HIV-Ti hanno detto che sei sieropositivo? Bene, allora i tuoi medici non avranno niente da obiettare...
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7/28/2019 HIV-Ti hanno detto che sei sieropositivo? Bene, allora i tuoi medici non avranno niente da obiettare a mettere PER
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PREMESSA:
Visto che il negazionismo considerato pseudoscienza e i negazionisti sono ritenuti pericolosi secondo le
varie Associazioni come LILA, ANLAIDS, NADIRONLUS, ARCOBALENO AIDS etc., nessun sieropositivo e nessun
membro delle suddette associazioni avr problemi, essendo dalla parte della ragione e dellevidenza
scientifica, a chiedere e ottenere dal proprio infettivologo curante di metterePER ISCRITTO:
1. Che quello che scrivono le Ditte che producono i test Hiv e i farmaci antiretrovirali nei fogli
illustrativi (approvati dal Ministero) non vero ed vero il contrario (QUINDI CHE I TEST SONO
STRUMENTI DIAGNOSTICI E I FARMACI CURANO/PREVENGONO LINFEZIONE DA HIV E
LINSORGENZA DELLAIDS);
2. Che invece vero quel che c' scritto (I TEST NON DIAGNOSTICANO NULLA E I FARMACI NON
CURANO/PREVENGONO LE PATOLOGIE AIDS-CORRELATE) e allora di conseguenza SONO
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OBBLIGATI a motivare il PERCHE si prescrive il test o i farmaci.
IL MEDICO NON PUO SOTTRARSI A QUESTA RICHIESTA perch suo dovere, PER LEGGE, dopo una visita
rilasciare un referto e soprattutto NON PUO NEGARE DI RILASCIARE IL CONSENSO INFORMATO. E cosa
chiedere per essere informato spetta al Paziente, non al medico. Cio il paziente ha tutto il diritto di
chiedere le cose pi assurde ed IL MEDICO HA IL DOVERE, PER LEGGE, DI RISPONDERE. Altrimenti il
consenso ESTORTO, non informato, e TRASFORMA LATTO MEDICO IN UN CRIMINE.
Per riassumere: se il medico si rifiuter di mettere per iscritto il tutto, COMMETTE REATO E PUO ESSERE
DENUNCIARLO; se il medico dichiarer PER ISCRITTO che i test Hiv sono strumenti diagnostici e i farmaci
ARV curano, dichiarer esattamente il contrario di quanto affermato nei fogli illustrativi approvati dal
Ministero, quindi COMMETTE REATO E PUO ESSERE DENUNCIATO; se il medico dichiarer LA VERITA,
ovvero che i test NON sono strumenti diagnostici per hiv e i farmaci NON curano/prevengono linfezione da
Hiv e lAids, IL MEDICO PUO ESSERE DENUNCIATO e infine spetter allora al giudice capire CHE SENSO
ABBIA ALLORA SOTTOPORSI AL TEST E INIZIARE IL TRATTAMENTO.
Legislazione di riferimento:
La Costituzione della Repubblica Italiana.
Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalit, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidariet politica, economica e sociale.
Art. 13: la libert personale inviolabile.
Art. 32: ... nessuno pu essere obbligato un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge...
Nuovo Codice di Deontologia Medica. 16 dicembre 2006.
Informazione al paziente: articoli da 30 a 34.
Art. 35 il medico non deve intraprendere attivit diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del
consenso esplicito e informato del paziente.
La convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 dedica alla definizione del Consenso il Capitolo II (articoli da 5 a
9) in cui stabilisce come regola generale che :
"Un intervento nel campo della salute non pu essere effettuato se non dopo che la persona interessata
abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata
sullo scopo e sulla natura dellintervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata
pu, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso." (art. 5)
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Cassazione 3 sezione Civile, sentenza 9 febbraio 2010 nr 2847.
L'eventuale pretesa risarcitoria da parte del paziente, per danni consistiti nel peggioramento delle sue
condizioni di salute, accoglibile solo nel caso in cui quest'ultimo dimostri che, se fosse stato informato sui
tali rischi, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporsi all'intervento stesso.
In mancanza di tale prova, risarcibile solamente il danno ricollegabile alla lesione del diritto di
autodeterminazione del paziente, si tratta di un danno non patrimoniale che leffetto del mancato
rispetto dellobbligo di informare il paziente.
Viene confermato, quindi, che la mancanza o inadeguatezza dellinformazione data al paziente
costituisce di per s danno non patrimoniale risarcibile, anche se non vi stato un peggioramento della
salute.
In Italia, qualunque trattamento sanitario, medico o infermieristico, necessita del preventivo consenso del
paziente; quindi il suo consenso informato che costituisce il fondamento della liceit dellattivit sanitaria,
in assenza del quale lattivit stessa costituisce reato.
Il malato pu decidere se vuole essere curato per una malattia e ha il diritto/dovere di conoscere tutte le
informazioni disponibili sulla propria salute chiedendo al medico ci che non chiaro; inoltre deve avere la
possibilit di scegliere, in modo informato, se sottoporsi ad una determinata terapia o esame diagnostico.