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Gli accordi transnazionali di gruppo I RISULTATI DI UNA RICERCA EUROPEA E ALCUNE RACCOMANDAZIONI NEGOZIALI EURACTA2 Col sostegno finanziario dell’UE

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Gli accordi transnazionali di gruppoI RISULTATI DI UNA RICERCA EUROPEA

E ALCUNE RACCOMANDAZIONI NEGOZIALI

EURACTA2

Col sostegno finanziario dell’UE

EURACTA 2 - Un’azione europea sugli accordi transnazionali di gruppo

Accordo numero: VS/2013/0350

La responsabilità di quanto contenuto in questa pubblicazione è esclusivamente dei suoi autori e laCommissione Europea non è in alcun modo responsabile per l’uso che potrà essere fatto delle informazionicontenute in questo testo.

Il progetto è stato realizzato grazie al supporto dell’UE.

Gli Accordi Transnazionali di Gruppo (TCA): che cosa sono?

Per Accordi Transnazionali di Gruppo (TCA) si intendono quelle intese liberamentestipulate fra il management di una impresa multinazionale (MNC) e rappresentanze deilavoratori, il cui ambito di applicazione si estende al territorio di più Stati.

I TCA differiscono significativamente dai codici di condotta, in quanto – diversamente da questi ultimi, spessopreferiti dalle MNC che li adottano unilateralmente – essi scaturiscono qui da un percorso bilaterale di tipo negoziale.I TCA possono essere definiti e classificati come:zz Europei (Accordi Quadro Europei – EFA), quando a sottoscriverli è un Comitato aziendale europeo (CAE)

e/o una Federazione sindacale europea di settore (ETUF), avendo a riguardo un ambito applicativoesclusivamente europeo

zz Internazionali (Accordi Quadro Internazionali – IFA), quando a sottoscriverli è una Federazione sindacalemondiale di settore (GUF), avendo a riguardo un ambito di applicazione globale.

Le materie trattate nei TCA sono a vasto raggio, spaziando dai richiami ai c.d. core labour standarddell’ILO (diritto anti-discriminatorio, libertà di associazione sindacale, diritto alla contrattazione collettiva,divieto di sfruttamento del lavoro minorile o forzato), alle pari opportunità, alla formazione professionale,alla salute e sicurezza al lavoro, ai diritti sindacali e dialogo sociale, alla gestione di ristrutturazioni.

I TCA possono anche essere identificati e distinti come:Procedurali quando si limitano a fissare taluni principi e percorsi proceduraliSostantivi qualora prevedano regole gestionali e clausole più circostanziate e vincolanti.

Da questo punto di vista, i TCA da considerare più avanzati sono quelli sostantivi che riguardano processidi ristrutturazione. Essi attengono solitamente alla c.d. anticipazione del cambiamento, indicando concretemisure volte a evitare licenziamenti collettivi e/o chiusure di siti, uffici o reparti, grazie al ricorso a strumentialternativi, come la riqualificazione del personale o forme di mobilità interna o outplacement.

Perché i TCA sono importanti?

I TCA rappresentano oggi un importante e innovativo strumento per le relazioni industriali a livellosovranazionale. Una nuova prassi sociale, un nuovo livello di contrattazione, correlato alprotagonismo assunto ormai dall’impresa multinazionale (MNC) nell’economia globale. Unfenomeno che ha assunto dimensioni senza precedenti, determinando un deficit di governance fralo spazio sempre più svincolato del capitale e le sfere inevitabilmente più territorializzate dellaregolazione sociale, inclusa quella di matrice sindacale.

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In uno scenario siffatto, la contrattazione collettiva transnazionale può e deve dischiudere nuoveopportunità per gli attori delle relazioni industriali, specie sul versante del mondo del lavoro. Essapuò infatti contribuire a restringere quello scarto di governance a cui si alludeva.

Anche la Commissione Europea, a partire dall’Agenda Sociale 2005-10, ha intuito la valenza di questostrumento, raccomandandone da allora pratica e diffusione, nella prospettiva auspicata di maggiori emigliori TCA, da affiancare alle altre forme con cui nell’ordinamento europeo prende forma il dialogosociale (aziendale, settoriale, inter-settoriale).

La pratica dei TCA deve oggi fare i conti con una fase particolarmente critica per la contrattazionecollettiva, specie in alcuni Stati membri. Sotto la concomitante pressione di una crisi lunga e pesante edi severe politiche di austerity (Lettere BCE, Memorandum della Troika, Semestre europeo), molti paesihanno visto una grave erosione del ruolo e dell’efficacia del proprio sistema contrattuale in termini digerarchia fra i livelli, contenuti, derogabilità in peggio, copertura ed estensione dell’efficacia.

L’emersione e la relativa diffusione dei TCA, da questo punto di vista, deve ricordarci il significato dellacontrattazione collettiva: un diritto fondamentale dei lavoratori riconosciuto a vari livellidall’ordinamento internazionale, europeo e nazionale.

Per tutte queste ragioni, i TCA offrono oggi ai lavoratori e alle lororappresentanze un’opportunità ineludibile, quella di:zz sviluppare spontaneamente e dal basso relazioni industriali di livello transnazionalezz coordinare l’azione sindacale oltre l’ambito meramente nazionale/localezz sancire trattamenti comuni minimi fra tutti i paesi e tutte le sedi di una stessa MNCzz gestire processi di ristrutturazione socialmente responsabilizz prevenire e/o contrastare alcune forme di dumping sociale

Una mappa dei TCA

Oggi i TCA esistenti e censiti sono non meno di 267, quasi equamente distribuiti fra IFA (140) eEFA (127)1. Si stima che la loro copertura riguardi qualcosa come 10 milioni di lavoratori in tutto ilmondo. La maggior parte delle aziende interessate ha il proprio quartier generale in Europa,specialmente in Germania e in Francia. Un numero relativamente maggiori di accordi si

1 Da questo numero restano esclusi gli oltre 1300 accordi coi quali è stato in questi possibile istituire i CAE, oanche alcuni Comitati Aziendali Mondiali; http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en

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concentra nei settori e comparti più internazionalizzati e sindacalizzati: metalmeccanico, chimico, bancario, alimentare.

Alcuni accordi globali (IFA) sono co-siglati dal CAE e dalle Federazioni sindacali internazionali (GUF). Nelcaso degli EFA la maggior parte reca la firma del CAE (97 su 127), con 67 testi in cui ciò è avvenuto senza ilconcorso di altre rappresentanze. Soltanto 16 EFA portano la firma esclusiva di una (o più) Federazionesindacale europea (ETUF), e nella quasi totalità dei casi riguarda Gruppi francesi. Un trend che dal 2006 al2011 aveva registrato una certa crescita. A partire dal 2011, invece, notiamo un complessivo rallentamentodella contrattazione di nuovi EFA. In particolare per la categoria che abbiamo definito “sostantiva”, in temadi ristrutturazioni. Un dato che va rilevato criticamente, essendo coinciso con una fase fortemente pervasada processi di questa natura, rispetto ai quali sarebbe stato auspicabile attendersi un salto quantitativo equalitativo per i TCA. Invece è come se la grave crisi di questi anni, piuttosto che favorire la ricerca disoluzioni condivise a livello transnazionale, abbia indotto a una sorta di arroccamento nazionale e localedelle relazioni industriali.

L’incerto statuto giuridico dei TCA: una questione chiave

La contrattazione collettiva transnazionale si è finora sviluppata senza che vi fosse unaspecifica cornice normativa né a livello internazionale né a livello dell’UE. I TCA si sono dunqueretti su un integrale volontarismo, frutto dell’autonomia collettiva fra gli attori negoziali.

La mancanza di un quadro regolativo specifico ha probabilmente svolto una funzione utile nel favorire lastipula di tanti accordi, aggirando le prevedibili riluttanze del fronte datoriale. Tale carenza, tuttavia, mostraalla lunga più problemi che soluzioni, non offrendo adeguate garanzie di effettività e uniformitàtransnazionale al momento della implementazione locale degli accordi internazionali sottoscritti.Questi testi riflettono solitamente i modelli e le pratiche dei paesi dove ha sede il comando della MNC. Inmancanza di norme definite relative allo statuto giuridico dei TCA, nonché di un chiaro raccordo gerarchicofra i vari livelli e attori negoziali, il risultato è che per essere implementati nei diversi contesti di riferimento, ilTCA dovrà essere nuovamente negoziato a livello nazionale/locale, con una sostanziale ri-nazionalizzazionesuscettibile di alterare proprio quelle finalità transnazionali che si intendevano perseguire.

Altri aspetti molto importanti riguardano la legittimazione degli attori negoziali, il tipo di proceduranegoziale, la gestione di eventuali controversie. Un mandato trasparente rappresenta – a nostro avviso –un fattore cruciale, sia per ragioni di democrazia che di efficacia complessiva dei TCA in tutti i contestichiamati a realizzarne obiettivi e attese.

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Dal loro carattere puramente volontario e solo debolmente vincolante, i TCA traggono seri problemirelativi alla loro effettività ed uniformità. Al fine di far evolvere questi accordi dalla mera enunciazione divalori e principi ad un autentico percorso negoziale, più incisivo nei suoi effetti finali, la Confederazione deisindacati europei (CES) e le Federazioni europee di settore (ETUF) hanno definito delle linee-guida perorientare, uniformandole, le procedure per una migliore contrattazione transnazionale.

Esse dovrebbero assicurare sempre:zz una informazione e consultazione tempestiva da parte dell’impresazz un mandato a trattare conferito dai sindacati più rappresentativi nazionali

con riguardo ai contenuti e agli obiettivi degli accordizz una procedura per l’approvazione dell’accordo, su cui dovrà potersi misurare

una maggioranza qualificata in ciascun paese interessato al TCAzz il potere di firma per le federazioni sindacali europee di settore,

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali nazionali coinvoltezz il coinvolgimento del CAE in tutte le fasi del negoziato, secondo le regole

adottate a riguardo dalle suddette federazioni europee

I risultati della ricerca EURACTA 2--

Al fine di approfondire meglio molte delle questioni fin qui evocate, una reteeuropea di 10 organizzazioni – fra istituti di ricerca, sindacati e Università – inrappresentanza di 7 paesi dell’UE (vedi retro di copertina)ha realizzato una ricercafinanziata dalla Commissione Europea e intitolata EURACTA 2. Essa ha dato seguitoa un precedente progetto dall’analogo acronimo, promosso e coordinato ancheallora dall’IRES nazionale, oggi Associazione Bruno Trentin.

Gli obiettivi generali del progetto hanno mirato a:zz migliorare la comprensione, lo scambio di esperienze e di competenze fra

le parti sociali europee riguardo al ruolo e alle potenzialità dei TCA;zz realizzare una approfondita indagine empirica su alcune esperienze

significative di TCA nella loro concreta realizzazione: percorso negoziale,contenuti, implementazione, impatto nei diversi contesti locali e nazionalidelle relazioni industriali.

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Oltre all’organizzazione di due workshop internazionali (Madird e Bruxelles) e una conferenza finale (Roma),con la partecipazione di oltre un centinaio fra delegati e funzionari sindacali di vario livello e provenienza, ilprogetto si è concentrato sulla realizzazione di alcuni studi di caso presso alcune importanti MNC.

Le imprese

Settore metalmeccanico (4): Volkswagen (VW), Thales, Schneider Electric, SKFSettore bancario: (3) Santander, Unicredit, BNP Paribas

Di questi sette gruppi tre hanno sede principale in Francia, due in Germania, uno in Spagna, Italia e Svezia.Ognuno di essi vanta la presenza in più di uno Stato membro fra quelli coinvolti nel network EURACTA. Laloro dimensione, in termini quanto meno occupazionali, si attesta su un livello medio globale di circa160.000 addetti, con un massimo nel caso della VW (560.000) e un minimo alla SKF (48.000).

L’indagine si è svolta tra le sedi principali dei suddetti gruppi e le loro affiliate presso uno o più paesi fra quelli delpartenariato. Una quindicina di studi di caso,alcuni dei quali afferenti a un comune TCA e gruppo di appartenenza(esempio: Volkswagen, Germania; Bentley, Regno Unito; Seat, Spagna; Lamborghini, Italia). Tutte e sette le MNCdispongono di un CAE, laddove in due casi – VW e SKF – esiste anche un Comitato mondiale di gruppo.

I TCA: numero, ambito, data e nome

Nei casi esaminati abbiamo registrato un totale di 18 TCA, con una media di due accordi per gruppo, laddovenel solo caso di VW i testi sottoscritti sono stati in totale 5 (un sesto, nel 2012, è stato in realtà l’aggiornamentodi uno precedente, il primo, sottoscritto nel 2002).

La maggior parte di questi accordi ha un ambito di applicazione esclusivamente europeo (EFA), con un paio dieccezioni almeno, nuovamente alla VW e alla SKF, la cui la copertura è quella dell’accordo quadrointernazionale (IFA).

I TCA in questione sono stati tutti siglati fra il 2002 e il 2014, con una relativa concentrazione nel biennio 2008-09, con sei accordi (2 Unicredit, 2 Santander, Thales e VW). Gli ultimi due, in ordine di tempo, sono stati gliaccordi siglati nel 2014, rispettivamente da BNP Paribas e da SKF. Da sottolineare come una gran parte dei TCAin questione sia stata prodotta in concomitanza della crisi degli ultimi anni.

Sotto il profilo nominale, andrebbe osservato come il termine “accordo” ricorra espressamente solo in alcunitesti, laddove più frequente appare il ricorso ad altre dizioni, formalmente meno cogenti, come “dichiarazionecongiunta”, “Codice”, “Carta”.

Elenco dei TCA esaminati

Iniziativa e firma

L’iniziativa di negoziare i TCA è partita, nella maggioranza dei casi (4 casi su 7), dall’azienda (Schneider,Thales, SKF, BNP), in uno dal CAE (Unicredit), in un altro dal sindacato nazionale di categoria(Santander), in un altro ancora dal consiglio aziendale, con coinvolgimento attivo della propriafederazione di categoria (VW). Un ruolo chiave è in tutti i casi esercitato dal paese dove ha sede ilquartier generale del gruppo.

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MNC Sede impresa controllante TCA Anno

Volkswagen Germania Carta sociale 2002Salute e sicurezza 2004Dichiarazione sulla sostenibilità nei rapporti con fornitori 2009Carta dei rapporti di lavoro 2012Lavoro temporaneo tramite agenzia 2012Carta sociale (aggiornamento) 2012

Thales Francia Sviluppo professionale e anticipazione (IDEA) 2009Follow-up (TALK) 2010

Schneider Francia Accordo sull’anticipazione del cambiamento 2007Electric Accordo per gli impegni sociali nel quadro

dell’acquisizione di Areva T&D 2010SKF Svezia Accordo quadro globale (GFA) 2003

Follow-up 2014Santander Spagna Parità di trattamento uomo-donna 2008

Diritti sociali e rapport di lavoro 2009Servizi finanziari sostenibili 2011

Unicredit Italia Dichiarazione congiunta su formazione, apprendimento e sviluppo professionale 2008Dichiarazione congiunta su pari opportunità e non discriminazione 2009

BNP Francia Accordo sulla gestione dell’occupazione 2012Paribas Accordo sulla parità nei luoghi di lavoro 2014

Le parti firmatarie. Per quanto riguarda il lato dei lavoratori, in due casi la sigla è stata esclusivamente quella dellaFederazione europea di settore (Thales e Schneider Electric); in due altri casi ha firmato solo il CAE (Unicredit eSantander). ETUF e CAE risultano co-firmatari degli EFA di BNP Paribas. Per gli IFA in VW hanno firmato CAE,Comitato aziendale mondiale e la Federazione internazionale dei sindacati metalmeccanici prima del 2012 eIndustriALL Global Union a partire dal 2012. Alla SKF ETUF e GUF, ma non anche il CAE, ma in questo caso vanotato come i rappresentanti dell’ETUF e della GUF fossero rispettivamente presidenti del CAE e del Comitatoaziendale mondiale.

A cosa si deve attribuire l’emersione di una contrattazione di livello transnazionale? Da una parte a un certointeresse delle aziende ad armonizzare alcuni standard di trattamento fra tutti i siti nazionali. Ciò può rientrarenell’ambito di una strategia di responsabilità sociale dell’impresa, in vista di un migliore accreditamentoreputazionale e di relazioni più distese con dipendenti e sindacati. Una MNC può essere indotta a questo genere diaccordi quando ciò fornisce maggiori garanzie di una interlocuzione unitaria – ad esempio nel caso di una ETUF –rispetto ad un'altra, più frammentata e conflittuale, in casa propria. Riscontri in tal senso li abbiamo tratti dalleimprese francesi del settore metalmeccanico.

Dall’altra parte e con maggiore forza, anche i lavoratori e le loro organizzazioni ambiscono ad armonizzare alcunistandard di trattamento presso tutte le affiliate di un medesimo gruppo, limitando così il rischio di dumpingsociale. I sindacalisti tedeschi intervistati alla VW sono stati abbastanza chiari da questo punto di vista.

Relativamente defilato, quanto meno rispetto all’assunzione dell’iniziativa negoziale, il ruolo delle ETUF, puremolto impegnate su questi temi. La ragione di ciò risiede nell’intenzione – che abbiamo potuto riscontrare nelcaso di IndustriALL Europe – di rispettare pienamente la volontà e le scelte delle organizzazioni sindacalinazionali riguardo alla decisione di negoziare o meno un TCA.

--Il processo negoziale--

Uno dei punti più delicati riguarda il ruolo del CAE in relazione alla contrattazione transnazionale. Esso nondisporrebbe infatti del potere formale di negoziare accordi, ma è innegabile come – a dispetto di tale dato –esso abbia rivestito una funzione spesso decisiva nel firmare molti dei testi che conosciamo. Lo si vedevapoc’anzi enumerando e classificando i diversi tipi di TCA siglati finora. I CAE hanno di fatto stipulato,legittimamente, una grossa fetta di EFA e c’è da presumere che in una qualche misura proseguiranno a farloanche in futuro. Ciò nondimeno, l’obiettivo di conseguire una certa cornice comune e più avanzata di TCA,secondo procedure più trasparenti e strutturate, fa sì che il CAE non fornisca sempre le dovute garanzie comesoggetto sindacale in grado di negoziare al meglio a livello transnazionale..

In ragione di ciò, e limitatamente gli EFA, la CES e le ETUF hanno redatto specifiche linee-guida per lacontrattazione transnazionale di gruppo, in cui un ruolo primario viene riservato proprio alle federazioni

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sindacali europee di settore. È ad esse che spetterà il potere finale di firma, a seguito di un articolatoprocedimento nel quale le rappresentanze locali e i sindacati nazionali godranno di ampie prerogative dicontrollo in tutte le fasi del negoziato. La ragione di questa scelta sono varie ma essenzialmente riconducibilialle maggiori garanzie di rappresentatività sindacale con cui le federazioni europee sono in grado diraccogliere e mediare democraticamente rispetto a un mandato conferito dalle varie organizzazioni nazionali.

Nel nostro studio, le linee-guida di CES ed ETUF hanno svolto un ruolo fondamentale nei casi del settoremetalmeccanico, e in special modo nei gruppi francesi, col forte avallo dei sindacati italiani, convintisostenitori che questa via sia l’unica in grado di offrire adeguate garanzie di genuinità e democrazia nell’esercizio della rappresentanza. Nel settore bancario questo primato delle ETUF risulta fortemente attenuato,laddove l’attore principale resta piuttosto il CAE. In Unicredit e Santander è il CAE che ha negoziato e alla finesiglato i rispettivi EFA. Alla BNP si è proceduto alla costituzione di una apposita commissione negoziale mista,per poi firmare insieme alla federazione europea di settore. Nel corso del negoziato il CAE ha potuto disporre,e dispone tutt’ora, della consulenza di esperti esterni, secondo quanto previsto dalla legislazione francese inmateria e si occupa fra l’altro del grado di attuazione dei TCA sottoscritti.

La qualità della comunicazione e del coinvolgimento multi-livello durante il percorso negoziale, nella fase diconferimento del mandato prima e in quella di implementazione degli accordi poi, costituisce un fattorecruciale per il successo e l’effettività complessiva di queste esperienze. Tuttavia, non di rado ciò hamanifestato gravi carenze. Il sindacato polacco ha lamentato una sua sostanziale esclusione dai negoziati chehanno condotto alla sigla del primo accordo in Schneider Electric e in Santander, dove persino il managementlocale si è dichiarato sorpreso rispetto all’esistenza di un terzo EFA di cui non conosceva l’esistenza. Nel caso deidue EFA in Unicredit, i due principali sindacati nazionali (quello italiano e quello tedesco), che pure ne hannoespresso un certo apprezzamento, sono rimasti piuttosto ai margini di un processo negoziale fortementeincentrato intorno al protagonismo del proprio CAE. Problemi possono rivelarsi anche all’interno dello stessoCAE, fra approcci e istanze delle diverse componenti nazionali. Questo sembra essere stato il caso di Santander.

--Le materie oggetto di TCA--

Una buona parte dei testi esaminati appartiene alla categoria che abbiamo definito “procedurale”. Si tratta perlo più di dichiarazioni congiunte, di Carte o codici condivisi, laddove in qualche altro caso l’accordo assumecontorni formali e misure di intervento più circostanziate, nell’ottica dell’anticipazione del cambiamento enell’eventualità di ristrutturazioni.

Il richiamo al rispetto dei diritti sociali fondamentali ricorre soprattutto negli accordi quadro internazionali (IFA),come quelli stipulati alla VW e alla SKF, in cui riecheggiano lo spirito e le norme delle Convenzioni ILO (“corelabour standards”). Va tuttavia sottolineato come nel caso dei 5 IFA sottoscritti alla VW si sia andati ben al di là diquegli standard minimi di trattamento, adottando misure significativamente avanzate in materia di sicurezza sul

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lavoro, sostenibilità sociale nella catena della fornitura, rapporti di lavoro, lavoro in somministrazione.

Il contenuto degli EFA, lo si era già visto nel precedente studio di EURACTA (2012), appare di norma più ampio ediversificato rispetto a quello degli IFA, ricoprendo una gamma maggiore di materie. Almeno un quarto dei testipassati in rassegna contengono un esplicito richiamo alla formazione e alla riqualificazione come vero antidotoalle conseguenze negative di una eventuale ristrutturazione. Sviluppo professionale e formazione continua sonoil nucleo dei due accordi sottoscritti alla Thales. L’obiettivo è quello di prevenire e scongiurare – tramite pianiindividualizzati – gli effetti negativi di una riorganizzazione, evitando quanto più è possibile il ricorso alicenziamenti collettivi. Analogamente nella dichiarazione congiunta di Unicredit, del 2008, e – nei suoi obiettiviprincipali – nell’EFA di Schneider del 2007, intitolato proprio all’anticipazione del cambiamento.

Altri temi che ritornano in più d’un testo concernono la pari opportunità, la diversità nei luoghi di lavoro e ilcontrasto a qualunque discriminazione. In tal senso si distinguono in particolare gli accordi del settore bancario:Santander 2005, Unicredit 2009, BNP Paribas 2014. Il gruppo francese ha anche avviato un negoziato per unnuovo accordo sulla prevenzione dei rischi psico-sociali.

Temi quali i diritti sociali e i rapporti di lavoro qualificano in particolare un paio di TCA, in Santander e in VW. Neltesto della banca spagnola se ne tratta con riferimento ai core labour standard internazionali, seppurlimitatamente al contesto europeo, avendo il management rigettato la richiesta sindacale di estendere su scalaglobale la sua efficacia. Il gruppo è particolarmente presente in America Latina, dove non mancano rimostranzesindacali in tema di condizioni di lavoro ed agibilità sindacale.

Diverso il caso della Carta VW sui rapporti di lavoro (2009), in cui – oltre ad assumere una copertura globale –vengono sanciti avanzati diritti di informazione, consultazione e co-determinazione in tema di organizzazione econdizioni complessive di lavoro. Un approccio di stampo “tedesco” alle relazioni industriali, comprensivo diformazione per i rappresentanti dei lavoratori e la possibilità per i comitati aziendali locali – che dovranno essereeletti democraticamente – di ricorrere ad esperti esterni.

Nessuno dei testi analizzati tratta espressamente di criteri o parametri per la fissazione di comuni livelli retributivie neppure di orario di lavoro (c.d. “hard issues”).

--Implementazione e impatto--

Tutti i TCA, lo abbiamo già detto, rappresentano soluzioni assunte su base esclusivamente volontaria. Essi nonproducono effetti giuridici immediati in tutte le sedi lavorative a cui andrebbero applicati. Non sussiste alcunobbligo specifico affinché vi sia una loro implementazione diretta nei diversi contesti locali, se non grazie alprevedibile coordinamento interno che, su scala multi-livello, ordina i rapporti fra il management dell’impresa daun lato, e le rappresentanze dei lavoratori dall’altro. Ciò costituisce al momento il punto di maggiore debolezza e

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preoccupazione riguardo alla natura e all’efficacia della contrattazione transnazionale. Se ne accennava nelcapitolo sui profili giuridici dei TCA.

Per TCA che hanno il carattere di accordi quadro, la loro effettiva implementazione nei diversi siti a cuiafferiscono richiederà il passaggio di un ulteriore accordo aziendale per divenire vincolante. Con la solaeccezione, forse, di Thales, in cui ciò è accaduto in maniera estremamente rapida e incontroversa, negli altricasi non sono mancate lungaggini e complicazioni per via dei diversi sistemi locali di relazioni industriali odell’inadeguato coinvolgimento preventivo degli attori locali. Clausole di non regresso (il vincolo cioè di nonpeggiorare gli standard conseguiti a livello di singolo paese o di unità lavorativa) ricorrono espressamente indiversi testi: VW, SKF, Unicredit.

Alcuni TCA hanno previsto commissioni incaricate di seguirne gli sviluppi, monitorandone il grado diattuazione. Il CAE è spesso il principale destinatario di questo genere di attività, ponendo nell’agenda dei suoiincontri ordinari un momento di approfondimento sullo stato dell’arte relativo a uno o più TCA siglati nelgruppo. Casi del genere li abbiamo riscontrati in BNP Paribas, Thales, Schneider Electric.

Organismi e procedure apposite per la risoluzione di controversie applicative e/o interpretative appaiono soloin pochi testi. Quelli di Unicredit hanno previsto la figura di un Ombudsman per ogni affiliata, incaricato diraccogliere eventuali contestazioni per poi riferirne al management nazionale e finanche a quello globale.Commissioni con funzioni di mediazione o procedure di arbitraggio si ritrovano alla SKF e alla Thales.

Il valore dei TCA, nella percezione di quanti maggiormente dovrebbero beneficiarne (lavoratori, delegatisindacali, federazioni di settore), risulta per lo più chiaroscurale. In vari casi le dichiarazioni raccolte paionorivelare uno scarso riconoscimento dell’utilità concreto di questi accordi. Una sensazione ricorrente è infattiche essi non aggiungono pressoché nulla a quanto già riconosciuto, per legge e/o contrattazione collettiva,dai propri ordinamenti delle relazioni industriali. Questo, va detto, è soprattutto il caso di quei paesi in cui letutele normative, individuali e collettive, sono più avanzate. Ad esempio Germania o Francia, dove hanno ilquartier generale molte MNC firmatarie di TCA. Per i sindacati di questi paesi, il valore principale di questiaccordi consiste non tanto in ciò che possono aggiungere a quanto già esiste nel loro paese, ma per lafunzione che possono svolgere nell’esportarne alcuni standard nei paesi dove le tutele sono meno robuste everso cui la MNC potrebbe essere tentata di agire in chiave di dumping sociale. Qui il ruolo e la valenza deiTCA può rivelarsi ben più incisiva. Molti diritti risultano assai meno scontati e le prassi negoziali stentano astabilizzarsi in quadro di solido riconoscimento della rappresentanza collettiva nei luoghi di lavoro. Inscenari del genere, molto comuni nei paesi dell’Europa centro-orientale (per non parlare del resto delmondo), i TCA offrono una nuova e incoraggiante prospettiva per lo sviluppo di relazioni industriali piùavanzate. La loro accoglienza in Polonia ma soprattutto in Bulgaria, fra i casi che abbiamo esaminato,conferma ampiamente il significato di questa prospettiva.

Ciò non significa che i TCA debbano ritenersi privi di interesse e/o incidenza nei contesti a più forte tutela

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normativa e sindacale. Essi possono infatti produrre ricadute importanti anche “in patria”, come abbiamo potutorilevare nel caso dell’accordo VW sul lavoro in somministrazione (2012), avanzato anche rispetto alla normativatedesca in materia. Particolarmente degno di nota, sempre con riguardo a VW, l’impatto generato dalla Carta suirapporti di lavoro del 2009. Al netto di qualche perdurante riserva culturale riscontrata qua e là rispetto al modellotedesco di relazioni industriali, i diritti di consultazione e co-determinazione contenuti nell’accordo hanno raccoltogiudizi largamente favorevoli in contesti pur avanzati, come quello metalmeccanico italiano (Lamborghini),spagnolo (Seat) e inglese (Bentley). Nel caso italiano, in particolare, esso ha assunto una significativa valenzaalternativa al modello, di ben altra ispirazione, perseguito dal produttore nazionale di auto (che peraltro non hasiglato alcun TCA). C’è poi un caso come quello della BNP Paribas, dove i TCA hanno rappresentato una molla persviluppare forme di dialogo sociale a livello europeo e di gruppo, promuovendo ricadute in appositi comitatinegoziali anche a livello nazionale. Da questo punto di vista i TCA possono assolvere all’importante funzione difissare un comune parametro di raffronto fra i sindacati dei vari paesi, favorendo una certa sincronizzazione dellerispettive agende negoziali. Un passo importante verso quel coordinamento della contrattazione collettiva alivello transnazionale, indicato da molte organizzazioni nazionali ed europee come un’autentica prioritàstrategica per il sindacato del XXI secolo.

In una fase di grave e prolungata crisi, questi accordi possono rivelare un deludente scarto fra i propositi in essiproclamati e una realtà di fatto che li disattende più o meno clamorosamente. Un caso di questo tipo lo abbiamoriscontrato con riguardo al primo accordo siglato alla Schneider Electric nel 2007. Si doveva operare in una logicadi anticipazione del cambiamento, capace di scongiurare le conseguenze più negative di un processo diristrutturazione e riorganizzazione del lavoro. E invece, non appena possibile, l’azienda non ha esitato a spostareproduzioni in Cina, effettuando pesanti tagli del personale in Europa e rimpiazzando figure professionalialtamente qualificate con rapporti di lavoro precario e dunque meno costosi per l’azienda. Una politica che hasuscitato una dura reazione da parte dei sindacati di numerosi paesi, dalla Polonia all’Italia, dalla Repubblica Cecaalla Spagna. Per i rappresentanti polacchi intervistati ciò attesterebbe tutti i limiti di testi troppo spesso vaghi neicontenuti e normativamente privi di adeguata giustiziabilità e dunque effettività. Con riguardo alla stessa azienda,va anche sottolineato il giudizio diverso raccolto, sempre nel contesto polacco, in merito al secondo accordosiglato dal gruppo francese, questa volta in concomitanza dell’acquisizione di Areva T&D (2010). La valutazione èche in questo caso l’azienda avrebbe fornito loro adeguate rassicurazioni in rapporto alle prospettiveoccupazionali relative dell’acquisizione.

Un requisito in grado di determinare il successo di questi accordi consiste in un buon coinvolgimento, esaustivo etempestivo, da parte di tutti i più diretti interessati. Questo purtroppo non è sempre il caso. Sindacati erappresentanze delle singole unità aziendali, come si diceva poc’anzi, in più di un caso hanno lamentato la lorototale estromissione dal percorso che ha condotto al TCA. L’informazione e la formazione riguardo ai contenutidei TCA sono molto importanti. Una delle possibili spiegazioni dell’accoglienza positiva raccolta dagli accordi inVW, ma anche di quelli nel sito bulgaro della SKF, risiede – oltre che nei loro contenuti avanzati – nell’impegnoprofuso dal sindacato, e da quello tedesco in particolare, nel far conoscere i risultati raggiunti nei vari contesti incui essi dovranno produrre i loro effetti.

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Fattori di successo nella negoziazione dei TCA:zz solidi assetti di relazioni industriali nel paese dove la MNC ha il suo quartier generale

(sindacalizzazione; rappresentanza riconosciuta nei luoghi di lavoro; attività negoziale e/o partecipativa)

zz relazioni industriali sufficientemente sviluppate anche presso le filiali estere della MNCzz attivazione delle rappresentanze nazionali e localizz coordinamento e mediazione delle federazioni sindacali europee di categoriazz un CAE costituito da membri sindacalizzati e volto allo sviluppo di un’autentica

europeizzazione delle relazioni industriali nel gruppo;zz un buon coordinamento fra CAE, sindacati e rappresentanze dei lavoratori nei vari paesi

interessati;zz uno stile e una volontà manageriale di perseguire una via alta alla competitività globale,

rispettosa dei diritti dei lavoratori.

Linee-guida per la negoziazione dei TCA

Dalla lezione che abbiamo appreso dalla nostra indagine vorremmo ora suggerire alcuneraccomandazioni riguardo alla negoziazione di nuovi TCA in futuro. Esse trovano numerosipunti di contatto con quanto espresso in alcune risoluzioni della CES, l’ultima delle quali nel2014, scaturita dopo che un gruppo di esperti di alto livello, coordinato dall’italiana SilvanaSciarra, aveva redatto un documento specifico commissionato su questi temi (“Verso unquadro giuridico opzionale per gli accordi stipulati da imprese transnazionali”, 2013). Di esso faparte anche la proposta di un quadro giuridico opzionale per questo genere di accordi, daconseguire mediante l’atto tipico della Decisione, secondo quanto previsto dai Trattati (art. 288TFUE). Esso avrebbe infatti il pregio di responsabilizzare gli Stati membri riguardo alle garanziedi efficacia ed effettività dei TCA a livello nazionale, una volta che essi sono stati sottoscritti.In attesa che ciò possa inverarsi presto, è importante che i sindacati coinvolti nellanegoziazione di questi accordi si attengano ad alcune linee-guida comuni. Ecco, secondo noi,quali sono le più importanti:

a) Negoziazione e parti firmatarie

I TCA dovrebbero essere negoziati e sottoscritti dalle ETUF, laddove CAE e sindacati nazionali andrannocoinvolti durante l’intero percorso. La preferenza accordata alle ETUF si giustifica col fatto che solo esse sono ingrado di raccogliere un mandato da parte delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei diversi paesi,realizzando al contempo le necessarie mediazioni fra le diverse istanze locali che dovessero registrarsi. Sul

versante datoriale è da suggerirsi che a firmare sia il rappresentante legale dell’impresa controllante, nella sededel suo quartier generale, in rappresentanza di tutte le aziende controllate.

b) Conferimento e contenuti del mandato

La trasparenza del mandato deve costituire, sul versante dei lavoratori, un elemento essenziale nel qualificaretali accordi sia nella loro fase ascendente – dai contesti locali alla mediazione transnazionale – che in quelladiscendente, rispetto all’implementazione finale del TCA in tutte le unità a cui va applicato. Le regole di dettaglioche dovranno disciplinare l’esercizio del mandato (voto a maggioranza, potere di veto, ecc.) vanno lasciateall’autonoma determinazione dei sindacati coinvolti.

c) Ambito di applicazione del TCA e cambiamenti nel perimetro della MNC

Ogni TCA dovrebbe specificare chiaramente l’ambito esatto della sua applicazione e se esso andrà estesoanche alle aziende fornitrici. A tal fine si raccomanda di includere sempre, in un appendice dell’accordo, l’elencodi tutti i paesi e i siti in cui il TCA produrrà i suoi effetti. Il TCA dovrà anche specificare la procedura da seguire incaso di cessioni, acquisizioni o fusioni.

d) Clausola di non regresso

È consigliabile includere sempre nei testi una clausola di non regresso. I TCA non possono mai imporremodifiche peggiorative rispetto a standard e condizioni di lavoro già raggiunti a livello nazionale, settoriale e/odi azienda.

e) Risoluzione delle controversie

I TCA dovrebbero specificare che le parti firmatarie si assumono la responsabilità riguardo alla sua attuazione egestione. A tal riguardo occorre prevedere modalità interne di risoluzione consensuale delle controversie,qualora i lavoratori o i loro rappresentanti dovessero contestarne una non corretta attuazione. A tal finesarebbe opportuno prevedere la creazione di “punti di contatto” in ogni paese coinvolto e, nel caso non siriuscisse a giungere ad un accordo, attivare eventuali procedure esterne di mediazione.

f) Data e luogo della firma

Ogni TCA dovrebbe specificare data e luogo della firma

g) Data di scadenza e regole per il rinnovo

Ogni TCA dovrebbe specificare se quello siglato è un accordo per un periodo determinato o piuttostoindeterminato di durata. L’accordo dovrebbe prevedere inoltre le procedure per una eventuale disdettada parte di uno dei soggetti firmatari

h) Obbligo di notifica del TCA

Le parti firmatarie dovrebbero informare la Commissione Europea affinché il nuovo TCA possa essereregistrato nell’apposita banca dati sui TCA.

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--Associazione Bruno Trentin (ABT)--Italiawww.ires.itSalvo Leonardi

--Fundacion 1° de Mayo--Spagnawww.1mayo.ccoo.esFernando Rocha

--IRES--Franciawww.ires-fr.orgUdo Rehfeldt

ASTREES-Franciawww.astrees.orgChritophe Tessier e Sebastian Schulze-Marmeling

--Università Tecnica di Monaco--Germaniawww.tum.deMichael Whittall

--Università di Manchester --Regno Unitowww.mbs.ac.ukMiguel Martinez Lucio e Stephen Mustchin

--Solidarnosc--Poloniawww.solidarnosc.org.plSlawomir Adamczyk e Barbara Surdykowska

--ISTUR-CITUB--Bulgariahttp://www.knsb-bg.org/Ekaterina Ribarova, Tatyana Mihailova e Snezhana Dimitrova

--IRES Emilia Romagna--Italiawww.ireser.itVolker Telljohann

--Sindnova--Italiawww.sindnova.euClaudio Stanzani e Michela Cirioni

Con la collaborazione di Giorgio VerrecchiaCol sostegno esterno diConfederazione Europea dei Sindacati – CESConfederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL

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