HIV-Ti hanno detto che sei sieropositivo? Bene, allora i tuoi medici non avranno niente da obiettare...

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    PREMESSA:

    Visto che il negazionismo considerato pseudoscienza e i negazionisti sono ritenuti pericolosi secondo le

    varie Associazioni come LILA, ANLAIDS, NADIRONLUS, ARCOBALENO AIDS etc., nessun sieropositivo e nessun

    membro delle suddette associazioni avr problemi, essendo dalla parte della ragione e dellevidenza

    scientifica, a chiedere e ottenere dal proprio infettivologo curante di metterePER ISCRITTO:

    1. Che quello che scrivono le Ditte che producono i test Hiv e i farmaci antiretrovirali nei fogli

    illustrativi (approvati dal Ministero) non vero ed vero il contrario (QUINDI CHE I TEST SONO

    STRUMENTI DIAGNOSTICI E I FARMACI CURANO/PREVENGONO LINFEZIONE DA HIV E

    LINSORGENZA DELLAIDS);

    2. Che invece vero quel che c' scritto (I TEST NON DIAGNOSTICANO NULLA E I FARMACI NON

    CURANO/PREVENGONO LE PATOLOGIE AIDS-CORRELATE) e allora di conseguenza SONO

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    OBBLIGATI a motivare il PERCHE si prescrive il test o i farmaci.

    IL MEDICO NON PUO SOTTRARSI A QUESTA RICHIESTA perch suo dovere, PER LEGGE, dopo una visita

    rilasciare un referto e soprattutto NON PUO NEGARE DI RILASCIARE IL CONSENSO INFORMATO. E cosa

    chiedere per essere informato spetta al Paziente, non al medico. Cio il paziente ha tutto il diritto di

    chiedere le cose pi assurde ed IL MEDICO HA IL DOVERE, PER LEGGE, DI RISPONDERE. Altrimenti il

    consenso ESTORTO, non informato, e TRASFORMA LATTO MEDICO IN UN CRIMINE.

    Per riassumere: se il medico si rifiuter di mettere per iscritto il tutto, COMMETTE REATO E PUO ESSERE

    DENUNCIARLO; se il medico dichiarer PER ISCRITTO che i test Hiv sono strumenti diagnostici e i farmaci

    ARV curano, dichiarer esattamente il contrario di quanto affermato nei fogli illustrativi approvati dal

    Ministero, quindi COMMETTE REATO E PUO ESSERE DENUNCIATO; se il medico dichiarer LA VERITA,

    ovvero che i test NON sono strumenti diagnostici per hiv e i farmaci NON curano/prevengono linfezione da

    Hiv e lAids, IL MEDICO PUO ESSERE DENUNCIATO e infine spetter allora al giudice capire CHE SENSO

    ABBIA ALLORA SOTTOPORSI AL TEST E INIZIARE IL TRATTAMENTO.

    Legislazione di riferimento:

    La Costituzione della Repubblica Italiana.

    Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle

    formazioni sociali ove si svolge la sua personalit, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di

    solidariet politica, economica e sociale.

    Art. 13: la libert personale inviolabile.

    Art. 32: ... nessuno pu essere obbligato un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di

    legge...

    Nuovo Codice di Deontologia Medica. 16 dicembre 2006.

    Informazione al paziente: articoli da 30 a 34.

    Art. 35 il medico non deve intraprendere attivit diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del

    consenso esplicito e informato del paziente.

    La convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 dedica alla definizione del Consenso il Capitolo II (articoli da 5 a

    9) in cui stabilisce come regola generale che :

    "Un intervento nel campo della salute non pu essere effettuato se non dopo che la persona interessata

    abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata

    sullo scopo e sulla natura dellintervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata

    pu, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso." (art. 5)

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    Cassazione 3 sezione Civile, sentenza 9 febbraio 2010 nr 2847.

    L'eventuale pretesa risarcitoria da parte del paziente, per danni consistiti nel peggioramento delle sue

    condizioni di salute, accoglibile solo nel caso in cui quest'ultimo dimostri che, se fosse stato informato sui

    tali rischi, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporsi all'intervento stesso.

    In mancanza di tale prova, risarcibile solamente il danno ricollegabile alla lesione del diritto di

    autodeterminazione del paziente, si tratta di un danno non patrimoniale che leffetto del mancato

    rispetto dellobbligo di informare il paziente.

    Viene confermato, quindi, che la mancanza o inadeguatezza dellinformazione data al paziente

    costituisce di per s danno non patrimoniale risarcibile, anche se non vi stato un peggioramento della

    salute.

    In Italia, qualunque trattamento sanitario, medico o infermieristico, necessita del preventivo consenso del

    paziente; quindi il suo consenso informato che costituisce il fondamento della liceit dellattivit sanitaria,

    in assenza del quale lattivit stessa costituisce reato.

    Il malato pu decidere se vuole essere curato per una malattia e ha il diritto/dovere di conoscere tutte le

    informazioni disponibili sulla propria salute chiedendo al medico ci che non chiaro; inoltre deve avere la

    possibilit di scegliere, in modo informato, se sottoporsi ad una determinata terapia o esame diagnostico.