Hanno curato la presente pubblicazione · Ceccarelli Renato Di Giovanni Domenico Dipendenti Unità...

75
Hanno curato la presente pubblicazione: Dipendenti ISPESL: Dipartimento Documentazione: Giffuni Gennaro Perticaroli Sergio Dipartimento Igiene del Lavoro: Benvenuti Francesco Camillucci Lamberto Gianbattistelli Sandro Dipartimento Omologazione: Buti Ennio Lama Vittorio Dipartimento Tecnologie di Sicurezza: Cancellieri Massimo Ceccarelli Renato Di Giovanni Domenico Dipendenti Unità Sanitarie Locali Calabresi Claudio USL 4 Chiavari (Ge) Carcassi Rosaria USL 12 Genova Faillace Raffaele Regione Toscana Ser. 98 Farina Matteo USL 35 Ravenna Giuia Roberto USL 4 Taranto Granchi Carlo USL 3 Versillia (Lu) Laureni Umberto USL 1 Trieste Loi Anna Maria USL 13 Livorno Rebua Bruno USL 13 Livorno Riavez Roberto USL 8 Palmanova Rossi Oriana USL !£ Livorno Sbrana Claudio USL 3 Versilia (Lu) Silvano Stefania USL 19 La Spezia Hanno inoltre collaborato: Borzelli Emilio ISPESL - Dip. Tecnologie di Sicurezza Campanella Ennio ISPESL - Dip. Igiene del Lavoro Cianotti Roberto ISPESL - Dip. di Omologazione Fontana Luigi Ospedale S.Martino (Ge) Giacobbo Scavo Paolo ISPESL - Dip. Tecnologie di Sicurezza

Transcript of Hanno curato la presente pubblicazione · Ceccarelli Renato Di Giovanni Domenico Dipendenti Unità...

Hanno curato la presente pubblicazione: Dipendenti ISPESL: Dipartimento Documentazione: Giffuni Gennaro Perticaroli Sergio Dipartimento Igiene del Lavoro: Benvenuti Francesco Camillucci Lamberto Gianbattistelli Sandro Dipartimento Omologazione: Buti Ennio Lama Vittorio Dipartimento Tecnologie di Sicurezza: Cancellieri Massimo Ceccarelli Renato Di Giovanni Domenico Dipendenti Unità Sanitarie Locali Calabresi Claudio USL 4 Chiavari (Ge) Carcassi Rosaria USL 12 Genova Faillace Raffaele Regione Toscana Ser. 98 Farina Matteo USL 35 Ravenna Giuia Roberto USL 4 Taranto Granchi Carlo USL 3 Versillia (Lu) Laureni Umberto USL 1 Trieste Loi Anna Maria USL 13 Livorno Rebua Bruno USL 13 Livorno Riavez Roberto USL 8 Palmanova Rossi Oriana USL !£ Livorno Sbrana Claudio USL 3 Versilia (Lu) Silvano Stefania USL 19 La Spezia Hanno inoltre collaborato: Borzelli Emilio ISPESL - Dip. Tecnologie di Sicurezza Campanella Ennio ISPESL - Dip. Igiene del Lavoro Cianotti Roberto ISPESL - Dip. di Omologazione Fontana Luigi Ospedale S.Martino (Ge) Giacobbo Scavo Paolo ISPESL - Dip. Tecnologie di Sicurezza

IINDICE Sicurezza nei cantieri navali di costruzione, riparazione e demolizione Introduzione Pag. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei prposti Pag. Protocolli di Sicurezza Piano di Sicurezza Pag Protocollo di sicurezza per l'allestimento di attrezzature provvisionali Pag Protocollo di sicurezza per impianti elettrici Pag Protocollo di sicurezza nelle operazioni di movimentazione e sollevamento Pag Protocollo di sicurezza in spazi angusti e/o confinati Pag Protocollo di sicurezza per l'allestimento preliminare della zona da adibire a riparazione o trasformazione di una nave Pag Protocollo di sicurezza per le operazioni di sabbiatura Pag Protocollo di sicurezza per la saldatura Pag Protocollo di sicurezza per operazioni di ossitaglio Pag Protocollo di sicurezza per le operazioni di pitturazione Pag Protocollo di sicurezza delle operazioni di falegnameria Pag Protocollo di sicurezza per le operazioni di coibentazione Pag Protocollo di sicurezza per lavorazioni di rimozione di materiali contenenti amianto Pag Protocollo di sicurezza per lavorazionivarie in presenza d'amianto Pag Protocollo di sicurezza per lavorazioni di scriccatura Pag Protocollo di sicurezza per lavorazioni con strumenti che producono vibrazioni Pag Protocollo di sicurezza per lavorazioni di tubisteria Pag Protocollo di sicurezza per la raddrizzatura lamiere Pag Protocollo di sicurezza per la stuccatura delle lamiere Pag Protocollo di sicurezza per le operazioni dei controlli non distruttivi Pag Protocollo di sicurezza per le operazioni di pulizia Pag Protocollo di sicurezza per l'uso dei mezzi personali di protezione Pag Prevenzione incendi e grandi rischi La compatibilità tra situazioni d'emergenza ed il progetto di sicurezza antincendio Pag Sistemi per la prevenzione dei rischi La ventilazione Pag Indicazioni generali di normativa per gli impianti e le apparecchiature di cantiere Apparecchi a pressione Pag Sistemi di distribuzione per aria compressa, ossigeno,gas per ossitaglio e gas combustibili Pag

Sicurezza nei cantieri navali di costruzione, riparazione

e demolizione

Introduzione La tragedia di Ravenna del 13 Marzo 1987, con la morte di 13 lavoratori sulla nave Elisabetta Montanari in bacino di carenaggio, portò all'attenzione di tutto il Paese non solo il fenomeno degli infortuni sul lavoro ma anche i peculiari aspetti legati ai rischi per la salute e, più estensivamente, nelle attività portuali. Tra le reazioni immediate e le risposte che vari soggetti tentarono di dare su questi aspetti, nacque quellq dei Dervizi di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro delle Unità Sanitarie Locali: molti operatori iniziarono a confrontare conoscenze, esperienze e metodi di lavoro nella prospettiva di avviare nelle varie realtà cantieristiche e portuali del Paese, un'attività di vigilanza con soluzioni coordinate allo scopo di evitare rilevanti disomogeneità di comportamento. Si costituì, così, un Gruppo di Lavoro interregionale che, avvalendosi anche di tecnici competenti appartenenti a Enti diversi (in particolare all'Istituto di Medicina del Lavoro di Trieste) e di vari esperti della sicurezza di aziende cantieristiche pubbliche e private, dopo alcuni mesi di attività, giunse ad elaborare una serie di indicazioni. Tali indicazioni si articolano essenzialmente nei seguenti aspetti: -- ricostruzione dei cicli tecnologici; -- analisi dei rischi presenti nelle diverse operazioni; -- analisi dei problemi infortunistici legati alle infrastrutture di cantiere; -- produzione di protocolli di sicurezza e di igiene del lavoro. Questi sono i capitoli principali degli atti che vennero presentati ed illustrati nel Convegno Nazionale di Viareggio del 30/31 Ottobre 1989. L'occasione costituì non solo il primo momento di presentazione pubblica del lavoroma, implicitamente, l'invito ad una operazione prevenzione nei porti e nei cantieri navali italiani I Protocolli elaborati sulle diverse lavorazioni, dalla saldatura alla sabbiatura, dalla pitturazione alla coibentazione, dai labori negli ambienti angusti a quelli sui ponteggi, ecc., fornivano un sintetico ma esauriente quadro deli riferimenti normativi essenziali e delle norme di buona tecnica utili per le aziende, per tecnici e lavoratori oltre che per i servizi pubblici cui sono stati affidati compiti di vigilanza sulla prevenzione: una sorta di regolamentazione pratica e sintetica delle modalità, dei criteri normativi e tecnici da seguire nell'espletamento delle principali lavorazioni cantieristiche. In seguito, il Gruppo di Lavoro, coordinato dalla Regione Toscana, ha provveduto alla ristesura, in forma di libreto tascabile, della parte degli atti relativi ai Protocolli, al fine di diffondere capillarmente l'uso di questo riferimento e di qualificarlo come un agile strumento di alvoro per tutti i soggetti interessati. Successivamente, onde procedere all'aggiornamento ed alla qualificazione delle indicazioni contenute nei Protocolli, la Regione Toscana richiese il coinvolgimento dell Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) per un ulteriore approfondimento tecnico-scientifico dei contenuti e per il riaggiornamento dei riferimenti normativi per quanto concerne l'igiene e la sicurezza del lavoro. Il Direttore dell'ISPESL, Dott. Antonio Moccaldi, aderendo a tale richiesta, costituì la Commissione Mista ISPESL-Regioni, nella quale hanno operato rappresentanti del Gruppo di lavoro interregionale ed esperti dell'ISPESL.

L'inziativa ha portato un ulteriore sviluppo ed arricchimento nei contenuti dei Protocolli: si segnala, al riguardo, la radicale modifica e l'aggiornamento di tutta la parte dedicata agli impianti elettrici nomché l'introduzione del concetto della predisposizione del Piano preventivo di Sicurezza nei lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione e demolizione delle navi. I Protocolli, nell'attuale stesura, vengono preceduti dal richiamo degli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti intermedi ai quali è riconducibile anche l'obbligo della predisposizione del Piano di Sicurezza. La pubblicazione dei nuovi Protocolli sul presente numero monografico della rivista dell'ISPESL Fogli d'informazione costituisce, dunque, l'attuale punto di arrivo di un lavoro iniziato da più di 5 anni: si tratta peraltro solo di un'ulteriore tappa di una vicenda non conclusa , essendo intendimento del Gruppo di Lavoro continuare la propria attività con incontri e contatti periodici, per una verifica dell'impatto che potrà avere l'attività di prevenzione ispirata ai criteri eneunciati nei Protocolli nelle varie realtà della cantieristica navale, nonché per favorire una omogeneità di intervento in tutto il territorio nazionale.

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei prposti D.P.R. 27/3/55 n° 547, Titolo I, Capo II _________________________________________________________________________ Art.4 ___________________ Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono, o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuizioni e competenze: a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro

conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, gli estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;

c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione a loro disposizione.

Art. 5 _________________________ I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera. L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi propri dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Nel caso in cui dal datore di lavoro sia concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, dette macchine od attrezzi devono essere muniti di dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto. Art. 6 ________________________ Doveri dei lavoratori I lavoratori devono: a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro

ai fini della sicurezza individuale e collettiva; b) usare con cura i dispositivi di sicurezza i gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti

dal datore di lavoro; c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente od ai preposti le deficienze

dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficenze o pericoli;

d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o do altre persone.

D.P.R. 19/3/56 n° 303, Titolo I, Capo II OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI

LAVORATORI Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti art. 4 I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure d'igiene previste nel presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro

conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme d'igiene ed usino i mezzi

di protezione messi a loro disposizione. Obblighi dei lavoratori art. 5 I lavoratori devono; a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro

ai fini dell'igiene; b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o

forniti dal datore di lavoro; c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei

mezzi di protezione suddetti; d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne

ottenuta l'autorizzazione.

D.L.vo 277/91 CAPO 1 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI Art. 5 1) I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono alle attività

indicate all'art. 1, ell'ambito delle rispettive attribuzione e competenze: a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati in

attuazione del medesimo; b) informano i lavoratori nonchè i loro rappresentanti dei ischi specifici dovuti

all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate disposizioni ed istruzioni lavorative volte anche a salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive contenute nei registri di cui all'art.4 comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali ,effettuati, nonchè indicazioni sul significativo di detti risultati; informano altresì i lavoratori delle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;

c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;

d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione; e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di

protezione; f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni

aziendali e delle norme, nonchè l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali medesime;

g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attività.

2) I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.

3) Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono attività di cui all'art.1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai capi II, III e IV.

4) I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e sovraintendono alle attività indicate all' art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI Art. 6 1) I lavoratori:

a) osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;

b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro;

c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione;

e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;

f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.

PIANO DI SICUREZZA In tutti i lavori di cantieristica navale, sia di costruzione che di riparazione, manutenzione e demolizione, il cantiere e la ditta che esegue i lavori, a cura del responsabile della sicurezza, dovrà redigere un Piano di Sicurezza sentite anche le organizzazioni dei lavoratori. Tale piano deve contenere: -- la descrizione dei lavori, delle condizioni ambientali e di agibilità dei luoghi; -- l'individuazione delle fasi, delle seguenze di lavoro e delle principali attrezzature

utilizzate; -- la localizzazione ed il numero dei lavoratori per ogni fase e per ogni ambiente di lavoro; -- la descrizione delle misure di igiene e sicurezza per le diverse fasi di lavorazione con

particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali sia prevedibile la presenza di materie e prodotti tossici, infiammabili, esplodenti, corrosivi, radiottivi;

-- la descrizione delle misure di pronto intervento in caso di incidente od infortunio con particolare riguardo alla strutture ed al personale a ciò preposto;

-- l'indicazione dei dirigenti e dei preposti alla sicurezza. Infine allo scopo di evitare rischi derivanti dall'interferenza tra più lavori in contemporanea, è fatto obbligo al cantiere di assicurare la compatibilità dei Piani di Sicurezza delle diverse lavorazioni, comprese quelle eseguite dalle aziende appaltatrici. Il Piano di Sicurezza, redatto prima dell'inizio dei lavori, deve essere tenuto presso il luogo di lavoro a disposizione delle Autorità di vigilanza ed ispezione.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LE LAVORAZIONI DI PONTEGGIATURA 1) Per i lavori che vengono eseguiti ad altezza dal piano di calpestio superiore a 2 m

devono essere poste in uso adeguate impalcature e ponteggi, opere provvisionali o comunque precauzioni che, seguendo lo sviluppo dei lavori, siano atte ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto di persone e cose (Rif. art. 16 D.P.R. 164/56).

2) Per realizzare idonee ponteggiature, anche tenuto conto delle particolarità di tipologie necessarie nella cantieristica navale e dell'ambiente corrosivo in cui vengono adoperate, occorre innanzitutto che i materiali usati siano di ottima qualità, abbiano idonea prootezione (verniciatura o zingatura), abbiano i requisiti di legge e siano mantenuti in buono stato di conservazione (Rif. artt. 7 D.P.R. 164/56 e 374 D.P.R. 547/55).

3) La conformità ai requisiti di legge si ha con la rispondenza alle prescrizioni specifiche dettate dal D.P.R. 164/56 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni", alle relative integrazioni e chiarimenti (Rif. D.M. 2.9.1968, circ. M.L. n. 149/1985, D.M. 8.10.1988 n. 451, etc.), nonchè alle prescrizioni più generali del D.P.R. 547/55 che sono valide per qualsiasi tipo di ponteggio (fissi metallici o in legname, movibili, etc.).

ADEMPIMENTI PRELIMINARI 4) In merito ai ponteggi fissi metallici, di prevalente uso nella cantieristica navale, dalla

normativa sopra citata deriva l'obbligo di utilizzare esclusivamente strutture munite dell'Autorizzazione Ministeriale alla costruzione ed impiego (siano esse a telaio prefabbricato o con elementi a giunti e tubi) che sono riconoscibili anche attraverso la punzonatura che deve essere apposta su ogni elemento. Copia del certificato ministeriale, che documenta l'idoneità dello specifico modello di ponteggio cui si riferisce e che ne ammette l'uso nel rispetto degli schemi-tipo ad esso allegati, deve essere conservata in cantiere a disposizione degli Ispettori dei Servizi di Prevenzione della U.S.L. (Rif. artt. 30 - 34 D.P.R. 164/56).

5) Nel caso di ponteggi aventi altezza superiore a 20 metri, oppure costruiti in difformità dagli schemi-tipo, o nel caso di altre opere provvisionali di notevole importanza e complessità in rapporto ai sovraccarichi ed alle dimensioni, deve essere redatto un progetto, eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione Ministeriale, da parte di un ingegnere od architetto abilitati a norma di legge all'esercizio della professione, accompagnato da un disegno esecutivo che indichi in pianta ed in prospetto lo sviluppo del ponteggio e riporti, oltre alle modalità di ancoraggio, le seguenti indicazioni: -- tipo di ponteggio usato ( marca e modello ); -- generalità e firma del progettista; -- sovraccarichi massimi per metro quadro di impalcato. Si può rientrare in questa procedura nel caso di opere provvisionali tipiche della cantieristica navale, come quelle costruite per seguire lo sviluppo delle superfici curve degli scafi, a prua, a poppa od in carena (Rif. art. 32 D.P.R. 164/56 e Circ. M.L. n° 149/85). Copia del certificato ministeriale, che documenta l'idoneità dello specifico modello di ponteggio cui si riferisce e copia del progetto e di disegni esecutivi, devono essere conservati in cantiere a disposizione degli Ispettori dei Servizi di Prevenzione della U.S.L. (Rif. artt. 30 - 34 D.P.R. 164/56).

REALIZZAZIONE

6) Nel rispetto del disegno esecutivo o degli schemi-tipo i ponteggi devono essere costruiti a regola d'arte, curando ogni particolare come la posa in opera delle apposite basi di supporto dei montanti, la verticalità dei montanti, il giusto serraggio della bulloneria o l'utilizzo delle spine antisfilamento (Rif. art. 35 D.P.R. 164/56); il preposto al lavoro deve assicurarsi che tutto ciò avvenga realmente e regolarmente (Rif. art. 36 D.P.R. 164/56).

7) I ponteggi metallici situati all'aperto devono risultare, come tutte le costruzioni metalliche, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, collegati elettricamente a terra ai fini della protezione dalle scariche atmosferiche (Rif. art. 39 D.P.R. 547/55).

IMPALCATI 8) Gli impalcati devono essere costituiti, in caso di impiego di legname, da tavole di

sezione minima di 20x4 cm, in buono stato e senza nodi passanti in grado di ridurre la sezioneresistente di oltre il 10 %; le tavole devono essere ben accostate fra di loro , in modo che il piano di calpestio copra completamente lo spazio tra i montanti interni (cioè quelli verso la costruzione) e quelli esterni (verso il vuoto); le tavole non devono presentare parti a sbalzo e le le loro estremità devono essere sovrapposte sempre in corrispondenza di un traverso per non meno di 40 cm; devono essere ben assicurate contro gli spostamenti alla struttura di appoggio in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. (Rif. artt. 23 e 38 D.P.R. 164/56).

9) Gli impalcati di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte a distanza non superiore a metri 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, i ponti a sbalzo, e quando vengano eseguiti lavori di riparazione o manutenzione di durata non superiore a 5 giorni (Rif. art. 27 D.P.R. 164/56).

10) E' vietato costituire qualsiasi deposito sopra gli impalcati, eccettuato quello temporaneo dei materiali e attrezzi necessari ai lavori . (Rif. art. 18 D.P.R. 164/56).

PARAPETTI 11) Sui lati prospicienti il vuoto deve essere sempre presente un parapetto alto almeno 1

metro dal piano di calpestio, costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato e da una tavola fermapiede alta non meno di 20 cm, in modo tale da non lasciare una luce verticale maggiore di 60 cm tra i correnti e la tavola fermapiede (in altri termini, ciò significa che o sia la tavola fermapiede sia il corrimano sono tavole larghe almeno 20 cm, oppure deve essere posto un corrente intermedio tra corrimano e tavola fermapiede). Sia i correnti che il fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti (Rif. art. 24 D.P.R. 164/56).

12) Sul lato interno del ponteggio (cioè verso la costruzione) èpossibile non applicare il parapetto solo se la distanza tra impalcato e costruzione risulta inferiore a 20 cm (Rif. art. 23 D.P.R. 164/56).

13) Nella cantieristica navale, data la particolare conformazione della costruzione, è possibile che in alcuni tratti la distanza di cui sopra sia superata; in questi casi è necessario porre in opera i parapetti anche sul lato interno; nel caso che la presenza dei parapetti ostacoli l'esecuzione di qualche particolare lavoro, questi potranno essere momentaneamente rimossi per il tempo strettamente occorrente, ma in questo caso sarà necessario proteggere i lavoratori dal rischio di cadute nel vuoto con l'uso della cintura di sicurezza (Rif. artt. 10 e 24 D.P.R. 164/56)

VIE DI ACCESSO 14) L'accesso delle persone agli impalcati deve avvenire sempre in sicurezza. E' fatto

divieto di salire e scendere lungo i montanti (Rif. art. 38 D.P.R. 164/56) e pertanto devono essere predisposte opportune scale di comunicazione tra i diversi piani e ben assicurate alla struttura del ponteggio (Rif. art. 8 D.P.R. 164/56).

15) Le andatoie devono avere larghezza non minore di 60 cm quando siano destinate soltanto al passaggio dei lavoratori, e di 1,20 m se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50% (circa 27 gradi sull'orizzontale) Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

16) Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal D.P.R. 547/55; è vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati al posto dei pioli; durante l'uso le scale devono essere vincolate o trattenute al piede da un'altra persona; la lunghezza delle stesse deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso e non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra quando colleghino vari piani del ponteggio (Rif. art. 8 D.P.R. 164/56).

17) Le andatoie, le passerelle, le scale a mano di collegamento tra i piani degli impalcati devono essere munite verso il vuoto di parapetti con tavole fermapiede (Rif artt. 8 e 29 D.P.R. 164/56).

MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO 18) Gli operai impiegati in tali lavori devono essere particolarmente specializzati ed esperti

ed in ogni caso devono indossare la cintura di sicurezza (Rif. artt. 10 e 36 D.P.R. 164/56). Questa deve essere del tipo con bretelle e cosciali e deve essere collegata ad una fune di trattenuta fissata a parti stabili, oppure a dispositivi anticaduta di riconosciuta efficacia, quali dispositivi arrotolatori che consentono spostamenti normali della persona ma si bloccano quando sono sottoposti a strappi improvvisi come nel caso di cadute (Rif. art. 10 D.P.R. 164/56).

19) Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungate interruzioni di lavoro, deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell'efficienza degli ancoraggi e controventi, curando l'eventuale sostituzione od il rinforzo degli elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con verniciatura o protezioni equivalenti (Rif. art. 37 D.P.R. 164/56).

20) Al montaggio e smontaggio dei ponteggi deve assistere un preposto in grado di indirizzare il lavoro e di vigilare costantemente sulle condizioni di sicurezza (Rif. artt. 17 e 36 D.P.R. 164/56). In particolare allo smontaggio dovrà essere posta grande attenzione; i lavori di smontaggio devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso, devono essere condotti in modo da non pregiudicare la stabilità della struttura adiacente; si ricorda che è fatto espresso divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte (Rif. art. 38 D.P.R. 164/56).

PONTEGGI DIVERSI -- Ponti su cavalletti 21) Essendo realizzati da un intavolato poggiato su due o più cavalletti non possono

superare i due metri di altezza, se privi di normale parapetto, nè possono essere utilizzati su parti prospicienti ad un vuoto di maggiore altezza (ad es. poggiandoli sugli impalcati dei ponteggi esterni). L'impalcato, che deve avere una larghezza minima di 90 cm, se poggia solo su due cavalletti deve essere costituito da tavole di sezione minima 30x5 cm e lunghezzza 4 m. Se vengono usate tavole di sezione minore esse devono poggiare almeno su tre cavalletti. Le tavole devono essere fermate ai cavalletti i appoggio e non debbono presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm.. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di 3,60 m. E' vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli. (Rif. art. 51 D.P.R. 164/56).

-- Ponti movibili 22) I ponti a torre sono in genere costituiti da elementi metallici prefabbricati montati su

una crocera di base munita di ruote, e sovrapposti fino a raggiungere l'altezza di lavoro; sulla base deve essere apposta una targa del fabbricante indicante l'altezza massima raggiungibile con la sovrapposizione degli elementi.

23) I ponti sviluppabili, siano essi del tipo estensibile "a cannocchiale" o le piattaforme ed i cestelli elevabili a braccio articolato su carro, possono essere utilizzati solo dopo aver assicurato la perfetta stabilità della base per evitare pericolosi sbandamenti o possibili rovesciamenti. Tali ponti devono essere usati esclusivamente per l'altezza cui sono destinati, senza aggiunta di sovrastrutture (Rif. art. 52 D.P.R. 164/56).

24) I ponti mobili su carro devono essere collaudati a cura del fabbricante e l'utilizzatore deve essere in possesso di copia del certificato di collaudo; è inoltre obbligatorio richiedere la visita periodica di controllo annuale al competente Servizio U.S.L. (Rif. art. 25 D.P.R. 547/55).

-- Ponti sospesi 25) La sicurezza dei ponti sospesi rimane affidata soprattutto alle modalità di fissaggio

delle travi a sbalzo, destinate asorreggere la piattaforma, all' efficienza degli argani di

solevamento ed allo stato di usura delle funi di sospensione. Questi fattori devono essere puntualmente controllati con manutenzione costante e rigorosa. Inoltre l'azienda dovrà provvedere a predisporre un registro su cui il preposto dovrà riportare le date dei controlli ed il tipo dell'eventuale intervento effettuato (Rif. artt. 42, 43, 44, 49 D.P.R. 164/56).

26) Le travi di sostegno devono poggiare su strutture e materiali resistenti, devono avere un prolungamento verso l'interno della costruzione non minore del doppio della sporgenza libera e devono essere saldamente ancorate con elementi di resistenza accertata. Non è ammesso l'ancoraggio con pesi (Rif. art. 44 D.P.R. 164/56).

27) L'attacco delle funi alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura o con non meno di tre morsetti a bullone; nell'occhiello deve essere inserita apposita redancia per ripartire la pressione sull'anello di sospensione (Rif. art. 43 D.P.R. 164/56).

28) Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed un argano di manovra per ciascuna estremità, non devono gravare sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori, superiore a 100 kg per metro lineare di sviluppo. Essi non devono avere larghezza superiore a metri uno. Detti ponti, su cui non è consentita la presenza contemporanea di più di due persone, devono essere usati soltanto per lavori di finitura, manutenzione o altri lavori di limitata entità. (Rif. art. 39 D.P.R. 164/56)

29) I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unità e quattro argani di manovra non devono avere larghezza maggore di 1,50 m (Rif. art. 39 D.P.R. 164/56).

30) Le piattaforme devono avere una struttura particolarmente robusta e devono essere munite su ogni lato di parapetto alto almeno un metro, con il corrente superiore costituito da un tubo n acciaio di diametro minimo 4 cm (Rif. artt. 39, 40, 41 D.P.R. 164/56).

31) La manovra per portare il ponte a livello di lavoro deve essere eseguita lentamente, con funzionamento sincrono degli rgani di sollevamento; non appena raggiunto il livello di lavoro è necessario assicurare il ponte sospeso a parti stabili, onde impedire sbandamenti o movimenti improvvisi; i ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso come apparecchi di sollevamento nè su di essi devono essere instalati apparecchi del genere (Rif. artt. 46 e 47 D.P.R. 164/56)

32) Il transito sotto ponti sospesi, a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate (Rif. art. 5 D.P.R. 164/56).

33) I soli argani dei ponti sospesi devono essere sottoposti a verifica almeno biennale (Rif. art. 50 D.P.R. 164/56); le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro ed i ponti sospesi muniti di argani devono essere fatti verificare annualmente, nel loro complesso, da parte del competente servizio U.S.L. (Rif. art. 25 D.P.R. 547/55).

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IMPIANTI ELETTRICI CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO Gli impianti elettrici devono essere progettati ed installati da persone aventi i requisiti previsti dalla Legge 46/90. Presso il cantiere deve essere conservato, a disposizione dell'autorità competente, un piano di sicurezza specifico, relativo ai rischi elettrici. L'impianto, in tutte le sue parti costitutive, deve essere realizzato in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali sia diretti che indiretti con le parti in tensione. I suoi componenti devono essere scelti in conformità con le destinazioni d'uso degli impianti di lavoro e/o conformi alle prescrizioni di sicurezza. (Legge 791/77 e Legge 186/68) PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI E' necessario prevedere una protezione delle persone contro i contatti indiretti, in relazione alle caratteristiche del sistema di alimentazione (TN-S, TT, IT). L'impianto di protezione contro i contatti elettrici indiretti deve rispondere a quanto previsto dalla nuova norma C.E.I. 64-8/4 Per i luoghi conduttori ristretti vale quanto indicato dalla norma C.E.I. 64-8/7 ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURE Tutte le apparecchiature elettriche devono essere alimentate od in SELV (ex BTS) o, in caso di utilizzo di una tensione non superiore a 220 V verso terra, con trasformatore di isolamento singolo per ogni apparecchio. PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI DEGLI APPARECCHI UTILIZZATORI La protezione dai contatti indiretti, degli apparecchi utilizzatori, deve essere assicurata con uno dei seguenti mezzi: -- utilizzo di apparecchi dotati di doppio isolamento; -- alimentazione per separazione elettrica per singola apparecchiatura; -- apparecchiatura in Classe I provviste di conduttore di protezione interconnesso

all'impianto di terra; -- alimentazione in bassissima tensione di sicurezza; -- alimentazione in bassissima tensione funzionale. CAVI E' vietato l'utilizzo, nella distribuzione di cantiere, di condutture nude sotto tensione. Per gli impianti fissi di distribuzione, i cavi devono essere posizionati all'interno di condotti, o provvisti di una adeguata protezione meccanica; la loro disposizione deve essere tale da evitare, comunque, intralcio ai passaggi ed il deterioramento dei ricoprimenti isolanti; la loro lunghezza deve essere tale da non sollecitare meccanicamente, a trazione, le anime dei conduttori. GRADO DI PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI In relazione alle condizioni di esposizione dell'impianto agli agenti atmosferici, il grado di protezione dei componeti e degli apparecchi deve essere non inferiore ad IP 44. ILLUMINAZIONE ORDINARIA

I posti di lavoro, le zone di transito, le le passerelle, l'esterno e l'interno della nave, dovranno essere ben illuminati con singole lampade o con catene di lampade in numero sufficiente a garantire adeguata visibilità degli ambienti di lavoro o passaggio. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Le aree interessate alla lavorazione ed al transito delle persone devono essere dotate di un impianto per l'illuminazione di sicurezza. Sono considerate idonee, per l'alimentazione degli impianti di illuminazione di sicurezza: - lampade di emergenza autoalimentate fisse; - batterie di accumulatori, provviste di dispositivi di ricarica; - gruppi elettrogeni indipendenti. Le vie di esodo, dovranno essere segnalate anche in condizioni di illuminazione ordinaria. COMANDO DEGLI INTERRUTTORI GENERALI IN CASO DI EMERGENZA DI EMERGENZA Quando la mancanza di alimentazione della apparecchiature può creare situazioni di pericolo, devono essere presi provvedimenti atti a garantire l'incolumità dei lavoratori l'incolumità dei lavoratori da rischi elettrici o di altra natura che si potrebbero presentare. La riattivazione del circuito di alimentazione deve essere resa possibile solo con il consenso dell'operatore che ha azionato il dispositivo d'emergenza. PROTEZIONE CONTRO IL RITORNO INTEMPESTIVO DELL'ALIMENTAZIONE I circuiti di alimentazione di macchine operatrici devono essere realizzati con dispositivi che consentano la non riattivazione automatica delle apparecchiature per un ritorno intempestivo dell'energia di rete. ESERCIZIO E MANUTENZIONE E' vietato eseguire lavori su parti in tensione quando questa sia superiore a 25 V verso terra, se alternata, e 50 V verso terra, se continua (art. 344 D.P.R. 547/55). Per tutte le altre operazioni di manutenzione vale quanto prescritto al titolo VII capo X e XI del D.P.R. 547/55.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO AMBITI DI IMPIEGO I principali tipi di apparecchi sono, in ordine approssimativamente decrescente di portata: a) gru a cavalletto scorrenti su rotaie fisse a terra o su ruote gommate: sono in genere

usate all'aperto per movimentare lamiere (spesso con agganci elettromagnetici od a depressione d'aria in caso di lamiere piane) intere parti di costruzione o perfino piccole costruzioni complete;

b) gru a carro ponte: usate in genere entro capannoni o tettoie di cui le strutture verticali portanti sono calcolate, oltre che per sostenere la copertura, anche per sostenere i carichi mobili dovuti al carro ponte (la loro funzione è simile a quella delle gru a cavalletto);

c) gru a torre, quasi mai fisse perchè di uso troppo limitato, spesso mobili su rotaie fisse a terra: trovano impiego in caso di costruzioni molto alte oppure su banchine di bacini di carenaggio;

d) gru semoventi su ruote gommate: sono di tipi e portate molto varie, anche con caratteristiche stradali; nei cantieri piccoli e medi trovano impiego per la movimentazione generale di pezzi a terra, mentre per le grandi costruzioni possono essere impiegate grosse gru semoventi che, una volta bloccate a terra mediante appositi stabilizzatori, sono adatte anche alla movimentazione di pezzi di notevole peso e dimensioni tra terra e bordo nave;

e) carrelli elevatori a forche: sono impiegati per carico e scarico dai mezzi di trasporto di merci pallettizzate, od anche di interi container con i tipi di maggiore portata; inoltre servono pere) carrelli elevatori a forche: sono impiegati per carico e scarico dai mezzi di trasporto di la movimentazione di componenti o piccole lamiere tra i vari reparti di lavorazione a terra;

f) ascensori e montacarichi: trovano impiego per la salita e la discesa di personale o di piccoli pezzi, in costruzioni molto alte o all'interno di alti apparecchi di sollevamento (per accesso alle cabine di grosse gru a cavalletto, carri ponte od a torre); in casi particolari possono avere conformazioni e caratteristiche inusuali (per esempio piattaforme "syncro-lift" che, poste sotto le imbarcazioni in acqua, consentono il loro sollevamento in secca; sollevatori per magazzini automatici e non, etc.);

g) arganetti, paranchi, piccole gru a bandiera e simili: sono impiegati in genere presso punti di lavoro fissi oppure in offine meccaniche (per movimentare pezzi alle macchine utensili, etc.);

h) piattaforma di lavoro (cestello) montata su gru. Per l'installazione e l'uso dei mezzi di sollevamento devono essere osservate in particolare le disposizioni contenute nel D.P.R. 547/1955 (Titolo V), nel D.P.R. 164/1956 (artt. 5, 9, 11, Capi VI e VII) e D.L.vo 277/91 oltre che quanto previsto in normative particolari (D.M. 2.4.1981; D.M. 586/87; D.M. 587/87 etc.); il loro progetto e calcolo può essere condotto secondo una delle normative previste dalla circolare n° 77 del 23/12/76 del Ministero del Lavoro e D.M. 23/12/82. 1) Ogni apparecchio, prima della messa in servizio, deve essere dotato di un libretto-

certificato di omologazione (esclusi quelli aventi portata inferiore a 200 kg e quelli azionati a mano) rilasciato dall'I.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro), ente statale a cui è attribuita la verifica di prima installazione di questi mezzi ai sensi del D.M. 12.9.1959 e D.M. 23.12.1982.

Nella procedura da seguire per ottenere il libretto-omologazione si evidenziano le seguenti fasi: -- richiesta-denuncia all'I.S.P.E.S.L. con allegata la documentazione prevista dalla Circ.

Min. Lav. e Prev. Soc. n° 77/76; -- l'I.S.P.E.S.L. procede all'esame della documentazione e ne invia poi l'esito all'utente; -- in caso di esito favorevole il personale dell'Istituto procede al collaudo dell'apparecchio

che si conclude con il rilascio del libretto-certificato di omologazione e con la punzonatura dell'apparecchio collaudato ed immatricolato;

-- copia conforme del libretto viene inviata al competente Servizio U.S.L.. 2) Per i suddetti mezzi di sollevamento l'utente deve poi richiedere annualmente la verifica

al competente Servizio dell'U.S.L. (Nota: solo nel caso si tratti di ascensori o montacarichi la verifica deve invece essere effettuata dall'Ispettorato del Lavoro ed inoltre tali apparecchi sono soggetti anche al controllo dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda la sicurezza antincendio).

3) L'utente deve procedere almeno trimestalmente, con proprio personale, alla verifica delle funi e catene ed annotarne l'effettuazione sul libretto (Rif. art. 11 D.M. 12.9.1959); i documenti concernenti i collaudi e le verifiche devono essere conservati almeno quattro anni.

4) Di seguito si citano i principali requisiti a cui devono essere rispondenti gli apparecchi di sollevamento in relazione alle tipologie sopra definite:

a) Gru a cavalletto a.1) le scale fisse a pioli di altezza superiore a 5 m o aventi inclinazione superiore a 75

gradi usate per l'accesso alle cabine od alle parti della gru devono avere, a partire da 2,5 m dal pavimento o dai ripiani, una solida gabbia metallica di protezione atta ad impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno (Rif. art. 17 D.P.R. 547/55), con accesso reso possibile solo agli addetti;

a.2) i ripiani e le passerelle, devono essere provviste, sui lati aperti, di parapetto normale con arresto al piede od altra difesa equivalente (Rif. artt. 16, 27 D.P.R. 547/55); per parapetto normale con arresto al piede si intende un parapetto che abbia altezza utile di almeno 1 metro, sia costituito da almeno due correnti di cui quello intermedio posto a circa metà distanza tra quello superiore ed il pavimento, completato con una fascia continua inferiormente poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 cm; esso deve essere costruito per poter resistere al massimo sforzo cui può essere assoggettato (Rif. art. 26 D.P.R. 547/55);

a.3) i passaggi di cui sopra devono essere illuminati in modo da assicurare una sufficiente visibilità (Rif. art. 28 D.P.R. 547/55) oppure devono essere adottate adeguate misure per eliminare i rischi derivanti da una insufficiente illuminazione (Rif. art. 30 D.P.R. 547/55);

a.4) i binari e le strutture delle gru a cavalletto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche (Rif. art. 39 D.P.R. 547/55); qualora la conformazione della gru sia tale da presentare particolari pericoli (per esempio anche a causa di scariche atmosferiche indirette nelle gru di grandi dimensioni in cui puo' generarsi notevole corrente e tensione nella spira terra-struttura-cavo di sospensione del carico-terra), le lavorazioni devono essere sospese in caso di maltempo;

a.5) sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata massima ammissibile, anche in relazione alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposite targhe (Rif. art. 171 D.P.R. 547/55);

a.6) i ganci devono avere impressa in rilievo la loro portata massima e devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco od essere conformati in modo tale da impedire lo sganciamento delle funi e degli altri organi di presa (Rif. artt. 171 e

172 D.P.R. 547/55); è buona norma predisporre apparecchi per la lettura del carico;

a.7) le gru devono essere provviste di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto del carico e del mezzo (Rif. art. 173 D.P.R. 547/55);

a.8) nei casi in cui l'interruzione della energia di azionamento possa comportare pericoli per le persone, devono essere installati dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni ed oscillazioni pericolose (Rif. art. 174 D.P.R. 547/55); per esempio nel caso di dispositivi di aggancio elettromagnetici od a depressione devono essere assicurate idonee riserve di energia e comunque il loro campo di azione deve essere delimitato o, in caso ciò sia impossibile, le manovre devono essere tempestivamente preannunciate (Rif. artt. 186 e 187 D.P.R. 547/55);

a.9) quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e avvertimento, nonchè di illuminazione del campo di manovra (Rif. art. 175 D.P.R. 547/55); per esempio devono essere provvisti idonei dispositivi di segnalazione del raggiungimento di velocità del vento pericolose per l'esercizio delle gru ad esso esposte;

a.10) i posti di manovra devono permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo. Qualora, per particolari condizioni, ciò non sia possibile, deve essere predisposto un servizio di segnalazione svolto con lavoratori incaricati (Rif. art. 182 D.P.R. 547/55); le cabine coi relativi sedili e azionamenti devono essere costruiti per consentire posture ergonomiche e idonee condizioni ambientali;

a.11) alle estremità della corsa devono essere presenti dei respingenti ammortizzanti adeguati alla velocità e massa del mezzo ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote, oltre a dispositivi di fine corsa agenti sull'apparato motore in modo che l'arresto intervenga prima che il carro tocchi sui respingenti (Rif. artt. 190 e 191 D.P.R. 547/55);

a.12) il passaggio minimo per le persone (tra mezzi o carichi in movimento e parti fisse) deve essere mantenuto comunque largo almeno 70 cm (per esempio tale minima larghezza di passaggio deve essere mantenuta, a ciascuno dei lati dei carrelli delle gru a cavalletto, tra ingombri del cavalletto e della costruzione e dei materiali ingombranti a terra; è opportuno segnalare tale spazio mediante strisce indelebili poste a terra di colore giallo nero in conformità al D.P.R. 524/82); eventuali ostacoli ineliminabili devono essere adeguatamente segnalati (Rif. art. 8 D.P.R. 547/55).

b) Carri ponte Vale quanto già specificato ai punti a.1), a.2), a.3), a.5), a.6), a.7), a.8), a.10), a.11), a.12) ed anche a.4) nel caso il carro ponte abbia strutture che possono essere colpite dai fulmini:

b.1) i piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte, utilizzabili per l'accesso al carro ponte e per altre esigenze relative all'esercizio della gru, devono essere larghi almeno 60 cm oltre la sagoma di ingombro della gru e provvisti di corrimano alto almeno un metro e a distanza non minore di 50 cm dalla sagoma di ingombro della gru (Rif. art. 188 D.P.R. 547/55).

c) Gru a torre su rotaie Vale quanto specificato ai punti da a.1) ad a.12), con l'avvertenza che in questo caso, data la notevole altezza in genere di queste gru, devono essere particolarmente curati i disposti di cui al punto a.4) e a.9) (pericolo di scariche atmosferiche indirette e segnalazione della velocità del vento). d) Gru semoventi su ruote gommate

Vale quanto detto ai punti a.5), a.6), a.7), a.8), a.9), a.10), a.12) e C) in caso di grosse gru;

d.1) a causa dei pericoli dovuti a sobbalzi durante il movimento, devono essere previsti dei dispositivi particolarmente efficienti per evitare la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi (Rif. art. 176 D.P.R. 547/55);

d.2) i posti di manovra dei mezzi devono essere dotati di protezioni atte a consentire l'esecuzione delle manovre in condizioni di sicurezza (per esempio cabine rinforzate o dotate di barre tipo roll-bar) e di efficienti e ampi specchietti retrovisori per permettere una agevole visibilità anche della parte posteriore del mezzo in movimento o manovra (Rif. art. 182 D.P.R. 547/55);

d.3) non devono essere aggiunti eventuali bracci di prolunga se non sottoposti a regolare omologazione;

e) Elevatori mobili a forche Vale quanto elencato ai punti d), d.1), d.2) ed inoltre:

e.1) data in genere la vicinanza degli organi lavoranti e del carico all'operatore, deve essere previsto uno schermo o grata tra operatore e zona pistone-catene-guide di sollevamento (Rif. art. 68 D.P.R. 547/55);

e.2) l'applicazione di elementi di aggancio diversi dalle forche (per esempio bracci con gancio), deve essere effettuato solo con elementi appositamente omologati (comportanti un declassamento di portata in quanto il carrello elevatore non è progettato per portare carichi oscillanti ma esclusivamente carichi fissi sulle forche).

f) Ascensori e montacarichi Valgono le norme del D.M. 587/87, oltre a quelle sinteticamente riportate in seguito:

f.1) gli spazi dei vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e montacarichi devono essere segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno di 70 centimetri; dette difese devono avere un'altezza minima di 170 cm a partire dal piano di calpestio dei ripiani ed essere costituite da pareti cieche o da traforati metallici (Rif. art. 196 D.P.R. 547/55);

f.2) gli accessi al vano ascensore devono essere provvisti di porte apribili verso l'esterno, od a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima 180 cm quando la cabina è accessibile alle persone, munite di dispositivo che non consenta il movimento se queste non sono chiuse e se la cabina non si trova al piano (Rif. artt. 198 e 199 D.P.R. 547/55);

f.3) gli apparecchi di portata superiore a 100 kg con cabina sospesa a funi o catene e aventi corsa superiore a 4 m, devono essere provvisti di dispositivi atti ad impedire la caduta della cabina in caso di rottura delle funi o catene (Rif. art. 203 D.P.R. 547/55);

f.4) devono essere presenti dei dispositivi di fine corsa per l'arresto automatico del motore e del movimento agli estremi superiore e inferiore della corsa (Rif. art. 204 D.P.R. 547/55).

g) Arganetti, paranchi e simili In base alle particolarità dell'apparecchio, vale in genere per analogia quanto principalmente detto nei punti precedenti. h) Piattaforma di lavoro(cestello) montata su gru L'impiego di cestelli per 1 o 2 persone montate su gru in genere semplicemente sospesi al gancio delle stesse va considerato irregolare. L'art. 184 del D.P.R. n° 547/55, prevede soltanto il sollevamento eccezionale di persone a mezzo di apparecchi di sollevamento/trasporto, ma non l'esecuzione di lavori a bordo dell'apparecchio stesso. Le attrezzature che rispondono ai requisiti tecnici potranno essere invece collaudate e verificate:

-- il cestello risulti essere chiuso su tutti i lati con parapetti normali fissi a fascia fermapiede di 15 cm; il passaggio per l'accesso sia munito di chiusura non apribile verso il basso nè verso l'esterno;

-- il cestello sia vincolato rigidamente alla struttura portante (braccio della gru) a mezzo di elementi di adeguata resistenza e sia munitio di sistema di autolivellamento; è ammesso il livellamento a gravità, purchè integrato da dispositivo per lo smorzamento delle oscillazioni e purchè il sistema di sospensione garantisca lo stato di equilibrio stabile;

-- il cestello sia munito di un sicuro sistema di bloccaggio in posizione di lavoro e di un idoneo attacco per la cintura di sicurezza;

-- l' operatore sulla piattaforma possa avere a sua disposizione, mediante commutatore installato su carro, tutti i comandi di manovra normali.

5) Nelle operazioni di movimentazione ci si dovrà attenere a quanto segue: Prima del carico: a) colui che sovrintende alle operazioni di sollevamento con l'utilizzo di gru a torre, a

portale e simili poste all'aperto, in caso di presenza di vento dovrà accertarsi che l'uso del mezzo sia compatibile con la velocità del vento (Rif. art. 189 D.P.R. 547/55);

b) i carichi devono essere movimentati solo quando il loro peso sia accertato nei limiti di portata del mezzo, adoperando materiale per l'imbragaggio in perfetto stato d'uso ed idoneo al carico da sollevare;

c) si deve verificare che il carico sia agganciato agli appositi punti di sollevamento qualora

predisposti, e comunque che lo stesso sia in perfetto equilibrio; d) accertare che sul carico non sia rimasto del materiale sciolto o mal fissato

all'imbragatura; e) le funi e braghe devono essere poste in opera senza che si formino irregolarità; f) il personale deve assumere una posizione di sicurezza rispetto ad eventuali cadute o

spostamenti del carico (Rif. artt. 4, 168, 169, 171, 172, 179, 180, 181 D.P.R. 547/55); Durante il sollevamento e trasporto Colui che sovraintende alle operazioni di movimentazione carichi deve: a) avvisare le persone che potrebbero trovarsi sotto il carico sospeso ed invitare il gruista

a segnalare acusticamente la manovra (Rif. art. 175 D.P.R. 547/55); b) assicurarsi che il carico durante gli spostamenti sia tenuto sollevato all'altezza e per il

tempo strettamente necessari allo spostamento; c) guidare il carico solo per mezzo di ganci o funi e non direttamente a braccia. Durante il deposito del carico Colui che sovraintende alle operazioni di movimentazione carichi deve: a) assicurarsi che il carico in fasci (tubi, verghe) sia ben equibrato e non possa scivolare

lungo l'asse del fascio; b) predisporre con anticipo gli spessori per l'appoggio del carico ed il recupero agevole ed

immediato delle braghe; c) nel deposito del carico su carrelli od altri ripiani mobili, assicurarsi che questi siano

perfettamente equilibrati e frenati. 6) In generale le modalità di impiego dell'apparecchio di sollevamento o trasporto ed i

segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili (Rif. art. 185 D.P.R. 547/55), ed a questi i lavoratori devono attenersi.

7) I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei dispositivi di sicurezza di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente; non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza (Rif. art. 6 D.P.R. 547/55).

8) Gli addetti alla manovra degli apparecchi di sollevamento e dei carichi devono usare i mezzi in modo rispondente alle loro caratteristiche (Rif. art. 168 D.P.R. 547/55). In casi

di inderogabile ed urgente necessità gli apparecchi di sollevamento possono essere usati eccezionalmente per sollevare o trasportare persone ed in ogni caso devono essere provvisti di efficaci dispositivi di sicurezza o di idonee misure precauzionali (Rif. art. 184 D.P.R. 547/55); particolarmente in questi casi la predisposizione dei dispositivi e delle misure e l'effettuazione delle operazioni relative devono essere eseguite sotto la diretta responsabilità del dirigente.

9) Gli addetti alla imbracatura dei carichi, oltre ad effettuare tale operazione in modo da evitare la caduta del carico od il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio, devono indossare, in relazione ai materiali da manipolare, appropriati mezzi personali di protezione (casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, come da Titolo X, Capo II, D.P.R. 547/55);

10) Qualsiasi manovra eseguita con apparecchi non di usuale impiego deve essere eseguita da personale abilitato ed addestrato al loro uso ed ovviamente nei limiti di carico ed uso degli apparecchi stessi;

11) Le operazioni di movimentazione di materiali con le gru di bordo possono essere eseguite solo a barca armata e dal personale di bordo.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER OPERAZIONI IN SPAZI ANGUSTI E/O CONFINATI Le modalità operative di seguito riportate si riferiscono principalmente alle lavorazioni di riparazione navale. Per quanto concerne le operazioni di costruzione navale le stesse norme trovano applicazione fattto salvo che, per quanto riguarda i punti 2), 3) e 4) del capitolo "Norme per i lavori a fuoco", sia salvaguardata la resistenza meccanica della struttura interessata dalle modalità operative indicate. Con il termine spazi angusti e/o confinati si individuano su una nave tutti gli ambienti di lavoro chiusi caratterizzati da dimensioni ridotte o comumque con limitate aperture di comunicazione con gli ambienti adiacenti e pertanto: -- difficili da abbandonare con rapidità e di difficile accesso per eventuali soccorsi -- privi di possibilità di ventilazione naturale -- facilmente saturabili da vapori tossici o infiammabili, con rischio conseguente di intossicazioni,

asfissia, incendio-scoppio -- facilmente interessati a condizioni micro- climatiche sfavorevoli o anche di stress termico. Devono altresì considerarsi spazi angusti tutti i vani che assumono dette caratteristiche con l'avanzamento dei lavori. Ogni operazione di lavoro che si svolga in uno spazio angusto deve soddisfare alle modalità operative di seguito indicate. Le stesse norme valgono anche per gli spazi chiusi più ampi, che definiremo CONFINATI, in cui si possono verificare gli stessi tipi di inconvenienti. Norme più dettagliate si ritrovano ai protocolli specifici a cui si rimanda. NORME GENERALI Per tutti i lavori effettuati all'interno di spazi angusti e/o confinati il responsabile del cantiere dovrà predisporre apposito piano di lavoro, a disposizione dei tecnici dell'U.S.L., che enga conto anche delle indicazioni sotto riportate 1) Negli spazi angusti e/o confinati è vietato l'accesso di operai isolati a meno che non si sia

provveduto, da parte del capo responsabile, a disporre l'assistenza esterna (Rif. art. 25 D.P.R. 303/56); l'addetto all'assistenza esterna dovrà accertarsi periodicamente che chi vi opera risponda ai suoi richiami.

2) Va prevista un'idonea ventilazione forzata ed un'idonea illuminazione (Rif. art. 9 D.P.R. 303/56), (Rif. art. 28 D.P.R. 547/55)

3) Dovranno essere poste in atto tutte le iniziative di carattere ambientale e personale per evitare che le condizioni microclimatiche si allontanino da quelle del benessere termico (Rif. art. 11 D.P.R. 303/56). Quando ciò sia manifestamente impossibile, dovranno essere adottate altre iniziative, ad es. sull'organizzazione del lavoro.

4) Prima di fare accedere il personale negli spazi angusti e/o confinati che presentano, a causa di lavori già effettuati o di sostanze precedentemente contenute, pericoli di esplosione, incendio, intossicazione o asfissia, il capo responsabile deve far intervenire il personale competente affinchè provveda preventivamente all'esecuzione di tutti gli esami necessari atti a verificare le condizioni di respirabilità e/o di infiammabilità dell'aria presente nello spazio angusto e/o confinato. In relazione ai risultati degli esami, il capo responsabile dovrà incaricare i servizi competenti per la rimozione dell'eventuali od anche sospette condizioni di pericolo. (Rif. art. 25 D.P.R. 303/56)

NORME PER LAVORI A FUOCO

Si definiscono così i lavori che implicano l'uso di cannelli ossiacetilenici, di pinze per saldatura, di utensili sprigionanti scintille (quali smerigliatri o scalpelli), di mezzi di riscaldo, di fiamme o corpi caldi. 1) Fermo restando quanto previsto al paragrafo "Norme generali" (ventilazione, etc.), prima

d'iniziare un lavoro a fuoco il capo preposto dovrà far accertare da un tecnico qualificato che nel locale in oggetto ed in quelli adiacenti non vi siano gas in concentrazioni tali da incendiarsi od esplodere per azione del calore, nè materiali suscettibili d'infiammarsi, di esplodere o di aerodisperdere sostanze tossiche o esplosive sotto l'azione del calore; il controllo andrà ripetuto ogni qualvolta le condizioni lavorative si ritengano modificate. (Rif. artt. 25 D.P.R. 303/56 e 250 D.P.R. 547/55)

2) Ogni spazio angusto e/o confinato in cui si svolga un lavoro a fuoco deve essere in comunicazione, mediante un'apertura agibile e non ingombra, con un ambiete adiacente che abbia le caratteristiche di un ambiente aperto.

3) Se uno spazio angusto e/o confinato comunica soltanto con altri locali angusti e/o confinati, va realizzata un'apertura di sfuggita verso un ambiente aperto di dimensioni tali da permettere un agevole passaggio del lavoratore e di un eventuale mezzo di soccorso (barella) (Rif. art. 375 D.P.R. 547/55)

4) Il lavoro a fuoco dovrà avvenire in assenza di altre lavorazioni nell'ambiente di lavoro; nei locali adiacenti non si dovranno svolgere in contemporanea altri lavori a fuoco.

5) Per le lavorazioni a fuoco si dovrà predisporre idonea aspirazione alle fonte dei fumi prodotti (Rif. art. 20 D.P.R. 303/56).

6) Per i lavori di maggior impegno e durata, il responsabile della lavorazione dovrà definire per iscritto un piano complessivo del lavoro a caldo nello spazio angusto e/o confinato a disposizione dei tecnici dell'U.S.L. da cui risultino: -- la sequenza delle fasi lavorative e l'assenza di altre lavorazioni concomitanti; -- le vie di fuga esistenti o da creare; -- le modalità con cui l'ambiente viene ventilato e con cui si provvede all'estrazione degli

inquinanti prodotti; -- i responsabili per le diverse fasi, compresi quelli delle ditte in appalto; -- i comportamenti e le attrezzature per i casi d'emergenza

7) Al lavoro dovrà sovraintendere un guardiafuoco munito di tutti i mezzi protettivi previsti per gli addetti.

8) L'illuminazione generale dovrà essere idonea in quantità e qualità e di tipo antideflagrante (Rif. art. 28 D.P.R. 547/55), (Rif. art. 332 D.P.R. 547/55)

9) Dovrà essere predisposta un'illuminazione d'emergenza con indicazione delle vie di fuga (Rif. artt. 31 e 32 D.P.R. 547/55 ).

10) Ad ogni sospensione di un lavoro di saldatura o di taglio ossiacetilenico, i cannelli e le manichette dovronno essere estratti dal locale

11) Delle autorizzazioni per i lavori a fuoco in spazi angusti e/o confinati dovrà essere data per tempo comunicazione al Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell'U.S.L. competente.

NORME PER LAVORI CON SVILUPPO DI SOSTANZE PERICOLOSE Si definiscono così i lavori che possono dare luogo alla produzione di polveri, fumi, gas o vapori pericolosi (infiammabili, esplodenti, tossici o comunque nocivi in operazioni quali la pitturazione, l'incollaggio, il lavaggio con solventi, ect ). 1) Fermo restando quanto previsto al paragrafo "Norme generali" (ventilazione,etc.) chi in uno

spazio angusto e/o confinato esegue detti lavori dovrà essere munito di apparecchi per la respirazione indipendente dall'atmosfera circostante, oppure di idonea respiratore a filtro, qualora l'areazione predisposta garantisca la presenza di ossigeno nella misura non inferiore al 17% e le concentrazioni di inquinanti lo consentano. (Rif. artt. 377 e 387 D.P.R. 547/55).

2) Le attrezzature e l'abbigliamento dovranno essere atti ad evitate scintille di origine meccanica od elettrica (Rif. art. 358 D.P.R. 547/55). In particolare non si dovranno indossare scarpe chiodate od indumenti in fibra sintetica, non si dovranno usare attrezzi in ferro e non si dovrà portare con se fiammiferi od accendini.

3) Le lampade e gli altri apparecchi elettrici dovranno essere di tipo "Ex" nelle zone "a sicurezza", mentre nelle "zone di rispetto" sarà sufficiente un grado di protezione IP 44 (Rif. art. 329 e segg. D.P.R. 547/55, Norme C.E.I. 64-2).

4) Il rivestimento dei conduttori (guaina esterna) dovrà avere caratteristiche antiabrasive. Cavi con isolamento minerale e guaina tubolare metallica (che può fare da conduttore di protezione) vengono considerati idonei. (Rif. Norme C.E.I. 64-2 e C.E.I. 20-39)

5) In contemporanea con operazioni con sviluppo di sostanze pericolose non si dovranno svolgere lavori a fuoco nei locali adiacenti.

6) Al lavoro dovrà sovraintendere un addetto alla prevenzione incendi (guardia fuoco) munito degli stessi mezzi protettivi degli addetti.

7) Delle autorizzazioni per i lavori con sviluppo di sostanze pericolose dovrà essere data comunicazione per tempo al Serviziodi Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell'U.S.L. competente per territorio.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER L'ALLESTIMENTO PRELIMINARE DELLA ZONA DA ADIBIRE A RIPARAZIONE O TRASFORMAZIONE DI UNA NAVE. Nel presente protocollo vengono prese in considerazione alcune situazioni i lavoro che possono presentarsi nel corso di lavoridi riparazione e/o trasformazione. In particolare vengono individuate le seguenti situazioni: -- Nave in cantiere:

a) attraccata in banchina; b) in secca in bacino fisso, rampa di alaggio, sulla banchina; c) in secca in bacino galleggiante.

-- Nave fuori cantiere: a) attraccata in banchina; b) in secca nella banchina.

La successione delle operazioni che il responsabile della ditta capocommessa deve compiere o fare effettuare da persona competente, prima dell'inizio dei lavori, è così definita: a) NAVE IN CANTIERE ATTRACCATA IN BANCHINA.

1) Esame dettagliato dei lavori previsti dal contratto di appalto, predisposizione di una pianta della nave, stesura del piano di lavoro che deve tenere conto, oltre che degli aspetti tecnici propri delle lavorazioni da compiere, anche delle problematiche relative alla sicurezza, con l'individuazione ad es. delle lavorazioni più pericolose o tra loro incompatibili (saldature, verniciature, pulizie degli ambienti con residui di solventi, etc.). Per le ditte appaltatrici, si ricorda che restano valide le specifiche di cui all'art. 5 del D.P.R. 547/55.

2) Predisporre le vie di accesso alla nave ed alle zone di lavoro mettendo in atto, se necessario, tutti qegli interventi che consentono di adeguare temporaneamente le strutture della nave non idonee (es. parapetti, scale, etc.) alle esigenze di un cantiere, così come previsto dal D.P.R. 547/55.

3) Accertare, nel caso di navi mercantili, la natura dell'ultimo carico e predisporre, dove necessario, i controlli tecnici e le bonifiche del caso.

4) Fare verificare ed allestire, da ersonale tecnico competente, l'impiantistica elettrica relativamente all'illuminazione delle zone di lavoro e di passaggio (compresa l'illuminazione d'emergenza) ed alla forza motrice per le attrezzature da utilizzare a bordo; analoga procedura dovrà essere seguita nel caso occorra realizzare un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. (D.P.R. 547/55, L. 186/68, Norme CEI, L. 791/77 e L. 46/90).

5) Effetuare collegamento di equipotenzialità tra la nave e l'impianto di terra della banchina. 6) Valutare il numero ed il tipo di mezzi antincendio sia dell'impianto fisso, che di pronto

intervento, che possono essere necessari nelle varie zone di lavoro in funzione dei lavori da compiere.

7) Valutare e predisporre eventuali vie di fuga aggiuntive rispetto alle normali vie di accesso, le quali devono essere opportunamente segnalate.

8) Controllare se i mezzi di sollevamento di bordo rispondono ai requisiti del D.P.R. 547/55 ed in caso contrario farli adeguare o prevedere l'utilizzo di gru da terra.

9) Verificare lo stato, l'efficienza e la rispondenza alle norme delle attrezzature da impiegare (saldatrici, cannelli per il taglio, smerigliatrici, impianti per l'aspirazione, ponteggi, etc.).

10) Presentare richiesta d'autorizzazione alla Capitaneria di Porto. 11) Richiedere certificato di gas-free er i lavori soggetti d autorizzazione dell'Autorità Marittima. 12) Dare comunicazione dei lavori da effettuare al Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei

Luoghi di Lavoro dell'U.S.L. competente per territorio. 13) Mettere in atto tutte le eventuali prescrizioni cui l'Autorità Marittima, e/o il Servizio dell'U.S.L.,

ha subordinato l'autorizzazione.

14) Predisporre i mezzi di protezione personale per gli addetti. 15) Fornire al capo nave, ai capi squadra, ai responsabili delle ditte in subappalto ed al comando

nave copia del programma dei lavori e delle autorizzazioni della Capitaneria di Porto, nonchè tutte le informazioni che possono essere necessarie ai fini della sicurezza in relazione ai rischi presunti (es. residui di prodotti infiammabili o tossici, scoibentazioni con amianto, sabbiatura e verniciatura, etc.).

16) Informare il Comando nave che, qualora intenda fare eseguire autonomamente e contemporaneamente altri lavori all'equipaggio o ad altre imprese, egli deve sempre coordinarsi con il cantiere chiedendo autorizzazione al capo nave e fare eseguire i lavori nel rispetto delle norme di sicurezza di cui ai DD.PP.RR. 547/55, 303/56, 164/56, al fine di non compromettere la sicurezza degli altri lavoratori.

17) Dare incarico al capo nave di tenere un elenco giornaliero dei lavori da compiere nelle varie zone, nonchè il nome delle ditte ed il numero degli addetti, che per ognuna di esse, stanno operando a bordo.

18) Qualora durante l'esecuzione dei lavori vengano apportate variazioni al programma, il capo commessa dovrà rivalutare tutti i punti sopra elencati, apportando tutte quelle modifiche chesi rendano necessarie. Egli dovrà inoltre trasmettere a tutti gli interessati copia delle nuove disposizioni affinchè si provveda ad applicarle.

b) NAVE IN SECCA NEL BACINO FISSO, RAMPA DI ALAGGIO O SULLA BANCHINA DEL CANTIERE.

Oltre a quanto indicato per la nave attraccata in banchina, deve essere previsto: 1) Fare eseguire da personale competente l'impianto di dispersione delle scariche atmosferiche. 2) Denunciare l'impianto di cui sopra al Servizio competente dell'U.S.L.. c) NAVE IN SECCA IN BACINO GALLEGGIANTE Valgono le stesse indicazioni già fornite per la nave atttraccata in banchina. Deve essere inoltre essere previsto: 1) Assicurare continuità metallica tra nave e bacino. 2) Il bacino galleggiante dovrà essere provvisto di un' alimentazione di sicurezza e di un'

alimentazione di riserva le cui caratteristiche devono rispondere alle norme C.E.I. 64-8. d) NAVE FUORI CANTIERE Valgono le stesse indicazioni già date per le navi attraccate in banchina ed in secca in bacino fisso o rampa di alaggio, occorre comunque anche tenere presente quanto segue: 1) Una nave sottoposta a lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, fuori da un cantiere

vero e proprio, diventa di per sè un cantiere navale per cui, se nell'esecuzione dei lavori sono impiegati più di 5 addetti, in base alla voce n° 69 dell'elenco del D.M. 16/2/82, deve essere richiesto il certificato di prevenzione incendi al comando dei VV.FF.

2) Effettuare l'impianto di messa a terra per i quadri elettrici di banchina e contro le scariche atmosferiche.

3) Denunciare gli impianti di cui sopra al Servizio competente dell'U.S.L..

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LE OPERAZIONI DI SABBIATURA E' buona norma, come previsto dalle normative in vigore in altri Stati europei, non fare uso di materiale silicotigeno. IMPIANTI FISSI a) Sabbiatura in cabina chiusa a terra. 1) La cabina di sabbiatura dovrà essere dotata di pavimento grigliato e chiusura ermetica della

porta. 2) All'interno della cabina va mantenuta una pressione negativa tale da impedire la diffusione di

polveri all'esterno e garantire un idoneo ricambio d'aria. L'aria in uscita, prima di essere rilasciata nell'atmosfera, deve essere depurata dalle polveri (filtro, ciclone, precipitatore elettrostatico, ect) con possibilità di raccolta del materiare di risulta.

3) La cabina deve essere provvista di idonea illuminazione generale anche in considerazione del fatto che la polverosità riduce la luce presente e spesso l'illuminazione localizzata alla spingarda non è sufficiente ad illuminare adeguatamente la zona da sabbiare. (Rif. art. 10 D.P.R. 303/56).

4) E' necessario utilizzare lampade ed apparecchi elettrici di tipo "Ex". (Rif. Norma C.E.I. 64-2). 5) E' buona norma prevedere doppi controlli all'interno e all'esterno per la verifica dell'apertura e

chiusura del getto, del ricambio di aria e dell'apertura e chiusura della porta. 6) Deve essere previsto il controllo visivo da parte di un altro operatore all'esterno, tramite

fenestratura. Sarà comunque necessario dotare la cabina di opportune segnalazioni sonore udibili all'esterno.

7) Deve essere opportunamente predisposto un contenitore per la raccolta del materiale di risulta. Inoltre deve essere previsto lo smaltimento dei materiali di risulta e derivanti dalla pulizia. Tali depositi non devono essere lasciati all'aperto e costituire ingombro ma devono essere eliminati dai luoghi di lavoro e dai piazzali (Rif. art. 17 D.P.R. 303/56); vanno inoltre smaltiti in accordo con le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti..

8) Occorre provvedere alla man utenzione ed alla pulizia periodica delle cabine e delle attrezzature con particolare riguardo allo stato dei filtri.

9) Occorre collaudare e verificare annualmente il compressore elettrico se esercita pressione superiore a 12 atmosfere o valore limite (pressione/volume) superiore a 8000. (Rif. art. 241 D.P.R. 547/55; Rif. art. 4 D.M. 21/5/1974; Rif. R.D. 824 del 12/5/27).

10) I lavoratori dovranno essere dotati dei seguenti mezzi di protezione individuali: -- casco con isiera o cappuccio con idonei protettori oculari; -- scarpe antiscivolo; -- tuta; -- guanti; -- protettori auricolari; -- respiratore isolante (cioè a presa d'aria esterna)

( Rif. artt. 377, 382, 383, 384, 385, 387 D.P.R. 547/55 ) 11) Il sabbiatore deve poter regolare il flusso dell'aria al cappuccio o casco per migliorare la

confortevolezza. 12) Occorre controllare periodicamente i filtri di depurazione dell'aria di alimentazione al casco

proveniente dal compressore. 13) Le operazioni che comportano manipolazione di materiale abrasivo (ad es. pulizia) devono

essere condotte con mezzi meccanici o, comunque, utilizzando gli accorgimenti utili per evitare la produzione di polvere (Rif. art. 21 D.P.R. 303/56).

b) Sabbiatura automatica 14) Valgono le stesse raccomandazioni espresse ai punti 7), 9), 13).

15) L'impianto deve essere dotato di idonea insonorizzazione e comunque tenuto in ambienti separati dal resto delle lavorazioni (Rif. artt. 19 e 24 D.P.R. 303/56). IMPIANTI MOBILI a) Sabbiatura a getto libero all'aperto 16) Valgono le stesse indicazioni esoresse nei punti 7), 9), 10), 11), 12), 13). E' inoltre opportuno

che sia presente idonea illuminazione localizzata e generale dove necessario (Rif. art. 29 D.P.R. 547/55) e che la zona sia delimitata con opportuna segnaletica.

17) Le operazioni di sabbiatura devono essere isolate dalle altre lavorazioni tramite, per esempio, l'applicazione di orari differiti rispetto al resto delle lavorazioni (Rif. art. 19 D.P.R. 303/56)

18) Tutti i lavoratori che in casi di estrema necessità si trovino ad entrare nella zona di sabbiatura devono essere adeguatamente protetti (con mezzianaloghi a quelli utilizzati dall'operatore che esegue la sabbiatura). Vanno comunque evitate esposizioni indebite ei lavoratori.

19) Occorre prevedere personale all'esterno dell'area ove si svolge la sabbiatura con funzioni di assistenza al sabbiatore e controllo del quadro di segnalazione.

20) Vanno effettuate frequenti e periodiche pulizie delle zone di lavoro ( almeno all'inizio ed alla fine del turno lavorativo ). (Rif. art. 15 D.P.R. 303/56).

21) I lavoratori che fanno operazioni di sabbiatura a getto libero ad altezza superiore a 2 metri devono fare uso di idonea cintura di sicurezza ed operare su idonee ponteggiature (Rif. art. 386 D.P.R. 547/55).

22) Nel caso della sabbiatura manuale deve essere presente un sistema per la interruzione automatica del getto che entri in azione allo sganciamento accidentale della spingarda.

23) Le polveri generate durante le operazioni di sabbiatura, nonchè il materiale abrasivo stesso, devono essere aspirate ed abbattute con sistemi idonei. Nel caso di utilizzo di filtri a maniche, questi debbono prevedere un sistema di lavaggio pneumatico in contropressione. (Rif. art. 356 D.P.R. 547/55). Detto obbligo vale anche per i lavori in bacino.

24) E' necessario predisporre teloni di copertura che delimitino e proteggano le zone circostanti l'area di sabbiatura (Rif. artt. 19 e 21 D.P.R. 303/56)

b) Sabbiatura a getto libero in ambiente confinato e/o angusto 25) Valgono le stesse indicazioni espresse nei punti 4), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 17), 18), 19),

20), 21), 22) e 23) e le indicazioni contenute nel protocollo "Spazi confinati e/o angusti" 26) Il controllo e l'assistenza da parte di un altro operatore esterno deve essere continua sia tramite

controllo visivo e/o sonoro quando possibile, sia attraverso l'adozione dei doppi controlli e dei doppi comandi (alla spingarda ed all'esterno) (Rif. art. 25 D.P.R. 303/56)

27) Deve essere predisposta idonea illuminazione generale oltre a quella localizzata sulla spingarda; deve inoltre essere presente illuminazione sussidiaria (Rif. artt. 10 D.P.R. 303/56; 29 e 31 D.P.R. 547/55)

28) E' necessario che sia predisposta idonea ventilazione di diluizione (Rif. art. 9 D.P.R. 303/56) 29) E'necessario prevedere e dotare ogni ambiente confinato e/o angusto di idonee vie di fuga (Rif.

art. 13 D.P.R. 547/55) Operazioni di manutenzione 30) Nel caso di operazioni di manutenzione (es. pulizia filtro) gli operai debbono essere dotati di mezzi di protezione individuali analoghi a quelli in uso per il sabbiatore.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA SALDATURA 1) Nelle operazioni di saldatura elettrica, effettuate in officine di terra od a bordo, è d'obbligo

prevedere un adeguato sistema di ventilazione - diluizione (in aspirazione) proporzionato alla cubatura del locale; inoltre è obbligatorio usare un'aspirazione localizzata dei fumi alla sorgente. (Rif. art. 20 D.P.R. 303/56) Tale aspirazione può essere eseguita: a) con l'utilizzo di banchi aspiranti (per alcune lavorazioni specifiche di terra) b) con l'utilizzo di tubi aspiranti che abbiano un diametro minimo di 8 cm o comunque tale da

raggiungere la velocità di captazione minima; tale tubo, per un uso corretto, deve essere posto ad una distanza dalla zona di saldatura pari a non più del diametro del tubo stesso e deve garantire una velocità dell'aria pari a minimo 1m/s nel punto di saldatura

c) i tubi di aspirazione durante lavorazioni di saldatura in verticale o sovratesta devono essere corredati da un sistema di ancoraggio alla lamiera (es. piastra magnetica, ventosa etc.) per facilitare il corretto posizionamento del tubo nel punto di saldatura

2) Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica; quando la saldatura od altra operazione simile non è effettuata con saldatrice da macchina rotante di conversione, è vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta della corrente dalla normale linea di distribuzione senza l'impiego di un trasformatore avente l'avvolgimento secondario isolato dal primario. (Rif. artt. 255 e 256 D.P.R. 547/55, Norme C.E.I. 26)

3) I cavi elettrici di alimentazione della pinza devono essere provvisti di rivestimento isolante continuo adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura ed umidità dell'ambiente ed all'usura meccanica. (Rif. artt. 281 e 283 D.P.R. 547/55, Norme C.E.I. 26)

4) La zona di saldatura, ogni qualvolta sia possibile, deve essere protetta con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o riflesse quando queste costituiscono pericolo per i lavoratori (Rif. art. 259 D.P.R. 547/55)

5) E' vietato ffettuare operazioni di aldatura nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possano

dar luogo ad esplosioni o ltre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gasi

ficandosi sotto l'azione del calore o della umidità possono formare miscele esplosive. Quando le condizioni di pericolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni sopra indicati, purchè le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza. (Rif. art. 25O D.P.R. 547/55)

6) Nelle operazioni di saldatura elettrica nell'interno di recipienti metallici, devono essere predisposti mezzi isolanti ed usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente. Di dette operazioni dovrà essere predisposto idoneo piano di lavoro, a disposizione dei tecnici dell'U.S.L. (Rif. art. 257 D.P.R. 547/55, Norme C.E.I. 26)

7) Prima di iniziare i lavori di saldatura colui che sovraintende dovrà accertare, o far accertare da persona qualificata, che dove si eseguono tali lavori e nei locali adiacenti, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore. (Rif. art. 25O D.P.R. 547/55)

8) Le macchine per saldatura, non devono essere collegate a bordo, ma devono essere sistemate all'esterno del manufatto in costruzione. E' ammesso il dispositivo di regolazione della corrente inserito sul cavo di saldatura ed interposto tra la macchina che è a terra e le pinze. Le pinze di massa devono essere fissate al manufatto da saldare; inoltre la macchina per saldare dovrà essere efficacemente collegata a terra. Nei casi in cui, per comprovate esigenze tecniche di lavorazione (per imbarcazioni di grosso tonnellaggio), le macchine per saldatura possono essere posizionate a bordo purchè alloggiate in apposite unità adeguatamente segnalate ed installate e controllate da personale specializzato.

9) I tubi e le bocchette di aspirazione devono essere posizionati in modo da non causare ingombro (possibilmente devono essere fissati ad un certa altezza da terra); le pinze e gli altri attrezzi vanno raccolti ordinatamente al termine delle lavorazioni in apposite rastrelliere all'uopo predisposte (Rif. art. 8 D.P.R. 547/55)

10) Nell'eseguire le operazioni di saldatura su setti o paratie che formino con la loro messa in opera ambienti confinati, occorre disporre che in questi ultimi non sia presente o sosti alcun lavoratore, oppure è necessario usare mezzi idonei (ventilazione) per rendere il locale agibile. (Rif. artt. 9 e 21 D.P.R. 303/56)

11) E' buona norma proteggere macchinari od arredi con teli ignifughi, in tutti i casi in cui vi possa essere emissione di particelle incandescenti che possono innescare incendio; è fatto divieto di usare teli ignifughi in amianto (Rif. art. 33 D.P.R. 547/55), (Rif. capo III D.L.vo 277/91 e L. 257/92)

12) Le operazioni di saldatura su lamiere verniciate, in particolare nei lavori di riparazione e/o trasformazione,è buona norma che siano eseguite dopo l'asportazione meccanica della vernice stessa.

13) Nei locali di bordo, laddove non sia possibile utilizzare adeguate schermature di protezione per le radiazioni U.V., non devono essere effettuate altre lavorazioni in contemporanea con le operazioni di saldatura (Rif. artt. 19 e 22 D.P.R. 3O3/56)

14) I lavoratori addetti alla saldatura devono essere dotati ed utilizzare, oltre i normali mezzi di protezione personali: -- idoneo casco con visiera o schermo protettivo; -- grembiule in cuoio; -- ghette; -- copricapo appropriato in caso di non utilizzo di casco. (Rif. artt. 259, 381 e 385 D.P.R. 547/55)

SALDATURE SU ACCIAIO SPECIALE (INOX) 15) Fatto salvo quanto indicato nei punti precedenti, dovranno essere rispettate le seguenti

indicazioni: a) qualora non sia possibile posizionare correttamente l'impianto di aspirazione, ad esempio per

le caratteristiche di non magneticità di alcuni tipi di acciaio (es. Fal. 316), è necessario che i lavoratori, utilizzino mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie. Nel caso di saldature in posizioni sovratesta ed in verticale, vanno utilizzati respiratori isolanti con idoneo vetro inattinico. (Rif. art. 2O D.P.R. 3O3/56 e art.387 D.P.R. 547/55)

16) I lavoratori addetti a tali operazioni dovranno essere dotati ed utilizzare oltre i mezzi di protezione personale di cui sopra, idonea cuffia protettiva per le radiazioni U.V.. Durante le operazioni di saldatura la zona di operazione dovrà essere schermata onde evitare che altri lavoratori siano colpiti dalle radiazioni U.V. riflesse della lamiera. (Rif. artt. 22 D.P.R. 3O3/56, 259 e 377 D.P.R. 547/55)

OPERAZIONI DI SALDATURA IN GAS INERTE OD IN ATMOSFERA PROTETTA 17) Salvo quanto indicato ai punti da 1) a 16) dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:

a) qualora non sia possibile adottare l'aspirazione localizzata, oltre ai mezzi di protezione personali indicati al punto 16), è necessario che i lavoratori siano dotati ed utilizzino adeguati respiratoriisolanti. (Rif. art. 2O D.P.R. 3O3/56 e art. 387 D.P.R. 547/55)

b) Oltre i mezzi di protezione personale di cui sopra, il lavoratore dovrà indossare idonea cuffia protettiva per le radiazioni U.V. e casco con visiera dotato di vetro inattinico. (Rif. art. 22 D.P.R. 3O3/56)

c) Nelle operazioni di saldatura su lega leggera la zona d'operazione dovrà essere schermata onde evitare che altri lavoratori siano colpiti dalle radiazioni U.V. riflesse dalla lamiera (Rif. art. 22 D.P.R. 3O3/56)

SALDATURA IN AMBIENTI CONFINATI Oltre a quanto indicato nel protocollo "Spazi confinati e/o angusti", devono essere osservate le seguenti indicazioni. 18) Nella saldatura in ambiente confinato le manichette di aspirazione, i rivestimenti isolanti dei

conduttori elettrici ed altre eventuali attrezzature flessibili devono essere di tipo autoestinguente a basso rilascio di gas tossici. (Rif. art. 33 D.P.R. 547/55 e Norme C.E.I. 20-22 e 20-38)

19) Negli ambienti confinati è vietato l'accesso di operai isolati a meno che non si sia provveduto a disporre la sorveglianza e l'assistenza continua dall'esterno con personale opportunamente attrezzato in grado di intervenire in caso di emergenza.

20) Prima di fare accedere il personale in ambienti "a rischio di esplosione od incendio",oltre a quanto indicato nel protocollo "Spazi confinati e/o angusti", colui che sovraintende deve far intervenire il personale competente affinchè provveda preventivamente alla esecuzione di tutti gli esami necessari atti a controllare l'atmosfera nei locali di lavoro. In relazione ai risultati degli esami, colui che sovraintende dovrà ordinare la rimozione delle eventuali o anche sospette condizioni di pericolo. Questi controlli, se le operazioni si protraggono nel tempo, devono essere periodicamente ripetuti. Il personale addetto alla sorveglianza dall'esterno dovrà essere opportunamente attrezzato, e restare costantemente presso l'accesso del locale in contatto visivo e/o sonoro con gli operai per essere in grado di intervenire in caso di emergenza. (Rif. art. 25O D.P.R. 547/55).

21) Debbono inoltre essere dottate le seguenti disposizioni: a) circoscrizione della zona di saldatura con schermature idonee ad evitare proiezioni di

scintille o scorie incandescenti; b) accurata sistemazione degli impianti elettrici e controllo del buono stato dei cavi di

alimentazione, di collegamento della pinza portaelettrodi e di ritorno, il quale, dove necessario, deve essere collegato in modo da non produrre scintille o riscaldamenti eccessivi;

c) interruzione della corrente alla saldatrice quanto non viene usata evitando di lasciare parti in tensione accessibili.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER OPERAZIONI DI OSSITAGLIO Nelle pagine che seguono si fà riferimento esplicitamente a: a) Taglio al pantografo b) Taglio con cannello ossipropanico, ossiacetilenico, ossimetanico c) Taglio al plasma LAVORAZIONI A TERRA a) Taglio al pantografo 1) Il pantografo utilizzato per il taglio delle lamiere sia esso ossipropanico od ossiacetilenico

(impiegato per il taglio di lamiere in acciaio al carbonio sia grezzo che primerizzato) od al plasma (per lamiere di acciaio inox o lega leggera) deve essere dotato di aspirazione localizzata atta a rimuovere i fumi prodotti da tale lavorazione. (Rif. art. 2O D.P.R. 303/56)

2) L'addetto al pantografo oltre ai mezzi di protezione personale comuni a tutti i lavoratori deve essere dotato ed utilizzare occhiali di protezione per i raggi infrarossi prodotti dalla lavorazione. (Rif. art. 385 D.P.R. 547/55)

b) Taglio con cannello 3) Sia le bombole che le tubazioni di derivazione dell'ossigeno, dell'acetilene o del propano devono

essere contraddistinte mediante una parziale colorazione che ne indica il contenuto: -- Arancione indica acetilene; -- Bianco indica ossigeno; -- Granata indica propano.

4) Le bombole nei posti fissi di utilizzazione e nei depositi devono essere collocate verticalmente e fissate contro le pareti in apposite rastrelliere, mentre per gli impianti mobili le bombole devono essere fissate su appositi carrelli. (Rif. art. 254 D.P.R. 547/55)

5) Nei depositi di bombole è vietato fumare od usare apparecchi a fiamma libera; inoltre è vietato depositare tali bombole in ambienti sotterranei. (Rif. artt. 34 e 251 D.P.R. 547/55)

6) Il trasporto delle bombole deve essere fatto mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità delle bombole, evitare urti pericolosi e la caduta accidentale ed in grado di garantire l'arresto in modo stabile. (Rif. art. 254 D.P.R. 547/55)

7) A valle del riduttore di pressione applicato alla bombola dell'acetilene o del propano va messa una valvola di sicurezza atta ad impedire eventuale ritorno di fiamma, o l'afflusso di ossigeno o di aria nel recipiente del gas combustibile medesimo. (Rif. art. 253 D.P.R. 547/55)

8) In qualsiasi punto delle condutture dell'acetilene e delle apparecchiature attraversate da questo gas deve essere vietato l'uso di elementi in rame perchè il contatto fra questo metallo e l'acetilene dà luogo alla formazione di un composto esplosivo. (Rif art.33 D.P.R. 547/55)

9) Le bombole di gas combustibile devono essere tenute al riparo dal sole o fonti di calore nonchè da scintille

10) Durante la lavorazione di taglio l'operatore deve sincerarsi che le scorie roventi non cadano sui tubi di gomma d'alimentazione del cannello, su cavi elettrici o su recipienti il cui contenuto può costituire pericolo. (Rif. art. 33 D.P.R. 547/55)

11) E' vietato maneggiare con mani unte o con stracci sporchi di grasso od altre sostanze infammabili le valvole, i riduttori di pressione, manometri, cannelli, etc., in quanto tali sostanze possono facilmente incendiarsi a contatto con l'ossigeno compresso. (Rif. art. 33 D.P.R. 547/55)

12) Gli operatori addetti al lavoro di ossitaglio devono essere dotati ed utilizzare oltre i normali mezzi di protezione personale: -- occhiali di vetro con riparo totale -- schermo facciale abbrunato

-- grembiule in cuoio c) Taglio al plasma 13) Nelle operazioni di taglio al plasma eseguite su lamiere di acciaio inox e lega leggera si dovrà

provvedere a schermare la zona di lavoro per evitare che altri lavoratori siano colpiti dalle radiazioni U.V. (Rif. art. 22 D.P.R. 3O3/56)

14) Nelle operazioni di taglio al plasma va prevista un' aspirazione localizzata dei fumi alla sorgente (in particolare nel taglio su acciaio inox). Va previsto altresì un adeguato sistema di ventilazione proporzionale alla cubatura del locale. (Rif. art. 2O D.P.R. 3O3/56)

15) Durante il taglio dell'acciaio inox l'operatore dovrà essere dotato ed utilizzare, oltre ai normali mezzi di protezione personale indicati al punto 12), anche idoneo respiratore a filtro per polveri e cuffia protettiva per U.V. (Rif. artt. 387 e 259 D.P.R. 547/55)

LAVORAZIONE A BORDO 16) Prima di iniziare i lavori di taglio colui che sovraintende dovrà accertare, o fare accertare da

persona qualificata cui viene affidata la responsabilità dell'accertamento, che dove si eseguono tali lavori e nei locali adiacenti, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille. (Rif. art. 25O D.P.R. 547/55) In caso di navi in riparazione, prima di iniziare le lavorazioni, deve essere rilasciato lo specifico certificato di "gas free" rilasciato dalle autorità competenti.

17) Durante le operazioni di taglio in vicinanza dell'operatore non devono lavorare altri operatori che non siano addetti alla lavorazione. Quando vengono eseguiti tagli su lamiere orizzontali (es. pavimenti) nei locali sottostanti non devono operare altri lavoratori. Inoltre nel taglio delle paratie verticali di separazione di due locali, nel locale attiguo a quello in cui si effettua il taglio, non deve sostare alcun lavoratore. (Rif. art. 19 D.P.R. 303/56)

18) Non devono essere effettuate operazioni di taglio su lamiere verniciate, a meno che non sia stata preventivamente asportata la vernice nella zona taglio. Nei casi in cui sia motivatamente impossibile la rimozione della vernice, dovranno essere usate bocchette d'aspirazione con la parte terminale costruita con materiale non infiammabile. (Rif. artt. 2O e 21 D.P.R. 3O3/56)

19) Laddove sia necessario proteggere i materiali presenti nel locale di bordo, dove si effettuano operazioni di taglio, è vietato l'uso di teli di amianto. (Rif. capo III D.L.vo 277/91, L. 257/92)

20) Per le lavorazioni di ossitaglio che si svolgono in ambienti angusti e/o confinati, oltre a quanto previsto dal protocollo "Spazi angusti e/o confinati" devono essere seguite le seguenti indicazioni: a) deve essere garantito oltre all'idonea ventilazionwe forzata in immissione, un adeguato

sistema di aspirazione per allontanare dall'ambiente i fumi prodotti. (Rif. art. 2O D.P.R. 3O3/56)

b) Chi opera in ambienti confinati (es. doppi fondi, cisterne etc.) dovrà utilizzare respiratore con filtro antipolvere qualora la reazione garantisca la presenza di ossigeno in misura non inferiore al 17 % (Rif. art. 387 D.P.R. 547/55)

c) Chi opera in ambienti confinati dovrà ad ogni temporanea sospensione del lavoro, in particolare nella pausa del pranzo, estrarre dal locale il cannello e le relative manichette per riporle in modo ordinato in apposite rastrelliere. (Rif. art. 33 D.P.R. 547/55)

-- Taglio al plasma 21) Nelle operazioni di taglio al plasma (su acciaio inox o lega leggera) in ambiente confinato

l'operatore, oltre ai normali mezzi di protezione personale, deve essere dotato ed utilizzare respiratore isolante. (Rif. art. 387 D.P.R. 547/55)

22) Il taglio al plasma in ambienti confinati deve essere fatto senza la presenza di altri lavoratori. (Rif. art. 19 D.P.R. 3O3/56)

23) Nelle operazioni di taglio al plasma eseguite su lamiere di acciaio inox e lega leggera si dovrà provvedere a schermare la zona di lavoro per evitare che altri lavoratori siano colpiti dalle radiazioni U.V. (Rif. art. 22 D.P.R. 3O3/56)

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LE OPERAZIONI DI PITTURAZIONE E' necessario operare ipotizzando sempre che nell'attività di pitturazione e nella successiva essiccazione possano prodursi atmosfere tossiche od esplosive. Per tale motivo, per pitturazioni a spruzzo ("airless") da svolgere in ambienti angusti e/o confinati, vanno attuate le seguenti indicazioni: 1) Togliere dalla zona di lavoro e dagli ambienti comunicanti tutto quanto possa costituire innesco

per un incendio od un'esplosione, (Rif. art. 358 D.P.R. 547/55), in particolare dovrà essere: a) interrotta l'alimentazione elettrica ad esclusione delle utenze antideflagranti; b) eliminate le fonti di calore ed attrezzature di saldatura; c) oggetti metallici che cadendo possano provocare scintille. Analogamente andrà curata la protezione delle lamiere esterne contro la radiazione solare diretta (Rif. art. 360 D.P.R. 547/55).

2) Per lo stesso motivo è necessario assicurarsi che i mezzi ed i materiali usati non possano caricarsi di elettricità statica e/o provocare scintille, e pertanto: a) indossare indumenti antistatici; b) indossare scarpe antifortunistiche con suola senza chiodatura e priva di rifiniture metalliche; c) curare che nessuno porti con sè fiammiferi, accendini, chiavi, coltelli ed ogni altro elemento

che cadendo o sfregando possa provocare scintille (Rif. artt. 33, 34 e 358 D.P.R. 547/55). 3) Evidenziare con idonei cartelli la zona interessata alla pitturazione. 4) Separare ed isolare il locale interessato e le zone comunicanti, secondo quanto previsto nel piano

di lavoro, in modo che i vapori prodotti non possano propagarsi (Rif. artt. 353 e 370 D.P.R. 547/55).

5) Ventilare l'ambiente con estrattori in continuo che garantiscano l'allontanamento dei solvente. Tali estrattori dovranno essere di idonea portatata e di tipo "a sicurezza". (Rif. artt. 20 D.P.R. 303/56 e 358 D.P.R. 547/55). La portata di aria estratta dovrà mantenere la concentrazione dei vapori di solvente al di sotto, con un congruo coefficiente di sicurezza, del limite inferiore di esplosività (Rif. art. 354 D.P.R. 547/55 ). L'estrazione dovrà essere mantenuta anche nella fase di essiccazione.

6) La preparazione e miscelazione delle pitture ed il loro travaso dovranno avvenire ello stesso ambiente di lavoro, con le ventilazioni di cui al punto precedente, o in ambienti idonei e controllati con accorgimenti analoghi.

7) Nei locali interessati nessuna lavorazione dovrà svolgersi in contemporanea alla pitturazione. 8) L'impianto elettrico di illuminazione dell'ambiente e gli apparecchi elettrici dovranno essere del

tipo "a sicurezza" ( Rif. artt. 329 e 332 D.P.R. 547/55 e Norma C.E.I. 64-2). 9) Gli addetti alla pitturazione dovranno essere dotati, oltre ai normali mezzi di protezione

personali: -- di respiratore isolante a presa d'aria esterna o di maschera a filtro qualora l'aereazione

predisposta garantisca una concentrazione di ossigeno non inferiore al 17%. ( Rif. art. 387 D.P.R. 547/55 )

10) Ogni addetto ( alla verniciatura o all'assistenza ) dovrà disporre di un autorespiratore da utilizzare in caso di emergenza, da porre in apposito contenitore. Dovranno essere altresì curate le protezioni individuali contro l'imbrattamento cutaneo.

11) Quando non usati, i contenitori di pittura e di solvente devono essere chiusi e separati da fonti di calore compresi i raggi del sole.

12) Al termine dei lavori ogni quantità residua di pittura o solvente dovrà essere conservata in recipienti ermeticamente chiusi e recanti indicazionio relative al contenuto; detti recipienti e quelli vuoti non devono essere conservati nell'ambiente di lavoro ( Rif. artt. 355 e 356 D.P.R.

547/55). Lo smaltimento dei contenitori e dei residui dovrà avvenire a norma del D.P.R. 915/82 e successivi.

13) Per quanto riguarda le vie di fuga, l'assistenza esterna e la presenza di guardafuochi, vale quanto indicato nel protocollo "Spazi angusti e/o confinati".

14) Le operazioni di pitturazione, in modo particolare quelle di consistente entità e portata dovranno essere affidate a ditte specializzate che impieghino personale esperto e seguire specifici piani di lavoro. Delle fasi di pitturazione dovrà essere sempre individuabile una persona responsabile.

15) A fine pitturazione non deve essere autorizzata nessun altra lavorazione se non dopo una valutazione ambientale eseguita nelle condizioni peggiori (ore più calde e radiazione solare in atto).

16) Le operazioni di verniciatura di parti esterne della nave o di pezzi in prefabbricazione dovranno venir effettuate in orario differito.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA DELLE OPERAZIONI DI FALEGNAMERIA Operazioni di falegnameria eseguite a terra: 1) Le macchine utilizzate per la lavorazione del legno dovranno essere provviste di idonee

protezioni, in particolare: a) le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente protetti; il nastro

deve essere completamente protetto salvo il tratto strettamente necessario alla lavorazione (Rif. art. 1O8 D.P.R. 547/55)

b) le seghe circolari fisse devono essere provviste di solida cuffia registrabile, di coltello divisore quando la macchina è usata per taglio di tavolame in lungo, di idonea protezione ai lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro (Rif. art. 1O9 D.P.R. 547/55)

c) le pialle a filo devono essere provviste di riparo registrabile per la copertura del portalame o almeno del tratto di questo eccedente la zona di lavorazione (Rif. art. 111 D.P.R. 547/55)

d) le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad impedire il rifiuto del pezzo in lavorazione (Rif. art. 112 D.P.R. 547/55)

e) le fresatrici devono avere idonee protezioni atti ad evitare il contatto delle mani del lavoratore con l'utensile; tali protezioni devono essere utilizzate sia nei lavori con guida che in quelli senza guida (Rif. art. 113 D.P.R. 547/55)

f) le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rullo, a disco devono avere la parte abrasiva non utilizzata protetta contro il contatto accidentale (Rif. art. 94 D.P.R. 547/55)

g) le presse (per incollaggio) devono essere dotate di dispositivi atti ad impedire la discesa dell'organo lavoratore quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si trovino nel suo raggio d'azione (Rif. art. 115 D.P.R. 547/55)

h) le mole abrasive artificiali devono avere una cuffia metallica di protezione, di poggiapezzi registrabile il cui lato interno non disti più di 2 mm dalla mola, di schermo trasparente paraschegge (Rif. artt. 89, 91 e 92 D.P.R. 547/55)

i) Nell'uso delle squadratrici il trascinamento del materiale deve essere effettuato utilizzando l'apposito carrello evitando di effettuare tale operazione manualmente. (Rif. art. 47 D.P.R. 547/55)

l) La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorchè queste siano provviste delle protezioni prescritte, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili. (Rif. art. 114 D.P.R. 547/55)

2) Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori e degli altri organi pericolosi delle macchine (ad esempio gli elementi di trasmissione) quando sia tecnicamente possibile (con esclusione quindi degli apparecchi di protezione regolabili degli utensili per permettere le varie lavorazioni) devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto tale che a protezione rimossa, provochi l'arresto della macchina o non consenta l'avviamento. (Rif. art. 72 D.P.R. 547/55)

3) Le macchine per la lavorazione del legno devono essere provviste di dispositivi di captazione delle polveri localizzati nei luoghi di emissione e collegate ad un idoneo impianto di aspirazione e di raccolta. (Rif. art. 21 D.P.R. 3O3/56)

4) Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto ben riconoscibili ed a portata del lavoratore. (Rif. art. 76 D.P.R. 547/55)

5) Le macchine e gli apparecchi elettrici devono essere collegati elettricamente a terra. (Rif. art. 271 D.P.R. 547/55)

6) L'impianto elettrico del locale falegnameria dovrà rispondere a quanto previsto nel capitolo "Impianti elettrici" mentre per le apparecchiature all'aperto si dovrà applicare la Norma C.E.I. 64-8/7

7) Il locale di falegnameria deve essere dotato di mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, compresi gli apparecchi estintori di primo intervento. (Rif. art. 34 lettera c) D.P.R. 547/55)

8) I mezzi di estinzione devono essere mantenuti in efficienza e controllati, almeno una volta ogni sei mesi, da personale esperto. (Rif. art. 34 D.P.R. 547/55)

9) Nel locale falegnameria è vietato fumare; è vietato inoltre usare apparecchi a fiamma libera non destinati al ciclo di lavorazione a meno che non siano usate idonee misure di sicurezza. (Rif. art. 34 D.P.R. 547/55)

10) I locali adibiti a falegnameria devono essere puliti dalle polveri e dagli altri scarti della lavorazione quanto prima ed in ogni caso al termine del turno di lavoro. (Rif. art. 15 D.P.R. 3O3/56)

11) Nelle lavorazioni in cui vengono usate colle o solventi devono essere usati mezzi di aspirazione localizzati atti ad intercettare ed eliminare dall'aria ambiente i solventi che si sprigionano durante tali lavorazioni. (Rif. art. 2O D.P.R. 3O3/56)

12) I recipienti contenenti colle o liquidi infiammabili devono essere conservati in posti appositi e separati dal luogo di lavoro. (Rif. art. 249 D.P.R. 547/55)

13) Il lavoratore dovrà essere dotato ed utilizzare, oltre ai normali mezzi di protezione personale: -- respiratore con filtro antipolvere (nella fase di scarteggiatura-levigatura); -- respiratore con filtro per solventi (nelle fasi di utilizzo di colle contenenti solventi tossici); -- guanti di materiale idoneo ad attenuare le vibrazioni; -- occhiali (antischegge in caso di utilizzo di mole artificiali)

(Rif. artt. 382, 383 e 387 D.P.R.547/55) Operazioni di falegnameria eseguite a bordo: 14) Le macchine portatili usate a bordo (lesto, trapani avvitatori, scartatrici) devono essere con

tensione di alimentazione non superiore a 5O V verso terra o mediante separazione elettrica (Rif. C.E.I. 64-8/4 p.413.5) con la condizione che venga collegato un solo componente elettrico a ciascun avvolgimento secondario dei trasformatori di isolamento. (Rif. art. 313 D.P.R. 547/55)

15) La macchina scartatrice usata per togliere le eccedenze del sigillante dalle coperte e levigare i listelli messi in opera, deve essere dotata di aspirazione incorporata atta ad intercettare e rimuovere la polvere prodotta. (Rif. art. 21 D.P.R. 303/56)

16) Nei locali di bordo in cui vengono eseguiti lavori di falegnameria con produzione di polvere deve essere effettuata pulizia quanto prima ed in ogni caso al termine del turno di lavoro. (Rif. art. 15 D.P.R. 3O3/56)

17) Le operazioni di sgrassaggio della coperta con trielina devono essere effettuate in orario differito rispetto a quello in cui vengono effettuate altre lavorazioni. (Rif. art. 19 D.P.R. 3O3/56)

18) Nelle operazioni di sgrassaggio delle lamiere della coperta prima della posa dei listelli di legno, il lavoratore deve fare uso, oltre ai normali mezzi di protezione individuali, anche di appositi guanti e di maschera con filtri atti ad assorbire i vapori della trielina sprigionati dalla lavorazione.(Rif. artt. 383 e 387 D.P.R. 547/55)

19) Gli addetti alle operazioni di falegnameria, qualora utilizzino pannelli multistrati conte- nenti fibre minerali, (lana di vetro e lana di roccia) devono essere dotati ed utilizzare, durante il taglio di tali pannelli, idonei mezzi di protezione delle vie respiratorie.(Rif. art. 387 D.P.R. 547/55 e Circ. Min. Sanità 23/91, cap.IV, lettera D)

20) La pulizia dei locali in cui vengono lavorati pannelli multistrato deve essere effettuata con mezzi aspiranti, possibilmente più volte durante il turno di lavoro e in ogni caso sempre ed in maniera accurata alla fine del turno stesso e prima che vengano effettuate nel locale altri tipi di lavorazione. (Rif. art. 15 D.P.R. 3O3/56)

21) Qualora vengano utilizzate colle (escluse colle viniliche) e mastici contenenti solventi, dovranno essere garantiti sufficienti ricambi d'aria in modo da rimuovere solventi aereodispersi. (Rif. artt. 9 e 2O D.P.R. 3O3/56)

22) Per quanto riguarda le lavorazioni eseguite a bordo, il lavoratore dovrà usare i mezzi di protezione personali utilizzati per le lavorazioni di terra.

Operazioni con uso di legni esotici 23) Le operazioni eseguite su legni esotici devono essere compiute sempre con strumenti muniti di

aspirazione incorporata. (Rif. art. 21 D.P.R. 303/56) 24) I lavoratori addetti a tali operazioni debbono essere dotati ed utilizzare, oltre ai normali mezzi di

protezione personali, idoneo mezzo di protezione delle vie respiratorie (Rif art. 387 D.P.R. 547/55)

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LE OPERAZIONI DI COIBENTAZIONE 1) Per le operazioni di coibentazione su nuove navi e di ripristino di coibentazioni esistenti è fatto

divieto assoluto di usare materiali contenenti amianto (Rif. art. 37 D.L.vo 277/91 e art. 1 L. 257/92).

2) E' fatto divieto assoluto di utilizzare l'aria compressa per pulizie di qualunque tipo nel corso (od alla fine) di lavori di coibentazione.

Coibentazione con uso di fibre minerali artificiali ( MMMF ) Con il termine MMMF si indicano materiali quali fibra di vetro, lana di vetro e di roccia, fibre ceramiche e altri che possono presentarsi sotto forma di materassini, di cordolo, di coppella preformata, di foglio, di pannello, etc. Su navi esistenti se la coibentazione è preceduta da una fase di scoibentazione, in assenza di analisi specifiche, a titolo cautelativo deve ipotizzarsi che il materiale da asportare contenga amianto. Per le precauzioni da adottare vedi il protocollo "Scoibentazione da amianto". Qualora i lavori si svolgano in spazi ristretti andranno adottate cautele particolari (vedi protocollo "Spazi angusti e/o confinati"). 1) Il materiale con MMMF deve essere stoccato all'interno del locale in cui devono essere effettuate

le lavorazioni, racchiuso in teli impermeabili (Rif. art. 18 D.P.R. 303/56). 2) Il taglio, la sagomatura e l'adeguamento dimensionale di materiali in MMMF per la successiva

applicazione devono essere effettuati in prossimità di una bocchetta aspirante, accoppioata ad un filtro di alta efficienza (HEPA) per trattenere anche fibre inalabili. (Rif. art. 21 D.P.R. 303/56)

3) Le eccedenze della lavorazione devono essere riposte, momento per momento, in appositi contenitori di plastica che andranno sigillati prima dello smaltimento (Rif. Cir. Min. Sanità 23/91, cap.IV, lettera E). Lo smaltimento dovrà avvenire a norma del D.P.R. 915/82 e successivi.

4) La pulizia dei locali deve essere effettuata con mezzi aspiranti, possibilmente più volte su un turno, e soprattutto alla fine del turno stesso e prima che vengano effettuate nel locale altri tipi di lavorazione (Rif. art. 15 D.P.R. 303/56). I mezzi aspiranti dovranno essere dotati di filtri HEPA.

5) Gli addetti alle operazioni di coibentazione, oltre ai normali mezzi di protezione individuali, devono indossare: -- maschera antipolvere con filtro P3; -- tuta monouso con cappuccio chiusa ai polsi ed alle caviglie; -- guanti

(Rif. artt. 377, 383 e 387 D.P.R. 547/55 e Cir. Min. Sanità 23/91, cap.IV, lettera D)). 6) I locali in cui si devono eseguire operazioni di coibentazione di consistenti entità e durata o

interventi con materiali che possono disperdere fibre, vanno isolati dagli ambienti comunicanti fino ad una idonea pulizia finale. (Rif. art. 19 D.P.R. 303/56)

7) In detti locali non devono essere eseguite altre lavorazioni in contemporane. (Rif. art. 19 D.P.R. 303/56). Se del caso andranno adottate ulteriori cautele preventive (vedi il protocollo "Rimozione di materiali contenenti amianto" al punto confinamento e zona filtro).

8) I lavori di coibentazione di consistenti entità e durata dovranno essere affidati a ditte specializzate che impieghino personale esperto.

9) Dei lavori di coibentazione dovrà essere nominato un responsabile, che risponda dell'attuazione di quanto sopra.

10) A parità di riuscita tecnologica andranno privilegiati materiali coibenti non fibrosi o fibrosi in matrice stabile caratterizzati da fibre che non rilascino fibrille inalabili in nessuna fase lavorativa (Rif. art. 21 D.P.R. 303/56).

Coibentazione con uso di materiali poliuretanici 1) Le operazioni di taglio ed incollaggio di pannelli in poliuretano e l'applicazione di schiume

poliuretaniche devono essere effettuate usando idonei sistemi di aspirazione alla fonte (Rif. artt. 20 e 21 D.P.R. 303/56).

2) Gli operatori addetti alla coibentazone devono essere dotati di mezzi di protezione individuali: -- tute monouso, -- respiratore a filtro per solventi

(Rif. art. 387 D.P.R. 547/55). 3) Idonee cautele andranno adottate qualora i lavori si svolgano in ambienti ristretti ( vedi protocollo

"Spazi angusti e/o confinati" )

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LAVORAZIONI DI RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO Le indicazioni che seguono sono in gran parte riconducibili ai contenuti dei seguenti riferimenti legislativi: -- D.L.vo 277/9 -- Legge 257/92 -- Circolare Ministero Sanità 45/86 (valida come punto di riferimento, pur essendo specificatamente

dedicata agli edifici scolastici ed ospedalieri) 1) Qualsiasi intervento a bordo di navi che comporti manipolazione o asportazione di materiali

contenenti amianto va affidato a ditta specializzata che impieghi personale esperto in tali tipi di operazioni.. Per le imprese che operano in tale settore è prevista l'iscrizione in uno speciale elenco. (Rif. art. 12, comma 4° L. 257/92)

2) Prima di iniziare i lavori la ditta specializzata deve produrre un piano di lavoro contenente le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno nonchè le procedure delle singole fasi lavorative e le caratteristiche tecniche delle attrezzature ambientali e personali che intende utilizzare. Copia del piano di lavoro deve essere inviata all'organo di vigilanza U.S.L. competente per territorio) per la necessaria autorizzazione all'esecuzione dei lavori. (Rif. art. 34 D.L.vo 277/91)

3) La ditta specializzata dovrà inoltre fornire preventivamente gli elementi necessari per una valutazione preliminare, in particolare: -- propri requisiti generali quali esperienze, lavori già svolti (nelle more di attuazione dell'art.

12 comma 4° L. 257/92); -- elencazione e schede tecniche delle attrezzature ambientali e personali in dotazione; -- certificazione delle idoneità sanitarie degli addetti (D.P.R. 1124/65), con l'avvertenza che per

idoneità si intende estensivamente l'assenza di controindicazioni allo specifico lavoro e, soprattutto all'uso delle dotazioni di protezione respiratoria

Si possono distinguere due tipologie di interventi differenziate per consistenza e durata. INTERVENTI DI SCOIBENTAZIONE DI CONSISTENTI ENTITA' E DURATA 4) In fase preliminare devono essere messe in opera le seguenti procedure:

a) Confinamento statico: effettuato con teli in materiale plastico (polietilene ad elevata resistenza) o, in caso di pericolo d'incendio, in tessuto pesante di fibra di vetro (a minima porosità, non superiore a 0.8 micron) in modo da confinare, a tenuta, la zona di lavoro. Vanno ricoperte tutte le superfici non interessate a rimozione di materiali conteneti amianto e gli arredi non trasportabili, sigillate le bocchette dell'impianto di condizionamento o di ventilazione, le prese elettriche ed altri eventuali elementi di comunicazione con altri ambienti. (*) Deve essere predisposta e lasciata agibile, pur non compromettendo il confinamento, un'uscita di sicurezza. Deve essere predisposto un impianto elettrico temporaneo di tipo stagno. Deve essere predisposta all'esterno della zona confinata appropriata segnaletica che avverta dei lavori in corso su amianto, dei rischi relativi, e del divieto ai non autorizzati di accesso alla zona.

b) Realizzazione della zona filtro (o unità di decontaminazione): deve servire da unica via d'ingresso e di uscita dalla zona di rimozione, risultando installata nella zona circostante a quella di lavoro; deve essere formata almeno da: -- zona equipaggiamento (spogliatoio indumenti contaminati) -- chiusa d'aria (*) L'operazione di confinamento spesso è problematica in alcuni locali della nave, in particolar modo in sala macchine, per la presenza di volumi tra loro in comunicazione e di difficile separazione strutturale

-- locale docce (con acqua calda e fredda, sapone e shampoo, servizi igienici) -- chiusa d'aria -- spogliatoio incontaminato.

c) Confinamento dinamico: va garantito tramite estrattori ad alto volume dotati di filtro di efficienza HEPA (oltre che a prefiltro e filtro intermedio) e di manometro differenziale. Una efficace depressione è assicurata in situazione di buon confinamento statico, da una portata d'aria che realizzi almeno 3 - 4 ricambi/ora. L'estrattore (o gli estrattori) deve essere collocato il più lontano possibile dalla zona filro in modo che l'aria pulita entri prevalentemente nelle zona confinata tramite la zona-filtro stessa e attraversi il più possibile l'area di lavoro.

5) Il personale della ditta specializzata deve seguire, per il passaggio attraverso la zona filtro, rigide procedure di entrta e di uscita, con le seguenti modalità. Nella zona filtro gli addetti indossano, prima di entrare nella zona confinata, tutto l'equipaggiamento protettivo, consistente in: -- tuta intera con copricapo priva di tasche: generalmente del tipo a perdere o di tessuto a trama

compatta; -- guanti, se possibile; -- maschera intera a filtro P3, consigliabile il tipo a sovrappressione (con ventilazione assistita

tramite elettroventilatore a batteria e portata di almeno 120 l/min). In uscita dalla zona confinata devono essere effettuate tali operazioni: -- aspirazione degli indumenti con apposito aspiratore a filtri assoluti; -- abbandono in zona equipaggiamento di tutti gli indumenti contaminati (in sacchi per la

discarica, se a perdere, in sacchi per la lavanderia, se di tessuto) eccetto la maschera; -- ingresso nella doccia, lavaggio prima della maschera e poi dell'addetto con particolare

attenzione al lavaggio dei capelli e delle unghie (in caso di non uso dei guanti); -- ingresso nello spogliatoio incomtaminato dove l'addetto si riveste con indumenti non

contaminati. Data la rigida procedura di uscita dalla zona di lavoro è raccomandata l'adozione di un sistema di ricetrasmissione dall'interno all'esterno (e viceversa), in modo da ridurre gli ingressi non strettamente necessari.

6) Il personale della ditta specializzata deve seguire le sottoelencate procedure di lavoro: -- prima e durante la rimozione il materiale contenente amianto va imbibito (con acqua e

tensioattivi, o con penetrante diluito), utilizzando spruzzatori senza aria ed a bassa velocità di spruzzo, in modo che progressivamente tutto il materiale da rimuovere risulti bagnato, fino alla sua eliminazione;

-- se l'amianto è ricoperto di rivestimento rigido non poroso è necessario preliminarmente praticare fori (con sistemi non traumatici, a bassa cessione di energia cinetica) sullo strato superficiale attraverso cui iniettare in profondità con appositi ugelli l'agente bagnante;

-- rimuovere l'amianto utilizzando attrezzi manuali o comunque a bassa velocità; -- raccogliere progressivamente il materiale rimosso in appropriati sacchi etichettati, evitando

gli accumuli; riempire a metà i sacchi e quindi chiuderli ermeticamente; -- al termine della rimozione le superfici scoibentate devono essere spazzolate ad umido,

accuratamente ripulite con aspiratoread efficienza HEPA, e quindi spruzzate o pitturate con incapsulante;

-- tutti i materiali che escono dalla zona confinata di rimozione (compresi i sacchi del materiale di risulta) devono subire, in apposita zona attrezzata (possibilmente diversa dalla zona filtro predisposta per il personale), corrette operazioni di decontaminazione, analoghe a quelle cui sono soggetti gli addetti;

-- a fine lavori particolare attenzione deve essere riservata alla pulizia dei materiali costituenti il confinamento statico, alla loro rimozione, movimentazione ed insaccamento per le successive operazioni di smaltimento quali rifiuti di amianto; dopo la rimozione del

confinamento, particolarmente accurata deve essere inoltre la pulizia degli arredi e strutture preesistenti;

-- tutti i rifiuti derivanti dalla lavorazione devono essere stoccati e smaltiti secondo le procedure previste per i rifiuti di amianto dal D.P.R. 915/82 e successive disposizioni applicative.

Gli estrattori devono essere mantenuti in funzione dall'inizio della rimozione continuativamente (anche nelle pause di lavoro ed a fine turno) fino al termine delle operazioni e ancora dopo per un congruo numero di ricambi d'aria e fino a che i campionamenti dell'aria non dimostrino l'agibilità della zona. Preliminarmente all'inizio dei lavori vanno eseguiti campionamenti d'aria ambiente nell'area dove verranno effettuate le lavorazioni e nelle aree confinanti allo scopo di avere valori di riferimento utili a verificare un'eventuale diffusione di fibre, fuori dell'areada bonificare, durante le lavorazioni. Nel corso dei lavori di rimozione dei materiali conteneti amianto amianto vanno eseguiti campionamenti d'aria ambiente nelle zone circostanti l'area di lavoro (locali non inquinati dell'unità di decontaminazione, quali la seconda chiusa d'aria più vicina all'uscita o lo spogliatoio incontaminato, e le aree incontaminate immediatamente esterne alle barriere di confinamento). Ciò per seguire l'andamento di un' eventuale fuoriuscita di fibre e poter tempestivamente intervenire migliorando l'efficacia dei confinamenti statico e dinamivco o modificando le procedure di lavoro. A tal fine è utile definire a priori una soglia di allarme e le relative procedure da mettere eventualmente in atto. Campionamenti sporadici vanno effettuati all'uscita degli estrattori, all'interno dell'area di lavoro (per essere continuamente certi dell'idoneità dei respiratori adottati) e durante la movimentazione dei rifiuti. Al termine delle operazioni di rimozione dei materiali contenenti amianto, per decidere sulla restituibilità delle aree bonificate, vanno eseguiti campionamenti d'aria ambiente di tipo aggressivo, cioè mantenendo in funzione nell'ambiente ventilatori, dimensionati sulle caratteristiche dell'ambiente, per tutta la durata del campionamento. Per quanto riguarda i livelli di accettabilità per la restituzione si possono utilizzare come valori massimi di riferimento quelli generalmente riscontrati in studi effettuati sull'inquinamento di aree urbane industrializzate italiane che non eccedono di massima le 10 ff/l (fibre regolamentate). In presenza di dati superiori a tale riferimento, ed in caso che i dati dei campionamenti precedenti all'inizio dei lavori si collocassero al di sotto di tale valore, si procede ad operazioni di "lavaggio" dell'aria della zona confinata e si ripetono i campionamenti. Nel caso di permanere di tali valori superiori (a seguito di continue operazioni di lavaggio dell'aria della zona confinata), va condotta un'analisi puntuale ed accurata su altre possibili fonti di alterazione della situazione ambientale. La rimozione dei confinamenti e la riapertura della zona possono avvenire solo dopo l'accertamento del non superamento nei risultati dei campionamenti del valore di riferimento. In quanto ai metodi analitici, la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) viene utilizzata generalmente per l'analisi dei campionamenti effettuati nel corso dei lavori di rimozione dei materiali conteneti amianto; la microscopia elettronica, anche se raramente disponibile, è raccomandata per l'analisi dei campionamenti effettuati ai fini della restituibilità degli ambienti bonificati. INTERVENTI DI SCOIBENTAZIONE LIMITATI a) Nel caso di limitati interventi su amianto legati a rimozione di piccole superfici di coibentazione

(ad es. su tubazioni o valvole o giunzioni o su ridotte superfici od oggetti da liberare per altri interventi), è utilizzabile la tecnica dei glove-bags (celle di polietilene, dotate di guanti interni per l'effettuazione del lavoro), con l'adozione delle seguenti procedure: -- nel glove-bag vanno introdotti, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno

alla zona interessata, tutti gli attrezzi di lavoro necessari; ci deve essere un sistema di spruzzatura degli agenti bagnanti (per l'imbibizione del materiale da rimuovere) o sigillanti (per l'incapsulamento della coibentazione che rimane in opera) ed un ugello di aspirazione da

collegare ad aspiratore dotato di filtro ad efficienza HEPA per la messa in depressione della cella a fine lavoro;

-- gli addetti alla scoibentazione con glove-bag devono indossare tuta e maschera (o semimaschera) con filtri P3;

-- precauzionalmente e preliminarmente alla installazione del glove-bag la zona deve essere circoscritta e confinata (con teli di polietilene, sigillando le aperture di comunicazione con l'esterno e ricoprendo pavimento ed eventuali arredi sottostanti il punto di lavoro);

-- durante l'uso del glove-bag deve essere vietato l'accesso a personale non direttamente addetto;

-- deve essere tenuto a disposizione un aspiratore a filtri assoluti per intervenire in caso di eventuali perdite di materiale dalla cella;

-- il glove-bag deve essere installato in modo da ricoprire interamente il tubo o la zona dove si deve operare; tutte le aperture devono essere ermeticamente sigillate;

-- la procedura di rimozione dell'amianto è quella usuale: imbibizione del materiale, pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole, lavaggi, spruzzatura di incapsulanti;

-- a fine lavoro la cella è messa in depressione collegando l'apposito ugello all'aspiratore a filtro assoluto, quindi viene pressata, "strozzata " con nastro, tenendo all'interno il materiale rimosso, svincolata ed avviata a smaltimento secondo le usuali procedure per i rifiuti contenenti amianto;

-- la tecnica glove-bag non è utilizzabile per tubazioni di grosso diametro e/o temperatura superiore a 60 gradi °C.

b) Nel caso di limitati interventi su amianto legati a rimozione di intere strutture coibentate di cui non è indispensabile effettuare a bordo la scoibentazione ( es. grosse tubazioni o caldaie od elementi coibentati di macchina), sono da preferirsi, se tecnicamente possibili, idonee procedure di rimozione dell'intera struttura (o di parti consistenti di essa) con la coibentazione ancora in opera e lo sbarco dei pezzi così ottenuti a terra per la successiva scoibentazione in apposita zona confinata, allestita secondo le procedure già descritte. In questo caso o nel caso in cui direttamente strutture coibentate in amianto (es. tubazioni caldie etc.) si deve procedere come segue: -- se esistono soluzioni di continuità nella coibentazione lo smontaggio o l'eventuale taglio deve

avvenire in corrispondenza di questi punti esenti da amianto, dopo che il personale della ditta specializzata ha provveduto a fasciare e sigillare accuratamente tutta la superficie coibentata (per impedire che sollecitazioni alla struttura mettano in circolo fibre nell'aria);

-- se la coibentazione non ha punti di interruzione utili, la ditta specializzata rimuove, con le procedure della zona confinata o dei glove-bags, la superficie più ridotta possibile di coibentazione; si può quindi procedere al taglio o allo smontaggio nella zona liberata dall'amianto, dopo fasciatura e sigillatura della coibentazione rimasta in opera;

-- la movimentazione dei pezzi così ottenuti va condotta con la massima attenzione per non danneggiare la protezione della coibentazione;

-- la ditta specializzata deve seguire tutte le fasi di lavoro e avere sempre a disposizione, le attrezzature per interventi che si rendessero necessari in caso di liberazione di fibre nell'aria (aspiratori ad efficienza HEPA, incapsulanti etc.);

-- il personale presente, oltre quello della ditta specializzata, deve essere limitato a quello strettamente necessario alle operazioni in questione.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LAVORAZIONI VARIE IN PRESENZA DI AMIANTO 1) Qualsiasi intervento a bordo di navi che comporti manipolazione o asportazione di materiali

contenenti amianto va affidato a ditta specializzata che impieghi personale esperto in tali tipi di operazioni. Per le imprese che operano in tale settore è prevista l'iscrizione in uno speciale elenco (Rif. art. 12, comma 4° L.257/92)

2) Per tali lavori, di notevole entità è necessario informare preventivamente l'organo di vigilanza (U.S.L. competente per territorio).

3) Ogni qualvolta nel corso dei lavori si metta in evidenza materiale contenete amianto deve essere avvisato immediatamente il personale della ditta specializzata prima di continuare la lavorazione. E' consigliabile, in relazione anche alla grandezza della nave ed alla diffusione della presenza dell'amianto, che tutte le ditte a bordo dispongano di un sistema di ricetrasmissione con il personale della ditta specializzata.

4) La ditta specializzata, in relazione alla natura del materiale contente amianto messo in evidenza, al suo stato di degrado e/o di possibile rischio di rilascio di fibre ed alla lavorazione specifica che si dovrà svolgere in prossimità dell'amianto, interviene con modalità adeguate, diversificate e secondo norme di buona tecnica per il rispetto dell'art. 27 del D.L.vo 277/91 dal confinamento della zona da bonificare, all'incapsulamento con sigillante, all'uso di glove-bags (Rif. protocollo "Rimozione di materiali conteneti amianto" ). Il personale della ditta specializzata nel corso della bonifica usa i mezzi diprotezione individuale e le attrezzature adeguate.

5) E' vietata la presenza di personale al di fuori di quello della ditta specializzata, fino a bonifica avvenuta.

6) Nel caso in cui la lavorazione in corso comporti l'apertura, o comunque la messa in luce progressiva di superfici con amianto in evidenza, la procedura di lavoro dovrà essere quella di limitare al massimo le superfici contemporaneamente scoperte (ad es. scopertura di un pannello per volta) e quindi di alternare fasi di scopertura a fasi di bonifica e successiva lavorazione.

7) Nei casi in cui si debba intervenire direttamente sul substrato sottostante il materiale amianto (es. foratura di paratia coibentata, taglio di lamiera rivestita smontaggio di flange con amianto spruzzato, etc.), preliminarmente la ditta specializzata effettua la scoibentazione della superficie minima necessaria alla specifica lavorazione, con le procedure previste nel protocollo "Rimozione di materialicontenenti amianto".

8) I lavoratori addetti alle lavorazioni sopra descritte, devono essere dotati dei mezzi di protezione individuali previsti nel protocollo "Rimozione di materiali conteneti amianto".

9) Se la presenza di personale di altra ditta è resa necessaria nelle fasi suddette dalle modalità intrinseche della lavorazione, anche a questo personale va esteso l'obbligo di uso di mezzi di protezione individuale adeguati.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LAVORAZIONI DI SCRICCATURA 1) Le operazioni di scriccatura devono essere eseguite in zone e con modalità tali da non

coinvolgere altri lavoratori. (Rif. art. 19 D.P.R. 3O3/56) LAVORAZIONI A TERRA 2) Gli apparecchi per la scriccatrura devono essere provvisti di interruttore onnipolare sul circuito

primario di derivazione della corrente elettrica; quando la scriccatura non è effettuata con macchina rotante di conversione, è vietato effettuare operazioni di scriccatura elettrica con derivazione diretta della corrente dalla normale linea di distribuzione senza l'impiego di un trasformatore avente l'avvolgimento secondario isolato dal primario. (Rif. artt. 255 e 256 D.P.R. 547/55, Norme C.E.I. 26)

3) I cavi elettrici di alimentazione della pinza devono essere provvisti di rivestimento isolante continuo adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura ed umidità dell'ambiente ed all'usura meccanica. (Rif. artt. 281 e 283 D.P.R. 547/55, Norme C.E.I. 26)

4) I conduttori elettrici sopracitati devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere anche all'usura meccanica. ( Rif. art. 283 D.P.R. 547/55 )

5) I lavoratori addetti a tale lavorazione devono essere dotati ed utilizzare, oltre i normali mezzi di protezione personale, i seguenti mezzi: -- grembiule in cuoio -- guanti -- cuffia protettiva per gli U.V. -- cuffie o inserti auricolari idonei a proteggere dal rumore presente -- idoneo casco con visiera o schermo protettivo, associato all'utilizzo di semimaschera facciale

con filtro antipolvere (Rif. artt. 259, 381 e 385. D.P.R. 547/55 ed art. 24 D.P.R. 3O3/56)

LAVORAZIONI A BORDO 6) Nei lavori di bordo, sia sullo scalo sia in prefabbricazione a terra, tale lavorazione deve essere

eseguita da un solo lavoratore per ambiente (Rif. art. 19 D.P.R. 3O3/56) 7) Nei locali confinati deve essere predisposto un sistema di ventilazione - diluiziuone (in

aspirazione) proporzionato alla cubatura del locale atto a bonificare l'ambiente dai fumi prodotti. (Rif. artt. 9 e 21 D.P.R. 3O3/56)

8) Nelle operazioni di scriccatura in ambiente confinato le manichette di aspirazione, i rivestimenti isolanti dei conduttori elettrici ed altre attrezzature flessibili devono essere di tipo autoestinguente e a bassa emissione di gas tossici. (Rif. art. 33 D.P.R. 547/55)

9) Qualora tale lavorazione venga effettuata in locali angusti deve essere utilizzata la scriccatura automatica. (Rif. art. 236 D.P.R. 547/55)

10) Oltre a quanto previsto al punto 5) il lavoratore dovrà essere dotato ed utilizzare respiratore isolante (con valvola di sicurezza) e vetro inattinico. (Rif. artt. 2O D.P.R. 3O3/56, 387 D.P.R. 547/55)

11) L'addetto alla sorveglianza dovrà essere dotato di: -- maschera con filtro per polveri; -- occhiali; -- cuffia protettiva antirumore.

(Rif. artt. 377, 382 e 387 D.P.R. 547/55)

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LE LAVORAZIONI CON STRUMENTI CHE PRODUCONO VIBRAZIONI 1) Gli strumenti che producono vibrazioni devono avere l'impugnatura rivestita di materiale idoneo

a ridurre, per quanto è possibile, le vibrazioni (Rif. art. 24 D.P.R. 303/56) 2) Gli attacchi flessibili dell'aria compressa, sia alla rete di distribuzione che all'utensile, devono

essere tali che non possano staccarsi per effetto delle vibrazioni, urti, trazioni o pressione interna. Non sono ammesse connessioni ad avvitamento che possono svitarsi gradualmente, nè legature con fili metallici o fibre tessili.

3) Per evitare il "colpo di frusta" in caso di sconnessione accidentale del tubo flessibile, si deve inserire sulla derivazione della rete di aria compressa una valvola che venga chiusa automaticamente dalla stessa aria compressa quando qualunque connessione dei giunti a valle si stacchi od il flessibile venga tranciato, lacerato o strappato.

4) Nelle lavorazioni eseguite all'aperto (piazzale) il lavoratore, oltre ai normali mezzi di protezione personali, deve essere dotato di: -- occhiali robusti a protezione anche laterale per difendersi dalle proiezioni di schegge e dalla

polvere che si forma durante la lavorazione; -- guanti che attutiscano in parte le vibrazioni trasmesse dall'impugnatura dell'utensile e che

proteggano dalla perfrigerazione; -- facciale filtrante antipolvere; -- cuffia o inserti auricolari atti ad attutire il rumore provocato dalla lavorazione.

(Rif. artt. 382, 383 e 387 D.P.R. 547/55) 5) Nelle lavorazioni eseguite in ambienti confinati (es. bordo nave), si dovrà prevedere un sistema

di ventilazione di diluizione in aspirazione per l'eliminazione delle polveri prodotte. Ove possibile potranno essere utilizzati utensili muniti di sistemi localizzati di abbattimento per polveri e rumori; vedi inoltre protocollo "Spazi confinati e/o angusti". (Rif. art. 21 D.P.R. 303/56);

OPERAZIONI DI MOLATURA 1) Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti portatili con alimentazione elettrica si rimanda al

protocollo di sicurezza degli impianti elettrici. 2) Le mole devono essere dotate di robusta cuffia metallica che circondi la massima parte della

mola lasciando scoperto solo la parte strettamente necessaria alla lavorazione, atta a proteggere il lavoratore dalle proiezioni di materiali formatisi dall'eventuale scoppio della mola. Non sono ammesse cuffie (involucri) di ghisa comune o di alluminio. In deroga a quanto previsto, le cuffie di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non superiore a 25 cm, che non abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25 m al sec. e che lo spessore della cuffia non sia inferiore a 12 mm . (Rif. art. 89 D.P.R. 547/55)

3) Le mole devono avere una indicazione della velocità massima di uso e non devono essere usate ad una velocità superiore. (Rif. artt. 84 e 85 D.P.R. 547/55).

4) La macchina molatrice deve avere un'indicazione recante il diametro massimo della mola che può essere montata, in relazione al tipo di impasto ed al numero di giri del relativo albero. (Rif. art. 86 D.P.R. 547/55).

5) La macchina molatrice deve avere l'impugnatura rivestita di materiale idoneo ad assorbire, per quanto è possibile, le vibrazioni. (Rif. art. 24 D.P.R. 303/56)

6) Durante le operazioni di molatura e spazzolatura, che si protraggono nel tempo, la zona di lavoro deve essere convenientemente separata dalle altre lavorazioni. (Rif. art. 19 D.P.R. 303/56)

OPERAZIONI DI SCALPELLATURA

1) Tali lavorazioni non devono interferire con altre lavorazioni oppure essere eseguite in orario differito rispetto alle altre lavorazioni effettuate in cantiere (Rif. art. 19 D.P.R. 303/56).

2) Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti portatili con alimentazione elettrica, si rimanda al protocollo di sicurezza degli impianti elettrici.

OPERAZIONI DI SPAZZOLATURA 1) Le spazzolatrici devono avere la parte rotante dell'utensile (organo lavoratore) protetto contro la

proiezione di scorie di lavorazione e frammenti dell'utensile (fili d'acciaio della spazzola) (Rif. art. 89 D.P.R. 547/55)

2) Per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti portatili con alimentazione elettrica, si rimanda al protocollo di sicurezza degli impianti elettrici.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LE LAVORAZIONI DI TUBISTERIA 1) Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto più possibile a terra in locali

adeguatamente predisposti ed attrezzati (zona delimitata per evitare irradiazioni e proiezioni di materiale verso altri lavoratori, sistemi di aspirazione localizzata, controllo del microclima, etc.) limitando il lavoro a bordo al solo assemblaggio di parti il più possibile prefabbricate. (Rif. art. 19 D.P.R. 303/56)

2) Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile, è preferibile usare macchine con dischi dentati invcee che a smeriglio per minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri.

3) Sul posto di lavoro deve trovarsi il minor numero possibile di pezzi, per evitare ingombro. (Rif. art. 15 D.P.R. 547/55)

4) Nelle operazioni a bordo deve essere garantita la separazione delle lavorazioni. (Rif. art. 19 D.P.R. 303/56)

5) Per quanto riguarda le operazioni di saldatura, ossitaglio, molatura e movimentazione si rimanda a quanto indicato nei protocolli specifici.

6) Per quanto riguarda i mezzi di protezione individuali si rimanda a quanto indicato nei protocolli riferiti alle specifiche lavorazioni.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA RADDRIZZATURA DELLE LAMIERE -- Le operazioni di raddrizzatura e rettifica poichè possono esporre anche altri lavoratori non addetti,

al rischio di rumore nocivo e dannoso, debbono essere effettuate in loro assenza e non in concomitanza di altre lavorazioni. (Rif. art. 19 D.P.R. 3O3/56 e D.L.vo 277/91)

-- Poichè negli ambienti in cui si opera, in particolare negli spazi angusti e/o confinati, si possono realizzare condizioni microclimatiche particolarmente sfavorevoli, è necessario ridurre i tempi operativi, alternandoli con adeguati periodi di ristoro in ambiente favorevole.

1) Operazioni effettuate su lamiere non primerizzate. a) Lavori in ambiente esterno

a.1) Sulle derivazioni di gas combustibile di alimentazione del cannello di riscaldo deve essere inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che risponda ai seguenti requisiti: -- impedisca il ritorno di fiamma, dell'ossigeno e dell'aria nelle tubazioni del gas

combustibile; -- permetta un sicuro controllo in ogni momento del suo stato di efficienza; -- sia costruita in modo da non costituire pericolo in caso di scoppio per ritorno di fiamma

(Rif. art. 253 D.P.R. 547/55)

a.2) I lavoratori addetti a tale operazione devono essere dotati ed utilizzare, oltre i normali mezzi di protezione personali: -- cuffie od inserti auricolari per il rumore -- guanti di materiale idoneo ad attenuare le vibrazioni

(Rif. art. 383 D.P.R. 547/55; art. 24 D.P.R. 3O3/56) b) Lavori in ambiente confinato

b.1) Oltre a quanto previsto ai punti a.1) e a.2) e al protocollo "Spazi confinati e/o angusti", deve essere predisposto un sistema di ventilazione-diluizione con aspirazione localizzata proporzionato alla cubatura del locale. (Rif. art. 9 D.P.R. 3O3/56)

2) Operazioni effettuate su lamiere primerizzate o verniciate. Le lavorazioni devono essere effettuate con impiego di impianti di aspirazione localizzata e negli ambienti confinati i lavoratori addetti devono essere dotati ed utilizzare respiratori con filtro per fumi. (Rif. art. 387 D.P.R. 547/55)

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA STUCCATURA DELLE LAMIERE 1) Nelle operazioni di scartatura dello stucco gli operatori devono usare idonee macchine scartatrici-

levigatrici dotate di aspirazione incorporata atta a rimuovere la polvere prodotta da tale lavorazione. (Rif. art. 21 D.P.R. 3O3/56)

2) La macchina scartatrice-levigatrice deve essere alimentata da tensione non superiore a 5O V. verso terra o mediante separazione elettrica (Rif. Norma C.E.I. 64-8/4 p. 413.5) con la condizione che venga collegato un solo componente elettrico a ciascun avvolgimento secondario dei trasformatori d' isolamento. (Rif. C.E.I. 64-8/7 p.706.471.2 e art. 313 D.P.R. 547/55)

3) Nei lavori di steccatura eseguiti su ponteggi che, per esigenze tecniche di lavorazione, devono essere spostati dalla imbarcazione, gli operatori devono usare cinture di sicurezza contro le cadute dall'alto. (Rif. art. 1O D.P.R. 164/56)

4) a) Nella fase di mescola dei due componenti dello stucco e nella applicazione con il sistema air less (stucco di rifinitura) non devono essere presenti altri lavoratori nelle immediate vicinanze. (Rif. art. 19 D.P.R. 3O3/56). I lavoratori addetti a tali operazioni devono essere provvisti oltre ai comuni mezzi di protezione individuale di: -- idonei guanti -- respiratori per solventi; -- occhiali a tenuta.

(Rif. artt. 377, 382 e 387 D.P.R. 547/55) b) Nella applicazione dello stucco a spatola i lavoratori devono essere dotati ed utilizzare oltre ai

comuni mezzi di protezione personale maschera dotata di filtro per solventi. (Rif. art. 387 D.P.R. 547/55)

5) Nelle operazioni di scartatura dello stucco, sia essa eseguita con la scartatrice a disco che con le stecche ricoperte di carta abrasiva, i lavoratori devono essere dotati ed utilizzare, oltre che dei normali mezzi di protezione personale di: -- tuta monouso; -- maschere per polveri (in caso di lavorazione con scartatrice elettrica); -- occhiali.

(Rif. artt. 379, 383, 387 e 382 D.P.R. 547/55).

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LE LAVORAZIONI DEI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI OPERAZIONI DI RIPULITURA COMUNI A TUTTI I TIPI DI CONTROLLO NON DISTRUTTIVO 1) Lavaggio con acqua e detergenti oltre ai normali mezzi di protezione personali i lavoratori

dovranno avere a disposizione: -- tuta impermiabile (nei casi di lavaggio di ampie superfici es. cisterne); -- grembiule impermeabile (nei casi di piccole superfici); -- stivali; -- guanti impermeabili.

2) Pulizia con solventi (a pennello): a) nelle operazioni di pulizia con solventi, in ambienti confinati, dovrà essere prevista una

ventilazione di diluizione in aspirazione (localizzata nel caso di piccole superfici) in relazione al volume dell'ambiente ed alla quantità di prodotto usato con espulsione dell'aria estratta lontana dai punti di ripresa. (Rif. artt. 9 e 20 D.P.R. 303/56);

b) durante le pulizie con solvente nell'ambiente di lavoro (se confinato) non deve sostare altro personale non addetto a tale lavoro. (Rif. art. 19 D.P.R. 303/56);

c) se tale lavorazione viene svolta all'interno di locali angusti (es. doppi fondi) il lavoratore dovrà essere sorvegliato dall'esterno da un incaricato che possa intervenire in caso di bisogno.;

d) colui che sorveglia dall'esterno dovrà essere dotato di mezzi di protezione personali adeguati al rischio.;

e) in prossimità del luogo di lavoro non dovranno esserci fonti di calore (es. operazioni a fiamma libera, saldatura ad arco elettrico, operazioni di ossitaglio) e, nel caso di presenza di impianti elettrici questi dovranno essere disattivati. (Rif. art. 33 D.P.R. 303/56);

f) l'operatore addetto alle pulizie non dovrà indossare indumenti che si caricano elettrostaticamente nè calzature con chiodi o rifiniture in metallo in modo da prevenire eventuali scintille. (vedi protocollo di sicurezza per le lavorazioni di verniciatura);

g) oltre ai normali mezzi di protezione individuali i lavoratori dovranno essere dotati di: -- guanti resistenti ai solventi (es. PVC); -- maschera semifacciale con filtro per vapori di solventi.

3) Pulizia con bombolette spray:oltre a quanto già previsto nel punto 2) i lavoratori dovranno essere provvisti di maschera facciale con filtro per solventi oppuredi maschera semifacciale con filtro per solventi e occhiali per solventi.

4) Pulizia meccanica: vedi protoc. di sicurezza delle lavorazioni che comportano l'utilizzo degli strumenti vibranti

OPERAZIONI DI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI CON SISTEMI RADIOGRAFICI E GAMMAGRAFICI 1) Nelle operazione di controllo con sistemi radiografici deve essere assicurata la "sorveglianza

fisica" da parte di un esperto qualificato di II° grado (Rif. art. 9 lettera d) D.P.R. 185/64) 2) Il datore di lavoro sù indicazione dell'esperto qualificato deve attuare tutte le misure di sicurezza

e di protezione idonee a ridurre, in conformità alle buone norme tecniche in uso, l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti. (Rif. art. 66 D.P.R. 185/64)

3) Il datore di lavoro deve rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, delle modalità di esecuzione del lavoro, delle norme interne di protezione e sicurezza. (Rif. art. 61 let. d) D.P.R. 185/64)

4) L'esperto qualificato deve limitare la "zona controllata" e applicare i relativi contrassegni. (Rif. art. 9 let. e) D.P.R. 185/64)

5) L'esperto quailificato deve eseguire il controllo dell'efficacia dei dispositivi tecnici di protezione. (Rif. art. 72 punto 2 let. c) D.P.R. 185/64 )

6) L'esperto qualificato deve eseguire il controllo delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti protezionistici di misura ed il loro impiego corretto. (Rif. art. 72 punto 2 let. d) D.P.R. 185/64)

7) L'esperto qualificato deve effettuare la valutazione della dose individuale, assorbita dai lavoratori professionalmente ed occasionalmente esposti, effettuata su tutto l'organismo e su parti di esso, secondo le modalità d'irradiazione. La valutazione della dose individuale accumulata dai lavoratori esposti ad irradiazioni esterne deve essere eseguita mediante uno o più apparecchi di misura individuali, da portarsi in permanenza nei luoghi in cui sussista il rischio da radiazioni. La valutazione della dose individuale assorbita dai lavoratori che possono essere esposti a contaminazioni interne deve essere eseguita mediante idonei metodi fisici e medici. Il datore di lavoro deve fornire i mezzi ed assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato per l'espletamento dei propri compiti. (Rif. art. 72 punto 3 let. c) D.P.R. 185/64)

8) Tale operazione deve essere eseguita in orario differito dal normale orario di lavoro per limitare l'esposizione dei lavoratori. (Rif. art. 66 D.P.R. 185/64)

9) Se la lavorazione non può essere effettuata fuori dal normale orario di lavoro, nessun lavoratore deve transitare o sostare all'interno della zona controllata (Rif. art.66 D.P.R. 185/64)

10) Gli operatori addetti al controllo radiografico devono essere protetti dalle radiazioni secondarie con idonei schermi. (Rif. art. 66 D.P.R. 185/64)

11) Nelle operazioni di gammagrafia l'apparecchiatura deve essere dotata di un dispositivo di telecomando mediante il quale sia possibile comandare a distanza il posizionamento della sorgente. (Rif. art. 66 D.P.R. 185/64)

12) I lavoratori addetti professionalmente esposti devono aver conseguito il giudizio di idoneità fisica all'ultimo controllo di sorveglianza medica. (Rif. art. 78 D.P.R. 185/64)

13) I lavoratori addetti, professionalmente esposti devono essere dotati di idonea strumentazione per la misura della dose di radiazione assorbita. (Rif. art. 61 let. c) D.P.R. 185/64)

OPERAZIONI DI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI CON SISTEMI MAGNETOSCOPICI 1) Per quanto riguarda l'impianto elettrico e gli apparecchi elettrici utilizzati si rimanda al protocollo

di sicurezza sugli impianti elettrici 2) I lavoratori addetti non devono essere portatori di pacemaker o di altra attrezzatura il cui

funzionamento sia modificabile dai campi magnetici di discreta densità di flusso magnetico. 3) I lavoratori, oltre ai normali mezzi di protezione personali, devono essere dotati di semimaschera

facciale con filtro per polvere nel caso di uso di rilevatori secchi. (Rif. art. 387 D.P.R. 547/55) 4) I lavoratori nel caso d'uso di rilevatori umidi dovranno essere dotati oltre ai normali mezzi di

protezione personali di: -- guanti impermeabili resistenti ai solventi -- semimaschera facciale con filtri per nebbie e solventi.

(Rif. artt. 383 e 387 D.P.R. 547/55) OPERAZIONI DI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI CON LIQUIDI PENETRANTI 1) Gli addetti all'uso di liquidi penetranti dovranno avere a disposizione, oltre ai normali mezzi di

protezione personali, quanto previsto ai punti 3) e 4) dei controlli magnetoscopici.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA. 1) Le operazioni di pulizia, nella fase di costruzione e allestimento a bordo, devono di norma

avvenire in orario differito rispetto alle altre lavorazioni o comunque all'interno di locali in cui non si effettuino altre lavorazioni. (Rif. art. 15 D.P.R. 547/55)

2) Dovranno essere previsti posti di raccolta e deposito per i materiali di scarto tipo rottami di legno, carte, materiali combustibili, etc.. (Rif. art. 33 D.P.R. 547/55)

3) Dovranno essere previsti contenitori per la raccolta di residui oleosi, combustibili solidi, recipienti che abbiano contenuto sostanze combustibili liquide o gassose, sostanze infiammabili, che non devono essere scaricati in fogna, sul terreno, od in mare. (Rif. art. 33 D.P.R. 547/55)

4) I rifiuti classificati come tossici o nocivi secondo la normativa vigente dovranno essere raccolti e stoccati in maniera differenziata ed inviati ad opportuni centri per i trattamento (ditte specializzate). (Rif. D.P.R. 915/82)

5) Le operazioni di pulizia devono essere fatte con mezzi aspiranti laddove siano state effettuate operazioni di coibentazione, falegnameria, sabbiatura (con le modalità indicate per le specifiche lavorazioni) ed in tutti i locali dove è facile l'accesso del mezzo aspirante. (Rif. art. 15 D.P.R. 303/56)

6) Nelle operazioni di scoibentazione di amianto le operazioni di pulizia devono essere effettuate dalla stessa ditta che provvede alla scoibentazione e quindi si rimanda al protocollo "Scoibentazione da amianto".

7) Nei locali dove siano presenti residui di materiale infiammabile (poliuretano, trucioli di legno, contenitori vuoti che hanno contenuto materiale infiammabile, etc.), la pulizia deve essere effettuata quanto prima ed, in ogni caso, ad ogni sospensione del lavoro. (Rif. art. 15 D.P.R. 547/55)

8) Le operazioni di pulizia nei locali di difficile accesso (locali angusti e/o confinati, intercapedini, doppi fondi,etc.) devono essere condotte con la presenza all'esterno di una persona che vigili sulla sicurezza dell'addetto (vedi anche protocollo "lavorazioni in Spazi angusti e/o confinati"). (Rif. art. 236 D.P.R. 547/55)

9) Le macchine portatili di aspirazione per le polveri, impiegate a bordo delle navi, devono essere con tensione di alimentazione non superiore a 50 V. verso terra o mediante separazione elettrica (Rif. Norma C.E.I. 64-8/4 p. 413.5) con la condizione che venga collegato un solo componente elettrico a ciascun avvolgimento secondario dei trasformatori d' isolamento. (Rif. C.E.I. 64-8/7 p.706.471.2 e art. 313 D.P.R. 547/55).

10) Il personale addetto a tale lavorazione, oltre ai normali mezzi di protezione personale, deve essere dotato di facciale con filtro per polvere quando opera in luoghi ove vi sia la presenza di fibre di vetro o polveri di legno esotico; inoltre deve essere munito di cuffie od inserti auricolari antirumore quando opera in concomitanza di lavorazioni fonti di rumore (es. battilama). (Rif. artt. 387 D.P.R. 547/55 e 34 D.P.R. 303/56)

11) Le operazioni di pulizia devono essere previste in ogni piano di lavoro

PROTOCOLLO PER L'USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALI. 1) Il datore di lavoro deve adottare tutti i provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto

tecnicamente possibile, lo sviluppo e la diffusione degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni. (Rif. artt. 20 e 21 D.P.R. 303/56)

2) Qualora siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione, ambientali e/o generali, il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori altri sistemi di protezione dal rischio, ad es. mezzi di protezione personali. (Rif. art. 377 D.P.R. 547/55)

3) Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono, nell'ambito delle rispettive competenze, disporre ed esigere che i singoli lavoratori usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. (Rif. art. 4 D.P.R. 547/55)

4) I mezzi di protezione personali forniti ai lavoratori debbono essere individuali e contrassegnati con il nome dell'assegnatario o con un numero, tranne i monouso. (Rif. art. 26 D.P.R.303/56)

5) Fatto salvo quanto previsto nei protocolli riferiti alle singole lavorazioni, al personale dovrà essere fornito di: -- casco, --tuta, -- calzature antifortunistiche.

(Rif. artt. 378, 381 e 384 D.P.R. 547/55)

PREVENZIONE INCENDI E GRANDI RISCHI

LA COMPATIBILITA' TRA SITUAZIONI DI EMERGENZA ED IL PROGETTO DI SICUREZZA ANTINCENDIO GENERALITA' Si definisce incendio una reazione di combustione non controllata che si sviluppa in ambienteconfinato, parzialmente confinato, all'aperto. Le conseguenze di una reazione di combustione non controllata sono: -- rilasci di energia termica che si trasferiscono all'ambiente circostante per irraggiamento,

convezione, conduzione (incendio); -- rilasci di energia meccanica che si trasferiscono all'ambiente sotto forma di impulsi di pressione

(esplosione); -- rilasci di sostanze (prodotti della combustione) che si trasferiscono all'ambiente sotto forma di gas

tossici e nocivi, nebbie e particolati (fumo), etc.. La prevenzione degli incendi ha per finalità la sicurezza delle persone e la tutela dei beni e dell'ambiente dai rilasci di energia e di sostanze. Detta finalità si perseguono riducendo le occasioni di rischio di accadimento (frequenza) e contenendo le conseguenze (magnitudo) di una combustione non controllata. Gli strumenti per contrastare una combustione non controllata (incendio, esplosione), constano di misure preventive propriamente dette e di misure protettive. Le prime sono rivolte alla riduzione delle occasioni di rischio e si attuano mediante "misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante". Le seconde sono rivolte alla mitigazione del danno per mezzo di "misure, provvedimenti ed accorgimernti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, vie di esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazione, e simili". Le misure preventive propriamente dette riguardano: -- controllo delle sorgenti di energia termica: fiamme libere, sovratemperature, scorie incandescenti,

archi elettrici, etc.; -- controllo delle interazioni tra le sorgenti di energia termica e le sostanze combustibili; -- controllo delle sostanze combustibili: allontanamento delle sostanze combustibili, bonifiche,

inertizzazioni, etc.. Le misure protettive riguardano: -- controllo del processo i combustione: circoscrivimento ed estinsione della combustione; -- controllo delle interazioni tra la combustione e le costruzioni;in particolare deve garantire: a) l'allontanamento degli occupati in sicurezza; b) la non propagazione del fuoco a strutture contigue o vicine; c) la capacità portante delle strutture per un periodo di tempo determinato; d) le operazioni di soccorso in sicurezza. Si tratta in sostanza di un'analisi complessiva del rischio che si fonda sulla sequenza incidentale di ciascun evento al fine di porre immediato rimedio in ogni fase di predeterminazione e svolgimento dello stesso. Le misure protettive assolvono in generale la loro funzione di mitigazione e controllo dell'evento a partire dal momento in cui le misure preventive si sono dimostrate insufficienti. Le misure protettive si usa distinguerle anche in attive e passive. Le misure protettive attive sono quelle che si "attivano" dopo che l'evento ha avuto inizio per controllarne il processo. Per attivarsi esse abbisognano di energia e/o dell'intervento dell'uomo. Le misure protettive attive vengono anche dette più specificatamente "presidii antincendio", essi sono gli impianti, le apparecchiature, i mezzi deputati specificatamente al contenimento ed alla repressione dei processi di combustione incontrollati.

I presidii antincendio possono essere completamente automatici, sostanzialmente manuali o una via intermedia fra i due sistemi. Nel primo caso l'affidabilità del sistema è demandata alla buona ingegneria, alla corretta installazione ed alla scrupolosa manutenzione. Nel secondo caso l'affidabilità è demandata prevalentemente all'elemento umano che per tanto deve essere opportunamente selezionato, formato e addestrato. Nel terzo caso entrambe le precedenti attenzioni dovranno essere tenute presenti. L'analisi del rischio ai fini della prevenzione degli incendi deve avere particolare riguardo per: -- le infrastrutture del sito; -- i centri di pericolo della nave e le aree a rischio specifico del cantiere; lay-out del cantiere; -- il carico d'incendio; -- gli impianti tecnologici di servizio del cantiere e della nave; -- i presidi antincendio; -- il servizio di sicurezza; -- i piani d'emergenza; -- le squadre di vigilanza; -- le squadre di emergenza. INFRASTRUTTURE DEL SITO L'area del cantiere navale deve eseere fisicamente delimitata (recinzione). Essa non deve essere soggetta ad eventi domino di industrie a rischio di incidenti rilevanti e deve essere dotata delle seguenti infrastrtture: -- strade di accesso e viabilità interna anche per carichi pesanti; -- piazzali di manovra e parcheggio; -- acquedotto industriale; -- reti distribuzione energia elettrica; -- reti distribuzione gas tecnici; -- reti per collegamenti telefonici. Per ciascuna infrastruttura devono essere osservate le norme tecniche specifiche e le prescrizioni dell'autorità competenti. CENTRI DI PERICOLO DELLA NAVE, AREE A RISCHIO SPECIFICO DEL CANTIERE, LAY-OUT DEL CANTIERE Devono essere individuate le aree a rischio specifico del cantiere ed analizzati i relativi rischi. La relativa collocazione all'interno dell'area di cantiere disponibile (lay-out) costituisce una primaria azione di prevenzione incendi. Attraverso un corretto uso di parametri quali: -- l'isolamento -- la separazione -- il distanziamento possono essere perseguiti obbiettivi fondamentali di sicurezza praticamente a costo zero. Costituiscono aree di cantiere a rischio specifico le seguenti aree: -- depositi di sostanze combustibili; -- depositi di sostanze infiammabili; -- depositi di gas tecnici; -- officine e laboratori; -- centrali per la produzione del calore; -- centrali di compressione; -- autorimesse e parcheggi.

Per ogni commessa di lavoro devono essere individuati i centri di pericolo ed analizzati i relativi rischi. Essi variano in funzione della destinazione d'uso della nave. Costituiscono centri di pericolo comuni a tutte le navi i seguenti: -- depositi combustibili della nave (tank-fuel); -- sala macchine; -- officine e laboratori; -- alloggi e servizi; -- luoghi in cui avvengono lavorazioni a caldo; -- luoghi in cui avvengono verniciature. Per quanto possibile dovranno essere presi in considerazione i parametri di isolamento e separazione anche attraverso opere provvisionali. GEOMETRIA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA NAVE Per geometria e caratteristiche costruttive di una nave si intende in particolare: -- la destinazione d'uso; -- le dimensioni,la stazza,etc.; -- la resistenza al fuoco delle strutture; -- la reazione al fuoco dei materiali; -- il numero e la tipologia dei piani della nave, delle stive, dei serbatoi, dei comparti e la loro

articolazione planovolumetrica; -- l'aereazione, la ventilazione; -- le vie di esodo. Si tratta, in generale, di parametri che condizionano in maniera sostanziale le condizioni di emergenza. Per contro detti parametri sono predeterminati e difficilmente modificabili. La progettazione della sicurezza deve, caso per caso, analizzare detti parametri, singolarmente e nelle loro interazioni, al fine di predisporre le necessarie misure di prevenzione e protezione. In particolare devono essere adottate misure anche provvisorie per modificare: -- la compartimentazione orizzontale e verticale; -- l'aereazione e la ventilazione; -- le vie di esodo. La compartimentazione orizzontale e verticale dei singoli volumi può essere realizzata anche attraverso l'installazione di apposite lamiere saldate ancorchè in via provvisoria. I comparti così realizzati dovranno avere caratteristiche di omogeneità con riferimento ai rischi antincendio. Le aree a rischio specifico devono risultare separate dai comparti nei quali sono in corso lavorazioni. Ciascun comparto deve essere dotato alla sommità di aperture d'aereazione costituenti anche scarichi di fumo e calore. Le aperture in questione non possono essere considerate uscite di sicurezza. Infatti a causa dei moti dei fluidi che accompagnano un incendio in ambiente confinato il fumo ben presto rende inagibile ogni uscita posta a quota più elevata rispetto al piano di riferimento. Del pari non sono ipotizzabili vie di esodo verso quote inferiori in quanto, in assenza di compartimentazioni orizzontali, anche esse potrebbero costituire sfoghi di fumo e calore provenienti dal basso. In sostanza le vie di esodo devono consentire il movimento centrifugo su di un solo piano o con dislivelli modesti. Le.vie di esodo devono pertanto soddfisfare i seguenti requisiti:

-- per ogni piano di lavoro deve ssere realizzata, alla stessa quota, un numero di uscite di sicurezza ( uscite verso spazi a cielo libero ) adeguato all'affollamento massimo ipotizzabile, e comunque non inferiore a tre, ubicate in posizioni contrapposte;

-- la larghezza minima di ogni singola uscita di sicurezza deve essere non inferiore ad 1 m e l'altezza non inferiore a 2 m;

-- la capacità di deflusso ammessa per ciascuna uscita di sicurezza di larghezza pari ad 1 m è di 10 addetti;

-- i bordi delle uscite di sicurezza devono essere evidenziati con larga fascia di pitturazione fluorescente;

-- ad ogni piano di lavoro, in corrispondenza di punti singolari, devono essere esposte piante indicanti l'ubicazione delle vie di esodo relative a quel piano;

-- la lunghezza massima di una via di esodo (percorso massimo per raggiungere un'uscita di sicurezza) non deve superare i 15 m; l'intero percorso deve essere privo di ostacoli stutturali ed occasionali;

-- le uscite di sicurezza devono essere raccordate, a ciascun piano di lavoro, da camminamenti orizzontali esterni di larghezza non inferiore a 1,20 m;lo sbarco del piano di campagna deve essere garantito da collegamenti verticali (scale normali esterne) distanti tra loro non più di 60m;

-- la capacità di deflusso delle vie di esodo deve essere pari a quella delle corrispondenti uscite di sicurezza.

CARICO D'INCENDIO Per carico d'incendio qui si vuole intendere l'analisi qualitativa e quantitativa delle sostanze capaci di dar luogho a miscele ,in aria, esplosive ed infiammabili e di quelle combustibili; esse sono: -- sostanze solide combustibili -- polveri combustibili -- vapori di liquidi infiammabili -- gas combustibili Si tratta in sostanza dell'analisi dell'evento possibile che deve essere condotta per verificare se in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze pericolose presenti, alle loro condizioni di stoccaggio, alle caratteristiche ambientali e strutturali dei luoghi, deve ritenersi più probabile un'esplosione piuttosto che un incendio. La selezione, la riduzione, la suddivisione del carico d'incendio costituiscono provvedimenti che attengono sia alla sfera delle misure preventive quanto a quella delle misure protettive. In particolare si deve: -- per ogni sostanza pericolosa presente (infiammabile, tossica, nociva) deve essere disponibile in

cantiere la scheda delle principali caratteristiche chimico-fisiche e delle istruzioni comportamentali per l'impiego e in caso d'emergenza;

-- prima di dare inizio a qualsivoglia operazione capace di fornire l'energia d'innesco di eventuali miscele in aria di sostanze combustibili si deve provvedere all'allontanamento delle sostanze pericolose ed alla bonifica dei volumi che le hanno contenute. Devono essere eseguite prove strumentali per l'accertamento dell'assenza di miscele infiammabili (gas free)

Per le sostanze combustibili solide (escluso le polveri) potrà essere ammessa l'adozione di misure alternative per il controllo delle interazioni tra le sostanze in questione e le energie d'innesco. IMPIANTI TECNOLOGICI DI SERVIZIO Si definiscono, in generale, impianti tecnologici di servizio, i seguenti impianti: -- impianti elettrici; -- impianti per la distribuzione di gas tecnici, -- impianti di ventilazione; -- impianti di terra; -- impianti di alimentazione di riserva o di emergenza; -- impianti per l'alimentazione di servizi di sicurezza. a) Impianto elettrico

Con riguardo alla prevenzione degli incendi gli obbiettivi di sicurezza (requisiti essenziali) sono i seguenti:

1) l'impianto elettrico non deve costituire causa primaria di incendio o di esplosione. Ciò si persegue attraverso: -- corretto dimensionamento delle membrature in relazione ai carichi; -- corretto coordinamento delle protezioni contro le sovracorrenti (sovraccarichi o corto circuiti)

e le correnti verso terra; -- corretta scelta del grado di protezione delle custodie dei singoli componenti dello impianto

elettrico in relazione alla classe dei luoghi. 2) l'impianto elettrico non deve fornire alimento o via privilegiata di propagazione d'un incendio.

Ciò si persegue attraverso: -- corretta installazione; -- corretta scelta dei materiali nei confronti della reazione al fuoco.

3) l'impianto elettrico deve essere suddiviso in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza). Ciò si persegue attraverso: -- corretta suddivisione dei circuiti; -- corretta selettività delle protezioni.

4) l'impianto elettrico deve disporre di organi di manovra ubicati in posizioni "protette" e con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. Le norme tecniche di riferimento sono le Norme CEI.

b) Impianti per la distribuzione di gas tecnici Ciascun comparto deve essere alimentato da apposita condotta metallica di adduzione per ciascun gas tecnico distribuito. La condotta metallica deve fare capo ad una centralina di distribuzione dalla quale vengono alimentate le singole utenze anche attraverso condotte non metalliche. Le condotte di adduzione dei gas tecnici, metalliche e non, non devono essere ubicate nelle vie di esodo e devono essere protette contro il danneggiamento meccanico. Le condotte di adduzione dei gas tecnici devono essere munite di valvole di intercettazione ubicate in posizioni "protette" con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. Le norme tecniche di riferimento sono le Norme UNI-CIG.

c) Impianti di ventilazione Le condotte degli impianti di ventilazione devono essere installate, protette e compartimentate in modo da non fornire via privilegiatadi propagazione di un incendio.

d) Impianti di terra Si definisce impianto di terra l'insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, dei collettori (o nodi) di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali, destinato a canalizzare la messa a terra di protezioni e/o di funzionamento. Con riguardo alla prevenzione degli incendi l'impianto di terra generale unico ha le seguenti finalità: -- drenaggio di correnti di guasto verso terra; -- drenaggio delle cariche elettrostatiche; -- drenaggio delle scariche atmosferiche. Le norme di riferimento sono le Norme CEI.

e) Impianti d'alimentazione di riserva o d'emergenza Si intende per alimentazione di riserva o di emergenza il sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione d'apparecchi o parti costituenti utenza privilegiata. Fra le utenze privilegiate devono essere comprese: -- impianti di rilevazione d'incendio; -- impianti di spegnimento automatico, -- le reti idriche antincendio. Le norme di riferimento sono le Norme CEI.

f) Impianti per l'alimentazione dei servizi di sicurezza Si intende per alimentazione dei servizi di sicurezza il sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di apparecchi o parti dell'impianto necessari per la sicurezza delle persone. Il sistema include la sorgente, i circuiti e gli altri componenti. Per servizi di sicurezza si intendono in particolare: -- illuminazione di sicurezza; -- impianto di amplificazione; -- impianto d'allarme. Le norme di riferimento sono le Norme CEI.

g) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Insieme di dispositivi idonei a realizzare la protezione contro i fulmini di una struttura. L'impianto di protezione è diviso in due parti: -- impianto di protezione contro le fulminazioni dirette (impianto base) -- impianto di protezione contro le fulminazioni indirette (impianto integrativo) Le norme di riferimento sono le Norme CEI.

PRESIDII ANTINCENDI Con il termine di "presidii antincendi" ci si vuol riferire a:

-- estintori portatili, mobili, trasportabili; -- mezzi individuali di protezione; -- apparecchiature portatili per la rilevazione di sostanze pericolose; -- reti idriche antincendio (acqua e schiuma); -- impianti automatici di relevazione d'incendio; -- impianti automatici di spegnimento; -- impianti automatici di rilevazione d'atmosfere pericolose (tossiche, nocive, esplosive, etc.); -- impianti per l'illuminazione di sicurezza; -- impianti di amplificazione per le comunicazioni interne; -- apparecchi portatili rice-trasmittenti; -- impianti d'allarme; -- cartellonistica per la segnaletica di sicurezza. I presidii antincendio devono essere conformi alle

specifiche disposizioni legislative ed alle prescrizioni dell' autorità competente. Dovrà altresì ogni qualvolta possibile farsi riferimento a norme di buona tecnica emanate da organismi nazionali ed internazionali. SERVIZIO SICUREZZA, PIANI DI EMERGENZA, SQUADRE DI VIGILANZA,SQUADRE DI EMERGENZA Deve essere costituito un "Servizio sicurezza" con a capo un responsabile di comprovata professionalità, capacità ed esperienza professionale, nel seguito denominato "addetto alla sicurezza" che alle dirette dipendenze del Direttore dei lavori, ha per compiti lo svolgimento delle seguenti funzioni: a) Obbiettivi

L'addetto alla sicurezza ha per compito di assistere e di consigliare il Direttore dei lavori ed i lavoratori nella elaborazione e messa in opera delle misure d'igiene ambientale e di quelle di sicurezza e d'igiene del lavoro.

b) Campo d'azione L'addetto alla sicurezza deve prendere in considerazione le questioni di organizzazione e di comportamento relative all'ambiente di lavoro (cantiere e nave) con particolare riferimento a: -- piano di lavoro e di sicurezza; -- organizzazione dei metodi di lavoro; -- misure di sicurezza da attuarsi nei luoghi di lavoro: misure preventive, atte a ridurre le

occasioni di rischio e misure protettive, atte a mitigare, in caso d'incidente, le conseguenze per lavoratori, i beni, l'ambiente.

c) Controllo L'addetto alla sicurezza deve esercitare una sorveglianza continua in particolare: -- autorizzando e verificando le lavorazioni pericolose; -- controllando il buon funzionamento e la corretta utilizzazione dei dispositivi di sicurezza e dei

mezzi individuali di protezione; -- controllando con l'ausilio di strumenti adeguati la presenza nei luoghi di lavoro di sostanze

nocive per la salute e di miscele infiammabili. d) Resoconti

L'addetto alla sicurezza deve tenere costantemente informato il Direttore dei lavori sulle problematiche della sicurezza provvedendo con immediatezza in particolare per quanto riguarda: -- tutte le situazioni e tutti i procedimenti contrari ai capitolati ed alle convenzioni nonchè alle

disposizioni di legge sull'igiene ambientale e sulla sicurezza e l'igiene del lavoro; -- tutte le situazioni pericolose e tutte le deficienze strutturali ed impiantistiche del cantiere e

della nave, nonchè di quelle funzionali degli impianti, delle apparecchiature e delle attrezzature di lavoro;

-- tutte le deficienze e/o difficoltà che presentano i presidii di sicurezza ed i mezzi di protezione individuale in dotazione.

e) Esecuzione L'addetto alla sicurezza deve svolgere un ruolo attivo nell'attuazione delle misure d'igiene ambientale e di sicurezza e d'igiene del lavoro coadiuvando il Direttore dei lavori in particolare per quanto riguarda: • rapporti con gli Enti istituzionalmente preposti al controllo; • opera di sensibilizzazione, informazione, formazione, addestramento degli addetti ai lavori sui

rischi connessi con le lavorazioni in corso nei riguardi dell'igiene ambientale e nei riguardi della sicurezza e dell'igiene del lavoro, sulle misure preventive e su quelle protettive. Per queste ultime gli addetti ai lavori dovranno essere addestrati all'uso dei mezzi di protezione individuali e sull'uso dei presidii di sicurezza, di pronto intervento e soccorso.

f) Funzioni supplementari L'addetto alla sicurezza gestisce il servizio di vigilanza (guardie ai fuochi) e d'emergenza. L'addetto alla sicurezza predispone il piano d'emergenza interno e collabora con le autorità locali per la stesura di quello esterno.

g) Organizzazione L'addetto alla sicurezza in caso di rischi potenziali gravi per l'igiene ambientale e la sicurezza del lavoro ha poteri d'intervento immediato anche in assenza della Direzione dei lavori per l'adozione di misure correttive immediate. L'addetto alla sicurezza verifica e registra puntualmente le previsioni meteomarine e segnala al Direttore dei lavori gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per la continuazione delle lavorazioni in sicurezza.

h) Piano d'emergenza interno Si definisce piano di emergenza il raccordo organico delle specifiche competenze e delle procedure secondo predeterminate linee di flusso delle informazioni, delle disposizioni e dei comportamenti. In particolare: -- devono essere individuate le persone chiave e le loro specifiche attribuzioni; -- deve essere definita la figura del responsabile operativo di cantiere; -- devono essere definiti i compiti delle squadre operative e di manutenzione di cantiere, tenendo

conto delle specifiche professionalità, delle squadre di vigilanza (sicurezza e antincendio), delle squadre d'emergenza (soccorso);

-- deve essere istituita una sala operativa dotata d'impianti ed attrezzature necessarie per svolgere le funzioni direttive e logistiche, ivi comprese le comunicazioni, le informazioni, ed il coordinamento con il cantiere e con l'esterno;

-- deve essere prevista una procedura di allarme e mobilitazione che tenga conto della necessità di graduare l'entità dell'intervento;

-- deve essere previsto un manuale operativo che indichi le specifiche azioni da compiersi da parte delle diverse squadre (operativa, di manutenzione, antincendio, etc.) sia sulla nave che in cantiere;

-- deve essere prevista l'interfaccia con un eventuale piano d'emergenza esterno; -- le procedure devono essere rese note a tutto il personale e verificate con esercitazioni

periodiche. Squadre di vigilanza Gli addetti alle squadre di vigilanza (guardie fuochi) hanno il compito di verificare all'inizio di ogni turno di lavoro l'efficienza dei presidii antincendio e di vigilare continuamente che i comportamenti all'interno del cantiere siano conformi alle procedure di sicurezza prestabilite. Il numero dei "guardie fuochi" deve essere adeguato alla pericolosità dei lavori, alla complessità del cantiere; in ogni caso non può essere inferiore a tre elementi per ogni turno di lavoro. Squadre d'emergenza Nei cantieri, in relazione alla pericolosità dei lavori, deve essere istituita per ciascun turno di lavoro una squadra d'emergenza.

Il numero dei componenti di ciascuna squadra d'emergenza deve essere adeguato alla pericolosità dei lavori ed alla complessità del cantiere, in ogni caso non può essere inferiore a cinque elementi in esso compreso un capo-squadra. I componenti le squadre d'emergenza devono essere formati e periodicamente addestrati all'uso delle attrezzature di soccorso e dei mezzi individuali di protezione.

SISTEMI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

VENTILAZIONE GENERALITA' In gran parte delle fasi di lavorazione della cantieristica si possono sviluppare inquinanti suscettibili di diffondersi per via aerea, quali: gas, vapori, fumi e polveri di natura tossica, irritante, corrosiva, asfissiante o comunque nociva, nonchè infiammabili od esplosive. E' ovvio che in base ai progressi tecnologici dei materiali e delle tecniche costruttive siano da preferirsi quelle metodiche che danno luogo al minore sviluppo di inquinanti; comunque il loro allontanamento dai posti di lavoro può essere efficacemente effettuato mediante ventilazione, la quale può essere realizzata per via naturale, meccanica o mista. La ventilazione naturale è sufficiente solo là dove l'emissione di inquinanti è molto modesta e dove i locali sono progettati e costruiti per poter sfruttare efficacemente l'effetto dei moti convettivi naturali dell'aria. La ventilazione meccanica può a sua volta essere di tipo localizzato (in genere si tratta di una bocca di aspirazione localizzata sulla fonte di emissione) o centralizzata per immissione, estrazione od immissione-estrazione contemporanee di aria fresca tendente a diluire, in un grande volume d'aria, gli inquinanti che vengono emanati dal complesso delle lavorazioni effettuate in un locale. La ventilazione cosidetta di diluizione è da ritenersi sufficiente solo nel caso di basse emissioni di inquinanti e di loro scarsa nocività; è di progettazione difficoltosa in quanto dipende da numerosi fattori spesso variabili nell'ambito produttivo (numero e disposizione delle sorgenti di inquinamento, composizione e densità dei fumi, geometria dei locali, influenza delle condizioni climatiche esterne) ed è quasi sempre meno efficiente di quella localizzata e comunque solo quest'ultima è pienamente rispondente ai disposti di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 303/56; inoltre bisogna tener presente che una ventilazione generale richiede il trattamento di grandi volumi d'aria ed un dispendio energetico superiore soprattutto nelle stagioni fredde, quando l'aria entro i locali di lavoro può essere riscaldata. A questo proposito si ricorda che il D.M. 23/11/1982 indica alcuni criteri per la ventilazione degli ambienti artigianali e industriali. Lo stesso D.M. indica, come misura preferenziale per il controllo degli inquinanti, la captazione degli stessi in loco. Si può affermare che i criteri che hanno formato la normativa italiana sopra richiamata in materia di igiene del lavoro (D.P.R. 303/56) e di contenimento del consumo di energia negli ambienti industriali e artigianali (D.M. 23.11.82) stabiliscono, laddove possibile, il seguente ordine prioritario nei sistemi di captazione degli inquinanti: 1) la predisposizione di cabine (collocazione in ambienti appositi di macchine o lavorazioni

inquinanti) in grado di contenere o la sola macchina controllabile dall'esterno o l'operatore e la lavorazione inquinante, appositamente attrezzate con aspiratori sul luogo di generazione dell'inquinante;

2) l'adozione di mezzi di aspirazione localizzata, sia a posto fisso che mobile, attuabile mediante cappe, aspiratori "a proboscide", aspirazioni collegate all'utensile, etc.;

3) infine la ventilazione generale per l'ambiente. Dove possibile, e' opportuno organizzare o riordinare i posti di lavoro che presentano sviluppo di inquinanti aerei all'interno di ambienti chiusi, in modo da riunirli presso efficaci punti di aspirazione o locali idonei (per esempio aree di prefabbricazione a terra, officine di saldatura, cabine di sabbiatura e verniciatura per lamiere). Per ciò che concerne le caratteristiche principali degli impianti di aspirazione per vapori o gas (luoghi di applicazione di solventi o stucchi, saldatura alla fiamma, raddrizzatura), si ricorda che oltre a rispettare i criteri sopra esposti, questi devono garantire, in linea di massima, una velocità dell'aria presso la lavorazione non inferiore a 0,5 m/s.

In caso di aspirazione, poichè la velocità dell'aria indotta nel punto di lavorazione decresce rapidamente con l'allontanarsi dalla bocca aspirante, questa sarà tanto più efficace quanto più vicina verrà posta alla lavorazione. Per le lavorazioni che comportano la proiezione o sviluppo di particelle anche volatili (falegnameria, molatura, taglio al plasma, saldatura ad arco elettrico, sabbiatura automatica od in cabina, spazzolatura, verniciatura a spruzzo, etc.), occorre progettare sistemi di ventilazione che consentano, presso l'operazione, velocità dell'aria superiori alla velocità di deposito dei diversi tipi di particelle. Si possono indicativamente formulare i seguenti valori minimi di velocità di captazione: -- Cappe per saldatura elettrica 0.75 m/s all'entrata della cappa; -- Cabine per verniciatura a spruzzo 0,75 m/s all'altezza di respirazione dell'operatore; -- Cabine di sabbiatura 2,5 m/s all'entrata della cappa e 0,4 m/s verso il basso, attraverso la cabina. In alcune lavorazioni eseguite in ambienti con potenzialità di pericoli aumentata, come quelle effettuate in spazi confinati e/o angusti, dovrà comunque essere adottata anche la ventilazione "di diluizione" nell'ambiente stesso ed in quelli contigui, se la lavorazione è suscettibiledi generare effetti potenzialmente pericolosi anche in essi (per esempio pericoli di surriscaldamento dell'aria o generazione di vapori nocivi e/o infiam- mabili nell'atmosfera degli spazi al di là di pareti in lamiera da raddrizzare, saldare o tagliare, etc.) almeno di 5 ricambi l'ora. Infine si ricorda che la ventilazione generale dell'ambiente va sempre eseguita in quei luoghi chiusi che abbiano contenuto o nei quali si siano sviluppati gas, vapori, liquidi o polveri nocive; prima di iniziare altre operazioni o di far introdurre personale in essi, deve essere eseguito un controllo dell'atmosfera con idonei apparecchi (eplosimetri, rivelatori di concentrazioni tossiche o nocive, etc.). 4) Gli impianti di aspirazione e di ventilazione devono essere tali da non provocare espèosizione dei

lavoratori a velocità dell'aria superiori a 0,35 m/sec 5) I dati di velocità dell'aria indicati vanno intesi al netto delle resistenze passive e dell'intasamento

dei filtri LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE Gli impianti di ventilazione devono, in definitiva, essere progettati, costruiti e mantenuti per impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione degli agenti pericolosi e comunque per ottenere concentrazioni in aria tali da non superare i limiti di infiammabilità o esplosività o altri limiti di pericolosità stabiliti dalla normativa o dalla buona tecnica. In relazione agli inquinanti captati, bisogna tener presente che, prima della loro espulsione all'esterno, devono essere rispettati i limiti di emissione di cui alla Legge 203/88 e pertanto gli inquinanti devono essere trattati con metodi di abbattimento (cicloni, filtri ad umido od a secco, elettrostatici, ad assorbimento od adsorbimento, etc.). I sistemi di abbattimento che fanno uso di acqua, come le pareti a velo d'acqua delle cabine di verniciatura, devono essere dotati a loro volta di dispositivi che permettano lo scarico in ambiente di acqua priva di inquinanti o comunque nei limiti della normativa vigente in tema di difesa delle acque dall'inquinamento (L. 319/66 e successive modifiche e integrazioni). I residui trattenuti nei filtri dei liquidi e degli aereiformi devono essere smaltiti, a seconda della loro composizione, come rifiuti speciali, tossici o nocivi (D.P.R. 915/82 e successive modifiche e integrazioni) tramite ditte autorizzate. Sia i sistemi di filtrazione che di recupero di calore, sia i condotti, devono essere periodicamente puliti al fine di mantenerne l'efficacia e devono essere dotati di opportuni dispositivi che indichino eventuali deficienze.

INDICAZIONI GENERALI DI NORMATIVA PER GLI IMPIANTI E LE APPARECCHIATURE DI CANTIERE

Nelle pagine seguenti vengono richiamate le principali norme di legge e alcune indicazioni di sicurezza per quanto concerne: 1) Apparecchi a pressione 2) Sistemi di distribuzione per aria compressa, ossigeno, gas per ossitaglio e gas combustibili. APPARECCHI A PRESSIONE Nel novero degli apparecchi a pressione impiegabili nei cantieri, rientrano in primo luogo le caldaie (caldaie in genere alimentate a gas metano, G.P.L., gasolio, olio combustibile). In genere le norme piu' restrittive da rispettare per la costruzione ed installazione scattano quando viene raggiunta la pontenzialità di 30.000 kcal/h; comunque anche sotto tale potenzialità devono essere rispettate le norme U.N.I.-C.I.G., qualora si tratti di apparecchiature alimentate a gas (vi rientra così l'installazione delle piccole caldaie murali od anche di semplici scaldabagni utilizzati per riscaldamento di ambienti e/o acqua sanitaria per i servizi). Inoltre, come in ogni ambiente di lavoro, anche nei cantieri navali si ha presenza di serbatoi in pressione (per aria compressa, autoclave, vapore, etc.). Gli apparecchi a pressione devono essere omologati e collaudati, prima della loro messa in esercizio, da parte dell'I.S.P.E.S.L., secondo una procedura simile a quella relativa agli apparecchi di sollevamento. Tra gli apparecchi soggetti si ricordano principalmente: a) generatori a vapore aventi capacità superiore a 5 litri e pressione superiore a circa 0,5 bar

(precisamente 0,5 kg/cmq); b) recipienti a vapore e di gas con capacità superiore a 25 litri e pressione di bollo superiore a 0,5

kg/cmq; c) bombole e bidoni fissi o per il trasporto, destinati a contenere gas compressi, liquefatti o disciolti

(alcune applicazioni possono essere esonerate); d) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda con potenzialità superiore a

circa 35 kW (precisamente 30.000 kcal/h); e) generatori di calore per impianti a liquidi surriscaldati con potenzialità superiore a 30.000 kcal/h;. Detti apparecchi devono essere fatti periodicamente verificare dal competente Servizio U.S.L.; deve essere sottoposta ad approvazione anche ogni modifica agli apparecchi stessi e deve essere segnalata anche la loro cessazione d'uso, disattivazione o demolizione. Le verifiche ed i controlli di cui alle lettere a) e b) sono effettuati a norma del R.D. 824/27 e D.M. 21.5.74; il primo costituisce la norma generale che disciplina la materia, il secondo contiene la normativa relativa agli apparecchi a pressione di gas nonchè disposizioni concernenti l'esonero da alcune verifiche e prove. Le verifiche ed i controlli relativi ai recipienti di cui alla voce c) sono effettuati a norma del D.M. 12.9.1925 e successive modifiche e integrazioni. Le attività svolte nel campo degli impianti di cui alle voci d) ed e) fanno capo al D.M. 1.12.1975. Si rammenta che nel caso di generatori alimentanti reti di impianti, l'omologazione I.S.P.E.S.L. è limitata al generatore ed ai suoi dispositivi di sicurezza ed inoltre gli eventuali sopra citati esoneri non escludono responsabilità del datore di lavoro derivanti da cause impiantistiche in generale quali quelle derivanti dai disposti del D.P.R. 547/55, Titolo VI, Capo III e significativamente del seguente articolo: -- gli impianti, le parti di impianto, gli apparecchi, i recipienti e le tubazioni soggette a pressione di

liquidi, gas o vapori, i quali siano comunque esclusi od esonerati dalla applicazione delle norme di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti speciali concernenti gli impianti ed i recipienti soggetti a pressione, devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità all'uso cui sono destinati (Rif. art. 241 D.P.R. 547/55). Per il corretto progetto e realizzazione delle centrali termiche dal punto di vista dei dispositivi "antiscoppio", devono essere seguite le opportune norme a suo tempo emanate dall'A.N.C.C. integrate dai più recenti aggiornamenti, mentre per il progetto degli impianti termici nel loro

complesso, possono essere utilmente seguite le norme italiane U.N.I.-C.I.G. e C.E.I. Infine si ricorda che le centrali termiche, i serbatoi di liquidi o gas infiammabili in pressione e simili sono soggetti, qualora ricompresi nelle tabelle di cui al D.M. 16.2.1982 e D.P.R. 689/59, anche alla verifica e controllo periodico da parte dei Vigili del Fuoco. Il progetto e realizzazione in materia antincendio devono essere condotti secondo le Norme di Legge contenute nelle raccolte di Circolari Ministeriali del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Antincendio e Protezione Civile. In genere le centrali termiche, in relazione alla loro potenzialità, devono essere segregate in appositi locali aventi idonea resistenza al fuoco e poste lontano da luoghi a cui possano propagarsi gli effetti di un eventuale scoppio o incendio; comunque deve essere sempre presente un dispositivo esterno di intercettazione della alimentazione elettrica e del combustibile, posti in posizione visibile e segnalata; negli ambienti in cui vi sia pericolo di formazione di miscele esplosive o polveri infiammabili non devono essere impiegati apparecchi il cui danneggiamento possa innescare effetti di maggiore danno.

-- è sempre opportuna la segregazione in ambienti appositi delle apparecchiature a pressione; in particolare i compressori d'aria devono essere segregati e collocati in ambienti in cui possano aspirare sicuramente aria non contaminata da gas o vapori infiammabili, anche allo scopo di ridurre le emissioni acustiche verso i lavoratori e verso l'ambiente esterno.

-- non devono di norma essere collocate nello stesso locale protetto apparecchi a pressione contenenti fluidi diversi.

-- qualsiasi anomalia nel funzionamento dei dispositivi di sicurezza degli apparecchi a pressione deve essere immediatamente segnalata ai responsabili del cantiere ed eliminata con prontezza.

Da ultimo si rammenta che la conduzione e manutenzione degli apparecchi a pressione devono essere eseguiti solo da personale allo scopo abilitato: in particolare gli addetti alla conduzione dei generatori di vapore e caldaie per riscaldamento con potenzialità superiore a 200.000 kcal/h devono essere dotati di patentino rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro (D.M. 1.3.1974, D.M. 7.2.1979, L. 615/1966 capo IV) salvo per gli eventuali apparecchi esonerati.

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA, OSSIGENO, GAS PER OSSITAGLIO E GAS COMBUSTIBILI Queste condotte di distribuzione sono in genere presenti nei cantieri in quanto servono per alimentare le macchine fisse e utensili portatili ad aria, oppure utensili per saldatura o taglio dei metalli, oppure caldaie o apparecchi per riscaldamento o impianti tecnologici. Per la sicurezza di costruzione ed esercizio di questi impianti, vale in particolare quanto contenuto negli artt. 241-245 del D.P.R. 547/55; inoltre per il progetto si possono utilmente osservare le norme UNI-CIG e le norme CEI (relativamente alle apparecchiature elettriche connesse). Prima di attivare qualsiasi tubazione contenente fluidi in pressione, deve essere eseguito un collaudo delle stesse con le modalità di cui al Titolo III D.P.R. 302/56. Si ricordano le seguenti principali norme di buona tecnica: -- le condotte devono essere preferibilmente posate in vista ad altezza tale da poter essere protette

dagli urti e colorate con colorazioni distintive a norme U.N.I. per poter immediatmente individuare il loro contenuto;

-- le condotte dei gas combustibili devono essere in materiale incombustibile se poste in vista e qualora attraversanti locali con pericolo di incendio devono essere poste entro un altro tubo con le estremità aereate, avente funzione di guaina protettiva;

-- le zanche di sospensione dei tubi devono essere poste a distanza tale da non generare sforzi sulle giunzioni o piegamenti dei tubi;

-- le eventuali giunzioni delle tubazioni dei gas sotto traccia devono essere di tipo ispezionabile; -- le tubazioni e canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere in

generale costruite e collocate in modo che: a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas o di rotture di elementi dell'impianto non ne derivi

danno ai lavoratori; b) in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti (Rif. art.

244 D.P.R. 547/55); -- alle sospensioni del lavoro, le tubazioni flessibili dei gas impiegati a bordo o in ambienti chiusi

devono essere intercettate a terra mediante valvole generali di chiusura dai preposti delle squadre; le bombole portatili devono essere contrassegnate con le colorazioni prescritte dalla legge (D.M. 12.9.1925 e Rif. art. 253 D.P.R. 547/55);

-- sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione dei cannelli deve essere inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti: a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno e dell'aria nelle tubazioni del gas

combustibile; b) permetta un sicuro controllo in ogni circostanza, del suo stato di efficienza; c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di scoppio per ritorno di fiamma.

-- le manichette di alimentazione ossiacetilenica devono essere senza giunzioni, per evitare perdite di gas, e controllate prima del loro impiego (Rif. art. 253 D.P.R. 547/55);

-- le considerazioni di cui al punto precedente valgono anche per gli impianti sotto pressione per la distribuzione dell'aria compressa. Qualsiasi anomalia nei dispositivi di sicurezza o perdite dalle tubazioni deve essere immediatamente segnalata ai resposabili del cantiere.

-- le tubazioni dei gas combustibili non devono essere usate come conduttori o dispersori di terra. -- le tubazioni dei gas non devono essere usate per ancoraggio di carichi od oggetti e comunque non

devono essere sottoposte a sollecitazioni anomale.