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GUIDAALLA

FATTURAZIONE 20182

CICLO ATTIVO• Fatturazioneelettronica:novitàdallaLeggedibilancio2018

CICLO PASSIVO•Cometrattarelesommepagateaseguitoditransazione

DOGANE E TERRITORIO•Obblighidoganali:garanziaisolataegaranziaglobale

•OperazioniconSanMarino:adempimentiperl’esenzioneIVA

•Regimedell’usofinale

GESTIONE CONTABILE E PROCESSI•NovitàperilrimborsoIVA•Pro-ratadidetraibilità:indicazionidallaCassazione

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Se posso consultare le ultime novità in materia fiscale,

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CICLO ATTIVO Fatturazione elettronica: novita dalla Leggedi bilancio 2018

di Federico Gavioli ........................................................................................................................... 5

CICLO PASSIVOCome trattare le somme pagate a seguitodi transazione

di Ciro Cesarano............................................................................................................................... 13

DOGANE eTERRITORIO

Obblighi doganali: garanzia isolata e garanzia globale

di Francesco D’Alfonso................................................................................................................... 18

Operazioni con San Marino: adempimentiper l’esenzione IVA

di Ciro Cesarano............................................................................................................................... 27

Regime dell’uso finale

di Francesco D’Alfonso................................................................................................................... 34

GESTIONECONTABILE e

PROCESSI

Novita per il rimborso IVA

di Marco Bargagli.............................................................. ............................................................... 40

Pro-ratadi detraibilita IVA: indicazionidallaCassazione

di Marco Bargagli.............................................................. ............................................................... 44

SCADENZARIO 1˚ Febbraio - 15 Marzo 2018 ..........................................................................1˚ Febbraio - 15 Marzo 2018 .......................................................................... 49

SOMMARIO

n. 2/20183

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4n. 2/2018

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

- Registri IVA: novita

- Fatture di fine anno: regole di detrazione dell’imposta

- Comunicazione dati fatture - spesometro

- Riaddebito delle spese alla controparte

- Smartbox: quali procedure per le agenzie di viaggio?

- Operatore Economico Autorizzato: adempimenti

- Scambi intra-UE, vendite a catena, call-off stock e P.IVA, passaggio

dal regime transitorio a quello definitivo - Banche-dati: aliquota IVA al 4%

- Contratto di associazione in partecipazione: il corretto trattamento

EDITRICEWolters Kluwer Italia S.r.l.ViaDeiMissaglia, n. 97, EdificioB3 - 20142Milano (MI)

REDAZIONEPer informazioni in meritoa contributi, articoli ed argomenti trattatiscrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione

Casella Postale 12055 - 20120 Milanotelefono (02) 82476.085 - telefax (02) 82476.800e-mail: [email protected]

AMMINISTRAZIONEPer informazioni su gestione abbonamenti,numeri arretrati, cambi d’indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio ClientiCasella postale 12055 – 20120 Milanotelefono (02) 824761telefax (02) 82476.799

INDIRIZZO INTERNET:Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensioneon line della Rivista, consultabile all’indirizzowww.edicolaprofessionale.com/guidafatturazione

DIRETTORE RESPONSABILEGiulietta Lemmi

REDAZIONEMatteo Ferrara; Paola Boniardi

REALIZZAZIONE GRAFICAIpsoa - Gruppo Wolters Kluwer

FOTOCOMPOSIZIONEIntegra Software Services Pvt. Ltd.

PUBBLICITA:

E-mail: [email protected]

Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 -20142 Milano (MI), Italia

Autorizzazione del Tribunale di Milanon. 617 del 9 ottobre 2007

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampacon il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTIGli abbonamenti hanno durata annuale, solare:gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla datadi sottoscrizione, e si intendono rinnovati,in assenza di disdetta da comunicarsi entro60 gg. prima della data di scadenza a mezzoraccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer ItaliaS.r.l. Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142Milano (MI).Servizio clienti: tel. 02 824761e-mail: [email protected]

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Egregio abbonato,ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati sudatabase elettronici di proprietà di Wolters Kluwer ItaliaS.r.l., con sede legale in Via Dei Missaglia, n. 97, EdificioB3 - 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e so-no trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. WoltersKluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per fi-nalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e ilSuo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, aisensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, an-che a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi aquelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ognimomento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e otte-nerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazionedi legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di in-vio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunica-zioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato deiresponsabili del trattamento, mediante comunicazionescritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACYVia Dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI),o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

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Adempimenti

Fatturazione elettronica: novitadalla Legge di bilancio 2018di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista

Obbligonei rapportitra privati

La novita di assoluto rilievo in materia di IVA contenuta nella Legge di bilancio 2018 e laprevisione che, a decorreredal1˚ gennaio2019, e prevista l’introduzionedella fatturazioneelettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenutanelD.Lgs. n.127/2015)e, contestualmente, l’eliminazionedellecomunicazionideidatidelle fatture (c.d. spesometro).La disposizioneprevede sostanzialmente che, nell’ambitodei rapporti fra privati (B2B), per lecessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territoriodello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, eprevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche, attraverso il Sistema diInterscambio.Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili aquesti ultimi dai servizi telematici dell’Agenziadelle entrate; una copiadella fattura elettronicaovvero in formato analogico sara messa a disposizione direttamente da chi emette la fatturastessa.E comunque facolta dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogicodel documento.

Esoneri Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti che rientrano nel regime forfetarioagevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.In casodi violazionedell’obbligodi fatturazioneelettronica, la fattura si consideranonemessae sono previste sanzioni pecuniarie.

Altriadempimenti

Si prevede, inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi allecessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabilitiin Italia, salvo quelle per le quali e stata emessa una bolletta doganale e quelle per le qualisiano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

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Schemadi sintesi

Fatturazione elettronica con la Pubblica amministrazione

La Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle Amministrazioni delloStato debba avvenire esclusivamente in forma elettronica, attraverso il Sistema diInterscambio.

Compitidell’Agenziadelle entrate

Gestore del Sistema di Interscambio e l’Agenzia delle entrate (D.M. 7 marzo 2008), concompiti di:

- coordinamento con il sistema informatico della fiscalita;- controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio;- vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni;- gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambioed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi dimonitoraggio della finanza pubblica.

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Sistema diInterscambio:

finalita

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compitirelativi all’archiviazione e conservazione delle fatture.

FatturaPA:contenuto

informativo

Il contenuto informativo della FatturaPA prevede i dati da riportare obbligatoriamente neldocumento, in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente; in aggiunta aqueste, il formato in oggetto prevede l’indicazione obbligatoria delle informazioni indispen-sabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso ilSistema di Interscambio.

Schemadi sintesi Per favorire l’automazione informatica del

processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura

ulteriori dati:

- informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento

- dati che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra operatori economici e Amministrazioni pubbliche

Soggetti interessati dalle disposizioni della Finanziaria 2008

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

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- gli operatori economici, cioe i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati allacompilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e alla conservazione a norma. Vaprecisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazionidei redditi e per la riscossione mediante Mod. F24 sono, al momento, derogate dagliobblighi;- le Pubblicheamministrazioni, chedevonoeffettuareuna serie di operazioni collegate allaricezione della fattura elettronica;- gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, com-mercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possonorivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per la conservazionea norma. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flussoelettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

Comunicazioni ai fornitori dell’Agenzia delle entrate

Per garantire l’effettiva tracciabilita dei pagamenti dapartedellePubblicheamministrazioni, lefatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

Fattureelettronicheverso le PA:contenuto

- il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilita(di cui alla Legge n. 136/2010);- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.

CUP e CIG L’Agenzia delle entrate non potra procedere al pagamento delle fatture elettroniche che nonriportano i codici CIG e CUP, quest’ultimo ove previsto.Per facilitare la predisposizione della fattura elettronica, si segnala che il Codice UnitarioProgetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) devono essere inseriti in uno deiblocchi informativi 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4 (DatiConvenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture Collegate), in corrispondenzadegli elementi denominati “CodiceCUP” e “CodiceCIG”, del tracciato della fattura elet-tronica, la cui rappresentazione tabellare e pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it.

CodiceUnivocoUfficio

In ogni fattura elettronica e necessario indicare il Codice Univoco Ufficio, che rappresental’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare corretta-mente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario. Il Codice Univoco Ufficio deve essereinserito nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 deno-minato “Codice Destinatario”.I codici delle Amministrazioni italiane sono consultabili nell’Indice delle Pubblicheamministrazioni (IPA).

Possibilita di utilizzo gratuito del servizio di generazione, trasmissionee conservazione delle fatture elettroniche

Lanormativa inmateria (D.Lgs. n. 127/2015 - Trasmissione telematicadelleoperazioni IVAedi controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici ...) ha introdottola possibilita per i contribuenti di utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione,trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, che l’Agenzia delle entrate mettea disposizione dal 1˚ luglio 2016.

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Dal 1˚ gennaio 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze mette a disposizione deisoggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio, gestitodall’Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche,e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggettiresidenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.

Dati delle fatture:trasmissione

telematicaall’AE

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, dal 1˚ gennaio2017, i soggetti passivi possonooptareperla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate deidati di tutte le fatture,emesseericevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio.L’opzionehaeffetto dall’inizio dell’anno solare in cui e esercitata fino alla fine del quarto annosolare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

Modifiche in materia di fatturazione elettronica

Ambitooggettivo

La Leggedi bilancio2018modifica la normativa (D.Lgs. n. 127/2015), attuativa della delegafiscale, in materia di:

- fatturazione elettronica;- trasmissione telematica delle operazioni IVA;- controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

Novita:contenuto

In particolare, e soppressa la disposizione che dispone che con Decreto del Ministrodell’Economia e delle Finanze sono individuate le specifiche categorie di soggetti passiviIVA a favore delle quali viene messo a disposizione il servizio gratuito di generazione,trasmissione e conservazione previsto per le PMI, anche con riferimento alle fatture elet-troniche emesse nei confronti di soggetti diversi dalle PA (il Decreto che avrebbe dovutoindividuare tali categorie non e stato mai emanato).Viene precisato che il Sistema di Interscambio (SID), messo a disposizione dei soggettipassivi IVA, e gestito dall’Agenzia delle entrate anche per l’acquisizione dei dati fiscal-mente rilevanti, ai fini della trasmissioneedella ricezionedelle fattureelettroniche, edi eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residentio stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.E introdotta una disposizione che rende obbligatoria l’emissione di fatture elettronichemediante il SID per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residentio stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni.

Soggettiregime

forfetarioe dei minimi

Sono esonerati da tale obbligo i soggetti che applicano il regime forfetario e quelli checontinuano ad applicare il regime dei minimi (c.d. regime fiscale di vantaggio).E aggiunta una disposizione che prevede per i soggetti passivi l’obbligo della trasmissionetelematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni di beni e diprestazioni di servizi) con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo che si tratti dioperazioni per le quali e stata emessa unabolletta doganale o per le quali siano state emesseo ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica e effettuata entro l’ultimo giornodelmese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data diricezione del documento comprovante l’operazione.

Sanzioni Viene modificata la sanzione amministrativa applicabile in caso di emissione di fattura, peroperazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita diverse da

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quella elettronica. In tale ipotesi, la fattura si considera non emessa e si applica la sanzioneprevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione edindividuazione delle operazioni soggette a IVA (art. 6, D.Lgs. n. 471/1997).La norma richiamata prevede una sanzione compresa fra il 90% e il 180% dell’impostarelativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso del-l’esercizio. La sanzione edovutanellamisurada250a2.000euro, quando laviolazionenonha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Se le violazioni consistono nella mancataemissione di ricevute fiscali, scontrini o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di talidocumenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e, in ogni caso, pari al 100%dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.Il cessionario e/o committente, per non incorrere nella sanzione (di cui all’art. 6, comma8,D.Lgs. n. 471/1997) pari al 100%dell’imposta, con unminimo di 250 euro, deve adempiereagli obblighi documentali previsti dalla citata norma mediante il Sistema di Interscambio. Incaso di omissione della trasmissione dei dati relativi alle operazioni con soggetti non stabilitinel territorio dello Stato ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la nuovasanzione (nuovo comma 2-quater del D.Lgs. n. 471/1997). In sostanza, viene prevista unaspecifica sanzione amministrativa in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delleoperazioni transfrontaliere (di cui al nuovo comma 3-bis, art. 1, D.Lgs. n. 127/2015). In talicasi, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunqueentro il limitemassimodi1.000europer ciascun trimestre. La sanzione e ridotta allameta,entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione e effettuata entro i 15 giornisuccessivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, e effettuata la trasmissionecorretta dei dati. Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12,D.Lgs. n. 472/1997),ma sonosommate le singole sanzioni.

Obblighi diconservazione

Sono inoltre aggiuntedisposizioni alla normadi riferimento (art. 1,D.Lgs. n. 127/2015, nuovicommi 6-bis e 6-ter) che prevedono:

1) che gli obblighi di conservazione elettronica stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 sonoconsiderati assolti per tutte le fatture elettroniche e per tutti i documenti trasmessiattraverso il Sistema di Interscambio. Si prevede l’adozione di un provvedimento delDirettore dell’Agenzia delle entrate per la definizione dei tempi e le modalita di applica-zione della norma. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e deiMonopoli dovra, invece, stabilire lemodalita di conservazione degli scontrini delle giocatedei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazionee attenuazionedegli oneridi gestione per gli operatori interessati e per l’Amministrazione, anche con il ricorso adadeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllodell’Amministrazione finanziaria. Il citato D.M. 17 giugno 2014, in attuazione delCodice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), prevede le modalita di assol-vimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione sudiversi tipi di supporto;2) che si demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’emana-zione delle ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione di tali novita.

Cessionidi benzinae gasolio

E introdotta, a decorreredal1˚ luglio2018, l’obbligodimemorizzazioneelettronicae latrasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina odi gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori.

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10n. 2/2018

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Sono definite (con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con ilDirettore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, sentito il Ministero dello Sviluppoeconomico), anche allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contri-buenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissionetelematica e le modalita con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilita dei dati. Con ilmedesimo provvedimento, possono essere definiti modalita e termini graduali per l’adem-pimento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati deicorrispettivi, anche in considerazionedel gradodi automazionedegli impianti di distribuzionedi carburanti.

Incentiviall’opzione perla trasmissione

telematicadelle fatture

E sostituita la disposizione (art. 3, D.Lgs. n. 127/2015) che reca gli incentivi all’opzione per latrasmissione telematica delle fatture (resa obbligatoria dall’articolo in esame) o dei relatividati e corrispettivi.Il novellato articolo prevede, invece:

1) incentivi per la tracciabilita dei pagamenti a favore dei soggetti che garantiscono, neimodi che saranno stabiliti con un Decreto ministeriale, la tracciabilita dei pagamentiricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro;2) la riduzione a 2 anni dei termini di decadenza per gli accertamenti in tema di IVA e diimposte sui redditi. Tale riduzione non si applica ai soggetti che esercitano anche ilcommercio al minuto e attivita assimilate (art. 22, Decreto IVA), salvo che abbianoesercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematicaall’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delleprestazioni di servizi.

Riduzione degliadempimenti

amministrativie contabili

Sono introdotte delle riduzioni di adempimenti amministrativi e contabili per specifichecategorie di soggetti.E previsto che, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delleoperazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazionitransfrontaliere nonche sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passiviIVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilita semplificata,compresi coloro che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati deicorrispettivi, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazioneperiodica dell’IVA;b) una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativiprospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;c) le bozze dei Modelli F24 di versamento recanti gli importi delle imposte da versare,compensare o richiedere a rimborso.

Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate,viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture di vendita e degli acquisti.Si prevede al riguardo l’emanazione di un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenziadelle entrate.E abrogata la disposizione (art. 5, D.Lgs. n. 127/2015) che dispone la perdita dei beneficiriconosciuti al contribuente per effetto dell’adesione al sistema di trasmissione telematicadelle operazioni IVA nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni.

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Proroga dellatrasmissione

dei corrispettivi

E prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissionetelematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore dellagrandedistribuzione, a favore delle imprese chehannoesercitato l’opzioneentro il31 dicembre 2016.

Casi di obbligodella fatturazione

elettronica

La Legge di bilancio 2018 dispone che l’introduzione della fatturazione elettronica obbliga-toria e anticipata al 1˚ luglio 2018 per le fatture relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti permotori;b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese,nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato conun’Amministrazione pubblica.

Ai fini della norma in esame, per filiera di imprese si intende l’insieme di soggetti, destinataridella normativa sul piano straordinario contro le mafie (art. 3, Legge n. 136/2010), cheintervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli eforniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunquesia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.Le fatture elettroniche riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico diprogetto (CUP) riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confrontidell’Amministrazione pubblica (art. 25, comma 2, D.L. n. 66/2014).Al fine di contrastare con maggiore efficacia l’evasione e le frodi nel settore della commer-cializzazione e distribuzione dei carburanti, nell’ambito della programmazione dell’attivita edelle risorse a legislazione vigente dell’Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia difinanza, relativeagli anni2018,2019e2020, edefinita l’esecuzionediunpianostraordinariodi controlli, finalizzato all’emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione,incentrato su elementi e circostanze desunti da dati presenti nel sistema informativodell’Anagrafe tributaria, grazie anche al coordinato utilizzo dei dati archiviati, nonche di quelliacquisiti in base agli ordinari poteri istruttori.

A CICLOATTIVO

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IVA in fattura

Come trattare le somme pagatea seguito di transazionedi Ciro Cesarano

Assunzioni di obbligazioni

Imponibilita:condizioni

L’assunzione di un’obbligazione dietro corrispettivo non sempre integra un’operazioneimponibile ai fini IVA. Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea(Sentenze Mohr e Landboden, rispettivamente del 29 febbraio 1996 e 18 dicembre1997), occorre che l’obbligazione comporti un consumo.In particolare, dopo aver osservato che il principio del sistema comune di imposta sul valoreaggiunto consiste nell’applicare ai beni e servizi un’imposta generale sul consumo esatta-mente proporzionale al prezzo dei beni e servizi stessi, la Corte ha negato che sia configu-rabile, di per se stessa, come prestazione di servizi imponibili IVA un’obbligazione di non fareconvenuta da un imprenditore.Se cosı e la regola generica contenuta nelDecreto IVA (art. 3), secondo la quale costituisconoprestazioni di servizi (imponibili) quelle verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni difare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte, va di volta in volta contestualizzata,tenendo presente la comune intenzione dei contraenti cosı come desumibile dall’interpre-tazione complessiva del contenuto delle clausole contrattuali e dal comportamento tenutosuccessivamente dalle parti, onde verificare la realizzazione di un consumo.

Transazione: regole generali

Oggettoe finalita

Il Codice civile (art. 1965, comma 1) definisce la transazione come il contratto col quale leparti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia incominciata oprevengono una lite che puo sorgere tra loro (c.d. transazione semplice o conservativa).Affinche una transazione sia validamente conclusa, e necessario, da un lato, che essa abbiaad oggetto un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere diincertezza, e, dall’altro, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi acreare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche.L’oggetto della transazione, peraltro, non e il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce ladiscorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o puo dar luogo, e che leparti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni, che possono consistereanche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare unRegolamento di interessi sulla base di un equo compromesso tra le prospettazioni iniziali(Corte di cassazione, Sez. III, sent. n. 7999 del 1˚ aprile 2010).

Efficacia:requisiti

Naturalmente, per transigere occorre che le parti abbiano la capacita didisporre dei diritti cheformanooggettodella lite, tanto everochesetalidiritti,per loronaturaoperespressadisposizionedi legge, sono sottratti alla disponibilita delle parti, la transazione e nulla (art. 1966, c.c.).La transazione ha efficacia esclusivamente rispetto a quei fatti conosciuti dalle parti almomento della conclusione del contratto, mentre non possono essere coperti dalla

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transazione fatti non rilevati in quel momento o scoperti piu tardi. Le reciproche concessionipossono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancoramanifestatisi, purche questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili.In pratica, un accordo finalizzato a dirimere un conflitto fra le parti potra considerarsi unatransazione solo e soltanto se ha ad oggetto un fatto che presenta carattere di incertezza ed ecaratterizzato dalla reciprocita delle concessioni.Queste ultime, sul piano strettamente economico, non devono necessariamente essereequivalenti, poiche diverse possono essere le ragioni in base alle quali una parte ridimen-siona le proprie pretese a favore dell’altra.Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapportidiversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti (art.1965, comma 2, c.c.).

Transazionenovativa

La transazione si definisce novativa quando sostituisce integralmente il rapportopreesistente, determinando l’insorgere di una obbligazione oggettivamente diversa,non correlata ai diritti controversi, incompatibile con la precedente.In merito, e bene sottolineare che non solo nel caso della transazione novativa, ma anche inquella semplice o conservativa, in cui le parti si limitano a regolare il preesistente rapportosenza crearne uno nuovo, il rapporto e disciplinato dall’accordo transattivo e non da quello(originario) precedente.

Schemadi sintesi Accordo con il quale le parti si limitano ad

apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni.

L’accordo determina l’estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell’accordo transattivo.

La forma scritta del contratto di transazione è richiesta dalla legge solo ai fini della prova (in caso di contestazioni l’atto scritto è l’unico mezzo per provarne l’esistenza). Per transigere taluni rapporti giuridici (art. 1350, n. 1-11, c.c.) è invece richiesto, a pena di nullità, l’atto pubblico o la scrittura privata (l’inosservanza della forma scritta priva di validità l’atto).

Deve avere ad oggetto un fatto giuridico dubbio, un rapporto che, almeno nell’opinione delle parti, presenta carattere di incertezza.

Deve prevedere reciproche concessioni, per le quali non è richiesto, a pena di validità, un equilibrio economico.

Transazione (art. 1965, c.c.)

finalità

Atto negoziale finalizzato a comporre l’originario

rapporto litigioso

requisiti

semplice

novativa

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Regole IVA

Comebennoto, l’IVAsi applicaalle cessionidi beniealleprestazionidi servizi quali definitedalDecreto IVA (artt. 2 e 3).Per cio che concerne le prestazioni di servizi, la base imponibile e costituita dall’ammontarecomplessivo dei corrispettivi dovuti al prestatore secondo le condizioni contrattuali (art. 13)corrisposti (tra l’altro)a frontediobbligazionidi fare, di non fareedi permettere, qualenesia lafonte.Cosı delineato il quadro normativo di riferimento, si pone il problema di stabilire se unasomma di denaro corrisposta nell’ambito di un accordo transattivo a un soggetto passivod’imposta a fronte dell’impegno a non intraprendere una lite, sia riconducibile a un’obbli-gazione di non fare e pertanto sia da assoggettare ad imposta.

Cortedi Giustizia UE

A tale interrogativo occorre rispondere tenendopresente che la Corte di Giustizia Europea haripetutamente sottolineato che l’IVA e un’imposta concepita per tassare il consumo di beni eservizi e non gia atti o fatti giuridici che, seppure astrattamente riconducibili alla definizione dioperazione imponibile prevista dalla norma (obbligazione, dietro corrispettivo, di fare, nonfare o permettere), di fatto, non realizzano alcun consumo.In particolare, in un caso sottoposto alla sua attenzione (sentenza 18 dicembre 1997, causaC-384/95), la Corte Europea era stata chiamata a stabilire se l’impegno assunto da unimprenditore agricolo di ridurre la sua produzione come contropartita di un’indennitacostituisse una prestazione di servizi ai sensi della Direttiva comunitaria e quindi fosseimponibile.Inmerito, i giudici avevanoosservato cheper stabilire seunaprestazionedi servizi rientranellasfera di applicazione dell’IVA, si deve esaminare l’operazione alla luce delle finalita e dellecaratteristiche del sistema comune dell’imposta, che prevede, per l’appunto, la tassazione diun consumo.Nel casoesaminato, i giudici eranogiunti alla conclusioneche inuna transazionecomequellasottoposta al loro giudizio, l’impegno assunto dall’imprenditore agricolo di ridurre la suaproduzione a fronte di un’indennita non rispondesse a questo principio, dato che nondavaorigine ad alcun consumo.Nel caso di specie, l’imprenditore agricolo non forniva servizi a un consumatore identificabilene un vantaggio chepotesse considerarsi comeunelemento costitutivo del costo dell’attivitadi una terza persona nel circuito commerciale.Poiche esso non forniva ad alcuno vantaggi tali da permettere di considerarli consumatoridestinatari di un servizio, l’impegno assunto dall’imprenditore agricolo, anche se riconduci-bile a un’obbligazione di non fare, non poteva essere qualificato come una prestazione diservizi. Di conseguenza, l’indennitapercepitaa tale titolononeradaassoggettarea IVA.In un’altra pronuncia (sentenza 9 ottobre 2001, causaC-409/98), la Corte ha dichiarato cheun soggetto che s’impegni, anche in cambio di un pagamento effettuato dal proprietario,unicamente a divenire locatario ed a pagare il canone non fornisce, per quanto riguarda taleattivita, una prestazione di servizi al proprietario. Naturalmente, cio vale soltanto se il locatariosi sia limitato a concludere il contratto di locazione, ma non nel caso in cui egli abbia, a suavolta, effettuato una prestazione determinata a favore del proprietario.

Cortedi cassazione

Applicando i principi espressi dai giudici comunitari, la Corte di cassazione (sentenza n.18764 del 5 settembre 2014) ha stabilito che sono escluse dal campo di applicazionedell’IVA lesommecorrispostea frontedi obbligazioni assuntenel contestodiunnegozioditransazione, laddove esse siano circoscritte alla rinuncia ai contenziosi pendenti. Cio

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n. 2/201815

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accade, in particolare, quando le pretese estinte per transazione sono relative a obbligazioni,quali quelle di contenuto risarcitorio, che non hanno per oggetto prestazioni di servizi ocessioni di beni imponibili IVA.Nel caso di specie, Beta S.r.l. aveva detratto l’imposta addebitata a titolo di rivalsa sulla fatturaemessadaAlfa S.r.l. a frontedella percezionedi unasommadidenaroavvenuta in conformitaa una scrittura privata di transazione con la quale le parti avevano definito il contenziosorelativo a un precedente rapporto commerciale.Al riguardo, la Corte di cassazione, ribaltando il diverso giudizio espressodal giudiced’appello(sentenza n. 2/2008 della Commissione tributaria regionale di Torino, 11 febbraio 2008),haprecisatocheunasommacorrispostanell’ambitodiuna transazionenovativacon laquale icontraenti hanno convenuto l’abbandono dei giudizi in corso, non puo considerarsi come ilcorrispettivo di una prestazione di servizi fiscalmente rilevante ai fini IVA (art. 3, Decreto IVA),poiche l’obbligazione (di non fare) assunta da una delle parti, in tale circostanza, noncomporta un consumo.

Procedure operative

Traendo spunto dal caso esaminato dalla Corte di cassazione, secondo la quale le sommedidenaro percepite nell’ambito di un accordo transattivo avente ad oggetto la rinuncia alcontenzioso sono fuori campo IVA, si evidenziano le conseguenze chederiverebbero in capoal soggetto passivo che portasse in detrazione l’IVA addebitata a titolo di rivalsa.

Casopratico

Si ipotizzi che Alfa S.r.l., a fronte di una somma di 10.000 euro percepita da Beta S.r.l. inesecuzione di un contratto transattivo avente ad oggetto la definizione di un contenzioso suclausole, adempimenti e danni relativi a un rapporto commerciale, emetta una fattura,addebitando a titolo di rivalsa, l’imposta relativa di 2.200 euro.

Esempiofattura

ALFA S.r.l.P. IVA: 12345678901

FATTURARE A:BETA S.r.l.

FATTURA N. 10/2017DATA: 1/11/2017

INDIRIZZO:Via Alessandro Manzoni, n. 1010100 - Torino

P. IVA/C.F.: 20579973568

NOTE: transazione

Q.ta Descrizione Prezzounitario

Importo

Somma a titolo transattivo adefinizione del contenziosoin essere relativo al contrattodel 10 febbraio 2017, comeda scrittura privata redatta indata 25 ottobre 2017

10.000,00 10.000,00

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16n. 2/2018

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ANNOTAZIONI:pagamento con bonifico bancario

Importo 10.000,00

IVA 22% 2.200,00

TOTALEFATTURA

€ 12.200,00

Detrazionedell’IVA

addebitataa titolo

di rivalsa

Nel registro IVA degli acquisti di Beta S.r.l. (art. 25, Decreto IVA), la fattura emessa da Alfa S.r.l.verrebbe cosı annotata:

Registrazione della fattura ai sensidell’art. 25delD.P.R. n. 633/1972:

Imponibile € 10.000,00IVA 22% € 2.200,00

TOT. FATTURA € 12.200,00

PROT. REGISTRO IVA VENDITEN. ____ DEL ____IVA A CREDITO

Di qui, Beta S.r.l., in sede di liquidazione periodica, porterebbe in detrazione l’imposta acredito per 2.200 euro.

Verificafiscale:

conseguenze

Si premette che l’eventuale imposta fatturata dal prestatore del presunto servizio (nell’e-sempio in analisi Alfa S.r.l.) non puo essere portata in detrazione poiche l’esercizio di talediritto non si estende all’imposta dovuta esclusivamente per il fatto di essere indicata infattura.In tal senso si e espressa la Corte di Giustizia Europea (Decisione del 13 dicembre 1989 incausa Genius Holding BV).

DetraibilitaIVA:

requisiti

La Corte di Lussemburgo, infatti, ha affermato che, per esercitare tale diritto e necessaria lacompresenza di due requisiti:

- che il soggetto passivo sia in possesso di una fattura;- che l’IVA esposta in fattura si riferisca a un’operazione imponibile.

Di contro, se l’operazione non e soggetta a IVA, il soggetto passivo non ha diritto adetrazione, sia inbaseal tenore letteraledellanorma(art. 19,Decreto IVA) siaper l’esigenzadi prevenire frodi fiscali.Da cio ne consegue che, nonostante nel caso ipotizzato l’addebito dell’IVA in fattura derivi daun’errata valutazione giuridico-tributaria dell’operazione posta in essere (prestazione diservizi imponibile derivante da un obbligo di non fare anziche obbligazione assunta nelcontesto di un negozio di transazione circoscritta alla rinuncia ai contenziosi pendenti),l’Amministrazione finanziaria, stante l’assenzadelpresuppostooggettivo, contesterebbeall’acquirenteBeta S.r.l. l’indetraibilita dell’impostapagataper2.200euro (Cass. n. 1607/08;conf. in gen. 11110/03, 8959/03, 12756/02, 8786/01, 7602/93).In conclusione, allorquando le somme convenute in un contratto transattivo assolvono, difatto, ad una funzione prevalentemente risarcitoria, dette somme devono considerarsiescluse dall’ambito di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo.

CICLO PASSIVO P

n. 2/201817

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Import-export

Obblighi doganali: garanziaisolata e garanzia globaledi Francesco D’Alfonso

Il Codice doganale dell’Unione (CDU - Reg. UE 952/2013) individua due tipologie digaranzia, quella c.d. isolata e quella c.d. globale”.La garanzia isolata viene costituita permerci specifiche o per dichiarazione specificae deve consentire il pagamento di quanto dovuto in ordine a una singola operazione odichiarazione.La garanzia globale, invece, viene utilizzata per due o piu operazioni, dichiarazioni oregimi doganali.A seguito della completa applicazione del CDU, tali tipologie di garanzia sono state oggetto diimportanti novita.

Garanzia isolata

Caratteristichegenerali

La garanzia isolata presenta le seguenti caratteristiche generali:

1) viene costituita per merci specifiche o per dichiarazione specifica;2) puo essere fornita sia per obbligazioni doganali esistenti sia potenziali;3) deve consentire il pagamento del debito collegato alla singola operazione/dichiarazione;4) puo avere efficacia sia nazionale sia comunitaria.

Proceduraprevista

La garanzia deve essere costituita prima, o al piu tardi, all’atto dell’operazione cui e riferita.Per la fornitura della garanzia, non e, tuttavia, necessario uno specifico provvedimentoautorizzatorio da parte dell’autorita doganale.Pertanto, il soggetto interessato provvedera a prestare direttamente la garanzia pressol’ufficio doganale, nelle forme previste, ossia mediante deposito in contanti o altromezzo di pagamento equivalente oppure per mezzo di un impegno assunto da unfideiussore.

Regimispeciali e custodia

temporanea

Per quanto concerne, poi, in particolare, la garanzia per i regimi speciali o per la custodiatemporanea prestata sotto forma di deposito in contanti, essa deve essere fornita all’ufficiodoganale dello Stato membro in cui le merci sono vincolate al regime o sono in custodiatemporanea (art. 150, Reg. UE 2447/2015).

Fideiussione Relativamente, invece, all’impegno assunto da un fideiussore, per il quale deve essereutilizzato l’All. 32-01 del Reg. UE 2447/2015 “Impegno del garante/garanzia isolata”,adattato alle esigenze nazionali e integrato con le consuete clausole previste per le fideius-sioni a garanzia di diritti doganali (puo essere, tuttavia, impiegata anche una forma diversa,

D DOGANE e TERRITORIO

18n. 2/2018

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purche gli effetti giuridici della stessa siano identici), la garanzia puo essere fornita anchemediante l’emissione di certificati (ciascuno di essi deve coprire l’importo di 10.000euro).

Calcolodell’importo

diriferimento (IDR)

Ai fini della determinazione dell’importo di riferimento (IDR), occorre distinguere se lagaranzia debba essere prestata sia per le obbligazioni doganali esistenti o sorte, ossia legatead una operazione doganale dalla quale derivano la liquidazione e la riscossione dei tributi, oin ordine ad obbligazioni potenziali, cioe a quelle che potrebbero sorgere.

Schemadi sintesi

Caratteristiche del dazio IDR

L’importo del dazio e degli altri onericorrispondente all’obbligazione doga-nale puo esser determinato con cer-tezza nel momento in cui la garanziae richiesta

L’IDR viene fissato in misura corrispondenteall’importo esatto individuato

Non e possibile determinare l’importoesatto del dazio e degli altri oneri

L’IDR viene fissato al livello piu elevato del dazioe degli altri oneri corrispondente all’obbligazionedoganale, potenziale o esistente, stimato dal-l’ufficio doganale

Obbligazionidoganali

potenziali

Per quanto concerne, poi, in particolare, le obbligazioni doganali potenziali, l’IDR deve esserecalcolato sulla base dell’aliquota di imposizione piu elevata applicabile a merci dello stessotipo e prendendo a riferimento, relativamente agli altri oneri, l’aliquota applicata nello Statomembro ove le merci sono vincolate al regime doganale o sono ammesse in temporaneacustodia.Per questa tipologiadi garanzia, non e previstaalcuna ipotesi di riduzioneoesonero, salvosi rientri nell’ipotesi di cui all’art. 90 del T.U.L.D. (D.P.R. n. 43/1973), il quale ultimo consentedi esonerare taluni soggetti dall’obbligo di prestare cauzione per importi inferiori a 1.000euro (per dazio), nonche relativamente agli oneri diversi dai dazi, in quest’ultimocaso, senzalimitazioni.

Garanzieutilizzabili inpiu Stati UE

Con il CDU, e stata introdotta la possibilita di fornire garanzie spendibili in piu Stati membri(art. 89, par. 2), ossiadi rivolgersi aduna sola autorita doganaleal finedi prestareunagaranziautilizzabile anche per operazioni svolte presso altre dogane della UE.

Svincolo dellagaranzia

La garanzia, infine, deve essere svincolata quando l’obbligazione doganale o l’obbligodi pagamento degli altri oneri e estinto o non puo piu sorgere (devono, quindi, essereesauriti i controlli sul regolare appuramento dell’operazione), fermo restando che la provadell’impegno del fideiussore deve essere comunque conservata dall’ufficio doganale per ilperiodo di validita della garanzia (art. 152, par. 1, Reg. UE 2447/2015).Tuttavia, laddove, nel periodo compreso tra la definizione dell’operazione e l’effettivosvincolo della garanzia, vengano accertati, a seguito di un controllo a posteriori dellamedesimadichiarazione doganale,maggiori diritti doganali (dazio e/o altri oneri), la garanziapotra essere utilizzata anche per il recupero di tali importi.

DOGANE e TERRITORIO D

n. 2/201819

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Garanzia globale

Ambitooggettivo

In questa ipotesi, la garanzia viene fornita per obbligazioni (potenziali o esistenti) relative a:

- due o piu operazioni;- due o piu dichiarazioni;- due o piu regimi doganali.

Cio nondimeno, diversamente da quanto previsto per le garanzie isolate, per poter costituireuna garanzia globale, e necessaria un’apposita autorizzazione da parte delle autoritadoganali.Tale autorizzazione e, tuttavia, autonoma rispetto all’autorizzazione a un regime speciale,nonche alle altre procedure previste dal CDU, anche per quanto concerne le tempistiche.Relativamente a quest’ultimo punto, si evidenzia, in particolare, che l’ufficio doganale puoprocedere nell’adozione dell’autorizzazione al regime speciale, la quale resta sospesa sinoalla costituzione della relativa garanzia globale (Linee guida sui regimi speciali dallaCommissione Europea).La garanzia globale, inoltre, puo esser costituita tramite deposito in contanti o altromezzo di pagamento equivalente oppure mediante un impegno assunto da unfideiussore.Relativamente a quest’ultima formadi garanzia, deve essere utilizzato l’All. 32-03del Reg. UE2447/2015 “Impegno del garante/garanzia globale”, adattato alle esigenze nazionali,integrandolo con le consuete clausole previste per le fideiussioni a garanzia di diritti doganali(puo, tuttavia, essere impiegata anche una forma diversa, purche gli effetti giuridici dellastessa siano identici).

Autorizzazione L’autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale puo essere concessa esclusiva-mente a soggetti in possesso di specifiche caratteristiche (art. 95, par. 1, CDU):

1) i soggetti devono essere stabiliti nel territorio doganale dell’Unione Europea;2) deve sussistere in capo ad essi il requisito della mancanza di violazioni gravi o ripetutedella normativadoganalee fiscale, compresa l’assenzadi trascorsi di reati gravi in relazioneall’attivita economica del richiedente;3) i soggetti si avvalgono regolarmente di regimi doganali, gestiscono strutture di depositoper la custodia temporanea o comunque sussista in capo ad essi il requisito del rispetto distandard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’atti-vita svolta.

Riduzione e/oesonero

della garanzia

Laddove, poi, si voglia beneficiare di una riduzione/esonero della garanzia, saranno oggettodi verifica anche le condizioni e i requisiti previsti dalla legge (art. 95, par. 2 o 3, CDU - si vedainnanzi), questi ultimi differenziati in relazione al tipo di obbligazione doganale (potenziale oesistente) cui e collegata la garanzia.Cio premesso, l’istanza per l’autorizzazione deve essere presentata all’ufficio doganalecompetente per il luogo in cui e tenuta o e accessibile la contabilita del richiedente a finidoganali e in cui dovra essere effettuata almeno una parte delle operazioni (c.d. ufficiodoganale di garanzia).Qualora, poi, non sia possibile individuare l’ufficio competente sulla base di tale ultimocriterio, si dovra fare riferimento, a tal fine, al luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le

D DOGANE e TERRITORIO

20n. 2/2018

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scritture e i documenti del richiedente che consentono all’autorita doganale di prendere unadecisione (c.d. contabilita principale a fini doganali).

Operazionieffettuate inpiu Stati UE

Inoltre, nell’ipotesi in cui la garanzia sia fornita per dichiarazione/i, regimi e procedure relativeanche a operazioni effettuate in altri Stati della UE, in base a quanto previsto dal CDU,l’operatore economico ha ora la possibilita di rivolgersi ad una sola autorita doganale.In particolare, per quanto riguarda il nostro Paese, le autorizzazioni alla costituzione digaranzie UE globali vengono adottate dal Direttore dell’Ufficio contabilita dei diritti doganalie tutela degli interessi finanziari della UE della Direzione Centrale Legislazione e ProcedureDoganali dell’Agenzia delle dogane.Rispetto all’obbligazione doganale, potenziale o esistente, la garanzia utilizzata in piu Statimembri o ai fini del vincolo dellemerci al regimedi transito unionaledeve coprire l’importodel dazio all’importazione o all’esportazione nonche gli altri oneri dovuti in ordineall’importazione o all’esportazione dellemerci. Una garanzia che non puo essere utilizzata aldi fuori dello Statomembro in cui e richiesta e, invece, utilizzabile esclusivamente in tale Statomembro e deve coprire almeno l’importo del dazio.Nella domanda di autorizzazione alla garanzia UE globale, inoltre, la persona che etenuta a fornire la garanzia deve precisare la ripartizione dell’importo di riferimentotra i diversi Stati membri in cui effettua le operazioni che devono essere copertedalla garanzia.Ad ogni modo, una volta valutata l’affidabilita del richiedente, l’autorita doganale decide seautorizzare o meno quest’ultimo, adottando, nel primo caso, apposita decisione.Nell’ipotesi di garanzia UE, tale valutazione, naturalmente, non potra non essere condivisacon le autorita doganali degli altri Stati membri, la cui consultazione deve essere avviatasecondo l’apposita procedura (art. 14, Reg. UE 2447/2015).Va, altresı, rilevato cheper lo scambioe l’archiviazionedelle informazioni relative alle garanzieche possono essere utilizzate in piu di uno Statomembro, e previsto l’impiego di un sistemaelettronico europeo (Componente 1 - GUM - UCC guarantee management), volto aconsentire la gestione efficace ed efficiente dei diversi tipi di garanzia.Lo stesso sara, tuttavia, effettivamente utilizzabile soltanto a decorrere dalla data di introdu-zione del sistema di gestione delle garanzie cui all’allegato della Decisione di esecuzione n.2014/255/UE e delle successive decisioni (cfr. Decisione n. 2016/578), attualmenteprevista per il 1˚ ottobre 2020.

Regole per loscambio e

l’archiviazione diinformazioni

Finoa taledata, le autorita doganali possono, a tale scopo, autorizzare l’utilizzodimezzi diversidai procedimenti informatici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative allegaranzie, prevedendo, in particolare, l’applicazione delle seguenti regole:

a) l’archiviazione delle informazioni e effettuata dalle autorita doganali di ciascuno Statomembro in conformita al sistema nazionale esistente;b) per lo scambio di informazioni tra le autorita doganali, si utilizza la postaelettronica. Responsabile di tale attivita e il punto di contatto designato da ciascunaautorita doganale (per l’Italia, l’Ufficio contabilita dei diritti doganali e tutela interessifinanziari della UE, della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganalidell’Agenzia delle dogane).

Riduzionedella garanzia:

requisiti

Affinche si possa ottenere una riduzione della garanzia, occorrera verificare l’esistenza dellecondizioni e dei requisiti previsti dalla legge (art. 95, p. 2 o 3, CDU).

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n. 2/201821

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Tipologia di obbligazione Beneficio

Deveessere costituita unagaranziaglobaleper leobbligazioni doganalie gli altri oneri che potrebberosorgere

Un operatore economico puo essere autorizzato ausare una garanzia globale con un importo ridotto o abeneficiare di un esonero dalla garanzia, a condizioneche soddisfi i criteri previsti dall’art. 39, lett. b e cdel CDU

Deveessere costituita unagaranziaglobaleper leobbligazioni doganalie gli altri oneri che sono insorti

Un operatore economico autorizzato per la semplifi-cazionedoganalepuo, su richiesta, usareunagaranziaglobale con un importo ridotto

In particolare, in presenza di specifiche condizioni che ne dimostrano l’affidabilita, talunioperatori economici beneficiano di una riduzione del livello della garanzia globale o di unesonero dalla stessa per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere.

Particolaricondizioni diaffidabilita

Tali condizioni di affidabilita stabiliscono:

a) la dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sueoperazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commer-ciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;b) la solvibilita finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in unasituazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo indebita considerazione le caratteristiche del tipo di attivita commerciale interessata.

Puo, inparticolare, essere concessaun’autorizzazioneautilizzareunagaranziaglobale conunimporto ridotto al 50% o al 30% dell’ammontare di riferimento.

Garanzia con unimporto ridottoal 50%

- Possedere un sistema contabile compatibile con i principi gene-ralmente accettati applicati nello Stato membro in cui e tenuta lacontabilita, autorizzare controlli doganali mediante audit e mante-nere una documentazione cronologica dei dati che fornisce unapista di controllo dalmomentodell’inserimento dei dati nel fascicolo

- Disporre di un’organizzazione amministrativa che corrisponde altipo e alla dimensione dell’impresa e che e adatta alla gestione deiflussi di merci nonche di un sistema di controllo interno che per-mette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire eindividuare le transazioni illegali o fraudolente

- Non essere oggetto di una procedura fallimentare

- Nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda, averottemperato gli obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamentodei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossiper o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci

- Dimostrare, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibiliper i 3 anni che precedono la presentazione della domanda, didisporre di sufficiente capacita finanziaria per ottemperare agli

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22n. 2/2018

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obblighi che incombono e di non avere attivi netti negativi, salvoqualora possano essere coperti, nonche vengano adempiuti gliimpegni, tenutocontodel tipoedel volumediattivita commercialee,in particolare, dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficientiper ottemperare agli obblighi per la parte dell’importo di riferimentonon coperta dalla garanzia

Garanzia con unimporto ridottoal 30%

- Possedere un sistema contabile compatibile con i principi gene-ralmente accettati applicati nello Stato membro in cui e tenuta lacontabilita, autorizzare controlli doganali mediante audit e mante-nere una documentazione cronologica dei dati che fornisce unapista di controllo dalmomentodell’inserimento dei dati nel fascicolo

- Disporre di un’organizzazione amministrativa che corrisponde altipo e alla dimensione dell’impresa e che e adatta alla gestione deiflussi di merci nonche di un sistema di controllo interno che per-mette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire eindividuare le transazioni illegali o fraudolente

- Assicurare che i dipendenti siano incaricati di informare le autoritadoganali ogniqualvolta incontrino difficolta nell’ottemperare allenormedoganali e stabilire procedureper informare le stesse autoritadi tali difficolta

- Non essere oggetto di una procedura fallimentare

- Nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda sono statiottemperati gli obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamentodei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossiper o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci

- Dimostrare, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibiliper i 3 anni che precedono la presentazione della domanda, didisporre di sufficiente capacita finanziaria per ottemperare agliobblighi che incombono di non avere attivi netti negativi, salvoqualora possano essere coperti nonche vengano adempiuti gliimpegni, tenutocontodel tipoedel volumediattivita commercialee,in particolare, dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficientiper ottemperare ai propri obblighi per la parte dell’importo di rife-rimento non coperta dalla garanzia

Esonerodalla garanzia

- Possedere un sistema contabile compatibile con i principi gene-ralmente accettati applicati nello Stato membro in cui e tenuta lacontabilita, autorizzare controlli doganali mediante audit e mante-nere una documentazione cronologica dei dati che fornisce unapista di controllo dalmomentodell’inserimento dei dati nel fascicolo

- Consentire all’autorita doganale l’accesso fisico ai propri sistemicontabili e, sedel caso, alle scritture commerciali e relative ai trasporti

- Disporre di un sistema logistico che identifica le merci comeunionali o non unionali e ne indica, se del caso, l’ubicazione

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n. 2/201823

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- Disporre di un’organizzazione amministrativa che corrisponde altipo e alla dimensione dell’impresa e che e adatta alla gestione deiflussi di merci nonche di un sistema di controllo interno che per-mette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire eindividuare le transazioni illegali o fraudolente

- Ove applicabile, disporre di procedure soddisfacenti che permet-tono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformitaalle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodottiagricoli

- Disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle propriescritture e informazioni e di protezione contro la perdita di dati

- Assicurare che i dipendenti siano incaricati di informare le autoritadoganali ogniqualvolta incontrino difficolta nell’ottemperare allenorme doganali e stabilire procedure per informare le autoritadoganali di tali difficolta

- Disporre di misure adeguate di sicurezza per proteggere il propriosistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzatae tutelare la propria documentazione

- Non essere oggetto di una procedura fallimentare

- Nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda, sono statiottemperati gli obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamentodei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossiper o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci

- Dimostrare, sulla base dei fascicoli e delle informazionidisponibili per i 3 anni che precedono la presentazione delladomanda, di disporre di sufficiente capacita finanziaria perottemperare agli obblighi che incombono e adempiere agliimpegni, tenuto conto del tipo e del volume di attivita com-merciale e, in particolare, di non avere attivi netti negativi, salvoqualora possano essere coperti

- Dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottem-perare ai propri obblighi per la parte dell’importo di riferimento noncoperta dalla garanzia

Per le obbligazioni doganali e altri oneri che sono sorti, e stato, invece, attribuito esclusiva-mente il beneficio della riduzione della garanzia globale al 30%dell’importo di riferimento esoltanto a favore dei soggetti che hanno gia ottenuto una autorizzazione doganale diaffidabilita, ossia i soggetti in possesso dello status di AEO (Operatore EconomicoAutorizzato).Alla luce di quanto detto, si avra, dunque, che nel caso di garanzia UE, la riduzione/esoneropotra aversi sia nel caso di obbligazione esistente sia nell’ipotesi di obbligazione potenziale,per i dazi e per la fiscalita interna, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dallanormativa doganale unionale.

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24n. 2/2018

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Laddove, invece, la garanzia puo essere utilizzata soltanto in Italia, la riduzione/esonero potraessere applicata sulla base di tale normativa esclusivamente in ordine ai dazi, mentre, perquanto concerne la fiscalita interna, potra usufruirsi dell’esonero dalla garanzia ex art. 90, T.U.L.D.

Misura dellagaranzia

Quanto alla misura della garanzia, occorre che venga determinato con certezzal’importo di riferimento (IDR), ossia l’importo dell’obbligazione doganale dagarantire. Naturalmente, nel caso di autorizzazione alla garanzia globale per piuregimi/procedure, l’IDR complessivamente concesso e costituito dalla somma degliimporti di riferimento della garanzia relativa a ciascun regime/procedura cui l’auto-rizzazione fa riferimento. Inoltre, se l’importo che deve essere coperto dalla garanziapuo essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia, laparte dell’importo di riferimento relativa ai dazi e agli oneri corrisponde all’ammontaredei dazi e degli altri oneri esigibili. Laddove, invece, tale importo non possa esseredeterminato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia o lo stesso varinel tempo, si avra che, per i debiti esistenti, l’IDR sara fissato in misura corrispondenteall’importo dei dazi (e altri oneri) dovuti.Per i debiti potenziali, invece, occorre far riferimento all’importo dei dazi all’importa-zioneoall’esportazioneedeglialtri oneri chepotrebberodiventare esigibili in relazioneaciascuna dichiarazione in dogana o a ciascuna dichiarazione di custodia temporanea per lequali e fornita la garanzia, nel periodo compreso tra il vincolodellemerci al regimedoganaleodi custodia temporanea e il momento in cui tale regime e appurato o la sorveglianza dellemerci in regimedi uso finale o la custodia temporanea si concludono. In quest’ultima ipotesi,si dovranno, inoltre, utilizzare i tassi piu elevati dei dazi all’importazione o all’esportazioneapplicabili alle merci dello stesso tipo e i tassi piu elevati relativi agli altri oneri dovuti inrelazione all’importazione o all’esportazione di merci dello stesso tipo nello Stato membrodell’ufficio doganale.Allorche, poi, non si dispongadelle informazioni necessarie per determinare l’IDR, esso vienefissato nella misura di 10.000,00 euro per dichiarazione doganale.In ogni caso, l’importo di riferimento viene determinato dall’ufficio doganale competente(Ufficio Doganale di Garanzia) in collaborazione con la persona tenuta a fornire la garanzia esulla base delle informazioni relative alle merci vincolate ai regimi doganali pertinenti o incustodia temporanea nei 12 mesi precedenti, nonche su una stima del volume delleoperazioni previste, facendo riferimento, tra le altre cose, alla documentazione commercialee contabile fornita da tale soggetto.L’IDR, inoltre, deve essere calcolato con la massima precisione possibile e deve esseredi ammontare tale da coprire in qualsiasi momento l’importo corrispondente alleobbligazioni doganali e agli altri oneri sorti o che potrebbero sorgere. La personatenuta a fornire la garanzia e tenuta, infine, ad informare l’ufficio doganale digaranzia quando l’IDR non e piu in grado di coprire le operazioni effettuate.Analogo monitoraggio dell’importo di riferimento viene, inoltre, effettuato da parte delleautorita doganali. L’IDR della garanzia individuato nel provvedimento di autorizzazionealla costituzione della garanzia globale e, infatti, soggetto al riesame da parte dell’ufficiodoganale, di sua iniziativa o su richiesta dell’operatore economico, il quale provvede adaggiornarlo all’esito della valutazione dei nuovi dati/informazioni, al fine di assicurarnela conformita alle regole che lo disciplinano.

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n. 2/201825

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Divietotemporaneo

garanziaglobale

La Commissione Europea puo decidere di vietare temporaneamente, nell’ambito dei regimispeciali o della custodia temporanea, il ricorso alla garanzia globale per lemerci in ordine allequali siano state constatate frodi su larga scala nonche alla garanzia globale di importo ridottoo a un esonero dalla garanzia.

Eccezioni:condizioni

L’autorita doganalepuo, tuttavia, comunque, autorizzareunsoggettoall’utilizzodellagaranziaglobale temporaneamente vietata, in presenza delle seguenti condizioni:

1) tale soggetto e in grado di dimostrare che non sono sorte obbligazioni doganali inrelazione alle merci in questione nel corso delle operazioni da esso compiute nei 2 anniprecedenti la decisione adottata dalla Commissione UE;2) il soggetto interessato e in grado di dimostrare, qualora siano sorte obbligazionidoganali durante i 2 anni precedenti tale decisione, che tali obbligazioni sono stateinteramente pagate dal o dai debitori o dal fideiussore entro il termine prescritto.

Lo stesso, inoltre, deve soddisfare altri due criteri (art. 39, lett. b e c, CDU):

a)dimostrazione, dapartedel richiedente, di unalto livellodi controllo sulle sueoperazionie sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se delcaso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;b) solvibilita finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in unasituazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo indebita considerazione le caratteristiche del tipo di attivita commerciale interessata.

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26n. 2/2018

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Import-export

Operazioni con San Marino:adempimenti per l’esenzione IVAdi Ciro Cesarano

Con il termineesportazione si indica il trasporto o la spedizionedi beni fuori dal territorioUE, aseguito di trasferimento del diritto di proprieta o di altro diritto reale di godimento in cambiodel pagamento di un corrispettivo. Specularmente, gli acquisti di merci che provengono daPaesi extra Unione Europea per essere immesse in consumo all’interno del territoriodoganale comunitario si definiscono importazioni.Poiche la Repubblica di San Marino non ha aderito all’Unione Europea, le cessioni o gliacquisti di beni tra soggetti economici ivi residenti e le imprese italiane costituisconoesportazionie importazioni, nonostante l’assenza di barriere doganali fisiche. Al riguardo,pero, e bene rammentare che la Repubblica di San Marino ha sottoscritto un accordo dicooperazioneediunionedoganale con laUE, firmato il 16dicembre1991e in vigoredal28 marzo 2002, dove si precisa che gli scambi commerciali vengono effettuati inesenzione da tutti i dazi all’importazione e all’esportazione, comprese le tasse di effettoequivalente, fatte salve apposite casistiche (art. 6, par. 1, 2 e 3).Ritenuta la necessita di stabilire nuove modalita da osservare per la disciplina dei rapporti diinterscambio tra la Repubblica Italianaequella di SanMarino, a seguito della realizzazionedelmercatounico comunitario edell’accordo sull’unionedoganale, l’Italia ha riscritto la disciplinaIVA che regola i rapporti commerciali tra i due Paesi (D.M. 24 dicembre 1993).

Scambi commerciali con San Marino

Regole IVA La disciplina IVA che regola i rapporti di interscambio con la Repubblica di San Marino, sottodiversi aspetti, ricalca quella che presiede i rapporti tra l’Italia e i Paesi dell’Unione Europea.Infatti, e stabilito che nelle transazioni con la Repubblica di SanMarino l’imposta e assolta nelPaese di destinazione in cui il bene viene trasportato e consumato e dove il cessionario e unsoggetto passivo d’imposta o un soggetto ad esso assimilato.A tal riguardo, sono assimilati ai soggetti passivi le associazioni e gli enti che, pur nonsvolgendo attivita commerciali, abbiano effettuato acquisti nel corso di un anno pressooperatori sammarinesi pari a8.263,31euroovvero pressooperatori comunitari per10.000euro, ovvero non verificandosi tale condizione, dal momento in cui uno di tali limiti siasuperato nell’anno.

Cessioni di beni Gli operatori economici italiani i quali cedono beni a soggetti economici aventi sede,residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino sono tenuti ad emettere fattura inquadruplice esemplare. Tre di tali esemplari devono essere dall’emittente consegnati ospediti all’acquirente, che ne deve restituire uno. Su quest’ultimo, l’acquirente deveapporre la marca sanmarinese debitamente perforata con l’indicazione della data, e

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n. 2/201827

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munito di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese ladicitura “Rep. di San Marino - Uff. Tributario”.Il cedente italiano che non abbia ricevuto, entro 4 mesi dalla cessione dei beni, l’esemplaredella fattura con la marca sammarinese, ne deve dare comunicazione all’Ufficio tributario diSan Marino e, per conoscenza, all’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Esempiodi lettera oiratubirToiciffUel.ttepS

- sezione imposte indirette - 691.n,oilgul82aiV

eroiggaMogroB–39874.paconiraMnaSidacilbbupeR

.c.peoniroTidetartnEelledaiznegA

01.n,oilgazniVosroConiroT,14101.pac

Il sottoscritto Antonio Rossi, amministratore di Alfa S.r.l., P. I.V.A. 12345678912, con sede legale a Torino, Via Giordano Bruno, n. 141, comunica che in data 10 novembre 2017 la società ha emesso la fattura n. 56 per un importo di 10.000 euro a favore della società sanmarinese Beta S.r.l., C.F. SM12345. A tutt'oggi, non ha ricevuto la copia della fattura con la marca applicata da codesto spettabile Ufficio, così come prescritto dall'art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993.

Torino, 15 novembre 2017 ______________________________ (firma dell’amministratore di Alfa S.r.l.)

Adempimenti di IT L’operatore economico italiano deve:

- indicare nella fattura il codice identificativo fiscale dell’acquirente sammarinese;- annotare la fattura emessa nel registro IVA delle vendite (art. 23, Decreto IVA);- allegare al documento di trasporto (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 472/1996), obbligatorionelle cessioni sanmarinesi, l’esemplare della fattura restituita dall’acquirente con lemodalita sopra ricordate (nelle cessioni verso SanMarino non e ammessa la fatturazioneimmediata).

Il Decreto IVA (art. 71, comma 1) stabilisce che alle operazioni in esame si applicano ledisposizioni che riguardano le cessioni all’esportazione (art. 8) e i servizi interna-zionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9).In merito, si rammenta che le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate sonooperazioni non imponibili ai fini IVA e generano il c.d. plafond, ossia il diritto per gliesportatori abituali di acquistare i beni in sospensione d’imposta, ovvero senza pagamentodell’IVA.

Regime di nonimponibilita IVA:

condizioni

Il regimedinon imponibilita IVAdelle cessioni trovaapplicazioneacondizioneche l’operatoreitaliano:

- sia in possesso dell’esemplare della fattura restituita dall’acquirente;- ne abbia preso nota a margine delle corrispondenti scritture eseguite nel registro IVAvendite;- abbia provveduto a redigere, per la sola parte fiscale, e a presentare l’elenco “INTRA”riepilogativodelle cessioni (art. 6,D.L. n. 16/1993). Sonoesentati da tale obbligo i cedentiche non intrattengono rapporti commerciali con i Paesi comunitari.

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28n. 2/2018

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Acquistidi beni

Il Decreto IVA (art. 71, comma2) stabilisce cheper l’introduzionenel territorio dello Stato dibeni provenienti dalla Repubblica di SanMarino i contribuenti dai quali o per conto dei qualine e effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’impo-sta sul valore aggiunto mediante il meccanismo dell’inversione contabile (art. 17,comma 2).

Adempimenti di IT In particolare, l’acquirente italianodeve integrare la fattura ricevutadal fornitore sammarinese(vistatadall’Ufficio tributariodi SanMarino)con l’indicazionedell’ammontaredell’IVAdovuta,quindi, deve annotare il documento cosı integrato nel registro delle fatture emesse/corrispettivie inquellodegliacquistie comunicare l’avvenuta annotazioneal competenteUfficio dell’Agenzia delle entrate, indicando il numero progressivo annuale attribuito in sededi registrazione. In merito, si evidenzia che tale obbligo e stato soppresso per le operazioniannotate a partire dal 1˚ gennaio 2017.Qualora il cedente sanmarinese dovesse, invece, emettere la fattura con l’IVA, l’acquirenteitalianodeveannotarla nel registrodegli acquisti. L’imposta a credito verra detratta secondo lecondizioni e le limitazioni previste dalDecreto IVA (artt. 19 e19-bis1), a condizione che sullafatturapervenutaall’acquirente italianovi sia il timbrodell’Ufficiotributariosanmarineseche attesti l’avvenuto versamento dell’imposta da parte del cedente al Fisco sanmarinese eda questi a quello italiano.Le modalita di fatturazione (con o senza addebito di IVA) sono scelte dal contribuenteitaliano (risoluzione Agenzia delle entrate n. 66/E del 4 marzo 2002), salvo i casi in cuil’operatore sammarinese e obbligato dal proprio legislatore ad utilizzare la modalita cheprevede l’IVA prepagata (ad esempio, la Repubblica di San Marino ha reso obbligatorio ilricorso al sistema del prepagamento dell’IVA per i soggetti abilitati a svolgere attivitacommerciale senza essere vincolati ad una tabella merceologica, quando, nel corsodell’anno solare, nei confronti dello stesso cliente, hanno effettuato cessioni per unammontare superiore a 1.549.370,70 euro).

Schemadi sintesi

Acquisti dibeni prove-nienti daSan Marino

La fatturaemessa dall’o-peratore sanma-rinese e conaddebito IVA

Annotazione della fattura nel registro IVA degli acquisti -detrazione IVA*

La fatturaemessa dall’o-peratore sanma-rinese e senzaaddebito IVA

Integrazione della fattura originale (reverse charge) eannotazione nei registri IVA acquisti e vendite

Cessione dibeni versoSan Marino

La fattura eemessa senzaaddebito IVA

Annotazione nel registro IVA delle vendite

*N.B.: la detrazione e ammessa se sulla fattura pervenuta all’acquirente italiano e statoapposto il timbro dell’Ufficio tributario sanmarinese che attesta l’avvenuto versamentodell’imposta da parte del cedente al Fisco sanmarinese e da questi a quello italiano.

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n. 2/201829

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Corte di cassazione

Oggetto delricorso

In tale ambito, la controversia risolta dalla Corte di cassazione (sentenza n. 19536 del 30settembre 2016) trae origine dal ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate avverso lapronuncia della Commissione tributaria regionale che aveva accolto il ricorso del contri-buente in ordine alla contestata indebita applicazione del regime di non imponibilita IVA allecessioni di beni effettuatenei confronti di clienti sanmarinesi. In particolare, le contestazioni sibasavano sul fatto che la parte nonavevaosservato gli adempimenti formali (previsti dalD.M.24 dicembre 1993), che comprovano l’avvenuta esportazione dei beni ceduti, segnata-mente l’omissione del codice identificativo del cliente sammarinese e l’assenza incontabilita del duplicato della fattura emessa restituita dall’acquirente con su apposta lamarca e il bollo a secco dell’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

Obblighiformali/ scambi

commerciali fittizi

Sullo specifico punto, la Commissione tributaria regionale aveva accolto le osservazioni diparte, ritenendo che non tutti gli adempimenti elencati dalla legge sono condizionanti,potendosi ritenere che le omissioni formali contestate dall’Agenzia delle entrate rappresen-tavano una mera irregolarita di ordine formale e non sostanziale, tale da non giustificarel’operato dell’Ufficio dal momento che il contribuente aveva fornito la prova dell’esi-stenza e dell’operativita delle ditte sammarinesi, attraverso la documentazione foto-grafica delle sedi, deimagazzini e deimezzi di trasporto delle stesse e avevaprodottocopiadelle fatture regolarmente numerate e datate, riportanti l’indicazione della ditta emit-tenteedi quelladestinataria, corredatedallebolledi accompagnamentoedaibonifici bancariattestanti l’avvenuto pagamento del corrispettivo. In altri termini, aveva dimostrato che non sipuo addebitare al contribuente di aver posto in essere nella presente fattispecie scambicommerciali fittizi al fine dell’elusione dell’IVA.

Esportatoreabituale

Conseguentemente, andava altresı riconosciuta in capo allo stesso contribuente, confor-memente con quanto gia dichiarato dalla Commissione provinciale tributaria, laqualifica diesportatore abituale e il diritto a porre in essere gli acquisti in sospensione d’imposta.L’Agenziadelleentrate impugnava la sentenzadinnanzi allaCortedi cassazionedenunciandola violazione di alcune norme (art. 71, Decreto IVA e artt. 3 e 4, D.M. 24 dicembre 1993). Inparticolare, osservava che, ai fini dell’applicazione del regimedi esenzione IVA, le norme nonprevedono ulteriori mezzi di prova idonei a vincere la presunzione di non avvenuta esporta-zione. Di qui, l’assenza, nel caso di specie, degli adempimenti formali, fra i quali l’indicazionenella fattura del codice identificativo fiscale dell’acquirente di San Marino ed il possesso daparte dell’operatore italiano della fattura restituita dall’acquirente con l’applicazione dellamarca con le caratteristiche previste, debitamente perforata con l’indicazione della data, emunito di timbro a secco con lo stemma ufficiale sammarinese, impedivano la possibilita diricorrere al regime di non imponibilita IVA.

Decisione La Corte di cassazione, dopo avere rammentato che le disposizioni di diritto interno devonoessere lette alla luce del diritto dell’Unione Europea e, dunque, la non imponibilita nonpuo essere condizionata all’esecuzione di adempimenti di natura esclusivamenteformale (cfr. anche Cass. n. 16450 e n. 16451 del 18 luglio 2014), per cui vannodisapplicate le disposizioni nazionali che subordinano la non imponibilita dell’operazionedi esportazione italo-sammarinese all’obbligo di registrazione mediante “presa nota amargine” nel registro IVA delle fatture di vendita o alla comunicazione delle operazionimediante il c.d. modello “INTRA”, richiamava il precedente orientamento della stessa Corte(Cass. n. 13035 del 2015), in base al quale a diversa conclusione si deve giungere, invece,

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30n. 2/2018

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riguardo alla mancanza nelle fatture restituite dall’acquirente sammarinese, a riprova delcorretto perfezionamento dell’operazione di esportazione, del timbro a secco circolarecontenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino -Uff. Tributario” prescritto dal D.M. 24 dicembre 1993.

Adempimentisostanziali

Com’e noto, continuano i giudici di legittimita, per beneficiare dell’esenzione prevista per lecessioni all’esportazione (art. 8, Decreto IVA), la destinazione della merce all’esporta-zione deve essere provatamediante documentazione doganale, ovvero vidimazionedoganale sulla fattura o su un esemplare della bolla di accompagnamento o del documentodi trasporto, oppure secondo modi e tempi previsti da appositi decreti ministeriali per lespedizioni postali, oppure mediante attestazioni di Pubbliche amministrazioni del Paese didestinazione dell’avvenuta presentazione dei beni alle autorita competenti di quel Paese,mentre strumenti di origine privata, quale, ad esempio, la documentazione bancaria del-l’avvenuto pagamento, non possono costituire prova idonea allo scopo (cfr. anche Cass.civile, Sez. trib., 5 dicembre 2012, n. 21809; Cass. civile, Sez. trib., 6 settembre 2013, n.20487; Cass. civile, Sez. trib., 18 febbraio 2015, n. 3193). Pertanto, la previsione (D.M. 24dicembre 1993) secondo cui uno dei tre esemplari consegnati al cessionario sammarinesedevedaquesti essere restituitomunitodellamarcacontimbroaseccoappostodall’Ufficiotributario di San Marino, tiene il posto, per le esportazioni dall’Italia verso quella Repubblica,delladocumentazionedoganaleedi quellaassimilataordinariamenteprevistadallanormativa generale per assicurare la certezza e la incontrovertibilita delle esportazioniextracomunitarie mediante un’adeguata rappresentazione documentale. L’affermazionedel giudice tributario di primo e secondo grado, secondo cui l’assenza della marca e delbollo a secco dell’Ufficio tributario sammarinese rappresenta una mera irregolarita di ordineformale, e dunque errata sul piano giuridico.Con riferimento alla mancata indicazione del codice identificativo del cliente sam-marinese, puo viceversa riconoscersi la natura diadempimentoesclusivamente formale,e cio in coerenza a quanto affermato dalla giurisprudenza con riguardo alle “cessioniintracomunitarie” (D.L. 30 agosto 1993, n. 331): allo scopo di evitare doppie imposizionie affinche l’imposta sia pagata nello Stato della Comunita Europea nell’ambito del quale ilbene e destinato al consumo, la non imponibilita dell’operazione (art. 41,D.L. n. 331/1993)non e condizionata all’indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario estero,atteso che la legge si limita a prescrivere, per il non assoggettamento ad imposta sul territorioitaliano, che detto cessionario estero intracomunitario abbia trasmesso al cedente ilproprio numero di partita IVA, e cioe che quello si identifichi come soggetto passivo deltributo nel proprio Stato di residenza (art. 50, comma 1); e stata, pertanto, esclusa l’impo-nibilita delle operazioni di cessione per il solo fatto che la societa cedente abbia omesso diindicare in fattura il codice identificativo del cessionario estero intracomunitario, attesoche la mancanza di tale adempimento non fa venir meno la possibilita d’inquadrarel’operazione a favore di operatori comunitari, laddove sia dimostrato che la stessa abbiaavuto effettivamente luogo e che il destinatario di essa sia un operatore comunitario,incorrendosi, altrimenti, nel divieto di doppia imposizione (Cass. 28 maggio 2007, n.12455; Cass. 27 settembre 2013, n. 22127; Cass. 20 novembre 2015, n. 23763). Alladimostrazione dell’effettivita dell’operazione nelle forme di legge provvede proprio lapresenza della marca e del bollo a secco dell’Ufficio tributario sammarinese.Dalla decisione della Corte di cassazione ne deriva anche il venir meno in capo al con-tribuente della qualifica di esportatore e della conseguente facolta di effettuare acquisti eimportazioni senza pagamento dell’imposta (Legge n. 28/1997, art. 2, comma 2).

DOGANE e TERRITORIO D

n. 2/201831

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Schemadi sintesi

- indicazione in fattura del codice identificativo del cliente sammarinese;

- registrazione mediante “presa nota a margine” nel registro IVA delle fatture di vendita;

- comunicazione delle operazioni mediante il c.d. modello “INTRA”.

- possesso da parte dell’operatore italiano della fattura restituita dall’acquirente con l’applicazione della marca contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino - Uff. Tributario”, debitamente perforata con l’indicazione della data e munito di timbro a secco.

Requisiti formali

Corte di Cassazione (Sentenza n. 19536 del 30

settembre 2016)

Requisiti formali di natura sostanziale

In assenza la cessione è imponibile

IVA

Regole di fatturazione

Caso pratico Si ipotizzi che la societa italiana Alfa S.r.l. ceda alla societa sanmarinese Beta S.r.l. beni per unvalore di 1.000 euro.Come visto, le cessioni di beni e i servizi connessi nei confronti di un operatore economicoresidente nel territorio della Repubblica di San Marino sono assimilate alle cessioni all’e-sportazioni e ai servizi internazionali (artt. 8 e 9, Decreto IVA) e beneficiano del regimedi nonimponibilita IVA (art. 71). Pertanto, si avra:

Esempio di fatturaALFA S.r.l.P. IVA: 12345678901

FATTURARE A:BETA S.r.l.

FATTURA N. 30/2017DATA: 01/12/2017

INDIRIZZO:Via 25 marzo, 12Contrada SantacroceRepubblica di San Marino

P. IVA/C.F.: SM0012

NOTE:

Q.ta Descrizione Prezzo Importo

40 colli Cessione di prodotti per il bagno.Documento di trasporto n.123XX del 20/11/2017.

25,00 1.000,00

D DOGANE e TERRITORIO

32n. 2/2018

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ANNOTAZIONI:pagamento con bonifico bancario

Importo 1.000,00

IVA(non imponibile exartt. 8 e 71, D.P.R. n.633/1972)

0

TOTALE FATTURA € 1.000,00

Non imponibilitaIVA: procedura

operativa

Per beneficiare del regime di non imponibilita IVA, Alfa S.r.l. dovra:

- emettere la fattura in quattro copie;- annotare la fattura nel registro IVA delle vendite (art. 23, Decreto IVA);- consegnare o spedire all’acquirente 3 esemplari della fattura;- ricevere ed esibire, in caso di controllo, copia della fattura rispedita dall’acquirentesammarinese perforata e riportante l’indicazione della data e munita di timbro a seccocircolare dell’Ufficio Tributario di San Marino;- emettere il documento di trasporto in almeno 3 esemplari;- allegare al documento di trasporto la copia della fattura rispedita dall’acquirente.

DOGANE e TERRITORIO D

n. 2/201833

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Procedure operative

Regime dell’uso finaledi Francesco D’Alfonso

Regole generali

Insieme all’ammissione temporanea, l’uso finale rientra nell’ambito del regime dell’usoparticolare. Tale regime e incluso tra i regimi speciali doganali e per esso si applicanodunque le disposizioni comuni previste per tali regimi.

Vantaggi Attraverso il regime dell’uso finale (art. 254, Reg. UE 952/2013 e art. 239, Reg. UE 2446/2015), lemerci possonoessere immesse in libera pratica inesenzionedadazioo adazioridotto a causa del loro uso particolare.Un’obbligazione all’importazione sorge, inoltre, anche in caso di inosservanza di uno degliobblighi fissati dalla normativa doganale con riferimento a merci in regime di uso finalesoggette ai dazi all’importazione.

Dichiarazionedoganale

Il vincolo al regime avviene, naturalmente, attraverso la presentazione di una dichiarazionedoganale.La dichiarazione, in particolare, puo essere prodotta da qualsiasi persona che sia in grado difornire tutte le informazioni necessarie per l’applicazionedelle disposizioni chedisciplinano ilregime, purche l’interessato (dichiarante) sia stabilito nel territorio doganaledell’Unione Europea.Cio nondimeno, laddove la stessa venga presentata a titolo occasionale e le autorita doganaliritengano, altresı, la cosa giustificata, possono produrre la dichiarazione di vincolo al regimeanche i soggetti che sono stabiliti in un Paese il cui territorio e adiacente al territoriodoganale dellaUE e che presentano i beni cui fa riferimento la dichiarazione in dogana ad unUfficiodoganaledi frontieradell’Unioneadiacentea talePaese, sempreche loStatonel qualeessi sono stabiliti conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganaledell’Unione Europea.Va, inoltre, evidenziato che, nel caso in cui ladichiarazionecomporti obblighi particolari per undeterminato soggetto, la stessa deve essere necessariamente presentata da tale ultimosoggetto o comunque dal suo rappresentante.

Autorizzazione

Allo scopo di utilizzare il regime dell’uso finale, occorre essere autorizzati dalla competenteautorita doganale, la quale determinera le condizioni in base alle quali e consentito l’impiegodel regime.

Caratteristichedei soggetti

ammessi

Possono essere, tuttavia, autorizzati al regime soltanto i soggetti in possesso delle seguenticaratteristiche:

D DOGANE e TERRITORIO

34n. 2/2018

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1) sono stabiliti nel territorio doganale della UE;2) offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni;3) qualora per le merci vincolate possano sorgere un’obbligazione doganale e/o altreimposte, costituiscono una garanzia;4) le autorita doganali possono garantire l’esercizio della vigilanza doganale senza doverintrodurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche inquestione.

Pertanto, anche per il regime speciale dell’uso finale e ora previsto l’obbligo di prestaregaranzia.

Casi particolari Inoltre, analogamente a quanto previsto per le dichiarazioni, le autorita doganali possono,occasionalmente e nel caso in cui lo ritengano giustificato, concedere un’autorizzazioneper il regime di uso finale anche a persone stabilite al di fuori del territorio doganaledell’Unione Europea (art. 161, Reg. UE n. 2446/2015).Secondo l’Agenzia delle dogane (Nota AD n. 84724/2016), l’applicazione concreta di talepossibilita deve essere, tuttavia, limitata amotivati casi specifici, dalmomento che costituisceuna deroga al principio generale in materia di rilascio delle autorizzazioni.Ad ogni modo, il titolare dell’autorizzazione al regime di uso finale e tenuto ad utilizzare lemerci ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dal dazio o della riduzione del dazio o atrasferire tale obbligo ad un altro soggetto, alle condizioni stabilite dalle autorita doganali.

Tassodi rendimento

Inoltre, laddove sia richiesto un tasso di rendimento, le autorita doganali stabiliscono taletasso o il tasso medio di rendimento dell’operazione di perfezionamento o, se del caso, lemodalita di determinazione delmedesimo, in ogni caso sulla base delle effettive circostanzein cui vengono effettuate o devono essere effettuate le operazioni di perfezionamento.Cio, tuttavia, salva l’ipotesi in cui tale tassosia stato specificatonellanormativadellaUE relativaa settori specifici.Allorche, poi, i beni si trovino in una fase di produzione in cui solo l’uso finale previsto puoessere realizzato in modo efficace sotto il profilo dei costi, nell’ambito dell’autorizzazionepossono essere stabilite le condizioni in base alle quali si ritiene che le merci siano stateutilizzate ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto.

Terminidi scadenza

Le autorizzazioni in essere al 1˚ maggio 2016, infine, rimangono valide fino alla scadenzadelle medesime o al massimo fino al 1˚ maggio 2019 (Circ. n. 8/D/2016).

Ufficio competente

E competenteal rilasciodell’autorizzazione l’Ufficiodoganale relativoal luogo in cui e tenutaoe accessibile la contabilita del richiedente ai fini doganali e dove vengono svolte almeno unaparte delle lavorazioni (Nota AD n. 84724/2016).Nel caso in cui, poi, si tratti di un soggetto stabilito al di fuori del territorio doganale dell’UnioneEuropea, l’autorita doganale competente e, invece, quella del luogo di primo utilizzo o diprima trasformazione delle merci.Inoltre, laddove l’autorizzazione interessi piu di uno Stato membro, la competenza edell’Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli della Direzione CentraleLegislazione e Procedure Doganali dell’Agenzia delle dogane (Nota AD n. 84724/2016).

DOGANE e TERRITORIO D

n. 2/201835

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In quest’ultima ipotesi, in particolare, allorche, entro 30 giorni dal ricevimento delprogetto di autorizzazione, gli Stati membri coinvolti non comunichino le loro obiezioni,il consenso si considera comunque acquisito (silenzio-assenso) e lo Stato membro auto-rizzante puo emanare il provvedimento.

Customs Decisions System (CDS)

Sistemaelettronicodi gestione:

funzionamento

Dal 2 ottobre 2017, le domande e le autorizzazioni in tutta la UE sono gestite esclusiva-mente in forma elettronica, tramite il “Customs Decisions System” (CDS).Tale sistema e costituito, in particolare, dall’EU Trader Portal (TP), attraverso il qualel’operatore economicopresenta le domandee segue l’andamento delle stesse nonche dellacorrelata decisione, e dalCustomsDecisionsManagementSystem (CDMS), permezzodel quale gli uffici competenti dell’Agenzia delle dogane gestiscono le domande e il ciclo divita delle decisioni.Sempre a partire da tale data, per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per ledomande e le decisioni, occorre far riferimento ai requisiti comuni in materia di dati (di cuiall’Allegato A, Reg. UE 2446/2015).Fino al 2 ottobre 2017, invece, le autorita doganali potevanodecidere cheopportuni requisitiin materia di dati, alternativi rispetto a quelli stabiliti nel menzionato Allegato A, dovevanoessere applicati con riguardo a talune domande e autorizzazioni.Relativamente, poi, ai formati eai codici dei requisiti comuni inmateriadi dati per lo scambioel’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni, deve farsi riferimento,in linea generale, all’Allegato A del Reg. UE 2447/2015.Anche in questo caso, fino al 2 ottobre 2017, tali formati e codici sono, tuttavia, rimastifacoltativi per gli Stati membri.

Autorizzazione mediante dichiarazione

Una domanda di autorizzazione puo essere presentata anche attraverso una dichiara-zione doganale, sempre che quest’ultima sia integrata dai dati supplementari (di cui almenzionato Allegato A, Reg. UE 2015/2446) e salvo che si rientri in talune ipotesideterminate:

Ipotesipreviste

a) dichiarazione semplificata;b) sdoganamento centralizzato;c) iscrizione nelle scritture del dichiarante;d) richiesta uso merci equivalenti;e) richiesta di autorizzazione con effetto retroattivo.

In quest’ultima ipotesi, tuttavia, in attesa del potenziamento dei sistemi nazionali di impor-tazione (di cui all’allegato della Decisione di esecuzione n. 2014/255/UE e successivedecisioni - il termine viene definito da parte degli Stati membri, nel quadro del pianonazionale), la dichiarazione doganale deve contenere, anche in un documento allegato,una seriedi informazioni concernenti l’operazionesvolta (il tipodi trasformazioneoutilizzo, ladescrizione delle merci, il termine di appuramento, ecc. - art. 2, Reg. UE 2446/2015 e NotaAD n. 84724, 10 ottobre 2016).

D DOGANE e TERRITORIO

36n. 2/2018

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Trasferimento di diritti e obblighi ad altro soggetto

A seguito della completa applicazione del CDU (prevista a partire dal 1˚ maggio 2016),nell’ipotesi di trasferimento di diritti e obblighi afferenti alle merci vincolate al regime, non epiu richiesto che il cedente e il cessionario siano entrambi autorizzati al regime.Laddove vengano trasferiti diritti e obblighi a un altro soggetto che soddisfi le condizionipreviste per il regime nellamedesima autorizzazione di uso finale, e, infatti, sufficiente, a talfine, una domanda dell’interessato, la quale puo essere presentata anche successiva-mente al rilascio dell’autorizzazione.In questa ipotesi, non e, quindi, richiesta un’autorizzazione al regime in capo al cessionario,ma l’Ufficio competente dovra comunque accertare la sussistenza, in capo al cessionario, ditutti i requisiti richiesti:

Cessionario:requisitirichiesti

1) deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione Europea;2) deve offrire le garanzie necessarie per un ordinato svolgimento delle operazioni;3) qualora tra gli obblighi trasferiti al cessionario sia incluso quello di assolvere il dazio incaso di insorgenza dell’obbligazione doganale, lo stesso deve costituire una garanzia (anorma dell’art. 89, CDU).

Concesso il trasferimentodi diritti e obblighi, l’Ufficio doganale procede, infine, amodificarela precedente autorizzazione o a emetterne una specifica.

Piu Ufficicoinvolti:procedura

Piu complessa, naturalmente, e la procedura laddove siano coinvolti piu uffici.In quest’ultima ipotesi, infatti, l’Ufficio che rilascia l’autorizzazione deve interagire con gli ufficidoganali competenti per il cessionario, chiedendo agli stessi di verificare, oltre all’esistenzadegli elementi sopra descritti, anche se tale soggetto svolga l’attivita di trasformazione comeindicato nell’autorizzazione (Nota AD n. 84724, 10 ottobre 2016).Allorche, poi, siano coinvolti piu uffici siti sul territorio doganaleUE, l’Ufficio nazionale e tenutoadattivare laproceduradi consultazione (previstadagli artt. 260e261,Reg.UE2447/2015)per il tramite dell’Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli della DirezioneCentrale Legislazione e Procedure Doganali dell’Agenzia delle dogane.L’autorizzazione viene in questo caso rilasciata esclusivamente dopo aver ottenuto dallacompetente autorita doganale dello Stato o degli Stati membri interessati parere favore-vole circa la fattibilita dell’operazione e aver, altresı, stabilito le condizioni deltrasferimento.

Vigilanza doganale e appuramento

Termine:ipotesi

Nell’ambito del regime dell’uso finale, la vigilanza doganale termina in presenza di una delleseguenti situazioni:

a) lemerci sonostateutilizzateai fini stabiliti per l’applicazionedell’esenzionedaidazi odeldazio ridotto;b) le merci sono uscite dal territorio doganale dell’Unione Europea, distrutte o abbando-nate allo Stato;c) i beni sono stati impiegati a fini diversi da quelli stabiliti per l’applicazionedell’esenzionedai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all’importazione applicabili.

DOGANE e TERRITORIO D

n. 2/201837

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L’uscita dellemerci dal territorio doganale dellaUEnonpuo, tuttavia, considerarsi alla streguadel vincolo al regime di esportazione, dal momento che le merci permangono nell’ambitodell’uso finale fino alla loro uscita dal territorio doganale della UE, la quale sara attestatamediante il compimento delle ordinarie formalita doganali concernenti la dichiarazione perl’esportazionee l’assoggettamentodeibeni alledisposizioni chesarebberostateapplicabili incaso di vincolo degli stessi al regime di esportazione (Nota AD n. 84724, 10 ottobre 2016).

Modalitadell’appuramento

Inoltre, l’appuramento del regime dell’uso finale non puo verificarsi mediante vincolo a unaltro regime, come avviene, invece, per gli altri regimi speciali doganali.Allorche, poi, le merci si prestino a un uso ripetuto e le autorita doganali lo ritenganoopportuno al fine di evitare abusi, la vigilanzadoganalepuo continuare, per unperiodonon superiore a 2 anni dopo la data del primo uso ai fini stabiliti per l’applicazionedell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto.Occorre tener presente, infine, che i documenti e le informazioni da conservare ai finidei controlli doganali devono essere mantenuti per almeno 3 anni decorrenti dalla finedell’anno nel corso del quale e terminato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale.

Conto di appuramento

Il titolare dell’autorizzazione e tenuto a presentare all’Ufficio doganale di controllo il conto diappuramento (contenente le informazioni di cui all’Allegato 71-06, Reg. UE 2446/2015).

Termini dipresentazione

Tale conto, in particolare, deve essere presentato entro 30 giorni dalla scadenza deltermine per l’appuramento, termine prorogabile di 60 giorni, anche successivamentealla scadenza inizialmente fissata.Il termine per l’appuramento, si ricorda, decorre dal momento dell’assoggettamento dellemerci alla vigilanza doganale con la presentazione della dichiarazione di immissione in liberapratica.

Esenzioni Va, tuttavia, evidenziato che le autorita doganali possonodecidere di non imporre l’obbligo dipresentazione del conto di appuramento qualora non lo ritengano necessario, noncheautorizzare che il conto di appuramento venga prodotto utilizzando mezzi diversi daiprocedimenti informatici.Infine, gli uffici doganali possono considerare sufficiente, in luogo del conto di appuramento,una comunicazione dell’avvenuta conclusione del regime da parte del titolare e, allo stessotempo, nel caso in cui sussista l’obbligo di presentare il conto di appuramento, tutte leoperazioni il cui termine scade nel corso dello stesso mese possono essere cumulate in ununico “conto” (Nota AD n. 84724, 10 ottobre 2016).

Merci equivalenti

Anche in relazione a tale regime, e possibile ricorrere a merci equivalenti, purche cio siaautorizzato dall’autorita doganale.Quest’ultima, in particolare, valutera che sia garantito l’ordinato svolgimento delregime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale.Le merci, per poter essere considerate equivalenti, devono presentare, rispetto ai beni chesostituiscono, la stessa qualita commerciale, le stesse caratteristiche tecniche e lo stessocodice di nomenclatura combinata (NC) a 8 cifre.

D DOGANE e TERRITORIO

38n. 2/2018

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Nell’ambito del regime dell’uso finale, in particolare, lemerci equivalenti costituisconomerciunionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto dimerci vincolate al regimedell’usofinale.

Circolazione delle merci nella UE

Regolegenerali

La circolazione delle merci da un luogo all’altro del territorio della UE puo avvenire senzaformalita doganali, ferma restando l’indicazione dell’ubicazione e di ogni movimenta-zione delle stesse nell’ambito delle scritture contabili.Non e, infatti, piu richiesta, al riguardo, un’apposita autorizzazione da parte delle autoritadoganali.Delle movimentazioni dei beni dovra comunque essere fatta menzione nelle relative auto-rizzazioni ai regimi speciali.Laddove, infine, la circolazione delle merci interessi piu di uno Stato membro UE, non enecessario effettuare la consultazione degli altri Paesi coinvolti, anche se lo Stato membroche rilascia l’autorizzazione e tenuto comunquead inviarla al punto di contatto dell’altro Statocoinvolto, il quale provvedera all’invio della stessa all’Ufficio locale di destinazione (comeindicato nell’art. 261, par. 2, lett. d, Reg. UE 2447/2015 e Nota AD n. 84724, 10 ottobre2016).

DOGANE e TERRITORIO D

n. 2/201839

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Procedure operative

Novita per il rimborso IVAdi Marco Bargagli

Isoggettipassivi titolari di unapartita IVA, al ricorreredideterminatecondizioni, hannoil diritto di chiedere il rimborso del credito IVA maturato nel tempo.Le eccedenze di credito IVA, scaturenti dall’esercizio della propria attivita, possono essererichieste a rimborso dal contribuente su base trimestrale o annuale qualora d’importosuperiore a 2.582,28 euro.Tuttavia, qualora il soggetto passivo non abbia proceduto a inoltrare la richiesta di rimborsocon le modalita ordinarie (in dichiarazione annuale o con richiesta su base trimestrale,mediante presentazione delMod. IVA TR), potra presentare una richiesta di rimborso in cartasemplice presso gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate.

Modalita di rimborso IVA

Opzioni I rimborsi IVA possono essere effettuati mediante una duplice procedura:

1) la procedura ordinaria prevede la liquidazione del credito nel conto fiscale entro 3mesidalla richiesta.L’effettuazione del rimborso viene operata materialmente dall’Agente della riscossione(art. 19, D.M. n. 567/1993), il quale effettua un accredito sul conto corrente bancariointestato al contribuente entro 20 giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento(art. 20, comma 4-bis, D.M. n. 567/1993);2) la procedura semplificata contempla la materiale erogazione delle somme dovute nelconto fiscale direttamente da parte dell’Agente della riscossione, entro 60 giorni dallarichiesta, mediante accredito sul conto corrente bancario del contribuente.Simmetricamenteall’erogazionedel rimborso, l’Agentedella riscossione liquidaecorrispondeal contribuente gli interessi dovuti per il ritardo nell’esecuzione del rimborso del credito IVA.

Mod. IVA TR e rimborso trimestrale

Il Mod. IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestreun’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendonochiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla incompensazione anche con altri tributi, contributi e premi (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo altrimestredi riferimento, esclusivamenteper via telematica, direttamentedal contribuenteo tramite intermediari abilitati (art. 3, comma 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998).

Ricevutadi presentazione

La comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione dell’istanzaper via telematica viene trasmessa, sempre telematicamente, all’utente che ha effettuatol’invio.

G GESTIONE CONTABILE e PROCESSI

40n. 2/2018

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Tale comunicazione econsultabilenellasezione“Ricevute”delsito internetdell’Agenziadelle entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici.

Mod. IVA TR:contenuto

Il Mod. IVA TR e cosı costituito:

- frontespizio composto di due facciate;- modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti perl’indicazione dei dati contabili;- prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o societa controllanteper la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale delgruppo.

Vistodi conformita

Qualora si richiedano compensazioni orizzontali dei crediti IVA di importo superiore a5.000 euro, sara necessario ottenere ed apporre il visto di conformita del professionista(come previsto dal D.L. n. 50/2017 che ha modificato le regole operative e le modalitapratiche di compensazione dei crediti IVA, con decorrenza dal mese di luglio 2017).Quindi, attualmente, i soggetti passivi titolari di partita IVA devono far apporre un appositovisto di conformita sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti.Inmerito, occorre considerare che il limite dei 5.000euro vieneelevato a50.000europer lestart-up innovative.Al riguardo, il quadro TD riporta i presupposti e lemodalita di presentazione del rimborso IVAtrimestrale.

Esempio Mod.IVA TR -

quadro TD

GESTIONE CONTABILE e PROCESSI G

n. 2/201841

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AdeguamentoMod. IVA TR

L’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo Mod. IVA TR, con le relative istruzioni e lespecifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (Provv. n. 124040/2017).Infatti, al finedi adeguare al quadronormativo attuale ilMod. IVATRnecessarioper la richiestadi rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, si e reso necessarioaggiornare talemodello, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche perrecepire le nuove disposizioni (introdotte dall’art. 3, comma 2, D.L. n. 50/2017).

Schemadi sintesi

Modello IVA TR (richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale)

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità (art. 35, c. 1, lett. a, D.Lgs. n. 241/1997).

In alternativa al visto di conformità, occorre richiedere la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo dell'istanza da cui emerge il credito IVA.

Rimborsi IVA 2018

Principalinovita

Con l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto fiscale (D.L. 22 ottobre 2016,n. 193), e stata innalzata dai precedenti 15.000 euro agli attuali 30.000 euro la sogliaoltre la quale il rimborso IVA viene concesso senza particolari formalita (ad esempio:garanzie, visti di conformita, certificazioni di solidita patrimoniale).Le nuove soglie previste per i rimborsi IVA possono riguardare singole fattispecie in relazionealla natura dei soggetti passivi.

RimborsoIVA annuale/

trimestraleentro la sogliadi 30.000 euro

Il rimborso IVA annuale o trimestrale entro la soglia dei 30.000 euro spetta alla generalita deisoggetti passivi,compresi i c.d.contribuentia rischio (art. 38-bis, comma4,Decreto IVA),ossia le imprese di nuova costituzione diverse dalle start-up innovative, in attivita dameno di 2 anni.In merito, il rimborso IVA potrebbe essere sospeso dalla eventuale presenza di debiti erarialipendenti, come espressamente chiarito dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 33/E del 22luglio 2016), la quale ha precisato che: “nei casi in cui l’autore della violazione o i soggettiobbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ilpagamento puo essere sospeso se e stato notificato atto di contestazione o di irrogazionedella sanzioneoprovvedimento con il quale vengonoaccertatimaggiori tributi, ancorche nondefinitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alladecisione della Commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo”.In riferimento al soggetto che esercita l’attivita di impresa damenodi 24mesi, e stato chiaritoche (circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, paragrafo 8.3): “per esercizio dell’attivita diimpresa si intende l’effettivo svolgimento dell’attivita stessa, che ha inizio con la primaoperazione effettuata e non con la sola apertura della partita IVA”.L’Agenzia ha anche chiarito che: “il termine temporale di due anni e riferito ai due anniantecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale”.

Rimborso IVAoltre la sogliadi 30.000 euro

Nel casodi rimborso IVAoltre la soglia dei 30.000euro, il soggettopassivodovra formalizzarela richiesta completa della seguente documentazione:

- visto di conformita o sottoscrizione dell’organo di controllo;- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la solidita patrimoniale/immobiliare, lacontinuita aziendale, la regolarita contributiva e assicurativa (art. 38-bis, comma 3,Decreto IVA).

G GESTIONE CONTABILE e PROCESSI

42n. 2/2018

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Si ricorda che qualora il contribuente non sia munito della documentazione indicata, potraottenere un rimborso superiore a 30.000 euro solo previa prestazione di specifica garanziabancaria, assicurativa o in titoli di Stato.

Esclusionida garanzia

L’Agenzia delle entrate (sempre nella citata circolare n. 33/E del 22 luglio 2016) ha inoltrericordato che il Decreto IVA (art. 38-bis) dispone che i rimborsi IVA di ammontaresuperiore a 15.000 euro sono eseguiti previa prestazione della garanzia solo quandorichiesti da soggetti passivi ai quali, nei dueanni antecedenti la richiestadi rimborso, sono statinotificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tragli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro;- al 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro, ma non superano1.500.000 euro;- all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiaratisuperano 1.500.000 euro.

In merito all’ambito di applicazione della citata previsione, il documento di prassi haspecificato che gli atti rilevanti sono sia gli avvisi di accertamento e rettifica ai finiIVA sia quelli relativi agli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.Inoltre, e stato precisato (circolare n. 35/E del 2015) che quando la pretesa erariale siarideterminata per effetto di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale oreclamo/mediazione, anchesuccessivamente all’istanzadi rimborso, il raffronto tra l’impostadichiarata e quella accertata andra eseguito con riferimento agli importi rideterminati enon a quelli originariamente accertati.

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n. 2/201843

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Procedure operative

Pro-rata di detraibilita IVA:indicazioni dalla Cassazionedi Marco Bargagli

Regola generale

Ai contribuenti che esercitano sia attivita che danno luogo a operazioni che conferiscono ildiritto alla detrazione IVA sia attivita che danno luogo a operazioni esenti, il diritto alladetrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni eil relativo ammontare viene determinato applicando la percentuale di detrazione previstadalle specifiche norme in materia (art. 19-bis, Decreto IVA).Durante l’anno, la detrazione viene provvisoriamente operata applicando la percen-tuale dell’anno precedente, salvo effettuazione del conguaglio alla fine dell’anno incorso.Inoltre, i soggetti che iniziano l’attivita devono operare la detrazione in base a unapercentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.

Percentuale di detrazione

La percentuale di detrazione deve essere calcolata in base al rapporto tra l’ammontare delleoperazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontareaumentato delle operazioni esenti effettuate nell’annomedesimo (art. 19-bisDecreto IVA).

Esclusioni Non rientrano nel pro-rata di detraibilita le operazioni che non formano oggetto dell’at-tivita propria del soggetto passivo d’imposta, effettuate nell’ambito di un’attivita occasio-nale, risultando accessorie alle operazioni imponibili.Quindi, occorre anzitutto individuare quali sono le operazioni che formano attivita propriadell’impresa, ovvero quelle rientranti nell’oggetto principale o istituzionale del soggettopassivo, sulla scorta delle definizioni rinvenibili nelle istruzioni di compilazione del Mod. IVA.Esistono, poi, altre operazioni da escludere dal calcolo della percentuale di detrazione:

- cessioni di beni ammortizzabili;- passaggi di beni tra attivita separate;- cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;- cessioni e conferimenti di aziende o rami aziendali in societa o altri enti;- cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;- passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni, o trasformazioni di societa;- operazioni esenti (art. 10, n. 27-quinquies, Decreto IVA, ovvero le cessioni chehannoperoggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativaimposta).

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44n. 2/2018

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Attivitapropria

dell’impresa:schema

di sintesi

Altre esclusioni ATTIVITÀ PROPRIA

DELL’IMPRESA

Ogni attività compresa nell’ordinario campo di azione dell’impresa e cioè nell’oggetto proprio e istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che non risultino svolte in via principale, vale a dire, come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell’impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale (circolari n. 25 del 3 agosto 1979 e n. 71 del 26 novembre 1987). ISTRUZIONI DI

COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2017

Istruzioni di compilazione della dichiarazione IVA

Come espressamente evidenziato nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione IVA, irighidelmodello compresidaVF34aVF36 sono riservati ai soggetti che, avendo effettuatonello svolgimentodella loro attivita sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, sono tenutial calcolo del pro-rata di detrazione (art. 19-bis, Decreto IVA).La percentuale di detrazione e data dal rapporto tra l’ammontare delle operazioni che dannodiritto a detrazione, effettuate nell’anno (operazioni imponibili e operazioni assimilate aqueste ultime ai fini delle detrazioni) e lo stesso ammontare aumentato delle operazioniesenti effettuate nell’anno medesimo.

Formula dellapercentuale

di detrazione

TOT. OPERAZIONI CON DIRITTO A DETRAZIONE

% DETRAZIONE IVA = _______________________________________________________ x 100

TOT. OPERAZIONI CON DIRITTO A DETRAZIONE + TOT. OPERAZIONI ESENTI

EsempioDichiarazione

IVA 2017:Sez. 3-A

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n. 2/201845

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Compilazionedel Mod. IVA:

modalita

Campo Elementi da indicare

1 Ammontare delle operazioni esenti (art. 10, n. 11 del Decreto IVA)effettuate dai soggetti che producono oro da investimento o tra-sformano oro in oro da investimento (art. 19, comma 3, lett. d,Decreto IVA), equiparate alle operazioni imponibili ai fini delladetrazione.

2 Ammontare delle operazioni esenti (art. 10, nn. da 1 a 9 del DecretoIVA), se non formano oggetto dell’attivita propria dell’impresa o sonoaccessorie a operazioni imponibili. Tali operazioni nondevonoesserecomputate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilita.

3 Ammontare delle operazioni esenti (art. 10, n. 27-quinquies, DecretoIVA) ossia le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati oimportati senza il diritto alladetrazione totaledell’IVA (artt. 19,19-bis1o 19-bis2 del Decreto IVA).N.B.: l’importo da indicare nel campo n. 3 deve essere ridotto dellecessioni di beni ammortizzabili esenti eventualmente effettuate.Inoltre, le operazioni indicate nel campo non devono essere com-putate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilita.

4 Ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggiinterni, entrambi esenti da IVA.Tali operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo delpro-rata di detraibilita.

5 Ammontare delle operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato,le quali, se effettuate in Italia, darebbero diritto a detrazione (art. 19,comma3, lett. b, del Decreto IVA), escluse le operazioni per le quali estata emessa fattura (art. 21, comma 6-bis, Decreto IVA).

6 Ammontare delle operazioni assoggettate al regime IVA monofase(art. 74, comma 1, Decreto IVA), quali, ad esempio, la rivendita digeneri di monopolio.

7 Operazioni esenti (nn. da 1 a 4 dell’art. 10 del Decreto IVA), equi-parate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione (art. 19,comma 3, lett. a-bis, Decreto IVA).

8 Operazioni non soggette, gia compresenel rigo VE34, chenondannodiritto alla detrazione.Ci si riferisce alle operazioni che, se effettuate nel territorio dello Stato,non darebbero diritto alla detrazione (art. 19, comma 3, lett. b,Decreto IVA).

Infine, nel campo 9, del rigo VF34, occorre indicare la percentuale di detrazione calcolatacon la seguente formula:

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46n. 2/2018

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Formula dellapercentuale

di detrazione

Chiarimenti della CassazioneLa Corte di cassazione si e espressa sul tema della rilevanza, ai fini del pro-rata di detraibilita,dei finanziamenti erogati dalle concessionarie auto (ordinanza n. 23811/2017), richia-mando la nota sentenza della Corte di Giustizia UE (Mercedes Benz Italia - causaC-378/15).In particolare, e stato chiarito che:

- tra le operazioni esenti, ai fini del meccanismo del pro-rata, rientrano quelle di finanzia-mento (art. 10, comma 1, n. 1, Decreto IVA), che rilevano nel caso prospettato allaCassazione;- le stesse operazioni, se non formano oggetto dell’attivita propria dell’impresa, nondevono essere considerate ne per la determinazione dell’ammontare delle operazioniesenti ne per la determinazione del volume d’affari; vale a dire, non incidono minima-mente sul risultato del rapporto tra l’ammontare delle operazioni esenti effettuatenell’anno e il volume di affari prodotto.

Di contro, qualora le predette operazioni di finanziamento formano oggetto dell’attivitapropria dell’impresa, le stesse concorrono sia a determinare l’ammontare delle operazioniesenti effettuate nell’anno sia il volume d’affari dell’anno stesso, incidendo cosı sulladeterminazione della percentuale di detraibilita della imposta (c.d. pro-rata), a meno chel’attivita svolta non sia, pur se prevista nell’atto costitutivo, svolta solo in modo occasionale oaccessorio per un migliore svolgimento dell’attivita propria d’impresa.

Finanziamentierogati dalle

concessionaried’auto

In sostanza, i finanziamenti erogati dalle concessionarie auto non concorrono alcalcolodelpro-ratadi detrazione IVA, aprescinderedal gradodi incidenzadelle operazionifinanziarie esenti rispetto alle operazioni imponibili e degli acquisti imputabili alle operazioniesenti rispetto ai restanti acquisti.Per comprendere la portata della sentenza, si formula un esempio.

Caso pratico Alfa S.r.l. e una concessionaria di autoveicoli. La stessa, per agevolare i propri clienti, offreanche finanziamenti erogati materialmente da specifici operatori finanziari (ad esempio,istituiti di credito o societa finanziarie).Successivamente, la concessionaria fattura agli operatori finanziari (in regime di esenzioneIVA) le commissioni attive che le vengono riconosciute sui finanziamenti.Per la concessionaria, in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza, leoperazioni di finanziamento (fatturate come esenti da IVA) non concorrono al calcolo delpro-rata di detrazione IVA, in quanto considerate operazioni occasionali che “non formanooggetto dell’attivita propria dell’impresa”.

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n. 2/201847

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Esempiofattura

ALFA S.r.l. (Concessionaria autoveicoli)Via Roma, 2310134 - Torino

FATTURARE A:BETA S.p.A.(societa finanziaria)

FATTURA N. 19/2017DATA: 13/04/2017

INDIRIZZO:Via Gramsci, 520143 - Milano

P. IVA: 12345678901

NOTE: contratti di finanziamento mese di marzo 2017

Q.ta Descrizione Prezzo Importo

1 Commissioni attive riconosciutesu finanziamenti proposti aiclienti della concessionaria

10.000,00

ANNOTAZIONI:operazione esente IVA ex. art. 10, comma1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972

Imponibile 10.000,00

IVA -

TOTALE FATTURA € 10.000,00

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48n. 2/2018

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1˚ Febbraio - 15 Marzo 2018

1

giove

Febbraion Adesione deroga utilizzo contantiI commercianti alminutoe le agenziedi viaggi, primadi effettuareoperazioni di cessionedi benidi valore pari o superiore a 1.000 euro e sino a 15.000 euro a favore di clienti extra-UE, devonoinviare telematicamente apposita richiesta di adesione alla deroga.

n Dichiarazione annuale IVACominciano a decorrere, dalla data odierna e sino al 30 aprile, i termini per la presentazionedella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2017.

n Richiesta di rimborso IVA pagata nella UEContinua a decorrere il termine per la richiesta di rimborso, da parte dei soggetti stabiliti in Italia,dell’imposta pagata in uno StatoUEper acquisti o importazioni effettuate nell’annoprecedenteavvenute cola da soggetto IT. La richiesta, da inoltrare, in via telematica, all’Agenziadelle entrate,deve riguardare un periodo non inferiore a 3 mesi. Tali richieste non possono essere inoltrateoltre il 30 settembre dell’anno successivo.

n Richiesta di rimborso dell’IVA pagata in Italiada parte di soggetti non residentiDecorre il termine per la richiesta di rimborso dell’IVA pagata in Italia dai soggetti UE (art. 38-bis2, Decreto IVA).Questa va effettuata direttamente allo Statomembrooda soggetto extra-UEqualora in detto Stato esistano condizioni di reciprocita con l’Italia (art. 38-ter) (Svizzera,Norvegia, Israele).Saranno poi le locali amministrazioni a trasmettere telematicamente la richiesta alle autoritafiscali italiane.E possibile effettuare la richiesta a condizione che tali soggetti:- non abbiano una stabile organizzazione in Italia;- non si siano identificati direttamente o abbiano nominato un rappresentante fiscale nelnostro Paese;- abbianoqui effettuatooperazioni attive diverse daquelle per le quali il debitore dell’impostae il cessionario o committente, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti eda quelle di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese in regimeMOSS.

La richiesta va presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre diriferimento e fino al 30 settembre dell’anno successivo.Quella annuale puo essere presentata a partire dal 1˚ gennaio dell’anno successivo a quellooggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno.La richiesta va effettuata per posta, mediante il Mod. 79 per i soggetti extra-UE.

SCADENZARIO S

n. 2/201849

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14mercoledı n Ravvedimento operoso entro 90 giorni dell’IVA mensile

Scade in data odierna il termine per il ravvedimento operoso “intermedio” che consente diregolarizzare i mancati versamenti dell’IVA nel mese di novembre 2017, versando l’impostadovuta, gli interessi legali e una sanzione ridotta a 1/9 del minimo, ossia 1,67%.

n Ravvedimento operoso entro 90 giorni dell’IVA trimestraleScade in data odierna il termine per il ravvedimento entro 90 giorni dal versamento dell’IVAtrimestrale, onde poter usufruire della riduzione delle sanzioni per ritardato od omessoversamento dell’imposta il 16 novembre 2017.

15

giove

dı n Ravvedimento operoso (nei 30 giorni)

Scade il termine per il versamento, mediante ravvedimento operoso, dell’IVA non versata oversata in misura insufficiente entro il 16 gennaio 2018.

n Scontrini e ricevute fiscali: annotazione cumulativaScade il termine per l’annotazione cumulativa sul registro dei corrispettivi di ricevute e scontrinifiscali emessi nel mese precedente dai commercianti al minuto ed assimilati.

n Annotazione delle fatture di modico importoTermine ultimo per l’annotazione cumulativa delle fatture di importo inferiore a 300 euroricevute il mese precedente.

n Associazioni varie: annotazioniPer le associazioni sportive dilettantistiche, per le associazioni pro-loco e per le associazionisenza scopo di lucro, scade il termine per le annotazioni dei corrispettivi incassati a fronte dieventuali operazioni di natura commerciale nel mese precedente.

n Fatturazione differitaScade il termine per l’emissione delle fatture differite per beni spediti con DDT nel meseprecedente.L’imposta relativa fa parte della liquidazione del mese precedente.

n Fatturazione differita per i servizi resiScade il termine per l’emissione e la registrazione di un’unica fattura riepilogativa delleprestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel corso delmese precedente nei confronti del medesimo soggetto.Detta fatturadeveessere registrata entro il giornodi emissione,macon riferimentoalmomentodi effettuazione delle prestazioni, ossia al mese precedente (art. 21, lett. a, Decreto IVA).

n Registrazione delle fatture per acquistiintracomunitari di beni e serviziScade il termine per l’annotazione sui registri IVA degli acquisti e delle vendite, previaintegrazione, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi con riferimento alle relative fatturericevute nel mese precedente.Per la liquidazione, l’imputazione e a carico del mese precedente (art. 47, D.L. n. 331/1993).

n Cessioni intracomunitarie: fatturazioneScade in data odierna il termine per l’emissione delle fatture relative alle cessioni intra-UEeffettuate nel mese precedente, con indicazione che trattasi di operazione non imponibile exart. 41 del D.L. n. 331/1993.

S SCADENZARIO

50n. 2/2018

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La fattura deve essere registrata nel mese di emissione, ma con riferimento al mese dieffettuazione dell’operazione (mese precedente) (artt. 46, comma 2 e 47, comma 4, delD.L. 331/1993).

n AutofatturaIl cessionario che entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazionenon abbia ricevuto la fattura dal fornitore UE deve autofatturare l’acquisto entro il giorno 15 delterzomese successivo a quello di effettuazione, registrandola entro il termine di emissione conriferimento al mese precedente.

n Fattura integrativaNel caso di ricevimento di fattura intracomunitaria con corrispettivo inferiore al reale, occorreemettere fattura integrativa entro il giorno 15 delmese successivo all’annotazione della fatturacomunitaria e registrarla entro il medesimo termine, ma con riferimento al mese precedente.

16

venerdı n Liquidazione periodica e versamento IVA:

contribuenti mensiliTermine ultimo per la liquidazione e il versamento in via telematica, mediante Mod. F24,dell’IVA dovuta per il mese precedente.

n Versamento IVA: contribuenti mensilicon contabilita presso terziTermine ultimo per il versamento dell’imposta dovuta per il secondo mese precedente(dicembre 2017) dai contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilita, optando per ilregime di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998.

n Versamento IVA a seguito di “split payment”Scade in data odierna il termine per il versamento dell’imposta dovuta dalle Pubblicheamministrazioni, le societa controllate dalla PA, centrali o locali, in via diretta o indiretta, lesocieta quotate in Borsa inserite nell’indice FtseMIB, comprese le proprie controllate, a seguitodell’obbligo della c.d. scissione dei pagamenti.La fatturazione verso i soggetti citati riguarda sia le imprese sia i professionisti.

n Subfornitori: versamentoI subfornitori trimestrali, soggetti al regimeprevisto dall’art. 74, comma5, che abbianopattuito ilpagamentodel prezzo inunmomento successivoalla consegnadel beneoalla comunicazionedell’esecuzione della prestazione possono versare entro la data odierna l’imposta dovutarelativamente al trimestre ottobre - dicembre 2017 senza interessi.

n IVA di gruppoPresentazione all’Agenzia delle entrate competente del Mod. IVA 26 da parte delle societapartecipanti per oltre il 50% in societa di capitali, della volonta di avvalersi del regime dicompensazione (IVA di gruppo).

n Liquidazione periodica e versamento IVA - contribuenti trimestrali compresiquelli minori ex art. 32 e contribuenti trimestrali speciali ex art. 74Termine ultimo per la liquidazione e il versamento in via telematica, mediante Mod. F24,dell’IVA dovuta per il trimestre ottobre - dicembre 2017. Sono dovuti, in aggiunta, gli interessinella misura dell’1%.

SCADENZARIO S

n. 2/201851

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I medesimi termini e modalita trovano applicazione per i contribuenti trimestrali rientranti nelregime di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 74 del Decreto IVA (c.d. contribuenti trimestrali speciali).

n Compensazione orizzontale del credito annuale IVAnon superiore a 5.000 euroIl diritto alla compensazione si ha a partire dal 1˚ gennaio dell’anno in cui viene presentata ladichiarazione annuale mediante il Mod. F24, esclusivamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline.La compensazione libera e possibile indipendentementedal totaledel credito complessivo cheemerge dalla dichiarazione.Una volta compensati gli eventuali primi 5.000 euro, si ricade nella compensazione per creditisuperiori a tale importo.

26

lunedı n Elenchi INTRA (beni e/o servizi): contribuenti mensili

Termine ultimo, per imprese e professionisti, per l’invio telematico, ai soli fini statistici, all’Agenziadelle dogane, degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti e cessioni di beni nonche alleprestazioni di servizi generici intervenute con soggetti intracomunitari nelmese di gennaio2018.Sono soggetti mensili, quelli per i quali l’ammontare totale trimestrale di:- acquisti di beni sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a200.000 euro;- acquisti di servizi, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almenounodei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Con riguardoalle cessioni di beni, l’obbligodi presentazionedelMod. INTRASTATpermane,mal’informazionestatisticaper i soggettimensili diviene facoltativa se inalcunodeiquattro trimestriprecedenti si sono realizzate cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare trimestraleuguale o superiore a 100.000 euro.Per i servizi intracomunitari resi l’obbligo di compilazione sia della parte fiscale sia della partestatistica permane.

28

mercoledı n Acquisti intracomunitari

Scade il termine per l’annotazione sui registri IVA degli acquisti e delle vendite delle fatture(previa integrazione) per acquisti intracomunitari ricevute nel mese.E fatta salva la possibilita di annotazione nel mese successivo, purche entro il termine di 15giorni dal loro ricevimento; si rammenta che nonostante questa opzione, la liquidazionedell’imposta relativa deve confluire nella liquidazione di febbraio.

n Tipografie e rivenditori autorizzati di stampati fiscaliScade in data odierna il termine annuale (2017) per l’invio telematico dei dati identificativi deisoggetti che abbiano acquistato stampati fiscali nell’anno precedente.

n Sedi secondarieTermine ultimo per la fatturazione e l’annotazione delle operazioni compiute entro il meseprecedente dalle sedi secondarie che non curano direttamente tali adempimenti.

n Enti non commerciali ed agricoli esonerati (Mod. INTRA-12)Gli Enti non commerciali non soggetti IVA, i produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6,Decreto IVA, devono utilizzare il Mod. INTRA-12 per gli acquisti da soggetti esteri quando sonoconsiderati debitori d’imposta obbligati al reverse charge.

S SCADENZARIO

52n. 2/2018

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Egualmente, gli Enti non commerciali soggetti IVA sono tenuti all’utilizzazione del medesimomodello per la dichiarazione delle operazioni realizzate nell’esercizio dell’attivita noncommerciale.Devono essere dichiarati entro la data odierna:- gli acquisti intracomunitari di beni e servizi eseguiti in Italia, le cui fatture siano state ricevuteentro il secondo mese antecedente;- gli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio italianoda soggetti extra-UEeffettuati entroil secondo mese anteriore per i quali sia stata emessa autofattura;- gli acquisti intracomunitari per i quali, non essendo pervenuta la relativa fattura entro ilsecondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, sia stata emessa auto-fattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo.

n Enti non commerciali soggetti passivi IVA:acquisti intracomunitari (INTRA-12)Gli Enti noncommerciali identificati ai fini IVApresentanoeversano telematicamente,medianteMod. INTRA-12, gli acquisti intracomunitari effettuati per l’attivita istituzionale, indipendente-mente dal loro ammontare.In tal modo, e operata una separazione tra quanto afferente l’aspetto istituzionale e quantorelativo agli acquisti intracomunitari legati all’attivita commerciale, i cui obblighi, invece,seguono quelli previsti per gli altri contribuenti.

n Scheda carburantiScade il termine per la rilevazione dei chilometri effettuati nel mese.Obbligo solo per le imprese e non per i lavoratori autonomi.Coloro cheutilizzanoesclusivamente carte di credito, di debito, prepagate, emessedaoperatorifinanziari con obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria, possono non piu istituire la cartacarburanti.E possibile annotare nel registro degli acquisti, prima della liquidazione periodica, l’imponibile,l’imposta detraibile e la porzione non detraibile oppure rinviare detta annotazione a unmomento successivo ma non oltre il 31 dicembre.

1

giove

Marzon Adesione deroga utilizzo contantiI commercianti alminutoe le agenziedi viaggi, primadi effettuareoperazioni di cessionedi benidi valore pari o superiore a 1.000 euro e sino a 15.000 euro a favore di clienti extra-UE, devonoinviare telematicamente richiesta di adesione alla deroga.

n Dichiarazione annuale IVAContinuano a decorrere, dal 1˚ febbraio e sino al 30 aprile, i termini per la presentazione delladichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2017.

n Rimborso dell’IVA pagata in Italia da soggetti non residentiDecorre il termine per la richiesta di rimborso IVA pagata in Italia dai soggetti UE (art. 38-bis2,Decreto IVA). Tale richiesta va presentata direttamente allo Statomembro o da soggetto extra-UE, qualora in detto Stato esistano condizioni di reciprocita con l’Italia (art. 38-ter - Svizzera,

SCADENZARIO S

n. 2/201853

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Norvegia, Israele). Saranno poi le locali amministrazioni a trasmettere telematicamente larichiesta alle autorita fiscali italiane.La richiesta puo essere presentata a condizione che tali soggetti:- non abbiano una stabile organizzazione in Italia;- non si siano identificati direttamente o abbiano nominato un rappresentante fiscale;- abbianoqui effettuato operazioni attive diversedaquelle per le quali il debitore dell’imposta eil cessionario o committente, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e daquelle di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese in regimeMOSS.

La richiesta va presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre diriferimento, fino al 30 settembre dell’anno successivo.Quella annuale puo essere presentata a partire dal 1˚ gennaio dell’anno successivo a quellooggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno.La richiesta va effettuata tramite posta, mediante Mod. 79 per i soggetti extra-UE.

n Richiesta di rimborso IVA pagata nella UEContinua a decorrere il termine per la richiesta di rimborso, da parte dei soggetti stabiliti in Italia,dell’imposta pagata in uno StatoUEper acquisti o importazioni effettuate nell’annoprecedenteavvenute cola da soggetto IT.La richiesta, da inoltrare in via telematica all’Agenzia delle entrate, deve riguardare un periodonon inferiore e 3mesi. Essa non puo comunque essere inoltrata oltre il 30 settembre dell’annosuccessivo.

2

venerdı

n Ravvedimento operoso “sprint”Termine ultimo per la regolarizzazione degli omessi versamenti IVA al 16 febbraio, mediante ilpagamento in via telematica (Mod. F24), con la sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno diritardo e sino al quattordicesimo (art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011).

15

giove

dı n Scontrini e ricevute fiscali: annotazione cumulativa

Scade il termine per l’annotazione cumulativa sul registro dei corrispettivi di ricevute e scontrinifiscali emessi nel mese precedente dai commercianti al minuto ed assimilati.

n Annotazione delle fatture di modico importoTermine ultimo per l’annotazione cumulativa delle fatture di importo inferiore a 300 euroricevute il mese precedente.

n Associazioni varie: annotazioniPer le associazioni sportive dilettantistiche, per le associazioni pro-loco e per le associazionisenza scopo di lucro, scade il termine per le annotazioni dei corrispettivi incassati a fronte dieventuali operazioni di natura commerciale nel mese precedente.

n Fatturazione differitaScade il termine per l’emissione delle fatture differite per beni spediti con DDT nel meseprecedente.L’imposta relativa fa parte della liquidazione del mese precedente.

n Fatturazione differita per i servizi resiScade il termine per l’emissione e la registrazione di un’unica fattura riepilogativa delleprestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel corso delmese precedente nei confronti del medesimo soggetto.

S SCADENZARIO

54n. 2/2018

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Detta fatturadeveessere registrata entro il giornodi emissione,macon riferimentoalmomentodi effettuazione delle prestazioni, ossia al mese precedente (art. 21, lett. a, Decreto IVA).

n Registrazione delle fatture per acquistiintracomunitari di beni e serviziScade il termine per l’annotazione sui registri IVA degli acquisti e delle vendite, previaintegrazione, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi con riferimento alle relative fatturericevute nel mese precedente.Per la liquidazione, l’imputazione e a carico del mese precedente (art. 47, D.L. n. 331/1993).

n Fattura integrativaNel caso di ricevimento di fattura intracomunitaria con corrispettivo inferiore al reale, occorreemettere fattura integrativa entro il giorno 15 delmese successivo all’annotazione della fatturacomunitaria e registrarla entro il medesimo termine, ma con riferimento al mese precedente.

n AutofatturaIl cessionario che entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazionenon abbia ricevuto la fattura dal fornitore UE deve autofatturare l’acquisto entro il giorno 15 delterzomese successivo a quello di effettuazione, registrandola entro il termine di emissione conriferimento al mese precedente.

n Cessioni intracomunitarie: fatturazioneScade in data odierna il termine per l’emissione delle fatture relative alle cessioni intra-UEeffettuate nel mese precedente, con indicazione che trattasi di operazione non imponibile exart. 41 del D.L. n. 331/1993.La fattura deve essere registrata nel mese di emissione, ma con riferimento al mese dieffettuazione dell’operazione (mese precedente) (artt. 46, comma 2 e 47, comma 4, delD.L. n. 331/1993).

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n. 2/201855

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