Gli uffici dell’Associazione resteranno chiusi per ferie da lunedì 10 …. 16 - 2015/Tutto - 16...

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NOTIZIARIO N. 16 – 5 AGOSTO 2015 AFFARI GENERALI Confimi Industria – incontro con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento On. Maria Elena Boschi. pag. 3 Flavio Lorenzin – 730 precompilato: lo sceglie solo il 6,8% degli interessati, un primo anno con molte incognite. pag. 4 ECONOMICO Regione Emilia-Romagna – bando ricerca industriale strategica: azione 1.2.2. Por-Fesr 2014-2020. pag. 5 Regione Emilia-Romagna – progetti di ricerca e sviluppo delle imprese: bando Por-Fesr 2014-2020 – ricerca e innovazione asse 1, azioni 1.1.1. e 1.1.4. pag. 7 Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: pubblicato in G.U. il decreto attuativo. pag. 9 Finanziamenti alle imprese – notizie pag. 11 FISCALE Confimi Industria – proposte in materia di IVA, semplificazioni ed entrate erariali: risposta del Ministero. pag. 12 FORMAZIONE Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 2015. pag. 16 Tirocini formativi per cittadini stranieri che fanno ingresso in Italia – finanziamenti per la promozione della mobilità internazionale del lavoro. pag. 18 SINDACALE E PREVIDENZIALE Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti che hanno scadenza entro il 20 agosto 2015. pag. 20 D.Lgs. 80/2015 – Congedo parentale – elevazione dei limiti temporali di: 1) fruibilità da 8 a 12 anni; 2) indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni. Prime istruzioni INPS. pag. 21 Lavoro accessorio (pagato con i buoni lavoro/voucher): possibile disconoscimento dei benefici normativi e contributivi in caso di inadempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza. pag. 26 Nuova normativa (in vigore da maggio 2015) sugli ammortizzatori sociali per i disoccupati involontari: circolare esplicativa INPS. pag. 29 Cassa integrazione guadagni: prossima riunione della Commissione provinciale. pag. 49 Gli uffici dell’Associazione resteranno chiusi per ferie da lunedì 10 agosto a venerdì 28 agosto compresi L’attività lavorativa riprenderà da lunedì 31 agosto 2015 (eventuali urgenze potranno essere segnalate al n. di fax: 0544/270210)

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NOTIZIARIO N. 16 – 5 AGOSTO 2015 AFFARI GENERALI

� Confimi Industria – incontro con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento On. Maria Elena Boschi. pag. 3

� Flavio Lorenzin – 730 precompilato: lo sceglie solo il 6,8% degli interessati, un primo anno con molte incognite. pag. 4

ECONOMICO

Regione Emilia-Romagna – bando ricerca industriale strategica: azione 1.2.2. Por-Fesr

2014-2020. pag. 5

Regione Emilia-Romagna – progetti di ricerca e sviluppo delle imprese: bando Por-Fesr

2014-2020 – ricerca e innovazione asse 1, azioni 1.1.1. e 1.1.4. pag. 7

� Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: pubblicato in G.U. il decreto attuativo. pag. 9

� Finanziamenti alle imprese – notizie

pag. 11

FISCALE

� Confimi Industria – proposte in materia di IVA, semplificazioni ed entrate erariali: risposta del Ministero. pag. 12

FORMAZIONE

Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 2015.

pag. 16

� Tirocini formativi per cittadini stranieri che fanno ingresso in Italia – finanziamenti per la promozione della mobilità internazionale del lavoro. pag. 18

SINDACALE E PREVIDENZIALE

� Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti che hanno scadenza entro il 20 agosto 2015. pag. 20

� D.Lgs. 80/2015 – Congedo parentale – elevazione dei limiti temporali di: 1) fruibilità da 8 a 12 anni; 2) indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni. Prime istruzioni INPS. pag. 21

� Lavoro accessorio (pagato con i buoni lavoro/voucher): possibile disconoscimento dei benefici normativi e contributivi in caso di inadempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza. pag. 26

� Nuova normativa (in vigore da maggio 2015) sugli ammortizzatori sociali per i disoccupati involontari: circolare esplicativa INPS. pag. 29

� Cassa integrazione guadagni: prossima riunione della Commissione provinciale. pag. 49

Gli uffici dell’Associazione resteranno chiusi per ferie

da lunedì 10 agosto a venerdì 28 agosto compresi

L’attività lavorativa riprenderà da lunedì 31 agosto 2015 (eventuali urgenze potranno essere segnalate al n. di fax: 0544/270210)

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 AFFARI GENERALI

OGGETTO: CONFIMI INDUSTRIA - INCONTRO CON IL MINISTRO PER LE RIFORME

COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

ON. MARIA ELENA BOSCHI

Il 30 luglio scorso, presso la Presidenza del Consiglio, si è tenuto l’incontro fra il Ministro per le

riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento On. Maria Elena Boschi e il Presidente di

Confimi Industria Paolo Agnelli, accompagnato dal Direttore Generale Fabio Ramaioli.

L’incontro ha avuto al centro della discussione diversi temi fra i quali:

� riforma titolo V; mondo associativo -rappresentanza - corpi intermedi; rappresentatività

sindacale e datoriale;

� formazione –bilateralità -welfare;

� oneri impropri che gravano sulle imprese;

� mercato del lavoro (prevenzione e sicurezza del lavoro, mobilità professionale,

apprendistato).

L’occasione è stata anche propizia per illustrare e invitare il Ministro all’iniziativa sulla rappresentanza

che la nostra Confederazione sta lanciando per questo autunno.

Infine è stata richiesta a Confimi Industria una collaborazione in vista della prossima Legge di Stabilità.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 AFFARI GENERALI

OGGETTO: FLAVIO LORENZIN - 730 PRECOMPILATO

LO SCEGLIE SOLO IL 6,8% DEGLI INTERESSATI, UN PRIMO ANNO CON

MOLTE INCOGNITE

COMUNICATO STAMPA

FLAVIO LORENZIN – Vice Presidente Confimi Industria

“I dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate non sono così lusinghieri come potrebbe apparire. Si

tratta del primo anno di un progetto ambizioso sicuramente apprezzabile negli intenti e su cui

pare opportuno proseguire, ma che, tuttavia, ha creato non pochi malumori, anche giustificati,

fra gli addetti ai lavori, CAF e, soprattutto, professionisti, per via dell’estensione della

responsabilità sull’imposta”.

Commenta così Flavio Lorenzin, Vice Presidente di Confimi Industria con delega alla semplificazione

e ai rapporti con la PA, i dati del primo bilancio di un’operazione che non ha riscontrato eccessivo

appeal nemmeno su dipendenti e pensionati, i diretti interessati. I dati parlano chiaro: solo il 6,8% dei

potenziali interessati (1,4 milioni su 20,4) hanno scelto il “fai da te”. Non è ufficiale, poi, quanti si

siano limitati ad una mera conferma del precompilato, ma è noto come quest’anno i dati del fisco

fossero incompleti (ad esempio per la mancanza delle spese mediche) se non addirittura errati

(esempio giorni di detrazione per i pensionati). Tutti gli altri (17,6 milioni) si sono rivolti direttamente

a CAF e professionisti subendo un aumento dei costi per l’assistenza. A far riflettere è anche il fatto

che dei 9,1 milioni di soggetti in possesso del pin delle Entrate o dell’INPS, 14 su 15 non sono arrivati

alla fine del percorso.

“Bastano questi dati” prosegue Lorenzin “per capire come la complessità del sistema fiscale

italiano renda proibitiva la gestione ai non addetti. Non è un segreto, del resto, come l’Irpef, con

tutte le sue variabili, sia un’imposta addirittura più complessa dell’Ires pagata dalle società. Se

poi aggiungiamo le complessità di IMU e TASI, non risulta difficile comprendere i motivi dello

scarso appeal. Da questa operazione, infine, non sono uscite incolumi nemmeno le imprese

(sostituti d’imposta) che oltre a gestire le operazioni di conguaglio, dallo scorso 9 marzo si sono

viste aggiungere l’ennesimo adempimento telematico senza il quale il “precompilato” non sarebbe

potuto nascere”. Si tratta infatti della certificazione unica che, di fatto, anticipa gli stessi dati che

entro il prossimo 21 settembre (considerata la proroga) le imprese dovranno rispedire integrate

dai versamenti già in possesso del fisco tramite il modello 770/S.

“A tale riguardo Confimi Industria auspica un riordino degli adempimenti che” - conclude

Lorenzin – “contempli una futura eliminazione del 770 per i sostituti d’imposta”.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 ECONOMICO

OGGETTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BANDO RICERCA INDUSTRIALE STRATEGICA

AZIONE 1.2.2. POR-FESR 2014-2020

COS’E’

Il bando, nel dare attuazione all’azione 1.2.2 del POR FESR 2014-2020 della

Regione Emilia-Romagna, intende confermare e rilanciare il ruolo della Rete

Regionale dell’Alta Tecnologia, come punto di riferimento del sistema

regionale di innovazione e fattore cruciale per lo sviluppo del sistema

produttivo. A supporto del sistema imprenditoriale, la Regione ha costruito

una rete di strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, in

grado di fornire maggiore intensità, qualità e accelerazione alla capacità

spontanea di innovazione delle imprese e delle istituzioni. Il risultato di

queste politiche ha concorso a costruire quello che si è definito un

“ecosistema regionale dell’innovazione”, con la prospettiva di rendere

l’innovazione un processo basato su dinamiche collettive e continuative.

OBIETTIVO

Con questo bando la Regione intende sostenere progetti strategici, che

comprendano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale

finalizzati a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per

il sistema produttivo, e alla realizzazione di nuovi risultati di rilevanza

tecnologica e industriale, di interesse per le filiere produttive regionali, nella

forma di dimostratori di nuovi prodotti o nuovi sistemi di produzione. I

progetti dovranno chiaramente identificare le ricadute industriali dei risultati

e la loro valorizzazione a favore delle imprese regionali. A questo scopo è

necessario che i laboratori assicurino la concreta partecipazione delle

imprese ai progetti al fine di garantire la dimostrazione delle tecnologie in

ambiente industriale, nonché l’effettiva ricaduta industriale sul territorio

regionale dei risultati generati dai progetti.

Le imprese dovranno quindi compartecipare attivamente ai progetti, potendo

avere l’accesso ai risultati della ricerca, ma non potranno fruire su questo

bando del contributo regionale. Tra le modalità di sfruttamento dei risultati è

possibile prevedere la costituzione di una nuova impresa, anche in

compartecipazione con il laboratorio o suoi ricercatori.

RIFERIMENTO

NORMATIVO ATTUALE Delibera Regione Emilia-Romagna n° 774 del 29 giugno 2015.

SOGGETTI AMMESSI

I progetti dovranno essere presentati da raggruppamenti che comprendano

laboratori di ricerca accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della

DGR n. 762/2014, anche insieme a centri per l’innovazione e altri organismi

di ricerca non accreditati.

I raggruppamenti dovranno essere composti al massimo da 5 soggetti, di cui

almeno 2 devono essere laboratori di ricerca accreditati dalla Regione

Emilia-Romagna. Soggetti accreditati diversi, anche se appartenenti allo

stesso ente, ad esempio più laboratori che appartengono alla stessa

università, sono considerati comunque singolarmente. I laboratori di ricerca

accreditati devono sommare una partecipazione complessiva ai progetti non

inferiore all’80% del costo totale del progetto.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 ECONOMICO

PARTECIPAZIONE

DELLE IMPRESE

I progetti dovranno chiaramente identificare le ricadute industriali dei

risultati e la loro valorizzazione a favore delle imprese regionali. A questo

scopo è necessario che i laboratori assicurino la concreta partecipazione delle

imprese ai progetti al fine di garantire la dimostrazione delle tecnologie in

ambiente industriale, nonché l’effettiva ricaduta industriale sul territorio

regionale dei risultati generati dai progetti. Le imprese dovranno quindi

compartecipare attivamente ai progetti, potendo avere l’accesso ai risultati

della ricerca, ma non potranno fruire su questo bando del contributo

regionale. Tra le modalità di sfruttamento dei risultati è possibile prevedere

la costituzione di una nuova impresa, anche in compartecipazione con il

laboratorio o suoi ricercatori. La partecipazione delle imprese dovrà

concretizzarsi nella sottoscrizione di un accordo di partenariato fra i soggetti

che realizzano il progetto e almeno 2 imprese con sede operativa in Emilia-

Romagna al momento della presentazione del progetto, o che si impegnano a

trasferirsi o realizzare una sede operativa in Emilia-Romagna entro 6 mesi

dall’avvio del progetto. Eventuali spin-off precedentemente generati dai

partner del progetto possono partecipare in qualità di impresa, ma dovranno

essere considerati aggiuntivi rispetto al minimo di 2 imprese sopra previsto.

L’accordo dovrà chiaramente indicare il ruolo delle imprese, le attività a loro

carico previste, le risorse umane e strumentali che verranno messe a

disposizione, l’eventuale apporto finanziario aggiuntivo con cui le imprese

sosterranno il progetto. L’apporto delle imprese dovrà essere quantificato e

contabilizzato, ma non dovrà essere rendicontato amministrativamente alla

Regione. L’accordo dovrà inoltre prevedere le modalità di accesso delle

imprese ai diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto, a condizione

che ciò avvenga in conformità a quanto previsto dal bando. Tale accordo

dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti dei laboratori, o da loro

delegati, e dai legali rappresentanti delle imprese, e dovrà essere allegato alla

domanda di partecipazione al bando. Sarà comunque possibile apportare

modifiche all’accordo con le imprese anche durante la realizzazione dei

progetti, ad esempio introducendo nuove imprese interessate alla

sperimentazione ed allo sfruttamento dei risultati. Dovrà comunque essere

rispettata la condizione minima di 2 imprese partecipanti, come sopra

stabilito, pena la revoca del contributo.

PRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda di contributo, resa nella forma di una

dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, avverrà tramite la

compilazione, validazione e invio della stessa sull’applicativo appositamente

predisposto dalle ore 10.00 del 4 agosto 2015 alle ore 17.00 del 30 settembre

2015.

Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della

data in cui la stessa è stata inviata dal suddetto applicativo.

INFO

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell.

348/7053539 – email: [email protected]) è a disposizione per

fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali

visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 ECONOMICO

OGGETTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE

BANDO POR-FESR 2014-2020

RICERCA E INNOVAZIONE ASSE 1, AZIONI 1.1.1. E 1.1.4

OBIETTIVO

Rafforzare le strutture di ricerca e sviluppo delle imprese con

nuovo personale laureato e incrementare i loro rapporti con il

sistema della ricerca, a partire dalla Rete Regionale dell’Alta

Tecnologia dell’Emilia-Romagna.

Favorire processi di diversificazione e individuazione di nuove

nicchie di mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di

produzione a elevato contenuto tecnologico.

SOGGETTI AMMESSI

A) Imprese aventi unità locale in cui si realizza il progetto in

Emilia-Romagna, classificate presso la CCIAA di

competenza con codice ATECO primario dell’unità

locale rientrante tra quelli individuati nella Strategia

Regionale di Specializzazione Intelligente con

riferimento alle priorità A, B e D. Può essere indicato il

codice ATECO secondario, ma solo se il proponente

riesce a giustificarne l’utilizzo in relazione al progetto di

ricerca e sviluppo;

B) Aggregazioni di imprese come definite al punto A,

costituite come contratto di rete prima della

presentazione della domanda, purché tutte le imprese

coinvolte rientrino nella classificazione dimensionale di

PMI ai sensi della normativa vigente, oltre tutte le altre

condizioni di accesso previste dal presente bando;

C) Consorzi.

PROGETTI FINANZIABILI

Il bando finanzia progetti di ricerca industriale.

E’ possibile la presentazione alternativa di 2 tipologie di

progetti:

Tipologia A: progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul

mercato nuovi prodotti o servizi o a migliorare

significativamente prodotti, servizi e sistemi produttivi esistenti

nelle imprese;

Tipologia B: progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul

mercato nuovi prodotti o servizi, o adottare nuove tecnologie

produttive, che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti

produttivi sul territorio regionale e impatto su nuova

occupazione nell’ambito della filiera di riferimento.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 ECONOMICO

SPESE AMMISSIBILI

1. Nuovo personale di ricerca (senza limiti)

2. Personale di ricerca già presente in azienda (max 30% del

totale del progetto)

3. Personale ausiliario (max 25% delle spese del punto 2)

4. Attrezzature (max 30% del totale del progetto)

5. Consulenze e spese per ricerca contrattuale

6. Spese per prototipi (max 20% del totale del progetto)

7. Spese generali forfettarie, 15% delle spese 1+2+3

DURATA DI REALIZZAZIONE

DEI PROGETTI

Tipologia A: 18 mesi

Tipologia B: 24 mesi

CONTRIBUTO PUBBLICO

Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto con le

seguenti intensità massime di aiuto:

- 45% delle spese ammissibili relative ad attività di ricerca

industriale;

- 20% delle spese ammissibili relative ad attività di sviluppo

sperimentale.

Sono previste maggiorazioni di contributo. Il contributo

massimo per progetto varia a seconda della tipologia: Tipologia

A: € 300.000,00 ; Tipologia B: € 900.000,00.

LIQUIDAZIONE DEI

CONTRIBUTI I contributi saranno liquidati in due tranche.

PRESENTAZIONE DELLE

DOMANDE

Le domande devono essere compilate e inviate esclusivamente

per via telematica attraverso apposito applicativo.

L’invio può avvenire dal 2 settembre al 30 ottobre 2015 entro

le ore 17.

NORMATIVA DI

RIFERIMENTO Delibera Giunta Emilia-Romagna n. 773 del 29 giugno 2015.

INFO

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini

– cell. 348/7053539 – email: [email protected]) è a

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e

per concordare eventuali visite aziendali finalizzate

all’approfondimento di casi specifici.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 ECONOMICO

OGGETTO: CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO ATTUATIVO

OBIETTIVO

Il meccanismo previsto dalla norma punta a premiare le imprese che decidono

di investire in ricerca e sviluppo, permettendo loro di recuperare parte di quanto

hanno già speso, scontandolo successivamente dalle imposte dovute.

SOGGETTI

BENEFICIARI

L’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta per attività di ricerca

e sviluppo comprende tutte le imprese, indipendentemente dalla forma

giuridica, dal settore in cui operano, nonché dal regime contabile adottato e

dalle dimensioni.

L’agevolazione spetta anche a soggetti che effettuano attività di ricerca e

sviluppo non per finalità proprie, ma su commissione di terzi e ciò in linea

con la ratio della norma che è quella di incentivare con una misura premiale

l’attività di ricerca e sviluppo in sé e per sé considerata.

SPESE

AGEVOLABILI

Secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto sono ammissibili le seguenti

attività:

• lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità

l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti

osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali

diretti (c.d. ricerca fondamentale);

• ricerca pianificata e indagini critiche miranti ad acquisire nuove

conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o

servizi, o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi

esistenti, ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi

necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al

punto successivo (c.d. ricerca industriale);

• acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e

capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo

scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o

servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività

destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla

documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi; tali

attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e

altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;

realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti

pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il

prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo

di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di

dimostrazione e di convalida (c.d. sviluppo sperimentale);

• produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che

non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o

per finalità commerciali.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 ECONOMICO

SPESE ESCLUSE

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o

periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione,

servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche

rappresentano dei miglioramenti.

UTILIZZO DEL

CREDITO

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo deve essere indicato nella

dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né

della base imponibile IRAP.

Il credito può essere utilizzato unicamente in compensazione nel modello

F24, senza applicare il limite di € 250,0 per i crediti riportati nel quadro RU del

modello Unico e quello annuale di € 700,00.

DETERMINAZION

E DEL CREDITO

L’art. 5 del decreto precisa che il credito d’imposta spetta, fino ad un massimo

di € 5 milioni per ciascun beneficiario, in misura pari al 50% della spesa

incrementale relativa ai costi di cui alle lettere a) e c) del decreto e del 25%

della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d) sempre dello

stesso decreto.

In altri termini, il credito d’imposta viene riconosciuto su base incrementale,

ossia con riferimento alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 2015 e il

2019 in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati dei

tre periodi d’imposta antecedenti (2012-2014).

Per le imprese costituite da meno di tre anni, la media degli investimenti da

considerare per il calcolo della spesa incrementale deve essere calcolata sul

minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che siano sostenute

spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a € 30.000,00.

NORMATIVA DI

RIFERIMENTO

Articolo 13 del D.L. 145/2013

Articolo 1, comma 35 della Legge n. 190/2014 (c.d. legge di Stabilità per

l’anno 2015);

D.M. 27 giugno 2015 pubblicato in G.U. n. 174 del 29 luglio 2015

NOSTRE

INFORMATIVE

PRECEDENTI

Confimi News n° 13 del 19 giugno 2015

INFO

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell.

348/7053539 – email: [email protected]) è a disposizione per fornire

ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali visite

aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 ECONOMICO

OGGETTO: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – NOTIZIE FLASH

Riportiamo di seguito alcune sintetiche notizie flash su alcune leggi di agevolazione e misure di

incentivazione a favore delle imprese che effettuano investimenti o realizzano piani di sviluppo.

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email:

[email protected]) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e

per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici.

VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE (TEMPORARY EXPORT

MANAGER)

DESTINATARI: micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali,

anche in forma cooperativa, e Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo

di € 500.000,00 in almeno uno degli esercizi dell’ultimo triennio.

AGEVOLAZIONE: Singoli voucher a fondo perduto di 10mila euro per l’inserimento in azienda

di un temporary export manager per almeno sei mesi;

PRESENTAZIONE DOMANDA: dal 22 settembre al 2 ottobre 2015

PRECISAZIONI MINISTERIALI: ai fini dell’accesso al voucher per l’internazionalizzazione, il

contratto di servizio del temporary export manager potrà essere stipulato anche prima dell’apertura

della piattaforma informatica per l’invio delle istanze di agevolazione, prevista per il prossimo 22

settembre. Il contratto, tuttavia, dovrà essere concluso successivamente alla pubblicazione, da parte

del Ministero dello Sviluppo economico, dell’elenco delle società fornitrici dei servizi, che sarà reso

noto entro il 1° settembre 2015.

RIFERIMENTI NOTIZIE PRECEDENTI: Confimi News n° 15 del 17/07/2015.

ACCORDO PER IL CREDITO 2015

DESTINATARI: l’accordo è rivolto alle piccole e medie imprese appartenenti a qualsiasi settore.

AGEVOLAZIONE: gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:

1) Imprese in ripresa, in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;

2) Imprese in sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il

rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;

3) Imprese e PA, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica

amministrazione.

PRECISAZIONI: la sospensione dei mutui delle imprese non sarà concessa automaticamente alle

imprese, ma a seguito di istruttoria bancaria. Il Nuovo Accordo per il Credito 2015 tra ABI e

associazioni imprenditoriali prevede una moratoria per un massimo di 12 mesi destinata però

solamente ad imprese “in bonis”. La moratoria diventerà operativa solo se l’Autorità di Vigilanza

bancaria europea darà il via libera. Le banche si impegnano a non ridurre i fidi delle aziende che

accederanno alla moratoria.

ELENCO BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI ADERENTI: è stato reso noto l'elenco

delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’Accordo per il credito 2015, sottoscritto tra

l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese. L’elenco aggiornato al 21 luglio 2015

contava in totale 346 istituti aderenti all'iniziativa “Imprese in ripresa”, 67 all'iniziativa “Imprese in

sviluppo” e 72 per “Imprese e PA”. Di seguito il link per scaricare l’elenco:

→ https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordo-

per-il-credito-2015.aspx

RIFERIMENTI NOTIZIE PRECEDENTI: Confimi News n° 13 del 19/06/2015.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 FISCALE

OGGETTO: CONFIMI INDUSTRIA – PROPOSTE IN MATERIA DI IVA,

SEMPLIFICAZIONI ED ENTRATE ERARIALI

RISPOSTA DEL MINISTERO

Su Confimi News n° 14 del 30/06/2015 avevamo messo in evidenza le proposte in materia fiscale che

la nostra Confederazione aveva avanzato nei confronti sia del Ministero dell’Economia e delle

Finanze – Dipartimento delle Finanze, sia dell’Agenzia delle Entrate.

Ora, per opportuna conoscenza, riportiamo la risposta del Dipartimento delle politiche fiscali del MEF

alle due proposte IVA insoluti e tecnica Reverse Charge.

Il Dipartimento ha correttamente interpretato il contenuto delle due proposte, ma rinvia alle valutazioni

di carattere operativo (in materia di accertamento) di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Vi terremo aggiornati in merito ai futuri incontri che scaturiranno da queste proposte.

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DF.DFDLTFF.REGISTRO UFFICIALE.0023387.07-07-2015-U

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Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 2015

Tecnico per l’automazione industriale specializzato in manutenzione e

programmazione PLC

Ravenna

Specializzazione

tecnica nazionaleTecniche di installazione e manutenzione di impiant i civili e industriali

Descrizione

del profilo

Il Tecnico per l’ automazione industriale possiede competenze che sono sintesi di

quelle proprie dei set tori meccanico, elet t rico, elet t ronico ed informat ico. La

preparazione culturale di base e la formazione tecnico-scient ifica gli consentono di

intervenire sia in fase di proget tazione che di gest ione diret ta di macchine ed impiant i

automat izzat i, così come di verificare la conformità del prodot to rispet to agli standard

at tesi, intervenendo, in caso di anomalie, con corret t ivi nella produzione e/ o nella

proget tazione.

Contenuti del

percorso

Sicurezza e salute sul lavoro; Dirit t i e doveri del lavoratore; Organizzazione aziendale;

Lingua inglese; Element i di informat ica industriale; Element i di Disegno Tecnico e

M eccanico e Proget tazione assist ita; Elet t rotecnica ed elet t ronica di base; Trasdut tori

e disposit ivi di comando; M ot ion Control; Controllori programmabili e

interfacciamento ai sistemi flessibili di produzione; Robot ica industriale;

M alfunzionamento HD e SW e diagnost ica malfunzionament i; Oleodinamica e

pneumat ica.

Sede di

svolgimento

Sviluppo Pmi srl – Via M aestri del Lavoro 42/ F,Fornace Zarat t ini, Ravenna

Ist ituto Statale Professionale Olivet t i Callegari – Via Umago 18, Ravenna

Durata e periodo

di svolgimento

800 ore, di cui 560 ore di aula e laboratorio e 240 ore di stage aziendale

Novembre 2015 – luglio 2016

Numero

partecipanti20

Attestato

rilasciato

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un

Cert ificato di specializzazione tecnica superiore in “ Tecniche di installazione e

manutenzione di impiant i civili e industriali” .

Destinatari e

requisiti

d’accesso

Giovani e adult i, non occupat i o occupat i, resident i o domiciliat i in Emilia-Romagna,

che sono in possesso del diploma di ist ruzione secondaria superiore. L’accesso è

consent ito anche a coloro che sono stat i ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a

coloro che non sono in possesso del diploma di ist ruzione secondaria superiore, previo

accreditamento delle competenze acquisite in precedent i percorsi di ist ruzione,

formazione e lavoro successivamente all’assolvimento dell’obbligo di ist ruzione.

I partecipant i devono dimostrare di possedere le seguent i conoscenze: lingua inglese

livello A2; informat ica di base; disegno tecnico CAD-AUTOCAD elementare, concet t i di

elet t ronica, elet t rotecnica, component ist ica meccanica, oleodinamica e pneumat ica -

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livello base; element i base di organizzazione aziendale e competenze relazionali

(competenze t rasversali).

Iscrizione

Iscrizioni entro il 16/ 10/ 2015.

Le domande di iscrizione, unitamente al curriculum vitae, devono essere inviate entro

il termine fissato via fax allo 0544/ 270210 oppure via e mail all’indirizzo

[email protected]

Criteri di

selezione

La selezione verterà sulla valutazione dei requisit i ogget t ivi (CV/ esperienza) e sulla

verifica del possesso dei requisit i di base e tecnico-professionali richiest i. Ciò verrà

effet tuato mediante somminist razione di test sulle seguent i aree: lingua inglese (livello

minimo di accesso A2), informat ica di base, conoscenza elementare del disegno

tecnico CAD-AUTOCAD, concet t i base di elet t ronica, elet t rotecnica, component ist ica

meccanica, oleodinamica e pneumat ica.

I candidat i in possesso dei requisit i sopra indicat i verranno ammessi alla fase di

selezione, art icolata in una prova di gruppo , in cui verrà sondato il possesso delle

competenze t rasversali, e in un successivo colloquio mot ivazionale.

La valutazione delle prove produrrà la graduatoria degli ammessi al corso.

Ente di

formazioneSviluppo Pmi srl – via M aestri del Lavoro 42/ f Fornace Zarat t ini, Ravenna

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Scuola capofila Ist ituto Statale Professionale “ Olivet t i Callegari” - Ravenna

Imprese

Nova Srl, Impresa Biesse Sistemi Srl, Deco Industrie S.coop, Sica Spa, Fratelli Righini Srl,

D.253 Srl, Arteco Srl, Resta Srl, Tampieri Spa, Tema Sinergie Spa, Linea Alimentare

Aresu Srl, M inipan Srl

Università Alma M ater Studiorum - Scuola di ingegneria e architet tura, Bologna

Contatti

Referente: Chiara M artoni

Tel.: 0544/ 280280

E-mail: [email protected]

Sito web: www.sviluppopmi.com

RiferimentiRif. PA 2015-4263/ RER

Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 907 del 13/ 07/ 2015

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 FORMAZIONE

OGGETTO: TIROCINI FORMATIVI PER CITTADINI STRANIERI CHE FANNO INGRESSO IN ITALIA – FINAZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO

OBIETTIVO

ITALIA LAVORO SPA, facendo seguito al bando promosso da Il Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e

delle Politiche di Integrazione, dà attuazione al programma di mobilità

internazionale del lavoro attraverso tirocini formativi di cittadini stranieri che fanno ingresso in Italia ex D.LGS. N.286/1998, ART.27, CO.1,

LETT. F) E DPR N.394/99, ART. 40, CO. 9 LETT. A) E CO.10

DESTINATARI E

REQUISITI

Il bando prevede l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere tirocini

formativi individuali di cittadini stranieri non appartenenti all’Unione

Europea, che fanno ingresso in Italia ai sensi del D.lgs. n.286/1998 e del

DPR 394/1999.

Nello specifico:

A. Cittadini stranieri dei seguenti 9 Stati: Albania, Egitto, Filippine,

Marocco, Mauritius, Moldova, Serbia, Sri Lanka e Tunisia;

B. Cittadini stranieri di altri Stati non appartenenti all’Unione Europea.

I destinatari devono essere residenti nei Paesi di origine.

Requisito obbligatorio per la presentazione di domande di ammissione ai

contributi di cui al presente avviso è l’adesione al progetto individuale di

tirocinio da parte di un’impresa/organizzazione italiana o straniera con sede

legale e/o operativa nel Paese di origine del destinatario.

I tirocini di cui al succitato avviso dovranno avere una durata compresa tra

un minimo di tre ed un massimo di sei mesi e concludersi entro il 30 aprile 2016.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 FORMAZIONE

BENEFICIARI E

CONTRIBUTI

Sono beneficiari dei contributi di cui all’ avviso i soggetti promotori

( SVILUPPO PMI SRL) e i soggetti ospitanti (AZIENDE) abilitati

all’attivazione e all’accoglienza di percorsi di tirocinio formativo, così come

previsti dalle normative regionali di attuazione delle “Linee Guida in materia

di tirocini” oggetto dell’Accordo del 24 gennaio 2013 tra Stato, Regioni e

Province autonome.

Italia Lavoro S.p.A. erogherà contributi, a rimborso, a favore dei soggetti

beneficiari contributi a rimborso di un’indennità mensile effettivamente

corrisposta al tirocinante, fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge, per ciascun mese di tirocinio effettivamente svolto e per un totale massimo di € 3.000,00 (tremila/00) per ciascun tirocinio, corrispondente alla durata

massima di 6 (sei) mesi.

In ogni caso, ai fini del riconoscimento dei contributi, con riferimento alla

situazione soggettiva del Tirocinante, il soggetto promotore dovrà

obbligatoriamente comprovare il ricorrere di una delle seguenti circostanze:

• avvenuto rientro nel Paese di origine;

• avvenuta richiesta di permesso di soggiorno in Italia per motivi di

lavoro a seguito di conversione del titolo di soggiorno.

PRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA

Le richieste di ammissione a contributo potranno essere presentate da

soggetti promotori abilitati all’attivazione di tirocini formativi ( Sviluppo PMI SRL) e verranno prese in considerazione in ordine rigorosamente cronologico, secondo la modalità a sportello.

Dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2015 e

dovranno essere relative a progetti di tirocinio già approvati e vistati da parte della Regione Emilia Romagna e corredate di documentazione

attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del visto d’ingresso in

Italia da parte del destinatario del tirocinio.

INFO

Per informazioni e servizio di attivazione del tirocinio:

Dott.ssa Monica Morelli tel. 0544 280280 – [email protected]

Dott.ssa Francesca Galli tel. 0544 280280 – [email protected]

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI

CHE HANNO SCADENZA ENTRO IL 20 AGOSTO 2015

L’art. 3-quater del d.l. n. 16/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012) prevede:

“Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno,

possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione” (API

INDUSTRIA NOTIZIE n. 14/2012).

Il differimento a giovedì 20 agosto 2015 riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare

con il mod. F24 e, quindi, comprende anche:

- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti

per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e

venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate

dall’INPS;

- i premi assicurativi INAIL dovuti ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 (anche pagati ratealmente),

nonché le sanzioni, gli interessi e altri titoli, di qualsiasi natura, scadenti nel periodo sopra

indicato.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO: D.LGS. N. 80/2015 – CONGEDO PARENTALE - ELEVAZIONE DEI LIMITI TEMPORALI DI: 1) FRUIBILITÀ DA 8 A 12 ANNI; 2) INDENNIZZO A PRESCINDERE DALLE CONDIZIONI DI REDDITO DA 3 A 6 ANNI. PRIME ISTRUZIONI INPS

Con il decreto legislativo n. 80/2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n.

183/2014 e in vigore dal 25 giugno scorso, sono stati modificati (tra gli altri) gli articoli 32, 34 e 36

del T.U. maternità/paternità di cui al decreto legislativo n. 151/2001 in materia di congedo parentale

(CONFIMI RAVENNA NEWS n. 15 e n. 14 del 2015).

La riforma dei citati articoli 32, 34 e 36 consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di

fruire dei periodi di congedo parentale residui (il limite massimo è di 6 mesi) fino a 12 anni di vita

del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (non più,

quindi, nei soli primi 8 anni di vita/ingresso in famiglia del bambino, come previsto fino al 24

giugno 2015).

Tale estensione (a oggi) è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

Per la parte non utilizzata del menzionato limite massimo complessivo tra madre e padre di 6 mesi: 1) la riforma prevede inoltre che i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio

oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (non più quindi, nei

soli primi 3 anni di vita/ingresso in famiglia del bambino, come previsto fino al 24 giugno 2015)

sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle

condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015;

2) dai 6 anni agli otto anni di età del bambino oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia

del minore adottato o affidato (in base alle pronunce della Corte Costituzionale, secondo quanto

precisato dall’INPS con la circolare n. 139 sotto riportata e diversamente da quando indicato su

CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015), al genitore compete un’indennità pari al 30 % della

retribuzione, a condizione che il suo reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del

trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (nel 2015 pari

a € 16.327,68 – CONFIMI RAVENNA NEWS n. 9/2015).

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni e i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8

anni e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso

indennizzabili.

Qui sotto riportiamo la circolare 17 luglio 2015 n. 139 – di cui abbiamo evidenziato,

sottolineandole, le parti ritenute più significative – con cui l’INPS ha:

- fornito le proprie istruzioni circa la modifica dei citati articoli 32, 34 e 36 del T.U.

maternità/paternità;

- precisato che, in ordine alla riforma inerente la modalità oraria di fruizione del congedo

parentale (comma 1-ter dell’art. 32 del T.U., riportato a pagina 73 di CONFIMI RAVENNA

NEWS n. 14/2015), verranno diramati appositi chiarimenti.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE

INPS - Circolare 17 luglio 2015, n. 139

OGGETTO: Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della

legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act)

Congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a

12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di

reddito da 3 a 6 anni.

SOMMARIO:

Premessa

1. Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti possono fruire dell’eventuale periodo di congedo parentale

ancora spettante fino al compimento dei 12 anni di età del figlio oppure fino a 12 anni dall’ingresso in

famiglia del minore adottato/affidato. La novità riguarda periodi fruiti entro il 2015.

2. I periodi di congedo fruiti fino a 6 anni di età del figlio, oppure fino a 6 anni dall’ingresso in famiglia

del minore adottato/affidato, sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera a

prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. La novità riguarda i periodi fruiti entro

il 2015.

3. La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da

contribuzione figurativa fino al 12° anno del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in

caso di adozione o affidamento; nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto,

l’allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5

dell’art. 35 del D.lgs.151/2001.

4. Le domande all’INPS, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, sono presentate on line, fatto

salvo il periodo transitorio dal 25 giugno alla data dell’aggiornamento della procedura di presentazione

delle domande.

PREMESSA

Con la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act, il Governo è stato delegato, tra l’altro, ad

adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la

maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (art. 1, commi 8 e 9 della citata legge).

Nell’ambito della delega, il legislatore ha altresì indicato i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della

stessa e, tra questi, ha previsto una maggiore flessibilità dei congedi obbligatori e parentali e la necessità di

garantire alle lavoratrici madri parasubordinate una tutela economica per la maternità anche in caso di

mancato versamento dei contributi da parte del committente.

Con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega, il

Governo ha previsto una serie di modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26

marzo 2001). La riforma interessa in particolare alcune disposizioni in materia di congedo di maternità e

paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67 del T.U.), e di congedo parentale (artt. 32, 34 e 36

del T.U.). Alcune di queste disposizioni non comportano novità sostanziali rispetto al diritto vigente in

quanto si limitano a recepire precedenti pronunce di legittimità costituzionale (artt. 24 e 31 del T.U.).

L’art. 26 del decreto in esame prevede che le nuove riforme si applichino in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015. Quindi, tenuto conto che il

citato decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 serie generale n.144, supplemento ordinario n 34), le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.

Per gli anni successivi, il riconoscimento dei benefici previsti dalle riforme in questione potrà avvenire

previa adozione di appositi decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Sono invece

stabilmente recepite le modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 31 del citato T.U.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE

Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U.

maternità/paternità in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per

lavoratori e lavoratrici dipendenti.

Con successive circolari si forniranno le istruzioni operative per l’attuazione della altre modifiche normative

sopra citate.

Per completezza si segnala che il decreto legislativo in questione, interviene anche in ordine alla modalità

oraria di fruizione del congedo parentale (art. 7, lettera b del decreto n. 80 del 2015 che aggiunge il comma

1-ter all’art. 32 del T.U.). Su tale riforma verrà emanata apposita circolare.

1. Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale

L’art. 32 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che “per ogni bambino, nei primi suoi

12 anni di vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun genitore ha diritto di astenersi

dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”.

La novella in esame lascia invece invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite

massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di

almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11

nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di

10 mesi in caso di genitore solo).

In attuazione del nuovo art. 32 T.U., dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o

lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio.

La novella trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

Pertanto, per l’anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque

sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che

il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore (art. 36 del T.U.

maternità/paternità novellato).

Esempio: domanda presentata il 15 dicembre 2015, per la fruizione di congedo parentale dal 20 dicembre

2015 al 10 gennaio 2016:

Caso 1 - il figlio compie gli 8 anni dopo il 10 gennaio 2016 – il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è

fruibile interamente (su tale domanda infatti è ininfluente l’estensione del limite fino a 12 anni)

Caso 2 - il figlio, alla data del 20 dicembre 2015 ha già compiuto 8 anni - il periodo, in presenza dei

requisiti di legge, è fruibile in parte, per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2015 (la riforma infatti trova

applicazione, al momento, per i periodi di congedo fruiti entro il 31 dicembre 2015)

2. Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo

L’art. 34 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che “Per i periodi di congedo

parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino (e non

più fino al 3° anno di vita del bambino), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo

massimo complessivo tra i genitori di sei mesi…”

La riforma eleva, quindi, da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6

mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all’indennità pari al 30% della

retribuzione media giornaliera.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE

Quanto sopra si applica anche ai casi di adozione o affidamento; in particolare, il novellato comma 3 dell’art.

36 del T.U., prevede il diritto all’indennità per congedo parentale, a prescindere dalle condizioni di reddito,

per i periodi fruiti entro i 6 anni (e non più i 3 anni) dall’ingresso in famiglia del minore.

Si rammenta che le nuove disposizioni trovano applicazione limitatamente ai periodi di congedo parentale

fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

Si riepilogano di seguito, alla luce della riforma in esame, le fattispecie in presenza delle quali il congedo

parentale:

- è indennizzato a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente;

- è indennizzato subordinatamente alle condizioni di reddito del genitore richiedente;

- non è indennizzato.

2.1 Periodi di congedo parentale indennizzabili a prescindere dalle condizioni di reddito

Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all’indennità di congedo parentale, pari al 30%

della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro

i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Quindi, rispetto alla disciplina precedente – che prevedeva l’indennizzo del 30% per un periodo complessivo

di sei mesi di congedo parentale fruito fino a 3 anni di vita del bambino, oppure fino a 3 anni dall’ingresso in

famiglia del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina comporta che anche i periodi di congedo

parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente.

Esempio 1: genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale residuino ancora periodi di congedo parentale.

Questi periodi residui, se fruiti tra il 25 giugno ed il 31 dicembre 2015, danno diritto all’indennità al 30%

purché i periodi di congedo fruiti da entrambi i genitori non superino i 6 mesi. Se la fruizione dei periodi

supera i 6 mesi complessivi tra i genitori, il congedo è indennizzabile subordinatamente alle condizioni di

reddito.

2.2 Periodi di congedo parentale indennizzabili subordinatamente alle condizioni di reddito

I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8

anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato)

sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito

individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a

carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per

l’anno 2015 ad euro 6.531,07 (valore provvisorio – vedi circolare n. 78 del 16 aprile 2015).

Quindi, rispetto alla disciplina precedente – che prevedeva, per i periodi di congedo parentale ulteriori

rispetto ai 6 mesi e per i periodi fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, oppure dai 3 anni agli 8 anni

dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina ha lasciato inalterato il limite

degli 8 anni.

Esempio 1: il genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale l’altro genitore ha già fruito di 6 mesi di

congedo parentale, può fruire dei periodi ulteriori che saranno indennizzati subordinatamente alle

condizioni di reddito (periodi ulteriori rispetto ai 6 mesi).

Esempio 2: il genitore di un figlio che ha 7 anni, per il quale residuano complessivi 9 mesi di congedo

parentale, può fruire di tali periodi che saranno indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito

(periodi superiori a 6 anni di vita del bambino).

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE

2.3 Periodi di congedo parentale non indennizzabili

I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure

dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso

indennizzati.

Rispetto alla disciplina previgente – che individuava negli 8 anni di vita del bambino, oppure negli 8 anni

dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il limite temporale oltre il quale non era più possibile

fruire del congedo parentale – l’attuale disciplina estende l’arco temporale di fruibilità del congedo dagli 8 ai

12 anni.

Esempio: genitore “solo” di un figlio che ha già 11 anni di vita, per il quale residuino ancora 10 mesi di

congedo parentale. Il congedo è fruibile fino ai 12 anni di vita ma non è indennizzabile.

3. Contribuzione figurativa dei periodi di congedo parentale fruiti in corso di rapporto di lavoro. Riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale caduti fuori dal rapporto di lavoro.

In forza del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del D.lgs.151/2001, e dei limiti temporali ai quali è

sottoposta la riforma di cui alla presente circolare (vedasi quanto detto in premessa e al punto 1) la fruizione

del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino

al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o

affidamento.

Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il

comma 2 dell’art. 35 del d.lgs.151/2001 (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti

volontari ).

Nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l’allungamento della fruibilità del congedo

parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell’art. 35 del d.lgs.151/2001 (riscatto dei periodi

corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro).

4. Presentazione della domanda e periodo transitorio

Le domande di congedo parentale, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, vanno presentate in

modalità telematica. Le relative applicazioni informatiche sono state aggiornate per consentire l’acquisizione

di tali periodi.

Le modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio, necessario per l’adeguamento della

procedura di domanda telematica, sono state esplicitate con messaggio n. 4576 del 6 luglio 2015 (come

indicato su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 15/2015, ndR).

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO: LAVORO ACCESSORIO (PAGATO CON I BUONI LAVORO/VOUCHER) -

POSSIBILE DISCONOSCIMENTO DEI BENEFICI NORMATIVI E

CONTRIBUTIVI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN

MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

L’istituto del lavoro accessorio, relativamente al quale si viene retribuiti con i “buoni lavoro” o

“voucher”:

a) fino al 24 giugno 2015 è stato disciplinato dagli articoli da 70 a 74 del d.lgs. n. 276/2003

(CONFIMI RAVENNA NEWS n. 9/2015; n. 6, n. 5 e n. 2 del 2014; n. 30, n. 11, n. 9 e n. 4 del

2013; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012);

b) dal 25 giugno scorso è regolato dagli articoli da 48 a 50 del d.lgs. n. 81/2015 (CONFIMI

RAVENNA NEWS n. 15 e n. 14 del 2015).

A tal proposito, riteniamo utile evidenziare quanto segue.

Premesso che:

- gli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 (*)

impongono al datore di lavoro, rispettivamente, di

fornire adeguata informazione e di formare “ciascun lavoratore” in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, dall’1 luglio 2007 i benefici

normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale

sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento unico di regolarità

contributiva (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e

contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove

sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (API INDUSTRIA NOTIZIE n.

5/2007);

si rammenta l’obbligo, da parte del datore di lavoro/committente, di adempiere agli obblighi in

materia di salute e sicurezza anche nei confronti delle persone che prestano lavoro accessorio.

La qual cosa - oltre che per preminenti ragioni di sicurezza finalizzate alla salvaguardia della salute

e dell’incolumità delle persone - anche al fine di prevenire/evitare (per es. a seguito di una visita

ispettiva) il possibile disconoscimento dei benefici normativi e contributivi di cui si gode per

gli altri lavoratori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’esonero contributivo triennale

previsto dall’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014; gli sgravi contributivi per l’assunzione di

lavoratori iscritti nelle liste di mobilità), che risultano condizionati, tra l’altro e come sopra già

segnalato, al rispetto della legislazione tout court.

(*)

Art. 36 del d.lgs. n. 81/2008

Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di

lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico

competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le

disposizioni aziendali in materia;

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati

di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e

c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve

consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa

avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37 del d.lgs. n. 81/2008

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in

materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,

diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione

e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante

accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed

adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le

disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante

l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di

somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e

preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione

all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un

aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti

della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui

all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei

lavoratori.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente

definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi

di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione

dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa

dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le

disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla

Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994,

n. 626.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di

salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,

tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti

minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e

sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei

fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e

procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h)

nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi

specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di

apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento

periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50

lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli

organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro,

durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire

loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la

formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della

lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente

decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto

attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di

lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini

della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per

dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi

formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i

contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del

credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari

provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e

dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute

e sicurezza sul lavoro.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO: NUOVA NORMATIVA (IN VIGORE DA MAGGIO 2015) SUGLI

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER I DISOCCUPATI INVOLONTARI

CIRCOLARE ESPLICATIVA INPS

Come noto (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015), il d.lgs. n. 22/2015 ha istituito, dall’1

maggio scorso, la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI), avente la

funzione di “fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro

subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”, che ha sostituito le

indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI introdotte dalla legge n. 92/2012 (API INDUSTRIA

NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012).

Pertanto, l’INPS:

1. con la circolare 12 maggio 2015 n. 94 (riportata su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 10/2015),

ha illustrato i contenuti del d.lgs. n. 22/2015;

2. con l’acclusa circolare 29 luglio 2015 n. 142, ha fornito chiarimenti di carattere amministrativo-

operativo su aspetti specifici non espressamente disciplinati dal d.lgs. n. 22/2015 “ma che

possono avere incidenza sulla prestazione”, di cui riportiamo qui sotto quelli ritenuti più

significativi:

- le principali condizioni di accesso alla NASpI sono: (a) il possesso e il mantenimento dello

status di disoccupato; (b) la presenza di contribuzione per almeno 13 settimane nei 4 anni

che precedono la perdita del lavoro; (c) lo svolgimento effettivo di 30 giornate di lavoro nei

dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

L’INPS precisa che, ai fini della determinazione del “quadriennio” per la ricerca del

requisito contributivo e della ricerca delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi

precedenti la cessazione del rapporto, i periodi di aspettativa sindacale, quelli di cassa

integrazione in deroga con sospensione dell’attività a zero ore (*)

e i periodi di lavoro

all’estero in Paesi non convenzionati sono da considerarsi “neutri”, con corrispondente

ampliamento - per un arco temporale pari alla loro durata - sia del quadriennio entro cui

ricercare la presenza della contribuzione utile alla Naspi, sia del periodo di dodici mesi

precedenti la cessazione del rapporto di lavoro in cui devono collocarsi le trenta giornate di

effettiva attività lavorativa;

- per effetto di quanto previsto ai commi 41 e 42 dell’art. 4 della legge n. 92/2012 (API

INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012), il rifiuto del lavoratore di partecipare a

iniziative di politica attiva (ossia quelle messe in campo dalle istituzioni, nazionali e locali,

per promuovere l’occupazione e l’inserimento lavorativo) o la non accettazione di un’offerta

di lavoro congrua, non determinano la decadenza dalla prestazione di sostegno del reddito

qualora le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che

dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente in

più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Il rifiuto alla partecipazione a iniziative

di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua in un luogo che dista

entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente entro 80

minuti con i mezzi di trasporto pubblico, costituisce, invece, ipotesi di decadenza dalla

prestazione;

- in caso di licenziamento, l’accettazione, da parte del lavoratore, della proposta di

conciliazione effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 23/2015 (**)

, non

preclude il riconoscimento della NASpI; tale accettazione, infatti, non muta il titolo della

cessazione del rapporto di lavoro, che resta, appunto, il licenziamento;

- la NASpI può essere riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari: il

licenziamento disciplinare, infatti, non è conseguenza automatica dell’infrazione commessa

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE

dal lavoratore, ma è rimesso alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro,

ragion per cui non rientra nelle ipotesi di disoccupazione volontaria;

- ai prestatori di lavoro accessorio (***)

la NASpI è corrisposta per intero se in un anno civile

(1 gennaio-31 dicembre) il lavoratore riceve compensi nel limite complessivo di 3.000 euro

netti. Qualora i compensi eccedano tale soglia (entro, comunque, il limite di 7.000 euro

netti), la NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al

periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di

godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il beneficiario dell’indennità di

disoccupazione è tenuto a comunicare all’INPS, entro un mese rispettivamente dall’inizio

dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione

della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.

(*)

La “neutralizzazione” dei periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria “non in deroga” con sospensione

dell’attività a zero ore era già stata evidenziata nella circolare INPS n. 94/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n.

10/2015).

(**)

Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 23/2015, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di

addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, entro 60 giorni dal ricevimento, da parte del

lavoratore, della comunicazione di licenziamento, il datore di lavoro può offrirgli, in sede di conciliazione

sindacale/amministrativa o innanzi a una commissione di certificazione dei contratti (art. 76 del d.lgs. n. 276/2003) e

mediante consegna di un assegno circolare, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul

reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della

retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 (due) e

non superiore a 18 (diciotto) mensilità. L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore comporta l’estinzione del

rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche qualora il lavoratore

l’abbia già proposta (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 12/2015).

(***)

Per il quale si viene retribuiti con i “buoni lavoro” o “voucher” (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 15 e n. 9 del

2015; n. 6, n. 5 e n. 2 del 2014; n. 30, n. 11, n. 9 e n. 4 del 2013; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012).

***

30

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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Sistem i I nform at ivi e Tecnologici

Rom a, 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5

Circolare n. 1 4 2

Ai Dir igent i cent rali e perifer ici

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinator i generali, cent rali e

perifer ici dei Ram i professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e

Dir igent i Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente

Al Presidente e ai Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Com ponent i del Collegio dei

Sindaci

Al Magist rato della Corte dei Cont i delegato

all'esercizio del cont rollo

Ai President i dei Com itat i am m inist rator i

di fondi, gest ioni e casse

Al Presidente della Com m issione cent rale

per l'accertam ento e la r iscossione

dei cont r ibut i agricoli unificat i

Ai President i dei Com itat i regionali

Ai President i dei Com itat i provinciali

OGGETTO: Chiarim ent i su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale perl’I m piego ( NASpI ) .

SOMMARI O:1. Prem essa

2. Effet t i sull’indennità NASpI in caso di r ifiuto alle proposte di lavoro o di

t rasfer im ento del lavoratore.

3. Licenziam ento con accet tazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art .

6 del D.Lgs. n. 23 del 2015 e licenziam ento disciplinare.

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4. Requisito cont r ibut ivo: alm eno t redici set t im ane di cont r ibuzione cont ro

la disoccupazione nei quat t ro anni precedent i l’inizio del periodo di

disoccupazione.

4.1. Meccanism o di neut ralizzazione.4.2. Neut ralizzazione aspet tat iva sindacale ex art . 31 della Legge n. 300 del1970.4.3. Neut ralizzazione dei periodi di CI G in deroga.4.4. Neut ralizzazione dei periodi di lavoro all’estero in Paesi nonconvenzionat i.5. Requisito lavorat ivo: t renta giornate di lavoro effet t ivo, a prescindere dalm inim ale cont r ibut ivo, nei dodici m esi che precedono l’inizio del periodo didisoccupazione.5.1. Perfezionam ento del requisito delle 30 giornate di effet t ivo lavoro per ilavorator i addet t i ai servizi dom est ici e fam iliar i.5.2. Event i che consentono neut ralizzazione ai fini della r icerca delle t rentagiornate di lavoro “effet t ivo” .5.2.a. Aspet tat iva sindacale ex art . 31 della legge n. 300 del 1970 e Cig inderoga.5.2.b. Malat t ia integrata dal datore di lavoro.6. Durata. Procedim ento di calcolo. Ulter ior i precisazioni.7. Dom anda di indennità di m obilità o di indennità di disoccupazione NASpI .8. Servizio Civile Nazionale e indennità di disoccupazione NASpI .8.1 Prem essa ed evoluzione del quadro norm at ivo.8.2 Disciplina dei rapport i fra indennità di disoccupazione NASpI e ServizioCivile nazionale.9. Nuova at t ività lavorat iva in corso di prestazione.9.1.Effet t i del lavoro occasionale accessorio sull’indennità NASpI .9.2 Effet t i del lavoro interm it tente sull’indennità NASpI .9.3 Effet t i del lavoro all’estero sull’indennità NASpI .10. Espletam ento di cariche pubbliche elet t ive e non elet t ive in corso diprestazione. 11. Precisazioni alla circolare I NPS n. 180 del 2014.11. Precisazioni alla circolare I NPS n. 180 del 2014.

1 . Prem essa A seguito della pubblicazione della circolare n.94 del 12 m aggio 2015 at tuat iva degli art t .1 -14del decreto legislat ivo n.22 del 2015 in m ateria di indennità di disoccupazione NASpI , si rendenecessario fornire chiar im ent i di carat tere am m inist rat ivo-operat ivo su aspet t i specifici nonespressam ente disciplinat i dalla norm at iva r ichiam ata m a che possono avere incidenza sullaprestazione.

Con l’occasione si forniscono, t ra l’alt ro, elem ent i ut ili all’interpretazione del paragrafo 2.5punto 4) della circolare n.94 del 2015 in ordine al quale sono state segnalate incertezze circagli effet t i sul calcolo della durata della NASpI . 2 . Effet t i sull’indennità NASpI in caso di r ifiuto alle proposte di lavoro o dit rasfer im ento del lavoratore. Nelle m ore dell’at tuazione t ram ite decreto del Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali -del disposto di cui all’art . 7 del D.Lgs. n.22 del 2015 in m ateria di condizionalità allaerogazione della indennità NASpI , stante il r invio all’applicabilità alla NASpI delle disposizioni inm ateria di ASpI in quanto com pat ibili, si conferm ano le disposizioni at tuat ive e di prassi sullar isoluzione del rapporto di lavoro e sulla decadenza dalla prestazione nell’ipotesi dit rasfer im ento del lavoratore ad alt ra sede della stessa azienda e nell’ipotesi di r ifiuto dipartecipazione ad iniziat ive di polit ica at t iva e di non accet tazione di un’offerta di lavoro

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congrua. I n det te ipotesi l’elem ento della distanza della sede di lavoro - ent ro o olt re i 50 chilom et r i o laraggiungibilità della predet ta sede fino a 80 m inut i o olt re con i m ezzi di t rasporto pubblici -r ispet to alla residenza del lavoratore, incide sia sul requisito di accesso alla tutela sot to ilprofilo della cessazione involontar ia sia sul m antenim ento della prestazione. I n ordine al requisito di accesso alla tutela, la cessazione del rapporto di lavoro per r isoluzioneconsensuale - in seguito al r ifiuto da parte del lavoratore al proprio t rasfer im ento ad alt ra sededella stessa azienda distante olt re 50 chilom et r i dalla residenza del lavoratore e/ o m ediam enteraggiungibile in 80 m inut i o olt re con i m ezzi di t rasporto pubblici – non è ostat iva alr iconoscim ento della prestazione di disoccupazione. I n ordine al m antenim ento della prestazione, per effet to del com binato disposto di cui aicom m i 41 e 42 dell’art .4 della legge n.92 del 28 giugno 2012, il r if iuto da parte del lavoratoredi partecipazione ad iniziat ive di polit ica at t iva o la non accet tazione di un’offerta di lavorocongrua non cost ituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione laddove le at t iv ità lavorat ive, diform azione o di r iqualificazione si svolgano in un luogo che dista olt re 50 chilom et r i dallaresidenza del lavoratore o che è raggiungibile m ediam ente in più di 80 m inut i con i m ezzi dit rasporto pubblico. Viceversa il r if iuto alla partecipazione ad iniziat ive di polit ica at t iva o la nonaccet tazione di un’offerta di lavoro congrua in un luogo che dista ent ro 50 chilom et r i dallaresidenza del lavoratore o che è raggiungibile m ediam ente ent ro 80 m inut i con i m ezzi dit rasporto pubblico, cost ituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione, con decorrenza dalverificarsi dell’evento interrut t ivo che la determ ina. 3 . Licenziam ento con accet tazione dell’offerta di conciliazione di cui a ll’art . 6 del D.Lgs. n.2 3 del 2 0 1 5 e licenziam ento disciplinare. Accanto all’ipotesi legislat ivam ente prevista di r isoluzione consensuale del rapporto di lavorointervenuta nell’am bito della procedura di conciliazione di cui all’art .7 della legge n.604 del1966 com e m odificato dal com m a 40 dell’art .1 della legge n.92 del 2012, il Ministero dellavoro e delle polit iche sociali, con interpello n.13 del 2015, ha chiar ito che non è ostat ivo alr iconoscim ento della indennità NASpI l’ipotesi di licenziam ento con accet tazione dell'offerta diconciliazione di cui all'art . 6 del D. Lgs. n.23 del 2015. I n part icolare il predet to art .6 stabilisce che in caso di licenziam ento il datore di lavoro puòoffr ire al lavoratore, ent ro i term ini di im pugnazione st ragiudiziale del licenziam ento stesso, unim porto che non cost ituisce reddito im ponibile e non r isulta assogget tato a cont r ibuzioneprevidenziale e la cui accet tazione da parte del lavoratore com porta l’est inzione del rapporto dilavoro alla data del licenziam ento e la r inuncia alla im pugnazione del licenziam ento. Con ilcitato interpello è stato chiar ito che l’accet tazione in quest ione non m uta il t itolo dellar isoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziam ento e pertanto tale fat t ispecie è daintendersi quale ipotesi di disoccupazione involontar ia conseguente ad at to unilaterale dilicenziam ento del datore di lavoro. Nel m edesim o interpello è stato alt resì chiar ito che anche la nuova indennità di disoccupazioneNASpI può essere r iconosciuta ai lavorator i licenziat i per m ot ivi disciplinari. I l licenziam entodisciplinare, infat t i, non può essere inteso quale evento da cui derivi disoccupazione volontar iain quanto la m isura sanzionatoria del licenziam ento non r isulta conseguenza autom at icadell’illecito disciplinare m a è sem pre r im essa alla libera determ inazione e valutazione deldatore di lavoro, cost ituendone esercizio del potere discrezionale. I n definit iva l’indennità NASpI può essere r iconosciuta sia ai lavorator i che accet tano l’offertaeconom ica del datore di lavoro di cui all’art .6 del D.lgs. n.23 del 2015, sia a quelli licenziat iper m ot ivi disciplinari. 4 . Requisito contr ibut ivo: a lm eno t redici set t im ane di contr ibuzione contro la

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disoccupazione nei quat t ro anni precedent i l’inizio del periodo di disoccupazione. 4 .1 . Meccanism o di neutralizzazione . Con r ifer im ento alla individuazione del quadriennio per la r icerca del requisito cont r ibut ivorichiesto, unitam ente agli alt r i requisit i legislat ivam ente previst i, si precisa quanto segue. I n presenza di una pluralità di periodi neut r i - cioè periodi non ut ili ai fini della r icerca delrequisito cont r ibut ivo e lavorat ivo - che si susseguono si r ichiede che alm eno il pr im o eventoneut ro com inci o sia in corso nel quadriennio di osservazione ai fini della r icerca del requisitocont r ibut ivo. I l predet to quadriennio viene così am pliato in m isura pari alla durata dell’eventoneut ro. Se nel quadriennio così am pliato “si r inviene” un ulter iore evento neut ro, il quadriennio dovràessere ulter iorm ente am pliato in m isura pari alla durata dell’evento r invenuto. I l procedim ento di am pliam ento si prot rae fino alla r icost ruzione del periodo di osservazione di48 m esi (quadriennio) al net to degli event i neut r i. Si chiar isce ad ogni buon conto che i periodi di inoccupazione o disoccupazione non dannoluogo a neut ralizzazioni ed a conseguent i ulter ior i am pliam ent i del quadriennio; tut tavia nondeterm inano, di per sé, interruzione della r icost ruzione del quadriennio di osservazione. A tal fine giovi il seguente esem pio: Quadriennio dal 15.5.2015 al 15.5.2011, CI G a zero ore per 30 m esi dal 31.5.2011 al1.12.2008, m alat t ia non integrata dal 20 ot tobre al 25 novem bre 2008: il requisitocont r ibut ivo, per effet to dei predet t i event i che determ inano l’am pliam ento del quadriennio,deve essere r icercato ent ro l’8.10.2008. I l quadriennio di osservazione sarà pertanto15.5.2015 - 08.10.2008. Qualora all’interno di det to quadriennio (15.05.2015 – 08.10.2008) si r invenga un eventointerrut t ivo del rapporto assicurat ivo (es. inoccupazione) che non si esaurisca ent ro det toquadriennio m a r isalga, a r it roso, a data precedente estendendosi ad esem pio dal 31.12.2008al 20.09.2008, il suddet to evento non com porta ulter iore am pliam ento del quadriennio: laret rodatazione del quadriennio si estenderà sem pre fino all’8.10.2008. I l periodo dell’eventointerrut t ivo del rapporto assicurat ivo non è, infat t i, da considerare neut ro e non com portaquindi am pliam ento del periodo di osservazione (quadriennio) m a è ut ile alla r icost ruzione delquadriennio. I n concreto ovviam ente, nell’esem pio r iportato, l’ult im a cont r ibuzione ut ilizzabileai fini della verifica della sussistenza del requisito cont r ibut ivo sarà quella presente fino al 1gennaio 2009. 4 .2 . Neutralizzazione aspet tat iva sindacale ex art . 3 1 della Legge n.3 0 0 del 1 9 7 0 . L’art . 31 della legge n.300 del 1970 dispone espressam ente che i periodi durante i quali ilavorator i sono collocat i in aspet tat iva non ret r ibuita in quanto chiam at i a funzioni pubblicheelet t ive o a r icoprire cariche sindacali sono considerat i ut ili ai fini del dir it to e della m isura dellepensioni. I n considerazione dell’esplicito r ichiam o della norm a in quest ione alla sola tutela pensionist icaed in relazione all’or ientam ento della giur isprudenza della Corte di Cassazione - espresso inalcune pronunce rese in m ateria di t rat tam ent i previdenziali non pensionist ici (cfr . sentenzeCass. Civ. n. 7558 del 13/ 08/ 1997; n. 17130 del 3/ 12/ 2002) nelle quali essa ha afferm ato chese non vi sono disposizioni specifiche che prevedono il periodo di aspet tat iva per m ot ivi polit icie sindacali com e ut ile figurat ivam ente ai fini delle predet te prestazioni – i periodi di aspet tat ivadi cui al citato art . 31 copert i da cont r ibuzione figurat iva, non sono ut ili ai fini delperfezionam ento del requisito cont r ibut ivo per l’accesso alla prestazione NASpI .

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Tut tavia, i suddet t i periodi - seppure non ut ili per il perfezionam ento del requisito cont r ibut ivo- possono essere considerat i “neut r i” con un corr ispondente am pliam ento sia del periodo diosservazione (quadriennio) per la r icerca della cont r ibuzione ut ile alla prestazione didisoccupazione, sia del periodo di dodici m esi precedent i la cessazione del rapporto di lavoroper la r icerca del requisito delle t renta giornate di effet t ivo lavoro. Ciò in analogia a quanto previsto per l’indennità di m obilità r ispet to alla quale, per ilperfezionam ento del requisito di sei m esi “di lavoro effet t ivam ente prestato” , i periodi diaspet tat iva di cui all’art . 31 della Legge n.300 del 1970 sono considerat i “neut r i” . 4 .3 . Neutralizzazione dei periodi di CI G in deroga . Ai fini della determ inazione del “quadriennio” per la r icerca del requisito cont r ibut ivo (m inim o13 set t im ane) necessario, unitam ente agli alt r i requisit i, per l’accesso alla prestazione didisoccupazione NASpI nonché ai fini della r icerca del requisito delle 30 giornate di lavoroeffet t ivo nei dodici m esi precedent i la cessazione del rapporto di lavoro si osserva che, anche iperiodi di CI G in deroga con sospensione dell’at t iv ità a zero ore – vista l’analogia di det taprestazione previdenziale di sostegno al reddito con la CI G ordinaria e st raordinaria – sono daconsiderarsi “neut r i” con corr ispondente am pliam ento sia del periodo di osservazione(quadriennio) per la r icerca della cont r ibuzione ut ile alla prestazione di disoccupazione, sia delperiodo di dodici m esi precedent i la cessazione del rapporto di lavoro per la r icerca delrequisito delle t renta giornate di effet t ivo lavoro. 4 .4 Neutralizzazione dei periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionat i. Ai fini della determ inazione del “quadriennio” per la r icerca del requisito cont r ibut ivo (m inim o13 set t im ane) necessario, unitam ente agli alt r i requisit i, per l’accesso alla prestazione didisoccupazione NASpI nonché ai fini della r icerca del requisito delle 30 giornate di lavoroeffet t ivo nei dodici m esi precedent i la cessazione del rapporto di lavoro, si precisa che i periodidi lavoro all’estero - in Stat i con i quali l’I talia non abbia st ipulato accordi o convenzionibilaterali in m ateria di assicurazione cont ro la disoccupazione - sono da considerarsi “neut r i”con corr ispondente am pliam ento sia del periodo di osservazione (quadriennio) per la r icercadella cont r ibuzione ut ile alla prestazione di disoccupazione, sia del periodo di dodici m esiprecedent i la cessazione del rapporto di lavoro per la r icerca del requisito delle t renta giornatedi effet t ivo lavoro. 5 . Requisito lavorat ivo: t renta giornate di lavoro effet t ivo, a prescindere dalm inim ale contr ibut ivo, nei dodici m esi che precedono l’inizio del periodo didisoccupazione. 5 .1 . Perfezionam ento del requisito delle 3 0 giornate di effet t ivo lavoro per ilavoratori addet t i a i servizi dom est ici e fam iliar i. A causa del part icolare regim e che carat ter izza il lavoro dom est ico, per i lavorator i addet t i aiservizi dom est ici e fam iliar i è possibile individuare le set t im ane in cui gli stessi hanno prestatoat t iv ità lavorat iva m a non è possibile verificare, all’interno di ciascuna set t im ana, in quali e inquante giornate sia stata prestata l’at t iv ità lavorat iva. All’at to dell’instaurazione del rapporto di lavoro, infat t i, il datore di lavoro è tenuto acom unicare all’I NPS in via telem at ica il num ero di ore lavorat ive set t im anali - senza laspecifica della dist r ibuzione delle m edesim e all’interno delle singole giornate - e la relat ivaret r ibuzione oraria o m ensile. Successivam ente, all’at to del pagam ento dei cont r ibut iprevidenziali e assistenziali - effet tuato t r im est ralm ente dal datore di lavoro per un num ero diore che può essere anche m aggiore o m inore r ispet to a quelle inizialm ente com unicate - èpossibile conoscere soltanto il num ero di set t im ane accreditate per ciascun m ese.

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I n ragione di quanto esposto – considerato che per la copertura cont r ibut iva di una set t im anasono necessarie 24 ore di lavoro - ai fini della r icerca del requisito delle “ t renta giornate dilavoro effet t ivo” nei dodici m esi precedent i la cessazione del rapporto di lavoro per l’accessoalla prestazione di disoccupazione NASpI , il requisito si intende soddisfat to laddove taliassicurat i abbiano prestato – nel periodo di osservazione (12 m esi precedent i la cessazione delrapporto di lavoro) – at t iv ità lavorat iva per 5 set t im ane con un m inim o di ore lavorate perciascuna set t im ana pari a 24 ore (24 X 5 cioè m inim o di ore per la copertura di una set t im ana= 120 ore) . Per la cost ituzione del requisito delle t renta giornate di lavoro effet t ivo occorrepertanto la presenza - nei dodici m esi precedent i l’inizio del periodo di disoccupazione - di unm inim o di 120 ore dist r ibuite nella m aniera sopra descrit ta e cioè 24 ore per ciascuna dellecinque set t im ane. 5 .2 . Event i che consentono neutralizzazione ai fini della r icerca delle 3 0 giornate dilavoro “effet t ivo”. 5.2.a. Aspet tat iva sindacale ex art .31 della legge n.300 del 1970 e Cig in deroga.Si r ichiam ano i paragrafi 4.2 e 4.3 relat ivi alla neut ralizzazione dei periodi di aspet tat ivasindacale ex art .31 della legge n.300 del 1970 e di Cig in deroga anche ai fini della r icerca delrequisito delle t renta giornate di effet t ivo lavoro nei dodici m esi precedent i la cessazione delrapporto di lavoro. 5.2.b. Malat t ia integrata dal datore di lavoro. Nella circolare n. 94 del 2015 al paragrafo “Requisit i” è stato precisato che - ai fini della r icercadel requisito delle “ t renta giornate di lavoro effet t ivo” nei dodici m esi precedent i la cessazionedel rapporto di lavoro per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI - i periodi dim alat t ia nel caso non vi sia integrazione della ret r ibuzione da parte del datore di lavoro(ovviam ente nel r ispet to del m inim ale ret r ibut ivo) siano da considerare “neut r i” , conconseguente am pliam ento del periodo di osservazione. Analogam ente, anche i periodi di m alat t ia con integrazione della ret r ibuzione a carico deldatore di lavoro determ inano - se si verificano o siano in corso nei dodici m esi precedent i lacessazione del rapporto di lavoro - un corr ispondente am pliam ento del periodo di osservazioneall’interno del quale r icercare il requisito delle t renta giornate. 6 . Durata . Procedim ento di calcolo . Ulter ior i precisazioni. Ad integrazione della circolare n.94 del 12 m aggio 2015 e a seguito di segnalazioni pervenuteda diversi canali di utenza si r it iene ut ile esporre nel det taglio i singoli passaggi relat ivi alcalcolo della durata dell’indennità NASpI . Per determ inare la durata della prestazione NASpI si procede com e segue. 1 - Si considerano in pr im a istanza le prestazioni di Disoccupazione ordinaria (DSO) e ASpI ilcui biennio di osservazione (eventualm ente am pliato in ragione della presenza di periodineut r i) sia a cavallo dell’inizio del quadriennio di osservazione per la determ inazione delladurata dell’indennità NASpI . 1 a) Per la pr im a prestazione DSO o ASpI e cioè per quella con la data di cessazione piùvecchia:

Si calcolano i Cont r ibut i Fuori Quadriennio nel seguente m odo:

52 set t im ane – cont r ibut i ut ili alla prestazione nel quadriennio;

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Si calcolano le Set t im ane ut ilizzate com e segue, e cioè:

- Per il caso di prestazione con durata teorica fino a 52 set t im ane: a) Durata effet t iva/ durata teorica x 52 b) Se i 12 m esi precedent i l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI sonointeram ente contenut i nel quadriennio si confrontano le Set t im ane di cont r ibuzione present i indet t i m esi, con quelle calcolate al punto a) e si considera il m inore t ra i due valor i c) Se i 12 m esi precedent i l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI non sonointeram ente contenut i nel quadriennio, resta conferm ato il num ero di set t im ane calcolato alpunto a) - Per il caso di prestazione con durata teorica superiore a 52 set t im ane: a) Durata effet t iva in set t im ane b) Se i m esi in num ero pari alla durata teorica della prestazione precedent i l’evento dicessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI , sono interam ente contenut i nel quadriennio siconfrontano le Set t im ane di cont r ibuzione present i in det to periodo con quelle calcolate alpunto a) e si considera il m inore t ra i due valor i c) Se i m esi in num ero pari alla durata teorica della prestazione precedent i l’evento dicessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI non sono interam ente contenut i nel quadriennio,resta conferm ato il num ero di set t im ane calcolato al punto a)

Si verifica se i Cont r ibut i Fuori Quadriennio coprono tut te le set t im ane ut ilizzate; inquesto caso per la dom anda in esam e di NASpI non ci sono set t im ane da scom putare esarà il residuo Cont r ibut i Fuori Quadriennio ad essere r idot to di det te set t im ane.Se i Cont r ibut i Fuori Quadriennio non coprono tut te le set t im ane ut ilizzate per ladom anda di DSO o ASpI , si azzererà il num ero di Cont r ibut i Fuori Quadriennio (daconsiderare per eventuali successive dom ande DSO o ASpI con biennio a cavallo) e laulter iore parte residua di set t im ane da r itenersi ut ilizzate sarà det rat ta dai cont r ibut ipresent i nel quadriennio da considerare per il calcolo della durata della prestazioneNASpI .

1 b) Per la seconda prestazione DSO o ASpI ed eventuali successive sem pre di DSO o ASpI ( inordine di data cessazione a part ire dalla più vecchia) : • Si calcolano le Set t im ane ut ilizzate com e segue, e cioè: Per il caso di prestazione con durata teorica fino a 52 set t im ane: a) Durata effet t iva/ durata teorica x 52 b) Se i 12 m esi precedent i l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI sonointeram ente contenut i nel quadriennio si confrontano le Set t im ane di cont r ibuzione present i indet t i m esi, con quelle calcolate al punto a) e si considera il m inore t ra i due valor i c) Se i 12 m esi precedent i l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI nonsono interam ente contenut i nel quadriennio, resta conferm ato il num ero di set t im ane calcolatoal punto a)

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Per il caso di prestazione con durata teorica superiore a 52 set t im ane: a) Durata effet t iva in set t im ane b) Se i m esi in num ero pari alla durata teorica della prestazione precedent i l’evento dicessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI , sono interam ente contenut i nel quadriennio siconfrontano le Set t im ane di cont r ibuzione present i in det to periodo con quelle calcolate alpunto a) e si considera il m inore t ra i due valor i c) Se i m esi in num ero pari alla durata teorica della prestazione precedent i l’evento dicessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI non sono interam ente contenut i nel quadriennio,resta conferm ato il num ero di set t im ane calcolato al punto a) .

Si calcolano i Cont r ibut i Fuori Quadriennio nel m odo seguente:

52 set t im ane – cont r ibut i ut ili alla prestazione nel quadriennio, nel lim ite com unque del residuoCont r ibut i Fuori Quadriennio r isultato dalle precedent i dom ande con biennio a cavallo;

Si verifica se i Cont r ibut i Fuori Quadriennio coprono tut te le set t im ane ut ilizzate; inquesto caso per la dom anda di NASpI in esam e non ci sono set t im ane da scom putare esarà il residuo Cont r ibut i Fuori Quadriennio ad essere r idot to di conseguenza.Se i Cont r ibut i Fuori Quadriennio non coprono tut te le set t im ane ut ilizzate per ladom anda di DSO o ASpI , si azzererà il num ero di Cont r ibut i Fuori Quadriennio (daconsiderare per eventuali successive dom ande DSO o ASpI con biennio a cavallo) e laulter iore parte residua di set t im ane da r itenersi ut ilizzate sarà det rat ta dai cont r ibut ipresent i nel quadriennio da considerare per il calcolo della durata della prestazioneNASpI .

2 - Si considerano tut te le dom ande di prestazione Ds ordinaria (DSO) e ASpI , m iniASpI ,NASpI , DS Requisit i r idot t i e m iniASpI 2012 del lavoratore già percepite con data cessazionenel quadriennio ad esclusione di quelle già esam inate al punto 1, e cioè delle prestazioni diDisoccupazione ordinaria (DSO) e ASpI il cui biennio di osservazione (eventualm ente am pliatoin ragione della presenza di periodi neut r i) sia a cavallo dell’inizio del quadriennio diosservazione per la determ inazione della durata dell’indennità NASpI . 2 a - Per le prestazioni di cui al presente punto di Ds ordinaria (DSO) e ASpI e con duratateorica fino a 52 set t im ane si calcolano le Set t im ane ut ilizzate com e il valore MI NORE t ra iseguent i: a) Durata effet t iva/ durata teorica x 52 b) Set t im ane cont r ibuzione present i nei 12 m esi precedent i l’evento di cessazione che ha datoluogo a DSO/ ASpI c) Set t im ane di cont r ibuzione ut ilizzate per la dom anda di DSO o ASpI che cadono nelquadriennio di osservazione. 2 b - Per le dom ande di cui al presente punto 2 di Ds Ordinaria (DSO) e di ASpI con duratateorica superiore a 52 set t im ane si calcolano le Set t im ane ut ilizzate com e il valore MI NI MO t rai seguent i: a) Durata effet t iva in set t im aneb) Set t im ane cont r ibuzione present i in un num ero di m esi pari alla durata teorica dellaprestazione, precedent i l’evento di DSO/ ASpI 38

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c) Set t im ane di cont r ibuzione ut ilizzate per la dom anda che cadono nel quadriennio diosservazione. 2 c- Per le dom ande di cui al presente punto 2 di m iniASpI e NASpI si calcolano le Set t im aneut ilizzate com e il valore MI NORE t ra: a) Set t im ane di durata effet t iva x 2b) Set t im ane di cont r ibuzione ut ilizzate per la dom anda di m iniASpI e NASpI che cadono nelquadriennio di osservazione dell’ult im a dom anda di NASpI . 2 d - Per le dom ande di cui al presente punto 2 di Ds Requisit i Ridot t i e m iniASpI 2012 sicalcolano le Set t im ane già ut ilizzate in una m isura pari alle Set t im ane di cont r ibuzionenell’anno solare precedente l’anno di presentazione della dom anda di Ds RR o di MiniASpI2012, che cadono nel quadriennio di osservazione per l’ult im a dom anda di NASpI . 3 – Si considerano i cont r ibut i del lavoratore nel quadriennio di osservazione (eventualm enteam pliato in ragione della presenza di periodi neut r i) pr im a della data cessazione at t iv ità aseguito della quale viene r ichiesta la NASpI 4 - Al term ine del calcolo fin qui illust rato si som m ano i cont r ibut i nel quadriennio calcolat i alpunto 3, e cioè i cont r ibut i del lavoratore nel quadriennio di osservazione (eventualm enteam pliato in ragione della presenza di periodi neut r i) pr im a della data cessazione at t iv ità, e sir iducono del num ero delle Set t im ane di cont r ibut i ut ilizzate com e calcolate ai punt i precedent i,facendo com unque salvi i cont r ibut i derivat i dai rapport i di lavoro successivi alla datacessazione che ha dato luogo all’ult im a indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore. 5 - Dividendo per 2 il r isultato si ot t iene la durata della prestazione NASpI . Con l’occasione si forniscono elem ent i ut ili all’interpretazione del paragrafo 2.5 punto 4) dellacircolare n.94 del 2015 in ordine al quale sono state segnalate incertezze circa gli effet t i sulcalcolo della durata della NASpI . Si precisa pertanto che per tut te le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisit i norm ali(DSO) o di ASpI le cui ult im e 52 set t im ane di cont r ibuzione che vi hanno dato luogo siano acavallo dell’inizio del quadriennio, la valutazione della cont r ibuzione ut ilizzata – calcolata cosìcom e indicato al punto 1) dello stesso paragrafo 2.5 - deve essere r icondot ta pr ior itar iam enteai periodi cont r ibut ivi più r isalent i delle ult im e 52 set t im ane di cont r ibuzione che hanno datoluogo a prestazioni di DSO o ASpI , anche se det ta cont r ibuzione si colloca al di fuori delquadriennio di r ifer im ento. I l procedim ento di calcolo fin qui descrit to sarà pubblicato in apposita sezione di paginaI nternet . 7 . Dom anda di indennità di m obilità o di indennità di disoccupazione NASpI . A seguito dei quesit i pervenut i dalle st rut ture terr itor iali circa la possibilità per il lavoratore dioptare t ra la prestazione di m obilità e la prestazione di disoccupazione NASpI , si precisaquanto segue in ordine alla diversità delle due prestazioni con r ifer im ento alla cont r ibuzioneversata dal datore di lavoro, ai requisit i di accesso, alla durata, alla m isura ed alle t ipologie diagevolazioni. Per quanto concerne gli aspet t i cont r ibut ivi, il datore di lavoro è tenuto alversam ento dell’aliquota cont r ibut iva ordinaria ASpI dell’1,61% (1,31% + 0,30% ) , a favoredei lavorator i per i quali è prevista l’assicurazione cont ro la disoccupazione. I n m ateria di m obilità, invece, sono tenute al versam ento del cont r ibuto dello 0,30 le aziendeinquadrate, ai fini cont r ibut ivi, nei set tor i econom ico–produt t ivi r ient rant i nel cam po diapplicazione della disciplina dell’intervento st raordinario di integrazione salar iale.

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Quanto agli aspet t i legat i ai requisit i di accesso, la prestazione di disoccupazione NASpI èr ivolta ai lavorator i che abbiano perduto involontar iam ente la propria occupazione a seguito dilicenziam ento individuale, licenziam ento con accet tazione dell'offerta di conciliazione di cuiall'art . 6 del D. Lgs. n.23 del 2015, dim issioni per giusta causa ( individuate dallagiur isprudenza) , nonché r isoluzione consensuale (esclusivam ente se avvenuta secondo laprocedura di cui all’art . 7, L. 604/ 1966) . L’indennità di m obilità è, invece, r ivolta ai lavorator i licenziat i a seguito di una procedura dilicenziam ento collet t ivo ai sensi degli art t . 4 e 24 della legge n.223 del 1991 da azienderient rant i nel cam po di applicazione della disciplina dell’intervento st raordinario di integrazionesalar iale e appartenent i a part icolar i set tor i econom ico-produt t iv i. Quanto ai requisit i di accesso, per la prestazione di disoccupazione NASpI si r ichiede, olt re allostato di disoccupazione involontar io, la presenza di alm eno t redici set t im ane di cont r ibuzionenel quadriennio precedente la data di cessazione dal lavoro, nonché la presenza di alm enot renta giornate di effet t ivo lavoro nei dodici m esi precedent i la cessazione dal lavoro. Perl’accesso alla indennità di m obilità, olt re all’iscr izione nelle liste di m obilità, i lavorator ilicenziat i devono avere la qualifica di operai, im piegat i e quadri e un’anzianità aziendale didodici m esi, di cui alm eno sei di lavoro effet t ivam ente prestato, con rapporto di lavoro a tem poindeterm inato, com e disciplinato dall’art . 16, com m a 1 della legge n.223 del 1991.

Quanto alla durata delle prestazioni in argom ento, l’indennità NASpI è pari alla m età delleset t im ane di cont r ibuzione nel quadriennio precedente la data di cessazione dal lavoro,r isultando pertanto st ret tam ente legata all’anzianità cont r ibut iva del lavoratore. La duratadell’indennità di m obilità, invece, è com m isurata all’età anagrafica del lavoratore al m om entodel licenziam ento nonché all’area geografica di ubicazione dell’azienda interessata dallaprocedura di licenziam ento collet t ivo. A tal proposito, si precisa che l’art . 2, com m a 46 dellalegge n.92 del 2012 ha int rodot to un regim e t ransitor io della durata dell’indennità di m obilitàper cui si dovrà applicare una graduale r iduzione della durata dell’indennità di m obilità secondoquanto m eglio specificato nella circolare n.2 del 2013 e nel m essaggio Herm es 009916 del24.12.2014. I nfine, ai sensi dell’art . 7, com m a 4 l’indennità di m obilità non può esserecorr isposta per un periodo superiore all'anzianità m aturata dal lavoratore alle dipendenzedell' im presa che abbia at t ivato la procedura di cui all'art icolo 4 della legge n.223 del 1991. Quanto alla m isura, l’indennità m ensile NASpI è pari al 75% della ret r ibuzione m edia m ensilenei casi in cui tale ret r ibuzione sia pari o infer iore ad un im porto stabilito che per l’anno 2015 èdi € 1.195; nei casi in cui la ret r ibuzione m ensile sia superiore all’im porto stabilito, l’indennitàNASpI è pari al 75% di det to im porto increm entato di una som m a pari al 25% del differenzialet ra la ret r ibuzione m edia m ensile e il predet to im porto stabilito. All’indennità m ensile si applica una r iduzione del 3% ogni m ese a decorrere dal pr im o giornodel quarto m ese di fruizione. L’indennità NASpI non può superare un im porto m assim o m ensile stabilito dalla legge, che peril 2015 è pari a € 1.300 lorde. L’im porto dell' indennità di m obilità è, invece, pari al t rat tam ento st raordinario di integrazionesalar iale che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo im m ediatam ente precedente lar isoluzione del rapporto di lavoro, nei lim it i dei “m assim ali” , previst i per le due fasce diret r ibuzione percepita pr im a del licenziam ento e adeguat i annualm ente. Pertanto, det toim porto, verrà corr isposto nella m isura del cento per cento per i pr im i 12 m esi e dell’ot tantaper cento a decorrere dal t redicesim o fino al term ine della prestazione. Sot to il profilo delle agevolazioni alle assunzioni, per i percet tor i delle prestazioni di

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disoccupazione ASpI , m ini-ASpI e NASpI , l’art . 2, com m a 10 bis della legge n.92 del 2012prevede che, al datore di lavoro che assum e a tem po pieno e indeterm inato lavorator ibeneficiar i della prestazione di disoccupazione, è concesso, per ogni m ensilità di ret r ibuzionecorr isposta al lavoratore, un cont r ibuto pari al 50% dell’indennità m ensile residua che sarebbestata corr isposta al lavoratore. Per i dest inatar i dell’indennità di m obilità, al datore di lavoro è concesso uno sgravio sullaquota di cont r ibuzione, pari a quella dovuta per gli apprendist i, per una durata m assim a di: - 18 m esi nel caso di assunzione a tem po indeterm inato (art . 25, com m a 9, dellalegge n.223 del 1991) ;- 12 m esi nel caso di assunzione a tem po determ inato, anche at t raverso piùcont rat t i di lavoro. Se nel corso del rapporto, lo stesso è t rasform ato a tem po indeterm inato, ilbeneficio cont r ibut ivo spet ta per ulter ior i dodici m esi. I l cont rat to può avere anche una duratapiù lunga m a gli incent ivi sono lim itat i a dodici m esi (art icolo 8, com m a 2, della legge n. 223del 1991) . L’assunzione di un lavoratore in m obilità com porta anche un incent ivo di natura econom ica soloqualora il lavoratore assunto sia anche beneficiar io della prestazione. I nfat t i, il datore di lavoro che senza esservi tenuto assum e un lavoratore percet tore diindennità di m obilità a tem po pieno e indeterm inato percepisce (art icolo 8, com m a 2, dellalegge n.223 del 1991) : - il 50% dell’indennità di m obilità residua dovuta al lavoratore, per un m assim o didodici m esi se il lavoratore ha m eno di 50 anni;- il 50% dell’indennità di m obilità residua dovuta al lavoratore, per un m assim o di24 m esi se il lavoratore ha più di 50 anni, elevato a 36 nelle aree del Mezzogiorno. Posto quanto sopra, nell’ipotesi di licenziam ento collet t ivo a seguito di procedura di cui agliart t . 4 e 24 della Legge n.223 del 1991, il lavoratore che abbia presentato apposita dom andadi indennità di m obilità accede esclusivam ente alla indennità di m obilità, in presenza di tut t i irequisit i legislat ivam ente previst i; pertanto, sussistendo i requisit i di accesso a taleprestazione, il lavoratore non ha facoltà di optare t ra l’indennità di m obilità e l’indennità didisoccupazione NASpI . Al fine, com unque, di agevolare l’interessato a presentare corret tam ente la dom anda dellaprestazione di m obilità o di NASpI si procederà ad inserire nella procedura inform at ica dipresentazione della dom anda di NASpI un avviso con il quale si porta a conoscenzadell’utente/ lavoratore che se la cessazione del proprio rapporto di lavoro è avvenuta a seguitodi licenziam ento collet t ivo, ai sensi degli art t . 4 e 24 della Legge n.223 del 1991, occorrepresentare esclusivam ente dom anda di indennità di m obilità. Al r iguardo si r ichiam a tut tavia ilm essaggio I NPS n.1644 del 2015 nel quale è stato chiar ito che, nel caso di reiezione delledom ande di indennità di m obilità, sarà cura degli operator i della st rut tura terr itor iale inserire –in calce alla com unicazione di reiezione e della relat iva m ot ivazione - una nota con la quale sichiede al lavoratore di m anifestare espressam ente la volontà di t rasform are la inizialedom anda di indennità di m obilità in dom anda di indennità di disoccupazione. A tal fine siprecisa che il lavoratore dovrà m anifestare la predet ta scelta ent ro il term ine di 30 giorni dalladata di r icezione della com unicazione in argom ento. I n tale ipotesi, ai fini della decorrenzadella prestazione di disoccupazione, si terrà in considerazione l’or iginaria dom anda di indennitàdi m obilità, successivam ente “ t rasform ata” in dom anda di disoccupazione. I nolt re, nella procedura inform at ica di presentazione della dom anda di indennità di m obilità siprocederà ad inserire l’avviso con il quale si porta a conoscenza dell’interessato che l’indennitàdi m obilità deve essere r ichiesta solo se la cessazione del proprio rapporto di lavoro siaavvenuta a seguito di procedura di m obilità ai sensi degli art t . 4 e 24 della Legge n.223 del1991 e che in tut t i gli alt r i casi di cessazione involontar ia del rapporto di lavoro occorre

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presentare dom anda di indennità di disoccupazione NASpI . 8 . Servizio civile nazionale e indennità di disoccupazione NASpI 8 .1 . Prem essa ed evoluzione del quadro norm at ivo. I l decreto legislat ivo 5 aprile 2002, n.77 recante la disciplina del Servizio civile nazionale anorm a dell’art icolo 2 della legge 6 m arzo 2001 n.64, all’art .9 rubricato “Trat tam entoeconom ico e giur idico” stabilisce al com m a 1 che l'at t iv ità svolta nell'am bito dei proget t i diservizio civile non determ ina l' instaurazione di un rapporto di lavoro e non com porta lasospensione e la cancellazione dalle liste di collocam ento o dalle liste di m obilità. Ai sensi del successivo com m a 2, agli am m essi a prestare at t iv ità in un proget to di serviziocivile com pete un assegno per il servizio civile, non superiore al t rat tam ento econom icoprevisto per il personale m ilitare volontar io in ferm a annuale, nonché' le eventuali indennità dacorr ispondere in caso di servizio civile all'estero.La m isura del com penso dovuto ai volontar idel servizio civile nazionale è determ inata con decreto del Presidente del Consiglio dei m inist r itenendo conto delle disponibilità finanziar ie del Fondo nazionale per il servizio civile. I n relazione al com penso, l’Agenzia delle Ent rate con circolare 10 giugno 2004 n.24/ E hachiar ito che le som m e percepite dai volontar i ai sensi della norm at iva di set tore, in m ancanzadei presuppost i che consentano di configurare il rapporto d’im piego dei volontar i com e un veroe proprio rapporto di lavoro dipendente, devono essere qualificate quali reddit i dicollaborazione coordinata e cont inuat iva ai sensi dell’art .50, let tera c-bis) del TUI R.Relat ivam ente al versam ento della cont r ibuzione, a norm a dell’art . 9, co. 4, del D. Lgs.n.77/ 2002, il relat ivo onere era posto interam ente a carico del Fondo nazionale per il serviziocivile. I l decreto legge 29 novem bre 2008 n.185 convert ito dalla L. 28 gennaio 2009, n.2 haint rodot to all’art .9 del decreto legislat ivo in argom ento il com m a 4 ter il quale prevede che dal1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligocont r ibut ivo ai fini di cui al com m a 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontar iavviat i dal 1° gennaio 2009. I l succitato com m a 4 – com e m odificato dal r ichiam ato decreto legge n.185 del 2008 - prevedeche per i sogget t i iscr it t i al Fondo pensioni lavorator i dipendent i e alle gest ioni speciali deilavorator i autonom i, agli iscr it t i ai fondi sost itut ivi ed esclusivi dell'assicurazione generaleobbligator ia per l’invalidità, la vecchiaia ed i superst it i ed alla gest ione di cui all'art icolo 2,co.26, della legge 8 agosto 1995, n.335, i periodi corr ispondent i al servizio civile su basevolontar ia successivi al 1° gennaio 2009 sono r iscat tabili, in tut to o in parte, a dom andadell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile, con le m odalitàdi cui all'art . 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 e sem preché gli stessi non siano giàcopert i da cont r ibuzione in alcuno dei regim i stessi. Sulla base delle integrazioni e m odifiche esposte il regim e previdenziale dei sogget t i interessat ir isulta significat ivam ente t rasform ato r ispet to al passato. Nel previgente regim e infat t i ibeneficiar i di prestazione di disoccupazione - i quali durante il periodo indennizzabile iniziavanoil servizio civile volontar io - decadevano dal dir it to alla prestazione. Analogam ente noncom peteva la prestazione di disoccupazione a coloro che presentavano la relat iva dom anda nelcorso dello svolgim ento del servizio civile a seguito di precedente cessazione di rapporto dilavoro subordinato.L’at tuale m utato quadro norm at ivo im pone un adeguam ento delle r icadute in am bitoprevidenziale r ispet to a quanto da ult im o r ichiam ato. 8 .2 . Disciplina dei rapport i fra indennità di disoccupazione NASpI e Servizio Civilenazionale.

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Ferm e restando le previsioni di cui ai citat i com m i 1 e 2 dell’art . 9 del D.Lgs. n.77 del 2002, sievidenzia quanto segue. A differenza che nel passato, i volontar i del servizio civile, pur percependo un com penso - chevista la norm at iva fiscale vigente nonché le indicazioni dell'Agenzia delle Ent rate è equiparatoai com pensi percepit i dai sogget t i che svolgono at t iv ità di lavoro parasubordinato(collaborazioni coordinate e cont inuat ive) – non r icevono copertura cont r ibut iva. Per conseguenza, essendo r im asta im m utata la natura delle som m e percepite dai volontar i delservizio civile qualificate quali reddit i di collaborazione coordinata e cont inuat iva ancorchécessato ogni obbligo cont r ibut ivo, si r it iene di potere r icondurre la fat t ispecie in esam eall’ipotesi norm at iva di cui all’art . 10 del D.Lgs. n.22 del 2015. La prestazione didisoccupazione è pertanto cum ulabile con il com penso da servizio civile volontar io subendo lar iduzione pari all’80% del com penso previsto. Ciò com porta anche la copertura cont r ibut ivafigurat iva di un periodo alt r im ent i pr ivo di tutela cont r ibut iva ancorché carat ter izzato dallosvolgim ento di at t iv ità a favore della collet t iv ità. Le st rut ture terr itor iali provvederanno a gest ire la situazione dei beneficiar i di prestazione didisoccupazione NASpI i quali durante il periodo indennizzabile inizino il servizio civilevolontar io, applicando le m edesim e m odalità r iservate ai beneficiar i della stessa prestazioneche - durante il periodo indennizzabile - int raprendono una at t iv ità di lavoro parasubordinata(punto 2.10.b Circ. n.94 del 2015) . Analogam ente sarà gest ita la prestazione di disoccupazione NASpI di coloro che presentano,nei term ini legislat ivam ente previst i, la relat iva dom anda nel corso dello svolgim ento delservizio civile a seguito di precedente cessazione di rapporto di lavoro subordinato. Resta inteso che, non r ilevando l’inizio del Servizio civile nazionale da archivio dellecom unicazioni obbligator ie UNI LAV, r im ane a carico dell’interessato la relat iva com unicazione. L’interessato dovrà alt resì effet tuare all’I nps la com unicazione in ordine all’im porto delcom penso annuo che quest i t rarrà dallo svolgim ento del Servizio. Le suddet te com unicazioni dovranno effet tuarsi ent ro un m ese dall’inizio del Servizio Civile sequesto interviene nel corso della percezione della prestazione di disoccupazione o ent ro unm ese dalla dom anda di prestazione di disoccupazione - presentata a seguito di precedentecessazione di rapporto di lavoro subordinato - se il servizio civile è già in corso di svolgim ento. Si sot tolinea che la presente disciplina com porta accredito di cont r ibuzione figurat iva neiperiodi di sovrapposizione di Servizio civile nazionale con periodi indennizzat i a t itolo di NASpI .Nei periodi in cui non sussiste sovrapposizione in quanto il Servizio civile nazionale si svolge intut to o in parte al di fuori dei periodi indennizzat i di NASpI , la copertura cont r ibut iva deiperiodi di Servizio civile non concom itant i con i periodi indennizzat i a t itolo di NASpI puòessere ot tenuta, ai sensi del m odificato com m a 4 del citato decreto legislat ivo, solo a seguitodi r iscat to con onere a carico degli assicurat i. 9 . Nuova at t ività lavorat iva in corso di prestazione 9 .1 . Effet t i del lavoro accessorio sull’indennità NASpI . I l recente Decreto Legislat ivo 15 giugno 2015, n.81 disciplina, t ra l’alt ro, il lavoro accessorio.I n part icolare l’art . 48 del r ichiam ato d.lgs. n.81 del 2015 stabilisce che per prestazioni dilavoro accessorio si intendono at t iv ità lavorat ive che non danno luogo, con r ifer im ento allatotalità dei com m it tent i, a com pensi superior i a 7.000 euro nel corso di un anno civile,annualm ente r ivalutat i sulla base della variazione dell’indice I STAT dei prezzi al consum o per lefam iglie degli operai e degli im piegat i. Ferm o restando il lim ite com plessivo di 7.000 euro, neiconfront i dei com m it tent i im prenditor i o professionist i, le at t iv ità lavorat ive di cui t rat tasi

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possono essere svolte a favore di ciascun singolo com m it tente per com pensi non superior i a2.000 euro, anche essi r ivalutat i annualm ente. I l successivo com m a 2 prevede che prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, intut t i i set tor i produt t iv i, com presi gli ent i locali, nel lim ite com plessivo di 3.000 euro dicom penso per anno civile, anche essi r ivalutat i, da percet tor i di prestazioni integrat ive delsalar io o di sostegno al reddito. L’I NPS provvede a sot t rarre dalla cont r ibuzione figurat ivarelat iva alle prestazioni integrat ive del salar io o di sostegno al reddito gli accredit i cont r ibut ividerivant i dalle prestazioni di lavoro accessorio. Alla luce della disciplina sopra esposta e delle disposizioni di cui al D.lgs. n.22 del 2015 cheprevedono la cum ulabilità della prestazione NASpI con i reddit i derivant i da at t iv ità lavorat iva,si precisa che l’indennità NASpI è interam ente cum ulabile con i com pensi derivant i dallosvolgim ento di lavoro accessorio nel lim ite com plessivo di 3.000 per anno civile.

Per i com pensi che superano det to lim ite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazioneNASpI sarà r idot ta di un im porto pari all’80 per cento del com penso rapportato al periodointercorrente t ra la data di inizio dell’at t iv ità e la data in cui term ina il periodo di godim entodell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. I l beneficiar io dell’indennità NASpI è tenuto a com unicare all’I NPS ent ro un m eserispet t ivam ente dall’inizio dell’at t iv ità di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalladata di presentazione della dom anda di NASpI , il com penso derivante dalla predet ta at t iv ità. 9 .2 . Effet t i del lavoro interm it tente sull’indennità NASpI . I l cont rat to di lavoro interm it tente, disciplinato dagli art t . 13 -18 del r ichiam ato D.Lgs. 15giugno 2015, n.81, cost ituisce un cont rat to di lavoro dipendente che può essere st ipulato atem po determ inato ovvero a tem po indeterm inato.Tale cont rat to può assum ere una delle seguent i t ipologie: 1. lavoro interm it tente con espressa pat tuizione dell’obbligo di r isposta alla chiam atadel datore di lavoro e dir it to alla indennità di disponibilità; 2. lavoro interm it tente senza obbligo di r isposta alla chiam ata e senza dir it toall’indennità di disponibilità. Tipologia 1 Nel caso in cui il lavoratore già beneficiar io di indennità NASpI si r ioccupi con un cont rat to dilavoro interm it tente di cui alla pr im a t ipologia e cioè con obbligo di r isposta alla chiam ata edir it to alla indennità di disponibilità, si precisa quanto segue. Prim a dell’evoluzione interpretat iva delle disposizioni di cui all’art .2 della legge n.92 del 2012 eprim a della disciplina det tata dall’art .9 del D.Lgs. n.22 del 2015 r ispet t ivam ente in m ateria dicum ulo dell’indennità ASpI e NASpI con il reddito da lavoro dipendente nel caso dir ioccupazione del beneficiar io della prestazione, il Ministero del Lavoro e delle Polit iche socialicon interpelli n.3147 del 22 dicem bre 2005 e n.44 del 3 ot tobre 2008 ha chiar ito che lacorresponsione dell’indennità di disoccupazione deve r itenersi esclusa per i periodi non lavorat idurante i quali il lavoratore resta disponibile a prestare la propria at t iv ità lavorat ivapercependo la relat iva indennità di disponibilità. Alla luce delle vigent i disposizioni sia in m ateria di indennità di disoccupazione ASpI che dellanuova indennità NASpI , nell’ipotesi di r ioccupazione con cont rat to di lavoro subordinato èam m esso il cum ulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro dipendenteladdove quest ’ult im o sia infer iore al lim ite ut ile ai fini della conservazione dello stato didisoccupazione.

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Pertanto, anche nell’ipotesi in esam e di r ioccupazione del beneficiar io di indennità didisoccupazione con rapporto di lavoro interm it tente con obbligo di r isposta alla chiam ata daparte del prestatore di lavoro e obbligo di corresponsione della indennità di disponibilità daparte del datore di lavoro è am m issibile, t rat tandosi di rapporto di lavoro subordinato con unatutela ret r ibut iva cont inuat iva assicurata dall’indennità di disponibilità, il cum ulo dellaprestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro, qualora quest ’ult im o - com prensivodella indennità di disponibilità - non superi il lim ite di € 8.000 per il m antenim ento dello statodi disoccupazione. I n part icolare t rovano applicazione - in considerazione della durata del cont rat to, che puòessere a tem po determ inato o a tem po indeterm inato, e del reddito annuo derivante dalm edesim o - le disposizioni in m ateria di r ioccupazione del beneficiar io dell’indennità didisoccupazione con rapporto di lavoro subordinato e i conseguent i effet t i di sospensione,r iduzione e decadenza sulla prestazione. Tipologia 2 Nel caso in cui il lavoratore beneficiar io di indennità NASpI si r ioccupi con cont rat to di lavorointerm it tente di cui alla seconda t ipologia e cioè senza obbligo di r isposta alla chiam ata e senzadir it to all’indennità di disponibilità, l’indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per lesole giornate di effet t iva prestazione lavorat iva e può essere r iconosciuta lim itatam ente aiperiodi interni al cont rat to non interessat i da prestazione lavorat iva t ra una chiam ata e l’alt ra. Tut tavia, anche per tale t ipologia di lavoro interm it tente, in applicazione di quanto dispostodall’art . 9, com m a 2, del D.Lgs. n.22 del 2015, è am m esso il cum ulo della prestazione didisoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest ’ult im o non superi il lim ite annuo di 8.000euro per il m antenim ento dello stato di disoccupazione. Pertanto, laddove il percet tore di NASpI intenda cum ulare il reddito derivante dal rapporto dilavoro interm it tente con la prestazione di disoccupazione, è tenuto a com unicare all’I st ituto,ent ro il term ine di un m ese dalla r ipresa dell’at t iv ità lavorat iva, il reddito annuo che prevede dit rarre dalla stessa. I n tal caso la prestazione verrà r idot ta e sarà effet tuato il conguaglio a fineanno t ra i reddit i conseguit i in seguito all’at t iv ità lavorat iva e l’indennità NASpI , secondoquanto previsto per la generalità dei lavorator i. Stante quanto sopra, si sot tolinea che nell’ipotesi in cui un lavoratore, non percet tore diindennità di disoccupazione, sia t itolare di un cont rat to di lavoro interm it tente a tem podeterm inato o indeterm inato di cui al pt .2 e cioè senza obbligo di r isposta alla chiam ata esenza dir it to all’indennità di disponibilità, per i periodi interni al cont rat to non interessat i daprestazione lavorat iva t ra una chiam ata e l’alt ra, non è possibile accedere alla indennità didisoccupazione. I periodi di lavoro e di non lavoro cost ituiscono infat t i l’art icolazione dellaprestazione lavorat iva della t ipologia del cont rat to in argom ento e pertanto i periodi di nonlavoro non possono essere assim ilat i ad una cessazione involontar ia del rapporto di lavoro,presupposto per la presentazione della dom anda di indennità di disoccupazione. 9 .3 . Effet t i del lavoro all’estero sull’indennità NASpI . I n caso di nuova occupazione con cont rat to di lavoro subordinato a tem po determ inatoall’estero del sogget to percet tore di NASpI occorre dist inguere a seconda che il nuovo lavorosia int rapreso in uno Stato che applica la norm at iva com unitar ia o in uno Stato noncom unitar io che sia convenzionato con l’I talia in m ateria di disoccupazione con previsionedell’esportabilità della prestazione o in uno Stato non com unitar io che non sia convenzionatocon l’I talia in m ateria di disoccupazione. Si forniscono pertanto i seguent i chiar im ent i in ordine alle diverse situazioni.

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1. Percet tore di indennità di disoccupazione NASpI che si reca in un Paese che applica lanorm at iva com unitar ia esportando la prestazione (art t . 7, 63 e 64 del Regolam ento (UE) n.883/ 2004) .Se la persona disoccupata t itolare di prestazione italiana chiede, in applicazione dell’art icolo 64del regolam ento CE n. 883/ 2004, di esportare tale prestazione perché si reca in cerca di lavoroin uno Stato che applica la norm at iva com unitar ia, è tenuta a iscr iversi com e persona in cercadi lavoro nello Stato in cui si è recata e quindi non è più a disposizione del Cent ro per l’im piegoin I talia. Qualora t rovi lavoro in det to Stato si produrrà la decadenza dall’indennità NASpI . 2. Percet tore di indennità di disoccupazione NASpI che lascia l’I talia avendo già un cont rat to dilavoro in Paese estero che applica la norm at iva com unitar ia.I n tale ipotesi l’indennità viene sospesa fino ad un m assim o di sei m esi: in questo caso infat t inel m om ento in cui è st ipulato il cont rat to di lavoro la persona disoccupata è iscr it ta al Cent roper l’im piego.Al term ine del cont rat to di lavoro all’estero, pr im a di r ipr ist inare l’indennità sospesa, occorreverificare che l’interessato non si sia iscr it to all’ufficio del lavoro dello Stato estero di ult im aoccupazione e abbia chiesto una prestazione a carico di det to Stato. I n tale ipotesi l’indennitàNASpI non pot rà più essere r ipr ist inata. 3. Percet tore di indennità di disoccupazione NASpI che si reca in uno Stato non com unitar ioche sia convenzionato con l’I talia in m ateria di disoccupazione con previsione dell’esportabilitàdella prestazione, esportando la prestazione. I n tale ipotesi si applica quanto previsto alprecedente punto 1. 4. Percet tore di indennità di disoccupazione NASpI che lascia l’I talia avendo già un cont rat to dilavoro in Paese non com unitar io che sia convenzionato con l’I talia in m ateria di disoccupazionecon previsione dell’esportabilità della prestazione. I n tale ipotesi si applica quanto previsto alprecedente punto 2. 5. Percet tore di indennità di disoccupazione NASpI che si reca uno Stato non com unitar io chenon sia convenzionato con l’I talia in m ateria di disoccupazione. I n tale ipotesi se la persona hagià un cont rat to di lavoro nel Paese in cui si reca, l’indennità viene sospesa fino ad un m assim odi sei m esi, dopodiché si produce decadenza.Nel caso invece la persona si rechi nell’alt ro Paese per brevi periodi e per m ot ivi docum entat i,si applica quanto già previsto con m essaggio n.367/ 8.1.2009. 6. Percet tore di indennità di disoccupazione NASpI che st ipuli in I talia un cont rat to di lavorosubordinato da eseguire in un Paese che applica la norm at iva com unitar ia. I n tale caso,essendo il rapporto di lavoro disciplinato dalla norm at iva I taliana anche in m ateriaprevidenziale, t rovano applicazione le disposizioni di cui all’art . 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e iconseguent i effet t i di sospensione, r iduzione e decadenza sulla prestazione, com e nel caso dipercet tore di NASpI che si r ioccupa in I talia. 1 0 . Espletam ento di cariche pubbliche elet t ive e non elet t ive in corso di prestazione. I n ordine alla com pat ibilità e cum ulabilità in tut to o in parte degli em olum ent i derivant idall’esercizio di cariche pubbliche elet t ive e non elet t ive con la fruizione di indennità didisoccupazione NASpI , in assenza di norm at iva esplicita specifica - ferm o restando ilpresupposto del m antenim ento dello status di disoccupato – si precisa quanto segue. Ai sensi dei com binat i dispost i di cui agli art t . 31, 32 della Legge 20 m aggio 1970, n.300 edegli art t . 79, 80, 81 e 82 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.) , i lavorator i dipendent ichiam at i a funzioni pubbliche elet t ive e non elet t ive possono essere collocat i, a r ichiesta, inaspet tat iva non ret r ibuita per tut ta la durata del loro m andato o, in alternat iva, hanno dir it to diassentarsi dal servizio per la partecipazione alle sedute e alle r iunioni degli organi di cui fannoparte per la loro effet t iva durata.

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Ai predet t i lavorator i che chiedono di essere collocat i in aspet tat iva non ret r ibuita com pete, aisensi del r ichiam ato art . 82 del D.Lgs. n.267 del 2000, una indennità di funzione corr isposta inm isura intera. Per i lavorator i che, invece, non r ichiedono l’aspet tat iva non ret r ibuita taleindennità di funzione è dim ezzata. Ai sensi dell’art . 50 del D.P.R. 22 dicem bre 1986, n.917 (T.U.I .R.) la r ichiam ata indennità difunzione è assim ilata ai reddit i di lavoro dipendente. Ciò prem esso, nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente che all’at to della cessazioneinvolontar ia del rapporto di lavoro r icopre cariche pubbliche percependo la relat iva indennità difunzione può, in presenza di tut t i i requisit i legislat ivam ente previst i, accedere alla prestazioneNASpI . I n part icolare, considerato che l’indennità di funzione è assim ilata a reddito di lavorodipendente, possono t rovare applicazione r ispet to alla prestazione NASpI , gli ist itut i - previst iper il caso di r ioccupazione del beneficiar io della prestazione con rapporto di lavorosubordinato - del cum ulo, della sospensione e della decadenza in relazione all’im porto lordoannuo dell’indennità di funzione e alla durata della carica r ivest ita. I n tali ipotesi, il percet toredi NASpI è tenuto alle com unicazioni in ordine allo svolgim ento della carica ed alla m isuraannua dell’indennità di funzione da essa derivante. Analogam ente, anche per il beneficiar io di NASpI che nel corso della fruizione della prestazionevenga chiam ato a r icoprire cariche pubbliche, possono t rovare applicazione gli ist itut i suddet t icon la relat iva disciplina. 1 1 . Precisazioni a lla circolare I NPS n. 1 8 0 del 2 0 1 4 . Con la circolare n. 180 del 2014 sono state date ist ruzioni in m erito alla fruizione delleindennità di ASPI e Mini-ASPI in caso di raggiungim ento dei requisit i per il dir it to a pensione.I n part icolare, al punto 1.4 della citata circolare è stato, t ra l’alt ro, chiar ito che ai sogget t i neiconfront i dei quali si applicano le disposizioni in m ateria di requisit i di accesso e di regim e delledecorrenze previgent i all’ent rata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convert ito, conm odificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, la decadenza dell’indennità di disoccupazione ASpIe m ini ASpI deve essere r ifer ita alla pr im a decorrenza ut ile della prestazione pensionist ica divecchiaia o di anzianità. Pertanto, tali sogget t i raggiunt i i requisit i per il pensionam ento,decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e m ini-ASpI dalla data diapertura della c.d. finest ra di accesso. I n coerenza con quanto specificato, quindi, devonoessere respinte le dom ande di indennità di disoccupazione ASpI e m ini ASpI per le quali lafruizione delle predet te indennità dovrebbe decorrere successivam ente alla pr im a decorrenzaut ile della prestazione pensionist ica di vecchiaia o di anzianità (data di apertura della c.d.finest ra di accesso) . Ciò posto sulla m ateria sono pervenute r ichieste di chiar im ento nei casi di sogget t i cherisultano aver percepito l’indennità di disoccupazione ASPI o m ini ASpI successivam ente alladata della pr im a decorrenza ut ile della pensione di anzianità, m a prim a della effet t ivacorresponsione della pensione. La cr it icità è data dalla necessaria rest ituzione di un im portopercepito durante un periodo che r im arrebbe privo di copertura sia reddituale, essendointervenuta la cessazione dell’at t iv ità lavorat iva, condizione questa di erogabilità dell’indennitàdi disoccupazione, sia pensionist ica, stante la decorrenza della pensione di anzianità successivaalla data di presentazione della relat iva dom anda. A tale proposito, infat t i, sussistono situazioni com e ad esem pio quelle relat ive al regim esperim entale donna di cui all’art 1, com m a 9, della legge n 23 agosto 2004 n 243 o relat ivealla disciplina della totalizzazione di cui decreto legislat ivo 2 febbraio 2006, n. 42, nelle quali èim prat icabile, dal punto di vista logico ed operat ivo, la possibilità di respingere le eventualidom ande di indennità di disoccupazione ASpI e m ini ASpI per le quali la fruizione dellepredet te indennità dovrebbe decorrere successivam ente alla pr im a decorrenza ut ile della

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prestazione pensionist ica di anzianità e, conseguentem ente, applicare in m odo rest r it t ivo ilpr incipio della decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e m ini-ASpIdalla data di apertura della c.d. finest ra di accesso. I n quest i casi, infat t i, l’esercizio delle predet te facoltà, anch’esse previste dalla legge, puòconsent ire di avvalersi di requisit i più favorevoli per l’assicurato, at t r ibuendo una decorrenzadella pensione già in corso di percezione di indennità di disoccupazione ASpI e m ini ASpI m auna corresponsione della stessa solo dalla data dell’esercizio della facoltà, successivaall’apertura della c.d. finest ra di accesso. Ciò posto, dopo aver acquisito anche il concorde parere del Ministero del Lavoro e dellePolit iche Sociali, si chiar isce che nei casi in cui l’esercizio di una facoltà di legge (es. opzioneper il regim e sperim entale donna, totalizzazione, r icongiunzione o totalizzazione di periodicont r ibut ivi ester i ) com port i il perfezionam ento del dir it to a pensione ad un m om entoantecedente all’esercizio della facoltà, m a consenta di ot tenere la pensione solo condecorrenza successiva all’esercizio delle predet te facoltà, è possibile fruire dell’indennità didisoccupazione ASpI e m ini-ASpI e Naspi fino alla pr im a decorrenza ut ile successivaall’esercizio delle predet te facoltà.

I l Diret tore Generale

Cioffi

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 16 DEL 05/08/2015 SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

PROSSIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE

La prossima riunione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni (di

cui CONFIMI IMPRESA è componente) si terrà presso gli uffici dell’INPS di Ravenna

martedì 25 agosto 2015, alle 9:30.

Con l’occasione riteniamo utile segnalare quanto segue.

Considerato che, in base al sistema informatico utilizzato dall’INPS, la domanda di Cig

presentata telematicamente perviene ai funzionari dell’Istituto provinciale di Ravenna

soltanto alcuni giorni dopo il suo invio da parte del richiedente, al fine di consentirne

l’istruzione durante la citata riunione della Commissione, invitiamo tutti i datori di lavoro

interessati a trasmetterla con la massima sollecitudine possibile, preferibilmente entro il 19

agosto 2015.

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