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Guida alla conoscenza della polizza di responsabilità civile professionale Treviso, 28 ottobre 2014

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Guida alla conoscenza della polizza di responsabilità civile

professionale

Treviso, 28 ottobre 2014

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Guida alla conoscenza della polizza di responsabilità civile professionale

Di seguito le slide esposte durante il convegno

tenutosi a Treviso il 28 ottobre 2014

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Presentazione e scopo Non un mero obbligo assicurativo, ma un consapevole approccio ai rischi della professione;

L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso vuole essere il precursore ed il promotore di un metodo nuovo di valutazione;

Il tecnicismo assicurativo dev’essere preventivamente compreso per non doverne subire i risvolti;

Scopo della giornata è quello di fornire le principali indicazioni ed attenzioni da seguire per una scelta consapevole.

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Michele Borsoi Consulente & Formatore in Diritto e Tecnica delle Assicurazioni

L'assicurazione è uno strumento fondamentale per la protezione del proprio patrimonio, ma perde ogni affidamento se non si accompagna alla consapevolezza.

La consapevolezza è per noi un elemento imprescindibile. Non è più pensabile rinviare la conoscenza del reale stato delle cose a sinistro avvenuto; è un atteggiamento fatalista dalle conseguenze spesso disastrose.

Non è sufficiente guardare solo al prezzo, ma è necessario:1. capire di ogni evento le conseguenze in caso di sinistro;2. conoscere gli adempimenti necessari per ottenere l'indennizzo;3. sapere se vengono chieste prove/dimostrazioni impossibili da produrre.

Analisi comparativa tra più contratti di assicurazione Pareri motivati su quesiti interpretativi di contratti e/o sinistri Formazione in sede per referenti aziendali delle assicurazioni Duediligence di contratti e di programmi di assicurazione

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Il concetto di responsabilità professionale

Viaggio tra norme e giurisprudenza:

Ieri Oggi

Obbligazione di mezzi; Equiparazione tra obbligazioni di risultato e di mezzi;

Onere del creditore di provare la condotta colposa del debitore per violazione dell’obbligo di diligenza; Cass. Civ. 04.12.1990

Il creditore deve fornire la prova del suo diritto limitandosi ad allegare (addurre a scopi legali) l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’inadempimento. Cass. Civ. 30.10.2001

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Il concetto di responsabilità professionaleLa colpa del professionista

L’elemento oggettivo:

La deviazione da una regola di condotta normativa, contrattuale, di comune prudenza (tra cui in primo luogo quelle deontologiche);

L’elemento soggettivo (articolo 1176 II° comma Codice Civile):

- imperizia, ovvero mancanza della specifica competenza

- negligenza, ovvero mancanza di sollecitudine

- imprudenza, ovvero mancanza di ponderazione

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Il concetto di responsabilità professionale

Il consenso informato

Il consenso informato del cliente: da mezzo di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti a prestazione tipica dell’attività professionale.

«Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli» (art. 22 Codice deontologico del Commercialista)

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Tecniche non assicurative di trattamento e riduzione del rischio

Assicurazione obbligatoria con polizza collettiva stipulata da Ordine in favore di tutti i commercialisti in servizio e in pensione;

Gestione centralizzata dei sinistri e delle cause;

Successivo feed-back ai professionisti attraverso incontri di formazione, circolari, pubblicazione dell’Ordine

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Differenza fra acquisto di una polizza e il trasferimento di un rischio

•Non passa attraverso il miglior costo;

•Non passa attraverso il posto più vicino;

•Non passa attraverso la persona più conosciuta;

•Passa dalla valutazione dei rischi;

•Passa dall’individuazione degli obblighi normativi;

•Passa dalla selezione e dal confronto delle soluzioni più adeguate;

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Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

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Aggravamento del rischio

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.

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CircostanzeAssicuratore n 1 Assicuratore n 2

Un’intimazione o la sicura intenzione della volontà di avanzare una richiesta di risarcimento;

Qualsiasi critica o disputa giustificata o non direttamente o indirettamente conosciuta, espressa o implicita relativa all’attività che possa dare luogo ad una perdita a terzi;

Qualsiasi critica o disputa giustificata o non direttamente o indirettamente espressa od implicita relativa all’attività dell’assicurato o delle persone di cui l’assicurato è responsabile che possa dare luogo ad una perdita a terzi;

Conoscenza dell’assicurato di possibili sue mancanze o sospetto sulla qualità dello svolgimento del proprio incarico professionale o delle persone di cui è responsabile ove detta mancanza potrebbe dare luogo ad una perdita a terzi

Qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato;

Qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell’assicurato, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento.

Qualsiasi atto o fatto di cui l’assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti.

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Forma all risk

La Società tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, nell’esercizio dell’attività professionale descritta nella scheda di polizza, svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.

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Delimitazione del rischio1. L’assicurazione non comprende la responsabilità derivante da svolgimento di attività non rientranti nelle competenze stabilite da leggi e regolamenti;

2. omissioni, carenze o ritardi nella stipulazione, modifica di polizze di assicurazione e pagamento di premi di assicurazione;

3. sottoscrizione di certificazioni di bilanci di società per azioni quotate in borsa e da incarichi di consigliere di amministrazione, di amministratore giudiziario, di amministratore unico, di membro del consiglio di sorveglianza, di membro del consiglio di gestione, di membro del comitato di controllo sulla gestione, di liquidatore di società in caso di liquidazioni volontarie non disposte dall’Autorità Giudiziaria;

4. attività svolte dall’Assicurato quale direttore tecnico di centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.);

5. incarico di responsabile di Organismo di mediazione, come previsto dal D.Lgs. n° 28/2010;

6. incarico di membro di Organismo di vigilanza, come previsto dal D.Lgs. n° 231/2001;

7. incarichi di custodia giudiziaria;

8. omessa o non documentata effettuazione di visure ipotecarie o catastali;

9. responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;

10. sanzioni, multe, ammende, ad eccezione di quelle inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori a lui imputabili;

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Limiti di risarcimento, sottolimiti, franchigie, scoperti

Garanzie prestate con l’applicazione, per ogni sinistro della franchigia o dello scoperto, indicati nella scheda di polizza;

1. Scoperto del 20% per quanto attiene «Funzioni di sindaco e revisore legale dei conti”;

2. Violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali: 10% del massimale per sinistro e per anno assicurativo;

3. Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio: 30% del massimale per sinistro e per anno assicurativo;

4. Mancato o ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo

5. Custodia di valori e preziosi ricevuti in deposito dai clienti: euro 2.000 per sinistro e euro 5.000 per anno assicurativo;

6. Funzioni di sindaco, revisore legale dei conti” 30% del massimale indicato nella scheda di polizza con il massimo di euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo;

7- “Rilascio di visto di conformità, certificazione tributaria e asseverazione per studi di settore” euro 1.050.000 per sinistro e per anno assicurativo per ciascun professionista;

8. “Vendita forzata di immobili” euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo.

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La validità temporale

La presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato, e da lui denunciate alla Società, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sulla scheda di polizza ma non antecedentemente a cinque anni da tale data.

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Postuma

La copertura offerta dalla polizza è esteso ai reclami tardivi per un periodo di 2 anni dopo la cessazione della polizza, solo se il contraente ha pagato un premio addizionale pari al 125% dell’ultimo premio pagato

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Durata del contratto e tacito rinnovoCaso A

La polizza ha la durata indicata nella scheda di polizza e non è rinnovabile tacitamente.

In caso di durata superiore ad un anno, è facoltà delle Parti rescindere il contratto in occasione della prima scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della medesima scadenza.

Caso B

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre 60 giorni prima del termine del periodo di assicurazione indicato nel certificato, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui durante la vigenza della polizza venissero notificate dall’assicurato, circostanze e/o richieste di risarcimento agli assicuratori;