I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500
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Transcript of I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500
SOMMARIO
INTRODUZIONE.................................................................................1
CAPITOLO PRIMO - MERETRIX QUAE DICATUR? .............................14
I. Meretrix: una curiosità linguistica.........................................14
II. Femina di mala condictione..................................................17
III. “... e veramente troppo grave e disdicevole sarebbe voler
dar titolo di meretrice per qualsivoglia fallo...”.........................22
CAPITOLO SECONDO - NULLA MERETRIX, VEL ROFIANUS MORET INFRA NOVOS MUROS LUCANE CIVITATIS.......................................35
I. A difesa delle mura................................................................35
II. Cecco Dini, Re dei Barattieri.................................................47
III. Scortum Publicum in Civitate Lucana..................................52
IV. “Che alla barba di tutti i sogdomiti [...]”.............................59
V. Sul postribolo.......................................................................68
CAPITOLO TERZO - I PROTETTORI DELLE MERETRICI......................70
I. Anno MDXXXIV, indictione VII, die XXIV Aprilis......................70
II. Per parte delli tre Magnifici Signori Antiani..........................77
III. Interrogato disse..................................................................81
IV. Et querelandosi disse..........................................................93
V. Sentenze............................................................................108
CONCLUSIONI...............................................................................111
I. Un problema storiografico...................................................111
II. Il moralismo ottocentesco di Salvatore Bongi....................115
III. Il moralismo negli autori moderni......................................122
IV. Conclusioni........................................................................133
APPENDICE....................................................................................136
BIBLIOGRAFIA...............................................................................146
RINGRAZIAMENTI..........................................................................152
1
INTRODUZIONE
2
Il giorno 24 aprile del 1534 il Gonfaloniere di Giustizia della
città di Lucca, Bernardino Cenami, propone al consiglio degli
anziani una integrale riforma della normativa riguardante l’esercizio
della prostituzione in città. Il discorso del Gonfaloniere mira ad
ottenere l’istituzione di una nuova magistratura cittadina
(superando la competenza in materia dell’Offizio sopra l’Onestà)1,
poi chiamata “Protettori delle Meretrici”, il cui compito avrebbe
dovuto essere quello di difendere le meretrici lucchesi dalle
violenze quotidiane cui erano normalmente soggette; leggiamo
così, in apertura del verbale della seduta, che: ”Deinde fuit per
suprascriptum magnificum Vexillifer iustitie propositum, qualiter
mulieres et meretrices sunt necessarie in qualibet civitate ut
evitentur majora mala, et cum a quoadem tempore citra dicta
meretrices mala tractentur a vicinibus civitatis nostre, nunc illas
verberando, nunc illas derobbando, et multis aliis contumeliis et
1 La competenza dell’Offizio sopra l’Onestà in materia di controllo del
meretricio risale al 1456. Cfr. Archivio di Stato di Lucca (A.S.L.), Consiglio
Generale 17, riformagioni pubbliche, 27 ottobre 1456, fo. 179.
3
injuriis afficiendo...”.2
2 A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, 24 aprile 1534, fo.
245.
4
Risulta particolare, non tanto il contenuto dell’arringa del
gonfaloniere, quanto la scelta retorica posta alla base del ragionare
del Cenami. Se infatti la ratio posta alla base dell’istituzione dei
Protettori delle Meretrici è pienamente ricollegabile al comune
ragionare morale, di derivazione Agostiniana3, del male minore,
vedendo cioè nel meretricio lo strumento principe per combattere
la dilagante sodomia, come ben stigmatizza la provvisione
dell’aprile del 1534: ”ex quo procedit quod vitium sodomiticum in
ea radicatur et nimis incrementum suscipit, ac etiam ex defectu
ipsorum mulierum multe rixe fiunt et scandalo committuntur...” 4,
certo non può sfuggire all’attenzione dello studioso la costruzione
3 Il ragionare di Sant’Agostino, fondato su un profondo senso della pietas
Cristiana, inserisce le meretrici nell’ordine divino delle cose, così come
argomentato nel De Ordine, ii, iv, 12: ”Quid sordius, quid magis dedecoris
et turpitudinis plenius meretricibus, lenonibus, caeterisquae hoc genus
dici potest? Aufer meretrices de rebus humani, turbaveris omnia libidinis:
constitue matronarum loco, labe ac dedecore dehonestaveris”. La
massima agostiniana ebbe notevole influenza anche sul pensiero di un
altro pilastro della dottrina Cristiana: San Tommaso. Nel pensiero
tomistico, l’umana pietà agostiniana trasfonde in un vero e proprio
postulato politico di tolleranza dei “mali minori”, in senso generale ed
astratto. Cfr. Tommaso, Summa Theologica, IIa, IIae, q. 10, art. 2 c. 4 A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, 24 aprile 1534, fo.
245.
5
retorica posta alla base di una simile scelta legislativa da parte del
Consiglio degli Anziani.
Fondamento principe dell’istituire un organo di “tutela” delle
meretrici, troppo spesso vittime di violenze, furti e contumelie è
che stando così le cose, le meretrici, come le altre donne ad esse
equiparabili5, non possono vivere liberamente nella città di Lucca:
”quod causatur in ipsa nostra civitate ipse mulieres in ea stare non
possunt libere, prout decens et conveniens est in civitate libera
prout est nostra”6; fatto di per sé stesso intollerabile in una città,
quale Lucca, in cui la Libertà assurgeva a bene supremo.
5 Per la definizione di meretrice si veda il capitolo I. Si ricordi che, negli
statuti lucchesi, alle meretrici sono assimilate tutte quelle donne la cui
moralità può essere messa in discussione: concubine, amanti, donne di
pubblica e disonesta fama, nonché serve e camerarie.
6 A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, 24 aprile 1534, fo.
245.
6
Se quindi la ragion dichiarata dell’elite dominante ha una
profonda radice morale nella lotta al vizio sodomitico, certo
stupisce il forte richiamo ai valori di Libertà su cui la città di Lucca
ha fondato la propria legittimazione politica durante il secolo XVI.
Si ritrova nella provvisione una razionale inclusione del bene
di una determinata fascia sociale, quella delle meretrici,
ordinariamente spinta ai margini del vivere civile, come parte di un
superiore bene pubblico a cui quindi è necessario dare uno
strumento di tutela giuridica dei “diritti soggettivi”, personali,
patrimoniali e morali optando, di fatto, per una legittimazione
sociale e giuridica delle prostitute residenti in Lucca.
7
Se infatti le meretrici si pongono quale mezzo necessario per
combattere il peccato – dilagante pare – della sodomia, esse
devono essere tutelate e protette da ogni tipo di violenza cui troppo
spesso sono soggette.
8
Pochi giorni dopo il discorso del Cenami, con decreto del 5
maggio 15437, i signori lucchesi daranno vita ad un organo
speciale, detto appunto “Protettori delle Meretrici”, superando la
competenza in materia dell’Offizio sopra l’Onestà.
7 A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, 5 giugno 1534, fo.
256.
9
I protettori delle meretrici non sono infatti il primo organo di
questo tipo in Lucca; già dal XIV secolo infatti risulta competente
per il controllo del meretricio l’Offizio sopra l’Onestà8 organo però la
cui principale competenza sta nella repressione del vizio
sodomitico.
8 La competenza dell’Offizio sopra l’Onestà in materia di controllo del
meretricio risale al 1456. Cfr. A.S.L., Consiglio generale 17, riformagioni
pubbliche, 27 ottobre 1456, fo. 179. A Firenze, l’Ufficio dell’Onestà fu
creato nel 1403, allo scopo di reprimere il vizio sodomitico; solo nel 1436
fu ad esso conferita la competenza in materia di controllo del meretricio.
Cfr. Romano Canosa e Isabella Colonnello, Storia della prostituzione in
Italia dal quattrocento alla fine del settecento, p. 29, Sapere 2000, Roma,
1989.
10
A giudizio del Cenami, tuttavia, l’Offizio non è stato in grado,
negli anni, di dare un’adeguata disciplina al fenomeno della
prostituzione (così almeno noi interpretiamo il significato del suo
discorso) rendendo così necessaria la costituzione di un ulteriore e
diverso organo.
11
Tuttavia dal 1534 la realtà legislativa lucchese, che, se
confrontata con quella fiorentina, risultava già assai tollerante nei
confronti delle donne pubbliche, si differenzia ulteriormente dalle
vicine città italiane. Diversamente dall’Offizio sopra l’Onestà, i
Protettori delle Meretrici infatti hanno non tanto funzioni di controllo
(tra l’altro assai lievi, non esistendo in Lucca, al contrario di Firenze,
l’obbligo di registrazione delle donne pubbliche), quanto e
soprattutto, di tutela in sede giudiziaria.
12
Questo particolare approccio, che ben si inserisce nel
cosiddetto giurisdizionalismo lucchese9, ci porta a pensare, optando
qui per una libera interpretazione del dato storico, che in Lucca il
meretricio venisse in fondo considerato al pari di ogni altro
fenomeno sociale, necessitando quindi di regole certe, ma
sopratutto, di strumenti di tutela speciale, come avveniva rispetto
ad altre realtà economiche, quali quelle delle arti e delle
Maestranze.
In sostanza le valutazioni che muovono il legislatore lucchese
sembrano andare molto al di là di una generica preoccupazione per
il mantenimento dell’ordine pubblico, al contrario di quanto accade
in Firenze10.
9 La felice espressione è usata da Augusto Mancini nella prefazione alla
sua opera: Storia di Lucca, p. I, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca, 1999. Si
veda anche Guido Astuti, La formazione dello stato moderno in Italia, p.
155, Giappichelli Editore, Roma, 1967. 10 Le autorità fiorentine, infatti, non si preoccuparono mai di tutelare i
diritti (e la libertà) delle meretrici residenti in città. Furono bensì assorbite
in una vasta operazione di controllo della prostituzione, soprattutto ai fini
di tutelare l’ordine pubblico e massimizzare il gettito fiscale proveniente
dalla registrazione delle meretrici attive in città. Cfr. John K. Brackett, The
florentine Onestà and the control of prostitution, 1403-1680, Sixteenth
Century Journal, vol. 24, 2, pp. 290-295, 1993. Si veda anche R. Canosa,
op. cit., pp. 93 e ss. Per un’interessante interpretazione dello scopo e
13
Certo, non si può negare che simili considerazioni siano alla
base dell’istituzione dei Protettori delle Meretrici, che anzi, scopo
primo di tale organo è, mediante la liberalizzazione del mercato, di
ostacolare l’operare dei lenoni11; certo è che la strada di tolleranza
scelta dai governanti lucchesi si discosta sensibilmente dall’opzione
fiorentina, basata sul controllo pubblico o, per meglio dire, sulla
prostituzione di stato12.
dell’utilità dell’Offizio sull’Onestà si veda M. A. Savelli: ”si chiama
d’Onestà, perchè in esso devono descriversi tutte quelle Donne che
tengono cattiva vita, affinché per timore d’essere scoperte, e pubblicate
per tali, si astenghino dal peccare, e volendo esser meretrici, per pena
de’ lor fatti siano descritte, e distinte dall’altre donne onorate
d’abitazione e consorzio, e per la pubblica dichiarazione conosciute per
tali restino prive d’onore, e anco con pene pecuniarie della loro
impudicizia...”, Pratica, capi 32 e 33, p. 190.11 Non ci pare azzardato ritenere che alla base delle scelte legislative in
materia, vi sia stata una chiara percezione di un rapporto di causalità tra
la repressione del meretricio ed incremento dello sfruttamento della
stessa ad opera di ruffiani.12 Si ricordi che in Lucca, già dal 1440, alle meretrici fu concesso di
risiedere al di fuori del pubblico postribolo. A.S.L., Consiglio Generale 15,
riformagioni pubbliche, 18 agosto 1440, fo. 490.
14
Tali differenze trovano certo un fondamento nella diversa
legittimazione politica degli organi di potere dei due Stati: là dove
le dinastia medicea procede a grandi passi verso l’edificazione di
una Signoria - sia sul fronte interno, esercitando un massiccio
controllo sulla vita pubblica, che sul fronte estero, mediante una
politica di espansionismo militare e di ricerca di una legittimazione
dinastico-territoriale13 -, la repubblica di Lucca, negli stessi anni, è
alle prese con il consolidamento del potere mercantile in città,
mediante un’intensa opera di pacificazione sociale14.
13 Sulla costituzione, nell’area fiorentina, dello stato assoluto ad opera di
Cosimo I de’ Medici, si veda Furio Diaz, Cosimo I e il consolidarsi dello
stato assoluto, in Potere e società negli stati regionali italiani del ‘500 e
‘600, p. 75 e ss., Il Mulino, Bologna, 1978.
La grande architettura della politica medicea avrà sua piena
realizzazione con la concessione del titolo di granduca da parte di Pio V a
Cosimo de’ Medici, nel 1569. Cfr. Angelantonio Spagnoletti, Le dinastie
italiane nella prima età moderna, pp. 119 e 135, Il Mulino, Bologna, 2003. 14 Sulla costituzione, a Lucca, di un’oligarchia politica fondata su di
un’ampia legittimazione popolare, si veda Marino Berengo, Nobili e
mercanti nella Lucca del Cinquecento, p. 21 e ss., Eianudi, Torino, 1999.
Sulle ragioni del particolarismo lucchese, si veda M. Berengo, Il contado
lucchese agli inizi del XVI secolo, p. 263, in La crisi degli ordinamenti
comunali e le origini dello Stato del Rinascimento, Il Mulino, Bologna,
1979.
15
Ricordiamo brevemente che nel 1534 Lucca è reduce dal
tumulto degli straccioni, episodio che con la sua eclatante
violenza15 pose i dominatori lucchesi di fronte ad un consistente
problema socio-economico che, se in partenza riguardò i tessitori,
vide negli ultimi mesi del 1532 l’attiva partecipazione di buona
parte dei diseredati lucchesi. Si presti attenzione come, proprio
15 La sollevazione degli straccioni (1531-1532) vide contrapporsi,
dapprima, le diverse ragioni dei tessitori a quelle dei mercanti. I secondi,
infatti, nel tentativo di rilanciare la stagnante economia del comparto
serico, optarono per una sostanziale restrizione e riqualificazione dei
prodotti lucchesi, mediante l’adozione di provvedimenti atti a soffocare la
concorrenza (soprattutto a danno dei piccoli produttori) e cercarono di
migliorare la qualità media della produzione. Secondo una stima di
Augusto Mancini, i tessitori costituivano una forza lavoro di circa 3000
unità, lavoranti per lo più a domicilio, una forza economica e politica
notevole, anche se carente di coesione. A fronte di un primo scontro sulle
scelte di politica economica, il dissidio tra tessitori e mercanti, alimentato
dal diffuso disagio economico, arrivò così ad un punto di non ritorno,
coinvolgendo ampie fasce della popolazione lucchese e perdendo la
primigenia ispirazione della sollevazione. Le ragioni di tale episodio sono
da ricercarsi nello scenario macroeconomico della prima metà del XVI
secolo, caratterizzato da un persistente stagnazione dell’economia
lucchese (in larga parte concentrata sulla lavorazione serica), dovuta alla
contrazione delle esportazioni, in conseguenza dell’elevato rischio del
commercio internazionale.
La sollevazione degli straccioni segnò altresì un momento di
violenta crisi politico-istituzionale, da cui uscirà vincitrice la borghesia
mercantile, la quale – a seguito della violenta repressione del moto –
trovò modo di consolidare il proprio potere politico.
16
negli anni immediatamente successivi alla sollevazione, buona
parte degli interventi legislativi dei signori lucchesi sia mirato alla
costruzione di una Pax Lucensis. Risale a questi anni l’istituzione di
un ampio numero di magistrature ed enti religiosi, atti a mitigare le
tensioni interne alla città mediante il riassorbimento degli
emarginati nel tessuto sociale, sul presupposto che la Libertas della
città di Lucca si fondi sulla concordia civium16.
16 Stefano Tabacchi, Lucca e Carlo V, in l’Italia di Carlo V: guerra, religione
e politica nel primo Cinquecento, atti del Convegno internazionale di
studi, Roma, 5-7 aprile 2001, Viella, Roma, 2003.
17
Se quindi l’ampliarsi del marginalismo sociale entro la cerchia
urbana richiede un intervento mirato e di specie, tale da ricomporre
le gravi difficoltà in cui versa buona parte della cittadinanza
lucchese, a maggior ragione simili interventi di riappacificazione
civica sono imposti dai repentini mutamenti internazionali i cui
contraccolpi si fanno sentire con forza nell’area toscana. Il XVI
secolo infatti segna uno spartiacque nella struttura economica
toscana, e mediterranea in genere, conseguentemente allo
spostamento del fulcro commerciale verso l’Atlantico. L’afflusso di
ingenti quantità d’oro ed il conseguente rialzo dei prezzi, fenomeno
che verrà tardivamente percepito dai signori italiani, sono solo
alcune tra le cause di una crescente instabilità politica in Europa17.
Ad accelerare poi il tramonto dell’economia toscana (si ricordi che
Lucca, così come Firenze, aveva una possente struttura
commerciale internazionale) si pongono fenomeni più strettamente
politici.
17 Guido Astuti, La formazione dello stato moderno in Italia, op. cit., p. 102
e ss.
18
Da una parte, l’universalismo imperiale di Carlo V rimette in
discussione gli assetti geopolitici italiani, esacerbando i contrasti
locali e, sopratutto, portandoli da una microconflittualità quasi
ordinaria ad una macroconflittualità che assorbirà profondamente
le energie delle città italiane minacciandone la stessa
sopravvivenza18. D’altra parte, la riforma luterana scuote le
fondamenta stesse degli equilibri religiosi, sociali e politici europei,
incarnando una tensione religiosa da cui non resta aliena neanche
l’Italia (e sopratutto Lucca)19. In questo turbinare di eventi, Lucca
18 Dopo la giornata di Pavia, lo scenario geopolitico italiano mutò
radicalmente. La pesante disfatta subita da Carlo VIII (fatto prigioniero dai
generali imperiali), con l’annientamento di gran parte dell’esercito
francese, riempì i signori italiani di sgomento. Le lucide analisi politiche di
Francesco Guicciardini mettono chiaramente in evidenza la complessità di
tale, repentino, mutamento nello scenario politico italiano. Cfr. Francesco
Guicciardini, Storia d’Italia, vol. III, lib. III, p. 1601, Einaudi, Torino, 1971.
Si veda anche Francesco Ercole, Da Carlo VIII a Carlo V, la crisi della
libertà italiana, p. 321, Vallecchi, Firenze, 1932. Sulla politica italiana di
Carlo V si veda Karl Brandi, Carlo V, p. 238, Einaudi, Torino, 1961.
Sull’universalismo imperiale, ibid, p. 324. e ss.; p. 78 e ss. Un’idea della
debolezza militare degli Stati italiani ci è data dalla cronaca di
Giovangirolamo De’ Rossi, sulle imprese di Giovanni de’ Medici. Cfr.
Giovangirolamo De’ Rossi, Vita di Giovanni de’ Medici detto delle Bande
Nere, Salerno Editrice, Roma, 1996.19 Cfr. A. Mancini, op. cit., pp. 227 e ss.; Marino Berengo, Nobili e mercanti
nella Lucca del cinquecento, p. 263 e ss., Einaudi, Torino, 1999; Massimo
Firpo, Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento, pp. 43 e
19
cerca di trovare un proprio equilibrio, una posizione tale da
garantirne la sicurezza e la sopravvivenza20.
Non stupisce quindi che i legislatori lucchesi cerchino di creare
quel minimo di coesione sociale necessaria per garantire una
compattezza di intenti e di interessi, tale da soffocare sul nascere
ogni elemento di destabilizzazione politica. E se la pacificazione
interna assorbe buona parte delle attenzioni dei legislatori,
parimenti Lucca porta avanti una politica estera improntata al
defilarsi dalla crescente conflittualità internazionale.
ss., Laterza, Roma-Bari, 1993.
20 Lucca deteneva un’importanza strategica notevole nel controllo della
Toscana occidentale e delle vie verso l’Emilia e la valle Padana. Lo stesso
Carlo V non attribuì a Lucca un’importanza marginale; ebbe a dire,
rivolgendosi al marchese del Vasto: “Marchese, questa non mi pare una
picchola villa come mi era stata disegnata, ma egli è tanto forte, che,
quando fusse ben munita di genti e di vettovaglie, da espugnarla,
bisognerebbe molto tempo et forze”. Si veda Giuseppe Civitali in S.
Tabacchi, Op. Cit., p. 413.
20
Si pone quindi quale scelta necessaria trovare nell’imperatore
Carlo V la legittimazione politica (e militare) del proprio status di
città libera. Lucca infatti dalla fine del ‘400 si trova in una posizione
di potenziale debolezza politica e militare tale da metterne a
repentaglio la libertà. Manca infatti una legittimazione giuridico-
territoriale tale da poterla porre al di fuori della crescente
conflittualità nel teatro italiano. La caduta del ducato di Milano
(1500), così come l’ascesa della famiglia de’ Medici al soglio
pontificio, rappresentano per Lucca una chiara minaccia alla propria
Libertas che, pertanto, non può più trovare un serio appoggio nella
tradizionale amicizia con gli Sforza, con Genova o con la città di
Siena. Inoltre, la perdita dei castelli di Motrone e di Pietrasanta a
favore dei fiorentini, a seguito del Lodo di Leone X (1513),
evidenziano la sostanziale debolezza politica Lucchese a fronte
dell’espansione fiorentina nella toscana occidentale. La perdita di
Motrone, in particolar modo, rappresenta una grave menomazione
per l’economia Lucchese, che viene così privata di uno dei suoi
21
maggior snodi commerciali. A seguito del lodo del 1513, si apre per
Lucca una fase di aperta micronflittualità con Firenze con frequenti
scontri armati che, anche se di scarsa rilevanza tattica, avranno
termine solo nel ‘600.
22
Si fa quindi strada nei dominanti lucchesi un senso di disagio a
fronte di un incombente pericolo per la libertà cittadina, mancando
di seri strumenti di tutela sia sul piano politico che militare. Pare
quindi naturale che Lucca rivolga le sue attenzioni alla corona
imperiale da cui, tra l’altro, aveva già ottenuto nel 1369, un
diploma assurto poi a mito fondativo della libertà Lucchese. Pare
naturale, quanto più si tenga conto che Lucca, già dal 1509, aveva
trovato in Massimiliano d’Asburgo21 la conferma dei propri privilegi
di città imperiale. E’ in questo clima che Lucca nel 1521 ottiene
dall’imperatore Carlo V, sotto pagamento di 15.000 scudi, quell’atto
necessario a fortificare la legittimazione politica (e teoricamente
militare) di cui la città aveva bisogno. Con tale diploma infatti le
vengono rinnovati i privilegi giurisdizionali spettanteli, tra l’altro, su
un territorio ben più vasto di quello effettivamente controllato; così
21 Il diploma di Carlo IV (8 aprile, 1369) liberò definitivamente Lucca dal
dominio Pisano, ponendola sotto la protezione imperiale, rappresentata
dal cardinale Guido Guidone in qualità di Vicario. Al vicario imperiale si
deve il riordino dell’ordinamento repubblicano ed il pieno passaggio di
poteri da quest’ultimo al Consiglio degli Anziani (12 marzo 1370).
23
come le viene confermato lo status di città imperiale, tutelata
quindi dalla corona degli Asburgo.
Questa scelta, per altro non del tutto limpida22, è parte di
quella grande costruzione politica che sta a fondamento della
Libertas lucchese, come poc’anzi accennato: fondata quindi da una
parte dalla concordia civium e dall’altra dall’auctoritas imperiale.
E’ quindi in questo contesto storico che dobbiamo inquadrare
l’istituzione dei protettori delle meretrici.
22 Sull’ambiguità dell’adesione lucchese alla causa imperiale si veda
Marino Berengo, Nobili e mercanti nella Lucca del cinquecento, p. 263 e
ss., Einaudi, Torino, 1999.
24
CAPITOLO PRIMO
Meretrix quae dicatur? 23
I. MERETRIX: UNA CURIOSITÀ LINGUISTICA
23 Prospero Farinacci, Succus ex Opera Criminali, quaestio CXXVI, cap. III,
p. 300.
25
La moderna definizione di meretricio individua due
caratteristiche fondamentali che ne delineano la fattispecie
giuridica: la venalità del rapporto, e la professionalità dell’offerta.
Più specificatamente, meretricio si pone quale species del generico
termine prostituzione, inclusiva, quest’ultima, di un ampio spettro
di comportamenti e relazioni umane24.
24 Filippo Bucalo, in Enciclopedia del diritto, vol. XXI, alla voce meretricio,
p.128 Giuffrè, 1976; si veda anche la voce “prostituta” a cura di Italo
Mereu in Enciclopedia del diritto, vol. XXXVII, p. 440, Giuffrè, 1988;
Tommaseo distingue la meretrice dalla prostituta: la prima guadagna col
corpo suo, mereo; la seconda, per guadagno o per libidine, si mette in
mostra: prostat. Si veda in proposito: dizionario dei sinonimi, Milano,
1953.
26
Tuttavia una simile definizione ha senso solo in quanto riferita
ad un preciso momento storico, avendo infatti significato solo se
riferita al contesto giuridico-ideologico in cui si trova ad operare,
essendo tributaria di valori comunemente condivisi ed
universalmente riconosciuti dai soggetti appartenenti
all’ordinamento. La definizione di meretricio dataci
nell’enciclopedia del diritto, infatti, risente profondamente della
frattura, figlia del razionalismo sistematico e laico dei moderni
ordinamenti, tra diritto e morale.
Trattando del meretricio nella prima età moderna, ci troviamo
di fronte ad una realtà giuridica affatto diversa e sensibilmente
permeata dalla morale cristiana. E’ quindi opportuno, prima di
procedere oltre, definire brevemente il contesto ideologico in cui le
norme che verranno prese in esame si trovarono ad operare, forti
della convinzione che ogni norma giuridica abbia senso solo nel
contesto storico in cui fu pensata ed applicata.
27
Punto di partenza della nostra indagine è quindi
l’imprescindibile riferimento linguistico: il termine meretrix contiene
in sé alcune importanti ambiguità linguistiche e morali tali, come
vedremo, da lasciare una traccia ben visibile nell’atteggiamento
che ebbero i legislatori tanto lucchesi, quanto fiorentini, nel
disciplinare il fenomeno. Meretricio ha infatti la sua radice
etimologica nel verbo latino mereo il cui significato primo è quello
“meritare” (a sua volta si confronti il greco meiromai), e per
traslato guadagnare, procurare guadagno, oppure guadagnare
impudicamente25. Tuttavia la complessità semantica del verbo va
ben oltre e contiene in sé non solo un significato descrittivo
dell’azione della meretrix, ovvero colei che guadagna col proprio
corpo, bensì un chiaro giudizio di merito. Tra i significati di mereo
infatti ne troviamo un secondo26, ovvero quello di “meritare” sia in
senso positivo (essere meritevoli o degni) sia, sopratutto, con forte
connotazione negativa. Meritare quindi come rendersi colpevoli,
incorrere nella responsabilità.
25 Badellino Calonghi, Dizionario latino-italiano, Rosenberg & Sellier,
Torino, 1987. Per l’etimo in lingua italiana si confronti Zolli, Dizionario
etimologico della lingua italiana, vol. III, Zanichelli, 1992. Per il latino: Du
Cange, Glossarium, V, alla voce meretricatio, Graz, 1954; Forcellini,
Lexicon totius latintatis, vol. VII, Arnaldo Forni Editore, 1965. Per i
significati di meretrix si veda anche Papias, Vocabulista, p. 202, Bottega
d’Erasmo Editore, 1966; Isidoro di Siviglia, Etymologiarum libri XX.26 Badellino Calonghi, Dizionario latino-italiano, p. 1691.
28
Si noti, a questo punto, come la discussione verta
esclusivamente sull’uso del termine meretrix e non anche sul
sinonimico prostituta27: nel linguaggio giuridico tardo medioevale
lucchese, così come in quello rinascimentale, non si ha traccia
dell’uso del secondo termine. Si hanno, invero, molte altre
“definizioni” e “assimilazioni” semantiche al termine meretrix:
zimarrina28, donna di dizhonesta fama, suo modo viventes, come
pure serva, amasia, cortigiana e cantoniera29, risultano citate nei
testi legislativi, negli statuti e nelle riformagioni lucchesi. I motivi di
una simile scelta linguistica sono probabilmente da ricercarsi nel
diverso etimo, così come nella efficacia descrittiva delle parole in
questione. Meretrix è infatti parola di ampio e sicuro uso, dalla forte
caratterizzazione etica che meglio soddisfa le necessità ideologiche
dei legislatori.
27 Ibid., p. 2229.28 “Purchè legittimamente costi alla corte esser di mala vita, o fama,
zimarrine, & etiam semplici concubine...” Marco Antonio Savelli, Pratica,
26, p. 189, Venezia, 1715. Zimarrina: da zamarra, tipo di sopraveste di
origine spagnola poi, veste logora e povera; zimarrina, come sinonimo di
meretrice, era termine d’uso nell’area fiorentina ed indicava le prostitute
non registrate presso l’Offizio sull’Onestà. Cfr. Giovanni Cipriani, Le
zimarrine e l’Officio dell’Onestà nella Firenze di Cosimo II de’ Medici,
Ricerche Storiche 8, 1978, p. 801.29 Cantoniera, sinonimo di prostituta, ha la sua radice etimologica in
“cantone” inteso come angolo, cantone di strada. Cantoniere erano
quindi le meretrici che adescavano i clienti lungo la via. Cfr. la voce
cantoniera in Vocabolario della lingua italiana, vol I, Istituto della
Enciclopedia italiana, 1986.
29
Pur non avendo un’espressa e precisa nozione di cosa
intendessero i legislatori degli antichi stati italiani per meretrix,
abbiamo però un termine, quanto mai significativo nella sua
potenza descrittiva che ben esemplifica il generale atteggiamento
dei legislatori nei confronti di quelle donne le quali, venalmente o
meno, uscissero dagli argini della morale comunemente accettata,
macchiandosi di una colpa giuridicamente rilevante.
Non interessò né i legislatori lucchesi, né quelli fiorentini,
precisare la fattispecie di meretrix, semplicemente perché ogni
donna che si trovasse al di fuori di detti confini morali (per altro
assai angusti) era per ciò stesso meretrice.
II. FEMINA DI MALA CONDICTIONE
Il linguaggio usato dagli antichi legislatori lucchesi ci presenta
una vasta moltitudine di tipologie femminili oggetto di disciplina:
amasie, cantoniere, pizichaiuole, trichole e serve affollano le pagine
degli statuti così come delle provvisioni e dei decreti della Lucca
tardo medioevale e rinascimentale. A questo variegato mondo di
esistenze muliebri viene, in linea di massima, applicata una
normativa comune, che di fatto le assimila ad un’unica ed
omnicomprensiva categoria giuridica: la donna di mala condicione,
i.e. la meretrice.
30
In questo senso risultano particolarmente chiarificatori il
bando del 1349 e lo statuto suntuario del 136230. Nel primo
provvedimento, in data 27 marzo 134931, si stabilisce il divieto
rivolto ad ogni puttana (categoria comprensiva di rofiane e femine
di mala condictione e vita) di fare ingresso in città. Il secondo
provvedimento, lo statuto suntuario del 22 gennaio 136232, prevede
numerosi divieti riguardanti l’indossare mantelli, oro, argento e
seta, parimenti rivolti ad ogni “... femina di mala condictione, o
vero di mala fama, o di dizonesta vita, ... cameriera o servente o
trichola o pizichaiuola..” .
30 Si è in questa sede tralasciato l’esame della normativa antecedente,
contenuta negli statuti del 1308 e del 1331, in quanto non rilevante ai fini
della definizione della categoria di meretrice.31 Salvatore Bongi, Bandi lucchesi del secolo decimoquarto, tratti dai
registri del R. Archivio di stato in Lucca, p. 205, Bologna, Tipografia del
progresso 1863.32 A.S.L, Offizio sugli ornamenti o sulla prammatica 1, 22 gennaio 1362.
31
Nelle norme prese in esame non rileva la venalità del
rapporto, né tanto meno la sua professionalità, essendo sufficiente
che la donna non potesse essere ricondotta ad una categoria
socialmente e sessualmente definita per essere equiparata alla
donna di mala condictione33. Con il volgere del XVI secolo, a Lucca,
l’assimilazione alle meretrici di tutte quelle donne poste al di fuori
del “normale vivere sociale”, pare definitivamente compiuta.
33Esiste un’ampia letteratura morale rivolta alle donne. Umberto da
Romans, Francesco da Barberino e Gilberto da Tournai sono solo alcuni
dei quali scrivono e predicano per un uditorio femminile. Si noti, per altro,
che le donne a cui sono rivolti questi testi sono tutte ben inserite in un
contesto familiare, dalla più umile serva, alla regina, essendo, cioè
completamente assente la figura della donna lavoratrice al di fuori di un
contesto familiare. Per Umberto da Romans, in particolare queste o sono
meretrici o sono comunque peccatrici. Per Francesco da Barberino queste
donne “libere” sono occasione solo per una breve rassegna dei loro vizi
più ricorrenti: ”Di lor bontade non fa mestier dire:/dimorino buone quelle
che tali sono, /ché di lor gran costumi questo libro/non cura di toccare...” .
Si veda in proposito Carla Casagrande, La donna custodita, p. 88 e ss., in
Storia delle donne II, Laterza, 1990. Un brillante ritratto letterario, di una
donna posta al di fuori delle normali dinamiche familiari, ci è data
nell’opera seicentesca di H. J. Chr. Von Grimmelshausen, Vita
dell’arcitruffatrice e vagabonda Coraggio, Einaudi, Torino, 1988.
32
Paradossalmente, proprio con l’istituzione della magistratura
speciale dei Protettori delle Meretrici, a seguito cioè di un
significativo ampliamento dei diritti delle prostitute, la (categoria
di) meretrice si pone quale referente giuridico per tutte le donne
solamente abitanti in Lucca in qualsivoglia modo, di qualunque
grado o conditione si siano... dummodo che le meretrici, donne di
partito34, cantoniere, o cortigiane o simili35, offrendo loro, suo
malgrado, un’aura di benevola protezione giuridica altrimenti
inaccessibile. In verità il legislatore cinquecentesco con l’istituzione
dei Protettori delle Meretrici coglie l’occasione per disciplinare una
materia assai spinosa e, generalmente, foriera di frequenti disordini
nella cerchia urbana. La struttura linguistica della provvisione
dell’aprile del 1534 risulta, rivelatrice del pensiero sottostante la
nascitura magistratura. Si legge infatti, in apertura del
provvedimento, che le mulieres et meretrices sunt necessarie in
qualibet civitate ut evitentur majora mala36. Risulta evidente che gli
Anziani avessero ben presente la differenza intercorrente tra le
mulieres e le meretrices, ovvero tra le prostitute di mestiere e le
donne non inserite in un nucleo familiare stabile. Tuttavia tale
differenza è, ancora una volta, irrilevante ai fini della disciplina
giuridica.
34 Donna di partito, che tutti possono scegliere, quindi prostituta. In G.
Devoto, Dizionario della lingua italiana, p. 1632, Le Monnier, 1971.35 A.S.L., Consiglio Generale 37, fo. 245 rv.36 Ibid.
33
Le ragioni di una simile e, ai nostri occhi, assurda
assimilazione tipologica sono da ricercarsi nell’impossibilità, agli
occhi dell’uomo rinascimentale, di ricondurre le donne “libere” ad
un modello giuridico esistente quali la figlia, la moglie o la vedova.
Chi fossero queste donne suo modo viventes non è, tuttavia, facile
a stabilirsi, potendo noi solo intuire, sulla base sopratutto di dati
extragiuridici, quali fossero i confini umani e morali di detta
categoria.
A differenza degli statuti suntuari del XIV secolo, non rileva
agli occhi del legislatori lucchesi una generica, quasi metafisica,
disonestà del gentil sesso. Non si parla, nel documento qui in
esame, di femmine di mala condictione, bensì di mulieres suo modo
viventes. Rilevante ai fini di legge sarebbe cioè, la concreta e
individuale condotta di vita della mulier. Rimane, invero, una
generica presunzione di “scostumatezza” in capo a coloro le quali
non siano stabilmente inserite in un contesto
familiare/matrimoniale; ma, tenendo presente la finalità dei
provvedimenti in esame, questa presunzione sembra nascere non
da una metafisica condanna gravante sulle donne, quanto da una
equa valutazione dell’umana natura. Proprio il tenore generale
della provvisione, ci offre un indizio su cosa accomunasse le donne
solamente abitanti in Lucca e le mulieres suo modo viventes alle
meretrici.
34
Finalità principale dei Protettori delle Meretrici era quella di
dar modo alle donne residenti in Lucca, grazie ad una rafforzata
tutela giuridica, di vivere liberamente, dal momento che la loro
presenza era necessaria ut evitentur majora mala, ovvero utile a
debellare “l’abominevole” peccato di sodomia. La virtù quindi che
valse a dette mulieres suo modo viventes una rafforzata tutela
giuridica, ed un’attenzione particolare dalle magistrature cittadine,
fu proprio quella ineffabile libertà sessuale di cui potevano godere.
35
Paradossalmente proprio l’intima sostanza fisica della donna,
quella che tanto fece inorridire medici e prelati37, la sua
prorompente ed incomprensibile natura sessuata, fu considerata
dai legislatori lucchesi degna di una qualche, seppur sommaria,
tutela38. Ai legislatori lucchesi non interessò delimitare la fattispecie
di meretricio, avendo questi scelto una via di sostanziale tolleranza,
se non addirittura di legittimazione. Non si ritenne necessario
quindi arginare i confini dell’immoralità muliebre, non conseguendo
all’esercizio del mestiere alcuna diminuzione della capacità
giuridica. Anzi, la tolleranza dei legislatori cinquecenteschi si spinse
ben oltre, riconoscendo un’utilità sociale a tutte quelle donne la cui
condotta sessuale avrebbe, in altri luoghi, comportato una serie di
37 L’analogia Galenica ebbe in questo senso un’ importanza fondamentale
nel definire le qualità fisiche e morali della donna: umidità, mollezza,
quindi corruttibilità. Si veda in proposito: Claude Thomasset, La natura
della donna, in Storia delle donne, vol. II, p. 56, Laterza 1990. Sulla
peculiare natura e fisiologia della matrice (utero) organo in cui si
riassumeva tutta l’essenza del femminile si vedano i manuali
cinquecenteschi di: Giovanni Marinello, Le medicine partenenti alle
infermità delle donne, e Girolamo Mercurio, La comare o raccoglitrice;
entrambi raccolti in: Medicina per le donne nel cinquecento, Utet, 1992. Si
veda pure Iacobi Silvij, De mensibus mulierum, fo. 4, apud Ioannem
Hulpeau, 1555.38 Sembra quindi che i legislatori lucchesi si siano ispirati
all’insegnamento di Sant’Agostino, il cui atteggiamento nei confronti delle
meretrici, e più generalmente delle donne, brilla per il profondo senso di
umanità e pietà cristiana. Agostino infatti, pur condannando l’amoralità
delle meretrici, assegna loro un preciso (seppur il più vile) posto nel
creato. Si veda in proposito Sant’Agostino, Confessiones, 16.15.25; De
Ordine, II, IV, 12.
36
pesanti restrizioni dei diritti soggettivi e patrimoniali39.
III. “... E VERAMENTE TROPPO GRAVE E DISDICEVOLE SAREBBE
VOLER DAR TITOLO DI MERETRICE PER QUALSIVOGLIA FALLO...”40
39 Si vedano in proposito i numerosi limiti alla libertà di testare e di
incapacità a testimoniare, gravanti sulle meretrici fiorentine in Marco
Antonio Savelli, Pratica, 5, p. 188.40 Marco Antonio Savelli, Pratica, 28, p. 190.
37
Molto diversa si presenta la situazione a Firenze. In una
prima fase, situabile intorno ai secoli XIII-XIV i legislatori fiorentini
tentarono di reprimere ed allontanare il fenomeno del meretricio,
imponendo pesanti restrizioni alle libertà personali delle meretrici.
L’obbligo di indossare sonagli, guanti e cuffie di determinati colori,
il divieto di entrare in città se non in giorni stabiliti, così come
l’obbligo di tenersi lontane dai luoghi sacri e di culto sono solo
alcuni tra i più eclatanti esempi di marginalizzazione della donna di
dizhonesta fama41. Con il XV secolo però assistiamo in Firenze,
come in Lucca, ad una progressiva inversione di rotta. Alla fase di
repressione-marginalizzazione del meretricio fece seguito una
politica di “tolleranza, istituzionalizzazione, quasi di favore nei
confronti della prostituzione”42. In verità, la disciplina fiorentina del
meretricio, se confrontata con l’analoga normativa lucchese, pare
assai poco tollerante, lasciando di fatto immutata la qualificazione
giuridica e morale della meretrice, status comportante incisive
restrizioni delle libertà personali. Quindi se da una parte le autorità
Fiorentine, tra il XIV ed il XV secolo, permettono alle meretrici,
prima locate al di fuori della cerchia urbana, di riprendere possesso
delle strade cittadine, tuttavia non affrancano mai la meretrice dal
proprio status. Paradossalmente anzi, tale status viene formalizzato
41 Ibid., 1 e ss., p. 189.42 Maria Serena Mazzi, Il mondo della prostituzione nella Firenze tardo
medievale, p.127, in Forestieri e straniere nelle città basso-medievali,
Salimbeni, Firenze, 1988.
38
tramite l’istituzione di un registro delle meretrici43 residenti in città,
cui consegue la nascita di una pratica amministrativa cui la
meretrice è sottoposta per poter ottenere la registrazione.
I legislatori fiorentini, diversamente da quelli lucchesi, non
puntarono ad un riassorbimento delle meretrici nel tessuto sociale:
con il conferimento della competenza in materia all’Uffizio sopra
l’Onestà, con l’apertura di postriboli posti sotto il controllo della
pubblica autorità, si fa chiaro come i signori medicei mirassero
invero ad una ferrea disciplina e controllo diretto della
prostituzione. A quelle poche tutele nascenti dall’attenzione delle
pubbliche autorità (legati principalmente all’affrancamento dalla
coercizione dei lenoni e alla sicurezza personale), non segue una
riabilitazione della meretrice, la quale rimane, giuridicamente,
soggetto debole. Manca a Firenze quel balzo legislativo che
costituisce la particolarità esclusiva di Lucca, ovvero
l’equiparazione dei diritti delle meretrici a quelli delle “cittadine
oneste”. La differente struttura normativa comporta per le meretrici
fiorentine un trattamento giuridico sostanzialmente diverso da
quello riservato alle donne di pubblica fama lucchesi.
43 Le meretrici fiorentine, per poter esercitare, dovevano prima registrarsi
nei libri dell’Onestà. Cfr. M.A. Savelli, op. cit., 6 e ss., p. 188; John K.
Brackett, The Florentine Onestà and the control of prostitution, 1403-
1680, Sixteenth Century Journal, vol. 24, 2 (1993), pp. 273-300.
39
Si fa evidente quindi come il problema di una corretta
individuazione dello status di meretrice assuma una certa
importanza agli occhi dei dottori. Ancora una volta ci troviamo a
dover affrontare il problema della definizione della fattispecie. Per
gli statuti Fiorentini infatti le meretrici, pur tutelate nel diritto
fondamentale dell’integrità fisica44, restano soggetti moralmente
esecrabili, indegne della fiducia delle autorità e giuridicamente
incapaci. Ancora nel XVI secolo risultano vigenti i divieti di risiedere
in prossimità di luoghi di culto45, così come sono ancora in vigore
gran parte delle disposizioni suntuarie miranti ad una rapida
riconoscibilità della meretrice dalla donna onesta46. A queste
disposizioni, che incidono assai poco e di poco aggravano il vivere
quotidiano delle meretrici fiorentine, si aggiungono le incapacità
patrimoniali: le meretrici non possono testare liberamente
dovendo, a validità del lascito, devolvere un quarto dei propri
possedimenti al Monastero delle Convertite47; parimenti le Meretrici
morendo ab intestato, o intestabili, l’eredità, e successioni loro in
44 Il diritto fondamentale all’integrità fisica era ovviamente garantito
anche alle meretrici. Parimenti un’ampia fronda di norme fu dedicata ai
reati a sfondo sessuale a danno di meretrici. Cfr. Marco Antonio Savelli,
Pratica, p. 190.45 Legge sopra l’abitatione delle meretrici, 29 luglio 1561; Provvisione 31
ottobre 1454, riportate in Savelli, Pratica, 1, p. 189.46 Alle meretrici fiorentine si faceva obbligo di indossare sonagli, quale
segno distintivo del proprio status, di velar il capo con un velo quadro
d’almeno un braccio di color rosso, verde o giallo a pena di 10 scudi. Si
veda Savelli, Pratica, 17, p. 189.47 Ibid., 4-5, p. 188.
40
tutto, e per tutto s’intendono devolute al Monasterio delle
Convertite. Ulteriori incapacità riguardano la possibilità di
testimoniare: Regula proponitur, quod cum Meretrix sit ipso iure
infamis, ideo a testificando repellitur...Extende non solum in
Criminalibus, secundum communem opinione, sed etiam in
civilibus...” 48. Soggette a tali norme erano tutte le donne a vita
disonesta, ancor maritate e non, descritte all’Uffizio... note di
essere di mala vita fama o zimarrine et etiam semplici concubine, e
così che o in publico o in privato facciano copia di lor medesime,
anco ad una sola persona... 49.
48 Prospero Farinacci, Succus ex opera criminali, p. 106.49 Bando 15 giugno 1696, in M. A. Savelli, op. cit., 26, p. 189.
41
Emerge nuovamente il dato della generica disonestà
muliebre, essendo rilevante per il legislatore fiorentino - come per
quello lucchese - la personale condotta di vita della donna posta al
di fuori dei confini sessualmente definiti del matrimonio. Tuttavia,
non solo le donne di mala fama, di mala condictione (per chiosare il
linguaggio legislativo della città della Pantera) bensì tutte le donne
che facciano copia di lor medesime anco ad una sola persona50
sarebbero soggette alla disciplina giuridica prevista per le
meretrici. Le conseguenze immediate di una zelante applicazione
degli statuti fiorentini avrebbero infatti portato ad una situazione
paradossale, degna di una novella boccaccesca, ben esemplificata
dall’ ironica asserzione di Marco Antonio Savelli: “...veramente
troppo grave e disdicevole sarebbe voler dare titolo di meretrice
per qualsivoglia fallo, o fragilità, nelle quali possono cadere anche
persone qualificate; e purtroppo è vero che altrimenti sarebbero più
le meretrici che le donne onorate e stimate dabbene...”51.
L’affermazione del Savelli offre alcuni importanti spunti di
riflessione: per il dottore fiorentino si pone come necessaria una
distinzione tra i comportamenti giuridicamente rilevanti ai fini
dell’applicazione degli statuti riguardanti le meretrici, mentre si
esclude, data l’assurda ampiezza dei soggetti cui la disciplina
normativa sarebbe teoricamente rivolta, la rilevanza della condotta
privata della donna ai fini della definizione di meretrix.
50 Ibid., 28, p. 190.51 Ibid.
42
Pronto a scusare l’errore umano, a fronte probabilmente di
una conoscenza scevra dei passati preconcetti sulla natura
femminile, pone quale discrimine per l’applicazione dello status di
meretrice la venalità del rapporto, propendendo per l’esclusione
dallo status di quante facciano copia di sé per amore. Scrive infatti
il dottore52: “Io intenderei (meretrici) ... quelle donne che per
guadagno e non per amore facessero servizio di sé anco ad uno
solo...”53.
52 Ibid.53 ibid.
43
Stupisce, nelle parole del Savelli, la lucida ironia con cui
giudica la goffaggine dei legislatori fiorentini e della dottrina
giuridica. È inoltre interessante notare la rilevanza che assume,
nelle pagine del Savelli, la passione amorosa54. All’ Amor, termine
di recente rilevanza giuridica ai tempi della redazione della
Pratica55, viene dato pieno rilievo soltanto a partire dal XVII secolo,
quale causa di diminuzione della pena. La forza di questa passione,
forte tanto da essere equiparata all’ebbrezza e al furore, comporta
una turbativa tale da diminuire sensibilmente la capacità di
intendere e di volere dell’individuo. L’amore stravolge le categorie
umane di comportamento, superando qualsiasi distinzione sociale,
colpendo parimenti la “persona qualificata” come la puella
osculante in via publica, ovvero la prostituta. Si noti che l’Amor
preso in esame dai giuristi seicenteschi è una forza che coinvolge
tutte le facoltà psico-fisiche dell’essere umano, ed è assai più
complesso, (da qui la sua rilevanza giuridica) della semplice
passione (di ascendenza greco-latina) o dell’elegante amor cortese
(con tutte le sue implicazioni cristiane e neo-platoniche)56. L’amore
di cui trattano, seppur brevemente, Savelli e Farinacci è un
concetto, frutto di un’attenta indagine degli umani comportamenti,
54 Sull’amore si veda anche Prospero Farinacci, Succus ex opera criminali,
cas. XIII, p. 210.55 Si veda anche Guido Ruggiero, I confini dell’Eros, crimini e sessualità
nella Venezia del Rinascimento, p. 41 e 55 , Marsilio, Venezia, 1988.56 Per un’interessante analisi del sentimento amoroso nella cultura
occidentale si veda Joseph Campbell, Il potere del mito, p. 227, Tea,
Milano, 2000.
44
scaturito da un clima intellettuale attento alla complessità umana57.
L’amore, per Marco Antonio Savelli, è elemento necessario
per definire i confini della fattispecie in esame, quindi l’area di
applicazione degli statuti cinquecenteschi in materia.
Per Savelli, quindi, rilevano due elementi fondamentali, tali
da riportarci alla moderna definizione di meretricio: la venalità del
rapporto e la professionalità del servizio58. In definitiva,
nell’elaborazione savelliana, meretrice è colei che si concede
professionalmente e per denaro. Vi è un superamento
inequivocabile del pregresso approccio “moralizzante” che si trova
alla base di gran parte degli statuti fiorentini. Paradossalmente,
proprio l’ampia portata del dettato normativo statutario fiorentino
costringe i giuristi a rivedere la categoria di meretrix definendone
precisamente i confini giuridici e ponendo le basi per una moderna
considerazione del fenomeno.
57 Un esempio di poetica “amorosa” ci è dato dalle belle rime della
cortigiana Tullia d’Aragona (1510-1556). Enrico Celani, nella sua edizione
delle rime, offre un interessante panorama sul dibattito attorno all’amore:
”Ed allor si disputa sulla teorica dell’amore che ha forti campioni;
dell’amore libero tra liberi discorre Speron Speroni nel Dialogo dell’amore
ove introduce a parlare la Tullia d’Aragona...”. Cfr. Enrico Celani, Le rime
di Tullia d’Aragona cortigiana del secolo XVI, ed. Enrico Celani,
Commissione per i testi di lingua, Bologna, 1968 [1891].58 Cfr. M. A. Savelli, Summa, lib. III, p. 136, presso Paolo Baglioni,
Venezia,1707.
45
Un diverso approccio caratterizza l’elaborazione teorica di
Prospero Farinacci nell’opera “Succus ex Opera Criminali”.
Farinacci, nella trattazione della CXXXVIa quaestio, capo III59, offre
un esaustivo elenco di comportamenti rilevanti per la definizione
della fattispecie in esame. L’autore individua ben otto diverse
“tipologie” comportamentali giuridicamente rilevanti, alcune chiari
ed inequivocabili indici dell’esercizio del mestiere, altre semplici
prove presuntive. Sono così meretrici quante si propongano
all’altrui lussuria venalmente e pubblicamente. Meretrix è colei che
faccia copia di sé, ovvero si sia concessa a più di due persone60,
escludendo la rilevanza, ai fini della ricostruzione della fattispecie,
delle “normali” relazioni extraconiugali: ”non enim potes dici
meretrix ea, quae unius tantum amore capta, illi fui copiam facit”61.
Integra inoltre gli estremi della fattispecie in esame intrattenersi in
pubblico postribolo così come sostare per strada, offrendosi alla
pubblica libidine integra.
59 Prospero Farinacci, Succus ex opera criminali, cas. CXXXVI, p. 300.
“quando constat mulierem sui copiam pluribus facere: ideoque requiritur
ut se dederit pluribus quam duobus”.60 Ibid.61 il fatto potrebbe presentare però gli estremi del reato di adulterio.
L’adulterio, normalmente punito con semplice pena pecuniaria,
comprende tutte le ipotesi di rapporti extraconiugali secondo definizione
data per rinvio al diritto canonico. Si noti, tra l’altro, che il rapporto tra
uomo coniugato e donna soluta venga solitamente punito come semplice
stupro.
46
A questi primi tre casi, in cui vi è certezza in relazione alla
professione della mulier, si aggiungono cinque ulteriori ipotesi
fondanti una prova presuntiva. Rilevano in questo senso:
l’abbigliamento62, l’incedere a tarda notte da sola, il bussare a
porte o entrare in dimore di mala fama, frequentare i bagni
pubblici in compagnia; come pure l’accogliere, notte tempo, quanti
si presentino all’uscio, specie si pulsantes, et ingredientes sunt
scholares 63.
62 Si noti, tra l’altro, come negli statuti suntuari lucchesi del XVI secolo
fosse concesso alle meretrici di vestirsi come meglio ritenessero
opportuno, derogando quindi ai limiti normalmente previsti per le
cittadine oneste (...ne comprendersi [in tali divieti] le meretrici, alle quali
si lecito vestir et ornarsi come li parrà...). I legislatori lucchesi, dimostrano
una volontà di raziocinio e di alleggerimento normativo come non si trova
in Firenze. Il problema della riconoscibilità della donna disonesta viene
risolto, non mediante la previsione di una fitta rete di obblighi (indossare
guanti, sonagli, scuffie) – tra l’altro facilmente aggirabili –, bensì
permettendo alle meretrici di abbigliarsi come meglio ritenessero
opportuno, risultando per ciò stesso facilmente identificabili.
Paradossalmente, l’abbigliamento delle meretrici lucchesi (probabilmente
all’ultima moda) divenne presto oggetto di emulazione da parte delle
donne oneste. Si veda in proposito A.S.L. Consiglio Generale 471, leggi
decretate, 12 marzo 1572, Fo. 226; S. Bongi, Bandi lucchesi del secolo
decimoquarto, tratti dai registri del R. Archivio di stato in Lucca, p. 186,
Tipografia del progresso, Bologna, 1863. Sull’uso, diffuso tra le donne
senesi, di vestirsi “alla maniera delle meretrici” si veda San Bernardino da
Siena, Prediche volgari sul campo di Siena, XXVII, 34.
47
La settima ipotesi trattata dal Farinacci colpisce per la cruda
e realistica considerazione delle umane disgrazie. In particolar
modo, sostiene l’autore, è presumibile che la madre indigente con
prole faccia, viste le ristrettezze economiche, mercimonio di sé.
Costituisce infine prova presuntiva la fama della mulier, sia che si
tratti di una donna residente in città o proveniente dal contado (in
questo ultimo caso è però ammessa prova contraria).
La struttura teorica in cui il Farinacci inquadra la figura della
meretrix non si discosta sostanzialmente dalla posizione del Savelli:
i due autori condividono il dato fondamentale della venalità, come
elemento qualificante la fattispecie. Entrambi adducono quale
causa di esclusione dello status l’aver agito in preda alla passione
amorosa64.
63 Che gli studenti rappresentino una fonte costante di disordini è cosa
risaputa. Emblematici sono gli episodi, seppur geograficamente lontani,
dei disordini nel convento di San Domenico Maggiore a Napoli (seconda
metà del XVI secolo): “peculati, ladrocinii, ribellioni alla regole e fughe dal
convento, frequentazioni di prostitute e relazioni spesso allietate da
imbarazzante prole, sodomia, atti di violenza, detenzione e uso di armi,
ferimenti, omicidi”. Saverio Ricci, Giordano Bruno nell’Europa del
cinquecento, p. 65, Salerno Editrice, Roma, 2000.64 Prospero Farinacci, Succus ex opera criminali, cas. CXXXVI, p. 300.
48
Assai distante dall’impostazione sopraesposta appare
l’elaborazione di Stefano Graziani. Il giurista seicentesco nelle sue
Disceptationes forenses, al capo CXXXV, definisce meretrix “Illa...
quae passim, et palam omnibus patet, et cujus turpitudo est
publice venalis, sive in lupanari, sive in alio loco, sive cum quaestu,
vel sine quaestu pudori suo non parcescens palam se
prostituat...”65. La venalità del rapporto, in Graziani, assume la
connotazione di un elemento sufficiente, ma non necessario, alla
definizione dello status di meretrice. Il dato rilevante, al contrario, è
la personale condotta sessuale della mulier. Ritroviamo, con altre
parole, in altra epoca, quel riferimento alla disonestà muliebre che
fu alla base di gran parte dei provvedimenti riguardanti le meretrici
nei secoli passati. E’ meretrice quindi colei la quale indugi in
comportamenti moralmente offensivi e che non abbia riguardo per
il proprio pudore. Graziani si limita semplicemente a ricordare
come, nell’opinione dei dottori, non vi sia certezza in relazione al
numero di “amanti” (nel numero di uno o di due) necessari per
integrare gli estremi dello status, non offrendo una propria
soluzione al quesito66.
65 Stefano Graziani, Disceptationes ac decisiones, cap. CXXXV, 8 e 9, p.
387.66 “Ideo non est tuta eorum opinio, qui unum, seu duos ad coitum causa
quaestus admittunt, ut dicatur meretrix...”. Ibid.
49
Oltre nel testo, trattando della legittimazione in giudizio della
meretrice per l’ottenimento del corrispettivo della prestazione,
Graziani67 opera un’interessante distinzione tra quante esercitino
pubblicamente e quante esercitino in privato. Secondo l’opinione
del giurista le prime sarebbero legittimate ad agire in giudizio per
ottenere il corrispettivo della prestazione, mentre alle seconde
detto privilegio sarebbe assolutamente negato. Le ragioni di una
simile distinzione stanno, da un lato, nella difficoltà probatoria
attinente all’ipotetico (tacito) rapporto di locatio corporis, dall’altro,
nell’impossibilità di dimostrare le ragioni ad esso sottostanti. Scrive
Graziani: ”non facile argui poterit haec tacita locatio, sed consensus
per amicitia, et affectionem, quo casu merces non debetur...”68;
questa indicazione, seppur non decisiva, delinea con precisione i
contorni della figura di meretrix nella teoria del giurista,
configurandosi quindi come un rapporto di locatio corporis fondato
su di un vero e proprio rapporto “contrattuale” a contenuto
economico. Si ha così una, pur non assoluta, contraddizione con la
ricostruzione teorica dello status di meretrice come definito al capo
CXXXV. La meretrice che si prostituisca in segreto non può
legittimamente agire in giudizio a tutela del proprio interesse,
eccezion fatta per il caso in cui, pur non essendo pubblica
meretrice, la donna abbia l’accertata usanza fare mercede di sé in
segreto, potendosi in questo caso desumere gli estremi di una
67 Ibid., cap. CCXVIII, 2, pp. 71-73.68 Ibid.
50
locatio tacita dalle circostanze concrete69. La distinzione posta dal
Graziani, pur non tenendo conto di una esatta definizione dello
status di meretrix, pone un’interessante differenziazione tra
meretrici di professione e quante facciano mercede di sé
privatamente. Viene spontaneo in questo caso pensare che questa
seconda categoria, i cui diritti patrimoniali mancano assolutamente
di una tutela, causa la segretezza del proprio agire, possa includere
quante si prostituiscano occasionalmente70. L’interpretazione
offertaci dall’autore sembra prendere le mosse da una scelta di
politica giudiziaria atta a non incoraggiare il meretricio al di fuori
dei canali istituzionali, mediante una contrazione delle tutele
normalmente offerte alle meretrici pubbliche.
69 Ibid.70 Per un quadro d’insieme sulla prostituzione fiorentina nel XIV secolo e,
sopratutto, sulla prostituzione al di fuori del sistema dei postriboli
pubblici, si veda Maria Serena Mazzi, Forestieri e straniere nelle città
basso-medievali, Salimbeni, Firenze, 1988.
51
Iacopo Menochio offre una lettura non molto distante dagli
autori sin qui citati. Rileva tuttavia la differenza argomentativa
stante alla base della ricostruzione da lui offertaci. Così nel
consilium XVIII71, attinente alla legittimazione successoria in capo ai
figli nati da donna di dubbia fama (nel nostro caso una Donna
Lucretia) moglie dell’Illustrissimo D. Carolus, Menochio trova
l’occasione per dare una sua definizione di meretrice: ”Quae illa
proprie est, quae multis sui copiam fecit, et publice se prostituit...
et quae suam turpitudinem venalem habet...”72. Nel caso di specie
l’autore esclude che detta Donna Lucretia possa essere definita una
meretrice, essendosi solamente concessa a Carolus. Per Menochio
rilevano parimenti la venalità del rapporto, mancante nel caso di
specie, così come la concreta condotta sessuale della donna (l’aver
uno o più amanti). Alla semplicità di una simile ricostruzione
l’autore affianca un’interessante excursus giuridico dimostrando
come, per il diritto canonico73, sposare una prostituta (e quindi
riportare entro i confini di una condotta morale onesta e
condivisibile) sia un’opera di carità cristiana: ”...confirmatur
praecedens fundamentum, quia iam constat, meretricem esse
personam vilem, et deploratae conditionis, ut supra dictum fuit.
Sed iure canonico permissum est cuicumque ducere meretricem in
71 Iacobi Menochii, Consilia sive responsa, cons. XVIII, I, 12, fo. 60,
Francoforte, 1594.72 Ibid., cons. XVIII, I, 18, fo. 60.73 Ibid., cons. XVIII, I, 12, fo. 60.
52
uxorem... Imo inter caritatis opera hoc connumeratur...”74
CAPITOLO SECONDO
74 Ibid.
53
NULLA MERETRIX, VEL ROFIANUS MORET INFRA NOVOS
MUROS LUCANE CIVITATIS75
I. A DIFESA DELLE MURA
L’iter normativo che ebbe il suo culmine nell’istituzione della
magistratura dei Protettori delle Meretrici si dipanò lungo un arco di
due secoli. Frequenti furono i ripensamenti delle autorità lucchesi
nell’affrontare il problema del meretricio in città, mancando
evidentemente una chiara ed univoca politica legislativa in materia.
Si formò così un costrutto normativo composito, stratificato,
assolutamente privo di coerenza, ancora valido nel 1534, anno
dell’istituzione dei Protettori delle Meretrici.
75 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 1, 1308, lib. III, cap. CLII; la
disposizione è riportata nello statuto del 1331. Cfr. A.S.L, Statuti del
comune di Lucca 5, 1331, lib. I, cap. LXXXXVII.
54
Il XIV secolo, a Lucca, fu particolarmente fertile in questa
materia, dal momento che gran parte delle norme in proposito
furono emanate in un periodo compreso tra il 1308 ed il 1351: sette
furono i provvedimenti legislativi, sotto forma di decreti o
riformagioni, riguardanti in diverso modo le meretrici, contro i
cinque del secolo XV. Nel percorso normativo si possono
chiaramente distinguere due diverse strategie: la prima ebbe il suo
incipit nello statuto del 1308 e mirò all’esclusione delle meretrici
dalla vita cittadina; la seconda, il cui referente ideale è da noi
rinvenuto nella riformazione del Consiglio Generale del 18 agosto
144076, ebbe come scopo quello di procedere ad una graduale
reintegrazione delle meretrici nel contesto urbano, superando
quindi la precedente impostazione legislativa (la quale rimase pur
tuttavia vigente anche se inefficace).
76 A.S.L., Consiglio Generale 15, riformagioni pubbliche, 18 agosto 1440,
fo. 490.
55
Le prime norme da noi rinvenute sono contenute nello statuto
del 1308, ai capi LV, LVI e CLII del libro terzo77. Il disposto
normativo statutario risulta omogeneo e compatto, ispirato ad una
chiara linea di diffidenza, per non dire di ostilità, delle pubbliche
autorità verso le meretrici. La chiave di volta del corpus normativo
trecentesco è dato dal capo CLII in cui si stabilisce che Nulla
meretrix, vel rofianus moret infra novos muros Lucane Civitatis. I
legislatori lucchesi cercarono in primo luogo di impedire l’accesso
alla città, schierandosi, metaforicamente, a difesa della cinta
muraria, confine ultimo dell’attività di mercimonio carnale. A
rafforzare questa struttura difensiva si aggiunse la definizione di
una zona di ulteriore efficacia del divieto che venne così estesa
all’area coperta da due tiri di dardo al di fuori delle mura nuove.
Posti a difesa della pubblica moralità, forse preoccupati per i
disordini da sempre legati al mondo della prostituzione, i legislatori
lucchesi vollero non solo che le strade cittadine fossero sgombre
dalla scandalosa presenza delle meretrici, ma imposero anche che
queste non potessero in alcun modo appropinquarsi alle porte della
città. Stando il generale disprezzo delle autorità cittadine per simili
soggetti, la cui presenza risultava ipso facto motivo di scandalo, si
impose loro il divieto di dimorare in prossimità di luoghi religiosi o
dimore qualificate78. Furono, a questo scopo, conferiti ampi poteri in
77 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 1, 1308, libr. III, si vedano i capi LV,
LVI e CLII.78 I divieti posti alla libertà delle meretrici di dimorare in determinati
luoghi sorgono probabilmente da due diverse esigenze. In primo luogo
56
materia alle guardie cittadine79, potendo queste procedere
all’immediato arresto e alla sommaria punizione dei colpevoli.
All’indesiderata intrusione di una meretrice o di un ruffiano, le
norme statutarie prevedevano quale sanzione una pena pecuniaria,
l’arresto o la denudazione, e la fustigazione del reo per totam
civitatem qualora questo fosse insolvente80.
L’atmosfera repressiva che permea questo primo capitolo
statutario non è paragonabile a quella che si evince dalla omologa
normativa del secolo sedicesimo; diverso è infatti il substrato
ideologico-politico su cui gli Anziani fondarono la propria
legittimazione, come differente è il clima culturale in cui si trovano
a vivere i legislatori lucchesi del XIV secolo: generalmente poco
generoso nei confronti delle donne ed impregnato da forte rigore
morale, come traspare dalle norme dello statuto del 1308.
possiamo credere che vi siano ragioni di ordine pubblico. Viene spontaneo
pensare che le meretrici residenti in prossimità di un luogo di culto
fossero motivo di scandalo e di turbativa per il personale religioso (ed,
ovviamente, i fedeli) nell’espletamento delle sacre funzioni.
In secondo luogo la meretrice, quale incarnazione stessa dell’umana
fallacia, ovvero strumento stesso del peccato, portava seco un’aura di
blasfemia difficilmente compatibile con il dimorare presso luoghi di culto.
Se a Lucca tali divieti cadono presto nel dimenticatoio, a Firenze
simili limiti alla libertà personale, dopo un’abrogazione parziale e
cronologicamente limitata, riemergono con prepotenza nel XVI secolo. Si
veda in proposito Maria Serena Mazzi, op. cit.79 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 1, 1308, lib. III, cap. CLII. Si veda
anche Consiglio Generale 15, 1440, lib. I, cap. LXXXXVII.80 “Et contrafaciens condemnet in libre vigintiquinque”. A.S.L., Statuti del
comune di Lucca 1, 1308, lib. III, cap. CLII.
57
Il capo LV, de servientis non extrahendis extram domum
dominorum suorum81, pur non trattando esplicitamente di meretrici,
ci offre un interessante termine di paragone, aiutandoci a meglio
penetrare il contesto ideologico che diede vita al complesso
normativo da noi trattato. La norma in questione vietava alle serve
di lasciare la dimora padronale senza il consenso del patronus o
della domina. Le sanzioni previste in caso di trasgressione
variavano da una pena pecuniaria di lire dieci, ad una multa di lire
venticinque, in caso la “fuga” avesse avuto luogo durante le ore
notturne, o avesse quale fine il giacersi con qualcuno. Sarebbe poi
incorsa in pene assai gravi82 la serva che avesse osato accogliere
nella dimora padronale, col favore della notte, il proprio amante.
81 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 1, 1308, lib. 1, cap. LV.82 Ibid.
58
Lo scopo degli antichi legislatori lucchesi fu quello di tutelare i
boni mores civici, di dare un ordine alla caotica vita sessuale delle
femmine “disoneste” (fossero queste meretrici o serve). I
provvedimenti statutari del 1308 rispondono alla volontà dei
cittadini lucchesi di porre in essere un ordine socialmente solido ed
impermeabile alla corruzione della materia carnale. In questo senso
si spiega il capo statutario LVI: qualiter nulla mulier quae fuerit
cameraria possit per se stare nisi virum habeat vel habuisset. De
poena danda camerariae portantis bursam de seta et aliis83.
83 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 1, 1308, lib.1, cap. LVI.
59
La norma si compone di due distinti disposti normativi, diversi
per contenuto ed efficacia. Nella prima parte si faceva divieto alle
serve di risiedere da sole in Lucca; la sanzione prevista per i
trasgressori consisteva in una pena pecuniaria per la serva e per
quanti la alloggiassero o le concedessero locali in locazione. Il
provvedimento aveva lo scopo di creare un referente maschile al
luogo fisico occupato dalla serva, ovvero un referente e giuridico e
morale. I signori lucchesi non tollerarono quindi che una donna di
dubbia moralità che, seppure per mestiere, si esponesse alla
compagnia di uomini, potesse vivere al di fuori di una relazione di
coppia84 , costringendo di fatto le serve che non avessero un
compagno stabile a risiedere nella dimora padronale.
84 Nel capo statutario si fa uso del termine generico vir, il quale, come
sappiamo, può tanto indicare un uomo, quanto un marito. Siamo propensi
a ritenere, vista la condizione servile delle donne a cui la norma è rivolta,
che in questo caso il termine sia da intendersi col suo primo significato di
uomo, quale possibile convivente, più che ne senso specifico di marito.
60
La seconda parte del provvedimento, dal contenuto tipico
delle norme suntuarie, prevedeva il divieto fatto alle serve di
portare borse di seta, di indossare ornamenti d’argento o d’oro, e di
calzare pianelle85, pena il sequestro dei beni in questione e
un’ammenda86. La norma tuttavia prevedeva una deroga per
quante fossero licitis concubinis dominorum suorum, quibus
serviunt in domo, et sunt eorum camerarie87,88, ovvero per quante
fossero serve o concubine residenti nella dimora padronale. Rileva
qui nuovamente la riferibilità della serva ad un soggetto legittimato
e socialmente individuato quale il padrone o la padrona, tale da
giustificare una deroga parziale della norma. Dato saliente e
distintivo fu, ovviamente, la collocazione fisica nella dimora del
padrone e la promiscuità sessuale della cameraria, graziata dalle
autorità in quanto stabilmente legata ad un soggetto
85 La pianella era un tipo di calzatura, aperta sul tallone, molto in voga tra
le donne del tempo.86 Per essere precisi, la norma statutaria permetteva ad ogni cittadino di
strappar di dosso alle suddette donne, le vesti e gli ornamenti colpiti da
divieto. La pena pecuniaria prevista per quante trasgredissero la norma
statutaria era di 10 lire.87 Ibid.88 Interessante in questo senso è l’interpretazione del termine cameraria
data da Salvatore Bongi. Secondo l’erudito lucchese cameraria sarebbe
sinonimo di meretrice domestica. Cfr. S. Bongi, Bandi lucchesi del secolo
decimoquarto, tratti dai registri del R. Archivio di stato in Lucca, p. 205,
Tipografia del progresso, Bologna, 1863. L’affermazione del Bongi poggia
sul diverso trattamento giuridico previsto per le camerarie, in qualità di
concubine, rispetto a quello previsto per le serve generiche.
61
immediatamente identificabile89. Si creò così una distinzione tra
quante fossero stabilmente a servizio in una famiglia e tutte quelle
donne viventi al di fuori di tale contesto.
Sempre seguendo la preoccupazione per i boni mores civici, il
legislatore inserì nello statuto del 1308, col capitolo CL90, libro III,
un’ulteriore norma di notevole interesse: de non tenendo amasiam
in domo. Ai sensi di questo capitolo era fatto divieto ai cittadini
maschi coniugati di ospitare stabilmente un’amante ovvero di
abbandonare il domicilio coniugale per seguire la propria amasia91.
89 Il concubinato era una relazione stabile priva delle forme matrimoniali.
Da sempre avversata dalla Chiesa (Qui non habet uxorem, et pro uxore
concubinam habet, a communione non repellatur. Decr. Grat. C. 4. dist.
34.; si veda anche ibid., C. 5 e 6), fu tollerata dalle autorità civili per tutto
il medioevo e la prima età moderna. Subì un vertiginoso declino a seguito
della costituzione di Leone X:”Concubinarii, sive laici, sive clerici fuerint,
canonum poenis mulctentur, neque superiorum tolerantia seu parva
consuetudo – a multitudine peccantium, aliave quaelibet excusatio eis
aliquo modo suffragetur, sed juxta juris censuram severe puniatur”, del 5
maggio 1515, 36. Si veda anche Sant’Agostino, De bono coniugali:
“Desiderium prolis iustum non facit concubinatum”, 14, 16. Sul
concubinato a Lucca si veda A. Pertile, op. cit., III, p. 371.90 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 1, 1308, lib. III, cap. CL.91 La pena prevista era di 10 lire per l’uomo e di 40 per la donna.
All’amasia veniva comminata una pena corporale: la fustigazione per
totam civitatem.
62
Lo statuto tradisce in più punti una profonda tensione morale
di cui gli Anziani, come vedremo, furono interpreti attenti. Il ruolo
della donna e, soprattutto, il timore causato dai pregiudizi gravanti
sulle qualità morali femminili, si tradussero in un robusto sistema
normativo il cui scopo fu quello di arginare le naturali intemperanze
delle donne “libere”. Meretrici, serve, amanti e concubine
rappresentarono per gli onesti cittadini lucchesi un elemento di
profonda inquietudine, tanto da giustificare un sistema normativo
decisamente restrittivo delle libertà individuali. Tale era
l’importanza attribuita dalle norme statutarie alla rispettabilità dei
cittadini, soprattutto di quelli che tra di essi svolgevano una
pubblica funzione, da giustificare addirittura un capo statutario
pensato al solo fine di difendere l’onorabilità dei pubblici ufficiali.
Nel libro III, capo III, dello statuto del 133192 si faceva infatti divieto
agli ufficiali di custodia e ai cittadini altrimenti detentori di
pubbliche cariche, di intrattenersi con donne di mala fama,
meretrici o serve, nei pressi di San Michele. Siamo qui di fronte ad
una norma assolutamente atipica, dal momento che ai soggetti
sopraelencati non era vietato di frequentare meretrici o serve, ma
si imponeva loro solamente di non farlo pubblicamente, lontano dal
rispettabile cuore della vita cittadina: San Michele in Foro.
92 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 5, 1331, lib. III, cap. III.
63
Come si può notare, l’azione dei legislatori lucchesi si dipanò
lungo più piani nel tentativo ultimo di regolare i comportamenti
sessuali socialmente rilevanti dei cittadini. Così nello statuto del
1331, a fronte di una norma che riporta fedelmente il capo LV dello
statuto del 1308, troviamo una singolare aggiunta normativa. Al
capo LXXXXVIII, libro I93, là ove si ripetono pedissequamente i
divieti contro meretrici e lenoni, fu prescritto che nessun cittadino
maggiore di 14 anni potesse vagare nudo per la città. Tale
disposizione statutaria, inserita nel contesto normativo della
disciplina del meretricio, sembra esser stata rivolta esclusivamente
a coloro i quali si trovassero a mostrarsi in pubblico senza vesti, i.e.
le meretrici, le quali, da sempre, fanno delle proprie beltà richiamo
per i clienti.
Tuttavia, a fronte dei divieti sin qui esaminati, il legislatore
ebbe modo di prevedere alcune, seppur lievi, tutele a favore delle
meretrici. In questo senso si veda il capo VII, libro I, dello statuto
del 1331: De pena capientis aliquam mulierem non nuptam94. La
norma prevedeva una pena pecuniaria per il ratto muliebre, sia che
esso fosse ai danni di donna onesta che di donna disonesta.
Tuttavia, la sanzione variava sensibilmente oscillando da un
massimo di cinquecento lire nel primo caso, fino ad un minimo di
venti lire nel secondo caso.
93 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 5, 1331, lib. I, cap. LXXXXVIII.94 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 5, 1331, lib. I, cap. VII.
64
L’anno 1342 segnò una cesura netta con la disciplina
anteriore. Si diede infatti inizio ad un riassetto normativo radicale,
segno evidente di un mutato atteggiamento delle autorità lucchesi
nei confronti delle meretrici. Ai divieti sopraesposti, all’esilio
imposto fuori mura, alla rimozione fisica del problema della
prostituzione, si sostituì un nuovo corso legislativo, caratterizzato
da uno spiccato pragmatismo e da una rinnovata interpretazione
del fenomeno in esame. Gli Anziani lucchesi, spinti forse
dall’evidente inadeguatezza della normativa statutaria, o forse
obbedendo al pragmatismo tipico delle società mercantili,
decretarono il giorno 21 ottobre del 134295 che le meretrici “se
reducant et habitent in burgis civitatis eiusdem versus foveam
Tacthi ”. La Fovea era una località posta a ridosso della cinta
muraria, in diretto contatto con il fosso e in prossimità del
monastero di San Micheletto. Si trattava di una zona adibita
probabilmente ad un prevalente uso agricolo, così come si può
desumere dai numerosi contratti d’affitto per lotti di terreno situati
in tale zona, custoditi nell’archivio di stato di Lucca96. Lo scopo
dichiarato degli Anziani lucchesi fu quindi quello di concentrare
l’attività delle meretrici in un unico luogo ubi cum minori
personarum circumstantium incommodo esse potest97, tale cioè da
95 A.S.L., Anziani avanti la libertà 18, 21 ottobre 1342, fo. 42.96 Numerosi sono i contratti di locazione di lotti ad uso agricolo stipulati
tra cittadini lucchesi e il monastero di San Micheletto, i cui possedimenti
in zona, dovevano essere di una certa ampiezza.97 Ibid.
65
non arrecare troppo disturbo ai residenti.
La preoccupazione principale degli Anziani lucchesi fu quella
di trasferire l’attività delle prostitute in un luogo deputato al
mercimonio carnale, facilmente controllabile, ovvero posto
strategicamente in prossimità della cinta muraria, per liberare gli
onesti cittadini dal condividere il proprio spazio esistenziale con le
donne disoneste. Ancora forte era la condanna morale gravante
sulle meretrici, la cui condotta immorale e scostumata arrecava
danno alla città (ne fedetur civitas nequitia mulierum98) ed era
causa prima delle intemperanze della gioventù lucchese (propter
quod iuvenes deviantur99). Al rigido rifiuto di riconoscere la
consistenza economica ed umana del meretricio del primo
decennio del secolo, subentrò tuttavia un atteggiamento più
maturo, attento ai problemi creati dalla consistente presenza delle
meretrici. Questioni di ordine pubblico e di controllo dei fenomeni di
devianza sociale costrinsero il legislatore a confrontarsi con scelte
legislative ben diverse dalle soluzioni anteriori.
Incaricato della operazione, probabilmente complessa, di
ghettizzazione delle meretrici fu Ser Scarlatto, Capitano di
Custodia, cui furono eccezionalmente conferiti ampi poteri esecutivi
tra cui il non semplice compito di assicurare che le prostitute non
abbandonassero fossa del Tacco.
98 Ibid.99 Ibid.
66
Due giorni dopo la seduta del 21 ottobre, il Consiglio deliberò
nuovamente in materia, con il decreto del 24 dello stesso mese100.
Con tale provvedimento gli Anziani sancirono il non luogo a
procedere contro quanti avessero dato in locazione propri immobili
situati in città a meretrici e, in seguito al decreto del giorno 21, non
le avessero sfrattate101. Fu altresì sancita l’immediata chiusura dei
processi in corso con piena assoluzione dell’accusato. Il
provvedimento sembra svelare un’interessante aspetto della realtà
economica lucchese. Viene infatti spontaneo pensare che il numero
dei proprietari immobiliari passibili di processo, o che già si
trovassero in corso di procedura, fosse talmente rilevante da
giustificare questa soluzione. E’ altresì possibile che il numero delle
meretrici residenti in città, ovvero in palese violazione delle norme
statutarie, fosse quanto meno significativo.
100 A.S.L., Anziani avanti la libertà 18, 24 ottobre 1342, fo. 46.101 Si tenga presente, comunque, che alle meretrici era già stato vietato
risiedere in città. I due provvedimenti in esame ripetono solo quanto già
disposto in materia dalle norme statutarie anteriori.
67
Di contenuto assai differente è il decreto del 2 dicembre 1342
con cui gli Anziani decisero della questione loro sottoposta dalle
meretrici Santina e Tose102. La soluzione data alla questione dagli
Anziani risulta in parziale contraddizione con il costrutto normativo
sin qui esaminato, dal momento che a Santina e Tose venne
concesso di risiedere presso San Martino, quindi in città, entro la
cerchia delle mura nuove e nelle immediate vicinanze di un luogo
religioso. Purtroppo il decreto nulla dice sui motivi di diritto di una
simile concessione. Trapelano solo alcuni e sporadici indizi non
sufficienti a ricostruire l’intera trama della vicenda. Santina e Tose
erano già legalmente residenti apud Sanctum Martinum alla data
del decreto, in base ad un precedente ricorso (ad vestros
antecessores recursum habuerunt ). Le due donne avevano infatti
chiesto agli Anziani di poter risiedere apud Sanctum Martinum ut se
redimerent103 da Cecco Dini, Rex Baracteriorum, il quale
quotidianamente le importunava nel vano tentativo di costringerle
a trasferirsi in “Borghicciolo”, probabilmente sotto la sua
protezione104. Secondo quanto riportato nel decreto gli Anziani
102 A.S.L., Anziani avanti la libertà 19, 2 dicembre 1342, fo. 22.103 Ibid.: ”Coram vobis egregis dominis Antianis Lucanis comunis exponitur
pro parte Santine de Florentia infirme, et Tose de Lumbardia,
commorantium aput sanctum Martinum, quod cotidie inquietabantur per
Regem baracteriorum, ut se redimerent ab eo...”.104 Il lenocinio era reato severamente perseguito, tanto a Lucca, quanto a
Firenze. L’unico spazio lasciato dalle autorità cittadine ai lenoni, come si
vedrà nel prossimo paragrafo, fu quello istituzionale di Re dei Barattieri.
Per la legislazione lucchese si veda A.S.L., Statuti 5, 1331, lib.I, cap.
LXXXV.
68
diedero ragione, rispettando la volontà del precedente Consiglio,
alle due meretrici, liberandole quindi dalle prepotenze del suddetto
Dini. Il provvedimento, pur non aiutandoci a comprendere le ragioni
di diritto105 di una simile decisione, ci offre interessanti spunti di
riflessione. A conferma parziale di quanto poc’anzi ipotizzato,
nonostante il provvedimento del 21 ottobre dello stesso anno106,
alcune meretrici erano ancora residenti in città, ma quel che risulta
ai nostri occhi sorprendente, per non dire contraddittorio, è il fatto
che gli Anziani abbiano riconosciuto alle meretrici Santina e Tose il
diritto di risiedere presso San Martino nonostante i contrari disposti
statutari.
105 Non ci è infatti possibile, sulla base delle norme di riferimento,
spiegare per quali ragioni Santina e Tose avessero ottenuto il permesso di
risiedere in città, in prossimità di un luogo di culto. Gli Anziani, nel caso in
esame, derogarono alle norme vigenti in materia. 106 A.S.L., Anziani avanti la libertà, 2 dicembre 1342, fo. 22.
69
II. CECCO DINI, RE DEI BARATTIERI
Il rex baracteriorum è una figura composita e proteiforme:
capo militare del corpo dei guastatori in tempo di guerra, re ludico
e organizzatore di festività in tempo di pace, il rex baracteriorum fu
il medium tra la realtà liminare dei barattieri, dei ribaldi, delle
meretrici e quella del potere costituito delle istituzioni lucchesi107.
107 Ilaria Taddei, Gioco d’azzardo, ribaldi e baratteri nelle città della
Toscana tardo-medievale, p. 335, in Quaderni storici, 92, 1996. Per una
breve descrizione del ruolo dei barattieri quale corpo militare si veda S.
Bongi, Bandi lucchesi del secolo decimoquarto, tratti dai registri del R.
Archivio di stato in Lucca, p. 289, Tipografia del progresso, Bologna,
1863. L’autore fornisce alcuni dati storici essenziali per comprendere
l’utilità tattica dei barattieri, impiegati quali guastatori in territorio
nemico. Nel conflitto pisano-fiorentino del 1364, fu dispiegato, da parte
pisana, un battaglione di più di cento barattieri (anglo-pisani) sotto la
guida di Giovanni Acuto (John Hawkwood). Cfr. Duccio Balestracci, Le
armi, i cavalli, l’oro. Giovanni Acuto e i condottieri nell’Italia del trecento,
p. 101, Laterza, Roma-Bari, 2003.
70
Non è nostra intenzione dilungarci sulle peculiari
caratteristiche di questa picaresca figura posta ai confini delle
istituzioni lucchesi, tuttavia tra i pochi nomi a noi noti di reges
baracteriorum spicca, come accennato sopra, la figura di Cecco
Dini. Fiorentino di nascita, già rex nel 1341, fu sollevato dalla carica
in seguito ad un’accusa di tradimento per poi essere riabilitato da
Dino della Rocca nel 1347108. La peculiarità esclusiva di Cecco Dini
risiede tuttavia nelle singolari vicende che lo videro coinvolto come
parte in causa nella decisione del Consiglio degli Anziani del
dicembre del 1342109 e nel successivo provvedimento del 19
dicembre del 1343110, atto con cui il Podestà di Lucca gli conferì una
competenza ampia ed esclusiva sulla gestione del meretricio. Non
ci è possibile dire se le competenze in materia di gestione e
controllo delle prostitute spettassero tradizionalmente al rex
baracteriorum o derivassero da una qualche norma in materia,
certo è che nelle norme statutarie anteriori (si prenda ad esempio
lo statuto del 1331) non troviamo alcun elemento che possa
confermare una simile ipotesi. Nel 1343 il Podestà decretò che
Cecco Dini assumesse il particolare incarico di “ruffiano di stato”111,
conferendogli a questo scopo ampi poteri coercitivi e di polizia nei
108 S. Bongi, op. cit., p. 291.109 A.S.L, Anziani avanti la libertà 19, 2 dicembre 1342, fo. 22.110 A.S.L., Podestà di Lucca 4778, 19 dicembre 1343, fo. 31.111 Il termine non è ovviamente usato nel testo del provvedimento.
Abbiamo tuttavia pensato che potesse rendere con immediatezza l’idea
del ruolo assunto in concreto dal Dini.
71
confronti delle meretrici. Che il Dini fosse in qualche modo legato
all’attività del mercimonio carnale ci è noto sulla base della curiosa
vicenda di Santina e Tose112, tuttavia non ci è dato sapere se i
poteri ed i diritti vantati dal rex in quel caso avessero un qualche
fondamento istituzionale. Che il rex baracteriorum esercitasse un
controllo sulle meretrici risulta evidente dall’esame del ricorso
sopra esaminato; quale fosse però la fonte di un simile, indefinito,
potere non ci è possibile dirlo. A fugare ogni dubbio comunque
intervenne nuovamente il Podestà, nel 1343, un anno dopo la
petizione di Santina e Tose, formalizzando le competenze spettanti
al rex baracteriorum in materia di gestione del meretricio. Con il
decreto del 19 dicembre 1343 a Cecchi Dini de Florentia, incliti
baracteriorum regis, plenam gerente fiduciam113, furono conferiti
ampi poteri in materia di gestione e controllo del meretricio. In virtù
del suo stretto legame con le istituzioni e del suo buon operato114.
112 Vd. Retro, pp. 44 e ss.113 A.S.L., Podestà di Lucca 4778, 19 dicembre 1343, fo. 31 rv.114 Ibid.: ”de perspicacia, industria, et approbata sollicitudine illustrie et
magnifici Domini Cecchi Dini de Florentia, incliti baracteriorum regis,
plenam gerente fiduciam, et quanto magis et sepius artem artifex
experitur, tanto magis in ea perfectius roboratur”.
72
I motivi di una simile scelta sono espressi chiaramente nel
testo legislativo le cui dichiarazioni di scopo sono evidenti; Cecco
Dini, in qualità di rex, doveva far sì che le meretrici non
rappresentassero una minaccia per l’onestà dei cittadini, usando
dei propri poteri coercitivi ne infaustum et horribile crimen eorum
per loca honesta ipsius civitatis lucane ullatenus dilatetur115. Lo
scopo è chiaro: quello di arginare il mal costume, limitare cioè i
danni dell’infezione morale di cui le meretrici sono veicolo per
eccellenza. Gli strumenti offerti al rex a questo scopo sono molti e
vari; Cecco Dini ebbe a sua disposizione un vasto e quanto meno
variegato arsenale giuridico da utilizzare per domare le bizzarrie
delle meretrici più bisbetiche. Il Podestà stabilì infatti che le
meretrici debeant fideliter obedire... eidem Cecco, a pena di
fustigazione; ad esso avrebbero poi dovuto impendere, que sibi
concessa fuerint per privilegia antedicta. Dal canto suo il rex ebbe il
potere di cohartare le meretrici in quei luoghi prescelti dalla
pubblica autorità per l’esercizio del mestiere (in Fossa del Tacco) e
la spetialem licentiam di portare omnia arma que voluerit, cum uno
socio, per civitatem L., eiusque burgos116.
115 Ibid.116 Ibid.
73
Tuttavia i poteri del rex disvelano tutta la propria grandezza
ed esclusiva portata là dove si decretò che il magistratum curie
Malleficiorum et eorum famulis sibi prestent auxilium consilium et
favorem, totien cotien ab eo [Cecco] fuerint requisiti117. Nel rex si
vennero quindi a sommare una vasta serie di competenze e poteri
quali solo gli organi inseriti nell’apparato di governo cittadino
solitamente hanno, in ultimo riassumibili – al di là dei precisi
compiti di controllo e coercizione – nell’uso istituzionale della forza.
Uso personale, è il caso di dirlo, in testa all’unico arbitro, eretto
quasi a padrone dell’esistenza delle meretrici, tanto da poter, ove
necessario, richiedere l’intervento e della forza pubblica e della
magistratura.
La validità di tali poteri fu comunque limitata al periodo di un
anno: valiutra volentes hinc ad unum annum proximum futurum118.
Cecco Dini, rex baracteriorum, fu quindi scelto quale
interlocutore istituzionale, medium indispensabile, disponibile a
tessere le trame di un nascente rapporto tra i poteri civici e le
meretrici. Alla base dell’atto in esame si può ravvisare il substrato
ideologico tipico della società mercantile di cui Lucca è forse uno
degli esempi più fulgidi e sicuramente uno dei più longevi.
117 Ibid.118 Ibid.
74
Nel rapporto che si viene a costituire tra poteri cittadini, rex e
meretrici non si può fare a meno di scorgere uno spiccato realismo
nell’affrontare le questioni di politica legislativa. I legislatori
lucchesi, preso atto dell’impossibilità di “combattere” il meretricio
con le affilate (ma spesso inefficaci o forse inique) armi del diritto,
trovarono nel rex baracteriorum una figura di raccordo tra la
necessità di tutelare l’ordine e la morale civica e le impellenti,
turbolente, pulsioni della cittadinanza. Il superamento delle ansie
morali che ispirò le primissime norme statutarie era oramai
prossimo. L’evoluzione stessa della mentalità mercantile,
dell’ideologia “protoborghese” infatti, tende naturalmente al
superamento dei vincoli giuridici e morali da cui, nel 1308,
scaturirono le prime norme in materia di meretricio. A fronte cioè
dell’utile collettivo la moralità dei cittadini onesti sembra perdere
d’importanza, fino quasi a scomparire.
La pestilenza del 1348 conclude per noi le vicende di Cecco
Dini, le cui tracce probabilmente si perdono nella moria che colpì
Lucca. Parimenti Santina e Tose non torneranno più a far discutere
gli Anziani con le loro fughe dal Dini. Di questi pochi nomi e vite
null’altro resta che i pochi documenti sopra elencati.
75
Così pure ci è impossibile valutare l’efficacia del
provvedimento del 12 dicembre del 1343, non essendo stato
rinvenuto alcun documento utile per riempire questa profonda
lacuna.
III. SCORTUM PUBLICUM IN CIVITATE LUCANA119
119 A.S.L., Proventi 25, contratti, fo. LXXXVIII. Il provvedimento è riportato
in S. Bongi, op. cit., p. 382. Interessante notare l’uso del termine scortum
publicum, ovvero, pubblica meretrice.
76
La pestilenza del 1348, metafisico deus ex machina, si
abbatté su una Lucca depauperata delle proprie energie, indebolita
da una lunga e defatigante pace servile con la nemica Pisa. Dal
1342 Lucca aveva infatti ratificato i patti con cui fu sancita
un’alleanza politico-militare con Pisa che, nei fatti, giocò quasi
interamente a favore della parte pisana. Nell’agosto dello stesso
anno Lucca dovette cedere all’alleata numerose rendite,
subendone grandissimo danno economico. Ad aggravare la già
difficile situazione della repubblica si aggiunsero presto i pesanti
tributi che Pisa le impose per far fronte alla costante necessità di
difesa del territorio, dovuta all’esasperarsi del conflitto nella
regione Toscana ad opera dell’aggressiva politica viscontea in
Garfagnana, Lunigiana e nel contado pisano120. Indebolita dalla
massiccia emigrazione, politicamente dipendente dai Pisani (i quali
si erano riservati la facoltà di eleggere gli Anziani ed il Cancelliere
di Lucca), la repubblica dovette sostenere pressioni tali da
metterne in discussione la sua stessa sopravvivenza. La peste del
1348 aggravò ulteriormente lo stato di dissesto in cui versava la già
stagnante economia lucchese rendendo indispensabile un riassetto
delle entrate fiscali.
120 Augusto Mancini, Storia di Lucca, p. 153 e ss., Maria Pacini Fazzi
Editore, Lucca, 1999.
77
In tale contesto non genera meraviglia che attività un tempo
ritenute abominevoli, quali la baratteria ed il meretricio, venissero
riassorbite nel sistema dei proventi, diventando così fonte diretta di
lucro.
78
A fronte della grave crisi in cui si trovarono ad operare gli
Anziani lucchesi (e con essi Dino della Rocca in qualità di Vicario
Generale del conte Ranieri della Gherardesca, governatore e
capitano generale di Lucca e Pisa), gli scrupoli un tempo dimostrati
per la difesa della pubblica moralità scemarono repentinamente,
portando all’ ingresso delle meretrici in Lucca. Il bando del 27
marzo 1349 formalizzò il definitivo accesso delle meretrici alla città.
Con esso fu stabilito che né puttana né rofiana, né femina di mala
conditione e vita, ardisca né presuma né debba stare o dimorare in
alcuna parte della città di Lucca, borghi o soborghi se non
solamente in Coiaria in nel luogo usato e a ciò deputato121. Come si
può intuire, la resa degli onesti cittadini lucchesi non fu senza
condizioni. Alle meretrici fu imposto di risiedere entro i confini del
luogo usato e a ciò deputato, ovvero nel pubblico bordello posto in
Cuoiara. A questo primo limite spaziale ne fu aggiunto un secondo,
questa volta temporale, non potendo ditte puttane andare per la
città di Lucca se non solamente lo sabbato122.
121 S. Bongi, op. cit., p. 205.122 Ibid.
79
Le sanzioni previste in caso di violazione dei divieti
ricalcavano, sia in qualità che quantità, le pene già a suo tempo
previste dalle norme statutarie in fattispecie analoghe, con una
significativa aggiunta. Si prevedeva infatti che la meretrice colta in
flagranza di reato dovesse essere punita con una multa di lire cento
o d’esser suggellata et frustata per la città di Lucca123. In
concomitanza con la riallocazione delle meretrici, spostate dalla
Fovea Tachti al postribolo posto in Cuoiara, fu istituito il provento
sulle meretrici così come risulta dai libri del Camarlingo Generale124.
123 Il suggello, marchio d’infamia che rendeva immediatamente palese a
tutti la natura del reato commesso, fu pratica comune in molte realtà
italiane ed europee e denota, anche a Lucca, un inasprimento del
trattamento riservato alle meretrici, le cui capacità mimetiche
rappresentavano probabilmente un problema di non semplice soluzione. 124 A.S.L., Camarlingo Generale 37, contratti, 1351.
80
Ebbe così fine il lungo assedio muliebre, durato quarantuno
anni125, alle “mura” dell’onestà civica. Quali siano state le ragioni
che permisero il definitivo trasferimento delle meretrici dalla Fovea
Tachti alla Cuoiara è difficile a dirsi. Sebbene ragioni di carattere
economico possano aver giocato a favore dell’istituzione di un
provento, esse non sono certo sufficienti a spiegare come, dopo
tante cautele, i legislatori abbiano definitivamente aperto le porte
alla torma di donne disoneste che si affollavano fuori porta. Ragioni
di sicurezza, di ordine pubblico, o semplicemente la necessità di
ripopolare comparti urbani svuotati dalla pestilenza, possono aver
ugualmente determinato il definitivo ingresso delle meretrici in
città.
125 Dal 1308 al 1349.
81
La scelta del luogo ove, per quasi un secolo, sorgerà il
pubblico bordello è invece per noi di interesse: Cuoiara era infatti
una zona posta ai margini della vita cittadina126, lontana cioè da
San Michele in Foro, centro della vita economica di Lucca, in una
zona caratterizzata per la pessima fama e la povertà dei suoi
residenti. Pur avendo dovuto ammettere le meretrici in città, i
legislatori lucchesi preferirono, in un primo tempo, tenerle
comunque lontane dalla gente onesta, nel vano tentativo di
occultare lo scandalo di cui le meretrici furono sempre
inesorabilmente protagoniste; in questo senso fu stabilito che le
meretrici potessero uscire dalla Cuoiara solo e soltanto nel giorno di
sabato, dovendo, durante la settimana, restare confinate nel
pubblico postribolo.
126 Per la localizzazione dei luoghi di meretricio in Lucca si veda Mita
Vellutini, Donne e società nella Lucca del ‘500: il comune, le monache, le
meretrici, Tesi di Laurea presso la Facoltà di Lettere, Pisa, anno
accademico 2001/2002.
82
Il progressivo assorbimento delle donne disoneste nel tessuto
sociale lucchese passò quindi dal riconoscimento della loro utilità
economica, mediata in forma di provento, ché gli organi di governo
lucchesi preferirono non doversi occupare direttamente della
gestione del pubblico postribolo, quasi a sottolineare la propria
sostanziale estraneità a questo tipo di commercio. Il provento sulle
meretrici fu così concesso in appalto.
Il primo contratto d’affitto del provento risale al 1351127. Il
giorno 23 Gennaio 1351, presentibus ser Vanne de Appiano cive
pisano et Bindo Boccansocchii cive lucano, testibus ad hec vocatis,
il provento sulle meretrici fu concesso in appalto a Nicolao del Tepa
per la somma di centoventi fiorini boni auris. La durata del
contratto fu stabilita in un anno, periodo entro il quale Nicolao si
impegnò a corrispondere la suddetta somma in duodecim pagis
mensili del valore frazionario di un dodicesimo del prezzo
pattuito128.
127 A.S.L., Proventi 25, contratti, fo. LXXXVIII.128 Per un confronto tra il provento sulle meretrici e quello sulla baratteria,
si veda Ilaria Taddei, Gioco d’azzardo, ribaldi e baratterie nelle città della
Toscana tardo-medievale, in Quaderni storici, 92, 1996.
83
Il ruolo che un tempo spettò al rex baracteriorum, a quel
Cecco Dini cui era stato concesso il “privilegio” di gestire il mercato
della prostituzione, due anni più tardi venne istituzionalizzato ed
inquadrato in un rapporto giuridico di natura contrattuale. Nicolao
del Tepa diventò de facto un lenone pubblico cui fu concesso di
habere et tenere habitationem et retentionem meretricium, et
scortum publicum in civitate lucana, in loco qui dicitur Coiaria, con i
conseguenti poteri necessari ad habendum, exigendum et
percipiendum dictum introytum et proventum129. A lui spettò quindi
il compito di gestire il pubblico postribolo, di garantirne la sicurezza
e di vigilare sul comportamento delle meretrici e dei loro
frequentatori. Vi sono evidenti differenze che distinguono il ruolo
assunto da Nicolao del Tepa, in base ad una concessione
amministrativa, e quello a suo tempo svolto da Cecco Dini.
Il secondo, come già si è avuto modo di dire130, ebbe
ampissimi poteri, quasi una potestà sulle meretrici, tanto da potere
legittimamente disporre degli ufficiali di Custodia e fare ricorso agli
organi giudiziari competenti. Nicolao del Tepa, di contro, dovette
sottostare a numerosi limiti posti alla sua attività.
129 A.S.L., ibid.130 vd. Retro. pp. 46 e ss.
84
Se è vero che il suo ruolo fu quello di un lenone
“istituzionalizzato”, è anche vero che il legislatore volle limitare
l’attività dell’appaltante alle sole meretrici residenti in Cuoiara.
Volendo evidentemente scongiurare il pericolo che egli abusasse
della propria posizione e ampliasse il proprio giro di affari
costringendo altre donne al mestiere, si stabilì quod preter dictum
locum, non possint nec ei liceat in civ.luc., burgis vel subburgis,
aliquam seu aliquas mulieres meretricas retinere vel retineri facere,
nec ab aliqua muliere extra dictum locum, nomine dicti proventus,
aliquam pecunia extorquere131. Che il meretricio fosse quindi lecito
entro i confini di Cuoiara è evidente, così come è evidente che al
legislatore interessò massimamente evitare lo sfruttamento
illegittimo della prostituzione da parte dell’assegnatario del
provento. A questo proposito fu stabilito che Nicolao, nell’eventuale
tentativo di aggirare i divieti, non potesse compellere quoquo modo
aliquam mulierem vel mulieres, cuiscumque conditionis forent,
contra voluntatem ipsius mulieris vel mulierum, venire ad standum,
vel meretricium faciendum in dicto loco132. Si volle così evitare che
Nicolao del Tepa indugiasse in comportamenti illegittimi, per non
dire criminosi, costringendo alla prostituzione, con la forza e la
coazione fisica, donne indifese.
131 Ibid.132 Ibid.
85
Discrimine alla legittimità delle azioni del gestore fu la
voluntas ipsius mulieris. La voluntas fu scelto quale termine utile e
giuridicamente rilevante per poter valutare eventuali abusi
commessi da Nicolao, essendo ammissibile in città solo la
prostituzione volontaria. Il legislatore, optando per una scelta che
oggi definiremo antiproibizionista, ebbe modo di confrontarsi con le
complesse problematiche scaturenti da tale decisione. I possibili
abusi da parte di chi fosse deputato al controllo del pubblico
postribolo furono da subito chiari ai legislatori, così come fu chiaro
il rischio che si formasse, proprio in seno a questa attività, una zona
di illegalità alimentata dal particolare tipo di commercio.
A tutela dell’ordine pubblico e, sopratutto, del buon costume
furono poste alcune condizioni disciplinanti l’ingresso e l’uscita dal
postribolo. Come si è avuto modo di dire, durante tutto il
quattordicesimo secolo rimasero vigenti le norme limitative della
libera circolazione delle meretrici. Oltre al divieto fatto alle
meretrici di uscire dal postribolo se non nel giorno di sabato, fu
stabilito che l’ingresso al postribolo dovesse avvenire solo ed
esclusivamente per posteriorem partem, dall’accesso meno visibile,
quello cioè rivolto versus muros et arginum. Di contro, l’ingresso
principale rivolto versus domos et civitatem doveva restare
costantemente chiuso in modo tale che exinde non possit haberi
vel ingressus vel egressus, seu transitus vel meatus133.
133 Ibid.
86
In chiusura del contratto troviamo una lunga serie di clausole
atte alla risoluzione di eventuali conflitti insorgenti tra le parti,
ovvero tra l’appaltatore e l’appaltante.
IV. “CHE ALLA BARBA DI TUTTI I SOGDOMITI IO VOGLIO TENER
COLLE DONNE, E DICO CHE LA DONNA È PIÙ POLITA E PREZIOSA
DELLA CARNE SUA CHE NON È L’UOMO...”134
134 San Bernardino da Siena, Prediche volgari sul campo di Siena, XIX, 88-
90 vol. I, p. 560, Rusconi, Milano, 1989.
87
Il quindicesimo secolo segna per Lucca un’epoca di trapasso.
L’Augusta, uscendo dalla signoria del Guinigi, si riscoprì
repubblicana e letteralmente impantanata nel grandioso teatro
bellico del centro Italia. Storica alleata dei Visconti, in perenne
conflitto con Firenze, alla mercé delle violenze dei capitani di
ventura, la piccola (povera e debole, secondo i diplomatici lucchesi)
repubblica resistette pervicacemente ai continui tumulti geopolitici
dell’area Toscana, uscendone infine salva e più forte di prima135. Il
coinvolgimento lucchese nelle guerre d’Italia, in quel fiorire di leghe
ed alleanze effimere, rappresentò per la città uno sforzo finanziario
immane; la caduta di Paolo Guinigi rese poi necessario procedere a
numerose riforme per ricomporre il tessuto politico e, sopratutto,
economico della città. La grande stagione delle riforme ebbe inizio
solo a seguito dell’attenuarsi della conflittualità regionale, prima
con la tregua triennale tra Lucca e Firenze, firmata a Pisa il 28
aprile del 1438, poi con la definitiva pacificazione tra le due città
avversarie avvenuta il 27 aprile 1441. Dalla pace con Firenze fino
alla fine del secolo quattordicesimo la classe dirigente lucchese fu
completamente assorbita in un vasto lavoro di ristrutturazione delle
istituzioni, volto a ricostituire l’affaticato tessuto civile che da
sempre ne aveva costituito la forza. Interventi di ripopolamento, di
riorganizzazione fiscali, di pacificazione politica (ammettendo il
rientro di famiglie esuli quali gli Antelminelli) si susseguirono
135 Augusto Mancini, Storia di Lucca, p. 198 e ss., Maria Pacini Fazzi
Editore, Lucca, 1999.
88
incessantemente, investendo ogni aspetto della vita cittadina.
Anche le meretrici furono parte silenziosa e passiva di questa vasta
riforma, anonime beneficiarie dei provvedimenti ad esse indirizzati.
89
La riforma delle norme riguardanti la prostituzione assunse
una forma ordinata, quasi organica, lungo un arco di tempo di 16
anni, dal 1440 al 1456. Il primo di questi interventi legislativi fu la
riformagione del 18 agosto del 1440 (Appendice)136, vero e proprio
spartiacque tra la pregressa realtà del ghetto di Cuoiara e
“l’affrancamento” giuridico (e morale) delle meretrici su cui verrà
ad innestarsi, un secolo più tardi, la magistratura dei Protettori. Il
contenuto della riformagione risulta stupefacente, soprattutto là
ove si tenga conto delle analoghe esperienze in materia nella vicina
Firenze; il Consiglio Generale decretò, infatti, l’obsolescenza del
quasi centenario pubblico postribolo, permettendo che le meretrici
potessero exire postribolum et per civitatis ire quocumque die137. La
riformagione intervenne quindi con forza abrogativa sulle passate
previsioni, facendo cadere i divieti limitativi della libertà di
movimento sia in senso spaziale che temporale. Alle meretrici fu
136 A.S.L., Consiglio Generale 15, riformagioni pubbliche, 18 agosto 1440,
fo. 490. “Un provento introdotto dopo la compilazione del Libro Generale
del 1335-56, fu quello delle Meretrici, ossia del pubblico bordello, il quale
per quanto pare, fu stabilito nel 1349, cessata la gran pestilenza;
trovandone di quell'anno la prima menzione ne'libri del Camarlingo
Generale, e il primo contratto di affittanza nel 1351. Ma non seguitò
lungamente, e benché fosse rimasto in esercizio ne' tempi di Paolo
Guinigi, dovette in ogni modo essere abbandonato quando nel 1440 si
concedette alle donne pubbliche la libertà di uscire dal bordello e
trattenersi ovunque a loro beneplacito, il che fu nel 1440.” Salvatore
Bongi, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, vol. II, p. 29 e 30,
Tipografia Giusti, Lucca, 1872.137 A.S.L., Consiglio Generale 15, riformagioni pubbliche, 18 agosto 1440,
fo. 490.
90
così concesso di uscire dal postribolo in qualunque giorno della
settimana e non più, come disposto dal bando del 27 marzo
1349138, solum die sabati. Effettivamente, i vincoli posti alla libertà
di circolazione delle donne di disonesta fama dovettero essere
percepiti come particolarmente gravosi, tanto da spingere le
meretrici stesse a fare qualche tipo di pressione sul Vessillifero, il
quale, al momento di formulare la proposta per una riforma della
normativa vigente, ebbe modo di spiegare che: “publice meretrices
continuo conquerunt quod non possint exire postribolum nisi solum
die sabati”139”.
138 Vd. Retro, cap. 2, par. I.139 A.S.L., Consiglio Generale 37, 24 aprile 1534, fo. 245.
91
Tuttavia la riformagione non esaurì qui il suo contenuto. Nella
seconda parte del provvedimento, su suggerimento dei consiglieri
Arrigi e Franchi, il consiglio deliberò che le meretrici fossero
soggette al Capitano di Custodia in civilibus et criminalibus in
quibus pena corporis non veniret infligenda140. Vi fu, in altre parole,
un assoggettamento delle meretrici al corpus normativo cui erano
soggetti i cittadini lucchesi nei casi di minor gravità, ove non era
prevista cioè alcuna pena corporale. Questo privilegio permise
quindi alle meretrici di partecipare di quell’equilibrato sistema di
garanzie giudiziarie, spesso incisive, di cui godevano i normali
cittadini141, frutto dell’atavico giurisdizionalismo tipico delle
repubbliche di lunga data. Si pose fine alla “ghettizzazione” delle
donne disoneste, fondando le basi per quel radicale mutamento
legislativo di cui tratteremo più avanti142.
140 A.S.L., Consiglio Generale 15, riformagioni pubbliche, 18 agosto 1440,
fo. 490.141 Si confrontino ad esempio le disposizioni statutarie sui tormenti e più in
generale, le profonde differenze di trattamento previste nel processo
penale tra cittadini, forestani e forestieri. A.S.L., Statuti del comune di
Lucca 1, 1331, lib. I, cap. II. Si veda anche Piero Fiorelli, La tortura
giudiziaria, II, pp. 172-173, Giuffrè, Torino, 1953.142 Vd. Infra, capitolo terzo.
92
Il secondo atto rilevante, in ordine cronologico, è la supplica
rivolta al Consiglio Generale il 31 maggio del 1448143, da Jacopo
Johanni, di professione stufaiolo. Motivo della supplica fu l’iniqua
applicazione della normativa statutaria da parte del Potestà il quale
lo [Jacopo] volse condannare perché una meretrice pubblica li andò
a casa e cioè alla stupha allora del desinare144.
143 A.S.L., Consiglio Generale 16, riformagioni pubbliche, 31 maggio 1448,
fo. 131.144 Ibid.
93
L’azione del Podestà si fondò sul bando del 27 marzo 1349 là dove
si faceva divieto alle puttane di uscire dal pubblico postribolo se
non nel giorno di sabato. L’anonima meretrice avrebbe violato il
suddetto bando, recandosi alla stufa di Jacopo145. Lo stufaiolo fece
ricorso contro l’illegittimo provvedimento del podestà, parendo ad
esso Jacopo di non contrastare ad alcuno ordine eo maxime
essendo stato facto non molto tempo fa uno ordine in favore di
questa materia per dar cagione alle simili meretrici di stare in
Lucha per lo quale si dispone che senza alcuna pena possino
andare per la città passata la terza come in questo caso. Jacopo
riteneva infatti di aver agito legittimamente, in conformità alla
legge, o meglio come ebbe lui stesso a dire: che nesuno e potuto
dolersi che disonestamente si sia governato.
145 Le stufe erano dei bagni pubblici deputati, in linea teorica, alla cura
dell’igiene personale. Ebbero notevole diffusione in tutta Europa
(chiamate étuves in Francia) e lungo un arco di tempo di quasi tre secoli.
Luogo di promiscuità sessuale, fu eletto dalle prostitute europee quale
sede della propria attività. Si confronti in proposito J. Rossiaud, op. cit..
Conobbero un lento ed inesorabile declino col principiare del XVII secolo,
a seguito della diffusione dei sistemi di igiene personale a secco. Cfr. Sara
F. Mattews Grieco, Corpo, aspetto e sessualità, in Storia delle donne, vol.
III, p. 54 e ss., Laterza, Roma-Bari, 1991.
94
La supplica di Jacopo tradisce un peculiare senso dell’onestà -
evidentemente non condiviso dal Podestà - che oseremo definire
meravigliosamente formale. Le stufe erano uno dei luoghi
d’elezione delle meretrici lucchesi. L’intimità e la promiscuità di cui
potevano godere i clienti, uomini o donne che fossero, rendevano
questi bagni pubblici il luogo ideale per l’attività delle meretrici.
Che questa situazione fosse nota e tollerata dalle autorità lucchesi
è cosa evidente; d’altro canto, che le meretrici rappresentassero
buona parte della clientela delle stufe ce lo dice Jacopo stesso nella
sua supplica, arrivando a chiedere al Consiglio Generale che non si
tolga anco la cagione del fare restare dicte meretrici in la Vostra
Città146.
146 A.S.L., Consiglio Generale 16, Leggi decretate, 31 maggio 1448, fo.
131.
95
Jacopo ebbe riconosciute tutte le ragioni del suo ricorso,
avendo fondato la propria supplica su l’ordine facto non molto
tempo fa, ovvero la riformagione dell’agosto del 1440. Il Consiglio
Generale decise quindi per l’assoluzione dello stufaiolo, ribadendo,
in limine alla decisione, che meretrices per civitatem ire possint,
impune accedere, morari et recipi omnium contrarietate sublata,
statutis seu reformationis in contrarium non obstantibus 147.
147 A.S.L., Consiglio Generale 16, Leggi decretate, 31 maggio 1448, fo.
131.
96
Questa minuscola controversia non sarebbe di per sé
particolarmente rilevante, attendendo semplicemente ad un
coordinamento delle fonti di diritto, se non fosse che nei suoi tratti
salienti tradisce il generale atteggiamento delle autorità nei
confronti delle meretrici. Le autorità lucchesi decisero e fondarono
la propria decisione ragionando solo ed esclusivamente in punto di
diritto e tralasciando ogni eventuale questione morale sottostante.
97
La tolleranza dimostrata in questo episodio dagli organi di
governo lucchese nei confronti delle donne di malaffare, mette
perfettamente a nudo l’ambiguità morale dei vertici del potere
cittadino. Salvatore Bongi148, nel tentativo di spiegare le ragioni di
tanta disinvoltura, ricorre ad una citazione dalle prediche di San
Bernardino da Siena: “avetemi voi inteso, donne? Che alla barba di
tutti i sodomiti io voglio tener colle donne, e dico che la donna è più
polita e preziosa della carne sua che non è l’uomo; e dico, che se
egli tiene il contrario, egli mente per la gola...”149.
148 Salvatore Bongi, Bongi Salvatore, Bandi lucchesi del secolo
decimoquarto, tratti dai registri del R. Archivio di stato in Lucca, p. 381,
Tipografia del progresso, Bologna, 1863149 San Bernardino da Siena, Prediche volgari sul campo di Siena, XIX, 88-
90 vol. I, p. 560, Rusconi, Milano, 1989. In realtà l’affermazione del Bongi
non risulta del tutto esatta. Se è vero, infatti, che nella xixa predica il
santo francescano ebbe parole di lode per le donne (oneste), non si può
affermare che indicò nelle meretrici un utile strumento per combattere la
sodomia. Nei confronti delle prostitute San Bernardino non ebbe certo
parole gentili. Additate quale esempio negativo, le meretrici sono, nelle
prediche di Bernardino, in peccato mortale: amorali e vanesie,
rappresentano l’immancabile termine di riferimento per sottolineare i vizi
femminili di vanità e lussuria. Si vedano in proposito le prediche: xxi, 55;
xxii, 95; xxvii, 34; xxxvi, 75, 77; xxxvii, 15. Ci pare quindi poco fondato
affermare che la predicazione di Bernardino abbia, in qualche modo,
potuto portare ad un allentamento dei vincoli giuridici gravanti sulle
prostitute.
98
Infatti, tra i molti “mali” che affliggevano la Lucca
quattrocentesca, la prostituzione non fu di certo quello percepito
come maggiore, né tanto meno quello più duramente combattuto.
Questo sfortunato primato spettò invece alla sodomia, vizio
orrendo, che pare aver funestato le città toscane nel quindicesimo
secolo. Che la sodomia rappresentasse un male da sopprimere non
era una novità150, tuttavia il quindicesimo secolo portò con sé una
mutata consapevolezza della gravità e dell’estensione del vizio
nelle realtà urbane. Sfogliando i provvedimenti ed i numerosissimi
processi in materia151, si trae l’impressione che l’orrendo peccato
avesse assunto nei secoli proporzioni assolutamente preoccupanti,
tali da giustificare l’istituzione di un tribunale speciale, quale
l’Offizio sopra l’Onestà152.
150 A Lucca le norme contro la sodomia datano già ai primi anni del secolo
XIV, si veda in proposito A.S.L., Statuti del comune di Lucca 5, 1331, lib. I,
cap. C, fo. 34.151 A.S.L., Offizio sopra l’Onestà, 1-6. I primi cinque fondi sulla pratica
dell’Offizio, contenenti numerosi verbali processuali, coprono il periodo
dal 1551 al 1564.152 Per un approfondito studio sulla pratica dell’Offizio sopra l’Onestà si
veda la tesi di laurea di Umberto Grassi, L’offizio sopra l’honestà, la
repressione della sodomia nella Lucca del cinquecento, Università di Pisa,
Facoltà di Lettere, anno accademico 2001/2002.
99
Questa magistratura, istituita con la riformagione dell’8
marzo 1448153, ebbe il delicato compito di indagare e reprimere il
mal costume che ammorbava la società lucchese, ovvero la
sodomia che, nella sua definizione legislativa, ricomprendeva tutti
gli atti sessuali contro natura, sia che fossero stati consumati tra
individui dello stesso o di diverso sesso154. L’Offizio divenne così
giudice della pubblica moralità, ovvero del sessualmente lecito ed
illecito, penetrando nella più profonda intimità delle coppie,
sviscerando complicati rapporti umani e reprimendone le tensioni
“pervertite”. Durante la sua non lunghissima esistenza155 ebbe
modo di affrontare un gran numero di cause, usando con
disinvoltura dei poteri attribuitigli e non di rado aggirando i limiti
statutari posti a garanzia degli imputati156.
153 A.S.L., Consiglio Generale 16, riformagioni pubbliche, 8 marzo 1448, fo.
124.154 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 5, 1331, lib. I, cap. C, fo. 34. La
descrizione del reato di sodomia data dagli statuti lucchesi è ampia,
comprendente tutti gli atti sessuali, giudicati contro natura, commessi
fuori dal “vaso naturale”. Cfr. A.S.L., Statuti del comune di Lucca 10,
1446, IV, LXXXXI. 155 L’Offizio sopra l’Onestà operò dal 1448 al 1649.156 Umberto Grassi, L’offizio sopra l’honestà, la repressione della sodomia
nella Lucca del cinquecento, pp. 106-107, Tesi di Laurea presso la Facoltà
di Lettere, Pisa, anno accademico 2001/2002.
100
In qualità di giudice dei comportamenti sessualmente
devianti, l’Offizio fu anche competente sulle meretrici, attribuzione
successiva all’istituzione della magistratura stessa di soli dodici
anni. Con la riformagione del 27 ottobre 1456 il Consiglio Generale
conferì all’Offizio auctoritatem providendi, tam locando atque
vendendo proventum meretricium ... et supra ipso loco et personas
ordinandi, promittendi et reliqua faciendi prout videret eis utile et
debitum157. Ancora una volta, la necessità di gestire l’aspetto
economico (e sociale) della prostituzione si fece giuridicamente
rilevante. La quattrocentesca magistratura, suo malgrado, ricoprì il
ruolo un tempo avuto dal re dei barattieri, diventando gestore del
provento delle meretrici. Nel contesto ideologico del quattrocento,
caratterizzato come già si è detto da una forte repressione delle
“differenze” sessuali, le meretrici furono appunto uno dei modi utili
alla prevenzione del vizio sodomitico158. Ovviamente si rese
necessario alleggerire il carico di divieti gravanti sulle prostitute, in
modo tale da renderle accessibili al maggior numero di potenziali
clienti. Liberate dai vincoli, le meretrici ebbero così il diritto di
157 A.S.L., Consiglio Generale 17, riformagioni pubbliche, 27 ottobre 1456,
fo. 179.158 Interessanti spunti interpretativi in proposito sono forniti da Grassi, op.
cit., pp. 52-69. Lo studio compiuto dall’autore sull’Offizio sopra l’Onestà,
offre un utile riferimento per valutare il successo (o l’insuccesso) della
politica legislativa messa in atto. I dati riportati da Grassi mostrano un
sensibile aumento dei casi di sodomia denunciati negli anni 1556, 1560 e
1568, ovvero nel periodo di maggiore attività della magistratura dei
Protettori.
101
“prostituirsi”, di mostrarsi in pubblico, di ammaliare e attirare su di
sé quelle energie sessuali che altrimenti sarebbero state rivolte ad
altri soggetti 159.
159 Spiegare le ragioni della diffusione su vasta scala di determinati
comportamenti sessuali non è certo semplice. Christiane Klapisch-Zuber e
David Herlihy ci forniscono una possibile interpretazione, fondata
sull’esame dei costumi matrimoniali delle città toscane rinascimentali.
Secondo gli autori, l’eccesso di uomini celibi, conseguente ad un rapporto
di mascolinità (numero di uomini per ogni centinaio di donne)
asimmetrico, sarebbe stato costretto a “sfogare” i propri impulsi,
indugiando in comportamenti omosessuali. C. Klapisch-Zuber e D. Herlihy,
I Toscani e le loro famiglie, uno studio sul catasto fiorentino del 1427, p.
441 e p. 560, Il Mulino, Bologna, 1988.
102
V. SUL POSTRIBOLO
103
Avrà probabilmente notato il lettore come le sorti del
pubblico postribolo non siano affatto chiare. Dobbiamo ammettere
che le risultanze documentali in proposito sono parzialmente
contraddittorie e non univocamente interpretabili. Salvatore Bongi
sostiene che il pubblico postribolo fu di fatto chiuso nel 1440 a
seguito cioè del decreto con cui si concesse alle meretrici di uscirne
liberamente per esercitare altrove160. In realtà non risulta alcun atto
formale di chiusura del luogo pubblico anzi abbiamo elementi
sufficienti per ipotizzare che questo sopravvisse ben oltre il 1440.
Di postribolo infatti si sentirà ancora parlare nella minuta del 5
giugno 1534161, nel momento in cui si diede vita alla magistratura
dei Protettori delle Meretrici.
160Bongi Salvatore, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, , vol. II, p.
29 e 30, Tipografia Giusti, Lucca, 1872.161 A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, 24 giugno 1534,
fo. 256.
104
Parimenti, le sorti del provento sopra le meretrici sono
alquanto oscure. Tale provento, istituito come sappiamo nel 1349,
non venne meno nel 1440 come sostiene Salvatore Bongi, ma durò
almeno sino al 1456. Nella riformagione del 27 ottobre 1456162, atto
con cui si conferì la competenza in materia di controllo e gestione
del meretricio all’Offizio sopra l’Onestà, fu espressamente previsto
che l’Offizio potesse affittare ovvero alienare il suddetto provento.
Quindi contrariamente a quanto sostenuto dal Bongi, sia il provento
sulle meretrici che il pubblico postribolo sopravvissero oltre il
1440163. In realtà, l’erudito lucchese sembra aver optato per una
lettura analogica degli eventi storici, assimilando cioè la sorte del
provento sulle meretrici e del postribolo a quanto accadde al
provento sulla baratteria, formalmente estinto nel 1436164. Inutile
sottolineare l’inadeguatezza di un simile metodo di indagine;
stupisce invece che lo scrupolosissimo Bongi non abbia portato
fonti documentali a sostegno di quanto da lui affermato. Allo stato
attuale delle ricerche, ci vediamo quindi costretti a discutere le
conclusioni dell’erudito lucchese, non essendo stato possibile
162 A.S.L., Consiglio Generale 17, riformagioni pubbliche, 27 ottobre 1456,
fo. 179.163 Ancora nel 1534, infatti, esisteva da qualche parte a Lucca un loco
pubblico, così come risulta dal decreto del 5 giugno. Cfr. A.S.L., Consiglio
Generale 37, 5 giugno 1534, fo. 256.164 Salvatore Bongi, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, vol. II, p.
29 e 30, Tipografia Giusti, Lucca, 1872. Anche Augusto Mancini, nella sua
Storia di Lucca sostiene che il pubblico postribolo sarebbe stato chiuso
nel 1440. Augusto Mancini, Storia di Lucca, p. 206, Maria Pacini Fazzi
Editore, Lucca, 1999.
105
rinvenire alcun documento a sostegno della sua tesi. Parimenti non
ci è possibile dire cosa accadde al postribolum posto in Cuoiara, né
tanto meno al provento, mancando in questo senso fonti precise.
Sappiamo solo che nel 1534, al momento di riformare la normativa
riguardante le meretrici, esisteva ancora un loco publico165,
residenza di alcune delle meretrici presenti in Lucca. Il provento fu
definitivamente abolito il giorno 8 dicembre 1551166.
CAPITOLO TERZO
I Protettori delle Meretrici
I. ANNO MDXXXIV, INDICTIONE VII, DIE XXIV APRILIS167
165 A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, fo. 256.166 L’ultima traccia del provento delle meretrici è indicata da Vellutini, op.
cit., p. 193. Cfr. A.S.L., Statuti della gabella maggiore di Lucca 5, 1551, fo.
297-299. Fu parimenti abolito in tale data il provento della baratteria.167 A.S.L., Consiglio Generale 37, 24 aprile 1534, fo. 245. “Il calendario
lucchese seguì lo stile dell’Incarnazione fin verso la fine del secolo XII. Poi
si usò lo stile della Natività fino al 1510. Nel secolo XIV trovansi però
qualche esempio di stile Pisano. Dal 1510 in poi si usò lo stile moderno”.
Cfr. Adriano Cappelli, Cronologia e calendario perpetuo, Ulrico Hoepli,
Milano, 1906. In realtà la precisa datazione dei documenti lucchesi
rappresenta, tutt’oggi, un’impresa non semplice e richiede un’attenta
valutazione caso per caso.
106
Il giorno ventiquattro aprile dell’anno del Signore 1534,
Bernardino Cenami, in qualità di Gonfaloniere di Giustizia, espose
davanti al Consiglio Generale le sue idee per una riforma delle
norme applicabili alle meretrici, mediante l’istituzione di una
magistratura speciale: i Protettori delle Meretrici.
107
Ci piace immaginare l’assise, dipinta con i colori romantici
dell’improbabile ricostruzione storica, impregnata di luce
primaverile, vibrante e viva come in un’opera di Hayez. Tra i
presenti spicca su tutti, in virtù della carica da lui ricoperta,
Bernardino Cenami, il Gonfaloniere di Giustizia per i mesi di marzo
ed aprile168. Lo immaginiamo nell’atto di esporre i propri intenti con
chiare parole, usando di diversi e mutevoli registri stilistici,
alternando argomentazioni pratiche ai giochi retorici necessari,
forse, ad immergere l’uditorio in un clima di umana partecipazione.
La triste situazione in cui vivevano le meretrici lucchesi pare, nelle
parole del Gonfaloniere, inficiare il clima di ritrovata concordia
civile che si è instaurato a Lucca negli ultimi due anni. Quasi a
sanare le ferite del recente moto degli straccioni169, proprio il
Cenami170, uno dei più odiati e potenti cittadini lucchesi, si fece
portatore degli interessi delle più deboli e sventurate donne
residenti in città: le meretrici, le serve e le donne sole.
168 Il Gonfaloniere di giustizia era una carica a durata bimestrale.169 Il moto degli straccioni, lo ricordiamo, ebbe inizio nell’aprile del 1531 e
durò undici mesi circa. Cfr. Marino Berengo, Nobili e mercanti nella Lucca
del Cinquecento, p. 121 e ss., Einaudi, Torino, 1999.170 Bernardino Cenami, poi Buonvisi. Si ricordi che i Cenami, insieme ai
Guinigi, i Bernardi, gli Arnolfini e i Burlamacchi, furono tra i più accaniti
nemici degli “straccioni” e dei loro rappresentanti. Queste furono infatti le
famiglie che più d’altre operarono per sovvertire il nuovo Consiglio
Generale, così come si era venuto a configurare in seguito al moto. Ibid.,
p. 140 e ss.
108
Gli argomenti addotti dal gonfaloniere nel tentativo di
convincere i presenti ad istituire una speciale magistratura a tutela
delle meretrici furono numerosi: la loro riconosciuta utilità nel
combattere i maiora mala171, ovvero il vizio sodomitico; i problemi
posti dalla mancanza di un’efficace tutela dell’integrità delle donne
disoneste, troppo spesso vittime di violenze, così come i seri
disordini causati da quanti gravitavano intorno ad esse,
responsabili di frequenti disordini in città (e della recentissima
tamburata di fronte alla dimora di Ser Vincenzo Massei)172. Tre
furono i perni su cui Cenami costruì la propria proposta per una
riforma legislativa: la difesa della moralità173, la tutela delle libertà
individuali174 e la necessità di mantenere l’ordine in città175. Ed
invero il Gonfaloniere riuscì nel suo intento, ottenendo che la sua
proposta fosse approvata dal Consiglio non obstantibus tribus et
171 “Mulieres et meretrices sunt necessarie in qualibet civitate ut evitentur
maiora mala...”. Cfr. A.S.L., Consiglio Generale 37, 24 aprile 1534, fo. 245
e ss.172 “prout nocturnibus preteritis factum fuit ante hostium domus Ser
Vincentii Massei, circa ipsam domum faciendo tamburatas et alios
insultos; unde bene esset predicti remedium adhibere ne ulterius in dictis
inconvenientibus et erroribus(?) perseveretur...” . Ibid.173 Ovvero la difesa della pubblica morale dal peccato di sodomia: “ex quo
procedit quod vitium sodomiticum in ea radicatur et nisi incrementu
suscipit, ac etiam ex defectu ipsorum mulierum multe rixe fiunt et
scandalo committuntur...”. Ibid.174 “In ipsa nostra civitate ipse mulieres stare non possunt libere, prout
decens et conveniens est in civitate libera prout est nostra...”. Ibid.175 “Multe rixe fiunt et scandalo committuntur, que ex defectum
probationis saepenumero remanent impunite...”. Ibid.
109
viginti palloctis in contrarium repertis176.
176 Ibid.
110
La soluzione proposta fu diversa dalle coeve strategie allora
usate in Firenze177: invece di ricorrere ad una normativa repressiva
e profondamente lesiva dei diritti delle meretrici, i legislatori
lucchesi preferirono renderle libere cittadine178. Gli strumenti
istituzionali usati sino al 1534 non si erano evidentemente rivelati
efficaci: que ex defectum probationis sepe numero remanent
impunite; adeo quod si de aliquo opportuno remedio non
providetur, manifeste appareat quod justitia suum non sortietur
effectum. La lentezza dei tempi di indagine, l’inefficacia delle pene
e le difficoltà nel raccogliere elementi probatori avevano
probabilmente paralizzato l’azione dell’Offizio sopra l’Onestà.
177 Durante tutto il XVI secolo le autorità fiorentine furono impegnate in
una vasta manovra repressiva nei confronti della prostituzione, specie
quella non registrata presso l’Offizio sull’Onestà. Vennero reintegrate
numerose norme suntuarie finalizzate all’immediato riconoscimento delle
meretrici e furono inasprite le pene sia sotto il profilo quantitativo, sia
sotto quello qualitativo. Cfr. John K. Brackett, The Florentine Onestà and
the Control of Prostitution, 1403-1608, Sixteenth Century Journal, vol. 24,
2, 1993, p. 273-300. L’Offizio sull’Onestà avrebbe quindi gradualmente
abdicato alle sue funzioni di controllo (e tutela) delle meretrici fiorentine,
finendo con lo svolgere il ruolo di esattore. Le cospicue ammende, quindi,
sarebbero servite a finanziare il monastero delle Convertite: ”The Office
was created ostensibly to control prostitution but ultimately became more
interested in exploiting prostitutes to support the convent of the
Convertite, established paradoxically as a refuge for repentant single
prostitutes.” Ibid., p. 273, 291.178 Profonde, quindi, furono le differenze tra l’opzione lucchese e quella
fiorentina. Nemmeno nel momento di massima tolleranza per la
prostituzione, agli inizi del XV secolo, alle meretrici fiorentine furono
concessi tali e tanto ampi diritti.
111
Quanto proposto dal Cenami fu l’istituzione di un organo
competente esclusivamente per la tutela delle meretrici, in cui non
si sommassero altre attribuzioni tali da distrarre i magistrati
dall’unico compito loro spettante179. Il Cenami espose il progetto
nelle sue linee generali, presentando i nuovi magistrati,
spiegandone le competenze, le funzioni e le modalità di elezione.
179 Cfr. Pertile, Storia del diritto italiano, vol. V, p. 542, Torino, 1892.
Pertile, giustamente, sottolinea l’unicità e l’originalità di un organo come i
Protettori delle Meretrici, quale non ebbe eguali nel resto d’Italia.
112
I magistrati erano quattro, tre dei quali venivano eletti tra i membri
del Consiglio degli Anziani180, mentre il quarto era il pretore della
città di Lucca181. I processi decisionali furono regolati secondo il
principio maggioritario, essendo richiesto che ipsorum quatuor
consensu trium sufficiat, et de ipsis quattuor debeant esse
concordes182. La maggioranza semplice era richiesta nella fase
istruttoria del processo, per la raccolta delle prove, gli interrogatori,
l’eventuale apprensione dell’accusato e la tortura dello stesso in
caso fosse necessaria. Nell’esercizio di organo giudicante, al
momento cioè di pervenire ad una sentenza di condanna, era
richiesta una diversa maggioranza: di tre magistrati concordi, uno
180 Il Consiglio degli Anziani, composto di 10 membri eletti per un bimestre
dal consiglio dei Trentasei, era teoricamente un organo esecutivo. In
realtà il suo peso politico all’interno delle istituzioni lucchesi fu notevole.
Basti pensare che agli Anziani spettava il compito di eleggere il Consiglio
Generale. Cfr. Marino Berengo, Nobili e mercanti nella Lucca del
Cinquecento, p 22 e ss., Einaudi, Torino, 1999. Si veda anche Salvatore
Bongi, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca , vol. I, pp. 134-135,
155-156, Lucca, 1892.181 L’ufficio del Potestà, o Pretore, era stato sottoposto ad una radicale
riforma nel 1530, anno in cui si introdusse il sistema Rotale a tre: Potestà
Criminale, Sindaco o Giudice degli Appelli e Consultore. Nel 1532 alla
Rota fu aggiunto il Giudice Ordinario per le cause civili. Dal 1535 al 1542
il sistema Rotale fu abbandonato per poi essere reintrodotto nel 1542. La
definitiva stabilizzazione della podesteria lucchese si ebbe nel 1557, con
l’adozione definitiva del sistema Rotale a tre: Maggior Sindaco,
Consultore, Giudice delle Vedove e Pupilli, essendone escluso
definitivamente il Giudice Ordinario Civile.182 A.S.L., Consiglio Generale 37, 24 aprile 1534, fo. 245.
113
avrebbe dovuto essere il Pretore della città183,184. La maggioranza
semplice era parimenti necessaria per l’esercizio della potestà
legislativa vicaria, così come per le decisioni riguardanti
l’ammissibilità di una fideiussione a favore dell’accusato185.
I Protettori, pur godendo di ampi poteri e di una certa libertà
decisionale, dovevano comunque operare in stretta connessione
con il Consiglio degli Anziani, essendo infatti tenuti a notificare le
avvenute incarcerazioni e le condanne186.
183 Il Podestà era l’unico, tra i quattro magistrati così eletti, ad essere
dottore in legge. I Podestà, chiamati a servire per un periodo di tre anni,
dovevano essere nati in paesi lontani da Lucca oltre 50 miglia ed avere
compiuto l’età di trenta anni.184 I podestà di Lucca per l’anno 1534 furono: Ottaviano Spazzuoli da
Urbino (gennaio-febbraio), Marco Antonio Bartolini da Perugia (marzo-
agosto), Girolamo dei Rossi da Parma (settembre-dicembre).185 “et propter ea cogendo quoscumque prout eis vel tribus ipsorum
videbitur ad prestandum fideiussores, unum sive plures dictis sic offensis
et injuriatis de ipsos aut eorum aliquorum non offendendo; approbandos
per dictos tres magnificos dominos antianos unam dicto Pretore seu
tribus ipsorum videbitur”. Cfr. A.S.L., Consiglio Generale 37, 24 aprile
1534, fo. 245 e ss.186 “Et repertos delinquentes et culpabiles notificare teneatur collegio
Magnificorum Dominorum Antianorum”. Ibid.; il Consiglio degli Anziani,
come cuspide del sistema politico lucchese, ebbe il ruolo di controllo
sull’operato della magistratura.
114
Le competenze della nuova magistratura furono assai ampie
e varie. I Protettori delle Meretrici furono un tribunale criminale,
come conferma la presenza del Podestà nell’organico dei giudici. Le
cause civili riguardanti le meretrici infatti, secondo quanto previsto
dalla riforma del 1530 degli organi giudiziari, erano di competenza
del giudice ordinario. Nel decreto del 5 giugno del 1530, atto con
cui furono dettate alcune norme attuative della riforma del 24
aprile, fu espressamente previsto che alle sopraindicate donne di
partito, cortigiane et come di sopra, nelle loro cause, questioni,
differentie et controversie civili, dal giudice ordinario della città di
Lucca sia fatta ragione summaria, senza processo et scriptura, solo
facti veritate inspecto, non obstante statuto disponenti in
contrario187. La giurisdizione dei protettori fu quindi limitata, dal
punto di vista oggettivo, alle sole cause penali.
187 A.S.L., Consiglio Generale 37, 5 giugno 1534, fo. 256.
115
Dal punto di vista soggettivo la giurisdizione fu assai ampia,
includendo una vasta compagine di categorie femminili presenti in
città, tutte comunque assimilate alle meretrici. La definizione del
profilo soggettivo fu oggetto di un atto successivo alla riformagione
in esame e fu risolta con il provvedimento del 5 giugno188. Come già
si è avuto modo di dire, i passaggi logici necessari alla definitiva
identificazione di quali donne fossero sottoposte all’autorità dei
Protettori delle Meretrici richiesero una rielaborazione delle
categorie di meretrix, di donna suo modo vivente e di disonesta
fama. La questione fu risolta in maniera a dir poco salomonica,
concedendo alle meretrici, alle donne solamente abitanti in Lucca,
alle cantoniere e alle cortigiane d’esser trattate come cittadine
originarie di Lucca189. Con questa disposizione i legislatori risolsero
in una sola battuta sia la questione della definizione dello status di
meretrice/donna disonesta ed il problema di quali norme fossero ad
esse applicabili. Con l’estensione della cittadinanza a tutte le donne
disoneste o, quanto meno, a quelle in palese posizione di debolezza
a fronte delle possibili violenze, i Protettori delle Meretrici
avrebbero dovuto configurarsi come l’organo deputato alla difesa
dei diritti delle donne più umili, quelle che non potevano godere
della sicurezza dell’ambito familiare e della tutela degli organi
pubblici190.
188 Ibid.189 Ibid.190 I Protettori delle Meretrici avrebbero quindi dovuto raccogliere le
querele di tutte le donne solamente abitanti in Lucca, sia che fossero
116
La concessione della cittadinanza tuttavia non fu automatica
né totale, essendo infatti previsto che là ove gli statuti facessero
espressamente differenza tra cittadini, forestani e forestieri, le
meretrici non godessero di detto privilegio. Questa deroga parziale,
tuttavia, non fu posta a danno dei diritti fondamentali delle
meretrici, ché anzi, proprio nelle eventualità più drammatiche, ove
fosse cioè prevista la comminazione di una pena corporale o
capitale, erano comunque da considerarsi cittadine lucchesi.
Assolutamente escluse, infine, dal privilegio della
cittadinanza (e da tutti i suoi possibili benefici) furono quelle
meretrici che fossero sotto la protezione di un ruffiano191.
meretrici o meno. Non è stata tuttavia rinvenuta, nei fondi custoditi
presso l’Archivio di Stato di Lucca, una sola querela sporta da donne che
non si qualificassero anche come meretrici.191 Questa esclusione ci pare molto interessante sotto un duplice profilo:
in primo luogo sembra configurarsi quale sanzione nei confronti di quante
si appoggiassero ad un lenone, la cui attività fu sempre considerata
illegale. In secondo luogo, la concessione di detti privilegi a quante
fossero svincolate dall’influenza di un ruffiano, avrebbe potuto
rappresentare un incentivo per quelle meretrici che volessero recidere i
vincoli che le legavano ai propri “protettori”.
117
II. PER PARTE DELLI TRE MAGNIFICI SIGNORI ANTIANI
Il procedimento di fronte ai Protettori delle Meretrici iniziava
con la presentazione di una formale denuncia192, atto necessario
ed indispensabile perché i Protettori potessero iniziare le proprie
indagini. Nella querela venivano annotati tutti i dati necessari alla
precisa identificazione della querelante: il nome, l’eventuale
pseudonimo con cui era comunemente nota, il patronimico, il luogo
di origine quando forestiera, il mestiere e l’attuale luogo di
residenza193. Per le meretrici che più di frequente facevano ricorso
ai Protettori delle Meretrici questi dati venivano omessi, sostituiti
dalla sola annotazione del nome e del soprannome d’uso, come per
Elisabetta di Matteo nota come la Riccia, e per Caterina di Paulino
Masini dicta la Balloccioraia194.
192 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, lib. 4, cap. I, fo. 169 r.193 A.S.L., Ibid., cap. XIX, fo. 185.194 Cfr. A.S.L., Protettori delle meretrici 1, fo. 8, 9 e 23.
118
L’esposizione dei fatti si apriva con la formula cancelleresca:
”se querelandosi disse...”195 cui seguiva la narrazione di quanto
accaduto. La denunziante, quando possibile, istruiva i magistrati
riguardo l’identità degli accusati, citandoli per nome, professione e
pseudonimo, come nel caso dell’impenitente persecutore di
prostitute, Bastiano di Bartolomeo del Giudice, dicto il Folaga196.
Particolare attenzione veniva data al luogo e all’ora dell’avvenuto
reato, nonché alla presenza di eventuali testimoni, i quali poi
avrebbero dovuto testimoniare durante il processo.
195 La maggior parte dei verbali fu redatta in volgare, solo una piccola
parte lo fu in latino.196 Il Folaga non fu l’unico delinquente recidivo. Un altro nome ricorre
spesso nelle querele delle meretrici: Bartolomeo di Giuseppe Lippi, detto
il Diaulino. In linea del tutto ipotetica, tali pseudonimi potrebbero indicare
l’affiliazione alla criminalità lucchese. La dinamica delle aggressioni
potrebbe far pensare che entrambi gli individui sopraccitati avessero
intenzione di imporsi quali “protettori” delle meretrici aggredite. Quanto a
Bartolomeo del Giudice poi, è opportuno aggiungere che fu personaggio
ben noto alle autorità lucchesi, essendo stato coinvolto a più riprese in
atti criminosi, come testimoniano le numerose fideiussioni a suo carico.
Cfr. A.S.L., Podestà di Lucca 7152, 1567, paci, pagherie di non offendere
e inventari, fogli non numerati.
119
In origine, ovvero secondo i provvedimenti dell’anno 1534,
non furono previsti termini per la presentazione della querela. Solo
nel 1563, con la legge decretata del 27 luglio197, fu stabilito un
termine di ventiquattro ore per la denuncia. Tale disposizione
tuttavia restò in larga parte disattesa, trovandosi ancora nel 1564
querele presentate ben oltre il termine previsto198.
Con la querela si apriva la fase istruttoria del procedimento.
Sulla base dei dati forniti dalla denunziante i magistrati
convocavano l’accusato, invitandolo a difendersi dalle accuse a lui
rivolte. Il bando veniva notificato direttamente all’accusato, quando
possibile, ovvero affisso ai quattro angoli della città e declamato
pubblicamente lungo le vie cittadine, in caso di irreperibilità199.
197 A.S.L., Consiglio Generale 471, leggi decretate, 27 luglio 1563, fo. 105.198 Si veda ad esempio la querela di Livia Romana contro Stefano
Burgassi. A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 25 agosto 1569, fo. 149. Livia
querelò il Burgassi per fatti accaduti tra dicembre del 1568 e marzo del
1569. Fuggita da Lucca per salvarsi dalle violenze del suo aggressore, vi
fece ritorno verso la fine di luglio. Avendo quindi appreso dell’avvenuto
arresto del Burgassi, decise di querelarlo per i fatti di cui sopra
ottenendone la condanna ad una multa di 100 lire. A.S.L., Anziani al
tempo della libertà 725, 31 agosto 1569.199 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, lib. IV, cap. XIX, fo. 185.
120
Nel bando si dava notizia del reato contestato, del luogo e
della data dell’avvenuto fatto, nonché – ovviamente – dell’identità
del convocato. Così ad esempio Jacopo Balbani e Vincenzo Diodati
furono convocati a rispondere dell’accusa di stupro: “Per parte delli
tre Magnifici Signori Antiani et Magnifico Pretore della città di Lucca
citano e richiedono: Jac° già di Michel Balbani et Vincentio Diodati,
cittadini di Lucca e ciascuno di loro a comparir personalmente
davanti essi magnifici signori antianj et pretore in palazzo delli
magistri antiani tra giorni tre proximi ad excusarsi et defendersi
dalle imputationj datoli ... (che) nel mese di luglio proximi passato
entrati in casa di Ma. Angelica cittadina di Lucca un dì del ditto
mese al tempo di notte habbino ciascuno di loro per forza
carnalmente cognosciuto Lucia figliuola di detta Ma. Angelica di età
di anni 14, innupta...”200. Al primo bando ne seguiva un secondo,
nel caso in cui l’accusato non si fosse presentato nel termine fissato
dal giudice competente che, ad arbitrio del magistrato, variava da
un minimo di tre giorni ad un massimo di sei201. Se anche la
seconda convocazione fosse rimasta inascoltata, si stabiliva che:
non comparendo si havranno per confessi detti delitti et
procederasi contra di loro et chiascun di loro alla punizione segondo
l’autorità a detti Magistri pretori attribuita da li detti
200 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, fo. 30. La querela fu presentata nel
luglio del 1538, ma il processo contro Diodati e Balbani ebbe inizio solo
nell’ottobre dello stesso anno.201 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, lib. IV, cap. XX, fo. 185 v.
121
Mag.co.cons.°202, si sarebbe dovuto procedere alla condanna in
contumacia203. Qualora l’accusato si fosse invece spontaneamente
presentato di fronte al tribunale, si sarebbe proceduto alla prima
udienza, con la raccolta delle dichiarazioni del convenuto.
III. INTERROGATO DISSE...
Al momento della redazione della querela, i magistrati
procedevano all’interrogatorio della querelante al fine di ricostruire,
con quanta più precisione possibile, la reale dinamica dei fatti. In
caso la querelante avesse potuto indicare testimoni a suo favore,
questi venivano parimenti sentiti prima dell’udienza dell’accusato,
in modo da poter disporre di quanto più materiale possibile per
scavare nelle asserzioni del convenuto.
202 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, fo. 30.203 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, lib. IV, cap. XX, fo. 185 v., capo
XXI, fo. 186.
122
L’audizione veniva gestita dai magistrati stessi, i quali
interrogavano direttamente il convenuto; qualora questo non
avesse ricevuto notifica del bando di convocazione, gli veniva
domandato se avesse nozione del motivo per cui fosse stato
portato al cospetto del tribunale. Di rado abbiamo riscontrato una
risposta positiva da parte degli accusati i quali, solitamente,
preferivano assumere una posizione di difesa sin dalle prime
battute dell’interrogatorio. In caso di risposta negativa204, i giudici
chiedevano al convenuto se conoscesse la querelante o se, in qual
si voglia modo, si fosse mai recato presso di lei. Dopodichè
seguivano numerose domande atte a ricostruire la dinamica dei
fatti e, sopratutto, a mettere in evidenza le contraddizioni nelle
dichiarazioni del convenuto.
204 Cfr. A.S.L., Protettori delle meretrici 1, fo. 1. Riportiamo qui di seguito
le prime battute dell’interrogatorio di Nicolao Caselli a seguito della
querela di Milea Pistoiese. “Interrogato disse: Non saper perché sia stato
chiamato qui,
Int°: se cognosce una Milea Pistoiese, rispuose che si.
Int°: quanto è che non l’ha veduta, rispuose che la vidde anco hieri.
Int°: disse che non gli fu altrimenti in casa.
Int°: disse che possano esser circa 12 giorni che non gli è stato in casa.
Int°: disse che non gli fu altrimenti martedì in casa
Int°: se esso constituto ha dato mai ad essa Milea, rispuose che non li ha
mai dato.”
123
Qualora questo potesse portare testimoni a suo favore, essi
venivano immediatamente convocati (la loro audizione avveniva il
giorno della prima udienza) ed interrogati a loro volta. Le
dichiarazioni così raccolte venivano messe a confronto a più
riprese (ove necessario) in un fitto contraddittorio tra i magistrati,
la querelante, i testimoni e l’accusato. Non di rado si rendevano
necessarie più audizioni dell’accusato, della querelante e dei
testimoni, ovvero ogni qual volta emergessero novità dagli
interrogatori. Tuttavia, i tempi di istruzione e soluzione di una
causa erano piuttosto brevi, attestandosi su una durata media di
una settimana205.
205 I legislatori lucchesi ebbero sempre la massima attenzione per i tempi
processuali, tanto da dedicarvi un apposito capo statutario. La celerità di
decisione di una causa era indice del buon funzionamento della
magistratura. Con l’intento quindi di spronare i giudici ad una rapida (ed
efficace) decisione, furono previste pene pecuniarie per quei magistrati
che superassero i tempi previsti di legge (2 mesi) per la risoluzione di una
controversia. Cfr. A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV,
cap. LXII, fo. 198.
124
Raramente i Protettori delle Meretrici ordinarono la tortura
dell’accusato (o della querelante, come nell’unico caso di Laura di
Antonio da Massa)206 e ancora più raramente si ebbero confessioni
spontanee, preferendo gli accusati negare qualsiasi accusa a loro
carico o sminuirla notevolmente nella gravità, scaricandone la
responsabilità su altri. L’applicazione della tortura che, come
sappiamo, in parte assolveva ad una finalità punitiva207, di rado si
rivelò utile ad estorcere una confessione a favore della querelante.
I tormenti si esplicavano secondo la modalità della corda e, in pieno
rispetto delle disposizioni statutarie, fu sempre mantenuta entro i
limiti previsti di legge, rispettando cioè il numero massimo di
“strappi” di corda successivi, i periodi di pausa previsti ed il diverso
trattamento stabilito per uomini e donne208.
206 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, fo. 3. Laura di Antonio da Massa
querelò, il 19 febbraio 1564 Giuditta meretrice per una sassaiola. I giudici,
non riuscendo a venire a capo della questione, posero sotto tortura sia la
querelante che l’accusata. Tuttavia Giuditta non confessò e pertanto fu
assolta.207 La tortura giudiziaria nel diritto comune ha, secondo Piero Fiorelli, una
natura ambivalente. Di fronte al rifiuto di rispondere dell’imputato, infatti,
avrebbe funzione di pena e di mezzo di coercizione per estorcere la
“verità”. De Luca afferma: “che la tortura abbia avuto anche funzione
penitenziale è confermato dal fatto che essa fu adoperata anche nei casi
di flagranza di reato...”. L’argomento sopracitato non è tuttavia
pienamente condiviso da Fiorelli, il quale, criticando De Luca, distingue
nettamente tra tortura come pena e tortura giudiziaria. Cfr. Piero Fiorelli,
La tortura giudiziaria, vol. I, pp. 223, 230 e nota 40 a pagina 231, Giuffrè,
Torino, 1953.208 Cfr. A.S.L, Statuti del comune di Lucca 16, lib. IV, cap. XLII, XLIII e
XLIIII, fo. 196 r. L’uso della tortura era sottoposto a numerosi vincoli. In
125
Le deposizioni sono per noi materiale di grandissimo
interesse storico, giuridico nonché umano. Le testimonianze e,
soprattutto, le dichiarazioni delle meretrici querelanti, forniscono
un’ampia massa di dati di rilievo. Innanzitutto colpisce che le
querelanti abbiano sempre avuto massima cura nel riportare i fatti
accaduti, raccontando fedelmente qualsiasi evento che potesse
rafforzare la propria posizione processuale. Consapevoli
evidentemente di cosa costituisse reato, avevano grande
attenzione a mettere in luce ogni dettaglio che potesse integrare gli
estremi di qualche previsione statutaria. Gli insulti, le contumelie,
le minacce, financo gli sberleffi fatti dagli assalitori contro la stessa
magistratura dei Protettori delle Meretrici, furono raccontati con
gran precisione, avendo cura di rievocare ogni singola parola
primo luogo non si dava credito ad una piena ammissione di colpa post
primam responsionem. Forte infatti era il sospetto che tali dichiarazioni
fossero state rese sotto tortura. Ad un primo eventuale diniego della
accuse a carico del convenuto si poteva procedere ad tormenta
moderate. Era poi possibile procedere ai tormenti solo nei casi in cui la
pena prevista fosse superiore a 50 lire, per i cittadini lucchesi, o a 25, se
l’accusato era forestiero.
La tortura era assolutamente esclusa per le donne gravide e per le
puerpere sgravate da meno di venti giorni. I tormenti dovevano essere
sempre eseguiti alla presenza di un notaio, e dovevano cessare
immediatamente al momento della confessione. Nessuno poteva essere
richiamato alla tortura se non in base a nuovi indizi; in questo caso
comunque l’accusato aveva comunque un termine di due giorni per
chiarire la propria posizione. In caso il convenuto perisse sotto tortura,
l’ufficiale responsabile dell’interrogatorio avrebbe dovuto essere accusato
di omicidio. Per una panoramica sull’uso della tortura negli antichi stati
italiani si veda P. Fiorelli, op. cit., volume I.
126
pronunciata, come nella querela fatta il 15 maggio del 1564 da
Caterina di Paulino Masini209. La Balloccioraia (questo era il
soprannome di Caterina) era stata vittima di una violenta sassaiola
compiuta da Paulino Ongaro, Bartolomeo del Bastaio ed altri due
compagni i quali, non contenti d’averle gravemente danneggiato le
gelosie, la insultarono nei seguenti termini: ”poltrona, sbudellata,
puttana, buggierona... ti farò ben levare codeste finestre! ”. Avendo
poi forzato la porta della dimora della Balloccioraia minacciarono di
sfregiarle il volto. La poveretta rispose che li avrebbe denunciati ai
Protettori delle Meretrici il giorno seguente. In tutta risposta
Bartolomeo del Bastaio, uno degli assalitori, proruppe in un
minaccioso turpiloquio: “va dove ti piace – disse – che ho nel culo
te, il Podestà et i Signori et fammi il peggio che puoi...”210.
209 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 15-26 maggio 1564, fo. 8 e ss.210 Ibid.
127
I casi di offese dirette ai magistrati erano del tutto sporadici
ed infatti, oltre al caso della Balloccioraia, contumelie contro i
Protettori delle Meretrici si riportano soltanto in un altro processo a
noi noto. Simili nei termini poc’anzi riferiti, le offese questa volta
furono pronunciate da un tale Cesare Filippi211 il quale aggredì,
malmenò ed insultò la meretrice Diana da Carrara212. Non ci è dato
purtroppo di sapere a quale esito giunse il processo contro
Bartolomeo del Bastaio ed i suoi compagni, mancando qualunque
traccia documentale delle sentenze. E’ però plausibile che, vista la
gravità dei reati commessi, e visti gli insulti agli stessi magistrati ed
al Podestà, gli accusati siano stati puniti213. Al di là comunque del
concreto epilogo processuale, val la pena qui rilevare come le
querelanti abbiano avuto la premura di aggravare, quando
possibile, la posizione processuale dei convenuti, quanto meno
ponendoli in cattiva luce di fronte all’organo giudicante.
211 Cesare Filippi fu condannato il 26 giugno 1571 ad una pena di 50 lire.
A.S.L., Anziani al tempo della libertà 725, 26 giugno 1571.212 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 13 giugno 1571, fo. 158 bis.213 “De poena offendentis aliquem ex magnificis dominis antiani vel
vexilliferum iustitiae”. La pena pecuniaria prevista era quantificata nel
quadruplo della sanzione normalmente comminata per le offese a
cittadino ordinario. Offendere i Magnifici Signori Anziani quindi significava
incorrere in una sanzione variabile da 20 a 100 lire. Cfr. A.S.L., Statuti del
comune di Lucca 16, lib. IV, cap. CLVII, fo. 238; A.S.L., Statuti del comune
di Lucca 16, lib.IV, cap. CCXIII, fo. 260.
128
Delle numerose testimonianze verbalizzate, solo tre furono le
occasioni in cui furono chiamati a testimoniare soldati della guardia
cittadina, meglio nota come Familia214. In due casi le guardie furono
chiamate in qualità di testimoni, avendo già arrestato gli accusati in
flagranza di reato215. Nella terza un soldato risulta, invece, quale
imputato per le percosse inflitte ai danni della meretrice Lucrezia di
Francesco, con le aggravanti di averla assaltata con un’arma e di
averle provocato ferite sanguinanti216. Se sulle prime due cause vi è
invero poco da dire, molto interessante risulta la terza,
coinvolgendo un soldato di guardia quale imputato, tale Claudio di
Giulio de’ Lioni da Capua. Costui, la notte del 18 giugno 1565, dopo
essersi presentato a casa di Lucrezia di Francesco, avrebbe
convinto il di lei compagno Guido Romano a seguirlo per strada.
Poco dopo, alla porta di Lucrezia, bussarono le guardie venute per
214 Famuli erano detti i soldati sotto il comando del capitano del Bargello.
Essendo questo un organo esecutivo (con compiti di polizia) stava agli
ordini del Podestà (la massima autorità criminale attiva in città) e delle
diverse magistrature lucchesi. Cfr. S. Bongi, Inventario del R. Archivio di
Lucca, vol. II, pp. 336-337 e 386-390.215 Bartolomeo di Francesco di Santa Maria del Giudice fu infatti arrestato
dalle guardie a seguito della richiesta d’aiuto di Maria di Giovanni da
Pontetto. Bartolomeo, infilatosi nel letto della querelante, non voleva
sapere di uscirne. A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 27 aprile 1565, fo.
16.
Nel caso di Livia Romana le guardie tesero un vero e proprio
agguato a Stefano Burgassi, essendosi appostati in casa della querelante
per cogliere il ribaldo sul fatto. A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 25
agosto 1569, fo148.216 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 20 giugno 1565, fo. 25.
129
arrestare Guido il quale, nella sua breve uscita notturna, avrebbe
aggredito un tale Alfieri217. Alle domande rivoltele dal capitano della
Familia, Lucrezia difese il proprio amante scaricando ogni colpa su
Claudio da Capua il quale, secondo lei, avrebbe indotto il Romano a
compiere lo scellerato atto.
217 Il movente dell’assalto all’Alfieri non sono chiari. Sopratutto nulla è
detto sulle ragioni per cui Guido Romano avrebbe malmenato l’Alfieri.
130
Il giorno seguente Claudio de’ Lioni, avendo saputo d’esser
stato accusato da Lucrezia di Francesco per l’assalto all’Alfieri, si
precipitò a casa della meretrice con lo scopo – a suo dire – di
chiarire l’equivoco. Con fare minaccioso (a detta di Lucrezia) la
guardia avrebbe cercato di intimidirla. Le coraggiose e sdegnate
risposte di Lucrezia, assolutamente convinta della colpevolezza del
da Capua, ne avrebbero così suscitato l’ira. Costui quindi, tratto
dalla cintura il coltello, le avrebbe detto: ”se tu fosti un huomo
come sei una donna ti sfrigierei ”. La risposta della meretrice non si
fece attendere: “non vi credo – disse – non in casa mia!”.
131
Claudio fu quindi colto da un impeto irrefrenabile: calunniato,
umiliato e beffato, menò alcuni colpi di pugnale alla povera
Lucrezia. Secondo il da Capua, i fendenti avrebbero comunque
dovuto infliggere poco danno, avendo esso avuto premura di usare
il piatto dell’arma e non il filo, come ebbe a dichiarare ai magistrati
il 20 di giugno. Pur con tutte le cautele usate dal suo assalitore,
Lucrezia fu ferita alla mano destra e al viso, dal lato destro tutte
con sangue. La versione fornita ai magistrati dal soldato fu
sensibilmente diversa, non tanto nell’ammissione di colpa –
confermò infatti di aver ferito Lucrezia – quanto nella dinamica
dell’evento. Lucrezia, fronteggiando il pacatissimo Claudio, venuto
a chiederle “che accade a voi a entrare in queste cose senza esser
domandata et mettermi in questi garbugli e sospettioni di quali io
non so niente”, avrebbe reagito con ira ricoprendolo di insulti. “Se
tu fosti un huomo come sei una donna ti sfrigierei ” avrebbe a
questo punto detto il da Capua colto dall’ira. “Voglio che tu mi
sfregi il forame !” rispose Lucrezia, “aggiungendo molte altre simili
parole”. Non potendo quindi controllare la propria rabbia e vistosi
offeso ripetutamente, nonostante la gentilezza con cui si sarebbe
rivolto alla meretrice, il soldato avrebbe perso il controllo.
132
Pur non conoscendo l’epilogo di questa vicenda, la complessa
dinamica del confronto processuale mette in evidenza le due
diverse strategie processuali assunte dalle parti.
133
Il ruolo dei testimoni nella dialettica processuale era
fondamentale218. Numerose sono le testimonianze di meretrici a
favore delle compagne querelanti. Spesso queste si trovavano a
vivere nello stesso palazzo ed erano quindi molto ben informate di
quanto accadeva alle loro compagne219. A ciò si aggiunga che, di
fronte alla prepotenza degli assalitori, l’unica possibilità di salvezza 218 I testimoni chiamati in causa erano tenuti a presentarsi ai magistrati. A
questo scopo erano previste sanzioni pecuniarie per quanti disertassero
le aule del tribunale. Per sopperire alla difficoltà della raccolta della
testimonianza di persone inferme o di persone qualificate, quali mulieres
egregie (la cui partecipazione al processo avrebbe potuto macchiarne
l’onore) era previsto che la testimonianza fosse raccolta in loco. A.S.L.,
Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap. XLV, fo. 198.
Diversamente da quanto era stabilito nell’ordinamento fiorentino, e
contrariamente all’opinione dei giuristi del tempo, a Lucca le meretrici
non erano ritenute soggetti incapaci di testimoniare. Vd. retro, capitolo I.
Per i limiti alla capacità di testimoniare vigenti in Lucca, si veda A.S.L.,
Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap. XLVI, fo. 197.219 Le meretrici lucchesi dimoravano in zone determinate della città.
Cuioaria, via San Girolamo, le Carceri di Sasso, Malborghetto e le
immediate vicinanze della chiesa di San Alessandro Minore (San
Alessandretto) erano diventati, col tempo, i luoghi in cui si erano
insediate numerose prostitute.
Mita vellutini ritiene di poter affermare che tali luoghi sarebbero
stati dei veri e propri postriboli, pur non adducendo alcuna prova a
sostegno della propria tesi. Individua quindi ben cinque postriboli attivi
nella città di Lucca durante il secolo XVI.
Tuttavia, i dati da noi raccolti contraddicono tale ipotesi. Nel
provvedimento del 5 giugno 1534 infatti, si fa riferimento a “quel loco
pubblico”, rigorosamente al singolare. Parimenti, nei verbali dei Protettori
delle Meretrici, non si è trovata alcuna traccia dell’esistenza di postriboli
presso le Carceri di Sasso, Malborghetto, San Alessandretto o via San
Girolamo. Cfr. Vellutini Mita, Donne e società nella Lucca del ‘500: il
comune, le monache, le meretrici, Tesi di Laurea presso la Facoltà di
134
stava nel cercare riparo a casa di una collega, chiedendo soccorso
a lei ed ai suoi eventuali ospiti, e procurarsi così un rifugio
immediato ed un buon numero di testimoni. Dall’analisi delle
querele sembra emergere un sentimento di solidarietà tra queste,
come nel caso di Diana da Carrara, Livia Romana, Lucrezia di
Antonio e Faustina di Giacomo220 che si chiamarono spesse volte
reciprocamente in giudizio, fornendo di volta in volta un valido
supporto alle accuse della querelante.
Lettere, Pisa, anno accademico 2001/2002.220 Dai registri del tribunale, le meretrici citate risultano aver esercitato il
mestiere negli ultimi anni del 1560.
135
Tuttavia, tra i numerosi testimoni a noi noti attraverso i
verbali processuali, non vi sono soltanto meretrici. Un’ampia e varia
umanità fu di volta in volta chiamata a deporre su indicazione della
querelante: clienti, vicini di casa, semplici passanti, guardie e
artigiani deposero a favore dell’accusa. La forza pittorica dei
racconti in prima persona di questi occasionali testimoni evoca
immagini dalle tinte crude, intense e, a volte, tristemente
commoventi. Maria meretrice poté portare un solo testimone della
violenza subita nella notte del 4 maggio 1538221. La sventurata,
girando di notte per la città, fu presa con la forza da tre giovani
uomini a lei sconosciuti e ben celati da cappe. In un primo
momento, dubitando lei di peggio, li lassò usar seco a buon modo.
Poi però, alla richiesta di uno di questi, il quale li dixe voltati, Maria
oppose un ferreo rifiuto222. L’aggressore, vistosi respinto, estrasse
un pugnale e, pigiatolo alla gola di Maria, le disse: ”se non mi
consenti ti scannerò”. Maria tentò un’ultima debole difesa, non
volendo evidentemente consentire a qualcosa che sarebbe andato
ben al di là delle sue ordinarie prestazioni. La sua resistenza fu
infine vinta con la forza, essendo il suo assalitore di statura grande.
221 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 4 maggio 1538, fo. 51.222 L’assoluto rifiuto della meretrice d’acconsentire alla richiesta del suo
assalitore non può che generare qualche perplessità. Potrebbe in questo
caso trattarsi di un caso di sodomia, viste le parole pronunciate
dall’assalitore: li dixe voltati. Purtroppo i registri dell’Offizio sopra l’Onestà
non ci hanno permesso di verificare questo nostro sospetto, mancando i
volumi riguardanti l’anno di riferimento.
136
Testimone degli eventi e, secondo Maria, compagno dei tre
stupratori, fu Bartolomeo de’ Muratori detto Baccio223. “Andando a
spasso per la città – testimoniò il Muratori di fronte ai giudici – si
incontrò in una meretrice quali era stata presa da tre giovani quali
erano turati colla cappa e non li conovve. Et viddi che la ditta
piangiva et dixit verso esso constituto: ti pregho che mi vogli
accompagnar a casa, et lui andando a casa sua dixit: vieni et io
accompagno”224. Baccio non fu in grado di fornire alcun elemento
utile al riconoscimento dei malviventi essendo questi celati dal
buio, dalle cappe ed essendo, a suo dire, a lui del tutto ignoti. La
sua deposizione, per quanto concisa, mette tristemente a nudo la
realtà quotidiana di una meretrice lucchese, presentandocela nella
squallida luce della violenza subita.
223 Non è chiaro il ruolo di Baccio nella vicenda narrata. A suo dire, esso
era giunto per caso sul luogo ove si stava compiendo il misfatto. Maria
precisò che Baccio mai li fieri dispiacer.224 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 4 maggio 1538, fo. 51.
137
Assai più fortuna ebbe Angela, moglie di già Marco
Bolognese, meretrice pisana225. La notte del 12 luglio 1565,
madama Angela subì un’aggressione nella propria dimora da parte
di 6 uomini guidati da Nanni di Andrea da Motrone. Gli aggressori,
una volta entrati nella dimora della meretrice, l’assalirono con
violenza. Fu dapprima picchiata e, se non fossero intervenuti alcuni
suoi “ospiti”, sarebbe stata ferita. Fortuna volle che quella sera, in
casa di Angela si trovassero ben tre uomini: Battista, un artigiano
spadaio, Ventura ed un tal Filippo, di professione calzolaio. I primi
ad intervenire furono Ventura e Filippo, il quale, tra l’altro,
trovandosi a letto, si presentò nudo sulla scena della lite. Il
coraggioso calzolaio, incurante della propria condizione, tentò di
frapporsi tra gli assalitori e Angela, venendo così a sua volta ferito
da un colpo di lucerna. E la situazione avrebbe potuto degenerare,
dacchè Nanni aveva già impugnato un ferro con cui colpire Angela,
se non fosse stato per il provvido intervento di Battista spadaio.
Costui, evaginata l’arma, ma avendo cura di tenerne la cuspide
puntata verso il pavimento226, con la sua sola presenza salvò
Angela. Nanni ed i suoi non ebbero altra scelta, di fronte alla
determinazione dello spadaccino, che lasciare il campo e ritirarsi. In
sede processuale furono ascoltati tutti i presenti alla lite. Le
deposizioni, chiare e circostanziate, parlano tutte in favore di
225 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 12 luglio 1565, fo. 31 e ss. 226 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, 1539, libro IV, cap. 139, fo. 234.
Lo spadaio non volle infatti incorrere nelle sanzioni previste per quanti
alzassero la punta dell’arma contra aliquem.
138
Angela e dei suoi coraggiosi ospiti. Unica voce dissonante fu quella
di Nanni da Motrone, il quale sostenne di essere stato aggredito
dalla meretrice armata di un legno227. Anche in questo caso non ci è
dato di sapere quali furono le sorti processuali della vicenda.
227 Nanni avrebbe quindi agito per legittima difesa.
139
L’impressione che comunque si ricava dalla lettura dei verbali
processuali è certamente profonda. Pur non potendo su questa
fondare una accurata valutazione storiografica, è certo che nel tono
vibrante delle dichiarazioni rese, nella disarmante semplicità
cronachistica della narrazione, si scorgono le radici di un
atteggiamento decisamente maturo dei cittadini lucchesi nei
confronti della giustizia228. Che le dichiarazioni rese siano a favore
di donne disoneste poco importa: in alcuni momenti, di fronte a
vicende particolarmente cruente, è come se Lucca si ponesse quale
tutrice di queste sfortunate donne, quasi una reazione collettiva,
che si incarnò sia attraverso i limpidi ed oggettivi mezzi del diritto,
sia a mezzo di una meno chiara, più viscerale, risposta della gente
comune. Ed è questa in fondo, l’essenza più profonda del
giurisdizionalismo lucchese, un rapporto con il diritto, le istituzioni e
228 Diverso il giudizio di Mita Vellutini: “Tuttavia bisogna precisare che la
penna attraverso la quale riusciamo a captare la voce delle donne è,
ancora una volta, tenuta in mano da un uomo...”. Secondo l’autrice, il
generale clima di misoginia esistente in Lucca ed i pregiudizi maschili
contro le donne, si sarebbero tradotti in una verbalizzazione processuale
sommaria e volontariamente lacunosa, quasi a voler soffocare la “voce
delle donne” lucchesi. Punto di partenza dell’analisi della Vellutini sulla
magistratura dei Protettori delle Meretrici è che a Lucca, il rapporto tra le
pubbliche istituzioni e le meretrici, risentisse profondamente di una
cultura atavicamente patriarcale, avvelenata da una metafisica diffidenza
nei confronti delle donne. Agli occhi dell’autrice, quindi, la realtà lucchese
non si differenzierebbe in alcun modo da quella fiorentina o dalle coeve
realtà urbane del sud della Francia, essendo tutte legate da un’unica
monolitica interpretazione del reale, secondo le categorie di pensiero del
patriarcato “cristiano”. Cfr. Mita Vellutini, op. cit., p. 178.
140
le libertà individuali già venato di tensioni moderne: una cristallina
devozione al senso della misura e del buon governo.
IV. ET QUERELANDOSI DISSE...
“Constituta Domina Diana filia Bartolomei Spina de Carrara
meretrix habitatrix Luce cum querele exposuit [...] Cesare, volendo
che io andassi in casa ne io volendo mi cominciò a dire poltrone,
vacca, sbudellata, buggierona et altre parole ingiuriose,
minacciandomi di volermi sfrigiare, e non contento di questo mi
diede un pugno nel volto et altri nella vita, e mi pigliò per li capelli e
di poi per la veste e mi tirò giù per la scala, colquale tirarre mi
straccio la veste di seta ch’io ha indosso si come vedete e dal detto
Cesare mi sono state fatte a questi dì passati le sassauiole...”.229
229 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 13 giugno 1561, fo. 158 bis.
141
Le violenze di cui erano vittime le meretrici prima
dell’istituzione del tribunale dei Protettori, avevano probabilmente
raggiunto una tale intensità da giustificare l’accorato appello di
Bernardino Cenami. La lacerazione quotidiana della legalità, in
forma di sassaiole notturne (talvolta assai violente), di agguati,
assalti, risse e zuffe armate, non era certamente cosa da poter
essere facilmente tollerata dalle autorità di una città che, come
Lucca, si considerava “libera”230. Alcuni reati poi, per le loro stesse
modalità, risultavano di particolare disturbo, violando
manifestamente il quieto vivere dei cittadini lucchesi. Così, a
seguito della creazione della nuova magistratura, il Consiglio
Generale, con il decreto del 5 giugno 1534231, procedette ad un
aggiornamento delle norme, inasprendo le pene previste e creando
alcune nuove fattispecie di reato.
230 “quod causatur in ipsa nostra civitate ipse mulieres in ea stare non
possunt libere, prout decense et conveniens est in civitate libera prout est
nostra...”. A.S.L., Consiglio Generale 37, 24 aprile 1534, fo. 245.231 A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, 5 giugno 1534,
fo. 256.
142
Le norme statutarie non parvero sufficienti a coprire l’intera
gamma di comportamenti giuridicamente rilevanti in cui fossero
coinvolte meretrici. In effetti mancava, nella passata legislazione
statutaria, una disciplina delle norme penali che tutelasse
esclusivamente le prostitute. L’arco di volta della riforma poggiò
sull’estensione dell’efficacia della vigente normativa in materia
penale: “et ogni statuto che parla di cittadine o che offendesse
cittadine, comprende queste tali foretane o forestiere habitanti in
Lucca, come di sopra e chi le offendesse”232, essendo queste da
considerarsi cittadine lucchesi originarie di Lucca. Non si ritenne
comunque sufficiente ampliare la portata delle fattispecie già
esistenti, ma si procedette alla creazione di una serie di previsioni
ad hoc, dirette esclusivamente alle meretrici e alle donne suo modo
viventi.
I legislatori prestarono particolare attenzione ai diversi modi
con cui i malintenzionati riuscivano ad avere accesso alle dimore
delle suddette, prendendo atto del fatto che, gran parte dei reati
violenti a danno delle meretrici, avveniva proprio entro i confini
domestici. Si procedette ad un esame analitico dei modi usati per
penetrare nelle dimore delle meretrici che sfociò nella formulazione
di un lungo elenco di ipotesi di reato, tutte ugualmente valide e
diversamente punite a seconda del modus operandi dei malfattori.
232 Ibid.
143
L’entrare in casa con rompere usci et finestre et scalamenti,
purchè sia de nocte et in casa di meretrici, cantoniere o di partito o
simili, fu punito con una pena di trecento scudi233. La violazione di
domicilio con effrazione (ma senza danni rilevanti alla proprietà) fu
punita con una ammenda di duecentocinquanta scudi. All’aver
avuto accesso alla dimora di una meretrice, contra la voluntà di tali
donne, corrispondeva parimenti una pena pecuniaria di trecento
scudi234. I legislatori, trattando della delicata materia della
determinazione della voluntas, stabilirono che “si intendi contra la
voluntà loro ogni volta che sforzando o spingendo porte o usci,
entrerà in casa. Item, s’intendi contra la voluntà loro per servi o
garzoni o persone che habiteranno o staranno con esse tali donne
gli furon proibito et vietato che non entrassi...”.
233 Secondo la divisione dei valori monetari lucchesi, stabilita nel XVI
secolo, lo scudo d’argento valeva sette lire e mezzo. La lira a sua volta
valeva venti soldi o dieci bolognini. Cfr. Salvatore Bongi, Inventario del R.
Archivio di Lucca, vol. II, p. 4.234 Ibid. fo. 256 e ss.
144
Se la violazione di domicilio era poi finalizzata a commettere
adulterio o stupro, la pena applicabile fu quella normalmente
prevista dalle norme statutarie, cui esplicitamente si rimandava,
ovvero di cinquecento scudi ed esilio quadriennale235. La pena era
comunque dimezzata se la meretrice avesse permesso
volontariamente permesso l’ingresso all’assalitore236.
235 Si ha in realtà un inasprimento delle pene previste per lo stupro ai
danni di meretrice, che veniva considerata, in tal senso, al pari di ogni
onesta donna lucchese. A.S.L., ibidem; ma si veda anche quanto disposto
dallo statuto del 1539 nei casi di violenza di donna di mala fama, serva,
schiava o concubina: Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap.
CII, CIII e CIV, fo. 215 e ss. 236 Si spiega così come mai, in numerose querele raccolte dai Protettori
delle Meretrici, le vittime, spesso, rifiutassero di aprire la porta ad ospiti
indesiderati, i quali erano così costretti a forzare gli usci e le porte della
vittima, per portare a termine il proprio disegno criminoso.
145
Recare offesa ad una meretrice, con villanie, sassaiole, insulti
o tamburate (con cembali o corni), comportava l’arresto presso le
carceri di Sasso per due mesi o l’esilio per due anni. Interessante
notare la presunzione sottostante la fattispecie: poiché, provare
che simili villanie fossero fatte in scorno ad una specifica meretrice,
non doveva essere semplice, il legislatore stabilì che il reato fosse
punibile, allorquando si potesse presumere, etiam per conjectura,
essersi fatto in scherno, vituperio o obrobrio delle abitanti di dette
case, attribuendo l’onere della prova contraria all’accusato237.
237 Si vedano anche le disposizioni dello statuto del 1539. La pena prevista
per il gettar sassi, legni o ferri contra aliquem era infatti di sole 15 lire
(sempre che la vittima non ne fosse risultata ferita). Per quanto riguarda
l’offender un cittadino lucchese con verba iniuriosa, l’ammenda variava
da un minimo di 5 lire ad un massimo di 25, a discrezione del giudice,
tenuto conto del tipo di offesa e dello status dell’offeso. Cfr. A.S.L., Statuti
del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap. CLIII, fo. 257; cap. CCXIII, fo.
260.
146
Le meretrici lucchesi non mancarono di cogliere l’opportunità,
che era stata loro concessa con l’istituzione dei Protettori delle
Meretrici (il cui nome sembra essere stato pensato per ispirare
fiducia), di tutelare i diritti che erano stati loro recentemente
attribuiti (Fig. 1, Appendice I)238. All’attenzione dei magistrati furono
portati un gran numero di querele, probabilmente superiore al
numero da noi stimato239. I soprusi di cui furono vittime le
“mondane” lucchesi furono innumerevoli, variando da pittoresche
villanie verbali sino a giungere ai, rari, casi di stupro: una lunga
teoria di crudeltà, vendette e violenze (Tab. 1 e 2, Appendice I).
238 A simili conclusioni giunge R. Canosa. Cfr. R. Canosa, Storia della
prostituzione in Italia dal quattrocento alla fine del settecento, pp. 61 e
62, Sapere 2000, Roma, 1989.239 I verbali dei processi a noi pervenuti, tenutisi davanti ai Protettori delle
Meretrici, ricoprono un arco temporale di trentasette anni, con una
significativa lacuna per gli anni dal 1544 al 1564. Non ci è possibile
stabilire se il tribunale sia stato regolarmente funzionante negli anni non
coperti dalla documentazione d’archivio. Tuttavia alcuni indizi rendono
plausibile l’ipotesi che l’attività dei Protettori delle Meretrici sia stata
regolare e continua, almeno per il periodo compreso tra il 1537 ed il
1586. In base al confronto con i registri delle Paci e Pagherie criminali del
Consiglio Generale e del Podestà di Lucca, è stato possibile riscontrare un
numero – seppur esiguo – di fideiussioni prestate a favore di meretrici le
cui querele non ci sono pervenute. Parimenti, abbiamo rinvenuto
numerose fideiussioni prestate a seguito di processo di fronte ai Protettori
delle Meretrici, pur non essendo questo verbalizzato nella sua interezza
nei registri di detta magistratura.
147
Le querele aventi ad oggetto aggressioni violente, con o
senza l’uso di armi, sono numerose: su un totale di 93 querele
presentate, 44 sono quelle sporte per percosse (Fig. 2, Appendice
I)240. La dinamica delle aggressioni, si ripeteva con costanza nelle
sue linee generali. Gran parte dei reati ai danni di meretrici si
consumò entro le mura domestiche, spesso a seguito di un rifiuto
della meretrice ad accogliere l’aggressore nella sua dimora.
Vedendosi rifiutati, gli assalitori reagivano con violenti insulti
giungendo, spesse volte, a forzare - con calci, pugni e spallate -
l’uscio dell’abitazione della vittima. Rari sono i casi in cui gli
aggressori riuscirono ad avere accesso ai locali domestici usando
dell’astuzia più che della forza. Caso assolutamente singolare nella
sua dinamica fu quello della meretrice Barbara241, la quale venne
aggredita in casa da quattro uomini armati. Costoro, il giorno prima
dell’assalto, il 12 febbraio 1541, erano riusciti a penetrare e ad
occultarsi in casa della donna, con l’aiuto della di lei serva. La sera
del 13 febbraio la meretrice fu quindi aggredita con violenza dai
quattro ribaldi armati; terrorizzata e ferita, Barbara riuscì
comunque a mettersi in salvo fuggendo in strada.
240 L’ultima causa a noi nota, quella per gli sfregi fatti contro la meretrice
madonna Laura Pucciona, fu trattata quale causa delegata ed è ad oggi
custodita in tale fondo presso gli archivi di Stato di Lucca. A.S.L., Cause
delegate 21, 1586, Processo fatto dagli anziani Protettori delle Meretrici
contro gli fregi fatti a Madonna Laura Pucciona meretrice.241 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 14 febbraio 1541, fo. 68 .
148
Il caso sopra riportato è un caso limite nella sua dinamica e,
sopratutto, nella voluntas nocendi tanto forte, da tradursi in un
azione di una certa complessità. Normalmente, le aggressioni
seguivano uno schema assai semplice, esplicitandosi in azioni
maldestre ed estemporanee. Ciò non implica che fossero per
questo meno violente. Numerosi furono gli assalti cum armis (Fig.
2), portati col chiaro intento di sfregiare e ferire la vittima242. Dalle
violente zuffe che seguivano, le donne ne risultavano solitamente
concusse, ferite e, nei casi più sfortunati, sfregiate.
242 Le ferite da arma al volto erano punite con una pena di 150 lire. In
caso ne fosse conseguita menomazione permanente del viso, con
cicatrice vistosa (sfregio), la pena prevista era di 300 lire o 3 anni di
bando d’esilio. A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, cap. CXLV, fo. 235.
149
Le meretrici, di volta in volta, portarono ai magistrati quali
prove del torto subito, i volti tumefatti, mostrarono i lividi, le ferite
e le vesti stracciate. Elizabetta, querelando, il 21 aprile del 1544243,
un tale Vittorio che l’aveva percossa con un pugno nel volto, ebbe
modo di sottolineare come l’occhio tumefatto a seguito della ferita,
rischiasse di andar perso244. Caterina di Lazzaretto, il 2 agosto del
1568245, ostentò, come prova della subita violenza, la puppora
destra. Costanza di Michelangelo il 10 maggio 1570246, querelò
Cecchino di Antonio tintore il quale:“andò in la casa dove lei habita
in la contrada di St. Alessandretto et siando lei alla finestra
l’abbraccio et gli mise le mani sotto e gli voleva ficchar due dita nel
culo, et perche lei non volse star ferma gli de’ una spinta di tal sore
che gli fece batter il viso nella finestra per due volte di modo che gl’
ha fatto il male che si vede alla tempia destra di dove è uscito un
pocho di sangue, et volendola che Michele suo padre auitasse, gli
dè una spinta si che lo fece batter del capo in terra et ancora gli ha
ditta a tutti dui molte parole ingiuiriose cioè a lei pocrcha puttana,
poltrona, buggierona et simili et a suo padre ghiotto, tristo,
manigoldo.”
243 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 21 aprile 1544, fo 88.244 La lesione permanente ad un occhio, tale che il danneggiato non
potesse più percepire la luce di una candela, era punita con un’ammenda
di 500 lire. A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, lib. IV, cap. CXXXXVI,
fo. 236.245 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 2 agosto 1568, fo. 147.246 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 10 maggio 1570, fo. 171.
150
Iacopa di Franco tintore fu picchiata con tale violenza da
cadere svenuta247. Percossa con una cintola da tale Giovanni
Ferruccio e denudata, fu lasciata come morta. Zabetta da Pistoia fu
vittima di un suo precedente cliente, tal Pietro Paolo, il quale le
diede una spassora nel viso, calci nei reni e mani e alla gola248.
247 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 20 ottobre 1569, fo. 130. Jacopa,
nota anche come la Riccia, fu aggredita nottetempo da Giovanni di
Ferruccio. Giovanni l’assalì a colpi di cintura, facendola cadere in terra
svenuta. Non contento, l’assalitore, prima di fuggire, le strappò le vesti di
dosso.248 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 30 agosto 1569, fo. 155. Zabetta fu
quindi dapprima colpita al volto (Cfr. A.S.L., Statuti del comune di Lucca
16, 1539, lib. IV, cap. CXXXXVI, fo. 235); essendo poi caduta a terra, fu
ripetutamente colpita a calci e pugni dal suo aggressore. Il causare una
caduta, così come l’infierire su una vittima a terra, costituiva un reato
punibile con una pena di 25 lire. Cfr. A.S.L., Statuti del comune di Lucca
16, 1539, lib. IV, cap. CXXXXIII, fo. 234.
151
Un modo praticato di rendere offesa alle meretrici (diffuso in
tutta Italia) era la cosiddetta sassaiola. Questa forma di vituperio
risulta assai frequente, essendo state denunciate ben 32 sassaiole
(Fig. 2). Il lanciare sassi contro finestre e porte era, ovviamente,
proibito dalle disposizioni statutarie249, così come era punibile lo
scagliare pietre contro persone, anche qualora non ne fossero
colpite. Tuttavia le sassaiole erano una pratica assai diffusa e, non
di rado, recava gravi conseguenze alle vittime. I danni alle
proprietà delle meretrici furono spesso rilevanti, dal momento che i
sassi scagliati danneggiavano le finestre, le gelosie e le porte,
talvolta sfondandole e ferendo quanti occupassero i locali della
dimora oggetto dell’attacco. Ove si tenga presente la relativa
povertà delle meretrici lucchesi250, l’entità del danno poteva
risultare assai rilevante. Ai danni alla proprietà si sommavano, non
di rado, le ferite riportate dalle meretrici stesse, colpite nell’atto di
affacciarsi alla finestra, o mentre stavano all’interno della propria
abitazione. Lucrezia di Antonio da San Romano251, il 21 marzo 1569,
denunciò un tale Giovanni, a seguito di una violentissima sassaiola
che le aveva letteralmente fatto a pezzi le gelosie nuove. Lucrezia -
una delle prostitute che più di frequente si rivolse ai Protettori delle
249 Per il tirar sassi contro cittadini lucchesi si veda A.S.L., Statuti del
comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap. CLI, fo. 236. Si veda anche quanto
disposto dal provvedimento del 5 giugno 1534. A.S.L., Consiglio Generale
37, 5 giugno 1534, fo. 256 e ss.250 Sebbene non si abbiano dati certi sullo stato economico delle meretrici
lucchesi, alcuni elementi ci permettono di dedurre una loro scarsa
consistenza patrimoniale. Le zone in cui risiedevano erano notoriamente
152
Meretrici252 - ebbe a lamentare il danno patrimoniale, da lei stessa
quantificato nella somma di tre scudi (equivalente al costo delle
imposte danneggiate, ed appena sostituite, a seguito di una
precedente sassaiola). Giovanni, che già aveva minacciato di
sfregiarla se si fosse rivolta ai magistrati, l’attese fuori dal
tribunale. Fortunatamente per la meretrice, fu fermato dal potestà
e fatto arrestare sul posto.
zone di malaffare e quindi il costo degli affitti era, presumibilmente,
basso. A ciò si aggiunga l’uso, forse al fine di dividere i costi dell’alloggio,
di condividere, tra più prostitute, un singolo nucleo abitativo.251 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 21 marzo 1569, fo. 148.252 Lucrezia di Antonio da San Romano presentò cinque denunce tra il
1567 ed il 1569.
153
Jacopa da Orbicciano e la sua compagna Claudia253, furono
anch’esse vittime di una sassaiola di straordinaria potenza.
Entrambe, come ebbero a raccontare ai magistrati il 9 agosto del
1568, si trovavano in casa, sedute a tavola quando una pioggia di
sassi ruppe le finestre ferendo le due donne: Jacopa ne riportò una
ferita alla testa, Claudia al volto.
253 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 9 agosto 1568, fo. 149.
154
Le pene previste per la sassaiola, regolata espressamente in
diverse disposizioni statutarie in tutte le sue possibili varianti254,
oscillavano sensibilmente, da un minimo di 33 lire, nel caso in cui il
lancio di proiettili (quali sassi, legni o bastoni) non fosse andato a
segno, ad un massimo di 200 lire qualora, a seguito di una sassata,
la vittima avesse riportato una ferita deturpante al volto. Pene,
come si può notare, sensibilmente inferiori a quelle previste in caso
di assalto cum armis255.
254 Cfr. A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap. CXLVI, CLI
e CLIII. Si veda però anche quanto stabilito nel provvedimento del 5
giugno 1534, in cui fu stabilito che: ”Item, che qualunque persona a torno
alle case delle soprascritte donne facendo alcuno insulto, o violentia, o
villania o inguiria di parole come di facti, di nocte con trarre sassi o altro
alle finestre o usci delle case... caschi in pena di stare in le carceri di
Sasso mesi dui, o in bando di esilio per anni dui.” A.S.L., Consiglio
Generale 37, 5 giugno 1534, fo. 256 e ss.255 Si trattava infatti di differenti fattispecie, regolate da diversi capi
statutari. Arma, ai fini di legge, era considerato ogni oggetto metallico
capace di recar offesa. Bastoni e sassi quindi non rientravano in tale
categoria.
155
Le sassaiole, erano quasi sempre accompagnate da un vero e
proprio florilegio di insulti, villanie e spregi di ogni genere e tipo:
dagli insulti verbali, di cui abbiamo già dato alcuni esempi, ad
offese assai più umilianti, quali il tirare pattume o altro lordume nel
viso. Le meretrici lucchesi furono vittime di un vero e proprio
diluvio di insulti. Di volta in volta furono chiamate: porcha, puttana,
buggierona256, sbudellata, sfondata e poltrona, quasi a sottolineare,
con uno strano effetto di contrasto sullo sfondo normativo di tutela
e tolleranza, la bassezza morale delle vittime. Di questo variegato
registro linguistico abbiamo testimonianze dirette, dal momento
che, ai sensi di legge, rilevavano l’entità dell’offesa e lo status della
vittima257. Le pene previste variavano, a discrezione dei magistrati,
da un minimo di 5 ad un massimo di 25 lire. Come avvenne nella
causa di Caterina, detta la Balloccioraia, contro Salvestro di Marco
e Paulino Ongaro, se le offese fossero state dirette ai Magnifici
Domini Antiani (in qualità di Protettori delle Meretrici), la pena
veniva quadruplicata.
256 Il termine “buggierona” era, nel linguaggio comune, sinonimo di
sodomita. Dal verbo “buggiorare”, la cui radice deriva dal termine
“buggeressa”, già in uso a Lucca nel XIII secolo, a sua volta riconducibile
alla parola latina bugerum come variante di bulgarus. Si veda la
deposizione di madama Lucrezia all’Offizio sopra l’Onestà, accusata di
“farsi buggiorare”, in A.S.L., Offizio sopra l’Onestà 4, fo. 63 e ss.. Cfr.
Grande dizionario della lingua italiana, Utet, Torino, 1970; P. Zolli,
Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, 1992.257 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap. CCXIII, fo.
260.
156
Gli spregi usati per umiliare le meretrici lucchesi, tuttavia,
non si fermavano agli insulti verbali (Fig. 2). Tra le numerose
villanie commesse troviamo modi di recare offesa - per quanto ai
nostri occhi pittoreschi - probabilmente assai diffusi al tempo, tanto
da ricadere sotto un’autonoma fattispecie di reato258. Maddalena
Hispana, il 16 ottobre 1540259, denunciò Costantino di Francesco
per averle tirato una manata di fango nel viso. Barbara di
Benedetto Fabio ed Elisabetta da Castelnuovo, furono vittime del
lancio di una pignatta di sterco260. Vista la diffusione di simili spregi,
il Consiglio Generale decretò che, alla pratica di tirare spazzatura o
altra lordura nel viso delle donne, venisse applicata una pena
pecuniaria di trecento lire di buona moneta o un mese di carcere
continuo.
258 A.S.L., Consiglio Generale 471, leggi decretate, fo. 2. 259 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 16 ottobre 1540, fo. 57.260 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 8 giugno 1564, fo. 13.
157
La fantasia degli uomini lucchesi ebbe modo di dar forma,
almeno in un’occasione, ad un modus operandi assolutamente
diverso da quelli finora esaminati. Elisabetta di Domenico261 (dicta
la Riccia) ebbe modo di raccontare ai magistrati come i ribaldi,
dopo una violenta sassaiola ed avendo guadagnato l’ingresso della
sua dimora, le avessero urinato nel letto!
261 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 8 maggio 1565, fo. 23.
158
Come si può facilmente intuire, alle sassaiole e agli insulti,
spesso si accompagnavano le minacce262. Gli aggressori, con chiaro
intento intimidatorio, minacciavano le meretrici di ferirle al volto, là
dove erano più sensibili. Lo sfregio263, atto deturpante e, per le
prostitute, tale da rovinarne l’aspetto, elemento professionale di
rilievo, era evocato quale spauracchio per vincere le resistenze
delle vittime. Rare sono le minacce di morte, quali quelle rivolte a
Lucrezia Bolognese da tale Agostino264. Costui, dopo aver eseguito
la sassaiola di rito e dopo aver appiccato fuoco all’uscio della
dimora della meretrice, entratole in casa, minacciò di defenestrarla.
Tuttavia, la vicenda di Lucrezia Bolognese rappresenta un caso
limite nel tipo e nella qualità dell’intimidazione.
262 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap. CCXIV, fo.
260. La pena prevista per le minacce rivolte ad un cittadino lucchese
variava da un minimo di lire 25, ad un massimo di 100.263 Si tenga presente comunque che le ferite al volto, specie se deturpanti,
costituivano un reato autonomamente contemplato ai sensi dello statuto
del 1539. A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap.
CXXXXV e CXXXXVI, fo. 235.264 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 29 marzo 1570, fo. 161.
159
I furti rappresentano un’esigua percentuale dei reati
contestati (Fig. 2). Degli otto furti denunciati, i più rilevanti, per
entità del maltolto, furono quelli commessi ai danni di Margherita,
di Giulia Giudea e Diana di Lanzi Zecchino. Alla prima, il 14
settembre 1537265, fu sottratta una veste nuova di raso; alla
seconda266 che, come si può desumere dai verbali del processo, era
verosimilmente una meretrice d’alto bordo, fu rubata la preziosa
“canina”; alla terza fu portato via quasi l’intero guardaroba267. Di
rado, i furti furono realizzati con la violenza, preferendo, i ladri,
adottare strategie meno eclatanti e di sicuro successo.
265 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 14 settembre 1537, fo. 15.266 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 11 gennaio 1571. La causa di Giulia
Giudea è l’ultima ad esser stata registrata nei libri dei Protettori delle
Meretrici. I verbali di questo lungo processo, sono tuttavia stati trascritti
in maniera erratica sui numerosi quaderni raccolti nel fondo, quasi che al
segretario fosse mancata la carta su cui scrivere.267 Diana descrisse con cura i capi d’abbigliamento che le erano stati
sottratti: “haveva (nello scrigno che era stato forzato) 30 scudi tra
moneta e oro, et putevano anco esser più, ma non lo vuol dir’ perchè nol
sa certo, item dodici o 14 tovagliorini da mano bellissimi, scuffie dodici di
tela d’Olanda non cucite, et otto ordinarie non cucite, et dui simili cucite,
item cinque tovagliorini da collo ...”
160
Due soli sono i casi di stupro (Fig. 2)268 denunziati ai Protettori
delle Meretrici. In un contesto di violenza diffusa ai danni delle
prostitute, sorprende che solo l’1% di tutti i casi portati
all’attenzione dei magistrati, riguardasse abusi sessuali269. Vittime
di stupro, furono Maria Genovese e la quattordicenne Lucia, figlia di
Angelica meretrice270. Del caso di Maria abbiamo già avuto modo di
occuparci271 in altra sede. La causa di madama Angelica e della di
lei figlia ha per noi qualche punto di interesse. Di questo caso,
infatti, non ci è pervenuta la querela, bensì il bando di
convocazione in giudizio272 emanato dai Protettori a seguito della
268 Si veda quanto disposto dal provvedimento del 5 giugno 1534, in
A.S.L., Consiglio Generale 37, 5 giugno 1534, fo. 256 e ss., e le norme in
materia di stupro contenute nello statuto del 1539: A.S.L., Statuti del
comune di Lucca 16, 1539, cap. CII e ss., fo. 115.269 La relativa esiguità dei casi di abusi sessuali registrati dai Protettori
delle Meretrici, come abbiamo avuto modo di dire, solleva in noi numerosi
interrogativi, sopratutto se paragonati con le denunce fatte, nel periodo di
riferimento, presso l’Offizio sopra l’Onestà. In tale sede, infatti, i processi
per abusi sodomitici ai danni di meretrici – pur non essendo numerosi –
furono almeno cinque. Cfr. A.S.L., Offizio sopra l’Onestà 1, 2 e 6. Cfr. U.
Grassi, op. cit.270 Si trattò di un reato di straordinaria gravità. Lo violazione di una
giovinetta infatti era punito con massima severità. Si veda quanto
disposto in materia dal provvedimento del 5 giugno 1534 in A.S.L.,
Consiglio Generale 37, 5 giugno 1534, fo. 256 e ss., e le norme in materia
di stupro contenute nello statuto del 1539: A.S.L., Statuti del comune di
Lucca 16, 1539, cap. CII e ss., fo. 115.271 Vd. Retro, p. 88 e ss.272 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, luglio 1538, fo. 30. Il procedimento
ebbe inizio nell’estate del 1538. Tuttavia, la trattazione della causa, si
svolse solo alcuni mesi dopo, tra il 21 ottobre e l’11 dicembre dello stesso
161
regolare denuncia da parte delle due donne. Quindi, pur mancando
la querela, dal suddetto bando, siamo in grado di ricostruire la
dinamica dei fatti: Vincenzo Diodati e Michele Balbani, un dì del
mese di luglio proximi passato entrati in casa di Madama Angelica
cittadina di Lucca [...] al tempo di notte habbino ciascuno di loro
per forza carnalmente cognosciuto Lucia figliuola di detta Madama
Angelica di età di anni 14 et innupta, etiam contra la voluntà di
detta Ma. Angelica sua madre. Diodati e Balbani compariranno poi
di fronte ai magistrati per difendere la propria posizione.
Invero, questo è uno dei pochi processi di cui possiamo
studiare l’intero svolgimento. I due accusati persistettero nel
dichiararsi assolutamente innocenti, sia nel corso del regolare
interrogatorio, sia sottoposti ai tormenti giudiziari. Michele Balbani
e Vincenzo Diodati, furono infine assolti273.
anno.273 L’assoluzione non fu comunque piena. I due imputati furono, infatti,
rilasciati, solo a seguito di una fideiussione di 1000 auri.
162
Il caso sopra esaminato, solleva la questione interessante –
ma di difficile soluzione –, di quale fosse l’età media delle meretrici.
Purtroppo non ci è possibile stabilirlo con certezza, anche se è
plausibile che si trattasse di giovani donne, di età compresa tra i 14
ed i 20 anni, ovvero nel fiore della loro giovinezza274. Certo è che
tra le meretrici a noi note alcune furono giovanissime, come la
quattordicenne Lucia275 o come la prostituta sedicenne che, insieme
a Nicolao di Michele, aggredì la meretrice Caterina276. Così,
presumibilmente, doveva essere una giovinetta anche la meretrice
Maddalena277, figlia di Caterina di Paulino Masini, la ben nota
Balloccioraia.
274 L’età minima di ingresso al mondo della prostituzione è certa, essendo
stata ricavata dai documenti a nostra disposizione. Il secondo termine è
invece puramente speculativo, desunto dai dati riportati nello studio di D.
Herlihy e C. Klapisch-Zuber. Secondo il loro studio sul catasto fiorentino
del 1427, l’età media del primo matrimonio per le donne fiorentine era di
18 anni, con significativi picchi tra i 15 e i 16 anni. Abbiamo quindi
assunto che l’età media di una meretrice coincidesse con gli anni
giovanili, ovvero quelli in cui le possibilità di convolare a nozze erano più
alte. Cfr. Herlihy, Klapisch-Zuber, I toscani e le loro famiglie, p. 534 e ss.,
Il Mulino, Bologna, 1988.275 Lucia, figlia di Angelica compare in due querele. La prima fu presentata
dalla di lei madre, Angelica, per la violenza subita nel luglio del 1538; la
seconda risale al 22 giugno 1540, quando Lucia aveva 16 anni. Cfr. A.S.L.,
Protettori delle meretrici 2, luglio 1538, fo. 30; Protettori delle meretrici 2,
22 giugno 1540, fo. 55.276 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 4 gennaio 1544, fo. 86.277 La prima querela di Maddalena risale al 24 luglio 1567, l’ultima al 10
maggio 1570. La di lei madre, Caterina di Paulino Masini risulta esser
stata attiva tra il 1564 ed il 1567. Cfr. A.S.L., Protettori delle meretrici 1,
24 luglio 1567, fo. 77.
163
V. SENTENZE
164
Le sentenze pronunciate dai Protettori delle Meretrici e
pervenute sino a noi, sono un numero esiguo, per non dire
irrilevante. Come si è avuto modo di dire, il materiale a nostra
disposizione è gravemente lacunoso per quanto attiene alle
decisioni del tribunale. Su 93 processi tenutisi di fronte ai Protettori
infatti, solo 12 furono verbalizzati nella loro interezza. A questi,
tuttavia, possiamo aggiungere le 19 fideiussioni registrate (per gli
anni 1567-1572) nei fondi del Podestà di Lucca e del Consiglio degli
Anziani278. L’esame di questi registri ci ha permesso di conoscere
l’epilogo di alcuni dei processi presi in esame. Anche in questo
caso, tuttavia, il materiale è esiguo e, sopratutto, copre un arco
temporale di scarsissimo rilievo. I registri del Podestà, per noi di
qualche interesse, coprono solo gli anni 1567 e 1568, mentre quelli
del Consiglio degli Anziani vanno dal 1569 al 1572. Ci è impossibile,
sulla base di questi dati, desumere quale sia stata la politica
giudiziaria portata avanti dai Protettori delle Meretrici. Ci
limiteremo quindi a riportare i dati senza commentarli
ulteriormente. Dei 12 processi verbalizzati sino ad un dispositivo
decisorio, 4279 si conclusero con la piena assoluzione degli imputati.
278 A.S.L., Podestà di Lucca 7152, paci, pagherie di non offendere e
inventari, 1567-1568, fogli non numerati; Anziani al tempo della libertà
725, pagherie criminali, 1569-1574.279 Si vedano le querele di: Angelica e Maddalena sua figlia (luglio 1538),
madama Angelica (4 febbraio 1541), Laura di Antonio da Massa (19
febbraio 1564) e Caterina di Paulino Masini (24 luglio 1567). A.S.L.,
Protettori delle meretrici 1, fo. 3, fo. 77 e ss; 2, fo. 59.
165
Dai registri dei Protettori risulta una sola condanna280.
Assai più numerose sono le fideiussioni rinvenute nei registri
del Podestà. Quattordici sono quelle da noi rinvenute in tali fondi281
e prestate a seguito di una regolare querela alla magistratura dei
Protettori. La somma dovuta a titolo di fideiussione, oscillava
(Tabelle 1 e 2), tra i 25 ed i 50 auri. Le meretrici ammesse al
beneficio di una fideiussione ci sono note grazie alle denunce
presentate ai Protettori; solo in due casi non siamo riusciti a
collegare la fideiussione ad una querela.
Non molto differente si presenta il quadro delle fideiussioni
annotate nei registri del Consiglio degli Anziani. L’unica nota di
rilievo, riguarda l’entità delle somme imposte a titolo di fideiussioni,
che sono sensibilmente maggiori rispetto a quelle registrate nei
fondi del Podestà di Lucca. Le somme richieste, infatti, oscillano tra
i cinquanta ed i cento auri. In un caso, fu imposta una fideiussione
di straordinaria onerosità, per la cifra di 300 monete d’oro.
280 Michele del Gratta fu condannato a seguito della denuncia fatta da
Isabella Fiorentina. A.S.L., Protettori delle meretrici 1, fo. 87 e ss.281 A.S.L., Podestà di Lucca 7152, marzo-dicembre 1567, febbraio-marzo
1568, fogli non numerati.
166
CONCLUSIONI
I. UN PROBLEMA STORIOGRAFICO
La storia della prostituzione ha goduto, negli ultimi anni, di un
interesse crescente da parte degli studiosi, il cui contributo
scientifico ha dato vita ad un filone storiografico di un certo
interesse. Nella nostra ricerca abbiamo cercato di concentrarci
quanto più possibile su aspetti solitamente trascurati dalla moderna
storiografia, più attenta agli aspetti sociologici che legali della
questione, prestando particolare attenzione al quadro normativo di
riferimento. Abbiamo parimenti cercato, per quanto possibile, di
ricostruire il clima culturale e, sopratutto, politico in cui operarono
l’Offizio sopra L’Onestà ed i Protettori delle Meretrici. In questo
senso abbiamo, volontariamente, evitato di addentrarci in una
complessa ricostruzione del generale atteggiamento della chiesa e
della società nei confronti delle donne, consapevoli della
complessità della materia e della scarsa utilità di una simile ricerca
ai fini del presente lavoro.
167
La materia da noi presa in esame, come evidenzia Romano
Canosa, si trova “su un crocevia, nel quale confluiscono l’interesse
per la conoscenza del passato da un lato, quello per l’amore ed il
sesso dall’altro”282, ed ha conosciuto fortuna crescente a partire
dagli anni ’70 del secolo ventesimo, con la nascita della cosiddetta
storiografia di genere. A studiosi quali Canosa, Mazzi e Rossiaud va
il merito di avere riesumato una tematica che, nel passato meno
recente, ha conosciuto il quasi totale oblio, ridotta ad una semplice
curiosità culta cara ad un esiguo numero di studiosi.
282 R. Canosa, Storia della prostituzione in Italia dal quattrocento alla fine
del settecento, p. 9, Sapere 2000, Roma, 1989.
168
Su ispirazione della critica storica di orientamento
femminista, la storia della prostituzione ha conosciuto
un’attenzione crescente, grazie alla sua ambigua posizione, a metà
tra lo studio della condizione femminile e la storia della sessualità.
Purtroppo, proprio il mancato inquadramento della questione entro
confini certi (con un’oscillazione più o meno marcata verso lo studio
della condizione femminile o quello della sessualità), ha costituito,
a nostro parere, il limite di tale tipo di studio. La storia della
prostituzione, in ultima istanza, è stata completamente assorbita
nel più vasto movimento di critica storica ad opera del femminismo,
piegata all’esigenza di una lettura ideologica del passato, più che
ad un’attenta ricostruzione scientifica del fenomeno283.
Paradossalmente quindi, proprio quegli storici che hanno dato
impulso ad una ricerca, fino ad allora ritenuta marginale, l’hanno
infine relegata entro gli angusti confini della storiografia di genere.
A complicare la vita dello studioso che di tale materia voglia fare
l’oggetto della propria indagine, oltre all’esiguità delle fonti
storiche, si somma quindi l’autoreferenzialità della storiografia
283 Unico tra, gli storici da noi consultati, Romano Canosa sembra aver
chiari i problemi attinenti allo studio della storia delle prostituzione,
foriera di interpretazioni che spesso vanno al di là della semplice fonte
documentale: “ La immissione nelle onde lunghe della storia di attività,
comportamenti, pratiche che la ideologia dominante ha sempre rimossi o
considerati soltanto su un piano “alto” presenta tuttavia non pochi
rischi...”. Canosa compie un’interessante distinzione tra sessualità “alta”
(oggetto di studi storico-letterari) e sessualità “bassa”. Cfr. R. Canosa, op.
cit., pp. 9 e ss.
169
moderna, incapace di fornire una lettura del fenomeno, “neutrale”
e scientificamente consistente284.
Nel presente lavoro abbiamo evitato quindi di divagare su
temi quali la condizione femminile, o la “presunta” misoginia del
pensiero cristiano, date l’irrilevanza ai fini del presente studio e la
complessità di dette materie, troppo spesso affrontate con una
certa superficialità, metodologicamente dubbia. Non si è voluta
quindi ricostruire una storia delle “donne lucchesi nel ‘500”, bensì
fornire il nostro contributo alla conoscenza della storia di Lucca.
284 Rossiaud, Trexler, Mazzi, sono alcuni degli autori coinvolti nella
costruzione di tale circolarità autoreferenziale delle fonti. Se da un lato è
comprensibile, data l’esiguità del materiale edito, la condivisione dei
risultati documentali, dubbia è invece l’interpretazione del fenomeno
comune a detti autori i quali, con una certa leggerezza, assimilano realtà
geograficamente e culturalmente lontane. Non è a nostro parere corretto
far proprie le tesi di Rossiaud, formulate nel contesto del suo studio sulla
prostituzione nelle città della Francia sud-orientale, per trasporle nel
contesto italiano, quale quello esaminato da Mazzi, quasi si trattasse di
realtà giuridicamente (e culturalmente) omologhe. Ci pare utile
sottolineare le profonde differenze tra la cultura giuridica Francese e
quella Italiana, come riferimenti imprescindibili nello studio avente ad
oggetto la storia della prostituzione. Per un quadro generale sulla realtà
del diritto Francese in un’ottica comparatistica, si veda Carlo Augusto
Cannata e Antonio Gambaro, Lineamenti di storia della giurisprudenza
europea, vol. 2, pp. 207 e ss., Giappichelli, Torino, 1989.
170
Nella redazione del presente studio abbiamo quindi cercato di
formulare valutazioni strettamente attinenti al materiale da noi
esaminato, senza ricorrere alle intuizioni di altri autori, per quanto
eminenti, il cui campo d’indagine sembra essere alieno dagli scopi
del presente studio. Non possiamo dire di aver assunto una
posizione assolutamente neutrale - consci della fallacia di una
simile pretesa -, tuttavia auspichiamo di aver reso un quadro, per
quanto possibile obiettivo, della prostituzione nella città di Lucca
nella prima età moderna. Valutazioni di merito sono,
indubbiamente, presenti nel nostro scritto, tuttavia, abbiamo
cercato di affrontare la questione non dal punto di vista della
condizione femminile, bensì esaminando il contesto giuridico,
politico e sociale della Lucca del ‘500.
171
La motivazione di una simile scelta metodologica risiede, in
ultima istanza, nella convinzione che i fenomeni sociali, quali la
prostituzione, siano comprensibili solo se inquadrati in un ampio
contesto storico, e non siano interpretabili limitatamente alla storia
della sessualità o della questione femminile. Simili metodi di
indagine, infatti, basandosi sullo studio di selezionate fonti
documentali285, trascurano l’analisi di fatti politici, economici e
sociali di dimensioni assai più vaste.
Se quindi siamo pronti a giustificare il moralismo
ottocentesco di Salvatore Bongi, uno dei primi autori a occuparsi
del tema da noi trattato, i cui strumenti di indagine storica erano
sicuramente limitati, non possiamo fare altrettanto per gli studiosi
del secolo ventesimo. Questi, pur avendo a disposizione metodi di
studio quali il pensiero economico, la storia del diritto e la
sociologia, hanno fornito, in ultima analisi, una lettura della storia
moralista, per non dire ideologica286.
285 Rare, per non dire sporadiche, sono le valutazioni del quadro
geopolitico dell’aria oggetto di studio. Ben altra importanza è invece stata
attribuita agli scrittori cristiani, quali Tertulliano, Agostino, Tommaso,
generalmente assunti quale chiave univoca di lettura della realtà tardo-
medioevale e rinascimentale. Cfr. Jacques Dalarun, La donna vista dai
chierici, in Storia delle donne, vol. 2, p. 24 e ss., Laterza, Roma-Bari,
1990. Di maggior rilievo l’articolo di Marie Thérèse d’Alverny: Comment
les théologiens et les philosophes voient la famme, in La famme dans les
civilisations des Xe–XIIIe siècles, centre d’Etudes Supérieurs de Civilisation
Médièvale, Limoges, 1977.286 La definizione che qui assumiamo di ideologia è quella data da
Mannheim (riferendosi all’ideologia in senso “particolare”, distinta da
quella in senso “universale”) quale “insieme delle contraffazioni più o
172
II. IL MORALISMO OTTOCENTESCO DI SALVATORE BONGI
Salvatore Bongi (1825-1899), nel corso dei suoi vastissimi
studi da archivista e storico, ha avuto modo di trattare della
prostituzione nella antica Lucca, in due occasioni. Dal momento che
l’opera dell’erudito lucchese è, ancora oggi287, il punto di partenza
per qualunque studio avente ad oggetto la storia di Lucca, abbiamo
ritenuto opportuno, in questa sede, dare ragione delle
considerazioni da lui formulate a tale proposito.
meno deliberate di una situazione reale all’esatta conoscenza della quale
contrastano gli interessi di chi sostiene l’Ideologia stessa”. Cfr.
Mannheim, Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of
Knowledge, Routledge & Kegan Paul, London, 1991.287 S. Bongi, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, Tipografia Giusti,
Lucca, 1872.
173
Procedendo all’inventario dei fondi del Regio Archivio di Stato
della città di Lucca, Bongi non si limitò a redigere un accuratissima
catalogazione del materiale custodito, bensì ebbe modo di
valutarlo, seppur in forma sommaria. A note di carattere
archivistico, relative ai dati salienti utili all’identificazione dei fondi,
l’erudito lucchese aggiunge sue personali considerazioni sulle
istituzioni, sugli usi e sui costumi cittadini, sulla politica della
repubblica e sulla sua economia. Il risultato di una simile,
delicatissima, opera di ricostruzione della storia lucchese, è un
corpus eterogeneo di riferimenti archivistici e considerazioni di
carattere storiografico. Relativamente al primo aspetto, l’opera di
Salvatore Bongi rappresenta ad oggi uno strumento di straordinaria
importanza, la cui precisione difficilmente delude lo studioso. Assai
meno puntuali sono, al contrario, le considerazioni storiografiche
enucleate dall’autore. Nonostante la profondissima conoscenza
della storia lucchese, delle sue istituzioni e della sua società, i limiti
metodologici dell’opera bongiana risultano evidenti, in particolare,
riguardo al fenomeno della prostituzione che, entrando in collisione
con le categorie morali dello studioso, offre interessanti spunti di
riflessione etica più che storica288. E su tale registro quindi si
288 Ammirevole è tuttavia il sentimento di umana “simpatia” che traspare
dagli scritti dedicati al meretricio in Lucca. Il pacato, cristiano, moralismo
del Bongi, pur velato da termini che ben esprimono la riprovazione
dell’autore per il mercimonio carnale, permea in maniera evidente le
parole dedicate a questa materia. Vale la pena sottolineare come la
trattazione si riduca, in ultima sintesi, ad un commento più che ad una
profonda analisi storica. Le referenze citate sono scarse e, per quanto
174
soffermano le speculazioni del Bongi, mancando, negli scritti
dell’erudito lucchese, ogni riferimento al problema sociale
rappresentato dalla prostituzione, così come una analisi dei fattori
economici e politici alla base delle scelte legislative degli organi di
governo cittadino.
valide sul piano letterario, inservibili per la ricostruzione di un quadro di
riferimento storico di ampio respiro. Villani, Boccaccio e Bernardino da
Siena sono certamente riferimenti importanti, ma hanno una portata
limitata. Cfr. S. Bongi, Bandi lucchesi del secolo decimoquarto, tratti dai
registri del R. Archivio di stato in Lucca, pp. 376 e ss., Tipografia del
Progresso, Bologna, 1863.
175
I punti focali su cui l’archivista concentra la sua attenzione,
sono essenzialmente due: la questione demografica e la questione
morale. Al primo punto, trattando della legislazione trecentesca,
Bongi ritiene che le autorità cittadine si sarebbero decise a
permettere alle meretrici di accedere alla città in conseguenza
della morìa causata dalla pestilenza del 1348289. In tale ottica, la
presenza delle prostitute in città avrebbe avuto il duplice scopo di
riempire interi comparti urbani spopolati dalla peste, così come di
favorire, in qualche modo, la crescita demografica. Simili
considerazioni, si ritrovano sia a commento dell’istituzione
dell’Offizio sopra l’Onestà che dei Protettori delle Meretrici. E’
plausibile che questi fossero obiettivi specifici del governo
lucchese: il popolazionismo era una costante del pensiero
economico a cavallo tra il XV ed il XVI secolo290. Secondo il Bongi le
meretrici avrebbero avuto la funzione di catalizzare le pulsioni
sessuali degli uomini lucchesi che, a seguito della pestilenza del
1348, si sarebbero manifestate nella ricerca di forme di piacere non
convenzionali, i.e. non tollerabili, quali la sodomia291. Le donne
289 Bongi non esita a vedere, nell’apertura di un postribolo in città e
nell’istituzione di un provento delle meretrici, un evidente segno di
decadimento morale: ”che il fatto della istituzione di questo provento è
una delle infinite prove del peggioramento dei costumi dopo la
pestilenza”. Ibid.290 Sul popolazionismo in Machiavelli e sulla sua rilevanza nel pensiero
economico anteriore a Malthus, si veda Riccardo Faucci, L’economia
politica in Italia dal Cinquecento ai nostri giorni, p. 25, Utet, Torino, 2000.291 “Coloro che erano rimasti vivi, erano venuti, per mancanza di tanta
parte dell’umanità, quasi generalmente in stato di ricchezza, e per rifarsi
176
disoneste avrebbero così contribuito a riportare gli uomini “deviati”
sulla via di una sessualità normale, stimolandoli al matrimonio e
alla procreazione legittima nell’ambito del matrimonio292.
Sorprendente appare l’ipotesi formulata dal Bongi relativamente
dagli stenti e dalle paure sofferte, si erano dati in braccio alla dissipazione
dei godimenti. Il disfacimento delle famiglie, e la familiarità che avevano
preso fra loro i due sessi nella occasione della malattia, furono cause
anche queste dell’accrescimento del mal costume. Avvenne allora che la
troppo facile dimestichezza colle donne produsse la sazietà. Onde questi
uomini corruttissimi si volsero in cerca di piaceri meno comuni. Il vizio
contro natura... si fece più frequente. In tanto avviamento al peggio, i
magistrati cominciarono a vedere con occhio migliore le femmine
pubbliche, e sotto colore di mettere un ordine e un freno al meretricio, di
fatto questo si sanzionava e si proteggeva...”. Cfr. S. Bongi, Bandi
lucchesi del secolo decimoquarto, tratti dai registri del R. Archivio di stato
in Lucca, pp. 376 e ss., Tipografia del progresso, Bologna, 1863.292 “Che per questa via i governanti [fiorentini] tentassero di mettere un
freno alle intemperanze sessuali e alla pratica della sodomia, è possibile:
ciò rientrava nell'ambito di un desiderio di moralizzazione dei costumi, di
ritorno alla 'norma' del rapporto uomo-donna, sia pure attraverso la
mediazione della prostituta. È difficile credere invece che questo valesse
come espediente di politica demografica anche ai loro occhi. I governanti
fiorentini non erano così ingenui da credere che fosse sufficiente
ricondurre sulla retta via i maschi adulti della città per stimolarli al
matrimonio e alla procreazione legittima nell'ambito della famiglia;
qualunque giustificazione ostentassero essi sapevano o dovevano intuire
che le strutture demografiche sono regolate da ben altri elementi e quegli
stessi fenomeni di carattere economico-sociale — aumento dell'età al
matrimonio per gli uomini, aumento delle doti, contrazione del numero
dei matrimoni e così via — che erano di ostacolo alla stabilità e alla
crescita delle nascite non sarebbero stati modificati dal buon andamento e
dal buon funzionamento del bordello.” Mazzi Maria Serena, Il mondo della
177
alla diffusione del vizio sodomitico in Lucca293: “col procedere degli
anni, sempre più andò allargandosi il turpe vizio in Lucca e nelle
altre città d’Italia. E così, qui ed altrove si adoperarono più che mai
i magistrati per riparare a questo pervertimento dell’umana natura,
il quale fra gli altri perniciosi effetti, rendeva maggiormente
infrequenti e sterili i matrimoni, già resi difficili per il soverchio
lusso degli abbigliamenti e delle costumanze muliebri...”294. Il lusso
delle vesti femminili, incidendo sul bilancio familiare, sarebbe
quindi stato una delle cause per la “disaffezione” degli uomini alle
proprie, legittime, mogli. In tal senso quindi si dovrebbero spiegare
le numerose norme suntuarie emanate dagli organi del governo
lucchese295.
prostituzione nella Firenze tardo-medievale, in Forestieri e straniere nelle
città basso-medievali, Salimbeni, Firenze, 1988. 293 Ci sembra di capire che, secondo l’autore, la diffusione della sodomia
fosse un fenomeno nuovo (per proporzioni), assente cioè nei secoli
antecedenti al XIV. Interessante è l’affermazione secondo cui Lucca
sarebbe stata la città che più d’ogni altra in Italia era affetta dal vizio
sodomitico. Cfr. S. Bongi, Bandi lucchesi del secolo decimoquarto, tratti
dai registri del R. Archivio di stato in Lucca, p. 380, Tipografia del
progresso, Bologna, 1863.294 Ibid., p. 378.295 Non è semplice spiegare, stando a questa non molto soddisfacente
analisi, quale sarebbe stata l’asserita utilità sociale delle meretrici.
Sappiamo, infatti, che le norme suntuarie, valide per le oneste cittadine,
non lo erano per le prostitute lucchesi. A sostegno della propria tesi, il
Bongi richiama la predicazione di San Bernardino da Siena, in cui
l’esaltazione della bellezza femminile si contrappone al turpe vizio
sodomitico. Troppo complesso sarebbe, in questa sede, ricostruire la
sostanza del pensiero del frate francescano, il quale tuttavia non ebbe
178
Come si può notare, quindi, per Bongi, la questione morale
assume una centralità assoluta, tanto da diventare la chiave di
lettura di numerosi e diversi provvedimenti di legge, emanati in
settori e con scopi assai differenti296, riducendo i molteplici
obbiettivi, a fondamento di determinate scelte legislative, alla sola
difesa della pubblica moralità.
parole tenere per le meretrici ed in esse non vide certo un utile modo di
combattere la sodomia, Cfr S. Bongi, op. cit., p. 381.; San Bernardino da
Siena, Prediche volgari sul campo di Siena, XIX, 88; XX, 54; XXII, 95;
Rusconi, Milano, 1989.296 L’avversione per il lusso è una costante nel pensiero economico
mercantilista XV e del XVI secolo e nasce da valutazioni di carattere
economico più che morale. Machiavelli ebbe modo di sottolineare
l’intrinseca pericolosità del lusso dei privati, i quali avrebbero così perso
ogni amore per il lavoro. Guicciardini, che condivide con Machiavelli una
naturale avversione per le esose abitudini di spesa dei proprietari,
diversamente dal suo concittadino, vede nel lusso una fonte di
impoverimento e di indebitamento. Il sentimento emulativo poi,
spingerebbe la collettività ad assumere comportamenti simili a quelli dei
proprietari, quindi all’ozio e all’impauperimento. Per tali motivi,
Guicciardini esalta abitudini di spesa (care alla borghesia mercantile),
ispirate alla sobrietà e al senso della misura.
Nonstante la sostanziale inefficacia delle norme suntuarie, il
pensiero economico italiano, per lungo tempo, ha visto nel lusso una
fonte generale di impoverimento (e non di ricchezza). Cfr. R. Faucci, op.
cit., p. 26.
179
Pur ammettendo che le autorità lucchesi abbiano agito, su
diversi piani legislativi, al solo fine di reprimere la dilagante
sodomia in Lucca (responsabile di un presunto calo demografico),
viene da chiedersi se questa politica fosse diretta anche alle donne
lucchesi, oneste o disoneste che fossero297. E proprio Bernardino da
Siena, nella predica XX, 70, ci offre un interessante spunto di
riflessione: “Anco c’è maggior peccato che co’ la madre: è quello di
colui che usarà colla moglie propria contra natura. Peggio fa costui
a usare in tal modo, che co’ la propria madre col debito modo;
imperò che costui ne fa peggio che non farebbe d’una meretrice. E
però, o donna, impara questo stamane, e legatelo al dito: se ‘l tuo
marito ti richiede di nulla che sia peccato contra natura, non li
consentire mai”298. Che la sodomia, all’interno delle coppie
eterosessuali, fosse un fenomeno diffuso (difficile dire in quale
estensione), è testimoniato, a Lucca, dai verbali dei processi trattati
dall’Offizio sopra l’Onestà299. Che tale pratica conoscesse una
qualche diffusione tra le meretrici è quanto meno probabile e, come
297 Guido Ruggiero, nel suo studio sulla Venezia del XVI secolo ipotizza che
la sodomia all’interno delle coppie meno abbienti fosse una comune
pratica anticoncezionale. Cfr. G. Ruggiero, I confini dell’eros, crimini
sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento, p. 197, Marsilio
editore, Venezia, 1988.298 Bernardino da Siena, op. cit., vol. 1, XX, 70, Rusconi, Milano, 1989.299 Per la diffusione della sodomia all’interno delle coppie eterosessuali si
veda Grassi, tesi di laurea, L’offizio sopra l’honestà, la repressione della
sodomia nella Lucca del cinquecento, Università di Pisa, Facoltà di
Lettere, anno accademico 2001/2002. Si vedano anche i fondi custoditi
presso A.S.L., Offizio sopra l’Onestà 1-6.
180
sappiamo, era ugualmente punita ai sensi delle norme statutarie300.
La diffusione della sodomia come metodo anticoncezionale,
tra le coppie eterosessuali, ci porta a ritenere che tale pratica
potesse essere ugualmente diffusa tra le meretrici; non risultano,
quindi, del tutto soddisfacenti le tesi del Bongi, il quale sembra aver
limitato la propria analisi alle mere dichiarazioni di scopo degli
organi di governo301.
III. IL MORALISMO NEGLI AUTORI MODERNI
300 Per la definizione del reato di sodomia vd. Retro, p. 65.301 Il discorso politico (derivazioni), a fondamento di determinate scelte
legislative, può infatti nascondere intenti reali differenti da quelli
dichiarati. La teoria sociologica di Pareto, in questo senso, è un utile
strumento, anche ai fini dello studio storico, per cercare di portare in luce
le reali giustificazioni alla base delle scelte politiche (economiche e
sociali) compiute dall’élite dominante. Cfr. Vilfredo Pareto, Trattato di
sociologia generale, Comunità, Milano, 1964.
181
Come si è già avuto modo di dire, il moralismo che pervade le
note di Salvatore Bongi riguardo al meretricio nella Lucca tardo-
medievale e rinascimentale, è da ascriversi al clima culturale in cui
visse e operò l’autore. Gli evidenti limiti della ricostruzione
bongiana risentono, in ultima analisi, di una lacuna metodologica
dovuta alla carenza dei molti strumenti analitici, che sono oggi a
noi disponibili.
182
Gli unici scritti, a noi noti, attinenti al tema da noi trattato,
sono la Tesi di Laurea di Mita Vellutini, discussa presso l’Università
di Pisa (anno accademico 2000/2001)302, ed un capitolo dell’opera
di Romano Canosa: Storia della Prostituzione in Italia dal ‘400 al
‘700303. Mentre sullo scritto di Canosa avremo modo di ritornare in
seguito, in questo paragrafo si tratterà dell’opera della Vellutini.
302 Vellutini Mita, Donne e società nella Lucca del ‘500: il comune, le
monache, le meretrici, Tesi di Laurea presso la Facoltà di Lettere, Pisa,
anno accademico 2001/2002.303 Non riteniamo necessario in questa sede citare Umberto Grassi, la cui
Tesi di Laurea tratta nello specifico dell’Offizio sopra l’Onestà. Il breve
capitolo dedicato al meretricio nella Lucca tardomedievale ci è parso
interessante, pur non aggiungendo nulla al quadro bibliografico generale
e non offrendo particolari spunti di riflessione; Grassi sottolinea i limiti dei
commenti redatti da Salvatore Bongi riguardo alle ragioni sociali,
economiche e politiche della legislazione lucchese sulla prostituzione. Cfr.
U. Grassi, op. cit.
183
La Tesi in esame si inserisce all’interno di quel filone
storiografico che ha negli autori francesi Georges Duby e Jacques
Rossiaud i suoi pilastri portanti. Da Rossiaud304, infatti, la Vellutini
trae gran parte delle proprie considerazioni e sulle di lui ricerche
fonda la propria analisi della magistratura dei Protettori delle
Meretrici. Senza volerci addentrare troppo profondamente nello
studio svolto da Rossiaud sulla prostituzione nelle città della
Francia sud orientale, è necessario riportare brevemente le sue
considerazioni in materia. Chiave di volta dello studio dell’autore
francese è l’esame della condizione femminile nel medioevo e, più
precisamente, uno studio particolareggiato sui casi di violenza
sessuale nella regione di riferimento. Dai dati raccolti emerge un
quadro sconfortante, di barbara misoginia che sfocia in un numero
impressionante di aggressioni ai danni di donne di ogni estrazione
sociale, età e categoria, ad opera di bande organizzate di giovani
uomini. Questa terrificante realtà quotidiana (descritta da Rossiaud
304 Il rapporto che lega J. Rossiaud a G. Duby è molto profondo, tanto che
non è possibile ricostruire il pensiero di Rossiaud prescindendo dall’opera
di Duby il quale, tra l’altro, ha redatto l’introduzione al saggio “La
prostituzione nel medioevo” del collega Rossiaud.
Duby è autore di ispirazione femminista, ed ha collaborato con
Laterza nella redazione della “Storia delle Donne”; tra i numerosi suoi
scritti possiamo citare “Medioevo maschio, amore e matrimonio”, “Il
cavaliere, la dama, il prete, il matrimonio nella Francia feudale”,
pubblicati in Italia da Laterza . Non si vuole in questa sede criticare la
bontà dell’approccio e delle analisi di Duby il quale, ha il pregio di essere
un ottimo divulgatore, anche se profondamente avaro di informazioni
bibliografiche precise.
184
in termini assai vividi)305 emergerebbe non tanto dai provvedimenti
legislativi (i quali, a dire dell’autore non sarebbero in questo
significativi, bensì addirittura ingannevoli), quanto dagli atti
processuali e dal numero (assai rilevante, secondo le sue stime) dei
reati non denunciati306.
305 Scorrendo le pagine del testo di Rossiaud non si può non provare un
brivido di sincera repulsione. Viene tuttavia spontaneo pensare alle
bellissime parole di Fiorelli, scritte in riferimento all’uso della tortura
giudiziaria e al moderno gusto del macabro che permea certa
storiografia: ”Sarà soprattutto stata la loro sensibilità giuridica a tenerli
lontani da particolari superflui per la pratica dei tempi loro ed estranei
alla teoria, anche se ricercati avidamente da lettori moderni in cerca di
macabre emozioni...”, P. Fiorelli, op. cit., vol. 1, p. 192, in nota.306 Secondo le stime di Rossiaud, fondate sui dati elaborati da R. Sparks e
R. Hood, per il calcolo statistico dello scarto esistente tra criminalità
emergente e criminalità reale, solo ¼ dei reati subiti sarebbe stato
denunciato dalle vittime. La zona d’ombra di reati non denunciati si
attesterebbe così ad una percentuale del 75, 80%. Cfr. J. Rossiaud,
Prostituzione, gioventù e società urbana della Francia sud orientale nel
sec xv, p. 184, in La paura dei padri, Laterza, Roma-Bari, 1989.
185
Tale situazione, in Francia, avrebbe avuto le sue origini in una
cultura patriarcale profondamente maschilista, in cui la violenza di
gruppo sulla donna avrebbe assunto il significato di un “ancestrale”
rito di iniziazione all’età adulta307. A queste motivazioni magico-
rituali, si sarebbero poi aggiunte le frustrazioni delle pulsioni
sessuali dei giovani uomini francesi, dovute ad una situazione
economica non favorevole e a costumi sociali repressivi, tanto da
rendere difficile (per non dire impossibile) l’accesso ad una
sessualità priva della componente violenta, a numerosissimi
soggetti, soprattutto delle classi meno abbienti. In tale contesto
quindi, secondo Rossiaud, le autorità cittadine avrebbero visto
nell’organizzazione e nel controllo della prostituzione, mediante
l’apertura di pubblici postriboli, un modo per riassorbire questa
sacca di anarchia che ammorbava la società308.
307 Quali siano le origini di un simile rito di iniziazione non è chiaro. Al di là
di pochi riferimenti alle allegorie pagane del carnevale francese (il re
gallo, l’Abbesse e simili), Rossiaud non fornisce alcun riferimento
sostanziale per inquadrare a quale matrice culturale sia ascrivibile tale
pratica, le cui origini sarebbero, presumibilmente, remote nel tempo. Cfr.
Rossiaud, op. cit., p. 194 e 195. Mancando termini antropologici di
riferimento validi, siamo propensi ad escludere che si trattasse di una
qualche memoria pagana (come lascerebbe presumere il contesto
carnevalesco), la cui ritualità, come ben argomenta Robert Graves, era in
larga parte legata ad una venerazione del femmineo, Cfr. Robert Graves,
La Dea Bianca, grammatica storica del mito poetico, Adelphi, Milano,
1992.308 L’utilità sociale delle meretrici è dedotta dall’autore, sulla base delle
numerose dichiarazioni di procuratori e avvocati. Cfr. J. Rossiaud, La
prostituzione nel medioevo, p. 59, Laterza, Roma-Bari, 1995.
186
Pur non volendo mettere in discussione i risultati della ricerca
di Rossiaud, si osserva che il quadro portato alla luce dall’autore
risulta difficilmente trasponibile alla realtà italiana. Non vi è traccia,
infatti, nelle città italiane, della diffusione di costumi quali quelli
descritti dall’autore: non vi sono riti collettivi di iniziazione, né i casi
di stupro di gruppo sono (perlomeno nell’ambito lucchese)
all’ordine del giorno. Inoltre, i motivi ideologici sottesi
all’implementazione di una politica legislativa volta a favorire
l’apertura di postriboli controllati dallo stato, sono del tutto
differenti e mirati, in larga parte, alla lotta al vizio sodomitico o allo
sfruttamento della prostituzione da parte di ruffiani, lenoni e
mezzane. Le scelte dei governi lucchesi e fiorentini hanno solide
basi in valutazioni che poco o nulla hanno a che vedere con la
difesa delle donne oneste dalla brutalità sessuale dei giovani
uomini. Questa profonda discrasia che divide la realtà della Francia
meridionale dall’Italia centrale non sembra comunque aver
suscitato la perplessità di Mita Vellutini la quale, in larga parte,
proprio a Rossiaud rimanda.
187
L’assunzione di base, posta a fondamento dell’interpretazione
dataci dall’autrice, è che la società lucchese fosse, come quella
descritta dallo storico francese, profondamente misogina. Partendo
da questa assunzione, l’autrice non dedica alcuna attenzione alla
definizione della categoria giuridica di meretrice, essendo questa
una species della più ampia e generica categoria di donna di mala
fama. La definizione dataci di mala fama è invero assai
interessante, riducendosi, per l’autrice, ad una commistione di
dicerie e malignità diffuse (ma non meglio precisate), quasi a livello
di pettegolezzo309. E’ sulla scorta di questi presupposti, che l’autrice
procede all’esame della magistratura dei Protettori delle Meretrici.
309 La definizione di specie è ripresa testualmente da Rossiaud: “il destino
di una donna era dunque soggetto all’influenza della fama publica:
un’accozzaglia di maldicenze e di pettegolezzi.” Cfr. M. Vellutini, op. cit.;
Rossiaud, op. cit., in La paura dei padri, p. 203.
In realtà abbiamo cercato, nei precedenti capitoli, di evidenziare
quali fossero i caratteri salienti della mala fama, attraverso l’analisi
comparata dei vari termini usati dal legislatore lucchese. Vale la pena
ricordare come, secondo i giuristi, la mala fama dovesse essere
comprovata. Cfr. M. A. Savelli, Pratica, p. 126. Si veda anche quanto
affermato da P. Farinacci: ”fama honestatis multum praevalet adversus
inhonestatis praesumptiones...”, Succus ex opera criminali, q. CXXXVI,
cap. III, 18, p. 301. Risulta irrilevante, ai fini dello studio della prassi
giudiziaria lucchese, la definizione dataci da Rossiaud, dal momento che
nella Lucca del ‘500, alla mala fama non conseguiva alcuna restrizione
dei diritti soggettivi.
188
Il contesto storico di riferimento è quello di una Lucca colta
dall’intenso fermento religioso della riforma protestante310,
sensibile all’ imperativo di radicale rinnovamento morale e
spirituale. Sull’esempio delle città tedesche riformate311, Lucca
avrebbe dovuto, secondo l’autrice, intraprendere una politica volta
alla repressione della prostituzione, cosa che non avvenne. La
stessa Vellutini chiarisce l’apparente contraddizione: ”tutto lascia
pensare che la strategia di favoreggiamento312 delle donne di
piacere, intrapresa nel XV secolo, continuasse ad essere praticata
dalla classe dirigente ancora per molto tempo. Tale atteggiamento
sembrerebbe in contraddizione con il forte sentimento religioso, il
bisogno di rigenerazione morale e l’accostamento alle idee
310 Data la dimensione internazionale dei commerci Lucchesi, la riforma
sarebbe stata portata in città dai mercanti che operavano nelle Fiandre
ed in Germania. La diffusione della riforma protestante a Lucca ha radici
profonde e complesse che esulano dallo scopo del presente lavoro. In
breve, possiamo dire che motivi di ordine politico, religioso e, non da
ultimo, sociali, fecero sì che i lucchesi fossero particolarmente sensibili
alle istanze luterane, tanto da diventare “uno dei maggiori centri
d’irradiazione della propaganda riformatrice in Italia”. Cfr. Marino
Berengo, Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento, pp. 400 e ss.,
Einaudi, Torino, 1965.311 In Germania a seguito della predicazione luterana, furono chiusi i
postriboli pubblici e si diede inizio ad una vasta opera di repressione della
prostituzione. 312 Non vogliamo in questa sede iniziare una sterile polemica sull’infelice
scelta terminologica dell’autrice (presente in più parti del testo). Ci pare
comunque utile sottolineare la differenza linguistica che intercorre tra
tolleranza (liceità non punibile) e favoreggiamento (quale atto diretto ad
eludere la giustizia).
189
protestanti da parte dei cittadini lucchesi, ma in realtà è da
collegarsi con la perdurante preoccupazione delle autorità
municipali per l’aumento incontenibile del vizio “contro natura”,
ossia del peccato in assoluto più immondo, l’empietà del quale
legittimava la prostituzione in quanto male minore...”313. Questa
immediata trasposizione della realtà tedesca nello specifico
contesto lucchese non può che lasciare perplessi. Che la riforma
abbia conosciuto, a Lucca, una singolare fortuna, è certo, tuttavia
le istanze luterane furono reinterpretate dai lucchesi e quindi
adattate alla sensibilità religiosa locale314. Come abbiamo avuto
modo di dire315, il Consiglio Generale e gli organi del governo
repubblicano, a seguito del moto degli straccioni, intrapresero una
vasta opera di riorganizzazione delle pubbliche istituzioni,
prestando particolare cura alle fasce sociali più marginali (orfani,
vedove, poveri e prostitute)316. All’opportunità politica, a seguito
anche della predicazione di Fra’ Bernardino Ochino e di
313 Come sappiamo questa, è la tesi sostenuta da Salvatore Bongi, fatta
propria dalla Vellutini. M. Vellutini, op. cit., p. 157.314 “E’ del pari viziato ammettere nel movimento riformatore una unità
positiva, e non soltanto ideale, che non ebbe, poiché in esso confluirono
da una comune insofferenza intellettuale, e sopratutto etica, movimenti di
origine e carattere profondamente diversi, quali la tendenza riformatrice
umanistica e preilluministica e varie tendenze mistico-cristiane”. Cfr. A.
Mancini, Storia di Lucca, p. 227, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca, 1999;
la parziale e spontanea adesione dei lucchesi alla riforma si tradusse, tra
l’altro, in un vasto movimento migratorio verso la Svizzera. Cfr. Massimo
Firpo, Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento, Laterza,
Roma-Bari, 1993.315 Vd. Retro, introduzione.
190
Giambattista da Venezia, i quali avevano riportato all’attenzione dei
cittadini lucchesi un tema, quello della Carità, che toccava
profondamente la coscienza collettiva, si aggiunse quindi la
necessità morale di un simile intervento317.
Ci appare quindi riduttiva l’interpretazione che la Vellutini dà
dei motivi sottostanti all’istituzione della magistratura dei Protettori
delle Meretrici, spiegandola nei soli termini di un rinato fervore
religioso. Al di là delle personali analisi, infatti, le fonti documentali
risultano in materia assai precise.
316 Uno di questi provvedimenti, la riduzione del numero delle festività
durante le quali era proibito esercitare i commerci, adottato, nel 1540,
con lo scopo di favorire l’attività dei più poveri e sulla base di esigenze di
economia e bilancio, suscitò viva preoccupazione della Chiesa. Fu, infatti,
revocato con riformagione il 21 luglio 1542. Cfr. M. Berengo, op. cit., p.
406.317 “L’ansia per i poveri era un tema di cui la parola dell’Ochino aveva
ritrovato l’urgenza e il significato, sui cui altri predicatori erano ritornati, e
che aveva costituito il centro del breve apostolato di fra’ Raffaello
Narbonese”. Cfr. M. Berengo, op. cit., p. 405.
191
La valutazione complessiva dell’operato dei Protettori risulta,
infine, opinabile. Afferma l’autrice: ”Armati di buoni propositi e
realmente interessati alla protezione delle donne che chiedevano il
loro aiuto, gli anziani ed il podestà si sforzavano in ogni modo di
tutelare l’incolumità di queste ultime, anche se non riuscivano poi a
superare l’ostacolo rappresentato da una concezione
profondamente radicata all’interno della società: quella che
considerava le meretrici come persone spregevoli e prive d’onore,
alle quali non dovevano essere garantiti nemmeno i fondamentali
diritti di libertà”318. Le risultanze documentali contraddicono il larga
parte questa affermazione. Non ci è possibile dire quale fosse il
generale atteggiamento dell’uomo lucchese nei confronti delle
meretrici, ma i numerosi provvedimenti legislativi ci restituiscono
un quadro che contraddice radicalmente l’apodittica asserzione
dell’autrice. Riteniamo una prova sufficiente a smontare questo
impianto teorico la concessione della cittadinanza alle meretrici e
alle donne solamente abitanti in Lucca. Tale provvedimento, infatti,
estende i diritti normalmente concessi ai soli cittadini lucchesi
proprio a quelle donne che, secondo Vellutini, non sarebbero state
ritenute degne (in quanto spregevoli e prive d’onore) di alcuna
garanzia319. Tale giudizio ci è parso decisamente fuori luogo,
318 M. Vellutini, op. cit., p. 225.319 Dobbiamo rilevare come non ci sia stato possibile capire cosa intenda
l’autrice riferendosi a “diritti di libertà”. Esclusi i diritti garantiti in base ai
decreti del 24 aprile e 5 giugno 1534, non siamo riusciti a comprendere
quali altri diritti e tutele, tali da emancipare le meretrici lucchesi dalla
192
contraddetto sia dal quadro normativo di riferimento, sia dalla
prassi giudiziaria dei Protettori delle Meretrici. Forte è quindi il
sospetto che ad una accurata ricerca archivistica, quale quella
svolta dalla Vellutini, non sia seguita una valutazione obiettiva dei
dati raccolti. L’impressione finale che si ricava da simili
affermazioni è che, in fondo, l’autrice non abbia saputo, o voluto,
cogliere la singolarità della Magistratura Lucchese320, unica nel suo
tipo e nella sua pratica, come ben ebbe modo di evidenziare
Antonio Pertile321.
In conclusione di questo paragrafo, abbiamo ritenuto
necessario procedere ad un confronto dei dati d’archivio riportati
dalla Vellutini con quelli da noi raccolti. Emergono alcune
discrepanze, che essendo difficilmente spiegabili (non volendo
mettere in dubbio la bontà della ricerca archivistica nostra, o della
Vellutini), riteniamo opportuno mettere in evidenza.
(supposta) condanna morale su di esse gravante, avrebbero dovuto
essere loro concessi. L’autrice non offre alcun elemento utile per chiarire
questa zona d’ombra. 320 Questo sarebbe, per noi, il significato del “moralismo” nei moderni
autori. La profonda tensione etica (ed ideologica) sottostante ad
affermazioni quali quelle fatte dalla Vellutini rischiano infatti di
stravolgere il significato stesso dei fatti storici, giungendo a negare ciò
che è evidente. Pur comprendendo, ed in parte condividendo, le
motivazioni umane alla base di un simile “errore”, riteniamo che dovere
dello storico sia quello di attenersi ai fatti e solo su questi fondare le
proprie interpretazioni. 321 Pertile Antonio, Storia del diritto italiano, vol. V, p. 542, Unione
Tipografico-Editrice torinese, Torino, 1894.
193
In primo luogo, risulta diverso il computo delle cause totali
giudicate dai Protettori delle Meretrici, stimato dalla Vellutini in 92
e da noi calcolato nel numero di 93 (includendo la querela di
madonna Laura Pucciona custodita nei fondi delle cause delegate).
Per quanto lo scarto numerico sia in realtà minimo, vi sono
differenze sostanziali riguardo le singole cause, facenti parte di tale
somma. Abbiamo verificato, confrontando i dati da noi raccolti con
quelli forniti dalla Vellutini, che esistono discrepanze su alcune
specifiche cause. Tra queste, non siamo stati in grado di
rintracciare una delle querele individuate dalla Vellutini, ovvero
quella sporta da Lucrezia di Piero Bottari, nel maggio del 1537322.
Nell’elenco presentato dall’autrice, sarebbe assente la querela di
Antonia fiorentina (18 novembre 1546), raccolta in quaderni sparsi
a fine del volume in esame323. Ben più complesso è il caso delle
querela presentata il 24 novembre 1546, a parer nostro, dalla
succitata Antonia, ed attribuita dalla Vellutini ad un tale Lionello324.
Ci riesce difficile capire per quale motivo i Protettori delle Meretrici
avrebbero dovuto accogliere la querela sporta da un uomo per
denunciare le violenze da esso subite. Propendiamo quindi ad
322 A.S.L., Protettori delle meretrici 2.323 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, fogli non numerati.324 Ibid., fogli sparsi a fine volume. Purtroppo il dispositivo iniziale del
procedimento risulta poco comprensibile dal momento che l’inchiostro
color ocra è in buona parte svanito e la carta ha subito una pesante
ossidazione, assumendo una colorazione bruno-rossastra.
194
attribuire questa querela alla meretrice Antonia fiorentina325.
Le discrepanze maggiori si registrano nell’esame del primo
dei due volumi. Le incongruenze più evidenti sono state riscontrate
nei casi in cui una particolare meretrice abbia fatto ricorso al
tribunale più volte, nel corso degli anni. Inoltre, Vellutini avrebbe
considerato come querele frammenti di testimonianze trascritte nei
registri in maniera erratica. In altri casi, invece, non avrebbe
incluso nella somma, alcune querele presentate a ridosso di un
procedimento già in corso. Infine, non ci è stato possibile
individuare alcune denunce rinvenute, invece, dall’autrice. Il
confronto incrociato, purtroppo, si è rivelato alquanto complesso a
causa dello scarso rigore sistematico della tabella riassuntiva
fornita dall’autrice326.
325 L’attribuzione della causa resta, tuttavia, un dubbio irrisolto. A dar
forza alla scelta compiuta da Vellutini vi è l’intestazione (fo. 1), “ex causa
Lionellii”. Resta oscuro se la causa sia stata effettivamente portata
all’attenzione dei Protettori delle Meretrici, mancando, in apertura del
verbale, la consueta formula cancelleresca con cui si aprivano i processi
di fronte a tale magistratura. 326 Data la presentazione sommaria dei dati, che non sono organizzati né
in ordine cronologico, ne secondo l’indice delle querele presente nel
registro. A ciò si devono aggiungere alcune imprecisioni nella data (a
volte presunta) in cui sarebbe stata fatta la denuncia, nonché l’assenza,
nella tabella riassuntiva, delle coordinate di riferimento del testo.
Senza voler ulteriormente approfondire la questione, diamo qui
l’elenco delle querele da noi rinvenute e non presenti nella tabella
elaborata dalla Vellutini: Margherita di Simone da Fiano, 21 maggio 1541,
Protettori delle Meretrici 2, fo. 80; Antonia fiorentina, 18 novembre 1546,
Protettori delle Meretrici 2, quaderno; Caterina di Paulino Masini, 23
maggio 1564, Protettori delle Meretrici 1, fo. 8; Elisabetta di Domenico, 8
195
IV. CONCLUSIONI
maggio 1565, Protettori delle meretrici 1, fo. 23; Maddalena figlia di
Caterina di Paulino Masini, 1 ottobre 1567, Protettori delle Meretrici 1, fo.
77; Zabetta da Pistoia, 30 agosto 1569, Protettori delle Meretrici 1, fo.
155; Diana da Carrara, 2 giugno 1570, Protettori delle Meretrici 1, fo. 172.
Non siamo stati in grado di rivenire le seguenti querele: Lucrezia di
Piero, maggio 1537, Protettori delle Meretrici 2; Zabetta di Biagio, 1
agosto 1567, Protettori delle Meretrici 1; Lucrezia Bolognese, 17
settembre 1571, Protettori delle Meretrici 1; Costanza di Michelangelo, 12
aprile, 1570, Protettori delle Meretrici 1. La querela di Argentina
Fiorentina, presentata, secondo Vellutini, il 12 Agosto 1565, è in realtà
parte del processo iniziato il 24 luglio e che ebbe termine il 16 agosto
dello stesso anno. Cfr. A.S.L., Protettori delle Meretrici 1, fo. 36 e ss.
196
In conclusione del presente lavoro, ci preme nuovamente
porre l’accento sull’unicità, nel contesto giuridico dell’Italia del
‘500, di una magistratura quale quella dei Protettori delle
Meretrici327. Le ragioni di una simile e profonda differenza, rispetto
alle scelte legislative poste in essere in altri stati italiani, sono a
nostro parere molteplici e complesse. Dai dati da noi raccolti, dalle
dichiarazioni di scopo contenute nei decreti e dalla prassi
giudiziaria di questo tribunale, infatti, si evince una realtà articolata
in cui l’obbiettivo (dichiarato) della lotta alla sodomia sembra
avere, in realtà, un ruolo secondario. Nel presente lavoro, abbiamo
cercato di sviscerare le possibili ragioni politiche, sociali ed
economiche alla base di una simile politica legislativa, nella
convinzione che nessun fenomeno storico abbia una spiegazione
unica.
327 Questa particolarità, che non sembra essere stata rilevata dagli studi
storici in materia, è invece stata sottolineata da alcuni storici del diritto
quali A. Pertile, G. Rezasco e R. Canosa.
197
Lo studio della storia della prostituzione nella Lucca del ‘500
presenta interessanti spunti di riflessione, coinvolgendo numerosi
aspetti della vita privata dei cittadini e degli equilibri istituzionali
della repubblica328. Nel contesto congiunturale del XVI secolo, Lucca
subisce profondi e straordinari mutamenti. Il moto degli Straccioni,
la crisi economica dovuta alle guerre d’Italia, la penetrazione della
riforma luterana ed il consolidamento di un sistema di governo
oligarchico, hanno avuto, a nostro parere, un peso rilevante
nell’istituzione della magistratura dei Protettori. In un piccolo Stato,
quale quello di Lucca, infatti, le scelte di politica interna rivestono
una importanza primaria nel definire le concrete possibilità di
sopravvivenza politica e territoriale della città. Lucca si trova ad
essere una piccola potenza economica, di dimensioni regionali,
soffocata in mezzo a quelle che potremmo definire super potenze;
Firenze, la Chiesa, l’Impero e la Francia si contendono, infatti, la
supremazia sul suolo italiano.
328 La prostituzione coinvolge parimenti il piano individuale e sociale. Cfr.
Daniela Danna, Visioni e politiche sulla prostituzione, Working papers, p.
2, Dipartimento di studi sociali e politici, n. 10, Università degli studi di
Milano, 2004.
198
A fronte di una situazione di generale instabilità, la repubblica
non può che prestare somma attenzione al controllo del disagio
sociale, praticando una oculata politica di “buon governo”329. In tal
senso, i provvedimenti di politica interna atti ad alleviare le
sofferenze dei più poveri assumono una rilevanza internazionale, e
diventano parte di un costrutto politico che si fonda, in ultima
analisi, sulla concordia dei cittadini. La retorica ideologica che
traspare dal discorso del Cenami non è certo l’unico esempio di
questo complesso disegno. Il discorso politico del governo lucchese
è, infatti, in larga parte, dominato dalla preoccupazione di ottenere
una legittimazione, proprio in virtù della sua abilità nel difendere la
libertà (individuale e collettiva) della repubblica.
Anche la ricezione della predicazione luterana sembra
sottostare a questo comune e diffuso sentimento, trasponendo sul
piano religioso, un nuovo modo di concepire lo stato. Il piano
individuale (religioso) pare essere alla base di un simile, profondo,
ripensamento del ruolo degli organi di governo e delle pubbliche
istituzioni. Le singole vicende delle meretrici lucchesi diventano per
noi, quindi, un evidente segno dei grandi cambiamenti umani,
sociali e politici, in cui si trova coinvolta la repubblica. Proprio la
materia, forse a prima vista più marginale, della regolamentazione
della prostituzione, mette in evidenza l’ampia gamma di scopi alla
base delle concrete scelte legislative.
329 Cfr. A. Mancini, op. cit., p. 250.
199
Non si vuole in questa sede operare un’apologia della
soluzione studiata dal governo lucchese, certo è che i Protettori
delle Meretrici rappresentano un modello unico, una soluzione
razionale che sembra aver tenuto conto della necessità di
massimizzare il bene individuale per il maggior numero possibile di
persone. Ad oggi, la regolamentazione della prostituzione pone
gravi e seri quesiti a cui le norme di legge rispondono, spesso, solo
in maniera parziale ed inadeguata, di rado tenendo conto della
difficile quotidianità dei soggetti coinvolti. Forse, in questo senso,
l’esperienza lucchese ha molto da insegnarci.
APPENDICE
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202
203
204
205
206
207
Estratto del decreto del 24 aprile 1534 con cui fu istituita la magistratura
dei Protettori delle Meretrici.
A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, 24 aprile 1534, fo.
245.
208
Mandato di comparizione per Jacopo Balbani e Vincenzo Diodati.
A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 1538, fo. 30.
209
Querela di Diana da Carrara.
A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 1570, fo. 175.
210
BIBLIOGRAFIA
Fonti reperibili presso gli Archivi di Stato della città di Lucca
Anziani al tempo della libertà, pagherie criminali, 725-727.
Anziani avanti la libertà, 18, 19.
Camarlingo Generale, contratti, 37.
Cause delegate, 21.
Consiglio generale, leggi decretate, 468-483.
Consiglio generale, riformagioni pubbliche, 15, 16, 17, 37, 39, 41, 45, 50.
Gabella maggiore, statuti, 5.
Offizio sopra gli ornamenti o sulla prammatica, 1.
Offizio sopra l’Onestà, 1-6.
Podestà di Lucca, 4778, 7152.
Protettori delle meretrici, 1-2.
Proventi, contratti, 25.
Statuti del comune di Lucca, 1, 5, 10 e 16.
Fonti edite
Astuti Guido, La formazione dello stato moderno in Italia, Giapichelli, Torino, 1967.
Badellino Calonghi, Dizionario latino-italiano, Rosenberg & Sellier, Torino, 1987.
Balestracci Duccio, Le armi, i cavalli, l’oro, Giovanni Acuto e i condottieri nell’Italia del trecento, Laterza, Roma-Bari, 2003.
211
San Bernardino da Siena, Prediche volgari sul campo di Siena, Rusconi, Milano, 1989.
Berengo Marino, Il contado lucchese agli inizi del XVI secolo, in La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento, Il Mulino, Bologna, 1979.
Berengo Marino, Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento, Eianudi, Torino, 1999.
Bongi Salvatore, Bandi lucchesi del secolo decimoquarto, tratti dai registri del R. Archivio di stato in Lucca, Tipografia del progresso, Bologna, 1863.
Bongi Salvatore, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, Tipografia Giusti, Lucca, 1872.
Brackett John K., The Florentine Onestà and the control of prostitution, 1403-1680, Sixteenth Century Journal, vol. 24, 2 (1993), pp. 273-300.
Brandi Karl, Carlo V, Einaudi, Torino, 1961.
Bucalo Filippo, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Torino, 1976.
Campbell Joseph, Il potere del mito, Tea, Milano, 2000.
Cappelli Adriano, Cronologia e calendario perpetuo, Ulrico Hoepli, Milano, 1906.
Casagrande Carla, La donna custodita, in Storia delle donne, vol. 2 , Laterza, Roma-Bari, 1990.
Celani Enrico, Le rime di Tullia d’Aragona cortigiana del secolo XVI, ed. Enrico Celani, Commissione per i testi di lingua, Bologna, 1968 [1891].
Cipriani Giovanni, Le zimarrine e l’Officio dell’Onestà nella Firenze di Cosimo II de’ Medici, Ricerche Storiche 8, 1978.
Dalarun Jacques, La donna vista dai chierici, in Storia delle donne, vol. 2, Laterza, Roma-Bari, 1990.
D’Alverny Marie Thérèse, Comment les théologiens et les philosophes voient la famme, in La famme dans les civilisations des Xe–XIIIe siècles, centre d’Etudes Supérieurs de Civilisation Médièvale, Limoges, 1977.
212
D’Aragona Tullia, Rime della signora Tullia di Aragona; et di diversi a lei, Gabriele Giolito, Venezia, 1547.
De’ Rossi Givangirolamo, Vita di Giovanni de’ Medici detto delle Bande Nere, Salerno Editrice, Roma, 1996.
Devoto Giacomo, Dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze, 1971.
Diaz Furio, Cosimo I e il consolidarsi dello stato assoluto, in Potere e società negli stati regionali italiani del ‘500 e ‘600, il Mulino, Bologna, 1978.
Du Cange, Glossarium, Graz, 1954.
Ercole Francesco, da Carlo VIII a Carlo V, la crisi della libertà italiana, Vallecchi, Firenze, 1932.
Farinacci Prospero, Succus ex Opera Criminali, ad opera di Giovan Battista Volpino, Lugduni.
Fiorelli Piero, Ius nostrum, La tortura giudiziaria, Giuffrè, Torino, 1953.
Firpo Massimo, Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento, Laterza, Roma-Bari, 1993.
Forcellini, Lexicon totius latintatis, Arnaldo Forni Editore, Bologna, 1965.
Grassi Umberto, L’offizio sopra l’honestà, la repressione della sodomia nella Lucca del cinquecento, Tesi di Laurea presso la Facoltà di Lettere, Pisa, anno accademico 2001/2002.
Gratiani Stephani, Disceptationes ac Decisiones, apud Paulum Balleonium, Venezia, 1699.
H. J. Chr. Von Grimmelshausen, Vita dell’arcitruffatrice e vagabonda Coraggio, Einaudi, Torino, 1988.
Guicciardini Francesco, Storia d’Italia, Einaudi, Torino, 1971.
Istituto della Enciclopedia italiana, Vocabolario della lingua italiana, Treccani, 1986.
Klapisch-Zuber, La donna e la famiglia, in L’uomo medievale, a cura di J. Le Goff, Laterza, Roma-Bari, 1994.
213
Machiavelli Niccolò, Opere, Riccardo Ricciardi editore, Milano-Napoli, 1963.
Mancini Augusto, Storia di Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca, 1999.
Mannheim Karl, Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge, Routledge & Kegan Paul, London, 1991.
Marinello Giovanni, Le medicine partenenti alle infermità delle donne, Medicina per le donne nel cinquecento, Utet, 1992.
Mazzi Maria Serena, Il mondo della prostituzione nella Firenze tardo-medievale, in Forestieri e straniere nelle città basso-medievali, Salimbeni, Firenze, 1988.
Menochio Iacopo, Consiliorum sive responsorum, Francoforte, 1594.
Mercurio Girolamo, La comare o raccoglitrice, Medicina per le donne nel cinquecento, Utet, 1992.
Mereu Italo, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXVII, p. 440, Giuffrè, 1988.
Opitz Claudia, La vita quotidiana delle donne nel tardo medioevo, in Storia delle donne, vol. 2, Laterza, Roma-Bari, 1990.
Papias, Vocabulista, Bottega d’Erasmo, Torino 1966.
Pareto Vilfredo, Trattato di sociologia generale, Comunità, Milano, 1964.
Pertile Antonio, Storia del diritto italiano, Unione Tipografico-Editrice torinese, Torino, 1894.
Rezasco Giulio, Dizionario del linguaggio giuridico italiano storico-amministrativo, Forni, Bolonga, 1996.
Ricci Saverio, Giordano Bruno nell’Europa del Cinquecento, Salerno Editrice, Roma, 2000.
Rossiaud Jacques, Prostituzione, gioventù e società urbana della francia Sud-Orientale nel sec xv, in La paura dei padri, laterza, Roma-Bari, 1989.
Rossiaud Jacques, La prostituzione nel medioevo, Laterza, Roma-Bari, 1995.
214
Ruggiero Guido, I confini dell’eros, crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento, Marsilio editore, Venezia, 1988.
Savelli Marco Antonio, Pratica Universale, presso Paolo Baglioni, Venezia, 1715.
Savelli Marco Antonio, Summa diversorum tractatuum, Apud Paulum Balleonium, Venezia, 1707.
Silvij Iacobi, De mensibus mulierum, apud Ioannem Hulpeau, in vico montis S. Genovesae, 1555.
Spagnoletti Angelantonio, Le dinastie italiane nella prima età moderna, Il Mulino, Bologna, 2003.
Squarotti Giorgio, Battaglia Salvatore, Grande dizionario della lingua italiana, Utet, Torino, 1970.
Tabacchi Stefano, Lucca e Carlo V, in l’Italia di Carlo V: guerra, religione e politica nel primo Cinquecento, atti del Convegno internazionale di studi, Roma, 5-7 aprile 2001, Viella, Roma, 2003.
Taddei Ilaria, Gioco d’azzardo, ribaldi e baratterie nelle città della Toscana tardo-medievale, in Quaderni storici, Il Mulino, n. 92, 1996.
Thomasset Claude, La natura della donna, in Storia delle donne, vol. 2, Laterza, Roma-Bari, 1990.
Tommaseo Niccolò, Dizionario dei sinonimi, Vallecchi, Firenze, 1973.
Tommasi Girolamo, Sommario della storia di Lucca, Viesseux, 1847.
Vellutini Mita, Donne e società nella lucca del ‘500: il comune, le monache, le meretrici, Tesi di Laurea presso la Facoltà di Lettere, Pisa, anno accademico 2001/2002.
Zolli Paolo, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, 1992.
Testi reperibili in formato elettronico
Sant’Agostino.
Il sito offre l’intera opera agostiniana in formato elettronico, sia in
latino che in italiano.
215
http://www.sant-agostino.it/index.htm
Tullia d’Aragona.
Edizione critica a cura di Enrico Celani, disponibile in formato .txt
e .rtf.
http://www.liberliber.it
http://www.gutenberg.net
Salvatore Bongi.
http://archivi.beniculturali.it/ASLU/Pag1.html
Galeno, Iacopo Silvij.
L’Università di Parigi 5 dispone di un poderoso database di antichi
testi medici consultabili in formato elettronico.
http://www.bium.univ-pari5.fr/histmed/medica.htm
Decretum Gratiani.
http://mdz.bib-bvb.de/digbib
Isidoro di Siviglia, Etymologiarum libri XX.
http://www.fh-augsburg.de/%7Eharsch/Chronologia/Lspost07/Isidorus/
isi_et10.html
Tertulliano.
L’intera opera di Tertulliano è disponibile in latino.
http://www.tertullian.org
San Tommaso d’Aquino.
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html
216
RINGRAZIAMENTI
Un sentito ringraziamento al Prof. Enrico Spagnesi, il cui profondo
amore per la Storia mi è stato di modello ed esempio.
217