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Ente accreditato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la formazione professionale Servizio di promozione europea della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Punto della Rete informativa per l’orientamento Friuli Venezia Giulia Associazione non profit iscritta nel Registro ‘Immigrazione ‘del Dipartimento degli Affari Sociali.

Iscrizione alla sezione prima dell’ Albo regionale FVG delle Associazioni e degli Enti per l’immigrazione Ente di formazione accreditato dal M.I.U.R.,Direzione generale per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola

Ente legittimato ad agire in giudizio per conto delle vittime della discriminazione razziale ex DLvo 215/03

GLOSSARIO EUROPEO

DELL’ANTIDISCRIMINAZIONE E DELL’UGUAGLIANZA

Bruxelles 2007

PREMESSA

Principio di non discriminazione

Il principio di non-discriminazione è volto a garantire la parità di trattamento tra le persone, quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le credenze, un handicap, l'età o l'orientamento sessuale.

Il divieto di qualsiasi discriminazione a causa della nazionalità è enunciato dall'articolo 12 (ex articolo 6) del trattato che istituisce la Comunità europea. Con il trattato di Amsterdam è stato introdotto un nuovo articolo 13 al duplice fine di rafforzare la garanzia di non discriminazione prevista dai trattati e di estenderla agli altri casi summenzionati.

Per la lotta contro le discriminazioni, la Costituzione europea, in via di ratifica, prevede che le competenze dell'Unione siano allargate alla definizione dei "principi di base" delle misure di incentivazione da avviare in questo settore.

Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)

La convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 sotto l'egida del Consiglio d'Europa, ha predisposto un originale sistema di tutela internazionale dei diritti dell'uomo, offrendo ai singoli soggetti la facoltà di invocare il controllo giudiziario sul rispetto dei loro diritti.

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La Convenzione, successivamente ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE, ha istituito diversi organi di controllo, insediati a Strasburgo:

� una commissione, incaricata di istruire le istanze presentate da persone fisiche o da Stati membri;

� la Corte europea dei diritti dell'uomo, che può essere adita dalla Commissione o dagli Stati membri, previo rapporto della Commissione stessa (in caso di composizione giudiziaria);

� il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che svolge il ruolo di "custode" della CEDU e si pronuncia in merito alle controversie sulle violazioni della CEDU che non siano state trattate dalla Corte.

Il numero crescente di cause che vengono proposte alla Corte ha reso necessaria una riforma del meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione . Pertanto, gli organi sopra descritti sono stati sostituiti, il 1° novembre 1998, da un'unica Corte europea dei diritti dell'uomo. La semplificazione delle strutture ha consentito di accorciare la durata dei procedimenti e di accentuare la natura giurisdizionale del sistema.

È stata più volte ventilata l'idea di un'adesione dell'Unione europea alla CEDU ma, in un parere del 28 marzo 1996, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che la Comunità non poteva aderire a tale convenzione poiché il trattato CE non prevede alcuna competenza delle istituzioni comunitarie per emanare norme o concludere accordi internazionali in materia di diritti dell'uomo.

Questo stato di cose non ha però impedito al trattato di Amsterdam di sottolineare in alcuni punti il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, mentre in altri articoli è stata formalizzata sul piano legislativo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia. Con riferimento ai rapporti fra le due Corti (la Corte europea e la Corte dei diritti dell'uomo) va osservato che la prassi della Corte di giustizia europea, di accogliere i principi della CEDU quali componenti dell'ordinamento comunitario ha consentito di salvaguardare la coerenza della loro giurisprudenza e la rispettiva indipendenza dei due organi.

La Costituzione, in via di ratifica, prevede che l'Unione europea sia dotata di personalità giuridica, la qual cosa renderebbe possibile la sua adesione alla CEDU. Essa prevede altresì l'integrazione nella Costituzione della carta dei diritti fondamentali, proclamata al Consiglio europeo di Nizza (7 dicembre 2000), il che consentirebbe di conferire alla carta valore giuridico vincolante.

Diritti umani

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha consacrato, nella sua giurisprudenza, i principi enunciati dalla convenzione europea sui diritti umani (CEDU) del Consiglio d'Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

La Costituzione, in via di ratifica, prevede il conferimento della personalità giuridica all'Unione europea, il che renderebbe possibile la sua adesione alla CEDU.

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Il rispetto dei diritti umani è stato confermato nel preambolo dell'Atto unico del 1986 e, successivamente, inserito nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, che si basa sulla CEDU e sulle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Il trattato di Amsterdam ha rafforzato la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali. Questo stabilisce, in particolare, che la Corte di giustizia è competente per vigilare al rispetto dei diritti fondamentali enunciati dall'articolo 6 per quanto riguarda l'operato delle istituzioni europee. Parallelamente, i provvedimenti da prendere qualora uno Stato membro dovesse violare i principi sui quali si basa l'Unione, in modo grave e persistente, sono precisati con l'inserimento di una clausola di sospensione.

La Costituzione europea,in via di ratifica, incorpora la carta dei diritti fondamentali proclamata al Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000. L'Unione europea si dota pertanto di una raccolta dei diritti fondamentali che sarà giuridicamente vincolante. La carta contiene diritti supplementari che non figurano nella convenzione europea dei diritti umani, nella fattispecie i diritti sociali dei lavoratori, la protezione dei dati, la bioetica e il diritto a una buona amministrazione.

Carta dei diritti fondamentali A seguito del 50° anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, celebrato nel dicembre 1998, il Consiglio europeo di Colonia decise di avviare i lavori per la redazione di una carta dei diritti fondamentali. Si voleva in tal modo raccogliere in un unico testo i diritti fondamentali in vigore a livello dell'Unione, in modo da conferire loro maggiore visibilità.

La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata proclamata in forma solenne nell'ambito del Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000. Essa si basa sui trattati comunitari, sulle convenzioni internazionali, tra cui la convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e la carta sociale europea del 1989, sulle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, nonché sulle varie dichiarazioni del Parlamento europeo. La redazione del progetto di carta venne affidata ad una speciale assemblea - una Convenzione - composta da 62 membri, rappresentanti delle istituzioni europee e dei governi degli Stati membri. Con i suoi 54 articoli raccolti in sette Capi, la Carta sancisce i diritti fondamentali in materia di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia.

La Costituzione, in via di ratifica, segna un importante passo avanti in materia di protezione dei diritti fondamentali nell'Unione. Essa integra la carta dei diritti fondamentali e conferisce all'Unione la facoltà di aderire alla convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La Carta - finora Dichiarazione solenne delle istituzioni e ormai parte integrante della Costituzione - permette di dotare l'Unione e i suoi Stati membri di una raccolta di diritti fondamentali che sarà giuridicamente vincolante per i soggetti che la sottoscrivono. La carta acquista altresì visibilità per i cittadini, che saranno meglio informati dei propri diritti. Inoltre, essa sancisce diritti che non sono tutelati nell'ambito della CEDU, che si limita alla tutela dei diritti civili e politici, mentre la carta annovera, nella fattispecie, i diritti sociali dei lavoratori, la protezione dei dati, la bioetica e il diritto a una buona amministrazione.

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Pari opportunità

Quello delle pari opportunità è un principio di carattere generale le cui principali componenti sono il divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità e la parità tra uomini e donne. Tale principio è applicabile in tutti i campi, segnatamente nella vita economica, sociale, culturale e familiare.

Nel trattato di Amsterdam è stata inserita una nuova disposizione al fine di rafforzare il principio di non discriminazione in stretto rapporto con le pari opportunità. Vi si stabilisce che il Consiglio può adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari per combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le credenze, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Grazie al suo programma di azione e di lotta contro tutte le discriminazioni (2001-2006) l'Unione europea incoraggia e affianca inoltre le azioni degli Stati membri volte a combattere qualsiasi forma di discriminazione.

Adottata nel dicembre 2000 e in attesa di essere integrata nella costituzione europea in via di ratifica, la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea comprende un capitolo intitolato "Parità" che riprende i principi di non discriminazione, parità tra uomini e donne, diversità culturale, religiosa e linguistica. Il capitolo affronta ugualmente il tema dei diritti dei bambini, degli anziani e dei disabili.

La costituzione aggiunge esplicitamente i principi di parità e non discriminazione ai valori sui quali si fonda l'Unione. Il testo li considera alla stregua di disposizioni di carattere generale che l'Unione è obbligata a promuovere all'atto di definire e attuare le sue politiche e azioni.

Parità di trattamento economico tra uomini e donne

Il trattato che istituisce la Comunità economica ha sancito nel 1957 il principio della parità tra uomini e donne e l'articolo 141 stabilisce parità di retribuzione per lo stesso lavoro tra uomini e donne. Successivamente, a partire dal 1975, diverse direttive hanno esteso il principio della parità di trattamento all'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali al fine di rimuovere qualsiasi discriminazione nel mondo del lavoro in materia di sicurezza sociale, regimi legali e regimi professionali.

Ai programmi pluriannuali di promozione della parità di trattamento avviati negli anni 1980 la Commissione ha associato una strategia comunitaria (2001-2005) in modo da definire linee direttrici nel cui ambito tutte le attività comunitarie potranno contribuire al perseguimento dell'obiettivo volto ad eliminare le disparità di trattamento e promuovere la parità tra uomini e donne.

Il trattato di Amsterdam ha inteso ampliare la portata dell'articolo 141, limitata alla parità di retribuzione, includendo la promozione della parità tra uomini e donne nell'articolo 2 del trattato CE in cui si enumerano i compiti assunti dalla Comunità. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata nel dicembre 2000 e destinata ad essere integrata nella Costituzione europea in

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via di ratifica, ribadisce che "la parità tra uomini e donne deve essere garantita in tutti i campi, tra cui l'occupazione, il lavoro e la retribuzione".

La Costituzione prevede di aggiungere il principio della parità tra uomini e donne ai valori sui quali si fonda l'Unione e di considerarlo alla stregua di una disposizione di carattere generale di cui l'Unione deve tener conto in tutte le sue azioni.

GLOSSARIO

Il glossario elenca gran parte dei termini correntemente usati nel settore delle politiche per l’uguaglianza e per la lotta alla discriminazione. Le definizioni date sono circa un’ottantina, e spaziano da termini generali come ‘stereotipo’ o ‘tolleranza’, dandone una lettura semplice e accessibile a termini più tecnici. In molti casi le definizioni fanno riferimento a cosa l’Unione europea fa riguardo a un determinato problema. Informazioni utili per chi vuole informarsi ed essere consapevole di cosa le leggi dell’UE e le varie convenzioni internazionali (diritti fondamentali dell’Unione Europea, vari trattati UE, la Carta dei diritti, e i diritti derivanti dalla cittadinanza europea) stabiliscono in materia di lotta alla discriminazione e a favore dell’uguaglianza.

A

Accesso alla giustizia Termini Generali

Una delle tre priorità stabilite dall’UE per permettere agli individui e alle compagnie di esercitare i propri diritti in Stati membri diversi dal proprio. Altre priorità sono il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e una maggiore convergenza nella legge procedurale.

Adultismo Età

L’adultismo è un pregiudizio contro una persona o un gruppo sulla base dell’età. Nello specifico l’adultismo consiste nella discriminazione contro i giovani.

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Ageism Età

L’Ageism è un pregiudizio contro una persona o un gruppo sulla base dell’età.

Alto Commissario per i Diritti Umani Termini Generali

Il rappresentante dell'ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto Commissariato per i Diritti dell'Uomo, responsabile del controllo e della tutela dei diritti dell'uomo in tutto il mondo. L’UE coopera con l'ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto Commissariato per i Diritti dell'Uomo.

B

Bisessualità Orientamento sessuale

La bisessualità è un tipo di orientamento sessuale che si riferisce alle persone che sono attratte sia dagli uomini sia dalle donne.

C

Carta dei Diritti Fondamentali Origine etnica

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE riunisce i diritti contenuti nei Trattati della Comunità, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, le convenzioni internazionali, le costituzioni nazionali degli Stati membri e una serie di dichiarazioni del Parlamento Europeo.

Cittadinanza dell’Unione Europea Termini Generali

Il Trattato di Maastricht del 1992 stabilisce il concetto di cittadinanza europea, dichiarandola vincolata alla cittadinanza nazionale di uno Stato membro dell’UE. La cittadinanza UE conferisce tutta una serie di diritti.

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Cittadinanza UE Termini Generali

Il Trattato di Maastricht nel 1992 stabilisce il concetto di cittadinanza Europea. La cittadinanza UE conferisce alcuni diritti, tra cui la libertà di movimento e il diritto di votare e presentarsi alle elezioni nazionali ed europee in ogni Stato membro.

Credo Religione

La cittadinanza UE conferisce protezione dalla discriminazione sulla base, tra le altre cose, del credo. Questo è garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

D

Diritti Termini Generali

L’UE sostiene e protegge determinati diritti fondamentali per i suoi cittadini, come il diritto a votare, viaggiare e lavorare.

Diritti fondamentali Termini Generali

I Trattati e la legislazione europei tutelano i diritti fondamentali dell’uomo e i diritti subordinati alla cittadinanza UE, come la libertà di movimento all’interno dell’Unione. Questi diritti si riassumono nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, proclamata nel dicembre del 2000.

Diritti politici Termini Generali

Dal Trattato di Maastricht del 1992, tutti i cittadini dell’UE hanno il diritto di votare e presentarsi come candidati nelle elezioni municipali ed europee, anche se non nazionali.

Diritti politici, economici e sociali Termini Generali

Questi diritti sono garantiti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, promulgata a Nizza nel dicembre del 2000 dai leader dell’UE.

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Diritti Umani Termini Generali

La Corte di Giustizia Europea riconosce i principi sanciti dal Consiglio della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Il rispetto dei diritti umani è regolamentato dall’Articolo 6 del trattato UE. L’intervento è previsto per i casi in cui uno Stato membro infranga seriamente e continuamente questi principi.

Diritto al lavoro Termini Generali

Qualsiasi persona che risieda legalmente in uno Stato membro ha il diritto di intraprendere un’attività lavorativa, sia come dipendente sia come lavoratore autonomo.

Diritto di accesso Termini Generali

L’UE sta lavorando per migliorare l’accesso alla giustizia in tutti gli Stati membri per i suoi cittadini e per superare i problemi dovuti ai differenti sistemi legali.

Diritto di asilo Termini Generali

Qualsiasi persona che risponda ai criteri stilati nella Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati ha diritto di asilo nel primo paese sicuro che riesca a raggiungere.

Diritto di viaggiare Termini Generali

Tutti i residenti dell’UE hanno il diritto di viaggiare liberamente all’interno dell’UE senza visto. Questo fa parte del principio della libertà di movimento, sul quale è basata l’UE.

Diritto di voto Termini Generali

Dal 1993, tutti i cittadini dell’UE hanno il diritto automatico di votare alle elezioni locali ed europee (anche se non nazionali) in qualsiasi Stato membro si trovino.

Disabilità Disabilità

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Il Trattato di Amsterdam conferisce all’UE il potere di intraprendere misure contro la discriminazione sulla base della disabiltà

Discriminazione Termini Generali

Il Trattato dell’Unione Europea rende la tutela dalla discriminazione basata su nazionalità, sesso, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale un diritto fondamentale della cittadinanza UE

Discriminazione diretta Termini Generali

Trattamento sfavorevole nei confronti di una persona rispetto ad un’altra in ragione dell’appartenenza ad un sesso.

Discriminazione indiretta Termini Generali

Si verifica discriminazione indiretta quando un provvedimento, un criterio o una regola apparentemente neutrali vanno a svantaggio delle persone in base alla loro origine etnica o razziale, religione o credo, invalidità, età, genere o orientamento sessuale, a meno che questa pratica possa essere obiettivamente giustificata da un fine legittimo. Un esempio di discriminazione indiretta è richiedere che tutte le persone che fanno domanda per un certo lavoro si sottopongano a un test in una certa lingua, anche se quella lingua non è necessaria per quel lavoro. Il test potrebbe escludere molte persone che hanno una madre lingua diversa.

Discriminazione positiva Termini Generali

Qualsiasi misura rivolta ad un gruppo particolare e finalizzata ad eliminare o prevenire la discriminazione o compensare gli svantaggi derivanti da atteggiamenti, comportamenti e strutture esistenti. Vedi anche ”Azione positiva"

Discriminazione statistica Termini Generali

La discriminazione statistica descrive una teoria economica della disuguaglianza basata sugli stereotipi contro individui o contro un gruppo di persone a cui non si è culturalmente affini. Spesso la discriminazione statistica è usata nel contesto datore di lavoro/impiegato. La teoria afferma che i candidati che non condividono gli stessi valori del loro potenziale datore di lavoro, potrebbero non essere assunti o guadagnare di meno.

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Diversità Termini Generali

La diversità è uno dei principi fondanti dell’Unione Europea ed è stata una delle forze trainanti del processo d’integrazione Europeo. Si riferisce alla consapevolezza di riconoscere e tollerare le differenze. Oggi, i valori dell’Unione Europea promuovono una migliore comprensione dei benefici della diversità e della lotta contro la discriminazione. Gli obiettivi chiave della Commissione Europea sono impedire che le persone possano essere discriminate per la loro origine razziale o etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale.

Donne Termini Generali

L’Articolo 3 del Trattato affida all’UE il compito di promuovere uguale trattamento tra uomini e donne in tutti gli ambiti politici, non solo in ambito lavorativo.

E

Efebofobia Termini Generali

Efebofobia è definito come il pregiudizio e la paura irrazionale verso gli adolescenti.

Elezioni municipali Termini Generali

Elezioni durante le quali i cittadini scelgono i rappresentanti a livello locale. I cittadini dell’UE hanno il diritto di votare alle elezioni municipali locali in ogni parte dell’UE, anche se non appartengono allo Stato in cui si trovano a votare.

Emigrazione Origine etnica

L’atto di lasciare uno Stato o regione per stabilirsi in un altro.

Età Età

La cittadinanza UE conferisce protezione dalla discriminazione sulla base, tra le altre cose, dell’età. Questo è garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

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Eterosessualità Orientamento sessuale

Eterosessualità consiste nell’attrazione tra due persone di sesso opposto. È caratterizzata come orientamento sessuale al pari dell’omosessualità e della bisessualità.

G

Gay Orientamento sessuale

Gay si riferisce all’orientamento sessuale degli omosessuali

Genere Orientamento sessuale

La cittadinanza UE protegge dalla discriminazione sulla base, tra le altre cose, del genere. Questo è garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

Giovanilismo Età

Il giovanilismo è una preferenza per le persone più giovani accordata esclusivamente sulla base dell’età. Questo termine è spesso legato all’ambito lavorativo; alcuni settori favoriscono i candidati più giovani in modo dare un certo tipo di immagine.

Gruppi di avversione Termini Generali

I gruppi di avversione sono gruppi organizzati che promuovono atteggiamenti fortemente offensivi o persino che commettono atti di violenza contro persone di un particolare gruppo razziale, etnico, religioso o altri gruppi sociali.

Gruppi Etnici Origine etnica

Si definisce gruppo etnico un gruppo di persone che condividono una comune genealogia o un’ancestrale eredità. I gruppi etnici condividono le stesse origini storiche e sono uniti da un comune substrato culturale, dal linguaggio, e in molti casi da religione, credo e tradizioni.

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I

Impiegati Termini Generali

I cittadini UE hanno diritto alle stesse condizioni lavorative degli impiegati della nazione ospitante, indipendentemente dallo Stato Membro di provenienza. Le persone di Paesi non appartenenti all’UE sono invece soggette alle leggi nazionali sull’immigrazione.

Islamofobia Religione

L’islamofobia è una paura irrazionale o un pregiudizio nei confronti dell’Islam o dei musulmani. L’islamofobia è significativamente aumentata nel mondo occidentale in seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 di New York.

L

Legislazione Termini Generali

Leggi della Corte di Giustizia della Comunità Europea. Queste hanno maggiore peso legale rispetto ai trattati e alla legislazione secondaria dell’UE (regolamenti, direttive, etc.)

Lesbiche Orientamento sessuale

La cittadinanza europea conferisce il diritto alla protezione dalla discriminazione sulla base, tra le altre cose, dell’orientamento sessuale. Questo è garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

Libertà Termini Generali

Tutti i cittadini dell’UE hanno la possibilità di muoversi, vivere e lavorare liberamente all’interno dell’UE

Libertà di associazione Termini Generali

La possibilità di associarsi liberamente è stata stabilita dalla carta dei diritti della Corte Europea di Giustizia.

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Libertà di movimento delle persone Termini Generali

Un diritto fondamentale della cittadinanza UE permette al cittadino di viaggiare, vivere e lavorare liberamente all’interno dell’UE. Il trattato di Amsterdam, con la creazione di un’area comunitaria, ha dato alla Commissione un ruolo maggiore nella proposta di iniziative globali.

Libertà Fondamentali Termini Generali

Affinché i cittadini di UE possano esercitare le libertà fondamentali, specialmente la possibilità di vivere e lavorare all’interno dell'Unione, gli ordinamenti giudiziari degli Stati membri devono cooperare e standardizzare le procedure al fine di rimuovere tutte le barriere che i cittadini si trovano ad affrontate nel portare avanti attività amministrative, economiche o relative a contenziosi.

M

Mobilità Termini Generali

I cittadini dell’UE possono spostarsi, vivere e lavorare liberamente in ogni Stato membro dell’UE. Una più stretta cooperazione tra gli Stati membri sulle leggi civili e sulle procedure mira a rendere la mobilità realmente possibile.

Molestia sessuale Termini Generali

L’UE sta lavorando per combattere le molestie sessuali attraverso i suoi programmi contro la discriminazione, e nel giugno del 2001 ha concordato una direttiva per renderle illegali sul posto di lavoro.

Molestie Disabilità, Età, Orientamento sessuale, Origine etnica, Religione, Termini Generali

Le molestie si riferiscono alla violazione della dignità delle persone in base a origine razziale o etnica, religione o credo, disabilità, età, sesso o orientamento sessuale. In senso legale le molestie si riferiscono a comportamenti minacciosi o in grado di turbare. La molestia è considerata come intimidante, ostile, degradante, umiliante e offensiva. Questo tipo di comportamento è proibito dai Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, dai trattati UE, dalle Direttive Europee e dalla carta dei diritti così come dai diritti derivanti dalla cittadinanza europea.

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N

Non-discriminazione Termini Generali

Dal 1999, l’UE può approvare la legislazione per combattere la discriminazione sulla base di sesso, razza, religione, disabilità, età o orientamento sessuale.

O

Occupazione Termini Generali

Grazie al Trattato di Amsterdam l’occupazione è ora riconosciuta come uno degli obiettivi della Comunità Europea. Un nuovo articolo sull’occupazione (Titolo VIII) nel Trattato europeo dichiara che l’occupazione deve essere presa in considerazione nelle politiche della Comunità.

Omosessuali Orientamento sessuale

La cittadinanza UE protegge dalla discriminazione sulla base, tra le altre cose, dell’orientamento sessuale. Questo è garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

Orientamento sessuale Orientamento sessuale, Termini Generali

Il Trattato di Amsterdam del 1997 ha conferito all’UE il potere di rendere illegale qualsiasi forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale degli individui. Su questa base, la Comunità Europea ha adottato una direttiva che proibisce la discriminazione in base all’orientamento sessuale in ambito lavorativo.

Origini etniche Origine etnica

La cittadinanza UE conferisce protezione dalla discriminazione sulla base, tra le altre cose, dell’origine etnica. Questo è garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

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P

Pari Opportunità Termini Generali

Due elementi chiave del principio generale delle pari opportunità sono il divieto di discriminazione per motivi di nazionalità (Trattato EC: Articolo 12) e parità salariale tra uomo e donna (Trattato EC: Articolo 141). Questi principi sono validi in tutti i campi, in particolare: economico, sociale, culturale e familiare.

Parità di trattamento Termini Generali

Un’importante diritto conferito dalla cittadinanza UE. Il trattato di Amsterdam ha aggiunto un nuovo articolo (articolo 13) per rinforzare i principi contro la discriminazione. Grazie a questo nuovo articolo, il Consiglio ha il potere di prendere provvedimenti appropriati per combattere le discriminazioni basate su sesso, origine razziale o etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale.

Parità Sessuale Termini Generali

Con il termine si intende l’uguaglianza tra i sessi in tutte le aree, inclusa l’occupazione, l’educazione e i diritti sociali.

Persone disabili Disabilità

Grazie al Trattato UE le persone disabili sono tutelate dai canali legali dell’UE e hanno il diritto di aspettarsi di non essere discriminate

Politica di integrazione Termini Generali

La politica dell’UE ha fatto in modo di dare alle persone che si trovano nell’Unione, ma originarie di paesi esterni diritti e doveri analoghi a quelli dei cittadini dell’UE.

Pregiudizio Termini Generali

Il pregiudizio può essere definito come un giudizio preventivo e un preconcetto verso un altro essere umano o gruppo di persone formato senza conoscenza o senza esaminare i fatti. I pregiudizi

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sono spesso rinforzati dagli stereotipi e di solito si basano su presunzione, sentimenti e credo, che possono influenzare percezioni e comportamento.

Prostituzione Termini Generali

La prostituzione consiste nel vendere il corpo di qualcuno per scopi sessuali. L’UE ha lanciato varie iniziative per combattere il commercio sessuale di donne e bambini.

Q

Quattro Libertà Termini Generali

’UE e il trattato EC garantiscono quattro fondamentali libertà di mercato: libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e del capitale.

R

Razza Origine etnica

L’UE si oppone fermamente a qualsiasi discriminazione basata sulla razza. L’Articolo 13 del Trattato dà il potere all’UE di approvare leggi contro qualsiasi forma di discriminazione basata sulla razza.

Razzismo Origine etnica

Il razzismo è in netto contrasto con i valori europei fondamentali. L’UE sta lavorando, dal punto di vista della prevenzione e della repressione, per combattere tutte le forme di razzismo.

Religione Religione

Tutti i residenti dell’UE sono liberi di praticare la loro religione. Questa libertà è tutelata dai Trattati dell’UE, dalla Convenzione Europea sui Diritti Umani e dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

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Rifugiato Origine etnica, Termini Generali

Una persona che soddisfa i requisiti dell’Articolo 1 (A) della Convenzione di Ginevra. L’Articolo 1 (A) definisce rifugiato ogni persona che, in seguito a un fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, è fuori dal suo paese di origine e o non gli è possibile o, a causa di questo timore, è non intende sfruttare la protezione offerta da quel paese; oppure non ha una nazionalità ed essendo al di fuori del paese della sua residenza abituale come risultato di tali eventi, o non gli è possibile o, a causa di questo timore, non intende ritornare.

S

Segregazione Origine etnica, Termini Generali

La segregazione è separare le persone di differenti razze o classi, e di solito questa pratica avviene nelle scuole e negli altri servizi pubblici; questa è una forma di discriminazione.

Sessismo, Sessista Termini Generali

Il sessismo descrive la discriminazione contro qualcuno in base al genere sessuale ed è un termine usato per descrivere qualsiasi tipo di disparità basata sul sesso.

Sesso Orientamento sessuale

Tutte le forme di discriminazione basate sul sesso, relative per esempio al salario, sono contrarie ai principi dell’UE.

Società Civile Termini Generali

Volontari e associazioni, organizzazioni non governative (ONG), sindacati, etc. L’UE incoraggia l’intervento e l’attività della società civile nel processo decisionale.

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Stereotipo Termini Generali

Gli stereotipi sono opinioni o considerazioni sui membri di determinati gruppi o di una categoria di persone interamente basati sulla loro appartenenza a questo gruppo. La maggior parte degli stereotipi esprimono punti di vista negativi che veicolano pregiudizi.

T

Tolleranza Termini Generali

La tolleranza può essere definita come la capacità di accettare o rispettare il credo e i valori sociali di un’altra persona o gruppo di persone.

U

Uguaglianza Termini Generali

La cittadinanza UE conferisce protezione dalla discriminazione basata sul sesso, origine razziale o etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale. Questo è garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

V

Violenza sessuale Termini Generali

La violenza sessuale si riferisce a qualsiasi tipo di contatto fisico non consensuale di natura sessuale.

X

Xenofobia Origine etnica, Termini Generali

Paura nei confronti degli stranieri. La xenofobia è contraria ai principi fondamentali di libertà, democrazia e rispetto per i diritti umani sui quali si fonda l’Unione Europea.

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GLOSSARIO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’

ANALISI COMPARATIVA: La definizione di un criterio, di uno standard o di un riferimento in base al quale fissare obiettivi e misurare i progressi compiuti.

ANALISI COMPARATIVA DI GENERE: Lo studio delle differenze in materia di condizioni, bisogni, tassi di partecipazione, accesso alle risorse e allo sviluppo, gestione del patrimonio, poteri decisionali e di immagine, tra donne e uomini nei ruoli tradizionalmente assegnati loro in base al genere.

ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTONOME: Erogazione di cura e assistenza alle persone in tenera età, malate, anziane, disabili o non autonome.

AZIONE POSITIVA: Misure indirizzate ad un gruppo particolare al fine di eliminare e prevenire la discriminazione o di compensare gli svantaggi derivanti dagli atteggiamenti, dai comportamenti e dalle strutture esistenti (talvolta è detta anche discriminazione positiva).

CENTRO D’ACCOGLIENZA: Un rifugio per le donne e i bambini vittime di violenza domestica (ricovero, centro d’emergenza).

COADIUVANTI: I coniugi di persone che espletano un’attività lavorativa, di solito in qualità di lavoratori autonomi o altre attività di natura indipendente, laddove il coniuge reca un importante contributo all’attività lavorativa, ma non riceve necessariamente una remunerazione diretta per il suo lavoro e spesso non ha titolo alle prestazioni della protezione sociale.

COLLABORATORE: Un membro della famiglia che lavora in un’impresa a conduzione familiare quale ad esempio un’azienda agricola, un negozio, una piccola impresa o un’attività di libero professionista.

COMMERCIO DEL SESSO: Il commercio di esseri umani, essenzialmente donne e bambini, a fini di sfruttamento sessuale.

CONCILIAZIONE DI VITA PROFESSIONALE E VITA FAMILIAR E: L’introduzione di sistemi che prendono in considerazione le esigenze della famiglia, di congedi parentali, di soluzioni per la cura dei bambini e degli anziani, e lo sviluppo di un contesto e di un’organizzazione lavorativi tali da agevolare la conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari per le donne e gli uomini.

CONDIVISIONE DEL LAVORO: Si verifica quando un unico posto di lavoro, con la sua retribuzione e le condizioni attinenti, è condiviso di solito da due persone o anche più di due che lavorano in base ad un sistema di rotazione o a un piano concordato.

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CONFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ: Processo avente lo scopo di dare e sviluppare le proprie capacità al fine di configurare attivamente la propria vita e quella della propria comunità in termini economici, sociali e politici.

CONGEDO DI MATERNITÀ: Congedo cui una donna ha diritto per un periodo continuativo concesso prima e/o dopo il parto conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali (direttiva del Consiglio 92/85/CEE del 19/10/92, GU L 348/1).

CONGEDO DI PATERNITÀ: Congedo limitato nel tempo di cui può fruire il padre di un bambino al momento della nascita oppure periodi di congedo di cui si può avvalere un padre alla cura dei figli su base annuale o pluriannuale.

CONGEDO PARENTALE: Il diritto individuale, in linea di principio su base non trasferibile, a fruire di un congedo per tutti i lavoratori e le lavoratrici dopo la nascita o l’adozione di un bambino per consentire loro di prendersene cura (direttiva del Consiglio 96/34/CEE, del 19/06/96, GU L 145).

CONGEDO PER MOTIVI FAMILIARI: Il diritto a fruire di un congedo per motivi familiari e che può essere o non essere spartito tra i genitori.

CONSIDERAZIONE DELLA SPECIFICITÀ DI GENERE: La considerazione e l’attenzione per le differenze legate al genere in qualsiasi ambito/attività politici.

CONTO COMPLEMENTARE: Un conto ufficiale separato ma coerente rispetto ai conti nazionali.

CONTRATTO SOCIALE IN BASE AL SESSO: Un insieme di regole implicite ed esplicite che disciplinano le relazioni donne-uomini e che attribuiscono diverso lavoro e valore, diverse responsabilità e obblighi agli uomini e alle donne. Esso interviene su tre livelli: la sovrastruttura culturale (le norme e i valori della società), le istituzioni (la famiglia, il sistema sociale, quello educativo e quello lavorativo) e i processi di socializzazione soprattutto nell’ambito della famiglia.

CUSTODIA DEI BAMBINI: Un concetto ampio che concerne l’erogazione di servizi di natura pubblica, privata, individuale o collettiva onde soddisfare I bisogni dei bambini e dei genitori (raccomandazione del Consiglio 92/241/CEE del 31/03/92, GU L 123).

DATI DISAGGREGATI IN BASE AL SESSO: La raccolta e la classificazione di dati e di informazioni statistiche per genere al fine di consentire un’analisi comparativa/un’analisi di genere.

DATI STATISTICI DISAGGREGATI PER SESSO: La raccolta e la classificazione di dati e informazioni statistiche in base al sesso per consentire un’analisi comparativa, può essere denominata anche statistiche disaggregate per genere.

DEFICIT DEMOCRATICO: Effetto, dell'inadeguato equilibrio tra i sessi, che delegittima il sistema democratico.

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DEMOCRAZIA FONDATA SULLA PARITÀ: Il concetto per cui la società è composta pariteticamente di donne e uomini, ragion per cui il loro pieno e equo godimento della cittadinanza è legato alla loro equa rappresentanza ai livelli decisionali in ambito politico. La partecipazione bilanciata o equivalente delle donne e degli uomini con una loro rappresentazione che vada dal 40 al 60% costituisce un principio della democrazia in un contesto democratico pieno.

DESAGREGAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO: Politiche volte a ridurre o a eliminare la segregazione (verticale/orizzontale) dei generi sul mercato del lavoro.

DIFFERENZIALE RETRIBUTIVO FRA I SESSI: La differenza tra la retribuzione media degli uomini e quella delle donne a seguito di segregazione delle mansioni e di discriminazione diretta.

DIGNITÀ SUL LAVORO: Il diritto al rispetto ed in particolare alla protezione contro le molestie sessuali e altre forme di molestie sul posto di lavoro (risoluzione del Consiglio 90/C 157/02 del 29/05/90, GU C 157).

DIMENSIONE DI PARITÀ: Il modo in cui si configurano le questioni pertinenti alla parità.

DIRETTIVE SULLA PARITÀ DI TRATTAMENTO: Direttive che estendono la portata del principio di pari trattamento per gli uomini e le donne (che inizialmente, nel Trattato di Roma, riguardava esclusivamente la retribuzione). Il principio è stato esteso ad ambiti quali l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (direttiva del Consiglio 76/207 del 09/02/76, GU L 39), ai regimi obbligatori di sicurezza sociale (direttiva del Consiglio 79/7 del 19/12/78, GU L 6), ai regimi professionali di sicurezza sociale (direttiva del Consiglio 86/378/CEE del 24/07/86, GU L 225), a coloro che esercitano un’attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo (direttiva del Consiglio 86/613/CEE dell’11/12/86, GU L 359), alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva del Consiglio 92/85/CEE del 19/10/92, GU L 348) e a coloro che fruiscono di un congedo parentale (direttiva del Consiglio 96/34/CEE del 19/06/96, GU L 145).

DIRITTI DERIVATI: Diritti, segnatamente prestazioni della sicurezza sociale o diritti in materia di residenza, che un individuo matura in funzione del rapporto con un’altra persona, di solito di parentela, matrimonio o coabitazione.

DIRITTI INDIVIDUALI: Diritti maturati direttamente da un individuo (in contrapposizione ai diritti derivati).

DIRITTI IN MATERIA DI PROCREAZIONE: Il diritto di qualsiasi individuo o di qualsiasi coppia di decidere liberamente e in modo responsabile il numero, la cadenza e il periodo in cui mettere al mondo i figli e di disporre delle informazioni e dei mezzi per farlo, oltre al diritto di raggiungere i massimi standard di salute sessuale e riproduttiva.

DIRITTI UMANI DELLE DONNE: I diritti umani delle donne e delle bambine intesi quali parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali comprendenti anche il concetto di diritti in materia di procreazione.

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DISCRIMINAZIONE: Quando una persona è trattata meno favorevolmente in ragione del suo sesso.

DISCRIMINAZIONE – INDIRETTA: Quando una legge, un regolamento, una politica o una prassi, apparentemente neutri, hanno un impatto sproporzionatamente avverso sui rappresentanti di un unico sesso a meno che la differenza di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi (direttiva del Consiglio 76/207 del 09/02/76, GU L 39).

DISCRIMINAZIONE POSITIVA: Vedi Azione positiva

DISOCCUPAZIONE: Rispetto alla manodopera totale è il numero di persone registrate in quanto prive di lavoro, alla ricerca di un posto di lavoro e attualmente disponibili ad accettarne uno (Indagine della Comunità europea sulle forze di lavoro).

DISOCCUPAZIONE OCCULTA: Persone disoccupate che però non soddisfano i requisiti dei sistemi nazionali di registrazione dei disoccupati (requisiti che possono escludere le donne in particolare).

DISPARITÀ TRA I GENERI: Le disparità riscontrabili in qualsiasi ambito tra le donne e gli uomini per quanto concerne i loro livelli di partecipazione, accesso, diritti, retribuzione o prestazioni d’altro genere.

DIVARIO RETRIBUTIVO FRA I SESSI: La differenza tra la retribuzione media degli uomini e quella delle donne.

DIVERSITÀ: Le differenze in materia di valori, atteggiamenti, prospettive culturali, credenze, radici etniche, orientamento sessuale, abilità, conoscenze ed esperienze di vita di ciascun individuo riscontrabili in un gruppo di persone.

DIVISIONE DEL LAVORO (PER SESSO): La divisione del lavoro retribuito e non retribuito tra le donne e gli uomini nella vita privata e in quella pubblica.

ECONOMIA SOMMERSA/LAVORO SOMMERSO: Attività economiche non retribuite che vanno a diretto vantaggio del nucleo familiare o di nuclei familiari di amici e parenti su base reciproca, compreso il lavoro domestico quotidiano e tutta una serie di attività di auto-sostentamento e/o attività professionali quale occupazione unica o secondaria, esercitate a fini di lucro e in forma non occasionale, ai limiti o al di fuori degli obblighi legali, normativi o contrattuali, ad esclusione delle attività informali che rientrano nell’economia del crimine.

EMPOWERMENT: letteralmente ''accrescere in potere”, consiste essenzialmente nella crescita costante, progressiva e consapevole delle potenzialità degli esseri umani, accompagnata da una corrispondente crescita di autonomia ed assunzione di responsabilità. I programmi centrati sull'empowerment tendono ad aumentare il senso del potere personale del soggetto, ma anche la sua capacità di leggere la realtà che lo circonda, individuando condizionamenti e minacce, ma anche occasioni favorevoli ed opportunità. Il termine empowerment pone l’accento sulla necessità della piena partecipazione delle donne al potere economico, politico e sociale nei rispettivi paesi.

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FEMMINILIZZAZIONE DELLA POVERTÀ: La crescente incidenza e prevalenza della povertà tra le donne rispetto agli uomini.

FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO: Formule d’orario che offrono diverse possibilità in relazione al numero di ore lavorate e soluzioni quali rotazioni, turni o organizzazioni del lavoro in base alla giornata, alla settimana, al mese o all’anno.

FORMAZIONE PROFESSIONALE: Qualsiasi forma educativa che prepara ad una qualifica per una particolare professione, attività o occupazione o che fornisce le abilità necessarie per tale professione, attività o occupazione (Corte di Giustizia europea, Causa Gravier 293/83 Raccolta della giurisprudenza della Corte 1985).

GENERE: Un concetto che esprime le differenze sociali tra le donne e gli uomini che sono state apprese. Esse cambiano col tempo e variano all'interno delle singole culture e culture.

SOFFITTO DI CRISTALLO, SOFFITO DI VETRO: La barriera invisibile derivante da una complessa interazione di strutture nell’ambito di organizzazioni a dominanza maschile che impediscono alle donne di accedere a posizioni di responsabilità.

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL LAVORO NON RETRIB UITO Misurazione, in termini quantitativi, tenendo anche conto del suo valore in conti complementari, del lavoro non retribuito che esula dalla portata dei conti nazionali (sistema di conti nazionali delle Nazioni Unite) come ad esempio il lavoro domestico, la cura dei figli e di altre persone non autonome, preparazione dei pasti per la famiglia, lavoro per la comunità e altre attività di volontariato.

INCHIESTA SULL’IMPIEGO DEL TEMPO: Misurazione dell’uso del tempo da parte delle donne e degli uomini, particolarmente in relazione al lavoro retribuito e non retribuito, alle attività di mercato e extramercato, al tempo libero e agli spazi individuali.

INDIVIDUALIZZAZIONE DEI DIRITTI: Sviluppo dei sistemi di fiscalità e di sicurezza sociale in modo da far sì che i diritti siano maturati direttamente dai singoli individui.

INSENSIBILE ALLA SPECIFICITÀ DI GENERE: Ignorare o trascurare la specificità di genere (contrapposto a aperto alle specificità di genere o neutro rispetto al genere).

INTEGRAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ/ DELLA PROSPETT IVA DI GENERE Vedi Mainstreaming.

LAVORO A DOMICILIO: Lavoro eseguito da una persona nel proprio domicilio o in altri ambienti di sua scelta diversi dal posto di lavoro del datore di lavoro, in cambio di una retribuzione e che si traduce in un prodotto o in un servizio secondo le specifiche dettate dal datore di lavoro, indipendentemente da chi fornisce l’attrezzatura, i materiali o gli altri fattori di produzione utilizzati (Convenzione OIL n. 177).

LAVORO A TEMPO PARZIALE: Occupazione che prevede un orario lavorativo più corto di quello normale o di quello standard a tempo pieno.

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LAVORO ATIPICO: Attività diversa dal lavoro a tempo pieno e permanente. In questa categoria rientrano il lavoro part-time, il lavoro serale e nei fine settimana, il lavoro con contratto a termine, il lavoro temporaneo o in subappalto effettuato a domicilio, il telelavoro e il lavoro a domicilio su commissione.

LAVORO CLANDESTINO: Lavoro effettuato da persone sprovviste di un permesso di lavoro legalmente valido.

LAVORO NON RETRIBUITO/NON REMUNERATO: Lavoro che non comporta nessuna forma diretta di remunerazione né altre forme di pagamento (vedi anche Identificazione e valutazione del lavoro non retribuito).

LAVORO RETRIBUITO: Lavoro remunerato in denaro o in natura.

MAINSTREAMING (INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ o di GENERE Letteralmente stare in mezzo alla corrente principale L’integrazione sistematica delle situazioni, delle priorità e dei bisogni rispettivi delle donne e degli uomini in tutte le politiche al fine di promuovere la parità tra le donne e gli uomini e mobilitare tutte le politiche e le misure d’ordine generale sensibilizzandole alle necessità di raggiungere la parità tenendo attivamente e apertamente conto, nella fase di pianificazione, dei loro effetti sulle rispettive situazioni delle donne e degli uomini all’atto della loro attuazione, del loro monitoraggio e della loro valutazione (comunicazione della Commissione COM (96) 67 def. del 21/02/96).

MENTORING: Prevede un trasferimento di conoscenze e competenze da un esperto (Mentor) a un apprendista. Nell’ambito delle pari opportunità viene visto come l'instaurazione di azioni positive tese a preparare le donne ad avvalersi delle tecniche e degli strumenti migliori per incidere sulla societa'.

MOLESTIE SESSUALI: Comportamento indesiderato di natura sessuale o altro comportamento basato sul sesso che reca pregiudizio alla dignità delle donne e degli uomini sul lavoro; in ciò rientrano anche i comportamenti dei superiori e dei colleghi(risoluzione del Consiglio 90/C 157/02 del 29/05/90, GU C 157).

NETWORKING: Letteralmente mettersi in rete - vuol dire conoscersi, scambiarsi informazioni, intraprendere iniziative comuni nella promozione, sostegno e valorizzazione della cultura delle donne e della presenza femminile. Networking vale a dire la creazione di una rete di contatti che unisca le Donne italiane ovunque risiedano diventa la parola chiave negli anni ’80 dopo la Seconda Conferenza Mondiale della Donna a Copenhagen e rimane uno dei principi insieme a mainstreaming, mentoring, empowerment.

NEUTRO RISPETTO AL GENERE/ SESSO: Privo di un impatto differenziale, sia positivo che negativo, sul rapporto di genere o sulla parità tra gli uomini e le donne.

OCCUPAZIONE IRREGOLARE E PRECARIA: Occupazione avente carattere occasionale e, in generale, non disciplinata da adeguato contratto o da disposizioni in materia di retribuzione o protezione sociale.

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ONERE DELLA PROVA: La persona che intenta un’azione legale è tenuta, in linea di principio, a dimostrare di essere stata vittima di una discriminazione. Nel contesto della parità di trattamento tra gli uomini e le donne una direttiva, basata sulla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, sposta l’onere della prova tra le parti (parte convenuta e parte attrice). Laddove una persona si ritenga lesa dalla mancata applicazione del principio di pari trattamento e laddove vi sia una fondata presunzione di discriminazione spetta alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione di tale principio (sentenza del 17.10.89, causa C 109/88, Danfoss, _1989__Raccolta della giurisprudenza della Corte 3199, paragrafo 16; direttiva del Consiglio del 15.12.97 riguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso).

OSTACOLI INVISIBILI: Insieme di atteggiamenti con il loro tradizionale corredo di pregiudizi, norme e valori che impediscono il conferimento di responsabilità/la piena partecipazione alla società (per le donne).

PARI OPPORTUNITÀ PER DONNE E UOMINI: L’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale a motivo del sesso.

PARITÀ DI RETRIBUZIONE PER LAVORO DI PARI VALORE: Una pari retribuzione per un lavoro di pari valore è attribuita senza discriminazione a motivo del sesso o dello stato civile in relazione a tutti gli aspetti salariali e a tutte le condizioni retributive (Art. 141 (ex 119) del Trattato).

PARITÀ DI TRATTAMENTO PER DONNE E UOMINI: Consiste nell’assicurare l’assenza di discriminazioni, dirette o indirette, a motivo del sesso (Discriminazione sessuale).

PARITÀ TRA DONNE E UOMINI: Il principio di pari diritti e di pari trattamento tra le donne egli uomini (vedi anche Uguaglianza tra i sessi).

PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA DI DONNE E UOMINI: La spartizione del potere e delle posizioni decisionali (rappresentanza di entrambi i sessi al 40-60%) tra gli uomini e le donne in ogni ambito della vita e che costituisce un’importante condizione per la parità tra gli uomini e le donne (raccomandazione del Consiglio 96/694/CE del 02/12/96, GU L 319).

POPOLAZIONE ATTIVA: Tutte le persone di entrambi i sessi che forniscono manodopera per la produzione di beni e servizi secondo la definizione del sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite durante un determinato periodo di tempo (Nazioni Unite).

PROGRAMMAZIONE SECONDO LA SPECIFICITÀ DI GENERE: Un approccio attivo alla programmazione che considera il genere quale variabile o criterio fondamentali e che si adopera per integrare una dimensione esplicita di genere nella dimensione politica o in quella dell’azione.

PROPENSIONI SESSUALI: Preferenza sessuale per una persona del proprio sesso o del sesso opposto (omosessualità, eterosessualità, bisessualità).

QUOTA: Una proporzione o quota definita di posti o risorse riservati a un gruppo specifico, generalmente sulla base di determinate regole o criteri, volte a correggere un precedente squilibrio, di solito per quanto concerne i posti decisionali o l’accesso alla formazione o a posti di lavoro.

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RAPPORTO DI GENERE: La relazione e la diseguale distribuzione dei poteri tra le donne e gli uomini che caratterizza un determinato sistema di genere (vedi Contratto sociale in base al sesso).

REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO PART-TIME: L’introduzione di regole che disciplinino la portata e l’uso del lavoro part-time volte a prevenire qualsiasi forma di discriminazione contro i lavoratori part-time, a migliorare la qualità del lavoro parttime e ad agevolare lo sviluppo del part-time in quanto opzione.

RIPARTIZIONE DI LAVORO RETRIBUITO E NON RETRIBUITO IN BASE AL SESSO Vedi Divisione del lavoro per sesso.

RUOLI DI GENERE: Un insieme di modelli d’azione e di comportamento inculcati rispettivamente alle donne e agli uomini e che si perpetuano secondo i meccanismi descritti alla voce “Contratto sociale in base al sesso.

SALARIO MINIMO: Un livello salariale definito dalla legge o dagli accordi collettivi corrispondente all'importo minimo di retribuzione che un datore di lavoro può pagare.

SALUTE RIPRODUTTIVA: Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale che va al di là della semplice assenza di malattia o infermità, per quanto concerne tutti gli aspetti legati al sistema riproduttivo, alle sue funzioni e ai suoi processi.

SEGREGAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO : Vedi Segregazione occupazionale.

SEGREGAZIONE OCCUPAZIONALE : La concentrazione di donne e uomini in diversi tipi e livelli di attività e occupazione che vede le donne confinate in una gamma più ristretta di occupazioni (segregazione orizzontale) rispetto agli uomini e ai livelli più bassi (segregazione verticale).

SEGREGAZIONE ORIZZONTALE : La concentrazione di donne e uomini in diversi settori e occupazioni (vedi Segregazione occupazionale).

SEGREGAZIONE VERTICALE: La concentrazione delle donne e degli uomini in diversi gradi, livelli di responsabilità o posizioni (vedi Segregazione occupazionale).

SENSIBILE ALLE SPECIFICITÀ DI GENERE: Che tiene conto della dimensione di genere.

SESSO: Le caratteristiche biologiche distinguono gli esseri umani in maschi o femmine.

SIGNIFICATIVO IN RELAZIONE AL GENERE : Il fatto che una particolare politica o azione sia rilevante o meno per quanto concerne il rapporto di genere/la parità tra le donne e gli uomini.

SISTEMA SESSUATO/FONDATO SUL GENERE: Un sistema di strutture economiche, sociali e politiche che sostiene e perpetua attributi e ruoli di genere distintivi per gli uomini e le donne (vedi Contratto sociale in base al sesso).

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SPECIFICITÀ DI GENERE: Il carattere di tutte le tematiche che hanno relazione col genere/con le differenze riscontrabili nelle vite delle donne e degli uomini.

STUDI SULLA DONNE/STUDI DI GENERE: Un approccio accademico, di solito interdisciplinare, all’analisi della situazione delle donne e dei rapporti di genere come anche della specificità di genere delle diverse discipline.

TASSI DI PARTECIPAZIONE: Il tasso di partecipazione di un gruppo determinato – ad esempio donne, uomini, genitori in famiglie monoparentali, ecc. - in percentuale della partecipazione complessiva, di solito in relazione all’occupazione.

TASSO DI ATTIVITÀ: Rappresenta la forza lavoro espressa in percentuale della popolazione in età lavorativa (15 - 64 anni).

TASSO DI INATTIVITÀ: Tutte le persone che non rientrano nella classificazione degli occupati o dei disoccupati espresse in percentuale della popolazione in età lavorativa (16-64).

TRATTA DI ESSERI UMANI/DONNE E BAMBINI: La tratta di persone, essenzialmente donne e bambini, per adibirli a nuove forme di schiavitù o usarli quale manodopera a basso costo o a fini di sfruttamento sessuale (vedi Commercio del sesso).

TRATTAMENTO PREFERENZIALE: Il trattamento di un individuo o di un gruppo di individui in modo da determinare un miglioramento sul piano dei benefici, dell’accesso, dei diritti, delle opportunità o dello status rispetto ad altri individui o gruppi. Esso può essere usato in modo positivo se implica un’azione positiva volta a eliminare una precedente prassi discriminatoria o può avere valenza negativa se intende mantenere differenziali o vantaggi di un individuo/gruppo di individui rispetto ad altri.

TUTORAGGIO: Una condizione salvaguardata che consente l’apprendimento, la sperimentazione e lo sviluppo delle potenzialità individuali e di nuove abilità mediante un processo in cui una persona, il patrocinatore o mentore o tutore appoggia la carriera e lo sviluppo di un’altra persona, il patrocinato, al di fuori del normale rapporto superiore/subordinato. Si fa un ricorso sempre maggiore al patronato/tutoraggio per sostenere lo sviluppo personale/professionale delle donne.

UGUAGLIANZA DEI SESSI: Il concetto implica che tutti gli esseri umani sono liberi di sviluppare le loro abilità personali e di compiere scelte senza le limitazioni imposte da rigidi ruoli di genere e che i diversi comportamenti, aspirazioni e bisogni delle donne e degli uomini sono considerati, valutati e incoraggiati in misura eguale.

UGUAGLIANZA DI GENERE: Equità di trattamento tra i generi che può esprimersi sia in una parità di trattamento sia in un trattamento diverso ma considerato equivalente in termini di diritti, vantaggi, obblighi e opportunità.

VALUTAZIONE D’IMPATTO RISPETTO AL SESSO: La valutazione delle proposte politiche onde accertarne l’eventuale impatto differenziale sulle donne e sugli uomini al fine di adattare tali proposte così da neutralizzare gli effetti discriminatori e promuovere l’uguaglianza dei sessi.

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VERIFICA DELL’INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE DI GENE RE: L’analisi e la valutazione delle politiche, dei programmi e delle istituzioni in considerazione del modo in cui essi applicano criteri legati al genere.

VERIFICA IN BASE AL GENERE: Una verifica delle proposte politiche per assicurare che siano stati evitati eventuali effetti discriminatori in base al genere a seguito di tale politica e che sia promossa l’uguaglianza dei sessi.

VIOLENZA CONNESSA AL SESSO: Qualsiasi forma di violenza derivante dall’uso o dalla minaccia di coercizione fisica o emotiva, compresi lo stupro, i maltrattamenti al coniuge e extra coniugali, le molestie sessuali, l’incesto e la pedofilia.

VIOLENZA IN AMBITO DOMESTICO/FAMILIARE: Qualsiasi forma di violenza fisica, sessuale o psicologica che mette in pericolo la sicurezza o il benessere di un membro della famiglia e/o l’uso di violenza fisica o emozionale o la minaccia di violenza fisica, tra cui la violenza sessuale, all’interno della famiglia o del nucleo familiare. In questa definizione rientrano la violenza sui bambini, l’incesto, la violenza coniugale nei confronti delle donne, la violenza sessuale o altre forme di maltrattamento di qualsiasi membro del nucleo familiare.

VIOLENZA NEL CONTESTO FAMILIARE: Vedi Violenza in ambito domestico/familiare.

VIOLENZA SESSUALE: Vedi Violenza connessa al sesso.

VIOLENZE CONIUGALI NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE: Violenza contro le donne da parte del loro partner (vedi anche Violenza in ambito domestico)