Giurisprudenza Nazionale sul principio dell’uguaglianza di genere.

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Giurisprudenza Nazionale Giurisprudenza Nazionale sul principio sul principio dell’uguaglianza di dell’uguaglianza di genere. genere. mercoledì 16 ottobre 2013 mercoledì 16 ottobre 2013 Corso donne politica e istituzioni Corso donne politica e istituzioni Avv. Lucrezia Zingale Avv. Lucrezia Zingale Discriminazioni: tra normativa e casi concreti

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Giurisprudenza Nazionale sul principio dell’uguaglianza di genere. Discriminazioni: tra normativa e casi concreti. mercoledì 16 ottobre 2013 Corso donne politica e istituzioni Avv. Lucrezia Z ingale. Sentenza del 13 maggio 1960, N. 33. - PowerPoint PPT Presentation

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Giurisprudenza Nazionale Giurisprudenza Nazionale sul principio sul principio

dell’uguaglianza di genere.dell’uguaglianza di genere.

mercoledì 16 ottobre 2013mercoledì 16 ottobre 2013

Corso donne politica e istituzioni Avv. Lucrezia ZingaleCorso donne politica e istituzioni Avv. Lucrezia Zingale

Discriminazioni: tra normativa e casi concreti

Sentenza del 13 maggio 1960, N. 33Sentenza del 13 maggio 1960, N. 33

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma contenuta nell’art. 7 costituzionale della norma contenuta nell’art. 7

della legge n. 1176 del 17 luglio 1919 che esclude della legge n. 1176 del 17 luglio 1919 che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano

l’esercizio di diritti e potestà politiche, in l’esercizio di diritti e potestà politiche, in riferimento all’art. 3 e all’art. 51, primo comma, riferimento all’art. 3 e all’art. 51, primo comma,

della Costituzione (della Costituzione (Tutti i cittadini dell'uno o Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici dell'altro sesso possono accedere agli uffici

pubblici e alle cariche elettive in condizioni di pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla

leggelegge).).

Ora, non può essere dubbio che una norma che consiste nell’escludere le donne in via generale da una vasta categoria di impieghi pubblici, debba essere dichiarata incostituzionale per l’irrimediabile contrasto in cui si pone con l’art. 51, il quale

proclama l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive degli appartenenti all’uno e all’altro sesso in condizioni di

eguaglianza. Questo principio é stato già interpretato dalla Corte nel senso che la diversità di sesso, in sé e per sé

considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge. Una norma che questo facesse violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall'art. 3, del quale la norma dell'art. 51 è

non soltanto una specificazione, ma anche una conferma.

La Corte Costituzionale nel 1960 afferma

Corte Cost.

sent n. 64/61

Corte Cost.

sent n. 126/68

Sentenza n. 64 Sentenza n. 64 del 28 novembre 1961del 28 novembre 1961

La Corte nel 1961 ritiene La Corte nel 1961 ritiene legittimo legittimo

il diverso trattamento il diverso trattamento

dell’adulterio della donna rispetto a quello dell’adulterio della donna rispetto a quello dell’uomo.dell’uomo.

La difesa La difesa dell’ Avvocatura dello Statodell’ Avvocatura dello Stato

Oggetto della tutela, nella norma dell'art. 559, non é soltanto il diritto del marito alla fedeltà della moglie,

bensì il preminente interesse dell'unità della famiglia, che dalla

condotta infedele della moglie é leso e posto in pericolo in misura che non trova riscontro nelle conseguenze di

una isolata infedeltà del marito.

Oggetto della tutela, nella norma dell'art. 559, non é soltanto il diritto del marito alla fedeltà della moglie,

bensì il preminente interesse dell'unità della famiglia, che dalla

condotta infedele della moglie é leso e posto in pericolo in misura che non trova riscontro nelle conseguenze di

una isolata infedeltà del marito.

La giustificazione della disparità é da ricercarsi in ciò che non è uguale. Il

comportamento infedele non determina eguali conseguenze a seconda che sia dell'uomo o della donna. La punibilità soltanto della donna nel caso di un singolo atto di infedeltà trova fondamento

nella diversa gravità delle possibili conseguenze dell'atto. E basti a tal proposito

pensare alla presunzione dell'art. 231 del Codice civile, per cui il marito è padre del

figlio concepito durante il matrimonio.

La giustificazione della disparità é da ricercarsi in ciò che non è uguale. Il

comportamento infedele non determina eguali conseguenze a seconda che sia dell'uomo o della donna. La punibilità soltanto della donna nel caso di un singolo atto di infedeltà trova fondamento

nella diversa gravità delle possibili conseguenze dell'atto. E basti a tal proposito

pensare alla presunzione dell'art. 231 del Codice civile, per cui il marito è padre del

figlio concepito durante il matrimonio.

Rileva preliminarmente che se il legislatore, e in particolare il

Costituente, orienta la evoluzione della norma nel senso della evoluzione del

costume, non può sovvertire, nella malintesa attuazione di

principi insussistenti, le regole che esprimono il lento evolversi

degli usi e delle tradizioni.

Rileva preliminarmente che se il legislatore, e in particolare il

Costituente, orienta la evoluzione della norma nel senso della evoluzione del

costume, non può sovvertire, nella malintesa attuazione di

principi insussistenti, le regole che esprimono il lento evolversi

degli usi e delle tradizioni.

Le motivazioni della Corte Costituzionale Le motivazioni della Corte Costituzionale nella sentenza del 1961nella sentenza del 1961

…….che la moglie conceda i suoi amplessi ad un estraneo é .che la moglie conceda i suoi amplessi ad un estraneo é apparso al legislatore, in base, alla prevalente opinione, offesa apparso al legislatore, in base, alla prevalente opinione, offesa

più grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del più grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito. marito.

… … trattasi della constatazione di un fatto della vita sociale, di un trattasi della constatazione di un fatto della vita sociale, di un dato della esperienza comune, cui il legislatore ha ritenuto di dato della esperienza comune, cui il legislatore ha ritenuto di non poter derogare. Da solo esso é idoneo a costituire quella non poter derogare. Da solo esso é idoneo a costituire quella diversità di situazione che esclude ogni carattere arbitrario e diversità di situazione che esclude ogni carattere arbitrario e

illegittimo nella diversità di trattamento. Del resto, nel disporre illegittimo nella diversità di trattamento. Del resto, nel disporre un siffatto trattamento, il legislatore penale, lungi dall'ispirarsi a un siffatto trattamento, il legislatore penale, lungi dall'ispirarsi a sue limitate particolari vedute, non ha fatto che sue limitate particolari vedute, non ha fatto che adeguarsi a una adeguarsi a una valutazione dell'ambiente sociale valutazione dell'ambiente sociale che, per la sua generalità, ha che, per la sua generalità, ha influenzato anche altre parti dell'ordinamento giuridico; come influenzato anche altre parti dell'ordinamento giuridico; come può chiaramente desumersi, tra l'altro, dall'art. 151 del Codice può chiaramente desumersi, tra l'altro, dall'art. 151 del Codice civile, il quale per l'adulterio della moglie consente l'azione di civile, il quale per l'adulterio della moglie consente l'azione di separazione in ogni caso, mentre per l'adulterio del marito la separazione in ogni caso, mentre per l'adulterio del marito la subordina alla condizione che il fatto costituisca una ingiuria subordina alla condizione che il fatto costituisca una ingiuria

grave a danno della moglie. grave a danno della moglie.

É innegabile che anche l'adulterio del marito É innegabile che anche l'adulterio del marito può, in date circostanze, manifestarsi può, in date circostanze, manifestarsi

coefficiente di disgregazione della unità coefficiente di disgregazione della unità familiare; ma, come per la fedeltà familiare; ma, come per la fedeltà

coniugale, così per la unità familiare il coniugale, così per la unità familiare il legislatore ha evidentemente ritenuto di legislatore ha evidentemente ritenuto di avvertire una diversa e maggiore entità avvertire una diversa e maggiore entità

della illecita condotta della moglie, della illecita condotta della moglie, rappresentandosi la più grave influenza rappresentandosi la più grave influenza

che tale condotta può esercitare sulle più che tale condotta può esercitare sulle più delicate strutture e sui più vitali interessi di delicate strutture e sui più vitali interessi di

una famiglia:una famiglia:

1.1. in primo luogo, l'azione disgregatrice che sulla intera in primo luogo, l'azione disgregatrice che sulla intera famiglia e sulla sua coesione morale cagiona la famiglia e sulla sua coesione morale cagiona la sminuita reputazione nell'ambito sociale; indi, il sminuita reputazione nell'ambito sociale; indi, il turbamento psichico, con tutte le sue conseguenze turbamento psichico, con tutte le sue conseguenze sulla educazione e sulla disciplina morale che, sulla educazione e sulla disciplina morale che, in in ispecie nelle famiglie (e sono la maggior parte) ispecie nelle famiglie (e sono la maggior parte) tuttora governate da sani principi morali, il pensiero tuttora governate da sani principi morali, il pensiero della madre fra le braccia di un estraneo determina della madre fra le braccia di un estraneo determina nei giovani figli, particolarmente nell'età in cui nei giovani figli, particolarmente nell'età in cui appena si annunciano gli stimoli e le immagini della appena si annunciano gli stimoli e le immagini della vita sessuale; vita sessuale;

2.2. non ultimo il pericolo della introduzione nella famiglia non ultimo il pericolo della introduzione nella famiglia di prole non appartenente al marito, e che a lui di prole non appartenente al marito, e che a lui viene, tuttavia, attribuita per presunzione di legge, a viene, tuttavia, attribuita per presunzione di legge, a parte la eventuale azione di disconoscimento. parte la eventuale azione di disconoscimento.

Sentenza del 16 dicembre 1968, n. 126Sentenza del 16 dicembre 1968, n. 126

La Corte Costituzionale ha dichiarato La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 559 C.P. l’illegittimità costituzionale dell’art. 559 C.P. (prevedeva come reato soltanto l'adulterio (prevedeva come reato soltanto l'adulterio della moglie e non anche quello del marito)della moglie e non anche quello del marito)

ritenendo cheritenendo che la discriminazione sancita dal primo comma la discriminazione sancita dal primo comma

dell'art. 559 del Codice penale dell'art. 559 del Codice penale non garantisse l'unità familiarenon garantisse l'unità familiare, ,

ma fosse più che altro ma fosse più che altro un privilegio un privilegio assicurato al maritoassicurato al marito. .

La Consulta ha precisato che…La Consulta ha precisato che…

É questione di politica legislativa quella relativa alla É questione di politica legislativa quella relativa alla punibilità dell'adulterio. Ma, poiché la punibilità dell'adulterio. Ma, poiché la

discriminazione fatta in proposito dall'attuale legge discriminazione fatta in proposito dall'attuale legge penale viola il principio di eguaglianza fra coniugi - il penale viola il principio di eguaglianza fra coniugi - il

quale rimane pur sempre la regola generale - quale rimane pur sempre la regola generale - occorre esaminare se essa sia essenziale alla unità occorre esaminare se essa sia essenziale alla unità familiare. Infatti solo in tal caso sarebbe ammissibile familiare. Infatti solo in tal caso sarebbe ammissibile

il sacrificio di quel principio di base nel nostro il sacrificio di quel principio di base nel nostro ordinamento. ordinamento.

Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, che la discriminazione, lungi dall'essere utile, che la discriminazione, lungi dall'essere utile, é di é di grave nocumento alla concordia ed alla unità della grave nocumento alla concordia ed alla unità della

famigliafamiglia. La legge, non attribuendo rilevanza . La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della all'adulterio del marito e punendo invece quello della

moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, ed é costretta a quale viene lesa nella sua dignità, ed é costretta a

sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, senza alcuna tutela sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, senza alcuna tutela in sede penale. in sede penale.

Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo l'adulterio del marito e della moglie, ma, pericolo l'adulterio del marito e della moglie, ma,

quando la legge fa un differente trattamento, questo quando la legge fa un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi

sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti. conseguenze psicologiche sui soggetti.

Sentenza del 24 giugno 1970, n. 128Sentenza del 24 giugno 1970, n. 128

La Corte Costituzionale ha dichiarato La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.156, V l’illegittimità costituzionale dell’art.156, V comma Codice Civile, nella parte in cui comma Codice Civile, nella parte in cui

esclude la pretesa della moglie a non usare esclude la pretesa della moglie a non usare il il cognome cognome del marito, in regime di del marito, in regime di

separazione per colpa di quest’ultimo, nel separazione per colpa di quest’ultimo, nel caso che da quell’uso possa derivarle caso che da quell’uso possa derivarle

pregiudiziopregiudizio

Sentenza del 9 aprile 1975, n. 87Sentenza del 9 aprile 1975, n. 87

La Corte Costituzionale ha dichiarato La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, III c., l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, III c.,

della legge n. 555 del 13 giugno 1912 in della legge n. 555 del 13 giugno 1912 in tema di disposizioni sulla tema di disposizioni sulla cittadinanzacittadinanza italiana, nella parte in cui prevedeva la italiana, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della perdita della cittadinanza italiana della

donna che avesse contratto matrimonio con donna che avesse contratto matrimonio con uno straniero indipendentemente dalla sua uno straniero indipendentemente dalla sua

volontàvolontà

Sentenza del 11 giugno 1986, n. 137Sentenza del 11 giugno 1986, n. 137La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità

costituzionale delle norme pensionistiche costituzionale delle norme pensionistiche ((

dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, degli artt. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, conv. in legge 6 luglio 1939 n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, degli artt. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, conv. in legge 6 luglio 1939 n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge

4 aprile 1952 n. 218, 15 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, 16 legge 4 dicembre 1956 n. 1450)4 aprile 1952 n. 218, 15 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, 16 legge 4 dicembre 1956 n. 1450), , nella parte in cui prevedevano il conseguimento nella parte in cui prevedevano il conseguimento

della pensione di vecchiaia e, quindi, il della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto licenziamento della donna lavoratrice per detto

motivo, al compimento del cinquantacinquesimo motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'età anziché al compimento del anno d'età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo sessantesimo anno come per l'uomo

Sono venute meno quelle ragioni e condizioni che prima potevano giustificare una differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo. In

particolare rispetto all'età del conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, rispetto alla disciplina

del licenziamento fondata su detto evento

Sentenza del 16 dicembre 1987, n. 614Sentenza del 16 dicembre 1987, n. 614

La Corte Costituzionale ha dichiarato La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, quarto l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, quarto

comma, della legge n. 130 del 11 aprile comma, della legge n. 130 del 11 aprile 1950 in tema di “Miglioramenti economici ai 1950 in tema di “Miglioramenti economici ai dipendenti statali” nella parte in cui esclude dipendenti statali” nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia, debbano che le quote aggiunte di famiglia, debbano

essere corrisposte, in alternativa, anche alla essere corrisposte, in alternativa, anche alla moglie lavoratrice alla stesse condizioni e moglie lavoratrice alla stesse condizioni e

con gli stessi limiti previsti per il marito con gli stessi limiti previsti per il marito lavoratorelavoratore

Sentenza 2 aprile 1993, n. 163Sentenza 2 aprile 1993, n. 163

La Corte Costituzionale ha dichiarato La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, n. 2 l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, n. 2 della legge della provincia autonoma di della legge della provincia autonoma di

Trento n. 3 /80, nella parte in cui prevede, Trento n. 3 /80, nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l’accesso alle carriere …. tra i requisiti per l’accesso alle carriere …. del servizio antincendio della provincia di del servizio antincendio della provincia di

trento, il possesso di una statura fisica trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne.minima indifferenziata per uomini e donne.

Giurisprudenza Giurisprudenza

di legittimità e di merito di legittimità e di merito

sulle discriminazioni in materia sulle discriminazioni in materia di lavorodi lavoro

DiscriminazioneDiscriminazione

La normativa che regola nel nostro La normativa che regola nel nostro ordinamento le discriminazioni di genere sui ordinamento le discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro e nell’accesso al lavoro è luoghi di lavoro e nell’accesso al lavoro è contenuta nel D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 contenuta nel D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 che in attuazione della Direttiva 2006/54/CE che in attuazione della Direttiva 2006/54/CE modifica ed integra il vigente D.Lgs. 11 aprile modifica ed integra il vigente D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198, meglio conosciuto come 2006 n.198, meglio conosciuto come Codice Codice delle pari opportunità tra uomini e donnedelle pari opportunità tra uomini e donne

DiscriminazioneDiscriminazioneLe discriminazioni si distinguono in: Le discriminazioni si distinguono in: dirette, indirette e dirette, indirette e collettivecollettive..Discriminazione direttaDiscriminazione diretta; ; qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sessodiscriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso..Discriminazione indirettaDiscriminazione indiretta; ; una disposizione, un criterio, una prassi, una disposizione, un criterio, una prassi, un un patto o un comportamentopatto o un comportamento,, apparentemente neutriapparentemente neutri, , cheche mettono o mettono o possono mettere i lavoratori in una posizione di particolare possono mettere i lavoratori in una posizione di particolare svantaggio rispetto alle lavoratrici e viceversasvantaggio rispetto alle lavoratrici e viceversa..Discriminazione collettivaDiscriminazione collettiva; ; assunzione di assunzione di atti, contratti, atti, contratti, comportamenti comportamenti che, discriminando i lavoratori in base al sesso, che, discriminando i lavoratori in base al sesso, producono un danno o , comunque, un trattamento meno favorevole –producono un danno o , comunque, un trattamento meno favorevole – rispetto a quello di lavoratori di sesso diversorispetto a quello di lavoratori di sesso diverso , in condizioni , in condizioni analoghe – ad una pluralità di lavoratori/trici.analoghe – ad una pluralità di lavoratori/trici.

DiscriminazioneDiscriminazione

La discriminazione di genere vuol dire differenza di trattamento tra La discriminazione di genere vuol dire differenza di trattamento tra uomini e donne sui luoghi di lavoro nei settori pubblici o privati uomini e donne sui luoghi di lavoro nei settori pubblici o privati quanto concerne:quanto concerne:

1.1.l’accesso all’occupazione e al lavoro;l’accesso all’occupazione e al lavoro;2.2.l’accesso a tutti i tipi e livello di orientamento e formazione;l’accesso a tutti i tipi e livello di orientamento e formazione;3.3.il licenziamento;il licenziamento;4.4.la retribuzione;la retribuzione;5.5.l’affiliazione e nell’attività in un organizzazione di lavoratori;l’affiliazione e nell’attività in un organizzazione di lavoratori;6.6.l’accesso alle prestazioni previdenziali;l’accesso alle prestazioni previdenziali;7.7.la reazione ad un comportamento teso ad ottenere il rispetto del la reazione ad un comportamento teso ad ottenere il rispetto del principio di parità tra uomini e donne (vittimizzazione).principio di parità tra uomini e donne (vittimizzazione).

DiscriminazioneDiscriminazioneQuali comportamenti vengono considerati discriminatori?Quali comportamenti vengono considerati discriminatori?

Sono discriminatori:Sono discriminatori:1.1.i test di gravidanza al momento dell’assunzione;i test di gravidanza al momento dell’assunzione;2.2.i colloqui, in sede di assunzione, in cui venga chiesto se la candidata è sposata o se ha i colloqui, in sede di assunzione, in cui venga chiesto se la candidata è sposata o se ha figli;figli;3.3.il rifiuto di assunzione perché la candidata è donna;il rifiuto di assunzione perché la candidata è donna;4.4.il rifiuto di assunzione perché sono previsti orari notturni;il rifiuto di assunzione perché sono previsti orari notturni;5.5.il rifiuto di assunzione se la candidata è incinta;il rifiuto di assunzione se la candidata è incinta;6.6.il rifiuto di assunzione perché il lavoro è pesante;il rifiuto di assunzione perché il lavoro è pesante;7.7.provvedimenti datoriali che escludono i periodi di maternità dalla base di calcolo per la provvedimenti datoriali che escludono i periodi di maternità dalla base di calcolo per la corresponsione di benefici economici ai dipendenti;corresponsione di benefici economici ai dipendenti;8.8.mancata concessione del congedo parentale a cui hanno diritto individualmente i genitori mancata concessione del congedo parentale a cui hanno diritto individualmente i genitori lavoratori per la nascita/adozione di un figlio;lavoratori per la nascita/adozione di un figlio;9.9.non prevedere di posticipare l’eventuale prova d’esame richiesto dalle donne in non prevedere di posticipare l’eventuale prova d’esame richiesto dalle donne in gravidanza;gravidanza;10.10.ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza,ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza,11.11.molestie sui luoghi di lavoro;molestie sui luoghi di lavoro;12.12.molestie sessuali sui luoghi di lavoro.molestie sessuali sui luoghi di lavoro.

DiscriminazioneDiscriminazioneA chi spetta l’onere della prova?A chi spetta l’onere della prova?

Spetta al datore di lavoro (convenuto) la prova sulla Spetta al datore di lavoro (convenuto) la prova sulla insussistenza della discriminazione, qualora il insussistenza della discriminazione, qualora il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, alle assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e dai licenziamenti, e dai licenziamenti, idonei a fondare, in termini idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione di sesso, (Art. 40, d.Lgs n. 198/2006)ragione di sesso, (Art. 40, d.Lgs n. 198/2006)

MobbingMobbingIlIl mobbing consiste in una serie di comportamenti mobbing consiste in una serie di comportamenti aggressivi e vessatori, che:aggressivi e vessatori, che:si protraggono nel tempo, nei confronti delle lavoratrici o si protraggono nel tempo, nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori, dei lavoratori, sono posti in essere dal datore di lavoro nonché da sono posti in essere dal datore di lavoro nonché da colleghi o superiori, colleghi o superiori, Si caratterizzano come una forma di terrore psicologico Si caratterizzano come una forma di terrore psicologico sul posto di lavoro. sul posto di lavoro. In conseguenza di questi attacchi e/o persecuzioni, la In conseguenza di questi attacchi e/o persecuzioni, la vittima precipita in una condizione di profondo disagio vittima precipita in una condizione di profondo disagio emotivo, che si ripercuote negativamente sul suo emotivo, che si ripercuote negativamente sul suo equilibrio psicofisico.equilibrio psicofisico.

Mobbing Mobbing

Quali sono i possibili comportamenti considerati Mobbing?Quali sono i possibili comportamenti considerati Mobbing?

Il mobbing si caratterizza attraverso vari comportamenti, che sono:Il mobbing si caratterizza attraverso vari comportamenti, che sono:Sottrarre ingiustificatamente incarichi ad un/una lavoratore/trice o, Sottrarre ingiustificatamente incarichi ad un/una lavoratore/trice o, addirittura, la postazione fisica di lavoro;addirittura, la postazione fisica di lavoro;Dequalificare professionalmente il/la lavoratore/trice, affidando compito Dequalificare professionalmente il/la lavoratore/trice, affidando compito di scarso contenuto professionale e tali da rendere umiliante il prosieguo di scarso contenuto professionale e tali da rendere umiliante il prosieguo del lavoro;del lavoro;Ricorrere con continuità, nei confronti del/della lavoratore/trice, a Ricorrere con continuità, nei confronti del/della lavoratore/trice, a rimproveri e richiami, sia in privato che in pubblico, anche per motivi futili rimproveri e richiami, sia in privato che in pubblico, anche per motivi futili e con utilizzo di parole offensive;e con utilizzo di parole offensive;Dotare il/la lavoratore/trice di attrezzature di lavoro di scarsa qualità o Dotare il/la lavoratore/trice di attrezzature di lavoro di scarsa qualità o obsolete, scomode, inadeguate;obsolete, scomode, inadeguate;Interrompere il flusso di informazioni necessarie per l’attività lavorativa.Interrompere il flusso di informazioni necessarie per l’attività lavorativa.

Il fenomeno del mobbing si caratterizza in particolare per i seguenti aspetti:si realizza sul posto di lavoro;ripetitività e metodicità delle condotte messe in atto dagli autori; riconducibilità ad una logica unitaria;isolamento del mobbizzato all’interno dell’ambiente di lavoro; svilimento della personalità e della dignità della persona colpita; indebolimento delle difese psicologiche del mobbizzato;sofferenze fisiche e psichiche che possono degenerare in malattia;nesso causale.

Dall’analisi delle prime sentenze di merito si evince che

c’è un range notevole tra un inquadramento ed un altro.

Infatti se le prime sentenze a Torino fanno quasi

coincidere il mobbing con le molestie, già a Milano si

richiedono sistematicità, molteplicità degli episodi e

soprattutto dolo del mobber.

Il Tribunale di Como restringe la casistica poiché

richiede due elementi, nuovi pure alla psicologia del

lavoro, il carattere collettivo e lo scopo dell’espulsione

della vittima dall’ambiente di lavoro.

La Sezione lavoro del Tribunale di Torino ha emesso importanti pronunce . Essa, infatti,

richiamando le teorie enucleate dagli psicologi del lavoro, ha statuito che si ha mobbing ogniqualvolta «il dipendente è oggetto ripetuto di soprusi» e, in

particolare, quando «vengono poste nei suoi confronti pratiche dirette ad isolarlo dall’ambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo; pratiche il

cui effetto è di intaccare gravemente l’equilibrio psichico del prestatore, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando

catastrofe emotiva, depressione e talora suicidio».

Qualche anno dopo, il Tribunale di Forlì , ha utilizzato un metodo differente preferendo affidare

ad un consulente tecnico d’ufficio il compito di verificare la sussistenza del mobbing.

Una soluzione ulteriormente diversa rispetto a quelle sopra viste risulta essere quella seguita dal Tribunale di Milano che afferma «non si configura mobbing in azienda nell’ipotesi in cui l’assenza di

sistematicità, la scarsità degli episodi, il loro oggettivo rapportarsi con la vita di tutti i giorni

all’interno della organizzazione produttiva escludono che i comportamenti lamentati possono

essere considerati dolosi».

Il Tribunale di Como , ha delimitato notevolmente l’ambito del mobbing, introducendo ben due requisiti che non ritroviamo in dottrina: 1. il carattere collettivo (e cioè il mobbing non potrebbe essere esercitato da un solo soggetto, ma richiederebbe un’azione di gruppo);2. lo scopo dell’espulsione della vittima dall’ambiente di lavoro (se non ricorre questo scopo, non sarebbe ravvisabile il mobbing).Sempre il Tribunale di Como ha tracciato una particolare linea di confine tra molestie e mobbing: le molestie, di per sé illecite, sarebbero attuate da un soggetto nei confronti del soggetto passivo al mero fine di offenderlo o infastidirlo; al contrario, il mobbing si configurerebbe come «insieme di atti, ciascuno dei quali è apparentemente inoffensivo», caratterizzato dall’animus nocendi, che «mira a ledere la psiche del mobbizzato e ad espellerlo da una comunità».

Cass. sez. lav. 26 marzo 2010 n. 7382.

Forme del Mobbing Forme del Mobbing

- Prepotenze e vessazioniPrepotenze e vessazioni- Isolamento socialeIsolamento sociale- Mancanza di informazioni inerenti il lavoroMancanza di informazioni inerenti il lavoro- Voci negative e calunnieVoci negative e calunnie

che si trasformano inche si trasformano in

- Prestazioni lavorative scadentiPrestazioni lavorative scadenti- Reputazione lavorativa compromessaReputazione lavorativa compromessa- Assegnazione di incarichi “vuoti” o privi di sensoAssegnazione di incarichi “vuoti” o privi di senso

- Isolamento lavorativoIsolamento lavorativo

- Isolamento familiareIsolamento familiare

- Isolamento socialeIsolamento sociale

- ESPULSIONE DALL’AZIENDAESPULSIONE DALL’AZIENDA

- PERDITA DEL LAVOROPERDITA DEL LAVORO

L’isolamentoL’isolamento

ConseguenzeConseguenze- Sulla personaSulla persona: patologie organiche e : patologie organiche e

psicopatologichepsicopatologiche- Sulla famigliaSulla famiglia: conflitti familiari, isolamento : conflitti familiari, isolamento

socialesociale- Sul lavoroSul lavoro: aum. infortuni, aum. assenze per : aum. infortuni, aum. assenze per

malattia, più errori malattia, più errori - Sulla collettivitàSulla collettività: aum. costi sanitari, aum. : aum. costi sanitari, aum.

costi previdenziali, aum. comportamenti costi previdenziali, aum. comportamenti deviantidevianti

Costi socialiCosti sociali

Il dipendente mobbizzato costa alla comunità Il dipendente mobbizzato costa alla comunità il 190% in più del suo stipendio (salario il 190% in più del suo stipendio (salario medio annuo)medio annuo)

Costi: improduttività, spese mediche, spese Costi: improduttività, spese mediche, spese legali, spese previdenziali, pre- legali, spese previdenziali, pre- pensionamentopensionamento

Le norme….Le norme….Non è stata ancora introdotta una legge organica sul Mobbing, quindi, Non è stata ancora introdotta una legge organica sul Mobbing, quindi,

occorre fare riferimento alle norme esistenti nel nostro ordinamento occorre fare riferimento alle norme esistenti nel nostro ordinamento giuridico.giuridico.

COSTITUZIONE:COSTITUZIONE:

Art. 4 – diritto al lavoroArt. 4 – diritto al lavoro

Art. 13 – libertà personale ed individualeArt. 13 – libertà personale ed individuale

Art. 32 – diritto alla saluteArt. 32 – diritto alla salute

Art. 35 – tutela condizioni di lavoroArt. 35 – tutela condizioni di lavoro

CODICE CIVILECODICE CIVILE

Art. 2087 – obbligo tutela salute del dipendenteArt. 2087 – obbligo tutela salute del dipendente

Art. 2043 – risarcimento del dannoArt. 2043 – risarcimento del danno

Art. 609 bis – violenza sessualeArt. 609 bis – violenza sessualeArt. 582 – lesioni personaliArt. 582 – lesioni personaliArt. 590 – lesioni personali colposeArt. 590 – lesioni personali colposeArt. 594 – ingiurie, diffamazioniArt. 594 – ingiurie, diffamazioniArt. 323 – abuso d’ufficioArt. 323 – abuso d’ufficioArt. 610 – violenza privataArt. 610 – violenza privataArt. 61 – aggravanti: abuso d’autorità, relazione ufficioArt. 61 – aggravanti: abuso d’autorità, relazione ufficio

Codice PenaleCodice Penale

StrainingStraining

Nelle tutele previste contro il mobbing, possono rientrare anche casi di Nelle tutele previste contro il mobbing, possono rientrare anche casi di straining.straining.

Il termine, derivato dall’inglese, significa ‘mettere sotto pressione’. Pur essendo Il termine, derivato dall’inglese, significa ‘mettere sotto pressione’. Pur essendo simile al mobbing, esso se ne distingue per alcune peculiarità.simile al mobbing, esso se ne distingue per alcune peculiarità.

In primo luogo, agli aggressori (strainers) possono essere esclusivamente il In primo luogo, agli aggressori (strainers) possono essere esclusivamente il datore di lavoro ed i superiori gerarchici.datore di lavoro ed i superiori gerarchici.

Un esempio di straining può essere la dequalificazione professionale.Un esempio di straining può essere la dequalificazione professionale.

Lo straining è stato per la prima volta definito anche in sede giurisprudenziale (Tribunale di Bergamo, 21 aprile 2005) dove si afferma (sulla base della relazione del CTU dott. H. Ege): ‘la differenza tra lo <<straining>> ed il

<<mobbing>> è stata individuata nella mancanza ‘di una frequenza idonea (almeno alcune volte al mese) di azioni ostili ostative: in tali situazioni le azioni ostili che la vittima ha effettivamente subito sono poche e troppo distanziate nel

tempo, spesso addirittura limitate ad una singola azione, come un demansionamento o un trasferimento disagevole’… ‘La vittima è, rispetto alla

persona che attua lo straining, in persistente inferiorità. Lo straining viene attuato appositamente contro una o più persone ma sempre in maniera

discriminante’.

Molestia e Molestia Sessuale sui Molestia e Molestia Sessuale sui Luoghi di LavoroLuoghi di Lavoro

L’art. 26 del D.Lgs. 198/2006 considera come discriminazione L’art. 26 del D.Lgs. 198/2006 considera come discriminazione anche le molestie ovvero tutti quei comportamenti indesiderati, anche le molestie ovvero tutti quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso e aventi lo scopo o posti in essere per ragioni connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (comma 1).offensivo (comma 1).

Tali atti assumono particolare rilevanza quando vengono effettuati Tali atti assumono particolare rilevanza quando vengono effettuati nell’ambito del luogo di lavoro, in particolare quando sono nell’ambito del luogo di lavoro, in particolare quando sono accompagnati da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o accompagnati da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o del superiore gerarchico, relativamente alla costituzione, allo del superiore gerarchico, relativamente alla costituzione, allo svolgimento ed all’estinzione del rapporto di lavoro.svolgimento ed all’estinzione del rapporto di lavoro.

Molestia e Molestia Sessuale sui Molestia e Molestia Sessuale sui Luoghi di LavoroLuoghi di Lavoro

E E contro la molestia sessuale?contro la molestia sessuale?

L’art 26 del D.Lgs. 198/2006 considera assimilate alle L’art 26 del D.Lgs. 198/2006 considera assimilate alle discriminazioni molestie sessuali, ovvero quei comportamenti discriminazioni molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale espressi in forma fisica, indesiderati a connotazione sessuale espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare il clima dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare il clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.Sono considerati discriminazione anche quei trattamenti Sono considerati discriminazione anche quei trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di avere rifiutato i comportamenti offensivi descritti per il fatto di avere rifiutato i comportamenti offensivi descritti o di esservisi sottomesso (comma 2)o di esservisi sottomesso (comma 2)

Molestia e Molestia Sessuale sui Molestia e Molestia Sessuale sui Luoghi di LavoroLuoghi di Lavoro

Quali sono i comportamenti che possono considerarsi molestie sui luoghi di Quali sono i comportamenti che possono considerarsi molestie sui luoghi di lavoro?lavoro?

I comportamenti molesti possono essere molto vari, quali:I comportamenti molesti possono essere molto vari, quali:

Battute e/o gesti volgari;Battute e/o gesti volgari;Apprezzamenti offensivi;Apprezzamenti offensivi;Attenzioni o proposte insistenti ed indesiderate;Attenzioni o proposte insistenti ed indesiderate;Ricatto sessuale, ovvero esplicite richieste di prestazioni sessuali, anche Ricatto sessuale, ovvero esplicite richieste di prestazioni sessuali, anche accompagnate da minacce, dalla cui accettazione o non accettazione dipenda una accompagnate da minacce, dalla cui accettazione o non accettazione dipenda una decisione riguardante il lavoro;decisione riguardante il lavoro;Molestie ambientali, capaci di creare un ambiente di lavoro intimidatorio, umiliante e Molestie ambientali, capaci di creare un ambiente di lavoro intimidatorio, umiliante e ostile, anche in assenza di espliciti ricatti o richieste;ostile, anche in assenza di espliciti ricatti o richieste;Atti di libidine e violenza sessuale;Atti di libidine e violenza sessuale;In ambienti tradizionalmente maschili e maschilisti sono molto frequenti, quasi In ambienti tradizionalmente maschili e maschilisti sono molto frequenti, quasi usuali, le molestie di genere, quelle, cioè che, se pur con basso profilo socio-culturale, usuali, le molestie di genere, quelle, cioè che, se pur con basso profilo socio-culturale, sottolineano la differenza tra maschio e femmina come, ad esempio, il frasaggio sottolineano la differenza tra maschio e femmina come, ad esempio, il frasaggio volgare, la frase o il discorso ambiguo.volgare, la frase o il discorso ambiguo.

La legge 54/2006 dispone l’affido condiviso dei minori in caso di

separazione dei genitori. L’introduzione della norma ha

modificato le decisioni dei magistrati?

Un lavoro recente ha verificato in che misura l’introduzione della legge 54 ha

modificato le sentenze dei magistrati. Il lavoro utilizza i dati raccolti per ciascuna causa di separazione dalle Cancellerie dei

tribunali, successivamente trasmessi all’Istat. La nostra base dati si compone di poco meno di 900mila sentenze, cioè la

totalità di quelle emesse dai tribunali italiani dal 2000 al 2010.

Tratto da: http://www.lavoce.info/affido-condiviso-legge-inapplicata/

Tavola 1. Alcuni effetti della legge 54 sulle sentenze di separazione

                                                                                                                                                                                                          

                                                                     

Tratto da: http://www.lavoce.info/affido-condiviso-legge-inapplicata/

Dalla tavola si evince che l’assegnazione formale dell’affido condiviso ha trovato effettiva applicazione. Per gli altri aspetti,

quelli per cui la legge lascia discrezionalità ai magistrati, è come se la legge non fosse mai stata approvata: la casa coniugale

va alle madri, ancor più che prima della riforma; non vi è nessuna evidenza che i magistrati abbiamo accolto le

disposizioni che rendevano possibile il mantenimento diretto per capitoli di spesa, a scapito dell’assegno.

TRIBUNALE TRIESTE sent. 20 febbraio 2013il genitore che, nel ricorso per l’assegnazione del figlio, faccia istanza al tribunale per ottenere l’assegnazione del minore a settimane alterne o a giorni alterni dimostra una incapacità di

immedesimarsi nelle esigenze del figlio, che ha invece diritto a una residenza preferenziale.

Negato, quindi, l’affido condiviso.