Gli strumenti. Accordi di ristrutturazione anche se con ... · vo dei compensi. Agendo su due leve....

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Gli strumenti. Accordi di ristrutturazione anche se con adesione al 30% dei crediti Spetta al giudice verificare la fattibilità del concordato Niccolò Nisivoccia p Il “Codice della crisi e dell’in- solvenza” prevede i medesimi strumenti di regolazione della crisi previsti dalla legge falli- mentare, della quale sarebbe de- stinato a prendere il posto; ma contiene alcune novità, alcune importanti altre meno, rispetto agli strumenti attuali. In primo luogo il “Codice” contiene molte norme di carat- tere generale, come quella che impone a debitore, creditori e professionisti di ricorrere alla procedura prescelta, quale che sia, rispettandone le finalità, e dunque senza abusarne; oppure quella che invita le autorità pre- poste a farsene carico «in modo sollecito ed accurato, tenuto conto della rilevanza degli inte- ressi coinvolti ed avuto riguardo anche al buon funzionamento del mercato e ai diritti dei lavora- tori». Si tratta di norme di com- portamento, come tali prive di un vero e proprio carattere pre- scrittivo, ma ugualmente impor- tanti, visto l’abuso che negli ulti- mi anni ha contraddistinto le procedure concordatarie, spes- so utilizzate in assenza di con- crete prospettive di successo. Appartengono al novero delle normegeneraliancheprevisioni di natura prescrittiva, come quellechefissanolimitiprecisiai compensi dei professionisti, la cui violazione comporterebbe la restituzione o la revoca di quan- to corrisposto o quelle sulla pre- deduzione dei crediti; o come quelle di natura processuale, es- sendo previsto il principio della «trattazione unitaria delle do- mande di regolazione della cri- si», in virtù del quale tali doman- de dovranno essere trattate «in via d’urgenza e in un unico pro- cedimento». Ciò detto, gli strumenti di re- golazione della crisi erano e ri- mangono: piano di risanamen- to; accordo di ristrutturazione dei debiti; concordato preven- tivo; transazione fiscale; con- venzione di moratoria; concor- dato fallimentare. In particolare, l’accordo di ri- strutturazione potrà essere ap- provato anche in presenza di adesioni pari al 30% dei crediti (anziché al 60, che oggi invece rappresenta la soglia minima), quando il debitore garantisca il pagamento immediato dei cre- ditori estranei e non pretenda la concessione di misure protetti- ve (quali il divieto di azioni ese- cutive o cautelari nel corso delle trattative). Il fine è quello di age- volare il ricorso a questo stru- mento di composizione della crisi, che fino a oggi ha avuto nel- la pratica scarsa applicazione. La convenzione di moratoria potrà trovare a sua volta applica- zione non più solo nei confronti di «banche e intermediari finan- ziari», com’è previsto oggi dal- l’articolo 182-septies, ma anche di qualunque altro soggetto: an- che in questo caso all’evidente fi- ne di agevolarne la diffusione. Quanto al concordato pre- ventivo, il “Codice” afferma espressamente che dovrà essere considerato «in continuità» non solo il concordato che preveda la prosecuzione dell’attività da parte dello stesso imprenditore ma anche da parte di terzi cui la gestione dell’azienda venga affi- data a qualunque titolo (dalla cessioneall’usufruttoall’affitto). La formazione delle classi sarà obbligatoria in alcuni casi (per esempio in relazione ai privile- giati di cui non sia previsto il pa- gamento integrale); verrà sop- pressa l’adunanza dei creditori, perché il diritto di voto dovrà es- sere esercitato in via telematica; nel caso in cui un unico creditore disponga da solo della maggio- ranza, il concordato potrà essere approvato solo se, oltre a tale maggioranza,«abbiariportatola maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto».Infine,il“Codice”attribu- isce al tribunale il potere di veri- ficare nel merito la fattibilità del piano: e questa è una novità mol- to importante, perché risolve una volta per tutte un problema aperto da sempre. © RIPRODUZIONE RISERVATA L’ESTENSIONE Convenzione di moratoria non solo per intermediari finanziari ma anche nei confronti di qualunque altro soggetto CASSAZIONE Tenuità del fatto e archiviazione del Gip di Patrizia Maciocchi I l gip non può archiviare de plano il procedimento per la particolare tenuità del fatto senza notificare le decisione all'imputato che si era già di- chiarato contrario. Lo hanno deciso i giudici deòòa Corte di cassazione, con la sentenza 56942 depositata ieri. Quotidiano del Diritto quotidianodiritto.ilsole24ore.com La versione integrale dell’analisi L’EBOOK Le linee guida 2018 della Guardia di finanza D all’analisi del rischio- evasione alle frodi ca- rosello all’accesso ai dati. Tutte le novità sui controlli fiscali che emergono dalle linee guida diramate dalla Guardia di finanza per il 2018. Nell’e-book sul sito del Sole 24 Ore. www.ilsole24ore.com/ebook Norme & Tributi Focus quotidianodiritto.ilsole24ore.com La versione integrale dell’analisi Gli strumenti. Accordi di ristrutturazione anche se con adesione al 30% dei crediti Spetta al giudice verificare la fattibilità del concordato Niccolò Nisivoccia p Il “Codice della crisi e dell’in- solvenza” prevede i medesimi strumenti di regolazione della crisi previsti dalla legge falli- mentare, della quale sarebbe de- stinato a prendere il posto; ma contiene alcune novità, alcune importanti altre meno, rispetto agli strumenti attuali. In primo luogo il “Codice” contiene molte norme di carat- tere generale, come quella che impone a debitore, creditori e professionisti di ricorrere alla procedura prescelta, quale che sia, rispettandone le finalità, e dunque senza abusarne; oppure quella che invita le autorità pre- poste a farsene carico «in modo sollecito ed accurato, tenuto conto della rilevanza degli inte- ressi coinvolti ed avuto riguardo anche al buon funzionamento del mercato e ai diritti dei lavora- tori». Si tratta di norme di com- portamento, come tali prive di un vero e proprio carattere pre- scrittivo, ma ugualmente impor- tanti, visto l’abuso che negli ulti- mi anni ha contraddistinto le procedure concordatarie, spes- so utilizzate in assenza di con- crete prospettive di successo. Appartengono al novero delle normegeneraliancheprevisioni di natura prescrittiva, come quellechefissanolimitiprecisiai compensi dei professionisti, la cui violazione comporterebbe la restituzione o la revoca di quan- to corrisposto o quelle sulla pre- deduzione dei crediti; o come quelle di natura processuale, es- sendo previsto il principio della «trattazione unitaria delle do- mande di regolazione della cri- si», in virtù del quale tali doman- de dovranno essere trattate «in via d’urgenza e in un unico pro- cedimento». Ciò detto, gli strumenti di re- golazione della crisi erano e ri- mangono: piano di risanamen- to; accordo di ristrutturazione dei debiti; concordato preven- tivo; transazione fiscale; con- venzione di moratoria; concor- dato fallimentare. In particolare, l’accordo di ri- strutturazione potrà essere ap- provato anche in presenza di adesioni pari al 30% dei crediti (anziché al 60, che oggi invece rappresenta la soglia minima), quando il debitore garantisca il pagamento immediato dei cre- ditori estranei e non pretenda la concessione di misure protetti- ve (quali il divieto di azioni ese- cutive o cautelari nel corso delle trattative). Il fine è quello di age- volare il ricorso a questo stru- mento di composizione della crisi, che fino a oggi ha avuto nel- la pratica scarsa applicazione. La convenzione di moratoria potrà trovare a sua volta applica- zione non più solo nei confronti di «banche e intermediari finan- ziari», com’è previsto oggi dal- l’articolo 182-septies, ma anche di qualunque altro soggetto: an- che in questo caso all’evidente fi- ne di agevolarne la diffusione. Quanto al concordato pre- ventivo, il “Codice” afferma espressamente che dovrà essere considerato «in continuità» non solo il concordato che preveda la prosecuzione dell’attività da parte dello stesso imprenditore ma anche da parte di terzi cui la gestione dell’azienda venga affi- data a qualunque titolo (dalla cessioneall’usufruttoall’affitto). La formazione delle classi sarà obbligatoria in alcuni casi (per esempio in relazione ai privile- giati di cui non sia previsto il pa- gamento integrale); verrà sop- pressa l’adunanza dei creditori, perché il diritto di voto dovrà es- sere esercitato in via telematica; nel caso in cui un unico creditore disponga da solo della maggio- ranza, il concordato potrà essere approvato solo se, oltre a tale maggioranza,«abbiariportatola maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto».Infine,il“Codice”attribu- isce al tribunale il potere di veri- ficare nel merito la fattibilità del piano: e questa è una novità mol- to importante, perché risolve una volta per tutte un problema aperto da sempre. © RIPRODUZIONE RISERVATA L’ESTENSIONE Convenzione di moratoria non solo per intermediari finanziari ma anche nei confronti di qualunque altro soggetto CASSAZIONE Tenuità del fatto e archiviazione del Gip di Patrizia Maciocchi I l gip non può archiviare de plano il procedimento per la particolare tenuità del fatto senza notificare le decisione all'imputato che si era già di- chiarato contrario. Lo hanno deciso i giudici deòòa Corte di cassazione, con la sentenza 56942 depositata ieri. Quotidiano del Diritto quotidianodiritto.ilsole24ore.com La versione integrale dell’analisi L’EBOOK Le linee guida 2018 della Guardia di finanza D all’analisi del rischio- evasione alle frodi ca- rosello all’accesso ai dati. Tutte le novità sui controlli fiscali che emergono dalle linee guida diramate dalla Guardia di finanza per il 2018. Nell’e-book sul sito del Sole 24 Ore. www.ilsole24ore.com/ebook Norme & Tributi Focus quotidianodiritto.ilsole24ore.com La versione integrale dell’analisi

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Nei fallimenti ridotte le parcelleAttestatore solo facoltativo - Allerta di Entrate e Inps, esclusi banche e sindacati

Gli strumenti. Accordi di ristrutturazione anche se con adesione al 30% dei crediti

Spetta al giudice verificarela fattibilità del concordatoNiccolò Nisivoccia

pIl “Codice della crisi e dell’in-solvenza” prevede i medesimi strumenti di regolazione della crisi previsti dalla legge falli-mentare, della quale sarebbe de-stinato a prendere il posto; ma contiene alcune novità, alcune importanti altre meno, rispetto agli strumenti attuali.

In primo luogo il “Codice”contiene molte norme di carat-tere generale, come quella che impone a debitore, creditori e professionisti di ricorrere alla procedura prescelta, quale che sia, rispettandone le finalità, e dunque senza abusarne; oppure quella che invita le autorità pre-poste a farsene carico «in modo sollecito ed accurato, tenuto conto della rilevanza degli inte-ressi coinvolti ed avuto riguardoanche al buon funzionamento del mercato e ai diritti dei lavora-tori». Si tratta di norme di com-portamento, come tali prive di

un vero e proprio carattere pre-scrittivo, ma ugualmente impor-tanti, visto l’abuso che negli ulti-mi anni ha contraddistinto le procedure concordatarie, spes-so utilizzate in assenza di con-crete prospettive di successo.

Appartengono al novero dellenorme generali anche previsionidi natura prescrittiva, come quelle che fissano limiti precisi aicompensi dei professionisti, la cui violazione comporterebbe larestituzione o la revoca di quan-to corrisposto o quelle sulla pre-deduzione dei crediti; o come quelle di natura processuale, es-sendo previsto il principio della «trattazione unitaria delle do-mande di regolazione della cri-si», in virtù del quale tali doman-de dovranno essere trattate «in via d’urgenza e in un unico pro-cedimento».

Ciò detto, gli strumenti di re-golazione della crisi erano e ri-mangono: piano di risanamen-

to; accordo di ristrutturazione dei debiti; concordato preven-tivo; transazione fiscale; con-venzione di moratoria; concor-dato fallimentare.

In particolare, l’accordo di ri-strutturazione potrà essere ap-provato anche in presenza di adesioni pari al 30% dei crediti (anziché al 60, che oggi invece rappresenta la soglia minima), quando il debitore garantisca il pagamento immediato dei cre-ditori estranei e non pretenda la concessione di misure protetti-ve (quali il divieto di azioni ese-cutive o cautelari nel corso delle trattative). Il fine è quello di age-volare il ricorso a questo stru-mento di composizione della crisi, che fino a oggi ha avuto nel-la pratica scarsa applicazione.

La convenzione di moratoriapotrà trovare a sua volta applica-zione non più solo nei confronti di «banche e intermediari finan-ziari», com’è previsto oggi dal-l’articolo 182-septies, ma anche di qualunque altro soggetto: an-che in questo caso all’evidente fi-ne di agevolarne la diffusione.

Quanto al concordato pre-ventivo, il “Codice” afferma espressamente che dovrà essereconsiderato «in continuità» non solo il concordato che preveda laprosecuzione dell’attività da parte dello stesso imprenditore ma anche da parte di terzi cui la gestione dell’azienda venga affi-data a qualunque titolo (dalla cessione all’usufrutto all’affitto).La formazione delle classi sarà obbligatoria in alcuni casi (per esempio in relazione ai privile-giati di cui non sia previsto il pa-gamento integrale); verrà sop-pressa l’adunanza dei creditori, perché il diritto di voto dovrà es-sere esercitato in via telematica; nel caso in cui un unico creditoredisponga da solo della maggio-ranza, il concordato potrà essereapprovato solo se, oltre a tale maggioranza, «abbia riportato lamaggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi alvoto». Infine, il “Codice” attribu-isce al tribunale il potere di veri-ficare nel merito la fattibilità del piano: e questa è una novità mol-to importante, perché risolve una volta per tutte un problema aperto da sempre.

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L’ESTENSIONEConvenzione di moratoria non solo per intermediari finanziari ma anche nei confronti di qualunque altro soggetto

CASSAZIONE

Tenuità del fattoe archiviazione del Gip

di Patrizia Maciocchi

Il gip non può archiviare deplano il procedimento per la

particolare tenuità del fatto senza notificare le decisione all'imputato che si era già di-chiarato contrario. Lo hanno deciso i giudici deòòa Corte di cassazione, con la sentenza 56942 depositata ieri.

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Le linee guida 2018della Guardia di finanza

Dall’analisi del rischio-evasione alle frodi ca-

rosello all’accesso ai dati.Tutte le novità sui controllifiscali che emergono dallelinee guida diramate dallaGuardia di finanza per il2018. Nell’e-book sul sito delSole 24 Ore.www.ilsole24ore.com/ebook

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Crisi d’impresa. Oggi al voto della commissione Rordorf i 360 articoli del decreto delegato di riforma

Nei fallimenti ridotte le parcelleAttestatore solo facoltativo - Allerta di Entrate e Inps, esclusi banche e sindacati

Giovanni Negri

pAllerta nelle mani di Entrate eInps. Taglio ai compensi dei pro-fessionisti. Revisione del concor-dato preventivo. Procedura spe-cifica per il fallimento dei gruppi. Attestatore solo facoltativo nel concordato. Ecco alcuni dei car-dini della riforma del diritto falli-mentare che oggi verrà approvatadal plenum della commissione Rordorf. Subito dopo si aprirà la partita del passaggio in Consiglio dei ministri prima e in Parlamen-to poi, nello scorcio finale della le-gislatura. Il ministro della Giusti-zia Andrea Orlando spinge per l’approvazione di un testo che da-rebbe smalto alla sua amministra-zione, ma sono tutte da risolvere le incognite sul piano tecnico e politico, che molto hanno a che fa-re, ovviamente, con l’interpreta-zione da dare al concetto di «ordi-naria amministrazione», cui do-vrà attenersi il governo a Camere

sciolte. Intanto il decreto di rifor-ma si dipana per 360 articoli, an-cora suscettibili di cambiamento, toccando una pluralità di elemen-ti che riscrivono e in parte rivolu-zionano la disciplina attuale.

Due tra i principali, uno di di-retto interesse delle imprese, l’al-tro dei professionisti. Sul primo punto, l’assetto finale preso dalle misure d’allerta esclude banche e sindacati dai soggetti chiamati al-la segnalazione della crisi d’im-presa, ma conferma l’obbligo a ca-rico di Fisco e previdenza. In par-ticolare l’esposizione debitoria, è di importo rilevante:

per l’agenzia delle Entratequando l’ammontare totale deldebito scaduto per l’imposta sulvalore aggiunto risulti pari adalmeno la metà del totale del-l’Iva dovuta per l’anno prece-dente e sia comunque superiorea 50mila euro;

per l’Inps, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel ver-

samento di contributi previden-ziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente, e comunque supe-riore alla soglia di 10mila euro.

Superamento che può essereperò sterilizzato per effetto del-l’esistenza di crediti da portare in compensazione.

All’imprenditore spetta inveceil dovere di attivarsi in caso di:

esistenza di debiti per salari e stipendi scaduti da almeno 60giorni per un ammontare pari a oltre la metà del monte salari complessivo;

esistenza di debiti verso forni-tori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

superamento nell’ultimo bi-lancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elabo-rati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Quanto ai professionisti, in vi-sta si profila un taglio significati-vo dei compensi. Agendo su due leve. Da una parte puntando sullarestituzione di quanto eccede de-terminate soglie. Per esempio, nel caso del concordato preventi-vo, sono ripetibili o revocabili (nell’eventuale liquidazione): la somma pari al 20% fino a 100mila euro, al 15% fino a 500mila, al 10% fino a 1 milione, al 6% fino a 10 mi-lioni e al 3% oltre 10 milioni di eu-ro dell’attivo; per il concordato preventivo liquidatorio e il con-cordato giudiziale le percentuali predette sono ridotte della metà. Medesimo criterio, ma percen-tuali diverse, per quanto riguardagli accordi di ristrutturazione, i piani di risanamento, le tipologie di liquidazione.

L’altra leva è costituita dalla ri-duzione della percentuale di pre-deduzione, che riguarderà:1 i crediti professionali relativi alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del75% e a condizione che l’accordo sia omologato;1 i crediti professionali sulla pre-sentazione della domanda di con-cordato e del deposito della relati-va proposta e del piano che la cor-reda, nei limiti del 75% e a condi-zione che la procedura sia aperta.

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GLI INDICIImprenditore obbligatoa intervenire in caso di stipendinon versatie fornitori non pagati

Gli strumenti. Accordi di ristrutturazione anche se con adesione al 30% dei crediti

Spetta al giudice verificarela fattibilità del concordatoNiccolò Nisivoccia

pIl “Codice della crisi e dell’in-solvenza” prevede i medesimi strumenti di regolazione della crisi previsti dalla legge falli-mentare, della quale sarebbe de-stinato a prendere il posto; ma contiene alcune novità, alcune importanti altre meno, rispetto agli strumenti attuali.

In primo luogo il “Codice”contiene molte norme di carat-tere generale, come quella che impone a debitore, creditori e professionisti di ricorrere alla procedura prescelta, quale che sia, rispettandone le finalità, e dunque senza abusarne; oppure quella che invita le autorità pre-poste a farsene carico «in modo sollecito ed accurato, tenuto conto della rilevanza degli inte-ressi coinvolti ed avuto riguardoanche al buon funzionamento del mercato e ai diritti dei lavora-tori». Si tratta di norme di com-portamento, come tali prive di

un vero e proprio carattere pre-scrittivo, ma ugualmente impor-tanti, visto l’abuso che negli ulti-mi anni ha contraddistinto le procedure concordatarie, spes-so utilizzate in assenza di con-crete prospettive di successo.

Appartengono al novero dellenorme generali anche previsionidi natura prescrittiva, come quelle che fissano limiti precisi aicompensi dei professionisti, la cui violazione comporterebbe larestituzione o la revoca di quan-to corrisposto o quelle sulla pre-deduzione dei crediti; o come quelle di natura processuale, es-sendo previsto il principio della «trattazione unitaria delle do-mande di regolazione della cri-si», in virtù del quale tali doman-de dovranno essere trattate «in via d’urgenza e in un unico pro-cedimento».

Ciò detto, gli strumenti di re-golazione della crisi erano e ri-mangono: piano di risanamen-

to; accordo di ristrutturazione dei debiti; concordato preven-tivo; transazione fiscale; con-venzione di moratoria; concor-dato fallimentare.

In particolare, l’accordo di ri-strutturazione potrà essere ap-provato anche in presenza di adesioni pari al 30% dei crediti (anziché al 60, che oggi invece rappresenta la soglia minima), quando il debitore garantisca il pagamento immediato dei cre-ditori estranei e non pretenda la concessione di misure protetti-ve (quali il divieto di azioni ese-cutive o cautelari nel corso delle trattative). Il fine è quello di age-volare il ricorso a questo stru-mento di composizione della crisi, che fino a oggi ha avuto nel-la pratica scarsa applicazione.

La convenzione di moratoriapotrà trovare a sua volta applica-zione non più solo nei confronti di «banche e intermediari finan-ziari», com’è previsto oggi dal-l’articolo 182-septies, ma anche di qualunque altro soggetto: an-che in questo caso all’evidente fi-ne di agevolarne la diffusione.

Quanto al concordato pre-ventivo, il “Codice” afferma espressamente che dovrà essereconsiderato «in continuità» non solo il concordato che preveda laprosecuzione dell’attività da parte dello stesso imprenditore ma anche da parte di terzi cui la gestione dell’azienda venga affi-data a qualunque titolo (dalla cessione all’usufrutto all’affitto).La formazione delle classi sarà obbligatoria in alcuni casi (per esempio in relazione ai privile-giati di cui non sia previsto il pa-gamento integrale); verrà sop-pressa l’adunanza dei creditori, perché il diritto di voto dovrà es-sere esercitato in via telematica; nel caso in cui un unico creditoredisponga da solo della maggio-ranza, il concordato potrà essereapprovato solo se, oltre a tale maggioranza, «abbia riportato lamaggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi alvoto». Infine, il “Codice” attribu-isce al tribunale il potere di veri-ficare nel merito la fattibilità del piano: e questa è una novità mol-to importante, perché risolve una volta per tutte un problema aperto da sempre.

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L’ESTENSIONEConvenzione di moratoria non solo per intermediari finanziari ma anche nei confronti di qualunque altro soggetto

Le misure di allerta finalizzate all’emersione tempestiva della crisi sono affidate alla segnalazione dei creditori qualificati Inps e Agenzia delle entrate, oltre agli agenti della riscossione. Obbligo di segnalazione, dopo avviso preventivo al debitore, che scatta quando l’esposizone supera determinate soglie di rilevanza. Ma a doversi attivare sono anche gli organi di controllo societari e l’imprenditore stesso quando non è più in grado di pagare dipendenti e fornitori. Cancellato il vincolo anche a carico delle banche e la possibilità di intervento dei sindacati

ALLERTA

I punti chiave

In vista il contenimento dei costi delle prestazioni professisonali e delle consulenze da raggiungere attraverso la determinazione procedura per procedura (piano di risanamento, concordato, accordo di ristrutturazione, liquidazione giudiziale) di limiti oltre i quali scatta la ripetizione o la revoca di quanto pagato. Ridotta poi del 25% la percentuale di prededucibilità in caso di concordato, ma solo se aperto, e di accordi di ristrutturazione, se omologati. Infine l’intervento del professionista attestatore nell’ambito del concordato preventivo passa da obbligatori a facoltativa

PROFESSIONISTI

Il concordato potrà essere di norma solo in continuità o liquidatorio. L’autorità giudiziaria recupera spazio nella valutazione della fattibilità del piano e non solo sul versante della sua tenuta giuridica. Nel concordato liquidatorio l’apporto di risorse esterne aumenta di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo del credito chirografario. In caso di continuità, moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei creditori in possesso di privilegio

CONCORDATO

Modificata la disciplina per la liberazione dai debiti residui per il debitore che, tra l’altro, non ha ostacolato lo svolgimento della procedura: il termine per il conseguimento del beneficio è di 3 anni dalla data in cui il giudice ha disposto l’apertura della procedura di liquidazione. Se la procedura si chiude prima di 3 anni, il beneficio dell’esdebitazione può essere riconosciuto nel provvedimento di chiusura. Il termine è ridotto a 2 anni per il debitore che ha tempestivamente proposto istanza di composizione della crisi secondo le regole delle misure di allerta

ESDEBITAZIONE

Introdotta una disciplina della crisi d’impresa dedicata specificamente alle holding. La domanda di concordato preventivo può essere proposta congiuntamente e con un unico ricorso, contenente un unico piano, oppure piani reciprocamente collegati, da più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e tutte con il proprio centro degli interessi principali in Italia. I piani concordatari presentati per le holding possono anche prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre imprese del gruppo

GRUPPI

Il tribunale competente per territorio coincide con quello del luogo dove è individuato il centro degli interessi principali del debitore Spazio al tribunale circondariale per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza dei consumatori sovraindebitati, al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione

COMPETENZA

CASSAZIONE

Tenuità del fattoe archiviazione del Gip

di Patrizia Maciocchi

Il gip non può archiviare deplano il procedimento per la

particolare tenuità del fatto senza notificare le decisione all'imputato che si era già di-chiarato contrario. Lo hanno deciso i giudici deòòa Corte di cassazione, con la sentenza 56942 depositata ieri.

Quotidiano del

Diritto

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L’EBOOK

Le linee guida 2018della Guardia di finanza

Dall’analisi del rischio-evasione alle frodi ca-

rosello all’accesso ai dati.Tutte le novità sui controllifiscali che emergono dallelinee guida diramate dallaGuardia di finanza per il2018. Nell’e-book sul sito delSole 24 Ore.www.ilsole24ore.com/ebook

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