I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

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SOMMARIO INTRODUZIONE............................................1 CAPITOLO PRIMO - MERETRIX QUAE DICATUR? ...............14 I. Meretrix: una curiosità linguistica.............14 II. Femina di mala condictione.....................17 III. “... e veramente troppo grave e disdicevole sarebbe voler dar titolo di meretrice per qualsivoglia fallo...”...........................................22 CAPITOLO SECONDO - NULLA MERETRIX, VEL ROFIANUS MORET INFRA NOVOS MUROS LUCANE CIVITATIS.....................35 I. A difesa delle mura.............................35 II. Cecco Dini, Re dei Barattieri..................47 III. Scortum Publicum in Civitate Lucana...........52 IV. “Che alla barba di tutti i sogdomiti [...]”....59 V. Sul postribolo..................................68 CAPITOLO TERZO - I PROTETTORI DELLE MERETRICI..........70 I. Anno MDXXXIV, indictione VII, die XXIV Aprilis. .70 II. Per parte delli tre Magnifici Signori Antiani. .77 III. Interrogato disse.............................81 IV. Et querelandosi disse..........................93 V. Sentenze.......................................108 CONCLUSIONI...........................................111

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Tesi di Laurea in Giurisprudenza.Prende in esame l'attività della magistratura dei "protettori delle meretrici".

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SOMMARIO

INTRODUZIONE.................................................................................1

CAPITOLO PRIMO - MERETRIX QUAE DICATUR? .............................14

I. Meretrix: una curiosità linguistica.........................................14

II. Femina di mala condictione..................................................17

III. “... e veramente troppo grave e disdicevole sarebbe voler

dar titolo di meretrice per qualsivoglia fallo...”.........................22

CAPITOLO SECONDO - NULLA MERETRIX, VEL ROFIANUS MORET INFRA NOVOS MUROS LUCANE CIVITATIS.......................................35

I. A difesa delle mura................................................................35

II. Cecco Dini, Re dei Barattieri.................................................47

III. Scortum Publicum in Civitate Lucana..................................52

IV. “Che alla barba di tutti i sogdomiti [...]”.............................59

V. Sul postribolo.......................................................................68

CAPITOLO TERZO - I PROTETTORI DELLE MERETRICI......................70

I. Anno MDXXXIV, indictione VII, die XXIV Aprilis......................70

II. Per parte delli tre Magnifici Signori Antiani..........................77

III. Interrogato disse..................................................................81

IV. Et querelandosi disse..........................................................93

V. Sentenze............................................................................108

CONCLUSIONI...............................................................................111

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I. Un problema storiografico...................................................111

II. Il moralismo ottocentesco di Salvatore Bongi....................115

III. Il moralismo negli autori moderni......................................122

IV. Conclusioni........................................................................133

APPENDICE....................................................................................136

BIBLIOGRAFIA...............................................................................146

RINGRAZIAMENTI..........................................................................152

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INTRODUZIONE

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Il giorno 24 aprile del 1534 il Gonfaloniere di Giustizia della

città di Lucca, Bernardino Cenami, propone al consiglio degli

anziani una integrale riforma della normativa riguardante l’esercizio

della prostituzione in città. Il discorso del Gonfaloniere mira ad

ottenere l’istituzione di una nuova magistratura cittadina

(superando la competenza in materia dell’Offizio sopra l’Onestà)1,

poi chiamata “Protettori delle Meretrici”, il cui compito avrebbe

dovuto essere quello di difendere le meretrici lucchesi dalle

violenze quotidiane cui erano normalmente soggette; leggiamo

così, in apertura del verbale della seduta, che: ”Deinde fuit per

suprascriptum magnificum Vexillifer iustitie propositum, qualiter

mulieres et meretrices sunt necessarie in qualibet civitate ut

evitentur majora mala, et cum a quoadem tempore citra dicta

meretrices mala tractentur a vicinibus civitatis nostre, nunc illas

verberando, nunc illas derobbando, et multis aliis contumeliis et

1 La competenza dell’Offizio sopra l’Onestà in materia di controllo del

meretricio risale al 1456. Cfr. Archivio di Stato di Lucca (A.S.L.), Consiglio

Generale 17, riformagioni pubbliche, 27 ottobre 1456, fo. 179.

3

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injuriis afficiendo...”.2

2 A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, 24 aprile 1534, fo.

245.

4

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Risulta particolare, non tanto il contenuto dell’arringa del

gonfaloniere, quanto la scelta retorica posta alla base del ragionare

del Cenami. Se infatti la ratio posta alla base dell’istituzione dei

Protettori delle Meretrici è pienamente ricollegabile al comune

ragionare morale, di derivazione Agostiniana3, del male minore,

vedendo cioè nel meretricio lo strumento principe per combattere

la dilagante sodomia, come ben stigmatizza la provvisione

dell’aprile del 1534: ”ex quo procedit quod vitium sodomiticum in

ea radicatur et nimis incrementum suscipit, ac etiam ex defectu

ipsorum mulierum multe rixe fiunt et scandalo committuntur...” 4,

certo non può sfuggire all’attenzione dello studioso la costruzione

3 Il ragionare di Sant’Agostino, fondato su un profondo senso della pietas

Cristiana, inserisce le meretrici nell’ordine divino delle cose, così come

argomentato nel De Ordine, ii, iv, 12: ”Quid sordius, quid magis dedecoris

et turpitudinis plenius meretricibus, lenonibus, caeterisquae hoc genus

dici potest? Aufer meretrices de rebus humani, turbaveris omnia libidinis:

constitue matronarum loco, labe ac dedecore dehonestaveris”. La

massima agostiniana ebbe notevole influenza anche sul pensiero di un

altro pilastro della dottrina Cristiana: San Tommaso. Nel pensiero

tomistico, l’umana pietà agostiniana trasfonde in un vero e proprio

postulato politico di tolleranza dei “mali minori”, in senso generale ed

astratto. Cfr. Tommaso, Summa Theologica, IIa, IIae, q. 10, art. 2 c. 4 A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, 24 aprile 1534, fo.

245.

5

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retorica posta alla base di una simile scelta legislativa da parte del

Consiglio degli Anziani.

Fondamento principe dell’istituire un organo di “tutela” delle

meretrici, troppo spesso vittime di violenze, furti e contumelie è

che stando così le cose, le meretrici, come le altre donne ad esse

equiparabili5, non possono vivere liberamente nella città di Lucca:

”quod causatur in ipsa nostra civitate ipse mulieres in ea stare non

possunt libere, prout decens et conveniens est in civitate libera

prout est nostra”6; fatto di per sé stesso intollerabile in una città,

quale Lucca, in cui la Libertà assurgeva a bene supremo.

5 Per la definizione di meretrice si veda il capitolo I. Si ricordi che, negli

statuti lucchesi, alle meretrici sono assimilate tutte quelle donne la cui

moralità può essere messa in discussione: concubine, amanti, donne di

pubblica e disonesta fama, nonché serve e camerarie.

6 A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, 24 aprile 1534, fo.

245.

6

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Se quindi la ragion dichiarata dell’elite dominante ha una

profonda radice morale nella lotta al vizio sodomitico, certo

stupisce il forte richiamo ai valori di Libertà su cui la città di Lucca

ha fondato la propria legittimazione politica durante il secolo XVI.

Si ritrova nella provvisione una razionale inclusione del bene

di una determinata fascia sociale, quella delle meretrici,

ordinariamente spinta ai margini del vivere civile, come parte di un

superiore bene pubblico a cui quindi è necessario dare uno

strumento di tutela giuridica dei “diritti soggettivi”, personali,

patrimoniali e morali optando, di fatto, per una legittimazione

sociale e giuridica delle prostitute residenti in Lucca.

7

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Se infatti le meretrici si pongono quale mezzo necessario per

combattere il peccato – dilagante pare – della sodomia, esse

devono essere tutelate e protette da ogni tipo di violenza cui troppo

spesso sono soggette.

8

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Pochi giorni dopo il discorso del Cenami, con decreto del 5

maggio 15437, i signori lucchesi daranno vita ad un organo

speciale, detto appunto “Protettori delle Meretrici”, superando la

competenza in materia dell’Offizio sopra l’Onestà.

7 A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, 5 giugno 1534, fo.

256.

9

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I protettori delle meretrici non sono infatti il primo organo di

questo tipo in Lucca; già dal XIV secolo infatti risulta competente

per il controllo del meretricio l’Offizio sopra l’Onestà8 organo però la

cui principale competenza sta nella repressione del vizio

sodomitico.

8 La competenza dell’Offizio sopra l’Onestà in materia di controllo del

meretricio risale al 1456. Cfr. A.S.L., Consiglio generale 17, riformagioni

pubbliche, 27 ottobre 1456, fo. 179. A Firenze, l’Ufficio dell’Onestà fu

creato nel 1403, allo scopo di reprimere il vizio sodomitico; solo nel 1436

fu ad esso conferita la competenza in materia di controllo del meretricio.

Cfr. Romano Canosa e Isabella Colonnello, Storia della prostituzione in

Italia dal quattrocento alla fine del settecento, p. 29, Sapere 2000, Roma,

1989.

10

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A giudizio del Cenami, tuttavia, l’Offizio non è stato in grado,

negli anni, di dare un’adeguata disciplina al fenomeno della

prostituzione (così almeno noi interpretiamo il significato del suo

discorso) rendendo così necessaria la costituzione di un ulteriore e

diverso organo.

11

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Tuttavia dal 1534 la realtà legislativa lucchese, che, se

confrontata con quella fiorentina, risultava già assai tollerante nei

confronti delle donne pubbliche, si differenzia ulteriormente dalle

vicine città italiane. Diversamente dall’Offizio sopra l’Onestà, i

Protettori delle Meretrici infatti hanno non tanto funzioni di controllo

(tra l’altro assai lievi, non esistendo in Lucca, al contrario di Firenze,

l’obbligo di registrazione delle donne pubbliche), quanto e

soprattutto, di tutela in sede giudiziaria.

12

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Questo particolare approccio, che ben si inserisce nel

cosiddetto giurisdizionalismo lucchese9, ci porta a pensare, optando

qui per una libera interpretazione del dato storico, che in Lucca il

meretricio venisse in fondo considerato al pari di ogni altro

fenomeno sociale, necessitando quindi di regole certe, ma

sopratutto, di strumenti di tutela speciale, come avveniva rispetto

ad altre realtà economiche, quali quelle delle arti e delle

Maestranze.

In sostanza le valutazioni che muovono il legislatore lucchese

sembrano andare molto al di là di una generica preoccupazione per

il mantenimento dell’ordine pubblico, al contrario di quanto accade

in Firenze10.

9 La felice espressione è usata da Augusto Mancini nella prefazione alla

sua opera: Storia di Lucca, p. I, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca, 1999. Si

veda anche Guido Astuti, La formazione dello stato moderno in Italia, p.

155, Giappichelli Editore, Roma, 1967. 10 Le autorità fiorentine, infatti, non si preoccuparono mai di tutelare i

diritti (e la libertà) delle meretrici residenti in città. Furono bensì assorbite

in una vasta operazione di controllo della prostituzione, soprattutto ai fini

di tutelare l’ordine pubblico e massimizzare il gettito fiscale proveniente

dalla registrazione delle meretrici attive in città. Cfr. John K. Brackett, The

florentine Onestà and the control of prostitution, 1403-1680, Sixteenth

Century Journal, vol. 24, 2, pp. 290-295, 1993. Si veda anche R. Canosa,

op. cit., pp. 93 e ss. Per un’interessante interpretazione dello scopo e

13

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Certo, non si può negare che simili considerazioni siano alla

base dell’istituzione dei Protettori delle Meretrici, che anzi, scopo

primo di tale organo è, mediante la liberalizzazione del mercato, di

ostacolare l’operare dei lenoni11; certo è che la strada di tolleranza

scelta dai governanti lucchesi si discosta sensibilmente dall’opzione

fiorentina, basata sul controllo pubblico o, per meglio dire, sulla

prostituzione di stato12.

dell’utilità dell’Offizio sull’Onestà si veda M. A. Savelli: ”si chiama

d’Onestà, perchè in esso devono descriversi tutte quelle Donne che

tengono cattiva vita, affinché per timore d’essere scoperte, e pubblicate

per tali, si astenghino dal peccare, e volendo esser meretrici, per pena

de’ lor fatti siano descritte, e distinte dall’altre donne onorate

d’abitazione e consorzio, e per la pubblica dichiarazione conosciute per

tali restino prive d’onore, e anco con pene pecuniarie della loro

impudicizia...”, Pratica, capi 32 e 33, p. 190.11 Non ci pare azzardato ritenere che alla base delle scelte legislative in

materia, vi sia stata una chiara percezione di un rapporto di causalità tra

la repressione del meretricio ed incremento dello sfruttamento della

stessa ad opera di ruffiani.12 Si ricordi che in Lucca, già dal 1440, alle meretrici fu concesso di

risiedere al di fuori del pubblico postribolo. A.S.L., Consiglio Generale 15,

riformagioni pubbliche, 18 agosto 1440, fo. 490.

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Tali differenze trovano certo un fondamento nella diversa

legittimazione politica degli organi di potere dei due Stati: là dove

le dinastia medicea procede a grandi passi verso l’edificazione di

una Signoria - sia sul fronte interno, esercitando un massiccio

controllo sulla vita pubblica, che sul fronte estero, mediante una

politica di espansionismo militare e di ricerca di una legittimazione

dinastico-territoriale13 -, la repubblica di Lucca, negli stessi anni, è

alle prese con il consolidamento del potere mercantile in città,

mediante un’intensa opera di pacificazione sociale14.

13 Sulla costituzione, nell’area fiorentina, dello stato assoluto ad opera di

Cosimo I de’ Medici, si veda Furio Diaz, Cosimo I e il consolidarsi dello

stato assoluto, in Potere e società negli stati regionali italiani del ‘500 e

‘600, p. 75 e ss., Il Mulino, Bologna, 1978.

La grande architettura della politica medicea avrà sua piena

realizzazione con la concessione del titolo di granduca da parte di Pio V a

Cosimo de’ Medici, nel 1569. Cfr. Angelantonio Spagnoletti, Le dinastie

italiane nella prima età moderna, pp. 119 e 135, Il Mulino, Bologna, 2003. 14 Sulla costituzione, a Lucca, di un’oligarchia politica fondata su di

un’ampia legittimazione popolare, si veda Marino Berengo, Nobili e

mercanti nella Lucca del Cinquecento, p. 21 e ss., Eianudi, Torino, 1999.

Sulle ragioni del particolarismo lucchese, si veda M. Berengo, Il contado

lucchese agli inizi del XVI secolo, p. 263, in La crisi degli ordinamenti

comunali e le origini dello Stato del Rinascimento, Il Mulino, Bologna,

1979.

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Ricordiamo brevemente che nel 1534 Lucca è reduce dal

tumulto degli straccioni, episodio che con la sua eclatante

violenza15 pose i dominatori lucchesi di fronte ad un consistente

problema socio-economico che, se in partenza riguardò i tessitori,

vide negli ultimi mesi del 1532 l’attiva partecipazione di buona

parte dei diseredati lucchesi. Si presti attenzione come, proprio

15 La sollevazione degli straccioni (1531-1532) vide contrapporsi,

dapprima, le diverse ragioni dei tessitori a quelle dei mercanti. I secondi,

infatti, nel tentativo di rilanciare la stagnante economia del comparto

serico, optarono per una sostanziale restrizione e riqualificazione dei

prodotti lucchesi, mediante l’adozione di provvedimenti atti a soffocare la

concorrenza (soprattutto a danno dei piccoli produttori) e cercarono di

migliorare la qualità media della produzione. Secondo una stima di

Augusto Mancini, i tessitori costituivano una forza lavoro di circa 3000

unità, lavoranti per lo più a domicilio, una forza economica e politica

notevole, anche se carente di coesione. A fronte di un primo scontro sulle

scelte di politica economica, il dissidio tra tessitori e mercanti, alimentato

dal diffuso disagio economico, arrivò così ad un punto di non ritorno,

coinvolgendo ampie fasce della popolazione lucchese e perdendo la

primigenia ispirazione della sollevazione. Le ragioni di tale episodio sono

da ricercarsi nello scenario macroeconomico della prima metà del XVI

secolo, caratterizzato da un persistente stagnazione dell’economia

lucchese (in larga parte concentrata sulla lavorazione serica), dovuta alla

contrazione delle esportazioni, in conseguenza dell’elevato rischio del

commercio internazionale.

La sollevazione degli straccioni segnò altresì un momento di

violenta crisi politico-istituzionale, da cui uscirà vincitrice la borghesia

mercantile, la quale – a seguito della violenta repressione del moto –

trovò modo di consolidare il proprio potere politico.

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negli anni immediatamente successivi alla sollevazione, buona

parte degli interventi legislativi dei signori lucchesi sia mirato alla

costruzione di una Pax Lucensis. Risale a questi anni l’istituzione di

un ampio numero di magistrature ed enti religiosi, atti a mitigare le

tensioni interne alla città mediante il riassorbimento degli

emarginati nel tessuto sociale, sul presupposto che la Libertas della

città di Lucca si fondi sulla concordia civium16.

16 Stefano Tabacchi, Lucca e Carlo V, in l’Italia di Carlo V: guerra, religione

e politica nel primo Cinquecento, atti del Convegno internazionale di

studi, Roma, 5-7 aprile 2001, Viella, Roma, 2003.

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Page 19: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Se quindi l’ampliarsi del marginalismo sociale entro la cerchia

urbana richiede un intervento mirato e di specie, tale da ricomporre

le gravi difficoltà in cui versa buona parte della cittadinanza

lucchese, a maggior ragione simili interventi di riappacificazione

civica sono imposti dai repentini mutamenti internazionali i cui

contraccolpi si fanno sentire con forza nell’area toscana. Il XVI

secolo infatti segna uno spartiacque nella struttura economica

toscana, e mediterranea in genere, conseguentemente allo

spostamento del fulcro commerciale verso l’Atlantico. L’afflusso di

ingenti quantità d’oro ed il conseguente rialzo dei prezzi, fenomeno

che verrà tardivamente percepito dai signori italiani, sono solo

alcune tra le cause di una crescente instabilità politica in Europa17.

Ad accelerare poi il tramonto dell’economia toscana (si ricordi che

Lucca, così come Firenze, aveva una possente struttura

commerciale internazionale) si pongono fenomeni più strettamente

politici.

17 Guido Astuti, La formazione dello stato moderno in Italia, op. cit., p. 102

e ss.

18

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Da una parte, l’universalismo imperiale di Carlo V rimette in

discussione gli assetti geopolitici italiani, esacerbando i contrasti

locali e, sopratutto, portandoli da una microconflittualità quasi

ordinaria ad una macroconflittualità che assorbirà profondamente

le energie delle città italiane minacciandone la stessa

sopravvivenza18. D’altra parte, la riforma luterana scuote le

fondamenta stesse degli equilibri religiosi, sociali e politici europei,

incarnando una tensione religiosa da cui non resta aliena neanche

l’Italia (e sopratutto Lucca)19. In questo turbinare di eventi, Lucca

18 Dopo la giornata di Pavia, lo scenario geopolitico italiano mutò

radicalmente. La pesante disfatta subita da Carlo VIII (fatto prigioniero dai

generali imperiali), con l’annientamento di gran parte dell’esercito

francese, riempì i signori italiani di sgomento. Le lucide analisi politiche di

Francesco Guicciardini mettono chiaramente in evidenza la complessità di

tale, repentino, mutamento nello scenario politico italiano. Cfr. Francesco

Guicciardini, Storia d’Italia, vol. III, lib. III, p. 1601, Einaudi, Torino, 1971.

Si veda anche Francesco Ercole, Da Carlo VIII a Carlo V, la crisi della

libertà italiana, p. 321, Vallecchi, Firenze, 1932. Sulla politica italiana di

Carlo V si veda Karl Brandi, Carlo V, p. 238, Einaudi, Torino, 1961.

Sull’universalismo imperiale, ibid, p. 324. e ss.; p. 78 e ss. Un’idea della

debolezza militare degli Stati italiani ci è data dalla cronaca di

Giovangirolamo De’ Rossi, sulle imprese di Giovanni de’ Medici. Cfr.

Giovangirolamo De’ Rossi, Vita di Giovanni de’ Medici detto delle Bande

Nere, Salerno Editrice, Roma, 1996.19 Cfr. A. Mancini, op. cit., pp. 227 e ss.; Marino Berengo, Nobili e mercanti

nella Lucca del cinquecento, p. 263 e ss., Einaudi, Torino, 1999; Massimo

Firpo, Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento, pp. 43 e

19

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cerca di trovare un proprio equilibrio, una posizione tale da

garantirne la sicurezza e la sopravvivenza20.

Non stupisce quindi che i legislatori lucchesi cerchino di creare

quel minimo di coesione sociale necessaria per garantire una

compattezza di intenti e di interessi, tale da soffocare sul nascere

ogni elemento di destabilizzazione politica. E se la pacificazione

interna assorbe buona parte delle attenzioni dei legislatori,

parimenti Lucca porta avanti una politica estera improntata al

defilarsi dalla crescente conflittualità internazionale.

ss., Laterza, Roma-Bari, 1993.

20 Lucca deteneva un’importanza strategica notevole nel controllo della

Toscana occidentale e delle vie verso l’Emilia e la valle Padana. Lo stesso

Carlo V non attribuì a Lucca un’importanza marginale; ebbe a dire,

rivolgendosi al marchese del Vasto: “Marchese, questa non mi pare una

picchola villa come mi era stata disegnata, ma egli è tanto forte, che,

quando fusse ben munita di genti e di vettovaglie, da espugnarla,

bisognerebbe molto tempo et forze”. Si veda Giuseppe Civitali in S.

Tabacchi, Op. Cit., p. 413.

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Si pone quindi quale scelta necessaria trovare nell’imperatore

Carlo V la legittimazione politica (e militare) del proprio status di

città libera. Lucca infatti dalla fine del ‘400 si trova in una posizione

di potenziale debolezza politica e militare tale da metterne a

repentaglio la libertà. Manca infatti una legittimazione giuridico-

territoriale tale da poterla porre al di fuori della crescente

conflittualità nel teatro italiano. La caduta del ducato di Milano

(1500), così come l’ascesa della famiglia de’ Medici al soglio

pontificio, rappresentano per Lucca una chiara minaccia alla propria

Libertas che, pertanto, non può più trovare un serio appoggio nella

tradizionale amicizia con gli Sforza, con Genova o con la città di

Siena. Inoltre, la perdita dei castelli di Motrone e di Pietrasanta a

favore dei fiorentini, a seguito del Lodo di Leone X (1513),

evidenziano la sostanziale debolezza politica Lucchese a fronte

dell’espansione fiorentina nella toscana occidentale. La perdita di

Motrone, in particolar modo, rappresenta una grave menomazione

per l’economia Lucchese, che viene così privata di uno dei suoi

21

Page 23: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

maggior snodi commerciali. A seguito del lodo del 1513, si apre per

Lucca una fase di aperta micronflittualità con Firenze con frequenti

scontri armati che, anche se di scarsa rilevanza tattica, avranno

termine solo nel ‘600.

22

Page 24: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Si fa quindi strada nei dominanti lucchesi un senso di disagio a

fronte di un incombente pericolo per la libertà cittadina, mancando

di seri strumenti di tutela sia sul piano politico che militare. Pare

quindi naturale che Lucca rivolga le sue attenzioni alla corona

imperiale da cui, tra l’altro, aveva già ottenuto nel 1369, un

diploma assurto poi a mito fondativo della libertà Lucchese. Pare

naturale, quanto più si tenga conto che Lucca, già dal 1509, aveva

trovato in Massimiliano d’Asburgo21 la conferma dei propri privilegi

di città imperiale. E’ in questo clima che Lucca nel 1521 ottiene

dall’imperatore Carlo V, sotto pagamento di 15.000 scudi, quell’atto

necessario a fortificare la legittimazione politica (e teoricamente

militare) di cui la città aveva bisogno. Con tale diploma infatti le

vengono rinnovati i privilegi giurisdizionali spettanteli, tra l’altro, su

un territorio ben più vasto di quello effettivamente controllato; così

21 Il diploma di Carlo IV (8 aprile, 1369) liberò definitivamente Lucca dal

dominio Pisano, ponendola sotto la protezione imperiale, rappresentata

dal cardinale Guido Guidone in qualità di Vicario. Al vicario imperiale si

deve il riordino dell’ordinamento repubblicano ed il pieno passaggio di

poteri da quest’ultimo al Consiglio degli Anziani (12 marzo 1370).

23

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come le viene confermato lo status di città imperiale, tutelata

quindi dalla corona degli Asburgo.

Questa scelta, per altro non del tutto limpida22, è parte di

quella grande costruzione politica che sta a fondamento della

Libertas lucchese, come poc’anzi accennato: fondata quindi da una

parte dalla concordia civium e dall’altra dall’auctoritas imperiale.

E’ quindi in questo contesto storico che dobbiamo inquadrare

l’istituzione dei protettori delle meretrici.

22 Sull’ambiguità dell’adesione lucchese alla causa imperiale si veda

Marino Berengo, Nobili e mercanti nella Lucca del cinquecento, p. 263 e

ss., Einaudi, Torino, 1999.

24

Page 26: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

CAPITOLO PRIMO

Meretrix quae dicatur? 23

I. MERETRIX: UNA CURIOSITÀ LINGUISTICA

23 Prospero Farinacci, Succus ex Opera Criminali, quaestio CXXVI, cap. III,

p. 300.

25

Page 27: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La moderna definizione di meretricio individua due

caratteristiche fondamentali che ne delineano la fattispecie

giuridica: la venalità del rapporto, e la professionalità dell’offerta.

Più specificatamente, meretricio si pone quale species del generico

termine prostituzione, inclusiva, quest’ultima, di un ampio spettro

di comportamenti e relazioni umane24.

24 Filippo Bucalo, in Enciclopedia del diritto, vol. XXI, alla voce meretricio,

p.128 Giuffrè, 1976; si veda anche la voce “prostituta” a cura di Italo

Mereu in Enciclopedia del diritto, vol. XXXVII, p. 440, Giuffrè, 1988;

Tommaseo distingue la meretrice dalla prostituta: la prima guadagna col

corpo suo, mereo; la seconda, per guadagno o per libidine, si mette in

mostra: prostat. Si veda in proposito: dizionario dei sinonimi, Milano,

1953.

26

Page 28: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Tuttavia una simile definizione ha senso solo in quanto riferita

ad un preciso momento storico, avendo infatti significato solo se

riferita al contesto giuridico-ideologico in cui si trova ad operare,

essendo tributaria di valori comunemente condivisi ed

universalmente riconosciuti dai soggetti appartenenti

all’ordinamento. La definizione di meretricio dataci

nell’enciclopedia del diritto, infatti, risente profondamente della

frattura, figlia del razionalismo sistematico e laico dei moderni

ordinamenti, tra diritto e morale.

Trattando del meretricio nella prima età moderna, ci troviamo

di fronte ad una realtà giuridica affatto diversa e sensibilmente

permeata dalla morale cristiana. E’ quindi opportuno, prima di

procedere oltre, definire brevemente il contesto ideologico in cui le

norme che verranno prese in esame si trovarono ad operare, forti

della convinzione che ogni norma giuridica abbia senso solo nel

contesto storico in cui fu pensata ed applicata.

27

Page 29: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Punto di partenza della nostra indagine è quindi

l’imprescindibile riferimento linguistico: il termine meretrix contiene

in sé alcune importanti ambiguità linguistiche e morali tali, come

vedremo, da lasciare una traccia ben visibile nell’atteggiamento

che ebbero i legislatori tanto lucchesi, quanto fiorentini, nel

disciplinare il fenomeno. Meretricio ha infatti la sua radice

etimologica nel verbo latino mereo il cui significato primo è quello

“meritare” (a sua volta si confronti il greco meiromai), e per

traslato guadagnare, procurare guadagno, oppure guadagnare

impudicamente25. Tuttavia la complessità semantica del verbo va

ben oltre e contiene in sé non solo un significato descrittivo

dell’azione della meretrix, ovvero colei che guadagna col proprio

corpo, bensì un chiaro giudizio di merito. Tra i significati di mereo

infatti ne troviamo un secondo26, ovvero quello di “meritare” sia in

senso positivo (essere meritevoli o degni) sia, sopratutto, con forte

connotazione negativa. Meritare quindi come rendersi colpevoli,

incorrere nella responsabilità.

25 Badellino Calonghi, Dizionario latino-italiano, Rosenberg & Sellier,

Torino, 1987. Per l’etimo in lingua italiana si confronti Zolli, Dizionario

etimologico della lingua italiana, vol. III, Zanichelli, 1992. Per il latino: Du

Cange, Glossarium, V, alla voce meretricatio, Graz, 1954; Forcellini,

Lexicon totius latintatis, vol. VII, Arnaldo Forni Editore, 1965. Per i

significati di meretrix si veda anche Papias, Vocabulista, p. 202, Bottega

d’Erasmo Editore, 1966; Isidoro di Siviglia, Etymologiarum libri XX.26 Badellino Calonghi, Dizionario latino-italiano, p. 1691.

28

Page 30: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Si noti, a questo punto, come la discussione verta

esclusivamente sull’uso del termine meretrix e non anche sul

sinonimico prostituta27: nel linguaggio giuridico tardo medioevale

lucchese, così come in quello rinascimentale, non si ha traccia

dell’uso del secondo termine. Si hanno, invero, molte altre

“definizioni” e “assimilazioni” semantiche al termine meretrix:

zimarrina28, donna di dizhonesta fama, suo modo viventes, come

pure serva, amasia, cortigiana e cantoniera29, risultano citate nei

testi legislativi, negli statuti e nelle riformagioni lucchesi. I motivi di

una simile scelta linguistica sono probabilmente da ricercarsi nel

diverso etimo, così come nella efficacia descrittiva delle parole in

questione. Meretrix è infatti parola di ampio e sicuro uso, dalla forte

caratterizzazione etica che meglio soddisfa le necessità ideologiche

dei legislatori.

27 Ibid., p. 2229.28 “Purchè legittimamente costi alla corte esser di mala vita, o fama,

zimarrine, & etiam semplici concubine...” Marco Antonio Savelli, Pratica,

26, p. 189, Venezia, 1715. Zimarrina: da zamarra, tipo di sopraveste di

origine spagnola poi, veste logora e povera; zimarrina, come sinonimo di

meretrice, era termine d’uso nell’area fiorentina ed indicava le prostitute

non registrate presso l’Offizio sull’Onestà. Cfr. Giovanni Cipriani, Le

zimarrine e l’Officio dell’Onestà nella Firenze di Cosimo II de’ Medici,

Ricerche Storiche 8, 1978, p. 801.29 Cantoniera, sinonimo di prostituta, ha la sua radice etimologica in

“cantone” inteso come angolo, cantone di strada. Cantoniere erano

quindi le meretrici che adescavano i clienti lungo la via. Cfr. la voce

cantoniera in Vocabolario della lingua italiana, vol I, Istituto della

Enciclopedia italiana, 1986.

29

Page 31: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Pur non avendo un’espressa e precisa nozione di cosa

intendessero i legislatori degli antichi stati italiani per meretrix,

abbiamo però un termine, quanto mai significativo nella sua

potenza descrittiva che ben esemplifica il generale atteggiamento

dei legislatori nei confronti di quelle donne le quali, venalmente o

meno, uscissero dagli argini della morale comunemente accettata,

macchiandosi di una colpa giuridicamente rilevante.

Non interessò né i legislatori lucchesi, né quelli fiorentini,

precisare la fattispecie di meretrix, semplicemente perché ogni

donna che si trovasse al di fuori di detti confini morali (per altro

assai angusti) era per ciò stesso meretrice.

II. FEMINA DI MALA CONDICTIONE

Il linguaggio usato dagli antichi legislatori lucchesi ci presenta

una vasta moltitudine di tipologie femminili oggetto di disciplina:

amasie, cantoniere, pizichaiuole, trichole e serve affollano le pagine

degli statuti così come delle provvisioni e dei decreti della Lucca

tardo medioevale e rinascimentale. A questo variegato mondo di

esistenze muliebri viene, in linea di massima, applicata una

normativa comune, che di fatto le assimila ad un’unica ed

omnicomprensiva categoria giuridica: la donna di mala condicione,

i.e. la meretrice.

30

Page 32: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

In questo senso risultano particolarmente chiarificatori il

bando del 1349 e lo statuto suntuario del 136230. Nel primo

provvedimento, in data 27 marzo 134931, si stabilisce il divieto

rivolto ad ogni puttana (categoria comprensiva di rofiane e femine

di mala condictione e vita) di fare ingresso in città. Il secondo

provvedimento, lo statuto suntuario del 22 gennaio 136232, prevede

numerosi divieti riguardanti l’indossare mantelli, oro, argento e

seta, parimenti rivolti ad ogni “... femina di mala condictione, o

vero di mala fama, o di dizonesta vita, ... cameriera o servente o

trichola o pizichaiuola..” .

30 Si è in questa sede tralasciato l’esame della normativa antecedente,

contenuta negli statuti del 1308 e del 1331, in quanto non rilevante ai fini

della definizione della categoria di meretrice.31 Salvatore Bongi, Bandi lucchesi del secolo decimoquarto, tratti dai

registri del R. Archivio di stato in Lucca, p. 205, Bologna, Tipografia del

progresso 1863.32 A.S.L, Offizio sugli ornamenti o sulla prammatica 1, 22 gennaio 1362.

31

Page 33: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Nelle norme prese in esame non rileva la venalità del

rapporto, né tanto meno la sua professionalità, essendo sufficiente

che la donna non potesse essere ricondotta ad una categoria

socialmente e sessualmente definita per essere equiparata alla

donna di mala condictione33. Con il volgere del XVI secolo, a Lucca,

l’assimilazione alle meretrici di tutte quelle donne poste al di fuori

del “normale vivere sociale”, pare definitivamente compiuta.

33Esiste un’ampia letteratura morale rivolta alle donne. Umberto da

Romans, Francesco da Barberino e Gilberto da Tournai sono solo alcuni

dei quali scrivono e predicano per un uditorio femminile. Si noti, per altro,

che le donne a cui sono rivolti questi testi sono tutte ben inserite in un

contesto familiare, dalla più umile serva, alla regina, essendo, cioè

completamente assente la figura della donna lavoratrice al di fuori di un

contesto familiare. Per Umberto da Romans, in particolare queste o sono

meretrici o sono comunque peccatrici. Per Francesco da Barberino queste

donne “libere” sono occasione solo per una breve rassegna dei loro vizi

più ricorrenti: ”Di lor bontade non fa mestier dire:/dimorino buone quelle

che tali sono, /ché di lor gran costumi questo libro/non cura di toccare...” .

Si veda in proposito Carla Casagrande, La donna custodita, p. 88 e ss., in

Storia delle donne II, Laterza, 1990. Un brillante ritratto letterario, di una

donna posta al di fuori delle normali dinamiche familiari, ci è data

nell’opera seicentesca di H. J. Chr. Von Grimmelshausen, Vita

dell’arcitruffatrice e vagabonda Coraggio, Einaudi, Torino, 1988.

32

Page 34: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Paradossalmente, proprio con l’istituzione della magistratura

speciale dei Protettori delle Meretrici, a seguito cioè di un

significativo ampliamento dei diritti delle prostitute, la (categoria

di) meretrice si pone quale referente giuridico per tutte le donne

solamente abitanti in Lucca in qualsivoglia modo, di qualunque

grado o conditione si siano... dummodo che le meretrici, donne di

partito34, cantoniere, o cortigiane o simili35, offrendo loro, suo

malgrado, un’aura di benevola protezione giuridica altrimenti

inaccessibile. In verità il legislatore cinquecentesco con l’istituzione

dei Protettori delle Meretrici coglie l’occasione per disciplinare una

materia assai spinosa e, generalmente, foriera di frequenti disordini

nella cerchia urbana. La struttura linguistica della provvisione

dell’aprile del 1534 risulta, rivelatrice del pensiero sottostante la

nascitura magistratura. Si legge infatti, in apertura del

provvedimento, che le mulieres et meretrices sunt necessarie in

qualibet civitate ut evitentur majora mala36. Risulta evidente che gli

Anziani avessero ben presente la differenza intercorrente tra le

mulieres e le meretrices, ovvero tra le prostitute di mestiere e le

donne non inserite in un nucleo familiare stabile. Tuttavia tale

differenza è, ancora una volta, irrilevante ai fini della disciplina

giuridica.

34 Donna di partito, che tutti possono scegliere, quindi prostituta. In G.

Devoto, Dizionario della lingua italiana, p. 1632, Le Monnier, 1971.35 A.S.L., Consiglio Generale 37, fo. 245 rv.36 Ibid.

33

Page 35: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Le ragioni di una simile e, ai nostri occhi, assurda

assimilazione tipologica sono da ricercarsi nell’impossibilità, agli

occhi dell’uomo rinascimentale, di ricondurre le donne “libere” ad

un modello giuridico esistente quali la figlia, la moglie o la vedova.

Chi fossero queste donne suo modo viventes non è, tuttavia, facile

a stabilirsi, potendo noi solo intuire, sulla base sopratutto di dati

extragiuridici, quali fossero i confini umani e morali di detta

categoria.

A differenza degli statuti suntuari del XIV secolo, non rileva

agli occhi del legislatori lucchesi una generica, quasi metafisica,

disonestà del gentil sesso. Non si parla, nel documento qui in

esame, di femmine di mala condictione, bensì di mulieres suo modo

viventes. Rilevante ai fini di legge sarebbe cioè, la concreta e

individuale condotta di vita della mulier. Rimane, invero, una

generica presunzione di “scostumatezza” in capo a coloro le quali

non siano stabilmente inserite in un contesto

familiare/matrimoniale; ma, tenendo presente la finalità dei

provvedimenti in esame, questa presunzione sembra nascere non

da una metafisica condanna gravante sulle donne, quanto da una

equa valutazione dell’umana natura. Proprio il tenore generale

della provvisione, ci offre un indizio su cosa accomunasse le donne

solamente abitanti in Lucca e le mulieres suo modo viventes alle

meretrici.

34

Page 36: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Finalità principale dei Protettori delle Meretrici era quella di

dar modo alle donne residenti in Lucca, grazie ad una rafforzata

tutela giuridica, di vivere liberamente, dal momento che la loro

presenza era necessaria ut evitentur majora mala, ovvero utile a

debellare “l’abominevole” peccato di sodomia. La virtù quindi che

valse a dette mulieres suo modo viventes una rafforzata tutela

giuridica, ed un’attenzione particolare dalle magistrature cittadine,

fu proprio quella ineffabile libertà sessuale di cui potevano godere.

35

Page 37: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Paradossalmente proprio l’intima sostanza fisica della donna,

quella che tanto fece inorridire medici e prelati37, la sua

prorompente ed incomprensibile natura sessuata, fu considerata

dai legislatori lucchesi degna di una qualche, seppur sommaria,

tutela38. Ai legislatori lucchesi non interessò delimitare la fattispecie

di meretricio, avendo questi scelto una via di sostanziale tolleranza,

se non addirittura di legittimazione. Non si ritenne necessario

quindi arginare i confini dell’immoralità muliebre, non conseguendo

all’esercizio del mestiere alcuna diminuzione della capacità

giuridica. Anzi, la tolleranza dei legislatori cinquecenteschi si spinse

ben oltre, riconoscendo un’utilità sociale a tutte quelle donne la cui

condotta sessuale avrebbe, in altri luoghi, comportato una serie di

37 L’analogia Galenica ebbe in questo senso un’ importanza fondamentale

nel definire le qualità fisiche e morali della donna: umidità, mollezza,

quindi corruttibilità. Si veda in proposito: Claude Thomasset, La natura

della donna, in Storia delle donne, vol. II, p. 56, Laterza 1990. Sulla

peculiare natura e fisiologia della matrice (utero) organo in cui si

riassumeva tutta l’essenza del femminile si vedano i manuali

cinquecenteschi di: Giovanni Marinello, Le medicine partenenti alle

infermità delle donne, e Girolamo Mercurio, La comare o raccoglitrice;

entrambi raccolti in: Medicina per le donne nel cinquecento, Utet, 1992. Si

veda pure Iacobi Silvij, De mensibus mulierum, fo. 4, apud Ioannem

Hulpeau, 1555.38 Sembra quindi che i legislatori lucchesi si siano ispirati

all’insegnamento di Sant’Agostino, il cui atteggiamento nei confronti delle

meretrici, e più generalmente delle donne, brilla per il profondo senso di

umanità e pietà cristiana. Agostino infatti, pur condannando l’amoralità

delle meretrici, assegna loro un preciso (seppur il più vile) posto nel

creato. Si veda in proposito Sant’Agostino, Confessiones, 16.15.25; De

Ordine, II, IV, 12.

36

Page 38: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

pesanti restrizioni dei diritti soggettivi e patrimoniali39.

III. “... E VERAMENTE TROPPO GRAVE E DISDICEVOLE SAREBBE

VOLER DAR TITOLO DI MERETRICE PER QUALSIVOGLIA FALLO...”40

39 Si vedano in proposito i numerosi limiti alla libertà di testare e di

incapacità a testimoniare, gravanti sulle meretrici fiorentine in Marco

Antonio Savelli, Pratica, 5, p. 188.40 Marco Antonio Savelli, Pratica, 28, p. 190.

37

Page 39: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Molto diversa si presenta la situazione a Firenze. In una

prima fase, situabile intorno ai secoli XIII-XIV i legislatori fiorentini

tentarono di reprimere ed allontanare il fenomeno del meretricio,

imponendo pesanti restrizioni alle libertà personali delle meretrici.

L’obbligo di indossare sonagli, guanti e cuffie di determinati colori,

il divieto di entrare in città se non in giorni stabiliti, così come

l’obbligo di tenersi lontane dai luoghi sacri e di culto sono solo

alcuni tra i più eclatanti esempi di marginalizzazione della donna di

dizhonesta fama41. Con il XV secolo però assistiamo in Firenze,

come in Lucca, ad una progressiva inversione di rotta. Alla fase di

repressione-marginalizzazione del meretricio fece seguito una

politica di “tolleranza, istituzionalizzazione, quasi di favore nei

confronti della prostituzione”42. In verità, la disciplina fiorentina del

meretricio, se confrontata con l’analoga normativa lucchese, pare

assai poco tollerante, lasciando di fatto immutata la qualificazione

giuridica e morale della meretrice, status comportante incisive

restrizioni delle libertà personali. Quindi se da una parte le autorità

Fiorentine, tra il XIV ed il XV secolo, permettono alle meretrici,

prima locate al di fuori della cerchia urbana, di riprendere possesso

delle strade cittadine, tuttavia non affrancano mai la meretrice dal

proprio status. Paradossalmente anzi, tale status viene formalizzato

41 Ibid., 1 e ss., p. 189.42 Maria Serena Mazzi, Il mondo della prostituzione nella Firenze tardo

medievale, p.127, in Forestieri e straniere nelle città basso-medievali,

Salimbeni, Firenze, 1988.

38

Page 40: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

tramite l’istituzione di un registro delle meretrici43 residenti in città,

cui consegue la nascita di una pratica amministrativa cui la

meretrice è sottoposta per poter ottenere la registrazione.

I legislatori fiorentini, diversamente da quelli lucchesi, non

puntarono ad un riassorbimento delle meretrici nel tessuto sociale:

con il conferimento della competenza in materia all’Uffizio sopra

l’Onestà, con l’apertura di postriboli posti sotto il controllo della

pubblica autorità, si fa chiaro come i signori medicei mirassero

invero ad una ferrea disciplina e controllo diretto della

prostituzione. A quelle poche tutele nascenti dall’attenzione delle

pubbliche autorità (legati principalmente all’affrancamento dalla

coercizione dei lenoni e alla sicurezza personale), non segue una

riabilitazione della meretrice, la quale rimane, giuridicamente,

soggetto debole. Manca a Firenze quel balzo legislativo che

costituisce la particolarità esclusiva di Lucca, ovvero

l’equiparazione dei diritti delle meretrici a quelli delle “cittadine

oneste”. La differente struttura normativa comporta per le meretrici

fiorentine un trattamento giuridico sostanzialmente diverso da

quello riservato alle donne di pubblica fama lucchesi.

43 Le meretrici fiorentine, per poter esercitare, dovevano prima registrarsi

nei libri dell’Onestà. Cfr. M.A. Savelli, op. cit., 6 e ss., p. 188; John K.

Brackett, The Florentine Onestà and the control of prostitution, 1403-

1680, Sixteenth Century Journal, vol. 24, 2 (1993), pp. 273-300.

39

Page 41: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Si fa evidente quindi come il problema di una corretta

individuazione dello status di meretrice assuma una certa

importanza agli occhi dei dottori. Ancora una volta ci troviamo a

dover affrontare il problema della definizione della fattispecie. Per

gli statuti Fiorentini infatti le meretrici, pur tutelate nel diritto

fondamentale dell’integrità fisica44, restano soggetti moralmente

esecrabili, indegne della fiducia delle autorità e giuridicamente

incapaci. Ancora nel XVI secolo risultano vigenti i divieti di risiedere

in prossimità di luoghi di culto45, così come sono ancora in vigore

gran parte delle disposizioni suntuarie miranti ad una rapida

riconoscibilità della meretrice dalla donna onesta46. A queste

disposizioni, che incidono assai poco e di poco aggravano il vivere

quotidiano delle meretrici fiorentine, si aggiungono le incapacità

patrimoniali: le meretrici non possono testare liberamente

dovendo, a validità del lascito, devolvere un quarto dei propri

possedimenti al Monastero delle Convertite47; parimenti le Meretrici

morendo ab intestato, o intestabili, l’eredità, e successioni loro in

44 Il diritto fondamentale all’integrità fisica era ovviamente garantito

anche alle meretrici. Parimenti un’ampia fronda di norme fu dedicata ai

reati a sfondo sessuale a danno di meretrici. Cfr. Marco Antonio Savelli,

Pratica, p. 190.45 Legge sopra l’abitatione delle meretrici, 29 luglio 1561; Provvisione 31

ottobre 1454, riportate in Savelli, Pratica, 1, p. 189.46 Alle meretrici fiorentine si faceva obbligo di indossare sonagli, quale

segno distintivo del proprio status, di velar il capo con un velo quadro

d’almeno un braccio di color rosso, verde o giallo a pena di 10 scudi. Si

veda Savelli, Pratica, 17, p. 189.47 Ibid., 4-5, p. 188.

40

Page 42: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

tutto, e per tutto s’intendono devolute al Monasterio delle

Convertite. Ulteriori incapacità riguardano la possibilità di

testimoniare: Regula proponitur, quod cum Meretrix sit ipso iure

infamis, ideo a testificando repellitur...Extende non solum in

Criminalibus, secundum communem opinione, sed etiam in

civilibus...” 48. Soggette a tali norme erano tutte le donne a vita

disonesta, ancor maritate e non, descritte all’Uffizio... note di

essere di mala vita fama o zimarrine et etiam semplici concubine, e

così che o in publico o in privato facciano copia di lor medesime,

anco ad una sola persona... 49.

48 Prospero Farinacci, Succus ex opera criminali, p. 106.49 Bando 15 giugno 1696, in M. A. Savelli, op. cit., 26, p. 189.

41

Page 43: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Emerge nuovamente il dato della generica disonestà

muliebre, essendo rilevante per il legislatore fiorentino - come per

quello lucchese - la personale condotta di vita della donna posta al

di fuori dei confini sessualmente definiti del matrimonio. Tuttavia,

non solo le donne di mala fama, di mala condictione (per chiosare il

linguaggio legislativo della città della Pantera) bensì tutte le donne

che facciano copia di lor medesime anco ad una sola persona50

sarebbero soggette alla disciplina giuridica prevista per le

meretrici. Le conseguenze immediate di una zelante applicazione

degli statuti fiorentini avrebbero infatti portato ad una situazione

paradossale, degna di una novella boccaccesca, ben esemplificata

dall’ ironica asserzione di Marco Antonio Savelli: “...veramente

troppo grave e disdicevole sarebbe voler dare titolo di meretrice

per qualsivoglia fallo, o fragilità, nelle quali possono cadere anche

persone qualificate; e purtroppo è vero che altrimenti sarebbero più

le meretrici che le donne onorate e stimate dabbene...”51.

L’affermazione del Savelli offre alcuni importanti spunti di

riflessione: per il dottore fiorentino si pone come necessaria una

distinzione tra i comportamenti giuridicamente rilevanti ai fini

dell’applicazione degli statuti riguardanti le meretrici, mentre si

esclude, data l’assurda ampiezza dei soggetti cui la disciplina

normativa sarebbe teoricamente rivolta, la rilevanza della condotta

privata della donna ai fini della definizione di meretrix.

50 Ibid., 28, p. 190.51 Ibid.

42

Page 44: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Pronto a scusare l’errore umano, a fronte probabilmente di

una conoscenza scevra dei passati preconcetti sulla natura

femminile, pone quale discrimine per l’applicazione dello status di

meretrice la venalità del rapporto, propendendo per l’esclusione

dallo status di quante facciano copia di sé per amore. Scrive infatti

il dottore52: “Io intenderei (meretrici) ... quelle donne che per

guadagno e non per amore facessero servizio di sé anco ad uno

solo...”53.

52 Ibid.53 ibid.

43

Page 45: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Stupisce, nelle parole del Savelli, la lucida ironia con cui

giudica la goffaggine dei legislatori fiorentini e della dottrina

giuridica. È inoltre interessante notare la rilevanza che assume,

nelle pagine del Savelli, la passione amorosa54. All’ Amor, termine

di recente rilevanza giuridica ai tempi della redazione della

Pratica55, viene dato pieno rilievo soltanto a partire dal XVII secolo,

quale causa di diminuzione della pena. La forza di questa passione,

forte tanto da essere equiparata all’ebbrezza e al furore, comporta

una turbativa tale da diminuire sensibilmente la capacità di

intendere e di volere dell’individuo. L’amore stravolge le categorie

umane di comportamento, superando qualsiasi distinzione sociale,

colpendo parimenti la “persona qualificata” come la puella

osculante in via publica, ovvero la prostituta. Si noti che l’Amor

preso in esame dai giuristi seicenteschi è una forza che coinvolge

tutte le facoltà psico-fisiche dell’essere umano, ed è assai più

complesso, (da qui la sua rilevanza giuridica) della semplice

passione (di ascendenza greco-latina) o dell’elegante amor cortese

(con tutte le sue implicazioni cristiane e neo-platoniche)56. L’amore

di cui trattano, seppur brevemente, Savelli e Farinacci è un

concetto, frutto di un’attenta indagine degli umani comportamenti,

54 Sull’amore si veda anche Prospero Farinacci, Succus ex opera criminali,

cas. XIII, p. 210.55 Si veda anche Guido Ruggiero, I confini dell’Eros, crimini e sessualità

nella Venezia del Rinascimento, p. 41 e 55 , Marsilio, Venezia, 1988.56 Per un’interessante analisi del sentimento amoroso nella cultura

occidentale si veda Joseph Campbell, Il potere del mito, p. 227, Tea,

Milano, 2000.

44

Page 46: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

scaturito da un clima intellettuale attento alla complessità umana57.

L’amore, per Marco Antonio Savelli, è elemento necessario

per definire i confini della fattispecie in esame, quindi l’area di

applicazione degli statuti cinquecenteschi in materia.

Per Savelli, quindi, rilevano due elementi fondamentali, tali

da riportarci alla moderna definizione di meretricio: la venalità del

rapporto e la professionalità del servizio58. In definitiva,

nell’elaborazione savelliana, meretrice è colei che si concede

professionalmente e per denaro. Vi è un superamento

inequivocabile del pregresso approccio “moralizzante” che si trova

alla base di gran parte degli statuti fiorentini. Paradossalmente,

proprio l’ampia portata del dettato normativo statutario fiorentino

costringe i giuristi a rivedere la categoria di meretrix definendone

precisamente i confini giuridici e ponendo le basi per una moderna

considerazione del fenomeno.

57 Un esempio di poetica “amorosa” ci è dato dalle belle rime della

cortigiana Tullia d’Aragona (1510-1556). Enrico Celani, nella sua edizione

delle rime, offre un interessante panorama sul dibattito attorno all’amore:

”Ed allor si disputa sulla teorica dell’amore che ha forti campioni;

dell’amore libero tra liberi discorre Speron Speroni nel Dialogo dell’amore

ove introduce a parlare la Tullia d’Aragona...”. Cfr. Enrico Celani, Le rime

di Tullia d’Aragona cortigiana del secolo XVI, ed. Enrico Celani,

Commissione per i testi di lingua, Bologna, 1968 [1891].58 Cfr. M. A. Savelli, Summa, lib. III, p. 136, presso Paolo Baglioni,

Venezia,1707.

45

Page 47: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Un diverso approccio caratterizza l’elaborazione teorica di

Prospero Farinacci nell’opera “Succus ex Opera Criminali”.

Farinacci, nella trattazione della CXXXVIa quaestio, capo III59, offre

un esaustivo elenco di comportamenti rilevanti per la definizione

della fattispecie in esame. L’autore individua ben otto diverse

“tipologie” comportamentali giuridicamente rilevanti, alcune chiari

ed inequivocabili indici dell’esercizio del mestiere, altre semplici

prove presuntive. Sono così meretrici quante si propongano

all’altrui lussuria venalmente e pubblicamente. Meretrix è colei che

faccia copia di sé, ovvero si sia concessa a più di due persone60,

escludendo la rilevanza, ai fini della ricostruzione della fattispecie,

delle “normali” relazioni extraconiugali: ”non enim potes dici

meretrix ea, quae unius tantum amore capta, illi fui copiam facit”61.

Integra inoltre gli estremi della fattispecie in esame intrattenersi in

pubblico postribolo così come sostare per strada, offrendosi alla

pubblica libidine integra.

59 Prospero Farinacci, Succus ex opera criminali, cas. CXXXVI, p. 300.

“quando constat mulierem sui copiam pluribus facere: ideoque requiritur

ut se dederit pluribus quam duobus”.60 Ibid.61 il fatto potrebbe presentare però gli estremi del reato di adulterio.

L’adulterio, normalmente punito con semplice pena pecuniaria,

comprende tutte le ipotesi di rapporti extraconiugali secondo definizione

data per rinvio al diritto canonico. Si noti, tra l’altro, che il rapporto tra

uomo coniugato e donna soluta venga solitamente punito come semplice

stupro.

46

Page 48: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

A questi primi tre casi, in cui vi è certezza in relazione alla

professione della mulier, si aggiungono cinque ulteriori ipotesi

fondanti una prova presuntiva. Rilevano in questo senso:

l’abbigliamento62, l’incedere a tarda notte da sola, il bussare a

porte o entrare in dimore di mala fama, frequentare i bagni

pubblici in compagnia; come pure l’accogliere, notte tempo, quanti

si presentino all’uscio, specie si pulsantes, et ingredientes sunt

scholares 63.

62 Si noti, tra l’altro, come negli statuti suntuari lucchesi del XVI secolo

fosse concesso alle meretrici di vestirsi come meglio ritenessero

opportuno, derogando quindi ai limiti normalmente previsti per le

cittadine oneste (...ne comprendersi [in tali divieti] le meretrici, alle quali

si lecito vestir et ornarsi come li parrà...). I legislatori lucchesi, dimostrano

una volontà di raziocinio e di alleggerimento normativo come non si trova

in Firenze. Il problema della riconoscibilità della donna disonesta viene

risolto, non mediante la previsione di una fitta rete di obblighi (indossare

guanti, sonagli, scuffie) – tra l’altro facilmente aggirabili –, bensì

permettendo alle meretrici di abbigliarsi come meglio ritenessero

opportuno, risultando per ciò stesso facilmente identificabili.

Paradossalmente, l’abbigliamento delle meretrici lucchesi (probabilmente

all’ultima moda) divenne presto oggetto di emulazione da parte delle

donne oneste. Si veda in proposito A.S.L. Consiglio Generale 471, leggi

decretate, 12 marzo 1572, Fo. 226; S. Bongi, Bandi lucchesi del secolo

decimoquarto, tratti dai registri del R. Archivio di stato in Lucca, p. 186,

Tipografia del progresso, Bologna, 1863. Sull’uso, diffuso tra le donne

senesi, di vestirsi “alla maniera delle meretrici” si veda San Bernardino da

Siena, Prediche volgari sul campo di Siena, XXVII, 34.

47

Page 49: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La settima ipotesi trattata dal Farinacci colpisce per la cruda

e realistica considerazione delle umane disgrazie. In particolar

modo, sostiene l’autore, è presumibile che la madre indigente con

prole faccia, viste le ristrettezze economiche, mercimonio di sé.

Costituisce infine prova presuntiva la fama della mulier, sia che si

tratti di una donna residente in città o proveniente dal contado (in

questo ultimo caso è però ammessa prova contraria).

La struttura teorica in cui il Farinacci inquadra la figura della

meretrix non si discosta sostanzialmente dalla posizione del Savelli:

i due autori condividono il dato fondamentale della venalità, come

elemento qualificante la fattispecie. Entrambi adducono quale

causa di esclusione dello status l’aver agito in preda alla passione

amorosa64.

63 Che gli studenti rappresentino una fonte costante di disordini è cosa

risaputa. Emblematici sono gli episodi, seppur geograficamente lontani,

dei disordini nel convento di San Domenico Maggiore a Napoli (seconda

metà del XVI secolo): “peculati, ladrocinii, ribellioni alla regole e fughe dal

convento, frequentazioni di prostitute e relazioni spesso allietate da

imbarazzante prole, sodomia, atti di violenza, detenzione e uso di armi,

ferimenti, omicidi”. Saverio Ricci, Giordano Bruno nell’Europa del

cinquecento, p. 65, Salerno Editrice, Roma, 2000.64 Prospero Farinacci, Succus ex opera criminali, cas. CXXXVI, p. 300.

48

Page 50: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Assai distante dall’impostazione sopraesposta appare

l’elaborazione di Stefano Graziani. Il giurista seicentesco nelle sue

Disceptationes forenses, al capo CXXXV, definisce meretrix “Illa...

quae passim, et palam omnibus patet, et cujus turpitudo est

publice venalis, sive in lupanari, sive in alio loco, sive cum quaestu,

vel sine quaestu pudori suo non parcescens palam se

prostituat...”65. La venalità del rapporto, in Graziani, assume la

connotazione di un elemento sufficiente, ma non necessario, alla

definizione dello status di meretrice. Il dato rilevante, al contrario, è

la personale condotta sessuale della mulier. Ritroviamo, con altre

parole, in altra epoca, quel riferimento alla disonestà muliebre che

fu alla base di gran parte dei provvedimenti riguardanti le meretrici

nei secoli passati. E’ meretrice quindi colei la quale indugi in

comportamenti moralmente offensivi e che non abbia riguardo per

il proprio pudore. Graziani si limita semplicemente a ricordare

come, nell’opinione dei dottori, non vi sia certezza in relazione al

numero di “amanti” (nel numero di uno o di due) necessari per

integrare gli estremi dello status, non offrendo una propria

soluzione al quesito66.

65 Stefano Graziani, Disceptationes ac decisiones, cap. CXXXV, 8 e 9, p.

387.66 “Ideo non est tuta eorum opinio, qui unum, seu duos ad coitum causa

quaestus admittunt, ut dicatur meretrix...”. Ibid.

49

Page 51: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Oltre nel testo, trattando della legittimazione in giudizio della

meretrice per l’ottenimento del corrispettivo della prestazione,

Graziani67 opera un’interessante distinzione tra quante esercitino

pubblicamente e quante esercitino in privato. Secondo l’opinione

del giurista le prime sarebbero legittimate ad agire in giudizio per

ottenere il corrispettivo della prestazione, mentre alle seconde

detto privilegio sarebbe assolutamente negato. Le ragioni di una

simile distinzione stanno, da un lato, nella difficoltà probatoria

attinente all’ipotetico (tacito) rapporto di locatio corporis, dall’altro,

nell’impossibilità di dimostrare le ragioni ad esso sottostanti. Scrive

Graziani: ”non facile argui poterit haec tacita locatio, sed consensus

per amicitia, et affectionem, quo casu merces non debetur...”68;

questa indicazione, seppur non decisiva, delinea con precisione i

contorni della figura di meretrix nella teoria del giurista,

configurandosi quindi come un rapporto di locatio corporis fondato

su di un vero e proprio rapporto “contrattuale” a contenuto

economico. Si ha così una, pur non assoluta, contraddizione con la

ricostruzione teorica dello status di meretrice come definito al capo

CXXXV. La meretrice che si prostituisca in segreto non può

legittimamente agire in giudizio a tutela del proprio interesse,

eccezion fatta per il caso in cui, pur non essendo pubblica

meretrice, la donna abbia l’accertata usanza fare mercede di sé in

segreto, potendosi in questo caso desumere gli estremi di una

67 Ibid., cap. CCXVIII, 2, pp. 71-73.68 Ibid.

50

Page 52: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

locatio tacita dalle circostanze concrete69. La distinzione posta dal

Graziani, pur non tenendo conto di una esatta definizione dello

status di meretrix, pone un’interessante differenziazione tra

meretrici di professione e quante facciano mercede di sé

privatamente. Viene spontaneo in questo caso pensare che questa

seconda categoria, i cui diritti patrimoniali mancano assolutamente

di una tutela, causa la segretezza del proprio agire, possa includere

quante si prostituiscano occasionalmente70. L’interpretazione

offertaci dall’autore sembra prendere le mosse da una scelta di

politica giudiziaria atta a non incoraggiare il meretricio al di fuori

dei canali istituzionali, mediante una contrazione delle tutele

normalmente offerte alle meretrici pubbliche.

69 Ibid.70 Per un quadro d’insieme sulla prostituzione fiorentina nel XIV secolo e,

sopratutto, sulla prostituzione al di fuori del sistema dei postriboli

pubblici, si veda Maria Serena Mazzi, Forestieri e straniere nelle città

basso-medievali, Salimbeni, Firenze, 1988.

51

Page 53: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Iacopo Menochio offre una lettura non molto distante dagli

autori sin qui citati. Rileva tuttavia la differenza argomentativa

stante alla base della ricostruzione da lui offertaci. Così nel

consilium XVIII71, attinente alla legittimazione successoria in capo ai

figli nati da donna di dubbia fama (nel nostro caso una Donna

Lucretia) moglie dell’Illustrissimo D. Carolus, Menochio trova

l’occasione per dare una sua definizione di meretrice: ”Quae illa

proprie est, quae multis sui copiam fecit, et publice se prostituit...

et quae suam turpitudinem venalem habet...”72. Nel caso di specie

l’autore esclude che detta Donna Lucretia possa essere definita una

meretrice, essendosi solamente concessa a Carolus. Per Menochio

rilevano parimenti la venalità del rapporto, mancante nel caso di

specie, così come la concreta condotta sessuale della donna (l’aver

uno o più amanti). Alla semplicità di una simile ricostruzione

l’autore affianca un’interessante excursus giuridico dimostrando

come, per il diritto canonico73, sposare una prostituta (e quindi

riportare entro i confini di una condotta morale onesta e

condivisibile) sia un’opera di carità cristiana: ”...confirmatur

praecedens fundamentum, quia iam constat, meretricem esse

personam vilem, et deploratae conditionis, ut supra dictum fuit.

Sed iure canonico permissum est cuicumque ducere meretricem in

71 Iacobi Menochii, Consilia sive responsa, cons. XVIII, I, 12, fo. 60,

Francoforte, 1594.72 Ibid., cons. XVIII, I, 18, fo. 60.73 Ibid., cons. XVIII, I, 12, fo. 60.

52

Page 54: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

uxorem... Imo inter caritatis opera hoc connumeratur...”74

CAPITOLO SECONDO

74 Ibid.

53

Page 55: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

NULLA MERETRIX, VEL ROFIANUS MORET INFRA NOVOS

MUROS LUCANE CIVITATIS75

I. A DIFESA DELLE MURA

L’iter normativo che ebbe il suo culmine nell’istituzione della

magistratura dei Protettori delle Meretrici si dipanò lungo un arco di

due secoli. Frequenti furono i ripensamenti delle autorità lucchesi

nell’affrontare il problema del meretricio in città, mancando

evidentemente una chiara ed univoca politica legislativa in materia.

Si formò così un costrutto normativo composito, stratificato,

assolutamente privo di coerenza, ancora valido nel 1534, anno

dell’istituzione dei Protettori delle Meretrici.

75 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 1, 1308, lib. III, cap. CLII; la

disposizione è riportata nello statuto del 1331. Cfr. A.S.L, Statuti del

comune di Lucca 5, 1331, lib. I, cap. LXXXXVII.

54

Page 56: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Il XIV secolo, a Lucca, fu particolarmente fertile in questa

materia, dal momento che gran parte delle norme in proposito

furono emanate in un periodo compreso tra il 1308 ed il 1351: sette

furono i provvedimenti legislativi, sotto forma di decreti o

riformagioni, riguardanti in diverso modo le meretrici, contro i

cinque del secolo XV. Nel percorso normativo si possono

chiaramente distinguere due diverse strategie: la prima ebbe il suo

incipit nello statuto del 1308 e mirò all’esclusione delle meretrici

dalla vita cittadina; la seconda, il cui referente ideale è da noi

rinvenuto nella riformazione del Consiglio Generale del 18 agosto

144076, ebbe come scopo quello di procedere ad una graduale

reintegrazione delle meretrici nel contesto urbano, superando

quindi la precedente impostazione legislativa (la quale rimase pur

tuttavia vigente anche se inefficace).

76 A.S.L., Consiglio Generale 15, riformagioni pubbliche, 18 agosto 1440,

fo. 490.

55

Page 57: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Le prime norme da noi rinvenute sono contenute nello statuto

del 1308, ai capi LV, LVI e CLII del libro terzo77. Il disposto

normativo statutario risulta omogeneo e compatto, ispirato ad una

chiara linea di diffidenza, per non dire di ostilità, delle pubbliche

autorità verso le meretrici. La chiave di volta del corpus normativo

trecentesco è dato dal capo CLII in cui si stabilisce che Nulla

meretrix, vel rofianus moret infra novos muros Lucane Civitatis. I

legislatori lucchesi cercarono in primo luogo di impedire l’accesso

alla città, schierandosi, metaforicamente, a difesa della cinta

muraria, confine ultimo dell’attività di mercimonio carnale. A

rafforzare questa struttura difensiva si aggiunse la definizione di

una zona di ulteriore efficacia del divieto che venne così estesa

all’area coperta da due tiri di dardo al di fuori delle mura nuove.

Posti a difesa della pubblica moralità, forse preoccupati per i

disordini da sempre legati al mondo della prostituzione, i legislatori

lucchesi vollero non solo che le strade cittadine fossero sgombre

dalla scandalosa presenza delle meretrici, ma imposero anche che

queste non potessero in alcun modo appropinquarsi alle porte della

città. Stando il generale disprezzo delle autorità cittadine per simili

soggetti, la cui presenza risultava ipso facto motivo di scandalo, si

impose loro il divieto di dimorare in prossimità di luoghi religiosi o

dimore qualificate78. Furono, a questo scopo, conferiti ampi poteri in

77 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 1, 1308, libr. III, si vedano i capi LV,

LVI e CLII.78 I divieti posti alla libertà delle meretrici di dimorare in determinati

luoghi sorgono probabilmente da due diverse esigenze. In primo luogo

56

Page 58: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

materia alle guardie cittadine79, potendo queste procedere

all’immediato arresto e alla sommaria punizione dei colpevoli.

All’indesiderata intrusione di una meretrice o di un ruffiano, le

norme statutarie prevedevano quale sanzione una pena pecuniaria,

l’arresto o la denudazione, e la fustigazione del reo per totam

civitatem qualora questo fosse insolvente80.

L’atmosfera repressiva che permea questo primo capitolo

statutario non è paragonabile a quella che si evince dalla omologa

normativa del secolo sedicesimo; diverso è infatti il substrato

ideologico-politico su cui gli Anziani fondarono la propria

legittimazione, come differente è il clima culturale in cui si trovano

a vivere i legislatori lucchesi del XIV secolo: generalmente poco

generoso nei confronti delle donne ed impregnato da forte rigore

morale, come traspare dalle norme dello statuto del 1308.

possiamo credere che vi siano ragioni di ordine pubblico. Viene spontaneo

pensare che le meretrici residenti in prossimità di un luogo di culto

fossero motivo di scandalo e di turbativa per il personale religioso (ed,

ovviamente, i fedeli) nell’espletamento delle sacre funzioni.

In secondo luogo la meretrice, quale incarnazione stessa dell’umana

fallacia, ovvero strumento stesso del peccato, portava seco un’aura di

blasfemia difficilmente compatibile con il dimorare presso luoghi di culto.

Se a Lucca tali divieti cadono presto nel dimenticatoio, a Firenze

simili limiti alla libertà personale, dopo un’abrogazione parziale e

cronologicamente limitata, riemergono con prepotenza nel XVI secolo. Si

veda in proposito Maria Serena Mazzi, op. cit.79 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 1, 1308, lib. III, cap. CLII. Si veda

anche Consiglio Generale 15, 1440, lib. I, cap. LXXXXVII.80 “Et contrafaciens condemnet in libre vigintiquinque”. A.S.L., Statuti del

comune di Lucca 1, 1308, lib. III, cap. CLII.

57

Page 59: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Il capo LV, de servientis non extrahendis extram domum

dominorum suorum81, pur non trattando esplicitamente di meretrici,

ci offre un interessante termine di paragone, aiutandoci a meglio

penetrare il contesto ideologico che diede vita al complesso

normativo da noi trattato. La norma in questione vietava alle serve

di lasciare la dimora padronale senza il consenso del patronus o

della domina. Le sanzioni previste in caso di trasgressione

variavano da una pena pecuniaria di lire dieci, ad una multa di lire

venticinque, in caso la “fuga” avesse avuto luogo durante le ore

notturne, o avesse quale fine il giacersi con qualcuno. Sarebbe poi

incorsa in pene assai gravi82 la serva che avesse osato accogliere

nella dimora padronale, col favore della notte, il proprio amante.

81 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 1, 1308, lib. 1, cap. LV.82 Ibid.

58

Page 60: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Lo scopo degli antichi legislatori lucchesi fu quello di tutelare i

boni mores civici, di dare un ordine alla caotica vita sessuale delle

femmine “disoneste” (fossero queste meretrici o serve). I

provvedimenti statutari del 1308 rispondono alla volontà dei

cittadini lucchesi di porre in essere un ordine socialmente solido ed

impermeabile alla corruzione della materia carnale. In questo senso

si spiega il capo statutario LVI: qualiter nulla mulier quae fuerit

cameraria possit per se stare nisi virum habeat vel habuisset. De

poena danda camerariae portantis bursam de seta et aliis83.

83 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 1, 1308, lib.1, cap. LVI.

59

Page 61: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La norma si compone di due distinti disposti normativi, diversi

per contenuto ed efficacia. Nella prima parte si faceva divieto alle

serve di risiedere da sole in Lucca; la sanzione prevista per i

trasgressori consisteva in una pena pecuniaria per la serva e per

quanti la alloggiassero o le concedessero locali in locazione. Il

provvedimento aveva lo scopo di creare un referente maschile al

luogo fisico occupato dalla serva, ovvero un referente e giuridico e

morale. I signori lucchesi non tollerarono quindi che una donna di

dubbia moralità che, seppure per mestiere, si esponesse alla

compagnia di uomini, potesse vivere al di fuori di una relazione di

coppia84 , costringendo di fatto le serve che non avessero un

compagno stabile a risiedere nella dimora padronale.

84 Nel capo statutario si fa uso del termine generico vir, il quale, come

sappiamo, può tanto indicare un uomo, quanto un marito. Siamo propensi

a ritenere, vista la condizione servile delle donne a cui la norma è rivolta,

che in questo caso il termine sia da intendersi col suo primo significato di

uomo, quale possibile convivente, più che ne senso specifico di marito.

60

Page 62: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La seconda parte del provvedimento, dal contenuto tipico

delle norme suntuarie, prevedeva il divieto fatto alle serve di

portare borse di seta, di indossare ornamenti d’argento o d’oro, e di

calzare pianelle85, pena il sequestro dei beni in questione e

un’ammenda86. La norma tuttavia prevedeva una deroga per

quante fossero licitis concubinis dominorum suorum, quibus

serviunt in domo, et sunt eorum camerarie87,88, ovvero per quante

fossero serve o concubine residenti nella dimora padronale. Rileva

qui nuovamente la riferibilità della serva ad un soggetto legittimato

e socialmente individuato quale il padrone o la padrona, tale da

giustificare una deroga parziale della norma. Dato saliente e

distintivo fu, ovviamente, la collocazione fisica nella dimora del

padrone e la promiscuità sessuale della cameraria, graziata dalle

autorità in quanto stabilmente legata ad un soggetto

85 La pianella era un tipo di calzatura, aperta sul tallone, molto in voga tra

le donne del tempo.86 Per essere precisi, la norma statutaria permetteva ad ogni cittadino di

strappar di dosso alle suddette donne, le vesti e gli ornamenti colpiti da

divieto. La pena pecuniaria prevista per quante trasgredissero la norma

statutaria era di 10 lire.87 Ibid.88 Interessante in questo senso è l’interpretazione del termine cameraria

data da Salvatore Bongi. Secondo l’erudito lucchese cameraria sarebbe

sinonimo di meretrice domestica. Cfr. S. Bongi, Bandi lucchesi del secolo

decimoquarto, tratti dai registri del R. Archivio di stato in Lucca, p. 205,

Tipografia del progresso, Bologna, 1863. L’affermazione del Bongi poggia

sul diverso trattamento giuridico previsto per le camerarie, in qualità di

concubine, rispetto a quello previsto per le serve generiche.

61

Page 63: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

immediatamente identificabile89. Si creò così una distinzione tra

quante fossero stabilmente a servizio in una famiglia e tutte quelle

donne viventi al di fuori di tale contesto.

Sempre seguendo la preoccupazione per i boni mores civici, il

legislatore inserì nello statuto del 1308, col capitolo CL90, libro III,

un’ulteriore norma di notevole interesse: de non tenendo amasiam

in domo. Ai sensi di questo capitolo era fatto divieto ai cittadini

maschi coniugati di ospitare stabilmente un’amante ovvero di

abbandonare il domicilio coniugale per seguire la propria amasia91.

89 Il concubinato era una relazione stabile priva delle forme matrimoniali.

Da sempre avversata dalla Chiesa (Qui non habet uxorem, et pro uxore

concubinam habet, a communione non repellatur. Decr. Grat. C. 4. dist.

34.; si veda anche ibid., C. 5 e 6), fu tollerata dalle autorità civili per tutto

il medioevo e la prima età moderna. Subì un vertiginoso declino a seguito

della costituzione di Leone X:”Concubinarii, sive laici, sive clerici fuerint,

canonum poenis mulctentur, neque superiorum tolerantia seu parva

consuetudo – a multitudine peccantium, aliave quaelibet excusatio eis

aliquo modo suffragetur, sed juxta juris censuram severe puniatur”, del 5

maggio 1515, 36. Si veda anche Sant’Agostino, De bono coniugali:

“Desiderium prolis iustum non facit concubinatum”, 14, 16. Sul

concubinato a Lucca si veda A. Pertile, op. cit., III, p. 371.90 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 1, 1308, lib. III, cap. CL.91 La pena prevista era di 10 lire per l’uomo e di 40 per la donna.

All’amasia veniva comminata una pena corporale: la fustigazione per

totam civitatem.

62

Page 64: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Lo statuto tradisce in più punti una profonda tensione morale

di cui gli Anziani, come vedremo, furono interpreti attenti. Il ruolo

della donna e, soprattutto, il timore causato dai pregiudizi gravanti

sulle qualità morali femminili, si tradussero in un robusto sistema

normativo il cui scopo fu quello di arginare le naturali intemperanze

delle donne “libere”. Meretrici, serve, amanti e concubine

rappresentarono per gli onesti cittadini lucchesi un elemento di

profonda inquietudine, tanto da giustificare un sistema normativo

decisamente restrittivo delle libertà individuali. Tale era

l’importanza attribuita dalle norme statutarie alla rispettabilità dei

cittadini, soprattutto di quelli che tra di essi svolgevano una

pubblica funzione, da giustificare addirittura un capo statutario

pensato al solo fine di difendere l’onorabilità dei pubblici ufficiali.

Nel libro III, capo III, dello statuto del 133192 si faceva infatti divieto

agli ufficiali di custodia e ai cittadini altrimenti detentori di

pubbliche cariche, di intrattenersi con donne di mala fama,

meretrici o serve, nei pressi di San Michele. Siamo qui di fronte ad

una norma assolutamente atipica, dal momento che ai soggetti

sopraelencati non era vietato di frequentare meretrici o serve, ma

si imponeva loro solamente di non farlo pubblicamente, lontano dal

rispettabile cuore della vita cittadina: San Michele in Foro.

92 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 5, 1331, lib. III, cap. III.

63

Page 65: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Come si può notare, l’azione dei legislatori lucchesi si dipanò

lungo più piani nel tentativo ultimo di regolare i comportamenti

sessuali socialmente rilevanti dei cittadini. Così nello statuto del

1331, a fronte di una norma che riporta fedelmente il capo LV dello

statuto del 1308, troviamo una singolare aggiunta normativa. Al

capo LXXXXVIII, libro I93, là ove si ripetono pedissequamente i

divieti contro meretrici e lenoni, fu prescritto che nessun cittadino

maggiore di 14 anni potesse vagare nudo per la città. Tale

disposizione statutaria, inserita nel contesto normativo della

disciplina del meretricio, sembra esser stata rivolta esclusivamente

a coloro i quali si trovassero a mostrarsi in pubblico senza vesti, i.e.

le meretrici, le quali, da sempre, fanno delle proprie beltà richiamo

per i clienti.

Tuttavia, a fronte dei divieti sin qui esaminati, il legislatore

ebbe modo di prevedere alcune, seppur lievi, tutele a favore delle

meretrici. In questo senso si veda il capo VII, libro I, dello statuto

del 1331: De pena capientis aliquam mulierem non nuptam94. La

norma prevedeva una pena pecuniaria per il ratto muliebre, sia che

esso fosse ai danni di donna onesta che di donna disonesta.

Tuttavia, la sanzione variava sensibilmente oscillando da un

massimo di cinquecento lire nel primo caso, fino ad un minimo di

venti lire nel secondo caso.

93 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 5, 1331, lib. I, cap. LXXXXVIII.94 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 5, 1331, lib. I, cap. VII.

64

Page 66: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

L’anno 1342 segnò una cesura netta con la disciplina

anteriore. Si diede infatti inizio ad un riassetto normativo radicale,

segno evidente di un mutato atteggiamento delle autorità lucchesi

nei confronti delle meretrici. Ai divieti sopraesposti, all’esilio

imposto fuori mura, alla rimozione fisica del problema della

prostituzione, si sostituì un nuovo corso legislativo, caratterizzato

da uno spiccato pragmatismo e da una rinnovata interpretazione

del fenomeno in esame. Gli Anziani lucchesi, spinti forse

dall’evidente inadeguatezza della normativa statutaria, o forse

obbedendo al pragmatismo tipico delle società mercantili,

decretarono il giorno 21 ottobre del 134295 che le meretrici “se

reducant et habitent in burgis civitatis eiusdem versus foveam

Tacthi ”. La Fovea era una località posta a ridosso della cinta

muraria, in diretto contatto con il fosso e in prossimità del

monastero di San Micheletto. Si trattava di una zona adibita

probabilmente ad un prevalente uso agricolo, così come si può

desumere dai numerosi contratti d’affitto per lotti di terreno situati

in tale zona, custoditi nell’archivio di stato di Lucca96. Lo scopo

dichiarato degli Anziani lucchesi fu quindi quello di concentrare

l’attività delle meretrici in un unico luogo ubi cum minori

personarum circumstantium incommodo esse potest97, tale cioè da

95 A.S.L., Anziani avanti la libertà 18, 21 ottobre 1342, fo. 42.96 Numerosi sono i contratti di locazione di lotti ad uso agricolo stipulati

tra cittadini lucchesi e il monastero di San Micheletto, i cui possedimenti

in zona, dovevano essere di una certa ampiezza.97 Ibid.

65

Page 67: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

non arrecare troppo disturbo ai residenti.

La preoccupazione principale degli Anziani lucchesi fu quella

di trasferire l’attività delle prostitute in un luogo deputato al

mercimonio carnale, facilmente controllabile, ovvero posto

strategicamente in prossimità della cinta muraria, per liberare gli

onesti cittadini dal condividere il proprio spazio esistenziale con le

donne disoneste. Ancora forte era la condanna morale gravante

sulle meretrici, la cui condotta immorale e scostumata arrecava

danno alla città (ne fedetur civitas nequitia mulierum98) ed era

causa prima delle intemperanze della gioventù lucchese (propter

quod iuvenes deviantur99). Al rigido rifiuto di riconoscere la

consistenza economica ed umana del meretricio del primo

decennio del secolo, subentrò tuttavia un atteggiamento più

maturo, attento ai problemi creati dalla consistente presenza delle

meretrici. Questioni di ordine pubblico e di controllo dei fenomeni di

devianza sociale costrinsero il legislatore a confrontarsi con scelte

legislative ben diverse dalle soluzioni anteriori.

Incaricato della operazione, probabilmente complessa, di

ghettizzazione delle meretrici fu Ser Scarlatto, Capitano di

Custodia, cui furono eccezionalmente conferiti ampi poteri esecutivi

tra cui il non semplice compito di assicurare che le prostitute non

abbandonassero fossa del Tacco.

98 Ibid.99 Ibid.

66

Page 68: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Due giorni dopo la seduta del 21 ottobre, il Consiglio deliberò

nuovamente in materia, con il decreto del 24 dello stesso mese100.

Con tale provvedimento gli Anziani sancirono il non luogo a

procedere contro quanti avessero dato in locazione propri immobili

situati in città a meretrici e, in seguito al decreto del giorno 21, non

le avessero sfrattate101. Fu altresì sancita l’immediata chiusura dei

processi in corso con piena assoluzione dell’accusato. Il

provvedimento sembra svelare un’interessante aspetto della realtà

economica lucchese. Viene infatti spontaneo pensare che il numero

dei proprietari immobiliari passibili di processo, o che già si

trovassero in corso di procedura, fosse talmente rilevante da

giustificare questa soluzione. E’ altresì possibile che il numero delle

meretrici residenti in città, ovvero in palese violazione delle norme

statutarie, fosse quanto meno significativo.

100 A.S.L., Anziani avanti la libertà 18, 24 ottobre 1342, fo. 46.101 Si tenga presente, comunque, che alle meretrici era già stato vietato

risiedere in città. I due provvedimenti in esame ripetono solo quanto già

disposto in materia dalle norme statutarie anteriori.

67

Page 69: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Di contenuto assai differente è il decreto del 2 dicembre 1342

con cui gli Anziani decisero della questione loro sottoposta dalle

meretrici Santina e Tose102. La soluzione data alla questione dagli

Anziani risulta in parziale contraddizione con il costrutto normativo

sin qui esaminato, dal momento che a Santina e Tose venne

concesso di risiedere presso San Martino, quindi in città, entro la

cerchia delle mura nuove e nelle immediate vicinanze di un luogo

religioso. Purtroppo il decreto nulla dice sui motivi di diritto di una

simile concessione. Trapelano solo alcuni e sporadici indizi non

sufficienti a ricostruire l’intera trama della vicenda. Santina e Tose

erano già legalmente residenti apud Sanctum Martinum alla data

del decreto, in base ad un precedente ricorso (ad vestros

antecessores recursum habuerunt ). Le due donne avevano infatti

chiesto agli Anziani di poter risiedere apud Sanctum Martinum ut se

redimerent103 da Cecco Dini, Rex Baracteriorum, il quale

quotidianamente le importunava nel vano tentativo di costringerle

a trasferirsi in “Borghicciolo”, probabilmente sotto la sua

protezione104. Secondo quanto riportato nel decreto gli Anziani

102 A.S.L., Anziani avanti la libertà 19, 2 dicembre 1342, fo. 22.103 Ibid.: ”Coram vobis egregis dominis Antianis Lucanis comunis exponitur

pro parte Santine de Florentia infirme, et Tose de Lumbardia,

commorantium aput sanctum Martinum, quod cotidie inquietabantur per

Regem baracteriorum, ut se redimerent ab eo...”.104 Il lenocinio era reato severamente perseguito, tanto a Lucca, quanto a

Firenze. L’unico spazio lasciato dalle autorità cittadine ai lenoni, come si

vedrà nel prossimo paragrafo, fu quello istituzionale di Re dei Barattieri.

Per la legislazione lucchese si veda A.S.L., Statuti 5, 1331, lib.I, cap.

LXXXV.

68

Page 70: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

diedero ragione, rispettando la volontà del precedente Consiglio,

alle due meretrici, liberandole quindi dalle prepotenze del suddetto

Dini. Il provvedimento, pur non aiutandoci a comprendere le ragioni

di diritto105 di una simile decisione, ci offre interessanti spunti di

riflessione. A conferma parziale di quanto poc’anzi ipotizzato,

nonostante il provvedimento del 21 ottobre dello stesso anno106,

alcune meretrici erano ancora residenti in città, ma quel che risulta

ai nostri occhi sorprendente, per non dire contraddittorio, è il fatto

che gli Anziani abbiano riconosciuto alle meretrici Santina e Tose il

diritto di risiedere presso San Martino nonostante i contrari disposti

statutari.

105 Non ci è infatti possibile, sulla base delle norme di riferimento,

spiegare per quali ragioni Santina e Tose avessero ottenuto il permesso di

risiedere in città, in prossimità di un luogo di culto. Gli Anziani, nel caso in

esame, derogarono alle norme vigenti in materia. 106 A.S.L., Anziani avanti la libertà, 2 dicembre 1342, fo. 22.

69

Page 71: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

II. CECCO DINI, RE DEI BARATTIERI

Il rex baracteriorum è una figura composita e proteiforme:

capo militare del corpo dei guastatori in tempo di guerra, re ludico

e organizzatore di festività in tempo di pace, il rex baracteriorum fu

il medium tra la realtà liminare dei barattieri, dei ribaldi, delle

meretrici e quella del potere costituito delle istituzioni lucchesi107.

107 Ilaria Taddei, Gioco d’azzardo, ribaldi e baratteri nelle città della

Toscana tardo-medievale, p. 335, in Quaderni storici, 92, 1996. Per una

breve descrizione del ruolo dei barattieri quale corpo militare si veda S.

Bongi, Bandi lucchesi del secolo decimoquarto, tratti dai registri del R.

Archivio di stato in Lucca, p. 289, Tipografia del progresso, Bologna,

1863. L’autore fornisce alcuni dati storici essenziali per comprendere

l’utilità tattica dei barattieri, impiegati quali guastatori in territorio

nemico. Nel conflitto pisano-fiorentino del 1364, fu dispiegato, da parte

pisana, un battaglione di più di cento barattieri (anglo-pisani) sotto la

guida di Giovanni Acuto (John Hawkwood). Cfr. Duccio Balestracci, Le

armi, i cavalli, l’oro. Giovanni Acuto e i condottieri nell’Italia del trecento,

p. 101, Laterza, Roma-Bari, 2003.

70

Page 72: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Non è nostra intenzione dilungarci sulle peculiari

caratteristiche di questa picaresca figura posta ai confini delle

istituzioni lucchesi, tuttavia tra i pochi nomi a noi noti di reges

baracteriorum spicca, come accennato sopra, la figura di Cecco

Dini. Fiorentino di nascita, già rex nel 1341, fu sollevato dalla carica

in seguito ad un’accusa di tradimento per poi essere riabilitato da

Dino della Rocca nel 1347108. La peculiarità esclusiva di Cecco Dini

risiede tuttavia nelle singolari vicende che lo videro coinvolto come

parte in causa nella decisione del Consiglio degli Anziani del

dicembre del 1342109 e nel successivo provvedimento del 19

dicembre del 1343110, atto con cui il Podestà di Lucca gli conferì una

competenza ampia ed esclusiva sulla gestione del meretricio. Non

ci è possibile dire se le competenze in materia di gestione e

controllo delle prostitute spettassero tradizionalmente al rex

baracteriorum o derivassero da una qualche norma in materia,

certo è che nelle norme statutarie anteriori (si prenda ad esempio

lo statuto del 1331) non troviamo alcun elemento che possa

confermare una simile ipotesi. Nel 1343 il Podestà decretò che

Cecco Dini assumesse il particolare incarico di “ruffiano di stato”111,

conferendogli a questo scopo ampi poteri coercitivi e di polizia nei

108 S. Bongi, op. cit., p. 291.109 A.S.L, Anziani avanti la libertà 19, 2 dicembre 1342, fo. 22.110 A.S.L., Podestà di Lucca 4778, 19 dicembre 1343, fo. 31.111 Il termine non è ovviamente usato nel testo del provvedimento.

Abbiamo tuttavia pensato che potesse rendere con immediatezza l’idea

del ruolo assunto in concreto dal Dini.

71

Page 73: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

confronti delle meretrici. Che il Dini fosse in qualche modo legato

all’attività del mercimonio carnale ci è noto sulla base della curiosa

vicenda di Santina e Tose112, tuttavia non ci è dato sapere se i

poteri ed i diritti vantati dal rex in quel caso avessero un qualche

fondamento istituzionale. Che il rex baracteriorum esercitasse un

controllo sulle meretrici risulta evidente dall’esame del ricorso

sopra esaminato; quale fosse però la fonte di un simile, indefinito,

potere non ci è possibile dirlo. A fugare ogni dubbio comunque

intervenne nuovamente il Podestà, nel 1343, un anno dopo la

petizione di Santina e Tose, formalizzando le competenze spettanti

al rex baracteriorum in materia di gestione del meretricio. Con il

decreto del 19 dicembre 1343 a Cecchi Dini de Florentia, incliti

baracteriorum regis, plenam gerente fiduciam113, furono conferiti

ampi poteri in materia di gestione e controllo del meretricio. In virtù

del suo stretto legame con le istituzioni e del suo buon operato114.

112 Vd. Retro, pp. 44 e ss.113 A.S.L., Podestà di Lucca 4778, 19 dicembre 1343, fo. 31 rv.114 Ibid.: ”de perspicacia, industria, et approbata sollicitudine illustrie et

magnifici Domini Cecchi Dini de Florentia, incliti baracteriorum regis,

plenam gerente fiduciam, et quanto magis et sepius artem artifex

experitur, tanto magis in ea perfectius roboratur”.

72

Page 74: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

I motivi di una simile scelta sono espressi chiaramente nel

testo legislativo le cui dichiarazioni di scopo sono evidenti; Cecco

Dini, in qualità di rex, doveva far sì che le meretrici non

rappresentassero una minaccia per l’onestà dei cittadini, usando

dei propri poteri coercitivi ne infaustum et horribile crimen eorum

per loca honesta ipsius civitatis lucane ullatenus dilatetur115. Lo

scopo è chiaro: quello di arginare il mal costume, limitare cioè i

danni dell’infezione morale di cui le meretrici sono veicolo per

eccellenza. Gli strumenti offerti al rex a questo scopo sono molti e

vari; Cecco Dini ebbe a sua disposizione un vasto e quanto meno

variegato arsenale giuridico da utilizzare per domare le bizzarrie

delle meretrici più bisbetiche. Il Podestà stabilì infatti che le

meretrici debeant fideliter obedire... eidem Cecco, a pena di

fustigazione; ad esso avrebbero poi dovuto impendere, que sibi

concessa fuerint per privilegia antedicta. Dal canto suo il rex ebbe il

potere di cohartare le meretrici in quei luoghi prescelti dalla

pubblica autorità per l’esercizio del mestiere (in Fossa del Tacco) e

la spetialem licentiam di portare omnia arma que voluerit, cum uno

socio, per civitatem L., eiusque burgos116.

115 Ibid.116 Ibid.

73

Page 75: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Tuttavia i poteri del rex disvelano tutta la propria grandezza

ed esclusiva portata là dove si decretò che il magistratum curie

Malleficiorum et eorum famulis sibi prestent auxilium consilium et

favorem, totien cotien ab eo [Cecco] fuerint requisiti117. Nel rex si

vennero quindi a sommare una vasta serie di competenze e poteri

quali solo gli organi inseriti nell’apparato di governo cittadino

solitamente hanno, in ultimo riassumibili – al di là dei precisi

compiti di controllo e coercizione – nell’uso istituzionale della forza.

Uso personale, è il caso di dirlo, in testa all’unico arbitro, eretto

quasi a padrone dell’esistenza delle meretrici, tanto da poter, ove

necessario, richiedere l’intervento e della forza pubblica e della

magistratura.

La validità di tali poteri fu comunque limitata al periodo di un

anno: valiutra volentes hinc ad unum annum proximum futurum118.

Cecco Dini, rex baracteriorum, fu quindi scelto quale

interlocutore istituzionale, medium indispensabile, disponibile a

tessere le trame di un nascente rapporto tra i poteri civici e le

meretrici. Alla base dell’atto in esame si può ravvisare il substrato

ideologico tipico della società mercantile di cui Lucca è forse uno

degli esempi più fulgidi e sicuramente uno dei più longevi.

117 Ibid.118 Ibid.

74

Page 76: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Nel rapporto che si viene a costituire tra poteri cittadini, rex e

meretrici non si può fare a meno di scorgere uno spiccato realismo

nell’affrontare le questioni di politica legislativa. I legislatori

lucchesi, preso atto dell’impossibilità di “combattere” il meretricio

con le affilate (ma spesso inefficaci o forse inique) armi del diritto,

trovarono nel rex baracteriorum una figura di raccordo tra la

necessità di tutelare l’ordine e la morale civica e le impellenti,

turbolente, pulsioni della cittadinanza. Il superamento delle ansie

morali che ispirò le primissime norme statutarie era oramai

prossimo. L’evoluzione stessa della mentalità mercantile,

dell’ideologia “protoborghese” infatti, tende naturalmente al

superamento dei vincoli giuridici e morali da cui, nel 1308,

scaturirono le prime norme in materia di meretricio. A fronte cioè

dell’utile collettivo la moralità dei cittadini onesti sembra perdere

d’importanza, fino quasi a scomparire.

La pestilenza del 1348 conclude per noi le vicende di Cecco

Dini, le cui tracce probabilmente si perdono nella moria che colpì

Lucca. Parimenti Santina e Tose non torneranno più a far discutere

gli Anziani con le loro fughe dal Dini. Di questi pochi nomi e vite

null’altro resta che i pochi documenti sopra elencati.

75

Page 77: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Così pure ci è impossibile valutare l’efficacia del

provvedimento del 12 dicembre del 1343, non essendo stato

rinvenuto alcun documento utile per riempire questa profonda

lacuna.

III. SCORTUM PUBLICUM IN CIVITATE LUCANA119

119 A.S.L., Proventi 25, contratti, fo. LXXXVIII. Il provvedimento è riportato

in S. Bongi, op. cit., p. 382. Interessante notare l’uso del termine scortum

publicum, ovvero, pubblica meretrice.

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Page 78: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La pestilenza del 1348, metafisico deus ex machina, si

abbatté su una Lucca depauperata delle proprie energie, indebolita

da una lunga e defatigante pace servile con la nemica Pisa. Dal

1342 Lucca aveva infatti ratificato i patti con cui fu sancita

un’alleanza politico-militare con Pisa che, nei fatti, giocò quasi

interamente a favore della parte pisana. Nell’agosto dello stesso

anno Lucca dovette cedere all’alleata numerose rendite,

subendone grandissimo danno economico. Ad aggravare la già

difficile situazione della repubblica si aggiunsero presto i pesanti

tributi che Pisa le impose per far fronte alla costante necessità di

difesa del territorio, dovuta all’esasperarsi del conflitto nella

regione Toscana ad opera dell’aggressiva politica viscontea in

Garfagnana, Lunigiana e nel contado pisano120. Indebolita dalla

massiccia emigrazione, politicamente dipendente dai Pisani (i quali

si erano riservati la facoltà di eleggere gli Anziani ed il Cancelliere

di Lucca), la repubblica dovette sostenere pressioni tali da

metterne in discussione la sua stessa sopravvivenza. La peste del

1348 aggravò ulteriormente lo stato di dissesto in cui versava la già

stagnante economia lucchese rendendo indispensabile un riassetto

delle entrate fiscali.

120 Augusto Mancini, Storia di Lucca, p. 153 e ss., Maria Pacini Fazzi

Editore, Lucca, 1999.

77

Page 79: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

In tale contesto non genera meraviglia che attività un tempo

ritenute abominevoli, quali la baratteria ed il meretricio, venissero

riassorbite nel sistema dei proventi, diventando così fonte diretta di

lucro.

78

Page 80: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

A fronte della grave crisi in cui si trovarono ad operare gli

Anziani lucchesi (e con essi Dino della Rocca in qualità di Vicario

Generale del conte Ranieri della Gherardesca, governatore e

capitano generale di Lucca e Pisa), gli scrupoli un tempo dimostrati

per la difesa della pubblica moralità scemarono repentinamente,

portando all’ ingresso delle meretrici in Lucca. Il bando del 27

marzo 1349 formalizzò il definitivo accesso delle meretrici alla città.

Con esso fu stabilito che né puttana né rofiana, né femina di mala

conditione e vita, ardisca né presuma né debba stare o dimorare in

alcuna parte della città di Lucca, borghi o soborghi se non

solamente in Coiaria in nel luogo usato e a ciò deputato121. Come si

può intuire, la resa degli onesti cittadini lucchesi non fu senza

condizioni. Alle meretrici fu imposto di risiedere entro i confini del

luogo usato e a ciò deputato, ovvero nel pubblico bordello posto in

Cuoiara. A questo primo limite spaziale ne fu aggiunto un secondo,

questa volta temporale, non potendo ditte puttane andare per la

città di Lucca se non solamente lo sabbato122.

121 S. Bongi, op. cit., p. 205.122 Ibid.

79

Page 81: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Le sanzioni previste in caso di violazione dei divieti

ricalcavano, sia in qualità che quantità, le pene già a suo tempo

previste dalle norme statutarie in fattispecie analoghe, con una

significativa aggiunta. Si prevedeva infatti che la meretrice colta in

flagranza di reato dovesse essere punita con una multa di lire cento

o d’esser suggellata et frustata per la città di Lucca123. In

concomitanza con la riallocazione delle meretrici, spostate dalla

Fovea Tachti al postribolo posto in Cuoiara, fu istituito il provento

sulle meretrici così come risulta dai libri del Camarlingo Generale124.

123 Il suggello, marchio d’infamia che rendeva immediatamente palese a

tutti la natura del reato commesso, fu pratica comune in molte realtà

italiane ed europee e denota, anche a Lucca, un inasprimento del

trattamento riservato alle meretrici, le cui capacità mimetiche

rappresentavano probabilmente un problema di non semplice soluzione. 124 A.S.L., Camarlingo Generale 37, contratti, 1351.

80

Page 82: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Ebbe così fine il lungo assedio muliebre, durato quarantuno

anni125, alle “mura” dell’onestà civica. Quali siano state le ragioni

che permisero il definitivo trasferimento delle meretrici dalla Fovea

Tachti alla Cuoiara è difficile a dirsi. Sebbene ragioni di carattere

economico possano aver giocato a favore dell’istituzione di un

provento, esse non sono certo sufficienti a spiegare come, dopo

tante cautele, i legislatori abbiano definitivamente aperto le porte

alla torma di donne disoneste che si affollavano fuori porta. Ragioni

di sicurezza, di ordine pubblico, o semplicemente la necessità di

ripopolare comparti urbani svuotati dalla pestilenza, possono aver

ugualmente determinato il definitivo ingresso delle meretrici in

città.

125 Dal 1308 al 1349.

81

Page 83: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La scelta del luogo ove, per quasi un secolo, sorgerà il

pubblico bordello è invece per noi di interesse: Cuoiara era infatti

una zona posta ai margini della vita cittadina126, lontana cioè da

San Michele in Foro, centro della vita economica di Lucca, in una

zona caratterizzata per la pessima fama e la povertà dei suoi

residenti. Pur avendo dovuto ammettere le meretrici in città, i

legislatori lucchesi preferirono, in un primo tempo, tenerle

comunque lontane dalla gente onesta, nel vano tentativo di

occultare lo scandalo di cui le meretrici furono sempre

inesorabilmente protagoniste; in questo senso fu stabilito che le

meretrici potessero uscire dalla Cuoiara solo e soltanto nel giorno di

sabato, dovendo, durante la settimana, restare confinate nel

pubblico postribolo.

126 Per la localizzazione dei luoghi di meretricio in Lucca si veda Mita

Vellutini, Donne e società nella Lucca del ‘500: il comune, le monache, le

meretrici, Tesi di Laurea presso la Facoltà di Lettere, Pisa, anno

accademico 2001/2002.

82

Page 84: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Il progressivo assorbimento delle donne disoneste nel tessuto

sociale lucchese passò quindi dal riconoscimento della loro utilità

economica, mediata in forma di provento, ché gli organi di governo

lucchesi preferirono non doversi occupare direttamente della

gestione del pubblico postribolo, quasi a sottolineare la propria

sostanziale estraneità a questo tipo di commercio. Il provento sulle

meretrici fu così concesso in appalto.

Il primo contratto d’affitto del provento risale al 1351127. Il

giorno 23 Gennaio 1351, presentibus ser Vanne de Appiano cive

pisano et Bindo Boccansocchii cive lucano, testibus ad hec vocatis,

il provento sulle meretrici fu concesso in appalto a Nicolao del Tepa

per la somma di centoventi fiorini boni auris. La durata del

contratto fu stabilita in un anno, periodo entro il quale Nicolao si

impegnò a corrispondere la suddetta somma in duodecim pagis

mensili del valore frazionario di un dodicesimo del prezzo

pattuito128.

127 A.S.L., Proventi 25, contratti, fo. LXXXVIII.128 Per un confronto tra il provento sulle meretrici e quello sulla baratteria,

si veda Ilaria Taddei, Gioco d’azzardo, ribaldi e baratterie nelle città della

Toscana tardo-medievale, in Quaderni storici, 92, 1996.

83

Page 85: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Il ruolo che un tempo spettò al rex baracteriorum, a quel

Cecco Dini cui era stato concesso il “privilegio” di gestire il mercato

della prostituzione, due anni più tardi venne istituzionalizzato ed

inquadrato in un rapporto giuridico di natura contrattuale. Nicolao

del Tepa diventò de facto un lenone pubblico cui fu concesso di

habere et tenere habitationem et retentionem meretricium, et

scortum publicum in civitate lucana, in loco qui dicitur Coiaria, con i

conseguenti poteri necessari ad habendum, exigendum et

percipiendum dictum introytum et proventum129. A lui spettò quindi

il compito di gestire il pubblico postribolo, di garantirne la sicurezza

e di vigilare sul comportamento delle meretrici e dei loro

frequentatori. Vi sono evidenti differenze che distinguono il ruolo

assunto da Nicolao del Tepa, in base ad una concessione

amministrativa, e quello a suo tempo svolto da Cecco Dini.

Il secondo, come già si è avuto modo di dire130, ebbe

ampissimi poteri, quasi una potestà sulle meretrici, tanto da potere

legittimamente disporre degli ufficiali di Custodia e fare ricorso agli

organi giudiziari competenti. Nicolao del Tepa, di contro, dovette

sottostare a numerosi limiti posti alla sua attività.

129 A.S.L., ibid.130 vd. Retro. pp. 46 e ss.

84

Page 86: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Se è vero che il suo ruolo fu quello di un lenone

“istituzionalizzato”, è anche vero che il legislatore volle limitare

l’attività dell’appaltante alle sole meretrici residenti in Cuoiara.

Volendo evidentemente scongiurare il pericolo che egli abusasse

della propria posizione e ampliasse il proprio giro di affari

costringendo altre donne al mestiere, si stabilì quod preter dictum

locum, non possint nec ei liceat in civ.luc., burgis vel subburgis,

aliquam seu aliquas mulieres meretricas retinere vel retineri facere,

nec ab aliqua muliere extra dictum locum, nomine dicti proventus,

aliquam pecunia extorquere131. Che il meretricio fosse quindi lecito

entro i confini di Cuoiara è evidente, così come è evidente che al

legislatore interessò massimamente evitare lo sfruttamento

illegittimo della prostituzione da parte dell’assegnatario del

provento. A questo proposito fu stabilito che Nicolao, nell’eventuale

tentativo di aggirare i divieti, non potesse compellere quoquo modo

aliquam mulierem vel mulieres, cuiscumque conditionis forent,

contra voluntatem ipsius mulieris vel mulierum, venire ad standum,

vel meretricium faciendum in dicto loco132. Si volle così evitare che

Nicolao del Tepa indugiasse in comportamenti illegittimi, per non

dire criminosi, costringendo alla prostituzione, con la forza e la

coazione fisica, donne indifese.

131 Ibid.132 Ibid.

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Page 87: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Discrimine alla legittimità delle azioni del gestore fu la

voluntas ipsius mulieris. La voluntas fu scelto quale termine utile e

giuridicamente rilevante per poter valutare eventuali abusi

commessi da Nicolao, essendo ammissibile in città solo la

prostituzione volontaria. Il legislatore, optando per una scelta che

oggi definiremo antiproibizionista, ebbe modo di confrontarsi con le

complesse problematiche scaturenti da tale decisione. I possibili

abusi da parte di chi fosse deputato al controllo del pubblico

postribolo furono da subito chiari ai legislatori, così come fu chiaro

il rischio che si formasse, proprio in seno a questa attività, una zona

di illegalità alimentata dal particolare tipo di commercio.

A tutela dell’ordine pubblico e, sopratutto, del buon costume

furono poste alcune condizioni disciplinanti l’ingresso e l’uscita dal

postribolo. Come si è avuto modo di dire, durante tutto il

quattordicesimo secolo rimasero vigenti le norme limitative della

libera circolazione delle meretrici. Oltre al divieto fatto alle

meretrici di uscire dal postribolo se non nel giorno di sabato, fu

stabilito che l’ingresso al postribolo dovesse avvenire solo ed

esclusivamente per posteriorem partem, dall’accesso meno visibile,

quello cioè rivolto versus muros et arginum. Di contro, l’ingresso

principale rivolto versus domos et civitatem doveva restare

costantemente chiuso in modo tale che exinde non possit haberi

vel ingressus vel egressus, seu transitus vel meatus133.

133 Ibid.

86

Page 88: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

In chiusura del contratto troviamo una lunga serie di clausole

atte alla risoluzione di eventuali conflitti insorgenti tra le parti,

ovvero tra l’appaltatore e l’appaltante.

IV. “CHE ALLA BARBA DI TUTTI I SOGDOMITI IO VOGLIO TENER

COLLE DONNE, E DICO CHE LA DONNA È PIÙ POLITA E PREZIOSA

DELLA CARNE SUA CHE NON È L’UOMO...”134

134 San Bernardino da Siena, Prediche volgari sul campo di Siena, XIX, 88-

90 vol. I, p. 560, Rusconi, Milano, 1989.

87

Page 89: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Il quindicesimo secolo segna per Lucca un’epoca di trapasso.

L’Augusta, uscendo dalla signoria del Guinigi, si riscoprì

repubblicana e letteralmente impantanata nel grandioso teatro

bellico del centro Italia. Storica alleata dei Visconti, in perenne

conflitto con Firenze, alla mercé delle violenze dei capitani di

ventura, la piccola (povera e debole, secondo i diplomatici lucchesi)

repubblica resistette pervicacemente ai continui tumulti geopolitici

dell’area Toscana, uscendone infine salva e più forte di prima135. Il

coinvolgimento lucchese nelle guerre d’Italia, in quel fiorire di leghe

ed alleanze effimere, rappresentò per la città uno sforzo finanziario

immane; la caduta di Paolo Guinigi rese poi necessario procedere a

numerose riforme per ricomporre il tessuto politico e, sopratutto,

economico della città. La grande stagione delle riforme ebbe inizio

solo a seguito dell’attenuarsi della conflittualità regionale, prima

con la tregua triennale tra Lucca e Firenze, firmata a Pisa il 28

aprile del 1438, poi con la definitiva pacificazione tra le due città

avversarie avvenuta il 27 aprile 1441. Dalla pace con Firenze fino

alla fine del secolo quattordicesimo la classe dirigente lucchese fu

completamente assorbita in un vasto lavoro di ristrutturazione delle

istituzioni, volto a ricostituire l’affaticato tessuto civile che da

sempre ne aveva costituito la forza. Interventi di ripopolamento, di

riorganizzazione fiscali, di pacificazione politica (ammettendo il

rientro di famiglie esuli quali gli Antelminelli) si susseguirono

135 Augusto Mancini, Storia di Lucca, p. 198 e ss., Maria Pacini Fazzi

Editore, Lucca, 1999.

88

Page 90: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

incessantemente, investendo ogni aspetto della vita cittadina.

Anche le meretrici furono parte silenziosa e passiva di questa vasta

riforma, anonime beneficiarie dei provvedimenti ad esse indirizzati.

89

Page 91: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La riforma delle norme riguardanti la prostituzione assunse

una forma ordinata, quasi organica, lungo un arco di tempo di 16

anni, dal 1440 al 1456. Il primo di questi interventi legislativi fu la

riformagione del 18 agosto del 1440 (Appendice)136, vero e proprio

spartiacque tra la pregressa realtà del ghetto di Cuoiara e

“l’affrancamento” giuridico (e morale) delle meretrici su cui verrà

ad innestarsi, un secolo più tardi, la magistratura dei Protettori. Il

contenuto della riformagione risulta stupefacente, soprattutto là

ove si tenga conto delle analoghe esperienze in materia nella vicina

Firenze; il Consiglio Generale decretò, infatti, l’obsolescenza del

quasi centenario pubblico postribolo, permettendo che le meretrici

potessero exire postribolum et per civitatis ire quocumque die137. La

riformagione intervenne quindi con forza abrogativa sulle passate

previsioni, facendo cadere i divieti limitativi della libertà di

movimento sia in senso spaziale che temporale. Alle meretrici fu

136 A.S.L., Consiglio Generale 15, riformagioni pubbliche, 18 agosto 1440,

fo. 490. “Un provento introdotto dopo la compilazione del Libro Generale

del 1335-56, fu quello delle Meretrici, ossia del pubblico bordello, il quale

per quanto pare, fu stabilito nel 1349, cessata la gran pestilenza;

trovandone di quell'anno la prima menzione ne'libri del Camarlingo

Generale, e il primo contratto di affittanza nel 1351. Ma non seguitò

lungamente, e benché fosse rimasto in esercizio ne' tempi di Paolo

Guinigi, dovette in ogni modo essere abbandonato quando nel 1440 si

concedette alle donne pubbliche la libertà di uscire dal bordello e

trattenersi ovunque a loro beneplacito, il che fu nel 1440.” Salvatore

Bongi, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, vol. II, p. 29 e 30,

Tipografia Giusti, Lucca, 1872.137 A.S.L., Consiglio Generale 15, riformagioni pubbliche, 18 agosto 1440,

fo. 490.

90

Page 92: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

così concesso di uscire dal postribolo in qualunque giorno della

settimana e non più, come disposto dal bando del 27 marzo

1349138, solum die sabati. Effettivamente, i vincoli posti alla libertà

di circolazione delle donne di disonesta fama dovettero essere

percepiti come particolarmente gravosi, tanto da spingere le

meretrici stesse a fare qualche tipo di pressione sul Vessillifero, il

quale, al momento di formulare la proposta per una riforma della

normativa vigente, ebbe modo di spiegare che: “publice meretrices

continuo conquerunt quod non possint exire postribolum nisi solum

die sabati”139”.

138 Vd. Retro, cap. 2, par. I.139 A.S.L., Consiglio Generale 37, 24 aprile 1534, fo. 245.

91

Page 93: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Tuttavia la riformagione non esaurì qui il suo contenuto. Nella

seconda parte del provvedimento, su suggerimento dei consiglieri

Arrigi e Franchi, il consiglio deliberò che le meretrici fossero

soggette al Capitano di Custodia in civilibus et criminalibus in

quibus pena corporis non veniret infligenda140. Vi fu, in altre parole,

un assoggettamento delle meretrici al corpus normativo cui erano

soggetti i cittadini lucchesi nei casi di minor gravità, ove non era

prevista cioè alcuna pena corporale. Questo privilegio permise

quindi alle meretrici di partecipare di quell’equilibrato sistema di

garanzie giudiziarie, spesso incisive, di cui godevano i normali

cittadini141, frutto dell’atavico giurisdizionalismo tipico delle

repubbliche di lunga data. Si pose fine alla “ghettizzazione” delle

donne disoneste, fondando le basi per quel radicale mutamento

legislativo di cui tratteremo più avanti142.

140 A.S.L., Consiglio Generale 15, riformagioni pubbliche, 18 agosto 1440,

fo. 490.141 Si confrontino ad esempio le disposizioni statutarie sui tormenti e più in

generale, le profonde differenze di trattamento previste nel processo

penale tra cittadini, forestani e forestieri. A.S.L., Statuti del comune di

Lucca 1, 1331, lib. I, cap. II. Si veda anche Piero Fiorelli, La tortura

giudiziaria, II, pp. 172-173, Giuffrè, Torino, 1953.142 Vd. Infra, capitolo terzo.

92

Page 94: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Il secondo atto rilevante, in ordine cronologico, è la supplica

rivolta al Consiglio Generale il 31 maggio del 1448143, da Jacopo

Johanni, di professione stufaiolo. Motivo della supplica fu l’iniqua

applicazione della normativa statutaria da parte del Potestà il quale

lo [Jacopo] volse condannare perché una meretrice pubblica li andò

a casa e cioè alla stupha allora del desinare144.

143 A.S.L., Consiglio Generale 16, riformagioni pubbliche, 31 maggio 1448,

fo. 131.144 Ibid.

93

Page 95: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

L’azione del Podestà si fondò sul bando del 27 marzo 1349 là dove

si faceva divieto alle puttane di uscire dal pubblico postribolo se

non nel giorno di sabato. L’anonima meretrice avrebbe violato il

suddetto bando, recandosi alla stufa di Jacopo145. Lo stufaiolo fece

ricorso contro l’illegittimo provvedimento del podestà, parendo ad

esso Jacopo di non contrastare ad alcuno ordine eo maxime

essendo stato facto non molto tempo fa uno ordine in favore di

questa materia per dar cagione alle simili meretrici di stare in

Lucha per lo quale si dispone che senza alcuna pena possino

andare per la città passata la terza come in questo caso. Jacopo

riteneva infatti di aver agito legittimamente, in conformità alla

legge, o meglio come ebbe lui stesso a dire: che nesuno e potuto

dolersi che disonestamente si sia governato.

145 Le stufe erano dei bagni pubblici deputati, in linea teorica, alla cura

dell’igiene personale. Ebbero notevole diffusione in tutta Europa

(chiamate étuves in Francia) e lungo un arco di tempo di quasi tre secoli.

Luogo di promiscuità sessuale, fu eletto dalle prostitute europee quale

sede della propria attività. Si confronti in proposito J. Rossiaud, op. cit..

Conobbero un lento ed inesorabile declino col principiare del XVII secolo,

a seguito della diffusione dei sistemi di igiene personale a secco. Cfr. Sara

F. Mattews Grieco, Corpo, aspetto e sessualità, in Storia delle donne, vol.

III, p. 54 e ss., Laterza, Roma-Bari, 1991.

94

Page 96: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La supplica di Jacopo tradisce un peculiare senso dell’onestà -

evidentemente non condiviso dal Podestà - che oseremo definire

meravigliosamente formale. Le stufe erano uno dei luoghi

d’elezione delle meretrici lucchesi. L’intimità e la promiscuità di cui

potevano godere i clienti, uomini o donne che fossero, rendevano

questi bagni pubblici il luogo ideale per l’attività delle meretrici.

Che questa situazione fosse nota e tollerata dalle autorità lucchesi

è cosa evidente; d’altro canto, che le meretrici rappresentassero

buona parte della clientela delle stufe ce lo dice Jacopo stesso nella

sua supplica, arrivando a chiedere al Consiglio Generale che non si

tolga anco la cagione del fare restare dicte meretrici in la Vostra

Città146.

146 A.S.L., Consiglio Generale 16, Leggi decretate, 31 maggio 1448, fo.

131.

95

Page 97: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Jacopo ebbe riconosciute tutte le ragioni del suo ricorso,

avendo fondato la propria supplica su l’ordine facto non molto

tempo fa, ovvero la riformagione dell’agosto del 1440. Il Consiglio

Generale decise quindi per l’assoluzione dello stufaiolo, ribadendo,

in limine alla decisione, che meretrices per civitatem ire possint,

impune accedere, morari et recipi omnium contrarietate sublata,

statutis seu reformationis in contrarium non obstantibus 147.

147 A.S.L., Consiglio Generale 16, Leggi decretate, 31 maggio 1448, fo.

131.

96

Page 98: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Questa minuscola controversia non sarebbe di per sé

particolarmente rilevante, attendendo semplicemente ad un

coordinamento delle fonti di diritto, se non fosse che nei suoi tratti

salienti tradisce il generale atteggiamento delle autorità nei

confronti delle meretrici. Le autorità lucchesi decisero e fondarono

la propria decisione ragionando solo ed esclusivamente in punto di

diritto e tralasciando ogni eventuale questione morale sottostante.

97

Page 99: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La tolleranza dimostrata in questo episodio dagli organi di

governo lucchese nei confronti delle donne di malaffare, mette

perfettamente a nudo l’ambiguità morale dei vertici del potere

cittadino. Salvatore Bongi148, nel tentativo di spiegare le ragioni di

tanta disinvoltura, ricorre ad una citazione dalle prediche di San

Bernardino da Siena: “avetemi voi inteso, donne? Che alla barba di

tutti i sodomiti io voglio tener colle donne, e dico che la donna è più

polita e preziosa della carne sua che non è l’uomo; e dico, che se

egli tiene il contrario, egli mente per la gola...”149.

148 Salvatore Bongi, Bongi Salvatore, Bandi lucchesi del secolo

decimoquarto, tratti dai registri del R. Archivio di stato in Lucca, p. 381,

Tipografia del progresso, Bologna, 1863149 San Bernardino da Siena, Prediche volgari sul campo di Siena, XIX, 88-

90 vol. I, p. 560, Rusconi, Milano, 1989. In realtà l’affermazione del Bongi

non risulta del tutto esatta. Se è vero, infatti, che nella xixa predica il

santo francescano ebbe parole di lode per le donne (oneste), non si può

affermare che indicò nelle meretrici un utile strumento per combattere la

sodomia. Nei confronti delle prostitute San Bernardino non ebbe certo

parole gentili. Additate quale esempio negativo, le meretrici sono, nelle

prediche di Bernardino, in peccato mortale: amorali e vanesie,

rappresentano l’immancabile termine di riferimento per sottolineare i vizi

femminili di vanità e lussuria. Si vedano in proposito le prediche: xxi, 55;

xxii, 95; xxvii, 34; xxxvi, 75, 77; xxxvii, 15. Ci pare quindi poco fondato

affermare che la predicazione di Bernardino abbia, in qualche modo,

potuto portare ad un allentamento dei vincoli giuridici gravanti sulle

prostitute.

98

Page 100: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Infatti, tra i molti “mali” che affliggevano la Lucca

quattrocentesca, la prostituzione non fu di certo quello percepito

come maggiore, né tanto meno quello più duramente combattuto.

Questo sfortunato primato spettò invece alla sodomia, vizio

orrendo, che pare aver funestato le città toscane nel quindicesimo

secolo. Che la sodomia rappresentasse un male da sopprimere non

era una novità150, tuttavia il quindicesimo secolo portò con sé una

mutata consapevolezza della gravità e dell’estensione del vizio

nelle realtà urbane. Sfogliando i provvedimenti ed i numerosissimi

processi in materia151, si trae l’impressione che l’orrendo peccato

avesse assunto nei secoli proporzioni assolutamente preoccupanti,

tali da giustificare l’istituzione di un tribunale speciale, quale

l’Offizio sopra l’Onestà152.

150 A Lucca le norme contro la sodomia datano già ai primi anni del secolo

XIV, si veda in proposito A.S.L., Statuti del comune di Lucca 5, 1331, lib. I,

cap. C, fo. 34.151 A.S.L., Offizio sopra l’Onestà, 1-6. I primi cinque fondi sulla pratica

dell’Offizio, contenenti numerosi verbali processuali, coprono il periodo

dal 1551 al 1564.152 Per un approfondito studio sulla pratica dell’Offizio sopra l’Onestà si

veda la tesi di laurea di Umberto Grassi, L’offizio sopra l’honestà, la

repressione della sodomia nella Lucca del cinquecento, Università di Pisa,

Facoltà di Lettere, anno accademico 2001/2002.

99

Page 101: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Questa magistratura, istituita con la riformagione dell’8

marzo 1448153, ebbe il delicato compito di indagare e reprimere il

mal costume che ammorbava la società lucchese, ovvero la

sodomia che, nella sua definizione legislativa, ricomprendeva tutti

gli atti sessuali contro natura, sia che fossero stati consumati tra

individui dello stesso o di diverso sesso154. L’Offizio divenne così

giudice della pubblica moralità, ovvero del sessualmente lecito ed

illecito, penetrando nella più profonda intimità delle coppie,

sviscerando complicati rapporti umani e reprimendone le tensioni

“pervertite”. Durante la sua non lunghissima esistenza155 ebbe

modo di affrontare un gran numero di cause, usando con

disinvoltura dei poteri attribuitigli e non di rado aggirando i limiti

statutari posti a garanzia degli imputati156.

153 A.S.L., Consiglio Generale 16, riformagioni pubbliche, 8 marzo 1448, fo.

124.154 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 5, 1331, lib. I, cap. C, fo. 34. La

descrizione del reato di sodomia data dagli statuti lucchesi è ampia,

comprendente tutti gli atti sessuali, giudicati contro natura, commessi

fuori dal “vaso naturale”. Cfr. A.S.L., Statuti del comune di Lucca 10,

1446, IV, LXXXXI. 155 L’Offizio sopra l’Onestà operò dal 1448 al 1649.156 Umberto Grassi, L’offizio sopra l’honestà, la repressione della sodomia

nella Lucca del cinquecento, pp. 106-107, Tesi di Laurea presso la Facoltà

di Lettere, Pisa, anno accademico 2001/2002.

100

Page 102: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

In qualità di giudice dei comportamenti sessualmente

devianti, l’Offizio fu anche competente sulle meretrici, attribuzione

successiva all’istituzione della magistratura stessa di soli dodici

anni. Con la riformagione del 27 ottobre 1456 il Consiglio Generale

conferì all’Offizio auctoritatem providendi, tam locando atque

vendendo proventum meretricium ... et supra ipso loco et personas

ordinandi, promittendi et reliqua faciendi prout videret eis utile et

debitum157. Ancora una volta, la necessità di gestire l’aspetto

economico (e sociale) della prostituzione si fece giuridicamente

rilevante. La quattrocentesca magistratura, suo malgrado, ricoprì il

ruolo un tempo avuto dal re dei barattieri, diventando gestore del

provento delle meretrici. Nel contesto ideologico del quattrocento,

caratterizzato come già si è detto da una forte repressione delle

“differenze” sessuali, le meretrici furono appunto uno dei modi utili

alla prevenzione del vizio sodomitico158. Ovviamente si rese

necessario alleggerire il carico di divieti gravanti sulle prostitute, in

modo tale da renderle accessibili al maggior numero di potenziali

clienti. Liberate dai vincoli, le meretrici ebbero così il diritto di

157 A.S.L., Consiglio Generale 17, riformagioni pubbliche, 27 ottobre 1456,

fo. 179.158 Interessanti spunti interpretativi in proposito sono forniti da Grassi, op.

cit., pp. 52-69. Lo studio compiuto dall’autore sull’Offizio sopra l’Onestà,

offre un utile riferimento per valutare il successo (o l’insuccesso) della

politica legislativa messa in atto. I dati riportati da Grassi mostrano un

sensibile aumento dei casi di sodomia denunciati negli anni 1556, 1560 e

1568, ovvero nel periodo di maggiore attività della magistratura dei

Protettori.

101

Page 103: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

“prostituirsi”, di mostrarsi in pubblico, di ammaliare e attirare su di

sé quelle energie sessuali che altrimenti sarebbero state rivolte ad

altri soggetti 159.

159 Spiegare le ragioni della diffusione su vasta scala di determinati

comportamenti sessuali non è certo semplice. Christiane Klapisch-Zuber e

David Herlihy ci forniscono una possibile interpretazione, fondata

sull’esame dei costumi matrimoniali delle città toscane rinascimentali.

Secondo gli autori, l’eccesso di uomini celibi, conseguente ad un rapporto

di mascolinità (numero di uomini per ogni centinaio di donne)

asimmetrico, sarebbe stato costretto a “sfogare” i propri impulsi,

indugiando in comportamenti omosessuali. C. Klapisch-Zuber e D. Herlihy,

I Toscani e le loro famiglie, uno studio sul catasto fiorentino del 1427, p.

441 e p. 560, Il Mulino, Bologna, 1988.

102

Page 104: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

V. SUL POSTRIBOLO

103

Page 105: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Avrà probabilmente notato il lettore come le sorti del

pubblico postribolo non siano affatto chiare. Dobbiamo ammettere

che le risultanze documentali in proposito sono parzialmente

contraddittorie e non univocamente interpretabili. Salvatore Bongi

sostiene che il pubblico postribolo fu di fatto chiuso nel 1440 a

seguito cioè del decreto con cui si concesse alle meretrici di uscirne

liberamente per esercitare altrove160. In realtà non risulta alcun atto

formale di chiusura del luogo pubblico anzi abbiamo elementi

sufficienti per ipotizzare che questo sopravvisse ben oltre il 1440.

Di postribolo infatti si sentirà ancora parlare nella minuta del 5

giugno 1534161, nel momento in cui si diede vita alla magistratura

dei Protettori delle Meretrici.

160Bongi Salvatore, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, , vol. II, p.

29 e 30, Tipografia Giusti, Lucca, 1872.161 A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, 24 giugno 1534,

fo. 256.

104

Page 106: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Parimenti, le sorti del provento sopra le meretrici sono

alquanto oscure. Tale provento, istituito come sappiamo nel 1349,

non venne meno nel 1440 come sostiene Salvatore Bongi, ma durò

almeno sino al 1456. Nella riformagione del 27 ottobre 1456162, atto

con cui si conferì la competenza in materia di controllo e gestione

del meretricio all’Offizio sopra l’Onestà, fu espressamente previsto

che l’Offizio potesse affittare ovvero alienare il suddetto provento.

Quindi contrariamente a quanto sostenuto dal Bongi, sia il provento

sulle meretrici che il pubblico postribolo sopravvissero oltre il

1440163. In realtà, l’erudito lucchese sembra aver optato per una

lettura analogica degli eventi storici, assimilando cioè la sorte del

provento sulle meretrici e del postribolo a quanto accadde al

provento sulla baratteria, formalmente estinto nel 1436164. Inutile

sottolineare l’inadeguatezza di un simile metodo di indagine;

stupisce invece che lo scrupolosissimo Bongi non abbia portato

fonti documentali a sostegno di quanto da lui affermato. Allo stato

attuale delle ricerche, ci vediamo quindi costretti a discutere le

conclusioni dell’erudito lucchese, non essendo stato possibile

162 A.S.L., Consiglio Generale 17, riformagioni pubbliche, 27 ottobre 1456,

fo. 179.163 Ancora nel 1534, infatti, esisteva da qualche parte a Lucca un loco

pubblico, così come risulta dal decreto del 5 giugno. Cfr. A.S.L., Consiglio

Generale 37, 5 giugno 1534, fo. 256.164 Salvatore Bongi, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, vol. II, p.

29 e 30, Tipografia Giusti, Lucca, 1872. Anche Augusto Mancini, nella sua

Storia di Lucca sostiene che il pubblico postribolo sarebbe stato chiuso

nel 1440. Augusto Mancini, Storia di Lucca, p. 206, Maria Pacini Fazzi

Editore, Lucca, 1999.

105

Page 107: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

rinvenire alcun documento a sostegno della sua tesi. Parimenti non

ci è possibile dire cosa accadde al postribolum posto in Cuoiara, né

tanto meno al provento, mancando in questo senso fonti precise.

Sappiamo solo che nel 1534, al momento di riformare la normativa

riguardante le meretrici, esisteva ancora un loco publico165,

residenza di alcune delle meretrici presenti in Lucca. Il provento fu

definitivamente abolito il giorno 8 dicembre 1551166.

CAPITOLO TERZO

I Protettori delle Meretrici

I. ANNO MDXXXIV, INDICTIONE VII, DIE XXIV APRILIS167

165 A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, fo. 256.166 L’ultima traccia del provento delle meretrici è indicata da Vellutini, op.

cit., p. 193. Cfr. A.S.L., Statuti della gabella maggiore di Lucca 5, 1551, fo.

297-299. Fu parimenti abolito in tale data il provento della baratteria.167 A.S.L., Consiglio Generale 37, 24 aprile 1534, fo. 245. “Il calendario

lucchese seguì lo stile dell’Incarnazione fin verso la fine del secolo XII. Poi

si usò lo stile della Natività fino al 1510. Nel secolo XIV trovansi però

qualche esempio di stile Pisano. Dal 1510 in poi si usò lo stile moderno”.

Cfr. Adriano Cappelli, Cronologia e calendario perpetuo, Ulrico Hoepli,

Milano, 1906. In realtà la precisa datazione dei documenti lucchesi

rappresenta, tutt’oggi, un’impresa non semplice e richiede un’attenta

valutazione caso per caso.

106

Page 108: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Il giorno ventiquattro aprile dell’anno del Signore 1534,

Bernardino Cenami, in qualità di Gonfaloniere di Giustizia, espose

davanti al Consiglio Generale le sue idee per una riforma delle

norme applicabili alle meretrici, mediante l’istituzione di una

magistratura speciale: i Protettori delle Meretrici.

107

Page 109: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Ci piace immaginare l’assise, dipinta con i colori romantici

dell’improbabile ricostruzione storica, impregnata di luce

primaverile, vibrante e viva come in un’opera di Hayez. Tra i

presenti spicca su tutti, in virtù della carica da lui ricoperta,

Bernardino Cenami, il Gonfaloniere di Giustizia per i mesi di marzo

ed aprile168. Lo immaginiamo nell’atto di esporre i propri intenti con

chiare parole, usando di diversi e mutevoli registri stilistici,

alternando argomentazioni pratiche ai giochi retorici necessari,

forse, ad immergere l’uditorio in un clima di umana partecipazione.

La triste situazione in cui vivevano le meretrici lucchesi pare, nelle

parole del Gonfaloniere, inficiare il clima di ritrovata concordia

civile che si è instaurato a Lucca negli ultimi due anni. Quasi a

sanare le ferite del recente moto degli straccioni169, proprio il

Cenami170, uno dei più odiati e potenti cittadini lucchesi, si fece

portatore degli interessi delle più deboli e sventurate donne

residenti in città: le meretrici, le serve e le donne sole.

168 Il Gonfaloniere di giustizia era una carica a durata bimestrale.169 Il moto degli straccioni, lo ricordiamo, ebbe inizio nell’aprile del 1531 e

durò undici mesi circa. Cfr. Marino Berengo, Nobili e mercanti nella Lucca

del Cinquecento, p. 121 e ss., Einaudi, Torino, 1999.170 Bernardino Cenami, poi Buonvisi. Si ricordi che i Cenami, insieme ai

Guinigi, i Bernardi, gli Arnolfini e i Burlamacchi, furono tra i più accaniti

nemici degli “straccioni” e dei loro rappresentanti. Queste furono infatti le

famiglie che più d’altre operarono per sovvertire il nuovo Consiglio

Generale, così come si era venuto a configurare in seguito al moto. Ibid.,

p. 140 e ss.

108

Page 110: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Gli argomenti addotti dal gonfaloniere nel tentativo di

convincere i presenti ad istituire una speciale magistratura a tutela

delle meretrici furono numerosi: la loro riconosciuta utilità nel

combattere i maiora mala171, ovvero il vizio sodomitico; i problemi

posti dalla mancanza di un’efficace tutela dell’integrità delle donne

disoneste, troppo spesso vittime di violenze, così come i seri

disordini causati da quanti gravitavano intorno ad esse,

responsabili di frequenti disordini in città (e della recentissima

tamburata di fronte alla dimora di Ser Vincenzo Massei)172. Tre

furono i perni su cui Cenami costruì la propria proposta per una

riforma legislativa: la difesa della moralità173, la tutela delle libertà

individuali174 e la necessità di mantenere l’ordine in città175. Ed

invero il Gonfaloniere riuscì nel suo intento, ottenendo che la sua

proposta fosse approvata dal Consiglio non obstantibus tribus et

171 “Mulieres et meretrices sunt necessarie in qualibet civitate ut evitentur

maiora mala...”. Cfr. A.S.L., Consiglio Generale 37, 24 aprile 1534, fo. 245

e ss.172 “prout nocturnibus preteritis factum fuit ante hostium domus Ser

Vincentii Massei, circa ipsam domum faciendo tamburatas et alios

insultos; unde bene esset predicti remedium adhibere ne ulterius in dictis

inconvenientibus et erroribus(?) perseveretur...” . Ibid.173 Ovvero la difesa della pubblica morale dal peccato di sodomia: “ex quo

procedit quod vitium sodomiticum in ea radicatur et nisi incrementu

suscipit, ac etiam ex defectu ipsorum mulierum multe rixe fiunt et

scandalo committuntur...”. Ibid.174 “In ipsa nostra civitate ipse mulieres stare non possunt libere, prout

decens et conveniens est in civitate libera prout est nostra...”. Ibid.175 “Multe rixe fiunt et scandalo committuntur, que ex defectum

probationis saepenumero remanent impunite...”. Ibid.

109

Page 111: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

viginti palloctis in contrarium repertis176.

176 Ibid.

110

Page 112: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La soluzione proposta fu diversa dalle coeve strategie allora

usate in Firenze177: invece di ricorrere ad una normativa repressiva

e profondamente lesiva dei diritti delle meretrici, i legislatori

lucchesi preferirono renderle libere cittadine178. Gli strumenti

istituzionali usati sino al 1534 non si erano evidentemente rivelati

efficaci: que ex defectum probationis sepe numero remanent

impunite; adeo quod si de aliquo opportuno remedio non

providetur, manifeste appareat quod justitia suum non sortietur

effectum. La lentezza dei tempi di indagine, l’inefficacia delle pene

e le difficoltà nel raccogliere elementi probatori avevano

probabilmente paralizzato l’azione dell’Offizio sopra l’Onestà.

177 Durante tutto il XVI secolo le autorità fiorentine furono impegnate in

una vasta manovra repressiva nei confronti della prostituzione, specie

quella non registrata presso l’Offizio sull’Onestà. Vennero reintegrate

numerose norme suntuarie finalizzate all’immediato riconoscimento delle

meretrici e furono inasprite le pene sia sotto il profilo quantitativo, sia

sotto quello qualitativo. Cfr. John K. Brackett, The Florentine Onestà and

the Control of Prostitution, 1403-1608, Sixteenth Century Journal, vol. 24,

2, 1993, p. 273-300. L’Offizio sull’Onestà avrebbe quindi gradualmente

abdicato alle sue funzioni di controllo (e tutela) delle meretrici fiorentine,

finendo con lo svolgere il ruolo di esattore. Le cospicue ammende, quindi,

sarebbero servite a finanziare il monastero delle Convertite: ”The Office

was created ostensibly to control prostitution but ultimately became more

interested in exploiting prostitutes to support the convent of the

Convertite, established paradoxically as a refuge for repentant single

prostitutes.” Ibid., p. 273, 291.178 Profonde, quindi, furono le differenze tra l’opzione lucchese e quella

fiorentina. Nemmeno nel momento di massima tolleranza per la

prostituzione, agli inizi del XV secolo, alle meretrici fiorentine furono

concessi tali e tanto ampi diritti.

111

Page 113: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Quanto proposto dal Cenami fu l’istituzione di un organo

competente esclusivamente per la tutela delle meretrici, in cui non

si sommassero altre attribuzioni tali da distrarre i magistrati

dall’unico compito loro spettante179. Il Cenami espose il progetto

nelle sue linee generali, presentando i nuovi magistrati,

spiegandone le competenze, le funzioni e le modalità di elezione.

179 Cfr. Pertile, Storia del diritto italiano, vol. V, p. 542, Torino, 1892.

Pertile, giustamente, sottolinea l’unicità e l’originalità di un organo come i

Protettori delle Meretrici, quale non ebbe eguali nel resto d’Italia.

112

Page 114: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

I magistrati erano quattro, tre dei quali venivano eletti tra i membri

del Consiglio degli Anziani180, mentre il quarto era il pretore della

città di Lucca181. I processi decisionali furono regolati secondo il

principio maggioritario, essendo richiesto che ipsorum quatuor

consensu trium sufficiat, et de ipsis quattuor debeant esse

concordes182. La maggioranza semplice era richiesta nella fase

istruttoria del processo, per la raccolta delle prove, gli interrogatori,

l’eventuale apprensione dell’accusato e la tortura dello stesso in

caso fosse necessaria. Nell’esercizio di organo giudicante, al

momento cioè di pervenire ad una sentenza di condanna, era

richiesta una diversa maggioranza: di tre magistrati concordi, uno

180 Il Consiglio degli Anziani, composto di 10 membri eletti per un bimestre

dal consiglio dei Trentasei, era teoricamente un organo esecutivo. In

realtà il suo peso politico all’interno delle istituzioni lucchesi fu notevole.

Basti pensare che agli Anziani spettava il compito di eleggere il Consiglio

Generale. Cfr. Marino Berengo, Nobili e mercanti nella Lucca del

Cinquecento, p 22 e ss., Einaudi, Torino, 1999. Si veda anche Salvatore

Bongi, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca , vol. I, pp. 134-135,

155-156, Lucca, 1892.181 L’ufficio del Potestà, o Pretore, era stato sottoposto ad una radicale

riforma nel 1530, anno in cui si introdusse il sistema Rotale a tre: Potestà

Criminale, Sindaco o Giudice degli Appelli e Consultore. Nel 1532 alla

Rota fu aggiunto il Giudice Ordinario per le cause civili. Dal 1535 al 1542

il sistema Rotale fu abbandonato per poi essere reintrodotto nel 1542. La

definitiva stabilizzazione della podesteria lucchese si ebbe nel 1557, con

l’adozione definitiva del sistema Rotale a tre: Maggior Sindaco,

Consultore, Giudice delle Vedove e Pupilli, essendone escluso

definitivamente il Giudice Ordinario Civile.182 A.S.L., Consiglio Generale 37, 24 aprile 1534, fo. 245.

113

Page 115: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

avrebbe dovuto essere il Pretore della città183,184. La maggioranza

semplice era parimenti necessaria per l’esercizio della potestà

legislativa vicaria, così come per le decisioni riguardanti

l’ammissibilità di una fideiussione a favore dell’accusato185.

I Protettori, pur godendo di ampi poteri e di una certa libertà

decisionale, dovevano comunque operare in stretta connessione

con il Consiglio degli Anziani, essendo infatti tenuti a notificare le

avvenute incarcerazioni e le condanne186.

183 Il Podestà era l’unico, tra i quattro magistrati così eletti, ad essere

dottore in legge. I Podestà, chiamati a servire per un periodo di tre anni,

dovevano essere nati in paesi lontani da Lucca oltre 50 miglia ed avere

compiuto l’età di trenta anni.184 I podestà di Lucca per l’anno 1534 furono: Ottaviano Spazzuoli da

Urbino (gennaio-febbraio), Marco Antonio Bartolini da Perugia (marzo-

agosto), Girolamo dei Rossi da Parma (settembre-dicembre).185 “et propter ea cogendo quoscumque prout eis vel tribus ipsorum

videbitur ad prestandum fideiussores, unum sive plures dictis sic offensis

et injuriatis de ipsos aut eorum aliquorum non offendendo; approbandos

per dictos tres magnificos dominos antianos unam dicto Pretore seu

tribus ipsorum videbitur”. Cfr. A.S.L., Consiglio Generale 37, 24 aprile

1534, fo. 245 e ss.186 “Et repertos delinquentes et culpabiles notificare teneatur collegio

Magnificorum Dominorum Antianorum”. Ibid.; il Consiglio degli Anziani,

come cuspide del sistema politico lucchese, ebbe il ruolo di controllo

sull’operato della magistratura.

114

Page 116: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Le competenze della nuova magistratura furono assai ampie

e varie. I Protettori delle Meretrici furono un tribunale criminale,

come conferma la presenza del Podestà nell’organico dei giudici. Le

cause civili riguardanti le meretrici infatti, secondo quanto previsto

dalla riforma del 1530 degli organi giudiziari, erano di competenza

del giudice ordinario. Nel decreto del 5 giugno del 1530, atto con

cui furono dettate alcune norme attuative della riforma del 24

aprile, fu espressamente previsto che alle sopraindicate donne di

partito, cortigiane et come di sopra, nelle loro cause, questioni,

differentie et controversie civili, dal giudice ordinario della città di

Lucca sia fatta ragione summaria, senza processo et scriptura, solo

facti veritate inspecto, non obstante statuto disponenti in

contrario187. La giurisdizione dei protettori fu quindi limitata, dal

punto di vista oggettivo, alle sole cause penali.

187 A.S.L., Consiglio Generale 37, 5 giugno 1534, fo. 256.

115

Page 117: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Dal punto di vista soggettivo la giurisdizione fu assai ampia,

includendo una vasta compagine di categorie femminili presenti in

città, tutte comunque assimilate alle meretrici. La definizione del

profilo soggettivo fu oggetto di un atto successivo alla riformagione

in esame e fu risolta con il provvedimento del 5 giugno188. Come già

si è avuto modo di dire, i passaggi logici necessari alla definitiva

identificazione di quali donne fossero sottoposte all’autorità dei

Protettori delle Meretrici richiesero una rielaborazione delle

categorie di meretrix, di donna suo modo vivente e di disonesta

fama. La questione fu risolta in maniera a dir poco salomonica,

concedendo alle meretrici, alle donne solamente abitanti in Lucca,

alle cantoniere e alle cortigiane d’esser trattate come cittadine

originarie di Lucca189. Con questa disposizione i legislatori risolsero

in una sola battuta sia la questione della definizione dello status di

meretrice/donna disonesta ed il problema di quali norme fossero ad

esse applicabili. Con l’estensione della cittadinanza a tutte le donne

disoneste o, quanto meno, a quelle in palese posizione di debolezza

a fronte delle possibili violenze, i Protettori delle Meretrici

avrebbero dovuto configurarsi come l’organo deputato alla difesa

dei diritti delle donne più umili, quelle che non potevano godere

della sicurezza dell’ambito familiare e della tutela degli organi

pubblici190.

188 Ibid.189 Ibid.190 I Protettori delle Meretrici avrebbero quindi dovuto raccogliere le

querele di tutte le donne solamente abitanti in Lucca, sia che fossero

116

Page 118: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La concessione della cittadinanza tuttavia non fu automatica

né totale, essendo infatti previsto che là ove gli statuti facessero

espressamente differenza tra cittadini, forestani e forestieri, le

meretrici non godessero di detto privilegio. Questa deroga parziale,

tuttavia, non fu posta a danno dei diritti fondamentali delle

meretrici, ché anzi, proprio nelle eventualità più drammatiche, ove

fosse cioè prevista la comminazione di una pena corporale o

capitale, erano comunque da considerarsi cittadine lucchesi.

Assolutamente escluse, infine, dal privilegio della

cittadinanza (e da tutti i suoi possibili benefici) furono quelle

meretrici che fossero sotto la protezione di un ruffiano191.

meretrici o meno. Non è stata tuttavia rinvenuta, nei fondi custoditi

presso l’Archivio di Stato di Lucca, una sola querela sporta da donne che

non si qualificassero anche come meretrici.191 Questa esclusione ci pare molto interessante sotto un duplice profilo:

in primo luogo sembra configurarsi quale sanzione nei confronti di quante

si appoggiassero ad un lenone, la cui attività fu sempre considerata

illegale. In secondo luogo, la concessione di detti privilegi a quante

fossero svincolate dall’influenza di un ruffiano, avrebbe potuto

rappresentare un incentivo per quelle meretrici che volessero recidere i

vincoli che le legavano ai propri “protettori”.

117

Page 119: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

II. PER PARTE DELLI TRE MAGNIFICI SIGNORI ANTIANI

Il procedimento di fronte ai Protettori delle Meretrici iniziava

con la presentazione di una formale denuncia192, atto necessario

ed indispensabile perché i Protettori potessero iniziare le proprie

indagini. Nella querela venivano annotati tutti i dati necessari alla

precisa identificazione della querelante: il nome, l’eventuale

pseudonimo con cui era comunemente nota, il patronimico, il luogo

di origine quando forestiera, il mestiere e l’attuale luogo di

residenza193. Per le meretrici che più di frequente facevano ricorso

ai Protettori delle Meretrici questi dati venivano omessi, sostituiti

dalla sola annotazione del nome e del soprannome d’uso, come per

Elisabetta di Matteo nota come la Riccia, e per Caterina di Paulino

Masini dicta la Balloccioraia194.

192 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, lib. 4, cap. I, fo. 169 r.193 A.S.L., Ibid., cap. XIX, fo. 185.194 Cfr. A.S.L., Protettori delle meretrici 1, fo. 8, 9 e 23.

118

Page 120: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

L’esposizione dei fatti si apriva con la formula cancelleresca:

”se querelandosi disse...”195 cui seguiva la narrazione di quanto

accaduto. La denunziante, quando possibile, istruiva i magistrati

riguardo l’identità degli accusati, citandoli per nome, professione e

pseudonimo, come nel caso dell’impenitente persecutore di

prostitute, Bastiano di Bartolomeo del Giudice, dicto il Folaga196.

Particolare attenzione veniva data al luogo e all’ora dell’avvenuto

reato, nonché alla presenza di eventuali testimoni, i quali poi

avrebbero dovuto testimoniare durante il processo.

195 La maggior parte dei verbali fu redatta in volgare, solo una piccola

parte lo fu in latino.196 Il Folaga non fu l’unico delinquente recidivo. Un altro nome ricorre

spesso nelle querele delle meretrici: Bartolomeo di Giuseppe Lippi, detto

il Diaulino. In linea del tutto ipotetica, tali pseudonimi potrebbero indicare

l’affiliazione alla criminalità lucchese. La dinamica delle aggressioni

potrebbe far pensare che entrambi gli individui sopraccitati avessero

intenzione di imporsi quali “protettori” delle meretrici aggredite. Quanto a

Bartolomeo del Giudice poi, è opportuno aggiungere che fu personaggio

ben noto alle autorità lucchesi, essendo stato coinvolto a più riprese in

atti criminosi, come testimoniano le numerose fideiussioni a suo carico.

Cfr. A.S.L., Podestà di Lucca 7152, 1567, paci, pagherie di non offendere

e inventari, fogli non numerati.

119

Page 121: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

In origine, ovvero secondo i provvedimenti dell’anno 1534,

non furono previsti termini per la presentazione della querela. Solo

nel 1563, con la legge decretata del 27 luglio197, fu stabilito un

termine di ventiquattro ore per la denuncia. Tale disposizione

tuttavia restò in larga parte disattesa, trovandosi ancora nel 1564

querele presentate ben oltre il termine previsto198.

Con la querela si apriva la fase istruttoria del procedimento.

Sulla base dei dati forniti dalla denunziante i magistrati

convocavano l’accusato, invitandolo a difendersi dalle accuse a lui

rivolte. Il bando veniva notificato direttamente all’accusato, quando

possibile, ovvero affisso ai quattro angoli della città e declamato

pubblicamente lungo le vie cittadine, in caso di irreperibilità199.

197 A.S.L., Consiglio Generale 471, leggi decretate, 27 luglio 1563, fo. 105.198 Si veda ad esempio la querela di Livia Romana contro Stefano

Burgassi. A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 25 agosto 1569, fo. 149. Livia

querelò il Burgassi per fatti accaduti tra dicembre del 1568 e marzo del

1569. Fuggita da Lucca per salvarsi dalle violenze del suo aggressore, vi

fece ritorno verso la fine di luglio. Avendo quindi appreso dell’avvenuto

arresto del Burgassi, decise di querelarlo per i fatti di cui sopra

ottenendone la condanna ad una multa di 100 lire. A.S.L., Anziani al

tempo della libertà 725, 31 agosto 1569.199 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, lib. IV, cap. XIX, fo. 185.

120

Page 122: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Nel bando si dava notizia del reato contestato, del luogo e

della data dell’avvenuto fatto, nonché – ovviamente – dell’identità

del convocato. Così ad esempio Jacopo Balbani e Vincenzo Diodati

furono convocati a rispondere dell’accusa di stupro: “Per parte delli

tre Magnifici Signori Antiani et Magnifico Pretore della città di Lucca

citano e richiedono: Jac° già di Michel Balbani et Vincentio Diodati,

cittadini di Lucca e ciascuno di loro a comparir personalmente

davanti essi magnifici signori antianj et pretore in palazzo delli

magistri antiani tra giorni tre proximi ad excusarsi et defendersi

dalle imputationj datoli ... (che) nel mese di luglio proximi passato

entrati in casa di Ma. Angelica cittadina di Lucca un dì del ditto

mese al tempo di notte habbino ciascuno di loro per forza

carnalmente cognosciuto Lucia figliuola di detta Ma. Angelica di età

di anni 14, innupta...”200. Al primo bando ne seguiva un secondo,

nel caso in cui l’accusato non si fosse presentato nel termine fissato

dal giudice competente che, ad arbitrio del magistrato, variava da

un minimo di tre giorni ad un massimo di sei201. Se anche la

seconda convocazione fosse rimasta inascoltata, si stabiliva che:

non comparendo si havranno per confessi detti delitti et

procederasi contra di loro et chiascun di loro alla punizione segondo

l’autorità a detti Magistri pretori attribuita da li detti

200 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, fo. 30. La querela fu presentata nel

luglio del 1538, ma il processo contro Diodati e Balbani ebbe inizio solo

nell’ottobre dello stesso anno.201 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, lib. IV, cap. XX, fo. 185 v.

121

Page 123: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Mag.co.cons.°202, si sarebbe dovuto procedere alla condanna in

contumacia203. Qualora l’accusato si fosse invece spontaneamente

presentato di fronte al tribunale, si sarebbe proceduto alla prima

udienza, con la raccolta delle dichiarazioni del convenuto.

III. INTERROGATO DISSE...

Al momento della redazione della querela, i magistrati

procedevano all’interrogatorio della querelante al fine di ricostruire,

con quanta più precisione possibile, la reale dinamica dei fatti. In

caso la querelante avesse potuto indicare testimoni a suo favore,

questi venivano parimenti sentiti prima dell’udienza dell’accusato,

in modo da poter disporre di quanto più materiale possibile per

scavare nelle asserzioni del convenuto.

202 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, fo. 30.203 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, lib. IV, cap. XX, fo. 185 v., capo

XXI, fo. 186.

122

Page 124: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

L’audizione veniva gestita dai magistrati stessi, i quali

interrogavano direttamente il convenuto; qualora questo non

avesse ricevuto notifica del bando di convocazione, gli veniva

domandato se avesse nozione del motivo per cui fosse stato

portato al cospetto del tribunale. Di rado abbiamo riscontrato una

risposta positiva da parte degli accusati i quali, solitamente,

preferivano assumere una posizione di difesa sin dalle prime

battute dell’interrogatorio. In caso di risposta negativa204, i giudici

chiedevano al convenuto se conoscesse la querelante o se, in qual

si voglia modo, si fosse mai recato presso di lei. Dopodichè

seguivano numerose domande atte a ricostruire la dinamica dei

fatti e, sopratutto, a mettere in evidenza le contraddizioni nelle

dichiarazioni del convenuto.

204 Cfr. A.S.L., Protettori delle meretrici 1, fo. 1. Riportiamo qui di seguito

le prime battute dell’interrogatorio di Nicolao Caselli a seguito della

querela di Milea Pistoiese. “Interrogato disse: Non saper perché sia stato

chiamato qui,

Int°: se cognosce una Milea Pistoiese, rispuose che si.

Int°: quanto è che non l’ha veduta, rispuose che la vidde anco hieri.

Int°: disse che non gli fu altrimenti in casa.

Int°: disse che possano esser circa 12 giorni che non gli è stato in casa.

Int°: disse che non gli fu altrimenti martedì in casa

Int°: se esso constituto ha dato mai ad essa Milea, rispuose che non li ha

mai dato.”

123

Page 125: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Qualora questo potesse portare testimoni a suo favore, essi

venivano immediatamente convocati (la loro audizione avveniva il

giorno della prima udienza) ed interrogati a loro volta. Le

dichiarazioni così raccolte venivano messe a confronto a più

riprese (ove necessario) in un fitto contraddittorio tra i magistrati,

la querelante, i testimoni e l’accusato. Non di rado si rendevano

necessarie più audizioni dell’accusato, della querelante e dei

testimoni, ovvero ogni qual volta emergessero novità dagli

interrogatori. Tuttavia, i tempi di istruzione e soluzione di una

causa erano piuttosto brevi, attestandosi su una durata media di

una settimana205.

205 I legislatori lucchesi ebbero sempre la massima attenzione per i tempi

processuali, tanto da dedicarvi un apposito capo statutario. La celerità di

decisione di una causa era indice del buon funzionamento della

magistratura. Con l’intento quindi di spronare i giudici ad una rapida (ed

efficace) decisione, furono previste pene pecuniarie per quei magistrati

che superassero i tempi previsti di legge (2 mesi) per la risoluzione di una

controversia. Cfr. A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV,

cap. LXII, fo. 198.

124

Page 126: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Raramente i Protettori delle Meretrici ordinarono la tortura

dell’accusato (o della querelante, come nell’unico caso di Laura di

Antonio da Massa)206 e ancora più raramente si ebbero confessioni

spontanee, preferendo gli accusati negare qualsiasi accusa a loro

carico o sminuirla notevolmente nella gravità, scaricandone la

responsabilità su altri. L’applicazione della tortura che, come

sappiamo, in parte assolveva ad una finalità punitiva207, di rado si

rivelò utile ad estorcere una confessione a favore della querelante.

I tormenti si esplicavano secondo la modalità della corda e, in pieno

rispetto delle disposizioni statutarie, fu sempre mantenuta entro i

limiti previsti di legge, rispettando cioè il numero massimo di

“strappi” di corda successivi, i periodi di pausa previsti ed il diverso

trattamento stabilito per uomini e donne208.

206 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, fo. 3. Laura di Antonio da Massa

querelò, il 19 febbraio 1564 Giuditta meretrice per una sassaiola. I giudici,

non riuscendo a venire a capo della questione, posero sotto tortura sia la

querelante che l’accusata. Tuttavia Giuditta non confessò e pertanto fu

assolta.207 La tortura giudiziaria nel diritto comune ha, secondo Piero Fiorelli, una

natura ambivalente. Di fronte al rifiuto di rispondere dell’imputato, infatti,

avrebbe funzione di pena e di mezzo di coercizione per estorcere la

“verità”. De Luca afferma: “che la tortura abbia avuto anche funzione

penitenziale è confermato dal fatto che essa fu adoperata anche nei casi

di flagranza di reato...”. L’argomento sopracitato non è tuttavia

pienamente condiviso da Fiorelli, il quale, criticando De Luca, distingue

nettamente tra tortura come pena e tortura giudiziaria. Cfr. Piero Fiorelli,

La tortura giudiziaria, vol. I, pp. 223, 230 e nota 40 a pagina 231, Giuffrè,

Torino, 1953.208 Cfr. A.S.L, Statuti del comune di Lucca 16, lib. IV, cap. XLII, XLIII e

XLIIII, fo. 196 r. L’uso della tortura era sottoposto a numerosi vincoli. In

125

Page 127: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Le deposizioni sono per noi materiale di grandissimo

interesse storico, giuridico nonché umano. Le testimonianze e,

soprattutto, le dichiarazioni delle meretrici querelanti, forniscono

un’ampia massa di dati di rilievo. Innanzitutto colpisce che le

querelanti abbiano sempre avuto massima cura nel riportare i fatti

accaduti, raccontando fedelmente qualsiasi evento che potesse

rafforzare la propria posizione processuale. Consapevoli

evidentemente di cosa costituisse reato, avevano grande

attenzione a mettere in luce ogni dettaglio che potesse integrare gli

estremi di qualche previsione statutaria. Gli insulti, le contumelie,

le minacce, financo gli sberleffi fatti dagli assalitori contro la stessa

magistratura dei Protettori delle Meretrici, furono raccontati con

gran precisione, avendo cura di rievocare ogni singola parola

primo luogo non si dava credito ad una piena ammissione di colpa post

primam responsionem. Forte infatti era il sospetto che tali dichiarazioni

fossero state rese sotto tortura. Ad un primo eventuale diniego della

accuse a carico del convenuto si poteva procedere ad tormenta

moderate. Era poi possibile procedere ai tormenti solo nei casi in cui la

pena prevista fosse superiore a 50 lire, per i cittadini lucchesi, o a 25, se

l’accusato era forestiero.

La tortura era assolutamente esclusa per le donne gravide e per le

puerpere sgravate da meno di venti giorni. I tormenti dovevano essere

sempre eseguiti alla presenza di un notaio, e dovevano cessare

immediatamente al momento della confessione. Nessuno poteva essere

richiamato alla tortura se non in base a nuovi indizi; in questo caso

comunque l’accusato aveva comunque un termine di due giorni per

chiarire la propria posizione. In caso il convenuto perisse sotto tortura,

l’ufficiale responsabile dell’interrogatorio avrebbe dovuto essere accusato

di omicidio. Per una panoramica sull’uso della tortura negli antichi stati

italiani si veda P. Fiorelli, op. cit., volume I.

126

Page 128: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

pronunciata, come nella querela fatta il 15 maggio del 1564 da

Caterina di Paulino Masini209. La Balloccioraia (questo era il

soprannome di Caterina) era stata vittima di una violenta sassaiola

compiuta da Paulino Ongaro, Bartolomeo del Bastaio ed altri due

compagni i quali, non contenti d’averle gravemente danneggiato le

gelosie, la insultarono nei seguenti termini: ”poltrona, sbudellata,

puttana, buggierona... ti farò ben levare codeste finestre! ”. Avendo

poi forzato la porta della dimora della Balloccioraia minacciarono di

sfregiarle il volto. La poveretta rispose che li avrebbe denunciati ai

Protettori delle Meretrici il giorno seguente. In tutta risposta

Bartolomeo del Bastaio, uno degli assalitori, proruppe in un

minaccioso turpiloquio: “va dove ti piace – disse – che ho nel culo

te, il Podestà et i Signori et fammi il peggio che puoi...”210.

209 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 15-26 maggio 1564, fo. 8 e ss.210 Ibid.

127

Page 129: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

I casi di offese dirette ai magistrati erano del tutto sporadici

ed infatti, oltre al caso della Balloccioraia, contumelie contro i

Protettori delle Meretrici si riportano soltanto in un altro processo a

noi noto. Simili nei termini poc’anzi riferiti, le offese questa volta

furono pronunciate da un tale Cesare Filippi211 il quale aggredì,

malmenò ed insultò la meretrice Diana da Carrara212. Non ci è dato

purtroppo di sapere a quale esito giunse il processo contro

Bartolomeo del Bastaio ed i suoi compagni, mancando qualunque

traccia documentale delle sentenze. E’ però plausibile che, vista la

gravità dei reati commessi, e visti gli insulti agli stessi magistrati ed

al Podestà, gli accusati siano stati puniti213. Al di là comunque del

concreto epilogo processuale, val la pena qui rilevare come le

querelanti abbiano avuto la premura di aggravare, quando

possibile, la posizione processuale dei convenuti, quanto meno

ponendoli in cattiva luce di fronte all’organo giudicante.

211 Cesare Filippi fu condannato il 26 giugno 1571 ad una pena di 50 lire.

A.S.L., Anziani al tempo della libertà 725, 26 giugno 1571.212 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 13 giugno 1571, fo. 158 bis.213 “De poena offendentis aliquem ex magnificis dominis antiani vel

vexilliferum iustitiae”. La pena pecuniaria prevista era quantificata nel

quadruplo della sanzione normalmente comminata per le offese a

cittadino ordinario. Offendere i Magnifici Signori Anziani quindi significava

incorrere in una sanzione variabile da 20 a 100 lire. Cfr. A.S.L., Statuti del

comune di Lucca 16, lib. IV, cap. CLVII, fo. 238; A.S.L., Statuti del comune

di Lucca 16, lib.IV, cap. CCXIII, fo. 260.

128

Page 130: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Delle numerose testimonianze verbalizzate, solo tre furono le

occasioni in cui furono chiamati a testimoniare soldati della guardia

cittadina, meglio nota come Familia214. In due casi le guardie furono

chiamate in qualità di testimoni, avendo già arrestato gli accusati in

flagranza di reato215. Nella terza un soldato risulta, invece, quale

imputato per le percosse inflitte ai danni della meretrice Lucrezia di

Francesco, con le aggravanti di averla assaltata con un’arma e di

averle provocato ferite sanguinanti216. Se sulle prime due cause vi è

invero poco da dire, molto interessante risulta la terza,

coinvolgendo un soldato di guardia quale imputato, tale Claudio di

Giulio de’ Lioni da Capua. Costui, la notte del 18 giugno 1565, dopo

essersi presentato a casa di Lucrezia di Francesco, avrebbe

convinto il di lei compagno Guido Romano a seguirlo per strada.

Poco dopo, alla porta di Lucrezia, bussarono le guardie venute per

214 Famuli erano detti i soldati sotto il comando del capitano del Bargello.

Essendo questo un organo esecutivo (con compiti di polizia) stava agli

ordini del Podestà (la massima autorità criminale attiva in città) e delle

diverse magistrature lucchesi. Cfr. S. Bongi, Inventario del R. Archivio di

Lucca, vol. II, pp. 336-337 e 386-390.215 Bartolomeo di Francesco di Santa Maria del Giudice fu infatti arrestato

dalle guardie a seguito della richiesta d’aiuto di Maria di Giovanni da

Pontetto. Bartolomeo, infilatosi nel letto della querelante, non voleva

sapere di uscirne. A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 27 aprile 1565, fo.

16.

Nel caso di Livia Romana le guardie tesero un vero e proprio

agguato a Stefano Burgassi, essendosi appostati in casa della querelante

per cogliere il ribaldo sul fatto. A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 25

agosto 1569, fo148.216 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 20 giugno 1565, fo. 25.

129

Page 131: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

arrestare Guido il quale, nella sua breve uscita notturna, avrebbe

aggredito un tale Alfieri217. Alle domande rivoltele dal capitano della

Familia, Lucrezia difese il proprio amante scaricando ogni colpa su

Claudio da Capua il quale, secondo lei, avrebbe indotto il Romano a

compiere lo scellerato atto.

217 Il movente dell’assalto all’Alfieri non sono chiari. Sopratutto nulla è

detto sulle ragioni per cui Guido Romano avrebbe malmenato l’Alfieri.

130

Page 132: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Il giorno seguente Claudio de’ Lioni, avendo saputo d’esser

stato accusato da Lucrezia di Francesco per l’assalto all’Alfieri, si

precipitò a casa della meretrice con lo scopo – a suo dire – di

chiarire l’equivoco. Con fare minaccioso (a detta di Lucrezia) la

guardia avrebbe cercato di intimidirla. Le coraggiose e sdegnate

risposte di Lucrezia, assolutamente convinta della colpevolezza del

da Capua, ne avrebbero così suscitato l’ira. Costui quindi, tratto

dalla cintura il coltello, le avrebbe detto: ”se tu fosti un huomo

come sei una donna ti sfrigierei ”. La risposta della meretrice non si

fece attendere: “non vi credo – disse – non in casa mia!”.

131

Page 133: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Claudio fu quindi colto da un impeto irrefrenabile: calunniato,

umiliato e beffato, menò alcuni colpi di pugnale alla povera

Lucrezia. Secondo il da Capua, i fendenti avrebbero comunque

dovuto infliggere poco danno, avendo esso avuto premura di usare

il piatto dell’arma e non il filo, come ebbe a dichiarare ai magistrati

il 20 di giugno. Pur con tutte le cautele usate dal suo assalitore,

Lucrezia fu ferita alla mano destra e al viso, dal lato destro tutte

con sangue. La versione fornita ai magistrati dal soldato fu

sensibilmente diversa, non tanto nell’ammissione di colpa –

confermò infatti di aver ferito Lucrezia – quanto nella dinamica

dell’evento. Lucrezia, fronteggiando il pacatissimo Claudio, venuto

a chiederle “che accade a voi a entrare in queste cose senza esser

domandata et mettermi in questi garbugli e sospettioni di quali io

non so niente”, avrebbe reagito con ira ricoprendolo di insulti. “Se

tu fosti un huomo come sei una donna ti sfrigierei ” avrebbe a

questo punto detto il da Capua colto dall’ira. “Voglio che tu mi

sfregi il forame !” rispose Lucrezia, “aggiungendo molte altre simili

parole”. Non potendo quindi controllare la propria rabbia e vistosi

offeso ripetutamente, nonostante la gentilezza con cui si sarebbe

rivolto alla meretrice, il soldato avrebbe perso il controllo.

132

Page 134: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Pur non conoscendo l’epilogo di questa vicenda, la complessa

dinamica del confronto processuale mette in evidenza le due

diverse strategie processuali assunte dalle parti.

133

Page 135: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Il ruolo dei testimoni nella dialettica processuale era

fondamentale218. Numerose sono le testimonianze di meretrici a

favore delle compagne querelanti. Spesso queste si trovavano a

vivere nello stesso palazzo ed erano quindi molto ben informate di

quanto accadeva alle loro compagne219. A ciò si aggiunga che, di

fronte alla prepotenza degli assalitori, l’unica possibilità di salvezza 218 I testimoni chiamati in causa erano tenuti a presentarsi ai magistrati. A

questo scopo erano previste sanzioni pecuniarie per quanti disertassero

le aule del tribunale. Per sopperire alla difficoltà della raccolta della

testimonianza di persone inferme o di persone qualificate, quali mulieres

egregie (la cui partecipazione al processo avrebbe potuto macchiarne

l’onore) era previsto che la testimonianza fosse raccolta in loco. A.S.L.,

Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap. XLV, fo. 198.

Diversamente da quanto era stabilito nell’ordinamento fiorentino, e

contrariamente all’opinione dei giuristi del tempo, a Lucca le meretrici

non erano ritenute soggetti incapaci di testimoniare. Vd. retro, capitolo I.

Per i limiti alla capacità di testimoniare vigenti in Lucca, si veda A.S.L.,

Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap. XLVI, fo. 197.219 Le meretrici lucchesi dimoravano in zone determinate della città.

Cuioaria, via San Girolamo, le Carceri di Sasso, Malborghetto e le

immediate vicinanze della chiesa di San Alessandro Minore (San

Alessandretto) erano diventati, col tempo, i luoghi in cui si erano

insediate numerose prostitute.

Mita vellutini ritiene di poter affermare che tali luoghi sarebbero

stati dei veri e propri postriboli, pur non adducendo alcuna prova a

sostegno della propria tesi. Individua quindi ben cinque postriboli attivi

nella città di Lucca durante il secolo XVI.

Tuttavia, i dati da noi raccolti contraddicono tale ipotesi. Nel

provvedimento del 5 giugno 1534 infatti, si fa riferimento a “quel loco

pubblico”, rigorosamente al singolare. Parimenti, nei verbali dei Protettori

delle Meretrici, non si è trovata alcuna traccia dell’esistenza di postriboli

presso le Carceri di Sasso, Malborghetto, San Alessandretto o via San

Girolamo. Cfr. Vellutini Mita, Donne e società nella Lucca del ‘500: il

comune, le monache, le meretrici, Tesi di Laurea presso la Facoltà di

134

Page 136: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

stava nel cercare riparo a casa di una collega, chiedendo soccorso

a lei ed ai suoi eventuali ospiti, e procurarsi così un rifugio

immediato ed un buon numero di testimoni. Dall’analisi delle

querele sembra emergere un sentimento di solidarietà tra queste,

come nel caso di Diana da Carrara, Livia Romana, Lucrezia di

Antonio e Faustina di Giacomo220 che si chiamarono spesse volte

reciprocamente in giudizio, fornendo di volta in volta un valido

supporto alle accuse della querelante.

Lettere, Pisa, anno accademico 2001/2002.220 Dai registri del tribunale, le meretrici citate risultano aver esercitato il

mestiere negli ultimi anni del 1560.

135

Page 137: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Tuttavia, tra i numerosi testimoni a noi noti attraverso i

verbali processuali, non vi sono soltanto meretrici. Un’ampia e varia

umanità fu di volta in volta chiamata a deporre su indicazione della

querelante: clienti, vicini di casa, semplici passanti, guardie e

artigiani deposero a favore dell’accusa. La forza pittorica dei

racconti in prima persona di questi occasionali testimoni evoca

immagini dalle tinte crude, intense e, a volte, tristemente

commoventi. Maria meretrice poté portare un solo testimone della

violenza subita nella notte del 4 maggio 1538221. La sventurata,

girando di notte per la città, fu presa con la forza da tre giovani

uomini a lei sconosciuti e ben celati da cappe. In un primo

momento, dubitando lei di peggio, li lassò usar seco a buon modo.

Poi però, alla richiesta di uno di questi, il quale li dixe voltati, Maria

oppose un ferreo rifiuto222. L’aggressore, vistosi respinto, estrasse

un pugnale e, pigiatolo alla gola di Maria, le disse: ”se non mi

consenti ti scannerò”. Maria tentò un’ultima debole difesa, non

volendo evidentemente consentire a qualcosa che sarebbe andato

ben al di là delle sue ordinarie prestazioni. La sua resistenza fu

infine vinta con la forza, essendo il suo assalitore di statura grande.

221 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 4 maggio 1538, fo. 51.222 L’assoluto rifiuto della meretrice d’acconsentire alla richiesta del suo

assalitore non può che generare qualche perplessità. Potrebbe in questo

caso trattarsi di un caso di sodomia, viste le parole pronunciate

dall’assalitore: li dixe voltati. Purtroppo i registri dell’Offizio sopra l’Onestà

non ci hanno permesso di verificare questo nostro sospetto, mancando i

volumi riguardanti l’anno di riferimento.

136

Page 138: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Testimone degli eventi e, secondo Maria, compagno dei tre

stupratori, fu Bartolomeo de’ Muratori detto Baccio223. “Andando a

spasso per la città – testimoniò il Muratori di fronte ai giudici – si

incontrò in una meretrice quali era stata presa da tre giovani quali

erano turati colla cappa e non li conovve. Et viddi che la ditta

piangiva et dixit verso esso constituto: ti pregho che mi vogli

accompagnar a casa, et lui andando a casa sua dixit: vieni et io

accompagno”224. Baccio non fu in grado di fornire alcun elemento

utile al riconoscimento dei malviventi essendo questi celati dal

buio, dalle cappe ed essendo, a suo dire, a lui del tutto ignoti. La

sua deposizione, per quanto concisa, mette tristemente a nudo la

realtà quotidiana di una meretrice lucchese, presentandocela nella

squallida luce della violenza subita.

223 Non è chiaro il ruolo di Baccio nella vicenda narrata. A suo dire, esso

era giunto per caso sul luogo ove si stava compiendo il misfatto. Maria

precisò che Baccio mai li fieri dispiacer.224 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 4 maggio 1538, fo. 51.

137

Page 139: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Assai più fortuna ebbe Angela, moglie di già Marco

Bolognese, meretrice pisana225. La notte del 12 luglio 1565,

madama Angela subì un’aggressione nella propria dimora da parte

di 6 uomini guidati da Nanni di Andrea da Motrone. Gli aggressori,

una volta entrati nella dimora della meretrice, l’assalirono con

violenza. Fu dapprima picchiata e, se non fossero intervenuti alcuni

suoi “ospiti”, sarebbe stata ferita. Fortuna volle che quella sera, in

casa di Angela si trovassero ben tre uomini: Battista, un artigiano

spadaio, Ventura ed un tal Filippo, di professione calzolaio. I primi

ad intervenire furono Ventura e Filippo, il quale, tra l’altro,

trovandosi a letto, si presentò nudo sulla scena della lite. Il

coraggioso calzolaio, incurante della propria condizione, tentò di

frapporsi tra gli assalitori e Angela, venendo così a sua volta ferito

da un colpo di lucerna. E la situazione avrebbe potuto degenerare,

dacchè Nanni aveva già impugnato un ferro con cui colpire Angela,

se non fosse stato per il provvido intervento di Battista spadaio.

Costui, evaginata l’arma, ma avendo cura di tenerne la cuspide

puntata verso il pavimento226, con la sua sola presenza salvò

Angela. Nanni ed i suoi non ebbero altra scelta, di fronte alla

determinazione dello spadaccino, che lasciare il campo e ritirarsi. In

sede processuale furono ascoltati tutti i presenti alla lite. Le

deposizioni, chiare e circostanziate, parlano tutte in favore di

225 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 12 luglio 1565, fo. 31 e ss. 226 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, 1539, libro IV, cap. 139, fo. 234.

Lo spadaio non volle infatti incorrere nelle sanzioni previste per quanti

alzassero la punta dell’arma contra aliquem.

138

Page 140: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Angela e dei suoi coraggiosi ospiti. Unica voce dissonante fu quella

di Nanni da Motrone, il quale sostenne di essere stato aggredito

dalla meretrice armata di un legno227. Anche in questo caso non ci è

dato di sapere quali furono le sorti processuali della vicenda.

227 Nanni avrebbe quindi agito per legittima difesa.

139

Page 141: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

L’impressione che comunque si ricava dalla lettura dei verbali

processuali è certamente profonda. Pur non potendo su questa

fondare una accurata valutazione storiografica, è certo che nel tono

vibrante delle dichiarazioni rese, nella disarmante semplicità

cronachistica della narrazione, si scorgono le radici di un

atteggiamento decisamente maturo dei cittadini lucchesi nei

confronti della giustizia228. Che le dichiarazioni rese siano a favore

di donne disoneste poco importa: in alcuni momenti, di fronte a

vicende particolarmente cruente, è come se Lucca si ponesse quale

tutrice di queste sfortunate donne, quasi una reazione collettiva,

che si incarnò sia attraverso i limpidi ed oggettivi mezzi del diritto,

sia a mezzo di una meno chiara, più viscerale, risposta della gente

comune. Ed è questa in fondo, l’essenza più profonda del

giurisdizionalismo lucchese, un rapporto con il diritto, le istituzioni e

228 Diverso il giudizio di Mita Vellutini: “Tuttavia bisogna precisare che la

penna attraverso la quale riusciamo a captare la voce delle donne è,

ancora una volta, tenuta in mano da un uomo...”. Secondo l’autrice, il

generale clima di misoginia esistente in Lucca ed i pregiudizi maschili

contro le donne, si sarebbero tradotti in una verbalizzazione processuale

sommaria e volontariamente lacunosa, quasi a voler soffocare la “voce

delle donne” lucchesi. Punto di partenza dell’analisi della Vellutini sulla

magistratura dei Protettori delle Meretrici è che a Lucca, il rapporto tra le

pubbliche istituzioni e le meretrici, risentisse profondamente di una

cultura atavicamente patriarcale, avvelenata da una metafisica diffidenza

nei confronti delle donne. Agli occhi dell’autrice, quindi, la realtà lucchese

non si differenzierebbe in alcun modo da quella fiorentina o dalle coeve

realtà urbane del sud della Francia, essendo tutte legate da un’unica

monolitica interpretazione del reale, secondo le categorie di pensiero del

patriarcato “cristiano”. Cfr. Mita Vellutini, op. cit., p. 178.

140

Page 142: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

le libertà individuali già venato di tensioni moderne: una cristallina

devozione al senso della misura e del buon governo.

IV. ET QUERELANDOSI DISSE...

“Constituta Domina Diana filia Bartolomei Spina de Carrara

meretrix habitatrix Luce cum querele exposuit [...] Cesare, volendo

che io andassi in casa ne io volendo mi cominciò a dire poltrone,

vacca, sbudellata, buggierona et altre parole ingiuriose,

minacciandomi di volermi sfrigiare, e non contento di questo mi

diede un pugno nel volto et altri nella vita, e mi pigliò per li capelli e

di poi per la veste e mi tirò giù per la scala, colquale tirarre mi

straccio la veste di seta ch’io ha indosso si come vedete e dal detto

Cesare mi sono state fatte a questi dì passati le sassauiole...”.229

229 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 13 giugno 1561, fo. 158 bis.

141

Page 143: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Le violenze di cui erano vittime le meretrici prima

dell’istituzione del tribunale dei Protettori, avevano probabilmente

raggiunto una tale intensità da giustificare l’accorato appello di

Bernardino Cenami. La lacerazione quotidiana della legalità, in

forma di sassaiole notturne (talvolta assai violente), di agguati,

assalti, risse e zuffe armate, non era certamente cosa da poter

essere facilmente tollerata dalle autorità di una città che, come

Lucca, si considerava “libera”230. Alcuni reati poi, per le loro stesse

modalità, risultavano di particolare disturbo, violando

manifestamente il quieto vivere dei cittadini lucchesi. Così, a

seguito della creazione della nuova magistratura, il Consiglio

Generale, con il decreto del 5 giugno 1534231, procedette ad un

aggiornamento delle norme, inasprendo le pene previste e creando

alcune nuove fattispecie di reato.

230 “quod causatur in ipsa nostra civitate ipse mulieres in ea stare non

possunt libere, prout decense et conveniens est in civitate libera prout est

nostra...”. A.S.L., Consiglio Generale 37, 24 aprile 1534, fo. 245.231 A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, 5 giugno 1534,

fo. 256.

142

Page 144: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Le norme statutarie non parvero sufficienti a coprire l’intera

gamma di comportamenti giuridicamente rilevanti in cui fossero

coinvolte meretrici. In effetti mancava, nella passata legislazione

statutaria, una disciplina delle norme penali che tutelasse

esclusivamente le prostitute. L’arco di volta della riforma poggiò

sull’estensione dell’efficacia della vigente normativa in materia

penale: “et ogni statuto che parla di cittadine o che offendesse

cittadine, comprende queste tali foretane o forestiere habitanti in

Lucca, come di sopra e chi le offendesse”232, essendo queste da

considerarsi cittadine lucchesi originarie di Lucca. Non si ritenne

comunque sufficiente ampliare la portata delle fattispecie già

esistenti, ma si procedette alla creazione di una serie di previsioni

ad hoc, dirette esclusivamente alle meretrici e alle donne suo modo

viventi.

I legislatori prestarono particolare attenzione ai diversi modi

con cui i malintenzionati riuscivano ad avere accesso alle dimore

delle suddette, prendendo atto del fatto che, gran parte dei reati

violenti a danno delle meretrici, avveniva proprio entro i confini

domestici. Si procedette ad un esame analitico dei modi usati per

penetrare nelle dimore delle meretrici che sfociò nella formulazione

di un lungo elenco di ipotesi di reato, tutte ugualmente valide e

diversamente punite a seconda del modus operandi dei malfattori.

232 Ibid.

143

Page 145: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

L’entrare in casa con rompere usci et finestre et scalamenti,

purchè sia de nocte et in casa di meretrici, cantoniere o di partito o

simili, fu punito con una pena di trecento scudi233. La violazione di

domicilio con effrazione (ma senza danni rilevanti alla proprietà) fu

punita con una ammenda di duecentocinquanta scudi. All’aver

avuto accesso alla dimora di una meretrice, contra la voluntà di tali

donne, corrispondeva parimenti una pena pecuniaria di trecento

scudi234. I legislatori, trattando della delicata materia della

determinazione della voluntas, stabilirono che “si intendi contra la

voluntà loro ogni volta che sforzando o spingendo porte o usci,

entrerà in casa. Item, s’intendi contra la voluntà loro per servi o

garzoni o persone che habiteranno o staranno con esse tali donne

gli furon proibito et vietato che non entrassi...”.

233 Secondo la divisione dei valori monetari lucchesi, stabilita nel XVI

secolo, lo scudo d’argento valeva sette lire e mezzo. La lira a sua volta

valeva venti soldi o dieci bolognini. Cfr. Salvatore Bongi, Inventario del R.

Archivio di Lucca, vol. II, p. 4.234 Ibid. fo. 256 e ss.

144

Page 146: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Se la violazione di domicilio era poi finalizzata a commettere

adulterio o stupro, la pena applicabile fu quella normalmente

prevista dalle norme statutarie, cui esplicitamente si rimandava,

ovvero di cinquecento scudi ed esilio quadriennale235. La pena era

comunque dimezzata se la meretrice avesse permesso

volontariamente permesso l’ingresso all’assalitore236.

235 Si ha in realtà un inasprimento delle pene previste per lo stupro ai

danni di meretrice, che veniva considerata, in tal senso, al pari di ogni

onesta donna lucchese. A.S.L., ibidem; ma si veda anche quanto disposto

dallo statuto del 1539 nei casi di violenza di donna di mala fama, serva,

schiava o concubina: Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap.

CII, CIII e CIV, fo. 215 e ss. 236 Si spiega così come mai, in numerose querele raccolte dai Protettori

delle Meretrici, le vittime, spesso, rifiutassero di aprire la porta ad ospiti

indesiderati, i quali erano così costretti a forzare gli usci e le porte della

vittima, per portare a termine il proprio disegno criminoso.

145

Page 147: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Recare offesa ad una meretrice, con villanie, sassaiole, insulti

o tamburate (con cembali o corni), comportava l’arresto presso le

carceri di Sasso per due mesi o l’esilio per due anni. Interessante

notare la presunzione sottostante la fattispecie: poiché, provare

che simili villanie fossero fatte in scorno ad una specifica meretrice,

non doveva essere semplice, il legislatore stabilì che il reato fosse

punibile, allorquando si potesse presumere, etiam per conjectura,

essersi fatto in scherno, vituperio o obrobrio delle abitanti di dette

case, attribuendo l’onere della prova contraria all’accusato237.

237 Si vedano anche le disposizioni dello statuto del 1539. La pena prevista

per il gettar sassi, legni o ferri contra aliquem era infatti di sole 15 lire

(sempre che la vittima non ne fosse risultata ferita). Per quanto riguarda

l’offender un cittadino lucchese con verba iniuriosa, l’ammenda variava

da un minimo di 5 lire ad un massimo di 25, a discrezione del giudice,

tenuto conto del tipo di offesa e dello status dell’offeso. Cfr. A.S.L., Statuti

del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap. CLIII, fo. 257; cap. CCXIII, fo.

260.

146

Page 148: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Le meretrici lucchesi non mancarono di cogliere l’opportunità,

che era stata loro concessa con l’istituzione dei Protettori delle

Meretrici (il cui nome sembra essere stato pensato per ispirare

fiducia), di tutelare i diritti che erano stati loro recentemente

attribuiti (Fig. 1, Appendice I)238. All’attenzione dei magistrati furono

portati un gran numero di querele, probabilmente superiore al

numero da noi stimato239. I soprusi di cui furono vittime le

“mondane” lucchesi furono innumerevoli, variando da pittoresche

villanie verbali sino a giungere ai, rari, casi di stupro: una lunga

teoria di crudeltà, vendette e violenze (Tab. 1 e 2, Appendice I).

238 A simili conclusioni giunge R. Canosa. Cfr. R. Canosa, Storia della

prostituzione in Italia dal quattrocento alla fine del settecento, pp. 61 e

62, Sapere 2000, Roma, 1989.239 I verbali dei processi a noi pervenuti, tenutisi davanti ai Protettori delle

Meretrici, ricoprono un arco temporale di trentasette anni, con una

significativa lacuna per gli anni dal 1544 al 1564. Non ci è possibile

stabilire se il tribunale sia stato regolarmente funzionante negli anni non

coperti dalla documentazione d’archivio. Tuttavia alcuni indizi rendono

plausibile l’ipotesi che l’attività dei Protettori delle Meretrici sia stata

regolare e continua, almeno per il periodo compreso tra il 1537 ed il

1586. In base al confronto con i registri delle Paci e Pagherie criminali del

Consiglio Generale e del Podestà di Lucca, è stato possibile riscontrare un

numero – seppur esiguo – di fideiussioni prestate a favore di meretrici le

cui querele non ci sono pervenute. Parimenti, abbiamo rinvenuto

numerose fideiussioni prestate a seguito di processo di fronte ai Protettori

delle Meretrici, pur non essendo questo verbalizzato nella sua interezza

nei registri di detta magistratura.

147

Page 149: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Le querele aventi ad oggetto aggressioni violente, con o

senza l’uso di armi, sono numerose: su un totale di 93 querele

presentate, 44 sono quelle sporte per percosse (Fig. 2, Appendice

I)240. La dinamica delle aggressioni, si ripeteva con costanza nelle

sue linee generali. Gran parte dei reati ai danni di meretrici si

consumò entro le mura domestiche, spesso a seguito di un rifiuto

della meretrice ad accogliere l’aggressore nella sua dimora.

Vedendosi rifiutati, gli assalitori reagivano con violenti insulti

giungendo, spesse volte, a forzare - con calci, pugni e spallate -

l’uscio dell’abitazione della vittima. Rari sono i casi in cui gli

aggressori riuscirono ad avere accesso ai locali domestici usando

dell’astuzia più che della forza. Caso assolutamente singolare nella

sua dinamica fu quello della meretrice Barbara241, la quale venne

aggredita in casa da quattro uomini armati. Costoro, il giorno prima

dell’assalto, il 12 febbraio 1541, erano riusciti a penetrare e ad

occultarsi in casa della donna, con l’aiuto della di lei serva. La sera

del 13 febbraio la meretrice fu quindi aggredita con violenza dai

quattro ribaldi armati; terrorizzata e ferita, Barbara riuscì

comunque a mettersi in salvo fuggendo in strada.

240 L’ultima causa a noi nota, quella per gli sfregi fatti contro la meretrice

madonna Laura Pucciona, fu trattata quale causa delegata ed è ad oggi

custodita in tale fondo presso gli archivi di Stato di Lucca. A.S.L., Cause

delegate 21, 1586, Processo fatto dagli anziani Protettori delle Meretrici

contro gli fregi fatti a Madonna Laura Pucciona meretrice.241 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 14 febbraio 1541, fo. 68 .

148

Page 150: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Il caso sopra riportato è un caso limite nella sua dinamica e,

sopratutto, nella voluntas nocendi tanto forte, da tradursi in un

azione di una certa complessità. Normalmente, le aggressioni

seguivano uno schema assai semplice, esplicitandosi in azioni

maldestre ed estemporanee. Ciò non implica che fossero per

questo meno violente. Numerosi furono gli assalti cum armis (Fig.

2), portati col chiaro intento di sfregiare e ferire la vittima242. Dalle

violente zuffe che seguivano, le donne ne risultavano solitamente

concusse, ferite e, nei casi più sfortunati, sfregiate.

242 Le ferite da arma al volto erano punite con una pena di 150 lire. In

caso ne fosse conseguita menomazione permanente del viso, con

cicatrice vistosa (sfregio), la pena prevista era di 300 lire o 3 anni di

bando d’esilio. A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, cap. CXLV, fo. 235.

149

Page 151: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Le meretrici, di volta in volta, portarono ai magistrati quali

prove del torto subito, i volti tumefatti, mostrarono i lividi, le ferite

e le vesti stracciate. Elizabetta, querelando, il 21 aprile del 1544243,

un tale Vittorio che l’aveva percossa con un pugno nel volto, ebbe

modo di sottolineare come l’occhio tumefatto a seguito della ferita,

rischiasse di andar perso244. Caterina di Lazzaretto, il 2 agosto del

1568245, ostentò, come prova della subita violenza, la puppora

destra. Costanza di Michelangelo il 10 maggio 1570246, querelò

Cecchino di Antonio tintore il quale:“andò in la casa dove lei habita

in la contrada di St. Alessandretto et siando lei alla finestra

l’abbraccio et gli mise le mani sotto e gli voleva ficchar due dita nel

culo, et perche lei non volse star ferma gli de’ una spinta di tal sore

che gli fece batter il viso nella finestra per due volte di modo che gl’

ha fatto il male che si vede alla tempia destra di dove è uscito un

pocho di sangue, et volendola che Michele suo padre auitasse, gli

dè una spinta si che lo fece batter del capo in terra et ancora gli ha

ditta a tutti dui molte parole ingiuiriose cioè a lei pocrcha puttana,

poltrona, buggierona et simili et a suo padre ghiotto, tristo,

manigoldo.”

243 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 21 aprile 1544, fo 88.244 La lesione permanente ad un occhio, tale che il danneggiato non

potesse più percepire la luce di una candela, era punita con un’ammenda

di 500 lire. A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, lib. IV, cap. CXXXXVI,

fo. 236.245 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 2 agosto 1568, fo. 147.246 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 10 maggio 1570, fo. 171.

150

Page 152: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Iacopa di Franco tintore fu picchiata con tale violenza da

cadere svenuta247. Percossa con una cintola da tale Giovanni

Ferruccio e denudata, fu lasciata come morta. Zabetta da Pistoia fu

vittima di un suo precedente cliente, tal Pietro Paolo, il quale le

diede una spassora nel viso, calci nei reni e mani e alla gola248.

247 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 20 ottobre 1569, fo. 130. Jacopa,

nota anche come la Riccia, fu aggredita nottetempo da Giovanni di

Ferruccio. Giovanni l’assalì a colpi di cintura, facendola cadere in terra

svenuta. Non contento, l’assalitore, prima di fuggire, le strappò le vesti di

dosso.248 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 30 agosto 1569, fo. 155. Zabetta fu

quindi dapprima colpita al volto (Cfr. A.S.L., Statuti del comune di Lucca

16, 1539, lib. IV, cap. CXXXXVI, fo. 235); essendo poi caduta a terra, fu

ripetutamente colpita a calci e pugni dal suo aggressore. Il causare una

caduta, così come l’infierire su una vittima a terra, costituiva un reato

punibile con una pena di 25 lire. Cfr. A.S.L., Statuti del comune di Lucca

16, 1539, lib. IV, cap. CXXXXIII, fo. 234.

151

Page 153: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Un modo praticato di rendere offesa alle meretrici (diffuso in

tutta Italia) era la cosiddetta sassaiola. Questa forma di vituperio

risulta assai frequente, essendo state denunciate ben 32 sassaiole

(Fig. 2). Il lanciare sassi contro finestre e porte era, ovviamente,

proibito dalle disposizioni statutarie249, così come era punibile lo

scagliare pietre contro persone, anche qualora non ne fossero

colpite. Tuttavia le sassaiole erano una pratica assai diffusa e, non

di rado, recava gravi conseguenze alle vittime. I danni alle

proprietà delle meretrici furono spesso rilevanti, dal momento che i

sassi scagliati danneggiavano le finestre, le gelosie e le porte,

talvolta sfondandole e ferendo quanti occupassero i locali della

dimora oggetto dell’attacco. Ove si tenga presente la relativa

povertà delle meretrici lucchesi250, l’entità del danno poteva

risultare assai rilevante. Ai danni alla proprietà si sommavano, non

di rado, le ferite riportate dalle meretrici stesse, colpite nell’atto di

affacciarsi alla finestra, o mentre stavano all’interno della propria

abitazione. Lucrezia di Antonio da San Romano251, il 21 marzo 1569,

denunciò un tale Giovanni, a seguito di una violentissima sassaiola

che le aveva letteralmente fatto a pezzi le gelosie nuove. Lucrezia -

una delle prostitute che più di frequente si rivolse ai Protettori delle

249 Per il tirar sassi contro cittadini lucchesi si veda A.S.L., Statuti del

comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap. CLI, fo. 236. Si veda anche quanto

disposto dal provvedimento del 5 giugno 1534. A.S.L., Consiglio Generale

37, 5 giugno 1534, fo. 256 e ss.250 Sebbene non si abbiano dati certi sullo stato economico delle meretrici

lucchesi, alcuni elementi ci permettono di dedurre una loro scarsa

consistenza patrimoniale. Le zone in cui risiedevano erano notoriamente

152

Page 154: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Meretrici252 - ebbe a lamentare il danno patrimoniale, da lei stessa

quantificato nella somma di tre scudi (equivalente al costo delle

imposte danneggiate, ed appena sostituite, a seguito di una

precedente sassaiola). Giovanni, che già aveva minacciato di

sfregiarla se si fosse rivolta ai magistrati, l’attese fuori dal

tribunale. Fortunatamente per la meretrice, fu fermato dal potestà

e fatto arrestare sul posto.

zone di malaffare e quindi il costo degli affitti era, presumibilmente,

basso. A ciò si aggiunga l’uso, forse al fine di dividere i costi dell’alloggio,

di condividere, tra più prostitute, un singolo nucleo abitativo.251 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 21 marzo 1569, fo. 148.252 Lucrezia di Antonio da San Romano presentò cinque denunce tra il

1567 ed il 1569.

153

Page 155: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Jacopa da Orbicciano e la sua compagna Claudia253, furono

anch’esse vittime di una sassaiola di straordinaria potenza.

Entrambe, come ebbero a raccontare ai magistrati il 9 agosto del

1568, si trovavano in casa, sedute a tavola quando una pioggia di

sassi ruppe le finestre ferendo le due donne: Jacopa ne riportò una

ferita alla testa, Claudia al volto.

253 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 9 agosto 1568, fo. 149.

154

Page 156: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Le pene previste per la sassaiola, regolata espressamente in

diverse disposizioni statutarie in tutte le sue possibili varianti254,

oscillavano sensibilmente, da un minimo di 33 lire, nel caso in cui il

lancio di proiettili (quali sassi, legni o bastoni) non fosse andato a

segno, ad un massimo di 200 lire qualora, a seguito di una sassata,

la vittima avesse riportato una ferita deturpante al volto. Pene,

come si può notare, sensibilmente inferiori a quelle previste in caso

di assalto cum armis255.

254 Cfr. A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap. CXLVI, CLI

e CLIII. Si veda però anche quanto stabilito nel provvedimento del 5

giugno 1534, in cui fu stabilito che: ”Item, che qualunque persona a torno

alle case delle soprascritte donne facendo alcuno insulto, o violentia, o

villania o inguiria di parole come di facti, di nocte con trarre sassi o altro

alle finestre o usci delle case... caschi in pena di stare in le carceri di

Sasso mesi dui, o in bando di esilio per anni dui.” A.S.L., Consiglio

Generale 37, 5 giugno 1534, fo. 256 e ss.255 Si trattava infatti di differenti fattispecie, regolate da diversi capi

statutari. Arma, ai fini di legge, era considerato ogni oggetto metallico

capace di recar offesa. Bastoni e sassi quindi non rientravano in tale

categoria.

155

Page 157: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Le sassaiole, erano quasi sempre accompagnate da un vero e

proprio florilegio di insulti, villanie e spregi di ogni genere e tipo:

dagli insulti verbali, di cui abbiamo già dato alcuni esempi, ad

offese assai più umilianti, quali il tirare pattume o altro lordume nel

viso. Le meretrici lucchesi furono vittime di un vero e proprio

diluvio di insulti. Di volta in volta furono chiamate: porcha, puttana,

buggierona256, sbudellata, sfondata e poltrona, quasi a sottolineare,

con uno strano effetto di contrasto sullo sfondo normativo di tutela

e tolleranza, la bassezza morale delle vittime. Di questo variegato

registro linguistico abbiamo testimonianze dirette, dal momento

che, ai sensi di legge, rilevavano l’entità dell’offesa e lo status della

vittima257. Le pene previste variavano, a discrezione dei magistrati,

da un minimo di 5 ad un massimo di 25 lire. Come avvenne nella

causa di Caterina, detta la Balloccioraia, contro Salvestro di Marco

e Paulino Ongaro, se le offese fossero state dirette ai Magnifici

Domini Antiani (in qualità di Protettori delle Meretrici), la pena

veniva quadruplicata.

256 Il termine “buggierona” era, nel linguaggio comune, sinonimo di

sodomita. Dal verbo “buggiorare”, la cui radice deriva dal termine

“buggeressa”, già in uso a Lucca nel XIII secolo, a sua volta riconducibile

alla parola latina bugerum come variante di bulgarus. Si veda la

deposizione di madama Lucrezia all’Offizio sopra l’Onestà, accusata di

“farsi buggiorare”, in A.S.L., Offizio sopra l’Onestà 4, fo. 63 e ss.. Cfr.

Grande dizionario della lingua italiana, Utet, Torino, 1970; P. Zolli,

Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, 1992.257 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap. CCXIII, fo.

260.

156

Page 158: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Gli spregi usati per umiliare le meretrici lucchesi, tuttavia,

non si fermavano agli insulti verbali (Fig. 2). Tra le numerose

villanie commesse troviamo modi di recare offesa - per quanto ai

nostri occhi pittoreschi - probabilmente assai diffusi al tempo, tanto

da ricadere sotto un’autonoma fattispecie di reato258. Maddalena

Hispana, il 16 ottobre 1540259, denunciò Costantino di Francesco

per averle tirato una manata di fango nel viso. Barbara di

Benedetto Fabio ed Elisabetta da Castelnuovo, furono vittime del

lancio di una pignatta di sterco260. Vista la diffusione di simili spregi,

il Consiglio Generale decretò che, alla pratica di tirare spazzatura o

altra lordura nel viso delle donne, venisse applicata una pena

pecuniaria di trecento lire di buona moneta o un mese di carcere

continuo.

258 A.S.L., Consiglio Generale 471, leggi decretate, fo. 2. 259 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 16 ottobre 1540, fo. 57.260 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 8 giugno 1564, fo. 13.

157

Page 159: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La fantasia degli uomini lucchesi ebbe modo di dar forma,

almeno in un’occasione, ad un modus operandi assolutamente

diverso da quelli finora esaminati. Elisabetta di Domenico261 (dicta

la Riccia) ebbe modo di raccontare ai magistrati come i ribaldi,

dopo una violenta sassaiola ed avendo guadagnato l’ingresso della

sua dimora, le avessero urinato nel letto!

261 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 8 maggio 1565, fo. 23.

158

Page 160: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Come si può facilmente intuire, alle sassaiole e agli insulti,

spesso si accompagnavano le minacce262. Gli aggressori, con chiaro

intento intimidatorio, minacciavano le meretrici di ferirle al volto, là

dove erano più sensibili. Lo sfregio263, atto deturpante e, per le

prostitute, tale da rovinarne l’aspetto, elemento professionale di

rilievo, era evocato quale spauracchio per vincere le resistenze

delle vittime. Rare sono le minacce di morte, quali quelle rivolte a

Lucrezia Bolognese da tale Agostino264. Costui, dopo aver eseguito

la sassaiola di rito e dopo aver appiccato fuoco all’uscio della

dimora della meretrice, entratole in casa, minacciò di defenestrarla.

Tuttavia, la vicenda di Lucrezia Bolognese rappresenta un caso

limite nel tipo e nella qualità dell’intimidazione.

262 A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap. CCXIV, fo.

260. La pena prevista per le minacce rivolte ad un cittadino lucchese

variava da un minimo di lire 25, ad un massimo di 100.263 Si tenga presente comunque che le ferite al volto, specie se deturpanti,

costituivano un reato autonomamente contemplato ai sensi dello statuto

del 1539. A.S.L., Statuti del comune di Lucca 16, 1539, lib. IV, cap.

CXXXXV e CXXXXVI, fo. 235.264 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 29 marzo 1570, fo. 161.

159

Page 161: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

I furti rappresentano un’esigua percentuale dei reati

contestati (Fig. 2). Degli otto furti denunciati, i più rilevanti, per

entità del maltolto, furono quelli commessi ai danni di Margherita,

di Giulia Giudea e Diana di Lanzi Zecchino. Alla prima, il 14

settembre 1537265, fu sottratta una veste nuova di raso; alla

seconda266 che, come si può desumere dai verbali del processo, era

verosimilmente una meretrice d’alto bordo, fu rubata la preziosa

“canina”; alla terza fu portato via quasi l’intero guardaroba267. Di

rado, i furti furono realizzati con la violenza, preferendo, i ladri,

adottare strategie meno eclatanti e di sicuro successo.

265 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 14 settembre 1537, fo. 15.266 A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 11 gennaio 1571. La causa di Giulia

Giudea è l’ultima ad esser stata registrata nei libri dei Protettori delle

Meretrici. I verbali di questo lungo processo, sono tuttavia stati trascritti

in maniera erratica sui numerosi quaderni raccolti nel fondo, quasi che al

segretario fosse mancata la carta su cui scrivere.267 Diana descrisse con cura i capi d’abbigliamento che le erano stati

sottratti: “haveva (nello scrigno che era stato forzato) 30 scudi tra

moneta e oro, et putevano anco esser più, ma non lo vuol dir’ perchè nol

sa certo, item dodici o 14 tovagliorini da mano bellissimi, scuffie dodici di

tela d’Olanda non cucite, et otto ordinarie non cucite, et dui simili cucite,

item cinque tovagliorini da collo ...”

160

Page 162: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Due soli sono i casi di stupro (Fig. 2)268 denunziati ai Protettori

delle Meretrici. In un contesto di violenza diffusa ai danni delle

prostitute, sorprende che solo l’1% di tutti i casi portati

all’attenzione dei magistrati, riguardasse abusi sessuali269. Vittime

di stupro, furono Maria Genovese e la quattordicenne Lucia, figlia di

Angelica meretrice270. Del caso di Maria abbiamo già avuto modo di

occuparci271 in altra sede. La causa di madama Angelica e della di

lei figlia ha per noi qualche punto di interesse. Di questo caso,

infatti, non ci è pervenuta la querela, bensì il bando di

convocazione in giudizio272 emanato dai Protettori a seguito della

268 Si veda quanto disposto dal provvedimento del 5 giugno 1534, in

A.S.L., Consiglio Generale 37, 5 giugno 1534, fo. 256 e ss., e le norme in

materia di stupro contenute nello statuto del 1539: A.S.L., Statuti del

comune di Lucca 16, 1539, cap. CII e ss., fo. 115.269 La relativa esiguità dei casi di abusi sessuali registrati dai Protettori

delle Meretrici, come abbiamo avuto modo di dire, solleva in noi numerosi

interrogativi, sopratutto se paragonati con le denunce fatte, nel periodo di

riferimento, presso l’Offizio sopra l’Onestà. In tale sede, infatti, i processi

per abusi sodomitici ai danni di meretrici – pur non essendo numerosi –

furono almeno cinque. Cfr. A.S.L., Offizio sopra l’Onestà 1, 2 e 6. Cfr. U.

Grassi, op. cit.270 Si trattò di un reato di straordinaria gravità. Lo violazione di una

giovinetta infatti era punito con massima severità. Si veda quanto

disposto in materia dal provvedimento del 5 giugno 1534 in A.S.L.,

Consiglio Generale 37, 5 giugno 1534, fo. 256 e ss., e le norme in materia

di stupro contenute nello statuto del 1539: A.S.L., Statuti del comune di

Lucca 16, 1539, cap. CII e ss., fo. 115.271 Vd. Retro, p. 88 e ss.272 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, luglio 1538, fo. 30. Il procedimento

ebbe inizio nell’estate del 1538. Tuttavia, la trattazione della causa, si

svolse solo alcuni mesi dopo, tra il 21 ottobre e l’11 dicembre dello stesso

161

Page 163: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

regolare denuncia da parte delle due donne. Quindi, pur mancando

la querela, dal suddetto bando, siamo in grado di ricostruire la

dinamica dei fatti: Vincenzo Diodati e Michele Balbani, un dì del

mese di luglio proximi passato entrati in casa di Madama Angelica

cittadina di Lucca [...] al tempo di notte habbino ciascuno di loro

per forza carnalmente cognosciuto Lucia figliuola di detta Madama

Angelica di età di anni 14 et innupta, etiam contra la voluntà di

detta Ma. Angelica sua madre. Diodati e Balbani compariranno poi

di fronte ai magistrati per difendere la propria posizione.

Invero, questo è uno dei pochi processi di cui possiamo

studiare l’intero svolgimento. I due accusati persistettero nel

dichiararsi assolutamente innocenti, sia nel corso del regolare

interrogatorio, sia sottoposti ai tormenti giudiziari. Michele Balbani

e Vincenzo Diodati, furono infine assolti273.

anno.273 L’assoluzione non fu comunque piena. I due imputati furono, infatti,

rilasciati, solo a seguito di una fideiussione di 1000 auri.

162

Page 164: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Il caso sopra esaminato, solleva la questione interessante –

ma di difficile soluzione –, di quale fosse l’età media delle meretrici.

Purtroppo non ci è possibile stabilirlo con certezza, anche se è

plausibile che si trattasse di giovani donne, di età compresa tra i 14

ed i 20 anni, ovvero nel fiore della loro giovinezza274. Certo è che

tra le meretrici a noi note alcune furono giovanissime, come la

quattordicenne Lucia275 o come la prostituta sedicenne che, insieme

a Nicolao di Michele, aggredì la meretrice Caterina276. Così,

presumibilmente, doveva essere una giovinetta anche la meretrice

Maddalena277, figlia di Caterina di Paulino Masini, la ben nota

Balloccioraia.

274 L’età minima di ingresso al mondo della prostituzione è certa, essendo

stata ricavata dai documenti a nostra disposizione. Il secondo termine è

invece puramente speculativo, desunto dai dati riportati nello studio di D.

Herlihy e C. Klapisch-Zuber. Secondo il loro studio sul catasto fiorentino

del 1427, l’età media del primo matrimonio per le donne fiorentine era di

18 anni, con significativi picchi tra i 15 e i 16 anni. Abbiamo quindi

assunto che l’età media di una meretrice coincidesse con gli anni

giovanili, ovvero quelli in cui le possibilità di convolare a nozze erano più

alte. Cfr. Herlihy, Klapisch-Zuber, I toscani e le loro famiglie, p. 534 e ss.,

Il Mulino, Bologna, 1988.275 Lucia, figlia di Angelica compare in due querele. La prima fu presentata

dalla di lei madre, Angelica, per la violenza subita nel luglio del 1538; la

seconda risale al 22 giugno 1540, quando Lucia aveva 16 anni. Cfr. A.S.L.,

Protettori delle meretrici 2, luglio 1538, fo. 30; Protettori delle meretrici 2,

22 giugno 1540, fo. 55.276 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 4 gennaio 1544, fo. 86.277 La prima querela di Maddalena risale al 24 luglio 1567, l’ultima al 10

maggio 1570. La di lei madre, Caterina di Paulino Masini risulta esser

stata attiva tra il 1564 ed il 1567. Cfr. A.S.L., Protettori delle meretrici 1,

24 luglio 1567, fo. 77.

163

Page 165: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

V. SENTENZE

164

Page 166: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Le sentenze pronunciate dai Protettori delle Meretrici e

pervenute sino a noi, sono un numero esiguo, per non dire

irrilevante. Come si è avuto modo di dire, il materiale a nostra

disposizione è gravemente lacunoso per quanto attiene alle

decisioni del tribunale. Su 93 processi tenutisi di fronte ai Protettori

infatti, solo 12 furono verbalizzati nella loro interezza. A questi,

tuttavia, possiamo aggiungere le 19 fideiussioni registrate (per gli

anni 1567-1572) nei fondi del Podestà di Lucca e del Consiglio degli

Anziani278. L’esame di questi registri ci ha permesso di conoscere

l’epilogo di alcuni dei processi presi in esame. Anche in questo

caso, tuttavia, il materiale è esiguo e, sopratutto, copre un arco

temporale di scarsissimo rilievo. I registri del Podestà, per noi di

qualche interesse, coprono solo gli anni 1567 e 1568, mentre quelli

del Consiglio degli Anziani vanno dal 1569 al 1572. Ci è impossibile,

sulla base di questi dati, desumere quale sia stata la politica

giudiziaria portata avanti dai Protettori delle Meretrici. Ci

limiteremo quindi a riportare i dati senza commentarli

ulteriormente. Dei 12 processi verbalizzati sino ad un dispositivo

decisorio, 4279 si conclusero con la piena assoluzione degli imputati.

278 A.S.L., Podestà di Lucca 7152, paci, pagherie di non offendere e

inventari, 1567-1568, fogli non numerati; Anziani al tempo della libertà

725, pagherie criminali, 1569-1574.279 Si vedano le querele di: Angelica e Maddalena sua figlia (luglio 1538),

madama Angelica (4 febbraio 1541), Laura di Antonio da Massa (19

febbraio 1564) e Caterina di Paulino Masini (24 luglio 1567). A.S.L.,

Protettori delle meretrici 1, fo. 3, fo. 77 e ss; 2, fo. 59.

165

Page 167: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Dai registri dei Protettori risulta una sola condanna280.

Assai più numerose sono le fideiussioni rinvenute nei registri

del Podestà. Quattordici sono quelle da noi rinvenute in tali fondi281

e prestate a seguito di una regolare querela alla magistratura dei

Protettori. La somma dovuta a titolo di fideiussione, oscillava

(Tabelle 1 e 2), tra i 25 ed i 50 auri. Le meretrici ammesse al

beneficio di una fideiussione ci sono note grazie alle denunce

presentate ai Protettori; solo in due casi non siamo riusciti a

collegare la fideiussione ad una querela.

Non molto differente si presenta il quadro delle fideiussioni

annotate nei registri del Consiglio degli Anziani. L’unica nota di

rilievo, riguarda l’entità delle somme imposte a titolo di fideiussioni,

che sono sensibilmente maggiori rispetto a quelle registrate nei

fondi del Podestà di Lucca. Le somme richieste, infatti, oscillano tra

i cinquanta ed i cento auri. In un caso, fu imposta una fideiussione

di straordinaria onerosità, per la cifra di 300 monete d’oro.

280 Michele del Gratta fu condannato a seguito della denuncia fatta da

Isabella Fiorentina. A.S.L., Protettori delle meretrici 1, fo. 87 e ss.281 A.S.L., Podestà di Lucca 7152, marzo-dicembre 1567, febbraio-marzo

1568, fogli non numerati.

166

Page 168: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

CONCLUSIONI

I. UN PROBLEMA STORIOGRAFICO

La storia della prostituzione ha goduto, negli ultimi anni, di un

interesse crescente da parte degli studiosi, il cui contributo

scientifico ha dato vita ad un filone storiografico di un certo

interesse. Nella nostra ricerca abbiamo cercato di concentrarci

quanto più possibile su aspetti solitamente trascurati dalla moderna

storiografia, più attenta agli aspetti sociologici che legali della

questione, prestando particolare attenzione al quadro normativo di

riferimento. Abbiamo parimenti cercato, per quanto possibile, di

ricostruire il clima culturale e, sopratutto, politico in cui operarono

l’Offizio sopra L’Onestà ed i Protettori delle Meretrici. In questo

senso abbiamo, volontariamente, evitato di addentrarci in una

complessa ricostruzione del generale atteggiamento della chiesa e

della società nei confronti delle donne, consapevoli della

complessità della materia e della scarsa utilità di una simile ricerca

ai fini del presente lavoro.

167

Page 169: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La materia da noi presa in esame, come evidenzia Romano

Canosa, si trova “su un crocevia, nel quale confluiscono l’interesse

per la conoscenza del passato da un lato, quello per l’amore ed il

sesso dall’altro”282, ed ha conosciuto fortuna crescente a partire

dagli anni ’70 del secolo ventesimo, con la nascita della cosiddetta

storiografia di genere. A studiosi quali Canosa, Mazzi e Rossiaud va

il merito di avere riesumato una tematica che, nel passato meno

recente, ha conosciuto il quasi totale oblio, ridotta ad una semplice

curiosità culta cara ad un esiguo numero di studiosi.

282 R. Canosa, Storia della prostituzione in Italia dal quattrocento alla fine

del settecento, p. 9, Sapere 2000, Roma, 1989.

168

Page 170: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Su ispirazione della critica storica di orientamento

femminista, la storia della prostituzione ha conosciuto

un’attenzione crescente, grazie alla sua ambigua posizione, a metà

tra lo studio della condizione femminile e la storia della sessualità.

Purtroppo, proprio il mancato inquadramento della questione entro

confini certi (con un’oscillazione più o meno marcata verso lo studio

della condizione femminile o quello della sessualità), ha costituito,

a nostro parere, il limite di tale tipo di studio. La storia della

prostituzione, in ultima istanza, è stata completamente assorbita

nel più vasto movimento di critica storica ad opera del femminismo,

piegata all’esigenza di una lettura ideologica del passato, più che

ad un’attenta ricostruzione scientifica del fenomeno283.

Paradossalmente quindi, proprio quegli storici che hanno dato

impulso ad una ricerca, fino ad allora ritenuta marginale, l’hanno

infine relegata entro gli angusti confini della storiografia di genere.

A complicare la vita dello studioso che di tale materia voglia fare

l’oggetto della propria indagine, oltre all’esiguità delle fonti

storiche, si somma quindi l’autoreferenzialità della storiografia

283 Unico tra, gli storici da noi consultati, Romano Canosa sembra aver

chiari i problemi attinenti allo studio della storia delle prostituzione,

foriera di interpretazioni che spesso vanno al di là della semplice fonte

documentale: “ La immissione nelle onde lunghe della storia di attività,

comportamenti, pratiche che la ideologia dominante ha sempre rimossi o

considerati soltanto su un piano “alto” presenta tuttavia non pochi

rischi...”. Canosa compie un’interessante distinzione tra sessualità “alta”

(oggetto di studi storico-letterari) e sessualità “bassa”. Cfr. R. Canosa, op.

cit., pp. 9 e ss.

169

Page 171: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

moderna, incapace di fornire una lettura del fenomeno, “neutrale”

e scientificamente consistente284.

Nel presente lavoro abbiamo evitato quindi di divagare su

temi quali la condizione femminile, o la “presunta” misoginia del

pensiero cristiano, date l’irrilevanza ai fini del presente studio e la

complessità di dette materie, troppo spesso affrontate con una

certa superficialità, metodologicamente dubbia. Non si è voluta

quindi ricostruire una storia delle “donne lucchesi nel ‘500”, bensì

fornire il nostro contributo alla conoscenza della storia di Lucca.

284 Rossiaud, Trexler, Mazzi, sono alcuni degli autori coinvolti nella

costruzione di tale circolarità autoreferenziale delle fonti. Se da un lato è

comprensibile, data l’esiguità del materiale edito, la condivisione dei

risultati documentali, dubbia è invece l’interpretazione del fenomeno

comune a detti autori i quali, con una certa leggerezza, assimilano realtà

geograficamente e culturalmente lontane. Non è a nostro parere corretto

far proprie le tesi di Rossiaud, formulate nel contesto del suo studio sulla

prostituzione nelle città della Francia sud-orientale, per trasporle nel

contesto italiano, quale quello esaminato da Mazzi, quasi si trattasse di

realtà giuridicamente (e culturalmente) omologhe. Ci pare utile

sottolineare le profonde differenze tra la cultura giuridica Francese e

quella Italiana, come riferimenti imprescindibili nello studio avente ad

oggetto la storia della prostituzione. Per un quadro generale sulla realtà

del diritto Francese in un’ottica comparatistica, si veda Carlo Augusto

Cannata e Antonio Gambaro, Lineamenti di storia della giurisprudenza

europea, vol. 2, pp. 207 e ss., Giappichelli, Torino, 1989.

170

Page 172: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Nella redazione del presente studio abbiamo quindi cercato di

formulare valutazioni strettamente attinenti al materiale da noi

esaminato, senza ricorrere alle intuizioni di altri autori, per quanto

eminenti, il cui campo d’indagine sembra essere alieno dagli scopi

del presente studio. Non possiamo dire di aver assunto una

posizione assolutamente neutrale - consci della fallacia di una

simile pretesa -, tuttavia auspichiamo di aver reso un quadro, per

quanto possibile obiettivo, della prostituzione nella città di Lucca

nella prima età moderna. Valutazioni di merito sono,

indubbiamente, presenti nel nostro scritto, tuttavia, abbiamo

cercato di affrontare la questione non dal punto di vista della

condizione femminile, bensì esaminando il contesto giuridico,

politico e sociale della Lucca del ‘500.

171

Page 173: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La motivazione di una simile scelta metodologica risiede, in

ultima istanza, nella convinzione che i fenomeni sociali, quali la

prostituzione, siano comprensibili solo se inquadrati in un ampio

contesto storico, e non siano interpretabili limitatamente alla storia

della sessualità o della questione femminile. Simili metodi di

indagine, infatti, basandosi sullo studio di selezionate fonti

documentali285, trascurano l’analisi di fatti politici, economici e

sociali di dimensioni assai più vaste.

Se quindi siamo pronti a giustificare il moralismo

ottocentesco di Salvatore Bongi, uno dei primi autori a occuparsi

del tema da noi trattato, i cui strumenti di indagine storica erano

sicuramente limitati, non possiamo fare altrettanto per gli studiosi

del secolo ventesimo. Questi, pur avendo a disposizione metodi di

studio quali il pensiero economico, la storia del diritto e la

sociologia, hanno fornito, in ultima analisi, una lettura della storia

moralista, per non dire ideologica286.

285 Rare, per non dire sporadiche, sono le valutazioni del quadro

geopolitico dell’aria oggetto di studio. Ben altra importanza è invece stata

attribuita agli scrittori cristiani, quali Tertulliano, Agostino, Tommaso,

generalmente assunti quale chiave univoca di lettura della realtà tardo-

medioevale e rinascimentale. Cfr. Jacques Dalarun, La donna vista dai

chierici, in Storia delle donne, vol. 2, p. 24 e ss., Laterza, Roma-Bari,

1990. Di maggior rilievo l’articolo di Marie Thérèse d’Alverny: Comment

les théologiens et les philosophes voient la famme, in La famme dans les

civilisations des Xe–XIIIe siècles, centre d’Etudes Supérieurs de Civilisation

Médièvale, Limoges, 1977.286 La definizione che qui assumiamo di ideologia è quella data da

Mannheim (riferendosi all’ideologia in senso “particolare”, distinta da

quella in senso “universale”) quale “insieme delle contraffazioni più o

172

Page 174: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

II. IL MORALISMO OTTOCENTESCO DI SALVATORE BONGI

Salvatore Bongi (1825-1899), nel corso dei suoi vastissimi

studi da archivista e storico, ha avuto modo di trattare della

prostituzione nella antica Lucca, in due occasioni. Dal momento che

l’opera dell’erudito lucchese è, ancora oggi287, il punto di partenza

per qualunque studio avente ad oggetto la storia di Lucca, abbiamo

ritenuto opportuno, in questa sede, dare ragione delle

considerazioni da lui formulate a tale proposito.

meno deliberate di una situazione reale all’esatta conoscenza della quale

contrastano gli interessi di chi sostiene l’Ideologia stessa”. Cfr.

Mannheim, Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of

Knowledge, Routledge & Kegan Paul, London, 1991.287 S. Bongi, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, Tipografia Giusti,

Lucca, 1872.

173

Page 175: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Procedendo all’inventario dei fondi del Regio Archivio di Stato

della città di Lucca, Bongi non si limitò a redigere un accuratissima

catalogazione del materiale custodito, bensì ebbe modo di

valutarlo, seppur in forma sommaria. A note di carattere

archivistico, relative ai dati salienti utili all’identificazione dei fondi,

l’erudito lucchese aggiunge sue personali considerazioni sulle

istituzioni, sugli usi e sui costumi cittadini, sulla politica della

repubblica e sulla sua economia. Il risultato di una simile,

delicatissima, opera di ricostruzione della storia lucchese, è un

corpus eterogeneo di riferimenti archivistici e considerazioni di

carattere storiografico. Relativamente al primo aspetto, l’opera di

Salvatore Bongi rappresenta ad oggi uno strumento di straordinaria

importanza, la cui precisione difficilmente delude lo studioso. Assai

meno puntuali sono, al contrario, le considerazioni storiografiche

enucleate dall’autore. Nonostante la profondissima conoscenza

della storia lucchese, delle sue istituzioni e della sua società, i limiti

metodologici dell’opera bongiana risultano evidenti, in particolare,

riguardo al fenomeno della prostituzione che, entrando in collisione

con le categorie morali dello studioso, offre interessanti spunti di

riflessione etica più che storica288. E su tale registro quindi si

288 Ammirevole è tuttavia il sentimento di umana “simpatia” che traspare

dagli scritti dedicati al meretricio in Lucca. Il pacato, cristiano, moralismo

del Bongi, pur velato da termini che ben esprimono la riprovazione

dell’autore per il mercimonio carnale, permea in maniera evidente le

parole dedicate a questa materia. Vale la pena sottolineare come la

trattazione si riduca, in ultima sintesi, ad un commento più che ad una

profonda analisi storica. Le referenze citate sono scarse e, per quanto

174

Page 176: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

soffermano le speculazioni del Bongi, mancando, negli scritti

dell’erudito lucchese, ogni riferimento al problema sociale

rappresentato dalla prostituzione, così come una analisi dei fattori

economici e politici alla base delle scelte legislative degli organi di

governo cittadino.

valide sul piano letterario, inservibili per la ricostruzione di un quadro di

riferimento storico di ampio respiro. Villani, Boccaccio e Bernardino da

Siena sono certamente riferimenti importanti, ma hanno una portata

limitata. Cfr. S. Bongi, Bandi lucchesi del secolo decimoquarto, tratti dai

registri del R. Archivio di stato in Lucca, pp. 376 e ss., Tipografia del

Progresso, Bologna, 1863.

175

Page 177: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

I punti focali su cui l’archivista concentra la sua attenzione,

sono essenzialmente due: la questione demografica e la questione

morale. Al primo punto, trattando della legislazione trecentesca,

Bongi ritiene che le autorità cittadine si sarebbero decise a

permettere alle meretrici di accedere alla città in conseguenza

della morìa causata dalla pestilenza del 1348289. In tale ottica, la

presenza delle prostitute in città avrebbe avuto il duplice scopo di

riempire interi comparti urbani spopolati dalla peste, così come di

favorire, in qualche modo, la crescita demografica. Simili

considerazioni, si ritrovano sia a commento dell’istituzione

dell’Offizio sopra l’Onestà che dei Protettori delle Meretrici. E’

plausibile che questi fossero obiettivi specifici del governo

lucchese: il popolazionismo era una costante del pensiero

economico a cavallo tra il XV ed il XVI secolo290. Secondo il Bongi le

meretrici avrebbero avuto la funzione di catalizzare le pulsioni

sessuali degli uomini lucchesi che, a seguito della pestilenza del

1348, si sarebbero manifestate nella ricerca di forme di piacere non

convenzionali, i.e. non tollerabili, quali la sodomia291. Le donne

289 Bongi non esita a vedere, nell’apertura di un postribolo in città e

nell’istituzione di un provento delle meretrici, un evidente segno di

decadimento morale: ”che il fatto della istituzione di questo provento è

una delle infinite prove del peggioramento dei costumi dopo la

pestilenza”. Ibid.290 Sul popolazionismo in Machiavelli e sulla sua rilevanza nel pensiero

economico anteriore a Malthus, si veda Riccardo Faucci, L’economia

politica in Italia dal Cinquecento ai nostri giorni, p. 25, Utet, Torino, 2000.291 “Coloro che erano rimasti vivi, erano venuti, per mancanza di tanta

parte dell’umanità, quasi generalmente in stato di ricchezza, e per rifarsi

176

Page 178: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

disoneste avrebbero così contribuito a riportare gli uomini “deviati”

sulla via di una sessualità normale, stimolandoli al matrimonio e

alla procreazione legittima nell’ambito del matrimonio292.

Sorprendente appare l’ipotesi formulata dal Bongi relativamente

dagli stenti e dalle paure sofferte, si erano dati in braccio alla dissipazione

dei godimenti. Il disfacimento delle famiglie, e la familiarità che avevano

preso fra loro i due sessi nella occasione della malattia, furono cause

anche queste dell’accrescimento del mal costume. Avvenne allora che la

troppo facile dimestichezza colle donne produsse la sazietà. Onde questi

uomini corruttissimi si volsero in cerca di piaceri meno comuni. Il vizio

contro natura... si fece più frequente. In tanto avviamento al peggio, i

magistrati cominciarono a vedere con occhio migliore le femmine

pubbliche, e sotto colore di mettere un ordine e un freno al meretricio, di

fatto questo si sanzionava e si proteggeva...”. Cfr. S. Bongi, Bandi

lucchesi del secolo decimoquarto, tratti dai registri del R. Archivio di stato

in Lucca, pp. 376 e ss., Tipografia del progresso, Bologna, 1863.292 “Che per questa via i governanti [fiorentini] tentassero di mettere un

freno alle intemperanze sessuali e alla pratica della sodomia, è possibile:

ciò rientrava nell'ambito di un desiderio di moralizzazione dei costumi, di

ritorno alla 'norma' del rapporto uomo-donna, sia pure attraverso la

mediazione della prostituta. È difficile credere invece che questo valesse

come espediente di politica demografica anche ai loro occhi. I governanti

fiorentini non erano così ingenui da credere che fosse sufficiente

ricondurre sulla retta via i maschi adulti della città per stimolarli al

matrimonio e alla procreazione legittima nell'ambito della famiglia;

qualunque giustificazione ostentassero essi sapevano o dovevano intuire

che le strutture demografiche sono regolate da ben altri elementi e quegli

stessi fenomeni di carattere economico-sociale — aumento dell'età al

matrimonio per gli uomini, aumento delle doti, contrazione del numero

dei matrimoni e così via — che erano di ostacolo alla stabilità e alla

crescita delle nascite non sarebbero stati modificati dal buon andamento e

dal buon funzionamento del bordello.” Mazzi Maria Serena, Il mondo della

177

Page 179: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

alla diffusione del vizio sodomitico in Lucca293: “col procedere degli

anni, sempre più andò allargandosi il turpe vizio in Lucca e nelle

altre città d’Italia. E così, qui ed altrove si adoperarono più che mai

i magistrati per riparare a questo pervertimento dell’umana natura,

il quale fra gli altri perniciosi effetti, rendeva maggiormente

infrequenti e sterili i matrimoni, già resi difficili per il soverchio

lusso degli abbigliamenti e delle costumanze muliebri...”294. Il lusso

delle vesti femminili, incidendo sul bilancio familiare, sarebbe

quindi stato una delle cause per la “disaffezione” degli uomini alle

proprie, legittime, mogli. In tal senso quindi si dovrebbero spiegare

le numerose norme suntuarie emanate dagli organi del governo

lucchese295.

prostituzione nella Firenze tardo-medievale, in Forestieri e straniere nelle

città basso-medievali, Salimbeni, Firenze, 1988. 293 Ci sembra di capire che, secondo l’autore, la diffusione della sodomia

fosse un fenomeno nuovo (per proporzioni), assente cioè nei secoli

antecedenti al XIV. Interessante è l’affermazione secondo cui Lucca

sarebbe stata la città che più d’ogni altra in Italia era affetta dal vizio

sodomitico. Cfr. S. Bongi, Bandi lucchesi del secolo decimoquarto, tratti

dai registri del R. Archivio di stato in Lucca, p. 380, Tipografia del

progresso, Bologna, 1863.294 Ibid., p. 378.295 Non è semplice spiegare, stando a questa non molto soddisfacente

analisi, quale sarebbe stata l’asserita utilità sociale delle meretrici.

Sappiamo, infatti, che le norme suntuarie, valide per le oneste cittadine,

non lo erano per le prostitute lucchesi. A sostegno della propria tesi, il

Bongi richiama la predicazione di San Bernardino da Siena, in cui

l’esaltazione della bellezza femminile si contrappone al turpe vizio

sodomitico. Troppo complesso sarebbe, in questa sede, ricostruire la

sostanza del pensiero del frate francescano, il quale tuttavia non ebbe

178

Page 180: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Come si può notare, quindi, per Bongi, la questione morale

assume una centralità assoluta, tanto da diventare la chiave di

lettura di numerosi e diversi provvedimenti di legge, emanati in

settori e con scopi assai differenti296, riducendo i molteplici

obbiettivi, a fondamento di determinate scelte legislative, alla sola

difesa della pubblica moralità.

parole tenere per le meretrici ed in esse non vide certo un utile modo di

combattere la sodomia, Cfr S. Bongi, op. cit., p. 381.; San Bernardino da

Siena, Prediche volgari sul campo di Siena, XIX, 88; XX, 54; XXII, 95;

Rusconi, Milano, 1989.296 L’avversione per il lusso è una costante nel pensiero economico

mercantilista XV e del XVI secolo e nasce da valutazioni di carattere

economico più che morale. Machiavelli ebbe modo di sottolineare

l’intrinseca pericolosità del lusso dei privati, i quali avrebbero così perso

ogni amore per il lavoro. Guicciardini, che condivide con Machiavelli una

naturale avversione per le esose abitudini di spesa dei proprietari,

diversamente dal suo concittadino, vede nel lusso una fonte di

impoverimento e di indebitamento. Il sentimento emulativo poi,

spingerebbe la collettività ad assumere comportamenti simili a quelli dei

proprietari, quindi all’ozio e all’impauperimento. Per tali motivi,

Guicciardini esalta abitudini di spesa (care alla borghesia mercantile),

ispirate alla sobrietà e al senso della misura.

Nonstante la sostanziale inefficacia delle norme suntuarie, il

pensiero economico italiano, per lungo tempo, ha visto nel lusso una

fonte generale di impoverimento (e non di ricchezza). Cfr. R. Faucci, op.

cit., p. 26.

179

Page 181: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Pur ammettendo che le autorità lucchesi abbiano agito, su

diversi piani legislativi, al solo fine di reprimere la dilagante

sodomia in Lucca (responsabile di un presunto calo demografico),

viene da chiedersi se questa politica fosse diretta anche alle donne

lucchesi, oneste o disoneste che fossero297. E proprio Bernardino da

Siena, nella predica XX, 70, ci offre un interessante spunto di

riflessione: “Anco c’è maggior peccato che co’ la madre: è quello di

colui che usarà colla moglie propria contra natura. Peggio fa costui

a usare in tal modo, che co’ la propria madre col debito modo;

imperò che costui ne fa peggio che non farebbe d’una meretrice. E

però, o donna, impara questo stamane, e legatelo al dito: se ‘l tuo

marito ti richiede di nulla che sia peccato contra natura, non li

consentire mai”298. Che la sodomia, all’interno delle coppie

eterosessuali, fosse un fenomeno diffuso (difficile dire in quale

estensione), è testimoniato, a Lucca, dai verbali dei processi trattati

dall’Offizio sopra l’Onestà299. Che tale pratica conoscesse una

qualche diffusione tra le meretrici è quanto meno probabile e, come

297 Guido Ruggiero, nel suo studio sulla Venezia del XVI secolo ipotizza che

la sodomia all’interno delle coppie meno abbienti fosse una comune

pratica anticoncezionale. Cfr. G. Ruggiero, I confini dell’eros, crimini

sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento, p. 197, Marsilio

editore, Venezia, 1988.298 Bernardino da Siena, op. cit., vol. 1, XX, 70, Rusconi, Milano, 1989.299 Per la diffusione della sodomia all’interno delle coppie eterosessuali si

veda Grassi, tesi di laurea, L’offizio sopra l’honestà, la repressione della

sodomia nella Lucca del cinquecento, Università di Pisa, Facoltà di

Lettere, anno accademico 2001/2002. Si vedano anche i fondi custoditi

presso A.S.L., Offizio sopra l’Onestà 1-6.

180

Page 182: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

sappiamo, era ugualmente punita ai sensi delle norme statutarie300.

La diffusione della sodomia come metodo anticoncezionale,

tra le coppie eterosessuali, ci porta a ritenere che tale pratica

potesse essere ugualmente diffusa tra le meretrici; non risultano,

quindi, del tutto soddisfacenti le tesi del Bongi, il quale sembra aver

limitato la propria analisi alle mere dichiarazioni di scopo degli

organi di governo301.

III. IL MORALISMO NEGLI AUTORI MODERNI

300 Per la definizione del reato di sodomia vd. Retro, p. 65.301 Il discorso politico (derivazioni), a fondamento di determinate scelte

legislative, può infatti nascondere intenti reali differenti da quelli

dichiarati. La teoria sociologica di Pareto, in questo senso, è un utile

strumento, anche ai fini dello studio storico, per cercare di portare in luce

le reali giustificazioni alla base delle scelte politiche (economiche e

sociali) compiute dall’élite dominante. Cfr. Vilfredo Pareto, Trattato di

sociologia generale, Comunità, Milano, 1964.

181

Page 183: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Come si è già avuto modo di dire, il moralismo che pervade le

note di Salvatore Bongi riguardo al meretricio nella Lucca tardo-

medievale e rinascimentale, è da ascriversi al clima culturale in cui

visse e operò l’autore. Gli evidenti limiti della ricostruzione

bongiana risentono, in ultima analisi, di una lacuna metodologica

dovuta alla carenza dei molti strumenti analitici, che sono oggi a

noi disponibili.

182

Page 184: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Gli unici scritti, a noi noti, attinenti al tema da noi trattato,

sono la Tesi di Laurea di Mita Vellutini, discussa presso l’Università

di Pisa (anno accademico 2000/2001)302, ed un capitolo dell’opera

di Romano Canosa: Storia della Prostituzione in Italia dal ‘400 al

‘700303. Mentre sullo scritto di Canosa avremo modo di ritornare in

seguito, in questo paragrafo si tratterà dell’opera della Vellutini.

302 Vellutini Mita, Donne e società nella Lucca del ‘500: il comune, le

monache, le meretrici, Tesi di Laurea presso la Facoltà di Lettere, Pisa,

anno accademico 2001/2002.303 Non riteniamo necessario in questa sede citare Umberto Grassi, la cui

Tesi di Laurea tratta nello specifico dell’Offizio sopra l’Onestà. Il breve

capitolo dedicato al meretricio nella Lucca tardomedievale ci è parso

interessante, pur non aggiungendo nulla al quadro bibliografico generale

e non offrendo particolari spunti di riflessione; Grassi sottolinea i limiti dei

commenti redatti da Salvatore Bongi riguardo alle ragioni sociali,

economiche e politiche della legislazione lucchese sulla prostituzione. Cfr.

U. Grassi, op. cit.

183

Page 185: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La Tesi in esame si inserisce all’interno di quel filone

storiografico che ha negli autori francesi Georges Duby e Jacques

Rossiaud i suoi pilastri portanti. Da Rossiaud304, infatti, la Vellutini

trae gran parte delle proprie considerazioni e sulle di lui ricerche

fonda la propria analisi della magistratura dei Protettori delle

Meretrici. Senza volerci addentrare troppo profondamente nello

studio svolto da Rossiaud sulla prostituzione nelle città della

Francia sud orientale, è necessario riportare brevemente le sue

considerazioni in materia. Chiave di volta dello studio dell’autore

francese è l’esame della condizione femminile nel medioevo e, più

precisamente, uno studio particolareggiato sui casi di violenza

sessuale nella regione di riferimento. Dai dati raccolti emerge un

quadro sconfortante, di barbara misoginia che sfocia in un numero

impressionante di aggressioni ai danni di donne di ogni estrazione

sociale, età e categoria, ad opera di bande organizzate di giovani

uomini. Questa terrificante realtà quotidiana (descritta da Rossiaud

304 Il rapporto che lega J. Rossiaud a G. Duby è molto profondo, tanto che

non è possibile ricostruire il pensiero di Rossiaud prescindendo dall’opera

di Duby il quale, tra l’altro, ha redatto l’introduzione al saggio “La

prostituzione nel medioevo” del collega Rossiaud.

Duby è autore di ispirazione femminista, ed ha collaborato con

Laterza nella redazione della “Storia delle Donne”; tra i numerosi suoi

scritti possiamo citare “Medioevo maschio, amore e matrimonio”, “Il

cavaliere, la dama, il prete, il matrimonio nella Francia feudale”,

pubblicati in Italia da Laterza . Non si vuole in questa sede criticare la

bontà dell’approccio e delle analisi di Duby il quale, ha il pregio di essere

un ottimo divulgatore, anche se profondamente avaro di informazioni

bibliografiche precise.

184

Page 186: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

in termini assai vividi)305 emergerebbe non tanto dai provvedimenti

legislativi (i quali, a dire dell’autore non sarebbero in questo

significativi, bensì addirittura ingannevoli), quanto dagli atti

processuali e dal numero (assai rilevante, secondo le sue stime) dei

reati non denunciati306.

305 Scorrendo le pagine del testo di Rossiaud non si può non provare un

brivido di sincera repulsione. Viene tuttavia spontaneo pensare alle

bellissime parole di Fiorelli, scritte in riferimento all’uso della tortura

giudiziaria e al moderno gusto del macabro che permea certa

storiografia: ”Sarà soprattutto stata la loro sensibilità giuridica a tenerli

lontani da particolari superflui per la pratica dei tempi loro ed estranei

alla teoria, anche se ricercati avidamente da lettori moderni in cerca di

macabre emozioni...”, P. Fiorelli, op. cit., vol. 1, p. 192, in nota.306 Secondo le stime di Rossiaud, fondate sui dati elaborati da R. Sparks e

R. Hood, per il calcolo statistico dello scarto esistente tra criminalità

emergente e criminalità reale, solo ¼ dei reati subiti sarebbe stato

denunciato dalle vittime. La zona d’ombra di reati non denunciati si

attesterebbe così ad una percentuale del 75, 80%. Cfr. J. Rossiaud,

Prostituzione, gioventù e società urbana della Francia sud orientale nel

sec xv, p. 184, in La paura dei padri, Laterza, Roma-Bari, 1989.

185

Page 187: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Tale situazione, in Francia, avrebbe avuto le sue origini in una

cultura patriarcale profondamente maschilista, in cui la violenza di

gruppo sulla donna avrebbe assunto il significato di un “ancestrale”

rito di iniziazione all’età adulta307. A queste motivazioni magico-

rituali, si sarebbero poi aggiunte le frustrazioni delle pulsioni

sessuali dei giovani uomini francesi, dovute ad una situazione

economica non favorevole e a costumi sociali repressivi, tanto da

rendere difficile (per non dire impossibile) l’accesso ad una

sessualità priva della componente violenta, a numerosissimi

soggetti, soprattutto delle classi meno abbienti. In tale contesto

quindi, secondo Rossiaud, le autorità cittadine avrebbero visto

nell’organizzazione e nel controllo della prostituzione, mediante

l’apertura di pubblici postriboli, un modo per riassorbire questa

sacca di anarchia che ammorbava la società308.

307 Quali siano le origini di un simile rito di iniziazione non è chiaro. Al di là

di pochi riferimenti alle allegorie pagane del carnevale francese (il re

gallo, l’Abbesse e simili), Rossiaud non fornisce alcun riferimento

sostanziale per inquadrare a quale matrice culturale sia ascrivibile tale

pratica, le cui origini sarebbero, presumibilmente, remote nel tempo. Cfr.

Rossiaud, op. cit., p. 194 e 195. Mancando termini antropologici di

riferimento validi, siamo propensi ad escludere che si trattasse di una

qualche memoria pagana (come lascerebbe presumere il contesto

carnevalesco), la cui ritualità, come ben argomenta Robert Graves, era in

larga parte legata ad una venerazione del femmineo, Cfr. Robert Graves,

La Dea Bianca, grammatica storica del mito poetico, Adelphi, Milano,

1992.308 L’utilità sociale delle meretrici è dedotta dall’autore, sulla base delle

numerose dichiarazioni di procuratori e avvocati. Cfr. J. Rossiaud, La

prostituzione nel medioevo, p. 59, Laterza, Roma-Bari, 1995.

186

Page 188: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Pur non volendo mettere in discussione i risultati della ricerca

di Rossiaud, si osserva che il quadro portato alla luce dall’autore

risulta difficilmente trasponibile alla realtà italiana. Non vi è traccia,

infatti, nelle città italiane, della diffusione di costumi quali quelli

descritti dall’autore: non vi sono riti collettivi di iniziazione, né i casi

di stupro di gruppo sono (perlomeno nell’ambito lucchese)

all’ordine del giorno. Inoltre, i motivi ideologici sottesi

all’implementazione di una politica legislativa volta a favorire

l’apertura di postriboli controllati dallo stato, sono del tutto

differenti e mirati, in larga parte, alla lotta al vizio sodomitico o allo

sfruttamento della prostituzione da parte di ruffiani, lenoni e

mezzane. Le scelte dei governi lucchesi e fiorentini hanno solide

basi in valutazioni che poco o nulla hanno a che vedere con la

difesa delle donne oneste dalla brutalità sessuale dei giovani

uomini. Questa profonda discrasia che divide la realtà della Francia

meridionale dall’Italia centrale non sembra comunque aver

suscitato la perplessità di Mita Vellutini la quale, in larga parte,

proprio a Rossiaud rimanda.

187

Page 189: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

L’assunzione di base, posta a fondamento dell’interpretazione

dataci dall’autrice, è che la società lucchese fosse, come quella

descritta dallo storico francese, profondamente misogina. Partendo

da questa assunzione, l’autrice non dedica alcuna attenzione alla

definizione della categoria giuridica di meretrice, essendo questa

una species della più ampia e generica categoria di donna di mala

fama. La definizione dataci di mala fama è invero assai

interessante, riducendosi, per l’autrice, ad una commistione di

dicerie e malignità diffuse (ma non meglio precisate), quasi a livello

di pettegolezzo309. E’ sulla scorta di questi presupposti, che l’autrice

procede all’esame della magistratura dei Protettori delle Meretrici.

309 La definizione di specie è ripresa testualmente da Rossiaud: “il destino

di una donna era dunque soggetto all’influenza della fama publica:

un’accozzaglia di maldicenze e di pettegolezzi.” Cfr. M. Vellutini, op. cit.;

Rossiaud, op. cit., in La paura dei padri, p. 203.

In realtà abbiamo cercato, nei precedenti capitoli, di evidenziare

quali fossero i caratteri salienti della mala fama, attraverso l’analisi

comparata dei vari termini usati dal legislatore lucchese. Vale la pena

ricordare come, secondo i giuristi, la mala fama dovesse essere

comprovata. Cfr. M. A. Savelli, Pratica, p. 126. Si veda anche quanto

affermato da P. Farinacci: ”fama honestatis multum praevalet adversus

inhonestatis praesumptiones...”, Succus ex opera criminali, q. CXXXVI,

cap. III, 18, p. 301. Risulta irrilevante, ai fini dello studio della prassi

giudiziaria lucchese, la definizione dataci da Rossiaud, dal momento che

nella Lucca del ‘500, alla mala fama non conseguiva alcuna restrizione

dei diritti soggettivi.

188

Page 190: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Il contesto storico di riferimento è quello di una Lucca colta

dall’intenso fermento religioso della riforma protestante310,

sensibile all’ imperativo di radicale rinnovamento morale e

spirituale. Sull’esempio delle città tedesche riformate311, Lucca

avrebbe dovuto, secondo l’autrice, intraprendere una politica volta

alla repressione della prostituzione, cosa che non avvenne. La

stessa Vellutini chiarisce l’apparente contraddizione: ”tutto lascia

pensare che la strategia di favoreggiamento312 delle donne di

piacere, intrapresa nel XV secolo, continuasse ad essere praticata

dalla classe dirigente ancora per molto tempo. Tale atteggiamento

sembrerebbe in contraddizione con il forte sentimento religioso, il

bisogno di rigenerazione morale e l’accostamento alle idee

310 Data la dimensione internazionale dei commerci Lucchesi, la riforma

sarebbe stata portata in città dai mercanti che operavano nelle Fiandre

ed in Germania. La diffusione della riforma protestante a Lucca ha radici

profonde e complesse che esulano dallo scopo del presente lavoro. In

breve, possiamo dire che motivi di ordine politico, religioso e, non da

ultimo, sociali, fecero sì che i lucchesi fossero particolarmente sensibili

alle istanze luterane, tanto da diventare “uno dei maggiori centri

d’irradiazione della propaganda riformatrice in Italia”. Cfr. Marino

Berengo, Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento, pp. 400 e ss.,

Einaudi, Torino, 1965.311 In Germania a seguito della predicazione luterana, furono chiusi i

postriboli pubblici e si diede inizio ad una vasta opera di repressione della

prostituzione. 312 Non vogliamo in questa sede iniziare una sterile polemica sull’infelice

scelta terminologica dell’autrice (presente in più parti del testo). Ci pare

comunque utile sottolineare la differenza linguistica che intercorre tra

tolleranza (liceità non punibile) e favoreggiamento (quale atto diretto ad

eludere la giustizia).

189

Page 191: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

protestanti da parte dei cittadini lucchesi, ma in realtà è da

collegarsi con la perdurante preoccupazione delle autorità

municipali per l’aumento incontenibile del vizio “contro natura”,

ossia del peccato in assoluto più immondo, l’empietà del quale

legittimava la prostituzione in quanto male minore...”313. Questa

immediata trasposizione della realtà tedesca nello specifico

contesto lucchese non può che lasciare perplessi. Che la riforma

abbia conosciuto, a Lucca, una singolare fortuna, è certo, tuttavia

le istanze luterane furono reinterpretate dai lucchesi e quindi

adattate alla sensibilità religiosa locale314. Come abbiamo avuto

modo di dire315, il Consiglio Generale e gli organi del governo

repubblicano, a seguito del moto degli straccioni, intrapresero una

vasta opera di riorganizzazione delle pubbliche istituzioni,

prestando particolare cura alle fasce sociali più marginali (orfani,

vedove, poveri e prostitute)316. All’opportunità politica, a seguito

anche della predicazione di Fra’ Bernardino Ochino e di

313 Come sappiamo questa, è la tesi sostenuta da Salvatore Bongi, fatta

propria dalla Vellutini. M. Vellutini, op. cit., p. 157.314 “E’ del pari viziato ammettere nel movimento riformatore una unità

positiva, e non soltanto ideale, che non ebbe, poiché in esso confluirono

da una comune insofferenza intellettuale, e sopratutto etica, movimenti di

origine e carattere profondamente diversi, quali la tendenza riformatrice

umanistica e preilluministica e varie tendenze mistico-cristiane”. Cfr. A.

Mancini, Storia di Lucca, p. 227, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca, 1999;

la parziale e spontanea adesione dei lucchesi alla riforma si tradusse, tra

l’altro, in un vasto movimento migratorio verso la Svizzera. Cfr. Massimo

Firpo, Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento, Laterza,

Roma-Bari, 1993.315 Vd. Retro, introduzione.

190

Page 192: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Giambattista da Venezia, i quali avevano riportato all’attenzione dei

cittadini lucchesi un tema, quello della Carità, che toccava

profondamente la coscienza collettiva, si aggiunse quindi la

necessità morale di un simile intervento317.

Ci appare quindi riduttiva l’interpretazione che la Vellutini dà

dei motivi sottostanti all’istituzione della magistratura dei Protettori

delle Meretrici, spiegandola nei soli termini di un rinato fervore

religioso. Al di là delle personali analisi, infatti, le fonti documentali

risultano in materia assai precise.

316 Uno di questi provvedimenti, la riduzione del numero delle festività

durante le quali era proibito esercitare i commerci, adottato, nel 1540,

con lo scopo di favorire l’attività dei più poveri e sulla base di esigenze di

economia e bilancio, suscitò viva preoccupazione della Chiesa. Fu, infatti,

revocato con riformagione il 21 luglio 1542. Cfr. M. Berengo, op. cit., p.

406.317 “L’ansia per i poveri era un tema di cui la parola dell’Ochino aveva

ritrovato l’urgenza e il significato, sui cui altri predicatori erano ritornati, e

che aveva costituito il centro del breve apostolato di fra’ Raffaello

Narbonese”. Cfr. M. Berengo, op. cit., p. 405.

191

Page 193: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

La valutazione complessiva dell’operato dei Protettori risulta,

infine, opinabile. Afferma l’autrice: ”Armati di buoni propositi e

realmente interessati alla protezione delle donne che chiedevano il

loro aiuto, gli anziani ed il podestà si sforzavano in ogni modo di

tutelare l’incolumità di queste ultime, anche se non riuscivano poi a

superare l’ostacolo rappresentato da una concezione

profondamente radicata all’interno della società: quella che

considerava le meretrici come persone spregevoli e prive d’onore,

alle quali non dovevano essere garantiti nemmeno i fondamentali

diritti di libertà”318. Le risultanze documentali contraddicono il larga

parte questa affermazione. Non ci è possibile dire quale fosse il

generale atteggiamento dell’uomo lucchese nei confronti delle

meretrici, ma i numerosi provvedimenti legislativi ci restituiscono

un quadro che contraddice radicalmente l’apodittica asserzione

dell’autrice. Riteniamo una prova sufficiente a smontare questo

impianto teorico la concessione della cittadinanza alle meretrici e

alle donne solamente abitanti in Lucca. Tale provvedimento, infatti,

estende i diritti normalmente concessi ai soli cittadini lucchesi

proprio a quelle donne che, secondo Vellutini, non sarebbero state

ritenute degne (in quanto spregevoli e prive d’onore) di alcuna

garanzia319. Tale giudizio ci è parso decisamente fuori luogo,

318 M. Vellutini, op. cit., p. 225.319 Dobbiamo rilevare come non ci sia stato possibile capire cosa intenda

l’autrice riferendosi a “diritti di libertà”. Esclusi i diritti garantiti in base ai

decreti del 24 aprile e 5 giugno 1534, non siamo riusciti a comprendere

quali altri diritti e tutele, tali da emancipare le meretrici lucchesi dalla

192

Page 194: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

contraddetto sia dal quadro normativo di riferimento, sia dalla

prassi giudiziaria dei Protettori delle Meretrici. Forte è quindi il

sospetto che ad una accurata ricerca archivistica, quale quella

svolta dalla Vellutini, non sia seguita una valutazione obiettiva dei

dati raccolti. L’impressione finale che si ricava da simili

affermazioni è che, in fondo, l’autrice non abbia saputo, o voluto,

cogliere la singolarità della Magistratura Lucchese320, unica nel suo

tipo e nella sua pratica, come ben ebbe modo di evidenziare

Antonio Pertile321.

In conclusione di questo paragrafo, abbiamo ritenuto

necessario procedere ad un confronto dei dati d’archivio riportati

dalla Vellutini con quelli da noi raccolti. Emergono alcune

discrepanze, che essendo difficilmente spiegabili (non volendo

mettere in dubbio la bontà della ricerca archivistica nostra, o della

Vellutini), riteniamo opportuno mettere in evidenza.

(supposta) condanna morale su di esse gravante, avrebbero dovuto

essere loro concessi. L’autrice non offre alcun elemento utile per chiarire

questa zona d’ombra. 320 Questo sarebbe, per noi, il significato del “moralismo” nei moderni

autori. La profonda tensione etica (ed ideologica) sottostante ad

affermazioni quali quelle fatte dalla Vellutini rischiano infatti di

stravolgere il significato stesso dei fatti storici, giungendo a negare ciò

che è evidente. Pur comprendendo, ed in parte condividendo, le

motivazioni umane alla base di un simile “errore”, riteniamo che dovere

dello storico sia quello di attenersi ai fatti e solo su questi fondare le

proprie interpretazioni. 321 Pertile Antonio, Storia del diritto italiano, vol. V, p. 542, Unione

Tipografico-Editrice torinese, Torino, 1894.

193

Page 195: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

In primo luogo, risulta diverso il computo delle cause totali

giudicate dai Protettori delle Meretrici, stimato dalla Vellutini in 92

e da noi calcolato nel numero di 93 (includendo la querela di

madonna Laura Pucciona custodita nei fondi delle cause delegate).

Per quanto lo scarto numerico sia in realtà minimo, vi sono

differenze sostanziali riguardo le singole cause, facenti parte di tale

somma. Abbiamo verificato, confrontando i dati da noi raccolti con

quelli forniti dalla Vellutini, che esistono discrepanze su alcune

specifiche cause. Tra queste, non siamo stati in grado di

rintracciare una delle querele individuate dalla Vellutini, ovvero

quella sporta da Lucrezia di Piero Bottari, nel maggio del 1537322.

Nell’elenco presentato dall’autrice, sarebbe assente la querela di

Antonia fiorentina (18 novembre 1546), raccolta in quaderni sparsi

a fine del volume in esame323. Ben più complesso è il caso delle

querela presentata il 24 novembre 1546, a parer nostro, dalla

succitata Antonia, ed attribuita dalla Vellutini ad un tale Lionello324.

Ci riesce difficile capire per quale motivo i Protettori delle Meretrici

avrebbero dovuto accogliere la querela sporta da un uomo per

denunciare le violenze da esso subite. Propendiamo quindi ad

322 A.S.L., Protettori delle meretrici 2.323 A.S.L., Protettori delle meretrici 2, fogli non numerati.324 Ibid., fogli sparsi a fine volume. Purtroppo il dispositivo iniziale del

procedimento risulta poco comprensibile dal momento che l’inchiostro

color ocra è in buona parte svanito e la carta ha subito una pesante

ossidazione, assumendo una colorazione bruno-rossastra.

194

Page 196: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

attribuire questa querela alla meretrice Antonia fiorentina325.

Le discrepanze maggiori si registrano nell’esame del primo

dei due volumi. Le incongruenze più evidenti sono state riscontrate

nei casi in cui una particolare meretrice abbia fatto ricorso al

tribunale più volte, nel corso degli anni. Inoltre, Vellutini avrebbe

considerato come querele frammenti di testimonianze trascritte nei

registri in maniera erratica. In altri casi, invece, non avrebbe

incluso nella somma, alcune querele presentate a ridosso di un

procedimento già in corso. Infine, non ci è stato possibile

individuare alcune denunce rinvenute, invece, dall’autrice. Il

confronto incrociato, purtroppo, si è rivelato alquanto complesso a

causa dello scarso rigore sistematico della tabella riassuntiva

fornita dall’autrice326.

325 L’attribuzione della causa resta, tuttavia, un dubbio irrisolto. A dar

forza alla scelta compiuta da Vellutini vi è l’intestazione (fo. 1), “ex causa

Lionellii”. Resta oscuro se la causa sia stata effettivamente portata

all’attenzione dei Protettori delle Meretrici, mancando, in apertura del

verbale, la consueta formula cancelleresca con cui si aprivano i processi

di fronte a tale magistratura. 326 Data la presentazione sommaria dei dati, che non sono organizzati né

in ordine cronologico, ne secondo l’indice delle querele presente nel

registro. A ciò si devono aggiungere alcune imprecisioni nella data (a

volte presunta) in cui sarebbe stata fatta la denuncia, nonché l’assenza,

nella tabella riassuntiva, delle coordinate di riferimento del testo.

Senza voler ulteriormente approfondire la questione, diamo qui

l’elenco delle querele da noi rinvenute e non presenti nella tabella

elaborata dalla Vellutini: Margherita di Simone da Fiano, 21 maggio 1541,

Protettori delle Meretrici 2, fo. 80; Antonia fiorentina, 18 novembre 1546,

Protettori delle Meretrici 2, quaderno; Caterina di Paulino Masini, 23

maggio 1564, Protettori delle Meretrici 1, fo. 8; Elisabetta di Domenico, 8

195

Page 197: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

IV. CONCLUSIONI

maggio 1565, Protettori delle meretrici 1, fo. 23; Maddalena figlia di

Caterina di Paulino Masini, 1 ottobre 1567, Protettori delle Meretrici 1, fo.

77; Zabetta da Pistoia, 30 agosto 1569, Protettori delle Meretrici 1, fo.

155; Diana da Carrara, 2 giugno 1570, Protettori delle Meretrici 1, fo. 172.

Non siamo stati in grado di rivenire le seguenti querele: Lucrezia di

Piero, maggio 1537, Protettori delle Meretrici 2; Zabetta di Biagio, 1

agosto 1567, Protettori delle Meretrici 1; Lucrezia Bolognese, 17

settembre 1571, Protettori delle Meretrici 1; Costanza di Michelangelo, 12

aprile, 1570, Protettori delle Meretrici 1. La querela di Argentina

Fiorentina, presentata, secondo Vellutini, il 12 Agosto 1565, è in realtà

parte del processo iniziato il 24 luglio e che ebbe termine il 16 agosto

dello stesso anno. Cfr. A.S.L., Protettori delle Meretrici 1, fo. 36 e ss.

196

Page 198: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

In conclusione del presente lavoro, ci preme nuovamente

porre l’accento sull’unicità, nel contesto giuridico dell’Italia del

‘500, di una magistratura quale quella dei Protettori delle

Meretrici327. Le ragioni di una simile e profonda differenza, rispetto

alle scelte legislative poste in essere in altri stati italiani, sono a

nostro parere molteplici e complesse. Dai dati da noi raccolti, dalle

dichiarazioni di scopo contenute nei decreti e dalla prassi

giudiziaria di questo tribunale, infatti, si evince una realtà articolata

in cui l’obbiettivo (dichiarato) della lotta alla sodomia sembra

avere, in realtà, un ruolo secondario. Nel presente lavoro, abbiamo

cercato di sviscerare le possibili ragioni politiche, sociali ed

economiche alla base di una simile politica legislativa, nella

convinzione che nessun fenomeno storico abbia una spiegazione

unica.

327 Questa particolarità, che non sembra essere stata rilevata dagli studi

storici in materia, è invece stata sottolineata da alcuni storici del diritto

quali A. Pertile, G. Rezasco e R. Canosa.

197

Page 199: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Lo studio della storia della prostituzione nella Lucca del ‘500

presenta interessanti spunti di riflessione, coinvolgendo numerosi

aspetti della vita privata dei cittadini e degli equilibri istituzionali

della repubblica328. Nel contesto congiunturale del XVI secolo, Lucca

subisce profondi e straordinari mutamenti. Il moto degli Straccioni,

la crisi economica dovuta alle guerre d’Italia, la penetrazione della

riforma luterana ed il consolidamento di un sistema di governo

oligarchico, hanno avuto, a nostro parere, un peso rilevante

nell’istituzione della magistratura dei Protettori. In un piccolo Stato,

quale quello di Lucca, infatti, le scelte di politica interna rivestono

una importanza primaria nel definire le concrete possibilità di

sopravvivenza politica e territoriale della città. Lucca si trova ad

essere una piccola potenza economica, di dimensioni regionali,

soffocata in mezzo a quelle che potremmo definire super potenze;

Firenze, la Chiesa, l’Impero e la Francia si contendono, infatti, la

supremazia sul suolo italiano.

328 La prostituzione coinvolge parimenti il piano individuale e sociale. Cfr.

Daniela Danna, Visioni e politiche sulla prostituzione, Working papers, p.

2, Dipartimento di studi sociali e politici, n. 10, Università degli studi di

Milano, 2004.

198

Page 200: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

A fronte di una situazione di generale instabilità, la repubblica

non può che prestare somma attenzione al controllo del disagio

sociale, praticando una oculata politica di “buon governo”329. In tal

senso, i provvedimenti di politica interna atti ad alleviare le

sofferenze dei più poveri assumono una rilevanza internazionale, e

diventano parte di un costrutto politico che si fonda, in ultima

analisi, sulla concordia dei cittadini. La retorica ideologica che

traspare dal discorso del Cenami non è certo l’unico esempio di

questo complesso disegno. Il discorso politico del governo lucchese

è, infatti, in larga parte, dominato dalla preoccupazione di ottenere

una legittimazione, proprio in virtù della sua abilità nel difendere la

libertà (individuale e collettiva) della repubblica.

Anche la ricezione della predicazione luterana sembra

sottostare a questo comune e diffuso sentimento, trasponendo sul

piano religioso, un nuovo modo di concepire lo stato. Il piano

individuale (religioso) pare essere alla base di un simile, profondo,

ripensamento del ruolo degli organi di governo e delle pubbliche

istituzioni. Le singole vicende delle meretrici lucchesi diventano per

noi, quindi, un evidente segno dei grandi cambiamenti umani,

sociali e politici, in cui si trova coinvolta la repubblica. Proprio la

materia, forse a prima vista più marginale, della regolamentazione

della prostituzione, mette in evidenza l’ampia gamma di scopi alla

base delle concrete scelte legislative.

329 Cfr. A. Mancini, op. cit., p. 250.

199

Page 201: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Non si vuole in questa sede operare un’apologia della

soluzione studiata dal governo lucchese, certo è che i Protettori

delle Meretrici rappresentano un modello unico, una soluzione

razionale che sembra aver tenuto conto della necessità di

massimizzare il bene individuale per il maggior numero possibile di

persone. Ad oggi, la regolamentazione della prostituzione pone

gravi e seri quesiti a cui le norme di legge rispondono, spesso, solo

in maniera parziale ed inadeguata, di rado tenendo conto della

difficile quotidianità dei soggetti coinvolti. Forse, in questo senso,

l’esperienza lucchese ha molto da insegnarci.

APPENDICE

200

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201

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Estratto del decreto del 24 aprile 1534 con cui fu istituita la magistratura

dei Protettori delle Meretrici.

A.S.L., Consiglio Generale 37, riformagioni pubbliche, 24 aprile 1534, fo.

245.

208

Page 210: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Mandato di comparizione per Jacopo Balbani e Vincenzo Diodati.

A.S.L., Protettori delle meretrici 2, 1538, fo. 30.

209

Page 211: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

Querela di Diana da Carrara.

A.S.L., Protettori delle meretrici 1, 1570, fo. 175.

210

Page 212: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

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L’intera opera di Tertulliano è disponibile in latino.

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216

Page 218: I Protettori delle meretrici nella Lucca del '500

RINGRAZIAMENTI

Un sentito ringraziamento al Prof. Enrico Spagnesi, il cui profondo

amore per la Storia mi è stato di modello ed esempio.

217