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Guida all’ingresso e al soggiorno di cittadini non italiani PROVINCIA DI FERRARA

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Guida all’ingresso e al soggiorno di cittadini non

italiani

PROVINCIA DI FERRARA

Le indicazioni della presente guida vanno verificate con le prassi applicative seguite dalle locali autorità.

Aggiornata al 18/07/07

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Presentazione

Con questa guida del Centro Servizi Integrati per L’Immigrazione della nostra Provincia, si continua quella importante prassi di dare risposte concrete ai processi di integrazione fra cittadini ferraresi e cittadini stranieri.In questi ultimi anni l’immigrazione nel nostro territorio è stato un fenomeno in continuo aumento: alla fine del 2004 i permessi di soggiorno rilasciati sono stati quasi 13.000.Il 4% della nostra popolazione provinciale è composto da cittadini stranieri extracomunitari, che in molti casi hanno costituito delle vere e proprie comunità sparse nella nostra provincia. Molta parte di questa popolazione è in Italia, e in provincia di Ferrara in particolare, per restarci, poiché, come è scritto in questa guida, “i lavoratori stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro hanno la facoltà di stipulare qualsiasi contratto di lavoro ed hanno diritto alla parità di trattamento retributivo, previdenziale ed assistenziale previsto dai contratti collettivi nazionali per i lavoratori italiani”. Altrettanti diritti sono riconosciuti ai lavoratori autonomi stranieri ed ad altri soggetti in possesso del permesso di soggiorno.Questa guida vuole essere un contributo importante alla conoscenza dei requisiti necessari per la permanenza nel nostro paese e nella nostra provincia ma soprattutto vuole essere un vademecum, preciso e dettagliato, dei diritti acquisiti e dei servizi a cui i cittadini immigrati possono accedere: dal lavoro alla sanità, dall’istruzione alla casa fino alla richiesta di asilo politico. Il tutto, naturalmente, nel rispetto delle leggi che regolano la vita democratica del nostro paese. La rete informativa sull’immigrazione costituita a livello provinciale ha reso possibile la completa e complessa articolazione finale di questo lavoro, che insieme ad altre guide realizzate in precedenza, servirà non soltanto ai cittadini stranieri, ma anche ai cittadini ferraresi e italiani, che potranno meglio comprendere l’impegno necessario della Provincia, delle Istituzioni, dei Sindacati delle Associazioni di Categoria e di altri soggetti sociali del territorio per favorire i processi di integrazione fra i popoli e le loro diverse culture.Nel ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questa importante realizzazione, in particolare il Centro Servizi Integrati per L’Immigrazione, c’è l’augurio e la speranza che tutto ciò possa contribuire al meglio alla crescita multietnica dell’Emilia Romagna nel rispetto reciproco, nella solidarietà e nella tolleranza fra i popoli; valori, questi, da sempre fondamentali nella nostra regione e nella nostra provincia.

Assessore alle Politiche Sociali

Dell’Amministrazione Provinciale di Ferrara

Diego Carrara

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Premessa

Questa guida rappresenta il prodotto di un lungo lavoro nato dalla collaborazione tra gli operatori del Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione e i Servizi che fanno parte della Rete Informativa per Cittadini Stranieri, istituita sul territorio di Ferrara e provincia nel 2002. Alla base di questa “rete” stanno alcune precise scelte di metodo e una chiara visione delle trasformazioni sociali in atto. E’ un fatto evidente che l’immigrazione sta trasformando il nostro paese e il nostro territorio, proiettandoci in una dimensione multiculturale. E’ l’intera società che sta cambiando e i migranti che vivono e lavorano in provincia di Ferrara non possono essere considerati un gruppo a parte, ma una nuova e vitale componente di un’unica comunità. Ciò significa che l’obiettivo centrale dell’agire di chi si occupa di immigrazione deve essere l’integrazione, intesa come promozione dei diritti, rispetto dei doveri, valorizzazione delle identità culturali, nella condivisione di valori e di prospettive. Per raggiungere questo obiettivo è necessario un grande lavoro, che prevede l’adeguamento dell’organizzazione dei servizi e il perfezionamento delle competenze degli operatori che in essi lavorano. Inoltre è fondamentale la collaborazione tra diverse componenti della società civile: gli enti decentrati dello Stato, gli enti locali, i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro, il terzo settore. E’ questa la prospettiva in cui è stata costruita la rete informativa per cittadini stranieri.Dal 2002 a oggi si è cercato di dare organicità agli interventi attivati in provincia di Ferrara, di garantire un uniforme livello di informazione ai cittadini, di sostenere i percorsi di inserimento socio-cultuale, di assistere chi è in difficoltà di fronte alla burocrazia, di incentivare le azioni di mediazione linguistico-culturale. Per fare ciò e incrementare la capacità degli operatori di dare risposte adeguate all’utenza straniera, il Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione ha organizzato una serie di attività formative e di aggiornamento rivolte principalmente a chi lavora nei servizi pubblici, nei sindacati, nelle organizzazioni dei datori di lavoro, nel terzo settore e si occupa di questioni connesse all’immigrazione. Questi percorsi hanno visto la collaborazione diretta dei responsabili degli Enti e delle Istituzioni maggiormente coinvolti dal fenomeno migratorio: Questura, Prefettura-UTG, Direzione Provinciale del Lavoro, Az.Usl, Az. Ospedaliera, INPS, INAIL, Centro per l’impiego e molti altri. Tale collaborazione allargata ha permesso di rafforzare i contatti diretti e le sinergie che già esistevano, garantendo consigli e sostegno a chi deve rispondere ogni giorno alle domande più insolite e dirette dei cittadini.All’interno di questo percorso, che ha permesso lo scambio delle conoscenze e lo studio più approfondito della materia migratoria, il Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione, assieme agli operatori dei Comuni coinvolti, ha pensato di affiancare la formazione con la costruzione di questa guida, nel tentativo di elaborare uno strumento di più facile consultazione e lavoro per chi segue le problematiche sollevate dai cittadini stranieri. Il volume che è stato prodotto raccoglie, infatti, alcune delle informazioni di carattere legislativo contenute nella normativa vigente sugli stranieri, assieme alle modalità di richiesta dei documenti e agli indirizzi che possono risultare utili per l’orientamento ai servizi e l’assistenza ai cittadini comunitari e non comunitari. La persona di uno Stato estero che intenda entrare e soggiornare nel nostro paese è, in virtù della propria posizione giuridica, ad un diverso ordine di obblighi ed è beneficiario di un diverso ordine di diritti. Per questo motivo, in ragione della specificità della posizione di ciascun individuo di fronte all’ordinamento italiano, abbiamo deciso di chiamare questa pubblicazione “guida all’ingresso e al soggiorno di cittadini non-italiani”.Seppure con un certo ritardo rispetto ad altre realtà della nostra regione, anche la società ferrarese sta manifestando la propria identità multiculturale. In questo contesto ci auguriamo che questa guida possa fornire un aiuto concreto nel non facile percorso che il cittadino straniero deve seguire per poter vivere più serenamente in Italia. Alla base dell’intero lavoro resta la speranza che l’apertura al dialogo tra le culture, l’esercizio del reciproco rispetto e la conoscenza delle diversità, siano luoghi in cui le persone possono crescere per costruire un futuro comune. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla produzione di questa guida mettendo a disposizione le proprie competenze, l’impegno e, molto spesso, il proprio entusiasmo personale.

La Responsabile delSettore Documentazione e Formazione

Miriam Cariani

Il coordinatore delCentro Servizi Integrati per l’Immigrazione

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CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER L’IMMIGRAZIONE ............................................................ 7

Premessa........................................................................................................................................................3

INGRESSO E SOGGIORNO ................................................................................................................... 11

INGRESSO NELL’AREA SCHENGEN.................................................................................................11IL VISTO D’INGRESSO..........................................................................................................................12IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.......................................................................................................13MOTIVI PER CUI PUO’ ESSERE CHIESTO IL VISTO....................................................................13TUTELA GIURISDIZIONALE...............................................................................................................14IL PERMESSO DI SOGGIORNO...........................................................................................................16RILASCIO......................................................................................................................................................16DURATA........................................................................................................................................................17IL CONTRATTO DI SOGGIORNO......................................................................................................................17RINNOVO......................................................................................................................................................18RIFIUTO E REVOCA.......................................................................................................................................18CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO........................................................................19PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO.......................20IL SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA.............................................................22ESPULSIONE AMMINISTRATIVA .....................................................................................................28DIRITTI E DOVERI DELLO STRANIERO.........................................................................................29OBBLIGHI DELL’OSPITANTE ............................................................................................................29ISCRIZIONE ANAGRAFICA.................................................................................................................29AUTOCERTIFICAZIONE.......................................................................................................................30CARTA D’IDENTITÀ..............................................................................................................................31PATENTE DI GUIDA...............................................................................................................................31CODICE FISCALE...................................................................................................................................31RETE INFORMATIVA PROVINCIALE PER I CITTADINI STRANIERI.....................................33POLITICHE MIGRATORIE.......................................................................................................................34SPORTELLO UNICO...............................................................................................................................34NULLAOSTA E CONTRATTO DI SOGGIORNO...............................................................................35IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO................................................35LAVORO STAGIONALE........................................................................................................................35PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO...........................................................36SCHEDA RIEPILOGATIVA......................................................................................................................37ISCRIZIONE ALL’ELENCO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI DISPONIBILI.......................38COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO DELL’ASSUNZIONE .................................39DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ................................................39INGRESSO PER LAVORO IN CASI PARTICOLARI........................................................................39ATTIVITA’ SPORTIVE...........................................................................................................................41FORMAZIONE PROFESSIONALE ......................................................................................................42TITOLO DI PRELAZIONE ...............................................................................................................................42DIRITTI PREVIDENZIALI ....................................................................................................................43LAVORO STAGIONALE..................................................................................................................................43LAVORO SUBORDINATO................................................................................................................................43TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ NEL LUOGO DI LAVORO................43CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IN CASO DI RIMPATRIO.....................44

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SALUTE ...................................................................................................................................................... 45

ASSISTENZA SANITARIA.....................................................................................................................45

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEI CITTADINI NON ITALIANI ..... 45

LA TESSERA SANITARIA.....................................................................................................................45SPORTELLI COMPETENTI ALL’ISCRIZIONE................................................................................45AZ. USL.......................................................................................................................................................45AZ.OSPEDALIERO UNIVERSITARIA....................................................................................................46

CITTADINI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI ........................................................................... 46

CITTADINI COMUNITARI....................................................................................................................46PAESI DELL'UNIONE EUROPEA............................................................................................................46ISCRIZIONE DEI CITTADINI CON CITTADINANZA DI UNO DEGLI STATI MEMBRI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.................................................................................................47(CON PERMANENZA SUPERIORE AI TRE MESI)..........................................................................47CITTADINI NON COMUNITARI.........................................................................................................47ISCRIZIONE OBBLIGATORIA................................................................................................................48CHI NE HA DIRITTO.................................................................................................................................48MODALITÀ D’ISCRIZIONE.....................................................................................................................49CASI IN CUI È POSSIBILE L’ISCRIZIONE AL S.S.N PRIMA DELL’OTTENIMENTO DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO...................................................................................................................49ISCRIZIONE AL S.S. N CON PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER MOTIVI DI SALUTE......................................................................................................................................................49RESIDENZA/DIMORA ABITUALE O DOMICILIO RISULTANTE SUL PERMESSO DI SOGGIORNO..............................................................................................................................................50LAVORATORI STAGIONALI .................................................................................................................50DETENUTI E INTERNATI........................................................................................................................50DURATA DELL’ISCRIZIONE AL S.S.N.................................................................................................50DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE......................................................................51DOCUMENTI RICHIESTI IN CASO DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO...................51CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE.................................................................................................52STRANIERI NON SOGGETTI ALL’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA...................................................52ISCRIZIONE AL S.S.N. PER DISOCCUPATI, RIFUGIATI, CONIUGI E MINORI..............................52ISCRIZIONE VOLONTARIA....................................................................................................................53CHI NE HA DIRITTO.................................................................................................................................53DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE VOLONTARIA ..........................................................54STUDENTI..................................................................................................................................................54DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE......................................................................................54STRANIERI COLLOCATI ALLA PARI...................................................................................................54DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE......................................................................................54PRESTAZIONI ALLE QUALI DA’ DIRITTO L’ISCRIZIONE VOLONTARIA....................................55SCADENZA DELL’ISCRIZIONE ..........................................................................................................55A CHI NON E’ CONSENTITA L’ISCRIZIONE VOLONTARIA ...........................................................55PAESI CON I QUALI L’ITALIA HA SOTTOSCRITTO TRATTATI E ACCORDI:..............................55

CITTADINI NON REGOLARMENTE SOGGIORNANTI ................................................................. 56

PRESTAZIONI GARANTITE.................................................................................................................56

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PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI................................................................................................56S. T. P: STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI................................................................57RILASCIO DEL CODICE S. T. P...............................................................................................................57ELENCO MEDICI S.T.P.............................................................................................................................58A COSA SERVE IL CODICE S. T. P.........................................................................................................58COSA DEVE FARE L’OPERATORE NEL CASO DI DICHIARAZIONE DI INDIGENZA.........58CITTADINI STRANIERI CHE DICHIARANO LO STATO DI INDIGENZA.................................59CITTADINI STRANIERI CHE NON HANNO DICHIARATO LO STATO DI INDIGENZA.......60

LA SALUTE DELLA DONNA IN GRAVIDANZA E DEI MINORI .................................................. 60

DONNE IN GRAVIDANZA.....................................................................................................................60CENTRO SALUTE DONNA....................................................................................................................60MINORI......................................................................................................................................................61MINORI NATI IN ITALIA DA STRANIERI ISCRITTI AL S.S.N....................................................61MINORI STRANIERI OSPITI DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO....................................62SERVIZIO DI PEDIATRIA DI COMUNITA’.......................................................................................62

LA SALUTE DEI RICHIEDENTI ASILO POLITICO, UMANITARIO E RIFUGIATI POLITICI ...................................................................................................................................................................... 62

ISCRIZIONE AL S.S.N.............................................................................................................................62DOVE RIVOLGERSI .................................................................................................................................63

INGRESSO E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE ......................................................................... 63

PROCEDURA PER L'INGRESSO IN ITALIA.....................................................................................63PROCEDURA PER IL SOGGIORNO IN ITALIA...............................................................................63

ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO (ES. TURISMO) NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA ......................................................................... 63

CHI NE HA DIRITTO..............................................................................................................................63CITTADINO PROVVISTO DI TESSERA SANITARIA EUROPEA.................................................64CITTADINO SPROVVISTO DI TESSERA SANITARIA EUROPEA...............................................64LA TESSERA SANITARIA EUROPEA E IL CERTIFICATO SOSTITUTIVO PROVVISORIO 64

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA E DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO ........... 64

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE AL S. S. N ..................................................................................... 65

LA SCELTA DEL MEDICO....................................................................................................................65CERTIFICATI MEDICI...........................................................................................................................65IMPEGNATIVE (C.D. RICETTE)...........................................................................................................65ESENZIONE TICKET..............................................................................................................................66I CONSULTORI FAMILIARI.................................................................................................................67L'ASSISTENZA SANITARIA IN CASO DI GRAVIDANZA..............................................................67

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LE VACCINAZIONI.................................................................................................................................67URGENZE ED EMERGENZE................................................................................................................68118: IL NUMERO DI EMERGENZA.....................................................................................................68PRONTO SOCCORSO.............................................................................................................................68ELENCO – ASSISTENZA STRANIERI - TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO (STP)...........69

ASSISTENZA SOCIALE .......................................................................................................................... 75

L’ASSEGNO DI MATERNITÀ.........................................................................................................................75

GESTITO DALL'INPS ............................................................................................................................. 75

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI.....................................................76PRESTITO D’ONORE....................................................................................................................................76ASSEGNAZIONE ALLOGGI...........................................................................................................................76FONDO SOCIALE: CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO........................................................76CONTRIBUTO ECONOMICO PER MAMME SINGLE CHE LAVORANO...........................................................77

FAMIGLIA ................................................................................................................................................. 78

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE..................................................................................................78INGRESSO DI FAMILIARE AL SEGUITO.........................................................................................80DISPOSIZIONI A FAVORE DEI MINORI STRANIERI....................................................................80IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI..........................................................81SCHEDA RIEPILOGATIVA......................................................................................................................81CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI ALTRO TIPO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI............................................................................................82

ISTRUZIONE ............................................................................................................................................ 83

REMEDIA: MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE...............................................................84ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ...............................................................................................................84SCHEDA RIEPILOGATIVA......................................................................................................................85RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL’ESTERO.............................87RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE..87DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA.....87

CASA ........................................................................................................................................................... 88

CONTRATTO DI LOCAZIONE (AFFITTO).......................................................................................88REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO................................................................................................88 DOVERI DELL’INQUILINO.................................................................................................................89RAPPORTI CON IL PROPRIETARIO.................................................................................................89SUBAFFITTO............................................................................................................................................89SFRATTO...................................................................................................................................................89EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA..............................................................................................89CENTRI DI ACCOGLIENZA.................................................................................................................90

ASILO POLITICO .................................................................................................................................... 91

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L’ITER DELLA DOMANDA...................................................................................................................93

CITTADINANZA ...................................................................................................................................... 94

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI CITTADINO ITALIANO IURE SANGUINIS...............................................................................................................................................94PERMESSO PER ATTESA CITTADINANZA.....................................................................................95CITTADINANZA PER MATRIMONIO................................................................................................95CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE..................................................................................95PARI OPPORTUNITÀ................................................................................................................................96

INDIRIZZI UTILI ..................................................................................................................................... 97

COMUNE DI FERRARA.........................................................................................................................97COMUNE DI MASI TORELLO............................................................................................................104COMUNE DI POGGIORENATICO.....................................................................................................104COMUNE DI VIGARANO MAINARDA.............................................................................................105COMUNE DI CENTO.............................................................................................................................105COMUNE DI BONDENO.......................................................................................................................108COMUNE DI MIRABELLO..................................................................................................................109COMUNE DI S. AGOSTINO.................................................................................................................110COMUNI DI BERRA - COPPARO - FORMIGNANA - JOLANDA DI SAVOIA - RO - TRESIGALLO.........................................................................................................................................110COMUNI DI CODIGORO - COMACCHIO – GORO - LAGOSANTO MASSAFISCAGLIA - MESOLA - MIGLIARINO - MIGLIARO............................................................................................112COMUNI DI ARGENTA – OSTELLATO - PORTOMAGGIORE - VOGHIERA.........................115Comune di Ferrara.....................................................................................................................................118Prefettura di Ferrara:..................................................................................................................................118

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CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER L’IMMIGRAZIONE

L’immigrazione sta modificando la fisionomia sociale del nostro territorio. Tale trasformazione va affrontata in una prospettiva di integrazione e in un ottica strutturale e non emergenziale. Questa esigenza richiede un intervento capillare che tenga conto della trasversalità e complessità del fenomeno migratorio. Dunque tra le diverse tipologia di intervento, rivestono una significativa importanza quelle tese a:

sviluppare un “sapere” capace di confrontarsi con le esigenze dei “nuovi cittadini” e con l’insieme delle norme che riguardano la presenza e l’ingresso dei migranti;

articolare una progettualità condivisa e un’impostazione comune di intervento; creare sinergie e integrare l’azione dei servizi, degli enti e delle istituzioni; adeguare e ampliare le competenze degli operatori del pubblico e del privato sociale; favorire la circolazione dell’informazione e la diffusione delle buone prassi.

Al fine di promuovere questo metodo di lavoro e concretizzare le azioni necessarie, i Comuni della provincia di Ferrara hanno creato il Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione (vedi indirizzi). Con sede a Ferrara, ma attivo su tutto il territorio provinciale, il CSII è il principale strumento di coordinamento, progettazione e intervento, per l’integrazione dei migranti. Affidato in appalto alla coop. soc. Camelot, vede l’impiego di un team di lavoro multietnico che si occupa di: Consulenza e serviziFornisce servizi di vario tipo rivolti principalmente agli operatori del territorio coinvolti nei processi di integrazione, in particolare: consulenza legale, consulenza progettuale, problem solving, welcome servicies, informazione, orientamento, ecc..Formazione/aggiornamentoHa attivato vari percorsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, realizzando anche convegni e seminari. Inoltre ha il compito di orientare e dare organicità agli interventi di formazione professionale rivolti a cittadini immigrati.Progettazione sociale e culturaleImposta e supporta progetti e servizi in collaborazione con enti pubblici e soggetti del terzo settore. Informazione e documentazioneCura l’aggiornamento del sito internet www.csii.fe.it con: informazioni, aggiornamenti normativi, bacheca delle iniziative, documenti, moduli, ecc.,. Ha costituito un piccolo centro di documentazione e invia periodicamente una newsletter informativa.Rete informativa per cittadini stranieriCoordina la rete informativa provinciale, mantenendo rapporti con Questura - Prefettura - D.P.L., supportando gli sportelli informativi con azioni di aggiornamento e consulenza, nonché distaccando proprio personale (mediatori linguistico culturali) presso gli sportelli stessi.Repertorio provinciale dei mediatori linguistico – culturali: REMEDIASvolge attività di coordinamento, formazione, reperimento e supporto dei mediatori linguistico culturali che sostengono la comunicazione tra cittadini stranieri e operatori dei servizi: educativi, sanitari, informativi ecc.(circa 350 curricula schedati, 75 operatori attivi, su 25 gruppi linguistici).

La pubblicazione di questa guida è stata curata dagli operatori del Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione, proprio per fornire uno strumento di consultazione e lavoro per chi è attivo nell’integrazione dei cittadini stranieri. Molti materiali che completano i contenuti della guida possono essere scaricati direttamente dal sito www.csii.fe.it., in un’apposita sezione saranno inoltre inseriti gli aggiornamenti periodici. Gli operatori del Centro sono anche disponibili per fornire ulteriori precisazioni e consulenze su specifici aspetti e problematiche. Infine, questa guida non deve essere considerata un prodotto finito, ma un testo in divenire che serva a tutti gli operatori, per cui è auspicabile che si segnalino al CSII eventuali imprecisioni, errori o suggerimenti.

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INGRESSO E SOGGIORNO

La normativa sugli stranieri in vigore (D.L.vo 286/1998 modificato dalla L. 189/2002 ; L. 271/2004; D.lgs 3/2007; D.lgs 5/2007; L. 68/2007; D.P.R. 394/1999 modificato dal D.P.R 334/2004), viene applicata ai cittadini di Stati che non appartengono all’Unione Europea, agli apolidi e ai cittadini degli Stati membri dell’U.E., nel caso in cui tali norme risultino più favorevoli rispetto alla normativa prevista per questi cittadini (L. 380/2003; D.lgs 30/2007; Direttiva dell'U.E 38/2004: abrogati DPR 1656/1965; Dlgs n 52/2002; DPR n.53/2002; DPR n. 54/2002; c. 4 dell'art.30 del Dlgs n. 286/1998;).Vengono equiparati ai cittadini dell’U.E. i cittadini degli Stati che hanno aderito agli Accordi Schengen. Tali accordi regolano la circolazione degli stranieri all’interno del cosiddetto “spazio Schengen”1 che comprende i territori firmatari della convenzione.

INGRESSO NELL’AREA SCHENGEN

Gli Accordi di Schengen, a cui l’Italia ha aderito nel 1997, hanno creato uno spazio comune dei territori di tutti gli Stati aderenti, eliminando le frontiere interne, rafforzando i controlli alle frontiere esterne e realizzando la libera circolazione delle persone e delle merci.Per entrare nello Spazio Schengen lo straniero proveniente dall’esterno di tale spazio deve essere in possesso: del passaporto valido o altro documento equipollente (certificato d’identità che viene rilasciato al

consolato del paese di appartenenza nel caso di smarrimento del passaporto); del visto se richiesto2; dei mezzi finanziari sufficienti in relazione alla durata, alla natura del soggiorno ed alle spese di

viaggio per il ritorno al proprio Paese o per il transito in altro.

Ai fini dell’ingresso, occorre che il cittadino straniero: non sia stato dichiarato inammissibile in uno dei Paesi aderenti all’Accordo; non sia considerato pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica;

1 Belgio, Paesi Bassi, Francia, Germania, Lussemburgo, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Danimarca, Norvegia, Islanda, Finlandia, Svezia, Svizzera.

Paesi dell’U.E: Belgio, Paesi Bassi, Francia, Germania, Lussemburgo, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Finlandia, Svezia.

Paesi dello Spazio Economico Europeo: comprende i Paesi dell’U.E: Belgio, Paesi Bassi, Francia, Germania, Lussemburgo, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Finlandia, Svezia, compresi Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Dal 1 Maggio 2004 sono entrati nell’Unione Europea i seguenti Stati: Repubblica Ceca, Rep. Slovacca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia, Cipro, Malta. Dal 01/01/2007 sono entrati nell’U.E anche i seguenti paesi: Romania e Bulgaria (in regime transitorio).

2 I paesi soggetti ad obbligo anche di visto turistico sono: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Birmania, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana , Ciad, Cina, Colombia Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Equador, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

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non sia condannato per uno dei reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 del Codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

La mancanza di uno solo dei detti requisiti comporta il respingimento alla frontiera dello straniero, anche qualora in possesso di regolare visto d’ingresso. Il visto di ingresso può essere rilasciato da uno qualsiasi dei Paesi aderenti all’Accordo e permette di entrare e circolare in tutta l’Area Schengen, solo per motivi di turismo.Alla frontiera italiana lo straniero viene sottoposto ai controlli doganali relativi alle merci e al denaro trasportati. Superati positivamente i controlli, l’autorità di frontiera timbra il passaporto con la data ed il luogo di transito.Nei casi in cui lo straniero sia respinto e sia entrato con mezzi altrui, il vettore del mezzo di trasporto utilizzato per attraversare la frontiera è obbligato a ricondurre lo straniero nello Stato di provenienza o in quello dove è stato rilasciato il biglietto di viaggio.Qualora lo straniero attraversi le frontiere con mezzi di trasporto altrui, i responsabili di tali mezzi hanno l’obbligo di verificare che le persone trasportate siano in possesso dei documenti necessari per l’ingresso in Italia ed, eventualmente, devono riferire alla polizia di frontiera la presenza a bordo di stranieri in posizione irregolare. Per l’inosservanza di tali obblighi è prevista la sanzione da 516,46 euro a 2.582,28 euro per ogni straniero trasportato.Non può essere respinto, anche se privo dei documenti o dei requisiti richiesti per l’ingresso, chi richiede asilo politico, chi ha lo status di rifugiato e chi beneficia di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

IL VISTO D’INGRESSO

Il visto d’ingresso è un’autorizzazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica e consolare italiana presente nel Paese d’origine o di stabile residenza dello straniero, entro 90 giorni dalla data della richiesta. Nei casi di assoluta necessità la Polizia di Frontiera può essere autorizzata a concedere:Visti d’ingresso non superiori a 10 giorniVisti di transito non superiore a 5 giorniInsieme al visto d’ingresso la Rappresentanza diplomatica o consolare rilascia allo straniero un documento scritto in lingua a lui comprensibile, concernente i diritti e i doveri inerenti all’ingresso ed al soggiorno dello straniero in Italia.

Per richiedere il visto d’ingresso è necessario indicare:v le proprie generalità ed eventualmente quelle dei familiari al seguitov gli estremi del passaporto o di un documento equipollentev il luogo di destinazionev il motivo e la durata del soggiorno

Sono da allegare alla richiesta di visto:- la documentazione necessaria a seconda del tipo di visto richiesto;- il passaporto o un documento equipollente;- la documentazione relativa alla finalità del viaggio;- la documentazione attestante i mezzi di trasporto utilizzati;- la documentazione relativa alla disponibilità dei mezzi disussistenza necessari al viaggio, al soggiorno e, eccetto per isoggiorni per motivi di lavoro, al ritorno in patria per sé e per glieventuali familiari a carico;- la documentazione relativa alle condizioni di viaggio.Per il rilascio dei visti relativi ai familiari, occorre presentare:

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- la documentazione di cui ai punti precedenti;- i certificati di attestazione della parentela, di matrimonio, di minore età o di inabilità al lavoro, rilasciati dall’autorità competente nel Paese di provenienza o stabile residenza e tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana;- il nulla osta della Questura per accertare la disponibilità di un alloggio e dei mezzi di sussistenza.

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Chiunque favorisca l’ingresso illegale di uno straniero in Italia ovvero in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, viene punito con il carcere da 1 a 5 anni e con multe fino a 15.000 euro per ogni persona fatta entrare nel Paese clandestinamente. La pena è aumentata da 4 a 15 anni di reclusione e con la multa di 15000 euro per ogni persona nel caso in cui il fatto, salvo non costituisca più grave reato, sia stato commesso al fine di trarne profitto, anche indiretto oppure sia stato commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

MOTIVI PER CUI PUO’ ESSERE CHIESTO IL VISTO

Il visto può essere di tipo individuale – rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un passaporto individuale – o collettivo – rilasciato ad un gruppo di stranieri, aventi tutti la stessa cittadinanza del paese di emissione del passaporto, ed a condizione che il documento sia espressamente e formalmente riconosciuto dall’Italia. Il visto collettivo non può avere una durata superiore a 30 giorni.

Ai sensi della Istruzione Consolare Schengen i visti sono divisi in: Transito aeroportuale (Tipo A) Transito (Tipo B) Soggiorni di breve durata o di viaggio (Tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi. A

personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C3), o cinque anni (C5).

Visti a validità territoriale limitata (VTL), validi solo per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali. Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragioni d’urgenza, o in caso di necessità.

Visti per soggiorni di lunga durata o “Nazionali” (VN), validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Shengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto,e per l’eventuale transito – per non più di 5 giorni – attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.

Visti di soggiorno di lunga durata o “Nazionali” aventi anche valore di visto di breve durata (VDC)

TIPOLOGIE DI VISTOPagina 12 di 116

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Adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze lavoro.

Visti SchengenAffari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo.Visti NazionaliAdozione, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze lavoro.

TUTELA GIURISDIZIONALE

Il rifiuto del Consolato di rilasciare il visto deve essere motivato e notificato allo straniero nella lingua a lui conosciuta o comunque, in mancanza, nella lingua inglese, francese, spagnola o araba.Il rifiuto non deve essere motivato se sussistono motivi di ordine e sicurezza pubblica o in caso di permessi di breve durata. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni comporta le relative responsabilità penali e l’inammissibilità della domanda.Contro il rifiuto è ammesso il ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. del Lazio, tramite il Consolato.Il provvedimento di diniego del visto e’ adottato anche in seguito a condanne (anche in primo grado) per reati di cui all’art. 4, co. 3, T.U.In caso di diniego per motivi di sicurezza di un visto del tipo di cui all’art. 4, co. 2, T.U., la motivazione del diniego e’ omessa.Quando il visto è di tipo C ha una durata di 90 giorni e non è rinnovabile; quando è di tipo D può avere una validità superiore ai 90 giorni ed è rinnovabile se permangono i requisiti che ne hanno determinato il rilascio.Il visto di tipo C detto anche “Visto Schengen” o di breve durata, può essere rilasciato anche dalla rappresentanza diplomatica di uno dei Paesi Schengen o da uno dei Paesi con i quali siano intercorsi specifici accordi. Sono esenti dal visto i cittadini dei Paesi con i quali siano stati firmati specifici accordi.L’esenzione dal visto si riferisce esclusivamente ai soggiorni fino a 90 giorni, per esempio Turismo, Affari, Invito, per quelli superiori invece è sempre richiesto il visto.Per i soggiorni di breve durata è necessario dimostrare alla frontiera il possesso dei mezzi finanziari sia per mantenersi in Italia, sia per il viaggio di ritorno (la somma giornaliera prevista è di Euro 17.38). Segue tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l’ingresso nel territorio nazionale per turismo:

PERIODO DI DURATA DEL VIAGGIO

NUMERO DEI PARTECIPANTIAL VIAGGIO

UN PARTECIPANTE DUE O PIU’ PARTECIPANTI

DA 1 A 5 GIORNIQUOTA FISSAQUOTA COMPLESSIVA

EURO

269,60

EURO

212,81

DA 6 A 10 GIORNIQUOTA A PERSONAGIORNALIERA

44,93 26,33

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DA 11 A 20 GIORNIQUOTA FISSAQUOTA A PERSONAGIORNALIERA OLTRE I 20 GIORNIQUOTA FISSA QUOTA A PERSONA GIORNALIERA

51,6436,67

206,5827,89

25.8222,21

118,7917,04

Lo straniero in possesso del nulla osta lavorativo non deve dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari.

LISTA COMUNE DEGLI STATI I CUI CITTADINI NON SONO SOGGETTI ALL’OBBLIGO DEL VISTO

per breve durata (turismo, affari, …)

AndorraArgentinaAustraliaBoliviaBrasileBruneiCanadaCileColombiaMessicoNicaraguaNorvegiaNuova ZelandaPanamaParaguay

Corea del SudCosta RicaCroaziaEcuadorEl SalvadorGiapponeGuatemalaSan MarinoSanta SedeSingapore

HondurasIslandaIsraeleLiechtenstenMalesiaMonacoU.S.A.SvizzeraUruguayVenezuela

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Dall'11 dicembre 2006 la richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno è cambiata. Esistono due possibilità per il cittadino straniero, dipendenti dalla tipologia del documento richiesto. In base al motivo che consente il rilascio/rinnovo del permesso il cittadino dovrà rivolgersi o direttamente alla Questura competente oppure agli uffici postali, per il ritiro della modulistica che dovrà essere compilata e spedita tramite posta. Elenco delle tipologie di permessi che devono essere richiesti in posta:adozione, affidamento, aggiornamento permesso di soggiorno (cambio residenza, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto), attesa occupazione, attesa riacquisto della cittadinanza, rinnovo asilo politico (status già riconosciuto),conversione permesso di soggiorno, duplicato del permesso di soggiorno, famiglia, famiglia minore 14-18 anni, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro casi particolari, lavoro subordinato-stagionale, missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status di apolide rinnovo, studio, tirocinio formazione professionale.Per alcune tipologie di permesso di soggiorno la richiesta invece deve essere inoltrata direttamente in Questura.Elenco delle tipologie di permessi che devono essere richiesti in Questura:affari, cure mediche, gara sportiva, motivi umanitari, richiesta asilo politico (per la prima richiesta e per il rinnovo del p.d.s ), minore età, giustizia.I nuovi documenti vengono rilasciati in formato elettronico.

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Per informazioni consultare il sito: www.portaleimmigrazione.it

Per l'assistenza alla pratica è possibile rivolgersi a patronati e comuni abilitati, che possono dare un servizio di compilazione telematica dell'istanza, consegnare al cittadino la busta con i moduli compilati, che dovrà essere successivamente spedita, dal titolare del documento, tramite le poste abilitate. Per informazioni consultare il sito www.csii.fe.it, oppure il sito www.portaleimmigrazione.it

Rilascio

I cittadini stranieri che entrano in Italia sono tenuti a chiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dalla data di ingresso (in base alle indicazioni sopra descritte).Il cittadino entrato in Italia a seguito di autorizzazione all'ingresso per lavoro (decreto flussi) o per ricongiungimento familiare, deve rivolgersi allo Sportello Unico della Prefettura per il ritiro della documentazione necessaria per la richiesta, tramite posta, del documento.Il cittadino entrato in Italia con visto d'ingresso per lavoro subordinato (decreto flussi) per ottenere il permesso di soggiorno deve stipulare il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico della Prefettura con il datore di lavoro che ha richiesto l'autorizzazione all'ingresso, pena la revoca del permesso di soggiorno in sede di rinnovo. Per i documenti richiesti o rinnovati tramite le poste, dopo la spedizione della modulistica, è prevista la convocazione, tramite invio di un sms o di raccomandata, in Questura per la verifica dei rilievi fotodattiliscopici. Successivamente il cittadino verrà convocato per il ritiro in Questura del permesso/carta di soggiorno elettronici.La ricevuta postale attestante la richiesta del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro (direttiva del Ministero del Lavoro del 20/02/2007), consente l'instaurazione del rapporto di lavoro e a seguito di licenziamento o dimissioni, l'iscrizione nelle liste dei disoccupati, qualora sia stato stipulato antecedentemente il primo contratto di soggiorno con il datore di lavoro che ha richiesto l'autorizzazione all'ingresso; nonché l'iscrizione in anagrafe, al Servizio Sanitario Nazionale e il conseguimento della patente di guida. Nel caso di primo ingresso il permesso viene rilasciato per gli stessi motivi per i quali è rilasciato il visto d’ingresso, Lo straniero che viene ospitato per più di tre mesi presso una struttura di accoglienza, deve indicare nella richiesta del permesso di soggiorno l’indirizzo della struttura come dimora abituale.Contro il mancato rilascio del permesso di soggiorno è ammesso ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dal giorno di notifica del diniego. Il cittadino straniero deve esibire il proprio permesso di soggiorno ogni volta che gli venga richiesto dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza.

Durata

La durata del permesso di soggiorno per cittadini stranieri non può superare: 6 mesi, rinnovabili per un anno, per motivi di protezione sociale 1 anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata.

Nel caso di corsi pluriennali il permesso di soggiorno è rinnovabile di anno in anno da un minimo di 20 giorni a un massimo di 9 mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale

durata 2 anni, per ricongiungimento familiare 2 anni per lavoro autonomo la durata del contratto di soggiorno per motivi di lavoro, ed in ogni caso non può superare 1 anno se a

tempo determinato e 2 anni se a tempo indeterminato un tempo stabilito in base a necessità documentate, negli altri casi consentiti dalla legge

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Il contratto di soggiorno

Il primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato viene rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro italiano, o straniero regolarmente soggiornante in Italia, e il lavoratore straniero. La stipula avviene, entro otto giorni dall’ingresso, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione istituito presso la Prefettura della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione di lavoro. Il contratto di soggiorno non costituisce valido titolo per il rilascio del permesso di soggiorno se non contiene:

la garanzia da parte del datore di lavoro di disponibilità di un alloggio ritenuto idoneo in base ai parametri minimi dell’edilizia residenziale pubblica

l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, qualora si debba ricorrere ad un accompagnamento coattivo alla frontiera (come nei casi di espulsione)

I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro, non sono tenuti alla stipula del contratto di soggiorno.

Rinnovo

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere chiesto almeno novanta giorni prima della scadenza se si tratta di permesso di durata biennale; sessanta giorni prima della scadenza per i permessi di durata annuale; trenta giorni prima per i rimanenti casi.La ricevuta postale o il cedolino della Questura, sostituisce temporaneamente il permesso di soggiorno nel periodo che decorre dalla scadenza fino al rilascio.In base alla direttiva del Ministero del Lavoro del 5/08/2006 con la ricevuta postale o il cedolino della Questura è possibile esercitare i diritti connessi al titolo di soggiorno originale: stipulare un nuovo contratto di lavoro, rinnovare la residenza in anagrafe, rinnovare l'iscrizione sanitaria, dare la patente di guida. :

Per il rinnovo è necessario comunque attestare: i mezzi economici di sostentamento la residenza i requisiti relativi ai motivi per cui si richiede il permesso di soggiorno

Superati i 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, senza che lo straniero abbia chiesto il rinnovo, può essere disposta l’espulsione amministrativa.La perdita del posto di lavoro non comporta il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, ma consente l'iscrizione nelle liste di disoccupazione per un periodo di 6 mesi e la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione.Il permesso di soggiorno viene rinnovato se permangono i requisiti che ne hanno determinato il rilascio e le altre condizioni previste dalla legge.Il permesso di soggiorno può essere rinnovato per la stessa durata del rilascio iniziale, salvo diversa previsione della legge.Con la nuova L.68/2007 è stato abolito il permesso di soggiorno di breve durata, fino a 90 giorni, rilasciato per esempio per motivi di turismo, affari o invito, (che poteva essere convertito per motivi familiari in caso di possesso dei requisiti previsti dalla legge).Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato se il cittadino ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo superiore ai sei mesi, o per i permessi biennali per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso stesso.

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Il permesso di soggiorno non è rinnovabile se sono trascorsi 60 giorni dalla scadenza, salvo motivi documentati di impossibilità a chiedere il rinnovo, o nel caso in cui sia pervenuta una segnalazione di inammissibilità da parte di uno dei Paesi Schengen.

.............

Rifiuto e Revoca

Il permesso di soggiorno può essere rifiutato o revocato se il cittadino straniero non è in possesso dei requisiti richiesti per il soggiorno.Qualora il permesso di soggiorno non possa essere rinnovato il Questore emette un provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno e invita lo straniero a presentarsi al posto di Polizia di Frontiera indicato entro un massimo di 15 giorni lavorativi e a lasciare il territorio nazionale, pena l’espulsione amministrativa.Contro il provvedimento di rifiuto o di revoca è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) territorialmente competente, cioè quello della regione in cui ha sede la Questura che ha rifiutato o revocato il permesso o il rinnovo, entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Ritiro

Il permesso di soggiorno, sia come primo rilascio che come permesso di soggiorno rinnovato e la carta di soggiorno, devono essere ritirati presso la Questura competente, mentre il nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere ritirato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha sede in Prefettura.

CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

I permessi di soggiorno per motivi familiari, lavoro autonomo o subordinato sono convertibili in permesso per residenza elettiva.Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità, che intende chiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, deve inoltrare allo Sportello Unico competente la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato o autonomo, allegando il contratto sottoscritto dal solo datore di lavoro o la documentazione comprovante i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo. Nell’ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero con raccomandata a. r.La verifica della disponibilità delle quote per lavoro subordinato relative all’anno in corso, non va effettuata nel caso di conversione del permesso di soggiorno richiesta da stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, nonché dagli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. In queste ipotesi infatti, il numero dei permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permesso di soggiorno per lavoro subordinato andrà decurtato dalle quote d’ingresso definite nei decreti flussi dell’anno successivo.La conversione del permesso di soggiorno rilasciato per formazione o per lo svolgimento di tirocinio formativo in permesso per lavoro e’ ammessa solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio.Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni previste per legge.Il permesso di soggiorno per motivi familiari, in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio (divorzio o morte del coniuge), nei casi previsti, può essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo.

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Il minore in possesso di un permesso di soggiorno per affidamento, ai sensi della legge n. 184 del 1983, deve chiedere la conversione del soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio, al compimento della maggiore età.............................Il permesso di soggiorno per protezione sociale può essere convertito in permesso di soggiorno per studio o per lavoro, se sussistono i requisiti previsti dalla legge.Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, può essere utilizzato anche per altre attività consentite.Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente l’esercizio del lavoro subordinato per il periodo di validità dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il lavoro è in corso, previa comunicazione del contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

IL permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è il titolo che consente agli stranieri di soggiornare a tempo indeterminato in Italia. Può essere richiesto dagli stranieri soggiornanti in Italia da almeno cinque anni ed in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.Per ottenerlo lo straniero deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

regolare soggiorno in Italia da almeno 5 anni permesso di soggiorno in corso di validità: per lavoro autonomo, lavoro subordinato e per famiglia un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale per

ogni familiare titolarità di un contratto di locazione o di un atto di proprietà di un immobile che rientri nei

parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non essere sottoposto a procedimento penale o condannato per reati particolarmente gravi3

Il permesso CE può essere richiesto anche per lo straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente con cittadino italiano. In questo caso i requisiti per il suo rilascio sono quelli sopra elencati assieme alla dimostrazione del legame di parentela (i certificati devono essere tradotti e vidimati dall'Ambasciata italiana all'estero), senza il limite del soggiorno in Italia da almeno cinque anni.

Il permesso CE non può essere rilasciato a coloro che: soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può' essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, .646,ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di

3 Quelli disciplinati dagli art. 380 c.p.p. – furto aggravato, estorsione, ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti…- e 381 c.p.p. – lesioni personali, furto semplice, danneggiamenti…

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soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì' della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata dei 5 anni quando le assenze sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

Il permesso di soggiorno CE viene revocato:se e' stato acquisito fraudolentemente; in caso di espulsione, (per i motivi sopra elencati)ùquando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascioin caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione e' rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo.Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può' essere disposta: a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge31 luglio 2005, n. 155; c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che siastata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione si tiene conto anche dell'età dell'interessato, delladurata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.Il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può': a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale; b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa;subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno; c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale; d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e neilimiti previsti dalla vigente normativa.E' autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.».Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può' chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di esercitare un'attività' economica in qualità' di lavoratore subordinato o autonomo.Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia previa dimostrazione di aver risieduto in qualità' di

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familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti validi.

Documenti richiesti per ottenere il permesso CE:

Per il richiedente:

fotocopia del passaporto in corso di validità fotocopia del permesso di soggiorno attestazione consolare di identità in originale per coloro che sul passaporto riportano solo l’anno di

nascita ( es. 1964-> 01-01-1964) e fotocopia della relativa annotazione sul passaporto certificato di residenza in originale e stato di famiglia, rilasciato da non oltre 6 mesi fotocopia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente fotocopia del codice fiscale Certificato del Casellario Penale, in originale (rilasciato dal locale Tribunale, via Borgoleoni, da

non oltre sei mesi) Certificato dei Carichi Pendenti, in originale (rilasciato dal locale Tribunale, via Borgoleoni, da

non oltre 6 mesi).

Per il coniuge:

fotocopia del passaporto del coniuge in corso di validità fotocopia del permesso di soggiorno del coniuge certificato di matrimonio tradotto e asseverato dall’Ambasciata Italiana all’Estero da non oltre 6

mesi, in originale attestazione consolare di identità in originale per coloro che sulla data di nascita indicata sul

passaporto riportano solo l’anno (es. 1964 01-01-1964) e fotocopia della relativa annotazione sul passaporto

Certificato di residenza in originale e stato di famiglia, rilasciato da non oltre sei mesi Fotocopia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente Fotocopia del codice fiscale del coniuge Certificato del Casellario Penale del coniuge in originale (rilasciato dal locale Tribunale, via

Borgoleoni, da non oltre 6 mesi) Certificato dei Carichi Pendenti del coniuge in originale rilasciato dal Tribunale locale, da non

oltre 6 mesi Certificato di idoneità igenico-sanitaria rilasciato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale competente

per territorio da non oltre 6 mesi, in originale.

Per i figli:

fotocopia passaporto in corso di validità di ciascun figlio fotocopia del permesso di soggiorno di ciascun figlio certificato di nascita tradotto e asseverato dell’Ambasciata Italiana all’Estero fotocopia del codice fiscale di ciascun figlio.

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IL SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA

Per cittadino dell'Unione Europea si intende: a) “cittadino dell'Unione Europea”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;b) “i familiari”: 1) coniuge; 2) partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

c) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

Il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, (per l'Italia: passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio) ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione o di fare ingresso in ItaliaI familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno in corso di validità' esonera dall'obbligo di munirsi del visto. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Statodi cui hanno la cittadinanza. Le disposizioni si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto incorso di validità, che hanno fatto regolare ingresso nel territorio nazionale. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando: a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno,e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suoperiodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorionazionale;

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d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare aisensi delle lettere a), b) o c).Il diritto di soggiorno e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni indicate dalle lettere a), b) o c).Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno, (lettera a) quando: a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività' lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego. c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività' lavorativa. In tale caso l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Contro il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno e' ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente.

Per l'iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante: a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata sel'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1,lettera a); b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale; c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari.Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica.Ai fini dell'iscrizione anagrafica i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto; b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico; c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, a cura delle amministrazionicomunali, alla Questura competente per territorio.

I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro possono richiedere alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione: a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonché del visto di ingresso, qualora richiesto;

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b) di un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico; c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.Il rilascio della carta di soggiorno e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materialeusato per il documento.Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente o siano in possesso dei requisiti previsti. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre perse' e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente o che si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento; b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria; c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare; d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno finché hanno le risorse economiche che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finché non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora; a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati oautonomi; b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a

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quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione.2002.Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente. Il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativaper cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione. La continuità del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazioneprofessionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Statomembro o in un Paese terzo. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a dueanni consecutivi.Sono previste deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari, quando: a) il lavoratore subordinato o autonomo nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svoltonel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età e' considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni; b) il lavoratore subordinato o autonomo ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che da' all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno; c) il lavoratore subordinato o autonomo, dopo tre annid'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica. Ai fini dell'acquisizione dei diritti i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale. I periodi di iscrizione alle liste di mobilita' o di disoccupazione involontaria, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui la lettera a) elettera b), non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni: a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni; b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale; c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

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A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni previste. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente. La continuità del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede sul territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente. Il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di provvedimenti di allontanamento. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', del suo stato di salute, della sua situazione familiare economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti delfanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale é adottato dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed e' nuovamente allontanato con accompagnamento immediato. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento oppure quando il provvedimento e' fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale.Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può essere adottato anche quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato. Il provvedimento e' adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale,

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che non può essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.Contro il provvedimento di allontanamento rilasciato per motivi di ordine pubblico é ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma. Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorità consolare. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento. Il ricorso può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato. Contro il provvedimento di allontanamento emesso per cessazione delle condizioni che determinano il soggiorno può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto. Il ricorso e' presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione e' autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento. Contestualmente al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia lasua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimentodovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorionazionale.

ESPULSIONE AMMINISTRATIVA

L’espulsione è disposta dal Ministro dell’Interno in caso di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.È disposta dal Prefetto quando lo straniero:- è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera- si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine

prescritto (salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore), oppure quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, o è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo

- svolge attività delittuoseL’espulsione è sempre eseguita dal Questore con l’accompagnamento alla frontiera, salvo il caso di permesso scaduto da più di 60 giorni senza che sia stato chiesto il rinnovo e sempre che, nella stessa ipotesi, il Prefetto non rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento.L’espulsione è disposta con decreto motivato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento, seppure immediatamente esecutivo, è sospeso fin tanto che il Giudice di Pace territorialmente competente non si sia pronunciato sulla regolarità del medesimo attraverso giudizio di convalida. Il cittadino

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straniero, in attesa del giudizio che deve essere esperito entro le 48 ore dalla comunicazione del provvedimento alla cancelleria,è trattenuto presso un Centro di Permanenza Temporanea ed Assistenza.Il provvedimento con cui si dispone il trattenimento in CPT fa riferimento alla scelta del CPT più vicino effettuata in base alla disponibilità di posti.Lo straniero e’ informato del diritto ad essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, dal difensore d’ufficio anche in vista dell’udienza di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera.Contro il provvedimento di convalida del Giudice di Pace è ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento di allontanamento coattivo.In caso di espulsione alla scadenza del divieto di reingresso, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l’assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza italiana. La rappresentanza inoltra la documentazione al Ministero dell’Interno.Per la richiesta di reingresso anticipato, lo straniero presenta l’istanza, alla rappresentanza italiana, di dichiarazione di cessazione del divieto, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede l’autorizzazione. La rappresentanza inoltra l’istanza al Ministero dell’Interno e, successivamente, notifica la dichiarazione allo straniero.

DIRITTI E DOVERI DELLO STRANIERO

Il cittadino straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, sia per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia nell’accesso ai pubblici servizi.Lo straniero che si trova in Italia ha diritto di prendere contatto con le Autorità del proprio Paese e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento.Nel caso in cui il pubblico ufficiale abbia preso provvedimenti nei suoi confronti in materia di libertà personale, di tutela dei minori o di espulsione dal territorio dello Stato, deve darne comunicazione alle autorità diplomatiche del Paese di appartenenza dello stesso. Non si fa luogo a detta comunicazione se si tratta di straniero richiedente asilo.Il cittadino su richiesta degli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza, è tenuto ad esibire il passaporto e il permesso di soggiorno o, in mancanza del passaporto, altro documento di identificazione.

OBBLIGHI DELL’OSPITANTE

Chiunque ospita uno straniero, gli cede la proprietà o il godimento di un bene immobile è tenuto a darne comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore. La mancata segnalazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Gli stranieri devono iscriversi all’anagrafe del Comune nel quale stabiliscono la propria residenza.Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno può iscriversi all’Ufficio Anagrafe del Comune in cui dimora esibendo il passaporto o altro documento equipollente ed il permesso di soggiorno. All’Ufficio Anagrafe lo straniero deve compilare il modulo predisposto, indicando le proprie generalità, il luogo di provenienza (Comune italiano o estero), l’indirizzo di dimora abituale nel Comune.La registrazione di residenza viene effettuata previo accertamento della dimora abituale tramite il Comando di Polizia MunicipaleUna volta iscritti, gli stranieri hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, esibendo il permesso medesimo. Gli stranieri iscritti all’anagrafe non decadono dall’iscrizione in fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. La dimora dello straniero si

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considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.Gli uffici anagrafici devono comunicare alla Questura territorialmente competente le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni anagrafiche entro 15 giorni.Lo straniero regolarmente soggiornante che trasferisce la dimora nell’ambito del territorio della Questura che ha rilasciato il permesso deve chiedere l’aggiornamento del nuovo indirizzo sul permesso entro 15 giorni. Anche nel caso in cui lo stesso si trasferisca in territorio di altra Questura deve provvedere a comunicare il cambio di dimora alla nuova Questura. Qualora lo straniero abbia chiesto la residenza, sarà l’Ufficio Anagrafe a comunicare alla Questura eventuali variazioni anagrafiche entro 15 giorni. 4

L’ufficio anagrafico può richiedere i certificati attestanti il legame familiare rilasciati dalle autorità del paese estero e legalizzati dal Consolato italiano.Lo straniero che non rinnova l’iscrizione anagrafica alla scadenza del permesso di soggiorno è soggetto alla cancellazione dall’elenco anagrafico. La cancellazione anagrafica avviene, oltre che per gli stessi motivi previsti per i cittadini italiani, anche per irreperibilità accertata in seguito al censimento generale della popolazione o a ripetuti accertamenti o per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso con invito a provvedere entro 30 giorni da parte dell’ufficio.La carta d’identità rilasciata dal comune allo straniero non è valida per l’espatrio, né ha alcun valore se non accompagnata dal permesso di soggiorno.Contro i provvedimenti in materia di iscrizione anagrafica è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del luogo in cui ha sede l’organo che ha emanato il provvedimento impugnato.N.B: la variazione di residenza sul permesso o carta di soggiorno deve essere richiesta tramite la compilazione dei moduli distribuiti dalle poste.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il cittadino straniero può utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 quando deve dimostrare fatti e qualità che possono essere certificati o attestati da soggetti pubblici e privati italiani, salvo che non sia richiesta l’esibizione di specifici documenti.L’autocertificazione è una dichiarazione sottoscritta di proprio pugno riguardante fatti e qualità personali utilizzabile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e gestori di servizi pubblici, di cui può avvalersi anche il cittadino straniero.La persona, attraverso l’autocertificazione, attesta sotto la propria responsabilità civile e penale la veridicità di quanto dichiarato. L’autocertificazione sostituisce i tradizionali certificati.I privati hanno la facoltà e non l’obbligo di accettarla.Sono autocertificabili: la residenza lo stato di coniugato/a o vedovo/a, sempre che il matrimonio sia avvenuto in Italia lo stato di famiglia se verificabile dalle autorità italiane [l’esistenza in vita] la nascita del figlio, il fatto che una persona sia ascendente o discendente, se verificabile dalle autorità

italiane l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione italiana i titoli di studio acquisiti in Italia le qualifiche professionali, gli esami di abilitazione, di formazione, di aggiornamento conseguiti in

Italia l’appartenenza ad ordini professionali italiani il reddito, salvo l’ipotesi di richiesta di carta di soggiorno o di ricongiungimento familiare l’assolvimento di obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare il codice fiscale e la partita Iva qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria italiana

4 Di fatto questa procedura non viene ancora attuataPagina 28 di 116

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lo stato di disoccupazione, lo stato di pensionato e la categoria della pensione la qualità di studente presso un istituto italiano la qualità di rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore o di curatore l’iscrizione ad associazioni o formazioni sociali non aver riportato, in Italia, condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente

non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico in Italia la qualità di vivenza a carico tutti i dati contenuti nel registro di stato civile italiano non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non aver presentato domanda di concordato i documenti da presentare alla motorizzazione civile

CARTA D’IDENTITÀ

La carta d’Identità può essere rilasciata a cittadini stranieri e apolidi residenti in un Comune italiano.È un documento quinquennale non valido per l’espatrio e non sostituivo del permesso di soggiorno.Si deve richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza presentando:

o 3 foto formato tesserao passaporto valido o documento equipollenteo modulo di richiesta, disponibile presso l’ufficio anagrafico

La carta d’identità deve essere riconsegnata se il permesso di soggiorno non viene più rinnovato.

PATENTE DI GUIDA

Per guidare un automobile in Italia è necessario il possesso di una patente di guida italiana. Per ottenerla occorre superare un esame di teoria e una prova pratica di guida.È inoltre possibile convertire la patente rilasciata da alcuni paesi extracomunitari, individuati in apposito elenco esistente presso la Motorizzazione.5

Per la conversione, bisogna rivolgersi alla propria Rappresentanza diplomatica o consolare o agli uffici della Motorizzazione Civile della provincia di residenza.

CODICE FISCALE

Il codice fiscale è un codice alfanumerico, cioè composto da lettere e numeri, con il quale il Ministero delle Finanze identifica un cittadino.Nel caso di stranieri che entrano in Italia a seguito di richiesta nominativa da parte del datore di lavoro, il codice fiscale viene assegnato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura-U.T.G. – al momento del rilascio del nulla osta al lavoro e consegnato dalla Rappresentanza italiana nel paese di origine al momento del rilascio del visto di ingresso.

In tutti gli altri casi è necessario richiederlo presso il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate (Ufficio delle Imposte Dirette), o un suo ufficio periferico.

Per ottenere il codice fiscale bisogna avere i seguenti documenti:o permesso di soggiorno valido e fotocopia passaporto

Quando non si è in possesso del permesso di soggiorno:

5 Paesi con i quali esistono accordi per la conversione della patente:Algeria, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, GranBretagna, Grecia, Irlanda,

Islanda, Libano, Lichtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

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o attestazione di identità consolare (rilasciata dal consolato di appartenenza) con fotografiao fotocopia del passaporto

In sostituzione di questi documenti è possibile presentare:o fotocopia della ricevuta del permesso di soggiornoo contratto di lavoroo fotocopia del documento del datore di lavoro ed una sua dichiarazione su carta intestatao fotocopia del passaporto

Tale documento è necessario per:

Iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale Essere assunti come lavoratori dipendenti Iniziare attività lavorativa autonoma Aprire un conto corrente bancario Effettuare dichiarazione dei redditi Chiedere la residenza Compiere denunce contributive all’INPS Ottenere certificati rilasciati a contribuenti soggetti a ritenuta fiscale Produrre fatture IVA e ricevute fiscali Produrre bolle di accompagnamento Registrare atti Presentare domande per autorizzazioni, concessioni, licenze, iscrizioni a Camere di Commercio e agli

albi professionali.

Cosa fare:

Per ottenere il rilascio del codice fiscale, occorre recarsi all’Ufficio delle Imposte Dirette e compilare un modulo con i propri dati anagrafici presentando questi documenti:

Per cittadini minori stranieri nati in Italia: certificato di nascita o autocertificazione del genitore

I dati sono inviati al Ministero delle Finanze che provvede ad inviare all'indirizzo del cittadino il codice definitivo.

In caso di smarrimento o distruzione del codice fiscale, può essere richiesto il duplicato con le stesse modalità del rilascio.

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RETE INFORMATIVA PROVINCIALE PER I CITTADINI STRANIERI

Le difficoltà burocratiche e il conseguente allungamento dei tempi per l’ottenimento dei titoli necessari per il soggiorno in Italia, sono elementi che incidono fortemente sulla vita dei cittadini stranieri, spesso in modo penalizzante. Per agevolare il disbrigo delle procedure e semplificare l’esistenza dei migranti, gli enti locali della provincia di Ferrara hanno attivato diverse iniziative e buone prassi. Tra queste ha notevole importanza la Rete Informativa Provinciale per cittadini stranieri, coordinata dal Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione e attiva dall’anno 2002.La rete si basa su un protocollo d’intesa finalizzato all’erogazione di informazione, orientamento e assistenza; vi aderiscono:l’amministrazione provinciale le amministrazioni comunali che hanno attivato propri sportelli informativiil Centro Servizi Integrati per l’Immigrazionei sindacati (Cgil, Cisl, Uil)le organizzazioni dei datori di lavoro (CNA) alcune organizzazioni del Terzo Settoreil Centro Servizi per il Volontariato

Grazie a questo accordo in sostanza sono stati costituiti 38 sportelli in tutta la provincia di Ferrara che svolgono funzioni di:informazione di base e orientamento ai serviziassistenza nella compilazione delle pratiche e accompagnamento ai servizisostegno e consulenza per le organizzazioni di migranti e di volontariato

Negli sportelli sono presenti operatori qualificati che hanno seguito una specifica formazione e in molti casi sono affiancati da mediatori linguistico culturali e facilitatori della comunicazione. Dopo una prima fase di sperimentazione, il Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione ha realizzato specifici accordi operativi con Questura e Prefettura-UTG che oggi assicurano: accesso diretto ai propri uffici per gli operatori degli sportelli della rete, consulenza per casi complessi, tempestiva informazione in merito a orientamenti, circolari, normativa.Dal 2002 a oggi la Rete Informativa Provinciale per Cittadini Stranieri ha consentito di: migliorare l’accesso all’informazione e il buon esito delle istanze per i migranti, diminuire le code e i tempi di attesa, perfezionare le sinergie tra diversi Enti e Istituzioni, aumentare la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli immigrati.Per l’esatta ubicazione degli sportelli vedi la sezione Indirizzi.

N.B: il protocollo d'intesa é soggetto a modifiche periodiche

LAVORO

I lavoratori stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro hanno la facoltà di stipulare qualsiasi contratto di lavoro ed hanno diritto alla parità di trattamento retributivo, previdenziale ed assistenziale previsto dai contratti collettivi nazionali per i lavoratori italiani.I lavoratori stranieri in possesso della ricevuta postale, attestante il rinnovo del permesso di soggiorno, possono svolgere regolare attività lavorativa ed instaurare un nuovo contratto di lavoro (Direttiva del Ministero dell'interno del 5/08/2006) I lavoratori stranieri in possesso di ricevuta postale attestante la richiesta di primo permesso di soggiorno per lavoro, possono instaurare il rapporto di lavoro anche prima di avere ottenuto il permesso di soggiorno, o iscriversi nelle liste dei disoccupati a seguito di licenziamento o dimissioni, se antecedentemente hanno sottoscritto il contratto di soggiorno con il datore di lavoro che ha richiesto l'autorizzazione all'ingresso, (direttiva Ministero dell'interno del 20/02/2007).

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POLITICHE MIGRATORIE

La regolamentazione dell’ingresso degli stranieri in Italia per motivi di lavoro autonomo, subordinato o stagionale è di competenza del governo che ogni anno emana uno o più decreti con i quali stabilisce le quote di stranieri ammissibili (decreto sui flussi).Nel decreto possono essere previste delle restrizioni negli ingressi per quei Paesi che non collaborano nel contrasto all’immigrazione clandestina o nella riammissione dei propri cittadini destinatari di un provvedimento di espulsione.Inoltre possono essere riservate delle quote a favore dei lavoratori di origine italiana per almeno uno dei genitori, fino al terzo grado di ascendenza in linea retta, che risiedano al di fuori dei Paesi dell’Unione Europea, che chiedano di essere inseriti in una lista costituita presso le rappresentanze diplomatiche contenente le qualifiche professionali dei lavoratori.Le quote di ingresso indicate nel decreto devono corrispondere ad un’effettiva richiesta di lavoro divisa per Regioni e per Province.Le Regioni, entro il 30 novembre di ogni anno, possono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un rapporto sulla presenza e condizione degli immigrati nel proprio territorio, accompagnandolo con delle indicazioni sulle necessità di lavoratori che potrebbero verificarsi nei successivi tre anni. I visti potranno essere rilasciati nel limite delle quote fissate.

SPORTELLO UNICO

In ogni Provincia, presso l’Ufficio territoriale del Governo (Prefettura), viene istituito uno Sportello Unico per l’Immigrazione che provvederà ad espletare le pratiche di assunzione dei lavoratori subordinati. La richiesta di nulla-osta al lavoro per l’assunzione di lavoratori stranieri può essere inoltrata sia per un rapporto di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato. Il datore di lavoro italiano o straniero, regolarmente soggiornante, che intende procedere all’assunzione di uno straniero residente all’estero, deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa, o di quella dove avrà luogo la prestazione lavorativa:

richiesta nominativa del nulla osta al lavoro; dichiarazione relativa alla di sistemazione alloggiativi dello straniero; proposta di contratto di soggiorno con le relative condizioni e l’impegno al pagamento delle spese

per il ritorno dello straniero nel Paese di origine, qualora si debba ricorrere ad un accompagnamento coattivo alla frontiera (come nei casi di espulsione)

impegno a comunicare ogni variazione del contratto di lavoro.Qualora il datore di lavoro italiano o straniero non possieda un nominativo da chiamare, può chiedere il nulla osta per un lavoratore, o più lavoratori, iscritti nelle liste tenute presso le autorità consolari italiane all’estero. Il datore di lavoro dovrà comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro con lo straniero e in caso di omissione il Prefetto emetterà nei suoi confronti sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro. Lo Sportello Unico, prima di rilasciare il nulla osta, comunica per via telematica ai Centri per l’Impiego della Provincia di competenza, la richiesta nominativa e quelle relative ai lavoratori iscritti nelle liste.Il Centro per l’Impiego provvede ad estendere per via telematica, agli altri Centri, le offerte di lavoro quindi ad inserirle su sito internet e a diffonderle con ogni mezzo.Trascorsi venti giorni senza che sia pervenuta alcuna risposta da parte di lavoratori anche stranieri iscritti nelle liste di collocamento, il Centro trasmette, all’Ufficio Unico richiedente, la risposta negativa o le eventuali domante presentate che comunicherà anche al datore di lavoro.In caso di disponibilità la richiesta di nulla osta rimane sospesa fino alla comunicazione con cui il datore di lavoro richiederà di voler confermare la richiesta.

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NULLAOSTA E CONTRATTO DI SOGGIORNO

Nel caso in cui il datore di lavoro ottenga il nulla osta all’ingresso del cittadino straniero, deve trasmettere tale autorizzazione al cittadino nel suo paese d’origine, affinché lo stesso possa richiedere al Consolato italiano il rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato. Entro 8 gg. dall’ingresso in Italia del lavoratore deve aver luogo la stipula, presso lo Sportello unico, del contratto di soggiorno. Copia del contratto di soggiorno e’ trasmessa dallo Sportello unico al Centro per l’impiego, all’autorità consolare competente e al datore di lavoro.Lo Sportello unico richiede l’annullamento dei codici fiscali non consegnati entro 18 mesi dal rilascio del nulla-osta, ovvero conferma l’avvenuta consegna.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato può avere una validità di due anni, e alla scadenza, se continua il rapporto di lavoro, il permesso può essere rinnovato per altri due anni. In questo caso il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere chiesto al Questore della Provincia in cui il cittadino dimora almeno novanta giorni prima della scadenza allegando la documentazione comprovante l’avvenuta stipula del contratto di soggiorno.Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro, o titolari di permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di cinquemila euro per ogni lavoratore impiegato.Se lo straniero viene licenziato, o si dimette, può chiedere l’iscrizione nelle liste di collocamento per un periodo pari a quello residuo previsto dal permesso di soggiorno, e comunque per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.

LAVORO STAGIONALE

L’ingresso in Italia per lavoro stagionale prevede lo stesso iter burocratico del lavoro subordinato.Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante e le associazioni di categoria, per conto dei loro associati, devono presentare richiesta nominativa allo Sportello Unico.Nel caso in cui il datore di lavoro non possieda il nominativo di persona conosciuta la richiesta può essere effettuata nei confronti di uno o più lavoratori iscritti nelle liste tenute presso le autorità estere.Le liste di prenotazione (compilate dalle autorità del Paese d’origine firmatario dell’intesa) sono diffuse dal Ministero del Lavoro alle Direzioni provinciali del lavoro entro 30 gg. dal ricevimento.In ogni rappresentanza diplomatico-consolare sono istituite liste di prenotazione di lavoratori discendenti da italiani. Gli iscritti hanno facoltà di chiedere al Ministero del Lavoro la propria posizione in graduatoria.

Lo Sportello Unico per l’immigrazione, dopo aver effettuato gli accertamenti tramite il Centro per l’impiego su eventuali disponibilità al lavoro da parte dei cittadini italiani, o comunitari, entro 20 giorni rilascia l’autorizzazione.Le Commissioni regionali per l’impiego possono stipulare convenzioni con le organizzazioni regionali dei lavoratori e dei datori di lavoro o con gli stessi Enti Locali al fine di favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai lavori stagionali, garantire il rispetto delle norme contrattuali e delle condizioni di lavoro e preventivare incentivi per favorire i flussi e le migliori condizioni per l’accoglienza.Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato dallo Sportello Unico, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un nulla osta pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto d’ingresso è rilasciato ogni anno.

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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

Lo straniero può entrare in Italia per esercitare un attività di lavoro autonomo, costituire società di capitali o di persone, accedere a cariche societarie e costituire società cooperative purché queste attività non siano riservate dalla legge ai soli cittadini italiani o dell'U.E..La richiesta deve essere inoltrata al Consolato italiano del Paese di origine al quale bisogna dimostrare:

di disporre dei mezzi finanziari adeguati per l’attività da svolgere; di essere in possesso di una attestazione dell’autorità competente, emessa in data non

inferiore ai tre mesi, nella quali si dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza richiesta;

di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.La rappresentanza diplomatico-consolare, entro 30 giorni accertato il possesso dei requisiti, rilascia allo straniero il visto e la certificazione del possesso dei requisiti, e ne dà comunicazione a Ministero dell’Interno, INPS e INAIL.Il permesso per lavoro autonomo è rilasciato e consegnato dalla Questura.E’ stata soppressa la possibilità di convertire un permesso di soggiorno “diverso da quello che consente l’esercizio di attività lavorativa” in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.Entro otto giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero deve chiedere il permesso di soggiorno alla Questura competente per territorio.Il permesso di soggiorno può avere durata biennale ed è rinnovabile.Se l’attività di lavoro autonomo non richiede alcuna autorizzazione o abilitazione lo stesso cittadino dovrà acquisire una attestazione, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato o presso l’Ordine Professionale, sulla disponibilità economica necessaria all’esercizio dell’attività.Detta attestazione dovrà essere presentata in Questura anche tramite un procuratore; la Questura apporrà il suo nulla – osta se non esistono motivi ostativi all’ingresso del cittadino straniero.Ai fini del rilascio del visto, dichiarazione, attestazione e nulla-osta della questura devono essere state rilasciate in data non anteriore a 3 mesi rispetto alla presentazione della richiesta di visto.Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente l’esercizio del lavoro subordinato per il periodo di validità dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione. (vedi scheda riepilogativa)

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SCHEDA RIEPILOGATIVA

Documenti utili per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, i cui dati servono per la compilazione della pratica o che possono essere richiesti dalla Questura

Lavoro subordinato

Per il primo rilascio

4 fotografie formato tessera marca da bollo da 14,62 euro passaporto in corso di validità munito di visto d’ingresso e fotocopia di tutte le pagine del

passaporto documentazione rilasciata dallo Sportello Unico della Prefettura

Per il rinnovo:

4 fotografie formato tessera marca da bollo da 14,62 euro fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza fotocopia del contratto di soggiorno stipulato in Prefettura o fotocopia del contratto di soggiorno e

ricevuta della raccomandata attestante l'invio del contratto presso lo sportello unico fotocopia del documento d’identità del datore di lavoro fotocopia del codice fiscale fotocopia delle ultime tre buste paga fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno precedente contratto di affitto registrato o atto di proprietà (in originale e in fotocopia), se si è ospitati anche

dichiarazione di ospitalità autocertificazione di residenza fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza Se lo straniero svolge attività di COLF o BADANTE: bollettini degli ultimi pagamenti INPS con le relative fotocopie Se lo straniero è SOCIO LAVORATORE: copia del regolamento approvato dall’Assemblea e depositato presso la Direzione Provinciale del

Lavoro registrazione nel libro matricola visura camerale

La richiesta deve essere inoltrata per posta

Motivi commerciali / lavoro autonomo

Per il primo rilascio

4 fotografie formato tessera marca da bollo da 14,62 euro passaporto in corso di validità munito di visto d’ingresso con fotocopia di tutte le pagine fotocopia della certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel paese di

appartenenza dello straniero, dell'esistenza dei requisiti previsti per il rilascio del visto d'ingresso Pagina 35 di 116

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per lavoro autonomo

Per il rinnovo

4 fotografie formato tessera marca da bollo da 14,62 euro passaporto in corso di validità con fotocopia di tutte le pagine fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza autocertificazione di residenza fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. fotocopia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione in apposito albo o registro o della

presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività professionale svolta

partita I.V.A. fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi

Per i soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative occorre anche:

la dichiarazione del Presidente della Società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata la fotocopia del documento d'identità del dichiarante

fotocopia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa all'iscrizione dello straniero socio).

La richiesta deve essere inoltrata per posta

ISCRIZIONE ALL’ELENCO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI DISPONIBILI

Hanno diritto ad essere iscritti all’elenco anagrafico dei lavoratori disponibili i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro perché licenziato o per dimissioni, può iscriversi nell’elenco anagrafico dei lavoratori disponibili (ex liste di collocamento) per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ai sei mesi.Inoltre, hanno diritto all’iscrizione nelle liste di collocamento gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno per le seguenti tipologie:

Permesso di soggiorno per:ü Lavoro autonomoü Ricongiungimento familiareü Motivi familiariü Attesa adozioneü Affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983ü Motivi umanitariü Motivi umanitari straordinariü Asilo politico

I possessori della Carta di soggiorno possono iscriversi nelle liste di collocamento prescindendo dalla motivazione del precedente permesso di soggiorno.Lo straniero regolarmente soggiornante per lavoro che, a seguito di incidente sul lavoro, venga dichiarato e riconosciuto invalido civile può chiedere l’iscrizione nelle liste di collocamento delle categorie protette allegando i documenti comprovanti lo stato di invalidità (certificazione rilasciata dalla competente Commissione medica di prima istanza, Mod A/San e adempimenti previsti dalla legge n.68 del 1999).

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Se il datore di lavoro non ha conoscenza diretta di uno straniero può effettuare una richiesta numerica nei confronti di uno o più cittadini stranieri iscritti in apposite liste di lavoratori stranieri appartenenti a quei Paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto intese e accordi, istituite presso le sedi delle Rappresentanze diplomatiche italiane e trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.Le liste di lavoratori stranieri sono annualmente compilate e aggiornate e sono suddivise per lavoratori a tempo determinato, indeterminato e per lavoratori stagionali.I cittadini stranieri interessati possono richiedere l’iscrizione alle liste compilando l’apposita scheda predisposta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, inserendo:- paese d’origine- numero progressivo di presentazione della domanda- generalità complete- tipo di contratto che desidera stipulare in Italia- qualifiche professionali- conoscenze linguistiche- esperienze lavorativeLo straniero iscritto ha la facoltà di richiedere la propria posizione nella lista.In base alla recente riforma del Testo Unico l’autorizzazione al lavoro per l’ingresso di cittadini stranieri residenti all’estero con la qualifica di infermieri professionali, che debbano essere assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private, può essere richiesta al di fuori delle quote annualmente previste dal Governo.

COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO DELL’ASSUNZIONE

All’avvenuta stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’assunzione entro 48 ore presso il Centro per l’Impiego territoriale, previa compilazione del Mod. C/ASS.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

Tutti gli stati, le qualità e i fatti personali di cui l’interessato ha diretta conoscenza, che non sono assoggettabili ad autocertificazione, possono essere comprovati attraverso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, salvo eccezioni previste dalla legge.Lo smarrimento dei documenti di riconoscimento o comunque di documenti attestanti stati e qualità personali dell’interessato è comprovato dalla richiesta del duplicato mediante dichiarazione sostitutiva, salvi i casi in cui la legge prevede la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria per l’avvio del procedimento amministrativo di rilascio di duplicati.

INGRESSO PER LAVORO IN CASI PARTICOLARI

Al di fuori delle quote previste dal decreto sui flussi, il legislatore ha previsto l’ingresso con una particolare autorizzazione per determinati lavori.L’autorizzazione viene rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione per un periodo determinato o al massimo di due anni rinnovabile per una sola volta e presso la stessa Azienda, a seguito di una nuova autorizzazione.L’autorizzazione deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio.Le categorie per le quali può essere richiesta l’autorizzazione sono:

ü dirigenti o personale altamente specializzato di società o uffici di rappresentanza;ü professori e ricercatori universitari, traduttori e interpreti;ü collaboratori familiari di cittadini italiani o comunitari con contratto di lavoro all’estero che si

trasferiscano in Italia per continuare lo stesso rapporto di lavoro;ü i lavoratori dello spettacolo;ü personale che si trasferisce in Italia per periodi di addestramento particolare;ü i lavoratori marittimi;

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ü lavoratori alle dipendenze di imprese o organizzazioni operanti nel territorio italiano, temporaneamente addetti a compiti e funzioni specifiche;

ü lavoratori dipendenti di ditte estere temporaneamente inviati in Italia per prestazioni particolari presso ditte italiane a seguito di contratti di appalto;

ü infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche o private;ü docenti di scuole e Università operanti in Italia e riconosciute da almeno cinque anni.

Nel caso di ingresso per i lavori particolari di cui all’art. 27 T.U., l’accertamento di indisponibilità si applica solo per traduttori, interpreti e infermieri professionali.Il nulla-osta per rapporti a tempo indeterminato per lettori, professori e ricercatori universitari e infermieri professionali è a tempo indeterminato.Il nulla-osta è rilasciato dallo Sportello unico, salvo che per lavoratori dello spettacolo, stranieri ammessi per formazione professionale, marittimi, circensi, artisti e giornalisti corrispondenti.Il nulla-osta è da utilizzare entro 120 gg.In caso di formazione professionale, il permesso di soggiorno e’ rinnovabile per tutta la durata del corso. Negli altri casi ha durata pari a quella del nulla-osta o, in mancanza, in base alle documentate necessità.Il trasferimento di dirigenti o personale altamente specializzato (personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’azienda distaccataria, qualificano l’attività come altamente specialistica) può essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni, e a condizione che gli interessati siano stati precedentemente impiegati per almeno 6 mesi nello stesso settore. Al termine, è possibile l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dell’azienda presso cui il trasferimento è stato effettuato.Lettori, ricercatori e professori universitari possono essere assunti anche da Università private e da istituti di istruzione superiore e di ricerca pubblici o privati.Per traduttori e interpreti è necessario anche il titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali è presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana.Gli stranieri di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 27 sono quelli che, per finalità formativa, debbono svolgere, in unità produttive del nostro Paese-       attività nell’ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale; in questo caso non e’ richiesto il nulla-osta al lavoro, e il visto di ingresso per studio o formazione e’ rilasciato, nei limiti del contingente annuo di ingressi per formazione professionale, su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 2, co. 1, del d.m. 142/98, accompagnata dal progetto formativo, redatto ai sensi dell’art. 18 L. 196/97 e vistato dalla regione-       attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall’organizzazione dalla quale dipendono; il nulla-osta al lavoro e’ rilasciato su richiesta dell’organizzazione presso la quale avrà luogo l’attività, accompagnata da un progetto formativo contenente l’indicazione della durata dell’addestramento e approvato dalla regione.I lavoratori alle dipendenze di imprese estere sono ammessi solo per prestazioni altamente specializzate, a condizioni retributive, previdenziali e assistenziali non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi.Le disposizioni relative ai marittimi riguardano solo quelli dipendenti da società straniere appaltatrici dell’armatore, chiamati all’imbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (non gli stranieri componenti l’equipaggio delle navi con bandiera della Repubblica, che in base all’art. 5, co. 1, L. 88/01, sono esonerati dall’obbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dell’autorizzazione al lavoro).Riguardo ai lavoratori dipendenti dall’appaltatore avente sede all’estero, trasferiti temporaneamente in Italia, soppressa la condizione relativa alla vigenza di accordi bilaterali. Soppresso il limite di 2 anni per la durata massima della prestazione (non per quella del trasferimento). Imposta la condizione di previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati più rappresentativi del settore. L’impresa estera deve garantire ai propri dipendenti trasferiti minimi retributivi non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonchè il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.Per il lavoratori dello spettacolo e per i circensi il nulla-osta e’ rilasciato, con codice fiscale, dalla Direzione generale per l’impiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall’Ufficio

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speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo. La durata iniziale non può superare i 12 mesi. E’ possibile la proroga, ma, nel caso di artisti da impiegare in locali di intrattenimento, e’ concessa solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro. Il rilascio del nulla-osta e’ comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede l’impresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro.I visti di ingresso per artisti che effettuano prestazioni autonome di durata inferiore ai 90 gg. sono rilasciati extra-quota, a condizione di svolgimento di attività per il solo imprenditore con riferimento al quale e’ stato rilasciato il visto.Riguardo agli sportivi professionisti, la dichiarazione di assenso del CONI (che sostituisce il nulla-osta al lavoro) e’ richiesta anche per lavoro autonomo. La dichiarazione di assenso e’ accompagnata dal codice fiscale. In caso di rapporto di lavoro subordinato, la dichiarazione e’ trasmessa allo Sportello unico della provincia dove ha sede la società, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro. E’ consentito il rinnovo del permesso di soggiorno e il trasferimento ad altra società nell’ambito della stessa federazione sportiva.Gli ingressi di sportivi professionisti per lavoro autonomo non sono limitati dalle quote ordinarie. Rientrano, con gli ingressi per lavoro subordinato e con i tesseramenti di stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro o per motivi familiari, nelle quote stabilite ex art. 27, co. 5 bis, T.U.. Non rientrano in tali quote allenatori e preparatori atletici.Se la dichiarazione di assenso del CONI riguarda un minore, la richiesta della dichiarazione deve essere accompagnata dall’autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, L. 345/99, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente.Gli infermieri professionali possono essere assunti da strutture sanitarie pubbliche o private. Il nulla-osta può essere chiesto anche da società di lavoro interinale, previa acquisizione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria. Le cooperative possono chiederlo se gestiscono l’intera struttura o un suo reparto o un suo servizio.Dirigenti, personale altamente specializzato, lettori, professori universitari, ricercatori, traduttori e interpreti possono fare ingresso extra-quote anche per svolgere attività di lavoro autonomo. Ai fini della concessione del visto di ingresso, deve essere acclusa la certificazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, del fatto che lo schema di contratto d’opera professionale non configura un rapporto di lavoro subordinato.Il nulla osta al lavoro  e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di artisti per locali di intrattenimento, se permane lo stesso rapporto di lavoro (condizione non richiesta nel caso degli sportivi professionisti), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell’obbligo contributivo. Possono essere stipulati rapporti di lavoro con altri datori di lavoro solo da sportivi professionisti, traduttori, interpreti, collaboratori familiari di cui all’art. 27, co. 1, lettera e), infermieri professionali. Per tutti questi (tranne gli sportivi) si applica il periodo di disoccupazione garantito di almeno 6 mesi.

ATTIVITA’ SPORTIVE

Per coloro che esercitano un’attività sportiva professionistica o comunque retribuita, il legislatore ha previsto l’emanazione annuale di un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del C.O.N.I, sentiti il Ministero dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel quale viene fissato il limite massimo degli sportivi stranieri che possono entrare in Italia. Il CONI, successivamente, effettua la ripartizione tra le varie federazioni con una delibera approvata dal Ministero vigilante.Con la stessa delibera vengono indicati i criteri di assegnazione e di tesseramento degli sportivi stranieri al fine di tutelare i vivai giovanili nazionali.

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FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo di prelazione

Le Regioni e gli Enti Locali, in collaborazione con le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, con organismi internazionali che si occupano del trasferimento in Italia di lavoratori stranieri e con enti o associazioni che operano nel campo dell’immigrazione da almeno tre anni, possono prevedere corsi di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine.Lo scopo di questi corsi è di favorire l’inserimento dello straniero nei settori produttivi italiani o dei Paesi di origine e lo sviluppo di attività produttive o imprenditoriali nei paesi di origine.Gli stranieri che hanno frequentato i corsi di formazione saranno preferiti nelle attività cui si riferisce la formazione al momento della chiamata al lavoro.Il regolamento di attuazione prevede agevolazioni per i lavoratori autonomi che abbiano seguito i corsi di formazione.I lavoratori stranieri potranno chiedere il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti all’estero e nello stesso tempo partecipare a tutti i corsi di formazione professionale programmati nel territorio dello stato.Qualora venisse presentata una richiesta non nominativa di lavoratore straniero, costituisce titolo di prelazione la partecipazione del cittadino straniero ad attività di istruzione e formazione professionale svolte nel proprio Paese e previste dai programmi già approvati dallo Stato Italiano.

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DIRITTI PREVIDENZIALI

Lavoro stagionale

L’autorizzazione al lavoro stagionale è rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura – U.T.G. – in seguito alla presentazione della richiesta nominativa di assunzione per l’autorizzazione al lavoro da parte di:

un datore di lavoro associazioni di categoria per conto di più datori di lavoro a loro associati

Lo Sportello Unico competente al rilascio dell’autorizzazione è quello in cui risiede il datore di lavoro o ha sede l’impresa o si svolgerà la prestazione di lavoro.

Gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per lavoro stagionale hanno diritto alle seguenti forme di assistenza e previdenza:ü Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;ü Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;ü Assicurazione contro le malattie;ü Assicurazione di maternità.

Il datore di lavoro deve versare all’I.N.P.S. un contributo pari ai contributi per l’assegno familiare e per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.Per i contributi relativi all’assicurazione per invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il lavoratore conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne anche se non esiste un accordo di reciprocità.Se la materia non è regolata da accordi o convenzioni internazionali, ai lavoratori che lasciano il territorio nazionale è fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di nuovo ingresso.

Lavoro subordinato

Il lavoratore straniero con contratto di lavoro a tempo indeterminato conserva i diritti previdenziali maturati nel corso del rapporto di lavoro e, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di reciprocità tra gli Stati, può goderne al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall’art. 1 della legge 8 agosto 1991 n. 335.

TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ NEL LUOGO DI LAVORO

La lavoratrice dipendente in stato di gravidanza ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e per i 3 mesi successivi al parto.È possibile lavorare fino ad 1 mese prima della data presunta del parto qualora la gravidanza sia regolare e le condizioni di lavoro non siano rischiose. La lavoratrice in congedo di maternità percepisce l’80% dello stipendio, salvo che il contratto collettivo non preveda l’intero ammontare.La lavoratrice autonoma artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o imprenditrice agricola può usufruire del congedo e di una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione normale da 2 mesi prima del parto fino ai 3 mesi seguenti. L’indennità è erogata direttamente dall’INPS.Il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro, con gli stessi diritti previsti per la lavoratrice madre, nel caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del bambino da parte della madre, affidamento esclusivo al padre o riconoscimento da parte di un solo genitore.La madre e il padre hanno la possibilità di astenersi dal lavoro (congedo parentale) per un massimo di 6 mesi nei primi 8 anni di vita del bambino, presentando domanda all’INPS e al datore di lavoro. Hanno diritto ad una retribuzione pari al 30% dello stipendio per un periodo massimo di 6 mesi, nei primi 3 anni di vita del bambino.

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I genitori adottivi o affidatari godono degli stessi diritti e della stessa tutela in materia di congedi.I genitori di figli disabili hanno diritto all’estensione del periodo di congedo parentale fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino oppure possono usufruire ogni giorno di 2ore di riposo retribuite (1 ora se l’orario è inferiore alle 6 ore).L’assegno di maternità pagato dall’INPS spetta alle madri cittadine straniere solo se in possesso di carta di soggiorno. La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall’adozione o dall’affidamento preadottivo.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IN CASO DI RIMPATRIO

Il lavoratore straniero che intenda fare ritorno in patria a seguito della cessazione dell’attività lavorativa in Italia conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e cioè solo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall’art.1 comma 20 della legge 335/95.Il lavoratore deve presentare apposita domanda all’INPS e restituire il permesso di soggiorno alla frontiera, conservandone una copia su cui si attesta la restituzione. Attraverso la Questura, l’INPS è informato dell’avvenuto rimpatrio e provvede a erogare le somme dovute depositandole direttamente sul conto corrente del lavoratore straniero in un istituto bancario del Paese di origine o di stabile residenza.

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SALUTE

ASSISTENZA SANITARIA

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEI CITTADINI NON ITALIANI

Per ottenere l'assistenza sanitaria il cittadino straniero deve iscriversi al S. S. N direttamente presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) della zona in cui abita. Le ASL sono i punti di contatto tra la rete sanitaria e il cittadino.

Presso le ASL si può: scegliere il medico di famiglia e il pediatra ottenere certificati medici e richieste per esami e visite specialistiche richiedere l'assistenza a domicilio eseguire vaccinazioni obbligatorie

LA TESSERA SANITARIALa tessera sanitaria è il documento che dimostra l'iscrizione al Sistema Sanitario Regionale e viene rilasciata dall'ASL.

Per ottenerla occorre presentare:a) copia del permesso di soggiorno o carta di soggiornob) copia del codice fiscalec) il certificato di residenza o l'autocertificazioned) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il cittadino dichiara di non avere titolo all’iscrizione stessa a carico della Istituzione competente di uno stato membro della U.E. ai sensi dei regolamenti CEE n. 1408/71 e 574/72 e successive modificazioni ed integrazioni

In caso di smarrimento o furto della tessera sanitaria è necessario recarsi presso lo sportello della propria ASL per richiedere la ristampa con copia della denuncia di smarrimento ovvero autocertificazione.

SPORTELLI COMPETENTI ALL’ISCRIZIONEAZ. USL DISTRETTO CENTRO NORD:Sportelli di Ferrara: Via A.Cassoli, 30Copparo: Via Roma, 18Tresigallo: Piazzale Forlanini, 5 DISTRETTO OVEST: Sportello di Cento: Via XXV Aprile, 1Bondeno: Via Dazio, 113 Mirabello: Via Cavour, 6Poggiorenatico: Piazza Castello, 1

DISTRETTO SUD-EST:Sportello di Codigoro: Via R.Cavallotti, 347Sportello del Delta: Via Valle Oppio, 2; LagosantoComacchio: Via R.FellettiMigliarino: Via Fiorella, 8

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Mesola: Via Pomposa, 26Portomaggiore: Via De Amicis, 22Argenta: Via Nazionale Ponente, 2Ostellato: Via Stradello Croce, 2

AZ.OSPEDALIERO UNIVERSITARIA

Per:Iscrizione al S. S. N dei nuovi nati, (solo se residenti), con scelta del pediatra.Riconoscimento del diritto all’esenzione del ticket per malattie croniche, invalidanti e rare(dietro presentazione della tessera sanitaria)Rilascio del foglio S. T. P (per stranieri temporaneamente presenti sul territorio)Presso lo Sportello di Via Mortara, 16 ingresso 1

CITTADINI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI

CITTADINI COMUNITARI

Dal 1° GENNAIO 1999, i cittadini dell’Unione Europea regolarmente residenti in Italia e i loro familiari a carico*, hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al S.S.N a parità di condizioni con i cittadini italiani (D.M.18.3.99-.G.U. n.71 del 26.3.99)

PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Austria, Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Francia (Isole di Guadalupa, Guayana Francese, Martinica, Reunion), Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo (Azzorre e Madeira), Spagna, Svezia, Finlandia. Dal 1 maggio del 2004 sono entrati nell’ U.E i seguenti Stati: Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia, Cipro, Malta.Dal 1 gennaio 2007 sono entrati nell'U.E i seguenti Stati: Romania e Bulgaria

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ISCRIZIONE DEI CITTADINI CON CITTADINANZA DI UNO DEGLI STATI MEMBRI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE(CON PERMANENZA SUPERIORE AI TRE MESI)

Gli attestati di residenza rilasciati dal Comune devono sempre avere il riferimento al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30

Si iscrive al Servizio Sanitario Nazionale il cittadino comunitario e familiari a carico che ha richiesto la residenza per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ;- a scadenza per coloro che presentano l’attestato di ricevuta della RICHIESTA per iscrizione anagrafica o RICHIESTA di regolarità del soggiorno per coloro che erano residenti precedentemente al decreto 06/02/07 o L’ATTESTATO DI REGOLARITA’ DI SOGGIORNO;- illimitata con attestato di DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE I FAMILIARI del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea (art.10 del D.lgs. n. 30/2007) oltre al documento attestante la residenza anagrafica devono esibire LA CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE DI UN CITTADINO DELL’UNIONE rilasciata dalla questura. Si iscrive o mantiene il diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale il cittadino comunitario e familiari a carico che ha richiesto la residenza e si trova nella condizione di:ex lavoratore in stato di disoccupazione involontaria ed iscritto al Centro per l’impiegoex lavoratore che segue un corso di formazione professionale qualora esista un collegamento con l’attività professionale precedentemente svolta. Si iscrivono al SSN i cittadini comunitari titolari di modelli comunitari:E106 – E120 – E121 – E109. Il comunitario che ha diritto a soggiornare se dimostra disporre di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari non deve essere iscritto al SSN, ma deve provvedere con assicurazione privata Studente – non è prevista l’iscrizione volontaria al SSN, (si iscrive solo se portatore di modello comunitario).Lavoratori stagionali per questi lavoratori non è richiesta la residenza anagrafica nel Comune sono iscritti per la durata del contratto di lavoro anche per periodi inferiori a tre mesi. La TEAM (tessera europea assicurazione malattia) ha validità solo per soggiorno temporaneo, dà diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie, ma non l’iscrizione al SSN.

L’attestato STP non è da considerarsi come copertura sanitaria completa da parte del SSN in quanto dà diritto solo alle prestazioni sanitarie urgenti ed è rilasciata agli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno.

CITTADINI NON COMUNITARI

Il Testo Unico N. 286/1998 in vigore (titolo V – Capo I, art. 34, 35, 36) e il DPR N.394 “Regolamento applicativo del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri soggiornanti sul territorio nazionale, identificando i seguenti beneficiari: stranieri soggetti ad iscrizione obbligatoria stranieri soggetti ad iscrizione volontaria stranieri non in regola con le norme sull’ingresso ed il soggiorno.

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ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia hanno l’obbligo di iscrizione al S.S.N. con parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.L’iscrizione obbligatoria al S. S. N comporta il rilascio della tessera sanitaria da parte dell’AUSL di residenza o di dimora (punto dello Sportello Unico Distrettuale)

CHI NE HA DIRITTO

L’art. 34 del T.U. ed il relativo art. 42 del Regolamento di attuazione N. 394, affermano l’obbligo e le modalità di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei seguenti soggetti:

STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI CHE:abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ovvero siano in stato di disoccupazione (ex-iscritti nelle liste di collocamento);abbiano ottenuto il permesso di soggiorno o ne abbiano richiesto il rinnovo per i seguenti motivi:

lavoro subordinato; lavoro autonomo; motivi familiari: è rilasciato allo straniero che ha ottenuto il visto di ingresso per

ricongiungimento familiare o ha ottenuto la coesione familiare; asilo politico (ai sensi della Convenzione di Ginevra); asilo umanitario: ricomprende anche i permessi di soggiorno rilasciati per cure mediche alle

donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di 6 mesi (in questo caso agli atti dovrà risultare il permesso di soggiorno e la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura pubblica, comprovante lo stato di gravidanza) e ai minori di anni 18 (art. 19 D.lgs 1286/98, c.1).

richiesta di asilo: rientra in questa fattispecie la tutela nel periodo che va dalla richiesta all’emanazione del provvedimento, incluso il periodo dell’eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, e viene documentata mediante esibizione della ricevuta di presentazione dell’istanza alle autorità di polizia (le prestazioni sanitarie sono fornite in regime di esenzione ticket alle stesse condizioni dei disoccupati italiani), convenzione di Dublino 15.6.90).

attesa di adozione e affidamento (bambini stranieri in affido preadottivo a famiglia o in affido temporaneo);

acquisizione della cittadinanza. Protezione sociale prevista dall’art.18

Sul Permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai fini dell’iscrizione obbligatoria, devono essere quindi indicate le motivazioni sopraindicate.

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MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Per ottenere la tessera sanitaria occorre presentare: copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno copia del codice fiscale il certificato di residenza o l'autocertificazione

L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari che convivono con il richiedente e che risultano a suo carico, sempre che siano regolarmente presenti in Italia.In questi casi per la loro l'iscrizione occorrerà presentare l'autocertificazione dello stato di famiglia e quella attestante la condizione di familiare a carico.In caso di smarrimento e furto della tessera sanitaria è necessario recarsi in uno sportello della propria ASL e compilare l'apposita denuncia per ottenere una nuova tessera sanitaria.Si ha diritto all'iscrizione al SSN anche nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno.Documenti necessari per l'iscrizione:- autocertificazione di residenza oppure in mancanza una dichiarazione di effettiva dimora così come risulta sul permesso di soggiorno- permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso- codice fiscale o autocertificazione- dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni variazione delle proprie qualità personali- se si è disoccupati anche l'autocertificazione dell'iscrizione all'Ufficio di collocamento

CASI IN CUI È POSSIBILE L’ISCRIZIONE AL S.S.N PRIMA DELL’OTTENIMENTO DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO

Stranieri in grado di documentare lo svolgimento di attività lavorativa (devono presentare regolare contratto di lavoro) Richiedenti asilo politico Donne in stato di gravidanza (in possesso di documentazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica)

Per tali categorie è sufficiente presentare la ricevuta attestante la richiesta di primo permesso di soggiorno inoltrata in Questura.Il rilascio del permesso di soggiorno, purchè la richiesta di quest’ultimo sia stata presentata entro i termini previsti dall’art. 5 del T.U. (8 giorni dalla data di ingresso in Italia), fa retroagire il diritto all’assistenza sanitaria allo straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia. Gli oneri relativi alle prestazioni urgenti ed essenziali eventualmente erogate, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, possono essere pertanto riconosciuti o rimborsati dall’AUSL territorialmente competente, una volta che sia stata formalizzata l’iscrizione.Se l’assistito ha effettuato prestazioni urgenti a tariffe diverse da quelle del SSN le stesse possono essere rimborsate con le tariffe del SSN, sempre tenendo conto del ticket che comunque deve rimanere a carico dello straniero se non esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

ISCRIZIONE AL S.S. N CON PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER MOTIVI DI SALUTE

I permessi di soggiorno che danno luogo all’iscrizione obbligatoria possono essere prorogati per motivi di salute. Tale proroga può essere concessa al cittadino straniero in tutti quei casi nei quali abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non consentono di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di soggiorno.

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Qualora la Questura rilasci un permesso di soggiorno per motivi di salute, l’operatore è tenuto ad effettuare l’iscrizione obbligatoria dello straniero per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno stesso.I “motivi di salute”, che giustificano la proroga del permesso di soggiorno, devono essere tenuti ben distinti dai “motivi di cura” che non danno diritto (ad eccezione dei permessi rilasciati alle donne in stato di gravidanza) all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

RESIDENZA/DIMORA ABITUALE O DOMICILIO RISULTANTE SUL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il DPR 31 agosto 1999, n.394 ha stabilito che: in mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si deve intendere quello indicato nel permesso di soggiorno. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un Centro di Accoglienza.Lo straniero domiciliato può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dichiarare il domicilio e la posizione lavorativa o lo stato di disoccupazione (ovvero deve presentare la documentazione relativa).Per i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno per motivi diversi da quello di lavoro subordinato, (previsti come iscrizione obbligatoria) rilasciato da una Questura diversa da quella di Ferrara, possono essere iscritti al SSN previa autodichiarazione del proprio domicilio sotto la propria responsabilità, con il rilascio della tessera sanitaria per un periodo massimo di tre mesi-rinnovabile.

N.BIl cittadino deve comunicare al Questore, competente per territorio, la variazione anagrafica/dimora abituale entro i 15 giorni successivi alla variazione (Dlgs.vo del 25.7.98 n. 286, art. 6, c. 8)

LAVORATORI STAGIONALI

Per il lavoratore straniero stagionale l’iscrizione è effettuata per tutta la durata dell’attività lavorativa, presso lo sportello unico della AUSL del Comune indicato sul permesso di soggiorno. Qualora siano in possesso di permesso di soggiorno rilasciato da Questura diversa da quella di Ferrara, i lavoratori stagionali potranno essere iscritti al S.S.N seguendo la procedura sopra indicata.

DETENUTI E INTERNATI

Come specificato nella circolare n. 5 del 24 marzo 2000, a seguito dell’emanazione del D.Lgs del 22 giugno 1999, n.230 “Riordino della medicina penitenziaria”, la tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati, compresi quelli di cittadinanza straniera, rientra nella competenza del Servizio Sanitario Nazionale. Tale normativa, dopo aver affermato parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, prevede l’iscrizione obbligatoria al SSN di tutti i cittadini stranieri, in possesso o meno del permesso di soggiorno (art. 1, comma 5 del D.Lgs 230/99), ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena.

DURATA DELL’ISCRIZIONE AL S.S.N

RESIDENTI

1) per la validità del permesso di soggiorno2) illimitata in presenza di carta di soggiorno o per il periodo indicato nella stessa

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DOMICILIATI

v Iscrizione per un periodo minimo di 3 mesi e massimo di 12 eventualmente rinnovabile e in ogni caso per la durata del permesso di soggiorno se questo è inferiore al domiciliov per il lavoratore stagionale per tutta la durata dell’attività lavorativa.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE

Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono presentare dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del T.U. 286/’98 che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti in Italia.Spetta poi alle Amministrazioni procedere agli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in base ai criteri di verifica stabiliti dalla legge.In pratica lo straniero regolarmente soggiornante può dichiarare ad esempio la residenza, la dimora, la situazione reddituale, il codice fiscale e la partita IVA, lo stato di disoccupazione, l’iscrizione ad albi, la nascita di un figlio, lo stato di famiglia e tutti i dati reperibili presso i registri dello Stato Civile. Si ricorda che il certificato medico è uno atto che non può essere sostituito da autodichiarazione e che il certificatore deve identificare con certezza il richiedente.Il documento d’identità può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente:(passaporto, patente, tessere purchè munite di fotografia e timbro dell’amministrazione e della data).

DOCUMENTI RICHIESTI IN CASO DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Ad ogni rinnovo del permesso di soggiorno occorre rinnovare la tessera sanitaria. Nel caso in cui il cittadino sia in possesso del permesso di soggiorno già rinnovato è necessario presentare, allo sportello competente per il rinnovo della tessera, lo stesso documento.

1) Con le note Prot. N. 28954 del 04.08.2004 e N. 38442 del 04.11.2004, la Regione Emilia Romagna ha disposto rispettivamente che in sede di rinnovo del permesso di soggiorno (rilasciato per i motivi che danno diritto all’iscrizione obbligatoria), la tessera sanitaria può essere rilasciata per un periodo di sei mesi, rinnovabile, anche nel caso in cui il cittadino sia in possesso dei seguenti documenti:

1. Ricevuta dell’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno 2) Documentazione comprovante la pendenza di un eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rinnovo del rilascio del permesso;3) Ricevuta della prenotazione per la presentazione della domanda di rinnovo alla Questura competente per territorio; 4) In caso di prenotazione non documentata da apposita ricevuta (es. prenotazione telefonica):5) copia del permesso di soggiorno scaduto di recente o in scadenza;6) autocertificazione che attesti la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno indicando:

1. il n° di prenotazione2. il giorno in cui dovrà presentarsi in Questura3. lo status lavorativo o di disoccupazione

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CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE

Avviene nei seguenti casi:

per scadenza del permesso di soggiorno, salvo che l’interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati all’AZ.USL a cura della Questura, salvo che l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. In caso di modifica del motivo del permesso di soggiorno, da cui consegua il venir meno dell’obbligo di iscrizione al S.S.N.

STRANIERI NON SOGGETTI ALL’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari I lavoratori stranieri, sottoelencati, individuati dal D.lgs 286/1998, art. 27 comma 1, qualora non siano tenuti a corrispondere in Italia l’importo sul reddito delle persone fisiche: Dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione Europea; Lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti all’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, N. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; Giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa, quotidiani e periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisiva straniere.

Tali categorie di persone, se in possesso di permesso di soggiorno superiore a 3 mesi, possono richiedere l’iscrizione volontaria al S.S.N. versando la quota prevista.

ISCRIZIONE AL S.S.N. PER DISOCCUPATI, RIFUGIATI, CONIUGI E MINORI

L'iscrizione al S.S.N è riconosciuta anche a chi: ü è disoccupato con permesso di soggiorno ed è iscritto alle liste di collocamento (in relazione al reddito)ü è rifugiato con regolare permesso di soggiorno attestante lo status di rifugiato o è richiedente asilo (con esenzione ticket)ü è coniugato ed è a carico di un cittadino italianoü è minore con genitore residente in Italia e appartenente ad una delle categorie sopraelencate

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ISCRIZIONE VOLONTARIA

Gli stranieri regolarmente soggiornanti, che non rientrano tra le categorie per le quali è prevista l’iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità: Mediante stipula di apposita polizza assicurativa, con Istituto Assicurativo italiano e/o straniero valido sul territorio italiano. Tale copertura assicurativa da diritto alle prestazioni previste dalla polizza; Mediante iscrizione volontaria al S.S.N. con pagamento di un contributo annuale (solo se in possesso di permesso di soggiorno superiore a 3 mesi)

Il versamento va effettuato sul c/c postale n. 569400 intestato a “Amministrazione PT-C.S.S.N. Regione Emilia Romagna.Il versamento effettuato in altra Regione non dà diritto all’iscrizione nella Regione Emilia Romagna. In questo caso dovrà essere effettuato un ulteriore versamento.Per il ritiro del permesso di soggiorno questi stranieri devono presentare la documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria.L’AUSL, nei casi in cui sia consentita l’iscrizione volontaria in base alla sola scheda rilasciata dalla Questura, rilascia al cittadino straniero, che ha già provveduto al pagamento del contributo annuale, la tessera sanitaria d’iscrizione provvisoria (sottoposta alla condizione sospensiva dell’ottenimento del permesso di soggiorno- senza scelta del Medico) per la copertura delle sole prestazioni urgenti ed essenziali eventualmente fruite in tale periodo (Circolare N. 5/2000).Il rilascio della tessera sanitaria, con validità fino al 31.12 di ogni anno, è subordinato alla presentazione del permesso di soggiorno presso lo Sportello Unico Distrettuale dell’AUSL competente per territorio.

CHI NE HA DIRITTO

Possono richiedere l’iscrizione volontaria i possessori di permesso di soggiorno non compresi tra quelli che danno diritto all’iscrizione obbligatoria, a titolo di esempio:

coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa personale religioso che non svolge attività lavorativa dipendenti stranieri delle Organizzazioni Internazionali operanti in Italia personale accreditato presso rappresentanze diplomatiche e Uffici Consolari, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSN. chi svolge attività sportiva agonistica studenti cittadini stranieri collocati alla pari altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento all’iscrizione obbligatoria

L’iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all’estero nell’anno precedente a quello d’iscrizione.Il reddito conseguito in Italia viene autocertificato dallo straniero residente a parità di condizioni con i cittadini italiani.Il reddito conseguito all’estero deve essere documentato, salvo che le convenzioni internazionali non dispongano diversamente, mediante certificati o attestati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati della traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.In attesa della definizione dell’importo da versare, da parte del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del Tesoro, trovano applicazione le disposizioni del D.M. 8/10/1986, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7,5% del reddito complessivo, fino alla quota di 40 milioni e del 4% sulla quota eccedente, e fino a Euro 51,645,68 (pari a £.100 milioni) di reddito, con un minimale contributivo di Euro 387,34 (pari a L. 750.000).

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DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE VOLONTARIA

permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo; autocertificazione di residenza oppure dichiarazione di effettiva dimora, come risulta sul permesso di soggiorno; codice fiscale o autocertificazione dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni variazione delle qualità personali; ricevuta del versamento su conto corrente postale intestato al fondo sanitario regionale della somma dovuta (minimo contributivo euro 387,34 (£. 750.000);

Non è richiesta la residenza anagrafica e si fa riferimento all’effettiva dimora, ovvero al domicilio indicato sul permesso di soggiorno. Possono essere inclusi i familiari a carico.

STUDENTI

Ammessi ai corsi delle Università, dei Politecnici, degli Istituti Universitari e delle istituzioni equiparate degli ISEF, delle Scuole dirette ai fini speciali, delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento, della “Università per stranieri” di Perugia, della “Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri” di Siena, o degli Istituti di istruzione secondaria di primo o secondo grado, ai corsi professionali statali e regionali e che non abbiano redditi diversi da borse di studio o sussidi economici erogati dagli Enti pubblici italiani.L’iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale forfettario pari a €.149,77(£.290.000) e non dà copertura per i familiari a carico.

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE

permesso di soggiorno copia del bollettino di versamento a favore del Servizio Sanitario Nazionale; certificato di iscrizione e frequenza ad una delle scuole di cui sopra o autocertificazione. autocertificazione di non possesso di redditi diversi da borse di studio o sussidi economici erogati da Enti Pubblici italiani.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali anche accumulabili per 52 settimane, fermo restante il limite annuale di 1.040 ore. (art.14, DPR 394/99).

STRANIERI COLLOCATI ALLA PARI

L’iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale forfettario pari a €.219,49 (£.425.000) e non dà copertura per i familiari a carico.

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE

permesso di soggiorno domanda di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, entro 10 giorni dal collocamento presso la famiglia, presentata da un membro della famiglia ospitante copia della ricevuta di versamento (a carico del membro della famiglia che ha certificato la dichiarazione).

Gli studenti e le persone alla pari possono chiedere l’iscrizione al SSN anche per periodi inferiori a tre mesi con pagamento però dell’intera quota.

AVVERTENZE:

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In caso di familiari a carico invece del contributo forfettario deve essere versato il contributo di cui al D.M.8.10.86 (minimo contributivo €.387,84 (£.750.000)).Non è richiesta la residenza anagrafica: si fa riferimento all’effettiva dimora che viene individuata nel domicilio indicato sul permesso di soggiorno.

PRESTAZIONI ALLE QUALI DA’ DIRITTO L’ISCRIZIONE VOLONTARIA

ü Gli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti al SSN (tramite il contributo volontario) hanno parità di trattamento rispetto ai cittadini italianiü La compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) è quella prevista dalla normativa vigente in Italia.ü Per la scelta del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta si applicano le disposizioni vigenti per i cittadini italiani.ü A questi assicurati, unitamente ai familiari a carico, sono garantiti gli stessi livelli di assistenza (compreso il trasferimento per cure all’estero disciplinato dal DM 03/11/89) garantiti agli assistiti con iscrizione obbligatoria.

SCADENZA DELL’ISCRIZIONE

L’iscrizione volontaria scade il 31 Dicembre di ciascun anno solare.Il contributo per l’iscrizione volontaria, non è frazionabile, non ha decorrenza retroattiva e ha validità per anno solare.

A CHI NON E’ CONSENTITA L’ISCRIZIONE VOLONTARIA

ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata inferiore ai tre mesi: titolari di permesso di soggiorno per affari, per motivi di cura e motivi turistici Ai cittadini non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno (S.T.P: stranieri temporaneamente presenti)

Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno non superiore a tre mesi può accedere alle prestazioni ed ai servizi offerti dal SSN dietro pagamento delle relative tariffe il cui importo viene determinato dalle Regioni e dalle Province autonome.

PAESI CON I QUALI L’ITALIA HA SOTTOSCRITTO TRATTATI E ACCORDI:

ARGENTINA, AUSTRALIA, BRASILE, CAPOVERDE, ExJUGOSLAVIA (Serbia, Montenegro, Vojvodina e Kossovo, Bosnia, Erzegovina), MACEDONIA, CROAZIA, PRINCIPATO DI MONACO, REPUBBLICA DI SAN MARINO, TUNISIA.

Per i cittadini che provengono da questi paesi ,in possesso di idoneo attestato di diritto,la ASL rilascia apposito modello che il cittadino dovrà conservare e presentare al medico ogni qualvolta ne abbia bisogno(vedi allegato).Prestazioni garantite:v assistenza medico/generica (con il sistema delle visite occasionali,ambulatoriali e domiciliari,in quanto per questi cittadini non è prevista la scelta del Medico)v servizio di continuità assistenzialev prestazioni sanitarie urgenti

La compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) è quella prevista dalla normativa vigente.In questi casi l’USL chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della Salute in attuazione dei predetti accordi.

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I cittadini dei Paesi convenzionati che non abbiano richiesto l’apposito modello all’Azienda Usl, possono comunque fruire delle prestazioni ospedaliere previa consegna , alla struttura erogante, dell’attestato rilasciato dal Paese convenzionato.Le prestazioni rese dalle Aziende Ospedaliere (in presenza dei modelli e degli attestati previsti) sono rimborsate dall’Azienda Usl.In carenza dei modelli e attestati, il cittadino dei Paesi convenzionati deve provvedere al pagamento integrale delle prestazioni (tariffe a importo intero)

CITTADINI NON REGOLARMENTE SOGGIORNANTI

PRESTAZIONI GARANTITE

Agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia sono assicurate, nei presidi pubblici e privati accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti (cioè le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona) o comunque essenziali, (prestazioni sanitarie, diagnostiche o terapeutiche relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazione, aggravamenti) ancorchè continuative, (viene dunque assicurato all’infermo il ciclo terapeutico completo che comporta la risoluzione dell’evento morboso, per malattia e infortunio).Sono estesi i programmi di medicina preventiva o salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono garantite (art.35 D.Lgs 286/98)

La tutela sociale della gravidanza e della maternità. E’ prevista la parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. N.405/75 (Istituzione dei consultori familiari) e N. 194/78 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza). La tutela della salute del minore (in esecuzione della Convenzione di New York del 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), che prevede, per tutti i minori di 18 anni, il diritto al godimento del miglior stato di salute possibile e la fruizione dei servizi medici e di riabilitazione Le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalla Regione Gli interventi di profilassi internazionale La profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. Le prestazioni di competenza dei SERT finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. Si applicano le disposizioni di cui al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanato con DPR 09.10.90 n. 309 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare: Il Titolo VIII – Capo II, anche in relazione a quanto disposto dal D.Lgs 22.06.99 n. 230 (riordino della medicina penitenziaria).

1. Il Titolo X “Servizi per tossicodipendenze”2. Il Titolo XI “Interventi preventivi, curativi e riabilitativi”.3. prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione di persone con sindrome di HIV

correlata Tutte le attività finalizzate alla tutela della salute mentale, siano esse inquadrabili come trattamento sanitario obbligatorio, o come interventi di altro tipo, secondo quanto previsto dalla Legge n. 180/1978.

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le suddette prestazioni, fruite da stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, sono a pagamento; le prestazioni urgenti o essenziali devono essere pagate al momento della dimissione, le prestazioni programmate devono essere pagate in anticipo; deve essere applicata la tariffa intera stabilita dal Nomenclatore Tariffario Regionale, (senza applicazione del tetto di Euro 36,15). Le

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prestazioni possono essere erogate senza oneri a carico del richiedente, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano, qualora gli stessi siano privi di risorse economiche sufficienti e abbiano reso dichiarazione di indigenza, previo rilascio del tesserino STP. Gli oneri derivanti dall’erogazione di dette prestazioni sono interamente a carico dell’AUSL del territorio in cui sono state erogate, anche se la prestazione è stata resa da Aziende Ospedaliere, Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e da altri Presidi accreditati.Le AUSL provvederanno poi a chiedere il rimborso alla locale Prefettura, delle prestazioni urgenti o comunque essenziali erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno, o in via ambulatoriale.Rimangono a carico delle Aziende Ospedaliere, degli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e delle Strutture accreditate, le prestazioni erogate in carenza di STP e non pagate dai cittadini irregolarmente presentiLo straniero indigente non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano, per quanto concerne:

- le prestazioni di primo livello (assistenza medica di base garantita tramite i centri di volontariato o tramite le strutture sanitarie appositamente individuate dalle Aziende USL). La nostra AZ.USL garantisce l’assisistenza medica di base attraverso i MMG e PLS che hanno aderito al Progetto STP.- le urgenze (il cittadino straniero paga il “ticket” nella stessa misura dei cittadini italiani(vedi delibera G.R. E.R. N.264/2003)- lo stato di gravidanza (limitatamente alle prestazioni di cui al DM 10.09.98)- le patologie esenti o i soggetti in ragione dell’età (da 0 a 6 e oltre i 65 anni) o in quanto affetti da gravi stati invalidanti.

Viene garantita la continuità di cura delle prestazioni urgenti od essenziali erogate in regime di ricovero, dalle strutture di pronto soccorso o negli ambulatori specialistici.La continuità di cura può essere organizzata e gestita nell’ambito delle strutture della medicina del territorio, o nei presidi sanitari accreditati strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica, anche in relazione alla necessità di razionalizzare l’accesso alle prestazioni specialistiche e di pronto soccorso.

Coloro che possiedono il codice STP possono rivolgersi agli ambulatori dei MMG e PLS che possono ricettare su ricettario del SSN farmaci e prestazioni diagnostiche indispensabili per la continuità delle cure (Progetto STP – MMG/PLS).

S. T. P: STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI

RILASCIO DEL CODICE S. T. P

Per ricevere le cure mediche è necessario richiedere presso qualsiasi Asl un attestato, chiamato STP, valido 6 mesi ma rinnovabile in caso di necessità.Non è necessario esibire un documento di identità ma è sufficiente una dichiarazione delle proprie generalità. L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione alle pubbliche autorità.Esistono dei casi però in può essere richiesto il referto, a parità di condizione con i cittadini italiani, da parte della Pubblica Autorità. Questo accade, ad esempio, per motivi di ordine pubblico o se la prestazione sanitaria si è resa necessaria in relazione a reati penali (es. ferita da arma).Nell’attestato S.T.P sono indicate tutte le prestazioni di cui il cittadino potrà beneficiare (previste dal T.U. 286/98)

ELENCO MEDICI S.T.P

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L’elenco dei medici convenzionati con l’Az. USL e che danno assistenza ai cittadini stranieri temporaneamente presenti è visibile sul sito www.csii.fe.it.

A COSA SERVE IL CODICE S. T. P

Il codice S.T.P serve per la prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno ed è composto da 16 caratteri (3 per la sigla STP, 6 caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla Regione e alla struttura pubblica erogante le prestazioni che ha rilasciato l’attestato e 7 caratteri come numero progressivo attribuito al momento del rilascio). Il numero progressivo con meno di 7 caratteri deve essere preceduto da tanti numeri zero quanti servono per raggiungere assieme al numero progressivo un totale di 7). Il codice identifica l’assistito per tutte le prestazioni e serve per riconoscere la persona su tutto il territorio nazionale.Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate dalle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate (per i cittadini che hanno rilasciato dichiarazione di indigenza).In caso di prescrizioni farmaceutiche il medico dovrà utilizzare il ricettario a lettura ottica, se lo straniero ha reso dichiarazione di indigenza; il ricettario su modulo bianco se il medico deve prescrivere farmaci di fascia C o farmaci a favore di straniero che non ha reso dichiarazione di indigenza.Le prescrizioni farmaceutiche devono essere effettuate dal medico che ha erogato la prestazione sanitaria.La comunicazione al Ministero dell’Interno delle prestazioni urgenti o essenziali è effettuata in forma anonima, mediante codice regionale STP con indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.La dichiarazione dell’eventuale stato di indigenza è redatta secondo lo schema previsto nella circolare Min. n. 5/2000, ed è da conservare in apposito archivio.

Il cittadino straniero richiederà il rilascio dell’attestato STP presso lo Sportello Unico di temporanea dimora. Contestualmente al rilascio dell’attestato verrà richiesta l’attestazione dell’eventuale stato di indigenza.I codici STP vengono rilasciati altresì su richiesta delle strutture pubbliche che hanno erogato prestazioni sanitarie a cittadini stranieri non in regola.L’attestato e la dichiarazione di indigenza hanno validità semestrale. L’attestato STP è rinnovabile.Gli stranieri possono richiedere l’esenzione ticket per patologia (DM 329/99 e successive modifiche ed integrazioni) presentando la documentazione sanitaria prevista dalla normativa vigente per i cittadini italiani, attestante la patologia stessa. L’eventuale attestato di esenzione avrà la stessa validità dell’attestato STP.

COSA DEVE FARE L’OPERATORE NEL CASO DI DICHIARAZIONE DI INDIGENZA

Nel caso in cui lo straniero presenti la dichiarazione d’indigenza, successivamente al rilascio dell’attestato STP, l’operatore deve:

ü Ritirare il vecchio attestatoü Stampare un nuovo attestato con l’indicazione dello stato di indigenza e la nuova data di scadenza, in modo che la validità dell’attestato coincida con la validità della dichiarazione di indigenza

L’attestato dovrà contenere oltre al suddetto codice STP e quello della struttura sanitaria che lo ha rilasciato:

v Nome e Cognomev Data di nascitav Cittadinanza

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v Indicazioni sulla situazione di indigenzav Il riferimento al diritto ad eventuali esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria (qualora ne ricorrano le condizioni, è possibile rilasciare attestato tessera di esenzione per patologia)v Timbro della struttura/ufficio che rilascia l’attestato e firma dell’operatore

La procedura informatizzata dovrà consentire:

ü la verifica, inserendo i dati anagrafici dell’utente, della validità dell’attestato (cioè se la posizione che compare al terminale è ancora attiva);ü il mantenimento dello storico in relazione ai vari attestati rilasciati allo straniero in periodi diversi o in occasione di semplici rinnovi

L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui il referto è obbligatorio, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

PROFUGHI E SFOLLATI

Le procedure di cui sopra si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal SSN per effetto di specifiche disposizioni di legge.Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità, bilateralità o multilaterali.

CITTADINI STRANIERI CHE DICHIARANO LO STATO DI INDIGENZA

E’ possibile il rilascio dell’attestato STP anche su specifica richiesta da parte di un Centro di Volontariato accreditato (dovrà essere allegata la dichiarazione di indigenza dell’interessato).Il rilascio del tesserino STP avviene su richiesta dell’interessato.L’AZ.USL di Ferrara garantisce prestazioni sanitarie come di seguito elencato: Con carattere di urgenza o comunque essenzialità della cura ambulatoriale o domiciliare attraverso i MMG e PLS convenzionati ( di cui all’elenco da consegnare all’atto del rilascio dell’attestato) e/o ospedaliera ancorché continuativa per malattia o infortunio La tutela sociale della gravidanza e della maternità La tutela della salute del minore Le vaccinazioni nell’ambito di campagne di prevenzione autorizzate dalla Regione ER Le profilassi internazionali Le profilassi, le diagnosi e la cura delle malattie infettive La prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza La prevenzione, cura e riabilitazione di persone con sindrome di HIV correlata La tutela della salute mentale

L’operatore rilascia l’attestato STP barrando la casella d’indigenza.Le prestazioni sanitarie sono assoggettate al pagamento del ticket nei limiti degli importi massimi fissati dalla normativa vigenteLo straniero indigente è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa per quanto concerne: le prestazioni sanitarie di 1° livello, le urgenze, lo stato di gravidanza (per le prestazioni di cui al D.M. 01.09.98), le malattie croniche e invalidanti, l’età;

ü Se esente anche per patologia, lo straniero non paga il ticket limitatamente alle prestazioni rientranti nella patologia riconosciuta (il medico prescrittore dovrà indicare il codice di esenzione)

ü Qualora si rendano necessarie prestazioni farmaceutiche, deve essere utilizzato il ricettario a lettura ottica o ricettare, per i farmaci in Fascia C, su modulo bianco

ü Le prescrizioni farmaceutiche devono essere effettuate dal medico che ha erogato la prestazione sanitaria

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CITTADINI STRANIERI CHE NON HANNO DICHIARATO LO STATO DI INDIGENZA

Il rilascio dell’attestato STP è subordinato alla presentazione da parte dello straniero della documentazione sanitaria attestante una delle seguenti condizioni: urgenza o comunque essenzialità della cura ambulatoriale e/o ospedaliera ancorché continuativa per malattia o infortunio tutela sociale gravidanza e maternità tutela salute del minore vaccinazione nell’ambito di campagne di prevenzione autorizzate dalla RER profilassi internazionale profilassi diagnosi e cura delle malattie infettive prevenzione cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza prevenzione cura e riabilitazione di persone con sindrome di HIV correlata tutela della salute mentale L’operatore rilascia l’attestato STP barrando la casella “non ha reso dichiarazione di indigenza” Le prestazioni sanitarie sono a totale carico del cittadino straniero(si applicano le tariffe del vigente nomenclatore RER) senza limiti di importo Le prestazioni farmaceutiche, devono essere effettuate utilizzando il ricettario su modulo bianco in quanto anche i farmaci sono a pagamento Le prescrizioni farmaceutiche devono essere effettuate dal medico che ha erogato la prestazione sanitaria

Anche nel caso di rinnovo del tesserino STP è necessario attenersi alla procedura sopra indicata.

LA SALUTE DELLA DONNA IN GRAVIDANZA E DEI MINORI

DONNE IN GRAVIDANZA

Alle donne presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia viene garantita, in base all’ art. 35 del D.Lgs N. 286/1998:

La tutela sociale della gravidanza e della maternità. E’ prevista la parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. N. 405/1975 (Istituzione dei consultori familiari) e N. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza).L’art.19 comma d. del T.U 286/1998 prevede dunque il divieto di espulsione della donna in stato di gravidanza fino al sesto mese di età del bambino.Alla donna gravida priva del permesso ma in possesso del foglio STP è riconosciuta l’esenzione ticket per il pagamento delle spese relative all’assistenza sanitaria per gravidanza e maternità,(con parità di trattamento rispetto alla cittadina italiana e limitatamente alle prestazioni di cui al DM del 01.09.1998 )

CENTRO SALUTE DONNA

Via Boschetto, 29 Ferrara

Il Centro offre i seguenti servizi:

Per informazioni sulla gravidanzail Venerdì dalle ore 13 – 14.30; tel. 335.7974341dalle ore 12 – 14; tel. 0532.235523

Per informazioni sulla contraccezione e la prevenzioneIl martedì dalle ore 11.30 – 12.30; tel. 335.7974341 e tel. 0532.235525

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Per parlare dei propri problemi di donnaIl mercoledì dalle ore 14.30 – 16.30, presso il Centro Salute Donna di via Gandini, 26 a Ferrara

MINORI

I minori in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari (dopo il 14° anno di età) o iscritti sul permesso di soggiorno dei genitori, o titolari di permesso di soggiorno per affido, tutela o minore età, hanno diritto all’iscrizione obbligatoria.Il T.U. N. 286/1998 e la Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 Novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, N. 176 tutela la salute anche dei minori irregolari, senza permesso di soggiorno. L’art. 35 del T.U. N. 286/1998, prevede che le prestazioni previste per gli stranieri irregolari, vengano erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità dei cittadini italiani, previo rilascio tesserino STP.L’art. 19 comma a. vieta l’espulsione degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi.

Per i minori stranieri presenti sul territorio regionale, appena entrati in Italia e in attesa di ottenere il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, è possibile ottenere il rilascio della tessera sanitaria, con scadenza semestrale e rinnovale, previa acquisizione da parte dello Sportello Unico dell’ASL:

della ricevuta dell’avvenuta presentazione da parte del genitore della domanda di ricongiungimento familiare

della ricevuta della prenotazione per la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare

in caso di prenotazione non documentata da apposita ricevuta (es. telefonica):1. copia del permesso di soggiorno e copia del passaporto del genitore (dal quale si desume la

relazione di parentela del genitore), oppure copia del visto di ingresso2. Autocertificazione che attesti la richiesta di ricongiungimento familiare con indicato: n° di

prenotazione – data fissata per la presentazione in Questura

MINORI NATI IN ITALIA DA STRANIERI ISCRITTI AL S.S.N

L’iscrizione al SSN dei bambini stranieri nati in Italia è subordinata alla presentazione da parte dei genitori del certificato di nascita o del certificato di dimissione dall’ospedale ovvero dell’autocertificazione.L’iscrizione ha la stessa durata del permesso di soggiorno di uno dei due genitori. Agli stessi spetta fin dalla nascita l’assistenza sanitaria nelle more dell’iscrizione al SSN stesso.Al fine di evitare difficoltà nell’ottenimento delle prestazioni sanitarie o impropri ricorsi al Pronto Soccorso, l’iscrizione del neonato può essere effettuata, per un periodo di mesi 6, anche in presenza della sola ricevuta attestante il suo inserimento nel permesso di soggiorno di uno dei genitori.La parità riconosciuta con i cittadini italiani, per quanto riguarda la validità temporale dell’iscrizione, comporta che si proceda alla cancellazione dell’iscrizione.

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MINORI STRANIERI OSPITI DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Delibera N.1714/2000, G.R.: i minori non comunitari e relativi accompagnatori (un accompagnatore ogni 15 minori), provenienti dai paesi in gravi difficoltà sociali, ambientali e politiche, ospitati tramite:v Organizzazioni di Volontariatov Associazioni di Promozione Socialev Cooperative Sociali iscritte nei rispettivi albi o registri regionali e provincialiv Articolazioni locali di organizzazioni di volontariato v Associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nei registri di cui alla Legge N. 266/1991 e alla Legge N. 383/2000v Organizzazioni non governative (ONG) operanti nel territorio regionale

sono iscritti al S.S.N. con diritto alla sola assistenza primaria di medicina generale, dalla data di richiesta del permesso di soggiorno, presentata alla competente Questura e comprovata dal modulario (mod.210) rilasciato in copia, fino alla scadenza del permesso di soggiorno.Agli interessati viene rilasciato un tesserino sanitario con scelta del medico di base, che potrà essere aggiornato e riutilizzato ogni qualvolta gli stessi soggetti torneranno a soggiornare nel territorio regionale.

Dove è possibile iscriversi

presso il punto dello Sportello Unico Distrettuale dell’ AUSL del Comune in cui i minori e i relativi accompagnatori dimorano.Sono esclusi da tale assistenza i minori entrati nel territorio nazionale in seguito ad iniziative individuali o di singole famiglie, e i soggetti di cui all’art. 34 della L. n. 40 del 06/03/1998 che richiedono il permesso all’ingresso e al soggiorno in Italia per “Cure mediche”.

SERVIZIO DI PEDIATRIA DI COMUNITA’

Via Boschetto, 31 - FerraraIl servizio esegue le vaccinazioni ai bambini dai 0 ai 17 anni e si occupa dell’inserimento a scuola dei bambini con problemi di saluteDal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30; tel 0532.235513/235505

LA SALUTE DEI RICHIEDENTI ASILO POLITICO, UMANITARIO E RIFUGIATI POLITICI

ISCRIZIONE AL S.S.N

L’assistenza sanitaria per:

ü Richiedenti asilo politico (in possesso del cedolino rilasciato dalla Questura) ü Richiedenti asilo umanitario (in possesso del cedolino rilasciato dalla Questura) ü Coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato politico (con permesso di soggiorno) ü Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’asilo umanitario (con permesso di soggiorno)

E’ regolamentata dall’art. 34 del T.U N. 286/1998 e dall’art. 42 del D.P.R N. 394/1999.

La normativa prevede l’iscrizione obbligatoria al S.S.N a parità dei cittadini italiani.Le prestazioni sanitarie sono fornite in regime di esenzione ticket (Convenzione di Dublino del 15.06.1990).

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Una volta ottenuta l’iscrizione al SSN il richiedente asilo può recarsi presso l’ambulatorio di Igiene Pubblica per essere sottoposto a visita medica, al fine di una valutazione dello stato immunitario e per verificare l’eventuale presenza di malattie infettive, con particolare riferimento alla TBC DOVE RIVOLGERSI Per l’iscrizioneAZ.USL Via Cassoli n. 30 - FerraraPer il controllo delle vaccinazioniServizio di Igiene PubblicaVia Fausto Berretta n. 7 – Ferrara(nei giorni di Lunedi’ e Martedi’ dalle ore 13.00 alle ore 14.00)

INGRESSO E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

PROCEDURA PER L'INGRESSO IN ITALIA

L’art. 36 del T.U. N. 286/1998 e l’art. 44 del DPR N. 394, modificato dal D.P.R N. 334/2004, definiscono la procedura per l’ingresso in Italia dei cittadini stranieri che intendono farsi curare nel nostro paese. Lo straniero che intende ricevere le cure mediche in Italia e l’eventuale accompagnatore, possono ottenere uno specifico visto d’ingresso presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, presentando: una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico assieme alla ricevuta che attesta l’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta; la documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l’assistito e per l’eventuale accompagnatore; certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali: La certificazione rilasciata all’estero deve essere tradotta in lingua italiana.E’ consentito il trasferimento per cure mediche in Italia nell’ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell’art.12, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30/12/1992, N. 502, come modificato dal decreto legislativo del 7/12/1993, N. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità , d’intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

PROCEDURA PER IL SOGGIORNO IN ITALIA

Una volta entrato in Italia con il visto d’ingresso per cure mediche, il cittadino deve richiedere, entro otto giorni lavorativi, il permesso di soggiorno per cure mediche che ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico e che può essere rinnovato finché durano le necessità terapeutiche documentate.

ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO (ES. TURISMO) NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

CHI NE HA DIRITTO

a) Cittadini italiani b) Cittadini dell'Unione Europea

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c) Cittadini di Paesi Terzi che soggiornano legalmente in Italia, limitatamente agli Stati Membri della U.E. Sono pertanto esclusi gli Stati dello Spazio Economico Europeo e la Svizzerad) Rifugiati e) Apolidif) Familiari a carico dei soggetti sopraindicati indipendentemente dalla cittadinanza

( a) b) c) d) e), aventi diritto purchè residenti in Italia ed iscritti al S.S.N.

CITTADINO PROVVISTO DI TESSERA SANITARIA EUROPEA

Può recarsi direttamente nello Stato di temporaneo soggiorno senza dover espletare altre formalità. In caso di necessità presenterà la “team” direttamente al prestatore di cure.

CITTADINO SPROVVISTO DI TESSERA SANITARIA EUROPEA

Per ottenere l'assistenza sanitaria all’estero (in un paese dell’U.E) il cittadino deve richiedere il Certificato Sostitutivo Provvisorio presso il Punto dello Sportello Unico Distrettuale di residenza o di domicilio, (qualora sia stata effettuata la scelta del medico).Per i minori la richiesta di emissione del Certificato Sostitutivo Provvisorio deve essere effettuata dai genitori.Nel contempo viene attivata ,da parte dell’Operatore dello Sportello Unico, la procedura per l ’invio al domicilio dell’interessato della TEAM( circa 30 gg.)Il certificato sostitutivo provvisorio può avere una validità massima di 30 giorni ed in caso di necessità potrà essere presentata una nuova richiesta se la TEAM non è ancora pervenuta.Alle persone in trattamento emodialitico o ossigenoterapia è opportuno ricordare la assoluta necessità di accertare preventivamente le modalità da seguire per ottenere le prestazioni nel Paese di temporaneo soggiorno, nonché la disponibilità effettiva del Presidio in questione.

LA TESSERA SANITARIA EUROPEA E IL CERTIFICATO SOSTITUTIVO PROVVISORIO

Consentono all’assicurato di ottenere tutte le prestazioni sanitarie che si rendono necessarie sotto il profilo medico, nel corso di un temporaneo soggiorno nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto tuttavia della natura delle prestazioni e della durata prevista del soggiorno.Le prestazioni sanitarie che si ricevono all’estero sono della stessa qualità e nella stessa quantità che il paese eroga ai propri assistiti, pertanto possono differenziarsi dalle prestazioni ricevute in Italia.L’equiparazione ai cittadini del paese di temporaneo soggiorno comporta, oltre al godimento degli stessi diritti, anche l’assoggettamento degli obblighi che la legislazione straniera vigente prevede (es. pagamento ticket su rette di degenza o su visite, ecc...).Nel caso in cui, durante il soggiorno all’estero, non sia stata accettata la TEAM o il Certificato Sostitutivo, e quindi vengano sostenute delle spese per prestazioni sanitarie fruite, il cittadino, al suo rientro in Italia, potrà presentare domanda di rimborso al punto dello Sportello Unico di residenza, allegando idonea documentazione sanitaria e di spesa.

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA E DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

I cittadini dei Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (che comprende i 25 paesi dell'U. E più la Norvegia, l'Islanda e il Lichtenstein) e della Svizzera, in caso di soggiorno temporaneo in Italia, per accedere direttamente alle prestazioni sanitarie devono essere in possesso di:

ü TESSERA SANITARIA EUROPEA (TEAM) valida per il periodo della prestazione ü CERTIFICATO SOSTITUTIVO PROVVISORIO (in mancanza di TEAM) valido per il periodo della prestazione

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Per i titolari dei modelli E106, E112, E120, E123 vige l’obbligo di recarsi presso l’Usl per il rilascio di specifico moduloAi cittadini in possesso dei documenti previsti (Team, certificato sostitutivo provvisorio, modulo Azienda Usl), l’erogazione delle prestazioni è gratuita, salvo il pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa (ticket) a parità con i cittadini italiani. I costi delle prestazioni, rese dalle Aziende Ospedaliere e da Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e da altri presidi accreditati eccedenti il ticket, sono rimborsati dall’Azienda Usl.

In caso di non possesso dei documenti previsti (Team, certificato sostitutivo provvisorio, modulo Azienda Usl) il cittadino dell'Unione Europea e dello SEE deve provvedere al pagamento delle prestazioni a tariffa intera.

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE AL S. S. N

LA SCELTA DEL MEDICO

Dopo l'iscrizione al SSN, è necessario scegliere un medico generico, detto "medico di famiglia" consultando gli elenchi di medici disponibili nella propria ASL. E' sempre possibile modificare la scelta.

Medico di Famiglia e Pediatria

Medico e Pediatria sono fondamentali nella tutela della salute dei cittadini.A loro spetta il compito di effettuare la diagnosi e fornire la cura più indicata. Per le cure dei bambini dalla nascita fino ai 14 anni bisogna scegliere il Pediatra. Al compimento dei 14 anni, l'ASL procede ad una revoca d'ufficio comunicando alla famiglia del bambino, la necessità di provvedere alla scelta del Medico di famiglia. Esistono però particolari motivi che vanno comunicati prima della scadenza, per i quali i genitori del bambino possono chiedere di non revocare il Pediatra ma fino al 16° anno di età.Le visite nello studio e le visite a domicilio. Il medico di famiglia o il Pediatra riceve nel suo ambulatorio in orari e in giorni stabiliti ma se necessario può effettuare visite a domicilio.La visita a domicilio si effettua quando le condizioni di salute del paziente non gli consentono di recarsi dal Medico. In caso di chiamate urgenti la visita deve essere eseguita nel più breve tempo possibile.

CERTIFICATI MEDICI

Il Medico e il Pediatra possono rilasciare, su richiesta dell'interessato, certificati medici.Per alcuni tipi di certificati, al momento del rilascio, deve essere versata una somma di denaro. Altri, invece, devono essere rilasciati gratuitamente.Le tariffe dei certificati sono scelte dal Medico o dal Pediatra ma sulla base di tariffe stabilite a livello nazionale.

Non si paga il:ü certificato di malattia, infortunio o altro motivo di incapacità temporanea al lavoroü certificato per l'astensione dal lavoro del genitore in caso di malattia del bambinoü certificati per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolasticoSi paga il:ü certificato scolastico agonistico e sportivoü certificato per la domanda di invaliditàü certificato a uso assicurativo

IMPEGNATIVE (c.d. RICETTE)

Al fine di poter eseguire presso la struttura sanitaria prescelta indagini diagnostiche /esami di laboratorio/ visite specialistiche o acquistare medicinali presso le Farmacie convenzionate è

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necessario richiedere al Medico di Base o al Pediatra la prescrizione medica (Ricetta ),che viene rilasciata gratuitamente.Per l'acquisto dei medicinali e per l'effettuazione di visite, è previsto il pagamento di una somma prestabilita dal Governo, il c.d. ticket.Per la richiesta di protesi o ausili, l'assistito deve presentare, personalmente o delegando un familiare, la prescrizione da parte di Medico Specialista di struttura pubblica all'Ufficio Assistenza protesica nell'ASL di residenza. Anche in questo caso la prescrizione viene fatta gratuitamente

ESENZIONE TICKET

L'esenzione ticket è prevista nei seguenti casi:

v per patologia (DM n. 329 del 28 maggio 1999)v per invaliditàv per malattia rara (DM 279 del 18 maggio 2001)

Ha diritto a fruire dell'esenzione ticket, per motivi connessi al reddito come stabilito dall'art.1 della legge finanziaria 1995 e dall'art.2 della legge finanziaria 1996, il cittadino:

ESENTE PER ETA'/REDDITOCittadini di età inferiore a sei anni o superiori a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a Euro 36.151,98 (£ 70.000.000)

ü TITOLARE DI PENSIONE SOCIALE (O FAMILIARE A CARICO)Titolare di pensione sociale di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a Euro 8.263,31 (£ 16.000.000), incrementato fino a Euro 11.362,05 (£ 22.000.000) in

presenza del coniuge e di ulteriori Euro 516,46 (£1.000.000) per ogni figlio a carico

ü TITOLARE DI PENSIONE MINIMA (O FAMILIARE A CARICO)Titolare di pensione minima di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a Euro 8.263,31 (£ 16.000.000), incrementato fino a Euro 11.362,05 (£ 22.000.000) in

presenza del coniuge e di ulteriori Euro 516,46 (£1.000.000) per ogni figlio a carico

v DISOCCUPATO (O FAMILIARE A CARICO)Disoccupati e loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a Euro 8.263,31 (£ 16.000.000), incrementato fino a Euro 11.362,05 (£ 22.000.000) in presenza del coniuge e di ulteriori Euro 516,46 (£1.000.000) per ogni figlio a carico. Si considera disoccupato il cittadino con più di 14 anni che ha perduta una precedente occupazione alle dipendenze ed è alla ricerca di una nuova occupazione. La condizione di disoccupato deve risultare dall'iscrizione alle liste degli uffici di collocamento e deve sussistere al momento della fruizione della prestazione.Non è disoccupato chi è in attesa di prima occupazione.

Ai sensi dell'art. 46 e 47, DPR 445 del 2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 DPOR 445 del 28.12.2000) e comportano la decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base a dichiarazione rivelatasi mendace.

ATTENZIONE:

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IN CASO DI DUBBIO O NECESSITA' DI CHIARIMENTO SULL'AUTOCERTIFICAZIONE FIRMATA E' OPPORTUNO RIVOLGERSI ALLO SPORTELLO UNICO DISTRETTUALE (PUNTO DI PRENOTAZIONE) PER LE PRECISAZIONI DI MERITO O EVENTUALI RETTIFICHE

I CONSULTORI FAMILIARI

Presso ogni Asl sono presenti, inoltre, i consultori familiari. Per legge sono tenuti a fornire assistenza gratuita.Non è necessaria la richiesta del medico di famiglia per la richiesta delle prestazioni mediche da effettuarsi presso il Consultorio.Nei consultori vengono svolte attività di assistenza ed informazioni relative ai problemi della tossicodipendenza, del disagio mentale, della tutela della maternità e dell'infanzia, all'effettuazione di vaccinazioni, di controlli preventivi, ecc.I consultori familiari sono inoltre, tenuti ad assistere gratuitamente tutte le donne incinte, anche sprovviste di permesso di soggiorno, nonché i loro figli fino alla maggiore età. Nel consultorio si svolgono attività di assistenza alla salute della donna in gravidanza, alla donna che decide di interrompere la gravidanza, assistenza ginecologica, prevenzione e diagnosi dei tumori dell'apparato genitale femminile, mediazione familiare, informazioni su adozioni e affidamenti, vaccinazioni contro la rosolia nelle donne in età fertile, ecc.

In molte ASL sono predisposti consultori per situazioni specifiche:ü Consultori droga e Consultori AIDS, dove è possibile dialogare con personale per richieste di chiarimenti e di aiuto sull'uso di sostanze stupefacenti o sugli accertamenti mediciü Consultori per problemi psicologici e sociali, in cui è disponibile uno psicologo oppure un assistente sociale per colloqui su problemi personali o sociali o relativi a rapporti interpersonali

L'ASSISTENZA SANITARIA IN CASO DI GRAVIDANZA

Alle donne presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia viene garantita, in base all’ art. 35 del D.Lgs N. 286/1998:

La tutela sociale della gravidanza e della maternità. E’ prevista la parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. N. 405/1975 (Istituzione dei consultori familiari) e N. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza).L’art.19 comma d. del T.U 286/1998 prevede dunque il divieto di espulsione della donna in stato di gravidanza fino al sesto mese di età del bambino.Alla donna gravida priva del permesso di soggiorno ma in possesso dell'attestato STP è consentita l’esenzione ticket per il pagamento delle spese relative all’assistenza sanitaria per gravidanza e maternità,(con parità di trattamento rispetto alla cittadina italiana e limitatamente alle prestazioni di cui al DM del 01.09.1998 )La legge italiana prevede, inoltre, la possibilità di interrompere in ogni caso la gravidanza entro 90 giorni dal concepimento. Trascorsi 90 giorni si può decidere di interrompere la gravidanza solo se si versa in grave pericolo di vita a causa della gravidanza stessa o se il bambino che deve nascere presenta malformazioni che mettono in pericolo la salute fisica o psichica della madre. Per l'interruzione della gravidanza è necessario rivolgersi ad un medico di fiducia o ad un consultorio familiare o ad un'Asl.

LE VACCINAZIONI

I vaccini sono farmaci concepiti per la prevenzione delle malattie infettive.La vaccinazione è il modo più sicuro ed efficace per ottenere la protezione da alcune gravi malattie.Esistono diversi tipi di vaccinazioni. Le vaccinazioni dell'infanzia rappresentano una serie di vaccinazioni di routine che vengono somministrate durante l'infanzia per la prevenzione delle malattie che costituiscono una minaccia per i bambini. In Italia sono obbligatorie la antidifterica, l' antitetanica, l' antipoliomielitica e l' antiepatite virale B. Sono vivamente raccomandate, anche se non obbligatorie, le

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vaccinazioni contro la pertosse, il morbillo, la parotite, la rosolia e contro l'Haemophilus influenzae di tipo b.Le vaccinazioni per adulti sono facoltative e dovrebbero essere fatte da tutte le persone di 65 o più anni di età per prevenire l'influenza, lo pneumococco e il tetano. Tutti gli adulti dovrebbero essere vaccinati per il tetano. Alcuni adulti, anche se di età inferiore ai 65 anni, appartenenti a gruppi ad alto rischio, dovrebbero fare il vaccino contro l'epatite B, l'influenza o lo pneumococco.

URGENZE ED EMERGENZE

Nelle situazioni in cui non è possibile consultare il proprio Medico, o nelle situazioni gravi, si può ricorrere a uno dei servizi appositamente predisposti:Guardia Medica, 118, Pronto Soccorso.

GUARDIA MEDICA

La Guardia Medica è un servizio gratuito di assistenza sanitaria che si richiede telefonicamente per i casi di urgenza quando non è possibile contattare il proprio Medico di famiglia o il Pediatra, nelle ore notturne o nei giorni festivi e prefestivi ( i numeri sono reperibili presso le strutture sanitarie pubbliche e private e presso le farmacie.

118: IL NUMERO DI EMERGENZA

In caso di malori gravi, incidenti, pericolo di vita, infarti si può chiamare il 118.Il 118 è un servizio pubblico di emergenza attivo tutto l'anno, 24 ore su 24, che in situazione di emergenza garantisce l'invio immediato di mezzi di soccorso sanitario per un eventuale ricovero ospedaliero. La telefonata al 118 è gratuita da ogni apparecchio telefonico, fisso o mobile.

PRONTO SOCCORSO

In presenza di urgenze gravi, emergenze, il cittadino può recarsi al Pronto Soccorso presso le strutture ospedaliere presenti in ogni città. Nel Pronto Soccorso vengono prestate le prime cure nei casi di urgenza e di emergenza. Il servizio è organizzato per dare la precedenza non secondo l'ordine di arrivo ma secondo la gravità. Il grado di urgenza di ogni paziente è rappresentato da un colore assegnato al momento dell'ingresso.PRONTO SOCCORSO E PRECEDENZA AI CASI PIÙ GRAVI

CODICE-ROSSO= EMERGENZA - Pericolo di vita immediato, priorità assolutaCODICE-GIALLO= URGENZA - Lesione grave, urgenza elevata, massimo impegno per ridurre l'attesa del pazienteCODICE-VERDE= URGENZA MINORE - Nessun pericolo di vita, cure prestate dopo i casi più urgenti.CODICE BIANCO= NON URGENZA – Nella maggior parte dei casi i pazienti hanno sintomi o problemi non particolarmente gravi perché possono curarsi a casa o farsi curare dal medico di famiglia

RICOVERIChi decide il ricovero e come si procede:Se il ricovero è urgente, il Medico di Pronto soccorso gestisce l'intera procedura.Se il ricovero non è urgente, il Medico di famiglia o il Pediatra rilascia una richiesta di ricovero che va presentata presso la struttura sanitaria prescelta dal cittadino.

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Il ricovero si paga?Le spese per i ricoveri sono sostenute dal Servizio Sanitario.L'assistito deve essere informato dal personale sanitario circa tutti i rischi connessi a interventi chirurgici, anestesie, ecc. e sulle eventuali alternative.Prima di sottoporsi all'intervento o alla prestazione dovrà firmare il Consenso Informato o rifiutare.

Elenco – Assistenza Stranieri - Temporaneamente presenti sul territorio (STP)

N. DR DISTRETTO DI FERRARA

1DR. AL JANDALI Kais Via dei Gelsomini, 12/a Malborghetto di Boara (FE)Via C. Mayr, 86 Ferrara

2DR. ARTIOLI Marco Via Bachelet, 17Masi Torello (FE)

3DR. BACILIERI Giorgio Via Borgo Punta, 185 Ferrara

4DR. BARIONI Alberto Via Giovanni XXIII, 25 Ferrara

5DR. BECCATI Giuliano V.le IV Novembre, 74 Ferrara

6DR. BONETTI Dario P.zza Fetonte, 17 Francolino (FE)

7DR BULCIOLU Giuseppina Maria

Via Frutteti, 134 Ferrara

8DR. BURINI Daniele C.so Isonzo, 129 Ferrara

9DR. BUZZI Carlo Via Chiodare, 20 Ferrara

10DR. CAPOZZA Nicola Via Arginone, 134 Mizzana (FE)

11DR. CASADEI Fabio Via Ravenna, 14 Ferrara

12DR. CAVALLARI Adalberto Via Briosi, 92 Ferrara13DR. CAVICCHI Gaetano Via Uccellino, 27/a

Poggiorenatico (FE)14DR. CHECCHI Giancarlo Via Armari, 18

Ferrara15DR. CRISTIANI Enrica Via Saraceno, 101

Ferrara16DR. DEGANI Diana P.zza Squarzanti, 11

Ferrara17DR. DI LASCIO Bruno Via Montebello, 46/I

FerraraP.zza Fetonte, 26/28 Francolino (FE)

18DR. FACCHINI Piero Via Pomposa, 155 FerraraVia Ginestra, 190 Cocomaro Focomorto (FE)

19DR. FELISATTI Carlo Via Parmeggiani, 18 FerraraVia Castalda, 11Contrapo' (FE)

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20DR. FERRABOSCHI Daniele Via Camposabbionario, 13/B Ferrara

21DR. FLAMMIA Rocco P.zza Buozzi, 14 Pontelagoscuro (FE)

22DR. GANGARELLA Renato V.le Novembre, 74 FerraraVia Bertolda, 11Viconovo (FE)

23DR. GAROFALO Michelangelo Via Mari, 34 Ferrara24DR. GRAZIANI Manuela Via Bosi, 23 Ferrara25DR. GRILLO Fortunato Via Rabbiosa, 110

Quartesana (FE)26DR. LA PORTA Emanuele Via Chiesa, 156/a

S. Martino (FE)27DR. LONGHINI Laura Via Verga, 28 Ferrara28DR. LOPONTE Antonio P.zza Emilia, 16 Barco

(FE)Via Mulinetto, 105 Ferrara

29DR. LUPETTI Sergio Via Bologna, 68/1 Ferrara

30DR. MAESTRI Paolo Via S. Allende, 151 Ferrara

31DR. MELLI Arnoldo Via Saraceno, 101 Ferrara

32DR. MERIGHI Anna Maria Via Modena, 545/a Ferrara

33DR. MINGANTI Enrico Via C. Mayr, 255/a FerraraVia Mentessi, 4 Ferrara

34DR. NAHAS Ghassan Via Ravenna, 429 Fossanova S.Marco (FE)

35DR. NAPPO Ciro Giovanni Via Mantova 16Vigarano Pieve (FE)Via Diamantina, 10 Diamantina (FE)

36DR. NARDI Viviana Via Raspi, 23Villanova di Denore (FE)

37DR. PIERPAOLI Massimo P.zza Buozzi, 14 Pontelagoscuro (FE)

38DR. PIGANTI Enrico Via dei Tigli, 25Vigarano Pieve (FE)

39DR. PITTINI Silvana Via Ariosto, 92/eMasi Torello (FE)

40DR. PIVA Nadia Via Poletti, 6 Ferrara41DR. PUCCI Romualdo Via Matteotti, 29

Vigarano Mainarda (FE)

42DR. RAN Yosef C.so Porta Po, 68/d Ferrara

43DR. RASCONI Carlo Via Ladino, 24 Porotto (FE)

44DR. RONCARATI Andrea Via Montebello, 1 Ferrara

45DR. ROSSI Tommaso Via Saletta, 4 Corlo (FE)

46DR. ROVEGGIO Carla Via Briosi, 92 Ferrara47DR. RUSSO Amedeo Nicola Via SS. Filippo e

GiacomoRavalle (FE)V.le Cavour, 50

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Ferrara48DR. SABBIONI Lina Via Cà Bruciate, 1

Codrea (FE)49DR. SIANO Filippo Via Verga, 11 Ferrara50DR. TAGLIANI Michelangelo Via Mantova, 229

Vigarano Pieve (FE)Via Fondo Reno, 79 Vigarano Mainarda (FE)

51DR. TAMISARI Sandro Via Comacchio, 897/A Cona (FE)Via Pontegradella, 255 Ferrara

52DR. ZANOTTI Giuliano Via Don Zanardi, 39 Ferrara

53DR. VISINTAINER Giorgio Via Mambro, 68/A Ferrara

54DR VIADANA Stefano Via Angeli, 3 Ferrara

DISTRETTO DI CENTO

1DR. CAVICCHI Guido Via Paratore, 27XII Morelli (FE)

2DR. CORAZZA Giorgio Via Toscanini, 15Bondeno (FE)

3DR. CORVINI Alberto Via Matteotti, 10 Cento (FE)

4DR. GALLERANI Antonio Via Baruffaldi, 11 Cento (FE)Via XII Morelli, 75/BXII Morelli (FE)

5DR. MELETTI Micaela Via Repubblica, 40/A Bondeno (FE)

6DR. SCAGLIARINI Fernando Via Argine Postale, 3/F Mirabello (FE)

9DR. SITA Gianni Via Costa, 19 Bondeno (FE)

10DR. ZANELA Lina Via Pironi, 126Bondeno (FE)

11DR. LANZONI Cesare Via Guercino, 74 Cento (FE)

DISTRETTO DI CODIGORO

1DR. BERGAMI Adriana Via Castello, 21 Massafiscaglia (FE)

2DR. BULGARELLI Riccardo Via Castello, 21 Massafiscaglia (FE)

3DR. BRUNO Angelo Lucio Via A. Costa, 33Codigoro (FE)Via Centro, 58 Pontelangorino (FE)Via Centro, 86 Pontemaodino (FE)c/o Delegazione ComunaleVaccolino (FE)

4DR. FABBRI Alessandra Via Umberto I Mesola (FE)

5DR. LEONE Adolfo Via Nenni, 30 Goro (FE)

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6DR. MENEGATTI Silvana Via Centro, 58/n Pontelangorino (FE)

7DR. TOMASI Emilio Via Fontana, 42S. Giuseppe (FE)

8DR. VINCENZI Claudio Via Mazzini, 62 Massenzatica (FE)

9DR. DAMBRA Francesca Via Zanella, 8-10 Lido Estensi

DISTRETTO DI COPPARO

1DR. ARIUTTI Roberto Via Puccini, 59 Berra (FE)

2DR. BALLO Lauretta Via Ticchioni, 19 Serravalle (FE)Via Zamboni, 37Cologna (FE)

3DR BANZI Marco Via Matteotti, 92Iolanda di Savoia (FE)

4DR. BONAGURO M. Cristina Via Belvedere, 4Alberone (FE)Via Palazzone, 8 Ro (FE)Via Battaglia, 23Guarda (FE)

5DR. CAPPELLONI Donatella Via Mazzini 1/ACopparo (FE)

6DR. CARETTI Sergio Via Cavour,11 Copparo (FE)

7DR. CAZZUFFI Sergio ViaVerdi, 5 Copparo (FE)Via Capitello, 11 Sabbioncello S.V. (FE)

8DR. FINATTI Federico Via Garibaldi,117Copparo (FE)

9DR. MANTOVANI Flavio Via Zappaterra, 56 Ambrogio (FE)

10DR. MARANGONI Irene Via Alighieri,1Formignana (FE)Via Ossi, 9 Brazzolo (FE)

11DR. MIOLA Franco Via Fazzina, 15Alberone (FE)P.zza Umberto I, 13/bRo (FE)

12DR. ROMANINI Dariella Via Cavour,1 Copparo (FE)

13DR. VENTAGLIO Lucio Via Cavallari, 72Coccanile (FE)

14DR. ZAMBONI Andrea Via L. Benetti Ro (FE)

15DR. ZAPPONE Pietro P.zza XX Settembre, 13 Tamara (FE)Via Piazza, 7 Saletta (FE)

16DR. SIVIERI Gian Pietro Via Boaretti, 38 Jolanda di Savoia (FE)

DISTRETTO DI PORTOMAGGIORE

1DR. AGUSTO Mirco Via Nazionale,116/A

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S. Nicolò (FE)Via Provinciale, 39 Consandolo (FE)

2DR. BELLETTATI Roberto Via de Amicis, 22 Portomaggiore (FE)

3DR. BONORA Davide Via Galilei, 11 Dogato (FE)

4DR. CARLINI Massimo Via XIV Giugno 1859, 4 Argenta (FE)Via XVIII Aprile 1943, 3 Bando (FE)

5DR. CAVICCHI Angelo Via del Sandalo, 10 Voghiera (FE)

6DR. DALLE VACCHE Rita Via V. Emanuele II, 28 Portomaggiore (FE)

7DR. DIANI Maria Teresa Via Pozza Androne Boccaleone (FE)Via Aleotti, 4/C Argenta (FE)

8DR. DI NARDO Giuseppe Via Bianchi, 5Ospital Monacale (FE)Via Cervellati, 7S. Maria Codifiume (FE)Via Valletta, 11Traghetto (FE)

9DR. DUATTI Andrea Via Stradello Croce, 2 Ostellato (FE)Via Roma, 21 Ostellato (FE)

10DR FIORINI Andrea Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE)

11DR. GENNARI Marcella Via Buozzi, 17Voghiera (FE)

12DR. GERACI Gaetano P.zza Verdi, 17 Portomaggiore (FE)

13DR. GRALDI Cecilia Via Galassi, 8/AArgenta (FE)Via Fascinata, 32S. M. Codifiume (FE)

14DR. GRILLO Renato Via Provinciale, 36Maiero (FE)Via Alamari, 1/BMaiero (FE)

15DR. LUNGHI Andrea Via Bixio, 8 Ostellato (FE)Via L. Ferraresi, 57 S. Giovanni di Ostellato (FE)

16DR. MASPERI Patrizia Via Aleotti, 4 Argenta (FE)Via Mezzoli, 16 Filo (FE)Via Amendola, 62S. Biagio (FE)

17DR. MELANDRI Mirna Via Salvatori, 1 Consandolo (FE)Via Borgo Seliciata, 8 Argenta (FE)

18DR. MISTRI Nivio Via de Amicis, 22 Portomaggiore (FE)

19DR. PLANTA Annachiara Via Ferrara, 132 Dogato

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(FE)Via Stradello Croce, 2 Ostellato (FE)Via Manzoli, 48Rovereto (FE)

20DR. ROBUSTINI Sergio Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE)

21DR. SANCHI Eraldo Via Leopardi, 1/AS.M. Codifiume di Argenta (FE)

22DR. SOSSELLA Renzo Via Ferrara, 8 Bando (FE)Via del Salice, 1S. Biagio (FE)

23DR. URSO Luigi Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE)

24DR. VISTOLI Luca Via 8 Settembre, 12 Filo (FE)

25DR. ZAGNI Maria Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE)

26DR. ZANOTTI Gilberto Via De Amicis, 22 Portomaggiore (FE)

27DR. CAPATTI Renato Via Manzolli, 34 Rovereto (FE)

28DR. CHECCOLI Aldo Via Circonvallazione, 28/a Argenta (FE)

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ASSISTENZA SOCIALE

Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale; il Servizio favorisce l’integrazione sociale degli stranieri.

Servizio socialeL'accesso al Servizio Sociale ed ai suoi servizi è rappresentato dall'incontro con l'Assistente Sociale, la cui funzione è quella di valutare la situazione con gli interessati e se è il caso approntare con loro un progetto socio-assistenziale. Per farlo l'assistente sociale si informerà su:- le condizioni della rete famigliare e della rete di relazioni informali- le condizioni dell'ambiente fisico di vita dell'interessato- le condizioni economiche dell'interessato e dei tenuti degli alimenti

Di che cosa si occupa il SERVIZIO SOCIALE1. delle persone che si trovano momentaneamente o permanentemente in difficoltà sul piano della

gestione della vita quotidiana e che non hanno la possibilità di ricevere aiuto dai familiari, rete naturale di assistenza: si tratta di persone che non hanno un reddito sufficiente per vivere, o che hanno limitazioni lievi o gravi a livello delle funzioni quotidiane.

2. delle famiglie che, per vari motivi non riescono a fornire tutta l'assistenza necessaria ad un loro congiunto ammalato o non autosufficiente; inoltre

3. agisce positivamente in questi casi privilegiando coloro che, per mancanza di reddito o per assenza di una famiglia non potrebbero risolvere il loro problema, con rischi e conseguenze per la loro sicurezza.

Dove rivolgersi:Centro Servizi alla PersonaServizio Sociale - via Oroboni, 42 - tel. 0532 599011 fax 0532 599010E-mail: [email protected]

L’assegno di maternitàGestito dai Comuni:Il contributo consiste in un assegno (attualmente di € 283,92 mensili) che viene corrisposto per un periodo massimo di 5 mesi e deve essere richiesto al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato.Ne hanno diritto le mamme italiane, comunitarie o extra comunitarie in possesso di carta di soggiorno, residenti nel Comune di Ferrara, senza tutela previdenziale di maternità, con reddito medio - basso.Per fare la domanda e compilare la documentazione richiesta è necessario rivolgersi a:SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE E BAMBINI presso il Centro per le Famiglie "Isola del tesoro" - P.zza XXIV Maggio n. 1 - tel. 0532/242179 - 207894 - 241365

Gestito dall'INPS Il contributo consiste in un assegno pari attualmente ad € 1.713,55 per le nascite avvenute nel 2004 e ad € 1.747,82 per le nascite avvenute nel 2005.E' rivolto a mamme italiane e comunitarie o extracomunitarie, in possesso di carta di soggiorno, residenti nei Comuni della provincia di Ferrara, che non lavorano più, ma che hanno lavorato o hanno avuto un trattamento previdenziale (es. disoccupazione) in un periodo relativamente recente prima della nascita del figlio o dell'ingresso del minore in famiglia .Per avere informazioni più dettagliate o fare la domanda occorre rivolgersi all'Ufficio competente dell'INPS V.le Cavour n. 164 , tel. 0532/292111 - 292296

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Assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori

Il contributo consiste in un assegno mensile di € 118,38 erogato dall'INPS per 13 mensilità.Possono farne richiesta tutti i cittadini italiani e comunitari residenti nel Comune di Ferrara con almeno tre figli a carico minori di 18 anni e con reddito familiare medio –basso.Per fare la domanda e compilare la documentazione richiesta è necessario rivolgersi a:SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE E BAMBINI presso il Centro per le Famiglie "Isola del tesoro" - P.zza XXIV Maggio n. 1 - tel. 0532/242179 - 207894 - 241365

Prestito d’onore

E' un servizio comunale a cura dei Cetri per le famiglie, sostenuto dalla Regione Emilia Romagna e gestito in convenzione con la Cassa di Risparmio di Ferrara.Il prestito può esseere erogato per un importo minimo di Euro 500 e un massimo di Euro 5.000. E' a tasso zero e va restituito entro 3 anni. Può essere chiesto per :

- esigenze relative alla situazione abitativa del nucleo familiare- esigenze relative alla situazione lavorativa- formazione e qualificazione professionale con particolare riferimento al rientro al lavoro dopo la

maternità o dopo una separazione/divorzio- spese legali- spese sanitarie dei figli o dei genitori e non assicurati dal SSN- - spese legate alla nascita di un figlio

Per accedere al prestito è necessario:- avere la residenza anagrafica nel Comune di Ferrara da almeno due anni- appartenere a un nucleo familiare in cui siano presenti uno o più figli o essere in attesa della nascita di

un bambino- avere una situazione economica non inferiore a euro 8.000,00 e non superiore aeuro 16.000,00 (parametri ISEE)

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti- autodichiarazione dello stato di gravidanza in caso di figli nascituri- motivazione e quantificazione del prestito con relativo preventivo di spesa- impegno da parte del beneficiario a rimborsare la quota capitale del prestito nei termini stabiliti. indicazione del nominativo di una persona che presti garanzia fideiussoria

Per ulteriori informazione e per presentare la richiesta occorre rivolersi al Centro per le famiglie "Isola del tesoro" - Sportello Informa famiglie & bambini" - Piazza XXIV Maggio, 1.

Assegnazione alloggi

Il Comune di Ferrara, in collaborazione con l'Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) - www.acerferrara.it - assegna e gestisce gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Per ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occorre presentare domanda, presso: Servizio Abitazioni Sanità-Solidarietà Sicurezza.Le domande possono essere presentate in ogni momento, vengono poi inserite nella graduatoria, in ordine di arrivo, in coda alla relativa categoria di punteggio. La graduatoria è aggiornata ogni 4 mesi.

Fondo sociale: contributi per il pagamento dell'affitto

Si tratta di un fondo di sostegno in materia di abitazione.

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Hanno diritto al contributo per il pagamento dell'affitto i nuclei familiari non assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica , in possesso del reddito previsto dall'attestazione I.S.E.E.Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda rivolgersi presso gli uffici delServizio Abitazioni - via Boccacanale di S. Stefano n. 14/e - tel. 0532- 206177 / 296253Contributo economico per mamme single che lavorano

L' iniziativa intende sostenere le donne che affrontano in solitudine la maternità e la cura dei figli nei primi anni di vita.Il contributo economico, fino a € 250 mensili, sarà concesso per un periodo complessivo di 12 mesi, ad integrazione del reddito di madri sole, italiane o straniere, con bambini fino a 3 anni, per le quali sia stato attivato dai Servizi Sociali o da associazioni competenti, uno specifico programma di lavoro o di stage.Un ulteriore contributo (da 500 a 1000 € mensili) sarà inoltre destinato ai datori di lavoro che consentiranno l'avvio di una esperienza lavorativa a orario ridotto alle madri sole con figli fino a 3 anni. Il servizio è rivolto a madri single, italiane e straniere, con bambini fino a 3 anni e con programma avviato di lavoro o stage. Le aziende che intendono presentare domanda di contributo, devono rivolgersi a:SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVEVia Boccaleone 19 - tel. 0532 419954Le domande delle madri lavoratrici saranno vagliate da una commissione formata da funzionari comunali, assistenti sociali, responsabili del Servizio Minori e rappresentanti delle associazioni di volontariato.

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FAMIGLIA

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il ricongiungimento familiare è la riunione di uno o più membri di un nucleo familiare regolarmente residente in Italia con altri membri dello stesso nucleo familiare residenti fuori del territorio dello Stato. Possono chiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri muniti di carta di soggiorno o di permesso di durata non inferiore ad un anno rilasciato per:ü lavoro, sia subordinato che autonomo, ü asilo, ü studio, ü motivi religiosiü motivi familiariIl ricongiungimento può essere richiesto con: a) coniuge; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Per ilricongiungimento di due o più figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Per il ricongiungimento, con cittadino straniero, di familiare a carico e’ richiesta la documentazione, valutata dalla rappresentanza italiana alla luce dei parametri locali, relativa alla condizione economica in loco.Per il ricongiungimento motivato da invalidità totale del figlio maggiorenne o da gravi motivi di salute degli altri figli del genitore, è richiesta la documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito. E' consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito.Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale è rilasciato un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i

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minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, e verificata l'esistenza dei requisiti, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato. Lo straniero al quale e' stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le stesse categorie di familiari sopra elencati e con la stessa procedura. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali cheprovino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall' autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio dicertificazioni sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso anche ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dal codice di procedura penale. Nell'adottare il provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

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INGRESSO DI FAMILIARE AL SEGUITO

L’art. 29, comma 4 del T.U sull’Immigrazione, consente l’ingresso dei familiari al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto d’ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore ad un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti sopra elencati circa la disponibilità di alloggio e di reddito. La procedura per il rilascio del relativo nulla-osta è analoga a quella sopra descritta per il rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare, anche per quanto riguarda gli accertamenti di competenza della Questura (come l’accertamento di assenza di decreti di espulsione a carico del richiedente). Per questa fattispecie lo straniero che intende ottenere il nulla osta pur trovandosi all’estero, è possibile avvalersi di un procuratore speciale che può inoltrare la richiesta in Italia allo Sportello Unico per conto del richiedente.La documentazione prevista per il ricongiungimento familiare, in questo caso deve essere integrata da:

delega a favore del cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l’istanza di nulla osta per familiare al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra elencati, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatico consolare all’estero; fotocopia di un documento personale del delegato

Una volta entrato in Italia, il familiare ricongiunto o al seguito deve richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari alla Questura territorialmente competente, entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del titolo di soggiorno posseduto dal familiare al quale lo straniero si ricongiunge.

Il titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari può:- accedere al Servizio Sanitario Nazionale- iscriversi a corsi di studio o formazione professionale- iscriversi nell’elenco anagrafico dei lavoratori disponibili- svolgere un’attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla leggeAl genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia può essere concesso un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

Lo straniero che effettua il ricongiungimento familiare con un cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno presso la Questura del luogo di residenza.In caso di rifiuto del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, lo straniero può presentare ricorso al Tribunale monocratico del luogo di residenza. Se il ricorso viene accolto il relativo decreto può disporre il rilascio del visto anche senza nulla osta.

DISPOSIZIONI A FAVORE DEI MINORI STRANIERI

Il minore di 14 anni viene iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore o dei genitori regolarmente soggiornanti con cui convive. Anche il minore affidato ad uno straniero regolarmente soggiornante viene iscritto nel suo permesso di soggiorno o carta di soggiorno e segue la sua condizione giuridica, se più favorevole.Al minore iscritto nel permesso di soggiorno o carta di soggiorno del genitore o dell’affidatario, dopo i 14 anni viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, o la carta di soggiorno.

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Il permesso per minore età è rilasciato al minore non accompagnato rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, a seguito della segnalazione stessa. Il permesso e’ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini sui familiari nel paese d’origine.Al minore non accompagnato che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. e’ rilasciato, previo parere del Comitato per i minori stranieri,  un permesso per integrazione sociale e civile del minore, anziché per minore età.

Dopo i 18 anni il permesso di soggiorno potrà essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo, prescindendo dal limite delle quote di ingresso.Il minore di 18 anni non può essere espulso, fatto salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulso. Un eventuale provvedimento di espulsione del minore può essere adottato solo dal Tribunale dei Minori su richiesta del Questore.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Allo straniero che ottiene il permesso di soggiorno per motivi familiari, il legislatore ha riconosciuto i seguenti diritti:- accesso ai servizi assistenziali, con possibilità di avvalersi di tutte le strutture pubbliche;- iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale;- iscrizione nelle liste di collocamento al fine di poter trovare un'occupazione;- svolgimento di lavoro subordinato e autonomo.Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti necessari per il ricongiungimento. In ogni caso la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.In caso di rifiuto del nulla-osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, e in generale contro gli altri provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare, il cittadino straniero può inoltrare ricorso al Tribunale del luogo in cui risiede.Il figlio minore che convive e soggiorna regolarmente con il cittadino straniero, viene iscritto sul permesso o sulla carta di soggiorno dei genitori fino al compimento dei 14 anni.Compiuti i 14 anni, al figlio minore viene rilasciato un permesso di soggiorno o la carta di soggiorno per motivi familiari che avrà validità fino al compimento della maggiore età.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Documenti utili per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari i cui dati servono per la compilazione della pratica o che possono essere richiesti dalla questura

Per il primo rilascio

4 fotografie formato tessera marca da bollo da 14,62 euro passaporto in corso di validità munito di visto d’ingresso e fotocopia di tutte le pagine del passaporto documentazione rilasciata dallo Sportello Unico della Prefettura

Per il rinnovo:

4 fotografie formato tessera marca da bollo da 14,62 euro

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fotocopia di tutte le pagine del passaporto fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza fotocopia del permesso o carta di soggiorno del familiare che ha richiesto il ricongiungimento autocertificazione di mantenimento da parte del familiare che ha richiesto il ricongiungimento fotocopia del codice fiscale

La richiesta deve essere inoltrata per posta

N.B: i figli minori di anni 14 devono essere inseriti sul permesso o carta di soggiorno dei genitori, mentre per i figli di età superiore ai 14 anni deve essere richiesto il permesso di soggiorno.

CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI ALTRO TIPO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Al cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo (per motivi non familiari, es. per lavoro), e dei requisiti previsti per legge, è consentito chiedere la conversione del documento per motivi familiari. Per la conversione indicativamente occorre dimostrare il legame di parentela, l'idoneità dell'alloggio e il reddito sufficiente previsto per legge, necessario per il mantenimento del familiare. Documenti utili per la conversione del permesso di soggiorno in motivi familiari i cui dati servono per la compilazione della pratica o che possono essere richiesti dalla Questura

4 fotografie formato tessera marca da bollo da 14,62 euro fotocopia di tutte le pagine del passaporto fotocopia del permesso di soggiorno del richiedente fotocopia del permesso di soggiorno del familiare certificato che attesta il legame di parentela, tradotto e asseverato dall'ambasciata italiana all'estero certificato di idoneità dell'alloggio, contratto di affitto o atto di proprietà fotocopia del codice fiscale dichiarazione dei redditi del familiare straniero con cui si chiede la coesione familiare

La richiesta deve essere inoltrata per posta

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ISTRUZIONE

Allo straniero presente sul territorio italiano il nostro ordinamento riconosce anche il diritto all'istruzione scolastica e l'accesso all'Università.L'art. 38 del T.U. nel primo comma stabilisce espressamente che i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico: ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla comunità scolastica.Più precisamente, l'obbligo scolastico previsto per i cittadini italiani trova applicazione anche per i minori stranieri, nei confronti dei quali lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali garantiscono anche l'attivazione di corsi e iniziative per apprendere la lingua italiana.La legge italiana in materia di immigrazione prevede la promozione di interventi di accoglienza per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti, mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana e la predisposizione di percorsi integrativi agli studi sostenuti nel Paese di provenienza;Mentre per l'ingresso in Italia dello straniero per motivi di lavoro non è più previsto lo sponsor, questo istituto è invece rimasto per gli studenti.Ossia viene confermata la prestazione di garanzia economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano ai fini della dimostrazione della disponibilità dei mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero.Nel caso in cui l’interessato non possieda un regolare permesso di soggiorno deve comunque essere iscritto con riserva e consegue ugualmente il titolo conclusivo del corso di studio.L’istruzione obbligatoria in Italia è organizzata nei corsi di scuola elementare e di scuola media. Alla fine della quinta elementare e della terza media i ragazzi devono sostenere un esame che conferisce loro rispettivamente la licenza elementare e la licenza media.La licenza media è necessaria per:- l’iscrizione alla scuola superiore- la partecipazione ai concorsi pubbliciAl momento della richiesta di iscrizione vanno presentati:- i dati anagrafici del richiedente- la posizione scolastica e lavorativa- copia autenticata del permesso di soggiorno valido (qualora il minore richiedente se sia in possesso)La regola seguita per stabilire in quale classe inserire il minore è quella dell’età anagrafica, salvo delibera del collegio docenti per l’iscrizione in una classe diversa, tenuto conto:- dell’ordinamento scolastico del Paese di provenienza dell’alunno- delle competenze, le abilità e la preparazione dell’alunno- del corso di studi e i titoli di studi conseguiti dall’alunnoIl titolo di studio conferito dalla scuola superiore, detto diploma di maturità, dà diritto all’accesso all’Università.I cittadini stranieri maggiorenni possono accedere a corsi di formazione e alfabetizzazione organizzati dai Centri Territoriali Permanenti, che rappresentano l’insieme dei servizi e delle attività di istruzione e di formazione degli adulti presenti nel territorio.E’ consentito l’ingresso per motivi di studio agli stranieri che vogliono frequentare corsi universitari e:

-       ai maggiorenni, per corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate la disponibilità di mezzi di sostentamento e la validità dell’iscrizione o pre-iscrizione al corso;

-       di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell’ambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal Ministero dell’istruzione e dell’università, o dal Ministero dei beni culturali;

-       di minori ultraquindicenni, accertata la presenza dei requisiti previsti per l’ingresso di maggiorenni (vedi sopra) e di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso;

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-       di cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/01, da Governi stranieri, da fondazioni e istituzioni culturali italiane di chiara fama o da organizzazioni internazionali.

E’ consentito l’ingresso per attività scientifica, alle condizioni stabilite nel decreto del Ministro degli affari esteri di cui all’art. 5, co. 3, di cittadini stranieri (anche con coniuge e figli minori al seguito) che, su richiesta di Governi stranieri, fondazioni e istituzioni culturali italiane di chiara fama o organizzazioni internazionali, vogliano svolgere attività culturali o di ricerca non incluse tra quelle previste dall’art. 27, co. 1, lettera c), T.U.E’ possibile l’ingresso per formazione professionale dei cittadini stranieri in possesso dei requisiti previsti per l’ingresso per motivi di studio che vogliano frequentare corsi di formazione professionale organizzati da enti accreditati, secondo le modalità di cui all’art. 142, co. 1, lettera d), D.Lgs. 112/98. I corsi devono essere finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite, e devono avere durata non superiore a 24 mesi. L’ingresso e’ consentito, alle stesse condizioni, anche per lo svolgimento di tirocini formativi.L’ingresso per formazione professionale o per lo svolgimento di tirocini formativi e’ consentito entro il contingente fissato con decreto, emanato entro il 30 giugno di ogni anno, del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. In sede di prima applicazione, nelle more dell’emanazione del decreto e, comunque, entro il 30 giugno, sono autorizzati gli ingressi di coloro che dimostrano di avere i requisiti prescritti. Il numero degli ingressi così autorizzato e’ portato in detrazione alla quota fissata col decreto. Per gli anni successivi, sono rilasciabili, anteriormente alla emanazione del decreto, visti di ingresso in numero non superiore a quelli rilasciati nel primo semestre dell’anno precedente. In caso di mancata pubblicazione del decreto entro la scadenza, il Ministro del Lavoro può provvedere transitoriamente, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.

In base alla Legge 390/91, si tiene conto del merito e del rispetto dei tempi previsti dall’ordinamento degli studi, oltre che delle condizioni economiche, per l’accesso degli studenti stranieri alle misure a sostegno del diritto allo studio.Il riferimento legislativo, per la legalizzazione da parte della Prefettura della documentazione rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia in merito alla condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri ai fini del godimento delle misure per il sostegno allo studio, e’ l'art. 33 del DPR 445/00 (anziché l’art. 17, co. 4, L. 15/68).E’ stata soppressa la possibilità per le Regioni e le Università di riservare una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri per l'attribuzione dei benefici relativi agli interventi per il diritto allo studio.

REMEDIA: MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE

Per facilitare l’accesso ai servizi e in particolare per promuovere il diritto all’istruzione dei minori stranieri in provincia di Ferrara, è stato costituito il repertorio provinciale di mediatori linguistico-culturali REMEDIA. Il repertorio ha sede presso il Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione e può avvalersi della professionalità di operatori con una formazione specifica, che conoscono le caratteristiche linguistiche e culturali delle aree di origine della maggioranza degli stranieri presenti sul territorio.A questo servizio possono rivolgersi le scuole, gli enti locali e tutti i servizi che necessitano il supporto di mediatori linguistico culturali per migliorare lo svolgimento delle proprie funzioni.

ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ

Possono accedere ai corsi universitari i cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno da almeno un anno che abbiano conseguito un titolo di studio superiore in Italia o presso scuole italiane all’estero o scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio che soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.

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Entro il 31 dicembre di ogni anno, le università italiane stabiliscono il numero di studenti stranieri da ammettere ai corsi di studio universitari per l’anno accademico successivo. Il cittadino straniero residente all’estero deve presentare l’apposita domanda di pre-iscrizione presso la rappresentanza italiana del Paese di origine la quale accerta i mezzi di sussistenza dimostrabili con un reddito o con risorse annue disponibili (borse di studio, prestiti d’onore, fideiussioni bancarie ecc.), che non siano inferiori all’importo stabilito per l’assegno sociale.Nel caso in cui la domanda venga accolta, lo studente deve richiedere il visto di ingresso alle rappresentanza italiana del paese di provenienza, corredando l’istanza con la documentazione comprovante la copertura economica di cui sopra e la copertura assicurativa per eventuali spese mediche e ricoveri ospedalieri.Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia il cittadino straniero deve chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio alla Questura territorialmente competente. Dovrà poi sostenere le eventuali prove di ammissione presso l’Università prescelta.La prova di conoscenza della lingua italiana è obbligatoria per la successiva ammissione al corso.Il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato, fino al 3° anno fuori corso, dimostrando:1) la copertura economica;2) il superamento di un esame per il primo anno, di due per i successivi (salvo gravi motivi di salute per cui è sufficiente anche negli anni successivi un solo esame).

La legge 189/2002 ha inoltre stabilito che possono accedere ai corsi universitari anche i seguenti soggetti stranieri:titolari di carta di soggiorno;titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi;regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia;stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Documenti utili per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, i cui dati servono per la compilazione della pratica o che possono essere richiesti dalla Questura

Studio

Per il primo rilascio

4 fotografie formato tessera marca da bollo da 14,62 euro passaporto in corso di validità munito di visto d’ingresso e fotocopia di tutte le pagine del

passaporto fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza

Diplomatica/Consolare Italiana all'atto del rilascio del visto di ingresso fotocopia della polizza assicurativa valida nel territorio nazionale, per il periodo di validità del

permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni

Per il rinnovo:

4 fotografie formato tessera marca da bollo da 14,62 euro fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse economiche per il

periodo della durata del permesso di soggiorno Pagina 83 di 116

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fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza autocertificazione di residenza fotocopia della polizza assicurativa valida nel territorio nazionale, per il periodo di validità del

permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni fotocopia della certificazione attestante il superamento di almeno un esame per il primo rinnovo e

di almeno due per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno, salvo motivi di forza maggiore, che devono essere documentati

La richiesta deve essere inoltrata per posta

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RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL’ESTERO

Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero può avvenire in due modi:1) se l’interessato al riconoscimento del titolo è un cittadino italiano, si può richiedere una dichiarazione di equipollenza da parte del Provveditorato agli Studi, cioè una certificazione da parte dell’autorità italiana che considera a tutti gli effetti il titolo di studio conseguito all’estero come se fosse stato conseguito in Italia, basandosi su un dettagliato piano di studi tradotto e legalizzato dall’ambasciata italiana del Paese in cui il titolo è stato conseguito.2) se l’interessato al riconoscimento del titolo è un cittadino straniero, si può richiedere una dichiarazione di equipollenza da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, cioè una certificazione che riconosca il percorso di studi svolto all’estero. Anche in tale ipotesi è necessario produrre una dichiarazione di valore circa il tipo di studi svolti, ottenibile dall’ambasciata italiana del Paese in cui il titolo è stato conseguito.

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che intendano iscriversi agli ordini, collegi e elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, se in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all’Unione Europea, possono richiedere il riconoscimento al Ministero competente ai fini dell’esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti, nei limiti delle quote prestabilite. È necessario presentare i documenti da riconoscere, con allegata una traduzione in lingua italiana certificata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese d’origine.La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici in materia sanitaria e l’ammissione a esami di laurea, diploma o abilitazione, non danno titolo, di per sé, allo svolgimento della professione. Per lo svolgimento della professione e’ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Ministero della Salute. In mancanza, non e’ consentita l’iscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per l’esercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dell’Unione europea.Il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive all’albo o, in mancanza di albo, non svolge la professione nei successivi due anni.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA

L’esercizio della professione sanitaria da parte dei cittadini stranieri è consentito solo se gli stessi risultano in possesso di un titolo abilitante conseguito nel paese di origine e riconosciuto in Italia dal Ministero della Sanità a seguito di speciale procedura. Il Ministero ogni anno pubblica gli elenchi speciali comprensivi dei nominativi dei cittadini stranieri ai quali è stato riconosciuto il titolo di abilitazione all’esercizio di una professione sanitaria. Tali cittadini hanno altresì l’obbligo di iscriversi all’ordine o al collegio professionale di categoria o, in mancanza, all’elenco speciale tenuto dal Ministero della Sanità.

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CASA

Il cittadino straniero può affittare una casa, oppure acquistarla godendo degli stessi diritti ed essendo soggetto agli stessi obblighi del cittadino italiano. Esistono centri di prima accoglienza gestiti dal Comune o da altri organismi del privato sociale e del volontariato, (seguono indirizzi in fondo alla guida).La legge prevede che solo gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal turismo possano essere ospitati in questi centri.

CONTRATTO DI LOCAZIONE (AFFITTO)

La legge 9 dicembre 1998 n. 431 ha modificato la disciplina relativa alla locazione. Esistono tre diverse tipologie di contratto di locazione:1- È possibile stipulare un contratto di durata non inferiore a otto anni(quattro + quattro di rinnovo automatico) stabilendo il canone d’accordo con il locatore. Alla scadenza degli otto anni, sia l’inquilino che il locatore potranno chiedere il rinnovo del contratto a nuove condizioni oppure la rinuncia al rinnovo dello stesso, comunicando all’altra parte la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza (in mancanza di questa lettera il contratto si rinnova tacitamente alle medesime condizioni). La parte che riceve questa lettera deve rispondere sempre con lettera raccomandata per giungere ad un nuovo accordo; se manca l’accordo o addirittura la risposta, il contratto termina di avere efficacia alla data di cessazione della locazione, quindi dopo i primi otto anni;2 - È possibile stipulare un contratto di locazione sul modello dei “contratti-tipo”, che sono predisposti da ogni Comune a cura delle organizzazioni rappresentanti i proprietari e gli inquilini. Il canone e la durata sono stabiliti dalle parti nel rispetto di quanto disposto nel contratto-tipo; la durata, comunque, non può essere inferiore ai cinque anni (tre anni + due di rinnovo automatico). Alla scadenza dei primi cinque anni sia l’inquilino che il locatore, possono chiedere il rinnovo del contratto a nuove condizioni o la rinuncia al rinnovo dello stesso, comunicando all’altra parte la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di questa lettera il contratto si rinnova tacitamente alle medesime condizioni.Tanto nell’ipotesi 1 quanto nell’ipotesi 2, il locatore può, rispettivamente dopo i primi quattro anni e dopo i primi tre anni, avvalersi della facoltà di diniego al rinnovo automatico solo in determinati casi esplicitamente previsti dalla legge 431/1998.3 - Si può stipulare un contratto di affitto definito di “natura transitoria”, con durata anche inferiore ai limiti previsti nei due precedenti casi, secondo condizioni e modalità contenute in un apposito decreto ministeriale. Sono previsti inoltre contratti di locazione destinati a studenti universitari e sulla base di altri contratti-tipo che i Comuni, sede di università o di corsi universitari distaccati, possono predisporre secondo i criteri specificati dalla legge. Ai contratti stipulati prima del 30 dicembre 1998 si applicano per la loro intera durata le disposizioni normative vigenti prima di tale data.Nella prassi si è diffuso il contratto ad uso foresteria. Si tratta dell’affitto di un immobile da parte di una società, di un’azienda o di un privato in possesso di partita I.V.A., per farvi alloggiare i propri dipendenti residenti fuori dal Comune.

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

A partire dal 30 dicembre 1998, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. Il contratto deve essere registrato dal proprietario (denominato “locatore”) presso l’Ufficio del Registro. La tassa di registrazione va pagata in parti uguali tra proprietario e inquilino (denominato “conduttore”). La registrazione è opportuna, oltre che obbligatoria dal punto di vista fiscale, perché rende il contratto di locazione opponibile ai terzi: in sostanza, la registrazione garantisce l’inquilino rispetto ad altri che pretendano di avere dei diritti sulla casa.

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DOVERI DELL’INQUILINO

Il contratto obbliga l’inquilino a fare un uso civile e corretto della casa, provvedendo alla sola manutenzione ordinaria: imbiancare le pareti, riparare gli eventuali danni (rubinetto che perde, porta o finestra che non funziona, serratura o interruttore rotto ecc.), e non a quella straordinaria (riparazione e manutenzione dell’edificio). Inoltre l’inquilino risponde dei danni causati, anche involontariamente, agli appartamenti dei vicini, la cui causa sia all’interno dell’immobile in affitto (per esempio una perdita d’acqua). Infine, egli è responsabile anche per tutte le persone che si trovino a qualsiasi titolo nell’appartamento.

RAPPORTI CON IL PROPRIETARIO

L’inquilino deve pagare al proprietario l’affitto. Al riguardo, l’inquilino ha diritto di pretendere (e il proprietario ha l’obbligo di emettere) la ricevuta con l’intero importo della somma. In ogni caso, ma soprattutto quando il proprietario non voglia rilasciare alcuna ricevuta, è opportuno effettuare il pagamento con vaglia postale o assegno intestato, oppure alla presenza di testimoni. L’aumento del canone può essere richiesto dal proprietario esclusivamente per due motivi: per le spese straordinarie da lui sostenute (ma solo entro il 10% delle stesse) oppure per l’adeguamento annuale alle variazioni dell’indice ISTAT (un indice, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con cui si rileva l’aumento del costo della vita).

SUBAFFITTO

Di norma il contratto contiene una clausola che nega la possibilità all’inquilino di affittare a sua volta l’immobile ad altri (“sublocazione totale”); quando il divieto non è previsto, l’inquilino può concedere in affitto il suo alloggio ad altri ma è bene che ci sia il consenso scritto del proprietario. In tal caso il canone di subaffitto non può essere superiore a quello di locazione e l’inquilino è responsabile, nei confronti del proprietario, anche delle azioni della persona a cui subaffitta. Ciò significa che se questa, per esempio, non paga il canone, l’inquilino (oltre che il subaffittuario) può subire l’azione legale del proprietario che voglia recuperare le somme che gli spettano. Inoltre, sempre che non sia espressamente vietato dal contratto, l’inquilino può ospitare per un certo tempo una persona che paga un contributo in denaro (“sublocazione parziale”), dandone avviso al proprietario mediante lettera raccomandata; anche in questo caso l’inquilino si assume ogni responsabilità.

SFRATTO

Il proprietario può intimare lo sfratto o per “morosità” dell’inquilino (che non ha pagato il canone di affitto alle scadenze) o per finita locazione, al termine dei 4 anni o di quanto pattuito, senza che sia intervenuto il rinnovo. In tal caso il proprietario ricorre ad una speciale procedura innanzi al Tribunale, alla quale l’inquilino può opporsi personalmente o con un avvocato, qualora ritenga di poter contestare la pretesa del proprietario. In questo caso, inizia un vero processo.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

I cittadini stranieri titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (case popolari) a parità di condizioni con i cittadini italiano. L’iscrizione nelle graduatorie avviene in condizioni di parità con i cittadini italiani.La domanda di iscrizione va presentata presso il Comune in cui si risiede e/o in cui si lavora e va rinnovata ogni anno, pena la cancellazione dalla graduatoria. La domanda va redatta sul modulo predisposto dal Comune e disponibile presso l’Ufficio-Casa o l’Ufficio Tecnico del Comune. Le

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graduatorie sono formate secondo un punteggio attribuito da un’apposita commissione sulla base di differenti condizioni soggettive (composizione del nucleo familiare, presenza di anziani, di disabili, famiglia numerosa, monoparentale ecc.) e oggettive (sfratto, coabitazione di più nuclei familiari nel medesimo alloggio, alloggio sovraffollato, ecc.).

CENTRI DI ACCOGLIENZA

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi diversi dal turismo che non sono temporaneamente in grado di provvedere ai loro bisogni alloggiativi e di sussistenza, possono essere ospitati nei centri di accoglienza predisposti dalle Regioni in collaborazione con le Province, i Comuni, le associazioni e gli enti di volontariato. Tali strutture sono aperte ai cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea.I centri di accoglienza, al fine di agevolare in tempi brevi l’autosufficienza e l’inserimento sociale delle persone ospitate, oltre al vitto e all’alloggio, offrono servizi socio–culturali e possono promuovere corsi di lingua italiana e di formazione professionale e prestare l’assistenza socio – sanitaria. Ogni Regione definisce i requisiti strutturali e le modalità gestionali dei centri di accoglienza e consente finanziamenti e convenzioni con privati.

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ASILO POLITICO

L’ordinamento italiano riconosce l’asilo come diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.Rifugiato è colui che temendo di essere perseguitato per i motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole avvalersi della protezione di questo Paese, oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale, non può o non vuole tornarvi a causa del predetto timore.Il riconoscimento dello status di rifugiato è soggetto alla presentazione della domanda e ad una successiva istruttoria da parte di apposita commissione. L’esito, se negativo, può essere impugnato.La domanda deve essere presentata al posto di frontiera che il cittadino non italiano attraversa o presso la prima postazione di Polizia utile. Tuttavia la domanda può essere presentata anche dal cittadino straniero che abbia eluso i controlli di frontiera, che sia rimasto sul territorio dello stato nonostante il permesso di soggiorno sia stato revocato, annullato o non sia stato rinnovato secondo i termini di legge ovvero quando il cittadino straniero sia stato destinatario di provvedimento di espulsione o di respingimento.Il Questore, ricevuta la domanda, decide in merito al rilascio del permesso di soggiorno per attesa del riconoscimento dello status di rifugiato ovvero decide per il trattenimento del cittadino non comunitario.Quando non decide per il trattenimento la Questura rilascia entro tre giorni dalla presentazione della domanda un attestato nominativo che certifica l’avvenuta presentazione della domanda ed entro 20 giorni rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.Segnatamente il Questore può stabilire il trattenimento del richiedente asilo:- in via facoltativa:1) per verificare o determinare la cittadinanza o l'identità dello straniero sprovvisto di documenti;2) per verificare gli elementi su cui la domanda di asilo si fonda.- in via obbligatoria:3) se la domanda è presentata da straniero fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo o comunque in stato di soggiorno irregolare;4) se la domanda è presentata da straniero in condizioni di soggiorno irregolare;5) quando la domanda è presentata da uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.Il trattenimento facoltativo e obbligatorio di cui ai numeri da 1 a 4 deve essere effettuato nei Centri di Identificazione.Negli altri casi deve essere disposto nei Centri di Permanenza Temporanea.Nel caso di invio ad un centro di identificazione il Questore nelle 48 ore dall’avvenuta ricezione della domanda trasmette la documentazione alla commissione territoriale che entro 15 giorni dalla ricezione della domanda provvede all’audizione. La decisione è adottata nei successivi 3 giorni. Nel caso in cui il cittadino non comunitario sia già ospite di un Centro di Permanenza Temporanea il Questore chiede la proroga del trattenimento per ulteriori 30 giorni indi attiva la procedura di comunicazione alla commissione competente che si esprimerà nei termini sopra indicati.Per quanto concerne l’esito delle domande di cui dal punto 1 a 4 la stessa Commissione territoriale è competente per il riesame delle domande con l’integrazione di un componente della Commissione nazionale, mentre il ricorso contro tale ultima decisione è da presentare al Tribunale. Nel caso, infine, di domanda presentata da persona nelle condizioni di cui al punto 5 il provvedimento di diniego del riconoscimento dello status deve essere presentato al Tribunale.L’allontanamento dai Centri di trattenimento produce la decadenza dalla domanda di asilo.Si ricorda, inoltre, che, seppure il ricorso non sospenda l’ordine di allontanamento, l’interessato può presentare istanza al Prefetto per rimanere sul territorio dello Stato fino all’esito della procedura. Al richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza o di ospitalità viene rilasciato un contributo di importo pari a € 17,56 per un periodo non superiore a 45 giorni pari complessivamente a € 970,20 La domanda per l’ottenimento del contributo va presentata alla Prefettura nella cui circoscrizione si trova la Questura che ha ricevuto la domanda di asilo.Si segnala che l’ospitalità presso un centro di accoglienza o presso altri privati che risultino avere un reddito medio pro capite inferiore all’assegno sociale, a Ferrara, non dà diritto al contributo.

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Nuove norme in Materia di accoglienza di richiedenti asilo.

Entrerà in vigore a metà ottobre 2005 la nuova disciplina in materia di assistenza ai richiedenti asilo. E’ stata recepita, infatti, con decreto legislativo n.140 del 30,05.2005 la Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell’Unione Europea recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.L’assistenza viene concessa dalla Prefettura nella cui circoscrizione si trova la Questura alla quale è stata presentata la richiesta di asilo.Il richiedente deve risultare privo di mezzi di sussistenza secondo i parametri economici dettati in caso di ingresso per turismo ed a condizione che il richiedente abbia presentato domanda di asilo entro otto giorni dal suo ingresso in Italia. Se la domanda è presentata da persona già legalmente presente nel territorio dello Stato il termine per la richiesta del contributo decorre dal momento del verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.Pertanto, se il richiedente risulta privo dei mezzi di sussistenza necessari per attendere la decisione sulla domanda di asilo la Prefettura verificherà la possibilità di ricovero presso un centro di accoglienza, ed in caso di esito negativo presso un centro di identificazione. Al mancato reperimento di un posto in uno dei suddetti centri consegue l’assegnazione del contributo.La struttura di accoglienza fornisce, altresì, il luogo di residenza presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla procedura di asilo. Il richiedente può decadere su disposizione del Prefetto dal diritto all’assistenza per mancata presentazione presso il centro di accoglienza o di identificazione al quale è stato destinato o per abbandono dello stesso; mancata presentazione all’audizione davanti la commissione competente; presentazione di domanda di asilo già avvenuta in precedenza; disponibilità di mezzi di sussistenza; reiterata violazione delle regole del centro di accoglienza o di identificazione.Decorsi sei mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di asilo senza che la commissione competente si sia pronunciata sulla stessa, il richiedente ha diritto di accedere al mercato del lavoro.I richiedenti asilo ospitati presso un centro di accoglienza sono iscritti al SSN dal responsabile della struttura ed, in ogni caso, presso sia i centri di accoglienza che di identificazione, sussiste il diritto di ricevere visite dei propri familiari, di personale dell’Acnur o di un legale.

Sono competenti ad esaminare le domande di asilo le commissioni di:Gorizia con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige;Milano con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;Roma con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;Foggia con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Puglia;Siracusa con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria, Basilicata;Trapani con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.

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L’ITER DELLA DOMANDA

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Esame della domanda, verifica dell’identità dello straniero e dell’eventuale sussistenza di clausole ostative all’ingresso

Trattenimento facoltativo in centro di identificazione

Procedura ordinariaStraniero in posizione regolare

Procedura semplificataStraniero che ha eluso o tentato di eludere i controlli alla frontiera o, comunque, in posizione irregolare, ovvero già espulso o respinto

Trattamento obbligatorio in centro di identificazione o permanenza temporanea

Rilascio di permesso di soggiorno

Eventuale trasmissione degli atti all’unità Dublino

Trasmissione degli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg

Trasmissione degli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg

Eventuale trasmissione degli atti all’unità Dublino

Audizione entro 15 gg

Decisione entro i successivi 3 gg

Decisione favorevole

Ricorso al Tribunale entro 15 gg

Allontanamento dal territorio nazionale (se il Prefetto non autorizza la permanenza fino all’esito del ricorso)

Ricorso al Tribunale entro 15 gg Allontanamento dal

territorio nazionale (se il Prefetto non autorizza la permanenza fino all’esito del ricorso)

Decisione sfavorevole

Decisione favorevole

Decisione sfavorevole

Domanda al riesame entro 5 gg

Decisione definitiva entro 10 gg

Decisione favorevole

Decisione sfavorevole

Audizione entro 30 gg

Decisione entro i successivi 3 gg

Presentazione (alla Polizia di Frontiera o in Questura)

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CITTADINANZA

La materia è disciplinata innanzitutto dalla L. 91/1992 che all’art. 1 stabilisce che:è cittadino per nascitae) il figlio di padre o di madre cittadini italiani;f) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti e non viene dimostrato il possesso di un’altra cittadinanza o apolidi (individui privi di qualsiasi cittadinanza), ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato ai quali questi appartengono;acquista la cittadinanza italiana3) il minore straniero adottato da cittadino italiano;4) il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, quando risiede legalmente da almeno 6 mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale;diviene cittadino italiano7) lo straniero o l’apolide del quale il padre o la madre sono stati cittadini per nascita se:- presta servizio militare per lo Stato italiano dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza;- assunto alle dipendenze dello Stato e ha preventivamente dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana;- raggiunta la maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara entro un anno dal raggiungimento di voler acquistare la cittadinanza italiana.8) lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età se, entro un anno dalla suddetta data, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.Si prevede che sia cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se nato all’estero purché venga trascritto l’atto di nascita in un Comune italiano.Lo status di cittadino italiano per nascita (iure sanguinis) si trasmette da genitore a figlio indipendentemente dal fatto che si sia nati in un paese straniero.Dunque, anche il discendente di cittadino italiano nato all’estero può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, purché i suoi ascendenti (genitori, nonni, bisnonni…) non abbiano mai dichiarato di rinunciare alla stessa.

Può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno nelle ipotesi di cui all’art. 9 Legge 91/1992.Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda all’estero.

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI CITTADINO ITALIANO IURE SANGUINIS

- Organo competente al riconoscimento della cittadinanzaa) rappresentanza consolare italiana nel Paese d’origine, quando il soggetto richiedente risiede all’estero;b) Ufficio anagrafe del Comune di residenza se il soggetto è regolarmente soggiornante in Italia.In entrambi i casi l’acquisto effettivo dello status di cittadino italiano avverrà con l’iscrizione del proprio atto di nascita nei registri dello stato civile.- Documentazione necessariaa) Oriundi di prima generazione (figli di cittadino/a italiano):1) atto di nascita del padre/madre;2) atto di matrimonio;3) atto di morte (se deceduto);4) atto nascita del figlio;5) certificato rilasciato dallo stato di provenienza che il padre/madre non si è mai naturalizzato.

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b) Oriundi di generazione successiva alla prima:1) atto di nascita;2) atto di matrimonio;3) atto di morte eventuale.Tali documenti devono essere predisposti per ciascun membro dell’albero genealogico a partire dal capostipite italiano fino al soggetto richiedente la cittadinanza (per quest’ultimo basta il certificato di nascita). Solo per il capostipite è necessaria la dichiarazione della non naturalizzazione. Per poter utilizzare tale documentazione in Italia è necessario legalizzarla mediante l’autorità diplomatico-consolare italiana del Paese di provenienza o mediante l’Apostille qualora si tratti di uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aja del 5/10/1961.L’Apostille può essere redatta o nella lingua francese (lingua della Convenzione) o nella lingua ufficiale dell’autorità che l’ha rilasciata. In ogni caso l’intitolazione della legalizzazione deve essere espressa nella forma francese “Apostille” ed il contenuto deve essere fedele a quello allegato alla Convenzione. Competente al rilascio dell’Apostille è quindi un organo della pubblica amministrazione dello Stato firmatario.

PERMESSO PER ATTESA CITTADINANZA

Il Testo Unico sull’immigrazione prevede l’ipotesi del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza il quale dura un anno, è rinnovabile e consente di richiedere la residenza presso il Comune che è già in possesso della documentazione in originale, il quale provvederà a concludere l’iter necessario per il riconoscimento della cittadinanza italiana.Procedura da seguire- dichiarazione di presenza entro 8 giorni dall'ingresso presso la Questura (se la dichiarazione non è stata resa alla Polizia di frontiera) - compilazione presso l’ufficio di stato civile del Comune in cui si è domiciliati di una domanda (modulo prestampato) in cui viene chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana perché di ceppo italiano, con deposito degli originali dei documenti tradotti e legalizzati;- rilascio da parte del Comune di una lettera indirizzata alla Questura di nulla osta al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, con allegati dichiarazione di ospitalità e documenti in fotocopia;- presentazione della lettera del Comune e documenti allegati presso la Questura per l’ottenimento del permesso;- a seguito dell’ottenimento del permesso di soggiorno, richiesta di iscrizione anagrafica presso il comune di domicilio al fine di consentire allo stesso di concludere l’iter per il riconoscimento della cittadinanza italiana mediante l’invio di una lettera al Consolato italiano competente per avere conferma che nessuno abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, successivamente alla risposta affermativa, trascrizione degli atti e rilascio della carta d’identità.

CITTADINANZA PER MATRIMONIO

Il coniuge straniero di un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi in Italia e dopo tre anni di matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale. Ufficio competente per il deposito della domanda è la Prefettura del Comune di residenza.Lo straniero deve allegare all’istanza il proprio certificato di nascita ed il certificato dei carichi pendenti rilasciati dagli organi competenti del Paese di origine muniti di traduzione e legalizzazione. Il decreto di concessione della cittadinanza italiana è rilasciato dal Ministero dell’Interno entro 2 anni dalla presentazione dell’istanza e viene poi comunicato alla Prefettura di competenza e notificato al richiedente.

CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE

La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Pagina 93 di 116

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Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell’Interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio italiano.Ufficio competente per il deposito della domanda è la Prefettura del Comune di residenza.I documenti richiesti sono:A) Documenti esteri (tradotti e legalizzati):- estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità;- certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penaliB) Documenti auto certificabili- certificato storico di residenza;- certificato di stato famiglia;- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

PARI OPPORTUNITÀ

Come stabilito dal Dlgs.n.196/2000 è compito degli organismi che si occupano di Pari Opportunità mettere a disposizione delle lavoratrici una comprovata e pluriennale esperienza in materia di lavoro femminile e di normativa sulla parità svolgendo, nella pratica, una essenziale funzione di prevenzione e lotta contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro e nei luoghi di lavoro.Rientra, dunque nella competenza generale della Consigliera di parità, ogni utile azione che favorisca e acceleri il processo di instaurazione di fatto dell’eguaglianza sostanziale tra uomini e donne in ambito lavorativo.In particolare tale importante soggetto istituzionale, come indicato dalla normativa sopradetta (art.3, comma 1, Dlgs. N. 196/2000), svolge le seguenti funzioni: rilevazione di squilibri di genere e promozione del riequilibrio; promozione di progetti di azioni positive nei vari ambiti, anche attraverso l’indicazione delle possibilità di finanziamento comunitario e nazionale; sostegno alle politiche attive del lavoro; collaborazione con la Direzione provinciale e regionale del Lavoro per la rilevazione delle violazioni della normativa in materia di parità; diffusione di informazioni e buone prassi sulle problematiche più varie di pari opportunità; verifica dei risultati dei progetti di azioni positive previsti dalla l.n. 125/1991.La Consigliera ha inoltre la possibilità di adire il Giudice del Lavoro o il TAR per far cessare il comportamento pregiudizievole del Datore di lavoro che abbia causato una discriminazione (intesa come “qualsiasi atto o fatto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole, anche in via indiretta, ai lavoratori in ragione del loro sesso”). In sede di contenzioso giudiziale le consigliere territorialmente competenti hanno facoltà di proporre ricorso su delega della lavoratrice e, altresì, di intervenire nei giudizi promossi dall’interessata.È possibile contattare, dunque, la Consigliera di Parità della Provincia di Ferrara se, in ragione del sesso:- è stata subita una discriminazione nell’accesso al lavoro, nella formazione professionale- è stata subita una discriminazione nella progressione di carriera- è stata subito un licenziamento per il fatto di essere donna- dirigendo un’azienda si è intenzionati a migliorare l’equilibrio tra i generi accedendo ai finanziamenti della l. n. 125/1991 e del Dlgs. N. 196/2000- dirigendo un’azienda si vogliano presentare progetti sulla flessibilità per una migliore conciliazione di vita lavorativa e vita famigliare (vedi l. n. 53/2000)

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INDIRIZZI UTILI

Attenzione, i numeri telefonici e gli indirizzi potrebbero subire variazioni

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COMUNE DI FERRARA

INGRESSO E SOGGIORNO

CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER L’IMMIGRAZIONECorso B.Rossetti 5/a – Ferrara tel. 0532.208092 fax. 0532.208566 (Funzioni di raccordo e coordinamento di attività e servizi) - www.csii.fe.it - [email protected]

Informazioni di base e orientamento

ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDOP.le Kennedy, 24 - Ferrara tel. 0532.764334 fax. 0532.764334www.cittadinidelmondo.org/[email protected] CENTRO DONNA GIUSTIZIA (Servizio limitato a quanto attiene all’Art.18)Via Terranuova, 12/b - Ferrara tel. 0532.247440/410335 fax. [email protected] CENTRO PER LE FAMIGLIEP.zza XXIV Maggio, 1 - Ferrara tel. 0532.207894/241365 fax. [email protected] INFORMACITTÀ P.zza del Municipio, 23 - Ferrara tel. 0532.419374/240342 fax. [email protected] CENTRO PER L’IMPIEGO – OSSERVATORIO SULL’IMMIGRAZIONEVia Cairoli, 30 – Ferrara tel.0532.299843 – fax. [email protected]

Assistenza, accompagnamento ai servizi

ANOLF – CISLP.tta E. Toti, 5 - Ferrara tel. 0532.789811 fax. [email protected] ASSOCIAZIONE CENTRO DONNA GIUSTIZIA (Servizio limitato a quanto attiene all’Art.18)Via Terranova, 12/b – Ferrara tel. 0532.247440 CENTRO DIRITTI MIGRANTI – CGILP.zza Verdi, 5 - Ferrara tel. 0532.783163 CNA World (per le imprese e i cittadini stranieri che intendono svolgere attività in proprio)Via Caldirolo, 84 – Ferrara tel. 0532.749216 UIL Galleria Matteotti 11 – Ferrara tel. 0532.764400

Sostegno e consulenza per le organizzazioni di volontariato

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATOP.le Kennedy, 2 - Ferrara tel. 0532.765728

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Consulenza e difesa legale

ANOLF – CISL P.zza E. Toti, 5 - Ferrara tel. 0532.771644 CENTRO DIRITTI MIGRANTI – CGILP.zza Verdi, 5 - Ferrara tel. 0532.783163 CENTRO DONNA GIUSTIZIA (Servizio limitato a quanto attiene all’Art.18)Via Terranuova, 12/b - Ferrara tel. 0532.247440 CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER L’IMMIGRAZIONE (per operatori dei Servizi pubblici)Corso B.Rossetti 5/a, Tel. 0532208092 CNA World (per le imprese e i cittadini stranieri che intendono svolgere attività in proprio)Via Caldirolo, 84 - Ferrara tel. 0532.749216

Permessi di soggiorno

Questura di Ferrara – C.so Ercole I d’Este, 26 - tel. 0532.294311

Sportello Unico Immigrazione

Prefettura di Ferrara – C.so Ercole I d’Este, 16 - tel. 0532.294311

LAVORO

Iscrizione nelle liste di domanda/offerta lavoro

CENTRO PER L’IMPIEGOOsservatorio sull’ImmigrazioneVia Cairoli ,30 – Ferrara tel. 0532.299843

Autorizzazioni al lavoro

DPL (Direzione Provinciale del Lavoro)Via Garibaldi, 147 – Ferrara tel. 0532.410711

Codice Fiscale

Agenzia delle EntrateVia Maverna 8/10 - Ferrara tel. 0532.25011 - Fax.0532.26010Orario: dal Lun. al Ven. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – Mart. e Giov. dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Sindacati

CGIL – P.zza Verdi, 5 - Ferrara tel. 0532.783280 CISL – ANOLF – P.zza Toti, 5 - Ferrara tel. 0532.789811 UIL – Galleria Matteotti, 11 - Ferrara tel. 0532.764400

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)

V.le Cavour, 164 - Ferrara tel. 0532.292111

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

V.le Cavour, 96 - Ferrara tel. 0532.234411

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Autorizzazioni lavoro autonomo

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura – FerraraVia Borgo dei Leoni,11 / Via Darsena, 77/a e 79

tel. 0532.783711 (centralino)[email protected]

SALUTE

ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO- Uff. CEE(iscrizione al servizio sanitario nazionale) tel. 0532.235629

AZ. USLVia Cassoli, 30 - Ferrara tel. 0532.235111 (centralino) 0532.235605 (ufficio relazioni con il pubblico) AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARACorso Giovecca, 203 - Ferrara tel. 0532.236111 CROCE ROSSA ITALIANAVia Cisterna del Follo, 13 - Ferrara tel. 0532.20940 CUP TELEFONICO (Centro Unico Prenotazione)n. verde 800.532000 DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICAVia F. Beretta, 7 - Ferrara tel. 0532.235111 PRONTO SOCCORSO Corso Giovecca, 203 - Ferrara tel.118 SALUTE DONNAConsultori familiari e ambulatori ginecologiciVia Boschetto, 29 - Ferrara tel. 0532.235518Via Gandini, 26 - Ferrara tel. 0532.235014Consulenza PsicologicaVia Gandini, 26 – FerraraP.zza Buozzi, 14 - Pontelagoscuro (FE) tel. 0532.461713 SAUB Via Cassoli, 30 - Ferrara tel. 0532.235616 SERVIZIO SALUTE INFANZIA Via Boschetto, 31 - Ferrara tel. 0532.235505-235513 SERVIZIO SOCIALEVia Oroboni, 42 - Ferrara tel. 0532.599011 – Fax. 0532.599010 SETTORE EPIDEMOLOGIA E PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE – VACCINAZIONI - AZ. USL Via F. Beretta, 7 - Ferrara tel. 0532.235111/235214 TOSSICODIPENDENZEAzienda Usl – Ser.t. – Via Kennedy, 13 – Ferrara tel. 0532.760166

CASA

Assegnazione alloggi, contributi per il pagamento dell’affitto, emergenza abitativa

Via Boccacanale di S.Stefano, 14/e – Ferrara tel. 0532.206177

SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari)C.so Isonzo, 18 - Ferrara tel. 0532.207637UNIAT – Via Mulinetto, 73 – Ferrara – cell.333.2745274

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E.mail: [email protected] – P.zza E.Toti, 5 Ferrara – tel. 0532.78984

Trasferimento di residenza o abitazioniSede Centrale Uffici CircoscrizioniVia Fausto Berretta, 19 - Ferrara tel. 0532.419700Sedi DecentrateCentro cittadino Via Capo delle Volte, 4/d - Ferraratel. 0532.419960 fax. 0532761069e.mail: [email protected] Arianuova Doro Via Ortigara, 12 – Ferraratel. 0532.206952 – 203986 fax. 0532.210280e.mail: [email protected] Bologna Via Bologna, 49 - Ferrara tel. 0532.763020-765863 fax. 0532760547e.mail: [email protected] EstVia Naviglio, 11 - Ferrara tel. 0532.63234 fax. 053264037e.mail: [email protected] NordP.zza Buozzi, 14 - Pontelagoscuro (FE) tel. 0532.461652-461621 fax. 0532796078e.mail: [email protected] Nord OvestVia Ladino, 24 - Porotto (FE) tel. 0532.730021 – 732555 fax. 0532.732349e.mail: [email protected] Nord EstVia Ca’Bruciate, 39 – Codrea tel. 0532.44498 – 44762 – 449410 Fax. 0532.44762e.mail: [email protected] SudVia Sansoni, 20 - Gaibanella tel. 0532.718151 – 719049Fax. 0532.718004e.mail: [email protected]

Allacciamento alla rete idrica

ACOSEAUfficio UtenzaVia Marconi, 39/41 – Ferrara tel. [email protected]://acosea.it/

Allacciamento a gas e teleriscaldamento

HERA (ex Agea)Via Cesare Diana, 40 – Cassana (Fe)Tel. 800999500 (da lun a ven 8:00 – 18:00, sab 8:00 – 12:30)Lavori edilizi

Ufficio ricezione Pratiche Ediliziep.zza del Municipio, 19 – Ferrara tel. 0532419466

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Centri di accoglienza e mense

ASSOCIAZIONE CENTRO DONNA GIUSTIZIA (Accoglienza diurna/notturna – pranzo/cena - Servizio limitato a quanto attiene all’Art.18)Via Terranuova, 12/b - Ferrara tel. 0532.247440 ASSOCIAZIONE VIALE K (Accoglienza diurna/notturna – pranzo/cena)Via Mambro, 96 - Ferrara tel. 0532.975717 CARITAS (pranzo/cena/servizio docce e vestiario)Via Brasavola, 19 - Ferrara tel. 0532.740825 COOP. SOCIALE LA “CASONA” (Accoglienza diurna/notturna - pranzo/cena)Via Smeraldina, 35 - Cassana (FE) tel. 0532.730119 SAV (Accoglienza diurna/notturna – pranzo/cena)Via Praisolo, 2 - Ferrara tel. 0532.247306

Terzo Settore

ASSOCIAZIONE “HERMANNOS LATINOS”Via Coronella, 26 – 44020 Poggio Renatico (Fe)Tel. 0532827370 ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDOP.le Kennedy, 24 - Ferrara tel. 0532.764334 ASSOCIAZIONE CULTURALE RAYUELAVia Ippodromo, 4/a – Ferrara, Tl. 0532418100 ASSOCIAZIONE DHARMA –SAAMAAMP.le Castellina, 7, Ferrara Tel. 0532773872 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NADIYAP.za S.Etienne, 19, Ferrara, Tel. 0532249837 ASSOCIAZIONE MENOUA Via Oroboni 90, Ferrara, Tel 3202155400 DIAMANTECorso B.Rossetti 22, Ferrara, Tel. 0532209203 MATEADOVia Darsena 67, Ferrara, Tel. 0532756150 NAF (NIGERIAN ASSOCIATION FERRARA)V.le Cavour 183/185, Ferrara, Tel. 3406861304 PADEFV.le Cavour 183/10, Ferrara, Tel. 3396671978 COOP. CAMELOT

Via Contrada della Rosa, 14, Ferrara Tel. 0532202945Fax 0532249921 – [email protected] - www.coopcamelot.org

ISTRUZIONE

ARDSU (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)Via Savonarola 11 - Ferrara tel. 0532.293381 ASSESSORATO AL DIRITTO ALLO STUDIOVia Calcagnini, 5 - Ferrara tel. 0532.418143 CSA (Provveditorato agli Studi)Via Madama, 35 - Ferrara tel. 0532.203200 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARAVia Savonarola, 9 - Ferrara tel. 0532.293111 (Segreteria generale)

www.unife.it

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Corsi di alfabetizzazione e lingua italiana

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTIV.le Krasnodar, 102 - Ferrara tel. 0532.901020

ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO P.le Kennedy, 24 - Ferrara tel. 0532.764334 ASSOCIAZIONE ELLEDUEVia Montebello, 15 - Ferrara tel. 0532.740141 ASSOCIAZIONE VIALE K (Accoglienza diurna/notturna – pranzo/cena)Via Mambro, 96 - Ferrara tel. 0532.975717 ASSOCIAZIONE “HERMANNOS LATINOS”Via Coronella, 26 – 44020 Poggio Renatico (Fe)Tel. 0532827370

Corsi di lingua araba

CENTRO PER LE FAMIGLIEP.zza XXIV Maggio, 1 - Ferrara tel. 0532.207894

Mediazione Culturale

REMEDIARepertorio mediatori culturali presso il CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER L’IMMIGRAZIONECorso B.Rossetti 5/a, tel. 0532208092

Centri di Documentazione e Biblioteche

CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER L’IMMIGRAZIONE (per operatori dei Servizi Pubblici)Corso B.Rossetti 5/a, Tel. 0532208092 CENTRO STUDI DOCUMENTAZIONE A. LANGERV.le Cavour 142 – Ferrara Tel. 0532.204890 BIBLIOTECA GIANNI RODARIViale Krasnodar, 102 - Ferrara tel. 0532.904220 BIBLIOTECA G. BASSANIVia Grosoli, 42 - Ferrara tel. 0532.797414 BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEAVia Scienze, 17 - Ferrara tel. 0532.418200 CE.DOC. S. Francesca RomanaVia XX Settembre, 47 - Ferrara Tel 0532.769889 - 760147 CENTRO PER LE FAMIGLIE P.zza XXIV Maggio, 1 - Ferrara tel. 0532.207894

CTP Viale Krasnodar 102 – Ferrara CENTRO “RACCONTINFANZIA”

Via Calcagnini 5 - Ferrara tel. 0532418104 ISTITUTO DI CULTURA CASA CINI

Via S.Stefano 24 – Ferarra tel. 0532204700 BIBLIOTECA DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE

Via Fabbri 410 – Ferrara tel. 053261584 BIBLIOTECA MONASTICA S.GIORGIO

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Piazzale S.Giorgio 29 – Ferrara tel. 053262231 BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE

Via Romei 3 – Ferrara tel. 0532205209 BIBLIOTECA DI PALAZZO SCHIFANOIA

Via Scandiana 25 – Ferrara tel. 053262038 BIBLIOTECA DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE

Via de Pisis 24 – Ferrara tel. 0532203381 BIBLIOTECA CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA

Via Terranuova 12b – Ferrara tel. 0532205046 ARCHIVIO STORICO

p.zza Municipio 2 – Ferrara tel. 0532206297 ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI

Via Boccaleone 19 – Ferrara tel. e fax. 0532760002 CIES – CENTRO INFORM. EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO

Via Muzzina 11 – Ferrara tel. 0532765770 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO

Corso Martiri della Libertà 77 – Ferrara tel. 0532241912 ARCHIVIO GENERALE E STORICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Via Savonarola 9 – Ferrara tel. 0532293237

CITTADINANZA

Patente di guida

Ufficio Motorizzazione Civile – Via Canapa, 145 – Ferraratel. 0532.465118

Carta d’identità

Sedi anagrafe e circoscrizioni.Vedi pag.74

Codice fiscale

Agenzia delle EntrateVia Monsignor Luigi Maverna, 8/10 – Ferrara tel. 0532.251011Dal Lun. al Ven dalle ore 9.00 alle ore 13.00Mart. e Giov. Dalle 15.00 aklle 17.00

Passaporto

Questura di Ferrara – C.so Ercole I d’Este, 26 - tel. 0532.294311/294499

Certificati anagrafici e di stato civile

Servizi Democrafici, Ufficio Anagrafe CentraleVia F.Beretta, 19 – Ferrara tel. 0532.419700 / [email protected]

Visita medica per rilascio rinnovo patente

Servizio di Igiene Pubblica – Via Fausto Berretta, 7 – Ferraratel. 0532.235111

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Denuncia di nascita

Ufficio di Stato Civile – Via Fausto Berretta, 19 – Ferraratel. 0532.419740

Pubblicazioni di matrimonio

Ufficio di Stato Civile – Via Fausto Berretta, 19 – Ferraratel. 0532.419732

Residenza e Documenti

Sedi anagrafe e circoscrizioni.Vedi pag. 74

Pari Opportunità

Consigliera di Parità della Provincia di FerraraAvv. Rita MazzantiConsigliera di Parità supplenteAssunta SerenariC/o Servizi per l’ImpiegoVia Cairoli, 30Tel. 0532.299808/299854e.mail: [email protected]

COMUNE DI MASI TORELLO

UFFICIO ANAGRAFE – Piazza Toschi, 3 Tel. 0532 819113 Fax. 0532 816677Da lun a sab 8:30 – 13:00E-mail: [email protected]

CASA

COMUNE DI MASI TORELLOPiazza Toschi, 3 Tel. 0532 819113 Fax. 0532 [email protected]

COMUNE DI POGGIORENATICO

UFFICIO ANAGRAFE – Piazza Castello, 1 tel. 0532824511Lun, merc, e ven 9:00 – 13:00 / gio 15:00 – 18:00 / sab 9:00 – 12:00

SALUTE

AZIENDA U.S.L. - Piazza Castello, 1 tel. 0532825383SERVIZI SOCIALI - Piazza Castello, 1 tel. 0532824563

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CASA

UFFICIO EDILIZIA – Piazza Castello, 1 tel. 0532824541LAVORI PUBBLICI – Piazza Castello, 1 tel. 0532824553

ISTRUZIONE

SCUOLA-CULTURA-SPORT – Piazza Castello, 1 tel. 0532824561SPAZIO BAMBINO – Piazza Castello, 1 tel. 053243000ASILO NIDO –Via A.Moro, 6 tel. 0532829479BIBLIOTECA – Piazza Castello, 1 tel. 0532824562

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

UFFICIO ANAGRAFE – Via Municipio 1, tel. 0532436856 fax 0532436563Lun, mer, ven 8:30 – 11:30 / mer, gio e sab 8:30 – 12:30 / mar e gio 15:00 – 18:00e-mail: [email protected]

CASA

LAVORI PUBBLICITel. 0532 436957 Fax: 0532 436563e-mail: [email protected]

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICAZIONITel. 0532 - 436926 Fax: 0532 - 436563e-mail: [email protected]

ISTRUZIONE

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONETel. 0532 - 436923 Fax: 0532 - 436563e-mail: [email protected]

SALUTE

SERVIZIO SOCIALE - Via Garibaldi, 66Tel. 0532 - 436428 Fax: 0532 - 737041

COMUNE DI CENTO

SERVIZIO SPORTELLO STRANIERIC.so Guercino, 43 – 44042 Cento – tel. 051.6843273 / 051.6843224 fax. 051.6843120e.mail: [email protected] per il ritiro dei permessi di soggiornoOrario di apertura: Giov. e Ven. dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Assistenza, accompagnamento ai servizi

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ANOLF - CISLVia del Guercino, 49/a – 44042 Cento tel. 051.903011 – fax [email protected] Dante Alighieri, 21/c – 44042 Cento tel. e fax. 051.902484 [email protected] ACLIVia Baruffaldi, 6/A - Cento tel. 051.6830440

UFFICIO IMPOSTE DIRETTEVia Commercio, 40 - tel. 051.6858811CARABINIERI CentoVia Bologna, 13 - tel. 051.903347-902551CARABINIERI RenazzoVia IV Novembre, 6 - tel. 051.900008CARABINIERI CasumaroVia Correggio, 30 – tel. 051.6848462

SERVIZIO SPORTELLO STRANIERIC.so Guercino, 43 – 44042 Cento – tel. 051.6843273 / 051.6843224 fax. 051.6843120e.mail: [email protected]

LAVORO

CENTRO PER L’IMPIEGOVia Marescalca, 45 - Cento tel. 051.6835986CNA WORLDVia Ferrarese, 52 – 44042 Cento tel. 051902437 – 902572 – 902301 Fax [email protected] Matteotti, 8 - Cento tel. 051.6836611CONFARTIGIANATOVia Matteotti, 30 - Cento tel. 051.6859189CONFESERCENTIVia Bulgarelli, 7 - Cento tel. 051.6859189UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORICorso Guercino, 74 - Cento tel. 051.902120-902268CAMERA DI COMMERCIOVia Ferrarese, 28/1 - Cento tel. 051.6835551

SALUTE

SERVIZI SOCIALI DEL COMUNEVia Malagodi, 12 - Cento tel. 051.6843370GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALE (Sede Operativa)Via Accarisio, 30 – Cento tel. 051.903298URP A.S.LVia Vicini, 24 - Cento tel. 051.6838295C.U.P – SAUBVia Gennari, 85 – Cento tel. 051.6838221-6838288-6831676

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Via Dazio, 115 - Bondeno tel. 0532.884276-884277Via Cavour,6 - Mirabello tel. 0532.849281 Via Facchini, 34 - S. Agostino tel. 0532.846213ASL (ospedale)Via Vicini, 2 - Cento tel. 051.6838111

CASA

UFFICIO CASA del Comune di CentoVia Guercino, 43 – tel. 051.6843260

Associazioni

ASSOCIAZIONE DEI MAROCCHINIVia Cremisino, 20, 44042 CentoCARITAS di PenzaleVia Penzale c/o Parrocchia di Penzale44042 Cento – tel. 051.901003 fax. 051.683146CARITAS di S.BiagioVia U.Bassi, 4744042 Cento – tel. 051.902099 fax. 051.902115CARITAS S.PIETROVia Cremonino, 23 c/o Parrocchia di S.Pietro44042 Cento – tel. 051.6831499CONFERENZA FEMMINILE E MASCHILE S.VINCENZO DE PAOLIVia U.Bassi, 4744042 Cento – tel. 051.902058

Sostegno e consulenza per le organizzazioni di volontariato

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATOVia Falzoni Gallerani, 20 - 44042 Cento tel. e fax [email protected]

ISTRUZIONE

SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNEVia Malagodi, 12 - Cento tel. 051.6843370 DIREZIONE DIDATTICA I° CIRCOLOVia Gennari - Cento tel. 051.6832129-6836400DIREZIONE DIDATTICA II° CIRCOLOVia Renazzo - Renazzo tel. 051.909174-909388

Corsi di alfabetizzazione e lingua italiana

SERVIZIO SPORTELLO STRANIERIC.so Guercino, 43 – Cento – tel. 051.6843273/051.6843224 fax. 051.6843120e.mail: [email protected]

Corsi di lingua araba

ASSOCIAZIONE MAROCCHINI DI CENTO Via Cremonino, 20 - Cento (FE) tel. 338.3395898

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CITTADINANZA

STATO CIVILEVia Guercino, 41 - Cento tel.051.6843310ANAGRAFE del Comune di CentoVia Guercino, 41 - tel. 051.6831551Delegazione di RenazzoVia di Renazzo, 52 - tel. 051.900002Delegazione di CasumaroVia Donatori di Sangue, 1 - tel. 051.6849023

COMUNE DI BONDENO

ANAGRAFE (Municipio di Bondeno)P.zza Garibaldi, 1 – Bondeno tel. 0532.899219

Assistenza, accompagnamento ai servizi

Sportello Immigrati UILPiazza Garibaldi, 91 – 44012 BondenoTel.0532.892191Centro Diritti Migranti CGILVia dei Mille, 7 – 44012 Bondeno tel. 0532.893911, fax [email protected] – CISLVia De Amicis – 44012 Bondeno tel. 0532.893015 fax 0532.893015

ANAGRAFE (Municipio di Bondeno)P.zza Garibaldi, 1 – Bondeno tel. 0532.899219Martedì e giovedì 8:30 – 13:00

LAVORO

C.N.A. Ferrara Servizi ed Informatica Società Cooperativa a r.l.Viale Repubblica, 13 - Bondeno tel. 0532.893891CENTRO PER L’IMPIEGOVia dei Mille, 16 - Bondeno tel. 0532.897793C.G.I.L - Camera del LavoroVia Borgatti, M\1 - Bondeno tel. 0532.893450ASCOM SERVIZI S.R.LViale Repubblica, 54 - Bondeno tel. 0532.897596UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORIVia Mazzini, 10 - Bondeno tel. 0532.892418CAMERA DI COMMERCIO T.M.C.I s.r.l.Via C. Ragazzi, 33 - Bondeno tel. 0532.897834-897853

SALUTE

SERVIZI SOCIALI (Municipio di Bondeno)

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P.zza Garibaldi,1 - Bondeno tel. 800.219985A.S.L.Via Dazio, 118 - Bondeno tel. 0532.884211

CASA

ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA (Accoglienza diurna/ notturna – pranzo/cena)Via Provinciale, 1 - Salvatonica di Bondeno (FE) tel 0532.882771

ISTRUZIONE

SERVIZI SCOLASTICI (Municipio di Bondeno)P.zza Garibaldi, 1 - Bondeno tel.0532.893891LICEO STATALE A. ROITIVia Manzoni, A/2 - Bondeno tel. 0532.893919Via Vittorio Veneto, 29 - Bondeno tel. 0532.898275

Corsi di alfabetizzazione e lingua italiana

ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZAVia Provinciale, 1 - Salvatonica di Bondeno (FE) tel. 0532.882771

CITTADINANZA

STATO CIVILE (Municipio di Bondeno)P.zza Garibaldi,1 - Bondeno tel. 0532.893891

COMUNE DI MIRABELLO

CARABINIERI - tel. 0532.84043

Assistenza, accompagnamento ai servizi

C.G.I.L. Camera del LavoroCorso Italia, 376 - Mirabello tel. 0532.849795

ANAGRAFE - STATO CIVILECorso Italia, 10 - Mirabello tel. 0532.847383Da lun a sab 8:30 – 12:30 / mar e gio 15:00 – 18:00

ISTRUZIONECOMUNE DI MIRABELLO – SCUOLA ELEMENTARECorso Italia, 487 - Mirabello tel. 0532.847018SCUOLA COMUNALE D’INFANZIAVia Evangelisti, 10 - Mirabello tel. 0532.849672

COMUNE DI S. AGOSTINO

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CARABINIERI tel. 0532.84043COMUNE DI S. AGOSTINO - P. Marconi - S.Agostino 0532.844411UFFICO ANAGRAFEP. Marconi, 2- S.Agostino tel. 0532.844411/418Da lun a sab 9:00 – 12:45

Assistenza, accompagnamento ai servizi

C.G.I.L Camera del LavoroVia Facchini, 32 - S. Agostino tel. 0532.84106

LAVORO

C.N.A. Ferrara Servizi ed Informatica Società Cooperativa a r.l.Via dei Carrilanti, 28 - S. Agostino tel. 0532.845175UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI di FerraraVia Statale - S. Agostino tel. 0532.84002

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE DI S. AGOSTINOVia Statale, 124 - S. Agostino tel. 0532.84025SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SACRO CUORECorso Roma, 4 - S. Agostino tel. 0532.84071

COMUNI DI BERRA - COPPARO - FORMIGNANA - JOLANDA DI SAVOIA - RO - TRESIGALLO

Informazioni di base e orientamento

Sportello Informazioni Cittadini Stranieri URP CopparoVia Roma, 26 – 44034 Copparo tel. 0532.864680 fax [email protected]

Assistenza, accompagnamento ai servizi

Sportello Centro Risorse per l’Immigrazione – Progetto GentesVia Roma, 18 c/o Servizi Sociali – 44034 Copparo tel. 0532.879783 – fax [email protected] Diritti Migranti CGIL – Via Mazzini, 4 – 44034 Copparo tel. 0532.860010-860545ANOLF-CISL – P.zza Giovanni XXIII, 1/a – 44034 Copparo tel. 0532.860840 fax 0532.385315Sportello immigrati UIL – Via M.Carletti, 28 – 44034 Copparo tel. 0532.651071UFFICO ANAGRAFE

Via Roma, 28 tel. 0532864602Da lun a sab 9:30 – 12:30 / mer 15:00 – 18:00

Via Montessori, 9 – Berra tel. 0532831226Da lun a sab 8:30 – 13:00

V.le R.Mari, - Formignana tel. 0533608503

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Dal lun a sab 9:00 – 13:00

p. Unità d’Italia, 5 – Jolanda si Savoia tel. 0532396511 / 502da lun a sab 8:00 – 12:30 / mer e gio 15:00 – 18:00

p. Umberto I, 6 – Ro Ferrarese tel. 0532868444da lun a sab 8:30 - 12:30

v. A. Gramsci, 2 – Tresigallo tel. 0533601225da lun a ven 8:30 – 13:00 / sab 8:30 – 12:30

LAVORO

CENTRO PER L’IMPIEGO Sede di CopparoVia I Maggio, 183 – Copparo tel. 0532.860023-860183ASSOCIAZIONI DI CATEGORIAAssociazione Nazionale Bieticoltori P.zza del Popolo, 5/b - Copparo tel. 0532.870080Federazione Coltivatori DirettiVia Scarsella, 5 - Copparo tel. 0532.860640Confederazione Italiana AgricoltoriP.le Verga, 2 - Copparo tel. 0532.860617ConfesercentiV.le Carducci, 11 - Copparo tel. 0532.871074Unione AgricoltoriP.zza del Popolo, 5/a - Copparo tel. 0532.860033AscomP.zza del Popolo, 9/b - Copparo tel. 0532.871072ConfartigianatoP.zza del Popolo, 13 - Copparo tel. 0532.860783ConfcommercioVia Pisacane, 5 - Copparo tel. 0532.860137CNAP.tta Marchesi, 2 - Copparo tel. 0532.860220

SALUTE

AZIENDA U.S.L. DI COPPARO Servizio Salute DonnaV.le Carducci, 54 – Copparo tel. 0532.879078AZIENDA U.S.L. DI COPPARO Servizio Salute InfanziaV.le Carducci, 54 – Copparo tel. 0532.879051OSPEDALE DI COPPARO - tel. 0532.879011C.U.P.- tel. 800.532000

CASAASSOCIAZIONE DEI COMUNI - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZI SOCIALI Sede di CopparoVia Roma, 18 – Copparo tel. 0532.879872-879787

UFFICIO SERVIZI SOCIALIVia Roma, 28 - Copparo tel. 0532.864619Via Due Febbraio, 23 - Berra tel. 0532.831666Via Vittoria, 29 - Formignana tel. 0533.59012

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P.zza Unità d’Italia, 5 - Jolanda di Savoia tel. 0532.396515P.zza Libertà, 1 – Ro tel. 0532.868168P.zza Italia, 32 - Tresigallo tel. 0533.601305

ISTRUZIONE

UFFICIO SCUOLAVia Roma, 28 - Copparo tel. 0532.864648Via Due Febbraio, 23 - Berra tel. 0532.831666V.le Mari - Formignana tel. 0533.608503Via Stagni, 1 - Jolanda di Savoia tel. 0532.836404P.zza Libertà, 1 - Ro tel. 0532.868168-868102P.zza Italia, 32 - Tresigallo tel. 0533.601305

CENTRO DI FORMAZIONE PROF.LE S. GIUSEPPEVia Provinciale, 73 - Cesta di Copparo tel. 0532.838113

CASA

UFFICIO CASAVia Roma, 24 - Copparo tel. 0532.864682-864635Berra: vedi Servizi SocialiFormignana: vedi Servizi Sociali Jolanda di Savoia: vedi Servizi SocialiRo: vedi Servizi Sociali Tresigallo: vedi Servizi Sociali

CITTADINANZA

UFFICIO ANAGRAFEVia Roma, 26 - Copparo tel. 0532.864602Via Due Febbraio, 23 - Berra tel. 0532.831002Via Vittoria, 29 - Formignana tel. 0533.59330P.zza Unità d’Italia, 5 - Jolanda di Savoia tel. 0532.396502P.zza Libertà, 1 - Ro tel. 0532.868168P.zza Italia, 32 - Tresigallo tel. 0533/601303

CARABINIERIVia Dante Alighieri, 46 - Copparo tel.0532.871450-871451Via P. Nenni - Berra tel. 0532.831024Formignana: vedi TresigalloC.so Matteotti - Jolanda di Savoia tel. 0532.836104P.zza Libertà, 16 - Ro tel. 0532.868105Viale Roma - Tresigallo tel. 0533.601012

COMUNI DI CODIGORO - COMACCHIO – GORO - LAGOSANTO MASSAFISCAGLIA - MESOLA - MIGLIARINO - MIGLIARO

UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE - Piazza Matteotti, 55 – 44021 Codigoro tel. 0533.729551/2Delegazione di Mezzogoro - P.zza Vittorio Veneto, 17 tel. 0533.95104UFFICIO CASA - Piazza Matteotti, 60 – 44021 Codigoro tel. 0533.729561

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Informazioni di base e orientamento

URP (Ufficio Relazioni per il Pubblico) Piazza Matteotti, 60 – 44021 Codigoro- tel. 0533.729506 fax [email protected]

Assistenza, accompagnamento ai servizi

Centro Diritti Migranti CGIL Via XX Settembre, 145 – 44021 Codigoro tel. 0533.713040fax [email protected]

Via Treponti, 8 – 44022 Comacchio tel. 0533.312840 fax [email protected]

P.zza Vittorio Veneto, 61 - Mezzogoro tel. 0533.95105

ANOLF - CISLVia XX Settembre, 175 – 44021 Codigoro tel. 0533.713158 fax 0533.718188

Via dei Mercanti,88 – 44022 Comacchio tel. 0533.81314 fax 0533.311095

Sportello Immigrati UILCorso Mazzini, 86 – 44022 Comacchio tel. 0533.312117

UFFICO ANAGRAFEPiazza Matteotti, 55 – 44021 Codigoro tel. 0533.729551/2Da lun a sab 8:00 – 13:00

Via Folegatti, 15 – Comacchio tel. 0533310104/105/107Mar, gio e sab 8:30 – 12:30

p. D. Alighieri, 19 – Goro tel. 0533792911da lun a sab 7:30 – 13:30

p.Vittorio Veneto, 1 - Lagosanto tel. 0533948210da lun a sab 8:30 – 13:00

Via Gramsci, 4 – Massa Fiscaglia tel. 053353101Da lun a sab 9:00 – 12:30 / mer 15:30 – 17:30

V.le Roma,1 – Mesola tel. 0533993736Da lun a sab 8:00 – 13:00P.Repubblica, 1 – Migliarino tel. 0533649611/630Da lun a sab 8:30 - 12:30

p. XXV Aprile, 8 – Migliaro tel. 0533654149/ 150da lun a sab 9:00 – 12:00 / mar 15:00 – 17:00

LAVORO

CENTRO PER L'IMPIEGO DEL BASSO FERRARESEPagina 111 di 116

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Via IV Novembre, 21 - Codigoro tel. 0533.713292INFORMAGIOVANI – COMUNE DI CODIGOROtel. 0533.729571-729574C.N.A. FERRARA SERVIZIV.le Papa Giovanni XXIII, 39 - Codigoro tel. 0533.713732-717280P.zza Vittorio Veneto, 70 - Mezzogoro tel. 0533.95347ASCOM SERVIZI S.R.L.P.zza Matteotti, 51/A - Codigoro tel. 0533.711192UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI FERRARAP.zza Matteotti, 52 - Codigoro tel. 0533.713015CONFARTIGIANATOVia Roma, 100 - Codigoro tel. 0533.712533CONFESERCENTI (Centro Servizi Due)Via Pambianco, 16 - Codigoro tel. 0533.713509COLTIVATORI DIRETTI Federazione ProvincialeVia Puccini, 6 - Codigoro tel. 0533.713151

SALUTE

COMUNE DI CODIGORO - UFFICIO SERVIZI SOCIALIP.zza Matteotti, 55 - Codigoro tel. 0533.729561E.mail: servizi [email protected] RELAZIONI PER IL PUBBLICO – ASLLagosanto tel. 0533.729812OSPEDALE DEL DELTALagosanto tel. 0533.723111-723224C.U.P. (centro prenotazioni) e SAUB Via Cavallotti, 347 - Codigoro tel. 0533.729717P.zza XX Settembre, 45 - Comacchio tel. 0533.310621c/o Ospedale del Delta - Lagosanto tel. 0533.723204c/o Municipio - Massafiscaglia tel. 0533.53692Via Pomposa, 26 - Mesola tel. 0533.993713Via Fiorella, 8 - Migliarino tel. 0533.640024SERVIZIO SALUTE DONNAVia Cavallotti, 347 - Codigoro tel. 0533.729917Via Marina, 31 - Comacchio tel. 0533.310732Via Pomposa, 26 - Mesola tel. 0533.993468Via Fiorella, 8 - Migliarino tel. 0533.52028SERVIZIO SALUTE INFANZIAVia Cavallotti, 347 - Codigoro tel. 0533.729676P.zza XX Settembre, 45 - Comacchio tel. 0533.310726Via Pomposa, 26 - Mesola tel 0533.993468Via Fiorella, 8 - Migliarino tel. 0533.52013SERVIZIO SOCIALE - SEGRETERIAVia Cavallotti, 3 - Codigoro tel. 0533.729811CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATOC.so Garibaldi, 15 - Comacchio tel. 0533.313592

ISTRUZIONE

UFFICIO COMUNALE PUBBLICA ISTRUZIONECodigoro tel. 0533.729560E.mail:[email protected] NIDO

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Via Lamprati, 6 - Codigoro tel. 0533.713432DIREZIONE DIDATTICA SCUOLE ELEMENTARICodigoro tel. 0533.711177PRESIDENZA SCUOLA MEDIAVia Massarenti, 1 - Codigoro tel. 0533.710427POLO SCOLASTICO SCUOLE SUPERIORIV.le della Resistenza, 3 - Codigoro tel. 0533.712162-712164C.P.F. (Consorzio Provinciale di Formazione)V.le della Resistenza, 3/b - Codigoro tel. 0533.711696

VIGILI URBANIComune di Codigoro tel. 0533.729576E.mail:[email protected]. I Maggio, 27 - Codigoro tel. 0533.713006POLIZIA STRADALELoc. per Volano (Strada Romea) - Codigoro tel. 0533.728911

Sostegno e consulenza per le organizzazioni di volontariato

Centro Servizi per il VolontariatoCorso Garibaldi, 15 – 44022 Comacchio tel. 0533.313592 fax 0533.313592

COMUNI DI ARGENTA – OSTELLATO - PORTOMAGGIORE - VOGHIERA

Informazioni di base e orientamento

URPVia G. Matteotti, 24/d - 44011Argenta tel. 0532.330259 fax [email protected] verde 800014669

Piazza Repubblica, 1 (c/o Ufficio Servizi Sociali) - Ostellato tel. 0533/680142 Via F. Beretta, 5 (c/o Ufficio Servizi Sociali) - Portomaggiore tel. 0532.326213Viale B. Buozzi, 12/B (c/o Ufficio Servizi Sociali) - Voghiera tel. 0532.328506

Assistenza, accompagnamento ai servizi

ANOLF – CISLPiazza Umberto I, 32 – 44015 Portomaggiore tel. 0532.811266 fax [email protected]

Centro Diritti Migranti CGILVia IV Novembre, 1/B – 44011 Argenta tel. 0532.804015 fax [email protected] Roma, 81 – 44015 Portomaggiore tel. 0532811035 fax [email protected]

SPORTELLO IMMIGRAZIONEVia Martiri della Libertà, 7 – 44015 Portomaggiore tel. 0532.326245-fax.0532.320281Giorni di apertura: Lun.e Giov. dalle ore 16.30 alle ore 18.00, Mart., Merc., Ven. dalle ore 9.00 alle ore 13.00

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PUNTO DI ASCOLTO PER L’INTEGRAZIONE (per informazioni sulla casa, salute, scuola, documenti, ecc..)in via Garibaldi – 44015 PortomaggioreGiorni di apertura: Mart. e Giov. dalle ore 15.30 alle ore 18.30, Sab. dalle ore 9.00 alle ore 12.00

UFFICO ANAGRAFEP.zza G. Garibaldi, 1 - Argenta tel. 0532.330233 / 330260Da lun a ven 9:00 – 13:00 / mar, gio, ven, 15:00 – 17:00

P.zza Repubblica, 1 - Ostellato tel. 0533.680109 Da lun a ven 8:30 – 12:30 / gio 15:00 – 17:00

Via Martiri della Libertà, 5 - Portomaggiore tel. 0532.326250 Ven 9:00 – 13:00 (da eliminare)

V.le B. Buozzi, 12/B - Voghiera tel. 0532.328505Da lun a ven 8:30 – 12:30 /gio 15:30 – 16:30

CASA

UFFICIO CASA P.zza G. Garibaldi, 3 - Argenta tel. 0532.330372 P.zza Repubblica, 1 - Ostellato tel. 0533.680112 Via F. Beretta, 5 - Portomaggiore tel. 0532.326205 V.le B. Buozzi, 12/B - Voghiera tel. 0532.328506

ISTRUZIONE

UFFICIO SCUOLA Via Cappuccini, 4 - Argenta tel. 0532.330263P.zza Repubblica, 1 - Ostellato tel. 0533.680142Via F. Beretta, 5 - Portomaggiore tel. 0532.326210 Viale B. Buozzi, 12/B - Voghiera tel. 0532.328500

Sostegno e consulenza per le organizzazioni di volontariato

Centro Servizi per il VolontariatoVia Circonvallazione, 65 – 44011 Argenta tel. 0532.852011 fax [email protected]

LAVORO

CENTRO PER L'IMPIEGO Via 4 Novembre, 1/A - Argenta tel. 0532.804142 Via B. Mazzanti, 2/A - Migliarino (Ostellato) tel. 0533.52110 Via D. Alighieri, 50 - Portomaggiore tel. 0532.811239 Viale B. Buozzi, 21 - Voghiera tel. 0532.328012

SALUTE

Pronto Soccorso tel. 118 Ospedale Civile "Mazzolani e Vandini", Via Nazionale Ponente, 5 - Argenta tel. 0532.317611 Ospedale Civile "C. Eppi”, Via E. de Amicis, 29 - Portomaggiore tel. 0532.317611

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UFFICIO SERVIZI SOCIALI Via Cappuccini, 4 - Argenta tel. 0532.330262 P.zza Repubblica, 1 - Ostellato tel.: 0533/680142 Via F. Beretta, 5 - Portomaggiore tel. 0532.326213 Viale B. Buozzi, 12/B - Voghiera tel. 0532.328506

Corsi di alfabetizzazione e lingua italiana

ASSOCIAZIONE ANTEA PORTOMAGGIORE E ANOLFP.zza Umberto I , 4 - Portomaggiore (FE) tel. 0532.811266

Corsi di lingua araba

ASSOCIAZIONE ASSALAM Via Trieste, 1/B - Argenta (FE) tel. 328.7077635 – 335. 6991661

CITTADINANZA

UFFICIO ANAGRAFE P.zza G. Garibaldi, 1 - Argenta tel. 0532.330233P.zza Repubblica, 1 - Ostellato tel. 0533.680109 Via Martiri della Libertà, 5 - Portomaggiore tel. 0532.326250 V.le B. Buozzi, 12/B - Voghiera tel. 0532.328505

CARABINIERIPronto Soccorso tel. 112 Via Nazionale Ponente, 27 - Argenta tel. 0532.804005 Via Frabetti, 7 - Ostellato tel. 0533.680005 P.zza XX Settembre, 15 - Portomaggiore tel. 0532.811059 Via Provinciale, 122 - Voghiera tel. 0532.3280

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Hanno collaborato alla realizzazione della guida:

Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione – Coop sociale Camelot:A.Benini (Coordinatore)M.Cariani (Responsabile settore consulenza e formazione)B.Bertini (Segreteria organizzativa)M.Cipolla (Responsabile rete informativa per cittadini stranieri)M.Maisto (Consulente legale)

Comune di FerraraM.Meloni (Referente del settore immigrazione del Comune di Ferrara)

Centro Servizi per il Volontariato:R. Gallerani – E. Ribon

Prefettura di Ferrara:P.Niglio

Questura di Ferrara:M.Pignattaro

Osservatorio sull’Immigrazione:F.Mosca

Comune di Argenta:URP – A. Pancaldi

Comune di Cento:Sportello Stranieri – R. Sarti – S. Fornaciari – A.Vitiello

Comune di Codigoro:URP – M. MazzantiServizi Sociali – A. Grassi

Comune di Copparo:URP – I. CintiServizi Sociali – S. Mattioli

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