I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI (OIC)

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Questo documento è patrimonio esclusivo della Revi.tor S.r.l. Pertanto non può essere comunicato o divulgato ad altri senza autorizzazione scritta e su richiesta dovrà essere prontamente restituito. Il tutto nel rispetto della dichiarazione di lealtà e riservatezza sottoscritta dal personale e dalle aziende fornitrici nei confronti della Revi.tor S.r.l. PILLOLA DI REVISIONE DEL 17 Febbraio 2015 I nuovi Principi Contabili Nazionali (OIC) L’organismo italiano di contabilità (OIC) ha recentemente pubblicato 19 nuovi principi contabili. I nuovi principi si applicano ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2014. In linea generale la struttura dei documenti è stata resa più sistematica ed uniforme. I testi completi dei nuovi OIC sono disponibili sul sito della fondazione OIC (http://www.fondazioneoic.eu/ ). Di seguito sono riportate le principali novità contenute nei nuovi principi contabili. OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali Il documento sostituisce le indicazioni precedentemente contenute negli OIC 16 e 24. Partendo dall’assunto che il valore di iscrizione in bilancio di un’immobilizzazione non può essere inferiore al suo valore recuperabile, il principio chiarisce che, in presenza di indicatori di perdita di valore, occorre stimare il valore recuperabile. Per la determinazione del valore recuperabile, il principio propone un modello basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa. L’applicazione di tale modello deve essere modulata sulla base delle dimensioni della società, per evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall’adozione di tecniche complesse.

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• Questo documento è patrimonio esclusivo della Revi.tor S.r.l. Pertanto non può essere comunicato o divulgato ad altri senza autorizzazione scritta e su richiesta dovrà essere prontamente restituito. Il tutto nel rispetto della dichiarazione di lealtà e riservatezza sottoscritta dal personale e dalle aziende fornitrici nei confronti della Revi.tor S.r.l.

PILLOLA DI REVISIONE DEL 17 Febbraio 2015

I nuovi Principi Contabili Nazionali (OIC)

L’organismo italiano di contabilità (OIC) ha recentemente pubblicato 19 nuovi principi contabili. I nuovi principi si applicano ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2014. In linea generale la struttura dei documenti è stata resa più sistematica ed uniforme. I testi completi dei nuovi OIC sono disponibili sul sito della fondazione OIC (http://www.fondazioneoic.eu/). Di seguito sono riportate le principali novità contenute nei nuovi principi contabili.

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immaterialiIl documento sostituisce le indicazioni precedentemente contenute negli OIC 16 e 24. Partendo dall’assunto che il valore di iscrizione in bilancio di un’immobilizzazione non può essere inferiore al suo valore recuperabile, il principio chiarisce che, in presenza di indicatori di perdita di valore, occorre stimare il valore recuperabile. Per la determinazione del valore recuperabile, il principio propone un modello basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa. L’applicazione di tale modello deve essere modulata sulla base delle dimensioni della società, per evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall’adozione di tecniche complesse.

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OIC 10 – La redazione del rendiconto finanziarioIl nuovo principio contabile sostituisce le disposizioni precedentemente contenute nel documento OIC 12. Rispetto alla precedente disciplina, le principali novità apportate dal documento sono legate al fatto che la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide. E’ stato inserito il generale divieto di compensazione tra flussi finanziari, inoltre il nuovo principio specifica che il flusso derivante dall’acquisizione di società controllate o rami d’azienda è presentato distintamente nelle attività d’investimento al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse. Il nuovo principio richiede la presentazione distinta dei dividendi ricevuti e pagati, rispettivamente nella gestione reddituale e nell’attività di finanziamento.OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizioIl principio contabile OIC 12 è stato oggetto di un riordino generale per consentire un suo miglior coordinamento con gli altri OIC. Rispetto alla previgente versione, le principali novità riguardano l’ambito di applicazione, in quanto l’osservanza del principio è raccomandata per le società di persone e le imprese individuali che svolgono attività commerciale. In merito alla classificazione delle singole voci, il documento precisa che gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale devono essere classificate in base alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio. Infine con riguardo alla nota integrativa, è stato specificato che le informazioni devono essere presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi SP e CE.

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OIC 13 – Le rimanenze di magazzinoLe principali novità introdotte dall’OIC 13 riguardano la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari (relativi a beni che richiedono un periodo di produzione significativo) “spalmandone” la competenza in base alla durata del periodo di fabbricazione. Per quanto riguarda il trattamento contabile dei contributi in conto esercizio relativi all’acquisto di rimanenze, possono essere portati direttamente a riduzione del costo di acquisto dei materiali. OIC 15 – I creditiCon riferimento al nuovo OIC 15 relativo ai crediti, è stato precisato che, in caso di vendita a rate con riserva di proprietà, il ricavo deve essere iscritto alla data di consegna del bene. La novità di maggior rilievo riguarda sicuramente la cancellazione dei crediti. In particolare è stato statuito il modello basato sul trasferimento dei rischi. La cancellazione dei crediti ceduti, è possibile solo in presenza di operazioni che trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito ceduto, non è quindi più sufficiente il mero trasferimento della titolarità del diritto.

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OIC 16 – Le immobilizzazioni materialiIn tema di classificazione, è stata rivista la collocazione nello schema di stato patrimoniale delle immobilizzazioni destinate alla vendita, prevedendone l’iscrizione nell’attivo immobilizzato. In tema di ammortamento, è stato chiarito che il processo deve essere interrotto qualora il valore residuo divenga almeno pari al valore contabile del cespite ed è stata eliminata la possibilità di sospendere l’ammortamento dei cespiti non utilizzati per lungo tempo. La necessità che l’ammortamento avvenga in modo sistematico richiede la predisposizione di un piano di ammortamento. Qualora, durante la vita utile del cespite le cose cambiano per motivi legati all’attività aziendale, si deve procedere ad una modifica del piano di ammortamento. L’OIC 16, infatti, prevede che ogni qual volta cambia la residua possibilità di utilizzazione del cespite il piano di ammortamento deve essere cambiato in modo che il valore contabile dell’immobilizzazione, al momento di tale cambiamento, venga ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite. Il cambiamento del piano di ammortamento rappresenta un mutamento di stime contabili secondo quanto disposto dall’OIC 29, pertanto le motivazioni devono essere esplicitate all’interno della nota integrativa. Inoltre, alla luce del nuovo principio non è più possibile esimersi dallo scorporare il valore dei terreni da quello dei fabbricati che vi insistono. Infine, è stato precisato che le svalutazioni di immobilizzazioni precedentemente rivalutate devono essere imputate al conto economico, salvo specifiche disposizioni di legge.

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OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio nettoIl nuovo OIC 17 affronta, in due sezioni distinte, la disciplina del bilancio consolidato e il tema della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (ex OIC 21). In tema di bilancio consolidato, è stato chiarito che le differenze iniziali e successive da annullamento devono essere determinate confrontando il valore contabile della partecipazione con la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata (art. 31 e 33 D.Lgs. 127/91). In tema di “primo consolidamento” le società che redigono per la prima volta il bilancio consolidato, eseguono il consolidamento sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento. Nel caso invece di subholding che redigono per la prima volta il consolidato, il principio raccomanda che il consolidato sia effettuato con riferimento alla data originaria di acquisto delle partecipazioni. Il nuovo OIC 17 precisa che la differenza positiva da annullamento, in mancanza dei requisiti per l’iscrizione sull’attivo della società acquisita (ipotesi di cattivo affare), sia iscritta a riduzione della “Riserva da consolidamento”, fino a concorrenza del relativo importo e, per l’eccedenza, sia imputata a conto economico nella gestione straordinaria. In tema di “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”, la disciplina precisa che il fondo sia utilizzato negli esercizi successivi in maniera tale da riflettere le ipotesi sulle quali si era basata la sua stima all’atto dell’acquisto della partecipata. Precisazioni sono fornite anche in tema di cessione e acquisto di quote di partecipazioni, successivamente all’acquisizione del controllo. In caso di cessione di quote che non comportano la perdita del controllo, il nuovo OIC 17 precisa che la plusvalenza o minusvalenza derivante dall’operazione deve essere sempre imputata al conto economico consolidato.

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Analogamente, in caso di acquisto di quote di partecipazione, le “frazioni” incrementative di differenza da annullamento pagate vanno ad aggiungersi alla differenza originaria e devono essere trattate in maniera analoga.In merito alla “valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto”, il nuovo OIC 17 precisa che gli utili e le perdite non realizzate con i terzi, devono essere stornati solo in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduta dalla partecipante. Inoltre, nel caso in cui la società possegga una partecipazione di controllo o collegamento valutata al costo ed intenda modificare il criterio di valutazione per adottare il metodo del patrimonio netto, la partecipazione deve essere iscritta al valore risultante dal bilancio consolidato. Infine è stata eliminata l’opzione che consentiva di imputare i saldi di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto secondo cosiddetto il “metodo patrimoniale” (o allowed method). A partire dall’entrata in vigore del nuovo OIC è solo più ammesso l’utilizzo del metodo reddituale (o benchmark method). Il che significa che anche i dividendi percepiti dalla partecipante sono rilevati in bilancio secondo quanto previsto dal presente principio, indipendentemente dal metodo con cui erano stati precedentemente contabilizzati gli utili della partecipata presso la partecipante.

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OIC 19 – I debitiLa nuova versione del principio contabile tratta esclusivamente la tematica dei debiti. Le principali novità introdotte riguardano i debiti commerciali in relazione alla disciplina dello scorporo degli interessi. Sono fornite ulteriori indicazioni circa il contenuto delle voci D3 - Debiti verso soci per finanziamenti e D11- Debiti verso controllanti. Nel nuovo principio è stata inoltre inserita la definizione di debito, specificando che i debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa. In merito alla classificazione, il documento precisa che, nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, il debito deve essere classificato come esigibile entro l’esercizio successivo, a meno che tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debito a lungo termine. OIC 21 – Partecipazioni e azioni proprieIl nuovo OIC in tema di partecipazioni e azioni proprie ha spostato e riscritto le previsioni precedentemente contenute nel “vecchio” OIC 20. In particolare è stato chiarito che le spese di cessione non devono concorrere alla determinazione della plus/minusvalenza. Inoltre, è stata riformulata la disciplina degli obblighi informativi, allo scopo di coordinarle con le previsioni dell’art. 2427-bis c.c. E’ stato eliminato l’obbligo di svalutazione della partecipazione in caso di mancato

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esercizio del diritto d’opzione. Infine è stato chiarito che in tema di classificazione delle partecipazioni tra immobilizzazioni o attivo circolante, il driver è costituito dal “management intent”, vale a dire l’effettiva prospettiva di permanenza in un determinato portafoglio. OIC 23 – Lavori in corso su ordinazioneIl principio contabile OIC 23 presenta diverse novità rispetto alla versione del 2005. In particolare le novità di maggior rilievo riguardano l‘applicazione del criterio della percentuale di completamento, che è stato definito in maniera puntuale. Nel caso di lavori in corso di durata ultrannuale, è richiesta l’applicazione della percentuale di completamento. Invece, in presenza di commesse infrannuali, è possibile applicare o il criterio della commessa completata o il criterio della percentuale di completamento (questo secondo criterio solo se il contratto prevede determinati e precisi requisiti). Con riferimento alla disciplina degli anticipi e degli acconti è stato chiarito che al momento della rilevazione iniziale sono iscritti nel passivo patrimoniale, mentre al momento della fatturazione definitiva dei lavori, essi sono stornati dal passivo con contropartita la rilevazione del ricavo alla voce A1 “ricavi delle vendite e delle prestazioni”. Il nuovo OIC prevede la possibilità di rilevare la perdita probabile per il completamento della commessa a riduzione del valore dei lavori in corso su ordinazione. Solo se la perdita è superiore a tale valore si iscrive nel fondo rischi e oneri.

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OIC 24 – Immobilizzazioni ImmaterialiIl principio contabile OIC 24, ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Le principali novità hanno riguardato i requisiti generali per l’iscrizione degli oneri pluriennali, la riformulazione della definizione di avviamento, la precisazione delle ragioni per le quali i costi di addestramento e qualificazione del personale sono capitalizzati. In merito al discorso legato all’ammortamento dell’avviamento occorre precisare che il nuovo OIC stabilisce che può avvenire in un arco temporale massimo di 20 anni. Nella versione in bozza dell’OIC 24, infatti, aveva destato preoccupazione la riduzione del limite massimo di ammortamento a 10 anni, scelta che avrebbe comportato l’iscrizione di ammortamenti superiori e la conseguente rilevazione di inferiori utili (o maggiori perdite). La posizione dell’OIC è quindi di confermare che se si ammortizza l’avviamento per un periodo superiore a 5 anni, comunque non deve superare i 20 anni, qualora sia ragionevole che la vita utile dell’avviamento sia senz’altro superiore ai 5 anni.

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OIC 28 – Il patrimonio nettoLe novità introdotte riguardano l’esemplificazione delle riserve iscrivibili nella voce “A.VII – Altre riserve”. Inoltre il principio precisa che i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti nel patrimonio netto solo a condizione che non siano restituibili. Infine è stato chiarito che la rinuncia al credito da parte del socio è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapportoLe indicazioni contenute nell’OIC 31 sostituiscono quelle previste dal precedente OIC 19. Con riferimento all’iscrizione degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri, il principio chiarisce che gli accantonamenti sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale, dovendo prevalere il criterio di classificazione “per natura” dei costi. Ne consegue che gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività caratteristica sono iscritti fra le voci della classe B del conto economico. Invece, gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci C ed E del conto economico. Infine è stato previsto l’aggiornamento delle disposizioni riguardanti il trattamento contabile del TFR per tener conto delle modifiche introdotte con la legge 296/2006: per le società con almeno 50 dipendenti, le quote di TFR maturate a partire dal 01.01.2007 saranno, su scelta del dipendente, mantenute in azienda o versate a fondi di previdenza complementare.