I contratti di finanziamento: Credito al...
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I contratti di finanziamento:Credito al consumo
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Definizioni e struttura del rapporto
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Aspetti definitori
Per credito al consumo si intende ilcredito per l’acquisto di beni eservizi (credito finalizzato) ovveroper soddisfare esigenze di naturapersonale concesso ad unapersona fisica (consumatore). Puòassumere la forma di:
Di dilazione delpagamento delprezzo dei beni eservizi acquistati
di prestito o altraanaloga facilitazionefinanziaria
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Aspetti definitori (2)
Non costituisce credito al consumo il prestito concesso per esigenze di carattere professionale del consumatore
Il credito al consumo è dunque quel contratto in base al quale siconcede un credito sotto forma di dilazione di pagamento, difinanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria, ad unapersona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditorialeo professionale eventualmente svolta (consumatore)
Il consumatore si obbliga: a) nel caso di dilazione di pagamento, acorrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date convenute;b) nel caso di concessione di un prestito, a restituire l’importo concesso(capitale erogato) e a pagare gli interessi calcolati sulla base di unparametro finanziario (tasso di interesse).
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Il merito creditizio
Il finanziatore è tenuto a valutare il c.d.merito creditizio (obbiettivo
credito responsabile)
Il credit scoring è un sistema usato dalle banche e dagli intermediarifinanziari per valutare la solvibilità del consumatore. Il sistemacombina tra loro una serie di informazioni (solvibilità, caratteristichedel finanziamento, bene finanziato, esposizione debitoria) al fine dipervenire ad un punteggio di accettazione (da parte del soggettofinanziatore) circa il rischio di credito del richiedente in undeterminato arco di tempo. In funzione del punteggio, l'intermediarioaccetta o rifiuta il finanziamento, ne determinare l’entità ed il tassodi interesse applicato.
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La fase di rimborso
Il rimborso avviene nel tempo
Attraverso versamenti periodici (lerate), il cui pagamento è di regolamensile. Il consumatore cui è statoconcesso il prestito è inoltre tenuto apagare le spese necessarie per laconclusione del contratto.
Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è un
indice del costo complessivo del
contratto di credito al consumo.
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La fase di rimborso (2)
In base alle regole generali in materia di contratti, la banca e gliintermediari finanziari possono chiedere in tal caso la risoluzione delcontratto, con ciò richiedendo l’immediato rientro dall’esposizionematurata
Il mancato rispetto delle scadenze previste per le rate determina a carico del consumatore maggiori oneri per l’applicazione di interessi di mora, la cui misura deve essere indicata nella documentazione precontrattuale e nel contratto.
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La fase di rimborso (3)
Il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottavaparte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto eil consumatore conserva il diritto di pagare le somme dovutealle scadenze prestabilite.
Per i soli contratti di credito al consumo in cui sia stato concesso un diritto reale di garanzia (a favore della banca o dell’intermediario finanziario) sul bene acquistato
dal consumatore con il finanziamento
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Fonti normative e disciplina del rapporto
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Fonti normative
La prima disciplina del credito al consumo è stata introdotta nell’ordinamento nazionale a seguito del recepimento della Direttiva 87/102/Cee.
Obiettivo del legislatore comunitario era quello di rimuovere le principali differenze normative esistenti all’interno dei vari Stati membri, predisponendo un sistema di tutela minimo che i singoli Stati avrebbero dovuto adottare.
E ciò in un’ottica di armonizzazione delle azioni a tutela dei consumatori che accedevano al credito
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Fonti normative (2)
Il legislatore nazionale diede quindi attuazione alla Direttiva 87/102/Ceemediante gli artt. 18 – 24 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (LeggeComunitaria per il 1991), disposizioni successivamente abrogate eriprodotte all’interno del Titolo VI, Capo II e III, del TUB (d.lgs. 1settembre 1993, n. 385);
nonché quella delle clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori (artt.33‐38 del Cod.del Cons. che sostituiscono gli artt.1469 bis e ss.C.C. introdotti dalla L.52/1996, ha rafforzato la tutela dei clienti delle banche quando agiscono
quali consumatori
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Fonti normative (3)
Proprio con l’introduzione del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) parte dell’art. 125 TUB fu trasposta, senza
modifiche, nell’art. 42 del Codice stesso
Tale disciplina ha recentemente subito radicali modifiche a seguito della nuova Direttiva 08/48/Ce, attuata dal legislatore nazionale con il d.lgs. 13 agosto
2010, n. 141.
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Fonti normative (4)
La disciplina del credito al consumo è ora contenuta negli artt.121‐126 T.U.B., e si affianca a quella delle clausole vessatorie nei contratti stipulati
con i consumatori (artt.33‐38 del Cod.del Cons. che sostituiscono gli artt.1469 bis e ss. C.C. introdotti dalla L.52/1996) così rafforzando
significativamente la tutela dei clienti delle banche quando agiscono quali consumatori ossia per scopi estranei all’attività
professionale/imprenditoriale svolta
Gli artt.1469 ss. c.c. operano sul piano dell’equilibrio contrattuale e sulla predisposizione delle azioni di tutela anche collettiva (sexies)
Le norme del T.U.B. operano sul piano della disciplina del rapporto e sugli obblighi informativi non trascurando l’apparato sanzionatorio (nullità di
protezione)
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Esclusioni per le regole sul credito al consumo
Finanziamenti destinati all’acquisto, alla conservazione di un diritto di proprietà suun terreno o su un immobile edificato o da edificare ovvero all’esecuzione di operedi restauro o di miglioramento
contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà possatrasferirsi al locatario
finanziamenti senza remunerazione in interessi o altri oneri, salvo il rimborso dellespese vive sostenute e documentate
finanziamenti rimborsabili in un’unica soluzione alla scadenza entro diciotto mesi,con il solo eventuale addebito di oneri, contrattualmente previsti, non calcolabili informa di interessi;
crediti di importo inferiore ad euro 155 e superiore ad euro 30.987.
Le regole sul credito al consumo non si applicano
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Disciplina del rapporto
Tali contratti devono essere perfezionati per iscritto e il consumatore devericevere un esemplare del contratto, pena la nullità del contratto stesso(art. 117, commi 1 e 3, del Testo unico delle leggi in materia bancaria ecreditizia, applicabile a tutte le operazioni di credito al consumo in forzadel richiamo effettuato dall’art. 124 del Testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia medesimo).
Al di fuori delle ipotesi di inapplicabilità della disciplina, le norme contenute negli artt. 121 – 126 T.U.B. declinano una serie di regole che formano presidio
delle istanze di tutela dei consumatori che si accedono al credito
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Contenuti del contratto
(segue)
Quanto ai contenuti Il contratto deve contenere quanto menoi seguenti elementi:
a) ammontare e modalità del finanziamento;b) numero, importo e scadenza delle rate;c) TAEG ed eventuali modalità della sua modifica;d) oneri non compresi nel TAEG;e) garanzie richieste;f) assicurazioni richieste e non incluse nel TAEG.
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TAEG
Tasso effettivo globale annuo (TAEG)
È lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito ai consumatori. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito
stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua.
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TAEG (2)
T.E.G.M. che indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dalsistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazionicreditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing,factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Tiene contodelle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, esclusequelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Il tassoeffettivo globale medio risultante dall'ultima rilevazione e relativamentealla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato dellametà, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurarisulla base della legge n. 108/96.
Il T.A.E.G. si differenzia dal
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TAEG (3)
T.E.G. che fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo(spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditiziepraticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattereusurario. Le operazioni creditizie sono a tal fine ripartite in categorieomogenee (le categorie di crediti al consumo ‐ crediti finalizzati, crediti arotazione o revolving, prestiti personali, la cessione del quinto dellostipendio – e anche altre categorie di rapporti creditizi), e, all’interno dellesingole categorie omogenee, suddivise per classi di importo. E’ ancheimportante rilevare che mentre il TAEG riguarda le sole operazioni difinanziamento concluse con i consumatori, il TEG si applica anche airapporti creditizi in essere con le imprese.
Il T.A.E.G. si differenzia dal
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La disciplina del rapporto
(segue – contenuti obbligatori del contratto)
I contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l’acquisto dideterminati beni o servizi contengono inoltre: a) la descrizione analiticadei beni e dei servizi; b) l’indicazione del prezzo di acquisto in contanti, delprezzo stabilito dal contratto, l’ammontare dell’eventuale acconto; c) lecondizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui questonon sia immediato.
Inoltre è previsto che: a) nessuna somma possa essere pretesa se nonsulla base di espresse previsioni contrattuali; b) le clausole di rinvio agli usisono nulle; c) in caso di assenza o nullità delle clausole concernenti il TAEGo la scadenza del credito, si applicano, rispettivamente, il tasso minimo deibuoni del tesoro annuali nei dodici mesi precedenti la conclusione delcontratto e la durata di trenta mesi.
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Diritto di recesso
Quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, sesuccessivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni ele informazioni previste dalla normativa di settore.
Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro
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Contratti collegati ed inadempimento delfornitore
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Contratti collegati
E'inoltre dettata una disciplina specifica per i c.d. contratti collegati
contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare lafornitura di un bene o la prestazione di servizi specifici se ricorrealmeno una delle seguenti condizioni:‐ il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore delservizio per promuovere concludere il contratto di credito;‐ il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nelcontratto di credito al consumo stipulato allo scopo di accedere alla
fornitura
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Contratti collegati (2)
Ai sensi dell'art. 125 quniques del T.U.B. (inadempimento del fornitore)
In caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi ilconsumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora delfornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento alcontratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455del codice civile (inadempimento di non scarsa importanza).
La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore dirimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onereeventualmente applicato.
La risoluzione non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare alfinanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Ilfinanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
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Contratti collegati (3)
La ratio della disciplina è quella di fornire al consumatore deglistrumenti utili al fine di sciogliere il vincolo che lo legherebbecontrattualmente al finanziatore nelle ipotesi diinadempimento del fornitore
In sostanza viene responsabilizzato il fornitore che è tenuto ripetere al finanziatore quanto nel frattempo versato dal
consumatore in virtù del contratto