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PR\925716IT.doc PE504.235v01-00 IT Unita nella diversità IT PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 Commissione per i trasporti e il turismo 2012/0186(COD) 12.2.2013 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)) Commissione per i trasporti e il turismo Relatore: Olga Sehnalová

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PR\925716IT.doc PE504.235v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per i trasporti e il turismo

2012/0186(COD)

12.2.2013

***IPROGETTO DI RELAZIONEsulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Olga Sehnalová

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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

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INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................22

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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0382),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0188/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Prima camera dei Paesi Bassi, dalla Seconda camera dei Paesi Bassi e dal Parlamento cipriota, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 20121,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1Proposta di regolamentoConsiderando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Numerose norme tecniche e requisiti sulla sicurezza dei veicoli sono stati adottati nell’Unione. Tuttavia, è necessario

(4) Numerose norme tecniche e requisiti sulla sicurezza dei veicoli sono stati adottati nell’Unione. Tuttavia, è necessario

1 GU C... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

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garantire, mediante un regime di controlli su strada a sorpresa, che i veicoli continuino a soddisfare le norme di sicurezza anche dopo l’immissione sul mercato, per tutto il loro ciclo di vita.

garantire, mediante un regime di controlli tecnici su strada a sorpresa, che i veicoli continuino a soddisfare le norme di sicurezza anche dopo l’immissione sul mercato, per tutto il loro ciclo di vita.

Or. en

Emendamento 2Proposta di regolamentoConsiderando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre attuare i controlli stradali per mezzo di un sistema di classificazione del rischio. Gli Stati membri possono valersi del sistema di classificazione del rischio istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.

(6) Occorre attuare i controlli tecnici stradali per mezzo di un sistema di classificazione del rischio. Gli Stati membri possono valersi del sistema di classificazione del rischio istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.(La modifica si applica a tutto il testo: "controlli stradali" e "controlli su strada" diventano "controlli tecnici stradali" e "controlli tecnici su strada". L'approvazione dell'emendamento comporterà la necessità di apportare le corrispondenti modifiche in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

I controlli tecnici effettuati ai sensi del regolamento in esame si riferiscono ai controlli tecnici dei veicoli, come suggerisce il titolo. Siccome altri atti legislativi in materia di veicoli commerciali fanno riferimento anche a "controlli su strada" ma in modo generale, la relatrice ritiene importante chiarire il concetto.

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Emendamento 3Proposta di regolamentoConsiderando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) I furgoni e i rispettivi rimorchi sono sempre più utilizzati nel trasporto stradale. Tali veicoli non sono interessati da determinati obblighi quali le disposizioni relative alla formazione dei conducenti professionisti o l’installazione di limitatori di velocità e finiscono con l’essere coinvolti in un numero relativamente elevato di incidenti stradali. È quindi opportuno includere i furgoni nel campo di applicazione dei controlli su strada.

(9) I furgoni e i rispettivi rimorchi, così come alcuni modelli di trattori, sono sempre più utilizzati nel trasporto stradale. Tali veicoli, se utilizzati a fini commerciali, non sono interessati da determinati obblighi quali le disposizioni relative alla formazione dei conducenti professionisti o l’installazione di limitatori di velocità e finiscono con l’essere coinvolti in un numero relativamente elevato di incidenti stradali. È quindi opportuno includere i furgoni e i rispettivi rimorchi, nonché alcuni modelli di trattori, nel campo di applicazione dei controlli tecnici su strada.

Or. en

Motivazione

Nel campo di applicazione del regolamento in esame vanno inclusi anche alcuni modelli di trattori in quanto vengono sempre più frequentemente utilizzati su strade pubbliche per scopi commerciali.

Emendamento 4Proposta di regolamentoConsiderando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che i controlli tecnici su strada consistano di ispezioni iniziali e, ove necessario, di controlli più approfonditi. In entrambi i casi i controlli devono riguardare tutte le pertinenti parti e sistemi dei veicoli. Per realizzare prove più armonizzate per tutti i possibili elementi, occorre introdurre metodi di prova ed esempi di carenze, con le relative valutazioni, a seconda della gravità dei casi.

(11) È opportuno che i controlli tecnici su strada consistano di ispezioni iniziali e, ove necessario, di controlli più approfonditi. In entrambi i casi i controlli devono riguardare tutte le pertinenti parti e sistemi dei veicoli, compresa la fissazione del carico. Per realizzare prove più armonizzate per tutti i possibili elementi, occorre introdurre metodi di prova ed esempi di carenze, con le relative valutazioni, a seconda della gravità dei

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casi. Occorre incoraggiare il ricorso a norme per quanto riguarda la fissazione del carico e la relativa valutazione.

Or. en

Motivazione

Al fine di armonizzare la procedura di fissazione del carico durante i controlli tecnici su strada nell'Unione europea, la relatrice è convinta che debbano essere applicate norme uniformi a livello europeo.

Emendamento 5Proposta di regolamentoConsiderando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L’impiego di unità mobili di controllo riduce i ritardi e i costi a carico degli operatori consentendo di effettuare controlli più approfonditi direttamente su strada. In alcuni casi, si può ricorrere a centri di controllo per lo svolgimento di controlli più approfonditi.

(13) L’impiego di unità mobili di controllo riduce i ritardi e i costi a carico degli operatori consentendo di effettuare controlli più approfonditi direttamente su strada. Si può ricorrere a centri di controllo per lo svolgimento di controlli più approfonditi se sono ubicati nelle immediate vicinanze.

Or. en

Emendamento 6Proposta di regolamentoConsiderando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il personale che esegue i controlli su strada iniziali deve avere competenze adeguate per effettuare ispezioni visive in maniera efficace.

Or. en

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Emendamento 7Proposta di regolamentoConsiderando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) È opportuno che alle imprese o ai conducenti non venga imposto il pagamento di un diritto per l'esecuzione di un controllo tecnico iniziale su strada. Tuttavia, per sostenere i costi derivanti dall'uso di attrezzature tecniche per un'ispezione più dettagliata su strada da parte di un'unità di controllo mobile o in un centro di controllo tecnico nelle immediate vicinanze, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre il pagamento di un diritto nel caso vengano riscontrate carenze gravi o pericolose indicanti che l'impresa che utilizza il veicolo non ha ottemperato alla sua responsabilità di mantenere il medesimo in condizioni idonee alla circolazione. Al fine di limitare l'onere finanziario per tali imprese, l'importo del diritto non deve superare quello di un controllo tecnico periodico per la medesima categoria di veicoli. Gli eventuali proventi o introiti ottenuti da questi diritti dovrebbero essere assegnati in modo da rafforzare le misure di sicurezza stradale.

Or. en

Emendamento 8Proposta di regolamentoConsiderando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di garantire un efficiente scambio di informazioni fra Stati membri, è opportuno che ciascuno Stato membro disponga di un singolo organismo che funga da punto di contatto per le

(16) Al fine di garantire un efficiente scambio di informazioni fra Stati membri, è opportuno che ciascuno Stato membro disponga di un singolo organismo che funga da punto di contatto per le

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comunicazioni con le altre autorità competenti pertinenti. È auspicabile che l'organismo in questione compili anche le pertinenti statistiche. È inoltre necessario che gli Stati membri attuino una coerente strategia nazionale di controllo sul loro territorio e per coordinare tale attuazione possono designare un unico organismo. Occorre che le autorità competenti in ciascuno Stato membro stabiliscano procedure per definire limiti temporali e contenuti in merito alle informazioni da inoltrare.

comunicazioni con le altre autorità competenti pertinenti. È auspicabile che l'organismo in questione compili anche le pertinenti statistiche, in particolare in relazione alle categorie di veicoli commerciali controllati durante i controlli tecnici su strada nonché al numero e al tipo di carenze riscontrate e alla loro gravità. È inoltre necessario che gli Stati membri attuino una coerente strategia nazionale di controllo sul loro territorio e per coordinare tale attuazione possono designare un unico organismo. Occorre che le autorità competenti in ciascuno Stato membro stabiliscano procedure per definire limiti temporali e contenuti in merito alle informazioni da inoltrare.

Or. en

Emendamento 9Proposta di regolamentoConsiderando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Per ridurre al minimo la perdita di tempo per le imprese e i conducenti e per aumentare l'efficienza complessiva, è opportuno incoraggiare l'esecuzione dei controlli tecnici su strada nel rispetto della legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada, segnatamente il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada1, la direttiva 2006/22/CE e il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada2.

_____________1 GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

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2 GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

Or. en

Emendamento 10Proposta di regolamentoArticolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce un regime di controlli su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio degli Stati membri.

Il presente regolamento stabilisce un regime di controlli tecnici su strada dell'idoneità alla circolazione dei veicoli commerciali operanti nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 11Proposta di regolamentoArticolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che i controlli tecnici su strada siano effettuati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sul paese in cui il veicolo commerciale è immatricolato o messo in circolazione.

Or. en

Emendamento 12Proposta di regolamentoArticolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti

1. Il presente regolamento si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti

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categorie definite dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:

categorie definite dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE1:___________1 GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Nel campo di applicazione del regolamento in esame sono da includere anche alcuni modelli di trattori in quanto frequentemente utilizzati su strade pubbliche per scopi commerciali.

Emendamento 13Proposta di regolamentoArticolo 2 – paragrafo 1 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– trattori a ruote della categoria T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche con una velocità di progetto superiore a 40 km/h.

Or. en

Emendamento 14Proposta di regolamentoArticolo 3 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) “controllo su strada”, un controllo tecnico su strada non preannunciato di un veicolo commerciale circolante su vie aperte al traffico pubblico nel territorio di

(9) “controllo tecnico su strada”, un controllo tecnico su strada non preannunciato di un veicolo commerciale e della fissazione del suo carico, effettuato

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uno Stato membro, effettuato dalle autorità o sotto la loro supervisione diretta;

dalle autorità o sotto la loro supervisione diretta mentre il veicolo circola su vie aperte al traffico pubblico nel territorio di uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 15Proposta di regolamentoArticolo 3 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) "impresa": ogni persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo a un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto terzi che per conto proprio.

Or. en

Emendamento 16Proposta di regolamentoArticolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di controlli su strada comprende i controlli su strada iniziali di cui all'articolo 9 e i controlli su strada più approfonditi di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Il sistema di controlli tecnici su strada comprende i controlli su strada iniziali e, se necessario a causa di potenziali rischi per la sicurezza, i controlli su strada più approfonditi.

Or. en

Emendamento 17Proposta di regolamentoArticolo 6 – paragrafo 1

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Testo della Commissione Emendamento

1. È introdotto a livello nazionale un sistema di classificazione del rischio per i controlli su strada basato sul numero e sulla gravità delle carenze rilevate nei veicoli gestiti da singole imprese. Il sistema di classificazione del rischio è gestito dall’autorità competente dello Stato membro.

1. È introdotto un sistema di classificazione del rischio per migliorare l'efficacia deicontrolli tecnici su strada basato sul numero e sulla gravità delle carenze rilevate nei veicoli commerciali durante i controlli tecnici periodici e i controlli tecnici su strada. Il sistema di classificazione del rischio è gestito dall’autorità competente in ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 18Proposta di regolamentoArticolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le singole imprese garantiscono che i veicoli da esse utilizzati siano sempre tecnicamente idonei a circolare.

3. Le imprese che operano veicoli che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento garantiscono che i veicoli da esse utilizzati siano sempre tecnicamente idonei a circolare e che il certificato relativo all'ultimo controllo tecnico sia conservato a bordo.

Or. en

Emendamento 19Proposta di regolamentoArticolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La fissazione del carico è garantita dalle imprese che operano il veicolo, dai mittenti, dagli spedizionieri, dai caricatori e da altri operatori interessati coinvolti nella manipolazione delle merci in modo commisurato alle loro attività in relazione

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alla fissazione del carico.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il carico, la relatrice reputa necessario chiarire la questione della responsabilità. Siccome molti operatori possono partecipare alla manipolazione e alla fissazione del carico, la loro responsabilità dovrebbe essere collegata ai compiti eseguiti.

Emendamento 20Proposta di regolamentoArticolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori che effettuano i controlli iniziali su strada abbiano le competenze adeguate per effettuare una valutazione visiva efficace delle condizioni del veicolo e del suo carico, riducendo al minimo il tempo di detenzione del veicolo.

Or. en

Motivazione

La relatrice è convinta che l'efficacia di una politica per la sicurezza stradale dipenda inprimo luogo dal comportamento degli utenti. Per questo motivo, l'educazione stradale, la formazione e l'applicazione delle leggi rivestono un'importanza essenziale.

Emendamento 21Proposta di regolamentoArticolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli agenti incaricati dei controlli su strada più approfonditi possiedono almeno le stesse competenze e soddisfano gli stessi requisiti di quelli che effettuano i controlli tecnici periodici a norma del regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del …,

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concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la direttiva 2009/40/CE.

Or. en

Motivazione

La relatrice è convinta che l'efficacia di una politica per la sicurezza stradale dipenda in primo luogo dal comportamento degli utenti. Per questo motivo, l'educazione stradale, la formazione e l'applicazione delle leggi rivestono un'importanza essenziale.

Emendamento 22Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) controlla il certificato di controllo tecnico e la relazione di controllo su strada, se disponibile, tenuti a bordo a norma dell’articolo 7, paragrafo 1;

a) controlla il certificato di controllo tecnico e, se disponibile, la più recenterelazione di controllo su strada tenuti a bordo a norma dell’articolo 7, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 23Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il controllo di ciascuno di questi ambiti copre almeno uno degli elementi di cui all’allegato II, pertinenti per gli ambiti in questione, e può coprirli tutti.

Il controllo di ciascuno di questi ambiti copre tutti gli elementi di cui all’allegato II, considerati necessari e pertinenti per gli ambiti in questione.

Or. en

Emendamento 24Proposta di regolamentoArticolo 10 – paragrafo 2 – comma 4

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Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, l’ispettore può controllare altri ambiti di ispezione di cui al punto 1 dell’allegato II, coprendo uno, svariati otutti gli elementi di cui al medesimo allegato.

Inoltre, se necessario a causa del potenziale rischio per la sicurezza, l’ispettore può controllare altri ambiti di ispezione di cui al punto 1 dell’allegato II, coprendo tutti gli elementi di cui al medesimo allegato considerati necessari e pertinenti per gli ambiti in questione.

Or. en

Emendamento 25Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove carenze gravi o pericolose siano rilevate in un veicolo non immatricolato nello Stato membro in cui avviene il controllo, in particolare se portano al divieto di utilizzare il veicolo, il punto di contatto comunica all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione del veicolo i risultati del controllo. Le informazioni trasmesse contengono gli elementi della relazione di controllo su strada di cui all’allegato VI. La Commissione adotta norme dettagliate in merito alle procedure per la notifica dei veicoli con carenze gravi o pericolose all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione a norma della procedura di esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

1. Ove carenze gravi o pericolose siano rilevate in un veicolo non immatricolato nello Stato membro in cui avviene il controllo, in particolare se portano al divieto di utilizzare il veicolo, il punto di contatto comunica all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione del veicolo i risultati del controllo. Lo Stato membro di registrazione tiene conto di tali informazioni al momento di classificare le imprese ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2. Le informazioni trasmesse contengono gli elementi della relazione di controllo su strada di cui all’allegato VI. La Commissione adotta norme dettagliate in merito alle procedure per la notifica dei veicoli con carenze gravi o pericolose all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione a norma della procedura di esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Or. en

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Motivazione

La relatrice sostiene pienamente l'introduzione di un sistema di classificazione del rischio. Dato che la selezione dei veicoli dovrebbe essere basata sul profilo di rischio degli operatori, risulta necessario scambiare le informazioni ai fini della loro classificazione con lo Stato membro di registrazione.

Emendamento 26Proposta di regolamentoArticolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Lo Stato membro di registrazione fornisce informazioni alle autorità che eseguono un controllo tecnico su strada in merito al profilo di rischio dell'impresa il cui veicolo è sottoposto a ispezione. Tali informazioni sono fornite per via elettronica entro un termine ragionevole. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti norme dettagliate sulle procedure per la fornitura di tali informazioni alle autorità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La relatrice sostiene pienamente l'introduzione di un sistema di classificazione del rischio. Dato che la selezione dei veicoli dovrebbe essere basata sul profilo di rischio degli operatori, è necessario stabilire regole chiare sulla messa a disposizione di informazioni sui profili di rischio degli operatori alle autorità che effettuano l'ispezione.

Emendamento 27Proposta di regolamentoArticolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 bisDisposizioni transitorie

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I sistemi di classificazione del rischio di cui all'articolo 6 sono applicati dagli Stati membri:– [3 anni dopo la pubblicazione del presente regolamento] per quanto riguarda le informazioni sui profili di rischio delle categorie di veicoli N2, N3, M2, M3, O3 e O4;– [5 anni dopo la pubblicazione del presente regolamento] per quanto riguarda le informazioni sui profili di rischio delle categorie di veicoli N1, N2, N3, M2, M3, O3 e O4, e, nella misura in cui rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, T5.

Or. en

Motivazione

La relatrice sostiene pienamente l'introduzione di un sistema di classificazione del rischio. La selezione di veicoli da sottoporre a un controllo tecnico su strada dovrebbe essere basata sul profilo di rischio degli operatori così da ridurre l'onere sugli operatori che mantengono i loro veicoli in modo corretto. L'attuazione del sistema deve avvenire in modo graduale.

Emendamento 28Proposta di regolamentoAllegato 4 – parte 1 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– carenza grave: una carenza grave si verifica quando il carico non è stato fissato adeguatamente ed esiste un rischio di movimenti significativi o di ribaltamento del carico o di parti di esso in seguito a forze normalmente presenti nelle operazioni di trasporto. In caso di trasporto con carenze rilevanti, il veicolo deve essere immobilizzato e il conducente e l’intestatario della carta di circolazione hanno l’obbligo di rimediare alle carenze immediatamente prima di proseguire il viaggio;

– carenza grave: una carenza grave si verifica quando il carico non è stato fissato adeguatamente ed esiste un rischio di movimenti significativi o di ribaltamento del carico o di parti di esso in seguito a forze normalmente presenti nelle operazioni di trasporto o quando il peso del carico è eccessivo. In caso di trasporto con carenze rilevanti, il veicolo deve essere immobilizzato e il conducente e l’intestatario della carta di circolazione hanno l’obbligo di rimediare alle carenze immediatamente prima di proseguire il viaggio;

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Or. en

Motivazione

I veicoli circolanti con carico in sovrappeso presentano un grave rischio per la sicurezza stradale a causa di possibili prestazioni di guida non sicura e dell'impatto altamente dannoso sulle infrastrutture stradali.

Emendamento 29Proposta di regolamentoAllegato 4 – parte 2 – comma 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– la massa del carico chiaramente non superi la capacità di carico permessa.

Or. en

Motivazione

I veicoli circolanti con carico in sovrappeso presentano un grave rischio per la sicurezza stradale a causa di possibili prestazioni di guida non sicura e dell'impatto altamente dannoso sulle infrastrutture stradali.

Emendamento 30Proposta di regolamentoAllegato 4 – parte 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Durante il controllo tecnico sono prese in considerazione le pertinenti disposizioni delle seguenti norme europee:– EN 12195-1– EN 12640– EN 12642, L, XL– EN 12195 -2, -3, -4– ISO 1161.

Or. en

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Motivazione

Al fine di armonizzare la procedura di fissazione del carico durante i controlli tecnici su strada nell'Unione europea, devono essere applicate norme uniformi a livello europeo.

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MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Il 20 luglio 2010 la Commissione europea ha adottato degli orientamenti strategici per la sicurezza stradale. Per raggiungere l'obiettivo annunciato (ossia la riduzione del numero di vittime della strada del 50% tra il 2010 e il 2020), la Commissione ha proposto tra l'altro una duplice strategia per veicoli più sicuri: l'armonizzazione e il rafforzamento della legislazione UE relativa ai controlli tecnici e ai controlli tecnici su strada (compresa l'estensione ai veicoli a due ruote a motore) e lo studio concernente l'istituzione di una piattaforma elettronica europea con l'obiettivo di agevolare lo scambio di queste informazioni (omologazione, registrazione, risultati dei controlli tecnici, ecc.).

Il 13 luglio 2012 la Commissione europea ha presentato il "pacchetto controllo tecnico", una serie di tre proposte legislative volte a rafforzare la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente e la concorrenza leale, aggiornando gli attuali requisiti relativi ai controlli tecnici periodici, ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali nonché all'immatricolazione dei veicoli.

Attualmente la direttiva 2009/40/CE è completata dalla direttiva 2000/30/CE, che prevede l'obbligo di controllare lo stato tecnico dei veicoli commerciali negli intervalli fra le ispezioni periodiche mediante controlli tecnici su strada, che consistono in controlli in loco su strada aggiuntivi e non previsti per i veicoli commerciali.

La proposta relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali, che abroga la direttiva 2000/30/CE, introduce una serie di importanti elementi di novità:

un sistema di classificazione del rischio per la selezione dei veicoli da sottoporre a controllo tecnico;

controlli tecnici su strada per i veicoli commerciali leggeri; l'esecuzione annuale di un determinato numero di controlli su strada da parte degli

Stati membri;

l'esecuzione dei controlli tecnici su strada mediante un approccio graduale: in primo luogo una verifica iniziale dello stato generale del veicolo e della relativa documentazione, come ad esempio i certificati di controllo tecnico o le precedenti relazioni concernenti i controlli tecnici su strada. È prevista la possibilità di eseguire controlli su strada più approfonditi in base al risultato dell'ispezione iniziale;

l'effettuazione dei controlli tecnici più approfonditi per mezzo di un’unità mobile di controllo o in un centro di controllo tecnico;

la verifica della fissazione del carico quale componente dei controlli su strada;

l'armonizzazione delle norme per la valutazione delle carenze e l'equivalenza tra il livello di conoscenze e di competenze degli ispettori addetti ai controlli su strada e quello degli addetti ai controlli tecnici periodici;

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l'introduzione di regolari attività di controllo in concertazione da parte degli Stati membri.

Osservazioni e proposte della relatrice

La relatrice ritiene che la sicurezza stradale sia una questione di grande importanza per la società. Il Parlamento europeo dovrebbe dare ancora una volta un chiaro segnale del suo impegno nei confronti della sicurezza stradale.

Quali che siano le misure tecniche poste in atto, tutti sappiamo che l'efficacia di una politica per la sicurezza stradale dipende in primo luogo dal comportamento degli utenti. Per questo motivo, l'educazione stradale, la formazione e l'applicazione delle leggi rivestono un'importanza essenziale.

Tuttavia, il sistema di sicurezza stradale deve anche tenere conto dell'errore umano e dei comportamenti inadeguati e correggerli il più possibile. Tutte le componenti, in particolare i veicoli e le infrastrutture, devono pertanto presentare un certo grado di "tolleranza" così da evitare e limitare le conseguenze per gli utenti, in particolare gli utenti più vulnerabili.

La relatrice pertanto accoglie con favore il "pacchetto controllo tecnico" e in particolare la proposta relativa ai controlli tecnici su strada.

Attualmente vigono enormi differenze tra i vari Stati membri per quanto riguarda la conduzione dei controlli tecnici su strada. Il numero di veicoli che al momento del controllo su strada risultano non conformi ai requisiti tecnici variano da un minimo dello 0,3% in uno Stato membro al 63% in un altro, con notevoli differenze anche tra paesi vicini.

Alcuni Stati membri seguono un'elaborata procedura di controllo simile a quella dei controlli tecnici periodici mentre altri – pur applicando i requisiti minimi della direttiva vigente –eseguono un'ispezione visiva o si limitano a controllare la documentazione. Le notevoli differenze negli esiti dei controlli su strada derivano anche dall'approccio adottato dagli Stati membri.

Alla luce di questo, la relatrice sostiene pienamente l'introduzione di un sistema di classificazione dei rischi. La selezione di veicoli da sottoporre a controllo tecnico su strada dovrebbe essere basata sul profilo di rischio degli operatori così da ridurre l'onere sugli operatori che mantengono i loro veicoli in modo corretto.

L'armonizzazione di elementi importanti come le norme per la valutazione delle carenze e il livello di conoscenze e competenze degli ispettori che effettuano controlli su strada in base ai requisiti applicati ai controlli tecnici periodici contribuirà sicuramente a evitare disparità di trattamento e aumenterà l'efficacia complessiva dei controlli. Inoltre, gli Stati membri devono assicurare che i controlli tecnici su strada siano effettuati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sul paese in cui il veicolo commerciale è immatricolato o messo in circolazione.

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La competenza e la formazione degli ispettori dovrebbe essere un elemento centrale di qualsiasi sistema di controllo tecnico su strada alla luce della crescente complessità dei controlli. Le qualifiche insufficienti degli ispettori possono essere un ostacolo importante per l'efficacia dei controlli e il livello di rilevamento dei difetti.

Poiché i controlli tecnici su strada saranno effettuati mediante un approccio graduale, la relatrice ritiene inoltre importante che gli Stati membri provvedano a che il personale incaricato del primo controllo iniziale della condizione complessiva del veicolo sia adeguatamente addestrato onde evitare controlli tecnici su strada inefficaci e un'inutile perdita di tempo per le imprese e i conducenti.

In relazione al campo di applicazione della proposta, la relatrice accoglie con favore il fatto che i veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 tonnellate) e i loro rimorchi debbano essere anch'essi soggetti a controlli su strada, in quanto tali veicoli sono utilizzati più frequentemente nel trasporto su strada a fini commerciali. Questo gruppo di veicoli inoltre non segue la tendenza di riduzione delle vittime della strada. I dati mostrano una tendenza a utilizzare questo tipo di veicoli per scopi commerciali al fine di eludere gli obblighi che la normativa impone alle imprese che operano veicoli commerciali pesanti.

Al fine di evitare incoerenze all'interno del "pacchetto controllo tecnico", la relatrice propone di estendere l'obbligo controlli tecnici su strada anche per i trattori utilizzati a fini commerciali, dal momento che questi ultimi sono sempre più utilizzati per eludere gli obblighi e i controlli previsti dalla normativa relativa ai veicoli commerciali pesanti.

Un altro elemento importante della proposta pienamente supportato dalla relatrice è l'inclusione della fissazione del carico tra gli elementi presi in considerazione dai controlli tecnici su strada, dato che una fissazione del carico inadeguata è considerata un fattore presente nel 25% degli incidenti che coinvolgono camion.

Ritenendo della massima importanza disporre di un chiaro quadro giuridico in materia di controlli tecnici dei veicoli commerciali, la relatrice propone delle modifiche all'articolo 7 onde precisare che alle imprese che operano veicoli commerciali incombe sempre la responsabilità di mantenere l'idoneità del veicolo alla circolazione. Le imprese dovrebbero garantire l'esecuzione di controlli regolari delle parti di un veicolo che incidono sull'idoneità a circolare.

Va chiarita inoltre anche la responsabilità in relazione al carico. Siccome molti operatori possono partecipare alla manipolazione e alla fissazione del carico, la loro responsabilità dovrebbe essere collegata ai compiti eseguiti.

Nel corso dei controlli tecnici e dei controlli su strada, viene raccolta una quantità importante di dati sul veicolo e sulle sue prestazioni. Questi dati potrebbero essere utilizzati dalle diverse autorità per garantire che sia dato seguito al rilevamento dei difetti e che i controlli siano mirati, ma anche per migliorare il loro processo decisionale. Allo stesso modo, i controlli tecnici e i controlli su strada sarebbero più efficaci se avessero accesso a informazioni complete sulla storia del veicolo e sulle sue caratteristiche tecniche.