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1 I NUOVI INCENTIVI PER LE PMI d.ssa Mirella Battistoni 28.02. 2014 - La nuova Legge Sabatini e il Bando Inail La Nuova legge Sabatini (D.L. 21/2013 n. 69 Decreto del Fare”) - Agevolazioni per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature (domande dal 31.1.2014). o Beneficiari o interventi ammissibili o spese agevolabili o calcolo dell’agevolazione o cumulabilità con altre agevolazioni o procedure e tempistiche Bando Inail contributi per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (scad. 8.4.2014) o Beneficiari o Spese agevolabili o Modalità di presentazione della domanda. 7.03.2014 I nuovi incentivi per lo sviluppo delle PMI Nuovo credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per il triennio 2014-2016 Voucher ICT per l’innovation technology nelle PMI Voucher per l’internazionalizzazione Incentivi per la creazione di nuove imprese e per il passaggio generazionale Incentivi per l’occupazione Altri bandi in vigore (FSC per le aree ADP, Bando Brevetti, Bando Marchi) 14.03.2014 I nuovi incentivi per le Imprese Femminili Sezione speciale del fondo di garanzia per le imprese femminili o Imprese beneficiarie o Operazioni finanziarie ammissibili o Caratteristiche della garanzia o Modalità operative di accesso al fondo di garanzia. Finanziamenti a tasso zero per nuove imprese costituite da donne e/o giovani. o Caratteristiche dei beneficiari o Spese finanziabili o Determinazione dell’agevolazione o Procedure.

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I NUOVI INCENTIVI PER LE PMI

d.ssa Mirella Battistoni

28.02. 2014 - La nuova Legge Sabatini e il Bando Inail La Nuova legge Sabatini (D.L. 21/2013 n. 69 “Decreto del Fare”) - Agevolazioni per

l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature (domande dal 31.1.2014).

o Beneficiari

o interventi ammissibili

o spese agevolabili

o calcolo dell’agevolazione

o cumulabilità con altre agevolazioni

o procedure e tempistiche

Bando Inail – contributi per progetti di miglioramento dei livelli di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro (scad. 8.4.2014)

o Beneficiari

o Spese agevolabili

o Modalità di presentazione della domanda.

7.03.2014 – I nuovi incentivi per lo sviluppo delle PMI Nuovo credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per il triennio 2014-2016

Voucher ICT per l’innovation technology nelle PMI

Voucher per l’internazionalizzazione

Incentivi per la creazione di nuove imprese e per il passaggio generazionale

Incentivi per l’occupazione

Altri bandi in vigore (FSC per le aree ADP, Bando Brevetti, Bando Marchi)

14.03.2014 – I nuovi incentivi per le Imprese Femminili Sezione speciale del fondo di garanzia per le imprese femminili

o Imprese beneficiarie

o Operazioni finanziarie ammissibili

o Caratteristiche della garanzia

o Modalità operative di accesso al fondo di garanzia.

Finanziamenti a tasso zero per nuove imprese costituite da donne e/o giovani.

o Caratteristiche dei beneficiari

o Spese finanziabili

o Determinazione dell’agevolazione

o Procedure.

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Fonti normative: Bandi Nazionali e Bandi regionali.

Decreto “SVILUPPO” – D.L. 83/2012

D. L. 22 giugno 2012, n. 83 (pubblicato in G.U. il 26 giugno 2012, n. 147), convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012)

Tra le Misure urgenti per la crescita del Paese inserite nel Decreto Legge n. 83/2012, diverse contemplano agevolazioni per le imprese e le famiglie. Specialmente per le piccole e medie imprese sono previsti strumenti finanziari e minibond, bonus ricerca per assunzioni agevolate, incentivi per l'occupazione giovanile a tempo indeterminato nella green economy, sgravi fiscali per la costruzione di impianti alimentati con energie rinnovabili. Di rilievo anche le nuove Srl semplificate estese agli over 35, le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica, ecc.

Decreto “DEL FARE” D.L. 69/2013

D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (G.U. n. 144 del 21 giugno 2013), convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 agosto 2013, n. 98 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» (G.U. Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

Decreto “DESTINAZIONE ITALIA” D.L. 145/2013

D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 - Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi

RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese,

nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (GU Serie Generale n.300

del 23-12-2013) - Entrata in vigore 24/12/2013.

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La nuova Legge Sabatini

Riferimenti normativi:

Decreto 27 novembre 2013 – Regolamento attuativo dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» - così detto “Decreto del fare” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (GU Serie Generale n.19 del 24-1-2014)

Circolare 10 febbraio 2014, n. 4567 - Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese

Convenzione ABI – CDP – MISE sottoscritta il 18.2.2014. L'elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni sarà pubblicato nei siti internet del Ministero (www.mise.gov.it) e della Cassa Depositi e Prestiti (www.cassaddpp.it) e di volta in volta aggiornato. I moduli saranno disponibili per la compilazione entro il 10 marzo 2014 sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini)”. A partire dal 31 marzo 2014 (dalle ore 9.00) le imprese richiedenti potranno presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI). La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di finanziamento, deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico, sottoscritta mediante firma digitale e presentata esclusivamente attraverso l'invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione stipulata tra il MISE, ABI e CDP, con i quali l'impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità di finanziamento.

Il bando sarà aperto fino al 31.12.2016, salvo esaurimento dei fondi.

Fondi: 2,5 MILIARDI di Euro

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La mia impresa rientra tra i soggetti che possono presentare la domanda ?

Le spese che devo sostenere possono essere agevolate ?

Il beneficio previsto è interessante per la mia impresa ?

I fondi a disposizione sono pochi o tanti ? Sarà necessario affrettarsi è presentare la domanda il 31 marzo 2014 alle 9.00, oppure si presume che il bando sarà aperto fino al 2016 ?

Quali documenti mi devo procurare per essere pronto a presentare la domanda ?

La banca mi concederà il finanziamento ? Quali strumenti posso avere per facilitare l’accesso al credito ?

Posso predisporre la domanda e seguire tutto l’iter della pratica utilizzando le risorse interne all’impresa, oppure mi devo rivolgere a consulenti esterni ? La procedura è semplice o complessa ?

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Come rispondere a queste domande ?

Pianificando le attività, adottando una “metodologia”:

1) Studiare la normativa di riferimento, evidenziando (memorizzando) gli elementi più importanti (anche quelli più “condizionanti” cioè che possono rappresentare un problema per la mia impresa)

2) Quantificare il vantaggio economico in relazione al progetto di

investimento che ho in mente (fare una simulazione di calcolo).

3) Capire la tempistica dettata dalla normativa e se corrisponde alle esigenze della mia impresa (fare un piano cronologico)

4) Chi fa cosa e in quali tempi, se ritengo opportuno presentare la domanda di agevolazione.

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DECRETO 27 novembre 2013 Sottoscritto dal Ministro dello sviluppo economico Zanonato e dal Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni

Art. 1 - Definizioni Art. 2 - Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013 e ne disciplina le modalita' di concessione, erogazione e controllo, nonche' di raccordo con i finanziamenti previsti dal medesimo articolo. Il presente decreto stabilisce altresi', ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69/2013, le priorita' di accesso e le modalita' semplificate di concessione della garanzia del Fondo di garanzia ai finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013. Art. 3 - Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le PMI che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1: a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel

Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca; b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o

sottoposte a procedure concorsuali; c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o

depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nei settori: a) dell'industria carboniera; b) delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attivita'

economiche ATECO 2007); c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti

lattiero-caseari.

Dimensione Imprese N° dipendenti Fatturato mil/€. Tot. Bilancio mil/€.

Microimprese meno di 10 fino a 2 fino a 2

Piccole Imprese meno di 50 fino a 10 fino a 10

Medie Imprese meno di 250 fino a 50 fino a 43

(Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento GBER)

Ricordo che ……… il 95% delle imprese italiane ha meno di 10 dipendenti “microimprese”. Il 99 % delle imprese italiane sono PMI .

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Art. 4 - Caratteristiche del finanziamento 1. La concessione del contributo di cui all'art. 6 e' condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche: a) essere deliberato a copertura degli investimenti di cui all'art. 5; b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario; c) avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento,

comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione; d) essere deliberato per un valore non inferiore a € 20.000 e non superiore a € 2.000.000,

anche se frazionato in piu' iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria; e) essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di

finanziamento. 2. Il finanziamento di cui al comma 1 puo' coprire fino al cento per cento degli investimenti di cui all'art. 5. 3. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso, entro il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario a valere sul plafond di provvista di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di CDP.

Art. 5 - Investimenti ammissibili 1. Il finanziamento di cui all'art. 4 deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. B.I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre

B.II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati

2) impianti e macchinari 3) attrezzature industriali e commerciali 4) altri beni 5) immobilizzazioni in corso e acconti

B.III - Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in a) imprese controllate, b) imprese collegate, c) imprese controllanti, d) altre imprese 2) crediti (dettagliati come le partecipazioni) 3) altri titoli 4) azioni proprie.

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2. Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli «aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI» a:

a) creazione di una nuova unità produttiva; b) ampliamento di una unità produttiva esistente; c) diversificazione della produzione di uno stabilimento; d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unita'

produttiva esistente; e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unita' produttiva, nel caso in cui

l'unita' produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

3. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all'art. 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. A tale fine e' presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene. 4. Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a € 500, al netto dell’IVA. 5. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all’intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso. 6. Nel settore dei trasporti le spese relative all’acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo. 7. Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti all’articolo 4, comma 3, del regolamento (CE) 1857/2006 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti di mera sostituzione, come definiti dall’articolo 2, punto 17, del suddetto regolamento. 8. Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento (CE) 736/2008. 9. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell’ambito delle specifiche Organizzazioni comuni di mercato. 10. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresì concesse per attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti

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interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del regolamento GBER. Art. 6 - Agevolazioni concedibili 1. A fronte del finanziamento di cui all'art. 4 e' concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75%, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento. Il Ministero provvede a determinare l'importo dell'aiuto secondo le modalità tecniche di calcolo del contributo rese note con la circolare di cui all'art. 14.

(Il contributo corrisponde al 7,8% circa dell’investimento) 2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti di cui all'art. 5, in conformità all'art. 15 del regolamento GBER ovvero al regolamento (CE) n. 1857/2006 per le imprese agricole e al regolamento (CE) n. 736/2008 per le imprese della pesca e acquacoltura. 3. La concessione del finanziamento di cui all'art. 4 puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento. Le richieste di garanzia del Fondo di garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in via prioritaria. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità' finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attività' imprenditoriali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. Art. 7 - Cumulo delle agevolazioni 1. Per le imprese diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'art. 15 del regolamento GBER. 2. Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'art. 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensita' massime fissate dal regolamento di riferimento. 3. Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008.

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4. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 6, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l'intensita' massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensita' massime previste dal regolamento di riferimento. Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo 1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 6 le imprese interessate, a corredo della richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all'intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la circolare di cui all'art. 14, alla quale e' allegata, oltre all'ulteriore documentazione indicata nella medesima circolare, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal presente decreto. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono condizioni per l'inammissibilità al contributo. 2. Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione di cui al comma 1, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all'art. 3, trasmette a CDP, una sola volta su base mensile, entro il termine stabilito nelle convenzioni, la richiesta di verifica della disponibilità della provvista a valere sul plafond di cui all'art. 4, comma 3, completa dell'ammontare, della durata e del profilo di rimborso dell'operazione in corso di delibera. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni interessate. 3. A seguito della positiva verifica circa la disponibilità del plafond e il rispetto dei limiti di utilizzo stabiliti con le convenzioni, CDP provvede a prenotare, per ciascuna banca o intermediario finanziario, le risorse a valere sul plafond e inoltra al Ministero, entro cinque giorni dal termine di ricezione mensile di cui al comma 2, con riferimento all'insieme delle operazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle richieste di verifica di disponibilità, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all'art. 6. 4. Entro cinque giorni dal termine di cui al comma 3, il Ministero comunica a CDP, con riferimento a ciascuna richiesta di disponibilità, l'avvenuta prenotazione, parziale o totale, delle risorse relative al contributo di cui all'art. 6. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa e' disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed e' utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce. 5. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, CDP provvede a comunicare alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali e della provvista di cui al comma 2. 6. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 5, la banca o l'intermediario finanziario, adotta la delibera di finanziamento di cui all'art. 4.

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7. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 6, la banca o l'intermediario finanziario trasmette a CDP, secondo le modalita' definite nelle convenzioni, la proposta di contratto e la richiesta di utilizzo della provvista di scopo e al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione di cui al comma 1. 8. La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, ha facoltà di ridurne l'importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa. Eventuali risorse prenotate in eccedenza a valere sulla provvista e sui contributi rialimentano, rispettivamente, la dotazione del plafond di cui all'art. 4, comma 3, e la disponibilita' delle risorse erariali. Art. 9 - Concessione del contributo 1. Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria, e lo trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla banca o all'intermediario finanziario. 2. Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione da parte di CDP della provvista prenotata ai sensi dell'art. 8, comma 3, l'impresa stipula il contratto di finanziamento con la banca o l'intermediario finanziario, pena la decadenza dall'agevolazione concessa. 3. Qualora il contratto di finanziamento non sia stato stipulato entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stato stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art. 4, comma 1, la banca o l'intermediario finanziario e' tenuto a darne comunicazione al Ministero entro il giorno 10 di ciascun mese. 4. La banca o l'intermediario finanziario e' altresì tenuto a comunicare a CDP, su base mensile ed entro il termine stabilito con le convenzioni, gli importi aggregati relativi alla provvista erogata da CDP cui non abbia fatto seguito, parzialmente o totalmente, la stipula del contratto di finanziamento in favore delle PMI. Art. 10 - Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 6 avviene in quote annuali, sulla base delle modalità definite nella circolare di cui all'art. 14, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed e' subordinata: a) al completamento dell'investimento nei termini di cui all'art. 5, comma 3, attestato

dall'impresa al Ministero, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'investimento, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema definito con la circolare di cui all'art. 14;

b) al regolare rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento;

c) alla presentazione al Ministero della documentazione indicata nella circolare di cui all'art. 14.

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2. Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la banca o l'intermediario finanziario comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, nonche' in tutti i casi di cui all'art. 12, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca. 3. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento di cui all'art. 4, il Ministero provvede a rideterminare, a conclusione dell'investimento, le agevolazioni calcolate all'atto della concessione del contributo. 4. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura «Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69». La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non e' considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione. 5. L'impresa beneficiaria e' tenuta a conservare ogni fattura, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime. Art. 11 - Monitoraggio, controlli e ispezioni 1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dal presente decreto. 2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministero e per conoscenza alla banca o all'intermediario finanziario l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1. Art. 12 - Revoche

1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui: a) venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso

dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 8,

comma 1, dei requisiti di ammissibilita' previsti all'art. 3, comma 1; c) i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing siano alienati, ceduti o distratti

dall'uso produttivo previsto nei 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento;

d) venga accertata la non conformita' degli investimenti realizzati a quanto previsto all'art. 5;

e) il soggetto beneficiario sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell'investimento;

f) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11; g) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse

per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensita' massime previste nei regolamenti comunitari applicabili;

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h) intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato;

i) sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Art. 13 - Disposizioni finanziarie 1. I contributi di cui all'art. 6 del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/2013. Il Ministero provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 14 - Disposizioni per la prima attuazione 1. Il Ministero, con circolare pubblicata nel sito web www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonche' l'ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo di cui all'art. 6. Con la medesima circolare e' altresi' individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi previsti dal presente decreto.

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Circolare 10 febbraio 2014, n. 4567 Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese.

1. PREMESSA L’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98, ha previsto la concessione da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un

plafond di provvista presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti alle

micro, piccole e medie imprese per investimenti in beni strumentali d’impresa, nonché di un contributo

da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi calcolati sui predetti

finanziamenti.

L’intervento agevolativo è così articolato:

costituzione presso Cassa depositi e prestiti di un plafond di risorse (pari a 2,5 miliardi di euro), che

le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Ministero

dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e finanze, l’Associazione bancaria italiana

e Cassa depositi e prestiti, possono utilizzare per concedere, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti

alle PMI per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di

fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Il

plafond è utilizzabile anche a fronte di operazioni di leasing finanziario concesse da società di leasing in

possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni citate;

concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico, nel limite dello stanziamento annuale

di bilancio previsto, di un contributo in favore delle PMI che hanno ottenuto i finanziamenti di cui

sopra, a parziale copertura degli interessi a carico delle imprese;

possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino

alla misura massima prevista (80%), sul finanziamento bancario ottenuto dall’impresa, con priorità di

accesso.

In attuazione della norma di legge, con decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, sono stati definiti i requisiti, le condizioni

di accesso, la misura massima, nonché le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo e per

il raccordo con il finanziamento concesso dalle banche e società di leasing finanziario.

Il decreto interministeriale 27 novembre 2013 ha previsto, altresì, che il termine iniziale per la

richiesta dei finanziamenti e dei contributi, gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore

documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo, nonché le modalità di

presentazione, siano stabiliti con circolare del Ministero dello sviluppo economico. Con la medesima

circolare è stato previsto che siano rese note anche le modalità tecniche di calcolo del contributo e

definita la procedura di erogazione in quote annuali.

Al fine di facilitare la lettura della presente circolare, si richiamano di seguito le definizioni adottate dal

decreto 27 novembre 2013:

a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;

b) “regolamento GBER”: il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e

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108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e

integrazioni;

c) “regolamento (CE) 1857/2006”: il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15

dicembre 2006, concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di Stato a

favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli;

d) “regolamento (CE) 736/2008” il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio

2008, concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato a favore delle piccole e medie

imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della

pesca;

e) “decreto-legge 69/2013”: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 agosto 2013, n. 98,

f) “PMI”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell’allegato 1 al Regolamento

GBER, nonché secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.238 del 12 ottobre 2005;

g) “CDP”: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

h) “banca": la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in

Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del Testo Unico Bancario

(decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle

convenzioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 69/2013;

i) "intermediario finanziario": soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di leasing finanziario e

iscritto all’albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del Testo Unico Bancario, purché garantito da una

banca aderente alle convenzioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 69/2013;

l) “finanziamento”: il finanziamento, bancario o in locazione finanziaria, concesso a una PMI da una

banca o da un intermediario finanziario;

m) “convenzioni”: le convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il

Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti

S.p.a. ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n.69/2013;

n) “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma

100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

o) “decreto”: il decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.

19 del 24 gennaio 2014.

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE 2.1 Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto, le imprese sono tenute a

presentare, con le modalità indicate al punto 2.2:

a) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 alla presente circolare,

sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo

procuratore;

b) la/e dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati

necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui

all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nei casi previsti dallo stesso

decreto legislativo;

c) copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il

modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa.

La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente,

pena l’invalidità della domanda, i moduli disponibili entro il 10 marzo 2014 nella sezione “BENI

STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it. Il

mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche

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parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della

domanda e pertanto di inammissibilità al finanziamento e al contributo. E’ fatto divieto di presentare in

via contestuale una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche/intermediari

finanziari.

2.2 La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di finanziamento, in bollo tranne nei

casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in

formato elettronico e, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria indicata al

punto 2.1, deve essere, pena l’invalidità, sottoscritta mediante firma digitale, nel rispetto di quanto

disposto dal “Codice dell'amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo n. 82/2005, e presentata,

a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica

certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni,

con i quali l’impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del

finanziamento. L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni sarà pubblicato

nei siti internet del Ministero: www.mise.gov.it e di CDP www.cassaddpp.it e di volta in volta

aggiornato.

2.3 Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale sono considerate non ricevibili.

3. MODALITÀ DI CHIUSURA DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE

DOMANDE 3.1 Le imprese, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno

diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero

comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nei

siti internet del Ministero www.mise.gov.it e di CDP www.cassaddpp.it, nonché nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello

sportello per la presentazione delle domande.

3.2 Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarità formale e la completezza della

documentazione di cui al punto 2 presentata dall’impresa richiedente, nonché la sussistenza dei requisiti

di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa, trasmette a CDP, una sola volta su base

mensile, entro il termine stabilito nelle convenzioni, la richiesta di verifica della disponibilità della

provvista a valere sul plafond di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto, completa dell’ammontare,

della durata e del profilo di rimborso dell’operazione già deliberata o in corso di delibera. Tale richiesta

può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni interessate. Le domande di agevolazione, per le

quali la valutazione del merito di credito ovvero l’istruttoria preliminare abbia dato esito negativo, non

saranno inviate dalla banca o intermediario finanziario a CDP per la richiesta di verifica della

disponibilità della provvista. Le richieste di verifica di disponibilità presentate dalle banche/intermediari

finanziari, di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto, pervenute a CDP su base mensile, sono prese in

considerazione dal Ministero, ai fini della prenotazione del contributo, seguendo l’ordine cronologico di

presentazione a CDP e sulla base della preventiva positiva verifica della disponibilità del plafond messo

a disposizione dalla stessa, secondo quanto previsto dalle convenzioni. Laddove le risorse residue

disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione associata a una

verifica di disponibilità della provvista di CDP, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino

a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in

modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità

cui la prenotazione parziale si riferisce. 5

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3.3 Qualora, entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al punto 3.1, per

ciascuna annualità si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti dalla riduzione degli importi di

finanziamento deliberati dalle banche/intermediari finanziari rispetto all’importo delle risorse prenotate

in sede di richiesta di verifica di disponibilità, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 8, del

decreto, le ulteriori risorse disponibili in questione possono essere utilizzate esclusivamente per

incrementare l’importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, delle

eventuali altre richieste di prenotazione delle banche/intermediari finanziari comunicate da CDP nella

medesima trasmissione mensile.

3.4 Le richieste di verifica di disponibilità pervenute su base mensile a CDP successivamente

all’esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello, e che non possono

quindi essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione alla eventuale riapertura dello sportello.

3.5 Qualora si verifichi la condizione di riconoscimento parziale del contributo, di cui al punto 3.2, le

imprese interessate hanno facoltà di scegliere se accettare un contributo ridotto, fermo restando

l’ammontare della provvista prenotata per il finanziamento, o di essere ricondotte alla fattispecie di cui

al punto 3.4.

3.6 Esaurite le risorse disponibili, le domande delle imprese presentate alle banche/intermediari

finanziari nelle more della chiusura dello sportello, prima della comunicazione di chiusura di cui al

punto 3.1, e non incluse in una richiesta di verifica della disponibilità di provvista inviata dalle

banca/intermediari finanziari a CDP, possono essere ripresentate nel caso di riapertura dello sportello.

Le domande delle imprese presentate successivamente al provvedimento del Direttore generale per gli

incentivi alle imprese di chiusura dello sportello sono considerate non ricevibili.

4. INFORMAZIONI ANTIMAFIA

4.1 La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000,00 euro, è

subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo n.

159/2011, “Codice delle leggi antimafia”, e ss.mm.ii., necessaria per l’accesso a contributi e

finanziamenti pubblici.

4.2 Per le finalità di cui al punto 4.1, il modulo di domanda deve essere accompagnato dalle

dichiarazioni già indicate al punto 2.1, lettera b), redatte secondo le modalità stabilite dalla Prefettura

competente, nel caso in cui l’importo del finanziamento superi il limite di 1.900.000,00 euro. Il

Ministero si riserva comunque la facoltà, in fase di concessione del contributo, di chiedere all’impresa le

suddette dichiarazioni. Le citate dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e dagli

ulteriori soggetti dichiaranti, ove presenti, successivamente scansionate e infine firmate digitalmente dal

legale rappresentante.

4.3 I tempi previsti per la concessione delle agevolazioni, di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto,

possono pertanto subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della suddetta documentazione

antimafia, ferma restando la facoltà del Ministero, decorso il termine di 45 giorni (prorogabile dalla

Prefettura di ulteriori 30 giorni in caso di complessità dell’istruttoria) dal ricevimento della richiesta da

parte della Prefettura competente, di procedere alla concessione delle agevolazioni sotto condizione

risolutiva, secondo quanto previsto dall’articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159/2011.

5. MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

5.1 Il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del

2,75 % su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della durata di cinque

anni, di importo corrispondente al finanziamento, avente le caratteristiche previste all’articolo 4 del

decreto. In appendice alla presente circolare sono riportate le modalità tecniche di calcolo del

contributo.

5.2 Le agevolazioni sono concesse previa verifica del rispetto dell’intensità di aiuto massima, calcolata

in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), nei limiti dell’articolo 15 del regolamento GBER

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ovvero, per le imprese agricole, dell’articolo 4 del regolamento 1857/2006 e, per le imprese della pesca,

degli articoli 11, 16, 19 e 22 del regolamento 736/2008. Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di

ESL, che esprime il valore in percentuale dell'aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni

sui costi agevolabili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili sono attualizzate/rivalutate al

momento della concessione del contributo. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è

il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione predetta, determinato a partire dal tasso

base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all’indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

5.3 Qualora l’ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche ivi

incluse quelle a valere sul Fondo di garanzia, superi l’ESL massimo concedibile per l’impresa, il

Ministero procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo restando

il finanziamento deliberato.

6. SPESE AMMISSIBILI 6.1 Le spese ammissibili riguardano l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni

strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e

tecnologie digitali, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4

dell’articolo 2424 del codice civile. Risultano pertanto escluse, come previsto dall’articolo 5 del

decreto, le spese relative a “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”.

6.2 Gli investimenti devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere

ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

6.3 Secondo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 5 del decreto, gli investimenti devono essere

avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti

relativi al settore agricolo, di cui al regolamento 1857/2006, che possono essere avviati solo

successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.

6.4 In fase di realizzazione l'impresa ha facoltà di variare l’oggetto degli investimenti rispetto a quello

preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva

autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che gli investimenti effettivamente sostenuti

posseggano tutti i requisiti di cui all’articolo 5 del decreto.

6.5 Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati non può comunque comportare un incremento del

contributo concesso.

6.6 L’impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria

all’acquisto diretto o viceversa.

6.7 Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni

acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati. Le imprese in

regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell’identificazione dei

beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di

immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante

dell’impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, da tenere agli atti dell’impresa stessa.

7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 7.1 Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione,

che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali, in

funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa

previste al comma 8 dell’articolo 2 del decreto–legge 69/2013.

7.2 Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 30 giorni dalla data di

ricezione della domanda, completa della documentazione richiesta e conforme a quanto indicato ai punti

7.4 e 8, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti

pubblici, nonché subordinatamente all’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio.

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Nei casi in cui è necessario acquisire la documentazione antimafia, i tempi previsti per l’erogazione

delle agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione di tale

documentazione, ferma restando la facoltà del Ministero, decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento

della richiesta da parte della Prefettura competente (prorogabile dalla Prefettura stessa di ulteriori 30

giorni in caso di complessità dell’istruttoria), di procedere all’erogazione delle agevolazioni sotto

condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159/2011.

7.3 In ragione delle norme di contabilità generale dello Stato e tenuto conto dei tempi necessari per

l’espletamento delle procedure amministrative di competenza, il Ministero provvede alle erogazioni

nell’anno per richieste pervenute entro e non oltre il 31 ottobre.

7.4 Le richieste di erogazione devono essere compilate esclusivamente in formato digitale, utilizzando la

procedura informatica disponibile nel sito internet www.mise.gov.it entro il 30 giugno 2014. Sia le

richieste di erogazione, sia i relativi allegati devono essere firmati digitalmente. Al termine della

procedura di compilazione della domanda e dell'invio telematico della medesima, nonché dei relativi

allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico.

7.5 Le domande di erogazione presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al punto 7.4

sono non ricevibili.

7.6 L’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, entro il periodo di

preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del

finanziamento. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione

dell’investimento, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto, deve essere resa

dall’impresa entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’investimento e sottoscritta dal legale

rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un

revisore legale iscritto al relativo registro. Detta dichiarazione è predisposta utilizzando lo schema di cui

all’allegato n. 2 e secondo le modalità indicate al punto 7.4.

7.7 Il Ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla

verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine il Ministero può acquisire dall’impresa

beneficiaria, anche prima dell’erogazione delle agevolazioni, un campione dei titoli di spesa facenti

parte dell’investimento agevolato, da sottoporre a controllo.

7.8 Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto, il Ministero sospende l’erogazione del contributo in

tutti i casi di cui all’articolo 12 del decreto, nelle more del perfezionamento del provvedimento di

revoca. In particolare, la banca/intermediario finanziario comunica al Ministero:

a) eventuali inadempimenti dell’impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del

finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing. Tale comunicazione deve essere effettuata

dalla banca/intermediario finanziario entro 120 giorni dall’inadempimento, qualora l’impresa non si

rimetta al corrente con i pagamenti entro tale termine;

b) risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento entro 60 giorni dall’evento.

In caso di rimborso anticipato del finanziamento o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, la

banca/intermediario finanziario è tenuta a darne comunicazione al Ministero entro 120 giorni dal

rimborso/riscatto anticipato.

8. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 8.1 La richiesta di erogazione della prima quota di contributo e l’ulteriore documentazione allegata,

devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e dal presidente del collegio sindacale

o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro.

8.2 La richiesta di erogazione della prima quota di contributo, redatta secondo lo schema di cui

all’allegato n. 3, deve essere presentata secondo le modalità indicate nel punto 7.4 e corredata delle

dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, utilizzando lo schema di cui all’allegato n. 4, sotto forma di

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso

di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, alla richiesta di erogazione deve

essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante

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l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni

liberatorie dei fornitori.

8.3 Qualora il contributo concesso superi la soglia di 150.000,00 euro secondo quanto previsto al punto

4, ciascuna richiesta di erogazione deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione di domanda relativamente ai

soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 159/2011 e s.m.i.

(informazioni antimafia). In caso di variazione, la richiesta di erogazione deve essere corredata delle

dichiarazioni, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari

per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui alla citata

normativa.

8.4 Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima, redatte in conformità

all’allegato n. 5, devono essere presentate secondo le modalità indicate nel punto 7.4 e sottoscritte dal

legale rappresentante dell’impresa beneficiaria.

8.5 Qualora l’impresa beneficiaria alieni, ceda o distragga dall’uso produttivo i beni oggetto

dell’investimento nei 3 anni successivi alla data di completamento dell’investimento stesso e qualora

ricorrano le altre fattispecie previste all’articolo 12 del decreto, il beneficiario dovrà trasmettere

tempestiva comunicazione al Ministero, che procederà alla revoca del relativo contributo.

8.6 Le richieste di erogazione relative all’ultima quota di contributo devono essere inoltre corredate di

un’attestazione della banca/intermediario finanziario con cui l’impresa ha stipulato il finanziamento

relativa al completamento del rimborso del finanziamento stesso.

9. ONERI INFORMATIVI PER LE IMPRESE 9.1 Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato n. 6 è riportato

l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dalla presente circolare.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 10.1 In virtù della scadenza degli inquadramenti comunitari in materia di aiuti di Stato e nelle more del

successivo perfezionamento degli ulteriori adempimenti comunitari:

per gli investimenti delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione

dei prodotti della pesca esentati a norma del regolamento CE 736/2008, la data ultima per la concessione

degli aiuti è il 30 giugno 2014;

per gli investimenti delle PMI nei settori diversi dalla pesca, la data ultima di concessione degli aiuti è il

31 dicembre 2014, in virtù della proroga, per gli investimenti delle PMI attive nella produzione dei

prodotti agricoli, del regolamento (CE) 1857/2006 disposta dal regolamento (CE) 1114/2013 e, per tutti

gli altri settori, del regolamento GBER disposta dal regolamento (CE) 1224/2013.

10.2 Le modalità per la concessione degli aiuti successivamente alle date di cui al punto 10.1 saranno

definite in conformità alle disposizioni nel frattempo adottate dalla Commissione europea in materia.

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SCHEDA RIASSUNTIVA

Bando Macchinari (Nuova Legge Sabatini) Soggetti beneficiari: micro piccole e medie imprese, comprese anche quelle agricole e della pesca. Sono escluse le imprese operanti nei settori dell’industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative, della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Spese ammesse (da sostenere dopo la presentazione della domanda e da concludere entro il periodo di preammortamento/ prelocazione - max. 12 mesi):

acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali. Non sono ammissibili singoli beni sotto i 500 €.

Sono ammessi anche gli investimenti da effettuare mediante leasing finanziario. Non rientrano nell’incentivo l’acquisto di beni immobili, veicoli, natanti, velivoli, macchine acquistate per fini dimostrativi, macchinari ceduti in comodato e macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore. Gli investimenti relativi al settore agricolo possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti. Agevolazione: contributo in conto interessi con abbattimento del tasso del 2,75% L'erogazione del contributo avviene in quote annuali. Durata finanziamenti/leasing: max. 5 anni Importo del finanziamento/leasing: pari al 100% degli investimenti (min. € 20.000 - max. € 2.000.000) La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia dell' 80% del Fondo di garanzia. Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti per le medesime spese, incluse quelle in regime "de minimis", entro determinati limiti delle intensità di aiuto: nel caso di imprese non agricole 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e 10% per le medie imprese; per l'agricoltura 40% per entrambe le tipologie aziendali. Per le aziende non agricole, le agevolazioni sono cumulabili

Apertura sportello: ore 9.00 del 31 marzo 2014. Scadenza: 31.12.2016 (salvo previo esaurimento fondi)

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ALCUNI CASI PRATICI: 1

Azienda manifatturiera settore meccanico con 252 dipendenti, fatturato € 49 mil.€ - tot. stato patrimoniale € 50 mil/€ Acquisto macchinario produttivo per € 250.000 in modo diretto.

Può presentare la domanda ?

2

Azienda artigiana – settore tessile n. dipendenti 20 – fatturato € 4.000.000 acquisto macchina di taglio € 19.900 acquisto software gestionale € 450

Può presentare la domanda ?

3

Industria settore legno con due sedi operative: a Jesi: acquisto macchinario per € 150.000 a Osimo: acquisto attrezzature per € 19.000

Può presentare una domanda o due ?

4

Industria settore meccanico di media dimensione – già fatta domanda a valere sul bando FSC per gli stessi investimenti. Concesso contributo a fondo perduto del 10%.

Può fare domanda per un macchinario ancora da acquistare per € 100.000 ?

5

Agroindustria (casa vinicola) – ha già presentato domanda a valere sul PNS (Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo). Le è stato concesso un contributo a fondo perduto del 40%. Può presentare la domanda per alcuni macchinari ancora da acquistare ?

6

E' ammissibile l'acquisto di un impianto fotovoltaico?

L'acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre

2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi

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macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

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CRONOLOGIA DELLE ATTIVITA’

DATA ATTIVITA'

31/03/2014 Presentazione domanda on-line alla banca o società di leasing utilizzando la modulistica predisposta dal Ministero

apr-14 la banca o la soc. di leasing verifica la regolarità formale ed i

requisiti soggettivi

30/04/2014 a cadenze mensili, la banca trasmette alla CDP la richiesta di verifica della disponibilià di fondi

05/05/2014 entro 5 giorni CDP prenota le risorse e comunica al Ministero la

richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo

10/05/2014

entro 5 giorni il Ministero comunica a CDP l'avvenuta prenotazione delle risorse. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità.

15/05/2014 entro 5 giorni la CDP comunica alla Banca o soc. di leasing la

disponibilità delle risorse.

30/06/2014 entro l'ultimo giorno del mese successivo la Banca o soc. di leasing adotta la delibera di finanziamento.

10/07/2014

entro 10 giorni la banca comunica alla CDP e al Ministero la proposta di contratto di finanziamento e la richiesta di utilizzo della provvista. La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, ha facoltà di ridurne l'importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria.

10/08/2014

entro 30 giorni il Ministero adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni e lo trasmette alla Pmi e alla Banca o soc. di Leasing

31/10/2014

entro l'ultimo giorno del 2^ mese successivo a quello di erogazione delle risorse da parte di CDP, l'impresa stipula il contratto di finanziamento con la banca o l'intermediario finanziario, pena la decadenza dall'agevolazione concessa. Il finanziamento deve avere la durata massima di 5 anni compreso un periodo di preammortamento o di prelocazione di max 12 mesi.

30/11/2014 entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento,

erogazione del mutuo un un'unica soluzione

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6/10/2015 (max

31/10/2015)

Ultimazione degli investimenti entro il periodo di pre- ammortamento o di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento (ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene. ) Gli investimenti possono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi (data del primo titolo di spesa ammissibile)

20/10/2015 (max 31/12/2015)

­ entro 60 giorni dalla conclusione dell'investimento l'impresa comunica al Ministero l’ultimazione dell’investimento, attestando il rispetto del piano di rimborso del finanziamento. Allega una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta il

completamento dell’investimento nei termini previsti dal DM

27/11/2013 e reca in allegato l’elenco delle spese sostenute e gli

estremi identificativi dei beni oggetto di agevolazione.

20/10/2015

­ entro il 31 ottobre deve essere inoltrata la richiesta di erogazione del contributo, subordianta all'ultimazione dell'investimento. Si devono inviare le dichiarazioni liberatorie

dei fornitori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà, attestanti altresì il requisito “nuovo di fabbrica”

Es.: investimento €

500.000,00

20/11/2015 erogazione 1^ quota - entro 30 giorni dalla richiesta di erogazione, il Ministero evade le richieste, salvo sia necessaria documentazione integrativa.

3.860,00

20/10/2016 richiesta erogazione 2^ e 3^ quota di contributo (n. 2 semestri) 20/11/2016 erogazione 2^ e 3^ quota di contributo 7.720,00

20/10/2017 richiesta erogazione 4^ e 5^ quota di contributo (n. 2 semestri) 20/11/2017 erogazione 4^ e 5^ quota di contributo 7.720,00

20/10/2018 richiesta erogazione 6^ e 7^ quota di contributo (n. 2 semestri) 20/11/2018 erogazione 6^ e 7^ quota di contributo 7.720,00

20/10/2019 richiesta erogazione 8^ e 9^ quota di contributo (n. 2 semestri) 20/11/2019 erogazione 8^ e 9^ quota di contributo 7.720,00

20/10/2020 richiesta erogazione 10^ (e ultima) quota di contributo, corredata dalla un’attestazione della banca/intermediario finanziario relativa al completamento del rimborso del finanziamento.

20/11/2020 erogazione 10^ quota di contributo 3.860,00

38.600,00

31/10/2018 Gli investimenti devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni.

10/08/2024

le fatture devono essere conservate per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime. Sull'originale di ogni fattura, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura «Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69».

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MODULISTICA per la presentazione della DOMANDA

e delle richieste di EROGAZIONE del contributo

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ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO PER LA RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO SU PROVVISTA CDP S.p.A.

E DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CUI AL DM 27 NOVEMBRE 2013

Spett.le Banca/Intermediario finanziario

TRASMISSIONE A MEZZO PEC

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione impresa:

Forma giuridica:

P. IVA:

C.F. (se diverso da P. IVA):

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese):

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome: Nome:

Comune (o Stato estero) di nascita: Provincia:

Data di nascita: C.F. firmatario:

in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale):

Estremi documento di identità:

3. REFERENTE DA CONTATTARE PER EVENTUALI COMUNICAZIONI

Cognome: Nome:

in qualità di:

Tel.: Cellulare:

Email: Fax:

4. SEDE LEGALE

Comune: Provincia:

Via e n. civico: CAP:

Stato estero: Tel.:

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ALLEGATO N. 2

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE DELL’INVESTIMENTO

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………………………………….,

nato/a a ………………………………..……………………………………, prov. ...…, il ………………..,

C.F. ……………………………, residente in ………………………………………………………………..,

prov. ……., via ….………………………………………………………………………………, n. civ. ……,

in qualità di1 ………………………………………..… dell’impresa ………………………………….… con

sede legale nel Comune di: ………………………………. prov.: ………… CAP: .........................................

via e n. civ.: ……………………………………..…………tel.: ... ……………………, fax:………………….

e-mail: ……………………….. ......................... e-mail certificata: ……………………………………………

C.F. ………………………………………………………. P. I.V.A. ………………………………………….,

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ……………………………… (…..),

R.E.A. n. ……………………,

E

il/la sottoscritto/a …………………………………………………….……………………………………….,

nato/a a ………………………………..……………………………………, prov. ...…, il ………………..,

C.F. ……………………………, residente in ………………………………………………………………..,

prov. ……., via ….………………………………………………………………………………, n. civ. ……..,

in qualità di2 ………………………………………..… della medesima impresa ……………………………..

entrambi consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni

mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARANO

- che l’impresa ha ottenuto, con provvedimento di concessione n. ……… del ……………,

un’agevolazione di euro ……………………;

- che l’investimento relativo all’unità locale ubicata nel Comune di ……………………………………….

prov.: …… via/piazza e num. civico ………………………………………………………………………..

è stato ultimato in data ………….… (gg/mm/aa);

1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 2 Presidente del collegio sindacale o revisore legale.

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ALLEGATO N. 4

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………………………………….,

nato/a a ………………………………..……………………………………, prov. ...…, il ………………..,

C.F. ……………………………, residente in ………………………………………………………………..,

prov. ……., via ….…………………………………………………………………………., n. civ. ……,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e

per gli effetti degli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di titolare/legale

rappresentante della ditta .....................................................................................................................................

DICHIARA

che i sotto elencati titoli di spesa:

Data N. fattura Importo imponibile Iva Totale

emessi a favore della ditta/società di leasing ......................................................................................................

sono stati regolarmente pagati e pertanto nulla è più dovuto a fronte dei medesimi. Si dichiara inoltre che le

forniture effettuate riguardano beni nuovi di fabbrica.

Luogo e data ………………………………

Il dichiarante(*)

(*)Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando

fotocopia del documento d’identità del dichiarante.

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ALLEGATO N. 5

MODULO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE

DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………………………………….,

nato/a a ………………………………..……………………………………, prov. ...…, il ………………..,

C.F. ……………………………, residente in ………………………………………………………………..,

prov. ……., via ….………………………………………………………………………………, n. civ. ……,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e

per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

in qualità di1 ………………………………………..… dell’impresa ………………………………….… con

sede legale nel Comune di: ………………………………………………………….. prov.: …… CAP: …….

via e n. civ.: ……………………………………..…………tel.: ………………………, fax: …………………

e-mail: ……………………….. ........................... e-mail certificata:……………………………………………

C. F. ………………………………………………………... P. I.V.A. ………………………………………..,

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …………………………………….. (…..),

R.E.A. n. ……………………,

- che l’impresa ha ottenuto, con provvedimento di concessione n. ……… del ……………,

un’agevolazione di euro ……………………, concessa nella forma di contributo in conto impianti, ai

sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 novembre 2013 (“Beni strumentali”) e

riguardante un investimento relativo all’unità locale ubicata nel Comune di ……………………………,

prov. …., via e n. civ. ………………………………………………..…, comportante spese ritenute

ammissibili per euro ………………….… relative a beni acquistati direttamente o relative a beni

acquistati in locazione finanziaria;

- che i beni oggetto di agevolazione, identificabili attraverso i riferimenti di cui al prospetto allegato alla

dichiarazione di ultimazione lavori del … (gg/mm/aa), non sono stati alienati, ceduti o distratti dall’uso

produttivo;

- il rispetto delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento/di corresponsione dei canoni di

leasing di cui al contratto di finanziamento/leasing n°…….. stipulato in data …………………;

- che nei confronti dell’impresa non sono in corso procedure di fallimento;

1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).

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ALLEGATO N. 6

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI

DAL DECRETO INTERMINISTERIALE 27 NOVEMBRE 2013 E

DALLA CIRCOLARE 10 FEBBRAIO 2014, N. 4567

ONERI INTRODOTTI (*)

1) Domanda di accesso al contributo

Riferimento normativo interno DM 27/11/2013, art. 8 e Circ. 10/02/2014, punto 2

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro

x

Che cosa cambia per l’impresa

La domanda di accesso al contributo è redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 alla

circolare direttoriale 10/02/2014, che include tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

richieste all’impresa (possesso dei requisiti, conformità degli investimenti, dimensione di

impresa, …).

Solo nei seguenti casi, la domanda prevede allegati:

- in caso di contributo superiore a 150.000,00 euro, la dichiarazione o le dichiarazioni rese

secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la

richiesta, da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle informazioni antimafia

per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.

159 e ss.mm.ii.;

- in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dell’impresa, copia dell’atto di procura

e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura;

- in caso di impresa associata/collegata ai sensi della vigente disciplina comunitaria,

prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa.

La domanda di agevolazione e le eventuali dichiarazioni allegate, firmate digitalmente nel

rispetto del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 85/2005, sono

presentate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC delle

banche/intermediari finanziari convenzionati.

* Trattandosi di un nuovo intervento non vi sono “oneri eliminati”.

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APPENDICE

MODALITA’ TECNICHE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Ai fini del calcolo del contributo, sulla base della procedura prevista nel decreto

interministeriale 27 novembre 2013,

- quale data di avvio dell’investimento si considera il novantesimo giorno successivo

alla data della delibera di finanziamento;

- quale durata teorica del preammortamento/prelocazione si considera quella indicata

nella domanda da parte della PMI (0, 6, 12 mesi);

- quale data di ultimazione dell’investimento si considera la data di avvio

dell’investimento aumentata della durata del preammortamento/prelocazione indicata

dall’impresa nella domanda;

- la ripartizione dell’investimento per anno è effettuata utilizzando il seguente

algoritmo previsionale lineare:

RIPARTIZIONE i° ANNO INVESTIMENTI = (Mi /

DURATA_PREAMMORTAMENTO) x IMPORTO INVESTIMENTO

dove “Mi” è il numero di mesi del preammortamento/prelocazione che cadono

nell’anno i-esimo, calcolati a partire dalla DATA AVVIO INVESTIMENTO.

Il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al

tasso del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento su un piano convenzionale di

ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo

corrispondente al finanziamento.

Il totale del contributo così calcolato viene ripartito in 10 quote semestrali di valore

costante.

Ai fini del calcolo previsionale dell’ESL, si procede all’attualizzazione

dell’investimento e del contributo erogato, sulla base di un calcolo convenzionale che

prevede:

- la ripartizione dell’investimento per anno secondo la formula sopra indicata;

- l’erogazione del contributo con la prima quota semestrale resa disponibile nell’anno

di ultimazione dell’investimento, secondo la definizione sopra indicata.

Successivamente si considerano due semestralità per anno in unica soluzione fino a

concorrenza del contributo spettante.

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FONDO DI GARANZIA per le PMI

l Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.

La sua FINALITÀ è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie da parte delle piccole e medie imprese, mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia, pertanto, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo Centrale in assenza della presentazione di garanzie reali.

È un fondo rotativo, che si alimenta autonomamente per effetto del graduale rimborso dei finanziamenti e in grado di garantire un numero elevato di imprese.

I SOGGETTI BENEFICIARI FINALI, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa europea), comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea. Sono, inoltre, soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge.

I CRITERI per valutare che le PMI siano finanziariamente ed economicamente sane, modificati nel mese di novembre del 2009, sono calcolati in modo da mantenere il tasso di default basso (all’incirca il 2%) e permettere alle imprese sane, in difficoltà a causa del difficile periodo congiunturale, di poter accedere allo strumento.

Ad accedere alla garanzia del Fondo sono soprattutto microimprese (60,5% delle operazioni nel 2012), seguono le piccole imprese (30,7%) e le imprese di medie dimensioni (8,7%). Le imprese artigiane rappresentano una buona parte dell’operatività del Fondo Centrale: hanno presentato più di 12.000 operazioni nel 2012, pari al 20,2% del totale.

A CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER OTTENERE LA GARANZIA DEL FONDO

Per ottenere la garanzia, l’impresa dovrà rivolgersi ad una banca, un intermediario finanziario, una Società Finanziaria per l’Innovazione e lo Sviluppo (S.F.I.S.), un consorzio di garanzia collettiva fidi o un altro fondo di garanzia gestito da intermediari finanziari.

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Con l’introduzione della riforma dello strumento e la possibilità di intervento del Fondo anche per operazioni sul capitale di rischio, la presentazione della domanda di garanzia può essere fatta anche da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o da una Società di gestione Armonizzata (SGA).

COME SI ACCEDE ALLA GARANZIA DEL FONDO

A seconda della natura del soggetto che si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia esistono diverse modalità di intervento: • Garanzia diretta: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori. In questo caso, l’impresa che necessiti di un finanziamento può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo e, in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato. • Controgaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi , e degli altri Fondi di Garanzia. In questo caso l’impresa si rivolge a un Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo. • Cogaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati. In Toscana e in Lazio, per scelta regionale, essendo il sistema dei Confidi ben strutturato, non è ammesso l’intervento del Fondo in garanzia diretta. Il Fondo centrale di garanzia non interviene direttamente nel rapporto banca/impresa e quindi tassi di interesse, condizioni di rimborso, eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo etc. sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra banche e imprese. Di recente, però, il Fondo è intervenuto definendo, in tema di trasparenza, una serie di misure a carico del gestore e dei soggetti finanziatori al fine di migliorare il rapporto banca-confidi-impresa e massimizzare i benefici dell’intervento del Fondo a favore delle imprese, determinando, grazie alla presenza della garanzia di ultima istanza dello Stato, delle condizioni favorevoli in termini di pricing e/o di maggior volume di credito concesso (approvazione del Piano della trasparenza nella riunione del Comitato del 14 febbraio 2013).

NOVITÀ: Innalzamento dell'importo massimo garantito a 2,5 milioni di euro per alcune di tipologie di operazioni, la previsione di una copertura fino all’80% a seconda della

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tipologia di operazione, la possibilità di rivedere i coefficienti di accantonamento (dal 18.10.2012)

L'incremento della dotazione per circa due miliardi di euro stanziati per il periodo 2008-2012 e di 1,2 miliardi di euro per il triennio 2012-2014. L'estensione dell'operatività ad imprese prima escluse (artigiani, cooperative, autotrasporti). L'innalzamento dell'importo massimo garantito (disposto con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 aprile 2009) a 1,5 milioni di euro. La garanzia di ultima istanza dello Stato, che opera in caso di inadempimento da parte del Fondo per tutti gli impegni assunti a titolo di garante, controgarante e cogarante, attivando il meccanismo della ponderazione zero che permette alle banche di ridurre l'importo degli accantonamenti a titolo di rischio.

La costituzione della Sezione Speciale dedicata alle imprese di autotrasporto merci, mediante l’assegnazione di 50 milioni di euro a titolo di dotazione e la previsione di criteri di valutazione che tengano conto della specificità delle aziende del settore.

La revisione dei criteri di accesso al Fondo per le PMI (novembre 2009/gennaio 2010) e per l'autorizzazione dei Confidi a certificare il merito di credito (marzo 2011).

La previsione di misure finalizzate ad incentivare l’accesso al Fondo delle imprese subfornitrici di aziende in amministrazione straordinaria.

I nuovi criteri di accesso In arrivo il decreto interministeriale che applica i nuovi criteri di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, potenziato e aperto anche ai professionisti.

Il decreto, firmato il 27 dicembre 2013, è in via di registrazione alla Corte dei Conti, per entrare in vigore con contestuale pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Novità

Oltre ai nuovi criteri di valutazione delle imprese beneficiarie, il Decreto Fare (articolo 1, Dl 69/2013 convertito con la legge 98/2013) prevede: procedure semplificate, ulteriori operazioni ammissibili e garanzia innalzata all’80% per anticipazioni senza cessione verso imprese che vantano crediti con la PA e per operazioni finalizzate all’attività d’impresa di durata non inferiore ai 36 mesi (come da articoli 4 e 5 del DM MiSE 26 giugno 2012). Previsti anche versamenti volontari (già operativi).

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I nuovi criteri allegati al decreto – differenziati per procedura, settore economico e regime di contabilità dell’impresa (ordinaria o semplificata) – sono applicati agli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione delle domanda di ammissione al Fondo.

Valutazione imprese

Per accedere alla procedura semplificata (che riguarda operazioni non assistite da altre

garanzie, diverse da quelle dei Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali), le imprese non devono avere eventi pregiudizievoli (protesti o pignoramenti) a proprio carico o, limitatamente alle società di persone, anche a carico degli amministratori; né possono avere crediti scaduti da più di 180 giorni o essere classificate presso la “centrale dei rischi” come clientela a incaglio o in sofferenza.

In assenza di questi requisiti si accede alla procedura ordinaria, che si applica alle

imprese in contabilità ordinaria e varia a seconda del settore di appartenenza.

Procedura ordinaria Settori Manifatturiero, Edilizia, Alberghiero, Pesca e piscicoltura.

La valutazione viene effettuata attraverso 4 indici: copertura finanziaria delle immobilizzazioni, indipendenza finanziaria, copertura degli oneri finanziari, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

Per ogni indice si applicano valori di riferimento con punteggio da 0 a 3. Il punteggio

complessivo finale varia da 0 e 12, sulla cui base sono previsti tre livelli di classificazione.

Punteggio da 9 a 12: livello A. Punteggio 7 e 8: livello B. Punteggio da 0 a 7: livello C.

Questa valutazione viene effettuata su ognuno degli ultimi due bilanci e poi integrata tenendo conto dell’andamento nel tempo, inserendo le imprese in fascia 1, 2, o 3.

Le situazione intermedie sono valutate in base a criteri elencati in tabella, prendendo in considerazione ulteriori indicatori economici su fatturato, utile, passivo e via dicendo.

Nuove imprese con meno di 3 anni di attività. Sono ammesse solo per operazioni con un programma di investimento e mezzi propri – che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o acquisizione della partecipazione – (compresi i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale) superiori al 25% dell’importo del programma. Bisogna documentare versamento dei mezzi e pesentare business plan completo di bilancio previsionale per tre anni, compilato in base ai due schemi allegati al decreto: allegato 7 per operazioni fino a 50mila euro, allegato 7-bis per

importi più alti.

Impresa con cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto. Ammissibile solo se l’operazione è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa,

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previa presentazione di business plan sul modello di cui all’allegato 7-ter. Non sono

ammissibili se la durata dell’operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell’iniziativa e se i mezzi propri sono inferiori al 10% dell’importo dei costi dell’iniziativa.

PMI in forma di cooperativa. Il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei “ristorni”, ai sensi dell’articolo 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”, cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa. Il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei ristorni e del vantaggio cooperativo. I mezzi propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio “Prestiti da soci”.

Settori Commercio, Servizi e società alberghiere locatarie dell’immobile.

Anche per questi settori si valutano 4 indici: liquidità, indipendenza finanziaria, copertura oneri finanziari, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato. Non cambiano le modalità di calcolo: punteggio da 0 a 3 per ogni voce, livelli da 0 a 12 punti per ogni anno di bilancio, andamento nei due anni di bilancio, inserimento nella fasce da 1 a 3.

Per nuove imprese e quelle con cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto le regole sono le stesse degli altri settori produttivi, così come per le cooperative.

Procedura semplificata

E’ concessa la autocertificazione del merito di credito per imprese in fascia 1.

Altre caratteristiche: importo operazione finanziaria non superiore al 40% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato, o al 30% se l’operazione dura meno di 36 mesi.

Fatturato non diminuito rispetto a quello precedente di oltre il 40%.

Perdita non superiore al 5% del fatturato. Indice “Mezzi propri/Totale del passivo” non inferiore al 5%.

Se le operazioni sono inferiori ai 20mila euro (sempre non assistite da altre garanzie

diverse da quelle di Confidi e via dicendo), sono ulteriormente semplificate le condizioni per poter autocertificare il merito di credito: almeno uno degli ultimi due bilanci in utile, eventuale perdita dell’ultimo bilancio non superiore al 10% del fatturato. Questa procedura a importo ridotto può essere incrementata fino a operazione da 100mila euro in particolari condizioni, specificate dal decreto (relative ad esempio a dimensioni dell’impresa, numero dipendenti).

Per operazioni sotto i 10mila euro, sempre non assistite da altre garanzie,

l’autocertificazione è prevista per finanziamenti fra 18 mesi e 3 anni, piano di rimborso a rate mensili e preammortamento massimo di sei mesi, finanziamento concesso a fronte di investimenti.

L’allegato contiene tutti i modelli di valutazione da compilare per le procedure ordinarie e semplificate, differenziati per dimensioni di impresa, settori di appartenenza, i diversi modelli di business plan. (Fonte: decreto applicativo del 27 dicembre 2013, allegati con i criteri per la valutazione delle imprese).

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BANDO I.N.A.I.L.

Fonti normative: AVVISO PUBBLICO QUADRO 2013 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO in attuazione dell’articolo 11, comma 1 lett. a) e comma 5 D.lgs 81/2008

s.m.i.

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ESTRATTO AVVISO PUBBLICO 2013 PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, art. 11, comma 1, lett a) e comma 5 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.

1. OBIETTIVO

Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. DESTINATARI

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

3. PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 1) progetti di investimento;

2) progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi;

3) progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21/9/1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.

Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate. Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori

facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.

4. RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI

L’entità delle risorse destinate dall’INAIL per l’anno 2013 è di complessivi

307.359.613 euro, ripartiti in budget regionali in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni e pubblicati nei rispettivi Avvisi regionali, secondo la tabella seguente. 2 Abruzzo 7.532.276 Basilicata 3.680.511 D. P. Bolzano 2.150.958 Calabria 8.558.725 Campania 27.637.779 Emilia Romagna 20.891.158 Friuli Venezia Giulia

5.114.527

Lazio 40.830.179 Liguria 9.098.608 Lombardia 49.285.378 Marche 9.362.497 Molise 1.642.371 Piemonte 19.699.530 Puglia 12.217.561 Sardegna 9.217.615 Sicilia 23.894.939

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Toscana 25.102.604 D. P. Trento 2.735.799 Umbria 5.351.846 Valle d'Aosta 944.035 Veneto 22.410.718 Italia 307.359.613

5. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari al 65% delle

spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’IVA, nei termini stabiliti dagli Avvisi regionali. Contributo in de minimis.

6. MODALITA’ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva

conferma tramite Posta Elettronica Certificata, come specificato negli Avvisi regionali. A partire dal 21 gennaio 2014, sul sito www.inail.it – Servizi on line, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso

un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

7. PUBBLICITA’

Il presente Estratto Avviso Pubblico è pubblicato sulla GURI al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento degli incentivi di cui all’oggetto. Gli Avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito dell’Istituto nella sezione: Inail in caso di/Incentivi per la sicurezza/Bando 2013.

(www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/Bando Isi2013/index.html )

8. PUNTI DI CONTATTO

Contact Center: numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante).

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE: 21 gennaio 2014: apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande 8 aprile 2014: chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande

10 aprile 2014: acquisizione codice identificativo per l’inoltro on line 30 aprile 2014: comunicazione relativa alle date dell’inoltro on line

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Il contributo INAIL è cumulabile con il contributo sui macchinari “Decreto del fare” se devo acquistare un macchinario per sostituirne uno del 1995 ?

Posso presentare la domanda per spese già sostenute ?

Sono ammessi anche gli acquisti in Leasing ?

C’è una spesa minima e una spesa massima agevolabile ?

il contributo è in “de minimis” (max € 200.000 in un triennio)?

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AVVISO PUBBLICO QUADRO 2013 – MARCHE I.N.A.I.L. AVVISO PUBBLICO QUADRO 2013

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO in attuazione dell’articolo 11, comma 1 lett. a) e comma 5 D.lgs 81/2008 s.m.i. 1. FINALITA’ .................................................................................................. 2 2. MODALITA’ ATTUATIVE E NORMATIVA ........................................................... 2

3. RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI........................................ 3

4. REQUISITI DEI DESTINATARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ..................... 3 5. PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO ............................................................. 4

6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ................................................................... 6

7. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO ................................................................. 6 8. SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO .......................................................... 6

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ........................................ 7

10. ACCESSO ALLA PROCEDURA ON LINE.......................................................... 8

11. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ............................................................... 8 12. INVIO DELLA DOMANDA ON LINE ............................................................... 9

13. PUBBLICAZIONE ELENCHI CRONOLOGICI DELLE DOMANDE ON LINE ............. 9

14. CRITERI DI PRECEDENZA A PARITA’ DI POSIZIONE .................................... 10 15. ASSISTENZA ALLE IMPRESE .................................................................... 10

16. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA ....... 10

17. VERIFICA TECNICO AMMINISTRATIVA ....................................................... 10 18. ANTICIPAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO ............................................ 11

19. TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ............................................. 12

20. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ........ 12

21. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO .............................................................. 13 22. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI ..................................................... 14

23. VERIFICHE ............................................................................................. 14

24. REVOCHE ............................................................................................... 15 25. COMUNICAZIONI TRA INAIL E IMPRESE .................................................... 15

26. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY

.................................................................................................. 17

27. PUBBLICITA’ .......................................................................................... 18 28. PUNTI DI CONTATTO ............................................................................... 18

29. RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE .............................................. 18

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1. FINALITA’ Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per

il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi

aziendali. Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia Autonoma.

2. MODALITA’ ATTUATIVE E NORMATIVA I contributi oggetto del presente Avviso sono concessi con procedura valutativa a sportello ai sensi del decreto legislativo n.123/98 e s.m.i. I contributi rispettano le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, con riferimento ai

regimi per gli aiuti di Stato attuati secondo i seguenti Regolamenti CE: Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), applicabile a tutte le imprese ad eccezione delle:

di cui all’allegato I del trattato istitutivo dell’UE;

campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

1407/2002. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi

ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 € nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 € per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).

Regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi

ad una medesima impresa non deve superare i 7.500,00 € nell’arco di tre esercizi finanziari.

Regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo

all’applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento CE n. 1860/2004. Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 30.000,00 € nell’arco di tre esercizi finanziari.

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REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE del 15

dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28.12.2006) Ar. 8 - In base all’esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non

superino, nell’arco di tre anni, la soglia di 200 000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati

membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel

campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Per quanto riguarda le

imprese attive nel settore del trasporto su strada, tale soglia dovrebbe essere fissata

a 100 000 EUR.

3. RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI

Lo stanziamento ai fini del presente Avviso relativamente alla Regione Marche è pari a complessivi € 9.362.497 di cui:

progetti di investimento (di cui all’allegato 1) ed i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 2);

1 per i progetti per la sostituzione o adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D.lgs 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia (di cui all’allegato 3).

1 Tale ripartizione tiene conto di quanto stabilito dal decreto interministeriale 22 Dicembre 2010.

2 Nel caso di aziende con più unità produttive gestite in forma accentrata la domanda deve essere presentata presso la

Sede INAIL dove è attiva la PAT accentrante a prescindere quindi da dove ha sede l’unità produttiva per la quale si richiede il contributo. 4. REQUISITI DEI DESTINATARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

intende realizzare il progetto2. Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l’unità produttiva è la nave/imbarcazione; la sede INAIL competente è quella del capoluogo (Genova, Napoli, Palermo,

Trieste) nella cui regione è gestito il rapporto assicurativo della nave/imbarcazione o la posizione del ruolo unico (le risorse finanziarie sono quelle delle regioni Liguria, Campania, Sicilia e Friuli Venezia Giulia).

all’Albo delle Imprese Artigiane;

liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

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o di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); resta salva l’applicazione di quanto previsto

dall’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 conv. da L. n. 98/2013, con particolare riferimento ai commi 8 e 8bis (invito alla regolarizzazione e pagamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi e alla Cassa edile di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate);

della domanda; non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi

pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 6623, quelli gestiti da ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 1024 e quelli previsti da disposizioni analoghe;

documentazione a conferma della domanda on line, il provvedimento di

ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2010, 2011 o 2012 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 3 http://www.fondidigaranzia.it/ 4 http://www.ismea.it/ 5 Ai fini della verifica della compatibilità del contributo richiesto con i limiti quantitativi posti dalla normativa

comunitaria in materia di applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti “de minimis” si dovrà computare oltre all’importo di tale contributo il valore della garanzia pubblica, relativa ad eventuali richieste di interventi pubblici

di garanzia sul credito delle PMI, calcolato in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.

I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dal regolamento “de minimis” di cui all’articolo 2 del presente Avviso, applicabile al settore produttivo di appartenenza ed avere pertanto titolo a presentare domanda di contributo per l’importo richiesto.

Per quanto attiene alla dichiarazione sul “de minimis”5, il beneficiario dovrà presentare, in sede di rendicontazione, il modulo scaricabile dalla procedura informatica debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante (MODULO D-1998 per “de minimis” Regolamento CE n. 1998/2006, MODULO D-

1535 per “de minimis” Regolamento CE n. 1535/2007, MODULO D-875 per “de minimis” Regolamento CE n. 875/2007). La suddetta dichiarazione dovrà essere effettuata con riferimento alla data di

comunicazione del provvedimento di ammissione al contributo di cui al successivo articolo 17. Nel caso di eventuali successive modifiche della normativa comunitaria in materia

di applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti “de minimis”

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l’Istituto provvederà ad aggiornare la modulistica allegata al presente Avviso. L’importo concedibile non potrà comunque eccedere l’ammontare della richiesta di

contributo inserita nella domanda on line.

5. PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 1) progetti di investimento;

2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

3) progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D.lgs 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.

Negli allegati 1, 2 e 3, parte integrante del presente Avviso, sono indicati, rispettivamente per ciascuna delle tre tipologie di progetto, le caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, l’elencazione delle spese tecniche riconoscibili e la loro entità massima nonché i parametri ed i

relativi punteggi di cui al successivo articolo 11. Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva6 e una sola tipologia tra quelle sopra indicate. 6 Per «unità produttiva» si intende: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi,

dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (art. 2 c. 1 lett. t del D.lgs 81/2008 s.m.i.); le imprese assicurate INAIL indicano la Pat di riferimento. Per il settore della navigazione l’unità produttiva è la nave/imbarcazione.

7 Le procedure standardizzate sono redatte secondo il documento approvato in data 16 maggio 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, allegato al decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, del Ministro della salute e del Ministro dell’interno del 30 novembre 2012, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto. Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. La domanda di contributo potrà essere presentata o presso una sola delle

Sedi INAIL nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’intervento o dove è situata la sede legale dell’impresa. Per le imprese di armamento, i progetti di tipologia 2 relativi a navi e imbarcazioni possono riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico armatore anche se

imbarcati su più navi iscritte su compartimenti marittimi diversi. La relativa domanda dovrà essere presentata presso la sede INAIL (Genova, Napoli, Palermo, Trieste) che gestisce l’assicurazione di almeno una delle navi interessate al progetto. Per quanto riguarda la tipologia 1 (progetti di investimento), il progetto può essere

articolato in più interventi/acquisti purché essi siano tutti rigorosamente funzionali alla riduzione, eliminazione e/o prevenzione della medesima causa di infortunio o del fattore di rischio indicata dall’impresa nel modulo di domanda on line. Nel caso in cui il progetto intervenga su più cause di infortunio o fattori di rischio,

la valutazione dell’intero progetto sarà riferita alla sola causa di infortunio, o fattore di rischio, che l’impresa indicherà nel modulo di domanda on line. Pertanto

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tutte le altre voci di intervento, con i relativi costi, non riferite alla causa o fattore di rischio indicato, saranno decurtate dall’importo richiesto.

In ogni caso, per i progetti di tipologia 1, la causa di infortunio o il fattore di rischio per il quale il progetto viene presentato deve essere riscontrabile nel DVR (documento di valutazione dei rischi) o, nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate7,

in altro documento di valore equipollente ai sensi della normativa vigente. 6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse ai sensi del successivo articolo 7. Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000. Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50

dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.

7. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto nonché le eventuali spese accessorie o strumentali,

funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza. Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento. Sono anche ammesse a contributo le eventuali spese tecniche, entro i limiti

precisati negli allegati 1 e 3 del presente Avviso. Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data dell’8 aprile 2014 8. 8 Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da

parte dell'impresa richiedente, in data anteriore al 9 aprile 2014, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo.

9 Sono invece ammesse a contributo le spese per acquisto/sostituzione dei mezzi d’opera installati sui mezzi di trasporto (ad es. braccio gru, piattaforme mobili di carico, ecc.), sono altresì ammessi quei mezzi d’opera che possono

andare su strada ( ad esempio trattori, pale meccaniche, ecc..) sempreché il loro acquisto determini miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori. Resta comunque a carico dell’impresa ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di contributo non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella successiva fase di inoltro on line o non superi le fasi di verifica

o rendicontazione. 8. SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO

Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di: dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio;

automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili 9;

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impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla

salvaguardia dell’ambiente;

hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi (impianti,

macchine, dispositivi e/o attrezzature) utilizzati ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;

mobili e arredi.

Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a: consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;

adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.lgs 81/2008 s.m.i.; interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività

lavorativa al momento della presentazione della domanda; manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;

adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;

le spese inerenti i compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D.lgs 231/2001;

acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);

mero smaltimento dell’amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui l'intervento rientri in un progetto complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell'azienda nel quale è compresa la rimozione

dell'amianto ad esempio presente in coperture, per coibentazione e similari10);

acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per l'erogazione di un servizio o per la produzione di un bene, di cui l’impresa non dispone ma che deve comunque possedere per avviare l’impresa o una nuova attività11;

costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci. 10 A titolo di esempio per un progetto che prevede il "rifacimento del tetto per eliminazione e smaltimento eternit" sono finanziabili le spese di eliminazione e smaltimento dell’eternit e quelle di sostituzione del materiale nocivo ma non

quelle relative al rifacimento/consolidamento delle relative strutture di sostegno o all’introduzione di elementi tecnologici integrati quali pannelli solari, fotovoltaici, ecc.

Poiché nel caso dei tetti l’eternit funge da manto di copertura di edifici, capannoni, ecc., potrà essere ammesso a finanziamento il rifacimento del solo manto di copertura in quanto costituisce sostituzione del materiale nocivo causa

del rischio, con esclusione degli eventuali elementi strutturali del tetto, le orditure, i solai, le travature o anche eventuali nuovi elementi tecnologici integrati, pannelli solari o moduli fotovoltaici.

Data la tipologia variegata dei manti di copertura, a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà essere ammesso al finanziamento il rifacimento del manto di copertura realizzato con tegole, ondulati, lastre o pannelli monolitici in

lamiera, coibentati e non. 11 Ad esempio, non è finanziabile un ponteggio per la realizzazione di un opera edile o una macchina in una impresa

appena costituita che avrebbe dovuto comunque acquistare per poter svolgere la propria attività

Nel caso di vendita e/o permuta di macchine e/o attrezzature sostituite nell’ambito

del progetto di finanziamento il 65% del contributo a carico dell’INAIL verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o

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con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto).

Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

1. accesso alla procedura on line e compilazione della domanda; 2. invio della domanda on line;

3. invio della documentazione a completamento della domanda da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 10,11,12,16 e 25.

10. ACCESSO ALLA PROCEDURA ON LINE Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l’impresa sia in possesso di un codice ditta registrato negli archivi INAIL. Le imprese non soggette ad obbligo assicurativo che ne siano sprovviste potranno

iscriversi cliccando sull’etichetta “Registrati” collocata in alto a destra nella home page del portale www.inail.it e selezionando la voce “Registrazione utente generico” (https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/autoregistrazione.action). Le imprese del settore navigazione potranno registrarsi cliccando sull’etichetta

“Registrati” collocata in alto a destra nella home page del portale e selezionando la voce “Registrazione ditta Settore Navigazione” (https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/autoregistrazioneNautica.action).

11. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA A partire dalla data del 21 gennaio 2014 ed inderogabilmente fino alle ore 18,00 del giorno 8 aprile 2014 sul sito www.inail.it – sezione Servizi online (a tale

ambiente si può accedere anche dall’apposito banner presente nella home page del sito o cliccando in alto a destra sull’etichetta “Entra”) le imprese registrate avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

mulazioni relative al progetto da presentare;

Ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità sono stati

individuati dei parametri (v. allegati 1, 2 e 3), associati sia a caratteristiche proprie dell’impresa sia al progetto oggetto della domanda. Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma deve raggiungere la soglia minima di ammissibilità pari 120 punti.

Dopo le ore 18,00 dell’8 aprile 2014 le domande salvate non saranno più modificabili. A partire dal 10 aprile 2014 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato la propria domanda, potranno accedere

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all’interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura,

mediante un’apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall’impresa ed utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico. Qualora il documento in questione venga smarrito, sarà possibile accedere in procedura per il nuovo download fino a 24 ore prima dell’apertura

dello sportello on line per la prima sessione di invio.

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12. INVIO DELLA DOMANDA ON LINE Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di

ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download di cui all’articolo 11 nei giorni precedenti l’invio telematico. Il codice identificativo, dopo l’invio telematico della relativa domanda, sarà

annullato dallo sportello informatico e pertanto non sarà più utilizzabile. Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici INAIL. Al termine di ogni singola registrazione l’utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in

carico dell’invio. Le data e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 30 aprile 2014. Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali, in base al

numero di domande pervenute ed alla loro distribuzione territoriale. Le regole tecniche per l’inoltro delle domande on line saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico.

13. PUBBLICAZIONE ELENCHI CRONOLOGICI DELLE DOMANDE ON LINE Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate saranno pubblicati sul

sito www.inail.it, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva di cui all’articolo 3 del presente Avviso. Tale pubblicazione, che avverrà entro 7 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio, costituisce, a

tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti, da intendersi perfezionata alla scadenza del predetto termine di 7 giorni. L’orario di registrazione delle domande telematiche, inviate con le modalità di cui al punto 12 del presente Avviso, secondo cui è compilato il suddetto elenco, determina la priorità per la concessione dei contributi in base alle risorse

finanziarie disponibili per ciascun asse di finanziamento. Gli elenchi cronologici di tutte le domande inoltrate on line saranno articolati in due distinti elenchi suddivisi per i seguenti assi di finanziamento secondo la ripartizione finanziaria stabilita dall’articolo 3 del presente Avviso:

e di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 2);

messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti

ai requisiti di cui al Titolo III del D.lgs 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia (di cui all’allegato 3).

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14. CRITERI DI PRECEDENZA A PARITA’ DI POSIZIONE Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione dell’elenco

cronologico utile per l’ammissibilità al contributo l’ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sottoindicata:

ressati dal progetto;

Pertanto beneficeranno del contributo le imprese che, ordinate in base agli ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

15. ASSISTENZA ALLE IMPRESE Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici di cui all’articolo 13 del presente Avviso potranno avvalersi dell’assistenza delle

Sedi INAIL competenti per territorio per tutta la durata del procedimento amministrativo, a partire dalla fase di invio della documentazione a completamento della domanda di cui al successivo articolo 16.

16. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici di cui all’articolo 13 del presente Avviso dovranno far pervenire, con le modalità previste dall’articolo 25 del presente Avviso, alla Sede INAIL territorialmente

competente (allegato 4), entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione di cui all’articolo 13 del presente Avviso:

debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa (secondo le modalità previste dal successivo articolo 25);

nella colonna 2 degli allegati 1, 2 o 3. Ai fini del rispetto del termine dei 30 giorni di cui sopra sarà valida la data di

invio12 del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltrano la domanda e i relativi allegati. 12 Per data dell’invio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui sopra comporta la

decadenza della domanda stessa. 17. VERIFICA TECNICO AMMINISTRATIVA Nel rispetto del termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui

all’articolo 16, l’INAIL procederà al riscontro di quanto inviato dall’impresa allo scopo di verificare l’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda on-line e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi.

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Espletata la suddetta verifica, la Sede INAIL territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di

uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti previsti dal presente Avviso pubblico, invita l’impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. Qualora l’impresa non provveda ad ottemperare alla richiesta di integrazione dei documenti entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di

ricevimento del suddetto invito, la domanda non verrà ammessa. I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di

venti giorni. Le imprese la cui domanda sia stata dichiarata non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni, tramite posta elettronica certificata, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non ammissione, anche solo parziale, fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni. In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede INAIL comunica il provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, non ammissione o parziale ammissione.13

13 Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di non ammissione o ammissione parziale

di una o più imprese saranno destinate all’incremento di successivi Avvisi pubblici.

18. ANTICIPAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO L’impresa, il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o superiore a € 30.000,00, può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del

contributo stesso, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online. Tale richiesta verrà accettata solo in caso di esito positivo della verifica di cui all’articolo 17. In questa evenienza all’impresa, con la comunicazione di ammissione al contributo, verrà richiesto di costituire a favore dell’INAIL

fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Uno schema di riferimento per tale fideiussione è riportato nell’allegato 5. La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all’ammontare dell’anticipazione richiesta (fino al 50% del contributo) maggiorato

del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del Codice Civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell’INAIL.

L’efficacia della garanzia dovrà avere una durata di 12 mesi. La decadenza si verificherà decorsi 90 giorni dalla scadenza del temine previsto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l’Istituto abbia chiesto il pagamento. L’impresa deve far pervenire alla Sede INAIL territorialmente competente (allegato

4) la fideiussione entro i 60 giorni naturali consecutivi successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all’articolo 17 del presente Avviso, con le modalità previste dal successivo articolo 25.

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In caso di mancato ricevimento della fideiussione non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione.

La fideiussione sarà restituita dall’INAIL entro 15 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo del contributo. 19. TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all’articolo 17 del presente Avviso, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7 con riferimento ai progetti

che hanno inizio a partire dal 9 aprile 2014. Ai fini del riscontro del termine di 12 mesi di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da INAIL. Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste, ovvero, per i progetti di tipologia 1 (progetti di investimento), la documentazione equipollente riportata nell’allegato

1. Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta motivata dell’impresa per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso di concessione della proroga, l’impresa, che ha beneficiato

dell’anticipazione del contributo, dovrà presentare, a copertura dell’ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l’anticipazione del contributo stesso. L’inosservanza del predetto termine di 12 mesi, ovvero di quello di proroga

concesso, determina la revoca del provvedimento di ammissione e, nel caso in cui sia stata concessa l’anticipazione, l’escussione dell’eventuale fideiussione. 20. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini dell’erogazione del contributo l’impresa deve inoltrare alla Sede INAIL territorialmente competente (allegato 4), la documentazione specificata nella colonna 4 degli allegati 1, 2 e 3, entro il termine di cui al precedente articolo 19 e con le modalità previste dall’articolo 25 del presente Avviso. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà valida la data di invio14 del

messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione. 14 Per data dell’invio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

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La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto (fatture15, ricevute ecc.) sarà completata entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi

i quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede INAIL territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all’esito di tale verifica all’impresa richiedente. 15 Le fatture dovranno riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute che consentano l’immediata

riconducibilità delle stesse all’intervento realizzato.

16 Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione saranno destinate all’incremento di successivi Avvisi pubblici. La Sede INAIL territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti

trasmessi ai requisiti richiesti dal presente Avviso pubblico, invita l’impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. Qualora l’impresa non provveda ad ottemperare a quanto richiesto entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, il provvedimento di ammissione verrà revocato.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di venti giorni.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’INAIL disporrà quanto necessario per l’erogazione del contributo. In caso di esito negativo le imprese il cui contributo sia stato dichiarato non erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite

posta elettronica certificata entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame. I termini sono sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non concessione del contributo, anche solo parziale, fino all’eventuale ricevimento delle

osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni. In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle osservazioni. La Sede INAIL comunica il provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, non

erogazione o parziale erogazione del contributo 16. 21. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di domanda ed ammesso al contributo. Qualora in fase di rendicontazione si riscontrasse una incompleta o parziale realizzazione del progetto, il contributo verrà erogato solo per la parte

effettivamente realizzata, a condizione che:

realizzato al fattore di rischio/causa di infortunio rispetto alla quale si è fatto riferimento all’atto della richiesta del finanziamento;

ssicurata la completa rispondenza alla tipologia di modello che si è chiesto di realizzare;

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anteriormente al 21 settembre 1996” sia assicurata la coerenza dell’intervento

realizzato al progetto ammesso al finanziamento. La mancata realizzazione del progetto comporta la restituzione di quanto eventualmente anticipato all’impresa anche con escussione della polizza

fideiussoria. L’importo del contributo indicato nella lettera di ammissione resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore a quella preventivata; qualora invece la spesa finale documentata risultasse inferiore

all’importo preventivato, fermo restando quanto indicato nel secondo capoverso del presente articolo, si procederà al rimborso nei limiti del solo importo documentato, nella misura del 65%.

22. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli del presente Avviso, i soggetti beneficiari sono tenuti a: a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di

liquidazione volontaria dell’impresa richiedente;

b) curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica, contabile relativa al contributo, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del

contributo;

c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima dei due anni successivi alla data di erogazione del saldo;

d) mantenere il modello organizzativo di cui alla tipologia 2 (allegato 2) per i tre

anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;

e) in caso di cessione d’azienda, trasferire al soggetto subentrante le obbligazioni

derivate dalla concessione del contributo, inviandone notizia all’INAIL;

f) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa, indicato in sede di domanda on line ed oggetto di

tempestiva comunicazione alla Sede INAIL competente (allegato 4) in caso di variazione nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. 23. VERIFICHE

L’INAIL si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti ed anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dall’impresa e sulla conformità dell’intervento eseguito rispetto a quanto progettato.

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale INAIL incaricato l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione del progetto oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica, contabile. 15 MARCHE

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24. REVOCHE La Sede INAIL territorialmente competente procederà alla revoca del contributo in

caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del contributo. La revoca del contributo determinerà l’avvio della procedura di recupero

dell’importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del contributo.17

17 Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoca saranno destinate all’incremento di successivi Avvisi

pubblici.

25. COMUNICAZIONI TRA INAIL E IMPRESE

Salvo quanto espressamente previsto dal presente Avviso in merito alle comunicazioni a mezzo pubblicazione sul sito, tutte le comunicazioni per le imprese saranno inviate da INAIL all’indirizzo di posta elettronica certificata che l’impresa avrà indicato in fase di domanda on line. E’ consentito alle imprese di

scegliere, in alternativa al proprio indirizzo PEC, la domiciliazione di tale corrispondenza presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di associazione datoriale o di altro intermediario. L’impresa pertanto è tenuta a comunicare tempestivamente all’INAIL ogni variazione del proprio indirizzo PEC per tutta la durata del progetto e comunque fino all’erogazione del contributo.

L’impresa si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato in sede di inserimento della domanda nonché a seguito di variazioni; pertanto l’INAIL non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni ad

indirizzi comunicati dalle imprese e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di Posta Elettronica Certificata. La documentazione di cui agli articoli 16, 17 e 20 del presente Avviso potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Sede INAIL di competenza

(v. allegato 4) secondo le prescrizioni di seguito riportate. Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportato il numero di protocollo attribuito alla domanda oltre alla dicitura: per la documentazione di cui all’articolo 16:

ISI 2013 – DOMANDA DI AMMISSIONE; per la documentazione di cui all’articolo 17:

ISI 2013 – INTEGRAZIONI - DOMANDA DI AMMISSIONE; ISI 2013 – OSSERVAZIONI - DOMANDA DI AMMISSIONE; per la documentazione di cui all’articolo 20:

ISI 2013 – RENDICONTAZIONE; per la documentazione di cui all’articolo 20 relativa alle osservazioni: ISI 2013 – INTEGRAZIONI - RENDICONTAZIONE;

ISI 2013 – OSSERVAZIONI – RENDICONTAZIONE. Ad ogni singolo documento previsto dall’Avviso dovrà corrispondere un singolo allegato.

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Il messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione massima di 30 Mb.

Nel caso di superamento delle suddette dimensioni di 30 Mb le imprese potranno inviare più messaggi di posta elettronica certificata aggiungendo, nell’oggetto di ciascun messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il formato “i/t”, dove i è il progressivo a partire da 1 con incrementi di 1

per ciascun messaggio successivo e t è il numero totale di messaggi che compongono tutto l’invio della documentazione (es. 3/8 dove 3 indica che è il terzo messaggio su 8 in totale che compongono tutto l’invio). L’invio di istanze e documenti è considerato regolare quando è effettuato nelle

seguenti modalità:

l’autore – in tal caso non è necessario, ai fini della validità, che il documento sia inviato dalla PEC dello stesso soggetto;

documento, anche se privo di firma digitale, è trasmesso dalla casella PEC di colui che risulta esserne l’autore;

dall’autore, ma è costituito da copia per immagine (PDF) del cartaceo recante

firma autografa di sottoscrizione ed è accompagnato da copia di documento di riconoscimento dell’autore stesso. Pertanto i documenti (moduli A-B2-C-D-F) firmati digitalmente dal rappresentante

legale potranno essere inviati dall’indirizzo PEC indicato in sede di domanda a prescindere da chi sia il titolare del predetto indirizzo PEC; se privi di firma digitale potranno essere trasmessi dalla casella PEC di colui che risulta esserne l’autore ovvero spediti da casella di posta elettronica di soggetto diverso dall’autore, ma

accompagnati dalla copia per immagine (PDF) del cartaceo recante la firma autografa di sottoscrizione e dalla copia del documento di riconoscimento dell’autore stesso. Per quanto poi riguarda i seguenti documenti si precisa:

copia del documento d’identità del professionista che l’ha sottoscritta; l’INAIL si riserva di verificare, se ritenuto opportuno, la conformità della copia in PDF con il documento originale, richiedendolo direttamente alla ditta;

iginale, allegando la copia

del documento d’identità del soggetto dichiarante; anche in questo caso, l’INAIL si riserva la possibilità di richiedere l’originale qualora lo ritenga opportuno;

ll’ambito della scadenza stabilita dal provvedimento di ammissione.

L’INAIL si riserva altresì la possibilità di richiedere alle imprese l’invio dei documenti cartacei originali inviati tramite PEC. I documenti che non è possibile frazionare in più invii in quanto di dimensioni

superiori al suindicato limite di 30 Mb nonché il documento di fideiussione di cui all’articolo 18 del presente Avviso dovranno essere inseriti in originale in plico sigillato indirizzato a: “INAIL – Sede di ………………… – Processo Prevenzione” e recante sul fronte:

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la denominazione e l’indirizzo dell’impresa;

il numero di protocollo attribuito alla domanda;

la dicitura:

“INAIL AVVISO PUBBLICO 2013 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - DOMANDA DI AMMISSIONE”;

“INAIL AVVISO PUBBLICO 2013 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL

LAVORO – INTEGRAZIONI DOMANDA DI AMMISSIONE”; “INAIL AVVISO PUBBLICO 2013 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – OSSERVAZIONI DOMANDA DI AMMISSIONE”;

ntazione di cui all’articolo 18: “INAIL AVVISO PUBBLICO 2013 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL

LAVORO - FIDEIUSSIONE”;

“INAIL AVVISO PUBBLICO 2013 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL

LAVORO - RENDICONTAZIONE”;

“INAIL AVVISO PUBBLICO 2013 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - INTEGRAZIONI - RENDICONTAZIONE”. “INAIL AVVISO PUBBLICO 2013 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL

LAVORO - OSSERVAZIONI - RENDICONTAZIONE”. Il suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo servizio postale o recapitato a mano, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, alla Sede INAIL territorialmente competente (cfr. allegato 4) che rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico é ad esclusivo rischio del mittente. 26. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY L’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

I.N.A.I.L. – DIREZIONE REGIONALE MARCHE Responsabile del procedimento: Responsabile Ufficio Attività Istituzionali

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Ai sensi del D.lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento.

Il Titolare del trattamento dei dati forniti è: I.N.A.I.L. – Roma, Piazzale Pastore n. 6. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione del contributo previsto dal presente Avviso. L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del

diritto al contributo. I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuali e informatiche e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento di erogazione per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

27. PUBBLICITA’ Il presente Avviso pubblico, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato sul sito I.N.A.I.L. al seguente indirizzo: www.inail.it.

Un estratto dell’Avviso pubblico, a livello nazionale, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui principali quotidiani nazionali. 28. PUNTI DI CONTATTO

Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al Contact Center tramite il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante).

Chiarimenti e informazioni sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 31 marzo 2014. 29. RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE

21 gennaio 2014: apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande 8 aprile 2014: chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande 10 aprile 2014: acquisizione codice identificativo per l’inoltro on line

30 aprile 2014: comunicazione relativa alle date dell’inoltro on line.

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Allegato 1 – Progetti investimento Marche Elenco della documentazione da inviare alla Sede INAIL

Elenco delle spese assimilabili

Calcolo del punteggio per l’ammissibilità della domanda (minimo 120)

Elenco della documentazione da inviare alla Sede INAIL entro 12 mesi dalla comunicazione di avvenuta ammissione al contributo per ottenere, una volta realizzato il progetto, l’erogazione del contributo ovvero il saldo del contributo, qualora sia stata erogata un’anticipazione.

Allegato 1: Progetti investimento MARCHE

INAIL - AVVISO PUBBLICO 2013 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - 1 -

CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO

Questo documento raccoglie in quadro sinottico, a seconda delle caratteristiche del progetto di investimento presentato (COLONNA 1): l’elenco della documentazione da inviare alla Sede INAIL in fase di completamento della domanda (COLONNA 2) la declinazione esemplificativa delle spese tecniche o assimilabili che possono essere ammesse a contributo (COLONNA 3) l’elenco esemplificativo della documentazione da inviare alla Sede INAIL entro 12 mesi dalla comunicazione di avvenuta ammissione al contributo (COLONNA 4) per ottenere, una volta realizzato il progetto, l’erogazione del contributo ovvero il saldo del contributo, qualora sia stata erogata un’anticipazione. A seguire sono riportati i parametri per l’attribuzione dei punteggi in relazione alle peculiarità dell’impresa richiedente e del progetto presentato. NOTA RELATIVA ALLA COLONNA 3 Nella colonna 3 sono esemplificate le spese tecniche e assimilabili che possono essere ammesse al contributo. Per “spese tecniche e assimilabili” si intendono le spese da sostenere in relazione alla realizzazione del progetto proposto ma esterne al progetto stesso, come previsto nella colonna 3 del presente documento. Non sono incluse le spese relative alla valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/08. L’importo totale del progetto sarà quindi costituito da: A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento (comprese quelle accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dell’intervento ed indispensabili per la sua completezza, escluse le spese tecniche di cui alla colonna 3 del presente allegato)

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B. le spese tecniche di cui alla colonna 3 del presente allegato, entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al punto A con un importo massimo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di macchine/attrezzature per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di cui al punto A, con un importo massimo di 5.000 euro. L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65%, sempreché contenuto nel contributo massimo erogabile di 130.000 euro. 1 Caratteristiche del progetto

2 Documentazione da presentare entro i termini stabiliti dall’articolo 16 dell’Avviso pubblico

per le sole imprese collocatesi in posizione utile ai fini del finanziamento

3 Spese tecniche e assimilabili riconoscibili

4 Documentazione da presentare in sede di rendicontazione finale

(tutta o in parte in relazione al progetto realizzato)

a) Ristrutturazione o modifica strutturale e/o

impiantistica degli ambienti di lavoro

1. MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa. 2. Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa. 3.Copia del Documento di Valutazione dei Rischi, firmato dal datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell’art. 28 c. 2 del D. Lgs. 81/08 smi nel quale deve essere riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio per il quale il progetto viene presentato1, 4.Copia della modulistica relativa alle procedure standardizzate, di cui al D.M. 30 novembre 2012, per le aziende di cui all’art. 29 comma 5 e 6 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. con data certa o attestata ai sensi dell’art. 28 c. 2 del D. Lgs. 81/08 smi nella quale deve essere riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio per il quale il progetto viene presentato.1

5.Perizia giurata redatta - utilizzando il fac-simile di cui al MODULO B1 – Perizia Giurata - da tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con competenze tecniche specifiche nella materia attinente al progetto presentato. 6. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tipo di impresa e del conto corrente dell’impresa sul quale dovranno essere registrati i movimenti finanziari relativi al contributo INAIL, redatta utilizzando il fac-simile di cui al MODULO C. 7.Qualora il progetto sia stato progettato e/o

tecnico abilitato

sicurezza in fase di esecuzione

architettoniche

in acustica ambientale

a terra e relative verifiche

protezione scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01) tecniche per la classificazione ambienti

con pericolo di esplosione (Titolo XI D.Lgs 81/08)

installati in luoghi con pericolo di esplosione (D.P.R. 462/01) e relative verifiche (art. 296 D.Lgs 81/08)

prevista per la materia su cui si chiede il contributo richiesta dalla specifica normativa

nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.

rappresentante dell’impresa richiedente, attestanti le spese sostenute per l’intervento

risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari fornitori

MODULO D (1998-1535-875)

previsto) firmato da tecnico abilitato

interventi sulle barriere architettoniche

attività soggetta) ovvero denuncia di inizio attività corredata del progetto approvato

che rilasciate da tecnici abilitati in acustica ambientale

e di messa a terra

termoidraulici

a terra (D.P.R. 462/01) e relative verifiche (art. 86 D.Lgs 81/08)

protezione scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01)

pericolo di esplosione (Titolo XI D.Lgs 81/08) Denuncia di messa in servizio di impianti elettrici

installati in luoghi con pericolo di esplosione (D.P.R.

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effettuato con l’intervento di organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro, di associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, di enti bilaterali od organismi paritetici: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni redatta utilizzando il fac-simile di cui al MODULO E.

8. Qualora il progetto preveda la realizzazione di un intervento migliorativo delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro e nell’ambito dello stesso sia prevista l’adozione di una delle buone prassi, di cui all’art. 2 comma 1 lettera v del D Lgs. 81/08 e s.m.i, selezionate ai fini del presente Avviso: deve essere compilata la dichiarazione di cui al MODULO F nella quale va indicata la buona prassi scelta che deve essere coerente con il progetto, con le sue finalità e le specifiche attività per cui si chiede il finanziamento.

462/01) e relative verifiche (art. 296 D.Lgs 81/08)

richieste da specifiche normative, previste per l’intervento per cui si chiede il contributo

intervento migliorativo delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro nell’ambito del quale è stata adottata una delle buone prassi (ex art 2 comma 1 lettera v del D.Lgs. 81/08 e s.m.i) selezionate ai fini del presente Avviso, la documentazione richiesta è costituita da evidenze dell’applicazione di tale intervento, in riferimento alla specifica buona prassi validata dalla Commissione Consultiva ex art. 6 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. e alla coerenza con la finalità del progetto realizzato. N.B. – Qualora le certificazioni di cui sopra debbano essere rilasciate da uno degli Enti pubblici preposti e tale rilascio non sia intervenuto entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al contributo, il richiedente dovrà dimostrare di aver inoltrato le relative richieste in data certa e comunque in tempo utile a che l’Ente potesse procedere al rilascio entro il dodicesimo mese.

Caratteristiche del progetto 2 Documentazione da presentare entro i termini stabiliti dall’articolo 16 dell’Avviso pubblico per le sole imprese collocatesi in posizione utile ai fini del finanziamento

3 Spese tecniche e assimilabili riconoscibili

4 Documentazione da presentare in sede di rendicontazione finale (tutta o in parte in relazione al progetto realizzato)

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b) Installazione e/o sostituzione di macchine,

dispositivi e/o attrezzature con messa in servizio successiva al 21 settembre 1996

1. MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa. 2. Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa. 3.Copia del Documento di Valutazione dei Rischi, firmato dal datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell’art. 28 c. 2 del D. Lgs. 81/08 smi nel quale deve essere riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio per il quale il progetto viene presentato2, 4.Copia della modulistica relativa alle procedure standardizzate, di cui al D.M. 30 novembre 2012, per le aziende di cui all’art. 29 comma 5 e 6 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. con data certa o attestata ai sensi dell’art. 28 c. 2 del D. Lgs. 81/08 smi nella quale deve essere riscontrabile la causa di infortunio o il fattore di rischio per il quale il progetto viene presentato.2 5. Perizia giurata redatta - utilizzando il fac-simile di cui al MODULO B1 – Perizia Giurata - da tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con competenze tecniche specifiche nella materia attinente al progetto presentato 6. Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tipo di impresa e del conto corrente dell’impresa sul quale dovranno essere registrati i movimenti finanziari relativi al contributo INAIL, redatta utilizzando il fac-simile di cui al MODULO C. 7. Qualora il progetto sia stato progettato e/o effettuato con l’intervento di organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro, di associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, di enti bilaterali od organismi paritetici: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni redatta utilizzando il fac-simile di cui al MODULO E. 8. Qualora il progetto preveda la realizzazione di un intervento migliorativo delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro e nell’ambito dello stesso sia prevista l’adozione di una delle buone prassi, di cui all’art. 2 comma 1 lettera v del D Lgs. 81/08 e s.m.i, selezionate ai fini del presente Avviso: deve essere compilata la dichiarazione di cui al MODULO F nella quale va indicata la buona prassi scelta che deve essere coerente con il progetto, con le sue finalità e le specifiche attività per cui si chiede il finanziamento.

Relazioni tecniche in merito alle

caratteristiche della nuova macchina e alle

modifiche del layout produttivo

macchina (ove previsto)

prevista per la materia su cui si chiede il

contributo richiesta dalla specifica normativa

Copie conformi delle fatture firmate dal legale

rappresentante dell’impresa richiedente,

attestanti le spese sostenute per l’intervento o (o postale) da cui

risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai

vari fornitori

(1998-1535-875)

rottamazione, vendita/permuta delle macchine, dei dispositivi e delle attrezzature oggetto di

sostituzione

macchina (ove previsto)

richieste da specifiche normative, previste per l’intervento per cui si chiede il contributo

intervento migliorativo delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro nell’ambito del

quale è stata adottata una delle buone prassi (ex

art 2 comma 1 lettera v del D.Lgs. 81/08 e s.m.i) selezionate ai fini del presente Avviso, la

documentazione richiesta è costituita da evidenze dell’applicazione di tale intervento, in riferimento alla specifica buona prassi validata

dalla Commissione Consultiva ex art. 6 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. e alla coerenza con la finalità del progetto realizzato.

N.B. – Qualora le certificazioni di cui sopra debbano essere rilasciate da uno degli Enti

pubblici preposti e tale rilascio non sia intervenuto entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al contributo,

il richiedente dovrà dimostrare di aver inoltrato le relative richieste in data certa e comunque in

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SCHEDA DI SINTESI

INAIL - "Bando Isi 2013" incentivi sicurezza sul lavoro

Finalità: Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Beneficiari: imprese (anche individuali) ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla

C.C.I.A.A.

Tipologie di progetti agevolabili (spese da sostenere dal 9.4.2014 ed entro 1 anno dalla approvazione della domanda):

Progetti di investimento; Progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi; Progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in

servizio anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai

requisiti di cui al Titolo III del d.lgs. 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.

Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

Entità delle risorse per le Marche € 9.362.497 euro

Agevolazione: contributo a FONDO PERDUTO, pari al 65% delle spese (in de minimis).

Limiti di spesa e contributo:

Spesa minima: € 7.692 - contributo minimo € 5.000 Spesa massima € 200.000 – contributo massimo € 130.000

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo. La domanda deve essere presentata in modalità telematica dal 21 gennaio 2014 e fino

alle ore 18:00 dell’8 aprile 2014 sul sito www.inail.it.

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DOMANDE ?

Grazie per l’attenzione !!!

Mirella Battistoni - EuroProject

www.euro-project.net [email protected]

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