I CONTROLLI FISCALI. Lotta all’evasione fiscale - I - Riduzione del carico tributario-Equità...
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I CONTROLLI FISCALI
Lotta all’evasione fiscale
- I - Riduzione del carico tributario-Equità fiscale Incremento dei rapporti Fisco-Contribuenti Trasparenza dell’azione della P.A. Semplificazione degli adempimenti tributari Chiarezza delle norme giuridiche Riconoscimento di diritti e garanzie
Lotta all’evasione fiscale
- II - Inasprimento delle sanzioni per violazioni
più gravi Non punibilità per violazioni meramente
formali Definizioni agevolate di sanzioni in caso di
mancata contestazione
Lotta all’evasione fiscale
- III - Inasprimento dei CONTROLLI
- Potenziamento
- Miglioramento
I CONTROLLI FISCALI
Sistema c.d. dell’autoliquidazioneIn materia di Imposte Dirette e di IVA vige la
c.d. autoliquidazione o autoaccertamento:
il contribuente è tenuto a dichiarare i propri redditi ed
il proprio volume d’affari e ad autoliquidare e versare
l’imposta relativa.
Il controllo dell’Ufficio è successivo ed eventuale.
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LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IVALe dichiarazioni dei redditi vanno presentate da tutti i contribuenti mediante modello di dichiarazione approvato con decreto ministeriale (art. 1, D.P.R. n. 600/73).Ad oggi esistono i seguenti modelli di dich.:Mod. 730;Mod. Unico (in diverse versioni, a seconda che il dichiarante sia una persona fisica, una società di persone, una società di capitali, un ente non commerciale);Mod. 770 (solo per i soggetti non obbligati alla presentazione dei relativi dati nel mod. Unico).
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Il modello 730Il mod. 730 può essere presentato solo da lavoratori dipendenti e pensionati, titolari esclusivamente dei seguenti redditi: Redditi di lavoro dipendente Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Redditi dei terreni e fabbricati Redditi di capitale Redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall’esercizio
abituale di arti e professioni Alcuni redditi diversi ed alcuni redditi soggetti a tassazione separata
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L’utilità del mod. 730 sta nella particolare semplicità di compilazione e dalla possibilità per il lavoratore dipendente o pensionato di avere l’assistenza del proprio datore di lavoro o dell’ente erogante la pensione, oppure di un CAF.
Inoltre eventuali crediti d’imposta saranno rimborsati ed inclusi direttamente nella successiva busta paga o rata di pensione.
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Il modello UNICOI soggetti che non possono utilizzare il mod. 730 devono dichiarare i redditi percepiti utilizzando il mod. Unico.In particolare si tratta dei soggetti titolari di redditi d’impresa o derivanti dall’esercizio di arti o professioni, e in genere tutti i contribuenti tenuti a presentare, oltre alla dichiarazione dei redditi, anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, dichiarazione dei sostituti d’imposta.Per tali soggetti, quindi, col mod. Unico si utilizza una sola dichiarazione unificata al posto di più distinte dichiarazioni.
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Il modello 770Il mod. 770 è invece la dichiarazione dei sostituti d’imposta, cioè dei soggetti che effettuano ritenute alla fonte e/o versano contributi previdenziali su somme o valori corrisposti ad altri soggetti.Il mod. 770 ordinario è presentato, anche in forma di dichiarazione unificata (nel mod. Unico), dai soggetti che effettuano ritenute su redditi di capitale e redditi diversi erogati.Il mod. 770 semplificato, riguardante sostanzialmente ritenute su redditi di lavoro dipendente, costituisce invece un’autonoma
dichiarazione.
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Segue Le dichiarazioni dei redditi e IVATermini di presentazione:Mod. 730: entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro;
entro il 31 maggio al CAFMod. Unico:entro il 31 luglio ad una banca o alle Poste;
entro il 31 ottobre tramite Internet da parte del contribuente o dell’intermediario abilitato
Mod. 770: ordinario entro il 31 ottobre (nel mod. Unico); semplificato entro il 1° luglio
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Correzioni ed integrazioni
Per il mod. 730 errori di compilazione devono essere corretti consegnando ad un CAF un Mod. 730 integrativo entro il 31 ottobre;
errori che determinino un maggior debito o un minor credito vanno corretti con la presentazione di un mod. Unico integrativo.
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Per il mod. Unico, dal 1° gennaio 2002, è possibile integrare le dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d’imposta per correggere errori ed omissioni che abbiano determinato un maggior reddito o un maggior debito d’imposta o un minor credito, presentando un nuovo mod. Unico entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodod’imposta successivo;per errori ed omissioni a favore del Fisco, la possibilità di correggerli, salva l’applicazione di sanzioni, è ammessa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in questione.
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La dichiarazione IVAIn materia di IVA, a partire dal periodo d’imposta 2001, le dichiarazioni periodiche previste in precedenza sono state soppresse e sostituite da semplici comunicazioni di dati IVA. Attraverso la comunicazione il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che è rinviato al momento di presentazione della dichiarazioneannuale.La dichiarazione annuale IVA è quella nei cui confronti il Fisco esercita i propri poteri di rettifica ed accertamento.
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Termini di presentazione della dichiarazione IVA:
entro il 31 ottobre (presentazione in via telematica), attraverso
la dichiarazione unificata (Unico) o in forma a autonoma
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C ontro llo autom atizzato(artt. 36 b is D PR 600/73-54 b is D PR 633/72)
C ontro llo form ale vero e proprio(art. 36 ter D PR 600/73)
Form ale Sostanzia leo d i Merito
C O N TR O LLO AC C ER TAMEN TO
D istinzione
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CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLEDICHIARAZIONI
(LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE)Finalità: Correggere errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella
determinazione degli imponibili, delle imposte dei contributi e dei premi; Correggere errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze delle imposte,
contributi e premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; Ridurre deduzioni dal reddito esposte, detrazioni d’imposta indicate e crediti
d’imposta esposti in misura superiore quella di legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
Controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti d’imposta, di contributi e premi e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta
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Procedimento: Il sistema informatizzato controlla e liquida le dich. Sulla base dei dati
ed elementi desumibili dalle dichiarazioni e dai dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria
L’Agenzia invia una comunicazione di regolarità o irregolarità In caso di irregolarità il contribuente può fornire indicazioni all’Ufficio
entro 30 gg. (art. 6, co. 5, L. 212/00)
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Segue Procedimento Nello stesso termine (30 gg) il contribuente può pagare la
differenza dovuta insieme al pagamento delle sanzioni in misura ridotta (1/3)
Oppure Il contribuente può attendere di ricevere la cartella
esattoriale (con sanzioni per intero)
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Termini: La liquidazione deve avvenire entro l’inizio del periodo di
presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.
L’eventuale iscrizione a ruolo (per l’emissione della cartella di pagamento) deve avvenire (essere resa esecutiva) a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
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CONTROLLO FORMALE VERO E PROPRIO DELLE
DICHIARAZIONIFinalità: Escludere in tutto o in parte lo scomputo di ritenute d’acconto
non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti o dalle certificazioni chieste al contribuente o risultanti in misura minore;
Escludere in tutto o in parte detrazioni o deduzioni non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi inviati ad imprese di assicurazioni e ad enti previdenziali
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Segue Finalità: Determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati
risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti al contribuente
Liquidare la maggior imposta e contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati presentati per lo stesso anno
Correggere errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta
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Procedimento: Il Ministero dell’Economia e Finanze fissa annualmente criteri
selettivi per la scelta delle dichiarazioni da controllare; L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, competente per domicilio
fiscale, invita il contribuente, anche telefonicamente, a fornire chiarimenti e ad esibire documentazione relativi ai dati dichiarati o forniti da terzi
Sulla base delle informazioni e documenti raccolti l’Ufficio procede ad archiviare il controllo, considerando la liquidazione perfezionata, oppure invia una comunicazione di irregolarità, con l’indicazione dell’esito del controllo e dei motivi che hanno dato luogo a rettifica
Il contribuente può quindi fornire ulteriori chiarimenti entro 30 giorni
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Segue Procedimento Il contribuente può pagare la maggior imposta (o restituire il
credito), con pagamento di sanzioni in misura ridotta (2/3)
Oppure Il contribuente può attendere di ricevere la cartella
esattoriale (con sanzioni per intero)
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Termini: La liquidazione deve avvenire entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
L’eventuale iscrizione a ruolo (per l’emissione della cartella di pagamento) deve avvenire (essere resa esecutiva) a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
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Segue CONTROLLI FORMALE DELLEDICHIARAZIONI
Natura della comunicazione di irregolarità: Sia nel caso di liquidazione della dichiarazione che di controllo
formale vero e proprio, l’Amministrazione finanziaria, nelle ipotesi di omesso, tardivo o minore versamento d’imposte, invia al contribuente una comunicazione, sulla cui base è possibile definire in modo agevolato le sanzioni
Tali comunicazioni non sono impugnabili innanzi alle Comm. Trib. (a differenza della successiva cartella esattoriale), ma possono essere annullate dagli Uffici in autotutela
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CONTROLLI SOSTANZIALI O DI MERITOL’attività di accertamento è conseguenza di notizie e di elementi specifici, aventi particolare valore probatorio, acquisiti dal Fisco: Utilizzando poteri istruttori Dall’esame delle dichiarazioni dei contribuenti Dai controlli effettuati nei confronti di determinate categorie di
contribuenti scelti secondo criteri stabiliti annualmente con decreto, tra le varie categorie economiche e professionali (c.d. sorteggi)
Dalle liste selettive, cioè elenchi di contribuenti redatti dal centro informativo dell’Anagrafe tributaria, sulla base di criteri stabiliti annualmente con decreto
Dalle presunzioni di legge, laddove previste (es. per l’elusione)
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LE BANCHE DATI A DISPOSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Anagrafe Tributaria Applicazioni di ausilio all’accertamento INPS INAIL ENEL e simili CCIAA Ordini professionali Assicurazioni-Istituti di credito-Società finanziarie ACI Ministero dei Trasporti-Motorizzazione civile
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SEGUE LE BANCHE DATI… Uffici marittimi Registro aeronautico nazionale AIRE Autorità fiscali estere ISTAT ECOCERVED Corte di Cassazione Poligrafico dello Stato Commissioni Tributarie Agenzie del Territorio-Demanio-Dogane Anagrafe dei Comuni (invia di realizzazione)
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I POTERI ISTRUTTORI (artt. 32-33 D.P.R. 600/73 e 51-52 D.P.R. 633/72)
Per l’espletamento delle loro attività di controllo, gli Uffici finanziari possono esercitare poteri istruttori, necessari per verificare e rettificare il reddito imponibile o la base imponibile IVA, scegliendo tra l’uno o l’altro con ampi margini di discrezionalità.
I poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria si possono suddividere in 3 aree:
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Segue POTERI ISTRUTTORI Poteri che consentono di inoltrare al soggetto sottoposto o da
sottoporre a controllo richieste di informazioni o di documenti o inviti a comparire, allo scopo di fornire elementi utilizzabili ai fini dell’accertamento nei suoi confronti
Poteri che permettono di inoltrare ad enti o organismi qualificati o a soggetti diversi da quello sottoposto o da sottoporre a controllo, richieste di informazioni o documenti o inviti a comparire, allo scopo di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento nei confronti di un certo contribuente
Poteri che si concretizzano nell’intervento diretto presso i luoghi in cui il contribuente svolge le proprie attività imprenditoriali o professionali o presso altri locali allo stesso riferibili
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Segue POTERI ISTRUTTORI
Gli Uffici finanziari possono, con atto motivato, richiedere dati e notizie rilevanti ai fini di un (eventuale) accertamento, sia in materia di Imposte dirette che di IVA.
Precisamente gli Uffici possono:
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Segue POTERI ISTRUTTORI Invitare i contribuenti comparire di persona o a mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie utili per l’accertamento Inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie specifici,
utili per l’accertamento, con invito a restituirli compilati e firmati Invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti, inclusi
bilanci, libri e registri (se obbligati alla tenuta delle scritture contabili) Richiedere la comunicazione di dati e notizie relativi a soggetti,
indicati singolarmente o per categorie, agli organi ed Amministrazioni dello Stato, agli Enti pubblici non economici, a Società ed Enti di assicurazione, di riscossione e di gestione ed intermediazione finanziaria
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Segue POTERI ISTRUTTORI Chiedere copie o estratti degli atti e documenti depositati presso i
notai, procuratori del registro, conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali
Richiedere ad aziende ed istituti di credito, nonché all’Amministrazione ostale, copia dei conti intrattenuti con il contribuente, nonché la specificazione dei rapporti connessi
Richiedere ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, l’indicazione della natura, numero ed estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende ed istituti di credito, con l’Amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario italiano e non
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Segue POTERI ISTRUTTORI Richiedere ai soggetti obbligati a tenere le scritture contabili, dati,
notizie e documenti relativi ad attività svolte nei confronti di clienti, fornitori e prestatoti di lavoro autonomo, per periodi determinati e soggetti nominativamente indicati
Invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere atti o documenti fiscalmente rilevanti, relativi a specifici rapporti intrattenuti con il contribuente, ed a fornire chiarimenti esplicativi
Effettuare accessi, ispezioni e verifiche nei luoghi ove il contribuente svolge la propria attività
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CONSEGUENZE SANZIONATORIE DELL’INOTTEMPERANZA AGLI INVITI E RICHIESTE DELL’A.F.
L’inadempimento o l’adempimento inesatto agli inviti ed alle richieste dell’A.F. determina conseguenze dirette ed indirette.
Conseguenza diretta: Sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di:
mancata restituzione di questionari o restituzione con risposte incomplete o non veritiere; inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta degli Uffici; omissione di qualsiasi comunicazione prescritta dalle leggi tributarie, indipendentemente dall’esercizio dei poteri dell’A.F. di invito, richiesta o questionario
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Segue CONSEGUENZE SANZIONATORIE… Conseguenze indirette: Preclusione di utilizzo in favore del contribuente dei dati, notizie e
documenti non forniti all’A.F. in sede di richiesta (L. n. 28/99, che ha aggiunto i commi 3 e 4 all’art. 32 DPR 600/3, richiamati dall’art. 51, co. 4, DPR 633/72 a fini IVA);Il contribuente può però evitare tale preclusione se deposita in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i registri o i libri non esposti in precedenza, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere prima per causa a lui non imputabile;
Inoltre la mancata risposta al questionario o a richieste dell’Ufficio legittima il ricorso all’accertamento di tipo induttivo o di tipo sintetico.
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ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHE
L’accesso consiste nel potere di entrare e di soffermarsi presso la sede di svolgimento dell’attività d’impresa o professionale o in luoghi diversi (con dei limiti) comunque in possesso o nella disponibilità del contribuente oggetto di controllo.
L’accesso è propedeutico ad ogni altra attività da svolgere durante i controlli esterni.
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Segue ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHE
Natura dell’accesso:
E’ un atto autoritativo della fase istruttoria del procedimento di accertamento tributario ed obbliga il soggetto passivo a soggiacere alla presenza attiva dell’organo ispettivo.
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Segue ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHEUna volta operato l’accesso, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate o militari della GdF procedono, a seconda dello scopo del controllo, a: Verificazioni (analisi del processo produttivo) Ispezioni (esame dei documenti) Rilevazioni Perquisizioni Ricerche (per reperire documenti e beni su cui eseguire ispezioni,
verificazioni ed altre rilevazioni) Richiesta di informazioni ai soggetti presenti
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Segue ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHE
E’ necessaria la preventiva autorizzazione del PM: Per accedere ai locali diversi da quelli adibiti ad impresa o
professione (autorizzazione concedibile solo in presenza di gravi indizi di evasione)
Per l’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili
Per perquisizioni personali Per la richiesta di notizie su cui è eccepito il segreto
professionale
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DIRITTI DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE
L’art. 12 L. 212/00 (Statuto del contribuente) prevede che: Gli accessi presso i locali destinati all’attività devono essere motivati
da esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo e, salvo casi eccezionali, devono svolgersi durante l’ordinario orario di esercizio dell’attività e con modalità che comportino la minor turbativa possibile
All’inizio della verifica il contribuente ha diritto di essere informato sulle ragioni che l’abbiano giustificata (tipologia della fonte d’innesco) e dell’oggetto della stessa, nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato
L’esame della documentazione, su richiesta del contribuente, può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista
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Segue DIRITTI DEL CONTRIBUENTE… Delle osservazioni e rilievi del contribuente o professionista si dà
atto nel processo verbale di constatazione, conclusivo della verifica (PVC, che contiene i rilievi mossi dai verificatori)
La permanenza presso la sede dell’attività non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 solo in caso di indagini particolarmente complesse
Entro 60 giorni dal rilascio della copia del PVC il contribuente può presentare all’Ufficio impositore (Agenzia delle Entrate) osservazioni e richieste
Il contribuente può opporsi all’apertura di pieghi, borse, mobili, casseforti e simili, chiusi a chiave o sigillati (diviene allora necessario per procedere l’autorizzazione del PM)
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LE INDAGINI BANCARIEPossono consistere in: Richiesta al contribuente di un’attestazione circa i rapporti
finanziari in corso o estinti da meno di 5 anni Richiesta di dati, documenti e notizie a banche, Poste e altri
operatori/intermediari finanziari Accesso diretto presso banche, Poste e altri
operatori/intermediari finanziari
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Soggetti autorizzanti:
Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate Comandante di zona della GdF Direzione Centrale Accertamento (novità)
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RICHIESTA DIRETTA AL CONTRIBUENTEPresupposti: accertamenti, verifiche o ispezioni in corso di
svolgimentoOggetto della richiesta: una dichiarazione contenente
l’indicazione della natura, numero ed estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, Poste S.p.A., intermediari finanziari, imprese di investimento, Organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, nazionali o esteri, in corso ovvero estinti da non più di 5 anni dalla data della richiesta
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RICHIESTA AD OPERATORI FINANZIARIDestinatari (ampliati di recente):Aziende ed istituti di creditoPoste S.p.A.BancheIntermediari finanziariImprese di investimentoOICVMSocietà di gestione del risparmioSocietà fiduciarie
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Oggetto della richiesta:Dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate dai terzi (in precedenza l’oggetto era limitato alla copia dei conti)
Termini:La risposta deve essere comunicata, esclusivamente in via
telematica dal 1° luglio 2005, entro 30 giorni, prorogabili di ulteriori 20 giorni
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Sulla base delle risultanze di tali controlli, l’Ufficio può procedere ad accertamento analitico o induttivo.
Una volta ottenuti i conti, l’Amministrazione invita i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti relativamente alle operazioni annotate negli stessi.
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INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
Rilevante in tema di indagini bancarie è la previsione normativa per cui i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti (analitico o induttivo), se l’interessato non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili o soggette ad imposte.
In mancanza di detta prova: le entrate risultanti dai conti si considerano componenti positivi del
reddito, ai fini delle II.DD., nonché operazioni attive ai fini IVA i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle
scritture contabili, sono posti come ricavi/compensi ai fini delle II.DD., a meno che il contribuente ne indichi il soggetto beneficiario
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La giurisprudenza riconosce la legittimità della richiesta di copia dei conti dei soci in occasione della verifica in capo alla società, e la utilizzabilità delle relative risultanze per l’accertamento della società.
E’ stato però precisato che l’organo procedente deve motivare la riconducibilità alla società delle motivazioni bancarie annotate sui conti dei soci (Cass. nn. 1728/99 e 2738/01).