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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. PENNA” - ASTI ISTITUTO TECNICO - ind. Agrario ISTITUTO PROFESSIONALE - ind. “Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera I I . . M M . . U U . . Imposta Municipale Unica APPUNTI Prof. Demaria Angelo

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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. PENNA” - ASTI

ISTITUTO TECNICO - ind. Agrario ISTITUTO PROFESSIONALE - ind. “Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera

III ... MMM ... UUU ...

Imposta Municipale Unica

APPUNTI

Prof. Demaria Angelo

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TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI

I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA GRUPPO A

A/1 Abitazioni di tipo signorile A/2 Abitazioni di tipo civile

A/3 Abitazioni di tipo economico

A/4 Abitazioni di tipo popolare A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare

A/6 Abitazioni di tipo rurale A/7 Abitazioni in villini

NOTE

(la qualificazione è relativa alla zona ed al Comune di riferimento)

A/1 - Abitazioni di tipo signorile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con

caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati

di tipo residenziale. A/2 - Abitazioni di tipo civile.

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive,

tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale.

A/3 - Abitazioni di tipo economico. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia

per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili.

A/4 - Abitazioni di tipo popolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di

rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.

A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di

rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi.

A/6 - Abitazioni di tipo rurale.

A/7 - Abitazioni in villini. Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità

immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato

di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari,di aree esterne ad uso esclusivo.

A/8 - Abitazioni in ville. Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente

dallapresenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a talicostruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture,

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di livello superiore all'ordinario.

A/9 - Castelli, palazzi eminenti.

Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura,la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono

comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unitàimmobiliare. E' compatibile con l'attribuzione della categoria A/9

la presenza di altreunità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

A/10 - Uffici e studi privati. Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia,

dotazione di impianti e finiture sono destinate all’attività professionale. A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc… A/8 Abitazioni in ville

A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici A/10 Uffici e studi privati

A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

GRUPPO B B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi;

conventi;seminari; caserme B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)

B/3 Prigioni e riformatori B/4 Uffici pubblici

B/5 Scuole e laboratori scientifici B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede

in edifici della categoria A/9

B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate

GRUPPO C C/1 Negozi e botteghe

C/2 Magazzini e locali di deposito C/3 Laboratori per arti e mestieri

C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)

C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) C/7 Tettoie chiuse od aperte

II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

GRUPPO D

D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)

D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di

lucro)

D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)

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D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)

D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività

industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali

trasformazioni. D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati

soggetti a pedaggio. D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

GRUPPO E

E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.

E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche

E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.

E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.

E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe

di famiglia. E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti

del gruppo E.

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IMMOBILI ad uso abitativo

Per quanto riguarda le abitazioni (categorie A/1, A/2 ecc....) l'IMU si calcola nel

seguente modo:

A) Rendita catastale + 5% (rivalutazione della rendita)

B) Risultato della rivalutazione x moltiplicatore 160 = VALORE IMPONIBILE

C) VALORE IMPONIBILE X aliquota che è 4 per mille o 0,4 % per l'abitazione principale, aumentabile o diminuibile da ogni

Comune 7,6 per mille o 0,76 % per le altre case, aumentabile o diminuibile da ogni

Comune

se si tratta di abitazione principale si ha diritto ad una detrazione di 200 € e di 50 € per ogni figlio di età non superiore a 26 anni che vive in casa)

esempio:

abitazione principale con rend. catastale di 780 €; aliquota 4 ‰; 1 figlio

valore imponibile: € 780 + 5% x 160 x 4 per mille = € 524,16 (IMPOSTA lorda)

€ 524,16 - 200€ - 50€ (detrazioni per abitazione principale e per il figlio)=

274,16 € IMU da versare

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IMMOBILI ad uso agrario

per quanto concerne l'IMU in agricoltura occorre distinguere

i terreni ed i fabbricati rurali

prima di approfondire l'IMU in tale ambito, occorre riprendere i concetti di

IMPRENDITORE AGRICOLO in base all'art.2135 del Codice civile COLTIVATORE DIRETTO

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONAEL (I.A.P.) in base all'art. 1 del decreto 99/2004.

L'Imprenditore agricolo secondo il Codice civile è colui che attua

a) la coltivazione del fondo

b) la selvicoltura

c) l'allevamento del bestiame

d) le attività connesse (es. la vinificazione, la vendita al mercato, ecc...)

Il coltivatore diretto non è definito in alcuna norma, per cui fa fede la

definizione che viene data nella legge sui contratti agrari (Legge 203/1982):

sono coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di

quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto

conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del

fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole

La qualifica di imprenditore agricolo professionale , sostituendo la figura di

Imprenditore Agricolo a titolo principale (IATP) è introdotta dal Decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, che estende tale qualifica anche alle

società agricole

L’ IAP è colui che, in possesso di adeguate conoscenze e competenze

professionali, dedica all’attività lavorativa agricola, di cui all’art. 2135 del

codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavando da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.

Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%.

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IMU sui terreni agricoli

A) REDDITO DOMINICALE + 25% = (rivalutazione della rendita)

B) Risultato della rivalutazione x moltiplicatore 135 (110 per i coltivatori diretti e

gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza ) =

VALORE IMPONIBILE

C) Si applicano le riduzioni sull’Imponibile per i terreni agricoli posseduti da

coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza

agricola, purche' dai medesimi condotti.

Le condizioni per le deduzioni sono pertanto a) il possesso, b) la conduzione diretta dei terreni

da parte di coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza

agricola c) purchè dai medesimi condotti" .

La conduzione del terreno deve pertanto verificarsi contemporaneamente al possesso ai fini

delle deduzioni dall’imponibile, ma il moltiplicatore catastale è ridotto a 110 anche per i terreni

non coltivati (nel caso in cui il terreno deve essere lasciato a riposo - ed è quindi non coltivato

- in applicazione delle tecniche agricole).

L’entità delle riduzioni, calcolata per scaglioni, è riportata nella tabella seguente

Scaglione di VALORE IMPONIBILE Riduzione %

da 0 fino a € 6.000 compresi 100 %

da € 6.000 fino a € 15.500 compresi 70 %

da € 15.500 fino a € 25.500 compresi 50 %

da € 25.500 fino a € 32.000 compresi 25 %

D) VALORE IMPONIBILE netto x ALIQUOTA (l' articolo 13 del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 201 (e successive modificazioni stabilisce per i terreni agricoli un'aliquota IMU del 7,6 ‰, che può essere aumentata o diminuita del

3 per mille dal Comune in cui è ubicato il terreno) =

IMPOSTA NETTA (IMU da pagare)

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Esempio di calcolo IMU

su

TERRENO AGRICOLO coltivato

Reddito dominicale: € 4.000

(terreno condotto da coltivatore diretto iscritto nella previdenza agricola)

Rivalutazione = € 4.000 + 25% = € 5.000

Valore imponibile = € 5.000 x 110 = € 550.000

Scaglione di VALORE IMPONIBILE Riduzione

%

€ contenuti

nello scaglione

Riduzione € Imponibile netto

da 0 fino a € 6.000 compresi 100 % 6000 6000 //

da € 6.000 fino a € 15.500 compresi 70 % 9500 6850 2650

da € 15.500 fino a € 25.500 compresi 50 % 10000 5000 5000

da € 25.500 fino a € 32.000 compresi 25 % 6500 1625 4875

Oltre € 32.000 (fino al valore imponibile) 0% 518.000 0 518.000

TOTALI 550.000 19.475 530.525

VALORE IMPONIBILE al netto delle riduzioni (detrazioni) = € 530.525

IMPOSTA NETTA (IMU) : € 530.525 x aliquota (7,6 per mille) = € 4.032

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IMU sui fabbricati rurali

La definizione di “fabbricato rurale” fino a qualche anno fa si fondava sull’art. 9,

commi 3 e 3-bis del D.L. n. 557/1993 e sulla legge di conversione n. 133 del 26

febbraio 1994. Tale decreto stabilìva - ai fini del riconoscimento della ruralita' degli

immobili agli effetti fiscali - le seguenti condizioni:

a)il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di

proprieta' o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario

del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui

l'immobile viene dichiarato asservito o dai familiari conviventi a loro carico

risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

b) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni

strumentali all'attivita' agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di

un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attivita' agricole nella

azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero

annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della

normativa in materia di collocamento;

c) il terreno, cui il fabbricato e' stato dichiarato asservito, deve avere

superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto

terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano

praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura, il suddetto

limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che

conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito

complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la

dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite

massimo di cui all'articolo 34, comma 3, del Decreto 633/1972.

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e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita'

immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le

caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2

agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949,

n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,

non possono comunque essere riconosciuti rurali;fermi restando i requisiti previsti

dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui

l'immobile e' stato dichiarato asservito, purche' entrambi risultino ubicati nello stesso

comune o in comuni confinanti;

f) nel caso in cui l'unita' immobiliare sia utilizzata congiuntamente da piu'

proprietari o titolari di altri diritti reali, da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti che

conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo

ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale e'svolta l'attivita'

agricola insistano piu' unita' immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralita'

devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di piu' unita' ad uso

abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di

ruralita' dei medesimi e' subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel

comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri

quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per

ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale e' definita in base ai criteri

vigenti per il catasto dei fabbricati.

Tali requisiti sono stati modificati dai D.L. 262/2006 e 159/2007

l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese da parte dei possessori del terreno o di

coloro che ad altro titolo conducevano il fondo

la rimozione del requisito del possesso dell’ immobile, previsto dal precetto normativo di

cui alla lett. a), comma 3, D.L. n. 557/1993, per l’individuazione del fabbricato da destinare

a uso abitativo;

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l’allargamento della ruralità dei fabbricati se utilizzati dai soci o dagli amministratori di

società agricole di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, aventi la qualifica di imprenditore

agricolo professionale;

il mutamento della definizione di fabbricato rurale a uso strumentale, stabilendo che

l’attività a cui è destinato il fabbricato in esame debba rientrare in una di quelle previste

dall’art. 2135 del codice civile e non in quella prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986,

(impresa agricola fiscale, produttrice di reddito agrario). Ne consegue che, ad esempio,

rientrano tra i fabbricati rurali strumentali anche quelli asserviti all’attività di allevamento

svolta senza terra. In tal caso, infatti, venendo a mancare il rapporto tra l’attività di

allevamento e il fondo, secondo il disposto dell’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986, non ci

sarebbe esercizio di attività agricola sul terreno come richiesto. L’art. 32 sopra citato,

infatti, prevedeva che i prodotti impiegati per alimentare gli animali provengano per almeno

un quarto dal fondo cui è asservito il fabbricato;

l’inserimento nella categoria dei fabbricati strumentali e non più in quella a uso abitativo

delle unità immobiliari utilizzate come abitazione da parte dei dipendenti che esercitano

l’attività agricola per conto dell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per

un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero da persone addette

all’alpeggio in zona di montagna;

l’inserimento nella categoria dei fabbricati strumentali delle unità immobiliari destinate a

ufficio dell’azienda agricola;

l’assimilazione alla categoria dei fabbricati strumentali delle unità immobiliari possedute

dalle cooperative di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 destinati allo

svolgimento delle attività connesse a quella agricola, a condizione utilizzino per lo

svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti

dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo

sviluppo del ciclo biologico.

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Sintesi della “confusione” che ha caratterizzato norme ed applicazione dell’ICI sui fabbricati rurali

A) contrariamente all’orientamento dell’Amministrazione finanziaria - la Corte di cassazione ha

ripetutamente sostenuto l’assoggettamento a imposizione dei fabbricati iscritti al Catasto

con attribuzione di rendita sulla base del precetto normativo dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n.

504/1992, secondo cui l’iscrizione o la necessità dell’iscrizione di un fabbricato al catasto fabbricati

sono il presupposto necessario e sufficiente per l’assoggettamento ad imposta dell’immobile. Infatti

con propria sentenza ha stabilito che “il riconoscimento del carattere della ruralità alle costruzione

strumentali alle attività agricole operato dal D.P.R. n. 139/1998 non ha operato alcuna esclusione

dall’ICI”. Inoltre, viene anche stabilito che “è irrilevante la ruralità di un fabbricato iscritto in catasto

in assenza di una specifica disposizioni in materia di ICI: quando l’art. 3 D.L. 559/93 parla di <<agli

effetti>> o <<ai fini>> fiscali sono solo quelli di una specifica disposizione in materia assente

nell’ICI”. Da ultimo, la Corte precisò che “la ruralità produce effetti solo ai fini antecedenti

dell’accatastamento e dell’attribuzione di rendita”.

B) Il Parlamento, quindi, considerata la mancanza di una specifica norma che enunciasse

l’esenzione dall’ICI dei fabbricati rurali (come aveva precisato la Corte di cassazione), approvò

l’art. 23, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 207 del 30 dicembre 2008 (una norma di carattere

interpretativo e, quindi, retroattiva ) secondo cui, “non si considerano fabbricati le unità immobiliari,

anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui

all’articolo 9 del D.L. 557/93, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e

successive modificazioni”.

C) La Corte allora, con riferimento al nuovo precetto normativo introdotto con il suddetto art. 23,

concluse, però, che il riferimento alla ruralità dei fabbricati riguardava il riconoscimento degli stessi

ai fini catastali e concluse che ai fini dell’ICI si intendevano rurali soltanto le unità immobiliari

iscritte nelle categorie catastali A/6 e D/10.

D) Il Parlamento, con l’approvazione dell’art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.L. n. 70/2011,

cosiddetto decreto sviluppo, stabilì che entro il 30 settembre 2011 i titolari di fabbricati in

possesso dei requisiti di ruralità, ma iscritti in categorie catastali diverse dalla A/6,

abitazioni a uso rurale e dalla D/10, per quelli strumentali, dovessero presentare un’istanza

di variazione della categoria catastale, al fine di ottenere l’iscrizione nelle summenzionate

categorie. In base al tenore letterale della norma, quindi, il legislatore accoglieva l’orientamento

della Corte di cassazione riconoscendo rilevanza fiscale solamente ai fabbricati catastalmente

classificati come rurali.

E) La disciplina approvata con il decreto sviluppo è stata modificata dal D.L. n. 201/2011 e dal D.L.

n. 216/2011. In particolare, a seguito dell’approvazione del comma 14, art. 13 del D.L. n. 201/2011,

sono stati abrogati i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, art. 7 del D.L. n. 70/2011 e fatte salve le

domande presentate, anche successivamente alla scadenza originaria del 30 settembre 2011,

purché entro il 20 giugno 2012. La scadenza è stata poi prorogata al 30 settembre 2012.

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I. M. U.

sui fabbricati agricoli

A seguito della conversione di tutti gli immobili rurali in fabbricati ed il relativo accatastamento

(iscrizione di quelli non ancora censiti entro il 30 novembre 2012) al Catasto fabbricati - categorie

A/6 e D/10 , tutti i fabbricati rurali, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono soggetti all’I.M.U.

Le aliquote

di base sono

per i fabbricati accatastati alla cat. D/10 : 2 ‰ , riducibile dai Comuni all’1 ‰

per i fabbricati di cat. A/6 : 4 ‰ se abitazione principale; 7,6 ‰ per altri casi

CALCOLO IMU sui fabbricati rurali

A) Rendita catastale + 5% = rivalutazione della rendita

B) Risultato della rivalutazione x moltiplicatore 160 (cat. A/6) o 60 (cat. D/10)

= VALORE IMPONIBILE

C) VALORE IMPONIBILE X aliquota

= IMPOSTA NETTA (IMU da pagare)

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Esempi di calcolo IMU sui fabbricati rurali

Fabbricato rurale ad uso cantina

(Categoria catastale D/10),

con rendita

catastale di € 600 ed aliquota 2 ‰

valore imponibile: € 600 + 5% x 60 x 2 ‰ = € 75,60

arrotondata a 76 € (=IMU da versare)

Fabbricato rurale

ad uso abitativo (Categoria

catastale A/6),

abitazione principale

con rendita catastale di € 400 ed aliquota 4 ‰

valore imponibile: € 400 + 5% x 160 x 4 ‰ – detrazione di 200 € = € 68,80

arrotondata a 69,00 € (=IMU da versare)

Fabbricato rurale ad uso abitativo

(Categoria catastale A/6),

non abitazione principale

con rendita catastale di € 400 ed aliquota 7,6 ‰

valore imponibile: € 400 + 5% x 160 x 7,6 ‰=

€ 510,72 arrotondata a 511,00 € (=IMU da versare)