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Federazione Lavoratori della Conoscenza I diritti sindacali della RSU I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil 1

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I diritti sindacali della RSU

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Premessa……………………………………………… 3 Lo statuto dei lavoratori…………………………….. 4 L’assemblea sindacale………………………………. 8 Usare un locale………………………………………. 12 La bacheca…………………………………………… 13 L’attività della RSU………………………………… 15 Lo sciopero…………………………………………… 19 La condotta antisindacale…………………………… 26 Diritto di accesso…………………………………….. 31 Contratto integrativo di ateneo…………………….. 32

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Premessa Nel libriccino sono esaminati i diritti sindacali che la Rsu, come organismo, può esercitare in proprio. Per comunicare con i colleghi può:

- convocare l’assemblea - affiggere comunicati in una propria bacheca

Per la sua attività può usare:

- un monte ore annuale di permessi - un locale dell’ateneo per le proprie riunioni.

Può indire uno sciopero. Può svolgere un referendum. Questi diritti, istituiti dallo Statuto dei lavoratori, sono regolati da un Contratto quadro (7 agosto 98) comune a tutto il pubblico impiego. Il diritto di assemblea è regolato dal Contratto nazionale del comparto università. La Rsu può negoziare nel contratto di ateneo i modi di esercitare criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali. L’esercizio dei diritti sindacali è particolarmente tutelato dalla legge. Se il Rettore o il Direttore amministrativo limitano o impediscono l’esercizio, possono essere sanzionati dal giudice per condotta antisindacale. La Rsu può anche esercitare il diritto di accesso ai documenti dell’ateneo, previsto dalla legge sulla trasparenza. Un diritto diverso da quelli sindacali, ma utile per la sua attività. I testi delle norme citate nei vari capitoli sono sul sito www.flcgil.it. Gli articoli sono indicati nella forma 8.9, che vuol dire art.8 comma 9. Giugno 2007

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Capitolo 1

Lo statuto dei lavoratori La legge 300 del 1970 è una legge storica, frutto delle lotte operaie della fine degli anni ’60, con cui sono stati riconosciuti i diritti dei lavoratori e dei sindacati nelle aziende private. Lo Statuto infatti non fu allora applicato nel settore pubblico, dove valevano norme ad hoc entrate in vigore poco prima (L 246/68). All’estensione dello Statuto nel settore pubblico si è arrivati nel 93 a conclusione di un lungo processo di lotte sindacali ed iniziative legali che ha portato alla riforma del lavoro pubblico. (vedi decreto legislativo n. 29/1993, sostituito dal Decreto legislativo n. 265/2001 e successive modificazioni). I diritti sindacali dello Statuto sono stati applicati, ed estesi, nel settore pubblico, con contratti e accordi: – Accordo quadro (Aq) del 7 agosto ’98 sulla Rsu; – Contratto collettivo nazionale quadro (Ccnq) del 7 agosto ’98 sui diritti sindacali; – Contratto collettivo nazionale quadro (Ccnq) del 9 agosto 2000 sui diritti sindacali; – Ccnl università 2002-05 per il diritto di assemblea (art. 25). I diritti sindacali sono esercitati: – dal lavoratore, iscritto o no ad un sindacato; – dal sindacato, in maniera differente a seconda che si tratti di qualunque sindacato, o di

sindacato rappresentativo; – dalla Rsu. I diritti del lavoratore La prima parte dello Statuto (articoli da 1 a 15) è dedicata ai diritti di ogni lavoratore, qualunque sia il suo contratto. Ne richiamiamo alcuni. – Ogni lavoratore può manifestare liberamente il proprio pensiero nel luogo di lavoro (art.

1). – Il datore di lavoro non può indagare sulle opinioni politiche, religiose, sindacali del

lavoratore o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della attitudine professionale (art. 8).

– Ogni lavoratore può costituire sindacati, aderirvi, fare attività sindacale, come, ad

esempio, distribuire volantini, raccogliere firme, ecc. (art. 14). – È nullo ogni atto diretto a licenziare o trasferire o sottoporre a procedimento

disciplinare un lavoratore per la sua attività sindacale o la sua partecipazione ad uno sciopero (art. 15).

I diritti del sindacato La seconda parte dello Statuto è dedicata ai diritti del sindacato sul luogo di lavoro. Alcuni diritti sono garantiti a tutti i sindacati. Ad esempio raccogliere contributi e fare attività di proselitismo, di propaganda per il sindacato, purché non sia pregiudicata la normale

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attività (art. 26.1). Un dipendente può distribuire materiali del sindacato senza chiedere l’autorizzazione al rettore o al direttore amministrativo, ma non può, per far questo, abbandonare il posto di lavoro o interrompere l’attività di un collega. I diritti del sindacato rappresentativo Alcuni diritti possono essere esercitati sul luogo di lavoro solo dai sindacati definiti rappresentativi: – convocare l’assemblea, – usare la bacheca sindacale, – usare un locale, – usare permessi. Le condizioni perché un sindacato sia rappresentativo sono diverse tra settore pubblico e privato. Nel settore privato le trattative si svolgono liberamente tra datori di lavoro e sindacati in base al reciproco riconoscimento di rappresentatività. Non c’è una legge che stabilisce i criteri di rappresentatività. I diritti sindacali previsti dallo Statuto sono esercitati dai sindacati che hanno firmato il contratto che si applica in quel posto di lavoro. Nel settore pubblico invece, l’amministrazione non può decidere discrezionalmente con chi trattare. Pertanto la riforma del lavoro pubblico ha definito i requisiti che deve avere un sindacato per essere abilitato a trattare il contratto di lavoro ed essere quindi rappresentativo. (art. 43 Dlgs 165/01) La rappresentatività è misurata da due fattori: 1. la dimensione organizzativa (la percentuale di iscritti con delega rispetto al totale degli

iscritti a tutti i sindacati); la delega è il pagamento della quota di iscrizione con trattenuta sullo stipendio fatto dall’Ufficio competente (Ufficio stipendi, ecc.)

2. il consenso (la percentuale di voti alle elezioni delle Rsu rispetto al totale dei voti validi).

Il sindacato è rappresentativo se raggiunge almeno il 5%, facendo la media della percentuale delle deleghe e dei voti. La rilevazione è fatta dall’Aran ogni due anni. I sindacati rappresentativi dell’Università nel 2005 sono Cgil Cisl Uil Confsal Cisal. L’Aran non ha ancora ufficializzato i dati sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali da prendere in considerazione per il rinnovo del Ccnl 2006-2009. Sono noti i risultati dell’ultima elezione delle RSU (15-19 novembre 2004), ma non i dati delle deleghe al 31/12/2004. Nella tabella che segue, sono riportati i dati ufficiali disponibili ed il valore percentuale medio relativo alla rappresentatività della precedente rilevazione. Appena disponibile i dati completi la tabella sarà sostituita.

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I sindacati rappresentativi (deleghe 2000 – voti RSU 2004)

Deleghe al 31 dic. 2000

Voti RSU 15-19 nov. 2004

Rappresentatività su valori precedenti

% CGIL 6.626 27,50 11.400 28,95 28,93 CISL 7.130 29,59 10.695 27,16 28,71 UIL 3.349 13,90 5.577 14,16 13,88 CONFSAL 3.127 12,98 4.389 11,14 12,11 CISAL 1.978 8,21 2.360 5,99 6,58 RdB 2.866 7,28 Totale sindacati rappresentativi

22.210 92,18 37.287 94,68 -

Totale 24.097 100,0 39.384 100,0 100,00 (Fonte: Aran) Con la nascita della Rsu, sul luogo di lavoro un sindacato rappresentativo può costituire al posto della Rsa (rappresentanza sindacale aziendale) un terminale associativo, cioè una struttura, cui può delegare l’esercizio dei propri diritti sindacali (art. 10 Aq 7.8.’98 sulle Rsu). Ogni sindacato la denomina in modo diverso, sezione sindacale, ecc. La Cgil lo chiama comitato degli iscritti (art. 9 dello statuto). I diritti della Rsu I diritti sindacali che può esercitare la Rsu autonomamente sono: – uso di locale – uso di bacheca – convocazione di assemblea – uso di permessi retribuiti. (Art. 3 Ccnq 9.8.00 sui diritti sindacali) I diritti spettano alla Rsu come organismo, che decide quindi collettivamente come usarli.In caso di contrasto la Rsu decide a maggioranza. I diritti sul luogo di lavoro della Rsu e del sindacato rappresentativo sono gli stessi. In alcuni casi i diritti della Rsu non interferiscono con quelli del sindacato:

- ognuno ha la propria bacheca - la Rsu ha un proprio monte ore di permessi non ci sono interferenze:.

In altri casi possono interferire:

- se il locale disponibile in ateneo per l’attività sindacale è uno solo, Rsu e sindacati devono mettersi d’accordo su come usarlo

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Un riepilogo Sono indicati per ogni soggetto sindacale (Rsu, sindacato, rappresentativo e non) i diritti sindacali che può esercitare. Il sindacato rappresentativo può esercitare i diritti di locale, affissione, assemblea, delegandoli al proprio terminale di ateneo.

RSU Sindacato rappresentativo Sindacato non rappresentativo

DIRITTI Terminale di ateneo **

Provinciale

Aspettative distacchi no no si no Permessi retribuiti * si no si no Permessi non retribuiti * si no si no Permessi per riunioni di organi sindacali * no no si no Indire assemblee si si ** si no Locali per riunioni si si ** si no Bacheca sindacale si si ** si no Indire sciopero (L. 146/90) si si si si Nulla osta per trasferimento si si si no Diritto di propaganda si si si si Iscrizione con delega no si si si

* Si riferisce a chi decide l’uso non chi ne usufruisce. ** Su delega del sindacato provinciale

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Capitolo 2

L’assemblea sindacale Attraverso l’assemblea sindacale la Rsu si confronta con i lavoratori e prende decisioni con loro. Il diritto di assemblea è regolato dall’ art. 25 Ccnl 2002-05 e, per quello che non vi è previsto, dal Ccnq 7.8.98 art. 2. Diritto di convocare Possono convocare l’assemblea: – la Rsu, e non i singoli componenti; – i sindacati rappresentativi, ognuno per suo conto o congiuntamente. Non possono convocarla invece gruppi informali di lavoratori o sindacati non rappresentativi. La Rsu controlla se il direttore amministrativo segue con correttezza le procedure previste dal Ccnl. Ogni comportamento lesivo del diritto di assemblea è antisindacale. Vedi Condotta antisindacale. Diritto di partecipare Il diritto a partecipare è di ogni lavoratore, anche se con contratto a tempo determinato, anche se non è iscritto al sindacato che indice l’assemblea. Ogni lavoratore ha diritto di partecipare fino a 12 ore di assemblee durante l’orario di lavoro per anno solare, conservando la retribuzione. Come si convoca La Rsu può convocare solo l’assemblea di ateneo (art. 25), non quella territoriale, che è convocata dai sindacati provinciali rappresentativi. La Rsu presenta la convocazione scritta al direttore amministrativo: – almeno 3 giorni prima (termine generale previsto dall’art. 2 Ccnq 7.8.98). Alla convocazione va unito l’ordine del giorno. Deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro (art. 20, Statuto).

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Modello di convocazione Al direttore amministrativo A nome della Rsu comunico, ai sensi dell’art.25 del Ccnl, che è convocata l’assemblea sindacale del personale (oppure del solo personale precario/ del personale del polo/ …) per il giorno ... dalle ore ... alle ore ... Propongo di svolgere l’assemblea nell’aula ... (o in altra aula da concordare). (Se occorre) Parteciperà il dirigente del sindacato …….. Distinti saluti data ... firma .... Odg della assemblea: 1 ...; 2. ...; 3. ... Il direttore amministrativo:

- non deve autorizzare lo svolgimento dell’assemblea, ma deve solo controllare che sia stata indetta regolarmente

- non può entrare nel merito dell’ordine del giorno - concorda con la RSU il locale

Se la Rsu presenta una convocazione con qualche irregolarità, il direttore non può sol per questo rifiutarsi di attivare la procedura, ma deve segnalarla alla Rsu. Alcune irregolarità infatti sono sanabili e non comportano una nuova convocazione. Ad esempio: - manca l’ordine del giorno; la Rsu può aggiungerlo - è stato indicato per l’assemblea un locale non disponibile; direttore e Rsu ne concordano un altro Altre irregolarità non sono sanabili e comportano un cambiamento di data: - se la convocazione dell’assemblea è presentata con un preavviso inferiore ai 3 giorni - se è convocata da un solo componente della Rsu. Se il direttore amministrativo si rifiutasse di accogliere la convocazione, la Rsu la presenta per fax, per fonogramma, cosicché risulti la data di presentazione. È rischioso inviarla con raccomandata: non è certo, infatti, che arrivi 3 giorni prima della convocazione. Il suo rifiuto è comunque un comportamento antisindacale. Vedi Condotta antisindacale. Il direttore amministrativo, ricevuta la convocazione, deve avviare una particolare procedura, descritta più avanti. Se non lo facesse il suo comportamento sarebbe antisindacale. Vedi Condotta antisindacale.

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Solo in caso di “eventuali condizioni eccezionali” (art.2 Ccnq 7.8.98) il direttore amministrativo potrebbe chiedere alla Rsu lo spostamento della data dell’assemblea. Lo deve fare per scritto, motivando le circostanze e le ragioni entro 48 ore prima della assemblea alla RSU. Si deve trattare di eventi eccezionali ed imprevisti, non ad esempio il fatto che il locale dove si svolge l’assemblea è occupato. La Rsu valuta se le motivazioni siano accettabili o se il comportamento del direttore sia antisindacale. Le regole Preliminarmente è bene tener presente che: - orario di servizio è il periodo complessivo in cui l’ateneo funziona, indipendentemente

dalla presenza degli studenti - orario di lavoro è la durata della prestazione del singolo lavoratore. L’assemblea si può svolgere sia in orario di lavoro (durante l’orario di svolgimento delle attività dell’amministrazione, dei centri e dei dipartimenti), sia fuori dell’orario di lavoro. L’assemblea può interessare tutti, oppure solo una parte di lavoratori, (ad esempio solo il personale tecnico, solo i lavoratori di un polo o di un reparto, solo i precari, ecc.). Lo decide chi la convoca. Il locale Il luogo dell’assemblea deve essere concordato tra Rsu e direttore amministrativo, il quale non può decidere unilateralmente. Anche se vi fossero più assemblee in contemporanea non dovrebbe essere difficile reperire i locali, perché i partecipanti si ripartiscono nelle aule lasciate libere dagli studenti. Il direttore non può chiedere il pagamento per l’uso o la pulizia del locale. Se non vi fosse un locale adeguato ad accogliere tutti quelli che hanno dichiarato di partecipare, l’assemblea si potrebbe svolgere in un locale di altra struttura o anche in un locale privato, senza alcun onere per la scuola . Il tempo impiegato per andare nel luogo dell’assemblea e tornare in ateneo è conteggiato nel monte ore individuale. Il contratto di ateneo potrebbe indicare questo tempo convenzionale, in analogia a quanto avviene per le assemblee territoriali. Le procedure Ricevuta una convocazione, il direttore amministrativo attiva una procedura finalizzata a:

1. informare dell’assemblea gli altri soggetti che possono convocarla 2. informare i responsabili delle strutture in cui l’ateneo è articolato del giorno, ora e

durata dell’assemblea 3. informare gli studenti e l’utenza, mediante appositi cartelli, dei disagi che

potrebbero derivare a causa dell’allontanamento dal posto di lavoro dei dipendenti che vi partecipano

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La dichiarazione del lavoratore Chi vuole partecipare all’assemblea che si svolge nelle sue ore di lavoro lo comunica al responsabile della struttura nella quale presta servizio. L’allontanamento dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea deve essere segnalato utilizzando il sistema di accertamento delle presenze esistente in ateneo. In caso di sciopero la dichiarazione di partecipare è volontaria. Vedi Lo sciopero. L’allontanamento dal posto di lavoro e il rientro al termine dell’assemblea devono essere segnalati sul sistema di rilevazione delle presenze (telematico o cartaceo). Tale segnalazione serve per il calcolo delle 12 ore (art. 25.1). Il direttore amministrativo non deve quindi chiedere attestati di partecipazione. La Rsu non deve rilasciare alcuna dichiarazione su chi è presente in assemblea. Chi non lavora nelle ore di assemblea può ovviamente partecipare all’assemblea ma non deve comunicarlo, perché non utilizza il suo monte ore, ma il suo tempo libero. Il direttore amministrativo può rifiutare la partecipazione solo a chi ha superato le 12 ore. Chi partecipa ad assemblee in orario di lavoro oltre le 12 ore o recupera le ore o subisce la riduzione oraria di stipendio. Il contratto integrativo di ateneo potrebbe regolare questo aspetto e prevedere anche il recupero delle eventuali ore in più sul monte ore dell’anno successivo. Se un lavoratore partecipasse all’assemblea, nonostante la comunicazione del direttore amministrativo che ha superato il suo monte ore, sarebbe considerato assente ingiustificato. Non sarebbe un comportamento antisindacale del dirigente.

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Capitolo 3

Usare un locale Il diritto ad usare un locale è regolato dall’art. 4 Ccnq 7.8.98. La Rsu può usare per la sua attività un locale dell’ateneo. Il direttore amministrativo deve mettere a disposizione il locale in permanenza. Per esercitare tale diritto occorre richiederlo per iscritto al direttore amministrativo. Se la Rsu ha individuato il locale da utilizzare è opportuno indicarlo nella richiesta. Modello di richiesta Al direttore amministrativo A nome della Rsu chiedo – ai sensi dell’art. 4 del Ccnq 7 agosto ’98 – che sia assegnato per l’attività sindacale il locale indicato con il numero ... al piano ... per le riunioni dei componenti finalizzate all’espletamento della propria attività ... (oppure in permanenza). Distinti saluti data ... firma ... Il direttore amministrativo non deve chiedere l’assenso del Consiglio di amministrazione, né può chiedere un contributo a favore dell’ateneo. La Rsu ha diritto all’uso del locale. Se il direttore amministrativo non accoglie la richiesta, deve comunicarlo per iscritto e con adeguata motivazione. La Rsu valuta se il comportamento è antisindacale. Vedi Condotta antisindacale. Il direttore amministrativo può: – proporre un locale diverso da quello indicato, purché idoneo; – se vi sono richieste anche di strutture di sindacati rappresentativi, assegnare un solo

locale per tutti coloro che lo chiedono, i quali concordano tra loro le modalità d’uso.

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Capitolo 4

La bacheca Il diritto alla bacheca o albo è regolato dall’art. 3 del Ccnq 7.8.98. La Rsu ha diritto ad una propria bacheca per affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, distinto da quello dei sindacati (rappresentativi). L’albo è previsto in ogni unità operativa, cioè in ogni plesso, dipartimento, centro, biblioteca centrale, ecc.. Anche prima dell’applicazione dello statuto dei lavoratori al settore pubblico, l’albo era previsto in ogni struttura (art. 49 L. 249/68 e art. 60 Dpr 417/74), intendendosi ogni plesso e non solo la sede centrale (Cassazione, sez. lavoro, n. 4014 del 9.10.89). La bacheca è uno degli strumenti con cui la Rsu comunica con i lavoratori. E’ la Rsu nel suo complesso che decide come usarla, non i singoli componenti. La bacheca non è divisa in settori, uno per ogni componente. Anche la responsabilità di quello che viene affisso è della Rsu. La richiesta per l’uso dell’albo deve essere presentata per iscritto. È bene indicare il luogo in cui si vuole affiggere e dove collocare l’albo sindacale. Modello di richiesta Al direttore amministrativo A nome della Rsu chiedo – ai sensi dell’art. 3 Ccnq 7 agosto ’98 – che sia assegnato uno spazio per l’affissione di materiale sindacale all’ingresso di ogni struttura (oppure in altro luogo da precisare) Distinti saluti data ... firma ... Il direttore amministrativo deve entro breve tempo predisporre le bacheche. Se non lo fa o se nega il diritto, il comportamento è antisindacale. Vedi Condotta antisindacale. Il direttore amministrativo non può: – imporre una bacheca unica per la Rsu e i sindacati rappresentativi. Non dovrebbero

esserci problemi di spazio – assegnare una bacheca in un luogo non frequentato dai lavoratori – chiedere di vedere prima il materiale da affiggere – staccare unilateralmente materiali affissi (Cassazione, sez. lavoro n. 2808 del 23.3.94) – chiedere le spese per la sua installazione Sarebbero comportamenti antisindacali.

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La bacheca elettronica Lo stesso articolo 3 del citato Ccnq prevede un’estensione del diritto di affissione alla bacheca elettronica. Se l’ateneo utilizza una rete interna di comunicazione, la Rsu può chiedere di utilizzarla per comunicare con i lavoratori. Questo diritto deve essere regolato con il contratto di ateneo.

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Capitolo 5

L’attività della Rsu Agibilità sindacale La Rsu può negoziare nel contratto di ateneo le condizioni per esercitare la propria attività, come ad esempio

- inviare o ricevere fax, - utilizzare la connessione ad internet, - usare la fotocopiatrice o il telefono.

Il direttore amministrativo può ovviamente negoziare i costi di questi servizi, ad esempio prevedendo dei limiti a carico dell’ateneo. Non può negare l’accesso. Se vi fossero dei costi, la Rsu potrebbe raccogliere dei contributi dai lavoratori. Referendum Il diritto della Rsu ad organizzare referendum è previsto dall’art. 21 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/70). Può essere utile regolamentarlo, anche se non si prevede di utilizzarlo nell’immediato. E’ opportuno infatti che venga usato per chiedere il consenso dei colleghi alla fine del negoziato per il contratto di ateneo. Permessi Per svolgere l’attività sindacale, i componenti la Rsu possono usare permessi sindacali orari retribuiti previsti dal Ccnq 9 agosto 2000 (artt.3). Il monte ore della RSU Alla Rsu spetta un monte ore per ogni anno (solare) pari a 30 minuti per dipendente in servizio nell’ateneo a tempo indeterminato, compreso il personale in posizione di comando. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato (art. 3.2 Ccnq sui diritti sindacali, 9 agosto 2000). Se i dipendenti a tempo indeterminato, in un dato anno, fossero 100, alla Rsu spetterebbero in quell’anno 50 ore. Il direttore amministrativo deve comunicare alla Rsu il monte ore che le spetta. La Rsu può far presente eventuali errori nel calcolo. Il monte ore è una risorsa che la stessa Rsu decide come usare. Non viene quindi diviso in parti uguali tra i componenti la Rsu, ed ognuno fa quello che crede. Come si usano I permessi possono essere utilizzati per: – partecipare alle relazioni sindacali con il rettore e/o con il direttore amministrativo. Vedi

…… Gli incontri avvengono normalmente, ma non obbligatoriamente, al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.

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– partecipare a convegni o congressi di qualunque sindacato, anche non rappresentativo (art. 10 Ccnq diritti sindacali 7 agosto 98);

– espletare il mandato sindacale (art. 23 L. 300/70), cioè per riunioni ed altre attività connesse al ruolo di delegato Rsu, diverse da quelle previste nei punti precedenti.

Il delegato comunica (non chiede l’autorizzazione) per iscritto al direttore amministrativo la volontà di usare un permesso sindacale almeno 24 ore prima (art. 23 L. 300/70). Modello di comunicazione Al direttore amministrativo A nome della Rsu comunico, ai sensi del contratto collettivo quadro 9 agosto 2000, che ... (nome del delegato) utilizza un permesso sindacale retribuito per il giorno ... per complessive ore di servizio pari a n. ...: – per svolgere attività sindacale oppure – per partecipare a ... Distinti saluti data ... firma ... Il direttore non ha il potere di autorizzare l’uso del permesso, ma si limita a controllare il rispetto degli eventuali limiti descritti più avanti. Il direttore non può chiedere alcuna certificazione, ma si limita a conteggiare le ore utilizzate. Spetta alla stessa Rsu verificare come è utilizzato il permesso (art. 10.6 Ccnq sui diritti sindacali, 7 agosto 98). Se il direttore amministrativo impedisse in modo unilaterale a qualche lavoratore di fruire del permesso commetterebbe attività antisindacale. Vedi Condotta antisindacale. Altri permessi retribuiti Un delegato Rsu, oltre ai permessi del monte ore Rsu, può usufruire anche di altri tipi di permessi sindacali. 1. Se è dirigente di un sindacato rappresentativo ha diritto a permessi per l’attività

sindacale, che vengono richiesti dalla sua organizzazione (art. 10 Ccnq sui diritti sindacali, 7 agosto ’98).

2. Se fa parte di organismi sindacali fruisce di permessi per le riunioni, anch’essi richiesti dal suo sindacato (art. 11 Ccnq sui diritti sindacali, 7 agosto ’98 e art. 11 Ccnq sui diritti sindacali, 9 agosto 2000).

3. Se è rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) ha diritto a 40 ore di permesso l’anno (art. 21.2.g Ccnl 27 gennaio 2005).

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Permessi non retribuiti I componenti la RSU possono utilizzare anche permessi non retribuiti (art. 24 L. 300/79) per un totale di 8 giorni l’anno, anche consecutivi. Si tratta di una eventualità remota: l’onere sarebbe a carico del delegato, in quanto la RSU non ha fondi per rimborsargli la retribuzione per i giorni di permesso. Le tutele del delegato Rsu Ogni componente della Rsu gode di una tutela particolare, perché svolge un ruolo che lo espone. Può accadere infatti che il direttore amministrativo voglia impedire o scoraggiare la sua attività: minacciando sanzioni, adottando misure di ritorsione (negandogli permessi, ecc.), tentando di “fargliela pagare”. Questi comportamenti sono antisindacali. Vedi Condotta antisindacale. Due tutele sono previste dallo Statuto e dal contratto quadro. 1. I componenti della Rsu durante l’esercizio delle loro funzioni non sono soggetti alla

subordinazione gerarchica al direttore amministrativo (art. 18.6 Ccnq sui diritti sindacali del 7 agosto ’98). Ad esempio durante un incontro sindacale, il direttore amministrativo non può ordinare qualcosa al lavoratore presente in veste di delegato Rsu.

2. Non è possibile trasferire di unità produttiva il delegato Rsu in una sede diversa da quella di assegnazione senza il consenso della stessa Rsu (art. 18.4 Ccnq 7 agosto 98 e art. 22 L. 300/70).

Nel caso dell’ateneo il trasferimento di unità produttiva si riferisce al trasferimento d’ufficio, che viene deciso dalla amministrazione, in due casi: - per incompatibilità ambientale, quando l’amministrazione ritiene che la presenza di

quella persona è incompatibile con il servizio, anche se per motivi che non dipendono dalla sua volontà

- per esigenze di servizio in altra struttura, quando si verifica l’esigenza di una professionalità posseduta dal dipendente.

In entrambi i casi interviene la discrezionalità del direttore che attiva la procedura. Nel secondo caso, tuttavia, il delegato Rsu gode in realtà di una posizione di privilegio (e non di tutela) rispetto agli altri lavoratori. Infatti nel passato quando questa tutela riguardava solo il dirigente del sindacato non si applicava al trasferimento per esigenze di servizio. Ora vige il principio generale: il citato art.22 dello Statuto non distingue tra i due tipi di trasferimento. In questo senso si sono pronunciati anche i giudici in casi di ricorso di delegati Rsu trasferiti senza il consenso della stessa Rsu. Quindi anche se un delegato Rsu fosse necessario in altra struttura, la Rsu deve valutare la situazione e decidere se dare o no il nulla osta. In linea di massima il nulla osta deve essere dato per non trasformare una condizione di tutela in una di privilegio. A meno che l’esigenza evidenziata dall’amministrazione non derivi da una evidente e discrezionale decisione del direttore amministrativo che tende a trasferire un delegato scomodo. Una terza tutela riguarda il delegato eletto nella lista della Flc Cgil, che ha stipulato per lui, sia iscritto o meno al sindacato, un’assicurazione specifica che copre i rischi della sua attività, in particolare la responsabilità civile per i danni che potrebbe provocare e le spese legali in caso di giudizio. Per gli approfondimenti vedi sul sito www.flcgil.it

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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti che concernono la salute e la sicurezza durante il lavoro (art. 2 del Dlgs 626/94). È una figura prevista per legge. Dev’essere in tutti i luoghi di lavoro. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal decreto citato. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Ccnq 7 maggio ’96. Il Rls dura in carica tre anni. Il Rls gode di quattro diritti fondamentali (artt. 18 e 19 del Dlgs 626/94 e art. 21 Ccnl):

- diritto di accesso ai luoghi di lavoro - diritto all’informazione; - diritto alla formazione, secondo un programma base di almeno 32 ore; - diritto alla consultazione e alla partecipazione. La consultazione deve concludersi

con un verbale. - diritto al controllo e alla verifica.

Per l’espletamento dei propri compiti, ogni Rls ha 40 ore annue di permessi retribuiti, in aggiunta a quelli di cui gode la Rsu. Il Rls ha le stesse tutele sindacali previste per i rappresentanti sindacali. Il direttore amministrativo che non permette al Rls di verificare l’applicazione delle norme sulla sicurezza e che non lo consulta nei casi previsti dalla legge si applicano le specifiche sanzioni penali previste per il datore di lavoro (art. 89 Dlgs 626/94). Il Rls ha solo due obblighi: – avvertire il direttore amministrativo sui rischi individuati nelle strutture dell’ateneo durante l’esercizio dei suoi compiti; – mantenere il segreto d’ufficio.

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Capitolo 7

Lo sciopero La RSU, come qualunque sindacato, rappresentativo o no, può indire uno sciopero, per fare pressione sulla controparte in vista di un obiettivo rivendicativo, a sostegno di una vertenza di ateneo. Se la RSU decidesse di proclamarlo, deve tener conto delle procedure previste dalla legge 146/90 che regola lo sciopero nei servizi pubblici. La legge è stata approvata dopo una lunga serie di scioperi nei settori del trasporto e della sanità. E’ stata modificata dalla L. 83/2000. (il testo è disponibile sul sito www.flcgil.it/). Essa ha lo scopo non tanto di ridurre il disagio degli utenti, che è inevitabile durante lo sciopero, ma di contemperare diritti tutelati dalla costituzione: il diritto di sciopero di chi lavora e i diritti degli utenti dei servizi che ne subiscono gli effetti (diritto alla salute, alla mobilità, all’istruzione, ....). Due i concetti chiave: servizi essenziali e prestazioni indispensabili. Servizi essenziali La legge definisce quali servizi pubblici (indipendentemente da chi li gestisce: stato o privati in regime di concessione) sono essenziali in quanto soddisfano diritti costituzionali. Tra i servizi essenziali che eroga ogni ateneo vi è l’istruzione universitaria, l’assistenza sanitaria, la sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante, l’erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento. In questi servizi chi indice lo sciopero deve rispettare alcuni vincoli, chi vi partecipa deve comunque assicurare alcune prestazioni indispensabili stabilite da un accordo tra sindacati e datore di lavoro (pubblico o privato). Non vi è quindi alcun servizio pubblico in cui lo sciopero sia vietato. Prestazioni indispensabili Le prestazioni indispensabili (comunemente dette servizi minimi) che devono essere assicurati in ogni ateneo durante lo sciopero non li decide il direttore amministrativo, ma sono previsti nell’accordo sull’attuazione della L. 146/90, allegato al precedente Ccnl 1994-97. Se il direttore amministrativo richiede prestazioni indispensabili diverse da quelle previste dall’allegato di cui sopra, ha un comportamento antisindacale. Vedi Condotta antisindacale. Contingente di personale Il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assicurano le prestazioni indispensabili attraverso un contingente di persone che è esonerato dallo sciopero. Tuttavia, il dipendente inserito nel contingente che volesse aderire allo sciopero, può chiedere al direttore di essere sostituito. Come accade in tutti i servizi pubblici essenziali.

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Il contingente è formato con i criteri definiti nel contratto di ateneo, sulla base dei criteri generali contenuti nell’accordo integrativo nazionale sui servizi minimi sottoscritto con l’Aran il 21/5/96. Il direttore amministrativo non può formare i contingenti in modo unilaterale, senza accordo con la Rsu. Sarebbe un comportamento antisindacale. Vedi Condotta antisindacale. I contratti integrativi di ateneo devono individuare: - le professionalità e le categorie che formano i contingenti; - i contingenti di personale, suddivisi per professionalità e categorie, da esonerare dallo

sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie; - i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti; - i criteri di rotazione del personale incluso nei contingenti tenuti alle prestazioni

indispensabili ed esonerati dallo sciopero. Come indire lo sciopero Esaminiamo le procedure che la Rsu deve seguire per indire uno sciopero, non le altre attività, più importanti, che la RSU deve fare per coinvolgere i lavoratori: assemblea, distribuzione di volantini, ecc.. 1. Il tentativo di conciliazione Prima di proclamare lo sciopero la Rsu deve esperire un tentativo di conciliazione presso: - la Prefettura La RSU comunica l’intenzione di proclamare uno sciopero e le motivazioni - al rettore e al direttore amministrativo - alla Prefettura E’ bene inviare la comunicazione per fax o per telegramma o consegnarla a mano, chiedendone una ricevuta. Da quel momento decorre infatti il termine perentorio entro il quale la conciliazione deve concludersi. modello Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione della comunicazione, l’organismo che l’ha ricevuta deve convocare le parti (RSU e direttore amministrativo) e tentare una composizione della vertenza. L’incontro si conclude con un verbale che registra i termini dell’accordo o del disaccordo. Il tentativo di conciliazione si deve concludere entro i suddetti 5 giorni, a meno che le parti non decidano di continuare a discutere in quella sede, perché ritengono che sia possibile arrivare ad un accordo in presenza di una terza parte che svolge il ruolo di mediazione. Durante il tentativo di conciliazione il direttore amministrativo non deve prendere iniziative nella materia oggetto del conflitto (art.5 allegato sull’attuazione della L 146/90 del CCNL 1994-97). Se entro i 5 giorni l’incontro non è avvenuto o non ha prodotto un accordo, la procedura di conciliazione si intende comunque conclusa. La RSU può allora proclamare lo sciopero. (commissione di garanzia deliberazione 1.6.2000; il testo si trova nel sito della commissione: http://www.commissionegaranziasciopero.it/archiviodelibere/Del385-174-176.DOC).

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2. La proclamazione di sciopero La Rsu può indire scioperi in tutto l’anno con queste limitazioni: ) non devono essere di durata superiore ad una giornata lavorativa all’inizio di ogni

vertenza; ) successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative consecutive (per la

stessa vertenza); ) in unico periodo di ore continuative, comunicato nella proclamazione, per scioperi di

durata inferiore alla giornata; ) con intervalli inferiori alle 24 ore tra un’azione di sciopero e l’altra, in caso di scioperi

distinti; ) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in

giornate successive consecutive; ) nel giorno del pagamento degli stipendi; ) sospesi immediatamente in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di

calamità naturali. Solo nelle strutture sanitarie universitarie, in deroga a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), non possono essere indetti scioperi: - di durata superiore ad una giornata lavorativa; - con un intervallo non inferiori a 12 giorni tra un’azione di sciopero e l’altra, in caso di

scioperi distinti; - nel mese di agosto; - dal 23 dicembre al 7 gennaio; - 5 giorni prima e 3 giorni dopo le festività pasquali. E’ possibile indire lo sciopero breve di una o più ore durante l’orario di lavoro. La Rsu deve proclamare lo sciopero con un preavviso di 10 giorni. Inoltre se è già previsto uno sciopero che interessa l’ateneo, la data del nuovo sciopero deve essere distante almeno 12 giorni dall’altro. La RSU deve inviare la comunicazione di sciopero: - al rettore e al direttore amministrativo che deve organizzare il servizio nel giorno dello

sciopero, - alla prefettura che a sua volta comunica lo sciopero alla commissione di garanzia.

La comunicazione contiene il giorno e la durata dello sciopero (se di un’ora indica da che ora a che ora, le motivazioni, l’esito del tentativo di conciliazione. Se la RSU proclamasse uno sciopero in violazione dell’art.2 della L 146, la commissione di garanzia potrebbe comminare sanzioni, in relazione alla gravità della violazione: - sospendere i permessi sindacali retribuiti per il periodo dell’agitazione - escluderla dalle trattative per i due mesi successivi (art.4). La legge definisce forma sleale di azione sindacale, la revoca dello sciopero dopo che è stata informata l’utenza. E’ il caso ad esempio dello sciopero annunciato, ma poi non effettuato, nei trasporti, che comporta comunque effetti, perché gli utenti decidono di spostare la data del viaggio. Non è azione sleale invece la revoca dello sciopero dovuto alla ripresa delle trattative o per effetto di una iniziativa della controparte, che ad esempio accetta le richieste sindacali.

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Come organizzare lo sciopero La RSU deve soprattutto curare l’organizzazione dello sciopero. Prima di indire lo sciopero ne discute con i lavoratori in assemblea. In questa sede si può anche definire, di volta in volta, quale atteggiamento prendere rispetto alla dichiarazione di adesione allo sciopero. E’ molto importante che la RSU comunichi autonomamente agli studenti e agli utenti i motivi dello sciopero, ad esempio con una lettera, distinta dalla comunicazione che deve fare il direttore amministrativo sul servizio previsto nel giorno di sciopero. La RSU controlla che il rettore e il direttore amministrativo svolgano correttamente la procedura di loro competenza. Impedire il diritto di sciopero di qualcuno oppure utilizzare le persone che non scioperano per un numero di ore superiore a quello previsto il giorno di sciopero è attività antisindacale. Non lo è invece fare cambiamenti di orario per assicurare il servizio comunicato all’utenza. Vedi Condotta antisindacale. L’esame di eventuali gravi inadempienze nell’organizzazione del servizio da parte del direttore amministrativo sono invece di competenza del rettore. Le procedure Arrivata la comunicazione di uno sciopero, il direttore amministrativo deve mettere in atto una procedura che interessa i lavoratori e l’utenza. La RSU deve controllare la correttezza del comportamento del direttore. Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero è antisindacale. Vedi Condotta antisindacale.

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Il direttore amministrativo Il lavoratore SERVIZI AMMINISTRATIVI TECNICI - in attuazione del contratto integrativo

sulla regolamentazione del diritto di sciopero, individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire il giorno di sciopero, il personale necessario per le prestazioni indispensabili

- ne dà comunicazione agli interessati 5 giorni prima dello sciopero

- sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarano di voler scioperare con altre che non scioperano

- trasmette agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero

Se riceve la comunicazione di far parte del contingente, può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito, perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione prima della comunicazione.

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IL GIORNO DI SCIOPERO Il direttore amministrativo o, se sciopera, chi lo sostituisce

Il lavoratore

- organizza con il contingente del personale

i servizi indispensabili - comunica agli organi competenti le

adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute

(Le eventuali % vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone in servizio il giorno dello sciopero e non all’organico)

1. Se sciopera non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero. 2. Se non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste quel giorno, ma non per un numero di ore maggiore a quello previsto per quel giorno. 3. Chi ha il giorno libero - non può essere obbligato a dichiarare se

sciopera o no - non può subire trattenute sulla

retribuzione.

I punti critici 1. la formazione dei contingenti Il direttore amministrativo non può decidere unilateralmente come formare il contingente. Se non vi fosse il contratto di ateneo, direttore amministrativo e RSU potrebbero concordare transitori criteri di formazione del contingente. Una decisione unilaterale sui servizi da assicurare o sui contingenti da formare sarebbe attività anti-sindacale. L’apertura dell’ateneo, o la generica vigilanza all’ingresso o all’interno dell’ateneo o di tutti i poli, dipartimenti, centri, ecc. non sono prestazioni indispensabili. Vedi Condotta antisindacale. 2. la raccolta delle dichiarazioni volontarie Il direttore amministrativo non può chiedere più di quanto previsto. Non può, ad esempio, chiedere preventivamente ad un dipendente se intende o meno scioperare. 3. la comunicazione agli organi di stampa La comunicazione agli organi di stampa è un obbligo previsto dal codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero. Il direttore amministrativo potrebbe non farla o formularla in termini generici (“non si garantisce il servizio”), scaricando di fatto sui responsabili delle strutture l’onere della comunicazione del servizio il giorno di sciopero. La Rsu deve ricordargli che la comunicazione alla stampa e alle reti radiotelevisive è compito suo e non di altri.

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modello di diffida Un primo intervento della RSU può consistere, quando è necessario, nel diffidare il direttore amministrativo a non attuare iniziative antisindacali secondo il modello che segue

Al direttore amministrativo ATTO DI DIFFIDA La RSU, premesso che - per il … è stato proclamato uno sciopero ……..; - i lavoratori che aderiscono allo sciopero sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nell’accordo nazionale sui servizi minimi essenziali firmato il 21.5.1996 tra l’ARAN e OO.SS. in applicazione della L. 146/90, e nel contratto di ateneo del … che determina i contingenti, - ogni altra eventuale limitazione imposta al diritto di sciopero si deve ritenere lesiva del diritto di sciopero e come tale attività antisindacale dichiara che il personale tecnico-amministrativo nell’esercizio del diritto di sciopero si atterrà esclusivamente all’osservanza delle norme dell’accordo di cui sopra e diffida ad imporre ulteriori limitazioni con avvertimento che in caso contrario si procederà in sede giudiziaria per attività antisindacale. Data, firma

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Capitolo 7

La condotta antisindacale La condotta antisindacale (art. 28 dello Statuto) è un comportamento del datore di lavoro (in ateneo il rettore e il direttore amministrativo) diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero. Lo statuto non elenca le situazioni in cui si verifica tale condotta, ma lascia al giudice il compito di individuare se si sia verificata o no. Ciò che viene tutelato non è solo l’insieme dei diritti sindacali, stabiliti da norme di legge o di contratto, nazionale o integrativo, ma anche le prerogative e l’immagine del sindacato. La condotta antisindacale deve essere attuale, cioè deve essere in corso di svolgimento quando si chiede l’intervento del giudice oppure deve essere un comportamento “persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza .. tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale” (Cass. Civile sez. lavoro 2 giugno 1998 n. 5422). Perché vi sia condotta antisindacale è sufficiente un comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatori i sindacati. Non è necessaria una specifica intenzione da parte del datore di lavoro di ledere i diritti del sindacato, né quando nega illegittimamente un diritto, né quando adotta comportamenti in astratto leciti, ma in concreto oggettivamente idonei per il loro risultato a limitare la libertà sindacale (Cass. Civile sez.un. n.5295 del 12 giugno 1997; sez. lavoro n.6193 del 22 giugno 1998). Il ricorso al giudice Il ricorso al giudice non può essere presentato direttamente dalla Rsu, ma dalla struttura locale (in genere provinciale) di un sindacato (rappresentativo o no, appartenente o no a confederazione) che abbia interesse a ricorrere. La procedura in tribunale è abbreviata. Se il giudice accerta che vi è stata una lesione dei diritti sindacali, può ordinare al datore di lavoro di cessare dal comportamento antisindacale e di rimuoverne gli effetti. Se non ottempera all’ordinanza o alla sentenza è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale. I lavoratori eventualmente colpiti dai provvedimenti ritenuti antisindacali possono ricorrere al giudice indipendentemente dal sindacato per tutelare i propri diritti. (ad esempio un trasferimento d’ufficio, una sanzione disciplinare, ecc.). Il ricorso deve essere tempestivo. Appena si verifica un fatto ritenuto lesivo dei diritti sindacali è bene discuterne con il sindacato, per esaminare il contesto e valutare il da farsi. E’ bene anche farlo presente al direttore amministrativo, perché possa cessare una condotta antisindacale senza l’intervento del giudice. In primo luogo occorre intervenire per spiegare, comporre, negoziare soluzioni. La via legale è percorsa quando la strada negoziale è bloccata, quando il comportamento del direttore amministrativo è pervicacemente antisindacale.

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Il ricorso, ultima ratio Quanto sono diffusi negli atenei i comportamenti antisindacali? Non vi sono dati, ma sentenze. Sicuramente esistono e continueranno ad esistere, come accade del resto nel settore privato, dove lo Statuto opera da più di 30 anni. Però è ragionevole attendersi che in ateneo (o in generale nel settore pubblico) i comportamenti antisindacali siano ridotti dal momento che il direttore amministrativo è tenuto a comportamenti di correttezza e trasparenza e non dovrebbe avere alcun interesse personale a limitare l’attività sindacale. Purtroppo non sempre è così. Sono noti solo i comportamenti antisindacali sanzionati da una sentenza. Non tutti i comportamenti ritenuti antisindacali lo sono. Il ricorso all’art. 28 da parte del sindacato è sicuramente raro perché: - la Rsu non sempre conosce gli strumenti di tutela, o talvolta sottovaluta l’importanza

della lesione del diritto e del danno che ne deriva alla sua stessa funzione e spesso lascia correre per quieto vivere o distrazione, soprattutto in caso di sciopero, dove si verificano i casi più frequenti di condotta antisindacale;

- il sindacato valuta bene la situazione: un ricorso avventato e poi perduto ha effetti negativi sulle relazioni sindacali.

Dalla rassegna di sentenze, favorevoli al sindacato, possiamo concludere che i comportamenti antisindacali hanno ragioni diverse, tanto da poterne delineare alcune tipologie. - Talvolta è il comportamento di un dirigente che, sentendosi minacciato, si difende con

ogni mezzo (anche non lecito). Ma talvolta è il comportamento di una personalità autoritaria, di una persona non preparata o non adatta a gestire relazioni di lavoro. In questi casi la sentenza tutela i diritti lesi, ma non risolve il problema che deve essere affrontato con una adeguata formazione alla funzione di dirigente, oggi carente. In casi eccezionali il rettore può anche revocare l’incarico di direzione.

- Talvolta è il risultato di uno specifico conflitto. La sentenza favorevole alla Rsu

ristabilisce corrette relazioni sindacali, ma a caro prezzo, perché ci vuole del tempo perché gli effetti di una sentenza possano riassorbirsi, in particolare per chi è stato condannato.

- Talvolta (in particolare in occasione di uno sciopero) è l’effetto di un errore (grave) del

dirigente che sottovaluta il rispetto di diritti fondamentali, magari in nome del servizio o dei diritti dell’utenza, come se questi fossero gli unici diritti esistenti in ateneo. Invece anche i diritti sindacali vanno tenuti in considerazione al pari di altri diritti.

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Un repertorio La tabella riporta un repertorio di casi teorici e di sentenze di condotta antisindacale che si è verificata nel comparto scuola, ma che riveste interesse anche per il comparto università. Alcune sentenze si riferiscono a fatti precedenti la nascita della Rsu (dicembre 2000), ma le situazioni sono applicabili alla Rsu. I testi delle sentenze sono sul sito www.flcgil.it. Della sentenza sono indicate la città del tribunale e la data del deposito in cancelleria. Un caso controverso riguarda la possibilità che l’assemblea sindacale sia convocata da un solo delegato, in particolare eletto nella lista di un sindacato rappresentativo. In alcuni casi il giudice ha condannato il dirigente che non ha accolto la comunicazione, sulla base di una discutibile lettura del contratto quadro sui diritti sindacali o di accordi vigenti nel settore privato. La giurisprudenza prevalente riconosce validità a quanto previsto nel Ccnl. Vedi L’assemblea.

QUANDO IL COMPORTAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

è antisindacale non è antisindacale Assemblea Non comunicare ai lavoratori la

convocazione corretta di un’assemblea Pretura Napoli, 20 aprile 1999 Subordinare la concessione del locale al pagamento delle spese di pulizia Cagliari, 17 luglio 2003 Non consentire l’assemblea indetta da sindacato non rappresentativo Roma 21 febbraio 99 *

Non comunicare ai lavoratori l’assemblea convocata in modo scorretto

Consentire l’assemblea convocata da un solo componente della RSU Firenze 23 aprile 04 Lucca 13 luglio 01 Lucca 23 gennaio 02

Consentire l’assemblea convocata da un solo componente della RSU Civitavecchia 31 maggio 01 Civitavecchia 31 gennaio 02, confermata in appello 19 settembre 2003 Livorno 5 novembre 03 Livorno 22 maggio 02 appello 18 agosto 03 Pinerolo 3 giugno 02 Pinerolo 29 nov 01 *

Bacheca sindacale Far togliere materiale affisso dalla RSU perché ritenuto diffamatorio. Chiedere di vedere preventivamente il materiale da affiggere.

Segnalare all’autorità giudiziaria che nella bacheca sindacale sono affisse notizie diffamatorie.

Locale Rifiutare alla RSU un locale per una riunione convocata in orario non di lavoro.

Rifiutare, in una scuola con meno di 200 addetti, un locale da assegnare in permanenza alla RSU per l’attività sindacale, perché sono tutti impegnati per l’attività didattica.

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Permesso sindacale Non consentire ad un delegato RSU

l’uso di un permesso perché non è possibile sostituirlo. Non comunicare alla RSU il monte ore di permessi che spetta nell’anno scolastico Castrovillari 8 maggio 03

Non consentire l’uso del permesso ad un delegato RSU impegnato nelle stesse ore negli scrutini.

Sciopero Inserire nel contingente un

collaboratore scolastico per aprire la scuola il giorno di sciopero. Piacenza, 28 aprile 01 Piacenza 12 giugno 00 Pordenone 27 dicembre 01 Trieste 18 dicembre 03 Formare contingenti di collaboratori scolastici senza seguire la procedura prevista dal contratto Mantova 29 novembre 03

Trasferimento del delegato

Avviare il trasferimento per incompatibilità ambientale di un delegato senza il nulla osta della RSU. Taranto 21 gennaio 02 Avviare il trasferimento di delegato RSU perché in soprannumero senza il nulla osta della RSU. Napoli 6 agosto 04 (manca testo sentenza) vedi sito gilda Napoli 10 agosto 05 (italia oggi no sentenza)

Il trasferimento di un lavoratore rappresentante sindacale ad altra sede a seguito del superamento di un concorso interno ad altro profilo. Cagliari 3.5.2002 Assegnare al delegato classi o attività diverse da quelle richieste applicando le procedure previste.

Strumenti di controllo

Installare videocamere senza consultare la RSU. Foggia 4 luglio 02

contrattazione integrativa

Non avviare la contrattazione integrativa. Pisa 28 aprile 01 Pisa, 21 marzo 02 Firenze 8 maggio 03 Agrigento 26 marzo 04 Palermo 18 maggio 05 Camerino 12 luglio 05 Pordenone 3 maggio 02 Bari 13 aprile 04 Non convocare i sindacati provinciali ad alcuni incontri di trattativa (il contratto è dichiarato inefficace). Bari 7 agosto 03

Non trattare su materie in cui vi è anche la competenza di collegio e consiglio di istituto (orario delle lezioni, formazione delle classi, assegnazione dei docenti alle classi). Como 5 novembre 2003 ???

Informazione Non attuare l’informazione preventiva

o successiva nelle materie previste dal CCNL, dopo essere stato sollecitato a farlo dalla RSU. Larino, 29 luglio ’99 Crotone, 26 agosto 2000; confermata in appello

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Crotone 16 marzo 01 Napoli, 20.1.2000.) Udine 5 settembre 03 Bari 13 aprile 04 Venezia 19 aprile 02 Non dare la documentazione preliminare all’informazione. Pordenone 3 maggio 02 Non dare la documentazione relativa a classi, organici, assegnazione dei docenti alle classi Ancona 28 dicembre 04 Limitare l’informazione sulle classi e organici alla affissione all’albo dell’Istituto. Sciacca 2 dicembre 03 Rendere inutile l’informazione preventiva rinviandola a dopo aver deciso in materia. Frosinone 8 giugno 02

Informazione sul fondo

Non dare l’informazione successiva sui compensi del fondo e i nomi. Cassino, 12 maggio03 Camerino 9 gennaio 2006 Camerino 12 luglio 05 Vallo della Lucania 19 maggio 05

Dare in sede di informazione successiva solo nomi delle persone che hanno svolto attività retribuite con il fondo. Catania 4 settembre 03

* data dell’udienza conclusiva.

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Capitolo 8

Diritto di accesso Il diritto di accesso non è previsto dallo Statuto dei lavoratori, ma dalla legge sulla trasparenza (art. 22 e seguenti L. 241/90 integrata dalla L 15/05) e dal regolamento applicativo (art. 4 Dpr 184/06) che riconosce il diritto alle associazioni portatrice di interessi diffusi. In tale definizione rientra la Rsu e qualunque sindacato. L’accesso è a qualunque atto o documento dell’ateneo, che sia stato prodotto o conservato a scuola. Sono esclusi dall’accesso da parte di soggetti diversi dagli interessati solo alcuni atti, previsti dal DM 60/96, valido fino alla emanazione di un nuovo regolamento previsto dal Dpr 184. Cioè: – documenti con informazioni di carattere psico-attitudinale; – documenti relativi alla salute delle persone; – documenti dell’autorità giudiziaria o della Corte dei conti, relativi a accertamenti di responsabilità penale civile o amministrativa. Per esercitare l’accesso occorre dimostrare l’interesse a conoscere quell’atto. In genere l’accesso della Rsu ad atti che riguardano il rapporto di lavoro è motivato dal suo interesse di controllare l’applicazione del contratto. Il diritto di accesso non è un diritto sindacale. Il rifiuto del direttore amministrativo non si configura come comportamento antisindacale. E’ bene distinguere il diritto all’accesso della L 241 e il diritto di informazione previsto dal Ccnl tra le relazioni sindacali in ateneo. Con il diritto di accesso la Rsu può chiedere un atto o documento. Con l’informazione la Rsu ottiene la documentazione sulle materie previste dal Ccnl ed esprime un parere in merito. Ad esempio: con il diritto di accesso la Rsu può chiedere la lettera di incarico del direttore amministrativo ad un dipendente per attività aggiuntive oppure il mandato di pagamento ad una persona per attività retribuite con fondi diversi dal fondo per l’incentivazione. Con il diritto di informazione la Rsu riceve tutte le informazioni necessarie (ad esempio un prospetto riassuntivo che viene appositamente predisposto) per la verifica dell’utilizzo del fondo e per un esame congiunto con il direttore amministrativo. Se la domanda è accolta, il delegato Rsu può vedere i documenti, prendere appunti, chiedere copia chiedere immediatamente l’accesso ai documenti citati in quello chiesto, senza dover rifare l’iter. Se la domanda è respinta in tutto o in parte l’interessato può solo ricorrere al Tar entro 30 giorni dalla comunicazione e non al Giudice del lavoro perché non si tratta di un diritto sindacale. Un delegato Rsu può utilizzare il diritto di accesso anche per chiedere un atto che riguarda un lavoratore che chiede una prima tutela. In questo caso però sarebbe meglio, che egli assista il lavoratore nella compilazione della domanda più che intervenire in prima persona.

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Capitolo 9

Contratto integrativo di ateneo La Rsu può negoziare nel contratto di ateneo i modi di esercitare l’attività sindacale. Tra le materie del contratto di ateneo vi sono infatti gli obiettivi e gli strumenti che consentono l’espletamento dell’attività sindacale (CCNL 9 agosto 2000, art.4.2 ). La Rsu può esercitare comunque i propri diritti, anche se non è stato sottoscritto il contratto di ateneo in materia, perché la loro fonte è nello Statuto del lavoratori e nel Ccnq 7 agosto 98. Il contratto di ateneo non può estendere i diritti sindacali a soggetti che non ne hanno diritto, perché non rappresentativi. Sarebbe in contrasto con vincoli di legge e del contratto nazionale. Ad esempio non può portare a 15 il monte ore annuale di partecipazione ad assemblee in orario di lavoro o riconoscere il diritto di convocare l’assemblea ad un sindacato che non è rappresentativo. Nella tabella che segue vi è, in relazione ai vari diritti sindacali, un breve elenco dei punti che potrebbero essere inseriti nel contratto di ateneo o per un rinvio esplicito dello stesso Ccnl o per regolare alcuni punti critici individuati nei capitoli precedenti.

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IL CONTRATTO DI ATENEO PUO’ STABILIRE:

Attività della Rsu

– le condizioni per l’uso del telefono, della fotocopiatrice, del computer, del collegamento ad internet - come ricevere i materiali inviati per posta, o fax

Assemblea servizi essenziali

- il numero di persone con relative professionalità che assicurano i servizi essenziali in caso di sciopero

luogo - dove abitualmente si svolge l’assemblea. - se è esterno all’ateneo, anche il tempo impiegato per andarci, che va considerato nella durata di assemblea e quindi nel monte ore per chi partecipa

Locale -gli aspetti organizzativi dell’uso del locale

Bacheca - dove collocare quella della Rsu e quelle dei sindacati

Bacheca elettronica

- se l’università dispone di una rete interna, il diritto della Rsu ad un apposito spazio nella rete interna dell’ateneo per comunicare con i lavoratori

Permessi - come garantire la funzionalità dell’attività lavorativa (art. 10.6 Ccnq sui diritti sindacali, 7 agosto 98); ad esempio potrebbe escludere l’uso del permesso ad un tecnico impegnato in esperimenti non differibili

Sciopero - come formare i contingenti di personale per garantire:

- esami conclusivi dei cicli di istruzione - certificazione per rinvio del servizio militare - procedure di immatricolazione - salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo - cura non rinviabile di animali, piante e culture biologiche - raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi - attività previste nei piani di protezione civile - interventi urgenti di manutenzione degli impianti - pagamento degli emolumenti retributivi e compilazione e controllo delle distinte

per il versamento dei contributi previdenziali

I diritti sindacali della RSU a cura della FLC Cgil 33