Giurisprudenza Sarda (Pret. CC CPP Cons.stato 1865 1905)

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GIURISPRUDENZA SARDA

Udienza 13 Dicembre 1904 – Pret. Arangino – causa Demontis Crabu.

Barracelli – Qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria ( art. 180 C. P. art. 57 C.P.P. legge 2 Agosto

1897 sui barracelli).

I barracelli debbono considerarsi ufficiali di polizia giudiziaria e sono punibili se omettono di riferire i reati loro noti, al l’autorità. 

Considerato che il 2 luglio 1904 il Demontis Enrico, da un fondo alberato del Curreli Beniamino,asportava della legna per un valore di 4 o 5 lire. Denunziato il furto al Capitano della localeCompagnia Barracellare, Crabu Francesco, questi si recava sovra luogo ed accertava il furto: ma essendosi poi le parti composte tra di loro amichevolmente, ometteva di riferire il reato. Apertosi ilprocedimento contro il Demontis per furto a norma dell’art. 402 C. P., e contro il Crabu peromissione di rapporto a norma del capoverso dell’art. 180 stesso codice: il Giudice Istruttore, su

conformi requisitorie del P. M., con ordinanza del 31 Agosto, rinviando il Demontis a questogiudizio per furto, dichiarava pel Crabu non essere egli, come capitano barracellare, ufficiale di polizia giudiziaria, e quindi il suo reato punibile a norma nella prima parte dell’art. 180, e cioè di propria competenza pretoria. Ed all’odierna udienza venivano detti imputati chiamati per rispondere dei lororeati: cioè di furt o il Demontis e di omissione di rapporto a norma della prima parte dell’art. 180 ilCrabu.Considerato in ordine al Demontis, che il suo furto, commesso nel luglio, in campagna boschiva, e sulegna di un 4 o 5 lire di valore, rientra tra i reati compresi nel R. D. di Amnistia del 16 settembre u.s.Considerato in ordine al Crabu che egli commetteva il suo reato nella qualità di barracello: ed ilbarracello è ufficiale di polizia giudiziaria.I barracelli, istituiti per legge ( legge 22 maggio 1853 e 2 Agosto 1897), (art. 9 – 13 Regolamento per

le Compagnie dei Barracelli ), sottoposti al giuramento di fedeltà (art. 11 id.), nell’esercizio delle lorofunzioni armati (art. 17 id.) e muniti di distintivo ( art. 14 id.) hanno per iscopo la guarentigia delleproprietà (art. 1 id.), la repressione dei delitti contro la proprietà (art. 16 id.).Che essendo i barracelli ufficiali di polizia giudiziaria, la loro omissione di rapporto è da punirsi a norma del capoverso. Dell’art. 180 cod. proc. Pen. e con tale norma  dovrebbe punirsi la omissionedel Crabu.Che questo capoverso, comminando la interdizione dei pubblici uffici sino a trenta mesi; commina una pena (art.11 n° 6 cod.pen.) eccedente la competenza Pretoria (art. 11 cod. proc. Pen.).

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GIURISPRUDENZA SARDA

Udienza 19 gennaio 1905 – Pres. E rel. Masi – P. M. Frola – Ris. di confl. In c. Crabu

UFFICIALE  PUBBLICO   –   BARRACELLO   –   COMPETTENZA  INTERDIZIONE  DAI PUBBLICI 

UFFICI 

I Barracelli sono pubblici ufficiali, non solo, ma anche ufficiali di polizia giudiziaria, la pena

dell’interdizione dai pubblici uffici non consente il rinvio al Pretore. 

La Corte di Cassazione di Roma;Sulle requisitorie del Procuratore Generale del Re presso questo Supremo Collegio del tenoreseguente:Il Procuratore Generale:Vista la sentenza 13 dicembre 1904, con la quale il Pretore di Mandas dichiarò essereincompetente a giudicare nella causa rinviatagli per ordinanza istruttoria 31 Agosto 1904contro Crabu Francesco, imputato di omissione di rapporto, reato previsto dall’art. 180 cod.

pen.Ritenuto che la dichiarazione d’incompetenza si basa sulle due circostanze di essere il Crabu

nella sua qualità di barracello pubblico, ufficiale di polizia giudiziaria, e dell’andare punito i lreato da lui commesso oltre ché con la multa da L. 50 a L. 1000 altresì coll’interdizione dai

pubblici uffici.Ritenuto su ciò che per la qualità o funzioni inerenti all’ufficio barracellare, stabilite nelle leggi

e nei regolamenti indicati nella stessa sentenza del Pretore, non può dubitarsi che esso conferiscaa chi ne è investito la qualifica di pubblico ufficiale non solo, ma anche di ufficiale di poliziagiudiziaria, dovendo essi equipararsi in Sardegna e dove sono istituiti, alle vere guardiecampestri, col relativo ufficio di accertare i reati e di verbalizzare denunziandoli all’autoritàgiudiziaria (art. 14 regol. 14 luglio 1898 n° 403).Sotto tal rispetto quindi sarebbero vere guardie campestri; poiché il ricercare ed accertare, neldistretto loro assegnato, i reati contro la proprietà, è appunto compito delle guardie campestri(art. 58 prima parte del Cod. di proc. Penale ). È come le guardie campestri (art. 59 cod, di proc.Pen.), debbono i barracelli redigere i loro verbali (art. 14 cit. Regolam.): che pure, come quellidelle guardie campestri (art. 340 cod. di Proc. Pen.) fanno fede in giudizio sino a prova incontraria (art. 14 citato). Ora le guardie campestri nell’ esercizio di tali funzioni sono ufficiali di

polizia giudiziaria (art. 57 n° 1 cod. Proc. Pen.): e se la legge deve interpretarsi secondo il suosenso logico, la sua forza e la sua autorità, e non farsi già questione di pure parole, anche i

Barracelli, che pur avendo tale speciale denominazione, esercitano però di fatto e con qualitàufficiale, le funzioni delle guardie campestri, e di fatto perciò sono guardie campestri,dovrebbero anch’essi ritenersi ufficiali di polizia giudiziaria. Né sarebbe lecito contrariamente

argomentare solo perché il legislatore tra gli ufficiali di polizia giudiziaria, comprese le guardiecampestri e non anche i Barracelli: giacché, il barracellato, essendo un istituto speciale per laSardegna, ed in sostanza rispondente all’istituto delle guardie campestri, non avea il legislatore

necessità di enumerare tra gli ufficiali di polizia giudiziaria i Barracelli, perché già compresisotto la generica denominazione di guardie campestri. Senonché i Barracelli, riordinati collalegge del 1897 al precipuo scopo di contribuire a rialzare le tristi condizioni della PubblicaSicurezza in Sardegna, oltre che attendere ai servizi di guardie campestri, cooperano nel loro

Comune, ed occorrendo anche fuori, (art. 20 del citato Regolam.), ai servizi di pubblica sicurezza(art. 1 cod. di Proc. Pen.): e la legge espressamente li dice equiparati agli agenti di pubblica

sicurezza (art. 14 cit. Regolam.). Ora anche gli agenti di pubblica sicurezza sono ufficiali di

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polizia giudiziaria (art. 57 n° 1 cod. Proc. Pen.): e se i Barracelli sono per legge equiparati agliagenti di pubblica sicurezza, dovranno anch’essi essere ufficiali di polizia giudiziaria, che

altrimenti si negherebbe la equiparazione che la legge invece ha voluto. Oltre che sarebbeassurdo che essendo ufficiali di polizia giudiziaria le guardie campestri, ed i Barracelli essendo dapiù di semplici guardie campestri; non si riconoscesse tuttavia in loro quella qualità di ufficialidi polizia giudiziaria che pur si riconosce alle guardie campestri, onde concluder si deve che ilbarracello è ufficiale di polizia giudiziaria.Che, ciò stante, al reato di omissione di referto, in cui essi incorrano, è applicabile non già laprima parte, ma sì il capoverso dell’articolo 180cod. pen., e quindi anche la penadell’interdizione dai pubblici uffici, che per giurisprudenza costante di questa Corte sottrae lacausa alla potestà del Pretore a giudicarne. Che pertanto questi a ragione proclamò la propriaincompetenza.Richiede all’Ecc.ma Corte a voler dirimere il conflitto, dichiarando l’incompetenza del Pretore a

giudicare pure in sede di rinvio, annullando l’ordinanza del Giudice Istruttore presso il

Tribunale di Cagliari. In data 31 agosto ultimo scorso, e trasmettendo gli atti al Procuratore delRe del luogo per l’ulteriore ricorso. 

La Corte decise in conformità.

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CODICE

di

PROCEDURA PENALE

REGNO D’ITALIA 1865

TORINO –  

STAMPERIA REALE

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V I T T O R I O E M A N U E L E I I

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

 Vista la Legge del 2 aprile 1865, n° 2215, con cui il Governo del Re fu autorizzato ad estendere a tutto il Regnoil Codice di Procedura Penale del 20 novembre 1859 con le modificazioni indicate nell’art. 1, n° 8 della medesima, e con quelle che avesse riconosciute necessarie a norma del successivo articolo 2;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e deiCulti;

 Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

 Art. 1.

Il Codice di Procedura Penale è approvato, ed avrà esecuzione in tutte le Province del Regno a cominciare dal 1 Gennaio 1866.

 Art. 2.

Un esemplare del detto Codice stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi, e consegnato dal NostroGuardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

 Art. 3.

La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmettere un esemplare stampato a ciascuno dei Comunidel Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto per venti giorni almenoprima del 31 dicembre 1865, e per sei ore in ciascun giorno affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggidel Regno d’Italia mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Firenze addì 26 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE II

Registrato alla Corte dei Conti addì 27 novembre 1865 

Reg.° 34 Atti del Governo a c. 71

CRODARA – VISCONTI. 

( Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli

CORTESE 

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CODICE DI PROCEDURA PENALE LIB. I°

TITOLO II°

DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

E DEGLI UFFIZIALI CHE LA ESERCITANO

.   –   La polizia giudiziaria ha per oggetto di ricercare i reati d’ogni genere diraccoglierne le prove, e fornire all’autorità  giudiziaria tutte le indicazioni chepossano condurre allo scoprimento degli autori, degli agenti principali e deicomplici. 

 – Essa viene esercitata sotto la direzione e dipendenza del Procuratore Generalepresso la Corte d’Appello, e del Procuratore del Re presso il Tribunale correzionale,

nel quale esercitano le loro funzioni:- Dalle Guardie Campestri e dagli Agenti di Pubblica Sicurezza;

- Dagli Uffiziali e bassi Uffiziali dei Carabinieri Reali, dai delegati ed applicati dipubblica Sicurezza, dai Sindaci o da chi ne fa le veci;

Osservati da ciascuno i limiti delle sue attribuzioni, e senza pregiudizio della subordinazione dovuta ai suoi superiori, il tutto a norma degli speciali regolamenti;

- Dai Pretori;

 –Dai Giudici istruttori.

Gli Uffiziali di polizia giudiziaria menzionati nei numeri 2, 3 e 4 avranno nell’eserciziodelle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la Forza Pubblica 

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TITOLO II. Della polizia giudiziaria 

CAPO I°

DELLE GUARDIE CAMPESTRI

E DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

Le Guardie Campestri sono considerate come Uffiziali di Polizia Giudiziaria,sono incaricate, ciascuna nel distretto assegnatole, di ricercare e accertare e delitti e lecontravvenzioni che avranno arrecato danno alle proprietà rurali.

Gli Agenti di Pubblica Sicurezza dovranno ricercare ed accertare le contravvenzioni diazione pubblica, ed accertare quelle di azione privata che siano state denunciate dalla parte offesa o danneggiata.

59.  –  Gli Uffiziali suddetti stenderanno verbale, nel quale enunceranno la natura del

fatto colle sue circostanze e specialmente quelle di tempo e di luogo, le prove e gliindizi a carico de’ presunti colpevoli. Le interrogazioni fatte ai medesimi le lororisposte.Terranno dietro agli oggetti del reato od a quelli che hanno servito a commetterlo, e liporteranno sotto sequestro. Non di meno è loro vietato, anche in caso di perquisizioni,d’introdursi nelle case, officine, fabbricati, orti adiacenti, o recinti, senza essereaccompagnati da alcuno degli Uffiziali menzionati nel capo seguente.

I verbali saranno sottoscritti dagli Uffiziali che li avranno distesi e dalle personeintervenute nell’atto. 

Nota:  Sia in questa pagina che in quella precedente è estremamente facile dimostrare che, i

 Barracelli essendo paragonati alle Guardie Campestri erano già dall’ora agenti di Pubblica

Sicurezza avendo il principale compito di ricercare, accertare, e reprimere i reati, quindi veniva

riconosciuta la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria come dimostra il comma 1 del presente

articolo. Però non bisogna dimenticare che questa disposizione era già richiamata nella Legge

Speciale approvata con Regio Decreto 22 Maggio 1853 n° 1533“ Disposizioni concernenti le

Compagnie Barraccellari in Sardegna”.

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CODICE DI PROCEDURA PENALE, LIB. I° 1865

  – Gli Uffiziali suddetti arresteranno e tradurranno avanti al Pretore qualunqueindividuo che avranno sorpreso in flagrante di reato o che sarà denunciato per clamorepubblico, allorché il reato importi la pena del carcere per un termine maggiore di tremesi od altra pena più grave, ovvero trattisi di persone menzionate nella prima partedell’art. 206 ed il reato sia punibile col carcere. Il Pretore trasmetterà al Procuratoredel Re il rapporto prescritto del 2° allinea dell’art. 68 .

Potranno richiedere l’aiuto della Forza pubblica dal Sindaco o Vice Sindaco delluogo, il quale non potrà ricusarla.

 – entro due giorni al più tardi a contare da quello in cui sarà accertato il reato, i verbali e gli oggetti sequestrati saranno rispettivamente trasmessi al Pretore od alProcuratore del Re secondo che si tratti di contravvenzione o di delitto di competenza 

del primo, ovvero di delitto di competenza superiore, o di crimine.

Il Pretore ordinerà, senza ritardo, che i verbali, le denunce e le querele sianocomunicati per mezzo della cancelleria a chi fa presso di lui le parti del PubblicoMinistero.

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Codice penale 1889

CAPOXII:

 Disposizioni comuni Capi precedenti

Articolo 207.

Per gli effetti della legge penale sono considerati pubblici ufficiali:

1° coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, a

servizio dello Stato, delle Province o dei Comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello

Stato, di una Provincia o di un Comune ;

2° i notai;

3° gli agenti della Forza pubblica e gli uscieri addetti all’ordine giudiziario 

Ai pubblici ufficiali sono equiparati, per gli stessi effetti, i giurati, gli arbitri,i periti, gli interpreti e i

testimoni, durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

GIURISPRUDENZA

Parte II

N° 18 – (art. estratto Libro II. Titolo III art. 207) – Il Codice penale considera pubblici ufficiali tuttigli agenti della forza pubblica, è non può negarsi che tali siano i Barracelli della Sardegna ( Sent.Corte di Cassazione del 27 ottobre 1890 – Cassazione Unica, Vol. II pag. 184). Trattandosi nelCodice, di reati commessi esclusivamente da pubblici ufficiali, e di altri in danno degli stessi, era necessario che il legislatore indicasse esplicitamente quale fosse il significato di  pubblico ufficiale. Loha fatto nell’articolo in esame . Secondo questo, è pubblico ufficiale colui che è rivestito di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, al servizio dello Stato, delle Province, e dei comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato della Provincia o del Comune.Sappiamo che l’Amministrazione si organizza per l’attuazione dei molteplici fini dello Stato. Perattuare questi fini lo Stato, ne trasmette l’incarico in talune persone fisiche, le quali in quanto sono

rivestite di una pubblica funzione sono pubblici ufficiali. Funzione pubblica è quell’insieme diincombenze che lo Stato affida ad una persona fisica, al fine di adempiere ad una delle mansioni, alloStato medesimo pertinenti, con fine pubblico, cioè nell’interesse giuridico e sociale dei cittadini. Peressere ritenuto quindi pubblico ufficiale, la legge vuole in un primo luogo che la persona sia rivestita di una di queste pubbliche funzioni. È indifferente che questa funzione sia esercitata temporaneamente o stabilmente, che sia stipendiata o gratuita. La pubblica funzione poi deve essereesercitata a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni o di un’ istituto sottoposto per legge alla tutela di uno o l’altro di questi tre enti. 

 È chi ara l’espressione della Legge la quale afferma chiaramente che la qualità di Pubblici 

Ufficiali è conferita a coloro i quali, a prescindere dalla loro retribuzione sono rivestiti di pubbliche 

funzioni al servizio dello Stato, delle Province o dei Comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una Provincia o di un Comune, certamente non vi è da dubitare che in tal 

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contesto rientrino i Barracelli, anche per il semplice fatto che, nel 1889 le loro funzioni erano regolate dal Regolamento del 1853 il quale affidava ad essi compiti al servizio dello Stato e del Comune. 

GIURISPRUDENZA SARDA

 Udienza 3 novembre 1903 – Pres. Masi – Rel. Locci Selis – P. M. De Francesco – Causa LilliuPascolo abusivo . Provvedimenti per la Sardegna – Oltraggio – Violenza – Minaccia - Scriminante

Perché si abbia la contravvenzione all’art. 21 del Regolamento speciale per la Sardegna basta l’introduzione di animali nel fondo altrui senza il consenso del proprietario, indipendentemente dal 

fine di pascolo, quale è richiesto dall’art. 426, capoverso, codice penale ( Regolamento speciale per la  Sardegna 14 Luglio 1898 n° 404, art. 21, 22, e art. 426 cod. pen.) (vedi nota) 

I Barracelli , in caso di flagrante contravvenzione al regolamento speciale per la Sardegna, agisconolegittimamente anche fuori il loro distretto (art. 14 Regol. speciale per la Sardegna 14 luglio 1898 n°403, art. 125 cod. pen.)

La Corte di cassazione di Roma.

Omissis…………………… 

 Atteso ché è bensì vero, in quanto al primo mezzo, che esplicitamente il Tribunale non discusse la questione propostagli, se, o meno, l’art. 21 del regolamento 14 luglio 1898 avesse abrogato l’art. 426del codice penale, ma è chiaro che l’esaminò e la risolvete implicitamente contro le intenzioni delricorrente, quando affermò che l’argomento non era seriamente giuridico ne confortato dai fatti esolo poteva avere efficacia per quanto al delitto di pascolo abusivo, essendo rimasto accertato che ilLilliu avea introdotto il suo bestiame nel terreno aperto per poter avviarlo al terreno proprio,senz’animo di farlo ivi pascolare, onde esulava il delitto di pascolo abusivo e rimaneva quellodell’introduzione abusiva di animali nel terreno altrui. Lo, che il altri termini, volle dire che nel fatto addebitato al Lilliu mancano gli estremi del reato, di cuial capoverso dell’art. 426, che anch’esso altra delle ipotesi del pascolo abusivo, ma non mancavanoper la contravvenzione di cui all’art. 21 della legge speciale per la Sardegna e, in conseguenza,implicitamente che le ipotesi del capoverso dell’art. 426 sussistevano tuttavia, nonostante il dispostoart. 21, il quale conteneva un’ipotesi diversa. 

 Atteso ché disse bene il Tribunale, perché non è esatto ciò che afferma il ricorrente, che l’art. 21 della Legge speciale per la Sardegna, abbia abrogato il capoverso dell’art. 426 del cod. pen. perché a costituire il reato previsto in quest’articolo del codice, occorre che l’introduzione o l’abbandono delbestiame nel fondo a ltrui siano accompagnati dall’intenzione di farveli pascolare, ed è perciò che èpunito con pena applicabile ai delitti, mentre, a integrare il reato dell’art. 21 della legge speciale, basta la semplice abusiva introduzione del bestiame, anche senza l’animo di voler approfittare con esso nelfondo altrui del pascolo perciò punito con una semplice contravvenzione.È una legge di prevenzione, intesa ad impedire che l’introduzione del bestiame negli altrui fondi,anche per altro scopo che non sia quello di farlo pascolare, dia causa a danno in fondo altrui nelpascolo e in altro a evitare il pericolo che, sotto un pretesto qualsiasi, l’introduzione del bestiameserva come mezzo ad approfittare del pascolo nel terreno altrui.

 Attesochè, quindi, cade il terzo mezzo, col quale si vuol sostenere che, mancando l’intenzione diprofittare del pascolo, l’introduzione del bestiame nel fondo altrui, chiuso o aperto, senz’animo difarvelo pascolare, non costituisca reato, occorrendo soltanto che l’introduzione sia abusi va, cioè senza il consenso del proprietario, il quale, secondo lo spirito dell’art. 22 del regolamento più volte citato,dovrebbe essere per iscritto vistato dal Capitano dei Barracelli.

 Attesochè nel secondo mezzo si sostiene che le minacce non costituivano reato, perché i Barracellioltraggiati diedero causa all’oltraggio con un loro atto arbitrario, ossia col tentare di metter sottosequestro una pecora del gregge del Lilliu fuori la propria giurisdizione e cioè nel territorio delComune limitrofo di Gonnosfanadiga.

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Ma anche questo mezzo e similmente infondato, perché non è da ammettersi la teorica delricorrente, che i Barracelli di un distretto, in caso di flagranza di reato e per seguirne le tracce, non

possano inoltrarsi nel territorio di una latro distretto e siano privi di giurisdizione . Essi, secondo l’art.14 del regol. 14 luglio 1898 n° 403, sono equiparati agli Agenti di P. S. e hanno funzioni proprie perla guarentigia delle proprietà affidate alla loro custodia, e però come gli Agenti di P. S. in caso diflagranza non commettono alcun abuso o eccesso di potere se, perseguendo i reati o i rei, escono dalproprio distretto e s’inoltrino nell’altrui giurisdizione, i barracelli non commettono alcun abuso o

eccesso nelle loro funzioni, se, seguendo le tracce dei reati e dei rei hanno bisogno di sconfinare dalproprio distretto.Se così non fosse, le loro funzioni e le loro responsabilità rimarrebbero inefficaci di fronte al fatto dicolui che, avendo commesso un reato in prossimità o ai limiti del distretto barracellare, sconfinasseper seguire l’impunità in un distretto diverso. Ma nel caso del Lilliu vi è qualcosa di speciale, che fa esulare la traccia di arbitrarietà attribuita all’attodei Barracelli di Mogoro, ed è che il fatto stesso del Lilliu che obbligò i detti Barracelli a sconfinareper eseguire la tentura della pecora, la promessa di lui che volentieri si sarebbe prestato al sequestropurché fosse stato eseguito fuori del fondo “Moccioni”, sotto pretesto che un sequestro praticatoentro quel fondo avrebbe potuto dar luogo allo sbandamento del gregge e al possibiledanneggiamento dei seminati esistenti.

Ora il Lilliu non può venir contro il proprio fatto a sostenere che il sequestro della pecora si voleva eseguire fuori la giurisdizione Barracellare è che egli perciò avea diritto di opporsi e dire che potea respingere con una minaccia l’operato dei Barracelli, perché anche quando, per dannata ipotesi,potesse dirsi questo illegale, non può certo qualificarsi arbitrario dal Lilliu. Il quale deve reputarsifortunato di avere sfuggito a una rigorosa sanzione penale, per l’errore, in cui è incorso il Tribunale,ritenendo che il bastone, anche quando portato in modo da intimidire, agli effetti penali non dovea considerarsi come arma contro l’esplicito disposto art. 155 n° 2 cod. Pen. 

Nota:  A tal riguardo non bisogna dimenticare che l’art. 3 comma 2 della Legge regionale 15 luglio

1988 n° 25 ricalca quanto dispone la Cassazione in questa sentenza, infatti la nuova disposizione di

 Legge prevede che le operazioni esterne rispetto al territorio di appartenenza, possono esseresvolte dalla Compagnia Barracellare esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza del

reato commesso nel territorio di appartenenza, ma non solo, possono anche svolgere detti compiti

qualora altre autorità Statali richiedano il loro intervento per particolari esigenze, ed infine

 possono svolgere i propri compiti istituzionali anche nei comuni ove vi siano particolari forme di

intesa tra le rispettive amministrazioni Comunali.

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DECISIONI E PROVVEDIMENTI

DECISIONE del CONSIGLIO di STATO

Barracelli in Sardegna  –   Rifiuto di assicurazione di predi e seminati – illegalità

Le Compagnie Barracellari in Sardegna, per la loro indole e costituzione, sono istituzioni di ordine pubblico; e perciò, come tali, non possono ricusare ai privati l’assicurazione dei predi e seminati che venga ad essi richiesta,=  (Parere del Consiglio di Stato, Sez. int. 10febbraio 1899 n° 698-195  – Comune di Dorgali).

 Vista, ecc………. sul ricorso del Consiglio Comunale di Dorgali avverso il decreto 14 settembre u.s. delPrefetto di Sassari che gli annullava la deliberazione dell’11 aprile colla quale era re so facoltativo alla compagni barracellare l’accettazione dell’assicurazione dei predi e seminati. 

 Visto il ricorso medesimo col quale si assume la nullità del decreto prefettizio: 1° dalla incompetenza 

del Prefetto a giudicare del merito di quella deliberazione secondo il prescritto art. 189 della leggecomunale e provinciale; 2° dall’essere stato emanato trascorso il termine utile secondo il dispostodell’articolo 191 della legge medesima; 3° dall’essere caduto in errore di fatto. Ritenuto che la introdotta modificazione al capitolato dovesse essere operativa durante l’esercizio mentre interessava solo la nuova compagnia a costituirsi dal 1 agosto. Visti, ecc……….Ha considerato che se leCompagnie Barracellari sono compagnie di assicurazioni, sono però ad un tempo istituite di ordinepubblico dipendenti dall’Autorità politica, come all’evidenza dimostrato e dall’incarico lorocommesso di supplire alla forza armata in servizio della giustizia per la difesa delle proprietà eall’armamento che a tale fine è loro consentito e dalla precisa disposizione dell’artt. 13, 14, 15 e 16della legge 22 maggio 1853 n° 1533. Che perciò tal legge, pur lasciando facoltà ai Comuni dideliberarne la conservazione, mentre ne toglieva la obbligatorietà ha però col art. 1° sottopostoall’approvazione dell’autorità politica le deliberazioni relative dei consigli comunali, ha prescrittoall’art. 5 che i capitolati delle Compagnie dovessero essere prodotti per la superiore approvazione edha disciplinato la loro composizione. Che da tutto ciò emerge in modo incontrovertibile che ledeliberazioni relative all’istituzione delle Compagnie Barracellari non diventano esecutorie perdecorrenza di termini alla loro sanzione, ma è mestieri ricevano specifica approvazione per essereleg ittimamente costituite. Che così mentre non è ad esse applicabile l’art. 189 ella legge comunale eprovinciale, per disposizione poi della legge speciale è commesso all’Autorità politica di annullare inqualsiasi tempo e quelle deliberazioni e quei capitolati. Che del resto nel caso presente il Comune diDorgali sapeva dalla lettera 29 aprile 1898 che il capitolato deliberato l’11 stesso non poteva essereapprovato, ed ha quindi commesso un arbitrio istituendo ciò malgrado la Compagnia con quel

capitolato. Che ha influenza sul merito dell’impugnato decreto se il nuovo capitolato dovesse essereoperativo subito o solamente dalla formazione della nuova Compagnia, poiché in tutti i modi ilcapitolato non è stato approvato. Che razionalmente fu annullato quel capitolato, poiché leCompagnie barracellari essendo istituti d’ordine pubblico, non possono a piacere loro rifiutarel’opera loro a qualunque cittadino, coma da citata legge del 1853 dimostra all’evidenza coll’ art. 13,facendo facoltà ai consigli comunali bensì di rendere obbligatoria pei i cittadini l’assicurazione; ma non mai facoltativo alle Compagnie di restringere ad alcuni solamente il benefizio della assicurazione.

Per questi motivi, e d’avviso che il ricorso debba essere respinto

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GIURISPRUDENZA SPECIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA 

Barracelli in Sardegna  –   Agenti della Forza Pubblica - Sequestro di bestiame.

Secondo il R. D. 14 luglio 1898, n° 403, i barracelli in Sardegna sono considerati come agenti della forza pubblica qua ndo agiscono nell’esercizio delle loro funzioni; per cui le offese contro gli stessi 

 pronunziate in tale occasione costituiscono il reato d’oltraggio. 

 A termini dell’art. 22 del regolamento di cui al R. D. 14 luglio 1898 n° 404 essi hanno il diritto di 

 procedere al sequestro del bestiame colto a pascolare abusivamente nei terreni altrui – ( Sentenza 1° novembre 1903 – Ricorrente Deplano).

La Corte Suprema di Cassazione Sez penale ha così stabilito: I Barracelli sono pubblici ufficiali, non solo ma anche ufficiali di polizia giudiziaria ( Cassazione penale Sente del 19 gennaio 1905 , Crobu in 

Giur, Pen. Torino 117, Giurisprudenza Sarda pag.180. e in Giurisprudenza italiana Repertorio 1905, pag. 452.) 

Nota: (Nozione di Pubblico Ufficiale) l’art. 357 del codice penale oggi in vigore, definisce

Pubblici Ufficiali coloro i quali agli effetti della Legge penale, esercitano una pubblica funzione

legislativa, giudiziaria o amministrativa. A tal fine la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato

che: agli effetti della Legge penale è pubblico ufficiale chi, in forza di Legge, o di Regolamento

esercita una pubblica funzione legislativa giudiziaria ed amministrativa, formando o concorrendo a

 formare con la sua volontà, la volontà sovrana dello Stato o di una altro ente pubblico presso il

quale è chiamato ad esplicare le sue funzioni.

 Esempio:  I Barracelli nella loro qualità di soggetti titolari dei poteri previsti dall’art. 72 della Legge Regionale del 29 luglio1998 n° 23 e artt. 27 e 28 della Legge quadro sulla caccia dell’ 11

Febbraio 1992 n° 157, esercitano le funzioni di Pubblici Ufficiali poiché in tal contesto svolgono

quell’importante funzione pubblica volta a esercitare quei poteri autoritativi e certificativi

nell’ambito di protezione dell’attività di protezione della fauna, essendo quest’ultima patrimonio

indisponibile dello Stato e quindi attinente ad un interesse pubblico. 

Quindi la funzione di Pubblici Ufficiali esercitata dai Barracelli, va riconosciuta a mente dell’art.

357 del vigente codice penale regolata appunto dalle norme di diritto pubblico. 

 I Barracelli nell’esercizio o a causa delle loro funzioni in veste di Pubblici Ufficiali, sono obbligati

ad osservare quanto ad essi è imposto dall’art. 331 del codice di procedura penale, cioè venendo a

conoscenza di una notizia di reato per il quale si debba procedere d’ufficio, hanno l’obbligo

immediato di trasmetterne senza ritardo rapporto all’Autorità Giudiziaria.  A tal proposito, non bisogna dimenticare o far finta di non sapere che, l’art. 328 del codice penale

 punisce l’agente della Compagnia Barracellare che si rifiutasse di procedere ad un atto dei suoi

doveri come ricordato dall’art. 331 del codice di procedura penale. 

 Allo stesso modo gli stessi agenti della Compagnia Barracellare, qualora è richiesto dall’Autorità

il loro intervento si rifiutino, incorrono nella pena della reclusione fino a due anni, prevista

dall’art. 329 del codice penale. Pertanto ne consegue che ad essi in tal contesto, è applicata la

 sospensione dall’esercizio delle proprie funzioni a mente dell’art. 289 del codice di procedura

 penale. A questo punto, bisogna citare quanto in proposito ha stabilito la Corte Suprema di

cassazione in sue diverse sentenze, nelle quali viene ribadito che l’articolo 329 del codice penale

annovera distintamente tra i destinatari gli Agenti della Forza Pubblica. In questa categoria sono

compresi tutti quegli organismi pubblici rivestiti di potestà di coercizione diretta su persone e cose

ai fini della tutela dell’Ordine e della sicurezza pubblica, e quindi vi rientrano anche i Barracelli.