I N D I C E - consiglio.regione.toscana.it · Sentenza 28 gennaio 2014, n. 17 artt. 1, comma 1, e...

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    I N D I C E Trasporti - concorrenza Sentenza 13 gennaio 2014, n. 2 articolo 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Tutela della salute Sentenza 15 gennaio 2014, n. 4 art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Coordinamento della finanza pubblica Sentenza 15 gennaio 2014, n. 8 art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Professioni, acque e acquedotti - acque minerali e termali - edilizia – energia Sentenza 15 gennaio 2014, n. 11 articoli 1, 2, 3, 17, 35 e 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012). . . .

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    Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia Sentenza 28 gennaio 2014, n. 13 legge della Regione Campania del 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Coordinamento della finanza pubblica Sentenza 28 gennaio 2014, n. 17 artt. 1, comma 1, e 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale – IPA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Coordinamento della finanza pubblica, ordinamento civile, giustizia amministrativa Sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni) – artt. 5, comma 9, 7, comma 1, 8, 12, commi 1 e 2, e 15, comma 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Coordinamento della finanza pubblica Sentenza 10 febbraio 2014, n. 22 articolo 19, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comma 3, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione

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    della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dell’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135. . .

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    Contenimento della spesa pubblica limiti, autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale, coordinamento della finanza pubblica Sentenza 10 febbraio 2014, n. 23 decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), art.2 commi 1,2, 3, 4, 5 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Bilancio e contabilità pubblica – finanza regionale Sentenza 10 febbraio 2014, n. 26 art. 1 commi da 1 a 8 e art. 2, commi 1 e 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge, con modificazioni, 22 dicembre 2011 n. 214. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Pubblico impiego, coordinamento della finanza pubblica Sentenza 24 febbraio 2014, n. 27 legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4, artt. 12, comma 1, e 34, comma 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Energia, concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico Sentenza 24 febbraio 2014, n. 28 articolo 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134. . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Principi di coordinamento della finanza pubblica; numero dei consiglieri e assessori regionali Sentenza 26 febbraio 2014, n. 35 delibera legislativa statutaria della Regione Calabria “Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 Statuto della Regione Calabria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Coordinamento della finanza pubblica Sentenza 26 febbraio 2014, n. 39 decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213. . . .

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    Coordinamento della finanza pubblica Sentenza n 26 febbraio 2014, n. 40 legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – Legge finanziaria 2013) - artt.

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    1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2, comma 1, 12 e 23, commi 2 e 10. . . . . . . . . . . . .

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    Coordinamento della finanza pubblica Sentenza 10 marzo2014, n. 44 articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, articolo. 19, commi 2, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Governo del territorio Sentenza 10 marzo 2014, n. 46 art. 2 della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Tutela della concorrenza e del mercato Sentenza 10 marzo 2014, n. 49 articoli 4 e 16 della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante). Articolo 5 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 8 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Sportello Unico Attività Produttive (SUAP); pubblico impiego Sentenza 24 marzo 2014, n. 54 artt. 2, commi 1 e 8, 3, comma 37, 4, comma 68, 10, commi 68 e 69, 12, commi 30 e 31, e 14, commi 43 e 44, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Coordinamento della finanza pubblica , ordinamento civile, ordinamento del personale Sentenza 24 marzo 2014, n. 61 art. 9, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Tutela della salute Sentenza 24 marzo 2014, n. 62 artt. 12, comma 1, lettera c), e 16), comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-

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    assistenziale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Acque pubbliche Sentenza 26 aprile 2014, n. 64 articolo 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2004). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Ambiente - garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti Sentenza 26 marzo 2014, n. 67 articolo 22, comma 2 della legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Bilancio Sentenza 26 marzo 2013, n. 68 legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell’affresco) comma 3 dell’art. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Ambiente (rifiuti, rocce da scavo) Sentenza 26 marzo 2014, n. 70 art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Principi di coordinamento della finanza pubblica Sentenza 26 marzo 2014, n. 72 art.6 commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 19, 20 primo periodo e 21 secondo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) conv. con mod. dall’art.1 della l.122/2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Coordinamento della finanza pubblica Sentenza 7 aprile 2014, n. 79 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 – art. 16, commi 1 e 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Acque pubbliche, finanza pubblica Sentenza 7 aprile 2014, n. 85 artt. 16, 1, comma 1, 6, commi 1 e 2, 42, comma 2, 44, 45, comma 2, e 46 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012); legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 51 (Sospensione disposizioni di

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    cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2012”, in applicazione dell’art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Ambiente – fonti rinnovabili Sentenza 7 aprile 2014, n. 86 numerosi articoli della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull’energia e attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Coordinamento della finanza pubblica Sentenza 7 aprile 2014, n. 87 art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all’articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Coordinamento della finanza pubblica, armonizzazione dei bilanci Sentenza 7 aprile 2014, n. 88 articoli 9, commi 2 e 3, 10, commi 3, 4 e 5, 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione). . . . . . . . .

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    Pubblico impiego, coordinamento della finanza pubblica Sentenza 7 aprile 2014, n. 89 art. 14, comma 24 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Tutela della concorrenza, ordinamento civile Sentenza 9 aprile 2014, n. 97 art. 10, comma 1, della legge della regione Umbria 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Economie di spesa negli apparati politici, coordinamento della finanza pubblica Sentenza 9 aprile 2014, n. 99 decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010, n.122 articolo 5 comma 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Tutela della concorrenza Sentenza 14 aprile 2014, n. 104 Legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 recante “Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale”) - artt. 2, 3, 4,

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    7, 11 e 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Caccia Sentenza 14 aprile 2014, n. 107 articolo 2 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Coordinamento della finanza pubblica Sentenza 14 aprile 2014, n. 108 artt. 2, 5 e 6 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015), alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Tutela della salute Sentenza 16 aprile 2014, n. 110 art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 12 (Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Bilancio e contabilità pubblica Sentenza 16 aprile 2014, n. 111 legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), artt. 6, comma 1, 26, comma 1, e 28, comma 1. . . . . .

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    Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia Sentenza 5 maggio 2014, n. 119 articolo 2 della legge Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 “Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina” e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 “Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale” e alla legge regionale n. 41/2011 “Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali Sentenza 5 maggio 2014, n. 121 articolo. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure

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    urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    395

    Tutela della concorrenza Sentenza 7 maggio 2014, n. 125 legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13) – artt. 9, 43 e 44. . . . . . . . . . . . .

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    Tutela della salute – professioni Sentenza 7 maggio 2014, n. 126 articolo 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9 (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Coordinamento della finanza pubblica Sentenza 7 maggio 2014, n. 127 art. 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    Controllo contabile Sentenza 7 maggio 2014, n. 130 deliberazioni della Corte dei conti : sezione delle autonomie, 5 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15; sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, 12 giugno 2013, n. 234, e 10 luglio 2013, n. 249; sezione regionale di controllo per il Veneto, 29 aprile 2013, n. 105, e 13 giugno 2013, n. 160; sezione regionale di controllo per il Piemonte, 10 luglio 2013, n. 263. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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    422

    Pubblico impiego, governo del territorio Sentenza 19 maggio 2014, n. 134 legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7 (Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata), art. 16 [nella parte in cui sostituisce l’art 27 della legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2012)] e dell’art. 29, comma 6, lettera g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    428

    Caccia Sentenza 15 aprile 2014, n. 136 art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    434

    Servizi pubblici

  • viii

    Sentenza 19 maggio 2014, n. 137 art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). . . . . . .

    Pag.

    437

    Coordinamento della finanza pubblica; ambiente; servizi sociali; tutela della salute Sentenza 19 maggio 2014, n. 141 -art. 1, commi 2, 26, 27, 34, 37, 44, 75, 78, lettera a), 123, 124, 131, da 135 a 138, da 142 a 154, da 163 a 204, 207, da 209 a 212, 215, 217, 218, 219, da 221 a 232, da 238 a 241, 243, 244, 245 e 263 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania − Legge finanziaria regionale 2011); -art. 1, comma 1, lettera c), e comma 2, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni per l’attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    444

    Zone a burocrazia zero Sentenza 19 maggio 2014, n. 144 legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2012) articolo 14 commi da 1 a 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    464

    Finanze, tributi Sentenza 19 maggio 2014, n. 145 art. 7-bis commi 3 e 5 del d.l. n. 43 del 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    472

    Commercio; tutela della concorrenza Sentenza 11 giugno 2014, n. 165 legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 1 del 2005) – artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 39 e 41; legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 52 del 2012) – artt. 2, 3, 5, comma 2, 6, 16 e 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    478

    Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia Sentenza 11 giugno 2014, n. 166 art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31. . . .

    Pag.

    494

    Governo del territorio – edilizia Sentenza 11 giugno 2014, n. 167

  • ix

    articolo 10 della legge Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013», modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – bilancio pluriennale 2013-2015» e ulteriori disposizioni normative). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    499

    Edilizia residenziale pubblica Sentenza 11 giugno 2014, n. 168 art.19, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    503

    Protezione civile, governo del territorio Sentenza 11 giugno 2014, n. 169 art. 43, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    509

    Finanze, tributi Sentenza 11 giugno 2014, n. 171 artt. 1, 2 e 3 della legge Regione Piemonte della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Mappano). . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    514

    Profilassi internazionale; tutela della salute Sentenza 11 giugno 2014, n. 173 artt. 5 e 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 15 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    522

    Bilancio e contabilità pubblica Sentenza 11 giugno 2014, n. 175 legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012), art. 8, commi 3 e 4, e decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, in legge 14/2012, art. 27, comma 2, con il quale è stato introdotto il comma 2-bis dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    529

    Sistema tributario- imposta regionale sulle attività produttive Sentenza 11 giugno 2014, n. 177 legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge finanziaria 2002), articolo 1, comma 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    538

    Professioni Sentenza 11 giugno 2014, n. 178 artt. 62, comma 1, 63, commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73 della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo). . .

    Pag.

    542

  • x

    Coordinamento della finanza pubblica Sentenza 23 giugno 2014, n. 181 per intero la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all’estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali) e, in via subordinata, art. 3, comma 28, art. 7, commi 1, 2 e 3, art.10, commi 1, 2 e 5, della stessa legge. . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    550

    Espropriazione per pubblica utilità Sentenza 23 giugno 2014, n. 187 articolo 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall’art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    562

    Finanza pubblica Sentenza 23 giugno 2014, n. 188 art. 10, comma 3 [rectius: comma 2], della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni). . . . . . . .

    Pag.

    567

    Energia Sentenza 23 giugno 2014, n. 189 articolo 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata). . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    575

    Tutela della concorrenza e finanza pubblica Sentenza 23 giugno 2014, n. 190 artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Pag.

    579

    Elenco delle sentenze di mero rito Pag. 586

  • 1

    Sentenza: 13 gennaio 2014, n. 2 Materia : trasporti ; concorrenza Parametri invocati: articolo 117 secondo comma, lettera e) della Costituzione Giudizio: legittimità costituzionale in via principale Ricorrenti : Presidente del Consiglio dei ministri Oggetto: articolo 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012) Esito: illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 Estensore nota: Anna Traniello Gradassi Sintesi:

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso − in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l. r. 21/2012), nella parte in cui inserisce nell’art. 82 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) il comma 1-bis.

    La norma così modificata viene a disporre che “Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico [...] e fino al subentro dello stesso, gli enti locali competenti provvedono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a garantire la continuità del servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di emergenza emanati [...]”

    La Regione, in sostanza, reitera la proroga dei contratti di affidamento in concessione relativi a servizi pubblici locali, in particolare al trasporto pubblico locale su gomma, senza peraltro stabilire un termine finale, contratti che erano stati già prorogati dal comma 1 dello stesso art. 82 , al fine di garantire la continuità del servizio fino all’espletamento della procedura concorsuale (in applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell’ art. 5 del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370).

    L’art. 5 del citato Regolamento CE disciplina le modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico passeggeri su strada e su ferrovia, con efficacia precettiva vincolante per gli Stati membri dal 3 dicembre 2009.

    In particolare, il comma 5 stabilisce che “L’autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. […] I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni”.

    La Corte in primo luogo definisce la materia cui la norma è riconducibile, tenendo presente l’oggetto e la disciplina da essa prevista, nonché l’interesse tutelato, ed arriva a concludere che la norma censurata non è riconducibile solo alla materia del trasporto pubblico locale, materia di competenza legislativa regionale di tipo residuale, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost.. La disposizione in esame, pur avendo attinenza con detta materia, disciplina (peraltro in maniera

  • 2

    difforme dalla normativa nazionale) modalità di affidamento della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ed è riconducibile, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, alla materia “tutela della concorrenza”, di competenza esclusiva statale, tenuto conto della sua incidenza sul mercato.

    Richiamandosi ad un consolidato proprio orientamento, la Corte precisa che le materie di competenza esclusiva e nel contempo “trasversali” dello Stato, come la tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., stante il loro carattere finalistico, possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano, quale, appunto, nel caso in oggetto, quella della disciplina del trasporto pubblico locale.

    La Corte inquadra la fattispecie nel più ampio ambito della disciplina delle modalità dell’affidamento dei servizi pubblici locali di ril evanza economica, riconducibile in pieno alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del comma secondo, lettera e), dell’art. 117 Cost..

    Lo scrutinio di legittimità costituzionale viene pertanto effettuato con riferimento alla copiosa giurisprudenza relativa a questa materia.

    Richiamato, in generale, il proprio orientamento in materia di rinnovi o proroghe automatiche di contratti di concessione ed affidamenti di servizi, nello specifico la Corte ricorda che con propria giurisprudenza ha reiteratamente affermato che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza, in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza, poiché, in tal modo, dettando vincoli all’entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Ricorda inoltre che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale, ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali.

    E’ solo con l’affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici. In particolare, si è più volte sottolineato al riguardo che “la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza”.

    Venendo in particolare alla norma impugnata, la Corte agevolmente conclude, che “nello stabilire la possibilità, per gli enti locali, di reiterare la proroga dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, senza neppure che vi sia l’indicazione di un termine finale di cessazione delle medesime,” la norma “ha posto in essere una disciplina che opera una distorsione nel concetto di concorrenza ponendosi in contrasto con i principi generali, stabiliti dalla legislazione statale.”

    La Corte inoltre ritiene non pertinente il contenuto della risposta che la Direzione generale della mobilità e dei trasporti della Commissione europea ha fornito al quesito, posto dalla Regione, relativo alla possibilità di reiterare, in situazioni emergenziali, anche oltre i due anni previsti dal comma 5 dell’art. 5 del Regolamento CE n.1370/2007, le misure consentite da tale disposizione, perchè, testualmente la Corte così si esprime, “pur prescindendo dalla circostanza che se il quesito fosse stato indirizzato anche alla Direzione generale per la concorrenza la risposta, in particolare con riferimento alla mancanza di qualsivoglia termine finale per l’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica, forse sarebbe stata più completa, in ogni caso, trattandosi di materia attinente

  • 3

    alla tutela della concorrenza, è solo il legislatore statale che, in base all’ordinamento costituzionale italiano, deve farsi carico di eventuali problemi emergenziali.”

    La Corte dichiara, quindi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l. r. 21/2012), nella parte in cui inserisce il comma 1-bis nell’articolo 82 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

    Trasporto pubblico locale. - Legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l. r. 21/2012), art. 2. (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 15-1-2014)

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-28 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 24 gennaio 2013 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2013. Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana; udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; uditi l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

    Ritenuto in fatto (omissis)

    Considerato in diritto 1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso − in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l. r. 21/2012), nella parte in cui inserisce nell’art. 82 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) il comma 1-bis.

    Con tale disposizione, per il ricorrente, la Regione reitera la proroga dei contratti di affidamento in concessione relativi a servizi pubblici locali, in particolare al trasporto pubblico locale su gomma, senza peraltro stabilire un termine finale (revocando, tra l’altro, un bando di gara per le nuove concessioni, che doveva anche realizzare un sistema di trasporti regionali integrato), contratti che erano stati già prorogati dal comma 1 dello stesso art. 82 − al fine di garantire la continuità del servizio fino all’espletamento della procedura concorsuale − in applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell’ art. 5 del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio – CEE – n. 1191/69 e – CEE – n. 1107/70).

  • 4

    1.1.− L’art. 5 del citato Regolamento (recepito dall’art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», il quale espressamente prevede che le Autorità competenti possano avvalersi per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di quanto stabilito dall’art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6 di tale regolamento), infatti, disciplina le modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico passeggeri su strada e su ferrovia, con efficacia precettiva vincolante per gli Stati membri dal 3 dicembre 2009.

    In particolare, il comma 5 stabilisce − per fare fronte a situazioni di emergenza in caso di interruzione o possibilità d’interruzione del servizio – che gli enti locali competenti, «nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico di cui all’articolo 90 e fino al subentro dello stesso», possano adottare provvedimenti di emergenza, i quali assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. La citata norma comunitaria precisa, altresì, che «i contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni». 1.2.− Secondo il ricorrente, l’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 64 del 2012, così stabilendo, nel rimettere «alla facoltà degli enti locali la possibilità di adottare un secondo provvedimento di proroga successivo al primo già disposto, senza peraltro circoscriverne nel tempo la durata», violerebbe sia il primo comma dell’art. 117, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con le finalità concorrenziali perseguite dal diritto europeo (in particolare, con l’art. 5 del Regolamento CE n. 1370 del 2007), sia il secondo comma, lettera e), del medesimo articolo della Costituzione, in quanto arrecherebbe un grave vulnus alla regole della libera concorrenza, venendo ad invadere la potestà legislativa esclusiva dello Stato in tale materia. 2.– In riferimento alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. la questione è fondata. 2.1.− È necessario, preliminarmente, individuare la materia, tra quelle contemplate dall’art. 117 Cost., alla quale ricondurre la disciplina in esame: in particolare, secondo quanto prescrive la costante giurisprudenza di questa Corte, tenendo presente l’oggetto e la disciplina da essa prevista, nonché l’interesse da essa tutelato, al fine di verificare se al legislatore regionale sia consentito di stabilire, come nel caso in esame, la proroga delle precedenti concessioni relativamente al trasporto pubblico locale, senza limiti di tempo.

    Non può essere condivisa l’opinione espressa dalla difesa della Regione resistente, secondo la quale la norma censurata sarebbe riconducibile alla materia del trasporto pubblico locale, materia di competenza legislativa regionale di tipo residuale, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost. (sentenza n. 222 del 2005). La disposizione in esame − pur avendo attinenza con detta materia – disciplina (peraltro in maniera difforme dalla normativa nazionale) modalità di affidamento della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ed è riconducibile «secondo consolidata giurisprudenza della Corte, […] alla materia “tutela della concorrenza”, di competenza esclusiva statale, tenuto conto della sua incidenza sul mercato» (sentenza n. 46 del 2013).

    Del resto, in numerose pronunce, questa Corte ha precisato che le materie di competenza esclusiva e nel contempo «trasversali» dello Stato, come la tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. − stante il loro carattere «finalistico» − «possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano», quale, appunto, nel caso in oggetto, quella della disciplina del trasporto pubblico locale (sentenze n. 291 e n. 18 del 2012; n. 150 del 2011; n. 288 del 2010; n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del 2007 e n. 80 del 2006).

  • 5

    2.2.− La disciplina delle modalità dell’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è, quindi, da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del comma secondo, lettera e), dell’art. 117 Cost., tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato e «perché strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio» (ex plurimis: sentenze n. 46 del 2013; n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 del 2010). Lo scrutinio di legittimità costituzionale va, pertanto, effettuato con riferimento alla copiosa giurisprudenza relativa a questa materia. 2.2.1.− Anche recentemente questa Corte, con la sentenza n. 173 del 2013 − dichiarando l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Liguria che prevedeva, in tema di demanio marittimo, una proroga automatica delle concessioni già esistenti senza fissazione di un termine di durata − ha ribadito che «il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l’ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, ponendo barriere all’ingresso, tali da alterare la concorrenza».

    Ugualmente, con espresso riferimento a possibilità di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza − in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza − poiché, in tal modo, dettando vincoli all’entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    È stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011). 2.2.2.− Di conseguenza, è solo con l’affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici. In particolare, si è più volte sottolineato al riguardo che «la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008)» (sentenza n. 339 del 2011). 2.3.− Anche nel caso di specie, la norma impugnata − nello stabilire la possibilità, per gli enti locali, di reiterare la proroga dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, senza neppure che vi sia l’indicazione di un termine finale di cessazione delle medesime − ha posto in essere una disciplina che opera una distorsione nel concetto di concorrenza ponendosi in contrasto con i principi generali, stabiliti dalla legislazione statale.

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    Né ha valore quanto affermato dalla Regione circa il, peraltro non univoco, contenuto della risposta che la Direzione generale della mobilità e dei trasporti della Commissione europea ha fornito al quesito relativo alla possibilità di reiterare, in situazioni emergenziali, anche oltre i due anni previsti dal comma 5 dell’art. 5 del Regolamento CE n.1370/2007, le misure consentite da tale disposizione. Infatti, pur prescindendo dalla circostanza che se il quesito fosse stato indirizzato anche alla Direzione generale per la concorrenza la risposta, in particolare con riferimento alla mancanza di qualsivoglia termine finale per l’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica, forse sarebbe stata più completa, in ogni caso, trattandosi di materia attinente alla tutela della concorrenza, è solo il legislatore statale che, in base all’ordinamento costituzionale italiano, deve farsi carico di eventuali problemi emergenziali. 3.− Alla luce di tali considerazioni, l’art. 2 della legge della Regione Toscana n. 64 del 2012, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Restano assorbite le censure sollevate nei confronti del medesimo art. 2 in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.

    per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l. r. 21/2012), nella parte in cui inserisce il comma 1-bis nell’articolo 82 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2014. Gaetano SILVESTRI, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2014.

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    Sentenza: 15 gennaio 2014, n. 4 Materia : tutela della salute Parametri invocati: artt. 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione Giudizio: legittimità costituzionale in via principale Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri Oggetto: art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale) Esito: illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 25/2012 Estensore nota: Cesare Belmonte Sintesi:

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e all’art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

    L’art. 8, comma 2, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 25/2012 stabilisce che ai direttori generali delle aziende sanitarie che decadono dall’incarico viene corrisposto il compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dell’incarico.

    La Regione Friuli-Venezia Giulia non si è costituita in giudizio. In via preliminare, la Corte costituzionale rileva che la norma impugnata, in un primo momento abrogata dall’art. 8, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, è stata richiamata in vita dall’art. 14, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, e per questo motivo permane l’interesse del ricorrente all’esame del ricorso.

    Ancora in via preliminare, è dichiarata inammissibile la censura sollevata in riferimento all’art. 97 Cost., in ragione della mancata indicazione di tale doglianza nella determinazione governativa ad impugnare.

    Quanto alla censura proposta in relazione al principio di copertura finanziaria, l’esame di costituzionalità va operato con riguardo al testo vigente dell’art. 81 Cost., giacché la revisione introdotta con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), si applica a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.

    Ciò premesso, la questione sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. è fondata. Il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile e la sua forza espansiva si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di invalidare tutti gli enunciati normativi che non sono coerenti con i principi della sana gestione finanziaria e contabile. Corollario di tale regola è che l’esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge determina la necessità dell’indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte.

    Per contro, nella l.r. Friuli-Venezia Giulia 25/2012 non vi è alcuna disposizione che preveda la copertura della spesa derivante dalla norma regionale impugnata.

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    Peraltro, già con la sentenza n. 68 del 2011 la Corte aveva avuto modo di affermare, con riguardo all’incremento ed all’integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti ed istituti sanitari, che la mancata indicazione della copertura finanziaria comporta la violazione dell’art. 81 Cost.

    L’art. 8, comma 2, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 25/2012 è pertanto illegittimo in quanto viola la regola della previa determinazione della copertura finanziaria. Restano assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. - Legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012 n. 25, art. 8, comma 2 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale). (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 29-1-2014)

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-18 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 19 febbraio 2013 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2013. Udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi; udito l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

    Ritenuto in fatto (omissis)

    Considerato in diritto 1.– Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) ed all’art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

    Il ricorrente assume che l’art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012, nella parte cui stabilisce che ai direttori generali che decadono dall’incarico venga corrisposto il compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dello stesso, si porrebbe in contrasto con l’art. 1, comma 6, del d.P.C.m. n. 502 del 1995, secondo il quale «Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell’incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni».

    Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva inoltre che la norma regionale censurata, introducendo un trattamento economico di favore nei confronti della predetta figura di direttore

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    generale, in netto contrasto con quanto dispone la disciplina dettata dal legislatore statale, comporterebbe inevitabilmente una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell’art. 81 Cost.

    A tale proposito il ricorrente osserva che l’assoluta mancanza di ogni indicazione, che consenta di individuare le modalità di copertura degli oneri connessi alla citata disposizione regionale, riferiti ad una spesa collegata all’attribuzione di un vero e proprio diritto soggettivo in capo ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) decaduti dall’incarico, non terrebbe conto dei principi della vigente normativa contabile ed in particolare di quelli indicati all’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che, in attuazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., prevede che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri debba indicare espressamente le relative fonti di copertura.

    La stessa norma regionale, quindi, si porrebbe in evidente contrasto con le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione rispettivamente degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.

    Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha adottato la legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all’estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), il cui art. 8, comma 5, ha espressamente abrogato l’art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012.

    Infine, con l’art. 14, comma 1, lettera c), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), è stato abrogato l’art. 8, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2013. 2.– In via preliminare deve essere esaminata la questione relativa alle sopravvenienze normative intervenute dopo la proposizione del ricorso.

    Con riguardo alla fattispecie in esame, è accaduto che, in un primo momento, l’art. 8, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2013 ha espressamente abrogato l’impugnato art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012, mentre, in un secondo momento, l’art. 14, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 6 del 2013 ha – con la medesima tecnica normativa – abrogato il citato art. 8, comma 5, il quale aveva soppresso la norma impugnata.

    Si è in presenza, a ben vedere, di un’ipotesi di reviviscenza conseguente all’abrogazione di una norma meramente abrogatrice disposta dal legislatore, perché l’unica finalità di tale norma consiste nel rimuovere il precedente effetto abrogativo (sentenza n. 13 del 2012).

    La norma impugnata deve essere pertanto considerata in vigore, in quanto richiamata in vita dall’art. 14, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 6 del 2013 e per questo motivo permane l’interesse del ricorrente all’esame del ricorso. 3.– Ancora in via preliminare, la censura sollevata in riferimento all’art. 97 Cost. deve essere dichiarata inammissibile.

    La relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, cui rinvia la deliberazione ad impugnare del Consiglio dei ministri, individua esclusivamente negli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost. i parametri violati dall’art. 8, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2012, non facendo nessuna menzione dell’art. 97 Cost., evocato nell’epigrafe del ricorso introduttivo del presente giudizio.

    Pertanto, «considerato il carattere dispositivo dei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la mancata indicazione di tale doglianza nella determinazione dell’organo chiamato ad

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    esprimere la volontà dell’ente preclude a questa Corte l’esame nel merito della questione» (sentenza n. 7 del 2011), indipendentemente dall’ulteriore rilievo che nella parte motiva del ricorso non vi sia alcun richiamo all’art. 97 Cost. 4.– Quanto alla censura proposta in riferimento al principio di copertura finanziaria sancito dall’art. 81, quarto comma, Cost., è opportuno premettere che l’esame della stessa deve essere operato con riguardo al testo vigente del suddetto parametro poiché la revisione introdotta con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), si applica a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014 (art. 6, comma 1, legge cost. n. 1 del 2012). 4.1.– Ciò premesso, la questione sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. è fondata. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile e che la forza espansiva dell’art. 81, quarto comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di invalidare tutti gli enunciati normativi che non sono coerenti con i principi della sana gestione finanziaria e contabile (sentenza n. 192 del 2012).

    Corollario di tale regola è che l’esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge determina la necessità dell’indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte. Verrebbe altrimenti «disatteso un obbligo costituzionale di indicazione al quale il legislatore, anche regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa» (sentenza n. 51 del 2013).

    Al contrario, nella legge regionale n. 25 del 2012 non si rinviene alcuna disposizione che preveda la copertura della spesa derivante dall’art. 8, comma 2. Già in precedenza, con riguardo all’incremento ed all’integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti ed istituti sanitari, è stato affermato che la mancata indicazione della copertura finanziaria comporta la violazione dell’art. 81 Cost. (sentenza n. 68 del 2011).

    Dunque, l’art. 8, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2012, avendo violato la regola della previa determinazione della copertura finanziaria, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. 5.– Restano assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

    per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014. Gaetano SILVESTRI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014.

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    Sentenza: 15 gennaio 2014, n. 8 Materia : coordinamento della finanza pubblica Parametri invocati: artt. 3, 53, 97 e 117, terzo comma, Cost. Giudizio: legittimità costituzionale in via principale Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri Oggetto: art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia) Esito: 1) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge indicata, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; 2) non fondatezza della stessa questione, in riferimento agli artt. 53 e 117, terzo comma, Cost. Estensore nota: Marianna Martini Sintesi:

    Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale in relazione alla norma indicata in epigrafe.

    A parere del Governo quest’ultima prevedendo l’applicazione - a decorrere dal primo gennaio 2013 - di un’unica aliquota (pari allo 0,5 per cento) per una fascia di redditi particolarmente estesa (dai 28 mila euro annui sino a quelli oltre i 75 mila euro), violerebbe i parametri costituzionali sopra citati e le norme statali in materia di rimodulazione delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF. In particolare, l’art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 accorderebbe alle regioni la facoltà di variazione dell’aliquota dell’addizionale regionale solo a fronte di una differenziazione rispettosa del principio di progressività e imporrebbe l’applicazione integrale degli scaglioni fissati dal legislatore statale. Inoltre, lo stesso articolo 6, al comma 4, accorderebbe tale facoltà solo a decorrere dall’anno 2014.

    La Corte rileva preliminarmente che la norma impugnata è stata modificata dall’art. 4, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Puglia 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013), secondo la quale l’incremento dell’aliquota dell’addizionale regionale per gli ultimi tre scaglioni di reddito è stato diversificato con l’introduzione di aliquote differenziate in relazione ad ogni scaglione (pari, rispettivamente, allo 0,48 per cento; allo 0,49 per cento ed allo 0,5 per cento).

    È rimasto invariato il comma 2 dell’impugnato art. 3, il quale prevede che, in caso di modifica degli scaglioni di reddito statali, rimangano ferme le addizionali, specificandone le aliquote negli stessi termini della versione originaria del comma 1.

    La Corte precisa l’irrilevanza delle modifiche apportate rispetto all’oggetto del contendere che attiene, oltre all’osservanza del principio di progressività, l’esistenza dell’obbligo di applicare integralmente gli scaglioni statali. Quindi, in nome del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d’azione, la questione di legittimità costituzionale deve essere trasferita sulla nuova norma, poiché essa si pone nei medesimi termini.

    La Corte dichiara l’inammissibilità della questione relativa ai parametri dettati dagli artt. 3 e 97 Cost., dal momento che il ricorso manca di ogni motivazione delle censure legate alle suddette norme costituzionali, che vengono semplicemente richiamate senza alcuna spiegazione su come esse risultino incise.

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    In riferimento ai restanti parametri invocati relativamente alla disciplina delle addizionali, i giudici ritengono la questione non fondata.

    Le norme censurate innanzitutto non violano l’art. 53 Cost. Infatti, la progressività è principio che deve informare l’intero sistema tributario nel suo complesso e non il singolo tributo; inoltre, nel caso di specie è anche l’imposta specifica (l’IRPEF) a essere significativamente progressiva e tale qualità non è messa in discussione dalle modeste (rispetto alle aliquote statali) addizionali regionali, tanto nella versione originaria, quanto, e a maggior ragione, nella nuova.

    La normativa regionale, nel suo complesso, risulta quindi pienamente rispettosa del principio di cui all’art. 53 Cost.

    Parimenti non può ritenersi violato l’art. 117, terzo comma, Cost. L’art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011, invocato come norma interposta, nel prevedere, al comma

    1, la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base a decorrere dall’anno 2012, con il successivo comma 4 si limita a vietare aliquote delle addizionali disallineate rispetto agli scaglioni di reddito erariali. Essa, dunque, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non impone l’obbligo di osservare integralmente tutti gli scaglioni statali, restando così affidati direttamente al principio costituzionale di progressività i limiti del potere regionale di differenziazione delle addizionali e della loro misura.

    Tale vincolo risulta pertanto rispettato dal legislatore regionale in entrambe le disposizioni in esame.

    Infine, anche la questione sollevata con riferimento alla disciplina temporale dettata dalla Regione non è fondata.

    Si osserva in contrario che la norma si riferisce espressamente alle «disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6» e non al comma 1, che – come si è avuto più volte modo di ricordare – è la sede normativa in cui viene disciplinata la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF.

    Tale facoltà trova nello stesso comma la propria specifica disciplina temporale, e questa fa riferimento all’anno 2012: non vi è dunque contrasto con la norma regionale destinata ad operare dall’anno finanziario 2013.

    In definitiva la questione sollevata dal Governo non può che ritenersi inammissibile in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e infondata in riferimento agli artt. 53 e 117, terzo comma, Cost.

    Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Norme della Regione Puglia. - Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), art. 3. (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 29-1-2014)

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio-4 marzo 2013, depositato in cancelleria il 7 marzo 2013 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2013.

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    Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia; udito nell’udienza pubblica del 19 novembre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; uditi l’avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

    Ritenuto in fatto (omissis)

    Considerato in diritto 1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), per violazione: a) degli artt. 3 e 97 della Costituzione; b) del principio di progressività cristallizzato nell’art. 53 Cost.; c) dell’art. 117, terzo comma, Cost. sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e, quale norma interposta, dell’art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

    A parere del ricorrente, la norma, stabilendo l’applicazione di un’unica aliquota (pari allo 0,5 per cento) per una fascia di redditi particolarmente estesa (dai 28 mila euro annui sino a quelli oltre i 75 mila euro) e prevedendone l’applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2013, violerebbe i parametri costituzionali citati e si porrebbe in contrasto con le norme statali in materia di rimodulazione delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF. In particolare, l’art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 accorderebbe alle regioni la facoltà di variazione dell’aliquota dell’addizionale regionale solo a fronte di una differenziazione rispettosa del principio di progressività e imporrebbe l’applicazione integrale degli scaglioni fissati dal legislatore statale. Lo stesso articolo 6, al comma 4, come modificato dall’art. 1, comma 555, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), accorderebbe tale facoltà solo a decorrere dall’anno 2014. 2.– La Regione Puglia sostiene l’infondatezza delle questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziando che, già prima dell’approvazione del d.lgs. n. 68 del 2011, la Corte costituzionale aveva riconosciuto la possibilità per le regioni di rimodulare l’addizionale regionale all’IRPEF in senso conforme al criterio di progressività, in quanto valore cardine del sistema tributario consacrato dal secondo comma dell’art. 53 Cost. (sentenza n. 2 del 2006).

    Aggiunge, poi, che il vincolo fissato dal comma 4 dell’art. 6 del citato decreto legislativo si concreterebbe non nell’obbligo di prevedere l’addizionale per tutti gli scaglioni fissati dal legislatore statale ma unicamente nel divieto di adottare scaglioni di reddito diversi rispetto a questi ultimi. Quanto all’applicazione del principio contenuto nel medesimo comma, la Regione rileva come il limite temporale imposto dalla legge statale si riferirebbe non già alla facoltà regionale di assicurare progressività all’attuazione del prelievo, bensì unicamente al divieto di differenziare le aliquote dell’addizionale in spregio agli scaglioni di reddito erariali. 3.– Va preliminarmente rilevato che l’art. 3, comma 1, lettere c) e d), della impugnata legge regionale è stato modificato dall’art. 4, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Puglia 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013), alla cui stregua l’incremento dell’aliquota dell’addizionale regionale per gli ultimi tre scaglioni di reddito è stato diversificato con l’introduzione di aliquote differenziate in

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    relazione ad ogni scaglione (pari, rispettivamente, allo 0,48 per cento; allo 0,49 per cento ed allo 0,5 per cento).

    È rimasto invariato il comma 2 dell’impugnato art. 3, il quale prevede che, in caso di modifica degli scaglioni di reddito statali, rimangano ferme le addizionali, specificandone le aliquote negli stessi termini della versione originaria del comma 1. 4.– Secondo il ricorrente la nuova modulazione delle aliquote è sostanzialmente coincidente con quella oggetto di impugnazione, variandole in misura così trascurabile da mantenere ferma la struttura complessiva della norma.

    In effetti, è evidente l’irrilevanza delle modifiche apportate rispetto al thema decidendum che, come emerge in particolare dalle difese regionali, attiene, oltre che all’osservanza del principio di progressività, all’esistenza dell’obbligo di applicare integralmente gli scaglioni statali, alla stregua dei parametri sia costituzionali che interposti invocati ex adverso.

    Pertanto, in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d’azione, la questione di legittimità costituzionale deve essere trasferita sulla nuova norma (sentenze n. 40 del 2012; n. 533 del 2002 e ordinanza n. 137 del 2004), poiché essa si pone nei medesimi termini, con riguardo sia alla formulazione originaria (che, del resto, riferendosi all’anno finanziario 2014, non ha trovato applicazione) sia a quella risultante dalle modifiche apportate dal comma 1 dell’art. 4 della legge reg. n. 26 del 2013. 5.– Con riferimento alla quantificazione delle addizionali può quindi procedersi all’esame della questione di costituzionalità in modo unitario sia per il comma 1 sia per il comma 2, il quale, essendo rimasto immutato, prevede una medesima aliquota per gli ultimi tre scaglioni. 5.1.– Va dichiarata l’inammissibilità della questione relativa ai parametri dettati dagli artt. 3 e 97 Cost.

    Si deve ribadire la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la questione di legittimità costituzionale è inammissibile allorché manchi qualsivoglia argomentazione a supporto della stessa (ex plurimis: sentenze n. 114, n. 20 e n. 8 del 2013; n. 212 del 2012; n. 200, n. 119, n. 45 e n. 10 del 2010; n. 247 del 2009). Nel caso di specie, il ricorso manca di ogni motivazione delle censure legate a questi parametri costituzionali, atteso che si limita a richiamarli senza esporre in che modo essi risultino incisi. 5.2.– Quanto ai restanti parametri invocati in ordine alla disciplina delle addizionali, la questione non è fondata. 5.2.1.– Le norme censurate innanzitutto non violano il principio di progressività contenuto nell’art. 53 Cost.

    Questa Corte ha più volte chiarito che la progressività è principio che deve informare l’intero sistema tributario nel suo complesso e non il singolo tributo (sentenze n. 223 del 2012; n. 2 del 2006; n. 263 del 1994; n. 159 del 1985; n. 62 del 1977 e ordinanze n. 341 del 2000; n. 128 del 1966). A ciò si aggiunga che nel caso di specie è anche l’imposta specifica (l’IRPEF) a essere significativamente progressiva e che tale qualità non è certo messa in discussione dalle modeste (rispetto alle aliquote statali) addizionali regionali, tanto nella versione originaria, quanto, e a maggior ragione, nella nuova.

    La normativa regionale, nel suo complesso, risulta quindi pienamente rispettosa del principio di cui all’art. 53 Cost. 5.2.2.– Parimenti non può ritenersi violato l’art. 117, terzo comma, Cost.

    L’art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011, invocato come norma interposta, nel prevedere, al comma 1, la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire l’aliquota dell’addizionale

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    regionale all’IRPEF di base a decorrere dall’anno 2012, con il successivo comma 4 si limita a vietare aliquote delle addizionali disallineate rispetto agli scaglioni di reddito erariali.

    Essa, dunque, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, non impone l’obbligo di osservare integralmente tutti gli scaglioni statali, restando così affidati direttamente al principio costituzionale di progressività – nei sensi prima chiariti – i limiti del potere regionale di differenziazione delle addizionali e della loro misura.

    Tale vincolo risulta pertanto rispettato dal legislatore regionale in entrambe le disposizioni in esame. 6.– Anche la questione sollevata con riferimento alla disciplina temporale dettata dalla Regione non è fondata. 6.1.− Secondo il ricorrente, tale disciplina sarebbe contrastante con il comma 7 dell’art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011, il quale fisserebbe un termine di applicazione «a decorrere dal 2014» per la introduzione delle addizionali.

    Si osserva in contrario che la norma si riferisce espressamente alle «disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6» e non al comma 1, che – come si è avuto più volte modo di ricordare – è la sede normativa in cui viene disciplinata la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF.

    Tale facoltà trova nello stesso comma la propria specifica disciplina temporale, e questa fa riferimento all’anno 2012: non vi è dunque contrasto con la norma regionale destinata ad operare dall’anno finanziario 2013.

    per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 53 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014. Gaetano SILVESTRI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014.

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    Sentenza: 15 gennaio 2014, n. 11 Materia : professioni, acque e acquedotti - acque minerali e termali - edilizia - energia Parametri invocati: violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione Giudizio: legittimità costituzionale in via principale Ricorrenti : Presidente del Consiglio dei ministri Oggetto articoli 1, 2, 3, 17, 35 e 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012) Esito: - Illegittimità costituzionale dell’art. 17 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012); - illegittimità costituzionale dell’art. 37 della legge reg. Toscana n. 69 del 2012 nella parte in cui modifica l’art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia); - inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge reg. Toscana n. 69 del 2012, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; - non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Toscana n. 69 del 2012, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; - non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge reg. Toscana n. 69 del 2012, nella parte in cui modifica l’art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge reg. Toscana n. 39 del 2005, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Estensore nota: Domenico Ferraro Sintesi:

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso alcune questioni di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 1, 2, 3, 17, 35 e 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012). Con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 69/2012 vengono modificate alcune previsioni della legge regionale 3/1995 e per effetto di tali modifiche nella Regione Toscana l’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato alla presentazione, in luogo della denuncia di inizio attività (DIA) originariamente prevista, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella quale viene attestata la frequenza ad un corso di formazione professionale obbligatoria.

    Per la Corte la questione non è fondata in quanto, con orientamento ormai costante, ha affermato che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali”.

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    La Regione Toscana aveva già dato attuazione a tali previsioni con la legge reg. n. 3 del 1995 ed alla luce di questo quadro normativo si può affermare che le modifiche introdotte dalla legge reg. n. 69 del 2012 non hanno istituito una nuova figura professionale, ma sono intervenute