GIURISPRUDENZA DI MERITO >> X L I I i — g e n n a i o 2 0 11, n ° 01 LA MEDIAZIONE CIVILE

14
GIURISPRUDENZA DI MERITO direttore scientifico Ciro Riviezzo XLIIi — gennaio 20 11 , n°01 01-2011 | estratto IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE. PRIMI SPUNTI APPLICATIVI di Santo Viotti

description

Avv. Santo Viotti >> ESTRATTO | IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE. PRIMI SPUNTI APPLICATIVI - X L I I i — g e n n a i o 2 0 11, n ° 01

Transcript of GIURISPRUDENZA DI MERITO >> X L I I i — g e n n a i o 2 0 11, n ° 01 LA MEDIAZIONE CIVILE

GIUR ISPRUDENZ ADI MER ITOd i r e t t o r e s c i e n t i f i c o C i r o R i v i e z z o

X L I I i — g e n n a i o 2 0 1 1 , n ° 0 1

01-2011

| e s t rat t o

IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE. PRIMI SPUNTI APPLICATIVI

di Santo Viotti

2 IL REGOLAMENTO IN MATERIADI MEDIAZIONE CIVILE. PRIMI SPUNTIAPPLICATIVI

Il contributo, costituisce il naturale completamento del precedente relativo al d.lg. 4 marzo 2010,n. 28, ponendo una prima analisi della integrazione delegata — di cui all’art. 16 comma 2 deldecreto —, resa con il regolamento contenuto nel d.m. 18 ottobre 2010, n. 180.È ripercorso il dibattito preliminare all’adozione con la attività consultiva ed interlocutoria assuntadal Consiglio di Stato; in un’ottica di coerenza sistematico-comunitaria presidiata, tra gli altriprincìpi comuni, dalla elevata competenza e qualità degli strumenti integrativi.

Sommario 1. Premessa. — 2. Analisi di comparazione. — 3. Conclusioni.

1. PREMESSAIl legislatore delegato con l’art. 16 d.lg. 4 marzo 2010, n. 28, completa lo sforzo produt-tivo della normativa di riferimento in materia di mediazione civile e commerciale.

Con ciò perfezionando anche alla luce dell’attività consultiva del Consiglio di Stato,il quadro sistematico, sempre di caratura sovranazionale, derivante dalla Direttiva 21maggio 2008/52 CE, dapprima, e dal decreto di recepimento, poi, attuativo della delegacontenuta nella l. 18 giugno 2009, n. 69.

Sembra, dunque, divenire ancor più consapevole nel legislatore la convinzionedella necessità, giuridica e giudiziaria, di adozione di quegli strumenti alternativi dirisoluzione delle controversie, essi di derivazione internazionale e non solo sovrana-zionale, noti con l’acronimo «A.D.R.» Alternative Dispute Resolution, dei quali lamediazione costituisce espressione a fievole intensità. Prova costituendo di esso in-quadramento il vincolo della parti al solo regolamento della procedura e non anche adalcun provvedimento dotato di autonoma efficacia.

2. ANALISI DI COMPARAZIONEIl d.m. n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato sulla G. U. n. 258 del 4 novembre, recanteil Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenutadel registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazio-ne (1), tende a completare l’opera di attuazione normativa della delega legislativaconferita dal Parlamento al Governo con l’art. 60 l. n. 69 del 2009, tempestivamenteadempiuta con il noto d.lg. 4 marzo 2010 n. 28 sulla mediazione civile e commerciale (2).

La pubblicazione della fonte in commento conferma, dunque, in forma compiuta, ilchiaro intento del legislatore esecutivo di giungere ad un’effettiva e celere implemen-tazione sociale dello strumento della mediazione, in vista degli auspicati effetti beneficidi competitività nazionale.

(*) Con la collaborazione del dott. Nicola Mari,Conciliatore Specializzato.

(1) Per esigenze redazionali abbreviato nel pro-

sieguo in Regolamento.(2) Per esigenze redazionali abbreviato nel pro-

sieguo in decreto.

a t t u a l i t à

N O V I T À L E G I S L A T I V E - MEDIAZIONE CIVILE

di

Santo Viotti—Avvocato - Docente

Formatore accreditato

presso il Ministero della

Giustizia (*)

g i u r i s p r u d e n z a d i m e r i t o – n . 1 – 2 0 1 1 P. 2 3 ⎪

Come noto, congiuntamente all’art. 17 comma 3 l. 23 agosto 1988, n. 400 (3), l’eser-cizio del potere regolamentare, si radica nell’art. 16 decreto (4).

Anche in ragione dei risultati attesi, oltre che per una maggiore corrispondenzasistematica della fonte appena emanata, un ruolo non irrilevante è stato svolto dalConsiglio di Stato in sede consultiva.

La fonte pubblicata, per certi versi innova, recidendo ogni normativa di pari grado,in contrasto, secondo il principio lex posterior derogat priori; per altro, è chiamata acoordinarsi sistematicamente nel quadro italo-comunitario delle fonti sull’innovativoed importante (5) istituto della mediazione civile e commerciale.

Trattandosi di fonte di tenore, oltre che di rango, applicativo sembra utile una sualettura, relativizzata agli interessi dei singoli destinatari.

a) Il Registro degli organismi di mediazione.Con questa espressione, reduce della più moderna esperienza in materia di conci-

liazione societaria, il legislatore del regolamento individua l’unità responsabile all’in-terno delle sue articolazioni per la mediazione civile e commerciale.

La fonte di riferimento, costitutiva del medesimo, è contenuta nell’art. 3 del Rego-lamento ove s’individuano quale organo responsabile — il direttore generale dellagiustizia civile o suo delegato —, l’articolazione interna del registro — in parti e sezio-ni —, le modalità di gestione — informatiche — le modalità di accesso e la natura —pubblica — degli elenchi.

b) Gli Organismi di mediazione: i criteri e l’efficacia del procedimento per l’iscri-zione; le regole di buon andamento.

I nuovi criteri per l’iscrizione definiti dal Regolamento risultano aggravati rispettoai precedenti previsti in seno al d.m. 23 luglio 2004, n. 222 sulla conciliazione specia-lizzata, dal punto di vista oggettivo e soggettivo.

Quanto al primo, infatti, previa verifica della compatibilità dell’attività di mediazio-ne con l’oggetto sociale o lo scopo associativo, il richiedente è previsto debba possede-re, sotto un profilo di capacità finanziaria, un capitale non inferiore ad euro diecimila,di cui al n. 4) del comma 2 dell’art. 2643 c.c. per la costituzione di società a responsa-bilità limitata; con riguardo al profilo organizzativo deve attestare di poter svolgerel’attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della

(3) Disciplina dell’attività di Governo e ordina-mento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ilquale dispone: «Con decreto ministeriale possonoessere adottati regolamenti nelle materie di compe-tenza del ministro o di autorità sottordinate al mini-stro, quando la legge espressamente conferisca talepotere. Tali regolamenti, per materie di competenzadi più ministri, possono essere adottati con decretiinterministeriali, ferma restando la necessità di ap-posita autorizzazione da parte della legge. I regola-menti ministeriali ed interministeriali non possonodettare norme contrarie a quelle dei regolamentiemanati dal Governo. Essi debbono essere comuni-cati al Presidente del Consiglio dei ministri primadella loro emanazione».

(4) A mente del quale: «La formazione del regi-

stro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e lacancellazione degli iscritti, l’istituzione di separatesezioni del registro per la trattazione degli affari cherichiedono specifiche competenze anche in materiadi consumo e internazionali, nonché la determina-zione delle indennità spettanti agli organismi sonodisciplinati con appositi decreti del Ministro dellagiustizia, di concerto, relativamente alla materia delconsumo, con il Ministro dello sviluppo economico.Fino all’adozione di tali decreti si applicano, in quan-to compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministrodella giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004,n. 223».

(5) Così definita dal Consiglio di Stato in seno alParere consultivo intelocutorio n. 3640 del 26 agosto2010, 3.

a t t u a l i t à

2 N O V I T À L E G I S L A T I V E - MEDIAZIONE CIVILE

⎪ P. 2 4 g i u r i s p r u d e n z a d i m e r i t o – n . 1 – 2 0 1 1

medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all’art. 7 comma 2, lett. c), Rego-lamento; ossia la disponibilità delle strutture, del personale e dei mediatori di altriorganismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari dimediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate suprotocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 137 Cod. consumo ele imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Confermato, sempre sotto il profilo patrimoniale, l’obbligo di copertura assicurati-va d’importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità professionale deri-vante dallo svolgimento dell’attività di mediazione, il comma 4 dell’art. 4 Regolamentone estende la portata anche agli organismi istituiti da enti di diritto pubblico.

Disposizione, questa, la quale conferma l’iscrizione a semplice richiesta per tutti gliorganismi istituiti da o presso enti di diritto pubblico, ma impone, ai sensi dell’art. 19decreto, la previa autorizzazione del Responsabile del Registro, per quelli costituendida consigli professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, che invece nerisultano esentati.

Sotto il profilo soggettivo, la clausola generale che dapprima prescriveva il possessodei requisiti di onorabilità della compagine associativa, sociale, degli amministratori erappresentanti degli enti, trova ora un’oscura forma di specificazione attraverso ilrinvio di conformità a quelli già previsti dall’art. 13 d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 (6); iquali, come noto, necessitavano anch’essi di ulteriore specificazione a cura del Mini-stro dell’economia e delle finanze attraverso apposito regolamento adottato, sentite laBanca d’Italia e la CONSOB, e che risultano individuati dal Ministro del Tesoro p.t. condecreto 11 novembre 1998, n. 471 (7).

Ribadito, invece, il regime di necessaria trasparenza amministrativa e contabiledell’organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’entedel quale, eventualmente, costituisca articolazione interna al fine della dimostrazionedella necessaria autonomia finanziaria e funzionale; così come le garanzie di indipen-denza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonchéla doppia conformità del regolamento adottato dai singoli organismi alla legge ed alRegolamento medesimo, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i media-tori.

Sembrano, dunque, adeguatamente, recepite le istanze espresse in sede consultiva— interlocutoria — dal Consiglio di Stato, il quale non aveva omesso di rilevare, in

(6) Noto anche come testo unico delle disposizio-ni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.),l’art. 13 del quale (anche ai sensi degli artt. 8 e 21 l. 6febbraio 1996, n. 52), dispone: «Requisiti di profes-sionalità, onorabilità e indipendenza degli esponentiaziendali: 1. I soggetti che svolgono funzioni di am-ministrazione, direzione e controllo presso SIM, so-cietà di gestione del risparmio, SICAV devono pos-sedere i requisiti di professionalità, onorabilità e in-dipendenza stabiliti dal Ministro dell’economia edelle finanze, con regolamento adottato sentite laBanca d’Italia e la CONSOB. 2. Il difetto dei requisitidetermina la decadenza dalla carica. Essa è dichia-rata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di

sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trentagiorni dalla nomina o dalla conoscenza del difettosopravvenuto. 3. In caso di inerzia, la decadenza èpronunciata dalla Banca d’Italia o dalla CONSOB.3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipenden-za stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applica-no i commi 2 e 3. 4. Il regolamento previsto dal com-ma 1 stabilisce le cause che comportano la sospen-sione temporanea dalla carica e la sua durata. Lasospensione è dichiarata con le modalità indicate neicommi 2 e 3.».

(7) http://www.bancaditalia.it/sispaga/sms/nor-mativa/mercati_post_trading/mef/471_98/MEF_11novembre1998.pdf.

a t t u a l i t à

N O V I T À L E G I S L A T I V E - MEDIAZIONE CIVILE 2

g i u r i s p r u d e n z a d i m e r i t o – n . 1 – 2 0 1 1 P. 2 5 ⎪

prima battuta, la necessità di: «definire il rapporto con l’ente stesso dal punto di vistastrutturale e finanziario in modo da garantire l’autonomia formale e sostanziale del-l’“articolazione”» (8); giungendo in seguito, in sede di consultazione definitiva, ad invi-tare il Ministero a riportare esattamente il dettato normativo ora pubblicato (9).

Risulta, invece, ridotto il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che abbianodichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente.

Volgendo attenzione ai profili morfologici del procedimento, il Regolamento, nel-l’art. 6, indica la documentazione di cui dev’essere sempre corredata la domanda edautorizza, nell’art. 5, il Responsabile ad approvare apposito modello, contenente l’in-dicazione degli atti, dei documenti e dei dati dei quali la domanda deve essere corre-data, ed a fissare le modalità di svolgimento delle verifiche, da pubblicare sul sitointernet del Ministero.

Il nuovo statuto legale, impone al richiedente di riportare nella domanda di iscri-zione l’elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del serviziocorredato dai seguenti allegati: a) dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal media-tore e contenente l’indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede diessere iscritto; b) curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specificadei requisiti di qualificazione professionale — titolo di studio o iscrizione ad ordine/collegio professionale — e di formazione specifica, con percorsi di aggiornamentoalmeno biennale, presso gli enti di formazione iscritti nel Registro, oltre all’attestazionedel possesso dei requisiti di onorabilità meglio specificati; d) documentazione idonea acomprovare le conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei media-tori esperti nella materia internazionale.

Come già previsto, alla domanda è sempre allegato il regolamento di procedura, latabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell’art. 16, oltre alla scheda divalutazione del servizio di mediazione di cui all’art. 7 comma 5, lett. b), Regolamento.

La domanda ed i relativi allegati possono essere trasmessi al Ministero tramiteposta elettronica certificata.

Sui profili temporali del procedimento, ai sensi dell’art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, neltesto da ultimo riformato dalla delega di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69, il Regolamentone prescrive la conclusione entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimentodella domanda, prevedendo che la richiesta di integrazione della domanda o dei suoiallegati possa essere effettuata dal Responsabile per una sola volta; pervenuta ladocumentazione richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.

Alla scadenza dei termini previsti, anche in assenza di provvedimento, si procede

(8) Parere consultivo interlocutorio Consiglio diStato n. 3640 del 26 agosto 2010, 4.

(9) Non pare superfluo rammentare, data la im-portanza acquisita nella emanazione della normati-va di riferimento, come l’attività consultiva svolta inquesta sede dal Consiglio di Stato costituisca espres-sione di quella importante: «funzione di sindacato edi collaborazione con l’amministrazione» che il Con-siglio svolge oggi attraverso: un vero e proprio con-trollo astratto su norme (in Germania abstrakte Nor-menkontrolle) e per altro verso una vera e propria

attività ausiliaria del Governo in ordine alla loro for-mulazione ed alla valutazione della loro opportunità.Tipologia di attività che negli ultimi tempi ha subìtoun incremento notevole, al punto da far discutere diun vero e proprio spostamento della funzione di ga-ranzia del Consiglio dagli atti alle regole, NOCILLA,Funzione consultiva e Costituzione, Relazione tenu-ta a Palazzo Spada, il 10 aprile 2008, in Convegnocelebrativo del 60ª anniversario della Costituzione, 8reperibile sul sito www.giustizia-amministrativa.it.

a t t u a l i t à

2 N O V I T À L E G I S L A T I V E - MEDIAZIONE CIVILE

⎪ P. 2 6 g i u r i s p r u d e n z a d i m e r i t o – n . 1 – 2 0 1 1

comunque all’iscrizione; a tal fine, l’iscrizione nel registro comporta l’approvazionedelle tariffe degli enti privati.

L’iscrizione al Registro determina, così, l’attribuzione di un numero d’ordine all’or-ganismo da menzionarsi negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pub-blicità.

A seguito dell’iscrizione, l’organismo e il mediatore designato non possono, se nonper giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione; ed a far data dal secondoanno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmet-terà al Responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero edisponibili sul relativo sito internet.

L’art. 8 Regolamento obbliga tutti gli iscritti al registro a comunicare immediata-mente al Responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elen-chi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggior-namento formativo dei mediatori; per l’eventuale violazione del quale, unitamente alleulteriori ipotesi previste dall’art. 10, il Regolamento prevede la sospensione o la can-cellazione dal Registro.

Queste in particolare, risiedono ora in fatti nuovi — sopraggiunti o risultanti - cheavrebbero impedito l’iscrizione; in caso di violazione degli obblighi di comunicazioneprevisti per la disciplina transitoria; ovvero, per la reiterata violazione degli obblighidel mediatore.

La cancellazione è, altresì, disposta per gli organismi che hanno svolto meno didieci procedimenti di mediazione in un biennio.

Il provvedimento di cancellazione impedisce all’organismo di ottenere una nuovaiscrizione, prima che sia decorso un anno.

A tali fini il Responsabile esercita poteri di controllo, anche mediante acquisizionedi atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o attiamministrativi equipollenti, di cui sarà curato il preventivo recapito, anche soltanto invia telematica, ai singoli organismi interessati.

Si tratta com’è evidente di disposizioni, appunto regolamentari, volte a presidiare laeffettività dei principi sovranazionali di efficacia dello strumento della mediazioneanche sotto il profilo della regolamentazione delle procedure.

Il Capo III del Regolamento disciplina, in tal senso, in concreto il funzionamentodegli organismi di mediazione prevedendo l’obbligo di tenuta di un Registro degli affaridi mediazione, con l’obbligo di annotazione progressiva, dei dati identificativi delleparti, dell’oggetto della mediazione, del mediatore designato, della durata del procedi-mento e del relativo esito; con l’obbligo di conservare copia degli atti dei procedimentitrattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione a norma dell’art. 2961comma 1 c.c.

Salvo gli obblighi legati all’assunzione di copertura assicurativa, il Regolamentovieta espressamente agli organismi di assumere diritti e obblighi connessi con gli affaritrattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi aisensi dell’art. 7 comma 2, lett. c).

c) Lo statuto regolamentare del procedimento di mediazione.Il Regolamento si sofferma sulla disciplina dei procedimenti di mediazione carat-

terizzati, come noto, da uno statuto normativo multilivello.

a t t u a l i t à

N O V I T À L E G I S L A T I V E - MEDIAZIONE CIVILE 2

g i u r i s p r u d e n z a d i m e r i t o – n . 1 – 2 0 1 1 P. 2 7 ⎪

Infatti, se ai sensi dell’art. 3 decreto, i procedimenti di mediazione risultano disci-plinati dai regolamenti dei singoli organismi, previa approvazione dal Ministero, non sipuò omettere la portata integrativa, delle disposizioni del decreto stesso, direttamenteapplicabili nei procedimenti di mediazione, anche ove non richiamati dal regolamentoconcretamente adottato.

La fonte in commento presenta alcune novità di spessore, che amplificano i poterie le funzioni stesse dei mediatori.

L’art. 7 Regolamento, in particolare, al fine di circoscrivere la valutazione discre-zionale di conformità del Responsabile del Registro sui regolamenti predisposti daisingoli organismi, impone ora un contenuto minimo obbligatorio ed al contempo sipreoccupa di suggerire ai compilatori alcuni contenuti, pur, eventuali.

In tal senso, da un lato, codificando le prassi correnti delle procedure di A.D.R. soloin parte indicate con tecnica per principi nel c.d. Libro Verde (10) e nelle conseguentifonti comunitarie, sancisce la derogabilità facoltativa del luogo di svolgimento delprocedimento di mediazione, con il solo consenso delle parti, del mediatore e delresponsabile dell’organismo, e non più, come previsto in precedenza soltanto per ilcompimento di singoli atti.

Laddove, in conformità ad una tendenza alla specialità, è prevista la formazioneeventuale di separati elenchi dei mediatori suddivisi, appunto, per specializzazioni inmaterie giuridiche, oltre all’indicazione che la mediazione svolta dall’organismo me-desimo è strettamente limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.

Il regolamento di procedura può stabilire cause di incompatibilità allo svolgimentodell’incarico da parte del mediatore, ed una separata disciplina delle possibili conse-guenze sui procedimenti in corso, in conseguenza della sospensione o della cancella-zione dello stesso organismo dal Registro.

Da un punto di vista dinamico del procedimento, più rilevante appare l’obbligo,prevedibile in sede di regolamento, a carico del mediatore di convocare personalmentele parti in ogni caso da trattare; obbligo il quale, si radica funzionalmente nel procedi-mento di mediazione, basato come noto sulla natura disponibile dell’interesse oggettodi mediazione, la cura del quale appare delegabile dal titolare sostanziale solo edesclusivamente in presenza di motivate ragioni.

Il punto meriterebbe maggior attenzione.Lungi il presente contributo, dal poter costituire il giusto luogo di approfondimento,

nondimeno non si può omettere di raffermare l’attenzione sul principio secondo ilquale la mediazione costituisce strumento di negoziazione assistita delle parti alle qualiresta e deve restar riferita la dichiarazione negoziale di conclusione della procedura.Ad ulteriore conferma, sotto il profilo strettamente sostanziale, della presenza siste-matica ed interna di limitazioni alla autonomia contrattuale, soltanto laddove ritenutaaprioristicamente quale potere presso ché illimitato di regolamentazione dei propriinteressi (11).

Meno chiara, in tale ottica, appare la previsione di cui alla lett. b) del comma 2

(10) Libro Verde della Commissione Europea del19 aprile 2002 relativo ai modi alternativi di risolu-zione delle controversie in materia civile e commer-ciale; da ultimo, Dir. Parl. Eur. e Cons. 2008/52/CE

relativa a determinati aspetti della mediazione civilee commerciale.

(11)PERLINGIERI, Il diritto civile nel sistema italo-

comunitario delle fonti, Napoli, 2007, 334.

a t t u a l i t à

2 N O V I T À L E G I S L A T I V E - MEDIAZIONE CIVILE

⎪ P. 2 8 g i u r i s p r u d e n z a d i m e r i t o – n . 1 – 2 0 1 1

dell’art. 7 Regolamento, ove si stabilisce che: «in caso di formulazione della proposta aisensi dell’art. 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diver-so da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle soleinformazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la propostamedesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazio-ne di una o più parti al procedimento di mediazione».

Il contenuto minimo obbligatorio previsto dal Regolamento presidia, invece, pre-cise attese di regole buon funzionamento, e di alta qualità, dei procedimenti di media-zione, in ragione sia dell’interesse ad un effettiva implementazione della misura rime-diale a valenza strategica, sia della stessa natura complementare agli ordinari rimedi ditutela.

È, in effetti, previsto che i regolamenti devono sempre: subordinare l’inizio delprocedimento di mediazione solo a seguito dell’avvenuta sottoscrizione da parte delmediatore designato della dichiarazione di imparzialità prevista dal decreto; prevederela consegna, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimentodi un’idonea scheda di valutazione del servizio da trasmettere con posta elettronicacertificata al Responsabile del Registro successivamente alla sottoscrizione della parte,con l’indicazione delle sue generalità; consentire l’indicazione comune del mediatoread opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo.

Garantito, nei limiti del principio di riservatezza del procedimento, il diritto diaccesso delle parti agli atti del procedimento, da custodirsi, a cura del responsabiledell’organismo, in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambitodel registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso potrà avere per oggetto gli attidepositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositatinella propria sessione separata.

Vietate, invece, le comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettoquelle effettuate in occasione delle c.d. sessioni separate di negoziazione assistita.

d) I mediatori: i nuovi requisiti, e l’esercizio dell’attività.Nel comma 4 dell’art. 3 Regolamento, si rinviene la novità più importante, destinata

ad animare il dibattito.Nel sistema previgente (12), infatti, alla luce dei requisiti di qualificazione profes-

sionale richiesti agli aspiranti conciliatori, era previsto potessero richiedere l’iscrizionesoltanto professori universitari in discipline economiche o giuridiche, o professionistiiscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione dialmeno quindici anni, ovvero magistrati in quiescenza; caso negativo per il qualebisognava provare il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la parte-cipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accre-ditati presso il Registro.

Nel nuovo sistema, invece, il Responsabile deve verificare i requisiti di qualifica-zione dei mediatori, i quali accanto al titolo di studio non minore del diploma di laureauniversitaria triennale ovvero, in alternativa, all’iscrizione presso un ordine o collegio

(12) Si cfr. lett. a) del comma 4 dell’art. 4 d.m. 23luglio 2004, n. 222.

a t t u a l i t à

N O V I T À L E G I S L A T I V E - MEDIAZIONE CIVILE 2

g i u r i s p r u d e n z a d i m e r i t o – n . 1 – 2 0 1 1 P. 2 9 ⎪

professionale, dovranno dimostrare, indipendentemente dall’anzianità maturata, ilpossesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno bien-nale, acquisiti presso gli enti accreditati.

Si tratta in effetti ed a ben vedere del recepimento di quelle correnti garantiste cheavevano animato, senza esito, la emanazione del precedente regolamento attuativocontenuto nel decreto 23 luglio 2004, n. 222 (13).

È evidente l’effetto liberalizzante realizzato dalla normativa, che estende di dirittol’efficacia della normativa a tutti i settori comunque coinvolti dal Decreto, in assenza dispecifiche categorie professionali riservatarie, salvo l’obbligo generalizzato di percorsiformativi specifici.

Ai requisiti di onorabilità già previsti si aggiunge ora l’assenza di sanzioni discipli-nari diverse dall’avvertimento; ed in aggiunta agli ulteriori, l’esibizione della documen-tazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i soli mediatoriche intendano iscriversi negli elenchi dei mediatori esperti nella materia internazio-nale presso il Registro.

Seppur elevando il limite normativo previgente, nessuno potrà comunque dichia-rarsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi.

Tutte le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal Regolamentocommesse da pubblici dipendenti (14) o da professionisti iscritti ad albi o collegi profes-sionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive norma-tive deontologiche; con l’obbligo della segnalazione a cura del Responsabile agli organicompetenti.

La prestazione di mediazione professionale è espressamente qualificata di naturapersonale per i singoli mediatori e, come tale, non appare suscettibile di delega.

Né può essere rifiutata dall’organismo o dai mediatori iscritti, se non per giustifi-cato motivo; clausola generale che necessariamente dovrà applicarsi in combinatodisposto alle ulteriori già previste nel Decreto, quali l’imparzialità e l’indipendenza,rappresentanti, come noto, i limiti legali all’assunzione dell’incarico di mediatore.

e) L’indennità di mediazione: i criteri di determinazione e le modalità di adempi-mento.

L’indennitàcomprende lespesediavviodelprocedimentoe lespesedimediazione.Le prime, per le quali il Regolamento precisa che devono essere comprese nell’im-

porto dell’indennità complessiva, costituiscono il corrispettivo diretto dei singoli orga-nismi per l’organizzazione dell’attività di mediazione.

Per queste è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 versato dall’istanteal momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla parte chiamata allamediazione al momento della sua adesione al procedimento.

(13) In senso limitativo si era, infatti, espressoSOLDATI, Il Decreto Attuativo degli Organismi diConciliazione nel nuovo processo societario, inContratti, 2004, 1074, pur richiamato da Dalmotto,reperibile su www.processocivile.org/dalmotto/op0004.pdf.

(14) L’inciso - dipendenti pubblici - presente nel

comma 3 art. 6, come acutamente rilevato dal Consi-glio di Stato in sede consultiva nella seduta del 26agosto 2010, 5, pare riconoscere in maniera implicita,una compatibilità tra la funzione di mediatore equella di pubblico dipendente. La norma, oscura, ne-cessita tuttavia di ulteriori approfondimenti.

a t t u a l i t à

2 N O V I T À L E G I S L A T I V E - MEDIAZIONE CIVILE

⎪ P. 3 0 g i u r i s p r u d e n z a d i m e r i t o – n . 1 – 2 0 1 1

Le seconde, invece, rappresentano il corrispettivo dell’opera di mediazione presta-ta dal mediatore professionale e devono essere corrisposte all’organismo prima del-l’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

In esse è compreso anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento dimediazione indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nominadi un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero, ancora,di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’art.11 decreto, non possono subire mutamento alcuno.

Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito alprocedimento e secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al decreto.

Si tratta di importi che costituiscono dei riferimenti di partenza per un inquadra-mento preliminare del valore della controversia e delle spese di mediazione necessa-rie, suscettibili di specifiche variazioni, di natura obbligatoria o facoltativa, per i casinormativi elencati nell’art. 16 Regolamento.

In tal senso, il valore delle spese di mediazione: a) può essere aumentato in misuranon superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità odifficoltà dell’affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto incaso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso diformulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 d.lg.; d) deve essere ridotto di un terzonelle materie di cui all’art. 5 comma 1 decreto; e) deve essere ridotto di un terzo quandonessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al pro-cedimento.

È rinnovato il principio per il quale si devono considerare importi minimi quellidovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamen-te precedente a quello effettivamente applicabile.

L’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato; laddovegli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Per la determinazione del valore della lite si fa riferimento a quello indicato nelladomanda di mediazione a norma del codice di procedura civile ed in caso di valoreindeterminato, indeterminabile o, se vi sia una notevole divergenza tra le parti sullastima, l’organismo deciderà il valore di riferimento e lo comunicherà alle parti.

Sempre ai fini corrispettivi laddove ci si trovi in presenza di più soggetti che rap-presentino un unico centro d’interessi, gli stessi si considerano, per evidenti ragioni dieconomia, come un’unica parte.

Una, forse superflua perché già prevista, distinzione è contenuta nell’ultimo com-ma dell’art. 16 Regolamento.

Infatti, lamisuradell’indennitàrisultavincolataallamisuratabellaresoltantopergliorganismi costituiti dagli enti di diritto pubblico interno; mentre, risulta di libera deter-minazione quantitativa per gli organismi diversi dai primi, ferma, anche per questi ul-timi, la riduzione pari ad un terzo per le materie di cui all’art. 5 comma 1 decreto.

Tuttavia anche per questi, come richiesto dal Consiglio di Stato (15), sussiste l’ob-

(15) Parere consultivo definitivo del Consiglio diStato del 22 settembre 2010 sezione C n. affare 3640

reperibile su www.giustizia-amministrativa.it.

a t t u a l i t à

N O V I T À L E G I S L A T I V E - MEDIAZIONE CIVILE 2

g i u r i s p r u d e n z a d i m e r i t o – n . 1 – 2 0 1 1 P. 3 1 ⎪

bligo di preventiva approvazione opportunamente rimesso, come visto, al Responsa-bile in sede di valutazione degli allegati alla domanda d’iscrizione nel Registro.

f) Gli organismi di formazione ed i formatori: la nuova disciplina.Il Regolamento istituisce un elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’at-

tività di formazione dei mediatori, separato dal Registro, e tenuto presso il Ministero.L’elenco è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni: parte I):

enti pubblici; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scien-tifici; parte II): enti privati; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco deiresponsabili scientifici; sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappre-sentanti degli enti. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici;mentre l’accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Quali, dunque, i nuovi criteri per l’iscrizione nell’elenco.Previa istanza potranno essere iscritti gli organismi di formazione costituiti da enti

pubblici e privati.La verifica della idoneità ad opera del Responsabile riguarda, anche in questo caso,

i medesimi requisiti di capacità finanziaria e organizzativa, nonché di compatibilitàdell’attività di formazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo già fissati per gliorganismi di mediazione.

Il percorso formativo, sinora disciplinato dal d.m. 24 luglio 2006 (16), risulta inveceinteramente riformato.

Tra i requisiti per l’iscrizione dev’essere infatti prevista l’istituzione di un percorsoformativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici epratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simu-late partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima diquattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica.

I corsi teorici e pratici, a completamento della parziale precedente previsione,devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria einternazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedurefacilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di ge-stione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla media-zione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di me-diazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione edell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore.

L’aderenza del percorso all’ampio ventaglio delle materie sulle quali potrà inter-venire la mediazione, giustifica la riforma.

A questo, si aggiunge la necessaria previsione e l’istituzione di un distinto percorsodi aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali,articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate parteci-pate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione con il medesimoambito scientifico.

L’esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiorna-

(16) Reperibile sul sito del Ministero della Giusti-zia www.giustizia.it.

a t t u a l i t à

2 N O V I T À L E G I S L A T I V E - MEDIAZIONE CIVILE

⎪ P. 3 2 g i u r i s p r u d e n z a d i m e r i t o – n . 1 – 2 0 1 1

mento formativo sono rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internetdell’ente di formazione.

Qualche perplessità desta la formulazione dell’ulteriore requisito per l’iscrizione,ovvero l’individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico dichiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alter-nativa delle controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso for-mativo e di aggiornamento.

Come richiesto dal comma 5 dell’art. 16 decreto (17), il Regolamento rafforza irequisiti di qualificazione professionale richiesti per i formatori in materia di media-zione civile e commerciale (18); a suggello della rigorosa formazione.

Il Responsabile, infatti, oltre ai requisiti di onorabilità sopra analizzati, dovrà veri-ficare il possesso di ulteriori requisiti di qualificazione scientifica dei formatori, secon-do specifiche competenze dichiarate.

Cosìpergliaspirantidocentipericorsiteorici,l’averpubblicatoalmenotrecontributiscientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle con-troversie. Laddove, per gli aspiranti docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualitàdi mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure.E, a chiusura, per tutti i docenti, l’aver svolto attività di docenza in corsi o seminari inmateriadimediazione,conciliazioneorisoluzionealternativadellecontroversiepressoordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private ricono-sciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discentepresso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio.

La norma, destinata a generare critiche, si conforma alla nuova e più sofisticatadiversificazione dei corsi di formazione, maggiormente, rispettosa della innovazionelegislativa che, da procedimento settoriale in ambito societario e speciale (19), ha estesoin senso più ampio a crisma assiologico, lo strumento medio alternativo in ambito civilee commerciale. Con evidenti necessità di alta qualificazione da parte dei potenzialimediatori e, ancor prima, dei formatori.

Nondimeno appariva comprensibile l’osservazione del Consiglio di Stato che, inpunto, non aveva omesso di rilevare come: «i requisiti professionali dei formatoriappaiono talmente specializzati da creare una sorta di riserva per un numero moltoristretto di soggetti» (20); rilievo non esitato da parte del legislatore del regolamento (21).

g) Il regime transitorio.La ragione di un’analisi del regime transitorio, s’impone, in questa sede e pur in

chiusura, per un composito ordine di ragioni.Per un ordine formale e circolare, al contempo, è evidente la riconducibilità alla

(17) A mente del quale: «Presso il Ministero dellagiustizia è istituito, con decreto ministeriale, l’elencodei formatori per la mediazione. Il decreto stabiliscei criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancella-zione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’at-tività di formazione, in modo da garantire elevati li-velli di formazione dei mediatori. Con lo stesso de-creto, è stabilita la data a decorrere dalla quale lapartecipazione all’attività di formazione di cui al pre-sente comma costituisce per il mediatore requisito diqualificazione professionale».

(18) Sinora circoscritti in seno al d.m. 24 luglio2006, a tutti coloro i quali: abbiano maturato espe-rienza almeno triennale quali docenti in corsi di for-mazione nelle materie giuridiche o economiche.

(19) I regolamenti speciali di mediazione, già pre-visti, infatti permangono in vigore, laddove previstoai sensi dell’art. 23 d.lg. n. 28 del 2010.

(20) Parere consultivo interlocutorio Consiglio diStato n. 3640 del 26 agosto 2010, 5.

(21) Parere consultivo definitivo Consiglio di Sta-to n. 3640 del 22 settembre 2010, 5.

a t t u a l i t à

N O V I T À L E G I S L A T I V E - MEDIAZIONE CIVILE 2

g i u r i s p r u d e n z a d i m e r i t o – n . 1 – 2 0 1 1 P. 3 3 ⎪

fonte introduttiva dell’approfondimento, ovvero l’art. 16 Decreto, contenente comevisto un rinvio di compatibilità, con le disposizioni dei decreti del Ministro della giu-stizia 23 luglio 2004, n. 222 e n. 223; rinvio, il quale, dal punto di vista sostanziale,richiedeva un opportuno approfondimento disciplinare, l’assenza del quale era statorilevato, in senso negativo, dal Consiglio di Stato adito in sede consultiva (22).

Ad effetto di ciò, si considerano condizionatamente iscritti di diritto nel registro gliorganismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23luglio 2004, n. 222. Il Responsabile dovendo verificare il possesso in capo ad essi deirequisiti previsti dall’art. 4 e comunicare agli stessi le eventuali integrazioni o modifi-che necessarie all’aggiornamento della iscrizione.

Solo in caso di ottemperanza alle richieste del Responsabile nei termini di legge,l’iscrizione si intende confermata; in difetto l’iscrizione si intende decaduta.

I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1devono acquisire, entro il 5 maggio 2011, — data coincidente con i 6 mesi dall’entratain vigore del Regolamento — i requisiti anche formativi in esso previsti per l’eserciziodella mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure dimediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia,di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale.

Fino a tale data, come visto è autorizzato l’esercizio provvisorio dell’attività dimediazione.

Parimenti, si considerano iscritti di diritto all’elenco gli enti abilitati a tenere i corsidi formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro dellagiustizia 23 luglio 2004, n. 222; ai quali risultano estesi gli obblighi di verifica edintegrazione già visti.

I formatori già abilitati, anch’essi transitoriamente autorizzati allo svolgimentodell’attività di formazione, possono prestare la loro attività presso gli enti di formazio-ne, vincolati essendo ad acquisire, sempre nel termine del 5 maggio 2011, i requisiti diaggiornamento indicati nell’art. 18 Regolamento.

La fonte, costituisce indice di validità o comunque efficacia transitoria dei proce-dimenti di mediazione già avviati e conclusi nelle more dell’approvazione del Regola-mento. Prova dell’assunto sembrando potersi rinvenire nell’ultimo periodo del comma2 dell’art. 20 Regolamento a mente del quale: «Gli stessi mediatori, fino alla scadenzadei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività dimediazione».

3. CONCLUSIONIProsegue, dunque, il programma di inquadramento sistematico e socializzazione dellaprocedura di mediazione finalizzata alla conciliazione in materia civile e commerciale.

Tanto, per come avvisato nel precedente contributo, in ossequio alle fonti sovra-nazionali, debitamente, integrate nel sistema delle fonti c.d. italo-comunitario.

Fonti recepite, evidentemente, in ambito normativo e regolamentare.Resta lo sforzo, ultimo, del completamento attuativo.

(22) Parere consultivo intelocutorio Consiglio diStato n. 3640 del 26 agosto 2010, 3.

a t t u a l i t à

2 N O V I T À L E G I S L A T I V E - MEDIAZIONE CIVILE

⎪ P. 3 4 g i u r i s p r u d e n z a d i m e r i t o – n . 1 – 2 0 1 1

w w w. g i u f f r e . i t / r i v i s t e / m e r i t o