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I delitti contro il patrimonio Avv. Massimo Brazzi Perugia, 26 aprile 2018

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I delitti contro il patrimonio

Avv. Massimo Brazzi

Perugia, 26 aprile 2018

La sistematica del “codice Rocco”

I delitti contro il patrimonio sono previsti nel Libro II, Titolo XIII,del codice penale (artt. 624 – 649 c.p.)

Dalla tutela della proprietà del “Codice Zanardelli” del 1889 allatutela del patrimonio: «Era già stato, infatti, avvertito - e loaveva riconosciuto l'on. Zanardelli nella Relazione al Re, n. XCIII-che la proprietà tutelata dal Codice penale non deve essereintesa nei limiti fissati dai diritto privato, perché in essa sonocompresi ogni altro diritto reale, il possesso di fatto separatodalla proprietà, ed anche, in alcuni casi, i diritti di obbligazione,ossia il complesso di quei diritti, che formano, nel linguaggiotecnico-giuridico, il patrimonio» (Lavori preparatori del codicepenale e del codice di procedura penale, vol. V, 1929).

2Avv. Massimo Brazzi

La concezione di patrimonio in ambito penale • Concezione tecnico-giuridica di derivazione pan-civilistica: il

patrimonio è il complesso dei diritti soggettivi patrimoniali chefanno capo ad una persona

- non mutuabile nel diritto penale

- si esclude dalla rilevanza penale ogni relazione puramentefattuale tra la persona e la cosa, nonché ogni situazione nondefinibile come diritto soggettivo (es: l’aspettativa)

- ipotesi c.d. “bagatellari” che rivestano l’ambito del dirittosoggettivo avrebbero rilevanza penale

- impossibilità di graduare l’offesa (art. 61, n. 7, c.p. - gravitàdel danno – art. 62, n. 4, c.p. – speciale tenuità del danno -): ildiritto soggettivo è leso o non è leso

3Avv. Massimo Brazzi

La concezione di patrimonio in ambito penale • Concezione economica di patrimonio: il patrimonio è

costituito dal complesso dei beni economicamente valutabiliappartenenti in forza di un diritto o per un rapporto di fattocon la persona

- non mutuabile nel diritto penale

- rilievo penale soltanto alle ipotesi che comportano unadiminuzione del patrimonio (non si valorizza l’impossibilità diusare la cosa oggetto della condotta illecita)

- non si tutelano situazioni aventi contenuto affettivo (lettereo foto di persone amate, immagini religiose senza alcunpregio, ecc.)

4Avv. Massimo Brazzi

La concezione di patrimonio in ambito penale • Concezione economico-giuridica di patrimonio: il patrimonio

è il complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabiliche fanno capo ad una persona

- non mutuabile nel diritto penale

- non si tutelano situazioni aventi contenuto affettivo (lettereo foto di persone amate, immagini religiose senza alcunpregio, ecc.)

5Avv. Massimo Brazzi

La concezione di patrimonio in ambito penale • Concezione giuridico-funzionale-personalistica: il patrimonio

è costituito dal complesso dei rapporti giuridici facenti capoad una persona aventi per oggetto cose dotate di funzionestrumentale (beni-mezzo) a soddisfare bisogni materiali ospirituali (beni-fine)

- definizione coerente con i valori della Costituzione chepongono al centro la persona (artt. 2, 3, 41 e 42 Cost.)

- si tutelano anche i rapporti di valore affettivo purchèfunzionali a soddisfare bisogni della persona (anche spirituali)

- tutela del rapporto uomo-cosa anche quando si sostanziaesclusivamente in modo sentimentale

6Avv. Massimo Brazzi

L’impianto codicistico dei reati contro il patrimonio

• Modello codicistico imperniato su una società preindustriale nel quale sievidenziano evidenti disarmonie rispetto alla mutata realtà economico-sociale edai valori della Costituzione

• Alti livelli sanzionatori contrastanti con il principio di proporzionalità (si vedanogli artt. 624-bis e 625 c.p.)• Punibilità di fatti bagatellari commessi da indigenti (art. 626, c. 3, c.p.,spigolamento del fondo altrui non ancora spogliato interamente dal raccolto)• Perseguibilità d’ufficio

si veda D. Lgs. n. 36/2018: truffa proc. d’uff. solo se contestata aggravante deldanno patrimoniale di rilevante gravità, appropriazione indebita sempre aquerela

• Reati propri di una economia agricola (art. 625, c.1, n. 8, c.p. – abigeato(allontanare spingendo) – art. 631 c.p. – rimozione o alterazione dei terminidell’altrui proprietà – art. 632 c.p. – deviazione di acque o modificazione dellostato dei luoghi – art. 636 c.p. – introduzione o abbandono di animali nel fondo

altrui e pascolo abusivo)7Avv. Massimo Brazzi

L’impianto codicistico dei reati contro il patrimonio

• Esigenze di ammodernamento dell’impianto codicistico

• Introduzione delle seguenti fattispecie:Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazionipubblicheArt. 635-bis c.p. Danneggiamento di sistemi informatici e o telematiciArt. 640-ter c.p. Frode informaticaArtt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p. Riciclaggio, Impiego di denaro, beni oaltra utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio

• Ridefinizione delle seguenti fattispecie:Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione (legislazione premialedegli anni ‘70 e ’80)Art. 644 c.p. Usura (legge 108/1996 la c.d. “nuova usura” e introduzione deltasso soglia d’usura)

8Avv. Massimo Brazzi

L’impianto codicistico dei reati contro il patrimonio

• Estensione della punibilità a querela di alcuni delitti (esempio truffa ex art.640 c.p. a seguito della modifica introdotta dalla legge 689/1981)• Devoluzione di alcune tipologie di delitti alla competenza del Giudice diPace

- Art. 626 c.p. Furti punibili a querela- Art. 631 c.p. Usurpazione- Art. 632 c.p. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi- Art. 633 c.p. Invasione di terreni o edifici- Art. 636 c.p. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e

pascolo abusivo- Art. 637 c.p. Ingresso abusivo nel fondo altrui- Art. 638 c.p. Uccisione o danneggiamento di animali altrui- Art. 639 c.p. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

9Avv. Massimo Brazzi

L’impianto codicistico dei reati contro il patrimonio

• Le ipotesi di lesione del patrimonio collocate al di fuori del Titolo XIII delLibro II del codice penale

• Art. 2634 c.c. Infedeltà patrimoniale• Art. 2635 e 2635-bis c.c. Corruzione tra privati e istigazione alla corruzionetra privati

• Fatti di bancarotta fraudolenta previsti dalla legge fallimentare

• Reati plurioffensivi per i quali il legislatore ha ritenuto prevalenti altriinteressi

- Art. 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio (tutela della ricchezza insenso dinamico)

- Art. 570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare

10Avv. Massimo Brazzi

Le modalità di aggressione al bene protetto

La tutela penale del patrimonio non è polarizzata sull’evento lesivo ma sullemodalità di condotta con le quali viene cagionato l’evento stesso

11Avv. Massimo Brazzi

Danneggiamento

Truffa

Furto

Le modalità di aggressione al bene protetto

12Avv. Massimo Brazzi

•Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito a querela della p.o.con la reclusione fino ad un anno…

Art. 635 c.p. prima della

depenalizzazione

•Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’art. 331 c.p., è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Art. 635 c.p. dopo la

depenalizzazione del 2016

Le modalità di aggressione al bene protetto

13Avv. Massimo Brazzi

• Se Tizio distrugge l’orologio a Caio prima delladepenalizzazione rischiava la reclusione fino ad un anno

• Attualmente se il fatto è commesso senza violenza allapersona o minaccia, ovvero al di fuori di manifestazioni che sisvolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, Tizio saràtenuto solo al risarcimento del danno

• Se commesso nelle suddette circostanze Tizio rischierà lareclusione da sei mesi a tre anni

Le modalità di aggressione al bene protetto

14Avv. Massimo Brazzi

• Chiunque con artifizi o raggiriinducendo taluno in errore procuraa se o ad altri un ingiusto profittocon altrui danno, è punito con lareclusione da sei mesi a tre anni…

Art. 640 c.p.

Truffa

• Chiunque si impossessa dalle cosamobile altrui sottraendola a chi ladetiene al fine di trarne profitto, èpunito con la reclusione da sei mesia tre anni…

Art. 624 c.p.

Furto

Le modalità di aggressione al bene protetto

15Avv. Massimo Brazzi

Art. 624-bis c.p. reclusione fino a sei anni se

furto in abitazione o con strappo

Art. 625 c.p. se concorre una sola aggravan-

te reclusione fino a sei anni

Art. 625 c.p. se concorre più di una aggravan-

te reclusione fino a dieci anni

Le modalità di aggressione al bene protetto

16Avv. Massimo Brazzi

• Caio può perdere l’orologio perché gli viene distrutto, perché lo cede ad un truffatore o perché gli viene rubato

• Identica offesa al bene giuridico protetto, diverso trattamentosanzionatorio

• La rilevanza penale del fatto si sostanzia oltre che nell’offesa albene giuridico protetto nel modo in cui l’offesa al bene vienedeterminata

• Condotte attive a forma vincolata (nel danneggiamentoipotizzabile il reato omissivo improprio: es. custode)

Le modalità di aggressione al bene protetto

17Avv. Massimo Brazzi

• Il legislatore reputa molto più grave il comportamento del“ladro” perché maggiormente pericoloso per l’assettogiuridico-sociale.

La classificazione del codice Rocco

18Avv. Massimo Brazzi

Capo I

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose oalle persone

• Delitti di sottrazione mediante violenza alle cose mobili (furti):categoria non coerente perché la violenza sulle cose è circostanzaaggravante ex art. 625, n. 2, c.p.

• Delitti di sottrazione mediante violenza alle persone (rapina;estorsione; sequestro di persona a scopo di estorsione)

• Delitti di turbativa e spoglio immobiliari (artt. 631 – 634 c.p.)

• Delitti di danneggiamento (con la novella introdotta dal D. Lgs. n.7/2016 ha rilevanza penale solo il danneggiamento commesso conviolenza o minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che sisvolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico)

La classificazione del codice Rocco

19Avv. Massimo Brazzi

Capo II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

• Delitti di truffa

• Insolvenza fraudolenta

• Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolentadella propria persona

• Circonvenzione di persone incapaci

• Usura (difficile intravedere la frode)

• Frode in emigrazione

• Appropriazione indebita

• Ricettazione delitti che ostacolano la provenienza delittuosa del bene

• Riciclaggio delitti c.d. di consolidamento e perpetrazione del danno

• Autoriciclaggio patrimoniale

La classificazione sul tipo di condotta

20Avv. Massimo Brazzi

Delitti di aggressione unilaterale: l’agente per conseguire il risultatopatrimoniale sceglie la via immediatamente diretta sulla cosa, senzache la vittima vi cooperi; assenza della disposizione patrimoniale dellavittima

Delitti con la cooperazione della vittima: l’agente si serve degli schemidell’autonomia privata per ottenere una disposizione patrimonialedella vittima; risulta necessario il consenso della vittima, anche seviziato.

Se manca la volontà della p.o. (es. l’incapace totale di intendere e divolere) o la medesima è totalmente annullata dalla condottadell’agente, si avrà un’ipotesi di delitto di aggressione unilaterale (es. laconsegna del bene da parte della vittima che si trovi puntata unapistola costituisce rapina e non estorsione)

Il significato penale dei concetti civilistici: elementi normativi delle fattispecie

21Avv. Massimo Brazzi

• Tesi c.d. “pancivilistica”: nell’appropriazione indebita sarebberoesclusi dalla sfera di applicazione della fattispecie i casidetenzione come nel deposito

• Tesi autonomista: a volte il significato civilistico e penalistico deltermine può coincidere (esempio inadempimento edobbligazione nell’insolvenza fraudolenta)

• Tesi del c.d. “metodo relativistico” in funzione della ratio dellafattispecie

Il significato penale dei concetti civilistici: l’altruità

22Avv. Massimo Brazzi

• L’altruità è un concetto ricorrente in molte fattispecie dei delitticontro il patrimonio

•Altruità con riferimento al bene nei delitti di aggressione unilaterale(furto, rapina, appropriazione indebita)

•Altruità con riferimento al danno in alcuni delitti con la cooperazionedella vittima (truffa)

• Con riferimento al bene il medesimo non deve essere res nullius, resderelicta o propria dell’agente (la sottrazione di cose comuni è statadepenalizzata con il D. Lgs. n. 7/2016)

•Coesistenza di plurimi interessi: soggetto passivo può essere sia ilproprietario e sia il titolare di altro diritto sulla cosa (es. responsabiledell’esercizio commerciale che ha facoltà di proporre querela poichéha una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere diutilizzarla, gestirla o disporne – Corte Cass., Sez. Unite, 40354/2013)

Il significato penale dei concetti civilistici: la cosa

23Avv. Massimo Brazzi

• La cosa rappresenta ogni entità fisico-materiale del mondo esterno, diversadall’uomo o dal cadavere, spazialmente definitiva e autonomamenteesistente, avente la capacità di soddisfare un bisogno umano e, quindi, diformare oggetto di diritti patrimoniali.

• Requisiti:

1) fisicità materiale (non sono configurabili aggressioni ai cc.dd. beniimmateriali, quindi nozione più ristretta rispetto ai beni ex art. 810 c.c.)

2) definitezza spaziale (non sono cose il mare, la pioggia, ecc.)

3) esistenza autonoma

• Cose mobili quelle che possono essere materialmente spostate dalla sferapatrimoniale altrui alla propria, comprese le cose immobili “mobilizzate” (es.mobilizzazione e sottrazione dei beni ex art. 812 c.c.: attingimento dell’acqua)

•Agli effetti della legge penale è cosa mobile pure l’energia elettrica (art. 624,c. 2, c.p.)

• Sono cose immobili tutte le altre

Il significato penale dei concetti civilistici: il danno

24Avv. Massimo Brazzi

• Il danno è elemento costitutivo esplicito nei delitti con lacooperazione della vittima ovvero implicito nei delitti di aggressioneunilaterale

• Il danno si identifica con la diminuzione della strumentalità delpatrimonio, cioè della sua capacità a soddisfare bisogni materiali ospirituali, anche in assenza di un pregiudizio economico

•In giurisprudenza si tende a dematerializzare il danno nei casi in cuiesso è elemento costitutivo esplicito, come nei delitti con lacooperazione della vittima (truffa), laddove si tende a tutelare lalibertà contrattuale del contraente ingannato.

Il significato penale dei concetti civilistici: il profitto

25Avv. Massimo Brazzi

• L’elemento del profitto «per sé o per altri» affianca il danno della vittima in molte fattispecie

• Il diverso atteggiarsi del profitto:

a) come elemento costitutivo “oggettivo” della fattispecie (truffa)

b) come elemento costitutivo “soggettivo”, contenuto nel dolo specifico (furto)

• Il profitto deve derivare direttamente dal passaggio della cosa dalla sfera patrimoniale dellavittima a quella del soggetto agente, nei casi di aggressione unilaterale, ovvero derivare dall’attodispositivo della p.o. nei delitti con la cooperazione della vittima

• Il profitto comprende non solo qualunque vantaggio economico ma anche qualsiasi utilitàmateriale o spirituale che il soggetto agente si procuri attraverso l’azione criminosa

• Ingiustizia del profitto: in talune fattispecie il profitto è connotato dal requisito dell’ingiustiziaovvero quando non si fonda su una pretesa riconosciuta dal diritto, direttamente con l’azionegiudiziaria, o anche solo indirettamente ed es. con la soluti retentio nelle obbligazioni naturali oesercitando il c.d. diritto di ritenzione (vedi il caso del carrozziere che non restituisce l’auto incaso di mancato pagamento del compenso)

Il significato penale dei concetti civilistici: il possesso

26Avv. Massimo Brazzi

• Possesso secondo i principi civilistici (art. 1140 c.c.)

a) potere di fatto sulla cosa che si estrinseca in una attività corrispondente all’esercizio deldiritto di proprietà o di altro diritto reale

b) animus possidendi ovvero l’intenzione di comportarsi come il titolare del diritto diproprietà o di altro diritto reale

• Detenzione se manca l’animus possidendi il soggetto è semplice detentore (possesso indirettoper il tramite di altra persona)

• Mutuando i principi del codice civile in ambito penale il depositario di un bene (es. gestore di ungarage) che non restituisce la cosa dovrebbe rispondere di furto e non di appropriazione indebita

• Necessità di ampliare la nozione di possesso ai fini penali

• E’ possessore chi ha la disponibilità della cosa al di fuori della “sfera di sorveglianza” di unapersona che abbia sulla medesima un potere giuridico maggiore

•Nell’ambito penalistico quindi è detentore chi esplica il potere di fatto sulla cosa entro la sfera disorveglianza del possessore

Le modalità della condotta: la violenza personale e reale

27Avv. Massimo Brazzi

• Violenza-fine: scopo immediato di recare danno (esempio nel danneggiamento)

• Violenza-mezzo: scopo di incidere sull’altrui volontà (esempio nella rapina e nell’estorsione)

• Violenza alle persone:

Violenza personale fisica

Violenza personale “propria”: impiego di energia fisica per incidere sulla capacità diautodeterminazione del soggetto

Violenza personale “impropria”: uso di altri mezzi idonei a coartare la volontà della vittima(esempio somministrazione di farmaci obnubilanti)

Minaccia

a) prospettazione di un male ingiusto (lesione di beni giuridici personali o patrimoniali)b) prospettazione della verificazione del male ingiusto dalla volontà dell’agente (violenzamorale ai fini dell’annullamento del contratto ex art. 1435 c.c.)

• Violenza reale: è violenza-mezzo quando l’energia fisica diretta sulla cosa sia diretta a coartarel’altrui volontà (esempio nell’estorsione ex art. 629 c.p.)

In base a quanto statuito dall’art. 392, c. 2, c.p., si ha violenza sulle cose quando la cosavenga “danneggiata”, “trasformata” ovvero ne venga “mutata la destinazione”

Le modalità della condotta: la frode

28Avv. Massimo Brazzi

• Artifizi o raggiri (truffa ex art. 640 c.p.), dissimulazione (insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p.)

• Nel concetto di frode sono riconducibili:

a) creazione in positivo di una falsa apparenza (artifizio)

b) occultamento di dati o circostanze, di fatto o di diritto, mediante l’alterazione materiale dei datidi realtà (artifizio come per es. la falsificazione di documenti), ovvero mediante l’uso di argomentiidonei a rendere verosimile una dichiarazione non veritiera (raggiro)

c) La “nuda” menzogna (affermazione non vera, comunicazione lacunosa, rassicurazione sullaveridicità delle proprie affermazioni, reticenza o silenzio relativa a circostanze esistenti)

• La giurisprudenza propende per estendere il concetto di artifizio anche all’ipotesi di nudamenzogna e del silenzio in violazione di un dovere giuridico di informare (art. 40, c. 2, c.p.)

• Attualmente il delitto di truffa prescinde da una condotta “positiva” che rientra nell’alveo degliartifizi e raggiri, trattandosi di fattispecie imperniata sull’induzione in errore a prescindere dal mezzoadoperato

• La dissimulazione - nell’insolvenza fraudolenta - che può rivestire un contegno attivo oppureomissivo idoneo a celare lo stato di insolvenza (si sfrutta, mediante contegni negativi, lo stato diignoranza o di errore della p.o., o si mantiene, mediante contegni positivi, il preesistente stato diignoranza o di errore della vittima) che si distingue dagli artifizi o raggiri preordinati a far apparireuno stato di solvibilità del soggetto agente

Reati in contratto e patologie negoziali

29Avv. Massimo Brazzi

• Reati in contratto: reati commessi nella conclusione del contratto incui la legge punisce il comportamento illecito tenuto da uno deicontraenti nella fase delle trattative negoziali (es. artifizi o raggiri nellatruffa, violenza o minaccia nell’estorsione, abuso della posizione diinferiorità psichica nella circonvenzione di persona incapace, abuso diinferiorità della vittima nell’usura)

• Reati-contratto: la legge punisce il fatto in sé della conclusione oesecuzione del contratto perché illecito (esempio la ricettazione)

• Ipotesi di violenza (estorsione) e dolo (truffa) implicanol’annullabilità del contratto artt. 1427 e ss. c.c.; nell’ipotesi dell’usurasi potrà invocare la rescissione del contratto ex art. 1448 c.c.;nell’ipotesi del furto le azioni previste a tutela del possesso ex artt.1168 e ss. c.c.

I rapporti familiari

30Avv. Massimo Brazzi

• L’art. 649 c.p. contenuta nel capo III , del Titolo XIII, Libro II, del codice penale prevede la nonpunibilità per i fatti previsti dal titolo XIII (Delitti contro il patrimonio) qualora commessi neiconfronti di:a) coniuge non legalmente separatob) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (comma 1-bis)c) ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell’adottante o dell’adottatod) fratello o sorella che convivano con il soggetto agente• Causa personale di esclusione della punibilità che mantiene inalterato l’obbligo di risarcimentodel danno e della punibilità di eventuali concorrenti

• I fatti previsti dal titolo XIII sono punibili a querela della persona offesa se commessi a dannodel coniuge legalmente separato, della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nelcaso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile enon sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che nonconvivano con l’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado(art. 78 c.c.) con lui conviventi

• Le disposizioni di cui all’art. 649 c.p. non trovano applicazione nei casi di rapina, estorsione,sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché ogni altro delitto contro il patrimonio che siacommesso con violenza alle persone (solo delitti consumati e non tentati i quali rientrano nellasfera applicativa dell’art. 649 c.p. trattandosi di reati autonomi)

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