti che esistano società orga-nizzate in termini neutri rispetto all'azione dasvolgere e senza alcun collegamento espressocon l'artigianato nell'oggetto o con riguardoad altri elementi, potenzialmente legittimateall'iscrizione all'albo ma con facoltà di nonchiederla; per esse non è allora sancito unvincolo di trasparenza di connotazione arti-giana nello statuto, anche in caso di richiestadi iscrizione e sarebbe ovviamente solo vietataogni spendita di connotati dell'artigianato incaso di non iscrizione. Il sistema normativo

PIETRO MASI ORDINARIO DI DIRITTO

COMMERCIALE, UNIVERSITÀ TOR

VERGATA, ROMA

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apre quindi lo spazio per società nella sostan-za artigiane e per loro scelta, magari reversi-bile e temporanea, sottratte al regime dell'ar-tigianato, generando perplessità sulle quali sitornerà nel seguito (v. oltre, 2.6.).Non potrò, poi, per ovvie ragioni di temposoffermarmi su qualche problema di coordi-namento che la legge determina, lasciandodifferenziate le discipline, nei rapporti dellesocietà artigiane a responsabilità limitatapluripersonali con quelle unipersonali - chepure potrebbero divenire pluripersonali con unasemplice cessione a terzi di parte della propriaquota da parte del socio - e con le coopera-tive a responsabilità limitata. Anche in questocaso, l'interprete dovrà sforzarsi di ricercaresoluzioni che evitino ingiustificate ed irragio-nevoli disparità di trattamento, ad esempio perquanto concerne requisiti e condizioni dei sociartigiani coinvolti.

L'interferenza con altre innovazioni recen-

ti, in tema di controlli e pubblicità delle im-

prese

Altre considerazioni introduttive al mio temasono suggerite dalla circostanza che il casodella società artigiana a responsabilità limita-ta pluripersonale si caratterizza perché la leg-ge 57 interferisce con altre norme recenti cheincidono sulla fattispecie.Mi riferisco, in primo luogo, alla legge n. 340del 2000 il cui articolo 32 ha trasferito compe-tenze in merito al controllo omologatorio sullacostituzione e sulle deliberazioni delle societàdi capitali prima attribuite al Tribunale, attri-buendo al notaio un ruolo nuovo e sul quale,come si vedrà, anche per ciò che può concer-nere le S.R.L. artigiane, possono prospettarsiquestioni interpretative ed applicative di rilievonon trascurabile.Ricordo, poi, che sempre in tempi molto re-centi il D.P.R. n. 333 del 2000 ha modificato ladisciplina del registro delle imprese, già fontedi questioni in merito alla disciplina delle so-cietà artigiane, tra l'altro unificando le sezionispeciali preesistenti; aggiungo che una socie-

tà a responsabilità limitata artigiana dovrebbecomunque risultare sia iscritta nella sezioneordinaria, sia annotata nella sezione speciale,con effetti di razionalizzazione e semplifica-zione del sistema della pubblicità che ancoranon paiono in assoluto ottimali e questioni dicoordinamento delle quali si dirà tra breve..

L'interesse alla considerazione anche

dei problemi di gestione della crisi del-

l'impresa, alla luce della giurispruden-

za recente e del ddl governativo di de-

lega per la riforma delle procedure

concorsuali

Un terzo ordine di riflessioni introduttive nascedalla rilevanza, per le imprese artigiane, dellaapplicabilità o meno delle procedureconcorsuali. Come è noto, l'interpretazionedella Corte costituzionale ha avallato l'orienta-mento che possano essere sottratte al fallimen-to, in quanto piccole, anche imprese in formasocietaria artigiane - nelle quali quindi siapossibile riconoscere i connotati dell'artigiana-to - e nel senso che non sia preclusiva dellaassunzione di una dimensione "piccola" laforma societaria si pronuncia anche una re-cente iniziativa governativa di delega per lariforma delle procedure concorsuali.Ci si potrebbe forse allora interrogarepreventivamente su quali siano per una socie-tà a responsabilità limitata pluripersonale iconnotati - di dimensione, e forse di rapportotra la presenza del lavoro artigiano e quelladegli altri fattori della produzione, che in unasocietà a responsabilità limitata potrebberoanche essere espressi da un capitale sociale dientità non rilevante - capaci di rendereprevedibile, se non certa, l'applicazione o ladisapplicazione della disciplina delle crisi diimpresa da parte del Tribunale; con la nota-zione che prevedibilità, se non certezza, inquestione interessano sia gli operatori dell'ar-tigianato sia i terzi con loro in rapporto, e chela loro assenza potrebbe creare meccanismi

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di sfiducia e moltiplicazione nel ricorso allegaranzie personali, vanificando la portata dellariforma che si commenta.Sotto tale profilo, l'alternativa segnalata all'ini-zio tra una società artigiana con espressi edinequivoci riferimenti statutari all'artigianatoche ne rendano trasparenti anche nel tempole caratteristiche ed una società con statuto"neutro" che scelga di iscriversi all'albo in ra-gione di requisiti posseduti in concreto e inogni momento modificabili senza alcun vinco-lo, non pare irrilevante ai fini di un giudizio disoggezione alla procedura concorsuale, quantomeno in termini di prova. Basterebbe del restoriflettere che un trasferimento da più di un annodi una società già esistente ed avente oggettoe qualifica commerciale o industriale nel set-tore dell'artigianato, quando lo statuto riman-ga inalterato, potrebbe ai sensi della leggevigente configurare una cessazione dell'impresaassoggettabile al fallimento e giustificare lasottrazione alla procedura, con rischi nontrascurabili per le ragioni dei creditori e deiterzi magari ignari degli effetti del mutamentodi qualifica intervenuto ed in altri termini conl'eventualità che il ricorso all'impresa artigianasi traduca in un privilegio estraneo alla stessatradizione dello statuto dell'artigianato.

Società artigiana a responsabili-

tà limitata e diritto speciale

Il fondamento della specialità tra pre-

supposti ed effetti della iscrizione all'al-

bo

Venendo all'oggetto specifico del mio interven-to, la società artigiana a responsabilità limita-ta deve essere considerata come una societàdi diritto speciale, nel senso che per essa èimprescindibile una cornice amministrativadella disciplina coerente con il settore dell'arti-gianato.Il dubbio potrebbe vertere sul modo nel qualeè da intendere la connotazione di specialità, esul momento nel quale essa deve rilevare, tramomento della formazione dell'atto costitutivoe dello statuto della società e momento della

azione imprenditoriale successiva alla iscrizio-ne nell'albo.Nel primo senso militerebbe la lettera dellalegge che parla di "diritto" alla iscrizione econfigura società dotate dei requisiti ma noniscritte, ma che come si vedrà utilizza una ter-minologia enfatica e probabilmente atecnica;nel secondo una interpretazione che, valutan-do la norma della legge n. 57 nella sua com-plessità ed integrandola nel sistema della leg-ge n. 443, prenda atto fra l'altro della impos-sibilità di valutazione della sussistenza dei re-quisiti dell'artigianato al di fuori del controllodell'albo.

I caratteri richiesti dalla legge per l'iscri-

zione all'albo e l'eventualità di riferi-

menti all'artigianato di cui all'art. 5,

comma 7, della legge n. 443 del 1985,

nell'atto costitutivo o nello statuto del-

la società

I requisiti dell'artigianato menzionati per lesocietà a responsabilità limitata pluripersonalidalla legge n. 57 non sono, come si è ricorda-to più volte, necessariamente desumibili dadocumenti come l'atto costitutivo e lo statuto epotrebbero risultare altrimenti, da elementiforniti in sede di richiesta di iscrizione all'albo.Interessa qui allora valutare come essi possa-no risultare dall'atto costitutivo o dallo statuto,ad esempio nella denominazione sociale onell'oggetto, o ancora fissando regole sullapresenza dei soci artigiani e sul loro ruoloprevalente negli organi che l'art. 13 della leg-ge n. 57 prevede.La presenza di riferimenti all'artigianato nelladenominazione sociale, ovvero nell'oggetto nonsarebbe dalla legge n. 443 del 1985 consen-tita a soggetti non iscritti all'albo; tali riferi-menti potrebbero esprimere una volontàinequivoca e stabile degli operatori economiciinteressati a operare nell'artigianato, ma sa-rebbero soggetti alla valutazione dell'albo insede di iscrizione e condizionati al riconosci-

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mento della qualifica artigiana dell'impresa,esponendo gli operatori medesimi ed il notaio- chiamato ad osservare l'articolo 28 della leg-ge professionale e a non rogare atti contrarialla legge; e d'altra parte richiesto di costituireuna società che non potrebbe legittimamentepresentare riferimenti all'artigianato primadell'iscrizione all'albo - al rischio di creare unasocietà incapace di operare.Quanto ad indicazioni statutarie sulla presen-za di soci artigiani negli organi deliberanti inmisura adeguata rispetto alla volontà del legi-slatore - che potrebbero ribadire le previsioninormative; e anche specificarle, magari conriguardo a figure come l'amministratore dele-gato, ovvero disciplinando con clausole digradimento i trasferimenti di quote e renden-do così possibile un controllo sui requisiti degliacquirenti ai fini del mantenimento dei conno-tati dell'artigianato della compagine sociale -non è possibile soffermarsi sulla tipologia,mentre è da sottolineare che ci si riferisce aregole indissociabili dalla qualifica artigianadella società, rilevanti ai fini del controllo del-l'albo e da eliminare in caso di eventuale can-cellazione dall'albo medesimo.Noto poi per inciso che problemi potrebberocomunque, ed anche in caso di disinteresseper una sottolineatura dei connotati artigianidel modello, nascere per clausole diffuse nel-l'esperienza come quelle che prevedono l'as-sunzione di partecipazioni in altre società odenti (ma si potrebbe pensare anche alla istitu-zione di sedi secondarie, magari … in Italia eall'estero; e non mancano altri esempi), as-sunzione non preclusa in assoluto - e talvoltasicuramente legittima: si pensi alla presenzain consorzi - ma della quale andrebbe verifi-cata in concreto la compatibilità con la logicadell'artigianato.Anche dopo l'iscrizione, riferimenti e clausolestatutarie connesse con l'artigianato dovreb-bero essere oggetto di vigilanza dei soggettipreposti all'albo interessati a verificarne il ri-spetto; da una parte essi renderebbero allorapiù esteso il controllo, dall'altra lo agevolereb-bero fornendo indici di giudizio.

Le competenze in merito ai controlli, tra

poteri dell'albo delle imprese artigia-

ne,...

Per ciò che concerne il rapporto tra soggetti edorgani depositari di competenze diverse chia-mati ad interloquire nel caso di ingresso nelmercato di una società artigiana mi sembraopportuno richiamare innanzitutto, seppure inestrema sintesi, il ruolo tradizionalmente svol-to dalle commissioni preposte agli albi pro-vinciali.Ancorché si sia dibattuto sull'efficacia dell'iscri-zione negli albi in questione e sull'autonomiadel giudice, ad esempio del giudice fallimen-tare, rispetto al giudizio espresso in sede diriconoscimento della qualifica e di iscrizione,non può negarsi che la disciplina del registrodelle imprese, anche dopo la recentissimamodifica che unifica le sezioni speciali portatadal D.P.R. n. 333 del 2000, evidenzi un ruoloparticolarmente significativo dell'iscrizione al-l'albo, prevedendo che alla medesima si col-leghi un'annotazione nella sezione speciale delregistro con una forte compressione, se nonsi deve parlare di eliminazione, dei poteri divalutazione dell'ufficio del registro delle impre-se.In altri termini, alla gestione dell'albo si colle-ga un ruolo di controllo efficace, nella faseiniziale ma anche durante la vita della società,sulla presenza e sul mantenimento dei carat-teri tipici dell'impresa artigiana. Ed è anche dasottolineare che, specialmente con riguardo aforme di impresa societarie nelle quali laregolamentazione si presenta spesso astrattae rispondente a modelli stereotipati, l'esigenzadi una azione concreta efficace di vigilanza alivello di azione dell'impresa e di rapporto trala forma organizzativa e la presenza artigia-na, è particolarmente significativa. Nel casodi una società a responsabilità limitata, adesempio, i rapporti tra oggetto dichiarato nel-lo statuto ed oggetto effettivo, come quelli trasede dichiarata e sede effettiva, ma anche l'im-pegno reale dei soci e degli amministratori

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muniti di qualifica, dovrebbero essere oggettodi costante monitoraggio, nell'interesse fra l'al-tro degli altri artigiani concorrenti e del funzio-namento efficace del settore.

(segue) .. competenze del registro delle

imprese in merito alla iscrizione nella

sezione ordinaria ed alla eventuale an-

notazione nella sezione speciale della

società, ...

Si è già ricordato che, nel caso di società ar-tigiane di forma commerciale e specificamen-te nel caso di società di capitali o cooperative,non potrebbe prescindersi dall'iscrizione an-che nella sezione ordinaria del registro delleimprese (mentre l'unificazione delle sezionispeciali di cui si è detto in precedenza eliminaun dubbio in passato sorto circa l'eventualitàdi un obbligo di icrizione anche nella sezionespeciale dei piccoli imprenditori, nell'ipotesi diuna asserita dimensione piccola, a fini di in-formazione dei terzi).Al registro delle imprese il notaio che ha rogatol'atto dovrebbe quindi presentare la richiestadi iscrizione nella sezione ordinaria,contestualmente a quella relativa alla iscrizio-ne all'albo; sarebbe allora auspicabile che l'Uf-ficio del registro delle imprese, chiamato dallalegge a provvedere entro pochi giorni perquanto concerne la sezione ordinaria e peraltro verso competente per l'annotazione nellasezione speciale, riuscisse a coordinare lapropria azione con quella dell'albo, magaricon una sospensione della prima procedura el'assegnazione di un termine per l'integrazionedella documentazione in attesa del perfezio-namento della seconda, così evitando di do-ver respingere la domanda nella sezione ordi-naria di una società, perché non ancora iscrit-ta all'albo e annotabile nella sezione speciale,e d'altra parte con riferimenti all'artigianatonell'atto costitutivo o nello statuto sino al mo-mento della iscrizione nell'albo preclusi dallalegge. Si tratta comunque di problemi agevol-mente superabili, per i quali a fronte dellaarticolazione territoriale degli uffici preposti agli

albi ed ai registri, sarebbe auspicabile unatrattazione unitaria a livello nazionale.

(segue) .. e ruolo del notaio rogante, tra

art. 28 della legge notarile e legge n. 340

del 2000.

Venendo a due osservazioni che potrebberoriguardare l'attività del notaio, ricorderei chel'oggetto dell'impresa artigiana è, nella formu-lazione dell'art 3 della legge-quadro n. 443del 1985, definito in termini estremamentegenerici mentre la fattispecie si completa conrequisiti dimensionali dei quali chi redige ocontrolla l'atto costitutivo e lo statuto di unasocietà a responsabilità limitata o cooperativatradizionalmente non tiene conto, mentre in-vece nel caso ad una prima impressione dallalettura della legge 57 dovrebbe.La scelta del legislatore nel senso di attribuirealla società artigiana a responsabilità limitatapluripersonale che operi nei limiti dimensio-nali di cui alla legge 443 e con gli scopi di cuial primo comma dell'articolo 3 della medesi-ma legge, il diritto al riconoscimento dellaqualifica artigiana e alle conseguente iscrizio-ne nell'albo provinciale "semprechè la mag-gioranza dei soci, ovvero uno nel caso di duesoci, svolga in prevalenza lavoro personale,anche manuale, nel processo produttivo edetenga la maggioranza del capitale sociale edegli organi deliberanti della società", rendeil controllo effettuato dal notaio particolarmenteimportante, posto che è caduta la valutazionedel tribunale per effetto della L 340/2000, chenon opera ancora in questa fase il controllodei soggetti preposti all'iscrizione nell'albo pro-vinciale e che non esiste potere di controllodell'ufficio del registro delle imprese in sede diannotazione di una impresa artigiana.L' interpretazione da preferire è quella di leg-gere la norma nel senso che l'impresa ha di-ritto al riconoscimento della qualifica artigia-na e alla conseguente iscrizione nell'albo pro-vinciale, quando i requisiti - sui quali il con-

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trollo deve essere esercitato da chi è prepostoalla tenuta dell'albo e non dal notaio che atacere di altro non avrebbe poteri di indaginee di verifica adeguati su caratteristiche e com-portamenti dei soci impegnati in ruoli artigiani- siano posseduti e permangano successiva-mente; in altri termini l'apparente automaticitàdell'iscrizione di una società già in possessodei requisiti non esclude affatto un potere, edanzi un potere-dovere, di accertamento e dicontrollo della commissione preposta alla te-nuta dell'albo e d'altra parte libera il notaiodalla responsabilità circa l'attestazione delpossesso di requisiti che, pur con la massimaefficacia delle formulazioni statutarie, ben dif-ficilmente potrebbero essere assicurati nel tem-po in termini astratti.Il notaio, chiamato in ogni caso ad una parti-colare cautela, dovrebbe comunque se richie-sto identificare soluzioni capaci di assicurareche gli artigiani presenti nella società, oltre adetenere la maggioranza del capitale sociale -anche nel tempo: ci si potrebbe interrogaresul comportamento richiesto al notaio interes-sato ad un trasferimento di quota effettuatoda un socio artigiano di società artigiana aresponsabilità limitata pluripersonale capacedi incidere sulle maggioranze e sul rapportotra soci artigiani e soci non artigiani, con ilrischio che la società perda i requisiti per l'iscri-zione all'albo - esercitino ruoli di maggioran-za negli organi deliberanti della società (forseescludendo il collegio sindacale, se questoesiste), chiarendo in primo luogo quale sia lareale portata dell'intenzione legislativa anchealla luce della eventualità che le decisioni daassumere non evidenzino situazioni di alter-nativa netta tra interessi dei soci in ragionedell'impegno nell'azione o del ruolo artigianosvolto.

La società a responsabilità limitata

non iscritta, e quella non ancora

iscritta, all'albo delle imprese artigia-

ne

Il diritto all'iscrizione nell'albo della società a

responsabilità limitata pluripersonale è condi-zionato alla presentazione di una domanda.Una società che avrebbe diritto, ma non hapresentato domanda, non può essere ammessaalle agevolazioni. Il dubbio è se tale societàsia o meno allora in assoluto sempre sottrat-ta, ai fini del diritto privato o di altre normedella legislazione speciale come quellelavoristiche o previdenziali, alla disciplina del-l'artigianato, anche quando tale disciplina siaper essa meno favorevole con lesione di inte-ressi di terzi o pubblici e pertanto la scelta creiun vantaggio ingiustificato che forse non eranelle intenzioni del legislatore di attribuire. Edovrebbe verificarsi quali siano comunque lasua qualifica e la sua disciplina in concreto,anche per confrontarle con lo statuto dell'im-presa artigiana.La risposta parrebbe nel senso in primo luo-go di precludere qualifica e vantaggi dell'arti-gianato a chi non si assoggetti al regime deicontrolli che l'iscrizione all'albo comporta, e poidi verificare i momenti della disciplina con-nessi non alla cornice amministrativa ma al-l'esercizio effettivo di attività artigiana, momentidei quali una estensione delle regole parreb-be prospettabile anche per non avvantaggiarenel mercato chi non soggiace a regimepubblicistico e controlli solo perché una affer-mazione espressa di applicazione delle regoleè connessa ad una fattispecie tradizionalmen-te associata a quella cornice amministrativa.Senza inoltrarci in approfondimenti qui nonconsentiti, potrebbero forse distinguersi le ipo-tesi nelle quali all'assenza di regole dell'impre-sa artigiana corrisponda l'applicazione di re-gole di altri settori - ad esempio, industria,commercio, o agricoltura - da quelle nelle qualila disapplicazione del regime dell'artigianato,previsto proprio in ragione di caratteristichedella fattispecie non presenti altrove, condur-rebbe ad una assoluta zona franca pur inragione dei presupposti sostanziali della ap-plicazione del regime medesimo.

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Considerazioni di sintesi

Il tempo non mi consente di toccare ulterioriargomenti, e mi limito a brevi notazioni con-clusive.a) Emergono, da quanto precede, ipotesidiverse di ricorso alla società a responsabilitàlimitata pluripersonale per l'esercizio di attivitàartigiane: quella di fungibilità nello schemacon altri aventi oggetti d'impresa tipizzati inalternativa nel nostro ordinamento (industria-li, commerciali, agricoli), e di attribuzione dirilevanza per quanto concerne qualifica e di-sciplina alla dimostrazione in concreto delpossesso dei requisiti di fronte all'albo; e l'al-tra, che qui più direttamente è stata conside-rata, della costituzione di una società vincolataad esistere solo come artigiana, con requisitinon solo trasparenti ma anche esternati nellostatuto e nell'atto costitutivo. Nelle due ipotesivariano, come si è visto, anche i poteri di con-trollo e le responsabilità, posto che la secondacoinvolge più direttamente anche il notaio edil giudice che vigila sulla sezione ordinaria delregistro delle imprese.b) Il tema trattato chiama in causa il rap-porto tra diritto comune e diritto speciale dellesocietà di capitali, e, nella prospettiva di appli-cazione di una riforma del diritto societarioche riguarda anche le società a responsabilitàlimitata (c.d. riforma Mirone - n.d.r.: oggiconfluita con modifiche nella legge 3 ottobre2001, n. 366), segnala agli operatori ed agliinterpreti il ruolo sempre più significativo cheil diritto speciale delle società svolge a diversolivello e che con riguardo a società artigiane èevidenziato in questo Convegno.c) Si sottolinea l'esigenza della formazionedi una prassi, da promuovere anche con ilcoinvolgimento della categoria dei notai e congrande attenzione, circa i modelli di società aresponsabilità limitata artigiane. Se la finalitàdel legislatore è quella di porre a disposizionedegli operatori interessati schemi e modelliorganizzativi adeguati alle nuove esigenze delmercato, la redazione degli statuti dovrebbeperseguire, oltre e forse più che un dichiarato

riferimento a nomi e obiettivi dell'artigianato,una garanzia del rispetto sostanziale di con-dizioni numeriche di presenza maggioritariadegli artigiani e della trasparenza del loro ruolonella titolarità e nella gestione dell'impresa,giustificando la destinazione ad essi - e sotto-lineo, solamente ad essi, individuati in terminiinequivoci - attraverso il riferimento alle socie-tà partecipate, delle agevolazioni connesse.L'ampliamento delle forme organizzative del-l'impresa artigiana può infatti consentirle diconfrontarsi con imprese diverse in un merca-to condiviso, e sempre più ampio, in ragionedi una scelta legislativa che ha privilegiatol'efficienza rispetto al collegamento con unatradizione che tendeva a limitare gli spazi diazione e gli strumenti di finanziamento. Essoaumenta però l'esigenza di rendere significa-tivi i connotati dell'artigianato, evitando che laneutralità delle forme organizzative confondaartigiani con non artigiani in un sistema che,tra regole comuni applicabili a situazioni di-verse e regole applicabili a scelta dell'interes-sato, tende ad avvantaggiare le scelte di for-ma più che la sostanza e la natura dell'inizia-tiva economica svolta, ovviamente a tutto svan-taggio dei primi.

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L

Introduzione

a legge quadro per l'artigianato, oltre a det-tare la definizione soggettiva di imprenditore ar-tigiano (art. 2, comma 1), indica (art. 3) i conno-tati oggettivi dell'impresa artigiana e in questoambito ha già originariamente previsto che l'im-presa artigiana si possa esercitare, nel rispetto ditali connotati, pure in forma societaria (comma2).Anche attualmente non tutti i (sotto) tipi societarisono utilizzabili per costituire ed esercitare un'im-presa artigiana ma, ferma l'iniziale esclusionedelle società per azioni e in accomandita perazioni, la legge 20 maggio 1997, n. 133 e larecente legge 5 marzo 2001, n. 57 hanno con-sentito il ricorso alla società in accomandita sem-plice e alla società a responsabilità limitataunipersonale e, ora, anche pluripersonale.E', allora, anzi tutto opportuno ricordare perché ein che modo il legislatore ha disegnato prima ecambiato poi il quadro normativo delle societàartigiane.

Le scelte originarie del legisla-

tore con riguardo alle società arti-

giane

La limitazione dei tipi societari utilizzabili dall'im-presa artigiana operata dall'originario testo dellalegge 8 agosto 1985, n. 443 - come dalla prece-dente legge quadro del 1956 - dipendeva dall'in-compatibilità che si riteneva sussistesse senzaeccezioni tra impresa artigiana e tipi societari avocazione in tutto o in parte capitalistica, ricondu-cibile secondo l'interpretazione più convincente "alrapporto fra forme societarie e organizzazionedell'impresa e al ruolo che in essa assume il la-voro artigiano".L'impresa artigiana in forma societaria era, piùin generale, vista alla stregua di un'ipotesi inqualche modo eccezionale ancora dalla leggedel 1985, come sottolineato dall'altresì che apri-va il comma 2 dell'art. 3 (l'art. 3, comma 1, dellalegge n. 860 del 1956 recitava addirittura: "E'considerata artigiana l'impresa costituita in for-ma di cooperativa e di società").La società in nome collettivo appariva l'unica

LA NUOVA S.R.L.

“ARTIGIANA”: PRIME

CONSIDERAZIONI

GIAN DOMENICO MOSCO,

STRAORDINARIO DI DIRITTO

COMMERCIALE, UNIVERSITÀ LUISS DI

ROMA

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tra le società lucrative nella quale i caratteri pro-pri dell'imprenditore artigiano - quelli indicatinell'art. 2 della l. 443/85, che a livello societariopossono tradursi nella responsabilità "esterna"personale e illimitata di tutti i soci, nella titolaritàdell'impresa e nell'ipotesi del lavoro personale deisoci - sussistevano o erano suscettibili di sussiste-re in capo a tutti i soci, in quanto tutti potenzial-mente parte del ciclo produttivo e coinvolti nella(e responsabili della) gestione dell'attività sociale.Proprio la presenza potenziale in capo a tutti isoci di tali caratteri era ritenuta essenziale almodello societario dell'impresa artigiana, tantoche anche per le società in nome collettivo, comeper le cooperative, non si richiedeva che fossecollettivamente esercitata un'impresa tra (soli)artigiani; non si chiedeva, in altre parole, che tuttii soci partecipassero, con il proprio lavoro, alprocesso produttivo e che tutti amministrasserola società, ma solo che tutti potessero astratta-mente parteciparvi, essendo poi in concreto suf-ficiente l'effettivo coinvolgimento della sola mag-gioranza dei soci.In breve, tutti i soci dovevano poter fare gli arti-giani e la maggioranza doveva esserlo: questoera il senso originario della legge.Ciò spiega i tratti assai lineari della definizione diimpresa artigiana "costituita ed esercitata in forzadi società" contenuti nell'art. 3, comma 2, della l.443, che si rivolgeva alle sole s.n.c. e societàcooperative potendo limitarsi a chiedere lo svol-gimento prevalente di lavoro personale solo del-la maggioranza dei soci e la prevalenza del la-voro sul capitale, considerando l'esercizio perso-nale, professionale e in qualità di titolare e l'as-sunzione della piena responsabilità con tutti glioneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestio-ne, presupposti nei due soli tipi di società am-messi.Emblematica è, a tale riguardo, l'originaria esclu-sione della società in accomandita semplice dalnovero delle società attraverso le quali è esercitabilel'impresa artigiana, anomala trattandosi di unasocietà di persone nella quale vi sono soci, gliaccomandatari, che assumono gli stessi diritti eobblighi del socio di collettiva (art. 2318, comma1, c.c.).

L'esclusione di questo tipo di società si ricollegavaproprio alla presenza di una categoria di soci, gliaccomandanti, che in tesi rispondono "limitata-mente alla quota conferita" (art. 2313 c.c.) e nonpossono "compiere atti di amministrazione" (art.2320 c.c.), ma meri atti esecutivi che comunqueli collocano lontani dalla titolarità dell'impresa edal prevalente lavoro personale nel processoproduttivo.In altre parole, era l'astratta impossibilità - estesaa un'intera categoria sociale - del rispetto da partedi ciascun socio del principio della personalepartecipazione all'esercizio e ai rischi dell'impresaartigiana a motivare il divieto di utilizzazione postodal legislatore.Così stando le cose, era molto semplice definirela società artigiana, perché in fondo si aveva ache fare con due tipi sociali, la s.n.c. e la coope-rativa, che erano naturalmente idonei a consen-tire l'esercizio collettivo dell'impresa artigiana, l'unoin chiave lucrativa, l'altro mutualistica: l'art. 3,comma 2, semplicemente traduce, senza nean-che richiamarli espressamente, i presuppostidell'impresa artigiana indicati nella definizionedell'art. 2.

La duplice frattura operata dalla

legge n. 133 del 1997

La legge n. 133 del 1997 ha fatto segnare unaduplice frattura rispetto all'impostazione ora rife-rita.Da un canto, non si è valutato più come eccezio-nale l'esercizio in forma collettiva dell'impresaartigiana, al quale viene riconosciuta pari dignitàrispetto all'esercizio individuale (come è sottoline-ato dal cadere nell'art. 3, comma 2, dell'altresì),volendo anzi il legislatore promuovere l'evoluzio-ne in chiave societaria dell'artigianato al fine difavorire "la creazione e lo sviluppo delle piccole emedie imprese".Dall'altro, e correlativamente, si è ampliata lacerchia delle ipotesi societarie rilevanti ai fini ar-tigiani, rinunciando alla preclusione verso la so-cietà in accomandita semplice con il superamentodell'ostacolo rappresentato dalla presenza della

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categoria degli accomandanti e ammettendo l'uti-lizzazione della S.R.L. unipersonale.Per far questo, però, non è stato più possibilelimitarsi alle poche indicazioni contenute nelcomma 2 dell'art. 3, ma è stato necessario porreulteriori e specifici requisiti che assicurassero ilrispetto - per questi tipi di società non più (poten-zialmente) naturale - degli elementi che defini-scono l'imprenditore artigiano.Si è così inserito un nuovo comma (l'attuale terzo)significativamente aperto dall'avverbio altresì, chericompare qui per unire a quelle ordinarie delcomma 2 le nuove fattispecie societarie di nonaltrettanto piana utilizzazione.Si è avvertita insomma la difficoltà di considerareautomaticamente artigiane la società in accoman-dita semplice e la società a responsabilità limitataunipersonale, e si sono dettati altri requisiti spe-cifici capaci di "definire" - cioè di assicurare che -questi tipi societari possano anch'essi divenire"artigiani".E' importante notare che il comma 3 dell'art. 3introdotto dalla novella del 97 richiama esplicita-mente i requisiti dell'art. 2, cioè quelli della defi-nizione soggettiva dell'imprenditore artigiano,chiedendo così al socio unico, oppure a ciascunsocio accomandatario, di essere in possesso ditali requisiti. Non è un caso che non lo richiedail comma precedente, perché è dato per presup-posto che tutti i soci della s.n.c. e della coopera-tiva possano esserne in possesso. Per accoman-dita e S.R.L. unipersonale non c'è più questanaturale potenzialità, e occorre richiamare espres-samente i requisiti soggettivi dell'artigiano.

La previsione della S.R.L.

pluripersonale artigiana da parte

della legge n. 57 del 2001 e la confu-

sione sistematica dei requisiti delle

società artigiane che ne è scaturita

La legge 57/2001 ha ora saltato l'ultimo fos-so, o quasi, non soltanto consentendo l'utiliz-zazione del più diffuso tipo societario capitali-stico, ma rinunciando almeno in sededefinitoria a correggere la mancanza di unanaturale predisposizione della S.R.L. ad assi-

curare la personale partecipazione dei soci alprocesso produttivo e all'esercizio (e ai rischi)dell'impresa artigiana.L'utilizzazione della S.R.L. in veste artigianaderiva così semplicemente dalla espulsione diquesto tipo di società dall'elenco delle società"escluse" contenuto nel comma 2 dell'art. 3,senza poi comprendere la S.R.L. nel successi-vo comma 3. Non si è dunque aggiunta unalettera c) (le lettere a) e b) riguardano la S.R.L.unipersonale e la accomandita semplice) nelterzo comma, ma si è semplicemente cancel-lato nel secondo comma il riferimento allaS.R.L. Ne deriva che i requisiti della S.R.L. sonoesattamente gli stessi della s.n.c. e della socie-tà cooperativa.Nondimeno, dei requisiti ulteriori sono statiprevisti per la S.R.L. ai fini della sua iscrivibilitànell'albo delle imprese artigiane, e quindinell'art. 5 della legge quadro, che tale albodisciplina.I requisiti dell'impresa artigiana in forma disocietà - compresa dunque quella a respon-sabilità limitata pluripersonale - indicati dall'art.3, comma 2, della l. 443/85 sono i seguenti:- anzitutto, è necessario che siano rispettati ilimiti dimensionali previsti dall'art. 4, e che lasocietà abbia un oggetto rispondente al dispo-sto dell'art. 3, della stessa legge n. 443;- un ulteriore requisito è poi "che la maggio-ranza dei soci, ovvero uno nel caso di duesoci, svolga in prevalenza lavoro personale,anche manuale, nel processo produttivo e chenell'impresa il lavoro abbia funzione premi-nente sul capitale".Gli specifici requisiti previsti per le S.R.L.pluripersonali dal nuovo terzo comma dell'art.5 della l. 443/1985 sono in gran parte quelligià contenuti nell'art. 3, comma 2, ai quali inogni caso (cioè anche quando non sono ripe-tuti) si aggiungono, dovendo i requisiti dell'art.3, comma 2, tutti sussistere secondo una pia-na interpretazione sistematica.Si rinvengono due varianti.La prima è l'omissione del requisito rappre-

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sentato dalla funzione preminente del lavorosul capitale. Questo requisito può tuttavia, amio avviso, considerarsi compreso in quellodella "prevalenza" del lavoro dell'imprenditoreartigiano.E' stato infatti autorevolmente chiarito che lafunzione preminente del lavoro sul capitale puòessere intesa "non solo in senso quantitativo,con riferimento alla preponderanza del ruolodi un fattore produttivo sull'altro, ma anche insenso funzionale e qualitativo in rapporto conle caratteristiche strutturali fondamentali del-l'impresa artigiana e alla natura del bene pro-dotto e del servizio reso". Con la conseguenzache vanno in genere incluse tra le impreseartigiane quelle caratterizzate "dall'opera qua-lificante dell'imprenditore o dei suoi collabo-ratori e che, tuttavia, pur a fronte di una limi-tata organizzazione, hanno bisogno struttural-mente di un notevole impiego di capitali".La seconda variante è, al contrario, l'aggiuntadi un ulteriore requisito, che è quello per ilquale la maggioranza dei soci (o almeno unonelle S.R.L. con due soli soci) che svolge lavo-ro prevalente nel processo produttivo, "deten-ga la maggioranza del capitale sociale e degliorgani deliberanti delle società".Come si è accennato, i requisiti posti dallalegge quadro nel comma 3 dell'art. 3 con ri-ferimento ad altri tipi di società utilizzabili aifini artigiani - e alla stessa S.R.L. unipersonale- non sono ripetuti con riguardo alla S.R.L.pluripersonale, che viene in questo, come puresi è detto, pienamente assimilata al tiposocietario lucrativo più distante, la società innome collettivo, e alla società cooperativa.In particolare:- i soci non devono essere in possesso di tuttii requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2 della leggen. 443 del 1985. In altre parole, non è richie-sto che i soci abbiano gli specifici requisiti tec-nico-professionali eventualmente necessari perlo svolgimento dell'attività programmata, edesercitino "personalmente, professionalmentee in qualità di titolare, l'impresa artigiana,assumendone la piena responsabilità con tutti

gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione egestione" (che è quanto richiesto, invece, per ilsocio unico della S.R.L. unipersonale e per tuttigli accomandatari della s.a.s.); resta fermo soloil criterio dello svolgimento in misura preva-lente del proprio lavoro, anche manuale, nelprocesso produttivo, esclusivamente per lamaggioranza dei soci, posto come si è vistodall'art. 3, comma 2 (criterio che non equivaleda solo a quello più articolato dell'art. 2);- inoltre, i soci possono essere soci di un'al-tra S.R.L., mentre nelle accomandite e nelleS.R.L. unipersonali "artigiane" i sociaccomandatari o il socio unico non debbonoessere soci di altre accomandite semplici o diuna società a responsabilità limitataunipersonale (divieto, peraltro, che anche perqueste società non è stato integrato con il rife-rimento alle nuove S.R.L. pluripersonali arti-giane).L'omissione non sembra potersi agevolmentecolmare facendo leva sul principio espressodall'art. 3, comma 4, della legge quadro se-condo il quale "l'imprenditore artigiano puòessere titolare di una sola impresa artigiana",essendo la società e non i soci titolare dell'im-presa e trattandosi di una norma di strettainterpretazione derogando al principio costi-tuzionale della libertà di impresa.In definitiva, l'art. 13 della legge n. 57/2001consente il ricorso in chiave artigiana alla S.R.L.pluripersonale, pure molto distante dall'origi-naria concezione della società artigiana, equi-parandola a quei tipi che sono sempre statipensati come naturali strumenti per l'eserciziocollettivo dell'artigianato, s.n.c. e cooperativa,e non aggiungendola come nuova ipotesi nelcomma 3 dell'art. 2.Vi è quindi una contrapposizione in ambitodefinitorio tra s.n.c., cooperative e S.R.L.pluripersonali, che devono rispettare solo lecondizioni indicate dal secondo comma dell'art.3, e le altre società, la stessa S.R.L. unipersonalee l'accomandita, per le quali vi sono altri e piùrigorosi requisiti.

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Tre questioni suscitate dall'art.

13 della legge n. 57

Mi limiterò a qualche notazione - volta a porrepiù che a risolvere dei dubbi - relativa solo atre dei tanti problemi che suscita l'art. 13 dellalegge n. 57.Le questioni sono queste:- la prima riguarda le conseguenze dellasuddivisione dei requisiti delle S.R.L. "artigia-ne" tra l'art. 3, che definisce l'impresa artigia-na, e l'art. 5, che regola l'iscrizione all'albo;- la seconda concerne il se e il come il tipoS.R.L. può adattarsi alla necessità che la mag-gioranza dei soci presti in prevalenza il suolavoro nell'impresa;- l'ultima, riguarda il significato e la portatadel requisito della detenzione, da parte dellamaggioranza dei soci che svolge lavoro pre-valente nel processo produttivo, anche dellamaggioranza sia del capitale, sia degli organideliberanti della società.

(segue) Le conseguenze della

suddivisione dei requisiti della

S.R.L. artigiana tra gli articoli della

legge quadro relativi alla definizio-

ne di impresa artigiana e all'iscrizio-

ne nell'albo

La prima questione.Oltre ai profili di "approccio" sistematico alfenomeno delle società artigiane ai quali si èfatto cenno, un'ulteriore conseguenza dellastravagante suddivisione dei requisiti tra gliarticoli 3 e 5 sembra essere questa: può esser-vi una S.R.L. che rispetta tutti i requisiti dell'art.3, ma non quello relativo alla maggioranzadel capitale e degli organi posto dall'art. 5.Occorre domandarsi, allora, se a questa im-presa spetta comunque la qualifica di impre-sa artigiana, posto che è l'art. 3 a contenere larelativa definizione, pur non avendo titolo periscriversi all'albo delle imprese artigiane enonostante la nota "efficacia costitutiva" del-l'iscrizione (art. 5, comma 4).Non si tratta di un problema rilevante solo sulpiano dogmatico, ma anche pratico.

Per esempio, sono note le pronunce della Cortecostituzionale sulla possibile (in taluna ipotesi)sottrazione al fallimento delle società artigia-ne. Viene dunque da chiedersi se questo orien-tamento, sempre che si possa estendere alleS.R.L. artigiane, riguardi anche le società cherispettano i requisiti dell'art. 3 ma non dell'art.5, giacché i primi compongono da soli ladefinizione legislativa di S.R.L. artigiana.Ancora, alla S.R.L. che rispetta solo i requisitidell'art. 3 va riconosciuto il privilegio generalemobiliare previsto dall'art. 2751-bis, n. 5), c.c.a favore della "impresa artigiana"?È nota la divisione di dottrina e giurisprudenzasu come vada accertata la qualifica artigianadell'impresa.La giurisprudenza prevalente nega rilievo al-l'iscrizione nell'albo, pur per la legge "costitutiva"(ma, si dice, solo ai fini agevolativi), per attri-buirlo ad altri criteri, per esempio a quelli in-dividuati nel campo fallimentare. Qualora, inogni caso, si voglia riconoscere il privilegioall'impresa artigiana che rispetti nella sostan-za i requisiti previsti dalla legge 443/85, qualisarebbero questi requisiti? A me pare chedovrebbero bastare anche in questo caso quellidell'art. 3, gli unici che rilevano sul pianodefinitorio.Una parte significativa della dottrina è d'altraparte assai più rigorosa e poco incline asovrapporre ai fini dell'applicazione degli isti-tuti di diritto privato, e tra questi dei privilegi,la legge quadro all'art. 2083 c.c., giudicandola nozione di impresa artigiana della leggespeciale troppo ampia sotto il profilo propria-mente privatistico.Le previsioni sulla S.R.L. artigiana della leggequadro novellata potranno fornire nuovi ar-gomenti a questa dottrina, basati sulla man-canza di organicità all'interno stesso della leg-ge speciale.Infine, in opposta prospettiva interpretativa: laS.R.L. che è artigiana rispettando i requisitidell'art. 3 ma non è iscritta all'albo - vuoi per-ché non rispetta i requisiti dell'art. 5, vuoi per-

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ché non vuole - non dovrebbe poter utilizzarenella propria denominazione, insegna, mar-chio, ecc. la parola artigiana o simili, stante ildivieto posto dal comma 7 dell'art. 5 per chinon è iscritto.

(segue) Lo svolgimento preva-

lente di lavoro personale da parte

dei soci "artigiani" nella S.R.L.: la

previsione statutaria di prestazioni

accessorie

La seconda questione.Tra i vari e non ben coordinati requisiti dellaS.R.L. artigiana, e più in generale di ogniimpresa artigiana, un'importanza assolutamen-te preminente va riconosciuta a quello dellaprevalenza del lavoro dell'imprenditore artigia-no, lavoro che nelle società artigiane motivala partecipazione del socio alla società assaipiù delle ordinarie finalità speculative.La prevalenza va riferita al processo produtti-vo (scomponibile in fasi quali l'acquisto dimaterie prime, la produzione dei beni o servi-zi attraverso l'uso di macchinari, impianti, si-stemi, ecc., la commercializzazione e così via,anche attraverso lavoro manuale, come av-verte la legge) e non riguarda nelle societàartigiane la mera funzione di amministrazio-ne (che pure deve essere assicurata dai soci"artigiani").Si è visto che il principio è espresso con riguar-do alle S.R.L. in termini identici rispetto a s.n.c.e cooperative e senza alcuna previsioneaggiuntiva (almeno nell'art. 3).Ma come prevedere e realizzare lo svolgimen-to prevalente da parte della maggioranza deisoci di lavoro personale nel processo produt-tivo in un tipo societario in cui il singolo socionon ha nemmeno alcun potere diretto diamministrazione e che esclude i conferimentidi prestazioni d'opera?Non attraverso contratti di lavoro, che nonavrebbero certo a che fare con la qualità disocio e non integrerebbero pertanto il requisi-to.Né, mi pare, semplicemente di fatto, il che

avrebbe molte controindicazioni e tra le altrequelle di spostare su un piano metagiuridico ilrequisito e di rendere impossibile ogni con-trollo.L'unica strada che mi sembra percorribile èquella della previsione statutaria di prestazio-ni accessorie consistenti in attività personalisimili a quelle dei prestatori d'opera (art. 2345c.c., richiamato dall'art. 2478 c.c.) che - a dif-ferenza anche di eventuali patti parasociali,altra strada ipotizzabile - rendono l'attivitàadempimento di un obbligo collegato allapartecipazione sociale, anziché inserirla in unrapporto di lavoro.Mi rendo conto delle possibili resistenze e delledifficoltà pratiche e giuridiche (i commi 1 e 3dell'art. 2345) da superare. Ma non vedo altromodo per far sì che anche nelle S.R.L. artigia-ne sia rispettato (e prima ancora rispettabile)il requisito della prevalenza del lavoro perso-nale dei soci "artigiani".

(segue) Il requisito del posses-

so da parte dei soci artigiani della

maggioranza del capitale e degli

organi deliberanti

L'ultima questione.Ai soli fini, dunque, dell'iscrizione all'albo, isoci che svolgono lavoro prevalente nel pro-cesso produttivo devono anche avere la mag-gioranza del capitale della S.R.L. e dei suoiorgani deliberanti.I soci "artigiani" devono quindi essere anzitut-to: quanto a quantità numerica, la parte mag-giore della compagine sociale; quanto a quan-tità economica, la parte maggiore del capita-le. Si comprende a quest'ultimo riguardo ilperché: nelle S.R.L. vigono la regola capitali-stica delle "quote di interesse" e il principio dimaggioranza, ed è pertanto la quantità dicapitale sociale che un socio detiene a deter-minare il suo potere di incidere sulle sceltedella società. In sintesi, chi ha la maggioranzadel capitale, di regola controlla la società.

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Cosa vuol dire, invece, che i soci "artigiani"devono detenere anche la maggioranza degliorgani deliberanti, vale a dire, ovviamente, negliorgani deliberanti?Se sono organi deliberanti, come credo nonsia dubitabile, quelli investiti di poteri decisio-nali, organo deliberante è certamente l'assem-blea.Di primo acchito viene da pensare che averela maggioranza nell'assemblea sia un requisi-to superfluo, quando si ha la maggioranzadel capitale, come devono averla - si è visto -i soci "artigiani".Considerato che secondo l'opinione prevalen-te nelle S.R.L. non possono esservi quote avoto limitato o plurimo, ovvero di godimento,il requisito sembra in effetti coincidere nellaassemblea ordinaria con quello della deten-zione della maggioranza del capitale.Tuttavia, l'art. 2486 c.c. dispone che l'assem-blea ordinaria deliberi col voto favorevole ditanti soci che rappresentino la maggioranzadel capitale sociale. Ma ammette una diversadisposizione dell'atto costitutivo. In una "nor-male" S.R.L. il quorum può dunque essererafforzato; in una S.R.L. "artigiana", lo statutopotrebbe elevarlo in modo da rendere deter-minante il voto dei soci non artigiani? Se po-tesse farlo, i soci "artigiani" avrebbero la mag-gioranza del capitale, ma non avrebbero piùla maggioranza in assemblea ordinaria.Un altro statuto potrebbe prevedere una ridu-zione del quorum, disponendo per esempioche le deliberazioni siano assunte con il votofavorevole della maggioranza dei soci presenti(magari introducendo anche un quorumcostitutivo). Questa clausola sarebbe valida purconsentendo, in caso di assenza di uno o piùsoci "artigiani", l'assunzione di deliberazioni conuna maggioranza formata dai voti dei soci non"artigiani" (o da voti "misti")?E un altro statuto ancora potrebbe prevedereuna seconda convocazione - considerata am-missibile dagli interpreti, se così espressamentedispone lo statuto - con quorum deliberativitra la prima e la seconda convocazione che"mischino" le ipotesi suddette. Sarebbe ammis-

sibile?

Ebbene, credo che a tutti questi interrogativivada data una risposta negativa, trovando l'au-tonomia statutaria dei confini nuovi e invalicabilinel terzo comma dell'art. 5 della legge qua-dro: ovviamente, ai limitati fini dell'iscrizionedall'albo artigiano.Per l'assemblea straordinaria, la stessa regoladel codice contenuta nel primo comma dell'art.2486 prevede che le deliberazioni siano as-sunte con il voto di tanti soci che rappresentinoalmeno i due terzi del capitale. Ne consegueche avere la "maggioranza del capitale" nonequivale in questo caso certamente ad averela maggioranza dell'assemblea straordinaria.Ai fini dell'iscrizione nell'albo artigiano sonoipotizzabili tre soluzioni:1) non si considera il requisito del possessodella maggioranza negli organi deliberantiriferito anche all'assemblea straordinaria;2) si chiede che i soci artigiani possiedano idue terzi del capitale;3) si impone la presenza dello statuto, allorchéi soci artigiani possiedano una parte del capi-tale inferiore ai due terzi (ma comunque su-periore al 51% del capitale), di una clausolache riduca il quorum per le deliberazioni del-l'assemblea straordinaria in modo da farlocoincidere con la parte del capitale in manoartigiana.Non nascondo che la soluzione che mi parepreferibile sia l'ultima, l'unica in grado di ri-spettare la legge, che non consente di dividereun organo unitario qual è l'assemblea perespungere - del resto, senza giustificazioniconvincenti - la parte straordinaria, e nemme-no di elevare dalla maggioranza ai due terzi ilrequisito riferito al possesso del capitale so-ciale.Un altro organo deliberante è quello ammini-strativo, al quale competono le decisioni rela-tive alla gestione dell'impresa.Anche qui la disposizione in parola sembra disemplice lettura se si interpreta nel senso chela maggioranza dei soci artigiani deve essere

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presente in maggioranza nell'organo ammi-nistrativo.Nondimeno questa non è l'unica interpreta-zione possibile. Un'altra lettura della previsio-ne del nuovo terzo comma dell'art. 5 è che isoci "artigiani" devono semplicemente elegge-re la maggioranza degli amministratori. L'art.2487, comma 1, c.c. dispone infatti che, salva"diversa disposizione dell'atto costitutivo", gliamministratori devono essere scelti tra i soci.Ma, appunto, ammette una specifica clausolastatutaria che modifichi questa regola.Occorre dunque domandarsi se lo statuto diuna S.R.L. artigiana può prevedere che gliamministratori siano scelti anche al di fuoridella compagine sociale. E in tal caso se,quando vi è un consiglio d'amministrazione,non è più indispensabile che i soci artigianisiano presenti in maggioranza, bastando chela maggioranza di essi sia nominata dai soci"artigiani". Mentre qualora vi sia un ammini-stratore unico, se non è più necessario chequest'ultimo sia uno dei soci artigiani, dive-nendo sufficiente che sia espresso dalla mag-gioranza "artigiana".Ora, un certo rigore interpretativo sembraconsigliato se si vuole rispettare la ratio dellalegge e il ruolo peculiare dell'artigiano. Pensoquindi che l'amministratore unico debba esse-re un socio "artigiano", e che in presenza di unconsiglio di amministrazione gli amministra-tori debbano essere in maggioranza soci arti-giani.Analogo - ma non scontato - rigoreinterpretativo sembra necessario nel caso didelega. Con riguardo agli amministratori de-legati, la delega può essere data, a me pare,solo a degli amministratori che siano sociartigiani. Penso invece che qualora vi sia uncomitato esecutivo - vale a dire un nuovo orga-no collegiale deliberante - basta che la mag-gioranza e non la totalità dei componenti siadi soci-amministratori "artigiani".

Conclusioni: uno specifico sta-

tuto della S.R.L. artigiana?

In conclusione, a me pare che il requisito della

detenzione da parte dei soci "artigiani" dellamaggioranza negli organi deliberanti dellaS.R.L. dia luogo a una serie non piccola e nonmarginale di problemi interpretativi. Problemiche possono risolversi solo ammettendo che ilrequisito in questione si riflette necessariamentesullo statuto, sicuramente limitando l'autono-mia dei soci nel modificare le regole legali; eforse anche, penso all'assemblea in sede stra-ordinaria, imponendo un interventomodificativo di una previsione della disciplinalegale.Considerata la necessità, che pure è emersa,di un'indicazione statutaria di prestazioni ac-cessorie, mi sembra dunque che si faccia stradal'idea che la S.R.L. artigiana debba avere unsuo specifico statuto. Non, a me pare, nel sensodi uno statuto che dichiari necessariamente lanatura artigiana della società, ma in quellopiù limitato di uno statuto caratterizzato daclausole - e ancor più dalla mancanza di clau-sole - che ne garantiscano la compatibilità conle regole peculiari dell'artigianato.

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CSOCIETÀ

A RESPONSABILITÀ

LIMITATA CON QUALIFICA

ARTIGIANA: RIFLESSI

PREVIDENZIALI

E ASSICURATIVI

GIACOMO CURATULO, RESPONSABILE

DEL SETTORE PREVIDENZIALE

DI CONFARTIGIANATO

Premessa

on l'approvazione della legge che ricono-sce alle società a responsabilità limitata orga-nizzate su base pluripersonale la facoltà di iscri-versi all'Albo per le imprese artigiane, in pre-senza dei requisiti di qualifica previsti dallalegge, e che implica correlative conseguenzeanche in ordine agli obblighi previdenziali,viene a delinearsi più compiutamente il qua-dro giuridico che ha reso possibile l'aperturadel mondo produttivo artigiano allacapitalizzazione delle proprie imprese.Come è stato adeguatamente messo in luce,un ulteriore aspetto fondamentale che conno-ta incisivamente le novità legislative introdottedall'art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57,è quello che stabilisce la facoltà, e non l'obbli-go, di iscrizione all'Albo delle imprese artigia-ne per le Società a responsabilità limitata inpossesso dei requisiti di legge.Nell'applicazione pratico-amministrativa, per-tanto, entrano in gioco importanti aspettiprevidenziali e assicurativi che devono essereconsiderati attentamente per orientare adegua-tamente la scelta.Tali aspetti riguardano tanto l'impresa societariain quanto titolare di un rapporto di lavoro congli eventuali lavoratori dipendenti, quanto i sociche svolgono lavoro personale all'interno del-la società.Il seminario di oggi riveste grande utilità, nonsolo in ordine agli alti contributi scientifici re-gistrati, ma anche perché è possibile svolgereadeguate riflessioni in comune con i rappre-sentanti degli Enti previdenziali, avendo a rife-rimento le disposizioni già emanate dagli entisulle S.R.L. commerciali, sulla S.R.L. artigianaunipersonale e sulla Società in accomanditasemplice artigiana, ai fini di una preventiva"concertazione", quanto mai utile e opportunanella fase preliminare alla diffusione delle istru-zioni operative da parte degli Istitutiprevidenziali.L'aspetto contributivo riguardante l'impresasocietaria e l'aspetto previdenziale riguardantei soci sono connessi tra loro per il fatto che

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entrambi sono legati al riconoscimento dellaqualifica artigiana alla S.R.L. (anche se, a onordel vero, qualche volta si è verificato che l'INPSha assicurato alla Gestione artigiani i titolariartigiani e ha inquadrato l'impresa nell'indu-stria).

Riflessi assicurativi con l'INPS.

Appare più agevole trattare in maniera sepa-rata i due aspetti sopra enucleati.Vanno esaminate, preliminarmente, le conse-guenze sul costo del lavoro che derivano dal-l'inquadramento della S.R.L. come aziendaartigiana, anziché come azienda industriale,conseguenze che presentano certamente menoproblematiche rispetto alle questioniprevidenziali dei soci.Per quanto riguarda l'INPS, il principale effettoderivante dall'inquadramento nel ramo arti-gianato è quello del pagamento di aliquotecontributive per i lavoratori dipendenti più basserispetto all'inquadramento nel ramo industria.Le differenze consistono in 2,05 punti percen-tuali per le aziende artigiane con meno di 15dipendenti; oltre i 15 dipendenti, se le aziendeartigiane sono dell'indotto la differenza restapari al 2,05%, mentre se le aziende non sonodel settore dell'indotto la differenza sale al3,25%, con la necessaria precisazione che leaziende artigiane non dell'indotto che non ver-sano detta ulteriore contribuzione dell'1,20%,non usufruiscono neanche delle relative pre-stazioni di cassa integrazione guadagni stra-ordinaria e di mobilità.Analogo discorso può farsi per la contribuzionerelativa alla cassa integrazione guadagni or-dinaria, pari all'1,90%, in quanto le aziendeartigiane, non edili e non lapidee, in nessuncaso usufruiscono di tale ammortizzatore so-ciale.Inoltre si deve considerare che l'artigianato godedi particolari agevolazioni per l'impiego di al-cune categorie di lavoratori (contrattisti di for-mazione e lavoro, apprendisti, disoccupati dilunga durata), poiché la contribuzione INPS eINAIL a carico dei datori di lavoro artigiani è

quasi completamente fiscalizzata per le primedue tipologie e completamente fiscalizzata perla terza tipologia (con alcune limitazioni tem-porali in ordine ai periodi di fruibilità).Ma l'innovazione più importante che introducela legge 57/2001 riguarda i risvolti previdenzialiper i soci delle S.R.L. aventi i requisiti per poteressere iscritte all'Albo imprese artigiane.La natura artigiana dell'impresa S.R.L. vieneinfatti riconosciuta, a domanda da parte dellastessa società, a patto che siano soddisfatti iseguenti requisiti (art. 5 del nuovo testo dellalegge quadro):a) limiti dimensionali previsti dall'articolo 4della legge 443;b) svolgimento delle attività previste dal 1°comma dell'articolo 3, come per le impreseartigiane individuali;c) maggioranza dei soci, ovvero uno nelcaso di due soci, che svolgono in prevalenzalavoro personale, anche manuale, nel proces-so produttivo (che d'ora in poi verranno sinte-ticamente denominati soci lavoratori);d) maggioranza del capitale sociale dete-nuta dai soci lavoratori;e) maggioranza negli organi deliberantidella società detenuta dai soci lavoratori.Il requisito contenuto nell'articolo 3, comma 2,del testo della legge quadro (e cioè che nel-l'impresa il lavoro abbia funzione preminentesul capitale), valido per tutti i tipi di societàartigiana, non viene esplicitato dalla modificalegislativa introdotta dalla citata legge 57/2001,modifica legislativa che ha natura essenzial-mente sistematica, considerato che la nuovanorma va ad interpolare un comma nell'art. 5anziché nel predetto art. 3, con il fine, eviden-temente, di evidenziare la facoltatività dell'iscri-zione all'Albo.Ciò non significa, evidentemente, che tale re-quisito non debba valere per le società a re-sponsabilità limitata, ma che esso viene inte-grato dai due criteri ulteriori, sopra illustratialle lettere d) ed e).

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d)

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Così stando le cose, gli interrogativi che sipongono ad un primo approfondimento inrelazione all'assicurazione IVS dei soci di S.R.L.sono i seguenti:1) La facoltà, e non l'obbligo, per la S.R.L.che sia in possesso dei requisiti di legge diiscriversi all'Albo delle imprese artigiane faderivare anche la facoltà di iscrizione dei socilavoratori negli elenchi assicurativi Invalidità,Vecchiaia e Superstiti (I.V.S.): ciò, in quale mi-sura è compatibile con il nostro ordinamentoche prevede l'obbligo di assicurazioneprevidenziale quando ricorrono determinatirequisiti?2) Sorge l'obbligo di iscrizione alla Gestio-ne artigiani dell'INPS da parte dei soci lavora-tori una volta che la S.R.L. ha scelto di iscriver-si all'Albo artigiani?3) Quali sono i soggetti che nella S.R.L.possono essere considerati soci lavoratori equali devono essere le loro caratteristiche?

4) Se sorge il rapporto previdenziale per ilsocio lavoratore, quale deve essere la baseimponibile ai fini del versamento dei contributiprevidenziali?

Facoltà di iscrizione dei soci lavoratori

negli elenchi assicurativi IVS.

La prima questione emersa pone seriamenteil problema della legittimità di una differenzadi trattamento giuridico e assicurativo dei socilavoratori nei confronti di due S.R.L. sostan-zialmente identiche, con requisiti tali da poteressere iscritte entrambe all'albo delle impreseartigiane, differenza motivata - giova ripeter-lo, nell'ambito di un quadro legislativo che, invia generale, prevede l'obbligo di assicurazio-ne previdenziale in presenza dei requisiti dilegge - esclusivamente dalla circostanza cheuna abbia esercitato una facoltà, sia pure le-gislativamente prevista, e l'altra no.In effetti la facoltà, e non l'obbligo, di iscrizio-ne all'Albo delle imprese artigiane e, conse-guentemente, il non obbligo di iscrizione deisoci lavoratori negli elenchi assicurativi IVS, èin contrasto con il principio previdenziale se-

condo il quale per chi sia in possesso di deter-minati requisiti sorge automaticamente unobbligo di assicurazione previdenzialeindisponibile a scelte individuali.E' certo, però, che la norma introdotta dallalegge 57/2001 rappresenta un'eccezione allaregola ed essa potrebbe addirittura essere incontrasto con i principi costituzionali di ugua-glianza (art. 3), di tutela del lavoro in tutte lesue forme ed applicazioni (art. 35) e di dirittoalle prestazioni previdenziali (art. 38).A ben riflettere, è possibile riscontrare qualchefondamento nella tesi sopradetta soprattuttoquando si pensi che l'esclusione di un sociolavoratore di S.R.L. dalla possibilità di avereuna posizione previdenziale, che ne pregiudi-ca il godimento di una futura prestazionepensionistica, viene rimessa a soggetti terzi, ecioè ad una decisione a maggioranza degliorgani deliberanti contraria alla trasformazio-ne in S.R.L. artigiana.

Insorgenza dell'obbligo assicurativo dei

soci lavoratori.

Passando ad affrontare ora il secondo quesito(se, cioè, il rapporto previdenziale sorge auto-maticamente per i soci lavoratori una volta chela S.R.L. si sia iscritta all'Albo e se essi devonoessere inseriti negli elenchi nominativi dellaGestione artigiani, come i titolari di impreseindividuali), è utile citare la normativa da cuidiscende l'obbligo previdenziale per gli arti-giani.Tale normativa è essenzialmente costituita dallalegge 1533/56, riguardante l'assicurazionecontro le malattie degli artigiani e lorocoadiuvanti e dalla legge 463/59, che ha este-so l'assicurazione IVS alla categoria e che fariferimento alla legge 1533/56 perl'individuazione dei soggetti obbligati.Dal combinato disposto dalle due leggi si ri-cava che l'assicurazione IVS è obbligatoria pergli artigiani che abbiano i requisiti di cui agliarticoli 1, 2 e 3 della legge 860/56.

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Dal 1959 numerose norme si sono venute adaggiungere, quali ad esempio la legge 833/78 di riforma sanitaria, la nuova legge qua-dro per l'artigianato n. 433/85, la legge 63/93, ma è possibile affermare che l'impiantoiniziale da cui deriva l'obbligo previdenzialeper gli artigiani è rimasto sostanzialmente iden-tico.Mentre per gli artigiani titolari di impresa indi-viduale e per i soci di società di persone ar-tigiane è sempre stato pacifico l'obbligo assi-curativo IVS, in quanto ad essi si applica l'ar-ticolo 2, primo comma, della legge quadro(l'esercizio professionale dell'impresa, l'assun-zione della piena responsabilità e rischi del-l'impresa, la sua direzione e gestione, il lavo-ro, anche manuale, nel processo produttivo),qualche problema si ha con l'introduzionenell'artigianato delle società di capitale.Infatti nelle S.R.L. alcuni requisiti, quali la pie-na responsabilità e l'assunzione degli oneri edei rischi d'impresa, non possono essere pos-seduti dai soci lavoratori.Il problema è stato sollevato dall'INPS quandofu introdotto, con la legge n. 662/96, l'obbligoprevidenziale per i soci lavoratori di S.R.L.commerciali. In quella occasione furono inve-stiti il Ministero del Lavoro e il Consiglio diStato, il quale, nel rendere il suo parere, haaffermato che è da assoggettare all'obbligocontributivo previdenziale presso la Gestionecommercianti non solo il socio unico di S.R.L.commerciale, il quale è considerato gestore inproprio dell'impresa, ma anche tutti i soci diS.R.L. pluripersonale che contribuiscono, conla loro partecipazione abituale e prevalente, allavoro aziendale.A tale determinazione è giunto l'Organo digiustizia amministrativa considerando che, secosì non fosse, attraverso lo schermo dellastruttura societaria, la prestazione di lavoro delsocio sarebbe sottratta alla contribuzioneprevidenziale obbligatoria.Tale interpretazione potrebbe essere trasferitaintegralmente alle Società a responsabilità li-mitata artigiana e ai suoi soci lavoratori, per

cui questi ultimi, una volta che la S.R.L. hascelto di essere artigiana, dovrebbero auto-maticamente essere iscritti alla Gestioneprevidenziale degli artigiani.

D'altra parte già adesso i soci di S.R.L.unipersonali artigiane contribuiscono alla ri-spettiva Gestione previdenziale nonostanteanche per essi viga il principio dell'autonomiapatrimoniale fra il patrimonio personale delsocio e quello della società.

Tipologie dei soci lavoratori.

Le argomentazioni sopra accennate fannosorgere il terzo interrogativo introdotto all'ini-zio: il rapporto previdenziale e assicurativo conla Gestione artigiani sorge per tutti i soci chesvolgono il proprio lavoro, anche manuale,nel processo produttivo della società? In so-stanza quali soggetti possono essere conside-rati soci lavoratori? La questione non è di pocarilevanza, poiché molte S.R.L. hanno assicura-to i soci che prestano la propria attività, anchemanuale, nella società come lavoratori dipen-denti.Va, inoltre, adeguatamente definito anche l'am-bito previdenziale del socio amministratore.Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, laDirezione Generale dell'INPS, con circolare n.32 del 1999 concernente le S.R.L. di naturacommerciale, ha dato disposizioni nel sensoche "l'eventuale qualifica di amministratore dellaS.R.L. rivestita dal socio non fa venir menol'obbligo assicurativo nella Gestione dei com-mercianti, allorchè il socio partecipi, con i re-quisiti di abitualità e prevalenza, al lavoroaziendale della Società".Tale interpretazione può essere traslata anchenei confronti dei soci amministratori di S.R.L.artigiane, con l'avvertenza, però, che per que-sti deve sussistere il requisito della partecipa-zione, anche manuale, al processo produtti-vo.Ovviamente, il compenso ricevuto dal sociocome amministratore sarà assoggettato a

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contribuzione previdenziale presso la gestionespeciale dei parasubordinati.Per effetto dell'introduzione dei requisiti aggiun-tivi sopra illustrati, che devono essere posse-duti dalla società a responsabilità limitata peressere considerata artigiana, sembrerebbecadere la possibilità di utilizzare, in qualità diAmministratore Unico, un soggetto estraneoalla società ovvero un socio non lavoratore.Per quanto riguarda poi la accennata possibi-lità di assicurare come lavoratori dipendenti isoci che prestano la propria attività nella S.R.L.artigiana con i requisiti contenuti nell'articolo3, comma 2, della legge quadro e, cioè, colo-ro che svolgono in prevalenza lavoro perso-nale, anche manuale, nel processo produtti-vo, ciò dovrebbe essere escluso in quanto nonpossono coesistere inquadramenti previdenzialidiversi in relazione alla medesima fattispecie.Ma qui il problema si pone nei confronti delleattuali S.R.L., nelle quali a suo tempo si è scel-to di assicurare i soci come dipendenti, perdar loro una determinata prospettivapensionistica.Possono i soci dipendenti essere consideratisoci lavoratori ai fini del requisito utile per l'iscri-zione all'Albo della S.R.L.? Se si sceglie dimodificare la S.R.L. da industriale ad artigia-na quei soggetti devono cessare come dipen-denti e assicurarsi come artigiani? L'INPS do-vrà sciogliere anche questi nodi, consideran-do che l'una o l'altra soluzione contiene evi-denti riflessi previdenziali e prestazionali.Basti pensare, in proposito, alle conseguenzepenalizzanti in termini economici cui dà origi-ne una prestazione pensionistica liquidata, sullabase di contribuzione mista, dalla Gestioneprevidenziale degli artigiani anziché dal Fon-do Pensioni dei Lavoratori Dipendenti.

Individuazione della base imponibile ai

fini previdenziali.

L'ultimo quesito riguarda la base reddituale daprendere in considerazione ai fini del versa-mento della contribuzione previdenziale per isoci di S.R.L. artigiana.

Anche qui ci soccorre l'esperienza maturatacon i soci di S.R.L. commerciali e con il sociounico di S.R.L. artigiana.Infatti, dopo un periodo di incertezza, succes-sivo all'entrata in vigore delle norme che han-no introdotto l'obbligo previdenziale e contri-butivo per tali soggetti, l'INPS ha chiarito, sullabase di un parere del Ministero delle Finanze,cui si era rivolto il Ministero del Lavoro, chel'imponibile ai fini contributivi è costituito dallaparte del reddito di impresa dichiarato dallasocietà ai fini fiscali, attribuita al socio in ra-gione della quota di partecipazione agli utili,prescindendosi dagli accantonamenti a riser-va o dalla effettiva distribuzione degli utili stes-si.Si ritiene auspicabile, in proposito, che vengaadottato un criterio correttivo di tale interpreta-zione, tale da individuare la base imponibileda prendere a riferimento per il versamentodei contributi escludendo gli accantonamentia riserva, ai quali in bilancio viene attribuitauna funzione che prevalentemente è quella digaranzia dei terzi e, solo in via graduata, diutili da distribuire in un momento successivo.Basti pensare al fatto che di accantonamentiin bilancio ne sono previsti almeno tre tipologie,oltre all'accantonamento della cosiddetta riservalegale, c'è la possibilità di accantonare unariserva statutaria e una riserva volontaria. Nulladice il ministero delle Finanze su questo aspet-to; quindi, su questo punto, se non una corre-zione, è necessario ed utile almeno un appro-fondimento da parte degli organi vigilanti.

Riflessi assicurativi con l'INAIL.

Per concludere, un accenno agli aspetti del-l'assicurazione INAIL per quanto riguarda i socilavoratori e i dipendenti di S.R.L..Per i soci lavoratori, la qualifica artigiana attri-buita alle S.R.L. per effetto dell'esercizio dellarelativa facoltà non dovrebbe modificare alcu-na impostazione normativa, in quanto l'artico-lo 4 della T.U. sugli infortuni e le malattie pro-fessionali (D.P.R. 1124/65) dispone l'obbligo

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assicurativo per i soci di qualunque tipo disocietà che prestano opera manuale o chesovraintendono al lavoro altrui, nell'azienda.Quindi i soci lavoratori di S.R.L., che doveva-no essere assicurati all'INAIL anche prima dellatrasformazione in S.R.L. artigiana, si potràverificare qualche lieve modifica nel premiospeciale unitario da pagare.Per i lavoratori dipendenti, dal 1° gennaio 2000vige la separazione in quattro gestioni assicu-rative (industria, artigianato, terziario, altreattività) che ha portato a scostamenti nei pre-mi assicurativi a seconda dell'inquadramentodel datore di lavoro in una gestione o nell'al-tra.Si può dire, in linea generale, che in taluneattività i premi della gestione artigianato sonoleggermente più alti rispetto a quelli della ge-stione industria, essendo il fenomenoinfortunistico nell'artigianato più incidente suicosti rispetto a quello dell'industria.Però i paragoni vanno fatti sulla singola attivi-tà esercitata dall'azienda, potendosi benissi-mo verificare il caso, per una determinatafattispecie, di premi più bassi nell'artigianatorispetto all'industria, oppure, per converso, dipremi parecchio più alti nel primo settore ri-spetto al secondo.Per esempio, le falegnamerie artigiane hannoun tasso di premio del 123 per mille, mentrequelle industriali del 100 per mille; invece leofficine meccaniche artigiane pagano il 61 permille se industriali e il 55 per mille se artigia-ne.E ancora, le aziende di completamento e fini-tura di costruzioni pagano un premio più altonell'artigianato (128 per mille contro 110 permille), mentre per l'edilizia industrializzataaccade il contrario (126 per mille nell'artigia-nato e 130 per mille nell'industria).Premi più bassi rispetto all'industria pagano leaziende artigiane della ceramica (36 per millecontro 53 per mille), mentre premi più alti sonoquelli a carico delle aziende impiantistiche ci-vili artigiane (70 per mille contro 49 per mille).Va da sé che la scelta di costituire una S.R.L.artigiana, anziché industriale, può essere in-

fluenzata decisamente dai costi assicurativi perl'INAIL, poiché le differenze contributive positi-ve per il settore dell'artigianato che esistonoper l'INPS possono essere talvolta neutralizza-te dai costi dell'INAIL, riducendo significativa-mente i risparmi in termini di riduzione delcosto del lavoro.Una conseguenza indubitabile è che il rispettodegli obblighi assicurativi diviene ora moltopiù cogente per i soci lavoratori di S.R.L. arti-giana, per effetto dei controlli incrociati fral'INAIL e l'INPS che dovrebbero concorrere aridurre l'evasione e l'elusione contributiva non-ché la concorrenza sleale.

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LRICONOSCIMENTO

DELLA QUALIFICA

ARTIGIANA ALLA

S.R.L. CON

PLURALITÀ DI SOCI.

RIFLESSI SUL PIANO

DELLA DISCIPLINA

CONTRATTUALE E

LAVORISTICA

RICCARDO GIOVANI, RESPONSABILE

DEL SETTORE LEGISLAZIONE

DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE

DI CONFARTIGIANATO

Premessa

a legge n. 57 del 2001 ha esteso la nozione diimpresa artigiana - oltre che alle già previstesocietà semplici ed in nome collettivo, società inaccomandita semplice e società a responsabilitàlimitata con unico socio - anche alle società aresponsabilità limitata con pluralità di soci.La questione affrontata nel presente scritto riguar-da i riflessi sul piano contrattuale e lavoristicoconnessi al riconoscimento della qualifica arti-giana alle Società a responsabilità limitata conpluralità di soci, nonché le modalità e le proce-dure attraverso le quali le S.R.L. già operanti alladata di entrata in vigore della normativa in esa-me che si iscrivano all'Albo delle imprese artigia-ne possono sostituire il contratto collettivo nazio-nale di lavoro precedentemente applicato al per-sonale dipendente, con un CCNL di categoriadell'artigianato. Trattasi di questione assai delica-ta, poiché, generalmente, la contrattazione col-lettiva dell'artigianato prevede trattamenti econo-mici - e, per taluni istituti, anche normativi - menofavorevoli per i lavoratori o, comunque, differen-ziati rispetto a quelli dei CCNL del settore indu-striale.Un ulteriore aspetto problematico riguarda l'even-tuale sussistenza di "diritti quesiti" ai sensi dell'art.2077 cod. civ.

L'individuazione della contratta-

zione collettiva applicabile. L'effica-

cia vincolante della contrattazione di

diritto comune.

In via preliminare va ricordato che il problemadella individuazione dell'area produttiva omerceologica in cui ciascun contratto collettivodeve essere applicato è stato oggetto di un annosoconflitto giurisprudenziale risolto solo recentemen-te da una pronunzia delle Sezioni Unite.L'art. 2070, primo comma, del Codice Civile,stabilisce, infatti, che "l'appartenenza alla catego-ria professionale, ai fini dell'applicazione del con-tratto collettivo, si determina secondo l'attività ef-fettivamente esercitata dall'imprenditore".L'interpretazione della citata disposizione, ed inparticolare delle questioni concernenti la sua

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perdurante vigenza e la sua applicabilità ai con-tratti collettivi post-corporativi, è stata, come det-to, per molti anni oggetto di interpretazioni diver-genti da parte dei giudici.Secondo alcuni, infatti, l'art. 2070, c.c. è da rite-nersi pienamente operante e inderogabile anchenell'ordinamento post-corporativo, per cui il con-tratto applicabile in ciascuna impresa deve esse-re individuato in funzione dell'attività produttivaconcretamente svolta dall'imprenditore ovvero, nelcaso l'impresa svolga più attività diverse tra loro,prendendo in considerazione quella tra tutte pre-valente (Cass., 14 maggio 1985, n. 2998; Cass.10 novembre 1987, n. 8299; Cass. 8 luglio 1988,n. 4528).Un altro orientamento ritiene invece che, con lasoppressione dell'ordinamento corporativo e allaluce del principio di libertà di organizzazione sin-dacale stabilito dall'art. 39 della Costituzione, l'art.2070, c.c., non sia più utilizzabile per determina-re l'area di applicabilità dei contratti collettivi didiritto comune e che, quindi, l'individuazione deisettori produttivi e delle imprese cui applicare undeterminato contratto collettivo debba esser fattatenendo innanzi tutto conto della volontà deldatore di lavoro e del lavoratore di regolare ireciproci rapporti secondo la disciplina collettivada loro stessi scelta (Cass. 4 febbraio 1989, n.701; Cass. 30 gennaio 1992, n. 976; Cass. 26gennaio 1993, n. 928; Cass. 9 giugno 1993, n.6412).Tale contrasto giurisprudenziale è stato finalmen-te risolto dalla Corte di Cassazione che, con lasentenza 26 marzo 1997 n.2665, adottata aSezioni Unite, ha statuito il seguente principio didiritto: "Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ.(secondo cui l'appartenenza alla categoria pro-fessionale, ai fini dell'applicazione del contrattocollettivo, si determina secondo l'attività effettiva-mente esercitata dall'imprenditore) non opera neiriguardi della contrattazione collettiva di dirittocomune, che ha efficacia vincolante limitatamen-te agli iscritti alle associazioni sindacali stipulantie a coloro che, esplicitamente o implicitamente,al contratto abbiano prestato adesione. Pertantonell'ipotesi di rapporto di lavoro regolato dal con-tratto collettivo di diritto comune proprio di un

settore non corrispondente a quello dell'attività svol-ta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspi-rare all'applicazione di un contratto collettivo di-verso se il datore di lavoro non vi è obbligato perappartenenza sindacale, ma solo eventualmentefare riferimento a tale disciplina come termine diriferimento della retribuzione ex art. 36 Cost.deducendo la non conformità al precetto costitu-zionale del trattamento economico previsto nelcontratto applicato".Le Sezioni Unite, quindi, con un'ineccepibile sen-tenza nella quale è stata operata una ricostruzio-ne storica della genesi e della "ratio" della normacodicistica in esame, hanno stabilito che l'art. 2070cod.civ. conserva una residua operatività limita-tamente ai soli contratti collettivi validi erga omnesai sensi della legge 14.7.1959, n.741, mentrenon trova applicazione nei confronti dei "contratticollettivi di diritto comune", i quali impegnano ilavoratori e i datori di lavoro iscritti o aderenti alleassociazioni sindacali firmatarie, i dipendenti egli imprenditori che, pur non iscritti alle organiz-zazioni stipulanti, abbiano esplicitamente aderitoal contratto o lo abbiano implicitamente recepito,trasferendone i contenuti nei contratti individualidi lavoro, nonché - secondo un orientamentogiurisprudenziale che, pur accogliendo la rico-struzione del contratto collettivo di diritto comunesecondo il modulo della rappresentanza, ha cer-cato di ampliarne la sfera di applicazione - colo-ro che abbiano dato un'adesione esplicita al con-tratto stesso ovvero un'accettazione implicita, con-sistente nella costante e prolungata osservanzadelle sue clausole, almeno di quelle più significa-tive.Al citato orientamento delle Sezioni Unite si èconformata la successiva giurisprudenza, sia dimerito (Pret. Milano, 18 giugno 1997; Pret. Mila-no, 9 dicembre 1997; Trib. Roma, 11 settembre1998), sia di legittimità (Cass. 13 novembre 1999,n. 12608; Cass. 15 dicembre 1997, n. 12663,secondo cui "Nell'ipotesi di contratto di lavororegolato dal contratto collettivo di diritto comuneproprio di un settore non corrispondente a quellodell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore

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non può aspirare all'applicazione di un contrattocollettivo diverso, se il datore di lavoro non vi èobbligato per appartenenza sindacale, ma soloeventualmente richiamare tale disciplina come ter-mine di riferimento per la determinazione dellaretribuzione ex art. 36 cost., deducendo la nonconformità al precetto costituzionale del tratta-mento economico previsto nel contratto applica-to". Peraltro, va aggiunto che la sentenza dellaSuprema Corte da ultimo citata attribuisce all'art.2070, c.c., una residua operatività nei casi in cuiil contratto individuale o l'accordo aziendale ope-rino un rinvio solo generico alla contrattazionecollettiva senza specificare espressamente a qua-le contratto le parti abbiano inteso riferirsi.Dall'applicazione concreta dei sopra richiamatiprincipi di libertà contrattuale e associazione sin-dacale, come hanno osservato le Sezioni Unite,può anche derivare l'eventualità "che al rapportoindividuale di lavoro si applichi un contratto deltutto innaturale rispetto alle oggettive caratteristi-che dell'impresa", ma in ogni caso anche il veri-ficarsi di tale eventualità non comporta alcunalesione di diritti fondamentali del lavoratore, poi-ché resta impregiudicato il potere del giudice, sullabase dell'art. 36 della Costituzione, di sostituire laclausola collettiva prevedente la retribuzione conquella prevista dal contratto collettivo di catego-ria.

IL diritto della S.R.L. artigiana

iscritta all'Albo di adottare il contrat-

to collettivo di lavoro della catego-

ria

Premesso quanto sopra, alla stregua dei principidi libertà contrattuale e di associazione sindaca-le, il contratto collettivo applicabile è, pertanto, ilcontratto collettivo stipulato dalla associazionesindacale cui l'impresa è iscritta, ovvero, in as-senza di adesione ad un'associazione, il contrattoche, esplicitamente o implicitamente, l'impresarecepisca, con il solo limite, in quest'ultima ipote-si, dell'erogazione di una retribuzione non infe-riore a quella prevista dal contratto collettivo sti-pulato per la categoria "merceologica" di appar-tenenza, categoria che, peraltro, nel caso in esa-

me, è da individuare nel comparto delle impreseartigiane.Con particolare riferimento alle imprese artigia-ne, inoltre, va aggiunto che la Corte di Cassazioneha sancito che l'iscrizione all'Albo delle impreseartigiane, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 443/1985, ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti giu-ridici, anche ai fini del diritto dell'impresa datricedi lavoro all'applicazione del contratto collettivodella categoria artigiana, gravando sulla parteche eccepisce la natura non artigiana dell'attivitàdell'impresa iscritta l'onere di fornire la provacontraria (Cass. 5 aprile 1996, n. 3184; Cass.23 novembre 1992, n.12490).Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti,le imprese neo-iscritte all'albo delle imprese arti-giane sulla base della legge n. 57/2001 hannoil diritto di adottare il contratto collettivo di lavorodella categoria artigiana.

La regolazione del passaggio dal

vecchio al nuovo contratto

Con riferimento ai principali adempimenti chel'impresa neo-iscritta all'albo artigiano dovrà por-re in essere, si segnala quanto segue:- in primo luogo, l'impresa dovrà iscriversi adun'associazione sindacale dell'artigianato e daredisdetta dell'eventuale iscrizione ad altra associa-zione, e ciò al fine di non trovarsi vincolata, invirtù dei principi di libertà contrattuale e sindacalesopra richiamati, a dover continuare ad applica-re un contratto non artigiano;- per quanto concerne il personale, nei con-fronti dei neo-assunti potrà trovare immediataapplicazione il contratto collettivo artigiano; neiconfronti, invece, dei dipendenti già in forza almomento della trasformazione in impresa arti-giana, ai quali trovava applicazione un contrattocollettivo diverso, se si intende sostituire imme-diatamente il contratto sarà necessario stipulareun accordo sindacale che preveda la cessazionedegli effetti del contratto "vecchio" e disciplini ilpassaggio al "nuovo"; in assenza di accordo sin-dacale, il contratto collettivo dovrà essere appli-cato fino alla sua scadenza; sarà opportuno,

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prima della sua naturale scadenza, dare comu-nicazione scritta alle Organizzazioni sindacali edai dipendenti circa la variazione contrattuale,avendo cura di indicare, nella informativa ai di-pendenti, anche le novità relative alla disciplinadel rapporto di lavoro (inquadramento, retribu-zione, etc.).

La salvaguardia di eventuali di-

ritti quesiti dei lavoratori nel caso di

successione di contratti nel tempo

Infine, un ultimo aspetto problematico connessoalla variazione contrattuale riguarda la sussisten-za o meno dell'obbligo di salvaguardare even-tuali "diritti quesiti" dei lavoratori dipendenti.Va subito osservato che la giurisprudenza di le-gittimità esclude che i lavoratori, in caso di suc-cessione di contratti collettivi, possano vantareposizioni di diritto acquisito, e ciò in quanto conla successione di contratti collettivi nel tempo siverifica l'immediata sostituzione delle nuove clau-sole a quelle precedenti, anche se la nuova disci-plina sia meno favorevole ai lavoratori.Il divietodi deroga in pejus posto dall'art. 2077, c.c., infat-ti, riguarda esclusivamente il contratto individua-le di lavoro in relazione a quello collettivo, tenen-do peraltro presente che, sempre secondo giuri-sprudenza costante, le disposizioni del contrattocollettivo non si incorporano nel contenuto deidiritti individuali dando luogo a diritti quesiti sot-tratti al potere dispositivo dei sindacati, ma ope-rano invece dall'esterno sui singoli rapporti dilavoro come fonte individuale, sicché nell'ipotesidi successione tra contratti collettivi le precedentidisposizioni non sono suscettibili di essere con-servate secondo il criterio del trattamento più fa-vorevole per il lavoratore. (ex multis, si vedanoCass. 18 dicembre 1998, n. 12716; Cass., 27agosto 1997, n. 8098; Cass. 24 ottobre 1995, n.11052; Cass. 28 novembre 1992, n. 12751)Conseguentemente, il nuovo contratto collettivopuò sostituire il precedente in tutte le sue clauso-le, ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelleconcernenti i trattamenti retributivi (anche se, conparticolare riferimento alle tabelle retributive, perevidenti motivi di opportunità generalmente si tende

a mantenere al lavoratore, magari con clausoladi assorbimento, le precedenti retribuzioni se piùelevate); la disciplina dell'orario di lavoro, com-presa la disciplina delle riduzioni di orario di la-voro - ROL; gli scatti di anzianità.Vanno, invece, conservati gli eventuali assegni "adpersonam" corrisposti a singoli lavoratori in virtùdi pattuizioni individuali, essendosi gli stessi in-corporati nel contenuto del contratto individualedi lavoro.

La contrattazione artigiana: un

modello articolato flessibile, innova-

tivo ed attento alle esigenze dei la-

voratori

Occorre comunque rilevare, in conclusione,come alle S.R.L., che decidano di applicare uncontratto collettivo dell'artigianato, spetti unacontrattazione collettiva ricca, estremamentearticolata, che prevede numerose innovazionisia dal punto di vista normativo che sul pianodella flessibilità. La contrattazione del settorepuò sicuramente aiutare le imprese a cresce-re, ma, contemporaneamente, risulta favore-vole anche per i lavoratori; essa prevede mo-delli di organizzazione del lavoro che sono ingrado di affrancare molti lavoratori dai diversie spesso alienanti modelli organizzativi dellagrande impresa, ed è una contrattazione cheprevede, attraverso un articolato sistema dibilateralità, anche prestazioni assistenziali neiconfronti dei lavoratori.Ecco, per amore di chiarezza va evidenziatoche la contrattazione dell'artigianato è unacontrattazione diversa, originale, sempre at-tenta ai nuovi mutamenti del mercato, dell'eco-nomia, così come lo è l'artigianato, e nonpresenta assolutamente aspetti di sfavore neiconfronti dei lavoratori, come spesso si sentedire; anzi molto spesso i lavoratori, grazie aicontratti collettivi della Categoria ed ai suoimodelli organizzativi, hanno l'opportunità disentirsi sicuramente più realizzati ed anchemeno alienati rispetto alla grande impresa.

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N

Premessa

ello svolgere alcune riflessioni sullestimolazioni che sono venute dai relatori pre-cedenti vorrei in primo luogo partire da unapremessa: come Istituto, abbiamo accolto colmassimo favore questa innovazione legislati-va; lo diciamo anche perché mi ricordo che,alcuni anni passati, già come Istituto avevamopreso delle iniziative per far sì che anche alleS.R.L. fosse consentito l'esercizio dell'attivitàartigiana.Va ricordato che nel dicembre '98, in occasio-ne della legge finanziaria del '99, promuovem-mo la presentazione di alcuni emendamentiagli articoli del provvedimento in esame pro-prio per uniformare questo tipo di legislazionea quella che già aveva acquisito il settore deicommercianti con la legge del '96, e che noivolevamo estendere con la legge del '99 an-che al settore artigiano. Questo per due ordinidi motivi: un primo motivo era prettamenteprevidenziale, in quanto ci trovavamo di fron-te a soggetti che, per il modo e per la strutturasocietaria in cui espletavano il tipo di attività,erano completamente scoperti ai finiprevidenziali. Nel senso che avevamo artigia-ni che lavoravano sotto forma di S.R.L., chenon erano iscrivibili alla gestione artigiani, equindi rimanevano sprovvisti di tutela assicu-rativa.Un secondo motivo era di carattere più gene-rale, in quanto fin da allora avevamo capitoche, nei fatti, la possibilità di rafforzare questacategoria di società avrebbe potutoriconnettersi, in prospettiva, ad uno sviluppoeconomico del Paese; in senso coerente il con-sentire l'immissione di risorse economiche efinanziarie nell'ambito di tale categoria di atti-vità avrebbe potuto concorrere a determinareuna crescita di tutto il settore, con la conse-guenza di poter ottenere consistenti beneficianche dal punto di vista previdenziale grazieall'allargamento della platea di lavoratori cheavrebbero potuto essere interessati allo svilup-po dell'impresa artigiana. In sostanza, quindisi otteneva in parte, o si cercava di ottenere,

QUALIFICA ARTIGIANA

DELLA S.R.L.

E CLASSIFICAZIONE

CONTRIBUTIVA.

VOLONTARIETÀ,

CONVENIENZA E

CONTROLLO

STEFANO PANTALEI, DIRETTORE

DELLA DIREZIONE CENTRALE

VIGILANZA SULLE ENTRATE ED

ECONOMIA SOMMERSA DELL'INPS

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quell'equilibrio del sistema previdenziale tantocaro e tanto perseguito in ogni momento.

Sussistenza dei presupposti del

diritto all'iscrizione ed esigenze di

controllo

Muovendo da tali premesse e venendo agliaspetti più specifici della legge, diciamo che iosono venuto con pochissime certezze e tantidubbi. Dopo gli interventi del notaio e dei dueprofessori universitari, torno a casa con menocertezze e tanti dubbi in più, perché è evidenteche la dottrina, quando elabora dei concetti,dei modelli, trova una serie di sfaccettature edi problematiche che in teoria, a livellodottrinale, esistono. Ora, io non mi addentrosu questo, però vorrei spezzare una lancia infavore di una semplificazione; ritengo che citroviamo di fronte ad un settore ed una plateadi soggetti che, per loro natura, sono "sempli-ficati"; un conto è l'astratto, e un conto poi ècome queste norme vengono applicate nellapratica. Vale a dire che quando noi ci impe-gniamo ad accertare la maggioranza del ca-pitale sociale, o la maggioranza negli organideliberativi, correlandole alla presenza di unamaggioranza di soci artigiani a tutti gli effetti,è evidente che noi ci troviamo di fronte a situa-zioni reali di significato oggettivo.Credendo in parte di conoscere la categoria,dal punto di vista pratico l'apporto finanziarioci sarà, ma l'azienda rimarrà artigiana e ri-marrà in mano agli artigiani a tutti gli effetti,sia dal punto di vista della maggioranza delcapitale, perché non credo che nessun artigia-no voglia lasciare in mano ad altri la propriaazienda, sia dal punto di vista dell'assunzionedelle delibere, perché nessun artigiano puòlasciare decisioni ad altri, dato che è il suolavoro. E quindi, forse, nella pratica si potran-no gradualmente superare queste prime diffi-coltà applicative, trovando una più coerentedefinizione giuridica, un modello giuridico piùpercorribile.Ora, è stato giustamente affermato che ciòche conta è il momento costitutivo della socie-

tà: sussiste il diritto all'iscrizione quando esi-stono i presupposti. In questa fase costitutivanoi possiamo scrivere nello statuto qualsiasicosa, possiamo elaborare un modellostatutario tale da assicurare a tutti gli effetti lapresenza di un'impresa artigiana, dato cheesistono i presupposti. Accertiamo che il capi-tale sociale è in mano agli artigiani, vediamoche negli organi deliberativi hanno la mag-gioranza come soggetti artigiani; però poi bi-sogna vedere nei fatti, occorre verificare nelconcreto come si esplica l'attività: questo pre-suppone il controllo.

Volontarietà e convenienza del-

l'inquadramento previdenziale e

della classificazione contributiva

In realtà, dal punto di vista previdenziale, unaprima problematica è quella della volontarietà.È la prima volta che nel diritto previdenziale siinserisce la volontà di un soggetto ad essereiscritto ad un'assicurazione obbligatoria, equesto costituisce un po' un non senso. Unsoggetto decide autonomamente non solol'iscrizione o meno ad un'assicurazione obbli-gatoria, tramite l'iscrizione alla CommissioneProvinciale dell'Artigianato, ma decido auto-nomamente anche quali sono le relative rego-le previdenziali non solo nei confronti di sestesso, ma anche nei confronti dei dipendenti.Questo soggetto, cioè, decide qual è il suoinquadramento, cosa che è contraria a quan-to previsto dall'art. 49 della legge n. 88/89che attribuisce prettamente all'Istituto la classi-ficazione ai fini previdenziali.Ora, non possiamo sottacere che i rapportifra INPS e le Commissioni Provinciali dell'Arti-gianato a volte possono essere conflittuali;brevemente noi siamo passati da quello cheera lo sportello polifunzionale, che attribuival'iscrizione anche dell'artigiano agli entiprevidenziali, per poi passare ad undisconoscimento di quel principio, per cui l'iscri-zione dell'artigiano dipende dall'iscrizione alla

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CPA, e su questo non ci sono più dubbi. Ora,però, questo atto che viene adottato dalla CPAè un atto costitutivo a tutti gli effetti, nel sensoche dal punto di vista previdenziale derivanodegli effetti non indifferenti; se questo è possi-bile, all'inizio, quando l'impresa si costituiscee, quindi, la Commissione Provinciale dell'Ar-tigianato verifica la sussistenza dei presuppo-sti e delle condizioni previste dalla norma, adifferenza di quanto previsto per le società innome collettivo, in accomandita e per le coo-perative, per le quali, sussistendo i relativi re-quisiti di qualifica, sussiste l'obbligo di iscrizio-ne all'artigianato, in questo caso, al contrario,forse per una scelta di natura più politica chelegislativa, è stato inserito un concetto divolontarietà, che provoca incertezza e va defi-nito.Che cosa significa avere la facoltà, e non l'ob-bligo, di essere iscritto al settore artigiano? Unsoggetto la facoltà di scegliersi il proprio siste-ma previdenziale, ha la facoltà di scegliere ilsistema previdenziale per i propri dipendenti,ha la facoltà di scegliere i contratti collettivi daapplicare per i propri dipendenti, e quindiesercita il conseguente diritto di essere iscritto.Ora, noi ci troveremmo di fronte ad una seriedi aziende che sceglieranno questa forma diiscrizione all'artigianato, quindi la CommissioneProvinciale dell'Artigianato verificherà i presup-posti e le condizioni, ma è evidente che, comeIstituto, si dovrà verificare nel prosieguo deltempo se quei requisiti si mantengono anchenel corso del tempo.Si parlava, a proposito di clausole statutarie,di regolare le varie ipotesi di cessione dellequote; qui bisogna stare attenti perché il cede-re una quota ad un soggetto che poi nonpartecipa all'attività come artigiano vuol direprobabilmente perdere la qualifica di impresaartigiana, e quindi fare rientrare la S.R.L. nel-l'industria. Questo è un problema, anche diandamento nel tempo dei singoli soggetti dalpunto di vista previdenziale, dato che ci po-tremmo trovare di fronte ad un artigiano difatto che fino ad oggi non è stato mai assicu-

rato perché partecipava in una S.R.L., e cheoggi si iscrive, consegue il riconoscimento diimprenditore artigiano, contribuisce alla ge-stione per circa 7-8 anni, dopo di che, per unfatto eccezionale, o perché subentra altro ca-pitale, ovvero perde quella maggioranza, operché un socio cede la sua quota per ereditào donazione, a la cede a qualcuno che nonesercita quel tipo di lavoro, lui stesso perde lapropria tutela previdenziale da un momentoall'altro; e quindi potrebbe aver versato contri-buti per 7-8-20 anni a vuoto.Invece, potremmo trovarci di fronte ad azien-de che, oggi inquadrate in un altro settore,scelgono di essere inquadrate nel settore arti-giano, ma lo scelgono perché dal punto divista imprenditoriale questo avrebbe una con-venienza economica che non bisogna sottova-lutare, con particolare riferimento a determi-nate aliquote contributive che, in parte, nonverrebbero più pagate per i propri dipendenti;potrebbe avere una convenienza perché ver-rebbe applicato un contratto collettivo propriodel settore artigiano ove, normalmente, i con-tratti hanno retribuzioni inferiori a quelle pre-viste per il settore industria; avrebbe conve-nienze per quanto riguarda i contratti di for-mazione lavoro, senza dimenticare l'appren-distato rispetto al quale, praticamente, dal puntodi vista previdenziale si potrebbe avere un costodel lavoro zero.D'altro canto, i lavoratori non avrebbero più lagaranzia della cassa integrazione guadagni,perché per l'artigianato non è prevista, nonavrebbero la garanzia degli assegni familiari,oppure dovrebbero sostituirla con altro tipo digaranzia.Si è detto che i problemi legati ad un eventualetravaso di aziende dal settore industria a quel-lo artigiano dovrebbero essere affrontati a li-vello di accordi sindacali; ma gli accordi sin-dacali, tuttavia, possono riguardare il rappor-to fra lavoratore e impresa, possono assicura-re dei trattamenti sostitutivi, non possono cer-to riguardare i diritti previdenziali e assicura-

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tivi, perché non sono nella loro disponibilità.

Coordinamento e collaborazione

con il sistema delle Commissioni per

l'Artigianato. L'esigenza di acquisi-

re certezza interpretativa dalla dot-

trina

Certo qualche problema questa legge a livellogiuridico ce lo pone; e ce lo pone anche alivello previdenziale. Il principale è quello del-la volontarietà e poi quello dei controlli suc-cessivi.Noi come Istituto ancora non abbiamo matu-rato un convincimento, e quindi non abbiamoemanato istruzioni definitive; per il momentofaremo una riserva sull'approfondimento deiproblemi che vi ho accennato (n.d.r.: l'INPS haemanato in tal senso la circolare n. 140 del 16luglio 2001).Ma è evidente che come Istituto, almeno credoche questa sia una linea coerente da seguire,dovremmo avere con le Commissioni dell'Ar-tigianato una stretta collaborazione: in tal sen-so dovremmo segnalare ad esse non solo icasi in cui vengano meno i requisiti di qualifi-ca artigiana, dato che questo rientra già nellafacoltà dell'Istituto, chiedendo appunto la can-cellazione e poi innestando gli eventuali mec-canismi di contenzioso che a volte è necessa-rio seguire; ma dovremmo segnalare - e que-sto serve anche per fare chiarezza dal puntodi vista giuridico - le situazioni reali che difatto rientrano nell'ambito della previsione dilegge, ma che invece non sono state ricono-sciute né iscritte come artigianato; cioè, do-vremmo vedere in concreto come si atteggia ilsettore, se effettivamente intenda risponderein pieno a questo tipo di nuova normativa,oppure se ancora intenda mantenere delleriserve.Sicché noi dovremmo, attraverso le nostreverifiche, segnalare i reali atteggiamenti ecomportamenti del settore, dato che non vor-remmo, come Istituto, che fra lo statuto, fra gliaccordi e fra le varie agevolazioni, tutto si ri-solvesse in una cosa oscillante fra il sì, quan-

do conviene ed il no, quando non conviene.Quindi riteniamo (e su questo non ho dubbi)che da un lato il settore debba responsabil-mente maturare la volontà di esprimere il pro-prio chiaro atteggiamento in relazione al nuo-vo istituto, e che, d'altro lato, occorra unadottrina che elabori, che definisca giuridica-mente i problemi.Purtroppo le norme si accavallano, mutuanoda altre norme, ma ritengo che l'intento dellegislatore nel tempo sia stato quello di disci-plinare un settore "artigianato" con proprienorme e con proprie definizioni. Crediamo chela dottrina debba elaborare questo concetto edebba arrivare a fare chiarezza. Certo non èopportuno fare intervenire nuovamente il legi-slatore in quanto lo stesso potrebbe portare arisultati poco coerenti; riteniamo, invece, chela dottrina debba elaborare indirizzi interpre-tativi appropriati per evitare che il nuovo istitu-to venga utilizzato come un "bilancino" cheoscilla dall'una o dall'altra parte in base aconvenienze dettate da valutazioni di merointeresse che lascino liberi gli operatori di iscri-versi in un momento di difficoltà, ovvero, inun altro momento, di far mancare strumen-talmente i presupposti e quindi di rientrare inun altro settore.

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G

La facoltatività dell'iscrizione al-

l'Albo delle imprese artigiane: una

norma non pensata ai fini

previdenziali

li interventi che si sono svolti hanno giàevidenziato con sufficienza quali sono gli aspettiproblematici che scaturiscono, per l'ordinamen-to previdenziale, dall'articolo 13 della legge 57/2001. Effettivamente l'elemento che è maggiorfonte di perplessità è il carattere facoltativodell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.Credo che la norma non possa essere inter-pretata in modo diverso, il legislatore usaquesta espressione: "ha diritto al riconoscimentodella qualifica artigiana l'impresa... che presentidomanda alla commissione di cui all'art. 9".Conseguentemente si tratta di una norma cheattribuisce una facoltà e non impone un obbli-go di iscrizione: peraltro l'iscrizione all'Albo delleimprese artigiane ha delle conseguenze dinatura pubblicistica e previdenziale, perché,fino ad oggi, tutti i soggetti iscritti all'Albo sonoobbligatoriamente tenuti all'iscrizione alla ge-stione dell'INPS e a versare quindi i relativicontributi, per poi ottenere il diritto alle presta-zioni di legge.È estraneo al nostro ordinamento il concettodella scelta, della discrezionalità del singolo,che può decidere autonomamente se essereassicurato presso l'INPS o non esserlo e paga-re i contributi o non pagarli. Nel presuppostoche la norma dica chiaramente quello che dice,quale sarà il prevedibile comportamento del-l'Istituto? Sarà quello di dare comunque at-tuazione alla disposizione, nella fattispecienormale, che nessun problema crea, e cioè inriferimento alle S.R.L. che si iscriveranno, chefaranno domanda.Per quelle imprese che non produrranno do-manda di iscrizione immagino che il compor-tamento dell'Istituto sarà quello di rivolgersi aiMinisteri vigilanti per evidenziare agli stessi ladiscrasia che questa norma comporta. Ovvia-mente è una norma non pensata e non volutaai fini previdenziali, perché chi scriveva questanorma non aveva presente il mondo della

L'IMPEGNO DELL'INPS

AD UN CONTRIBUTO

DI CHIAREZZA

INTERPRETATIVA

E DI EQUILIBRIO

NELLA VERIFICA DELLE

SITUAZIONI CONCRETE

SERGIO RENDA, DIRIGENTE

DELL’AREA LAVORATORI AUTONOMI

PARASUBORDINATI DELL'INPS

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previdenza, altrimenti la frase "che presentinodomanda" non sarebbe stata inserita; comenon è stata inserita poco tempo fa, nel 1996,nella legge 662, che ha previsto un analogoobbligo per i commercianti. Voi sapete che dal1° gennaio 1997, le S.R.L. che svolgono attivi-tà nel terziario sono iscritte, o meglio, i sociche lavorano presso queste S.R.L., sono iscrittiobbligatoriamente e non facoltativamente allagestione previdenziale dell'INPS.È questo, quindi, un aspetto che l'Istituto, chenon può che applicare le leggi, non può risol-vere da solo, probabilmente l'Istituto iscriveràle società che ne faranno richiesta ; per quelleche non ne faranno richiesta, qualora accertila presenza dei requisiti previsti dalla legge,potrebbe segnalare la situazione alle CPA,anche al fine di instaurare la prevista proce-dura contenziosa, e provocare unpronunciamento della Magistratura.L'altra questione cui si è accennato, abbastan-za seria, è quello delle società già esistenti chevengono a iscriversi all'artigianato, e che ab-biano tra i loro soci dei dipendenti, o meglioabbiano inquadrato i loro soci come lavorato-ri dipendenti: ora io credo che, anche a pre-scindere dalla circostanza che queste S.R.L. siiscrivano all'artigianato, questa posizione deisoci che sono lavoratori dipendenti è una po-sizione abbastanza discutibile, ammessa dal-la giurisprudenza solo in via di eccezione,qualora si dimostri cioè che effettivamente visia un rapporto di subordinazione gerarchicadi un socio nei confronti di altri soci.La norma è che i soci di S.R.L. non sono lavo-ratori dipendenti, quindi a maggior ragione,con l'introduzione dell'obbligo assicurativo pres-so la gestione artigiani, tutti i soggetti che la-vorano con i requisiti di legge nella S.R.L.dovranno essere iscritti alla gestione dei lavo-ratori autonomi e non credo che possano ri-manere, nell'ipotesi in cui lo siano già, iscritticome lavoratori dipendenti.A parte queste difficoltà e queste discrasie,diciamo che l'Istituto non parte da zero, haalle spalle una faticosa e defatigante esperienza

in materia di S.R.L. commerciali. Con il con-corso dei ministeri vigilanti, del Consiglio diStato, del Ministero del lavoro e del Ministerodelle finanze, è stata dettata una disciplina pertutti gli aspetti del rapporto assicurativo contri-butivo, una disciplina che, sottolineo, è statadata più con l'intervento di organi amministra-tivi, perché il legislatore, sia quando si è occu-pato delle S.R.L. commerciali, sia quando si èoccupato delle S.R.L. artigiane, è stato partico-larmente laconico.

Reddito di impresa, partecipazio-

ne agli utili e imponibile contributi-

vo

Dicevo prima che non si tratta di norme pensateper l'ordinamento previdenziale; nulla dicono, peresempio, sull'imponibile contributivo; voi sapeteche nel mondo del lavoro autonomo, la baseimponibile è sempre stata rappresentata dal red-dito di impresa; l'artigiano, il commerciante hasempre versato i contributi sul reddito di impre-sa: o meglio, dal 1993 in poi, sulla totalità deiredditi di impresa.La prima questione che si pone per questesocietà, é che i soci non percepiscono redditodi impresa; si è reso necessario trasformareun reddito di capitale in reddito di impresa,con un'astrazione, con una forzatura giuridicache non é scritta nella legge. Si è stabilito diprendere in considerazione non il reddito del-la persona fisica, ma il reddito di impresa dellaS.R.L. e di rapportarlo al socio in ragione dellasua partecipazione agli utili, facendo attenzio-ne che, secondo i chiarimenti a suo tempoforniti dal Ministero delle finanze, nel conside-rare la parte del reddito di impresa rapportataal socio, bisogna prescindere dagli eventualiaccantonamenti a riserva o dalla effettiva di-stribuzione degli utili stessi. Quindi anche se ilsocio non ha percepito alcun utile, avrà la suabase imponibile determinata come sopra;ovviamente, se questa base imponibile, rap-portata alla sua quota, è inferiore al minimale,

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il socio dovrà pagare i contributi previdenzialisul minimale contributivo.E' questo il primo grosso problema che è statorisolto in via interpretativa per le società a re-sponsabilità limitata del commercio; rebus sicstantibus, penso che l'Istituto, se non interven-gono nuove direttive, non potrà che mutuareintegralmente queste disposizioni e applicarleanche per le S.R.L. artigiane (n.d.r.: l'INPS haemanato la circolare n. 140 del 16 luglio 2001).

La compatibilità con la posizio-

ne di socio amministratore ai fini

contributivi

Molti contribuenti, molti soci di S.R.L. commer-ciali non hanno gradito questo obbligo contri-butivo, si è determinato quindi un notevolecontenzioso, e uno degli argomenti più dibat-tuti nei ricorsi, o, meglio, la tesi difensiva deisoci di S.R.L. che non ritengono utile versarecontributi previdenziali o versarli nella misuraprevista per i commercianti, è stato quello disostenere che sono amministratori, e quindi,essendo iscritti alla Gestione Separata dei la-voratori parasubordinati, non sono tenuti adiscriversi in qualità di commercianti.Ebbene, di fronte a questa eccezione, l'Istitutoha assunto una posizione netta: anche nell'or-dinamento previdenziale, oltre che in quellotributario, esiste una norma per cui su unostesso reddito non si possono imporre diversicontributi previdenziali, ma è chiaro che nellafattispecie in esame non vi sono duplicazionidi imposizione, perché l'eventuale emolumentoche percepisce il socio in quanto amministra-tore della società non ha nulla a che vederecon il reddito imponibile di cui abbiamo finoa adesso parlato e quindi, essendo redditidiversi, è legittima la duplice imposizione.Saranno frequenti, conseguentemente, le si-tuazioni nelle quali un socio amministratoreavrà una posizione nella gestione separata del10%, in quanto percepisca un reddito da col-laborazione coordinata e continuativa (l'am-ministratore di società è una figura tipica dicollaborazione coordinata e continuativa) e una

diversa posizione nella Gestione degli artigia-ni, in quanto socio lavoratore della S.R.L. Siparla spesso di spezzatino previdenziale, quan-do si verificano queste situazioni, per cui incapo ad uno stesso soggetto si creano delleposizioni differenziate, che non sono, comevoi sapete, molto facilmente unificabili o lo sonoa caro prezzo.

Identità di base imponibile

previdenziale e fiscale

Questa esposizione del reddito di impresa dellasocietà rapportato al socio, l'artigiano dovràfarla anche nel quadro RR del modello unico:voi sapete che nel quadro RR del modello unico,da un paio d'anni, gli artigiani e i commer-cianti devono determinare, liquidare lacontribuzione previdenziale dovuta, In altri termini per questo reddito d'impresa vidovrà essere una denuncia annuale, da partedei soci di S.R.L., una denuncia non tanto neiconfronti dell'INPS, ma del Ministero delle Fi-nanze, che, in base ai controlli di competenza,emana provvedimenti di accertamento o co-municazioni di irregolarità, ai sensi dell'art. 36bis del T.U.I.R.Va sottolineato, a tal riguardo, che ormai icompiti di recupero crediti nei confronti dellecategorie dei lavoratori autonomi, in partico-lare degli artigiani e dei commercianti e deiliberi professionisti iscritti alla gestione sepa-rata, sono più del Ministero delle Finanze chedell'INPS. E' un processo complesso, che peradesso ha creato notevoli problemi; l'orienta-mento della più recente legislazione sembrapotersi così riassumere : la base imponibilefiscale e previdenziale è la stessa, non vi èreddito che sia assoggettato a imposizione fi-scale e non anche a contribuzioni previdenziali,e alla fine, almeno per le categorie dei lavo-ratori autonomi, la riscossione, se non altroquella coattiva, dovrebbe essere di competen-za dall'amministrazione finanziaria dello Statoe non più dall'Istituto.

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La possibilità di individuare red-

diti da collaborazione coordinata e

continuativa.

La prima osservazione specifica che occorresvolgere è che, comunque, la società non dipersone, che svolge attività artigianale, finoad oggi non ha pagato contribuzione. Quindi,non è una novità, non è che abbiamo inven-tato qualcosa di cui alcuni possono approfitta-re, nel senso che fino a ieri era così. QuestaS.R.L., in cui, ad esempio, c'era gente che fab-bricava sedie con le mani, non pagava i con-tributi in alcun modo, per i soci.Quindi, non cambierebbe nulla; il difetto difondo è quello della possibilità di scegliere, edanche questa possibilità di scegliere se pagarei contributi come artigiano, come collaborato-re coordinato e continuativo allo stato dellavigente legislazione non mi sembra che possaessere riconosciuta. In riferimento ai collabo-ratori coordinati e continuativi, perché l'istitutopossa imporre la contribuzione che va ad af-fluire alla gestione separata del cosiddetto 10-13%, è necessario individuare non tanto unatipologia di attività, ma un reddito che fiscal-mente è da considerare collaborazione coor-dinata e continuativa, perché l'Istituto, a partele figure tipiche (amministratori, ecc.), in lineadi massima non può lui stabilire che quellatipologia d'attività (non lo fa la legge, e non lopuò fare l'INPS) è una collaborazione coordi-nata e continuativa; l'ordinamento vigente nonindividua tipologie di attività, ma individuaredditi. E allora, se quel reddito non può esse-re classificato come un reddito da collabora-zione coordinata e continuativa, secondo comerecentemente ridefinito dal collegato alla Fi-nanziaria, l'istituto non può imporre né riscuo-tere i contributi previdenziali né accreditarli.Quindi questa facoltà di scelta non c'è.Nella fattispecie in esame l'imposizione è scon-tata per i soci di S.R.L. che rivestono qualificadi amministratore, ma non basta, e che per-cepiscono per questo loro ruolo un reddito,che è un reddito certamente da collaborazio-ne coordinata e continuativa. Ma non è un

discorso di scelta: visto che non possiamo farequesto, facciamo quest'altro. Almeno allo sta-to dell'ordinamento non mi pare che siaun'impostazione giuridicamente valida.

Incompatibilità dell'inquadra-

mento dei soci nella Gestione Arti-

giani indipendentemente dalla qua-

lifica artigiana della S.R.L.

Anche in merito alla possibilità di unosdoppiamento tra il socio e la società occorrefare un attimo di riflessione critica. Il quesitoè: se la società nel suo complesso sceglie dinon iscriversi all'Albo delle imprese artigiane,il singolo socio può, perché lo reputa lui op-portuno per la sua vecchiaia, essere assicura-to alla gestione previdenziale degli artigiani?Io riterrei di no, ma rovescerei un po' il discor-so: in una fattispecie del genere, che farebbela Commissione Provinciale per l'Artigianato?La commissione, di fronte ad una S.R.L. chenon si iscrive alla CPA, iscrive il singolo socioche chiede di essere iscritto? Non credo, e amaggior ragione credo non potrebbe farlol'INPS. Io comunque risponderei di no a que-sto tentativo di soluzione.

I requisiti di qualifica nelle varie

tipologie di società artigiane ed i

rapporti fra INPS e Commissioni per

l'Artigianato

L'Istituto ha previsto una circolare (n.d.r.: circolaren. 140 del 16 luglio 2001) che, mi auguro, con-tribuirà a risolvere taluni problemi annosi dellaprevidenza del settore, quali, ad esempio, quellodei soci delle società in accomandita semplice. E'sorta questione, a tal proposito, se deve farsi ri-ferimento alla maggioranza dei soci che parteci-pano all'attività o alla maggioranza dei soci (accomandanti e accomandatari). La soluzione cheè stata trovata in accordo con il Ministero delLavoro accoglie, in buona sostanza, la tesi dasempre sostenuta dalle Associazioni che voi quirappresentate.

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Con la medesima circolare si é anche defini-ta la problematica relativa alle cooperative aresponsabilità limitata.: anche qui, adeguan-dosi alla recente giurisprudenza, l'Istituto neha riconosciuto l'iscrivibilità.Si è provveduto, inoltre, a definire un po' piùpuntualmente il riparto delle attribuzioni tral'INPS e le Commissioni provinciali dell'artigia-nato, sia in sede di iscrizione che di cancella-zione dei soggetti negli elenchi, nel tentativo difare soprattutto chiarezza.L'esperienza che ho personalmente maturatonel Comitato amministratore della gestione, equindi, in materia di ricorsi, dimostra comeanche le nostre sedi si comportano in mododiverso, e che, quindi, non vi é uniformità diindirizzi. Nell'interesse di tutti, è bene fare chia-rezza. Allorché saranno esattamente individuatee debitamente divulgate le competenze dell'Inpse quelle delle Commissioni dell'artigianato, sipotranno notevolmente ridurre i momenti diconflittualità che hanno caratterizzato questiultimi anni.Ovviamente, gli adempimenti che i soci diS.R.L. dovranno porre in essere sono quelliprevisti per tutti gli artigiani, mi riferisco agliadempimenti nei confronti dell'INPS, quali lapresentazione della modulistica di rito ed ilpagamento dei contributi : delle quote fissealle scadenze di legge che, come voi sapete,sono richieste con modelli F24 prestampatidall'Istituto e dei contributi relativi alla quotadel reddito eccedente il minimale.Questa circolare cui accennavo, dal punto divista di inquadramento delle S.R.L. artigiane,già dice chiaramente che, qualora sia statafatta la domanda alla commissione provincia-le dell'artigianato, le imprese devono essereinquadrate, quali datori di lavoro, nel settoredell'artigianato. Non dice molto di più e fariserva di ulteriori chiarimenti tramite un'ulte-riore circolare. Questa prossima circolaredovrà cercare di risolvere i problemi a cui ciriferivamo all'inizio, ma certamente anchequesta circolare, nell'intento di fare chiarezzae di permettere a tutti di operare, disciplinerà,

a brevissima scadenza, tutti quegli aspetti chesono fuori discussione e non pongono proble-mi. In un secondo momento, alla luce degliorientamenti ministeriali, saranno definiti gliaspetti più critici e discutibili della norma.

L'impegno dell'INPS ad un'appli-

cazione positiva e tempestiva della

norma

Infine, mi preme puntualizzare che l'Istituto,come sua tradizione, non vuole ostacolare ilprogresso né economico né sotto altro puntodi vista; l'INPS, dovendo applicare le leggi, sipone alcuni problemi di corretta interpretazio-ne, ma ha già espresso la volontà di dare istru-zioni positive immediatamente e di riservarsila soluzione delle problematiche allorché altreautorità esprimeranno i loro pareri. Tale com-portamento, dunque, non è mirato ad inter-rompere o ostacolare l'applicazione della nor-ma, anzi è suggerito dal desiderio di applicar-la nel migliore dei modi possibili.Per quanto riguarda una fase transitoria pereventuali ricadute di obblighi, oneri, sanzioni,sotto questo punto di vista posso ricordarel'esperienza di un paio d'anni fa, quella deicommercianti, quando l'Istituto, preso atto delleincertezze e delle problematiche che eranosorte, ha più volte prorogato i termini per l'iscri-zione e più volte ribadito che non erano dovutioneri accessori o sanzioni; per quanto concer-ne la S.R.L. artigiana non posso fare previsio-ni precise, ma, dato che nella tradizione del-l'Istituto c'è questa sensibilità nei confronti delleproblematiche nuove, senza volontà di punireo colpire alcuno, si dovrà valutare con cautelail comportamento da seguire.

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I

La minore incidenza dei premi

speciali per i soci artigiani

l Testo Unico del '65, nell'elencare qualisono i soggetti da tutelare obbligatoriamente,già include, oltre gli artigiani, anche i soci diqualunque tipo di società, comunque costitu-ita, denominata, che partecipa al lavoro, tra isoggetti assicurati obbligatoriamente. Perciò,il fatto che un socio partecipi normalmente allavoro in una società artigiana o non artigia-na non è incidente sulla ricorrenza dell'obbli-go assicurativo.Non pone neanche problemi la questione del-l'imponibile, perché ultimamente, con il decre-to 38, si è stabilito che, per i soggetti che nonpercepiscono una retribuzione, i premi vengo-no pagati su retribuzioni, per gli artigiani, con-venzionali e, per i non artigiani, pari alminimale considerato ai fini dell'erogazionedella rendita.Unico problema che si pone è la determina-zione del premio da pagare, e non solo per isoci, ma anche per i dipendenti, perché non èininfluente il fatto che una società sia artigianao no; per i soci di società non artigiane, per iquali ricorre l'obbligo assicurativo, l'imponibi-le è il minimale di rendita, ma il premio sicalcola applicando a questo minimale il tassoordinario previsto per i dipendenti, mentre peri soci di ditte artigiane vigono dei premi spe-ciali, che non vengono calcolati sulla base delleoltre 300 voci di tariffa, ma sono determinatiin base a 9 classi di rischio, attualmente, esono premi speciali sicuramente minori di quellicalcolati nella forma ordinaria.Perciò, essere socio di una ditta artigianacomporta dei vantaggi, e maggiormente licomporterà allorché a breve definiremo ilnuovo disegno di polizze flessibili per gliartigiani.Altra novità introdotta dal decreto 38, unanovità che dovrebbe portare il titolare e i socidi un'azienda artigiana a potersi scegliere unaforma assicurativa più confacente alle sueesigenze, cioè scegliersi il livello di prestazio-ni, e di conseguenza il livello di contribuzione.

PREMI SPECIALI

PER I SOCI ARTIGIANI

E SETTORIALIZZAZIONE

DELLE TARIFFE

DEI PREMI

PER I DIPENDENTI

ENNIO DI LUCA, DIRETTORE

DELLA DIREZIONE CENTRALE RISCHI

DELL'INAIL

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La settorializzazione delle tarif-

fe dei premi

Si è fatto rilevare come i risultati dellasettorializzazione delle tariffe dei premi, ab-biano inciso sul principio generale di solida-rietà tra le categorie produttive ed abbianocomportato la determinazione di tassi specia-lizzati per settore produttivo. In merito va os-servato che, siccome i tassi non tengono contodel rischio astratto di una lavorazione, ma sonosolo il risultato statistico attuariale di un rap-porto tra oneri e retribuzioni, i tassi delle 4tariffe, anche a parità di lavorazione, si pos-sono differenziare, e in ragione degli oneri,cioè della gravosità degli infortuni, e in ragio-ne delle masse retributive che fanno parte diogni settore.Si è fatto rilevare, anche, che in alcuni casi, aparità di lavorazione astratta, la tariffa dell'in-dustria porta tassi più alti o, viceversa, più bassirispetto a quelli dell'artigianato. Naturalmen-te, la trasformazione di società S.R.L. da nonartigiane ad artigiane comporta il travaso diqueste aziende nella tariffa artigiana, comportadi conseguenza per i dipendenti l'applicazionedei tassi artigiani, ma comporta anche in pro-spettiva un miglioramento in quanto provo-cherà un aumento delle masse retributive. Datoche le tariffe non sono eterne, siccome devonoessere rivisitate - il decreto 38 ne fissa addirit-tura il termine molto ravvicinato, il 2002 - untravaso di retribuzioni dal settore industriale alsettore artigiano può comportare effetti bene-fici sulla determinazione dei tassi anche per idipendenti.Sul piano operativo non vedo particolari pro-blemi; se questa trasformazione in artigiana èveramente una semplice trasformazione dasocietà in nome collettivo a S.R.L., per noi nullacambia, già i premi per i soci venivano calco-lati in forma speciale e già per i dipendenti siapplicava la tariffa artigiana. Se invece si trat-ta di una società di nuova costituzione, cheprende le mosse da una posizione individua-le, si trasforma in società, bisogna vedere sein precedenza era classificata come artigiana,

si fa un subentro semplice e si integrano glielementi di calcolo dei premi; ma se primaera un'azienda industriale, in tal caso si cam-bia completamente di settore, e cambiare disettore significa applicare tariffe diverse. Sulpiano operativo ricordo le solite denunce en-tro i termini previsti dal Testo Unico, cioè 8giorni dall'avvenuta variazione, denunce chepossono essere o di variazione o di nuovoesercizio, se si tratta di una nuova attività.

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I

Modificare l'approccio imprendi-

toriale per superare la sottocapi-

talizzazione delle società artigiane

n premessa va evidenziato che la nuovanorma rimuove la preclusione giuridica per lesocietà del settore artigiano di ricevere rispar-mio e partecipazione di capitale di investimen-to e pone, pertanto, i presupposti per supera-re la cronica sottocapitalizzazione delle socie-tà artigiane e di rafforzare la struttura finan-ziaria dell'impresa separando il capitale so-ciale dai beni personali dei soci e consentendodi effettuare operazioni sul capitale di rischio.Al contempo si pongono le condizioni pervalutare i progetti di investimento con para-metri certi e di accrescere trasparenza e cultu-ra finanziaria delle società artigiane.Tuttavia, al fine di calare tali presupposti nellarealtà operativa delle società del settore e dimigliorare il rapporto con il sistema bancariosuperando le attuali strettoie dell'accesso alcredito, occorre agire su diversi fattori.In primo luogo è necessario affrontare il pro-blema sotto il profilo culturale modificando lamentalità dell'approccio da parte degli stessiimprenditori artigiani nel senso di convogliaregli utili verso la capitalizzazione della societàstessa e di aprire la partecipazione al capitaledella propria impresa a soci "esterni", al di làdel novero dei familiari e dei soci, superandocosì le remore tipiche del capitalismo familia-re.In merito vale evidenziare la situazione in cuisono state costrette a muoversi fino ad oggi lesocietà del settore artigiano; queste eranoimprese nelle quali proprietà e controllo, pa-trimonio dei titolari e patrimonio delle lorofamiglie risultavano eccessivamente confusi,fino a nuocere allo stesso funzionamento del-la società. Per tale categoria di società si po-neva il problema della preclusione giuridica diricevere risparmio e partecipazione di capitaledi investimento; il che aggravava le condizionioggettive di sottocapitalizzazione di tali impre-se le quali erano subordinate alle stringenticondizioni di accesso al credito bancario qua-

LA S.R.L. ARTIGIANA:

UN NUOVO STRUMENTO

PER SUPERARE

IL "CAPITALISMO

FAMILIARE"

ED UN PUNTO DI PARTENZA

PER NUOVE

OPPORTUNITÀ

CREDITIZIE

E FINANZIARIE

TINO VACCARI, RESPONSABILE

DEL SETTORE CREDITO E INCENTIVI

DI CONFARTIGIANATO

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le unica alternativa di finanziamento oltre alladisponibilità del patrimonio personale e fami-liare.Nei limiti imposti dalla legge (max 49% dicapitale a soci finanziatori) le S.R.L. artigianedebbono a loro volta introdurre un mutamen-to radicale di mentalità aprendosi a capitali diterzi. Cosa peraltro di estrema difficoltà se sipensa che negli ultimi 5 anni solo l'1% di PMIin Italia ha ceduto quote di capitale di rischioad operatori finanziari, banche, fondi chiusi,società di venture capital, contrariamente aquanto avviene in altri Paesi europei ove lepercentuali sono molto più elevate.Al contempo va rilevato che la costituzione diS.R.L. con il minimo di capitale di 20 milioniporta comunque le banche a richiedere ga-ranzie personali e reali, anche di terzi; in talsenso occorre dotare le società di maggioreconsistenza finanziaria. Ciò significa che lanuova norma, di per sé, non può portareautomaticamente a risolvere od a migliorareil rapporto impresa-banca. Ed allora è neces-sario affrontare sul piano operativo e gestionaleil problema della capitalizzazione della socie-tà agendo in primo luogo sul fronte dei rap-porti con il sistema bancario.

La penalizzazione delle piccole

imprese nell'accesso al credito. La

sfida imminente del "rating"

È noto quanto siano penalizzate le impreseartigiane nell'accesso al credito sia per quantoriguarda la quantità dei finanziamenti erogati(solo il 5,4% dei crediti totali al sistema pro-duttivo), sia per la qualità (quasi il 60% deifinanziamenti a breve rispetto al medio e lun-go termine) e le condizioni (tassi mediamentepiù elevati e garanzie patrimoniali insopporta-bili); tale realtà può essere sensibilmente mi-gliorata con l'introduzione della nuova formadi società di capitali.Tuttavia, c'è un dato interessante che emergeda queste ricerche: oltre il 50% deifinanziamenti va alle Società di persone; ciòsignifica in sostanza che già oggi, pur non

avendo ancora le società di capitali, il sistemabancario preferisce, almeno in termini di quan-tità di risorse, affidare una società rispetto aduna ditta individuale. Quindi, a maggior ra-gione, a fronte di società più strutturate, comela S.R.L., sussistono maggiori possibilità di fi-nanziamento; in tal senso è possibile affronta-re meglio le sfide del mercato finanziario.La prima sfida da citare, che può essere dav-vero sconvolgente per le piccole imprese, è ildiscorso del "rating". Recentemente il comitatodi Basilea (si tratta del governatore delle ban-che centrali, più la Federal Reserve) ha stabi-lito una direttiva per tutti i sistemi bancari efinanziari, anche quello europeo, in base alquale, per affidare le PMI, le banche devonodotarsi di un proprio rating, che consiste nelrealizzare un sistema di selezione quantitativae qualitativa per stabilire se ed a quali condi-zioni e modalità riconoscere i finanziamentialle società.Il motivo risiede nel fatto che le piccole impre-se sono considerate a rischio per i sistemibancari e finanziari: in tal senso c'è un'indica-zione del comitato di Basilea che impone dielevare gli accantonamenti delle banche infunzione della erogazione dei finanziamenti. Ilsettore delle piccole imprese è consideratocome a massimo rischio, mentre il rischio èzero se si tratta di un ente pubblico o di rap-porti tra banche.In sostanza l'introduzione del rating può com-portare una riduzione drastica dei finanziamentialle piccole imprese ed a quelle artigiane. Alriguardo può essere citata l'esperienza con-dotta da un grande gruppo bancario italianoil quale, anche con banche sul territorio, staeffettuando una simulazione, con procedureche sono prevalentemente informatiche, sui loroclienti, fra i quali c'è un campione di 9.000PMI; è venuto fuori che, se applicassero queltipo di rating, il 50% di imprese già loro clien-ti, sarebbero escluse dai finanziamenti; ed èun valore medio italiano, figuriamoci nel Mez-zogiorno!

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Quindi, sicuramente la costituzione in societàdi capitale ci consente di avere un elementoqualitativo da giocare anche su questo tavolo,visto il maggior valore aggiunto riconosciutoalla categoria delle società di capitali rispettoad un altro tipo di società.

L'esigenza di una nuova cultura

da parte del sistema bancario

Rispetto alla situazione esposta deve rispon-dere una concreta disponibilità del sistemacreditizio ad operare con una nuova cultura,non più basata sulle garanzie reali o sul fi-nanziamento a breve, ma pronta a condivide-re parte del rischio dell'impresa da finanziare(da "bancari" a "banchieri").L'essenziale è passare dalla cultura tradizio-nale di erogazione di finanziamenti da partedelle banche (che puntano soprattutto sul "fido"e sul c/corrente) a quella della partnership edella hause bank (molto praticata in Germa-nia ed in parte in Francia) superando la prassimolto diffusa del pluriaffidamento che, inve-ce, è prevalente per le piccole imprese italia-ne.Oggi abbiamo bisogno di un partner che ciproponga strumenti diversi; le S.R.L. sono l'oc-casione per impostare un rapporto nuovo trasistema bancario e mondo dell'artigianato,superando i divari esistenti, che noi abbiamodenunciato da tempo:- divari di comunicazione: non si conosconoi servizi innovativi;- divari di percezione, vale a dire una fortedistorsione nel rapporto di fiducia reciproca,che sarebbe indispensabile tra banche e pic-cole imprese: noi consideriamo la banca osti-le, la banca considera la piccola e mediaimpresa non strategica e non redditizia per isuoi conti;- divari operativi, laddove molte banche si vannoad inventare prodotti e servizi con la logicadell'offerta e non con la logica della doman-da, li fanno e te li propongono, senza averstudiato prima di cosa abbia bisogno la picco-la impresa;

- divari anche di strategia soprattutto nel mo-dello di valutazione che fa la banca rispettoagli obiettivi che l'impresa vuole perseguire.

Strumenti creditizi e nuove op-

portunità per lo sviluppo finanziario

delle S.R.L. artigiane

Proprio al fine di superare i divari fra sistemabancario ed artigianato e piccola impresa, tragli strumenti innovativi che le S.R.L. artigianepotrebbero utilizzare per migliorare la lorostruttura finanziaria può assumere un granderilievo il ricorso ai prestiti partecipativi, nei qualila banca accetta di partecipare parzialmenteal rischio dell'impresa, valutando piano di svi-luppo, prospettive di redditività e gestione fi-nanziaria, le scelte di indebitamento, la desti-nazione degli utili, ma anche le stesse strate-gie produttive e commerciali. La banca non silimita quindi ad erogare un finanziamento, maaccetta che in parte venga rimborsata con lapartecipazione agli utili dell'impresa; mentreper le S.R.L. ci sono vantaggi indiscutibili (mi-nori costi sul prestito, coinvolgimento di unpartner esperto, previa deducibilità fiscale de-gli interessi).Tuttavia, va osservato che, rispetto a questostrumento, sussiste sicuramente una debolez-za tipica del nostro Paese, dato che in altripaesi europei e negli Stati Uniti questi proble-mi sono in parte già risolti, una debolezzariconducibile alla mancanza di un mercatosecondario regolamentato per collocamento esmobilizzo dei titoli.Reali opportunità possono discendere inoltredall'utilizzo e dalla diffusione dei Business-Angels, che grande ruolo svolgono negli StatiUniti ed in altri Paesi europei, e che prevedonola partecipazione di soggetti privati (spesso eximprenditori o managers) in termini di capita-li, di conoscenze e di professionalità per losviluppo delle piccole imprese soprattutto nel-la fase di start-up (in Italia è stato avviato unprogetto sperimentale dell'Unioncamere per la

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realizzazione di una rete informale dei capitaliper le PMI).Esistono, altresì diversi strumenti di grandeimportanza per affrontare il problema dellosviluppo della nuova S.R.L., a cominciare dalsistema dei Confidi (410 consorzi artigiani inItalia, oltre 7000 miliardi di garanzie prestate)nel quale occorre compiere un salto di qualitàpassando dalla garanzia ai servizi di consu-lenza e di interfaccia con le banche, attraversol'introduzione di sistemi di qualità e l'attribu-zione di un rating: già diversi soci di Fedart (LaFederazione Nazionale dei Confidi), già diver-si consorzi e cooperative di Confartigianatohanno ottenuto la certificazione di qualità e unrating, che è fondamentale per potere rappre-sentare nel suo complesso, rispetto alla ban-ca, le imprese socie.Di rilievo essenziale è il progetto ArtigiancassaBanca soprattutto per predisporre prodotti fi-nanziari innovativi sul medio-lungo termine,dal consolidamento al finanziamento del ca-pitale di rischio. Di grande rilievo è la parte diprogetto che riguarda la raccolta, oggi ancorapoco praticata, per il discorso dei fondi pen-sione; noi possiamo utilizzare le risorse ingentiche vengono chiamate ricchezza finanziariadegli artigiani (oggi stimata in circa 120.000miliardi), sia per utilizzare i prodottiArtigiancassa o altri strumenti finanziari miratia capitalizzare le S.R.L., sia anche per fardecollare davvero i fondi pensione.Così come rivestono sicuro rilievo i Fondi pub-blici di garanzia, quali il Fondo nazionale pre-visto per l'Artigiancassa, ed Fondo EuropeoInvestimenti per la capitalizzazione delle pic-cole imprese che ha già un suo catalogo diprodotti per la capitalizzazione delle piccoleimprese europee.Certo occorre che le istituzioni pubbliche siimpegnino a realizzare un riequilibrio degliincentivi a favore dell'artigianato e della picco-la impresa; dalle Regioni è giusto attendersiun salto di qualità nella loro legislazione disostegno alla capitalizzazione delle S.R.L. arti-giane. Ed ancora: appare indispensabile cheil Parlamento provveda all'approvazione della

Legge-quadro dei confidi (da anni all'esame)che consenta ad essi di diventare veri interme-diari finanziari.In definitiva la S.R.L. artigiana costituisce unaimportante conquista per il settore ma rappre-senta anche un punto di partenza: per daresenso alla riforma occorre in futuro un gran-de sforzo organizzativo che coinvolga risorseumane e strumenti operativi per far crescerequesto settore della piccola impresa facendolauscire dalla marginalità.Il sistema Confartigianato è impegnato adaffrontare adeguatamente questa sfida valo-rizzando le proprie funzioni di consulenza agliassociati secondo criteri di maggiore culturafinanziaria e professionalità.

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I

Premessa

l dibattito legato alla Finanziaria recente-mente approvata, che ha istituito la S.R.L.pluripersonale, fa rilevare in più passi il temadella capitalizzazione dell'impresa quale unodei punti cardine. Tuttavia, difficilmente si ètrovato modo di spiegare come, sul questionedella capitalizzazione, la forma delle S.R.L.pluripersonale potesse avere spazi peculiari, ocomunque autonomi, di sviluppo.Il primo passo da fare è sgombrare il campodall'idea che si possa - d'un tratto - incremen-tare lo sviluppo della capitalizzazione d'impre-sa solo riconoscendo il capitale: non è unmeccanismo automatico.Vorrei quindi ragionare su 4-5 punti moltosemplici, per passare poi ad una propostaoperativa che le Camere di Commercio, conl'Unioncamere in prima fila, stanno testando -attraverso un prototipo - su alcune realtà ter-ritoriali.Il punto uno: è rilevante verificare l'esistenzadella cultura finanziaria del mercato, e nondella cultura dell'imprenditore: non è infattiverosimile che il ruolo di quest'ultimo possaspaziare in tutti i campi, fino ad essere espertofinanziario o consulente economico.Il secondo punto: il ricorso a soggetti terzi nelcapitale. Se da una parte l'ingresso di terzi nelcapitale non implica un ruolo di gestione di-retta dell'investitore, tuttavia - almeno in parte- un accesso dall'esterno è percepito in questomodo, non solo all'interno delle aziende arti-giane, ma anche in quelle industriali. Questo,ad esempio, è un tema di cultura finanziariadel mercato.Il terzo argomento riguarda la capacità o menodi delegare la gestione finanziaria a terzi. Dauna parte, ci sono pochi imprenditori capacidi delegare a terzi questo tipo di funzione edall'altra parte, ancora scarse sono le figurecapaci di gestire finanziariamente l'impresadall'esterno.Il quarto argomento concerne il mercato deicapitali, a cui l'impresa artigiana, in forma diS.R.L. pluripersonale, può accedere in manie-

UN PROGETTO

PER UNA RETE

TRASPARENTE

DEI MERCATI INFORMALI

DEI CAPITALI DI RISCHIO

DELLE PMI

SANDRO PETTINATO,

CAPO UFFICIO FINANZA E CREDITO

DELL'UNIONCAMERE

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ra potenzialmente forte.L'ultimo tema è quello dell'esistenza o meno diinformazione trasparente del mercato del cre-dito.

La separazione del capitale ri-

spetto al patrimonio personale

Muovendo da tali premesse, si può affermareche la separazione del capitale rispetto al patri-monio personale è un elemento sicuramentepositivo, che chiarisce l'equivoco nei confronti diterzi.Distinguere i due aspetti, infatti, se non implicauna dicotomia netta né un'assenza di commistioni,aiuta nella gestione dell'impresa, e quindi pre-suppone l'accesso a forme di capitale e a risorsefinanziarie più moderne.Tale distinzione, infatti, comporta una forma ditutela e di garanzia più forte, sia per l'imprendi-tore, che - e forse in misura maggiore - per ilcreditore dell'azienda, fatte salve le eccezioni sul-l'impossibilità del fallimento dell'impresa artigia-na o le eccezioni di garanzia personale dell'im-prenditore.Dalla chiarezza trae dunque beneficio sia il de-bitore che il creditore. E' necessario pertanto so-stenere in maniera ferma la separazione fra idee,lavoro e capitale. La preminenza delle prime sulsecondo, nelle aziende artigiane, è evidentemen-te notevole, ma un mercato trasparente e liberorichiede necessariamente una netta separazionetra i due elementi.Ciò premesso, è essenziale comprendere che ilcapitale non è solo una garanzia per il creditoreo per l'azienda, ma deve essere un fattore disviluppo dell'impresa (anche artigiana).

Il progetto: far incontrare la do-

manda e l'offerta di capitali

A questo proposito, come già accennato sopra,Unioncamere sta realizzando un progetto: si trat-ta in particolare della costruzione di un prototipoterritoriale, di un modello - che coinvolge a pienotitolo anche le imprese artigiane in forma di so-cietà di capitali S.R.L. pluripersonali - attraversocui far incontrare, fuori dal mercato

regolamentato di capitali (non ci si riferisce quin-di alla Borsa e ai circuiti tradizionali), la doman-da e l'offerta di capitale.Questa sperimentazione è finalizzata a conosce-re quali sono le procedure per arrivare a costru-ire un mercato informale dei capitali, chiamandodi fatto a raccolta domanda e offerta. Non esi-stono altri casi del genere in Italia: la sua realiz-zazione pertanto non è facile né agevole. Oltre aicosti da sostenere, infatti, deve aver luogo unlungo procedimento di superamento delle cultu-re, delle ritrosie da parte degli imprenditori e degliinvestitori.Proprio per questo, il progetto prevede un per-corso che, in presenza di determinati presuppo-sti, arriva a creare le condizioni perché la do-manda di capitale dell'impresa non venga letta,al contrario di quanto spesso avviene, comenecessità di coprire debiti. Purtroppo, infatti, inItalia la richiesta di risorse finanziarie viene gene-ralmente percepita ed interpretata in questo sen-so.Il lavoro è focalizzato su due filiere produttive: laprima in Toscana, tra Firenze, Prato e Pistoia, el'altra fra Como e Brescia. I contesti non sonosimili fra loro: le imprese presenti sono differenti,operano in settori diversi, con diverse caratteristi-che.Il progetto, tramite la costruzione di un mercatoinformale di capitali di rischio, ha come obiettivifinali:- il finanziamento delle nuove, delle piccoleo delle medie iniziative imprenditoriali;- il finanziamento o comunque la realizza-zione di operazioni di fusione e acquisizione;- lo sviluppo di club locali di investitori priva-ti, chiamati "business angels".Sono tre obiettivi che fanno parte di un unicoprodotto, senza una separazione netta gli unidagli altri. Di fatto, si tratta di un network "coope-rativo", che non esclude assolutamente, e anzicoinvolge a pieno titolo anche il mondo artigia-no. Già in passato con forme di società di per-sone, ma tanto più oggi con l'avvento di societàdi capitali pluripersonali come le S.R.L.

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Le Camere di Commercio non hanno una tradi-zione sui temi della finanza, ma hanno la possi-bilità di far convergere e di catalizzare i protago-nisti del territorio, ovvero in primo luogo le cate-gorie, seguite subito dopo dagli ordini professio-nali, veri e propri "confessori" dell'impresa. Sonoinfatti gli ordini professionali a conoscere perfet-tamente la situazione interna ad un'impresa, aldi là di quello che compare nei bilanci depositatipresso le Camere di Commercio.Nella stessa posizione si trovano anche gli inve-stitori, sia istituzionali che privati, che in qualchemaniera operano sul mondo bancario o pressoaltre reti emergenti, i business angels - formeancora assolutamente sporadiche ma in via diorganizzazione anche in Italia - e ovviamente ilmondo bancario.

Diffondere la conoscenza delle

opportunità di finanziamento e cre-

are luoghi di incontro fra soggetti

privati, investitori e risparmiatori

Gli obiettivi chiave sono:- far conoscere le opportunità di finanziamentodell'impresa - molto raramente note alle imprese- , le tipologie di investimento più consone alleproprie attività, dimensioni, settore, ecc.;- far condividere all'imprenditore queste formedi finanziamento, quali per esempio le operazio-ni di fusione o acquisizione. E' evidente, infatti,che se l'imprenditore padrone dell'azienda non èper primo convinto dell'operazione, sarà pocoverosimile che quest'ultimo deleghi a terzi unaparte di "sovranità". Allo stato attuale, sono anco-ra estremamente rari i casi in cui si raggiungeeffettivamente a questo tipo di obiettivo;- fornire un'assistenza tecnica alle imprese perprogetti imprenditoriali o di investimento nuovi,proprio attraverso la creazione di questi luoghi diincontro fra soggetti privati, investitori e rispar-miatori. Sono dei veri e propri "salotti", per certiversi, prima aperti al pubblico, sia pur seleziona-to, poi, via via che l'idea imprenditoriale viene"scremata", chiusi a quei pochi soggetti realmen-te interessati all'affare.

Non addentrandosi nel dettaglio le fasi operativeche stanno dietro alla realizzazione di tutto il pro-getto, si possono sintetizzare molto rapidamentecome segue:1) mappatura del territorio, cioè la selezione,in base a variabili dimensionali, di attività, ditipologia d'impresa, delle aziende potenzialmen-te interessate; anche attraverso una segnalazionedegli ordini professionali, del mondo bancario edelle categorie, che spesso conoscono il progettodi investimento dell'impresa, probabilmente condettagli maggiori rispetto alle Camere di Com-mercio.2) accoglienza e reclutamento dell'impresa, perindividuarne le necessità e vagliare la bontà del-l'iniziativa; a questo proposito, si tenga presenteche generalmente sette progetti su dieci vengonoeliminati in questa fase;3) "arricchimento" dei progetti professionali,attraverso una sorta di "processo di miglioramento"dell'idea;4) realizzazione del "meeting operativo" pressole Camere di Commercio fra domanda e offer-ta: in questa fase entrano in gioco meccanismi disegretezza e riservatezza sul progetto e sui sog-getti in questione. E' sicuramente il momento piùdelicato: spesso l'imprenditore (a maggior ragio-ne in una realtà locale) che propone un progettodi fusione per incorporazione, a fronte di unapartecipazione finanziaria, rischia di essere addi-tato come socio in difficoltà;5) in ultimo, realizzazione del progetto e pro-mozione dell'iniziativa.Una parte del mondo camerale sta dunque ten-tando di sviluppare questo progetto. Sarebbeimportante, una volta verificata la bontà o la dif-ficoltà, o anche i grandi problemi che esistono inquesto prototipo, provare a simularli e svilupparliin altre realtà territoriali del paese.

L'accesso ad un mercato traspa-

rente dell'offerta del credito

Quale considerazione conclusiva su questo pro-getto è rilevante fare un accenno al tema dell'in-

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formazione economica: manca oggi all'impresaartigiana, così come all'impresa industriale e al-l'impresa in generale, un mercato dell'offerta delcredito trasparente. Non esiste infatti la possibili-tà di accedere alla vetrina delle informazioni re-lative ai prodotti offerti dal mercato locale delcredito.La banca non ha più una collocazione solo ter-ritoriale: i grandi gruppi hanno "inglobato" an-che il sistema delle banche locali e gestisconocon queste ultime la clientela con prodotti di ca-rattere nazionale, a condizioni più o meno simili,con qualche differenza solo in funzione del ri-schio.Manca dunque un soggetto che certifichi l'infor-mazione finanziaria, non tanto per offrire consu-lenza (non è questo certo il compito né delleCamere di Commercio), ma per cercare di foto-grafare l'offerta del credito: le condizioni, i tempi,le garanzie.Torniamo così al tema delle S.R.L. pluripersonale:tempi, modalità di accesso al credito, perché?Molto spesso, purtroppo, oggi l'impresa accettala prima proposta che gli viene presentata, nonvagliando le diverse offerte: vige infatti, ed è ancoramolto forte, quel rapporto fra imprenditore edirettore di filiale, il quale propone al primo -spesso poco consapevole - solo condizioni asso-lutamente standard.Manca, dunque, un osservatorio del credito alivello territoriale (provinciale), che permetta unacomparabilità di qualità e caratteristiche dell'of-ferta.Spetta poi al mondo professionale, alle categorieassociative, saper consigliare al meglio l'azienda,riprendendo il tema già illustrato della cultura delcredito.Abbiamo realizzato anche in questo ambito unprototipo di osservatorio su 5 province del paese,concentrate in Liguria (tre province) e in Piemonte(due province): abbiamo rilevato una fortissimapartecipazione dei confidi che hanno saputo co-gliere l'opportunità di mettere in evidenza le lorocaratteristiche (consapevoli dell'importanza dellaconcorrenza e della competizione), scarsissimeaffluenze del mondo bancario, evidentemente più

restio a mettere in bella mostra le caratteristichedel credito offerto alla clientela locale.Sarebbe opportuno stipulare una sorta di "pattolocale", anche a titolo di esempio, tra sistemi isti-tuzionali come le Camere di Commercio e lecategorie associative, al fine di costruire un per-corso di questo tipo, che porti ad una maggiortrasparenza dell'offerta del credito locale.

La S.R.L. artigiana: un soggetto

con maggiori possibilità di accede-

re a forme di finanziamento più

"evolute"

In conclusione, evidenzierei quei punti che sonoi cardini del tema dell'accesso al credito: l'S.R.L.artigiana è oggi un soggetto che ha maggioripossibilità di accedere a forme di finanziamentopiù "evolute" rispetto a prima, in quanto laseparazione tra capitale e patrimonio dell'im-prenditore è di sicuro beneficio per l'azienda,anche al limite accedendo a forme dicertificazione aziendale, come il rating, primaimpensabili forse, o comunque poco adatte almondo artigiano.Un dato colpisce: l'erogazione al credito arti-giano nel '99 era pari, per il maggior istituto dicredito per l'artigianato, al 10% delle impreseartigiane, cioè solo 1 su 10 accedeva al credi-to agevolato. C'è quindi un 90% che ancoranon ritiene utile accedervi. Da non dimentica-re, inoltre, che nel 2000 un'impresa su 4 dellenuove è artigiana, fattore non secondario peril vostro lavoro da qui a breve.Concludendo, occorre dunque lavorare su 3-4 punti: la scarsa trasparenza e la scarsa in-formazione nel mondo del credito, una neces-sità di accedere maggiormente a figure noninterne all'azienda artigiana delegando a terzila gestione finanziaria del patrimonio (artigia-no in questo caso) e cercando di trasmetterela "filosofia" secondo cui l'accesso di terzi alcapitale non è l'accesso alla gestione dell'im-presa, ma è probabilmente una forma di in-centivo a capitalizzare l'azienda stessa.

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A

Princìpi uniformi nella determi-

nazione del reddito delle società

pprocciamo oggi le problematiche fiscalidelle S.R.L.. Dico "approcciamo" perché esau-rire tutti gli aspetti nel poco tempo a disposi-zione è francamente impossibile. Cercherò nelmio intervento di trattare, almeno in grandilinee, quelli che sono i punti di riferimento delleproblematiche tributarie delle S.R.L..In premessa, va detto che le modalità di deter-minazione del reddito delle S.R.L. non differi-scono da quelle delle società in nome colletti-vo e in accomandita semplice: l'articolo 95,comma 2, del TUIR prevede espressamenteche le disposizioni del Testo Unico e, in parti-colare quelle riferite al reddito di impresa chesi applicano alle società in nome collettivo e inaccomandita semplice, sono anche applicabiliai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, letterab), ossia le società di capitali tra le quali rien-trano anche le S.R.L.. Quindi i principi di de-terminazione del reddito sono sostanzialmen-te gli stessi, vale a dire si perviene allaindividuazione della base imponibile ai fini delleimposte sui redditi nello stesso modo. Anchedal punto di vista dell'IRAP non vi sono diffe-renze dal momento che l'art. 5 del decretolegislativo 446/1997, nell'elencare gli elemen-ti che compongono il valore della produzionenetta, non fa distinzioni fra società di personee società di capitali; gli elementi di costituzionedella base imponibile sono gli stessi.

Passaggio alla contabilità ordinaria

Qualche differenza, in verità, si verifica nel-l'ipotesi in cui il soggetto, società di persone, èin contabilità semplificata: il passaggio allacontabilità ordinaria, obbligatoria per le S.R.L.,comporta alcune conseguenze, che peraltro Voigià conoscete in quanto, come noto, le societàin nome collettivo e le imprese individualipossono essere sia in contabilità semplificatasia in contabilità ordinaria ed i passaggiodall'una contabilità all'altra sono frequenti. Ledifferenze di determinazione del reddito deisoggetti che adottano sistemi diversi di conta-

LA DISCIPLINA FISCALE

DELLA S.R.L.: UN

REGIME DI TASSAZIONE

ARTICOLATO E

COMPLESSO DA CALARE

GRADUALMENTE NELLA

REALTÀ SOCIETARIA

DELL'ARTIGIANATO

LELIO CACCIAPAGLIA, DIRETTORE

TRIBUTARIO DEL DIPARTIMENTO DELLE

POLITICHE FISCALI DEL MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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bilità nascono dal fatto che i "semplificati" nonavendo un bilancio non possono effettuareaccantonamenti e quindi, per esempio, l'ac-cantonamento al fondo rischi sul crediti nonrileva perché non è possibile tecnicamenteaccantonare nulla dal momento che mancauno stato patrimoniale; e così anche l'accanto-namento a fondo oscillazione cambi. E' invecededucibile il TFR maturato nell'esercizio per-ché così espressamente previsto dall'art. 79 delTUIR che è l'articolo che contiene le disposizio-ni per la determinazione del reddito per i sog-getti in contabilità semplificata. Quindi, nes-sun particolare trauma per il passaggio daimprese individuali e società di persone arti-giane a S.R.L. artigiane in quanto queste par-ticolarità che vi ho ricordato senz'altro già leconoscevate.

Individuazione del periodo di impo-

sta

Per quanto concerne l'individuazione del peri-odo di imposta ci sono invece delle novità: ènoto che nelle ditte individuali e nelle societàdi persone il periodo di imposta coincide conl'anno solare, nonostante dal punto di vistacivilistico nello statuto possa essere indicatodiversamente. Nelle società di capitali invece ilperiodo di imposta è l'esercizio sociale, comeindividuato dallo statuto della società, che puòanche non coincidere con l'anno solare: infat-ti, vi è la possibilità anche di prevedere esercizicosiddetti a cavallo, tipica l'ipotesi dell'esercizio1° luglio - 30 giugno. Vi raccomando, ovepossibile, di evitare esercizi a cavallo in quan-to vi sono molte complicazioni in sede di di-chiarazione dei redditi, dove bisogna disgiun-gere il Modello Unico, dal momento che ladichiarazione IVA è comunque è riferibile al-l'anno solare 1/1-31/12, e ciò a prescinderedalla previsione statutaria, e così anche ilModello 770 del sostituto di imposta è sempreriferibile all'anno solare, mentre, come detto,la Dichiarazione dei redditi e la DichiarazioneIRAP, che costituiscono insieme il Modello Uni-co sono riferite all'esercizio a cavallo. Insom-

ma, tutti validi motivi per sconsigliare, ovepossibile, un esercizio che non coincida conl'anno solare.

Aliquota di imposta

Per quanto riguarda l'aliquota di imposta daapplicare al reddito, le cose con le S.R.L. cam-biano radicalmente rispetto alle società dipersone. Nelle società di capitali, e quindi nelleS.R.L., si versa l'IRPEG, che non è a scaglionicome l'IRPEF. L'IRPEG è un'imposta fissa, nel-l'anno 2001 è pari al 36% mentre ci lasciamoalle spalle l'aliquota del 37% in vigore nell'an-no 2000 e attendiamo impazienti l'anno 2003quando l'IRPEG scenderà al 35%. Si tratta diun'imposta proporzionale fissa e non quindi,come detto, a scaglioni. Va doverosamentesegnalato che, fermo restando questa previ-sione generale stabilita dall'art. 91 del TUIR, visono poi delle speciali norme agevolative checonsentono, in presenza di determinati pre-supposti, di ridurre l'aliquota IRPEG: la piùconosciuta e la DIT, che peraltro ha subitoprofonde modifiche nell'anno 2000 per effettodell'introduzione di un moltiplicatore della baseDIT che hanno reso ancora più appetibile l'age-volazione. Altre modifiche, vieppiù agevolative,sono già in vigore nell'anno 2001 in quanto èstato abolito l'obbligo di dichiarare una ali-quota media minima del 27%. La DIT fa sì chesu una quota del reddito dichiarato che è fun-zione degli incrementi di capitale (accantona-mento di utili e conferimenti di denaro da partedei soci), venga versato in luogo dell'IRPEG al36% l'IRPEG al 19%. Quindi, dell'intero impo-nibile assoggettato ordinariamente all'aliquo-ta del 37%, oggi 36%, una quota dello stessoè assoggettata all'aliquota ridotta del 19%.Nell'anno 2001 peraltro, primo anno in cui siapplica la normativa sulle S.R.L. artigiane, visono in materia di DIT ulteriori buone novità,perché viene abolita la previsione di rispettarel'aliquota media minima del 27%. Ricordereteche il punto debole dell'agevolazione consiste-va nel fatto che la DIT era pari al 19%, tuttavia

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bisognava necessariamente rispettare il vinco-lo dell'aliquota media minima del 27% sull'in-tero reddito dichiarato. In sostanza, quest'ulti-mo, sia per la parte assoggettata all'aliquotaordinaria del 37% sia per la parte assoggetta-ta all'aliquota ridotta del 19%, doveva garan-tire comunque un'imposta IRPEG che fosse parialmeno al 27% sull'intero reddito dichiarato.Questa previsione a partire dall'anno 2001viene abolita e quindi la DIT potrà esplicareinteramente i suoi effetti con l'aliquota effettivadel 19%. Nell'ambito delle società di personevoi sapete che le cose vanno diversamente,anche in tema di DIT ci sono delle novità chedecorrono già dal 2000, e consistono nel fattoche l'intero importo del patrimonio netto, esclu-so l'utile dell'esercizio, costituisce base su cuiapplicare il coefficiente di remunerazione(CRO), il 7% che è stato confermato anchequest'anno, da applicare alla base DIT perindividuare la quota di reddito agevolato daassoggettare a tassazione ridotta l 19%. Tutta-via, nelle società di persone, siete la correnteche la metodologia di tassazione è assai di-versa rispetto alle S.R.L.: non è la società cheliquida l'imposta sul reddito, sono i soci chedichiarano nel proprio Modello unico la quotadi reddito di propria competenza riferita allapartecipazione nella società e l'assoggettano atassazione, cumulandola con i propri redditipersonali, in base agli scaglioni previsti dal-l'articolo 11 del TUIR. Nelle società di capitali,in particolare nella S.R.L., non è così, in quan-to è la società che paga sconta IRPEG. C'èquesta differenza fondamentale che connotail criterio di tassazione delle società di capitalerispetto alle società di persone.

Termine di presentazione della dichiara-

zione dei redditi.

Circa i termine per la presentazione della di-chiarazione dei redditi e per il versamento delleimposte a titolo di saldo e di primo acconto, laregola generale prevede che tutto ciò vada fattoentro i trenta giorni successivi all'approvazionedel bilancio; in verità questa regola di caratte-

re generale ormai viene da anni puntualmen-te smentita perché con appositi DPCM i termi-ni per la presentazione della dichiarazione deiredditi e per il versamento delle imposte ven-gono prorogati: La mia raccomandazionequindi è quella di seguire ciò che ogni annocon apposito DPCM viene indicato circa lascadenza del termine di presentazione delladichiarazione dei redditi e del versamentodell'imposta.

Determinazione del reddito imponibile e

dell'imposta in base al risultato del con-

to economico

Tanto premesso, il reddito imponibile e l'impo-sta prendono le basi dal bilancio o meglio dalrisultato del conto economico, al quale vengo-no apportate tutte le correzioni, ossia variazio-ni in aumento e in diminuzione, richieste dallanormativa del testo unico o da norme specialitributarie. Il bilancio deve essere redatto nellaforma cd. CEE, non vi è come nelle società dipersone e imprese individuali la forma libera:bisogna rispettare obbligatoriamente gli arti-coli 2425 e 2426 del codice civile, la formaquindi è codificata. Al di là dell'aspetto stretta-mente civilistico, è indispensabile precisare chela forma del bilancio e i contenuti delle varievoci che lo compongono assumono rilievoanche fiscale, perché in taluni articoli del testounico viene conferita sostanza alla forma: peresempio, è previsto che per partecipazionidetenute in società controllate o collegate, seesse costituiscono immobilizzazioni e sonodetenute da almeno tre anni, all'atto della lorocessione la eventuale plusvalenza può sconta-re un'aliquota sostitutiva delle imposte sui red-diti ridotta al 19%, secondo quanto previstodal d.lgs. 358 sulle cd. riorganizzazioniaziendali. E allora redigendo un bilancio condelle voci codificate, noi dobbiamo verificarese la suddetta partecipazione è stata indicatanelle immobilizzazioni finanziarie, perché seper caso, per mero errore, è stata iscritta nel-

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l'attivo circolante, non possiamo fruire di que-sta normativa di favore. Quindi la classifica-zione in bilancio di determinati componentiassume rilievo anche dal punto di vista fisca-le: ci troviamo in presenza del classico esem-pio secondo cui la forma riveste contenuto.

Trasformazione della società di

persone artigiana in S.R.L. artigiana

Oltre alla possibilità di costituire nuove societàa responsabilità limitata di tipo artigiano, sipuò percorrere anche la strada della trasfor-mazione della società di persone artigiana inS.R.L. artigiana. In questo caso dobbiamo porciuna domanda e chiederci: abbiamo delle ri-serve iscritte in bilancio? Che natura hannoqueste riserve? Ed infatti, nella trasformazionein S.R.L., dobbiamo ricostituire nel bilancio CEEle riserve così come sono indicate nel bilancionon CEE della società di persone. Questoaspetto assume grande rilevanza perché se sitratta di riserve che sono state già assoggettatea tassazione in quanto costituite con utili tas-sati in capo ai soci in base al principio di tra-sparenza sancito dell'art. 5 TUIR, allora all'attodella ricostituzione nel patrimonio netto dellaS.R.L. dobbiamo ricordarci che se le dovessi-mo distribuire ai soci queste non saranno tas-sate, in quanto già assoggettate a tassazioneprecedentemente, quando, come detto, in baseal principio di trasparenza disposto dell'art. 5del TUIR l'utile, o meglio il reddito imponibileconseguito dalla società, è stato comunicatodalla società ai soci per essere cumulato nelleloro dichiarazioni dei redditi personali.Allora, in questo caso non possiamo poi al-l'atto della distribuzione di queste riserve con-vogliate nella S.R.L. artigiana assoggettarlenuovamente a tassazione, perché esse giàhanno scontato l'imposta. Invece, nell'ipotesiin cui le riserve iscritte nel bilancio della socie-tà di persone sono riserve in sospensione d'im-posta, come ad esempio la riserva darivalutazione - se e quando la società dovessedistribuirla, la stessa verrà assoggettata a tas-sazione in capo alla società medesima. È d'at-

tualità la legge sulla rivalutazione monetariadi cui agli artt. 10 e segg. della legge 342 del2000, che prevede in contropartita allarivalutazione del cespite l'iscrizione a patrimo-nio netto di una riserva da rivalutazione al nettodella imposta sostitutiva liquidata per ottenerela rivalutazione deI cespitI. Laddove detta ri-serva dovesse essere distribuita ai soci la stes-sa verrebbe assoggettata a tassazione in capoalla società la quale potrà poi scomputarsicome credito d'imposta l'imposta sostitutivaprecedentemente pagata.Tutto ciò per farvi presente che, all'atto dellatrasformazione bisogna prestare particolareattenzione alle riserve che costituiscono il pa-trimonio netto della società trasformanda, inquanto vi è l'obbligo di tener conto della loro"situazione" fiscale.

La distribuzione degli utili real-

mente conseguiti

Abbiamo visto che, a differenza della S.n.c. eS.a.s., in cui l'utile è considerato fiscalmentesempre "distribuito" ai soci, nella S.R.L. la so-cietà consegue il risultato di bilancio e poi in-dividua il reddito in base alle variazioni inaumento e in diminuzione, ma gli utili di bi-lancio non entrano automaticamente nelladisponibilità dei soci, tant'è che nelle S.R.L. nonsi possono distribuire ai soci acconti sugli utili,mentre sappiamo bene che, nell'ambito dellesocietà di persone, è prassi consolidata, incorso d'anno, distribuire degli acconti sugli utiliche presumibilmente verranno conseguiti nel-l'esercizio.Questa prassi consolidata nella società dipersone non può più essere in nessun modoseguita nelle S.R.L.. Mi preme nuovamentesottolineare tale circostanza perché costituisceuno dei punti più delicati della S.R.L. artigia-na, una società il cui elemento caratterizzanteresta il lavoro dei soci, e non l'elementopatrimoniale; ebbene i soci non potranno ri-cevere in corso d'anno acconti sugli utili, in

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quanto per poter distribuire gli utili conseguiti,la S.R.L. dovrà porre in essere una serie diformalità: l'utile lo si può distribuire esclusiva-mente previa apposita delibera dell'assembleaordinaria, che può distribuire solo utileriveniente da un bilancio approvato, ovveroun utile precedentemente appostato a riserva,magari in anni precedenti. Insomma, si pos-sono distribuire solo utili realmente consegui-ti. Penso sia utile leggere la frase del codiceche affronta la questione: "si possono distri-buire solo utili realmente conseguiti, e deri-vanti da bilancio regolarmente approvato.".La distribuzione dell'utile passa attraverso unprocedimento complesso, perché occorre con-vocare un'assemblea, in sede ordinaria; porreall'ordine del giorno la distribuzione di utili;l'assemblea, è bene precisare, può essere anchequella che approva il bilancio e dietro propo-sta dell'Amministratore Unico o del Consigliod'Amministrazione ove esistente, destinare intutto o in parte l'utile dell'esercizio a "dividen-do" ai soci, ma attenzione, perché comunquebisogna accantonare a riserva obbligatoria-mente, il 5% dell'utile, fino al raggiungimentodel 20% del capitale sociale; quindi, prima siaccantona il 5% e poi la residua quota puòessere distribuita.In definitiva, ci sono dei vincoli, che peraltronon si esauriscono in quelli che vi ho appenadescritto giacché non si possono distribuire utilise ci sono delle perdite iscritte in bilancio. Senel bilancio ci sono perdite di questo esercizioo di esercizi precedenti, si deve fare prelimi-narmente una verifica e bisogna chiedersi: cisono nel patrimonio netto riserve di importotali da poter coprire le perdite complessive dibilancio? Se la risposta è positiva allora possodistribuire le riserve che eccedono le perditeiscritte in bilancio. In sostanza il codice civile,a salvaguardia dell'interesse dei terzi, richiedeper la distribuzione di utili che vi siano riservesufficienti per coprire le perdite di bilancio equindi solo le riserve che eccedono dette per-dite possono essere assegnate ai soci. Peral-tro, la distribuzione di utili può avvenire nonsoltanto nell'ambito dell'assemblea che appro-

va il bilancio e destina l'utile dell'esercizio, maanche nell'ambito di una assemblea apposita-mente convocata, magari in corso d'anno, chedelibera, per esempio, di distribuire delle ri-serve pregresse costituite con utili accantonatiin anni precedenti.Vi è inoltre un'altra limitazione: il codice civileprevede che se per caso nel bilancio ci sonocosti pluriennali capitalizzati, ciò significa chese in attivo di stato patrimoniale noi troviamonell'apposita voce della voce A7) costipluriennali, fino a quando questi costi non sonointeramente ammortizzati, non si possono di-stribuire utili, a meno che la società non abbiariserve in grado di coprire (e quindi virtual-mente garantire) la parte di costi pluriennalinon ancora ammortizzata. Tutto questo inquanto il legislatore vede con sospetto i costipluriennali, che sovente sono capitalizzazionedi costi interni. L'amministratore, sotto la suaresponsabilità e con l'assenso del collegio sin-dacale, ove ovviamente esista l'organo di con-trollo, stabilisce che un determinato costo nonè un costo di esercizio bensì possiede una utilitàripetuta, si dice a "fecondità ripetuta", e diconseguenza decide di capitalizzarlo e diammortizzarlo in più anni. Spesso dietro que-ste manovre si celano tentativi di maschera-mento di perdite di esercizio: per evitare di farchiudere il bilancio in perdita la societàcapitalizza costi interni di struttura e li ripartiscein più anni tramite gli ammortamenti. Il legi-slatore al riguardo ha stabilito che fino a quan-do ci sono costi pluriennali in bilancio non sipossono distribuire utili a meno che non cisiano riserve sufficienti per coprire il costoresiduo non ammortizzato.

La tassazione degli utili in capo

ai soci

Verifichiamo adesso cosa succede quando alsocio viene distribuito l'utile, perché questadistribuzione di ricchezza dalla società al so-cio comporta la tassazione dell'utile in capo al

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socio stesso ai sensi dell'art. 41 del TUIR chedisciplina la tassazione dei cd. redditi di capi-tale quali sono appunto i dividendi ricevuti dalsocio persona fisica. Il socio che riceve il divi-dendo deve assoggettarlo a tassazione: e al-lora si verifica una contraddizione. Abbiamoappena detto che l'utile (rectius: reddito impo-nibile) viene assoggettato a tassazione in capoalla società. Ciò posto è altresì vero che l'utiledistribuito ai soci ha già scontato imposte incapo alla società, ma questo utile, abbiamoappena affermato, è nuovamente assoggetta-to a tassazione in capo al socio. Ed allora eccola contraddizione, perché dobbiamo conclu-derne che questo utile è soggetto a tassazionedue volte, una prima volta in capo alla socie-tà, che ha scontato IRPEG al 36%, una secon-da volta in capo al socio, che dovrà far con-fluire l'utile nella propria dichiarazione dei redditie assoggettarlo a IRPEF secondo le regole or-dinarie. Questa circostanza però configge conuna norma di legge, perché l'art. 126 del TUIRprevede che sullo stesso reddito non si puòpagare due volte una stessa imposta, nel casoin esame si tratta della imposta sul reddito.

Il credito di imposta sui dividendi

Ed allora, il legislatore, consapevole di ciò, perevitare questa doppia tassazione, ha previstoil cosiddetto credito d'imposta sui dividendi. Inche consiste? Adesso non vi nascondo cheentriamo in un meccanismo per nulla facileda spiegare a parole. Cercherò, per quelloche mi riesce, di essere il più lineare possibile,evitando di entrare nell'analisi di casi partico-lari che appesantirebbero la mia esposizione.Ebbene, compreso che non si può far pagaredue volte un'imposta sullo stesso reddito, illegislatore ha individuato, per risolvere il pro-blema, il meccanismo del credito d'imposta,che funziona sostanzialmente in questo modo.Gentile socio, tu hai ricevuto dalla società unutile e devi inserirlo nella tua dichiarazione deiredditi e assoggettarlo ad Irpef; ma questo utileha già scontato l'imposta a monte presso lasocietà, e allora è necessario che nella tua

dichiarazione dei redditi ricrei la situazionefiscale in cui si è trovata la S.R.L. prima dicalcolare imposta Irpeg: tale situazione si ot-tiene aumenta l'utile che ti ha distribuito lasocietà dell'imposta che la società stessa hapagato (36%) e in questo modo avrai ricreatonella tua dichiarazione dei redditi lo stessoimponibile che aveva la società prima di cal-colare l'IRPEG. A questo punto assoggetta atassazione questo dividendo che ti è stato di-stribuito dalla S.R.L. maggiorato dell'impostapagata dalla società, calcola ordinariamentela tua imposta Irpef, ma quando sei sul puntodi versare la tua IRPEF, scomputa l'IRPEG liqui-data dalla S.R.L. visto che quest'ultima ha giàversato l'imposta.Quindi, il meccanismo della neutralizzazionedella doppia imposizione si compone di duemomenti:1. Il socio aggiunge al proprio dividendo l'im-posta pagata a monte dalla società e in que-sto modo simula la posizione della societàprima che essa liquidasse l'IRPEG.2. Il socio calcola la propria imposta secondole regole ordinarie inserendo in dichiarazionel'utile ricevuto maggiorato dell'IRPEG liquidatadalla S.R.L., ma non versa tutta l'IRPEF, in quan-to scomputa, all'atto del pagamento, l'impostagià liquidata dalla società.Tramite questo meccanismo, il legislatore haevitato la doppia imposizione.

La ritenuta a titolo d'imposta sul

dividendo percepito: partecipazione

qualificata e non qualificata

Tenete presente che però le cose possono risol-versi, in taluni casi, molto più semplicemente, inquanto il legislatore ha anche previsto un mecca-nismo più snello nell'ipotesi in cui il socio dovessedetenere una partecipazione non qualificata. Piut-tosto che il farraginoso meccanismo del creditod'imposta sui dividendi il socio può scegliere diessere assoggettato ad una ritenuta a titolo d'im-posta, pari al 12,50% del dividendo percepito. Siriceve il dividendo e si paga a titolo d'imposta

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sostitutiva il 12,5 %, che peraltro viene trattenutadirettamente dalla S.R.L. che distribuisce il divi-dendo.E allora introduciamo due concetti, quello dipartecipazione qualificata e quello di partecipa-zione non qualificata. I riferimenti di legge sonogli artt. 81 e 82 del Testo Unico dell'imposta suiredditi. La partecipazione è considerata non qua-lificata e quindi il socio può chiedere la tassazio-ne secca del 12,5% sul dividendo quando pos-siede una partecipazione che non supera il 25%del capitale sociale, ovvero, quando possiede dirittidi voto in assemblea ordinaria non superiori al20%. Quindi due elementi: diritti di voto in as-semblea ordinaria, non più del 20%; partecipa-zione al capitale sociale non più del 25%. Se sisupera anche uno solo di questi parametri, au-tomaticamente la partecipazione è considerataqualificata, e non si può fruire della ritenuta sec-ca del 12,5%. Il socio è costretto ad andare indichiarazione dei redditi e porre in essere il mec-canismo del credito d'imposta. Laddove il sociodovesse possedere una partecipazione non qua-lificata, può invece richiedere alla S.R.L. la tassa-zione a titolo d'imposta. Ad ogni modo la possi-bilità di ottenere la ritenuta a titolo d'imposta èl'eccezione e non la regola che è costituita dallatassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi.Vi segnalo, tra l'altro, sempre in tema di ritenutad'acconto, che laddove la società distribuisca utilinon in denaro bensì in natura, l'art. 26 del DPR600/93 prevede che l'importo della ritenuta deb-ba essere versato di tasca propria dal socio chericeve l'utile; ciò significa che il socio dovrà corri-spondere alla società l'importo corrispondente al12,5% del valore del dividendo in natura, e lasocietà poi provvederà, tramite Modello F24, aversare la relativa ritenuta.

L'apertura del "basket" per

l'allocazione virtuale delle imposte

liquidate in dichiarazione dei redditi.

Bene, riassumiamo quanto detto sinora: ab-biamo chiarito il principio del credito d'impo-sta sui dividendi che suona pressappoco inquesto modo: io sono il socio persona fisica e

ho una partecipazione qualificata, di conse-guenza non posso fruire della ritenuta seccadel 12,5% e sono costretto ad andare in di-chiarazione dei redditi. Devo assoggettare atassazione il dividendo ricevuto, però mi spet-ta il credito d'imposta. Tutto vero, ma a questopunto si impone una precisazione: in lineateorica mi spetta il credito d'imposta, ma puòdarsi anche che io non ottengo nulla. Perché?Perché è vero che mi spetta il credito d'impo-sta, ma è altresì vero che questo mi spetta neilimiti dell'imposta effettivamente pagata dallasocietà. Se la società, per esempio, ha conse-guito un utile di bilancio, ma dal punto di vistafiscale non ha reddito perché chiude in perditaper via di una serie di variazioni in diminuzio-ne in dichiarzione deiu redditi, la società nonpagherà nessuna IRPEG, però può comunquedistribuire l'utile di bilancio al socio. In questocaso sta distribuendo un utile che non ha scon-tato alcuna imposta perché la S.R.L. non hadichiarato alcun reddito imponibile. Allora,bisogna intendersi, il credito d'imposta al so-cio spetta, ma nei limiti dell'imposta pagatadalla società.E allora qui dobbiamo introdurre il problemadei famosi "basket" o altrimenti detti "canestri",previsti dall'art. 105 del Tuir, disposizione que-st'ultima niente affatto intuitiva. Vediamo di cosasi tratta: mano a mano che la società, nel corsodella sua vita, liquida in dichiarazione dei red-diti delle imposte (sottolineo "liquida", e nondico paga), deve alimentare i cosiddetti basket,cioè deve aprire un cassetto e virtualmenteallocarvi un importo pari all'imposta liquidata.Quello dell'imposta liquidata in dichiarazionedei redditi, non è però l'unico caso in cui sialimenta il basket (cassetto) della società. Seper esempio la società subisce un accertamentofiscale ed è costretta a pagare IRPEG, anchequesto versamento di imposta all'Erario alimen-ta il basket; ed ancora, se viene notificata unariliquidazione di imposta da art. 36 bis delDPR n. 600/73, perché ho sbagliato a fare icalcoli in dichiarazione dei redditi, mi viene

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notificata quindi una cartella di pagamentoperché ho fatto male le somme, e dovevopagare più IRPEG di quella che ho effettiva-mente pagato, devo versare la differenza. Aquel punto la società paga e inserisce virtual-mente una corrispondente somma nel casset-to. Quando poi distribuirò il dividendo ai soci,aprirà il cassetto e riconoscerà al socio il cre-dito d'imposta che gli spetta.Ma quant'è il credito d'imposta che devo rico-noscere al socio? E' in funzione dell'impostapagata dalla società, ed è una percentualedell'utile distribuito al socio. Questa percen-tuale, a fronte di un'imposta IRPEG del 36%, èil 56.25% dell'utile distribuito. Ma come si ar-riva a individuare questa percentuale? Biso-gna fare questo calcolo: 36 è l'IRPEG, meno ilcomplemento a 100, ebbene 100 meno 36 =64; 36 /64 = 56.25%. Quando l'IRPEG, nel2003, sarà pari al 35%, che calcolo dovremofare? 35 meno il complemento a 100 = 65;35/65 = 53.85%. Quello è l'importo del cre-dito d'imposta che io posso riconoscere al sociocome percentuale dell'utile erogatogli, ma sem-pre se io, società, nel mio cassetto, ho unimporto necessario per corrispondergli questocredito d'imposta, perché se io apro il cassettoe non ho nulla perché negli anni non ho liqui-dato alcuna imposta, vuol dire che tutto l'utileche sto dando al socio è un utile che non hamai scontato IRPEG, e quindi, perché maidovrei riconoscere al socio un credito quandoio società non ho mai pagato nessuna impo-sta? Quindi devo aprire il cassetto e verificarese ho le somme necessarie per attribuire alsocio il suo credito d'imposta.Gli esempi che vi ho fatto prima, l'impostaliquidata in dichiarazione, l'imposta da accer-tamento, l'imposta da 36 bis, sono tutti casiche alimentano il cosiddetto basket A, chedanno diritto al socio ad un credito d'impostacd. pieno; il basket A si contrappone al basketB, che dà diritto ad un credito d'imposta limi-tato. Cosa sono i basket A e B? Il basket Aaccoglie imposte effettivamente liquidate oaccertate, il basket B accoglie imposte virtuali.Torniamo all'esempio della DIT. La DIT in che

consiste? Nel pagare il 19% di IRPEG piuttostoche il 36%. E' una bella cosa, è vantaggioso.Però se noi diamo al socio un utile che hascontato un'imposta ridotta al 19% e non pie-na al 36%, non si può riconoscere al socio uncredito d'imposta pieno, pari al 56.25%, quan-do la società ha pagato solo il 19%.: gli sideve riconosce un credito d'imposta ridotto. Eallora qual è l'intuibile osservazione? Ma come,un'agevolazione fa sì che una società gode diuna tassazione ridotta e poi quando la stessasocietà distribuisce l'utile al socio, la agevola-zione si perde perché il socio paga le impostesull'intero utile ricevuto.In sostanza, se così fosse, la tassazione ridottal'avrebbe solo la S.R.L. e poi si perderebbequando l'utile viene successivamente distribu-ito al socio. Il legislatore, consapevole di ciò,per rimediare a tale incongruenza ha ricono-sciuto al socio il credito d'imposta anche perla parte di utile che non ha scontata IRPEG incapo alla società. Quindi, se la società dovevapagare il 36% e ha pagato solo il 19%, sulladifferenza che è pari al 17%, viene alimentatoun basket B, che quando verrà assegnato alsocio gli darà diritto ad un credito d'impostacd. limitato, nel senso che questo credito potràessere utilizzato esclusivamente per compen-sare le imposte che gli derivano dal fatto diaver indicato in dichiarazione dei redditi l'utiledistribuitogli dalla S.R.L..Questo credito d'imposta limitato da basket B:. non potrà essere chiesto a rimborso;. non potrà essere portato a nuovo;. non potrà essere utilizzato per scomputareimposte che derivano dagli altri redditi perso-nali del socio;. potrà essere utilizzato in sostanza solo percompensare le imposte che derivano dall'utileche la società gli ha distribuito.

Adempimenti per la distribuzio-

ne degli utili

Vi ricordo che la S.R.L. deve assolvere molti

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adempimenti quando distribuisce l'utile:. deve annualmente indicare nel ModelloUnico redditi, quadro RF, tutte le imposte cheaffluiscono nei due basket A e B;. deve attribuire al socio il credito d'impostaquando gli eroga l'utile, a meno che non siaun socio con partecipazione non qualificats acui opera la ritenuta secca;. ancorché la società applichi all'utile distri-buito al socio la ritenuta a titolo d'imposta del12,5% deve comunque scaricare il basket: ècome se avesse comunque attribuito il creditod'imposta al socio;. l'assemblea che delibera la distribuzioneè quella che decide se assegnare basket A obasket B, se l'assemblea nulla dice si dà perscontato che sia stato inviato al socio basketA, che dà diritto al socio al credito d'impostapieno;. deve rilasciare al socio l'appositacertificazione dove indica, oltre all'utile, ancheil tipo di credito d'imposta che gli ha assegna-to (A o B);. deve annualmente, nel Mod.770, rendereconto all'Amministrazione finanziaria di quel-lo che ha fatto, indicando il dividendo eroga-to, le ritenute a titolo d'imposta effettivamentetrattenute, i crediti d'imposta assegnati .In definitiva una S.R.L., a differenza dalle so-cietà di persone, deve affrontare numerosiadempimenti che impongono sicuramente aglioperatori un forte e rinnovato impegno en-trando gradualmente nel merito delleproblematiche connesse ad un regime di tas-sazione sicuramente complesso.

(n.d.r: la trattazione del Dott. Lelio Cacciapagliaè stata predisposta con riferimento alla disci-plina fiscale vigente al mede si giugno 2001 ediversi aspetti trattati sono suscettibili di modi-ficazione nell'ambito dei provvedimenti fiscalie finanziari di fine anno 2001 e di inizio 2002).

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V olendo procedere ad una sintesi significa-tiva e pregnante di questo dibattito, sembrainteressante rimarcare, in primo luogo, l'aspettosollecitato in modo prioritario alla nostra at-tenzione, vale a dire il principio della premi-nenza funzionale del lavoro rispetto al capita-le. Questo aspetto - del tutto innovativo nelcontesto delle norme che regolano l'istituto dellaS.R.L. - mi sembra un passaggio molto im-portante della normativa che oggi siano chia-mati ad analizzare insieme, perché lo stessodà, a mio avviso, la dimensione della salva-guardia dell'originalità dell'impresa artigianarispetto ai rischi che sono stati paventati du-rante il corso dell'esame parlamentare delcollegato economico, soprattutto con riferimen-to al fatto che possano esserci dellecommistioni "strane" tra impresa artigiana eimpresa industriale.Il secondo aspetto che mi sembra interessanterilevare è relativo, un po', al modo di fare leg-gi in questo Paese; è chiaro che, nel momentoin cui si vara una norma di tale importanza, sidelinea il relativo assetto normativo; dopo diche la traduzione pratica di questi princìpi spettaai singoli. Sotto questo profilo l'innovazione sirivela importante anche da un punto di vistaculturale; In tal senso, nel momento in cuiquesta novità si immette attraverso una nor-ma, si tratta anche di cambiare l'approccio.L'altro aspetto, il terzo, che mi sembrava utilerimarcare, è di carattere prettamente econo-mico che in me - essendo un giornalista eco-nomico del Sole 24 Ore - sollecita grandeinteresse. L'opportunità di passare dalla croni-ca sottocapitalizzazione delle società artigiane- che poi era anche in relazione alla formulastatutaria, alla formula associativa ed allaragione giuridica - alla S.R.L. pone le condi-zioni per incrementare, per aumentare le pos-sibilità di capitalizzazione delle imprese arti-giane. Come? Nel dibattito che staaccompagnamdo questa innovazione legisla-tiva vengono citate alcune opportunità già esi-stenti concernenti l'accesso al credito, l'utilizzodegli strumenti di Artigiancassa, anche in re-

STIMOLARE

LA CAPITALIZZAZIONE

DELLA S.R.L. ARTIGIANA

E SALVAGUARDARNE

L'IDENTITÀ

DINO PESOLE, GIORNALISTA

ECONOMICO DE "IL SOLE 24 ORE".

MODERATORE

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lazione ai nuovi prodotti finanziari, i consorziFidi, gli strumenti partecipativi; viene ancheevidenziata l'esigenza di sensibilizzare le re-gioni perché dispongano agevolazioni per lacapitalizzazione delle piccole e medie impre-se.Mi sembra però che, al di là di questastrumentazione, forse occorra un passaggioulteriore, e su questo sarebbe utile concentra-re le nostre attenzioni. Certo, dalle nostre di-scussioni emerge una valutazione di fondo:che, fatta la legge, occorra costituire le societàe predisporre gli statuti: quindi, con questi dueobiettivi che abbiamo davanti probabilmentealcuni dubbi che sono emersi e che stannoemergendo nella fase immediatamente suc-cessiva all'applicazione della legge, potrannoessere auspicabilmente risolti.Alcuni punti fermi utili a superare i dubbi sultappeto si possono identificare:a) mi sembra che possa essere confermatoil principio della prevalenza del lavoro nell'im-presa artigiana, seppur costituita in forma diS.R.L., rispetto al capitale;b) appare anche di grande interesse il chia-rimento che è venuto soprattutto dal punto divista previdenziale sul principio dellavolontarietà e del controllo;c) l'altro aspetto che mi sento di sottolineareattiene alla possibile partecipazione di sociinvestitori, i quali possono rappresentare unagaranzia per incrementare la capitalizzazione;d) infine, le opportunità offerte dagli strumentiinnovativi di accesso al credito, dai prestitipartecipativi ed anche dai business angelspotranno stimolare la nuova S.R.L. artigiana acompetere nel mercato aperto.

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I

Premessa sui lineamenti della

precedente legislazione

n premessa va ricordato che la Legge 8agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'arti-gianato), nella sua stesura originaria, avevariconosciuto la qualifica artigiana alle impreseche, perseguendo gli scopi e rispettando i li-miti dimensionali stabiliti dalla legge medesi-ma, fossero costituite ed esercitate in forma disocietà, anche cooperativa, escluse le societàa responsabilità limitata e per azioni ed in ac-comandita semplice e per azioni. Quella di-sciplina, come noto, prefigurava una sostan-ziale simmetria fra qualità di socio-artigianoed assunzione di piena responsabilitàpatrimoniale, solidale ed illimitata.L'esclusione delle forme societarie "di capitale"dal novero delle società artigiane aveva trova-to una sua giustificazione nella limitazione diresponsabilità patrimoniale propria di esse laquale, secondo un orientamento classico econvenzionale, risultava incompatibile con unodei requisiti essenziali richiesti per il riconosci-mento della qualifica di impresa artigiana, valea dire la responsabilità piena del titolare conl'assunzione di tutti i rischi inerenti alla direzio-ne ed alla gestione dell'impresa artigiana.Tale orientamento si era maturato quando ilnostro ordinamento aveva definito l'artigiana-to del dopoguerra, ispirandosi agli indirizzi delladottrina classica che riconduceva l'artigiano allafigura del piccolo imprenditore, codificato nelnoto art. 2083 c.c., e che considerava l'azien-da come una struttura riconducibile solo al-l'impresa ma non alla figura soggettiva del-l'artigiano. Anche con la prima svolta legisla-tiva realizzata dalla legge n. 860 del 1956, lapossibilità di organizzare l'"impresa artigiana"in forma di società in nome collettivo o dicooperativa veniva considerata come unafattispecie straordinaria di esercizio del me-stiere da parte degli "artigiani" associati.Ed anche a seguito della successivacodificazione prevista dalla Legge-quadro perl'Artigianato (l. n. 443/85) quel primitivo orien-tamento è stato essenzialmente confermato.

OSSERVAZIONI

CONCLUSIVE

E VALUTAZIONI

SUGLI INDIRIZZI

INTERPRETATIVI UTILI

PER L'APPLICAZIONE

DELLA NORMA

GIUSEPPE DEL VECCHIO,

RESPONSABILE DELL'UFFICIO

LEGISLAZIONE E RAPPORTI

PARLAMENTARI

DELLA CONFARTIGIANATO

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In sostanza si continuava a ritenere che la pienaresponsabilità patrimoniale dell'imprenditore ar-tigiano e la connessa assunzione di tutti i rischiinerenti la direzione e la gestione dell'impresafossero rigidamente incompatibili con qualsiasiforma di delimitazione, anche parziale, dellaresponsabilità dei soci artigiani nell'impresa co-stituita in forma di società: in tal senso si sostene-va che la limitazione dei tipi societari utilizzabilidall'impresa artigiana dipendesse dall'incompa-tibilità che si riteneva dovesse sussistere senzaeccezioni fra impresa artigiana e tipi societari avocazione in tutto o in parte capitalistica (comenei casi della S.R.L. e anche, in parte, della SAS).Le esclusioni e le incompatibilità indicate dallaprecedente legislazione, rispetto alla tendenzialeevoluzione del modello tradizionale di impresaartigiana e, quindi, alla proiezione della stessaverso modelli organizzativi e gestionali gradual-mente più moderni, hanno perso gran parte dellapropria originaria motivazione in forza della leg-ge 20 maggio 1997, n. 133, la quale - ricono-scendo la qualifica artigiana alla società in acco-mandita semplice ed alla società a responsabilitàlimitata con unico socio - ha ridotto e modificatosostanzialmente la simmetria fra responsabilitàillimitata e solidale, qualità di socio artigiano equalifica artigiana della società.Ma è soprattutto grazie all'ultima disposizione (dicui all'art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57),concernente il riconoscimento della qualifica ar-tigiana alle società a responsabilità limitata conpluralità di soci, che la storica incompatibilità frasocietà artigiana e delimitazione di responsabili-tà è stata definitivamente superata.

Requisiti richiesti dalla norma

alla luce dei princìpi previsti dalla

Legge-quadro per l'artigianato

L'art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57,prevede che un'impresa costituita ed esercitatain forma di società a responsabilità limitata,la quale, operando secondo gli scopi e neilimiti dimensionali previsti per l'impresa arti-giana, presenti domanda di iscrizione allaCommissione Provinciale per l'Artigianato, ha

diritto al riconoscimento della qualifica arti-giana ed alla conseguente iscrizione all'Alboprovinciale, a condizione che la maggioranzanumerica dei soci, ovvero uno nel caso di duesoci:- svolga in prevalenza lavoro personale, an-che manuale, nel processo produttivo e, quin-di rispetti uno dei requisiti di qualifica essen-ziali riconducibili alla figura dell'imprenditoreartigiano;- conferisca e detenga la maggioranza delcapitale sociale non solo nella fase di costitu-zione della società ma anche nel successivoesercizio della stessa, rispetto alle partecipa-zioni esterne di capitale;- detenga la maggioranza negli organi deli-beranti garantendo la propria partecipazionemaggioritaria nell'assemblea e nel consigliodi amministrazione (laddove costituito).In sostanza la norma riconosce la facoltà didelimitare la responsabilità patrimoniale deisoci artigiani alla quota di capitale effettiva-mente conferita precludendo la possibilità chevenga aggredito il patrimonio personale efamiliare; inoltre, vengono riconosciuti i pre-supposti affinché la società artigiana possarafforzare la propria struttura finanziaria epossa accedere alla partecipazione di capitaleesterno tramite la presenza di soci investitori,senza perdere, tuttavia, la peculiareconnotazione di società di piccola dimensio-ne, con una composizione societariaprioritariamente personale (spesso riferita adun gruppo familiare): in tal senso si assicurache nelle medesime mani della maggioranzadei soci artigiani si concentrino capitale, dire-zione, organizzazione ed amministrazione,garantendo, soprattutto, il rispetto del princi-pio della preminenza funzionale del lavororispetto al capitale.

Prevalenza del lavoro nel processo pro-

duttivo

In tal senso, va evidenziato che la prevalenza

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del lavoro personale dei soci partecipanti arti-giani, analogamente con quanto richiesto perla figura dell'imprenditore artigiano individua-le, deve essere riferita al processo produttivo.Il processo produttivo deve essere inteso nelsuo complesso, come insieme unitario di fasiche sono organizzate, dirette e gestite dai soci-artigiani in funzione del conseguimento delloscopo produttivo (produzione di beni o presta-zione di servizi).Le fasi possono consistere, nel loro insieme,nell'analisi di fattibilità e nell'acquisizione diconoscenze, nell'approvvigionamento di ma-terie prime e nell'acquisizione di commesse,nella trasformazione e nell'utilizzo di materieprime e semilavorati, nell'uso e conduzione dimacchinari, strumentazioni, attrezzature, im-pianti e sistemi, nell'adozione di tecniche ope-rative e di metodologie applicative ed esecuti-ve, nella progettazione e nella ideazione, nellacreazione stilistica, decorativa ed artistica, nel-la direzione commerciale e nei rapporti con ilmercato, nella predisposizione dell'offerta edelle relative attività di commercializzazione escambio.Secondo la norma in esame il "lavoro" che ilsocio artigiano svolge nel "processo produtti-vo" deve essere prevalente rispetto a quellosvolto, sempre nell'ambito della società, ad altrifini: in tal senso il termine di confronto per ilgiudizio di prevalenza non è l'insieme delleeventuali attività (anche imprenditoriali o pro-fessionali) esercitate dal socio al di fuori del-l'impresa artigiana costituita in forma di S.R.L.,bensì il riferimento alle altre attività svolte al-l'interno della medesima società artigiana manon attinenti strettamente al "processo produt-tivo": ad es. lo svolgimento della funzione diamministrazione della società o delle attivitàdi gestione delle risorse e del personale, ol'espletamento di competenze amministrative,anche tecniche o specializzate, nonché di com-piti contabili, commerciali, esecutivi e simili.Detti compiti, peraltro, possono essere curatidagli stessi soci artigiani ovvero coordinati daimedesimi qualora si avvalgano di appositiaddetti (familiari coadiuvanti o dipendenti).

Il lavoro dei soci artigiani deve comunqueessere svolto "professionalmente" dato che talerequisito attiene strettamente alla figura delsocio artigiano in quanto imprenditore. Talelavoro, rispecchiando quanto previsto in viagenerale nella definizione di imprenditore ar-tigiano e nella definizione dei requisiti dellesocietà ammissibili alla qualifica artigiana, deveessere "anche manuale", nel senso che essopuò esplicarsi, in maggiore o minor grado etenendo conto della natura dell'attività svolta,in senso materiale e tradizionale, ovvero comepartecipazione tecnica ed operativa.Va posto in evidenza, soprattutto, che il requi-sito dello svolgimento prevalente del propriolavoro personale, anche manuale, nel proces-so produttivo da parte della maggioranza deisoci, viene a coincidere con il requisito gene-rale già indicato dalla definizione delle diversecategorie di società ammesse alla qualificaartigiana, ove si prevede che la maggioranzadei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svol-ga in prevalenza lavoro personale, anchemanuale, nel processo produttivo e che nel-l'impresa il lavoro abbia funzione preminentesul capitale - : in tal senso, si viene ad appli-care anche alla nuova S.R.L. artigiana il prin-cipio della preminenza funzionale del lavoroorganizzato nell'impresa rispetto al capitale.Ciò risulta pienamente conforme con quantoaffermato in via di principio dalla stessaCassazione (con Sent. n. 6221/1995) in me-rito alla necessaria partecipazione lavorativa eprofessionalmente qualificata dei soci-artigia-ni al processo produttivo ed alla preminenza"funzionale" del lavoro complessivamente or-ganizzato nell'impresa rispetto al capitale. Adulteriore conferma può essere citata la piùrecente pronuncia della Cassazione (Sent. Sez.Unite n. 401/2000) nella quale viene argo-mentato che "requisito fondamentale per l'esi-stenza dell'impresa artigiana è non tanto l'ele-mento dell'assunzione della piena responsa-bilità, quanto l'elemento della funzione preva-lente del lavoro, anche manuale, nel processo

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produttivo" ; ed ancora: "nel contesto delladisciplina dettata per le imprese artigiane chesvolgono la loro attività in forma societaria,elemento essenziale deve essere consideratoquello relativo alla prevalenza del lavoro sulcapitale e non quello inerente alla responsabi-lità dei singoli soci.")Se, dunque, vengono garantiti i requisiti tipicidell'impresa artigiana, e, soprattutto, se vienemantenuto fermo il requisito della preminen-za "funzionale" del lavoro rispetto al capitale,a nulla rileva il fatto che la società artigianasia a responsabilità illimitata o limitata.

Partecipazioni ed incompatibilità/divieto

di contitolarità.

Per quanto concerne eventuali situazioni di in-compatibilità o divieti espressi di partecipazione apiù imprese da parte dei medesimi soci, la nor-ma, contrariamente a quanto stabilito in modorestrittivo dalla legge n. 133/97 per la SAS e perla S.R.L. "unipersonale" artigiane, non ha stabilitoalcuna prescrizione. Pertanto, la risposta a taleproblema deve essere data in base al principiogenerale che recita: "l'imprenditore artigiano puòessere titolare di una sola impresa artigiana" (art.3, ultimo comma della Legge-quadro).In via specifica si può evidenziare che la qualitàdi socio artigiano di una S.R.L. con pluralità disoci, può risultare compatibile con l'assunzionedi partecipazioni in qualità di socio di altre socie-tà, sia di natura artigiana che di diversa natura,anche se a certe condizioni.Così si può affermare che:- non sussiste preclusione, in senso pregiudiziale,per un socio artigiano di S.R.L. di parteciparecome socio di una qualsiasi altra società di na-tura non artigiana (od anche di esercitare unadiversa impresa individuale non artigiana, ad es.commerciale o industriale, ovvero anche di eser-citare una professione);- per converso, la partecipazione dei soci arti-giani stessi (che cumulano in sé anche la funzio-ne di amministratori) ad una diversa società ar-tigiana può risultare ammessa a condizione chein quest'ultima essi rivestano esclusivamente la

qualità di soci non partecipanti al processo pro-duttivo: ciò risponde evidentemente alla necessitàdi rispettare il principio inderogabile della normain base alla quale non può consentirsi la presta-zione di lavoro professionale prevalente da partedella stessa persona in qualità di socio artigianocontemporaneamente in due società artigiane (di-vieto di contitolarità).Per converso va osservato che la minoranza deglialtri soci non partecipanti al lavoro che compon-gono una S.R.L. con qualifica artigiana (e chepossono partecipare alla S.R.L. svolgendo fun-zioni varie, anche organizzative o amministrati-ve, o conferendo quote di capitale, o partecipan-do agli organi della società) non hanno alcunapreclusione a partecipare ad altre società né adesercitare imprese individuali, artigiane o meno.Tuttavia, nei casi ipotizzati occorre evidenziare lanecessità di tener fermo il riferimento all'art. 2390c.c. in base al quale gli amministratori delle so-cietà di capitali non possono assumere la qualitàdi soci illimitatamente responsabili in società con-correnti siano queste società in nome collettivo,cooperative o società in accomandita, né eserci-tare un'attività concorrente per conto proprio o diterzi (salvo autorizzazione dell'assemblea). In talsenso, la partecipazione di un amministratore diS.R.L. artigiana (che cumuli anche la qualità disocio artigiano partecipante al lavoro) ad unadiversa società (SNC, cooperativa o SAS) in qua-lità di socio illimitatamente responsabile può con-figurarsi in modo legittimo a condizione chequest'ultima società non svolga attività concorrenterispetto alla S.R.L. artigiana, e che l'amministra-tore della società di capitali, non svolga attivitàconcorrenti per conto proprio o di terzi.

Maggioranza negli organi deliberanti.

Amministrazione. Responsabilità. As-

semblea.

Si è già evidenziato che la stessa maggioran-za di soci che partecipa con il proprio lavoroprevalente nel processo produttivo, deve dete-nere la maggioranza negli organi deliberanti:

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ciò significa che i medesimi soci artigiani, ol-tre a svolgere funzioni tecnico-operative e pro-fessionali nell'azienda, devono svolgere fun-zioni di direzione, di organizzazione e di am-ministrazione. In sostanza l'impossibilità diseparare, per tale maggioranza di soci arti-giani, il livello lavorativo e professionale daquello patrimoniale, deliberativo, organizzativoe di amministrazione, implica, in via di prin-cipio, che tali soggetti restano esposti ad even-tuali azioni sociali di responsabilità (art. 2393c.c.), ad azioni di responsabilità dei creditori(2394 c.c.) e ad azioni individuali di un socioo di un terzo (risarcimento del danno di cuiall'art. 2395 c.c.).In particolare, per quanto riguarda l'assem-blea, occorre specificare che il requisito mini-mo richiesto dalla legge è che i soci artigiani- e non necessariamente tutti i soci artigiani -assicurino in assemblea la rappresentanzadella maggioranza del capitale sociale. Insostanza la maggioranza di cui parla la leg-ge, per quanto concerne l'assemblea non con-siste necessariamente nella partecipazione ditutti i soci artigiani (che a loro volta rappresen-tano la maggioranza numerica di tutti i socidella società) all'assemblea, ma nella parteci-pazione all'assemblea di quella parte di sociartigiani sufficiente a rappresentare la mag-gioranza del capitale sociale (maggioranzacostitutiva) (ovviamente questa considerazionesi può fare prevalentemente nelle società conun numero consistente di soci artigiani nellequali il requisito della maggioranza di sociartigiani può articolarsi in diverse combina-zioni numeriche). In tal senso può anche suc-cedere che in assemblea vi sia un numero disoci artigiani inferiore al numero complessivodi soci artigiani, ma che sia sufficiente a copri-re la maggioranza del capitale sociale.Tuttavia, occorre valutare se il requisito in que-stione debba essere raccordato - in modo piùspecifico e restrittivo rispetto alla semplice for-mulazione letterale adottata dalla norma diprincipio - alle maggioranze espressamenterichieste per le delibere dell'assemblea ordi-

naria e straordinaria di cui all'art. 2486 c.c.(rispettivamente il voto favorevole di tanti sociche rappresentino la maggioranza del capita-le sociale in assemblea ordinaria ed almeno idue terzi del capitale sociale in assemblea stra-ordinaria) (maggioranza deliberativa).Il problema si pone per tutti quei casi in cui lostatuto preveda un quorum deliberativo dimaggioranza qualificata, cioè superiore aquella assoluta, o la possibilità di adottaredelibere, anche in seconda convocazione, conil voto favorevole della maggioranza dei socipresenti; a maggior ragione si pone per l'as-semblea straordinaria (si veda la relazione delProf. Mosco al paragrafo 8).Al riguardo occorre evidenziare che la formu-lazione di principio adottata dalla norma nondeve essere necessariamente interpretata nelsenso di far coincidere la maggioranza nel-l'organo deliberante-assemblea, secondoquanto sopra esposto, con le maggioranzerichieste dal codice civile o dallo statuto perl'adozione delle relative delibere (maggioran-za deliberativa); ciò sarebbe troppo vincolanteper la gestione della società e, sotto altro pro-filo, risulterebbe difficilmente compatibile conle norme del c.c. che regolano il funziona-mento dell'assemblea e, soprattutto con il prin-cipio dell'autonomia statutaria e della rilevanzacentrale della volontà dei soci (alla luce dellarecente riforma dei diritto societario di cui allalegge 3 ottobre 2001, n. 366). Inoltre, va rile-vato che la norma introdotta dall'art. 13 dellal. n. 57/2001 non prevede espressamente ilrinvio alle norme sulle delibere dell'assembleama fa riferimento in via generale ad un requi-sito minimale di maggioranza, che, interpre-tando in senso logico, come già detto, deveessere coerentemente riferito alla rappresen-tanza della maggioranza del capitale socialeda parte dei soci artigiani. In caso contrario,soprattutto laddove si dovesse garantire che isoci artigiani debbano coprire la maggioran-za qualificata (ad es. i due terzi del capitalesociale di cui all'assemblea straordinaria, ov-

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vero il quorum previsto dallo statuto), sarebbeinevitabilmente compromessa la possibilità daparte della S.R.L. artigiana di accedere a si-gnificativi finanziamenti esterni e, quindi, sivanificherebbe la stessa ratio della norma laquale è stata adottata dal legislatore proprioal fine di conseguire un reale rafforzamentodella struttura finanziaria delle S.R.L. artigianeaprendo la società alla partecipazione di sociinvestitori.Per altro verso, laddove nello statuto si preve-dessero (come da prassi) dei quorum ridotti inseconda convocazione ovvero si regolasse lapossibilità di deliberare con la maggioranzadei soci presenti, si potrebbe andare incontroal rischio evidente di svuotare la volontà effet-tiva dei soci artigiani i quali potrebbero esserefacilmente messi in minoranza da eventualiaccordi fra soci.Risulta, dunque, opportuno adottare una spe-cifica cautela a livello statutario in forza dellaquale prevedere espressamente che l'assem-blea, ordinaria e straordinaria, sia in primache in seconda convocazione, debba esserecostituita garantendo comunque la presenzadi tanti soci artigiani (e, quindi, non necessa-riamente di tutti i soci artigiani) in numerosufficiente a rappresentare almeno la mag-gioranza del capitale sociale.Tale misura, anche se piuttosto vincolante,sarebbe utile e necessaria a consentire che lavolontà dei soci artigiani, detentori della mag-gioranza del capitale sociale, sia in grado diguidare, gestire e determinare le scelte dellasocietà; infatti la norma di legge si ispira chia-ramente al principio di far prevalere poten-zialmente la volontà della categoria dei soci-artigiani rispetto al resto della compagine so-ciale in modo tale che non possa facilmenteessere aggirata da accordi o patti fra soci (intal senso confrontare lo statuto-tipo allegato ele clausole statutarie integrative).Per quanto concerne la funzione dell'ammini-strazione, deve restare fermo il requisitoorganizzativo della detenzione della maggio-ranza numerica nel consiglio di amministra-

zione da parte della medesima maggioranzacomposta dai soci artigiani partecipanti.Fermo restando tale principio, resta aperta lapossibilità di affidare funzioni di amministra-zione della società anche ad altri soggetti, frai soci non partecipanti (non artigiani), ovvero,in base ad esplicita disposizione dell'attocostitutivo, anche a non soci (ex art. 2487, co.1, c.c.),Rimane esclusa, pertanto, la possibilità di af-fidare integralmente l'amministrazione, con leconnesse responsabilità, ad uno od a più social di fuori del novero dei soci-artigiani.Per quanto concerne la figura dell'amministra-tore unico (che esplica le sue funzioni in forzadi un contratto di mandato con rappresentan-za), questa può ritenersi ammessa, ovviamente,nelle S.R.L. con due soci, mentre per quantoconcerne le S.R.L. con più di due soci occorregarantire che questi: 1) sia designato all'una-nimità da parte della maggioranza dei sociartigiani (verificando l'atto costitutivo o un'ap-posita delibera di assemblea) e che: 2) rivestala qualità di socio artigiano; ciò al fine di evi-tare che, di fatto, si possa arrivare a vanificareil potere gestionale e deliberante dei soci arti-giani stessi.Per converso, può essere considerata in sensofavorevole l'ipotesi di prevedere la figura del-l'amministratore delegato, a condizione chequesti sia espressione della stessa maggioranzadei soci artigiani e che sia individuato fra imedesimi soci artigiani (per quanto riguardail comitato esecutivo si ritiene che lo stessodebba essere individuato sulla base del votounanime della maggioranza dei soci artigianie che nel suo ambito vi debba comunque es-sere presente una maggioranza di soci arti-giani). Tale valutazione risposa sulla naturagiuridica stessa della delega di attribuzioni delconsiglio di amministrazione la quale non puòqualificarsi come mandato, trattandosi invecedi una ipotesi tipica di autorizzazione con cuisi attribuisce ad uno o più soggetti, già investiti

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dei poteri di amministrazione della società,quali componenti dell'organo collegiale, lafacoltà di esercitare da soli determinati poteri,con la possibilità di revocare la delega stessain qualsiasi momento (come da Cassazione).In definitiva risulta necessario gestire l'ammi-nistrazione con criteri razionali che siano co-munque mirati a rendere determinante la vo-lontà dei soci-artigiani.

Possesso dei requisiti tecnico-professio-

nali

Per quanto concerne il possesso dei requisiti tec-nico-professionali previsti dalle norme vigenti perl'esercizio di determinate attività economiche, alfine di individuare quali dei soci partecipanti alprocesso produttivo debbano rispettare tali requi-siti occorre fare necessariamente riferimento allenorme della legislazione speciale di categoria perla costituzione e l'esercizio dell'attività in formasocietaria.In particolare si ritiene che la qualità di sociopartecipante al processo produttivo di una S.R.L.artigiana non debba coincidere necessariamenteed in tutti i casi con la qualità di socio professio-nalmente qualificato secondo le norme di cate-goria e che il possesso dei requisiti tecnico-pro-fessionali non debba essere rispettato indistinta-mente da parte di tutti i soci partecipanti ma soloda parte di quei soci che, secondo le norme dicategoria, debbono assumere la veste di "respon-sabili tecnici" o di soggetti "professionalmentequalificati".Così si potrebbe avere una S.R.L. artigiana conpluralità di soci nella quale figura un socio nellaveste di responsabile tecnico professionalmentequalificato (così è per l'autoriparazione, l'installa-zione di impianti, le pulizie), ovvero nella qualedevono essere qualificati professionalmente i solisoci che svolgono in modo professionale ed au-tonomo tutte le mansioni complesse richieste dallanormativa per l'esercizio dell'attività economica(attività di estetista svolta da società con qualificaartigiana), ovvero che dirigono l'attività in manie-ra permanente ed effettiva (come nel caso deltrasporto di viaggiatori su strada).

In altri casi, invece, potremmo avere S.R.L.artigiane nelle quali si richiede la qualificazio-ne professionale alla maggioranza dei soci,quindi alla stessa maggioranza di soci ai qua-li si richiede di partecipare al processo produt-tivo (come nel caso di una società artigiana diacconciatura), così come potremmo avere ilcaso di una società di autotrasporto c/terzi perla quale la qualificazione professionale vienerichiesta agli amministratori, vale a dire allastessa maggioranza di soci artigiani chiamatia partecipare con il proprio lavoro al processoproduttivo ed a detenere la maggioranza nelconsiglio di amministrazione.Come si vede la situazione si articola in modocomplesso e non è suscettibile di una rispostaunivoca.

La natura facoltativa dell'iscrizio-

ne all'Albo

Al fine di trovare una soluzione "mediana" utilea scongiurare le opposizioni più radicali pro-venienti dal mondo dell'industria contro lanuova norma, il Parlamento ha voluto preve-dere una soluzione politicamente "necessitata"di compromesso prevedendo una deroga spe-cifica al principio dell'iscrizione obbligatoriadella nuova forma di S.R.L. artigiana all'Albodelle imprese artigiane.In tal senso il provvedimento ha previsto chela nuova forma di S.R.L., se in possesso deirequisiti richiesti, qualora "presenti domanda"alla Commissione Provinciale per l'Artigiana-to, "ha diritto al riconoscimento della qualificaartigiana ed alla conseguente iscrizione nel-l'albo provinciale".In questa ottica l'iscrizione rimane facoltativa eresta affidata alla volontà esclusiva dei sociche, avendo deciso, in piena discrezionalità,di costituire ed esercitare la società secondo inuovi requisiti, maturano il diritto di consegui-re il riconoscimento della qualifica artigiana ela relativa iscrizione all'Albo.Ai fini dell'iscrizione all'Albo, risultano deter-

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minanti le funzioni di accertamento delle Com-missioni Provinciali per l'Artigianato le qualisaranno chiamate a valutare la sussistenza deirequisiti di qualifica artigiana delle S.R.L. chepresentino domanda di iscrizione facendo ri-ferimento, rispettivamente:- alle risultanze degli atti costitutivi e degli sta-tuti già depositati presso il Registro delle im-prese, con particolare riferimento aiconferimenti di capitale da parte dei soci, allacomposizione degli organi sociali (assembleae consiglio di amministrazione (laddove costi-tuito), alla condizione che la medesima mag-gioranza dei soci artigiani rivesta la maggio-ranza negli organi deliberanti, nonché all'in-carico di amministratore unico ed alla condi-zione che lo stesso sia espressione della mag-gioranza dei soci artigiani;- ai contenuti delle delibere assembleari con-cernenti la determinazione del numero deiconsiglieri di amministrazione e gli eventualiincarichi di amministratore unico o di comita-to esecutivo o di amministratore delegato;- alla reale partecipazione della maggioran-za dei soci con il proprio lavoro prevalente nelprocesso produttivo.Tale iscrizione, una volta effettuata, dispiegacomunque la stessa efficacia costitutiva pro-pria dell'iscrizione all'Albo, ai fini dell'applica-zione delle varie norme di legge riferibili all'ar-tigianato, con specifico riferimento agli obbli-ghi previdenziali ed assicurativi previsti per isoci artigiani ed i loro familiari coadiuvanti,ed alla classificazione della stessa impresaartigiana con dipendenti ai fini contributivi.Per altro verso, deve essere comunque, sotto-lineato che, essendo il quadro normativo spe-ciale dell'artigianato un ordinamento "vigila-to", la circostanza che una S.R.L., di fatto, ven-ga esercitata in modo tale da risultare in pos-sesso dei presupposti previsti dalla nuovanorma, non potrebbe rilevare ai fini dell'appli-cazione delle norme sostanziali e delleagevolazioni previste per il settore, in quantotale S.R.L. rimarrebbe all'esterno della sfera diapplicazione dell'ordinamento sull'artigianato.

Il rapporto fra il socio-artigiano

e la S.R.L.. Fattispecie

Fra il socio-artigiano e la propria S.R.L. pos-sono intercorrere diversi tipi di rapporto.In primo luogo appare necessario affrontareil problema dei soci di S.R.L. già esistenti, in-quadrati a suo tempo come dipendenti e che,a seguito del trasferimento della S.R.L. mede-sima nel settore artigiano, con l'acquisizionedella relativa qualifica, non potranno mante-nere l'originario inquadramento previdenzialema dovranno essere inquadrati come soci-artigiani. Infatti, va evidenziato che, ai sensidella disciplina speciale sull'inquadramentoobbligatorio ai fini previdenziali ed assisten-ziali per gli artigiani (e loro familiaricoadiuvanti), i soci-artigiani di una S.R.L. de-vono essere necessariamente inquadrati se-condo il regime speciale previsto per il settore;a conferma va evidenziato che la coesistenzadi inquadramenti previdenziali diversi per lamedesima fattispecie risulta preclusa.Inoltre, va rilevato che nei confronti dei soci-artigiani non può essere configurato un rap-porto di lavoro subordinato in quanto, in casocontrario, si verificherebbe una incoerentecommistione ed immedesimazione negli stes-si soggetti della veste di esecutori subordinatialla volontà sociale e della qualità di compo-nenti dell'organo competente ad esprimere lavolontà sociale stessa, ovvero di soggetti tito-lari della medesima volontà sociale.Una seconda fattispecie da definire riguardala funzione di amministratore spettante al so-cio artigiano di S.R.L. ed alla relativa imposi-zione contributiva (problema sul quale sonoinsorte numerose contestazioni con l'INPS ri-spetto alle S.R.L. del settore commerciale); alriguardo l'Istituto (con circolare n. 140/01) hagià precisato nettamente che l'eventualeemolumento percepito dal socio in veste diamministratore (quota di partecipazione agliutili, compenso, accantonamenti per indenni-tà di fine carica) non ha nulla a che vedere

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con il reddito imponibile ai fini contributivi;pertanto, il socio, in qualità di amministratoreavrebbe una posizione nell'apposita gestioneseparata per la percezione di un reddito dicollaborazione coordinata e continuativa,mentre in quanto socio partecipante avrebbeuna diversa posizione nella gestione artigiani.Un aspetto strettamente connesso alla mate-ria riguarda la qualificazione giuridica delleprestazioni lavorative dei soci artigiani.Considerato che la norma ha previsto che isoci artigiani debbano partecipare al proces-so produttivo, prevedendo una condizione le-gislativa del tutto estranea alla figura dei socidi S.R.L. secondo i dettami generali del Codicecivile, sorge il problema di come qualificaregiuridicamente le prestazioni di attività da partedi tale categoria di soci.Al riguardo, evidenziato che non possono for-mare oggetto di conferimento nella S.R.L. leprestazioni di opere o di servizi (2342 c.c.) eche in capo ai soggetti artigiani, vista la loroposizione previdenziale e contributiva obbliga-toria di soci-artigiani-imprenditori (di cui allalegislazione speciale vigente per il settore), nonpuò configurarsi una posizione di lavoro su-bordinato, si ritiene che tale prestazione diattività possa considerarsi come adempimen-to di obbligo sociale sulla base del contrattosociale stesso. A tal fine, in conformità a quantoprevisto dall'art. 2345 c.c., l'atto costitutivopotrebbe stabilire l'obbligo dei soci artigiani dieseguire prestazioni accessorie determinando-ne contenuto, durata. modalità e compenso,oltre all'obbligo del conferimento della quotadi capitale. Con simile previsione le prestazio-ni lavorative dei soci artigiani, in quanto rego-late contrattualmente come prestazioni acces-sorie, possono entrare a far parte del rappor-to sociale e risultare pienamente compatibilicon il requisito legislativo della partecipazioneprevalente del lavoro dei medesimi soci alprocesso produttivo.Tuttavia, va osservato come il relativo compensosia opportuno determinarlo in base ad unamaggiore percentuale di ripartizione degli utili(dato che la stessa non è detto che debba

corrispondere proporzionalmente alla quotadi capitale conferita). In tal senso entrerebbenella base imponibile ai fini contributivi. Altri-menti tale compenso verrebbe a costituire undiverso spezzone di reddito riconducibile adun rapporto di collaborazione coordinata econtinuativa.

La predisposizione di uno statu-

to societario "polifunzionale"

Sul piano operativo è stata definita lapredisposizione di uno statuto-tipo di S.R.L.,corredato da clausole integrative, che potreb-be essere utilizzato al fine di costituire societàa responsabilità limitata rispondenti agli spe-cifici requisiti di qualifica artigiana, di cui all'art.13 della legge 5 marzo 2001, n. 57.La soluzione che si propone consiste nell'adozio-ne di uno statuto tipo di S.R.L. che - tenendoconto delle formule statutarie già consolidate perla S.R.L. ordinaria - possa risultare utile ancheper la S.R.L. in possesso dei requisiti di qualificaartigiana che decida di presentare domanda diiscrizione all'Albo delle imprese artigiane conse-guendo, così, il pieno riconoscimento della pro-pria qualifica agli effetti di legge.A tale riguardo, rimanendo facoltativa l'iscri-zione all'Albo delle imprese artigiane, potreb-be accadere che in fase di costituzione di unaS.R.L. i soci non abbiano ancora maturato lavolontà di iscrivere la società all'Albo rinvian-do la relativa decisione ad una eventuale fasesuccessiva. In questo senso si può osservareche la scelta di costituire una S.R.L. "neutra",priva di riferimenti statutari all'artigianato,potrebbe anche risultare più "agevole" per ilNotaio in sede di iscrizione al Registro Impre-se e più flessibile per gli stessi soci per i trasfe-rimenti di quote e le modifiche delle cariche enegli organi durante la vita della società: in-fatti, la presenza di clausole statutarie confor-mi agli stringenti requisiti di qualifica artigia-na previsti dall'art. 13 della l. n. 57/01 provo-cherebbe forti restrizioni e vincoli alla gestionesocietaria di una S.R.L. ordinaria.

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Al contempo va rilevato che, in caso di mancatapresentazione della domanda all'Albo, la presenzadi riferimenti all'artigianato come ditta, marchio,insegna o denominazione sociale (secondo ildivieto dell'art. 5, comma 7 della legge n. 443/85) non sarebbe consentita.Tuttavia, va evidenziato che i soci, qualora a se-guito di modifiche nell'assetto organizzativo inter-no e nella distribuzione delle quote e delle maggio-ranze, dovessero maturare la decisione di pre-sentare domanda di iscrizione all'Albo delle im-prese artigiane per conseguire la relativa qualifi-ca, dovrebbero porre mano a specifiche modifi-che statutarie con rilevanti costi ed oneri al fine diadeguare lo statuto agli stringenti requisiti di leg-ge.Nel senso opposto, va considerato che una S.R.L.,costituita in base ad uno statuto (ed atto costitutivo)contenente fin dall'origine riferimenti all'artigia-nato, con la previsione di apposite clausole rigo-rosamente conformi ai requisiti di qualifica arti-giana previsti dalla nuova norma, ed iscritta al-l'Albo delle imprese artigiane, laddove in un do-mani, a causa di vicissitudini societarie, dovessecancellarsi dall'Albo medesimo, dovrebbe affron-tare costi ed oneri non trascurabili per provvede-re alle conseguenti modifiche statutarie.Pertanto, al fine di affrontare le due situazioniesposte, la soluzione che potrebbe essere adotta-ta consiste nella elaborazione di uno statuto"polifunzionale" adattabile alle specifiche esigen-ze degli operatori nelle diverse situazioni concre-te, con l'intento di rendere maggiormente flessi-bile la gestione della società da parte dei soci(senza obbligarli a mettere mano a costose revi-sioni dello statuto) e, al contempo, di salvaguar-dare la volontà ed il potere gestionale dei sociartigiani stessi.Tenuto conto di tali esigenze, si è ritenuto di ela-borare uno schema di statuto utile per le situazio-ni indicate, prevedendo la possibilità di inserirealcune clausole a contenuto eventuale che, ripro-ducendo ed esplicitando i requisiti di qualificaartigiana previsti dalla legge, risultino applicabiliesclusivamente in subordine ad uno specificomandato approvato da parte dei soci direttamente

in sede di approvazione dell'atto costitutivo ovve-ro da parte dell'assemblea ordinaria, così daconsentire alla S.R.L. di operare in modo piena-mente legittimo sia secondo le norme civilistiche,sia, eventualmente, secondo le condizioni richie-ste per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane,senza dover procedere a specifiche modifichestatutarie.Ciò permetterebbe di soddisfare le esigenze fi-siologiche della piccola impresa in forma collet-tiva, che potrebbe nascere come S.R.L. ordinariae, a seguito del subentro di nuovi soci o comun-que in seguito a nuove esigenze, divenire suscet-tibile di riconoscimento come impresa "artigiana"una volta che sia chiesta l'iscrizione all'Albo delleImprese Artigiane, secondo quanto previsto dall'Art.13 della legge 5/3/2001 n. 57. Viceversa, qua-lora non si potessero mantenere i requisiti neces-sari per l'iscrizione all'Albo, il ritorno allaregolamentazione statutaria ordinaria potrebbeessere effettuato senza dover apportare modifi-che o revisioni dello statuto.Sul piano dei contenuti tali clausole sono miratee prevenire il rischio che, nello svolgimento del-l'attività degli organi deliberanti, si possa arriva-re, di fatto, a vanificare il potere gestionale deisoci artigiani stessi i quali, essendo detentori dellamaggioranza del capitale sociale, sono titolari diuna volontà che, secondo la ratio del provvedi-mento, deve essere privilegiata rispetto a quellaal resto della compagine sociale e resta poten-zialmente determinante nell'adozione delle relati-ve delibere sociali.

La S.R.L. artigiana come elemen-

to essenziale di una politica econo-

mica mirata al rafforzamento finan-

ziario delle società artigiane ed allo

sviluppo economico del sistema in-

tegrato delle piccole imprese del

Paese.

Volendo trarre alcune considerazioni conclusi-ve, va rilevato come l'obiettivo raggiunto con l'isti-tuto della S.R.L. artigiana si inserisca in alcuni

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elementi di scenario strategico generale.In tal senso l'autentica ratio della norma è quelladi rafforzare la struttura finanziaria delle so-cietà artigiane e, quindi, di sviluppare la cre-scita produttiva del complesso delle micro epiccole imprese appartenenti al sistema pro-duttivo del Paese.Infatti, sarebbe erroneo pensare che il raffor-zamento finanziario delle società artigiane ri-manga un fenomeno fine a sé stesso, limitatoal settore dell'artigianato; al contrario, tale in-novazione consentirebbe alle società artigianedi crescere sotto il profilo delle potenzialitàproduttive innescando un circuito virtuoso neiconfronti degli altri settori economici, dall'in-dustria al commercio al terziario, rispetto aiquali le imprese artigiane, essendo diffuse inmodo capillare sul territorio con fortiarticolazioni subsettoriali, stringono relazionicommerciali di fornitura e subfornitura, svol-gendo il ruolo di elemento connettivo impre-scindibile del tessuto economico e produttivo.In tale ottica, l'innovazione legislativa in esa-me, oltre ad offrire la possibilità di costruireun tessuto di società a responsabilità limitatacon autentiche caratteristiche "artigiane" in cuisarebbe valorizzata ed esaltata la componen-te del lavoro dei soci con la tipica prevalenza"funzionale" sul capitale, potrebbe anche sti-molare questo nuovo tessuto di imprese asvilupparsi ulteriormente, sul piano produttivoe dimensionale, fino ad alimentare la trasfor-mazione delle società artigiane più organizza-te e con maggiori potenzialità di crescita insocietà di natura industrialeRisulta evidente, infatti, che qualora la dimen-sione di preminenza funzionale del lavoro, ti-pico della società artigiana, dovesse venire astemperarsi o, addirittura, a scomparire aseguito sia dell'introduzione di processi di "in-dustrializzazione" della produzione che portiad una inversione del rapporto funzionale dipreminenza fra lavoro e capitale, sia di unconsistente innalzamento dimensionale, sia delricorso a forme di affidamento o di delega diresponsabilità professionali o di amministra-

zione, la società artigiana verrebbe a perderefisiologicamente la propria qualifica e naturae si trasformerebbe, "naturalmente", in impre-sa di natura industriale.In sostanza, il riconoscimento della qualifica ar-tigiana alla S.R.L. pluripersonale potrebbe rap-presentare come un "anello" ideale di collega-mento graduale fra il mondo artigiano e gli altrisettori economici, in primo luogo quello indu-striale, con evidenti, quanto consistenti benefìciper tutto il sistema produttivo del Paese.Ma la norma assume rilevanza strategica ancheal fine di fare uscire l'artigianato da quellavisione arcaica e convenzionale che fino adoggi numerosi soggetti - Forze politiche, Ma-gistratura, Dottrina, mass-media - hanno con-tinuato ad avere nei confronti del settore: fi-nalmente è stata introdotta nell'ordinamentodell'artigianato una nuova strumentazione giu-ridica, pienamente compatibile con le normegenerali del diritto commerciale, sgombrandoil campo dalla preclusione di ricevere parteci-pazione di capitale: un vincolo illegittimo sulpiano giuridico ed iniquo sotto lo stesso pro-filo economico.Va tenuto presente, inoltre, un significativo ele-mento economico di scenario riconducibile allarecente riforma del diritto societario - appro-vata con legge n. 366/2001 (ex progetto"Mirone") - nella quale sono state previstemisure di semplificazione e razionalizzazionenell'esercizio sociale, di rafforzamento dell'au-tonomia statutaria e di accesso al mercato fi-nanziario, con particolare riguardo alla possi-bilità di emettere titoli di debito presso opera-tori qualificati (rimuovendo uno dei vincoli finoad oggi previsti); tutte misure che, in virtù delriconoscimento della nuova S.R.L., potrebberodispiegarsi in modo positivo anche nel settoredell'artigianato.Il nuovo istituto consente, infine, di avvicinarerealmente l'artigianato italiano all'Europa inquanto, ai fini del diritto di stabilimento, harimosso quelle limitazioni giuridiche ed eco-

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nomiche che comportavano una palese discri-minazione del settore artigiano rispetto agli altricomparti della piccola impresa. Sempre nelladimensione europea, si può rilevare, altresì,come il nuovo provvedimento risulti mirato adinserire organicamente le società a responsa-bilità limitata del settore artigiano nell'ambitodel Piano di Azione approvato dalla Commis-sione Europea già nel 1999, diretto a privile-giare interventi per il rafforzamento della strut-tura finanziaria delle Piccole Imprese e delleImprese Artigiane stimolando forme di parte-cipazione di capitale quale presupposto per laloro libera espansione nel mercato e per laloro migliore integrazione con il tessuto im-prenditoriale degli altri settori economici.

I "valori" della novella legislati-

va sulla S.R.L. artigiana

In definitiva, l'innovazione legislativa che haintrodotto l'istituto della S.R.L. con qualificaartigiana risulta di interesse strategico per ilsettore dell'artigianato e delle piccole impresein generale e reca in sé alcuni "valori" di gran-de significato:- introduce nell'ordinamento un elemento diciviltà giuridica in quanto è mirata a superareuna palese discriminazione ancora esistentefra le società del settore artigiano rispetto allesocietà operanti negli altri settori della piccolaimpresa;- rappresenta un fattore di equità in quantocostituisce i presupposti per applicare un siste-ma di salvaguardia sociale e previdenzialerispetto ai soci che partecipano con il propriolavoro al processo produttivo;- persegue il rilancio economico e finanziariodel settore, superando le condizioni disottocapitalizzazione delle società artigiane efavorendo il loro accesso alla partecipazionedi capitale esterno;- costituisce un presupposto di riequilibrio eco-nomico mirato a superare le condizioni og-gettive di debolezza strutturale, e di marginalitàconcorrenziale, in cui le forme societarie delsettore si trovano rispetto a quello delle piccole

e medie imprese rafforzando il loroinsostituibile ruolo di avviamento qualificatoal lavoro e di incremento dell'occupazione;- risponde all'esigenza di coniugare gli stessiprincipi costituzionali sulla tutela e lo sviluppodell'artigianato (di cui all'art. 45 della Costitu-zione) con l'esigenza di realizzare nuove mi-sure di politica economica mirate allo svilup-po integrato del sistema imprenditoriale dipiccola dimensione del Paese.

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ALLEGATI

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Requisiti di qualifica delle società artigianeLegge 8 agosto 1985, n. 443 - Legge 20 maggio 1997, n. 133

Legge 5 marzo 2001, n. 57 (art. 13), recante:"Norme per l'apertura e la regolazione dei mercati"

Forme societarie-----------------------------------------------------------------------Società in nome collettivoSocietà cooperative, compresa la piccolasocietà cooperativa, (costituite ai sensi degliarticoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, aresponsabilità illimitata e limitata);-----------------------------------------------------------------------Società in accomandita semplice

-----------------------------------------------------------------------Società a responsabilità limitata con unico socio

Requisiti------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgerein prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo- il lavoro nell'impresa deve avere funzione preminente sul capitale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ciascun socio accomandatario:- deve essere in possesso dei requisiti di imprenditore artigiano: pienaresponsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla direzione e gestione;svolgimento in misura prevalente del proprio lavoro, anche manuale, nelprocesso produttivo;- non può essere socio unico di una società a responsabilità limitataunipersonale;- non può essere socio accomandatario di altra società in accomanditasemplice.------------------------------------------------------------------------------------------------------------il socio unico:- deve essere in possesso dei requisiti di imprenditore artigiano: funzionidi direzione e gestione con facoltà di nomina di un amministratore;svolgimento in misura prevalente del proprio lavoro, anche manuale, nelprocesso produttivo;- non può essere socio unico di una società a responsabilità limitataunipersonale;- non può essere socio accomandatario di altra società in accomanditasemplice.

-----------------------------------------------------------------------Società a responsabilità limitata conpluralità di soci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------La maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve:- svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processoproduttivo, secondo quanto previsto per la figura dell'imprenditoreartigiano;- conferire e detenere la maggioranza del capitale sociale non solo nellafase di costituzione della società ma anche nel successivo eserciziodella stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale;- detenere la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propriapartecipazione maggioritaria nell'assemblea e nel consiglio diamministrazione (laddove costituito).

Nota comune

Per tutte le forme di società con qualifica artigiana restano fermi i limiti dimensionali e gli scopi dell'impresa artigiana previstidalla Legge n. 443/85.Per processo produttivo si deve intendere il complesso unitario di fasi organizzate, dirette e gestite dall'imprenditore artigianoin funzione dello scopo produttivo.Il lavoro che il socio artigiano svolge nel processo produttivo deve essere prevalente non rispetto ad altre attività (imprenditorialio professionali) esterne alla società, ma rispetto agli altri compiti svolti all'interno della medesima società che non sianoattinenti strettamente al processo produttivo (amministrazione della società, gestione delle risorse e del personale, compitiamministrativi, contabili, commerciali, esecutivi e simili).Tale lavoro deve essere "anche manuale", nel senso che esso può esplicarsi, in maggiore o minor grado e tenendo contodella natura dell'attività svolta, in senso materiale e tradizionale, ovvero come partecipazione tecnica ed operativa.In tutte le società con qualifica artigiana deve essere applicato il principio della preminenza funzionale (e non quantitativa) dellavoro complessivamente organizzato nell'impresa rispetto al capitale.Il socio in possesso dei requisiti di imprenditore artigiano può essere socio-artigiano in una sola società con qualifica artigianain base al principio generale che ammette la titolarità di una sola impresa artigiana da parte dell'imprenditore artigiano e chenon consente la partecipazione di lavoro prevalente nel processo produttivo da parte della medesima persona in qualità disocio artigiano contemporaneamente in due società artigiane.Uno o più soci artigiani devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali secondo i criteri previsti dalle leggispeciali per determinate attività di categoria.

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Personalità giuridica

La società acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle imprese (efficaciacostitutiva), con autonomia patrimoniale perfetta. La titolarità dell'impresa spetta alla società.

La società ha una mera soggettività giuridica come centro di imputazione di rapporti giuridici, conpropria parziale autonomia. La titolarità dell'impresa inerisce alle persone dei soci.

Si applica il regime della SNC.

Denominazione e Ragione sociale

La "denominazione" sociale, in qualunque modo formata, deve contenere il riferimento al rapportosociale (indicazione di SRL)

La "ragione" sociale è costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (SNC).

La "ragione" sociale è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari con l'indicazione delrapporto sociale (SAS).

Capitale minimo

La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a 10.000 Euro.

L'entità dei conferimenti è determinata dal contratto sociale.

Si applica il regime della SNC.

Responsabilità dei soci

Responsabilità limitata alla quota di capitale conferita

Responsabilità solidale e illimitata (con tutto il proprio patrimonio) salvo preventiva escussione delpatrimonio sociale

Accomandatari: responsabilità solidale e illimitata (con tutto il proprio patrimonio) salvo preventivaescussione del patrimonio sociale. I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della SNC.Accomandanti: responsabilità limitata alla quota di capitale conferita

Conferimenti

Si possono conferire: danaro, beni in natura, diritti reali (di cui la società acquisisce la titolarità), crediti(ceduti alla SRL). Non possono essere oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi ed ognibene che non sia suscettibile di una quantificazione in bilancio (la Cassazione ammette il conferimentodel godimento, come uso o usufrutto, di un bene immobile, anche in caso di conduzione in locazione,o del godimento dell'azienda).

Non sono previste particolari condizioni, salvo quanto disposto nel contratto sociale.

Non sono previste particolari condizioni, salvo quanto disposto nel contratto sociale.

Quote

La quota è liberamente trasferibile per atto tra vivi (salvo contraria disposizione statutaria); in caso dimancato pagamento l'amministratore può vendere la quota del socio moroso; la quota può essereoggetto di espropriazione. In caso di morte del socio la quota cade in successione con il diritto deglieredi di subentrare per intero nella posizione giuridica del socio defunto entro la compagine sociale e diesercitare i rispettivi diritti, salvo clausola statutaria di consolidazione, con facoltà degli altri soci diliquidare la quota entrata in successione, facendo acquisire agli eredi un diritto di credito.

La quota non è liberamente trasferibile e non è suscettibile di espropriazione forzata; il creditore personale delsocio non può chiederne la liquidazione. Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, in caso di morte delsocio gli eredi acquisiscono un credito nei confronti della società e non subentrano nella posizione giuridicadel socio defunto entro la compagine sociale, con tre alternative: gli altri soci liquidano la quota agli eredi,ovvero sciolgono la società, o la continuano con essi.

La quota del socio accomandante, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, è cedibile con il consensodei soci che rappresentino la maggioranza del capitale. In caso di morte del socio accomandante la quotacade in successione con il diritto degli eredi di subentrare per intero nella relativa posizione giuridica del sociodefunto entro la compagine sociale (continuazione automatica).Per le quote dei soci accomandatari si applicail regime della SNC.

Le principali differenze fra le società di persone e le società a responsabilità limitata nella disciplina civilistica

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Amministratori

Soci ovvero, in base a disposizione dell'atto costitutivo, anche non soci. Apposite norme regolano lacause di incompatibilità e di decadenza, il divieto di concorrenza ed il conflitto di interessi, nonché lasfera di responsabilità verso la società, i soci ed i creditori sociali. Sono previsti il comitato esecutivoe gli amministratori delegati. Revoca con giusta causa.

Soci. L'amministrazione normalmente è disgiuntiva, salvo diversa pattuizione (amministrazionecongiuntiva). Revoca con giusta causa. Responsabilità solidale verso la società.

Solo i soci accomandatari (divieto di ingerenza dei soci accomandanti nell'amministrazione). Siapplica il regime della SNC.

Assemblea

Ordinaria: delibere con la maggioranza del capitale sociale.Straordinaria: delibere con i due terzi delcapitale sociale.Sono ammesse disposizioni diverse nell'atto costitutivo.Preclusione del diritto di votoper il socio in conflitto di interessi

Non sono previste particolari condizioni, salvo quanto disposto con clausole statutarie.

Non sono previste particolari condizioni, salvo quanto disposto con clausole statutarie.

Organo di controllo

Collegio sindacale solo se il capitale sociale non è inferiore a 100.000 Euro oppure si superino per dueanni consecutivi 2 dei 3 parametri previsti dal C.C. (attivo dello stato patrimoniale 4.700 milioni di lire;ricavi:9.500 milioni di lire; dipendenti medi: 50 unità).

Non previsto

Non previsto

Bilancio ed utili

Obbligo di redazione e di deposito del bilancio; ripartizione degli utili ai soci in proporzione dellerispettive quote di conferimento (salva diversa disposizione statutaria), solo dopo l'approvazione delbilancio e non in caso di perdita del capitale sociale; gli acconti sui dividendi è consentita solo dopo lacertificazione e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e non in caso di perdite; taliacconti devono tener conto delle riserve legali e statutarie; comunque è necessario redigere unprospetto contabile ed un documento recante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Ripartizione di somme tra soci solo per utili realmente conseguiti dopo l'approvazione del rendiconto enon in caso di perdita del capitale sociale. Non sono previste altre particolari condizioni, salvo quantodisposto con clausole statutarie.

Si applica il regime della SNC.

Recesso

Il recesso non è ammesso liberamente, se non nei casi di cambiamento dell'oggetto o del tipo disocietà o di trasferimento della sede sociale all'estero.

Il recesso è ammesso quando la società e contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno deisoci, oppure nei casi indicati dal contratto sociale o per giusta causa (comportamento degli altri sociche comporti grave violazione di obblighi contrattuali o di doveri di fedeltà e lealtà che ineriscono allanatura fiduciaria del rapporto sociale), o, anche, in caso di proroga tacita della società.

Si applica il regime della SNC

Emissioni di obbligazioni

Viene prevista la possibilità di emettere e collocare titoli di debito presso operatori qualificati (Legge-delega n. 366/01 sulla Riforma del diritto societario).

Non è ammessa.

Non è ammessa.

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TRATTAMENTO FISCALE

Imposte a carico della società Imposte a carico dei soci

� Irap, 4,25% - dal 1998

(Ilor, 16,2% - fino al 1997)

� Irpeg, 36% - con possibile riduzione del carico

fiscale generale in virtù dell’applicazione delle

agevolazioni Tremonti -bis, tese ad incentivare

gli investimenti operati

� Modello UNICO società di capitali

� Solo in caso di effettiva distribuzione degli utili:

• Irpef, se il socio è persona fisica;

• Irpeg, se il socio è persona giuridica

� Imponibile = utili distribuiti + credito d’imposta.

Dall’imposta dovuta, dedurre il credito d’imposta

� Sugli utili distribuiti è applicata la ritenuta del:

• 12,5% a titolo d’imposta se relativa a partecipa-

zioni non qualificate purchè il percipiente ne ab-

bia fatto espressa richiesta

� Modello UNICO persone fisiche (quadro RI), se il

socio è una persona fisica

� Modello Unico società di capitale se il socio è per-

sona giuridica

TRATTAMENTO FISCALE

Imposte a carico della società Imposte a carico dei soci

� Irap, 4,25% - dal 1998

(Ilor, 16,2% - fino al 1997)

� Dal 2002 possibilità di opzione per la

tassazione del reddito d’impresa in misuraproporzionale in capo alla società (stessa

misura dell’IRPEG = 36%)

� Modello UNICO società di persone

� Irpef, a carico di ogni socio, sulla quota di reddito a

ciascuno attribuibile (anche se non distribuito)Tassazione separata con aliquota del 19% del reddi-

to soggetto a Dual income tax

� L’effettiva distribuzione non è soggetta a ulteriori

imposte

� Dal 2002, se la società opta per la tassazione pro-porzionale, il reddito è tassato in capo ai soci solo

in presenza di effettiva distribuzione

� Modello UNICO persone fisiche

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Contabilità semplificata Contabilità ordinaria

Solo per imprese minori, cioè con ricavi non

superiori a:

• 600 milioni in caso di attività di servizi• 1 miliardo in caso di imprese che svolgano

altre attività

Per opzione

oppure

se vengono superati i limiti di ricavi per leimprese minori

Libri e altre scritture per la contabilitàsemplificata

Libri e altre scritture per la contabilitàordinaria

� Registro Iva acquisti integrato con leoperazioni non soggette a Iva

� Registro Iva fatture emesse o corrispettivi,integrato con gli altri compo nenti positivi non

soggetti a Iva;

� Registro dei beni ammortizzabili (sostituibile

con apposite scritture sul registro acquisti)

� Fatture e corrispondenza

� Libro paga e altri documenti previsti dalla

legislazione sul lavoro

� Registro Iva acquisti Libro giornale

� Registro Iva fatture emesse Libro inventari

� Registro Iva corrispettivi Conti di mastro

� Fatture e corrispondenza

� Registro dei beni ammortizzabili (sostituibilecon apposite scritture sul registro acquisti)

� Contabilità di m agazzino (se vengono superati

i limiti previsti)

� Libro paga e altri documenti previsti dalla

legislazione sul lavoro

TRATTAMENTO CONTABILE

S.R.L.

Contabilità ordinaria (indipendentemente dall’ammontare dei ricavi)

Libri sociali obbligatori Libri e altre scritture contabilità ordinaria� Libro soci

� Libro dei verbali delle assemblee dei soci

� Libro dei verbali del Consiglio di

amministrazione (se esiste)

� Libro dei verbali del comitato esecutivo(se esiste)

� Libro dei verbali del collegio sindacale (se

esiste)

� Libro delle obbligazioni (se emesse)

� Libro dei verbali delle assemblee degli

obbligazionisti (se sono state emesseobbligazioni)

� Registro Iva acquisti Libro giornale

� Registro Iva fatture emesse Libro inventari

� Registro Iva corrispettivi Conti di mastro

� Fatture e corrispondenza

� Registro dei beni ammortizzabili (sostituibilecon apposite scritture sul registro acquisti)

� Contabilità di magazzino (se vengono superati

i limiti previsti)

� Libro paga e altri documenti previsti dalla legi- slazione sul lavoro

S.N.C. - S.A.S.

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FORMALITÀ PER LA COSTITUZIONE

S.N.C. - S.A.S.

1. deposito presso un istituto di credito dell’importo dei 3/10 dell’ammontare del capitale sociale

sottoscritto in denaro; il deposito sarà restituito alla società dopo l’iscrizione al Registro delle imprese;

2. stipula dell’atto costitutivo mediante atto pubblico. All’atto viene allegato lo statuto della società che è

il documento che regola rapporti tra soci, struttura e funzionamento delle società;

3. deposito dell’atto costitutivo per l’iscrizione al Registro delle imprese, corredato dell’accettazione di

carica degli amministratori, previo versamento di 600 mila a titolo di tassa annuale forfettaria per la

vidimazione dei libri sociali e contabili;

4. deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese, dell’accettazione di carica dei sindaci (quando

esistono);

5. richiesta all’ufficio Iva, entro 30 giorni dalla costituzione, dell’attribuzione del numero di codice fiscale

e di partita Iva;

6. vidimazione solo dei libri e registri non richiesti ai fini Iva e redditi.

1. atto costitutivo per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

2. deposito entro 30 giorni dell’atto costitutivo al Registro delle imprese per l’iscrizione: l’atto va

depositato in bollo (da 40mila lire) corredato dell’accettazione di carica degli amministratori;

3. richiesta all’ufficio Iva, entro 30 giorni dalla costituzione, dell’attribuzione del numero di codice

fiscale e di partita Iva.

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PRO MEMORIA SULLE DIFFERENZE CONTRIBUTIVEFRA SETTORE ARTIGIANATO E SETTORE INDUSTRIA

Attualmente le differenze contributive fra settore dell'artigianato e settore dell'industria, per le aziende cheoccupano fino a 15 dipendenti, sono le seguenti:

Natura del contributo Settore artigianato Settore industria

Assegni familiari -- (*) 1,68%

Maternità 0,09% (**) 0,46%

Apprendisti 32 l./sett. 5.190 l./sett.

CFL 5.190 l./sett. riduz. 25%-50%-5.190 l./sett.

La differenza in termini di aliquote percentuali risulta, quindi, pari allo 2,05%.

Per le aziende con più di 15 dipendenti, se le aziende artigiane appartengono al settore dell'indotto, tale differenzaresta immutata. Se le aziende artigiane non appartengono al settore dell'indotto, la differenza aumenta al 3,25%, pereffetto del venire meno della contribuzione dovuta dalle aziende industriali per CIGS, pari allo 0,90%, e per mobilità,pari allo 0,30%.

Un discorso a parte va fatto per il contributo dell'1,90% relativo alla Cassa Integrazione Ordinaria (C.I.G.), in quantodetto istituto previdenziale non esiste per le aziende artigiane, che non siano edili né lapidee.

(*) L'azzeramento del contributo è dovuto ad uno sgravio dello 0,43%(**) La riduzione del contributo è dovuto ad uno sgravio dello 0,37%

A) CONTRIBUZIONE DOVUTA IN MISURA PERCENTUALE

1) Aziende fino a 15 dipendenti

Le differenze contributive fra settore dell'artigianato e settore dell'industria concernono il contributo per la CUAF(1,68%) e quello per maternità (0,37%) e assommano a

2,05 punti percentuali

Un discorso a parte va fatto per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.) che non esiste nel settoredell'artigianato, con la conseguenza che le aziende artigiane, che non siano né edili né lapidee, non possonobeneficiare di tale ammortizzatore sociale la cui contribuzione ammonta a

1,90 punti percentuali

2) Aziende oltre i 15 dipendenti

In questa ipotesi bisogna distinguere se le aziende artigiane appartengono al settore dell'indotto oppure no: - nel primo caso, resta immutata la differenza di

2,05 punti percentuali

- nel secondo caso, per effetto del venire meno della contribuzione dovuta dalle aziende industriali per CIGS(0,90%) e per mobilità (0,30%) la differenza sale a

3,25 punti percentuali

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B) CONTRIBUZIONE DOVUTA IN MISURA FISSA

Per gli apprendisti la differenza contributiva per ciascuna unità occupata è pari alla differenza fra £. 5.190 settimanalidovute dai datori di lavoro non artigiani e £. 32 settimanali dovute dai datori di lavoro dell'artigianato, per un importosettimanale di

£. 5158

Per i contratti di formazione e lavoro la situazione è più articolata, in quanto in taluni settori e in talune aree geograficheil contributo in misura fissa dovuto dai datori di lavoro dell'industria è uguale a quello previsto per l'artigianato, mentrein altri settori ed altre aree geografiche la riduzione in misura percentuale è molto più sensibile ed è pari al

100% per l'artigianato e il 25%-50% per l'industria

C) UN ESEMPIO PRATICO DI RISPARMIO NEL COSTO DEL LAVORO

Ipotizzando, come modello di riferimento, un'impresa costituita in forma di società a rl con 3 soci artigiani ed una forzalavoro di 3 dipendenti, 1 contrattista di formazione e lavoro e 2 apprendisti, possiamo avere i seguenti risparmi intermini di costo del lavoro.

Calcolando per i 3 dipendenti un monte salari annuo di £ 100.000.000, il risparmio sarà pari a £. 2.050.000 (£.100.000.000 x 2,05%) più £. 1.900.000 (£. 100.000.000 x 1,90%) per quanto riguarda il contributo per la C.I.G.; per ilcontrattista di formazione e lavoro, calcolando un monte salari annuo di £. 25.000.000, il risparmio sarà pari a £.4.990.000 (ipotesi più favorevole di riduzione per l'artigianato al 100% rispetto ad una riduzione per l'industria al 25%);per i 2 apprendisti, il risparmio sarà pari a £. 134.108 (£. 5.158 x 13 x 2).

Riepilogando, il risparmio complessivo ammonterà a circa £. 9.074.108 annue:

2.050.000

1.900.000

4.990.000

134.108

______________

9.074.108

D) COSTI AGGIUNTIVI

I costi aggiuntivi, invece, per l'assicurazione nella Gestione artigiana dei 3 soci in base alle aliquote contributive perl'anno 2001 (16,40%) sono di £. 13.776.000 annue (£. 4.592.000 annue per ciascun socio sulla base di un redditomedio di £. 28.000.000 annue x 3 soci).

I costi per l'assicurazione INAIL sono sostanzialmente invariati, anche se vi è una lieve differenza positiva in favoredell'artigianato.

Sono dovute, infine, agli Enti bilaterali di competenza £. 84.000 annue per il Fondo di sostegno al reddito e £. 54.000annue complessive per il Fondo per la rappresentanza sindacale (£. 9.000 annue x 6 occupati).

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Le circolari dell'INPS

Si allegano tre circolari dell'INPS concernenti rispettivamente:

1) La Società a responsabilità limitata con qualifica artigiana (circ. n. 140 del 16 luglio 2001):- requisiti e condizioni;- iscrizione dei soci alla gestione previdenziale;- base imponibile

2) Disposizioni in materia di classificazione delle imprese nel settore artigianato (circ. n. 150 del 26 luglio 2001):- società cooperative a responsabilità limitata;- società a responsabilità limitata;- società in accomandita semplice;- ricorsi alle Commissioni per l'Artigianato in caso di accertata perdita dei requisiti di qualifica artigiana;- comunicazioni alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato in caso di mancata iscrizione all'Albo di impresetenute all'iscrizione stessa.

3) Contribuzione degli Artigiani per l'anno 2001 (circ. n. 70 del 21 marzo 2001):- misura dei contributi;- agevolazioni contributive;- modalità e termini di versamento

DIREZIONE CENTRALE

DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

Roma, 16 luglio 2001

Circolare n. 140

Allegati 1

OGGETTO: Società a responsabilità limitata con qualifica artigiana.

SOMMARIO: a) Condizioni per il riconoscimento della qualifica artigiana alle S.r.l.b)Iscrizione dei soci alla gestione previdenziale.c)Base imponibile.d)decorrenza.

a) Condizioni per il riconoscimento della qualifica artigiana alle S.r.l.

La legge 5 marzo 2001, n.57, pubblicata nella G.U. n.66 del 20 marzo 2001, recante disposizioni in materia diapertura e regolazione dei mercati, introduce, con l'art. 13, una rilevante innovazione nella disciplina delleimprese artigiane, riconoscendo la relativa qualifica alle società a responsabilità limitata con pluralità di soci .

La nuova disposizione viene inserita, dal secondo comma del citato art.13, dopo il secondo comma dell'art. 5della legge 8 agosto 1985, n.443; il primo ed il terzo comma apportano le conseguenti modifiche alla previgentenormativa, evidenziate nel testo coordinato che si allega.

Il riconoscimento della qualifica artigiana alle società a responsabilità limitata con pluralità di soci é subordinatoalla coesistenza delle seguenti condizioni:

1.la società é costituita ed esercitata per gli scopi e nei limiti dimensionali previsti dalla legge n.443/1985 per lageneralità delle imprese artigiane;2.la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, svolge in forma prevalente lavoro personale, anchemanuale, nel processo produttivo,3.la maggioranza dei soci lavoratori detiene la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti(assemblea e consiglio di amministrazione);

La norma in esame é palesemente rivolta a rafforzare la struttura finanziaria delle società artigiane, nel rispetto

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del tradizionale principio della prevalenza funzionale del lavoro sul capitale. L'attribuzione della qualifica artigianaalla S.r.l. presuppone, infatti, che il capitale, l'amministrazione, la direzione siano riferibili alla maggioranza deisoci lavoratori.

In ordine alle specifiche condizioni sopra elencate non si evidenziano particolari problematiche posto che quelleindicate ai punti 1 e 2 sono proprie di tutte le società artigiane mentre la terza é agevolmente accertabile sullabase degli atti societari.

Viceversa, l'ulteriore previsione di una domanda da presentare alla Commissione provinciale per l'artigianato,quale condizione per aver titolo alla qualifica artigiana, rappresenta una rilevante innovazione, con conseguenzeimmediate e dirette anche nell'ordinamento previdenziale, poiché configura come facoltativa l'iscrizione all'albodelle imprese artigiane(cfr. testo allegato).

In sostanza la norma in esame dispone che le S.r.l., se in possesso dei prescritti requisiti, qualora presentinodomanda alla Commissione provinciale per l'artigianato, hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigianaed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale.

Pertanto, si dispone che le Sedi adottino i provvedimenti di loro competenza, con riferimento all'iscrizione allagestione previdenziale degli artigiani, soltanto per le società di cui trattasi che abbiano richiesto l'iscrizioneall'albo provinciale.

b) Iscrizione dei soci alla Gestione previdenziale.

Per l'iscrizione, nella relativa Gestione previdenziale, dei singoli soci delle S.r.l. iscritte all'albo provinciale sononecessari i requisiti previsti per la generalità degli imprenditori artigiani, fatta eccezione per la pienaresponsabilità dell'impresa, incompatibile con la forma societaria in argomento.

A tal riguardo si ritengono integralmente applicabili i principi affermati dal Consiglio di Stato in riferimento alleS.r.l. commerciali, in base ai quali l'impresa va rapportata direttamente al socio-lavoratore, prescindendosi daglieffetti del beneficio della separazione della responsabilità, in cui consiste la caratteristica delle società dicapitali. In sostanza, ai fini previdenziali, l'esistenza dello schermo societario non é sufficiente a far venir menoil rapporto assicurativo-contributivo, allorché sussista, in termini effettivi e sostanziali, uno svolgimento di attivitàlavorativa non diverso da quello ordinario.

Per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo dei soci in questione é necessario che gli stessi esercitino la loroattività con carattere di professionalità, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nelprocesso produttivo inteso nel suo complesso, quale insieme unitario di fasi organizzate, dirette e gestite daisoci stessi.

Devono, ad esempio, considerarsi estrinsecazioni del processo produttivo la trasformazione e l'utilizzo di materieprime e semilavorati, l'approvvigionamento, l'acquisizione di commesse, la direzione commerciale, i rapporti conil mercato, le attività di commercializzazione, la conduzione di macchinari, impianti e sistemi, le analisi difattibilità, la progettazione, l'ideazione, ecc. Tutte queste attività sono tra loro coordinate dall'attività diorganizzazione, direzione, pianificazione e gestione dell'imprenditore artigiano.

Riguardo al requisito della manualità si evidenzia che lo stesso va valutato in relazione alla natura dell'attivitàsvolta e che può esplicarsi in senso materiale e tradizionale ovvero come partecipazione tecnica ed operativa

In analogia a quanto disposto in riferimento alle S.r.l. commerciali, si precisa che l'eventuale qualifica diamministratore della S.r.l. artigiana rivestita dal socio é compatibile con l'obbligo assicurativo nella Gestionedegli artigiani allorché il socio partecipi, con i requisiti predetti, al processo produttivo.

c) Base imponibile.

La base imponibile per la contribuzione previdenziale dovuta dai soci delle S.r.l. é costituita, fermo restando ilminimale contributivo, dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ( in riferimento all'anno2000 il reddito dichiarato nel rigo RF 50 del quadro RF del modello UNICO 2001) attribuita al socio in ragione dellaquota di partecipazione agli utili, prescindendosi dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettivadistribuzione degli stessi e nel limite del massimale di legge.

Nell'ipotesi nelle quali la durata dell'esercizio sia inferiore all'anno, il minimale deve essere ragguagliato ai mesidi durata dell'esercizio; similmente, in caso di cessione di quota o di trasformazione della S.r.l. in S.p.A. nelcorso dell'anno, la quota di reddito d'impresa deve essere rapportata al periodo per il quale sussistono ipresupposti per l'iscrizione.

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Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l'anno solare, per l'individuazione del redditod'impresa dovrà farsi riferimento all'ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in cui cade il31 dicembre; i versamenti a titolo di acconto dovranno essere determinati sul reddito dichiarato nell'annoprecedente.

Non appare superfluo evidenziare che anche per i soci delle S.r.l. trova applicazione l'art. 3 bis del D.L.19settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n.438 e che, pertanto,l'ammontare del contributo dovuto è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa e non soltanto al reddito che dàtitolo all'iscrizione.

d) Decorrenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale.

L'iscrizione dei soci lavoratori alla Gestione decorrerà dalla data di richiesta dell'iscrizione all'albo, data dallaquale si acquisisce titolo alla qualifica artigiana, e non potrà, comunque, essere anteriore al mese di aprile 2001,in considerazione della data di entrata in vigore della legge (5 aprile 2001).

IL DIRETTORE GENERALETRIZZINO

DIREZIONE CENTRALEDELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

Roma, 26 luglio 2001

Circolare n. 150

OGGETTO: Disposizioni in materia di classificazione delle imprese nel settore artigianato.

SOMMARIO: 1. Società cooperative a responsabilità limitata.2. Società a responsabilità limitata3. Società inaccomandita semplice.4. Imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane in base a leggi emanatedalle Regioni a statuto speciale o dalle province autonome di Trento e Bolzano.5. Decorrenzadegli inquadramenti nel settore artigianato.6. Ricorsi alle commissioni provinciali e regionali incaso di accertata inesistenza o perdita dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica diimpresa artigiana7. Mancata iscrizione all'Albo.

1. Società cooperative a responsabilità limitata.

La Corte di Cassazione - Sezioni Unite - con sentenza 16.12.1999 / 5.6.2000, n. 401/2000, ha deciso: "L'articolo3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, modificato dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1997, n.133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilitàlimitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo articolo 3 e dall'articolo4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamentoprevidenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle societàa responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita perazioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro".

In applicazione di tale sentenza le società cooperative a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti stabilitidalla citata legge n. 443 del 1985, hanno titolo ad essere iscritte all'Albo delle imprese artigiane.

Alle cooperative regolarmente iscritte nei registri Prefettizi si applica l'aliquota contributiva per il finanziamentodell'assegno per il nucleo familiare (ex CUAF) nella misura ridotta prevista dall'articolo 20, comma 1, numero 4)della legge 16 aprile 1974, n. 114, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1974, n.30, esuccessive modificazioni.

A tali cooperative dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione 3A e, ove soggette alla disciplinaprevidenziale di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, anche il codice 4A.

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2. Società a responsabilità limitata

Le norme di applicazione dell'art. 3, legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura eregolazione dei mercati" sono state emanate con circolare n.140 del 16 luglio 2001.

Per le Srl non iscritte all'Albo delle imprese artigiane dovrà essere attribuita la classificazione in relazioneall'attività svolta in uno dei settori di cui all'art.49, legge 88/89, con esclusione, ovviamente, del settoreartigianato.

3. Società in accomandita semplice.

Con circolari n. 126 del 2 giugno 1997 e n. 180 del 2 agosto 1997 sono state diramate disposizioni, per quantoattiene all'obbligo assicurativo nella gestione artigiani ed alla classificazione dei datori di lavoro, di attuazionedella legge 20 maggio 1997, n. 133 che apporta modifiche all'art.3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materiadi impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice.

Con le suddette disposizioni viene precisato che, nelle parti non innovate dalla legge n. 133/97, deve restaresalvaguardato tutto il rimanente articolato della legge 8 agosto 1985, n. 443 per l'accertamento della sussistenzadel possesso della natura artigiana dell'impresa e dei soci della stessa.

Tali direttive vengono ora rettificate in applicazione di una più aderente rispondenza alla legge n. 133/97 che ponecome uniche condizioni, per il riconoscimento alle società in accomandita semplice della natura artigiana, chenelle stesse ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 legge n. 443/85 e non siaunico socio di società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.Le Sedi dovranno pertanto provvedere alla verifica unicamente della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla leggerichiamata.

4. Imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane in base a leggi emanate dalle Regioni a statutospeciale o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Con sentenza n. 196 del 24 maggio 1999 la Corte Costituzionale, richiamando la precedente sentenza n. 336 del1989, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, 6^ comma, della legge 8agosto 1985, n. 443, ha ribadito che "le imprese artigiane, per quanto concerne la materia previdenziale, sonoqualificabili tali solo in base alla nozione che di tali imprese è data dalla legge statale e specificatamente dallalegge quadro sull'artigianato n. 443 del 1985, pertanto la nozione adottata dalle Regioni in epigrafe, nell'esercizioe nei limiti della competenza primaria ad esse attribuita in materia di artigianato, può valere solo per effettidiversi da quelli previdenziali e afferenti a oggetti sui quali le medesime Regioni abbiano la relativa competenza".Infatti, il legislatore costituzionale, considerando quella previdenziale come materia a se stante, non ha attribuitoin proposito alcuna competenza alle Regioni a statuto ordinario e ha riconosciuto di massima alle Regioni adautonomia speciale una potestà legislativa ristretta alla mera integrazione e attuazione delle norme statali.

In relazione alla suddetta sentenza, le iscrizioni all'albo delle imprese artigiane, effettuate in base alle leggiemanate dalle Regioni a statuto speciale nonché a leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano, non hannovalore vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali.

Tale conclusione, naturalmente, non impedisce in alcun modo che le medesime Regioni o Province dettino, pereffetti diversi da quelli previdenziali, proprie definizioni dell'impresa artigiana nell'esercizio e nei limiti dellacompetenza esclusiva ad esse costituzionalmente attribuita.

5. Decorrenza degli inquadramenti nel settore artigianato.

La classificazione delle imprese nel settore artigianato, ai fini previdenziali, è stabilita dall'art. 49, comma 1,lettera b) della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esplicito riferimento alle disposizioni di cui alla legge quadro perl'artigianato 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale classificazione produce effetti dal periodo di paga in corso alla data della delibera con la quale la C.P.A.,attestando la natura artigiana, iscrive l'azienda all'Albo delle imprese artigiane. Qualora in tale delibera siaespressamente indicata la decorrenza del possesso della natura artigiana dell'impresa, la classificazioneprodurrà effetti dal periodo di paga in corso a tale data e comunque nei limiti prescrizionali di cui all'art. 3, comma9 della L. 335/95. Tale criterio trova applicazione anche nei casi di cancellazione dall'Albo.L'art. 3, comma 8 della legge n. 335/95 non è infatti applicabile alle variazioni della classificazione delle impreseartigiane, essendo le stesse variazioni legittimate non da un cambiamento dell'attività espletata, ma dalpossesso o dalla perdita della natura artigiana dell'impresa.

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Ove l'azienda ritardi nella presentazione della documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al predetto Albo,le Sedi in indirizzo dovranno effettuare le indagini presso le banche dati delle Amministrazioni pubblichecompetenti, così come disposto dall'art.5 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, pubblicato nella G.U. del 21novembre 2000, n. 272, al fine di accertare l'avvenuta iscrizione all'Albo della impresa interessata.

6. Ricorsi alle Commissioni provinciali e regionali in caso di accertata inesistenza o perdita deirequisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana.

Qualora a seguito di accertamenti ispettivi o da altri controlli sia accertata l'insussistenza di uno o più deirequisiti richiesti dalle norme di legge per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, le Sedi dovrannosegnalare tempestivamente tale circostanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allacompetente C.P.A., per i conseguenti provvedimenti di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, comedisposto dall'articolo 7 della legge quadro per l'artigianato.

Ai sensi del medesimo articolo 7, i provvedimenti delle C.P.A. devono essere adottati entro sessanta giorni dalladata della notifica della comunicazione. Contro le decisioni delle C.P.A. è previsto il ricorso alle C.R.A. eall'Autorità giudiziaria.

In assenza di decisioni da parte della C.P.A. o della C.R.A. entro il termine di sessanta giorni stabilito dallenorme, l'iscrizione all'Albo e alla gestione non è più vincolante, a norma dell'art.1, comma 3 legge n.63/93, ai finiprevidenziali ed assistenziali. Le Sedi sono di conseguenza competenti ad effettuare i trasferimenti di settoredelle aziende e la cancellazione dei soci dagli elenchi della gestione artigiani, con effetti dalla data dell'accertataperdita dei requisiti e, comunque, entro i limiti prescrizionali.

7.Mancata iscrizione all'Albo delle imprese artigiane

L'art.5, primo comma della legge n. 443/1985 recita: "E' istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane, alquale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli art.2, 3 e 4 {omissis} ".In relazione al suddetto disposto normativo, qualora- a seguito di accertamenti ispettivi o di altri controlli- vengaaccertata la mancata iscrizione all'Albo delle imprese tenute all'iscrizione stessa, le Sedi dovranno darneimmediata comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato per i provvedimenti di competenza.

Quanto sopra, al fine di consentire all'Istituto l'adempimento dei propri compiti in materia di assicurazioneobbligatoria, cui sono tenuti anche i soggetti che prestino la loro attività lavorativa negli organismi di cui sonosoci, come disposto dalle leggi 662/96 e 133/97.

IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO

DIREZIONE CENTRALEDELLE ENTRATE CONTRIBUTI

Roma, 21 marzo 2001

Circolare n. 70

OGGETTO: Artigiani ed esercenti attività commerciali: - Contribuzione per l'anno 2001.

SOMMARIO: 1. Misura dei contributi dovuti per l'anno 2001. 2. Agevolazioni contributive. 3. Modalità e termini di versamento.

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2001.

1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito.

Per l'anno 2001, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS

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dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a £.23.243.896 (˛.12.004,47). Tale valore è statoottenuto - sulla base delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 -moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore deglioperai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2001 (£. 70.333) (˛.36,32) ed aggiungendo alprodotto l'importo di £.1.300.000,( ˛.671,39 ) così come disposto dall'art.6 della legge 31 dicembre 1991, n.415.

La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere calcolata in base alle seguenti aliquotepercentuali:

A) Artigiani- 16,40% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;- 13,40% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

B) Commercianti- 16,70 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;- 13,70% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Si fa presente che le percentuali che precedono sono state determinate ai sensi dell'art.59, comma 15, dellalegge 27 dicembre 1997, n.449, che ha disposto l'aumento delle aliquote contributive in argomento di 0,8 puntipercentuali, con decorrenza dall'1 gennaio 1998. La medesima norma prevede l'elevazione di ulteriori 0,2 puntipercentuali ogni anno, a decorrere dall'1 gennaio 1999, fino al raggiungimento di 19 punti percentuali.

Si precisa altresì che, per i commercianti, le aliquote sono comprensive degli aumenti disposti dall'art.2,comma215 della legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%),mentre sono state determinate al netto della quota aggiuntivadello 0,09% già prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996,n.207, essendo venuto meno, al31.12.2000, il relativo obbligo di versamento. La riduzione contributiva al 13,40 % (artigiani) e al 13,70 %(commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo è determinato come segue:Artigiani:- £. 3.811.999 (˛.1968,74) annue per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;- £. 3.114.682 (˛. 1608,60) per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

Commercianti:- £ 3.881.731 (˛.2004,75) annue per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;- £ 3.184.414 (˛.1644,61) per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi minimimensili sono pari rispettivamente a £ 317.666,58 (˛.164,06) e a £. 259.556,84 (˛.134,05) per gli artigiani e a£.323.477,55 (˛.167,06) e a £.265.367,81 (˛.137,05) per i commercianti.

I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

1.2 - CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Il contributo per l'anno 2001 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2000, per la quota eccedenteil predetto minimale di L. 23.243.896 (˛.12.004,47) annue.

Le aliquote contributive sono le seguenti:A. Artigiani-16,40% del reddito compreso fra £. 23.243.896 ( ˛.12.004,47) e L. 68.048.000 (˛.35.143,85,-17,40% del reddito compreso fra £. 68.048.001 (˛.35.143,86) e fino al massimale di £.113.413.333 (˛. 58.573,10) (v. successivo punto 1.3).

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 13,40 %e al 14,40 %.

B. Commercianti-16,70 % del reddito compreso fra £. 23.243.896 ( ˛.12.004,47) e £. 68.048.000 (˛.35.143,85);-17,70% del reddito compreso fra £.68.048.001 ( ˛.35.143,86) e fino al massimale di £.113.413.333 (˛.58.573,10) (v. successivo punto 1.3).

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 13,70 %e al 14,70 %.

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Come è già stato precisato al punto 1, si fa presente che, per i commercianti, le aliquote suddette comprendonol'aumento disposto dall'art.2 , comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%),mentre sono statedeterminate al netto della quota aggiuntiva dello 0,09% già prevista dall'art.5 del decreto legislativo 28 marzo1996,n.207,essendo venuto meno al 31.12.2000, il relativo obbligo di versamento.

L'aumento dell'aliquota di un punto percentuale per i redditi superiori a £ 68.048.000 (˛.35.143,85) annue è statodisposto dall'art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n.438.

Il contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di redditodi cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditid'impresa prodotti nel 2001 (si veda in proposito il seguente punto 1.4).

1.3 - REDDITO IMPONIBILE MASSIMO

Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n.233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superioreal limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione dellapensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di redditoeccedente tale limite - per il 2001 £. 68.048.000- (˛.35.143,85) viene presa in considerazione, ai fini delversamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.

Per l'anno 2001, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a£.113.413.333 (˛.58.573,10) (£.68.048.000 (˛.35.143,85) più £.45.365.333) (˛.23.429,24).

Le aliquote contributive sono quelle indicate nel precedente punto 2). In conseguenza, il contributo massimo è ilseguente:

Artigiani-£. 19.053.440 (˛.9.840,28) annue per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni(16,40% di £.68.048.000 (˛.35.143,85) più 17,40 % di £.45.365.333 ) (˛.23.429,24) ; per i collaboratori di etànon superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a£. 15.651.040 (˛.8.258,81) annue ( 13,40 % di £. 68.048.000 (˛.35.143,85) più 14,40% di£. 45.365.333) (˛.23.429,24).

Commercianti-£. 19.393.680 (˛.10.015,99) annue per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni( 16,70% di £. 68.048.000 (˛.35.143,85) più 17,70 % di £.45.365.333 (˛.23.429,24); per i collaboratori di età nonsuperiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a £.15.991.280 (˛.8.258,81) annue ( 13,70% di £. 68.048.000(˛.35.143,85) più di £ 14,70% di £.45.365.333 (˛.23.429,24).

Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese.

Gli importi contributivi massimi sono pertanto i seguenti:

Artigiani- £.1.587.786,66 (˛.820,02) mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 16,40 % e del 17,40%;- £.1.304.253,33 (˛.673,59) mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte del 13,40% e del14,40%.

Commercianti- £. 1.616.139,99 (˛.834,67) mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 16,70% e del 17,70% ;- £.1.332.606,66 (˛.688,23) mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte del 13,70% e del14,70%

Si ricorda che quelli sopraindicati sono limiti indinviduali, da riferire ad ogni singolo soggetto operantenell'impresa e non massimali globali, da riferire all'impresa stessa.

Si fa presente che, per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono con decorrenza gennaio 1996 osuccessiva, il massimale annuo è pari a L. 132.000.000 (˛.68.172,31) per il 1996 e a £. 137.148.000(˛.70.831,03) per il 1997, di £.139.480.000 (˛.72.035,41) per il 1998, di £.141.991.000 (˛.73.332,23) per il 1999,di £. 144.263.000 (˛.74.505,62) per il 2000 e di £.148.014.000 (˛.76.442,85) per il 2001. Tale massimale non èfrazionabile a mese.

1.4 - CONTRIBUZIONE A SALDO

La legge n.438/92 citata ha stabilito che, dall'anno 1993, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

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a) è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF ( e non più soltanto su quello derivantedall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza );

b) è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per icontributi dell'anno 2001 - ai redditi 2001, da denunciare al fisco nel 2002).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati allepreviste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2001, è dovuto unulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle personefisiche.

Il rinvio ricettizio contenuto nell'art. 3 bis della legge n. 438/92 alle norme fiscali ("...il contributo ... è rapportatoalla totalità dei redditi d'impresa...") consente la determinazione dei suddetti redditi che vanno individuati in quelli"d'impresa" propriamente detti (capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi - DPR 22 dicembre 1986, n.917- artt. 51/80) ed in quelli come tali considerati ai sensi e per gli effetti delle varie disposizioni contenute negli artt.5 e 6 del citato Testo unico.

Si ritiene opportuno far presente che, nell'ipotesi in cui gli interessati siano percettori di redditi di segno opposto,i contributi a conguaglio e quelli a saldo vanno calcolati sull'importo risultante dalla sottrazione del redditonegativo da quello di segno positivo.

1.5 - IMPRESE CON COLLABORATORI

Si ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedentiil minimale vanno determinati nella seguente maniera:

a) Imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbonoessere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;

b) Aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota delreddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49%del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendoconto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi a seguito del provvedimento del titolare.

1.6 - CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITÀ

Il contributo in epigrafe, per effetto di quanto disposto dall'art.49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488,è fissato nella misura di £.1.208,33 (˛.0,62) mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

Nei moduli di pagamento in corso di emissione, il contributo per le prestazioni di maternità è stato sommato agliimporti dovuti per la contribuzione IVS sul minimale di reddito.

1.7 - AFFITTACAMERE

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere, iscritti alla Gestione dei Commercianti, non sono soggettiall'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento deicontributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito maggiorato dell'importo della contribuzione dovuta perle prestazioni di maternità che è pari a £. 1.208,33 mensile (pari a 0,62 Euro).

2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

2.1- ARTIGIANI E COMMERCIANTI PENSIONATI CON PIÙ DI 65 ANNI DI ETÀ.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2001, le disposizioni di cui all'art.59, comma 15, della legge 27dicembre 1997, n.449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivitàcommerciali con più di 65 anni d'età e già pensionati presso le gestioni INPS.

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con la circolare n. 63 del 17.3.1998 e circolaren.33 del 15.2.1999.

Con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti aventi titolo all'agevolazione contributiva si confermanointegralmente le disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29.7.1998.

2.2- SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A TRENTADUE ANNI CHE SI ISCRIVONO ALLE GESTIONI NEL PERIODODAL 1 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2001 (L.23 DICEMBRE 2000 N. 388).

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Come è noto, ai sensi dell'art.3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n.448, i soggetti di età inferiore atrentadue anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercentiattività commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, hanno diritto, per i tre anni successiviall'iscrizione, ad uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le predette gestioni.

L'articolo 20, comma 3 della legge 23 dicembre 2000 n.388, ha differito il predetto termine del 31 dicembre 2000al 31 dicembre 2001; conseguentemente anche i soggetti iscritti per la prima volta nell'anno 2001 devono icontributi nella misura del 50%, con le modalità ed alle condizioni di cui alla circolare n.63 del 17 marzo 1998,alla quale si fa integrale rinvio.

Per l'ammissione al beneficio, che non influirà sulla posizione assicurativa degli iscritti, nei confronti dei qualisarà accreditato l'intero importo dei contributi dovuti in relazione ai periodi di effettiva attività, non è richiestoalcun adempimento da parte degli aventi titolo che si iscrivono alle Gestioni nel periodo in considerazione.

3 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Per effetto delle modifiche apportate al decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241 dal decreto legislativo 19 novembre1998, n. 422, nell'esercizio 2001 tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali devono corrispondere icontributi tramite i modelli di pagamento unificato F 24, alle scadenze che seguono:

-16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2001 e 16 febbraio 2002 per il versamento delle quattro rate dei contributidovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributidovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2000, primo acconto 2001 e secondo acconto2001.

IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO

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Schema di statuto di società a responsabilità limitata.(schema di statuto predisposto con la consulenzadello Studio notarile Busani & Gardelli di Parma)

note per la lettura:

. in alcuni articoli sono proposte più versioni; per prima è proposta la forma più breve, cui seguono (individuate con il"bis") soluzioni più elaborate e quindi maggiormente "consigliabili";. nel redigere la bozza di statuto, per esigenze stilistiche si è seguito il criterio di evitare le mere ripetizioni del testodi legge (del tipo: "le deliberazioni delle assemblee impegnano i soci assenti o dissenzienti") oppure le dizionicompletamente inutili (del tipo: "per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di leggevigenti in materia").;. quando si fa riferimento agli amministratori, al Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico si usal'espressione omnicomprensiva "organo amministrativo";.il presente schema di statuto contiene, tra le altre, previsioni in tema di:

❒ clausola sull'effettuazione dei conferimenti anche non in denaro (art. 5.2);❒ clausola sui finanziamenti dei soci alla società (art. 6);❒ clausola di prelazione in caso di alienazione di quote (art. 7);❒ clausola di consolidazione della quota del socio defunto in capo ai soci superstiti (art. 8);❒ clausola sulla convocabilità dell'assemblea anche per posta elettronica o telefax (art. 9.2);❒ clausola sulla riunione assembleare totalitaria (art. 9.3);❒ clausola sulla convocabilità dell'assemblea anche fuori dal territorio nazionale (art.9.4);❒ clausola sulla convocabilità dell'assemblea di bilancio oltre il quarto mese (art. 9.5);❒ clausola sulla sufficienza dell'iscrizione a libro soci (senza "cinque giorni") (art. 10.1);❒ clausola sulla riunione dell'assemblea anche per tele/video conferenza (art. 10.2);❒ clausola priva del numero minimo di amministratori (art. 13.1);❒ clausola di svincolo dell'amministratore dalla qualità di socio (art. 13.2);❒ clausola sulla revocabilità ad libitum dell'organo amministrativo (art. 13.3);❒ clausola "simul stabunt simul cadent" (art. 13.4);❒ clausola sul trattamento di fine mandato per gli amministratori (art. 13.8);❒ clausola sulla convocabilità del Consiglio di Amministrazione fuori dal territorio nazionale (art.14.1);❒ clausola sulla convocabilità del Consiglio di Amministrazione mediante telefax o posta elettronica (art. 14.2);❒ clausola sulla riunione del consiglio di amministrazione totalitaria (art. 14.3);❒ clausola sulla riunione del consiglio di amministrazione per tele/video conferenza (art. 14.4)❒ clausola sulla delegabilità dei poteri dell'organo amministrativo (art. 16);❒ clausola di arbitrato irrituale (art. 21).

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Art. 1) - DENOMINAZIONE - 1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "...."

Art. 2) - OGGETTO SOCIALE - 1. La società ha per oggetto: ...... [Nell'oggetto sociale, per evitare il rischio di nonomologazione, è consigliabile usare formulazioni brevi e sufficientemente specifiche]2. La società può assumente agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazionicommerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventioggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.4. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; inparticolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, inspecie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni diinvestimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; dellalegge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, inmateria di attività bancaria e finanziaria; del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria;nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Art. 3) - DURATA DELLA SOCIETA' - 1. La durata della società è fissata fino al .... [Si consiglia di indicare una duratapari alla durata della vita lavorativa (cioè fino a circa 65 anni) del socio più giovane]

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Art. 4) - SEDE SOCIALE - 1. La società ha sede in ......... [Occorre necessariamente indicare il Comune, la via e ilnumero civico, se esiste] e può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità localicomunque denominate.[Non è possibile attribuire all'organo amministrativo il potere di fissare sedi secondarie, che è facoltà tipicamenteriservata all'assemblea dei soci]2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è oneredel socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. [Non è possibile identificare il domicilio dei soci con lasede sociale]

TITOLO II - CAPITALE, QUOTE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 5) - CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO - 1. Il capitale sociale è di lire ... [minimo 10.000 euro; se si trattadi srl con un unico socio il capitale sede essere interamente versato all'atto della costituzione (e non sololimitatamente ai tre decimi)] ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 del codice civile.2. In sede di aumento del capitale sociale è derogato il disposto degli artt. 2342 e 2476 cod. civ. sulla necessità dieseguire i conferimenti in danaro. [questa clausola è indispensabile e non può essere tolta].[La clausola 5-bis oltre proposta come clausola opzionale è la formulazione assolutamente consigliata in quanto, perun difetto normativo, è spesso controversa l'individuazione delle modalità formali da seguire in caso di aumento delcapitale, anche a seguito di ricostituzione posteriore all'abbattimento per perdite: si è adottata come scelta quella diriproporre sostanzialmente la disciplina prevista dal codice civile per le spa]

5-bis1. idem2. idem3. Le quote di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alla quota di capitale daciascuno di essi posseduta; l'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Registro delle Imprese e comunicata aciascun socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.4. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 3.5. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazionenell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.6. Il diritto di opzione non spetta per le quote di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento di capitale,devono essere liberate mediante conferimenti in natura.7. Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione diaumento di capitale, purchè essa sia adottata con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.8. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dei dueprecedenti comma, devono essere illustrate dall'organo amministrativo con apposita relazione, dalla quale devonorisultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da conferimento in natura, leragioni di questo e, in ogni caso, i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deveessere comunicata dall'organo amministrativo al Collegio Sindacale, ove esista, almeno 30 (trenta) giorni prima diquello fissato per l'assemblea; entro 15 (quindici) giorni il Collegio Sindacale deve esprimere il proprio parere sullacongruità del prezzo di emissione delle quote. Il parere del Collegio Sindacale (e la relazione giurata dell'espertodesignato dal Presidente del Tribunale, nell'ipotesi di conferimento in natura) devono restare depositati nella sede dellasocietà durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. La deliberazionedetermina il prezzo di emissione delle quote, in base al valore del patrimonio netto.

Art. 6) - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' - 1. I finanziamenti con diritto a restituzione della sommaversata possono essere effettuati dai soci con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente inmateria di raccolta del risparmio.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

[La clausola 6-bis oltre proposta come clausola opzionale è la versione consigliabile perché maggiormente in lineacon le previsioni normative in materia]

6-bis1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della societàesclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazioneal capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancioapprovato.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

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Art. 7) - TRASFERIMENTO DI QUOTE E DIRITTO DI PRELAZIONE. 1 In caso di trasferimento di quote spetta aglialtri soci il diritto di prelazione.2. E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonchè del coniuge, dei parentidell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado. [Questa clausola è proposta nel testostandard di questo statuto interpretando la volontà che in tal senso solitamente viene manifestata: occorre tuttaviaverificarne la portata nel singolo caso concreto della società che si va a costituire]3. La richiesta di esercizio della prelazione può esercitarsi solo per l'intero di ciò che è offerto in vendita.4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quotagià di propria titolarità.5. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramitel'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto e leesatte generalità del terzo acquirente.6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativodeve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando aglistessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente l'alienazione eall'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione8. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intendeprocedere all'alienazione può liberamente effettuare l'atto di trasferimento.9. L'alienazione che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficacenei confronti della società e dei soci.

[Le clausole oltre proposte come opzionali sono più elaborate rispetto alla precedente;in 7-bis) si prevede la possibilità del socio di contestare il prezzo proposto dall'alienante)

7-bis)1. idem formulazione base2. idem formulazione base3. idem formulazione base4. idem formulazione base5. idem formulazione base6. idem formulazione base

7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente l'alienazione eall'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da partedell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento dell'alienazione.8. Qualora il prezzo proposto dall'alienante sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può nominare unproprio arbitro, ai sensi della clausola compromissoria di cui oltre (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entroil termine di 20 - venti - giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione); nel medesimo termine occorrepure invitare il proponente l'alienazione a procedere anch'egli alla nomina del proprio arbitro.9. Il collegio arbitrale - che in tal caso funziona come collegio di arbitraggio, dovendo giudicare con "equoapprezzamento" - è nominato per determinare il prezzo di alienazione di quanto è proposto in vendita; tale prezzo vadeterminato con riferimento esclusivo al valore patrimoniale della società alla data in cui l'organo amministrativo haricevuto la proposta di alienazione.10. La decisione del collegio di arbitraggio circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è proposto in vendita deveessere notificata all'organo amministrativo e all'alienante (l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita aquest'ultimo deve essere recapitato, per conoscenza, all'organo amministrativo della società, per i fini di cui oltre, unavolta che esso sia ritornato al mittente collegio di arbitraggio).11. L'alienante, ricevuta la comunicazione della decisione del collegio di arbitraggio, può decidere di revocare la propriaproposta di alienazione. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organoamministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidettacomunicazione da parte del collegio di arbitraggio, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.12. Sia in caso di revoca della proposta, sia in caso di conferma della proposta oppure in mancanza di qualsiasicomunicazione da parte del proponente l'alienazione (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 - quindici- giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta), l'organo amministrativo deve darne comunicazione(unitamente alla decisione del collegio di arbitraggio) ai soci che hanno investito il collegio di arbitraggio delladecisione di determinare il prezzo di vendita.13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenutarevoca della proposta di alienazione) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponentel'alienazione e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimentodella comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da partedell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento dell'alienazione.

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14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire il collegio di arbitraggio per ladeterminazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra il proprio arbitratore, si fa comunque luogo per tuttialla procedura di arbitraggio.15. Il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei 15 (quindici) giornisuccessivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.16. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla valutazione del patrimonio della società, esso è determinatomediante l'erezione di una situazione patrimoniale della società stessa; a tal fine si predetermina in anticipo che ilvalore dell'avviamento della società va computato in misura pari alla media degli utili conseguiti nell'ultimo triennio,ridotta al 50 (cinquanta) per cento. Nel caso in cui la società sia costituita da meno di un triennio non si computeràalcun valore di avviamento. La sussistenza del triennio va valutata con riguardo alla data dell'atto costitutivo dellasocietà, ed è cioè ininfluente che, nel corso degli ultimi 3 (tre) anni, sia avvenuta una qualsiasi trasformazione dellaforma societaria.17. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intendeprocedere all'alienazione può liberamente effettuare l'atto di trasferimento.18. L'alienazione che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficacenei confronti della società e dei soci.19. Il diritto di prelazione si applica anche nel caso di vendita a seguito della costituzione del diritto di pegno.

[Le clausole oltre proposte come opzionali sono più elaborate rispetto alla precedente;in 7-ter) (formula consigliata e più completa), oltre a quanto previsto nelle precedenti formule, si disciplina anche ilcaso dell'alienazione delle quote non a titolo oneroso o mediante permuta, e cioè gli atti con i quali si può facilmente"scavalcare" il diritto di prelazione degli altri soci]

7-ter)(testo coordinato comprendente l'intera formulazione dell'art. 7)

TRASFERIMENTO DI QUOTE E DIRITTO DI PRELAZIONE. 1 In caso di trasferimento di quote, di diritti d'opzione insede di aumento di capitale o di diritti di prelazione di quote inoptate, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto diprelazione.2. E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parentidell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado. [Questa clausola è proposta nel testostandard di questo statuto interpretando la volontà che in tal senso solitamente viene manifestata: occorre tuttaviaverificarne la portata nel singolo caso concreto della società che si va a costituire]3. La richiesta di esercizio della prelazione può esercitarsi solo per l'intero di ciò che è offerto in vendita.4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quotagià di propria titolarità.5. Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve primafarne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità diquanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto e le esatte generalità del terzo acquirente.6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativodeve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando aglistessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente l'alienazione eall'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da partedell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento dell'alienazione.8. Qualora il prezzo proposto dall'alienante sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può nominare unproprio arbitro, ai sensi della clausola compromissoria di cui oltre (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entroil termine di 20 - venti - giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione); nel medesimo termine occorrepure invitare il proponente l'alienazione a procedere anch'egli alla nomina del proprio arbitro.9. Il collegio arbitrale - che in tal caso funziona come collegio di arbitraggio, dovendo giudicare con "equoapprezzamento" - è nominato per determinare il prezzo di alienazione di quanto è proposto in vendita; tale prezzo vadeterminato con riferimento esclusivo al valore patrimoniale della società alla data in cui l'organo amministrativo haricevuto la proposta di alienazione.10. La decisione del collegio di arbitraggio circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è proposto in vendita deveessere notificata all'organo amministrativo e all'alienante (l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita aquest'ultimo deve essere recapitato, per conoscenza, all'organo amministrativo della società, per i fini di cui oltre, unavolta che esso sia ritornato al mittente collegio di arbitraggio).11. L'alienante, ricevuta la comunicazione della decisione del collegio di arbitraggio, può decidere di revocare la propriaproposta di alienazione. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organoamministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidettacomunicazione da parte del collegio di arbitraggio, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.12. Sia in caso di revoca della proposta, sia in caso di conferma della proposta oppure in mancanza di qualsiasi

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comunicazione da parte del proponente l'alienazione (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 - quindici- giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta), l'organo amministrativo deve darne comunicazione(unitamente alla decisione del collegio di arbitraggio) ai soci che hanno investito il collegio di arbitraggio delladecisione di determinare il prezzo di vendita.13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenutarevoca della proposta di alienazione) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponentel'alienazione e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimentodella comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da partedell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento dell'alienazione.14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire il collegio di arbitraggio per ladeterminazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra il proprio arbitratore, si fa comunque luogo per tuttialla procedura di arbitraggio.15. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altrisoci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei comma che precedono, oveapplicabili, con l'unica particolarità che il prelazionante dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatariouna somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto diprelazione (tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'organo amministrativo, con riferimento al valorepatrimoniale della società alla data di ricevimento della comunicazione da parte del soci contenente la propria volontàdi esercitare la prelazione).16. Il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei 15 (quindici) giornisuccessivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.17. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla valutazione del patrimonio della società, esso è determinatomediante l'erezione di una situazione patrimoniale della società stessa; a tal fine si predetermina in anticipo che ilvalore dell'avviamento della società va computato in misura pari alla media degli utili conseguiti nell'ultimo triennio,ridotta al 50 (cinquanta) per cento. Nel caso in cui la società sia costituita da meno di un triennio non si computeràalcun valore di avviamento. La sussistenza del triennio va valutata con riguardo alla data dell'atto costitutivo dellasocietà, ed è cioè ininfluente che, nel corso degli ultimi 3 (tre) anni, sia avvenuta una qualsiasi trasformazione dellaforma societaria. [Occorre verificare se questa previsione è confacente con le caratteristiche particolari della societàche si sta costituendo]18. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intendeprocedere all'alienazione può liberamente effettuare l'atto di trasferimento.19. L'alienazione che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficacenei confronti della società e dei soci.20. Il diritto di prelazione si applica anche nel caso di vendita a seguito della costituzione del diritto di pegno.

[La presenza della seguente clausola è assai opportuna; tra l'altro, essendo opzionale ("i soci possono ...") bene siadatta alle particolarità di ogni caso concreto]

Art. 8) - CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE NEL CASO DI MORTE DI UN SOCIO - 1. In caso di morte di un socio,i soci superstiti possono, con decisione unanime, stabilire che la quota del defunto si accresca automaticamente aglialtri soci, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota già spettante al defuntostesso, rilevato nel giorno della morte, secondo una situazione patrimoniale da erigersi a cura e spese della società,in contraddittorio con un rappresentante comune degli eredi, da questi nominato all'unanimità.2. Il nominativo del rappresentante comune viene comunicato alla società a cura degli eredi entro 10 (dieci) giorni dalricevimento da parte degli eredi stessi della lettera raccomandata con la quale la società deve dare loro notizia delladata della prima riunione convocata per l'erezione della suddetta situazione patrimoniale.3. In mancanza della nomina di detto rappresentante comune o della relativa comunicazione con le descritte modalitào comunque in ogni caso in cui la nomina non avvenga con le modalità indicate o non sia comunque possibile, lasocietà può procedere unilateralmente alla erezione della situazione patrimoniale.4. Nel redigere la valutazione del patrimonio della società, si predetermina in anticipo che il valore dell'avviamento dellasocietà va computato in misura pari alla media degli utili conseguiti nell'ultimo triennio, ridotta al 50 (cinquanta) percento. Nel caso in cui la società sia costituita da meno di un triennio, non si computerà alcun valore di avviamento. Lasussistenza del triennio va valutata con riguardo alla data dell'atto costitutivo della società, ed è cioè ininfluente che,nel corso degli ultimi 3 (tre) anni, sia avvenuta una qualsiasi trasformazione della forma societaria. [Occorre verificarese questa previsione è confacente con le caratteristiche particolari della società che si sta costituendo]

TITOLO III - ASSEMBLEA

Art. 9) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne siafatta richiesta, con lettera raccomandata ove siano indicati anche gli argomenti da trattare, dai soci che rappresentinoalmeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

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2. La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante lettera raccomandata anche "a mano" o "in corsoparticolare" spedita ai soci, a cura dell'organo amministrativo, almeno 8 (otto) giorni liberi prima della adunanza,contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Laconvocazione può essere fatta anche mediante posta elettronica o telefax, qualora i destinatari di dette comunicazioniriconoscano di averle effettivamente ricevute.[Per il caso di previsione dell'assemblea anche di seconda convocazione:2-bis. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea di prima convocazione può essere fissato anche il giorno in cui sipuò svolgere l'adunanza di seconda convocazione. L'assemblea di seconda convocazione non può svolgersi nellostesso giorno in cui è fissata la riunione di prima convocazione. ]

3. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è regolarmente costituita quando vi intervengano tutti gliamministratori e i componenti del collegio sindacale, se nominato, e sia rappresentato l'intero capitale sociale.4. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia, negli Stati membridell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America.5. Quando particolari e motivate esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata dall'organoamministrativo entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10) - INTERVENTO IN ASSEMBLEA - 1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nellibro soci.2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati(il collegamento solo in via audio è consentito solo quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), acondizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In talcaso, è necessario che:a)sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertareinequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare eproclamare i risultati della votazione;b)sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto diverbalizzazione;c)sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugliargomenti all'ordine del giorno;d)vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenutipotranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggettoverbalizzante.

Art. 11) - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA - 1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio diamministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore; o comunque da altra personadesignata dai soci intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice delcapitale presente.

Art. 12) - QUORUM - 1. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino lamaggioranza del capitale sociale.2. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitalesociale.

[Per il caso di previsione dell'assemblea anche di seconda convocazione:Art. 12bis) - QUORUM - 1. L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci cherappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.2. L'assemblea ordinaria delibera in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o perdelega, rappresentino la maggioranza del capitale sociale.3. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80(ottanta) per cento del capitale sociale.4. L'assemblea straordinaria delibera in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i2/3 (due terzi) del capitale sociale.]

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALEE COLLEGIO SINDACALE

Art. 13) - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' - 1. L'amministrazione della società è affidata, a sceltadell'assemblea, al consiglio di amministrazione, composto da un massimo di 9 (nove) membri, ovveroall'amministratore unico.

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2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per il periodo fissato dall'assemblea all'attodella nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca da parte dell'assemblea o adimissioni.3. La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa sia in caso di nomina dell'organo amministrativoa tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratorerevocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca.4. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio decade e deve essereconvocata l'assemblea per la sua integrale sostituzione.5. Gli amministratori sono rieleggibili.6. Il consiglio di amministrazione, elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti,se questi non è nominato dall'assemblea.7. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.8. L'assemblea per ogni esercizio può altresì assegnare un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltreessere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e purecon sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazioneagli utili.

Art. 14) - ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 1. Il consigliod'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'UnioneEuropea e negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fattarichiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza aciascun amministratore, nonchè ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax oposta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima. In caso di convocazione mediante posta elettronica o telefaxoccorre che i destinatari di dette comunicazioni riconoscano di averle effettivamente ricevute.3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenzadelle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale,se nominato.4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e iprincipi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:a)sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare losvolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;b)sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;c)sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugliargomenti all'ordine del giorno;d)vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenutipotranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggettoverbalizzante.5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è sottoscritto dal presidente e dalsegretario.

Art. 15) - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - 1. Il consiglio di amministrazione è investito, senzalimitazione alcuna, di ogni potere per l'amministrazione della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenutinecessari od opportuni per l'esecuzione dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 16) - AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO - 1. Il consiglio di amministrazione puònominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzionie la retribuzione.2. Il consiglio di amministrazione può pure nominare direttori e procuratori speciali.

Art. 17) - RAPPRESENTANZA SOCIALE - 1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, confacoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovrannazionale o internazionale e pure per giudizi direvocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano al presidente del consigliodi amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

[Opzionale:2. Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione e comunque per tutti quelli (anche se artificiosamente frazionati mache complessivamente siano) di valore superiore a lire ..... occorre la firma congiunta del presidente del consiglio diamministrazione e di un altro membro del consiglio di amministrazione oppure, in caso di assenza o impedimento del

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presidente, di due membri del consiglio di amministrazione, unicamente ai quali, sotto propria responsabilità neiconfronti della società ma senza che nulla in merito sia opponibile ai terzi, spetterà anche di dichiarare ai terzi stessila sussistenza del loro potere di rappresentanza a causa dell'assenza o dell'impedimento del presidente del consigliodi amministrazione.]

Art. 18) - AMMINISTRATORE UNICO - 1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico,questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Art. 19) - COLLEGIO SINDACALE - 1. Quando obbligatorio per legge o ritenuto necessario, l'assemblea nomina ilcollegio sindacale, composto di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, designandone il presidente.2. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni liberi primadell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con telegramma, telex o telecopia da spedirsi almeno 3 (tre)giorni prima. Per il computo di tale periodo si richiama quanto sopra disposto in tema di convocazione dell'assemblea.3. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddetteformalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI

Art. 20) - ESERCIZI SOCIALI E UTILI - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazionedell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 21) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - 1. Qualunque controversia sorgesse fra i soci o fra i soci e la società,l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo fra alcuni di tali soggetti odorgani, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente contratto e che possa formareoggetto di compromesso, sarà deferita al giudizio di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, che giudicherannoinappellabilmente seguendo i principi della equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.2. Qualora siano due le parti contendenti, gli arbitri sono nominati uno da ciascun contendente, suoi eredi od aventicausa, mentre il terzo, che funge da presidente, è nominato dai due arbitri di parte; in caso di disaccordo suquest'ultima designazione, il presidente del collegio arbitrale verrà nominato dal Presidente del Tribunale nella cuigiurisdizione ha sede legale la società su ricorso anche di una sola parte contendente o di uno degli arbitri nominati.3. Nell'ipotesi che una delle parti contendenti non provveda alla designazione del proprio arbitro entro 30 (trenta) giornidalla data di ricevimento della lettera raccomandata con cui viene comunicata la nomina del proprio arbitro da parte delsoggetto contendente più diligente, impedendo così la formazione del collegio arbitrale, alla nomina di tale arbitro, suricorso della parte più diligente, sarà provveduto dal Presidente del Tribunale suddetto il quale provvederà pure allanomina dell'intero collegio arbitrale, anche su istanza di una sola parte contendente, qualora le parti contendentifossero più di due o si rendesse comunque impossibile la nomina degli arbitri con la procedura suindicata quando icontendenti sono solamente due.4. Al presidente del collegio arbitrale spetta di convocarne le riunioni e dirigerne i lavori, a suo insindacabile giudizio.La decisione del collegio arbitrale non può essere procrastinata oltre il termine di 30 (trenta) giorni da quello della suacompleta formazione.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 21) LEGGE APPLICABILE - 1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

Art. 22) COMUNICAZIONI - 1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove nondiversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno fatte all'indirizzo di posta elettronica o alnumero telefonico risultanti dai libri sociali o ufficialmente depositati presso la sede della società.

Art. 23) COMPUTO DEI TERMINI - 1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento alconcetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto,né il giorno iniziale né quello finale.

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CLAUSOLE INTEGRATIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI UNA SRLCON QUALIFICA ARTIGIANA

Nota

Rispetto allo statuto-tipo si propongono alcune clausole integrative eventuali subordinate alla volontà espressa daisoci direttamente in sede di atto costitutivo della SRL ovvero a seguito di apposita delibera dell'assemblea, suscettibilidi applicazione nei soli casi in cui la società consegua il riconoscimento della qualifica artigiana ed ottenga l'iscrizioneall'Albo delle imprese artigiane ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

In particolare la dizione di legge: "soci che svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processoproduttivo" viene ripresa nelle clausole statutarie integrative, per esigenze di uniformità e brevità, con la seguenteespressione: "soci artigiani".

Direttamente in sede di atto costitutivo:

"I soci conferiscono mandato al Sig.............., affinché curi gli adempimenti necessari per la presentazione delladomanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 13 della legge 5 marzo2001, n. 57."

In sede di statuto

a) con riferimento alla denominazione (art. 1):

"Nell'evenienza in cui la società abbia ottenuto l'iscrizione della società all'Albo delle imprese artigiane ai sensi e pergli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta alla predetta denominazione vieneaggiunta l'indicazione di 'società artigiana iscritta al n. …….. dell'Albo delle imprese artigiane della provincia di………'."

b) con riferimento al capitale sociale ed al suo aumento (art. 5):

"Nell'evenienza in cui la società abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ogni aumento di capitaledeve preservare la maggioranza del capitale in capo ai soci artigiani, ovvero al socio artigiano nel caso di due soci, apena di decadenza dall'iscrizione al citato Albo".

c) con riferimento al trasferimento di quote ed al diritto di prelazione (art. 7):

"Nell'evenienza in cui la società abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ogni cessione di quote edil correlativo eventuale esercizio del diritto di prelazione deve preservare la maggioranza del capitale in capo ai sociartigiani, ovvero al socio artigiano nel caso di due soci, a pena di decadenza dall'iscrizione al citato Albo. Pertanto, nelcaso di concorso tra più richiedenti, quello o quelli che svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nelprocesso produttivo può/possono, in deroga al comma 4 del presente articolo, effettuare l'acquisto per un valoreeccedente quello proporzionale alla quota di propria titolarità, nella misura sufficiente a consentire il mantenimentodella maggioranza del capitale in capo ai soci artigiani, ovvero al socio artigiano nel caso di due soci ".

d) con riferimento alla clausola di consolidazione nel caso di morte di un socio (art. 8):

"Nell'evenienza in cui la società abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, ogni accrescimento dellequote dei soci superstiti si deve verificare in modo da preservare la maggioranza del capitale in capo ai soci artigiani,ovvero al socio artigiano nel caso di due soci, a pena di decadenza dall'iscrizione al citato Albo. Pertanto, nel caso diconcorso all'accrescimento di cui sopra tra più soci superstiti, quello o quelli che svolgano in prevalenza lavoropersonale, anche manuale, nel processo produttivo accrescono, in deroga al comma 1 del presente articolo, la/e loroquota/e per un valore eccedente quello proporzionale alla quota di propria titolarità, nella misura sufficiente aconsentire il mantenimento della maggioranza del capitale in capo ai soci artigiani, ovvero al socio artigiano nel casodi due soci ".

e) con riferimento al quorum delle delibere di assemblea (art. 12)

"L'assemblea ordinaria può deliberare di procedere agli adempimenti necessari per la presentazione della domanda diiscrizione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 5 marzo 2001, n.

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57. A tal fine la delibera deve essere adottata col voto favorevole unanime dei soci in possesso dei requisiti necessariper la qualifica di socio artigiano."

f) con riferimento al requisito della detenzione della maggioranza nell'assemblea da parte dei soci artigiani:

art. 12 ter) - - Quorum costitutivo nella società con qualifica artigiana

"Nell'evenienza in cui la società abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, l'assemblea ordinaria estraordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deve essere costituita con la presenza di tanti soci artigianiche rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale".

g) con riferimento al titolo IV, sull'organo amministrativo

art. 18 bis) - Amministrazione della società con qualifica artigiana

"A seguito del riconoscimento della qualifica artigiana e della conseguente iscrizione nell'Albo provinciale delleimprese artigiane, in deroga ai precedenti articoli devono essere osservate le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione può essere affidata anche a soci diversi dai soci artigiani, ovvero a non soci, fermo restando ilrequisito della detenzione della maggioranza da parte dei soci artigiani nel consiglio di amministrazione;

b) l'amministrazione può essere affidata ad un amministratore unico a condizione che lo stesso sia designatoall'unanimità da parte dei soci artigiani e che sia scelto nel novero dei medesimi soci artigiani;

c) il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni suoimembri che siano in maggioranza soci artigiani, ovvero ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti delladelega, sempre che questi siano soci artigiani; in tal caso la delibera del consiglio deve essere adottata con il votofavorevole unanime dei soci artigiani."

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Legge-quadro per l'artigianato

Legge 8 agosto 1985, n. 443, modificata ed integrata con Legge 20 maggio 1997, n. 133, e con il Collegato allaFinanziaria 2000, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" (art. 13), approvato dalParlamento in data 27 febbraio 2001 (legge 5 marzo 2001, n. 57).

Art. 1. Potestà delle regioni.

In conformità all'articolo 117 primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia diartigianato nell'ambito dei princìpi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni astatuto speciale e delle province autonome. Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale,spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed allavalorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, conparticolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, allaformazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alleagevolazioni per l'esportazione.Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

Art. 2. Imprenditore artigiano.

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresaartigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestionee svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio dellasua professione.Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione edimplicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Art. 3. Definizione di impresa artigiana.

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge,abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazionidi servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nellacircolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo ilcaso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedentecomma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed inaccomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga inprevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzionepreminente sul capitale.È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primocomma:a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unicosia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitatao socio di una società in accomandita semplice;b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socioaccomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società aresponsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene laqualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzocomma.L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o inappositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso,l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 4. Limiti dimensionali.

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente direttopersonalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

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a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero nonsuperiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntivesiano apprendisti;b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essereelevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali edell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive sianoapprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuaticon decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero nonsuperiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntivesiano apprendisti.Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che nonsuperino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bisdel codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambitodell'impresa artigiana;4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Art. 5. Albo delle imprese artigiane.

È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi irequisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguentidel regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. (vedi Nota 1)La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagliobblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delleditte entro quindici giorni dalla presentazione. (vedi Nota 1)L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limitidimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda allacommissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguenteiscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga inprevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitalesociale e degli organi deliberanti della società.In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditoreartigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche inmancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimentodella maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figlimaggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto oinabilitato.L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle impreseartigiane.Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiorea tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primocomma del presente articolo.Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura alcommittente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del serviziocommessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relativeall'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali. (vedi Nota 2)Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimentiall'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e lesocietà consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente lasanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con ilrispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

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Art. 6. Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separatasezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sonoestese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestionedegli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statalifinalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore diconsorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, ancheimprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo,nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigianedetengano la maggioranza negli organi deliberanti.Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per ilcompimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di taliattività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipareimprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presentearticolo.Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hannotitolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7. Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio.

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazionecomunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provincialeprevisto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui aiprecedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma.La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dallapresentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domandastessa.La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzocomma, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delleimprese artigiane.Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblicaamministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cuiagli articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioniprovinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunqueessere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono esseretrasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione ecancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissioneregionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degliorganismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entrosessanta giorni dalla no tifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide incamera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 8. Istruzione artigiana.

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e neilimiti dei princìpi fondamentali che regolano tale materia.Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrerealle funzioni relative all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specificheconvenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle convenzioni regionalialle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla letterac) dell'articolo 4.Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attività diformazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.

Art. 9. Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.In questo ambito si dovranno prevedere:1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento

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dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alladocumentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito allaprogrammazione regionale in materia di artigianato.

Art. 10. Commissioni provinciali per l'artigianato.

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura incarica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigianeoperanti nella provincia da almeno tre anni.Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative deilavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e alfunzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 11. Commissioni regionali per l'artigianato.

La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giuntaregionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.La commissione di cui al precedente comma è composta:a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;b) da tre rappresentanti della regione;c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a strutturanazionale ed operanti nella regione.Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

[Art. 12. Consiglio nazionale dell'artigianato.]Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 13. Disposizioni transitorie e finali.

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati.Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsifino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi deimestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202.Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momentodell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente pressole camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapportifra le regioni e le camere.Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato è prorogato sinoall'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entroun anno dall'entrata in vigore della legge stessa.Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonomeche abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficaciacostitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge.______________Nota 1.I riferimenti al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, devono intendersi sostituiti ad ogni effetto dall'art. 8 della legge 29dicembre 1993, n. 580, recante l'istituzione del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., e dal relativo DPR 7 dicembre1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione, con specifico riferimento all'art. 19.______________Nota 2.Il comma è stato implicitamente sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante la "Riformadella disciplina relativa al settore del commercio", di cui si riporta il testo:

Art. 4 - Definizioni e ambito di applicazione del decreto.2. Il presente decreto non si applica:(omissis)

"f) agli artigiani iscritti all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali diproduzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beniaccessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;"______________

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Presentazione: Luciano Petracchi, Presidente della Confartigianato

Un traguardo di rilevanza storica che tende a sviluppare le potenzialità economiche dell'arti-

gianato ed a proiettarlo in una dimensione europea. Un lungo percorso irto di ostacoli.. Le obiezioni di uno schieramento drastico e strumentale. Un risultato di rilevanza strategica: il rafforzamento finanziario del settore artigiano.. Il "circuito virtuoso" con gli altri settori economici.. Un progresso di civiltà giuridica ed un elemento di equità nella dimensione europea.

Angelo Busani, Notaio in Parma

Le clausole statutarie come strumento per gestire la S.R.L. sulla base delle esigenze dei soci. La norma come progresso giuridico. La S.R.L. artigiana come strumento efficace per gli operatori.. La responsabilità limitata come "simulacro" nei rapporti con il mondo bancario.. La ripartizione delle clausole statutarie.. La denominazione.. L'oggetto sociale.. La durata.. La sede.. Il capitale. Diritto di opzione. Finanziamento dei soci.. La consolidazione in caso di decesso del socio.. L'assemblea totalitaria. Convocazioni. Amministratori.

Pietro Masi, Ordinario di diritto commerciale, Università Tor Vergata, Roma.Società a responsabilità limitata artigiane pluripersonali e riferimenti all'artigianato. Premesse, - Delimitazione del tema. - L'interferenza con altre innovazioni recenti, in tema di controlli e pubblicità delle imprese. - L'interesse alla considerazione anche dei problemi di gestione della crisi dell'impresa, alla luce della giurisprudenza recente e del ddl governativo di delega per la riforma delle procedure concorsuali.. Società artigiana a responsabilità limitata e diritto speciale. - Il fondamento della specialità tra presupposti ed effetti della iscrizione all'albo. - I caratteri richiesti dalla legge per l'iscrizione all'albo e l'eventualità di riferimenti all'artigianato di cui all'art. 5, comma 7, della legge n. 443 del 1985, nell'atto costitutivo o nello statuto della società. - Le competenze in merito ai controlli, tra poteri dell'albo delle imprese artigiane, ... - (segue) .. competenze del registro delle imprese in merito alla iscrizione nella sezione ordinaria ed alla eventuale annotazione nella sezione speciale della società, ... - (segue) .. e ruolo del notaio rogante, tra art. 28 della legge notarile e legge n. 340 del 2000. - La società a responsabilità limitata non iscritta, e quella non ancora iscritta, all'albo delle imprese artigiane.. Considerazioni di sintesi.

Gian Domenico Mosco, Straordinario di diritto commerciale, Università Luiss, Roma.

La nuova S.R.L. "artigiana": prime considerazioni. Introduzione.. le scelte originarie del legislatore con riguardo alle società artigiane.. La duplice frattura operata dalla legge n. 133 del 1997.. La previsione della S.R.L. pluripersonale artigiana da parte della legge n. 57 del 2001 e la confusione sistematica dei requisiti delle società artigiane che ne è scaturita.. Tre questioni suscitate dall'art. 13 della legge n. 57..(segue) Le conseguenze della suddivisione dei requisiti della S.R.L. artigiana tra gli articoli della legge quadro relativi alla definizione di impresa artigiana e all'iscrizione nell'albo..(segue) Lo svolgimento prevalente di lavoro personale da parte dei soci "artigiani" nella S.R.L.: la previsione statutaria di prestazioni accessorie..(segue) Il requisito del possesso da parte dei soci "artigiani" della maggioranza del capitale e degli organi deliberanti.

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. Conclusioni: uno specifico statuto della S.R.L. artigiana?

Giacomo Curatulo, Responsabile del Settore Previdenziale di Confartigianato.

Società a responsabilità limitata con qualifica artigiana: riflessi previdenziali e assicurativi.. Premessa.. Riflessi assicurativi con l'INPS. - Facoltà di iscrizione dei soci lavoratori negli elenchi assicurativi IVS. - Insorgenza dell'obbligo assicurativo dei soci lavoratori. - Tipologie dei soci lavoratori. - Individuazione della base imponibile ai fini previdenziali.. Riflessi assicurativi con l'INAIL.

Riccardo Giovani, Responsabile del Settore Legislazione del Lavoro e Contrattazione di Confartigianato.

Riconoscimento della qualifica artigiana alla S.R.L. con pluralità di soci. Riflessi sul piano

della disciplina contrattuale e lavoristica.. Premessa.. L'individuazione della contrattazione collettiva applicabile. L'efficacia vincolante della contrattazione di diritto comune.. Il diritto della S.R.L. artigiana iscritta all'Albo di adottare il contratto collettivo di lavoro della categoria.. La regolazione del passaggio dal vecchio al nuovo contratto.. La salvaguardia di eventuali diritti quesiti dei lavoratori nel caso di successione di contratti nel tempo.. La contrattazione artigiana: un modello articolato flessibile, innovativo ed attento alle esigenze dei lavoratori.

Stefano Pantalei, Direttore della Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa

dell'INPS

Qualifica artigiana della S.R.L. e classificazione contributiva. Volontarietà, convenienza e con-

trollo.. Premessa.. Sussistenza dei presupposti del diritto all'iscrizione ed esigenze di controllo.. Volontarietà e convenienza dell'inquadramento previdenziale e della classificazione contributiva.. Coordinamento e collaborazione con il sistema delle Commissioni per l'Artigianato. L'esigenza di acquisire certezza interpretativa dalla dottrina.

Sergio Renda, Dirigente dell’Area Lavoratori Autonomi Parasubordinati dell'INPS.

L'impegno dell'INPS ad un contributo di chiarezza interpretativa e di equilibrio nella verifica

delle situazioni concrete.. La facoltatività dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane: una norma non pensata ai fini previdenziali.. Reddito di impresa, partecipazione agli utili e imponibile contributivo.. La compatibilità con la posizione di socio amministratore ai fini contributivi.. Identità di base imponibile previdenziale e fiscale.. La possibilità di individuare redditi da collaborazione coordinata e continuativa.. Incompatibilità dell'inquadramento dei soci nella Gestione Artigiani indipendentemente dalla qualifica artigiana della S.R.L.. I requisiti di qualifica nelle varie tipologie di società artigiane ed i rapporti fra INPS e Commissioni per l'Artigianato.. L'impegno dell'INPS ad un'applicazione positiva e tempestiva della norma.

Ennio di Luca, Direttore della Direzione Centrale Rischi dell'INAIL.

Premi speciali per i soci artigiani e settorializzazione delle tariffe dei premi per i dipendenti. La minore incidenza dei premi speciali per i soci artigiani.. La settorializzazione delle tariffe dei premi.

Tino Vaccari, Responsabile del Settore Credito e Incentivi di Confartigianato.La S.R.L. artigiana: un nuovo strumento per superare il "capitalismo familiare" ed un punto di

partenza per nuove opportunità creditizie e finanziarie.

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. Modificare l'approccio imprenditoriale per superare la sottocapitalizzazione delle società artigiane.. La penalizzazione delle piccole imprese nell'accesso al credito. La sfida imminente del "rating".. L'esigenza di una nuova cultura da parte del sistema bancario.. Strumenti creditizi e nuove opportunità per lo sviluppo finanziario delle S.R.L. artigiane.

Sandro Pettinato, Capo Ufficio Finanza e Credito dell'Unioncamere.

Un progetto per una rete trasparente dei mercati informali dei capitali di rischio delle PMI.. Premessa.. La separazione del capitale rispetto al patrimonio personale.. Il progetto: far incontrare la domanda e l'offerta di capitali.. Diffondere la conoscenza delle opportunità di finanziamento e creare luoghi di incontro fra soggetti privati, investitori e risparmiatori.. L'accesso ad un mercato trasparente dell'offerta del credito.. La S.R.L. artigiana: un soggetto con maggiori possibilità di accedere a forme di finanziamento più "evolute".

Lelio Cacciapaglia, Direttore Tributario del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Econo-

mia e delle Finanze.

La disciplina fiscale della S.R.L.: un regime di tassazione articolato e complesso da calare

gradualmente nella realtà societaria dell'artigianato.. Princìpi uniformi nella determinazione del reddito delle società. - Passaggio alla contabilità ordinaria. - Individuazione del periodo di imposta. - Aliquota di imposta. - Termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. - Determinazione del reddito imponibile e dell'imposta in base al risultato del conto economico.. Trasformazione della società di persone artigiana in S.R.L. artigiana.. La distribuzione degli utili realmente conseguiti.. La tassazione degli utili in capo ai soci.. Il credito di imposta sui dividendi.. La ritenuta a titolo d'imposta sul dividendo percepito: partecipazione qualificata e non qualificata.. L'apertura del "basket" per l'allocazione virtuale delle imposte liquidate in dichiarazione dei redditi.. Adempimenti per la distribuzione degli utili.

Moderatore: Dino Pesole, Giornalista economico de "Il Sole 24 Ore".

Stimolare la capitalizzazione della S.R.L. artigiana e salvaguardarne l'identità

Conclusioni: Giuseppe Del Vecchio, Responsabile dell'Ufficio Legislazione e Rapporti Parlamentari

della Confartigianato.Osservazioni conclusive e valutazioni sugli indirizzi interpretativi utili per l'applicazione della

norma.. Premessa sui lineamenti della precedente legislazione.. Requisiti richiesti dalla norma alla luce dei princìpi previsti dalla Legge-quadro per l'artigianato. - prevalenza del lavoro nel processo produttivo. - Partecipazioni ed incompatibilità/divieto di contitolarità. - Maggioranza negli organi deliberanti. Amministrazione. Responsabilità. - Possesso dei requisiti tecnico-professionali.. La natura facoltativa dell'iscrizione all'Albo.. Il Rapporto fra il socio-artigiano e la S.R.L.. Fattispecie. La predisposizione di uno statuto societario "polifunzionale".. La S.R.L. artigiana come elemento essenziale di una politica economica mirata al rafforzamento finanziario delle società artigiane ed allo sviluppo economico del sistema integrato delle piccole imprese del Paese.. I "valori" della novella legislativa sulla S.R.L. artigiana.

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Allegati

Prospetti:

- i requisiti di qualifica delle società artigiane

- le principali differenze fra le società di persone e le società a responsabilità limitata nella disciplina civilistica

- il trattamento fiscale e contabile; le formalità principali per la costituzione

- le differenze contributive fra artigianato e industria

Le circolari dell'INPS

Statuto-tipo corredato da clausole integrative

Il testo coordinato della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), e successivemodificazioni ed integrazioni.

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1. Notizie utili sull’Euro 2. INDAGINE – Sicurezza sul lavoro in Europa 3. INDAGINE – Sicurezza sul lavoro in Italia 4. CONVEGNO – Artigianato e riforma Bassanini 5. 1998 – Statistiche artigiane 6. SUBFORNITURA – Guida operativa 7. CONVEGNO – La stanza segreta: la violenza sull’infanzia e i minori 8. APPROFONDIMENTI – L’artigianato nell’evoluzione del regionalismo 9. Sportello unico per le attività produttive10. FONDI STRUTTURALI – 2000/200611. Prontuario per il risparmio energetico12. PICCOLA IMPRESA E ARTIGIANATO – Imparare a competere rimanendo se stessi13. Federalismo e impresa diffusa14. La qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici(1)15. PRIVACY – Guida pratica16. GAS – Liberalizzazione del mercato17. SPORTELLO UNICO – Progetto “Punto Impresa”18. Mercato elettrico e piccole imprese19. Attività di installazione e manutenzione di impianti20. Servizi pubblici locali di trasporto persone21. Al centro della crescita Confartigianato22. Mercato pubblico23. Il vincolo finanziario allo sviluppo dell’impresa artigiana24. Autotrasporto e logistica per le piccole e medie aziende25. La cooperazione internazionale delle imprese artigiane26. EDILIZIA – Piano operativo della sicurezza (P.O.S.)27. DATI STATISTICI – La nati-mortalità delle imprese artigiane28. Dossier sul federalismo fiscale29. ENERGIA ELETTRICA - Guida alla lettura dei costi30. La qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici (2)31. La riforma costituzionale32. Logistica ed Autotrasporto33. Artigianato e Sanità: produrre salute di qualità34. Rapporto sui distretti industriali italiani35. CREDITO - Vincoli finanziari36. I vincoli della normativa ambientale37. Euro no problem38. CONSORZI E PMI: inquadramento giuridico39. MEZZOGIORNO - Le opportunità di Agenda 2000 per gli insediamenti produttivi40. La qualità dei prodotti alimentari41. L’evoluzione del settore alimentare italiano42. GAS - Liberalizzazione del mercato: il decreto Letta43. MEZZOGIORNO VITALE - Il protagonismo locale e le politiche pubbliche44. La ‘lezione’ di Giuseppe Toniolo45. Logistica ed autotrasporto46. La fornitura di beni e servizi nelle aziende sanitarie

I QUADERNI DI IMPRESA ARTIGIANA

Quotidiano della ConfartigianatoDirettore Responsabile

Giovanni VitelliDirezione, Redazione e AmministrazioneRoma - Via S. Giovanni in Laterano 152 -Tel. 06/70374411-402 fax 06/70452293E-MAIL [email protected]

EDITART S.r.l.Via S. Giovanni in Laterano 152 - 00184 Roma

Registrazione Tribunale di Roma n.176 del 31/3/87Spedizione Abbonamento Postale 45% art. 2comma 20/b Legge 662/96 filiale di Roma

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