Guida operativa Imprese di installazione di impianti DM 37/08 · PDF fileImpianti antincendio...

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1 Guida operativa Imprese di installazione di impianti DM 37/08 1. Premessa La mancanza di disposizioni transitorie e l’incertezza nel coordinamento di alcune parti del Decreto hanno causato diverse problematicità nell’applicazione della norma, producendo molteplici letture da parte delle Camere di Commercio e delle Commissioni provinciali per l’artigianato. Questa mancanza di un’univoca linea interpretativa e le conseguenti difficoltà potranno essere superate solo attraverso una revisione del Decreto. In proposito va rilevato che l’intero complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti dovrà essere oggetto di una ridefinizione ai sensi dell’art. 35 del DL 122/08. Lo scopo di questa Guida, pertanto, è quello di fornire una prima analisi delle definizioni e delle procedure contenute nel Decreto e di esporre gli orientamenti attualmente assunti dalla Commissione provinciale per l’Artigianato di Viterbo sulla materia. Stante la continua evoluzione dei pareri espressi dal Ministero dello Sviluppo Economico e le possibili modifiche del Decreto, le indicazioni riportate nella Guida possono subire rettifiche o integrazioni. Per ogni ulteriore chiarimento o per specifiche problematiche, si invita comunque a rivolgersi agli uffici competenti, la cui attività di consulenza ed informazione non può essere sostituita dal presente documento. 2. Ambito di applicazione 2a. Definizione di edificio Le disposizioni dettate dal nuovo decreto si applicano “agli impianti posti al servizio degli edifici , indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze”. Per edificio, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 192/05, s’intende sia il fabbricato intero (“sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) sia l’unità immobiliare facente parte del maggior fabbricato. Ai sensi dell’art. 812 del CC gli edifici sono beni immobili anche se uniti al suolo a scopo transitorio. Ne consegue che il DM 37/08 si applica solo agli impianti posti al servizio (e collocati all’interno) di un’unità immobiliare o di fabbricato nella sua globalità, prescindendo dalla sua destinazione d’uso, incluse le costruzioni precarie e provvisorie purché ancorate al suolo. 2b. Definizione di pertinenze Le disposizioni dettate dal nuovo decreto si applicano, altresì, alle pertinenze degli edifici. Da un punto di vista oggettivo, per pertinenze si intendono le opere che, pur conservando la propria individualità fisica, sono complementari e funzionalmente subordinate, in modo attuale e permanente, all’edificio. Costituiscono, ad esempio, pertinenza di un edificio i garage, i parcheggi, le piscine, ecc. …. 2c. Impianti al servizio di attività svolte all’interno di edifici Le disposizioni dettate dal nuovo decreto sono estese non solo agli impianti a servizio degli edifici, ma anche agli impianti posti a servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie svolte negli edifici stessi. Pertanto un’impresa che svolge attività di installazione di impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere e celle frigorifere non può essere esonerata dall’applicazione della norma (parere MSE a privato del 24 luglio 2008, prot. 10368).

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Page 1: Guida operativa Imprese di installazione di impianti DM 37/08 · PDF fileImpianti antincendio Rientrano nell’ambito di cui alla lettera G) dell’art. 2 del DM 37/08: -gli impianti

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Guida operativa Imprese di installazione di impianti DM 37/08 1. Premessa La mancanza di disposizioni transitorie e l’incertezza nel coordinamento di alcune parti del Decreto hanno causato diverse problematicità nell’applicazione della norma, producendo molteplici letture da parte delle Camere di Commercio e delle Commissioni provinciali per l’artigianato. Questa mancanza di un’univoca linea interpretativa e le conseguenti difficoltà potranno essere superate solo attraverso una revisione del Decreto. In proposito va rilevato che l’intero complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti dovrà essere oggetto di una ridefinizione ai sensi dell’art. 35 del DL 122/08. Lo scopo di questa Guida, pertanto, è quello di fornire una prima analisi delle definizioni e delle procedure contenute nel Decreto e di esporre gli orientamenti attualmente assunti dalla Commissione provinciale per l’Artigianato di Viterbo sulla materia. Stante la continua evoluzione dei pareri espressi dal Ministero dello Sviluppo Economico e le possibili modifiche del Decreto, le indicazioni riportate nella Guida possono subire rettifiche o integrazioni. Per ogni ulteriore chiarimento o per specifiche problematiche, si invita comunque a rivolgersi agli uffici competenti, la cui attività di consulenza ed informazione non può essere sostituita dal presente documento. 2. Ambito di applicazione 2a. Definizione di edificio Le disposizioni dettate dal nuovo decreto si applicano “agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze”. Per edificio, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 192/05, s’intende sia il fabbricato intero (“sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”) sia l’unità immobiliare facente parte del maggior fabbricato. Ai sensi dell’art. 812 del CC gli edifici sono beni immobili anche se uniti al suolo a scopo transitorio. Ne consegue che il DM 37/08 si applica solo agli impianti posti al servizio (e collocati all’interno) di un’unità immobiliare o di fabbricato nella sua globalità, prescindendo dalla sua destinazione d’uso, incluse le costruzioni precarie e provvisorie purché ancorate al suolo. 2b. Definizione di pertinenze Le disposizioni dettate dal nuovo decreto si applicano, altresì, alle pertinenze degli edifici. Da un punto di vista oggettivo, per pertinenze si intendono le opere che, pur conservando la propria individualità fisica, sono complementari e funzionalmente subordinate, in modo attuale e permanente, all’edificio. Costituiscono, ad esempio, pertinenza di un edificio i garage, i parcheggi, le piscine, ecc. …. 2c. Impianti al servizio di attività svolte all’interno di edifici Le disposizioni dettate dal nuovo decreto sono estese non solo agli impianti a servizio degli edifici, ma anche agli impianti posti a servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie svolte negli edifici stessi. Pertanto un’impresa che svolge attività di installazione di impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere e celle frigorifere non può essere esonerata dall’applicazione della norma (parere MSE a privato del 24 luglio 2008, prot. 10368).

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3. Definizione degli impianti 3a. Impianti di energia elettrica Rientrano nell’ambito di cui alla lettera A) dell’art. 2 del DM 37/08:

- tutti gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, ossia i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Sono inclusi negli impianti elettrici anche quelli posti all'esterno dell’edificio a condizione che siano collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici stessi.

- gli impianti luminosi pubblicitari e le insegne luminose qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.

- gli impianti di “autoproduzione” di energia elettrica fino a 20 kw nominali; ad esempio l’installazione di moduli o pannelli fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica per l’edificio.

- gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere automatiche; tale tipologia di impianti consiste nella predisposizione delle opere elettro-meccaniche necessarie al funzionamento degli automatismi nonché alla loro posa in opera.

- gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. - i sistemi di protezione contro le sovratensioni. - le componenti degli impianti di cui alla lettera B) se alimentate con tensione superiore a 50 V

in corrente alternata e 120 V in corrente continua. 3b. Impianti radiotelevisivi ed elettronici Rientrano nell’ambito di cui alla lettera B) dell’art. 2 del DM 37/08:

- gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici, intesi quali componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa, purché alimentate con tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua.

- gli impianti di sicurezza (antifurto o antintrusione) ad installazione fissa, purché alimentati con tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua.

- gli impianti di “domotica” domestica ad installazione fissa, come gli impianti di telesoccorso o di automazione di serrande, persiane, ecc. ….

- le connessioni fisiche (interne agli edifici) dei sistemi di comunicazione elettronica e telematica, come le reti LAN ed internet. Sono invece, esclusi, gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, ai quali si applica la normativa specifica vigente (DM 314/92).

3c. Impianti di riscaldamento di cui alla lettera C) dell’art. 2 del DM 37/08 Nel Decreto non è proposta una descrizione delle componenti tecniche dell’impianto di riscaldamento, tuttavia può essere fatto riferimento, per analogia, alla definizione di “impianto termico” riportata nel D.Lgs. 192/2005. Pertanto, per impianto di riscaldamento deve intendersi l’impianto tecnologico destinato alla regolazione della temperatura degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o destinato alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, compreso i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Ricadono in tale ambito anche le stufe e i camini che alimentano l’impianto (termocamini, ecc. …). 3d. Pannelli solari termici Anche l’installazione dei pannelli solari termici rientra nell’ambito di applicazione del DM 37/08, con riferimento alla lettera C) limitata agli impianti di riscaldamento e alla lettera D) per il relativo impianto idraulico.

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3e. Manutenzione ordinaria impianto termico. L’art. 8 del DPR 412/93 (in tale parte ancora in vigore anche dopo la pubblicazione del D.Lgs. 192/05) prevede che il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto possa affidare qualsiasi operazione di “manutenzione dell’impianto termico” a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Considerata l’abrogazione della l. 46/90 si ritiene che la manutenzione richiamata possa essere eseguita solo da imprese abilitate ai sensi del nuovo DM 37/08. 3f. Impianti di condizionamento e climatizzazione di cui alla lettera C) dell’art. 2 del DM 37/08 Per impianti di condizionamento deve intendersi un impianto mediante il quale vengono modificati i parametri di temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria per migliorare il benessere delle persone o garantire condizioni adatte alla corretta operatività di apparecchiature o ambienti. Per impianti di climatizzazione si intendono gli impianti che consentono di mantenere in un ambiente confinato condizioni termoigrometriche adeguate al suo impiego da parte dell’uomo. Qualora l’installazione degli impianti di condizionamento e climatizzazione comporti una modifica dei circuiti di alimentazione elettrica l’impresa deve essere abilitata anche per la lettera A) del DM 37/08. Sono sottratti alla disciplina gli apparecchi “plug and play” ossia quelle apparecchiature che possono essere connesse e sconnesse dall’utilizzatore sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal costruttore; in questo caso le operazioni di collegamento non possono essere definite, in senso tecnico, un’installazione di impianto. 3g. Impianti di refrigerazione di cui alla lettera C) dell’art. 2 del DM 37/08 Per impianti di refrigerazione si deve intendere la cosiddetta “impiantistica a freddo”. Con tale sistema la temperatura di un ambiente confinato viene abbassata al di sotto di quella esterna con parametri diversi da quelli tipici della climatizzazione o del condizionamento dei luoghi di vita e di lavoro. Ad esempio, rientrano in questo ambito l’installazione di celle frigorifere (ad uso commerciale, industriale o sanitario) e la refrigerazione di serbatoi ad uso alimentare. 3h. Impianti a idrici e sanitari di cui alla lettera D) dell’art. 2 del DM 37/08 Tali impianti sono costituiti da tubazioni e dispositivi per l’allacciamento all’acquedotto ed il collegamento alla rete fognaria o agli altri sistemi di smaltimento nonché per la distribuzione di acqua potabile e di acqua calda all’interno dell’edificio. La norma include sia impianti idrici adibiti al consumo umano che di distribuzione nell’ambito di processi produttivi. Gli impianti di depurazione o trattamento domestico dell’acqua rientrano nell’ambito di applicazione della norma se la loro installazione modifica l’impianto di distribuzione dell’acqua potabile. Rientrano nell’ambito degli impianti idrici anche gli impianti di alimentazione delle piscine e gli impianti di irrigazione fissi purché collegati con il punto di consegna posto a servizio dell’edificio. 3i. Impianti a gas di cui alla lettera E) dell’art. 2 del DM 37/08 Tali impianti riguardano la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, incluso quello medicale per uso ospedaliero o simili. Le componenti tecniche di tali impianti sono costituite dall'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi (ad esempio il generatore di calore-caldaia). 3l. Manutenzione ordinaria serbatoi GPL.

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Ai sensi del D.Lgs. 32/98, articolo 10, la manutenzione ordinaria dei serbatoi GPL (“visite semestrali”) può essere eseguita, oltre che dalle aziende distributrici, da uno dei “soggetti previsti dalla l. 46/90”. Considerata l’abrogazione della l. 46/90 si ritiene che la manutenzione richiamata possa essere eseguita solo da imprese abilitate ai sensi del nuovo DM 37/08. 3m. Opere di evacuazione, ventilazione ed areazione di cui alla lettera C) ed E) dell’art. 2 del DM 37/08 Sono riconducibili alle predisposizioni edili e meccaniche per l’aereazione e ventilazione dei locali asserviti a generatori di combustione nonché alle predisposizioni edili e meccaniche per l’evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense. Rientrano in tale ambito l’installazione di canne fumarie e di aspiratori. Tali opere sono strettamente funzionali all’installazione di impianti di cui alle lettere C e D. 3n. Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili. La manutenzione degli ascensori e montacarichi è altresì regolamentata dal DPR 162/99 che stabilisce l’affidamento di tali operazioni di verifica a soggetti in possesso di una particolare abilitazione la cui certificazione è rilasciata dalla Prefettura. Pertanto, chi esegue la manutenzione per la conservazione ed il normale funzionamento di ascensori e montacarichi, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al DM 37/08, deve possedere la specifica abilitazione di cui al DPR 162/99. 3o. Impianti antincendio Rientrano nell’ambito di cui alla lettera G) dell’art. 2 del DM 37/08:

- gli impianti di alimentazione di idranti; - gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale; - gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.

Il Ministero delle Attività Produttive con nota prot. 547894 del 20/02/2004, acquisito il parere del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei VVFF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha chiarito che non è possibile accogliere denunce di inizio attività di installazione impianti antincendio limitate alla parte elettrica o a quella idraulica. Quindi non è più possibile riconoscere abilitazioni per la lettera G) limitata. 4. Attività escluse Non sono riconducibili all’ambito di applicazione del DM 37/08 le seguenti attività:

- manutenzione ordinaria degli impianti, intesa come “interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria sull’impianto termico e sui serbatoi GPL.

- attività di fumista e spazzacamino, intesa come pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria e non ricomprendente interventi di modifica degli elementi dell’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione e la manutenzione, anche ordinaria, dell’impianto termico.

- l’installazione di impianti di produzione di energia connessi solo alla rete del fornitore o distributore di energia posta a monte del punto di fornitura dell’energia e laddove non esista alcun collegamento con l’impianto installato a valle (circolare MSE 7821 del 07/08/2007).

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- Impianti elettrici ed elettronici relativi a installazioni mobili non collegati agli edifici, quali luminarie o impianti per l’illuminazione e il funzionamento di palchi o stands.

5. Attività ricadenti nell’ambito di applicazione del DM 37/08 ed in precedenza escluse dalla L. 46/90 Rispetto a quanto previsto dalla previgente L. 46/90, il DM 37/08 ha ampliato il campo di applicazione della disciplina alle seguenti tipologie di attività:

- impianti i cui alle lettere B, C, D, E; F e G anche se relativi a edifici destinati ad uso “non civile”;

- impianti di protezione contro scariche atmosferiche anche se relativi a edifici destinati ad uso “non civile”;

- impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere; - impianti di refrigerazione; - impianti idrici collocati in spazi esterni all’edificio ma ad esso destinati in maniera strutturale,

come gli impianti per l’alimentazione di piscine e dei sistemi di irrigazione fissi collegati con il punto di consegna posto a servizio dell’edificio;

- opere per l’aereazione e ventilazione dei locali asserviti a generatori di combustione e opere per l’evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense.

6. Incompatibilità del responsabile tecnico 6a. Incompatibilità Dal disposto di cui al comma 1 dell’art. 3 del D.M. n. 37/2008 si ricava che l’esercizio dell’attività impiantistica è subordinato al possesso dei requisiti professionali o da parte del titolare dell’impresa individuale, o dal legale rappresentante di società ovvero da un responsabile tecnico preposto con atto formale, che sia in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 del medesimo Decreto. La norma dispone che “il responsabile tecnico” possa svolgere tale funzione “per una sola impresa” e che la qualifica è “incompatibile” con ogni altra attività continuativa. Il MSE con propri pareri ha chiarito che l’incompatibilità riguarda l’esercizio di “qualsiasi” altra attività subordinata o autonoma (parere MSE al privato prot. 14963 del 05/08/08), inclusa l’attività lavorativa svolta quale “amministratore” o “liquidatore” di impresa societaria, anche se non impiantistica (parere MSE alla CCIAA di Firenze prot. 29404 del 01/10/08), dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il responsabile tecnico intrattiene con l’impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla vigente normativa. Tuttavia, sempre il MSE, con parere alla CCIAA di Savona prot. 32694 del 10/10/08, distingue la figura del “responsabile tecnico”, intesa come persona preposta alla gestione tecnica dell’impresa, da quella del legale rappresentante e del titolare che possiede i requisiti; pertanto afferma che “il divieto di svolgere ogni altra attività continuativa è ristretto al solo responsabile tecnico e non anche al legale rappresentante ed all’imprenditore (titolare)”. Alla luce delle citate risoluzioni ministeriali, si può riassumere il seguente orientamento interpretativo della norma:

- che il “responsabile tecnico” è il soggetto, in possesso dei requisiti prescritti, preposto dal titolare o dal legale rappresentante alla gestione tecnica dell’impresa con la quale deve avere un rapporto di immedesimazione (ad esempio un dipendente, un associato in partecipazione, ecc. …).

- che la qualifica di “responsabile tecnico”, coma sopra descritta, può essere svolta per una sola impresa.

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- che la qualifica di “responsabile tecnico” è incompatibile con l’esercizio di altra attività autonoma o subordinata, inclusa quella svolta per effetto dell’assunzione della carica di amministratore/legale rappresentante/liquidatore di altra impresa.

- non costituisce motivo di incompatibilità con la funzione di “responsabile tecnico” l’assunzione in altre imprese della qualifica di socio senza poteri di amministrazione o rappresentanza.

- il regime di incompatibilità con lo svolgimento di altre attività non comprende i soggetti che, in possesso dei requisiti prescritti, utilizzano la propria “qualificazione tecnico-professionale” per abilitare più imprese delle quali sono titolari o legali rappresentanti.

- uno stesso soggetto, in possesso dei requisiti, può abilitare più imprese delle quali è titolare o legale rappresentante senza incorrere nell’incompatibilità prevista, invece, per la figura del “responsabile tecnico”.

- per legale rappresentante va inteso, esclusivamente, la persona dotata di “rappresentanza legale generale” e non anche gli amministratori privi di legale rappresentanza o i soggetti con procura parziale o limitata.

6b. Preposizione alla gestione tecnica di più imprese La mancanza di specifiche limitazioni nella precedente normativa ha consentito un medesimo soggetto venisse preposto alla gestione tecnica di più imprese, per lo più ricorrendo a strumenti contrattuali quali l’associazione in partecipazione. Con l’entrata in vigore del DM 37/08 molte di queste situazioni si sono venute a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione. 7. Requisiti tecnico-professionali 7a. Laurea abilitante Visto il parere MSE prot. 9196 del 22/07/08, si stabilisce che tra i titoli di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del DM sia ricompresa, oltre alla laurea magistralis, anche la laurea triennale (cd. lurea breve). Ai fini della valutazione del titolo e della sua idoneità, se conseguito prima della riforma dell’ordinamento universitario, la CPA può far riferimento alle circolari ministeriali a suo tempo emanate ai fini dell’applicazione della L. 46/90. Per gli altri titoli la CPA ha la facoltà di richiedere all’interessato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il piano di studi ed, eventualmente, richiedere un parere ad hoc al Consiglio Universitario Nazionale per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico. 7b. Diploma o qualifica di scuola secondaria del secondo ciclo Nei titoli di studio di cui all’art. 4, comma 1, lettera B), sono ricompresi i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali al termine di un ciclo di studi quinquennale e gli attestati di qualifica rilasciati dagli istituti professionali al termine del ciclo formativo triennale. Ai fini della valutazione del titolo e della sua idoneità, se conseguito prima della riforma dell’ordinamento scolastico, la CPA può far riferimento alle circolari ministeriali a suo tempo emanate ai fini dell’applicazione della L. 46/90. Per gli altri titoli la CPA ha la facoltà di richiedere all’interessato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le materie del ciclo formativo ed, eventualmente, richiedere pareri agli istituti scolastici competenti o agli uffici scolastici regionali (parere MSE prot. n. 31461 del 08/10/08). Il periodo di inserimento richiesto ad integrazione del titolo deve essere svolto alle dirette dipendenze di un’impresa del settore; non essendo prescritto alcun particolare livello di inquadramento contrattuale è idonea anche l’attività prestata quale operaio qualificato, apprendista, CFL o contratto d’inserimento. 7c. Titolo o attestato di formazione professionale

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Ai fini della valutazione del titolo e della sua idoneità la CPA ha la facoltà di richiedere all’interessato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le materie del ciclo formativo ed, eventualmente, richiedere pareri agli enti di formazione professionale o alla Provincia quale ente autorizzatore. Per quanto riguarda il periodo di inserimento, si rimanda a quanto previsto nel precedente punto. 7d. Esperienza lavorativa quale operaio specializzato L’esperienza lavorativa di cui all’art. 4, comma 1, lettera D), trova corrispondenza con i seguenti inquadramenti contrattuali:

- CCNL metalmeccanici artigiani: categoria IV, III e superiori - CCNL metalmeccanici industriali: categoria V, VI e superiori - CCNL edilizia imprese artigiane e PMI e industria: livello III e IV - CCNL terziario e servizi: livello III

7e. Esperienza lavorativa idonea Con riferimento alle casistiche contemplate nell’art. 4, 1 comma, vengono considerati idonei i periodi di inserimento maturati quale dipendente con mansioni di natura tecnica o comunque attinenti il processo produttivo, sono pertanto escluse le prestazioni lavorative concernenti mansioni amministrativo-contabili o meramente direttive. Nel caso di lavoratore dipendente presso un’impresa operante in più settori dell’impiantistica, costituisce elemento di valutazione la qualifica ricoperta e le mansioni di inquadramento. L’attività prestata quale dipendente con contratto part-time verrà conteggiata in misura proporzionale all’orario normale di lavoro. 7f. Imprese del settore Con riferimento alle casistiche contemplate nell’art. 4, 1 comma, vengono considerate imprese del settore: - quelle che hanno esercitato una attività di cui all’art. 1 della legge 46/90 oppure esercitano

un’attività di cui all’art. 1 del DM 37/08 riscontrabile dalla certificazione Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane;

- quelle che, pur non essendo imprese installatrici, si occupano di installazione e manutenzione di impianti aziendali tramite un proprio ufficio tecnico interno. La prestazione lavorativa e l’effettivo svolgimento dell’attività sarà riscontrabile da una dichiarazione del titolare dell’impresa medesima che dovrà, altresì, indicare le tipologie d’impianto e il nome del responsabile dell’ufficio tecnico preposto all’attività di impiantistica;

- quelle che hanno svolto, prima dell’entrata in vigore del DM 37/08, attività impiantistica in precedenza esclusa dall’ambito di applicazione della L. 46/90 a condizione che tale attività sia riscontrabile dalla certificazione Registro Imprese/AIA.

7g. titolare, collaboratore familiare e socio Il comma 2° dell’art. 4 del DM 37/08 presenta evidenti incongruenze logico-letterali circa le modalità e la durata della prestazione svolta dai soci, dai collaboratori e dal titolare ai fini della maturazione dei requisiti. Lo stesso MSE (ad esempio parere alla CCIAA di Lucca prot. 16827 del 08/08/08) conferma l’esistenza di tali contraddizioni rilevando che le stesse possono essere superate solo attraverso una revisione del Decreto. Nell’attesa che il legislatore provveda a ridefinire la disposizione, è del tutto evidente che il vulnus prodotto da una totale disapplicazione del comma costituirebbe un grave pregiudizio per le imprese e una violazione del principio del buon andamento dell’amministrazione pubblica. Si ritiene pertanto che, al momento, il comma in questione trovi una possibile e immediata applicazione solo per quanto previsto al primo periodo, laddove si stabilisce in modo espresso un’equiparazione tra le prestazioni lavorative svolte in qualità di socio, collaboratore, titolare e quelle di cui al comma 1° dell’art. 4 del Decreto.

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La palese incoerenza del secondo periodo non consente una sua concreta e ragionevole applicazione né “interpretazioni” che, attribuendo alla disposizione un valore residuale, individuano percorsi abilitanti che il legislatore non menziona. In sintesi, quindi, le prestazioni svolte in qualità di socio, collaboratore, titolare sono equiparate, anche in termini di durata, alle prestazioni lavorative e ai periodi di inserimento dei dipendenti così come disciplinato al comma 1°. 7h. Collaborazione tecnica continuativa La collaborazione tecnica continuativa richiamata all’articolo 4, comma 2, del Decreto è riferita, oltre alle figure espressamente richiamate del titolare, socio o collaboratore familiare, anche ai legali rappresentanti/amministratori che non ricoprono la carica di socio. La collaborazione deve essere riconducibile ad una prestazione di natura tecnica o comunque attinente il processo produttivo documentabile attraverso la regolare iscrizione ai ruoli previdenziali ed assicurativi. Sono pertanto inidonee le prestazioni lavorative concernenti mansioni amministrativo-contabili o meramente direttive 7i. Associato in partecipazione L’art. 4 del DM 37/08 stabilisce che i requisiti tenico-professionali per l’esercizio dell’attività di impiantistica sono acquisiti attraverso la prestazione come lavoratore subordinato o mediante un periodo di inserimento come titolare, socio o collaboratore familiare. A fronte di una normativa che individua in modo così specifico i destinatari della disposizione nonché la loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione aziendale, si esclude che il periodo di prestazione lavorativa svolta come “associato” in partecipazione sia idoneo al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali. Possibilità che, invece, nell’ambito della L. 46/90 era ormai pacifica in considerazione, tra l’altro, della circolare MICA 3439/c del 27/03/1998 (punto c). 7l. Qualificazione ex l. 46/90 La qualificazione tecnico-professionale pregressa ex l. 46/90 non costituisce di per sé titolo abilitante ai sensi del DM 37/08. Pertanto coloro che hanno ottenuto il riconoscimento in vigenza della L. 46/90, ma hanno cessato l’attività prima del 27/03/08, qualora intendano iniziare di nuovo l’attività impiantistica devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui al DM 37/08. 8. Articolo 6 l. 25/96 Il richiamo tra i visti del Dm 37/8 dell’art. 6 della L. 25/96 deve essere inteso nel senso che tale articolo, che pure si riferisce alla l. 46/90, continua a trovare applicazione (parere MSE 08/07/09 CCIAA Modena). Tale disposizione deve essere applicata nel senso che i requisiti tecnico professionali devono essere riconosciuti a tutti coloro che hanno maturato, come titolari d’impresa individuale e soci prestatori d’opera, almeno un anno di attività prima dell’entrata in vigore della L. 46/90, anche se l’impresa ha continuato a svolgere l’attività di impiantistica dopo il 13/03/90. La speciale e agevolatrice previsione di cui all’art. 6 della legge 25/96 non può essere applicata a coloro che alla data di entrata in vigore della l. 46/90 non hanno maturato un anno di esperienza lavorativa, anche se hanno continuato ad operare all’interno dell’impresa per periodi successivi; in questo caso il periodo di lavoro va considerato con riferimento ai requisiti richiesti dall’art. 4 del DM 37/08. 9. procedimento di riconoscimento 9a. procedura di avvio dell’attività e iscrizione all’Albo

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Al fine di una corretta integrazione ed armonizzazione delle disposizioni di cui all’art. 3 del DM 37/08, all’art. 19 della L. 241/90 e agli artt. 18 e segg. della LR 10/07 si definisce il seguente modello procedimentale per la dichiarazione dei requisiti e l’avvio dell’attività di impiantistica. Il soggetto interessato presenta la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) all’Albo delle imprese artigiane specificando se intende iniziare l’attività contestualmente o successivamente. Nel primo caso la DIA consente l’esercizio immediato dell’attività e costituisce il riferimento per la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. Nel termine di 30 gg. dalla data di presentazione della DIA l’amministrazione opera i riscontri necessari sulle dichiarazioni e in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti dispone il divieto della prosecuzione dell’attività. Nella seconda ipotesi (DIA differita) il dichiarante è tenuto a inoltrare una comunicazione (CIA) concernente l’effettivo inizio l’attività. La Comunicazione costituisce il riferimento per la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. Nei 30 gg. successivi alla Comunicazione l’amministrazione opera i controlli e i riscontri delle dichiarazione e, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, dispone il divieto della prosecuzione dell’attività. 9b. casi particolari Nell’ipotesi di trasferimento della residenza o della sede legale di una impresa esercente attività di impiantistica da un’altra provincia all’altra, il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali operati dalla CPA o dal RI di provenienza costituisce presupposto per la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo senza la necessità di presentare una nuova dichiarazione e comunicazione ex art. 19 della l. 241/90, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- l’attività oggetto dell’iscrizione sia la stessa risultante dalla certificazione del Reg.Imprese/Albo di provenienza;

- il responsabile tecnico sia invariato; - vi sia continuità temporale nello svolgimento dell’attività;

10. Uffici tecnici interni Alla lettera c) dell’art. 2 del DM sono definiti come uffici tecnici interni “le strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione”. A queste strutture deve essere preposto un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del DM 37/08. Circa l’individuazione dell’organismo competente ad accertare i requisiti in capo ai responsabili tecnici di questi uffici tecnici interni, il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere indirizzato alla CCIAA di Viterbo n. 50578 del 24/11/2008, ha chiarito che tale verifica spetta alla Camera di Commercio o alla CPA. Alle stesse Amministrazioni compete il rilascio della relativa certificazione di possesso dei requisiti che, in mancanza di modelli predefiniti, sarà costituita da una comunicazione appositamente formulata dagli uffici. Documento aggiornato al 15 gennaio 2010