I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti...

25
1 I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri 1. Introduzione. In via di prima approssimazione può osservarsi che il contratto telematico è un accordo ex art. 1321 c.c. in cui le parti affidano le loro dichiarazioni di volontà a mezzi informatici collegati tra loro attraverso una rete, di solito Internet. La telematica può infatti definirsi come la scienza e tecnica delle applicazioni dell’informatica al campo delle telecomunicazioni, che si occupa dello studio e della realizzazione di supporti e di strumenti integrati per trattare e trasmettere le informazioni, in forma di dati ed immagini, fornendo un insieme di servizi fruibili da computer, dalla televisione, da un tablet o dallo smartphone, attraverso la rete telefonica o radiotelevisiva o satellitare. Dal punto di vista soggettivo, i contratti telematici possono essere distinti in contratti tra imprese (cc.dd. Business to Business, B2B); tra imprese e consumatori (cc.dd. Business to Consumer, B2C); tra consumatori (cc.dd. Consumer to Consumer, C2C); tra impresa, cittadini e Pubblica Amministrazione (cc.dd. Business to Administration, B2A); tra soggetti privati mediante determinate figure professionali (cc.dd. Peer to Peer, P2P), ad esempio nel caso delle aste on-line. Dal punto di vista oggettivo, secondo la teoria della c.d. oggettivazione dello scambio, il contratto telematico, in mancanza di trattative, andrebbe ricondotto allo schema dell’adesione non negoziale a contratto predisposto 1 1 Maggiolo, Il contratto predisposto, Padova 1996.

Transcript of I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti...

Page 1: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

1

I contratti telematici nel Codice del Consumo:

in particolare, la conclusione.

Avv. Emanuele Ruggeri

1. Introduzione.

In via di prima approssimazione può osservarsi che il contratto telematico

è un accordo ex art. 1321 c.c. in cui le parti affidano le loro

dichiarazioni di volontà a mezzi informatici collegati tra loro attraverso

una rete, di solito Internet. La telematica può infatti definirsi come la

scienza e tecnica delle applicazioni dell’informatica al campo delle

telecomunicazioni, che si occupa dello studio e della realizzazione di

supporti e di strumenti integrati per trattare e trasmettere le informazioni, in

forma di dati ed immagini, fornendo un insieme di servizi fruibili da

computer, dalla televisione, da un tablet o dallo smartphone, attraverso la

rete telefonica o radiotelevisiva o satellitare.

Dal punto di vista soggettivo, i contratti telematici possono essere distinti in

contratti tra imprese (cc.dd. Business to Business, B2B); tra imprese e

consumatori (cc.dd. Business to Consumer, B2C); tra consumatori (cc.dd.

Consumer to Consumer, C2C); tra impresa, cittadini e Pubblica

Amministrazione (cc.dd. Business to Administration, B2A); tra soggetti

privati mediante determinate figure professionali (cc.dd. Peer to Peer,

P2P), ad esempio nel caso delle aste on-line.

Dal punto di vista oggettivo, secondo la teoria della c.d. oggettivazione

dello scambio, il contratto telematico, in mancanza di trattative, andrebbe

ricondotto allo schema dell’adesione non negoziale a contratto predisposto 1

1 Maggiolo, Il contratto predisposto, Padova 1996.

Page 2: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

2

o, addirittura, dello scambio senza accordo 2; mentre, per la teoria

consensualistica ne andrebbe riaffermata la natura comunque negoziale in

ragione della libertà di accettare l’accordo, ritenendo viceversa insussistente

tale accordo negoziale non tanto in difetto di trattative – che sono solo una

fase eventuale del procedimento di formazione del contratto – ma

esclusivamente del potere dell’oblato di rifiutare 3.

Il contratto telematico può avere ad oggetto un bene materiale o un

servizio tradizionale – e quindi costituire semplicemente un accordo

concluso per via telematica – oppure avere ad oggetto un bene o un

servizio digitale, dematerializzato (software, opera letteraria, musicale,

audiovisiva, etc.).

La materia dei contratti telematici è senz’altro più ampia di quella

disciplinata dal Codice del Consumo, che ci occupa in questa sede, e trova

una delle sue principali fonti normative nel d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (di

attuazione della Direttiva 2000/31/CE) in materia di commercio elettronico,

cui il Codice del Consumo, per gli aspetti non disciplinati dalla normativa

speciale consumeristica, infatti rinvia.

Dal più stretto angolo di visuale della presente disamina dobbiamo invece

riferirci alle norme che disciplinano i contratti telematici e, in

particolare la loro conclusione, nel Codice del Consumo (e quindi i

contratti telematici B2C), con l’ulteriore premessa che tale disciplina è

stata oggetto della Direttiva 25 ottobre 2011/83/UE 4 – recepita in Italia

2 Cfr. Irti, Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, p. 347 ss.

spec. p. 361, nota 15.

3 Cfr. Oppo, Disumanizzazione del contratto?, in Riv. dir. civ., 1998, I, p. 525 ss.;

Gambino, L’accordo telematico, Milano 1997.

4 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori,

recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva

1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva

Page 3: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

3

con d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 a decorre dal 13 giugno 2014 – che, tra

l’altro, presta particolare attenzione proprio al potenziamento dei contratti

telematici, soprattutto nella prospettiva del commercio transfrontaliero 5.

Si tratterà quindi di verificare se e come la recente Novella impatta sul tema

di elezione della presente indagine.

2. Inquadramento sistematico.

Al fine di inquadrare sistematicamente la materia deve anzitutto osservarsi

che i “contratti telematici” rientrano, come noto, nella categoria dei

“contratti a distanza”, i quali – a seguito della richiamata Direttiva

83/2011 UE e del d.lgs. n. 21/2014 di recepimento – dovrebbero, almeno

nelle intenzioni del legislatore comunitario e nazionale, rappresentare

una specie del più ampio genus dei “contratti del consumatore”, assieme

ai contratti conclusi in presenza o fuori dei locali commerciali.

85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio. Nota come Direttiva sui diritti dei consumatori, che, nel testo originario

proposto dalla Commissione (2008), 614 def, dell’8 ottobre 2008 era finalizzata

alla c.d. “armonizzazione massima” dell’intera materia – e quindi a rivedere la

disciplina non solo dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali (Direttiva n.

85/577/CE) e dei contratti a distanza (Direttiva 97/7/CE) ma anche delle clausole

abusive nei contratti dei consumatori (Direttiva 93/13/CE) e di alcuni aspetti della

vendita e delle garanzie dei beni di consumo (Direttiva 99/44/CE) – che, nel testo

definitivo, ha conseguito tale obiettivo (in larga misura) solo per i contratti

negoziati fuori dai locali commerciali e per i contratti a distanza (cfr. D’Amico, in

La riforma del codice del consumo, Commentario al D.Lgs. n. 21/2014, a cura di

D’Amico, Milano 2015, p. 3).

5 Nel considerando n. 5, in particolare, si osserva che: “Il potenziale

transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali

risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato. Rispetto

alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta

limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere. Tale discrepanza è

particolarmente significativa per le vendite via Internet che hanno un elevato

potenziale di ulteriore crescita”.

Page 4: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

4

Infatti, il nuovo Capo I (Titolo III, Parte III) – come introdotto dal d.lgs. n.

21/2014, a decorrere dal 13 giugno 2014 – viene ambiziosamente ri-

denominato “Dei diritti dei consumatori nei contratti” 6 e le nuove quattro

Sezioni 7 si applicano “a qualsiasi contratto concluso tra un professionista

e un consumatore” (art. 46, comma 1°), ad esclusione del diritto di recesso

(di pentimento o ad nutum), che ha ragione di trovare applicazione solo nei

contratti negoziati fuori dai locali commerciali e per i contratti a distanza,

come strumento di tutela contro le vendite aggressive (art. 52).

Il condizionale è tuttavia d’obbligo in quanto, a fronte di tale aspirazione

generalizzante, il comma 2° dell’art. 46, in caso di conflitto, fa salve le

normative settoriali di derivazione europea e l’art. 47 esclude dall’ambito di

applicazione della novella ben 13 fattispecie contrattuali nonché gli affari

c.d. bagatellari, di valore inferiore (unitario o complessivo) ai 50 euro tra le

medesime parti.

Tale apparente contraddizione trova forse giustificazione in un equivoco,

già segnalato in dottrina, relativo alla circostanza che, nella Direttiva

83/2011/UE, l’art. 3, comma 1°, prescrive(va) che “la presente direttiva si

applica, (n.d.r., per inciso) alle condizioni e nella misura stabilite nelle sue

disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un

consumatore” mentre, la norma di recepimento, non ripete tale inciso

delimitativo 8.

6 In luogo della precedente rubrica del 2005 “Particolari modalità di conclusione

del contratto”.

7 Precedentemente alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 21/2014 il Capo era

suddiviso nelle seguenti Sezioni: Sezione I - Contratti negoziati fuori dei locali

commerciali (artt. 45-49) Sezione II - Contratti a distanza (artt. 50-61) Sezione III

- Disposizioni comuni (artt. 62-63) Sezione IV - Diritto di recesso (artt. 64-67).

8 D’Amico, in La riforma del codice del consumo, cit., p. 5, nota 11.

Page 5: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

5

Cosicché le novità effettivamente generalizzate e più significative

riguardano gli obblighi di informazione, del resto centrali nel diritto

contrattuale europeo, a seconda che si tratti di contratti diversi da quelli a

distanza o negoziati fuori dei locali commerciali – trattati secondo il

criterio dell’armonizzazione minima (art. 48) – oppure che siano conclusi

mediante queste ultime modalità e trattati unitariamente secondo il

criterio dell’armonizzazione massima (art. 49).

I contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, vista la

comune e già segnalata esigenza di tutela dalle vendite aggressive, sono

disciplinati unitariamente anche per quanto riguarda il diritto di

recesso (art. 52) mentre presentano discipline autonome in relazione ai

requisiti formali (art. 50, per i contratti negoziati dei locali commerciali e

art. 51, che interessa più da vicino in questa sede, per i contratti a

distanza).

Non va poi trascurato che per i contratti telematici, l’art. 51, comma 9°,

Cod. Consumo, come vedremo “lascia impregiudicate le disposizioni

relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per

via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del

decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 9 e successive modificazioni”, cui

rinvia in genere anche l’art. 68 10 Cod. Consumo, per gli aspetti non

disciplinati dal Codice stesso.

9 Recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici

dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare

riferimento al commercio elettronico.

10 Art. 68, Cod. Consumo “Rinvio”: “Alle offerte di servizi della società

dell'informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per

gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto

legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti

giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio

elettronico, nel mercato interno”.

Page 6: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

6

3. Definizione e disciplina specifica dei “contratti a distanza” e del

contratto telematico o, meglio, “a conclusione telematica”.

Ai sensi dell’art. 45, comma 1°, lett. g) – che ha recepito la nozione offerta

dall’art. 2, n. 7 della Direttiva 2011/83/UE – il “contratto a distanza” è

definito come “qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il

consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di

prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del

professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più

mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto,

compresa la conclusione del contratto stesso”.

In tale ampia definizione 11 – oltre ai contratti conclusi per telefono, via fax

o per corrispondenza – rientra senz’altro anche il contratto telematico, qui

inteso nel senso di negozio concluso inter absentes per via telematica, che,

come anticipato, può avere ad oggetto un bene mobile materiale o un

servizio per così dire tradizionale o, a sua volta, avere contenuto

informatico, digitale.

Peraltro, la Direttiva 83/2011/CE e, conseguentemente, il d.lgs. n. 21/2014

di recepimento, presta particolare attenzione ai contratti a “contenuto

digitale”, definendo per tale “i dati prodotti e forniti in formato digitale”

(art. 45, comma 1°, lettera m) e, per tutti i contratti, tra gli obblighi

informativi del fornitore prevede “la funzionalità del contenuto digitale,

comprese le misure applicabili di protezione tecnica” (art. 48, comma 1°,

lett. g; art. 49, comma 1°, lett. t), nonché “qualsiasi interoperabilità

pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il

professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente

11 Definizione che prescinde dall’oggetto del contratto e riguarda piuttosto la sua

modalità di conclusione, fatta salva la disciplina specifica sulla

commercializzazione a distanza di servizi finanziari che presta attenzione anche

all’oggetto del contratto (cfr. art. 67 bis ss. Codice del Consumo).

Page 7: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

7

attendere che sia venuto a conoscenza” (con art. 48, comma 1°, lett. h; art.

49, comma 1°, lett. u).

Tanto che possiamo distinguere tra il genus del contratto “a conclusione

telematica” – di cui ci occuperemo in questa sede – e la specie del contratto

telematico a contenuto digitale o “contratto virtuale” 12 su cui rinviamo al

recente studio di Tosi, La dematerializzazione della contrattazione: il

contratto virtuale con i consumatori alla luce della recente novella al

codice del consumo di cui al d.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21, in Contratto e

Impresa, 2014, 6, p. 1264 ss.

4. Gli obblighi di informazione nella conclusione dei contratti a

distanza.

Nell’impianto della Direttiva 83/2011/UE (e del d.lgs. n. 21/2014) la

generalizzazione degli obblighi di informazione pre-contrattuali riguarda –

oltre che i contratti diversi da quelli conclusi a distanza o fuori dei locali

commerciali, secondo il criterio dell’armonizzazione minima o “a statuto

debole” (art. 48) – i contratti conclusi a distanza e f.l.c., secondo il criterio

dell’armonizzazione massima o “a statuto forte” (art. 49) 13.

Si tratta, tuttavia, come è stato già rilevato in dottrina, di una

generalizzazione della tecnica e non della disciplina, in quanto la riforma

“anziché procedere ad un tentativo di omogeneizzazione, conferma

l’esistenza (e, probabilmente, l’inevitabilità) di una pluralità di discipline

12 V. Franceschelli, Computer e diritto, Rimini, 1989, p. 160 ss.; Tosi, I contratti

di informatica, Milano 1993, spec. p. 73-75; Tosi, Contratti informatici, telematici

e virtuali, Milano 2010.

13 Cfr. Pagliantini, La riforma del codice del consumo ai sensi del d.lgs. 21/2014

(con effetto paralizzante per i consumatori e le imprese?), in Contratti 2014, 797.

Page 8: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

8

tra loro differenziate, sebbene ciò non escluda del tutto la possibilità di

individuare un nucleo (minimo) comune” 14.

La regolamentazione degli obblighi informativi precontrattuali relativi ai

contratti a distanza e conclusi fuori dei locali commerciali si considera

“uniformata, ampliata e, soprattutto, fornita di un maggior grado di

effettività” 15

In particolare, viene allineata la disciplina degli obblighi informativi

relativi ai contratti conclusi fuori dei locali commerciali (che ante

riforma riguardava solo i dati concernenti l’esistenza e la modalità del

diritto di recesso) a quella dei contratti a distanza, già ben più

articolata prima della novella 16.

Viene ampliato il novero dei dati da comunicare, tanto che da più parti si è

paventato il rischio di un eccesso di informazioni 17.

Si introduce l’obbligo di comunicare anche informazioni concernenti

elementi estranei al potere di controllo del professionista e, in alcuni casi,

esterni all’accordo contrattuale, come la necessità di inserire un

promemoria sull’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni.

Gli obblighi di informativa pre-contrattuale riguardano gli elementi che:

1. identificano il professionista (lett. b, c, d);

14 V. D’Amico, in La riforma del codice del consumo, cit., p. 7 s.

15 Rende, in La riforma del codice del consumo, cit., a cura di D’Amico, sub art.

49, p. 126.

16 V. art. 52, Cod. Consumo, nel testo vigente dal 23 ottobre 2005 al 12 giugno

2014.

17 Riva, La direttiva di armonizzazione massima sui diritti dei consumatori, o

almeno ciò che ne resta, in Contr. Impr. Eur. 2011, p. 772 s.; Occhiuzzi, Gli

obblighi informativi, in Corr. Giur. 2014, f. 7, all. 1, p. 10 ss.

Page 9: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

9

2. individuano le prestazioni (lett. a, e, f);

3. regolano il recesso (lett. h, i, l, m);

4. disciplinano il rapporto (lett. n, o, p, q);

5. indicano le modalità di soluzione delle controversie (lett. v);

6. descrivono le caratteristiche funzionali dei prodotti digitali (lett. t, v).

Peraltro tale corposo elenco di informazioni non è nemmeno esaustivo e si

aggiunge agli obblighi di informazione contenuti nei d.lgs. n. 59/2010 18 e

n. 70/2003, non ostando peraltro ad obblighi di informazione ulteriori

stabiliti dal legislatore interno in conformità a tali disposizioni (in quanto

autorizzato dall’art. 6, par. 8 Direttiva 2011/83/UE).

Ma perché parlare di informazioni precontrattuali in tema di

conclusione del contratto, qui per via telematica?

Perché tali informazioni, ai sensi del novellato art. 49, “formano parte

integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei

locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo

espresso delle parti” (comma 5°). Norma non nuova perché già vigente con

riferimento ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi a prodotti per

le vacanze di lungo termine ed a quelli di rivendita e di scambio (art. 72,

comma 4° 19).

18 Recante l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato

interno

19 “Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante

e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia

l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da

circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'operatore,

le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta

diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate

al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile,

prima della conclusione del contratto”.

Page 10: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

10

Si tratta del fenomeno della contrattualizzazione (forzosa o coatta) delle

informazioni precontrattuali che incide, per un profilo, sul principio di

autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. giacché la normativa in esame

“impone un elenco di contenuti destinati ex lege ad essere contrattualizzati,

comprimendo la libertà di scelta in ordine ai contenuti del contratto. sia

sotto il profilo quantitativo che qualitativo, e ciò in ragione delle esigenze

di tutela dei consumatori di fronte ai rischi insiti nelle negoziazioni poste in

essere con tecniche speciali (a distanza e fuori dei locali commerciali) 20;

per altro profilo, sulle conseguenze e “sui rimedi applicabili in caso di

violazione degli obblighi informativi” 21.

A quest’ultimo riguardo vi è da osservare che la Direttiva 2011/83/UE ha

lasciato le mani libere ai legislatori interni in quanto le “sanzioni da

irrogare in caso di violazione delle norme nazionali” di recepimento sono

rimesse ai singoli Stati membri con l’unica indicazione che tali sanzioni

debbano essere “effettive, proporzionate e dissuasive” (art. 24, par. 1,

Direttiva 2011/83/UE).

Cosa accade se il professionista non adempie o non adempie

correttamente gli obblighi informativi pre-contrattuali?

Una conseguenza esplicita è prevista dal comma 6°, art. 49: se il

professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese

aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e) 22, o sui costi della

20 Bravo, I contratti a distanza nell’evoluzione del diritto privato europeo, in I

contratti del consumatore, a cura di Alpa, Milano 2014, p. 566.

21 Bravo, I contratti a distanza cit. p. 567.

22 “Il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura

dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo

in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese

aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora

tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione

che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto

Page 11: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

11

restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i) 23, il consumatore non

deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

In questa ipotesi la tutela si limita alla “fase destruens consistente nella

rimozione delle clausole aggiunte soltanto all’interno del programma

negoziale” 24.

Negli altri casi di violazione degli obblighi di informazione pre-

contrattuale previsti dall’art. 49 – premesso che l’onere della prova relativo

all’adempimento di tali obblighi di informazione incombe sul professionista

(comma 10) – si ritiene senz’altro applicabile la tutela risarcitoria

derivante da responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 c.c. 25.

a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo

totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti

prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai

costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati

in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo”.

23 “Se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo

della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza

qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo

posta”.

24 Rende, in La riforma del codice del consumo, cit., a cura di D’Amico, sub art.

49, p. 131.

25 Ricciuto, Solinas, Gli obblighi informativi, in La tutela dei consumatori in

Internet e nel commercio elettronico, a cura di Tosi, Milano 2012, p. 230, per i

quali la natura degli obblighi di informazione “è oggi ricondotta agli obblighi di

comportamento secondo correttezza espressi, per la fase precontrattuale, nell’art.

1337 c.c. La violazione degli obblighi di comportamento sub specie di obblighi di

informazione, pertanto, costituisce violazione dell’art. 1337 c.c. nel caso in cui

l’informazione sia precontrattuale e, come tale, ammette al risarcimento per

responsabilità precontrattuale” tenuto conto che “violazioni informative quali

quella in esame, però, intervengono in ipotesi di contratti validamente conclusi” e

che – a differenza del passato, in cui tale ipotesi di responsabilità si riteneva

invocabile solo per il ristoro dell’interesse negativo, in caso di contratto non

concluso (per ingiustificato recesso dalle trattative) o invalidamente o

inefficacemente concluso (secondo quanto stabilito dall’art. 1338 c.c.) – “la

materia della responsabilità precontrattuale è stata (…) oggetto, negli ultimi

anni, di un’importante evoluzione, che ne ha ampliato la portata e gli ambiti di

Page 12: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

12

Per la tutela post-contrattuale occorre invece verificare, caso per caso,

l’esperibilità:

i) dell’annullamento per errore o dolo, ove la violazione degli

obblighi di informazione precontrattuale determini un vizio del

consenso;

ii) degli altri rimedi generali direttamente incidenti sul rapporto

contrattuale, come la risoluzione per inadempimento ex art. 1218

c.c. 26;

iii) della nullità ex art. 1418 c.c. in ragione della carenza degli

elementi strutturali del consenso o dell’oggetto 27 oppure per

violazione di norme imperative, secondo i princìpi della nullità

virtuale 28.

Il dibattito più acceso, peraltro, si è avuto proprio con riguardo

all’applicabilità del regime della nullità virtuale per violazione di norme

imperative rispetto al quale vi è stato chi ha (autorevolmente) ritenuto non

invocabile l’invalidità del contratto in materia di violazione degli obblighi

informativi precontrattuali, ove la nullità non sia testuale, come quella

infatti espressamente prevista dal previgente art. 52, comma 3°, Cod.

Consumo 29, nel caso di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi

applicazione sicché oggi si ritiene che la conclusione di un contratto valido non

impedisca la risarcibilità del danno cagionato in fase precontrattuale ai sensi

dell’art. 1337 c.c.”.

26 Ricciuto, Solinas, Gli obblighi informativi, cit., p. 230.

27 Ricciuto, Solinas, Gli obblighi informativi, cit., p. 230.

28 Considerato il carattere imperativo ed inderogabile della disciplina in materia di

diritto dei consumatori (cfr. Putti, L’invalidità dei contratti del consumatore, in

Diritto privato europeo, a cura di Lipari, Padova 1997, II, 553).

29 “In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo

commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile

all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto”.

Page 13: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

13

informativi precontrattuali nei contratti a distanza, conclusi per via

telefonica 30.

Anche la giurisprudenza, come noto, si è orientata in tal senso, sebbene in

tema di violazione degli obblighi informativi e di comportamento degli

intermediari finanziari, con le note sentenze gemelle della Corte di

cassazione, Sez. Unite, 19/12/2007, nn. 26724 e 26725 31, e ancor prima

con la sentenza delle Sez. I, 29/09/2005, n. 19024 32, le quali hanno nella

sostanza distinto tra regole di comportamento e regole di validità e

ricondotto alle prime gli obblighi di informazione precontrattuali.

30 Alpa, Contratti a distanza. Prime considerazioni, in Contratti, 1999, p. 851.

31 “La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione

delle operazioni che la legge pone a carico del soggetti autorizzati alla

prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità

precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali

violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del

contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;

può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre

alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le

operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto

d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione

normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento

può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti

negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.”.

32 “La violazione delle disposizioni relative agli obblighi di informazione e

correttezza nella formazione dei contratti del mercato finanziario - pur avendo la

stessa natura di norme imperative - non incide sulla validità dei negozi in quanto

tali disposizioni presidiano la fase delle trattative precontrattuali. Deve quindi

escludersi l'applicabilità dell'art. 1418 c.c., in tema di nullità, in quanto la norma

postula che l'invalidità investa elementi ‘intrinseci’ della fattispecie negoziale,

che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto. L'art. 1337 c.c.

assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere

predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in

modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e

fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo

conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto”.

Page 14: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

14

La Suprema Corte ha così chiarito che in relazione alla nullità del contratto

per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal

senso (c.d. “nullità virtuale”) dovesse trovare conferma la tradizionale

impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge,

unicamente la violazione di norme inderogabili riguardanti la validità del

contratto è suscettibile di determinare la nullità e non già la violazione di

norme, anch’esse imperative, concernenti il comportamento dei contrenti, la

quale può essere solo fonte di responsabilità; con la conseguenza che la

violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione

delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti può dar luogo a

responsabilità contrattuale con conseguenze risarcitorie; in ogni caso deve

escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione

dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma

dell'art. 1418, comma 1°, c.c. la nullità 33.

Oggi le informazioni precontrattuali, visto l’art. 6 par. 5 della Direttiva

83/2011/UE recepito dall’art. 49, comma 5°, d.lgs. 21/2014 formano parte

integrante del contratto negoziato a distanza o fuori dei locali

commerciali e, anzi, non possono essere modificate se non con accordo

espresso delle parti.

Ebbene, la contrattualizzazione coatta delle informazioni

precontrattuali obbligatorie comporta la riapertura del dibattito sui

rimedi in ambito contrattuale, in quanto “le informazioni precontrattuali

dovute, vanno ex lege a comporre struttura e contenuti del contratto

(negoziato a distanza o fuori dei locali commerciali)” 34, con la

conseguenza che, dopo la conclusione del contratto, la violazione degli

obblighi informativi sembra incidere non più su di una regola di

33 Ricciuto, Solinas, Gli obblighi informativi, cit., p. 231-232.

34 Bravo, I contratti a distanza cit. p. 573.

Page 15: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

15

comportamento bensì su di una regola di validità del contratto,

consentendo l’applicabilità dell'art. 1418 c.c. in tema di nullità, “in

quanto la norma postula che l'invalidità investa elementi ‘intrinseci’ della

fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del

contratto”, per usare le parole di Cass., n. 19024/2005.

Su questa linea, a parte la norma specifica di cui all’art. 49, comma 6°, si

ritiene che l’inserimento nel contratto di clausole “a sorpresa” rispetto alle

informazioni precontrattuali precedentemente fornite, comporti “la nullità,

ai sensi dell’art. 1418, comma 1°, dei contenuti negoziali illegittimamente

aggiunti” – proprio perché “il principio sancito dall’art. 49, comma 5°, c.c.,

costituisce, con certezza, strumento direttamente rivolto alla costruzione e

conformazione del contenuto del contratto” – nelle forme della “nullità di

protezione” 35.

Tale soluzione appare del resto coerente con la circostanza che alcune

informazioni sono disciplinate, come si vedrà immediatamente, anche sotto

il profilo dei requisiti formali del contratto.

5. Requisiti formali dei contratti telematici.

Le altre significative novità dettate dalla Direttiva 83/2011/UE, che

riguardano più da vicino i contratti telematici, sono state recepite dall’art.

51 del Codice del Consumo, dedicato ai requisiti formali per i contratti a

distanza.

In particolare, ex art. 51, comma 2°, se un contratto a distanza da

concludersi con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di

pagare, il professionista deve anzitutto comunicargli in modo chiaro ed

35 Rende, in La riforma del codice del consumo, cit., a cura di D’Amico, sub art.

49, pp. 131-132.

Page 16: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

16

evidente almeno le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lett. a

(sulle caratteristiche principali del bene o del servizio), lett. e (sul prezzo

onnicomprensivo), lett. q (sulla durata del contratto o sulle condizioni per

recedere dal contratto a tempo indeterminato o a rinnovo automatico) e lett.

r (sull’eventuale durata minima degli obblighi del consumatore),

direttamente (nel senso, forse, di immediatamente) prima che il

consumatore inoltri l’ordine.

Il professionista deve inoltre garantire che, al momento di inoltrare l'ordine,

il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l'obbligo di

pagare.

Se poi l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione

analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente

leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una

formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro

dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista.

Qualora il professionista non osservi tale disposizioni, “il consumatore non

è vincolato dal contratto o dall'ordine”.

È la c.d. Button solution o Button Lösung o Formalisme du bouton,

espressione quest’ultima che forse più delle altre “mette in risalto come la

direttiva 2011/83, quando il contratto sia concluso per via telematica,

abbia in realtà eletto un formalismo lessicale a presupposto certificante la

consapevolezza del consumatore quanto all’onerosità del suo ordine”,

secondo una presunzione che si considera “assoluta” 36.

Viene così introdotto un obbligo che “da un lato è destinato ad incidere sul

potere di predisposizione dell’ambiente tecnologico finora goduto senza

36 Pagliantini, in La riforma del codice del consumo, cit., a cura di D’Amico, sub

art. 51, p. 169 ss.

Page 17: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

17

restrizioni dal professionista, limitandolo” 37; dall’altro prevede “rimedi di

natura contrattuale (e non solo mere sanzioni amministrative di carattere

pecuniario)” per il “mancato adeguamento da parte del professionista agli

obblighi di predisposizione e configurazione della realtà tecnologica con

cui si interfaccia il consumatore nelle operazioni di acquisto, venendo

meno la vincolatività stessa del contratto eventualmente concluso o

dell’ordine impartito con strumenti elettronici” 38.

Il problema è che il d.lgs. n. 21/2014 si è limitato a recepire la Direttiva

2011/83/UE senza precisare le conseguenze della violazione, anche se la

Direttiva, come si è già osservato, pur lasciando le mani libere agli Stati

membri quanto alle “sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme

nazionali” di recepimento, ha richiesto che tali sanzioni siano “effettive,

proporzionate e dissuasive” (art. 24, par. 1, Direttiva 2011/83/UE).

In questa situazione, il formalismo del bottone rappresenta una

condizione di perfezionamento del contratto, dal cui difetto, secondo

alcuni, deriverebbe addirittura l’inesistenza del consenso del consumatore

39; per altri, la nullità “virtuale” di protezione che si concretizzerebbe

per relationem ai sensi della norma generale di cui all’art. 36 Cod.

Consumo 40.

37 Bravo, I contratti a distanza cit., p. 560.

38 Bravo, I contratti a distanza cit., pp. 560-561.

39 Mazzamuto, La nuova direttiva sui diritti del consumatore, in Eur. dir. priv.

2011, p. 899; Delfini, La novella del codice del consumo in tema di contratti a

distanza dei consumatori, in Giustizia civile.com 2014, p. 2.

40 Art. 36 “Nullità di protezione”, Cod. Consumo:

“1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle

mentre il contratto rimane valido per il resto.

2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per

oggetto o per effetto di:

Page 18: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

18

La circostanza che il difetto di vincolatività sia unilaterale per il

consumatore, cosicché e specularmente c’è una vincolatività per il

professionista, induce però a preferire la tesi della nullità (virtuale), per

contravvenzione ad un requisito formale, ma di protezione 41.

Vi è ancora da osservare che – a mente del comma 3°, art. 51 ora in esame

– i siti di commercio elettronico debbono indicare in modo chiaro e

leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano

restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

Mentre, ai sensi dell’art. 51, comma 9°, restano impregiudicate le

disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di

ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, 42e

13 43 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o

danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del

professionista;

b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del

professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di

adempimento inesatto da parte del professionista;

c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha

avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata

d'ufficio dal giudice.

4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha

subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate

abusive.

5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto

di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il

consumatore della protezione assicurata dal presente titolo, laddove il contratto

presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro

dell'Unione europea”.

41 Pagliantini, in La riforma del codice del consumo, cit., a cura di D’Amico, sub

art. 51, p. 171.

42 Art. 12. Informazioni dirette alla conclusione del contratto.

(…)

Page 19: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

19

In particolare, per quel che interessa in questa sede, l’art. 13, comma 2°,

d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70, prevede (norma inderogabile quando l’altra parte

sia un consumatore) che “il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e

per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario

contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili

al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene

o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento,

del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili”.

6. La conclusione del contratto telematico.

Nel contesto appena descritto, e volgendo al termine la presente disamina,

vi è da rilevare che, salvo le segnalate norme speciali previste dal novellato

Codice del Consumo e dal d.lgs. n. 70/2003 sul commercio elettronico, il

tema della conclusione del contratto telematico deve essere affrontato alla

“2. Il comma 1 non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante

scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario

devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la

memorizzazione e la riproduzione”.

43 Art. 13. Inoltro dell'ordine.

“1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il

destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il

proprio ordine per via telematica.

2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve,

senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del

destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari

applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del

bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento,

del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono

indirizzati hanno la possibilità di accedervi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi

esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o

comunicazioni individuali equivalenti”.

Page 20: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

20

luce dei principi e degli schemi generali previsti dagli artt. 1326 ss. del

codice civile 44.

In questa prospettiva, lo schema prevalente nei rapporti consumeristici è

quello dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., laddove il consumatore

accede al sito dell’azienda ubicato in ambiente internet come se entrasse in

un negozio, girando per gli scaffali virtuali 45.

In concreto, considerato che l’offerta commerciale è di solito diretta ad una

pluralità indifferenziata di consumatori, ossia ad incertam personam, essa

può assumere la forma della proposta vera e propria, ove contenga gli

elementi essenziali del contratto da concludere, oppure del semplice

invito ad offrire, qualora la proposta non sia completa di tutti i requisiti

essenziali 46, con la conseguenza che nella prima ipotesi l’accettazione del

consumatore determina direttamente la conclusione del contratto, mentre

44 Favale, La conclusione del contratto telematico, in Giur. Merito, 2013, fasc. 12,

2553B.

45 Favale, La conclusione del contratto telematico, in Giur. Merito, 2013, fasc. 12,

2553B.

46 Cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1 Ord. 20 settembre 2012, n. 15856, secondo cui “la

proposta di concludere un contratto, costituendo un atto giuridico di natura

negoziale diretto a provocare l'accettazione da parte del destinatario, deve

contenere la completa formulazione del regolamento negoziale, attraverso la

predisposizione di corrispettivi vincolanti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni,

in modo tale da richiedere la pura e semplice accettazione dell'altro contraente,

senza ulteriori integrazioni”; Cass. civ., Sez. II, 7 luglio 2009, n. 15964, secondo

cui “in tema di contratti, affinché sia configurabile una proposta - idonea a

determinare, nel concorso dell'adesione del destinatario, la conclusione di un

valido contratto - occorre che la dichiarazione del proponente sia completa, nel

senso di contenere tutti gli elementi del futuro contratto, e che, inoltre, non sia

accompagnata da riserve sul suo carattere attualmente impegnativo, perché la

dichiarazione che non manifesti una decisione, ma sia rivolta al destinatario solo

per impostare una trattativa o per esprimere una disponibilità dell'autore senza la

volontà di esporsi al vincolo contrattuale se non dopo ulteriori passaggi

valutativi, non conferisce al destinatario stesso il potere di determinare, con

l'accettazione, l'effetto conclusivo del contratto”.

Page 21: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

21

nel caso di invito ad offrire la dichiarazione del consumatore

rappresenta una proposta, semplice o irrevocabile, che può essere

accettata o meno dall’impresa secondo il suo gradimento o le sue

disponibilità.

Si ritiene invece che l’obbligo del prestatore di inviare la ricevuta

dell’ordine di cui all’art. 13, comma 2°, d.lgs. n. 70/2003 sia meramente

accessorio 47 e non faccia parte del procedimento di conclusione del

contratto, qualificando “l’avviso di ricevimento – che il prestatore deve

senza ingiustificato ritardo far pervenire al consumatore per via elettronica

– come obbligo di chi vende e non come onere che condiziona il

perfezionarsi del procedimento di formazione del contratto. Si tratta, né più

né meno, di un dovere analogo a quello previsto dall’art. 1327 c.c. (…) se

l’ordine del consumatore, in questo caso, si salvaguarda non attraverso un

procedimento formativo rigido, bensì pel tramite di un potenziamento degli

obblighi di informazione utili alla valutazione dell’affare proposto, ma

anche ad avvisare il consumatore che l’ordine da lui compilato

telematicamente è pervenuto al venditore e che quindi il contratto si è

regolarmente concluso” 48.

Soluzione che, per gli ordini del consumatore che comportano obbligo di

contestuale pagamento, risulta sempre essere convincente, poiché se

l’offerta al pubblico del professionista contiene tutti i requisiti essenziali del

futuro contratto, la ricezione dell’ordine del consumatore comporta la

conclusione del contratto; se l’offerta non contiene invece gli elementi

essenziali, l’ordine e il contestuale pagamento comportano la conclusione

47 Tosi, La dematerializzazione della contrattazione, cit. sub par. 13.

48 Benedetti, Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto tra

legge e volontà delle parti, Torino, 2002, 407 s.

Page 22: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

22

del contratto al momento del pagamento, secondo lo schema dell’art. 1327

c.c. 49, su cui rinviamo al dibattito dottrinale in materia 50.

In ogni caso, tra le funzioni perseguite dalla ricevuta dell’ordine non va

trascurata quella di strumento ricognitivo-probatorio a protezione della

sfera giuridica del consumatore 51.

Quanto al tempo e al luogo di conclusione del contratto – premesso che

l’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali

sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi (art. 13, comma 3°, d.lgs.

70/2003; art. 1335 c.c.). – nel caso di offerta al pubblico trova applicazione

il principio generale di cui all’art. 1326, comma 1°, c.c., secondo cui il

contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui chi ha fatto la proposta

ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte; mentre, nell’ipotesi di

invito ad offrire del professionista e di ordine con contestuale pagamento

del consumatore, il contratto deve ritenersi concluso nel tempo e nel luogo

in cui ha avuto inizio l’esecuzione (art. 1327, comma 2°, c.c.).

Infine, le note questioni sull’esatta individuazione del luogo di conclusione

del contratto 52 e le ricadute in punto di giurisdizione, legge applicabile e

49 Art. 1327 c.c. Esecuzione prima della risposta dell'accettante.

“1. Qualora su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli

usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è

concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

2. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata

esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno”.

50 Gambino, L’accordo telematico, cit. 141 ss.; Tosi, Diritto privato

dell’informatica e di internet: i beni, i contratti, le responsabilità, Milano 2006, p.

323 ss.; Delfini, Contratto telematico e commercio elettronico, Milano 2002, p.

86; Follieri, Il contratto concluso in internet, Napoli 2005, 102 ss.; Pennasilico,

La conclusione dei contratti on line tra continuità e innovazione, in Dir.

Informazione e Informatica, 2004, 805 ss.

51 Favale, La conclusione del contratto telematico, cit., sub par. 9.

Page 23: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

23

competenza, nella nostra materia sono in parte superate e in parte sfumate,

non avendo il luogo di conclusione del contratto effettiva rilevanza, in

quanto:

(I) quando la controversia presenta elementi di collegamento tra due o più

Stati membri

a) la giurisdizione italiana può affermarsi solo in base ai criteri stabiliti

dal Regolamento UE n. 1215 del 12 dicembre 2012 (concernente

la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale) che – pur

sostituendo il Regolamento CE n. 44/2001, a decorrere dal 10

gennaio 2015 – continua a prevedere che qualora il contratto sia

stato concluso con una persona le cui attività commerciali o

professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il

consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato

membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato

membro, e purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività,

52 I problemi principali sono dati dalla possibilità di utilizzo di pc portatili o di

accesso al computer fisso “da remoto” (e quindi da sede diversa), rispetto ai quali,

mentre per un noto orientamento dottrinale, il luogo di conclusione del contratto

andrebbe comunque individuato in quello in cui si trova il proponente nel

momento in cui ha notizia dell’accettazione (cfr. Albertini, Osservazioni

conclusive sulla conclusione del contratto tramite computer e sull'accettazione di

un'offerta in Internet, in Giust. civ., 1, 1997, II, p. 39), altra parte della dottrina

ritiene, invece, che il luogo di conclusione, in ipotesi di utilizzo di e-mail, sia

quello ove si trova il server del provider con cui è stato stipulato il contratto

d’accesso ad internet e dove è stato assegnato uno spazio di memoria per

l'indirizzo e-mail e che la stessa regola valga anche in ipotesi di contratti conclusi

sul web: v. Tosi (a cura di), I problemi giuridici di internet, Milano, 1999, p. 27.

Cosicché se il provider è concessionario di un server che si trova presso uno stato

estero, il contratto dovrebbe ritenersi concluso all’estero con le note ricadute in

ordine alla giurisdizione e alla legge applicabile. Peraltro, tale ricostruzione

recepisce mutatis mutandis il principio espresso da Cass. sez. un., 25 gennaio

1995, n. 892, secondo cui “nel caso di contratto di compravendita concluso a

seguito di trattative avvenute mediante trasmissione telefonica (fax) deve ritenersi

che il contratto si sia perfezionato nel luogo in cui è stato ricevuto il fax che

contiene l'accettazione dell'ultimo prezzo proposto dal venditore”.

Page 24: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

24

l’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto possa

essere proposta – oltre che davanti ai giudici dello Stato

membro nel cui territorio è domiciliata tale parte – anche

davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore

stesso; mentre l’azione dell’altra parte del contratto contro il

consumatore possa essere proposta solo davanti ai giudici dello

Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore

(cfr. art. 17 e 18, Reg. UE 1215/2012);

b) la legge applicabile al contratto, in base all’art. 57, legge n.

218/1995, deve essere individuata, in mancanza di scelta pattizia, in

base ai criteri oggettivi di collegamento dettati dal Regolamento

CE n. 593/2008 (c.d. Roma I) – che ha sostituito la Convenzione di

Roma del 1980 – e, in particolare, dall’art. 6, comma 1°, secondo

cui il contratto tra consumatore e professionista è disciplinato dalla

legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza

abituale, a condizione che il professionista: a) svolga le sue attività

commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la

residenza abituale; oppure b) diriga tali attività, con qualsiasi

mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo e, inoltre, il

contratto rientri nell’ambito di dette attività 53.

c) l’art. 66 ter, “Carattere imperativo”, Cod. Consumo precisa, da una

parte, che se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato

membro dell'Unione europea, i consumatori residenti in Italia non

possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle

Sezioni da I a IV del Capo I; dall’altra, che eventuali clausole

contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente,

53 Sui rapporti tra il Reg. CE 44/2001 (oggi sostituito dal Reg. UE 1215/2012) e il

Reg. CE n. 593/2008, v. Corte di Giustizia U.E., sezione grande, 7 dicembre

2010 (proc. C-144/09).

Page 25: I contratti telematici nel Codice del ... - giustizia.lazio.it. Emanuele... · I contratti telematici nel Codice del Consumo: in particolare, la conclusione. Avv. Emanuele Ruggeri

25

i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo

I, non vincolano il consumatore.

(II) Se la controversia ha solo carattere interno, l’art. 66 bis “Foro

competente” come il previgente art. 63, stabilisce che “per le

controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del

Capo I la competenza territoriale inderogabile è del giudice del

luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel

territorio dello Stato”; criterio rispetto al quale non rileva nemmeno la

residenza o il domicilio che il consumatore aveva al momento della

conclusione del contratto 54 e, tanto meno, il luogo di tale conclusione.

54 De Cristoforo, in La riforma del codice del consumo, cit., a cura di D’Amico,

sub art. 66 bis, p. 374.