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Certificati d’Origine

Guida Pratica

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INDICE

1. L’ORIGINE DELLE MERCI

1.1 L’origine delle merci e la provenienza

1.2 L’origine ai fini commerciali ("Made in ...")

1.3 L'origine ai fini doganali

2. IL CERTIFICATO D’ORIGINE

2.1 Richiesta dei moduli in bianco

2.2 Presentazione della richiesta di certificato d’origine

2.3 Istruttoria per il rilascio

2.4 Rilascio del certificato d’origine

2.5 Controlli a posteriori

2.6 Diritti di segreteria

3. MODALITA’ DI COMPILAZIONE

3.1 Regole generali

3.2 Compilazione del “modulo originale”

3.3 Compilazione dei moduli “copia”

3.4 Compilazione del foglio rosa – fronte

3.5 Compilazione del foglio rosa – retro

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

4.1 Merce di origine interamente comunitaria

4.2 Merce di origine non interamente comunitaria

4.3 Merce di origine non comunitaria

5. CASI PARTICOLARI

5.1 Rilascio di un certificato d'origine a posteriori

5.2 Certificato d’origine pro forma

5.3 Esportazioni temporanee

5.4 Certificati in bianco o antidatati

5.5 Sostituzione del certificato

5.6 Certificato destinato a paese comunitario

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

Abbreviazioni utilizzate nel testo CCIAA = Camera di Commercio CdO = Certificato d’Origine

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1. L’ORIGINE DELLE MERCI

1.1 L’origine delle merci e la provenienza

La definizione del concetto di origine è importante nell’ambito dei numerosi scambi fra l’Unione Europea ed i paesi esterni ad essa, poiché da questa dipendono alcuni fattori che incidono in modo determinante sugli aspetti contrattuali e su quelli della commercializzazione dei prodotti.

Il concetto di origine deve essere tenuto ben distinto dal concetto di provenienza: la provenienza è esclusivamente il luogo dal quale le merci vengono fisicamente spedite. L’importazione nell’Unione Europea non conferisce l’origine comunitaria alla merce importata.

Nella pratica del commercio internazionale occorre distinguere l’origine ai fini commerciali e l’origine ai fini doganali.

1.2 L’origine ai fini commerciali ("Made in ...")

La cosiddetta origine commerciale viene espressa con l’apposizione sui prodotti di una corretta dicitura di provenienza (“Made in ...”) che ha lo scopo di tutelare il consumatore finale dei beni.

Non c’è alcun obbligo di apporre sui prodotti tale dicitura ma, qualora figuri, deve essere veritiera.

È peraltro vietata l’apposizione di indicazioni riguardanti l’origine dei prodotti che siano palesemente false o che possano indurre in errore il consumatore finale.

1.3 L'origine ai fini doganali

Negli scambi internazionali il trattamento tributario delle merci dipende dall’origine doganale.

Per definire l’origine doganale di una merce le norme comunitarie prevedono un duplice insieme di regole.

Regola dell’origine preferenziale: si applica nel caso in cui due o più paesi sottoscrivono un accordo per il quale, all’atto dell’importazione, sono concessi trattamenti tariffari agevolati (riduzione o esenzione daziaria) alle merci che rispondono ai requisiti previsti dalle regole stesse; tale regola è alla base del rilascio del modello EUR 1 da parte della Agenzia delle Dogane.

Regola dell’origine non preferenziale: si applica in assenza di trattamenti tariffari agevolati e determina l’applicazione di una tariffa comune e di altre misure non tariffarie alle merci oggetto di scambio.

L’origine non preferenziale è la regola di riferimento per il rilascio dei certificati di origine per

l’esportazione da parte della Camera di Commercio.

In entrambi i casi (preferenziale e non):

� sono sempre considerate originarie di un paese le merci ivi interamente ottenute;

� sono sempre considerate originarie di un paese le merci sottoposte in altro paese a lavorazioni insufficienti a conferirne l’origine (manipolazioni per assicurare la conservazione dei prodotti, apposizione di marchi, ecc.).

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2. IL CERTIFICATO D’ORIGINE

I CdO sono documenti destinati a provare l’origine di merci da esportare in via definitiva, pur non attestandone l’effettiva esportazione. Sono utilizzati, per esigenze commerciali e doganali, nei rapporti tra l'Unione Europea ed i paesi esterni a essa, mentre nei rapporti commerciali intracomunitari normalmente non sono più usati, essendo sufficiente la fattura di vendita. Possono essere utilizzati come documenti giustificativi nel rilascio di ulteriori certificati d’origine da parte di altri enti autorizzati.

I formulari del CdO sono composti da:

� un modulo su carta arabescata che costituisce l’originale del certificato;

� tre moduli su carta gialla, con menzione “copia”;

� un modulo, su carta rosa, con menzione “richiesta di rilascio”, che costituisce il modulo di domanda.

Originale Copia Richiesta – fronte Richiesta – retro

2.1 Richiesta dei moduli in bianco

I formulari del CdO sono disponibili gratuitamente presso la CCIAA competente al rilascio.

L’impresa che vuole ottenere un certificato d’origine deve, anzitutto, richiedere uno o più moduli in bianco alla CCIAA di competenza, utilizzando l’apposito modello di richiesta,disponibile sul sito camerale.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, allegando fotocopia del documento di identità, leggibile ed in corso di validità; può essere presentata anche da persona formalmente delegata, la quale potrà effettuare il ritiro dei formulari.

La CCIAA che distribuisce i formulari tiene un registro di carico e scarico, nel quale sono annotati i numeri di serie dei fascicoli ceduti ai singoli soggetti richiedenti.

Gli operatori sono tenuti a restituire alla CCIAA tutti i formulari ritirati; eventuali formulari inutilizzati dovranno essere ugualmente restituiti ed, in caso di distruzione in proprio, dovrà essere comunicato alla CCIAA il dettaglio dei formulari distrutti. Nel caso in cui modelli in bianco dovessero essere smarriti, dovrà essere presentata denuncia alle autorità di polizia, presentandone quanto prima copia alla CCIAA.

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2.2 Presentazione della richiesta di certificato d’origine

Il rilascio di un CdO può essere ottenuto presso la CCIAA nel cui territorio il richiedente:

• ha la sede legale, sede operativa o unità locale (se si tratta di impresa individuale o società) purché regolarmente denunciata al Registro delle Imprese;

• ha il proprio domicilio (se si tratta di persona fisica).

Il richiedente può, inoltre, ottenere il certificato di origine:

a) dalla CCIAA dove si trova con la merce da spedire all’estero e con i relativi documenti giustificativi dell’origine. In tal caso, occorre l’autorizzazione preventiva da parte della CCIAA territorialmente competente;

b) dalla CCIAA nella cui circoscrizione un’impresa estera abbia una sede secondaria o unità locale risultante dal Registro delle Imprese.

La CCIAA, in via eccezionale, può rilasciare il CdO anche ad un richiedente che non abbia la sua residenza nella Comunità, a condizione che presenti la fattura di acquisto della merce in ltalia. In tal caso potrà verificarsi che il nome dello speditore e quello del destinatario coincidano.

L’impresa richiedente cura la compilazione del certificato in base all’origine delle merci da esportare, per poi presentarlo alla CCIAA per il rilascio.

La CCIAA emittente, che riceve il formulario compilato dal richiedente:

• conserva la domanda (foglio rosa)

• rilascia il modulo arabescato (originale) al richiedente dopo la vidimazione

• dietro esplicita richiesta, rilascia eventuali copie del certificato, visti su fatture e legalizzazioni.

Non è prevista alcuna limitazione circa il numero di copie da rilasciare, ma non può essere rilasciato che un solo originale.

2.3 Istruttoria per il rilascio

Le CCIAA della Comunità Europea devono certificare solo ciò che esse sono in grado di accertare, secondo la competenza loro conferita.

Le certificazioni, i visti e le legalizzazioni devono essere emessi solo quando siano richiesti all’esportatore da un’Autorità straniera, purché non contrastino con la normativa nazionale e comunitaria.

Se la CCIAA ritiene necessario verificare la correttezza delle dichiarazioni del richiedente, questi è tenuto a fornire ogni notizia utile a favorire le ricerche necessarie a tali verifiche (ad es. far conoscere i processi di fabbricazione delle merci designate nel certificato).

Se le giustificazioni richieste non sono prodotte oppure non sono soddisfacenti, la CCIAA può rifiutare il rilascio del CdO, conservando la domanda con annotazione sulla stessa del motivo del rifiuto.

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2.4 Rilascio del certificato d’origine

I CdO sono firmati da un dipendente autorizzato dalla CCIAA. I soggetti abilitati alla firma del CdO sono responsabili limitatamente al controllo dei soli documenti probatori presentati ed alla verifica della rispondenza del firmatario con il rappresentante legale od un suo procuratore delegato.

Di norma, il CdO viene rilasciato dalla CCIAA contestualmente alla presentazione della relativa richiesta e della documentazione allegata, se questa è sufficiente; in caso contrario l’Ufficio richiederà all’impresa di integrare la documentazione mancante.

Nel caso in cui l’esame della documentazione allegata sia particolarmente complesso oppure ove le esigenze dell’ufficio lo richiedano, il rilascio può avvenire entro i due giorni lavorativi successivi a quello di presentazione della richiesta.

Le richieste di certificato, le copie non richieste, unitamente alle fatture di vendita ed ai documenti giustificativi dell’origine, sono conservati per almeno due anni dal giorno del rilascio. La CCIAA adotta tutte le misure necessarie per evitare la divulgazione dei segreti industriali e/o commerciali eventualmente contenuti nei documenti prodotti.

2.5 Controlli a posteriori

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la Camera di Commercio effettua idonei controlli a posteriori, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite al momento del rilascio del CdO.

L’impresa è tenuta a rispondere, entro i termini di volta in volta fissati dalla CCIAA, presentando in visione la documentazione relativa.

Si richiede la massima collaborazione al fine di procedere agevolmente e rapidamente all’effettuazione dei controlli stessi. Le imprese richiedenti sono invitate, conseguentemente, a premunirsi, procurandosi i documenti originali necessari a comprovare l'origine della merce (per es.: dichiarazione del fornitore, certificati di origine emessi dalle autorità straniere, bollette doganali, ecc…).

Qualora la CCIAA, in fase di controllo a posteriori, accertasse che quanto contenuto in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è veritiero, segnalerà il fatto alla competente autorità giudiziaria.

2.6 Diritti di segreteria

La CCIAA rilascia il CdO e gli altri documenti richiesti previo pagamento dei seguenti diritti di segreteria:

Tipo documento Semplice Con legalizzazione

della firma

Certificato d’origine € 5,00 € 8,00

Copia certificato d’origine € 5,00 € 8,00

Visto su fattura/packing list/altro € 3,00 € 6,00

Il pagamento può essere effettuato:

• in contanti direttamente al momento della presentazione della richiesta;

• con assegno circolare non trasferibile intestato a Camera di Commercio di Viterbo;

• con versamento sul conto corrente postale n. 12292017 intestato a Camera di Commercio di Viterbo, specificando la causale (la ricevuta andrà allegata alla richiesta di CdO).

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3. MODALITA’ DI COMPILAZIONE

Il richiedente è tenuto a compilare, oltre al CdO, il “modello allegato alla richiesta” contenente alcune dichiarazioni indispensabili al rilascio, nonché l’indicazione dei visti richiesti (numero dei Certificati di origine, legalizzazione ex Upica, visti su fatture, altri visti, ecc.) e l’elencazione della documentazione allegata al fine di giustificare l’origine delle merci.

Le dichiarazioni contenute nella richiesta di CdO e nel “modello allegato alla richiesta” sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto decreto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

3.1 Regole generali

I formulari devono essere compilati dal richiedente e la domanda deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore delegato, purché la procura sia regolarmente depositata al Registro delle Imprese.

I formulari devono essere compilati secondo le seguenti modalità:

• in lingua italiana (per esigenze commerciali anche in lingua straniera - in tal caso potrebbe essere richiesta una traduzione scritta);

• in videoscrittura elettronica o manoscritti in stampatello con inchiostro indelebile (alcuni paesi non accettano più CdO manoscritti);

• senza correzioni, abrasioni o soprascritte (le eventuali modifiche devono essere eseguite cancellando le indicazioni errate - che devono comunque rimanere visibili – ed aggiungendo eventualmente le indicazioni desiderate, ogni modifica deve essere approvata dal suo autore e vistata dalla CCIAA).

3.2 Compilazione del “modulo originale”

Deve essere compilata soltanto la parte frontale dalla casella 1 alla 7, secondo le indicazioni che seguono.

Sul CdO non devono essere riportate altre indicazioni oltre a quelle previste dal formulario stesso; non deve essere apposto nessun altro segno, simbolo o elemento grafico.

Qualora per esigenze commerciali o bancarie, o per disposizioni delle Autorità del Paese importatore, è richiesto l’inserimento di menzioni o dichiarazioni di varia natura, queste verranno valutate singolarmente dalla CCIAA, che potrà accettarle o rifiutarle nel rispetto delle normative comunitarie.

Le modalità di rilascio ed il contenuto del certificato non possono, comunque, subire condizionamenti da parte delle esigenze dei crediti documentari.

Si ritiene opportuno riportare, di seguito, la casistica più frequentemente richiesta:

a) menzione del nome del produttore e del "made in…": tali menzioni non pongono difficoltà, purché non contrastino con la dichiarazione d'origine ed a condizione che la CCIAA abbia prova che le informazioni siano corrette.

b) menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi: le menzioni di esclusione o restrizione, incompatibili con le Convenzioni internazionali o leggi nazionali (quali ad esempio, menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione, o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative), non possono essere riportate sul CdO.

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Casella 1 - Speditore

Indicare: nome e cognome o denominazione sociale ed indirizzo completo dello speditore.

Lo speditore è l’impresa che redige a suo favore la fattura di vendita delle merci e/o chi è responsabile della loro esportazione, in quanto incaricato dall’impresa esportatrice.

Se lo speditore non è l’impresa che emette la fattura, deve essere indicato il nominativo di colui che provvede materialmente alla spedizione (spedizioniere) e la dicitura “per conto di” seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita all’estero, allegando la delega a richiedere il certificato.

E’ possibile inserire recapiti telefonici in quanto utili in caso di problemi in sede di sdoganamento.

Casella 2 - Destinatario

Indicare nome e cognome o denominazione sociale ed indirizzo completo dell’acquirente estero.

Il nome del paese di esportazione va indicato per esteso; le sigle non sono ammesse (es. inserire Stati Uniti d’America e non U.S.A., Emirati Arabi Uniti e non E.A.U., People’s Republic of China e non P.R.C. o China).

Se la merce è destinata ad un paese diverso da quello della prima destinazione o dell’acquirente (triangolazione), è possibile alternativamente:

a) indicare soltanto il primo destinatario, seguito dalla dicitura “per ulteriore riesportazione”;

b) indicare soltanto il primo destinatario, utilizzando la dicitura “destinazione finale” seguita dal nome del paese destinatario finale;

c) indicare entrambi i soggetti e relativi indirizzi, specificando quale è il “destinatario finale”.

Nei casi b) e c) occorre allegare alla domanda idonea documentazione comprovante l’effettiva destinazione finale delle merci (dichiarazione e/o fattura di vendita del primo acquirente).

Casella 3 - Paese di origine

• Se si tratta di merci di origine comunitaria usare sempre la dicitura “Comunità Europea” seguita, eventualmente, dal nome del Paese membro: per la merce di origine italiana va, quindi, indicato: Comunità Europea – Italia. E’ vietata ogni altra indicazione tipo UE, CEE, EEC.

• Se si tratta di merce di origine non comunitaria inserire per esteso il nome esatto del paese di origine (es. Stati Uniti d’America e non U.S.A., Emirati Arabi Uniti e non E.A.U., People’s Republic of China e non P.R.C. o China).

• Se si tratta di merce di origine multipla, devono essere indicati tutti i paesi di origine: in tal caso nella descrizione della merce (casella 6) andrà indicato, accanto ad ogni articolo, il paese di origine, separando le merci di origine comunitaria da quelle extra comunitarie.

Casella 4 - Informazioni riguardanti il trasporto

In questa casella si consiglia di indicare il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro, ecc.). Nel caso in cui la merce sia trasportata con mezzi diversi, usare la dicitura “trasporti misti”. Se non si conosce il mezzo di trasporto, al momento della richiesta del certificato, si può utilizzare la dicitura “da stabilirsi” oppure lasciare la casella in bianco.

Non inserire in questa casella le clausole di pagamento Incoterms, i nomi di porti/aeroporti in cui le merci transitano, i nomi delle navi ed altre indicazioni tipo “handle with care”, ecc…

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Casella 5 - Osservazioni

In questa casella indicare sempre il numero e la data della fattura di vendita, allegando una copia timbrata e vistata.

Se la spedizione è assistita da una lettera di credito inserire gli estremi, allegandone una copia.

E’ possibile inserire anche informazioni che potrebbero rivelarsi utili per l’identificazione della spedizione (es. buono d’ordine, numero della licenza, ecc.) e che non è possibile inserire in altre caselle.

Non inserire indicazioni sull’origine, sul trasporto o sulla descrizione delle merci, le quali devono essere menzionate nei quadri appositi.

Nel caso in cui occorra inserire nel certificato altri dati oltre ai suddetti, è preferibile contattare l’ufficio prima della compilazione, al fine di valutare se sia possibile la relativa menzione; in caso positivo occorre comunque allegare documentazione idonea a provare la veridicità delle informazioni.

Casella 6 - Numero d’ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci

Indicare le modalità di imballo della merce (es. pallets, cartoni, scatole, alla rinfusa, ecc…) e le eventuali etichette apposte visibili dall’esterno.

Le merci devono essere identificate utilizzando sia i termini tecnici propri dei prodotti esportati, sia indicando la loro denominazione commerciale consueta, al fine di avere una designazione chiara delle merci tale da consentirne una precisa identificazione. E’ possibile inserire il codice doganale.

Le sole indicazioni generiche come “prodotti ceramici” o “macchinari” non sono sufficienti.

Non è corretta la sola dicitura sintetica “come da fattura allegata”.

Indicare la descrizione delle merci elencate seguendo un numero d’ordine progressivo.

Se la merce è di origine multipla, devono essere indicati tutti i Paesi di origine: accanto ad ogni tipologia di merce andrà specificato il paese di origine, separando, se ci sono, le merci di origine comunitaria da quelle extra comunitarie.

Nel caso in cui l’elenco delle merci risultasse particolarmente lungo è possibile:

• designare le merci con una denominazione generica seguita dalla dicitura “come da fattura allegata”: dovrà essere presentata alla CCIAA un’ulteriore copia della fattura (contenente solamente le informazioni previste nel formulario del certificato e nessuna altra indicazione aggiuntiva) la quale verrà restituita al richiedente previa apposizione del numero di rilascio del CdO ed il timbro della CCIAA;

• compilare uno o più moduli di CdO che verranno, quindi, considerati come facenti seguito al primo. Per ciascun modulo aggiuntivo occorre compilare integralmente sia la domanda (modulo rosa) che le copie del certificato (modulo giallo).

Se sotto la descrizione delle merci rimane dello spazio vuoto, è necessario barrarlo al fine di rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta; in ogni caso la CCIAA provvederà a barrare tale spazio.

Casella 7 - Quantità

Indicare la quantità delle merci da esportare precisando l’unità di misura utilizzata come il peso (netto o lordo), o il volume o il numero dei pezzi ecc..

Nel caso di merce alla rinfusa va indicato il numero degli scatoloni ed il loro peso.

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Casella 8

La compilazione di questa casella è riservata alla CCIAA.

3.3 Compilazione dei moduli “copia”

I moduli su carta gialla costituiscono copia del CdO, hanno le stesse caselle dell’originale ed hanno lo stesso valore del CdO.

Tali moduli devono essere compilati inserendo gli stessi dati dell’originale.

Se non richieste, le copie vengono tutte trattenute dalla CCIAA e conservate agli atti per almeno due anni dal momento del rilascio del certificato.

E’ possibile richiedere una o più copie del certificato originale, anche in un momento successivo al rilascio del certificato, comunque nel termine massimo di 6 mesi.

3.4 Compilazione del foglio rosa – fronte

E’ la richiesta del CdO e rimane agli atti della CCIAA.

Le caselle da 1 a 7 (identiche a quelle dell’originale) devono essere compilate inserendo gli stessi dati dell’originale.

Casella 8

Riporta la formula di richiesta del certificato, che comprende: la dichiarazione sull’esattezza e veridicità delle informazioni, notizie e documenti giustificativi allegati alla domanda, nonché l’impegno a presentare informazioni e giustificativi supplementari eventualmente richiesti dalla CCIAA.

In questa casella devono essere apposti: luogo e data, nome e cognome (per esteso), qualifica e firma del rappresentante legale o di un suo procuratore delegato.

Casella 9

Deve essere compilata unicamente se il richiedente non coincide con lo speditore, indicandone nome, cognome o ragione sociale.

Il richiedente, in questo caso, deve essere in possesso di una delega, rilasciata su carta intestata dello speditore, da allegare alla domanda di CdO.

Firma del richiedente

Il richiedente (titolare/rappresentante legale dell’impresa o un suo procuratore delegato, purché la procura sia regolarmente depositata al Registro delle Imprese) deve sottoscrivere la pagina, inserendo luogo e data, nonché l’indicazione in stampatello del proprio nome e cognome.

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3.5 Compilazione del foglio rosa – retro

In questa parte del modello, ai paragrafi 1-3, è riportata la dichiarazione sull’origine delle merci da esportare, la quale, costituendo l’informazione più importante per l’emissione del CdO, deve essere compilata con la massima cura e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore delegato.

Le dichiarazioni sull’origine delle merci sono rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 ed hanno, quindi, valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in base a quanto disposto dal successivo art. 76.

Il richiedente, secondo i casi, compila uno o più dei seguenti paragrafi:

Paragrafo 1

Deve essere compilato se la merce è di origine interamente comunitaria.

Regolamento CEE 2913/92 articolo 23

1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.

2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:

a) i prodotti minerali estratti in tale paese;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;

g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;

h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

Occorre indicare il nome dell’azienda produttrice ed il luogo di fabbricazione: ovvero la località ove si trova lo stabilimento nel quale la merce è stata effettivamente prodotta e non l’indirizzo della sede legale o dell’ufficio amministrativo del fabbricante.

Nel caso in cui la merce è stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente deve provvedere a farsi rilasciare dal fornitore/commerciante, una dichiarazione attestante il paese di origine della merce e, ove possibile, altra documentazione giustificativa dell’origine (bolla d’importazione, fattura di acquisto, ecc.).

La CCIAA deve comunque essere informata sull’effettivo produttore della merce e sul relativo indirizzo.

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Paragrafo 2:

Deve essere compilato se la merce è di origine non interamente comunitaria ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l’origine comunitaria.

Regolamento CEE 2913/92 articolo 24

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione

Occorre indicare il nome e l’indirizzo dell’impresa che ha eseguito l’ultima trasformazione sostanziale; anche in questo caso deve essere indicata la località ove effettivamente è stata eseguita la trasformazione e non l’indirizzo della sede legale o dell’ufficio amministrativo dell’impresa.

Paragrafo 3

Deve essere compilato se la merce non è di origine comunitaria, indicando il paese o i paesi di origine delle merci.

In questo caso occorre allegare alla domanda i documenti, in originale, che comprovano l’origine delle merci.

La CCIAA, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere la presentazione di ulteriore documentazione a conferma dell’origine delle merci.

Firma del richiedente

Il modulo di richiesta è sottoscritto dal richiedente che può essere il titolare/rappresentante legale dell’impresa o un suo procuratore delegato, purché la procura sia regolarmente depositata al Registro delle Imprese.

Colui che firma si assume la responsabilità di ciò che dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazioni false.

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4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

In ogni caso occorre allegare al certificato:

� fotocopia del documento d’identità, leggibile ed in corso di validità, del richiedente;

� copia della fattura di vendita, timbrata e vistata dal richiedente;

� fotocopia della lettera di credito (se il certificato contiene informazioni sul credito).

Non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell’origine delle merci.

In via del tutto eccezionale, la CCIAA può, comunque, accettare dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00, attestanti che le copie dei documenti allegate alla richiesta sono conformi agli originali custoditi presso la sede dell’impresa (dichiarazione contenuta nel modello allegato alla richiesta di CdO).

Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/00, è sempre possibile presentare fotocopia delle fatture d’acquisto e di altri documenti fiscali.

4.1 Merce di origine interamente comunitaria

Se la merce è stata prodotta dal richiedente è sufficiente la dichiarazione resa nel paragrafo 1 del foglio rosa – retro.

Se la merce è stata acquistata dal produttore, il richiedente dovrà provvedere a farsi rilasciare dal produttore una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’origine della merce ed il luogo di produzione, che dovrà essere allegata alla richiesta di CdO, unitamente alla fattura di acquisto.

Se la merce è stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal produttore, il richiedente dovrà provvedere a farsi rilasciare dal proprio fornitore una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l’origine della merce o altra documentazione giustificativa, che dovrà essere allegata alla richiesta di CdO, unitamente alla fattura di acquisto.

Qualora l'impresa non sia a conoscenza dell’origine della merce ed il proprio fornitore non voglia comunicare alla stessa tale informazione o fornire altra documentazione per riservatezza commerciale, il richiedente potrà invitare il fornitore a comunicare tali dati direttamente alla CCIAA, Ufficio Commercio Estero.

In ogni caso è possibile allegare le fatture, i buoni di consegna, le dichiarazioni di origine rilasciate dai produttori nel quadro di accordi preferenziali, o altri documenti comunitari, se comprovano o se da essi si può comunque desumere che le merci sono state prodotte nella comunità.

4.2 Merce di origine non interamente comunitaria

Se è l’impresa richiedente ad aver effettuato l’ultima lavorazione sostanziale è sufficiente la dichiarazione resa nel paragrafo 2 del foglio rosa – retro.

Se la merce è stata acquistata dall’impresa che ha effettuato l’ultima trasformazione sostanziale, il richiedente dovrà provvedere a farsi rilasciare da questa una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l’origine della merce ed il luogo di lavorazione, che dovrà essere allegata alla richiesta di CdO, unitamente alla fattura di acquisto.

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Se la merce è stata acquistata da un commerciante e non direttamente dall’impresa che ha effettuato l’ultima trasformazione sostanziale, il richiedente dovrà provvedere a farsi rilasciare dal proprio fornitore una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l’origine della merce o altra documentazione giustificativa, che dovrà essere allegata alla richiesta di CdO, unitamente alla fattura di acquisto.

Qualora l'impresa non sia a conoscenza dell’origine della merce ed il proprio fornitore non voglia comunicare alla stessa tale informazione o fornire altra documentazione per riservatezza commerciale, il richiedente potrà invitare il fornitore a comunicare tali dati direttamente alla CCIAA, Ufficio Commercio Estero.

In ogni caso è possibile allegare le fatture, i buoni di consegna, le dichiarazioni di origine rilasciate dai produttori nel quadro di accordi preferenziali, o altri documenti comunitari, se comprovano o se da essi si può comunque desumere che le merci sono state prodotte nella Comunità.

4.3 Merce di origine non comunitaria

Occorre allegare alla richiesta i documenti che provano l’origine della merce, che possono essere:

� i certificati di origine emessi da organismi esteri abilitati al rilascio;

� le fatture di acquisto, se in esse risulta chiaramente l’indicazione del paese d’origine;

� le dichiarazioni presentate presso una dogana comunitaria per l’accesso ad un regime doganale (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale) dalle quali risulti espressamente l’origine;

� le polizze di carico dalle quali risulti espressamente l’origine;

� le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da enti pubblici abilitati, se in esse risulta chiaramente l’indicazione del paese d’origine;

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5. CASI PARTICOLARI

5.1 Rilascio di un certificato d'origine a posteriori

Il CdO è rilasciato quando le merci alle quali si riferisce sono in corso di spedizione.

Nel caso di spedizione già avvenuta è consentito il rilascio del CdO a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione di documenti giustificativi dell'origine e dell'avvenuta spedizione.

Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000 di non aver precedentemente richiesto altro CdO per la spedizione interessata.

5.2 Certificato d’origine pro forma

Qualora il richiedente necessiti di un CdO per concludere una transazione e le relative indicazioni da riportare sullo stesso non siano definitivamente conosciute, può ottenere il rilascio di un CdO "pro forma" presentando relativa fattura pro forma (o lista valorizzata). I moduli utilizzati dovranno recare molto chiaramente la dicitura "PRO FORMA".

5.3 Esportazioni temporanee

Qualora le Autorità del Paese in cui le merci siano temporaneamente importate esigano il CdO, la CCIAA potrà rilasciarlo dietro presentazione della fattura pro forma: in tal caso il certificato dovrà recare molto chiaramente la dicitura “PRO FORMA”.

5.4 Certificati in bianco o antidatati

E' vietato il rilascio dei certificati di origine in bianco o antidatati.

5.5 Sostituzione del certificato

In caso di smarrimento del CdO può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità competenti.

Il richiedente, in tal caso, utilizzerà un nuovo formulario, che dovrà recare la dicitura "duplicato" e riportare il numero del certificato di origine emesso in precedenza.

Il richiedente, inoltre, dovrà dichiarare, sul retro del modulo di domanda, che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.

Il duplicato dovrà essere richiesto in ogni caso entro i sei mesi dal rilascio del certificato smarrito.

5.6 Certificato destinato ad un paese comunitario

Su richiesta dell'utente, quando particolari esigenze commerciali lo richiedano, la CCIAA può rilasciare anche CdO destinati ad altri Paesi membri dell'Unione Europea, in linea con quanto stabilito dall’art.37 comma 3 del Regolamento CE n.450/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.

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6. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento CE n. 2913/92 E’ la base normativa della regolamentazione in materia di origine non preferenziale e fornisce le definizioni per i concetti di “interamente ottenuto” e “trasformazione sostanziale” (artt. 23 – 26).

Regolamento CE n. 2454/93 Contiene le norme di attuazione del Reg. CEE 2913/92, completando il quadro con alcune disposizioni relative alla compilazione dei certificati di origine (artt. 47-54), alle quali si aggiungono specifiche ulteriori disposizioni per prodotti tessili, parti di ricambio e accessori e prodotti agricoli, (artt. 35 - 46 e 55 – 63, nonché gli allegati da 9 a 11).

Regolamento CE n. 450/2008 del 23 aprile 2008

Istituisce il codice doganale comunitario aggiornato, fa riferimento alla materia dell’origine (art. dal 35 al 38), ma per la sua attuazione sarà necessario attendere l’emanazione delle misure di applicazione; entrerà completamente in vigore entro il 24 giugno 2013.

Decreto Legge n. 135 del 25 settembre 2009 Introduce, all’art. 16, alcune novità in materia di Made in Italy.

Disposizioni per il rilascio da parte delle CCIAA dei Certificati Comunitari di Origine (allegate alla nota n. 75361 del 06.08.2009) del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio.

Elenco di regole relative a tutti i prodotti del Sistema Armonizzato presentato dall’UE al WTO

Pur non essendo stato ancora recepito nell’ordinamento legislativo comunitario, rappresenta la posizione ufficiale dell’UE in ambito di armonizzazione delle regole di origine e viene, quindi, utilizzato dalle Camere di Commercio e dalle Dogane per determinare l’origine dei prodotti: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm

LINK UTILI

www.vt.camcom.it Camera di Commercio di Viterbo

www.sprintuscia.it Sprint Tuscia – servizi per l’internazionalizzazione della Camera di Commercio di Viterbo

www.globus.camcom.it Piattaforma multiterritoriale delle Camere di Commercio d’Italia

www.agenziadogane.it Agenzia delle Dogane