Guida 2008 collaborazioni

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GUIDA 2008 AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PRESTAZIONE D’OPERA CON P. IVA ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

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Guida 2008 collaborazioni

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GUIDA 2008 AI CONTRATTI DICOLLABORAZIONEPRESTAZIONE D’OPERA CON P. IVAASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

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Guide NidilGuida ai contratti di collaborazione, prestazione d’opera con P. Iva, consulenza professionala, associazione in partecipazione

Pubblicazione a cura diNIdiL- Cgil

Si ringrazia per la collaborazioneSistema Servizi Cgil (Inca – Cgil; Caaf – Cgil) e Spi Cgil

Si ringrazia per la consulenza giuridicaL’Avv. Matilde Bidetti

Si ringraziano inoltre Maristella Deplano e Paolo Onesti

Progetto grafico Massini e NavarriniIllustrazione di copertina Stefano Navarrini

NIdiL CGIL NazionaleVia Palestro 78 00185 Romawww.nidil.cgil.ittel. 06 44 34 03 10

06 44 34 05 10fax 06 44 34 02 82

© Aprile 2008 copyright Nuove Identità di Lavoro-CgilSono riservati per tutti i Paesi: la traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo inclusi i microfilm e le fotocopie, nonché la memorizzazione elettronica.

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GUIDA 2008

COLLABORATORI

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FILOMENA TRIZIO

SEGRETARIA GENERALE NIDIL CGIL

Torna, con molti aggiornamenti, la guida per i collabora-

tori e per il mondo articolato della “gestione separata Inps”.

L’ultima uscita, nel 2005, fu a ridosso del dlgs 276, attua-

tivo della legge 30, che cominciava ad insediarsi operativa-

mente: l’obiettivo primario fu pertanto quello di diffondere

la conoscenza della norma e, soprattutto, segnalare ai lavo-

ratori interessati i rischi possibili connessi alla stessa.

Da allora sono trascorsi tre anni densi. Da un lato è

aumentato l’uso improprio, sostitutivo di lavoro dipendente,

delle tipologie di lavoro atipiche, alimentando l’attuale pre-

carietà diffusa; dall’altro è cresciuta la consapevolezza della

gravità del fenomeno e, anche per un quadro politico muta-

to, sono stati adottati vari provvedimenti normativi e ammi-

nistrativi tesi sia ad aumentare le tutele per i lavoratori che

ad avviare un processo di regolarizzazione e stabilizzazione

contro gli abusi.

Di questo percorso innovativo, purtroppo interrotto dalla

chiusura anticipata della legislatura, cerchiamo con la guida

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2008 di dar conto, riproponendo la lettura critica della nor-

mativa 276 e intrecciando ad essa le modifiche intervenute

e i percorsi contrattuali avviati, l’ultimo dei quali – favorito

dalle circolari n. 4 e n. 8/2008 del Ministero del Lavoro –

tuttora in corso.

Infine abbiamo ritenuto di utilità, per i lavoratori e per

gli operatori sindacali, corredare i testi di una corposa docu-

mentazione in allegato che riproduce l’insieme delle norme e

degli atti amministrativi più rilevanti per le tipologie di

lavoro trattate.

Un impegno non semplice, dunque, questa guida: reso

possibile grazie al lavoro dei compagni della struttura nazio-

nale di NIdiL che, a partire dalle competenze di merito, han-

no operato insieme per dare sostanza e forma al progetto;

sostenuto dalla collaborazione preziosa del patronato Inca,

che anche per questo ringraziamo.

Un impegno a cui ci auguriamo di avere almeno in parte

assolto, nella convinzione che facilitare la conoscenza del

problema sia la premessa indispensabile per lavorare alla sua

soluzione.

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RAFFAELE MINELLI

PRESIDENTE INCA-CGIL

Vorrei sottolineare due parole chiave che, presenti nel

documento per la Conferenza di organizzazione 2008 della

Cgil, guideranno la nostra attività negli anni futuri: “inte-

grazione” e “territorio”, due concetti fondamentali per una

confederazione che vuole rappresentare i nuovi bisogni e

migliorare la sua azione di tutela individuale, il terreno spe-

cifico delle attività dell’INCA. Negli ultimi anni abbiamo

sviluppato un lavoro intenso per far riconoscere ai lavorato-

ri e alle lavoratrici diritti fondamentali, a prescindere dalla

tipologia del loro contratto di lavoro. La tutela collettiva e

la tutela individuale devono avere, a nostro avviso, pari

dignità nell’azione sindacale per dare risposta alla nuova

soggettività dei lavoratori e delle lavoratrici e per risponde-

re a una domanda di tutela che spazia dal mondo del lavoro

per investire i problemi della comunità in cui si vive.

Il reinsediamento del sindacato sul “territorio”, favoren-

do la lettura dei processi in atto nel mercato del lavoro, ci

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consegna il compito di tutelare in modo più puntuale ed

efficace i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione

separata, caratterizzati dal contratto di lavoro individuale.

Da anni l’Inca assicura una partecipazione attiva, con i suoi

strumenti, alla battaglia della Cgil e di NIdiL per arricchire i

diritti di questi lavoratori e per eliminare discriminazioni

inaccettabili, così come si è iniziato a fare in questi ultimi

anni (si pensi, ad esempio, alla tutela della maternità).

Nei prossimi anni dovremo essere capaci di lavorare su

due fronti precisi: il controllo delle posizioni assicurative

dei lavoratori e delle lavoratrici iscritti alla gestione separa-

ta e la difesa del loro benessere e della loro salute.

Il nostro impegno e quello delle nostre strutture territo-

riali è certo e darà i suoi frutti.

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FULVIO FAMMONI

SEGRETARIO CONFEDERALE CGIL

La nuova guida per i lavoratori con contratto di collabo-

razione e per tutti coloro che sono iscritti alla gestione

separata Inps è uno strumento che già ha dimostrato la sua

validità e che con questa edizione viene ampliato e perfe-

zionato.

Sono infatti molte le novità che si sono prodotte nei tre

anni che ci separano dall’edizione precedente.

I rischi che allora segnalammo, di un aumento del ricor-

so a lavori atipici con l’applicazione di leggi sbagliate, si

sono purtroppo confermati. Successivamente sono molti i

provvedimenti concordati dal sindacato tesi a limitare il

fenomeno, regolarizzare gli abusi, estendere tutele per i

lavoratori.

Accordi che hanno prodotto nuove norme legislative e

amministrative che iniziano a dare primi risultati positivi.

Per questo un’informazione semplice e chiara sui propri

diritti, anche quelli non conosciuti o negati, è fondamenta-

le per le persone e le loro tutele. La guida, frutto di un lavo-9

Page 10: Guida 2008 collaborazioni

ro comune fra le strutture della Cgil, e in particolare di NIdiL e del Sistema

servizi, si articola in parti specifiche e offre un’ampia documentazione, si

propone dunque come uno strumento utile ed efficace.

Tutti i cittadini interessati, anche per avere ulteriori chiarimenti dopo la

lettura di questa guida, possono recarsi presso le sedi Cgil e ricevere l’assi-

stenza e i consigli utili per far vivere i loro diritti.

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LE COLLABORAZIONI

LA PRESTAZIONE D’OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA

L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

DIMISSIONI IN BIANCOLEGGE 188/07

IL REGIME FISCALE DEL LAVOROPARASUBORDINATO

L’ASSICURAZIONE INAIL CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

IL REGIME PREVIDENZIALE

IL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO...

CHI TI PUÒ AIUTARE IN CGIL

ALLEGATI

LE COLLABORAZIONI 19

LE COLLABORAZIONI COORDINATEE CONTINUATIVE (CO.CO.CO.) 19

Cosa si intende per collaborazione 19Cosa s’intende con il termine “coordinata” 19Cosa s’intende con il termine “continuativa” 20Cosa sono la pluricommittenza e la mono-committenza 20Le collaborazioni coordinate e continuativecon il dlgs 276/03 non sono sparite 20

LE COLLABORAZIONI COORDINATEE CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP) 21

A) LA NORMATIVA 21Cosa si intende per collaborazione a progetto (art. 61, dlgs 276/03) 21Cosa s’intende con il termine “coordinata” 21Cosa s’intende con il termine “continuativa” 22La forma del contratto a progetto (art. 61, dlgs 276/03) 22Chi è escluso dal campo di applicazione della normativasul contratto a progetto (art. 64, dlgs 276/03) 23La prestazione economica (art. 63, dlgs 276/03) 24L’ obbligo alla riservatezza (art. 64, dlgs 276/03) 24Invenzioni del collaboratore a progetto (art. 65, dlgs 276/03) 25Estinzione del contratto e preavviso(Art. 67, dlgs 276/03) 25

PARTE PRIMA • TIPOLOGIE DI LAVORO E NORME

INDICE

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA

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Tutela dagli abusi: divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto (Art. 69, dlgs 276/03) 25La giurisprudenza sull’art. 69 26

B) LE CIRCOLARI APPLICATIVE 26La circolare n. 17/2006 del Ministro del lavoro Cesare Damiano 27Le circolari n. 4/2008 e n. 8/2008del Ministro del lavoro Cesare Damiano 27

C) LE PRESTAZIONI 29Diritti del collaboratore a progetto: maternità, malattia e infortunio (art.66, dlgs 276/03) 29Elementi di criticità nella normativa 29Finanziaria 2007: alcuni interventi di rafforzamento 30

D) SICUREZZA SUL LAVORO 30

E) CERTIFICAZIONE, RINUNZIE E TRANSAZIONI 31

LE MINI CO.CO.CO.(collaborazioni coordinate e continuative occasionali) 33LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI(il lavoro autonomo occasionale) 34

Aspetti fiscali e previdenziali 34Esempio di notula di pagamento per prestazione di lavoro autonomo occasionale 35

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INDICE

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LA PRESTAZIONE D’OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA 36

Cos’è una prestazione d’opera 36Gli aspetti fiscali 37

Il regime semplificato per i contribuenti minimi 38Gli aspetti previdenziali 39

L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 40Cos’è l’associazione in partecipazione 40I nuovi obblighi previsti dal dlgs 276/03 41Gli aspetti previdenziali 41

LA LEGGE 188/07 PER CONTRASTARE LE “DIMISSIONI IN BIANCO” 43

IL REGIME FISCALE DEL LAVORO PARASUBORDINATO 45

Calcolo dell’imposta 45Il sistema delle detrazioni 46Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati - art. 13, commi 1 e 2, del Tuir 46Le detrazioni per altre categorie di reddito - art. 13, comma 5, del Tuir 47Le detrazioni per carichi di famiglia - art. 12 del Tuir 47tabella aliquote Ipef e scaglioni di reddito 49

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INDICE

PARTE SECONDAIL REGIME FISCALE, INFORTUNISTICO E PREVIDENZIALE

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L’ASSICURAZIONE INAIL CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 50

I soggetti con obbligo di iscrizione all’Inail 50Il contributo assicurativo e gli adempimenti 50La denuncia assicurativa e le prestazioni erogate 51Le registrazioni obbligatorie 52

IL REGIME PREVIDENZIALE 53A) IL FONDO INPS GESTIONE SEPARATA 53

NORME GENERALI 53La contribuzione previdenziale 53Chi deve iscriversi al fondo gestione separata Inps 53Disposizioni specifiche per gli studenti 54Quando, come e dove ci si iscrive al fondo gestione separata Inps 54Quando è possibile chiudere la propria posizione Inps 55Quando è possibile chiedere la restituzione dei contributi versati 55

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE 56

LA RIPARTIZIONE DELL’ALIQUOTA PREVIDENZIALE

E IL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO 57

MINIMALI E MASSIMALI 58

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INDICE

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TABELLA RIEPILOGATIVA 58

B) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS 59

LA TUTELA DELLA MATERNITÀ 59Congedo di maternità e gravidanza a rischio 59L’indennità di maternità 62

Il periodo indennizzabile 62I requisiti contributivi per maturare il diritto all’indennità di maternità 62L’indennità di paternità 63Come si calcola l’indennità 63Le adozioni e l’indennità di maternità 65Congedo di maternità e contribuzione figurativa 65Le modalità e i termini per la domanda 65

TRATTAMENTO ECONOMICO PER CONGEDO PARENTALE 66I requisiti contributivi per maturare il diritto altrattamento economico per congedo parentale 66Congedo parentale e contribuzione figurativa 67

L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 67I casi in cui si ha diritto all’assegno 67I requisiti per ottenere l’assegno al nucleo familiare 68Le modalità e i termini per la domanda 68Le novità della Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) sugli assegni al nucleo familiare 69

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INDICE

Page 16: Guida 2008 collaborazioni

L’INDENNITÀ DI MALATTIA 69In caso di ricovero ospedaliero 69

I requisiti per ottenere l’indennità 69Le modalità di erogazione 69

In caso di decorso domiciliare 70

L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI E

L’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS 72

C) I CONTRIBUTI VERSATI E LA PENSIONE 73La pensione maturata con contributi versatiesclusivamente nella gestione separata Inps 74La pensione maturata con contributi da lavoro dipendentee contributi versati nella gestione separata Inps 75Contribuzione da lavoro dipendente iniziata entro il 31/12/1995 75Contribuzione da lavoro dipendente iniziata dopo il 31/12/1995 77Pensione supplementare e supplementi di pensione 79Pensione ai superstiti 79Pensione di inabilità 79Assegno di invalidità 80

D) IL RISCATTO DEI CONTRIBUTI 80Il riscatto della laurea 80Il riscatto dei periodi antecedenti l’istituzione del fondo pensione separata Inps 81

E) IL CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA COLLABORAZIONECOORDINATA E CONTINUATIVA E A PROGETTO 82Quando è possibile il cumulo 83

F) LA FORMAZIONE DEI COLLABORATORI NON PENSIONATI 84

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IL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO SU PRE VIDENZA,LAVORO E COMPETITIVITÀ PER L’EQUITÀ E LACRESCITA SOSTENIBILI 85

MISURE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO 86Contratti a termine 86Staff leasing 87Lavoro a chiamata 87

MISURE IN MATERIA DI PREVIDENZA

E AMMORTIZZATORI SOCIALI 87Aliquote contributive gestione separata Inps 87Totalizzazione dei contributi 88Facoltà di riscatto della laurea 88Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti 89

MISURE IN FAVORE DEI GIOVANI 89Coefficienti di trasformazione 89Fondo credito per i lavoratori a progetto 90Aumento assegni e contratti di ricerca 90

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PARTE TERZA • LA CGIL

CHI TI PUÒ AIUTARE IN CGIL 91IL SISTEMA SERVIZI CGIL 91

L’Inca-Cgil 91Il Caaf-Cgil 92I Sol (Sportelli orientamento lavoro) 93Gli uffici vertenze legali 93Gli uffici immigrati della Cgil 94

LO SPI-CGIL 94LE CATEGORIE DELLA CGIL 95NIDIL-CGIL 98LA CARTA SERVIZI CGIL

TUTTI I VANTAGGI PER GLI ISCRITTI 99I VANTAGGI IN PIÙ PER GLI ISCRITTI NIDIL-CGIL 101

Page 18: Guida 2008 collaborazioni

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ALLEGATI 103LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI UTILI

Artt. da 2222 a 2228 e da 2229 a 2238 codice civile 103Artt. da 2549 a 2554 codice civile 107Art. 409 codice di procedura civile 108Decreto legislativo n. 276/2003 (artt. 61-69 e artt. 75-82) 109Decreto legislativo n. 151/2001 (artt. 16-17; artt. 22 e art. 64) 118Legge n. 247/2007 122Legge n. 296/2006 Finanziaria 2007(art. 1, commi 770-771-772-788-791) 163Legge n. 188/2007 166Legge n. 31/2008 (art. 7, comma 2 bis) 168Dm 12/1/2001 169Dm 4/4/2002 172Dm 12/7/2007 178Circolare Ministero del lavoro n. 1/2004 182Circolare Ministero del lavoro n. 17/2006 193Circolare Ministero del lavoro n. 4/2008 199Circolare Ministero del lavoro n. 8/2008 206Circolare Inps n. 138/2002 212Circolare Inps n. 76/2007 229Circolare Inps n. 137/2007 239

Page 19: Guida 2008 collaborazioni

LE COLLABORAZIONI

1) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.)

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LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.)

Cosa si intende per collaborazioneLe collaborazioni coordinate e continuative sono definite in tanti modi:

prestazione d’opera; consulenza; contratto di diritto privato; lavoro para-subordinato ecc.

La differenza con il lavoro autonomo è che il collaboratore agisce inassenza di rischio economico, senza mezzi organizzati d’impresa.

Esiste anche una differenza tra collaborazioni e lavoro dipendente. Essaconsiste prevalentemente nell’autonomia organizzativa del collaboratore enella mancanza di esercizio del potere direttivo e disciplinare del commit-tente. Invece non è molto rilevante l’eventuale rispetto di un orario dilavoro.

Le norme di riferimento delle collaborazioni coordinate e continuativesono: gli articoli 2222 e successivi del codice civile, la legge di riformaprevidenziale 335/95, l’art. 409 del codice di procedura civile e, in materiafiscale, il Testo unico delle imposte dirette e legge 342/00 che intervienein materia di assimilazione fiscale ai redditi da lavoro dipendente.

Cosa s’intende con il termine “coordinata”Nelle varie modalità della collaborazione, la parola coordinata indica la

necessità di collegare funzionalmente l’attività del lavoratore al ciclo pro-duttivo del committente.

Il lavoratore parasubordinato, quindi, deve godere di autonomia orga-

LE COLLABORAZIONI

PARTE PRIMA • LE TIPOLOGIE DI LAVORO

Page 20: Guida 2008 collaborazioni

nizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento, ma l’atti-vità lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmen-te all’organizzazione dell’impresa.

Cosa s’intende con il termine continuativaLa parola continuativa, anche rispetto alla giurisprudenza consolidata,

indica una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabilenel tempo, frutto di un accordo tra le parti.

Nella collaborazione coordinata e continuativa non è previsto un tempominimo o massimo di durata del contratto che può anche essere rinnovatopiù volte.

Cosa sono la pluri-committenza e la monocommittenzaPer monocommittenza si intende lo svolgimento di una collaborazione

con un unico committente; per pluricommittenza lo svolgimento della col-laborazione contemporaneamente con più committenti.

La collaborazione coordinata e continuativa può prevedere un patto diesclusiva con il committente. Quando il patto di esclusiva manca, il colla-boratore è libero di stipulare altri contratti di collaborazione con più com-mittenti.

Le collaborazioni coordinate e continuative con il dlgs 276/03 non sono spariteLe collaborazioni coordinate e continuative, dopo l’entrata in vigore del

dlgs 276/03, sono possibili per:

i collaboratori delle pubbliche amministrazioni;i pensionati di vecchiaia;coloro che collaborano con società sportive e associazioni di promo-

zione sportiva riconosciute dal Coni (Comitato olimpico nazionale);

Per le collaborazioni coordinate e continuative (per le quali non siapplica l’art. 61 del dlgs 276/03), non è richiesta la forma scritta.

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LE COLLABORAZIONI

1) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.)

Page 21: Guida 2008 collaborazioni

LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP)

A) LA NORMATIVA

Cosa si intende per collaborazione a progetto (art. 61)Questa tipologia contrattuale è stata introdotta dal dlgs 276/03. Le principali norme di riferimento per il contratto a progetto sono: il decre-

to legislativo 276/03 (articoli da 61 a 69) e l’art. 409 del Titolo III del codicedi procedura civile; la legge di riforma previdenziale 335/95 con le successivemodifiche e, in materia fiscale, il testo unico delle imposte dirette unitamen-te alla legge 342/00 che interviene in materia di assimilazione fiscale al lavo-ro dipendente.

La legge prevede che “… i rapporti di collaborazione coordinata e continua-tiva… devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi dilavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dalcollaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’or-ganizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato perl’esecuzione dell’attività lavorativa” (art. 61, comma 1).

Come nella co.co.co., anche nella collaborazione a progetto il lavoratoreagisce in modo prevalentemente personale, in assenza di rischio economico,senza mezzi organizzati d’impresa e in funzione del risultato da raggiungere;anche in questo caso il committente non deve esercitare su di lui il poteredirettivo e il potere disciplinare.

Il co.pro., però, per essere tale deve svolgere la sua attività in base al pro-getto, programma di lavoro o fasi di esso assegnatogli dal committente,gestendo autonomamente la propria attività.

Qualora manchi questo riferimento, la legge stabilisce che il giudice puòconsiderare il contratto a progetto “lavoro subordinato a tempo indetermina-to”, sin dalla data della sua costituzione.

Cosa s’intende con il termine “coordinata”Anche qui la parola “coordinata” indica la necessità di collegare funzional-

mente l’attività del lavoratore al ciclo produttivo del committente. Il dlgs 276/03 ha introdotto anche il concetto che il coordinamento con

l’organizzazione del lavoro del committente va realizzato in funzione del risul-

LE COLLABORAZIONI

2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP)

21

Page 22: Guida 2008 collaborazioni

tato da raggiungere, ma indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecu-zione dell’attività lavorativa.

Il dlgs 276/03 stabilisce inoltre che il lavoratore a progetto gode di auto-nomia nelle modalità di esecuzione della prestazione ma, all’interno del con-tratto individuale, è possibile anche prevedere forme temporali di coordina-mento per l’esecuzione della prestazione lavorativa. Questo significa che nelcontratto individuale si può legittimamente definire anche un orario della pre-stazione.

Cosa s’intende con il termine “continuativa”Per la giurisprudenza, con la parola “continuativa” si indica una serie di

prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di unaccordo tra le parti.

Per il contratto a progetto la legge non prevede una durata minima o mas-sima, ma dispone che, nei contratti individuali, debba essere indicata la dura-ta della prestazione di lavoro.

La forma del contratto a progetto (art. 62)Il contratto a progetto, per essere valido, deve essere stipulato in forma

scritta (art. 62, dlgs 276/03).La mancanza del contratto scritto, quindi, può essere utilizzata come prova

dell’esistenza di un rapporto di lavoro diverso da quello a progetto.Il contratto individuale deve contenere:

la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;l’indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso. La legge

non sancisce l’obbligo di allegare la copia del progetto o programma di lavoroma, al contrario, indica di inserire nel contratto individuale solo il “contenutocaratterizzante” del progetto, programma di lavoro o fasi di esso;

il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi, lemodalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

le forme di coordinamento con il committente sull’esecuzione, anchetemporale, della prestazione lavorativa. Queste forme, in ogni caso, non pos-sono essere tali da pregiudicare l’autonomia del collaboratore nell’esecuzionelavorativa;

le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collabora-tore.

22

LE COLLABORAZIONI

2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP)

Page 23: Guida 2008 collaborazioni

Punti critici:Il concetto di “durata determinabile” si presta a un possibile uso

discrezionale attraverso l’inserimento di indicazioni generiche di termineche non mettano il collaboratore nelle condizioni di conoscere i limiti delcompito assegnatogli (ad esempio “fino alla fine del progetto”). È utileinvece che sia individuata un termine temporale definito, ovvero unadata, entro cui il progetto, il programma o le fasi di esso si realizzino.

Il concetto di “contenuto caratterizzante” del progetto non deve darluogo a genericità descrittive del progetto stesso che va invece esplicitatoin modo puntuale. Ad esempio il progetto per “intensificare una particola-re attività produttiva” non è un esempio di esplicitazione dettagliata.

Il concetto di “forme di coordinamento anche temporale” rende possi-bile l’introduzione di un orario di lavoro. Ciò in ogni caso deve essere frut-to di un accordo fra le parti e non può essere oggetto di controllo discipli-nare, che è elemento tipico del lavoro dipendente.

Chi è escluso dal campo di applicazione della normativa sul contratto a progetto (art. 61, dlgs 276/03)Sono esclusi dal campo di applicazione delle norme sul lavoro a proget-

to:gli agenti e i rappresentanti di commercio per i quali resta in vigore

la disciplina specifica;le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in

appositi albi professionali esistenti al 24 ottobre 2003;le collaborazioni coordinate e continuative nelle associazioni e

società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazio-nali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportivariconosciute dal Coni;

i componenti degli organi di amministrazione e controllo dellesocietà e i partecipanti a collegi e commissioni;

i pensionati di vecchiaia;i collaboratori della pubblica amministrazione;le prestazioni occasionali, intese come “rapporti di durata complessi-

va non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso commit-tente, salvo che il compenso percepito nel medesimo anno sia superiore a5.000 euro”.

LE COLLABORAZIONI

2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP)

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Page 24: Guida 2008 collaborazioni

La prestazione economica (art. 63, dlgs 276/03)“Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato

alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi nor-malmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo diesecuzione del rapporto”.

Questo articolo della legge rimanda a generiche affermazioni e basa i corri-spettivi sulla “qualità e quantità del lavoro eseguito”. Criterio, questo, conte-nuto nella nostra Costituzione, ma difficilmente utilizzabile dal singolo colla-boratore che ad esempio, pur non ritenendo sufficiente il suo compenso, nonpuò rinunciare al lavoro offerto.

Inoltre, la norma richiama anche il riferimento ai “compensi normal-mentecorrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo dell’esecu-zione”.

Questi, essendo raramente esistenti o conosciuti dal collaboratore, rimetto-no la determinazione del compenso nelle mani del committente.

È ovvio che così si dà la possibilità al committente di determinare il com-penso in base alla sua convenienza, senza grandi possibilità di con-testazione.

NOTA BENE: La Finanziaria del 2007 ha opportunamente inserito fra i parametridi riferimento per la determinazione del compenso, quelli “corrisposti per pre-stazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei Contratti collettivinazionali di Lavoro (Ccnl)”.

Questo elemento, pur creando un contrasto giuridico fra le norme, aprecomunque la strada a una maggiore tutela nei confronti dei lavoratori.

L’obbligo alla riservatezza (art. 64, dlgs 276/03)Salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la

sua attività a favore di più committenti. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i

committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti aiprogrammi e all’organizzazione di essi, né compiere, in qual-siasi modo, atti inpregiudizio dell’attività dei committenti medesimi.

Il testo della legge non prevede un obbligo di compenso aggiuntivo nel casoin cui venga inserita nel contratto una clausola di esclusività: elemento cheinvece è opportuno che vengo corrisposto.

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LE COLLABORAZIONI

2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP)

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Invenzioni del collaboratore a progetto (art. 65, dlgs 276/03) “Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore dell’in-

venzione fatta nello svolgimento del rapporto. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compre-

so quanto previsto dall’art. 12 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e suc-cessive modificazioni.”

Questa norma è utile nei settori della ricerca, delle tecnologie informa-tiche e delle sperimentazioni tecnologiche in cui i collaboratori conmedie-alte professionalità potrebbero averne diritto.

Estinzione del contratto e preavviso (art. 67, dlgs 276/03)“I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento del-

la realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che necostituisce l’oggetto.

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giustacausa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, sta-bilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.”

Punti critici:non è chiaro quali siano le motivazioni per una giusta causa;la previsione del semplice preavviso per la rescissione anticipata del

contratto è penalizzante se non accompagnata dalla previsione del paga-mento dei compensi maturati, delle spese sostenute e del risarcimento peril mancato guadagno, così come previsto dall’art. 2227 del c.c..

Tutela dagli abusi: divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto (Art. 69, dlgs 276/03)“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza

l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase diesso ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavorosubordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi del-l’articolo 61 del presente decreto legislativo sia venuto a configurare un rappor-to di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinatocorrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

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2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP)

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Page 26: Guida 2008 collaborazioni

Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitatoesclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’ac-certamento dell’esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso enon può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni escelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.”

La giurisprudenza sull’art. 69 Rispetto all’interpretazione dell’art. 69, primo comma, del dlgs 276/03

data dai guidici di merito, vanno senz’altro segnalate una serie di signifi-cative sentenze.

Alcune di queste (da ultimo Tribunale di Milano n. 3141/07; n. 3144/07e n. 3786/07) hanno sancito che la mancanza del progetto, o la semplicedescrizione delle mansioni assegnate non collegate a uno specifico obiet-tivo, determina automaticamente la conversione del rapporto in lavorosubordinato a tempo indeterminato sin dalla sottoscrizione del contratto eindipendentemente dalle concrete modalità con le quali si è svolto il rap-porto di lavoro (cosiddetta presunzione legale assoluta).

Di diverso orientamento altre sentenze (Tribunale di Milano n. 2655/06e Tribunale di Torino n. 3167/06, solo per citarne alcune), con le quali igiudici di merito ritengono invece che, anche in assenza di uno specificoprogetto, programma di lavoro o fasi di esso, è riconosciuto al committen-te il diritto di provare in giudizio attraverso testimonianze la natura auto-noma del rapporto di lavoro, escludendo pertanto una conversione auto-matica in lavoro subordinato a tempo indeterminato (cosiddettapresunzione legale relativa).

È evidente che non siamo ancora in presenza di orientamenti giurispru-denziali consolidati, ma appare utile segnalarli per mettere in evidenzal’ambiguità della formulazione normativa che si presta ora all’una, oraall’altra interpretazione.

B) LE CIRCOLARI APPLICATIVE

La norma, pur introducendo con l’idea del progetto limiti all’utilizzodelle collaborazioni, per l’indeterminatezza che ancora la caratterizza haconsentito di proseguire da parte delle imprese nell’uso delle collabora-

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LE COLLABORAZIONI

2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP)

Page 27: Guida 2008 collaborazioni

zioni in termini di sostituzione del lavoro dipendente.Le circolari del Ministero del lavoro che si sono susseguite dopo la

numero 1/2004 (che confermava tale ambiguità di impostazione) hannoteso a meglio delineare le modalità e l’ambito di applicazione per un usoregolare delle collaborazioni.

La circolare n. 17/2006 del Ministro del lavoro Cesare DamianoRivolta al personale ispettivo del ministero e con specifico riferimento

al settore dei call center, oltre a sancire che l’attività cosiddetta in boundpuò essere svolta soltanto attraverso un rapporto di lavoro subordinato,ha introdotto delle indicazioni di carattere generale trasferibili anche adaltri settori di attività.

In particolare introduce il concetto per cui il progetto, programma ofasi di esso, pur potendo essere connessi all’attività principale dell’impre-sa (come indicava la circolare numero 1/04), non possono però totalmen-te coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi.

Sulla base della circolare n. 17/06, insieme alle norme contenute nellaFinanziaria 2007 e all’Avviso comune fra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, èstata possibile nel corso del 2007, attraverso la contrattazione, una primaconsistente attività di stabilizzazione delle figure irregolari prevalente-mente concentrate nei call center.

Le circolari n. 4/2008 e n. 8/2008 del Ministro del lavoro Cesare DamianoCoerentemente all’impegno assunto con il protocollo sul welfare (legge

n. 247/07), una delle priorità della programmazione del ministero dellavoro per l’anno 2008 è il contrasto alla “elusione della normativa sullatutela del lavoro subordinato” con “particolare attenzione alle collaborazio-ni svolte dai lavoratori, anche titolari di partita iva che esercitino la propriaattività per un solo committente e con un orario di lavoro predeterminato”.

Nel solco della circolare n. 17/2006, la n. 4/2008 fornisce delle istru-zioni operative, formulate congiuntamente all’Inps e all’Inail, utili peruna corretta, efficace e omogenea attività di accertamento in materia dicollaborazioni da parte degli organi di vigilanza.

Tra i vari elementi che la circolare individua per verificare la regolaritàdel contratto a progetto ci sono:

LE COLLABORAZIONI

2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP)

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Page 28: Guida 2008 collaborazioni

a) riferimento al progetto, programma di lavoro o fase di esso Il progetto, programma di lavoro o fase di esso, non può totalmente

coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa, ma potràessere solo funzionalmente correlato ad essa.

NOTA BENE: il progetto o programma di lavoro individuato non potrà per-tanto essere né la sola descrizione della attività da svolgere né l’elencodelle mansioni affidate al collaboratore;

b) inserimento nel contesto aziendale, coordinamento e autonomiaOccorre verificare che le modalità di coordinamento (art. 62, del dlgs

276/03) non pregiudichino l’autonomia della prestazione e siano indica-te nel contratto individuale. Non vi deve essere un assoggettamento auno specifico e serrato controllo sull’attività svolta da parte del commit-tente sia direttamente che per interposta persona. Inoltre deve essereassente qualsiasi forma di esercizio del potere disciplinare;

c) contenuto della prestazioneLe prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate sono considera-

te difficilmente compatibili con il contratto a progetto. Si precisa inoltreche il collaboratore non deve essere utilizzato per una molteplicità diattività generiche esterne al progetto oggetto del contratto.

Quindi, va verificato che il contenuto della prestazione non si risolvain una mera messa a disposizione di energie in favore del committente;

d) compensoIl compenso non può essere esclusivamente legato al tempo della pre-

stazione (ad esempio alle ore lavorate), ma deve essere riferibile al risul-tato definito nel progetto;

e) proroga e rinnovoLa proroga è giustificata solo dal non raggiungimento dell’obiettivo proget-

tuale individuato rispetto al termine stabilito nel contratto.La proroga ingiustificata e il rinnovo per un progetto identico costituiscono

pertanto elementi di particolare rilevanza per valutare la regolarità del contratto.

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LE COLLABORAZIONI

2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP)

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I contenuti della circolare n. 4/2008 nei giorni in cui andiamo instampa, sono stati ulteriormente chiariti dalla circolare n. 8/2008. Intervenen-do infatti sulla riapertura dei termini per le stabilizzazioni disposta dalla leggen. 31/2008 esplicita e assume il punto di risultanza ispettivo sui call center inout bound: se la circolare n. 17/2006 lasciava aperta per questa fattispecie lapraticabilità del lavoro in autonomia, la circolare n. 8/2008 valuta, a seguitodelle ispezioni svolte, come anche in questa ipotesi si tratti, salvo casi di raraapplicazione e da dimostrare, di lavoro subordinato.

C) LE PRESTAZIONI

Diritti del collaboratore a progetto: maternità, malattia e infortunio “La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non com-

portano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza eroga-zione del corrispettivo.” (art. 66, dlgs 276/03, comma 1)

“Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infor-tunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del con-tratto, che si estingue alla scadenza.

Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si pro-trae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quan-do essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di duratadeterminabile.” (art. 66, dlgs 276/03, comma 2)

“In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.” (art. 66, dlgs.276/03, comma 3)

In caso di infortunio ai collaboratori è riconosciuto un indennizzo Inail nonsuperiore al 60 per del compenso. (vedi pag. 48).

Ai collaboratori è inoltre riconosciuta l’applicazione delle disposizioni di cuialla legge n. 533 del 1973, e successive modificazioni e integrazioni, sul pro-cesso del lavoro.

Elementi di criticità nella normativaIn caso di gravidanza, malattia e infortunio sul lavoro la legge rego-

lamenta unicamente la possibilità di interrompere la prestazione sospenden-do l’erogazione del compenso.

LE COLLABORAZIONI

2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP)

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Page 30: Guida 2008 collaborazioni

Solo in caso di gravidanza la durata del rapporto di lavoro è sospesa e pro-rogata per un periodo di 180 giorni. Nel contratto individuale le parti posso-no migliorare tale disposizione.

Il committente, poi, in caso di malattia e infortunio ha comunque lafacoltà di rescindere il contratto se la sospensione si protrae per un periodosuperiore a un sesto della durata stabilita dal contratto oppure, in caso didurata determinabile, se l’assenza supera i 30 giorni.

Finanziaria 2007: alcuni interventi di rafforzamento Con la legge n. 296/2006 sono state introdotte alcune misure di maggior

tutela per i lavoratori parasubordinati in caso di malattia (introduzione del-l’indennità per malattia con decorso domiciliare) e di maternità (tutela dellamaternità a rischio), colmando parzialmente le lacune del decreto 276/03.

Si tratta senza dubbio di misure positive, ma da implementare ulterior-mente.

Occorre in particolare:l’innalzamento dell’indennità per malattia sia in caso di ricovero ospeda-

liero che domiciliare;l’adeguamento della proroga del rapporto di lavoro anche a copertura dei

periodi di astensione in caso di maternità a rischio, poiché con gli attuali180 giorni si copre solo il periodo di astensione obbligatoria.

D) SICUREZZA SUL LAVORO

“Le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n.626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavo-rativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutelacontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all’art.51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministerodel lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001, pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 71 del 26 marzo 2001.” (art. 66, dlgs 276/03 comma 4)

NOTA BENE: Mentre andiamo in stampa è in via di pubblicazione sulla GazzettaUfficiale il testo unico (attuativo della legge delega n. 123/07) in materia di salu-te e sicurezza sul lavoro e per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

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LE COLLABORAZIONI

2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP)

Page 31: Guida 2008 collaborazioni

Il testo unico contiene importanti novità che riguardano tutti i lavoratori, aprescindere dal contratto di contratto con cui lavorano. Le informazioni sulle nuo-ve disposizioni, inerenti ai lavoratori atipici, saranno disponibili suwww.nidil.cgil.it

E) CERTIFICAZIONE, RINUNZIE E TRANSAZIONI

Finalità“Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di

lavoro le parti possono ottenere la certificazione del contratto.” (art. 75, dlgs276/03)

La certificazione del contratto rischia di diventare una truffa per il collaboratoreLa certificazione del contratto di lavoro (tra cui quelli di collaborazione a pro-

getto) è stata introdotta dal decreto attuativo 276/03 e, poi, disciplinata dalministero del lavoro con il decreto del 21/7/04 e la successiva circolare 48/04.

NIdiL e la Cgil sono fortemente contrari all’istituto della certificazione per-ché, di fatto, è finalizzata a ostacolare il riconoscimento in sede giudiziariadi quanto spetta al lavoratore. Infatti, intervenendo in maniera preventivasullo svolgimento del rapporto di lavoro, viene ostacolata la possibilità delgiudice di analizzare l’effettiva modalità di svolgimento della prestazione e lanatura stessa del rapporto.

La certificazione può essere fatta presso la Direzione provinciale del lavo-ro, presso le eventuali commissioni istituite dalla Province o presso le Uni-versità che si siano iscritte a tal fine in apposito albo. Essa è un atto volon-tario a cui il lavoratore non può essere obbligato.

È importante sapere che: la certificazione è un atto finalizzato a “qualificare” preventivamente il

contratto, ciò a certificare che si tratti – nel nostro caso – di un contratto aprogetto e che, quindi, abbia determinate caratteristiche;

è necessario, perché la certificazione sia valida, il consenso di entrambele parti (lavoratore e datore di lavoro);

LE COLLABORAZIONI

2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP)

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il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale indi-spensabile per limitare le pressioni del datore di lavoro sul lavoratore;

la certificazione deve essere motivata e indicare l’autorità preposta e iltermine temporale entro cui è possibile impugnarla;

la certificazione deve elencare esplicitamente tutti gli effetti civili,amministrativi, previdenziali o fiscali a cui fa riferimento il rapporto dilavoro che si sta certificando;

gli effetti della certificazione valgono anche verso terzi (Inps, Inail,Ufficio delle imposte ecc.). Anche nel caso di ricorso (art. 80, dlgs 276/03)da parte del lavoratore/collaboratore, tali effetti continuano a perdurarefino alla sentenza di merito (sentenza del giudice del lavoro, conciliazioneecc.). In questo modo si depotenzia, nei fatti il ricorso ai soggetti prepostiattivati a seguito di ispezioni comprovanti la falsa natura del rapporto dilavoro;

durante la certificazione del contratto presso la Direzione provincialedel lavoro non è possibile svolgere qualsivoglia rinuncia e transazione(soprattutto per ciò che attiene al passato).

La legge inoltre prevede che: “I diritti possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in

sede di certificazione del rapporto di lavoro.” (art. 68, dlgs 276/03)

Con questa procedura (svolgibile presso le sedi sopracitate) si mette illavoratore in una condizione di estrema debolezza e di possibile espropria-zione dei propri diritti.

ATTENZIONE: in ogni caso, prima di certificare qualsivogliacontratto, è opportuno chiedere informazioni per valutare attentamente tuttigli effetti giuridici e contrattuali alla più vicina sede di NIdiL o a quella degliUffici vertenze della Cgil.

Oppure, anche quando si è già firmata la certificazione, è bene far visio-nare il testo sottoscritto da un sindacalista di NIdiL-Cgil così da, eventual-mente, poter contestare (sia al termine del rapporto di lavoro, sia durante losvolgimento del contratto) quanto erroneamente certificato.

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LE COLLABORAZIONI

2) LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO (CO.PRO. O LAP)

Page 33: Guida 2008 collaborazioni

LE MINI CO.CO.CO. (COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE OCCASIONALI)

La circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali 1/04, inter-pretando l’art. 61, comma 2, del dlgs 276/03, ha distinto due diverse tipolo-gie di lavoro occasionale:

le prestazioni occasionali (collaborazioni coordinate e continuativeoccasionali);

il lavoro autonomo occasionale; Di fatto è stata introdotta un’ulteriore tipologia contrattuale: il lavoro

coordinato e continuativo occasionale. L’Inps ha definito queste collaborazioni “mini co.co.co.”. Si tratta, infatti,

di collaborazioni coordinate e continuative di “portata limitata” che, nellostesso anno solare e con lo stesso committente, hanno una durata comples-siva non superiore a 30 giorni e prevedono un compenso complessivo nonsuperiore a 5.000 euro.

Analogamente alle co.co.co. il collaboratore coordinato e continuativooccasionale agisce in assenza di rischio economico e senza mezzi organizza-ti d’impresa.

Inoltre il collaboratore gode di autonomia organizzativa circa le modalità,il tempo e il luogo dell’adempimento.

In quanto “coordinate”, questo tipo di collaborazioni sono caratterizzateda un costante raccordo tra l’attività del lavoratore e il ciclo produttivo delcommittente.

Nel caso in cui i limiti temporali e retributivi previsti dalla legge nonvengano rispettati, il rapporto di collaborazione è assoggettato alladisciplina del lavoro a progetto.

Questi rapporti di mini co.co.co. si distinguono sia dalle prestazioni occa-sionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (artt. 70 e seguenti,dlgs n. 276/03), sia dal lavoro autonomo occasionale, dove non è previsto néun coordinamento con il committente, né una continuità della prestazione.

Aspetti fiscali e previdenziali: trattandosi di collaborazionicoordinate e continuative, anche se occasionali, ad esse si applica la stessadisciplina fiscale e previdenziale prevista per le collaborazioni a progetto e perquelle coordinate e continuative.

LE COLLABORAZIONI

3) LE MINI CO.CO.CO. (COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE OCCASIONALI)

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Page 34: Guida 2008 collaborazioni

LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI (IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE)

Il collaboratore occasionale deve poter svolgere la sua attività in modoautonomo e non essere vincolato, dal committente, ad orari rigidi e predetermi-nati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell’azienda. In questo tipo dicollaborazione, quindi, il lavoratore agisce in assenza di rischio economico, nonè tenuto a rispettare un orario di lavoro preciso e la sua attività va intesa noncome strutturale all’intero ciclo produttivo, ma solo come di supporto al rag-giungimento di obiettivi momentanei del committente.

Questa modalità lavorativa non prevede né un contratto scritto, né l’ob-bligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre normepreviste per gli altri lavoratori.

ATTENZIONE: la circolare del Ministero del lavoro n. 1/04 ha precisato che, rispet-to alle collaborazioni coordinate e continuative occasionali (mini co.co.co.), illavoro autonomo occasionale non deve avere né coordinamento con il committen-te, né continuità nella prestazione. Il prestatore di lavoro autonomo occasionale,quando riceve il compenso, dovrà firmare un prospetto (notula) da consegnare alproprio committente.

ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Fisco: il corrispettivo economico è assoggettato a ritenuta d’ac-conto del 20 per cento.

Naturalmente la ritenuta d’acconto non esaurisce gli obblighi fiscali del lavo-ratore relativi al reddito complessivo annuo. Infatti, dovrà eventualmente paga-re sui propri compensi complessivi (dopo il raggiungimento di determinati sca-glioni di reddito) la relativa integrazione di aliquota dovuta per l’Irpef.

Previdenza: non è previsto il versamento di contributi previden-ziali a meno che il reddito annuo da collaborazione sia superiore a 5.000 Euro,nel qual caso si è obbligati (legge 326/03, art. 44, comma 2) a iscriversi e ver-sare i contributi presso la gestione separata Inps dei lavoratori parasubordinati(vedi pag. 51).

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LE COLLABORAZIONI

4) LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI (IL LAVORO AUTONOM

O OCCASIONALE)

Page 35: Guida 2008 collaborazioni

ESEMPIO DI NOTULA DI PAGAMENTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il prestatore di lavoro autonomo occasionale, quando riceve il compenso,dovrà firmare un prospetto (notula) di questo tipo:

ESEMPIO DI UN COMPENSO LORDO DI 1.000 EURO

NOME COGNOMEINDIRIZZOCODICE FISCALE

Spett. le dittaXY

Quietanza Il sottoscritto NOME COGNOME dichiara di aver ricevuto in data odiernadalla Ditta XY le somme sotto indicate a fronte delle prestazioni rientrantiin rapporto di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi del-l’art. 67, lett. L, del Tuir 917/86 e fuori campo Iva ai sensi dell’art. 5, dpr26/10/1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni:

compensi lordi per la collaborazione: euro 1.000,00 Ritenuta d’acconto Irpef (20%): euro 200,00

Netto percepito euro 800,00Luogo, l” XX/XX/XXXX Firma

ATTENZIONE:possono essere dedotte le eventuali spese sostenute strettamente per lo

svolgimento dell’opera; le eventuali marche da bollo (per la contabilità della ditta committente)

saranno a carico della stessa ditta committente.

LE COLLABORAZIONI

4) LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI (IL LAVORO AUTONOM

O OCCASIONALE)

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Page 36: Guida 2008 collaborazioni

LA PRESTAZIONE D’OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA

COS’È UNA PRESTAZIONE D’OPERA

Si può parlare di prestazioni d’opera (che comprendono anche le consu-lenze professionali) quando una persona, dietro corrispettivo, si impegnaa compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il propriolavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Le prestazioni d’opera fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228del codice civile; in caso di prestazioni d’opera intellettuali, si fa riferi-mento anche agli articoli 2229-2238 sempre del codice civile.

Non è obbligatoria la forma scritta di tale contratto; pur tuttaviageneralmente si procede alla compilazione di un “Ordine di lavoro o con-tratto di prestazione d’opera” scritto e firmato dalle parti.

È importante che tale documento ci sia, poiché è l’unico oggetto di rife-rimento in un eventuale contenzioso. A tal fine è bene che comprenda: ladescrizione sufficientemente dettagliata dell’opera o del servizio richiesti;i tempi di consegna da parte del committente dei materiali necessari allaprogettazione e/o realizzazione; i tempi di consegna del lavoratore; ilprezzo pattuito; i tempi di pagamento; la data e le modalità di recesso.

In caso di tardivo o mancato pagamento è possibile per il lavoratore ilricorso alle vie legali che seguono la procedura di una normale causa civi-le, con quel che ne consegue in costi e tempi. Perciò è bene che l’ordine dilavoro preveda una penale per il ritardato pagamento.

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LA PRESTAZIONE D’OPERA IN

REGIME DI PARTITA IVA

COS’È UNA PRESTAZIONE D’OPERA

Page 37: Guida 2008 collaborazioni

La prestazione d’opera effettuata attraverso l’utilizzo di partita Ivaè convenzionalmente definita “partita Iva individuale”Specie se resa in regime di partita Iva e in condizioni di monocomittenza, la

prestazione d’opera ha spesso costituito per i committenti un facile strumento dielusione delle norme di tutela del lavoro dipendente, mascherando veri e proprirapporti di lavoro subordinato, oltre che diventare sostitutiva di formule contrat-tuali divenute nel tempo più onerose (ad esempio le collaborazioni a progetto).

Va pertanto scoraggiato l’utilizzo improprio di questa tipologia lavorati-va ricorrendo, laddove non risponda genuinamente alla propria fattispeciegiuridica, anche alla tutela legale.

Gli aspetti fiscaliDal momento in cui si apre la partita iva, per ogni prestazione effettua-

ta si deve emettere fattura che, oltre al compenso pattuito deve contenerela rivalsa Iva (20 per cento) e la ritenuta d’acconto Irpef (20 per cento).

I redditi dei lavoratori con partita Iva sono classificati fiscalmente comeredditi di lavoro autonomo.

Il reddito derivante dall’esercizio di lavoro autonomo è costituto dalladifferenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nelperiodo d’imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili e quellodelle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.

Le spese sono interamente deducibili dal reddito solo se inerenti all’attività.Le spese relative all’acquisto di beni adibiti promiscuamente all’esercizio

della professione e all’uso personale sono deducibili nella misura del 50 percento.

Il reddito imponibile è tassato in sede di dichiarazione dei redditi(obbligatoria per i titolari di partita iva anche in caso di reddito zero)secondo il principio di acconto e saldo, applicando le aliquote progressivevigenti per scaglioni di reddito.(Irpef, addizionali regionali e comunali).Con la stessa dichiarazione dei redditi si dovrà versare l’Irap nella misuradel 4,25 per cento per i redditi oltre 8.000 euro.

Il titolare di partita Iva è obbligato alla registrazione delle fatture suappositi registri (registro delle fatture emesse e registro degli acquisti),

LA PRESTAZIONE D’OPERA IN

REGIME DI PARTITA IVA

COS’È UNA PRESTAZIONE D’OPERA

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Page 38: Guida 2008 collaborazioni

alla liquidazione trimestrale e/o mensile dell’Iva, nonché alla relativaliquidazione annuale.

Il regime semplificato per i contribuenti minimiLa Finanziaria 2008 (legge n. 244/07, art. 1, commi da 96 a 117) ha

introdotto un nuovo regime destinato ai cosiddetti contribuenti minimiesercenti attività di impresa, arte o professione.

Sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche che esercitanoattività di impresa o professionale che:

nell’anno precedente non hanno percepito compensi o conseguitoricavi superiori a 30.000 euro; tali ricavi andranno ragguagliati ad anno;

non hanno effettuato cessioni all’esportazione;non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni stru-

mentali per un ammontare superiore a 15.000 euro.

Sono esclusi dal nuovo regime:tutti coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva;i non residenti;chi effettua in maniera prevalente o esclusiva attività di cessioni di

immobili e di mezzi di trasporto;chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o a S.r.l.

che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Coloro che iniziano l’attività dovranno barrare la relativa casella almomento dell’apertura della partita Iva, mentre chi già esercita l’attività epossiede i requisiti previsti potrà passare al nuovo regime emettendo lefatture senza Iva con la dicitura “operazione effettuata ai sensi del-l’art.1, comma 100, legge n. 244 del 24/12/2007”.

Le principali agevolazioni previste dalla nuova normativa si possonoriassumere come segue:

1. applicazione dell’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito(comprensiva di Irpef, addizionali regionali e comunali); il reddito è deter-minato dalla differenza fra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti e

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LA PRESTAZIONE D’OPERA IN

REGIME DI PARTITA IVA

COS’È UNA PRESTAZIONE D’OPERA

Page 39: Guida 2008 collaborazioni

LA PRESTAZIONE D’OPERA IN

REGIME DI PARTITA IVA

L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

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quello dell’ammontare delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività; 2. esonero degli adempimenti Iva: non si addebita l’Iva in fattura e non

si detrae l’Iva dagli acquisti, conseguentemente non dovrà essere presen-tata la dichiarazione Iva e non dovranno essere effettuati i versamentiperiodici;

3. esenzione del versamento e della dichiarazione Irap;4. esonero della tenuta delle scritture contabili e delle registrazioni Iva;

resta l’obbligo di numerare e conservare le fatture emesse e ricevute.5. esclusione dagli studi di settore.

NOTA BENE: la convenienza di aderire alla nuova disciplina va valutatacaso per caso. Prima di aderire al nuovo regime, è consigliabile rivolgersi aun centro Caaf Cgil.

Gli aspetti previdenzialiChi è in possesso di partiva Iva è obbligato ad iscriversi alla gestione

separata Inps se esercita un’attività che non prevede l’iscrizione a un alboo a un ordine provvisto di cassa previdenziale specifica.

L’iscrizione è obbligatoria anche se si hanno contributi versati nel fondodei lavoratori dipendenti: in tal caso c’è solo una riduzione dell’aliquotadovuta.

La contribuzione è a totale carico del lavoratore con partita Iva: egli hala possibilità di addebitare nella fattura il 4 per cento del compenso lordoa titolo di rivalsa previdenziale (vedi pag. 51)

Page 40: Guida 2008 collaborazioni

L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

È doveroso premettere che NIdiL-Cgil, congiuntamente alla Filcams-Cgil eall’Ufficio vertenze nazionale, ritiene i contratti di associazione in parteci-pazione un’elusione sostanziale del contratto di lavoro subordinato. Pertan-to tali contratti vanno scoraggiati e contrastati. Riteniamo però che, nel-l’attesa di un provvedimento legislativo che modifichi la norma del codicecivile che ha permesso il proliferare di questa tipologia contrattuale, sianecessario nell’interesse dei lavoratori dare un’informazione il più possibilecorretta ed esauriente.

Cos’è l’associazione in partecipazioneIl contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dall’articolo

2549 del codice civile, stabilisce che l’associante (imprenditore) attribui-sca all’associato (lavoratore) una partecipazione agli utili dell’azienda.

Gli elementi che caratterizzano tale contratto sono costituiti dall’appor-to dell’associato e dalla sua partecipazione agli utili dell’impresa o di undeterminato affare.

Può costituire oggetto dell’apporto dell’associato una prestazione dicarattere patrimoniale oppure una prestazione d’opera.

Qualora il contratto non specifichi la quota di utili spettanti all’associa-to, essa deve essere calcolata in proporzione al valore dell’apporto datodall’associato rispetto al valore dell’impresa. Il calcolo è effettuato sullabase dei criteri di valutazione del bilancio dell’impresa.

L’associante ha diritto ad essere informato sull’andamento dell’a-zienda e ad esercitare i controlli.

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L’ASSOCIAZIONE IN

PARTECIPAZIONE

Page 41: Guida 2008 collaborazioni

L’associato ha diritto al rendiconto periodico della gestione dell’im-presa. Nel caso di associazione in partecipazione a uno o più affari, ilrendiconto si limiterà agli affari compiuti.

La cessazione del rapporto contrattuale avviene per decorrenza del ter-mine fissato dalle parti; per inadempimento contrattuale di una delle parti(salvo risarcimento); per perdite gravi o di entità tale da non consentire laprosecuzione dell’esercizio d’impresa. Se prevista nel contratto, la cessa-zione può avvenire anche per giusta causa.

I nuovi obblighi previsti dal dlgs 276/03 Il decreto attuativo della legge 30/03 introduce per l’associazione in

partecipazione un’importante novità. Infatti si chiarisce in modo esplicitoche, ove manchino adeguate erogazioni a chi lavora o un’effettiva parteci-pazione all’impresa, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi,economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per illavoro subordinato per figure corrispondenti nel medesimo settore d’atti-vità.

Peccato che nel contempo la stessa legge apra una via d’uscita al dato-re di lavoro che, attraverso attestazioni o documentazione, può dimostrareche il lavoro che svolge l’associato in partecipazione non ha natura subor-dinata, ma rientra in altre tipologie di lavoro esistenti. In questo caso,dunque, l’equiparazione economica, contributiva e normativa al lavorodipendente non esiste.

Gli aspetti previdenzialiDal 1° gennaio 2004 gli associati in partecipazione che forniscono pre-

stazioni lavorative, non iscritti ad albi professionali e i cui compensi sonoqualificati come redditi da lavoro autonomo (art. 49, comma 2, lettera c,del Tuir, testo unico imposte sui redditi), hanno l’obbligo di iscriversiall’Inps presso la gestione separata e versare i contributi previdenziali. L’i-scrizione va effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa suapposito modulo predisposto dall’Inps e sul quale vanno indicati i datianagrafici, compreso il codice fiscale, il domicilio e l’attività svolta. Alladomanda di iscrizione va allegata la fotocopia del contratto

È previsto anche per gli associati in partecipazione senza altre copertu-re previdenziali obbligatorie il contributo aggiuntivo per l’erogazione del-

L’ASSOCIAZIONE IN

PARTECIPAZIONE

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Page 42: Guida 2008 collaborazioni

l’indennità di maternità, dell’assegno al nucleo familiare e dell’indennitàdi malattia.

Il contributo è ripartito in misura del 55% a carico dell’associante e del45% a carico dell’associato.

Le modalità e i termini per il versamento dei contributi in questionesono gli stessi di quelli previsti per i collaboratori iscritti alla gestioneseparata. (vedi pag. 51)

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L’ASSOCIAZIONE IN

PARTECIPAZIONE

Page 43: Guida 2008 collaborazioni

LA LEGGE 188/07 PER CONTRASTARELE “DIMISSIONI IN BIANCO”

Il termine “dimissioni in bianco” sta ad indicare quella pratica illecitaattraverso la quale si obbligano i lavoratori neoassunti a firmare, conte-stualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, una lettera di dimis-sioni senza data. Ciò consente al datore di lavoro di licenziare in qualsiasimomento il lavoratore senza giustificazione alcuna.

La legge n. 188/07, entrata in vigore il 5 marzo 2008, consente di con-trastare questo fenomeno diffuso che colpisce soprattutto le lavoratrici,consentendone il licenziamento specialmente in caso di matrimonio, gra-vidanza e opposizione a molestie sessuali.

Oltre ai lavoratori dipendenti, sono destinatari del nuovo obbligo previ-sto dalla legge anche i collaboratori coordinati e continuativi, i collabora-tori a progetto, i mini co.co.co., gli associati in partecipazione con appor-to di solo lavoro, i soci lavoratori di cooperative.

La legge impone l’obbligo di redigere le dimissioni, pena la loro nullità,su appositi moduli on line disponibili presso le Direzioni provinciali dellavoro, gli uffici comunali, i centri per l’impiego, i patronati e i sindacati.Presso questi stessi soggetti il lavoratore può farsi assistere per l’esecuzio-ne di tutta la procedura.

I moduli sono gratuiti e devono essere compilati con i dati identificati-vi del datore di lavoro, del lavoratore e del contratto che instaura il rap-porto di lavoro. I moduli sono inotre contrassegnati da un codice progres-

LA LEGGE 118/07PER

CONTRASTARELE

“DIMISSIONI

INBIANCO”

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sivo e da una data prestampata (hanno una validità di quindici giorni)assicurando in tal modo che non si tratti di atti sottoscritti molto tempoprima, utilizzati a discrezione del datore di lavoro.

Le dimissioni devono essere comunicate al Ministero del lavoro solomediante l’apposito modulo on line. Una copia del modulo verrà rilasciataal lavoratore che dovrà sottoscriverla e consegnarla al datore di lavoroentro quindici giorni dall’invio. Spetterà al datore di lavoro comunicare,entro cinque giorni dal ricevimento, la cessazione del rapporto di lavoro.

La nuova modalità di dimissioni non si applica nei casi di:risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro,dimissioni incentivate,stages e tirocini in quanto non costituiscono rapporti lavoro,dimissioni rassegnate durante il periodo di prova,cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per decorrenza

dei termini, prestazioni di lavoro accessorio e occasionale,dimissioni in occasione del collocamento in quescienza e di colloca-

mento in pensione.

NOTA BENE: per ricevere informazioni sulla nuova procedura per le dimis-sioni volontarie è consigliabile rivolgersi a una sede del patronato Inca odella Cgil.

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LA LEGGE 118/07PER

CONTRASTARELE

“DIMISSIONI

INBIANCO”

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IL REGIME FISCALE DEL LAVORO PARASUBORDINATO

La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto modifiche sostanziali rispettoal precedente sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche, i cuiaspetti fondamentali si possono così riassumere:

nuove aliquote d’imposta e nuovi scaglioni di reddito; le deduzioni per la determinazione della no tax area e le deduzioni per

familiari a carico sono sostituite rispettivamente dalle detrazioni da lavoro(dipendente e assimilati; autonomo; redditi di pensione) e dalle detrazioni percarichi di famiglia.

Calcolo dell’imposta1

Per prima cosa va individuata la cosidetta base imponibile. La base impo-nibile per il calcolo dell’Irpef è costituita dal reddito complessivo del contri-buente al netto degli oneri deducibili indicati nell’art.. 10 del Tuir (Testo unicodelle imposte sui redditi) quali ad esempio i contributi previdenziali e assisten-ziali obbligatori, i contributi versati alla previdenza complementare (fino allimite di 5.164,57 euro) ecc.

Dopo aver determinato la base imponibile, a questa si applica l’aliquotaIrpef corrispondente allo scaglione di reddito di appartenenza. Da questa ope-razione si ottiene l’imposta lorda.

Successivamente si determinano le detrazioni spettanti sulla base dell’am-montare del reddito complessivo e della propria condizione familiare (detrazio-ni per reddito da lavoro o da pensione e detrazioni per carichi di famiglia).

L’imposta netta si ottiene sottraendo all’imposta lorda le detrazioni effet-tive spettanti.

IL REGIME FISCALE DEL LAVORO PARASU

BORDINATO

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1 Per un rapido calcolo del compenso netto è utilizzabile il servizio calcolo della retribuzione netta su www.nidil.cgil.it

PARTE SECONDA • IL REGIME FISCALE, INFORTUNISTICOE PREVIDENZIALE

Page 46: Guida 2008 collaborazioni

Il sistema delle detrazioniOltre ad aver ridisegnato la curva Irpef, la Finanziaria 2007 rimette mano al

sistema degli “sconti” fiscali ripristinando le detrazioni in luogo delle deduzioni edella cosidetta no tax area introdotta dal precedente governo di centro-destra.

In primo luogo è evidente la diversa funzione svolta dalle detrazioni rispettoalle deduzioni. Infatti, mentre le prime agiscono direttamente sull’imposta (ridu-cendone così l’entità), le seconde invece incidono sulla determinazione del redditoimponibile sul quale andrà poi applicata l’aliquota irpef che determinerà l’impostastessa da pagare.

Il percorso per determinare le detrazioni spettanti, però, non risulta meno age-vole rispetto a quanto avveniva con il sistema utilizzato in passato per la no taxarea e per la family area. Anche per determinare l’effettivo ammontare delle detra-zioni spettanti sarà necessario ricorrere a complicate formule matematiche chevariano in funzione del tipo di reddito considerato e del suo ammontare.

L’attribuzione delle detrazioni spettanti varia (insieme al relativo calcolo) inbase alla tipologia di reddito che viene considerato. In particolare ci soffermiamosulle modalità di determinazione delle detrazioni spettanti ai redditi da lavorodipendente e assimilati (co.co.co. e co.pro.) e ai redditi da lavoro autonomo.

Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati - art. 13,commi 1 e 2 del Tuir

Reddito complessivo Detrazione spettante2

fino a 8.000 euro 1.840 euro oltre 8.000 euro e fino a 15.000 euro 1.338 euro + 502 x [(15.000

– reddito complessivo)/7.000]

da 15.001 euro e fino a 55.000 euro 1.338 euro x [(55.000

– reddito complessivo)/40.000]

Alla detrazione spettante si aggiunge, a partire da una certa soglia di reddito, unamaggiorazione individuabile secondo la seguente tabella:

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IL REGIME FISCALE DEL LAVORO PARASU

BORDINATO

2 La detrazione effettivamente spettante non può essere mai inferiore a 690 euro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempodeterminato (compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto) la detrazione effettivamentespettante non può essere inferiore a 1.380 euro

Page 47: Guida 2008 collaborazioni

Reddito complessivo Maggiorazione spettanteOltre 23.000 euro e fino a 24.000 euro 10 euroOltre 24.000 euro e fino a 25.000 euro 20 euroOltre 25.000 euro e fino a 26.000 euro 30 euroOltre 26.000 euro e fino a 27.700 euro 40 euroOltre 27.700 euro e fino a 28.000 euro 25 euro

Le detrazioni per altre categorie di reddito (tra cui redditi da lavoro autono-mo e redditi da lavoro autonomo occasionale - art. 13, comma 5, del Tuir

Reddito complessivo Detrazione annua spettantefino a 4.800 euro 1.104 euro

oltre 4.800 euro e fino a 55.000 euro 1.104 x [(55.000 – reddito complessivo)/50.200]

Le detrazioni per carichi di famiglia art. 12 del Tuir)La legge finanziaria 2007, come detto, ha reintrodotto le detrazioni per carichi

di famiglia in sostituzione delle deduzioni per familiari a carico previste dalle pre-cedenti regole fiscali.

Quindi, oltre alle detrazioni da lavoro sopra indicate, vanno detratte dall’impo-sta lorda anche le detrazioni per eventuale coniuge (non legalmente ed effettiva-mente separato) e figli (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e i figliaffidati o affiliati) a carico. Inoltre le detrazioni in questione spettano a condizio-ne che il reddito del familiare per il quale si richiede non sia superiore a 2.840,51euro al lordo degli oneri deducibili.

DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICOReddito complessivo Detrazione spettanteFino a 15.000 euro 800 euro – 110 X (reddito complessivo/15.000)

Oltre 15.000 euro e fino a 40.000 euro 690 euroOltre 40.000 euro e fino a 80.000 euro 690 euro X[(80.000 –

reddito complessivo)/40.000]

IL REGIME FISCALE DEL LAVORO PARASU

BORDINATO

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Alla detrazione spettante si aggiunge, a partire da una certa soglia di reddito,una maggiorazione individuabile secondo la seguente tabella:

Reddito complessivo Maggiorazione spettanteOltre 29.000 euro e fino a 29.200 euro 10 euroOltre 29.200 euro e fino a 34.700 euro 20 euroOltre 34.700 euro e fino a 35.000 euro 30 euroOltre 35.000 euro e fino a 35.100 euro 20 euroOltre 35.100 euro e fino a 35.200 euro 10 euro

Detrazioni per figli a caricoIn caso di figli a carico spetta una detrazione pari a 800 euro per ciascun

figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.

La detrazione spettante è pari a 900 euro per ciascun figlio di età inferio-re a 3tre anni.

Per ogni figlio portatore di handicap le suddette detrazioni sono aumentatedi un importo pari a 220 euro.

Per chi abbia più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 europer ciascun figlio a partire dal primo.

Quelle appena descritte rappresentano gli importi relativi alle detrazioniannue teoriche. Per poter determinare le detrazioni annue effettivamente spet-tanti devono essere utilizzate le seguenti formule:

1) Nel caso di un solo figlio 95.000 – reddito complessivo/95.0002) Nel caso di più di un figlio3 (95.000 + 15.000) – reddito complessivo/ (95.000 + 15.000)

NOTA BENE : la legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) all’art. 1, comma 15, haintrodotto un’ulteriore detrazione di euro 1.200 in presenza di almeno quattrofigli a carico. Tale detrazione spetta dal 2008 e non è riconosciuta per ciascunfiglio, ma è un bonus complessivo per le famiglie numerose. Per maggiori infor-mazioni rivolgersi al Caaf - Cgil più vicino.

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IL REGIME FISCALE DEL LAVORO PARASU

BORDINATO

3 In presenza di più figli l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.Pertanto nella formula matematica, se ad esempio si ha due figli, al valore di 95.000 si aggiungerà 15.000, con tre figli siaggiungerà 30.000 e così via.

Page 49: Guida 2008 collaborazioni

Detrazioni per altri familiari a caricoÈ riconosciuta una detrazione pari a 750 euro (da ripartire pro quota tra coloro

che hanno diritto alla detrazione) anche per gli altri familiari a carico previsti dal-l’art. 433 del codice civile (i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi,anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli ele sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali) checonvivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari che non risultanoassegnati sulla base di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

In questo caso la detrazione effettivamente spettante si ricava dalla seguenteformula:

80.000 – reddito complessivo/80.000

TABELLA ALIQUOTE IRPEF E SCAGLIONI DI REDDITO (validi dal 1° gennaio 2007)Scaglioni di reddito Aliquota Calcolo dell’imposta 4

Fino a 15.000 euro 23% 3.450 euro (23% del reddito)

Da 15.000 euro e fino a 28.000 euro 27% 3.450 + 27% del reddito eccedente

15.000 euro

Da 28.000 euro e fino a 55.000 euro 38% 6.960 + 38% del reddito eccedente

28.000 euro

Da 55.000 euro e fino a 75.000 euro 41% 17.220 + 41% del reddito eccedente

55.000 euro

Oltre 75.000 euro 43% 25.420 + 43% del reddito eccedente

75.000 euro

IL REGIME FISCALE DEL LAVORO PARASU

BORDINATO

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4 L’imposta si intende al lordo delle detrazioni effettivamente spettanti

Page 50: Guida 2008 collaborazioni

L’ASSICURAZIONE INAIL CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

L’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionaliriguarda tutti i lavoratori esposti a rischio e quindi anche i lavoratori para-subordinati e gli associati in partecipazione qualora svolgano determinateattività.

I soggetti con obbligo di iscrizione all’InailDevono essere assicurati all’Inail i titolari di contratti di collaborazione

coordinata e continuativa (compresi quelli per “prestazioni occasionali” dicui all’art. 61, dlgs 276/03) e a progetto, compresi gli amministratori disocietà, gli amministratori di condominio non professionali, i partecipantia collegi e commissioni, i venditori porta a porta e gli associati in parteci-pazione. Insomma, tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps,qualora svolgano le attività rischiose previste dall’assicurazione obbligato-ria Inail (art. 1, Tu 1124/65) comprensive anche dell’utilizzo non occasio-nale di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, compresi i computer ele macchine da scrivere.

Inoltre devono essere obbligatoriamente assicurati tutti coloro che, perla loro attività, conducono, non occasionalmente, veicoli a motore.

Il contributo assicurativo e gli adempimentiL’onere del contributo (premio) assicurativo è (ingiustamente) ripartito

nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del lavorato-re. La denuncia assicurativa e il versamento del contributo devono essere

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L’ASSICURAZION

E INAIL CON

TRO INFORTU

NI

E MALATTIE PROFESSION

ALI

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effettuati dal committente anche per il terzo del lavoratore.Il contributo assicurativo è calcolato, in base al tasso applicabile all’at-

tività svolta, sull’ammontare dei compensi effettivamente percepiti neilimiti del minimale e massimale stabiliti e rivalutati annualmente condecreto ministeriale.

Va precisato che il tasso applicabile sarà uguale a quello dell’aziendacommittente, se l’attività del collaboratore è inserita in una delle posizio-ni assicurative già attivate, altrimenti verrà determinato in relazioneall’attività effettivamente svolta dall’assicurato.

Qualora la durata del rapporto di collaborazione sia inferiore all’anno, ilcompenso dovrà essere diviso per i mesi di attività per determinare la baseimponibile mensile.

In caso di pluricommittenze per periodi sovrapposti anche parzialmen-te, per il periodo coincidente, il contributo assicurativo verrà calcolatosulla media dei compensi.

La denuncia assicurativa e le prestazioni erogateL’obbligo di effettuare la denuncia nominativa degli assicurati all’Inail

(Dna) è cessato dall’11 gennaio 2008. Per effetto dell’attivazione del nuovo sistema le comunicazioni devono

essere effettuate al servizio per l’impiego competente nel cui ambito terri-toriale è ubicata la sede operativa.

Tali comunicazioni, inviate ai servizi competenti per territorio, sonovalide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di effettuare la Dna all’Inail.

Pertanto, dal 1° marzo 2008, i datori di lavoro devono, obbligatoria-mente trasmettere i moduli per via telematica ai predetti servizi compe-tenti.

I lavoratori parasubordinati hanno diritto, in caso d’infortunio o malat-tia professionale, all’indennità di temporanea (60 per cento per i primi 90giorni di inabilità e 75 per cento per i successivi). Per la liquidazione ditale prestazione dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effet-tivo, anche se superiore al massimale di legge.

In caso di postumi derivanti da infortunio o malattia professionale si hadiritto a:

con grado di inabilità dal 6 per cento al 15 per cento ad una liquida-zione in capitale del danno biologico;

L’ASSICURAZION

E INAIL CON

TRO INFORTU

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E MALATTIE PROFESSION

ALI

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Page 52: Guida 2008 collaborazioni

con grado di inabilità dal 16 per cento al 100 per cento a una renditamensile comprensiva di una quota di danno biologico.

I titolari di rendita o coloro che sono stati liquidati in capitale possono,se ritengono vi sia un aggravamento delle condizioni fisiche, richiedereall’Inail la revisione del danno già liquidato e ottenere così l’adeguamen-to del precedente indennizzo o l’aumento della rendita.

In caso di infortunio, anche se di lieve entità, il lavoratore è obbligatoa informare immediatamente il committente.

In caso di infortunio non guaribile in tre giorni, il committente dovràdenunciare l’evento all’Inail, allegando il certificato medico, entro duegiorni da quando ne ha avuto notizia. Invece, nella malaugurata circostan-za di infortunio mortale o con prognosi funesta, la denuncia deve esserefatta entro 24 ore dall’evento.

Se le cause della morte dell’assicurato sono attribuibili all’infortuniosubìto o alla malattia professionale, i superstiti (coniuge e figli a carico),possono richiedere la liquidazione della rendita ai superstiti all’Inail.

Le registrazioni obbligatoriePer tutti i collaboratori e gli associati in partecipazione soggetti all’as-

sicurazione antinfortunistica i committenti sono obbligati alla tenuta deilibri matricola (dati anagrafici, codice fiscale, compenso pattuito, duratadel contratto, data inizio e fine dei lavori) e dei libri paga (importo lordo,trattenute previdenziali e assicurative, ritenute fiscali, importo netto cor-risposto).

ATTENZIONE: i collaboratori coordinati e continuativi chesvolgono attività di carattere amministrativo-gestionale di natura non pro-fessionale con società sportive dilettantistiche non sono più coperti da assi-curazione obbligatoria Inail (art. 90, comma 3, della legge 289/02). Ladisposizione è in vigore dal 1° gennaio 2003, data in cui sono stati chiusitutti i rapporti assicurativi Inail che riguardano le suddette collaborazioni(nota Inail Ad/126/03).Per ricevere assistenza o maggiori informazioni rivolgiti al patronato Inca -Cgil; gli indirizzi delle sedi le trovi sul sito www.inca.it.

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L’ASSICURAZION

E INAIL CON

TRO INFORTU

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MALATTIE PROFESSION

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IL REGIME PREVIDENZIALE

A) IL FONDO INPS GESTIONE SEPARATA

NORME GENERALI

La contribuzione previdenzialeLa legge Dini (335/95) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un

fondo di gestione separata presso l’Inps per i lavoratori che esercitano perprofessione abituale, ma non esclusiva, l’attività di lavoro autonomo (com-ma 1, art. 53 del Tuir - testo unico imposte sui redditi), per i collaboratoricoordinati e continuativi (comma 1, lett. c-bis, art. 50 del Tuir - testo unicoimposte sui redditi) e dopo il dlgs n. 276/03 – anche per le collaborazioni aprogetto e, infine, per gli incaricati della vendita a domicilio (art. 36, leggen. 426/1971).

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al fondo della gestione separata lecollaborazioni occasionali con reddito complessivo non superiore a 5.000euro annui. Oltre tale cifra scatta l’obbligatorietà del contributo.

Inoltre, dal 1° gennaio 2004 devono iscriversi alla gestione separataInps anche gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e, soloin caso di reddito annuo superiore a 5.000 euro, i venditori a domicilio.

Chi deve iscriversi al fondo gestione separata Inps L’obbligo di iscrizione al fondo è previsto per:

i prestatori d’opera non iscritti ad altre casse previdenziali e i liberiprofessionisti che svolgono attività che esulano da quella per cui sonoiscritti alla cassa professionale di appartenenza;

i collaboratori coordinati e continuativi;

IL REGIME PREVIDEN

ZIALEA) IL FONDO INPS

GESTIONE SEPARATA

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Page 54: Guida 2008 collaborazioni

i collaboratori coordinati e continuativi occasionali (mini co.co.co.); i lavoratori autonomi occasionali (nel caso di reddito annuo superiore

a 5.000 euro); i collaboratori a progetto; gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;

Hanno inoltre l’obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps anche: gli studenti universitari beneficiari di borse di studio integrative, eroga-

te con finalità di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti stessi; gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica, delle scuole di spe-

cializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione perinsegnanti di scuola secondaria, ai dottorati di ricerca, percettori di asse-gni per attività di tutorato e per attività didattico-integrative propedeuti-che e di recupero;

i medici in formazione specialistica;i venditori porta a porta non occasionali in caso di reddito annuo non

superiore a 5.000 euro; gli assegnatari di borse di studio relative a dottorati di ricerca; gli assegnisti di ricerca.

Disposizioni specifiche per gli studentiConcluso il periodo di mobilità internazionale per cui è stata erogata la

borsa di studio, o il periodo di durata del corso previsto, gli studenti chenon avranno in essere contratti di collaborazione dovranno comunicareall’Inps la data di cessazione dell’attività.

Le aliquote contributive dovute all’Inps sono le stesse di tutti gli iscrit-ti alla gestione separata, mentre le somme percepite dagli studenti sonoesenti da Irpef (come d’altra parte già previsto per assegni di ricerca eborse di studio per dottorato di ricerca).

Il reddito imponibile, da considerare come base per il calcolo dei contri-buti dovuti, è costituito dall’intero ammontare della borsa di studio inte-grativa o dell’assegno.

Quando, come e dove ci si iscrive al fondo gestione separata Inps L’obbligo di iscriversi alla gestione separata va eseguito entro 30 giorni

dall’inizio dell’attività lavorativa o dalla comunicazione dell’assegnazione

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEA) IL FONDO INPS

GESTIONE SEPARATA

Page 55: Guida 2008 collaborazioni

della borsa di studio o dell’assegno d’incentivazione da parte dell’ente ero-gatore.

Per iscriversi si potranno utilizzare gli appositi moduli disponibili pres-so la sede Inps competente oppure direttamente scaricabili sul sitowww.inps.it, sezione modulistica o chiamando il call center dell’Inps alnumero 16464. Nel modello prestampato il soggetto interessato dovràindicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, iltipo di attività svolta, la data di inizio dell’attività e i dati del commit-tente. La sede competente è quella del territorio dove è ubicato il com-mittente.

Nel caso di attività professionale la domanda deve essere presentataalla sede Inps in cui risiede il professionista. È data, comunque, la possi-bilità di presentare la domanda in qualsiasi sede Inps se ciò è più comodoper gli interessati.

Quando è possibile chiudere la propria posizione InpsLa cancellazione, ad opera dell’iscritto, non consente accrediti succes-

sivi. La cancellazione non è un obbligo, non è dettata da norma, ma è unafacoltà che l’Inps ha previsto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’atti-vità, per i casi in cui non si ha interesse ad accrediti contributivi. Ovvia-mente è possibile riscriversi alla gestione separata dell’Inps qualora ven-gano instaurati nuovi rapporti di collaborazione.

Quando è possibile chiedere la restituzione dei contributi versati La legge 335/95 aveva previsto che, solo per cinque anni, a decorrere

dal 30 giugno 1996, i sessantacinquenni avessero la possibilità – nonl’obbligo – d’iscrizione alla gestione separata dell’Inps.

Al raggiungimento dei 65 anni di età, quindi, i lavoratori potevanodecidere di cancellarsi dalla gestione separata. Visto il tempo fin qui tra-scorso, la norma è da considerare scaduta. La situazione oggi risulta quin-di la seguente: chi ha più di 65 anni e inizia a svolgere un’attività lavora-tiva di natura parasubordinata ha comunque e sempre l’obbligod’iscriversi alla gestione separata. Chi ha compiuto i 65 anni di età duran-te il quinquennio di cui sopra, ovvero dal 1996 al 2001, e non ha chiestonei termini la cancellazione dal fondo, non può più chiedere la restituzio-ne dei contributi versati. Gli iscritti al fondo gestione separata che termi-

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ZIALEA) IL FONDO INPS

GESTIONE SEPARATA

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nano l’attività lavorativa senza aver raggiunto il diritto a pensione nonpossono più chiedere la restituzione dei contributi versati.

Il rimborso dei contributi versati può essere richiesto solo in alcuniprecisi casi ben definiti:

versamenti superiori al massimale (per il 2008 pari a 88.669,00 euro); versamenti a titolo di acconto superiore a quanto realmente dovuto;

per attività o redditi non più soggetti all’obbligo contributivo presso lagestione separata a causa dell’istituzione di specifiche altre casse (adesempio collaboratori giornalisti ora iscritti ad apposita cassa pressol’Inpgi).

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE

Per tutti gli iscritti alla gestione separata Inpssenza altre coperture previdenziali obbligatorie Per questi lavoratori l’aliquota contributiva è del 24,72 per cento dal 1°

gennaio 2008, del 25,72 per cento dal 1° gennaio 2009 e del 26,72 per cen-to dal 1° gennaio 2010 (art. 1, comma 79, legge 24 dicembre 2007, n. 247).

Parte del contributo versato (lo 0,50 per cento) è destinato al finanzia-mento dell’indennità di maternità, dell’indennità per congedo parentale,dell’indennità di malattia e degli assegni al nucleo familiare.

Inoltre dal 7/11/2007 parte di tale contributo (lo 0,22 per cento) èdestinato a copertura delle nuove tutele di maternità, compresa la gravi-danza a rischio (Messaggio Inps n. 027090 del 9/11/2007).

Per tutti gli iscritti alla gestione separata Inps con altre copertureprevidenziali obbligatorie e/o titolari di pensione diretta e indiretta

Per questi lavoratori l’aliquota contributiva è fissata dal 1° gennaio2008 al 17 per cento.

ATTENZIONE: nell’aliquota dovuta dai suddetti lavoratorinon è compreso il contributo aggiuntivo dello 0,50 per cento permaternità, assegno al nucleo familiare e malattia e dello 0,22 per cen-to per la maternità a rischio. Pertanto non si ha diritto alle relativeprestazioni.

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GESTIONE SEPARATA

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LA RIPARTIZIONE DELL’ALIQUOTA PREVIDENZIALE E IL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO

Nel fondo Inps gestione separata l’onere contributivo è ripartito tra com-mittente e lavoratore.

Gli iscritti con contratto di collaborazione (co.co.co., co.pro, mini co.co.co.e prestazioni di lavoro autonomo occasionale): l’aliquota contributiva dovu-ta al fondo è ripartita nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3a carico del lavoratore.

Gli iscritti con contratto di associazione in partecipazione : l’associante(datore di lavoro) versa il 55 per cento del contributo mentre l’associato(lavoratore) versa il 45 per cento.

Gli iscritti con partita Iva: il lavoratore con partita Iva, diversamentedagli altri iscritti, non ha la ripartizione dell’onere contributivo con il com-mittente. Pertanto deve versare per intero il contributo dovuto alla gestioneseparata Inps, con facoltà di addebitare nella fattura il 4per cento del com-penso lordo a titolo di rivalsa previdenziale.

Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, minico.co.co. associazione in partecipazione e di lavoro autonomo occasionale (incaso di compenso annuo superiore a 5.000 euro) è l’impresa committente che,attraverso l’utilizzo del modello F24, deve versare l’intero ammontare del con-tributo previdenziale dovuto alla gestione separata, trattenendo la quota acarico del lavoratore dal suo compenso lordo. Il versamento va effettuatoentro il 16 del mese successivo a quello in cui viene erogato il compenso.

I lavoratori con partita Iva provvedono essi stessi al versamento contri-butivo. Così come avviene per i versamenti Irpef, questi lavoratori versano ilcontributo alla gestione separata Inps attraverso un meccanismo che preve-de un acconto del 40 per cento del contributo dovuto sui redditi di lavoropercepiti nell’anno precedente e un saldo finale. Se al momento del saldorisultano versate a titolo di acconto somme superiori al contributo dovuto,il professionista può presentare richiesta di rimborso all’Inps, oppure dedur-re la somma eccedente da eventuali importi dovuti nell’anno successivo.

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GESTIONE SEPARATA

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NOTA BENE: L’art. 1, comma 770, della legge 296/06 (Finanziaria 2007) haprevisto che a partire dal 1° gennaio 2007 l’aliquota di computo (aliquotache serve ad accantonare i contributi utili per la liquidazione della pensio-ne) è stabilita in misura della medesima aliquota contributiva pensionisti-ca. La misura è stata confermata dalla legge 247/07, attuativa del Proto-collo del 23 luglio 2007, per cui nel 2008 l’aliquota contributiva per ilcomputo della pensione è stabilita nella stessa misura dell’aliquota contri-butiva di finanziamento (24 per cento per i soggetti senza altre copertureprevidenziali e 17 per cento per i titolari di pensione e gli iscritti ad altrifondi previdenziali).

MINIMALI E MASSIMALIIl versamento previdenziale al fondo Inps gestione separata è commisu-

rato a un massimale annuo che per il 2008 è pari a 88.669,00 euro. In questa gestione non esiste il minimale per il versamento dei contributi. Per poter accreditare tutti i dodici mesi di anno solare occorre far riferi-

mento al minimale contributivo dei commercianti pari per il 2008 a13.819,00 euro.

TABELLA RIEPILOGATIVA

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEA) IL FONDO INPS

GESTIONE SEPARATA

TIPOLOGIA LAVORATIVAcollaborazione coordinata econtinuativa (co.co.co.)

prestazione occasionale (mini co.co.co.)

POSIZIONE ASSICURATIVA

senza altra coperturaprevidenziale obbligatoria con altra copertura previdenzialeobbligatoria o titolari di pensioneindirettatitolari di pensione direttasenza altra coperturaprevidenziale obbligatoriacon altra copertura previdenzialeobbligatoria o titolari di pensioneindirettatitolari di pensione diretta

2008

24,72%

17%

17%

24,72%

17%

17%

2009

25,72%

17%

17%

25,72%

17%

17%

2010

26,72%

17%

17%

26,72%

17%

17%

ALIQUOTE

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEB) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS

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TIPOLOGIA LAVORATIVAcollaborazione aprogetto

prestazione di lavoro autonomooccasionale

associazione in partecipazione

partita Iva individuale

POSIZIONE ASSICURATIVA

senza altra coperturaprevidenziale obbligatoriacon altra copertura previdenzialeobbligatoria o titolari di pensioneindirettatitolari di pensione direttasenza altra coperturaprevidenziale obbligatoriacon altra copertura previdenzialeobbligatoria o titolari di pensioneindirettatitolari di pensionedirettasenza altra coperturaprevidenziale obbligatoriacon altra copertura previdenzialeobbligatoria o titolari di pensioneindirettatitolari di pensione direttasenza altra coperturaprevidenziale obbligatoriacon altra copertura previdenzialeobbligatoria o titolari di pensioneindirettatitolari di pensione diretta

ALIQUOTE2008

24,72%

17%

17%

24,72%

17%

17%

24,72%

17%

17%

24,72%

17%

17%

2009

25,72%

17%

17%

25,72%

17%

17%

25,72%

17%

17%

25,72%

17%

17%

2010

26,72%

17%

17%

26,72%

17%

17%

26,72%

17%

17%

26,72%

17%

17%

B) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS

LA TUTELA DELLA MATERNITÀ

Congedo di maternità e gravidanza a rischioÈ stata estesa anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata la

tutela della gravidanza a rischio (art.1, comma 791, legge 296/06).La nuova disciplina della maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEB) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS

5 Con circolare n. 137 del 2007 l’Inps ha precisato che rientrano tra le destinatarie delle nuove disposizioni, in quantoassimilate alle lavoratrci a progetto, le collaboratrici coordinate e continuative, ma non le lavoratrici che svolgono prestazionioccasionali (mini co.co.co.).

6 Art. 20 dlgs 151/01: “1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà diastenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, acondizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai finidella prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute dellagestante e del nascituro. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per lasolidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l’elenco dei lavori ai quali non si applicano ledisposizioni del comma 1”.

separata Inps è prevista dal dm 12 luglio 2007 (entrato in vigore il 7 novem-bre 2007) che allarga ulteriormente l’area della tutela in caso di gravidanza.

Fra le principali novità c’è l’estensione ai committenti, per le lavoratrici aprogetto e categorie assimilate5 e agli associanti in partecipazione per leassociate, del divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi previsti dal-l’art. 16 del dlgs 151/2001 (testo unico in materia di sostegno e tutela del-la maternità e paternità), vale a dire:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;b) qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente

tra la data presunta e la data effettiva del parto:c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’art. 20 del

dlgs 151/016;d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il

parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giornisono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Le libere professioniste (titolari di partita Iva individuale) iscritte allagestione separata hanno diritto all’indennità di maternità a condizioneche l’astensione effettiva dall’attività nei periodi previsti dall’art. 16 siacertificata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Oltre al congedo di maternità obbligatorio, sono altresì tutelate le ipo-tesi di maternità a rischio così come disciplinate dall’art. 17 del dlgs151/2001. L’estensione del citato art. 17, tuttavia, è modulata in base allanatura del rapporto di lavoro:

a) lavoratrici a progetto, categorie assimilate (co.co.co.) e asso-ciate in partecipazione – Per queste lavoratrici è prevista l’integraleapplicazione dell’art. 17 del decreto 151/2001. In particolare l’art. 17,comma 1, prevede che l’obbligo di astensione dalla prestazione può essereanticipato a tree mesi dalla data presunta del parto qualora le lavoratrici

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEB) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS

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siano occupate in lavori che, in relazione allo stato avanzato di gravidan-za, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. L’anticipazione è dispostadal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.All’art. 17, comma 2, è previsto che sempre il servizio ispettivo del Mini-stero sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti orga-ni del Ssn, può disporre l’interdizione dal lavoro fino ai due mesi preceden-ti la data presunta del parto oppure fino ai periodi di astensione previstiagli artt. 7, comma 6, e 12, comma 2, del dlgs 151/01.

La disposizione di interdizione può essere fatta nei seguenti casi: 1)nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme mor-bose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;2) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizie-voli alla salute della donna e del bambino; 3) quando la lavoratrice nonpossa essere spostata ad altre mansioni.

Nel caso 1) l’astensione è disposta dal servizio ispettivo del Ministerodel lavoro (in base agli esiti dell’accertamento medico) e il relativo prov-vedimento deve essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’i-stanza della lavoratrice. Nei casi 2) e 3) l’astensione può essere dispostaanche d’ufficio.

b) libere professioniste – È applicato solo il comma 2, lettera a)dell’art. 17. Pertanto il riconoscimento dell’interdizione anticipata è limi-tato esclusivamente alla sola ipotesi di “gravi complicanze della gravidanzao di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravatedallo stato di gravidanza”.

Ai fini del riconoscimento dei periodi di congedo previsti dagli artt. 16e 17 del dlgs 151/2001, va presa a riferimento la data presunta del parto.

Quindi, ricade sulle lavoratrici interessate l’onere di consegnare inbusta chiusa prima dell’inizio del congedo il certificato medico attestantelo stato di gravidanza con riferimento alla data presunta del parto. Ladocumentazione va consegnata sia al committente che alla gestione sepa-rata Inps unitamente alla domanda di maternità.

Per le lavoratrici a progetto resta valida la previsione dell’art. 66 deldecreto legislativo 276/03 relativamente alla sospensione e alla proroga

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEB) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL

FONDO INPS

7 Il dm 12 luglio 2007 ha previsto a copertura dei nuovi oneri derivanti dall’estensione della tutela una maggiorazioneulteriore del contributo dovuto per maternità, malattia e assegno al nucleo familiare. La maggiorazione è dello 0,22 per centoche, unitamente al già previsto 0,50 per cento porta complessivamente il contributo allo 0,72 per cento. Tale contributo èdovuto a decorrere dal 7 novembre 2007.

del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevoledisposizione del contratto individuale.

L’indennità di maternitàIl periodo indennizzabile Il diritto all’indennità di maternità compete per i periodi di congedo

previsti dagli artt. 16 e 17 del dlgs 151/01. L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall’i-

nizio della gestazione è considerata parto a tutti gli effetti. Lo stesso valequalora il bambino nasca morto o muoia dopo un breve lasso di tempo.

I requisiti contributivi per maturare il diritto all’indennità di maternità Hanno diritto all’indennità di maternità le lavoratrici iscritte alla gestio-

ne separata a condizione che: non abbiano altre forme di copertura previdenziale obbligatoria; non siano titolari di pensione diretta o di reversibilità; risultino attribuite almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici

mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (la contribuzione deveessere comprensiva della maggiorazione dovuta per maternità, malattia eassegno al nucleo familiare)7.

Con l’entrata in vigore del dm 12 luglio 2007, i dodici mesi precedentil’inizio del periodo indennizzabile vanno individuati (diversamente dalladisciplina previgente) in considerazione della data presunta del parto.

I dodici mesi in questione costituiranno il periodo di riferimento sia perl’individuazione del requisito contributivo (tre mensilità effettive di contri-buzione), sia per l’individuazione del reddito sulla base del quale verrà cal-colata l’indennità di maternità.

In mancanza della data presunta, i dodici mesi di riferimento sarannoquelli determinati sulla base della data effettiva del parto.

Il requisito delle tre mensilità di effettiva contribuzione va invece indivi-duato nei dodici mesi interi che precedono il diverso periodo di congedo chesi determina in caso interdizione anticipata (art. 17, dlgs 151/2001) e/onel caso di esercizio della flessibilità del congedo di maternità (un mese pri-ma della data presunta del parto e quattro mesi successivi al parto).

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEB) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS

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Se quando inizia il periodo indennizzabile la collaboratrice non è piùiscritta alla gestione separata, ma ha maturato in precedenza almeno tremensilità di effettiva contribuzione, ha ugualmente diritto all’indennità dimaternità (a meno che non abbia diritto a una maggiore indennità deri-vante da attività lavorativa subordinata o autonoma).

NOTA BENE: le lavoratrici a progetto, le collaboratrici coordinate e conti-nuative e le associate in partecipazione per avere diritto all’indennità dimaternità per i periodi di congedo obbligatorio (art. 16, dlgs 151/2001) edi interdizione anticipata (art. 17, dlgs 151/2001) devono attestare l’ef-fettiva astensione dall’attività lavorativa attraverso una dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà. Analoga dichiarazione è richiesta da partedel committente/associante in partecipazione.

Anche per le libere professioniste la corresponsione dell’indennità dimaternità è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativaattestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L’indennità di paternità Il padre lavoratore iscritto alla gestione separata, in possesso dei requi-

siti contributivi descritti, ha diritto a un’indennità, solo per i tre mesi suc-cessivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbespettato alla lavoratrice madre, nel caso in cui si verifichino le seguenticircostanze: morte o grave infermità della madre; abbandono del neonato;affidamento esclusivo al padre.

In particolare il requisito di tre mensilità effettive di contribuzione varinvenuto nei dodici mesi immediatamente precedenti l’insorgenza deldiritto (data di abbandono, morte ecc.).

L’indennità di paternità è riconosciuta anche al padre adottivo o affida-tario (vedi paragrafo “Le adozioni e l’indennità di maternità”).

Dopo il dm 12 luglio 2007 anche i lavoratori padri iscritti alla gestioneseparata Inps hanno diritto all’astensione dall’attività lavorativa per iperiodi in cui beneficiano dell’indennità di paternità.

Come si calcola l’indennità L’indennità di maternità o di paternità è calcolata per ogni giornata del

periodo indennizzabile.

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEB) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS

L’indennità è pari all’80 per cento della retribuzione media giornaliera perce-pita dalla collaboratrice nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodoindennizzabile che, a sua volta, varia in funzione del diverso periodo di conge-do richiesto dalla lavoratrice.

Per le attività di collaborazione il reddito di riferimento è quello risultantedai versamenti contributivi, mentre per le attività libero-professionali il redditodi riferimento è quello risultante dalla denuncia dei redditi.

Nel caso in cui si abbia un’anzianità contributiva inferiore a dodici mesi, siha ugualmente diritto all’indennità di maternità o di paternità che, però, saràdeterminata in riferimento al reddito del solo periodo compreso tra il mese diiscrizione alla gestione separata e l’inizio del periodo indennizzabile.

Un esempio: Per comodità di calcolo, supponiamo che la data presunta del parto e la data

effettiva coincidano. Il parto avviene il 1° marzo 2008 e la collaboratrice haavuto un reddito complessivo di euro 10.300 nel periodo di riferimento (in que-sto caso, i dodici mesi utili per determinare il reddito vanno individuati nelperiodo compreso fra l’1/1/2007 e il 31/12/2007).

Anno di produzione del reddito 2007

Mesi di produzione di reddito 12

Importo reddito 10.300 euro

Reddito totale: 365 = valore di una giornata 28,22 euro

80% del valore giornaliero 22,58 euro

Giornate da indennizzare* 151

Indennità spettante 151 x 22,58 euro = 3.409,58 euro *Tali giornate sono conteggiate sulla base del calendario dell’anno in cui avviene il parto, comprendendoanche le festività

In seguito alla circolare Inps n. 93/2003, sono stati individuati alcuni casiparticolari che richiedono diverse modalità di calcolo per l’indennità di mater-nità:

1. anzianità assicurativa inferiore a dodici mesi; 2. iscrizione alla gestione separata antecedente alla percezione del reddito; 3. riscossione di emolumenti arretrati, percepiti nell’anno in cui ricade

in tutto o in parte il periodo di riferimento;

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEB) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS

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4. cambiamento di attività lavorativa (passaggio da attività libero-pro-fessionale ad attività di collaborazione, o viceversa);

5. anzianità assicurativa pari o superiore a dodici mesi, qualora l’iscri-zione alla gestione separata avvenga nello stesso anno in cui inizia ilperiodo di riferimento ed è successiva al mese di gennaio.

In particolari circostanze il calcolo per determinare l’indennità dimaternità è molto complesso. Per avere certezza di quanto spetti è benequindi rivolgersi alle sedi territoriali del patronato Inca-Cgil della propriacittà o a quelle di NIdiL (gli indirizzi sono disponibili sui siti www.inca.it ewww.nidil.cgil.it).

Le adozioni e l’indennità di maternità Il congedo di maternità con astensione dalla prestazione lavorativa e la

relativa indennità possono essere richiesti anche in caso di adozione oaffidamento.

Il congedo e l’indennità possono essere richiesti per i tre mesi successi-vi all’ingresso del bambino nella famiglia adottante o affidataria, se il bim-bo non ha superato i sei anni di età8.

Per ricevere l’indennità è necessario aver versato almeno tre mensilitàcontributive nei dodici mesi precedenti la data di ingresso del bambinonella famiglia.

In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’inden-nità viene riconosciuta per i tre mesi successivi all’ingresso in famigliaqualsiasi sia l’età del bambino fino ai 18 anni.

Congedo di maternità e contribuzione figurativaUna delle novità previste dal dm 12 luglio 2007 è senza dubbio il rico-

noscimento della contribuzione figurativa per i periodi di maternità. Infat-ti, l’art. 6 del citato decreto dispone che per i periodi di astensione dallavoro per i quali viene corrisposta l’indennità di maternità sono accredi-tati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determi-nazione della misura stessa.

Le modalità e i termini per la domanda In considerazione delle modifiche intervenute con il dm 12 luglio 2007,

per poter usufruire dell’indennità di maternità la domanda deve essere pre-

8 In relazione alle adozioni e agli affidamenti va precisato che la legge 244/07 (Finanziaria 2008) ha significativamenteinnovato la normativa. In particolare per le adozioni nazionali è stato abolito il limite di età dei sei anni. La disposizione inquestione, pur se non recepita dalla circolare Inps del 21/12/2007, n. 137 perché antecedente all’entrata in vigore dellaFinanziaria 2008, a nostro avviso trova applicazione anche per le lavoratrici aventi diritto della gestione separata Inps.

Page 66: Guida 2008 collaborazioni

sentata alla sede Inps competente prima dell’inizio del periodo di congedo dimaternità. La domanda dovrà essere corredata dal certificato medico di gravi-danza attestante la data presunta del parto.

La domanda di congedo di maternità va presentata attraverso il nuovomodello MOD.MAT./GEST.SEP. aggiornato con le nuove disposizioni e scaricabi-le dal sito internet www.inps.it nella sezione modulistica.

Ricordiamo che le lavoratrici parasubordinate, qualora l’indennità di mater-nità riconosciuta dalla gestione separata Inps risulti inferiore all’assegno dimaternità a carico dello Stato, possono usufruire della relativa integrazioneper la quota differenziale fra i due importi.

Tale integrazione spetta, però, a condizione che le collaboratrici possanofar valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 18° al 9° mese ante-cedente il parto (art. 75, dlgs 151/01).

TRATTAMENTO ECONOMICO PER CONGEDO PARENTALE

La legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) ha introdotto in favore dei lavoratoria progetto e categorie assimilate9 una indennità economica per congedoparentale.

Il trattamento economico in questione è riconosciuto, a partire dal 1° gen-naio 2007 e limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vitadel bambino, ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continua-tivi non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati.

I requisiti contributivi per maturare il diritto al trattamento economico per congedo parentaleIl diritto al trattamento è riconosciuto a quei soggetti (madri/padri biologi-

ci, adottivi e affidatari) che:

risultino in possesso di almeno 3 mensilità di contribuzione effettivacomprensiva della maggiorazione dovuta per maternità, malattia e assegno alnucleo familiare10;

abbiano un rapporto di lavoro in corso di validità nel periodo in cui si col-loca il congedo;

si astengano effettivamente dall’attività lavorativa.

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEB) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS

9 Anche in questo caso con la circolare n. 137 del 2007 l’Inps ha precisato che rientrano tra i destinatari del trattamentoeconomico, in quanto assimilati ai lavoratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi ma non i lavoratori che svolgonoprestazioni occasionali (mini co.co.co.). Sono escluse dal riconoscimento della prestazione le professioniste e le associate inpartecipazione.10 Il contributo aggiuntivo richiesto è quello dello 0,50 per cento che a decorrere dal 7/11/2007 è diventato dello 0,72 per cento

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La corresponsione del trattamento economico riguarda eventi di parto oingressi in famiglia (in caso di adozioni o affidamenti) avvenuti a partire dal1° gennaio 2007.

In caso di parto plurimo il diritto al congedo è riconosciuto per ogni bambi-no sempre nel limite di tre mesi per ciascun figlio entro il primo anno di vita.

La misura del trattamento economico riconosciuto è pari al 30 percento del reddito che viene preso a riferimento per la corresponsionedell’indennità di maternità/paternità.

La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del congedo paren-tale. In caso contrario il trattamento economico verrà riconosciuto soltan-to per i periodi successivi alla presentazione della domanda.

Congedo parentale e contribuzione figurativaAnalogamente a quanto avviene per il congedo di maternità, anche per i

periodi di astensione dall’attività lavorativa per congedo parentale sonoaccreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e delladeterminazione della misura stessa.

NOTA BENE: per verificare il possesso dei requisiti utili all’accesso delle pre-stazioni e per inoltrare le relative domande è consigliabile rivolgersi pressouna delle strutture del patronato Inca Cgil

L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

I casi in cui si ha diritto all’assegno Gli iscritti alla gestione separata dell’Inps hanno diritto all’assegno al

nucleo familiare (decreto ministeriale del 4/4/2002) a condizione che i nucleifamiliari siano composti da:

entrambi i genitori, o un solo genitore, con almeno un figlio minore (cono senza inabili);

entrambi i genitori o un solo genitore senza figli minori, con almeno unfiglio maggiorenne inabile;

entrambi i coniugi, senza figli, con la presenza di un fratello, una sorellao un nipote di minore età o inabile (anche se maggiorenne);

IL REGIME PREVIDEN

ZIALEB) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS

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Page 68: Guida 2008 collaborazioni

singolo richiedente (celibe/nubile, separato o divorziato, vedovo ecc.)che componga un nucleo familiare assieme ad almeno un fratello, una sorellao un nipote di minore età o inabile (anche se maggiorenne).

Quelle appena descritte sono le principali casistiche. Per avere il quadrocompleto degli aventi diritto è necessario rivolgersi al patronato Inca.

Per verificare se spetta il diritto all’assegno si utilizzano le tabelle in vigo-re per i lavoratori dipendenti e si prende a riferimento il reddito del nucleofamiliare percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.

I requisiti per ottenere l’assegno al nucleo familiarePer il diritto all’assegno bisogna prendere in considerazione il reddito

complessivo della famiglia. Tale reddito è dato dalla somma dei redditi deicomponenti il nucleo, escludendo i redditi prodotti dai figli maggiorenni edal coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Inoltre non vanno considerati i redditi derivanti da: rendite Inail; pensionidi guerra; indennità di accompagnamento; trattamento di fine rapporto e rela-tive anticipazioni; pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio.

Vanno, invece, considerati: tutti i redditi assoggettabili ad Irpef al nettodei contributi previdenziali obbligatori; i redditi esenti da imposta, come adesempio le pensioni sociali, gli assegni sociali, le pensioni civili, interessi daBot e i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli soggetti a ritenute allafonte superiori a 1032,92 euro, le rendite catastali di immobili (compresa lacasa di abitazione).

Per maturare il diritto all’assegno, almeno il 70 per cento del reddito fami-liare deve derivare da attività soggette all’obbligo di iscrizione alla gestioneseparata. Tuttavia, nei nuclei familiari in cui siano presenti più tipi di reddi-to, al fine del raggiungimento del suddetto requisito concorrono anche even-tuali redditi da lavoro dipendente.

Le modalità e i termini per la domandaI lavoratori parasubordinati devono presentare domanda direttamente

all’Inps a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il qua-le viene richiesta la prestazione.

L’erogazione avverrà con pagamento diretto. Per quanto riguarda gli assegni al nucleo familiare, poiché il decreto

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEB) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS

Page 69: Guida 2008 collaborazioni

citato cambia i destinatari delle prestazioni, può essere presentata doman-da ex novo per i periodi pregressi nei limiti della prescrizione quinquennale.

Le novità della Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296)sugli assegni al nucleo familiareDal 1° gennaio 2007 sono stati rideterminati sia i livelli di reddito che

gli importi dell’assegno al nucleo familiare con entrambi i genitori o unsolo genitore e con almeno un figlio minore per i nuclei in cui non sianopresenti componenti inabili.

Sempre dal 1° gennaio 2007 è stato previsto, per altre tipologie di nucleifamiliari con figli, un aumento dell’importo riconosciuto pari al 15 per cento.

Inoltre per i nuclei familiari numerosi con più di tre figli o equiparati dietà inferiore a 26 anni, vengono considerati ai fini della determinazione del-l’assegno al pari dei figli minori anche i figlio equiparati di età superiore a 18anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

L’INDENNITÀ DI MALATTIA

a) In caso di ricovero ospedaliero

I requisiti per ottenere l’indennitàPer gli iscritti alla gestione separata è prevista un’indennità di malattia in

caso di ricovero ospedaliero, a condizione che risultino versate almeno tremensilità contributive nei dodici mesi precedenti l’evento. Inoltre, il redditoindividuale nell’anno precedente non deve superare il massimale contributivo(per il 2008 pari a 88.669,00 euro) diminuito del 30 per cento.

Per aver diritto alla prestazione è necessario che gli iscritti al fondo Inpsgestione separata non siano titolari di pensione diretta o di reversibilità enon siano contemporaneamente iscritti ad altri fondi di previdenza obbli-gatoria.

Le modalità di erogazioneL’indennità spetta per tutte le giornate di ricovero, presso strutture ospe-

daliere sia pubbliche che private, fino a un massimo di 180 giorni nell’annosolare (comprese le giornate di dimissioni dal luogo di cura e le festività).

IL REGIME PREVIDEN

ZIALEB) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS

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Page 70: Guida 2008 collaborazioni

Inoltre, in caso di ricovero presso strutture ospedaliere estere, l’indennitàdi malattia è dovuta per ogni giornata di degenza autorizzata o riconosciutadal Servizio sanitario nazionale.

In caso di day hospital, si avrà diritto alla prestazione solo se verrà ricono-sciuta un’effettiva incapacità lavorativa per l’intera giornata.

L’indennità economica giornaliera è calcolata sul massimale della contribu-zione (per il 2008 pari a 88.669,00 euro) diviso per 365 giorni, ed è dovutaper ogni giornata di degenza ospedaliera, nella misura del:

8 per cento se sono stati versati contributi fino a quattro mesi; 12 per cento se sono stati versati contributi da cinque a otto mesi; 16 per cento se sono stati versati contributi da nove a dodici mesi.

Quindi, per l’anno 2008 l’indennità deve essere calcolata su 242,92 euro(cifra che si ottiene dividendo l’importo del massimale, 88.669,00 euro, per365), e in base alle percentuali previste (8 per cento; 12 per cento; 16 percento) corrisponderà a:

19,43 euro giornalieri se sono stati versati contributi da tre a quattro mesi; 29,15 euro giornalieri se sono stati versati contributi da cinque a otto mesi; 38,86 euro giornalieri se sono stati versati contributi da nove a dodici mesi.

L’interessato deve presentare domanda all’Inps entro 180 giorni dalla dimis-sione ospedaliera.

La domanda deve essere accompagnata dall’autocertificazione dei redditipercepiti nell’anno precedente.

b) In caso di decorso domiciliareDal 1° gennaio 2007 i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps non

pensionati e senza altre coperture previdenziali hanno diritto a un’indennitàgiornaliera a carico dell’Inps (art. 1, comma 788, legge 296/06).

Destinatari delle nuove disposizioni sono i titolari di rapporti di collabora-zione a progetto, collaborazione coordinata e continuativa e collaborazioneoccasionale (mini co.co.co.)11. Sono esclusi dal riconoscimento della pre-stazione i lavoratori con partita Iva e gli associati in partecipazione.

L’indennità è riconosciuta per un numero di giorni pari, al massimo, ad 1/6della durata complessiva del rapporto.

In ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare.

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEB) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS

11 Le disposizioni applicative delle nuove norme fanno seguito all’emanazione della circolare Inps n. 76 del 16 aprile 2007.

Page 71: Guida 2008 collaborazioni

L’esclusione dall’indennizzo va limitata a malattia inferiore ai quattrogiorni, mentre, se superiore a quattro giorni (o si configura come continua-zione o ricaduta di una precedente malattia), anche i primi tre giorni ven-gono indennizzati.

L’indennità è riconosciuta a condizione che:Nei dodici mesi precedenti la data di inizio della malattia il lavoratore

abbia almeno tre mensilità contributive accreditate.Nell’anno solare che precede la data di inizio della malattia il reddito

del lavoratore non deve superare il 70 per cento del massimale contributivoprevisto per lo stesso anno.

La misura dell’indennizzo (pagato direttamente dall’Inps) è pari al 50per cento di quanto previsto a titolo di indennità di malattia in caso diricovero ospedaliero e quindi le indennità riconosciute per gli eventi mor-bosi contratti nel 2008 saranno le seguenti:

9,71 euro se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditateda tre a quattro mensilità contributive;

14,57 euro se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditateda cinque a otto mensilità contributive;

19,43 euro se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditateda nove a dodici mensilità contributive.

L’onere di inviare la certificazione attestante la malattia sta in capo allavoratore. Il certificato di malattia redatto dal proprio medico va presenta-to o spedito entro due giorni dal rilascio dello stesso. L’invio oltre il termi-ne su indicato produce la perdita dell’intera indennità per tutte le giornatedi ritardo.

Ai lavoratori interessati si applicano altresì le disposizioni in materia difasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (art. 5, comma14, DL n. 463/83 convertito dalla legge 638/83 e successive modificazioni).

A tal fine i lavoratori sono tenuti ad indicare sul certificato di malattia l’e-satto e completo indirizzo di reperibilità, comunicando tempestivamenteall’Inps e al committente ogni eventuale variazione.

IL REGIME PREVIDEN

ZIALEB) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS

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Page 72: Guida 2008 collaborazioni

L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI E L’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

La sola iscrizione alla gestione separata Inps non dà diritto all’indennità didisoccupazione. Si ha diritto alla stessa se il collaboratore nell’anno preceden-te a quello della presentazione della domanda ha effettuato almeno 78 giorna-te di lavoro dipendente ha diritto alla disoccupazione con i requisiti ridottiper i periodi non coincidenti con l’attività di lavoro parasubordinato (o dilibero professionista non iscritto all’albo).

L’iscrizione a un albo professionale fa cadere la possibilità di riconoscimen-to dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Ricordiamo che, accanto al requisito minimo delle 78 giornate lavorative,per godere dell’indennità a requisiti ridotti è obbligatorio l’accredito all’Inpsdi almeno un contributo settimanale come dipendente prima del biennio pre-cedente la domanda.

L’indennità con requisiti ridotti dopo la legge n. 247/07 (attuativa del Protocollo 23 luglio)Dal 1° gennaio 2008 l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti viene

riconosciuta nella misura del 35 per cento della retribuzione media giornalieraper i primi 120 giorni e al 40 per cento per i giorni successivi fino a un massi-mo di 180 giorni. Il diritto all’indennità spetta per un numero di giornate pari aquelle lavorate nello stesso anno e comunque per un periodo non superiore alladifferenza tra 360 (meno le giornate di disoccupazione eventualmente godute)e le giornate di lavoro prestate.

Il periodo di disoccupazione indennizzata è coperto da contribuzione figura-tiva che viene accreditata in base alla media delle retribuzioni percepite nell’an-no solare in cui si colloca l’indennità della prestazione.

Va ricordato che l’indennità può essere richiesta anche se nell’anno di pre-sentazione della domanda si svolge un’attività lavorativa.

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEB) LE PRESTAZIONI PER GLI ISCRITTI AL FONDO INPS

Page 73: Guida 2008 collaborazioni

C) I CONTRIBUTI VERSATI E LA PENSIONE

Il versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata Inps hacome principale finalità quella di ottenere, al raggiungimento dei requisitidi legge, un trattamento pensionistico. Non sempre però si ha la pienaconsapevolezza circa l’effettiva destinazione della contribuzione versata,specie in presenza di carriere lavorative non sempre stabili nel tempo eche hanno determinato percorsi contributivi frastagliati.

Pensiamo ad esempio a chi ha iniziato a lavorare con rapporti di lavorosubordinato e si è trovato, suo malgrado, a dover ripensare la propria vitalavorativa attraverso forme di lavoro come le collaborazioni, catapultatoallo stesso tempo in nuovi e differenti contesti previdenziali. Nella situa-zione opposta invece potrebbe trovarsi chi, cominciando a lavorare conrapporti di collaborazione, successivamente passa a un rapporto di lavorosubordinato e conseguentemente a una diversa posizione assicurati-va/previdenziale. Ci sono poi quei lavoratori che per varie ragioni scelgonodi instaurare rapporti di lavoro di natura parasubordinata, cristallizzandonel tempo la propria posizione previdenziale esclusivamente all’interno del-la gestione separata Inps.

Un principio non derogabile è che i contributi versati alla gestioneseparata dell’Inps non possono semplicemente essere trasferiti presso l’as-sicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per poter rice-vere da quest’ultima la pensione secondo le regole di questo fondo o vice-versa.

È pertanto necessario individuare, a seconda del caso, quale possa esse-re il possibile utilizzo della contribuzione versata nella gestione separataInps, avendo presente che dopo la legge 335/95 esistono tre diversi siste-mi di calcolo della pensione per il lavoro dipendente:

sistema retributivo per tutti coloro che al 31/12/95 hanno maturatoalmeno 18 anni di contribuzione. In questo caso la pensione viene calcola-ta in considerazione della media retributiva degli ultimi anni di lavoro ed èpari all’80 per cento della retribuzione media presa a riferimento se il lavo-ratore possiede 40 anni di anzianità contributiva;

IL REGIME PREVIDEN

ZIALEC) I CONTRIBUTI VERSATI E LA PENSIONE

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Page 74: Guida 2008 collaborazioni

sistema misto per tutti coloro che al 31/12/95 hanno maturato un’an-zianità contributiva inferiore a 18 anni (almeno un contributo settimana-le). La pensione viene calcolata mediante un calcolo pro rata, cioè in par-te secondo il sistema retributivo e in parte secondo il sistemacontributivo, a seconda che i rispettivi periodi si collochino prima o dopola suddetta data;

sistema contributivo per tutti coloro che hanno iniziato a versare con-tributi dopo il 31/12/95. La pensione sarà calcolata, non sulla base dellemedie retributive degli ultimi anni di lavoro, bensì in considerazione deicontributi versati nell’arco di tutta la vita lavorativa.

La pensione maturata con contributi versati esclusivamente nella gestione separata Inps Chi ha contributi versati esclusivamente nella gestione separata dell’In-

ps maturerà il trattamento pensionistico di vecchiaia con il sistema di cal-colo contributivo previsto dalla legge 335/1995.

In particolare dal 1° gennaio 2008 si ha diritto alla pensione di vec-chiaia:

al raggiungimento di almeno 60 anni di età per le donne e 65 anni pergli uomini avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

oppure, in alternativa, aver maturato 40 anni di anzianità contributi-va indipendentemente dall’età anagrafica;

o invece con almeno 35 anni di contributi e l’età anagrafica previstaper la pensione di anzianità. Questa nuova modalità di pensionamento peri destinatari del sistema contributivo non potrà essere utilizzata prima del2031.

La legge prevede che, per poter essere liquidata prima dei 65 anni, lapensione debba risultare di importo non inferiore a 1,2 volte l’importo del-l’assegno sociale (per il 2008 questo importo deve essere pari a 475 euro)

La misura degli importi di pensione è strettamente correlata alla contri-buzione versata.

L’accredito dei contributi per gli iscritti alla gestione separata è commisu-rato al minimale contributivo dei commercianti (già richiamato in preceden-za) che è molto più alto dei compensi medi percepiti da chi versa nel fondo.

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEC) I CONTRIBUTI VERSATI E LA PENSIONE

Page 75: Guida 2008 collaborazioni

Questo elemento, unitamente a carriere lavorative frammentate e discon-tinue, determinerà in futuro, a normativa invariata, pensioni molto basse. Vainoltre ricordato che tutte le pensioni liquidate con il sistema contributivonon usufruiscono dell’integrazione al trattamento minimo Inps.

Per questo il protocollo sul welfare del 23 luglio e la successiva legge diattuazione (legge 247/07) hanno cercato dei possibili correttivi per evita-re, soprattutto alle giovani generazioni, pensioni insufficienti a garantireuna vecchiaia dignitosa e affidando a una specifica commissione lo studiodi meccanismi di solidarietà che garantiscano una pensione che sia pari adalmeno il 60 per cento netto dell’ultima retribuzione.

La pensione maturata con contributi da lavoro dipendente e contributi versati nella gestione separata Inps Per chi nell’arco della propria carriera lavorativa può far valere contribu-

zione da lavoro dipendente e contribuzione versata nella gestione separa-ta Inps si possono determinare diverse situazioni ai fini pensionistici.

Contribuzione da lavoro dipendente iniziata entro il 31/12/1995 Il lavoratore che si ritrova contributi da lavoro dipendente in data ante-

riore al 1° gennaio 1996 e successivamente inizia a versare contributi nel-la gestione separata Inps, per poter ottenere la pensione si trova adaffrontare le seguenti possibili scelte:

A) totalizzare12 i contributi versati nelle due gestioni al raggiungimen-to del 65° anno di età sia per gli uomini che per le donne, a condizione di:

avere una contribuzione minima di tre anni in ciascun fondoavere complessivamente 20 anni di contributi.

In questo caso il calcolo della pensione avverrà con il sistema contributivo.

IL REGIME PREVIDEN

ZIALEC) I CONTRIBUTI VERSATI E LA PENSIONE

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12 LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI PER I COLLABORATORI (periodi di iscrizione presso diverse gestioni previdenziali) Il decreto legislativo n. 42/2006 disciplina l’istituto della totalizzazione che consente di cumulare gratuitamente più periodicontributivi posseduti in diverse gestioni previdenziali. Sono destinatari delle norme sulla totalizzazione gli iscritti a due o piùforme di assicurazione obbligatoria al fine di conseguire un’unica pensione. Anche i lavoratori iscritti alla gestione separataInps possono accedere alla totalizzazione.In particolare si ha diritto alla pensione totalizzata a condizione che: - si sia raggiunto il 65° anno di età indistintamente sia per gli uomini che per le donne e con almeno 20 anni di contributicomplessivi;- in alternativa, 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica;- si possano far valere presso ciascuna gestione previdenziale solo periodi assicurativi non inferiori a tre anni (dal 1° gennaio2008 il periodo contributivo minimo in cascuna gestione è stato ridotto a tre anni, rispetto ai precedenti sei anni, dal comma76, art. 1, legge n. 247/07, attuativa del Protocollo del 23 luglio) ;- i periodi contributivi presi in considerazione non devono essere temporalmente coincidenti;- la domanda di totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi.

Il ricorso alla totalizzazione è consentito anche per il dirito a pensione di inabilità assoluta e permanente, nonché per lapensione indiretta.È possibile accedere alla totalizzazione anche se in una delle gestioni interessate si è maturato il diritto a una pensioneautonoma.Il diritto alla totalizzazione è escluso per chi è già titolare di un trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate.

Page 76: Guida 2008 collaborazioni

Tuttavia, se il lavoratore ha raggiunto nel fondo pensione lavoratoridipendenti il requisito autonomo a pensione , il calcolo avverrà con il siste-ma retributivo o misto in base all’anzianità contributiva posseduta al31/12/1995;

B) totalizzare i contributi versati nelle due gestioni indipendentementedall’età anagrafica, in caso di 40 anni complessivi di contribuzione. Il calco-lo della pensione avverrà con il sistema contributivo. Anche in questo caso,se il lavoratore ha raggiunto nel fondo pensione lavoratori dipendenti ilrequisito autonomo a pensione, il calcolo avverrà con il sistema retributivoo misto in base all’anzianità contributiva posseduta al 31/12/1995;

C) ottenere al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni se uomo e60 anni se donna) due pensioni autonome in ciascuna gestione previdenzia-le. In questa ipotesi la gestione separata erogherà un trattamento pensioni-stico calcolato con il sistema contributivo13; il fondo pensione lavoratoridipendenti erogherà un trattamento pensionistico calcolato con il sistemaretributivo o misto;

D) ottenere una pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensio-nabile (65 anni se uomo e 60 anni se donna) nel fondo lavoratori dipenden-ti, ed una pensione supplementare dalla gestione separata Inps (vedi pag.77 - Pensione supplementare). Anche in questa ipotesi il fondo gestioneseparata erogherà un trattamento pensionistico calcolato con il sistemacontributivo; il fondo pensione lavoratori dipendenti erogherà un tratta-mento pensionistico calcolato con il sistema retributivo o misto;

E) ottenere una pensione di vecchiaia chiedendo nella gestione separataInps il computo dei contributi accreditati nel fondo pensione lavoratoridipendenti, optando per il sistema di calcolo contributivo; tale opzione puòessere esercitata a condizione che il lavoratore sia in possesso di almenoquindici anni di contribuzione di cui almeno cinque accreditati dopo il31/12/1995 e con meno di 18 anni alla stessa data.

Per rendere più comprensibile quanto detto facciamo degli esempi:1) lavoratore con dieci anni di contributi versati nel fondo lavoratori

dipendenti e dieci anni di contributi versati nella Gestione separata Inps. Alraggiungimento del 65° anno di età otterrà il diritto a pensione comedescritto nell’ipotesi A);

2) lavoratore con 25 anni di contributi versati nel fondo lavoratori

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEC) I CONTRIBUTI VERSATI E LA PENSIONE

13 La donna deve aver maturato un importo di pensione non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale

Page 77: Guida 2008 collaborazioni

dipendenti e quindici anni di contributi versati nella gestione separataInps. In questo caso potrà optare per le ipotesi B) o C); nell’ipotesi C) sedonna, maturerà a 60 anni il diritto alla pensione di vecchiaia, ma la pen-sione di vecchiaia a carico della gestione separata Inps sarà erogata a con-dizione che l’importo sia pari a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. Incaso di mancato rispetto di quest’ultimo requisito potrà avere diritto allapensione supplementare;

3) lavoratore con 25 anni di contributi versati nel fondo lavoratoridipendenti e tre anni di contributi versati nella gestione separata Inps. Inquesto caso otterrà il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi D);

4) lavoratore con dieci anni versati nel fondo pensione lavoratoridipendenti di cui cinque prima del 31/12/1995 e cinque successivamentealla predetta data e otto anni di contributi versati nella gestione separataInps. In questo caso il lavoratore potrà ottenere il diritto a pensione comedescritto nell’ipotesi E).

NOTA BENE: i casi prospettati e i relativi esempi sono ipotesi di scuolasuscettibili di variazioni per eventuali modifiche legislative e/o situazionisoggettive diverse da quelle prese in considerazione. Per avere un quadroinformativo che rispecchi esattamente il proprio futuro pensionistico ènecessario rivolgersi alla sede più vicina del patronato Inca Cgil

C) Contribuzione da lavoro dipendente iniziata dopo il 31/12/1995 Chi ha iniziato a lavorare e quindi a versare contributi sia nel fondo

lavoratori dipendenti, sia nella gestione separata Inps, in data successivaal 31/12/95, per poter ottenere la pensione di vecchiaia può cumulare14

tutti i contributi versati a prescindere dal loro ammontare e indipenden-temente dall’aver maturato in ciascun fondo una pensione autonoma. Iperiodi considerati possono essere alternati fra di loro (ad esempio primalavoro dipendente, poi parasubordinato e viceversa). In questo caso ildiritto alla pensione si consegue:

IL REGIME PREVIDEN

ZIALEC) I CONTRIBUTI VERSATI E LA PENSIONE

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14 IL CUMULO DEI DIVERSI PERIODI ASSICURATIVI (periodi di iscrizione presso più gestioni previdenziali)Per i lavoratori che matureranno la pensione esclusivamente con il regime contributivo è prevista la possibilità di cumulare iperiodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria ai fini del diritto allapensione di invalidità, vecchiaia e superstiti.La legge n. 247/07 (attuativa del Protocollo del 23 luglio) ha introdotto un importante novità che facilita ulteriormente lapossibilità di poter cumulare spezzoni contributivi posseduti presso più gestioni previdenziali. Viene infatti cancellato ilrequisito previsto dal dlgs 184/97 che subordinava il cumulo alla condizione di non aver maturato, in nessuna delle gestioniinteressate, il diritto al trattamento previdenziale. Pertanto dal 2008 il cumulo è consentito anche se in una delle gestioniinteressate si è maturato il diritto a una pensione autonoma.Ai soggetti che cumulano più periodi assicurativi spetta la somma delle quote di pensione maturate nelle singole gestioniprevidenziali. Ogni gestione previdenziale calcolerà la quota in base alle proprie norme e provvederà ad erogare direttamente all’aventediritto la propria quota di pensione.

Page 78: Guida 2008 collaborazioni

A) al raggiungimento di almeno 60 anni di età per le donne e 65 anniper gli uomini avendo almeno cinque anni di contribuzione effettiva;

B) in alternativa: aver maturato 40 anni di anzianità contributiva som-mando i contributi versati nelle due casse indipendentemente dall’età ana-grafica;

C) con almeno 35 anni di contributi e l’età anagrafica prevista per lapensione di anzianità. Questa nuova modalità di pensionamento per idestinatari del sistema contributivo non potrà essere utilizzata prima del2031.

In alternativa al cumulo possono verificarsi le seguenti situazioni:D) ottenere al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni se uomo e

60 anni se donna) due pensioni autonome in ciascuna gestione previden-ziale. Sia la gestione separata che il fondo pensione lavoratori dipendentierogheranno un trattamento pensionistico calcolato con il sistema contri-butivo;

E) ottenere al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni se uomo e60 anni se donna) una pensione di vecchiaia nel fondo pensione lavoratoridipendenti e una pensione supplementare nella gestione separata. I tratta-menti pensionistici saranno calcolati con il sistema di calcolo contributivo.

In tutti i casi considerati la pensione viene erogata prima dei 65 annisolo se l’importo maturato risulti non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale.

Per rendere più comprensibile quanto detto, facciamo degli esempi:1) Lavoratore con dieci anni di contributi versati nel fondo lavoratori

dipendenti e un anno di contributi versati nella gestione separata Inps. Alraggiungimento del 65° anno di età potrà ottenere il diritto a pensionecome descritto nell’ipotesi A);

2) lavoratore con tredici anni di contributi versati nel fondo lavoratoridipendenti, 27 anni di contributi versati nella gestione separata Inps.Otterrà il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi B);

3) lavoratore con dodici anni di contributi versati nel fondo pensionelavoratori dipendenti e quindici anni di contributi versati nella gestioneseparata. Al raggiungimento dell’età pensionabile conseguirà il diritto apensione come descritto nell’ipotesi D);

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEC) I CONTRIBUTI VERSATI E LA PENSIONE

Page 79: Guida 2008 collaborazioni

4) lavoratore con 25 anni di contributi versati nel fondo pensione lavo-ratori dipendenti e due anni di contributi versati nella gestione separata.Al raggiungimento dell’età pensionabile conseguirà il diritto a pensionecome descritto nell’ipotesi E).

NOTA BENE: i casi prospettati e i relativi esempi sono ipotesi di scuolasuscettibili di variazioni per eventuali modifiche legislative e/o situazionisoggettive diverse da quelle prese in considerazione. Per avere un quadroinformativo che rispecchi esattamente il proprio futuro pensionistico ènecessario rivolgersi alla sede più vicina del patronato Inca Cgil

Pensione supplementare e incrementi alla pensione (supplementi)In mancanza del requisito per il diritto alla pensione, i soggetti già tito-

lari di altra pensione liquidata da qualsiasi fondo o cassa previdenziale, alcompimento dei 60 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini, hannodiritto a una pensione supplementare nella gestione separata.

A coloro che continuano ad essere iscritti al fondo Inps gestione separa-ta anche dopo il pensionamento viene erogato un supplemento alla pensio-ne stessa: dopo cinque anni dalla decorrenza della pensione o da un prece-dente supplemento oppure, per una sola volta, dopo due anni se si èsuperata l’età di pensionamento.

Pensione ai superstitiI familiari di un defunto iscritto alla gestione separata Inps possono avere

pensione indiretta se l’iscritto aveva almeno quindici anni di contributi in qual-siasi epoca, oppure cinque anni di contributi di cui tre nell’ultimo quinquennio.

Se il defunto era già titolare di pensione, ai familiari spetta la pensione direversibilità.

Pensione di inabilitàPer ottenere il diritto alla pensione di inabilità occorrono i seguenti

requisiti: assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavo-

rativa;aver versato almeno cinque anni di contributi, di cui tre nei cinque anni

precedenti la domanda.

IL REGIME PREVIDEN

ZIALEC) I CONTRIBUTI VERSATI E LA PENSIONE

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Page 80: Guida 2008 collaborazioni

Inoltre è necessaria la cessazione di ogni rapporto di lavoro; non bisognaessere iscritti ad altra lista o albo professionale; non bisogna godere di trat-tamenti integrativi o sostitutivi della retribuzione.

Assegno di invaliditàL’assegno di invalidità spetta alle persone le cui capacità di lavoro sono

ridotte a meno di 1/3, a condizione che abbiano versato almeno cinque annidi contributi, di cui tre nei cinque anni precedenti la domanda.

Si può continuare a lavorare, ma si è soggetti a una riduzione dell’assegno.

NOTA BENE: per verificare le condizioni e i requisiti di accesso alle presta-zioni descritte è necessario rivolgersi alla sede più vicina del patronato Inca- Cgil.

D) IL RISCATTO DEI CONTRIBUTI

Il riscatto della laureaIl dlgs 184/1997 ha esteso anche agli iscritti alla gestione separata Inps

la possibilità di riscattare i periodi relativi al corso legale di laurea.Possono essere riscattati i periodi di corso legale purché privi di copertu-

ra contributiva. Gli anni “fuoricorso” non sono riscattabili.

Inoltre, la facoltà di riscatto può essere esercitata a condizione che:il diploma di livello universitario relativo al periodo oggetto del riscatto

sia stato conseguito;aver versato almeno un contributo settimanale nella gestione separata

Inps.

In particolare la facoltà di riscatto può essere esercitata per:diploma universitario – cosiddetta “laurea breve”diploma di laureaaltri titoli equipollenti (diploma di specializzazione successivo alla lau-

rea e dottorato di ricerca).Va ricordato che i periodi di frequenza ai corsi di dottorato di ricerca suc-

cessivi al 1° gennaio 1999 e gli assegni concessi da alcune scuole di specia-

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALED) IL RISCATTO DEI CONTRIBUTI

Page 81: Guida 2008 collaborazioni

lizzazione sono soggetti all’obbligo contributivo presso la gestione separataInps, pertanto non sono riscattabili.

I periodi riscattati sono utili per il perfezionamento del requisito contri-butivo per il diritto alla pensione nella gestione separata oltre che per ladeterminazione del montante contributivo individuale su cui calcolare lamisura della pensione in base al sistema contributivo.

Importante: con la legge 247/07, dal 1° gennaio 2008 ilpagamento dell’onere di riscatto può essere effettuato in 120 rate mensilisenza interessi (in pratica si può pagare in dieci anni contro i precedenticinque anni). Resta ferma la possibilità di poter pagare il riscatto in un’uni-ca soluzione.

Anche i giovani che non lavorano ma sono fiscalmente a carico di altrisoggetti (ad esempio i genitori) possono pagare il contributo da riscatto delcorso universitario di studi. È ammessa in ogni caso la deducibilità fiscaledel contributo pagato.

Infine, in deroga a quanto previsto dalla legge 335/1995, i contributi dariscatto concorrono al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione per lapensione di vecchiaia.

NOTA BENE: per verificare il possesso dei requisiti utili all’esercizio dellafacoltà di riscatto e per determinare l’onere di riscatto da pagare è consi-gliabile rivolgersi presso una delle strutture del patronato Inca - Cgil.

Il riscatto dei periodi antecedenti l’istituzione del fondo gestione separata inpsNella gestione separata Inps è possibile riscattare i periodi di attività

antecedenti l’istituzione dell’obbligo assicurativo per sole cinque annualità.Tali periodi riscattabili non devono essere coperti da alcuna contribuzio-

ne, nemmeno in casse diverse. La domanda deve essere presentata, utilizzando un apposito modulo, alla

sede Inps di residenza del collaboratore e può essere fatta sia dal direttointeressato, sia dai suoi superstiti.

La richiesta può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere cor-redata da documenti, aventi data certa, che possano attestare l’esistenzadel rapporto di collaborazione, la sua durata e i compensi percepiti.

IL REGIME PREVIDEN

ZIALED) IL RISCATTO DEI CONTRIBUTI

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Page 82: Guida 2008 collaborazioni

Determinazione dell’onere del riscatto, modalità e termini per il pagamento degli oneri di riscatto L’onere del riscatto deve essere calcolato con riferimento al compenso

percepito nei periodi oggetto del riscatto, rivalutato in base alle variazionidell’indice Istat.

Nel caso in cui la documentazione non attesti l’ammontare effettivo deicompensi, il calcolo verrà effettuato in relazione al reddito minimo previ-sto per i commercianti.

Per il riscatto verrà presa in considerazione l’aliquota pensionistica dellagestione separata in vigore alla data di presentazione della domanda.

Gli importi dei compensi riscattabili per ciascun anno non potrannosuperare i massimali contributivi relativi agli anni oggetto del riscatto.

Modalità e termini per il pagamento degli oneri di riscatto Accolta la domanda, il richiedente riceverà il bollettino di versamento

dall’Inps con l’importo da versare e la causale di versamento.Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni, pena la decadenza

della domanda.

Fondo per gli oneri di riscatto o dei versamenti previdenziali volontari per i lavoratori precari Presso l’Inps è stato istituito un apposito fondo per concorrere al riscat-

to degli oneri previdenziali dei periodi di non occupazione. Attualmente ilfondo non eroga prestazioni.

E) IL CUMULO TRA PENSIONE (LIQUIDATA CON IL SISTEMARETRIBUTIVO E MISTO) E REDDITO DA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E A PROGETTO

Anche se ai fini fiscali il reddito da collaborazione coordinata e conti-nuativa e da collaborazione a progetto è assimilato a quello da lavorodipendente, per quanto riguarda la disciplina del cumulo mantiene la confi-gurazione di reddito da lavoro autonomo.

Per conoscere con esattezza quale sia la norma da applicare al caso spe-cifico, il pensionato collaboratore deve sempre verificare la data di decor-

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IL REGIME PREVIDENZIALE

E) IL CUMULO

TRA PENSIONE E REDDITO DA COLLABORAZIONECOORDINATA E CONTINUATIVA E A PROGETTO

Page 83: Guida 2008 collaborazioni

renza e il tipo di pensione percepita in quanto, nel corso degli ultimi diecianni, la normativa sul cumulo è stata più volte modificata e interviene inmaniera diversa rispetto ai vari tipi di pensione.

Di seguito riportiamo i requisiti principali per il diritto al cumulo trareddito da collaborazione e pensione.

Quando è possibile il cumuloÈ possibile cumulare per intero i redditi da collaborazione con la pensio-

ne di vecchiaia, o con qualsiasi tipo di pensione se liquidata con un’anzia-nità contributiva pari o superiore a 40 anni. Inoltre la pensione di anzia-nità è totalmente cumulabile sia con i redditi da lavoro dipendente che conquelli da lavoro autonomo al raggiungimento dell’età richiesta per la pen-sione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne).

La Finanziaria 2003 ha stabilito che i titolari di pensioni di anzianitàche, dal 1° gennaio 2003, sono in possesso alla data di decorrenza dellapensione di una contribuzione pari o superiore ai 37 anni e hanno compiu-to i 58 anni di età possono cumulare per intero la pensione con i redditi dalavoro dipendente o autonomo.

Coloro che sono andati in pensione prima del 1° dicembre 2002 hannopotuto ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con iredditi da lavoro pagando uno specifico ticket d’accesso entro il 17/3/2003o, se non in attività lavorativa al 1° dicembre 2002, entro tre mesi dall’ini-zio del rapporto lavorativo.

In tutti gli altri casi la pensione di anzianità non è cumulabile con i red-diti da lavoro dipendente, mentre è parzialmente cumulabile con i redditida lavoro autonomo. In particolare, in quest’ultimo caso, la pensione dianzianità subirà una riduzione pari al:

30 per cento della quota eccedente il trattamento minimo Inps (per il2008 pari a Euro 443,12 mensili);

30 per cento del reddito da collaborazione. Tra queste due opzioni sarà applicata quella più favorevole al pensiona-

to-collaboratore. Le quote di pensione non cumulabili con i redditi da collaborazione sono

trattenute direttamente dall’Inps in due distinti momenti.

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IL REGIME PREVIDENZIALE

E) IL CUMULO

TRA PENSIONE E REDDITO DA COLLABORAZIONECOORDINATA E CONTINUATIVA E A PROGETTO

Page 84: Guida 2008 collaborazioni

Il pensionato - collaboratore deve presentare una doppia comunicazio-ne del proprio reddito: nella prima va indicato il reddito che il pensionatoprevede di conseguire nel corso dell’anno; nella seconda (che va presenta-ta entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi) deveessere indicato il reddito effettivamente percepito nell’anno.

Sulla base di queste comunicazioni l’Inps determinerà la misura dellatrattenuta.

I titolari di pensione che omettono di presentare la comunicazione pre-vista, dovranno all’Inps una somma pari all’importo annuo della pensionepercepita nei dodici mesi a cui fa riferimento la comunicazione omessa.

ATTENZIONE: per i titolari di assegni d’invalidità valgono altreregole; i pensionati-collaboratori che vogliano conoscere nel dettaglio la lorosituazione possono rivolgersi alle sedi territoriali dello Spi, di NIdiL o delPatronato Inca - Cgil (gli indirizzi sui siti: www.spi.cgil.it - www.nidil.cgil.it– www.inca.it).

F) LA FORMAZIONE DEI COLLABORATORI NON PENSIONATI

Il fondo gestione Inps ha destinato risorse al finanziamento di iniziati-ve per la formazione dei collaboratori non pensionati.

Entro il mese di aprile 2003, con decreto interministeriale (Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’economia e delle finan-ze), si sarebbero dovuti individuare i criteri e le modalità di finanziamentoe gestione di tali risorse.

Tutto questo finora non è avvenuto e ciò ha determinato la condizioneper cui, pur esistendo già disponibili le risorse, non è consentito l’eserci-zio del diritto alla formazione.

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IL REGIME PREVIDEN

ZIALEF) LA FORM

AZIONE DEI COLLABORATORI NON PENSIONATI

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IL PROTOCOLLO DEL 23LU

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IL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITÀ PERL’EQUITÀ E LA CRESCITA SOSTENIBILI (legge 24 DICEMBRE 2007, N. 247)

È diventato legge il Protocollo su previdenza, lavoro e competitività sotto-scritto da Governo e parti sociali il 23 luglio 2007 e successivamenteapprovato con referendum da oltre quattro milioni di lavoratori.

Avendolo più volte richiamato nel corso della pubblicazione, riteniamoora di fornire un quadro d’insieme delle misure più significative.

Sono infatti diverse le misure messe in campo a sostegno di tutto ilmondo del lavoro, dal lavoro dipendente ai disoccupati, dai giovani alledonne e ai pensionati.

Un accordo che ha in parte ridisegnato il nostro sistema di welfareattraverso l’estensione di diritti e tutele, il rafforzamento degli ammortiz-zatori sociali, la correzione degli errori compiuti con la riforma delle pen-sioni voluta dal Governo di centro - destra (cosidetto superamento dello“scalone pensionistico”) che aveva messo in discussione i diritti pensioni-stici dei lavoratori attraverso un aumento indiscriminato, a partire dal 1°gennaio di quest’anno, dei requisiti anagrafici per accedere alla pensionedi anzianità.

Un accordo che ha posto l’accento e rafforzato la centralità del lavorostabile che deve essere prevalentemente a tempo indeterminato, favoren-do sempre più forme di stabilizzazione del lavoro.

Un accordo che guarda anche alla competitività e allo sviluppo delnostro sistema produttivo.

Page 86: Guida 2008 collaborazioni

Un accordo che ha rivalutato le pensioni basse di oltre tre milioni di pen-sionati.

Queste, in sintesi, le principali misure che interessano i lavoratori conrapporti di lavoro discontinuo e le misure in favore dei giovani contenutenella legge 247/07.

MISURE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

Contratti a termineVengono apportate significative modifiche alla normativa sui contratti a

termine (dlgs 368/2001) limitando l’utilizzo del contratto di lavoro a tempodeterminato.

Viene introdotto il principio secondo cui il contratto di lavoro subordinatoè stipulato di regola a tempo indeterminato.

Viene introdotto un limite temporale alla successione di contratti a termi-ne per le stesse mansioni e con lo stesso datore di lavoro: qualora il rapportodi lavoro superi complessivamente i 36 mesi (comprensivi di proroghe e rin-novi) a prescindere da eventuali periodi di interruzione tra un contratto el’altro, il contratto si considera a tempo indeterminato.

È prevista un’eccezione alla regola dei 36 mesi, laddove viene consentitala stipulazione per una sola volta di un ulteriore contratto a termine a condi-zione che il contratto venga stipulato presso la Direzione provinciale dellavoro competente e con l’assistenza per il lavoratore di un rappresentante diuna delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sulpiano nazionale.

Viene lasciata all’autonomia delle Ooss la possibilità di stabilire attraversoavvisi comuni la durata dell’ulteriore nuovo contratto a termine oltre la dura-ta dei 36 mesi complessivi.

In caso di mancato rispetto della procedura in sede di Direzione provincia-le del lavoro o di superamento del termine stabilito nel contratto, il nuovocontratto si considera a tempo indeterminato.

Le suddette disposizioni non si applicheranno in relazione alle attivitàstagionali e a quelle attività specificamente individuate dagli avvisi comunie dai Ccnl.

Viene garantito un diritto di precedenza, in caso di assunzioni a tempoindeterminato per le mansioni già svolte, ai quei lavoratori che abbiano avu-

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IL PROTOCOLLO DEL23 LU

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Page 87: Guida 2008 collaborazioni

to contratti a termine presso la stessa azienda per un periodo superiore a seimesi.

Medesimo diritto ce l’hanno i lavoratori stagionali rispetto a nuoveassunzioni a termine.

Il diritto di precedenza spetta però solo se il lavoratore manifesta in talsenso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi o tre mesi (nelcaso dei lavoratori stagionali) dalla data di cessazione del rapporto stessoe si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Staff leasingViene abolito il contratto di somministrazione a tempo indeterminato

introdotto dal dlgs 276/03. Non sarà quindi più possibile che le agenzieper il lavoro e le aziende utilizzatrici possano stipulare accordi commercia-li a tempo indeterminato che abbiano ad oggetto somministrazione dilavoro. Resta ferma invece la possibilità per le singole agenzie per il lavo-ro di instaurare rapporti di lavoro anche a tempo indeterminato come giàoggi avviene.

Lavoro a chiamataViene abolita la figura del contratto intermittente o lavoro a chiamata

attraverso l’abrogazione dell’intero capo I, titolo V, del dlgs 276/03. Solo iCcnl del turismo e dello spettacolo possono prevedere il ricorso al lavoro achiamata.

MISURE IN MATERIA DI PREVIDENZA E AMMORTIZZATORI SOCIALI

Aliquote contributive gestione separata InpsProsegue il percorso di progressivo innalzamento delle aliquote contri-

butive dei lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps. Per i prossimitre anni l’aliquota contributiva (sia quella pensionistica che quella di com-puto) aumenterà complessivamente di tre punti percentuali, fino a rag-giungere nel 2010 il 26 per cento (nel 2008 è del 24 per cento, nel 2009del 25 per cento). L’aumento triennale riguarderà tutti i lavoratori iscrittialla gestione non titolari di pensione e non iscritti presso altre forme pre-

IL PROTOCO

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videniali obbligatorie. Per i pensionati e i soggetti iscritti ad altra formaprevidenziale obbligatoria dal 1° gennaio 2008 l’aliquota contributiva(pensionistica e computo) è fissata al 17 per cento. Anche le relative ali-quote di computo saranno pari alle aliquote di finanziamento.

In particolare a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’aliquota contributivaper i lavoratori non pensionati e senza altre coperture previdenziali obbli-gatorie sarà pari al 24,72 per cento, di cui il 24 per cento è l’aliquota difinanziamento per la pensione, lo 0,50 per cento a copertura di maternità,malattia e assegno al nucleo familiare e lo 0,22 per cento introdotto adecorrere dal mese di ottobre 2007 a copertura degli oneri derivanti dall’e-stensione della maternità a rischio.

Totalizzazione dei contributiVengono apportati importanti miglioramenti alla normativa in materia

di totalizzazione contributiva.Gli interventi riguardano sia i lavoratori che si trovano in regime previ-

denziale retributivo e misto, sia quelli che si trovano in regime previdenzia-le contributivo: per i primi, continueranno a valere le disposizioni previstedal decreto legislativo n. 42/06, ma viene ridotto da sei a tre il numerodegli anni da poter considerare per ciascun periodo contributivo da totaliz-zare; per i secondi viene modificato il decreto legislativo n.184/97 garan-tendo l’accesso al cumulo dei diversi spezzoni contributivi a prescinderedall’aver maturato o meno presso una singola cassa il diritto a pensione. Inparticolare quest’ultimo aspetto riveste grande rilevanza per i giovani lavo-ratori che andranno in pensione con il sistema contributivo, potendocumulare tutti gli spezzoni contributivi per il diritto alla pensione, anchese in una singola cassa hanno maturato i requisiti per andare in pensione(limite che precedentemente escludeva l’accesso al cumulo contributivo).

Facoltà di riscatto della laureaVengono migliorate le condizioni di esercizio della facoltà di riscatto dei

corsi universitari di studio ai fini pensionistici. La novità più interessanteè la possibilità di poter pagare il riscatto, per le domande presentate dal1° gennaio 2008, in 120 rate mensili senza interessi (in pratica si puòpagare in dieci anni contro i precedenti cinque anni). Resta ferma la possi-bilità di poter pagare il riscatto in un’unica soluzione.

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Anche i giovani che non lavorano ma sono fiscalmente a carico di altrisoggetti (ad esempio i genitori) possono pagare il contributo da riscattodel corso universitario di studi. È ammessa in ogni caso la deducibilitàfiscale del contributo pagato.

Infine, in deroga a quanto previsto dalla legge 335/1995, i contributida riscatto concorrono al raggiungimento dei 40 anni di contribuzioneper la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Con il recentemessaggio Inps 30923 l’Istituto previdenziale sostiene che ai fini del-l’anzianità contributiva i periodi da riscatto valgono anche per chi va inpensione nel sistema contributivo con 35 anni di versamenti.

Indennità di disoccupazione con requisiti ridottiViene rimodulata l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti sia

in termini di durata che di importo. Dal 1° gennaio 2008 l’indennità viene riconosciuta nella misura del 35

per cento della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al40 per cento per i giorni successivi fino a un massimo di 180 giorni. Ildiritto all’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavo-rate nello stesso anno e comunque per un periodo non superiore alla dif-ferenza tra 360 (meno le giornate di disoccupazione eventualmentegodute) e le giornate di lavoro prestate.

MISURE IN FAVORE DEI GIOVANI

Coefficienti di trasformazioneViene messo nero su bianco un importante impegno da parte del

Governo nei confronti delle future generazioni che, con il sistema contri-butivo, saranno maggiormente penalizzate quando andranno in pensio-ne. Entro il 31 dicembre 2008 un’apposita commissione, di cui farannoparte anche esperti in rappresentanza delle Ooss, dovrà adottare nuovicriteri di determinazione dei coefficienti di trasformazione che tenganoconto, fra le altre cose, dell’incidenza dei percorsi lavorativi discontinuiper verificare l’adeguatezza delle pensioni future e per proporre meccani-smi di solidarietà che garantiscano almeno il 60 per cento netto dell’ulti-ma retribuzione.

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Fondo credito per i lavoratori a progettoViene istituito in favore dei lavoratori a progetto senza altre coperture

previdenziali uno specifico fondo per consentire che gli stessi, in assenzadi contratto, possano accedere a crediti in grado di compensare eventualiperdite di reddito dovute alla discontinuità della propria prestazione.

L’accesso a questi finanziamenti è consentito a giovani di età inferiorea 25 anni ovvero 29 se laureati.

Può essere erogato un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesicon possibilità di restituzione posticipata a 24 o 36 mesi. Il funzionamen-to del fondo è determinato da un decreto interministeriale da emanarsientro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 247/2007.

Aumento assegni e contratti di ricercaVengono innalzati i compensi percepiti da titolari di assegni di ricerca e

contratti di ricerca (in servizio presso università statali ed enti pubblici diricerca) iscritti presso la gestione separata dell’Inps.

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IL PROTOCOLLO DEL23 LU

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Page 91: Guida 2008 collaborazioni

CHI TI PUÒ AIUTARE IN CGIL

Il SISTEMA SERVIZI CGILIl Sistema servizi Cgil, costruito nel corso degli anni per rispondere alle

sempre più numerose richieste di assistenza e consulenza di lavoratori, citta-dini, pensionati, immigrati, ha assunto i connotati di una grande rete pro-tettiva capace di interpretare i bisogni vecchi e nuovi che emergono dallasocietà.

È così che i servizi storici della Cgil, come l’assistenza previdenziale (patro-nato Inca), quella fiscale (Caaf), quella legale (Uvl) e quella connessa alla ricer-ca di un lavoro (Sol, Cid, Spl), sono stati messi progressivamente in rete inmodo tale da proporre, a chi si rivolge agli sportelli dei servizi Cgil, un’assisten-za complessiva.

L’INCA-CGILL’Inca – Istituto nazionale confederale di assistenza – è stato istituito nel

1945 dalla Cgil per difendere i diritti dei lavoratori e per contribuire alla riformadella legislazione sociale e previdenziale.

L’azione del patronato ha anticipato il sistema dei “diritti” e ha fatto avanza-re le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici.

L’Inca è il primo patronato italiano all’estero per volume di attività e perstruttura organizzativa con

893 sedi, in cinquemila Comuni1.728 operatori280 consulenti medici legali e del lavoro

CHI TI PU

Ò AIUTARE

IN CGIL

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PARTE TERZA • LA CGIL

Page 92: Guida 2008 collaborazioni

CHI TI PU

Ò AIUTA-

RE IN CGIL

428 legali convenzionali.L’attività dell’Inca è svolta gratuitamente nei confronti di tutti coloro che

chiedono tutela. Come tutti i patronati, l’Inca è sottoposto al controllo e allavigilanza del ministero del lavoro.

L’Inca fornisce informazioni, assistenza, tutela in sede amministrativa e,se necessario, in sede giudiziaria, per l’esercizio dei diritti previdenziali,sociali e sanitari.

Lavoratori, pensionati, cittadini, emigrati e immigrati possono rivolgersiagli uffici dell’Inca per tutte le prestazioni che interessano:

le pensioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati, dei pub-blici dipendenti, dei lavoratori cui si applicano le convenzioni internazionali;

altre prestazioni previdenziali quali: assegno al nucleo familiare, inden-nità di maternità, indennità di malattia;

il sostegno al reddito in caso di ristrutturazione aziendale o di perditadel posto di lavoro, disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, lavorisocialmente utili;

il riconoscimento dell’infortunio o della malattia da lavoro;la verifica dell’esattezza degli importi delle prestazioni erogate dall’Inail;la presentazione all’Inail della richiesta di aggravamento in caso di peg-

gioramento delle condizioni fisiche dovuto a infortunio o malattia professio-nale;

l’informazione sulle esenzioni dai ticket e sui benefici del collocamentoper gli invalidi del lavoro;

per ottenere il risarcimento del danno alla salute (o danno differenziale)nei confronti delle aziende, per quelle menomazioni all’integrità psico-fisicanon indennizzate dall’Inail (danni valutati al di sotto del 6 per cento, comeil danno morale, il danno esistenziale ecc.).

Contattaci presso le nostre sedi o consulta il sito www.inca.it

IL CAAF-CGILIl Caaf, insieme al Sistema servizi della Cgil e l’Inca, ha sottoscritto un’in-

tesa con NIdiL per garantire la tutela individuale e rafforzare la rappresentan-za sindacale nel lavoro atipico. Gli iscritti NIdiL otterranno, attraverso i ser-vizi qualificati offerti dal Caaf - Cgil, assistenza su:

dichiarazione dei redditi, modello 730, Unico, F24 tributi locali, Isee,successioni;

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Page 93: Guida 2008 collaborazioni

CHI TI PU

Ò AIUTA-

RE IN CGIL

tenuta dei libri e della documentazione fiscali e parafiscali;assistenza nel contenzioso tributario e previdenziale;invio telematico e assistenza nella compilazione dei modelli di riferimen-

to per i collaboratori con partita Iva;invio telematico dei contratti di affitto;assistenza alle diverse problematiche legate alla costituzione d’imprese

individuali.

I SOL (SPORTELLI ORIENTAMENTO LAVORO)Gli Sportelli orientamento lavoro favoriscono la capacità di accesso al

lavoro dei lavoratori “atipici” con informazione e consulenza sulle opportu-nità di lavoro, sulle modalità di accesso al lavoro e sui percorsi di formazioneprofessionale anche attraverso l’utilizzo della banca dati di sistema (anagrafedegli accessi, banca dati normativa, dell’offerta normativa, dell’offerta dilavoro).

Questa attività è finalizzata alla valorizzazione della specificità profes-sionale e all’attivazione di percorsi di sostegno, d’individuazione dellepotenzialità professionali e d’analisi delle risorse, il sostegno alla costru-zione di percorsi di lavoro.

GLI UFFICI VERTENZE LEGALIGli Uffici vertenze legali della Cgil, presenti all’interno delle Camere del

lavoro territoriali, offrono a tutti gli iscritti un’assistenza legale, tecnica econtrattuale. Inoltre, se necessario, promuovono e gestiscono le opportuneazioni legali davanti alla magistratura competente.

Gli iscritti che si rivolgono agli Uffici vertenze legali possono ottenere:informazioni utili sui contratti delle diverse categorie della Cgil;consulenze sugli aspetti legislativi del lavoro dipendente, del lavoro in

somministrazione, delle collaborazioni (coordinate e continuative, a proget-to, occasionali), del lavoro part-time e di tutte le altre forme di lavoro;

informazioni sulla cassa integrazione e la mobilità di lungo periodo;assistenza nella lettura della propria busta paga;informazioni in caso di provvedimenti disciplinari;assistenza in caso di licenziamento.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito della Cgil www.cgil.it

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GLI UFFICI IMMIGRATI DELLA CGILIn tutte le Camere del lavoro territoriali la Cgil, per rispondere alla necessità di

tutelare e offrire dei servizi utili alle persone immigrate, ha organizzato degliappositi uffici per l’assistenza di questi cittadini e lavoratori stranieri. Gli Ufficiimmigrati della Cgil assistono i lavoratori immigrati in tutte le loro pratiche, perla difesa dei loro diritti civili, sindacali, previdenziali e assistenziali.

Presso gli uffici tutti i cittadini stranieri possono ricevere assistenza e infor-mazioni su tematiche riguardanti il lavoro e la condizione legislativa degli stra-nieri nel nostro paese, e in particolare è possibile avere:

assistenza nelle questioni attinenti al rilascio o al rinnovo dei permessi disoggiorno;

assistenza nelle pratiche di ricongiungimento familiare;informazioni sulle leggi; informazioni sul mercato del lavoro e sulle opportunità lavorative.

Per maggiori informazioni è necessario rivolgersi alla sede della Camera dellavoro della propria città.

LO SPI-CGILSei un pensionato e hai un contratto di collaborazione?Difendi i tuoi diritti e assicurati la giusta assistenza fiscale, previdenziale e

contrattuale: RIVOLGITI A NOI.Spi-Cgil e NIdiL-Cgil hanno sottoscritto un’intesa per offrire a tutti i colla-

boratori, in tutta Italia, una rete efficace di assistenza e informazione.Il Sindacato pensionati italiani rappresenta, tutela e difende, organizzan-

doli nella Cgil, gli anziani, le pensionate e i pensionati di tutte le categorie edi tutti i regimi pensionistici.

Lo Spi-Cgil tutela i diritti individuali degli anziani e dei pensionati in unquadro di solidarietà tra tutte le generazioni.

Lo Spi è un sindacato che ha più di mezzo secolo di vita: più di mezzo seco-lo di consenso e partecipazione di uomini e donne.

Lo Spi-Cgil svolge una funzione rivendicativa e negoziale, contrattando congli interlocutori istituzionali a livello nazionale e locale in merito ai dirittisociali: lavoro, pensioni, salute, casa, sicurezza, assistenza e servizi, istruzio-ne e cultura.

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CHI TI PU

Ò AIUTARE

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Page 95: Guida 2008 collaborazioni

Lo Spi-Cgil afferma il valore della solidarietà e promuove l’uguaglianza delledonne e degli uomini in una società senza privilegi e discriminazioni, nella qua-le siano riconosciuti i diritti fondamentali: il lavoro, la tutela della salute e latutela sociale.

Lo Spi-Cgil ha più di tre milioni di iscritti.Per ulteriori informazioni contattaci presso le leghe dello Spi o visita i siti:

www.spi.cgil.it e www.nidil.cgil.it

LE CATEGORIE DELLA CGIL

NIdiL, il sindacato dei lavoratori “atipici”, è una struttura copromossa, ossiacomposta, da lavoratori “atipici”, rappresentanti eletti dai lavoratori, dirigenticonfederali della Cgil e delle categorie della Cgil.

La copromozione è una forma organizzativa che ha come obiettivo quello diunire l’esperienza e la conoscenza delle diverse categorie della Cgil con la spe-cificità della condizione dei lavoratori “atipici” e con il tratto solidale tipico diNIdiL e della confederazione.

Il nostro obiettivo comune è combattere gli abusi, estendere diritti e tutelee, attraverso ciò, creare una nuova unità nel mondo del lavoro.

Grazie al lavoro comune tra NIdiL e le categorie della Cgil, sempre più spessoe con più forza, siamo riusciti ad affrontare la condizione di lavoro dei collabo-ratori dando dignità al lavoro di migliaia di persone, rendendole meno ricattabi-li, portando diritti sociali dove non vi era nulla.

Pubblichiamo l’elenco delle categorie della Cgil specificando, per ognuna, ilsettore lavorativo di cui si occupano e fornendo i recapiti della sede nazionale.

FILCAMS - Federazione italiana lavoratori commercio albergo mensa e serviziLa Filcams associa sul territorio nazionale i lavoratori che operano nel settoreterziario privato (commercio, turismo, servizi): organizza i lavoratori dipenden-ti comunque occupati (in azienda o a domicilio, a tempo pieno o parziale, conrapporto continuativo o scadenzato o precario), i lavoratori associati in formecooperative o autogestite, i disoccupati, gli inoccupati in cerca di lavoro.

Sito nazionale: www.filcams.cgil.itSede nazionale: tel. 06 5885102E-mail: [email protected]

CHI TI PU

Ò AIUTA-

RE IN CGIL

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FILLEA - Federazione italiana lavoratori costruzioni e legnoLa Fillea organizza i lavoratori dei rami produttivi: edilizia e affini, legno eaffini, laterizi, cemento, calce, gesso e fibrocemento, manufatti in cemen-to, materiale lapidei, cartelli pubblicitari.

Sito nazionale: www.cgil.it/filleaSede nazionale: tel. 06 441141E-mail: [email protected]

FILCEM - Federazione italiana lavoratori chimici elettrici e manifatturieriLa Filcem è nata dall’accorpamento delle categorie Fnle (Federazionenazionale lavoratori energia) e Filcea (Federazione italiana lavoratori chi-mici e affini); nella nuova federazione sono organizzati i lavoratori dipen-denti delle aziende facenti parte di importanti settori dell’industria (chi-mica, farmaceutica, gomma, plastica, vetro, ceramica), dell’energia(petrolio, trasporto gas, miniere) e dei servizi ad alta rilevanza tecnologi-ca (energia elettrica, gas, acqua).

Siti nazionali: www.cgil.it/fnle - www.filceacgil.itSede nazionale: tel. 06 4620091e-mail: [email protected][email protected]

FLAI - Federazione lavoratori dell’agroindustriaLa Flai organizza i lavoratori dipendenti, fissi, stagionali (e i disoccupatidi comparto) nelle diverse articolazioni professionali operanti nel sistemaagroindustriale e per la difesa dell’ambiente.

Sito nazionale: www.flai.itSede nazionale: tel. 06 585611E-mail: [email protected]

FILT - Federazione italiana lavoratori trasportiLa Filt organizza i lavoratori addetti ai servizi, alle attività dirette o ausi-liarie, di trasporto terrestre, marittimo, aereo.

Sito nazionale: www.filtcgil.itSede nazionale: tel. 06 442961E-mail: [email protected]

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CHI TI PU

Ò AIUTARE

IN CGIL

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FILTEA - Federazione italiana lavoratori tessili abbigliamento calzaturieriLa Filtea organizza i lavoratori tessili, dell’abbigliamento, calzaturieri e pellet-tieri. Inoltre i dipendenti delle lavanderie, delle aziende che producono bambo-le e giocattoli, bottoni, spazzole e pennelli, berretti, cappelli di lana e di feltro,pelo per cappello, settore della paglia, ombrelli e manici per ombrelli, maglie ecalze, penne e matite, reti da pesca, freni e frizioni.

Sito nazionale: www.uni.net/filteaSede nazionale: tel. 06 5811628E-mail: [email protected]

FP - Funzione pubblicaLa Fp organizza i lavoratori e le lavoratrici dello Stato, parastato, enti locali, delsettore socio-sanitario-educativo-assistenziale, dell’igiene ambientale pubblicae privata e delle loro aziende.

Sito nazionale: www.fpcgil.itSede nazionale: tel. 06 585441E-mail: [email protected]

FIOM - Federazione impiegati operai metallurgiciLa Fiom organizza i lavoratori dell’industria metalmeccanica italiana. La Federazione italiana operai metallurgici (Fiom) è nata a Livorno il 16 giugno1901. La Fiom inoltre si occupa dei settori aero-spazio/nautica, artigiani, autoe motociclo, produzione di materiale ferroviario, produzione informaticahardware e software, siderurgia, elettrodomestici, cantieristica e difesa.

Sito nazionale: www.cgil.it/fiomSede nazionale: tel. 06 852621E-mail: [email protected]

FISAC - Federazione dei lavoratori del credito e delle assicurazioniLa Fisac organizza i lavoratori addetti alle attività creditizie, finanziarie, para-bancarie, assicurative, di esazione imposte, della Banca d’Italia, della vigilanza(Consob, Isvap).

Sito nazionale: www.fisac.itSede nazionale: tel. 06 448841E-mail: [email protected]

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SLC - Sindacato nazionale lavoratori della comunicazioneLa Slc si è costituita dopo lo scioglimento di due federazioni, Filis (Federazioneitaliana lavoratori informazione e spettacolo) e Filpt (Federazione italiana lavo-ratori postelegrafonici). Rappresenta i lavoratori delle aziende che operano nelsettore dell’informazione, del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, delletelecomunicazioni e delle poste.

Sito nazionale: www.cgil.it/slcSede nazionale: tel. 06 42107001E-mail: [email protected]

SILF - Sindacato italiano lavoratori del fumetto e della comunicazione visiva (affiliato alla Slc)Il Silf è un’organizzazione sindacale nazionale degli autori di fumetti e delle

diverse professionalità che operano nel mondo della letteratura disegnata, deldisegno animato e della comunicazione visiva. Organizza addetti e professionisti.

Sito nazionale: www.fumetti.org/sindacatoSede nazionale: tel. 06 8411288E-mail: [email protected]

FLC - Federazione lavoratori della conoscenzaLa Flc ha unificato le categorie del Sns (Sindacato nazionale scuola) e dello Snur(Sindacato nazionale università e ricerca). Con la costituzione della Flc si è inte-so ricostruire l’unitarietà del ciclo della conoscenza: istruzione, università, for-mazione e ricerca.

Sito nazionale: www.flcgil.itSede nazionale: 06 585480E-mail: [email protected]

NIDIL-CGIL

Cos’è NIdiL-CgilNIdiL-Cgil è il sindacato di collaboratori coordinati e continuativi, collabora-

tori a progetto, collaboratori occasionali, lavoratori con partita Iva, free-lance,lavoratori assunti con contratto di somministrazione (ex interinali) ecc.

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NIdiL-Cgil, insieme alle categorie dei lavoratori dipendenti, opera per contra-stare gli abusi, per dare stabilità ai lavoratori che subiscono falsi contratti dicollaborazione e per dare certezze e diritti a quei lavoratori che decidono dilavorare con attività riconducibili alla parasubordinazione.

Perché iscriversi a NIdiL-CgilPerché per battere la precarietà ed estendere diritti e tutele a tutto il mondo

del lavoro dobbiamo essere in tanti e uniti.Perché iscriversi al sindacato vuol dire uscire da una condizione di solitudine

che rende più deboli e poter lottare insieme, con più forza, per ottenere il rico-noscimento dei propri diritti.

Perché è importante essere informati?Conoscere le norme giuridiche che regolamentano la tipologia contrattuale

con cui si lavora, conoscere i propri diritti e i propri doveri; saper leggere il pro-prio contratto è il modo migliore di combattere abusi e illegalità e muoversi piùsicuri in questo mondo del lavoro che cambia.

Le sedi NIdiL-Cgil, presenti in tutto il territorio nazionale, offrono ai collabo-ratori informazioni, assistenza e tutela (gli indirizzi li trovi sul nostro sitowww.nidil.cgil.it).

Inoltre NIdiL-Cgil ha creato una rete di strumenti di comunicazione in gradodi garantire informazioni dettagliate e tempestive.

LA CARTA DEI SERVIZI CGIL: TUTTI I VANTAGGI PER GLI ISCRITTI

A tutti gli iscritti la Cgil garantisce una rete di servizi in grado di offrire tute-la e assistenza nell’esercizio dei diritti previdenziali, fiscali e contrattuali attra-verso il patronato Inca, i Caaf (centri di assistenza fiscale), gli Uvl (Ufficio ver-tenze legali), i Sol (Sportelli orientamento lavoro), gli Uffici immigrati.

La rete dei servizi, grazie alle intese con le principali associazioni promossedalla Cgil stessa, e convenzioni con soggetti esterni con i quali sussistono rap-porti consolidati, copre aree di particolare interesse alle quali gli iscritti possanofare riferimento.

Per attività di volontariato, per programmi culturali ricreativi e di tempo libe-ro è possibile rivolgersi all’Auser. Per tutti i problemi connessi all’abitazione il

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Sunia e Apu (Associazione proprietari e utenti) costituiscono una risorsa digrande interesse.

Per la tutela dei consumi collettivi e individuali è possibile usufruire deiservizi della Federconsumatori.

Grazie alle proposte commerciali stipulate con aziende partner, il mondodegli iscritti Cgil può ottenere le seguenti facilitazioni e riduzioni.

Coperture Assicurative UnipolAgevolazioni per gli iscritti Cgil nei rami Rca, tutela sanitaria e previden-

ziale, contro i rischi dell’abitazione, per la tutela dei propri risparmi.

Monte dei Paschi di Siena È possibile ottenere mutui agevolati con una riduzione di 0,15 punti su

tutte le tipologie di mutuo. Agli iscritti vengono riservate particolari condi-zioni per la tenuta del conto corrente, con ancora meno spese per l’utilizzodel bancomat; finanziamento a tasso zero fino a euro 2.000,00 in dodicimesi per acquisto di pc o cellulare.

CONSUM.it (Gruppo MPS)Prestiti da 1.500 a 30.000 euro da rimborsare anche in 72 mesi, Tan spe-

ciale per gli iscritti. Prestito speciale per acquistare e ristrutturare immobili(50.000 euro senza ipoteca).

AGOS Prestiti fino a 20.000 euro speciale per gli iscritti perché permette di

modificare il piano di rimborso.

TRENITALIASconti sull’acquisto della Carta d’Argento (50 per cento)

Appuntamenti con l’Arte e la Cultura – FerraraEntrata gratuita in tutti i musei della città, sconto del 20 per cento in

tutti gli alberghi convenzionati, sconto del 15 per cento nei ristoranti con-venzionati. Per accedere alla convenzione richiedere la Mobility Card aiseguenti indirizzi: Mobility Card, Parcheggio Centro Storico, Via Kennedy 6,

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Ferrara, tel. 0532764224 oppure Iat, Castello Estense tel. 0532209370-299303

Arena di VeronaSconto del 20% del prezzo del biglietto. Presentarsi con la tessera Cgil alla

biglietteria sita in Verona, Via dietro Anfiteatro, 6-b, tel. 0458051060.

Teatro dell’Opera di RomaSconto del 20 per cento sui biglietti, fatta eccezione per le prime e per i posti

di balconata e gallerie. Sconto del 50 per cento per i giovani fino a 25 anni.

Sconti per l’abbonamento a Rassegna Sindacale (settimanale della Cgil).Accesso ai corsi di formazione professionale organizzati da Smile (Sistemi e

metodologie innovative per il lavoro e l’educazione).

Per ulteriori informazioni sul Sistema servizi Cgil, gli indirizzi delle sedi sin-dacali, dei numeri telefonici, e per le offerte commerciali, per gli iscritti è attivoil numero telefonico 848-854388 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18 alcosto di una chiamata urbana.

I VANTAGGI IN PIÙ PER GLI ISCRITTI A NIDIL-CGIL

Ottenere, presso la banca Monte dei Paschi di Siena, finanziamenti a condi-zioni di particolare favore e usufruire di agevolazioni sui conti correnti e sunumerosi altri servizi.

Sottoscrivere polizze Unipol a condizioni agevolate per assicurarsi contro irischi tecnologici, economici e giudiziari connessi all’attività lavorativa.

Per informazioni più dettagliate consulta il nostro sito www.nidil.cgil.it oppu-re rivolgiti alla sede di NIdiL-Cgil della tua città.

La sede nazionale di NIdiL-Cgil è a Roma, in Via Palestro, 78tel. 06 44340310-fax 06 44340282 e-mail: [email protected]

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Page 103: Guida 2008 collaborazioni

CODICE CIVILE

TITOLO III DEL LAVORO AUTONOMO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 2222 Contratto d’opera Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351)

un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolodi subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme diquesto Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel LibroIV (1655 e seguenti).

Art. 2223 Prestazione della materia Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia è fornita

dal prestatore d’opera (1658), purché le parti non abbiano avuto prevalen-temente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le normesulla vendita (1470 e seguenti).

Art. 2224 Esecuzione dell’opera Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le

condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fis-sare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve confor-marsi a tali condizioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dalcontratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662).

ALLEGATI

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI UTILIPER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

ALLEGATI

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Art. 2225 Corrispettivo Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato

secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione alrisultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (1657).

Art. 2226 Difformità e vizi dell’opera L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla

responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accetta-zione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in que-sto caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i viziocculti al prestatore d’opera entro otto giorni (2964) dalla scoperta. L’azione siprescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna (att. 201).

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono rego-lati dall’art. 1668.

Art. 2227 Recesso unilaterale dal contratto Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione

dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguitoe del mancato guadagno (1671).

Art. 2228 Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad

alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto a un compenso per il lavoroprestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta (1672).

CAPO II Delle professioni intellettuali

Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è

necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenu-

ta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associa-zioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge dispongadiversamente.

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ALLEGATI

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Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e controi provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del dirittoall’esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi enei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 2230 Prestazione d’opera intellettuale Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regola-

to dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con queste e con lanatura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2231 Mancanza d’iscrizione Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in

un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azioneper il pagamento della retribuzione (2034).

La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il dirittodel prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso ade-guato all’utilità del lavoro compiuto.

Art. 2232 Esecuzione dell’opera Il prestatore d’opera deve (1176) eseguire personalmente l’incarico assunto.

Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti eausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e nonè incompatibile con l’oggetto della prestazione.

Art. 2233 Compenso Il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può essere deter-

minato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il pareredell’associazione professionale (ora consiglio dell’Ordine) a cui il professionistaappartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza del-l’opera e al decoro della professione (2956).

Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interpo-sta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formanooggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità (1418e seguenti) e dei danni.

ALLEGATI

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Art. 2234 Spese e acconti Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le

spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gliacconti sul compenso.

Art. 2235 Divieto di ritenzione Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non

per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo leleggi professionali (2961).

Art. 2236 Responsabilità del prestatore d’opera Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale diffi-

coltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o dicolpa grave (1176).

Art. 2237 RecessoIl cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le

spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso

egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, dadeterminarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitarepregiudizio al cliente.

Art. 2238 Rinvio Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata

in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni del Titolo II (2082 eseguenti).

In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti oausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del tito-lo II (2094 e seguenti).

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ALLEGATI

Page 107: Guida 2008 collaborazioni

CODICE CIVILE

TITOLO VII DELL’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Art. 2549 Nozione Con il contratto di associazione in partecipazione (att. 219) l’associante

attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di unoo più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Art. 2550 Pluralità di associazioni Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la

stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei pre-cedenti associati.

Art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.

Art. 2552 Diritti dell’associante e dell’associato La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sul-

l’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta. In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a

quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

Art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in

cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possonosuperare il valore del suo apporto (2265).

Art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di

cointeressenza agli utili di un impresa senza partecipazione alle perdite e alcontratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ealle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva ladisposizione dell’art. 2102.

ALLEGATI

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Page 108: Guida 2008 collaborazioni

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

TITOLO IV: NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

Capo IDELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

Art. 409 Controversie individuali di lavoroSi osservano le disposizioni del presente Capo nelle controversie relati-

ve a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’eser-

cizio di un impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione

agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonchè rapporti derivanti da altricontratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti dicollaborazione che si concretizzino in una prestazione d’opera continuati-va e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a caratteresubordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclu-sivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici e altri rapporti dilavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudi-ce. Articolo così sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

(Omissis)

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ALLEGATI

Page 109: Guida 2008 collaborazioni

DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276

“ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO, DI CUI ALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 30”

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 235 DEL 9 OTTOBRE 2003 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 159

(Omissis)

Titolo VII TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI

Capo ILAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE

Art. 61.Definizione e campo di applicazione1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di com-

mercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalente-mente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409,n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piùprogetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal com-mittente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risul-tato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committentee indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attivitàlavorativa.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occa-sionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superio-re a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvoche il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare siasuperiore a 5.000 euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizionicontenute nel presente capo.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le profes-sioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione inappositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del pre-

ALLEGATI

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sente decreto legislativo, nonchè i rapporti e le attività di collaborazionecoordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali infavore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate allefederazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli entidi promozione sportiva riconosciute dal Coni, come individuate e discipli-nate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresìesclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degliorgani di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a colle-gi e commissioni, nonchè coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l’ap-plicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo piùfavorevoli per il collaboratore a progetto.

Art. 62.Forma1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve

contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della presta-

zione di lavoro;b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, indi-

viduata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonchè i tempi e

le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente

sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che inogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecu-zione dell’obbligazione lavorativa;

e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collabora-tore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.

Art. 63.Corrispettivo1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere pro-

porzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere contodei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoroautonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

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ALLEGATI

Page 111: Guida 2008 collaborazioni

Art. 64.Obbligo di riservatezza1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svol-

gere la sua attività a favore di più committenti.2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza

con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamentiattinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qual-siasi modo, atti in pregiudizio dell’attività dei committenti medesimi.

Art. 65.Invenzioni del collaboratore a progetto1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore del-

l’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali,

compreso quanto previsto dall’articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941,n. 633, e successive modificazioni.

Art. 66.Altri diritti del collaboratore a progetto1. La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto

non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospe-so, senza erogazione del corrispettivo.

2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattiae infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga delladurata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente puòcomunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un perio-do superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essasia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di duratadeterminabile.

3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per unperiodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del con-tratto individuale.

4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e suc-cessive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all’ar-ticolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modi-ficazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente

ALLEGATI

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capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decretolegislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando laprestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonchèle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, lenorme di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, edel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gen-naio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.

Art. 67.Estinzione del contratto e preavviso1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento del-

la realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che necostituisce l’oggetto.

2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giustacausa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, sta-bilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

Art. 68.Rinunzie e transazioni1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo posso-

no essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazio-ne del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.

Art. 69.Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza

l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di essoai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordi-nato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensidell’articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato,esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente allatipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitatoesclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento, all’ac-

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ALLEGATI

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certamento dell’esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso enon può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni escelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

(Omissis)

Titolo VIIIPROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

Capo ICERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

Art. 75.Finalità1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei con-

tratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto dicui al presente decreto, nonchè dei contratti di associazione in partecipa-zione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile, le parti possono otte-nere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabili-ta nel presente Titolo.

Art. 76.Organi di certificazione1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le

commissioni di certificazione istituite presso:a) gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento

ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione siacostituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;

b) le Direzioni provinciali del lavoro e le Province, secondo quanto sta-bilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche socialientro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto;

c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universita-rie, registrate nell’albo di cui al comma 2, esclusivamente nell’ambito dirapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto dellavoro di ruolo ai sensi dell’articolo 66 del decreto del Presidente dellaRepubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ALLEGATI

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2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le uni-versità sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito pressoil Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del-l’istruzione, dell’niversità e della ricerca. Per ottenere la registrazione leuniversità sono tenute a inviare, all’atto della registrazione e ogni seimesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali diqualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoroindicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possonoconcludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di unacommissione unitaria di certificazione.

Art. 77.Competenza1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l’istanza di avvio della

procedura di certificazione presso le commissioni di cui all’articolo 76,comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissionenella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla qualesarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l’i-stanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituitea iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissionicostituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

Art. 78.Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoria-

mente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.2. Le procedure di certificazione sono determinate all’atto di costitu-

zione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto deicodici di buone pratiche di cui al comma 4, nonchè dei seguenti princìpi:

a) l’inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione pro-vinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autoritàpubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato aprodurre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazionialle commissioni di certificazione;

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ALLEGATI

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b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di30 giorni dal ricevimento dell’istanza;

c) l’atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine el’autorità cui è possibile ricorrere;

d) l’atto di certificazione deve contenere esplicita menzione deglieffetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai qualile parti richiedono la certificazione.

3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documenta-zione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per unperiodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia delcontratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di cuiall’articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto dicertificazione è destinato a produrre effetti.

4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo,il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decretocodici di buone pratiche per l’individuazione delle clausole indisponibiliin sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimentoai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono,ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali sti-pulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativa-mente più rappresentative sul piano nazionale.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengonoaltresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del con-tratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orien-tamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del con-tratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diversetipologie di lavoro.

Art. 79.Efficacia giuridica della certificazioneGli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione

del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momentoin cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdi-zionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cau-telari.

ALLEGATI

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Art. 80.Rimedi esperibili nei confronti della certificazione1. Nei confronti dell’atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfe-

ra giuridica l’atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporrericorso, presso l’autorità giudiziaria di cui all’articolo 413 del codice diprocedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure diffor-mità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto cer-tificato potranno impugnare l’atto di certificazione anche per vizi del con-senso.

2. L’accertamento giurisdizionale dell’erroneità della qualificazione haeffetto fin dal momento della conclusione dell’accordo contrattuale. L’ac-certamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale equello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui lasentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.

3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certifica-zione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti allacommissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro,ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.

4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione aisensi dei precedenti commi 1 e 3 deve previamente rivolgersi obbligatoria-mente alla commissione di certificazione che ha adottato l’atto di certifi-cazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo410 del codice di procedura civile.

5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizioneha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presen-tato ricorso contro l’atto certificatorio per violazione del procedimento oper eccesso di potere.

Art. 81.Attività di consulenza e assistenza alle parti1. Le sedi di certificazione di cui all’articolo 75 svolgono anche funzioni

di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazionealla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negozia-le sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo con-cordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferi-

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ALLEGATI

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mento alla disponibilità dei diritti e all’esatta qualificazione dei contrattidi lavoro.

Capo IIALTRE IPOTESI DI CERTIFICAZIONE

Art. 82.Rinunzie e transazioni1. Le sedi di certificazione di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a),

del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare lerinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113 del codice civile a confermadella volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.

(Omissis)

ALLEGATI

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DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ,A NORMA DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53”

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 96 DEL 26 APRILE 2001 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 93

(Omissis)

Art. 16.Divieto di adibire al lavoro le donne(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, commi 1 e 4) 1. È vietato adibire al lavoro le donne:a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo

quanto previsto all’articolo 20;b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra

la data presunta e la data effettiva del parto;c) durante i tre mesi dopo il parto;d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il

parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giornisono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Art. 17.Estensione del divieto(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5 e 30,

commi 6, 7, 9 e 10) 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto

quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanza-to stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Talilavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e laprevidenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggior-mente rappresentative. Fino all’emanazione del primo decreto ministe-riale, l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispetti-vo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

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ALLEGATI

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2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla basedi accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Serviziosanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in statodi gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma1, dell’articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinatadal servizio stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti for-me morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gra-vidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiu-dizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è dispostadal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze del-l’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovràessere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavo-ratrice.

4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puòessere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d’ufficio osu istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività divigilanza constati l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’asten-sione medesima.

5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolosono definitivi.

(Omissis)

Art. 22.Trattamento economico e normativo(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19

luglio 1993, n. 236, articolo 6, commi 4 e 5) 1. Le lavoratrici hanno diritto a un’indennità giornaliera pari all’80

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per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di mater-nità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.

2. L’indennità è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 deldecreto - legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 feb-braio 1980, n. 33, ed è comprensiva di ogni altra indennità spettante permalattia.

3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’an-zianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredice-sima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento deilimiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all’articolo 7 della leg-ge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizionedell’indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini delraggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamenteprestato per poter beneficiare dell’indennità di mobilità.

5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nellacarriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi nonrichiedano a tale scopo particolari requisiti.

6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice adaltro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di conge-do di maternità.

7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell’articolo 9della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di con-gedo di maternità, rifiuta l’offerta di lavoro, di impiego in opere o servi-zi di pubblica utilità, ovvero l’avviamento a corsi di formazione profes-sionale.

(Omissis)

Art. 64.Collaborazioni coordinate e continuative 1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all’artico-

lo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altreforme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 del-l’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifi-cazioni.

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2. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cuial comma 16, quarto periodo, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavorodipendente.

(Omissis)

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ALLEGATI

LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247

“NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITÀ PER FAVORIRE L’EQUITÀE LA CRESCITA SOSTENIBILI, NONCHÈ ULTERIORI NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE”

PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 301 DEL 29 DICEMBRE 2007

Art. 1.1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita

dalle Tabelle A e B contenute nell’Allegato 1 alla presente legge.

2. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate leseguenti modifiche:

a) il comma 6 è così modificato:1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:“a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per

i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbli-gatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermorestando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, alraggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presentelegge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianitàcontributiva non inferiore a 35 anni, dei requisiti indicati nella Tabella Ballegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indi-pendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contribu-tiva non inferiore a 40 anni”;

2) alla lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente:“2) con un’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni, al raggiungi-

mento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, peril periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributivanon inferiore a 35 anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata allapresente legge”;

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3) l’ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: “Per il per-sonale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamentopensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di iniziodell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data delrelativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requi-siti entro il 31 dicembre dell’anno avendo come riferimento per l’anno 2009i requisiti previsti per il primo semestre dell’anno”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:“7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il31 dicembre dell’anno 2012, può essere stabilito il differimento delladecorrenza dell’incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzia-nità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella TabellaB allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica daeffettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivantidalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risul-tasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall’applicazione dellaTabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento airequisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nellamedesima Tabella B”;

c) al comma 8, le parole: “1º marzo 2004” sono sostituite dalle seguen-ti: “20 luglio 2007”;

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:“18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigen-

ti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano adapplicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavorato-ri collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali sti-pulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pen-sionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobi-lità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”;

e) il comma 19 è così modificato:1) le parole: “10.000 domande di pensione” sono sostituite dalle

seguenti: “15.000 domande di pensione”;2) le parole: “di cui al comma 18” ove ricorrono sono sostituite dalle

seguenti: “di cui ai commi 18 e 18-bis”.

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3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entra-ta in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine diconcedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso alpensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008 impegnati in particolarilavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pen-sionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la gene-ralità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti princìpi e criteri diret-tivi:

a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, inogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito mini-mo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pen-sionamento secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 6, lettere c) ed), della legge 23 agosto 2004, n. 243;

b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti dicui all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e del-la previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio edella programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica;ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legi-slativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla succes-siva lettera c), possano far valere, nell’arco temporale ivi indicato, unapermanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addettialla cosiddetta “linea catena” che, all’interno di un processo produttivo inserie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazionedi tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazio-ni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stessociclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano aflusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazio-ne del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazionicollaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento mate-riali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesantiadibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trova-no nelle condizioni di cui alla lettera b) devono aver svolto nelle attivitàdi cui alla lettera medesima:

1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimidieci anni di attività lavorativa;

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2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestan-

ti l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alladimensione e all’assetto organizzativo dell’azienda, richiesti dal presente com-ma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifi-ca ispettiva;

e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro enon superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso diomissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighidi comunicazione ai competenti uffici dell’Amministrazione dell’articolazionedell’attività produttiva ovvero dell’organizzazione dell’orario di lavoro aventi lecaratteristiche di cui alla lettera b), relativamente, rispettivamente, alla cosid-detta “linea catena” e al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restandoquanto previsto dall’articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reatopreviste dall’ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relati-vamente ai presupposti del conseguimento dei benefìci, una sanzione pari finoal 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte;

f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefìci,la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costitui-to, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioniper il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni adecorrere dal 2013;

g) prevedere che, qualora nell’ambito della funzione di accertamento deldiritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio delle domande pre-sentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie dicui alla lettera f), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notiziatempestivamente al Ministro dell’economia e delle finanze ai fini dell’adozionedei provvedimenti di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio dellacompensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i sogget-ti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e alpensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini ea 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici aregime.

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5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al com-ma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti pre-visti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disci-plinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionisti-co entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:

a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di pre-videnza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previstirequisiti per l’accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contri-buzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delledecorrenze stabilito dall’articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995,n. 335;

b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di pre-videnza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previstirequisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trime-stre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’annomedesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro ilsecondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre del-l’anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entroil terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1ºgennaio dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previstirequisiti entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensiona-mento dal 1º aprile dell’anno successivo;

c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico dellegestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualorarisultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell’an-no, possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre dell’anno medesi-mo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo tri-mestre, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell’annosuccessivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzotrimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º aprile del-l’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entroil quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1ºluglio dell’anno successivo;

d) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni dicui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

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6. Il Governo, allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’e-levazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pen-sionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè agli altri regimi e allegestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigoredella presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazionegenerale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, com-ma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decre-to legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941,n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti, è delegato ad adottare, entrododici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenzedei settori di attività e, in particolare, per le Forze armate e per quelle dipolizia ad ordinamento civile e militare, della specificità dei relativi com-parti, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale inatto nelle Forze armate.

7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganiz-zazione, in via regolamentare, degli enti pubblici sono integrati, limitata-mente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a talfine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmidi spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attivitàstrumentali.

8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta, entro un mese dalladata di entrata in vigore della presente legge, un piano industriale volto arazionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conse-guire, nell’arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.

9. Fino all’emanazione dei regolamenti di cui al comma 7, i provvedi-menti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici di livello diri-genziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionatial parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento dellafunzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizza-to alla verifica della coerenza dei provvedimenti con gli obiettivi di cui alcomma 7.

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10. Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1º gennaio2011 l’aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all’assicurazio-ne generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesi-ma è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima datasono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finan-ziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commer-cianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autono-me dell’Inps, nonchè quelle relative agli iscritti alla gestione separata dicui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquo-te contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incre-mentate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente allealiquote di finanziamento.

11. In funzione delle economie rivenienti dall’attuazione delle disposi-zioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento di cui all’ul-timo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell’economiae delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenzasociale, sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle ali-quote contributive di cui al comma 10, a decorrere dall’anno 2011. Condecreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità per l’ac-certamento delle economie riscontrate in seguito all’attuazione delledisposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni della spesa anormativa vigente degli enti previdenziali pubblici quali risultanti daibilanci degli enti medesimi.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è costituita unaCommissione composta da dieci esperti, di cui due indicati dal Ministerodel lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell’econo-mia e delle finanze, sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipen-denti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresenta-tive sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione dicui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispettodegli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo perio-

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do e nel rispetto delle procedure europee, che tengano conto:a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e

migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;b) dell’incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l’ade-

guatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e diproporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorati-vi, nonchè di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungi-mento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al60 per cento, con riferimento all’aliquota prevista per i lavoratori dipen-denti;

c) del rapporto intercorrente tra l’età media attesa di vita e quella deisingoli settori di attività.

13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta nuove possibiliforme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispettodelle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Dallacostituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivarenuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Com-missione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

14. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazionedi cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in appli-cazione dei criteri di cui all’articolo 1, comma 11, della medesima legge, laTabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effet-to dal 1º gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell’Allegato 2 alla pre-sente legge.

15. All’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le paro-le da: “il Ministro del lavoro” fino alla fine del comma sono sostituite dal-le seguenti: “con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza socia-le, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, èrideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto alcomma 6”.

16. Il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della soste-nibilità ed equità del sistema pensionistico con le parti sociali.

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17. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recantinorme finalizzate all’introduzione di un contributo di solidarietà a carico degliiscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pen-sioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volodipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare inmodo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.

18. Nell’esercizio della delega di cui al comma 17, il Governo si atterrà aiseguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo limitato nell’ammontare e nella durata;b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di iscri-

zione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n.335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevolirispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria.

19. Per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte iltrattamento minimo Inps, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondoil meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto vol-te il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dellaquota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione per l’anno 2008è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

20. Ai fini del conseguimento dei benefìci previdenziali di cui all’articolo13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni,sono valide le certificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale per l’assicurazio-ne contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ai lavoratori che abbiano presentatodomanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attivitàlavorativa svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di boni-fica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagliatti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previ-denza sociale.

21. Il diritto ai benefìci previdenziali previsti dall’articolo 13, comma8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione ricono-

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sciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavora-tori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriorealla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite condecreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dal-la data di entrata in vigore della presente legge.

23. In attesa dell’introduzione di un meccanismo di rivalutazione auto-matica degli importi indicati nella “tabella indennizzo danno biologico”,di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 feb-braio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007dall’Inail, fino a un massimo di 50 milioni di euro, è destinata all’aumentoin via straordinaria delle indennità dovute dallo stesso Inail a titolo direcupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico di cui alcitato articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo contodella variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operaiaccertati dall’Istat, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione del-le rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.

24. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati icriteri e le modalità di attuazione del comma 23.

25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1º gennaio2008 la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisitinormali, di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata a otto mesi per i sog-getti con età anagrafica inferiore a 50 anni e a dodici mesi per i soggetticon età anagrafica pari o superiore a 50 anni. È riconosciuta la contribu-zione figurativa per l’intero periodo di percezione del trattamento nel limi-te massimo delle durate legali previste dal presente comma. La percentua-le di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevataal 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 50 per cento per i suc-

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cessivi due mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. Gli incrementi dimisura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamen-ti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all’indennità ordinariacon requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 mar-zo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,n. 160. L’indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita esospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa inmateria di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

26. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal1º gennaio 2008 la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’in-dennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, deldecreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dallalegge 20 maggio 1988, n. 160, è rideterminata al 35 per cento per i primi120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di180 giorni. Per i medesimi trattamenti, il diritto all’indennità spetta per unnumero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno stesso e comunque nonsuperiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trat-tamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornatedi lavoro prestate.

27. Con effetto dal 1º gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gliaumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 1 dellalegge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni,sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivantedalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le fami-glie degli operai e degli impiegati.

28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesidalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Mini-stro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all’articolo 117 del-la Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione,e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionaleattraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti idiritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla

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condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decretilegislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali peril riordino degli istituti a sostegno del reddito.

29. La delega di cui al comma 28 è esercitata nel rispetto dei seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazionedi uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimentolavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, apparte-nenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all’età anagrafica dei lavoratori ealle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogior-no, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupa-zione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base dellaretribuzione;

d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordi-naria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse aseconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di inter-venti di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determininola sospensione dell’attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo diricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individua-zione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dalsistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendola stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l’occupazione, soprattutto giovanilee femminile, nonchè l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti allefasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e aquelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamentoattivo;

h) potenziare i servizi per l’impiego, in connessione con l’esercizio delladelega di cui al comma 30, lettera a), al fine di collegare e coordinare l’ero-gazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inseri-mento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti

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all’erogazione dei relativi sussidi e benefìci anche attraverso la previsione diforme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Mini-stero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percet-tori di trattamento di sostegno al reddito.

30. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entra-ta in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli sta-tuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e diBolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità dellatutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelliessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche conriguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavo-ratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della nor-mativa in materia di:

a) servizi per l’impiego;b) incentivi all’occupazione;c) apprendistato.

31. Nell’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il Governo siattiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velociz-zazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del merca-to del lavoro;

b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenutoconto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d’in-contro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizionedei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sulmercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni neiservizi pubblici per l’impiego;

c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozionedell’invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando ilmomento formativo;

d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottatodai servizi per l’impiego per interventi di politica attiva del lavoro;

e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.

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32. Nell’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il Governo siattiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) incrementare i livelli di occupazione stabile;b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile delle donne, dei

giovani e delle persone ultracinquantenni, con riferimento, nell’ambito dellaStrategia di Lisbona, ai benchmark europei in materia di occupazione, formazio-ne e istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione europea edel Consiglio europeo;

c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto diinserimento nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indi-retta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragione di sesso e di età,per espressa individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degliappartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di esclusione sociale;

d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parzialecon orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattuttonei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornalieropiù elevato;

e) prevedere, nell’ambito del complessivo riordino della materia, incentivi perla stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato e agevola-zioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempopieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavorato-ri e giustificate da comprovati compiti di cura;

f) prevedere specifiche misure volte all’inserimento lavorativo dei lavoratorisocialmente utili.

33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera c), da esercitare previaintesa con le Regioni e le parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del per-fezionamento della disciplina legale della materia;

b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materiadi profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, vali-dazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità forma-tive delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degliapprendisti mediante l’individuazione di requisiti minimi per l’erogazione dellaformazione formale;

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c) con riferimento all’apprendistato professionalizzante, individuazionedi meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenzialidelle prestazioni e l’attuazione uniforme e immediata su tutto il territorionazionale della relativa disciplina;

d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contrat-ti di apprendistato.

34. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cuiall’articolo 12 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per cia-scuno degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A tale onere siprovvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediantecorrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, dell’auto-rizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 1161, della legge 27dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell’ar-ticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-sive modificazioni.

35. L’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dalseguente:

“Art. 13. - (Assegno mensile). 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessanta-

quattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capa-cità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svol-gono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, èconcesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile dieuro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previ-ste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12.

2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’Inps aisensi degli articoli 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al com-ma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condi-zione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazioneall’Inps”.

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36. Il comma 249 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, èabrogato.

37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, è così modificata:a) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:“Art. 12. - (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con fina-

lità formative). – 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli

uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggettiagli obblighi di cui all’articolo 3, le cooperative sociali di cui all’articolo 1,comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successivemodificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con dittaindividuale, nonchè con i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo diassunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggettiospitanti, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo deidisabili appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 presso i soggettiospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse dilavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversavalutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell’articolo 6 deldecreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabi-le, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell’articolo 3, se ildatore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte

del datore di lavoro;b) computabilità ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo

3 attraverso l’assunzione di cui alla lettera b);c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con

oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, pertutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, pro-rogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:1) l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad

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affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore aquello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa eretributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneriprevidenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inseri-mento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni dell’articolo 11, comma 7.4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati

soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 e con le cooperative sociali di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, esuccessive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all’inserimentolavorativo temporaneo dei detenuti disabili”;

b) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:“Art. 12-bis. - (Convenzioni di inserimento lavorativo). – 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12, gli uffici

competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all’obbligodi assunzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denomi-nati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente artico-lo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finaliz-zate all’assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di personedisabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimentonel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano adaffidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere aisensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a coperturadell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quo-ta di riserva di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamentoall’unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di

convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sen-tito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge,e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

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b) durata non inferiore a tre anni;c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla

copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, deicosti derivanti dall’applicazione della parte normativa e retributiva dei con-tratti collettivi nazionali di lavoro, nonchè dei costi previsti nel piano per-sonalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di piùcommesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione del-le persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperativesociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese socialidi cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 mar-zo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assun-zione di cui all’articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possessodei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;c) essere dotati di locali idonei;d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l’avviamento lavorati-

vo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giustacausa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell’organico almeno un lavoratore dipendente che possa svol-gere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previ-sti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazionedegli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore adue anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto atempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga aquanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore dilavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili,di cui all’articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, condiritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse.

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6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzioneviene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e control-lo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da ema-narsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri diattuazione di quanto previsto nel presente articolo”;

c) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:“Art. 13. - (Incentivi alle assunzioni). – 1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002

della Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e integra-zioni, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agliaiuti di Stato a favore dell’occupazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialedelle Comunità europee n. 337 del 13 dicembre 2002, le Regioni e le Pro-vince autonome possono concedere un contributo all’assunzione, a valeresulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilità iviindicate:

a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ognilavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’articolo11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione dellacapacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dallaprima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico dellenorme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presiden-te della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni,ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle per-centuali di invalidità;

b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ognilavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’articolo11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione dellacapacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minora-zioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nellalettera a);

c) in ogni caso l’ammontare lordo del contributo all’assunzione deveessere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere allavoratore;

d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasfor-

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mazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operativedei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per centoo per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozionedelle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazionelavorativa del disabile.

2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzionia tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell’annoantecedente all’emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4.La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degliuffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previ-sto, dell’esperimento del periodo di prova con esito positivo.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoroprivati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge,hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabilicon le modalità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministerodel lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disa-bili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi perl’anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni adecorrere dall’anno 2008, annualmente ripartito fra le Regioni e le Provinceautonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibi-li secondo le modalità e i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da ema-narsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita laConferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizionedelle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corri-spondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29-quaterdel decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni.Le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono esserlo inquelli successivi.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le Regioni e le Province autonome disciplinano, nel rispetto delle

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disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti perla concessione dei contributi di cui al comma 1.

9. Le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di quanto previstoall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5dicembre 2002, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero dellavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziatecon le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla durata della permanenzanel posto di lavoro.

10. Il Governo, ogni due anni, procede a una verifica degli effetti delledisposizioni del presente articolo e a una valutazione dell’adeguatezza del-le risorse finanziarie ivi previste”.

38. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abro-gato l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

39. All’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è pre-messo il seguente comma:

“01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo inde-terminato”.

40. All’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sonoapportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: “inferiore a sei mesi” sono inserite leseguenti: “nonchè decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis,”;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:“4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai

commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termineper lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stessodatore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi diinterruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavorosi considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quan-to disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivocontratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una solavolta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale dellavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di

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una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sulpiano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le orga-nizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni ladurata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto delladescritta procedura, nonchè nel caso di superamento del termine stabilitonel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indetermi-nato.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione neiconfronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente dellaRepubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni,nonchè di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratticollettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datoridi lavoro comparativamente più rappresentative.

4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a ter-mine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per unperiodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tem-po indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodicimesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapportia termine.

4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attivitàstagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine daparte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquiespuò essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso lapropria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesidalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dal-la data di cessazione del rapporto di lavoro”.

41. L’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è cosìmodificato:

a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:“c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o tele-

visivi;d) con lavoratori di età superiore a 55 anni”;b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;

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c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: “In deroga a quantoprevisto dall’articolo 5, comma 4-bis,”.

42. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, le parole: “all’articolo 5, commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguen-ti: “all’articolo 5, commi 3 e seguenti”.

43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40a 42:

a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della pre-sente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche inderoga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decretolegislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;

b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore dellapresente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai finidella determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis,decorsi quindici mesi dalla medesima data.

44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimomodificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono appor-tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3, comma 7:1) nel primo periodo, le parole: “le parti del contratto di lavoro a tem-

po parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma edai commi 8 e 9,” sono sostituite dalle seguenti: “i contratti collettivi sti-pulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentati-ve sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi8 e 9,” e la parola: “concordare” è sostituita dalla seguente: “stabilire”;

2) nel terzo periodo, le parole da: “I contratti collettivi” fino alla paro-la: “stabiliscono:” sono sostituite dalle seguenti: “I predetti contratti col-lettivi stabiliscono:”;

b) all’articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente:“8. L’esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e

nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavorodel potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, non-chè di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore

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del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, dialmeno cinque giorni lavorativi, nonchè il diritto a specifiche compensazio-ni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cuiall’articolo 1, comma 3”;

c) all’articolo 8, il comma 2-ter è abrogato;d) l’articolo 12-bis è sostituito dal seguente:“Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patolo-

gie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche acausa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commis-sione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmentecompetente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tem-po pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto dilavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto dilavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salvedisposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i geni-tori del lavoratore o della lavoratrice, nonchè nel caso in cui il lavoratore ola lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabi-lità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciu-ta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assi-stenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani dellavita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministrodella sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz-zetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della tra-sformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convi-vente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatoredi handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, èriconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempopieno a tempo parziale”;

e) dopo l’articolo 12-bis è inserito il seguente:“Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). – 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pie-

no in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle

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assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stessemansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro atempo parziale”.

45. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono abrogati.

46. È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo inde-terminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, e successive modificazioni.

47. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolareo sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svol-gimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo edello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazionisindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rap-presentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di specificirapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante ilfine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e perulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell’articolo10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

48. I contratti collettivi di cui al comma 47 disciplinano, in particolare:a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell’effettuazione della presta-

zione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali;b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a

quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, ripropor-zionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;

c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel casosia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco tempo-rale definito, la prestazione.

49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senti-te le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui alcomma 47, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplifi-cata degli adempimenti amministrativi concernenti l’instaurazione, la tra-

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sformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui ai commi da 47 a50, nonchè criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare iprofili previdenziali dell’eventuale indennità di cui al comma 48.

50. Decorsi due anni dall’emanazione delle disposizioni contrattuali dicui al comma 47, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procedecon le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi alla loroverifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto dellavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori interessa-ti.

51. Il comma 5 dell’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, esuccessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificaregli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valu-tare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previ-denza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideter-minata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all’adozio-ne del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l’annoprecedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in rela-zione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozio-ne del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferi-mento”.

52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nelsettore edile comunica all’Istituto nazionale della previdenza sociale l’ora-rio di lavoro stabilito.

53. All’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo ilprimo periodo, è inserito il seguente: “Non sono inoltre tenuti all’osser-vanza dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edileper quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto delsettore”.

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54. All’articolo 36-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 èinserito il seguente:

“7-bis. L’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cuiall’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni con-statate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta dicompetenza dell’Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, adeccezione del comma 2 dell’articolo 16”.

55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate,l’importo giornaliero dell’indennità ordinaria di disoccupazione di cui all’ar-ticolo 7, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, conmodificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche eintegrazioni, nonchè dei trattamenti speciali di cui all’articolo 25 della leg-ge 8 agosto 1972, n. 457, e all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n.37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1º gen-naio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all’arti-colo 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero digiornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giorna-te del parametro annuo di riferimento.

56. Ai fini dell’indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi dilavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purchèin tal caso l’attività agricola sia prevalente nell’anno ovvero nel biennio cuisi riferisce la domanda.

57. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi gior-nalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, l’Isti-tuto nazionale della previdenza sociale (Inps) detrae dall’importo dell’inden-nità di cui al comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo disolidarietà, una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni giornataindennizzata sino a un massimo di 150 giornate. Ai fini dell’accredito figurati-vo utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti.

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58. In via sperimentale, per l’anno 2008, nel rispetto di quanto dispostodai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, en. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoroagricolo hanno diritto a un credito d’imposta complessivo per ciascuna gior-nata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell’anno precedentepari a 1 euro ovvero a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all’obiet-tivo “convergenza” e nelle zone di cui all’obiettivo “competitività regionalee occupazionale”, come individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 delConsiglio, dell’11 luglio 2006.

59. Il Governo, all’esito della sperimentazione, sentite le associazionidatoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dellecategorie interessate, procede alla verifica delle disposizioni di cui al com-ma 58, anche al fine di valutarne l’eventuale estensione, compatibilmentecon gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte delterritorio nazionale.

60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, coneffetto dal 1º gennaio 2008, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro (Inail) applica, alle condizioni di seguito elencate, unariduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti perl’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno dueanni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali:

a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene dellavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e succes-sive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonchè con gliadempimenti contributivi e assicurativi;

b) abbiano adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione,misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento dellecondizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data del-la richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provve-dimenti sanzionatori di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

61. Al primo comma dell’articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: “Limitatamente all’assicurazione

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contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicanoanche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato”.

62. A decorrere dal 1º gennaio 2008, l’aliquota contributiva per l’assicu-razione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all’arti-colo 11, ultimo comma, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, converti-to, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di0,3 punti percentuali; l’importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti per-centuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamentodelle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti delsettore agricolo.

63. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessio-nali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi del comma 1dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modi-ficazioni, effettuano l’intero versamento contributivo, pari al 2,75 percento delle retribuzioni, all’Inps che, dedotti i costi amministrativi esecondo le modalità operative di cui al comma 3 dell’articolo 118 dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimentodello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato daldatore di lavoro.

64. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi pari-tetici interprofessionali per la formazione continua l’obbligo di versareall’Inps l’intero contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa destinazione del contri-buto integrativo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

65. Il comma 6 dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, èsostituito dal seguente:

“6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per alme-no cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafi-ci, alle dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codicecivile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli

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interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, inaggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarieal raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipenden-ze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizionedei benefìci di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipantifamiliari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’ar-ticolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004”.

66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16 dell’articolo 01 del decre-to legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge11 marzo 2006, n. 81, aggiunti dall’articolo 4-bis del decreto legge 15 feb-braio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007,n. 46, sono sostituiti dai seguenti: “A tal fine, in sede di pagamento degliaiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare taliaiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficia-ria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gliinteressi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo disanzione. A tal fine l’Istituto previdenziale comunica in via informatica idati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all’Agenziaper le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai direttiinteressati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa)istituiti ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittima-zione processuale passiva compete all’Istituto previdenziale”.

67. Con effetto dal 1º gennaio 2008 è abrogato l’articolo 2 del decretolegge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23maggio 1997, n. 135. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dellavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravicontributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dota-zione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è con-cesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse delpredetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione

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imponibile di cui all’articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969,n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi azienda-li e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corre-sponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto col-lettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ealtri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamentoeconomico dell’impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concessosulla base dei seguenti criteri:

a) l’importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente com-ma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cen-to della retribuzione contrattuale percepita;

b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), losgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissatonella misura di 25 punti percentuali;

c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgra-vio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributiprevidenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lette-ra a).

68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite lemodalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all’individua-zione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nelrigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficiocontributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, alcontrollo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini delmonitoraggio e della verifica di coerenza dell’attuazione del comma 67 congli obiettivi definiti nel “Protocollo su previdenza, lavoro e competitivitàper l’equità e la crescita sostenibili” del 23 luglio 2007 e delle caratteristi-che della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è isti-tuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservato-rio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con lapartecipazione delle parti sociali. L’eventuale conferma dello sgravio con-tributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifi-ca ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti pro-grammati di finanza pubblica. A tal fine è stabilito uno specificoincremento del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del

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decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dal-la legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall’an-no 2011.

69. È abrogata la disposizione di cui all’articolo 27, comma 4, letterae), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 1955, n. 797.

70. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministrodel lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposi-zioni finalizzate a realizzare, per l’anno 2008, la deducibilità ai fini fiscaliovvero l’introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l’im-posizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retri-buzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivodi 150 milioni di euro per il medesimo anno.

71. A decorrere dal 1º gennaio 2008 il contributo di cui all’articolo 2,comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero a29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esi-genze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per svi-luppare attività innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1º gennaio2008 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza socia-le, i seguenti Fondi:

a) Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei lavora-tori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati pressoaltre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratorimedesimi di accedere, in assenza di contratto, a un credito fino a 600 euromensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o tren-tasei mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attivitàintermittenti;

b) Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani, al fine diincentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;

c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le

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necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccoleimprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura edella cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti.

73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72 èpari a 150 milioni di euro per l’anno 2008.

74. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo eco-nomico e per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita laConferenza unificata, sono disciplinate le modalità operative di funziona-mento dei Fondi di cui al comma 72.

75. Allo scopo di provvedere all’integrazione degli emolumenti spettan-ti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui all’articolo 51,comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in servizio presso le uni-versità statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’uni-versità e della ricerca e iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di finanziamentoordinario delle predette università statali ed enti pubblici di ricerca èincrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e2010.

76. In attesa di una complessiva riforma dell’istituto della totalizzazio-ne dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione deimedesimi, sono adottate, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le seguentimodifiche legislative:

a) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.42, le parole: “di durata non inferiore a sei anni” sono sostituite dalleseguenti: “di durata non inferiore a tre anni”;

b) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, sono soppresse le parole: “che non abbiano maturato in alcuna dellepredette forme il diritto al trattamento previdenziale”.

77. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sonoapportate le seguenti modificazioni:

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a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:“4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova appli-

cazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati airegimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 ratemensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposi-zione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1ºgennaio 2008”;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:“5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i

soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che nonabbiano iniziato l’attività lavorativa. In tal caso, il contributo è versatoall’Inps in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondole regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della doman-da. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, pressola gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L’onere deiperiodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ognianno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’arti-colo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’ali-quota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione gene-rale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmentededucibile dall’interessato; il contributo è altresì detraibile dall’impostadovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico nellamisura del 19 per cento dell’importo stesso.

5-ter. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bissono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione”.

78. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 76 e 77, pari a 200milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse delFondo di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicu-rati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica ela relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensioni-

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stiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura parial 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorreredall’anno 2010. Con effetto dal 1º gennaio 2008 per i rimanenti iscritti allapredetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquotacontributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite inmisura pari al 17 per cento.

80. Nel rispetto dei princìpi di autonomia previsti dall’articolo 2 del decre-to legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’Istituto nazionale di previdenza deigiornalisti italiani provvede all’approvazione di apposite delibere intese a:

a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale conquello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemen-te la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e commit-tente, nonchè l’entità della medesima, al fine di pervenire, secondo princìpi digradualità, a decorrere dal 1º gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelledei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;

b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscrittialla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall’articolo 1,commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo lerelative modalità.

81. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro edella previdenza sociale, del Ministro per i diritti e le pari opportunità e delMinistro delle politiche per la famiglia, in conformità all’articolo 117 dellaCostituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Provinceautonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garan-tendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraversoil rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili esociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa inmateria di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) previsione, nell’ambito dell’esercizio della delega in tema di riordinodegli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributi-vi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della con-ciliazione tra lavoro e vita familiare, nonchè a favorire l’aumento dell’occupa-zione femminile;

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b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, conparticolare riferimento all’estensione della durata di tali congedi e all’incre-mento della relativa indennità al fine di incentivarne l’utilizzo;

c) rafforzamento degli istituti previsti dall’articolo 9 della legge 8 marzo2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telela-voro;

d) rafforzamento dell’azione dei diversi livelli di governo e delle diverseamministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l’infanzia e aglianziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell’esercizio della libertàdi scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

e) orientamento dell’intervento legato alla programmazione dei Fondicomunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (Fse) e dal Programma operati-vo nazionale (Pon), in via prioritaria per l’occupazione femminile, a supportonon solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento einserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di program-mi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;

f) rafforzamento delle garanzie per l’applicazione effettiva della parità ditrattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta edelaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discrimi-nazioni di genere anche di tipo retributivo;

h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell’imprendito-ria femminile;

i) previsione di azioni e interventi che agevolino l’accesso e il rientro nelmercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionalemirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell’Unioneeuropea;

l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzio-ne al genere.

82. All’articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, le parole: “Il finanziamento delle forme pensionistiche complementaripuò essere altresì attuato delegando” sono sostituite dalle seguenti: “Per isoggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anchese non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie enon fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare”.

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83. All’articolo 1, comma 791, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,n. 296, le parole: “17 e 22” sono sostituite dalle seguenti: “7, 17 e 22”.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, sono rideterminate le aliquo-te contributive di cui al citato articolo 1, comma 791, lettera b), della leg-ge n. 296 del 2006.

84. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l’anno2008, le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all’articolo 13, com-mi 7 e 8, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limitedi 20 milioni di euro e anche in deroga ai primi due periodi dell’articolo13, comma 10, del citato decreto legge n. 35 del 2005, esclusivamente inbase ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti socia-li, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro edella previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, che individua, altresì, l’ambito territoriale e settoriale cui appar-tengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari,anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

85. Il comma 15 dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, èsostituito dal seguente:

“15. Per l’anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro tem-poraneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelleimprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societàderivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’artico-lo 21, comma 1, lettera b), è riconosciuta un’indennità pari a un ventiseie-simo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordina-ria previsto dalle vigenti disposizioni, nonchè la relativa contribuzionefigurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di manca-to avviamento al lavoro, nonchè per le giornate di mancato avviamento allavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definitefestive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta inden-nità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento allavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensilierogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascunmese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortu-

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nio, permesso e indisponibilità. L’erogazione dei trattamenti di cui al pre-sente comma da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale èsubordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto perciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavo-ro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effet-tuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non isti-tuite, dalle autorità marittime”.

86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia successivamenteall’entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumentiper il reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali, recate dalla leggefinanziaria per l’anno 2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessastanziate, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l’anno 2008.

87. All’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: “trasformarsi” è sostituita dalla seguente:“costituirsi”;

b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: “trasformazione”, ovunque ricorre, èsostituita dalla seguente: “costituzione”;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:“8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contene-

re gli oneri a carico dello Stato derivanti dall’attuazione del decreto legge20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n. 236, nei porti, con l’esclusione di quelli indicati all’articolo4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi delcomma 1, lettera b), e dell’articolo 17, il cui organico non superi le quin-dici unità, le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall’ar-ticolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo prefe-renziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative adattività comunque connesse a un utilizzo del demanio marittimo, definitecon decreto del Ministro dei trasporti”.

88. Il decreto di cui al comma 8-bis dell’articolo 21 della legge 28 gen-naio 1994, n. 84, introdotto dal comma 87, è emanato entro 60 giorni dal-la data di entrata in vigore della presente legge.

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89. Il comma 13 dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sosti-tuito dal seguente:

“13. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime,inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonchè inquelli previsti dall’articolo 16 e negli atti di concessione di cui all’articolo 18,disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimoinderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cuial presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trat-tamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente con-tratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi,stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piùrappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoriapiù rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dal-l’Associazione porti italiani (Assoporti)”.

90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge,ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all’arti-colo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi-cazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti leorganizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormenterappresentative a livello nazionale, nonchè, relativamente agli schemi deidecreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazio-nale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamen-to civile. Su di essi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzanosulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini del-l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competentiper materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro30 giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissionipossono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 20 giorni per l’e-spressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità dellamateria o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all’esamedelle Commissioni. Qualora i termini per l’espressione del parere delle Commis-sioni parlamentari scadano nei 30 giorni che precedono la scadenza del termi-ne per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di60 giorni. Il predetto termine è invece prorogato di 20 giorni nel caso in cui

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sia concessa la proroga del termine per l’espressione del parere. Decorso il ter-mine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto perio-do, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competen-za, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i 30 giornisuccessivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsialle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all’esigenza digarantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritra-smette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di infor-mazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sonoespressi entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al com-ma 90 possono essere adottate entro 18 mesi dalla data di entrata in vigoredei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previstidalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 90. Entro 18mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative,il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme even-tualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi dellapresente legge con le altre leggi dello Stato e l’abrogazione delle norme dive-nute incompatibili.

92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l’anno2008, a 1.520 milioni di euro per l’anno 2009, a 3.048 milioni di euro per cia-scuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno2012, hanno efficacia solo successivamente all’entrata in vigore delle disposi-zioni relative all’istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l’anno2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorsedi cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.

93. Dall’emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previstedai commi 28 e 29, da 30 a 33 e 81 non devono derivare nuovi o maggiori one-ri a carico della finanza pubblica.

94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra invigore il 1º gennaio 2008.

ALLEGATI

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Allegato 1TABELLA AAnno Età anagrafica

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomipubblici e privati iscritti all’Inps

2008 58 59

2009 -

dal 1/1/2009

al 30/6/2009 58 59

TABELLA BAnno Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

pubblici e privati iscritti all’INPS

2009

dal 01/07/2009

al 31/12/2009

2010

2011

2012

dal 2013

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ALLEGATI

(1) Somma

di età anagrafica

e anzianità

contributiva

95

95

96

96

97

Età anagrafica

minima per

la maturazione del

requisito indicato

in colonna 1

59

59

60

60

61

(2) Somma

di età anagrafica

e anzianità

contributiva

96

96

97

97

98

Età anagrafica

minima per

la maturazione del

requisito indicato

in colonna 2

60

60

61

61

62

Allegato 2TABELLA A - COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Divisori Età Valori22,627 57 4,419%

22,035 58 4,538%

21,441 59 4,664%

20,843 60 4,798%

20,241 61 4,940%

19,635 62 5,093%

19,024 63 5,257%

18,409 64 5,432%

17,792 65 5,620%

tasso di sconto = 1,5%

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ALLEGATI

163

LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLU-RIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)”

PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 299 DEL 27 DICEMBRE 2006 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 244

Art. 1. (Omissis)770. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensioni-

stica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altreforme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delleprestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento.Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predettagestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contri-butiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite inmisura pari al 16 per cento.

771. All’articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 2: 1) la parola “dodici” è sostituita dalla seguente: “tredici”; 2) le parole: “cinque designati dalle associazioni sindacali rappresenta-

tive degli iscritti al Fondo medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “seieletti dagli iscritti al Fondo”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il presidente del comitatoamministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo”.

772. L’incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ognicaso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavora-tore superiore a un terzo dell’aumento dell’aliquota. A tal fine, si assume ariferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entratain vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesimadata, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo

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contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ognicaso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere propor-zionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere contodei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga profes-sionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

(Omissis)

788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e catego-rie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti adaltre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giorna-liera di malattia a carico dell’Inps entro il limite massimo di giorni pari aun sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque noninferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione deglieventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta presta-zione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corre-sponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratoriiscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è parial 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenzaospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavorato-ri. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo inden-nizzabile di 180 giorni nell’arco dell’anno solare. Per la certificazione el’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennitàsi applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 30 dicem-bre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presentecomma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilitàe di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, deldecreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavo-ratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di mater-nità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal l°gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limita-tamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino,la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la

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corresponsione dell’indennità di maternità. Le disposizioni di cui al prece-dente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento peringressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni dicui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dal-l’articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia ditutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legi-slativo 26 marzo 2001, n. 151.

(Omissis)

791. All’articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legisla-tivo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) le parole da: “con decreto del Ministro del lavoro” fino a: “provvedi-mento,” sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Ministro dellavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economiae delle finanze, è disciplinata l’applicazione delle disposizioni di cui agliarticoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettitocontributivo, da determinare con il medesimo decreto”.

(Omissis)

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LEGGE 17 OTTOBRE 2007, N. 188

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MODALITÀ PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA LAVORATRICE, DEL LAVORATORE, NONCHÉ DEL PRESTATORE D’OPERA E DELLA PRESTATRICE D’OPERA”

PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 260 DELL’8 NOVEMBRE 2007

Art. 1.1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la

lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recederedal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, non-ché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità,su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre checon le modalità di cui al comma 5, dalle Direzioni provinciali del lavoro edagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i con-tratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 delcodice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, non-ché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a pro-getto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti diassociazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile percui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi deri-vanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoroautonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i proprisoci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite condecreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto conil Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, ladata di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, desti-nati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del presta-tore d’opera o della prestatrice d’opera, del datore di lavoro, della tipolo-gia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua

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stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità diquindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità perevitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attra-verso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garanti-scano al contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezzadei dati personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini del-la verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo delcomma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito, stipulate nelle formedefinite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, daemanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavo-ratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d’opera e alla prestatrice d’ope-ra, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tra-mite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito dellerisorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senzanuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

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LEGGE 28 FEBBRAIO 2008, N. 31

"CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 31DICEMBRE 2007, N. 248, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DADISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINAN-ZIARIA"

(Omissis)

Art. 7.Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societa' cooperative,

nonche' in materia di contrattazione collettiva e in materia di contrattiintegrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

(Omissis)

2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,le parole: "entro e non oltre il 30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguen-ti: "entro e non oltre il 30 settembre 2008".

(Omissis)

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DECRETO MINISTERIALE 12 GENNAIO 2001

CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ DI MALATTIA INCASO DI DEGENZA OSPEDALIERA, AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e con IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. che ha previstol’istituzione di apposita gestione separata presso l’Istituto nazionale dellaprevidenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previ-denziale;

Visto l‘art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che haprevisto uno specifico contributo, pari allo 0,5 per cento e a carico dei pre-detti lavoratori, per la tutela della maternità e per gli assegni per il nucleofamiliare;

Visto l’art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha pre-visto, tra l’altro, l’estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutelacontro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, nei limiti dellerisorse derivanti dal citato contributo e in relazione al reddito individuale;

Ritenuto di dare attuazione a tale disposizione legislativa parametrando lamisura dell’indennità in parola all’entità dei contributi accreditati presso lagestione di cui trattasi, nonchè escludendo dalla prestazione i soggetti cheabbiano dichiarato un reddito individuale superiore al 70 per cento del massi-male contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335;

Preso atto della previsione di gettito per l’anno 2000;Decreta:

Art. 1.Destinatari della prestazione in caso di degenza ospedaliera1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, agli iscritti alla gestione separata

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presso l’Inps di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, èdovuta un’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, calcolata aisensi del seguente art. 2. Per le degenze iniziate prima di tale data, l’inden-nità spetta a decorrere dalla data stessa.

2. Dal beneficio di cui al comma 1 sono esclusi gli iscritti ad altre formeobbligatorie e i pensionati.

3. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che, nei con-fronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contri-buzione dovuta alla gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi prece-denti la data di inizio dell’evento, ed il reddito ndividuale non sia superiore,nell’anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all’art. 2, comma18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento.

Art. 2.Misura dell’indennità1. La prestazione indennitaria è calcolata in relazione al massimale di con-

tribuzione di cui al comma 3 dell’articolo 1, valido per l’anno di insorgenzadell’evento, diviso per 365 giorni, con le seguenti percentuali: 8 per centonell’ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche noncontinuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero; 12 percento nell’ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto mensilità,anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di inizio del rico-vero; 16per cento nell’ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodicimensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la data di iniziodel ricovero.

2. L’indennità è erogata dall’Inps, a carico della gestione separata di cuiall’art. 1, a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte dell’inte-ressato, con le modalità stabilite dall’Inps e entro il termine di decadenza di180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera, corredata da autocertificazio-ne da cui risultino i redditi dell’anno precedente assoggettati a contributo allapredetta gestione separata.

3. Le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo possono esserevariate, con periodicità biennale, in relazione all’andamento della gestioneseparata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. L’indennità spetta, fino al massimo di 180 giorni nell’anno solare, perogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private

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accreditate dal Servizio sanitario nazionale ovvero per ogni giornata di degen-za, autorizzata o riconosciuta dal Servizio stesso, presso strutture ospedaliereestere.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-ca italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economicaSolaroli

Il Ministro della sanità Veronesi

Registrato alla Corte dei conti l’8 febbraio 2001Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro,

foglio n. 96

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DECRETO MINISTERIALE 4 APRILE 2002

ATTUAZIONE ART. 80, COMMA 12, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE2000, N. 388.TUTELA RELATIVA ALLA MATERNITÀ E AGLI ASSE-GNI AL NUCLEO FAMILIARE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ ART. 2, COMMA 26, DELLALEGGE 8/8/1995 N. 335(G.U., serie generale, n.136 del 12 giugno 2002)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha pre-visto l’istituzione di apposita gestione separata presso l’Istituto nazionale del-la previdenza sociale, in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela previ-denziale;

VISTO l’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che haprevisto, tra l’altro, l’estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutelarelativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorserinvenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;

VISTO l’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che,nell’estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la tutela contro ilrischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, ha imputato anche tale one-re alle risorse derivanti dal gettito del citato contributo dello 0,5 per cento;

VISTO l’articolo 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cheha interpretato il citato articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997,nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla maternità e agli assegni alnucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavorodipendente;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dallalegge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l’assegno per il nucleo familiaree le successive integrazioni e modificazioni;

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VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e disostegno alla maternità e alla paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151;

VISTO il decreto interministeriale del 27 maggio 1998, pubblicato sullaGazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, emanato in attuazione delcitato articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997;

CONSIDERATO che il predetto decreto deve ritenersi ormai superato aseguito dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica;

RITENUTO, pertanto, necessario emanare una nuova disciplina che, aisensi del citato articolo 80, comma 12, della legge n. 388/2000, adegui,per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma26, della legge n. 335/1995, la tutela relativa alla maternità e agli asse-gni al nucleo familiare alle forme e alle modalità previste per il lavorodipendente;

CONSIDERATO, tuttavia, che tale adeguamento non può prescindere, aisensi del citato articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, dall’en-tità delle risorse derivanti dal gettito contributivo sopra richiamato,peraltro destinato anche al finanziamento delle prestazioni di malattia incaso di degenza ospedaliera;

PRESO ATTO dell’andamento del gettito contributivo dello 0,5 soprarichiamato

Decreta:

Art. 1Indennità di maternità1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla

gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335, e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 percento di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la

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data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. Dal beneficiorestano escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbliga-torie e le pensionate.

2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta alle lavoratrici in favoredelle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del par-to, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta contribuzione.

3. L’indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spet-tante per malattia.

Art. 2Indennità in caso di adozione o affidamento1. In caso di adozione o affidamento, l’indennità di cui all’articolo 1

spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successiviall’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del bambino che, almomento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei annidi età.

2. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, disci-plinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modi-ficazioni, l’indennità di cui all’articolo 1 spetta, per i tre mesi successiviall’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del minore, anche sequest’ultimo, al momento dell’adozione o dell’affidamento, abbia supera-to i sei anni e fino al compimento della maggiore età. L’Ente autorizzatoche ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica ladata di ingresso del minore e l’avvio presso il tribunale italiano delle pro-cedure di conferma della validità dell’adozione o di riconoscimento del-l’affidamento preadottivo.

Art. 3Indennità di paternità1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 al padre lavoratore iscritto alla

gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995, e avente i requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 1, è corri-sposta un’indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effetti-va del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratricemadre, in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono,nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

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2. In caso di adozione o affidamento l’indennità di cui al comma 1spetta, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 2, anche in alternativaalla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.

Art. 4Misura dell’indennità e modalità di erogazione1. L’indennità di cui agli articoli precedenti è determinata per ciascuna

giornata del periodo indennizzabile in misura pari all’80 per cento di1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata econtinuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodicimesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi professionistiiscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995, è calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesid’interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da atti-vità libero professionale relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompre-si i suddetti dodici mesi.

3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei collaboratori coordinati econtinuativi iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, dellalegge n. 335/1995 viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodicimesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessa-to sulla base della dichiarazione del committente.

4. Nel caso in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, ilperiodo di riferimento e l’indennità di cui al comma 1 sono determinatiproporzionalmente in relazione alla data di decorrenza dell’anzianità stes-sa.

5. L’indennità è corrisposta dalla competente gestione separata, aseguito di apposita domanda, presentata dagli interessati, corredata daidonea certificazione, con le modalità e nei termini stabiliti dall’Istitutoerogatore che tengano conto delle specificità delle denunce reddituali econtributive previste per ciascuna categoria di iscritti.

6. I lavoratori destinatari delle prestazioni ai sensi degli articoli 2 e 3possono presentare domanda, per gli eventi precedenti alla data di entra-ta in vigore del presente decreto, entro un anno dalla suddetta data.

7. La competente gestione separata provvede d’ufficio ai necessariaccertamenti amministrativi.

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Art. 5Assegni per il nucleo familiare1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, agli iscritti alla gestione separata

di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e tenuti al versa-mento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’articolo 59, com-ma 16, della legge n. 449/1997, è estesa la disciplina dell’assegno per ilnucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 esuccessive modificazioni e integrazioni.

2. L’assegno è corrisposto dalla competente gestione separata, in rela-zione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a segui-to di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mesedi febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta laprestazione. L’assegno è erogato con pagamento diretto da parte dellestrutture periferiche dell’Inps.

3. Ai soggetti indicati al comma 1 l’assegno non spetta se la somma deiredditi derivanti dalle attività indicate all’articolo 2, comma 26, della leg-ge n. 335/1995 è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo delnucleo familiare. L’assegno spetta anche al nucleo a composizione reddi-tuale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito com-plessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’articolo2, comma 10, della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui all’articolo 2,comma 26, della legge n. 335/1995.

Art. 6Norme finali e transitorie1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il

decreto 27 maggio 1998. 2. Le somme erogate per effetto di provvedimenti adottati ai sensi del

decreto medesimo non danno luogo a ripetizione dell’indebito. 3. L’Istituto procederà d’ufficio alla riliquidazione delle prestazioni ero-

gate in conformità del predetto decreto, sulla base dei criteri di cui alpresente decreto.

4. Per le indennità di maternità relative ai parti avvenuti nel 1998, siprende a riferimento, ai fini della riliquidazione, il reddito derivante daattività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale

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relativo all’anno 1997 o, in mancanza, il reddito relativo all’anno 1998. 5. L’estensione delle prestazioni di cui al presente decreto è verificata

con cadenza biennale, ai fini delle conseguenti rideterminazioni in rela-zione all’andamento dello specifico gettito derivante dalla contribuzionedello 0,5 per cento di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n.449/1997, nei cui limiti deve tassativamente rientrare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registra-zione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2007

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 17 E 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151, A TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ NEI CONFRONTI DELLE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELl’ ECONOMIA e DELLE FINANZE

Visto l’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previstol’istituzione di un’apposita gestione separata presso l’Istituto nazionale dellaprevidenza sociale (Inps), in favore di lavoratori privi di altre forme di tutelaprevidenziale;

Visto l’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha pre-visto, tra l’altro, l’estensione, agli iscritti alla predetta gestione separata, dellatutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare nei limiti dellerisorse rivenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 percento;

Visto l’art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, nell’e-stendere agli iscritti alla predetta gestione separata la tutela contro il rischiodi malattia in caso di degenza ospedaliera, ha imputato anche tale onere allerisorse derivanti dal gettito del citato contributo dello 0,5 per cento;

Visto l’art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che hainterpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, nel sensoche la tutela ivi prevista relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo fami-liare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e disostegno alla maternità e alla paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 2002, con il quale, a decorrere dal1° gennaio 1998, è stata stabilita la corresponsione di un’indennità di mater-nità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alladata stessa in favore delle madri lavoratrici iscritte alla predetta gestione sepa-

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rata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento ai sensi delsuddetto art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997;

Visto l’art.1, comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevedel’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per disciplinare l’appli-cazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del citato decreto legisla-tivo n. 151 del 2001, a tutela e sostegno della maternità delle lavoratrici iscrit-te alla gestione separata sopra indicata, nei limiti delle risorse rivenienti dallospecifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto;

Vista la valutazione espressa dall’Istituto nazionale della previdenza socialefinalizzata alla quantificazione degli oneri derivanti dall’estensione alle lavora-trici iscritte alla suddetta gestione separata degli articoli 17 e 22 del decretolegislativo n. 151 del 2001, nonchè alla conseguente individuazione dell’ali-quota contributiva aggiuntiva necessaria alla loro copertura;

Ritenuto di dover procedere all’emanazione del predetto decreto previstodall’art. 1, comma 791, della citata legge n. 296 del 2006;

Decreta:Art. 1. 1. Il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all’art. 16 del

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è esteso ai committenti di lavoratri-ci a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito definita “gestioneseparata”, nonché agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate inpartecipazione iscritte alla gestione medesima.

Art. 2. 1. Le esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione separata

possono accedere all’indennità di maternità a condizione che l’astensioneeffettiva dall’attività lavorativa nei periodi di cui all’art. 16 del decreto legisla-tivo 26 marzo 2001, n. 151, sia attestata da apposita dichiarazione sostitutivadi atto di notorietà.

Art. 3.1. L’estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all’art. 17

del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica:

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a) integralmente nei confronti delle lavoratrici di cui all’art. 1;b) limitatamente al comma 2, lettera a), del predetto art. 17, nei con-

fronti delle lavoratrici esercenti attività libero professionale di cui all’art. 2.

Art. 4.1. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi

dall’attività lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto,ai sensi dell’art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, allaproroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni,salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Art. 5. 1. Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute al versa-

mento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’art. 59, comma 16,della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposta un’indennità di mater-nità per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall’art. 16 del decre-to legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L’indennità è corrisposta anche per iperiodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di inter-dizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell’art. 17 del predetto decreto legi-slativo n. 151 del 2001.

2. L’indennità di cui al comma 1 spetta alle lavoratrici in favore dellequali, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, risul-tino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestio-ne separata, maggiorata delle aliquote di cui all’art. 7.

3. L’indennità è corrisposta nella misura prevista dall’art. 4 del decreto4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla GazzettaUfficiale 12 giugno 2002, n. 136, e secondo le modalità ivi previste, previaattestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte del lavoratore e delcommittente e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto dinotorietà.

Art. 6. 1. Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’inden-

nità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del dirittoalla pensione e della determinazione della misura stessa.

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Art. 7.1. Le prestazioni economiche previste dal presente decreto in favore

delle lavoratrici tenute ad astenersi dall’attività lavorativa nei periodi dicui agli articoli 1, 2 e 3, sono finanziate attraverso un’aliquota aggiuntiva,nella misura di 0,22 punti percentuali, della vigente aliquota dello 0,5 percento prevista dall’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Tale aliquota aggiuntiva è dovuta da tutti gli iscritti alla gestioneseparata già destinatari della predetta aliquota dello 0,5 per cento.

Art. 8. 1. Qualora, a seguito del monitoraggio effettuato dall’Inps. a decorrere

dal secondo anno di applicazione del presente decreto, si verificasseroscostamenti rilevanti tra gettito contributivo e prestazioni erogate, l’ali-quota dello 0,22 per cento di cui all’art. 7 sarà modificata con ulterioreprovvedimento, al fine di consentire la copertura degli oneri sostenuti perle finalità di cui al presente decreto.

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CIRCOLARE N. 1/2004IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NELLA MODALITÀ C.D. A PROGETTO. DECRETO LEGISLATIVO N. 276/03.

I. IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELLA MODALITA C.D. A PROGETTO: DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

La definizione di lavoro a progetto – e la relativa disciplina – è contenutanegli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Ai sensi dell’art. 61, comma 1, i rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa di cui all’art. 409, n. 3, dal codice di procedura civile devonoessere “riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro ofasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal colla-boratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’orga-nizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato perl’esecuzione dell’attività lavorativa”.

L’art. 61 non sostituisce e/o modifica l’art. 409, n. 3, dal codice di proce-dura civile, bensì individua, per l’ambito di applicazione del decreto e nellospecifico della medesima disposizione, le modalità di svolgimento della pre-stazione di lavoro del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fat-tispecie nel senso dell’autonomia o della subordinazione.

Sul piano generale, peraltro, il lavoro a progetto non tende, allo stato, adassorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all’area dellacosiddetta parasubordinazione. L’articolo 61, oltre a definire positivamente lemodalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative cosid-detta a progetto, esclude infatti dalla riconducibilità a tale tipo contrattuale:

• le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata com-plessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stessocommittente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesi-mo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5.000

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euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, datala loro limitata “portata”, si è ritenuto non fosse necessario il riferimento alprogetto e, dunque, di sottrarle dall’ambito di applicazione della nuova disci-plina; tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguo-no sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari sog-getti di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo, sia dalleattività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove non siriscontra un coordinamento e una continuità nelle prestazioni e che proprioper questa loro natura non sono soggette agli obblighi contributivi previstiper le collaborazioni coordinate e continuative, bensì a quelli di cui all’arti-colo 44, comma 2, del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, converti-to, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; • gli agenti e i rappresentanti di commercio continuano ad essere regolatidalle discipline speciali; • le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositialbi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003; • le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportivedilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle disciplinesportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni(art. 90, legge n. 289/02); • componenti di organi di amministrazione e controllo di società; • partecipanti a collegi e commissioni; • collaboratori che percepiscano pensione di vecchiaia.

La disciplina che emerge dall’art. 61 è, come detto, finalizzata a impedirel’utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni coordinate e continua-tive. Al di fuori del campo di applicazione dell’art. 61 si collocano, con tuttaevidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione dellanormativa inderogabile del diritto del lavoro.

Occorre, peraltro, ribadire che sia l’introduzione nel nostro ordinamentodella fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel-la modalità a progetto sia la previsione di rapporti di collaborazione coordi-nata e continuativa a carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del dlgs n.276/03 non hanno certamente comportato l’abrogazione delle disposizionidel contratto d’opera di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile. Ne conse-

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gue che, ad esempio, nel caso di un prestatore d’opera che superi, nei rap-porti con uno stesso committente, uno dei due limiti previsti dall’art. 61,comma 2, del dlgs n. 276/03, non necessariamente dovrà veder qualificatoil proprio rapporto come collaborazione a progetto o a programma, benpotendosi verificare il caso che quel prestatore abbia reso una o più presta-zioni d’opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

L’articolo 3 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 ha previsto, al secondocomma, talune ipotesi in cui la prestazione sportiva dell’atleta è resa nellaforma del contratto di lavoro autonomo; lavoro autonomo che può anchesvolgersi, qualora ne ricorrano i presupposti, in forma di collaborazionecoordinata e continuativa. Deve ritenersi che in quest’ultimo caso, trattan-dosi di attività tipiche contemplate espressamente dal legislatore, non siapplichi la disposizione che prevede la necessità dell’indicazione di un pro-getto.

Va precisato, altresì, che nell’espressione “collegi e commissioni” dellesocietà, sopra richiamati, sono inclusi anche quegli organismi aventi natu-ra tecnica.

Nell’esclusione dei percettori di pensione di anzianità, è evidente chedebbano essere compresi quei soggetti, titolari di pensione di anzianità odi invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al raggiungimento delsessantacinquesimo anno di età, vedono automaticamente trasformato illoro trattamento in pensione di vecchiaia.

Va peraltro rilevato che, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n.276/03, la pubblica amministrazione può continuare a stipulare contrattidi collaborazione senza tener conto dei limiti introdotti dalla novella man-tenendo il riferimento all’art. 409, n. 3, del codice di procedura civile la cuiprevisione, per i rapporti che vedano una parte pubblica, non ha subìtomodificazioni in attesa delle eventuali future determinazioni da adottarsi,ai sensi del comma 8 dell’art. 86 del decreto legislativo n. 276/03, da partedel Ministro per la funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali, insede di armonizzazione dei profili conseguenti all’entrata in vigore deldecreto legislativo in argomento.

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Si deve evidenziare, infine, che nell’ambito di applicazione della disciplinain esame dal 24 ottobre 2003 non è più possibile porre in essere rapporti ascri-vibili alla collaborazione coordinata e continuativa che non siano riconducibilialla modalità del lavoro a progetto, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 61,sopra richiamate, per le quali continua a trovare applicazione la previgentedisciplina.

II. i requisiti qualificanti della fattispecie Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato

dal legislatore, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase diesso, che costituisce mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa,restano caratterizzate dall’elemento qualificatorio essenziale, rappresentatodall’autonomia del collaboratore (nello svolgimento dell’attività lavorativadedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, pro-gramma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria coordinazione con il commit-tente, e dall’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione.

Quanto a quest’ultimo requisito, va comunque ricordato che l’art. 62, comma1, lett. d), del decreto legislativo, prevede che tra le forme di coordinamentodell’esecuzione della prestazione del collaboratore a progetto all’organizzazionedel committente sono comprese anche forme di coordinamento temporale. Ond’èche l’autonomia del collaboratore a progetto si esplicherà pienamente, quanto altempo impiegato per l’esecuzione della prestazione, all’interno delle pattuizioniintervenute tra le parti su dette forme di coordinamento.

Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologiacontrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e,dall’altro, al lavoro autonomo (art. 2222 codice civile).

Con particolare riguardo al lavoro a tempo determinato, ove la prestazione èresa con vincolo di subordinazione e il termine delimita pertanto esclusivamen-te il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per lo svol-gimento delle mansioni contrattualmente individuate, il lavoro a progetto sidifferenzia per ciò che la durata del rapporto è funzionale alla realizzazione delprogetto, programma di lavoro o fase di esso, in regime di totale autonomia.

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In tal senso, infatti, è significativo che ai sensi dell’art. 61, comma 1, il col-laboratore deve gestire il progetto in funzione del risultato, che assume rilevan-za giuridica indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’atti-vità lavorativa.

Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell’art. 67, comma 1, il contrat-to si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma dilavoro o della fase di esso.

Il progettoIl progetto consiste in un’attività produttiva ben identificabile e funzional-

mente collegata a un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipadirettamente con la sua prestazione.

Il progetto può essere connesso all’attività principale o accessoria dell’im-presa.

L’individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente.

Le valutazioni e le scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al pro-getto sono insindacabili.

Il programma o la fase di essoIl programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente

riconducibile un risultato finale.

Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la pro-duzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di unrisultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

L’autonoma gestione del progetto o del programmaNell’ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro e

delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore.Ciò perché l’interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato

convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di unaprestazione di lavoro eterodiretta.

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Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto hannouna durata determinata o determinabile, in funzione della durata e delle carat-teristiche del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso. Nel caso diprogramma di lavoro la determinabilità della durata può dipendere dalla persi-stenza dell’interesse del committente all’esecuzione del progetto, programma dilavoro o fase di esso. La determinabilità del termine è dunque funzionale a unavvenimento futuro, certo nell’anno ma non anche necessariamente nel quando.

Il coordinamentoIndipendentemente da ciò, pur tuttavia, il collaboratore a progetto può

operare all’interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, devenecessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell’organiz-zazione del committente.

Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalitàdi esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma restando, ovvia-mente, l’impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un’atti-vità esulante dal progetto o programma di lavoro originariamente convenuto.

III. LA FORMA Il contratto è stipulato in forma scritta.È una forma richiesta ad probationem e non ad substantiam.

Contenuto necessario, ai fini della prova del rapporto posto in essere, sono iseguenti elementi:• indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione dilavoro; • indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nelsuo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; • il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le moda-lità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; • le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull’ese-cuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso nonpossono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbliga-zione lavorativa;

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• le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore aprogetto (oltre quelle previste ex art. 66, comma 4, del dlgs n. 276/03).

È opportuno sottolineare che, seppure la forma scritta sia richiesta solo ai finidella prova, quest’ultima sembra assumere valore decisivo rispetto all’individua-zione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in assenza diforma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibi-lità della prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro ofase di esso.

IV. POSSIBILITÀ DI RINNOVOAnalogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi

contratti di lavoro con lo stesso collaboratore.

Quest’ultimo può essere a maggior ragione impiegato successivamente ancheper diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso.

Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stessocollaboratore, non devono costituire strumenti elusivi dell’attuale disciplina.

Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare, autonoma-mente considerato, i requisiti di legge.

V. IL CORRISPETTIVOIl corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro

eseguito.

Il parametro individuato dal legislatore è costituito dai compensi normal-mente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di ese-cuzione del rapporto.

Pertanto, stante la lettera della legge (art. 63), non potranno essere in alcunmodo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrat-tazione collettiva per i lavoratori subordinati.

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La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natu-ra e durata del progetto o del programma di lavoro, e, cioè, in funzione del risul-tato che il collaboratore deve produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi,disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile esclude-re o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perse-guito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l’utilità.

VI. LE TUTELETra gli scopi dichiarati dal Legislatore era espressamente individuato l’incre-

mento delle tutele per i collaboratori.

L’art. 66, infatti, appronta un sistema di tutele minimo con particolare riferi-mento alla gravidanza, alla malattia e all’infortunio stabilendo in primo luogoche essi non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimanesospeso, senza erogazione del corrispettivo.

Malattia e infortunio: fermo restando l’invio, ai fini della prova, di idonea cer-tificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga delladurata del contratto, che si estingue alla scadenza (la previsione è derogabiledalle parti), ma il committente può recedere dal contratto se la sospensione siprotrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto,quando essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti didurata determinabile.

Gravidanza: fermo restando l’invio, ai fini della prova, di idonea certificazio-ne scritta, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salvapiù favorevole disposizione del contratto individuale.

Si applicano inoltre al collaboratore:• le disposizioni di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro; • l’articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede per lelavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95, art.2, com-ma 26, non iscritte ad altre forme obbligatorie l’applicazione dell’art. 59 dellalegge n. 449/97; • il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni

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(ovviamente quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavo-ro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sullavoro e le malattie professionali, le norme di cui all’art. 51, comma 1, del-la legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro edella previdenza sociale 12 gennaio 2001).

Riguardo in particolare alla protezione contro i rischi lavorativi, occor-rerà naturalmente considerare che, stante la ratio del dlgs n. 626 principal-mente orientata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori subordi-nati e alla corrispondente responsabilizzazione dei datori di lavoro nonpoche prescrizioni di tale provvedimento (per lo più sanzionate penalmen-te) risultano di problematica applicazione nei confronti di figure, comequelle dei collaboratori, fortemente connotate da una componente diautonomia nello svolgimento della prestazione (in funzione del risultato,ancorchè nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del commit-tente). Non a caso, per i lavoratori autonomi (figure, sotto questo profilo,assai prossime ai collaboratori) lo stesso dlgs 626 ha previsto uno specifi-co regime di tutela (art. 7).

In proposito l’attuazione della delega (di cui all’articolo 3 della legge disemplificazione 2001, n. 229 del 2003) per il riassetto normativo in mate-ria di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce l’occasione per unadattamento dei princìpi generali di tutela prevenzionistica alle oggettivepeculiarità del lavoro a progetto.

VII. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO E OBBLIGHI DEL COLLABORATORE

Il collaboratore può svolgere la sua attività a favore di più committen-ti, tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto o in parte talefacoltà.

Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con i commit-tenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai pro-grammi e all’organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti inpregiudizio dell’attività dei committenti medesimi.

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VIII. RISOLUZIONE DEL RAPPORTOIn tema di risoluzione del contratto l’art. 66 prevede che esso si risolva al

momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di essoche ne costituisce l’oggetto.

Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giustacausa e altre cause e modalità (incluso il preavviso) stabilite dalle parti nelcontratto di lavoro individuale.

Si deve ritenere pertanto che, indipendentemente dal termine apposto alcontratto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza, il contrattodebba intendersi risolto.

Tuttavia se, come ha inteso il legislatore, è il progetto l’elemento caratteriz-zante della collaborazione il corrispettivo determinato nel contratto sarà dovu-to comunque per l’intero.

IX. RINUNZIE E TRANSAZIONII diritti derivanti dalle disposizioni contenute nelle predette disposizioni

possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certifica-zione del rapporto di lavoro secondo lo schema dell’art. 2113 del codice civile.

X. SANZIONII rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’in-

dividuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sonoconsiderati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla datadi costituzione del rapporto. Si tratta di una presunzione che può essere supe-rata qualora il committente fornisca in giudizio prova dell’esistenza di un rap-porto di lavoro effettivamente autonomo.

Qualora invece, in corso di rapporto, venga accertato dal giudice che il rappor-to instaurato sia venuto a configurare un contratto di lavoro subordinato per difet-to del requisito dell’autonomia, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordi-nato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

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Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principigenerali dell’ordinamento, all’accertamento dell’esistenza del progetto, pro-gramma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sinda-care nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive chespettano al committente.

Detto controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l’esistenza nei fatti diun progetto e non la sua mera deduzione nel contratto.

La mancata deduzione del progetto nel contratto, infatti, preclude solo lapossibilità di dimostrarne l’esistenza e la consistenza con prova testimoniale.

XI. REGIME TRANSITORIOL’art. 86, comma 1, prevede che le collaborazioni coordinate e continuative,

stipulate ai sensi della disciplina vigente al momento di entrata in vigore deldecreto e che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase diesso, mantengono efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre unanno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, ossianon oltre il 24 ottobre 2004.

Sempre per le collaborazioni in atto che non possono essere ricondotte a unprogetto o a una fase di esso è prevista la facoltà di stabilire termini più lunghidi efficacia transitoria, purché ciò sia stabilito nell’ambito di un accordo azien-dale con il quale il datore di lavoro contratta con i sindacati interni la transi-zione di questi collaboratori o verso il lavoro a progetto, così come disciplina-to dal decreto legislativo n. 276/03, o verso una forma di rapporto di lavorosubordinato che può essere individuata fra quelle disciplinate dal “nuovo regi-me” dei rapporti di lavoro previsti dal medesimo dlgs (job on call, job sharing,distacco, somministrazione, appalto), ma anche già disciplinate (contratto dilavoro subordinato a tempo indeterminato, a termine, a tempo parziale ecc.).

IL MINISTROFirmato ROBERTO MARONI

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CIRCOLARE N. 17/2006MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

OGGETTO: COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NELLA MODALITÀ A PROGETTO DI CUI AGLI ARTT. 61 E SS. DLGS N. 276/2003. CALL CENTER.ATTIVITÀ DI VIGILANZA. INDICAZIONI OPERATIVE.

Con la circolare n. 1/2004 questo Ministero aveva già fornito, con speci-fico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa aprogetto di cui agli artt. 61 e ss. del dlgs n. 276/2003, prime indicazioni, dicarattere generale, utili per un corretto ed efficace accertamento da partedegli organi di vigilanza.

Le problematiche via via emerse rendono necessario fornire ora istruzionisu singole tipologie di attività, in relazione alle quali l’applicazione del cita-to art. 61 ha evidenziato una maggiore esigenza di chiarimenti.

Con il presente documento, questo Ministero, congiuntamente con l’I-stituto nazionale della previdenza sociale e l’Istituto nazionale per l’assi-curazione contro gli infortuni sul lavoro, intende pertanto fornire adegua-te istruzioni con specifico riferimento ai call center, valutando nelprosieguo l’opportunità di fornire con ulteriori provvedimenti indicazionirelativamente ad altre tipologie per le quali l’applicazione dell’art. 61 deldlgs n. 276/2003 ha parimenti presentato profili di problematicità.

Occorre innanzitutto evidenziare che con la presente circolare si fornisco-no indicazioni di carattere operativo rivolte al solo personale ispettivo delMinistero del lavoro e della previdenza sociale e degli Istituti previdenziali,al fine di uniformare il più possibile il criterio di valutazione da adottare nel-la lettura del fenomeno in esame.

In proposito le Direzioni regionali e provinciali del lavoro dovrannoavviare, ai sensi dell’art. 8 del dlgs n. 124/2004, un’adeguata attività dicarattere informativo, volta ad istruire gli operatori del settore sulla cor-retta utilizzazione della tipologia contrattuale delle collaborazioni coordi-

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nate e continuative a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del dlgs n.276/2003.

La predetta fase di opportuna informazione, i cui tempi e modalità ver-ranno stabiliti dalla Commissione centrale di coordinamento di cui all’art.3 del dlgs n. 124/2004 entro 30 giorni dall’emanazione della presente cir-colare, è volta ad assicurare omogeneità di comportamento tra gli operato-ri del settore ed è, pertanto, necessariamente preliminare all’avvio da par-te degli ispettori di una vigilanza mirata a verificare la genuinità dellecollaborazioni a progetto poste in essere.

Si fa fin d’ora riserva di valutare l’opportunità di intervenire nuovamen-te sulla materia, una volta verificate, anche a seguito di attento monito-raggio degli esiti della presente circolare, l’evoluzione e le dinamicheorganizzative del settore.

Criteri di individuazione e specificazione del progetto o programma di lavoroIl mercato del lavoro nel settore dei call center continua ad essere

caratterizzato, anche successivamente all’entrata in vigore del dlgs n. 276del 2003 e all’introduzione del lavoro a progetto, da un consistente utiliz-zo di contratti di collaborazione autonoma.

In tale prospettiva si deve anzitutto precisare che in considerazionedelle novità introdotte dal dlgs n. 276 del 2003 i presupposti per la stipu-lazione di un contratto di lavoro a progetto devono in generale essereindividuati con riferimento: a) ai criteri di individuazione e specificazionedel progetto o programma di lavoro; b) ai requisiti essenziali che devonoconnotare l’autonomia del collaboratore nella gestione dei tempi di lavoro;c) alle modalità di coordinamento consentite tra il committente e il lavo-ratore.

Pertanto, ai sensi dell’art. 61 del dlgs n. 276 del 2003, le collaborazionicoordinate e continuative devono essere riconducibili a uno o più progettispecifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committentee che, pur potendo essere connessi all’attività principale o accessoria del-l’impresa come specificato dalla circolare 1 dell’8 gennaio 2004, non pos-sono totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi.

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Il progetto, il programma o fase di esso così determinati diventano par-te del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto e indivi-duati nel loro contenuto caratterizzante.

La finalità di tale disposizione è quella di delimitare l’utilizzo del lavo-ro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che siano genuina-mente autonome perché effettivamente riconducibili alla realizzazione diun programma o progetto o fasi di esso gestite dal lavoratore in funzionedel risultato.

Risultato che le parti definiscono in tutti i suoi elementi qualificanti almomento della stipulazione del contratto e che il committente, a differen-za del datore di lavoro, non può successivamente variare in modo unilate-rale.

In considerazione di ciò, un progetto, un programma di lavoro o unafase di esso possono essere individuati anche nell’ambito delle attivitàoperative telefoniche offerte dai call center purché in ogni caso idonei aconfigurare un risultato, determinato nei suoi contenuti qualificanti, chel’operatore telefonico assume l’obbligo di eseguire entro un termine pre-stabilito e con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro.

È quindi necessario che l’ispettore riscontri l’esistenza in concreto deglielementi connotanti una genuina collaborazione a progetto così comevengono descritti nella presente circolare.

Il progetto o programma di lavoro deve in primo luogo essere individua-to con riferimento a una specifica e singola “campagna” la cui duratacostituisce il necessario termine esterno di riferimento per la durata stes-sa del contratto di lavoro a progetto.

Ai fini della corretta e compiuta determinazione del risultato richiestoal collaboratore è dunque necessario che il progetto, programma di lavoroo fase di esso sia qualificato tramite la specificazione:

a) del singolo committente finale cui è riconducibile la campagna (conriferimento ai call center che offrono servizi in outsourcing la campagna diriferimento sarà dunque quella commissionata da terzi all’impresa stessa);

b) della durata della campagna, rispetto alla quale il contratto di lavoroa progetto non può mai avere una durata superiore;

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c) del singolo tipo di attività richiesta al collaboratore nell’ambito ditale campagna (promozione, vendita, sondaggi, ecc.);

d) della concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto dell’attivitàrichiesta al collaboratore;

e) della tipologia di clientela da contattare (individuata con riferimentoa requisiti oggettivi e/o soggettivi).

In considerazione di tali requisiti essenziali e qualificanti è senz’altroconfigurabile un genuino progetto, programma di lavoro o fase di esso,con riferimento alle campagne out bound nell’ambito delle quali il compitoassegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, perun arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio ricon-ducibile a un singolo committente.

Ciò in considerazione dell’intrinseca delimitazione temporale di taletipologia di attività e della possibilità di definire compiutamente il risul-tato richiesto al collaboratore anche con riguardo ai requisiti soggettivi eoggettivi dell’utenza contattata e al tipo di prestazione concretamentedovuta per ogni contatto telefonico effettuato. Il lavoratore out bound,infatti, può prefigurare il contenuto della sua prestazione sulla base delrisultato oggettivamente individuato dalle parti con il contratto.

Inoltre, l’ispettore al fine di apprezzare il carattere di autonomia dellaprestazione deve verificare l’esistenza di postazioni di lavoro attrezzatecon appositi dispositivi che consentano al collaboratore di autodetermina-re il ritmo di lavoro.

Nelle attività in bound l’operatore non gestisce, come nel caso dell’outbound, la propria attività, né può in alcun modo pianificarla giacché lastessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell’utenza,limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energiepsicofisiche per un dato periodo di tempo.

Ne consegue che il personale ispettivo, qualora verifichi che l’attivitàlavorativa come descritta è disciplinata da un contratto di collaborazionecoordinata e continuativa a progetto, procederà, dovendo ricondurre taleattività alla subordinazione, adottando i conseguenti provvedimenti dicarattere sanzionatorio e contributivo.

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Nell’ambito del progetto o programma di lavoro così definito al colla-boratore non può essere richiesta un’attività diversa da quella specificatanel contratto.

L’ispettore, pertanto, dovrà verificare che, tra i criteri assunti per ladeterminazione del compenso, vi sia il riferimento al risultato enucleatonel progetto, programma di lavoro o fase di esso.

Requisiti essenziali per l’autonomia della prestazioneL’art. 61 del dlgs n. 276 del 2003 dispone che il progetto o programma

di lavoro deve essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzionedel risultato e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzionedell’attività lavorativa. Ciò, come noto, al fine di garantire al collaborato-re una sostanziale ed effettiva autonomia nell’esecuzione della prestazio-ne.

Ne deriva che il collaboratore a progetto cui è assegnato l’incarico dicompiere le operazioni telefoniche sopra descritte può essere consideratoautonomo alla condizione essenziale che il collaboratore stesso possa uni-lateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preven-tiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazioneda eseguire e la collocazione temporale della stessa.

Ciò implica che il collaboratore non può essere soggetto ad alcun vinco-lo di orario, anche se all’interno di fasce orarie prestabilite. Di conseguen-za deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordina-mento, anche temporale, della prestazione:

a) se eseguire la prestazione e in quali giorni;b) a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera;c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera.

Da un punto di vista organizzativo ne consegue che l’assenza non devemai essere giustificata e la presenza non può mai essere imposta.

Anche sotto questo profilo, dunque, i requisiti di legittimità del con-tratto di lavoro a progetto sono ben configurabili con riferimento ad atti-vità telefoniche out bound.

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Forme consentite di coordinamentoSempre ai sensi dell’art. 61 del dlgs n. 276 del 2003 il fondamentale

requisito dell’autonomia può essere contemperato con le esigenze di coor-dinamento della prestazione con l’organizzazione produttiva dell’azienda.

A tal fine, nell’ambito della specifica operatività dei call center, posso-no rientrare tra le forme di coordinamento:

a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il collaboratoredeve poter agire con l’autonomia sopra specificata. Le fasce orarie indivi-duate per iscritto nel contratto non possono essere unilateralmente modi-ficate dall’azienda né questa può assegnare il collaboratore a una determi-nata fascia oraria senza il suo preventivo consenso;

b) la previsione concordata di un numero predeterminato di giornate diinformazione finalizzate all’aggiornamento del collaboratore. La colloca-zione di tali giornate di informazione deve essere concordata nel corso disvolgimento della prestazione e non unilateralmente imposta dall’azienda;

c) la previsione concordata della presenza di un assistente di sala la cuiattività può consistere nel fornire assistenza tecnica al collaboratore;

d) la previsione concordata di un determinato sistema operativo utileper l’esecuzione della prestazione.

È in ogni caso escluso sia l’esercizio del potere disciplinare che l’eserci-zio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali origina-riamente convenute.

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CIRCOLARE 29 GENNAIO 2008, N. 4MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE PER L’ATTTIVITÀ ISPETTIVA

OGGETTO: COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NELLA MODALITÀ A PROGETTO DI CUI AGLI ARTT. 61 E SS. DLGS N. 276/2003 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA INDICAZIONI OPERATIVE.

A distanza di oltre quattro anni dall’entrata in vigore delle disposizionidettate dal dlgs n. 276/2003 in materia di collaborazioni coordinate e conti-nuative, l’attività di vigilanza effettuata sia da questo Ministero che dagliIstituti previdenziali continua a riscontrare una non piena rispondenza dellefattispecie contrattuali poste in essere alla disciplina normativa e ai relativichiarimenti forniti in via amministrativa.

Se con la circolare n. 1/2004 si era provveduto a dare indicazioni sulladisciplina sostanziale del contratto di collaborazione coordinata e continua-tiva a progetto, evidenziandone in particolare il fondamentale presuppostodella autonomia della prestazione nonché le caratteristiche del “progetto,programma di lavoro o fase di esso”, con la circolare n. 17/2006 si è interve-nuti, con riferimento al settore dei call center, a individuare le modalità dicorretto utilizzo di tale tipologia contrattuale, declinandone in modo analiti-co e compiuto le forme di svolgimento della prestazione lavorativa.

Con tale circolare, peraltro, si è proceduto a dare alcune indicazioni “tra-sferibili” ad altri settori di attività in ordine alla determinazione del proget-to, alla gestione dei tempi di lavoro del collaboratore e alle corrette modalitàdi “coordinamento” tra quest’ultimo e il committente, prevedendo anche unimportante attività promozionale di carattere divulgativo nei confronti deidatori di lavoro in ordine ai contenuti della circolare stessa.

In considerazione del periodo di tempo trascorso dall’emanazione delleultime indicazioni dettate da questo Ministero, dell’esperienza maturataanche attraverso l’esame degli indirizzi giurisprudenziali intervenuti nonchédei riscontri dell’attività di vigilanza espletata, si avverte ora la necessità ditracciare un quadro unitario del fenomeno delle collaborazioni coordinate econtinuative al fine di consentire una più incisiva e uniforme azione ispetti-

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va volta a ricondurre l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nell’ambito dellefinalità individuate dalla legge.

Più in particolare, appare utile evidenziare quelle attività che l’esperienzaispettiva, indipendentemente dai settori produttivi presi in considerazione,ha ritenuto difficilmente compatibili, nel concreto, con il regime di autono-mia che deve necessariamente caratterizzare la prestazione lavorativa deisoggetti che operano in virtù di tale tipologia contrattuale.

Ciò premesso, valutata la più recente esperienza dei processi di stabilizza-zione delle collaborazioni previsti dalla Finanziaria 2007 e considerato chel’attività di vigilanza sul fenomeno in questione costituisce una delle prio-rità della Programmazione per l’anno 2008 del Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale nonché l’attuazione dell’impegno assunto con il Protocollosul welfare del 23 luglio u.s. di contrasto alla “elusione della normativa ditutela del lavoro subordinato” con “particolare attenzione alle collaborazionisvolte da lavoratori, anche titolari di partita Iva, che esercitino la propria atti-vità per un solo committente e con un orario di lavoro predeterminato” con lepresenti istruzioni operative, formulate congiuntamente all’Inps e all’Inail, siintendono fornire indicazioni utili per una corretta, efficace ed omogeneaattività di accertamento in materia da parte degli organi di vigilanza.

Assicurare l’uniformità dei comportamenti ispettivi, infatti, si rivela parti-colarmente importante nell’esame di tipologie contrattuali complesse qualiquella del lavoro a progetto, in quanto contribuisce alla riduzione delle pos-sibili disparità di trattamento fra le imprese, derivanti da valutazioni diffor-mi degli organi di vigilanza in caso di identiche o analoghe fattispecie.

L’indicazione di regole chiare e precise di ordine interpretativo rappresen-ta, sia pure indirettamente, anche un’utile linea guida per i comportamentidatoriali, linea guida che si auspica influenzi in senso positivo anche le dina-miche degli appalti nel settore pubblico e privato, contribuendo a ridurrequei fenomeni di dumping sociale incentrato sull’abbattimento del costo dellavoro mediante il ricorso a strumenti elusivi della corretta applicazione del-la normativa lavoristica.

Oggetto del contratto e modalità a progetto Ai sensi dell’articolo 61 del dlgs n. 276/2003 le collaborazioni coordina-

te e continuative devono essere riconducibili a uno o più progetti specificio programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente. Come già

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precisato con le predette circolari n. 1/2004 e n. 17/2006, il progetto, ilprogramma o fase di esso, così determinati, diventano parte del contrattodi lavoro e devono essere specificati per iscritto e individuati nel loro con-tenuto caratterizzante.

La finalità di tale disposizione è quella di delimitare l’utilizzo del lavorocoordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che siano genuinamen-te autonome perché definite in funzione di un risultato predeterminatoche le caratterizza e ne delimita l’ambito di svolgimento. Un risultato chele parti definiscono pertanto in tutti i suoi elementi qualificanti al momen-to della stipulazione del contratto e che il committente, a differenza deldatore di lavoro subordinato, non può successivamente variare in modounilaterale.

In considerazione di ciò e alla luce di un costante insegnamento dellaCorte di Cassazione, le modalità concrete di esecuzione del rapporto dilavoro e cioè la presenza dell’elemento della subordinazione ovvero dell’au-tonomia assumono valore decisivo, posto che il lavoro a progetto confi-gura una nuova tipologia contrattuale nel più generale ambito dellecollaborazioni coordinate e continuative di cui all’articolo 409, n. 3,c.p.c., che peraltro continuano a trovare applicazione nelle ipotesi dicui all’art. 61, comma 3.

Forma scritta del contratto Il personale ispettivo dovrà preliminarmente verificare che il contratto

di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto siaformalizzato per iscritto. La forma scritta, seppur richiesta ai soli fini dellaprova, assume infatti valore decisivo per l’individuazione del progetto, delprogramma di lavoro o fase di esso atteso che, in assenza di forma scritta,non sarà agevole per le parti e segnatamente per il committente dimostra-re la riconducibilità della prestazione alla fattispecie contrattuale in argo-mento. Ciò comporta che il personale ispettivo, in assenza di una formaliz-zazione del progetto, ovvero di altri elementi idonei aliunde ricavabili,provvederà comunque a ricondurre la fattispecie contrattuale nell’ambitodel rapporto di lavoro subordinato, senza svolgere alcuna ulteriore attivitàistruttoria; ferma restando la possibilità da parte del committente/datoredi lavoro di provare in sede giudiziaria l’effettiva sussistenza di un rappor-to di natura autonoma.

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Elementi di analisi da parte del personale ispettivo Fermo restando il costante insegnamento della Corte di Cassazione, secon-

do cui ogni attività umana è di per sé riconducibile a una prestazione lavorati-va svolta in forma autonoma o subordinata, l’indagine degli organi di vigilan-za va incentrata sulla compatibilità delle modalità di esecuzione dellaprestazione non con il lavoro autonomo tout court, ma con la fattispecie dellavoro coordinato e continuativo nella modalità a progetto, tenendo presentei seguenti indici sintomatici.

Con riferimento al progetto, programma di lavoro o fase di esso il personaleispettivo deve verificarne anzitutto la specificità, tenendo presente che lostesso non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoriadell’impresa come risultante dall’oggetto sociale e non può ad essa sovrappor-si ma, come già sottolineato dalla circolare n. 1/2004 e n. 17/2006, potràessere soltanto ad essa funzionalmente correlato. Ciò comporta che il proget-to non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attivitàproduttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipicodelle mansioni affidate al collaboratore.

Vanno verificate le modalità di inserimento del collaboratore nel contestoaziendale del committente. L’inserimento organico non può infatti, di per sésolo, essere ritenuto elemento decisivo per la natura subordinata del rapportodi lavoro, in quanto connaturato a qualunque prestazione lavorativa (ancheresa da terzi nell’ambito di un appalto) inserita in un contesto organizzativo.Piuttosto occorre valutare, in sede di indagini ispettive, la tipologia e lemodalità in cui si esplica l’inserimento nell’organizzazione aziendale, soprat-tutto con riguardo alle forme del coordinamento, che devono essere espressa-mente individuate nell’accordo contrattuale a norma dell’articolo 62 del dlgs n.276/2003.

Va verificato attentamente il contenuto della prestazione, atteso che unaprestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente com-patibile con un’attività di carattere progettuale, suscettibile di una valutazio-ne in termini di risultato tipica della collaborazione coordinata e continuativanella modalità a progetto. Il personale ispettivo, pertanto, dovrà acquisiredichiarazioni puntuali e dettagliate non soltanto dal collaboratore, ma soprat-tutto da quanti, dipendenti o altri collaboratori, lavorano con lo stesso circa leconcrete modalità operative con le quali le prestazioni vengono rese. Si dovràaccertare inoltre che il collaboratore non sia utilizzato per una molteplicità di

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generiche attività estranee al progetto, programma di lavoro o fase di essodedotto in contratto e che la sua prestazione, pertanto, non si risolva in unamera messa a disposizione di energie lavorative in favore del committente.

Va verificato se al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionalecon la struttura organizzativa del committente, residui un’autonomia di sceltasulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione. In particolare, gliorganismi di vigilanza dovranno accertare che l’esecuzione delle prestazionilavorative non avvenga con assoggettamento a uno specifico e serrato con-trollo sull’attività svolta, esercitato dal committente, direttamente o per inter-posta persona. Inoltre, perché la collaborazione sia genuinamente attivatanella modalità a progetto è necessario che risulti del tutto assente qualsiasimanifestazione di un potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionato-ria, dallo stesso committente.

Va verificato che il compenso non sia esclusivamente legato al tempo dellaprestazione, ma sia riferibile anche al risultato enucleato nel progetto, pro-gramma di lavoro o fase di esso. Dovranno pertanto essere attentamente esa-minati i criteri per la determinazione del corrispettivo, i quali risulteranno evi-denziati dalle parti nel contratto (è un obbligo che l’articolo 62 del dlgs n.276/2003 prescrive tassativamente) e, quindi, verificati in concreto secondole effettive circostanze dell’attività lavorativa oggetto di esame.

Dovrà valutarsi con attenzione l’eventuale clausola di esclusiva, vale a direla sussistenza di un’ipotesi di “monocommittenza” che di per sé è assoluta-mente compatibile anche con il lavoro a progetto, ma la cui sottoscrizione daparte del collaboratore impone al personale ispettivo una più attenta verificadi tutti gli altri indici evidenziati.

Particolare cura merita anche l’indagine relativa alla proroga e al rinnovodel contratto di collaborazione nella modalità a progetto, soprattutto neldover tener conto della legittimità di una proroga nel caso in cui il risultatopattuito non sia stato raggiunto nel termine fissato, così pure del rinnovo sul-la base di un progetto nuovo o affine: al contrario, la proroga ingiustificata eil rinnovo per un progetto identico al precedente costituiscono elementi indi-ziari particolarmente incisivi.

Specifiche attività e utilizzo del contratto di collaborazione Ciò premesso, senza escludere eventuali successive e approfondite indi-

cazioni sull’utilizzo del contratto di collaborazione in altre attività (come

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quello dell’insegnamento in strutture private paritarie, parificate e legal-mente riconosciute), appare opportuno segnalare, sulla base dell’esperien-za ispettiva maturata e dei più recenti pronunciamenti giurisprudenziali dimerito e di legittimità, alcune particolari attività lavorative che non sem-brano adattarsi, per le tipiche modalità di esecuzione della prestazionelavorativa, non tanto con una prestazione di natura autonoma, intesa insenso ampio, quanto con lo schema causale della collaborazione coordina-ta e continuativa nella modalità a progetto.

L’elencazione che segue, a titolo meramente esemplificativo e nonesaustivo, è dunque finalizzata a sollecitare una maggiore attenzione neiconfronti di tali attività, che in genere come riconosciuto dalla prevalentegiurisprudenza della Suprema Corte per le modalità concrete di esecuzione,risultano difficilmente inquadrabili nella tipologia contrattuale in esame econseguentemente incompatibili con l’attività progettuale tendente a unrisultato predeterminato e identificabile conseguito mediante una presta-zione resa in piena autonomia e sulla base di un mero coordinamento conil committente. In tale ambito rientrano pertanto le attività svolte dalleseguenti figure professionali:

- addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, rivi-ste ed elenchi telefonici;

- addetti alle agenzie ippiche; - addetti alle pulizie;- autisti e autotrasportatori;- babysitter e badanti;- baristi e camerieri; - commessi e addetti alle vendite; - custodi e portieri; - estetiste e parrucchieri; - facchini; - istruttori di autoscuola; - letturisti di contatori; - manutentori; - muratori e qualifiche operaie dell’edilizia; - piloti e assistenti di volo; - prestatori di manodopera nel settore agricolo; - addetti alle attività di segreteria e terminalisti.

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Nel ribadire la natura meramente esemplificativa di tale elencazione epur non potendo astrattamente escludere che tali prestazioni siano, in casieccezionali, compatibili con le modalità del lavoro a progetto, tutto il per-sonale ispettivo avrà cura di ricondurre dette fattispecie nell’ambito dellavoro subordinato ove non sia dimostrato l’elemento essenziale di un’au-tentica e concreta autonomia nell’esecuzione dell’attività oggetto del con-tratto.

Gli orientamenti che costituiscono l’oggetto della presente nota, nondiversamente da analoghi interventi propri della Direzione Generale, nelfornire indicazioni di carattere operativo intendono conseguire il fonda-mentale obiettivo di assicurare all’azione ispettiva efficacia e omogeneitàsu tutto il territorio nazionale.

Si invitano, pertanto, codesti uffici a predisporre una necessaria azioneinformativa e di aggiornamento nei confronti di tutto il personale ispetti-vo, quale fase preparatoria della successiva programmazione operativa del-l’attività a decorrere dal 1 marzo del corrente anno.

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CIRCOLARE 31 MARZO 2008, N. 8MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE PER L’ATTTIVITÀ ISPETTIVA

OGGETTO: D.L. N. 248/2007 CONV. DA L. N. 31/2008 E ART.1, COMMI1202 E SS., L. N. 296/2006 – TRASFORMAZIONE DEI RAPPORTI DICOLLABORAZIONE – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI

Come noto il decreto legge n. 248/2007 convertito dalla legge n. 31 del 28Febbraio 2008 (GU. n. 51 del 29 febbraio 2008), ha prorogato al 30 settembrep.v. il termine per aderire alla procedura di trasformazione dei rapporti di colla-borazione in rapporti di lavoro subordinato disciplinata dall’art. 1, commi 1202e ss., della legge n. 296/2006. Ciò premesso e fermo restando quanto chiaritodall’lnps con circolare n. 78/2007 con la quale sono state fornite indicazioni dicarattere procedurale nonché quanto precisato da questo Ministero con notadel 29 settembre 2007 - concernente i criteri di valutazione degli accordi ditrasformazione - si ritiene opportuno, anche sulla scorta di alcune criticità ope-rative che hanno accompagnato il primo periodo di applicazione della discipli-na, fornire ulteriori istruzioni per una corretta applicazione della stessa.

Contenuto degli accordi L’art, 1, comma 1203, della citata legge n. 296/2006 stabilisce che gli

accordi sindacali “promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti dilavoro subordinato”. Da ciò si evince che detti accordi provvedono sia ad indi-viduare la platea dei destinatari del processo di trasformazione che le tipolo-gie contrattuali, pur sempre riconducibili a rapporti di lavoro subordinato,cui è possibile fare ricorso. ln primo luogo va sottolineato che la procedurasembra presupporre la necessaria sussistenza, all’atto dell’attivazione dellastessa, del rapporto di collaborazione e ciò si desume direttamente dal com-ma 1203 che prevede appunto una “trasformazione” del rapporto. Con lamodifica apportata dal decreto legge. n. 248/2007 appare dunque possibileammettere alla trasformazione i rapporti di collaborazione attualmente inessere e sino alla data del 30 settembre pv.. Conseguentemente, inoltre, sem-bra preclusa la possibilità di “trasformare” i rapporti di collaborazione che

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siano già stati ricondotti ad una tipologia contrattuale di natura subordinataa seguito di provvedimenti ispettivi o giudiziali. Quanto all’individuazionedelle tipologie contrattuali mediante le quali è possibile procedere alla tra-sformazione, le stesse devono essere tutte riconducibili a rapporti di naturasubordinata. In proposito, senza voler condizionare le scelte demandate allaautonomia contrattuale, va considerato che la tipologia di contratto utilizza-to non può non incidere sui criteri di approvazione dell’accordo da parte delMinistero in considerazione del meccanismo di “cofinanziamento” statale delcontributo straordinario integrativo previsto dal comma 1206. Va infattiosservato che, stante il contingentamento delle risorse pubbliche stanziate -così come peraltro già indicato con la citata nota del 24 settembre 2007 -appaiono meritevoli di una miglior considerazione e di una valutazione prefe-renziale quegli accordi che prevedono criteri prioritari di trasformazionemediante:

- contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;- contratti part-time a tempo indeterminato superiori a 25 ore settimanali;- contratti a tempo determinato;- contratti di apprendistato.

Per quanto attiene ai contratti a tempo determinato gli stessi evidente-mente non potranno avere una durata inferiore ai 24 mesi - così come previ-sto dal comma 1210 - e, per la loro sottoscrizione, sarà necessario verifica-re la sussistenza dei requisiti “tecnico, produttivi, organizzativi o sostitutivi”previsti dal D.Lgs. n. 368/2001, mentre i contratti di apprendistato sono daritenersi ammissibili solo in presenza dei requisiti normativi e contrattuali.Fra le tipologie contrattuali ammissibili alla procedura si ritiene invece chevada esclusa l’ipotesi del contratto di inserimento in quanto la durata massi-ma dello stesso è pari a 18 mesi mentre, per le ipotesi di lavoro part-timecon prestazione inferiore alle 25 ore settimanali, le stesse potranno essereritenute ammissibili ove comunque il limite minimo settimanale non siainferiore alle 12 ore. Quanto alla platea dei destinatari dell’accordo, la previ-sione secondo cui “l’accordo sindacale comprende la stabilizzazione delleposizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni deilavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi”, imponealle parti stipulanti di definire compiutamente e con precisione i criteri diindividuazione dei collaboratori ammessi alla trasformazione, tenendo pre-

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sentì gli elementi e i presupposti oggettivi risultanti dalla verbalizzazionedegli organi ispettivi.

La procedura di trasformazione trova applicazione anche nei confronti di rap-porti di collaborazione già oggetto di accertamento in sede amministrativa ogiudiziale, purché non sussistano provvedimenti o sentenze di natura “definiti-va”, che abbiano già ricondotto i predetti rapporti nell’ambito del lavoro subor-dinato con i conseguenti effetti sia sul piano contributivo e sanzionatorio. Ciòcomporta che il limite alla possibilità di trasformazione è rappresentato da tito-li esecutivi non impugnati (ordinanze ingiunzione o cartelle esattoriali) ovveroda sentenze passate in giudicato che accertino l’esistenza di rapporti di lavorosubordinato. Al riguardo è anche opportuno ricordare che in materia di collabo-razioni coordinate e continuative “anche a progetto” — ed in particolare sullemodalità di indagine da parte del personale ispettivo nei confronti di tali tipolo-gie contrattuali — questo Ministero ha già fornito puntuali indicazioni con circ.n. 4/2008.

Atti di conciliazione individuale La disciplina normativa stabilisce inoltre che le conciliazioni ai sensi degli

artt. 410 e 411 c.p.c. costituiscono un elemento essenziale ai fini del buon esi-to della procedura giacché i relativi atti vanno depositati, unitamente agliaccordi sindacali, al contratto di lavoro subordinato con ciascun lavoratore ealla attestazione dell’avvenuto versamento, alle sedi INPS territorialmente com-petenti, del terzo del contributo straordinario dovuto. A tal fine va precisato chegli accordi conciliativi possono essere raggiunti sia in sede sindacale sia nelleCommissione di conciliazione operanti presso le Direzioni provinciali del lavoro.

Durata del contratto di lavoro subordinato Il comma 1210 prevede una durata del rapporto di lavoro subordinato pari ad

almeno a 24 mesi. In relazione a tale previsione - direttamente legata alla ratiodella norma volta a garantire un periodo minimo di durata del rapporto - non èpossibile alcuna deroga, pena l’inammissibilità o la decadenza dalla procedura ditrasformazione. Unica eccezione all’obbligo di durata almeno biennale del con-tratto è rappresentata dalle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per giu-sta causa o dimissioni del lavoratore secondo la procedura da ultimo introdottadalla legge n. 188/2007.

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Contributo straordinario integrativo La disposizione normativa prevede, quale condizione per l’efficacia del-

l’atto di conciliazione, il versamento alla Gestione separata INPS di uncontributo straordinario integrativo “pari a//a metà della quota di contri-buzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di col-laborazione coordinata e continuativo anche a progetto, per ciascun lavora-tore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro”. Ferme restandole istruzioni fornite dall’Inps con la citata circolare n. 78/2007, va sotto-lineato che il versamento dell’intero contributo straordinario, da verificar-si da parte dell’Istituto anche con riferimento al versamento rateale, com-porta inoltre “l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia diversamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbliga-zioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessoalla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi (…)”.

Dalla formulazione normativa restano pertanto escluse le sole ipotesi direato afferenti a materie diverse da quelle “connesse” al versamento dicontributi previdenziali. Per quanto attiene gli illeciti amministrativiinvece, la nozione di “connessione” pare assumere un significato piùampio, che ricomprende ogni illecito di carattere amministrativo comun-que collegato all’impiego dei lavoratori stabilizzati con contratti di colla-borazione in quanto questa appare l’unica interpretazione possibile dalmomento che l’art. 116, comma 12, legge n. 388/2000, ha abrogato tuttele “sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza eassistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del ver-samento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissionetotale o parziale del versamento di contributi o premi”. La prevista estinzio-ne, inoltre, di ogni “onere accessorio connesso alla denuncia e il versamen-to dei contributi e dei premi” non può che riferirsi alle sanzioni civili con-seguenti alle eventuali omissioni contributive oggetto di accertamentoispettivo. Si ritiene comunque opportuno precisare che il mancato paga-mento dell’intero contributo aggiuntivo ovvero di una sola rata dello stes-so determina il venir meno dell’effetto estintivo riferito alle citate sanzio-ni di natura penale, amministrativa o civile, rispetto alle quali si ritienepertanto operi un regime di sospensione della prescrizione relativa allapunibilità degli illeciti.

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Preclusione degli accertamenti ispettivi L’art. 1, comma 1207, della L. n. 296/2006 stabilisce che “per effetto degli

atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contribu-tiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle tra-sformazioni (…)”. Sotto il profilo soggettivo, la formulazione normativa variferita ai soli collaboratori stabilizzati e per i relativi periodi di attivitàdenunciata. Sotto il profilo oggettivo, invece, sembrano esclusi dall’accerta-mento i soli aspetti “di natura fiscale e contributiva” legati a detti rapporticon la possibilità, quindi, che il personale ispettivo possa verificare, adesempio, eventuali violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonriconducibili in alcun modo alle predette materie.

Trasformazione dei rapporti nelle attività di call center La riapertura dei termini per aderire alla procedura di trasformazione disci-

plinata dall’art. 1, commi 1202 e ss., della L. n. 296/2006, stante la generalitàdel campo di applicazione della norma, esteso a tutti i settori produttivi, nonpuò che trovare applicazione anche per le imprese che operano nelle attività dicall center le quali, come noto, hanno già avviato da tempo tale percorso ditrasformazione. Ciò comporta che, sia le imprese che ad oggi non hanno aderi-to alla procedura che quelle che hanno sottoscritto accordi parziali o carenti -in quanto non riferiti a tutti i collaboratori oggetto di possibile trasformazioneovvero accordi non in linea con i requisiti minimi di legge - possono, entro ilcitato termine del 30 settembre p.v., attivare ex novo il percorso di trasforma-zione dei rapporti, ovvero ampliare la platea dei collaboratori oggetto dei pre-cedenti accordi sindacali. Nell’ambito della definizione di tali accordi, tuttavia,nell’individuare i destinatari del percorso di trasformazione, non potrà nontenersi conto anche dell’esperienza maturata nel corso degli accertamentiispettivi effettuati durante il primo periodo di attivazione della procedura. Piùin particolare, va evidenziato che il criterio distintivo indicato dalla circolare n.17/2006 fra attività in bound - caratterizzata da una prestazione non autono-mamente determinabile dall’operatore - ed attività out bound -identificatainvece come prestazione non eterodiretta - criterio sicuramente valido su unpiano astratto, presenta in concreto notevoli limiti applicativi. L’ esperienzaispettiva nell’ambito delle attività dei call center ha infatti frequentemente evi-denziato l’assenza degli elementi che contraddistinguono una prestazionegenuinamente autonoma per le attività out bound e ciò induce inevitabilmente

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ad una più approfondita valutazione in ordine alla applicabilità in concreto delcitato criterio distintivo.

Non appare superfluo ricordare in proposito che la prestazione non puòessere correttamente qualificata autonoma nello svolgimento di attività outbound qualora si riscontri anche una sola delle seguenti criticità:

a) il progetto o programma di lavoro non individui la specifica campagnapromozionale cui l’operatore è assegnato;

b) la prestazione di lavoro non sia circoscritta alle sole attività out bound econtempli, sia pur parzialmente, anche attività in bound;

c) la prestazione di lavoro non sia resa nell’ambito di un fascia oraria conpossibilità per il collaboratore di gestire comunque la quantità e la collocazio-ne temporale della stessa;

d) le concrete modalità di effettuazione della prestazione siano vincolateall’utilizzo di sistemi informatici che non consentono l’autodeterminazione deiritmi lavorativi;

e) la postazione non sia dotata di apposito dispositivo “break” che consen-ta al collaboratore di interrompere in qualsiasi momento lo svolgimento dellaprestazione;

f) il committente eserciti un potere direttivo o disciplinare nei confrontidell’operatore.

Ciò premesso, ove si continuino a riscontrare una o più di tali modalità disvolgimento della attività con riferimento alle singole fattispecie, non sussi-stendo gli elementi che denotano una autentica prestazione resa in pienaautonomia, non può configurarsi una forma genuina di out bound inquadrabilecon contratti di natura autonoma o di collaborazione e pertanto il rapporto vasempre e comunque ricondotto nell’ambito della subordinazione.

Alla luce delle indicazioni contenute nella presente circolare andranno per-tanto valutati gli accordi di stabilizzazione sia ai fini dell’approvazione da par-te dell’Amministrazione, sia nell’ambito della necessaria attività di verificasvolta da parte degli organi ispettivi alla scadenza del termine previsto per ladefinizione della procedura.

IL DIRETTORE GENERALE(Dott. Paolo Pennesi)

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CIRCOLARE INPS N.138/2002

OGGETTO: TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELL’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE AI SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONESEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 26, L. 335/1995. D.M. 4/4/2002. ADEGUAMENTO DELLATUTELA PREVISTA DALL’ART. 59, COMMA 16, DELLA L.449/1997ALLE FORME E ALLE MODALITÀ PREVISTE PER IL LAVORO DIPENDENTE. ISTRUZIONI CONTABILI. VARIAZIONIAL PIANO DEI CONTI

SOMMARIO: Per le lavoratrici “parasubordinate” è istituita una “indennitàdi maternità”, per cinque mesi, pari all’80 per cento del reddito medio gior-naliero degli ultimi dodici mesi.È prevista un’estensione ai casi di adozio-ne/affidamento e ai padri. In materia di assegni per il nucleo familiare sonostate rimosse le limitazioni relative alla composizione del nucleo e i limiti direddito pro-capite; è stata anche prevista la possibilità di considerare realiz-zato il requisito del 70 per cento, per i nuclei composizione redditualemista.

PREMESSA

Con la circolare n. 47 del 1° marzo 1999 sono state fornite disposizioniapplicative del dm 27/5/1998 attuativo del comma 16 dell’art. 59 dellalegge n. 449/1997, che ha previsto l’estensione della tutela relativa allamaternità e agli assegni per il nucleo familiare agli iscritti alla gestioneseparata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi eliberi professionisti) istituita con legge 8/8/1995, n. 335, purché noniscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati e tenutial versamento di un’apposita aliquota pari allo 0,5 per cento.

In attuazione dell’art. 80, comma 12, della legge 23/12/2000, n. 388,che ha interpretato il citato comma 16 nel senso che la tutela ivi previstadeve avvenire nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipen-dente, il dm 4/4/2002, pubblicato sulla G.U. n.136 del 12.6.2002 ed

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1 Si ricorda che il contributo annuo per il 2002 è pari a euro 1723,68. Il contributo mensile, pertanto, è pari a euro 143,64(circ. n. 59 del 25/03/2002 – par. 3).

entrato in vigore dal 12/06/2002 (all. 1), ha fornito criteri applicativi perl’adeguamento di cui trattasi.

Nella suddetta ottica, il citato dm 4/4/2002 ha abrogato il dm 27/5/1998e, innovando rispetto alla precedente disciplina, ha introdotto, in favore deilavoratori in questione, il diritto all’indennità di maternità (in luogo del pre-cedente “assegno di parto”), all’indennità in caso di adozione o affidamento(art. 2) e all’indennità di paternità (art. 3), e, per quanto concerne l’assegnoper il nucleo familiare (art. 5), ha rimosso le limitazioni relative alla compo-sizione del nucleo e i limiti di reddito pro capite, ed ha previsto la possibilitàdi considerare realizzato il requisito del 70 per cento, per i nuclei a composi-zione reddituale mista, qualora raggiungano tale requisito con la somma deiredditi da lavoro dipendente e da attività “parasubordinata”.

1) TUTELA DELLA MATERNITÀ1.1) Lavoratrici madri iscritte alla gestione separata:indennità di maternitàL’art. 1 del decreto in questione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio

1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps e tenuteal versamento della contribuzione dello 0,5 per cento, è corrisposta un’in-dennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tremesi successivi alla data stessa.

Ciò, a differenza di quanto previsto dal dm 27/5/98, in merito alla corre-sponsione, una tantum, di un assegno di parto, calcolato in relazione al mas-simale contributivo, stabilito ai fini dell’Ivs, con una percentuale variabile aseconda del numero di mensilità di contribuzione.

Anche per l’indennità prevista dall’art.1 del presente decreto continua adessere richiesta la condizione dell’attribuzione (cioè, accreditamento) dialmeno tre mensilità della predetta contribuzione (0,5 per cento) nei dodicimesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto1.

Ovviamente i soggetti tenuti al versamento dello 0,5 per cento rimango-no quelli non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e i non pen-sionati.

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Si fa presente che, qualora al momento dell’evento indennizzabile (duemesi prima della data del parto o data di ingresso in famiglia del minoreper adozione/affidamento) la lavoratrice madre non risulti più iscritta allagestione separata di cui alla legge 335/1995, ma abbia comunque matura-to il previsto requisito contributivo minimo, ha pur sempre diritto, nono-stante la cancellazione dalla gestione suddetta, alla percezione dell’inden-nità di maternità prevista dal dm 4/4/2002, a meno che non abbia titolo aprestazioni di maternità di importo superiore in forza di un’attività lavora-tiva diversa (subordinata o autonoma) successivamente intrapresa. In casocontrario, a richiesta dell’interessata, sarà erogabile, a carico della gestio-ne separata di cui trattasi, il trattamento differenziale, fino a coperturadell’importo spettante quale lavoratrice “parasubordinata”.

Nell’ipotesi in cui la lavoratrice madre, ancorché iscritta alla gestioneseparata dei lavoratori autonomi, non risulti in possesso, alla data dell’e-vento, del previsto requisito dei tre mesi di valida contribuzione necessariper la corresponsione dell’indennità suddetta, potrebbe beneficiare, qualo-ra antecedentemente all’iscrizione come “parasubordinata” sia stata lavo-ratrice dipendente, della prestazione di maternità prevista per le lavoratri-ci subordinate, ove sussistano i requisiti di applicabilità delprolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economicoai sensi dell’art. 24 del T.U. sulla maternità.

Nell’ipotesi in cui, alla data dell’evento indennizzabile, la lavoratriceparasubordinata risulti essere contestualmente lavoratrice dipendente oautonoma, è ovvio che avrà diritto alla prestazione economica di maternitàlimitatamente al lavoro dipendente o autonomo, in quanto l’iscrizione allagestione separata non comporta in tal caso il versamento del contributomaggiorato previsto per la tutela della maternità.

Si fa presente, tuttavia, che, laddove la lavoratrice, antecedentementeallo svolgimento contemporaneo di una doppia attività (parasubordinatada un lato e subordinata o autonoma dall’altro), abbia maturato a suo tem-po, in quanto già iscritta alla sola gestione separata – con contribuzione,quindi, maggiorata rispetto alla misura-base del 10 per cento - il requisitocontri butivo minimo di almeno tre mensilità, avrà diritto, su richiesta,

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analogamente a quanto precisato al 5° capoverso del presente punto, abeneficiare, qualora la prestazione di maternità spettantele per l’attualeattività di lavoratrice subordinata o autonoma sia di importo inferiore altrattamento economico alla stessa erogabile in qualità di lavoratrice para-subordinata, alla corresponsione della differenza a carico della gestioneseparata.

È inoltre previsto che l’indennità di maternità sia comprensiva diogni altra indennità spettante per malattia. Pertanto, in caso di ricove-ro ospedaliero – anche per motivi non correlati alla gravidanza – intervenu-to durante il periodo indennizzabile per maternità, va erogata esclusiva-mente la prestazione di maternità. Peraltro, qualora il trattamento dimaternità non ricomprenda integralmente il trattamento dovuto perdegenza ospedaliera, sarà corrisposta la differenza a tale ultimo titolo.

Si precisa che, diversamente da quanto previsto per le lavoratrici dipen-denti, per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori auto-nomi non sussiste, proprio per le caratteristiche del lavoro svolto, l’obbligodi astensione dal lavoro nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi alparto. Pertanto non sono ipotizzabili indennità per “interdizione anticipa-ta”.

La decorrenza dell’indennità nella nuova misura si riferisce ai partiintervenuti dal 1° gennaio 1998, anche se i due mesi (o parte degli stessi)precedenti il parto si collocano nell’anno 1997, fermo restando che l’inden-nità è riconoscibile solo a partire dal 1° gennaio 1998.

L’art. 2 del presente decreto stabilisce che, in caso di adozione o affida-mento, l’indennità di cui all’art. 1 spetta, sulla base di idonea documenta-zione, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia dellalavoratrice del bambino, che, al momento dell’adozione o dell’affidamento,non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione o affidamentopreadottivo internazionale, è riconoscibile, sempre per i tre mesi successiviall’effettivo ingresso nella famiglia, l’indennità anche se il minore abbiasuperato i sei anni, fino al compimento della maggiore età. Neanche in taliipotesi è previsto obbligo di astensione dal lavoro.

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Si fa presente, in relazione alle fattispecie di cui al capoverso preceden-te, che il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà esserereperito nei dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso delminore nella famiglia della lavoratrice.

Anche l’estensione del diritto ai casi di adozione e affidamento ha effi-cacia per gli eventi (data di ingresso in famiglia) intervenuti a decorreredal 1° gennaio 1998, con la precisazione che, se trattasi di adozioni inter-nazionali, l’elevazione del limite di età dal sesto al diciottesimo anno dietà del minore ha efficacia dal 1° maggio 2000 (v. circolare n. 97 del7/5/2001).

1.2) Interruzione della gravidanzaIn seguito all’entrata in vigore del dm 4/4/2002, che ha abrogato il

D.M. 27/5/1998, l’assegno di aborto non è più erogabile, in correlazione aquanto previsto per le lavoratrici dipendenti, per le quali l’interruzione,spontanea o volontaria della gravidanza, nei casi previsti dagli articoli 4, 5e 6 della legge 22 maggio 1978 n. 194, è considerata come malattia (art.19 T.U. maternità).

In analogia a quanto disposto per le lavoratrici dipendenti, si consideraaborto l’interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della gravidanzache si verifichi prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione2.

In questo caso la lavoratrice madre iscritta alla gestione separata nonha diritto, in base al decreto attualmente vigente, né alla prestazione diaborto, in quanto non più contemplata, né ad eventuali riliquidazioni diprestazioni precedentemente percepite. Tuttavia, le somme già erogate aisensi del dm del 1998, a titolo di assegno di aborto, non sono suscettibilidi ripetizione da parte dell’Istituto.

L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall’i-nizio della gestazione, anche nell’ipotesi di bambino nato morto o decedu-to dopo un breve lasso temporale, è da considerare a tutti gli effetti partoe, pertanto, dà diritto all’indennità di maternità per un periodo complessi-vo di cinque mesi (due mesi prima della data effettiva del parto e tre mesidopo la data stessa).

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2 Per la determinazione dell’inizio del periodo di gravidanza, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni primadella data del parto, indicata nel certificato di gravidanza (art. 4 D.P.R. n. 1026/1976).

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Ribadito che l’aborto non dà titolo a indennità di maternità, si precisa cheper tale evenienza l’interessata può aver diritto all’indennità di malattia ero-gabile alle lavoratrici in questione e cioè a quella per degenza ospedaliera,alle condizioni previste per tale prestazione (v. circolare n. 81 del16/4/2002).

1.3) Lavoratori padri iscritti alla gestione separata: indennità di paternitàIn caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del

figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il lavo-ratore padre iscritto alla gestione separata dell’Inps ha diritto, per le situa-zioni di cui sopra verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 1998, alla corre-sponsione di un’indennità (cosidetta indennità di paternità) per i tre mesisuccessivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbespettato alla madre lavoratrice, a condizione che sussista, in capo allo stes-so, il requisito dei tre mesi di contribuzione nella misura dello 0,5 per centonei dodici mesi immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto (data diabbandono, morte ecc.) - art. 3, comma 1. Valgono, pertanto, per quantoapplicabili, le indicazioni fornite in proposito, al paragrafo 1.1, per l’identi-ficazione del diritto alla prestazione da parte delle lavoratrici madri.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, l’indennità è riconosciuta anche al padreadottivo o affidatario, qualora la madre non ne faccia richiesta e sempre chesussistano, in capo allo stesso, i requisiti stabiliti dall’art. 2 per la corre-sponsione dell’indennità in caso di adozione o affidamento, compreso ilrequisito contributivo nei dodici mesi precedenti la data di ingresso delminore nella famiglia della lavoratrice. Per la pratica attuazione di quantoprecede l’interessato produrrà dichiarazione della madre adottiva/affidatariadi non voler fruire della prestazione.

1.4) Misura e calcolo dell’indennità: reddito di riferimentoCome sopra accennato, la corresponsione dell’indennità di maternità o di

paternità prevista dal decreto in esame è condizionata al fatto che risultinoaccreditati almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi anteriori all’ini-zio del periodo indennizzabile. Valgono, pertanto, in proposito le istruzionidi cui alla citata circolare n. 47 del 1999.

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L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabi-le, comprese le festività, in misura pari all’80 per cento di 1/365 del reddi-to, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libe-ro professionale, utile ai fini contributivi, vale a dire, nei limiti delmassimale annualmente previsto. In particolare, il massimale contributivoè pari a: lire 139.480.000 per il 1998, lire 141.991.000 per il 1999, lire144.263.000 per il 2000, lire 148.014.000 (euro 76.442,85) per il 2001,euro 78.507,00 per il 2002.

Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa, viene preso a rife-rimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contri-butivi riferiti al lavoratore interessato, sulla base della dichiarazione delcommittente3.

Nel caso di attività libero-professionale, viene preso a riferimento, perciascuno dei mesi d’interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denunciadei redditi da attività libero professionale relativa all’anno o agli anni incui sono ricompresi i suddetti dodici mesi4.

Per le indennità relative a parti e/o ingressi in famiglia avvenuti nel1998 si prende a riferimento il reddito derivante da attività di collaborazio-ne coordinata e continuativa o libero professionale relativo all’anno 1997o, in mancanza, il reddito relativo all’anno 1998 (art.6, comma 4).

Nel caso in cui l’interessato abbia un’anzianità assicurativa inferiore aidodici mesi, le indennità di maternità e di paternità sono determinate pro-porzionalmente in relazione all’attività che ha prodotto reddito utile ai fini

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3 ESEMPIO: Anzianità assicurativa pari o superiore a dodici mesi.Parto avvenuto nel novembre 2002: i dodici mesi di riferimento sono otto mesi del 2002 (da gennaio ad agosto) e quattromesi del 2001 (da settembre a dicembre). Le giornate comprese nel periodo di riferimento sono pari a 365 giorni.I redditi ai quali si fa riferimento sono naturalmente quelli utili ai fini contributivi.- Reddito degli ultimi quattro mesi del 2001 risultante dai versamenti contributivi = lire 4.000.000 euro 2.065,83)- Reddito dei primi otto mesi del 2002 risultante dai versamenti contributivi = euro 4.544,82 (lire 8.800.000)Totale reddito di riferimento: euro 2.065,83 + euro 4.544,82 = Euro 6.610,65 1/365 di euro 6.610,65 = euro 18,11 (lire 35.066) 80% di euro 18,11 = euro 14,49 (lire 28.057) = indennità giornaliera damoltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.

4 ESEMPIO: Anzianità assicurativa pari o superiore a dodici mesi.Parto avvenuto nel novembre 2002: i dodici mesi di riferimento sono otto mesi del 2002 (da gennaio ad agosto) e quattromesi del 2001 (da settembre a dicembre). Le giornate comprese nel periodo di riferimento sono pari a 365 giorni. I redditi ai quali si fa riferimento sono naturalmente quelli utili ai fini contributivi.- Reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi = lire 12.000.0004/12 di lire 12.000.000 = lire 4.000.000 (euro 2.065,83)- Reddito 2002 risultante dalla denuncia dei redditi = euro 5.422,80 (lire 10.500.000)8/12 di euro 5.422,80 = euro 3.615,20 (lire 7.000.000)Totale reddito di riferimento: euro 2.065,83 + euro 3.615,20 = euro 5.681,031/365 di euro 5.681,03 = Euro 15,56 (lire 30.128)80 % di euro 15,56 = euro 12,45 (lire 24.107) = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nelperiodo indennizzabile.

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contributivi e alla data di decorrenza dell’anzianità stessa. In tal caso, aifini erogativi, il periodo di riferimento va, del pari, ridotto in proporzione5.

L’ipotesi di attività che, negli ultimi dodici mesi, abbia comportato unaiscrizione alla gestione separata, in parte con obbligo contributivo del 10%(iscritti ad altra forma previdenziale o pensionati), in parte nella maggioremisura prevista a seconda dei vari anni, va equiparata alla “anzianità assi-curativa inferiore ai dodici mesi”.

1.5) Adempimenti delle SediPer la corresponsione delle prestazioni in argomento e l’accertamento

della posizione contributiva, le Sedi continueranno ad attenersi alle dispo-sizioni della circolare n.47/1999. In particolare, dovranno essere accertate:

- la regolare iscrizione alla gestione separata, con obbligo contributivodel 12 per cento a partire dall’1/1/98, del 13 per cento dall’1/1/ 2000, del14 per cento dall’1/1/ 2002;

- la non iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria e l’inesi-stenza di trattamenti pensionistici;

- l’esistenza dei versamenti contributivi e del relativo accreditamento.

Con l’occasione si ribadisce che, poiché il sistema di accreditamentocontributivo non sempre consente liquidazioni certe prima della fine del-l’anno in cui possono essere attribuiti i contributi, le Sedi, sulla base deicontributi che al momento dell’evento (parto o ingresso in famiglia) risul-tano accreditati, potranno liquidare in via provvisoria le prestazioni inargomento, sempre che sussista il requisito minimo contributivo (almenotre mesi di contribuzione).

5 ESEMPIO: Anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi (in quanto l’iscrizione o il 1° versamento contributivo riguardano il mesedi novembre 2001)Parto avvenuto nel novembre 2002: i mesi di riferimento sono otto mesi del 2002 (da gennaio ad agosto) e due mesi del2001(da novembre a dicembre). Le giornate comprese nel periodo di riferimento sono pari a 304 giorni.I redditi ai quali si fa riferimento sono quelli utili ai fini contributivi.a) Collaboratori coordinati e continuativi:- Reddito 2001 risultante dai versamenti contributivi = lire 2.000.000 (euro 1.032,91)- Reddito dei primi otto mesi del 2002 risultante dai versamenti contributivi = euro 4.544,82 (lire 8.800.000)Totale reddito di riferimento: euro 1.032,91 + euro 4.544,82 = euro 5.577,73 1/304 di euro 5.577,73 = euro 15,28 (lire 29.586)80% di euro 15,28 = euro 12,22 (lire 23.661) = indennità giornaliera da moltiplicare per le giornate comprese nel periodoindennizzabile.b) Liberi professionisti- Reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi = lire 2.000.000 (euro 1032,91)- Reddito 2002 risultante dalla denuncia dei redditi = euro 5.422,80 (lire 10.500.000)La quota parte dell’anno 2001 non va ridotta in dodicesimi, in quanto l’intero reddito 2001 corrisponde ai due mesi inquestione, essendo l’iscrizione decorrente dal mese di novembre.8/12 di euro 5.422,80 = euro 3.615,20 (lire 7.000.000)Totale reddito di riferimento: euro 1.032,91 + euro 3.615,20 = euro 4.648,111/304 di euro 4.648,11 = euro 15,29 (lire 29.605)80 % di euro 15,29 = euro 12,23 (lire 23.680) = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate comprese nel periodoindennizzabile.

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Per i liberi professionisti, in particolare, sarà possibile disporre in viaprovvisoria la liquidazione della prestazione sulla base degli acconti (aifini Irpef) che al momento dell’evento risultano versati dal lavoratore,assumendo come base di calcolo per l’indennità il 70 per cento del redditodenunciato in via previsionale.

Si sottolinea, peraltro, che il reddito dei collaboratori e dei liberi pro-fessionisti individuato al momento dell’evento va comunque diviso per 365giorni (ovviamente in caso di anzianità assicurativa pari almeno a dodicimesi).

La liquidazione sarà resa definitiva solo dopo la scadenza del termineprevisto per l’ultimo pagamento dei contributi validi per l’anno (per i col-laboratori: 16 gennaio dell’anno successivo al mese di dicembre in cuisono stati percepiti gli emolumenti; per i liberi professionisti: 31 maggio,termine di versamento del saldo dei contributi dovuti per gli emolumentipercepiti nell’anno precedente).

Della liquidazione definitiva sarà data esplicita comunicazione all’inte-ressato.

Per accelerare la corresponsione delle prestazioni è utile che la lavora-trice o il lavoratore richiedente esibiscano tempestivamente, se collabora-tori coordinati e continuativi, copia delle denunce trimestrali (modelloGLA/D) e/o annuali (modello GLA - vedi circolare n. 16 del 2001) ovvero ladichiarazione del/dei committenti da cui risultino gli importi e le date deiversamenti, se liberi professionisti, copia delle denunce dei redditi relativeall’anno o agli anni in cui sono ricompresi i dodici mesi di riferimento non-ché copia dei versamenti degli acconti.

Il dm 4/4/2002 prevede che l’Inps debba procedere d’ufficio a riliquida-re le prestazioni erogate in conformità del decreto 27/5/1998, qualora sia-no di importo inferiore a quelle risultanti sulla base dei nuovi criteri.

Si ricorda che le riliquidazioni riguardano gli eventi di parto intervenutidal 1° gennaio 1998.

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Pertanto, la madre lavoratrice che, per effetto di una domanda direttaalla corresponsione dell’assegno di parto, abbia conseguito una sommainferiore a quella che le spetterebbe in base alla normativa attualmentevigente, ha diritto alla riliquidazione della prestazione di maternità, chesarà, quindi, operata d’ufficio dall’Inps, sulla base degli elementi che for-nirà la procedura automatizzata.

Lo stesso decreto prevede, inoltre, che le somme corrisposte, ai sensidel decreto del 1998, a titolo di assegno di parto e a titolo di assegno diaborto, qualora di importo superiore a quelle che sarebbero erogate inbase al decreto vigente, non danno luogo a ripetizione dell’indebito.

A tale proposito si fa presente che la ripetizione dell’indebito nei con-fronti della lavoratrice non può riscontrarsi, in concreto, nell’ipotesi dicumulo tra assegno di parto e assegno a carico dello Stato ex art. 49,comma 8, legge n. 488/1999.

Infatti, ove, a seguito della riliquidazione, la quota differenziale del-l’assegno a carico dello Stato risulti di importo diverso da quello oggispettante6, le Sedi dovranno effettuare un’operazione di compensazionetra le somme dovute e quelle da recuperare e rilevare detta compensazio-ne secondo le istruzioni riportate nel successivo paragrafo 5.

Qualora, invece, all’interessata sia stata erogata a suo tempo una quo-ta differenziale a carico del Comune a titolo di assegno di maternità,dopo la rideterminazione dell’indennità di maternità per l’attività di lavo-ratrice “parasubordinata” di cui alle presenti istruzioni, dovranno essereseguite le disposizioni contenute nella circolare n. 206 dell’11/12/2000,sollecitando pertanto l’adozione, da parte del Comune stesso, del provve-dimento di variazione o di revoca del beneficio precedentemente conces-so.

6 ESEMPIO: Prima del 12/06/2002 (data di entrata in vigore del dm 4/4/2002) la lavoratrice ha percepito euro 516.46 a titolo di assegno di parto, come parasubordinata, ed euro 1.032,91 a titolo di quota differenziale dell’assegno a carico dello Stato. Totale tra le due prestazioni, quindi, euro 1549,37.Dopo il 12/6/2002 può verificarsi che la lavoratrice abbia diritto, come parasubordinata, alla corresponsione di un’indennità di maternità pari a euro 1.000,00, con una differenza, perciò di euro 483,54.In tal caso la prestazione di maternità erogata in precedenza viene sottoposta ad una riliquidazione d’ufficio (vedi anche par. 5), mentre la quota differenziale dell’assegno a carico dello Stato risulta in parte indebita, a seguito della riliquidazione della prestazione di maternità, per un importo pari a euro 483,54 (l’importo finale dell’assegno a carico dello Stato sarà pertanto pari a euro 549,37).Nell’ipotesi in cui la lavoratrice abbia diritto a un’indennità di maternità pari a euro 2.065,83, anche in tal casola prestazione di maternità erogata in precedenza viene riliquidata d’ufficio, mentre la quota differenziale dell’assegno a carico dello Stato, già percepita dalla lavoratrice, risulta totalmente indebita e quindi non dovuta.

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1.6) Domanda di prestazioneI lavoratori destinatari delle prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 del decreto in

oggetto (indennità di maternità in caso di adozione o affidamento e indennitàdi paternità) – ipotesi non contemplate dalla regolamentazione precedente -possono presentare domanda, per gli eventi verificatisi in data antecedenteall’entrata in vigore del presente decreto, entro un anno dalla suddetta data.Nei rimanenti casi resta fermo il termine di un anno dalla fine del periodoindennizzabile.

Non è previsto, invece, che la madre lavoratrice, la quale per parti antece-denti all’entrata in vigore del decreto in esame, non abbia presentato appositadomanda a suo tempo e comunque entro il termine di prescrizione di un anno,possa presentare tardivamente la domanda, in quanto già destinataria dellaprestazione (assegno di parto) di cui all’art. 1 del dm. 27/5/98.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni previste dal dm. 4/4/2002, ledomande relative dovranno essere redatte sul mod. MAT/GEST.SEP. apposita-mente ristrutturato (vedi allegato 2).

2) TUTELA DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE2.1) Composizione del nucleoPer quanto concerne l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, una

delle principali novità introdotte dal dm. 4/4/2002 consiste nell’eliminazionedelle limitazioni relative alla composizione del nucleo, di cui al comma 2 del-l’art. 4 del dm 27/5/1998.

Pertanto, a decorrere dall’1/1/1998, l’assegno per il nucleo familiare vieneerogato anche ai nuclei composti da due genitori e un figlio minore e ai nucleisenza figli minori, esclusi dalla precedente normativa, con gli stessi criteri cheregolano l’individuazione del nucleo per la corresponsione della prestazione ailavoratori dipendenti.

2.2) Limiti di reddito pro capiteAltra importante novità introdotta dal citato dm è l’eliminazione dei limiti

di reddito pro capite, di cui al c. 2, dell’art 4 del dm 27/5/98, secondo cui l’as-

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segno spetta solo se il reddito familiare percepito nell’anno precedente il 1°luglio di ciascun anno, suddiviso per il numero dei componenti il nucleo, non èsuperiore agli 8 milioni di lire pro capite, elevati a 10 milioni in nuclei con unsolo genitore o con un soggetto inabile.

In virtù della nuova norma sono abrogate le tabelle allegate alle circolari n.147 del 12/7/1999, n.5 del 10/1/2000 e n.169 del 9/10/2000, che devono esse-re sostituite con quelle in vigore per i lavoratori dipendenti, per le quali si rinviaalle circolari n. 130 del 16/6/1998, n. 158 del 21/7/98, n. 143 del 28/6/1999, n.113 del 14/6/2000 e n. 121 del 5/6/2001 e n. 110 del 13/6/2002.

2.3) Requisito del 70 per centoNulla è modificato dal citato dm circa il requisito del 70 per cento del reddi-

to complessivo minimo, che deve derivare dalle attività di cui all’art. 2, comma26, della legge 335/95. Non rileva infatti, ai fini che interessano, la disposizio-ne di cui all’art. 34 della legge 12/11/2000, che ha stabilito, a decorrere dal-l’1/1/2001, l’assimilabilità dei redditi derivanti da attività di collaborazionecoordinata e continuativa con quelli derivanti da lavoro dipendente, avendotale norma rilevanza ai soli fini fiscali.

Una novità è stata introdotta, peraltro, nel caso di nuclei a composizionereddituale mista, per i quali è stata stabilita la possibilità di considerare realiz-zato il requisito del 70 per cento, qualora lo stesso venga raggiunto con la som-ma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 2, comma 10, della legge n.153/1988 e dei redditi derivanti dalle attività di cui all’art. 2, c. 26, della legge335/95.

La norma si riferisce ai casi di nuclei familiari nei quali siano presenti duetitolari di diritto all’Anf, uno come lavoratore dipendente e l’altro come lavora-tore parasubordinato, i quali, benché titolari in proprio di diritto alla prestazio-ne, non possono esercitarlo perché nessuno dei due autonomamente, in virtùdel proprio lavoro, raggiunge il requisito del 70 per cento.

2.4) Corresponsione della prestazioneIl secondo comma dell’articolo 5 del dm 4/4/2002 conferma le modalità

di presentazione della domanda da parte dei lavoratori “parasubordinati”,

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che deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successi-vo a quello per il quale viene richiesta la prestazione.

Lo stesso comma conferma, altresì, l’erogazione della prestazione conpagamento diretto da parte delle strutture periferiche Inps, in base ai cri-teri di attribuzione della specifica contribuzione.

2.5) Adempimenti delle SediIn virtù delle nuove disposizioni sono abrogate le istruzioni applicative

di cui alla circolare n. 47/99 che risultano incompatibili con la normativadi cui al dm 4/4/2002.

Restano peraltro operanti le disposizioni già impartite tuttora valide. Inparticolare:

le modalità di accreditamento dei contributile modalità di presentazione della domandale modalità di accertamento della posizione contributivale modalità di corresponsione della prestazioneil requisito del 70%l’incompatibilità dell’art. 59 del dpr 797/55, che collega la correspon-

sione dell’assegno all’effettiva prestazione lavorativa.

Rimane altresì valido il modello di domanda Mod. ANF GEST SEP allegatoalla citata circolare 47/99.

Le Sedi disporranno il riesame e l’eventuale riliquidazione d’ufficio ditutte le domande già definite interessate alla nuova normativa.

Per quanto riguarda invece le domande che verranno presentate ex novoper i periodi pregressi, esse dovranno essere inoltrate nei limiti della pre-scrizione quinquennale, prevista per l’erogazione dell’ANF, anche in consi-derazione del fatto che alla data di entrata in vigore del Decreto di cuitrattasi non è trascorso detto periodo di prescrizione a far tempo dal-l’1/1/1998, data di inizio della tutela dell’assegno per il nucleo familiarein favore dei lavoratori “parasubordinati”. (ad esempio i lavoratori cherichiederanno la prestazione dal 1/1/1998 dovranno inoltrare la domanda

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entro il 31/12/2002, mentre coloro che richiederanno l’ANF a decorreredall’1/1/1999 dovranno presentare la relativa domanda entro il31/12/2003).

3) ABROGAZIONE DEL D M 27/5/1998Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè, come detto,

dalla data della pubblicazione sulla G.U. (12/06/2002), è abrogato il dm27/5/98, recante disposizioni sull’estensione della tutela della maternitàe dell’assegno al nucleo familiare ai lavoratori iscritti alla gestione separa-ta.

4) ISTRUZIONI PROCEDURALILa procedura automatizzata di gestione delle domande di prestazione

(maternità, ANF, ricovero) presentate dai lavoratori parasubordinati è infase di test e il rilascio è previsto per il mese di ottobre prossimo a tutte leAgenzie, dopo un adeguato periodo di sperimentazione presso alcune Sedidel Piemonte, già coinvolte per il collaudo.

Pertanto, nelle more di tale rilascio, le Sedi continueranno a utilizzarela procedura dei “Pagamenti Vari”, con le modalità descritte nelle circolarin. 47 dell’1/3/1999, n. 147 del 23/7/2001 e nel messaggio della D.C.Sistemi Informativi n. 71 del 25/1/2001. A riguardo si consiglia di liquida-re in questo modo solo le prestazioni relative a nuove domande e invece,effettuare il riesame di domande già trattate con la precedente normativa,utilizzando la procedura di imminente rilascio.

5) ISTRUZIONI CONTABILIAi fini della rilevazione contabile dell’indennità di maternità e di pater-

nità di che trattasi, atteso che in base all’art. 49, comma 1, della legge n.488/1999 gli oneri per le prestazioni di maternità dovute nei casi di parto,adozione o affidamento intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 peri quali è prevista la tutela previdenziale obbligatoria sono posti a caricodello Stato nella misura fino a un massimo di 1549,37 euro corrispondente

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a 3.000.000 (tre milioni) di lire (misura rivalutata al 1° gennaio di ciascunanno), sono stati istituiti i seguenti conti:

PAR 30/17 – per l’imputazione dell’importo eccedente la quota ex art.49, comma 1, legge n. 488/1999, di competenza degli anni precedenti;

PAR 30/77 – per l’imputazione dell’importo eccedente la quota ex art.49, comma 1, legge n. 488/1999, di competenza dell’anno in corso.

GAX 30/17 – per l’imputazione della quota ex art. 49, comma 1, legge n.488/1999, di competenza degli anni precedenti;

GAX 30/77 – per l’imputazione della quota ex art. 49, comma 1, legge n.488/1999, di competenza dell’anno in corso.

Naturalmente per gli eventi verificatisi antecedentemente al 2 luglio2000 la prestazione dovrà essere imputata per l’intero importo al contoPAR 30/17 sopra indicato, in quanto afferente agli anni precedenti.

Per la contabilizzazione delle prestazioni in argomento, nelle more delrilascio della procedura automatizzata di cui al precedente paragrafo 4),l’Ufficio amministrativo dovrà predisporre, sulla base dei dati prodotti dal-la procedura “Pagamenti vari”, apposito biglietto contabile fuori cassa dimod. SC 3 con imputazione in Dare dei conti sopra citati, per l’importodelle prestazioni liquidate, e in Avere sia del conto PAR 10/30, per l’im-porto delle prestazioni da corrispondere ai beneficiari, che del conto GPA27/09 ovvero GPA 25/53, per eventuali ritenute erariali operate nei con-fronti, rispettivamente, di coloro che svolgono attività di collaborazionecoordinata e continuativa e dei liberi professionisti.

All’atto del pagamento, l’importo corrisposto ai beneficiari sarà imputa-to in DARE del conto PAR 10/30.

Le eventuali somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere evi-denziate nell’ambito del partitario del conto GPA 10/31 con il codice dibilancio 57 già esistente.

Gli importi relativi alle partite in argomento che al termine dell’eserci-zio risultino ancora da definire dovranno essere imputati al conto PAR10/33.

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Con l’occasione si fa presente che al citato conto PAR 10/33 dovrannoessere imputati, diversamente da quanto previsto dalle circolari n. 47 del1° marzo 1999 e n. 147 del 23 luglio 2001, anche le somme riaccreditate enon definite al termine dell’esercizio per ANF e indennità di malattia incaso di degenza ospedaliera. Al conto PAR 10/31 dovranno conseguente-mente essere imputati esclusivamente i riaccrediti per rate di pensionerisultanti a fine esercizio.

Eventuali recuperi per prestazioni dovranno essere imputati interamen-te al conto esistente PAR 24/33, se relativi ad eventi intervenuti antece-dentemente al 2 luglio 2000.

Nei casi di parti, adozioni o affidamenti verificatisi successivamente al1° luglio 2000, per quanto concerne le modalità di recupero delle eventua-li prestazioni indebite, ai fini della corretta imputazione delle somme darecuperare ai conti PAR 24/33 e GAX 24/31 si rinvia ai criteri stabiliti conil messaggio protocollo: 2001/0014/000174 del 3/8/2001.

Al momento della corresponsione delle prestazioni in questione di cui alprecedente punto 1.5), è necessario che vengano recuperate sulle stesse,relative ad eventi successivi al 1° luglio 2000, le somme già erogate atitolo di assegno ex art. 49, comma 8, della legge n. 488/1999 e che talirecuperi siano rilevati mediante compensazione con le indennità spettantisecondo le seguenti modalità:

Naturalmente, l’eventuale differenza da erogare a favore dei beneficiari saràimputata, nell’ambito della suddetta scrittura, in Avere del conto PAR 10/30.

GAX 30/17 (77) a GAX 30/17 (77)(quota indennità ex art. 49, (per l’importo dell’assegnocomma 1, legge n. 488/1999) ex art. 49, legge n. 488/1999)

PAR 30/17 (77)(importo indennità eccedente la quota ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999)

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Nell’ipotesi, peraltro poco probabile, che a seguito delle predette rili-quidazioni l’indennità di maternità risulti di importo inferiore all’assegnodi parto, la differenza, qualora sia stato erogato l’assegno ex art. 49, com-ma 8, della legge n. 488/1999, dovrà essere rilevata ad integrazione delcitato assegno e a recupero dell’assegno di parto, con la seguente scrittu-ra in P.D.:

In relazione alla nuova disciplina in materia di prestazioni di maternitàoggetto della presente circolare, si fa presente che il conto PAR 30/40, alquale veniva imputato l’assegno di parto o aborto, cessa di funzionare epertanto deve intendersi soppresso.

Per quanto concerne gli assegni per il nucleo familiare di cui al prece-dente paragrafo 2), gli stessi continueranno ad essere imputati al contoesistente PAR 30/10.

Nell’allegato n. 3 si riportano i conti GAX 30/17, GAX 30/77, PAR10/33, PAR 30/17 e PAR 30/77, di nuova istituzione, e i conti PAR 10/30,PAR 24/33 e PAR 30/10 cui è stata variata la denominazione.

GAT 30/50 a PAR 24/33(integrazione dell’assegno (per l’importo dell’assegno ex art. 49,comma 8, di parto da recuperare, legge n. 488/1999) eventualmente eccedente

la quota ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999)

GAX 24/31quota ex art. 49, comma 1,

legge n. 488/1999)

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CIRCOLARE INPS N. 76/2007

OGGETTO: INDENNITÀ GIORNALIERA DI MALATTIA AI LAVORATORI A PROGETTO E CATEGORIE ASSIMILATE ISCRITTIALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 26, DELLA LEGGE N.335/1995.

ISTRUZIONI CONTABILI. VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

SOMMARIO: 1. Premessa2. Ambito di applicazione3. Certificazione di malattia4. Eventi esclusi5. Requisito contributivo e reddituale6. Controlli7. Misura e durata della prestazione8. Domanda9. Contenzioso10. Istruzioni procedurali11. Istruzioni contabili

1. PremessaL’art. 1 comma 788 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria

2007), ha introdotto a favore dei lavoratori a progetto e categorie assimi-late, a decorrere dal 1°gennaio 2007, una speciale indennità giornaliera dimalattia. A tale riguardo il comma in questione testualmente recita: “adecorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimila-te iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre formeprevidenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera di malattiaa carico dell’Inps entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della dura-ta complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorninell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata infe-riore a quattro giorni.

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Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e redditualiprevisti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore deilavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione èpari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenzaospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori.

Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabi-le di 180 giorni nell’arco dell’anno solare.

Per la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia dirittoalla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 deldecreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui alpresente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperi-bilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, deldecreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni”.

Ai fini dell’attuazione della predetta disposizione legislativa, si fornisconole seguenti istruzioni operative.

2. Ambito di applicazioneIl legislatore ha individuato quali destinatari della prestazione i lavo-

ratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata dicui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, purché non sianoiscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano titolari di pen-sione.

Considerata la formulazione della norma, si ritiene che i soggetti destina-tari siano, oltre ai collaboratori a progetto di cui all’ art. 61, comma 1, deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche i collaboratori coordi-nati e continuativi nonché i collaboratori occasionali, intendendosi per que-sti ultimi i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di duratacomplessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero di durataanche inferiore ma con diritto a un compenso superiore a 5.000 euro.

In tal senso si è anche espresso il Ministero del lavoro, interpellato alriguardo.

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La nuova tutela trova applicazione per gli eventi morbosi insorti a parti-re dal 1°gennaio 2007.

3. Certificazione di malattiaA decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica ai soggetti individuati al pun-

to 2 la disposizione di cui all’art. 2 del dl n. 663/1979, convertito nella leg-ge n. 33/1980 e successive modificazioni, che prevede l’onere di presentareo inviare rispettivamente all’Inps ed al “datore di lavoro” (in tal caso sitratta del committente), entro il termine perentorio di due giorni dal rila-scio, il certificato e l’attestato di malattia compilato dal medico curante. Incaso di presentazione o invio oltre il termine di legge, dovrà trovare pertan-to applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità relativamentealle giornate di ritardo, salvo serio e apprezzabile motivo giustificativo delritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.

Si fa, infine, presente che il certificato medico Opm-Inps verrà modifica-to inserendo tra le categorie lavorative a pagamento diretto una specificadedicata ai lavoratori a progetto e assimilati.

4. Eventi esclusiviSono esclusi dalla nuova tutela economica gli eventi morbosi di durata

inferiore ai quattro giorni.A tal riguardo si precisa che l’esclusione dell’indennizzabilità va limitata

ai soli eventi di durata inferiore a quattro giorni e non può essere estesa adeventi di durata superiore ovvero agli eventi che configurino continuazioneo ricaduta rispetto a un precedente evento morboso: entrambi i tipi dievento dovranno quindi essere indennizzati per l’intera durata, compresi iprimi tre giorni di malattia.

A tal fine, in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni, il lavora-tore deve comunque inviare o presentare entro il termine previsto, rispetti-vamente all’Inps e al committente, il certificato e l’attestato di malattia.

5. Requisiti contributivi e redditualiCondizione per il diritto alla prestazione è la sussistenza del requisito

contributivo e reddituale previsto dal dm 12/1/2001 ai fini della tutela permalattia in caso di degenza ospedaliera, a favore dei medesimi soggetti. Per-tanto l’indennità di malattia spetta se:

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• nei dodici mesi precedenti l’evento risultino attribuiti, cioè accreditati,almeno tre mesi, anche non continuativi, di contribuzione nella gestione sepa-rata di cui trattasi;

• nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il redditoindividuale assoggettato a contributo presso la gestione separata non siasuperiore al 70 per cento del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma18, della legge 8/8/1995, n. 35, valido per lo stesso anno1.

Con riguardo al requisito contributivo, l’art. 1, comma 770 della legge296/2006 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributi-va pensionistica per gli iscritti alla gestione separata non assicurati pressoaltre forme previdenziali obbligatorie è pari al 23 per cento. Pertanto l’aliquo-ta contributiva complessiva (comprensiva del contributo dello 0,50 per centoistituito dall’art. 59 della legge 449/1997 e successive modificazioni ai finidell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiaree del trattamento di malattia per degenza ospedaliera) è pari, per il 2007, al23,50 per cento. Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requi-sito richiesto si ottiene quindi, per il 2007, applicando l’aliquota del 23,50 percento sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della legge 233/90che è pari, per l’anno 2007, ad euro 13.598. Conseguentemente, il contributoutile è pari a euro 266,29.

Si ricorda che, invece, il contributo mensile utile per il 2006 era pari a euro202,40 (ottenuto applicando sul minimale di reddito di euro 13.345 fissato peril 2006 l’aliquota contributiva del 18,20 per cento prevista per lo stesso anno).

Infine, occorre sottolineare che i periodi di malattia sono indennizzabilisubordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso divalidità nel periodo in cui si colloca la prognosi contenuta nel certificatomedico e all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

6. ControlliA decorrere dal 1° gennaio 2007 ai soggetti individuati al punto 2 si

applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e dicontrollo dello stato di malattia.

Pertanto, a decorrere da tale data, l’Istituto è abilitato a disporre,d’ufficio o su richiesta del committente, l’effettuazione di visite domici-

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(1) Per gli eventi insorti nel 2007 il limite di reddito corrisponde a euro 59.834,6 (= 70 per cento del massimale 2006, pari a euro 85.478,00)

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liari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato diincapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare espletamento deipredetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti a indicare sul cer-tificato e sull’attestato di malattia l’esatto e completo indirizzo di repe-ribilità (residenza o temporanea diversa dimora) e a comunicare tempe-stivamente, all’Inps e al committente, ogni eventuale variazione dellostesso.

Eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/oambulatoriale, dovranno essere sanzionate secondo i criteri e le modalitàgià applicati per i lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità dimalattia.

Si precisa tuttavia che, in caso di eventi di durata inferiore ai quattrogiorni, potranno essere disposte visite di controllo solo su eventualerichiesta del committente e non d’ufficio.

7. Misura e durata della prestazioneLa misura della prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corri-

sposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei medesi-mi soggetti individuati al punto 2. Pertanto l’indennità andrà calcolata -applicando la percentuale del 4 per cento, del 6 per cento o dell’8 percento a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodicimesi precedenti l’evento assumendo a riferimento l’importo che si ottie-ne dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma18, della legge n. 335/1995 valido per l’anno di inizio della malattia.

Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2007, anno nelquale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro87.187,00 l’indennità sarà calcolata su euro 238,87 (euro 87.187 diviso365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

• euro 9,55 (4 per cento), se nei dodici mesi precedenti l’evento risul-tano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;

• euro 14,33 (6 per cento), se nei dodici mesi precedenti l’evento risul-tano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

• euro 19,11 (8 per cento), se nei dodici mesi precedenti l’evento risul-tano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.

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L’evento di malattia è indennizzato per un numero massimo di giornatepari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comun-que, per almeno venti giorni. Per “durata complessiva del rapporto di lavo-ro” deve intendersi il numero delle giornate lavorate o comunque retribui-te, nell’ambito dei rapporti di collaborazione in essere nei dodici mesiprecedenti l’inizio della malattia, lo stesso periodo preso a riferimento perla verifica dei requisiti contributivi e reddituali.

Il numero di giornate indennizzabili per gli eventi di malattia, che siverificano in uno stesso anno solare, non può superare il limite massimoannuale di 61 giorni pari a 1/6 di 365 (o 366 qualora nel periodo di riferi-mento sia compreso un anno bisestile). Un limite annuale ridotto di 20giorni è riconosciuto a coloro che non possono far valere periodi lavorativisuperiori a 120 giorni nei dodici mesi precedenti gli eventi dell’anno.

L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia non sanzionate,comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile perevento o per anno solare.

La prestazione di cui trattasi è autonoma e aggiuntiva rispetto all’in-dennità già prevista per i casi di degenza ospedaliera a favore dei medesi-mi lavoratori iscritti alla gestione separata: con riguardo alla tutela permalattia in caso di degenza ospedaliera restano fermi i limiti e i criteri dierogazione indicati nel dm. 12/1/2001 ed illustrati nella circolare n. 147del 2001.

Infine, in considerazione del fatto che l’art. 1, comma 788, della leggen. 296 del 27 dicembre 2006, come detto in premessa, ha introdotto un’in-dennità giornaliera di malattia senza fare alcun riferimento alla tutela spe-cifica prevista per i lavoratori dipendenti, come invece avvenuto per ilavoratori assunti con contratto di apprendistato, per gli eventi indenniz-zati a tale titolo non verrà accreditata contribuzione figurativa.

8. Modello di domandaIl lavoratore interessato dovrà presentare formale domanda, come da

fac-simile del nuovo modello MAL.2/GEST.SEP. appositamente predisposto(prelevabile dal sito internet dell’Istituto- www.inps.it - sezione moduli-stica) contenente i seguenti dati:

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• durata del/i rapporto/i di lavoro di cui il soggetto richiedente è statoparte nel corso dei dodici mesi precedenti l’insorgenza della malattia;

• ammontare degli emolumenti (lordi) percepiti nell’anno di insorgenzadell’evento morboso ed in quello precedente.

A corredo della domanda, il soggetto richiedente la prestazione dovràprodurre copia del/i contratto/i di lavoro.

Inoltre, laddove gli elementi presenti negli archivi contributivi (estratto-conto lavoratori parasubordinati, E-Mens, ecc.) non siano sufficienti adeterminare il diritto alla prestazione e la relativa misura, le Sedi provvede-ranno a richiedere agli interessati copia della documentazione fiscale e con-tributiva (modelli 770, CUD, F24, ecc.) necessaria per determinare la baseimponibile ed accertare l’esatto adempimento degli obblighi contributivi.

9. ContenziosoCompetente a decidere in unica istanza i ricorsi inerenti alla prestazione

in oggetto è il Comitato Amministratore per la Gestione Separata di cuiall’art. 2, comma 26 legge 335/1995.

L’istruttoria relativa ai medesimi ricorsi dovrà essere curata dalle Dire-zioni regionali territorialmente competenti mediante la procedura Dica,secondo le disposizioni impartite con la circolare 13 del 2/2/2006.

10. Istruzioni proceduraliI certificati presentati e le visite mediche di controllo disposte debbono

essere gestiti utilizzando le specifiche procedure automatizzate. Al fine diindividuare i certificati presentati dai lavoratori beneficiari delle prestazio-ni in oggetto, è stato istituito il codice “8”, da immettere nel campo “cate-goria a pagamento diretto” del certificato, in fase di acquisizione o varia-zione dello stesso.

Per il pagamento delle indennità di malattia, in attesa della realizzazionee del rilascio della procedura specifica di gestione di tali trattamenti, le Sedidebbono utilizzare la procedura dei “Pagamenti Vari” che è disponibile dalleutenze di modulo base selezionando le opzioni:

02. Procedure Cobol prestazioni non pensionistiche10. Pagamenti vari

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La procedura consente di corrispondere le indennità agli assicurati e digestire le ritenute fiscali operate. A riguardo si rammenta che per i collabora-tori coordinati e continuativi l’indennità da percepire è assimilabile a redditoda lavoro dipendente e le aliquote da applicare sono quelle previste per ilavoratori dipendenti, con riconoscimento delle detrazioni fiscali spettantiper il periodo indennizzato.

Per la corretta gestione delle ritenute fiscali è necessario attribuire gliimporti negli appropriati campi della collezione, operazione che produceeffetti immediati sulla comunicazione che accompagna il pagamento e, suc-cessivamente, sulle certificazioni fiscali da rilasciare agli interessati e alfisco.

La collezione da utilizzare per liquidare le indennità in argomento ha leseguenti caratteristiche:

- “Nome” composto dal prefisso “Parasubmal” e da altri due caratteriche identificano la struttura operativa che effettua il pagamento. Il “nome” èattribuito alla collezione in fase di creazione della stessa (opzione Pf1).Automaticamente la collezione viene così inizializzata :

Nei campi “Nomi/Conti” sono presenti le seguenti sigle:“Indenap” per l’importo lordo dell’indennità da corrispondere per periodi

di malattia di anni precedenti quello di pagamento;“Ipefap” per l’importo delle ritenute fiscali trattenute sulle indennità da

corrispondere per periodi di malattia di anni precedenti quello di pagamento;“Indenac” per l’importo lordo dell’indennità da corrispondere per periodi

di malattia dell’anno in corso;“Irpefac” per l’importo delle ritenute fiscali calcolate sulle indennità da

corrispondere per periodi di malattia dell’anno in corso;“Dirpeac” per l’importo delle detrazioni fiscali riconosciute per periodi di

malattia dell’anno corrente.I successivi campi sono impostati con i conti di imputazione previsti al

successivo punto 11, in modo da utilizzare i totali degli importi ad essi abbi-nati per la composizione del biglietto contabile:• “PAR 30105” per l’importo delle competenze lorde relative agli anni prece-denti (in Dare del biglietto contabile);• “PAR 30175” per l’importo delle competenze lorde relative agli anni in cor-so (in DARE del biglietto contabile);

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• “GPA 27009” per l’importo delle ritenute fiscali operate (in Avere delbiglietto contabile);• “PAR 10030” per l’importo netto corrisposto agli assicurati (in Avere delbiglietto contabile);• come “Causale Generica” compare la dicitura “Indennità di malattia ailavoratori parasubordinati”.

In acquisizione dei dati propri della pratica vanno inseriti obbligatoria-mente: l’importo netto da pagare, il periodo indennizzato, la modalità dipagamento della prestazione (con assegno, con accredito bancario o postale,allo sportello) e gli importi accanto alle sigle sopra specificate che consento-no di gestire gli aspetti fiscali e contabili della pratica. Infatti il campo“Agg.to archivio fiscale (S/N)” risulta impostato con “S” per far comparire,una volta completata l’acquisizione della pratica, il pannello fiscale precom-pilato con gli importi acquisiti accanto alle sigle sopra specificate, e, succes-sivamente in fase di elaborazione della collezione, per registrare il pagamen-to stesso e le ritenute nell’archivio fiscale Pnp.

Nel pannello fiscale i dati relativi alle indennità da corrispondere vengonoesposti attribuendo loro il valore rappresentato dalle sigle dei campi di acqui-sizione. Tali dati debbono essere completati con le date di inizio e fine malat-tia e con le giornate solari di prestazione e di detrazione, calcolate contando igiorni del periodo indennizzato. Se questo è a cavallo di due anni, il periodo vasuddiviso in due sottoperiodi: il primo con termine al 31 dicembre dell’anno diinizio dell’evento e il secondo con inizio dall’1 gennaio dell’anno successivo.

Questa suddivisione è necessaria per la corretta attribuzione delle inden-nità corrisposte ai fini fiscali e contabili.

La procedura può essere utilizzata in tutte le sue funzioni per listare, tota-lizzare ed elaborare le posizioni contenute nelle collezioni così predisposte.

11. Istruzioni contabiliAi fini della rilevazione contabile dell’indennità giornaliera di malattia

di che trattasi sono stati istituiti i seguenti conti:• PAR 30/105 – per l’imputazione dell’indennità giornaliera di malattia dicompetenza degli anni precedenti;• PAR 30/175 – per l’imputazione dell’indennità giornaliera di malattia dicompetenza dell’anno in corso.

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L’Ufficio amministrativo, sulla base della documentazione prodotta dal-la procedura “pagamenti vari” di cui al precedente punto 10, provvede apredisporre apposito biglietto contabile di mod. SC 3 contenente laseguente scrittura in P.D:

Nel momento in cui verrà rilasciata la specifica procedura automatizza-ta di liquidazione e gestione delle prestazioni in argomento la suddetta

scrittura contabile sarà predisposta dalla stessa procedura.All’atto del pagamento, l’importo da corrispondere ai beneficiari va

naturalmente imputato in Dare del conto PAR 10/030.Eventuali somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate,

nell’ambito del partitario del conto GPA 10/031, con il codice di bilancioesistente “03041”.

Le somme relative alle partite in argomento che al termine dell’eserciziorisultino ancora da definire devono essere imputate al conto esistente PAR10/033.

Eventuali recuperi devono essere rilevati al conto esistente PAR 24/033.I relativi crediti risultanti alla fine dell’esercizio vanno imputati al contoesistente PAR 00/030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00/032 eseguita dalla procedura “recupero crediti per prestazioni”.

I crediti divenuti eventualmente inesigibili devono essere evidenziati,nell’ambito del partitario del conto GPA 00/069, con il codice di bilancioesistente “01040” – Prestazioni temporanee indebite – PAR.

In allegato si riportano i conti di nuova istituzione PAR 30/105 e PAR30/175 nonché i conti PAR 10/030, PAR 10/033 e PAR 24/033 ai quali èstata adeguata la denominazione.

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PAR 30/105 a PAR 10/030(competenza anni precedenti) (debito verso i beneficiari)

PAR 30/175 GPA 27/009(competenza anno in corso) (ritenute erariali)

GPA 2./… (eventuali ritenute addizionali)

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CIRCOLARE INPS N.137/2007

OGGETTO: ESTENSIONE ALLE LAVORATRICI A PROGETTO E CATEGORIE ASSIMILATE, ASSOCIATE IN PARTECIPAZIONE E LIBERE PROFESSIONISTE, ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 26, L. 335/1995, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 16, 17 E 22 DEL DLGS 151/2001 (T.U. DELLA MATERNITÀ/PATERNITÀ)

INTRODUZIONE DI UN’INDENNITÀ PER CONGEDO PARENTALE AFAVORE DEI COLLABORATORI A PROGETTO E CATEGORIE ASSIMILATE ISCRITTI ALLA MEDESIMA GESTIONE SEPARATA.ISTRUZIONI CONTABILI. VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

SOMMARIO: 1. A decorrere dal 7/11/2007 (data di entrata in vigore del dm

12/07/2007), ai committenti e agli associanti in partecipazione è esteso ildivieto di adibire al lavoro le lavoratrici a progetto e categorie assimilate ele associate in partecipazione iscritte alla gestione separata di cui alla legge335/1995, durante i periodi di cui all’art. 16 (congedo di maternità) e di cuiall’art. 17 (interdizione anticipata e prorogata) del dlgs 151/2001 - T.U.della maternità/paternità. Le libere professioniste iscritte alla citata gestio-ne separata possono accedere all’indennità di maternità subordinatamenteall’effettiva astensione dall’attività lavorativa durante i periodi di cui allesopracitate disposizioni. La tutela è riconosciuta anche in caso di adozione eaffidamento nonché in favore dei lavoratori padri appartenenti a una dellecategorie considerate, iscritti alla gestione medesima.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i lavoratori a progetto e categorieassimilate iscritti alla gestione separata hanno diritto al congedo parentaleper un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambi-no. Il diritto è riconosciuto anche in caso di adozione e affidamento.

1. Congedo di maternità e/o paternitàIn attuazione dell’art. 1, comma 791, della legge n. 296 del 27 dicembre

2006 (Finanziara 2007), il dm 12/07/2007 (all. 1), pubblicato sulla G.U. n.

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247 del 23/10/2007, ha previsto l’estensione in favore delle lavoratrici aprogetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libereprofessioniste iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della L. 335/1995, delle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 22 del dlgs151/2001 (T.U. della maternità/paternità).

Sono assimilate alle collaboratrici a progetto le collaboratrici coordina-te e continuative, mentre ad esse non possono essere equiparate le lavora-trici che svolgono prestazioni occasionali (cioè inferiori a 30 giorni didurata nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5.000 euro con lostesso committente).

In forza del citato decreto, è fatto divieto ai committenti e agli asso-cianti in partecipazione di adibire al lavoro, rispettivamente, le collabora-trici a progetto e le collaboratrici assimilate nel senso sopra specificatononché le associate in partecipazione durante i periodi in cui, ai sensi del-l’art. 16 del T.U. maternità, è inibito alle lavoratrici dipendenti lo svolgi-mento dell’attività lavorativa.

L’astensione effettiva dal lavoro nei periodi di cui al sopracitato art. 16è prevista anche per le libere professioniste iscritte alla medesima gestio-ne separata come condizione per accedere all’indennità di maternità even-tualmente spettante alle stesse per il titolo in questione (art. 2).

L’estensione della disciplina di cui agli artt. 16, 17 e 22 del T.U. (conge-do “ordinario”, periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva delparto, “parto prematuro”, flessibilità, interdizione anticipata e prorogatae correlativi trattamenti economici), così come operata dal dm12/07/2007 , trova applicazione per i parti e gli ingressi in famiglia la cuidata ricada dal 7/11/2007 (compreso) in poi.

Viceversa, relativamente ai parti e agli ingressi in famiglia già verifica-tisi alla data del 7/11/2007, continua ad essere applicata la disciplinaprevigente, fermo restando comunque, anche per tali eventi, l’obbligo diastensione per i periodi di congedo successivi alla data di entrata in vigo-re del decreto in esame.

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Destinatarie della tutela sono le lavoratrici iscritte alla gestione separatache non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non sianopensionate.

Tali sono le lavoratrici già tenute al versamento della contribuzione mag-giorata dello 0,50 per cento, le quali, a far data dal 07/11/2007, hanno l’ob-bligo di versare un’aliquota aggiuntiva, pari allo 0,22 per cento, destinata alfinanziamento delle prestazioni previste dal decreto in questione (art. 7). Pergli aspetti inerenti alla contribuzione si rinvia alle istruzioni fornite con mes-saggio n. 027090 del 9/11/2007.

Il riconoscimento in favore delle lavoratrici interessate dei periodi di con-gedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. della maternità/paternità comporta lanecessità di assumere a riferimento la data presunta del parto.

Pertanto, le lavoratrici medesime hanno l’onere di corredare la domanda dimaternità del certificato medico di gravidanza attestante la suddetta data,da presentare in busta chiusa prima dell’inizio del congedo, secondo quantoespressamente disposto dall’art. 21 del sopracitato T.U.

In mancanza del suddetto certificato medico di gravidanza, ai fini delladeterminazione del periodo indennizzabile a titolo di maternità, verrà presa ariferimento la data effettiva del parto, con conseguente riconoscimento, infavore dell’interessata, di un periodo indennizzabile pari ai due mesi prece-denti la data effettiva del parto e ai tre mesi successivi alla data stessa(periodo complessivamente pari a cinque mesi ed un giorno).

Il congedo di maternità può essere richiesto anche dalle lavoratrici madriadottive o affidatarie appartenenti alla categoria di cui trattasi durante iprimi tre mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia di un bambino che,al momento dell’adozione o affidamento nazionale, non abbia superato i seianni di età. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionaleil congedo spetta sempre per il medesimo periodo anche se il minore abbiasuperato i sei anni, fino al compimento della maggiore età dello stesso. Intali ipotesi, ovviamente, ai fini della determinazione del periodo di congedodi maternità e del correlativo trattamento economico si tiene conto delladata di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva/affidataria.

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L’obbligo di astensione dall’attività si estende, stante l’espresso rinvioall’art. 17 del T.U. (v. art. 3 dm 12/07/2007), anche ad eventuali periodi diinterdizione anticipata e/o prorogata riconoscibili, in forza del presentedecreto, alle lavoratrici appartenenti alla categoria in questione in forza diprovvedimento autorizzativo del Servizio ispettivo della Direzione provincialedel lavoro.

Nel caso di provvedimenti di interdizione anticipata e/o prorogata la cuidecorrenza si collochi in data antecedente all’entrata in vigore del decreto inesame (7/11/2007), ma la cui efficacia si protragga oltre la data suddetta, peri periodi di interdizione ricadenti dal 7/11/2007 in poi l’interessata ha l’obbli-go di astensione dal lavoro e potrà altresì percepire il trattamento economicocorrelativo a condizione che il parto o l’ingresso in famiglia si sia verificato dal7/11/2007 in poi.

Tenuto conto delle differenti tipologie di attività lavorativa che danno titoloall’iscrizione alla gestione separata, il dm 12/07/2007 ha previsto l’applicazio-ne integrale della norma contenuta nell’art. 17 del T.U. in favore di collaboratri-ci a progetto (e assimilate) e associate in partecipazione e ha limitato, invece,nei confronti delle esercenti attività libero professionale, la riconoscibilità del-l’interdizione alla sola ipotesi di “gravi complicanze nella gestazione o pregres-se forme morbose” di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) del medesimo T.U.

Nei limiti sopra illustrati, per i periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17del T.U. è corrisposta alle lavoratrici interessate l’indennità di maternità dicui al dm 04/04/2002, relativamente alla quale sono state già impartite istru-zioni operative con circolari 138/2002 e 93/2003, alle quali si rinvia per quan-to non espressamente modificato dalle istruzioni contenute nella presente cir-colare.

In particolare, fermo restando l’accertamento dell’effettivo accreditamentodi almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata (dello 0,50 per cento finoall’entrata in vigore del dm 12/07/2007, dello 0,72 per cento per i periodi suc-cessivi) si rileva che i relativi dodici mesi di riferimento, coincidenti con idodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (art. 5, comma 2,D.M. 12/07/2007), vanno individuati, diversamente da quanto previsto in

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merito dalla circ. 138/2002, in relazione alla data presunta del parto, anzichéin relazione a quella effettiva. Il medesimo arco temporale va preso in consi-derazione anche ai fini dell’individuazione del reddito di riferimento, utile aifini del calcolo dell’indennità di maternità.

In mancanza della data presunta del parto, il periodo dei dodici mesi diriferimento sarà individuato, in conformità alle precedenti istruzioni, sullabase della data effettiva del parto.

Il periodo suindicato sarà ovviamente preso in considerazione anche aifini del computo del trattamento economico spettante all’interessata.

Nel caso di esercizio della flessibilità di cui all’art. 20 del T.U. nonché nel-l’ipotesi di astensione a titolo di interdizione anticipata ai sensi dell’art. 17del testo unico medesimo, il requisito contributivo di cui sopra dovrà esserereperito, ovviamente, nei dodici mesi interi precedenti l’inizio del diversoperiodo di congedo richiesto dall’interessata.

La corresponsione dell’indennità di maternità per i periodi di cui agli artt.16 e 17 del T.U. è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa,previa relativa attestazione nelle forme della dichiarazione sostitutiva diatto di notorietà da parte della lavoratrice e del committente (o associantein partecipazione) o della libera professionista.

I periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’in-dennità di maternità sono coperti da contribuzione figurativa ai fini deldiritto alla pensione e della determinazione della misura stessa (art. 6,dm 12/07/2007).

I lavoratori padri iscritti alla medesima gestione separata hanno dirittoad astenersi dall’attività lavorativa durante i periodi per i quali, secondo leistruzioni contenute nella circolare 138/2002, par. 1.3, gli stessi beneficia-no dell’indennità di paternità di cui all’art. 3 del dm 4/4/2002.

Fermi restando i limiti temporali e i requisiti per il riconoscimento deldiritto al suddetto trattamento economico, già illustrati nella sopra citata

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circolare, l’astensione effettiva dal lavoro costituisce in tale ipotesi condi-zione attraverso la quale i lavoratori medesimi possono accedere all’inden-nità eventualmente spettante al titolo in questione.

Ai fini della presentazione delle domande di congedo di maternità e/opaternità dovrà essere utilizzato il nuovo modello MAT./GEST.SEP. apposita-mente aggiornato (prelevabile dal sito internet dell’Istituto - www.Inps.it -sezione “modulistica”).

Nelle more della pubblicazione del suindicato modello, è utilizzabile lavecchia modulistica, da integrare mediante l’indicazione di tutti gli elementi(ad es.: dichiarazione di stato di gravidanza, richiesta di flessibilità ecc.)non presenti nel modulo ancora in uso.

2. Riconoscimento del diritto al congedo parentale L’art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) prevede

la corresponsione, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimi-late iscritti alla gestione separata, di un’indennità per congedo parentale,limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bam-bino.

Come già precisato al punto 1, per “categorie assimilate” si intendono icollaboratori coordinati e continuativi, mentre non possono essere equipara-ti ai lavoratori a progetto i soggetti che svolgono prestazioni occasionali(cioè inferiori a 30 giorni di durata nell’anno solare e con un compenso infe-riore a 5.000 euro con lo stesso committente). Destinatari della tutela sonoi lavoratori non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensio-nati, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata (dello 0,50 percento fino all’entrata in vigore del dm 12/07/2007, dello 0,72 per cento peri periodi successivi).

Fermi restando i sopra citati limiti temporali (tre mesi entro il primo annodi vita del bambino), l’erogazione del trattamento economico in esame saràeffettuata dall’Istituto relativamente ad eventi di parto o ingressi in fami-glia (nel caso di adozioni o affidamenti) verificatisi dal 1° gennaio 2007. Èesclusa pertanto l’indennizzabilità di periodi di congedo parentale che, ben-

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ché ricadenti nell’anno 2007, si riferiscano ad eventi (parti o ingressi infamiglia) intervenuti antecedentemente alla data suindicata.

Hanno diritto all’indennità per congedo parentale soltanto quei soggetti(madri/padri biologici, adottivi e affidatari) per i quali sia riscontrato l’ac-creditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata sopraindicata nei dodici mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’inden-nità di maternità/paternità.

Il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto plurimo, è riconoscibileper ogni bambino, nel rispetto, ovviamente, del limite temporale previsto pertale categoria di lavoratori in relazione all’età del neonato (fino a 3 mesi perciascun figlio, entro il primo anno di vita).

La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anterioreall’inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, soltan-to i periodi successivi alla domanda.

I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente allasussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cuisi colloca il congedo parentale e all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

2.1 Requisito contributivo e misura dell’indennitàA) LAVORATRICI MADRIIl diritto al congedo parentale e al relativo trattamento economico è rico-

nosciuto alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, iscritte alla gestio-ne separata, a condizione che le stesse risultino in possesso del requisito con-tributivo minimo previsto ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità dimaternità.

Anche per l’indennità a titolo di congedo parentale è richiesto, pertanto,l’accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata (dello0,50 per cento fino all’entrata in vigore del dm 12/07/2007, dello 0,72 percento per i periodi successivi) nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodoindennizzabile a titolo di congedo di maternità di cui all’art.16 del T.U. dellamaternità/paternità.

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In caso di adozione e affidamento sia nazionali che internazionali (sirammenta che in caso di affidamenti internazionali ci si riferisce soltanto aquelli preadottivi), il congedo parentale, compreso il relativo trattamento eco-nomico, è riconoscibile per un periodo complessivo di tre mesi entro il primoanno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che ilminore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, idodici anni di età.

In tale ipotesi il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovràessere reperito, ovviamente, nei dodici mesi che precedono la data di effettivoingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, inmisura pari al 30 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoroa progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimentoper l’accertamento del requisito contributivo, come sopra individuato.

B) LAVORATORI PADRICon eguale decorrenza (parti verificatisi dal 1° gennaio 2007), hanno dirit-

to al congedo parentale, con relativo trattamento economico, anche i padrilavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla gestione separata, peri quali sia riscontrato il requisito minimo contributivo (almeno tre mesi di con-tribuzione maggiorata dello 0,5 per cento fino all’entrata in vigore del dm12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi precedentil’insorgenza di una delle situazioni (morte o grave infermità della madre,abbandono del figlio, affidamento esclusivo del bambino al padre) previste peril riconoscimento dell’indennità di paternità di cui all’art. 3 del dm 4/4/2002.

L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, inmisura pari al 30 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoroa progetto o assimilata, percepito nei dodici mesi precedenti il verificarsi diuna delle predette situazioni.

Il diritto in oggetto è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario acondizione che sussista, in capo allo stesso, il sopraddetto requisito contribu-

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tivo minimo nei dodici mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minorenella famiglia del lavoratore e sempre che la madre non ne faccia richiesta.

In tale ultima ipotesi, il reddito di riferimento ai fini del calcolo dell’inden-nità è quello percepito nei dodici mesi precedenti l’ingresso in famiglia delminore.

2.2 Contribuzione figurativaI periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’in-

dennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai finidel diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa, secondoquanto disposto dall’art. 35, comma 1, del dlgs 151/2001 (T.U. della mater-nità/paternità).

1.3 Modello di domandaPer le domande di congedo parentale è stato predisposto il nuovo modello

AST.FAC./GEST.SEP. (allegato 3) che sarà prelevabile dal sito internet dell’Isti-tuto - www.Inps.it - sezione “modulistica”.

2.4 ContenziosoCompetente a decidere in unica istanza i ricorsi inerenti alla prestazione in

oggetto è il Comitato Amministratore per la gestione separata di cui all’art. 2,comma 26, legge 335/1995.

L’istruttoria relativa ai medesimi ricorsi dovrà essere curata dalle Direzioniregionali territorialmente competenti mediante la procedura Dica., secondo ledisposizioni impartite con la circolare 13 del 2/2/06.

3. Istruzioni proceduraliLe procedure informatiche applicative delle presenti istruzioni sono in corso

di adeguamento. Si fa riserva di fornire le istruzioni procedurali con specificimessaggi operativi.

4. Istruzioni contabili4.1 Congedo per maternità e/o di paternitàIn considerazione del fatto che le prestazioni di maternità e/o di pater-

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nità relative a periodi di astensione obbligatoria dall’attività lavorativa devonotrovare copertura nel gettito contributivo derivante dall’aliquota dello 0,22 percento, è necessario che le stesse siano rilevate distintamente dalle analogheprestazioni erogate ai sensi del decreto interministeriale del 4 aprile 2002 perle quali il suddetto obbligo non sussiste.

A tal fine sono stati istituiti i seguenti contiPAR 30/104 – per l’imputazione dell’indennità di maternità e di paternità

relativa a periodi di astensione obbligatoria dall’attività lavorativa, di compe-tenza degli anni precedenti;

PAR 30/174 – per l’imputazione dell’indennità di maternità e di paternitàrelativa a periodi di astensione obbligatoria dall’attività lavorativa, di compe-tenza dell’anno in corso.

Ai citati conti deve essere imputato, ovviamente, l’importo della prestazioneeccedente la quota a carico dello Stato ex art. 49, comma 1, della legge n.488/1999 da determinarsi secondo le istruzioni contenute nel punto 5) dellapiù volte citata circolare n. 138/2002.

Eventuali recuperi delle prestazioni in questione, per la quota di pertinenzadella gestione separata (per la corretta imputazione contabile delle somme darecuperare si fa rinvio ai criteri stabiliti con messaggio n. 2001/0014/000174del 3/8/2001 richiamato anche dalla suddetta circolare n. 138), vanno imputa-ti al conto PAR 24/134 al quale è abbinato, nell’ambito della procedura “recu-pero crediti per prestazioni”, il codice di bilancio esistente “01040”. La stessaprocedura provvede ad imputare alla fine dell’esercizio i relativi crediti al contoPAR 00/030.

I crediti divenuti eventualmente inesigibili devono essere evidenziati, nel-l’ambito del partitario del conto GPA 00/069, con il codice bilancio esistente“01040 – Prestazioni temporanee indebite - PAR”.

Le prestazioni di maternità rientranti esclusivamente nella normativa previ-sta dal decreto interministeriale del 4 aprile 2002 nonché i relativi recupericontinuano ad essere imputati, rispettivamente, ai conti PAR 30/017 (compe-tenza anni precedenti), PAR 30/077 (competenza anno in corso) e PAR 24/033.

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ALLEGATI

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Peraltro, a seguito dell’introduzione della nuova normativa, a partiredall’esercizio 2008 il conto PAR 30/077 cessa di funzionare e quindi deveintendersi soppresso.

4.2 Congedo parentaleAi fini della rilevazione contabile dell’indennità per congedo parentale

sono stati istituiti i seguenti conti:

PAR 30/106 – per l’imputazione dell’indennità per congedo parentale dicompetenza degli anni precedenti;

PAR 30/176 – per l’imputazione dell’indennità per congedo parentale dicompetenza dell’anno in corso.

La procedura automatizzata di liquidazione della prestazione in questio-ne provvede, tra l’altro, ad emettere un biglietto contabile contenente laseguente scrittura in P.D.:

Peraltro, qualora la procedura automatizzata non sia stata ancora aggior-nata nel momento in cui sorga la necessità di erogare la prestazione inparola e si debba eccezionalmente far ricorso alla procedura dei “pagamen-ti vari”, la scrittura di cui sopra è cenno deve essere predisposta dall’Ufficioamministrativo con apposito biglietto contabile fuori cassa di mod. SC 3.

All’atto del pagamento, l’importo da corrispondere ai beneficiari vanaturalmente imputato in Dare del conto PAR 10/030.

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate,nell’ambito del partitario del conto GPA 10/031, con il codice di bilancioesistente “03041”.

PAR 30/106 a PAR 10/030(competenza anni precedenti) (debito verso i beneficiari)PAR 30/176 GPA 27/009(competenza anno in corso) (ritenute IRPEF)

GPA 2./…(eventuali ritenute addizionali Irpef)

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Le somme relative alle partite in argomento che al termine dell’eserciziorisultino ancora da definire devono essere imputate al conto esistente PAR10/033.

Eventuali recuperi devono essere rilevati al conto esistente PAR 24/033.I relativi crediti risultanti alla fine dell’esercizio vanno imputati al contoesistente PAR 00/030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00/032 eseguita dalla procedura “recupero crediti per prestazioni”.

I crediti divenuti eventualmente inesigibili devono essere evidenziati,nell’ambito del partitario del conto GPA 00/069, con il codice di bilancioesistente “01040” – Prestazioni temporanee indebite – PAR.

Nell’allegato n. 2 si riportano i conti di nuova istituzione PAR 30/104,PAR 30/174, PAR 30/106, PAR 30/176 e PAR 24/134 nonché i conti PAR10/030, PAR 10/033 e PAR 24/033 ai quali è stata adeguata la denomina-zione.

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Finito di stampare nel mese di aprile 2008dalla tipografia O.GRA.RO.

00153 Roma - Vicolo dei Tabacchi, 1