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N. 248 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI) di concerto col Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO) con il Ministro dell’interno (SALVINI) con il Ministro della giustizia (BONAFEDE) con il Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA) con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI) con il Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO) e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (STEFANI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2019 Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO

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N. 248

DISEGNO DI LEGGEpresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI)

di concerto col Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)

con il Ministro dell’interno (SALVINI)

con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)

con il Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO)

e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (STEFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2019

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recantedisposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, perl’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbanae di ricostruzione a seguito di eventi sismici

Senato della Repubblica X V I I I L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO

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I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 28

Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 57

Testo del decreto-legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 58

Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 248

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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ONOREVOLI SENATORI. – Si illustrano di se-guito gli articoli del decreto-legge di cui ilpresente disegno di legge chiede la conver-sione in legge.

CAPO I – NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUB-BLICI, DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRA-STRUTTURALI E DI RIGENERAZIONE URBANA

L’articolo 1 apporta modificazioni al co-dice dei contratti pubblici, di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tali modi-fiche sono volte in parte a semplificare leprocedure di aggiudicazione degli appalti,recependo alcune indicazioni pervenute daglistakeholder che operano nell’ambito deicontratti pubblici, che hanno partecipato allaconsultazione pubblica indetta dal Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, e in partea consentire il superamento della proceduradi infrazione n. 2018/2273 « Non conformitàdell’ordinamento interno rispetto ad alcunedisposizioni delle direttive europee in mate-ria di contratti pubblici ».

Di seguito vengono dettagliatamente illu-strate le suddette modifiche.

1) All’articolo 23 del codice sono mo-dificati i commi 3, 3-bis, 5 e 6 e sono in-trodotti i commi 11-bis e 11-ter.

La modifica al comma 3 è di coordina-mento con l’introduzione del comma 27-oc-ties all’articolo 216 del codice. Le modifi-che al comma 3-bis, nell’ottica di una mag-giore semplificazione ed accelerazione delleprocedure di affidamento dei contratti, pre-vede che gli interventi di manutenzione or-dinaria e di manutenzione straordinaria adesclusione degli interventi di rinnovo o disostituzione di parti strutturali delle opere ogli impianti possono essere affidati sulla

base del progetto definitivo. In particolare ilcomma 3-bis è in continuità con la previ-gente normativa (articolo 105 del regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 207 del 2010) ancora in vi-gore ai sensi dell’articolo 216, comma 4,terzo, quarto e quinto periodo, del codice.Di conseguenza, vengono abrogati i suddettiperiodi dell’articolo 216, comma 4, del co-dice. Con la modifica al comma 5 si prov-vede a proporre una definizione più chiara edettagliata del progetto di fattibilità tecnicaed economica come richiesto anche dalle re-gioni.

La modifica del comma 6 è tesa a co-ordinare l’articolo 23 del codice con il de-creto legislativo n. 152 del 2006 e, specifi-catamente, con i contenuti degli allegati allaparte II del citato decreto legislativo, modi-ficati con decreto legislativo n. 104 del 2017(in particolare l’Allegato IV-bis « Contenutidello Studio preliminare ambientale » e l’Al-legato VII « Contenuti dello studio di im-patto ambientale »).

La previsione del nuovo comma 11-bisè tesa a ripristinare, a regime, la previsionedell’articolo 92, comma 7-bis, del previgentecodice di cui al decreto legislativo n. 163del 2006 che prevedeva, tra le spese tecni-che nel quadro economico di ciascun inter-vento anche « le spese di carattere strumen-tale sostenute dalle amministrazioni aggiudi-catrici in relazione all’intervento ». Dettaprevisione è necessaria per consentire alleamministrazioni di far fronte alle varie atti-vità connesse a ciascun intervento. Ad oggi,fino alla data di entrata in vigore del decretodi cui all’articolo 23, comma 3, relativo allaprogettazione, è ancora possibile il ricono-scimento delle voci di spesa sopra richia-

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mate in virtù dell’articolo 216, comma 4,primo periodo, del codice che fa salva l’ap-plicazione degli articoli da 14 a 43 del re-golamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 207 del 2010 e gli alle-gati ivi richiamati. Analogamente, con laprevisione del nuovo comma 11-ter dell’ar-ticolo 23 del codice si intende riconoscere aiProvveditorati interregionali alle opere pub-bliche, nel caso di svolgimento di attivitàdegli stessi a favore dell’Agenzia del dema-nio, le spese strumentali, incluse quelle persopralluoghi, finalizzate alla stesura delpiano generale degli interventi del sistemaaccentrato delle manutenzioni, di cui all’ar-ticolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111.

2) All’articolo 24, vengono apportatemodificazioni ai commi 2 e 7.

La modifica al comma 2 è tesa a coor-dinare la disposizione con l’introduzione delcomma 27-octies all’articolo 216. La modi-fica al comma 7 è finalizzata ad allinearealle disposizioni europee la disciplina dellapartecipazione alle procedure di gara nelleconcessioni di lavori pubblici dei soggettiaffidatari degli incarichi di progettazione perprogetti posti a base di gara. Al riguardo, laCommissione europea – Direzione generaledel Mercato interno, dell’industria, dell’im-prenditoria e delle PMI (DG GROW), conparere del 6 marzo 2019, nell’evidenziareche il divieto assoluto sancito dall’articolo24, comma 7, del codice italiano è incom-patibile con l’articolo 41 della direttiva2014/24/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 26 febbraio 2014, (direttivaappalti pubblici) e con l’articolo 3 della di-rettiva 2014/23/UE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 26 febbraio 2014, (di-rettiva concessioni), ritiene che i concessio-nari uscenti, che hanno predisposto la pro-gettazione da porre a base di gara, devonopoter partecipare alla procedura di gara perl’affidamento delle concessioni, purché l’am-

ministrazione aggiudicatrice adotti misureadeguate per garantire che la concorrenzanon sia falsata dalla loro partecipazione.

3) All’articolo 29, al comma 1 vengonosoppressi il secondo, il terzo e il quarto pe-riodo.

La modifica è tesa coordinare le dispo-sizioni del medesimo articolo con la sop-pressione del cosiddetto rito super acceleratodi cui al comma 4 dell’articolo che qui siillustra.

4) All’articolo 31, vengono apportatemodificazioni al comma 5.

La modifica è tesa coordinare la dispo-sizione con l’introduzione del comma 27-oc-ties all’articolo 216.

5) All’articolo 35, vengono apportatemodificazioni ai commi 9, 10 e 18.

Le proposte sono tese a risolvere laprocedura d’infrazione nei confronti dell’Ita-lia a seguito della lettera di costituzione inmora n. 2018/2273 notificata il 25 gennaio2019, chiarendo che quando un’opera o unaprestazione di servizi può dare luogo ad ap-palti aggiudicati per lotti distinti, il valore ècomputato stimando la totalità di tali lotti,eliminando il termine « contemporanea-mente » che limitava la portata della dispo-sizione. La modifica del comma 18 è tesa afavorire le imprese estendendo l’ambito diapplicazione dell’anticipazione da corrispon-dere all’appaltatore anche ai servizi e alleforniture.

6) All’articolo 36, vengono apportatemodificazioni ai commi 2, 5, 6-bis e 7 evengono aggiunti i commi 6-ter, 6-quater e9-bis.

La modifica al comma 2, lettera b),nell’ottica di semplificazione, innalza da150.000 a 200.000 euro l’importo per affi-damenti di lavori mediante procedura nego-ziata e riduce il numero degli operatori eco-nomici da consultare portandolo da dieci atre. Viene inoltre soppressa la lettera c).Sempre al comma 2 è modificata la letterad) in modo da prevedere che gli affidamenti

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da 200.000 euro fino alla soglia devono av-venire mediante ricorso alle procedureaperte, con obbligo dell’esclusione obbliga-toria degli offerenti che abbiano presentatoofferte anomale.

La modifica del comma 5, nell’otticadella semplificazione e nel rispetto dell’arti-colo 56 della direttiva 2014/24/UE, in ana-logia a quanto già avviene nei settori spe-ciali, prevede, per i contratti sotto soglia, lapossibilità per la stazione appaltante di esa-minare le offerte tecniche ed economicheprima di effettuare la verifica dei requisiti dicui all’articolo 80, garantendo, al contempo,che detta verifica sia effettuata in manieraimparziale e trasparente, in modo che nes-sun appalto possa essere aggiudicato a unofferente che avrebbe dovuto essere esclusoa norma dell’articolo 80 o che non soddisfi icriteri di selezione stabiliti dalla medesimastazione appaltante. La sostituzione delcomma 6-bis e l’introduzione del comma6-ter, in tema di documento di gara unicoeuropeo (DGUE), sono tese ad introdurresemplificazioni per i contratti sotto soglianei sistemi e nelle procedure che prevedonouna preliminare fase di ammissione/abilita-zione, come nel caso del mercato elettro-nico. Con il comma 6-quater si disciplina ilsistema dinamico di acquisizione, nel ri-spetto della normativa europea e nazionale,posto che il DGUE afferisce tipicamente allafase del confronto competitivo e non anchealla preliminare fase di ammissione/abilita-zione.

La modifica al comma 7 è tesa ad al-lineare le disposizioni dell’articolo con leprevisioni del nuovo comma 27-octies all’ar-ticolo 216.

L’introduzione del comma 9-bis, nel-l’ottica della semplificazione, consente allestazioni appaltanti, per i contratti sotto so-glia, di procedere all’aggiudicazione, dinorma, sulla base del criterio del minorprezzo, ovvero, previa motivazione, sulla

base del criterio dell’offerta economicamentepiù vantaggiosa.

7) All’articolo 37 è stato modificato ilcomma 4 per favorire gli affidamenti dei co-muni non capoluogo di provincia.

8) All’articolo 47, vengono apportatemodificazioni al comma 2 e viene aggiuntoil comma 2-bis.

La modifica del comma 2 è tesa a chia-rire la disciplina dei consorzi stabili ondeconsentire l’operatività e sopravvivenza ditale strumento pro-concorrenziale, mentrel’introduzione del comma 2-bis detta dispo-sizioni concernenti i consorzi stabili di ser-vizi e forniture, in continuità con il passato,di fatto colmando, a regime, un vuoto nor-mativo per tali settori.

9) All’articolo 59, vengono apportatemodificazioni al comma 1-bis e viene inse-rito il comma 1-quater.

Le modifiche concernenti l’articolo 59del codice, in tema di appalto congiunto diprogettazione ed esecuzione sono tese achiarire detta disciplina con riferimento airequisiti che deve possedere l’operatore eco-nomico (modifica del comma 1-bis), assicu-rando inoltre certezza dei pagamenti per ilprogettista che collabora (indicato o rag-gruppato) con l’appaltatore attraverso la pre-visione dell’obbligo (indicato nei documentidi gara) del pagamento diretto del progetti-sta (inserimento del comma 1-quater).

10) All’articolo 76, viene inserito ilcomma 2-bis.

La modifica si riferisce all’articolo 76del codice e concerne la disciplina dell’in-formazione dei candidati e degli offerenti estabilisce le procedure che devono adottarele amministrazioni aggiudicatrici per l’av-viso ai candidati e ai concorrenti in caso diesclusione e di ammissione dalla proceduradi gara. Tale disposizione si rende necessariaa seguito dell’intervento normativo sull’arti-colo 29.

11) All’articolo 77, viene inserito ilcomma 3-bis.

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La modifica si riferisce all’articolo 77del codice e concerne la disciplina dell’Albonazionale dei componenti delle commissionegiudicatrici. Detta proposta, in linea conquanto segnalato dall’ANAC nell’atto di se-gnalazione n. 1 del 9 gennaio 2019, con-sente alle stazioni appaltanti di procederealla nomina dei commissari in caso di man-cata o insufficiente implementazione dellesingole sottosezioni del citato Albo, di fattorisolvendo le attuali criticità operative.

12) All’articolo 80, vengono apportatemodificazioni ai commi 1, 2, 3, 4, 5 ed èsostituito il comma 10.

Le modifiche riguardano i motivi diesclusione. Le modifiche dei commi 1 e 5,riferite ai subappaltatori, sono necessarie percoordinare la norma con le nuove disposi-zioni di cui all’articolo 105 del codice esono tese altresì a risolvere la procedurad’infrazione nei confronti dell’Italia a se-guito della lettera di costituzione in moran. 2018/2273.

Con la modifica del comma 2 si effet-tua un coordinamento con le norme del co-dice delle leggi antimafia e delle misure diprevenzione, di cui al decreto legislativon. 159 del 2011.

Con la modifica al comma 3 si procedead allineare le disposizioni del codice conquelle previste nel suddetto codice antimafiain materia di controlli su società con meno diquattro soci.

La modifica del comma 4 mira a risol-vere la procedura d’infrazione nei confrontidell’Italia a seguito della lettera di costitu-zione in mora n. 2018/2273.

La modifica al comma 5 è conseguentealla soppressione dell’indicazione della ternain sede di offerta in caso di subappalto.

La modifica del comma 10 è volta achiarire le disposizioni relative ai controlliche si operano nelle procedure di gara inpresenza di sentenze penali di condanna de-finitiva che non fissa la durata della penaaccessoria.

13) All’articolo 83, vengono apportatemodificazioni al comma 2.

La modifica è necessaria per coordinarela disposizione con l’introduzione delcomma 27-octies all’articolo 216.

14) All’articolo 84, vengono apportatemodificazioni ai commi 1, 2, 4, 6, 8, 10 e11.

Le modifiche si riferiscono alla qualifi-cazione degli esecutori di lavori pubblici.Con la proposta di modifica del comma 1 siintroduce nel codice, in continuità con ilpassato e in accordo con la giurisprudenza,il principio di indipendenza di giudizio e diimparzialità quale principio generale vinco-lante, per l’esercizio dell’attività di attesta-zione, necessario per la tenuta medesima delsistema di qualificazione. L’introduzione didetta disposizione si rende necessaria ancheper prevenire probabili contenziosi.

La modifica apportata al comma 4 in-terviene sul sistema unico di qualificazionedegli esecutori di lavori pubblici, stabilendoche per i soggetti esecutori a qualsiasi titolodi lavori pubblici di importo pari o superiorea 150.000 euro che attestano il possesso deirequisiti di capacità economica, finanziaria,tecniche e professionali indicati tra i criteridi selezione, il periodo di attività documen-tabile è quello relativo ai quindici anni an-tecedenti la data di sottoscrizione del con-tratto con la SOA per il conseguimento dellaqualificazione e non più di dieci anni, ciò alfine di tenere in debito conto la crisi econo-mica che ha determinato l’impossibilità dialcune imprese di attestare lavori negli ul-timi dieci anni per gli importi previsti a le-gislazione vigente.

Le proposte di modifica dei restanticommi sono di coordinamento con l’introdu-zione del comma 27-octies all’articolo 216.

15) All’articolo 86, vengono apportatemodificazioni al comma 5-bis.

Tale modifica è di coordinamento conl’introduzione del comma 27-octies all’arti-colo 216.

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16) All’articolo 89, vengono apportatemodificazioni al comma 11.

La modifica è tesa a coordinare la di-sposizione con l’introduzione del comma27-octies all’articolo 216.

17) All’articolo 95, vengono apportatemodificazioni ai commi 3, 4, 10-bis e 15.

Le modifiche ai commi 3 e 4, nell’am-bito dei criteri di aggiudicazione, sono ne-cessarie per coordinare l’articolo 95 conl’articolo 36 a seguito dell’introduzione nelmedesimo del nuovo comma 9-bis. Ilcomma 15 è sostituito prevedendo che ognivariazione che intervenga, anche in conse-guenza di una pronuncia giurisdizionale,successivamente alla fase amministrativa diprima ammissione, regolarizzazione o esclu-sione delle offerte non rileva ai fini del cal-colo di medie nella procedura, né per l’in-dividuazione della soglia di anomalia delleofferte. La modifica al comma 10-bis è tesamaggiormente a garantire la discrezionalitàdella stazione appaltante ai fini della deter-minazione dei punteggi, in caso di offertaeconomicamente più vantaggiosa, in basealle caratteristiche e peculiarità di ogni sin-golo appalto, sopprimendo il riferimento chestabilisce un tetto massimo per il punteggioeconomico entro il limite del 30 per cento.

18) All’articolo 97, vengono apportatemodificazioni ai commi 2, 3, 3-bis e 8.

In particolare la modifica è tesa a risol-vere le problematiche segnalate da vari sta-keholders concernenti il calcolo della sogliadi anomalia. Infatti il meccanismo della de-terminazione della soglia di anomalia, ba-sato sul sorteggio tra cinque metodi alterna-tivi, è risultato nella prassi alquanto farragi-noso. Peraltro la proposta è volta a prevenireil contenzioso laddove un’offerta di opera-tore economico, a seconda della scelta ca-suale di uno degli attuali cinque metodi, po-trebbe risultare vincitrice o addirittura ano-mala. Pertanto, nell’ottica di continuare agarantire l’imprevedibilità della soglia dianomalia in chiave « antiturbativa », consen-

tendo, al contempo, un maggior livello disnellezza procedurale ed un maggior conte-nimento dei ribassi, la proposta « riduce » isistemi di calcolo della soglia ad uno solo,nell’ambito del quale si introducono alcunevariabili individuate dopo l’apertura di tuttele offerte. Infine, al fine di non rendere neltempo predeterminabili dagli offerenti i pa-rametri di riferimento per il calcolo della so-glia di anomalia, si prevede la possibilità diemanare, da parte del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, un decreto per la ri-determinazione delle modalità di calcolo perl’individuazione della soglia di anomalia.

Le modifiche al comma 3, in analogiaa quanto previsto relativamente all’aggiudi-cazione con il criterio del prezzo più basso,introducono, nell’ottica della semplifica-zione, in caso di aggiudicazione con il cri-terio dell’offerta economicamente più van-taggiosa, una deroga in merito all’effettua-zione del calcolo della soglia di anomalia, inpresenza di massimo due offerte, ferma re-stando la facoltà, in capo alle stazioni appal-tanti, di valutare la congruità di ogni offertache, in base ad elementi specifici, appaiaanormalmente bassa. Inoltre si provvede amodificare il comma 3-bis per coordinarlocon le modifiche apportate all’articolo. In-fine si prevede, attraverso una modifica delcomma 8, una deroga all’esclusione automa-tica per gli appalti sotto soglia aventi carat-tere transfrontaliero: essa è tesa a risolverela procedura d’infrazione nei confronti del-l’Italia a seguito della lettera di costituzionein mora n. 2018/2273. Inoltre, sempre alcomma 8, la modifica interviene sulla mate-ria riguardante le offerte anomale basse estabilisce che la stazione appaltante prevedenel bando, non più come facoltà, l’esclu-sione automatica dalla gara delle offerte chepresentano una percentuale di ribasso pari osuperiore alla soglia di anomalia.

19) All’articolo 102, vengono apportatemodificazioni al comma 8.

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La modifica è necessaria per coordinarela disposizione con l’introduzione delcomma 27-octies all’articolo 216.

20) All’articolo 105, vengono apportatemodificazioni ai commi 2, 4 e 13 ed è abro-gato il comma 6.

Le modifiche apportate al comma 2sono relative al subappalto nell’ambito deicontratti di appalto e stabilisce che il subap-palto è indicato dalle stazioni appaltanti nelbando di gara e non può superare la quotadel 50 per cento dell’importo complessivodel contratto di lavori, servizi o forniture.

Le modifiche al commi 4 e l’abroga-zione del comma 6 sono tese a risolvereparte della procedura d’infrazione nei con-fronti dell’Italia a seguito della lettera di co-stituzione in mora n. 2018/2273 eliminandol’obbligo di indicazione della terna dei su-bappaltatori (non previsto a livello europeo),atteso che, in ogni caso, le verifiche sul pos-sesso dei requisiti dei subappaltatori sonoeffettuate in occasione della richiesta di au-torizzazione alla stazione appaltante da partedell’appaltatore; si è proceduto, di conse-guenza, ad effettuare un coordinamento trale norme. Le modifiche al comma 13 sonovolte a favorire il pagamento diretto dei su-bappaltatori.

21) All’articolo 111, vengono apportatemodificazioni ai commi 1 e 2.

Le modifiche sono tese a coordinare ladisposizione con l’introduzione del comma27-octies all’articolo 216.

22) All’articolo 113, vengono apportatemodificazioni al comma 2.

Le modifiche mirano a incentivare al-cune attività, espletate all’interno dell’ammi-nistrazione, connotate da un maggiore impe-gno e responsabilità.

23) All’articolo 133, vengono apportatemodificazioni al comma 8.

Le modifiche, riguardanti l’inversionedell’ordine procedimentale delle attuali fasidi gara, introducono disposizioni atte a ga-rantire maggiormente l’imparzialità e la tra-

sparenza, in modo che nessun appalto siaaggiudicato a un offerente che avrebbe do-vuto essere escluso a norma dell’articolo 80o che non soddisfi i criteri di selezione sta-biliti dalla stazione appaltante, coordinandola disposizione con l’analoga norma intro-dotta all’articolo 36, comma 5.

24) All’articolo 146, vengono apportatemodificazioni al comma 4.

La modifica è necessaria per coordinarela disposizione con l’introduzione delcomma 27-octies all’articolo 216.

25) All’articolo 174, vengono apportatemodificazioni ai commi 2 e 3.

Le modifiche si riferiscono all’articolo174 del codice nell’ambito dei contratti diconcessione. Dette modifiche sono tese a ri-solvere parte della procedura d’infrazionenei confronti dell’Italia a seguito della let-tera di costituzione in mora n. 2018/2273,eliminando l’obbligo di indicazione dellaterna dei subappaltatori (non previsto a li-vello europeo), atteso che, in ogni caso, leverifiche sul possesso dei requisiti dei su-bappaltatori sono effettuate in occasionedella richiesta di autorizzazione alla stazioneappaltante da parte dell’appaltatore; si è pro-ceduto, di conseguenza, ad effettuare un co-ordinamento tra le norme. Esse si pongonoin linea con quelle operate all’articolo 105.

26) All’articolo 177, vengono apportatemodificazioni al comma 2.

La modifica è volta a prorogare il ter-mine entro il quale le concessionarie già inessere si devono adeguare agli adempimentiprevisti dal comma 1 dell’articolo 177.

27) All’articolo 183 è aggiunto unnuovo comma 17-bis volto a favorire la pre-sentazione di proposte riguardanti misure dipartenariato pubblico-privato da parte dellesocietà di gestione del risparmio che hannoistituito fondi comuni d’investimento immo-biliare e degli istituti nazionali di promo-zione disciplinati dal regolamento (UE)2015/1017 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 25 giugno 2015.

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28) All’articolo 196, vengono soppressii commi 3 e 4.

Le modifiche sono tese a semplificareed accelerare le procedure in materia di con-traente generale eliminando l’istituzione diun albo nazionale obbligatorio dei soggettiche possono ricoprire rispettivamente i ruolidi direttore dei lavori e di collaudatore.

29) All’articolo 197, vengono apportatemodificazioni ai commi 1 e 4 e viene abro-gato il comma 3.

30) All’articolo 199, vengono apportatemodificazioni ai commi 2 e 4.

Le modifiche concernenti gli articoli197 e 199 del codice sono tese, in continuitàcon l’attività già svolta, a mantenere in capoal Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti l’istituzione e la gestione del Sistemadi qualificazione del contraente generale. Diconseguenza si è effettuato un coordina-mento tra le disposizioni.

31) All’articolo 215, si apporta una mo-difica al comma 5 finalizzata a rendere piùveloce il parere del Consiglio superiore deilavori pubblici, modificando il termine pre-visto di novanta giorni in sessanta giorni.

32) All’articolo 216, vengono apportatemodificazioni ai commi 4, 4-bis, 14, 27-bise 27-sexies e sono introdotti i commi 1-tere 27-octies.

Le modifiche si riferiscono al regimetransitorio. In particolare l’introduzione delcomma 1-ter è volta a semplificare le pro-cedure di approvazione dei progetti che de-vono essere approvati dal CIPE, prevedendoche in caso di varianti esse possano essereapprovate dal soggetto aggiudicatore. La di-sposizione stabilisce, in particolare, che pergli interventi ricompresi tra le infrastrutturestrategiche, già inseriti negli strumenti diprogrammazione approvati, le varianti da ap-portare al progetto definitivo approvato dalCIPE, qualora non superino il 50 per centoil valore del progetto approvato, sono appro-vate esclusivamente dal soggetto aggiudica-tore.

La modifica del comma 4 è necessariaa seguito della novella di cui all’articolo 23del codice in materia di progettazione. Lamodifica al comma 4-bis è volta a prevederela reintroduzione dell’appalto integrato perun periodo temporaneo prevedendo che ildivieto di appalto integrato non si applicaper le opere i cui progetti definitivi sianoapprovati dall’organo competente entro il 31dicembre 2020, con pubblicazione del bandoentro i successivi dodici mesi dall’approva-zione dei predetti progetti. Le modifiche deicommi 14 e 27-bis sono di coordinamentocon l’introduzione del comma 27-octies. Lamodifica al comma 27-sexies è tesa a sbloc-care l’iter di pubblicazione del bando digara per l’affidamento di concessioni auto-stradali già scadute o di prossima scadenzae quindi a consentire l’immediato sbloccodegli investimenti, onde procedere ancheagli urgenti interventi di messa in sicurezzasulle tratte autostradali. L’introduzione delcomma 27-octies prevede l’adozione di ununico regolamento di esecuzione, attuazionee integrazione del codice dei contratti dispo-nendo che i decreti attuativi del codice, in-dicati nel medesimo comma, fino ad oraemanati, rimangono in vigore o restano effi-caci fino alla data di entrata in vigore delmedesimo regolamento.

La disposizione contenuta al comma 2dell’articolo del decreto-legge che si illustraapporta modificazioni all’articolo 1 dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, abrogandoil comma 912. La modifica è necessariaquale coordinamento con le modifiche effet-tuate all’articolo 36, comma 2, del codicedei contratti pubblici.

Con il comma 3 si introduce unanorma transitoria riguardante l’applicazionedelle disposizioni introdotte nel codice deicontratti pubblici, unitamente all’abroga-zione relativa all’articolo 1, comma 912,della citata legge n. 145 del 2018, dal pre-sente decreto, al fine di assicurare l’effettivo

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coordinamento tra la previgente e la nuovadisciplina.

La disposizione al comma 4 apportamodificazioni all’articolo 120 del codice delprocesso amministrativo, di cui al decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104, e specifica-mente abroga i commi 2-bis e 6-bis, e ap-porta modificazioni ai commi 5, 7, 9 e 11.

La disposizione è volta a sopprimere ilcosiddetto rito super accelerato che attual-mente pende in Corte costituzionale e che èrisultata, anche a seguito della consultazionepubblica effettuata dal Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, una norma che ri-schia di comprimere il diritto di difesa exarticolo 24 della Costituzione, prevedendoulteriori oneri in capo alle imprese e che difatto non sembra aver raggiunto il risultatodi accelerare le procedure di affidamento deicontratti pubblici.

La norma al comma 5 stabilisce che ledisposizioni di cui al comma 4 si applicanoai processi iniziati dopo la data di entrata invigore del decreto-legge.

L’articolo 2 reca disposizioni relativealle procedure di affidamento in caso di crisidi impresa.

La norma al comma 1 apporta modifi-cazioni all’articolo 110 del codice dei con-tratti pubblici e al comma 4 al regio decreto16 marzo 1942, n. 267.

Le disposizioni sono volte da una partea eliminare i gravi problemi di coordina-mento esistenti tra l’articolo 110 del codicedei contratti pubblici vigente e la disciplinadel fallimento, del concordato preventivo,dell’amministrazione controllata e della li-quidazione coatta amministrativa di cui alregio decreto 16 marzo 1942, n. 267; dall’al-tra a rafforzare la ratio, presente nel codicedei contratti pubblici e nel codice della crisid’impresa e dell’insolvenza, di cui al de-creto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, difavor verso l’impresa momentaneamente indifficoltà tenendo pur sempre presente la tu-tela degli interessi dell’Amministrazione. La

norma si pone quale disciplina transitoriasino all’entrata in vigore il 15 agosto 2020del codice della crisi d’impresa e dell’insol-venza.

L’articolo 3 reca disposizioni in materiadi semplificazione della disciplina degli in-terventi strutturali in zone sismiche.

Al fine di semplificare e velocizzare larealizzazione di interventi edilizi, l’articoloreca una serie di novelle al testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria edilizia, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380. Si novella l’articolo 65 recantenorme sulla denuncia dei lavori di realizza-zione, nonché le norme relative alle attivitàedilizie in zone sismiche, prevedendo l’in-troduzione nel testo unico di nuove disposi-zioni recanti, tra l’altro, una classificazionedegli interventi quali « rilevanti », « di mi-nore rilevanza » e « privi di rilevanza », conl’introduzione di un diverso regime autoriz-zatorio rispetto alla legislazione vigente.

Tali modifiche sono:– al citato articolo 65 del testo unico,

in materia di denuncia dei lavori di realizza-zione e relazione a struttura ultimata diopere di conglomerato cementizio armato,normale e precompresso ed a struttura me-tallica, il cui comma 1 viene sostituito pre-vedendo che le opere realizzate con mate-riali e sistemi costruttivi disciplinati dallenorme tecniche in vigore (e non più di con-glomerato cementizio armato, normale eprecompresso ed a struttura metallica, comeprevisto dalla norma vigente) prima del loroinizio, devono essere denunciate dal costrut-tore allo sportello unico, scomparendo laprevisione che lo sportello provvede a tra-smettere tale denuncia al competente ufficiotecnico regionale.

Il testo vigente del comma 1 prevedeinfatti che le opere di conglomerato cemen-tizio armato, normale e precompresso ed astruttura metallica, prima del loro inizio, de-vono essere denunciate dal costruttore allo

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sportello unico, che provvede a trasmetteretale denuncia al competente ufficio tecnicoregionale;

– viene poi sostituito il comma 3 delmedesimo articolo 65, prevedendo che alladenuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell’opera – non più intriplice copia, come previsto dalla norma vi-gente – firmato dal progettista, dal quale ri-sultino in modo chiaro ed esauriente le cal-colazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, ledimensioni delle strutture, e quanto altro oc-corre per definire l’opera sia nei riguardidell’esecuzione sia nei riguardi della cono-scenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa – non piùin triplice copia, come previsto dalla normavigente – firmata dal progettista e dal diret-tore dei lavori, dalla quale risultino le carat-teristiche, le qualità e le prestazioni dei ma-teriali che verranno impiegati nella costru-zione.

L’attuale norma prevede siano allegati:a) il progetto dell’opera in triplice co-

pia, firmato dal progettista, dal quale risul-tino in modo chiaro ed esauriente le calco-lazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le di-mensioni delle strutture, e quanto altro oc-corre per definire l’opera sia nei riguardidell’esecuzione sia nei riguardi della cono-scenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplicecopia firmata dal progettista e dal direttoredei lavori, dalla quale risultino le caratteri-stiche, le qualità e le dosature dei materialiche verranno impiegati nella costruzione;

– inoltre è sostituito il comma 4 dellanorma, prevedendo che lo sportello unico ri-lascia al costruttore, all’atto stesso della pre-sentazione, l’attestazione dell’avvenuto de-posito (anziché restituire una copia del pro-getto e della relazione con l’attestazione del-l’avvenuto deposito);

– l’alinea del comma 6 è sostituito pre-vedendo che, ultimate le parti della costru-zione che incidono sulla stabilità della

stessa, entro il termine di sessanta giorni, ildirettore dei lavori deposita allo sportellounico una relazione sull’adempimento degliobblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegandola documentazione prevista. La norma vi-gente prevede che tale deposito avvenga « astrutture ultimate »;

– è sostituito il comma 7 della normaprevedendo che, all’atto della presentazionedella relazione di cui al comma 6, lo spor-tello unico rilascia al direttore dei lavoril’attestazione dell’avvenuto deposito su unacopia della relazione e provvede altresì atrasmettere tale relazione al competente uffi-cio tecnico regionale. Il comma 7 vigenteprevede invece che lo sportello unico resti-tuisce al direttore dei lavori, all’atto stessodella presentazione, una copia della rela-zione di cui al comma 6 con l’attestazionedell’avvenuto deposito, e provvede a tra-smettere una copia di tale relazione al com-petente ufficio tecnico regionale;

– è sostituito il comma 8-bis, il qualeprevede che agli interventi di cui all’articolo94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), elettera c), numero 1), non si applicano le di-sposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8;

– viene altresì novellato l’articolo 67del medesimo testo unico, in materia di col-laudo statico. Tale norma prevede che pergli interventi di cui all’articolo 94-bis,comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c),numero 1), il certificato di collaudo sia so-stituito dalla dichiarazione di regolare esecu-zione resa dal direttore dei lavori;

– si novella l’articolo 93, in materia didenuncia dei lavori e presentazione dei pro-getti di costruzioni in zone sismiche, sosti-tuendo i commi 3, 4 e 5, mutando la nor-mativa in materia di presentazione di pro-getti di costruzione in zone sismiche ed inparticolare prevedendo rispettivamente: alnuovo comma 3, che il contenuto minimodel progetto sia determinato dal competenteufficio tecnico della regione. In ogni caso ilprogetto deve essere esauriente per planime-

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tria, piante, prospetti e sezioni, relazionetecnica, e dagli altri elaborati previsti dallenorme tecniche; al nuovo comma 4, che iprogetti relativi ai lavori di cui all’articoloin esame siano accompagnati da una dichia-razione del progettista che asseveri il ri-spetto delle norme tecniche per le costru-zioni e la coerenza tra il progetto esecutivoriguardante le strutture e quello architetto-nico, nonché il rispetto delle eventuali pre-scrizioni sismiche contenute negli strumentidi pianificazione urbanistica; al nuovocomma 5, che per tutti gli interventi il pre-avviso scritto con il contestuale deposito delprogetto e dell’asseverazione di cui alcomma 4 è valido anche agli effetti delladenuncia dei lavori di cui all’articolo 65.

Le attuali disposizioni vigenti prevedonoche il contenuto minimo del progetto è de-terminato dal competente ufficio tecnicodella regione. In ogni caso il progetto deveessere esauriente per planimetria, piante,prospetti e sezioni ed accompagnato da unarelazione tecnica, dal fascicolo dei calcolidelle strutture portanti, sia in fondazione siain elevazione, e dai disegni dei particolariesecutivi delle strutture (comma 3). Al pro-getto deve inoltre essere allegata una rela-zione sulla fondazione, nella quale devonoessere illustrati i criteri seguiti nella sceltadel tipo di fondazione, le ipotesi assunte, icalcoli svolti nei riguardi del complesso ter-reno-opera di fondazione (comma 4). La re-lazione sulla fondazione deve essere corre-data da grafici o da documentazioni, inquanto necessari (comma 5).

L’articolo 3 del decreto-legge introducenel testo unico in materia edilizia anche unnuovo articolo 94-bis, recante disciplina de-gli interventi strutturali in zone sismiche.

La norma prevede che ai fini dell’applica-zione delle disposizioni di cui a capi I, II eIV della parte II del testo unico (si trattadella parte relativa alla normativa tecnicaper l’edilizia, il cui capo I riguarda disposi-zioni di carattere generale, il capo II la di-

sciplina delle opere di conglomerato cemen-tizio armato, normale e precompresso ed astruttura metallica e il capo IV i provvedi-menti per le costruzioni con particolari pre-scrizioni per le zone sismiche) sono consi-derati, nel rispetto di quanto previsto agli ar-ticoli 52 e 83:

a) interventi « rilevanti » nei riguardidella pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento omiglioramento sismico di costruzioni esi-stenti nelle località sismiche ad alta sismi-cità (Zona 1 e Zona 2);

2) le nuove costruzioni che si disco-stino dalle usuali tipologie o che per la loroparticolare complessità strutturale richiedanopiù articolate calcolazioni e verifiche;

3) gli interventi relativi ad edifici diinteresse strategico e alle opere infrastruttu-rali la cui funzionalità durante gli eventi si-smici assume rilievo fondamentale per le fi-nalità di protezione civile, nonché relativiagli edifici e alle opere infrastrutturali chepossono assumere rilevanza in relazione alleconseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di « minore rilevanza » neiriguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento omiglioramento sismico di costruzioni esi-stenti nelle località sismiche a media sismi-cità (Zona 3);

2) le riparazioni e gli interventi localisulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rien-trano nella fattispecie di cui alla lettera a),numero 2);

c) interventi « privi di rilevanza » neiriguardi della pubblica incolumità, qualiquelli che, per loro caratteristiche intrinse-che e per destinazione d’uso, non costitui-scono pericolo per la pubblica incolumità.

Il comma 2 della nuova norma demanda,per i medesimi fini di cui al comma 1, alMinistero delle infrastrutture e dei trasporti,d’intesa con la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-

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sto 1997, n. 281, la definizione di lineeguida per l’individuazione, dal punto di vistastrutturale, degli interventi di cui al comma1, nonché delle varianti di carattere non so-stanziale per le quali non occorre il preav-viso di cui all’articolo 93 in materia di de-nuncia dei lavori e presentazione dei pro-getti di costruzioni in zone sismiche (che, siricorda, è novellato dal medesimo articolo 3del decreto-legge).

Si prevede che, nelle more dell’emana-zione delle linee guida, le regioni possanocomunque dotarsi di specifiche elencazioni oconfermare le disposizioni vigenti. A seguitodell’emanazione delle linee guida, le regioniadottano specifiche elencazioni di adegua-mento delle stesse.

Il comma 3 dell’articolo 94-bis disponeche fermo restando l’obbligo del titolo abi-litativo all’intervento edilizio, non si pos-sono iniziare lavori relativi ad interventi « ri-levanti » senza preventiva autorizzazionescritta del competente ufficio tecnico dellaregione, in conformità all’articolo 94.

L’articolo 94 del testo unico, in materia diautorizzazione per l’inizio dei lavori prevedeche fermo restando l’obbligo del titolo abi-litativo all’intervento edilizio, nelle localitàsismiche, ad eccezione di quelle a bassa si-smicità all’uopo indicate nei decreti di cuiall’articolo 83, non si possono iniziare lavorisenza preventiva autorizzazione scritta delcompetente ufficio tecnico della regione(comma 1). L’autorizzazione è rilasciata en-tro sessanta giorni dalla richiesta, ed entroquaranta giorni dalla stessa in riferimento adinterventi finalizzati all’installazione di retidi comunicazione elettronica a banda ultra-larga, e viene comunicata al comune, subitodopo il rilascio, per i provvedimenti di suacompetenza (comma 2, come modificatodall’articolo 8-bis, comma 5, decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,n. 12). Avverso il provvedimento relativoalla domanda di autorizzazione, o nei con-

fronti del mancato rilascio entro il terminedi cui al comma 2, è ammesso ricorso alpresidente della giunta regionale che decidecon provvedimento definitivo. I lavori de-vono essere diretti da un ingegnere, archi-tetto, geometra o perito edile iscritto nel-l’albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Il comma 4 della nuova disposizione pre-vede che fermo restando l’obbligo del titoloabilitativo all’intervento edilizio, e in derogaa quanto previsto all’articolo 94, comma 1,le disposizioni di cui al comma 3 non si ap-plicano per lavori relativi ad interventi di« minore rilevanza » o « privi di rilevanza »,venendo meno per questi l’obbligo generaleprevisto dall’articolo 94 del testo unico.

In base al comma 5, per gli stessi inter-venti, non soggetti ad autorizzazione preven-tiva, le regioni possono istituire controlli an-che con modalità a campione.

Il comma 6 fa salve le procedure di cuiagli articoli 65 e 67 comma 1 del testounico (oggetto di novella da parte della pro-posta in esame).

L’articolo 4 reca disposizioni in materiadi commissari straordinari e interventi sosti-tutivi

Al comma 1 si prevede che, per gli inter-venti infrastrutturali ritenuti prioritari, il Pre-sidente del Consiglio dei ministri, su propo-sta del Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, sentito il Ministro dell’economia edelle finanze, disponga la nomina di uno opiù Commissari straordinari. Allo scopo dipoter celermente stabilire le condizioni perl’effettiva realizzazione dei lavori, il comma2 stabilisce che i Commissari straordinari(individuabili anche nell’ambito delle societàa prevalente capitale pubblico), cui spettal’assunzione di ogni determinazione ritenutanecessaria per l’avvio ovvero la prosecu-zione dei lavori, anche sospesi, provvedonoall’eventuale rielaborazione e approvazionedei progetti non ancora appaltati, operandoin raccordo con i Provveditorati interregio-nali alle opere pubbliche, anche mediante

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specifici protocolli operativi per l’applica-zione delle migliori pratiche. L’approvazionedei progetti da parte dei Commissari straor-dinari, d’intesa con i Presidenti delle regionie delle province autonome territorialmentecompetenti, sostituisce, ad ogni effetto dilegge, ogni autorizzazione, parere, visto enulla osta occorrenti per l’avvio o la prose-cuzione dei lavori, fatta eccezione per quellirelativi alla tutela di beni culturali e paesag-gistici, per i quali il termine di conclusionedel procedimento è fissato in misura comun-que non superiore a sessanta giorni, decorsoil quale, ove l’autorità competente non si siapronunciata, l’autorizzazione, il parere favo-revole, il visto o il nulla osta si intendonorilasciati, nonché per quelli in materia am-bientale per i quali i termini dei relativi pro-cedimenti sono dimezzati.

Il comma 3 prevede che, per l’esecuzionedegli interventi di cui individuati ai sensi delcomma 1, i Commissari straordinari possonoessere abilitati ad assumere direttamente lefunzioni di stazione appaltante e operano inderoga alle disposizioni di legge in materiadi contratti pubblici, fatto salvo il rispettodelle disposizioni del codice delle leggi an-timafia e delle misure di prevenzione, di cuial decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, nonché dei vincoli inderogabili deri-vanti dall’appartenenza all’Unione europea.Si stabilisce inoltre che, per le occupazionidi urgenza e per le espropriazioni delle areeoccorrenti per l’esecuzione degli interventi, iCommissari straordinari, con proprio de-creto, provvedano alla redazione dello statodi consistenza e del verbale di immissionein possesso dei suoli anche con la sola pre-senza di due rappresentanti della regione odegli enti territoriali interessati, prescin-dendo da ogni altro adempimento.

Il comma 4 definisce le modalità con cuioperano i Commissari straordinari, preve-dendo il raccordo con la struttura di cui al-l’articolo 1, comma 179, della legge 30 di-cembre 2018, n. 145, e la trasmissione al

Comitato interministeriale per la program-mazione economica dei progetti approvati,del cronoprogramma dei lavori e del relativostato di avanzamento. I Commissari segna-lano altresì semestralmente al Comitato in-terministeriale per la programmazione eco-nomica eventuali anomalie e significativiscostamenti rispetto ai termini fissati nelcronoprogramma di realizzazione delleopere, anche ai fini della valutazione di de-finanziamento degli interventi.

Al comma 5 si prevede che con uno o piùdecreti del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, su proposta del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,siano stabiliti i termini, le modalità, le tem-pistiche, la struttura e il compenso da con-ferire ai Commissari straordinari per l’esecu-zione delle attività. Inoltre, la disposizionestabilisce espressamente che gli oneri per icompensi dei Commissari straordinari sonoposti a carico dei quadri economici degli in-terventi da realizzare o completare e che talicompensi sono stabiliti in misura non supe-riore a quella indicata all’articolo 15,comma 3, del citato decreto-legge 6 luglio2011, n. 98. Infine si stabilisce che i com-missari possono avvalersi di strutture del-l’amministrazione centrale o territoriale inte-ressata nonché di società controllate dalloStato o dalle regioni.

Al comma 6 si prevede la nomina di unCommissario straordinario incaricato di so-vraintendere alla programmazione, progetta-zione, affidamento ed esecuzione degli inter-venti sulla rete viaria della Regione sicilianaal fine di fronteggiare la situazione di gravedegrado in cui versa la rete viaria della re-gione, ancor più acuitasi in conseguenza deirecenti eventi meteorologici che hanno inte-ressato vaste aree del territorio, ed alloscopo di programmare immediati interventidi riqualificazione, miglioramento e rifunzio-nalizzazione della stessa rete viaria al fine diconseguire idonei standard di sicurezza stra-

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dale e adeguata mobilità. Con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, sentito il Ministro dell’economia edelle finanze, d’intesa con il Presidente dellaGiunta regionale siciliana, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del decreto, è no-minato il Commissario straordinario incari-cato di sovraintendere alla programmazione,progettazione, affidamento ed esecuzione de-gli interventi sulla rete viaria della Regionesiciliana di cui al decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti 16 febbraio2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 100 del 2 maggio 2018. Sempre con de-creto del Presidente del Consiglio dei Mini-stri sono definiti le modalità, le tempistiche,la struttura e i poteri straordinari da confe-rire al commissario per l’esecuzione delleattività di cui al presente comma. In parti-colare l’esigenza rappresentata dalla Regionesiciliana attiene ad interventi da praticaresulle strade provinciali, intercomunali e lo-cali, riguardanti in larga parte attività di ma-nutenzione straordinaria.

Al comma 7 si stabilisce che alla data dientrata in vigore del decreto si ritengonoconclusi i programmi infrastrutturali « 6000Campanili » e « Nuovi Progetti di Inter-vento », di cui al decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e al decre-to-legge 12 settembre 2014, n. 133, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 no-vembre 2014, n. 164. Il medesimo commaintroduce un nuovo programma per i « Pic-coli Comuni », il cui finanziamento è previ-sto mediante l’utilizzo delle somme non uti-lizzate relative ai suddetti programmi ces-sati. A tal fine, entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore del decreto-legge saràemanato un decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, diricognizione delle somme relative ai predetti

programmi iscritte nel bilancio dello Stato enon più dovute. Le stesse dovranno essereversate all’entrata del bilancio dello Statonell’anno 2019, per essere successivamenteriassegnate ad apposito capitolo di spesa daistituire nello stato di previsione del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti per ilfinanziamento del nuovo Programma di in-terventi infrastrutturali per Piccoli Comunifino a 3.500 abitanti.

L’esatta quantificazione delle somme,comprensiva di quelle iscritte in conto resi-dui, con esclusione di quelle perenti, è ri-messa al suddetto decreto ministeriale di ri-cognizione.

I commi da 8 a 12 disciplinano la realiz-zazione e il completamento delle opere dicui all’articolo 86 della legge 27 dicembre2002, n. 289. In particolare il comma 8 pre-vede l’emanazione di un decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti, diconcerto con il Ministro dello sviluppo eco-nomico e con il Ministero dell’economia edelle finanze, sulla base della ricognizionedelle pendenze di cui all’articolo 49, comma2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, che individui:

a) le amministrazioni competenti chesubentrano nei rapporti attivi e passivi dellacessata gestione commissariale, rispetto al-l’avvio ovvero al completamento degli inter-venti di cui all’articolo 86 della legge 27 di-cembre 2002, n. 289, con relativa indica-zione delle modalità e delle tempistiche oc-correnti per l’avvio o il completamento degliinterventi stessi;

b) le amministrazioni competenti cuitrasferire gli interventi completati da partedella gestione commissariale;

c) i centri di costo delle amministra-zioni competenti cui trasferire le risorse pre-senti sulla contabilità speciale n. 3250, inte-stata al commissario ad acta, provenientidalla contabilità speciale n. 1728, di cui al-

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l’articolo 86, comma 3, della legge 27 di-cembre 2002, n. 289.

Al comma 9 si prevede che, nell’ambitodegli interventi di cui al comma 8, la re-gione Campania provveda al completamentodelle attività relative al « Collegamento A3(Contursi) – SS 7var (Lioni) – A16 (Grot-taminarda) – A14 (Termoli). Tratta cam-pana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda », subentrando nei rapportiattivi e passivi in essere. La regione Campa-nia è autorizzata alla liquidazione dellesomme spettanti alle imprese esecutrici uti-lizzando risorse finanziarie nella propria di-sponibilità, comunque destinate al completa-mento del citato collegamento e provvedealle occorrenti attività di esproprio funzio-nali alla realizzazione dell’intervento. La re-gione Campania può affidare eventuali con-tenziosi all’Avvocatura dello Stato, previastipula di apposita convenzione, ai sensi del-l’articolo 107, terzo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 24 luglio 1977,n. 616.

Al comma 10 si prevede che con decretodel Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, di concerto con il Ministro dello svi-luppo economico, da emanare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del decreto, sia costi-tuito apposito Comitato di vigilanza per l’at-tuazione degli interventi di completamentodella strada a scorrimento veloce « Lioni-Grottaminarda », anche ai fini dell’indivi-duazione dei lotti funzionali alla realizza-zione dell’opera. La costituzione ed il fun-zionamento del Comitato, composto da cin-que componenti di qualificata professionalitàed esperienza ai quali non spettano com-pensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa oaltri emolumenti comunque denominati, noncomporta nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

Al comma 11, ai fini degli effetti finan-ziari derivanti dalle previsioni di cui aicommi 8 e 9, si prevede che le risorse esi-

stenti sulla contabilità speciale n. 3250, inte-stata al commissario ad acta, provenientidalla contabilità speciale n. 1728, di cui al-l’articolo 86, comma 3, della legge 27 di-cembre 2002, n. 289, siano riassegnate, ovenecessario, alle amministrazioni titolari degliinterventi.

Da ultimo, al comma 12, ai fini dell’im-posta sul valore aggiunto, è specificato cheper l’esecuzione degli interventi di cui aicommi 8 e 9 si applicano le disposizioni dicui all’articolo 74, comma 2, del testo unicodelle leggi per gli interventi nei territoridella Campania, Basilicata, Puglia e Cala-bria colpiti dagli eventi sismici del novem-bre 1980, del febbraio 1981 e del marzo1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo1990, n. 76.

L’ articolo 5 del decreto-legge reca dispo-sizioni in materia di in materia di rigenera-zione urbana.

L’intervento normativo, nell’ottica del per-seguimento del miglioramento della qualitàe dell’efficienza dell’azione amministrativa,della riduzione degli oneri regolatori gra-vanti su cittadini e imprese e dell’accresci-mento della competitività del Paese, nonchécon lo scopo di garantire la certezza dei rap-porti giuridici e la chiarezza del diritto, sipone l’obiettivo di rispondere a specificheesigenze di ulteriormente snellire, semplifi-care e velocizzare i procedimenti sottesi allarealizzazione degli interventi edilizi. Ciò, alfine di consentire la necessaria e urgente ri-presa dell’attività edilizia, settore nevralgicoe trainante per lo sviluppo del Paese, per su-perare le criticità dello stesso, anche se-condo quanto segnalato dagli operatori delsettore, in modo da favorire la crescita el’occupazione, in un contesto europeo voltoa rilanciare la domanda e a far rinascere lafiducia nell’economia nazionale ed europeaanche rispetto agli operatori internazionali.

In particolare, la disposizione si pone, in-nanzitutto, l’obiettivo di concorrere a indurreuna drastica riduzione del consumo di suolo

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e a favorire la rigenerazione del patrimonioedilizio esistente, a incentivare la razionaliz-zazione di detto patrimonio edilizio, nonchéa promuovere e agevolare la riqualificazionedi aree urbane degradate con presenza difunzioni eterogenee e tessuti edilizi disorga-nici o incompiuti, nonché di edifici a desti-nazione non residenziale dismessi o in viadi dismissione, ovvero da rilocalizzare, te-nuto conto anche della necessità di favorirelo sviluppo dell’efficienza energetica e dellefonti rinnovabili e di assicurare il migliora-mento e l’adeguamento sismico del patrimo-nio edilizio esistente, anche con interventi didemolizione e ricostruzione.

A tal fine, sono introdotte modifiche al te-sto unico delle disposizioni legislative e re-golamentari in materia edilizia, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 6 giu-gno 2001, n. 380, destinate a rendere di piùimmediato avvio la realizzazione degli inter-venti edilizi e a semplificare le procedure.

L’articolo 2-bis del predetto testo unico inmateria edilizia, prevede che, ferma restandola competenza statale in materia di ordina-mento civile con riferimento al diritto diproprietà e alle connesse norme del codicecivile e alle disposizioni integrative, le re-gioni e le province autonome di Trento e diBolzano possono prevedere, con proprieleggi e regolamenti, disposizioni derogatorieal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2aprile 1968, n. 1444, e possono dettare di-sposizioni sugli spazi da destinare agli inse-diamenti residenziali, a quelli produttivi, aquelli riservati alle attività collettive, alverde e ai parcheggi, nell’ambito della defi-nizione o revisione di strumenti urbanisticicomunque funzionali a un assetto comples-sivo e unitario o di specifiche aree territo-riali. Con la modifica introdotta attraverso ilcomma 1, lettera a), la richiamata disposi-zione viene resa obbligatoria (e non più fa-coltativa) e quindi maggiormente incisiva ri-spetto alle finalità prospettate.

Al predetto articolo 2-bis del decreto delPresidente della repubblica n. 380 del 2001si aggiungono inoltre due nuovi commi1-bis e 1-ter (comma 1, lettera b)). Si stabi-lisce che le disposizioni del comma 1 (comemodificate ai sensi del comma 1, lettera a),dell’articolo in esame) sono finalizzate aorientare i comuni nella definizione di limitidi densità edilizia, altezza e distanza deifabbricati negli ambiti urbani consolidati delproprio territorio (nuovo comma 1-bis) e chein ogni caso di intervento di demolizione ericostruzione, quest’ultima è comunque con-sentita nel rispetto delle distanze preesistentipurché sia effettuata assicurando la coinci-denza dell’area di sedime e del volume del-l’edificio ricostruito con quello demolito(nuovo comma 1-ter).

CAPO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SI-SMICI DELLA REGIONE MOLISE E DELL’AREA ETNEA

Il capo II disciplina gli interventi urgentiper la ricostruzione nei territori colpiti daglieventi sismici verificatisi in Molise il 16agosto 2018 e nell’area etnea il 26 dicembre2018 e di cui alle delibere del Consiglio deiministri del 6 settembre 2018 e del 28 di-cembre 2018.

È disciplinata la governance per la rico-struzione, che prevede il coordinamento diCommissari straordinari all’uopo nominaticon apposito decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri.

Nel capo sono contenute poi le normesulla ricostruzione degli immobili pubblici eprivati. Sono altresì disciplinate le regolespecifiche per l’affidamento degli interventisulle opere pubbliche e per l’attribuzione deicontributi finalizzati alla riparazione e rico-struzione dei beni privati, nonché le misureper il sostegno alle attività economiche edalle imprese danneggiate dall’evento calami-toso e per la ripresa dello sviluppo econo-mico nelle zone colpite, ivi comprese le mi-sure in favore delle attività economiche ope-

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ranti in tali zone e per sostenere gli enti lo-cali interessati. Obiettivo principale dellepresenti disposizioni è quello di determinare,per la popolazione colpita dai predetti eventicalamitosi, condizioni per l’immediata ri-presa del territorio in conformità con quantodisciplinato in occasione degli ultimi eventisismici verificatisi sul territorio nazionale,come, ad esempio, le principali disposizionidi cui al decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229.

All’articolo 6 è preliminarmente indivi-duato l’ambito territoriale di operatività deiCommissari straordinari, che, nominati dalPresidente del Consiglio dei ministri, d’in-tesa con i Presidenti delle Giunte regionalicompetenti per territorio, con proprio de-creto, hanno l’obiettivo di concretizzare lacorretta ricostruzione e il recupero culturale,sociale ed economico del territorio. In parti-colare, detti Commissari hanno il compito diassicurare una ricostruzione unitaria e omo-genea nei territori colpiti, anche attraversospecifici piani di delocalizzazione e trasfor-mazione finalizzati alla riduzione del rischiosismico ed idrogeologico e alla tutela pae-saggistica. A tal fine, programmano l’usodelle risorse finanziarie e adottano le diret-tive necessarie per la progettazione ed ese-cuzione degli interventi, nonché per la deter-minazione dei contributi spettanti ai benefi-ciari sulla base di indicatori del danno, dellavulnerabilità e di costi parametrici. La du-rata delle predette gestioni straordinarie èstabilita fino alla data del 31 dicembre 2021.

All’articolo 7 vengono elencati, nello spe-cifico, le funzioni e i poteri dei Commissari,che operano in raccordo con il Dipartimentodella protezione civile e, a seconda degliambiti di competenza, rispettivamente con iCommissari delegati nominati ai sensi delleordinanze di protezione civile, al fine di co-ordinare le attività disciplinate dal presentecapo con gli interventi relativi al supera-mento dei rispettivi stati di emergenza.

Oltre alle funzioni di direzione e coordi-namento degli interventi di ricostruzionepubblica e privata ed al raccordo con gli or-ganismi di protezione civile per le attività dirispettiva competenza, di fondamentale im-portanza è il compito, dei predetti Commis-sari, di operare, secondo criteri omogenei,ricognizioni complessive dei danni, al finedi definire la programmazione delle risorsenei limiti di quelle rispettivamente assegnate.I Commissari provvedono altresì, d’intesacon il Dipartimento della protezione civile,alla redazione di un piano finalizzato a do-tare i comuni interessati dall’evento sismicodegli studi di microzonazione sismica diterzo livello, disciplinando la concessione dicontributi ai comuni indicati all’allegato 2del decreto.

L’articolo 8 prevede che, nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze, sia istituito un fondo per la ri-costruzione delle aree colpite dagli eventi si-smici. Prevede inoltre che ai Commissaristraordinari siano intestate apposite contabi-lità speciali su cui vengano assegnate le ri-sorse stanziate e ripartite dal medesimo arti-colo.

L’articolo 9 disciplina la ricostruzione pri-vata, demandando ai Commissari straordi-nari l’adozione di provvedimenti nei qualisono individuate le modalità dei diversi in-terventi di riparazione, di ripristino, di rico-struzione, di delocalizzazione e trasforma-zione di immobili di edilizia abitativa e aduso produttivo e per servizi pubblici e pri-vati, delle infrastrutture, delle dotazioni ter-ritoriali e delle attrezzature pubbliche di-strutte o danneggiate, in relazione al dannoeffettivamente subito. Inoltre sono analitica-mente elencate le tipologie di danni in rela-zione ai quali si potrà fruire di contributi,ove sia documentata la sussistenza di nessocausale tra la distruzione o danneggiamentoe l’evento sismico in rassegna. I contributiprevisti sono quantificati fino al 100 percento dei costi sostenuti dai richiedenti per

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gli immobili siti nei comuni dei territori col-piti dal sisma. Le disposizioni di cui al pre-sente articolo si applicano nei limiti del ri-spetto delle condizioni previste dall’Unioneeuropea in materia di aiuti di Stato.

L’articolo 10 contiene le regole specifichesull’entità dei contributi che possono esserein concreto riconosciuti ai soggetti legitti-mati, sulla base dei parametri fissati dall’ar-ticolo 9, individuandone l’estensione in rela-zione al livello di danno subito dall’immo-bile e agli interventi conseguentemente ne-cessari. Si precisa che il contributo deve in-tendersi al netto delle eventuali altre provvi-denze pubbliche percepite dall’interessatoper le medesime finalità.

Nell’articolo 11 sono dettate le prescri-zioni tecniche generali per la ricostruzione,il ripristino, la delocalizzazione e la ripara-zione degli immobili distrutti o danneggiatidall’evento sismico e viene specificato, limi-tatamente agli interventi di riparazione e ri-pristino, che le opere di miglioramento o diadeguamento sismico debbano conseguire ilmassimo livello di sicurezza, compatibile intermini tecnico-economici con la tipologiadell’immobile, nel rispetto della normativadi settore. Per quanto riguarda la ripara-zione, il ripristino o la ricostruzione degliimmobili di « interesse strategico » di cui aldecreto del Capo del Dipartimento della pro-tezione civile 21 ottobre 2003 e quelli aduso scolastico colpiti dal sisma, l’interventodeve conseguire l’adeguamento sismico aisensi delle vigenti norme per le ricostru-zioni. Quanto invece alla riparazione o al ri-pristino degli immobili soggetti alla tuteladel codice dei beni culturali e del paesaggio,è specificato che l’intervento di migliora-mento sismico debba conseguire il massimolivello di sicurezza, compatibile con le con-comitanti esigenze di tutela e conservazionedell’identità culturale del bene stesso.

L’articolo 12 disciplina le modalità diconcessione e di erogazione dei contributi,le cui domande sono presentate dagli inte-

ressati ai comuni di riferimento. Alla do-manda devono essere allegate, oltre alla do-cumentazione necessaria per il rilascio deltitolo edilizio, la relazione tecnica asseverataa firma di un professionista abilitato, atte-stante la riconducibilità causale diretta deidanni esistenti agli eventi sismici in parola,con eventuale scheda AeDES o ordinanza disgombero, il progetto degli interventi propo-sti con l’indicazione delle attività di rico-struzione e riparazione necessarie, nonchédegli interventi di miglioramento sismico.All’esito della predetta istruttoria, il comunerilascia il titolo edilizio. Al termine della ve-rifica i comuni trasmettono ai rispettiviCommissari straordinari la proposta di con-cessione del contributo e quest’ultimo defi-nisce il procedimento e concede il contri-buto nella misura ritenuta congrua. Vienespecificato che i contributi sono erogati sullabase di stati di avanzamento lavori relativiall’esecuzione degli stessi, alle prestazioni diservizi ed alle acquisizioni di beni necessariall’esecuzione degli interventi ammessi acontributo. Le strutture commissariali proce-dono altresì, avvalendosi del Provveditoratoalle opere pubbliche territorialmente compe-tente, a verifiche a campione sugli interventiper i quali sia stato adottato il decreto diconcessione dei contributi.

Con l’articolo 13 si disciplina la ricostru-zione pubblica. Con provvedimenti delCommissario straordinario sono dettate di-sposizioni in ordine alle modalità di finan-ziamento degli interventi da eseguire sullevarie tipologie di immobili pubblici o di usopubblico, nonché sono predisposti appositipiani finalizzati ad assicurare la funzionalitàdei servizi pubblici e delle infrastrutture.Sono altresì approntati piani di interventosui beni culturali, sulla difesa del suolo, inrelazione al dissesto idrogeologico. Gli inter-venti che rivestono un’importanza essenzialeai fini della ricostruzione dei territori colpitivengono individuati con specifica motiva-zione commissariale in sede di approvazione

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dei piani e la realizzazione dei predetti in-terventi costituisce presupposto per l’appli-cazione della procedura di cui all’articolo63, comma 1, del codice dei contratti pub-blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di tra-sparenza, concorrenza e rotazione, l’invitocontenente l’indicazione dei criteri di aggiu-dicazione dell’appalto è rivolto, sulla basedel progetto definitivo, ad almeno cinqueoperatori economici iscritti nell’Anagrafeantimafia e viene individuata la procedurada attuare in mancanza di un numero suffi-ciente di operatori economici iscritti nellapredetta anagrafe. I lavori vengono affidatisulla base della valutazione delle offerte ef-fettuate da una commissione giudicatrice co-stituita ai sensi dell’articolo 77 del codicedei contratti pubblici. Viene altresì stabilitoche gli enti territoriali delle regioni colpite,previa specifica intesa, provvedano all’esple-tamento delle procedure di gara relativa-mente agli immobili di loro proprietà, men-tre i Commissari provvedono alla diretta at-tuazione degli interventi pubblici di pro-prietà statale, ripristinabili con migliora-mento sismico. Sulla base delle priorità sta-bilite dai Commissari ed in coerenza con ipiani di cui al comma 2, i soggetti attuatoriindicati all’articolo 14, oppure i comuni in-teressati, provvedono alla predisposizione edall’invio dei progetti ai predetti Commissari.Tali soggetti possono procedere all’affida-mento di incarichi ad uno o più operatorieconomici di cui all’articolo 46 del citatocodice dei contratti pubblici, esclusivamentein caso di indisponibilità al proprio internodi personale in possesso della necessariaprofessionalità e per importi inferiori aquelli di cui all’articolo 35 del predetto co-dice, mediante procedure negoziate con al-meno cinque professionisti. L’approvazionedefinitiva dei progetti definitivi e l’adozionedel decreto di concessione sono adottati daiCommissari straordinari.

All’articolo 14 vengono indicati i soggettiattuatori degli interventi relativi alle operepubbliche ed ai beni culturali, ossia la re-gione Molise e la Regione siciliana, il Mi-nistero per i beni e le attività culturali ov-vero la competente Soprintendenza, il Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti, l’A-genzia del demanio, i comuni, il Ministerodell’istruzione, dell’università e della ricerca,i soggetti gestori o proprietari delle infra-strutture, le diocesi, limitatamente agli inter-venti sugli immobili di proprietà di enti ec-clesiastici civilmente riconosciuti e di im-porto inferiore alla soglia di rilevanza euro-pea di cui all’articolo 35 del codice dei con-tratti pubblici, le province o città metropoli-tane.

L’articolo 15 dispone che, in caso di di-struzione o danneggiamento grave di benimobili e di beni mobili registrati, possa es-sere assegnato un contributo secondo moda-lità e criteri da definire con provvedimentiadottati dai Commissari straordinari, anchein relazione al limite massimo del contributoper ciascuna famiglia anagrafica, come risul-tante dallo stato di famiglia alla data dei ri-spettivi eventi sismici. In ogni caso, per ibeni mobili non registrati, può essere con-cesso solo un contributo forfettario.

Con l’articolo 16 viene prevista una disci-plina volta a rendere più agevole ed imme-diata la verifica delle condizioni soggettivedegli operatori economici selezionati dall’e-secutore degli interventi su opere pubbliche.A tal fine i Commissari straordinari si av-valgono della Struttura e delle procedure dicui all’articolo 30 del decreto-legge 17 otto-bre 2016, n. 189, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,nonché dell’Anagrafe antimafia ivi prevista.In questo articolo vengono anche definite lefonti di finanziamento della struttura, suddi-vise tra la contabilità speciale del sisma del-l’area etnea e quella del Commissario stra-ordinario per il sisma del centro Italia.

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L’articolo 17 disciplina l’affidamento de-gli incarichi di progettazione e direzione deilavori, per la ricostruzione o riparazione eripristino degli immobili privati danneggiatidagli eventi sismici, a professionisti iscrittiagli ordini e collegi professionali. Determinaaltresì il contributo massimo, a carico dei ri-spettivi Commissari straordinari, per tutte leattività tecniche poste in essere per la rico-struzione privata, stabilito nella misura, alnetto dell’IVA e dei versamenti previden-ziali, del 10 per cento, incrementabile finoal 12,5 per cento per i lavori di importo in-feriore ad euro 500.000, mentre per i lavoridi importo superiore ad euro 2 milioni ilcontributo massimo è pari al 7,5 per cento.È demandata ad appositi provvedimenti deiCommissari straordinari l’individuazione deicriteri e delle modalità di erogazione delcontributo sopra indicato, nonché un even-tuale contributo aggiuntivo, per le sole inda-gini o prestazioni specialistiche, nella misuramassima del 2,5 per cento – di cui lo 0,5per cento per l’analisi di risposta sismica lo-cale da parte di progettisti geologi o inge-gneri – al netto dell’IVA e dei versamentiprevidenziali. Per le opere pubbliche, com-presi i beni culturali di competenza dellediocesi e del Ministero per i beni e le atti-vità culturali, è demandata ad appositi prov-vedimenti dei Commissari straordinari la fis-sazione della soglia massima di assunzionedi incarichi contemporanei. Al comma 4viene stabilito che in riferimento alle operepubbliche è demandata ad appositi provvedi-menti dei Commissari straordinari la deter-minazione dei criteri finalizzati ad evitareconcentrazioni di incarichi. È altresì dispo-sto che l’affidamento degli incarichi di pro-gettazione e dei servizi di architettura e in-gegneria, per importi inferiori a quelli di cuiall’articolo 35 del codice dei contratti pub-blici, avviene mediante procedure negoziateprevia consultazione, ove esistenti, di al-meno dieci professionisti; inoltre è previstal’applicazione del prezzo più basso, consen-

tendo un’accelerazione nell’aggiudicazionedi tali servizi, mediante il ricorso ad unmeccanismo di valutazione delle offertesemplificato quale il criterio del prezzo piùbasso. Agli oneri derivanti dall’affidamentodegli incarichi di progettazione e di quelliprevisti dall’articolo 23, comma 11, del co-dice dei contratti pubblici, si provvede conle risorse delle contabilità speciali di cui al-l’articolo 8 del decreto-legge.

L’articolo 18 prevede le modalità di indi-viduazione e il trattamento economico delpersonale delle strutture commissariali. ICommissari straordinari, nell’ambito delleproprie competenze e funzioni, operano inpiena autonomia amministrativa, finanziariae contabile in relazione alle risorse asse-gnate e disciplinano l’articolazione internadella struttura di supporto. È definito, neldettaglio, il trattamento economico da corri-spondere al personale dirigenziale non gene-rale e non dirigenziale in servizio presso lestrutture, utilizzando come parametro di ri-ferimento il trattamento economico dellaPresidenza del Consiglio dei ministri. Talidisposizioni trovano applicazione con riferi-mento al personale dirigenziale e non diri-genziale.

Per il funzionamento delle strutture è in-fine prevista la possibilità che i Commissaristraordinari dispongano, con propri provve-dimenti, la corresponsione di compensi perprestazioni accessorie rese dal personale di-rigenziale e non dirigenziale ivi assegnato,anche in deroga alla normativa di settore vi-gente e nei limiti di spesa complessivi dieuro 642.000 euro per l’anno 2019, di euro700.000 euro per il 2020 e di euro 700.000per il 2021, a valere sulle risorse presentinelle contabilità speciali di cui all’articolo 8.

L’articolo 19 dispone la concessione dicontributi finalizzati a favorire la ripresaproduttiva delle imprese del settore turistico,dei servizi connessi, dei pubblici esercizi edel commercio e artigianato, nonché delleimprese che svolgono attività agrituristica,

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che risultino insediate da almeno dodicimesi antecedenti agli eventi sismici nei co-muni di cui all’allegato 1 e che abbiano re-gistrato, nei tre mesi successivi agli eventisismici, una significativa riduzione del fattu-rato annuo rispetto a quello calcolato sullamedia del medesimo periodo del triennioprecedente. Il limite complessivo degli onericonnessi a tali contributi è di 2 milioni dieuro per l’anno 2019 e di 2 milioni di europer l’anno 2020, a valere sulle risorse dispo-nibili di cui all’articolo 8. I criteri, le pro-cedure, le modalità di concessione e di cal-colo dei citati contributi e di riparto delleindicate risorse tra i comuni interessati sonostabiliti con provvedimenti dei Commissaristraordinari, nel rispetto della normativa eu-ropea sugli aiuti di Stato, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore del de-creto.

L’articolo 20 disciplina la sospensione deitermini e l’esenzione da imposte in riferi-mento alla popolazione ed ai territori ricom-presi nell’ambito di applicazione del de-creto. In particolare gli immobili inagibilinon concorrono alla formazione del redditoimponibile e non concorrono al calcolo del-l’ISEE, fino alla loro ricostruzione e agibi-lità. Gli stessi fabbricati sono esenti dall’ap-plicazione dell’imposta municipale propriadi cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 di-cembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibilidi cui all’articolo 1, comma 639, della legge27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dallarata scadente successivamente alle date deglieventi sismici indicate nelle delibere di cuiall’articolo 6, fino alla definitiva ricostru-zione o agibilità dei fabbricati stessi e co-munque fino all’anno di imposta 2020.

Sono stabiliti, anche nella forma di anti-cipazione, i criteri e le modalità per il rim-borso ai comuni interessati del minor gettitoconnesso all’esenzione di cui al secondo pe-riodo.

Si prevede inoltre che le autorità di rego-lazione con propri provvedimenti adottatientro trenta giorni dalla data di entrata in vi-gore della legge di conversione del decreto,possano prevedere, per i comuni di cui al-l’allegato 1, esenzioni dal pagamento delleforniture di energia elettrica, gas, acqua e te-lefonia.

L’articolo prevede anche che i Commis-sari straordinari siano autorizzati a conce-dere, con propri provvedimenti, a valeresulle risorse delle contabilità speciali di cuiall’articolo 8, comma 2, un’apposita com-pensazione per garantire la continuità dellosmaltimento dei rifiuti solidi urbani.

CAPO III – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI

SISMICI DELL’ABRUZZO NELL’ANNO 2009, DEL CEN-TRO ITALIA NEGLI ANNI 2016 E 2017 E NEI CO-MUNI DI CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO

DELL’ISOLA DI ISCHIA NEL 2017

Il capo III contiene le norme necessarie arilanciare il processo della ricostruzionenelle aree colpite dal sisma del 2016 e 2017nel Centro Italia e in Abruzzo 2009, dispo-sizioni relative al sisma dei comuni di Ca-samicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isoladi Ischia del 2017, nonché altre norme rela-tive al servizio nazionale di protezione ci-vile.

Con l’articolo 21 si prevede la prosecu-zione, anche per il 2019, dell’erogazione diun contributo al comune dell’Aquila, che hala finalità di compensare le minori entrate ele maggiori uscite in conseguenza del sismadel 2009, per l’importo di 10 milioni dieuro.

L’articolo prevede inoltre lo stanziamento,anche per il 2019, dell’importo di 500.000euro, trasferiti all’ufficio speciale per la ri-costruzione dei comuni del cratere, compe-tente anche per gli interventi nei comunifuori cratere ai sensi di quanto previsto al-l’articolo 67-ter, comma 2, del citato decre-to-legge 22 giugno 2012, n. 83, al fine di

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garantire l’espletamento delle attività neces-sarie allo smaltimento delle pratiche relativeai comuni fuori cratere, la cui attività è incapo ai comuni capofila delle aree omoge-nee individuate.

All’articolo 22, il comma 1 modifica l’ar-ticolo 50 del citato decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, (struttura del Commissariostraordinario e misure per il personale im-piegato in attività emergenziali).

Alla lettera a) viene eliminato il limitemassimo delle unità di personale da adibirealla predetta struttura commissariale, da in-dividuare tra il personale delle amministra-zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, fermo restando il tetto delle duecen-toventicinque unità in dotazione.

Alla lettera b) sono previste le modalitàcon le quali il Commissario straordinarioprovvede agli oneri economici a proprio ca-rico.

Alla lettera c) si subordina l’attribuzionedegli incrementi stipendiali già riconosciutiai dipendenti pubblici impiegati presso gliuffici speciali per la ricostruzione post sisma2016, alla « previa verifica semestrale dei ri-sultati raggiunti a fronte degli obiettivi asse-gnati dal Commissario straordinario e daivice commissari ».

Il comma 2 introduce delle modifiche al-l’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, (disposizioni concernenti ilpersonale dei Comuni e del Dipartimentodella protezione civile).

Alla lettera a) viene prevista la possibilitàper i comuni interessati dagli eventi sismicidi stipulare contratti a tempo parziale, nei li-miti delle risorse finanziarie corrispondentialle assunzioni autorizzate con il provvedi-mento del Commissario straordinario.

Alla lettera b) viene introdotta la possibi-lità per i comuni di rinnovare i contratti dicollaborazione coordinata e continuativa delpersonale impegnato nella ricostruzione sinoalla data del 31 dicembre 2019, fermo re-

stando il rispetto del limite temporale previ-sto dalla normativa europea.

Alla lettera c) viene abrogato il comma3-quinquies che fissa a trecentocinquanta ilnumero dei contratti di lavoro autonomo dicollaborazione coordinata e continuativa chei comuni interessati dagli eventi sismici pos-sono sottoscrivere ai sensi del comma 3-bis,nei limiti delle risorse assegnate con i prov-vedimenti del Commissario straordinario dicui al comma 3-quater ultimo periodo dellostesso decreto n. 189 del 2016.

Il comma 3 prevede che il personale inservizio alla data del 1° luglio 2018 presso isoppressi uffici territoriali per la ricostru-zione e attualmente dipendenti del comunecapofila, sono assegnati in via temporaneapresso l’ufficio speciale per i comuni delcratere dell’Aquila.

Al comma 4 viene prevista la modificadel primo periodo dell’articolo 1, comma990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,all’esito della quale la disposizione risultacosì modificata: « Allo scopo di assicurare ilproseguimento e l’accelerazione del processodi ricostruzione e di consentire la progres-siva riduzione delle funzioni commissariali,con riassunzione delle medesime da partedegli enti ordinariamente competenti..... ».

L’articolo 23 introduce delle modifiche aldecreto-legge n. 189 del 2016 volte a sem-plificare e dare un forte impulso alle proce-dure relative alla ricostruzione pubblica nelleregioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbriacolpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017,ivi compresi gli agglomerati completamentedistrutti la cui ricostruzione è sottratta all’i-niziativa privata.

Il comma 1, lettera a), modificando ilcomma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, introduce il criteriodi aggiudicazione al minor prezzo per gli in-carichi di progettazione, per i servizi di ar-chitettura e ingegneria ed altri servizi tecnicie per l’elaborazione degli atti di pianifica-zione e programmazione urbanistica per im-

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porti inferiori a quelli di cui all’articolo 35del codice dei contratti pubblici, consen-tendo un’accelerazione nell’aggiudicazionedi tali servizi mediante il ricorso ad un mec-canismo di valutazione delle offerte sempli-ficato quale il criterio del prezzo più basso;inoltre si prevede che l’affidamento dei pre-detti incarichi avvenga mediante procedurenegoziate previa consultazione di almenodieci professionisti iscritti nell’elenco spe-ciale previsto dall’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

La lettera b) disciplina una speciale pro-cedura semplificata per l’istruttoria dellepratiche relative agli immobili con dannilievi che viene delegata ai comuni che nefacciano richiesta.

La lettera c) prevede la soppressione deicommi 10 e 10-ter dell’articolo 6 del decre-to-legge n. 189 del 2016, di modo che ilproprietario che alieni il proprio diritto sul-l’immobile entro due anni dal completa-mento degli interventi realizzati con i finan-ziamenti agevolati per la ricostruzione pri-vata, non incorra nella dichiarazione di de-cadenza dalle provvidenze.

La lettera d) prevede che l’ufficio specialeper la ricostruzione, ovvero i comuni neicasi previsti, verificata la spettanza del con-tributo e il relativo importo, trasmetta alvice commissario territorialmente compe-tente la proposta di concessione del contri-buto medesimo, comprensivo delle spesetecniche.

La lettera e) introduce la possibilità di fi-nanziare l’analisi di risposta sismica localenell’ambito del contributo riconosciuto eprecisa che per evitare gli accentramenti nel-l’assunzione degli incarichi da parte dei pro-fessionisti, il Commissario straordinario conproprio provvedimento fissa il numero el’importo complessivo massimo degli incari-chi assumibili dagli stessi.

L’articolo 24 alla lettera a) stabilisce chea decorrere dalla data di entrata in vigoredel decreto i materiali nei quali si rinven-

gono, anche a seguito di ispezione visiva,tracce di amianto oltre i limiti previsti alpunto 3.4 dell’allegato D alla parte quartadel decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152,non possono essere trattati in deroga all’ar-ticolo 184 del medesimo decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, come previsto dalcomma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016,ma devono essere trattati secondo le indica-zioni previste nel comma 11 dello stesso de-creto-legge.

Alla lettera b) si riallinea la scadenza in-dicata al comma 13-ter dell’articolo 28,comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016alle scadenze indicate all’articolo 1, comma1131, lettera h), della legge 30 dicembre2018, n. 145.

L’articolo 25 definisce le modalità dicompensazione ai comuni del cratere di cuial decreto-legge n. 189 del 2016 delle mi-nori entrate derivanti dall’esenzione dell’im-posta per occupazione suolo pubblico e im-posta sulle insegne relative agli esercizicommerciali i cui i immobili sono stati di-chiarati inagibili.

L’articolo 26 risponde all’urgente esi-genza, manifestata dal territorio colpito daglieventi calamitosi, di semplificare l’attualeprocedura per il ristoro dei danni subiti dalleattività economiche e produttive e dal patri-monio privato, nell’ambito della cosiddetta« Fase 2 » (commi 422 e seguenti dell’arti-colo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,e articoli 25 e 28 del codice della protezionecivile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio2018, n. 1) che risulta alquanto lunga ecomplessa, manifestando limiti sia con rife-rimento alla tempistica di erogazione che al-l’ammontare delle risorse rese disponibili.Di fatto l’attuale meccanismo, infatti, nonconsente un’immediata risposta e vanifica losforzo dello Stato, ricevendo i soggetti dan-neggiati il contributo a quasi due anni dal-l’evento, senza che, peraltro, sia garantita ladisponibilità di tutte le risorse necessarie.Ciò compromette il ritorno alla normalità

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dei privati e delle micro, piccole e medieimprese, rendendo ancor più difficile la ri-presa del tessuto socio-economico delle areecolpite da calamità. La proposta normativain parola prevede, per far fronte ai danni oc-corsi alle attività economiche e produttive eal patrimonio privato, in attuazione della let-tera e) del comma 2 dell’articolo 25 del pre-detto codice, una modifica agli articoli 25 e28 del medesimo. Le necessarie risorse fi-nanziarie saranno previste dalle deliberazionidel Consiglio dei ministri di cui al novellatoarticolo 25, comma 2, lettera f), del codicedi protezione civile a carico del Fondo perle emergenze nazionali (FEN) di cui all’ar-ticolo 44 del medesimo codice. Ciò consentel’utilizzo di risorse « cash » a fronte di ri-sorse già attivate con il meccanismo del cre-dito di imposta.

La norma, semplificando sensibilmentel’iter procedurale in rassegna, mantiene incapo ad una deliberazione del Consiglio deiministri la definizione dei criteri sulla basedei quali erogare detti contributi, come av-viene con la vigente normativa.

La presente disposizione, non abrogandoespressamente l’articolo 1, commi da 422 a428-ter, della citata legge n. 208 del 2015,mantiene tale procedura, fino ad esaurimentodelle risorse previste dal comma 423 delpredetto articolo 1 per il ristoro dei dannisubiti a causa di calamità naturali pregresseo non coperte dalla disposizione in rassegna,quali, a titolo esemplificativo, i danni alleimprese agricole finora non ristorate per in-sufficienza di fondi ed in attesa della con-clusione della procedura di notifica o di co-municazione in esenzione alla Commissioneeuropea o anche per concludere le proceduregià disciplinate con la delibera del 6 settem-bre 2018 ma non ancora completate, relativeai contributi per i privati e le attività produt-tive danneggiati dagli eventi calamitosi oc-corsi nel periodo da ottobre 2015 al dicem-bre 2017. Inoltre la procedura indicata con icitati commi è più agevole per le imprese

agricole, atteso che sconta comunque tempi-stiche più lente derivanti dalla necessità diarmonizzare la disciplina emergenziale conle procedure di cui al decreto legislativon. 102 del 2004 concernenti il fondo di so-lidarietà nazionale per le calamità naturali.Occorre, infatti, verificare congiuntamentecon il Ministero delle politiche agricole ali-mentari, forestali e del turismo che non sideterminino sovrapposizioni contributive. Atal riguardo, si specifica che l’inserimentodel ristoro per le imprese agricole anchenell’ambito della procedura di cui ai commi422 e seguenti della legge n. 208 del 2015,deriva da un successivo intervento normativonel corso della conversione in legge del de-creto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 giugno2017, n. 96 (articolo 46-bis, comma 1). Lanovella derivava dalla constatazione che lerisorse di cui al decreto legislativo n. 102del 2004 risultano infatti annualmente deltutto insufficienti a coprire i fabbisogni deidanni occorsi alle imprese agricole in con-seguenza di calamità naturali.

La sostenibilità della disposizione, inun’ottica di congruità prospettica del FEN,deriva anche dall’ipotesi di mantenimentodella disponibilità delle risorse di cui ai ci-tati commi 422 e seguenti per le impreseagricole, finora non ristorate, determinando,in tal modo, una sostanziale parità di tratta-mento tra imprese agricole e altre attivitàeconomiche e produttive che vedono ristoratii danni ciascuna con le procedure più appro-priate alla propria situazione specifica.

Al comma 2 si prevede che il Commissa-rio straordinario di cui all’articolo 1 del de-creto-legge n. 109 del 2018, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 130 del 2018,individui con propria ordinanza i criteri e lemodalità per la concessione di forme di ri-storo di danni subiti dai cittadini residentinelle zone interessate dalle attività di can-tiere, nei limiti delle risorse disponibili sullapropria contabilità speciale non destinate ad

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altra finalità e comunque nel limite di 7 mi-lioni di euro.

L’articolo 27 assicura fino al 31 dicembre2020 il mantenimento del necessario presi-dio della zona rossa dell’isola d’Ischia, col-pita dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.In passato il presidio era supportato daun’Ordinanza del Capo Dipartimento dellaprotezione civile che ha cessato di avere ef-fetto il 21 febbraio 2019. Attualmente il ser-vizio è espletato grazie ad un’ordinanza con-tingibile ed urgente del prefetto di Napoli,che ha previsto l’utilizzo di 15 unità di per-sonale militare. Tale decreto prefettizio havigenza fino al 26 marzo 2019. Con questoarticolo viene incrementato di 15 unità ilcontingente previsto dall’articolo 1, comma688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,da destinare al presidio alla zona rossa. Ri-spetto al precedente presidio, potrà essereeffettuato con un numero ridotto di unità,grazie all’adozione di un nuovo modello disorveglianza dinamica. La copertura è a va-lere sulla contabilità speciale intestata alCommissario straordinario per la ricostru-zione dei territori dell’isola di Ischia.

L’articolo 28 prevede l’istituzione diun’innovativa piattaforma denominata « IT-Alert », con la quale, attraverso la tecnologiaCBS (cell broadcast service), si potranno in-viare brevi messaggi di testo a tutti i dispo-sitivi cellulari presenti in una determinataarea geografica, garantendo un servizio dicomunicazione in emergenza tempestivo edefficace in analogia a quanto avviene in altriPaesi europei ed extraeuropei. A tale scopovengono apportate puntuali, specifiche, mo-difiche al codice delle comunicazioni elet-troniche, di cui al decreto legislativo 1° ago-sto 2003, n. 259, con oneri a valere sulle ri-sorse assegnate alla Presidenza del Consigliodei ministri per le spese relative alle ricor-renti emergenze riguardanti gli eventi si-smici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, lemareggiate, la difesa del suolo, delle opere

civili pubbliche e private, delle foreste ed al-tre calamità.

Così come previsto dall’articolo 17 delcodice di cui al decreto legislativo 2 gennaio2018, n. 1, con la piattaforma si completa ilsistema di allertamento nazionale già realiz-zato, a seguito della direttiva del Presidentedel Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004,dal Dipartimento della protezione civile, cheavrà quindi l’onere di definire le procedureper la gestione e l’attivazione del sistema edi contenuti dei messaggi nei diversi casi.

Sulla base delle prescrizioni dell’articolo31, comma 2, del citato codice della prote-zione civile, la piattaforma sarà comunquetrasversale a tutte le componenti del Servi-zio nazionale di protezione civile, così comespecificate al comma 1 dell’articolo 3 delpredetto codice.

Pertanto si prevede che alla piattaforma,nella sua evoluzione futura, possano acce-dere anche le autorità territoriali di prote-zione civile per veicolare messaggi di aller-tamento e informazioni per gli eventi di cuialle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo7 del citato codice di cui al decreto legisla-tivo n. 1 del 2018 nonché altre autorità in-caricate di assicurare la sicurezza dei citta-dini. A tal fine si sta operando con l’Agen-zia per l’Italia digitale (Agid) per consentirela piena interoperabilità della piattaforma.

Essendo necessario, per il funzionamentodella piattaforma, l’uso coordinato delle retidi telefonia mobile, è previsto il coinvolgi-mento degli operatori nazionali che, a se-guito delle modifiche apportate al codicedelle comunicazioni elettroniche, avrannol’onere di ammodernare le reti e la respon-sabilità di garantire l’operatività dell’inviodei messaggi di allertamento.

Per quanto riguarda il comma 5 dell’arti-colo in esame, la disposizione si rende ne-cessaria al fine di individuare l’ambito ap-plicativo del comma 1044 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2017, n. 205, chedispone a partire dal 1° giugno 2019, l’ob-

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bligo di integrare negli apparecchi atti allaricezione della radiodiffusione sonora al-meno un’interfaccia che consenta all’utentedi ricevere i servizi della radio digitale.Detta definizione chiarisce dubbi interpreta-tivi che rischierebbero di provocare effettinegativi nel settore in Italia, in particolarenelle more del recepimento della direttiva(UE) 2018/1972del Parlamento europeo edel Consiglio, dell’11 dicembre 2018, cheistituisce il codice europeo delle comunica-zioni elettroniche, da recepire entro il 21 di-cembre 2020. Infatti l’articolo 113 della ci-tata direttiva fornisce indicazioni dettagliatee più restrittive circa l’ambito di applica-zione, escludendo espressamente le apparec-chiature utilizzate da radioamatori, i disposi-tivi di telefonia mobile (quali ad esempio glismartphone) ed i prodotti nei quali il ricevi-tore radio è puramente accessorio, con indi-cazione per gli Stati membri di limitarel’impatto per i ricevitori di modesto valore.Per cui, nel periodo intercorrente tra il 1°giugno 2019 – data di implementazionedella normativa nazionale – e, al più tardi,il 21 dicembre 2020 – data ultima di rece-pimento della direttiva, l’interpretazione let-terale della legge n. 205 del 2017 determine-rebbe un ambito applicativo ampio, ma tem-

poraneo. Successivamente al recepimento,infatti, l’obbligo di integrare nei ricevitoriun sintonizzatore per la radiodiffusione digi-tale sarebbe espressamente escluso per i pro-dotti nei quali il ricevitore radio è pura-mente accessorio, quali gli smartphone e leapparecchiature utilizzate da radioamatori edovrebbe comunque avere un limitato im-patto per i ricevitori di radiodiffusione di va-lore modesto, fermo restando l’inserimentoin tutte le autoradio. La direttiva individuaespressamente alcuni casi di esclusione, percui la presente proposta di norma evita tur-bative al mercato, estromettendo già dal 1°giugno 2019 dette apparecchiature dall’ap-plicazione della norma nazionale. Con il re-cepimento della direttiva sarà poi effettuatala valutazione tecnica, economica e del mer-cato atta a individuare quali possano esseregli apparecchi di modesto valore e come li-mitare l’impatto sui suddetti prodotti.

L’articolo 29 prevede le coperture finan-ziarie del decreto.

L’articolo 30, infine, prevede l’entrata invigore del decreto il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale, nonché la clausola di presen-tazione alle Camere per la conversione inlegge.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioniurgenti per il rilancio del settore dei con-tratti pubblici, per l’accelerazione degli in-terventi infrastrutturali, di rigenerazione ur-bana e di ricostruzione a seguito di eventisismici.

2. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 92 del 18 aprile 2019.

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposi-zioni volte a favorire la crescita economica e a dare impulso al sistemaproduttivo del Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplifi-cazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici af-fidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici;

CONSIDERATA l’urgente necessità di operare in termini di mag-giore semplificazione ed accelerazione per l’affidamento dei contrattipubblici, garantendo, al contempo, i necessari parametri di imparzialità etrasparenza nello svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATA, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di sem-plificare le procedure di approvazione dei progetti al fine di pervenire alcelere utilizzo delle risorse finanziarie destinate all’esecuzione di inter-venti infrastrutturali indifferibili;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di far fronte ai pro-blemi di coordinamento tra la disciplina del Codice dei contratti pubblicie le disposizioni normative in tema di fallimento, concordato preventivo,amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa delle im-prese, nell’ottica di fornire adeguata tutela alle attività imprenditoriali inmomentanea sofferenza, garantendo, al contempo, la salvaguardia degliinteressi erariali;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposi-zioni in materia di semplificazione e accelerazione per la realizzazione diinterventi edilizi in zone sismiche, nell’ottica dello snellimento dei rela-tivi iter tecnico-amministrativo, assicurando, comunque, i necessari pre-sidi di pubblica incolumità;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposi-zioni volte a stabilire percorsi di accelerazione e di semplificazione pro-cedurale per la realizzazione o il completamento di interventi infrastrut-turali ritenuti prioritari, prevedendo la nomina di Commissari straordinari

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cui conferire strumenti idonei per l’efficace ed efficiente esecuzione deilavori;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposi-zioni per la riqualificazione, il miglioramento e la messa in sicurezzadella rete viaria siciliana, prevedendo la nomina di apposito Commissariostraordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla pro-gettazione e all’affidamento dei relativi interventi;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposi-zioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali di immediata can-tierabilità da praticarsi presso i comuni con popolazione fino a 3.500 abi-tanti;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposi-zioni per il completamento del collegamento viario a scorrimento veloce,conosciuto come Strada Statale « Lioni-Grottaminarda »;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di semplificare e ve-locizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizidi rigenerazione del tessuto edificatorio nelle aree urbane per consentirel’urgente ripresa dell’attività del settore, nevralgico e trainante per lo svi-luppo del Paese;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di disporre interventi per lariparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazionee la ripresa economica nei territori dei comuni della provincia di Cataniae nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, colpiti daglieventi sismici;

CONSIDERATA la necessità di disporre misure urgenti per garantirel’accelerazione del processo di ricostruzione nelle regioni dell’Italia cen-trale, gravemente colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e2017;

RITENUTO necessario mantenere il presidio militare a tutela dellazona rossa, nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;

RITENUTO necessario costituire uno specifico sistema di allarmepubblico nazionale, volto alla tutela della vita umana, tramite servizi mo-bili di comunicazione, rivolto agli utenti interessati da gravi emergenze,catastrofi imminenti o in corso;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle ri-unioni del 20 marzo 2019 e del 18 aprile 2019;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministridello sviluppo economico, dell’interno, della giustizia, dell’economia e

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delle finanze, per i beni e le attività culturali, per la pubblica ammini-strazione e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, DI ACCELERA-ZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, E DI RIGENE-

RAZIONE URBANA

Articolo 1.

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 23:

1) al comma 3, primo periodo, le parole “Con decreto del Mi-nistro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superioredei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività cul-turali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamentodi cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;

2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

“3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che preve-dono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di im-pianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta delcontraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivocostituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitaridelle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano disicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi dellasicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavoripuò prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto ese-cutivo.”;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra piùsoluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici perla collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e pre-

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stazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore allasoglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cuiall’articolo 21, comma 3, nonché per l’espletamento delle procedure didibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazionee di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto daldocumento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3,comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al de-creto previsto all’articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della sta-zione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilitàdelle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiorealla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnico ed eco-nomica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte leindagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui alcomma 1, nonché gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratte-ristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologichedei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le mo-dalità previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta inmerito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fatti-bilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio dellaprocedura espropriativa.”;

4) al comma 6, le parole “di studi preliminari sull’impatto am-bientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilità ambientalee paesaggistica” e le parole “le esigenze di compensazioni e di mitiga-zione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti “la descri-zione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto am-bientale”;

5) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

“11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico diciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale soste-nute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguar-danti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventidel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’articolo 12 del de-creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenticapitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-nanze trasferite all’Agenzia del demanio.”;

b) all’articolo 24:

1) al comma 2, le parole “Con decreto del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC,” sono sostituitedalle seguenti “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla datadi entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

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2) al comma 7, primo periodo, le parole “o delle concessioni dilavori pubblici” sono soppresse, al secondo periodo, le parole “, conces-sioni di lavori pubblici” sono soppresse ed, è aggiunto, in fine, il se-guente periodo: “Gli affidatari di incarichi di progettazione per progettiposti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavoripubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per ga-rantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.”;

c) all’articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto pe-riodo sono soppressi;

d) all’articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole “L’ANACcon proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata invigore del presente codice definisce”, sono sostituite dalle seguenti “Conil regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, è definita”, alsecondo periodo, le parole “Con le medesime linee guida” sono sostituitedalle seguenti “Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies,” e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alladata di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

e) all’articolo 35:

1) al comma 9, lettera a), la parola “contemporaneamente” èsoppressa;

2) al comma 10, lettera a), la parola “contemporaneamente” èsoppressa;

3) al comma 18, le parole “dei lavori”, ovunque ricorrano, sonosostituite dalle seguenti: “della prestazione”;

f) all’articolo 36:

1) al comma 2, lettera b), le parole “e inferiore a 150.000 europer i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi,mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di al-meno dieci operatori economici per i lavori” sono sostituite dalle se-guenti: “e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui al-l’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziataprevia consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici peri lavori”;

2) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e finoalle soglie di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cuiall’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.”;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esa-minate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei

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requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degliofferenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nelbando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura. Se si avval-gono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera impar-ziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorranomotivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui al-l’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, acampione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate neidocumenti di gara. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede even-tualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Restasalva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiestiai fini della stipula del contratto.”;

5) il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:

“6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatorieconomici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto respon-sabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cuiall’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalladata di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, taleverifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatorieconomici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra si-stemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’ac-cesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione deidati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cuiall’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e dipermanenza ai mercati elettronici.

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mer-cati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclu-sivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economicie finanziari e tecnico professionali.

6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elet-tronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di ac-quisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formularistandard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisitidi cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessariaall’abilitazione o all’ammissione. Nell’ambito della fase del confrontocompetitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere even-tuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle giàacquisite in fase di abilitazione o ammissione.”;

6) al comma 7, primo periodo, le parole “L’ANAC con proprielinee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-gore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportarele stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al pre-sente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamentodi cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità rela-tive alle procedure di cui al presente articolo, alle”, al secondo periodo,

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le parole “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nelpredetto regolamento”, le parole “nonché di effettuazione degli invitiquando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusionedelle offerte anomale” sono soppresse, e il terzo periodo è sostituito dalseguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al-l’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria iviprevista.”;

7) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le sta-zioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al pre-sente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa mo-tivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantag-giosa.”;

g) all’articolo 37, comma 4, la parola “procede” è sostituita dalleseguenti: “può procedere direttamente e autonomamente oppure”;

h) all’articolo 47:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria strutturao tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituiscasubappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti dellastazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’ar-ticolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al con-sorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamentodelle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.”;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richie-sti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, aseguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capoai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile perservizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti eco-nomico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzioe non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazionesono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzionedelle prestazioni nel quinquennio antecedente.”;

i) all’articolo 59:

1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine,il seguente: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione og-getto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del

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presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-oc-ties; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazionidi sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato insede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’ar-ticolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazionee costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progetta-zione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal pro-prio staff di progettazione.”;

2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

“1-quater. Nei casi in cui in cui l’operatore economico si avvalga diuno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazioneappaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsionediretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneridi progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ri-basso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione deirelativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.”;

l) all’articolo 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati eai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legi-slativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digi-tale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento chedetermina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni adessa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza deimotivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei re-quisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio oil collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili irelativi atti.”;

m) all’articolo 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente diesperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazionedella lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche soloparzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la sceltadel soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche carat-teristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.”;

n) all’articolo 80:

1) al comma 1, le parole “anche riferita a un suo subappaltatorenei casi di cui all’articolo 105, comma 6,” sono soppresse;

2) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, ilseguente: “Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”;

3) al comma 3, primo periodo, le parole “in caso di società conmeno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di società

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con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, al secondo periodo,dopo le parole “quando è intervenuta la riabilitazione” sono inserite leseguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua,quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimocomma, del codice penale”;

4) al comma 4, il quinto periodo, è sostituito dai seguenti: “Unoperatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una pro-cedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adegua-tamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativial pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non de-finitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l’opera-tore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosiin modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali do-vuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tribu-tario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estin-zione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente allascadenza del termine per la presentazione delle domande.”;

5) al comma 5, alinea, le parole “anche riferita a un suo su-bappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6” sono soppresse ela lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o sitrovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia incorso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bisdel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;”;

6) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

“10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la duratadella pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica am-ministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o con-cessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto lapena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma,primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estintaai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primocomma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta ri-abilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a)e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la penaprincipale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque annidi reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena prin-

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cipale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a treanni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativodi esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data dipassaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla defini-zione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto aifini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto perescludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico chel’abbia commesso.”;

o) all’articolo 83, comma 2, secondo periodo, le parole “con de-creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su pro-posta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del pre-sente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari”sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies,”, e, al terzo periodo, le parole: “di dette linee guida”sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”;

p) all’articolo 84:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:“L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indi-pendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse com-merciale o finanziario che possa determinare comportamenti non impar-ziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo pe-riodo, nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavoripubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti del-l’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;

2) al comma 2, primo periodo, le parole “L’ANAC, con il de-creto di cui all’articolo 83, comma 2, individua, altresì,” sono sostituitedalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono, altresì, individuati”;

3) al comma 4, lettera b), le parole “al decennio antecedente”sono sostituite dalle seguenti: “ai quindici anni antecedenti”;

4) al comma 6, quarto periodo, le parole “nelle linee guida”sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies,”;

5) al comma 8, primo periodo, le parole “Le linee guida di cuial presente articolo disciplinano”, sono sostituite dalle seguenti: “Il rego-lamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, disciplina” e al secondoperiodo, le parole “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle se-guenti: “Sono disciplinati”;

6) al comma 10, primo periodo, le parole “delle linee guida”sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies,”;

7) al comma 11, le parole “nelle linee guida” sono sostituitedalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-oc-ties,”;

Atti parlamentari – 67 – Senato della Repubblica – N. 248

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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q) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole “dall’ANAC con le lineeguida di cui all’articolo 83, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti:“con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.”;

r) all’articolo 89, comma 11, terzo periodo, le parole “Con de-creto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito ilConsiglio superiore dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti:“Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il quartoperiodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore delregolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la dispo-sizione transitoria ivi prevista.”;

s) all’articolo 95:

1) al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

“b-bis). I contratti di servizi e le forniture di importo pari o su-periore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico oche hanno un carattere innovativo.”;

2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;

3) al comma 10-bis, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di unapronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa diprima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rilevaai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione dellasoglia di anomalia delle offerte.”.

t) all’articolo 97:

1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo piùbasso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la con-gruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pario superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non renderepredeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolodella soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedonocome segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi per-centuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ri-basso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ri-basso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una opiù offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette of-ferte sono altresì da accantonare;

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b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali chesuperano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e delloscarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valorepercentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola dellasomma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio arit-metico di cui alla lettera b).

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo piùbasso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruitàdelle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o su-periore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determina-zione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabilidagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia dianomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte leofferte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unitàsuperiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di mi-nor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese inconsiderazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effet-tuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte dieguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresìda accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali chesuperano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui allalettera b) e la media aritmetica di cui alla lettere a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, lasoglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla let-tera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la sogliadi anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui allalettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offe-renti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decretoalla rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione dellasoglia di anomalia.”;

2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, iseguenti: “Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numerodelle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo pe-riodo del comma 6.”;

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3) al comma 3-bis, le parole “Il calcolo di cui al comma 2 èeffettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2,2-bis e 2-ter è effettuato”;

4) al comma 8, primo periodo, le parole “alle soglie di cui al-l’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere”, sono sostituite dalleseguenti: “alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano caratteretransfrontaliero, la stazione appaltante prevede”, dopo le parole “indivi-duata ai sensi del comma 2”, sono inserite le seguenti: “e commi 2-bis e2-ter.”, e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Comunque l’esclu-sione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse èinferiore a dieci.”;

u) all’articolo 102, comma 8, primo periodo, le parole “Con de-creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Con-siglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalleseguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,”;

v) all’articolo 105:

1) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fattosalvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioniappaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquantaper cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o for-niture.”;

2) al comma 4, la lettera a) è abrogata;

3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: “e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80”;

4) al comma 4, la lettera d) è abrogata;

5) il comma 6 è abrogato;

6) al comma 13, la lettera a), è abrogata e alla lettera c) leparole “e se la natura del contratto lo consente” sono soppresse;

z) all’articolo 111:

1) al comma 1, primo periodo, le parole “Con decreto del Mi-nistro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla datadi entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previoparere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il ConsiglioSuperiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all’articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le lineeguida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regola-mento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuate”;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole “Con il medesimodecreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che indi-viduano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento dicui al comma 1 sono altresì individuati” e il terzo periodo è sostituito dal

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seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al-l’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria iviprevista.”;

aa) all’articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole “per leattività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazionepreventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle proceduredi gara e di esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle se-guenti: “per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezzain fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della pro-gettazione,”;

bb) all’articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: “, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, an-che a campione, della documentazione relativa dell’assenza dei motivi diesclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell’esito didetta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anoma-lia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verificasul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.”;

cc) all’articolo 146, comma 4, primo periodo, le parole “Con de-creto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di con-certo con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entrosei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sosti-tuite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies,” e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data dientrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-oc-ties, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

dd) all’articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamenteai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi diesclusione di cui all’articolo 80.”;

ee) all’articolo 177, comma 2, primo periodo, le parole “venti-quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono so-stituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2019”;

ff) all’articolo 183, dopo il comma 17, è inserito il seguente:

“17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato al-l’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possonopresentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati oconsorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei

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requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubbliciper servizi di progettazione.”;

gg) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;

hh) all’articolo 197:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Laqualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento dicui all’articolo 216, comma 27-octies.”;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da partedei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltreall’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, è istituito ilsistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il re-golamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordineall’adeguata capacità economica e finanziaria, all’adeguata idoneità tec-nica e organizzativa, nonché all’adeguato organico tecnico e dirigen-ziale.”;

ii) all’articolo 199:

1) al comma 2, primo periodo, le parole “alla SOA” sono so-stituite dalle seguenti: “all’amministrazione”;

2) al comma 4, primo periodo, le parole “del decreto di cui al-l’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamentodi cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo è sop-presso;

ll) all’articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole “novantagiorni” sono sostituite dalle seguenti “sessanta giorni”;

mm) all’articolo 216:

1) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

“1-ter. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, le varianti da ap-portare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazionedel progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono ap-provate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superinodel cinquanta per cento il valore del progetto approvato; in caso contrariosono approvate dal CIPE.”;

2) al comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sop-pressi;

3) al comma 4-bis, dopo il primo periodo, sono aggiunti, infine, i seguenti: “Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto pe-

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riodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi sianoapprovati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubbli-cazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione deipredetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progettoesecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazioneal medesimo appalto.”;

4) al comma 14, primo periodo, le parole “delle linee guida in-dicate all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del re-golamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”;

5) al comma 27-bis, primo periodo, le parole “delle linee guidadi cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del re-golamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”.

6) il comma 27-sexies è sostituito dal seguente:

“27-sexies. Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenzaentro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente dispo-sizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il conce-dente può avviare le procedure di gara per l’affidamento della conces-sione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimoconcedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infra-struttura esistente.”;

7) dopo il comma 27-septies, è aggiunto il seguente:

“27-octies. Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17,comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su propostadel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di unregolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e inte-grazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attua-zione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31,comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restanoefficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al pre-sente comma.”.

2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedurei cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati suc-cessivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché,in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedurein cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a pre-sentare le offerte.

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4. All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;

b) al comma 5, primo periodo, le parole “Salvo quanto previsto alcomma 6-bis, per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Perl’impugnazione”;

c) al comma 7, primo periodo, le parole “Ad eccezione dei casiprevisti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”;

d) al comma 9, le parole “Nei casi previsti al comma 6-bis, iltribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giornidall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le partipossono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avvieneentro due giorni dall’udienza” sono soppresse;

e) al comma 11, primo periodo, le parole “Le disposizioni deicommi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sonosostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter,9 e 10”.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziatidopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

(Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa)

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, l’articolo 110 è sostituito dal seguente:

“Art. 110. – (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’e-secutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)– 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni ap-paltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato pre-ventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ov-vero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiara-zione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamentei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultantidalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’af-fidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o for-niture.

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dal-l’originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizioprovvisorio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall’impresafallita con l’autorizzazione del giudice delegato.

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4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applical’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alleprocedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del depositodella domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito deldecreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di av-valimento di requisiti di altro soggetto.

6. L’ANAC può subordinare la partecipazione, l’affidamento di su-bappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l’impresain concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti dicarattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché dicertificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni neiconfronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere adisposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecu-zione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui que-sta nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non siaper qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appaltoo alla concessione quando l’impresa non è in possesso dei requisiti ag-giuntivi che l’ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di im-prese nell’ambito della prevenzione della corruzione.”.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 110 del decreto legislativo n. 50del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicanoalle procedure in cui il bando o l’avviso con cui si indice la gara è pub-blicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigoredel presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo12 gennaio 2019, n. 14, nonché, per i contratti non preceduti dalla pub-blicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentarele offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo12 gennaio 2019, n. 14, si applicano le disposizioni dell’articolo 372 delpredetto decreto.

4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 104, settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: “È fatto salvo il disposto dell’articolo 110, comma 3, del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;

b) all’articolo 186-bis:

1) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ledisposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui

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l’impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuitàaziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è ne-cessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio.”;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: “Successivamenteal deposito della domanda di cui all’articolo 161, la partecipazione a pro-cedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tri-bunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito ilparere del commissario giudiziale ove già nominato.”.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli inter-venti strutturali in zone sismiche)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-teria edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 65:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinatidalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere de-nunciate dal costruttore allo sportello unico.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultinoin modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, iltipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’o-pera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenzadelle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttoredei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le presta-zioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all’atto stesso della pre-sentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito.”;

4) l’alinea del comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilitàdella stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori de-

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posita allo sportello unico una relazione sull’adempimento degli obblighidi cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:”;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. All’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, losportello unico rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenutodeposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere talerelazione al competente ufficio tecnico regionale.”;

6) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

“8-bis. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, letterab), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui aicommi 6, 7 e 8.”;

b) all’articolo 67, il comma 8-bis, è sostituito dal seguente:

“8-bis. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, letterab), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla di-chiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”;

c) all’articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competenteufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esau-riente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e da-gli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accom-pagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto dellenorme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivoriguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delleeventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazioneurbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale de-posito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido an-che agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.”;

d) dopo l’articolo 94, è inserito il seguente:

“Art. 94-bis. – (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismi-che) – 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II eIV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel ri-spetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di co-struzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie oche per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolatecalcolazioni e verifiche;

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3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alleopere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assumerilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativiagli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza inrelazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica in-columità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di co-struzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cuialla lettera a), n. 2);

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica inco-lumità:

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e perdestinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutturee dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida perl’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui almedesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanzialeper le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle moredell’emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsidi specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguitodell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elenca-zioni di adeguamento delle stesse.

3. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edili-zio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cuial comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del com-petente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94.

4. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edili-zio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposi-zioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventidi “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di al comma 1, lettera b) olettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva,le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1,del presente testo unico.”.

Articolo 4.

(Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali)

1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari il Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei

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trasporti sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, dispone la no-mina di uno o più Commissari straordinari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celer-mente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori, iCommissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle società aprevalente capitale pubblico, cui spetta l’assunzione di ogni determina-zione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori,anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione deiprogetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditoratiinterregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocollioperativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione deiprogetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidentidelle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, so-stituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto enulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta ecce-zione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per iquali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura co-munque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l’autoritàcompetente non si sia pronunciata, l’autorizzazione, il parere favorevole,il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per quelli di tutelaambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.

3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari pos-sono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione ap-paltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di con-tratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delleleggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dal-l’appartenenza all’Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per leespropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, iCommissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazionedello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso deisuoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione odegli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

4. I Commissari straordinari operano in raccordo con la Struttura dicui all’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, an-che con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idri-che, e trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazioneeconomica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativostato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e si-gnificativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma direalizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanzia-mento degli interventi.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, lemodalità, le tempistiche, l’eventuale supporto tecnico, le attività connesse

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alla realizzazione dell’opera, il compenso per i Commissari straordinari, icui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da re-alizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misuranon superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell’am-ministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società control-late dallo Stato o dalle Regioni.

6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versala rete viaria della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenzadei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del ter-ritorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualifica-zione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al finedi conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità,con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’economiae delle finanze, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana,da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissariostraordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progetta-zione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria dellaRegione Siciliana. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i termini, lemodalità, le tempistiche, l’eventuale supporto tecnico, le attività connessealla realizzazione dell’opera, il compenso del Commissario, i cui onerisono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare ocompletare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non su-periore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio2011, n. 111. Il commissario può avvalersi di strutture dell’amministra-zione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-sente decreto sono da intendersi conclusi i programmi infrastrutturali“6000 Campanili” e “Nuovi Progetti di Intervento”, di cui al decretolegge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013 e al decreto-legge 12settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre2014, n. 164. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsientro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedi-mento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilanciodello Stato, anche in conto residui, e non più dovute relative ai predettiprogrammi, con esclusione delle somme perenti. Le somme accertate aseguito della predetta ricognizione sono mantenute nel conto del bilancioper essere versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2019, qua-

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lora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e riassegnate ad ap-posito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Pro-gramma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abi-tanti. Con il decreto di cui al precedente periodo sono individuate le mo-dalità e i termini di accesso al finanziamento del programma di interventiinfrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di im-mediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pub-blica, strutture pubbliche comunali.

8. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delleopere di cui all’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze,provvede, con apposito decreto, anche sulla base della ricognizione dellependenze di cui all’articolo 49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134, a individuare:

a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivie passivi della cessata gestione commissariale, rispetto all’avvio ovvero alcompletamento degli interventi di cui all’articolo 86 della legge 27 di-cembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalità e delle tem-pistiche occorrenti per l’avvio o il completamento degli interventi stessi;

b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi com-pletati da parte della gestione commissariale;

c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferirele risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al Commis-sario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all’ar-ticolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

9. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 8, la Regione Cam-pania provvede al completamento delle attività relative al “CollegamentoA3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Ter-moli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda”subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campaniaè autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecu-trici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunquedestinate al completamento del citato collegamento e provvede alle oc-correnti attività di esproprio funzionali alla realizzazione dell’intervento.La Regione Campania può affidare eventuali contenziosi all’Avvocaturadello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’articolo107, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n. 616.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, diconcerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

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presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato divigilanza per l’attuazione degli interventi di completamento della strada ascorrimento veloce “Lioni-Grottaminarda”, anche ai fini dell’individua-zione dei lotti funzionali alla realizzazione dell’opera. La costituzione e ilfunzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualifi-cata professionalità ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni dipresenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, noncomporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilità speciale 3250, intestata al com-missario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui al-l’articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono rias-segnate, ove necessario, mediante versamento all’entrata del bilanciodello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi.

12. Per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9, si ap-plicano le disposizioni di cui all’articolo 74, comma 2, del testo unicodelle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Pu-glia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del feb-braio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990,n. 76.

Articolo 5.

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

1. Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del con-sumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esi-stente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, non-ché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradatecon presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incom-piuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in viadi dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessitàdi favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili edi assicurare il miglioramento e l’adeguamento sismico del patrimonioedilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione:

a) all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole “possono prevedere” sonosostituite dalla seguente: “introducono”; e le parole “e possono dettare”sono sostituite dalla seguente: “nonché”;

b) all’articolo 2-bis dello stesso decreto del Presidente della Re-pubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare icomuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanzadei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

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1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, que-st’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamentepreesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area disedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei li-miti dell’altezza massima di quest’ultimo. ».

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICIDELLA REGIONE MOLISE E DELL’AREA ETNEA

Articolo 6.

(Ambito di applicazione e Commissari straordinari)

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gliinterventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenzaalla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di cuiall’allegato 1 interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Con-siglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Uffi-ciale n. 213 del 13 settembre 2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicatanella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati“eventi”.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Presidentedel Consiglio dei ministri, d’intesa con i Presidenti delle Giunte regionalicompetenti per territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicem-bre 2021, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territoridei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici afar data dal 16 agosto 2018 e il Commissario straordinario per la rico-struzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania col-piti dall’evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi sono de-terminati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per ilCommissario straordinario del Governo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge15 dicembre 2016, n. 229, in misura non superiore ai limiti di cui all’ar-ticolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvoquanto previsto dall’articolo 34 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cononeri a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui al-l’articolo 8. La gestione straordinaria, finalizzata all’attuazione delle mi-sure oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021.

3. I Commissari straordinari, di seguito denominati “Commissari”,assicurano una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti daglieventi, attraverso specifici piani di trasformazione e, eventualmente, didelocalizzazione urbana finalizzati alla riduzione delle situazioni di ri-

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schio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine, pro-grammano l’uso delle risorse finanziarie e adottano le direttive necessarieper la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la deter-minazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatoridel danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

4. Gli interventi e i piani discendenti dall’applicazione del presenteCapo sono attuati nel rispetto degli articoli 4 e 5 del decreto del Presi-dente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357, nonché degli strumenti dipianificazione e gestione delle aree protette nazionali e regionali, indivi-duate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Articolo 7.

(Funzioni dei Commissari straordinari)

1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:

a) operano in raccordo con il Dipartimento della protezione civilee, a seconda degli ambiti di competenza, con i Commissari delegati no-minati, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capodel Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018 edell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezionecivile n. 566 del 28 dicembre 2018, al fine di coordinare le attività di-sciplinate dal presente Capo con gli interventi riguardanti il superamentodei relativi stati di emergenza;

b) vigilano sugli interventi di riparazione e ricostruzione degli im-mobili privati di cui all’articolo 9, nonché coordinano la concessione ederogazione dei relativi contributi;

c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni edeterminano, di concerto con le regioni rispettivamente competenti, se-condo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stimano ilfabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programma-zione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

d) coordinano gli interventi di riparazione e ricostruzione delleopere pubbliche di cui all’articolo 13;

e) detengono e gestiscono le contabilità speciali a loro apposita-mente intestate;

f) coordinano e realizzano gli interventi di demolizione delle co-struzioni interessate da interventi edilizi;

g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia eurbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico eidrogeologico;

h) espletano ogni altra attività prevista dal presente Capo nei ter-ritori colpiti;

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i) provvedono, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile,a dotare i comuni di cui all’allegato 2 di un piano di microzonazionesismica di III livello, come definita negli « Indirizzi e criteri per la mi-crozonazione sismica » approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenzadelle regioni e delle province autonome, disciplinando con propri atti laconcessione di contributi ai comuni di cui all’allegato 2, con oneri a ca-rico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all’articolo 8,entro il limite complessivo di euro 380.000 per l’anno 2019, di cui euro299.000 per la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise,definendo le relative modalità e procedure di attuazione;

l) provvedono alle attività relative all’assistenza alla popolazione aseguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delleeventuali risorse residue presenti nelle contabilità speciali, intestate aiCommissari delegati di cui all’articolo 2 dell’ordinanza n. 547 del 21 set-tembre 2018 e all’articolo 15 dell’ordinanza n. 566 del 28 dicembre2018, che vengono all’uopo trasferite sulle rispettive contabilità specialidi cui all’articolo 8.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Commissariprovvedono con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principigenerali dell’ordinamento giuridico.

Articolo 8.

(Contabilità speciali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-nanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite daglieventi sismici di cui all’articolo 6.

2. Per l’attuazione degli interventi di immediata necessità di cui alpresente decreto, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazioneiniziale di complessivi euro 275,7 milioni per il quinquennio 2019-2023,con la seguente ripartizione: euro 38,15 milioni per l’anno 2019, euro58,75 milioni per l’anno 2020 ed euro 79,80 milioni per l’anno 2021,euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 da destinare allaricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Cata-nia; euro 10 milioni per l’anno 2019, euro 19 milioni per l’anno 2020 edeuro 10 milioni per l’anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei terri-tori dei Comuni della provincia di Campobasso.

3. A ciascun Commissario è intestata una apposita contabilità spe-ciale aperta presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le ri-sorse finanziarie provenienti dal Fondo di cui al presente articolo, a qual-siasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori dei Co-muni di cui all’articolo 1, alle spese di funzionamento e alle spese perl’assistenza alla popolazione.

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4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni dieuro per l’anno 2019, 77,75 milioni di euro per l’anno 2020, 89,80 mi-lioni di euro per l’anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni2022 e 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 29.

Articolo 9.

(Ricostruzione privata)

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territoridei comuni di cui all’allegato 1, i Commissari provvedono a individuarei contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio dan-neggiato stabilendo le priorità sulla base dell’entità del danno subito aseguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, let-tera c).

2. In coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base deidanni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento dellespese occorrenti, sono erogati ai sensi dell’articolo 12, per far fronte alleseguenti tipologie di intervento e danno:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasfor-mazione nelle aree considerate ad alto rischio sismico e idrogeologico,degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale,per servizi pubblici e privati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività pro-duttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turisti-che, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali,ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni conesclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi so-ciali e socio-sanitari;

c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sa-nitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;

d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberatidalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, de-positi e per l’allestimento di alloggi temporanei.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, su richiesta,agli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto, comprovato daapposita perizia asseverata, tra il danno, anche in relazione alla sua entità,e gli eventi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti enel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall’articolo 50.

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5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-vede nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cuiall’articolo 8.

Articolo 10.

(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributiper la ricostruzione privata)

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobiliprivati situati nei territori dei comuni di cui all’allegato 1, distrutti o dan-neggiati dagli eventi, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri,delle soglie e delle modalità stabiliti con atti adottati dal Commissario aisensi dell’articolo 7, comma 2, possono essere concessi, nel limite dellerisorse disponibili sulla contabilità speciale, di cui all’articolo 8, dei con-tributi per le seguenti tipologie di immobili:

a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per centodel costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese lefiniture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’interoedificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso inse-diamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’ade-guamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabiliesclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio edenergetico, nonché dell’eliminazione delle barriere architettoniche;

b) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneg-giamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, uncontributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture,con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l’a-deguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l’elimi-nazione delle barriere architettoniche, e del ripristino degli elementi ar-chitettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle particomuni dell’intero edificio;

c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilitàinferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 percento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristinocon miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettoniciesterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni del-l’intero edificio.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a do-manda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di dirittireali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobi-liari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E aisensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio

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2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113del 17 maggio 2011, che alla data degli eventi, con riferimento ai comunidi cui all’allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensidell’articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214;

b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di dirittireali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobi-liari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E aisensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio2011, che, alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all’al-legato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto re-golarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concer-nenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate asoci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagraficadel conduttore, del comodatario o dell’assegnatario;

c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di dirittireali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delleunità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esitoB, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di dirittireali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al sog-getto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti co-muni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esitoB, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministridel 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi, con riferimento aicomuni di cui all’allegato 1 era presente un’unità immobiliare di cui allelettere a), b) e c);

e) dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chiper legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alladata della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione oricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili stru-mentali all’attività danneggiati dal sisma, e che alla data degli relativieventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all’allegato 1, risultavanoadibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.

3. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneg-giati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudicepenale ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 24 del decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, e dall’articolo 31 del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non previa revoca dello stesso daparte del giudice competente dell’esecuzione penale.

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4. Il contributo concesso è al netto di altri contributi pubblici per-cepiti dall’interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presenteCapo.

5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese rela-tive alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto deter-minato all’articolo 17, comma 3.

6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovutiper l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di rico-struzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta dicontributo.

7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichia-razione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativadi cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione deicontributi di cui al comma 1 e all’eventuale spettanza di ulteriori contri-buti pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

8. La concessione del contributo è annotata nei registri immobiliari,su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tri-buto o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altraformalità.

9. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma,del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobilecomposto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggio-ranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valoredell’edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con unnumero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almenoun terzo del valore dell’edificio.

10. Ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economi-cità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti sti-pulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e perl’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presentearticolo non sono ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 1, comma 2,del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50.

11. La selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario deicontributi è compiuta tra le imprese che risultano iscritte nell’Anagrafe dicui all’articolo 16.

Articolo 11.

(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiatio distrutti)

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobilidanneggiati o distrutti dagli eventi, concessi sulla base dei danni effetti-

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vamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quandoricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, sono finalizzati a:

a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e as-soggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad usoabitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agri-colo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto,danneggiati o distrutti dagli eventi. Limitatamente agli interventi di ripa-razione e ripristino, per tali immobili, l’intervento di miglioramento o diadeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezzacompatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile,asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concer-nenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2016, n. 477;

b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire, gli immobili “di in-teresse strategico”, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della pro-tezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252del 29 ottobre 2003, e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti da-gli eventi. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamentosismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del co-dice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi conseguendo il massimo li-vello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela econservazione dell’identità culturale del bene stesso.

Articolo 12.

(Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi)

1. L’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggettilegittimati di cui all’articolo 10, comma 2, ai comuni di cui all’allegato 1unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione allatipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamenteallegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edi-lizio:

a) la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitatoe in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17, attestante la riconduci-bilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici, a cui si allegal’eventuale scheda AeDES, se disponibile o l’ordinanza di sgombero;

b) il progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle at-tività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degliinterventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all’immobile nel suocomplesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entitàdel contributo richiesto;

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c) l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata do-cumentazione relativa alla sua iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo16 e al rispetto della normativa vigente in materia di antimafia.

2. All’esito dell’istruttoria relativa agli interventi richiesti a normadella vigente legislazione, il comune rilascia il corrispondente titolo edi-lizio.

3. I comuni di cui all’allegato 1, dopo aver acquisito e verificato ladocumentazione di cui al comma 1, trasmettono la stessa al Commissariocompetente.

4. Il Commissario competente o un suo delegato concede il contri-buto con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributisono erogati, a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all’ar-ticolo 8, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzionedei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessariall’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

5. Ciascun Commissario procede con cadenza mensile, avvalendosidella collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli uffici re-gionali territorialmente competenti, nell’ambito delle risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, a verifiche a campione sugli in-terventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei con-tributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari inmisura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamenteconcessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sonostati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli inter-venti eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso ilcontributo, il Commissario dispone l’annullamento o la revoca, ancheparziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiederela restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

6. Con atti adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, sono definitimodalità e termini per la presentazione delle domande di concessione deicontributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo ladematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche.

7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, siapendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessionedei contributi è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di sanatoria el’erogazione dei contributi è subordinata all’accoglimento di detta istanza.

Articolo 13.

(Ricostruzione pubblica)

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, èdisciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla con-tabilità speciale di cui all’articolo 8, per la demolizione e ricostruzione,

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la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degliedifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, edelle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio ar-tistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codicedei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismicofinalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenzadelle strutture, nei comuni di cui all’allegato 1, attraverso la concessionedi contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguitodella ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competenteai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi dicui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, siprovvede a:

a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici di cui alcomma 1, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti eccle-siastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede ilfinanziamento nel limite delle risorse disponibili in contabilità speciale dicui all’articolo 8;

b) predisporre e approvare un piano di interventi finalizzati ad as-sicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture a valeresulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’articolo 8;

c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quan-tifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei limiti delle risorse di-sponibili in contabilità speciale di cui all’articolo 8. I piani sono predi-sposti sentito il Ministero per i beni e le attività culturali ovvero il com-petente Assessorato della Regione Siciliana;

d) predisporre ed approvare un piano di interventi sulle aree inte-ressate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorità per dissestiche costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, sentito ilCommissario per il dissesto idrogeologico e nei limiti delle risorse di-sponibili nelle contabilità speciali di cui all’articolo 8.

3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero conapposito atto adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, i Commissari in-dividuano, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani,che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei ter-ritori colpiti dagli eventi. La realizzazione degli interventi di cui al primoperiodo costituisce presupposto per l’applicazione della procedura di cuiall’articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al de-creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appaltipubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte delCommissario si applicano le disposizioni di cui all’articolo 63, commi 1e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di

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trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione deicriteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto, sulla base del progettodefinitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe dicui all’articolo 16. In mancanza di un numero sufficiente di operatorieconomici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito deve essere rivolto adalmeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefet-ture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, commi 52 eseguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentatodomanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 16.I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effet-tuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’articolo 77del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Le regioni territorialmente competenti nonché gli enti locali dellemedesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica in-tesa, procedono all’espletamento delle procedure di gara relativamenteagli immobili di loro proprietà, nei limiti delle risorse disponibili e previaapprovazione da parte dei Commissari straordinari, ai soli fini dell’assun-zione della spesa a carico delle risorse delle contabilità speciali di cuiall’articolo 8.

5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a carico dellerisorse delle contabilità speciali di cui all’articolo 8 e nei limiti delle ri-sorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edificipubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.

6. Sulla base delle priorità stabilite dai Commissari e in coerenzacon il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui alcomma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di cui all’articolo 14, comma1, oppure i comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i pro-getti degli interventi al Commissario.

7. Ferme restando le previsioni dell’articolo 24 del decreto legisla-tivo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l’elabora-zione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in con-formità agli indirizzi definiti dal Commissario, i soggetti di cui al comma6 del presente articolo possono procedere all’affidamento di incarichi aduno o più degli operatori economici indicati all’articolo 46 del citato de-creto legislativo n. 50 del 2016. L’affidamento degli incarichi di cui alprimo periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità dipersonale in possesso della necessaria professionalità.

8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti presentati daisoggetti di cui al comma 6 e verifica della congruità economica deglistessi, approvano definitivamente i progetti esecutivi e adottano il decretodi concessione del contributo.

9. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l’as-sistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo av-viene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre2011, n. 229.

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Articolo 14.

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubblichee ai beni culturali)

1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ri-costruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’articolo13, comma 1, sono soggetti attuatori:

a) la Regione Molise;

b) la Regione Siciliana;

c) il Ministero per i beni e le attività culturali;

d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) l’Agenzia del demanio;

f) i comuni di cui all’allegato 1;

g) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;

i) le diocesi dei comuni di cui all’allegato 1, limitatamente agliinterventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente rico-nosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui al-l’articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50;

l) le Province o Città metropolitane.

Articolo 15.

(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili pre-senti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventisismici e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo se-condo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla conta-bilità speciale di cui all’articolo 8, anche in relazione al limite massimodel contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultantedallo stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso, per i beni mo-bili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nelrispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 dellaCommissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall’articolo 50.

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Articolo 16.

(Legalità e trasparenza)

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tuttele attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazionidella criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei con-tratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica,aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per laricostruzione nei comuni di cui all’allegato 1, i Commissari si avvalgonodella Struttura e dell’Anagrafe di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicem-bre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo ar-ticolo.

2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento dellaStruttura di missione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-leggen. 189 del 2016, in relazione agli eventi di cui al presente Capo e in pro-secuzione del conseguimento delle attività di cui al comma 1, per glianni 2019 e 2020 si provvede per euro 500 mila annui con le risorsedella contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del citato decre-to-legge n. 189 del 2016 e per euro 500 mila annui con le risorse dellacontabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei ter-ritori dei comuni della Città metropolitana di Catania di cui all’articolo 8del presente decreto, mediante corrispondente versamento all’entrata delbilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolodello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicanole disposizioni di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Articolo 17.

(Qualificazione degli operatori economici per l’affidamentodei servizi di architettura e di ingegneria)

1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la rico-struzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati daglieventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all’ar-ticolo 46 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilitàe professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contri-butiva e previdenziale ostative al rilascio del Documento unico di rego-larità contributiva (DURC).

2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve ricoprire né averricoperto negli ultimi tre anni le funzioni, di legale rappresentante, tito-

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lare, socio ovvero direttore tecnico, nelle imprese invitate a parteciparealla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione,anche in subappalto, né avere in corso o aver avuto negli ultimi tre annirapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridica-mente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarienelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocer-tificazione al committente trasmettendone altresì copia al Commissario. ICommissari possono effettuare controlli, anche a campione, in ordine allaveridicità di quanto dichiarato.

3. Il contributo massimo, a carico dei Commissari, che vi provve-dono nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cuiall’articolo 8, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostru-zione privata, è stabilito nella misura del 10 per cento, incrementabilefino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro, alnetto dell’IVA e dei versamenti previdenziali. Per i lavori di importo su-periore a 2 milioni di euro, il contributo massimo è pari al 7,5 per cento.Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, sono indi-viduati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dalprimo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributoche tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta aglioperatori economici e dell’importo dei lavori; con i medesimi provvedi-menti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole inda-gini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento,di cui lo 0,5 per cento per l’analisi di risposta sismica locale, al nettodell’IVA e dei versamenti previdenziali.

4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenzadelle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con prov-vedimenti adottati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, sono fissati il nu-mero e l’importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno deisoggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendoconto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi.

5. L’affidamento degli incarichi di progettazione dei servizi di archi-tettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli attidi pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indi-rizzi definita dal Commissario straordinario, per importi inferiori a quellidi cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avvienemediante procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di al-meno dieci professionisti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del mi-nor prezzo con le modalità previste dall’articolo 97, commi 2, 2-bis e2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progetta-zione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del codice dei con-tratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede conle risorse delle contabilità speciali di cui all’articolo 8 del presente de-creto.

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Articolo 18.

(Struttura dei Commissari straordinari)

1. I Commissari, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni,operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile inrelazione alle risorse assegnate e disciplinano l’articolazione interna dellestrutture di cui al comma 2, con propri atti in relazione alle specificitàfunzionali e di competenza.

2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cuiall’articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura posta alleproprie dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari straordinari, ècomposta da un contingente di personale scelto tra il personale delle am-ministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente edu-cativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche,nel numero massimo di 5 unità per l’emergenza di cui alla delibera del 6settembre 2018, di cui una unità dirigenziale di livello non generale, e di10 unità per l’emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, dicui due unità dirigenziali di livello non generale. Al personale della strut-tura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al per-sonale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio deiministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di prove-nienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenzialespetta comunque l’indennità di amministrazione della Presidenza delConsiglio dei ministri. Nell’ambito del menzionato contingente di perso-nale non dirigenziale possono essere nominati un esperto o un consulenteper l’emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti oconsulenti per l’emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018,scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in pos-sesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dal-l’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui com-penso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non èsuperiore ad euro 48.000 annui.

3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del perso-nale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell’arti-colo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione dicomando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordi-namenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrispostosecondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agen-zie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le uni-versità, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamentodel trattamento economico fondamentale, nonché dell’indennità di ammi-nistrazione. Qualora l’indennità di amministrazione risulti inferiore aquella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei mini-

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stri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole sommeeccedenti l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di prove-nienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui allalettera a) il trattamento economico fondamentale e l’indennità di ammi-nistrazione sono a carico esclusivo del Commissario;

c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a ca-rico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente ovveromediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di pro-venienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.

4. Con uno o più provvedimenti dei Commissari, adottati ai sensidell’articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili può esserericonosciuta:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazionidi cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, inservizio presso le strutture di cui al presente articolo, direttamente impe-gnato nelle attività di cui all’articolo 6, la corresponsione di compensiper prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta oremensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi or-dinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario dilavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnatonelle attività di cui all’articolo 6, un incremento del 20 per cento dellaretribuzione mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato aigiorni di effettivo impiego.

5. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell’incarico delCommissario.

6. All’attuazione del presente articolo si provvede, nel limite mas-simo di spesa di complessivi euro 642.000 per l’anno 2019, euro 700.000per l’anno 2020 ed euro 700.000 per l’anno 2021, suddivisi come segue:per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia diCatania, euro 428.000 per l’anno 2019, euro 466.500 per l’anno 2020 edeuro 466.500 per l’anno 2021 e per il Commissario straordinario per laricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000 per l’anno2019, euro 233.500 per l’anno 2020 ed euro 233.500 per l’anno 2021, avalere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all’articolo 8.

Articolo 19.

(Interventi volti alla ripresa economica)

1. Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pub-blici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che

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svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006,n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesiantecedenti l’evento nei comuni di cui all’allegato 1 ricadenti nella cittàmetropolitana di Catania, sono concessi contributi, nel limite complessivomassimo di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2 milioni di euro perl’anno 2020, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesisuccessivi agli eventi, una riduzione del fatturato annuo in misura noninferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del me-desimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato puòessere dimostrato mediante dichiarazione dell’interessato ai sensi dell’ar-ticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, accompagnata dall’estratto autentico delle pertinenti scritture con-tabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo deicontributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni inte-ressati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinariocompetente, da adottare nel rispetto del limite massimo di spesa di cui almedesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi del-l’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 dellaCommissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-vede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui al-l’articolo 8.

Articolo 20.

(Sospensione dei termini)

1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui all’allegato 1,purché relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacalidi sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto ina-gibili totalmente o parzialmente a causa degli eventi di cui al presenteCapo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile né ai finidel calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’impostasul reddito delle società né del calcolo dell’indicatore della situazioneeconomica equivalente (ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e agibilitàdei fabbricati medesimi e non oltre l’anno di imposta 2020. I fabbricatidi cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’impostamunicipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1,comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla ratain scadenza successivamente al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva ri-

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costruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre l’annodi imposta 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichia-rare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l’inagibilità totale o par-ziale del fabbricato al comune, che nei successivi venti giorni trasmettecopia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate terri-torialmente competente. Con decreto del Ministro dell’interno adottato diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-creto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti,anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborsoai comuni interessati del minor gettito connesso all’esenzione di cui alsecondo periodo.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, pari ad euro1,85 milioni per l’anno 2019, euro 2,178 milioni per l’anno 2020 ed euro0,19 milioni per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 29.

3. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e delgas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reticanalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, lecompetenti autorità di regolazione, con propri provvedimenti adottati en-tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, possono prevedere, per i comuni di cui all’allegato1, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acquae telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che deglieventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l’ordinanza di inagibi-lità o l’ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, in-dividuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse at-traverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno,a strumenti di tipo perequativo.

4. Al fine di assicurare ai comuni di cui all’allegato 1 la continuitànello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari sono autorizzatia concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse delle con-tabilità speciali di cui all’articolo 8, un contributo per ciascuna contabilitàfino ad un massimo complessivamente di 500.000 euro con riferimentoall’anno 2019, da erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessiva-mente di 500.000 di euro per l’anno 2020, per sopperire ai maggiori costiaffrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cuiall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o diTARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

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CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELL’ABRUZZONELL’ANNO 2009, DEL CENTRO ITALIA NEGLI ANNI 2016 E 2017E NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO

DELL’ISOLA DI ISCHIA NEL 2017

Articolo 21.

(Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e ulterioriprovvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:“Per l’anno 2019 è assegnato un contributo straordinario dell’importo di10 milioni di euro.”;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “2 milioni dieuro”, sono aggiunte le seguenti: “e di 500 mila euro, trasferiti all’ufficiospeciale per la ricostruzione di cui all’articolo 67-ter, comma 3, primoperiodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le spese derivanti dal-l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 2-bis, comma 32 del decretolegge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge4 dicembre 2017, n. 172 e per l’espletamento delle pratiche relative aicomuni fuori del cratere”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni dieuro per l’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

Articolo 22.

(Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti localie gli uffici speciali per la ricostruzione)

1. All’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole “nella misura massima dicento unità” sono soppresse;

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b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole “è corrisposto cononeri a carico esclusivo del Commissario straordinario” sono aggiunte, infine, le seguenti: “, il quale provvede direttamente ovvero mediante ap-posita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ov-vero con altra amministrazione dello Stato o ente locale”;

c) al comma 7, lettera c), dopo le parole “Commissario Straordi-nario” sono aggiunte le seguenti: “, previa verifica semestrale dei risultatiraggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice com-missari”.

2. All’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “per le esigenze dicui al comma 1” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, anche stipulandocontratti a tempo parziale”;

b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole “anche in deroga allimite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una solavolta e” sono soppresse e le parole “31 dicembre 2018” sono sostituitedalle seguenti: “31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei limititemporali previsti dalla normativa europea”;

c) il comma 3-quinquies è abrogato.

3. All’articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del decreto-legge 16ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-bre 2017, n. 172, dopo le parole “dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,”sono inserite le seguenti: “è assegnato temporaneamente all’Ufficio spe-ciale per i comuni del cratere e”.

4. All’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,al primo periodo, la parola “cessazione” è sostituita dalla seguente “ri-duzione”.

Articolo 23.

(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite daglieventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e

Umbria)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. L’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi diarchitettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli

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atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli in-dirizzi definiti dal Commissario straordinario, per importi inferiori aquelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione di almenodieci professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 delpresente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minorprezzo con le modalità previste dall’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter,del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dall’af-fidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvedecon le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto.”.

b) all’articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis: Limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneg-giate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDESrisultino classificati inagibili con esito “B” o “C”, i comuni, d’intesa conl’Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresì curare l’istruttoriaper il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenticonseguenti.”;

c) all’articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13è sostituito dal seguente: “13. La selezione dell’impresa esecutrice daparte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le im-prese che risultano iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30.”;

d) all’articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casiprevisti dal comma 4-bis dell’articolo 3, verificata la spettanza del con-tributo e il relativo importo, trasmettono al vice commissario territorial-mente competente la proposta di concessione del contributo medesimo,comprensivo delle spese tecniche.”;

e) all’articolo 34, comma 5, terzo periodo, le parole “2 per cento”sono sostituite dalle seguenti “2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento perl’analisi di risposta sismica locale,” e il comma 6 è sostituito dal se-guente:

“6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenzadelle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con prov-vedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono fissati il nu-mero e l’importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno deisoggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendoconto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi.”.

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Articolo 24.

(Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo)

All’articolo 28, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole “presenza diamianto” sono inserite le seguenti: “oltre i limiti contenuti al punto 3.4dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152,”;

b) al comma 13-ter, le parole “per un periodo non superiore atrenta mesi” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2019”.

Articolo 25.

(Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzionedi imposte comunali)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 997, le parole da “L’imposta” fino a “dovuta” sonosostituite dalle seguenti: “L’imposta comunale sulla pubblicità e il canoneper l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle in-segne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o ser-vizi, nonché la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e ilcanone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, adecorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020,”;

b) al comma 998, le parole “regolamento del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo econo-mico” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro dell’economiae delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali” e le parole “definite le modalitàdi attuazione del comma 997” sono sostituite dalle parole “stabiliti i cri-teri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minorgettito derivante dall’applicazione del comma 997”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo29.

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Articolo 26.

(Misure per la semplificazione delle procedure per l’immediato ristorodei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a se-

guito di eventi calamitosi)

1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 25, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla se-guente:

“f) all’attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgentidi cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddovepossibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i li-miti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio deiministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati conla delibera di cui all’articolo 28.”;

b) all’articolo 28, comma 1, alla lettera c), le parole “delocaliz-zazione temporanea in altra località del territorio nazionale” sono sosti-tuite dalle seguenti: “delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altralocalità del territorio regionale”.

2. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto legge28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16novembre 2018, n. 139 individua con propria ordinanza i criteri e le mo-dalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadiniresidenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti dellerisorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate a di-versa finalità e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro.

Articolo 27.

(Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno)

1. Dopo l’articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109,convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, èinserito il seguente:

“Art. 18-bis. – (Presidio zona rossa dei comuni di CasamicciolaTerme e Lacco Ameno) – 1. Al fine di rafforzare il dispositivo di vigi-lanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme eLacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il con-tingente di personale militare di cui all’articolo 1, comma 688, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 15 unità dalla data dientrata in vigore del presente articolo e fino al 31 dicembre 2019. Si ap-plicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del de-

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creto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari ad euro418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cuiall’articolo 19.”.

Articolo 28.

(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante « Codicedelle comunicazioni elettroniche »)

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice dellecomunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite le se-guenti:

“ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di al-larmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofiimminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazioneinterpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva, ap-plicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gliallarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettro-nica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al primo periodo, laloro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità diraggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporanea-mente nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili daricevere per gli utenti finali;

ee-ter) servizio di Cell Broadcast Service: Servizio che consentela diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all’interno di una de-terminata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una opiù celle;

ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso unServizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazio-nale della protezione civile, nell’imminenza o nel caso degli eventi pre-visti all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dagliulteriori soggetti a tal fine abilitati;

ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico chetrasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, deiMessaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l’organizzazione deiservizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autopro-tezione;

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ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili aridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi di cuiall’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;”;

b) all’articolo 4, comma 3, dopo la lettera h), è aggiunta la se-guente:

“h-bis) promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di eventidi cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attra-verso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozionedi misure di autoprotezione da parte dei cittadini;”;

c) all’articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), è aggiunta la se-guente:

“g-bis) garantendo l’attivazione del servizio IT-alert come definitoai sensi dell’articolo.”;

d) all’articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), è inserita la se-guente:

“a-bis) promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di eventidi cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attra-verso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozionedi misure di autoprotezione da parte dei cittadini;”;

e) all’articolo 144, comma 1, la lettera e) è abrogata;

f) all’allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, è aggiunto il se-guente:

“12-bis) garantire l’attivazione del servizio IT-alert come defi-niti ai sensi dell’articolo 1 del Codice; »;

g) all’allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, è inserito ilseguente:

“4-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pub-blico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione dellecalamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell’ambiente edei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico, gli Enti Pubblici Ter-ritoriali, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi all’uti-lizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti. In que-sto caso l’obbligo del pagamento dei corrispettivi rimane in capo all’Entetitolare dell’autorizzazione, ferma restando l’applicazione a quest’ultimodella minore tra le riduzioni di cui all’articolo 32, sempre che sono ap-plicabili ai servizi svolti.”.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consigliodei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti

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il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità per le garanzienelle comunicazioni, sono individuate:

a) le modalità e i criteri di attivazione del servizio IT-alert comedefinito all’articolo 1 comma 1, lettera ee-quinquies), del decreto legisla-tivo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo,da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e per l’ ero-gazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamentoe all’innovazione delle reti dei gestori e alla gestione operativa della piat-taforma occorrente;

b) le modalità e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert comedefiniti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera ee-quater), del decretolegislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del presentearticolo;

c) le modalità di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert,tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi di cui al-l’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e dell’opportunitàdi attivare misure di autoprotezione dei cittadini ai sensi dell’articolo 1,comma 1, lettera ee-sexies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, comemodificato dal comma 1 del presente articolo;

d) le modalità di gestione della richiesta per l’attivazione dei mes-saggi IT-alert di cui all’articolo 1, comma 1, lettera ee-quinquies), deldecreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 delpresente articolo;

e) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione dicui alla lettera d);

f) le modalità di invio dei messaggi IT-alert;

g) i criteri e le modalità al fine di garantire che l’utilizzo e iltrattamento dei dati eventualmente raccolti nell’ambito del funzionamentodel sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia diprotezione dei dati personali e che sia escluso l’utilizzo dei medesimidati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente arti-colo, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 98 del decreto legi-slativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, delParlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, ai fini del-l’attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, per “apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora” siintendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in unveicolo nuovo della categoria M nonché i ricevitori con sintonizzatore ra-

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dio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione se-condo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decretodel Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, pubblicato nelsupplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori, dei dispo-sitivi di telefonia mobile e dei prodotti nei quali il ricevitore radio è pu-ramente accessorio.

Articolo 29.

(Norma di copertura)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 8, 20 e 25 paricomplessivamente a 55 milioni di euro per l’anno 2019, a 84,928 milionidi euro per l’anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l’anno 2021 e a 30milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capi-tale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanzeper l’anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e2020 e a 59,990 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispon-dente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passiviai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia edelle finanze;

c) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2019 e a 34,928 milionidi euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-zazione di spesa di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013,n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo nettoda finanziare, delle somme iscritte nella Missione “Politiche economiche-finanziare e di bilancio e di tutela della finanza pubblica”, Programma“Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte” dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze, nei medesimianni.

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2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 30.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianae sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nellaraccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto ob-bligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2019

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio deiministri

TONINELLI, Ministro delle infrastrutturee dei trasporti

DI MAIO, Ministro dello sviluppo eco-nomico

SLVINI, Ministro dell’internoBONAFEDE, Ministro della giustiziaTRIA, Ministro dell’economia e delle fi-

nanzeBONISOLI, Ministro per i beni e le atti-

vità culturaliBONGIORNO, Ministro per la pubblica

amministrazioneSTEFANI, Ministro per gli affari regio-

nali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

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ALLEGATO I

Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio deiministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.

Provincia di Campobasso:

1. Acquaviva Collecroce;2. Campomarino;3. Castelbottaccio;4. Castelmauro;5. Guardiafilera;6. Guglionesi;7. Larino;8. Lupara;9. Montecilfone;

10. Montefalcone del Sannio;11. Montemitro;12. Montorio nei Frentani;13. Morrone del Sannio;14. Palata;15. Portocannone;16. Rotello;17. San Felice del Molise;18. San Giacomo degli Schiavoni;19. San Martino in Pensilis;20. Santa Croce di Magliano;21. Tavenna.

Provincia di Catania:

1. Aci Bonaccorsi;2. Aci Catena;3. Aci Sant’Antonio;4. Acireale;5. Milo;6. Santa Venerina;7. Trecastagni;8. Viagrande;9. Zafferana Etnea.

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ALLEGATO II

Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio deiministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018 per i quali si ap-plica l’art. 7, comma 1, lettera i) del presente decreto

Provincia di Campobasso:

1. Acquaviva Collecroce;2. Castelmauro;3. Guardiafilera;4. Montecilfone.

Provincia di Catania:

1. Aci Bonaccorsi;2. Aci Catena;3. Aci Sant’Antonio;4. Acireale;5. Milo;6. Santa Venerina;7. Trecastagni;8. Viagrande;9. Zafferana Etnea.

€ 6,40

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